EDILI (ARTIGIANATO)

Accordo territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Alessandria

Data stipula: 20 aprile 1999


Inizio validità: 1 aprile 1999 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Alessandria

Sommario:

- Sistema di informazione
- Mercato del lavoro
- Commissione intersindacale
- Addestramento professionale ed occupazione
- Categorie e qualifiche
- Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro - Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti
- Orario di lavoro
- Sospensione e riduzione di lavoro
- Elemento Economico Territoriale
- Mensa
- Indennità di trasporto
- Ferie
- Accantonamenti presso la Cassa Edile
- Contributo per anzianità professionale edile
- Indennità per lavori speciali disagiati
- Trasferta
- Ambiente di lavoro
- Indumenti da lavoro
- Ente comitato paritetico territoriale per la prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di lavoro
- Istituti di patronato
- Elementi della retribuzione
- Cassa Edile
- Multe
- Impiegati - Retribuzioni
- Assemblee
- Diritti Sindacali (Delegato d'impresa)
- Quote di adesione contrattuale
- Quote sindacali
- Disciplina degli assorbimenti
- Validità, decorrenza e durata
- Protocollo aggiuntivo
- Tabelle retributive


 

Il 20 aprile 1999, in Alessandria

tra

- Il Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Alessandria e con la partecipazione della Delegazione industriale

- La Associazione Libera Artigiani - Confartigianato

- La Unione Provinciale Artigiani - C.N.A.

e, in ordine alfabetico,

- La Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale di Alessandria

- La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - Sindacato Provinciale di Alessandria

- La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

- visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995 ed in particolare l'art. 39 del contratto medesimo,

si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla competenza delle Associazioni Sindacali Territoriali, si stipula il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo, per i lavoratori dipendenti dalle Imprese edili ed affini, del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995, da valere in provincia di Alessandria per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle Imprese stesse.

Le parti contraenti si danno atto reciprocamente che anche il presente accordo provinciale di lavoro (con gli allegati Regolamenti), integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995, ha come presupposti essenziali e costitutivi il rispetto formale e sostanziale della "premessa" al detto contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995, nel senso che entrambe le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto integrativo ed il C.C.N.L. di cui esso è parte integrante, per tutto il periodo di relativa validità.

Sistema di informazione

In attuazione della disciplina prevista dalla normativa di cui al C.C.N.L. 5 luglio 1995 le parti stipulanti sono impegnate ad operare congiuntamente al fine di organizzare la struttura della Cassa Edile onde renderla adeguata per l'elaborazione statistica dei dati aggregati utili per la valutazione congiunta dello stato e delle prospettive dell'occupazione del settore.

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile è autorizzato, nei tempi tecnici richiesti, ad attivarsi al fine di predisporre la struttura e le procedure ritenute idonee per far conoscere al Comitato di Gestione stesso ed alle OO.SS. stipulanti il presente accordo i seguenti dati statistici che possono essere rilevati dalla documentazione in possesso della Cassa Edile:

- Numero Imprese iscritte;

- Numero operai attivi;

- Numero operai assunti;

- Numero operai licenziati;

- Ripartizione degli operai per livelli e categorie e suddivisione degli stessi per fasce di imprese;

- Ripartizione degli operai per classi di età;

- Età media degli operai;

- Età media degli operai differenziati per livelli e categorie;

- Massa salariale complessiva;

- Massa salariale relativa alle ore normali di lavoro

- Numero ore di lavoro denunciate suddivise tra ore ordinarie ed ore straordinarie e classificate secondo le fasce di imprese;

- Numero ore di lavoro denunciate suddivise per livello e categoria di operai;

- Numero ore di malattia denunciate;

- Numero degli infortuni e relative causalità;

- Numero ore di infortunio denunciate;

- Numero ore di malattia denunciate suddivise per livello e categoria di operai;

- Numero ore di infortunio denunciate suddivise per livello e categoria di operai;

- Ripetibilità di malattia per operaio;

- Ripetibilità di infortunio per operaio;

- Ore di lavoro denunciate precedentemente all'infortunio;

- Ore di lavoro denunciate precedentemente alla malattia;

- Numero di Imprese per fasce di operai occupati;

- Numero ore di lavoro denunciate per fasce di imprese suddivise secondo la consistenza degli operai denunciati;

- Numero ore denunciate di cui sopra riportate per singolo mese.

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile valuterà la fascia di differenziazione delle imprese e le modalità per una corretta elaborazione dei suddetti dati.

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile è altresì autorizzato ad attuare una diversa classificazione delle imprese che vengono a svolgere l'attività in provincia di Alessandria al fine di procedere ad una separata elaborazione dei dati statistici di cui al presente accordo. Le Imprese in parola saranno classificate altresì per tipo di lavoro eseguito.

L'introduzione della elaborazione statistica dei dati indicati nel presente accordo dovrà avvenire compatibilmente con un ordinato e metodico assolvimento degli obblighi gestionali che fanno già carico alla Cassa Edile.

Nell'elaborazione dei dati statistici verranno individuati gli Enti Pubblici appaltanti che hanno richiesto la certificazione relativa alla regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria dell'opera e dell'eventuale impresa subappaltante evidenziando nel contempo gli Enti inadempienti alla disposizione in questione.

Questi dati saranno forniti alle OO.SS. stipulanti non oltre la cadenza semestrale al fine di procedere al necessario coordinamento con i dati rilevati dall'Osservatorio per la sicurezza dei cantieri edili e il controllo del lavoro nero.

La Cassa Edile provvederà inoltre a segnalare all'Ente Comitato Paritetico per la Prevenzione Infortuni l'aggiudicazione dei singoli lavori e l'apertura dei cantieri di cui sia venuta a conoscenza.

La predetta segnalazione avverrà a cadenza non superiore al mese.

Per il raggiungimento dello stesso fine gli altri enti paritetici - Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini e Ente Comitato Paritetico per la Prevenzione Infortuni - collaboreranno per quanto di competenza per la fornitura alle OO.SS. dei dati in loro possesso. Nel corso degli incontri di cui alla presente disciplina le parti firmatarie forniranno informazioni in materia di appalto, subappalto, sull'andamento e le caratteristiche generali dei predetti rapporti con particolare riferimento all'osservanza delle norme contrattuali. (Sommario)

Mercato del lavoro

Le parti si sono attivate in sede provinciale per la creazione dell'Osservatorio per la sicurezza dei cantieri edili ed il controllo del Lavoro nero coinvolgendo la pubblica amministrazione ed in particolare la Prefettura e la Provincia.

In attesa che in sede nazionale si concretizzi operativamente l'Osservatorio settoriale sull'industria e delle costruzioni, sono attivamente impegnate a svilupparne l'attività in sede provinciale.

L'attività dell'Osservatorio è essenziale per la conoscenza del settore edile ed utile per gli indirizzi operativi che devono essere attuati in campo formativo dall'Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini della Provincia di Alessandria ed in campo prevenzionale dall'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni l'Igiene e l'ambiente di lavoro.

Le parti opereranno nell'ambito della Commissione Intersindacale per il coordinamento dell'attività degli Enti Paritetici - Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della provincia di Alessandria - Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini della provincia di Alessandria - Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni l'Igiene e l'ambiente di lavoro - al fine di creare le migliori condizioni per le imprese per l'osservanza delle norme di legge e del contratto di lavoro. (Sommario)

Regolamentazione

Commissione intersindacale

Tra le parti è costituita la Commissione Intersindacale

La Commissione Intersindacale è lo strumento per la gestione delle relazioni sindacali tra le parti e per il coordinamento delle politiche concernenti il settore.

Essa è composta da un rappresentante effettivo e, in assenza, da un supplente per ciascuna delle Organizzazioni sottoscriventi il presente accordo.

I pareri e le proposte della Commissione hanno effetto soltanto se espressi dai suoi componenti all'unanimità.

La Commissione Intersindacale sovraintende alla gestione delle problematiche concernenti l'Osservatorio per la sicurezza dei cantieri edili ed il controllo del lavoro nero.

La Commissione Intersindacale fornirà inoltre indirizzi utili per la gestione ed il coordinamento degli Enti paritetici. (Sommario)

Art. 1

Addestramento professionale e occupazione

Le parti, mentre confermano la validità della scelta operata con l'istituzione e la gestione dell'Ente Scuola secondo la disposizione del C.C.N.L., concordano sulla opportunità che, al fine di dare sviluppo ai corsi di formazione professionale che saranno da tale Ente organizzati, venga sollecitata e favorita la partecipazione ad essi dei giovani.

Tali corsi dovranno essere strutturati e programmati allo scopo di fornire la formazione tecnico-professionale più seria ed adeguata poiché le parti ribadiscono una siffatta formazione professionale come il rimedio più idoneo alle carenze dell'apparato produttivo ed organizzativo che impediscono il pieno e proficuo sviluppo dell'occupazione.

Le Imprese edili opereranno al fine di mantenere, compatibilmente con le esigenze produttive del cantiere, i livelli occupazionali del cantiere stesso.

Le parti si impegnano altresì ad effettuare incontri periodici al fine di verificare l'effettivo fabbisogno nel settore di personale professionalmente qualificato ed a predisporre, di concerto con gli organi competenti dell'Ente Scuola, i programmi dei corsi che dovranno effettuarsi secondo modalità di svolgimento da determinarsi con apposito regolamento tenendo però in particolare evidenza la necessità. di formare lavoratori che assommino capacità professionali polivalenti, anche al fine di uno sbocco professionale superiore.

L'attività dell'Ente Scuola comporterà corsi di qualificazione e di riqualificazione delle maestranze già occupate e corsi di addestramento professionale per giovani in attesa di occupazione.

Le Organizzazioni territoriali firmatarie affermano la disponibilità dell'Ente Scuola ad attuare corsi di istruzione professionale per gli addetti alle lavorazioni tutelate dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini e di cui ne venga accertato il fabbisogno.

Le parti si adopereranno di comune accordo affinché al termine dei corsi di istruzione professionale di cui sopra sia assicurato, nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento, un prioritario inserimento degli allievi, che hanno superato con esito favorevole i corsi di cui sopra, nel processo produttivo dell'edilizia.

Agli allievi che frequentano con regolarità i corsi è corrisposto, a carico dell'Ente Scuola, un assegno di studio commisurato alle ore di frequenza, alle condizioni, nelle misure e secondo le modalità da stabilirsi dalle Associazioni territoriali contraenti con apposito Regolamento.

Al finanziamento dell'Ente Scuola, come previsto dall'art. 93, del C.C.N.L. 5 luglio 1995, si provvede, fino al 31 dicembre 1999, con un contributo a carico delle Imprese dell'1% (uno per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetti al premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il contributo deve essere versato tramite la sede territoriale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in un conto corrente presso un Istituto Bancario scelto d'accordo tra le Associazioni Sindacali territoriali contraenti intestato "Fondo Scuole Professionali Edili della Provincia di Alessandria" ed amministrato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini della Provincia di Alessandria, istituito con accordo collettivo provinciale 26 giugno 1969.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo richiesto per il finanziamento dell'Ente Scuola verrà versato dalle imprese alla Cassa Edile che assolverà l'impegno con una separata gestione.

Il contributo, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2000, è fissato all'1% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, dell'indennità di mensa e dell'elemento distinto dalla retribuzione. (Sommario)

Corsi di addestramento scuola edile - allievi

L'Ente Scuola, su conforme indicazione della Commissione Intersindacale, opererà per soddisfare le necessità formative che fanno capo alle imprese in occasione dell'introduzione del lavoratore nel settore e che sono eventualmente richieste per un miglior adeguamento della professionalità soggettiva degli addetti e dei dipendenti.

Le Organizzazione sindacali territoriali, al fine di concretizzare ulteriormente l'attività dell'Ente Scuola e renderla sempre più aderente ed idonea al soddisfacimento delle necessità occupazionali del settore con riguardo altresì all'individuazione di eventuali qualifiche di specializzazione, sono impegnate a verificare i contenuti dei modelli formativi oggi esistenti anche con riferimento alla durata degli stessi. La verifica potrà comportare il riscontro presso altri enti formativi o l'intervento, come consulenza, di persone od Enti esperti del settore e della materia formativa.

Al fine di consentire un più ampio utilizzo della Scuola ed un sicuro inserimento dei giovani al lavoro, si ritiene utile un ampliamento delle specializzazioni curate dalla Scuola Edile, tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche in edilizia (es. armamento ferroviario, lavori stradali, metanodotti ecc ...).

Nell'intento di favorire l'aggiornamento e la riqualificazione dei lavoratori addetti al settore e l'eventuale reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori temporaneamente disoccupati sarà possibile attivare presso la Scuola Edile specifici corsi di cui ne venga accertato il fabbisogno.

La Scuola Edile potrà predisporre, quando se ne ravvisi la necessità e l'utilità, corsi di formazione o stages di aggiornamento rivolti agli addetti del settore senza limitazione di livelli o qualifiche. (Sommario)

Contratti brevi a termine

Al fine di creare ulteriori occasioni di lavoro e contrastare nel contempo l'instaurarsi di rapporti di lavoro irregolari richiesti per fronteggiare temporanee necessità produttive, le parti concordano che le Imprese edili aderenti alle Associazioni sottoscriventi il presente accordo - Collegio Costruttori Edili ed Affini, Associazione Libera Artigiani della provincia di Alessandria - Confartigianato, Unione Provinciale Artigiani della provincia di Alessandria - C.N.A. - potranno stipulare, in attuazione del disposto dell'art. 23, c. 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, contratti di lavoro a termine di durata non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi.

Detta disposizione si applica alle imprese edili che rispettano la presente contrattazione collettiva e che risultano iscritte alla Cassa Edile di competenza.

L'impresa potrà avere in corso un numero di contratti a termine instaurati in forza della presente normativa non superiore al 20% degli occupati. E' comunque ammessa l'instaurazione fino a numero 5 contratti a termine.

Per l'instaurazione dei presenti contratti l'impresa richiederà alle Associazioni imprenditoriali firmatarie, trasmettendo fotocopia dell'ultima denuncia nominativa inviata alla Cassa Edile, apposita dichiarazione di adesione che verrà rilasciata previa verifica del rapporto in corso con la Cassa Edile stessa.

L'Associazione trasmetterà copia della dichiarazione alla Cassa Edile quale documentazione.

Copia di detta dichiarazione verrà altresì consegnata dall'impresa alla competente Sezione Circoscrizionale dell'Impiego unicamente alla comunicazione di assunzione. Le dichiarazioni rilasciate verranno sottoposte per la necessaria conoscenza alle Organizzazioni sottoscriventi il presente accordo in una apposita riunione settimanale. (Sommario)

Art. 2

Categorie e qualifiche

In aggiunta alla classificazione di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, si considerano operai specializzati gli addetti alla conduzione di macchine operatrici sempreché abbiano svolto tali mansioni per almeno quattro mesi consecutivi di effettiva prestazione, comprovabile in modo certo.

Si considerano parimenti operai specializzati gli autisti addetti continuativamente alla conduzione di automezzi con portata lorda complessiva superiore a q.Ii 100, oppure con portata netta superiore a q.Ii 50, sempreché tale portata risulti dall'automezzo base omologato dalla casa costruttrice. (Sommario)

Art. 3

Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro - Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappaltI

Nella considerazione che l'adempimento delle norme contrattuali e di legge nella gestione degli appalti e dei subappalti è un fattore imprescindibile per la corretta crescita del settore, per la gestione e lo sviluppo anche in senso specialistico delle aziende e per il perseguimento di maggiore stabilità occupazionale che ciò comporta, le imprese sono chiamate ad una attenta applicazione dell'art. 15 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

In particolare le imprese che subappaltano lavori edili dovranno richiedere all'impresa appaltatrice o subappaltatrice, per i lavoratori dipendenti dalla stessa, l'applicazione del trattamento economico e normativa previsto dal contratto nazionale e dagli accordi provinciali.

Dovranno altresì comunicare alla Cassa Edile la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali secondo i fac-simili allegati al presente articolo che fanno parte integrante del presente accordo.

Nel corso degli incontri semestrali previsti dal sistema di informazione, di cui al contratto nazionale, le parti contraenti faranno riferimento alle informazioni in loro possesso relative alla applicazione generale della presente normativa.

Al fine di incentivare l'applicazione delle disposizioni che tendono ad una gestione contrattualmente regolare degli appalti e dei subappalti e di addivenire altresì ad una più corretta ed integrale applicazione delle norme del contratto nazionale di lavoro e degli accordi nazionali e territoriali applicativi dello stesso, le parti si dichiarano disponibili ad attivarsi congiuntamente per la ricerca e l'effettuazione di incontri con gli Enti pubblici appaltanti ed in particolare con gli Enti che risultano essere inadempienti circa la certificazione della regolarità contributiva nei confronti della Cassa Edile e dell'Ente Scuola.

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE

La sottoscritta Impresa (1) <...>
intestataria presso l'INAIL di <...> della P.A. n. <...>
iscritta presso l'INPS di <...> con matricola n <...>
dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data <...>
ha assunto l'esecuzione, per conto dell'impresa (2) <...>
dei lavori di <...> nel cantiere di <...>

La durata presumibile dei lavori è prevista in <...> salvo interruzioni e/o sospensioni.

La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile e dell'Ente Scuola competenti tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dagli Statuti e Regolamenti degli Enti sopracitati.

La sottoscritta Impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

Addì <...>

Timbro e firma <...>

(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice

(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante

 

RACCOMANDATA/RACCOMANDATA A MANO

 

- Alla Cassa Edile

- Al Rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza o, in mancanza,

- Al Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza c/o Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'ambiente di Lavoro

e p.c.

- All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

Sede di <...>

- All'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

Sede di <...>

Oggetto: C.c.n.l. 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini Appalto e subappalto

La sottoscritta impresa (1) <...>

agli effetti della disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti contenuta nel contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato l'esecuzione di lavori per il cantiere di <...>

alla impresa (2) <...>

intestataria presso l'INAIL di <...>

della P.A. n. <...> iscritta presso l'I.N.P.S. di <...> con matricola N. <...>

Per la Cassa Edile a norma del citato contratto nazionale, si trasmette in allegato la dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice.

Timbro e firma <...>

n. 1 allegato per la Cassa Edile

(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante

(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice

(Sommario)

Art. 4

Orario di lavoro

1) L'orario normale contrattuale di lavoro in provincia di Alessandria ai sensi dell'articolo 5 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è il seguente:

a) Operai di produzione

- per le otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì di dicembre di ogni anno: ore 35 settimanali;

- per le restanti settimane di ogni anno: ore 40 settimanali.

L'orario normale contrattuale di lavoro di cui al precedente comma è ripartito su cinque giorni per settimana.

Ferma restando la media di 40 ore settimanali, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza della rappresentanza sindacale aziendale ai fini di eventuali verifiche, l'impresa potrà utilizzare regimi d'orario flessibili di 45 ore settimanali nel limite massimo di 100 ore complessive annue.

La maggiorazione dell'orario a 45 ore settimanali verrà compensata con la riduzione dell'orario settimanale a 35 ore per un numero di settimane pari a quelle per cui è stata applicata la maggiorazione.

L'azienda comunicherà il periodo di superamento e di riduzione dell'orario di lavoro di cui al comma precedente.

La maggiorazione dell'orario a 45 ore settimanali e la corrispondente riduzione a 35 ore settimanali comporta a tutti gli effetti una retribuzione a carattere normale. L'impresa dovrà provvedere altresì, in attuazione dell'art. 12, comma 5° R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, a comunicare alla competente Direzione Provinciale del Lavoro l'orario di lavoro che andrà. ad applicare precisandone il periodo di applicazione.

La comunicazione in questione, da effettuarsi in linea di massima 15 giorni prima dell'inizio e comunque prima dell'inizio della variazione dell'orario, verrà trasmessa al Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Alessandria che provvederà tempestivamente ad informare le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

Le Organizzazioni Sindacali stipulanti, nell'ambito delle rispettive competenze, su richiesta della rappresentanza aziendale o, in mancanza, dei lavoratori interessati, esamineranno con l'impresa le richiamate esigenze tecnico-produttive che sono alla base per l'introduzione della variazione d'orario e della sua distribuzione temporale.

Restano ferme le disposizioni in ordine all'orario di lavoro di cui al R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.

Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive, da portare a preventiva conoscenza delle RSU o RSA ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 18 del presente accordo.

b) Operai addetti a lavori discontinui di semplice attesa o custodia.

Ai sensi dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995, l'orario normale contrattuale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, portinai e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l'orario normale non può superare le 60 ore settimanali.

Salvo casi obiettivi o indifferibili, l'impresa, qualora si verificassero le condizioni per dovervi ricorrere per un periodo di tempo continuato, comunicherà preventivamente ai delegati aziendali la necessità di prestazioni di lavoro straordinario al fine di concordarne i termini di attuazione.

2) Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

Restano salve, in materia di orario di lavoro, le norme previste dalle leggi vigenti e dagli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995.

3) Gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante:

a) permessi individuali per 48 ore;

b) determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali in un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre.

I permessi individuali di cui alla lettera a) maturano in misura di un'ora ogni 36 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai di cui alle lettere a) e b) del citato art. 6 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 46 ore.

Per gli operai di cui alla lettera e) dell'art. 6 i permessi individuali predetti maturano in misura di un'ora ogni 56 ore.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

Per gli operai di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 nel periodo stabilito dalla precedente lettera b) l'orario di lavoro è determinato in 45 ore settimanali. Per gli operai di cui alla lettera e) dell'art. 6, nel periodo predetto l'orario di lavoro è determinato in 55 ore settimanali.

La retribuzione per le ore di cui al primo comma del presente punto 3) è corrisposta mediante l'accantonamento percentuale presso la Cassa Edile.

In occasione del godimento dei permessi individuali è corrisposta un'anticipazione da parte dell'impresa del trattamento economico di cui al punto 4) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per le ore di permesso maturate e godute. Nelle settimane del periodo di cui alla lettera b) l'anticipazione dell'impresa è riferita all'importo corrispondente a cinque ore dei medesimi elementi retributivi. L'anticipazione di cui al comma precedente è effettuata nel limite dell'accantonamento complessivo di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 maturato da ciascun operaio e non ancora versato alla Cassa Edile ed è dedotta dall'importo che per lo stesso operaio l'impresa è tenuta ad accantonare alla Cassa Edile medesima in applicazione del citato art. 19.

L'anticipazione in questione per la provincia di Alessandria è pari all'85% dell'importo orario rappresentato dal Tot. 1 della tabella paghe comprensivo della paga base di fatto, dell'indennità di contingenza, dell'elemento economico territoriale, dell'indennità territoriale di settore, dell'indennità di mensa.

Gli importi anticipati secondo le predette disposizioni non dovranno essere assoggettati a contribuzione previdenziale ed a ritenuta fiscale essendo gli stessi attinti dalle somme disponibili di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso in cui le ore di cui al primo comma non vengano in tutto o in parte usufruire, il lavoratore ha comunque diritto alla corresponsione da parte della Cassa Edile degli importi accantonati a suo favore.

Per le ore di lavoro ordinario in tal modo prestate, resta fermo l'accantonamento di cui al citato art. 19 del C.C.N.L.

L'attuazione di quanto previsto nel punto 3) presuppone la determinazione nelle sedi competenti del criterio che nelle settimane comprese nel suddetto periodo le integrazioni salariali competano nel limite di 35 ore.

Ai lavoratori turnisti per i quali non risulti possibile la riduzione dell'orario di lavoro di cui alla lettera b) spettano permessi individuali per complessive 88 ore.

Pertanto i permessi individuali maturano nella misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma del punto 3.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale. (Sommario)

Art. 5

Sospensione e riduzione di lavoro

Nei casi di sospensione del lavoro e di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, le Imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

Nel caso di sospensione o riduzione di orario determinate da cause metereologiche le Imprese erogheranno acconti di importi corrispondenti alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.

L'impresa per ogni singolo operaio sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni, è tenuta ad erogare gli acconti di cui sopra fino ad un'esposizione massima pari a 150 ore di cassa integrazione non ancora autorizzata dell'INPS.

Restano confermate le norme contenute nell'art. 9 del C.C.N.L. 5 luglio 1995. E' ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivano da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai. I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione. Fermo restando l'onere del recupero nei tempi contrattuali l'impresa avrà cura di concordare con i delegati aziendali le modalità e i termini dell'effettuazione del recupero stesso. Il recupero verrà effettuato compatibilmente con la situazione tecnico- produttiva del cantiere. Ove sussistano giustificate ed obiettive cause di impedimento l'operaio è esonerato dal recupero. (Sommario)

Art. 6

Elemento Economico Territoriale

Indennità territoriale di settore

Paga base oraria

Agli operai il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995 e dalle presenti norme integrative devono essere corrisposti gli importi di retribuzione minima oraria, comprensivi dei minimi di paga base previsti dall'art. 11 del richiamato contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995, dell'indennità territoriale di settore, dell'elemento distinto della retribuzione - E.D.R. - e dell'elemento economico territoriale regolamentato dall'art. 12 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, riportati nelle tabelle allegate al presente accordo di cui fanno parte integrante. (Sommario)

Premio di risultato

Elemento Economico Territoriale

Visto l'accordo nazionale 11 giugno 1997, che dà attuazione ai disposti dell'art. 39 lettera d) e dell'art. 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, e tenuto presente quanto dettato dall'art. 2 della legge 23 maggio 1997, n. 135, l'Elemento Economico Territoriale è determinato tenendo conto di detti fini alla luce altresì della circolare INPS 18 dicembre 1998, n. 260, punto 1.

La determinazione annuale dell'Elemento Economico Territoriale, essendo finalizzata all'utilizzo della decontribuzione per il relativo importo, deve essere, di conseguenza, correlata agli andamenti del settore nella provincia di Alessandria ed ai suoi risultati sulla base degli incrementi e/o decrementi corrispondenti ai parametri economici di seguito indicati e che sono riferimento, nella provincia di Alessandria, agli incrementi di produttività, di qualità e di competitività richiesti dal c. 1 dell'art. 2 della legge 23 maggio 1997, n. 135.

La erogazione e la determinazione dell'Elemento Economico Territoriale è rapportata ai seguenti parametri:

1. Numero imprese stabilmente iscritte in Cassa Edile;

2. Numero medio di imprese iscritte semestralmente in Cassa Edile;

3. Numero medio annuale delle ore di lavoro normale denunciate mensilmente per operaio iscritto in Cassa Edile;

4. Andamento del fenomeno infortunistico nei cantieri rappresentato dal numero medio annuale delle ore di infortunio denunciate mensilmente per operaio in Cassa Edile;

5. Incidenza tra numero dipendenti denunciati in Cassa Edile ed all'INPS.

Il parametro n. 4) relativo al fenomeno infortunistico viene preso in considerazione ai soli fini di valutazione prevenzionale a cui deve fare riferimento l'attività dell'Ente Comitato Paritetico Prevenzione Infortuni.

Le parti si attiveranno per recuperare i parametri relativi all'andamento degli appalti dei lavori pubblici con l'utilizzo dell'Osservatorio per la sicurezza nei cantieri edili ed il controllo del lavoro nero e delle ore riconosciute dall'INPS per CIG originate da mancanza di lavoro.

Per il periodo di vigenza del presente accordo, previsto per gli anni 1999, 2000 e 2001, il valore dell'E.E.T. è determinato, con apposito accordo sindacale, entro il mese di dicembre di ogni anno a valere per l'anno in corso e sempre comunque nel rispetto del limite del 7%, rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio, come stabilito con l'accordo nazionale dell'11 giugno 1997.

La determinazione del valore dell'E.E.T. avverrà in sede di specifici incontri, da tenersi entro il 31 dicembre, con la valutazione dell'andamento del settore raffrontando, di norma, i risultati dei parametri succitati del periodo 1° ottobre/30 settembre dell'anno in corso con quelli definiti con riferimento alla media del triennio precedente alla data del presente accordo. I dati necessari alla valutazione saranno acquisiti dalla Cassa Edile e dall'INPS e da altri centri di monitoraggio che le parti si riservano di individuare ancora in futuro per meglio valutare l'andamento del settore.

La prima verifica avverrà entro il 31 dicembre 1999.

Considerata la tendenza del settore viene concordata una erogazione dell'E.E.T.i n conto anno 1999.

A decorrere pertanto dal 1° aprile 1999 quale Elemento Economico Territoriale verranno erogate agli operai ed agli impiegati i seguenti importi:

7° livello

1^ super

L.

81.320

6° livello

1^

L.

73.188

5° livello

2^

L.

60.990

4° livello

 

L.

56.924

3° livello

 

L.

52.858

2° livello

 

L.

47.572

1° livello

 

L.

40.660

A decorrere da 1° dicembre 1999, con l'assorbimento di quanto già previsto mensilmente allo stesso titolo, verranno erogati i seguenti importi mensili:

7° livello

1^ super

L.

113.848

6° livello

1^

L.

102.463

5° livello

2^

L.

85.386

4° livello

 

L.

79.693

3° livello

 

L.

74.001

2° livello

 

L.

66.601

1° livello

 

L.

56.924

Le quote orarie per gli operai a decorrere dal 1° aprile 1999 risulteranno essere pari a:

Operai di produzione

Importo base

Importo complessivo

1. Operaio di IV livello

L.

329,04 x 23,45% =

L.

406,20

2. Operaio specializzato 3° livello

L.

305,54 x 23,45% =

L.

377,19

3. Operaio qualificato 2° livello

L.

274,98 x 23,45% =

L.

339,46

4. Operaio comune 1° livello

L.

235,03 x 23,45% =

L.

290,14

         

Operai discontinui

       

5. Custode, ecc.

L.

211,53 x 23,45% =

L.

261,13

6. Custode con alloggio, ecc.

L.

188,02 x 23,45% =

L.

232,11

A decorrere dal 1° dicembre 1999 verranno erogati i seguenti importi orari inconto E.E.T.:

Operai di produzione

Importo base

Importo complessivo

1. Operaio di IV livello

L.

460,65 x 23,45% =

L.

568,67

2. Operaio specializzato 3° livello

L.

427,75 x 23,45% =

L.

528,06

3. Operaio qualificato 2° livello

L.

384,98 x 23,45% =

L.

475,26

4. Operaio comune 1° livello

L.

329,04 x 23,45% =

L.

406,20

         

Operai discontinui

       

5. Custode, ecc.

L.

296,14 x 23,45% =

L.

365,58

6. Custode con alloggio, ecc.

L.

263,23 x 23,45% =

L.

324,96

L'erogazione effettuata per l'anno 1999, così come sopra determinata, corrisponderà all'importo dell'E.E.T. dovuto se ci sarà un riscontro positivo dei parametri da effettuarsi con l'accordo previsto a dicembre 1999. L'importo dell'E.E.T. determinato per il mese di dicembre 1999 verrà altresì erogato mensilmente in conto premio di risultato per l'anno 2000.

Tale procedura troverà applicazione anche per gli anni seguenti di validità del presente accordo. Se la verifica di fine anno dei parametri porterà ad una valutazione di un andamento negativo superiore al meno 20% dei singoli parametri nulla verrà riconosciuto a titolo di E.E.T. Se la verifica suddetta porterà ad una valutazione di un andamento negativo compreso tra il meno 20% ed il meno 15% dei singoli parametri verrà riconosciuto, in considerazione dell'anomalia portata dai lavori relativi alla ricostruzione post-alluvione - un importo base dell'E.E.T. ridotto del 10% rispetto ai valori riportati nelle tabelle.

Se la valutazione in questione si attesterà su valori dei singoli parametri superiori al meno 15% verranno erogati i valori dell'E.E.T. riportati nelle tabelle.

In caso di valutazione negativa si procederà per prevedere per il seguente anno una nuova erogazione che verrà fissata avendo a base l'andamento preventivato per il settore.

Ai fini dell'applicazione delle norme contrattuali si terrà conto dell'importo base dell'E.E.T. come indicato dall'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

In presenza di una valutazione negativa le parti si riservano una più approfondita analisi dei parametri per individuare le cause, anche esterne al settore, che possono avere influito sulla dinamica dei parametri stessi al fine di apportare, per il successivo anno, le rettifiche che dovessero essere ritenute necessarie per una più reale considerazione dell'andamento del settore. I parametri di riferimento sono riportati nel protocollo aggiuntivo allegato al presente accordo che ne fanno parte integrante e costitutiva.

I parametri potranno essere rideterminati ed integrati, in sede di verifica annuale secondo quanto in precedenza indicato.

Nota a verbale 1)

Le parti si danno atto che la struttura individuata per la determinazione dell'E.E.T. risponde alle richieste contenute nel c. 2 dell'art. 2 della legge 23 maggio 1997, n. 135 in quanto fa riferimento a parametri economici che a livello provinciale rappresentano l'andamento della produttività, qualità e competitività del settore stesso.

Nota a verbale 2)

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto alla data del 31 marzo 1999. (Sommario)

Art. 7

Mensa

A) L'impresa in relazione all'ubicazione disagiata del cantiere, alla durata, alla tipologia ed alla estensione delle fasi lavorative dei lavori, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta ed impegno di almeno 20 dipendenti, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio di mensa.

Il pasto sarà costituito da un primo, da un secondo e contorno, pane, mezzo litro di acqua minerale e un frutto e la sua composizione sarà predeterminata tra l'impresa e i delegati aziendali. Il costo complessivo dei pasti sarà ripartito in misura di un quarto a carico del dipendente e di tre quarti a carico dell'impresa con una esposizione massima per l'impresa stessa di L. 9.000 a decorrere dal 1° aprile 1999.

Nel caso di ricorso a servizio esterno il costo complessivo del pasto sarà predeterminato tra l'impresa e i delegati aziendali entro i limiti della normalità. Il costo complessivo del pasto sarà ripartito in misura di tre quarti a carico del datore di lavoro e un quarto a carico del lavoratore.

B) Anche se il numero dei dipendenti è inferiore a venti, si potrà ricorrere a servizi mensa esterni posti nelle immediate vicinanze del cantiere qualora la maggioranza dei lavoratori occupati risulti interessata. Il costo complessivo del pasto (composto come sopra indicato) sarà ripartito in misura di un quarto a carico del dipendente e di tre quarti a carico dell'impresa con una esposizione massima per l'impresa stessa di L. 9.000 a decorrere dal 1° aprile 1999.

Quanto sopra verrà riconosciuto in entrambi i casi per 5 giorni settimanali e subordinatamente alla effettiva prestazione della normale attività lavorativa.

Tale trattamento sarà comunque riconosciuto nelle giornate in cui è prestata l'intera attività lavorativa.

Ai lavoratori che non usufruiscono della normativa precisata verrà erogata una indennità sostitutiva, di cui all'art. 4 dell'accordo integrativo provinciale 26 giugno 1974, pari a L. 420 a decorrere dal 1° aprile 1999.

In relazione a quanto sopra, la predetta indennità oraria entra a far parte degli elementi della retribuzione di cui all'art. 18 del presente contratto integrativo provinciale.

Le Imprese che sono stabilmente impegnate in appalti nell'ambito di stabilimenti industriali sono disponibili affinché ai propri dipendenti edili possa essere concesso, nei limiti della normativa precisata, di usufruire della mensa gestita all'interno dello stabilimento.

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che l'indennità sostitutiva di mensa non spetta comunque agli operai che non vogliono consumare il pasto caldo garantito dal servizio di mensa del cantiere o dal servizio esterno.

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate nelle aziende. (Sommario)

Art. 8

Indennita' di trasporto

L'indennità di trasporto cessa dì essere erogata a decorrere dal 1° aprile 1999. (Sommario)

Art. 9

Ferie

In attuazione dell'art. 16 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 si concorda che nel periodo I° giugno - 30 settembre ai lavoratori verrà di norma concesso di godere un periodo di ferie collettive di tre settimane.

Il godimento della quarta settimana di ferie collettive avverrà nel periodo delle festività di fine anno. I periodi di godimento delle ferie collettive sopracitate verranno concordati con i delegati aziendali o con i lavoratori interessati e comunicati di norma non oltre il 31 maggio di ogni anno. Le ferie eventualmente residue spettanti al singolo operaio e non utilizzate secondo i termini dei precedenti commi, saranno godute, in periodi diversi su richiesta di quest'ultimo da avanzare almeno 48 ore prima e verranno concordate con il datore di lavoro contemperando le esigenze produttive dell'impresa con quelle personali del lavoratore.

Qualora l'impresa ravvisi la necessità di una distribuzione delle settimane di ferie diversa da quella prevista al primo comma, ferma restando la concessione di un minimo di due settimane, le altre settimane di ferie, sentite le esigenze espresse dalla rappresentanza sindacale od in mancanza dai lavoratori interessati, potranno avere diversa distribuzione.

In caso di valutazioni divergenti, l'esame verrà effettuato in sede sindacale con la partecipazione delle Organizzazioni stipulanti.

Diversi periodi di godimento delle ferie potranno essere definiti con i delegati aziendali o con i lavoratori interessati e con l'eventuale intervento se richiesto delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, di norma non oltre il 31 maggio di ogni anno. (Sommario)

Art. 10

Accantonamenti presso la Cassa Edile

Ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e riposi annui è assolto dall'impresa in provincia di Alessandria con la corresponsione di una percentuale complessiva del 23,45%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 18 del presente integrativo nonché sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Gli importi delle suddette percentuali devono essere accantonati secondo le modalità in vigore presso la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Alessandria, esclusa tassativamente ogni possibilità. di corresponsione o di richiesta di corresponsione diretta, e devono pertanto essere esclusivamente versati presso: l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino - Succursale di Alessandria sul c/c intestato:

"Conto accantonamento percentuale gratifica natalizia, ferie e riposi annui operai edili della Provincia di Alessandria" che effettua il servizio di Tesoreria della Cassa Edile di Mutualità. e di Assistenza della Provincia di Alessandria secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile medesima d'accordo con le Associazioni Sindacali contraenti.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti e come sopra accantonate deve essere effettuato due volte l'anno:

- entro il 30 giugno, per le somme afferenti il semestre 1° ottobre - 31 marzo di ciascun anno;

- entro il 20 dicembre, per le somme afferenti il semestre 1° aprile - 30 settembre di ciascun anno.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi per gratifica natalizia, ferie e riposi annui accantonati e dalla Cassa Edile non ancora liquidati all'operaio.

Il lavoratore che ne faccia richiesta ha facoltà di avere dalla Cassa Edile il proprio estratto conto di posizione.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili. (Sommario)

Art. 11

Contributo per anzianità professionale edile

Con riferimento all'art. 30 del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995 il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri relativi è dovuto a decorrere dal 1° marzo 1999 nella misura del 4,75% (quattrovirgolasettantacinquepercento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del succitato C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Tale misura potrà essere variata nel corso di validità. del presente contratto in relazione all'andamento della gestione; salvo diversa determinazione delle Organizzazioni territoriali contraenti, la nuova misura contributiva avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sarà stata concordata tra le Organizzazioni territoriali medesime.

Il detto contributo deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Alessandria, alla quale sono affidati, in gestione speciale, tutti i compiti previsti dalla specifica normativa nazionale. (Sommario)

Art. 12

Indennità per lavori speciali disagiati

Ai sensi dell'art. 21 del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995, agli operai che nella provincia di Alessandria lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencato vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le seguenti indennità percentuali, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 18 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo:

Gruppo A - Lavori vari

1)

Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)

4%

2)

Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5%

3)

Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango

5%

4)

Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8%

5)

Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume

8%

6)

Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe

8%

7)

Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio

10%

8)

Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio

10%

9)

Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività

11%

10)

Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12%

11)

Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13%

12)

Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre

13%

13)

Lavori di demolizione di strutture pericolanti

16%

14)

Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12)

16%

15)

Lavori su scale aeree tipo Porta

17%

16)

Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso

17%

17)

Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.

19%

18)

Lavori per fognature nuove in galleria

19%

19)

Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità super. a m. 3

20%

20)

Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21%

21)

Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.

22%

22)

Lavori in pozzi neri preesistenti

27%

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B - LAVORI IN GALLERIA

Per il personale addetto:

a)

al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio

46%

b)

ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie; al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione

26%

c)

alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie

18%

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 1 Km. dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni Territoriali contraenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.

Gruppo C - LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

a)

da 0 a 10 metri

54%

b)

da oltre 10 a 16 metri

72%

c)

da oltre 16 a 22 metri

120%

d)

oltre i 22 metri

180%

Agli effetti dell'indennità. da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera, nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio per operai addetti a lavori non considerati nel presente articolo, la questione verrà segnalata alle Associazioni territoriali contraenti, per il deferimento alle competenti Organizzazioni Nazionali che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale. (Sommario)

Art. 13

Trasferta

La diaria giornaliera di cui all'art. 22, secondo comma, del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995 è corrisposta in provincia di Alessandria alle condizioni e con criteri di cui in appresso. L'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un luogo diverso da quello per il quale è stato assunto ma compreso in una fascia delimitata da una distanza di 7 (sette) chilometri non ha diritto a percepire una diaria.

Se l'operaio è comandato a prestare la propria opera in una fascia compresa oltre i 7 (sette) chilometri ha diritto, con decorrenza 1° aprile 1999, ad una diaria di L. 220 al chilometro da erogarsi per i chilometri che superano i sette di franchigia.

L'importo della diaria così determinata verrà, erogato in misura doppia in considerazione della percorrenza necessaria per l'andata e il ritorno.

Le eventuali maggiori spese di trasporto da riconoscersi all'operaio comandato in trasferta, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si concretizzano nel rimborso del prezzo del biglietto del mezzo pubblico che il lavoratore può usare nella normalità.

Nel caso in cui il lavoratore non possa utilizzare un mezzo pubblico e debba ricorrere ad un suo mezzo privato di locomozione gli verrà riconosciuto, con decorrenza dal 1° aprile 1999, il rimborso del costo d'uso effettivo del mezzo nelle seguenti misure:

- per automezzo di cilindrata fino a 1.100 c. c.

L. 360 al km

- per automezzo di cilindrata oltre 1.100 c. c.

L. 420 al km

- per motociclette e motocicli

L. 150 al km

I chilometri da considerare a base del rimborso sono quelli per i quali si eroga la diaria di cui ai commi precedenti.

Se l'impresa provvede al trasporto degli operai sul posto di lavoro, agli stessi non compete alcun rimborso delle maggiori spese di trasporto.

Per il computo dei km da considerare in attuazione della presente normativa si fa riferimento, compatibilmente con l'effettiva situazione oggettiva:

- al palazzo comunale o, trattandosi di un centro abitato non sede di comune, al concentrico della località stessa;

- al cantiere, per il quale il lavoratore è stato specificatamente assunto;

- al luogo da considerarsi, in casi particolari, tra le parti.

Al lavoratore, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in trasferta, superati i 10 km. (percorrenza di sola andata e compresi i sette km di franchigia) per i dipendenti di Imprese con cantieri in movimento ed in estensione (imprese stradali, imprese fluviali, Imprese di costruzione linee elettriche e telefoniche) e superati i 22 km (percorrenza di sola andata compresi i sette km di franchigia) per i dipendenti di Imprese di costruzioni edili, spetta l'erogazione di un pasto caldo composto da un primo, da un secondo con contorno e pane, da mezzo litro di acqua minerale e da un frutto in un locale individuato dall'impresa e ai costi normali e correnti.

L'erogazione del pasto caldo in trasferta comporta la non erogazione ad ogni effetto contrattuale della indennità sostitutiva di mensa.

Ricorrendo gli estremi chilometrici suindicati ed essendo il lavoro espletato in luogo difforme dalla dimora abituale con conseguente disagio del personale occupato e non ricorrendo le condizioni di maggior favore derivante da avvicinamento alla residenza o abituale dimora che comportino un effettivo vantaggio, l'erogazione del pasto caldo viene erogata a richiesta dei lavoratori interessati. La diaria ed il rimborso delle maggiori spese non sono dovuti qualora il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro e di prestare integralmente la normale attività giornaliera.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria.

In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui alla presente normativa.

Per i lavori stradali, per "cantiere" si intende il tronco stradale appaltato per il quale il lavoratore viene assunto.

Resta inteso che al cantiere sopra contemplato non è applicabile la disciplina prevista per il cantiere ferroviario dall'art. 22 lettera B) del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995.

Chiarimento a verbale

Per i lavoratori in trasferta comandati a prestare la propria opera al di sotto delle fasce sopra descritte valgono le norme stabilite dall'art. 7 (mensa) del presente accordo. (Sommario)

Art. 14

Ambiente di lavoro

Prevenzione contro gli infortuni sul lavoro

Nell'intento di dare attuazione nel modo più adeguato alle normativa di legge in proposito, nonché di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle Imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;

b) un locale ad uso refettorio, riscaldato durante i mesi invernali;

e) uno scaldavivande;

d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) possono essere ottenute anche con baracche metalliche coibentate o di legno, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, possono avere sede in un unico locale, purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra e quelle di cui agli artt. 87 e 88 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, in quanto applicabili devono essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio operativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive da segnalare alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 101 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Nel caso di lavori eseguiti in stabilimenti che producano od impieghino sostanze nocive, il datore di lavoro dovrà provvedere - limitatamente agli operai che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi - a fare eseguire le visite mediche periodiche alle quali devono essere sottoposti questi ultimi, in forza di norme di legge o di contratti o di accordi collettivi che ne regolano le prestazioni.

Alla concreta applicazione degli obblighi sopradescritti sovraintende, ai sensi dell'art. 88 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, l'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, al quale devono essere rivolte le segnalazioni di competenza dai rappresentanti sindacali.

L'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro è impegnato nello studio della normativa inerente i piani di sicurezza al fine di fornire una specifica informazione ed una adeguata assistenza alle Imprese interessate alla elaborazione e predisposizione di detti piani con riferimento alle varie categorie di lavoro.

L'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro verificherà l'esistenza di validi e documentati studi inerenti l'ambiente di lavoro nel settore edile con particolare riferimento all'individuazione di lavorazioni che possono sottoporre il lavoratore interessato all'insorgere di anomalie fisiche.

Individuato lo specifico rischio, le parti esamineranno le possibilità di intervento dell'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro al fine di dare corso ad una azione di prevenzione. (Sommario)

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Premesso quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/94 e quanto stabilito dall'art. 89 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995 per le norme applicabili e ritenuto di dare le prime indicazioni operative per l'attuazione sul piano provinciale delle norme che concernono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli obblighi di informazione e prevenzione si conviene quanto segue:

a) In provincia di Alessandria le imprese, i cui lavoratori non procedono alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all'interno dell'azienda, usufruiscono del rappresentante provinciale per la sicurezza del comparto edile. Il rappresentante provinciale per la sicurezza del comparto edile resta in carica un triennio salva la facoltà dei lavoratori interessati di revocare il mandato prima della scadenza.

Alla scadenza del triennio il rappresentante può essere riconfermato con la stessa procedura individuata per la nomina;

b) La nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all'interno dell'azienda deve avvenire secondo le norme previste dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995.

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto anche con candidature concorrenti, nel corso di una riunione dedicata esclusivamente a tale funzione elettiva.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.

Per unità produttiva si intende, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs n. 626/94 come integrato dal D.Lgs n. 242/96, il cantiere o struttura produttiva dotato di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale dell'elezione ed a trasmetterlo senza ritardo al datore di lavoro.

Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di consensi.

La durata del mandato è triennale.

Ricevuto il verbale di elezione il datore di lavoro comunica al E.C.P.T. - Ente Comitato Prevenzione Territoriale, per il tramite del Collegio Costruttori Edili e le imprese aderenti all'Associazione Libera Artigiani - Confartigianato - e all'Unione Provinciale Artigiani per il tramite delle stesse, il nominativo eletto;

c) Per le imprese con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato all'interno delle RSU o RSA eventualmente esistenti secondo quanto disposto dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995.

In base al disposto dell'art. 19 del D.Lgs n. 626/94, c. 4, nei confronti del rappresentante per la sicurezza si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;

d) L'E.C.P.T. - Ente Comitato Prevenzione Territoriale - svolgerà le funzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs n. 626; per le funzioni previste dalla seconda parte dell'art. 20, c. 1 del D.Lgs n. 626/94, le parti sottoscritte, con apposito accordo, costituiranno una commissione paritetica;

e) I rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori all'interno dell'impresa faranno riferimento per quanto riguarda la loro informazione e formazione e per quanto necessario per la loro attività all'E.C.P.T. che svolgerà una funzione di coordinamento e di programmazione;

f) Con separati accordi da sottoscrivere entro il 31 maggio 1999 verrà regolamentata la individuazione del rappresentante provinciale della sicurezza del comparto edile, la funzione del rappresentante e le modalità operative dello stesso, l'operatività dell'E.C.P.T. in adempimento del D.Lgs n. 626/94 e nella predisposizione dei corsi da attuarsi in collaborazione con l'Ente Scuola;

g) Il rappresentante provinciale della sicurezza del comparto edile verrà individuato e riconosciuto dalle OO.SS. dei lavoratori sulla base di criteri informati al principio di Professionalità acquisita nello svolgimento di mansioni inerenti il settore;

h) Per gli oneri inerenti la gestione del rappresentante provinciale per la sicurezza, la funzione dell'organismo paritetico di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 626/94, la formazione e l'informazione dei lavoratori verrà disposto, con l'accordo che introdurrà il regolamento per l'attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un aumento dei contributi a carico delle imprese dello 0,15%;

i) Entro il 31 maggio 99 sarà definito, con apposito accordo, il regolamento per l'attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (Sommario)

Art. 15

Indumenti da lavoro

L'impresa, dota i lavoratori in forza dei seguenti indumenti e mezzi protettivi: un paio di pantaloni, un giubbotto, un paio di scarpe antinfortunistiche e un elmetto. I pantaloni ed il giubbotto possono essere sostituiti, se più opportuno, con la fornitura di una tuta. Le Imprese tenute all'utilizzo di indumenti fosforescenti potranno sostituire i pantaloni ed il giubbotto di cui sopra con una equivalente fornitura di indumenti richiesti dalla particolare lavorazione nel rispetto delle norme vigenti.

Le scarpe antinfortunistiche e l'elmetto sono i dispositivi prioritari per la protezione individuale. Ai sensi dell'art. 43, c. 3 e 4 del D.Lgs n. 626/94 l'impresa fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale e ne cura la sostituzione in caso di necessità.

Al lavoratore compete, in forza dell'art. 44 del D.Lgs. n. 626/94, l'onere di utilizzare i dispositivi di protezione individuale e di avesse cura per la migliore conservazione e durata.

Poiché le forniture in questione vengono effettuate in adempimento delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni (DPR n. 547/55, D.Lgs n. 626/94 e D.Lgs n. 494/96) l'impresa assolve al suo obbligo solo con la effettiva consegna degli indumenti e mezzi protettivi che non può essere sostituita da alcuna forma di monetizzazione.

Ogni anno i lavoratori usufruiranno delle seguenti sostituzioni: nel mese di marzo un paio di pantaloni e un giubbotto; nel mese di settembre un paio di pantaloni e un giubbotto o delle forniture considerate equivalenti.

A tal fine, le Imprese, almeno due mesi prima della data di erogazione, effettueranno il rilevamento delle taglie e misure occorrenti.

Per l'operaio nuovo assunto l'impresa anticiperà, rispetto le scadenze indicate, la fornitura dei mezzi protettivi e degli indumenti.

L'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'ambiente di Lavoro, per le finalità sociali e di rispetto delle norme di sicurezza che riveste la fornitura degli indumenti e mezzi prevenzionali, ha competenza per esaminare la concreta attuazione della normativa del presente articolo e svolgere le conseguenti azioni a tutela dei lavoratori. Il Comitato a richiesta dell'interessato fornirà il suo appoggio al lavoratore qualora questi esperisca una azione legale nei confronti dell'impresa inadempiente. (Sommario)

Art.16

Ente comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Con riferimento all'art. 88 del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995 si conferma che l'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'ambiente di Lavoro, istituito in provincia di Alessandria in forma di Comitato con accordo collettivo di lavoro 15 luglio 1971, è composto da dodici membri effettivi, sei dei quali da nominarsi dal Collegio Costruttori Edili ed Affini della provincia di Alessandria e gli altri sei dai Sindacati Provinciali di Alessandria rispettivamente della Fe.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. e F.I.L.L.E.A. in ragione di due rappresentanti per ciascun Sindacato Provinciale.

La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato anzidetto sono stabiliti in apposito "Regolamento", approvato dalle Organizzazioni territoriali contraenti, il quale forma parte integrante del presente contratto.

Alla copertura degli oneri relativi al finanziamento dell'Ente Comitato si provvede a mezzo di un apposito fondo che ha separata gestione e che è finanziato a totale carico dei datori di lavoro con un contributo dello 0,22% (zerovirgolaventiduepercento) da calcolarsi, con decorrenza dal 1° luglio 1990 sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 dei C.C.N.L. 5 luglio 1995 e dell'indennità di mensa per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del succitato C.C.N.L. 5 luglio 1995. (Sommario)

Art.17

Istituti di patronato

In attuazione dell'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Statuto dei lavoratori" gli istituti di patronato emanazione delle organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto potranno svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.

Con accordi aziendali verrà inoltre precisato il locale, tra quelli già predisposti a termine di contratto, in cui i patronati potranno svolgere la loro attività. (Sommario)

Art. 18

Elementi della retribuzione

Con riferimento all'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e fatte salve ad ogni effetto le norme previste dall'articolo stesso, ai fini dell'applicazione degli artt. 4, 10, 12 del presente contratto, devono essere assunti a base di calcolo, in quanto dovuti, i seguenti elementi della retribuzione:

a) paga base oraria di fatto, comprensiva dell'indennità. territoriale di settore e dell'elemento economico territoriale;

b) indennità di mensa;

c) indennità di contingenza;

d) utile minimo contrattuale di cottimo o utile effettivo per gli operai lavoranti a cottimo secondo quanto stabilito dai singoli articoli. (Sommario)

Art. 19

Cassa edile

L'attività della Cassa Edile di Mutualità e di assistenza della provincia di Alessandria, costituita il 1° aprile 1962, è regolata da apposito statuto approvato dalle Associazioni Territoriali Sindacali e registrato il 18 dicembre 1998, con le integrazioni e le modificazioni che saranno deliberate secondo la procedura prevista dall'art. 24 dello Statuto medesimo.

Il contributo di cui all'art. 37 del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995 è dovuto alla Cassa Edile dai datori di lavoro e dagli operai dipendenti, con decorrenza dal 1° luglio 1994 nella misura complessiva del 2,65% (duevirgolasessantacinquepercento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e dell'indennità di mensa per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività. di cui all'art. 18 del succitato C.C.N.L. 5 luglio 1995 ed è per il 2,27% a carico dell'impresa e per lo 0,38% a carico del lavoratore.

Il contributo è determinato per il versamento trimestrale alla Cassa Edile.

Il contributo per le Imprese che scelgono di versare alla Cassa Edile a scadenze mensili è determinato nella misura dell'2,28% (duevirgolaventottopercento).

Il contributo Cassa Edile da addebitare mensilmente al lavoratore è comunque determinato nella misura fissa dello 0,38% (zerovirgolatrentottopercento).

La Cassa Edile curerà l'erogazione delle assistenze contrattuali ai lavoratori iscritti in presenza di un congruo importo versato dall'impresa in acconto di quanto dovuto o di una conferma del vincolo all'adempimento degli obblighi contrattuali concernenti il versamento alla Cassa Edile.

La misura complessiva dei contributi potrà essere variata nel corso di validità del presente contratto in relazione all'andamento della gestione; salvo diversa determinazione delle Associazioni territoriali, la nuova misura contributiva avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sarà stata concordata tra le Associazioni territoriali medesime.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le modalità di versamento alla Cassa Edile del contributo complessivo sono stabilite dalla Cassa Edile medesima d'accordo con le Associazioni Sindacali contraenti.

Le prestazioni di previdenza ed assistenza della Cassa Edile sono preliminarmente quelle stabilite con accordi nazionali, ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, per alcune delle quali vige anzi una disciplina unitaria inderogabile a valere per tutto il territorio nazionale.

In particolare le prestazioni della Cassa Edile a favore degli operai in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale sono disciplinate per tutto il territorio nazionale dagli artt. 27 e 28 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e ad esso pertanto verrà fatto espresso rinvio anche per gli operai della provincia di Alessandria.

Le altre prestazioni della Cassa Edile nonché la natura, le misure, le date di decorrenza e la durata delle prestazioni stesse sono determinate, per ciascun esercizio, dalle Associazioni territoriali contraenti nei limiti delle disponibilità di ciascun esercizio e accertate dal competente organo della Cassa Edile medesima.

Le Associazioni territoriali contraenti daranno atto per ciascun esercizio degli adempimenti di cui al comma precedente con protocolli aggiuntivi del presente contratto del quale formeranno parte integrante.

La dichiarazione scritta di adesione al contratto collettivo nazionale in vigore, al presente conti-atto integrativo provinciale nonché allo Statuto e al Regolamento della Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Alessandria - da rilasciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 lett. b), del richiamato C.C.N.L. 5 luglio 1995 dai datori di lavoro e dagli operai che si avvolgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima - è raccolta da quest'ultima secondo modalità e termini da stabilirsi dalle Associazioni territoriali contraenti. (Sommario)

Art. 20

Multe

I proventi delle multe applicate a norma dell'art. 97 del contratto collettivo 5 luglio 1995, devono essere versati alla Cassa Edile di Mutualità. e di Assistenza della Provincia di Alessandria. (Sommario)

Art. 21

Impiegati - Retribuzione

Agli impiegati, il cui rapporto di lavoro è regolato dal C.C.N.L. 5 luglio 1995, devono essere corrisposti, con riferimento agli artt. 45, 46 e 47 del suddetto C.C.N.L., gli elementi retributivi riportati nelle tabelle allegate al presente accordo di cui fanno parte integrante.

Si intende applicabile agli impiegati quanto stabilito negli artt. 6, 7 e 8 del presente accordo per gli operai. (Sommario)

Art. 22

Assemblee

Il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea è regolamentato dal!'art. 102 del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 ottobre 1987.

Ai fini della nomina della rappresentanza sindacale unitaria di cui all'articolo 101 del 5 luglio 1995, l'Assemblea - alle condizioni ed entro i limiti di cui all'art. 101 del contratto stesso - sarà indetta con comunicazione scritta a firma congiunta dei Segretari Provinciali delle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori aderenti alle federazioni nazionali stipulanti il predetto C.C.N.L. 5 luglio 1995. (Sommario)

Art. 23

Diritti sindacali

(Delegato d'impresa)

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 101 e 102 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, presso le unità aziendali (sede, stabilimento, filiale ed Ufficio autonomo di Imprese edili) che occupino un numero di lavoratori superiori a 5 (cinque) ma non a 15 (quindici) può essere eletto un Delegato d'impresa secondo le norme dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 e del relativo regolamento per le elezioni. (Sommario)

Art. 24

Quote di adesione contrattuale

Con riferimento all'art. 37 lett. e) del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995, le quote di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle Imprese edili ed affini della Provincia di Alessandria, sono stabilite, con decorrenza 1° aprile 1999, nella misura paritetica dello 0,73% (zerovirgolasettantatrepercento) comprensiva della quota nazionale, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetti ai contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie. Tale misura paritetica, per la parte della quota di competenza delle Associazioni territoriali contraenti, potrà essere variata entro il 31 dicembre di ciascun anno; la nuova misura decorrerà salvo diversa determinazione delle Associazioni territoriali, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La quota di servizio sindacale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unicamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile suddetta.

Le quote di servizio sindacale devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Alessandria in una con il contributo ad essa dovuto ai sensi dell'art. 19 del presente contratto.

Le modalità da seguire per il versamento alla Cassa Edile delle quote di servizio sindacale e per la loro ripartizione tra le Associazioni sindacali contraenti dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, nazionali e territoriali, formeranno oggetto di apposito protocollo aggiuntivo al presente contratto collettivo di lavoro e di apposito accordo, intervenuto tra le stesse associazioni territoriali e la Cassa Edile di Mutualità. e di Assistenza della Provincia di Alessandria.

Resta confermata nella misura dello 0,18% (zerovirgoladiciottopercento) a decorrere dal 1° febbraio 1999, la quota nazionale di adesione contrattuale di cui all'art. 37, lett. e) secondo comma, del contratto collettivo nazionale 5 Luglio 1995, da calcolare, versare e ripartire secondo le norme previste dallo stesso contratto. (Sommario)

Art. 25

Quote sindacali

Gli operai dipendente dalle Imprese edili ed affini della Provincia di Alessandria, ai sensi dell'art. 39 del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995, hanno facoltà di cedere alle Associazioni Sindacali dei lavoratori edili firmatarie del presente accordo mediante deleghe, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Alessandria.

Per quanto concerne le modalità di attuazione del sistema delle deleghe di cui al precedente comma si fa rinvio all'accordo collettivo nazionale 16 maggio 1973 e successive modifiche ed integrazioni ed alla convenzione prevista al punto 6 dell'accordo medesimo. (Sommario)

Art. 26

Disciplina degli assorbimenti

I trattamenti economici migliorativi assicurati ai lavoratori dal presente accordo, assorbono fino a concorrenza le anticipazioni eventualmente già effettuate allo stesso titolo dalle Imprese operanti in provincia di Alessandria, colla sola esclusione degli incrementi retributivi concessi "ad personam".

Dichiarazione a verbale FENEAL-FILCA-FILLEA

Le OO.SS. in premessa si impegnano a richiedere ad altre Associazioni di datori di lavoro non firmatarie l'applicazione del presente protocollo avendo anche a riferimento per le imprese associate al Collegio Costruttori Edili di Alessandria quanto previsto e regolamentato dall'art. 107 del C.C.N.L. 5 luglio 1995. (Sommario)

Art. 27  

Validita' decorrenza e durata

Le presenti norme entrano in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Alessandria, il 1° aprile 1999, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli ed hanno validità fino a tutto l'anno 2001 salvo eventuali integrazioni o modifiche da apportarsi con accordi nazionali o provinciali.

Letto, confermato, sottoscritto. (Sommario)

Protocollo Aggiuntivo

Premio di risultato elemento economico territoriale

Alessandria, lì 20 aprile 1999

In applicazione dei disposti degli artt. 39 e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, dell'accordo nazionale 11 giugno 1997 e coerentemente alle indicazioni precisate dall'art. 2 della legge 23 maggio 1997, n. 135, con accordo collettivo provinciale in data odierna si è istituito il premio di risultato denominato Elemento Economico Territoriale basato sulla valutazione di parametri economici.

Il premio di risultato - E.E.T. - ha la caratteristica di non determinabilità a priori e di effettiva variabilità in funzione dei risultati riscontrati sul piano provinciale e verrà erogato nel limite massimo del 7% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio.

Come riferimento al valore dei parametri da rilevarsi annualmente si individuano i dati di base medi specifici di settore già riscontrati nel triennio 1996/1998: l'incremento annuale in percentuale dei parametri avrà influenza nella determinazione del premio di risultato.

I dati di riferimento nel triennio 1996/1998, già individuati per rendere il sistema meglio rispondente alla realtà provinciale e quelli che potrebbero in futuro individuarsi, sono da valutarsi anche alla luce della particolare situazione che si è concretizzata nel periodo per effetto degli eventi alluvionali del 5 e 6 novembre 1994 che ha comportato, per i necessari lavori di ricostruzione, un anomalo andamento del settore

Definizione parametri

1) Numero imprese stabilmente iscritte in Cassa Edile

Riferimento base - 648,33

2) Numero medio di imprese iscritte semestralmente in Cassa Edile

Riferimento base - 741,50

3) Numero medio annuale delle ore di lavoro normale denunciate mensilmente per operaio iscritto in Cassa Edile

Riferimento base - 1554,79

4) Andamento del fenomeno infortunistico nei cantieri rappresentato dal numero medio annuale delle ore di infortunio denunciate mensilmente per operaio in Cassa Edile

Riferimento base - 17,91

5) Incidenza tra numero dipendenti denunciati in Cassa Edile ed all'INPS Riferimento base - 53,626%

I suddetti parametri verranno rideterminati o integrati, se necessario, in sede di verifica annuale secondo le indicazioni contrattuali per meglio rappresentare l'andamento del settore.

Letto, confermato, sottoscritto. (Sommario)

TABELLE RETRIBUTIVE

ELEMENTI ED IMPORTI RETRIBUTIVI (in vigore dal 1° aprile 1999)

CATEGORIA

Elemento Economico Territoriale

Indennità di mensa

1. OPERAI DI PRODUZIONE

Operaio di 4° liv.

329.04

420

Operaio spec. 3° liv.

305.54

420

Operaio qualif. 2° liv.

274.98

420

Operaio comune 1° liv.

235.03

420

 

2. OPERAI DISCONTINUI

Custodi, portinai, ecc.

211.53

420

Custodi, portinai, ecc. con alloggio

188.02

420

 

ELEMENTI ED IMPORTI RETRIBUTIVI (in vigore dal 1° dicembre 1999)

CATEGORIA

Elemento Economico Territoriale

L'importo dell'E.E.T. è determinato in considerazione di una valutazione dei parametri superiore al meno 15% (cfr. art. 6)

Indennità di mensa

1. OPERAI DI PRODUZIONE

Operaio di 4° liv.

460.65

420

Operaio spec. 3° liv.

427.75

420

Operaio qualif. 2° liv.

384.98

420

Operaio comune 1° liv.

329.04

420

 

2. OPERAI DISCONTINUI

Custodi, portinai, ecc.

296.14

420

Custodi, portinai, ecc. con alloggio

263.23

420

 

ELEMENTI ED IMPORTI RETRIBUTIVI (in vigore dal 1° dicembre 1999)

CATEGORIA

Elemento Economico Territoriale

L'importo dell'E.E.T. è determinato in considerazione di una valutazione dei parametri compresa tra il meno 20% ed il meno 15% (cfr. art. 6)

Indennità di mensa

1. OPERAI DI PRODUZIONE

Operaio di 4° liv.

394.85

420

Operaio spec. 3° liv.

366.65

420

Operaio qualif. 2° liv.

329.98

420

Operaio comune 1° liv.

282.03

420

 

2. OPERAI DISCONTINUI

Custodi, portinai, ecc.

253.83

420

Custodi, portinai, ecc. con alloggio

225.63

420

 

IMPIEGATI

ELEMENTI RETRIBUTIVI (in vigore dal 1° aprile 1999)

CATEGORIA

Elemento Economico Territoriale

Indennità di mensa

1 a Cat. Super. - 7° liv.

81.320

72.660

1 a Cat. - 6° liv.

73.188

72.660

2 a Cat. - 5° liv.

60.990

72.660

Ass. tecnico - 4° liv. (già in 3 a cat.)

56.924

72.660

3 a Cat. - 3° liv.

52.858

72.660

4 a Cat. - 2° liv.

47.572

72.660

4 a cat. - 1° imp. 1° liv.

40.660

72.660

 

IMPIEGATI

ELEMENTI RETRIBUTIVI (in vigore dal 1° dicembre 1999)

CATEGORIA

Elemento Economico Territoriale

L'importo dell'E.E.T. è determinato in considerazione di una valutazione dei parametri superiore al meno 15% (cfr. art. 6)

Indennità di mensa

1 a Cat. Super. - 7° liv.

113.848

72.660

1 a Cat. - 6° liv.

102.463

72.660

2 a Cat. - 5° liv.

85.386

72.660

Ass. tecnico - 4° liv. (già in 3 a cat.)

79.693

72.660

3 a Cat. - 3° liv.

74.001

72.660

4 a Cat. - 2° liv.

66.601

72.660

4 a cat. - 1° imp. 1° liv.

56.924

72.660

 

IMPIEGATI

ELEMENTI RETRIBUTIVI (in vigore dal 1° dicembre 1999)

CATEGORIA

Elemento Economico Territoriale

L'importo dell'E.E.T. è determinato in considerazione di una valutazione dei parametri compresa tra il meno 20% e il meno 15% (cfr. art. 6)

Indennità di mensa

1 a Cat. Super. - 7° liv.

97.584

72.660

1 a Cat. - 6° liv.

87.825

72.660

2 a Cat. - 5° liv.

73.188

72.660

Ass. tecnico - 4° liv. (già in 3 a cat.)

68.309

72.660

3 a Cat. - 3° liv.

63.430

72.660

4 a Cat. - 2° liv.

57.087

72.660

4 a cat. - 1° imp. 1° liv.

48.792

72.660

(Sommario)