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fille@donna

 

PROPOSTE /SUGGERIMENTI in tema di FORMAZIONE

per il rinnovo dei contratti nazionali.

 

Proposte fatte per Fille@donna e per la Consulta della Formazione Professionale

 

 

 

IMPIANTI FISSI

 

 

Formazione continua (diritti qualifiche basse/ diritti donne)

 

Proposta

 

Nei contratti degli impianti fissi ai seguenti articoli:

 

Nel CCNL Legno: art. 46 - Formazione professionale - Fondimpresa (dopo il secondo capoverso e prima dell'attuale terzo)

Nel  CCNL Lapidei:  art.5 - Formazione professionale (come ultimo capoverso)

Nel CCNL Manufatti: art.37 bis - Formazione professionale - Fondimpresa (come ultimo capoverso)

Nel CCNL Cemento: art. 3 - Formazione professionale - Fondimpresa (come ultimo capoverso)

 

si potrebbe inserire qualcosa di simile al testo che segue, considerando che, forse, la parte relativa alle donne ha senso metterla solo nel CCNL del legno:

 

Pur in un'ottica complessiva di miglioramento della competitività aziendale, le imprese o gruppi di imprese  presenteranno progetti ed elaboreranno piani formativi, di comune accordo con le RSU o le rappresentanze sindacali territoriali, che coinvolgano proporzionalmente tutte le categorie di lavoratori previste dall'inquadramento presenti in azienda; le lavoratrici andranno coinvolte nella formazione almeno in numero proporzionale alla loro presenza nell'organico aziendale.

 

 

Motivazioni

 

¨   quando la formazione in azienda viene fatta, spesso riguarda solo le figure più alte nella scala gerarchica e gli uomini; bisogna invece che Fondimpresa venga utilizzata per tutti i livelli di inquadramento e, a maggior ragione, per le categorie di lavoratori che hanno meno facilità di ricollocarsi sul mercato del lavoro (le donne, ma anche le basse qualifiche)

¨   sulla base delle premesse europee (Consiglio Europeo: "Strategia di Lisbona" del 2000 e "Rilancio della strategia di Lisbona" del 2005) e di legge (art. 118 legge 338/2000) che hanno portato alla creazione dei fondi interprofessionali (tra cui Fondimpresa, per l'industria):

la formazione continua ed i piani formativi presentati dalle imprese e finanziati da Fondimpresa devono avere entrambi questi obiettivi: 1) il mantenimento o aumento della competitività dell'impresa sui mercati; 2) il rafforzamento delle persone sul mercato del lavoro, cioè della loro occupabilità

 

Formazione alla sicurezza (contenuti/ donne/ contratti a progetto)

 

Proposta

 

Nel Contratto del legno: Art.8:  Prevenzione, sicurezza, ambiente di lavoro / Punto 8.6: Formazione dei lavoratori (da inserire come ultimo capoverso)

La stessa dicitura si può inserire nel CCNL Manufatti: art. 31 - Ambiente di lavoro - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  (come ultimo capoverso del punto A)

 

La formazione deve essere relativa ai rischi di infortunio ed ai rischi di malattia professionale connessi alla mansione ed all'ambiente di lavoro, ed al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione adottati dall'impresa e dei DPI dati in dotazione al lavoratore.

A tutte le lavoratrici andrà data corretta informazione e formazione a proposito delle specifiche misure di protezione e prevenzione previste dal D.lgs. 645/1996.

Nello spirito del D.lgs. 276/2003, art.66 e del D.lgs 626/1994, il datore di lavoro/committente deve realizzare la formazione in ingresso per i lavoratori e le lavoratrici con contratto a progetto, che svolgano la propria attività nei luoghi di lavoro del datore di lavoro/committente. La formazione deve avere i contenuti richiamati nei commi precedenti.

 

Si può aggiungere invece solo la frase sulle donne e sui contratti a progetto negli altri due contratti, che per la prima parte sono già completi:

nell'art. 25 del  CCNL lapidei come penultimo capoverso (per il resto è già completo con l'allegato 5 al contratto)

nell'art. 6 del CCNL cemento  al punto A.8 (che, per il resto, dà già una indicazione di dettaglio ai contenuti della formazione).

 

 

Motivazioni

 

¨   E' impossibile, date le norme vigenti, controllare il tipo di formazione fatta ai lavoratori in materia di sicurezza. Almeno definire nel contratto i contenuti/argomenti fondamentali sarebbe già un grandissimo passo in avanti.

¨   Riguardo alle donne, il contratto può creare o rafforzare la conoscenza  la esigibilità di un diritto previsto dalla legge 645/1996, che non deve essere disatteso.

¨   Riguardo ai contratti a progetto, il contratto può sciogliere un punto un po' ambiguo della legge 276/2003. E dà una tutela ai lavoratori con contratti che non sono regolati dal CCNL, ma che sono a tutti gli effetti nei luoghi di lavoro e sottoposti a tutti i rischi della mansione che ricoprono.

 

 

 

EDILIZIA

 

Formazione alla sicurezza (messa in evidenza/ contenuti/ donne/ contratti a progetto/ contratti a termine)

 

 

Proposta:

 

 

All'art. 86 e 87

Riportare nell'art 86 "Sicurezza sul lavoro" il tema della formazione dei lavoratori, che al momento si trova un po' nascosto nell'art. 87 "Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza", con l'aggiunta dei contenuti della formazione già indicata per gli impianti fissi:

 

Art 86, come punto D) FORMAZIONE DEI LAVORATORI:

riportare il comma 13 dell'art. 87: "I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi ….  - dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.

aggiungere, come comma 14:

 

La formazione deve essere relativa ai rischi di infortunio ed ai rischi di malattia professionale connessi alla mansione ed all'ambiente di lavoro, ed al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione adottati dall'impresa e dei DPI dati in dotazione al lavoratore.

A tutte le lavoratrici andrà data corretta informazione e formazione a proposito delle specifiche misure di protezione e prevenzione previste dal D.lgs. 645/1996.

Nello spirito del D.lgs. 276/2003, art.66 e del D.lgs 626/1994, il datore di lavoro/committente deve realizzare la formazione in ingresso per i lavoratori e le lavoratrici con contratto a progetto, che svolgano la propria attività nei luoghi di lavoro del datore di lavoro/committente. La formazione deve avere i contenuti richiamati nei commi precedenti.

 

E proseguendo riportando la dicitura del comma 14 e 16 per quanto attiene ai lavoratori.

 

 

All'art. 93 - Contratto a termine,

inserire l'obbligo di formazione (come settimo comma, e dopo l'attuale sesto):

 

Ai lavoratori assunti con contratto a termine è dovuta l'informazione e la formazione prevista dal D.lgs 626/1994, art. 21 e 22.

 

 

Motivazioni

 

¨   Gli obblighi nei confronti del RLS e gli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori vanno tenuti distinti così come la loro tutela va tenuta distinta. Il contratto, nella disposizione attuale degli argomenti,  dà poco risalto alla formazione ed informazione dei lavoratori che invece è fondamentale (anche se purtroppo non sufficiente, in ogni caso) alla sicurezza in cantiere.

¨   Le donne non sono forse in cantiere, ma sono negli uffici. E sono in cantiere quando sono restauratrici o archeologhe.

¨   L'uso frequentissimo di contratti a progetto in cantiere per le figure del restauro e per gli  archeologi, rende utile riuscire a chiarire, almeno nel nostro contratto, il diritto (ed obbligo del datore di lavoro/committente del contratto a progetto) alla formazione iniziale alla sicurezza (le otto ore previste dall'art. 87).

¨   Stesso diritto, che andrebbe esplicitato,  deve valere per i lavoratori con contratti a tempo determinato.

 

 

Infine, come nota ulteriore, sarebbe auspicabile che la formazione alla sicurezza prevista attualmente dall'art. 87, non venisse delegata all'impresa (come dice il comma 14, "alla formazione del RLS e dei lavoratori provvede durante l'orario di lavoro l'impresa o l'organismo paritetico territoriale"), ma venisse esclusivamente realizzata attraverso le scuole edili o i CPT.

 

 

 

7 maggio 2007

 

 

 

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