Contratto collettivo nazionale

di lavoro 27 settembre 1999

per i dipendenti

dalle Aziende produttrici

di Laterizi e Manufatti

in calcestruzzo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i dipendenti dalla aziende produttrici di:

 

a)   Elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in laterocemento;

 

b)   Manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.

 

Addì 27 settembre 1999

 

tra

 

l’Associazione Nazionale Degli Industriali dei Laterizi, rappresentata dal Presidente della Commissione Sindacale Ing. Enzo Briziarelli, assistito dal direttore Dott. Enrico Dossi e dal Dott. Alessandro Grazioli con la partecipazione di una Delegazione composta dai Signori: Benelli D.ssa Marzia, Benincasa Dott. Andrea, Bresolin Dott. Diego, Ferri Dott. Maurizio, Leccacorvi Dott. Carlo, Mezzani Dott. Filiberto, Pezzarossi Dott. Giuseppe, Tognana Dott. Nicola, Vantaggiato Dott. Luciano;

l’Assobeton rappresentata dal Presidente della Commissione Permanente per le Relazioni Industriali Mezzani Dott. Filiberto, Vice Presidente Cestari Ing. Roberto, Componenti Andreini Dott. Donatello, Leccacorvi Dott. Carlo, Rizzi Sig.ra Paola, Teppa Ing. Franco

con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana nella persona del Dott. Pietro Franceschini

 

e

 

la Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (FeNEAL), aderente alla UIL, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Marabottini; dai componenti la Segreteria Nazionale: Donato Bernardo Ciddio, Antonio Correale, Francesco Gullo, Giuseppe Moretti, Raffaele Rizzacasa, Learco Sacchetti, Massimo Trinci, dai componenti la Direzione Nazionale: Angelo Caruso, Franco Carvelli, Angelo Catalano, Ferdinando Ceschia, Emilio Correale, Maurizio D’Aurelio, Francesco De Martino, Silvio Errico, Paolo Ferrari, Luciano Fioretti, Leonardo Frascarelli, Angelo Gallo, Alberto Ghedin, Ferdinando Lioi, Ladislao Linari, Pompeo Naldi, Domenico Palma, Pierpaolo Panu, Giovanni Panza, Fabrizio Pascucci, Sabino Pazienza, Vincenzo Posa, Saverio Ranieri, Franco Righetti; dai componenti la Delegazione trattante: Giovanni Cordasco, Maurizio D’aurelio, Erna Palfraner, Paolo Orrù, Giambattista Nicolosi, Pasqualino Festa, Angelo Rossi, Gianfranco Borghesi, Germano Fioriti, Giovanni Panza, Luigi Magnani, Luigi Vincini, Domenico Palma, Mario Pinto, Domenico Paoli, Paolo Ferrari, Valerio Franceschini, Luca Cresti;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - filca -cisl - rappresentata dal Segretario Generale Cesare Regenzi, dai Segretari Nazionali: Pietro Baroni, Giuliano Cantoni, Giuseppe Moscuzza, Giuseppe Virgilio; dall’operatore nazionale Lanfranco Vari; dai componenti il Comitato Esecutivo: Accolla Sebastiano, Bernava Maurizio, Casolino Giocondino, Ceres Antonio, Cerqua Antonio, Corveddu Renzo, De Gattis Franco, De Simoni Umberto, Di Conza Emilio, Donnarumma Ciro, Faccini Diego, Fortuni Giulio, Gessi Claudio, Lazzaroni Antonio, Lorenzon Fanco, Magnolia Mennato, Marcone Francesco, Matta Giovanni, Merotto Goriziano, Morassut Daniele, Nuti Stefano, Pedrazzini Gianni, Piccinini Ferdinando, Pizzo Giuliano, Reale Gianfranco, Rigucci Paolo, Sbarra Ulderico, Schonsberg Primo, Scuteri Antonio, Sorace Salvatore, Speranza Ferdinando, Spinella Santo, Tamburella Giovanni, Tipaldi Gianpiero, Turri Franco, Zannino Domenico, Zavattari Renzo; dalla Consulta Nazionale: Paterniani Fiorenzo, Fenaroli Bernardo, Botto Roberto, Ribelli Angelo, Nava Paolo, Donanzan Tarcisio, Loro Paolo, Stocco Stefano, Consolo Viviano, Chiroli Paolo, Antoniotti Massimo, Acciai Paolo, Cecconi Osvaldo, Cascianelli Antonio, Scaccia Fabrizio, Volpe Antonio, Gallo Enzo, Picciolo Antonio, Cuccello Andrea;

la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive - fillea Costruzioni e Legno - aderente alla CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Carla Cantone e dai Segretari Signori: Antonio Galante, Giampaolo Mati, Massimo Viotti; dal Presidente del Comitato Direttivo Signor Luigi Cavallini; dai componenti il Comitato Direttivo e dalla Delegazione trattante composta dai Signori: Simone Accardo, Maurizio Azzalin, Pietro Barbieri, Andrea Biazzi, Massimo Cavallaro, Enrico Cordeddu, Gian Paolo Gelosi, Gianni Imperio, Lino Lovotti, Gaetano Mincuzzi, Claudio Molteni, Roberto Morini, Renato Nassini, Alessandro Orlandi, Adelchi Puozzo, Claudio Rottoli, Mauro Soldini, Adriano Torcolacci.

 

Sulla base dell’ipotesi di accordo raggiunta il 27 settembre 1999 è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle Aziende produttrici di:

a)   elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in laterocemento;

b)   manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.

La stesura completa del contratto e la siglatura degli articoli sono state concluse il 4 aprile 2000.

 

 

 

 

 

 

indice

 

 

premessa                                

 

Parte Generale

A)   Sistema di relazioni industriali                        

1)Livello nazionale                         

2)Livello regionale                             

  3) Livello territoriale                             

  4) Livello di gruppo                              

  5) Livello aziendale                              

B)    Disposizioni generali sul sistema contrattuale             

        1) Contratto collettivo nazionale di lavoro              

        2) Contrattazione aziendale                     

 

 

Parte Prima

Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai

Art.   1 -    Assunzione  .                         

Art.   2 -    Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all’art 25,

                  comma 2. L. 23.7.1991, n. 223 .                    

Art.   3 -    Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli  .        

Art.   4 -    Periodo di prova                            

Art.   5 -    Classificazione del personale   .                     

Art.   6 -    Commissione paritetica per la classificazione dei lavoratori                          

 Art.   7 -   Quadri  .                               

Art.   8 -    Declaratorie e profili professionali                   

Art.   9 -    Disciplina dell’apprendistato                      

Art. 10 -    Orario di lavoro                         

Art. 11 -    Gestione delle crisi occupazionali                

Art. 12 -    Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)        

Art. 13 -    Contratto a termine                      

Art. 14 -    Lavoro temporaneo                      

Art. 15 -    Festività abolite                        

Art. 16 -    Riposo settimanale - Giorni festivi               

Art. 17 -    Chiamata e richiamo alle armi                  

Art. 18 -    Congedo matrimoniale                     

Art. 19 -    Assenze                             

Art. 20 -    Trattamento in caso di maternità                

Art. 21 -    Minimi contrattuali                      

Art. 22 -    Aumenti periodici di anzianità                 

Art. 23 -    Determinazione delle quote orarie               

Art. 24 -    Indennità di contingenza - EDR                 

Art. 25 -    Premio di risultato                       

Art. 26 -    Tredicesima mensilità                      

Art. 27 -    Risarcimento danni                      

Art. 28 -    Trasferimenti                         

Art. 29 -    Mensa                             

Art. 30 -    Appalti                            

Art. 31 -    Ambiente di lavoro - Rappresentanti dei lavoratori per la

                  sicurezza  .                         

Art. 32 -    Infortuni sul lavoro e malattie professionali           

Art. 33 -    Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro        

Art. 34 -    Tutela tossicodipendenti e loro familiari .                 

Art. 35 -    Permessi                           

Art. 36 -    Tutela alle categorie dello svantaggio sociale           

Art. 37 -    Permessi ai lavoratori studenti                 

Art. 38 -    Permessi per cariche sindacali ed ai lavoratori chiamati a

                  unzioni pubbliche elettive                   

Art. 39 -    Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbli-

                  che elettive  od a ricoprire cariche sindacali provinciali e

                  nazionali                           

Art. 40 -    Assemblee                          

Art. 41 -    Affissioni                           

Art. 42 -    Versamento contributi sindacali                

Art. 43 -    Rappresentanze Sindacali Unitarie               

Art. 44 -    Relazioni sindacali e controversie collettive           

Art. 45 -    Patronati                           

Art. 46 -    Visite d’inventario e di controllo                

Art. 47 -    Regolamento interno di azienda                 

Art. 48 -    Premio di fedeltà                       

Art. 49 -    Inizio e cessazione del lavoro                  

Art. 50 -    Doveri del lavoratore e disciplina aziendale           

Art. 51 -    Provvedimenti disciplinari                   

Art. 52 -    Multe e sospensioni                      

Art. 53 -    Licenziamento senza preavviso                 

Art. 54 -    Trattamento di fine rapporto                  

Art. 55 -    Previdenza complementare                   

Art. 56 -    Certificato di lavoro                      

Art. 57 -    Indennità in caso di morte                   

Art. 58 -    Accordi interconfederali                    

Art. 59 -    Mansioni promiscue                      

Art. 60 -    Reclami e controversie                     

Art. 61 -    Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condi-

                  zioni di miglior favore                     

Art. 62 -    Abrogazione dei precedenti contratti              

Art. 63 -    Cessazione dell’attività aziendale                

Art. 64 -    Cessazione o trasformazione dell’azienda            

Art. 65 -    Esclusiva di stampa                      

Art. 66 -    Decorrenza e durata                      

 

 

Parte Seconda

Regolamentazione per le categorie operaie

Art. 67 -    Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo     

Art. 68 -    Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa

     o custodia                           

Art. 69 -    Lavoro a cottimo                       

Art. 70 -    Lavoro a turni                         

Art. 71 -    Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a ma-

                  no nell’industria dei laterizi                  

Art. 72 -    Passaggio di mansioni                     

Art. 73 -    Interruzioni di lavoro                     

Art. 74 -    Sospensione e riduzione di orario                

Art. 75 -    Recupero delle ore di lavoro perdute              

Art. 76 -    Trasferta                           

Art. 77 -    Trattamento economico in caso di malattia e infortunio 

                  non sul lavoro                         

Art. 78 -    Modalità di corresponsione della retribuzione          

Art. 79 -    Pagamento della retribuzione                  

Art. 80 -    Trattamento economico in caso di festività           

Art. 81 -    Ferie                             

Art. 82 -    Cumulo dell’anzianità di servizio per i lavoratori stagionali       

Art. 83 -    Preavviso di licenziamento e di dimissioni            

Art. 84 -    Abiti da lavoro                        

 

 

Parte Terza

Regolamentazione per le categorie impiegatizie

Art. 85 -    Mutamento di mansioni                     

Art. 86 -    Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato                               

Art. 87 -    Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo      

Art. 88 -    Ferie                               

Art. 89 -    Trasferta                             

Art. 90 -    Pagamento della retribuzione                  

Art. 91 -    Indennità maneggio denaro                    

Art. 92 -    Indennità per uso di mezzi di trasporto              

Art. 93 -    Trattamento economico in caso di malattia e infortunio 

                  non sul lavoro                         

Art. 94 -    Assistenza legale                         

Art. 95 -    Aspettativa                           

Art. 96 -    Preavviso di licenziamento e di dimissioni            

Protocollo delle disposizioni valide per le Aziende del settore Fibro- 

                  cemento Capitolo A); Capitolo B)               

Allegato n. 1 - Legge 20 maggio 1970 n. 300 - Statuto dei lavoratori                  

Allegato n. 2 - Legge 11 maggio 1990, n. 108 - Licenziamenti indivi- 

                  duali nelle piccole imprese                   

Allegato n. 3 - Protocollo 23 luglio 1993                  

Allegato n. 4 - Verbale di accordo                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

27 SETTEMBRE 1999

 

 

Premessa

 

1) Il presente contratto consente una maggiore aderenza della disciplina nazionale a talune caratteristiche aziendali e, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del contratto stesso.

2) Alla presente disciplina contrattuale corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare dai propri iscritti le disposizioni in essa contenute per il periodo della loro validità.

A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo.

3) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in fibrocemento, in gesso e piastrelle.

 

 

PARTE GENERALE

 

A) Sistema di relazioni industriali

 

1. Livello nazionale

Le parti, ferma restando l’autonomia, le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori — al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 e dal Patto Sociale 22 dicembre 1998 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo confermano l’opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.

In particolare, le parti, fermo restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l’indipendenza di valutazione e di intervento, provvederanno a costituire alla firma del C.C.N.L. una Commissione paritetica con funzione di Osservatorio dei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo.

Tale Commissione sarà composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Imprenditoriali, firmatarie, e si riunirà di norma semestralmente, al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore.

In particolare, saranno oggetto di esame:

— Assetto industriale del settore in relazione alle tendenze di mercato ed alle evoluzioni legislative per una valutazione dei processi concernenti la sua eventuale riorganizzazione strutturale, tecnologica, con particolare riferimento alla situazione occupazionale, agli appalti ed ai processi di esternalizzazione delle attività.

— Condizioni di legge e operative di approvvigionamento delle materie prime.

— Combustibili alternativi, risparmio energetico.

— Mercato del lavoro, formazione professionale.

— Ambiente e sicurezza.

— Andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, anche in relazione alla internalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale.

Le valutazioni della Commissione sono formulate all’unanimità; la partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita.

Quanto sopra premesso la Commissione presenterà alle parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, un piano di fattibilità per il finanziamento delle spese di funzionamento.

Per l’attività della Commissione saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire.

La Commissione potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle parti purché se ne ravvisi congiuntamente l’opportunità.

I risultati dei lavori dell’Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto di esame delle parti stipulanti nel corso di due appositi incontri a cadenza semestrale ed a livello nazionale, nel corso dei quali saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:

a) aspetti della congiuntura;

b) prospettive produttive;

c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;

d) programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;

e) prevedibili implicazioni sull’occupazione per i punti b) c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;

f) l’andamento dell’occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;

g) l’andamento delle condizioni di lavoro nel settore;

h) l’evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare riferimento all’approvvigionamento delle materie prime ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produttive;

i) l’andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela ambientale;

l) i consumi energetici;

m) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l’orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, cassa integrazione guadagni ed altre causali.

Con riferimento alle risultanze dei lavori della Commissione, potranno essere presentate agli organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto.

Su richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.

Per specifici temi le parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.

Qualora sulla base dell’esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le parti in sede nazionale.

 

2) Livello regionale

Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni nazionali stipulanti e le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1), in sede regionale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i due settori cui si applica il presente contratto riguardanti:

a) prospettive produttive;

b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sulla occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;

c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;

d) eventuali processi di mobilità;

e) implicazioni, interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.

In assenza delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite dalle rispettive Associazioni nazionali di categoria.

 

3) Livello territoriale

Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni territoriali degli industriali forniranno annualmente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il secondo quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente contratto, riferite alle proprie aziende associate riguardanti:

a) prospettive produttive;

b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per le prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche;

c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;

d) eventuali processi di mobilità;

e) implicazioni interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti;

f) i lavori in appalto, le loro caratteristiche, la denominazione delle aziende e il C.C.N.L. di riferimento.

Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di laterizi o di manufatti di cemento, le competenti Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori, in sede regionale, individueranno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3) del presente articolo.

 

4) Livello di gruppo

Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) i gruppi industriali — intendendo per «gruppo» una azienda di particolare importanza nell’ambito del settore, articolata in più stabilimenti distribuiti in diverse aree, del territorio nazionale — forniranno annualmente alla FeNEAL-UIL-FILCA-CISL FILLEA-CGIL, su richiesta delle stesse, nel corso di un apposito incontro convocato dall’Associazione Nazionale del settore cui il gruppo appartiene, informazioni previsionali e globali riguardanti:

a) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti;

b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro ed alla occupazione;

c) decentramento, in via permanente, di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell’azienda;

d) distribuzione del personale per categoria e per sesso andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria;

e) progetti e iniziative tesi al risparmio energetico;

f) implicazioni derivanti dall’attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti dall’attività estrattiva.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione, sui processi di mobilità interna, sulle prospettive produttive, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite su richiesta, alla RSU per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.

 

5) Livello aziendale

Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le direzioni degli stabilimenti che occupano oltre 60 dipendenti forniranno annualmente alla RSU, su richiesta della stessa, con l’eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:

a) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione;

b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla occupazione;

c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;

d) progetti ed iniziative tesi al risparmio energetico;

e) implicazioni derivanti dall’attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produzione.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sull’ambiente di lavoro.

 

 

B) Disposizioni generali sul sistema contrattuale

 

Le parti assumono nel regolare i propri comportamenti negoziali lo spirito, le finalità e gli indirizzi di cui al Protocollo 23 luglio 1993 ed al Patto Sociale 22 dicembre 1998 e realizzano con il presente c.c.n.l. una struttura contrattuale su due livelli: nazionale ed aziendale.

 

1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

In applicazione di quanto previsto ai punti 2) e 4) del capitolo «assetti contrattuali» del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza di disdetta da darsi con lettera raccomandata A.R.

La parte che ha dato disdetta presenterà le proposte di modifica in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.

La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

La violazione del periodo di raffreddamento come definito al precedente comma comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’«indennità di vacanza contrattuale» per la determinazione della quale si fa rinvio a quanto stabilito in materia dal citato Protocollo.

 

2) Contrattazione aziendale

La contrattazione a livello aziendale — in applicazione del punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese – riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale —di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.

In applicazione dell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e la R.S.U. costituita ai sensi dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993.

Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso.

Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Le richieste di rinnovo dell’accordo aziendale dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell’accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di apertura della trattativa.

 


Parte prima

REGOLAMENTAZIONE COMUNE

AGLI IMPIEGATI E AGLI OPERAI

 

 

Art. 1. — Assunzione

 

I lavoratori devono essere assunti secondo le norme di legge e degli eventuali accordi interconfederali.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge all’atto dell’assunzione l’azienda è tenuta a comunicare al lavoratore per iscritto:

  la data di assunzione;

  il luogo di lavoro;

  l’inquadramento categoriale;

  la durata dell’eventuale periodo di prova;

  la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;

  il trattamento economico iniziale;

  le altre condizioni eventualmente concordate;

  tutti gli altri dati previsti dalle norme di legge.

Per l’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti e l’azienda dovrà rilasciare ricevuta per quelli che trattiene:

1)   carta d’identità o documento equipollente;

2)   libretto di lavoro;

3)   stato di famiglia;

4)   documenti necessari per fruire degli assegni per il nucleo familiare (per gli aventi diritto) ;

5)   codice fiscale.

Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il certificato penale in data non anteriore ai tre mesi e i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro, sempreché l’interessato ne sia in possesso.

Il lavoratore dovrà dichiarare all’azienda la sua residenza e domicilio e notificare le successive variazioni.

All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro — sia questo dovuto a licenziamento o a dimissioni — l’azienda metterà a di-
sposizione dei lavoratore i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, che lo stesso dovrà ritirare rilasciando regolare ricevuta.

Il lavoratore prima dell’assunzione può essere sottoposto a visita medica, secondo quanto previsto dall’art.5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

 

 

Art. 2. — Qualifiche escluse dalla quota di riserva

di cui all’art. 25, comma 2, Legge 23.7.1991 n. 223

 

In attuazione di quanto previsto dal 2° comma, art. 25, Legge 23.7.1991 n. 223, le parti convengono che ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai commi 1e 6 del citato art. 25, non si tiene conto delle assunzioni di personale inquadrato nelle categorie A Super, ivi compresi i Quadri, , A B, 1a e 2a declaratoria,
C Super e C, 1a e 2a declaratoria (limitatamente al profilo 3) di quest’ultima o dell’art. 8 del vigente C.C.N.L.

Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia.

I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie dal comma 5 dell’art. 25, Legge n. 223/1991, saranno computati ai fini della copertura dell’aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell’art. 25 cit. anche quando vengano inquadrati nei gruppi e nelle qualifiche sopra individuate.

 

 

Art. 3. — Ammissione e lavoro delle donne e degli adolescenti

 

L’ammissione ed il lavoro delle donne e degli adolescenti sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.

 

 

Art. 4. — Periodo di prova

 

L’assunzione può avvenire con un periodo di prova, risultante dalla lettera di assunzione, non superiore a:

Lavoratori con qualifica impiegatizia

             — 6 mesi per la categoria AS e per i quadri;

             — 5 mesi per la categoria A;

             — 3 mesi per la categoria B1;

             — 2 mesi per le categorie C1, D1;

             — 1 mese per la categoria E1.

 

Lavoratori con qualifica operaia

             — 2 mesi per la categoria B2;

             — 6 settimane per la categoria CS;

             — 1 mese per le categorie C2, D2, E2;

             — 2 settimane per la categoria F.

Nel caso di assunzione di lavoratori che siano già stati alle dipendenze della stessa azienda, non sarà richiesto il periodo di prova a quelli che siano adibiti alle medesime mansioni già in precedenza esplicate.

Durante il periodo di prova è reciproco fra le parti il diritto di risoluzione del rapporto di lavoro senza l’obbligo del preavviso e/o della corresponsione delle indennità previste dagli articoli del presente contratto — fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto, per le ferie e la 13ª mensilità — e con il pagamento della retribuzione per il tempo durante il quale il lavoro è stato effettivamente prestato ed in base alla retribuzione della categoria nella quale il lavoratore ha prestato la sua opera, sempreché la retribuzione non sia già stata prestabilita in misura superiore.

Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta da parte dell’azienda, il lavoratore si intende confermato in servizio a termini ed agli effetti del presente contratto.

Nel caso di conferma in servizio, il periodo di prova è considerato utile a tutti gli effetti contrattuali.

Limitatamente ai lavoratori con qualifica impiegatizia qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi tre mesi di prova per i quadri, nonché per gli impiegati di categoria AS e A e durante il primo mese per gli impiegati delle altre categorie, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; qualora, invece, il licenziamento avvenga oltre il termine predetto verrà corrisposta all’impiegato la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni dall’inizio dell’assenza.

La ricaduta nella stessa malattia non dà diritto al completamento del periodo di prova.

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

 

 

Art. 5. — Classificazione del personale

 

I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta dalle categorie indicate all’ottavo comma del presente articolo alle quali corrispondono 8 livelli retributivi.

L’inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come indicato nell’art. 8.

La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria stessa.

I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.

Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, l’inquadramento sarà effettuato — nell’ambito della stessa qualifica – sulla base delle declaratorie ed utilizzando per analogia i profili esistenti.

Eventuali controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura di cui all’art. 60.

La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni di legge contributive e fiscali, nonché agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali, ecc, che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche.

Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:

1)     qualifica quadri: declaratoria e normativa di cui al successivo art. 7.

2)     qualifica impiegatizia:

categorie: AS; A; B-1a declaratoria; C-1a declaratoria; D-1a declaratoria; E-1a declaratoria;

3)     qualifica operaia:

categorie: B-2; CS; C-2a declaratoria; D-2a declaratoria; E-2a declaratoria; F.

Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica.

Dichiarazione a verbale

Le parti — anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo della automazione — riconoscono la necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori al fine di un loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sulla opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale attraverso collegamenti con le scuole ed istituti professionali esistenti.

 

 

Art. 6. — Commissione paritetica per la classificazione

dei lavoratori

 

Una Commissione paritetica, da costituire entro il 30/11/1999, valuterà e studierà il possibile diverso impianto della classificazione del personale sulla base dei seguenti elementi:

a) l’aderenza dell’attuale sistema classificatorio con quanto prevedibile circa il contenuto ed il fabbisogno professionale dei settori;

b) significativi avanzamenti tecnologici nelle aziende dei settori e conseguenti strutturali modifiche nella organizzazione della produzione e dei servizi che determinano l’affermarsi di nuove e diverse figure professionali;

c) modalità di valorizzazione della polifunzionalità diffusa, sulla base di criteri oggettivi.

A seguito della valutazione di questi elementi, la Commissione elaborerà un sistema di inquadramento strutturato per aree professionali e raggruppamenti articolati in profili e livelli retributivi.

La relativa proposta verrà presentata — almeno 6 mesi prima della scadenza del prossimo rinnovo della parte normativa del C.C.N.L. — alle parti stipulanti che valuteranno — in sede di rinnovo contrattuale — la sua applicabilità, sia sotto il profilo della idoneità a soddisfare le esigenze della organizzazione del lavoro, sia sotto quello della compatibilità dei costi.

 

 

Art. 7. — Quadri

 

Declaratoria

La qualifica di quadro compete a quei lavoratori che, con le caratteristiche della declaratoria di cui alla categoria AS, siano responsabili del coordinamento e della gestione di settori fondamentali dell’impresa.

Trattamento economico e normativo

Salvo quanto di seguito specificatamente previsto, ai quadri si applicano le norme contrattuali e di leggi relative agli impiegati con funzioni direttive.

Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta un’indennità di funzione pari ad un importo mensile di L. 100.000.

L’importo di cui sopra potrà essere assorbito per il 50% dai superminimi individuali o da altri trattamenti aggiuntivi analoghi eventualmente percepiti dai lavoratori interessati.

Responsabilità civile

Ai sensi dell’art. 5 della legge 190/1985, l’azienda è tenuta ad assicurare il quadro contro i rischi di responsabilità civile verso terzi per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.

Iniziative dì formazione

In relazione alle loro esigenze, le aziende, di norma, promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.

 

Assistenza legale

Ai quadri si riconosce la copertura delle spese, l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.

 

Svolgimento di fatto delle mansioni di quadro

In attuazione di quanto previsto dall’art. 6 della legge 190/1985, si conviene che, in caso di svolgimento di mansioni di livello superiore che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo continuativo di 6 mesi.

 

Dichiarazione comune

Le parti si danno reciprocamente atto che con la regolamentazione di cui al presente accordo, si è data piena attuazione al  di-
sposto della legge 13.5.1985 n. 190 per quanto riguarda i «quadri».

 

 

Art. 8. — Declaratorie e profili professionali

 

Categoria A super

Declaratoria. — Appartengono alla categoria A super i lavoratori sia amministrativi che tecnici che svolgono funzioni direttive con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia d’iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell’azienda.

 

Profili professionali

1) Responsabile di importante centro di produzione con responsabilità sull’andamento tecnico e funzionale degli impianti.

2) Responsabile di importante ufficio amministrativo, tecnico e/o commerciale con responsabilità sull’andamento funzionale ed organizzativo nell’attuazione delle direttive generali.

 

Categoria A

Declaratoria. — Appartengono alla categoria A i lavoratori, sia amministrativi che tecnici, che hanno autonome funzioni di guida e di coordinamento per l’attuazione delle direttive aziendali o che svolgono mansioni specialistiche equivalenti per importanza, autonomia e responsabilità.

 

Profili professionali

1) Lavoratore che, in possesso di pertinente preparazione teorica e professionale e adeguata esperienza pratica, è preposto alla conduzione di unità organizzativa, commerciale, tecnica, amministrativa e/o ufficio acquisti, con responsabilità funzionale della stessa.

2) Progettista di elementi strutturali, progettista di gruppi componenti gli impianti e/o macchinari che, sulla base delle direttive di massima, coordina la progettazione di dettaglio e/o ne segue la costruzione e l’avviamento.

3) Analista: addetto all’analisi e/o all’esame delle necessità aziendali, alla loro integrazione ed alla predisposizione degli schemi procedurali per i programmatori.

 

Categoria B1

Declaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni di concetto.

 

Profili professionali

1) Lavoratori con funzioni di controllo e coordinamento nell’andamento delle lavorazioni, e/o della messa in opera dei manufatti, che richiedono iniziativa ed autonomia nell’ambito dei compiti ad essi affidati.

2) Lavoratori con particolare specifica competenza nella contabilità generale o industriale, nell’amministrazione del personale, o nello svolgimento di pratiche commerciali.

3) Venditori che, in possesso delle necessarie conoscenze tecniche, prestano consulenza alla clientela per la corretta scelta ed utilizzazione dei prodotti.

4) Programmatore: addetto alla stesura, in linguaggio appropriato, di programmi atti alla elaborazione dei dati e finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi.

 

Categoria B2 (mansioni tassative)

1) Lavoratori che organizzano e sovraintendono alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, coordinando, con eventuale apporto esecutivo diretto, il lavoro del personale addetto.

2) Lavoratori preposti all’attività di montaggio di manufatti prefabbricati pesanti che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva ed in base alle direttive generali del proprio superiore, con facoltà decisionale e responsabilità anche in ordine alla sicurezza, guidano e coordinano il lavoro di squadre composte di addetti al montaggio con apporto esecutivo diretto.

 

Categoria CS

Appartengono a questo livello tassativamente i seguenti lavoratori con mansioni operaie:

1) lavoratori specializzati che eseguono, con particolare autonomia di iniziativa, qualsiasi intervento di natura elettrica ed elettronica di elevato grado di difficoltà ed inoltre modifichino ed elaborino i programmi delle apparecchiature elettroniche inserite nel ciclo produttivo;

2) lavoratori specializzati in meccanica e/o elettronica che intervengano sugli impianti e macchine dello stabilimento, apportando, in piena autonomia, miglioramenti e modifiche al fine di ottimizzare il ciclo produttivo e/o la qualità del prodotto finito;

3) lavoratori che, nella produzione dei laterizi, pur partecipando normalmente al lavoro, per incarico della Direzione aziendale, guidano l’attività esecutiva di almeno 5 lavoratori tra i quali vi siano lavoratori della categoria C2;

4) responsabile del Sistema Qualità in stabilimento che interpretando e seguendo tutte le procedure e le istruzioni operative assicuri il conseguimento degli obiettivi previsti dal sistema istruendo anche il personale.

 

Categoria Cl

Declaratoria. — Appartengono alla categoria C1 i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, svolgono complesse attività d’ordine, la cui esecuzione richiede conoscenze professionali specifiche accompagnate da adeguata esperienza di lavoro nell’ambito della mansione.

 

Profili professionali

1) Disegnatori che, sulla base di una comprovata esperienza professionale, sono in grado di sviluppare in autonomia operativa schemi di progettazione.

2) Operatore CED: addetto alla elaborazione ed alla archiviazione dei dati interpretando e utilizzando programmi e macchine (Hardware).

3) Addetti a mansioni di segreteria che su indicazioni di massima redigono, avvalendosi anche di appunti stenografici, corrispondenze, documenti e prospetti.

 

Categoria C2

Declaratoria. — Appartengono alla categoria C2 i lavoratori che compiono in autonomia esecutiva lavori per la realizzazione dei quali sono necessarie una preparazione tecnica approfondita ed una specializzazione pratica acquisita attraverso scuole professionali od un’adeguata pratica di mestiere e che compiono a regola d’arte i lavori inerenti alla loro specializzazione.

 

Profili professionali

1) Lavoratori in grado di interpretare ed eseguire schemi elettrici, nonché di realizzare impianti elettrici a bassa ed alta tensione, con perfetta conoscenza di tutte le apparecchiature elettriche, compresi gli automatismi.

2) Lavoratori addetti alla realizzazione di modelli per pezzi di foggia particolare.

3) Lavoratori che partecipano normalmente all’esecuzione del lavoro e guidano, per incarico della Direzione aziendale o del rappresentante di essa, l’attività di almeno 5 lavoratori di categoria inferiore.

4) Lavoratori preposti alla produzione e/o montaggio di manufatti in cemento che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva e in base alle direttive del proprio superiore, partecipano alla esecuzione del lavoro coordinando e guidando il lavoro degli addetti al montaggio o a tutte le fasi che compongono un singolo ciclo produttivo.

5) Lavoratori addetti alla manutenzione, revisione, riparazione degli impianti, delle macchine ed attrezzature della fornace, compreso il rifacimento ed il montaggio di parti meccaniche e la loro eventuale modifica, che compiono tali lavori anche con l’impiego di macchine operatrici idonee se disponibili in azienda.

6) Lavoratori preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti che controllano nella loro funzionalità complicate attrezzature meccaniche e/o elettriche e/o idrauliche e/o pneumatiche e/o elettroniche per le quali è necessaria l’interpretazione di complessi schemi costruttivi e dei relativi schemi funzionali, effettuando interventi necessari per assicurare la piena efficienza degli impianti stessi.

7) Addetti alla conduzione di autogru semoventi per il montaggio e/o stoccaggio di manufatti pesanti e/o conduttori di escavatori a benna.

8) Lavoratori addetti alla conduzione dei forni e degli essiccatoi, con responsabilità della somministrazione del combustibile per i forni, della regolazione delle apparecchiature e del controllo dell’andamento dell’impianto ai fini del suo perfetto funzionamento e della buona qualità del prodotto.

9) Addetti alla conduzione di macchine complesse di produzione per le quali è necessaria un’appropriata conoscenza del processo tecnologico, i quali eseguano normalmente interventi di manutenzione, grazie alla capacità interpretativa di schemi costruttivi, siano essi di natura meccanica, elettronica, al fine di assicurare la piena efficienza della macchina stessa.

10) Addetto al laboratorio tecnico che esegue tutte le prove sui materiali e prodotti finiti previste dalle normative in corso, in tema di qualità, utilizzando le apposite apparecchiature.

 

Categoria Dl

Declaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori tecnici e amministrativi che assolvono mansioni d’ordine.

 

Profili professionali

1) Lavoratori addetti ad uffici amministrativi che, nel rispetto delle procedure prestabilite, compiono operazioni ricorrenti quali: registrazioni contabili, emissione di note di credito ed addebito, compilazione fatture, coadiutori alle varie operazioni inerenti la contabilizzazione di paghe, stipendi, contributi e movimento di cassa, anche con l’utilizzo dei terminali.

2) Operatori meccanografici, disegnatori.

 

Categoria D2

Declaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono a regola d’arte tutti i lavori inerenti alla loro specializzazione e la cui corretta esecuzione richiede cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro o alla interpretazione del disegno e forniscono sistematiche informazioni sull’andamento dell’unità di processo alla conduzione della quale sono addetti.

 

Profili professionali

1) conduttori di mezzi semoventi quali ad esempio autogru, gru a braccio o cavalletto o a ponte, bulldozer, pale meccaniche, automezzi per i quali sia prevista la patente di grado «E».

2) Lavoratori che eseguono con macchine utensili o manualmente operazioni o lavori di precisione rispettando tolleranze ristrette, operando su disegno o schemi predeterminati.

3) Conduttori di macchine complesse di produzione per le quali è necessaria una appropriata conoscenza del processo tecnologico.

4) Lavoratori addetti alla manutenzione, revisione e riparazione delle macchine ed attrezzature per la produzione ed il trasporto, compreso il montaggio dei pezzi di ricambio; addetti alla costruzione di attrezzature speciali per macchine operatrici e/o alla costruzione delle filiere. I lavoratori devono compiere i lavori loro affidati anche con l’impiego di macchine operatrici idonee se disponibili in azienda.

5) Lavoratori addetti al controllo e al buon funzionamento dei forni ed essiccatoi automatici.

6) Lavoratori addetti alla officina o alla falegnameria, che compiono lavori complessi ed impegnativi con preparazione delle macchine operatrici e delle attrezzature.

7) Lavoratori addetti alla preparazione dell’argilla ed alla successiva confezione a mano o al tornio di mattoni, pianelle, canali, vasi, ecc.

8) Lavoratori capaci di eseguire lavori di muratura, quali: pilastri, archi in rottura, arcate, volte dei forni, muratura a faccia vista, ecc.

9) Addetti alla conduzione di generatori di vapore per i quali è richiesta l’abilitazione a norma di legge.

10) Lavoratori addetti alla confezione manuale di prefabbricati in laterizio armato che, interpretando il disegno, danno applicazione a modulo esecutivo.

11) Lavoratori responsabili della conduzione di centrali di betonaggio complesse.

12) Lavoratori addetti alla conduzione della mattoniera, che intervengano in piena autonomia sulle relative apparecchiature elettriche e meccaniche ed in particolare sulla filiera e sulla taglierina al fine di garantire la costanza qualitativa del prodotto.

13) Conduttori di carrelli semoventi a pinza o a forca che – conoscendo le caratteristiche strutturali, funzionali, operative del mezzo loro affidato – siano in grado di effettuare il montaggio dei pezzi di ricambio del mezzo stesso e che effettuino il carico/scarico di materiale in base ai relativi documenti.

14) Per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti al cambio di stampi e lavoratori addetti al controllo e al funzionamento delle presse automatiche.

 

Categoria E1

Declaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenze professionali.

 

Profili professionali

1) Addetti a mansioni semplici di ufficio.

2) Centralinisti telefonici.

3) Dattilografe.

4) Addetti al controllo di documenti contabili relativi al movimento del materiale.

5) Addetti al controllo fatture.

 

Categoria E2

Declaratoria. — Appartengono alla categoria E2 i lavoratori che eseguono lavori per i quali sono richieste una specifica capacità professionale e pratica di mestiere.

 

Profili professionali

1) Lavoratori addetti alla preparazione della trafila, della taglierina ed al loro funzionamento e controllo.

2) Lavoratori addetti alla conduzione, al funzionamento ed alla sola manutenzione ordinaria di mezzi meccanici, compresi gli automezzi, per i quali sia richiesta la patente non superiore al grado “D”, nonché carrellisti addetti allo scarico della linea o che effettuino operazioni semplici similari.

3) Lavoratori addetti all’officina od alla falegnameria, che eseguono lavori con le necessarie capacità e pratica di mestiere e conoscenza dei materiali e dei mezzi di lavoro, seppure inferiori al grado richiesto per i lavori classificati nella categoria D2. Operano su macchine e mezzi attrezzati e predisposti.

4) Lavoratori addetti alla selezione e/o confezione dei pacchi di materiale essiccato o cotto.

5) Manovratori di macchine o macchinari di produzione per il cui funzionamento sono richieste specifiche capacità pratiche.

6) Preparatori, dosatori di miscele secche del legante superficiale per materiali da pavimentazione, con o senza colorante.

7) Lavoratori addetti: alla confezione dei prefabbricati in laterizio armato; alla esecuzione delle armature in ferro per manufatti; alla conduzione di centraline di betonaggio.

8) Distributori di magazzino in possesso di adeguata conoscenza delle macchine, dei loro pezzi e dei materiali.

 9) Personale di vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli accessi relativi.

10) Per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti allo scarico di essiccatoi rotanti.

 

Categoria F

Declaratoria. — Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono semplici conoscenze conseguibili con breve periodo di pratica.

 

Profili professionali

1) Lavoratori addetti ai bancali, alla reggiatura o imballo dei pacchi.

2) Lavoratori addetti all’impignonamento nei depositi, alla stivatura di materiali su mezzi di trasporto o nelle gabbie o su pianali.

 

 

Art. 9. — Disciplina dell’apprendistato

 

Per la disciplina dell’apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

L’assunzione dell’apprendista è sempre fatta con un periodo di prova non superiore ad un mese.

A decorrere dalla data di stipula del presente contratto possono essere assunti con contratto di apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle categorie E2, E1, D2, D1, C2, C1, CS, B2, B1. La durata massima del periodo di apprendistato è rispettivamente di mesi 24 (per la categoria E2, E1, D2, D1), mesi 36 (per la categoria C e CS) e mesi 48 (per la categoria B1 e B2).

Gli apprendisti sono inquadrati, ove confermati in servizio alla scadenza del periodo suddetto, nella categoria relativa alla qualifica che avranno acquisito.

Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore verrà retribuito con un compenso pari alle percentuali appresso indicate del minimo tabellare, indennità di contingenza e EDR, della categoria di qualificazione corrispondente.

 

Semestri

 

.............. 65%

.............. 70%

.............. 80%

.............. 85%

5° e successivi........... 90%

                      

L’addestramento dell’apprendista, ai sensi dell’art. 16 della Legge 24.6.1997, n. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna. Per la partecipazione a tali iniziative è destinato un monte ore di 120 ore annue retribuite, ridotto a 80 ore ove l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato di qualifica idoneo rispetto all’attività da svolgere.

Entro il 30/10/1999 verrà costituita una Commissione paritetica che con riferimento alla normativa della legge 24/6/97 n. 196 avrà il compito di predisporre il testo di un’intesa quadro sui contenuti delle attività formative e sui relativi aspetti operativi.

Tale testo verrà sottoposto all’approvazione delle parti stipulanti il presente contratto.

L’Osservatorio Nazionale di settore raccoglierà periodicamente i dati relativi alle attività formative svolte per valutarne gli esiti e l’efficacia.

 

 

Dichiarazione a verbale

 

Per quanto riguarda il trattamento economico in caso di malattia ed infortunio degli apprendisti, ferme restando le percentuali di cui sopra, resta confermato che le aziende si faranno carico di trattamenti economici non superiori a quelli integrativi previsti dall’art. 77 per gli operai.

Art. 10. — Orario di lavoro

 

1) La durata massima dell’orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e dalle relative norme di attuazione.

2) La durata massima dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui sopra nonché la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto 12) della presente normativa.

L’orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni previo accordo tra la Direzione aziendale e la R.S.U.

In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l’azienda e la R.S.U., potranno concordare particolari forme di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo.

Resta ferma la normativa particolare prevista in calce al presente articolo per l’industria dei laterizi.

3) Il lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui al 1° comma.

4) Al di fuori delle deroghe ed eccezioni, il lavoro svolto oltre le 40 ore settimanali e fino alle 48 è considerato lavoro supplementare.

5) Il ricorso al cosiddetto lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili od occasionali.

6) Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasionali, il ricorso al cosidetto lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la R.S.U.

7) Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro supplementare, straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Il cosiddetto lavoro supplementare, straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale.

8) È ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell’orario contrattuale individuale di lavoro — dietro corresponsione di una maggiorazione del 27% computata su paga base e contingenza — fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.

9) Su richiesta della R.S.U. l’azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario effettuato ai sensi dei punti 5), 6) e 11) del presente articolo.

10) Ai soli effetti della determinazione del lavoro supplementare e straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive, nazionali e infrasettimanali — fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo — per assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, nonché le ore non lavorate per ferie, permessi retribuiti e riduzioni di orario previste al successivo punto 13), saranno computate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale.

11) Per l’effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e scarico e pulizia, è data facoltà all’azienda di superare l’orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di sabato.

12) Regimi diversi dell’orario di lavoro settimanale di cui al punto 2) potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta).

Con riferimento a quanto sopra, le aziende potranno di-
sporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell’orario settimanale di lavoro entro i limiti dell’orario di legge nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell’arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all’orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva.

L’effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali effettivamente prestate.

In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza.

Nei suddetti casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla R.S.U. le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un regime di orario articolato su un arco plurisettimanale. Nel corso di tale incontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione dei suddetti orari e dei relativi recuperi.

13) Fatta salva la durata settimanale del lavoro ordinario di 40 ore, l’orario di lavoro è ridotto di 64 ore su base annua.

Per i lavoratori che prestano la propria opera in tre turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione di cui sopra, saranno riconosciute le seguenti ulteriori misure:

h. 4 dal 1-01-2001;

h. 4 dal 1-01-2002;

h. 4 dal 1-07-2003 (limitatamente al settore manufatti in calcestruzzo).

Le modalità di attuazione delle suddette riduzioni di orario saranno definite tra Direzione aziendale e R.S.U. tenendo conto delle esigenze produttive e di efficienza aziendali.

A decorrere dal 1° gennaio 1995 le ore di riduzione di orario annuo effettivamente fruite in corso d’anno non saranno inferiori a 48 e, ove non utilizzate entro il 31 dicembre, saranno soggette a decadenza.

L’azienda, con la R.S.U., procederà, di norma nel mese di ottobre di ciascun anno, a verificare la fruizione di tale riduzione.

Nel corso della predetta verifica, per le ore che risultassero non fruite, le parti adotteranno soluzioni coerenti con le esigenze tecnico-produttive dell’azienda, fermo restando che il loro effettivo godimento non potrà aver luogo oltre il 31 marzo dell’anno successivo.

Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra, per tutti i settori, assorbiranno fino a concorrenza eventuali trattamenti concordati aziendalmente o localmente in materia.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui al presente punto saranno assorbite, fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari.

14) Banca ore

Ferma restando l’operatività della clausola contrattuale relativa al godimento delle 48 ore di riduzione di orario di cui al precedente punto 13), comma 4°, si conviene la istituzione di una banca ore individuale operante dal 1-01-2000 in cui confluiscono al 1° gennaio di ogni anno i permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione relativi a:

— le ore a fronte delle ex festività;

— le riduzioni dell’ orario di lavoro già previste in aggiunta alle 48 sopra richiamate.

I permessi confluiti nella Banca Ore Individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l’anno successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.

Al 31 dicembre dell’anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento.

L’attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti Previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.

Nel mese di dicembre 2001 le Parti procederanno ad una verifica dei risultati dell’iniziativa anche per valutarne il prosieguo.

 

Disposizioni particolari per l’industria dei laterizi

1) Nel caso in cui l’orario settimanale contrattuale di lavoro sia distribuito su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici, è prevista la facoltà di far scorrere la seconda giornata non lavorata nell’arco della settimana per i lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:

— addetti alla mattoniera;

— addetti alle operazioni meccanizzate (impilatrici-disimpilatrici) di trasferimento del prodotto verde dalla mattoniera agli essiccatoi, del prodotto secco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno allo stoccaggio.

Le modalità attuative saranno preventivamente portate a conoscenza della R.S.U.

2) Per un periodo di 4 mesi all’anno per le aziende stagionali l’orario può essere prolungato ai sensi di legge. In tal caso resta convenuto che le ore prestate oltre le 40 e fino alle 54 settimanali saranno retribuite con la retribuzione maggiorata del 27 per cento calcolato sul minimo mensile tabellare e contingenza e, per i cottimisti, sul minimo di cottimo.

La possibilità di prorogare fino a 60 ore l’orario settimanale per gli stessi 4 mesi sarà convenuta con accordi aziendali che ne fisseranno anche la maggiorazione che non potrà essere inferiore a quella prevista per il lavoro straordinario (30%).

Le parti con le norme suddette non hanno inteso modificare condizioni di miglior favore di fatto esistenti.

 

Chiarimento a verbale

Per aziende stagionali si intendono quelle i cui impianti non consentono la produzione del crudo per oltre 9 mesi.

 

Dichiarazioni programmatiche delle parti stipulanti

1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che il consolidamento dell’occupazione può essere perseguito anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione di appositi incontri annuali a livello nazionale, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.

2) In situazioni di esuberanza di personale connesse a crisi aziendali strutturali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva, le parti stipulanti potranno verificare anche, nel quadro di una specifica disciplina legislativa, la possibilità di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Speciale con forme di rotazione del personale e regimi di orario di lavoro ridotti rispetto a quelli normali nonché a forme part-time di lavoro, a condizione che sia soddisfatta l’esigenza a dimensionare l’organico aziendale alle effettive necessità produttive che risultino compatibili con le esigenze tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di mobilità, che vengano create le condizioni per evitare, anche attraverso compensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti.

 

Dichiarazioni a verbale sugli orari di lavoro

— Le parti convengono sul valore strategico dell’articolazione degli orari di lavoro ai fini del miglioramento della competitività aziendale e della salvaguardia occupazionale e considerano pertanto rilevante un reciproco coinvolgimento sugli obiettivi collegati alla gestione degli orari stessi.

A tal fine la Direzione aziendale svolgerà con la R.S.U. un incontro semestrale per un esame dell’andamento dei regimi di orario.

— Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti concordano che, nel caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il precedente accordo.

 

 

Art. 11. — Gestione delle crisi occupazionali

 

Fermo restando che l’utilizzo degli strumenti legislativi di gestione delle crisi deve corrispondere, in via prioritaria,alle diversificate e specifiche esigenze tecniche, organizzative ed economiche delle aziende, le parti stipulanti convengono sull’opportunità che in presenza di crisi e di necessità di riorganizzazione e ristrutturazione, gli ammortizzatori siano utilizzati in modo da contenere, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.

 

 

Art. 12 — Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)

 

Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario stabilito dal presente contratto.

Il part-time può essere attuato per tutti i giorni lavorativi della settimana oppure per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.

L’instaurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto scritto, nel quale saranno precisati l’orario di lavoro — con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno — e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno; il periodo di prova eventuale potrà essere prolungato in proporzione alla minore durata dell’orario di lavoro concordata.

Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni alla Direzione Provinciale del Lavoro.

La retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all’orario di lavoro concordato.

La trasformazione da tempo pieno a part-time, o viceversa, dei rapporti di lavoro in atto può avvenire con il consenso delle parti le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.

Ai lavoratori in forza con rapporto a part-time che ne facciano richiesta sarà data la priorità rispetto ai nuovi rapporti che si costituiscano a tempo pieno per lo svolgimento delle loro stesse mansioni; ciò vale anche per il caso contrario.

A norma dell’art. 5 della legge n. 863/1984 sono vietate le prestazioni eccedenti la durata dell’orario concordato ai sensi del 2° comma, salvo che le stesse vengano richieste per far fronte ad esigenze organizzative o produttive indifferibili.

A livello aziendale potrà essere stabilito il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno.

 

Dichiarazione a verbale

Qualora intervengano modifiche di legge alla disciplina del lavoro a tempo parziale, le parti, ferma restando l’applicabilità della nuova normativa, si incontreranno per adeguare la disciplina contrattuale alle nuove disposizioni.

 

 

Art. 13. — Contratto a termine

 

Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dagli accordi interconfederali.

Ferma restando la possibilità di ricorso al contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopra citate, l’apposizione di un termine di durata al contratto è consentita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, 1o comma, della legge 23 febbraio 1987 n. 56, nelle seguenti ipotesi:

a) per sostituire lavoratori assenti per ferie o aspettativa o affiancamento nel caso di lavoratori per i quali è prevedibile la prossima uscita dall’azienda per pensionamento e/o dimissioni;

b) per l’esecuzione di commesse o ordini di lavoro aventi termini di consegna urgenti, non rispettabili in base al normale organico e ai normali programmi di lavoro;

c) aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori;

d) per l’esecuzione di commesse che, per la specifica del prodotto o delle lavorazioni, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;

e) esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo non avente carattere eccezionale o occasionale e non ancora strutturalmente definito.

Il numero di lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine nelle ipotesi sopra indicate è pari al 12% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva; l’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata ad unità intera superiore.

Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non potrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nella azienda.

Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con la R.S.U., o in mancanza con le OO.SS. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.

L’azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi indicate al secondo comma, procederà all’assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla R.S.U., o in mancanza alle OO.SS. locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.

Art. 14 — Lavoro temporaneo

 

Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell’art. 1, comma 2 della legge stessa, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. A), art. 1, comma 2 della L. n. 196/97 citata:

1. esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a termine secondo la legislazione vigente o le vigenti disposizioni contrattuali (art. 13);

2. temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente.

I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie contrattuali di cui ai precedenti numeri 1 e 2 non potranno superare in media trimestrale il 10% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.

L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore.

Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non potrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’azienda.

Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 4, lett. A) della legge 196/97, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono esclusivamente quelle inquadrate nella categoria F della scala classificatoria.

L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U. o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L., il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.

Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro cinque giorni successivi alla stipula del contratto.

Inoltre, una volta l’anno, anche per il tramite dell’Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

 

Dichiarazione a verbale

Qualora intervengano modifiche di legge alla disciplina del lavoro temporaneo, le parti, ferma restando l’applicabilità della nuova normativa, si incontreranno per adeguare la disciplina contrattuale alle nuove disposizioni.

 

 

Art.15 — Festività abolite

 

In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti; per gli addetti ai lavori discontinui i gruppi di ore saranno proporzionali al loro effettivo orario di lavoro.

Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative delle aziende.

Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con la R.S.U., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.

In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al primo comma del presente articolo per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.

Ai permessi non usufruiti entro l’anno di maturazione si applicano, a decorrere dal 1-01-2000, le disposizioni di cui all’art.10 (Banca ore).

Per quanto riguarda le due ex festività la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva (2 giugno e 4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

 

 

Art. 16. — Riposo settimanale – Giorni festivi

 

Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.

Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana (riposo compensativo).

Sono considerate festività quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge, e più precisamente:

a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui al comma precedente;

b) i giorni 25 aprile, 1° maggio;

c) le seguenti festività infrasettimanali:

1) Capodanno (1° gennaio);

2) Epifania (6 gennaio);

3) Lunedì di Pasqua (mobile);

4) SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del S. Patrono - 29 giugno);

5) Assunzione (15 agosto);

6) Ognissanti (1° novembre);

7) Immacolata Concezione (8 dicembre);

8) S. Natale (25 dicembre);

9) S. Stefano (26 dicembre);

10) La ricorrenza del S. Patrono della località ove ha Sede lo Stabilimento (per il Comune di Roma vedi punto 4).

Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività (compresa la domenica) sarà concordato, tra la Direzione aziendale e la R.S.U., un giorno sostitutivo salvo che si stabilisca di corrispondere il trattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione mensile.

Per gli appartenenti alla qualifica operaia il trattamento per le festività è disciplinato dall’art. 80; per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia si richiamano le norme dell’accordo interconfederale 3 dicembre 1954.

 

 

Art. 17. — Chiamata e richiamo alle armi

 

In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, nonché per il richiamo alle armi, si fa riferimento alle di-
sposizioni di legge vigenti al momento della chiamata o del richiamo stesso, nonché a quanto previsto dalla legge 28-08-1991, n. 2888, sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.

 

 

Art. 18. — Congedo matrimoniale

 

In caso di matrimonio compete ai lavoratori non in prova un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi.

Il congedo non potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento o computato nel periodo di ferie annuale.

La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali.

La retribuzione per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altro ne abbiano diritto.

Detto trattamento spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi fruiscono effettivamente del congedo. Tuttavia si farà luogo ugualmente alla corresponsione della retribuzione per il periodo di congedo matrimoniale quando il lavoratore, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso od assente.

Il congedo matrimoniale con la relativa retribuzione è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio.

Resta fermo il diritto dell’azienda di trattenersi i rimborsi effettuati dall’INPS a tale titolo.

 

 

Art. 19. — Assenze

 

Fermo restando quanto specificatamente disposto all’art. 33, l’assenza deve essere comunicata all’azienda di norma all’inizio del normale orario di lavoro nella stessa giornata in cui essa si verifica e comunque, in caso di giustificati motivi di impedimento, non oltre il giorno successivo.

Essa deve essere giustificata dal dipendente entro le 48 ore successive al momento in cui si verifica salvo giustificati motivi di impedimento.

Art. 20. — Trattamento in caso di maternità

 

Per il trattamento in caso di maternità si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

 

 

Art. 21. — Minimi contrattuali

 

I minimi contrattuali mensili relativi a ciascuna categoria e le relative decorrenze sono riportati nella seguente tabella:

 

    Cat.                    01/10/1999                                01/10/2000                    Parametri                         

                        LIRE                EURO                LIRE                EURO                                                   

       

AS               1.804.066              931,72           1.868.966              965,24           220                             

A                 1.516.940              783,43           1.571.540              811,63           185                             

B                  1.238.241              639,50           1.282.741              662,48           151                             

CS                1.131.765              584,51           1.172.465              605,53           138                             

C                  1.082.446              559,04           1.121.346              579,13           132                             

D                  1.012.100              522,71           1.048.400              541,45           123                             

E                     934.568              482,66              968.268              500,07           114                             

F (1)                820.174              423,58              849.674              438,82           100

 

Disposizione transitoria

Ai lavoratori in forza alla data del 27/09/1999 è corrisposto un importo forfetario «una tantum» di Lit. 120.000 (euro 61,97) lorde suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° aprile-30 settembre 1999. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L’importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell’Art. 2120 cod. civ., l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato con le competenze di retribuzione del mese di ottobre 1999, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all’atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per malattia, infortunio e congedo matrimoniale con pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e di integrazione a carico delle Aziende, intervenute nel periodo 1° aprile-30 settembre 1999, saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° aprile-30 settembre 1999 fruiscano di trattamenti di CIG, di riduzione di orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

 

 

Art. 22. — Aumenti periodici di anzianità

 

I lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 1980 avranno diritto, per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo industriale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Società) a 5 aumenti periodici biennali complessivi del valore sotto indicato e riferito alla categoria di appartenenza:

 

Categorie:       AS                                                     L.       28.500    (EURO 14,72)

                         A                                                        L.       22.670    (EURO 11.71)

                         B                                                        L.       18.580    (EURO 9,60)

                         CS                                                      L.       16.840    (EURO 8,70)

                         C                                                        L.       16.110    (EURO 8,32)

                         D                                                        L.       15.240    (EURO 7,87)

                         E                                                         L.       14.000    (EURO 7,23)

                         F                                                         L.       13.140    (EURO 6,79)

 

L’erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

In caso di passaggio di categoria, il lavoratore manterrà l’importo degli aumenti periodici maturati ed avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto per la nuova categoria, ivi compreso l’importo maturato precedentemente.

La differenza che si determina in conseguenza del passaggio di categoria tra il valore massimo maturabile stabilito per la categoria di acquisizione e quanto già maturato e percepito allo stesso titolo sarà corrisposta alla data di maturazione del 5° aumento periodico, ovvero al momento del passaggio di categoria qualora il lavoratore abbia già maturato tutti e cinque gli aumenti periodici di anzianità.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. La cifra massima che il lavoratore può raggiungere a titolo di aumenti periodici di anzianità è pari a cinque volte l’importo unitario stabilito per la categoria di appartenenza.

 

Disposizioni particolari per i lavoratori in forza al 31.12.1979

1) Lavoratori con qualifica di impiegato.

A) I lavoratori in forza al 26 luglio 1979 manterranno in cifra l’importo degli scatti già maturati alla stessa data ed avranno diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi indicati nella tabella che segue e nei limiti di un numero complessivo di 14 scatti, ivi compresi quelli corrispondenti all’importo congelato.

 

Categorie:       AS                                                     L.       37.500    (EURO 19,37)

                         A                                                        L.       31.885    (EURO 16.47)

                         B                                                        L.       27.758    (EURO 14.34)

                         C                                                        L.       26.000    (EURO 13,43)

                         D                                                        L.       24.594    (EURO 12,70)

                         E                                                         L.       23.578    (EURO 12,18)

                        

L’erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

In caso di passaggio di categoria, il lavoratore manterrà l’importo degli aumenti periodici maturati ed avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al raggiungimento di 14 scatti, ivi compresi quelli maturati precedentemente.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

Per i lavoratori che al 26 luglio 1979 non avevano ancora compiuto 21 anni di età, l’anzianità utile per la maturazione degli scatti decorre da tale data.

B) I lavoratori assunti tra il 26 luglio ed il 31 dicembre 1979 avranno diritto alla maturazione di 5 aumenti periodici biennali complessivi del valore indicato al precedente punto A) e riferito alla categoria di appartenenza.

Il medesimo trattamento spetta ai lavoratori passati dalla qualifica di operaio a quella di impiegato nel periodo suindicato.

 

2) Lavoratori con qualifica di operaio.

Ai lavoratori suddetti si applica la normativa di carattere generale. La corresponsione del primo scatto di anzianità nella misura stabilita dal 1° comma è avvenuta, secondo le disposizioni del C.c.n.l. 26 luglio 1979, alle date sottoindicate dalle quali decorre l’anzianità utile per la maturazione degli ulteriori 4 scatti biennali:

 

   vecchi scatti maturati                                                                                  Erogazione

         al 31.12.1979                                                                                          1° scatto        

             3                                                                                                                 1-1-1981

             2 o 1                                                                                                           1-7-1981

             0                                                                                                                 1-1-1982

 

 

Art. 23. — Determinazione delle quote orarie

 

A tutti i fini contrattuali, la quota oraria della retribuzione mensile si ottiene dividendo l’importo per 174. Per quanto concerne gli addetti ai lavori discontinui con 50 ore settimanali di lavoro, la quota oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 217,5. Per i lavoratori con orario inferiore alle 50 ore settimanali il coefficiente 217,5 sarà proporzionalmente ridotto.

 

 

Art. 24. — Indennità di contingenza - EDR

 

A seguito dei protocolli tra Governo e parti sociali del l0 dicembre 1991, 31 luglio 1992 e 23 luglio 1993, con i quali le parti hanno concordemente preso atto della cessazione del sistema di indicizzazione dei salari secondo quanto previsto dalla legge 13 luglio 1990 n. 191, le misure dell’indennità di contingenza — ai fini della retribuzione dei lavoratori — rimangono consolidate negli importi a questo titolo erogati nel mese di novembre 1991.

Si riportano di seguito i suddetti valori di indennità di contingenza.

 

Categorie:       AS                                              L.       1.035.589   (EURO 534,84)             

                         A                                                L.       1.022.367   (EURO 528,01)             

                         B                                                 L.       1.009.562   (EURO 521,40)             

                         CS                                              L.       1.002.184   (EURO 517,58)             

                         C                                                 L.       1.002.053   (EURO 517,52)             

                         D                                                L.          999.090   (EURO 515,99)

                         E                                                 L.          995.328   (EURO 514,04)

                         F                                                 L.          990.868   (EURO 511,74

      

A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai sensi del protocollo 31 luglio 1992, è corrisposta a tutti i lavoratori una somma forfettaria a titolo di Elemento Distinto dalla Retribuzione di lire 20.000 (euro 10.33) mensili per 13 mensilità a copertura dell’intero periodo 1992-1993, che resterà allo stesso titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.

Per l’indennità di contingenza relativa al periodo pregresso alla data dei protocolli soprarichiamati si fa riferimento alla legge 26 febbraio 1986 n. 38 nonché agli accordi interconfederali regolanti la materia e alle specifiche norme del C.c.n.1. 9 giugno1983.

Art. 25. — Premio di risultato

 

La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l’istituzione di un Premio di norma annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.

Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti, di cui al punto 2) della parte «disposizioni generali sul sistema contrattuale», esamineranno preventivamente in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.

Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma.

Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti. Tali risultati saranno verificati tra le parti di norma entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessi; avranno diritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione — o comunque con riferimento a quanto aziendalmente concordato — la Direzione aziendale fornirà alle R.S.U. informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del Premio.

L’erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma, di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti.

Il Premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l’ammontare.

Dalla data del 17-10-1994 non trova più applicazione la disciplina per l’istituzione del «premio di produzione» di cui all’art. 22 del C.c.n.l. 5 febbraio 1991.

I Premi di produzione di cui al punto precedente, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura comunque denominati eventualmente già presenti in azienda non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in  riferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data del 30 settembre 1994 le parti, all’atto dell’istituzione del Premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.

 

Nota a verbale

Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993.

Qualora si verifichino contenziosi sull’applicazione della procedura sopra definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le R.S.U. e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l’intervento delle parti stipulanti il presente C.c.n.l., che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in merito.

 

 

Art. 26. — Tredicesima mensilità

 

I lavoratori, per ciascun anno di anzianità di servizio prestato, hanno diritto ad una tredicesima mensilità di retribuzione globale di fatto, da corrispondersi normalmente alla vigilia di Natale.

Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno medio dell’ultimo mese. Per i lavoratori addetti continuativamente a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella tredicesima mensilità, sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata agli effetti della 13ª mensilità come un mese intero.

Qualora un lavoratore abbia prestato servizio durante il corso dell’anno in lavori retribuiti a cottimo e ad economia, il computo della 13ª mensilità sarà fatto per dodicesimi in base alla retribuzione mensile globale percepita per i mesi nei quali ha lavorato a cottimo, ed in base alla retribuzione mensile globale percepita per i mesi nei quali ha lavorato ad economia.

 

 

Art. 27. — Risarcimento danni

 

I danni derivanti da colpa del lavoratore devono essere contestati all’interessato, appena possibile. L’ammontare del risarcimento sarà determinato in relazione all’entità del danno arrecato ed alle circostanze in cui si è verificato.

In mancanza di accordo si seguirà la procedura stabilita dall’art. 60.

Il risarcimento del danno sarà effettuato dopo la risoluzione dell’eventuale controversia mediante trattenute rateali sulla retribuzione mensile con quote non superiori al 10%della retribuzione stessa.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro la trattenuta verrà effettuata sull’ammontare di quanto spettante al lavoratore fatte salve le disposizioni ed i limiti di legge.

 

 

Art. 28. — Trasferimenti

 

Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in diverso Comune dovranno essere connesse a comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso di 30 giorni e con la relativa motivazione.

Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, delle spese per i mezzi di trasporto per sé e per le persone di famiglia a carico e per il trasporto degli effetti (mobili, bagagli, ecc.).

Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affitto.

In aggiunta gli sarà corrisposta:

— se celibe senza congiunti conviventi a carico, una indennità di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale.

— se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globale.

Nel caso in cui l’azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza un alloggio, detta indennità sarà ridotta alla metà.

Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo strettamente necessario per il trasferimento.

Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazione.

Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento.

Il lavoratore che non accetta il trasferimento, se licenziato, ha diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva.

Al lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra.

Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell’azienda e che entro 5 anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto.

I lavoratori delle Categorie Quadri, As, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all’atto dell’assunzione, la possibilità per l’azienda di disporre il loro trasferimento, nel caso non accettino il trasferimento stesso, saranno considerati dimissionari.

 

 

 

 

 

 

Art. 29. — Mensa

 

Ferme restando le situazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, tenuto conto della struttura dei settori e della varietà delle situazioni di fatto che non consentono di pervenire ad una regolamentazione uniforme dell’istituto, si conviene che la materia sarà affrontata fra Direzione aziendale e R.S.U.

Qualora in sede aziendale si convenga sulla istituzione del servizio di mensa, l’azienda dovrà mettere a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed avente i necessari requisiti di igienicità e le parti definiranno il numero delle portate, la suddivisione della spesa tra azienda e lavoratori, ecc.

Per la istituzione del servizio di mensa dovrà tenersi conto delle situazioni obiettive esistenti nelle singole unità produttive, quali ad esempio la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e i lavoratori che utilizzano il servizio, ecc.

 

 

Art. 30. — Appalti

 

Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni, delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.

L’azienda appaltante deve richiedere all’azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l’azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche. L’adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.

Fermo restando quanto stabilito dal 1° comma, ai fini dell’applicazione della presente normativa e di quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960 n. 1369, le aziende comunicheranno alla R.S.U. i lavori che, ai sensi della precitata legge, sono affidati in appalto e la denominazione dell’impresa appaltatrice.

 

 

Art. 31. — Ambiente di lavoro -

 Rappresentanti lavoratori per la sicurezza

 

A) Le parti, nel ribadire l’esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno, nell’ambito degli incontri previsti dal punto 1) della parte generale (relazioni industriali) del C.C.N.L., le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per i settori dei laterizi e manufatti in cemento che venissero avanzate in Italia o nell’ambito della CEE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali.

Inoltre, per quanto riguarda l’impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alle parti nazionali nell’ambito degli incontri citati nel comma precedente per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.

Le Aziende forniranno altresì alle R.S.U. informazioni sulla qualità, le quantità e le modalità di smaltimento degli eventuali rifiuti industriali delle proprie unità produttive.

Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, fanno riferimento a quanto previsto dall’ art. 4, ultimo comma e dall’ art. 24, paragr. 14 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale».

Per quanto riguarda l’ambiente di lavoro, i controlli sulla sua eventuale nocività, le visite mediche, nonché il registro dei dati ambientali si fa riferimento al D. Lgs. n.626/94 e successive modificazioni.

 

B) In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.626/94 e dall’accordo interconfederale 22 giugno 1995 si concorda la seguente disciplina in merito ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

 

1) Numero dei rappresentanti

a) All’atto della costituzione della R.S.U., in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della R.S.U., il rappresentante per la sicurezza nei seguenti numeri:

n. 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;

n. 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti.

 

Norma transitoria

Nelle aziende o unità produttive in cui si è già costituita la R.S.U., la stessa designa al proprio interno il rappresentante per la sicurezza, la cui nomina sarà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.

Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nelle unità produttive dove operino le R.S.A. delle Organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure da tale accordo richiamate per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle Organizzazioni sindacali.

In assenza delle rappresentanze sindacali di cui sopra, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva.

b) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicheranno le specifiche norme dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995.

 

2)    Modalità e procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.

Per quanto concerne le modalità e le procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all’accordo interconfederale 22 giugno 1995 e del relativo Regolamento d’attuazione.

 

3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza

Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, sono quelle previste dall’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626.

 

4)    Modalità di consultazione - informazioni e documentazione aziendale

Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale, si intendono richiamati i punti 2.2 e 2.3, parte I dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995.

 

5) Permessi

Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le R.S.U., utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’art. 19 del D.Lgs n° 626/94.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si fa riferimento a quanto previsto dalla parte I, punto 1.1 dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995.

6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza

Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun rappresentante per la sicurezza di cui alla parte I, punto 3) dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento, le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.

 

7) Riunioni periodiche

In applicazione del comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. n° 626/94, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.

Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.

Della riunione viene redatto verbale.

Nota a verbale

Le parti si danno atto che il rappresentante per la sicurezza è l’interlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute in relazione alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

La Commissione paritetica, fermo restando il numero dei componenti già precisato — e ferme restando le previsioni dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995 e le competenze degli organismi da questo previsti — avrà le funzioni ed i compiti illustrati dall’art. 20 del D.L. 626/94 e si occuperà delle sue modalità applicative in modo da limitare il più possibile disarmonie o conflittualità.

Le parti si danno atto che i diritti derivanti ai rappresentanti per la sicurezza dalla presente regolamentazione realizzano le finalità previste dall’art. 9 della legge 300/1970, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Le parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono sull’opportunità di esaminare a livello nazionale, in occasione di uno dei due incontri dell’Osservatorio, l’andamento del fenomeno infortunistico nei settori coperti dal presente contratto. In tale occasione allo scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili ai fini della prevenzione saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che l’Osservatorio raccoglierà ed elaborerà in forma aggregata, atti a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.

Con cadenza biennale le parti esamineranno la possibilità di estendere le rilevazioni dell’Osservatorio alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio con l’obiettivo di individuare eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale, ove necessario, si farà carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.

 

 

Art. 32. — Infortuni sul lavoro e malattie professionali

 

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.

Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.

Quando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste nell’art. 33.

Al lavoratore sarà conservato il posto:

a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l’indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge;

b) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto assicuratore.

In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.

Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro.

Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o in altre norme, fino al raggiungimento della normale retribuzione netta, per un periodo massimo di diciotto mesi, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.

L’azienda corrisponderà alla scadenza dei singoli periodi di paga l’indennità di infortunio a carico dell’INAIL a condizione che dette anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito dall’Istituto medesimo il loro sollecito rimborso, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla chiusura della pratica, tramite accordi con le aziende interessate.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi, verrà corrisposto ai lavoratori sempreché l’infortunio o la malattia professionale siano riconosciuti dall’INAIL.

L’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel caso in cui l’erogazione dell’indennità da parte dell’INAIL non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso.

Per l’eventuale periodo d’infortunio e di malattia professionale eccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo.

L’azienda nel frattempo corrisponderà, ove richiesti, acconti per la parte a suo carico.

Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.

Al termine del periodo dell’invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.

Qualora la prosecuzione della infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.

Ove ciò non avvenga e l’azienda non provveda al licenziamento il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.

I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.

 

 

Chiarimenti a verbale

1) I ratei della tredicesima mensilità corrisposti dall’Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla tredicesima mensilità di cui all’art. 26 non saranno effettuate detrazioni per i periodi di assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale.

2) L’integrazione dovuta dall’azienda si ricava per differenza tra la retribuzione lorda mensile e l’indennità corrisposta dall’Istituto opportunamente lordizzata dei contributi assicurativi e previdenziali a carico del lavoratore.

 

 

Art. 33. — Trattamento in caso di malattia e infortunio

non sul lavoro

 

L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza stessa. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda, non oltre il terzo giorno dall’inizio dell’assenza, il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio.

L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all’azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda entro il terzo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente.

In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giustificate ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata, L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l’assenza.

Il lavoratore è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di ciascun giorno, o in quelle diverse fasce orarie che fossero stabilite da disposizioni legislative o amministrative, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.

Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all’azienda.

Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l’assenza sarà considerata ingiustificata e pertanto perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 51 fatte comunque salve le comprovate cause di forza maggiore.

Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l’assenza.

Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all’azienda.

Avvenendo l’interruzione del servizio per malattia od infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 14 mesi.

Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il lavoratore, anche con più periodi di infermità, raggiunga in complesso 14 mesi di assenza nell’arco di 30 mesi consecutivi.

Superato il termine della conservazione del posto, ove la azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta di riprendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.

Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.

Il trattamento economico dovuto al lavoratore in caso di malattia o infortunio non sul lavoro è disciplinato dagli articoli 77 e 93 ai quali si rinvia.

 

Nota a verbale

Le parti riconoscono la opportunità che le aziende, nell’ambito della propria autonomia decisionale, valutino la possibilità di applicare la disposizione di cui al penultimo comma del presente articolo in presenza di malattie con lunga degenza ospedaliera.

 

 

Art. 34. — Tutela tossicodipendenti e loro familiari

 

Le parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990 n. 162, convengono quanto segue.

I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unità Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Il lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell’inizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata documentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata.

I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. Gli interessati dovranno avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’aspettativa, fornendo adeguata documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questi partecipa, nonché l’attestazione di cui sopra.

I lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo.

Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono frazionabili.

Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa l’azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.

 

 

Art. 35. — Permessi

 

Al lavoratore che ne faccia domanda per giustificati motivi, verranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei brevi permessi che l’azienda non è tenuta a retribuire.

 

 

Art. 36. — Tutela alle categorie dello svantaggio sociale

 

Le parti, nella condivisa opportunità di interventi di legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione ed aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che sono introdotte per l’attuazione nell’ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette categorie.

Le parti, in particolare, impegnano le aziende a prendere in considerazione con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative il problema dell’inserimento nelle proprie strutture dei disabili riconosciuti invalidi civili ai sensi di legge in funzione della capacità lavorativa degli stessi, tenendo conto anche delle risultanze degli esami svolti a livello nazionale secondo quanto previsto al punto 1) del sistema di relazioni industriali.

 

 

Art. 37. — Permessi ai lavoratori studenti

 

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.

I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo. Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibile anche in un solo anno.

Nell’arco di un anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati nell’unità produttiva, compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività produttiva dello stabilimento.

Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 25 dipendenti.

Oltre ai destinatari della presente norma, così come individuati al 1° comma, potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al 3° comma, ferme restando tutte le altre disposizioni, i lavoratori che frequentino i corsi sperimentali di recupero della scuola dell’obbligo. Per tali lavoratori le ore di permesso retribuito sono elevate fino ad un massimo di 200 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.

Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta alla Direzione aziendale almeno un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l’Istituto organizzatore.

Il lavoratore dovrà fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indicazione delle ore relative.

Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l’ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma quarto.

Nel caso in cui la frequenza ai corsi cada in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.

 

 

Art. 38. — Permessi per cariche sindacali ed ai lavoratori

chiamati a funzioni pubbliche elettive

 

Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati regionali e territorali di categoria potranno essere concessi brevi permessi retribuiti, fino a 8 ore mensili, cumulabili nell’arco di ogni semestre, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.

Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il lavoratore appartiene.

Per quanto concerne il regime dei permessi a favore di lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive si rinvia a quanto previsto dalla legge 3.8.1999, n. 265.

 

 

Art. 39. — Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni

pubbliche elettive od a ricoprire cariche sindacali provinciali

e nazionali

 

Come previsto dall’art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300, integrato dalla legge 3.8.1999, n. 265, i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

Art. 40. — Assemblee

 

Nelle unità produttive con oltre 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Il diritto all’assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore all’anno retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.

Le riunioni — che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi — sono indette, singolarmente o congiuntamente, dai Sindacati stipulanti il presente contratto e/o dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’unità produttiva con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

La data e l’ora dell’assemblea da tenersi durante l’orario di lavoro dovranno essere portate a conoscenza della Direzione aziendale con almeno due giorni di preavviso. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dell’Organizzazione sindacale.

Le riunioni avverranno nell’interno dell’azienda, nel luogo dalla stessa indicato, ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall’azienda nelle immediate vicinanze dello stabilimento.

Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.

Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la distribuzione dei turni.

 

 

Art. 41. — Affissioni

 

La R.S.U, ha diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Le copie delle comunicazioni di cui sopra potranno essere inoltrate alla Direzione aziendale.

 

 

Art. 42. — Versamento contributi sindacali

 

L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi previo rilascio di delega firmata dai dipendenti che ne facciano richiesta e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal lavoratore stesso.

La durata della delega avrà validità fino a revoca da parte del lavoratore interessato.

Ogni delega dovrà contenere le generalità del lavoratore, l’ammontare del contributo da trattenere e l’organizzazione sindacale a cui l’azienda dovrà versarlo.

Le trattenute saranno effettuate mensilmente sulle relative competenze del lavoratore.

Le quote sindacali trattenute dall’azienda verranno versate su c/c bancari indicati da ciascun sindacato. Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali già concordati dalle federazioni provinciali di categoria ed in atto in sede aziendale restano invariati.

 

 

Art. 43. — Rappresentanze Sindacali Unitarie

 

Premessa

Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale per la costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria sottoscritto da Confindustria, Intersind e CGIL, CISL e UIL il 20 dicembre 1993, che si intende qui integralmente trascritto e al quale si fa per brevità rinvio, viene concordato quanto segue per i settori laterizi e manufatti in cemento.

 

1. -   Costituzione della R.S.U.

Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, R.S.U., di cui all’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, secondo la disciplina e le procedure di elezione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi.

Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo interconfederale, l’iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali di cui al 2° comma, punto 1), parte prima e al punto 4) lettera b ), parte seconda, del richiamato Accordo interconfederale.

In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art, 19 legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comunque aderiscano alla disciplina contenuta nell’Accordo del 20.12.1993, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.

 

2. -   Composizione della R.S.U.

La R.S.U. è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.

Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni firmatarie del C.C.N.L. e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura proporzionale ai voti ricevuti nell’unità produttiva da ciascuna delle liste aventi diritto ai sensi del Protocollo 20 dicembre 1993.

 

3. -   Numero dei componenti la R.S.U.

Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a:

    3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;

    4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti;

    5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti;

    6 componenti nelle unità con oltre 200 dipendenti.

4. -   Compiti e funzioni

La R.S.U, sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al C.C.N.L. 5.2.1991 e i suoi componenti subentrano alle R.S.A, e ai dirigenti delle R.S.A., di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo del 23 luglio 1993.

A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n. 300/70 per i dirigenti R.S.A.

 

5. -   Permessi

Il monte-ore-anno di permessi è pari a n. 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva alla data del 1° gennaio di ogni anno. Alle due ore si aggiungono ulteriori 15 minuti per dipendente con un massimo di incremento di n. 120 ore per ogni unità produttiva.

Il suddetto monte ore, già previsto dall’art. 42 del C.C.N.L. 5.2.1991, viene ripartito come segue:

    per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A., a norma dell’art. 23 Legge 300/1970;

    la FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U., una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%.

La R.S.U., comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.

Le precitate Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà fruita di norma per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del predetto monte ore.

I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività produttiva.

 

6. -   Elezioni

I componenti della R.S.U. saranno eletti, con le modalità previste dall’Accordo interconfederale 20.12.1993, con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza unica. Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

 

7. -   Modalità della votazione

Secondo quanto stabilito al punto 12), parte seconda, dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.

I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui all’art. 20, legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

8. -   Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale

I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, disciplinati rispettivamente ai punti 5, 8 e 13, parte seconda dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all’art. 23 legge 20 maggio 1970, n. 300, nei limiti e secondo le modalità di cui al punto 12), parte seconda, dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.

Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previsti dalla legge e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A., e ora trasferiti ai componenti la R.S.U. in forza dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.

9. -   Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati.

Fermo restando il numero dei seggi complessivamente spettanti, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti.

Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all’unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi alla data delle elezioni.

 

10. - Decadenza e revoca

La R.S.U. decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei tre anni dalla data delle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzioni prevista dall’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 - punto 6), parte prima; in caso di richiesta di revoca in presenza di raccolta di firme tra i lavoratori aventi diritto al voto, superiore al 50% (tali firme, perché abbiano valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno essere opportunamente certificate).

 

11. - Comunicazione della nomina

La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale Associazione territoriale degli industriali a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti della R.S.U.

Analoga comunicazione sarà effettuata anche per le variazioni dei componenti della R.S.U.

 

12. - Disposizioni varie

Quanto riconosciuto in tema di Rappresentanze Sindacali Unitarie con la presente regolamentazione non è cumulabile con quanto potrà derivare da eventuali successive disposizioni di legge in materia.

Dichiarazione a verbale

FILLEA.CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL, ANDIL-ASSOLATERIZI e ASSOBETON si impegnano a garantire a livello di Unità produttive comportamenti coerenti con quanto sopra convenuto, assicurando, ove necessario, gli opportuni interventi.

 

 

Art. 44. — Relazioni sindacali e controversie collettive

 

Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti assumono l’impegno, anche in relazione a quanto previsto dagli Accordi 22 gennaio 1983, 25 gennaio 1990, 31 luglio 1992 e 23 luglio 1993, di favorire, in caso di controversie collettive, l’esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U. In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché l’informazione di cui alla parte generale del presente contratto, l’esame avverrà — a richiesta di una delle parti aziendali — con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.

La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

 

 

Art. 45. — Patronati

 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all’interno dell’azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.

I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizi della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell’orario di lavoro.

Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un dipendente dell’azienda per l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreché non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo.

I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi Albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni.

I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguenti alle attività richiamate nel presente articolo.

 

Art. 46. — Visite d’inventario e di controllo

 

Nessun lavoratore potrà rifiutarsi a qualsiasi visita d’inventario che, per ordine dell’azienda, venisse fatta agli oggetti affidatigli.

Le visite di controllo sulle persone sono ammesse nei casi e con le modalità previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

 

Art. 47. — Regolamento interno di azienda

 

Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto, e dovrà essere portato preventivamente a conoscenza della R.S.U.

 

 

Art.48. — Premio di fedeltà

 

Norma particolare per il settore dei laterizi

Ai lavoratori che abbiano compiuto il 20° anno di anzianità presso la stessa azienda verrà corrisposto un premio di fedeltà «una tantum» pari ad una mensilità della retribuzione globale di fatto.

Ai soli effetti di questo istituto si conviene, oltre a quanto stabilito dall’art.82 , che qualora durante il rapporto si sia verificata o si verifichi un’unica interruzione non superiore ai 4 mesi, questa non interrompe il maturarsi dell’anzianità.

Per il periodo trascorso sotto le armi sarà riconosciuta l’anzianità ai fini della corresponsione del premio di fedeltà.

 

 

Art. 49. — Inizio e cessazione del lavoro

 

L’inizio del lavoro sarà regolamentato aziendalmente in modo tale da consentire l’accesso dei lavoratori 15 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio del lavoro affinché gli stessi si possano così trovare al rispettivo posto in condizione di iniziare il lavoro all’ora prevista anche se non contraddistinta da segnalazione acustica.

Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da mezz’ora dopo l’orario normale di ingresso in azienda, sempreché il ritardo non superi la mezz’ora stessa.

Analogamente i lavoratori non possono cessare il lavoro, né comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di termine del lavoro e/o del relativo orario di cessazione.

 

 

Art. 50. — Doveri del lavoratore e disciplina aziendale

 

I lavoratori devono osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’azienda.

L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell’organizzazione di fabbrica, di reparto e di ufficio in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

I lavoratori devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione e dell’armonia necessaria per il buon andamento aziendale.

In particolare il lavoratore deve:

— osservare l’orario stabilito e i turni di servizio; adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze;

— eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed alle istruzioni avute;

— conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi alcuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti;

— conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività contraria agli interessi dell’azienda.

Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve fame richiesta al suo superiore diretto.

In caso di licenziamento o di dimissioni il lavoratore deve riconsegnare al magazzino o al personale incaricato tutto quello che ha ricevuto in consegna. Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la Direzione dell’azienda.

Al lavoratore inoltre è fatto divieto di:

a) introdurre estranei, sotto qualsiasi pretesto, senza permesso della Direzione;

b) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad esso non siano stati espressamente affidati;

c) prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza retribuzione.

 

 

Art. 51. — Provvedimenti disciplinari

 

Le infrazioni al presente contratto, al regolamento interno ed alle altre norme, potranno essere punite con:

1) il richiamo verbale;

2) l’ammonizione scritta;

3) la multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;

4) la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;

5) il licenziamento.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi dell’infrazione.

Qualora l’infrazione contestata sia di gravità tale da comportare l’adozione del licenziamento di cui al successivo articolo 53 l’azienda potrà disporre, con effetto immediato, la sospensione cautelare del lavoratore.

I provvedimenti non potranno essere applicati se non trascorsi cinque giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un rappresentante sindacale aziendale.

La comminazione del provvedimento dovrà essere comunicata per iscritto.

Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

 

 

Art. 52. — Multe e sospensioni

 

L’azienda ha facoltà di applicare la multa o la sospensione al lavoratore che:

a) rimanga assente dal lavoro senza giustificato motivo;

b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo;

c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;

d) arrechi per negligenza danni ad attrezzature dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;

e) non avverta il superiore diretto dei guasti o dell’irregolarità di funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito;

f) sia trovato addormentato;

g) contravvenga al divieto di fumare laddove, per esigenze di sicurezza, questo esista e sia indicato con apposito cartello;

h) si trovi in stato di ubriachezza sul lavoro;

i) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che comportino violazioni alla disciplina e pregiudizi alla sicurezza ed all’igiene e che non siano passibili di licenziamento ai sensi dell’art. 53.

La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.

L’importo delle multe per motivi disciplinari sarà devoluto all’INPS.

 

 

Art. 53. — Licenziamento senza preavviso

 

Il licenziamento senza preavviso può essere adottato, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 51, nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:

1) insubordinazione verso i superiori o gravi offese con passaggio a vie di fatto verso i compagni di lavoro;

2) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

3) rissa nell’interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;

4) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo nell’anno precedente ad almeno due sospensioni dal lavoro;

5) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e l’incolumità del personale o del pubblico;

6) trafugamento di schizzi di utensili o di altri oggetti di proprietà dell’azienda;

7) lavorazione e costruzione nell’interno dello stabilimento senza l’autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;

8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;

9) assenza ingiustificata per 4 giorni di seguito o per 4 volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno.

 

 

Art. 54. — Trattamento di fine rapporto

 

Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297.

La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti della suddetta legge è composta esclusivamente dai seguenti elementi:

— minimo contrattuale;

— contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge 297/1982 e dall’art. 24 del presente C.C.N.L.);

— scatti di anzianità;

— aumenti di merito ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo contrattuale;

— premio di produzione (ex art. 22 del C.C.N.L. 5.2,1991);

— maggiorazioni per turni avvicendati;

— 13ª mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente;

— cottimi;

— indennità maneggio denaro;

— indennità di mensa.

Ai sensi dell’art. 5 della legge 197/1982, il trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori con qualifica operaia è commisurato alle seguenti aliquote:

 

                                          dall’1-6-82        dall’1-1-86       dall’1-1-87        dall’1-1-88

Anzianità fino a

15 anni                        14/30                18/30                24/30                30/30            

Anzianità oltre

15 anni                        22/30                24/30                27/30                30/30

                                         

Chiarimento a verbale

Ai sensi dell’art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, l’indennità di anzianità maturata dai lavoratori in forza al 31 maggio 1982, è determinata sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 72 e 93 del C.c.n.l. 26 luglio 1979.

 

 

Art. 55. — Previdenza complementare

 

1) Normativa

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti, nonché lo statuto del Fondo previdenza Arco e le relative disposizioni regolamentari.

 

2) Permessi per i componenti gli organismi del Fondo

Ai lavoratori eletti negli Organismi statutari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle Aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comunicata dall’Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso.

Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statutari, le Aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi, non contrasti con le vigenti disposizioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo alle Aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale.

 

3) Contribuzioni

La contribuzione da versare ad Arco, Fondo nazionale previdenza complementare, è così ripartita:

— 1% a carico dell’azienda e 1% a carico del lavoratore riferito alla retribuzione utile minimo tabellare, contingenza, edr e indennità funzione quadri;

— 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;

— 18% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno per gli altri lavoratori.

                        

Dichiarazione a verbale

La praticabilità di quanto previsto al punto 2), ultimo comma, dovrà essere previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale

 

 

Art. 56. — Certificato di lavoro

 

Il datore di lavoro, all’atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro del lavoratore gli estremi dal rapporto intercorso, metterà a disposizione del lavoratore stesso, se richiesto, un certificato contenente l’indicazione del periodo di servizio prestato e delle mansioni svolte.

 

 

Art. 57. — Indennità in caso di morte

 

In caso di morte del lavoratore, l’indennità sostitutiva del preavviso ed il trattamento di fine rapporto saranno corrisposti al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall’azienda. In mancanza delle persone indicate, le indennità suddette saranno corrisposte secondo le disposizioni della successione legittima o testamentaria.

 

 

Art. 58. — Accordi interconfederali

 

Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempreché questo non disponga diversamente.

Art. 59. — Mansioni promiscue

 

Il lavoratore che sia adibito con carattere di continuità a mansioni relative a diverse categorie sarà classificato nella categoria superiore e ne percepirà la retribuzione qualora le mansioni inerenti a tale categoria abbiano carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo rispetto al complesso delle altre mansioni.

In caso diverso se ne dovrà tenere obiettivamente conto nella determinazione della retribuzione.

 

 

Art. 60. — Reclami e controversie

 

Qualora, nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.

Le controversie sull’applicazione vengono deferite alle Organizzazioni territoriali, mentre quelle sull’interpretazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

 

 

Art. 61. — Inscindibilità delle disposizioni del contratto

e condizioni di miglior favore

 

Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli già acquisite dal lavoratore.

Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.

 

 

Art. 62. — Abrogazione dei precedenti contratti

 

Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti preesistenti per le categorie di lavoratori cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso, salvo gli specifici richiami fatti ai suddetti contratti scaduti.

 

 

 

 

 

 

Art. 63. — Cessazione dell’attività aziendale

 

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cessazione dell’attività aziendale comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed al lavoratore non in prova è dovuto il trattamento di licenziamento (trattamento di fine rapporto ed indennità di preavviso).

 

 

Art. 64. — Cessione o trasformazione dell’azienda

 

La cessione o la trasformazione dell’azienda, in qualsiasi momento avvenga, non risolve di per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

Restano salve le norme di cui all’art. 2112 del Codice Civile e successive modifiche.

 

 

Art. 65. — Esclusiva di stampa

 

Il presente testo contrattuale, predisposto dalle parti stipulanti, è conforme all’originale ed è l’unico che abbia validità ad ogni effetto, anche al fine della soluzione di controversie, in ogni sede.

Le parti stipulanti hanno l’esclusiva di stampa del presente contratto, vietandone a chiunque la riproduzione, anche parziale, senza espressa e specifica autorizzazione.

 

 

Art. 66. — Decorrenza e durata

 

Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1° ottobre 1999 ed avrà vigore fino a tutto il 30 settembre 2003; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 30 settembre 2001.

Esso si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata A.R.


Parte seconda

REGOLAMENTAZIONE PER LE CATEGORIE OPERAIE

 

 

Art. 67. — Lavoro supplementare, straordinario,

notturno e festivo

 

Fermo restando quanto previsto all’art.10, parte comune ai soli fini della corresponsione delle maggiorazioni, è considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 40 e fino alle 48 ore settimanali, salvo quanto previsto per i lavoratori discontinui.

È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 48 ore settimanali e, per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, quello effettuato oltre le 60 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.

Nell’industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con la R.S.U., le aziende hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l’inizio ed il termine dell’orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle ore 4.

È lavoro festivo quello effettuato nei giorni elencati nell’art. 16 della parte comune.

Percentuali di maggiorazione:

  1 -    lavoro straordinario                                   30%

  2 -    lavoro notturno in turni avvicendati       20%

  3 -    lavoro diurno in turni avvicendati

          (per il settore laterizi)                                 4%

  4 -    lavoro notturno non in turni                    35%

  5 -    lavoro notturno straordinario                  50%

  6 -    lavoro festivo ordinario                            45%

  7 -    lavoro festivo straordinario                      50%

  8 -    lavoro festivo notturno non in turni       50%

  9 -    lavoro festivo notturno straordinario     60%

10 -    lavoro notturno per gli addetti al lavoro

         notturno (guardiani notturni)                    6%

11 -    lavoro supplementare                                27%

12 -    lavoro supplementare                                47%

13 -    lavoro supplementare notturno               37%

14 -    lavoro supplementare festivo notturno  57%

15 -    lavoro domenicale con riposo

         compensativo                                              23%

Le percentuali di maggiorazione sopraddette non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

Per il lavoro notturno delle donne e degli adolescenti si fa riferimento alle norme di legge.

Le maggiorazioni si calcolano sul minimo mensile tabellare e sulla contingenza e per i cottimisti sulla percentuale minima contrattuale di cottimo.

 

 

Art. 68. — Personale addetto a lavori discontinui

o di semplice attesa o custodia

 

Ferme restando le norme di legge sull’orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, per i lavoratori discontinui l’orario normale di lavoro non dovrà superare le 50 ore settimanali.

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia la retribuzione mensile sarà pari a quella del lavoratore continuo della corrispondente qualifica (40 ore).

A tale importo verranno aggiunte tante quote orarie quante sono le ore retribuibili oltre le 40 e fino all’orario settimanale assegnato.

Le ore prestate oltre le 50 e fino alle 60 settimanali sono retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro supplementare. Le ore prestate oltre le 60 settimanali sono retribuite con la maggiorazione per il lavoro straordinario.

 Ai lavoratori che svolgono mansioni collegate col ciclo produttivo, per le ore prestate oltre le 40 e fino alle 50 settimanali, sarà corrisposta, in aggiunta alle relative quote orarie di cui sopra, una maggiorazione pari al 5% del minimo tabellare e della indennità di contingenza.

La suddetta maggiorazione assorbirà fino a concorrenza analoghi trattamenti aziendalmente in atto.

Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e tredicesima mensilità, sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario.

Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi.

Gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue, qualora il complesso delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della di-
scontinuità del lavoro.

 

 

Art. 69. — Lavoro a cottimo

 

Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall’azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, all’operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 15% dei minimi tabellari vigenti.

Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 15%.Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del detto minimo.

Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, l’indicazione del lavoro da eseguire ed il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.

Quando gli operai lavorano con tariffe già assestate il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa.

Qualora siano intervenute modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l’assestamento.

Quando l’operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell’utile di cottimo sempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.

Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, la R.S.U. potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause.

I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tali controversie, come ad esempio, quelle relative:

a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;

b) all’assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;

c) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;

d) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia, saranno esaminate in prima istanza tra la Direzione aziendale e la R.S.U. anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell’operaio o della R.S.U.

Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.

Nel caso di mancato accordo, la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

 

 

Art. 70. — Lavoro a turni

 

La Direzione dell’azienda potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro, fermo restando che l’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali e di 50 ore settimanali per gli addetti a lavori discontinui.

I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi stabilito; dovranno essere avvicendati nei turni onde evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di domenica.

Con le maggiorazioni previste ai punti 2) e 3) (per il solo settore dei laterizi) dell’ art. 67 si intende compensato il lavoro eseguito in regolari turni avvicendati nei giorni feriali e/o nelle ore notturne.

I turnisti addetti ai lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dar loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario.

I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.

Per i lavoratori turnisti che prestano servizio in assenza di altro personale, le aziende valuteranno la possibilità di installare idonei sistemi di segnalazione e/o avviso al fine di garantire ai medesimi tempestiva assistenza in caso di necessità

Per il settore dei laterizi le percentuali di maggiorazione assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento economico che venga corrisposto per l’esecuzione del lavoro a turni, salvo a mantenere, in alternativa, i riposi retribuiti nelle aziende dove questi sono già in atto.

Per il settore dei manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle ai lavoratori addetti a lavorazioni che si svolgono in turni avvicendati è concesso un intervallo di mezz’ora di riposo con decorrenza della retribuzione.

 

 

Art. 71. — Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell’industria dei laterizi

 

Le condizioni per la fabbricazione dei mattoni a mano vengono definite con i lavoratori interessati assistiti dalla R.S.U.; dovranno essere precisate le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme relative affinché il lavoro si svolga nelle migliori condizioni consentite dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e degli adolescenti e di ogni altra legge sociale.

 

 

Art. 72. — Passaggio di mansioni

 

Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente adibito a mansioni diverse da quelle normalmente svolte, purché ciò non comporti una diminuzione della sua retribuzione, secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Al lavoratore che sia adibito a mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la retribuzione individuale di fatto ed il minimo della predetta categoria superiore.

Qualora il suddetto passaggio di mansioni superi i 30 giorni lavorativi in un periodo di due mesi e mezzo, il lavoratore acquista il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni salvo che l’esplicazione di tali mansioni avvenga per sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, ferie, chiamata o richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, ecc.) nel qual caso non avrà luogo il passaggio di categoria per tutta la durata della sostituzione, pur spettando nello stesso periodo di tempo, ma con decorrenza dal secondo giorno, il diritto al compenso di cui al capoverso precedente.

 

 

Art. 73. — Interruzioni di lavoro

 

In caso di interruzione di lavoro di breve durata, dovuta a cause di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste – nel loro complesso — non superino i 60 minuti nella giornata.

In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 60 minuti nella giornata, qualora l’azienda trattenga il lavoratore nello stabilimento, questi avrà diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

L’azienda corrisponderà quanto stabilito dal presente articolo, fermo restando l’intervento della Cassa Integrazione il cui trattamento, ove concesso, non si cumula con quanto erogato dall’azienda.

I periodi di forzata interruzione del lavoro e retribuiti possono essere recuperati con le modalità di cui all’art. 75.

 

 

Art. 74. — Sospensione e riduzione di orario

 

Nel caso di sospensione o riduzione di orario, le aziende erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.

Per il singolo operaio — sia nel caso di sospensioni e riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni — l’acconto di cui sopra non deve comportare l’esposizione dell’impresa per un importo complessivo superiore a 80 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall’INPS.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale dell’INPS, l’azienda procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sui trattamenti retributivi dovuti a qualsiasi titolo.

In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i quindici giorni, il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del preavviso, del trattamento di fine rapporto e degli altri eventuali diritti maturati.

 

 

Art. 75. — Recupero delle ore di lavoro perdute

 

È consentito il recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro regolate dall’art. 73 nonché di quelle relative a sospensioni concordate fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione.

 

 

Art. 76. — Trasferta

 

Ai lavoratori eccezionalmente e temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio al di fuori della circoscrizione comunale, ovvero oltre i 5 Km dalla sede dello stabilimento presso cui sono in forza, sarà rimborsato l’importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nei limiti della normalità, liquidate in base a nota documentata, salvo accordi forfettari tra le parti interessate.

Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore giornaliere.

Aziendalmente verrà anche stabilito il rimborso forfettario della spesa del pasto per gli autisti che, per esigenze di servizio, non possano rientrare in sede nelle ore normali dei pasti, nonché l’ammontare della diaria nel caso di pernottamento fuori sede.

 

 

Art. 77. — Trattamento economico in caso di malattia

e infortunio non sul lavoro

 

In caso di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro, entro i limiti di conservazione del posto di cui all’art. 33, l’operaio non in prova ha diritto ad una integrazione della indennità a carico dell’INPS sino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato:

— per 6 mesi di calendario (compresa la carenza) : 100% della retribuzione netta;

— per ulteriori 6 mesi di calendario (compresa la carenza): 50% della retribuzione netta.

Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia verificatisi nell’arco temporale degli ultimi 30 mesi consecutivi che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato.

 Il trattamento economico di cui al primo comma sarà corrisposto ex novo in caso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuti dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per tali titoli e comunque dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico al 100%.

Il trattamento economico di cui sopra sarà corrisposto ai lavoratori sempreché la malattia o l’infortunio non sul lavoro siano riconosciuti dall’INPS e vengano presentate, nei termini indicati nell’art. 33, le prescritte certificazioni mediche. Qualora il lavoratore risulti assente alle visite di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo fino a 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

L’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel caso in cui l’erogazione della indennità da parte dell’INPS non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso.

Il trattamento integrativo di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto eventualmente erogato aziendalmente allo stesso titolo.

Il lavoratore — che sia stato risarcito da un terzo responsabile di un sinistro per il quale sia rimasto assente dal lavoro ed abbia ricevuto l’integrazione del trattamento INPS da parte dell’azienda — è tenuto a rimborsare all’azienda stessa l’importo della integrazione già percepita.

Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica, per un massimo di 12 mesi, anche in caso di tbc. In tale caso il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS.

 

Chiarimenti a verbale

1) I ratei della 13ª mensilità corrisposti dall’Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo.

Pertanto dalla 13ª mensilità non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro.

3) L’integrazione dovuta dall’azienda si ricava per differenza tra la retribuzione lorda mensile e l’indennità corrisposta dall’Istituto, opportunamente lordizzata dei contributi assicurativi e previdenziali a carico del lavoratore.

 

 

Art. 78. — Modalità di corresponsione della retribuzione

 

La retribuzione normale ai lavoratori sarà corrisposta in misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione, e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.

Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:

a) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, festività o per altre cause che comportino il diritto alla retribuzione, a parte quanto previsto agli artt. 32 e 77, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile.

In tal modo si intenderanno compensate, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze retribuibili e le festività di cui all’art. 16 escluse solo quelle coincidenti con la domenica, oppure, per i lavoratori che nei casi previsti dalla legge prestano la loro opera la domenica, quelle coincidenti con il giorno di riposo compensativo della domenica stessa;

b) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per un periodo inferiore all’intero orario contrattuale per cause che non comportano il diritto alla retribuzione, verrà detratta una quota di retribuzione proporzionale alle ore non lavorate.

Le quote relative alle ore normali non lavorate, comunque non retribuibili, nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno calcolate applicando al suddetto numero di ore il coefficiente risultante dal seguente rapporto (riferito al singolo lavoratore):

 

 174

ore contrattuali del mese

 

Per ore contrattuali s’intendono quelle lavorative e retribuibili secondo l’intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere.

 

 

Art. 79. — Pagamento della retribuzione

 

La retribuzione sarà corrisposta secondo le consuetudini aziendali mediante, buste o prospetti equivalenti su cui saranno specificati i singoli elementi che la compongono, nonché le eventuali trattenute che gravano su di essa.

Su richiesta dell’operaio, secondo le consuetudini aziendali, dovranno essere corrisposti congrui acconti non superiori al 90% della retribuzione maturata.

La retribuzione dovrà essere materialmente liquidata ai singoli periodi non oltre 14 giorni di calendario dalla data di scadenza dei periodi a cui si riferisce.

Nel caso in cui l’operaio presti la sua opera fuori dello stabilimento, l’azienda provvederà a che la retribuzione gli venga corrisposta regolarmente come gli altri operai, senza perdita di ore lavorative.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all’atto del pagamento. Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall’operaio entro 3 giorni da quello del pagamento affinché l’azienda possa provvedere al più presto al regolamento dell’eventuale differenza.

Le differenze segnalate dopo tale periodo saranno regolate con la retribuzione del periodo successivo.

 

 

Art. 80. — Trattamento economico in caso di festività

 

Il trattamento economico spettante ai lavoratori in occasione delle festività di cui ai punti b) e c) dell’art. 16 è regolato come segue:

a) nel caso che la festività cada dal lunedì al sabato il trattamento è compreso nella retribuzione mensile. In caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive sarà corrisposta, oltre alla retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione della percentuale di cui all’art. 67;

b) nel caso che la festività coincida con la domenica o con il giorno di riposo compensativo del lavoro domenicale è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, un compenso pari a 1/26 della stessa.

Per casi di assenza dal lavoro valgono le vigenti disposizioni di legge.

 

 

Art. 81. — Ferie

 

I lavoratori hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l’azienda, a quattro settimane di ferie retribuite con la retribuzione globale di fatto.

In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana.

Al lavoratore che all’atto della risoluzione del rapporto non ha maturato il diritto all’intero periodo feriale per non avere un’anzianità di servizio di dodici mesi consecutivi presso l’azienda spetterà 1/12 delle ferie annuali di competenza per ogni mese di anzianità.

La frazione di mese superiore ai quindici giorni sarà considerata, agli effetti delle ferie, come mese intero.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

I giorni festivi di cui alle lettere b) e c) dell’art, 16 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale ovvero al pagamento degli stessi.

Per i lavoratori a cottimo normale, la retribuzione durante il periodo feriale (o l’indennità sostitutiva) sarà ragguagliata alla retribuzione ad economia maggiorata della percentuale minima di cottimo di cui all’art. 69.

Per i lavoratori a cottimo pieno la retribuzione sarà ragguagliata al guadagno medio giornaliero percepito nelle quattro settimane o due quindicine precedenti la data nella quale si è compiuto il periodo annuale cui le ferie sono riferite o la data della risoluzione del rapporto.

Le ferie maturate dai singoli lavoratori dovranno essere concesse di norma nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie superiori alle 2 settimane l’eccedenza può essere concessa in epoca diversa. Il piano ferie verrà comunicato alla R.S.U.

L’azienda e la R.S.U. potranno stabilire l’epoca delle ferie in un periodo diverso da quello indicato.

Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.

 

 

Art. 82. — Cumulo dell’anzianità di servizio

per i lavoratori stagionali

 

Norma particolare per il settore dei laterizi

Ai lavoratori che, in dipendenza della stagionalità, vengano licenziati e successivamente riassunti dalla stessa azienda entro 95 giorni dalla data del licenziamento stagionale, viene riconosciuto, a tutti gli effetti contrattuali, ivi compreso il premio di fedeltà, il cumulo dell’anzianità per il servizio effettivamente prestato.

A tali lavoratori, ad ogni licenziamento stagionale, verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 54.

Le somme così liquidate annualmente saranno detratte complessivamente dalla somma spettante allo stesso titolo al lavoratore che lasci definitivamente l’azienda.

Tale norma opera per i licenziamenti stagionali avvenuti successivamente al 31 dicembre 1972. Per i licenziamenti stagionali effettuati tra il 1° gennaio 1964 e il 31 dicembre 1972, vale la norma dell’art. 51 del C.C.N.L. 17 dicembre 1969.

 

 

Art. 83. — Preavviso di licenziamento e di dimissioni

 

Il preavviso in caso di licenziamento del lavoratore non in prova (e non ai sensi dell’art. 53) può avere inizio in qualunque giorno e deve essere della seguente durata:

 — 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l’azienda fino a 5 anni;

 — 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni;

 — 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni.

In caso di dimissioni i periodi di cui sopra sono ridotti della metà.

Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti della anzianità.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso sopra indicati deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso. Per i lavoratori a cottimo l’indennità stessa sarà calcolata sulla retribuzione media percepita nell’ultimo periodo di paga.

 

 

Art. 84. — Abiti da lavoro

 

Agli operai non in prova e per i quali non si sia già provveduto per disposizioni di legge, verranno dati dall’azienda, gratuitamente, due indumenti da lavoro ogni anno.

L’azienda provvederà pure gratuitamente alla sostituzione, di anno in anno, degli indumenti usati.


Parte terza

REGOLAMENTAZIONE PER LE CATEGORIE

IMPIEGATIZIE

 

 

Art. 85. — Mutamento di mansioni

 

Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse dalle proprie purché rientranti nell’ambito della stessa categoria e della stessa qualifica di appartenenza e purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né un mutamento sostanziale alla sua posizione.

Al lavoratore che sia chiamato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua dovrà essere corrisposto un compenso, in aggiunta alla sua retribuzione di fatto, pari alla differenza tra la retribuzione stessa e la retribuzione che verrebbe a percepire se venisse promosso alla categoria superiore.

Salvo quanto specificatamente previsto per la categoria dei quadri, trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni di categoria superiore, avverrà il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nella categoria superiore.

Tuttavia agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima azienda può essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria superiore, deve raggiungere, entro un periodo di tre anni, rispettivamente 6 mesi nel disimpegno di mansioni di categoria AS e A e 4 mesi nel disimpegno di mansioni di altra categoria.

La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa, ecc.) non dà luogo al passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.

Ogni passaggio di categoria sarà comunicato per iscritto al lavoratore.

Qualora si rendessero vacanti dei posti che non debbano essere soppressi, le aziende esamineranno la possibilità di riservare la precedenza nell’occuparli a quei dipendenti che ritengano idonei e che abbiano precedentemente sostituito il lavoratore titolare del posto resosi vacante.

 

 

Art. 86. — Passaggio dalla qualifica di operaio

a quella di impiegato

 

Il passaggio dalla qualifica operaia a quella impiegatizia nella stessa azienda non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

 

Art. 87. — Lavoro supplementare, straordinario,

notturno e festivo

 

È lavoro supplementare quello effettuato oltre le 40 ore e fino alle 48 ore settimanali.

È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 16.

È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle 6.

Le percentuali di maggiorazione per lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

  1 -    lavoro straordinario                                   30%

  2 -    lavoro notturno in turni avvicendati       20%

  3 -    lavoro diurno in turni avvicendati

          (per il settore laterizi)                                 4%

  4 -    lavoro notturno non in turni                    35%

  5 -    lavoro notturno straordinario                  50%

  6 -    lavoro festivo                                             50%

  7 -    lavoro festivo straordinario                      55%

  8 -    lavoro festivo notturno non in turni       67%

  9 -    lavoro festivo notturno straordinario     75%

10 -    lavoro supplementare                                27%

11 -    lavoro supplementare festivo                  52%

12 -    lavoro supplementare notturno               47%

13 -    lavoro supplementare festivo notturno  72%

14 -    lavoro domenicale con riposo

         compensativo                                              23%

Le percentuali di maggiorazione sopraddette non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

Le maggiorazioni si calcolano sul minimo mensile tabellare e sulla contingenza.

 

 

Art. 88. — Ferie

 

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l’azienda, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto, nelle seguenti misure:

 — 4 settimane in caso di anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti;

 — 4 settimane più 1 giorno in caso di anzianità di servizio da oltre 10 fino a 16 anni compiuti;

 — 5 settimane in caso di anzianità di servizio oltre i 16 anni compiuti.

In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo.

Nel fissare l’epoca del riposo annuale, sarà tenuto conto, da parte dell’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.

Le ferie maturate dai singoli lavoratori dovranno essere concesse di norma nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie superiori alle 2 settimane, l’eccedenza può essere concessa in epoca diversa. Il piano ferie verrà comunicato alla R.S.U.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

Trascorso il periodo di prova, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la frazione superiore a 15 giorni come mese intero.

L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.

I giorni festivi di cui all’art. 16 punti b) e c) che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.

Non è ammessa, da parte del lavoratore, la rinuncia al godimento delle ferie.

Qualora il lavoratore non possa usufruire in tutto o in parte delle ferie, avrà diritto all’indennità sostitutiva: questa sarà pari, per ogni giornata di ferie non goduta, ad 8/174 della retribuzione mensile globale di fatto.

Quando il lavoratore venga chiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, che per l’eventuale ritorno nella località ove stava godendo le ferie stesse.

Qualora, per esigenze di servizio, il lavoratore non possa godere delle ferie nel periodo già concordato con l’azienda, egli ha diritto al rimborso dell’eventuale anticipo non recuperabile corrisposto per l’alloggio prenotato in altra località per il periodo di ferie. Il lavoratore dovrà però fornire precisa documentazione.

 

 

Art. 89. — Trasferta

 

Al lavoratore occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio, vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, in base a nota documentata, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto ed alloggio, salvo preventivo accordo forfettario tra l’azienda e l’impiegato.

Inoltre al lavoratore deve essere corrisposto:

a) un’indennità pari al 35% della retribuzione oraria normale calcolata ai sensi dell’art. 23 per le ore di viaggio effettivamente compiute oltre l’orario di lavoro contrattuale;

b) un’indennità pari al 15% della normale retribuzione giornaliera nel caso che la missione si protragga oltre le 12 ore.

Le indennità di cui ai punti a) e b) assorbono eventuali compensi per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione; esse non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettive oltre la durata dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario.

I trattamenti previsti dai punti a) e b) non competono al lavoratore comandato a prestare la propria opera entro i confini territoriali del Comune in cui ha sede lo stabilimento o l’azienda.

Nei casi di missione di lunga durata potranno essere concordate direttamente tra l’azienda e il lavoratore le indennità di cui ai punti a) e b).

 

 

Art. 90. — Pagamento della retribuzione

 

Il lavoratore può anche essere remunerato, in tutto o in parte con provvigioni, con compartecipazione agli utili nonché con premi di produzione; in tali casi sarà garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente al lavoratore non potrà essere comunque inferiore alla dodicesima parte dell’ammontare globale degli elementi retributivi corrisposti di fatto o comunque spettanti all’impiegato nel corso dell’anno.

Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese e comunque non oltre 10 giorni da tale data al lavoratore deve essere consegnata, all’atto del pagamento, una busta paga o un prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.

Nel caso che l’azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, il lavoratore ha facoltà di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione della indennità di mancato preavviso, come in caso di licenziamento.

In caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, l’azienda deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.

 

 

Art. 91. — Indennità maneggio denaro

 

Il lavoratore la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti ha diritto ad una particolare indennità pari all’8% del minimo contrattuale della categoria di appartenenza e della contingenza, sempreché gli sia attribuita per iscritto dall’azienda la responsabilità anche per errori finanziari.

Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito di comune gradimento.

I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.

 

 

Art. 92. — Indennità per uso di mezzi di trasporto

 

Al lavoratore che, a richiesta dell’azienda, usi in via continuativa un mezzo di trasporto di sua proprietà per l’espletamento delle mansioni affidategli, verrà corrisposto, a titolo di rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo, un congruo compenso da concordarsi direttamente fra le parti interessate.

 

 

Art. 93. — Trattamento economico in caso di malattia

e infortunio non sul lavoro

 

In caso di assenze per malattia e infortunio non sul lavoro, entro i limiti di conservazione del posto di cui all’art. 33, l’impiegato non in prova ha diritto al seguente trattamento economico:

 — per 6 mesi di calendario: 100% della retribuzione;

 — per ulteriori 6 mesi di calendario: 50% della retribuzione.

Ai fini del trattamento di cui sopra, si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia verificatasi nell’arco temporale degli ultimi 30 mesi consecutivi che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato.

Il trattamento economico di cui al primo comma sarà corrisposto ex novo in caso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuti dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per tali titoli e comunque dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico al 100%.

Il trattamento economico di cui sopra sarà corrisposto al lavoratore sempreché vengano presentate, nei termini indicati nell’art. 33, le prescritte certificazioni mediche. Qualora il lavoratore risulti assente alle visite di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo fino a 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

Il lavoratore che sia stato risarcito da un terzo responsabile di un sinistro per il quale sia rimasto assente, è tenuto a rimborsare all’azienda quanto da esso percepito nei limiti del risarcimento ottenuto.

Dalla retribuzione, come sopra indicato, sarà dedotto fino a concorrenza, quanto il lavoratore abbia percepito eventualmente, sia a titolo di assegni che di indennità, per atti previdenziali, assistenziali, assicurativi, conseguenti da disposizioni di legge, di contratto o da iniziative aziendali.

Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica, per un massimo di 12 mesi anche in caso di tbc. In tale caso il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS.

 

 

Art. 94. — Assistenza legale

 

Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l’attuazione delle disposizioni generali aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.

 

 

Art. 95. — Aspettativa

 

Al lavoratore che ne faccia richiesta ed abbia superato il periodo di prova, potrà essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, un’aspettativa fino a un massimo di un anno, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità.

Il lavoratore che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenterà per riprendere servizio sarà considerato dimissionario.

Qualora l’azienda accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che hanno giustificato la concessione, potrà invitare il lavoratore a riprendere il servizio nel termine di quindici giorni. Se il lavoratore non riprenderà il servizio entro il suddetto termine verrà considerato dimissionario.

 

 

Art. 96. — Preavviso di licenziamento e di dimissioni

 

Il contratto a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio:

1) mesi due di preavviso per i lavoratori delle categorie A e AS;

2) mesi uno e mezzo di preavviso per i lavoratori delle categorie B1 e C1;

3) mesi uno di preavviso per i lavoratori delle categorie D1 ed E1;

b) per i lavoratori che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10:

1) mesi tre di preavviso per i lavoratori delle categorie A e AS;

2) mesi due di preavviso per i lavoratori delle categorie B1 e C1;

3) mesi uno e mezzo di preavviso per i lavoratori delle categorie D1 ed E1;

c) per i lavoratori che hanno raggiunto i 10 anni di servizio:

1) mesi quattro di preavviso per i lavoratori delle categorie A e AS;

2) mesi due e mezzo di preavviso per i lavoratori delle categorie B1 e C1;

3) mesi due di preavviso per i lavoratori delle categorie D1 ed E1.

Nel caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti a metà.

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti dell’anzianità.

La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il datore di lavoro ha diritto di trattenere su quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

È in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO DELLE DISPOSIZIONI VALIDE

PER LE AZIENDE DEL SETTORE FIBROCEMENTO

 

A decorrere dal 01.10.1999, per le aziende del settore fibrocemento e per i lavoratori da esse dipendenti, trova applicazione il C.C.N.L. 27.09.1999 valido per le aziende produttrici di manufatti in calcestruzzo.

Detto contratto annulla e sostituisce il contratto in precedenza applicato.

Con la medesima decorrenza, ai lavoratori delle aziende di cui sopra si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni che integrano o sostituiscono quelle del presente C.C.N.L. 27.09.1999.

 

 

Capitolo A)

Disposizioni valide per la generalità dei dipendenti

 

1) Profili specifici del settore fibrocemento

 

Categoria B2 (operai)

Profilo:

lavoratori addetti al coordinamento, alla guida ed al controllo operativo con facoltà di iniziativa nell’ambito delle direttive ricevute e responsabilità di squadre di lavoratori appartenenti a gruppi inferiori di inquadramento. Sono in possesso di adeguata preparazione professionale o di comprovata esperienza nel campo della propria attività.

 

Categoria CS (impiegati)

Profili:

— operatori su calcolatori elettronici di elevata capacità, in possesso di idoneo titolo di studio e/o comprovata e prolungata esperienza, che provvedono alla attivazione delle macchine collegate in rete gestendo le varie fasi di elaborazione, assicurando l’alimentazione dei dati e la corretta produzione degli outputs;

— disegnatore d’ordine con prolungata e comprovata esperienza che esegue sviluppi sulla base di elementi precostituiti e indicazioni di massima;

— lavoratore, in possesso di approfondita preparazione professionale e comprovata esperienza, che esplica la propria attività in tutti i servizi amministrativi di stabilimento.

 

Categoria CS (operai)

Profili:

— lavoratori preposti alla guida ed al controllo di gruppi di lavoratori appartenenti a livelli inferiori di inquadramento, in possesso di elevata competenza tecnico-pratica con prolungata esperienza di lavoro.

 

Categoria C1 (impiegati)

Profili:

— addetti alle operazioni amministrative connesse con la consegna dei prodotti finiti che si avvalgono di videoterminali o di equivalenti sistemi di registrazione;

— venditori o semplici acquisitori di ordini non abilitati a trattative commerciali.

 

Categoria C2 (operai)

Profili:

— macchinisti conduttori di macchine complesse di produzione di lastre o tubi che operano sia in sala quadri che in reparto, che controllano le varie fasi della linea, in grado di interpretare le diverse variabili del processo produttivo stesso e compiere le operazioni necessarie al mantenimento — di cui sono responsabili — degli standards qualitativi prefissati;

— capi macchina che provvedono all’avviamento ed alla regolazione delle macchine di produzione, ne controllano il funzionamento, eseguono gli interventi di ripristino di funzionamento e di piccola ed ordinaria manutenzione.
Categoria D2 (operai)

Profili:

— analisti che eseguono determinazioni od analisi chimiche o chimico-fisiche, anche con l’uso di attrezzature di delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative registrazioni; calcimetristi;

— conduttori di macchine complesse di produzione di lastre o tubi che operano sia in sala quadri che in reparto, in grado di interpretare le diverse variabili del processo produttivo e compiere le operazioni necessarie al mantenimento degli standards qualitativi prefissati;

— conduttori di macchine di produzione per le quali è necessaria una approfondita conoscenza del processo tecnologico (esempio: pressatore-conduttore, battitore di macchine lastre o tubi, guardafeltri, formatori).

 

Categoria E2 (operai)

Profili:

— conduttori di macchine ausiliarie di semplice azionamento direttamente collegate con le macchine complesse di produzione principali che operano secondo prescrizioni di esercizio prestabilite con il fine di realizzarne il regolare funzionamento delle stesse;

— conduttori di macchine utensili per la lavorazione di tubi e lastre;

— controllori quantitativi che annotano i risultati del controllo stesso;

— addetti alla confezione manuale di recipienti, canne quadrangolari e pezzi speciali.

 

 

2) Riduzione orario di lavoro

 

Per i lavoratori che prestano la propria opera in tre turni avvicendati, la misura della riduzione dell’orario di lavoro prevista al punto 13, 1° co., nell’art. 10 è stabilita in 68 ore annue.

3) Superminimo collettivo

 

Ai lavoratori inquadrati nelle sottoindicate categorie saranno corrisposti gli importi per ciascuna di esse stabiliti a titolo di superminimo collettivo non assorbibile, da valere a tutti gli effetti come minimo tabellare:

Cat. A        Lit. 43.654

Cat. B        Lit. 62.576

Cat. CS      Lit. 61.282

Cat. C        Lit. 52.526

Cat. D        Lit. 47.366

Cat. E         Lit. 17.240

Cat. F         Lit. 22.272 (importo comprensivo di Lit. 8.000 di cui all’art. 21)

 

 

4) Lavoro a turni

 

La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.

I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.

Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall’art. 67 (lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del:

   35% per le ore lavorate di notte;

   5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni)

   35% per le ore lavorate di giorno nella domenica.

Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo.

Le maggiorazioni di cui al 3° comma del presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi.

Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all’art. 10 (orario di lavoro).

I lavoratori turnisti, addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno.

I lavoratori interessati devono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.

Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come indicato nell’art. 67 (lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo) conservando inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito a lavori non compresi in normali turni avvicendati, avrà soltanto diritto alla suddetta retribuzione maggiorata della percentuale per lavoro festivo, calcolata come indicato all’art. 67 (lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo).

In ogni caso, però, l’Azienda, prima dell’inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.

Nel caso di sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.

 

Chiarimento a verbale:

La presente disciplina sostituisce quella di cui all’art. 67 del presente C.C.N.L.

5) Lavori pesanti e disagiati

 

Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l’entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.

Agli effetti del presente articolo — fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti — sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all’elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:

 

1.   pulizia e manutenzione interna di camere, filtri,

      elettrofiltri, caldaie e tubazioni                                                     9,60%

2.   recupero di materiali all’interno di volumi chiusi

      o tramogge                                                                                      17,85%

3.   riparazioni all’interno di macchine ad elevata

      temperatura                                                                                     15,10%

4.   stivaggio manuale di sacchi di cemento                                      5,50%

5.   operazione manuale di infilasacchi                                               5,50%

Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali, nonché della riduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.

 

Chiarimento a verbale

Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali precedenti, esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s’impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello, nello spirito ed alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale, per addivenire ad una razionalizzazione ad una sistemazione della materia stessa.

 

6) Premio di anzianità (ex intermedi)

 

Al lavoratore che ha conseguito complessivamente, anche in gruppi o qualifiche diversi, presso la stessa Azienda — o Aziende dello stesso Gruppo — i periodi di anzianità di servizio sottoindicati, compete un premio di anzianità.

Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del quindicesimo anno di anzianità di servizio e l’altra al compimento del ventitreesimo anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari ai cinque sesti della retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita all’atto della maturazione del diritto al premio.

Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della maturazione del diritto al premio di anzianità, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda prima della detta risoluzione, sempre che l’interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un anno se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro.

 

 

7) Premio di anzianità (impiegati)

 

Al lavoratore che abbia conseguito complessivamente anche in gruppi e qualifiche diversi, presso la stessa Azienda — o Aziende dello stesso Gruppo — i periodi di anzianità sottoindicati, compete un premio di anzianità.

Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del quindicesimo anno di anzianità di servizio e l’altra al compimento del ventitreesimo anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita in ciascuna di dette scadenze.

Nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della percezione delle quote di premio, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda, o Aziende dello stesso Gruppo, prima della detta risoluzione sempre che l’interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un anno, se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro.

 

Chiarimento a verbale:

Il lavoratore che, provenendo dalla qualifica “ex intermedi” abbia già percepito la prima quota del premio di anzianità in base alle disposizioni del contratto di lavoro relativo a detta qualifica, avrà diritto di usufruire della sola seconda quota di premio prevista dal presente articolo.

Qualora il lavoratore abbia già percepito, quale appartenente alla qualifica “ex intermedi”, ambedue le quote di premio, sarà considerato estinto il suo diritto al premio di anzianità come lavoratore appartenente alla qualifica cui si applica la presente parte.

 

 

 

CAPITOLO B)

Disposizioni particolari per i lavoratori in forza al 01.10.99

 

1) Aumenti periodici di anzianità

 

Gli importi degli aumenti periodici previsti dall’art. 22 sono sostituiti dai seguenti:

Gruppi                                                   Importi mensili       

AS                                                                 27.630              

A                                                                   24.170              

B                                                                    19.595              

CS                                                                 17.960              

C                                                                    16.985              

D                                                                   16.200              

E                                                                    14.920              

F                                                                    13.815              

 

2) Trattamento economico in caso di malattia

ed infortunio non sul lavoro

 

Il trattamento economico previsto dal 1° comma degli artt. 77 e 93 è sostituito dal seguente:

a) per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti:

               — 100 per cento per i primi 6 mesi;

               — 50 per cento per ulteriori 6 mesi;

 

b) per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti:

               — 100 per cento per i primi 8 mesi;

               — 50 per cento per ulteriori 4 mesi;

 

 

 

 

 

Allegato N.1

 

 

STATUTO DEI LAVORATORI

 

Legge 20 maggio 1970,n.300 – Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

 

 

 

Titolo I

DELLA LIBERTA’ E DIGNITA’ DEL LAVORATORE

 

Art. 1 - Libertà di opinione.

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge.

 

Art. 2 - Guardie giurate.

Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull’attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma. In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l’Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.

 

ART. 3 - Personale di vigilanza.

I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.

 

ART. 4 - Impianti audiovisivi.

È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 5 - Accertamenti sanitari.

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

 

ART. 6 - Visite personali di controllo.

Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all’uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l’applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l’ ispettorato del lavoro. Contro i provvedimenti dell’ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

ART. 7 - Sanzioni disciplinari.

Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’ autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

 

ART. 8 - Divieto di indagini sulle opinioni.

È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoro.

 

ART. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisica.

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

 

ART. 10 - Lavoratori studenti.

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

 

ART. 11 - Attività culturali, ricreative e assistenziali.

Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell’azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

 

ART. 12 - Istituti di patronato.

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l’adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno dell’azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.

 

ART. 13 - Mansioni del lavoratore.

L’art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.»

 

 

 

Titolo II

DELLA LIBERTA’ SINDACALE

 

ART. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale.

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.

 

ART. 15 - Atti discriminatori.

È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.

 

ART. 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori.

È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’art. 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

 

 

ART. 17 - Sindacati di comodo.

È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

 

ART. 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro.

Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, nè abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

 

 

 

Titolo III

DELL’ATTIVITA’ SINDACALE

 

ART. 19 -     Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.

Rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nella unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

 

ART. 20 - Assemblea.

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni — che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi — sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

 

ART. 21 - Referendum.

Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

 

ART. 22 -     Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.

Il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere di-
sposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell’art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è cessato l’incarico per tutti gli altri.

 

ART. 23 - Permessi retribuiti.

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un’ora all’anno per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

 

ART. 24 - Permessi non retribuiti.

I dirigenti sindacali aziendali di cui all’art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

 

ART. 25 - Diritto di affissione.

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

 

ART. 26 - Contributi sindacali.

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale. Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale. Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all’associazione da lui indicata.

 

ART. 27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.

Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI

 

ART. 28 - Repressione della condotta antisindacale.

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale. L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. 36 del codice penale.

 

ART. 29 - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.

Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 si siano costituite nell’ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell’articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall’art. 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.

Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell’art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell’art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano immutati.

 

ART. 30 -     Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.

I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

 

ART. 31 -     Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l’esonero. Durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all’attività espletata durante il periodo di aspettativa.

ART. 32 -     Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.

I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all’espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.

 

 

 

Titolo V

NORME SUL COLLOCAMENTO

 

ART. 33 -     Collocamento.

La commissione per il collocamento, di cui all’art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della commissione provvede il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d’ufficio. La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l’avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell’art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell’ufficio con la indicazione degli avviati. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l’avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano di-
sposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l’avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l’altra presso il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all’art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264. I turni di lavoro di cui all’art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione. Il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro annulla d’ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per il passaggio del lavoratore dall’azienda nella quale è occupato ad un’altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente. Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall’art. 38 della presente legge. Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.

ART. 34 -     Richieste nominative di manodopera.

A decorrere dal novantesimo giorno all’entrata in vigore della presente legge, le richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

 

 

 

 

 

 

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

 

ART. 35 -     Campo di applicazione.

Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell’art. 18 del titolo III, ad eccezione del primo comma dell’art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Ferme restando le norme di cui agli artt. 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.

 

ART. 36 -     Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l’imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall’Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell’appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l’esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l’ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l’adozione delle sanzioni.

 

ART. 37 - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.

 

ART. 38 - Disposizioni penali.

Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente. Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. 36 del codice penale.

 

ART. 39 -     Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.

L’importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.

 

ART. 40 -     Abrogazione delle disposizioni contrastanti.

Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata. Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.

 

ART. 41 - Esenzioni fiscali.

Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l’esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.

 

 

 

 

 

 

 

Allegato N.2

 

 

LEGGE 11 maggio 1990, n. 108

 

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI NELLE PICCOLE IMPRESE

 

 

Art. 1. — Reintegrazione.

 

1. I primi due commi dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:

«Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti».

 

 

Art. 2. — Riassunzione o risarcimento del danno

 

1. I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, sono soggetti all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all’applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 1 della presente legge.

 

2. L’articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

«Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.

Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all’articolo 9 si applicano anche ai dirigenti».

L’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

«Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità pur essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro».

 

 

Art. 3. — Licenziamento discriminatorio

 

1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti.

 

 

Art. 4. — Area di non applicazione

 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, e dell’articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 della presente legge e dell’articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

 

Art. 5. — Tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato

e spese processuali

 

1. La domanda in giudizio di cui all’articolo 2 della presente legge non può essere proposta se non è preceduta dalla richiesta di conciliazione avanzata secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro, ovvero dagli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile.

2. L’improcedibilità della domanda è rilevabile anche d’ufficio nella prima udienza di discussione.

3. Ove il giudice rilevi l’improcedibilità della domanda a norma del comma 2 sospende il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la proposizione della richiesta del tentativo di conciliazione.

4. Il processo deve essere riassunto a cura di una delle parti nel termine perentorio di centottanta giorni, che decorre dalla cessazione della causa di sospensione.

5. La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione avvenuta nel termine di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, impedisce la decadenza sancita nella medesima norma.

6. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di venti giorni può promuovere, anche attraverso l’associazione sindacale a cui è iscritta o conferisca mandato, il deferimento della controversia al collegio di arbitrato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile o, in mancanza, ad un collegio composto da un rappresentante scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il collegio si pronuncia entro trenta giorni e la sua decisione acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni dell’articolo 411 del codice di procedura civile.

7. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal giudice per l’applicazione degli articoli 91, 92, 96 del codice di procedura civile.

 

 

Art. 6. — Abrogazioni

 

1. Nel primo comma dell’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole «dell’articolo 18 e».

2. Il primo comma dell’articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

Allegato N. 3 

accordo 23 luglio 93:

 

PROTOCOLLO 23 LUGLIO 1993

 

1. Politica dei redditi e dell’occupazione

La politica dei redditi è uno strumento indispensabile della politica economica, finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell’inflazione e dei redditi nominali, per favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l’allargamento della base produttiva e una maggiore competitività del sistema delle imprese.

In particolare il Governo, d’intesa con le parti sociali, opererà con politiche di bilancio tese:

a) all’ottenimento di un tasso di inflazione allineato alla media dei Paesi comunitari economicamente più virtuosi;

b) alla riduzione del debito e del deficit dello Stato ed alla stabilità valutaria.

L’attuale fase d’inserimento nell’Unione Europea sottolinea la centralità degli obiettivi indicati e la necessità di pervenire all’ampliamento delle opportunità di lavoro attraverso il rafforzamento dell’efficienza e della competitività delle imprese, con particolare riferimento ai settori non esposti alla concorrenza internazionale, e della Pubblica Amministrazione.

Una politica dei redditi così definita, unitamente all’azione di riduzione dell’inflazione, consente di mantenere l’obiettivo della difesa del potere d’acquisto delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici.

Le parti ritengono che azioni coerenti di politica di bilancio e di politica dei redditi, quali quelle sopraindicate, concorreranno ad allineare il costo del denaro in Italia con quello del resto d’Europa.

Il Governo dichiara di voler collocare le sessioni di confronto con le parti sociali sulla politica dei redditi in tempi coerenti con i processi decisionali in materia di politica economica, in modo da tener conto dell’esito del confronto nell’esercizio dei propri poteri e delle proprie responsabilità.

Sessione di maggio-giugno

Saranno indicati, prima della presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, gli obiettivi della politica di bilancio per il successivo triennio.

La sessione punterà a definire, previa una fase istruttoria che selezioni e qualifichi gli elementi di informazione necessari comunicandoli preventivamente alle parti, con riferimento anche alla dinamica della spesa pubblica, obiettivi comuni sui tassi d’inflazione programmati, sulla crescita del PIL e sull’occupazione.

 

Sessione di settembre

Nell’ambito degli aspetti attuativi della politica di bilancio, da trasporre nella legge finanziaria, saranno definite le misure applicative degli strumenti di attuazione della politica dei redditi, individuando le coerenze dei comportamenti delle parti nell’ambito dell’autonomo esercizio delle rispettive responsabilità.
 
Impegni delle parti

A partire dagli obiettivi comuni sui tassi di inflazione programmati, il Governo e le parti sociali individueranno i comportamenti da assumere per conseguire i risultati previsti.

I titolari d’impresa, tra cui lo Stato e i soggetti pubblici gestori di imprese, perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che, nelle compatibilità di mercato, siano tali da poter contenere i prezzi entro livelli necessari alla politica dei redditi.

Il Governo come datore di lavoro terrà un coerente comportamento anche nella contrattazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e nelle dinamiche salariali non soggette alla contrattazione.

Le parti perseguiranno comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmata.

Nell’ambito delle suddette sessioni il Governo definirà i modi ed i tempi di attivazione di interventi tempestivi di correzione di comportamenti difformi dalla politica dei redditi. Il Governo opererà in primo luogo nell’ambito della politica della concorrenza attivando tutte le misure necessarie ad una maggiore apertura al mercato. Il Governo dovrà altresì disporre di strumenti fiscali e parafiscali, con particolare riferimento agli oneri componenti il costo del lavoro, atti a dissuadere comportamenti difformi.

Si ribadisce l’opportunità di creare idonei strumenti per l’accertamento delle reali dinamiche dell’intero processo di formazione dei prezzi. E’ perciò necessaria la costituzione di uno specifico Osservatorio dei prezzi, che verifichi le dinamiche sulla base di appositi studi economici di settore.

 

Rapporto annuale sull’occupazione

Nella sessione di maggio il Governo predisporrà un rapporto annuale sull’occupazione, corredato di dati aggiornati per settori ed aree geografiche, nel quale saranno identificati gli effetti sull’occupazione del complesso delle politiche di bilancio, dei redditi e monetarie, nonché dei comportamenti dei soggetti privati.

Sulla base di tali dati, il Governo sottoporrà alle parti le misure, rientranti nelle sue responsabilità, capaci di consolidare o allargare la base occupazionale. Tra esse, con particolare riguardo alle aree di crisi occupazionale e con specifica attenzione alla necessità di accrescere l’occupazione femminile così come previsto dalla legge 125 /91:

a) la programmazione e, quando necessaria, l’accelerazione degli investimenti pubblici, anche di concerto con le amministrazioni regionali;

b) la programmazione coordinata del Fondo per l’occupazione e degli altri Fondi aventi rilievo per l’occupazione, compresa la definizione e finalizzazione delle risorse destinate all’attivazione di nuove iniziative produttive economicamente valide;

c) la definizione di programmi di interesse collettivo, predisposti dallo stato d’intesa con le Regioni, nei quali avvalersi di giovani disoccupati di lunga durata e di lavoratori in Cigs o in mobilità, affidando la realizzazione di tali programmi a soggetti qualificati e verificandone costantemente l’efficacia e gli effetti occupazionali attraverso gli organi preposti;

d) la programmazione del Fondo per la formazione professionale e dell’utilizzo dei fondi comunitari, d’intesa con le Regioni.

 

2. Assetti contrattuali

 

1. Gli assetti contrattuali prevedono:

— un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria

— un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l’attuale prassi nell’ambito di specifici settori.

2. Il C.C.N.L. ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva.

La dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con i tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune.

Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell’occupazione, dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere d’acquisto delle retribuzioni, delle tendenze generali dell’economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali, ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese, nonché dall’andamento delle retribuzioni.

3. La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del C.C.N.L. Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di C.C.N.L., nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.

Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istituti della contrattazione aziendale e dei vantaggi che da essi possono derivare all’intero sistema produttivo attraverso il miglioramento dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definiti le caratteristiche ed il regime contributivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori.

La contrattazione aziendale o territoriale è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto nazionale di categoria nello spirito dell’attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola.

Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valutano le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.

L’accordo di secondo livello ha durata quadriennale. Nel corso della sua vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica o contrattazione previste dalle leggi, dal C.C.N.L., dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in relazione alla legge sulle pari opportunità.

4. Il C.C.N.L. di categoria definisce le procedure per la presentazione delle piattaforme contrattuali nazionali, aziendali o territoriali, nonché i tempi di apertura dei negoziati al fine di minimizzare i costi connessi ai rinnovi contrattuali ed evitare periodi di vacanze contrattuali.

Le piattaforme contrattuali per il rinnovo del C.C.N.L. saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione e lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale.

5. Il Governo si impegna a promuovere, entro la fine del 1997, un incontro di verifica tra le parti finalizzato alla valutazione del sistema contrattuale previsto dal presente protocollo al fine di apportare, ove necessario, gli eventuali correttivi.
   

Indennità di vacanza contrattuale

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del C.C.N.L., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.

L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.

Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

 

Rappresentanze sindacali

Le parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni industriali e contrattuali, concordano quanto segue:

a) le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente protocollo riconoscono come rappresentanza sindacale aziendale unitaria nelle singole unità produttive quella disciplinata dall’intesa quadro tra CGIL-CISL-UIL sulle Rappresentanze sindacali unitarie, sottoscritta in data 1 marzo 1991.

Al fine di assicurare il necessario raccordo tra le organizzazioni stipulanti i contratti nazionali e le rappresentanze aziendali titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi, la composizione delle rappresentanze deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il C.C.N.L., che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti;

b) il passaggio dalla disciplina delle R.S.A. a quello delle R.S.U. deve avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale, nonché a parità di costi per l’azienda in riferimento a tutti gli istituti;

c) la comunicazione all’azienda e all’organizzazione imprenditoriale di appartenenza dei rappresentanti sindacali componenti le RSU ai sensi del punto a) sarà effettuata per iscritto a cura delle organizzazioni sindacali;

d) le imprese, secondo modalità previste nel C.C.N.L. metteranno a disposizione delle organizzazioni sindacali quanto è necessario per lo svolgimento delle attività strumentali all’elezione delle predette rappresentanze sindacali unitarie, come, in particolare, l’elenco dei dipendenti e gli spazi per l’effettuazione delle operazioni di voto e di scrutinio;

e) la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggetto di rinvio da parte del C.C.N.L. è riconosciuta alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il medesimo C.C.N.L., secondo le modalità determinate dal C.C.N.L.

f) le parti auspicano un intervento legislativo finalizzato, tra l’altro, ad una generalizzazione dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali che siano espressione della maggioranza dei lavoratori, nonché alla eliminazione delle norme legislative in contrasto con tali principi. Il Governo si impegna ad emanare un apposito provvedimento legislativo inteso a garantire l’efficacia erga omnes, nei settori produttivi dove essa appaia necessaria al fine di normalizzare le condizioni concorrenziali delle aziende. 

 

 

3. Politiche del lavoro

 

Il Governo predisporrà un organico disegno di legge per modificare il quadro normativo in materia di gestione del mercato del lavoro e delle crisi occupazionali, al fine di renderlo più adeguato alle esigenze di un governo attivo e consensuale e di valorizzare le opportunità occupazionali che il mercato del lavoro può offrire se dotato di una più ricca strumentazione che lo avvicini agli assetti in atto negli altri paesi europei.

Il disegno di legge verrà redatto, attraverso un costruttivo confronto con le parti sociali, sulla base delle linee guida di seguito indicate.

Il Governo si impegna, inoltre, a completare la disciplina del mercato del lavoro operata con la legge n. 223/91, integrandola con la nuova normativa sul collocamento obbligatorio per gli invalidi già in discussione in Parlamento.

 

Gestione delle crisi occupazionali

a) Revisione della normativa della Cassa Integrazione per crisi aziendale onde renderla più funzionale al governo delle eccedenze di personale e delle connesse vertenze. Si dovrà mirare, in particolare, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure di concessione dell’intervento, prevedendo un termine massimo di 40 giorni. Nell’ambito dei limiti finanziari annuali stabiliti dal CIPI, il Ministro del Lavoro gestisce l’intervento con l’ausilio degli organi collegiali, periferici e centrali, di governo del mercato del lavoro.

L’intervento della Cigs per crisi può essere richiesto dall’impresa anche durante le procedure iniziate ai sensi dell’art. 24 della legge 223/91 quando sia intervenuto accordo sindacale in vista dell’obiettivo di ricercare soluzioni funzionali al reimpiego dei lavoratori eccedenti con la collaborazione degli organismi periferici del Ministero del Lavoro, ed in particolare delle Agenzie per l’impiego, della Regione, delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori o degli enti bilaterali da esse costituiti;

b) previsione delle modalità per la valorizzazione del contributo che le Regioni e gli enti locali possono offrire alla composizione delle controversie in materia di eccedenze del personale attraverso l’utilizzazione delle competenze in materia di formazione professionale e di tutte le altre risorse di cui essi dispongono;

c) con la gradualità richiesta dalle condizioni della finanza pubblica, elevazione del trattamento ordinario di disoccupazione, sino al 40% per consentire un suo più efficiente impiego sia da un punto di vista generale, per soddisfare in maniera adeguata le esigenze di protezione del reddito e le esigenze di razionale governo del mercato del lavoro, sia, in particolare con riferimento ai settori che non ricadono nel campo di applicazione della Cigs nonché alle forme di lavoro discontinuo e stagionale;

d) adozione di misure legislative che fino al 31 dicembre 1995 consentano alle imprese che occupano fino a 50 dipendenti e rientrano nel campo di applicazione della Cigo, di usufruire di quest’ultimo trattamento in termini più ampi degli attuali.

Modificazione della disciplina della Cigo, prevedendo che nel computo della durata del predetto trattamento il periodo settimanale venga determinato con riferimento ad un monte ore correlato al numero di dipendenti occupati nell’impresa;

e) al fine di conseguire il mantenimento e la crescita occupazionale nel settore dei servizi, si ritiene ormai matura una riconsiderazione del sistema degli sgravi contributivi concessi in alcune aree del Paese, del sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali, nonché degli ammortizzatori sociali al fine dell’approntamento di una disciplina di agevolazione e di gestione delle crisi che tenga conto delle peculiarità operative del settore terziario. Si prevede pertanto la istituzione di un tavolo specifico, coordinato dal Ministero del Lavoro con le parti sociali del settore, e delle diverse categorie in esso incluse, per la predisposizione dei necessari provvedimenti di legge, in armonia con la politica della concorrenza a livello comunitario, e nel quadro delle compatibilità finanziarie del bilancio dello Stato.

 

Occupazione giovanile e formazione

a) Il contratto di apprendistato va mantenuto nella funzione tradizionale di accesso teorico-pratico a qualifiche specifiche di tipo tecnico. Ne va comunque valorizzata la funzione di sviluppo della professionalità, anche mediante l’intervento degli enti bilaterali e delle Regioni, e la certificazione dei risultati. I programmi di insegnamento complementare potranno essere presentati alle Regioni per il successivo inoltro al Fondo sociale europeo. In relazione all’ampliamento dell’obbligo scolastico sarà consentito, attraverso la contrattazione collettiva, uno spostamento della soglia di età;

b) la disciplina del contratto di formazione-lavoro va ridefinita prevedendo una generalizzazione del limite di età a 32 anni, ed individuando due diverse tipologie contrattuali, che consentano di modularne l’intervento formativo e la durata di funzione delle diverse esigenze.

Ferme rimanendo le attuali disposizioni in materia di durata massima del contratto, per le professionalità medio-alte sarà previsto un potenziamento ed una migliore programmazione degli impegni formativi.

Per le professionalità medio-basse ovvero per quelle più elevate che richiedano solamente un’integrazione formativa, il contratto di formazione-lavoro per il primo anno di durata sarà caratterizzato da formazione minima di base (informazione sul rapporto di lavoro, sulla specifica organizzazione del lavoro e sulla prevenzione ambientale ed anti-infortunistica) e da un’acquisizione formativa derivante dalla esperienza lavorativa e dall’affiancamento. I contratti collettivi potranno inquadrare i giovani assunti con questa tipologia di contratto a livelli inferiori rispetto a quelli cui esso è finalizzato.

Non potranno aver luogo assunzioni con il contratto di formazione-lavoro presso imprese nelle quali non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di formazione lavoro stipulati precedentemente.

Va inoltre prevista una verifica dei risultati formativi raggiunti, da compiere, con la partecipazione degli enti bilaterali, secondo la classificazione CEE delle qualifiche, e che potrà consistere, per le qualifiche medio-alte, in un’apposita certificazione. Le Regioni dovranno disciplinare, secondo criteri uniformi, le modalità di accesso dei progetti formativi ai finanziamenti del Fondo sociale europeo. L’armonizzazione con il sistema formativo avverrà nella riforma della legge 845/1978.

 

Riattivazione del mercato del lavoro

a) Nell’ambito delle iniziative previste nella sezione «politica dei redditi e dell’occupazione», oltre ai programmi di interesse collettivo a favore dei giovani disoccupati del Mezzogiorno ivi previsti, per agevolare l’insediamento di nuove iniziative produttive nelle aree deboli, di cui alla legge 488/92, le parti sociali potranno contrattare appositi pacchetti di misure di politica attiva, di flessibilità e di formazione professionale con la collaborazione delle Agenzie per l’impiego e delle Regioni. Tali pacchetti potranno prevedere una qualifica di base e la corresponsione di un salario corrispondente alle ore di lavoro prestato, escluse le ore devolute alla formazione;

b) saranno definite le azione positive per le pari opportunità uomo-donna che considerino l’occupazione femminile come una priorità nei progetti e negli interventi, attraverso la piena applicazione delle leggi n. 125 e n. 215, un ampliamento del loro finanziamento, una loro integrazione con gli altri strumenti legislativi e contrattuali, con particolare riferimento alla politica attiva del lavoro;

c) ferme restando le misure già approntate sui contratti di solidarietà, si procederà ad una modernizzazione della normativa vigente in materia di regimi di orario, valorizzando pienamente le acquisizioni contrattuali del nostro Paese e sostenendone l’ulteriore sviluppo nella tutela dei diritti fondamentali alla sicurezza, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’occupazione e l’incremento della competitività delle imprese;

d) per rendere più efficiente il mercato del lavoro va disciplinato anche nel nostro Paese il lavoro interinale. La disciplina deve offrire garanzie idonee ad evitare che il predetto istituto possa rappresentare il mezzo per la destrutturazione di lavori stabili.

In particolare, il ricorso al lavoro interinale sarà consentito alle aziende del settore industriale e terziario, con esclusione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale. Il ricorso al lavoro interinale sarà ammesso nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi dell’azienda, nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti nonché nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali applicati dall’azienda utilizzatrice.

La disciplina deve prevedere: che l’impresa fornitrice sia munita di apposita autorizzazione pubblica; che i trattamenti economici e normativi del rapporto di lavoro alle dipendenze delle dette imprese siano disciplinati da contratti collettivi; che si agevoli la continuità del rapporto con l’impresa fornitrice; che quest’ultima si impegni a garantire un trattamento minimo mensile; che il lavoratore abbia diritto per i periodi lavorati presso l’impresa utilizzatrice, ad un trattamento non inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti da quest’ultima.

Trascorsi sei mesi senza che sia intervenuta la stipula del contratto collettivo, la disciplina che sarebbe stata di competenza dello stesso, sarà emanata con regolamento del Ministro del Lavoro, sentite le parti sociali.

Dopo due anni di applicazione, va prevista una verifica tra le parti, promossa dal Governo, mirante a valutare la possibilità di un ampliamento dell’ambito di applicazione dell’Istituto;

e) forme particolari di lavoro a tempo determinato, gestite da organismi promossi o autorizzati dalle Agenzie per l’impiego, possono essere previste in funzione della promozione della ricollocazione e riqualificazione dei lavoratori in mobilità o titolari di trattamenti speciali di disoccupazione.

Il Ministro del Lavoro si impegna ad approfondire la possibilità di una riforma delle Agenzie per l’impiego mirata a consentire ad esse di operare nel predetto campo, escludendo comunque l’ipotesi dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con le stesse;

f) il Ministro del Lavoro si impegna a predisporre attraverso il confronto con le parti sociali, una riforma degli strumenti di governo del mercato del lavoro agricolo, mirata a favorire l’occupazione ed un uso più efficiente e razionale delle risorse pubbliche;

g) il Ministro del Lavoro si impegna a ridefinire l’assetto organizzativo degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro perché questi possano adempiere ai necessari compiti di politica attiva del lavoro e di esprimere il massimo di sinergie con la Regione e le parti sociali. Si impegna inoltre perché ne risulti un rafforzamento d funzione ispettiva.

 

 

4. Sostegno al sistema produttivo

 

1. Ricerca ed innovazione tecnologica

Nella nuova divisione internazionale del lavoro e delle produzioni tra le economie dei Paesi più evoluti e le nuove vaste economie caratterizzate da bassi costi del lavoro, un più intenso e diffuso progresso tecnologico è condizione essenziale per la competitività dei sistemi economico-industriali dell’Italia e dell’Europa. Negli anni ‘90 scienza e tecnologia dovranno assumere, più che nel passato, un ruolo primario.

Una più intensa ricerca scientifica, una più estesa innovazione tecnologica ed una più efficace sperimentazione dei nuovi processi e prodotti saranno in grado di assicurare il mantenimento nel tempo della capacità competitiva dinamica dell’industria italiana. Alle strutture produttive di ricerca scientifica e tecnologica, il paese deve guardare come ad uno dei principali destinatari di investimenti per il proprio futuro.

Ma non basta incrementare le risorse, occorre avviare quell’effettivo progresso scientifico/tecnologico per l’industria che nasce prevalentemente dal lavoro organizzato di strutture adeguatamente dotate di uomini e mezzi, impegnati permanentemente in singoli campi o settori. E’ in particolare nell’organizzazione strutturata dell’attività di ricerca che si alimentano le reciproche sollecitazioni a lavorare nei diversi campi di indagine, che si favorisce lo scambio di conoscenze, che si moltiplicano e si accelerano gli effetti indotti dell’indagine e della sperimentazione.

Pari urgenza e importanza riveste per il Paese l’obiettivo dell’innovazione tecnologica nelle attività di servizio, commerciali ed agricole.

L’efficienza e l’evoluzione tecnologica dei servizi (da quello bancario a quello del trasporto a quello dei servizi di telecomunicazione e di informatica) sono condizioni essenziali per la concorrenzialità delle imprese in ogni settore di attività.

E d’altra parte, la modernizzazione dell’agricoltura, oltre a preservare importanti quote del reddito nazionale e contenere il deficit della bilancia commerciale, costituisce se raccordata alla ricerca scientifica, il mezzo privilegiato di una effettiva politica di difesa del territorio e di tutela dell’equilibrio ambientale fondata sulla continuità della presenza e dell’attività delle comunità rurali.

L’attuale sistema della ricerca e dell’innovazione è inadeguato a questi fini. Occorre una nuova politica per dotare il Paese di risorse, strumenti e «capitale umano» di entità e qualità appropriata ad un sistema innovativo, moderno, finalizzato e orientato dal mercato. Interventi miranti a dare al Paese una adeguata infrastruttura di ricerca scientifica e tecnologica industriale, si dovranno ispirare al consolidamento, adeguamento ed armonizzazione delle strutture esistenti, alla realizzazione di nuove strutture di adeguata dimensione nonché ad una sempre maggiore interconnessione tra pubblico e privato.

Tutto ciò nelle tre direzioni:

a) del riordino, valorizzazione e rafforzamento delle strutture di ricerche pubbliche quali l’Università, il CNR, l’ENEA, anche in direzione di una migliore finalizzazione delle loro attività;

b) della valorizzazione delle strutture organizzate interne alle imprese;

c) della creazione di strutture di ricerca esterne sia ai complessi aziendali che alle strutture pubbliche, alla cui promozione, sostegno ed amministrazione siano chiamati soggetti privati e pubblici in forme costitutive diverse.

Tra gli obiettivi della politica dei redditi va annoverato quello della creazione di adeguati margini nei conti economici delle imprese per le risorse finalizzate a sostenere i costi della ricerca.

Per supportare un’infrastruttura scientifica e tecnologica che sostenga un sistema di ricerca ed innovazione si richiede:

a) la presentazione al Parlamento entro tre mesi del piano triennale della ricerca ai sensi dell’art. 2 della legge 168 del 1989, al fine di definire le scelte programmatiche, le modalità per il coordinamento delle risorse, dei programmi e dei soggetti, nonché le forme attuative di raccordo tra politica nazionale e comunitaria. La presentazione di tale piano sarà preceduta da una consultazione con le parti sociali;

b) un aumento ed una razionalizzazione delle risorse destinate all’attività di ricerca e all’innovazione, concentrando gli interventi nelle aree e nei settori prioritari del sistema produttivo italiano privilegiando le intese e le sinergie realizzate in sede europea, anche rafforzando l’azione sul sistema delle piccole e medie imprese e sui loro consorzi.

A tali fini saranno adottate misure di rifinanziamento, riorientamento e, ove necessario, di riforma della legislazione esistente. In particolare, il rifinanziamento è necessario per le leggi 46/82 e 346/88 per la ricerca applicata, per le nuove finalità dell’intervento ordinario nelle aree depresse del Paese, per la legge 317/91;

c) l’introduzione, attraverso la presentazione di un apposito provvedimento legislativo, di nuove misure automatiche di carattere fiscale e contributivo, in particolare mediante la defiscalizzazione delle spese finalizzate all’attività di ricerca delle imprese nonché la deducibilità delle erogazioni liberali a favore di specifici soggetti operanti nel campo della ricerca;

d) la revisione e semplificazione del regime esistente di sostegno alle imprese, con l’obiettivo di accelerare i meccanismi di valutazione dei progetti e di erogazione dei fondi;

e) l’attivazione ed il potenziamento di «luoghi» di insediamento organico di iniziative di ricerca, quali i parchi scientifici e tecnologici, con la finalità, tra l’altro, di promuovere la nascita di istituti dedicati alla ricerca settoriale interessante le problematiche specifiche dell’economia del territorio funzionali alla crescita ed alla nascita di iniziative imprenditoriali private.

Si potranno collocare in tale ambito e nelle forme di collaborazione che esso comporta tra università, enti pubblici e imprese, i progetti rivolti alla innovazione tecnologica nei settori di interesse prioritario delle amministrazioni locali quali, in primo luogo, la tutela dell’ambiente le reti locali ed i sistemi di mobilità. Per il reperimento delle risorse necessarie potrà essere utilizzato lo strumento degli accordi di programma previsto dall’art. 3 comma 3 della legge 168/89 con specifici finanziamenti. Al finanziamento di tali iniziative dovranno concorrere capitali privati;

f) il ricorso al mercato finanziario e creditizio, ad oggi praticamente inoperante, attraverso la creazione di appositi canali e l’utilizzo di specifici strumenti capaci di attrarre capitale di rischio su iniziative e progetti nel settore della ricerca e dell’innovazione.

Interessanti prospettive possono discendere dalla recente introduzione di nuovi intermediari finanziari rivolti al capitale di rischio (fondi chiusi, fondi d’investimento, venture capital, previdenza complementare);

g) lo sviluppo di progetti di ricerca promossi dalle imprese sui quali far convergere la collaborazione delle Università. Un più stretto rapporto tra mondo dell’impresa e mondo dell’Università potrà inoltre rilanciare, anche attraverso maggiori disponibilità finanziarie, una politica di qualificazione e formazione delle «risorse umane», in grado di creare nuclei di ricercatori che, strettamente connessi con le esigenze delle attività produttive, possano generare una fertilizzazione tra innovazione e prodotti, ponendo una particolare attenzione anche ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese;

h) l’attivazione di programmi di diffusione e trasferimento delle tecnologie a beneficio delle piccole e medie imprese e dei loro consorzi, che costituiscono obiettivo rilevante dei parchi tecnologici e scientifici, per i quali sono già previsti appositi stanziamenti di risorse, anche attraverso la rivitalizzazione delle stazioni sperimentali;

i) la valorizzazione, nel processo di privatizzazione e riordino dell’apparato industriale pubblico, del patrimonio di ricerca ed innovazione presente al suo interno;

l) l’attivazione di una politica della domanda pubblica maggiormente standardizzata e qualificata, attenta ai requisiti tecnologici dei prodotti nonché volta alla realizzazione di un sistema di reti tecnologicamente avanzate. A tali fini acquisisce particolare importanza il collegamento sistematico con l’attività delle strutture di coordinamento settoriale, immediatamente attivabile con l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, ed estendibile ai settori della sanità e del trasporto locale.

Per consentire la realizzazione degli obiettivi fin qui indicati è necessario che la spesa complessiva per il sistema della ricerca e dello sviluppo nazionale, pari a 1,4% del Pil, cresca verso i livelli su cui si attestano i paesi più industrializzati 2,5-2,9% del Pil. Il tendenziale recupero di tale differenza è condizione essenziale perché la ricerca e l’innovazione tecnologica svolgano un ruolo primario per rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale. In tale quadro appare necessario perseguire nel prossimo triennio l’obiettivo di una spesa complessiva pari al 2% del Pil. Tale obiettivo non può essere realizzato con le sole risorse pubbliche. Queste dovranno essere accompagnate da un’accresciuta capacità di autofinanziamento delle imprese, da una maggiore raccolta di risparmio dedicato, da una maggiore propensione di investimento nel capitale di rischio delle strutture di ricerca e delle imprese ad alto contenuto innovativo. Dovrà necessariamente registrarsi l’avvio di un crescente impegno delle autonomie regionali e locali nell’ambito delle risorse proprie.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà periodicamente svolto un confronto tra i soggetti istituzionali competenti e le parti sociali per una verifica dell’evoluzione delle politiche e delle azioni sopra descritte nonché dell’efficacia degli strumenti a tali fini predisposti.

 

 

2. Istruzione e formazione professionale

Le parti condividono l’obiettivo di una modernizzazione e riqualificazione dell’istruzione e dei sistemi formativi, finalizzati all’arricchimento delle competenze di base e professionali e al miglioramento della competitività del sistema produttivo e della qualità dei servizi.

Tale processo comporta, da un lato decisi interventi di miglioramento e sviluppo delle diverse tipologie di offerte formative, dall’altro una evoluzione delle relazioni industriali e delle politiche aziendali per la realizzazione della formazione per l’inserimento, della riqualificazione professionale, della formazione continua. Risorse pubbliche e private dovranno contribuire a questo scopo.

Su queste premesse, il Governo e le parti sociali ritengono che occorra:

a) un raccordo sistematico tra il mondo dell’istruzione ed il mondo del lavoro, anche tramite la partecipazione delle parti sociali negli organismi istituzionali dello Stato e delle Regioni dove vengono definiti gli orientamenti ed i programmi e le modalità di valutazione e controllo del sistema formativo;

b) realizzare un sistematico coordinamento interistituzionale tra i soggetti protagonisti del processo formativo (Ministero del Lavoro, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, Regioni) al fine di garantire una effettiva gestione integrata del sistema;

c) istituire il Consiglio Nazionale della Formazione Professionale, presso il Ministero del Lavoro con i rappresentanti dei Ministeri suindicati, del Ministero dell’Industria, delle Regioni e delle parti sociali;

d) prontamente realizzare l’adeguamento del sistema di formazione professionale con la revisione della Legge quadro 845/78, secondo le linee già prefigurate, tenuto conto dell’apporto che può essere fornito dal sistema scolastico:

• rilievo dell’orientamento professionale come fattore essenziale;

definizione di standards formativi unici nazionali coerenti con l’armonizzazione in atto in sede comunitaria;

• ridefinizione delle responsabilità istituzionali tra il Ministero del Lavoro (potere di indirizzo e ruolo di garanzia sulla qualità della formazione e sulla validazione dei suoi risultati) e Regioni (ruolo di progettazione della offerta formativa coerentemente con le priorità individuate nel territorio). In questo ambito, alla Conferenza Stato-Regioni dovrà essere affidato il compito di ricondurre ad un processo unitario di programmazione e valutazione le politiche formative;

• ruolo decisivo degli osservatori della domanda di professionalità istituiti bilateralmente dalle parti sociali;

• specifica considerazione degli interventi per i soggetti deboli del mercato;

• sistema gestionale pluralistico e flessibile;

• avvio della formazione continua

e) elevare l’età dell’obbligo scolastico a 16 anni, mediante iniziativa legislativa che, fra l’altro, valorizzi gli apporti che al sistema scolastico possono essere offerti da interventi di formazione professionale; per assicurare la maggiore efficacia sociale a tale obiettivo, esso dovrà essere accompagnato dalla messa a punto di strumenti idonei alla prevenzione ed al recupero della dispersione scolastica, individuando tra l’altro in tale attività uno dei possibili campi di applicazione dei programmi di interesse collettivo;

f) portare a termine la riforma della scuola secondaria superiore, nell’ottica della costruzione di un sistema per il 2000, integrato e flessibile tra sistema scolastico nazionale e formazione professionale ed esperienze formative sul lavoro sino a 18 anni di età;

g) valorizzare l’autonomia degli istituti scolastici ed universitari e delle sedi qualificate di formazione professionale, per allargare e migliorare l’offerta formativa post-qualifica, post-diploma e post-laurea, con particolare riferimento alla preparazione di quadri specializzati nelle nuove tecnologie, garantendo il necessario sostegno legislativo a tali percorsi formativi;

h) finalizzare le risorse finanziarie derivanti dal prelievo dello 0,30% a carico delle imprese (L. 845/78) alla formazione continua, al di là di quanto previsto dal D.L. n. 57/93, privilegiando tale asse di intervento nella futura riforma a livello comunitario del Fondo Sociale Europeo;

i) prevedere un piano straordinario triennale di riqualificazione ed aggiornamento del personale, ivi compresi i docenti della scuola e della formazione professionale, per accompagnare il decollo delle linee di riforma suindicate.

 

3. Finanza per le imprese ed internazionalizzazione

Per il pieno inserimento del sistema produttivo italiano e quello europeo e per l’effettiva integrazione dei mercati finanziari italiani in quelli comunitari, occorre affrontare in tutta la sua portata il problema del trattamento fiscale delle attività economiche e delle attività finanziarie. Si tratta di un vasto campo di riforme da svolgere in armonia con gli obiettivi di controllo e di risanamento del bilancio pubblico per superare le numerose distorsioni del sistema attuale e rendere più equilibrate le condizioni operate dai mercati nel finanziamento delle imprese.

L’esigenza di reperire le risorse utili alla crescita richiede un mercato finanziario più moderno ed efficace, in grado di assicurare un maggior raccordo diretto e diffuso tra risparmio privato ed imprese, anche ampliando la capacità delle imprese di ricorrere a nuovi strumenti di provvista.

Va affrontato il problema del ritardo dei pagamenti del settore statale al sistema produttivo al fine di eliminare un ulteriore vincolo alla finanza d’impresa, attraverso la predisposizione di procedure, anche con eventuali possibili forme di compensazione, che impediscano il ripetersi dei ritardi.

A tal fine vanno introdotti nel nostro ordinamento con rapidità i fondi chiusi ed i fondi immobiliari, va sviluppata la previdenza complementare, va dato impulso alla costituzione dei mercati mobiliari locali, vanno favorite forme di azionariato diffuso anche se in gestione fiduciaria, va infine sviluppata una politica delle garanzie, che tenga conto anche delle iniziative comunitarie.

Si favorirà altresì la costituzione e lo sviluppo di consorzi di garanzia rischi, di consorzi produttivi tra imprese e di imprese di «venture capital» anche attraverso l’uso della 317/91.

Quanto al sistema degli intermediari finanziari e alle possibilità concesse agli stessi dal recepimento della direttiva sulle banche, va facilitata l’operatività nel campo dei finanziamenti a medio termine e di quelli miranti a rafforzare il capitale di rischio delle imprese, in primo luogo accelerando i processi di concentrazione e privatizzazione del sistema bancario e di una sua apertura alla concorrenza internazionale, in secondo luogo rimuovendo contestualmente gli ostacoli che ritardano l’attuazione concreta della suddetta direttiva.

Per aumentare la penetrazione delle imprese italiane nei mercati internazionali occorre definire strumenti più efficaci e moderni per la politica di promozione e per il sistema di assicurazione dei crediti all’export. Dovrà essere sviluppata la capacità di promozione e gestione di strumenti operativi che riducano il rischio finanziario quali il «project financing» e il «counter trade», anche promuovendo una più incisiva capacità di trading gestito da operatori nazionali.

È necessario razionalizzare e rendere più trasparente l’intervento pubblico a sostegno della presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali, considerando anche le esigenze delle piccole e medie imprese, facilitando l’accesso di tutti gli operatori alle informazioni ed aumentando le capacità istruttorie al fine di rendere più produttivo l’uso delle risorse pubbliche e di orientare queste su obiettivi economici strategici e di politica estera definiti a livello di governo e in confronto con le imprese. Appare inoltre importante garantire un coerente coordinamento dei soggetti preposti al rafforzamento della penetrazione all’estero del sistema produttivo per offrire una più vasta e
coordinata gamma di strumenti operativi.

In questo quadro va riformata la SACE, aumentandone la capacità di valutazione dei progetti e del rischio paese. L’attività di copertura dei rischi di natura commerciale va nettamente separata da quella connessa ai rischi politici e svolta in più stretta collaborazione con le società assicurative private.

 

4. Riequilibrio territoriale, infrastrutture e domanda pubblica

La situazione di crisi e le tensioni sociali che si registrano in Italia si presentano differenziate a livello territoriale. In queste condizioni, un processo di ripresa economica, in assenza di una politica di riequilibrio territoriale, rischia di produrre un aumento del divario tra aree in ritardo di sviluppo, aree di declino industriale, aree di squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.

La tradizionale politica sulle aree deboli, incentrata soltanto sull’intervento straordinario nel mezzogiorno, appare superata dai recenti provvedimenti governativi. Questi disegnano una nuova strategia di intervento, orientata su di una politica regionale «ordinaria» più ampia, mirata a sostenere e creare le premesse per lo sviluppo economico di tutte le aree deboli del Paese.

Tale politica deve essere, inoltre, coordinata con i nuovi strumenti comunitari che divengono parte integrante dell’azione per il sostegno allo sviluppo e, allo stesso tempo, criterio guida per la definizione delle modalità e dell’intensità degli interventi. Occorre, pertanto, giungere ad un’ottimizzazione delle risorse finanziarie provenienti dai fondi strutturali della Cee, assicurandone il pieno utilizzo, soprattutto in vista del programma 1994/1999.

Il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica diviene la sede centrale di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza per ottimizzare l’azione di governo e per massimizzare l’efficacia delle risorse pubbliche ordinarie a vario titolo disponibili. In questo modo sarà possibile dare maggiore trasparenza alle risorse destinate agli investimenti ed assicurarne una più rapida erogazione alle imprese. La creazione di un organo indipendente presso lo stesso Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, quale l’Osservatorio delle politiche regionali, per verificare l’andamento e l’efficacia degli interventi nelle aree deboli rappresenta un’ulteriore iniziativa per garantire l’effettivo dispiegarsi della politica regionale.

La politica regionale, oltre a flussi finanziari diretti allo sviluppo, dovrà prevedere una forte e mirata azione di sostegno alla riduzione delle diseconomie esterne, individuate nei diversi livelli di infrastrutturazione, nello sviluppo dei servizi a rete, nel funzionamento della Pubblica Amministrazione. Per conseguire tale obiettivo va rilanciata l’azione di programmazione degli investimenti infrastrutturali, riqualificando la domanda pubblica come strumento di sostegno alle attività produttive. In particolare, devono essere sostenuti gli investimenti nelle infrastrutture metropolitane, viarie ed idriche, nei settori dei trasporti, energia e telecomunicazioni, nell’ambiente e nella riorganizzazione del settore della difesa. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dovrà assumere compiti e responsabilità di coordinamento della domanda e della spesa pubblica di investimenti, istituendo specifiche strutture di coordinamento, quale quella introdotta per la spesa di informatica nella pubblica amministrazione, a partire dai settori di maggiore interesse per lo sviluppo produttivo e sociale.

Questa politica regionale dovrà, infine, consentire l’avvio di azioni di politica industriale volte alla reindustrializzazione delle aree in declino industriale ed alla promozione di nuove attività produttive. Il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ed il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio, svolgeranno un ruolo di indirizzo e di coordinamento delle iniziative in tali aree, che dovranno essere gestite con maggiore efficacia e finalizzazione e che saranno affidate alle agenzie ed ai comitati oggi esistenti, anche mediante accordi di programma.

La politica regionale dovrà, altresì, promuovere la realizzazione delle condizioni ambientali che consentano un recupero di competitività delle imprese agricole e turistiche, considerata la loro importanza sia sotto l’aspetto produttivo, sia sotto quello della generazione di attività agro-industriali e di servizio ad esse collegate.

Gli investimenti pubblici, anche in presenza di forti ristrettezze di bilancio, devono essere rilanciati attraverso una più efficace e piena utilizzazione delle risorse disponibili, riducendo la generazione di residui passivi per l’insorgere di problemi procedurali e di natura allocativa. In questa direzione si muovono i provvedimenti recentemente varati dal Governo e soprattutto la riforma degli appalti che appare idonea a rilanciare la realizzazione di opere di utilità pubblica oggi completamente ferme.

Inoltre, l’azione di rilancio degli investimenti pubblici dovrà essere distribuita in modo tale da poter favorire l’impiego aggiuntivo di risorse private, insistendo in modo particolare nelle aree dove più grave è la crisi produttiva ed occupazionale. Pertanto, appare importante favorire il coinvolgimento del capitale privato, nazionale ed internazionale, nel finanziamento delle dotazioni infrastrutturale, garantendo la remunerazione dei capitali investiti, attraverso l’utilizzo di apposite strutture di «project financing». Tali strutture potrebbero interessare, in via sperimentale, le infrastrutture metropolitane, viarie ed idriche.

In questo quadro è necessario perseguire un dialogo costruttivo tra le amministrazioni pubbliche centrali e regionali e le parti sociali per definire le linee di intervento più appropriate atte a promuovere le condizioni di sviluppo delle aree individuate anche attraverso una valida politica di infrastrutturazione con particolare riferimento a quelle mirate allo sviluppo di attività produttive.

I criteri di tale politica devono, pertanto, essere:

a) la definizione di un nuovo ambito territoriale di intervento individuato in armonia con le scelte che verranno operate dalla Comunità Europea;

b) l’individuazione di interventi infrastrutturali a livello regionale, interregionale e nazionale sulle grandi reti con l’obiettivo della riduzione dei costi del servizio e la sua qualificazione tecnologica;

c) il mantenimento di un flusso di risorse finanziarie anche nella fase transitoria di definizione del nuovo intervento regionale;

d) il rafforzamento del decentramento delle decisioni a livello regionale, con la realizzazione di accordi di programma Stato-Regioni ed attribuendo maggiore spazio al ruolo dei soggetti privati (partenariato);

e) la revisione delle competenze delle amministrazioni interessate agli interventi pubblici e all’erogazione dei pubblici servizi, ai fini di una loro maggiore efficienza, efficacia e tempestività;

f) la concentrazione nelle aree individuate dell’azione di qualificazione professionale del personale impiegato nelle realtà produttive a maggior specificazione tecnologica;

g) la piena e completa attivazione della legge 317/91 al fine di promuovere lo sviluppo di servizi reali alle piccole e medie imprese.

Gli strumenti guida attraverso cui sarà possibile sviluppare la nuova politica regionale possono essere così individuati:

a) strutture di coordinamento settoriale (Authority), sulla base delle analoghe iniziative intraprese a livello nazionale, inizialmente limitate al settore sanitario ed in quello del trasporto locale;

b) accordi di programma tra Governo centrale e amministrazioni regionali, al fine di concertare le scelte prioritarie per l’infrastrutturazione del territorio ed accelerare le procedure relative ad atti di concessione ed autorizzazione;

c) norme specifiche tendenti a rimuovere ostacoli di natura procedurale (anche in conseguenza del decreto legislativo n. 29/93), che permettano una rapida approvazione ed attuazione degli interventi. In tale quadro è necessario prevedere appropriati strumenti normativi finalizzati al riorientamento su obiettivi prioritari delle risorse disponibili, al fine di consentire una rapida cantierizzazione delle opere già approvate.

 

5. Politica delle tariffe

Il protocollo del 31 luglio 1992 conteneva l’impegno del Governo a perseguire una politica tariffaria per i pubblici servizi coerente con l’obiettivo di riduzione dell’inflazione. Tale obiettivo è stato perseguito, consentendo di ottenere risultati molto positivi. Al fine di mantenere l’obiettivo della riduzione dell’inflazione e nel contempo, di consentire il mantenimento dei programmi di investimento, sarà svolto un confronto con le parti per verificare la politica tariffaria, già definita e da definire, per il periodo 1993-94.

Una politica tariffaria di carattere europeo non può soltanto limitarsi al perseguimento di obiettivi di carattere macroeconomico, quali il contenimento dell’inflazione, bensì deve anche essere utilizzata per lo sviluppo di un efficiente sistema di servizi pubblici.

La necessità di rilanciare la domanda pubblica e quella di investimenti del sistema delle imprese, unitamente all’avvio del processo di riordino delle società di gestione dei servizi pubblici, impone l’esigenza di superare la logica del contenimento delle tariffe e di avviarsi verso un sistema che dia certezza alla redditività del capitale investito in dette imprese e che non limiti lo sviluppo degli investimenti.

A tal fine, è necessario stimolare ampi recuperi di produttività. Raccordare più direttamente il livello delle tariffe ai costi effettivi del servizio, garantendo altresì adeguati margini di autofinanziamento in grado di favorire la realizzazione degli investimenti necessari. In questo quadro, appare altrettanto importante prevedere una graduale correzione della struttura delle tariffe vigenti, per avvicinarla a quelle in vigore nei maggiori Paesi europei Dovranno essere liberalizzati i settori che non operano in regime di monopolio.

Nella definizione dei criteri di determinazione tariffaria si dovranno inoltre tutelare le esigenze dell’utenza, anche con riferimento alle piccole e medie imprese e ai conseguenti effetti indotti sul livello dei prezzi, definendo standard qualitativi determinati, in linea con quelli vigenti nei maggiori paesi industrializzati, su cui si eserciterà l’attività di regolazione.

A tal fine, infatti, si dovranno istituire appropriate autorità autonome che in sostituzione dell’attività attualmente svolta dalle amministrazioni centrali e delle corrispondenti strutture, garantiscano, con una continua, indipendente e qualificata azione di controllo e regolamentazione, gli obiettivi sopra indicati. Dette autorità dovranno essere strutturate in modo tale da favorire l’espressione delle esigenze dell’utenza. Dovranno altresì adottare una metodologia di definizione dei prezzi dei pubblici servizi attraverso lo strumento del price cap e dei contratti di programma, che rispetti le differenti esigenze emergenti. Saranno previste conferenze di coordinamento tra dette autorità autonome al fine di assicurarne comportamenti coerenti.

 

 

 

 

 

Allegato N. 4

 

 

VERBALE DI ACCORDO

 

 

In data 12 marzo 1997

 

tra

 

l’ANDIL ASSOLATERIZI E l’ASSOBETON

 

e

 

La FENEAL-UIL, FILCA-CISL E FILLEA-CGIL

 

con riferimento al punto 2 (assetti contrattuali), comma 2, del Protocollo 23 luglio 1993,

è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo della parte economica (2° biennio) del C.C.N.L. 17.10.1994 per i lavoratori dipendenti dalle Aziende produttrici di

a) elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento;

b) manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle

 

 

AUMENTI RETRIBUTIVI

 

…omissis…

 

 

 

 

 

 

 

SCADENZA

 

Il termine di scadenza di cui all’art. 68 del C.C.N.L. 17.10.94 è prorogato al 31 marzo 1999.

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

Le parti stipulanti il presente accordo costituiranno, entro il prossimo mese di giugno, una Commissione tecnica paritetica per l’approfondimento del quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare e per l’esame delle soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione e la gestione a livello di settore della previdenza complementare a capitalizzazione su base volontaria.

Detta Commissione presenterà un rapporto alle parti stipulanti entro il mese di dicembre 1998.

Fermo restando quanto previsto dal1’art.57 del C.C.N.L. 17.10.94 anche per quanto concerne la misura di utilizzo del TFR, le aziende concorreranno al finanziamento della previdenza complementare nella misura dell’ 1 %  ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza dei lavoratori che aderiranno alla previdenza complementare. I lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari misura. Gli oneri contributivi a carico di lavoratori e imprese decorreranno dalla effettiva operatività del sistema definito dalle parti.

 

 

una tantum

 

…omissis…