IPOTESI DI ACCORDO
In
data 24 marzo 2003, in Aosta
tra
l’Associazione
Valdostana industriali - Sezione
Costruttori Edili
e
la
FENEAL-UIL, LA FILCA-CISL, LA FILLEA-CGIL e il SAVT-EDILI della Regione
Autonoma Valle d’Aosta, che costituiscono la Federazione Unitaria dei
Lavoratori delle Costruzioni;
visti
·
gli articoli 39 e 47 del C.C.N.L. 29
gennaio 2000 imprese edili ed affini;
·
l’accordo nazionale 29 gennaio 2002 tra
A.N.C.E. e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
·
il C.C.R.L. 13 maggio 1998 imprese edili
ed affini Regione Valle d’Aosta;
si
conviene e si stipula il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo
Regionale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, da valere nella
regione Valle d’Aosta per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate
nel C.C.N.L. sopracitato.
1.
POLITICHE DEL LAVORO NELLE COSTRUZIONI
EDILI - Allegato A
3.
PROCEDURA DI CONFORMITA’ – APPALTI E
SUBAPPALTI - Allegato C
4.
SICUREZZA SUL LAVORO – PARTECIPAZIONE DEI
LAVORATORI - Allegato D
5.
LAVORI SPECIALI DISAGIATI - Allegato E
6.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Allegato F
7.
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE -
Allegato G
8.
INDENNITà
DI MENSA - Allegato H
9.
INDENNITà
DI TRASFERTA - Allegato I
10.
DECORRENZA E DURATA - Allegato L
p. A.V.I. Sez. CC. EE.
p. F.L.C.
Allegato
A
POLITICHE DEL LAVORO NELLE COSTRUZIONI EDILI
Nell’ambito
di una politica tesa al sostegno della regolarità contributiva sia nel settore
dei lavori pubblici, sia nel mercato dei lavori privati, l’Associazione dei
Costruttori Edili della Valle d’Aosta e le organizzazioni sindacali regionali
si impegnano ad intervenire attraverso il sistema degli organismi paritetici
secondo quanto stabilito dall’accordo nazionale 29 gennaio 2002.
Documento unico
per la Regolarità contributiva
Per l’attuazione di tali interventi le Parti
sottoscritte ritengono indispensabile
formalizzare ai soggetti istituzionali coinvolti una proposta congiunta
relativa all’istituzione dello Sportello Unico per le regolarità contributive
nel settore edile.
Osservatorio
Regionale del settore delle Costruzioni
Analogamente le Parti concordano sulla necessità di
rinnovare il Protocollo regionale sugli appalti pubblici. Nell’ambito di tale rinnovo
le Parti sottoporranno all’Amministrazione Regionale la costituzione di un Osservatorio sul settore dell’edilizia,
supportato da una Banca Dati che aggrega e rielabora le informazioni
provenienti da soggetti pubblici ed organismi privati, al fine di costruire
azioni comuni per la crescita complessiva del settore e degli addetti.
Osservatorio
Enti Paritetici
Le Parti stabiliscono inoltre di avvalersi della
struttura degli enti paritetici, al fine di elaborare in forma aggregata i dati forniti dalla Cassa
Edile riguardanti i lavoratori addetti al settore, distinti per età, qualifica
e nazionalità ed ulteriori informazioni che, sempre su indicazione delle Parti,
si potranno attingere dai centri per l’impiego.
L’Osservatorio degli Enti Paritetici avrà compiti di
studio ed analisi dei fenomeni occupazionali e, i risultati ottenuti saranno
oggetto di valutazione in occasione degli incontri semestrali previsti
nell’ambito del sistema regionale di concertazione ed informazione, anche per
eventuali iniziative da intraprendere riferite alla formazione e
all’orientamento professionale.
Formazione
professionale
Le parti, riconoscendo il valore strategico che la
formazione professionale assume per la valorizzazione delle risorse umane e per
la qualità del settore edile, impegnano la Scuola Edile Valle d’Aosta a
progettare ed incentivare azioni di formazione continua e di formazione
d’ingresso per i nuovi addetti.
Le parti, tenuto conto
dell’accordo nazionale relativo al sistema di Concertazione e di Informazione,
previsto dal C.C.N.L. 29 gennaio 2000 - Parte I, ritengono necessario, ai fini
dello sviluppo del sistema stesso, di articolare il confronto nei seguenti
termini.
Sessioni di concertazione regionale
La 1a
sessione di concertazione si svolgerà entro il mese di maggio di ciascun anno;
la 2a sessione si svolgerà entro il mese di novembre di ciascun
anno.
Nelle due sessioni
l’Associazione Valdostana Industriali - Sezione Costruttori Edili fornirà
informazioni globali e sullo stato delle prospettive della produzione e
dell’occupazione nel settore, sulla struttura dell’occupazione per sesso, per
età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione regionale sul
territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in
riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Le informazioni
tecnologiche potranno essere distinte in relazione a comparti delle opere
pubbliche, dell’edilizia non abitativa pubblica e privata, dell’edilizia
abitativa pubblica e privata.
Informazioni periodiche aziende
Inoltre, ferma
restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte
responsabilità delle imprese e dei lavoratori, una volta l’anno, nel primo
quadrimestre, in appositi incontri convocati dall’Associazione Valdostana
Industriali - Sezione Costruttori Edili, su richiesta della Federazione
valdostana dei Lavoratori delle Costruzioni, le singole imprese ed i consorzi
operativi, che abbiano normalmente alle dipendenze non meno di 80 lavoratori,
forniranno alle R.S.U., unitamente alle Organizzazioni Sindacali regionali,
informazioni sullo sviluppo dell’attività con riferimento ai singoli cantieri.
Le informazioni sono
relative a:
·
situazioni i previsioni produttive ed
occupazionali per età, sesso e categoria;
·
struttura dell’occupazione;
·
fabbisogni formativi;
·
lavorazioni affidate in appalto o
subappalto a norma dell’art. 15 del C.C.N.L.;
·
attuazioni in materia di sicurezza.
La medesima procedura
sarà applicata per l’impresa o consorzio operativo, aggiudicatario di un
appalto pubblico non inferiore a 5.000.000 (cinque milioni) di euro, sempreché
l’impresa o il consorzio non rientri nella previsione di cui al punto 5 del
presente accordo. Nel caso in cui il valore dell’appalto sia superiore a 7,5
milioni di euro, le parti convengono che si procederà alla definizione di
accordi quadro (contrattazione di anticipo).
Allegato C
APPALTI E SUBAPPALTI – procedure di
comunicazione e verifica adempimenti
Le parti confermano
come fondamentale l’ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti
dall’art. 15 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, al fine di contribuire al
conseguimento dei comuni obiettivi di lotta al lavoro sommerso, regolarità dei
rapporti di lavoro, trasparenza e leale concorrenza tra gli operatori, a favore
delle imprese e dei lavoratori.
Tenuto conto altresì
che il citato art. 15 alla lettera c) stabilisce che l’impresa appaltante o
subappaltante è obbligata in solido con l’impresa appaltatrice o
subappaltatrice ( che esegua lavori aventi per oggetto principale una o più
delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del
C.C.N.L.) ad assicurare ai dipendenti di
quest’ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il
periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo
specificato al primo comma del medesimo articolo (lettera b), le parti
convengono quanto segue.
A fronte della
tempestiva e puntuale applicazione da parte dell’impresa appaltante o
subappaltante degli oneri di comunicazione previsti dalla sopra citata lettera
b), in caso di richiesta diretta ad ottenere l’adempimento di obblighi
contrattuali o contributivi, le organizzazioni sindacali regionali si impegnano
a proporre il tentativo di conciliazione, di cui all’art. 103 del C.C.N.L., in
prima istanza nei confronti delle imprese appaltatrici o subappaltatrici,
datrici di lavoro dei dipendenti interessati, informandone contestualmente
l’impresa appaltante o subappaltante e l’Avi – Sezione Costruttori Edili.
Tale tentativo di
conciliazione deve esaurirsi, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta delle
Organizzazioni sindacali.
Inoltre, a maggior
garanzia delle imprese e dei lavoratori, la Cassa Edile Valle d’Aosta è
impegnata ad effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all’art. 15, lettera b), le verifiche relative
all’iscrizione alla Cassa Edile delle imprese appaltatrici o subappaltatrici e
degli operai da esse dipendenti occupati nel cantiere in esame, ed è altresì
impegnata a controllare la regolarità delle denunce e dei versamenti dovuti per
gli anzidetti operai. L’esito di tali verifiche deve essere tempestivamente
portato a conoscenza dell’impresa appaltante o subappaltante al fine di
consentire all’impresa stessa, in caso di inadempimento totale o parziale degli
obblighi di cui al primo comma della lettera b) dell’art. 15, di intervenire
nei confronti della appaltatrice o subappaltatrice per il rispetto della
normativa di legge e di contratto.
L’impresa appaltante
e/o subappaltante potrà chiedere, prima del pagamento del saldo finale,
informazioni alla Cassa Edile circa gli adempimenti dovuti e/o effettuati per
gli operai occupati nel cantiere per il periodo di esecuzione delle relative
lavorazioni.
Le Parti reputano
necessario ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri
aumentare il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori, secondo lo
spirito della recente legislazione specifica.
A tal fine le imprese
concederanno fino a 4 ore di assemblea
retribuita ai propri dipendenti per ciascun anno solare su richiesta del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sia esso eletto per azienda,
per cantiere o per ambito territoriale.
Le assemblee
verteranno su materie specifiche che il RLS/RLST comunicherà all’azienda
all’atto della richiesta di effettuazione dell’assemblea stessa.
Agli operai che
lavorano nelle condizioni di disagio appresso elencate, vanno corrisposte, in
aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da
calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25
del C.C.N.L. 29/01/00:
·
losisti: 5%
Allegato F
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le parti, nel
presupposto che la previdenza complementare abbia, in quanto sistema di
interesse generale, uno sviluppo adeguato e concertato a livello nazionale, pur
condividendo l’importanza di uno strumento pensionistico complementare del
sistema pubblico, convengono di attendere le necessarie determinazioni delle
parti sociali nazionali, anche per quanto riguarda il ruolo delle Casse Edili.
In conformità all'accordo nazionale 29 gennaio
2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto
previsto dal Protocollo 23 e dagli artt. 12 e 39 e 47 del C.C.N.L. 29 gennaio
2000 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n° 67, convertito
nella legge 23 maggio 1997 n° 135.
Nella determinazione del premio
base, dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti
contrattuali è quella stabilita dal C.C.N.L. 29 gennaio 2000 – le parti
sottoscritte tengono conto, avendo riguardo alle territorio della Regione
Autonoma Valle d’Aosta, dell'andamento del settore e dei suoi risultati nonché
degli ulteriori indicatori:
·
numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché
numero ore lavorate e relativo monte salari;
·
numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti
aggiudicati;
·
numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle
dichiarazioni di avvio lavori;
·
numero di lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in cassa
integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;
·
attivazioni dei finanziamenti, compresi quelli derivanti da fondi
strutturali;
·
prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello
regionale.
Per il periodo di vigenza del
presente contratto regionale, il valore dell’elemento economico territoriale è
determinato in via presuntiva per ogni anno entro il mese di dicembre, nel
rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale 29 gennaio 2002, in
riferimento ai minimi di paga base e stipendi mensili in vigore al 1° gennaio
2003.
La determinazione annuale del
valore dell’elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico
incontro tra le parti, da effettuarsi nel mese di dicembre di ciascun anno,
raffrontando l’andamento del settore e i suoi risultati del periodo 1° ottobre
- 30 settembre immediatamente precedente a quelli del periodo 1° ottobre 2000 -
30 settembre 2001, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per
la durata del presente contratto.
Le parti si danno
reciprocamente atto di aver rilevato i dati al periodo fisso di riferimento.
Le parti procederanno
all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo
considerato:
·
acquisendo i dati relativi agli indicatori;
·
acquisendo informazioni dall’Osservatorio regionale di settore, dagli
Enti Paritetici e dagli altri centri di monitoraggio sull’attendibilità - per
il periodo considerato- degli indicatori;
·
individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non
soggetti a distorsioni.
Le parti definiranno
l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame
formalizzando le intese raggiunte.
Le parti, all’atto della
verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli
stabiliti.
L’elemento economico
territoriale di cui agli artt. 39, lett. d) e 47 del C.C.N.L. 29 gennaio
2000 è stabilito nella misura dell’11%
dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° gennaio 2003 e nella misura
del 14% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° dicembre 2003. Tali
percentuali sostituiscono il tetto in vigore alla data del 31 dicembre 2002.
Relativamente all’anno 2003
gli importi in euro definiti in via presuntiva - sulla base sulla base dei dati
parziali nonché delle linee tendenziali risultanti -, ed erogati quale anticipo
dell’elemento economico territoriale, sono i seguenti:
Le parti si danno atto che la
struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto
dall’art. 2 del decreto legge 25.03.97, n. 67, convertito nella legge 23.05.97,
n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa
consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello
territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e
competitività di cui al citato art. 2.
Con decorrenza 1° MARZO 2003, l’indennità
sostitutiva di mensa, prevista dal Contratto Integrativo Regionale 13 maggio
1998 è elevata a 0,40 Euro orari per gli operai e a Euro 69,20 mensili per gli
impiegati, con le stesse modalità di maturazione e di erogazione stabilite dal
predetto contratto.
Con decorrenza 1° MARZO 2003, l’indennità di
trasferta, prevista dal Contratto Integrativo Regionale 13 maggio 1998 è
elevata di 0,52 Euro giornalieri per le due fasce oltre i 15 Km. di distanza
dal municipio di assunzione:
§
(15 - 25 Km.): a 3,36 Euro giornalieri;
§
(oltre i 25 Km.): 3,87 Euro giornalieri.
Allegato L
DECORRENZA E DURATA
Il presente Contratto
Integrativo Regionale di Lavoro entra in vigore, per tutto il territorio della
Regione, il 1° MARZO 2003, salvo l’E.E.T. che decorrerà dal 1° gennaio 2003,
come da tabella allegata, con la corresponsione
degli arretrati unitamente alla retribuzione di aprile ed ha la durata e
la scadenza che, per i contratti integrativi provinciali, saranno fissate in
sede di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 gennaio 2000.