Edili (industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Bari
Data stipula: 8 febbraio 1999

Inizio validitą: 1 febbraio 1999 - Scadenza normativa: 31 gennaio 2003

Contratto territoriale per la provincia di bari


Sommario:

- Indennitą di trasporto

- Indennitą sostitutiva di mensa

- Indennitą territoriale di settore per gli operai e premio di produzione per gli impiegati

- Elemento economico territoriale

- Misura dell'elemento economico territoriale

- Cassa Edile

- Anzianitą Professionale Edile

- Decorrenza e durata

- Verbale di accordo

- Protocollo aggiuntivo al Contratto Collettivo Provinciale dell'8 febbraio 1999

- Revisione della Cassa Edile

- Prestazioni di previdenza ed assistenza

- Condizioni generali per avere diritto alle prestazioni obbligatorie e facoltative

- Assegno ai familiari degli operai deceduti per cause naturali o per causa di servizio

- Contributo per l'acquisto di protesi ortopediche, ortofoniche, odontoiatriche e occhiali da vista

- Contributo a favore di operai che hanno il coniuge e/o figli handicappati e che sostengono spese a causa di tale condizione

- Contributo a favore degli operai e dei loro familiari che sostengono spese a seguito di interventi chirurgici o degenze ospedaliere, per gravi malattie, contributi una tantum per spese mediche specialistiche

- Assegni di studio per i figli degli operai che frequentano la scuola media inferiore, la scuola media superiore, l'universitą

- Indumenti scolastici e materiale didattico ai figli degli operai della prima elementare

- Contributo in occasione del matrimonio

- Viaggi di studio

- Soggiorno gratuito per i pensionati

 

L'8 febbraio 1999 in Bari

tra

- l'Associazione degli Industriali della Provincia di Bari - Sezione Industriale Edile ed affine

e

- la FILLEA - CGIL;

- la FENEAL - UIL;

- la FILCA - CISL;

a seguito di richiesta avanzata dalle OO.SS.LL. su costituite con nota prot. n. 201 del 2.12.1996 viene stipulato il presente contratto collettivo integrativo al C.C.N.L. 5.7.1995 da valere per il territorio della Provincia di Bari per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate in premessa del richiamato C.C.N.L. 5.7.1995.

Gli artt. 8, 9, 10, 11, 13, 15, 22 del C.C.P. del 27.7.1989 vengono sostituiti come segue.

Art. 8 - Indennità di trasporto

Le parti, consapevoli delle carenze dei trasporti pubblici, effettueranno interventi presso le Autorità competenti affinché siano potenziati i servizi e le strutture dei trasporti stessi.

Allo scopo di sensibilizzare gli operai ad un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, viene confermata un indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto.

La misura di tale indennità è concordata in lire 1.120 a decorrere dal 1° ottobre 1999 per ogni giornata di effettiva presenza in cantiere e, solamente se la erogazione dovesse avere carattere continuativo, sarà computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso con esclusione, comunque, di tutti gli altri istituti contrattuali ed in particolare di quello di cui all'art. 19 del vigente C.C.N.L., essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità stessa.

Tale indennità non è comunque dovuta nel caso in cui l'impresa ritenga di provvedere al trasporto degli operai con mezzi propri o quando l'operaio stesso percepisca l'indennità di trasferta nei casi previsti dall'art. 22 del vigente C.C.N.L..

Art. 9 - Indennità sostitutiva di mensa

Le parti, riconosciuta la validità sociale dell'istituzione della mensa e tenuto peraltro conto che al momento mancano quelle infrastrutture necessarie per tale istituzione, convengono che a favore degli operai venga erogata una indennità sostitutiva di mensa nella misura di lire 73.000 mensili a decorrere dal 1° ottobre 1999.

Il predetto importo sarà decurtato di tanti 173esimi per quante ore di assenza, a qualsiasi causa dovute, il lavoratore avrà comunque effettuate nel mese.

Sul predetto importo non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L. vigente in quanto nella sua determinazione è stato già tenuto conto dell'incidenza per ferie, gratifica natalizia, riposi annui retribuiti.

Restano salve eventuali migliori situazioni in atto nel qual caso non trova applicazione il presente articolo.

Art. 10 - Indennità territoriale di settore per gli operai e premio di produzione per gli impiegati

In attuazione degli artt. 12 e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 l'indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre di cui agli artt. 10 e 11 del Contratto integrativo provinciale 27 luglio 1989 che vengono qui di seguito riportati:

Indennità territoriale di settore

Qualifiche

Importi

Operaio 4° livello

1.156,92

Operaio specializzato

1.061,60

Operaio qualificato

965,74

Operaio comune

845,76

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, usceri ed inservienti

757,43

Custodi, portinai e guardiani con alloggio

669,08

Premio di produzione impiegati

Qualifiche

Importi

Impiegato 1ª cat. super

293.618

Impiegato 1ª cat.

274.787

Impiegato 2ª cat.

226.858

Assistente tecnico già in 3ª cat.

196.945

Impiegato 3ª cat.

179.103

Impiegato 4ª cat.

162.143

Impiegato 4ª cat. Primo impiego

140.565

Art. 11 - Elemento economico territoriale

In attuazione dell'art. 39 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, degli Accordi collettivi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Bari, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile della provincia di Bari e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;

- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti;

- numero di ore di cassa integrazione autorizzate.

Pertanto l'elemento economico territoriale di cui agli artt. 39, lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è stabilito a regime nella misura complessiva del 7% rispettivamente sui minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° luglio 1997 di cui:

- il 5% a decorrere dal 1° febbraio 1999;

- e l'ulteriore 2% a decorrere dal 1° giugno 1999.

Gli importi dell'elemento economico territoriale sono riportati nelle tabelle in calce al presente articolo.

Le parti si incontreranno entro il mese di febbraio di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo al fine della conferma della corresponsione e/o della variazione della misura dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati assunti come indicatori dell'andamento del settore.

Misura dell'elemento economico territoriale

Con decorrenza dal 1° febbraio 1999 l'elemento economico territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai ed impiegati della provincia di Bari è il seguente:

Livello

Categorie

Mensile

Orario

7

Quadri ed impiegati di 1ª cat.

77.627

448,71

6

Impiegati di 1ª

69.864

403,84

5

Impiegati di 2ª

58.220

336,54

4

Impiegati ed operai di 4° livello

54.339

314,10

3

Impiegati di 3ª e operai specializzati

50.457

291,66

2

Impiegati di 4ª e operai qualificati

45.412

262,50

1

Impiegati 4ª primo impiego e operai comuni

38.813

224,36

-

Custodi, portinai e fattorini

-

201,92

-

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

-

179,49

Con decorrenza dal 1° giugno 1999 l'elemento economico territoriale complessivo che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai ed impiegati della provincia di Bari è il seguente:

Livello

Categorie

Mensile

Orario

7

Quadri ed impiegati di 1ª cat.

108.678

628,20

6

Impiegati di 1ª

97.810

565,38

5

Impiegati di 2ª

81.508

471,15

4

Impiegati ed operai di 4° livello

76.075

439,74

3

Impiegati di 3ª e operai specializzati

70.641

408,33

2

Impiegati di 4ª e operai qualificati

63.577

367,50

1

Impiegati 4ª primo impiego e operai comuni

54.339

314,10

-

Custodi, portinai e fattorini

-

282,69

-

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

-

251,28

Art. 13 - Cassa Edile

... Omissis

Nel rispetto ed attuazione dell'art. 37 del vigente C.C.N.L. e con riferimento al 6° comma dello stesso art. 37, il contributo dovuto alla Cassa Edile viene fissato dal 1° febbraio 1999 complessivamente nella misura del 2,40% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 su tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate.

Detto contributo è ripartito, secondo la normativa prevista all'8° capoverso dell'art. 37 del vigente C.C.N.L. nella misura di 5/6 (2,00%) a carico del datore di lavoro e nella misura di 1/6 (0,40%) a carico del lavoratore.

Il versamento della percentuale di cui all'art. 19 (23,45%) del C.C.N.L. 5.7.1995 nonché di ogni altro contributo dovuto alla Cassa Edile deve essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso.

Nel caso in cui l'impresa non effettui il versamento entro il termine indicato al comma precedente, l'aliquota per il contributo alla Cassa Edile anziché nella misura del 2,40% è fissata nelle seguenti misure:

a) in caso di versamento fra il 31° ed il 90° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso: 2,83%;

b) in caso di versamento fra il 91° ed il 150° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso: 3,15%;

c) in caso di versamento fra il 151° ed il 210° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso: 3,55%.

Se il versamento totale o parziale dovesse essere effettuato oltre il termine di cui alla lettera "c)", ferma restando l'aliquota ivi indicata, l'impresa sarà tenuta a versare alla Cassa Edile una maggiorazione pari al 5% annuo su tutto quanto dovuto a partire dal 211° giorno successivo a quello di scadenza per periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso.

... Omissis

Art. 15 - Anzianità Professionale edile

In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 del C.C.N.L. 5.7.1995 e dall'accordo sottoscritto tra le parti in data 29 gennaio 1999, e fermo restando che alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze della Gestione, le parti fissano il contributo per APE ordinaria, a decorrere dal 1° febbraio 1999, nella misura del 3,20%.

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del richiamato contratto nazionale.

Decorrenza e durata

Le norme del presente contratto, salvo le decorrenze espressamente indicate, entrano in vigore per tutto il territorio della Provincia di Bari dal 1° febbraio 1999 ed hanno durata per il periodo di 4 anni salvo diverse disposizioni fissate in sede di rinnovo del C.C.N.L. 5.7.1995.

Verbale di accordo

Il 29.1.1999, presso la sede dell'Associazione degli industriali, in Bari

tra

- l'Associazione degli Industriali - Sezione Industria Edile ed affine

e

- la FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL

in applicazione dell'art. 30 del C.C.N.L. 5.7.1995 e fermo restando che alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze della Gestione, le parti convengono che:

- a partire dal 1° febbraio 1999 l'attuale contributo per A.P.E. ordinaria del 4% è fissato nella misura del 3,20%;

- il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del precitato contratto di lavoro;

- il contributo per A.P.E. straordinaria rimane confermato nella misura dello 0,50%.

Letto, confermato e sottoscritto.

Protocollo aggiuntivo al Contratto Collettivo Provinciale dell'8 febbraio 1999

La concertazione tra le parti sociali per il rilancio produttivo ed occupazionale del settore delle costruzioni in Provincia di Bari

L'andamento produttivo del settore edile nella provincia di Bari continua a scontare la persistenza di fattori che ne limitano, ormai da anni, le possibilità operative.

Il mancato rilancio dei lavori pubblici, la crisi degli enti che tradizionalmente operano nel campo pubblico, le difficoltà nella realizzazione di programmi privati, la diffusa carenza di liquidità e il contenzioso con gli istituti creditizi, la dispersione di manodopera qualificata, il lavoro irregolare sono tutti fattori che continuano a gravare pesantemente sul settore dell'edilizia e sulle possibilità di una sua completa ripresa.

Per far fronte a questa negativa situazione tutte le componenti del mondo delle costruzioni, prima fra tutte le parti sociali, devono svolgere un ruolo essenziale per sostenere con opportune politiche ed intese il rilancio ed il consolidamento del settore dell'edilizia.

A tal fine la Sezione Edile dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bari e la FILLEA, FILCA e FENEAL riconoscono la necessità di procedere attraverso un rinnovato modello di relazioni industriali che la veda disgiuntamente e/o congiuntamente impegnate a svolgere, ciascuno nel proprio specifico ruolo, ogni azione tendente a favorire il consolidamento ed il rilancio dell'attività produttiva. Di conseguenza concordano sulla necessità di ricercare punti di convergenza nell'analisi dei problemi e nella individuazione di possibili soluzioni per valorizzare le potenzialità del sistema produttivo ed occupazionale del settore.

Nel riconfermare pertanto il metodo di concertazione a livello territoriale, le parti convengono di monitorare permanentemente l'andamento congiunturale del settore dell'edilizia in appositi incontri periodici su specifici argomenti di comune interesse nel corso dei quali, attraverso un attento esame degli elementi di conoscenza in possesso delle parti ed acquisti dal sistema di informazione a livello territoriale e dall'Osservatorio nazionale sull'industria delle costruzioni, nonché dalle diverse Amministrazioni di spesa, dalla Camera di Commercio ed altri enti, si proceda ad esaminare la situazione del settore e ad individuare condivise strategie che consentano di affrontare adeguatamente le relative problematiche e difficoltà.

In questa ottica le parti riconoscono di rivolgere inizialmente particolare attenzione ed impegno alla soluzione delle problematiche più urgenti qui si seguito e di comune intesa individuate.

1. In considerazione della limitatezza delle risorse disponibili nel bilancio statale ed al fine di favorire una equilibrata e mirata politica di spesa nel settore delle costruzioni, le partisi impegnano a ricercare strumentazioni che consentano di ottimizzare i meccanismi di programmazione, progettazione ed effettiva spendibilità delle risorse, pubbliche e private, destinate alle infrastrutture ed alle opere di pubblica utilità.

2. Con riferimento alle spese già assunte dagli Enti pubblici e tuttavia bloccate per vischiosità procedurali e/o per inerzia degli stessi enti, le parti si impegnano ad individuare ed adottare tutti gli strumenti, le procedure e le iniziative volte ad accelerare l'effettiva cantierizzazione e l'esecuzione delle opere.

3. Costante impegno le parti porranno nel promuovere i necessari interventi di riqualificazione degli assetti urbani per superare l'attuale degrado e per ripristinare funzioni urbane non solo nei centri storici ma nell'intero tessuto edificatorio delle città.

4. Le parti riaffermano la necessità di un efficace controllo nei cantieri pubblici da parte delle stazioni appaltanti per la piena e generalizzata applicazione di tutte le norme legislative e contrattuali, con particolare riferimento a quelle sulla sicurezza.

5. Le parti si impegnano a richiamare l'attenzione degli Enti preposti sulla necessità di una più efficace azione di vigilanza e controllo sulla effettiva esistenza e funzionamento di Enti bilaterali che hanno capo ad Associazioni Imprenditoriali ed Organizzazioni Sindacali estranee al consolidato assetto contrattuale nazionale che danno vita a presunte forme di contrattazione indipendentemente da ogni minima rappresentatività effettiva del settore al di fuori di procedure verificabili e tendenti esclusivamente a creare effetti distorsivi sia nei confronti delle imprese che dei lavoratori.

6. Per un ottimale svolgimento delle attività produttive del settore sono necessarie idonee politiche industriali che rimettano in equilibrio rapporti economici e contrattuali con soggetti terzi presenti nel processo produttivo. In particolare vanno risolte le seguenti problematiche che influiscono negativamente sul settore:

a) il costo del credito che, determinando forti tensioni sulla tenuta degli equilibri finanziari delle aziende, impone di avviare col sistema bancario le necessarie azioni per agevolare le imprese competitive e sostenere il risanamento ed il rilancio di quelle in difficoltà;

b) azioni adeguate saranno poste in essere per superare l'incertezza sui tempi di pagamento dei corrispettivi alle imprese da parte degli enti committenti per le prestazioni effettuate che pregiudica una corretta gestione finanziaria delle aziende;

c) assicurare la coerenza delle procedure di appalto con l'andamento del costo del lavoro e dei materiali per favorire una maggiore regolarità e trasparenza del mercato e per consolidare ed estendere tra i soggetti del processo produttivo il rispetto delle norme di legge e di contratto, anche per salvaguardare le posizioni concorrenziali delle imprese più organizzate che spesso si vedono costrette a concorrere con operatori che eludono in modo parziale o totale le norme contrattuali e previdenziali.

A tal fine, vanno poste in essere azioni comuni per promuovere un adeguamento della tariffa dei prezzi e, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e l'evasione contributiva e mutualistica, iniziative per la rapida definizione delle azioni intraprese a livello nazionale finalizzate alla promozione della Convenzione concernente lo scambio di dati tra i sistemi informativi dell'INPS e dell'INAIL con quello delle Casse Edili.

Revisione Cassa Edile

L'8 febbraio 1999 in Bari

tra

- l'Associazione degli Industriali della Provincia di Bari - Sezione Industriale Edile ed affine

e

- la FILLEA - CGIL;

- la FENEAL - UIL;

- la FILCA - CISL;

in attuazione di quanto previsto dall'art. 13 n. 2 del C.C.P. 8.2.1999, le parti su costituite hanno proceduto alla revisione della regolamentazione delle prestazioni facoltative della Cassa Edile ed hanno convenuto quanto segue:

a) a decorrere dalla data odierna i testi degli artt. 10, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29 del Regolamento Generale per la gestione e le prestazioni della Cassa Edile di Bari sottoscritto il 7.12.1989 vengono sostituiti da quelli di seguito trascritti;

b) vengono introdotte e regolamentate le seguenti prestazioni facoltative:

1) contributo in occasione del matrimonio (art. 30);

2) viaggi di studio (art. 31);

3) soggiorno gratuito per i pensionati (art. 32).

Art. 10 - Prestazioni di previdenza ed assistenza

La Cassa Edile attua le seguenti forme di prestazioni di previdenza a favore dei lavoratori iscritti:

1) Obbligatorie:

a) indennità integrativa per malattia riconosciuta dall'ente mutualistico preposto alla prestazione, così come disciplinato dal Contratto Collettivo 5.7.1995 ed all'annesso "protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio";

b) indennità integrativa per infortunio o malattia professionale riconosciuto dall'ente mutualistico preposto alla prestazione, così come disciplinato dal C.C.N.L. 5.7.1995 e annesso "protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio";

c) anzianità professionale edile.

2) Facoltative:

a) assegno funerario ai familiari degli operai deceduti per cause naturali o per cause di servizio;

b) colonie marine e montane;

c) contributo per soggiorni di convalescenza a favore degli operai;

d) contributo per l'acquisto di protesi ortopediche, ortofoniche, odontoiatriche e occhiali da vista;

e) contributo a favore degli operai che hanno figli handicappati;

f) contributo a favore degli operai che sostengono spese a seguito di interventi chirurgici o degenze ospedaliere per gravi malattie. Contributi, una tantum, per spese mediche specialistiche;

g) indumenti di lavoro;

h) assegni di studio per i figli di operai che frequentano la scuola media inferiore, la scuola media superiore o l'università;

i) indumenti scolastici e materiali didattico ai figli degli operai della prima classe elementare;

l) contributo in occasione del matrimonio;

m) viaggi di studio;

n) soggiorno gratuito per i pensionati.

Art. 18 - Condizioni generali per avere diritto alle prestazioni obbligatorie e facoltative

Le prestazioni di cui al punto 1) dell'art. 10 sono corrisposte dalla Cassa Edile agli operai iscritti nei confronti dei quali ricorrono i presupposti previsti dal vigente C.C.N.L. dell'edilizia.

Le prestazioni di cui al punto 2) dell'art. 10 sono corrisposte dalla Cassa Edile a favore degli operai che si trovino nelle condizioni di beneficiarne - nelle forme e secondo le modalità stabilite a seconda dei casi - e che risultino iscritti al momento dell'evento da almeno 4 mesi consecutivi (anche se non interamente lavorati) immediatamente precedenti alla data dell'evento stesso verificatosi durante l'occupazione che da diritto all'assistenza.

Per beneficiare delle prestazioni di cui al punto 2) dell'art. 10 del presente Regolamento è, inoltre, necessario che l'operaio interessato possa far valere, nel biennio precedente l'evento, almeno 1.200 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate nonché le ore di assenza dal lavoro indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

Art. 21 - Assegno ai familiari degli operai deceduti per cause naturali o per causa di servizio

In caso di decesso del lavoratore per cause naturali o di servizio, la Cassa Edile corrisponde al coniuge un assegno di lire 750.000. In caso di mancanza del coniuge tale importo sarà corrisposto ai figli o, in mancanza, agli equiparati che concorrono a formare il nucleo familiare che dà diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare, sempre che tale assegno venga percepito dal lavoratore.

Tale somma è maggiorata di lire 200.000 per ogni familiare risultante a carico dallo stato di famiglia che concorreva a formare il nucleo familiare che dà diritto a percepire l'assegno per nucleo familiare sempre che il lavoratore percepisse tale assegno.

Acquisiscono il diritto alla prestazione i lavoratori nei cui confronti ricorrono le condizioni generali previste dal presente regolamento.

Per ottenere tale prestazione, gli aventi causa devono presentare domanda alla Cassa Edile su moduli predisposti dalla stessa, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di decesso, allegando i seguenti documenti:

a) certificato di morte;

b) stato di famiglia;

c) atto notorio in caso di più eredi;

d) delega con firme autenticate nel caso che più eredi autorizzino il pagamento di uno solo di essi;

e) dichiarazione rilasciata dall'impresa con la quale si attesta che il lavoratore al momento del decesso o quello di cessazione del rapporto di lavoro percepiva gli assegni per nucleo familiare con indicazione dei soggetti che concorrevano alla costituzione del nucleo familiare.

Art. 24 - Contributo per l'acquisto di protesi ortopediche, ortofoniche, odontoiatriche e occhiali da vista

Ai lavoratori iscritti che si trovano nelle condizioni generali previste dal presente Regolamento, la Cassa Edile corrisponde un contributo sulle spese sostenute per l'acquisto di protesi ortofoniche, protesi ortopediche, odontoiatriche.

Tali prestazioni spettano anche ai familiari a carico che rientrano nel nucleo familiare ai fini delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano l'assegno per nucleo familiare e sempre che il lavoratore percepisca l'assegno per nucleo familiare.

Il contributo, che potrà essere erogato una sola volta all'anno, è pari al 50% della differenza tra il costo effettivo ed il rimborso dell'Ente pubblico e, comunque, non potrà essere superiore a lire 600.000, per le protesi ortopediche, ortofoniche e odontoiatriche; e a lire 150.000 per gli occhiali da vista. Si precisa che, nella fattispecie, l'evento è rappresentato dalla data della fattura di acquisto.

La domanda per ottenere la prestazione, redatta su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, deve essere presentata entro e non oltre il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di fattura.

Alla domanda devono essere allegati: regolare fattura di acquisto comprovante la spesa sostenuta; certificato di prescrizione redatto dal medico specialista della A.S.L..

Nel caso di spese, per i familiari, il lavoratore deve inoltre allegare stato di famiglia nonché dichiarazione dell'impresa o atto di notorietà del lavoratore attestante che percepisce gli assegni per nucleo familiare con indicazione che la persona per la quale si richiede la prestazione, concorre a formare il nucleo familiare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di assegno per nucleo familiare.

Fermo restando quanto precede si precisa che per i familiari a carico il contributo viene erogato per l'acquisto delle protesi di seguito elencate:

- corsetto ortopedico per scoliosi;

- corsetto ortopedico per artrosi;

- protesi arto inferiore;

- protesi arto superiore;

- tutore di funzione arto inferiore;

- tutore di funzione arto superiore;

- tutore di funzione: tronco corsetti ortopedici;

- tutore di riposo o di posizione;

- protesi articolate;

- protesi acustica mono o bilaterale;

- apparecchio laringofono;

- corona od elemento di protesi in oro;

- corona in porcellana;

- impianto a lamina;

- elemento di protesi in oro e resina;

- protesi completa;

- scheletrato (compresa barra di contenzione).

Art. 25 - Contributo a favore di operai che hanno il coniuge e/o figli handicappati e che sostengono spese a causa di tale condizione

A favore dei lavoratori iscritti che abbiano il coniuge e/o figli che si trovano in condizioni di disabilità psichica - fisica e psicofisica la Cassa Edile eroga un volta l'anno, un contributo non superiore a lire 800.000.

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile valuta, per ogni singolo caso, l'entità del contributo che dovrà comunque rimanere nei limiti dell'importo indicato nel comma precedente.

Per avere diritto alla prestazione il lavoratore deve trovarsi nelle condizioni generali previste dal presente regolamento; percepire un reddito individuabile che non dovrà essere superiore a lire 30.000.000 lorde.

Il lavoratore deve presentare domanda redatta su appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile esibendo:

- documentazione sanitaria rilasciata dalla competente struttura pubblica comprovante l'infermità fisica, psichica - psicofisica e relativa percentuale che non deve essere inferiore al 50%;

- idonea documentazione probatoria di spesa;

- stato di famiglia

- dichiarazione rilasciata dall'impresa o atto di notorietà del lavoratore attestante che il lavoratore percepisce assegno per nucleo familiare con indicazione che la persona per la quale si richiede la prestazione concorre a formare il nucleo familiare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di assegno per nucleo familiare;

- certificazione dell'Ufficio imposte o dichiarazione di responsabilità sostitutiva dei certificati degli uffici delle imposte rilasciata ai sensi e per gli effetti della Legge 4.1.1968, n. 15 attestante il reddito individuale del lavoratore per l'anno solare cui si riferisce l'ultima dichiarazione del reddito presentata;

- fotocopia Mod. 740 o Mod. 101.

Art. 26 - Contributo a favore degli operai e dei loro familiari che sostengono spese a seguito di interventi chirurgici o degenze ospedaliere, per gravi malattie, contributi una tantum per spese mediche specialistiche

Ai lavoratori iscritti o sottoposti agli interventi chirurgici, indicati nell'elenco allegato, o dimessi da lunghe degenze ospedaliere per gravi malattie, sia in strutture sanitarie pubbliche che private, comunque riconosciute ed autorizzate dalla competente autorità locale, in Italia e all'estero, la Cassa Edile eroga un contributo per le spese dirette di ricovero che sono state sostenute.

Ai lavoratori iscritti e costretti a spese mediche specialistiche, la Cassa Edile eroga un contributo per le spese dirette di ricovero che sono state sostenute.

Ai lavoratori iscritti e costretti a spese mediche specialistiche, la Cassa Edile eroga, una sola volta l'anno, un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute.

La prestazione disciplinata dal presente articolo spetta anche ai familiari a carico che rientrano nel nucleo familiare ai fini delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano l'assegno per nucleo familiare sempreché il lavoratore percepisca l'assegno per nucleo familiare.

Il contributo in parola è pari al 50% della differenza tra le spese sostenute ed il rimborso dell'Ente pubblico, e, comunque, non superiore a lire 600.000 nel caso in cui il beneficiario della prestazione sia il lavoratore; lire 300.000 se il beneficiario della prestazione sia un familiare a carico.

Tali modalità di calcolo del contributo verranno adottate anche nel caso che le spese siano coperte da polizze assicurative sottoscritte dal lavoratore interessato.

Acquisiscono il diritto alla prestazione i lavoratori nei cui confronti ricorrono le condizioni generali previste dal presente regolamento.

L'evento si identifica con la data di dimissione della struttura sanitaria, e per le spese specialistiche dalla data della documentazione probatoria di spesa.

Alla domanda redatta su appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile e che deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'evento, deve essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato diagnostico del medico della A.S.L.;

2) cartella clinica;

3) regolare fattura delle spese.

Art. 28 - Assegni di studio per i figli degli operai che frequentano la scuola media inferiore, la scuola media superiore, l'università

Ai figli dei lavoratori iscritti che frequentano la scuola media inferiore, la Cassa Edile corrisponde assegni di studio del valore di lire 200.000.

Ai figli dei lavoratori iscritti che frequentano la scuola media superiore la Cassa Edile corrisponde assegno di studio del valore di lire 250.000.

Ai figli dei lavoratori iscritti che frequentano la scuola per geometri, il contributo è fissato in lire 300.000.

Detti assegni verranno concessi per gli anni scolastici per i quali i figli dei lavoratori hanno conseguito la promozione.

Per ciascun anno accademico sono conferiti assegni di studio dell'importo di lire 550.000 ai figli degli operai iscritti alla Cassa Edile che siano studenti universitari.

Per gli studenti che frequentano corsi di laurea breve il contributo è fissato il lire 200.000.

Sono ammessi a fruire di detti assegni di studio gli studenti che hanno superato tutti gli esami previsti dal piano di studi dell'anno in cui sono iscritti meno due e che abbiano conseguito una media negli esami dello stesso anno 21/30.

Acquisiscono il diritto alla prestazione i lavoratori nei cui confronti ricorrano le condizioni generali previste dal presente regolamento.

Si precisa che, nella fattispecie, l'evento è rappresentato dalla fine dell'anno scolastico per la scuola media inferiore e superiore e dal termine dell'anno accademico per gli universitari.

Le domande redatte su un apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, dovranno essere presentate a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno per le scuole medie inferiori e superiori ed entro il 30 maggio di ogni anno per gli universitari.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) stato di famiglia;

b) certificato scolastico rilasciato dalla segreteria dell'istituto con dichiarazione che lo studente ha frequentato e ha conseguito la promozione;

c) per gli universitari, certificato di iscrizione don indicazione degli esami sostenuti, delle votazioni riportate, nel numero degli esami previsti dal piano di studi;

d) fotocopia del codice fiscale del lavoratore.

Art. 29 - Indumenti scolastici e materiale didattico ai figli degli operai della prima elementare

Agli operai iscritti che si trovino nelle condizioni generali previste dal presente Regolamento, in occasione della iscrizione e frequenza dei loro figli alla 1ª classe elementare, la Cassa Edile assegna un contributo di lire 150.000 a parziale rimborso delle spese sostenute per acquisto di indumenti e materiale didattico.

Si precisa che, nella fattispecie, l'evento è rappresentato dalla data di inizio dell'anno scolastico.

La domanda redatta su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, deve essere presentata entro il termine di decadenza del 31 ottobre di ogni anno corredata dello stato di famiglia, del certificato di frequenza alla 1ª elementare, del codice fiscale del lavoratore.

Art. 30 - Contributo in occasione del matrimonio

Ai lavoratori che si trovano nelle condizioni generali del presente regolamento, la Cassa Edile corrisponde un contributo in occasione del matrimonio.

Il contributo in parola è pari a lire 500.000.

Le domande per ottenere la prestazione redatta su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile deve essere presentato entro e non oltre il termine di decadenza di 60 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

Alla domanda deve essere allegato il certificato di matrimonio rilasciato dal Comune.

Art. 31 - Viaggi di studio

In via sperimentale e per il periodo di validità del contratto integrativo dell'8 febbraio 1999 la Cassa Edile della Provincia di Bari continuerà ad organizzare, per un numero non superiore a 50 partecipanti, secondo le condizioni di accesso e le modalità già in atto, viaggi di studio per i figli dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile.

Art. 32 - Soggiorno gratuito per i pensionati

In via sperimentale e per il periodo di validità del Contratto integrativo dell'8 febbraio 1999 la Cassa Edile della Provincia di Bari continuerà ad organizzare, per un numero non superiore a 50 iscritti pensionati che potranno essere accompagnati dalla propria consorte, soggiorni vacanze per la durata di una settimana, secondo le condizioni di accesso e le modalità già in atto.