Edili (industria)

Accordo di modifica del contratto collettivo provinciale di lavoro 24 ottobre 1989 per i dipendenti delle imprese edili ed affini de L'Aquila
Data stipula: 16 febbraio 1998

Inizio validitą: 1 gennaio 1998

Accordo di modifica del contratto collettivo provinciale 24.10.89 per la provincia de l'aquila


Sommario:

- Elemento economico territoriale

- Indennitą sostitutiva di mensa

- Indennitą attrezzi

- Quote di adesione contrattuali

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

- Indumenti e DPI

- Reciprocitą

- Contribuzione cassa edile

- Attivitą di coordinamento istituti paritetici

- Norme premiali - Lavoratori - Imprese

 

 

Il 16.2.1998, in L'Aquila

tra

- l'Associazione Provinciale dei Costruttori Edili della Provincia dell'Aquila;

e

- la FILLEA - FILCA - FENEAL di Avezzano, L'Aquila, Sulmona;

si conviene di modificare ed integrare il Contratto Collettivo provinciale di lavoro del 24 ottobre 1989 secondo quanto segue:

1) Elemento economico territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella L. 23 maggio 1997 n. 135 (decontribuzione).

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia di L'Aquila, dell'andamento del settore e dei suoi risultati nonché degli ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali, numero di ore complessivamente lavorate degli operai addetti e numero di ore autorizzate dall'INPS per intervento della C.I.G. e della operatività dei meccanismi di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e in base alle attività svolte dal C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro), Ente Scuola Edile e Cassa Edile e delle Parti Sociali firmatarie del presente rinnovo di contratto integrativo provinciale di lavoro.

- L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 39 lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è stabilito nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio a decorrere dal 1° gennaio 1998 così come stabilito dagli accordi nazionali.

- Ai fini della conferma dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati le Parti si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno per tutta la durata del vigente contratto integrativo.

Da quanto sopra, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, gli importi risultano essere i seguenti:

Qualifiche

Mensile

Orario

Quadri e impiegati di 1ª S

108.679

628,20

Impiegati di I

97.811

565,38

Impiegati di II

81.509

471,15

Impiegati di IV liv. - Operai di IV liv.

76.075

439,74

Impiegati di III - Op. specializzati

70.641

408,33

Impiegati di IV - Op. qualificati

63.577

367,50

Impiegati di IV I° impiego - Op. comuni

54.339

314,10

Custodi, portinai, fattorini

48.905

282,69

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

43.471

251,28

2) Indennità sostitutiva di mensa (art. 16 C.I.P.L. 24.10.1989)

Le parti stabiliscono che a decorrere dal 1° aprile 1998 gli importi dell'indennità sostitutiva di mensa per gli operai è pari a L. 4.024 giornaliera frazionabili ad ora (L. 503 orarie).

Per gli Impiegati che prestano normalmente la loro opera in ufficio, dall'1.4.1998 l'indennità sostitutiva di mensa è pari a L. 60.000 mensili.

Con riferimento agli indicatori valutati per stabilire l'aumento contrattuale della indennità sostitutiva di mensa pattuito con decorrenza 1° aprile 1998, le parti stabiliscono una ulteriore tranches di aumento di ulteriore L. 30.000 a decorrere dal 1° gennaio 1999 che sarà distribuita sugli istituti contrattuali che verranno individuati dalle parti sociali firmatarie del presente accordo entro il 31 ottobre 1998. Tale aumenti saranno definiti anche per gli impiegati.

3) Indennità attrezzi

Tenuto conto di quanto disposto dal C.C.N.L., dal D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 494/96 e successive disposizioni in materia di Igiene e Sicurezza si concorda che l'indennità attrezzi di lavori, di cui all'art. 27 del C.I.P.L. del 24.10.1989, a decorrere dall'1.4.1998 confluisce nel costo dell'indennità sostitutiva di mensa, così come stabilito negli importi di cui al punto 2 del presente accordo.

4) Quote di adesione contrattuali

In conformità a quanto previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. e dall'art. 25 del C.I.P.L., con decorrenza dall'1.4.1998, l'importo delle QAC calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 25.7.1995 saranno maggiorate del 23,45%.

5) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Le parti concordano di istituire attraverso la CE un fondo mutualizzato a carico dei datori di lavoro, che permetta di sostenere il costo di tre RLST, distribuiti nell'ambito territoriale e designati dalle OO.SS firmatarie del presente C.I.P.L.. Compiti e funzioni saranno definiti da successivi accordi da sottoscrivere unitamente a CE, C.P.T. e ESE entro il 30.6.1998.

Il presente accordo costituisce adempimento di cui all'art. 18, commi 1 e 2 del D.Lgs. 626/94 per le aziende fino a 15 dipendenti.

6) Indumenti e D.P.I.

A decorrere dall'1.4.1998 sarà istituito attraverso il versamento in forma mutualizzata in CE un fondo per la fornitura di Indumenti scarpe e principali D.P.I. a tutti i lavoratori regolarmente iscritti alla CE e dipendenti di imprese in regola. Tale costo sarà a carico dei datori di lavoro.

Le modalità e i tempi per la gestioni di tale attività saranno definiti da successivi accordi territoriali entro il 30 giugno 1998.

Tali forniture costituiscono attuazione delle norme di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e della legislazione vigente in materia.

7) Reciprocità

Le parti ritengono non più rinviabile la sistemazione dei rapporti che intercorrono tra le diverse Casse Edili sia per quanto concerne la reciprocità che per una più ampia omogeneizzazione a carattere regionale e nazionale di tutti i sistemi Casse Edili.

Le parti inoltre sollecitano e si impegnano ad una più rapida definizione dei rapporti di reciprocità ed omogeneizzazione tra le varie Casse Edili presenti sul territorio regionale gestite dalle parti sociali firmatarie del presente accordo.

8) Contribuzione Cassa Edile

Le parti concordano sulla necessità di mantenere invariata l'entità dell'intera contribuzione CE almeno fino al 30 marzo 1999 , e di reperire le risorse necessarie per l'istituzione dei fondi previsti nel presente rinnovo del C.I.P.L. all'interno delle aliquote in vigore. Concordano altresì sulla necessità di intervenire adeguando le stesse alla realtà del settore e pertanto si incontreranno entro il 30.3.1999. Le parti stabiliscono altresì di rivedere tutte le assistenze al fine di migliorarle e renderle fruibili al maggior numero di lavoratori iscritti e dipendenti di imprese in regola. Nel contempo le parti cercheranno di trovare tutte le forme idonee ad eliminare eccessi, procedendo ad economie di gestione. Entro il mese di settembre 1998 le parti si incontreranno per definire il nuovo impianto di prestazioni.

Entro il 30 aprile 1998 saranno definite nel dettaglio le parti normative del Contratto ancora non definite alla data odierna.

Al fine di contribuire alla lotta al lavoro nero e sommerso, le parti sociali si impegnano affinché le progettazioni inerenti le opere realizzate dalle Amministrazioni pubbliche siano stimate, sulla base di progettazioni esecutive e di prezzi di mercato.

Le parti sociali ritengono inoltre prioritario intervenire anche verso le Istituzioni interessate al fine di verificare e stimolare ogni idonea iniziativa volta ad accelerare il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, ecc. in campo urbanistico al fine di contribuire alla ripresa della operatività del settore.

9) Attività di coordinamento istituti paritetici

Le parti sociali stabiliscono che gli Enti Paritetici Cassa Edile, Ente Scuola e C.P.T. attivino un più diffuso e sistematico modello di relazione ed interazione sulle materie di specifico interesse del settore. A tal fine, almeno una volta ogni trimestre e/o ogni qualvolta sia richiesto dalle parti sociali si terranno riunioni di coordinamento. A tal fine le parti sociali procederanno a stipulare fino specifico accordo entro il 30 giugno 1998.

10) Norme premiali - Lavoratori - Imprese

Le parti sociali intendono fornire un riconoscimento alle Imprese regolarmente iscritte e versanti in Cassa Edile e per i loro lavoratori dipendenti creando condizioni di miglior favore. A tale scopo, verrà, dalle parti sociali stesse, stipulato uno specifico accordo entro il 31 marzo 1998.