CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE
ARTIGIANE ESERCENTI L’ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI
LAPIDEI
TRA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARMISTI -
CONFARTIGIANATO
I.L.M.A. - CNA
CASARTIGIANI
C.L.A.A.I
FENEAL - UIL
FILCA -CISL
FILLEA - CGIL
Roma,
26 luglio 2000
TRA
La
Associazione Nazionale Marmisti - CONFARTIGIANATO - rappresentata dal
Presidente Geom. Augusto Soldà, dal Vice Presidente Silvano Bacci, con la
partecipazione del Sig. Andrea Barsi e con l’assistenza della CONFARTIGIANATO,
rappresentata dal Presidente Ivano Spalanzani e dal Segretario Generale
Francesco Giacomin, assistiti dal Direttore dell'Area Politica Economica e
Sindacale Bruno Gobbi e dal Responsabile
del Settore Contrattuale Riccardo Giovani;
La
CNA Nazionale rappresentata dal Presidente Gonario Nieddu, dal Segretario
Generale Gian Carlo Sangalli, dal Vice Presidente Nazionale Vicario I.L.M.A.
Giovanni Di Miceli, dai Vice Presidenti Nazionali Giovanni Bettinazzi, Gian
Carlo Sestu e Ugo Da Prato, dal Segretario Nazionale I.L.M.A. Giovanni Giannerini e dal Sig. Giuseppe Signori,
Segretario Regionale I.L.M.A. Veneto; assistiti dal Responsabile Area Politiche
Sociali e Sindacali Alberto De Crais e dal Responsabile Ufficio dialogo sociale
e contrattualistica Enrico Amadei;
La
CASARTIGIANI (Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani) rappresentata dal
Presidente Dr. Giacomo Basso, con l’assistenza del Segretario Generale Dr.
Paolo Melfa e con l’intervento della Federazione Italiana Artigiani Lapidei
rappresentata dal Responsabile Nazionale Geom. Giuliano Pizzocchia;
La
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (C.L.A.A.I.),
rappresentata dal Presidente Cav. Isidoro Platania, dai Vice Presidenti Pier
Polga e Cesare De Prosperis e dai Sigg.: Ruggero Go, Rocco Maurelli, Sergio
Sanna, assistiti dai Sigg. Pasquale Maiocco e Rita Balzoni
E
La Federazione Nazionale
Lavoratori Edili e Affini del Legno (FENEAL)
aderente alla UIL, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Marabottini;
dai componenti la SegreteriaNazionale; Learco Sacchetti, Donato Bernardo
Ciddio, Antonio Correale, Francesco Gullo, Massimo Trinci, Giuseppe Moretti,
Raffaele Rizzacasa; dai componenti la Direzione Nazionale: Angelo Caruso,
Franco Carvelli,Angelo Catalano, Ferdinando Ceschia,Emilio Correale, Francesco
De Martino,Silvio Errico, Paolo Ferrari, Luciano Fioretti,Leonardo Frascarelli,
Ladislao Linari, Ferdinando Lioi, Pompeo Naldi, Domenico Palma, Pierpaolo Panu,
Giovanni Panza, Vito Panzarella, Fabrizio Pascucci, Sabino Pazienza, Vincenzo
Posa, Saverio Ranieri,Franco Righetti, dai componenti la Delegazione trattante:
Marco Battistini, Guido Cacchi, Renzo Caruso, Maurizio D’Aurelio, Mario Arzu,
Pasqualino Festa, Valerio Franceschini, Francesco Fulignani, Carlo Giorgi,
Amedeo Guidugli, Gianluigi Meggiolaro, Mario Pinto, Enrico Staffieri, Fabrizio
Tassara, Clau
dio
Vendramin, Pio Vitobello, Benito Zappulla, Salvatore Zermo.
La Federazione Italiana
Lavoratori Costruzioni ed Affini – (FILCA)
aderente alla CISL, rappresentata dal Segretario Generale Cesare Regenzi, dai
Segretari Nazionali: Piero Baroni, Giuliano Cantoni, Giuseppe Moscuzza e
Giuseppe Virgilio, dall’operatore Lanfranco Vari, dai componenti l’esecutivo
Nazionale: Sebastiano Accolla, Maurizio Bernava, Casolino Giocondino, Ceres
Antonio, Cerqua Antonio, Corveddu Renzo, Franco De Gattis, Umberto De Simoni,
Emilio Di Conza, Ciro Donnarumma, Diego Faccini, Giulio Fortuni, Claudio Gessi,
Antonio Lazzaroni, Franco Lorenzon, Mennato Magnolia, Francesco Marcone,
Giovanni Matta, Goriziano Merotto, Daniele Morassut, Stefano Nuti, Gianni
Pedrazzini, Ferdinando Piccinini, Giuliano Pizzo, Gianfranco Reale, Paolo
Rigucci, Ulderico Sbarra, Primo Schonsberg, Antonio Scuteri, Salvatore Sorace,
Ferdinando Speranza, Santo Spinella, Giovanni Tamburella, Giampiero Tipaldi,
Franco Turri, Domenico Zannino, Renzo Zavattari; dalla delegazione Trattante:
Giovanni Avola, Claudio Bettolino, Franco Bebber, Antonio Belviso, Stefano
Brunella,Cataldo Caldara,Romeo Cogno, Luca Costantini, Nicola Di Maro, Bernardo
Fenaroli, Raffaele Galisai, Giovanni Mannini, Mario Parente, Antonio Rossino,
Silvano Sala, Francesco Sarti, Piero
Tarizzo.
La Federazione Italiana Lavoratori Legno
Edilizia Industrie Affini ed estrattive
- FILLEA Costruzioni e Legno
–
aderente alla CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Carla Cantone e dai
Segretari Signori: Antonio Galante,
Giampaolo Mati, Massimo Viotti; dal Presidente del Comitato Direttivo Signor
Luigi Cavallini; dai componenti il Comitato
Direttivo Nazionale: Luigi
Aprile, Antonio Accotzu, Nicola Allegretti, Ezio Alpino, Roberto Andreozzi, Danilo Andriollo, Andrea
Antonioli, Luciano Antonucci, Elio Baffioni, Gabriella Baldini, Rita Baratti,
Mirto Bassoli, Stefano Bassoli, Paola
Battaggia, Spartaco Battista, Sergio Bavone, Massimo Bellezza, Domenico
Bellinvia, Aurelio Benigno, Massimo Bertolini, Renato Biferali, Michele
Binello, Gaetano Bisceglie, Flavio Bisiach, Giovanni Bivi, Claudio Bocciolini,
Guelfo Bonora, Paola Broggini, Giovanni Bulgarella, Enzo Buonomo, Giuliano
Calvani, Davide Canducci, Loreto Capizzi, Eugenio Cappelli, Cesare Caprini,
Remo Carboni, Michele Carpinetti, Roberto Castellari, Romano Catini, Manola
Cavallini, Roberto Cellini, Paolo Chiappa, Giacomo Chiesura, Francesco Cisarri
Giorgio Civiero, Giuseppe Colferai, Luciano Cossale, Mauro Crimella, Giovanni
Dattilo, Vincenzo David, Luigi De Crescenzo, Viincenzo Del Giudice, Enrico Di
Girolamo, Marco Di Girolamo, Domenico Di Martino, Giampaolo Di Odoardo, Sandro
Dominici, Simone Donelli, Giacomo Dorotea, Emiliano D’Andreamatteo, Moulay El
Akkioui, Carmelo Farci, Romano Fattini,
Ornella Fogliazza, Ezelino Fratorti, Gerardo Galassi, Giancarlo Gamba, Primo
Gatta, Giuseppe Gavinelli, Sergio Gelmini, Bruno Gemignan, Giuseppino Ghisu,
Giovanni Giannasio, Nazzareno Giannini, Osvaldo Giorgi, Piero Greotti, Sandro
Grugnetti, Ermanno Guerrini, Claudio Guggiari, Donato Ianaro, Franco Iannella, Renato Kneipp, Giovanni La Greca,
Antonio Ledda, Pietro Leo, Antonio Licciardello, Mauro Livi, Giuseppe
Locorotondo, Mauro Macchiesi, Enzo Maio, Massimo Marchini, Marcias Felice, Marcella Marra, Mauro
Masotti, Graziano Massoli, Valter Meglioranzi, Franco Messina, Paolo Minello,
Giuseppe Mottura, Mara Nardini, Claudio Niero, Stanislao Nocera, Giancarlo
Opretti, Angelo Orientale, Augusto Orlandi, Marcello Pagliaroli, Michele
Palazzolo, Rocco Palermo, Romangelo Perego, Antonio Perziano, Vincenzo
Petruzziello, Salvatore Piccoli, Gaetano Pignataro, Vladimiro Pina, Piero
Polli, Nicola Pondrano, Romano Raffaele, Massimo Raso, Giuseppe Rendina, Andrea
Righi, Fabio Rizzo, Roberto Rossetti, Lucia Rossi, Roberta Rossi, Daniele
Roviani, Antonio Rudas, Giuseppe Ruscigno, Gianfranco Salluzzo, Gian Mario
Santini, Ada Sininberghi, Pasquale Sisto, Lorenzo Sola, Celeste Stanzani,
Cosimo Stasi, Giuseppe Terranova, Alberto Tomasso, Umberto Trasatti, Giovanni
Trebini, Archimede Tripiedi, Giorgio Vanoli, Riccardo Varanini, Hervè Zamboni,
Pietro Zulian;
dai componenti
della Delegazione trattante: Vincenzo Gragnoli, Giovanni Guglielmini,
Claudio Molteni, Domenico Petrocchi, Flavio Aquassina, Giambattista Vavassori,
Floriano Zanoni.
Art.
1 - Sfera di applicazione
Il
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai lavoratori
delle imprese artigiane, definite tali ai sensi della legge-quadro 8 agosto
1985, n. 443, delle piccole imprese e dei consorzi artigiani costituiti anche
in forma cooperativistica, esercenti le attività di:
a) escavazione e lavorazione dei materiali
lapidei, con la seguente sfera di applicazione:
1. - escavazione del marmo;
- escavazione dell’alabastro;
- escavazione del granito, sienite,
diorite, pomice, quarzite, serizi,
porfidi, ecc.;
- escavazione del travertino;
- escavazione delle ardesie;
- escavazione delle pietre silicee;
- escavazione delle pietre calcaree;
- escavazione dei tufi;
- escavazione delle altre pietre
affini e marne;
2. - segagione, lavorazione, lavorazione
artistica e/o trasformazione dei sopraddetti materiali (compresa l’eventuale
posa in opera);
3. - produzione dei granulati, cubetti,
polveri, ecc.;
4. - produzione di pietrame e pietrisco;
5. - lavorazione delle selci;
6. - produzione di sabbia e ghiaia;
7. - produzione e lavorazione di marmi
composti;
b) produzione e lavorazione di manufatti in
cemento.
Art.
2 - Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1°
ottobre 1999, salvo diverse particolari
decorrenze indicate nei singoli articoli, ed avrà validità fino al 30 settembre
2003. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno ove non sia
disdettato da una delle parti contraenti sei mesi prima della scadenza, a mezzo
lettera raccomandata.
Art.
3 - Sistema contrattuale
Le
parti recepiscono l’Accordo Interconfederale sottoscritto in data 3.8.1992 e
3.12.1992. In particolare, per quanto attiene al sistema contrattuale,
ribadiscono i seguenti principi:
-
non ripetitività allo stesso titolo degli argomenti già trattati;
-
esclusività di alcune materie per soggetto e livello;
-
possibilità di delega su alcune materie ad altri soggetti e livelli.
Livello
nazionale di categoria
Al
livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le
materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi
settori artigiani.
A
questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno
dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
• relazioni sindacali di settore
• materie da rinviare o rimettere alle
strutture regionali di categoria
• sistema di classificazione
• retribuzione
• durata del lavoro
• normative sulle condizioni di lavoro
• azioni positive per le pari opportunità
• altre materie tipiche del CCNL
• costituzione di eventuali fondi di categoria
Di
norma i CCNL stipulati a tale livello hanno durata di 4 anni.
Livello
decentrato di categoria
La
titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle
organizzazioni regionali di categoria.
Tale
livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di
settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto
della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni
indicatori convenuti tra le parti.
In
presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di
settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l’esercizio della
titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture
territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove
a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non
previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa,
anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture
regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Le
parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano
comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.
Procedure
e tempo di svolgimento dei negoziati
Nella
comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali
nell’artigianato, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema
contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad
azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno
dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di
seguito descritti.
Il
rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita
la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei
precedenti contratti.
Livello
nazionale di categoria
• ciascuna delle parti può inviare la disdetta
del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il
CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista;
• la piattaforma per il rinnovo del contratto
deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
• entro 15 giorni dall’invio della piattaforma
si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data
di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall’incontro di
illustrazione della piattaforma;
• a partire dalla data di apertura del
negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del
precedente;
• trascorso questo tempo senza aver trovato un
accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di
tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l’intervento delle
Confederazioni nazionali;
• trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver
trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l’intervento di
mediazione del Ministro del lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad
avanzare tale richiesta;
• trascorsi ulteriori 30 giorni dall’inoltro
della richiesta di intervento del Ministro senza che l’intervento abbia avuto
inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le
parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° -
31 agosto.
Nel
caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi,
nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei
negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora
la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS.
oltre i termini previsti, l’eventuale accordo non prevederà alcun
riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della
piattaforma (ad eccezione della indennità di vacanza contrattuale, ove
spettante, di cui al successivo titolo), nel caso si determini un periodo di
carenza.
Qualora,
inviata la piattaforma, non si dia luogo all’apertura del negoziato nei tempi
stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l’eventuale
accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di
ritardo nell’apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di
carenza.
Indennità
di vacanza contrattuale
Dopo
un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del
CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non
ancora rinnovato, sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla
data di presentazione della piattaforma ove successiva, un elemento provvisorio
della retribuzione.
L’importo
di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato,
applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di
contingenza.
Dopo
sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50%
dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del
contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale
meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Livello
decentrato di categoria
La
decorrenza del CCRIL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento. La
definizione del CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
• la piattaforma per il rinnovo del contratto
deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza;
• entro 15 giorni dall’invio della piattaforma
si terrà un incontro di illustrazione
della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà
aver luogo entro 1 mese dall’incontro di illustrazione della piattaforma;
• a partire dalla data di apertura del
negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
• trascorso questo tempo senza aver trovato un
accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di
tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l’intervento delle
Categorie nazionali;
• trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver
trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l’intervento di
mediazione dell’Assessore Regionale al Lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata
ad avanzare tale richiesta;
• trascorsi ulteriori 15 giorni dall’inoltro
della richiesta di intervento dell’Assessore senza che l’intervento abbia avuto
inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le
parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° -
31 agosto.
Nel
caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi,
nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei
negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora
la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS.
oltre i termini previsti, l’eventuale accordo non prevederà alcun
riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della
piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora,
inviata la piattaforma, non si dia luogo all’apertura del negoziato nei tempi
stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l’eventuale
accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di
ritardo nell’apertura delle trattative nel caso si determini un periodo di
carenza.
Dopo
4 mesi dalla data di decorrenza del CCRIL, nel caso in cui, pur in presenza di
piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati
verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità
sarà stata stabilita dai CCNL a titolo di acconto sui futuri miglioramenti
della retribuzione regionale.
In
base all’Accordo Interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992, al fine di
verificare “l’andamento del settore nella regione” agli effetti della
contrattazione salariale di secondo livello, le parti in sede regionale
prenderanno in esame i sottoelencati indicatori con le rispettive fonti.
Tale
valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche,
assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell’andamento del settore
lapideo.
-
PIL regionale di settore (Fonte: Istituto G. Tagliacarne)
-
Valore aggiunto per addetto nell’artigianato (Fonte: Istituto G. Tagliacarne)
-
Andamento occupazionale (Fonte: INPS/Enti Bilaterali)
-
Situazione del settore: numero delle imprese, numero degli addetti, media
dimensionale delle imprese (Fonte INPS/CCIAA)
A
livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future del
settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici
per l’artigianato lapideo, tesi ad accrescere la produttività delle imprese e
del sistema artigiano.
In
tale ambito si auspica la costituzione degli osservatori costituiti tra le
parti.
L’incremento
retributivo mensile di cui all’ultimo comma delle procedure per la
contrattazione regionale è stabilito nella misura di L. 5.000. Le parti si
incontreranno a livello nazionale entro maggio 1998 per adeguare il suddetto
importo al 25% della media degli incrementi retributivi previsti dal CCRIL
sottoscritti fino al 30 aprile 1998 durante la vigenza del presente CCNL.
Art.
4 - Sistema dei rapporti sindacali
Premessa
Le
parti, ferma restando l’autonomia e le prerogative imprenditoriali e le
rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori - al fine di attuare il sistema di rapporti sindacali ispirato
alle finalità e conforme agli indirizzi degli Accordi Interconfederali vigenti
del protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione,
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo - confermano la opportunità di informarsi reciprocamente e
scambiarsi valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente
sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e
di sviluppo che di fattori di criticità.
a)
Incontri periodici
Le
parti, pertanto, concordano di effettuare, a livello nazionale e regionale,
incontri periodici per affrontare le seguenti tematiche:
-
attività estrattive e legislazioni relative, al fine di una armonizzazione
delle legislazioni esistenti che consenta di superare le notevoli difformità
attualmente riscontrate;
-
le tematiche della sicurezza e dell’ambiente sia interno che esterno;
-
le politiche industriali, per individuare anche le necessarie linee di sostegno
legislativo ai programmi di sviluppo e di investimento del settore;
-
tecnologie, innovazioni e qualità dei prodotti, anche per consentire alle
aziende una migliore possibilità di valutazione per individuare le condizioni
ottimali, sia dal punto di vista operativo sia normativo, per la realizzazione
degli interventi;
-
formazione e riqualificazione professionale, per individuare i bisogni di
formazione e riqualificazione del settore ed orientare in modo conforme le
attività formative realizzate dal sistema di formazione professionale, nonché
le scelte legislative e programmatiche in materia, per valorizzare e migliorare
il patrimonio tecnico e pofessionale del comparto;
-
andamento del mercato nazionale e internazionale, mercato del lavoro e
dinamiche occupazionali e evoluzione degli andamenti professionali, dinamiche
retributive e costo del lavoro e relative problematiche, anche al fine di una
valutazione della competitività nazionale ed internazionale.
Per
lo svolgimento degli esami di cui sopra le parti terranno conto dei dati delle
valutazioni e delle indicazioni fornite dagli Osservatori di cui al successivo
paragrafo.
Le
tematiche sopra elencate saranno oggetto di esame delle parti stipulanti nel
corso di due appositi incontri a cadenza semestrale nel corso dei quali saranno
altresì fornite e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti le
informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi di investimento relativi a nuovi
insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) prevedibili implicazioni sulla occupazione
per i punti b), c), e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
e) dati complessivi relativi ai contratti di
formazione lavoro stipulati dalle aziende di settore in applicazione degli
Accordi Interconfederali, per una verifica sull’andamento dell’occupazione
giovanile.
A
richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare
posizioni comuni, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali,
di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori
paritetici specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca
informazione e valutazione.
Al
fine di contribuire a superare l’attuale frammentazione territoriale, che ha
comportato spesso scelte normative ed interventi diversi da zona a zona con
conseguenti difformità nelle condizioni di operare delle varie aziende, le
parti nazionali potranno compiere valutazioni sulle iniziative legislative o
sugli interventi applicativi regionali o zonali anche per fornire indicazioni
di armonizzazione e per consentire la valutazione, in ambito territoriale, di
comuni prospettive di portata nazionale capaci di influire positivamente su
scelte territoriali che possono incidere sulle possibilità di lavoro e di
occupazione del settore.
b)
Osservatori
In
relazione a quanto sopra, le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una
serie di strumenti di partecipazione a livello nazionale e regionale,
funzionali all’acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche
economico-produttivo, i processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono
il sistema delle imprese artigiane del settore lapideo.
Pertanto
le parti individuano nella costituzione dell’ “Osservatorio Nazionale” e degli
“Osservatori Regionali” strumenti utili a favorire anche il funzionamento della
struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresì un
momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di
politica economica ed industriale.
Qualora
le parti a livello regionale ne ravvedano l’esigenza, gli Osservatori possono
essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da
particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema).
Compiti
degli Osservatori saranno l’acquisizione di informazioni e l’esame su:
-
le prospettive produttive dei settori; le tendenze di fondo registrate e
prevedibili per quanto riguarda l’andamento degli investimenti e delle
commesse; il lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con
riferimento ai tipi di lavorazione; la consistenza dei settori; le
trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero con
dati disaggregati e le relative scelte di politica economica;
-
l’andamento globale dell’occupazione, con dati disaggregati, ove possibile per
classi d’età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti, indicando le esigenze
di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire
occasioni di lavoro nei settori;
-
il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai CFL, al part-time,
all’occupazione femminile, all’apprendistato;
-
l’esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
-
l’andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione,
all’organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di
orario, alla flessibilità;
-
l’evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli edempimenti di
legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare,
anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
-
esame di finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
-
esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale
regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle
esigenze produttive e del mercato del lavoro;
-
l’esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione
tecnologica;
-
l’attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di
informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituiti di
ricerca pubblici e privati, ecc:
Gli
Osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la
possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse,
definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per
lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L’Osservatorio
Nazionale verrà costituito entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL e nel
frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del
regolamento relativo al funzionamento.
All’atto
della prima riunione i componenti l’Osservatorio definiranno la programmazione
dell’attività.
Art.
5 - Sistema delle relazioni sindacali
Le
parti convengono l’integrale recepimento della disciplina contenuta
nell’Accordo Interconfederale del 21/7/88 per gli istituti previsti, anche a
modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da
esso sostituite. Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti
dall’Accordo decorrono, per le imprese rientranti nella sfera di applicazione
del presente CCNL, dal 1996.
* * *
Relazioni
sindacali
Confartigianato,
CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni
congiuntamente assunti nell’Accordo Interconfederale del 27 febbraio 1987 nei
termini di cui alla PREMESSA dello stesso accordo, concordano sulla
individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra
Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta
e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti
economici e sociali. Le parti ritengono che la concreta realizzazione di
confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell’accordo del
27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito,
finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di
un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e
ripropongono l’impegno all’attuazione di quanto sopra indicato. Nell’ambito del
raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello
nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui
agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di
confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di
ulteriore articolazione subregionale definita con l’intesa delle parti. Ciò
premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a
livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati
conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell’artigianato, nonché
sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla
legge e dal CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di
confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il
legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare
flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo
delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) l’intervento congiunto a sostegno della
politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell’artigianato per la
valorizzazione della rappresentanza dell’associazionismo dell’imprenditoria
artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale
e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori,
necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti
produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di
ricercare, da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme
fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la
definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente
definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e
privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte
a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le
parti realizzino le auspicate convergenze. Al fine di verificare l’attuazione
di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno
sistematicamente ogni 3 mesi. A livello regionale le parti instaureranno
relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto
sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l’artigianato di
competenza dell’ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche
attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell’accordo del
27/2/1987. Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le
Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, e UIL concordano sullo sviluppo di un
sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto
di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed
organizzative. In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali,
riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti del presente accordo, intendendosi per
queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive
federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle
imprese artigiane di un determinato bacino. In corrispondenza dei bacini di cui
al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra
le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno
esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali del
lavoratore e le organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle
imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano
trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si
armonizzeranno con l’articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai
CCNL dei settori artigiani, per cui le
parti concordano che esse non comportano l’istituzione di un ulteriore livello
di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1) anche
qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di
espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al
punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno
di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a
modifica dell’accordo del 21/12/1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera
di applicazione del CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto
accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo
per le attività di cui al 1° comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2°
dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in
forza al momento del versamento.
Convenzionalmente
ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a L. 7.500 annue per dipendente per
l’attività della rappresentanza (1° comma punto 1);
-
a L.1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi
bilaterali (2° comma punto 1).
Detti
valori varranno per l’attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1), saranno
determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via
transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma
del presente Accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma
restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al
massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla
armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si
procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l’unicità
della rappresentanza dei lavoratori.
A
partire dall’entrata in vigore del presente Accordo e fino all’armonizzazione
suddetta non si procederà all’elezione di delegati in aziende diverse da quelle
dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i
contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l’impegno al pieno e
permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela
individuale per i lavoratori dipendenti previste dal CCNL artigiani.
Il
tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento
dell’avviso scritto.
Qualora
ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo;
analogamente in assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL
comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle
OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10)
Con il presente Accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa
vigente in materia - Legge 300/1970 - Legge 604/1966 - Legge 533/1973 e agli
articoli 2118 e 2119 del Codice Civile.
Dichiarazione
a verbale del Ministro
Il
Ministro dichiara che l’accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente
il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione
a verbale di CISL e UIL
CISL
e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di
cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle
00.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione
dell’attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via
continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle
aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per
tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque
garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3°
e 4° comma dell’art. 31 della legge 300/70 - Statuto di diritti dei lavoratori.
La
Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale
dichiarazione.
Dichiarazione
a verbale della CGIL
La
CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente
alle altre OO.SS. i propri rappresentanti. Dato che l’accordo prevede che i
rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli
eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori
delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato. La CGIL definirà
autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della
rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali
Le
OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.
Protocollo
per il regolamento del Fondo
1) Ai fini della gestione dell’accantonamento
e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente Accordo
Interconfederale viene costituito un fondo regionale gestito dalle OO.AA e
controllato dalle OO.SS..
2) Le imprese verseranno le quote al fondo di
cui al punto precedente attraverso l’INPS e secondo modalità previste nella
specifica convenzione.
3) In carenza di attivazione della specifica
convenzione l’INPS entro il 31/7/1989, il versamento sarà effettuato
direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.
4) Le parti in sede regionale, in caso di
mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione
e funzionamento dell’Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e
sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti.
5) Le parti firmatarie a livello nazionale
verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.
6) Il fondo regionale provvederà alla
ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai
sensi del punto 6) del presente Accordo Interconfederale entro 30 giorni dalla
data dell’effettivo versamento.
7) Il fondo regionale contabilizza le quote
per bacino di appartenenza e per settore merceologico.
8) Il fondo regionale comunque invia alle
organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9) Le parti in sede regionale si incontreranno
periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della
ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della
distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati
designati dalle OO.SS. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli
stessi. A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le
stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che
adeguino il criterio della provenienza territoriale.
10)
La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle
designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA.
firmatarie.
11)
A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati
nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2° comma, del presente
Accordo Interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.
12)
Per l’attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito
degli impegni assunti nella prima parte dell’Accordo, saranno utilizzate le
risorse come specificatamente indicato al punto 5) dello stesso.
13)
Nella fase intermedia prevista dal comma 1° del punto 7), resta inteso che le
imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non
concorreranno alla costituzione del fondo. Pertanto le imprese in questione
recupereranno, a carico del fondo stesso, quanto versato.
Nota
a verbale
CGIL,
CISL e UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il
sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti
sindacali.
La
Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a verbale.
Sono
tenute all’applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di
bacino, previste dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella
sfera di applicazione nel Titolo III della Legge 20/5/1970, n. 300.
* * *
Le
Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per quest’ultime
le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di
categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal
comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare il patrimonio di
professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la
continuità e lo sviluppo delle attività date le specificità che connotano le
imprese artigiane, convengono sull’individuazione di soluzioni che, a sostegno
del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli
imprenditori artigiani.
A
tal fine si conviene quanto segue:
1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia
del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle
imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un fondo
intercategoriale.
2) Il fondo di cui al punto 1) sarà gestito in
maniera paritetica dalle articolazioni regionali delle OO.AA. e dalle OO.SS.
firmatarie, le quali entro il 30/10/1989 in un apposito incontro definiranno le
norme di funzionamento e gli organi di gestione del fondo medesimo.
3) Il fondo regionale provvederà ad erogare
provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate
da sospensioni temporanee delle attività causate da eventi di forza maggiore,
indipendenti dalla volontà dell’imprenditore, secondo i criteri e le modalità
indicati ai punti 7), 9), 11), 12).
4) Il fondo regionale provvederà inoltre ad
erogare prestazioni per gli imprenditori artigiani e per il sostegno alla
impresa, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 16) comma 2°.
5) Fermo restando gli scopi solidaristici
generali, le parti stipulanti, a livello regionale, laddove ne ravvedano
l’esigenza e le condizioni, potranno concordare eventuali articolazioni
subregionali del fondo.
6) La presente normativa si applica ai settori
coperti da CCNL artigiani stipulati, ai sensi dell’Accordo Interconfederale del
21/12/83, dalle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, ad esclusione
dell’edilizia, dell’autotrasporto e della panificazione.
7) Ferma restando l’esclusione di crisi
congiunturali anche temporanee, a titolo esemplificativo gli eventi che
potranno dare luogo alle prestazioni del fondo di cui al punto 2) andranno
individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che
provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell’erogazione delle fonti
energetiche causata da fattori e soggetti esterni all’impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime
già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema
economico produttivo e di mercato.
In
via analogica, la commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori
eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
8) In caso di articolazione sub-regionale del
fondo per aree di produzione omogenea, ad eccezione di quanto previsto al punto
7), le parti potranno individuare eventi diversi da quelli sopra indicati,
compatibilmente con disponibilità economiche.
9) In ogni caso, per tutti gli eventi
considerati, la durata degli interventi del fondo sarà limitata.
Tale
durata, nonché l’entità degli interventi saranno stabilite dalle parti
regionali in apposito regolamento.
10)
Il fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire rapidità e
funzionalità degli interventi.
11)
Per ogni fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica, che
esaminerà in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese interessate,
valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro effetti, alle
finalità per cui il fondo è costituito.
12)
Le provvidenze verranno erogate dal fondo all’impresa, e tramite quest’ultima
ai lavoratori interessati.
13)
La gestione del fondo predisporrà gli opportuni strumenti di rendicontazione
per controllare l’avvenuta erogazione ai soggetti interessati.
14)
Entro il 30/9/1989 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica che,
entro il 15/11/1989, valuterà i problemi di carattere contributivo, relativi
alle attività di sostegno del fondo e
diramerà alle parti regionali le indicazioni necessarie.
Tale
commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui ai punti 19), 20) e
fornirà indicazioni per il superamento di eventuali controversie interpretative
che si manifestassero a livello territoriale.
15)
Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al fondo con una
quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e
contingenza per dipendente, di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte in
capitoli di bilancio separati già richiamati al punto 3) e al punto 4).
La
retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al fondo e quella
prevista dal CCNL di appartenenza per l’operaio specializzato.
16)
Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di
sostegno al reddito dei lavoratori.
Le
2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle
imprese che, a titolo esemplificativo, saranno:
- il ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione
dell’attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica
dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all’impresa, quali attività
formative, di diffusione delle tecnologie, ecc..
17)
Il fondo potrà essere accantonato presso gli Enti bilaterali regionali.
18)
Le provvidenze del fondo saranno riservate alle imprese che abbiano adempiuto
agli obblighi previsti dal presente contratto ed alle norme previste dai
regolamenti localmente definiti.
19)
Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle
prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un fondo nazionale di
compensazione suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti,
artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il
funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione
di cui al punto 14).
20)
A carico del fondo regionale potranno essere stipulate forme di assicurazione
volte a garantire la continuità degli interventi, secondo gli orientamenti
espressi dalla Commissione di cui al punto 14).
21)
A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali residui
di gestione al fine di concordare utilizzi aggiuntivi.
22)
In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente nei
confronti degli Enti pubblici, per interventi a sostegno delle finalità per cui
il fondo costituito, fermo restando quanto previsto in termini di gestione al
punto 2).
23)
I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno entro il 15 luglio di
ciascun anno e saranno calcolati moltiplicando il numero dei lavoratori
dipendenti occupati al 30 giugno dello stesso anno nell’impresa artigiana per
le 10 ore previste, calcolate secondo quanto previsto al punto 15) ultimo
comma.
Il
primo di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà effettuato entro il 31
dicembre 1989 e sarà riferito, con criteri di cui sopra, al numero dei
lavoratori dipendenti in forza al 30/10/1989.
24)
Il fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al punto 14)
del presente accordo i dati relativi ai rendiconti annuali di bilancio.
A
tal fine provvederà ad una contabilizzazione per categorie contrattuali e per
aree territoriali.
25)
Nel caso ai fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle previste
dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per stabilire - ove
vi siano rilevanti differenze negli oneri e nella qualità delle provvidenze, e
tenendo conto delle esperienze acquisite - le eventuali modalità di armonizzazione
con il fondo di cui al punto 1).
26)
Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del presente
accordo e che modifichino le materie da esso trattate, le parti firmatarie a
livello nazionale si incontreranno per gli opportuni adeguamenti.
27)
Le erogazioni del fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di
provvidenze. Esse impegnano il solo fondo ad intervenire per i casi indicati e
nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità economiche ed
escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti
dell’impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13).
Non
si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente col presente
Accordo, le normative contrattuali e di legge relative alla disciplina dei
licenziamenti individuali e collettivi.
Occupazione
femminile
Le
parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di
sperimentare azioni positive.
A
tale scopo saranno costituiti comitati paritetici regionali e/o territoriali
tra OO.SS. ed OO.AA. per la progettazione e realizzazione delle suddette
iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
Tutela
dei tossicodipendenti
1) Le parti si incontreranno almeno
annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove
costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e
sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di
accesso ai servizi socio-sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà
produttiva.
1.1 Tali comitati territoriali si avvarranno del
contributo delle strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e
condivisa esperienza.
1.2 Le parti a livello regionale e/o
territoriale esamineranno la possibilità di interventi in materia di
tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre
congiuntamente agli Enti Locali.
2) Ai lavoratori tossicodipendenti, che si
inseriscano in progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispondano
ai requisiti di cui al punto 1.1, qualora si rendesse necessario, va concessa
l’aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell’anzianità, per
un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di
comporto.
2.1 L’aspettativa di cui sopra è concessa su
certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle
esigenze aziendali in ragione della loro specificità.
2.2 Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad
imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma di
recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1 che ne
certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a
tempo parziale.
3) Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di
tossicodipendenti in comprovata terapia presso centri pubblici e privati di cui
al punto 1.1, per il periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia
stessa, potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive,
permessi non retribuiti o orari particolari.
4) I comitati bilaterali di cui al punto 1),
su segnalazione delle strutture terapeutiche si adopereranno per portare a
conoscenza delle imprese artigiane le esigenze di reinserimento lavorativo di
tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere
volontaristicamente nel senso auspicato.
5) Nell’ipotesi di aspettativa non retribuita
di cui al punto 2) i lavoratori interessati potranno essere sostituiti per il
periodo di assenza dall’impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai
sensi dell’art. 23 L. 56/87.
Lavoratori
inabili
Le
parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o
territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull’entità e
sull’andamento dell’occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane,
e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più
favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o
che potrebbero procedere al loro inserimento.
A
tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di
strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.
Mercato
del lavoro
Le
Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del
comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del Mercato del Lavoro,
basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più
brevi una verifica della situazione complessiva.
In
particolare, confermano la validità dell’Accordo Interconfederale del 27/2/87,
nelle parti riguardanti il Mercato del Lavoro, in quanto esso costituisce un
esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore.
In
relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato
Accordo, in particolare, la L. 56/87, le parti ritengono di dover assumere nei
confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad
ottenere le opportune modifiche all’impianto legislativo, in base ad una più
attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle
imprese artigiane.
Le
parti sottolineano altresì che l’innalzamento dell’età di assunzione degli
apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni
indesiderate, soprattutto in relazione all’età in cui il periodo di
apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all’apprendistato, e alla L.
56/87, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali:
-
la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;
-
la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per
cui può essere ipotizzabile l’apertura di ulteriori opportunità formative;
-
la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle
effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti
nel Mercato del Lavoro.
Le
parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopraindicate
consente la ricerca di percorsi sperimentali.
Il
presente Accordo Interconfederale ha durata triennale. Esso s’intende
tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6
(sei) mesi dalla scadenza.
L’Accordo
ha le caratteristiche dell’ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta
mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo.
Roma,
21 luglio 1988
Sottoscritto
nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL.
Allegato
Le
parti, all’atto della firma dell’Accordo Interconfederale siglato in data
21/7/1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del
Lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché
lo stesso fornisca - d’intesa con gli altri Ministeri interessati - in via
amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l’accordo per tutte le
imprese artigiane.
Dichiarazione
congiunta per l’attuazione dell’Accordo Interconfederale 21/7/1988
Le
parti nazionali, firmatarie del presente Accordo, convengono di ritrovarsi
entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del
presente Accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri
regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari
situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte.
MODIFICHE
ALL’ACCORDO INTERCONFEDERALE 21.7.1988 nella parte relativa al fondo regionale
intercategoriale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di
lavoro dipendente ed imprenditoriale.
Confartigianato,
Cna, Casa e Claai e Cgil, Cisl e Uil convengono sulle seguenti modifiche
dell’Accordo Interconfederale del 21.7.1988, le quali sono riferite alla parte
che, nel testo dell’accordo, è immediatamente riportata dopo il “Protocollo per
il funzionamento del fondo” (di rappresentanza sindacale), la successiva “Nota
a Verbale di Cgil, Cisl e Uil e la seguente presa d’atto delle Confederazioni
Artigiane della stessa Nota a Verbale.
Primo
capoverso
Le
Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per queste ultime
le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di
categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal
comparto artigiano ed al fine di salvaguardare l’occupazione ed il patrimonio
di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per
la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano
le imprese artigiane, convengono sull’individuazione di soluzioni che, a
sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e
gli imprenditori artigiani.
Punto
1)
Allo
scopo di contribuire alla salvaguardia dell’occupazione e del patrimonio di
professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese
artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un fondo
intercategoriale.
Punto
3)
Il
fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale,
provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori
delle imprese interessate la riduzione di orario e/o da sospensione temporanea
delle attività, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11),
12),
Punto
7)
Il
fondo regionale di cui al punto 1)
potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale
e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti:
-
eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da
richiedere la sospensione delle attività;
-
calamità naturali;
-
interruzione dell’erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e
soggetti esterni all’impresa;
-
difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e
soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato;
-
incendio.
In
via analogica, la commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori
eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
Punto
8): da cassare
Punto
9)
Per
tutti gli eventi considerati, la durata nonché l’entità degli interventi del
fondo saranno stabiliti dalle parti regionali in apposito regolamento, al fine
di rispondere in modo ottimale alle richieste di intervento.
Punto
15): cassare l’ultimo comma ed aggiungere:
Fatti
salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente alla
contribuzione al Fondo per l’anno 1993 e l’impegno delle parti a costituire il
Fondo in tutte le Regioni entro la stessa data, convenzionalmente la quantità
di cui sopra dall’1.1.1993 fino al 31.12.1994 è fissata in lire 80.000 per
ciascun anno per ogni dipendente.
A
partire dall’1.1.1995 e fino al 31.12.1996 tale importo è elevato a lire 84.000
per ciascun anno per ogni dipendente. Su proposta dei Fondi regionali, le
parti, a livello regionale, potranno stabilire per i casi di crisi
congiunturale versamenti aggiuntivi sui quali non opera l’accantonamento del 7%
di cui al punto 19).
Punto
16)
Le
8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di
sostegno al reddito dei lavoratori.
Le
2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle
imprese, che andranno individuati tra i seguenti:
-
il primo ripristino del ciclo produttivo;
-
riallocazione o riorganizzazione dell’attività produttiva dovute a fattori e
soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
-
servizi reali all’impresa, quali attività formative, di diffusione delle
tecnologie, ecc..
Punto
17)
Il
fondo sarà collocato all’interno dell’Ente Bilaterale regionale.
Punto
19)
Una
quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni
di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un fondo nazionale collocato
all’interno dell’ente bilaterale nazionale, suddiviso nei due capitoli separati
(lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La
costituzione ed il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno
assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
Punto
25): cassare la frase contenuta nell’inciso (dalla parola “ove” fino alla
parola “acquisite”) e cassare la successiva parola “eventuali”.
Roma,
22 giugno 1993
ACCORDO APPLICATIVO DEL PUNTO 19,
COLLEGATI E SUCCESSIVE MODIFICHE
DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE
21 LUGLIO 1988
TRA
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI
E
CGIL, CISL, UIL
Premessa
Ferma
restando la validità degli altri aspetti normativi dell'accordo 21 luglio 1988
e successive modifiche, ed al fine di rendere applicabile il disposto del punto
19 e collegati, in una logica di promozione dell'intero sistema degli enti e
fondi bilaterali regionali e di interventi di sostegno e di sviluppo dei
sistemi territoriali di imprese artigiane in termini di occupazione, nuova
imprenditoria, professionalità, innovazione tecnologica ed organizzativa, anche
tenendo conto delle condizioni europee di compatibilità e di cumulabílità delle
risorse,
le
Parti concordano
Finalità
1.
di demandare al Fondo di cui al punto 19 dell'accordo 21 luglio 1988 e
successive modifiche il compito economico di attivare le funzioni dell'Ente
Bilaterale nazionale secondo attività e programmi definiti periodicamente tra
le parti ;
2. di qualificare
gli interventi del predetto Fondo e di precisarne le modalità operative, come
definito al seguenti punti.
Compiti economici del fondo
2.1.
li Fondo opererà per mettere a disposizione risorse economiche in tema di
promozione del l'occupazione, di nuova imprenditoria, della professionalità,
dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, nei riguardi del lavoro
dipendente e dello sviluppo imprenditoriale, anche attraverso progetti di
scambio tra aree territoriali, nazionali e transnazionali.
In
questi compiti si potrà ricorrere ai vari capitoli di finanziamento della UE e
dello Stato.
Modalità operative
2.2.
Le attività dei Fondo si atterranno ad una logica di programmazione
pluriennale, che nell'individuazione delle priorità, da sottoporre alle parti
firmatarie, dovrà coinvolgere il sistema di Enti e Fondi bilaterali regionali.
2.3.
L'attuazione concreta degli interventi dei Fondo in questi campi dovrà essere
realizzata attraverso gli Enti e Fondi bilaterali regionali in una logica di
collaborazione sia gestionale che economica.
Contribuzione al fondo
3.
Tenendo presente l'attuale fase di avvio della concreta sperimentazione e fermo
restando la possibilità di rimodulazione degli oneri rispetto a nuovi cicli di
programmazione pluriennale, per le finalità di cui al punti 1 e 2, viene
destinata la quota del 2% della contribuzione prevista al punto 19 dell'accordo
21 luglio 1988 e successive modifiche che dovrà essere versato entro il 31.3.
di ogni anno e conteggiato sulla base della contribuzione relativa all'anno
precedente. Il primo versamento verrà effettuato entro il 31.3.1997.
3.1.
Tale contributo sostituisce quanto previsto dal punto 19 dell'accordo 21 luglio
1988 e successive modifiche per tutto il periodo di sperimentazione.
Destinazione della contribuzione
3.2. La contribuzione di
cui al punto 3 viene destinata per l’1% alle finalità del punto 1 e per il
restante 1% la destinazione verrà individuata, di anno in anno, previo accordo
tra le parti a livello nazionale e regionale, per essere utilizzata, sulla base
di specifici progetti, anche pluriennali, concordati tra le medesime parti per
le finalità di cui al punto 2. 1.
Trattamento del pregresso
3.3.
Le quote già versate dagli Enti e dal Fondi regionali ai sensi dei punto 19
dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche saranno considerate come
anticipazioni relative al versamento dei nuovi oneri limitatamente al periodo
di vigenza dei presente accordo e commisurate in regime di forfetizzazione.
A tale riguardo
saranno stipulate apposite intese tra Fondo nazionale ed Enti e Fondi regionali
interessati.
3.4. I regolari adempimenti
da parte degli Enti e di Fondi regionali per il periodo di sperimentazione
configureranno atti liberatori di quanto dovuto in base al punto 19
dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche.
4. Il presente
accordo avrà validità dall'1.1.1997 fino al 31.12.2000.
Roma,
13 febbraio 1997
Le
parti convengono di delegare al livello regionale la valutazione in ordine alla
opportunità di costituire, sempre a livello regionale, fondi di categoria
all’interno dell’ente bilaterale e compatibilmente con gli atti istitutivi
dello stesso.
In
ogni caso, la costituzione dei suddetti Fondi, da realizzarsi sulla base di
quanto convenuto nell’ambito della contrattazione di secondo livello, dovrà
avvenire nel rispetto dei principi e
delle norme sanciti negli accordi interconfederali vigenti in materia e recepiti dal presente CCNL.
In
particolare, l’eventuale costituzione di tali Fondi, non potrà pregiudicare la
regolamentazione degli istituti contrattuali disciplinati nel vigente CCNL.
Gli
accordi costitutivi, statuti e regolamenti di tali Fondi, dovranno essere
comunicati alle Organizzazioni firmatarie del CCNL.
Art.
7 - Classificazione del personale
I
lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria articolata su 7
livelli retributivi.
L’inquadramento
nei singoli livelli verrà effettuato sulla base dei profili, indicati di
seguito con esemplificazioni, e delle relative declaratorie.
La
declaratoria definisce per ciascun livello requisiti e caratteristiche di una
determinata figura professionale.
I
profili e le relative esemplificazioni esprimono il contenuto professionale
delle funzioni tipiche ricomprese in ogni singolo livello; per mansioni non
rappresentate nei profili o non rilevabili nelle esemplificazioni l’inquadramento
viene effettuato sulla base delle declaratorie o utilizzando per analogia i
profili esistenti.
Declaratorie
e profili
1°
Livello
Declaratoria
Appartengono
a questo livello i lavoratori che dipendono unicamente dal datore di lavoro,
potendo loro essere affidata la rappresentanza dell’azienda con poteri
decisionali mediante deleghe speciali; partecipano con carattere di continuità
ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie aziendali, alla
gestione delle risorse aziendali in condizioni di autonomia decisionale.
Profili
QUADRO
(L.190/85).
2°
Livello
Declaratoria
Appartengono
a questo livello i lavoratori impiegati amministrativi e tecnici che abbiano
discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa, per il buon andamento di
determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite
dai lavoratori del 1° livello o dai titolari dell’azienda.
Profili
-
responsabili ufficio amministrativo
-
analista programmatore
-
responsabile di laboratorio
-
responsabile della produzione
3°
Livello
Declaratoria
Appartengono
a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni per le quali è richiesta
una particolare preparazione, rilevante rispetto a quelle previste per le
categorie successive.
Profili:
Lavoratori
che svolgono in piena autonomia e/o con specifica collaborazione mansioni per
le quali è richiesta una rilevante preparazione tecnico amministrativa
acquisita con prolungata e comprovata esperienza:
-
impiegato amministrativo
-
traduttore simultaneo
Lavoratori
che esplichino mansioni di fiducia e responsabilità che non siano normalmente
attribuite agli operai o che siano preposti alla guida o al controllo di un
gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico pratica ma con iniziativa
per la condotta e i risultati della lavorazione:
-
disegnatore progettista
-
responsabile linea di produzione
-
capo reparto
Lavoratori
che, in piena autonomia, svolgono mansioni per le quali siano richieste una
personale e rilevante competenza tecnico pratica, una conoscenza specifica ed
approfondita del lavoro, della tecnologia e del funzionamento degli impianti
lavorativi, nonché una prolungata e comprovata esperienza:
-
elettricista e/o meccanico altamente specializzato
-
programmatore di macchine a guida computerizzata
-
riproduttore modellista
-
sorvegliante di cava (DPR 128/59)
-
operatore di mezzo semovente che provveda alla manutenzione del mezzo (solo per
il comparto delle pietre ornamentali)
Settore
alabastro:
-
maestro decoratore
-
maestro ornatista
4°
Livello
Declaratoria
Appartengono
a questo livello i lavoratori sia impiegati che operai, i quali hanno acquisito
una propria autonomia nell’ambito delle mansioni affidate che per esperienza
acquisita siano in grado di svolgere e completare, anche sulla base di disegni,
ogni operazione inerente la produzione.
Profili:
Lavoratori
che svolgono mansioni per le quali è richiesta una specifica preparazione
tecnico amministrativa conseguita con precedenti esperienze od adeguato
tirocinio;
-
impiegato amministrativo esecutivo
-
disegnatore di progetti esecutivi, anche con l’uso di computer
Lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate per il 5° livello, compiono con l’apporto di personale competente, lavori che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati produttivi:
-
operaio caposquadra - sottocapo
-
filista armatore di cava e/o operatore di segatrice a catena che provvede alla
manutenzione della macchina
-
palista di cava
-
autista autoarticolati e di cava di montagna
-
fuochino minatore
-
tecchiaiolo
-
escavatorista e ruspista provetti di macchine di tipo idraulico e drag-line
-
scalpellino per lavorazioni ornamentali
-
lucidatore/rifinitore a mano di ornato o scultura e/o architettura
-
miscelatore blocchi agglomerato
-
meccanico e/o elettricista
-
fresatore sagomatore per le lavorazioni architettoniche, anche con l’ausilio di
strumenti computerizzati
-
installatore
-
ornatista, figurista, fiorista, pannista, smodellatore
-
barconosta o pontoniere
-
realizzatore di modelli di forme di foglia particolare
-
preposti alla produzione e/o al montaggio di manufatti di cemento
Settore
alabastro
-
modellista, scultore, ornatista di 1°
-
mosaicista
5°
Livello
Declaratoria
Appartengono
a questo livello i lavoratori sia impiegati che esecutivi, sia operai in grado
di svolgere funzioni qualificate.
Profili
Lavoratori
sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni esecutive:
-
disegnatore
-
contabile
-
impiegato con conoscenza lingue straniere
Lavoratori
che compiono a regola d’arte lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione
richiesta richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite
con adeguato tirocinio:
-
cavatore di travertino
-
filista di laboratorio
-
scalpellino che esegue lavori semplici e/o correnti o per opere stradali, edili
-
operatore di segheria
-
fresatore qualificato
-
lucidatore
-
conduttore di impianto di selezione e frantumazione
-
addetto controllo qualità
-
gruista
-
autista (minimo patente C)
-
tornitore
-
palista di inerti
-
mulettista spedizioniere
-
stuccatore riparatore
-
conduttore macchine semoventi per carico e trasporto
-
manovratore di impianti di sollevamento
-
preparazione modelli o casseformi
-
confezionatore a mano che interpreta il disegno, dandone applicazione a modulo
esecutivo
-
conduttore di macchine complesse di produzione
Settore
alabastro
-
decoratore - ornatista - scultore di 2°
-
spruzzatore
-
sbozzatore di sculture
6°
Livello
Declaratoria
Appartengono
a questo livello i lavoratori impiegati ed operai inquadrati che svolgono
funzioni di supporto o di aiuto ad altre unità.
Profili
Lavoratori
amministrativi che svolgono mansioni per le quali siano richieste una generica
conoscenza professionale e pratica d’ufficio:
-
mansioni di segreteria
-
controllo fatture
-
inserimento dati in computer
-
centralino
Lavoratori
che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali
capacità conseguite con adeguato tirocinio:
-
rifilatore
-
perforatore
-
operaio di cantiere - piazzalista - addetto al carico e scarico telai sul
piazzale
-
fresatore di lavori in serie o standard
-
addetto alle tagliablocchi
-
addetto alla lucidatrice
-
imballatore - incartatore
-
ripassatore
-
addetto alle linee di produzione
-
addetto alla intestatrice
-
sbozzatore - riquadratore
-
bocciardatore - fiammatore
-
resinatore - stuccatore - incollatore
-
addetti al magazzino
-
addetti alle casseformi degli impianti di miscelazione agglomerati
-
aiutanti generici di manutenzione
-
addetto frantumazione sassi
-
fattorino
-
addetti operazioni di carico e movimentazione
-
addetto montaggio, smontaggio stampi
-
cementista
-
addetti all’imballaggio e al confezionamento
7°
Livello
Declaratoria
Appartengono
a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di manovalanza ed i
lavoratori di prima assunzione.
Profili
Lavoratori
che compiono lavori ed operazioni nelle quali può prevalere lo sforzo fisico e
che non richiedono specifiche capacità
Lavoratori
di prima assunzione nel settore che non abbiano ancora acquisito pratica di
mestiere: trascorso 12 mesi di addestramento accederanno al 6° livello.
Le parti riconoscono
l’importanza che assume la formazione ai fini qualitativi e quantitativi
dell’occupazione anche in relazione all’esigenza di fornire un’adeguata
risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi del settore di escavazione e
lavorazione dei materiali lapidei.
All’interno
di questo quadro le parti opereranno affinché le politiche formative elaborate in
sede legislativa ed amministrativa risultino coerenti al comune obiettivo di
una sempre maggiore valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato
del lavoro, anche al fine di rendere più efficiente l’utilizzazione del fattore
lavoro nei processi produttivi e di facilitare, nel contempo, l’incontro tra
domande ed offerte.
Le
parti individuano pertanto alcuni campi prioritari sui quali sviluppare
l’impegno comune per garantire un percorso omogeneo su tutto il territorio
nazionale.
Il
confronto, da avviare nell’ambito della vigenza del CCNL, dovrà affrontare i
problemi del settore attraverso l’approfondimento delle seguenti tematiche:
·
ricerca fabbisogni
formativi
·
lavoratori
extracomunitari
·
formazione
apprendisti
·
formazione continua
Le
parti firmatarie si impegnano ad aprire un confronto con il comitato di
pilotaggio della ricerca sui fabbisogni formativi per sottolineare le esigenze
e del settore in termini di approfondimenti relativi alle necessità formative
ed occupazionali.
Si
impegnano inoltre ad esaminare tutte le possibilità di collaborazione con gli
istituti scolastici al fine di permettere un miglior inserimento di lavoratori
extracomunitari anche attraverso programmi a livello regionale e/o locale
mirati a fornire loro le competenze di base necessarie al corretto svolgimento
dell’attività lavorativa.
Per
quanto riguarda la formazione continua e quella dei lavoratori assunti con
qualifica di apprendista si sottolinea la necessità di sviluppare con le
istanze regionali, confederali e di categoria, le iniziative da prendere per
garantire la corretta applicazione delle normative in materia.
Art
9 - Assunzione
L’assunzione
dei dipendenti verrà effettuata in conformità delle disposizioni di Legge
vigenti in materia di collocamento.
L’assunzione
verrà comunicata direttamente all’interessato con lettera nella quale sarà
specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria ed il livello retributivo di
assegnazione a norma dell’art. 6 parte comune;
3) il trattamento economico;
4) la durata dell’eventuale periodo di prova.
Per
quanto attiene all’assunzione a tempo determinato si fa riferimento alla Legge
18.4.1962 n. 230 e successive modificazioni nonché a quanto previsto nel
presente contratto.
All’atto
dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
-
carta d’identità o documento equivalente;
-
libretto di lavoro;
-
codice individuale INPS se ne è in possesso;
-
stato di famiglia ed altri documenti richiesti da particolari disposizioni;
-
codice fiscale.
L’azienda
rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
Il
lavoratore è tenuto a dichiarare all’azienda la sua residenza ed il suo
domicilio ed a notificare i successivi mutamenti.
Art.
10 - Cumulo di mansioni
Ai
lavoratori ai quali vengono affidate con carattere di continuità, mansioni
pertinenti a diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente
alla mansione superiore.
Al lavoratore destinato a compiere temporaneamente o saltuariamente mansioni inerenti a categorie superiori alla sua anche in sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ecc. deve essere corrisposta per il periodo in cui è adibito a tale attività, la retribuzione relativa alla categoria professionale superiore.
Resta
salvo quanto previsto dall’art. 2103 C.C. (art. 13 L. 300/70). Il lavoratore
che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conserverà
la propria retribuzione.
Art.
11 - Periodo di prova
La
durata del periodo di prova è regolata come segue:
LIVELLO OPERAI IMPIEGATI
1° 6
mesi
2° 6
mesi
3° 6 settimane 3 mesi
4° 6 settimane 3 mesi
5° 5 settimane 3 mesi
6° 4 settimane 3 mesi
7° 4 settimane
Apprendisti 6 settimane
Non
sono ammessi né il prolungamento, né il rinnovo del periodo di prova, nel corso
del quale la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi
momento, ad iniziativa di ciascuna delle parti, senza preavviso, né indennità.
Scaduto
il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l’assunzione del
lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio decorrerà dal giorno
dell’assunzione stessa.
La
malattia, l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti
durante il periodo di prova la sospendono per un periodo pari alla durata
dell’evento morboso, nell’ambito massimo del periodo di conservazione del posto
di cui all’art. 33; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà
la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.
Art.
12 - Orario di lavoro
Fermo
restando quanto è previsto in materia dalle norme di legge, la durata
settimanale dell’orario contrattuale è fissata in 40 ore, distribuite di norma
in 5 giorni lavorativi, sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.
Le
ore lavorate oltre l’orario giornaliero e settimanale saranno compensate con la
retribuzione oraria normale di fatto maggiorate delle percentuali di cui
all’art. 14.
Le
ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali,
cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento
dell’orario di lavoro contrattuale.
Le
parti convengono che a partire dall’1.1.1996 ogni lavoratore avrà diritto a
permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare.
Tali
permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori,
singolarmente o collettivamente.
I
permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in
dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15
giorni.
Tali
permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell’anno. La parte eventualmente
non utilizzata sarà direttamente retribuita al lavoratore entro il 31 gennaio
dell’anno successivo.
Art.
13 - Determinazione della retribuzione oraria
La
retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 174.
Art.
14 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
E’
considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre
le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell’arco di 6
giorni nella settimana) o le 40 ore settimanali.
Per
lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino.
Per
lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di
riposo compensativo o nelle festività di cui agli artt. 18-19.
Non
si considera festivo il lavoro prestato di domenica dai lavoratori che godono
del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Per
il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti
maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria normale di
fatto:
-
lavoro straordinario 28%
-
lavoro notturno in turni avvicendati 18%
-
lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 50%
-
lavoro festivo 50%
-
lavoro festivo con riposo compensativo 12%
-
lavoro straordinario festivo 50%
-
lavoro straordinario notturno 50%
-
lavoro straordinario effettuato nel sesto giorno:
prime
due ore 28%
ore
successive 50%
Le
percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe
la minore.
Art.
15 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Considerate
le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere
l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensione del lavoro connessi a
tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale
di lavoro.
Per
far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o
di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in
particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite
delle 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore annue.
A
fronte del superamento dell’accordo contrattuale corrisponderà, di norma nei
sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità
di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima
dell’effettuazione delle ore eccedenti l’orario normale previsto.
I
lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario
contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Per
le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta una maggiorazione
del 10% da calcolarsi sulla retribuzione oraria normale di fatto, da liquidare
nei periodi di superamento dell’orario.
Tale
maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall’art. 14.
Le
modalità attuative di quanto previsto al secondo comma del presente articolo,
relative alla distribuzione delle ore di supero ed all’utilizzo delle
riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto, in tempo utile, tra
l’azienda ed i lavoratori.
L’attuazione
della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo
deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
A
titolo informativo ed a consuntivo, le OO.AA. comunicheranno alle OO.SS.
territoriali le intese raggiunte in materia flessibile.
Per adesione volontaria
del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la
traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo
le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare
delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della
corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa
ed il lavoratore medesimo.
Tale
recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo
delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di
minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il
lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e
straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore
permesso retribuito pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma
precedente.
Il
suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore
interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Trascorso
il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente
al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va
calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Nella
busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie
accumulate.
Le
parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno
definire specifiche modalità attuative e regolamentazioni.
Le
parti, a livello regionale o, su esplicito mandato, a livello territoriale
possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di
consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a
periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative
dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai
lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una
continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa
retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di
sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in
maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra
questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di modelli di
"banca-ore" riguardanti tutti i lavoratori dell'impresa coinvolta,
cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite,
contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In
tale ambito, le parti definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto
o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore dei singoli
lavoratori, nonchè le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei
corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione dei
residui.
Le parti potranno altresì
individuare le diverse combinazioni di utilizzo della suddetta
"banca-ore" con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno
del reddito dei lavoratori e delle imprese.
Art.
18 - Festività abolite
Sono
istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4
festività abolite dalla L. 54/1977 e successive modificazioni.
Detti
permessi saranno fruiti dai lavoratori individualmente o collettivamente.
I
permessi maturati nell’arco dell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre)
potranno essere utilizzati entro il 31 gennaio dell’anno successivo; qualora
ciò non avvenga decaderanno e saranno pagati con la retribuzione globale di
fatto in atto al momento della loro scadenza.
Per
i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la maturazione delle
32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per le ferie (in
dodicesimi).
I
permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento della
continuità del periodo feriale.
Per
quanto riguarda le due festività, la cui celebrazione è spostata alla domenica
successiva (2 giugno - 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento
economico previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Nota
a verbale
Per
il comune di Roma, per il quale è stata ripristinata come festività del S.
Patrono quella dei SS. Pietro e Paolo i lavoratori usufruiranno comunque di 4
giornate di riposo compensativo.
Art.
19 - Festività nazionali e giorni festivi
Sono
considerati giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo
compensativo;
b) le due festività nazionali del 25 aprile,
del 1° maggio;
c) Capodanno (1° gennaio), Epifania (6
gennaio); Assunzione (15 agosto); Ognissanti (1° novembre); Immacolata
Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre); S. Stefano (26 dicembre); Lunedì
di Pasqua;
d) la ricorrenza del Santo Patrono della
località dove ha sede l’impresa (o un altro giorno sostitutivo da concordare
fra le parti, nel caso di coincidenza del Santo Patrono con la domenica o altro
giorno festivo).
Le
ore di lavoro compiute nei giorni festivi, anche se infrasettimanali, saranno
compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione
oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora
una delle festività elencate ai punti b), c) e d) del primo comma cada di
domenica ai lavoratori è dovuta, in aggiunta alla normale retribuzione globale,
l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Tale
trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette
festività anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di
domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della
settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di
coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo.
Art.
20 - Riposo settimanale
Il
riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e
le deroghe consentite dalla legge.
I
lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge prestino la loro opera di
domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della
settimana che deve essere prefissato.
Art.
21 - Lavoro a turni
I
lavoratori non possono rifiutarsi all’istituzione di turni di lavoro
giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I
turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione alle
esigenze tecniche dell’azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai
lavoratori che effettuano l’orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un
riposo retribuito di mezz’ora per consumare il pasto.
Per
le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate oppure con orario di
lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio egualmente retribuito è di
mezz’ora ai sensi dell’art. 18 della Legge 23 aprile 1934 n. 653.
Art.
22 - Lavoro a tempo parziale
Per
lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro prestato con un orario
ridotto rispetto a quello stabilito dall’articolo 12 del presente contratto.
L’instaurazione
del rapporto a tempo parziale deve
risultare da atto sottoscritto sul quale sia indicata la durata della
prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
In
attuazione dell’art. 5, comma 3, lettera c) e 4 del D.L. 30 ottobre 1984
n. 726, convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 1984,
n. 863, previo accordo tra le parti, è consentito il superamento
dell’orario ridotto in presenza di esigenze organizzative. Il rapporto a tempo
parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
a) possono accedervi nuovi assunti o
lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla
classificazione unica del presente contratto in misura non superiore alla forza
lavoro a tempo pieno e nel caso di assenza di dipendenti nella misura massima
di una unità;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo
parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali produttive,
compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, fermo restando le reciproche
volontarietà;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a
tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali
nuove assunzioni, per identiche mansioni;
e) l’applicabilità delle norme del presente
contratto, per quanto compatibile con il rapporto a tempo parziale, avverrà
secondo i criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa;
sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non
esplicitamente previsti nel contratto all’atto della sottoscrizione che
instaura il rapporto a tempo parziale;
f) per i lavoratori a tempo parziale, il cui
orario di lavoro sia, nel mese, pari od inferiore a 88 ore, non troverà
applicazione l’art. 62 (diritto allo studio) parte comune del CCNL vigente
salvo restando il disposto di legge;
g) il periodo di prova per i lavoratori a tempo
parziale viene prolungato di un numero di giorni tale da consentire una durata
della loro prestazione lavorativa in prova equivalente a quello del lavoratore
a tempo pieno.
NOTA
A VERBALE
All’esito della verifica
in corso tra il Ministero del Lavoro e le Parti sociali prevista dall’art. 12
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parti si incontreranno per
adeguare la normativa contrattuale in materia di lavoro a tempo parziale alla
nuova normativa di legge.
Art.
23 - Contratto a termine
Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 23
della legge 56/87, le parti individuano nelle ipotesi di lavoro sotto indicate
la possibilità di apporre un termine alla durata del rapporto di lavoro:
-
casi di incremento di attività di carattere non permanente e limitato nel tempo
in dipendenza di commesse eccezionali con termini di consegna tassativi.
-
casi di più intense attività in relazione a maggiori richieste di mercato alle
quali non sia possibile far fronte con il normale personale produttivo.
Le
parti stabiliscono inoltre che possono essere assunti con contratto a termine
nei limiti di 1 lavoratore ogni 3 o frazione, assunti a tempo indeterminato.
Sono esclusi dal computo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato gli
assunti con contratto di formazione e gli apprendisti. Tale rapporto non potrà
comunque superare il 40% dei lavoratori a tempo indeterminato ferma restando la
possibilità di assunzione di una unità in aziende con un lavoratore occupato.
Art.
24 - Tirocinio
I
lavoratori assunti ai sensi dell’art. 22 della legge 56/87 saranno inquadrati
nel V° livello. Gli stessi percepiranno per un periodo di 6 mesi una
retribuzione tabellare mensile ridotta del 10%.
Le
parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 gg. dalla promulgazione di leggi in
materia di mercato del lavoro e di sostegno all’occupazione per definire le
modalità attuative delle norme relative al salario di ingresso.
Art.
25 - Ferie
Il
lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 160
ore retribuito pari a 4 settimane.
I
giorni festivi di cui ai punti a, b, c, d, dell’art. 19 che ricorrono nel
periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si
darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.
L’epoca
delle ferie sarà stabilita contemperando le esigenze dei lavoratori con quelle
dell’impresa.
Al
lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero
periodo di ferie per non avere ancora un’anzianità di servizio di almeno dodici
mesi consecutivi presso l’impresa, spetterà un dodicesimo di ferie per ogni
mese di servizio prestato.
In
caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle
ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.
Il
periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie
hanno normalmente carattere continuativo.
Non
è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie.
Le
ferie sono retribuite con la retribuzione di fatto.
Le
singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad otto ore e la
retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all’inizio del godimento
delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto.
La
frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.
Compatibilmente
con le esigenze tecnico-produttive dell’impresa ed al fine di agevolare il ritorno temporaneo dei lavoratori
immigrati nel Paese di provenienza, è facoltà dell’azienda, su richiesta
scritta del singolo lavoratore da presentarsi, salvo gravi motivi familiari,
con almeno trenta giorni di preavviso, consentire la fruizione, anche in un
unico periodo, delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente
previste.
Nel
caso in cui queste non fossero sufficienti a coprire l’arco di tempo necessario
di permanenza nel Paese di provenienza, possono essere concordati tra azienda e
lavoratore, o la concessione di giorni di permesso non retribuito o
l’effettuazione di eventuali recuperi in corso d’anno esenti da qualsiasi onere
di maggiorazione contrattuale.
Qualora
il rapporto di lavoro dovesse risolversi prima dell’effettuazione dei suddetti
recuperi, l’azienda tratterrà l’importo corrispondente al mancato recupero
dalle competenze dovute al lavoratore.
Art.
27 - Minimi retributivi
Ai
sensi e per gli effetti dell’Accordo Interconfederale vigente in materia di
riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3 agosto
e del 3 dicembre 1992, le parti concordano, ai fini della definizione degli
incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione
programmata:
1999: 0,4% (tre mesi)
2000: 2,3%
2001: 1,7%
2002: 1,2%
2003: 0,9% (nove mesi)
Pertanto,
verranno erogati i seguenti incrementi retributivi, rispetto alle retribuzioni
base al 31 luglio 2000, corrispondenti ai tassi di inflazione programmata sopra
concordati per i rispettivi periodi:
TABELLA
A (IN LIRE)
Liv. Param. Retr.base al
Aumenti Minimi E.D.R.
31.7.2000
a regime
1° 209 1.590.000 210.000 1.800.000 20.000
2° 190 1.440.000 190.000
1.630.000 20.000
3° 140 1.050.000 150.000 1.200.000 20.000
4° 135 1.025.000 135.000
1.160.000 20.000
5° 126 960.000 125.000 1.085.000 20.000
6° 116 880.000 115.000 995.000 20.000
7° 100 760.000 100.000 860.000 20.000
Liv. Param. Retr. base al
Aumenti Minimi E.D.R.
31.7.2001
a regime
1° 209 821,17 108,45
929,62 10,33
2° 190 743,70 98,13 841,82 10,33
3° 140 542,28 77,47 619,75 10,33
4° 135 529,37 69,72 599,09 10,33
5° 126 495,80 64,56 560,35 10,33
6° 116 454,48 59,39 513,87 10,33
7° 100 392,51 51,64 444,15 10,33
La
somma forfetaria di L. 20.000 (10,33 Euro) mensili, erogata a partire dal mese
di gennaio 1993, a titolo di E.D.R., sarà considerata utile ai fini dei vari
istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di
cui alla legge 38/86.
Eventuali
aumenti mensili, corrisposti a titolo di acconto su futuri miglioramenti
contrattuali o in previsione del presente CCNL, saranno assorbiti fino a
concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente contratto.
Gli
incrementi retributivi sopra indicati verranno corrisposti alle seguenti
scadenze:
LIVELLO |
TOTALE
|
01.08.2000 |
01.08.2001 |
01.08.2002 |
01.08.2003 |
1° |
210.000 |
68.000 |
58.000 |
42.000 |
42.000 |
2° |
190.000 |
60.000 |
52.000 |
39.000 |
39.000 |
3° |
150.000 |
48.000 |
42.000 |
30.000 |
30.000 |
4° |
135.000 |
44.000 |
37.000 |
27.000 |
27.000 |
5° |
125.000 |
40.000 |
35.000 |
25.000 |
25.000 |
6° |
115.000 |
36.000 |
33.000 |
23.000 |
23.000 |
7° |
100.000 |
32.000 |
28.000 |
20.000 |
20.000 |
LIVELLO |
TOTALE
|
01.08.2000 |
01.08.2001 |
01.08.2002 |
01.08.2003 |
1° |
108,45 |
35,12 |
29,95 |
21,69 |
21,69 |
2° |
98,13 |
30,99 |
26,85 |
20,14 |
20,14 |
3° |
77,47 |
24,79 |
21,69 |
15,49 |
15,49 |
4° |
69,72 |
22,72 |
19,11 |
13,94 |
13,94 |
5° |
64,56 |
20,66 |
18,07 |
12,91 |
12,91 |
6° |
59,39 |
18,59 |
17,04 |
11,88 |
11,88 |
7° |
51,64 |
16,53 |
14,46 |
10,33 |
10,33 |
In
caso di scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale, le parti
concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulle base
della retribuzione media nazionale (paga base ed ex indennità di contingenza)
in vigore nell’anno precedente.
Le
parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ciascun anno allo scopo di
stabilire le modalità ed i criteri di erogazione degli ammontari previsti.
A
partire dal mese di gennaio 2002 si
darà luogo al riallineamento relativo al periodo IV° trim. 2000-2001.
Tale
riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione
programmata ed inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno scostamento
superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso di inflazione
programmata.
Qualora
lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sia superiore
all’l%, le parti si incontreranno entro dicembre.
Nel
caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni
diverse da quelle previste dal presente CCNL, le parti firmatarie armonizzeranno,
sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le
imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali
maturate per l’universo del mondo del lavoro dipendente.
Nota
a verbale
Le
parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa
sono stabiliti secondo le modalità previste dall’Accordo Interconfederale
sottoscritto dalle parti in data 3.8.1992 e 3.12.1992, per cui rispondono, pur
ricompresi in un unico importo di minimo contrattuale, anche all’esigenza di
tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto
dall’indennità di contingenza.
In
tal senso dovranno essere intesi qualora norme di legge e/o accordi collettivi,
prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in ordine alla
fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi fiscali a favore delle
imprese.
NORMA TRANSITORIA
Si
riporta, di seguito, il testo dell'art.
21 del CCNL ottobre 1995 - settembre 1999, tuttora vigente per le situazioni
retributive non ancora a regime:
Al
fine di considerare le diverse situazioni retributive in atto al 30 settembre
1995, le tranche di aumento retributivo di cui al CCNL ottobre 1995-settembre
1999, saranno corrisposte secondo i seguenti criteri:
1) Qualora, alla data di entrata in vigore del
presente CCNL, la retribuzione base erogata ai singoli lavoratori al 30.9.1995
dovesse risultare non inferiore del 3% rispetto alla retribuzione base
riportata nella Tab.A), i minimi contrattuali relativi a ciascun livello, da
corrispondere alle singole scadenze, sono i seguenti:
Liv. 1.11.1995 1.8.1996 1.4.1998 1.8.1999
1° 1.300.000 1.385.000 1.485.000 1.590.000
2° 1.180.000 1.255.000 1.345.000 1.440.000
3°
940.000 1.000.000 1.075.000 1.050.000
4°
835.000 890.000 955.000 1.025.000
5°
780.000 830.000 895.000 960.000
6°
715.000 760.000 820.000 880.000
7°
615.000 655.000 705.000 760.000
2) Qualora, alla data di entrata in vigore del
presente CCNL, la retribuzione base erogata ai singoli lavoratori al 30.9.1995
dovesse risultare inferiore dal 3% al 10% rispetto alla retribuzione base
riportata nella Tab.A), i minimi contrattuali relativi a ciascun livello, da
corrispondere alle singole scadenze, sono determinati dalla somma degli importi
di retribuzione base erogata al 30.9.1995 con le tranche di aumento sopra
definite.
La
differenza con la retribuzione a regime verrà corrisposta ai lavoratori
interessati con la retribuzione del mese di settembre 1999 .
3) Qualora, alla data di entrata in vigore del
presente CCNL, la retribuzione base erogata ai singoli lavoratori al 30.9.1995
dovesse risultare inferiore di oltre 10% rispetto alla retribuzione base
riportata nella Tab.A), i minimi contrattuali relativi a ciascun livello, da
corrispondere alle singole scadenze, sono determinati dalla somma degli importi
di retribuzione base erogata al 30.9.1995 con le tranche di aumento sopra
definite.
La
differenza con la retribuzione a regime verrà corrisposta ai lavoratori
interessati in quota parte, pari al 40%, con la retribuzione del mese di
settembre 1999. La restante quota, pari al 60%, sarà erogata con la
retribuzione del mese di settembre 2003.
Per i lavoratori nuovi assunti dall’l.10.1995, per i quali non vi sono riferimenti retributivi al 30.9.1995, si applicano inquadramenti e retribuzioni in analogia a quanto applicato al resto del personale dell’impresa in forza al 30 settembre 1995.
Nelle
imprese costituitesi successivamente all’entrata in vigore del presente CCNL,
il trattamento retributivo, nonché l’inquadramento, da riconoscere ai
lavoratori da esse dipendenti sarà quello prevalentemente applicato nel
territorio nel quale opera l’impresa, derivante dall’attuazione del presente
articolo, così come indicato a livello territoriale dalle Organizzazioni
Artigiane firmatarie.
Ai
lavoratori in forza alla data del 1.08.2000, con l’esclusione dei lavoratori a
domicilio, verrà corrisposto un importo forfetario di lire 200.000 (103,29 Euro)
lorde suddivisibili in quote mensili, o frazioni in relazione alla durata del
rapporto nel periodo dall’01/09/1999 al 31/07/2000.
Detto
importo, commisurato all'anzianità di cui al comma precedente, sarà inoltre
ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa
post-partum, lavoratori parttime. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà
anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione
lavorativa.
L'importo
dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi
sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o
contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di
quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2120 C.C., l'una tantum è esclusa
dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il
suddetto importo verrà erogato in due rate, pari a lire 100.000 (51,65 Euro)
lorde corrisposte con la retribuzione del mese di ottobre 2000 e lire 100.000
(51,65 Euro) lorde corrisposte con la retribuzione del mese di luglio 2001.
Agli
apprendisti in forza alla data dell'1/8/2000
saranno erogati, alle stesse
date e con le modalità di cui ai commi precedenti, a titolo di una
tantum, l’importo di lire 70.000 (36,15
Euro) lorde con la retribuzione di
ottobre 2000 e l’importo di lire 70.000
(36,15 Euro) lorde con la retribuzione del mese di luglio 2001.
Dagli
importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza,
le erogazioni corrisposte dall'impresa a titolo di I.V.C. e di eventuali
acconti sui futuri miglioramenti contrattuali. I relativi assorbimenti saranno
effettuati nella misura del 100% in occasione della corresponsione della prima
tranche di una tantum.
Art.
29 - Indennità di contingenza
Le
parti convengono che, a decorrere dal 1° agosto 2001, i valori della ex indennità di contingenza, sostitutivi di ogni
diverso valore fino ad allora applicato, sono i seguenti:
LIRE EURO
1°
livello 1.029.000 531,43
2°
livello 1.021.000 527,30
3°
livello 1.004.000 518,52
4°
livello 998.000 515,42
5°
livello 991.000 511,81
6°
livello 986.000 509,27
7°
livello 981.000 506,64
Le
imprese che alla data del 1° agosto 2001
corrispondono importi, a titolo di ex indennità di contingenza,
superiori a quelli sopra indicati, assorbiranno, in occasione della erogazione
della seconda rata di incremento retributivo, decorrente dal 1° agosto 2001, le
eventuali differenze.
Art.
30 - Aumenti periodici di anzianità
Ai
lavoratori per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda,
indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, sarà corrisposto per ogni
biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa
differenziata per ciascun livello retributivo.
L’importo
degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:
LIRE EURO
1° 24.000 12,39
2° 22.000 11,36
3° 18.000
9,30
4° 16.000
8,26
5° 15.000
7,75
6° 14.000
7,23
7° 12.000 6,20
Tutti
i lavoratori, compresi quelli in forza alla data di stipula del presente CCNL,
esclusi gli apprendisti, hanno diritto a maturare 5 aumenti periodici di
anzianità.
Gli
aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo
a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In
caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti
maturati sarà rivalutato secondo la cifra indicata in tabella e corrispondente
al nuovo livello.
Il
lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di
anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero
massimo maturabile secondo la normativa.
La
frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile
agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.
Gli
scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di
merito nè questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati o
da maturare.
Norma
transitoria
Ai
lavoratori che al 1° ottobre 1995 avessero maturato, in seguito
all’applicazione di qualsiasi normativa, importi a titolo di aumenti periodici
di anzianità, tali cifre verranno congelate ad personam e concorreranno al
raggiungimento dell’importo massimo previsto dal CCNL per il livello nel quale
sono inquadrati.
Per
l’aumento periodico in corso di maturazione lo stesso verrà riconosciuto alla
normale scadenza (prevista precedentemente alla data di stipula del presente
CCNL) con la corresponsione dell’importo previsto per il livello di
appartenenza dal presente articolo.
I
lavoratori che, alla data del 1° ottobre 1995, avessero già maturato 5 aumenti
periodici di anzianità, mantengono gli importi corrispondenti a quanto previsto
dalle normative precedentemente applicate, considerandosi, pertanto, per essi
attuate le disposizioni del presente articolo.
Art.
31 - Gratifica natalizia
In
occasione della ricorrenza del Santo Natale, l’azienda corrisponderà ai
lavoratori non in prova una tredicesima mensilità di importo pari alla
retribuzione mensile di fatto.
Agli
effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le
sospensioni delle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze
giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell’ambito dei previsti
periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle
specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli
Istituti preposti.
Nel
caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell’anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi
dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio
prestati presso l’azienda.
La
frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.
Il
periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei
dodicesimi di cui sopra.
Art.
32 - Trasferte
I
lavoratori che per ragioni di lavoro siano inviati fuori dei limiti del Comune
in cui ha sede l’impresa avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio,
vitto e alloggio, in base a nota documentata e comunque nei limiti della
normalità, oppure in misura da convenirsi preventivamente tra le parti.
Le
ore di viaggio effettuate per motivi di lavoro al di fuori del normale orario
di stabilimento vengono retribuite nella misura del 100% della paga globale di
fatto.
Al
lavoratore in missione, qualora questa superi le 24 ore, sarà corrisposta
un’indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera per tutto il periodo di
durata della trasferta.
Tale
indennità, che non fa parte della retribuzione a nessun effetto, va intesa in
qualità di compenso per il maggior disagio.
Art.
33 - Trattamento di malattia ed infortunio
Fino
al 31 dicembre 1997, il trattamento economico e normativo della malattia e
dell’infortunio continuerà ad essere quello già riconosciuto dall’impresa ai
lavoratori all’atto di stipula del presente CCNL, sulla base delle normative
dall’azienda stessa applicate.
A
decorrere dall’l.l.1998, il trattamento delle malattie e degli infortuni
insorti successivamente al 31.12.1997 sarà regolamentato come segue:
l’assenza
per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all’impresa entro il giorno
successivo, salvo casi di giustificato impedimento. Alla comunicazione dovrà
seguire da parte del lavoratore l’invio del certificato medico attestante la
malattia.
In
mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, l’assenza verrà considerata
ingiustificata.
L’impresa
ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio non sul lavoro
del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti, secondo le norme previste dall’art. 5 della legge 20
maggio 1970 n. 300 e successive leggi (638/83).
A)
Conservazione del posto
In
caso di malattia, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione
del posto per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. Nel caso di più
malattie o di ricadute della stessa malattia non potranno essere superati i
seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto: l2 mesi in un
periodo di 24 mesi consecutivi.
Superati
i termini massimi sopra indicati qualora il lavoratore non possa riprendere il
lavoro per il perdurare della malattia o suoi postumi, il datore di lavoro
potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la
liquidazione del trattamento di fine rapporto e della indennità di preavviso.
Analogamente
nel caso in cui il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il
lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro
potrà essere risolto a richiesta dello stesso con il diritto al solo
trattamento di fine rapporto.
Il
lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra
indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Il
lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si
presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.
In
caso di infortunio o di malattia professionale, il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di:
1) in caso di malattia professionale, per un
periodo pari a quello per il quale egli percepisce l’indennità per inabilità
temporanea prevista dalla legge;
2) nel caso di infortunio, fino alla
guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da
parte dell’istituto assicuratore.
B)
Trattamento economico
Operai
In
caso di malattia, sarà riconosciuta ai lavoratori dipendenti una integrazione
economica all’indennità di malattia corrisposta dall’Istituto assicuratore
preposto al fine di garantire:
-
il 100% della retribuzione netta per i primi 3 giorni in caso di malattia
superiore a 7 giorni;
-
fino al 100% della retribuzione netta per l’intero periodo dal 4° al 180°
giorno;
-
una indennità sostitutiva del 45% della retribuzione netta di fatto nei casi di
malattia superiore a 180 giorni, per un periodo massimo di 90 giorni.
Impiegati
In
caso di malattia, sarà garantito agli impiegati un trattamento economico pari
all’intera retribuzione globale per i primi sei mesi.
Nei
casi di malattia superiore a 180 giorni, le imprese corrisponderanno un
trattamento economico pari al 45% della retribuzione netta di fatto per un
periodo massimo di 90 giorni.
In
caso di malattia professionale o di infortunio, le imprese garantiranno ai
lavoratori assenti una integrazione della indennità percepita dall’istituto
assicuratore, fino al 100%, della retribuzione netta dal 1° giorno e sino a
guarigione clinica.
Nota
a verbale
Nota
1. Fermo restando che le integrazioni a carico del datore di lavoro di cui al
presente articolo, saranno corrisposte ai lavoratori direttamente da parte dei
datori di lavoro, questi ultimi potranno ricorrere a norme mutualistiche o
assicurative per le integrazioni suddette. Al fine suindicato potranno essere
costituiti appositi organismi.
Nota
2. (Operai) I ratei di gratifica natalizia corrisposti dagli istituti
assicuratori verranno conteggiati dalle aziende per raggiungere le percentuali
di cui sopra. Quindi la gratifica natalizia verrà corrisposta a suo tempo, al
lavoratore per intero.
Nota
3. Nel caso in cui la malattia è causata da infortunio non sul lavoro
ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell’azienda di
recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte per il
trattamento come sopra regolato restando ad esso ceduta, su delega del
lavoratore, la corrispondente azione nei limiti del detto importo
Art.
34 - Indumenti di lavoro
A
tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse
individualmente e annualmente dall’azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente
somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I
lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Inoltre
a tutti i lavoratori, salvo quelli che già usufriscono di analoga concessione
aziendale, verrà concessa in dotazione individuale, annualmente, dalle
rispettive aziende, una tuta da lavoro.
Il
presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge
normalmente lavori di ufficio.
Art. 35 - Sicurezza e Salute
Le
parti firmatarie convengono il recepimento del “Protocollo d’intesa di
attuazione del decreto legislativo n. 626/94” sottoscritto tra le
Confederazioni Artigiane e CGIL, CISL, UIL in data 03/09/96.
Art.
36 - Lavori speciali e disagiati
Lavori
speciali
Per
i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali i lavori su
scale aeree, con funi in tecchia o parete, su posti a sbalzo, su bilance o
zattere potranno essere corrisposti compensi la cui misura verrà determinata
con accordi a livello regionale.
Lavori
disagiati
Ai
lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali i lavori sotto la
pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio per stillicidio
continuo o con i piedi nell’acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di
scolo delle acque delle lavorazioni, potrà essere corrisposto per tutto il
tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso la cui misura
verrà determinata con accordi a livello regionale.
Per
quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti
dall’ambiente di lavoro, le parti, ferme restando le disposizioni di legge per
la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l’obiettivo
di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la
gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che
potranno rendersi necessari.
Art. 37 - Lavori usuranti
In
occasione della entrata in vigore della emananda normativa sui lavori usuranti,
le parti costituiranno una Commissione paritetica al fine di approfondire i
contenuti delle attribuzioni eventualmente assegnate alle parti medesime dalla
nuova legislazione, nonché al fine di fornire ogni utile chiarimento e proposta
per l’attuazione delle attribuzioni stesse.
Art.
38 - Congedo matrimoniale
In
caso di matrimonio compete al lavoratore ed alla lavoratrice non in prova, un
congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi di calendario remunerati con la
retribuzione di fatto (pari ad 80 ore) comprensive di quanto corrisposto
dall’INPS.
Il
congedo matrimoniale di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle
ferie annuali, né potrà essere considerato in tutto o in parte come periodo
preavviso di licenziamento.
La
richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dal
lavoratore o lavoratrice con un preavviso di almeno 6 giorni. La celebrazione
del matrimonio, dovrà essere documentata entro i trenta giorni successivi
dall’inizio del periodo di congedo.
Art.
39 - Disposizione per il sostegno della maternità e della paternità per il
diritto alla cura ed alla formazione
In considerazione del carattere generale e della rilevante importanza sociale e di tutela che riveste la nuova normativa per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione stabilita dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, le parti, ravvisando l’opportunità di una disciplina attuativa omogenea ed uniforme per tutto l’artigianato che eviti ingiustificate disparità di trattamento fra i lavoratori, convengono di recepire nel presente CCNL le disposizioni attuative che potranno essere definite nel corso di uno specifico negoziato interconfederale sulla materia.
Art.
40 - Servizio militare
In
caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o servizio
equipollente, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.L.C.P.S. 13
settembre 1946 n. 303 ed integrazioni successive.
Al
lavoratore, ripresentatosi nei termini di 30 giorni di cui al citato decreto,
dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà conservato il posto di
lavoro. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle Leggi vigenti.
Il
compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria,
risolve il rapporto di lavoro.
Art.
41 - Trattamento di fine rapporto
In
caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un
trattamento di fine rapporto da calcolarsi ai sensi della L. 29 maggio 1982 n.
297.
Per
l’anzianità precedentemente al 31/12/89 valgono, in ogni caso, le norme
contrattuali applicate o comunque indicate nelle dichiarazioni obbligatorie
(INPS-INAIL-Ispettorato del Lavoro ecc.) oppure nelle Contrattazioni Regionali
e territoriali, fra le parti, a quella data in vigore.
Art.
42 - Cessione, trasformazione, trapasso di azienda
La
cessione o trasformazione dell’azienda non determina normalmente la risoluzione
del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del
nuovo titolare i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni,
ecc...) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.
Art.
43 - Indennità maneggio denaro - cauzione
L’impiegato
la cui mansione prevalente consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e
pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una
particolare indennità mensile pari al 6% del minimo contrattuale di stipendio
mensile del gruppo di appartenenza e della indennità di contingenza.
Le
somme eventualmente richieste all’impiegato a titolo di cauzione, dovranno
essere depositate e vincolate a norma del garante e del garantito, presso un
istituto di Credito di comune gradimento.
I
relativi interessi matureranno a favore dell’impiegato.
Art.
44 - Passaggio di qualifica
In
caso di passaggio dell’operaio alla categoria impiegatizia nella stessa
azienda, l’operaio avrà diritto al trattamento che come tale gli sarebbe
spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto ex novo con la nuova
qualifica.
Agli
effetti del preavviso l’anzianità di servizio maturata come operaio sarà
computata al 50%.
Art.
45 - Rapporti in azienda
I
rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella
organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza. In
particolare il lavoratore deve:
a) rispettare l’orario di lavoro ed adempiere
alla formalità prescritta dall’azienda per il controllo delle presenze;
b) dedicare attività assidua e diligente al
disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente
contratto;
c) conservare assoluta segretezza sugli
interessi della azienda; non trarre profitto, con danno all’imprenditore, da
quanto forma oggetto delle sue funzioni in azienda, né svolgere attività
contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di
concorrenza sleale, dopo risolto il rapporto di lavoro, delle notizie attinte
durante il servizio. L’azienda peraltro non può esigere che il lavoratore
convenga a restrizioni della sua attività successiva alla risoluzione del
rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui sopra e comunque previsti
dall’art.2125 del Codice Civile;
d) avere cura dei locali, dei mobili,
macchinari e strumenti, merci e prodotti; rispettare rigorosamente le norme
igieniche e di prevenzione, nonché aver cura degli indumenti di lavoro forniti
e non apportare ad essi modifiche. I danni che comportino trattenute per il
risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l’azienda ne sia
venuta a conoscenza. Tali trattenute non potranno superare il 10% della retribuzione
mensile.
Art.
46 - Provvedimenti disciplinari
Ferma
restando l’applicazione della procedura di cui all’art. 7 della Legge 20 maggio
1970, n. 300, nei casi della medesima previsti, qualsiasi infrazione del
lavoratore alle norme del presente contratto potrà essere sanzionata a seconda
della gravità della mancanza:
a) con il rimprovero verbale;
b) con il rimprovero scritto;
c) con la multa fino all’importo di tre quote
orarie della retribuzione base;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
fino ad un massimo di tre giorni;
e) con il licenziamento.
Art.
47 - Ammonizioni, multe e sospensioni
L’azienda
potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d)
dell’articolo precedente al lavoratore che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o
ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il
proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le
istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi
o sperpero non grave di materiale dell’azienda o di lavorazione e non avverta
subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario e delle
eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell’azienda
senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato
di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo
all’osservanza delle norme del presente contratto o dell’eventuale regolamento
interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla
morale, all’igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La
multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo: la sospensione per
quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano
già dato luogo all’applicazione della multa.
L’importo
delle multe che non costituiscono risarcimenti di danni è devoluto alle
esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali.
Art.
48 - Licenziamento per mancanze
Il
licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere
inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso al lavoratore che commetta
gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro e che provochi
all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose
in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In
via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello
stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro
il luogo di lavoro per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza
impiego o con l’impiego di materiale dell’azienda;
e) litigio o rissa nel luogo di lavoro;
f) abbandono del posto di lavoro da parte del
personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza,
custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle
persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che
implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre tre
giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno
seguente ai festivi o seguente le ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata al
lavoratore con sentenza passata in giudicato per azione commessa non in
connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura
morale dell’operaio;
h) recidiva in qualunque delle mancanze
contemplate nell’art. 47 (multe e sospensioni) della presente regolamentazione
per i lavoratori quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione
di cui allo stesso articolo;
i) il furto nel luogo di lavoro, trafugamento
di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o
documenti dell’impresa;
l) danneggiamento volontario al materiale
dell’impresa o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell’ambito del luogo di lavoro in
quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può
provocare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli
impianti e dei materiali.
Art.
49 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il
licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell’art. 36
(provvedimenti disciplinari), nel rispetto delle vigenti norme di leggi, o le
sue dimissioni dovranno aver luogo con un preavviso i cui termini sono stabili
come segue:
LIVELLO
OPERAI IMPIEGATI
1° 2 mesi
2° 2 mesi
3° 10 giorni lavorativi 2 mesi
4° 10 giorni lavorativi 2 mesi
5° 10 giorni lavorativi 1 mese
6° 5 giorni lavorativi 1 mese
7° 5 giorni lavorativi
La
parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini di preavviso, deve
corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per
il periodo di mancato preavviso.
E’
in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia
all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo
di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto
Per
gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di
ciascun mese.
Tanto
il licenziamento che le dimissioni dovranno essere comunicati per iscritto.
Il
periodo di preavviso, se sostituito dalla corrispondente indennità, non è
computabile nell’anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.
Al
lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca
di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.
Art.
50 - Inquadramento apprendisti
Nello
spirito dell’Accordo Interconfederale del 21.12.1983, si distinguono 3 gruppi
di apprendistato, a seconda del contenuto professionale (alto, medio, basso),
la cui appartenenza e le relative modalità e durata sono quelle di seguito
elencate:
Gruppo
1°
Durata:
5 anni
Lavorazioni
manuali, artistiche, tradizionali, ad alto contenuto tecnico e professionale,
ad esempio:
-
addetti a lavorazioni di scultura, di arte sacra, di ornato, di intarsio, di
mosaico, nonché addetti ad altre lavorazioni artistico-tradizionali o
architettoniche.
Gruppo
2°
A
- Durata: 3 anni e 4 mesi
Lavorazioni
a medio contenuto professionale, ad esempio:
-
addetti alle attività di escavazione, di estrazione, anche in sotterraneo, di
conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio, di collocamento e
smontaggio delle armature.
In
ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, per le sopraelencate attività
in cava possono essere assunti come apprendisti i lavoratori di età superiore
ai 18 anni;
-
addetti a lavorazioni di casellario o su disegno, di arte funerario semplice,
di tornitura, di lucidatura a mano;
-
addetti alle attività di segheria, di tagliablocchi, di produzione di articoli
da regalo.
B
- Durata: 2 anni
Impiegati
-
In possesso del titolo di studio non superiore alla scuola d’obbligo: operatori
contabili, addetti alla fatturazione e/o a pratiche amministrative. Tale
normativa si applica in presenza delle condizioni e con le modalità stabilite
dalle leggi sull’apprendistato.
Gruppo
3°
Durata:
1 anno e 6 mesi
Lavorazioni
a basso contenuto professionale non classificate nei gruppi precedenti.
Al
termine del periodo di apprendistato i lavoratori verranno inquadrati nel 5°
livello.
Art.
51 - Retribuzione apprendista
La
retribuzione dell’apprendista viene determinata mediante l’applicazione delle
seguenti percentuali sulla retribuzione globale al lordo delle ritenute
previdenziali previste dal presente CCNL per il lavoratore inquadrato nel 5°
livello.
Le
parti concordano che la retribuzione dell’apprendista non potrà superare la
retribuzione del lavoratore in qualifica inquadrato nel 5° livello, al netto
delle ritenute previdenziali.
Percentuali
di retribuzione
Gruppo
1° (5 anni): 3 mesi 52%
12 mesi 64%
12 mesi 70%
12 mesi 75%
12 mesi 80%
6 mesi 85%
3 mesi 90%
Gruppo
2° -
A (3 anni e 4 mesi):
3 mesi 52%
9 mesi 65%
12 mesi 75%
12 mesi 80%
4 mesi 90%
Gruppo
2° - B (2 anni):
3 mesi 52%
9 mesi 65%
12 mesi 80%
Gruppo
3° -
(1 anno e 6
mesi):
3 mesi 52%
3 mesi 72%
6 mesi 85%
6 mesi 90%
Art.
52 - Ferie
A
norma dell’art.14 L.25/55, agli apprendisti di età non superiore ai 16 anni
verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30
giorni di calendario.
Agli
apprendisti che abbiano superato il 16° anno di età le ferie saranno adeguate a
quelle degli operai: 4 settimane all’anno (160 ore).
Art.
53 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
In
caso di malattia e/o infortunio non sul lavoro l’apprendista non in prova avrà
diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 9 mesi consecutivi,
oppure, nel caso di più malattie o di ricadute della stessa malattia, per un
periodo di 9 mesi nell’arco di 18 mesi consecutivi.
In
caso di infortunio all’apprendista verrà conservato il posto fino a guarigione
clinica.
Per
la malattia e/o l’infortunio non sul lavoro, all’apprendista verrà riconosciuto
un trattamento economico che comporta per l’impresa oneri percentuali pari a
quelli sostenuti per i lavoratori non apprendisti.
La
presente normativa si applica a partire dall’1.1.1998.
Le
malattie in corso a tale data manterranno i trattamenti precedentemente
riconosciuti ai lavoratori apprendisti.
Norma
transitoria
La
normativa di cui al presente CCNL, riferita alla disciplina dell’apprendistato,
si applica agli apprendisti assunti a partire dal 1° ottobre 1995.
Gli
apprendisti in forza al 30 settembre 1995 manterranno trattamento economico e
normativo ad essi applicato.
Il
trattamento economico di cui sopra sarà quello risultante dall’applicazione
delle percentuali riconosciute all’apprendista, precedentemente alla entrata in
vigore del presente CCNL per tutto il periodo di apprendistato, sul 5° livello
retributivo determinato ai sensi dell’art. 41 del presente CCNL.
Nel
caso in cui, al 30.9.1995, l’apprendista percepisca una retribuzione superiore
a quella sopra indicata, le eventuali differenze verranno congelate ad personam
e verranno riassorbite fino a concorrenza.
Dichiarazione
delle parti
In
considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento
e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la
definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Art.
54 - Apprendisti assunti con età superiore a 24 anni e fino a 29
Le
parti, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, in attuazione
dell’art. 2l, 5° comma, della L.56/87, concordano di sperimentare l’attuazione
del disposto sopra richiamato, convenendo sui seguenti criteri applicativi:
1) elevazione fino a 29 anni dell’età di
assunzione degli apprendisti per qualifiche ad alto contenuto professionale
indicate e riferibili al 1° gruppo della presente normativa;
2) ferma restando la durata del periodo di
apprendistato individuata al 1° gruppo, calcolo della retribuzione sulla
retribuzione globale del 5° livello, secondo la seguente progressione
percentuale:
6 mesi 60%
6 mesi 65%
12
mesi 70%
15
mesi 75%
12
mesi 85%
9 mesi 90%
Al
termine del periodo di apprendistato, gli apprendisti saranno inquadrati al 5°
livello
Art.
55 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Le
disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro,
pertanto non è consentita l’applicazione di singole parti del contratto stesso.
Ferma
tale inscindibilità, le parti dichiarano che con il presente contratto non
hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli che siano praticate al
lavoratore, che restano a lui assegnate ad personam.
Con
riferimento ad eventuali trattamenti economici e normativi di miglior favore
derivanti dall’applicazione di accordi precedentemente stipulati a livello
territoriale, le parti firmatarie del presente CCNL, a livello regionale,
provvederanno ad armonizzare le condizioni in atto con le norme del presente
CCNL.
Le
parti a livello nazionale verificheranno l’andamento dei processi di
armonizzazione a livello regionale.
Le
parti a livello regionale verificheranno inoltre l’applicazione del presente
CCNL.
Premesso:
-
che la normativa sui fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i
relativi decreti di attuazione;
-
che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali
in materia di previdenza complementare;
-
che, infine, si intende contribuire ad un più elevato livello di copertura
previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico,
tutto ciò premesso;
-
che è stato raggiunto un accordo nazionale interconfederale intercategoriale
fra Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL per l'istituzione di
ARTIFOND;
-
che è stato costituito Artifond;
le
parti concordano:
1) di aderire come parti istitutive alla costituzione di ARTIFOND, Fondo pensione complementare nazionale per l'artigianato;
2)
che la contribuzione
al Fondo,con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza,più E.d.r., è
così determinata:
- 1% a carico del lavoratore;
- 1 % a carico dell’impresa;
- 16 % del t.f.r. maturando.
Inoltre,per i lavoratori di prima occupazione, così come definiti dalla normativa vigente,sarà dovuta l’integrale destinazione al Fondo del t.f.r. maturando.
Ferma restando la contribuzione così come definita, i lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, così come sopra definita;
3)
che la quota di avviamento e la quota di iscrizione, per la parte a carico
dell'impresa, rientra nei costi contrattuali stabiliti per la previdenza
complementare;
4)
che il versamento ad ARTIFOND avverrà con le modalità ed i tempi stabiliti
dallo stesso e comunque entro la data
che le parti converranno per tutti i settori interessati ad ARTIFOND;
5)
che, entro il 15 febbraio 2001, le parti nazionali si incontreranno per
verificare lo stato di attuazione di ARTIFOND, fermo restando il diritto alla
previdenza complementare di tutti i lavoratori del settore .
Art.
57 - Diritto di assemblea
Vengono
riconosciute a titolo di diritto di assemblea dieci ore annue di permessi
retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
Le
ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro e le
assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.
L’Assemblea
si svolge di norma fuori dei locali dell’impresa ma in presenza di locali
idonei, può svolgersi anche all’interno previ accordi tra datori di lavoro e
lavoratori dipendenti.
La
richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con
preavviso di 48 ore riducibili a 24 ore in caso di urgenza, con l’indicazione
specifica dell’orario di svolgimento.
Il datore di lavoro
provvederà alla predisposizione, sul
luogo di lavoro, di una bacheca per le informazioni ai lavoratori.
Art.
59 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
E’
stabilito che per i dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi
provinciali, regionali o nazionali, verranno concessi permessi retribuiti nella
misura di 4 ore per dipendente con un minimo di 16 ore annue.
Art.
60 - Tutela dei licenziamenti individuali
Le
parti in attuazione della L. 108 dell’11.5.90 (Disciplina del licenziamenti
individuali) esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa
contenute nell’intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle
sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le sedi
permanenti istituite dall’Accordo Interconfederale-Intercategoriale del 21.7.88
o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione delle
specifiche commissioni di conciliazione per le quali le parti si impegnano a
designare i rispettivi componenti a livello territoriale.
Art.
61 - Lavoratori studenti
I
lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza
dei corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a presentazioni di
lavoro straordinario o durante riposi settimanali.
I
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prova
di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore
di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie
all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Art.
62 - Diritto allo studio
Al
fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori,
le imprese concederanno nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi,
permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi
di studio compresi nell’ordinamento scolastico e svolti presso istituti
pubblici legalmente riconosciuti.
Tale
norma si applica nelle imprese che occupano più di cinque dipendenti, compresi
gli apprendisti. A tale scopo deve essere messo a disposizione un ammontare di
ore retribuite conteggiate aziendalmente nel triennio e corrispondenti a 10
(dieci) ore annue per ogni dipendente.
Il
lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150
(centocinquanta) ore di un triennio, usufruendo anche in un solo anno,
semprechè il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un
numero di ore doppie di quelle richieste come permesso retribuito.
Potranno
contemporaneamente usufruire dei permessi di cui sopra escludendo la
contemporaneità di più lavoratori nelle aziende fino a 10 dipendenti, due
lavoratori nelle aziende da 11 a 25 dipendenti, tre lavoratori nelle aziende
con più di 25 dipendenti.
In
ogni caso il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all’impresa almeno un
mese prima dell’inizio del corso specificando il tipo di corso, la durata,
l’istituto organizzatore.
Il
lavoratore dovrà fornire all’impresa un certificato di iscrizione al corso e
successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indicazione delle ore
relative.
Nel
caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore ai limiti sopraindicati,
sarà seguito l’ordine di precedenza delle domande.
Nel
caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o
riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni
salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al
presente articolo.
Per
i lavoratori che frequentino corsi per la scuola d’obbligo il monte di ore pro
capite previsto è di 200.
Art. 63 - Protocollo sulle modalità di
effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il
rinnovo contrattuale
Sulla
base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del c.c.n.l. per le imprese
artigiane del settore, si è convenuto
quanto segue:
1.
Le aziende effettueranno una ritenuta di lire 30.000 sulla retribuzione del
mese di ottobre 2000 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo
contrattuale.
2.
Ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL ai quali
la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al
punto 1) non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota
associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le
misure in atto.
3.
Le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 15
ottobre 2000 il testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di
informazione.
4.
Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3), il
lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione
individuale autografa all'azienda, inviata solo per conoscenza alle OO.SS.
regionali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL,
FENEAL-UIL 5. La materia in oggetto è di esclusiva competenza delle OO.SS. e
dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si
limiteranno pertanto all'applicazione
della procedura di trattenuta e versamento.
6.
Le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra entro il 30 novembre 2000
sul c/c n. 16533, intestato a FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, presso la
Banca Nazionale del Lavoro, - Via Marsala, 6 – Ag. 11 – ABI 01005 – CAB 3211 -
Roma, .
7.
Le aziende, per il tramite delle proprie Organizzazioni artigiane di categoria,
comunicheranno alle Organizzazioni sindacali territoriali. FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, se
richieste da queste ultime, l'ammontare complessivo delle trattenute ed il
numero dei dipendenti aderenti alla sottoscrizione.
Art.
64 - Delega sindacale
L’impresa
opererà la trattenuta dei contributi sindacali previo rilascio di delega
individuale firmata dall’interessato. La delega può essere revocata in
qualsiasi momento ed il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.
La
delega dovrà contenere l’indicazione precisa dell’ammontare in cifre o in
percentuale del contributo mensile che l’azienda stessa è autorizzata a
trattenere e l’organizzazione sindacale cui l’azienda dovrà versare.
L’azienda
trasmetterà l’importo della trattenuta dell’organizzazione di spettanza
mediante versamento ad un Istituto bancario sul c/c indicato dalla stessa
organizzazione.
In
ogni caso all’atto della riscossione della retribuzione relativa al terzo mese
successivo a quello di rinnovo del presente CCNL, i lavoratori provvederanno
alla conferma della richiesta di trattenuta dei contributi sindacali.
Nel
caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano norme di
legge, modifiche alla vigente legislazione, ovvero accordi interconfederali che
presuppongano o comportino l’adeguamento dell’attuale normativa contrattuale,
ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e
condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di
incontrarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore di tali disposizioni
legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per i necessari
adeguamenti e modifiche.