IPOTESI DI ACCORDO

In data 24 marzo 2003, in Aosta

tra

l’Associazione Valdostana industriali -  Sezione Costruttori Edili

e

la FENEAL-UIL, LA FILCA-CISL, LA FILLEA-CGIL e il SAVT-EDILI della Regione Autonoma Valle d’Aosta, che costituiscono la Federazione Unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni;

visti

·         gli articoli 39 e 47 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 imprese edili ed affini;

·         l’accordo nazionale 29 gennaio 2002 tra A.N.C.E. e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;

·         il C.C.R.L. 13 maggio 1998 imprese edili ed affini Regione Valle d’Aosta;

si conviene e si stipula il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, da valere nella regione Valle d’Aosta per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel C.C.N.L. sopracitato.

 

1.       POLITICHE DEL LAVORO NELLE COSTRUZIONI EDILI - Allegato A

2.       sistema regionale di Concertazione e di Informazione  - Allegato B

3.       PROCEDURA DI CONFORMITA’ – APPALTI E SUBAPPALTI - Allegato C

4.       SICUREZZA SUL LAVORO – PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI - Allegato D

5.       LAVORI SPECIALI DISAGIATI - Allegato E

6.       PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Allegato F

7.       ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - Allegato G

8.       INDENNITà DI MENSA - Allegato H

9.       INDENNITà DI TRASFERTA - Allegato I

10.   DECORRENZA E DURATA - Allegato L

 

p. A.V.I. Sez. CC. EE.                                                    p.  F.L.C.


Allegato A

POLITICHE DEL LAVORO  NELLE COSTRUZIONI EDILI

Nell’ambito di una politica tesa al sostegno della regolarità contributiva sia nel settore dei lavori pubblici, sia nel mercato dei lavori privati, l’Associazione dei Costruttori Edili della Valle d’Aosta e le organizzazioni sindacali regionali si impegnano ad intervenire attraverso il sistema degli organismi paritetici secondo quanto stabilito dall’accordo nazionale 29 gennaio 2002.

 

Documento unico per la Regolarità contributiva

Per l’attuazione di tali interventi le Parti sottoscritte ritengono indispensabile  formalizzare ai soggetti istituzionali coinvolti una proposta congiunta relativa all’istituzione dello Sportello Unico per le regolarità contributive nel settore edile.

 

Osservatorio Regionale del settore delle Costruzioni

Analogamente le Parti concordano sulla necessità di rinnovare il Protocollo regionale sugli appalti pubblici. Nell’ambito di tale rinnovo le Parti sottoporranno all’Amministrazione Regionale la costituzione di un  Osservatorio sul settore dell’edilizia, supportato da una Banca Dati che aggrega e rielabora le informazioni provenienti da soggetti pubblici ed organismi privati, al fine di costruire azioni comuni per la crescita complessiva del settore e degli addetti.

 

Osservatorio Enti Paritetici

Le Parti stabiliscono inoltre di avvalersi della struttura degli enti paritetici, al fine di elaborare  in forma aggregata i dati forniti dalla Cassa Edile riguardanti i lavoratori addetti al settore, distinti per età, qualifica e nazionalità ed ulteriori informazioni che, sempre su indicazione delle Parti, si potranno attingere dai centri per l’impiego.

L’Osservatorio degli Enti Paritetici avrà compiti di studio ed analisi dei fenomeni occupazionali e, i risultati ottenuti saranno oggetto di valutazione in occasione degli incontri semestrali previsti nell’ambito del sistema regionale di concertazione ed informazione, anche per eventuali iniziative da intraprendere riferite alla formazione e all’orientamento professionale.

 

Formazione professionale

Le parti, riconoscendo il valore strategico che la formazione professionale assume per la valorizzazione delle risorse umane e per la qualità del settore edile, impegnano la Scuola Edile Valle d’Aosta a progettare ed incentivare azioni di formazione continua e di formazione d’ingresso per i nuovi addetti.

 

 

Allegato B
sistema REGIONALE di Concertazione e di Informazione 

Le parti, tenuto conto dell’accordo nazionale relativo al sistema di Concertazione e di Informazione, previsto dal C.C.N.L. 29 gennaio 2000 - Parte I, ritengono necessario, ai fini dello sviluppo del sistema stesso, di articolare il confronto nei seguenti termini.

 

Sessioni di concertazione regionale

La 1a sessione di concertazione si svolgerà entro il mese di maggio di ciascun anno; la 2a sessione si svolgerà entro il mese di novembre di ciascun anno.

Nelle due sessioni l’Associazione Valdostana Industriali - Sezione Costruttori Edili fornirà informazioni globali e sullo stato delle prospettive della produzione e dell’occupazione nel settore, sulla struttura dell’occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione regionale sul territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.

Le informazioni tecnologiche potranno essere distinte in relazione a comparti delle opere pubbliche, dell’edilizia non abitativa pubblica e privata, dell’edilizia abitativa pubblica e privata.

 

Informazioni periodiche aziende

Inoltre, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, una volta l’anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dall’Associazione Valdostana Industriali - Sezione Costruttori Edili, su richiesta della Federazione valdostana dei Lavoratori delle Costruzioni, le singole imprese ed i consorzi operativi, che abbiano normalmente alle dipendenze non meno di 80 lavoratori, forniranno alle R.S.U., unitamente alle Organizzazioni Sindacali regionali, informazioni sullo sviluppo dell’attività con riferimento ai singoli cantieri.

Le informazioni sono relative a:

·          situazioni i previsioni produttive ed occupazionali per età, sesso e categoria;

·          struttura dell’occupazione;

·          fabbisogni formativi;

·          lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell’art. 15 del C.C.N.L.;

·          attuazioni in materia di sicurezza.

La medesima procedura sarà applicata per l’impresa o consorzio operativo, aggiudicatario di un appalto pubblico non inferiore a 5.000.000 (cinque milioni) di euro, sempreché l’impresa o il consorzio non rientri nella previsione di cui al punto 5 del presente accordo. Nel caso in cui il valore dell’appalto sia superiore a 7,5 milioni di euro, le parti convengono che si procederà alla definizione di accordi quadro (contrattazione di anticipo).

 

 

Allegato C

APPALTI E SUBAPPALTI – procedure di comunicazione e verifica adempimenti

Le parti confermano come fondamentale l’ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 15 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, al fine di contribuire al conseguimento dei comuni obiettivi di lotta al lavoro sommerso, regolarità dei rapporti di lavoro, trasparenza e leale concorrenza tra gli operatori, a favore delle imprese e dei lavoratori.

Tenuto conto altresì che il citato art. 15 alla lettera c) stabilisce che l’impresa appaltante o subappaltante è obbligata in solido con l’impresa appaltatrice o subappaltatrice ( che esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L.)  ad assicurare ai dipendenti di quest’ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma del medesimo articolo (lettera b), le parti convengono quanto segue.

A fronte della tempestiva e puntuale applicazione da parte dell’impresa appaltante o subappaltante degli oneri di comunicazione previsti dalla sopra citata lettera b), in caso di richiesta diretta ad ottenere l’adempimento di obblighi contrattuali o contributivi, le organizzazioni sindacali regionali si impegnano a proporre il tentativo di conciliazione, di cui all’art. 103 del C.C.N.L., in prima istanza nei confronti delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, datrici di lavoro dei dipendenti interessati, informandone contestualmente l’impresa appaltante o subappaltante e l’Avi – Sezione Costruttori Edili.

Tale tentativo di conciliazione deve esaurirsi, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta delle Organizzazioni sindacali.

Inoltre, a maggior garanzia delle imprese e dei lavoratori, la Cassa Edile Valle d’Aosta è impegnata ad effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 15, lettera b), le verifiche relative all’iscrizione alla Cassa Edile delle imprese appaltatrici o subappaltatrici e degli operai da esse dipendenti occupati nel cantiere in esame, ed è altresì impegnata a controllare la regolarità delle denunce e dei versamenti dovuti per gli anzidetti operai. L’esito di tali verifiche deve essere tempestivamente portato a conoscenza dell’impresa appaltante o subappaltante al fine di consentire all’impresa stessa, in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi di cui al primo comma della lettera b) dell’art. 15, di intervenire nei confronti della appaltatrice o subappaltatrice per il rispetto della normativa di legge e di contratto.

L’impresa appaltante e/o subappaltante potrà chiedere, prima del pagamento del saldo finale, informazioni alla Cassa Edile circa gli adempimenti dovuti e/o effettuati per gli operai occupati nel cantiere per il periodo di esecuzione delle relative lavorazioni.

 

Allegato D
Sicurezza sul lavoro - partecipazione dei lavoratori

Le Parti reputano necessario ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri aumentare il coinvolgimento e la partecipazione dei lavo­ratori, secondo lo spirito della recente legislazione specifica.

A tal fine le imprese concederanno fino a  4 ore di assemblea retribuita ai propri dipendenti per ciascun anno solare su richiesta del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sia esso eletto per azienda, per cantiere o per ambito territoriale.

Le assemblee verteranno su materie specifiche che il RLS/RLST comuni­cherà all’azienda all’atto della richiesta di effettuazione dell’assemblea stessa.

Allegato E

Lavori speciali disagiati

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio appresso elencate, vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del C.C.N.L. 29/01/00:

·          losisti: 5%

 

 

Allegato F

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare abbia, in quanto sistema di interesse generale, uno sviluppo adeguato e concertato a livello nazionale, pur condividendo l’importanza di uno strumento pensionistico complementare del sistema pubblico, convengono di attendere le necessarie determinazioni delle parti sociali nazionali, anche per quanto riguarda il ruolo delle Casse Edili.

 

 

 

 

 

Allegato G

Elemento economico territoriale

In conformità all'accordo nazionale 29 gennaio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 e dagli artt. 12 e 39 e 47 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997  135.

Nella determinazione del premio base, dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.C.N.L. 29 gennaio 2000 – le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo alle territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, dell'andamento del settore e dei suoi risultati nonché degli ulteriori indicatori:

·          numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché numero ore lavorate e relativo monte salari;

·          numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

·          numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio lavori;

·          numero di lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;

·          attivazioni dei finanziamenti, compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

·          prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello regionale.

Per il periodo di vigenza del presente contratto regionale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno entro il mese di dicembre, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale 29 gennaio 2002, in riferimento ai minimi di paga base e stipendi mensili in vigore al 1° gennaio 2003. 

La determinazione annuale del valore dell’elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da effettuarsi nel mese di dicembre di ciascun anno, raffrontando l’andamento del settore e i suoi risultati del periodo 1° ottobre - 30 settembre immediatamente precedente a quelli del periodo 1° ottobre 2000 - 30 settembre 2001, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

·          acquisendo i dati relativi agli indicatori;

·          acquisendo informazioni dall’Osservatorio regionale di settore, dagli Enti Paritetici e dagli altri centri di monitoraggio sull’attendibilità - per il periodo considerato- degli indicatori;

·          individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

Le parti definiranno l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

Le parti, all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

L’elemento economico territoriale di cui agli artt. 39, lett. d) e 47 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000  è stabilito nella misura dell’11% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° gennaio 2003 e nella misura del 14% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° dicembre 2003. Tali percentuali sostituiscono il tetto in vigore alla data del 31 dicembre 2002.

Relativamente all’anno 2003 gli importi in euro definiti in via presuntiva - sulla base sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali risultanti -, ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale, sono i seguenti:


Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del decreto legge 25.03.97, n. 67, convertito nella legge 23.05.97, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

 

 

  

Allegato H

Indennità di mensa

Con decorrenza 1° MARZO 2003, l’indennità sostitutiva di mensa, prevista dal Contratto Integrativo Regionale 13 maggio 1998 è elevata a 0,40 Euro orari per gli operai e a Euro 69,20 mensili per gli impiegati, con le stesse modalità di maturazione e di erogazione stabilite dal predetto contratto.

 
Allegato I
INDENNITà di Trasferta

Con decorrenza 1° MARZO 2003, l’indennità di trasferta, prevista dal Contratto Integrativo Regionale 13 maggio 1998 è elevata di 0,52 Euro giornalieri per le due fasce oltre i 15 Km. di distanza dal municipio di assunzione:

fascia A

§          (15 - 25 Km.): a 3,36 Euro giornalieri;

fascia B

§          (oltre i 25 Km.): 3,87 Euro giornalieri.

 

 Allegato L

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Integrativo Regionale di Lavoro entra in vigore, per tutto il territorio della Regione, il 1° MARZO 2003, salvo l’E.E.T. che decorrerà dal 1° gennaio 2003, come da tabella allegata, con la corresponsione  degli arretrati unitamente alla retribuzione di aprile ed ha la durata e la scadenza che, per i contratti integrativi provinciali, saranno fissate in sede di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 gennaio 2000.