Edili (artigianato)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Asti
Data stipula: 9 marzo 2000

Inizio validità: 1 aprile 2000 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001
Contratto territoriale per la provincia di Asti


Sommario:

- Organismi paritetici
- Osservatorio di settore
- Indennità territoriale di settore e premio di produzione
- Indennità di mensa
- Indennità di trasferta
- Elemento economico territoriale
- Sfera di applicazione
- Decorrenza e durata

Il 9 marzo 2000,

tra

La CONFARTIGIANATO - Associazione Artigiani della provincia di Asti,

La CNA,

e

La FENEAL/UIL;

La FILCA/CISL;

La FILLEA/CGIL;

si è provveduto, in applicazione del C.C.N.L. 27 Ottobre 1995 e del C.C.R.L. 11 febbraio 1999, alla stipula del presente accordo collettivo provinciale integrativo di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini della provincia di Asti.

Art. 1 - Organismi paritetici

Le parti si impegnano a realizzare, in provincia di Asti, il cosiddetto "sistema unico di organismi paritetici", quale reale espressione delle varie rappresentanze del mondo imprenditoriale e sindacale, in grado di garantire l'attuazione degli accordi e dei contratti nazionali e territoriali di lavoro per tutto il comparto delle costruzioni.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, affinché venga data piena applicazione all'Accordo Nazionale del 18.12.1998.

Le parti convengono sull'esigenza di monitorare le varie contribuzioni e prestazioni, fornite dagli Enti Paritetici Territoriali, al fine di tendere alla omogeneizzazione delle norme contrattuali, anche con riferimento al costo del lavoro, nell'ambito delle imprese del settore delle costruzioni.

Al fine di rendere più compatibile ed uniforme il costo del lavoro e delle contribuzioni nel comparto edile, nonché per l'applicazione di quanto previsto al 1° comma, le parti si impegnano ad istituire commissioni intersindacali con le altre associazioni rappresentative del settore. (Sommario)

Art. 2 - Osservatorio di settore

Le parti concordano sull'opportunità di dotare il settore delle costruzioni di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi utili per lo sviluppo del settore.

Si ritiene indispensabile avviare un'azione di costante monitoraggio concernente gli appalti e le aggiudicazioni dei lavori pubblici e privati, per consolidare ed estendere il rispetto delle normative di legge e di contratto nei luoghi di lavoro e per adottare tutte le iniziative atte a prevenire il fenomeno del lavoro nero ed irregolare, della evasione previdenziale e contributiva nonché della sicurezza nei cantieri edili.

In tale ottica le parti proporranno congiuntamente alla Prefettura di Asti, coinvolgendo tutti i soggetti interessati (Cassa Edile, Inps, Inail, ecc.), la costituzione presso la stessa, o altra sede, dell'Osservatorio provinciale degli appalti, sia pubblici che privati.

L'Osservatorio dovrà fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione territoriale in modo da consentire e disporre di tutti gli elementi informativi per l'individuazione di indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale, di formazione professionale, di lotta al lavoro nero e sicurezza.

Le parti si impegnano a promuovere iniziative idonee per la realizzazione di quanto concordato. (Sommario)

Art. 3 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione

Gli importi vigenti alla data di sottoscrizione del presente Accordo, relativamente a indennità territoriale di settore per gli operai ed a premio di produzione per gli impiegati, sono definitivamente congelati nei valori sottoriportati e non saranno più soggetti, pertanto, ad alcun aumento.

Premio di produzione

Impiegato 7° livello

L. 156.175 mensili

Impiegato 6° livello

L. 156.175 mensili

Impiegato 5° livello

L. 129.306 mensili

Impiegato 4° livello

L. 105.556 mensili

Impiegato 3° livello

L. 92.429 mensili

Impiegato 2° livello

L. 81.056 mensili

Impiegato 1° livello

L. 71.876 mensili

Indennità territoriale di settore

Operaio 4° livello

L. 656,11 orarie

Operaio 3° livello

L. 603,23 orarie

Operaio 2° livello

L. 545,81 orarie

Operaio 1° livello

L. 485,07 orarie

Per gli apprendisti le misure di cui sopra sono fissate mediante l'applicazione delle percentuali previste dal vigente C.C.N.L. (Sommario)

Art. 4 - Indennità di mensa

A decorrere dal 1° aprile 2000 l'indennità sostitutiva di mensa è fissata in L. 150 orarie da corrispondersi agli operai per le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli impiegati l'indennità sostitutiva di mensa è fissata, con la stessa decorrenza in L. 25.950 mensili.

Nella quantificazione dei suddetti importi si è tenuto conto dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto ivi compresa la maggiorazione per tredicesima mensilità, ferie e riposi annui nonché il Trattamento di Fine Rapporto.

L'indennità di cui sopra non compete qualora l'azienda provveda alla corresponsione del pasto tramite rimborso piè di lista o indennità di trasferta.

Per gli apprendisti le misure di cui sopra sono fissate mediante l'applicazione delle percentuali previste dal vigente C.C.N.L. (Sommario)

Art. 5 - Indennità di trasferta

All'operaio comandato a prestare la propria attività lavorativa oltre i limiti stabiliti sarà erogata una indennità di trasferta nelle seguenti misure:

Da 10 a 40 Km.

il 10% della paga oraria

Oltre i 40 Km.

il 20% della paga oraria

Agli effetti del calcolo delle suddette percentuali sono da considerarsi i seguenti elementi:

- Paga base

- Indennità di contingenza

- Indennità territoriale di settore

- E.D.R.

Le distanze chilometriche, suindicate, vanno computate dalla sede dell'impresa.

Tale indennità è da calcolarsi per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Qualora le spese per la consumazione del pasto siano a carico dell'azienda, le percentuali di cui sopra saranno decurtate del 10%.

Qualora l'operaio, comandato a prestare la propria opera in trasferta, si rechi sul luogo di lavoro con propri mezzi o con mezzi pubblici, l'impresa corrisponderà le eventuali spese sostenute previa presentazione di idonea documentazione.

Il trattamento, di cui sopra, non è dovuto qualora il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora del dipendente o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.

Il lavoratore che percepisce il trattamento di cui al presente articolo ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita dell'inizio dei lavori. (Sommario)

Art. 6 - Elemento economico territoriale

In attuazione a quanto stabilito dal C.C.N.L. 27.10.1995, dall'Accordo Nazionale del 14.4.1997 e dal C.C.R.I.L. del Piemonte 11.2.1999, si provvede alla determinazione dell'Elemento Economico Territoriale avente le caratteristiche di cui all'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67, convertito in Legge n. 135 del 23.5.1997.

Al fine di determinare il diritto e la decorrenza dell'E.E.T. le parti si incontreranno, entro il 25 marzo di ogni anno, per valutare l'andamento produttivo del settore edile artigiano in provincia di Asti sulla base dei valori, relativi al periodo 1° ottobre-30 settembre dell'anno precedente, raffrontati con i seguenti parametri e indici di settore, fomiti dalla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Asti relativi all'esercizio 1° ottobre 1997-30 settembre 1988 che è assunto quale periodo fisso di riferimento.

Parametri e indici di settore

Valori di riferimento

Imprese attive iscritte alla C.E.

- l'andamento sarà considerato positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

308

Massa salari denunciata in C.E.

- l'andamento sarà considerato positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

13.528.442.589

Ore lavorate e denunciate C.E. / Lavoratori iscritti C.E.

- l'andamento sarà considerato positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento

1.244,84

Ore di malattia denunciate C.E. / Lavoratori iscritti C.E.

- l'andamento sarà considerato positivo quando il valore rilevato sarà inferiore al valore di riferimento

44,48

Qualora in sede di verifica almeno tre parametri/indici, relativi all'anno precedente, evidenziassero un valore positivo, o una flessione non superiore al 10% rispetto agli indici di riferimento, si procederà alla corresponsione, anche per l'anno in corso, dell'elemento economico territoriale nei seguenti importi:

85.000

 

74.500

 

62.000

 

57.500

332,37

53.500

309,25

47.500

274,57

41.500

239,88

Per il personale apprendista, gli importi di cui sopra saranno corrisposti in base alle percentuali previste dal vigente C.C.N.L.

Per quanto concerne l'incidenza dell'E.E.T. sui vari istituti contrattuali, si fa riferimento a quanto disposto in merito dal C.C.N.L. vigente. (Sommario)

Art. 7 - Sfera di applicazione

Il presente Accordo vale in tutto il territorio della Provincia di Asti per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443, e dei consorzi artigiani, costituiti anche in forma cooperativa, nonché delle piccole imprese industriali associate alle Organizzazioni Artigiane, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini. (Sommario)

Art. 8 - Decorrenza e durata

Il presente Accordo integrativo provinciale decorre dal 1° aprile 2000 ed avrà durata fino al 31 dicembre 2001, fatte salve diverse disposizioni previste dalla contrattazione nazionale di lavoro.

Per le normative non espressamente modificate dal presente accordo si fa riferimento a quanto, in materia, precedentemente concordato in sede di contrattazione integrativa territoriale o a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. (Sommario)