EDILI (INDUSTRIA)

Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Bari


 

Data di Stipula: 18-02-2003
 
Rubrica: Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Bari


Premessa

Le Parti nel confermare i contenuti del sistema di informazione di cui al C.C.N.L. 8 febbraio 1999 ribadiscono la validità del metodo della concertazione a livello territoriale quale moderno strumento di relazioni industriali, teso alla creazione di nuove e solide basi per il rilancio dell'edilizia.

Le Parti si attiveranno, pertanto, congiuntamente in sede provinciale per sviluppare ogni necessaria azione tesa a perseguire sempre maggiori possibilità di produzione e di occupazione a sollecitare una maggiore attenzione da parte degli attori pubblici e privati sull'importanza che riveste il settore delle costruzioni per la crescita economica e sociale della Provincia.

Le Parti riconoscono nel lavoro nero un elemento di freno alla crescita delle imprese regolari e, per la concorrenza sleale che determina, un elemento distorsivo del mercato.

Pertanto le Parti confermano il proprio impegno ad attivarsi, ciascun per quanto di propria competenza, anche a livello territoriale, affinché sia data piena attuazione a quanto previsto dall'accordo nazionale del 29 gennaio 2002 e della legge 266/2002 in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva. (Sommario)

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

Le Parti in attuazione di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. riconfermano la volontà di mantenere alto il livello di attenzione sulle problematiche inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori e invitano il Comitato Paritetico Territoriale ad avviare, in via sperimentale, a favore delle imprese in regola con i versamenti alla Cassa Edile ed alla stessa iscritte, un'attività di consulenza ed assistenza nell'applicazione delle norme di legge sugli apprestamenti, e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere.

Per il finanziamento del Comitato Paritetico Territoriale si provvede, a decorrere dal 1° febbraio 2003, mediante:

- una quota parte, pari allo 0,10%, del contributo di pertinenza del Formedil; pertanto, a decorrere da tale data il contributo dell'1% di pertinenza del Formedil va ripartito in 0,90% per il Formedil e 0,10 per il Comitato Paritetico;

- il contributo pari allo 0,05% di cui all'art. 3 - Diritto allo studio - del C.C.N.L. 8.2.1999 che, per il periodo di vigenza del presente contratto e salvo diverso accordo cui le Parti dovessero pervenire in occasione del rinnovo del presente integrativo, verrà stornato a favore del CPT.

I contributi su riportati, che continueranno ad essere calcolati con le modalità in atto, verranno dalla Cassa Edile accreditati sul conto corrente intestato al Comitato Paritetico.

Le Parti riconosciuta l'importanza che riveste la figura del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale concordano di procedere entro il 30 settembre 2006 alla predisposizione di un regolamento che disciplini tale figura in conformità a quanto stabilito dall'art. 88 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

Agli oneri connessi alla figura del R.L.S.T. si provvederà attraverso l'istituzione di un apposito fondo presso la Cassa Edile finanziato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,10% che avrà decorrenza dal 1° ottobre 2006 e da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. vigente su tutte le ore normali contrattuali effettivamente lavorate.

In via del tutto eccezionale un importo pari a 250.000 euro verrà dalla Cassa Edile trasferito dal fondo del diritto allo studio al fondo per R.L.S.T.. (Sommario)

Elemento Economico Territoriale

In conformità all'accordo nazionale 29 gennaio 2002, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

L'elemento economico territoriale di cui all'art. 39 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 è stabilito nella misura dell'11% a decorrere dal 1° febbraio 2003, e nella misura del 14% a decorrere dal 1° gennaio 2004 sui minimi di paga base e di stipendio vigenti al 1° gennaio 2003. Tali percentuali sostituiscono il tetto del 7% già previsto con il contratto integrativo provinciale 8 febbraio 1999.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.C.N.L. 29 gennaio 2000 - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Bari, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché numero ore lavorate e relativo monte salari;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;

- numero degli addetti nel settore iscritti nelle liste di mobilità;

- attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio, nel rispetto dei limiti di cui all'accordo nazionale 29 gennaio 2002 raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre di ciascun anno rispetto a quello immediatamente precedente.

Le Parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

Le Parti all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

Relativamente all'anno 2003, gli importi orari definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono i seguenti:

Operai di produzione

Operaio di quarto livello
Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune

Operai discontinui

Guardiano
Guardiano con alloggio.

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2. (Sommario)

Indennità sostitutiva di mensa

A decorrere dal 1° luglio 2003 l'indennità sostitutiva di mensa è pari a 45 euro mensili lordi e continua ad essere erogata con le modalità già in atto e secondo quanto previsto dal contratto integrativo 8 febbraio 1999. (Sommario)

Indennità sostitutiva di trasporto

A decorrere dal 1° luglio 2003 l'indennità sostitutiva di trasporto è pari a 0,70 euro giornaliero lordi e continua ad essere erogata con le modalità già in atto e secondo quanto previsto dal contratto integrativo 8 febbraio 1999. (Sommario)

Quota di adesione contrattuale

A decorrere dal 1° ottobre 2003 la quota di adesione contrattuale provinciale sarà pari allo 0,60% e continua ad essere calcolata con le modalità già in atto e secondo quanto previsto dal contratto integrativo 8 febbraio 1999. (Sommario)

Contributi Cassa Edile

Nel rispetto ed attuazione dell'art. 37 del vigente C.C.N.L. e con riferimento al 6° comma dello stesso art. 37, il contributo dovuto alla Cassa Edile viene fissato dal 1° febbraio 2003 complessivamente nella misura dell'1,90% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 su tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate.

Detto contributo è ripartito, secondo la normativa prevista all'8° capoverso dell'art. 37 del vigente C.C.N.L. nella misura di 5/6 (1,58%) a carico del datore di lavoro e nella misura di 1/6 (0,32%) a carico del lavoratore.

Il versamento della percentuale di cui all'art. 19 (18,5%) del C.C.N.L. 29.1.2000 nonché di ogni altro contributo dovuto alla Cassa Edile deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso.

Nel caso in cui l'impresa non effettui il versamento entro il termine indicato al comma precedente, l'aliquota per il contributo alla Cassa Edile anziché nella misura dell'1,90% è fissata nelle seguenti misure:

a) in caso di versamento tra il 31° ed il 90° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso: 2,33%;

b) in caso di versamento tra il 91° ed il 150° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso: 2,65%;

c) in caso di versamento tra il 151° ed il 210° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso: 3,05%.

Se il versamento totale o parziale dovesse essere effettuato oltre il termine di cui alla lettera "c)", ferma restando l'aliquota ivi indicata, l'impresa sarà tenuta a versare alla Cassa Edile una maggiorazione pari al 5% annuo su tutto quanto dovuto a partire dal 211° giorno successivo a quello di scadenza per periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso. (Sommario)

Nota

La presente ipotesi di accordo è subordinata all'approvazione dei rispettivi organi deliberanti.