Avellino, 13 marzo 2003

 

Tra

 

 

l’Associazione Provinciale Imprese Edili – API-Avellino rappresentata da Iapicca Francesco e

Freda Angelo e assistita dal coordinatore Api Avellino Mautone Carmine

 

e

 

le OO.SS. FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL rappresentate rispettivamente dai Sigg. ri De Feo Franco, Melchionna Mario e Famiglietti Antonio

 

si è stipulato il presente Contratto Collettivo provinciale integrativo al C.C.N.L. Aniem-Confapi del 22.06.2000 e dell’accordo di rinnovo del biennio economico del 18.02.2002 da valere per le piccole e medie aziende edili ed affini della provincia di Avellino e per il personale da esse dipendenti.

La presente normativa si applica alle imprese sopra indicate, sia che eseguano lavori in proprio che per conto di enti pubblici e/o terzi privati.

 

Dichiarazioni  comuni

 

L’Associazione Piccole Imprese della Provincia di Avellino, aderente alla CONFAPI , e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni  FeNEAL-UIL,  FILCA – CISL e FILLEA-CGIL;

 

Premesso

 

il grande rilievo che l'edilizia ha per l'economia della provincia di Avellino, ed in modo particolare per tutti quegli interventi previsti o in corso di esecuzione con finanziamenti statali, regionali e comunitari;

che è necessario svolgere, fatte salve le rispettive autonomie operative, azioni atte a rimuovere ogni ostacolo al fine di rilanciare e riqualificare il settore della piccola e media Impresa in una ottica di specializzazione dello specifico comparto edile;

         

ritengono

 

di grande importanza l'esame approfondito e puntuale dello stato del settore nella provincia di Avellino ed in particolare ad un corretto e costruttivo rapporto di confronto con gli enti pubblici per una puntuale verifica dell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e della spesa pubblica.

 

 

 

 

Auspicano

 

-che le Amministrazioni pubbliche si confrontino su progetti e programmi al fine di favorire i livelli occupazionali e la crescita e la qualificazione del comparto edile delle piccole e medie Imprese;

-che vengano attivate forme efficaci di coordinamento tra Enti Locali, Prefettura, ASL e Direzione del Lavoro per realizzare un controllo penetrante, anche di carattere preventivo, su tutte le fasi di attuazione delle opere;

-che vengano promossi incontri comuni con gli Enti citati al fine di determinare, od anche recepire quelli già in essere, protocolli di intesa tali da garantire la trasparenza degli appalti, la qualità e i tempi di realizzazione delle opere, la contrattazione degli organici e la predisposizione di piani di sicurezza e prevenzione da inoltrare prima dell'inizio dei lavori.

 

Le parti si impegnano inoltre a:

-  intraprendere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla definizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e la contrattazione d’anticipo;

- promuovere ogni utile e congiunta iniziativa per il rilancio del settore, l'incremento dei livelli occupazionali e per favorire la ricerca di nuovi processi tecnologici atti alla sua modernizzazione e specializzazione rispetto alle tipologie produttive emergenti (recupero, restauro ecc.);

 

 - promuovere, ogni qual volta si rendesse necessario, e su richiesta anche di una sola delle parti contraenti, incontri a livello territoriale per esaminare singole realtà produttive per le quali si prospetti l'insorgere di controversie collettive in ordine alla forza lavoro occupata, e/o per procedere ad opportune analisi per quegli interventi che attengono ad opere di particolare rilievo con riguardo ai procedimenti tecnologici, ai tempi di esecuzione, ai piani di sicurezza e alla occupazione prevista;

 

I rappresentanti dell’API nel riconoscere il ruolo degli Enti Paritetici, già costituiti nella provincia, CASSA EDILE e C.F.S. (Centro Formazione e Sicurezza) convengono sulla necessità di :

-    sviluppare la funzione della Cassa Edile, meramente mutualistica e assistenziale, al fine di allargarne gli obiettivi anche ad un concreto osservatorio degli appalti nell'intera provincia e ad una assistenza più moderna in favore dei lavoratori dell'edilizia;

-   le parti convengono, altresì, di sviluppare ogni comune  iniziativa sindacale per assicurare la presenza di tutte le espressioni imprenditoriali negli organismi di gestione degli enti paritetici;

-   a far sì che il Centro per la Formazione e la Sicurezza in edilizia della provincia di Avellino – C.F.S. -,nato dalla fusione tra la Scuola Edile ed il C.P.T.,  si doti delle necessarie sinergie per rispondere alla necessità di accrescere la qualificazione e la riqualificazione degli addetti in edilizia e  sviluppi tutte le iniziative più opportune affinché siano organizzati progetti per rispondere adeguatamente alle richieste di consulenza, prevenzione e formazione per la sicurezza nei cantieri.

 

Art. 1 -  Occupazione e investimenti

 

L’API informerà, su richiesta delle Organizzazioni di categoria (FENEAL – FILCA-  FILLEA ), di norma bimestralmente:

 

sullo stato e prospettive della produzione e dell'occupazione e sulle iniziative consortili ,ed in particolare nel corso di tali incontri verranno esaminate tra le parti le prevedibili implicazioni degli investimenti sull'occupazione, le condizioni di lavoro,la formazione, l'igiene, la sicurezza e la durata del lavoro stesso.

In ogni cantiere, l'impresa deve dare informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali di categoria e ai delegati sindacali di ogni fase di fine lavoro del cantiere ed in questi casi sarà attuata la procedura prevista dagli accordi interconfederali.

 

Le parti si impegnano a sviluppare tutte le iniziative necessarie per rafforzare la banca dati sugli appalti presso la Cassa Edile per un concreto controllo sulle iniziative nel settore anche al fine di garantire l'occupazione e combattere le evasioni contributive.

Le parti concordano di favorire la preventiva consultazione con le imprese affidatarie di appalti pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di programmi di edilizia abitativa particolarmente significativi al fine di favorire occupazione e sviluppo.

 

Art. 2 -  Categorie e qualifiche

 

Fermo restando l’attuale sistema di classificazione professionale e nell’ambito di quanto richiesto dalle esigenze aziendali, si concorda che i lavoratori assunti e inquadrati al 1° livello, saranno immessi in percorsi di arricchimento che consenta loro entro un periodo massimo di 36 mesi e previa verifica, di acquisire i presupposti per il passaggio al 2° livello per l’espletamento di mansioni che richiedano una normale qualificazione professionale.

 

A tal fine le parti si impegnano a promuovere nozioni generali sull’attività e l’organizzazione dei cantieri, nonché concetti e nozioni generali su:

 

-         caratteristiche dei materiali da costruzione;

-         tecniche di costruzione;

-         prevenzione e sicurezza sul lavoro e modalità, di utilizzo dei mezzi di protezione ;

-         utilizzo delle varie attrezzature di cantiere.

 

ART.3 - APPALTI E SUB-APPALTI

 

Fermo restando i disposti della legge n.1369 del 23 ottobre 1960 nonché i dettati di cui al contratto collettivo nazionale ANIEM-CONFAPI 22/6/2000 che vengono espressamente richiamati e che si intendono integralmente trascritte, le parti convengono sulla necessità di una maggiore specializzazione del settore, delle imprese e dei lavoratori, e quindi sull’opportunità di avviare un costruttivo approfondimento in ordine alle problematiche sugli appalti e sub-appalti nonché ai criteri che possono essere posti alla base di un sistema di individuazione delle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici.

Al fine suddetto si concorda sulla necessità di approntare, presso la Cassa Edile, un elenco delle imprese edili che svolgono lavori in sub-appalto.

La tenuta del suddetto elenco è affidata ad un apposito organismo costituito con gli stessi criteri di rappresentatività previsti dal C.C.N.L. per il Consiglio di Amministrazione della Casse Edili.

I criteri e parametri oggettivi per la gestione dell’elenco verranno definiti dall’organismo di cui sopra.

 

 

 

 

 

 

ART. 4 COTTIMISMO

 

Si riconosce alla R.S.U. o alle organizzazioni sindacali territoriali, il diritto di intervenire nei confronti dell’impresa per il rispetto integrale dell’art.14 del C.C.N.L. 22 giugno 2000.

 

Art. 5 - Igiene e ambiente di lavoro

 

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle Imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

 

1 ) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali, idoneo alla conservazione degli indumenti personali;

 

2) un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile, riscaldato durante i mesi freddi;

 

3) uno scaldavivande;

 

4) servizi igienici  sanitari con acqua corrente.

 

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti 1) e 2) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

 

 I mezzi protettivi e di prevenzione antinfortunistica per i lavoratori addetti, previsti dalla vigente normativa in materia, sono a carico delle imprese edili.

 

Art. 6 -  Prevenzione   Infortuni

 

Il nuovo Centro Formazione e Sicurezza è riconosciuto dalle parti quale unico Ente Paritetico idoneo ed abilitato a svolgere le funzioni previste dal  C.C.N.L. 22/6/2000 e anche quella indicata dall’art.20 del decreto legislativo 19.9.1994 n.626.

 

Detta attività sarà finanziata con un contributo a carico delle imprese nella misura  dello 0,30%  da calcolarsi su paga base, Indennità di settore, Elemento Economico Territoriale e Indennità di contingenza.

 

Inoltre, sulla base di specifici progetti proposti dal C.F.S., mirati al rafforzamento della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili, la Cassa Edile, potrà finanziare tali attività con un contributo massimo dello 0,30 % sulle retribuzioni sottoposte ai contributi a favore della Cassa medesima.

 

Per quanto riguarda  l’attività  dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza, di cui all’accordo ed al regolamento concordato con mutualizzazione dei permessi nei cantieri che non superano i quindici dipendenti, viene stabilito che il finanziamento è a carico del C.F.S., secondo le modalità previste nel protocollo allegato, che ne forma parte integrante.

 

 

 

 

Art. 7 -  Controllo malattie professionali,

infortuni e     patronati dei lavoratori

 

Per quanto attiene la tutela delle malattie professionali, infortuni sul lavoro e tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia e della relativa normativa contrattuale, in base agli artt. 5 e 12 della L. 300 del 20/ 5/1970, le parti concordano la presenza e la possibilità d'intervento nei singoli cantieri dei patronati confederali INCA CGIL, ITAL- UIL, INAS - CISL.

 

Art. 8  - Addestramento  Professionale

 

In aderenza a quanto sancito da precedenti accordi sindacali le attività di formazione organizzate dalla Scuola Edile a decorrere dal  1° gennaio 2003 continueranno ad essere svolte  sotto  nuova denominazione e forma organizzativa dal CENTRO di FORMAZIONE e SICUREZZA per l’edilizia della Provincia di Avellino - C.F.S. -  , tenuto conto anche delle previsioni del CCNL vigente.

 

Il contributo a carico delle Imprese per il funzionamento del C.F.S.,in ordine alla formazione, è fissato nella misura dello 0,85 % da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore, Elemento Economico Territoriale  e indennità di contingenza.

 

Si conviene che l'attestato di idoneità rilasciato dal C.F.S. sarà riconosciuto rilevante ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei cantieri, nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento.

 

Le parti concordano che per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del settore, la formazione professionale dovrà essere finalizzata all'ingresso nell'edilizia dei giovani disoccupati ,predisponendo anche piani di formazione per i nuovi assunti.

 

Nell’ambito delle iniziative promosse dalle parti, con particolare riguardo alla lotta al lavoro nero e al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia delle strutture aziendali a sostegno dell’occupazione e della qualità, le stesse ravvisano l’opportunità di creare un maggior coordinamento delle attività di formazione con le effettive necessità aziendali. A tal fine si impegnano affinché il CFS individui direttamente le funzioni e le specializzazioni necessarie ad affrontare il mercato e a sostenere la concorrenza organizzando corsi di formazione rivolti anche ai giovani in contratto di formazione e agli apprendisti.

 

A tal fine, le parti concordano di proporre e sperimentare, tramite il CFS,  Patti Formativi  finalizzati all’inserimento dei giovani nel settore. Le imprese edili che assumono giovani che hanno partecipato a corsi di formazione professionali attestati e certificati dal C.F.S. di Avellino beneficeranno, per un periodo  di due anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro, di  una riduzione nella misura dello 0,30 %  del contributo previsto per il C.F.S. medesimo.

 

Le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative necessarie al fine di determinare la istituzione di corsi pomeridiani di riqualificazione anche in zone della provincia, da individuare in considerazione del potenziale bacino di utenza.

 

A tale scopo le Imprese concederanno ai lavoratori iscritti a tali corsi permessi di 2 ore giornaliere fino ad un massimo di 20 ore mensili e 80 ore annue.

 

Le Imprese si faranno carico della retribuzione dei propri lavoratori impegnati in detti corsi, fino ad un massimo di 10 ore mensili e 40 ore annue, una volta ricevuta l'attestazione di frequenza effettiva dei lavoratori ai corsi da parte del C.F.S. .

Al fine di sviluppare l’attività formativa per tutti i soggetti del settore, le parti concordano che il  C.F.S. avvierà seminari formativi in favore di imprenditori, tecnici e lavoratori sulla legislazione dei lavori pubblici e degli appalti.

 

Le parti stabiliscono che l’attività formativa teorica prevista per gli assunti dalle imprese edili con Contratto di Formazione Lavoro e Contratto di apprendistato venga svolta e attestata dal C.F.S. della Provincia di Avellino.

 

ART.9 - FERIE

 

Allo scopo di ridurre il più possibile i periodi di chiusura totale dei cantieri, il godimento delle ferie sarà concordato possibilmente scaglionato nel periodo giugno-settembre di ogni anno;

 

Nelle aziende nelle quali, per ragioni tecniche, non è possibile dar luogo allo scaglionamento delle ferie in un arco più lungo di tempo, dovrà essere garantito al lavoratore un periodo minimo consecutivo di ferie di due settimane, da godersi nel periodo luglio-agosto;

 

Il periodo massimo consecutivo di ferie di cui ogni singolo lavoratore potrà usufruire, non dovrà superare comunque le tre settimane, se non preventivamente e diversamente concordate;

 

ART. 10 - ORARIO DI LAVORO

 

Le OO.SS. e l’ANIEM – API Avellino, ritengono che le condizioni per il raggiungimento di più elevati livelli di produttività per l’impresa si realizzano anche attraverso un più razionale utilizzo degli impianti e una più completa rispondenza tra le esigenze del ciclo produttivo e gestione degli orari di lavoro nell’ambito di una politica di difesa dell’occupazione.

In tale contesto le parti convengono che, a richiesta dell’azienda possono essere definiti preventivamente a fronte di particolari commesse o di specifiche esigenze produttive, accordi in materia di flessibilità dell’orario di lavoro.

E’ confermato, agli effetti legali, l’orario stabilito dalle norme con le eccezioni e deroghe relative.

Viene confermato inoltre l’orario normale contrattuale di lavoro in 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

Su richiesta delle parti potranno essere pattuiti periodi d’utilizzo collettivo dei permessi individuali, nella misura massima di 60 ore annue attraverso accordi in sede sindacale.

Le parti, si impegnano a costituire una commissione paritetica, per lo studio di un’eventuale possibile nuova ripartizione e gestione dell’orario di lavoro.

 

A livello aziendale verranno altresì concordate tra le parti:

 

1)      calendario annuo di lavoro entro marzo di ogni anno, favorendo il governo delle ferie, delle festività, dei permessi in rapporto ai programmi produttivi (per la totalità dei lavoratori, per gruppi omogenei, cantieri o reparti);

2)      eventuale ampliamento delle ore di apertura dei cantieri nell’arco della giornata attraverso orari sfalsati di presenza al lavoro per impiegati, tecnici e quadri, compatibilmente con le esigenze dell’Azienda;

3)      definire ove se ne ravvisi la necessità, nuovi regimi di orario diversificati per gruppi omogenei di lavoratori (settori, reparti, squadra) tali da favorire un miglior utilizzo degli impianti e/o una più rapida esecuzione dei lavori;

 

Per quanto non disciplinato si fa riferimento alle norme dell’articolo 5 del ccnl 22 giugno 2000.

 

Art. 11 - Elemento Economico Territoriale

 

E’ istituito in attuazione dell’articolo 40, lett.d)  e articolo 48 del c.c.n.l. 22.06.2000, l’elemento economico territoriale, determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall’art.2 del decreto legge 25 marzo 1997 n.67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

 

In relazione a quanto previsto dal CCNL  22.6.2000 ,  gli indicatori presi in esame per la definizione   degli obiettivi previsti per la determinazione  dell’E.E.T. sono i seguenti :

 

Indicatore 1 - Andamento del settore

 

a) imprese - addetti e monte salari in Cassa Edile;

b) numero ed importo Bandi di gara e appalti aggiudicati;

c) numero e importo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio lavori;

d)  attivazione dei finanziamenti statali assegnati al territorio, compresi quelli regionali e comunitari;

e) P.I.L. del settore delle costruzioni a livello Territoriale.

f) ore complessivamente lavorate dagli operai addetti ed ore di Cassa Integrazione     autorizzate dall’INPS.

 

Indicatore 2 - Lotta al lavoro Nero e all’evasione contributiva

 

a) accordi e protocolli Feneal-Filca-Fillea / API - CONFAPI  sottoscritti con le stazioni appaltanti sulla “ Prevenzione del Lavoro Nero e sommerso in edilizia” ;

 

b) numero imprese - imponibile contributivo e lavoratori  recuperati  all’INPS e Cassa Edile dall’azione delle Forze sociali attraverso gli scambi dei dati tra Enti Previdenziali e Cassa Edile e l’impegno di tale Ente sulla verifica e il controllo dell’incidenza di manodopera ai parametri definiti.

 

c) numero imprese - imponibile contributivo e lavoratori recuperato dall’azione di controllo attivata dal sindacato anche attraverso azioni di controllo  coordinati e finalizzati degli Organi ispettivi e di Polizia nell’ambito dell’attività della Commissione di Vigilanza costituita presso l’Ispettorato del Lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

L’Elemento Economico Territoriale, previsto dagli articoli 40 e 48 del C.C.N.L. 22/6//2000 e dall’Accordo di rinnovo 18 febbraio 2002 è stabilito nella misura complessiva  del 11 % , dei minimi di Paga Base e Stipendio, in vigore al 1°  gennaio 2003, e del 14% sempre dei minimi richiamati con decorrenza 1° gennaio 2004.

 

Le parti si incontreranno entro il mese di Giugno di ogni anno per la verifica dei parametri sopra individuati e la conferma dell’Elemento Economico Territoriale.

 

Pertanto l’importo mensile dell’Elemento Economico Territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli impiegati , dipendenti dalle piccole e medie Imprese della Provincia di Avellino è il seguente :

 

 

              

  

 

            L’importo orario dell’Elemento Economico Territoriale per gli operai di produzione risulta essere fissato nei seguenti valori:

 

 

LIVELLO

E.E.T.                    (dal 1/1/03)

E.E.T.                    (dal 1/1/04)

IV Livello

0,45

0,57

III Livello

0,42

0,53

II Livello

0,37

0,48

I Livello

0,32

0,41

 

 

 

 

Si ribadisce altresì che ai sensi delle previsioni della contrattazione nazionale di cui al CCNL 22/6/2000 l’Indennità Territoriale di Settore per gli operai ed il Premio di Produzione per gli impiegati restano ferme nelle cifre previste ed applicate territorialmente, di cui alle allegate tabelle :   

 

OPERAI

 

LIVELLO

IMPORTO ORARIO

Operaio IV° Livello

0,54

Operaio Specializzato

0,50

Operaio Qualificato

0,46

Operaio Comune                

0,40

      

IMPIEGATI

      

LIVELLO

IMPORTO MENSILE

VII

133,24

VI

124,63

V

103,94

IV

90,65

III

82,40

II

74,72

I

64,80

 

Art. 11 -  Accantonamento presso la Cassa Edile

 

L'importo delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia, assolti con la percentuale del 18,50 %, devono essere accantonati dall'impresa presso la Cassa Edile della Provincia di Avellino, nella misura del 14,20% con versamenti trimestrali avendo cura comunque di inoltrare alla stessa mensilmente le denuncie nominative per cantiere, e secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.

 

Per versamento ritardato sia delle percentuali sopra dette che del contributo alla Cassa Edile, l'impresa è tenuta a corrispondere a questa ultima un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) della Banca Centrale Europea (B.C.E.) .

 

Art. 12 -  Sospensione e riduzione di lavoro

 

Fermo restando quanto previsto in materia di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario, si concorda che l'anticipazione delle 150 ore della Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria e straordinaria, da parte delle Imprese verrà corrisposta al momento della presentazione della domanda.

 

  

 

 

 

 

Art. 13 - Indennità per lavori speciali disagiati  

 

Ferme restanti le percentuali stabilite dal C.C.N.L. 22/6/2000 relative a:

 

1) lavori vari - Gruppo A

2) lavori in cassoni ad aria compressa - Gruppo C

3) lavori marittimi - Gruppo D.

 

Si conviene quanto appresso:

 

a) agli operai addetti ai lavori in galleria  Gruppo B - spettano le seguenti indennità da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 25 sub a):

 

-  fronte di perforazione 46%

 - Rivestimento e rifiniture 26%

 - riparazione e manutenzione ordinaria 18%

 - in presenza di forti getti d'acqua 20%

 

Tutte le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto e vanno calcolate sulle ore di lavoro effettivamente prestate.

 

Agli operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrisposta un ulteriore indennità: di misura pari al 20% qualora la sezione particolarmente ristretta o il fronte di avanzamento sia distante oltre un chilometro dall'imbocco. Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal  C.C.N.L.

 

Art. 14 -  Indennità per lavori in alta montagna

 

Con riferimento all'art. 24 del C.C.N.L. 22/6/2000, l'indennità per lavori eseguiti oltre gli 800 metri  sul livello del mare viene stabilita nella misura del 20 % da calcolarsi su paga base, contingenza, indennità di settore ed elemento economico territoriale di cui al punto 3, sub a) dell'art. 25 del C.C.N.L.

L'indennità suddetta non  và corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori.

 

ART. 15 - ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE

 

Con riferimento all’art.30 del C.C.N.L. 22.06.2000 il contributo dovuto dai datori di lavori a copertura degli oneri relativi all’anzianità di professionalità edile da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell’art.25 del C.C.N.L. 22.06.2000, versato a cura del Datore di Lavoro, alla Cassa Edile ed Affini, alla quale sono affidati, in gestione separata, i compiti di contabilizzazione e di amministrazione delle somme incassate, secondo le finalità previste dal citato art. 30, del relativo Regolamento e dagli accordi locali in vigore, è fissato dal 1.1.2003 nella misura del 2,60%.

Nell’ambito della disciplina nazionale le parti convengono di incontrarsi entro dicembre di ogni anno per adeguare la misura del contributo APE alle effettive esigenze che si rendessero necessarie per garantire la piena attuazione contrattuale dell’Istituto.

Le parti si danno atto dell’avvenuto accorpamento del Fondo APE Straordinario con quello ordinario, rilevando peraltro che lo stesso al 31.12.2002 non presentava residuo attivo.

 

 

ART.16 - VESTIARIO

 

Agli operai di cantiere saranno assegnati i seguenti indumenti di lavoro:

 

-         n. 1 tuta invernale;

-         n. 1 tuta estiva;

-         n. 2 paia di scarpe da lavoro antinfortunistiche.

 

ART.17 - TRASFERTA

 

La diaria di cui all’art.22 del c.c.n.l. 22 giugno 2000 è corrisposta nelle seguenti modalità:

-         l’operaio è considerato in trasferta quando viene comandato a prestare la propria attività al di fuori del territorio comunale e in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto.

-         Il cantiere è specificato nella lettera o contratto di assunzione; se non è stato specificato nessun cantiere, per luogo di assunzione si intende la sede aziendale.

-         Il lavoratore mantenuto in forza, al termine del cantiere per il quale è stato assunto, si intende assunto presso la sede aziendale, salvo diversa pattuizione contrattuale con la direzione aziendale.

 

E’ considerato in trasferta il lavoratore che presta la propria opera in un cantiere posto ad una distanza superiore ai quindici chilometri dai confini territoriali del Comune dove insiste il cantiere in cui il lavoratore è stato assunto.

 

Per quanto non previsto restano immutate le disposizioni dell’art.22 del c.c.n.l. 22 giugno 2000.

Le parti concordano che alla trasferta regolata dall’art.22 del c.c.n.l. 22 giugno 2000 e dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al 5 comma dell’art. 3 del Decreto Legislativo 314/1997.

 

NOTA A VERBALE

Con riferimento all’accordo nazionale del 18 febbraio 2002, ed in particolare a quanto previsto al punto IV in merito alla sperimentazione a livello regionale del protocollo trasferta, le parti si impegnano ad uniformarsi, nel corso del vigente contratto provinciale, le intese che saranno raggiunte a livello Regionale.

 

Art. 18  -  Lavoratori provenienti da altre province

 

Al fine di incentivare l'occupazione nell'ambito provinciale, ai lavoratori provenienti da altre province sarà corrisposta una indennità pari al 10%, da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL del 22/6/2000, se la distanza tra il luogo di residenza e l'ubicazione del cantiere supera i 30 (trenta) chilometri.

 

Art. 19 -  Diritti sindacali

 

I rappresentanti sindacali vengono eletti o nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, anche presso le Imprese che hanno meno di 15 dipendenti. Il monte ore totale a favore dei predetti rappresentanti sindacali è stabilito nella misura di 8 ore annue per ogni dipendente.

Le parti concordano, inoltre, 12 ore annue di assemblea di cantiere retribuite e cumulabili.

 

In dette assemblee potranno essere trattate le problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene nell'ambiente di lavoro, con l'intervento di tecnici dell’Area Sicurezza del  C.F.S. .

 

Art. 20 - Cassa Edile

 

Con riferimento all'art. 37 del C.C.N.L. 29/1/2000 il contributo a favore della Cassa Edile viene stabilito nella misura complessiva del   2,30 % -  di cui 5/6  a carico del datore di lavoro, pari allo 1,91 % e  1/6 pari allo 0,39 % a carico dei lavoratori.

 

Il predetto contributo deve essere calcolato su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e Elemento Economico Territoriale.

 

Art. 21 - Indennità di trasporto

 

Con l'intento di esercitare un azione verso l'uso dei servizi di trasporto pubblico da parte dei lavoratori edili, e considerando la notevole pendolarità alla quale sono sottoposti, a decorrere dall'1/1/2003, è dovuta all' operaio una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

 

La misura della predetta indennità è fissata, con decorrenza 1° Gennaio 2003, in Euro 1,6 giornalieri, pari, per gli operai di produzione, a  € 0,20  per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

 

Per i lavoratori discontinui la predetta indennità oraria è rapportata al diverso orario contrattuale.

 

Nella determinazione delle predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale per ferie e gratifica natalizia.

 

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

 

Tale indennità sarà corrisposta agli impiegati nella misura fissa di Euro 1,6= giornalieri, per ogni giornata effettiva di lavoro, a decorrere dall'1/1/2003.

I suddetti importi sono utili tutti ai soli fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso.

 

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto nelle aziende per lo stesso titolo.

 

ART. 22 -  MENSA

 

Confermando quanto previsto dai precedenti accordi integrativi provinciali, le parti riconoscono il diritto al godimento della mensa tramite centri sociali di ristorazione collettiva od altre strutture convenzionate.

In caso di possibile utilizzazione del servizio mensa, l’impresa concorrerà mensilmente al costo del pasto nella misura del 90% per ogni pasto consumato. Il restante 10% permarrà a carico del lavoratore.

Ove non sia possibile l’utilizzazione del servizio mensa, l’impresa provvederà a corrispondere un’indennità sostitutiva oraria pari a € 0,34.

In ogni caso l’indennità sostitutiva non compete a quei lavoratori che:

 

-         Prestando la propria opera in luogo nel quale sia reso disponibile dall’impresa il servizio mensa fornito per il tramite di centri sociali di ristorazione collettiva od altre strutture convenzionate, rinuncino per qualsiasi ragione ad usufruire del pasto. La rinuncia del servizio e la sua eventuale revoca, deve essere formalizzata alla impresa.

-         Non possano far valere nella singola giornata lavorativa un periodo effettivamente lavorato che comprenda la pausa prevista per il pranzo.

 

Tale importo non concorre a determinare l’imponibile retributivo su cui calcolare la percentuale di cui all’art. 19 del c.c.n.l. 22 giugno 2000

 

ART.21 DECORRENZA E DURATA

 

Il presente contratto integrativo decorre dal 1° gennaio 2003 e scadrà il 31.12.2005, salvo diversa decorrenza o scadenza stabilita a livello nazionale.

 

Avellino, 13 marzo 2003.

 

Per l’ANIEM – API AVELLINO

 

 

 

Per FENEAL-UIL

 

 

Per FILCA-CISL

 

 

 

Per FILLEA-CGIL