CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

 

 

L'anno Duemilatre, il giorno venti del mese di marzo, presso la sede della Confederazione Nazionale dell’Artigianato (C.N.A.), Associazione Provinciale di AVELLINO, Via Pironti n.37 

TRA

 

La C.N.A., Associazione provinciale di Avellino, rappresentata dal Presidente Sig. Rocco Donatiello e dal  Segretario Provinciale Sig. Lucio FIERRO.

E

 

Le Federazioni dei lavoratori delle costruzioni (FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) rappresentate rispettivamente dai Segretari provinciali Sigg. Franco DE FEO, Mario MELCHIONNA e Antonio FAMIGLIETTI.

 

Dichiarazioni  comuni

 

L’Associazione CNA della Provincia di Avellino e le Federazioni dei Lavoratori delle Costruzioni  FeNEAL-UIL,  FILCA – CISL e FILLEA-CGIL.

 

Premesso

 

il grande rilievo che l'edilizia artigiana  ha per l'economia della provincia di Avellino, ed in modo particolare per tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione degli alloggi e delle infrastrutture dei centri urbani e storici ,previsti o in corso di esecuzione con finanziamenti statali, regionali e comunitari;

 

che è necessario svolgere, fatte salve le rispettive autonomie operative, azioni atte a rimuovere ogni ostacolo al fine di rilanciare e riqualificare il settore ;

         

che l’art. 43 del CCNL 15/6/2000 demanda alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori il compito di provvedere alla stipula degli accordi locali;

 

Annettono

 

      Significativa importanza alla piena valorizzazione delle risorse umane ed all’obiettivo di una più forte partecipazione e sensibilizzazione dei lavoratori del comparto artigianato.

      La centralità del fattore umano nell’artigianato che si esplicita e concretizza nel rapporto diretto tra Imprenditore  e lavoratore fondato sulla collaborazione e fiducia reciproche.

      Grande importanza all'esame approfondito dello stato del settore nella provincia di Avellino ed in particolare ad un corretto e costruttivo rapporto di confronto con gli enti pubblici per una puntuale verifica dell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e della spesa pubblica.

 

Auspicano

 

che le Amministrazioni pubbliche si confrontino su progetti e programmi al fine di favorire i livelli occupazionali, la crescita e la qualificazione del settore e che vengano attivate forme efficaci di coordinamento tra Enti Locali, Prefettura, ASL e Ispettorato del Lavoro per realizzare un controllo penetrante, anche di carattere preventivo, su tutte le fasi di attuazione delle opere;

 

· che vengano promossi incontri comuni con gli Enti citati al fine di determinare protocolli di intesa tali da garantire la trasparenza degli appalti, la qualità e i tempi di realizzazione delle opere, la contrattazione degli organici e la sicurezza dei lavoratori.

 

Le parti si impegnano inoltre a:

 

- intraprendere, unitamente all’Associazione Costruttori Edili e all’ Aniem Confapi di Avellino, ogni utile iniziativa al fine di giungere alla definizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e la contrattazione d’anticipo; 

 

- promuovere ogni utile e congiunta iniziativa per il rilancio del settore, l'incremento dei livelli occupazionali e per favorire la ricerca di nuovi filoni progettuali e canali di finanziamento destinati all’artigianato edile.

 

 - promuovere, ogni qual volta si rendesse necessario, e su richiesta anche di una sola delle parti contraenti, incontri a livello territoriale per esaminare singole realtà produttive per le quali si prospetti l'insorgere di controversie collettive per situazioni di carattere contrattuali o di gestione del cantiere;

 

- sviluppare azioni comuni per favorire l’applicazione dell’accordo nazionale del 18/12/1998 e succ. mod. ed integr.  a tutela della rappresentanza negli Enti Paritetici;

 

- sviluppare la funzione della Cassa Edile, meramente mutualistica e assistenziale, al fine di allargarne gli obiettivi anche ad un concreto osservatorio degli appalti nell'intera provincia e ad una assistenza più moderna in favore dei lavoratori dell'edilizia;

 

- a far sì che il Centro per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino – C.F.S. -, nato dalla fusione tra la Scuola Edile ed il C.P.T., si doti delle necessarie sinergie per rispondere alla necessità di accrescere la qualificazione e la riqualificazione degli addetti in edilizia e sviluppi tutte le iniziative più opportune affinché siano organizzati progetti al fine di svolgere con puntualità la sua funzione di consulenza, prevenzione e formazione per la sicurezza nei cantieri.

 

Art. 1 -  Sfera di applicazione

 

      Il presente contratto vale in tutto il territorio della provincia di Avellino per i dipendenti delle Imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 15 giugno 2000.

 

 

 

Art.2 - Informazioni

 

       La C.N.A. informerà, su richiesta delle Organizzazioni di categoria (FENEAL - FILCA  FILLEA ), di norma bimestralmente:

 

a) sullo stato e prospettive della produzione e dell'occupazione e sulle iniziative consortili;

 

b) in particolare nel corso di tali incontri verranno esaminate tra le parti le prevedibili implicazioni degli investimenti sull'occupazione, le condizioni di lavoro, l'igiene, la sicurezza e la durata del lavoro stesso.

 

       In ogni cantiere, l'impresa deve dare informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali di categoria e ai delegati sindacali di ogni fase di fine lavoro del cantiere ed in questi casi sarà attuata la procedura prevista dagli accordi interconfederali.

 

 

Art. 3-  Categorie e qualifiche

 

L'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche verranno effettuate in aderenza ai criteri fissati dalI'art. 78 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 15 giugno 2000.

 

Art. 4 -  Subappalto

 

      Le parti si impegnano alla integrale applicazione dell'art. 18 del C.C.N.L. 15/6/2000 e pertanto restano ferme le norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.

      L'impresa artigiana è tenuta a comunicare alla Cassa edile competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato fra le Associazioni nazionali contraenti.

 

La  C.N.A. della Provincia di  Avellino e le Organizzazioni sindacali stipulanti convengono sulla necessità di operare comunemente al fine di evitare eventuali fenomeni negativi che potessero verificarsi nell'affidamento ed esecuzione di lavori in appalto e subappalto.

 

L'Impresa appaltante o subappaltante è tenuta alle comunicazioni previste dall’art.18 del  CCNL 15 giugno 2000  ed al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del Contratto Integrativo Provinciale.

 

Art. 5  - Lavori a cottimo

Fermo restando quanto disposto dall'art. 16 del C.C.N.L. 15 giugno 2000 e la sua piena applicabilità, il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente ai delegati sinda

cali di cantiere ed in mancanza alle Organizzazioni di categoria territoriali i lavori da affidare a cottimo.

 

 

Ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste dall'art. 16 del C.C.N.L., le parti a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema a livello provinciale.

 

Art. 6 - Igiene e ambiente di lavoro

 

A) Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni

 

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, le imprese artigiane, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri, parteciperanno all'attuazione dei servizi comuni a più imprese, ove svolgano la propria attività nell'ambito di un unico cantiere, e proporzionalmente al numero dei rispettivi addetti.

 

          In caso di cantieri autonomi, nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, si fa obbligo alle Imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

 

1 ) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali, idoneo alla conservazione degli abiti;

 

2) un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile, riscaldato durante i mesi freddi;

 

3) uno scaldavivande;

 

4) servizi igienici  sanitari con acqua corrente.

 

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti 1) e 2) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

 

 I mezzi protettivi e di prevenzione antinfortunistica per i lavoratori addetti, previsti dalla vigente normativa in materia, sono a carico delle imprese edili.

 

Art. 7 - Prevenzione   Infortuni

 

La C.N.A. riconosce pienamente la costituzione, il ruolo e le funzioni contrattuali e legislative del  Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni (C.P.T.), già costituito in applicazione dell'art. 6 del Contratto Integrativo Provinciale Industria 1/9/1986.

 

Le attività svolte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni,a suo tempo costituito in applicazione della contrattazione integrativa, a far data dall’1 gennaio 2003 sono devolute al Centro di Formazione e Sicurezza in Edilizia  della Provincia di

 

Avellino – C.F.S. - , previsto al successivo art. 8, che  svolgerà  le funzioni previste dalla contrattazione nazionale e quella indicata dall’art.20 del decreto legislativo 19.9.1994 n.626.

 

Detta attività sarà finanziata con un contributo a carico delle imprese nella misura  dello 0,30%  da calcolarsi su paga base, Indennità di settore, Elemento Economico Territoriale e Indennità di contingenza.

 

Inoltre, sulla base di specifici progetti proposti dal C.F.S., mirati al rafforzamento della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili, la Cassa Edile, potrà finanziare tali attività con un contributo massimo dello 0,30 % sulle retribuzioni sottoposte ai contributi a favore della Cassa medesima.

 

Per quanto riguarda  l’attività  dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza,  previsti  nell’accordo allegato al presente Contratto, viene stabilito che il finanziamento è a carico del C.F.S..

 

La C.N.A. conferma la presa d’atto della nomina dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, già indicati dai lavoratori e dalle OO.SS. ed operanti in tre zone omogenee della provincia di Avellino, e condivide la regolamentazione adottata con finanziamento dell’attività a carico del C.F.S..

 

Art. 8 -  Controllo malattie professionali,

infortuni e     patronati dei lavoratori

 

Per quanto attiene la tutela delle malattie professionali, infortuni sul lavoro e tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia e della relativa normativa contrattuale, in base agli artt. 5 e 12 della L. 300 del 20/ 5/1970, le parti concordano la presenza e la possibilità d'intervento nei singoli cantieri dei patronati confederali INCA CGIL, ITAL- UIL, INAS - CISL.

 

Art. 9  - Addestramento  Professionale

Le attività di formazione organizzate dalla Scuola Edile, Ente riconosciuto dalla CNA quale organismo contrattuale per la formazione in edilizia, a decorrere dal  1° gennaio 2003, continueranno ad essere svolte  sotto  nuova denominazione e forma organizzativa dal CENTRO di FORMAZIONE e SICUREZZA per l’edilizia della Provincia di Avellino - C.F.S. -  .

 

Con riferimento al contratto nazionale 15/6/2000 il contributo a carico delle Imprese per il funzionamento del C.F.S.,in ordine alla formazione, è fissato nella misura dello 0,85 % da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore, Elemento Economico Territoriale  e indennità di contingenza.

 

Si conviene che l'attestato di idoneità rilasciato dal C.F.S. sarà riconosciuto rilevante ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei cantieri, nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento.

 

 

 

Le parti concordano che per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del settore, la formazione professionale dovrà essere finalizzata all'ingresso nell'edilizia dei giovani disoccupati, predisponendo anche piani di formazione per i nuovi assunti.

A tal fine, le parti concordano di sperimentare Patti Formativi  finalizzati all’inserimento dei giovani nel settore. Le imprese edili che assumono giovani che hanno partecipato a corsi di formazione professionali attestati e certificati dal C.F.S. di Avellino beneficeranno, per un periodo  di due anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro, di  una riduzione nella misura dello 0,30 %  del contributo previsto per il C.F.S. medesimo.

 

Le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative necessarie al fine di determinare la istituzione di corsi pomeridiani di riqualificazione anche in zone della provincia, da individuare in considerazione del potenziale bacino di utenza.

 

A tale scopo le Imprese concederanno ai lavoratori iscritti a tali corsi permessi di 2 ore giornaliere fino ad un massimo di 20 ore mensili e 80 ore annue.

Le Imprese si faranno carico della retribuzione dei propri lavoratori impegnati in detti corsi, fino ad un massimo di 10 ore mensili e 40 ore annue, una volta ricevuta l'attestazione di frequenza effettiva dei lavoratori ai corsi da parte del C.F.S. .

 

Al fine di sviluppare l’attività formativa per tutti i soggetti del settore, le parti concordano che il  C.F.S. avvierà seminari formativi in favore di imprenditori, tecnici e lavoratori sulla legislazione dei lavori pubblici e degli appalti.

 

Le parti stabiliscono che l’attività formativa teorica prevista per gli assunti dalle imprese edili con Contratto di Formazione Lavoro e Contratto di apprendistato venga svolta e attestata dal C.F.S. della Provincia di Avellino.

 

Art.10 - Elemento Economico Territoriale

 

In relazione a quanto previsto dall’art. 43 del CCNL 15/6/2000 e dall’accordo nazionale del  24/4/2002,  gli indicatori presi in esame per la definizione   degli obiettivi previsti per la determinazione  dell’EET sono i seguenti :

 

a) imprese - addetti e monte salari in Cassa Edile;

b) numero ed importo Bandi di gara e appalti aggiudicati;

c) numero e importo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio lavori;

d)  attivazione dei finanziamenti statali assegnati al territorio, compresi quelli regionali e comunitari;

e) P.I.L. del settore delle costruzioni a livello Territoriale.

f) ore complessivamente lavorate dagli operai addetti ed ore di Cassa Integrazione     autorizzate dall’INPS.

 

 

 

 

 
Indicatore 2 - Lotta al lavoro Nero e all’evasione contributiva

 

a) protocolli Feneal-Filca-Fillea / Associazione Costruttori Edili  sottoscritti con le stazioni appaltanti sulla “ Prevenzione del Lavoro Nero e sommerso in edilizia” ;

 

b) numero imprese - imponibile contributivo e lavoratori  recuperati  all’INPS e Cassa Edile dall’azione delle Forze sociali attraverso gli scambi dei dati tra Enti Previdenziali e Cassa Edile e l’impegno di tale Ente sulla verifica e il controllo dell’incidenza di manodopera ai parametri definiti.

 

c) numero imprese - imponibile contributivo e lavoratori recuperato dall’azione di controllo attivata dal sindacato anche attraverso azioni di controllo  coordinati e finalizzati degli Organi ispettivi e di Polizia nell’ambito dell’attività della Commissione di Vigilanza costituita presso l’Ispettorato del Lavoro.

 

L’Elemento Economico Territoriale, previsto dall’art.43 del CCNL 15/6/2000 e dell’Accordo di rinnovo 24/4/2002 è stabilito a regime nella misura complessiva  del 14 %,  rispettivamente,dei minimi di Paga Base e Stipendio in vigore al 1°gennaio 2003, di cui l’11% con decorrenza 1° gennaio 2003 e l’ulteriore 3% con decorrenza 1° gennaio 2004.

 

Tali percentuali sostituiscono i valori già individuati con il Contratto Integrativo provinciale di lavoro dell’7/9/2000.

 

L’aumento dell’Elemento Economico territoriale, stabilito nella misura del 7 % dei minimi di Paga Base e stipendio deriva dalla somma degli indicatori nella seguente misura:

 

- il   4 %  a decorrere dal 1° gennaio 2003

- il   3%   a decorrere dal 1° gennaio 2004

 

Le parti si incontreranno entro il mese di Giugno di ogni anno per la verifica dei parametri sopra individuati e la conferma dell’Elemento Economico Territoriale.

Le parti si danno atto che la struttura dell’erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 Luglio 1993, dall’art. 43 del CCNL 15/6/2000 e dall’accordo Nazionale del 24/4/2002  .

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2003 l’importo dell’Elemento Economico Territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli impiegati della Provincia di Avellino è il seguente :

 

               

   

 

OPERAI  - IMPORTO E.E.T. ORARIO

              

 

 Ai sensi delle disposizioni di cui al CCNL 15/6/2000 l’indennità Territoriale di settore per gli operai ed il Premio di Produzione per gli impiegati restano ferme nelle cifre in essere nella provincia ., di cui all’allegata tabella.     

 

 

OPERAI – VALORE ORARIO

 

 

 

                                    IMPIEGATI – VALORE MENSILE

 

LIVELLO

IMPORTO mensile

144,30

134,57

112,24

98,38

 

 

 

 

 

 

89,59

81,15

70,28

 

Art. 11 -  Accantonamento presso la Cassa Edile

 

L'importo delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai per riposi annui festività soppresse, ferie, gratifica natalizia, assolti con la percentuale del 18,50 %, devono essere accantonati dall'impresa presso la Cassa Edile della Provincia di Avellino, nella misura del 14,20 % con versamenti trimestrali avendo cura comunque di inoltrare alla stessa mensilmente le denuncie nominative per cantiere, e secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.

 

 

 

Per versamento ritardato sia delle percentuali sopra dette che del contributo alla Cassa Edile, l'impresa è tenuta a corrispondere a questa ultima un interesse di mora pari al tasso di sconto ufficiale, reso noto dalla Banca Centrale Europea.

 

 

Art. 12 -   Ferie

 

Ai fini e per gli effetti dell'art.  19 del C.C.N.L. 15/6/2000, il godimento delle quattro settimane viene così stabilito: due settimane consecutive nel mese di agosto, una settimana su richiesta dei singoli lavoratori negli altri mesi dell'anno, escluso agosto, ed una settimana da concordare tra l'impresa e i rappresentanti sindacali aziendali.

         

  

Art. 13 - Indennità per lavori speciali disagiati

 

Ferme restanti le percentuali stabilite dall 'art. 24 del C.C.N.L. 15/6/2000 relative a:

 

1) lavori vari - Gruppo A

2) Costruzioni linee elettriche e telefoniche - Gruppo C

 

Si conviene quanto appresso:

 

a) agli operai addetti ai lavori in galleria  Gruppo B - spettano le seguenti indennità da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 25 sub a):

 

 - riparazione e manutenzione ordinaria 18%

 - in presenza di forti getti d'acqua 20%

 

Tutte le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto e vanno calcolate sulle ore di lavoro effettivamente prestate.

 

Agli operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrisposta un ulteriore indennità: di misura pari al 20% qualora la sezione particolarmente ristretta o il fronte di avanzamento sia distante oltre un chilometro dall'imbocco. Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall'art. 24  del C.C.N.L.

 

Art. 14-  Indennità per lavori in alta montagna

 

L'indennità per lavori eseguiti oltre gli 800 metri  sul livello del mare viene stabilita nella misura del 20 % da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 26 del C.C.N.L. 15/6/2000.

L'indennità suddetta non  và corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori.

 

 

Art. 15-  Mensa e indennità sostitutiva di mensa

 

L'impresa, in relazione alla ubicazione e durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, e su richiesta di almeno 10 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni.

 

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.

 

Il servizio suddetto è comunque subordinato alla richiesta scritta.

 

A decorrere dall'1/1/2003 il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro, con un massimale a carico del lavoratore di  1,00 Euro per ciascun pasto consumato.

 

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra, in relazione alla breve durata del cantiere e ad altre obiettive difficoltà da valutarsi su iniziativa delle parti contraenti, sarà corrisposta un indennità sostitutiva di Euro 2,72  giornaliere, a decorrere dal 1° gennaio 2003, pari a Euro 0,34  per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

 

Su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art.22 del C.C.N.L. 15/6/2000 poiché per la sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

 

L'indennità suddetta non spetta a coloro i quali non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopraindicate, salvo il caso che siano impossibilitati a utilizzare il servizio stesso in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

 

L'indennità sostitutiva, se dovuta, sarà corrisposta agli impiegati nella misura fissa di Euro 55,00 mensili a decorrere dal 1/1/2003.

Sono assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

           

Art. 16 - Indennità di trasporto

 

Con l'intento di esercitare un azione verso l'uso dei servizi di trasporto pubblico da parte dei lavoratori edili, e considerando la notevole pendolarità alla quale sono sottoposti, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è dovuta all' operaio una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

 

La misura della predetta indennità è fissata, con decorrenza 1° gennaio 2003, in Euro 1,60 giornaliere, pari, per gli operai di produzione, a Euro 0,20 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

 

Per i lavoratori discontinui la predetta indennità oraria è rapportata al diverso orario contrattuale.

 

 

 

Nella determinazione delle predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

 

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provvede al trasporto degli operai con mezzi propri.

 

Tale indennità sarà corrisposta agli impiegati nella misura fissata di Euro 1,60 giornaliere, per ogni giornata effettiva di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

I suddetti importi sono utili tutti ai soli fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso.

 

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto nelle aziende per lo stesso titolo.

 

Art. 17  - Trasferta

 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 del CCNL è considerato in trasferta il lavoratore che presta la propria opera in un cantiere posto ad una distanza superiore ai quindici chilometri dai confini territoriali del Comune dove insiste il cantiere in cui il lavoratore è stato assunto.

 

Art. 18  -  Lavoratori provenienti da altre province

 

Al fine di incentivare l'occupazione nell'ambito provinciale, ai lavoratori provenienti da altre province sarà corrisposta una indennità pari al 10%, da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 26 del CCNL del 15/6/2000, se la distanza tra il luogo di residenza e l'ubicazione del cantiere supera i 30 (trenta) Chilometri.

 

La presente norma trova applicazione per tutte le assunzioni  effettuate dalle Aziende dalla data di stipula del presente accordo.

 

Art. 19 -  Diritti sindacali

 

I rappresentanti sindacali possono essere eletti o nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, presso tutte le Imprese artigiane.

Il monte ore totale a favore dei predetti rappresentanti sindacali è stabilito nella misura di 8 ore annue per ogni dipendente.

 

Le parti concordano, inoltre, 12 ore annue di assemblea di cantiere retribuite e cumulabili.

 

In dette assemblee potranno essere trattate le problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene nell'ambiente di lavoro, con l'intervento di tecnici dell’Area Sicurezza del C.F.S..

 

 

 

Art. 20 - Cassa Edile

 

Con riferimento all'art. 43 del C.C.N.L. 15/6/2000 il contributo a favore della Cassa Edile viene stabilito nella misura complessiva del   2,30 % -  di cui 5/6  a carico del datore di lavoro, pari allo 1,91 % e  1/6 pari allo 0,39 % a carico dei lavoratori.

 

Il predetto contributo deve essere calcolato su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e Elemento Economico Territoriale.

 

Art. 21 - Previdenza Integrativa

 

Le parti preso atto degli accordi nazionali 29/1/2000,9/4/2001,3/10/2001 e 15/1/2003 , regolanti la costituzione e la regolamentazione del Fondo di pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini- denominato PREVEDI-,determinano di attenersi alle procedure previste dai citati accordi e di impegnare la Cassa Edile della provincia di Avellino a mettere in essere tutte le iniziative necessarie per la promozione e l’adesione dei lavoratori al citato Fondo Prevedi.

 

Art. 22 -   Quote territoriali di adesione contrattuale

 

Le parti stipulanti fissano un contributo complessivo dell’ 2 % per quote di servizio sindacale provinciale da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del C.C.N.L. 15/6/2000, maggiorati della percentuale del 23, 45 % .

 

Detto contributo è così ripartito:

 a) a carico dei datori di lavoro 1%

 b) a carico dei lavoratori 1 %

 

In aggiunta a tale contributo, è dovuta una quota nazionale di servizio sindacale a carico della Impresa, in misura dello 0,22 %, calcolata sugli elementi della retribuzione come sopra esposti ed in eguale misura a carico dei lavoratori.

 

Gli importi delle quote a carico dei lavoratori saranno trattenuti dall'impresa che provvederà a versarli unitamente agli importi a suo carico alla Cassa Edile di Avellino unitamente al contributo di cui all'art. 20 del presente Contratto.

 

Art. 23 - Quote sindacali

E' in facoltà dei lavoratori di cedere, mediante deleghe, un importo semestrale da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.

 

Le modalità per il rilascio e la revoca delle deleghe per le trattenute e per i versamenti sono quelle previste dall'accordo nazionale 25 luglio 1996.

 

La Cassa Edile resta sollevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell'esplicazione del servizio di cui sopra, anche in riferimento all 'art. 26 della L. 20/5/1970 n. 300.

 

Art. 24- Contributo e Gestione Fondo APE

 

L’Associazione Costruttori Edili e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori della provincia di Avellino Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil preso atto dell’andamento del Fondo per la gestione dell’Anzianità Professionale Edile e della sua evoluzione, convengono che a decorrere dal 1 Gennaio 2003, il contributo a carico delle imprese, previsto per l’Anzianità Professionale Edile, viene fissato nella misura del  2,60 % .

Le parti si danno atto dell’avvenuto accorpamento del Fondo APE straordinaria con quello ordinario,rilevando peraltro che lo stesso al 31 dicembre 2002 non presentava residuo attivo.

 

Art. 25 -  Decorrenza e durata

 

Il presente Contratto Integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Avellino a decorrere dal 1° Gennaio 2003 ed avrà efficacia sino a 31/12/2005, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione nazionale.

 

Art. 26  - Norma di rinvio

 

Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al C.C.N.L. 15/6/2000 per i dipendenti delle Imprese Artigiane Edili e suoi allegati, che ne formano parte integrante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLI AGGIUNTIVI al Contratto Integrativo Provinciale

   EDILIZIA ARTIGIANI – provincia di AVELLINO – 27 ottobre 2000

 

  Costo del Lavoro

 

Le OO.SS. sindacali dei lavoratori e la C.N.A. concordano sull’anomalia che grava sul settore edile per l’alta incidenza degli oneri sociali e  sulla necessità di realizzare interventi per una parificazione del costo del lavoro in edilizia con quelli degli altri comparti produttivi attraverso :

- la piena parificazione dell’edilizia all’industria manifatturiera per la fiscalizzazione  degli oneri impropri; 

- la parificazione del livello degli oneri sociali a carico delle imprese edili, indipendentemente dalla loro natura giuridica ;

- la graduale omogeneizzazione sul piano contributivo del lavoro indipendente e del lavoro autonomo.

 

 Allo scopo di incentivare una più diffusa regolarità contributiva  negli adempimenti di legge e contrattuali, occorre rafforzare e rendere permanenti gli interventi legislativi e/o amministrativi per la concessione di riduzione degli oneri alle imprese che rispettano le normative previdenziali, contrattuali e le norme sulla sicurezza.

 

Al fine di rafforzare la politica della riduzione dei costi alle imprese regolari le parti concordano di adeguare i meccanismi di contribuzione agli enti Paritetici nella seguente direzione :

 

 A)   Trasferimento Meccanismo art. 29 L. 341/95  in Cassa Edile

 

Le parti preso atto della avvenuta applicazione del  meccanismo previsto dall’art. 29 della legge 341/95 che prevede  la  riduzione dei contributi in Cassa Edile   per tutte le imprese edili che assolvono al versamento della percentuale per ferie e 13 mensilità   su un imponibile commisurato ad un numero di ore non inferiore all’orario normale contrattuale rinviano all’apposita regolamentazione  deliberata dal Comitato di Gestione della Cassa Edile medesima che ,in copia integrale, si allega in appendice al presente Contratto e ne diviene parte integrante.

Si conviene  una riduzione dei contributi in Cassa Edile, per tutte le imprese che assolvono al versamento per ferie, 13 mensilità, riduzione di orario e festività soppresse su un imponibile commisurato ad un orario mensile medio superiore a 150  ore, nella seguente misura :

 

1) riduzione dello 0,15 % dei contributi  per un  orario medio mensile, denunciato in cassa edile superiore a 150 ore mensili e fino a 160 ore mensili ;

 

2) riduzione complessiva  dello 0,40 % dei contributi per un orario medio mensile superiore   a 160 ore mensili ;

 

Per le suddette agevolazioni contributive si conviene di considerare ,ai fini del calcolo dell'orario medio mensile,tutte le ore per le quali è contrattualmente previsto l'accantonamento in Cassa Edile, art.19 C.C.N.L. .-

Si conviene altresì che durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro settimanale,contrattualmente previsto dall'art. 5 del CCNL lett.B, l'orario medio mensile è rideterminato  nel modo seguente:

 

A)    riduzione dello 0,15% dei contributi per un orario medio mensile,denunciato in Cassa Edile superiore a 131 ore e fino a 140 ore ;

B)     riduzione dello 0,40% dei contributi per un orario medio mensile,denunciato in Cassa Edile superiore a 140 ore .

 

Detta riparametrazione è riconosciuta alle imprese che si avvalgono dell'art.5 lett.B del CCNL.

 

B)     Impegno nella lotta al lavoro nero e all’evasione contributiva.

 

Nel confermare l’impegno prioritario della lotta al lavoro nero ed all’evasione contributiva  le parti intendono porre in essere nei confronti  dei committenti, degli Enti Previdenziali, degli Organi Ispettivi e delle Amministrazioni locali azioni forti ed incisive  dirette a realizzare l’obiettivo della piena osservanza delle leggi e dei contratti da parte delle imprese esecutrici.

 

In maniera più specifica le parti concordano di rafforzare l’impegno su tale versante attraverso le seguenti indicazioni :

 

a) estensione a tutte le stazioni appaltanti e Pubbliche amministrazioni del protocollo sottoscritto tra le parti sociali  “ Prevenzione del Lavoro nero e sommerso in edilizia “ ;

 

b) continuità dello scambio dei dati con gli Enti Previdenziali per una completa verifica degli adempimenti contrattuali e legislativi ;

 

c) maggiore sensibilizzazione degli ordini professionali sul ruolo e sui compiti della figura del  direttore dei lavori sul rispetto delle norme contrattuali e legislative e in particolare sull’esatta verifica dell’incidenza della manodopera sulle diverse tipologie dei lavori e fasi lavorative ;

 

d)  attuazione in Cassa Edile dell’esatta incidenza della manodopera in base alle indicazioni contenute nel decreto del Ministero  dei Lavori Pubblici  ed alle risultanze dello  studio commissionato dalla cassa edile.

 

e)  coinvolgimento  degli organi  ispettivi  (INPS, INAIL, ASL, Ispettorato del lavoro)  ad un impegno   coordinato e finalizzato ad un maggiore controllo del fenomeno evasivo nel settore edile attraverso interventi  ispettivi congiunti e con l’ausilio delle forze dell’ordine nelle situazioni a rischio.

 

L’entità di eventuali  riduzioni contributive  sarà oggetto di verifiche semestrali sui risultati raggiunti  in relazione agli obbiettivi indicati ai punti precedenti.

 

Si concorda, inoltre, l’istituzione  presso la Cassa Edile di un Fondo per la lotta al lavoro nero da utilizzare per il finanziamento di tutte le iniziative utili allo scopo quali ad esempio -  spot  televisivi e spese per eventuali attrezzature informatiche a supporto di Enti, lavoro di ricerca studio e monitoraggio ecc.

 

 

OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO

DEL LAVORO E SUGLI APPALTI

 

La CNA e Feneal-Filca-Fillea concordano sulla opportunità di dotare il settore delle Costruzioni di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi  utili per lo sviluppo del settore.

 

Si ritiene indispensabile avviare una azione di costante  monitoraggio concernente gli appalti e le aggiudicazioni dei lavori pubblici e privati per consolidare ed estendere il rispetto delle normative di legge e di contratto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per adottare tutte le iniziative per prevenire il fenomeno del Lavoro irregolare e della evasione previdenziale e contributiva.

 

Le parti concordano di istituire presso la Cassa Edile di Avellino un “ Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro e degli appalti pubblici e privati “ con l’obiettivo di creare un sistema informativo territoriale che analizzi ed elabori l’andamento della domanda pubblica e privata nel settore delle costruzioni e l’andamento del mercato del lavoro con particolare riferimento ai fabbisogni occupazionali e formativi.

 

L’osservatorio dovrà fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione territoriale in modo da consentire alle parti sociali di disporre di tutti gli elemneti informativi per individuare indirizzi comuni in materia  di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

 

NORMA DI GARANZIA PER LA  CASSA EDILE

 

In relazione alla nuova determinazione dei contributi versati alla Cassa Edile, come appresso specificati, le parti convengono di operare una verifica, per tutto l’arco di vigenza del Contratto Integrativo, entro il 30 Aprile di ogni anno, per esaminare l’andamento economico finanziario dei tre Enti paritetici, al fine di operare le conseguenti variazioni dell’entità di detti contributi, sia nell’ipotesi in cui dovessero risultare sovra dimensionati rispetto al normale andamento gestionale degli enti medesimi sia nell’ipotesi che dovessero risultare insufficienti a coprire dette esigenze.

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1

TABELLE

 

                              TABELLA CONTRIBUTI CASSA EDILE