IPOTESI DI

Accordo collettivo provinciale integrativo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000

 

 

In Alessandria, addì 10 gennaio 2003

 

                                                                     tra

 

il Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Alessandria rappresentato dal Presidente Geom.  Franco Osenga  e dal Vice Presidente Ing. Roberto Mutti   preposto ai rapporti sindacali e con la partecipazione  dell’Ing. Giovanni Andrea Pesce e con l'assistenza del Direttore Dott. Giuseppe Talpone e del Rag. Mauro Riposio;

 

La Associazione Libera Artigiani - Confartigianato - rappresentata dal Presidente Comm. Valerio Bellero  e con l'assistenza del Direttore Rag. Flavio Arlenghi e della Sig.ra Marinella Minetti ;

 

La Unione Provinciale Artigiani - C.N.A. - rappresentata dal Sig. Giovanni Giordano e con l'assistenza del Direttore Dott. Marco Bologna;

 

e, in ordine alfabetico,

 

 

La Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale di Alessandria, rappresentata dal Segretario Generale Sig.  Roberto Soressi, dal Sig. Antonello Dell'Omo e dalla Sig.ra Tiziana Del Bello;

                                                                                                        

La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - Sindacato Provinciale di Alessandria, rappresentata dal Segretario Generale Sig.  Silio Simeone,  e dai Sigg. Angelo Lacqua, Pierluigi Lupo e Franco Parisi;

                              

La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e lndustrie Affini - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - rappresentata dal Segretario Generale Sig. Adelchi Puozzo e dai Sigg. Gianluca Carrega, Salvatore Stranieri e Sig.ra Claudia Raiteri;

 

-  visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000  ed in particolare l'art. 39  del contratto medesimo,

 

si sottoscrive la presente ipotesi di accordo per la ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla competenza delle Associazioni Sindacali Territoriali, si stipula il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo, per i lavoratori dipendenti dalle Imprese edili ed affini, del contratto collettivo nazionale 29 gennaio 2000, da valere in provincia di Alessandria per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale 29 gennaio 2000 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle Imprese stesse.

 

Le parti contraenti si danno atto reciprocamente che anche il presente accordo provinciale di lavoro (con gli allegati Regolamenti), integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000, ha come presupposti essenziali e costitutivi il rispetto formale e sostanziale della "premessa" al detto contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000, nel senso che entrambe le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto integrativo ed il ccnl di cui esso è parte integrante, per tutto il periodo di relativa validità.

 

Tutto quanto premesso si conviene e si sottoscrive quanto segue:

 

1.     L’Elemento Economico Territoriale, in conformità all’accordo nazionale 29 gennaio 2002, è determinato per la provincia di Alessandria nelle seguenti misure:

 

 

OPERAI DI PRODUZIONE

Dal 1° gennaio 2003

Valori orari in €

Dal 1° dicembre 2003

Valori orari in €

 

Operai di quarto livello – 4° livello

0,44

0,56

Operaio specializzato – 3° livello

0,41

0,52

Operaio qualificato – 2° livello

0,37

0,47

Operaio comune – 1° livello

0,32

0,40

Custodi, portinai, fattorini,

usceri, inservienti

0,28

0,36

Custodi, portinai, guardiani con alloggio

0,25

0,32

 

 

IMPIEGATI

Dal 1° gennaio 2003

Valori mensili in €

Dal 1° dicembre 2003

Valori mensili in €

 

1° categoria super  - 7° livello

109,69

139,60

1° categoria – 6° livello

98,72

125,64

2° categoria – 5° livello

82,27

104,70

Impiegato di quarto livello

76,78

97,72

3° categoria  - 3° livello

71,30

90,74

4° categoria – 2° livello

64,17

81,67

4° categoria primo impiego – 1° livello

54,84

69,80

 

La normativa di riferimento, secondo le indicazioni contenute nell’art. 6 dell’accordo collettivo del 20 aprile 1999, verrà definita e coordinata in sede di stesura del testo definitivo dell’accordo provinciale che recepirà le presenti indicazioni.

 

  1. Le Parti ritengono opportuno che la Cassa Edile sia il soggetto chiamato a rilasciare il documento unico di regolarità contributiva.

Al riguardo auspicano una sollecita definizione della convenzione prevista dall’art. 2, c.2 del D.L. 25.09.2002, convertito in legge n. 266/02.

A tal fine saranno utili e funzionali allo scopo le rilevazioni che potranno essere attinte dall’Osservatorio sugli Appalti, la Sicurezza dei Cantieri Edili  ed il controllo del lavoro nero.

 

  1. Viste le esigenze che esprime la gestione della Cassa Edile e l’impegno  già assunto di riesaminare le assistenze erogate dalla stessa, le parti convengono di riequilibrare il bilancio della Cassa Edile nel suo complesso.

Detta operazione verrà attuata con opportuni utilizzi di eccedenza di contributi già presenti nel settore. 

Verrà altresì considerata l’introduzione di una iniziativa  idonea a rendere visibile per i lavoratori la Cassa Edile da realizzarsi con le disponibilità finanziarie presenti.

Detto impegno dovrà  essere assolto entro il 30 aprile 2003.

 

 

 

 

 

  1. Le competenze della Commissione Intersindacale, introdotta con l’Accordo Provinciale 20 Aprile 1999, potranno essere riesaminate alla luce di una riorganizzazione gestionale degli Enti Paritetici volta ad una razionalizzazione economica e finanziaria ed a una ricerca di maggiore efficienza e produttività.

Nell’ambito di questa iniziativa si valuterà la costituzione o l’acquisizione di una società di Servizi.

 

  1. Sono acquisiti per la stesura definitiva dell’accordo provinciale integrativo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 i seguenti articoli allegati.

 

-          Contratto a tempo parziale;

-          Mensa;

-          Ferie;

-          Trasferta.

 

  1. Per procedere ad una semplificazione delle tabelle retributive si conviene che l’Elemento Distinto della Retribuzione – E.D.R. – venga sommato nelle caselle che riportano i singoli  dati della ex Indennità di Contingenza e venga computato per tutti gli istituti contrattuali per i quali rileva la suddetta Indennità di Contingenza.

 

 

Letto, confermato, sottoscritto

 

 

 

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI                                       FeNEAL/UIL

 

 

 

  L’ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI                            FILCA/CISL

           Confartigianato                                                                              

 

 

 

L’UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI                                            FILLEA/CGIL           

                      C.N.A.       

 

Art. 7

MENSA

 

A) L'impresa in relazione all'ubicazione disagiata del cantiere, alla durata, alla tipologia ed alla estensione delle fasi lavorative dei lavori, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta ed impegno di almeno 20 dipendenti, provvederà, ove possibile, affinchè nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio di mensa.

Il pasto sarà costituito da un primo, da un secondo e contorno, pane, mezzo litro di acqua minerale e un frutto e la sua composizione sarà predeterminata tra l'impresa e i delegati aziendali. Il costo complessivo dei pasti sarà ripartito in misura di un quarto a carico del dipendente e di tre quarti a carico dell'impresa con una esposizione massima per l'impresa stessa di € 5,16 a decorrere dal 1° gennaio  2003.

Nel caso di ricorso a servizio esterno il costo complessivo del pasto sarà predeterminato tra l'impresa e i delegati aziendali entro i limiti della normalità.  Il costo complessivo del pasto sarà ripartito in misura di tre quarti a carico del datore di lavoro e un quarto a carico del lavoratore.

B) Anche se il numero dei  dipendenti è inferiore a venti, si potrà ricorrere a servizi mensa esterni posti nelle immediate vicinanze del cantiere qualora la maggioranza dei lavoratori occupati risulti interessata.  Il costo complessivo del pasto (composto come sopra indicato) sarà ripartito in misura di un quarto a carico del dipendente e di tre quarti a carico dell'impresa con una esposizione massima per l'impresa stessa di € 5,16   a decorrere dal 1° gennaio   2003.                                                   

Quanto sopra verrà riconosciuto in entrambi i casi per 5 giorni settimanali e subordinatamente alla effettiva prestazione della normale attività lavorativa.

Tale trattamento sarà comunque riconosciuto nelle giornate in cui è prestata l'intera attività lavorativa.

Ai lavoratori che non usufruiscono della normativa precitata verrà erogata una indennità sostitutiva, di cui all'art. 4 dell'accordo integrativo provinciale 26 giugno 1974, pari a € 0,25  a decorrere dal 1° gennaio  2003.

In relazione a quanto sopra, la predetta indennità oraria entra a far parte degli elementi della retribuzione di cui all'art. 18 del  presente contratto integrativo provinciale.

Le Imprese che sono stabilmente impegnate in appalti nell'ambito di stabilimenti industriali sono disponibili affinchè ai propri dipendenti edili possa essere concesso, nei limiti della normativa precisata, di usufruire della mensa gestita all'interno dello stabilimento.

 

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che l'indennità sostitutiva di mensa non spetta comunque agli operai   che non vogliono consumare il pasto caldo garantito dal servizio di mensa del cantiere o dal servizio esterno.

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate nelle aziende.

 

 

 

Art. 9

FERIE

 

In attuazione dell'art. 16 del CCNL 5 luglio 1995 si concorda che nel periodo 15 luglio - 30 settembre ai lavoratori verrà di norma concesso di godere un periodo di ferie collettive di almeno due settimane.

 

Il godimento di una delle restanti settimane di ferie collettive avverrà  nel periodo delle festività  di fine anno. 

 

Le ferie eventualmente residue spettanti al singolo operaio e non utilizzate secondo i termini dei precedenti commi, saranno godute, in periodi diversi su richiesta di quest'ultimo da avanzare almeno 48 ore prima e verranno concordate con il datore di lavoro contemperando le esigenze produttive dell'impresa con quelle personali del lavoratore.

Qualora l'impresa ravvisi la necessità. di una distribuzione delle settimane di ferie diversa da quella prevista al primo comma, ferma restando la concessione di un minimo di due settimane, le altre settimane di ferie, sentite le esigenze espresse dalla rappresentanza sindacale od in mancanza dai lavoratori interessati, potranno avere  una diversa distribuzione da concordarsi, tra le parti, entro il 31 maggio di ogni anno.

In caso di valutazioni divergenti, l'esame verrà  effettuato in sede sindacale con la partecipazione delle Organizzazioni stipulanti.

Diversi periodi di godimento delle ferie potranno essere definiti con i delegati aziendali o con i lavoratori interessati e con l'eventuale intervento, se richiesto, delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, di norma non oltre il 31 maggio di ogni anno.

 

In caso di ferie per azienda, per cantiere  o per squadra, l’operaio che non ha maturato fino ad  un anno di anzianità presso l’impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l’intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le disposizioni di cui all’art. 10.

 

 

 

Art. 13

TRASFERTA

 

La diaria giornaliera di cui all'art. 22,  secondo comma, del contratto collettivo  nazionale  29 gennaio 2000 è corrisposta in provincia di Alessandria alle condizioni e con criteri di cui in appresso.

L'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un luogo diverso da quello per il quale è stato assunto ma compreso in una fascia delimitata da una distanza di 7 (sette) chilometri non ha diritto a percepire una diaria.

Se l'operaio è comandato a prestare la propria opera in una fascia compresa oltre i 7 (sette) chilometri ha diritto, con decorrenza 1° gennaio   2003, ad una diaria di € 0,13 al chilometro da erogarsi per i chilometri che superano i sette di franchigia.

L'importo della diaria così determinata verrà, erogato in misura doppia in considerazione della percorrenza necessaria per l'andata e il ritorno.

Le eventuali maggiori spese di trasporto da riconoscersi all'operaio  comandato in trasferta, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si concretizzano nel rimborso del prezzo del biglietto del mezzo pubblico che il lavoratore può usare nella normalità.

Nel caso in cui il lavoratore non possa utilizzare un mezzo pubblico e debba ricorrere ad un suo mezzo privato di locomozione gli verrà riconosciuto, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 , il rimborso del costo d'uso effettivo del mezzo nelle seguenti misure:

                               -   per autovetture:     € 0,25 al Km

                                 -            per motociclette e motocicli : € 0,09  al km

 

I chilometri da considerare a base del rimborso sono quelli per i quali si eroga la diaria di cui ai commi precedenti.

Se l'impresa provvede al trasporto degli operai sul posto di lavoro, agli stessi non compete alcun rimborso delle maggiori spese di trasporto.

Per il computo dei km da considerare in attuazione della presente normativa si fa riferimento, compatibilmente con l'effettiva situazione oggettiva:

 

- al palazzo comunale o, trattandosi di un centro abitato non sede di comune, al concentrico della località stessa;

- al cantiere, per il quale il lavoratore è stato specificatamente assunto;

- al luogo da considerarsi, in casi particolari, tra le parti.

Al lavoratore, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in trasferta, superati i 10 km. (percorrenza di sola andata e compresi i sette km di franchigia) per i dipendenti di Imprese con cantieri in movimento ed in estensione (imprese stradali, imprese fluviali, Imprese di costruzione linee elettriche e telefoniche) e superati i 22 km (percorrenza di sola  andata compresi i sette km di franchigia) per i dipendenti di Imprese di costruzioni edili, spetta l'erogazione di un pasto caldo composto da un primo, da un secondo con contorno e pane, da mezzo litro di acqua minerale e da un frutto in un locale individuato dall'impresa e ai costi normali e correnti.

L'erogazione del pasto caldo in trasferta comporta la non erogazione ad ogni effetto contrattuale della indennità  sostitutiva di mensa.

Ricorrendo gli estremi chilometrici suindicati ed essendo il lavoro espletato in luogo difforme dalla dimora abituale con conseguente disagio del personale occupato e non ricorrendo le condizioni di maggior favore derivante da avvicinamento alla residenza o abituale dimora che comportino un effettivo vantaggio, l'erogazione del pasto caldo viene erogata a richiesta dei lavoratori interessati.

 

Con accordo tra le parti può esser prevista in particolari situazioni operative, in sostituzione dell’erogazione del pasto caldo una maggiorazione dell’importo della diaria giornaliera pari a € 8,00.

 

La diaria ed il rimborso delle maggiori spese non sono dovuti qualora il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro e di prestare integralmente la normale attività giornaliera.

 

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria.

 

In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui alla presente normativa.

Per i lavori in estensione e in movimento si intende per "cantiere" il tronco appaltato per il quale il lavoratore viene assunto.

Resta inteso che al cantiere sopra contemplato non è applicabile la disciplina prevista per il cantiere ferroviario dall'art. 22 lettera B) del contratto collettivo nazionale 29 gennaio 2000.

 

CHIARIMENTO A VERBALE

Per i lavoratori in trasferta comandati a prestare la propria opera al di sotto delle fasce sopra descritte valgono le norme stabilite dall'art. 7 (mensa) del presente accordo.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Organizzazioni sottoscriventi il presente accordo auspicano l’attuazione della normativa sulla trasferta introdotta dall’allegato Q del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 ed in tal senso sono impegnati ad operare nelle rispettive competenti sedi al fine di realizzare, con l’introduzione della suddetta normativa,  una omogenea fruibilità agli operai delle assistenze erogabili dalle Casse Edili di provenienza collegate alla anzianità di iscrizione e un  necessario riscontro del rispetto delle norme contrattuali da parte dell’impresa che opera in trasferta fuori dei confini territoriali .

 

 

 

 

Contratto a tempo parziale

 

 

 

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere redatto in forma scritta e copia di detto contratto deve essere inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio entro trenta giorni dalla data di stipulazione dello stesso.

 

La collocazione temporale della prestazione lavorativa, se richiesta dalle esigenze tecnico produttive e/o gestionali dell’azienda, potrà prevedere una distribuzione di orario di tipo orizzontale e di tipo verticale rapportata, ove occorra, alla settimana, al mese, all’anno.

 

In presenza di un contratto di lavoro a tempo parziale l’orario di lavoro effettivo, comprendente l’orario contrattuale e quello supplementare, non potrà superare il limite fissato dal c.c.n.l. a livello annuale per il tempo pieno. L’orario effettivo giornaliero, comprendendo le ore supplementari, non potrà superare, di norma, le dieci ore.

 

Per orario supplementare si intende l’orario che è compreso tra l’orario concordato tra le parti e quello fissato dal c.c.n.l. a livello annuale.

 

Il ricorso al lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore ed è effettuato in presenza di esigenze tecniche-produttive e/o gestionali dell’azienda.

 

Non superando il limite delle ore corrispondenti  alla normativa contrattuale del tempo pieno, per le ore di lavoro supplementare è dovuta la retribuzione prevista per le ore di normale prestazione lavorativa.

 

Il recupero dei periodi di sosta è ammesso compatibilmente alla specifica normativa di legge e di contratto collettivo che regolamenta il contratto a tempo parziale.

 

La presente normativa è applicabile esclusivamente dalle imprese iscritte in Cassa Edile ed in regola con il versamento contributivo agli Enti Paritetici.