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CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO DI LAVORO = PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE ARTIGIANE EDILI ED AFFINI DELLA REGIONE ABRUZZO

IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2004

 

TRA

 

-         il Comitato direttivo Regionale delle associazioni Anse= ed Assoedili della Cna Abruzzo, rappresentate dal Presidente Carmine Franco Santilli dalla delegazione composta da D’Amelio Domenico (Chieti), Lanfranco Valerii (Teramo),Claudio Angelucci (Pescara) e Antonio Gemini (L’Aquila) assistiti da: Federico Scardecchia, Dire= ttore Regionale delle associazioni Anse ed Assoedili della Cna Abruzzo=

 

= E

 

-      =    la Federaz= ione Nazionale Edili, Affin= i e Legno Fe.N.E.A= .L. – UIL rappresentata dal Segretario Regionale e di Pescara Giovanni Panza e dai Segretari Provinciali Valter Paciocco (Chieti), Giovanni Signorile (Teramo), Luigi Di Donato e Colageo Giuseppe (L’Aquila) ed una delegazione di lavoratori;

 

-      =    la Federaz= ione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini F.I.L.C.A. - CISL - rappresentata dal Segretario Regionale Riccardo Gentile e dai Segretari Provinciali Reale Gianfranco (Pescara), Girinelli Lucio (Chieti), De Sanctis Giancarlo (L’Aquila), Di Natale Pietro (Avezzano) e una delegazione di lavorato= ri;

 

-      =     la Federazione Italiana Lavoratori dei Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. – CGIL rappresentata dal Segretario Regionale Paolo Castellucci e dai Segretari Provinciali, Car= mine Torricella  (Chieti), Emiliano D’Andreamatteo ( L’Aquila), Giuseppe Carminelli (Pescara)  e=   Trasatti Mario (Teramo) ed una delegazione di lavoratori,

 

viene stipulato il presente Contratto Integrativo Regional= e di lavoro, integrativo al Contratto Nazionale per gli addetti delle ditte artigiane e piccole e medie industrie edili ed affini, stipulato in Roma in data 15/06/2000, da valere per il territorio della Regione Abruzzo per tutt= e le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato nel suddetto CC= NL.

 

INOLTRE

 

L’Associazione Cristiana Artigiani Italiana (A.C.A.I.) rappresentata dall’Avv. Lu= igi Gabriele dichiara di aderire al contratto nazionale di lavoro per i dipende= nti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole imprese (15 giugno 2000) = e al presente contratto integrativo regionale, applicandone tutte le sue parti.<= o:p>

 

Premessa

 

Il settore delle costruzioni rappresenta in Abruzzo uno degli assi fondamentali per il sistema economico e sociale regionale e sempre di più deve sa= per coniugare le esigenze di sviluppo e riequilibrio territoriale con  la cres= cente domanda sociale di difesa e tutela della qualità ambientale.

Le parti concordano sulla necessità di consolidare e sviluppare, in Abruzzo, un sistema di relazioni sindacali e di contrattazione al fine di contribuire allo sviluppo di politiche di invest= imento nel settore capaci di produrre qualità nel sistema di impresa e nel lavoro.

Ritengono che gli Enti bilaterali di settore siano uno strumento indispensabile per valorizzare, attraverso la formazione professionale, le risorse umane del territorio.

La formazione professionale deve rappresentare un elemento strategico e pertan= to si ritiene di adoperare tutti gli strumenti contrattuali, le risorse finanziarie derivanti dagli accordi interconfederali e di natura pubblica al fine elevare la qualità del lavoro e dell’impresa.<= /span>

Le parti concordando sulla necessità di favorire e promuovere processi = di innovazione e qualità quali strumenti indispensabili per aumentare la competitività delle imprese artigian= e e delle piccole imprese nella nostra regione, quali la promozione dell’A.R.P.E.A. nell’ambito del restauro e risanamento conserva= tivo del patrimonio edilizio ed architettonico.

Considerando prioritario l’impegno comune nella lotta contro il lavoro nero ed irregolare in tutte le sue forme, si ritiene di attivare rapidamente presso= la Edilca= ssa lo “Sportello unico” per il rilascio del D.U.R.C.

Le parti confermano la co= mune volontà di elevare il livello di attenzio= ne sulle problematiche che riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori = e si fanno promotrici, nel quadro della campagna di sensibilizzazione, promossa dalla Agenzia Europea di Bilbao che ha programmato per il 2004 la “Settimana Europea per la salute e la sicurezza” dedicata al settore delle Costruzioni e che si svolgerà dal 18 al 23 Ottobre p.v= ., considerata la particolare gravità dei dati relativi agli incidenti = sul lavoro in Abruzzo e ritenendo indispensabile il coinvolgimento, quotidiano e costante, di tutti gli operatori del settore e dei soggetti preposti alle funzioni di prevenzione e di tutela della salute, di una campagna regionale= con l’obiettivo di:

·      =   rinnovare l’attenzione di imprese e lavoratori all’applicazione delle misure di sicurezza;

·      =   favorire campagne informative e formative sull’operare = in edilizia nel rispetto delle regole e delle normative;

·      =   diffondere nei cantieri la cultura della sicurezza attraverso un impegno forte e specifico degli Enti bilaterali del settore in collaborazio= ne con tutti i soggetti istituzionali preposti a tale scopo.=

Inoltre si impegnano a pro= muovere incontri specifici con le Amministrazioni Pubbliche per determinare “protocolli d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni in Abruzzo” per:

-         definire regole affinché in tutte le opere pubbliche e private la progettazione e la messa in opera della sicurezza siano individu= ate e contabilizzate in modo certo e vincolante (in fase di progettazione dell’opera) i cui costi non siano effettivamente soggetti a ribasso;<= o:p>

-         valorizzare il ruolo affidato dalle parti sociali, nei contratti colletti= vi di lavoro, agli enti bilaterali anche in funzione di uno scambio informativo con le pubbliche istituzioni deputate alla verifica dell’osservanza d= elle normative vigenti in materia di rapporti di lavoro e sicurezza dei lavorato= ri;

-         destinare quote certe dei Bilanci (almeno l’1%) dedicate alla formazione ed informazione, da attivare all’ avvio dei cantieri delle opere appalta= te, utilizzando gli Enti paritetici previsti dalla contrattazione collettiva di settore, Scuole Edili e Comitati paritetici per la prevenzione infortuni,l’igiene e la sicurezza sul lavoro;

-         definire modalità di accertamento del personale addett= o ad ogni singolo cantiere come ad esempio un tesserino di riconoscimento che preveda tra l’altro: fotografia, nome impresa di appartenenza, indicazione del cantiere in cui svolge il proprio lavoro;=

-         istituire un Osservatorio territoriale per il monitoraggio dell’andamento delle condizioni di sicurezza e salute e di regolarità contrattuale e contributiva.

 

Articolo 1

Appalto

 

Le parti considerano centrale ed insostituibile la funzione delle ditte artigi= ane e delle piccole imprese delle costruzioni nell'ambito di una trasformazione= ed ottimizzazione dei sistemi infrastrutturali e degli assetti dei territorio e dei centri urbani. Tanto premesso ritengono essenziale = che le procedure di affidamento dei lavori privilegi= no le imprese realmente produttive che, dotate di capacità e mezzi, garantiscono l'organizzazione, la gestione e la realizzazione diretta dell'opera ed il pieno rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro, anche attraverso il preventivo intervento = dell’Ente Unificato (Cpt-Scuola Edile).

Stazioni appaltanti pubbliche e privare ed imprese, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenute a far sì che si determinino, in ogni caso, il rispetto delle norme contrattuali, delle norme assicurative e previdenziali= , di quelle antinfortunistiche e di quelle sulle iscrizioni ed i versamenti alla Edilcassa Abruzzo; ciò per favorire la cre= scita di una struttura produttiva che progredisca nel campo della tecnologia, del= la specializzazione e della organizzazione, contribuendo così ad emargi= nare ogni forma di lavoro spurio e ad eliminare quei subappalti che non hanno giustificazione sul piano tecnologico e specialistico.

A tal fine le imprese assuntrici di opere pubbliche e private si impegnano  ad assum= ere localmente il 90% di operai ed il 75% di impiegati.

 

Articolo 2

Consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese

 

Laddove in un appalto pubblico o privato interviene un consorzio di imprese, o associazione temporanea di imprese, queste devono obbligatoriamente docum= entare di essere in regola, oltre che con i versamenti previdenziali di legge, con l'applicazione dei CCNL e CCRIL e con l’iscrizione ed i versamenti al= la Edilcassa Abruzzo per tutti i lavoratori dipendenti. Il consorzio o l'impre= sa mandataria dell'associazione temporanea di impre= se risponde in solido rispetto alle singole imprese per ogni ragione o obbligo= di legge e contrattuale.

 

Articolo 3

Subappalto

 

L'impresa che ricorre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, ad impre= se subappaltatrici, deve darne tempestiva e preventiva comunicazione ai delega= ti o alla R.S.U. / R.S.A. e, in mancanza di dette rappresentanze, alle 00.SS. territoriali e regionali stipulanti il presente accordo per il tramite delle associazioni Anse ed Assoedili, comunicando altresì il nome e l'indirizzo dell'impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice deve garan= tire il pieno rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro a qualsiasi livello= ed a qualsiasi titolo, ivi compresi i versamenti alla Edilcassa nonché le norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Le stesse debbono aver svolto lavori att= inenti la specializzazione richiesta, avere alle dipendenze un organico fisso ed un'adeguata organizzazione tecnica. L'impresa aggiudicataria deve praticare= gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso proporzionato ai lavori ed alle opere da subappaltare. Le imprese subappaltatrici dovranno documentalmente provare la continuità e la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, ivi compresa l'Edilcassa e l’applicazione delle norme antinfortunistiche attravers= o il preventivo intervento dell’Ente Unico. Le parti identificano, nella formulazione che segue, la lettera che le imprese sono tenute ad inviare alla Edilcassa, in applicazione del presente articolo,= e che, allegate, formano parte integrante del presente accordo.

 

Articolo 4

Diritti Sindacali

 

Nelle imprese e/o nelle unità produttive dove non possono essere eletti i rappresentanti sindacali, ai sensi dell'art. 90 del CCNL 15/06/2000 e della Legge 20/5/70 n. 300 "Statuto dei lavoratori", si procederà, a norma degli acco= rdi interconfederali, alla elezione del delegato di cantiere.

 

Articolo 5

Bacheche sindacali

 

In ogni cantiere e/o unità produttiva verranno pr= edisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale.

 

Articolo 6

Servizi di Cantiere

 

Fermo restando quanto previsto dal CCNL 15/06/2000, le imprese sono tenute a istruire in tutti i cantieri servizi igienici funzio= nanti con acqua corrente, un locale ad uso refettorio, nonché un ambiente idoneo ad uso spogliatoio munito di armadietti.

 

Articolo 7

Tossicodipendenze

 

L'impresa al fine di favorire il recupero ed il reinserimento nel settore dei lavorat= ori da tossicodipendenze e che documentino di sottoporsi a terapie specifiche di riabilitazione, può concedere, su richies= ta degli stessi e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impr= esa, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità ad alcun effetto.

L'aspettativa, di cui al primo comma, può essere concessa anche ai familiari o conviventi dei lavoratore tossicodipendente, purché dimostrino documentalmente la necessità di assistenza = al congiunto. Il lavoratore che entro sette giorni dalla scadenza dei periodo di aspettativa non si presenta per riprend= ere servizio è considerato dimissionario. L'impresa qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi = che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il lavoratore a riprendere immediatamente servizio.

L’impresa ha facoltà di concedere l’anticipazione del T.F.R.<= /span>

 

Articolo 8

Accesso delle donne nel settore=

 

Al fine di favorire l'accesso al settore dell'edilizia delle donne nelle fasi di pr= oduzione diretta in cantiere si conviene di intervenire con contributo diretto alle imprese che provvederanno a tali assunzioni nella misura dei 15% dei salario globale di fatto per un periodo di tre mesi ladd= ove le aziende si impegnino a garantire continuità occupazionale almeno = per nove mesi. Tale contributo verrà erogato = per il tramite dell'Edilcassa.

 

Articolo 9

Occupazione giovanile

 

Tutte le imprese, nelle nuove assunzioni di personale, riserveranno, nei limiti d= elle realtà di lavoro esistenti.

Una quota minima del 10% ai giovani in cerca di prima occupazione privilegiando le maestranze formate presso l’ente Edilscuola.

 

Articolo 10

Interventi per favorire la massima occupazione

 

Le parti, al fine di valorizzare il patrimonio d’esperienza degli enti p= aritetici, con lo scopo di apprestare maggiori servizi alle imprese ed ai lavoratori, istituiscono presso l’Edilcassa Abruzzo una banca dati per l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, previa autorizzazione de= gli interessati suddivise per qualifiche professionali utilizzando sistemi informatici della Cassa. Le parti si impegnano a definire entro il 30 maggio apposito regolamento. 

 

Articolo 11

Ferie

 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 63 del  CCNL 15/06/2000 e fatte sal= ve comprovate e concordate esigenze tecnico produttive dell'impresa, le parti convengono che il godimento delle ferie avvenga nel modo seguente:

1 - due settimane di ferie nel mese di agosto;

2 - una settimana di ferie in dicembre;

3 - una settimana s= u richiesta del lavoratore.

 

Articolo 12

Orario di lavoro

 

Con riferimento e ad integrazione del CCNL 15/06/2000 si conviene che l'orario normale di lavoro, è fissato in = 40 ore settimanali da effettuare in 5 giorni per tu= tto il corso dell'anno, con il sabato interamente libero.

Qualora per esigenze del tutto eccezionali, l’orario di lavoro viene ripartito in 6 giorni, con l’accordo delle rappresentanze sindacali firmatarie del presente contratto, le ore effettuate il sabato dovranno ess= ere maggiorate con la percentuale dell’8% da calcolare sugli elementi del= la retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 26 del CCNL 15/06/2000.

Viene stabi= lito che tutte le imprese attueranno, compatibilmente con le esigenze di cantiere, il seguente orario di lavoro:

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;  mattino:   &= nbsp;        dalle   7,30 alle 12,00

        &= nbsp;           &= nbsp;           &nbs= p;   pomeriggio:  = ;     dalle 13,00 alle 16,30

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento al CCNL 15/06/2000.

 

Articolo 13

Cassa integrazione guadagni

 

Le imprese, nei casi ove ricorrono gli estremi per averne diritto, sono tenute= ad inoltrare, alla sede provinciale della Previdenza sociale, domanda intesa a= far ottenere ai propri dipendenti i benefici delle vigenti leggi in materia di Cassa per l'integrazione guadagni.

Le imprese anticiperanno sino a 150 ore mensili di quanto maturato per Cassa Integrazione Guadagni, così come stabilito dall'art. 12 dei CCNL 15/06/2000.

 

Articolo 14

EDILCASSA

 

Con riferimento all'art. 44 dei CCNL 15/06/2000 il contributo dovuto all'Edilca= ssa Abruzzo viene fissato nella misura complessiva d= el 2,76% - di cui il 2,30% a carico dell'impresa e il 0,46% a carico del lavoratore - da ca1colarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punt= o 3) dell'art. 26, del citato contratto nazionale (paga base, indennità territoriale e indennità di contingenza, ivi compresa E.E.T.). La qu= ota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dagli imprendi= tori sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga e versato all'Edilcassa Abruzzo unicamente alla parte di contributo a proprio carico. Le modalit&ag= rave; di versamento dei contributo di cui sopra sono stabilite dalla Edilcassa stessa. Le parti si im= pegnano ad integrare in qualsiasi momento e con le stesse proporzioni, la misura dei rispettivi contributi nella ipotesi che questi non risultino ampiamente sufficienti a garantire le prestazioni di cui all'articolo 43 del CCNL 15/06/2000.=

Al fine di incentivare la regolarità negli adempimenti previsti dal CCNL, dal regolamento Edilcassa e dalle vigenti leggi, nonché l’invio telematico del= le denunce mensili da parte delle imprese è stabilito, a favore delle imprese, una riduzione dei contributi Edilcassa, condizionata agli adempime= nti previsti dal regolamento di cui all’allegato 1.

 

 

 

 

Articolo 15

Trattamento economico per ferie, permessi e gratifica natalizia

 

Con riferimento all'art. 22 dei CCNL 15/06/2000, il trattamento economico spett= ante agli operai per ferie, gratifica natalizia e permessi, è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva dei 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26= del CCNL 15/06/2000

La percentuale complessiva va imputata per il:

- 10,00 % al= la gratifica natalizia;

-   8,50 % al trattamento economico per riposi annui.

L'importo della percentuale di cui sopra  dovrà essere versato mensilmente dalle imprese all'Edilcassa, che successivamente provveder&agra= ve; a corrisponderla agli operai aventi diritto, secondo le norme vigenti.=

 

Articolo 16

Quota di servizio sindacale

 

Con riferimento a quanto previsto dal CCNL le quote di servizio, a carico dei datore di lavoro e dei lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini, = sono stabilite nelle seguenti misure da calcolarsi sugli elementi della retribuz= ione di cui al punto 3) dell'art. 26 dei CCNL 15/06/2000.

a) quota sindacale di servizio provinciale:

-         1,08,% (di cui 0,54% a carico del datore di lavoro e 0,54% a carico del lavoratore= );

b) quota sindacale di servizio nazionale:

-         0,44% (di cui 0,22% a carico del datore di lavoro e 0,22% a carico del lavoratore= ).

Le quote di servizio a carico dei lavoratori sono trattenute dai datori di lav= oro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di pa= ga e versate all'Edilcassa Abruzzo unicamente alla parte di contributo a proprio carico.

 

Articolo 17

Ente Unificato

(Ente paritetico territoriale per la formazione e la sicurezza)=

 

Ai sensi degli artt. 40 e 41 del CCNL del 15/06/2000 è istituito L’Ente Unico della Regione Abruzzo.

Ad esso le parti attribuiscono le competenze previste dag= li stessi articoli 40 e 41 citati.

Per il funzionamento è stabilito un contributo a carico delle imprese pari = allo 0,50 % calcolato sugli elementi della retribuzio= ne di cui al punto 3) dell’art. 26 del CCNL del 15/06/2000.

Le parti si impegnano ad integrare la misura del su= ddetto contributo nell’ipotesi che questo non risulti sufficiente per le necessità di gestione.

Entro il 30 maggio 2004 le parti si impegnano a sottoscrivere ed approvare il nuovo Statuto dell’Ente Unico, unitamen= te al regolamento per il suo funzionamento.

 

Articolo 18

Indennità Territoriale di Settore

 

L'indennità regionale settore a far data dal 01/05/2004 viene stabilita in questa misura con il seguente schema:

 

OPERAI

 

 

ABRUZZO

4° livello

110,72 (0,64)

3° livello

     100,34 (0,58)<= o:p>

2° livello

  98,6= 1 (0,57)

1° livello

  74,3= 9 (0,43)

IMPIEGATI

 &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;      

 

ABRUZZO<= /b>

7° livello

136,67 (0,79)

6° livello

131,48 (0,76)

5° livello

121,10 (0,70)

4° livello

 110,7= 2 (0,64)

3° livello

 100,3= 4  (0,58= )

2° livello

   98,61 (0,57)

1° livello

  74,3= 9 (0,43)

 

Articolo 19

Elemento Economico Territoriale

 

In conformità all'accordo nazionale dei 14 Aprile 1997, l'elemento ec= onomico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993 e dall'art.2 dei D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 Maggio 1997, il. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territor= iale le parti-sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della regione Abruzzo, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:<= /o:p>

-         il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Edilcassa e monte salari relativo;

-         numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli app= alti aggiudicati;

-         numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e = delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

-         attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti dai fondi strutturali;

-         numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addett= i;

-         numero di ore di cassa integrazione autorizzate.=

L'elemento economico territoriale è stabilito nella misura massima del 14% (quattordici per cento) rispettivamente dei minimi di paga e stipendio a decorrere da maggio 2004 , come previsto dall'ac= cordo Nazionale.

Per la verifica degli indicatori dell'andamento economico del settore e per le conseguenti variazioni l'EET, sempre entro il limite massimo di incremento del 14% fissato dall'accordo nazionale, le parti si incontreranno entro il mese di aprile di ogni anno per l'intera durata del CCRIL.

Con decorrenza dal 1° maggio 2004 l'elemento economico territoriale che concorre a for= mare la retribuzione lorda degli operai ed impiegati della r= egione è pertanto il seguente:

 

 =

E.E.T. Mensile

E.E.T. Orario

7° livello

144,38

0,83

6° livello

126,07

0,73

5° livello

105,03

0,61

4° livello

97,27

0,55

3° livello

90,96

0,53

2° livello

80,37

0,47

1 ° livello

70,43

0,40

 

Articolo 20

Fondo A.P.E.

 

Per questo istituto valgono le norme previste dal CCNL 15/06/2000. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo del 3,00 % a carico dei datori di lavoro, da calcola= rsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 dei CCNL 15/06/2000, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al C= CNL citato. La misura dei contributo di cui sopra &e= grave; suscettibile di revisione in relazione alle esigenze di gestione.

 

Articolo 21

Mensa

 

L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residen= za delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché, nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni= o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere. Ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla organizzazione = .ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione = di servizi comuni a più imprese. L'impresa concorre al costo complessivo dei pa= sti, fissato in € 9,50, annualmente revisionabili, nella misura dei 90% per ciascun pasto consumato. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi di allestimento dei servizio mensa.

Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva dal l° maggio 2004, per ogni ora di lavoro ordinario presta= to, pari a:

 

 

Chieti<= o:p>

Pescara=

L’= ;Aquila

Teramo

4° livello

0,37

0,37

0,37

0,50

3° livello

0,37

0,37

0,37

0,51

2° livello

0,37

0,37

0,37

0,51

1 ° livello

0,37

0,37

0,37

0,51

 

Nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva dei servizio di mensa= dal 1° maggio 2004, per ogni ora di lavoro ordinario prestato, pari a:=

 

 

Chieti<= o:p>

Pescara=

L’= ;Aquila

Teramo<= o:p>

4° livello

0,37

0,37

0,37

0,50

3° livello

0,37

0,37

0,37

0,51

2° livello

0,37

0,37

0,37

0,51

1 ° livello

0,37

0,37

0,37

0,51

 

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa approntati attuato in una delle forme di cui ai primi commi, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipenden= za della organizzazione del cantiere o delle mansioni svo= lte.

Per gli impiegati l’indennità mensile &egra= ve; pari a € 60,00.

 

Articolo 22

Trasferta

 

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e sit= uato oltre i limiti territoriali del comune e comunque con una percorrenza maggi= ore di 5 chilometri= , ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi di c= ui al punto 3) dell'art. 26 dei CCNL 15/06/2000, oltre al rimborso delle spese= di viaggio.

Restano ferme tutte le altre norme previste dall'art. 25 del CCNL 15/06/2000.<= /o:p>

 

 

 

Articolo 23

Indennità tr= asporto casa - lavoro<= /span>

 

Agli operai e agli impiegati impegnati nei cantieri che usano mezzi propri per raggiungere il cantiere o il punto di raccolta fissato = dal datore di lavoro è corrisposta un indennità oraria (trasporto casa-lavoro o punto di raccolta) per il rimborso delle spese di trasporto pari:

 

 

Chieti<= o:p>

Pescara=

L’= ;Aquila

Teramo = * n.b.

4° livello

0,15

0,15

0,15

7 %

3° livello

0,15

0,15

0,15

7 %

2° livello

0,15

0,15

0,15

7 %

1 ° livello

0,15

0,15

0,15

7 %

 

Detta indennità non verrà corrisposta unicamente nel caso che l'impresa provveda al trasporto degli operai dalla = loro abitazione al cantiere e viceversa.

Agli impiegati che prestano normalmente la loro opera in uff= icio è corrisposta, a titolo di concorso nelle spese di viaggio, un’indennità mensile pari a € 25,00.

* N.B. Solo per la provincia di Teramo: il 7 % è da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 26 del CCNL 15/06/20= 00 per le ore di effettivo lavoro prestato.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all’art. 22 C= CNL del 15/06/2000 in quanto che, nella sua determinazione, si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

 

Articolo 25

Indennità di= alloggio in cantiere

 

Ai lavoratori che, in considerazione di particolari esigenze di cantier= e, debbano alloggiare nel cantiere in servizi idonei alle= stiti dall’impresa (dormitorio, servizi igienici, mensa) ad uso gratuito dei dipendenti, sarà corrisposta un’indennità nella misura = del 18% di cui al punto 3) dell’art. 26 CCNL = del 15/06/2000 per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato.

 

Articolo 26

Indennità di alta montagna

 

L'indennità di alta montagna è cosi stabilita:

a) € 0,77 giornaliere quando i lavori si svolgo= no a quote comprese tra i 1.000 ed i 1.250 m. s.l.m. nei centri abit= ati ed entro i 5 Km di distanza dai medesimi;

b) € 0,88 giornaliere quando i lavori si svolgo= no a quote comprese tra i 1.000 e i 1.250 m. s.l.m. ed oltre 5 Km. di distanza dai = centri abitati;

c) € 1,03 giornaliere quando i lavori si svolgo= no in località situate a quote superiori ai 1.250 m. s.l.m.;

d) € 0,83 giornaliere da corrispondersi in aggi= unta alle indennità di cui sopra agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, sono costretti ad alloggiare in cant= iere nei baraccamenti predisposti dall'impresa o in alberghi di località vicine.

Le indennità di cui ai punti a), b), c) saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedon= o in cantiere; saranno invece corrisposte in proporzione delle ore di lavoro prestate in ragione di 1/8 (un ottavo) per ogni ora negli altri casi. Per consentire ai lavoratori, che alloggiano in cantiere di= alta montagna e che hanno la loro abituale residenza in località distanti oltre 5 Km. dal cantiere, di tornare alle proprie abitazioni nelle domeniche e negli al= tri giorni festivi previsti dal CCNL e dalle norme di leggi vigenti, le imprese metteranno a loro disposizione propri automezzi. Qualora però le imp= rese non potranno disporre di propri automezzi, corrisponderanno ai lavoratori, a titolo di rimborso spese di viaggio, una somma pari alle spese di viaggio sostenute.

 

Articolo 27

Indennità per i lavori in galler= ia

 = ;

Al personale addetto ai lavori in galleria di sezione particolarmente ristrett= a o con fronte di avanzamento distante, sarà corrisposta una indennità, calcolata sugli elementi di cui punto 3) dell’art. 26 CCNL del 15/06/2000, pari al:

        &= nbsp;           &nbs= p;   15 % - da 1 a 2 km dall’imbocco

        &= nbsp;           &nbs= p;   19 % - da 2 a 3 km dall’imbocco

        &= nbsp;           &nbs= p;   20 % - oltre 3 km

 

Articolo 28

Cantieri in estensione - tempi di percorrenza

 

L'orario di lavoro inizia e finisce nei punti di raccolta e di smistamento dove sono installate le attrezzature logistiche di cantiere o dove, su precisa dispos= izione dei datore di lavoro, devono far capo i lavoratori per essere convogliati c= on mezzi dell'impresa, sul posto di lavoro a ciascuno assegnato.

Le parti precisiamo che per i cantieri in estension= e si intendono, a titolo esemplificativo, quelli su tratte stradali, autostradal= i, ferroviarie, piste ciclabili, costruzioni di acquedotti, linee fognarie, elettriche, telefoniche, gasdotti, metanodotti, opere per difesa fluviale.<= o:p>

 

Articolo 29

Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale R.L.S.T.

 

I Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale (R.L.S.T.) vengono individuati per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito regionale e dovranno essere individuati tra i lavoratori dipendenti delle imprese aderenti all'Anse e Assoedili CNA. I RLS= T si raccorderanno al CPT per quanto riguarda i programmi e i criteri dell’attività e saranno finanziati attraverso un contributo mutualizzato dalle imprese alla Edi1cassa.<= /o:p>

Sono istituiti numero 3 (tre) R.L.S.T. per la regione nominati pariteticamente da FILLEA, FILCA e FENEAL.

Con apposito regolamento, da definirsi entro 60 giorni dal= la sottoscrizione del presente accordo, in ordine all'attività dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), le parti stabiliranno: gli scopi, i requisiti per la nomina dei rappresentanti, le c= ause di decadenza, le competenze, le attribuzioni, la formazione, lo svolgimento= ed i programmi di attività, compresi i termini di preavviso per le visi= te in cantiere ed i divieti.

 

Articolo 30=

Rappresentante per i lavoratori per la sicurezza (R.L= .S.)

 

Per le aziende nelle quali i lavoratori, ai sensi dell’articolo 83 del CCNL = del 15/06/00 e delle vigenti leggi, eleggono o designano il Rappresentante per = la sicurezza interno, è previsto un rimborso de= lle spese sostenute per gli adempimenti di legge connesse allo svolgimento delle sue funzioni, la cui entità è disciplinata dal regolamento di= cui all’allegato 2.

 

Articolo 31

Indumenti di lavoro ­

 

Le parti convengono di mutualizzare la fornitura di indumenti di lavoro ai dipendenti con un contributo individuato al seguente articolo = 32.

 

Articolo 32

Mutualizzazione degli oneri del datore = di lavoro per il Fondo Prevedi

 

Ai sensi dell’accordo nazionale del 10 settembre 2003 le parti concordan= o, fermo restando il principio di volontarietà di <= /span>adesione da parte del lavoratore al Fondo nazionale di previdenza complementare (Prevedi), di mutualizzare gli oneri a carico del datore di lavoro pari all’ 1,00 % calcolato sulla retribuzione, mediante rimborso degli imp= orti contributivi versati dall’impresa a tale titolo.

Le parti concordano, altresì , di accantonare sulla posizione del lavoratore aderente al Prevedi, un ulteriore importo pa= ri allo 0,50 % della retribuzione.

 

Articolo 33

Fondo per gli oneri mutualizzati

 

Per le imprese della provincia dell’Aquila, ai sensi dell’art. 22 del = CCNL 15 giugno 2000, le parti convengono di mutualizzare l’accantonamento = dei costi della malattia con un contributo individua= to al seguente articolo 34.

Con apposito regolamento le parti stabiliranno le norme del suddetto versamento.

 

Articolo 34

Fondo per le mutualizzazioni=

 

Al fine di finanziare gli oneri relativi agli articoli 1= 4, 29, 31, 32 e 33, le parti stabiliscono un contributo, totalmente a carico del d= atore di lavoro, pari a 1,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di = cui al punto 3) dell'art. 26 dei CCNL 15/06/2000.

Il suddetto contributo sarà ripartito secondo quanto appresso specifica= to :

-         0,30 % art. 29 (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoria= le - RLST)

-         0,45 % art. 31 (Indumenti di lavoro)

-         0,75 % artt. 32 e 14 (Fondo Prevedi - Norma Premiale) *

Il contributo dello 0,75 % per gli articoli 31 e 14, alimenterà prioritariamente gli oneri di cui all’art. 32 del presente contratto.

 

* Per le imprese della provincia dell’Aquila si stabilisce che il contributo pari al 0,75% viene così ripartito:

-         0,45% artt. 32 e= 14 (Fondo Prevedi - Norma Premiale). Il contributo dello 0,45 % per gli articoli 32 e 14, alimenterà prioritariamente gli oneri di c= ui all’art. 31 del presente contratto

-         0,30% art. 33 (F= ondo per gli oneri mutualizzati).

 

Articolo 33

UNA TANTUM<= /h2>

 

Ai lavoratori in forza alla data 1° maggio 2004 è corrisposto un importo forfetario di € 60,00 lorde.

Il suddetto importo verrà erogato dalle impr= ese con la retribuzione di maggio 2004.

Detto importo per i lavoratori in contratto di apprend= istato sarà riparametrato in relazione alla percentuale della classe retributiva di riferimento.

 

Articolo 34

Commissione paritetica per la conciliazione delle controversie in materia di rapporto d= i lavoro

 

Le parti si impegnano a costituire una Commissione paritetica consultiva per l'esame delle controversie in materia di rapporto= di lavoro nascenti fra gli assistiti dei sindacati firmatari dei presente contratto e le imprese aderenti alle associazioni Anse e Assoedili della CN= A. Le parti stabiliscono, prima di accedere a forme di conciliazione extragiudiziale od attività di carattere processuale, di adire la Commissione di= cui al comma precedente, la cui attività dovrà essere regolamentata = con apposito protocollo da stipularsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione dei presente accordo.

 

Articolo 35

Decorrenza e durata

 

Il presente contratto integrativo regionale al CCNL 15/06/2000, avrà validità dal 1° maggio 2004 al 31 dicemb= re 2006.

 

Articolo 36

Disposizioni generali=

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

 

Il presente accordo condiviso e sottoscritto tra le parti, nasce dal comune convincimen= to della necessità di omogeneizzare e qualificare le regole e norme contrattuali riferite all’intero comparto regionale. Si conviene, infatti, sulla necessità di non determinare elementi differenziali in termini di costi sulla capacità competitiva delle diverse imprese operanti nell’ambito dello stesso ente bilaterale.<= /p>

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

Pescara lì, 11 maggio 2004

 

CNA – ASSOEDILI        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;   OO. SS.

 

 

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1

 

REGOLAMENTO NORMA PREMIALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 14

 

Articolo 1

 

Le imprese che effettueranno la denuncia ed il vers= amento Edilcassa entro la fine del mese successivo al periodo denunciato, avranno diritto ad una riduzione del contributo dovuto alla Edilcassa Abruzzo (2,76) pari al 50 %, a condizione che:

-         effettuino la denuncia mensile utilizzando il sistema telematic= o;

 

-         abbiano una media annuale di ore denunciate per operaio pari= a 1.584 ore da calcolarsi nei due semestri (ottobre/marzo – aprile/settembre) precedenti la data della richiesta di cui al successivo a= rt. 4

 

Articolo 2

 

Per ottenere il rimborso di cui all’articolo 1), le imprese dovranno effettuare apposita domanda alla Edilcassa Abruzzo ent= ro il 30 maggio e il 30 novembre di ogni anno.

 

Articolo 3

 

Le parti si impegnano a rivedere e modificare, se necessario, il presente regolamento entro il 30 aprile ed il 30 ottobre di ciascun anno e in qualunque momento le parti stesse lo riterranno opportuno= , al fine di valutarne il funzionamento e l’efficacia.

Le parti, altresì, si impegnano a modificare= il presente regolamento, in qualsiasi momento, per adempiere alle previsioni di legge e contrattuali relative al documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

Articolo 4

 

Il presente regolamento decorre dal 1° luglio 2004.

 

NORMA TRANSITORIA<= /span>

 

In sede di prima applicazione per le domande presente entro il 30/11/2004 relative = al rimborso di cui all’articolo 1 del presente regolamento, si terr&agra= ve; conto:

-         della media annuale di ore denunciate nel periodo 01/10/20= 03 – 30/09/2004;

-         della denuncia mensile telematica per il periodo 01/07/2004 – 30/09/2004.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

Pescara lì, 11 maggio 2004

 

CNA – ASSOEDILI        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;   OO. SS.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2

 

REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30

DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE

 

Articolo 1

 

Ai sensi degli Artt. 1= 8 e 19 del D.Lgs 626/94 e dell'art. 83 del CCNL 15/6/00 nelle aziende dove i lavoratori hanno eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro interno, le imprese possono richiedere all'Edilcassa, un rimborso pari al contributo dello 0,30% di cui all’art. 29 a condizione che producano al medesimo Ente la seguente documentazione:=

-&nb= sp;        dichiarazione attestante= gli avvenuti adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi = del D.Lgs 626/94 e s.m.i., del D.Lgs 494/96 e s.m.i. e dell'art. 83 del CCNL 15/6/00;

-&nb= sp;        comunicazione preventiva all’Ente Unificato relativa allo svolgimento dell'assemblea dei lavoratori per l'elezione del RLS;

-&nb= sp;        copia del verbale di ele= zione del RLS aziendale;

-&nb= sp;        copia dell'attestato del= corso di formazione per RLS, ai sensi dell'art. 83 del CCNL 15/6/00, da svolgersi obbligatoriamente presso l’Ente Unificato di cui all'art. 17;

-&nb= sp;        copia del verbale delle riunioni periodiche;

-&nb= sp;        copia dei permessi retri= buiti spettanti ai sensi dell'art. 83 del CCNL 15/6/00.

 

Articolo 2

 

Il costo complessivo d= el presente regolamento non potrà superare la quota del 50% del contrib= uto previsto per la mutualizzazione dell’RLST.=

 

Articolo 3

=  

= Le parti si impegnano a verificare ed eventualmente modificare il presente regolamento dopo averne accertato il funzionamento, l'efficacia e la sostenibilità economica entro il 30 ottobre di ogni anno.

=  

Articolo 4

 

Le imprese per ottenere il rimborso di cui a l'art. 1 del presente regolamento dovranno effettuare apposita richiesta all’Ente Unificato entro il 30 ottobre 2004; le st= esse verranno evase in relazione all'ordine di arrivo e fatta salva comunque la disponibilità finanziaria di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

Pescara lì, 11 maggio 2004

 

CNA – ASSOEDILI        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;   OO. SS.

&n= bsp;