CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE  AL C.C.N.L.  29 GENNAIO  2000   PER GLI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

 

 

L’anno 2003  il giorno 6 giugno nei locali dell’Unione degli Industriali e degli Artigiani della Provincia di Agrigento

                                                          TRA

La Sezione Autonoma Costruttori Edili dell’Unione degli Industriali e degli Artigiani della Provincia di Agrigento rappresentata dal Presidente pro-tempore, Vincenzo Costanza  accompagnato dalla delegazione per le trattative nelle persone dei signori Sorce Giuseppe e Coiro Arsenio, assistiti dal Direttore dell’Unione dott. Stefano Pecoraro e dall’addetto alla Sezione dott. Francesco Mossuto;

                                                              E

La Fillea CGIL, Filca CISL, Feneal UIL rappresentata dai Segretari Generali Massimo Raso, Francesco Sodano,  Salvatore Caruana e da una delegazione formata da Luciano Sabella, Giuseppe Di Franco, Vincenzo Maragliano, Migliara Roberto e Calogero Principato

 

visto l’art. 39 del  C.C.N.L. 29 gennaio 2000  e l’accordo nazionale del 29 gennaio 2002.           

                                                  SI E’ STIPULATO

il Contratto Integrativo Provinciale di lavoro  al CCNL 29 gennaio 2000 che avrà validità nell’intera provincia di Agrigento per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni indicate nel CCNL citato e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, sia per lavori eseguiti per conto di privati che per conto di Enti pubblici.

 

Art. 1 - Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni.

- Premesso che anche nel precedente CIPL si era ravvisata l’opportunità di dotare il settore di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi per lo sviluppo del comparto edile;

- ribadito il concorde intento di adottare iniziative per il superamento dell’utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese;

- riaffermato l’impegno a monitorare costantemente l’intero iter procedurale concernente l’aggiudicazione dei lavori pubblici;

- ritenuto prioritario concordare ulteriori iniziative per consolidare ed estendere tra i soggetti del processo produttivo il rispetto delle normative di legge e di contratto in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

-          le parti concordano di istituire, per la Provincia di Agrigento, un

" Osservatorio territoriale del mercato del lavoro e degli appalti ".

L’Osservatorio ha i seguenti obiettivi per la creazione di un sistema informativo territoriale che analizza ed elabora i seguenti dati aggregati:

- andamento della domanda pubblica, nonché della domanda derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico;

- evoluzione dell’offerta, con riguardo alla tipologia delle imprese, ai livelli di concentrazione e di specializzazione;

-andamento del mercato del lavoro con riferimento a: fabbisogni occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità tempi di occupazione, formazione professionale, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;

- andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

Altro obiettivo è quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale in modo da consentire alle parti di disporre degli elementi informativi necessari per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

Questo anche al fine di alimentare e consolidare un sistema di relazione tra le parti sociali e le amministrazioni appaltanti, le committenti ed i soggetti istituzionali e di controllo, e di sviluppare e di definire azioni comuni di stimolo e di verifica sulla corretta e compiuta attuazione dell’intero processo decisionale ed esecutivo degli interventi, dalla programmazione alla cantierizzazione.

In funzione del perseguimento degli obiettivi l’attività informativa dell’Osservatorio sarà articolata come segue:

1) una raccolta di dati mediante sistemi informatici destinata a soddisfare gli obiettivi e da realizzarsi mediante il rilevamento sistematico, con periodicità costante, dei dati specifici di settore forniti sia dagli enti paritetici sia da altre fonti.

2) analisi specifiche su temi congiunturali, individuati dalle parti stipulanti, destinate a fornire ulteriori elementi di approfondimento informativo.

Al fine di completare ed integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne, saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni ricavati da:

a) enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi sia detentori di dati, ancorchè settoriali, in dipendenza delle proprie attività;

b) banche dati specializzate in ricerche riguardanti il settore, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il medesimo, centri di rilevazione dei dati sugli appalti pubblici nonché altre fonti via via individuabili;

c) soggetti interni al settore delle costruzioni ivi comprese quelle tradizionalmente prodotte dall’ANCE o dalle OO.SS.

Per le sue attività, l’osservatorio si avvarrà delle strutture della Cassa Edile Agrigentina, Mutualità ed Assistenza (CEAMA) la quale predisporrà il personale e le attrezzature necessarie al perseguimento degli scopi enunciati.

Le parti entro Dicembre 2003 effettueranno una verifica sull’effettiva implementazione e sullo stato di funzionamento del citato Osservatorio.

Nessun costo aggiuntivo dovrà essere posto a carico dei datori di lavoro per l'attività dell'Osservatorio.

 

Art. 2 – Orario di lavoro

 

Per l’orario di lavoro  valgono le norme di legge e quelle di cui all’art.5 del CCNL 29 gennaio 2000 con le deroghe ed eccezioni da essi previste.

 

 

Art. 3 – Divieto di cottimo e di interposizione di manodopera – Disciplina dell’impiego nella manodopera nei subappalti.

 

Si riconferma l’applicazione integrale degli artt. 14 e 15 del  CCNL 29 gennaio 2000 con particolare riferimento ai commi 2 e 4 della lettera b) dell’art. 15 nonché della lettera f).

 

Art. 4 – Elemento economico territoriale.

 

A decorrere dal 1° giugno 2003 all’importo dell’Elemento Economico Territoriale previsto dall’art. 12 del CCNL 29 gennaio 2000 in vigore al 31 dicembre 2002 è aggiunto un aumento del 3%  dei minimi di salario per gli operai e di stipendio per gli impiegati in vigore al 1° gennaio 2003;  esso è stato stabilito tenendo conto dell’andamento del settore e dei suoi risultati nonché dei seguenti indicatori: numero dei lavoratori e delle imprese iscritti alla Cassa Edile, il monte salario, l’andamento delle gare di appalto ed i relativi importi di aggiudicazione.

A decorre dal 1° dicembre 2003 all’E.E.T. ,come modificato al primo comma,  è aggiunto un ulteriore aumento del 3% dei minimi di salario per gli operai e di stipendio per gli impiegati in vigore al 1° gennaio 2003.

Con periodicità annuale in conformità a quanto stabilito al punto 3) dell’accordo sindacale nazionale dell’11 giugno 1997 e del 3 luglio 1997, la verifica ai fini della revisione e/o conferma della sua misura sulla base degli indicatori seguenti: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, il monte salari relativo, il numero e l’importo complessivo dei bandi di gara, degli appalti aggiudicati e cantierati, il numero e l’importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di inizio delle attività, il numero complessivo delle ore lavorate e quelle di ricorso alla cassa integrazione guadagni autorizzate, l’andamento dei ribassi di gara.

Tale verifica avverrà entro il mese di gennaio di ogni anno nel corso di un incontro appositamente convocato. Pertanto  non è escluso che la misura dell’elemento economico territoriale possa subire variazioni al ribasso o al rialzo in riferimento all’andamento dei predetti indicatori.

 

Art. 5 -  Diritto allo studio ed addestramento professionale.

 

Il contributo a carico dei datori di lavoro e dovuto alla Ceama per diritto allo studio è pari allo 0,05%: esso affluirà ad un apposito fondo costituito presso la Ceama e sarà utilizzato per l’erogazione delle prestazioni agli aventi diritto secondo l’art. 91 del CCNL 29 gennaio 2000, ritenendosi perciò mutualizzato quanto da esso previsto a carico del datore di lavoro; l’utilizzo del fondo è consentito anche per la frequenza a corsi di qualificazione professionale gestiti dalla Scuola Edile.

Per la frequenza a tali corsi saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti il cui costo è posto a carico del fondo di cui al comma precedente e sarà rimborsato al datore di lavoro che ne faccia istanza alla Cassa Edile.

Il contributo per addestramento professionale in favore della Scuola edile è pari allo 1,00% ed è posto a carico dei datori di lavoro che provvederanno a versarne l’importo alla Ceama la quale provvederà a riversarlo alla Scuola Edile.

 

Art. 6 – Comitato Tecnico Paritetico.

 

Il contributo a favore del Comitato Paritetico Prevenzione Infortuni  a carico dei datori di lavoro è pari allo 0,50% ed in esso è ricompresa la quota dello 0,05% per la mutualizzazione degli oneri connessi all’attuazione dell’art. 88 del CCNL 29 gennaio 2000 relativo al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e sarà utilizzato per l’indennizzo dei costi dei permessi retribuiti previsti dal predetto articolo.

Il contributo dovrà essere versato alla Ceama unitamente agli altri versamenti dovuti.

 

Art. 7 – Trasporto ed indennità sostitutiva. 

 

Quando il posto di lavoro si trovi ubicato ad una distanza di oltre 2 Km. e fino a 10 Km. ove l’impresa non provveda con mezzi propri al trasporto degli operai dal luogo di raccolta al posto di lavoro, è dovuta, con decorrenza 1° giugno  2003, una indennità di euro 0,26 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Ove la distanza, come sopra calcolata, fosse superiore ai 10 Km., l’indennità di che trattasi è dovuta nella misura di euro. 0,30 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell’attività lavorativa che non dipenda dalla volontà del lavoratore, la indennità di cui ai punti precedenti sarà conteggiata sulla base dell’orario giornaliero normale di lavoro.

L'indennità predetta sarà corrisposta per l'intera giornata anche in caso di interruzione dell'attività lavorativa per causa non imputabile al lavoratore.

Qualora la maggioranza dei lavoratori in forza nel cantiere provenga da comuni viciniori e nell'ipotesi di approntamento del mezzo di trasporto a carico del datore di lavoro, verrà esaminata la possibilità di istituire altro punto di raccolta per il raggiungimento del cantiere; in caso contrario sarà dovuta l'indennità di cui al primo comma.

 

 

Art. 8 – Mensa ed indennità sostitutiva.

 

L’impresa, in relazione alla ubicazione dei cantieri ed allo loro durata, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 20 dipendenti occupati nel cantiere, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso al servizio di mensa nel cantiere o a servizi esterni.

Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Nelle zone in cui vengano individuati, nel raggio di cinque chilometri, gruppi di almeno cinque imprese con un organico minimo di venti dipendenti ciascuna o singole imprese con almeno 100 dipendenti, potranno essere istituite strutture di mense collettive. Rimane salvo quanto disposto al primo comma per quanto concerne il limite minimo di lavoratori che ne richiedano l’istituzione.

L’impresa concorre al costo nella misura di  € 2,19 per ciascun pasto consumato.

La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione, esaurendone il contenuto, anche nei casi di attuazione dell’art. 89 del CCNL 29 gennaio 2000.

Ove non sia data comunque attuazione a quanto previsto nei commi precedenti, l’impresa corrisponderà una indennità di  € 2,19 giornalieri pari a € 0,27 per ogni ora di lavoro ordinario.

Su tale importo non va computata la percentuale di cui all’art.19 del CCNL 29 gennaio 2000 in quanto nella sua determinazione é stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse.

La indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui ai commi precedenti, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

 

Art. 9 – Indennità di mensa e trasporto agli impiegati.

 

 

Le indennità sostitutive di mensa e trasporto spettano anche agli impiegati che operano direttamente nei cantieri alle stesse condizioni  di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

 

 

 

Art. 10 – Ferie.

 

In attuazione dell’articolo 16 del CCNL 29 gennaio 2000 si concorda che, compatibilmente con le esigenze aziendali, gli operai godranno di due settimane di ferie collettive nel periodo compreso tra luglio ed agosto, ed una settimana di ferie collettive tra Natale e Capodanno.

Rimane inteso che, ove esistano obiettive esigenze aziendali, il godimento delle ferie collettive potrà riguardare anche un numero limitato di operai, restando differito per quelli rimasti in forza, il periodo di ferie non goduto.

Le ferie residue spettanti agli operai saranno godute in periodi, anche frazionati, concordati tra datore di lavoro e lavoratori.

 

Art. 11 – Indennità territoriale di settore e premio di produzione. 

 

L’indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati rimangono fissati nelle misure stabilite dal Contratto Integrativo Provinciale 2 febbraio 1990.

 

Art. 12 – Conservazione dei mezzi di trasporto.

 

In relazione all’art. 31del CCNL  29 gennaio 2000 le parti concordano che l’impresa dovrà consentire il riparo delle vetture in appositi spazi muniti di tettoia nell’ambito del cantiere.

 

Art. 13 – Premio annuo.

 

 

L’importo del premio annuo dovuto agli operai è pari all’1,50% da calcolarsi sulla retribuzione di cui all’art. 25 del CCNL 29 gennaio 2000, ed è accantonato alla Ceama unitamente agli altri adempimenti.

La Ceama è incaricata della riscossione e procederà al pagamento ai singoli lavoratori in occasione delle festività pasquali.

 

Art. 14 – Lavori in galleria.

 

Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento anche se è addetto al carico del materiale, spetta, in aggiunta alla retribuzione globale di fatto, una indennità pari al 46%.

Per il personale addetto ai lavori di rivestimento o di rifinitura di opere murarie, al carico ed ai trasporti all’interno della galleria, anche durante la perforazione, verrà corrisposta una indennità in aggiunta alla paga globale di fatto del 26%.

Per il personale addetto agli impianti nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento ferroviario, verrà corrisposta in aggiunta alla paga globale di fatto, una indennità pari al 18%.

Le indennità di cui sopra sono da computarsi sugli elementi di retribuzione di cui al punto 3) dell’articolo 25 del CCNL  29 gennaio 2000.

 

 

 

Art. 15 – Anzianità professionale edile.

 

Il contributo di cui all’articolo 30 del CCNL 29 gennaio 2000 è pari al 2,70%, è posto a carico dei datori di lavoro ed è da computare su tutti gli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del CCNL 29 gennaio 2000, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

 

 

Art. 16 – Contributo alla Ceama.

 

Il contributo alla Ceama è pari al 3%: il 2,50% a carico del datore di lavoro e lo 0,50% a carico del lavoratore.

 

 

 

 

 

Art. 17 – Quota territoriale di adesione contrattuale.

 

In relazione all’art. 37 lettera c) del CCNL 29 gennaio 2000 la quota territoriale di adesione contrattuale provinciale è pari all’1,36% paritetico (0,68% a carico dei datori di lavoro e 0,68% a carico dei lavoratori) comprensiva della quota regionale; la quota di adesione contrattuale nazionale è pari allo 0,45% paritetico (0,225% a carico dei datori di lavoro e 0,225% a carico dei lavoratori).

Gli importi relativi verranno versati dai datori di lavoro alla Ceama unitamente agli altri adempimenti dovuti alla stessa.

 

Art. 18 – Termini per gli adempimenti alla Ceama.

 

Tutti i versamenti di cui al presente contratto dovranno essere effettuati entro il venticinquesimo giorno successivo alla fine del periodo di paga cui si riferiscono.

Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le denuncie mensili dei lavoratori occupati predisposte dalla Ceama; la mancata presentazione delle denuncie comporta l’adozione della sanzione di € 25 per ogni lavoratore occupato.

Il contributo di cui all’art. 16 dovuto alla Ceama è del 3,25% per la quota a carico dei datori di lavoro per i versamenti effettuati entro il sessantesimo giorno, e del 3,50% per i versamenti effettuati entro il novantesimo giorno.

Nel caso di constatata carenza dei versamenti, fermo il diritto agli interessi di legge, allo scadere del novantesimo giorno dal termine di cui al primo comma la Ceama avvierà le procedure per il recupero delle somme dovute.

Le imprese che utilizzano le procedure informatiche su software fornito dalla Cassa edile sono autorizzate a conguagliare gli importi vantati a titolo di indennità di malattia ed infortunio con quelli dovuti per contributi alla Ceama.

Le parti si riservano di incontrarsi entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto per valutare l’adozione di eventuali correttivi alle modalità di versamento alla Ceama.

 

Art. 19 – Trasferta.

 

I limiti di cui all’articolo 22 del CCNL 29 gennaio 2000 sono individuati  in quelli territoriali comunali.

 

Art 20 – Fondo per le assistenze integrative

 

A decorrere al 1° giugno 2003 è istituito il “Fondo per le assistenze integrative” alimentato dall’aliquota dello 0,45% calcolata sugli elementi della retribuzione di  cui all’art. 25  del CCNL 29 gennaio 2000 posta a carico dei datori di lavoro senza ulteriori oneri  loro imposti per effetto delle riduzioni delle altre aliquote dovute alla Ceama.  

Al fondo affluiscono i proventi delle multe e trattenute che non rappresentino risarcimento del danno le sanzioni di cui al secondo comma dell’art. 18 e le differenze per i contributi alla Ceama  di cui al terzo comma dell’art. 18.

Le prestazioni di assistenza a favore dei lavoratori di cui all’allegato regolamento sono poste a carico unicamente del presente Fondo.

 

Art. 21 – Decorrenza e durata.

 

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° giugno 2003 ed avrà validità fino al termine che verrà stabilito nel rinnovando CCNL per il settore e si intenderà comunque prorogato per triennio ove non venisse disdetto con lettera raccomandata A.R. da ciascuna delle parti contraenti.

 

 

REGOLAMENTO PRESTAZIONI CASSA EDILE

 

a) Assistenza alle famiglie degli operai deceduti

Al coniuge od in sua assenza ai figli di lavoratore deceduto è erogato un assegno di assistenza nella misura di €. 1.500, sempre che risulti registrato a favore del lavoratore defunto almeno un versamento negli ultimi 12 mesi.

b) Concorso spese lutto

Ai lavoratori iscritti alla Ceama, con almeno 500 ore di versamenti nei sei mesi precedenti l'evento, che abbiano subito il lutto per la morte di un familiare fiscalmente a  carico, è concesso, su domanda corredata di certificato di morte del defunto, un assegno per concorso spese di lutto pari a €. 200,00.

c) Concorso spese scolastiche

Ai lavoratori edili che abbiano figli studenti che frequentino per la prima volta corsi di studio appresso indicati sarà corrisposta una somma quale concorso spese scolastiche nella misura per ciascun corso  appresso indicata:

-          € 125,00 per Scuola media inferiore;
-  € 150,00 per Scuola media superiore;
-  € 300,00 per Corsi universitari;

Ulteriori € 100 saranno corrisposti per i figli di lavoratori iscritti che  abbiano superato la valutazione di buono per la scuola media inferiore, la votazione di 70/100 per la scuola media superiore e la media di 26/30 per i corsi universitari.
 

Documentazione occorrente:

1) certificato di iscrizione e di frequenza;

2) stato di famiglia;

3) domanda su apposito stampato fornito dalla Cassa Edile da presentarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre di ogni anno.

Per avere diritto alla prestazione è necessario che il lavoratore al momento della richiesta possa fare valere almeno 600 ore lavorative ordinarie nella circoscrizione territoriale, nei 12 mesi precedenti la domanda.

d) Assistenza ai figli disabili dei lavoratori

La Cassa Edile eroga annualmente a favore dei figli dei lavoratori che si trovino in condizioni di disabilità psichica e/o fisica certificata dagli organi competenti in misura superiore al 70% o in possesso di assegno di accompagnamento scolastico nel caso di minori,  un contributo di assistenza di  €.600,00.

Possono richiedere la prestazione i lavoratori che al momento della presentazione dell'istanza siano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile e in favore dei quali risultino accantonate almeno 600 ore di lavoro ordinario, nella circoscrizione territoriale, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda stessa.

La Cassa si riserva, prima dell' erogazione della prestazione, di effettuare ogni e qualsiasi controllo tendente ad accertare le condizioni di disabilità dichiarate nella documentazione sanitaria allegata alla richiesta del lavoratore.

e) Contributo per spese di nozze

A tutti i lavoratori edili iscritti alla Cassa che contraggano matrimonio viene erogato un contributo pari ad €. 500,00.

Requisiti essenziali per poter usufruire della prestazione sono:

- che il lavoratore al momento del matrimonio sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa;

- che il lavoratore possa far valere, nella circoscrizione territoriale, almeno 600 ore lavorative ordinarie nei 12 mesi precedenti il matrimonio.

Documentazione da presentare:

1) domanda in carta semplice su apposito modulo predisposto dalla Cassa;

2) certificato di matrimonio.

f)  Contributo di natalità

A tutti i lavoratori edili iscritti alla Cassa viene riconosciuto un contributo di natalità per i figli pari a €. 200,00

Requisiti essenziali per poter usufruire della prestazione sono:

- che il lavoratore al momento del matrimonio sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa;

- che il lavoratore possa far valere, nella circoscrizione territoriale, almeno 600 ore lavorative ordinarie nei 12 mesi precedenti l’evento.

Documentazione da presentare:

1) domanda in carta semplice su apposito modulo predisposto dalla Cassa;

2) certificato di nascita del figlio/a.

g) Sussidi straordinari

 Il Comitato di Gestione della Ceama è delegato ad accordare sussidi straordinari ai lavoratori iscritti alla Ceama con almeno 600 ore di versamenti nei sei mesi precedenti l'evento,soltanto nelle ipotesi non contemplate dal presente Regolamento  e per gravi e comprovate esigenze dei Lavoratori .-

Le ipotesi di intervento per i sussidi straordinari sono estese anche al coniuge ed ai figli a carico.