Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Arezzo
Data stipula: 30 gennaio 1998

Inizio validità: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di arezzo


Sommario:

- Premessa

- Enti bilaterali

- Elemento economico territoriale

- Mensa e indennità sostitutiva

- Indennità di trasporto e indennità attrezzi

- Decorrenza e durata

 

Il 30.1.1998, in Arezzo presso la sede dell'Associazione Industriali

tra

- la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della provincia di Arezzo;

e

- il Sindacato provinciale FILLEA-CGIL;

- il Sindacato provinciale FILCA-CISL;

- il Sindacato provinciale FENEAL-UIL;

dopo un amplio e approfondito confronto sviluppatosi in più incontri è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro provinciale integrativo del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Arezzo.

Art. 1 - Premessa

Le Parti concordano che una puntuale analisi, a livello provinciale, della situazione economico-produttiva del settore delle costruzioni evidenzia:

a) il perdurare di una difficile situazione congiunturale caratterizzata da una forte contrazione del mercato edilizio privato e da un settore dei lavori pubblici che non assicura sufficienti sbocchi operativi alle imprese che vi operano;

b) un andamento negativo dei livelli occupazionali del settore con una progressiva contrazione delle maestranze iscritte alla Cassa Edile;

c) la presenza di un mercato edilizio confuso e distorto dove si registra una estesa, quanto impreparata, partecipazione di operatori a gare di appalto con una irragionevole rincorsa ai ribassi sulle offerte e dove, tra l'altro, operano imprese che, non rispettando le vigenti normative fiscali, previdenziali e assicurative, alterano sensibilmente il mercato determinando anomale condizioni di concorrenza;

d) il rischio che il perdurare dello stato di crisi del settore possa compromettere la stessa capacità di tenuta delle imprese edili aretine.

Tenuto conto di quanto sopra le Parti concordano sulla necessità di promuovere, anche congiuntamente, azioni coerenti con il primario obiettivo della realizzazione di un mercato edilizio, sia pubblico che privato, dove operino imprese corrette e qualificate in grado di offrire prodotti conformi a quanto pattuito in termini di qualità e di dare le necessarie garanzie di capacità tecnica e di sicurezza delle lavorazioni.

Concordano altresì che la eliminazione dei fattori di perturbamento che espongono la committenza al rischio di lavori malfatti, ritardati e/o abbandonati, possa contribuire, in maniera determinante, a salvaguardare il patrimonio di esperienze e capacità professionali di imprese e maestranze edili della nostra provincia e favorire il rilancio e lo sviluppo del settore.

Convengono inoltre, coerentemente a quanto previsto nel protocollo di intesa 20.10.1997 sottoscritto tra la Regione Toscana e le Parti sociali, sulla necessità che vengano effettuate dalle Stazioni appaltanti e dagli organi di vigilanza azioni di controllo sulle imprese esecutrici mirate a verificare: la correttezza retributiva, previdenziale e assicurativa; il rispetto degli obblighi di iscrizione alla Cassa Edile; l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dalle vigenti disposizioni e il rispetto degli adempimenti riguardanti l'affidamento di fasi lavorative in subappalto.

Nell'ambito del comune impegno per rilanciare e riqualificare il settore delle costruzioni e per il superamento delle varie forme di lavoro sommerso, le Parti riconoscono e confermano che un ruolo rilevante può essere svolto dagli Enti Paritetici Provinciali: Cassa Edile, Centro Formazione Maestranze Edili e Comitato Paritetico Sicurezza in Edilizia.

In particolare viene confermata l'importanza dell'Osservatorio Provinciale del settore delle costruzioni, già operante presso la Cassa Edile, che dovrà essere ampliato e perfezionato in modo da poter disporre di un sistema informativo territoriale, comprendente anche lo specifico servizio di segnalazione domande/offerte di lavoro, che consenta l'analisi dei principali dati di andamento del settore e di disporre di un supporto conoscitivo per lo sviluppo di adeguate politiche di sostegno all'edilizia.

Art. 2 - Enti bilaterali

Le Parti, coerentemente con quanto affermato in premessa relativamente agli Enti bilaterali, concordano di affrontare, nell'ambito di uno specifico negoziato e nell'ottica di valorizzare il ruolo dei suddetti Enti, le tematiche relative alla funzionalità, razionalizzazione e qualificazione delle assistenze e dei servizi realizzati dagli organismi paritetici.

Le principali tematiche da affrontare attengono a:

1) Cassa edile: funzionalità uffici e organizzazione del personale; riesame delle prestazioni, preso atto dei miglioramenti già adottati dal Comitato di Gestione C.E. relativamente al "contributo libri" e tenuto conto anche delle implicazioni derivanti dalla introduzione delle nuove disposizioni relative al reddito da lavoro dipendente (D.Lgs. n. 314/97), con previsione della fornitura agli operai degli indumenti di lavoro e relativo adeguamento contributivo a copertura delle nuove prestazioni; proposta sindacale di nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale in relazione a quanto previsto dall'art. 89 del vigente C.C.N.L..

2) Comitato paritetico sicurezza edilizia: razionalizzazione della attività del Comitato Paritetico territoriale per la Prevenzione Infortuni l'Igiene e l'ambiente di lavoro della provincia di Arezzo, le cui iniziative, a seguito di specifiche intese sindacali, sono state finanziate dalla Cassa Edile e dal Centro Formazione Maestranze Edili nell'ambito delle proprie contribuzioni con affidamento allo stesso C.F.M.E. delle attività di informazione e formazione previste dal D.Lgs. n. 626/94, attraverso la unificazione del Comitato con la Scuola Edile; aggiornamento dello Statuto della Scuola Edile tenuto conto che in tale Ente vengono a confluire le attività riguardanti la "sicurezza sul lavoro" già affidate dalla contrattazione collettiva al C.T.P.; adeguamento dell'attuale contributo Scuola Edile in relazione anche alle specifiche necessità di finanziamento della attività del Comitato Paritetico.

3) Centro formazione maestranze edili: definizione del programma delle attività formative e di riqualificazione professionale mirate alle specifiche necessità del settore e organizzazione, a seguito della unificazione con il C.T.P., degli interventi riguardanti le problematiche della prevenzione infortuni e della sicurezza nei cantieri edili in linea con le positive esperienze già realizzate dal C.T.P..

Le Parti concordano che il confronto sulle tematiche di cui sopra inizierà con il mese di marzo per concludersi entro il mese di aprile; i previsti aumenti delle contribuzioni, indicativamente nell'ordine rispettivamente dello 0,20% per Cassa e per Scuola Edile C.T.P., non avranno decorrenza anteriore al 1° luglio 1998.

Viene confermato che le Parti sono impegnate a mantenere l'equilibrio finanziario delle gestioni Cassa Edile e Scuola Edile/C.T.P. e conseguentemente, ad esaminare, ogni qualvolta le esigenze lo richiedano, e comunque, con cadenza annuale, l'andamento delle varie gestioni e a procedere nella valutazione degli adeguamenti contributivi ritenuti necessari.

Art. 3 - Elemento economico territoriale

In conformità agli Accordi nazionali 11 giugno - 3 luglio 1997 l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 convertito in L. 23 maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le Parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in cassa integrazione straordinaria per mancanza di lavoro;

- numero delle ore complessivamente lavorate dagli addetti al settore e numero delle ore complessivamente autorizzate dall'INPS in caso di intervento della Cassa integrazione guadagni;

- attivazione dei finanziamenti pubblici, compresi quelli derivanti da fondi strutturali.

Tutto quanto sopra premesso le Parti concordano che, a partire dal 1° gennaio 1998, gli importi dell'elemento economico territoriale verranno stabiliti erogati nella misura massima del 7% rispettivamente dei minimi di paga base per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati a norma dell'art. 39 lettera d) e dell'art. 47 del vigente C.C.N.L., secondo gli importi riportati nella seguente tabella:

Livelli

Categorie

Importi mensili

Importi orari

quadri ed impiegati di 1ª S

108.679

628,20

Impiegati di 1ª S

97.811

565,38

Impiegati di 2ª

81.509

471,15

Impiegati e operai di 4° liv.

76.075

439,79

impiegati di 3° - operai specializzati

70.641

408,33

impiegati di 4° - operai qualificati

63.577

367,50

impiegati di 4° - primo impiego - operai comuni

54.339

314,10

custodi, portinai, fattorini

48.905

282,69

custodi, portinai, guardiani con alloggio

43.471

251,28

Le Parti, nel darsi reciprocamente atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è stata stabilita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1997 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135, sulla decontribuzione degli aumenti disposti dalla contrattazione di secondo livello, si impegnano ad incontrarsi nel mese di marzo di ogni anno, per tutta la durata del contratto integrativo per una verifica di tutti gli indicatori sopra riportati, o di altri che venissero successivamente individuati, al fine della conferma dell'elemento economico territoriale stesso.

Art. - 4 Mensa e indennità sostitutiva

(Parte operai)

L'indennità sostitutiva di mensa di cui agli accordi integrativi provinciali 18.3.1981 e 26.7.1989 a decorrere dal 1° gennaio 1998 sarà pari a L. 500 lorde, per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato; la suddetta indennità sarà elevata a L. 550 lorde, a decorre dal 1° luglio 1998, e L. 700 lorde, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il limite massimo di intervento delle imprese per ogni pasto viene elevato a L. 6.000 a decorrere dal 1° gennaio 1998, a L. 6.400 a decorrere dal 1° luglio 1998 e a L. 7.600 a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(Parte impiegati)

L'Indennità sostitutiva mensa per le categorie impiegatizie, di cui agli accordi sopra richiamati, viene elevata a L. 3.950 lorde per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1998, a L. 4.350 lorde a decorrere dal 1° luglio 1998 e a L. 5.550 lorde a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Art. 5 Indennità di trasporto e indennità attrezzi

L'indennità sostitutiva trasporto di cui alla disciplina dell'accordo integrativo provinciale 18.3.1981 (parte operai) a decorrere dal 1° gennaio 1998 sarà pari a L. 100 lorde per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato.

Il trattamento economico dovuto agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro di cui all'accordo integrativo provinciale 18.3.1981 viene abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1998; le Parti si danno atto che le condizioni di miglior favore complessivamente derivanti dal presente accordo hanno reso possibile l'assorbimento della indennità in questione nei confronti dei lavoratori che ne usufruivano.

Art. 6 - Decorrenza e durata

Il presente accordo integrativo provinciale decorre dall'1.1.1998, salvo ovviamente le diverse decorrenze previste dai singoli articoli ed ha validità fino al 31.12.2001, salvo quanto diversamente disciplinato dalla contrattazione di livello nazionale.