Edili (industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Agrigento
Data stipula: 10 dicembre 1998

Contratto territoriale per la provincia di Agrigento


  Sommario:

- Contratto Integrativo Provinciale al C.C.N.L. 5 luglio 1995 per gli operai addetti all'industria delle costruzioni


- Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni
- Orario di lavoro
- Divieto di cottimo e di interposizione di manodopera - Disciplina dell'impiego nella manodopera nei subappalti
- Elemento economico territoriale
- Diritto allo studio ed addestramento professionale
- Comitato Tecnico Paritetico
- Trasporto ed indennità sostitutiva
- Mensa ed indennità sostitutiva
- Indennità di mensa e trasporto agli impiegati
- Ferie
- Indennità territoriale di settore e premio di produzione
- Conservazione dei mezzi di trasporto
- Tute e scarpe
- Premio annuo
- Lavori in galleria
- Anzianità professionale edile
- Contributo alla Ceama
- Quota territoriale di adesione contrattuale
- Termini per gli adempimenti alla Ceama
- Trasferta
- Multe e trattenute
- Decorrenza e durata

Il 24 settembre 1999 nei locali dell'Unione degli Industriali e degli artigiani della Provincia di Agrigento

La Sezione Autonoma Costruttori Edili dell'Unione degli Industriali e degli Artigiani della Provincia di Agrigento

e

La Fillea CGIL;

la Filca CISL,

la Feneal UIL,

con la presenza dei segretari regionali Fillea CGIL, Filca Cisl, e della Feneal UIL,

premesso il protocollo d'intesa sottoscritto tra le stesse parti il 31 maggio 1999 per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini operanti nella provincia di Agrigento,

visto il C.C.N.L. 5 luglio 1995 con particolare riferimento agli artt. 39 e 47;

Si è stipulato il Contratto Integrativo Provinciale di lavoro al C.C.N.L. 5 luglio 1995 che avrà validità nell'intera provincia di Agrigento per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni indicate nel C.C.N.L. citato e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, sia per lavori eseguiti per conto di privati che per conto di Enti pubblici.

Art. 1 - Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni.

E' costituito un Osservatorio con lo scopo di creare anche attraverso il miglioramento delle relazioni sindacali, un sistema di informazioni e monitoraggio che coinvolga le strutture pubbliche e favorisca la crescita e l'operatività delle imprese. Per tale finalità l'Osservatorio analizzerà:

- l'andamento e l'evoluzione degli appalti pubblici e la loro realizzazione;

- la disponibilità di risorse e di progetti e lo stato della effettiva cantierabilità;

- l'andamento del mercato del lavoro con particolare riferimento ai fabbisogni formativi ed occupazionali, all'età media degli addetti al settore, alla struttura del costo del lavoro, al lavoro sommerso ed al lavoro, nero;

- lo stato di attuazione della misure di prevenzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche acquisendo le notizie, dati ed informazioni dal Comitato Paritetico Territoriale di cui all'art. 6.

L'Osservatorio potrà:

1. adottare iniziative dirette al mantenimento con caratteristiche di continuità al meccanismo premiale previsto dall'art. 29 della legge 341/95;

2. adottare iniziative dirette ad operare uno scambio di dati con il sistema informativo della Ceama e quello delle sedi INPS e INAIL;

3. adottare iniziative dirette a confrontare i dati della Ceama con quelli della CM per consentire l'individuazione di imprese edili che pur operando nel territorio non risultino iscritte alla Ceama;

4. informare, ove vengano verificate inadempienze all'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, gli Enti previdenziali ed assistenziali e le stazioni appaltanti anche ai sensi di quanto previsto dalle leggi 55/90, D.P.C.M. 55/91 e 341/95;

5. impegnare le imprese associate a condizionare la stipula dei contratti di subappalto alla presentazione, da parte delle imprese subappaltatrici, del certificato di regolarità contributiva della Cassa Edile, dell'Inps e dell'Inail;

6. tenere presso la Cassa Edile l'elenco delle imprese che operano in subappalto;

7. richiedere alle stazioni appaltanti ed ai committenti privati di dare comunicazione alla Cassa Edile delle opere appaltate;

8. impegnare i Direttori dei lavori e i Coordinatori per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 del D. L.gs. 494/96, alla verifica del rispetto delle normative legali e contrattuali del lavoro attraverso la richiesta, all'impresa esecutrice, del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed alle attestazioni di regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e della Cassa Edile ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 8 lettere A e B del D. Lgs. 494/96.

Le parti concordano sulla necessità di verificare, all'interno dell'Osservatorio ed alla attività da esso svolta, se esistono le condizioni che consentano, con la formulazione di protocolli di intesa, di combattere la concorrenza sleale.

L'attività dell'Osservatorio sarà regolamentata dalle parti che si avvarranno, per gli scopi ad esso affidati, della struttura della Cassa Edile.

Nessun costo aggiuntivo dovrà essere posto a carico dei datori di lavoro per l'attività dell'Osservatorio. (Sommario)

Art. 2 - Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge e quelle di cui agli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 con le deroghe ed eccezioni da essi previste. (Sommario)

Art. 3 - Divieto di cottimo e di interposizione di manodopera - Disciplina dell'impiego nella manodopera nei subappalti.

Si riconferma l'applicazione integrale degli artt. 14 e 15 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 con particolare riferimento ai commi 2 e 4 della lettera b) dell'art. 15 nonché della lettera f). (Sommario)

Art. 4 - Elemento economico territoriale.

L'Elemento Economico Territoriale previsto dall'art. 12 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è stabilito in misura pari al 5% dei minimi di salario per gli operai e di stipendio per gli impiegati in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto, ed esso è stato stabilito tenendo conto dell'andamento del settore e dei suoi risultati nonché dei seguenti indicatori: numero dei lavoratori e delle imprese iscritti alla Cassa Edile, il monte salari, l'andamento delle gare di appalto ed i relativi importi di aggiudicazione.

La decorrenza è fissata al 1° giugno 1999.

Con periodicità annuale in conformità a quanto stabilito al punto 3) dell'accordo sindacale nazionale dell'11 giugno 1997, la verifica ai fini della revisione e/o conferma della sua misura sulla base degli indicatori di cui al primo comma, avverrà entro il mese di gennaio di ogni anno nel corso di un incontro appositamente convocato. Con ciò non è escluso che la misura dell'elemento economico territoriale possa subire variazioni al ribasso o al rialzo in riferimento all'andamento dei predetti indicatori. (Sommario)

Art. 5 - Diritto allo studio ed addestramento professionale.

A decorrere dal 1° giugno 1999 il contributo a carico dei datori di lavoro e dovuto alla Ceama per diritto allo studio è pari allo 0,05%: esso affluirà ad un apposito fondo costituito presso la Ceama e sarà utilizzato per l'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto secondo l'art. 92 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, ritenendosi perciò mutualizzato quanto da esso previsto a carico del datore di lavoro.

Il contributo per addestramento professionale in favore della Scuola edile è pari allo 0,70% ed è posto a carico dei datori di lavoro che provvederanno a versarne l'importo alla Ceama la quale provvederà a riversarlo alla Scuola Edile.

Per un triennio a decorrere dal mese di giugno 1999 è posto a carico dei datori di lavoro un ulteriore contributo dello 0,30% da versare alla Ceama in favore della Scuola Edile, connesso ad un progetto di rilancio e miglioramento della gestione della Scuola che preveda un contenimento dei suoi costi. (Sommario)

Art. 6 - Comitato Tecnico Paritetico.

A decorrere dal 1° giugno 1999 il contributo a favore del Comitato Paritetico Prevenzione Infortuni a carico dei datori di lavoro è pari allo 0,50% ed in esso è ricompresa la quota dello 0,05% per la mutualizzazione degli oneri connessi all'attuazione dell'art. 89 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 relativo al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il contributo dovrà essere versato alla Ceama unitamente agli altri versamenti dovuti.

Le parti provvederanno alla redazione di un nuovo Statuto del Comitato Tecnico Paritetico aderente al disposto dell'allegato D) al C.C.N.L. 5 luglio 1995, per garantire il rilancio ed il potenziamento del Comitato anche mediante strutture tecniche adeguate per la diffusione della cultura della prevenzione ed attuazione delle misure di sicurezza. (Sommario)

Art. 7-Trasporto ed indennità sostitutiva.

Per i lavori eseguiti in cantieri distanti oltre due chilometri dalla periferia del centro abitato, le imprese hanno l'obbligo di approntare il mezzo di trasporto o, in caso contrario, di corrispondere alle maestranze una indennità sostitutiva per concorso spese pari a L. 500 orarie pari a L. 4.000 giornaliere.

Per periferia del centro abitato si intende l'ultima casa del comune in continuità con l'abitato e, conseguentemente, escluse le frazioni.

L'indennità predetta sarà corrisposta per l'intera giornata anche in caso di interruzione dell'attività lavorativa per causa non imputabile al lavoratore.

Qualora la maggioranza dei lavoratori in forza nel cantiere provenga da comuni viciniori e nell'ipotesi di approntamento del mezzo di trasporto a carico del datore di lavoro, verrà esaminata la possibilità di istituire altro punto di raccolta per il raggiungimento del cantiere; in caso contrario sarà dovuta l'indennità di cui al primo comma. (Sommario)

Art. 8 - Mensa ed indennità sostitutiva.

L'impresa, in relazione alla ubicazione dei cantieri ed alla loro durata, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 20 dipendenti occupati nel cantiere, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso al servizio di mensa nel cantiere o a servizi esterni.

Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Nelle zone in cui vengano individuati, nel raggio di cinque chilometri, gruppi di almeno cinque imprese con un organico minimo di venti dipendenti ciascuna o singole imprese con almeno 100 dipendenti, potranno essere istituite strutture di mense collettive. Rimane salvo quanto disposto al primo comma per quanto concerne il limite minimo di lavoratori che ne richiedano l'istituzione.

L'impresa concorre al costo nella misura di L. 4240 per ciascun pasto consumato.

La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione, esaurendone il contenuto, anche nei casi di attuazione dell'art. 90 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Ove non sia data comunque attuazione a quanto previsto nei commi precedenti, l'impresa corrisponderà una indennità di L. 4.240 giornaliere pari a L. 530 per ogni ora di lavoro ordinario.

Su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art del C.C.N.L. 5 luglio 1995 in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse.

La indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui ai commi precedenti, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto. (Sommario)

Art. 9 - Indennità di mensa e trasporto agli impiegati.

Le indennità sostitutive di mensa e trasporto spettano anche agli impiegati che operano direttamente nei cantieri alle stesse condizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8. (Sommario)

Art. 10 - Ferie.

In attuazione dell'articolo 16 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 si concorda che, compatibilmente con le esigenze aziendali, gli operai godranno di due settimane di ferie collettive nel periodo compreso tra luglio ed agosto, ed una settimana di ferie collettive tra Natale e Capodanno.

Rimane inteso che, ove esistano obiettive esigenze aziendali, il godimento delle ferie collettive potrà riguardare anche un numero limitato di operai, restando differito, per quelli rimasti in forza, il periodo di ferie non goduto.

Le ferie residue spettanti agli operai saranno godute in periodi, anche frazionati, concordati tra datore di lavoro e lavoratori. (Sommario)

Art. 11 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione.

L'indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati rimangono fissati nelle misure stabilite dal Contratto Integrativo Provinciale 2 febbraio 1990. (Sommario)

Art. 12 - Conservazione dei mezzi di trasporto.

In relazione all'art. 31 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 le parti concordano che l'impresa dovrà consentire il riparo delle vetture in appositi spazi muniti di tettoia nell'ambito del cantiere. (Sommario)

Art. 13 - Tute e scarpe.

La Ceama consegnerà ad ogni lavoratore iscritto e dipendente da impresa in regola con i versamenti dovuti due paia di tute da lavoro, una estiva ed una invernale, e due paia di scarpe antinfortunistiche.

Le modalità di consegna ed i requisiti per la sussistenza del diritto saranno concordati tra le parti firmatarie con separato accordo.

Per il finanziamento è posto a carico dei datori di lavori un contributo dello 0,05% da versare alla Ceama unitamente agli altri importi ed accantonamenti. (Sommario)

Art. 14 - Premio annuo.

L'importo del premio annuo dovuto agli operai è pari all'1,50% da calcolarsi sulla retribuzione di cui all'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, ed è accantonato alla Ceama unitamente agli altri adempimenti.

La Ceama è incaricata della riscossione e procederà al pagamento ai singoli lavoratori unitamente alle somme dovute per ferie, festività soppresse, permessi retribuiti e gratifica natalizia. (Sommario)

Art. 15 - Lavori in galleria.

Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento anche se è addetto al carico del materiale, spetta, in aggiunta alla retribuzione globale di fatto, una indennità pari al 46%.

Per il personale addetto ai lavori di rivestimento o di rifinitura di opere murarie, al carico ed ai trasporti all'interno della galleria, anche durante la perforazione, verrà corrisposta una indennità in aggiunta alla paga globale di fatto del 26%.

Per il personale addetto agli impianti nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento ferroviario, verrà corrisposta in aggiunta alla paga globale di fatto, una indennità pari al 18%.

Le indennità di cui sopra sono da computarsi sugli elementi di retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995. (Sommario)

Art. 16 - Anzianità professionale edile.

Il contributo di cui all'articolo 30 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è pari al 3,10%, è posto a carico dei datori di lavoro ed è da computare su tutti gli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato. (Sommario)

Art. 17 - Contributo alla Ceama.

Il contributo alla Ceama è pari al 3%; il 2,50% a carico del datore di lavoro e lo 0,50% a carico del lavoratore. (Sommario)

Art. 18 - Quota territoriale di adesione contrattuale.

In relazione all'art. 37 lettera C) del C.C.N.L. 5 luglio 1995 la quota territoriale di adesione contrattuale provinciale è pari all'1,36% paritetico (0,68% a carico dei datori di lavoro e O,68% a carico dei lavoratori) comprensiva della quota regionale; la quota di adesione contrattuale nazionale è pari allo 0,45% paritetico (0,225% a carico dei datori di lavoro e 0,225 a carico dei lavoratori).

Gli importi relativi verranno versati dai datori di lavoro alla Ceama unitamente agli altri adempimenti doluti alla stessa. (Sommario)

Art. 19 - Termini per gli adempimenti alla Ceama.

Tutti i versamenti di cui al presente contratto dovranno essere effettuati entro il venticinquesimo giorno successivo alla fine del periodo di paga cui si riferiscono.

Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le denuncie ed i moduli predisposti dalla Ceama.

Il contributo di cui all'art. 17 dovuto alla Ceama è del 2,75% per la quota a carico dei datori di lavoro per i versamenti effettuati entro il sessantesimo giorno, e del 3,00% per la quota a carico dei datori di lavoro per i versamenti effettuati entro il novantesimo giorno.

Nel caso di constatata carenza dei versamenti, allo scadere del novantesimo giorno dal termine di cui al primo comma la Ceama avvierà le procedure per il recupero delle somme dovute.

Le parti si riservano di incontrarsi entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto per valutare l'adozione di eventuali correttivi alle modalità di versamento della Ceama. (Sommario)

Art. 20 - Trasferta.

I limiti di cui all'articolo 22 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 sono individuati in quelli territoriali comunali. (Sommario)

Art. 21- Multe e trattenute.

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento del danno, dovranno essere versati mensilmente alla Ceama ed essere accantonate al fondo APE. (Sommario)

Art. 22 - Decorrenza e durata.

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° giugno 1999 ed avrà validità fino al termine che verrà stabilito nel rinnovando C.C.N.L. per il settore e si intenderà comunque prorogato per un triennio ove non venisse disdetto con lettera raccomandata A.R. da ciascuna delle parti contraenti. (Sommario)