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CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO DI LAVORO =
PER I
LAVORATORI DELLE IMPRESE ARTIGIANE EDILI ED AFFINI DELLA REGIONE ABRUZZO
IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2004
TRA
-
il Comitato direttivo Regionale delle associazioni Anse=
ed
Assoedili della Cna Abruzzo, rappresentate dal Presidente Carmine
Franco Santilli dalla delegazione composta da D’Amelio Domenico
(Chieti), Lanfranco Valerii (Teramo),Claudio Angelucci (Pescara) e Antonio
Gemini (L’Aquila) assistiti da: Federico Scardecchia, Dire=
ttore
Regionale delle associazioni Anse ed Assoedili della Cna Abruzzo
- =
- =
- =
viene stipulato il presente Contratto Integrativo Regional=
e di
lavoro, integrativo al Contratto Nazionale per gli addetti delle ditte
artigiane e piccole e medie industrie edili ed affini, stipulato in Roma in
data 15/06/2000, da valere per il territorio della Regione Abruzzo per tutt=
e le
imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato nel suddetto CC=
NL.
INOLTRE
L’Associazione Cristiana Artigiani Italiana (A.C.A.I.) rappresentata dall’Avv. Lu= igi Gabriele dichiara di aderire al contratto nazionale di lavoro per i dipende= nti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole imprese (15 giugno 2000) = e al presente contratto integrativo regionale, applicandone tutte le sue parti.<= o:p>
Il
settore delle costruzioni rappresenta in Abruzzo uno degli assi fondamentali
per il sistema economico e sociale regionale e sempre di più deve sa=
per
coniugare le esigenze di sviluppo e riequilibrio territoriale con la cres=
cente
domanda sociale di difesa e tutela della qualità ambientale.
Le
parti concordano sulla necessità di consolidare e sviluppare, in
Abruzzo, un sistema di relazioni sindacali e di contrattazione al fine di
contribuire allo sviluppo di politiche di invest=
imento
nel settore capaci di produrre qualità nel sistema di impresa e nel
lavoro.
Ritengono
che gli Enti bilaterali di settore siano uno strumento indispensabile per
valorizzare, attraverso la formazione professionale, le risorse umane del
territorio.
La
formazione professionale deve rappresentare un elemento strategico e pertan=
to
si ritiene di adoperare tutti gli strumenti contrattuali, le risorse
finanziarie derivanti dagli accordi interconfederali e di natura pubblica al
fine elevare la qualità del lavoro e dell’impresa.
Le
parti concordando sulla necessità di favorire e promuovere processi =
di innovazione e qualità quali strumenti
indispensabili per aumentare la competitività delle imprese artigian=
e e
delle piccole imprese nella nostra regione, quali la promozione
dell’A.R.P.E.A. nell’ambito del restauro e risanamento conserva=
tivo
del patrimonio edilizio ed architettonico.
Considerando
prioritario l’impegno comune nella lotta contro il lavoro nero ed
irregolare in tutte le sue forme, si ritiene di attivare rapidamente presso=
Le parti confermano la co= mune volontà di elevare il livello di attenzio= ne sulle problematiche che riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori = e si fanno promotrici, nel quadro della campagna di sensibilizzazione, promossa dalla Agenzia Europea di Bilbao che ha programmato per il 2004 la “Settimana Europea per la salute e la sicurezza” dedicata al settore delle Costruzioni e che si svolgerà dal 18 al 23 Ottobre p.v= ., considerata la particolare gravità dei dati relativi agli incidenti = sul lavoro in Abruzzo e ritenendo indispensabile il coinvolgimento, quotidiano e costante, di tutti gli operatori del settore e dei soggetti preposti alle funzioni di prevenzione e di tutela della salute, di una campagna regionale= con l’obiettivo di:
· =
rinnovare l’attenzione di imprese e lavoratori
all’applicazione delle misure di sicurezza;
· =
favorire campagne informative e formative sull’operare =
in
edilizia nel rispetto delle regole e delle normative;
· =
diffondere nei cantieri la cultura della sicurezza attraverso un
impegno forte e specifico degli Enti bilaterali del settore in collaborazio=
ne
con tutti i soggetti istituzionali preposti a tale scopo.
Inoltre si impegnano a pro=
muovere
incontri specifici con le Amministrazioni Pubbliche per determinare
“protocolli d’intesa per la regolarità e la sicurezza del
lavoro nel settore delle costruzioni in Abruzzo” per:
- definire regole affinché in tutte le opere pubbliche e private la progettazione e la messa in opera della sicurezza siano individu= ate e contabilizzate in modo certo e vincolante (in fase di progettazione dell’opera) i cui costi non siano effettivamente soggetti a ribasso;<= o:p>
-
valorizzare il ruolo affidato dalle parti sociali, nei contratti colletti=
vi
di lavoro, agli enti bilaterali anche in funzione di uno scambio informativo
con le pubbliche istituzioni deputate alla verifica dell’osservanza d=
elle
normative vigenti in materia di rapporti di lavoro e sicurezza dei lavorato=
ri;
-
destinare quote certe dei Bilanci (almeno l’1%) dedicate alla formazione ed
informazione, da attivare all’ avvio dei cantieri delle opere appalta=
te,
utilizzando gli Enti paritetici previsti dalla contrattazione collettiva di
settore, Scuole Edili e Comitati paritetici per la prevenzione
infortuni,l’igiene e la sicurezza sul lavoro;
-
definire modalità di accertamento del personale addett=
o ad
ogni singolo cantiere come ad esempio un tesserino di riconoscimento che
preveda tra l’altro: fotografia, nome impresa di appartenenza,
indicazione del cantiere in cui svolge il proprio lavoro;
-
istituire un Osservatorio territoriale per il monitoraggio
dell’andamento delle condizioni di sicurezza e salute e di
regolarità contrattuale e contributiva.
Articolo 1
Appalto
Le
parti considerano centrale ed insostituibile la funzione delle ditte artigi=
ane
e delle piccole imprese delle costruzioni nell'ambito di una trasformazione=
ed
ottimizzazione dei sistemi infrastrutturali e degli assetti dei
territorio e dei centri urbani. Tanto premesso ritengono essenziale =
che
le procedure di affidamento dei lavori privilegi=
no le
imprese realmente produttive che, dotate di capacità e mezzi,
garantiscono l'organizzazione, la gestione e la realizzazione diretta
dell'opera ed il pieno rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni
l'igiene e l'ambiente di lavoro, anche attraverso il preventivo intervento =
dell’Ente
Unificato (Cpt-Scuola Edile).
Stazioni
appaltanti pubbliche e privare ed imprese, nell'ambito delle proprie
competenze, sono tenute a far sì che si determinino, in ogni caso, il
rispetto delle norme contrattuali, delle norme assicurative e previdenziali=
, di
quelle antinfortunistiche e di quelle sulle iscrizioni ed i versamenti alla Edilcassa Abruzzo; ciò per favorire la cre=
scita
di una struttura produttiva che progredisca nel campo della tecnologia, del=
la
specializzazione e della organizzazione, contribuendo così ad emargi=
nare
ogni forma di lavoro spurio e ad eliminare quei subappalti che non hanno
giustificazione sul piano tecnologico e specialistico.
A tal
fine le imprese assuntrici di opere pubbliche e
private si impegnano ad assum=
ere
localmente il 90% di operai ed il 75% di impiegati.
Articolo 2
Consorzio di imprese o
associazione temporanea di imprese
Laddove
in un appalto pubblico o privato interviene un consorzio di imprese,
o associazione temporanea di imprese, queste devono obbligatoriamente docum=
entare
di essere in regola, oltre che con i versamenti previdenziali di legge, con
l'applicazione dei CCNL e CCRIL e con l’iscrizione ed i versamenti al=
la
Edilcassa Abruzzo per tutti i lavoratori dipendenti. Il consorzio o l'impre=
sa
mandataria dell'associazione temporanea di impre=
se
risponde in solido rispetto alle singole imprese per ogni ragione o obbligo=
di
legge e contrattuale.
Articolo 3
Subappalto
L'impresa
che ricorre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, ad impre=
se
subappaltatrici, deve darne tempestiva e preventiva comunicazione ai delega=
ti o
alla R.S.U. / R.S.A. e, in mancanza di dette rappresentanze, alle 00.SS.
territoriali e regionali stipulanti il presente accordo per il tramite delle
associazioni Anse ed Assoedili, comunicando altresì il nome e
l'indirizzo dell'impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice deve garan=
tire
il pieno rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro a qualsiasi livello=
ed
a qualsiasi titolo, ivi compresi i versamenti alla Edilcassa
nonché le norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di
lavoro. Le stesse debbono aver svolto lavori att=
inenti
la specializzazione richiesta, avere alle dipendenze un organico fisso ed
un'adeguata organizzazione tecnica. L'impresa aggiudicataria deve praticare=
gli
stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso
proporzionato ai lavori ed alle opere da subappaltare. Le imprese
subappaltatrici dovranno documentalmente provare la continuità e la
regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, ivi compresa
l'Edilcassa e l’applicazione delle norme antinfortunistiche attravers=
o il
preventivo intervento dell’Ente Unico. Le parti identificano, nella
formulazione che segue, la lettera che le imprese sono tenute ad inviare alla Edilcassa, in applicazione del presente articolo,=
e
che, allegate, formano parte integrante del presente accordo.
Articolo 4
Diritti Sindacali
Nelle
imprese e/o nelle unità produttive dove non possono essere eletti i
rappresentanti sindacali, ai sensi dell'art. 90 del CCNL 15/06/2000 e della
Legge 20/5/70 n. 300
"Statuto dei lavoratori", si procederà, a norma degli acco=
rdi
interconfederali, alla elezione del delegato di
cantiere.
Articolo 5
In ogni
cantiere e/o unità produttiva verranno pr=
edisposte,
dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per
affissioni di materiale di interesse sindacale.
Articolo 6
Servizi di Cantiere
Fermo
restando quanto previsto dal CCNL 15/06/2000, le imprese sono tenute a istruire in tutti i cantieri servizi igienici funzio=
nanti
con acqua corrente, un locale ad uso refettorio, nonché un ambiente
idoneo ad uso spogliatoio munito di armadietti.
Articolo 7
L'impresa
al fine di favorire il recupero ed il reinserimento nel settore dei lavorat=
ori
da tossicodipendenze e che documentino di sottoporsi a terapie specifiche di
riabilitazione, può concedere, su richies=
ta
degli stessi e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impr=
esa,
una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità ad
alcun effetto.
L'aspettativa, di cui al primo comma, può essere
concessa anche ai familiari o conviventi dei lavoratore tossicodipendente,
purché dimostrino documentalmente la necessità di assistenza =
al
congiunto. Il lavoratore che entro sette giorni dalla scadenza dei periodo di aspettativa non si presenta per riprend=
ere
servizio è considerato dimissionario. L'impresa qualora accerti che
durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi =
che ne
hanno giustificato la concessione, può invitare il lavoratore a
riprendere immediatamente servizio.
L’impresa
ha facoltà di concedere l’anticipazione del T.F.R.
Articolo 8
Accesso delle donne nel settore
Al fine
di favorire l'accesso al settore dell'edilizia delle donne nelle fasi di pr=
oduzione
diretta in cantiere si conviene di intervenire con contributo diretto alle
imprese che provvederanno a tali assunzioni nella
misura dei 15% dei salario globale di fatto per un periodo di tre mesi ladd=
ove
le aziende si impegnino a garantire continuità occupazionale almeno =
per
nove mesi. Tale contributo verrà erogato =
per il
tramite dell'Edilcassa.
Articolo 9
Occupazione giovanile
Tutte
le imprese, nelle nuove assunzioni di personale, riserveranno, nei limiti d=
elle
realtà di lavoro esistenti.
Una quota
minima del 10% ai giovani in cerca di prima occupazione privilegiando
le maestranze formate presso l’ente Edilscuola.
Interventi per favorire la massima occupazione
Le
parti, al fine di valorizzare il patrimonio d’esperienza degli enti p=
aritetici,
con lo scopo di apprestare maggiori servizi alle imprese ed ai lavoratori,
istituiscono presso l’Edilcassa Abruzzo una banca dati per
l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, previa autorizzazione de=
gli
interessati suddivise per qualifiche professionali utilizzando sistemi
informatici della Cassa. Le parti si impegnano a
definire entro il 30 maggio apposito regolamento.
Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 63 del CCNL 15/06/2000 e fatte sal=
ve
comprovate e concordate esigenze tecnico produttive dell'impresa, le parti
convengono che il godimento delle ferie avvenga nel modo seguente:
1 - due settimane di ferie nel mese
2 - una settimana di ferie in dicembre;
3 - una settimana s=
u
richiesta del lavoratore.
Con
riferimento e ad integrazione del CCNL 15/06/2000
si conviene che l'orario normale di lavoro, è fissato in =
40
ore settimanali da effettuare in 5 giorni per tu=
tto il
corso dell'anno, con il sabato interamente libero.
Qualora
per esigenze del tutto eccezionali, l’orario di lavoro viene
ripartito in 6 giorni, con l’accordo delle rappresentanze sindacali
firmatarie del presente contratto, le ore effettuate il sabato dovranno ess=
ere
maggiorate con la percentuale dell’8% da calcolare sugli elementi del=
la
retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 26 del CCNL 15/06/2000.
Viene stabi=
lito che
tutte le imprese attueranno, compatibilmente con le esigenze di cantiere, il
seguente orario di lavoro:
&=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; mattino: &=
nbsp; dalle 7,30 alle 12,00
&=
nbsp; &=
nbsp; &nbs=
p; pomeriggio:  =
; dalle
13,00 alle 16,30
Per gli
addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento al CCNL 15/06/2000.
Le
imprese, nei casi ove ricorrono gli estremi per averne diritto, sono tenute=
ad
inoltrare, alla sede provinciale della Previdenza sociale, domanda intesa a=
far
ottenere ai propri dipendenti i benefici delle vigenti leggi in materia di
Cassa per l'integrazione guadagni.
Le
imprese anticiperanno sino a 150 ore mensili di quanto maturato per Cassa
Integrazione Guadagni, così come stabilito dall'art. 12 dei CCNL
15/06/2000.
Con
riferimento all'art. 44 dei CCNL 15/06/2000 il contributo dovuto all'Edilca=
ssa
Abruzzo viene fissato nella misura complessiva d=
el
2,76% - di cui il 2,30% a carico dell'impresa e il 0,46% a carico del
lavoratore - da ca1colarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punt=
o 3)
dell'art. 26, del citato contratto nazionale (paga base, indennità
territoriale e indennità di contingenza, ivi compresa E.E.T.). La qu=
ota
di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dagli imprendi=
tori
sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga e versato all'Edilcassa
Abruzzo unicamente alla parte di contributo a proprio carico. Le modalit&ag=
rave;
di versamento dei contributo di cui sopra sono
stabilite dalla Edilcassa stessa. Le parti si im=
pegnano
ad integrare in qualsiasi momento e con le stesse proporzioni, la misura dei
rispettivi contributi nella ipotesi che questi non risultino ampiamente
sufficienti a garantire le prestazioni di cui all'articolo 43 del CCNL 15/06/2000.
Al fine di incentivare la
regolarità negli adempimenti previsti dal CCNL, dal regolamento
Edilcassa e dalle vigenti leggi, nonché l’invio telematico del=
le
denunce mensili da parte delle imprese è stabilito, a favore delle
imprese, una riduzione dei contributi Edilcassa, condizionata agli adempime=
nti
previsti dal regolamento di cui all’allegato 1.
Con
riferimento all'art. 22 dei CCNL 15/06/2000, il trattamento economico spett=
ante
agli operai per ferie, gratifica natalizia e permessi, è assolto
dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva dei 18,50%
calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26=
del
CCNL 15/06/2000
La
percentuale complessiva va imputata per il:
- 10,00 % al=
la
gratifica natalizia;
- 8,50 % al trattamento
economico per riposi annui.
L'importo
della percentuale di cui sopra dovrà essere versato
mensilmente dalle imprese all'Edilcassa, che successivamente provveder&agra=
ve;
a corrisponderla agli operai aventi diritto, secondo le norme vigenti.
Con
riferimento a quanto previsto dal CCNL le quote di servizio, a carico dei
datore di lavoro e dei lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini, =
sono
stabilite nelle seguenti misure da calcolarsi sugli elementi della retribuz=
ione
di cui al punto 3) dell'art. 26 dei CCNL 15/06/2000.
a)
quota sindacale di servizio provinciale:
-
1,08,%
(di cui 0,54% a carico del datore di lavoro e 0,54% a carico del lavoratore=
);
b)
quota sindacale di servizio nazionale:
-
0,44%
(di cui 0,22% a carico del datore di lavoro e 0,22% a carico del lavoratore=
).
Le
quote di servizio a carico dei lavoratori sono trattenute dai datori di lav=
oro
sulla retribuzione di ogni singolo periodo di pa=
ga e
versate all'Edilcassa Abruzzo unicamente alla parte di contributo a proprio
carico.
Ente Unificato
(Ente
paritetico territoriale per la formazione e la sicurezza)
Ai sensi degli artt. 40 e 41 del CCNL del 15/06/2000
è istituito L’Ente Unico della Regione Abruzzo.
Ad esso le parti attribuiscono le competenze previste dag=
li
stessi articoli 40 e 41 citati.
Per il
funzionamento è stabilito un contributo a carico delle imprese pari =
allo
0,50 % calcolato sugli elementi della retribuzio=
ne di
cui al punto 3) dell’art. 26 del CCNL del 15/06/2000.
Le
parti si impegnano ad integrare la misura del su=
ddetto
contributo nell’ipotesi che questo non risulti sufficiente per le
necessità di gestione.
Entro
il 30 maggio 2004 le parti si impegnano a
sottoscrivere ed approvare il nuovo Statuto dell’Ente Unico, unitamen=
te
al regolamento per il suo funzionamento.
L'indennità
regionale settore a far data dal 01/05/2004 viene
stabilita in questa misura con il seguente schema:
|
ABRUZZO |
4° livello |
110,72 (0,64) |
3° livello |
100,34 (0,58)<= o:p> |
2° livello |
98,6=
1 (0,57) |
1° livello |
74,3=
9 (0,43) |
&=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;
|
ABRUZZO |
7° livello |
136,67 (0,79) |
6° livello |
131,48 (0,76) |
5° livello |
121,10 (0,70) |
4° livello |
110,7=
2 (0,64) |
3° livello |
100,3=
4 (0,58=
) |
2° livello |
98,61
(0,57) |
1° livello |
74,3=
9 (0,43) |
In
conformità all'accordo nazionale dei 14 Aprile
Nella determinazione dell'elemento economico territor=
iale
le parti-sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della
regione Abruzzo, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:
-
il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in
Edilcassa e monte salari relativo;
-
numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli app=
alti
aggiudicati;
-
numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e =
delle
dichiarazioni di avvio dei lavori;
-
attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti dai fondi
strutturali;
-
numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addett=
i;
-
numero di ore di cassa integrazione autorizzate.
L'elemento
economico territoriale è stabilito nella misura massima del 14%
(quattordici per cento) rispettivamente dei minimi di paga e stipendio a
decorrere da maggio 2004 , come previsto dall'ac=
cordo
Nazionale.
Per la
verifica degli indicatori dell'andamento economico del settore e per le
conseguenti variazioni l'EET, sempre entro il limite massimo di
incremento del 14% fissato dall'accordo nazionale, le parti si
incontreranno entro il mese di aprile di ogni anno per l'intera durata del
CCRIL.
Con
decorrenza dal 1° maggio
|
E.E.T. Mensile
|
E.E.T. Orario
|
7° livello |
144,38 |
0,83 |
6° livello |
126,07 |
0,73 |
5° livello |
105,03 |
0,61 |
4° livello |
97,27 |
0,55 |
3° livello |
90,96 |
0,53 |
2° livello |
80,37 |
0,47 |
1 ° livello |
70,43 |
0,40 |
Fondo A.P.E.
Per questo istituto valgono le norme previste dal CCNL
15/06/2000. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina
dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo del
3,00 % a carico dei datori di lavoro, da calcola=
rsi
sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 dei CCNL
15/06/2000, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato,
nonché sul trattamento economico per le festività di cui al C=
CNL
citato. La misura dei contributo di cui sopra &e=
grave;
suscettibile di revisione in relazione alle esigenze di gestione.
Mensa
L'impresa,
in relazione all'ubicazione ed alla durata dei
cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residen=
za
delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere,
provvederà affinché, nel cantiere o nelle immediate vicinanze
possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni=
o
all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere. Ove risulta
necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla organizzazione =
.ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al
presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione =
di servizi
comuni a più imprese. L'impresa concorre al costo complessivo dei pa=
sti,
fissato in € 9,50, annualmente revisionabili, nella misura dei 90% per
ciascun pasto consumato. La disposizione di cui al comma precedente trova
applicazione anche nei casi di allestimento dei
servizio mensa.
Ove non
si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata
richiesta dei dipendenti, è corrisposta una indennità
sostitutiva dal l° maggio 2004, per ogni ora di lavoro ordinario presta=
to,
pari a:
|
Chieti<= o:p> |
Pescara=
|
L’=
;Aquila |
Teramo |
4° livello |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,50 |
3° livello |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,51 |
2° livello |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,51 |
1 ° livello |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,51 |
Nelle
unità produttive con meno di 15 dipendenti, è corrisposta
|
Chieti<= o:p> |
Pescara=
|
L’=
;Aquila |
Teramo<= o:p> |
4° livello |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,50 |
3° livello |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,51 |
2° livello |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,51 |
1 ° livello |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,51 |
L'indennità
sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa
approntati attuato in una delle forme di cui ai primi commi, salvo il caso
degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipenden=
za della organizzazione del cantiere o delle mansioni svo=
lte.
Per gli
impiegati l’indennità mensile &egra=
ve;
pari a € 60,00.
Articolo 22
Trasferta
L'operaio
in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da
quello per il quale è stato assunto e sit=
uato
oltre i limiti territoriali del comune e comunque con una percorrenza maggi=
ore
di
Restano
ferme tutte le altre norme previste dall'art. 25 del CCNL 15/06/2000.
Articolo 23
Indennità tr=
asporto
casa - lavoro
Agli
operai e agli impiegati impegnati nei cantieri che usano mezzi propri per
raggiungere il cantiere o il punto di raccolta fissato =
dal
datore di lavoro è corrisposta un indennità oraria
(trasporto casa-lavoro o punto di raccolta) per il rimborso delle spese di
trasporto pari:
|
Chieti<= o:p> |
Pescara=
|
L’=
;Aquila |
Teramo =
* n.b. |
4° livello |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
7 % |
3° livello |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
7 % |
2° livello |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
7 % |
1 ° livello |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
7 % |
Detta
indennità non verrà corrisposta
unicamente nel caso che l'impresa provveda al trasporto degli operai dalla =
loro
abitazione al cantiere e viceversa.
Agli
impiegati che prestano normalmente la loro opera in uff=
icio
è corrisposta, a titolo di concorso nelle spese di viaggio,
un’indennità mensile pari a € 25,00.
* N.B. Solo
per la provincia di Teramo: il 7 % è da
calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 26 del CCNL 15/06/20=
00 per
le ore di effettivo lavoro prestato.
Su tale
indennità non va computata la percentuale di cui all’art. 22 C=
CNL
del 15/06/2000 in quanto che, nella sua determinazione, si è tenuto
conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.
Articolo 25
Indennità di=
alloggio
in cantiere
Ai lavoratori che, in considerazione di particolari esigenze di cantier= e, debbano alloggiare nel cantiere in servizi idonei alle= stiti dall’impresa (dormitorio, servizi igienici, mensa) ad uso gratuito dei dipendenti, sarà corrisposta un’indennità nella misura = del 18% di cui al punto 3) dell’art. 26 CCNL = del 15/06/2000 per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato.
Articolo 26
L'indennità
di alta montagna è cosi stabilita:
a) € 0,77 giornaliere quando i lavori si svolgo=
no a
quote comprese tra i 1.000 ed i
b) € 0,88 giornaliere quando i lavori si svolgo=
no a
quote comprese tra i 1.000 e i
c) € 1,03 giornaliere quando i lavori si svolgo=
no in
località situate a quote superiori ai
d) € 0,83 giornaliere da corrispondersi in aggi=
unta
alle indennità di cui sopra agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, sono costretti ad alloggiare in cant=
iere
nei baraccamenti predisposti dall'impresa o in alberghi di località
vicine.
Le
indennità di cui ai punti a), b), c) saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedon=
o in
cantiere; saranno invece corrisposte in proporzione delle ore di lavoro
prestate in ragione di 1/8 (un ottavo) per ogni ora negli altri casi. Per
consentire ai lavoratori, che alloggiano in cantiere di=
alta
montagna e che hanno la loro abituale residenza in località distanti
oltre
Articolo 27
Indennità per i lavori in galler=
ia
Al
personale addetto ai lavori in galleria di sezione particolarmente ristrett=
a o
con fronte di avanzamento distante, sarà
corrisposta una indennità, calcolata sugli elementi di cui punto 3)
dell’art. 26 CCNL del 15/06/2000, pari al:
&=
nbsp; &nbs=
p; 15 % - da
&=
nbsp; &nbs=
p; 19 % - da
&=
nbsp; &nbs=
p; 20 % - oltre
Articolo 28
Cantieri in estensione - tempi di percorrenza
L'orario
di lavoro inizia e finisce nei punti di raccolta e di smistamento dove sono
installate le attrezzature logistiche di cantiere o dove, su precisa dispos=
izione
dei datore di lavoro, devono far capo i lavoratori per essere convogliati c=
on
mezzi dell'impresa, sul posto di lavoro a ciascuno assegnato.
Le parti precisiamo che per i cantieri in estension= e si intendono, a titolo esemplificativo, quelli su tratte stradali, autostradal= i, ferroviarie, piste ciclabili, costruzioni di acquedotti, linee fognarie, elettriche, telefoniche, gasdotti, metanodotti, opere per difesa fluviale.<= o:p>
Articolo 29
Rappresentanti dei Lavoratori per la
sicurezza territoriale R.L.S.T.
I
Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale (R.L.S.T.) vengono individuati per più aziende del comparto
produttivo edile operanti nello stesso ambito regionale e dovranno essere
individuati tra i lavoratori dipendenti delle imprese
aderenti all'Anse e Assoedili CNA. I RLS=
T si
raccorderanno al CPT per quanto riguarda i programmi e i criteri
dell’attività e saranno finanziati attraverso un contributo
mutualizzato dalle imprese alla Edi1cassa.
Sono
istituiti numero 3 (tre) R.L.S.T. per la regione
nominati pariteticamente da FILLEA, FILCA e FENEAL.
Con apposito regolamento, da definirsi entro 60 giorni dal=
la
sottoscrizione del presente accordo, in ordine all'attività dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), le parti
stabiliranno: gli scopi, i requisiti per la nomina dei rappresentanti, le c=
ause
di decadenza, le competenze, le attribuzioni, la formazione, lo svolgimento=
ed
i programmi di attività, compresi i termini di preavviso per le visi=
te
in cantiere ed i divieti.
Rappresentante per i lavoratori per la sicurezza (R.L=
.S.)
Per le
aziende nelle quali i lavoratori, ai sensi dell’articolo 83 del CCNL =
del
15/06/00 e delle vigenti leggi, eleggono o designano il Rappresentante per =
la sicurezza interno, è previsto un rimborso de=
lle
spese sostenute per gli adempimenti di legge connesse allo svolgimento delle
sue funzioni, la cui entità è disciplinata dal regolamento di=
cui
all’allegato 2.
Articolo 31
Indumenti di lavoro
Le
parti convengono di mutualizzare la fornitura di indumenti
di lavoro ai dipendenti con un contributo individuato al seguente articolo =
32.
Articolo 32
Mutualizzazione degli oneri del datore =
di
lavoro per il Fondo Prevedi
Ai
sensi dell’accordo nazionale del 10 settembre 2003 le parti concordan=
o,
fermo restando il principio di volontarietà di <=
/span>adesione
da parte del lavoratore al Fondo nazionale di previdenza complementare
(Prevedi), di mutualizzare gli oneri a carico del datore di lavoro pari
all’ 1,00 % calcolato sulla retribuzione, mediante rimborso degli imp=
orti
contributivi versati dall’impresa a tale titolo.
Le
parti concordano, altresì , di accantonare
sulla posizione del lavoratore aderente al Prevedi, un ulteriore importo pa=
ri
allo 0,50 % della retribuzione.
Articolo 33
Fondo per gli oneri mutualizzati
Per le
imprese della provincia dell’Aquila, ai sensi dell’art. 22 del =
CCNL
15 giugno 2000, le parti convengono di mutualizzare l’accantonamento =
dei
costi della malattia con un contributo individua=
to al
seguente articolo 34.
Con apposito regolamento le parti stabiliranno le norme del
suddetto versamento.
Fondo per le mutualizzazioni
Al fine
di finanziare gli oneri relativi agli articoli 1=
4, 29,
31, 32 e 33, le parti stabiliscono un contributo, totalmente a carico del d=
atore
di lavoro, pari a 1,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di =
cui
al punto 3) dell'art. 26 dei CCNL 15/06/2000.
Il
suddetto contributo sarà ripartito secondo quanto appresso specifica=
to :
-
0,30
% art. 29 (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoria=
le -
RLST)
-
0,45
% art. 31 (Indumenti di lavoro)
-
0,75
% artt. 32 e 14 (Fondo Prevedi - Norma Premiale) *
Il
contributo dello 0,75 % per gli articoli 31 e 14,
alimenterà prioritariamente gli oneri di cui all’art. 32 del
presente contratto.
* Per le imprese della provincia dell’Aquila si
stabilisce che il contributo pari al 0,75% viene
così ripartito:
-
0,45% artt. 32 e=
14
(Fondo Prevedi - Norma Premiale). Il contributo dello 0,45 %
per gli articoli 32 e 14, alimenterà prioritariamente gli oneri di c=
ui
all’art. 31 del presente contratto
-
0,30% art. 33 (F=
ondo
per gli oneri mutualizzati).
Articolo 33
Ai
lavoratori in forza alla data 1° maggio 2004 è corrisposto un
importo forfetario di € 60,00 lorde.
Il
suddetto importo verrà erogato dalle impr=
ese
con la retribuzione di maggio 2004.
Detto
importo per i lavoratori in contratto di apprend=
istato
sarà riparametrato in relazione alla percentuale della classe
retributiva di riferimento.
Articolo 34
Commissione
paritetica per la conciliazione delle controversie in materia di rapporto d=
i lavoro
Le
parti si impegnano a costituire una Commissione
paritetica consultiva per l'esame delle controversie in materia di rapporto=
di
lavoro nascenti fra gli assistiti dei sindacati firmatari dei presente
contratto e le imprese aderenti alle associazioni Anse e Assoedili della CN=
A.
Le parti stabiliscono, prima di accedere a forme di conciliazione
extragiudiziale od attività di carattere processuale, di adire
Articolo 35
Decorrenza e durata
Il
presente contratto integrativo regionale al CCNL
15/06/2000, avrà validità dal 1° maggio 2004 al 31 dicemb=
re
2006.
Articolo 36
Disposizioni generali
Per
quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al CCNL,
agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in
quanto applicabili.
Il presente
accordo condiviso e sottoscritto tra le parti, nasce dal comune convincimen=
to
della necessità di omogeneizzare e qualificare le regole e norme
contrattuali riferite all’intero comparto regionale. Si conviene,
infatti, sulla necessità di non determinare elementi differenziali in
termini di costi sulla capacità competitiva delle diverse imprese
operanti nell’ambito dello stesso ente bilaterale.
Letto,
confermato e sottoscritto.
Pescara
lì, 11 maggio 2004
CNA – ASSOEDILI &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; OO.
SS.
&=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;
ALLEGATO 1
REGOLAMENTO NORMA PREMIALE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 14
Articolo 1
Le
imprese che effettueranno la denuncia ed il vers=
amento
Edilcassa entro la fine del mese successivo al periodo denunciato, avranno
diritto ad una riduzione del contributo dovuto alla Edilcassa Abruzzo (2,76)
pari al 50 %, a condizione che:
-
effettuino la denuncia mensile utilizzando il sistema telematic=
o;
-
abbiano una media annuale di ore denunciate per operaio pari=
a
1.584 ore da calcolarsi nei due semestri (ottobre/marzo –
aprile/settembre) precedenti la data della richiesta di cui al successivo a=
rt.
4
Articolo 2
Per
ottenere il rimborso di cui all’articolo 1), le imprese dovranno effettuare apposita domanda alla Edilcassa Abruzzo ent=
ro il
30 maggio e il 30 novembre di ogni anno.
Articolo 3
Le
parti si impegnano a rivedere e modificare, se
necessario, il presente regolamento entro il 30 aprile ed il 30 ottobre di
ciascun anno e in qualunque momento le parti stesse lo riterranno opportuno=
, al
fine di valutarne il funzionamento e l’efficacia.
Le
parti, altresì, si impegnano a modificare=
il
presente regolamento, in qualsiasi momento, per adempiere alle previsioni di
legge e contrattuali relative al documento unico di regolarità
contributiva (DURC).
Articolo 4
Il presente
regolamento decorre dal 1° luglio 2004.
In sede
di prima applicazione per le domande presente entro il 30/11/2004 relative =
al
rimborso di cui all’articolo 1 del presente regolamento, si terr&agra=
ve;
conto:
-
della media annuale di ore denunciate nel periodo 01/10/20=
03
– 30/09/2004;
-
della denuncia mensile telematica per il periodo 01/07/2004
– 30/09/2004.
Letto,
confermato e sottoscritto.
Pescara
lì, 11 maggio 2004
CNA – ASSOEDILI &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; OO.
SS.
REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30
DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
Ai sensi degli Artt. 1=
8 e
19 del D.Lgs 626/94 e dell'art. 83 del CCNL 15/6/00 nelle aziende dove i
lavoratori hanno eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro
interno, le imprese possono richiedere all'Edilcassa, un rimborso pari al
contributo dello 0,30% di cui all’art. producano al medesimo Ente la seguente documentazione:=
-&nb= sp; dichiarazione attestante= gli avvenuti adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi = del D.Lgs 626/94 e s.m.i., del D.Lgs 494/96 e s.m.i. e dell'art. 83 del CCNL 15/6/00;
-&nb= sp; comunicazione preventiva all’Ente Unificato relativa allo svolgimento dell'assemblea dei lavoratori per l'elezione del RLS;
-&nb= sp; copia del verbale di ele= zione del RLS aziendale;
-&nb= sp; copia dell'attestato del= corso di formazione per RLS, ai sensi dell'art. 83 del CCNL 15/6/00, da svolgersi obbligatoriamente presso l’Ente Unificato di cui all'art. 17;
-&nb= sp; copia del verbale delle riunioni periodiche;
-&nb= sp; copia dei permessi retri= buiti spettanti ai sensi dell'art. 83 del CCNL 15/6/00.
Il costo complessivo d= el presente regolamento non potrà superare la quota del 50% del contrib= uto previsto per la mutualizzazione dell’RLST.=
=
= Le parti si impegnano a verificare ed eventualmente modificare il presente regolamento dopo averne accertato il funzionamento, l'efficacia e la sostenibilità economica entro il 30 ottobre di ogni anno.
=
Le imprese per ottenere il rimborso di cui a l'art. 1 del presente regolamento dovranno effettuare apposita richiesta all’Ente Unificato entro il 30 ottobre 2004; le st= esse verranno evase in relazione all'ordine di arrivo e fatta salva comunque la disponibilità finanziaria di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
Letto, confermato e sottoscritto
Pescara
lì, 11 maggio 2004
CNA – ASSOEDILI &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; OO.
SS.