MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/0E09C633/ANCIND_2003.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ACCORDO

ACCORDO

 

Per il rinnovo del Contratto Provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese Edili e Affini della provincia di = Ancona, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 gennaio 2000

 

Ad Ancona il giorno 22 luglio = 2003 presso la sede dell’Assindus= tria

 

Tra

 

il<= /span> Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona aderente all’ANCE, rappresentata dal direttore del Collegio Luigi Giorgino e dai Sigg.ri Alfredo <= span class=3DSpellE>Mancinelli, Dario Bruni, Massimo Marra e con l’assistenza di Euro Marchetti e Stefano = Sansonetti di Assindustria Ancona

 

e

 

la FILLEA — CGIL Provinciale rappresentata dal Sig. Silvio Torre;

 la FILCA — CI= SL Provinciale rappresentata dal Sig. Leonardo Len= ci;

 la FENEAL — U= IL provinciale rappresentata dal Sig. Luciano Fior= etti;

Viene stipulato il presente Contrat= to Collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 29 gennaio 2000, da valere per tutto il territorio della provincia di Ancona per le imprese del settore Industria c= he svolgono le lavorazioni elencate nello stesso Contratto Collettivo Nazional= e di Lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.

 

Premessa

 

Le parti confermano l’opportunità di dare attuazione ai confronti periodici stabil= iti dal “sistema di informazioni” del vi= gente CCNL 29/1/2000 sulle materie e con i medesimi criteri dallo stesso definiti= .

Durante gli incontri, da tener= si con cadenza quantomeno semestrale, si daranno inform= azioni relativamente:

• alla prevenzione degli infortuni;

• all’andamento dei livelli occupazionali;

• all’utilizzo deg= li strumenti di sostegno al reddito;

al= la attuazione delle norme sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94);

• al= le lavorazioni affidate in appalto o subappalto ed al rispetto della normativa prevista dall’art. 15 del CCNL 29/1/2000.

Tutto ciò premesso , la parti stipulano, in attuazione di quanto previsto dall’art. 39 del CCNL 29/1/2000, il seguente verbale di accordo<= /o:p>

 

ART. 1- DOCUMENTO UN= ICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

Le parti, visto quanto stabili= to dal CCNL in materia di politiche del lavoro nel settore del= le costruzioni, riaffermano la necessità di costituire presso la Cassa Edile, lo sportello unico di regolarità contributiva, capace di rilasciare una documentazione unica di regolarità. Per quanto sopra, la parti si impegnano attivamente, sollecitando le rispettive organizzazioni nazionali, affinché trovino piena applicazione le nor= me legislative dettate dal D.L. 25 settembre 2002 n. 210, concernenti la stipu= la di apposite convenzioni tra INPS, INAIL e Assistedil per il rilascio alle imprese affidatarie di app= alti pubblici e di lavori privati di un documento unico attestante la regolarità delle stesse.

Qualora sull’argomento <= span class=3DGramE>fossero fissate delle direttive a livello nazionale, le parti si adegueranno a tali decisioni, previo incontro di verifica a livello locale.

E’ auspicio delle parti = anche l’individuazione a livello nazionale di parametri minimi di congruità del costo della manodopera rispetto alle varie tipologie <= span class=3DGramE>di appalti, al fine di assicurare sull’intero territorio nazionale equivalenti criteri di valutazione di correttezza retributiva.

 

ART. 2- POLITICHE DI ACCOGLIENZA

Le parti condividono le politi= che di integrazione lavoro — accoglienza a favore dei lavoratori immigrati impegnati nei cantieri della provincia di Ancona.=

Per quanto sopra si concorda di istituire un apposito tavolo per l’individuazione della fattibilità relativa allo sviluppo di iniziative legate all’istituto dell’accoglienza in particolare riferite alla ricerca dell’abitazione.

 

ART. 3-IGIENE E AMBI= ENTE DI LAVORO     

Ad integrazione di quanto prev= isto dall’art. 8 del verbale di accordo del 15/12/1998 per il rinnovo del CCPL, è prevista l’adozione, per= le imprese che svolgono lavori stradali, di un mezzo idoneo a consentire alle maestranze il riparo da eventuali intemperie e la fruizione dei pasti in condizioni igieniche appropriate.

 

ART. 4- ELEMENTO ECO= NOMICO TERRITORIALE

In conformità agli accordi nazionali 29/1/2000 e 29/1/2002, l’elemento territoriale (brevemente indicato E.E= .T.) è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23luglio 1993 e dagli artt. 12 e 47 del CCNL 29/1/2000.<= o:p>

Nella determinazione dell̵= 7;E.E.T. — la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 29/1/2000 — le parti tengono conto, avendo riguardo al territorio del= la provincia di Ancona, dell’andamento di settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori significativi:

• numero delle imprese e= dei lavoratori iscritti all’Assistedil della provincia di Ancona e monte salari relativo;

• nu= mero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti dei lavori pubblici aggiudicati nella provincia dalle imprese locali;

• numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;

• numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti;

• numero di ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro= nel settore edile;

• numero dei lavoratori = edili iscritti nelle liste di mobilità della provincia di Ancona.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’E.E.T. è determinato ogni anno nel mese= di gennaio dell’anno successivo, nel rispetto del limite di cui all’accordo nazionale 29/1/2002.

La determinazione annuale del = valore dell’E.E.T. sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi preferibilmente nel mese di gen= naio di ciascun anno, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre — 30 settembre immediatamente precedente l’anno di erogazione con quelli= del periodo 1° ottobre 2000 — 30 settembre 2001, che viene individuato dalle parti quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto, avendo le stesse rilevato i dati relativi a tale periodo preso a base di riferimento.

Per l’anno 2003 l’= E.E.T. per gli operai e gli impiegati è stabilito in via presuntiva sulla base dei dati parziali relativi all’andamento deI settore e delle linee tendenziali del medesimo, ed è erogato, a decorrere dal 1° luglio 2003 nelle seguenti misure:=

• 11= % dei minimi di paga base (per gli operai) e di stipendio (per gli impiegati) in vigore al 1° luglio 2003;

a = partire dal 1° gennaio 2004 un ulteriore 3% (totale 14%) dei minimi di p= aga base (per gli operai) e di stipendio (per gli impiegati) in vigore.

Nel corso del predetto incontr= o le parti, durante la vigenza del presente contratto, effet= tueranno una verifica dell’andamento tendenziale degli indicatori sopra riport= ati, al fine della conferma o variazione della misura dell’E.E.T. anche in rapporto ai citati parametri.

Le parti si danno atto che la struttura dell’E.E.T. è coerente c= on quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25/3/1997 n. 67 convertito nella legge 23/5/1997 n. 1= 35, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente = di apprezzare l’andamento dei risultati del s= ettore a livello territoriale, anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato= art. 2.

 


ART. 5- MISURA DELL’ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

La misura dell’E.E.T., fatte salve le ver= ifiche previste dal penultimo comma del presente articolo, viene determinata in ba= se alle tabelle sotto riportate

 

 

Tabella A Operai – Importo orario= E.E.T.

 

Dal 1° luglio 2003

Euro

Dal 1° gennaio 2004

Euro

Operaio = di 4° livello

0,44

0,56

Operaio specializzato

0,41

0,52

Operaio qualificato

0,37

0,47

Manovale specializzato o operaio comune

0,32

0,40

Custodi, portinai, guardiani= e fattorini

0,28

0,36

Custodi, portinai, guardiani= e fattorini con alloggio

0,25

0,32

 

 

 

 

Tabella B Quadri e impiegati – Importo mensile E.E.T.

 

Dal 1° luglio 2003

Euro

Dal 1° gennaio 2004

Euro

Quadri e impiegati di 1°= super

109,69

139,60

Impiegati di 1°

98,72

125,64

Impiegati di 2°

82,27

104,70

Impiegati di 4° livello

76,78

97,72

Impiegati di 3°

71,30

90,74

Impiegati di 4°

64,17

81,67

Impiegati di 4° primo im= piego

54,84

69,80

 

 


Gli importi della indennità territoriale di settore per gli operai restano congelati nelle cifre orarie= di seguito riportate:

 

Tabella C Operai – Importo orario indennità territoriale di settore

       &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;          Euro

Operaio = di 4° livello

0,61

Operaio specializzato

0,57

Operaio qualificato

0,52

Manovale specializzato o operaio comune

0,45

Custodi, portinai, guardiani= e fattorini

0,40

Custodi, portinai, guardiani= e fattorini con alloggio

0,35

 

 

 

Gli importi del premio di prod= uzione per gli impiegati restano congelati nelle cifre mensili di seguito riportate

 

Tabella D Impiegati – Importo mensile premio di produzione

       &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;         Euro

Quadri e impiegati di 1°= super

151,23

Impiegati di 1°

141,51

Impiegati di 2°

116,82

Impiegati di 4° livello

101,26

Impiegati di 3°

92,16

Impiegati di 4°

83,44

Impiegati di 4° primo im= piego

72,33

 

 


ART. 6- MENSA E INDENNITA’ SOSTITUTI VA<= /b>

L’art. 9 del CCPL del 15= /12/1 998 (“mensa e indennità sostitutiva”) viene sostituito come segue:

“L&#= 8217;impresa, quando in forza dell’ubicazione e delle caratteristiche delle opere d= a eseguire. del luogo di residenza degli operai e, sempreché si prefiguri una durata di cantiere superiore a sei mesi, salvo i casi di obiettiva impossibilità, su richiesta di almeno i 2/3 degli operai dell’impresa occupati nel singolo cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, provvederà a che venga consumato un pasto caldo nello stesso cantiere o nelle vicinanze attraverso il ricorso a servizi di distribuzione esterni.

La fornitura del pasto è limitata al primo e al secondo piatto, pane, con= torno e bevande.

L’impresa concorre mensi= lmente al costo complessivo (compreso l’eventuale trasporto e confezionamento) dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo, per ciascun pasto consumato nel mese, di Euro 5,28 dal 1° luglio 2003.

Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta agli operai, a decorrere dal 1° luglio 2003, un’indennità sostitutiva lorda di euro 5,28 per ciascuna gior= nata di effettivo lavoro, con un minimo di 4 ore lavorate.

L’indennità di me= nsa di cui sopra, sarà computata ai soli fini del calcolo del trattamento <= span class=3DGramE>di fine rapporto e di preavviso, = sempreché l’erogazione stessa abbia carattere continuativo escludendosi tutti g= li altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, comprese quelle di cui all’art. 19 del vigente CCNL, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità.

L’indennità sosti= tutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio in natura messo a disposizione secondo la normativa di cui al presente accordo, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo.=

L’impresa concorrer&agra= ve; al pagamento del contributo a suo carico per l’erogazione del servizio, quando l’operaio presti 4 ore di effettivo lavoro.”.

 

ART. 7- ANZIANITA= 217; PROFESSIONALE EDILE (APE ORDINARIA)

Considerato il saldo attivo registrato dal fondo dell’Anzianità Professionale Edile, con decorrenza 1° ottobre 2003 l’aliquota contributiva passerà= dal 4,85% al 4,15%.

 

ART. 8- ANZIANITA= 217; PROFESSIONALE EDILE STRAORDINARIA (APES)

Considerato che la prestazione dell’ape straordinaria cesserà definitivamente alla data del 31/12/2003, le parti concordano di ridurre l’aliquota contributiva dal 1,30% allo 0,30% con decorrenza 1/10/2003.

Alla data del 30/09/2004 l’aliquota dello 0,30% cesserà automaticamente qualora a livel= lo nazionale non si concordino apposite norme transitorie.

Le parti s’incontreranno= entro la data del 30/4/2004 per una verifica della situazione in atto e per valut= are la possibilità di destinare il fondo residuo APES.=

 

ART. 9- COMITATO PARITETICO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI (CPT)

Le parti sociali, riconfermano= il ruolo positivo svolto fino ad oggi dal CPT nel c= ampo della sicurezza, in particolare nella formazione dei lavoratori e nel suppo= rto informativo alle imprese. Si ritiene comunque prioritario attuare una serie di convenzioni con le strutture pubbliche, nel rispetto dei propri ruoli e competenze, mirate ad una fattiva collaborazion= e, al fine di sensibilizzare sempre più le imprese e i lavoratori ad una corretta applicazione delle norme di sicurezza ed a realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge.

Per quanto sopra le parti si incontreranno periodicamente per valutare la realizzazione di quanto convenuto. &nb= sp;         

 

ART. 10- PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI

Nell’= ;ottica di rivedere alcune prestazioni extracontrattuali erogate dalla Cassa Edile, le parti stabiliscono quanto segue:

1. L’art. 22 del CCPL 15/12/1998 (“Vestiario e scarpe antinfortunistiche”) viene sostituito come segue:

“L’Assistedil fornirà ogni anno, in occasione dei rimborsi semestrali ad ogni lavoratore iscritto che possa far valere 600 ore lavorative effettuate nella provincia di Ancona nei dodici mesi precedenti l’erogazione, una tuta invernale e una tuta estiva addebitandone il c= osto della prestazione alla gestione Cassa Edile.

In caso d’infortunio sul lavoro, è necessario che l’operaio abbia prestato almeno 80 ore lavorative nei dodici mesi precedenti.

Per avere diritto alla prestaz= ione di cui sopra, il lavoratore deve risultare attiv= o alla data stabilita dal comitato di gestione per la distribuzione e l’impr= esa in regola con i versamenti. Con l’erogazione delle tute invernali, le parti convengono anche di erogare un paio di scarpe antinfortunistiche all‘anno.

La maturazione del diritto e la distribuzione saranno effettuate con le stesse r= egole sopra previste per gli indumenti da lavoro.”.

2. Le parti convengono di este= ndere le convenzioni previste in materia sanitaria dalla tessera “Sanicard” ad altri istituti sanitari della prov= incia di Ancona.

3. Le parti sociali invitano formalmente il Comitato di Gestione dell’Assiste= dil affinché stabilisca, con decorrenza 1° ottobre 2003, le seguenti prestazioni:

a) elimina= zione delle prestazioni previste negli articoli 9 (“Contributo per cure ter= mali ed idropiniche”) e 11 (“Premio per occupazione nell’edilizia dopo il servizio militare di leva”) del regolamento dell’Assistedil.

b) Sostituzione dell’art= . 8 del regolamento suddetto con il seguente:

“Sussidio per protesi odontoiatriche — acustiche — oculistiche — ortopediche= 221;

• Protesi odontoiatriche: erogazione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta fino ad massimo di euro 516;

Protesi oculistiche (occhi= ali da vista e/o lenti a contatto): erogazione di un contributo pari a 50% della s= pesa sostenuta fino ad un massimo di euro 150;

Protesi acustiche: erogazi= one di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di euro = 150;

Protesi ortopediche: eroga= zione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di eu= ro 150.

Il sussidio per le prestazioni= di cui sopra viene erogato al lavoratore una sola v= olta l’anno al massimo per due delle suddette prestazioni.

Il tetto massimo di spesa prev= isto dal Comitato di Gestione per le richieste dell’esercizio 2004 è= ; di euro 77.500,00.

Le parti s= i incontreranno entro il mese di giugno 2004 per verificare la congruità del tetto  massimo previsto.

Al lavoratore avente diritto <= span class=3DGramE>verrà effettuata una prima erogazione pari al 5= 0% del totale rimborsabile entro i due mesi dalla data di presentazione della doma= nda, la seconda al termine dell’esercizio in relazione alla copertura del tetto massimo previsto.

Requisiti

Il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, deve trovarsi alle dipendenze di una impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con= i versamenti dei contributi e degli accantonamenti e dovrà aver presta= to almeno 600 ore lavorative presso la Cassa Edile della provincia di Ancona al mo= mento della presentazione della domanda stessa, regolarmente coperte dai contribu= ti e dal versamento degli accantonamenti.

Presentazione della domanda

Entro 90 giorni dalla data del= la fattura della spesa sostenuta.

Documentazione

• Prescrizione medica;

• Preventivo di spesa pe= r le prestazioni odontoiatriche;

• Fattura originale della spesa sostenuta, contente in dettaglio le prestazioni effettuate, mentre pe= r i lavori protesici il sanitario dovrà, secondo gli schemi abitualmente utilizzati, specificare i singoli denti oggetto dell’intervento;

• Attestato di dipendenza rilasciato dall’impresa di appartenenza.

 

ART. 11- DECORRENZA E DURATA

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica per il tutto il territorio della provincia di Ancona a decorrere dal 1° luglio 2003 fino al 31 dicembre 2006.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intender&a= grave; rinnovato per un anno e così di seguito.

 

Letto, confermato e sottoscrit= to.

 

Per il Col= legio Costruttori    &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;         Per la FILLEA-CGIL

 

Per l’Assindustria        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;     Per la FILCA-CISL

 

            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;      Per la FENEAL-UIL