Avellino, 13 marzo
2003
Tra
l’Associazione Provinciale Imprese Edili – API-Avellino
rappresentata da Iapicca Francesco e
Freda Angelo e assistita dal coordinatore Api Avellino
Mautone Carmine
e
le OO.SS. FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL rappresentate
rispettivamente dai Sigg. ri De Feo Franco, Melchionna Mario e Famiglietti
Antonio
si è stipulato il presente Contratto Collettivo
provinciale integrativo al C.C.N.L. Aniem-Confapi del 22.06.2000 e dell’accordo
di rinnovo del biennio economico del 18.02.2002 da valere per le piccole e
medie aziende edili ed affini della provincia di Avellino e per il personale da
esse dipendenti.
La presente normativa si applica alle imprese sopra
indicate, sia che eseguano lavori in proprio che per conto di enti pubblici e/o
terzi privati.
L’Associazione Piccole Imprese della Provincia di Avellino, aderente alla
CONFAPI , e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni FeNEAL-UIL,
FILCA – CISL e FILLEA-CGIL;
il grande rilievo che l'edilizia ha per l'economia della provincia di
Avellino, ed in modo particolare per tutti quegli interventi previsti o in
corso di esecuzione con finanziamenti statali, regionali e comunitari;
che è necessario svolgere, fatte salve le rispettive autonomie operative,
azioni atte a rimuovere ogni ostacolo al fine di rilanciare e riqualificare il
settore della piccola e media Impresa in una ottica di specializzazione dello
specifico comparto edile;
di grande importanza l'esame approfondito e puntuale dello stato del
settore nella provincia di Avellino ed in particolare ad un corretto e
costruttivo rapporto di confronto con gli enti pubblici per una puntuale
verifica dell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e della spesa
pubblica.
-che le Amministrazioni pubbliche si confrontino su progetti e programmi
al fine di favorire i livelli occupazionali e la crescita e la qualificazione
del comparto edile delle piccole e medie Imprese;
-che vengano attivate forme efficaci di coordinamento tra Enti Locali,
Prefettura, ASL e Direzione del Lavoro per realizzare un controllo penetrante,
anche di carattere preventivo, su tutte le fasi di attuazione delle opere;
-che vengano promossi incontri comuni con gli Enti citati al fine di
determinare, od anche recepire quelli già in essere, protocolli di intesa tali
da garantire la trasparenza degli appalti, la qualità e i tempi di
realizzazione delle opere, la contrattazione degli organici e la
predisposizione di piani di sicurezza e prevenzione da inoltrare prima
dell'inizio dei lavori.
Le parti si impegnano inoltre a:
- intraprendere ogni utile iniziativa al fine
di giungere alla definizione del Documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) e la contrattazione d’anticipo;
- promuovere ogni utile e congiunta iniziativa per il rilancio del
settore, l'incremento dei livelli occupazionali e per favorire la ricerca di
nuovi processi tecnologici atti alla sua modernizzazione e specializzazione
rispetto alle tipologie produttive emergenti (recupero, restauro ecc.);
- promuovere, ogni qual volta si rendesse
necessario, e su richiesta anche di una sola delle parti contraenti, incontri a
livello territoriale per esaminare singole realtà produttive per le quali si
prospetti l'insorgere di controversie collettive in ordine alla forza lavoro
occupata, e/o per procedere ad opportune analisi per quegli interventi che
attengono ad opere di particolare rilievo con riguardo ai procedimenti
tecnologici, ai tempi di esecuzione, ai piani di sicurezza e alla occupazione
prevista;
I rappresentanti dell’API nel riconoscere il ruolo degli Enti Paritetici,
già costituiti nella provincia, CASSA EDILE e C.F.S. (Centro Formazione e
Sicurezza) convengono sulla necessità di :
- sviluppare la funzione della Cassa Edile,
meramente mutualistica e assistenziale, al fine di allargarne gli obiettivi
anche ad un concreto osservatorio degli appalti nell'intera provincia e ad una
assistenza più moderna in favore dei lavoratori dell'edilizia;
- le parti convengono, altresì, di sviluppare ogni comune iniziativa sindacale per assicurare la presenza di tutte le espressioni imprenditoriali negli organismi di gestione degli enti paritetici;
- a far sì che il Centro per la Formazione e la Sicurezza in edilizia della provincia di Avellino – C.F.S. -,nato dalla fusione tra la Scuola Edile ed il C.P.T., si doti delle necessarie sinergie per rispondere alla necessità di accrescere la qualificazione e la riqualificazione degli addetti in edilizia e sviluppi tutte le iniziative più opportune affinché siano organizzati progetti per rispondere adeguatamente alle richieste di consulenza, prevenzione e formazione per la sicurezza nei cantieri.
sullo stato e prospettive della produzione e
dell'occupazione e sulle iniziative consortili ,ed in particolare nel corso di
tali incontri verranno esaminate tra le parti le prevedibili implicazioni degli
investimenti sull'occupazione, le condizioni di lavoro,la formazione, l'igiene,
la sicurezza e la durata del lavoro stesso.
In ogni cantiere, l'impresa deve dare informazione preventiva alle
Organizzazioni Sindacali di categoria e ai delegati sindacali di ogni fase di
fine lavoro del cantiere ed in questi casi sarà attuata la procedura prevista
dagli accordi interconfederali.
Le parti si impegnano a sviluppare tutte le iniziative necessarie per
rafforzare la banca dati sugli appalti presso la Cassa Edile per un concreto
controllo sulle iniziative nel settore anche al fine di garantire l'occupazione
e combattere le evasioni contributive.
Le parti
concordano di favorire la preventiva consultazione con le imprese affidatarie
di appalti pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di
programmi di edilizia abitativa particolarmente significativi al fine di
favorire occupazione e sviluppo.
Fermo restando l’attuale sistema di classificazione professionale
e nell’ambito di quanto richiesto dalle esigenze aziendali, si concorda che i
lavoratori assunti e inquadrati al 1° livello, saranno immessi in percorsi di
arricchimento che consenta loro entro un periodo massimo di 36 mesi e previa
verifica, di acquisire i presupposti per il passaggio al 2° livello per
l’espletamento di mansioni che richiedano una normale qualificazione
professionale.
A tal fine le parti si impegnano a promuovere nozioni
generali sull’attività e l’organizzazione dei cantieri, nonché concetti e
nozioni generali su:
-
caratteristiche dei
materiali da costruzione;
-
tecniche di
costruzione;
-
prevenzione e
sicurezza sul lavoro e modalità, di utilizzo dei mezzi di protezione ;
-
utilizzo delle varie
attrezzature di cantiere.
Fermo restando i disposti della legge n.1369 del 23
ottobre 1960 nonché i dettati di cui al contratto collettivo nazionale
ANIEM-CONFAPI 22/6/2000 che vengono espressamente richiamati e che si intendono
integralmente trascritte, le parti convengono sulla necessità di una maggiore
specializzazione del settore, delle imprese e dei lavoratori, e quindi
sull’opportunità di avviare un costruttivo approfondimento in ordine alle
problematiche sugli appalti e sub-appalti nonché ai criteri che possono essere
posti alla base di un sistema di individuazione delle imprese appaltatrici e
sub-appaltatrici.
Al fine suddetto si concorda sulla necessità di
approntare, presso la Cassa Edile, un elenco delle imprese edili che svolgono
lavori in sub-appalto.
La tenuta del suddetto elenco è affidata ad un apposito
organismo costituito con gli stessi criteri di rappresentatività previsti dal
C.C.N.L. per il Consiglio di Amministrazione della Casse Edili.
I criteri e parametri oggettivi per la gestione dell’elenco
verranno definiti dall’organismo di cui sopra.
ART. 4 COTTIMISMO
Si riconosce alla R.S.U. o alle organizzazioni sindacali
territoriali, il diritto di intervenire nei confronti dell’impresa per il
rispetto integrale dell’art.14 del C.C.N.L. 22 giugno 2000.
Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei
luoghi di lavoro, si fa obbligo alle Imprese di mettere a disposizione degli
operai occupati nei cantieri:
1 ) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali,
idoneo alla conservazione degli indumenti personali;
2) un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie
lavabile, riscaldato durante i mesi freddi;
3) uno scaldavivande;
4) servizi igienici sanitari con
acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai
punti 1) e 2) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche
o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i
piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
I mezzi protettivi e di
prevenzione antinfortunistica per i lavoratori addetti, previsti dalla vigente
normativa in materia, sono a carico delle imprese edili.
Art. 6 - Prevenzione
Infortuni
Il nuovo Centro Formazione e Sicurezza è riconosciuto dalle parti quale
unico Ente Paritetico idoneo ed abilitato a svolgere le funzioni previste
dal C.C.N.L. 22/6/2000 e anche quella
indicata dall’art.20 del decreto legislativo 19.9.1994 n.626.
Detta attività sarà finanziata con un contributo a carico delle imprese
nella misura dello 0,30% da calcolarsi su paga base, Indennità di
settore, Elemento Economico Territoriale e Indennità di contingenza.
Inoltre, sulla base di specifici progetti proposti dal C.F.S., mirati al
rafforzamento della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili, la Cassa Edile,
potrà finanziare tali attività con un contributo massimo dello 0,30 % sulle
retribuzioni sottoposte ai contributi a favore della Cassa medesima.
Per quanto riguarda
l’attività dei Rappresentanti
Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza, di cui all’accordo ed al
regolamento concordato con mutualizzazione dei permessi nei cantieri che non
superano i quindici dipendenti, viene stabilito che il finanziamento è a carico
del C.F.S., secondo le modalità previste nel protocollo allegato, che ne forma
parte integrante.
Art. 7 - Controllo malattie professionali,
infortuni e patronati dei lavoratori
Per quanto attiene la tutela delle malattie professionali, infortuni sul
lavoro e tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in
materia e della relativa normativa contrattuale, in base agli artt. 5 e 12
della L. 300 del 20/ 5/1970, le parti concordano la presenza e la possibilità
d'intervento nei singoli cantieri dei patronati confederali INCA CGIL, ITAL-
UIL, INAS - CISL.
In aderenza a quanto sancito da precedenti accordi sindacali le attività
di formazione organizzate dalla Scuola Edile a decorrere dal 1° gennaio 2003 continueranno ad essere
svolte sotto nuova denominazione e forma organizzativa dal
CENTRO di FORMAZIONE e SICUREZZA per l’edilizia della Provincia di Avellino - C.F.S.
- , tenuto conto anche delle
previsioni del CCNL vigente.
Il contributo a carico delle Imprese per il funzionamento del C.F.S.,in
ordine alla formazione, è fissato nella misura dello 0,85 % da calcolarsi su
paga base, indennità territoriale di settore, Elemento Economico Territoriale e indennità di contingenza.
Si conviene che l'attestato di idoneità rilasciato dal C.F.S. sarà
riconosciuto rilevante ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei cantieri,
nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento.
Le parti concordano che per rispondere in maniera adeguata alle esigenze
del settore, la formazione professionale dovrà essere finalizzata all'ingresso
nell'edilizia dei giovani disoccupati ,predisponendo anche piani di formazione
per i nuovi assunti.
Nell’ambito
delle iniziative promosse dalle parti, con particolare riguardo alla lotta al
lavoro nero e al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia delle strutture
aziendali a sostegno dell’occupazione e della qualità, le stesse ravvisano
l’opportunità di creare un maggior coordinamento delle attività di formazione
con le effettive necessità aziendali. A tal fine si impegnano affinché il CFS
individui direttamente le funzioni e le specializzazioni necessarie ad
affrontare il mercato e a sostenere la concorrenza organizzando corsi di
formazione rivolti anche ai giovani in contratto di formazione e agli
apprendisti.
A tal fine, le parti concordano di proporre e sperimentare, tramite il
CFS, Patti Formativi finalizzati all’inserimento dei giovani nel
settore. Le imprese edili che assumono giovani che hanno partecipato a corsi di
formazione professionali attestati e certificati dal C.F.S. di Avellino
beneficeranno, per un periodo di due
anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro,
di una riduzione nella misura dello 0,30
% del contributo previsto per il C.F.S.
medesimo.
Le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative necessarie al fine
di determinare la istituzione di corsi pomeridiani di riqualificazione anche in
zone della provincia, da individuare in considerazione del potenziale bacino di
utenza.
A tale scopo le Imprese concederanno ai lavoratori iscritti a tali corsi
permessi di 2 ore giornaliere fino ad un massimo di 20 ore mensili e 80 ore
annue.
Le Imprese si faranno carico della retribuzione dei propri lavoratori
impegnati in detti corsi, fino ad un massimo di 10 ore mensili e 40 ore annue,
una volta ricevuta l'attestazione di frequenza effettiva dei lavoratori ai
corsi da parte del C.F.S. .
Al fine di sviluppare l’attività formativa per tutti i soggetti del
settore, le parti concordano che il
C.F.S. avvierà seminari formativi in favore di imprenditori, tecnici e
lavoratori sulla legislazione dei lavori pubblici e degli appalti.
Le parti stabiliscono che l’attività formativa teorica prevista per gli
assunti dalle imprese edili con Contratto di Formazione Lavoro e Contratto di
apprendistato venga svolta e attestata dal C.F.S. della Provincia di Avellino.
Allo scopo di ridurre il più possibile i periodi di
chiusura totale dei cantieri, il godimento delle ferie sarà concordato
possibilmente scaglionato nel periodo giugno-settembre di ogni anno;
Nelle aziende nelle quali, per ragioni tecniche, non è
possibile dar luogo allo scaglionamento delle ferie in un arco più lungo di
tempo, dovrà essere garantito al lavoratore un periodo minimo consecutivo di
ferie di due settimane, da godersi nel periodo luglio-agosto;
Il periodo massimo consecutivo di ferie di cui ogni
singolo lavoratore potrà usufruire, non dovrà superare comunque le tre settimane,
se non preventivamente e diversamente concordate;
Le
OO.SS. e l’ANIEM – API Avellino, ritengono che le condizioni per il
raggiungimento di più elevati livelli di produttività per l’impresa si
realizzano anche attraverso un più razionale utilizzo degli impianti e una più
completa rispondenza tra le esigenze del ciclo produttivo e gestione degli
orari di lavoro nell’ambito di una politica di difesa dell’occupazione.
In
tale contesto le parti convengono che, a richiesta dell’azienda possono essere
definiti preventivamente a fronte di particolari commesse o di specifiche
esigenze produttive, accordi in materia di flessibilità dell’orario di lavoro.
E’
confermato, agli effetti legali, l’orario stabilito dalle norme con le eccezioni
e deroghe relative.
Viene
confermato inoltre l’orario normale contrattuale di lavoro in 40 ore
settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Su
richiesta delle parti potranno essere pattuiti periodi d’utilizzo collettivo
dei permessi individuali, nella misura massima di 60 ore annue attraverso
accordi in sede sindacale.
Le
parti, si impegnano a costituire una commissione paritetica, per lo studio di
un’eventuale possibile nuova ripartizione e gestione dell’orario di lavoro.
A
livello aziendale verranno altresì concordate tra le parti:
1)
calendario annuo di
lavoro entro marzo di ogni anno, favorendo il governo delle ferie, delle
festività, dei permessi in rapporto ai programmi produttivi (per la totalità
dei lavoratori, per gruppi omogenei, cantieri o reparti);
2)
eventuale
ampliamento delle ore di apertura dei cantieri nell’arco della giornata
attraverso orari sfalsati di presenza al lavoro per impiegati, tecnici e
quadri, compatibilmente con le esigenze dell’Azienda;
3)
definire ove se ne
ravvisi la necessità, nuovi regimi di orario diversificati per gruppi omogenei
di lavoratori (settori, reparti, squadra) tali da favorire un miglior utilizzo
degli impianti e/o una più rapida esecuzione dei lavori;
Per
quanto non disciplinato si fa riferimento alle norme dell’articolo 5 del ccnl
22 giugno 2000.
E’ istituito in attuazione dell’articolo 40, lett.d) e articolo 48 del c.c.n.l. 22.06.2000,
l’elemento economico territoriale, determinato in coerenza con quanto previsto
dal protocollo 23 luglio 1993 e dall’art.2 del decreto legge 25 marzo 1997 n.67
convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.
In relazione a quanto previsto dal CCNL
22.6.2000 , gli indicatori presi
in esame per la definizione degli
obiettivi previsti per la determinazione
dell’E.E.T. sono i seguenti :
a) imprese - addetti e monte salari in Cassa Edile;
b) numero ed importo Bandi di gara e appalti aggiudicati;
c) numero e importo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di
avvio lavori;
d) attivazione dei finanziamenti
statali assegnati al territorio, compresi quelli regionali e comunitari;
e) P.I.L. del settore delle costruzioni a livello Territoriale.
f) ore complessivamente lavorate dagli operai addetti ed ore di Cassa
Integrazione autorizzate dall’INPS.
a) accordi e protocolli Feneal-Filca-Fillea / API - CONFAPI sottoscritti con le stazioni appaltanti sulla
“ Prevenzione del Lavoro Nero e sommerso in edilizia” ;
b) numero imprese - imponibile contributivo e lavoratori recuperati
all’INPS e Cassa Edile dall’azione delle Forze sociali attraverso gli
scambi dei dati tra Enti Previdenziali e Cassa Edile e l’impegno di tale Ente
sulla verifica e il controllo dell’incidenza di manodopera ai parametri
definiti.
c) numero imprese - imponibile contributivo e lavoratori recuperato
dall’azione di controllo attivata dal sindacato anche attraverso azioni di controllo coordinati e finalizzati degli Organi
ispettivi e di Polizia nell’ambito dell’attività della Commissione di Vigilanza
costituita presso l’Ispettorato del Lavoro.
L’Elemento Economico Territoriale, previsto dagli
articoli 40 e 48 del C.C.N.L. 22/6//2000 e dall’Accordo di rinnovo 18 febbraio
2002 è stabilito nella misura complessiva
del 11 % , dei minimi di Paga Base e Stipendio, in vigore al 1° gennaio 2003, e del 14% sempre dei minimi
richiamati con decorrenza 1° gennaio 2004.
Le parti si incontreranno entro il mese di Giugno di ogni anno per la
verifica dei parametri sopra individuati e la conferma dell’Elemento Economico
Territoriale.
Pertanto l’importo mensile dell’Elemento Economico Territoriale che
concorre a formare la retribuzione lorda degli impiegati , dipendenti dalle
piccole e medie Imprese della Provincia di Avellino è il seguente :
L’importo orario
dell’Elemento Economico Territoriale per gli operai di produzione risulta
essere fissato nei seguenti valori:
LIVELLO |
E.E.T. (dal 1/1/03) |
E.E.T. (dal 1/1/04) |
IV Livello |
0,45 |
0,57 |
III Livello |
0,42 |
0,53 |
II Livello |
0,37 |
0,48 |
I Livello |
0,32 |
0,41 |
Si ribadisce altresì che ai sensi delle previsioni della contrattazione
nazionale di cui al CCNL 22/6/2000 l’Indennità Territoriale di Settore
per gli operai ed il Premio di Produzione per gli impiegati
restano ferme nelle cifre previste ed applicate territorialmente, di cui alle
allegate tabelle :
LIVELLO |
IMPORTO ORARIO |
Operaio IV°
Livello |
0,54 |
Operaio Specializzato |
0,50 |
Operaio Qualificato |
0,46 |
Operaio
Comune |
0,40 |
IMPIEGATI
LIVELLO |
IMPORTO MENSILE |
VII |
133,24 |
VI |
124,63 |
V |
103,94 |
IV |
90,65 |
III |
82,40 |
II |
74,72 |
I |
64,80 |
L'importo delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante
agli operai per ferie e gratifica natalizia, assolti con la percentuale del
18,50 %, devono essere accantonati dall'impresa presso la Cassa Edile della
Provincia di Avellino, nella misura del 14,20% con versamenti trimestrali
avendo cura comunque di inoltrare alla stessa mensilmente le denuncie
nominative per cantiere, e secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile
stessa.
Per versamento ritardato sia delle percentuali sopra dette che del
contributo alla Cassa Edile, l'impresa è tenuta a corrispondere a questa ultima
un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) della
Banca Centrale Europea (B.C.E.) .
Fermo restando quanto previsto in materia di sospensione dal lavoro o di
riduzione dell'orario, si concorda che l'anticipazione delle 150 ore della
Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria e straordinaria, da parte delle Imprese
verrà corrisposta al momento della presentazione della domanda.
Ferme restanti le percentuali stabilite dal C.C.N.L. 22/6/2000 relative
a:
1) lavori vari - Gruppo A
2) lavori in cassoni ad aria compressa - Gruppo C
3) lavori marittimi - Gruppo D.
Si conviene quanto appresso:
a) agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B - spettano le seguenti indennità da
calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 25 sub a):
- fronte di perforazione 46%
- Rivestimento e rifiniture 26%
- riparazione e manutenzione
ordinaria 18%
- in presenza di forti getti
d'acqua 20%
Tutte le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti
similari eventualmente in atto e vanno calcolate sulle ore di lavoro
effettivamente prestate.
Agli operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrisposta un
ulteriore indennità: di misura pari al 20% qualora la sezione particolarmente
ristretta o il fronte di avanzamento sia distante oltre un chilometro
dall'imbocco. Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di
effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal C.C.N.L.
Con riferimento all'art. 24 del C.C.N.L. 22/6/2000, l'indennità per
lavori eseguiti oltre gli 800 metri
sul livello del mare viene stabilita nella misura del 20 % da calcolarsi
su paga base, contingenza, indennità di settore ed elemento economico
territoriale di cui al punto 3, sub a) dell'art. 25 del C.C.N.L.
L'indennità suddetta non và
corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i
lavori.
Con riferimento all’art.30 del C.C.N.L. 22.06.2000 il
contributo dovuto dai datori di lavori a copertura degli oneri relativi
all’anzianità di professionalità edile da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 4 dell’art.25 del C.C.N.L. 22.06.2000, versato a
cura del Datore di Lavoro, alla Cassa Edile ed Affini, alla quale sono
affidati, in gestione separata, i compiti di contabilizzazione e di
amministrazione delle somme incassate, secondo le finalità previste dal citato
art. 30, del relativo Regolamento e dagli accordi locali in vigore, è fissato
dal 1.1.2003 nella misura del 2,60%.
Nell’ambito della disciplina nazionale le parti
convengono di incontrarsi entro dicembre di ogni anno per adeguare la misura
del contributo APE alle effettive esigenze che si rendessero necessarie per
garantire la piena attuazione contrattuale dell’Istituto.
Le parti si danno atto dell’avvenuto accorpamento del
Fondo APE Straordinario con quello ordinario, rilevando peraltro che lo stesso
al 31.12.2002 non presentava residuo attivo.
Agli operai di cantiere saranno assegnati i seguenti
indumenti di lavoro:
-
n. 1 tuta invernale;
-
n. 1 tuta estiva;
-
n. 2 paia di scarpe
da lavoro antinfortunistiche.
La diaria di cui all’art.22 del c.c.n.l. 22 giugno 2000 è
corrisposta nelle seguenti modalità:
-
l’operaio è
considerato in trasferta quando viene comandato a prestare la propria attività
al di fuori del territorio comunale e in un cantiere diverso da quello per il
quale è stato assunto.
-
Il cantiere è
specificato nella lettera o contratto di assunzione; se non è stato specificato
nessun cantiere, per luogo di assunzione si intende la sede aziendale.
-
Il lavoratore
mantenuto in forza, al termine del cantiere per il quale è stato assunto, si
intende assunto presso la sede aziendale, salvo diversa pattuizione
contrattuale con la direzione aziendale.
E’ considerato in trasferta il
lavoratore che presta la propria opera in un cantiere posto ad una distanza
superiore ai quindici chilometri dai confini territoriali del Comune dove
insiste il cantiere in cui il lavoratore è stato assunto.
Per quanto non previsto restano immutate le disposizioni
dell’art.22 del c.c.n.l. 22 giugno 2000.
Le
parti concordano che alla trasferta regolata dall’art.22 del c.c.n.l. 22 giugno
2000 e dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al 5 comma
dell’art. 3 del Decreto Legislativo 314/1997.
NOTA A VERBALE
Con riferimento all’accordo nazionale del 18 febbraio
2002, ed in particolare a quanto previsto al punto IV in merito alla
sperimentazione a livello regionale del protocollo trasferta, le parti si
impegnano ad uniformarsi, nel corso del vigente contratto provinciale, le
intese che saranno raggiunte a livello Regionale.
I rappresentanti sindacali vengono eletti o nominati dalle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente contratto, anche presso le Imprese che hanno
meno di 15 dipendenti. Il monte ore totale a favore dei predetti rappresentanti
sindacali è stabilito nella misura di 8 ore annue per ogni dipendente.
Le parti concordano, inoltre, 12 ore annue di assemblea di cantiere
retribuite e cumulabili.
In dette assemblee potranno essere trattate le problematiche inerenti la
sicurezza e l'igiene nell'ambiente di lavoro, con l'intervento di tecnici
dell’Area Sicurezza del C.F.S. .
Con riferimento all'art. 37 del C.C.N.L. 29/1/2000 il contributo a favore
della Cassa Edile viene stabilito nella misura complessiva del 2,30 % -
di cui 5/6 a carico del datore di
lavoro, pari allo 1,91 % e 1/6 pari allo
0,39 % a carico dei lavoratori.
Il predetto contributo deve essere calcolato su paga base, indennità di
contingenza, indennità territoriale di settore e Elemento Economico
Territoriale.
Con l'intento di esercitare un azione verso l'uso dei
servizi di trasporto pubblico da parte dei lavoratori edili, e considerando la
notevole pendolarità alla quale sono sottoposti, a decorrere dall'1/1/2003, è
dovuta all' operaio una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto
sostenute per recarsi sul posto di lavoro.
La misura della predetta indennità è fissata, con decorrenza 1°
Gennaio 2003, in Euro 1,6 giornalieri, pari, per gli operai di produzione,
a € 0,20
per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.
Per i lavoratori discontinui la predetta indennità oraria è rapportata al
diverso orario contrattuale.
Nella determinazione delle predetta indennità si è tenuto conto della
incidenza della percentuale per ferie e gratifica natalizia.
L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto
degli operai con mezzi propri.
Tale indennità sarà corrisposta agli impiegati nella misura fissa di Euro
1,6= giornalieri, per ogni giornata effettiva di lavoro, a decorrere dall'1/1/2003.
I suddetti importi sono utili tutti ai soli fini del computo
dell'indennità di anzianità e di preavviso.
Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto
nelle aziende per lo stesso titolo.
Confermando
quanto previsto dai precedenti accordi integrativi provinciali, le parti
riconoscono il diritto al godimento della mensa tramite centri sociali di
ristorazione collettiva od altre strutture convenzionate.
In caso di possibile utilizzazione del servizio mensa,
l’impresa concorrerà mensilmente al costo del pasto nella misura del 90% per
ogni pasto consumato. Il restante 10% permarrà a carico del lavoratore.
Ove non sia possibile l’utilizzazione del servizio mensa,
l’impresa provvederà a corrispondere un’indennità sostitutiva oraria pari a €
0,34.
In ogni caso l’indennità sostitutiva non compete a quei
lavoratori che:
-
Prestando la propria
opera in luogo nel quale sia reso disponibile dall’impresa il servizio mensa
fornito per il tramite di centri sociali di ristorazione collettiva od altre
strutture convenzionate, rinuncino per qualsiasi ragione ad usufruire del
pasto. La rinuncia del servizio e la sua eventuale revoca, deve essere
formalizzata alla impresa.
-
Non possano far
valere nella singola giornata lavorativa un periodo effettivamente lavorato che
comprenda la pausa prevista per il pranzo.
Tale importo non concorre a determinare l’imponibile
retributivo su cui calcolare la percentuale di cui all’art. 19 del c.c.n.l. 22
giugno 2000
Il presente contratto integrativo decorre dal 1° gennaio
2003 e scadrà il 31.12.2005, salvo diversa decorrenza o scadenza stabilita a
livello nazionale.
Avellino, 13 marzo 2003.
Per l’ANIEM – API AVELLINO
Per FENEAL-UIL
Per FILCA-CISL
Per FILLEA-CGIL