Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Ancona
Data stipula: 15 dicembre 1998

Inizio validità: 1 gennaio 1999 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2002
Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Ancona


Sommario:

- Premessa
- Enti paritetici
- Sicurezza sul lavoro
- Osservatorio territoriale sul settore delle costruzioni
- Apprendistato
- Elemento economico territoriale
- Misura dell'elemento economico territoriale
- Indennità sostitutiva e mensa
- Igiene del lavoro
- Prestazioni dell'ASSISTEDIL
- Versamenti contributivi all'ASSISTEDIL
- Decorrenza e durata deposito

 

Il 15.12.1998

tra:

- la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della Provincia aderente all'ANCE;

e

- la FILLEA-CGIL;

- la FILCA-CISL;

- la FENEAL-UIL;

viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini stipulato il 5 luglio 1995, da valere per tutto il territorio della Provincia di Ancona per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso C.C.N.L. e per i lavoratori da esse dipendenti.

Premessa

Le parti hanno attentamente analizzato e valutato la situazione complessiva del settore delle costruzioni, caratterizzato, ormai da diversi anni, da una profonda crisi legata prioritariamente alla drastica contrazione degli investimenti.

Tale situazione di difficoltà, comune a tutto il territorio nazionale e che non ha risparmiato la Provincia di Ancona, oltre a determinare inevitabili ripercussioni negative a livello occupazionale, ha evidenziato il manifestarsi e l'accentuarsi di fenomeni anomali, quali tra l'altro, il ricorso a forme di lavoro irregolari, che alterano sensibilmente il mercato generando ingiustificate condizioni di disparità concorrenziale.

In tale contesto e tenuto anche conto dell'occasione di ripresa del settore a livello locale costituita dalla attività di ricostruzione conseguente ai tragici eventi sismici che hanno colpito le Regioni Marche ed Umbria, le parti, con il presente accordo integrativo provinciale, si impegnano, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, a favorire una seria e coerente politica di rilancio e di sviluppo che abbia i seguenti prioritari obiettivi:

- favorire la crescita occupazionale;

- garantire concretamente il rispetto delle norme di legge e di contratto;

- sviluppare e diffondere una cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, anche in riferimento all'obbligo per le aziende di fornire i dispositivi di protezione individuale ai lavoratori e all'obbligo degli stessi di utilizzarli;

- valorizzare il ruolo degli organismi paritetici.

Le parti dichiarano inoltre il loro impegno ad individuare proposte e azioni comuni, anche per il tramite delle rispettive Associazioni Nazionali, tendenti a riequilibrare l'elevata incidenza del costo del lavoro in edilizia.

Premesso quanto sopra, che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti hanno convenuto quanto segue. (Sommario)

Art. 1 - Enti paritetici

Le parti dichiarano la comune intenzione di perseguire l'obiettivo del raggiungimento di un sistema unico di Cassa Edile nella provincia di Ancona e a tal fine si impegnano ad attuare quanto prima la procedura indicata al punto 2 dell'allegato 1 all'ipotesi di protocollo nazionale di intesa sottoscritto in data 23.11.1998, tra ANCE, OO.SS. di categoria e Associazioni Artigiane. (Sommario)

Art. 2 - Sicurezza sul lavoro

Viene recepito integralmente l'accordo sindacale territoriale del 3 novembre 1995, in materia di sicurezza sul lavoro sottoscritto dalle parti firmatarie del presente contratto. (Sommario)

Art. 3 - Osservatorio territoriale sul settore delle costruzioni

Nell'intento di realizzare in sede locale le attività di monitoraggio ed analisi dell'andamento del mercato delle costruzioni e delle connesse dinamiche occupazionali, le parti convengono sull'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'attività della Cassa Edile, la realizzazione di un Osservatorio attraverso il quale, previa acquisizione delle più ampie informazioni, dotarsi di elementi utili alla definizione di indirizzi comuni dai quali muovere per l'adozione di iniziative finalizzate al rilancio del settore.

Le prerogative e il funzionamento dell'Osservatorio saranno disciplinate con apposito accordo tra le parti stipulanti il presente contratto integrativo, da realizzarsi entro il 31 ottobre 1999. (Sommario)

Art. 4 - Apprendistato

In attuazione dell'art. 16 della Legge 196/97, si conviene che le 120 ore di formazione per il personale apprendista delle imprese edili della provincia di Ancona saranno effettuate presso la Scuola Edile dell'ASSISTEDIL. (Sommario)

Art. 5 - Elemento economico territoriale

In attuazione degli artt. 12 e 47 del C.C.N.L. 5.7.1995, l'indennità di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati restano fermi negli importi di cui all'art. 3 del Contratto Integrativo Provinciale del 18.9.1989.

In attuazione dell'art. 39 del C.C.N.L. 5.7.1995 e degli Accordi Collettivi Nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997, l'Elemento economico territoriale (brevemente indicato E.E.T.) è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'E.E.T. la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.C.N.L. 5.7.1995, le parti tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Ancona, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori significativi:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti all'ASSISTEDIL della Provincia di Ancona e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti dei lavori pubblici aggiudicati nella provincia dalle imprese locali;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;

- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti;

- numero di ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;

- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità in provincia di Ancona.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'E.E.T. è determinato per ogni anno nel mese di gennaio dell'anno successivo, nel rispetto del limite di cui all'accordo nazionale 11 giugno 1997.

La determinazione annuale del valore dell'E.E.T. sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi preferibilmente nel mese di gennaio di ciascun anno, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre - 30 settembre immediatamente precedente con quelli del periodo 1° ottobre 1997 - 30 settembre 1998, che viene individuato dalle parti quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto, avendo le stesse rilevato i dati relativi a tale periodo preso a base di riferimento.

Per l'anno 1999, L'E.E.T. di cui agli art. 39 lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5.7.1995, per gli operai e gli impiegati è stabilito in via presuntiva sulla base dei dati parziali relativi all'andamento del settore e delle linee tendenziali del medesimo, ed è erogato a decorrere dal 1° gennaio 1999, a titolo di anticipo nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio attualmente vigenti, secondo gli importi riportati nelle tabelle dell'articolo successivo.

Nel corso del predetto incontro le parti, durante la vigenza del presente contratto, effettueranno una verifica dell'andamento tendenziale degli indicatori sopra riportati, al fine della conferma o variazione della misura dell'E.E.T. anche in rapporto ai citati parametri.

Le parti si danno atto che la struttura dell'E.E.T. è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67 convertito nella Legge 23.5.1997 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale, anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2. (Sommario)

Art. 6 - Misura dell'elemento economico territoriale

La misura dell'E.E.T., fatte salve le verifiche previste dal penultimo comma del precedente articolo, viene determinata in base alla tabella sotto riportate:

Tabella A - Operai - Importo orario E.E.T.

Qualifiche

Importo orario dall'1.1.1999

Operaio di IV livello

452,81

Operaio specializzato

420,47

Operaio qualificato

378,42

Manovale specializzato o operaio comune

323,44

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti

291,09

Guardiani, custodi, portinai con alloggio

258,75

 

Tabella B - Quadri e Impiegati - Importo mensile E.E.T.

Qualifiche

Importo mensile dall'1.1.1999

Quadri e Impiegati di I Super

111.909

Impiegati di I

100.718

Impiegati di II

83.932

Impiegati di IV livello

78.337

Impiegati di III

72.741

Impiegati di IV

65.467

Impiegati di IV - primo impiego

55.955

(Sommario)

Art. 7 - Indennità sostitutiva e mensa

L'indennità sostitutiva di mensa di cui all' art. 5, comma 6, C.C.P.L. del 18.9.1989 a far data dal 1° gennaio 1999 sarà pari a lire 5.400 e a far data dal 1° giugno 1999 sarà pari a lire 6.400.

La partecipazione massima dell'impresa al costo complessivo del pasto di cui all'art. 5, comma 3, C.C.P.L. del 18.9.1989, a far data dal 1° gennaio 1999 sarà pari a lire 7.400 e a far data dal 1° giugno 1999 sarà pari a lire 8.400.

Il comma 4 dell'art. 5 C.C.P.L. del 18.9.1989 deve intendersi abrogato. (Sommario)

Art. 8 - Igiene del lavoro

Allo scopo di migliorare le condizioni di igiene nei luoghi di lavoro, le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori un servizio igienico nei cantieri che ne siano sprovvisti, in base la normativa vigente. (Sommario)

Art. 9 - Prestazioni dell'ASSISTEDIL

Allo scopo di conseguire una più efficiente razionalizzazione di alcune prestazioni previste dal vigente regolamento ASSISTEDIL e dall'art. 18 C.C.P.L. del 18.9.1989, relativamente alle scarpe antinfortunistiche, verrà costituita una Commissione Paritetica di Studio con il compito di esaminare le predette prestazioni e di sottoporre, entro il 31 ottobre 1999, eventuali proposte di modifica alle parti firmatarie del presente contratto.

Tale commissione sarà costituita da n. 6 componenti, di cui 3 nominati dalla Sezione Costruttori Edili e n. 3 nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto. (Sommario)

Art. 10 - Versamenti contributivi all'ASSISTEDIL

Considerato il saldo attivo registrato dal Fondo dell'anzianità Professionale Edile Ordinaria, dal Fondo dell'Anzianità Professionale Edile Straordinaria e dal Fondo della Scuola Edile, le aliquote contributive per il finanziamento di tali Fondi verranno modificate nelle misure di seguito riportate:

- il contributo APE ordinaria a carico delle imprese passerà dal 6% al 5,30% a far data dal 1° gennaio 1999 e dal 5,30% al 5% a far data dal 1° ottobre 1999;

- il contributo APE straordinaria a carico delle imprese passerà dal 2% all'1,60% a far data dal 1° gennaio 1999 e dall'1,60% all'1,30% a far data dal 1° ottobre 1999;

- il contributo Scuola Edile a carico delle imprese passerà dall'1% allo 0,90% a far data dal 1° gennaio 1999 e dallo 0,90% allo 0,80% a far data dal 1° ottobre 1999.

Con decorrenza 1° gennaio 1999, l'aliquota contributiva complessiva mensile per il finanziamento dell' Ente ASSISTEDIL passerà dall'1,50% all'1,65% per la parte a carico delle imprese e dallo 0,30% allo 0,35% per la parte a carico dei lavoratori. (Sommario)

Art. 11 - Decorrenza e durata deposito

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1999 e avrà durata fino al 31 dicembre 2002 fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva nazionale.

Copia del presente accordo integrativo verrà depositata a cura dell'Associazione Industriali della Provincia di Ancona presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Ancona entro 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.L. n. 67/97, convertito nella Legge n. 135/97, sopra citata.

Le parti si impegnano a concludere la stesura definitiva del presente contratto integrativo entro breve termine. (Sommario)