Edili (artigianato)

Contratto territoriale regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini della Valle d'Aosta
Data stipula: 1 marzo 1999

Contratto territoriale regionale per la provincia di Aosta


Sommario:

- Premessa

- Sistema d'informazione/osservatorio congiunturale
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Orario di lavoro
- Elemento economico territoriale
- Esemplificazioni e operaio specializzato
- Trattamento economico per riposi annui, ferie, gratifica natalizia
- Ferie
- Lavori speciali disagiati
- Indennità per lavori in alta montagna
- Mensa
- Trasferta
- Elementi della retribuzione
- Preavviso
- Trattamento di fine rapporto
- Anzianità professionale edile
- Cassa edile
- Prestazioni della cassa edile
- Mutualizzazione di oneri sociali
- Quote sindacali
- Quote di adesione contrattuale
- Rappresentanze sindacali unitarie
- Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti
- Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
- Addestramento professionale
- Lavoratori studenti
- Apprendistato
- Validità decorrenza e durata

Il 1° marzo 1999 in Aosta,

tra

l'A.A.V.A.,

la CONFARTIGIANATO,

e

La FEDERAZIONE LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI (F.L.C.),

in attuazione di quanto disposto dall'art. 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del settore artigianato e in conformità agli accordi nazionali nonché all'accordo interconfederale del 23 luglio 1993 circa le compatibilità necessarie per l'avvio delle trattative;

esaminata la piattaforma rivendicativa presentata dalle OO.SS. e preso atto del tetto, individuato in ambito nazionale, del 6% quale aumento massimo legato al nuovo istituto dell'elemento economico territoriale;

viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, integrativo di quello Nazionale sopraccitato, da valere - per il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta - per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel predetto Contratto Collettivo Nazionale e per il personale da esse dipendente, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici, ovvero per conto di terzi privati.

Le Parti contraenti si impegnano a rispettare e far rispettare, a tutti i livelli, il presente contratto integrativo.

Premessa

Il settore delle costruzioni in Valle d'Aosta è caratterizzato da una stagnazione del mercato e da premesse di ripresa che stentano ad evidenziarsi.

Le Parti valutano con preoccupazione il fenomeno del lavoro irregolare. In questo contesto le parti ritengono di fondamentale importanza attivare relazioni sindacali stabili per la realizzazione di iniziative congiunte che possano contribuire a debellare il fenomeno del lavoro irregolare e dare nuovo impulso al settore delle costruzioni in Valle d'Aosta.

A tal fine le Parti ritengono che un ruolo importante potrà essere rivestito dal sistema degli Enti Paritetici a condizione che in esso venga realizzato il pieno riconoscimento della rappresentanza delle Associazioni Artigiane valdostane, secondo le indicazioni dell'accordo nazionale 18 dicembre 1998.

Le Organizzazioni firmatarie del presente contratto confermano la piena autonomia rappresentativa e contrattuale del settore dell'artigianato. Le parti, considerato che il comparto dell'edilizia in Valle d'Aosta è fortemente caratterizzato da imprese di piccole dimensioni di natura prevalentemente artigiana, ritengono necessario sviluppare un sistema organico di relazioni sindacali, finalizzato a favorire prospettive di sviluppo per il settore.

Allo scopo risulterà fondamentale il contributo di conoscenza delle peculiarità della microimprenditoria che verrà apportato dalle Organizzazioni Artigiane valdostane.

Le nuove relazioni sindacali troveranno concreta attuazione attraverso un confronto permanente fra le Parti, anche finalizzato a dare attuazione al sistema di concertazione e di informazione previsto dal C.C.N.L.

A tal fine le Parti costituiscono un confronto permanente con compiti di monitoraggio e proposizione sulle seguenti materie:

contrattazione integrativa di 2° livello;

organismi paritetici di settore;

politiche del lavoro e formazione professionale di settore;

appalti pubblici e privati;

qualificazione del settore delle costruzioni.

Con il presente Accordo le Parti intendono modificare gli istituti contrattuali di seguito elencati, nelle parti specifiche indicate.

Rimangono pertanto ferme sia la normativa generale prevista dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro 1° gennaio 1990 che quella degli istituti modificati come sopra non interessati dalle variazioni concordate.

Le parti hanno portato a conclusione le trattative per il rinnovo del presente contratto integrativo con la convinzione che solide relazioni sindacali sono necessarie per il raggiungimento di soluzioni contrattuali reciprocamente utili e condivise e con la consapevolezza che la dovuta attenzione al risultato economico, presupposto per uno sviluppo moderno del settore, è stato il fattore centrale di riferimento delle soluzioni concordate.

Con questa logica le parti oltre a modificare gli istituti contrattuali di seguito riportati, che presentano elementi di forte innovazione, hanno regolamentato l'Elemento Economico Territoriale, previsto dal C.C.N.L., dando a tale voce retributiva quelle caratteristiche, legate agli andamenti ed alla produttività del settore dell'edilizia, proprie di un moderno premio di risultato. (Sommario)

Sistema d'informazione/osservatorio congiunturale

Le parti confermano la validità del sistema di informazione definita dal C.C.N.L. e si impegnano a darne attuazione con la periodicità prevista dalle norme del contratto sopra richiamato.

Al fine di sviluppare interventi diretti al rilancio dell'industria delle costruzioni in Valle d'Aosta e restituirle il ruolo che essa può svolgere per lo sviluppo economico della regione e per la ripresa dell'occupazione, le parti convengono di creare un Osservatorio congiunturale per l'edilizia.

Le modalità di costituzione, gli ambiti di operatività ed i tempi di attuazione di detto Osservatorio verranno definiti in appositi incontri. (Sommario)

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La Parti, rilevato che in Valle d'Aosta il settore delle costruzioni è caratterizzato per il 90% da aziende con meno di 15 dipendenti, riconoscono che il sistema di rappresentanza territoriale è più adeguato a tale realtà. Conseguentemente, in applicazione di quanto previsto dal C.C.N.L. e dall'art. 18 del Decreto Legislativo 626/94, le Parti convengono di istituire la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - R.L.S.T.

I R.L.S.T. verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando le risorse che verranno definite tramite apposito accordo regionale, tenuto conto di quanto previsto al capitolo "Rappresentante per la Sicurezza" - punto 9 - del C.C.N.L.

In applicazione delle norme di legge, nelle imprese fino a 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza potrà, alternativamente a quanto sopra, essere eletto dai lavoratori al loro interno.

In tal caso l'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Prima delle elezioni i lavoratori nomineranno tra di loro il segretario del seggio elettorale che, a seguito dello spoglio delle schede, provvederà a redigere il verbale delle elezioni che verrà consegnato al datore di lavoro. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda.

La durata dell'incarico è di tre anni. (Sommario)

Art. 1 - Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. 27 ottobre 1995, l'orario normale di lavoro è il seguente:

1) Operai di produzione

per le otto settimane consecutive decorrenti dal 1° lunedì di dicembre di ogni anno

Ore settimanali: 35;

per le restanti settimane di ogni anno:

Ore settimanali: 40.

Nelle località della Regione situate ad oltre mille metri s.l.m. oppure per le lavorazioni il cui ciclo di massima intensità lavorativa si svolge nel periodo estivo l'orario normale contrattuale di lavoro sopra stabilito può per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre essere aumentato di cinque ore settimanali, da compensarsi con equivalenti riduzioni settimanali di orario negli altri mesi dell'anno.

Nei cantieri la cui fase di realizzazione lo consenta, la norma di cui sopra verrà estesa anche nei mesi di MAGGIO e OTTOBRE, previo esame congiunto tra la Direzione dell'Impresa e la Rappresentanza Sindacale Unitaria.

L'orario normale di lavoro di cui sopra è ripartito su cinque giorni per settimana.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico - produttive (da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie) ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento), da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 11 (undici).

Tuttavia considerata la particolare conformazione orografica e le particolari condizioni meteorologiche della Regione, qualora l'impresa, nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, non esaurisca su cinque giorni, per riscontrabili esigenze tecnico - produttive, l'orario normale contrattuale di lavoro, questo potrà essere raggiunto con la giornata di sabato, senza dar obbligo alla corresponsione della maggiorazione di cui al comma precedente.

I quattro mesi dell'anno durante i quali è consentito alle Imprese, ai sensi del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, di superare i limiti di orario di cui al R.D. 15 marzo 1923, n. 692, sono per la Regione Valle d'Aosta i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

2) Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

Ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. 27 ottobre 1995, per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario di lavoro non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.

Per le otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì di dicembre di ogni anno, l'orario anzidetto è ridotto rispettivamente a 45 e 55 ore settimanali.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

In caso di variazione dell'orario di lavoro sia "diviso" che a turni, il datore di lavoro dovrà darne tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati e cioè almeno 24 ore prima della variazione stessa, salvo casi eccezionali.

Restano salve, in materia di orario di lavoro, le altre norme, previste dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 del C.C.N.L. 27 ottobre 1995.

L'operaio è esonerato dall'effettuare il recupero di ore normali richiesto dall'impresa nei limiti del richiamato articolo 12 del C.C.N.L. ove sussistano giustificate, obiettive cause di impedimento da valutare in caso di contestazione, secondo le procedure previste dall'articolo 36 del C.C.N.L. 27 ottobre 1995.

Chiarimento a verbale

Si dà atto, per memoria, che le parti contraenti nel sottoscrivere il presente Contratto Collettivo nulla hanno inteso innovare in materia di "lavoro straordinario", per il quale, pertanto, continua a valere il disposto dell'art. 5 del R.D. 15.03.1923. N. 692 il quale subordina la possibilità di effettuare lavoro straordinario nei limiti di legge "quando vi sia accordo tra le parti". (Sommario)

Art. 2 - Elemento Economico Territoriale

In attuazione degli artt. 15 e 49 del C.C.N.L. 27 ottobre 1995, l'indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre di cui all'art. 2 del. contratto integrativo regionale 1° giugno 1990.

In attuazione dell'art. 41 del C.C.N.L. 27 ottobre 1995, dell'accordo collettivo nazionale 14 aprile 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n° 135.

Nella determinazione del premio base, dell'elemento economico territoriale fissato nel 5,5% le parti hanno tenuto conto dell'andamento del settore, dei suoi risultati e del numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella regione Valle d'Aosta, nonché per l'oscillazione (in più o in meno) di tale elemento, dei seguenti ulteriori indicatori riferiti agli anni precedenti a quello di erogazione dell'elemento economico territoriale:

Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Regione Valle d'Aosta;

Numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti.

Pertanto, per il 1999 e con decorrenza 1° marzo, l'elemento economico territoriale di cui agli artt. 41 e 49 del C.C.N.L. 27 ottobre 1995, risultante dalla misurazione espressa dalle "Modalità di calcolo" allegate (All.), è il 5,94% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio.

Al fine della verifica della variazione della misura dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo.

 

In aggiunta alle esemplificazioni di cui all'art. 78 del C.C.N.L. 27 ottobre 1995, si considerano operai specializzati:

- addetti alla conduzione di macchine operatrici e autisti di automezzi pesanti (q.li 80) con esperienza di almeno sei mesi consecutivi presso la stessa impresa e capaci di provvedere alla manutenzione del motore e della macchina (parti meccaniche) e capaci di individuare le anomalie onde garantire il funzionamento;

- operatore di centrali di betonaggio automatizzato a schede negli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato, addetto alla dosatura ed alla spedizione del materiale, con diretta responsabilità del funzionamento dell'impianto. (Sommario)

Art. 4 - Trattamento economico per riposi annui, ferie, gratifica natalizia

Ai sensi degli artt. 19 e 20 del Contratto Collettivo Nazionale 27 ottobre 1995 il trattamento economico spettante agli operai per i titoli nell'articolo medesimo (ferie, gratifica natalizia, riposi annui è assolto nella Regione Valle d'Aosta, attraverso l'accantonamento presso la Cassa Edile di Mutualità e Assistenza, secondo le modalità in vigore, della percentuale complessiva de 23,45% (ventitré virgola quarantacinque per cento) da calcolarsi, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 10 nonché sull'utile effettivo di cottimo.

A decorrere dal 1° gennaio 1989 tali importi sono accantonati, al netto delle ritenute di legge, nella misura del 18% (diciotto per cento).

Il 5,45% (cinque virgola quarantacinque per cento) va corrisposto mensilmente.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti e come sopra accantonate deve essere effettuato in occasione:

del Ferragosto, per le somme afferenti al periodo 1° ottobre - 31 marzo di ciascun esercizio di Cassa Edile;

di Natale, per le somme afferenti al periodo 1° aprile - 30 settembre di ciascun esercizio di Cassa Edile.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.

Il datore di lavoro è tenuto, entro il 31 marzo di ogni anno, a consegnare agli operai dipendenti un estratto conto con l'indicazione degli importi di cui al primo comma, accantonati presso la Cassa Edile per l'anno precedente.

L'estratto conto deve essere comunque consegnato agli operai alla fine del rapporto di lavoro, nel caso che questo si concluda prima del 31 marzo e duri meno di un anno.

La Cassa Edile, a sua volta, è tenuta a rilasciare all'operaio che ne faccia richiesta un estratto conto di posizione.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte delle somme medesime, deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili. (Sommario)

Art. 5 - Ferie

L'epoca di godimento delle ferie - stabilita normalmente nel mese di agosto di ciascun anno - sarà determinata secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per azienda, per cantiere, per squadra o individualmente.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le disposizioni cui all'art. 4 (quattro).

Per la durata annua delle ferie si richiamano le norme previste dall'art. 19 del Contratto Collettivo, Nazionale di Lavoro 27 ottobre 1995, peraltro convenendosi che il godimento delle ferie nell'arco temporale di cui al primo comma, tenuto conto della situazione meteorologica della Valle d'Aosta, non sarà superiore alle tre settimane consecutive.

Per le imprese che effettuano lavori stradali, lavori in alta montagna (da 1.600 metri), opere igieniche o manutenzioni particolari ed interventi necessari in stabilimenti, il periodo di ferie è stabilito nei mesi da giugno a settembre.

II periodo di godimento della quarta settimana di ferie sarà determinato tra la Direzione Aziendale e le rappresentanze sindacali delle singole unità produttive o, in mancanza di esse, in accordo tra le parti interessate.

I periodi feriali residui spettanti al singolo dipendente potranno essere fruiti su richiesta dell'interessato con un preavviso di 48 ore, tenendo presente che il termine ultimo per il godimento di tale istituto è fissato entro il 15 gennaio dell'anno successivo al periodo di maturazione.

I periodi continuativi e collettivi di cui ai commi precedenti saranno stabiliti mediante intese da sottoscriversi entro il 15 maggio di ciascun anno.

Nota verbale

Le ferie, per gli operai dipendenti dalle imprese che effettuano lavori di manutenzioni particolari ed interventi necessari in stabilimenti, non potranno essere effettuate durante il periodo di chiusura degli stabilimenti stessi. (Sommario)

Art. 6 - Lavori speciali disagiati

Ai sensi dell'art. 24 del C.C.N.L. 27 ottobre 1995, agli operai che nella regione Valdostana lavorano nelle condizioni di disagio sottoelencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le seguenti indennità percentuali da calcolarsi, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi di cui all'art. 10 (per gli operai lavoranti a cottimo anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo):

Gruppo A - Lavori Vari

Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora).

4%

Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli).

5%

Lavori di palificazione e trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango.

5%

Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario.

8%

Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume.

8%

Lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe.

8%

Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettronicamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio.

10%

Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati, tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio.

10%

Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento.

11%

Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini o comunque in sospensione).

12%

Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio.

13%

Costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60% e oltre.

13%

Lavori di demolizione di strutture pericolanti.

16%

Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12.

16%

Lavori su scale aeree tipo Porta.

16%

Costruzioni di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esiste, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso.

17%

Costruzioni di pozzi a profondità da 3.50 a 10 metri.

19%

Lavori per fognature nuove in galleria.

19%

Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a metri 3.

20%

Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti.

21%

Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 metri.

22%

Lavori in pozzi neri preesistenti.

27%

Al personale che opera in condizioni di particolare disagio su mezzi meccanici speciali (Ragnisti) con pendenza del 60% e oltre, sarà corrisposta l'indennità di cui al punto 12 del C.C.N.L. (13%).

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B - Lavori in galleria

Lavori in galleria per il personale addetto:

al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio

49%

ai lavori di rivestimento, di intonaco d di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione

29%

alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie

20%

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60% sarà corrisposta, in aggiunta alle singole percentuali, di cui al precedente GRUPPO B, l'ulteriore indennità del 20%.

Agli impiegati tecnici addetti ai lavori in galleria (capisciolta e tracciatori) sarà corrisposta una indennità mensile di £. 15.000 lorde.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto.

Gruppo C - Lavori in cassoni ad aria compressa

a) da 0 a 10 metri

54%

b) da oltre 10 metri a 16 metri

72%

c) da oltre 16 metri a 22 metri

120%

d) oltre i 22 metri

180%

Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca in più o in meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte nonostante i mezzi protettivi soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Operai addetti ai martelli pneumatici - lavori disagiati

Le imprese si impegnano fermo restando l'orario contrattuale di lavoro giornaliero e settimanale, a non impegnare per più di quattro ore consecutive gli operai addetti ai martelli pneumatici, e comunque nell'arco della giornata. (Sommario)

Art. 7 - Indennità per lavori in alta montagna

Al personale inviato a svolgere lavori in alta montagna spetta una indennità stabilità nelle seguenti percentuali della retribuzione di cui all'art. 10 del presente Contratto integrativo:

Nei lavori che si svolgono:

ad altezza superiore ai 1200 metri s.l.m.: 16% (sedici per cento);

ad altezza superiore ai 2000 metri s.l.m.: 22% (ventidue per cento).

Detta indennità verrà corrisposta per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate; a tal fine si considerano anche l'infortunio e la malattia che superino i tre giorni, sempreché l'operaio si trattenga in cantiere. (Sommario)

Art. 8 - Mensa

Agli operai non in trasferta verrà corrisposta per ogni giornata lavorata una indennità di mensa di £. 625/h da corrispondere per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate.

Agli impiegati addetti ai cantieri non in trasferta verrà corrisposta per ogni giornata lavorata una indennità di mensa di £. 5.000 giornaliere.

Agli impiegati amministrativi in forza dal 1° maggio 1998, in sostituzione degli importi già erogati a titolo di mensa e trasporto, verrà corrisposta una indennità di £ 60.550 lorde mensili.

Tali indennità sono comprensive dell'incidenza su tutti gli istituti di legge, e di contratto nazionale e regionale (ivi compresi quelli a liquidazione indiretta e differita, escluso il T.F.R.) e non concorrono a formare retribuzione utile per il calcolo delle maggiorazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo. (Sommario)

Art. 9 - Trasferta

Al lavoratore comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello per il quale è stato assunto spetterà il seguente trattamento:

1) da Km. 8 a Km. 15 dal Comune di assunzione:

una indennità oraria di trasferta pari al 10% della retribuzione per le ore di lavoro effettivamente lavorate, calcolato sui nuovi elementi della retribuzione, compreso per i cottimisti l'utile minimo di cottimo contrattuale;

da parte dell'impresa si provvederà inoltre al trasporto del dipendente o, in alternativa, al medesimo verrà corrisposto a titolo di rimborso l'importo di un quinto del prezzo della benzina per i chilometri che superano gli Otto di franchigia.

2) Oltre i 15 Km. dal Municipio del Comune di assunzione; l'impresa provvederà al trasporto dei dipendenti con mezzi propri, all'erogazione di un pasto caldo e corrisponderà una indennità giornaliera di trasferta di £. 5.500.

Oltre i 25 Km fermo restando quanto previsto all'alinea precedente, l'indennità giornaliera di trasferta sarà di £. 6.500.

Il trattamento complessivo di cui ai punti 1) e 2) non è dovuto nel caso che il lavoratore venga ad essere favorito da un avvicinamento al comune della propria residenza o abituale dimora, compreso nel raggio di otto chilometri, o nel caso che la trasferta di cui al punto 2) termini prima della abituale pausa per il pranzo. In quest'ultimo caso spetterà al lavoratore il trattamento di cui al punto 1) per le ore di lavoro effettivamente lavorate in trasferta.

Si conviene inoltre che qualora comprovate condizioni individuali e/o oggettive non consentissero la consumazione del pasto caldo, l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva del pasto nella misura di £. 10.000 giornaliere.

Tanto l'indennità di trasferta quanto quella sostitutiva del pasto sono comprensive dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto nazionale e regionale (compresi quelli a liquidazione indiretta e differita), e non concorrono a formare retribuzione utile per il calcolo delle maggiorazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo. (Sommario)

Art. 10 - Elementi della retribuzione

Con riferimento all'art. 26 - parte operai - del C.C.N.L. 27 ottobre 1995 e fatte salve ad ogni effetto, le norme previste dall'articolo stesso, ai fini della applicazione degli artt. 5, 6, 8, 10 e 12 devono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

Paga base oraria di fatto, comprensiva dell'indennita' territoriale e di settore;

Indennita di contingenza;

Elemento economico territoriale;

Utile minimo di cottimo o utile effettivo di cottimo per i cottimisti, secondo quanto stabilito dai singoli articoli. (Sommario)

Art. 11 - Preavviso

Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, regolato dall'art. 33 - parte operai del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 27 ottobre 1995, va dato per iscritto. (Sommario)

Art. 12 - Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto spettante agli operai dipendenti ai sensi dell'art. 38 del Contratto Collettivo Nazionale 27 ottobre 1995 è accantonato in apposito fondo denominato "Fondo di trattamento di fine rapporto per gli operai edili ed affini della Regione Autonoma Valle d'Aosta", affidato in autonoma gestione alla Cassa Edile di mutualità ed assistenza della Valle d'Aosta sulla base di una convenzione stipulata tra le associazioni territoriali contraenti e la Cassa Edile medesima.

Il "Fondo" garantisce a tutti gli operai e agli aventi causa di ricevere, in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la liquidazione dell'indennità di anzianità sulla base dell'ultima retribuzione percepita, ai sensi del l'art. 2121 del Codice Civile. Le prestazioni del "Fondo" a favore degli operai o dei loro aventi causa, in quanto disciplinate dal Regolamento di cui sopra, formano parte costitutiva del trattamento economico e normativo spettante agli operai edili della Valle d'Aosta. (Sommario)

Art. 13 - Anzianità professionale edile

Con riferimento all'art. 31 - parte operai - del C.C.N.L. 27 ottobre 1995, il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri relativi all'anzianità di mestiere è dovuto nella misura del 3% (tre per cento) dal 1° giugno 1989, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 12, compreso per i cottimisti l'utile minimo di cottimo per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate.

II detto contributo deve essere versato, a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile di mutualità ed assistenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, alla quale sono affidati, in gestione speciale, tutti i compiti previsti dal paragrafo 3) e seguenti del Regolamento di attuazione dell'art. 30 del C.C.N.L. edili industria 5 luglio 1995.

Con accordo regionale 1° luglio 1992 il suddetto contributo è imputato per il 2,70% alla gestione "Anzianità Professionale Edile Ordinaria" ed il restante 0,30%o alla gestione "Anzianità Professionale Edile Straordinaria".

Le Associazioni territoriali contraenti provvedono a stabilire con protocollo aggiuntivo del presente contratto le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio sopra affidato alla Cassa Edile mutualità ed assistenza della Valle d'Aosta, nonché la composizione e i compiti degli Organi di amministrazione e di controllo alla speciale gestione. (Sommario)

Art. 14 - Cassa Edile

L'attività della Cassa Edile di mutualità ed assistenza della Valle d'Aosta, costituita il 22 ottobre 1962, è regolata dallo Statuto approvato dalle Associazioni territoriali contraenti con l'accordo collettivo 30 maggio 1967, con le integrazioni e le modificazioni che vengono deliberate secondo la procedura prevista dall'art. 9 dello Statuto medesimo.

Le Associazioni contraenti assumono peraltro formale impegno di adeguare gli organi di amministrazione e di controllo della Cassa Edile e di aggiornare i compiti e le funzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 43 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 27 ottobre 1995 e dall'Accordo Collettivo Nazionale 12 dicembre 1977.

L'Amministrazione della Cassa Edile è affidata ad un Comitato di Gestione e a un Consiglio Generale, espressi pariteticamente tra le Associazioni contraenti. Il Comitato di Gestione è composto da 16 membri: 8 nominati dalla categoria Costruttori Edili dell'Associazione Valdostana Industriali - 8 nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori. Il Consiglio Generale è composto da 24 membri: 16 componenti il Comitato di Gestione - 4 nominati dalla categoria Costruttori Edili dell'Associazione Valdostana Industriali e 4 nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori

Con decorrenza dal 01.01.96, il contributo di cui all'art. 43 del Contratto Collettivo Nazionale 27 ottobre 1995 è fissato nella misura del 2,10% (due virgola dieci per cento) a carico dei datori di lavoro e dello 0,42% (zero virgola quarantadue per cento) a carico dei prestatori d'opera, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetti ai contributi assicurativi previdenziali previsti dalla legge.

L'aliquota, nella misura complessiva dell'2,52% (due virgola cinquantadue per cento) potrà essere variata nel corso di validità del presente contratto in relazione all'andamento della gestione salvo diversa determinazione delle Organizzazioni territoriali contraenti, tenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga. Le modalità di versamento del contributo complessivo sono stabilite dalla Cassa Edile d'accordo con le Associazioni territoriali contraenti. La dichiarazione scritta di adesione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore, al presente Contratto Collettivo regionale nonché allo Statuto ed al Regolamento della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Valle d'Aosta da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 Contratto Nazionale 27 ottobre 1995, dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono della Cassa Edile medesima - è raccolta da quest'ultima, secondo modalità e temimi da stabilirsi dalle Associazioni territoriali contraenti.

Le dette dichiarazioni sono messe a disposizione da parte della Cassa Edile di chiunque ne abbia interesse. (Sommario)

Art. 15 - Prestazioni della cassa edile

Le prestazioni di previdenza ed assistenza della Cassa Edile sono preliminarmente stabilite con accordi nazionali, ai sensi dell'art. 43 del Contratto Nazionale di Lavoro 27 ottobre 1995, per alcune delle quali vige anzi una disciplina unitaria inderogabile a valere per tutto il territorio nazionale.

Le altre prestazioni della Cassa Edile nonché la natura, le misure, le date di decorrenza e la durata delle prestazioni stesse sono determinate per ciascun esercizio della Cassa Edile medesima.

In sede di approvazione delle prestazioni suddette, le Associazioni territoriali contraenti stabiliscono, altresì, quali tra le dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tenere conto dell'importo del contributo a carico degli operai, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal Contratto Nazionale 27 ottobre 1995 e dal presente contratto regionale di lavoro.

Le Associazioni territoriali contraenti danno atto, per ciascun esercizio, degli adempimenti di cui ai due commi precedenti con protocolli aggiuntivi del presente contratto, del quale formeranno parte integrante. (Sommario)

Art. 16 - Mutualizzazione di oneri sociali

Ai sensi dell'art. 22 del Contratto Nazionale 27 ottobre 1995, la Cassa Edile di mutualità ed Assistenza della Valle d'Aosta provvede, con separata gestione:

a corrispondere agli operai infortunati, con effetto liberatorio nei confronti delle imprese dalle quali gli stessi operai dipendono, l'importo dovuto dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per i giorni successivi dell'infortunio fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione;

a corrispondere agli operai assenti dal lavoro per t.b.c., con effetto liberatorio nei confronti delle imprese dalle quali gli stessi operai dipendono, la percentuale complessiva per ferie e gratifica natalizia dovuta nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità, ai sensi dell'art. 22 del Contratto Nazionale di Lavoro 27 ottobre 1995.

Alla copertura degli oneri relativi si provvede con una maggiorazione a carico dei datori di lavoro, pari allo 0,2% (zero virgola due per cento) da calcolarsi per tutte le ore di lavoro normale contrattuale, sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 12 del presente contratto e, per gli operai lavoranti a cottimo anche sull'utile effettivo di cottimo

La misura di detta maggiorazione potrà essere variata annualmente sulla base delle risultanze della speciale gestione.

La maggiorazione citata nei precedenti capoversi dovrà essere accantonata presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Valle d'Aosta secondo le modalità attualmente in vigore per la percentuale complessiva del 23,45% prevista dall'art. 4 del presente contratto. (Sommario)

Art. 17 - Quote sindacali

Agli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Regione Autonoma Valle d'Aosta è riconosciuta - ai sensi dell'art. 41, 1° comma, del Contratto Nazionale di Lavoro 27 ottobre 1995 - la facoltà di cedere mediante deleghe - alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile di mutualità ed assistenza della Valle d'Aosta.

Per le modalità di attuazione del sistema convenuto al precedente comma, si fa rinvio all'Accordo nazionale 16 maggio 1973 ed alla convenzione prevista al punto 6) dell'Accordo medesimo. (Sommario)

Art. 18 - Quote di adesione contrattuale

Con riferimento all'art. 43 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 27 ottobre 1995, la quota di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Valle d'Aosta è stabilita nella misura paritetica dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetti al contributo da versare alla Cassa Edile di mutualità ed assistenza della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 16 del presente contratto.

Le quote di adesione contrattuale territoriale e nazionale devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile di mutualità ed assistenza della Valle d'Aosta, in uno con il contributo dovuto ai sensi dell'art. 14 del presente contratto.

Le modalità per il versamento alla Cassa Edile delle quote di adesione contrattuale e per la loro ripartizione tra le Associazioni sindacali contraenti sono stabilite con apposito accordo, intervenuto tra le stesse Associazioni sindacali territoriali e la Cassa Edile di mutualità ed assistenza della Valle d'Aosta.

Resta confermata nella misura paritetica dello 0,15% (zero virgola quindici per cento) la quota nazionale di adesione contrattuale di cui all'art. 43 del Contratto Nazionale 27 ottobre 1995, da versare e ripartire secondo le norme previste dal medesimo contratto. (Sommario)

Art. 19 - Rappresentanze sindacali unitarie

Nei cantieri con più di dieci dipendenti potrà essere costituita la (R.S.U.) rappresentanza sindacale unitaria. In quelli con più di quindici dipendenti potrà essere nominato un ulteriore rappresentante ogni frazione di dieci unità occupate.

Nei cantieri da 10 e fino a 20 dipendenti, in quelli da 21 a 30 dipendenti ed in quelli oltre i 30 dipendenti potranno essere concessi ai delegati permessi retribuiti rispettivamente nel limite globale di 30, 40 e 45 ore annue.

Le assemblee potranno essere svolte nel limite di dieci ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. (Sommario)

Art. 20 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti

L'Associazione territoriale dei datori di lavoro provvederà a controllare la corretta ed integrale applicazione della disciplina di legge e contrattuale in atto in materia di "divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro", di cui all'art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di 27 ottobre 1995, nonché di accertare il regolare e tempestivo adempimento, da parte di chi ne è obbligato, delle disposizioni previste dell'art. 18 dello stesso contratto sulla "disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti", fermo restando che la comunicazione alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti dall'art. 18 sopra richiamato va effettuata a mezzo di appositi moduli messi a gratuita disposizione dalla stessa Cassa Edile.

La stessa Associazione territoriale dei datori di lavoro si impegna ad esaminare con le contraenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori i vari problemi emergenti in relazione alle normative di cui sopra.

In base ai risultati di tali esami, che saranno volti a prevenire e rimuovere disapplicazioni e controversie soprattutto con riguardo alle seguenti lavorazioni eventualmente eseguite in subappalto:

preparazione in cantiere e/o posa in opera di casseformi per strutture in cemento armato; preparazione in cantiere e/o posa in opera di armature metalliche per strutture in cemento armato:

murature interne ed esterne nella costruzione di edifici civili ed industriali;

intonaci interni ed esterni nella costruzione di edifici civili ed industriali.

Le Associazioni territoriali contraenti assumeranno le iniziative del caso, provvedendo nei termini e nei modi che si renderanno di volta in volta opportuni. (Sommario)

Art. 21 - Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Ai sensi dell'art. 39 del Contratto Nazionale di Lavoro 27 ottobre 1995, è istituito nella Regione Autonoma Valle d'Aosta un Comitato Tecnico paritetico territoriale per la prevenzione infortuni e l'ambiente di lavoro.

Il Comitato è composto di otto membri, quattro dei quali da nominarsi dalla Associazione Valdostana industriali e gli altri quattro dalle locali Organizzazioni dei lavoratori, in ragione di un rappresentante per ciascun sindacato regionale.

Con gli stessi criteri sono da designarsi otto membri supplenti con il compito di sostituire, in ogni occorrenza, i membri effettivi della rispettiva Organizzazione impediti.

La composizione i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato anzidetto saranno stabiliti in apposito "Regolamento" da approvarsi dalle Organizzazioni territoriali contraenti, il quale formerà parte integrante dei presente contratto.

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli occupati nei cantieri:

un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi; un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;

uno scaldavivande;

servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno, fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo del cantiere, purché questo abbia una precisa collocazione e non ostino condizioni, obiettive, in relazione anche al la durata del cantiere.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Alla concreta applicazione degli obblighi sopra descritti sovrintende, ai sensi dell'art. 82 del C.C.N.L. 27 ottobre 1995, il Comitato Paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, al quale devono essere rivolte le segnalazioni di competenza dei rappresentanti sindacali aziendali

Per quanto riguarda gli adempimenti di cui all' art. 82, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 27 ottobre 1995, le Organizzazioni territoriali contraenti si riservano di assumere determinazioni definitive non appena si saranno realizzati i presupposti indicati nello stesso punto b), impegnandosi tuttavia le Organizzazioni medesime a dare fin d'ora attuazione a titolo sperimentale, a corrispondenti iniziative in cantieri che per ubicazione, condizioni ambientali, numero e composizione delle maestranze, propongano l'opportunità delle sperimentazioni in parola. (Sommario)

Art. 22 - Addestramento professionale

Il contributo a favore dell'Ente Scuola di cui all'art. 40 del Contratto Collettivo Nazionale 27 ottobre 1995 è fissato nella misura dell'0,30% (zero virgola trenta per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetti al premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro.

Tale misura potrà essere variata nel periodo di validità del presente contratto in relazione all'andamento della gestione.

Salvo diversa determinazione da parte di dette Organizzazioni la nuova misura contributiva avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso del quale sarà stata concordata tra le Organizzazioni territoriali medesime.

Le modalità del versamento sono stabilite dalla Cassa Edile di mutualità ed assistenza della Valle d'Aosta, d'accordo con le Organizzazioni sindacali contraenti. (Sommario)

Art. 23 - Lavoratori studenti

I lavoratori che intendono frequentare o risultino iscritti a corsi di alfabetizzazione, a corsi di istruzione primaria e secondaria, a corsi di istruzione professionale, a corsi monografici saranno esonerati - su loro richiesta - dal prestare lavoro nelle ore in cui si svolgono i corsi suddetti e avranno diritto a 150 ore di permesso che verranno retribuite dalla Cassa Edile con i Fondi dell'Ente Scuola di cui all'art. 24 del presente contratto. (Sommario)

Art. 24 - Apprendistato

Per quanto riguarda la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio a quanto previsto dalle norme di legge e dalla "Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle imprese artigiane del settore delle costruzioni edili". (Sommario)

Art. 25 - Validità decorrenza e durata

Il Presente Contratto Collettivo Regionale di lavoro è valido, per tutto il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta a decorrere dal 1° maggio 1998 - salvo quanto disposto dai singoli articoli - ed avrà la durata e la scadenza che, per i contratti integrativi territoriali è stabilita in quattro anni. (Sommario)