Roma, lì 17 gennaio 2001
tra
Feneal-UII
AICPL-AGCI
e
Filca-CISL ANCPL-Legacoop
Fillea-CGIL FEDERLAVORO E SERVIZI
CCI
Congiuntamente alla firma della stesura del CCNL Edile Cooperativo
rinnovato in data 9/2/2000, le Parti convengono di procedere alla stampa e
distribuzione, ai lavoratori ed alle imprese del CCNL medesimo attraverso le
Casse Edili.
Il costo del CCNL sarà di lire 3.000 a copia ed a carico di ciascuna Cassa Edile.
Conseguentemente ogni Cassa Edile è sollecitata a far pervenire il numero dei
lavoratori e delle imprese iscritte, nel territorio di competenza, unitamente
all'importo complessivo corrispondente, alla Fine di provvedere alla successiva
spedizione.
Le Parti hanno convenuto che l'ANCPL-Legacoop provvederà a coordinare
questa attività.
CONTRATTO
COLLETTIVO
NAZIONALE DI
LAVORO
PER I
LAVORATORI DELLE
COOPERATIVE DI
PRODUZIONE
E LAVORO
DELL’EDILIZIA
E
ATTIVITA’ AFFINI
ANCPL-LEGACOOP
FEDERLAVORO E
SERVIZI -CCI
AICPL-AGCI
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
9
febbraio 2000
Roma, 9 febbraio 2000
tra
l'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COOPERATIVE Dl PRODUZIONE E LAVORO – ANCPL- Legacoop, rappresentata
dal Presidente Franco Buzzi, dal Vicepresidente Romano Galossi, dal Responsabile
del Dipartimento Relazioni Industriali Rossano Rimelli; dalla delegazione
trattante presieduta da Renato Verri e composta da Francesco Aldrelli, Silvano
Cavazzoni, Stefano Elisetti, Giuliano Giordani, Aldo lori, Sergio Mazzotti, Gioacchino Medici,
Gianvittorio De Ruvo, Lorenzo Giberti, Francesco Perri, Emer Silingardi;
la FEDERAZIONE
NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - FERDERALVORO E SERVIZI -
Confcooperative, rappresentata dal Presidente Massimo Stronati, dal Direttore
Mario Troisi e dai componenti la Commissione Relazioni Industriali composta da:
Luigino Marozzi, Fiorenzo Castagnoli, Sergio Cassar, Italo di Giannatale, con
l’assistenza della Confederazione Cooperative Italiane, rappresentata dal
Presidente Luigi Marino con l’intervento di Ferruccio Pelos, Responsabile del
Servizio Sindacale;
l’ASSOCIAZIONE
ITALIANA COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO - AGCI, rappresentata dal Presidente
Giuseppe Morgagni con l’assistenza dell’Associazione Generale Cooperative Italiane
rappresentata dal Presidente Maurizio Zaffi, dai Vice Presidenti Giorgio
Brunelli e Marino Janni e dai Sigg. Orano Suprani e Silvano Tomidei;
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO (FeNEAL)
aderente
all'Unione Italiana del Lavoro UIL ‑ rappresentata dal Segretario
Generale Francesco Marabottini; dai componenti la Segreteria Nazionale: Donato
Sebastiano Bernardo Ciddio, Antonio Correale, Francesco Gullo, Giuseppe
Moretti, Raffaele Rizzacasa, Learco Sacchetti, Massimo Trinci;dai. componenti
la Direzione Nazionale: Angelo Caruso, Franco Carvelli, Angelo Catalano, Ferdinando
Ceschia, Emifio Correale, Maurizio D'aurelio, Francesco De Martino, Silvio
Errico Paolo Ferrari, Luciano Fioretti, Leonardo Frascarelli, Angelo Gallo, Alberto Ghedin, Ladislao Linari,
Ferdinando Lioi, Pompeo Naldi, Domenico Palma, Pierpaolo Panu, Giovanni Panza,
Fabrizio Pascucci, Sabino Pazienza Vincenzo Posa, Saverio Ranieri, Franco
Righetti; dai componenti la Commissione edilizia: Salvatore Bevilacqua, Giorgio
Ballistreri, Walter Belmonte, Gianfranco Borghesi, Stefano Cacciatore, Luigi Ciancio, Marco Cicerone, Armando
Dagna, Ernesto D'Anna, Giuseppe D'Antonio, Franco De Feo, Tommaso Di Marco,
Francesco Fareta, Ferruccio Ferrauto, Pasqualino Festa, Valerio Franceschìni,
Mauro Franzolini, Leonardo Frascarelli, Giuseppe Giammella, Andrea Lanzetta,
Adelmo Leoncini, Sergio Magliola, Bruno Marte,
Gianluigi Meggiolaro, Paolo Orrù, Domenico Paoli, Franco Sannino, Antonio
Serina, Bruno Solmi, Enrico Staffieri, Valerio Zannin, Salvatore Zermo;
la FEDERAZIONE
ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (FILCA) ‑ aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
C.I.S.L. ‑ rappresentata dal Segretario Generale Cesare Regenzi e dai
Segretari Nazionali: Piero Baroni, Giuliano Cantoni, Antonio Ceres, Giuseppe Moscuzza,
Giuseppe Virgilio con l'assistenza dell'Operatore Nazionale Onelio Zari e dai
Componenti l’Esecutivo Nazionale: Sebastiano Accolla, Giocondino Casolino,
Gerardo Ceres, Antonio Cerqua, Paolo I.Cuccello, Renzo Corveddu, Franco De
Gattis, Umberto De Simoni, Emilio Di Conza, Ciro Donnarumma, Diego Faccini,
Bernardo Fenaroli, Giulio Fortuni, Claudio Gessi, Lorenzo Gully, Antonio
Lazzaroni, Franco Lorenzon, Magnolia Mennato, Francesco Marcone, Giovanni
Matta, Goriziano Merotto, Daniele Morassut, Stefano Nuti, Gianni Pedrazzini,
Ferdinando Piccinini, Giuliano Pizzo, Gianfranco Reale, Paolo Riguccí, Ulderico
Sbarra, Primo Schonsberg, Antonio Scuteri, Salvatore Sorace, Ferdinando
Speranza, Santo Spinella, Giovanni Tamburella, Giampiero Tipaldi, Franco Turri
Domenico Zannino, Renzo Zavattari;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI
LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE (FILLEA‑ Costruzioni e
Legno) ‑ aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro
C.G.I.L. ‑rappresentata dal Segretario Generale Carla Cantone e dai Segretari
Nazionali‑. Antonio Galante, Giampaolo Mati e Massimo Viotti e dai
componenti il Comitato Direttivo: Antonio Accotzu, Nicola Allegretti, Ezio
Alpino, Roberto Andreozzi, Danilo Andriolo, Andrea Antonioli, Luciano
Antonucci, Luigi Aprile, Elio Baffioni, Gabriella Baldini, Rita Baratti,
Stefano Bassoli, Mirto Bassoli, Paola Battaggia, Spartaco Battista, Sergio
Bavone, Massimo Bellezza, Domenico Bellinvia, Aurelio Benigno, Massimo
Bertolini, Renato Biferali, Michele Binello, Gaetano Bisceglie, Flavio Bisiach,
Giovanni Bivi, Claudio Bocciolini, Guelfo Bonora, Paola Broggini, Giovanni
Bulgarella, Enzo Buonomo, Giuliano Calvani, Davide Canducci, Loreto Capizzi,
Eugenio Cappelli, Cesare Caprini, Remo Carboni, Michele Carpinetti, Roberto
Castellari, Romano Catini, Manola Cavallini, Luigi Cavallini Roberto Cellini,
Paolo Chiappa, Giacomo Chiesura, Francesco Cisarri, Giorgio Civiero, Giuseppe
Calferai, Luciano Cossale, Mauro Crimella, Emiliano D'Andreamatte, Giovanni
Dattilo, Vincenzo David, Luigi De Crescenzo, Vincenzo Del Giudice, Enrico Di
Girolamo, Marco Di Girolamo, Domenico Di Martino, Giampaolo Di Odoardo, Sandro
Dominici, Simone Donelli, Giacomo Dorotea, Moulay El Akkioui, Carmelo Farci,
Romano Fattini, Ornella Fogliazza, Ezelino Fratorti, Gerardo Galassi, Giancarlo
Gamba, Primo Gatta, Giuseppe Gavinelli, Sergio Gelmini, Bruno Gemignan,
Giuseppino Ghisu, Giovanni Giannasio, Nazzareno Giannini, Osvaldo Giorgi, Piero
Greotti, Sandro Grugnetti, Ermanno Guerrini Claudio Guggiari, Donato Ianaro
Franco Iannella, Renato Kneipp, Giovanni La Greca, Antonio Ledda, Pietro Leo,
Antonio Licciardello, Mauro Livi, Giuseppe Locorotondo, Mauro Macchiesi, Enzo
Maio, Massimo Marchini, Felice Marcias,
Marcella Marra, Mauro Masotti, Graziano Massoli, Valter Meglioranzi, Franco
Messina, Paolo Minello, Giuseppe Mottura, Mara Nardini Claudio Niero, Stanislao
Nocera, Giancarlo Opretti, Angelo Orientale, Augusto Orlando, Marcello
Pagliaroli, Michele Palazzolo, Rocco Palermo, Romangelo Perego, Antonio
Perziano, Vincenzo Petruzziello, Salvatore Piccoli, Gaetano Pignataro,
Vladimiro Pina, Piero Polli, Nicola Pondrano, Romano Raffaele, Massimo Raso,
Giuseppe Rendina, Andrea Righi, Fabio Rizzo, Roberto Rossetti, Lucia Rossi, Roberta
Rossi, Daniele Roviani, Antonio Rudas, Giuseppe Ruscigno, Gianfranco Salluzzo,
Gian Mario Santini, Ada Sinimberghi, Pasquale Sisto, Lorenzo Sola, Celeste Stanzani, Cosimo Stasi, Giuseppe Terranova, Alberto
Tomasso, Umberto Trasatti, Giovanni Trebini Archimede Tripiedi, Giorgio Vanoli,
Riccardo Varanini, Hervè Zamboni Pietro Zulian.
VIENE
STIPULATO
Il presente
contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le
imprese cooperative di produzione e lavoro che svolgono le lavorazioni appresso
elencate e per tutti i lavoratori delle stesse. Tali lavorazioni possono essere
eseguite in proprio e per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati:
Costruzione
(compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, carpenterie
in legno e in ferro, I'impianto e il disarmo di cantieri e di opere
provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e
manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in
muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con
impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in
stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè,
costruzione e manutenzione di:
—fabbricati ad
uso di abitazione (urbani e rurali);
—fabbricati ad
uso agricolo, industriale e commerciale;
—fabbricati
per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
—opere
monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
—ciminiere,
serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione,
ecc.;
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché
le altre attività appresso elencate:
— intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura,
verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
— decorazione e rivestimenti in legno, ferro,
gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche,
piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
— pavimentazione in cemento, marmette, marmo,
bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
— preparazione e posa in opera di manti
impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.; con eventuale
sottofondo di materiali coibenti;
— posa in opera di parafulmini, campane, statue,
croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
— lavori murari per installazione e rimozione di
impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
— verniciatura di impianti industriali;
— spolveratura, raschiatura, pulitura in genere
di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti;
— demolizione di opere edili in cemento armato o
in muratura;
· demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
· demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
· manutenzione (ordinaria e straordinaria) e lavorazioni tipicamente edili nell’ambito di interventi di restauro e di restauro artistico. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
- fabbricati ad uso abitazioni;
- fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;
- opere monumentali;
- disfacimento
di opere edili in legno o metalliche.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA A VERBALE
Le parti, al fine di determinare le condizioni applicative di quanto
previsto nel penultimo alinea della premessa,
affideranno ad una commissione paritetica il compito di definire, entro tre
mesi dalla stipula del presente contratto, gli specifici profili di riferimento
ed i relativi livelli di inquadramento (vedi allegato M).
Costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione di:
— opere
di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
— opere
di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
— acquedotti;
— gasdotti,
metanodotti;
— oleodotti;
— fognature,
pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
— pozzi
d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso
potabile, industriale o irriguo;
— cisterne
o serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento
di liquidi di qualsiasi specie;
— canali
navigabili, industriali, di irrigazione;
— opere
per impianti idroelettrici;
— porti
(anche fluviali e lacuali);
— opere
marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di
terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti
o reinterri, adattamento o trattamento di terreni; preparazione di aree
fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini;
terrapieni, ecc.;
Cave di
prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena,
sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoti,
lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più
cantieri limitrofi essendo in funzione di componente della attività costruttiva
che si svolge in tali cantieri.
Costruzione,
manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della
cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
— strade ordinarie e autostrade (corpo stradale
e sovrastruttura);
— strade ferrate e tranvie (sovrastruttura
comprendente la massicciata, I'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
— impianti di trasporto terrestre ed aereo, a
mezzo fune (tunicolari, funivie, seggiovie, teleferiche, ecc.);
— ponti e viadottl (in muratura, in cemento, con
impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in
stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici, ponti su chiatte e su
altri galleggianti; ponti canale);
— esecuzione di segnaletica stradale
orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli
pubblicitari.
Costruzione, rivestimento,
rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi,
caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
Messa in opera
di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con
successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale,
compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e
sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche, installazione di tralicci
per antenne radiotelevisive.
Lavori di
scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della
pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e
poste pneumatiche.
Tutte le altre
attività comunque denominate, connesse
per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale,
anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti;
falegnami, autisti, cuochi o cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze
di una impresa edile.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
a)
Nel confermare l’'inquadramento nella contrattualistica collettiva
dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell’attività di produzione e distribuzione
di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione
collettiva dell’edilizia è I'unica applicabile alla predetta attività, la quale
pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro
stipulato dalle parti medesime.
b)
Le parti si danno atto che le attività di “costruzioni di linee e condotte”
debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione
collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.
PROTOCOLLO
SULLE POLITICHE DEL LAVORO
Le Associazioni Cooperative e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, contestualmente alla stipula dell’accordo per il rinnovo del c.c.n.l., convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare l’industria delle costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l’incremento dell’occupazione su di un piano generale e settoriale.
Per la realizzazione di tali direttive le parti concordano sulla necessita’ che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato, l’efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità del mercato del lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali.
A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso un’attiva opera di impulso della concertazione in atto con il Governo :
1) Unificazione delle aliquote contributive per la cassa integrazione guadagni ordinaria, equiparando il contributo per gli operai dell’edilizia a quello degli altri settori, fermo restando il regime delle prestazioni, in particolare con riferimento alle soste meteorologiche.
2) Allineamento del contributo assegni familiari delle imprese edili industriali a quello delle imprese artigiane .
3) Conferma in via permanente della riduzione contributiva prevista dall’art. 29 della legge n. 341/95, con adeguamento delle aliquote.
4) Conferma in via permanente della riduzione contributiva dei premi Inail prevista dal decreto ministeriale 7 maggio 1997.
5) Eliminazione degli oneri sociali impropri ancora esistenti.
6) Finanziamento in via permanente della formazione esterna obbligatoria prevista dall’art. 16 della legge n. 196/97 con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato da effettuarsi per il tramite degli organismi bilaterali di categoria.
7) Finanziamento delle attività formative poste in essere dagli organismi paritetici di settore in materia di sicurezza sul lavoro.
Entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni congiunte di cui sopra.
Si conferma che nella nozione di fine lavoro, agli effetti di legge e contrattuali e’ compresa anche la fase lavorativa, nonche’ il graduale esaurimento sia del lavoro che della stessa fase lavorativa.
Le Associazioni Cooperative e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si impegnano altresì ad elaborare entro quattro mesi dalla stipula del presente Protocollo una proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi anche al fine di destinare risorse alla previdenza complementare.
DISCIPLINA
GENERALE
Sezione
prima ‑
Rapporti
e diritti Sindacali
ART.
1
-
RAPPORTI TRA SINDACATO E COOPERAZIONE
- NATURA DELL'IMPRESA COOPERATIVA
‑ RUOLO DEL SOCIO LAVORATORE
Nel definire
il rinnovo del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le
Associazioni delle Cooperative di Produzione e Lavoro aderenti alla Lega
Nazionale delle Cooperative e mutue, alla Confederazione delle Cooperative
italiane e all'Associazione Generale delle Cooperative Italiane e la Feneal,
Filca e Fillea, si propongono come obiettivo di fondo la creazione di
condizioni sociali ed economiche che consentano I'eliminazione delle condizioni
di sfruttamento dei lavoratori, unitamente alla ricerca di momenti di convergenza
per affermare una politica di sviluppo, di trasformazione e di rinnovo della
società.
A tal fine
esse si impegnano a dar vita a più avanzate relazioni industriali. Il metodo
del più ampio confronto costruttivo, nel pieno rispetto delle rispettive
autonomie e del riconoscimento dei compiti e del ruolo che ad ognuno compete,
deve caratterizzare sempre di più le relazioni industriali tra i due movimenti,
sia per la definizione di impegni comuni riguardo le scelte di sviluppo
economico, sociale ed industriale del settore, sia per tutti gli altri aspetti oggetto del confronto.
Nel quadro di
queste finalità, le Associazioni Cooperative di Produzione e Lavoro con il
contributo anche del movimento sindacale si impegnano a promuovere e ad assumere
concrete iniziative atte ad allargare le attività produttive autogestite
particolarmente nel mezzogiorno anche e soprattutto con la costituzione di
nuove imprese cooperative.
Le tre
Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali firmatarie concordano di
riconoscere all'autogestione una forma avanzata di democrazia industriale che
consente al lavoratore socio di realizzare una aspirazione comune a tutta la
classe lavoratrice, quella cioè di
diventare essa stessa soggetto dell'impresa.
La realizzazione
dell'autogestione pone l'impresa cooperativa in una condizione diversa rispetto
all'impresa privata. Infatti l'impresa cooperativa non persegue fini
speculativi ma ha come scopo il conseguimento, attraverso la gestione in forma
associata dell'impresa da parte dei soci lavoratori (autogestione),della
continuità di occupazione per i lavoratori e delle migliori condizioni
economiche, sociali e professionali consentite dalla situazione di
mercato.
L'adesione
alla cooperativa stabilisce un rapporto in forza del quale, il socio dispone
collettivamente dei mezzi di produzione, partecipa all'elaborazione e alla
realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo della sua azienda,
partecipa responsabilmente ai risultati economici e al rischio di impresa,
contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, mette a
disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, assumendo
in tal modo le caratteristiche di un lavoratore associato che dispone,
collettivamente, degli strumenti di direzione, dei mezzi di produzione e delle
sue cooperative e della destinazione dei risultati.
In
considerazione di ciò la posizione giuridica del socio nei confronti della
cooperativa di cui fa parte costituisce un rapporto associativo.
Fermo restando
quanto sopra, le prerogative statutarie, e in questo ambito le delibere
assembleari, le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali
firmatarie convengono che il trattamento minimo per il socio della cooperativa
è quello previsto dal presente CCNL.
Le
parti auspicano che si addivenga alla disciplina legislativa della figura del
socio-lavoratore.
ART.
2 - OSSERVATORIO
1. Al fine di
accrescere la conoscenza dei fenomeni dell'industria delle costruzioni, realizzando
un sistema di rilevazione e di formazione che sia anche di supporto al sistema
di concertazione di cui all'art. 3 le parti concordano di costituire un
Osservatorio Nazionale.
Tale
Osservatorio avrà anche il compito di interagire, per quanto attiene le
tematiche di interesse o con implicazioni più generali, con l'Osservatorio
Nazionale sulla Cooperazione, recentemente avviato in applicazione di quanto
previsto dal Protocollo d’intesa tra AGCI, CCI, LNCeM e CGIL, CISL, UIL del
5/4/90, nonché di rapportarsi con analoghe strutture, costituite nell'ambito
dell'industria delle costruzioni, al fine di acquisire elementi di conoscenza
più ampi e proficui.
2.
L'Osservatorio analizzerà su base nazionale, con possibilità di disaggregazione
regionale per quelle realtà territoriali ad insediamento cooperativo più
significativo, i seguenti dati aggregati:
‑ evoluzione della domanda pubblica, degli
investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale
privato;
‑ evoluzione dell'offerta, analizzando la
tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i
livelli di produttività e di costo;
‑
I'andamento del mercato del lavoro, con
riferimento a: fabbisogni occupazionali, processo di ingresso nel settore e
mobilità, tempo di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale,
andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano
occupazionale e contributivo;
‑
il bilancio delle iniziative afferenti la
promozione cooperativa nel settore.
3. Ai fini
della progressiva realizzazione di un sistema informativo coordinato ed
efficace ci si avvarrà, in prima istanza, della raccolta ed elaborazione dei
dati rilevabili dalle Casse Edili, dagli Enti Scuola e dai CTP, nonché da
quelli a disposizione di ciascuna delle parti o derivanti da organismi pubblici
o privati.
Entro 6 mesi
dalla stipula del presente contratto verrà redatto un primo rapporto sulla base
dei dati di cui al comma precedente relativamente ai seguenti aspetti:
‑
fabbisogno e livelli occupazionali;
‑
processi di ingresso e mobilità nel settore;
‑
orari e livelli retributivi;
-
evoluzione della domanda pubblica.
Inoltre entro
gli stessi sei mesi verrà predisposto il programma di attività per l'anno
successivo con l'obiettivo di razionalizzare, anche tramite appropriate
standardizzazioni, il sistema di acquisizione e di elaborazione dei dati nonché
di ampliare l'insieme degli argomenti effettivamente rilevati ed analizzati,
nell'ambito di quelli indicati al precedente punto 2.
4. La gestione
dell’Osservatorio sarà compito di un Comitato Paritetico, composto da 6 membri
effettivi e 6 supplenti (1 effettivo ed 1 supplente in rappresentanza di ognuna
delle parti stipulanti il presente contratto), il quale per la realizzazione
degli obiettivi di cui ai punti precedenti, dovrà:
a) entro 3
mesi dalla stipula del presente contratto, predisporre il regolamento per il
funzionamento dell'Osservatorio;
b) entro 6
mesi dalla stipula del presente contratto:
‑ produrre il rapporto di cui al secondo comma
del precedente punto 3 ed il piano di attività di cui al terzo comma dello
stesso punto 3;
‑ definire un programma operativo
relativo a:
· le fasi progressive di messa a regime
dell'Osservatorio;
· le risorse umane dedicate, a partire da quelle
presenti negli Organismi Paritetici o nei centri di ricerca della Cooperazione
e del Sindacato, perseguendo l'ottimizzazione delle risorse investite e la
minimizzazione dei costi di struttura;
· la
progettazione di specifiche ricerche finanziabili anche da soggetti pubblici o
privati;
· la
periodicità dei rapporti e la possibile collaborazione, a tal fine, di soggetti
esterni.
c) all'inizio
di ogni anno di attività:
- il budget annuale, nell' ambito delle risorse
complessivamente destinate al finanziamento degli Organismi Paritetici, dopo un
apposito confronto con le parti stipulanti il presente contratto.
5. Almeno 6
mesi prima della scadenza normativa del presente CCNL, le parti stipulanti
procederanno ad una verifica complessiva delle attività svolte
dall'Osservatorio, con particolare attenzione all'efficacia procurata nei
rapporti con le Istituzioni ed alle esigenze di integrazione/interazione con
analoghe strutture di rilevazione e di elaborazione dei dati.
NOTA A VERBALE
Le parti firmatarie
il presente CCNL, al fine di pervenire ad una omogenea valutazione sull'andamento
del mercato delle costruzioni e per dare unicità di indirizzi al settore,
auspicano una stretta collaborazione e una eventuale integrazione metodologica,
operativa e strutturale tra gli osservatori delle diverse parti firmatarie dei
CCNL edili.
ART. 3
- SISTEMI Dl CONCERTAZIONE E Dl INFORMAZIONE
Le parti
concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di
informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla
seguente disciplina.
Il sistema di
concertazione ed il sistema di informazione si inseriscono nell'ambito delle
relazioni intersindacali fermo restando la reciproca autonomia decisionale e le
rispettive distinte responsabilità delle strutture sociali delle cooperative e
delle strutture del sindacato.
La
regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni
nazionali stipulanti.
A) SISTEMA Dl CONCERTAZIONE
1.Il
sistema di concertazione tra le parti, ferma restando la loro rispettiva
autonomia, è finalizzato ai seguenti obiettivi:
‑
sviluppare momenti e luoghi di confronto
tra le parti sulle dinamiche settoriali del mercato nazionale e dei mercati locali,
sulle politiche industriali, su costo e mercato del lavoro e sulla formazione
professionale.
‑ definire
gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e
territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi enti dalla
contrattazione collettiva nazionale.
2.Per
l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla
costituzione dell'Osservatorio, di cui all’art. 2 quale strumento di
rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate
dall'apposito Regolamento.
Per la sua
attività l’Osservatorio può avvalersi della struttura degli Enti
Bilaterali e può ricorrere a soggetti
esterni per la predisposizione di rapporti
nell’industria delle costruzioni.
3.
L’Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli
investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale
privato;
- evoluzione dell’offerta analizzando la
tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, l’andamento
della sicurezza, i livelli di produttività e di costo, la struttura del costo
del lavoro;
-
l’andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli
occupazionali, processi di ingresso nel settore e di mobilità, tempi di occupazione,
orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento delle sicurezza,
struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e
contributivo.
-
l’andamento delle iniziative afferenti lo
sviluppo e la promozione cooperativa del settore.
4. La
concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali.
Livello nazionale:
In occasione
delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sugli
indirizzi generali del settore anche al fine di individuare obiettivi comuni
su:
‑ politica degli investimenti pubblici, politiche
di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle
opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli
interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di
qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della
ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
‑ politica del lavoro con riguardo a: sistema
degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori, regole
del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione;
struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione
contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione
professionale;
‑ politiche da perseguire attraverso gli Enti
paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione
professionale, adempimenti contributivi, sicurezza e prevenzione
antinfortunistica.
Livello territoriale:
Nelle sessioni
territoriali, il confronto è finalizzato sulla base degli indirizzi determinati
dalle sessioni nazionali e dei rapporti dell'Osservatorio alla definizione di
comuni obiettivi su:
‑
mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse
finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;
‑
mercato locale del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, I'utilizzo
degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;
‑ attività degli enti paritetici territoriali,
nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli
adempimenti contributivi, secondo i criteri stabiliti dalle associazioni nazionali.
B) SISTEMA Dl
INFORMAZIONE
B.1) INFORMAZIONE IN SEDE TERRITORIALE
Semestralmente su iniziativa di una delle parti, le associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, nel corso di appositi incontri da effettuarsi a livello regionale, provinciale e/o comprensoriale, informazioni globali e specifiche, riferite alle imprese cooperative associate, anche per verificarne la corrispondenza alla programmazione degli interventi nel territorio riguardanti le scelte produttive e i programmi di investimento sia produttivi sia riferiti alle innovazioni tecnologiche; i relativi volumi, le entità dei finanziamenti e i tempi di attuazione; la realizzazione di nuove iniziative produttive, i .relativi criteri di definizione, le loro caratteristiche e dislocazione; I'assunzione di lavori all’estero. Nel corso di questi incontri le associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno, altresì informazioni sui riflessi di tali iniziative sul mercato del lavoro, ed in particolare sull'occupazione giovanile e femminile, sulla mobilità, sull'organizzazione del lavoro, sui programmi di formazione professionale, in relazione anche alla esigenza di una riqualificazione del lavoro in edilizia, sulle condizioni ambientali ed igieniche. Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Cooperative forniranno anche informazioni in merito all’utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonche’ del lavoro straordinario".
Particolarmente a livello regionale il previsto confronto dovrà affrontare: i problemi inerenti la gestione e la formazione dei programmi di attività e degli strumenti per la formazione professionale; I'andamento e il controllo del mercato del lavoro, comprese le eventuali esigenze di mobilità; le scelte e gli orientamenti della programmazione territoriale. Inoltre, tali informazioni dovranno riguardare i settori dei materiali da costruzione.
B.2) INFORMAZIONE IN SEDE NAZIONALE
Ferma
restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte
responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta l'anno, nel
primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dalle Associazioni nazionali
cooperative su richiesta delle Organizzazioni Sindacali nazionali dei
lavoratori, le singole grandi imprese a carattere nazionale ‑ intese per
tali quelle la cui sfera normale di attività si proietta sull'intero territorio
nazionale e sull'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle
costruzioni e per le quali risulti mediamente nel triennio precedente un
fatturato in lavori non inferiore a 70 miliardi l'anno - forniranno alle
R.S.U., unitamente alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori,
informazioni su:
‑
situazione e previsioni produttive ed occupazionali dell'impresa;
‑
struttura e andamento dell'occupazione, per età, sesso e categoria;
‑
posizione sui mercati interni ed internazionali;
‑
mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
‑
programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse
umane;
-
programmi di azione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
La stessa
procedura sarà applicata per i consorzi operativi a carattere nazionale aventi
le medesime caratteristiche e per i quali risulti mediamente nel triennio
precedente un fatturato in lavori non inferiore a 70 miliardi l’anno.
B.3) INFORMAZIONE A
LIVELLO AZIENDALE
Si concorda che a livello aziendale, mediante incontri specifici e nell’ambito del processo che attiene alle scelte gestionali dell’impresa cooperativa, vengano fornite alle RSU e alle OO.SS. Territoriali, informazioni relative all’andamento economico, all’occupazione e all’organizzazione produttiva delle imprese qualora queste sviluppino più di 70 miliardi di fatturato:
1) Andamenti economici
· i bilanci consuntivi e i budgets;
· le scelte, gli andamenti e le prospettive produttive;
· la programmazione degli investimenti produttivi, la loro tipologia, la loro dislocazione e il relativo tempo di realizzazione;
· gli investimenti per l’acquisizione di impianti e/o macchine di significativa rilevanza, destinate a nuove tecniche produttive, le risorse finalizzate al miglioramento tecnologico dell’azienda e delle sue produzioni ovvero la ricerca e lo sviluppo;
· l’andamento del mercato nel settore, con riferimento al posizionamento competitivo dell’impresa;
· grandi commesse: tipologia e tempistica.
2) Occupazione e formazione
· l’andamento e le prospettive occupazionali disaggregate per sesso, età ed inquadramento;
· la politica di formazione e riqualificazione del personale;
· la programmazione e l’utilizzazione dei contratti di apprendistato, tempo determinato, interinale e part-time;
· la mobilità;
· la politica della sicurezza.
3) Organizzazione aziendale produttiva
· l’assetto organizzativo – e le sue eventuali modifiche – riferibile alla durata dei lavori, all’orario di lavoro e ai turni, ai servizi di cantiere e di trasporto;
· la gestione dei programmi produttivi e l’informazione sulla struttura del decentramento produttivo, con indicazione della tipologia delle attività decentrate;
· i piani e gli investimenti a tutela della sicurezza sul lavoro;
· i processi di fusione e/o di costituzione di consorzi cooperativi;
· i lavori all’estero con l’indicazione delle loro caratteristiche e modalità di attuazione;
Nelle imprese polisettoriali le informazioni riguarderanno anche i settori dei lapidei, laterizi e manufatti in cemento.
B.4) STRUMENTI E
PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE
Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'Art.6 in materia di sede della contrattazione collettiva di secondo livello e dell'art.7 relativamente alle competenze della RSU, nelle cooperative di cui al punto B.3), a fronte di processi di innovazione organizzativa e tecnologica che comportino mutamenti significativi e permanenti all'organizzazione del lavoro e di rilevanti processi aziendali di ristrutturazione o di riconversione produttiva, azienda e RSU e/o OO.SS. Territoriali potranno concordare la costituzione di Comitati Tecnici Congiunti.
A tali Comitati, che hanno compiti istruttori e consultivi e sono quindi privi di competenze e poteri contrattuali, potranno essere affidati approfondimenti tecnici su aspetti specifici indotti dai processi richiamati nel comma precedente, quali i riflessi sul dato occupazionale, sull'ambiente e sull'organizzazione del lavoro o sulle esigenze di riqualificazione professionale del personale interessato dagli stessi.
La composizione dei Comitati è paritetica e per la parte rappresentante i lavoratori, i componenti saranno designati dalla RSU e/o dalle OO.SS. Territoriali tra i lavoratori della cooperativa.
Le modalità operative dell'attività dei Comitati saranno concordate dalle parti al momento della loro costituzione, nell'ambito e in coerenza con le disposizioni e gli istituti di cui al presente CCNL.
La procedura in sede di CTC dovrà comunque svilupparsi in tempi tali da consentire gli approfondimenti previsti e compatibili con l'assunzione delle opportune decisioni di merito da parte delle strutture competenti della cooperativa.
Durante la procedura in oggetto le parti si asterranno da iniziative unilaterali.
C) DEFINIZIONE
DELLE CONTROVERSIE INTERPRETATIVE
Nel caso di
richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione
è di competenza delle Associazioni Nazionali stipulanti, le quali si
incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per I'esame è la
definizione della controversia interpretativa.
ART.
4 ‑ MOBILITA’ E DIFESA
DELL’OCCUPAZIONE
Strumenti di difesa dell'occupazione in caso di situazione
di difficoltà aziendale.
Ferma restando
l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli
strumenti di legge in materia di Cassa Integrazione guadagni e mobilità (legge
23.07.1991 n. 223, specificatamente artt.1, 4, 10 e 24, legge 19/07/1993 n. 236) e la legge 19/07/94
n. 451 e dei Contratti di solidarietà (legge 19/07/1993 n. 236 e legge
25/06/1997 n.196, art.24), le parti convengono che, a fronte di casi di
difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi occupazionali,
sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le
conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.
A tale fine,
nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le
situazioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze
tecniche ed organizzative delle singole imprese, la possibilità di utilizzare
in modo collettivo:
· i permessi
individuali e le ore di riduzione di orario di cui agli artt. 46 bis e 79 del CCNL;
· i residui
individuali delle giornate di ferie di cui agli artt. 55 e 85 del CCNL;
· Ia fruizione delle festività di cui al punto 3)
dell'art. 57 del CCNL se cadenti di
sabato o domenica e le festività di cui alle lettere b) e c) dell'art. 57 se cadenti di domenica;
· Ia fruizione
delle festività del 2 giugno e 4 novembre, per le quali, nelle occasioni
previste dal presente articolo, verranno corrisposte 2 giornate di riposo
retribuito in sostituzione del trattamento economico previsto dall'ultimo comma
degli artt. 57 e 84.
· part‑time con aumento della percentuale
dei rapporti di lavoro trasformabili da tempo pieno a tempo parziale.
I processi di ristrutturazione e
riconversione in atto per le
particolarità delI'organizzazione produttiva e del lavoro nel settore edile
pongono, anche nelle imprese cooperative, la necessità di adottare processi di
mobilità concordata della mano d’opera .
A tal fine si conviene che:
a) prima della messa in mobilità dei
lavoratori, le imprese cooperative promuoveranno il necessario confronto preventivo
con i consigli dei delegati sulle possibili soluzioni da adottare;
b) le associazioni cooperative e le
strutture sindacali territoriali si incontreranno periodicamente per verificare
l'andamento del mercato del lavoro, le necessità delle imprese cooperative in
rapporto ai loro programmi e la eventuale compilazione di liste territoriali di
mobilità.
ART. 5 - DISCIPLINA DELL’IMPIEGO DI MANO D’OPERA
NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI
Ferme restando
le disposizioni contenute nelle leggi che regolano i pubblici appalti, qualora
per esigenze di carattere tecnico‑produttivo o organizzativo vengano
affidate in appalto o subappalto opere relative a lavorazioni tipicamente
edili, la cooperativa si impegna nello spirito e nella lettera dell'art. 3,
alla attuazione di quanto definito alle lettere successive.
A) L’azienda
darà comunicazione preventiva, almeno 15 gg prima del ricorso al subappalto,
alla R.S.U. e al sindacato territoriale delle fasi produttive che si intendono
appaltare o subappaltare, specificando i tempi di esecuzione, la qualità e quantità della manodopera che vi sarà
impegnata, nonché la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice
e la dichiarazione della stessa di adesione al CCNL e agli accordi locali di
propria competenza.
La suddetta
comunicazione sarà oggetto, su richiesta delle R.S.U. e/o territoriali di
confronto specifico che consenta convergenze e intese tra le parti, fatta salva
la reciproca autonomia.
Analoghe
comunicazioni verranno fornite alle Casse Edili competenti, agli istituti
previdenziali e assistenziali ed agli organismi pubblici preposti alla gestione
del collocamento della manodopera.
B) La ricerca
delle imprese a cui affidare l'appalto o il subappalto verrà dalla cooperativa
sottoposta ad indagini di mercato finalizzate a verificare la affidabilità e
correttezza di dette imprese.
C) L'azienda
si impegna a verificare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, che le
imprese, a cui sono affidate in appalto o subappalto lavorazioni tipicamente
edili, operino correttamente nella tenuta dei libri paga, libri matricola e
nulla osta di avviamento al lavoro, nonché nella coerente ed integrale
assunzione di tutti gli obblighi ed adempimenti di legge e contrattuali con
particolare ed esplicito riferimento alle norme di prevenzione degli infortuni
sul lavoro.
D) L'impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle
attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto
o del subappalto. Alla impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia
consentito di utilizzare anche
macchine ed attrezzature disponibili
nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad
esempio gru, impianti di betonaggio).
E) La
cooperativa, che eventualmente affidi in appalto o subappalto lavorazioni
tipicamente edili, è tenuta a fare obbligo alla impresa appaltatrice o
subappaltatrice per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una o più
delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del
CCNL, ad assicurare ai dipendenti di
quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il
periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato
alla precedente lettera A). E’ compito dei delegati sindacali o della R.S.U. di
intervenire nei confronti della direzione aziendale per il pieno rispetto di
quanto sopra.
F) La
cooperativa è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice,
per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni
edili ed affini rientranti nella sfera
di applicazione del CCNL, ad assicurare
ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o
subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento
economico e normativo specificato alla precedente lettera A). E’ compito dei
delegati sindacali o della R.S.U. di intervenire nei confronti della direzione
aziendale per il pieno rispetto di quanto sopra.
G)Qualsiasi
reclamo e richiesta, diretti a far valere nei confronti della impresa
appaltante o subappaltante i diritti di cui alla lettera E), debbono, a pena di
decadenza, essere proposti entro
sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall’operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o
subappalto.
In caso di
controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all’art.37 del presente contratto, il tentativo di conciliazione
deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell’impresa appaltante o subappaltante e dell’impresa appaltatrice
o subappaltatrice.
H) La
disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti
dell’imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione
dell’intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della
sola esecuzione di opere pubbliche, per l’affidamento in appalto, ad imprese
edili ed affini della fase esecutiva delle opere.
Le parti
concordano che il ricorso all'appalto e al subappalto, quando riguarda le fasi
costruttive che comportano lavorazioni tipicamente edili, non deve avere carattere generalizzato e non
è consentito quando comprometta l'occupazione dei lavoratori dell'impresa
idonei alle lavorazioni medesime.
Dichiarazione a verbale
Le parti si
danno reciprocamente atto che la disciplina di cui sopra non trova applicazione
nei confronti delle imprese concessionarie
dell'esecuzione e della successiva gestione di opere pubbliche, qualora le
imprese medesime siano vincolate
all'inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali idonee ad
assicurare la osservazione integrale
della contrattazione collettiva di settore.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente
articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi
di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.
ART.
6 SECONDO LIVELLO Dl CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
A) SEDE E COMPETENZE DEL CONTRATTO COLLETTIVO Dl SECONDO LIVELLO
La
contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale.
Essa riguarda
materie ed istituti stabiliti dal C.C.N.L., diversi e non ripetitivi rispetto a
quelli propri del contratto nazionale.
In conseguenza
di quanto sopra previsto, alla contrattazione integrativa territoriale e'
demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a)
determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
b) adempimenti
connessi all'attuazione della disciplina dell'istituto dell'anzianità
professionale edile;
c)
determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 60;
d)
determinazione dell'elemento economico territoriale secondo i requisiti
indicati nei successivi commi 4°, 5° e
6° del presente punto A);
e) attuazione
di cui all'art. 58 per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e
festività;
f)
determinazione dell’indennità per gli operai addetti alla costruzione di linee
elettriche e telefoniche, secondo i criteri fissati nell'art. 60;
g) aspetti
applicativi della disciplina della trasferta, nell'ambito della regolamentazione
di cui agli artt. 61 e 91 del C.C.N.L.;
h)
costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale paritetico per la
prevenzione infortuni, l’igiene e l'ambiente del lavoro, secondo le modalità
stabilite dalla disciplina nazionale;
i)
determinazione del periodo di normale godimento delle ferie di cui all'art. 55;
l)
determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili;
m)
determinazione di cui al terzo comma dell'art.74;
n) modalità di
attuazione dell'appalto e del subappalto di cui alla lettera a) dell'art.5;
o)
ripartizione dell'orario normale di lavoro, che salvo diverse valutazioni delle
parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso
dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni metereologiche locali;
p)
regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto o di indennità sostitutive in
relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
q) disciplina di altre materie o
istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal
C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio.
L’elemento economico di cui alla lettera d) sara’ concordato in sede territoriale tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e sara’ correlato ai risultati conseguiti in termini di produttivita’, qualita’ e competitivita’ nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:
- numero imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilita’ ed in cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;
- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.
Ulteriori indicatori potranno essere concordati in sede territoriale.
Le parti si
danno atto della funzione innovativa dell'istituto di cui alla precedente
lettera d) e dei vantaggi che può produrre in termini di risultati aziendali e
di omogeneità dei costi tra le aziende, tali da consentire il particolare
trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo del 23
Luglio 1993.
Coerentemente
agli assetti contrattuali definiti nel presente articolo le parti convengono
quanto segue:
· a decorrere
dalla data di stipula del presente C.C.N.L., relativamente alla contrattazione
integrativa prodottasi in precedenza in sedi diverse da quella territoriale
(azienda, gruppo societario, ecc.) rimangono in vigore soltanto le disposizioni
che determinano effetti applicativi incidenti sul trattamento economico-
normativo dei lavoratori o su istituti concernenti le modalità di espletamento
dell'attività sindacale (permessi, assemblee, locali per riunioni) con
esclusione di ogni possibilità di ricontrattazione delle stesse, in quanto
demandate alla competenza di altri livelli contrattuali, nelle sedi suddette.
· dall'entrata in vigore del C.C.N.L. del 6.7.95, l'indennità
territoriale di settore ed il premio di produzione previsti dagli artt. 6
lettera e), 52 ed 81 del C.C.N.L. 1.3.1991 rimangono congelati in cifra fissa
secondo gli importi concordati a livello territoriale.
Gli istituti
retributivi di cui al precedente comma, gli altri premi ed elementi retributivi
di analoga natura comunque denominati, eventualmente già presenti in aziende o
a livello territoriale, restano fissati definitivamente negli importi in essere
alla data della stipula del
presente C.C.N. L. e non saranno
più oggetto di successiva contrattazione.
Le rispettive
Associazioni Territoriali, all’atto dell'istituzione dell'elemento salariale di
cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando
che da tale operazione non dovranno derivare, né oneri per le aziende, né
perdite per i lavoratori.
B) TEMPI E PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE Dl
SECONDO LIVELLO
L'accordo di
secondo livello territoriale, ha durata quadriennale.
In
applicazione di quanto previsto dagli assetti contrattuali definiti nel
presente articolo e di quanto disposto al comma precedente, nell'arco di
vigenza del presente C.C.N.L. potrà aversi una sola fase negoziale a livello
territoriale, da svolgere conformemente alla seguente procedura:
§ Gli effetti economici della contrattazione di secondo livello avranno decorrenza non anteriore al 1° Gennaio 2002.
· L’elemento economico di cui al punto A) , lettera d), sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sara’ rinegoziato in sede territoriale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2001, tenendo conto anche delle valutazioni effettuate nella sessione di concertazione nazionale.
‑ le richieste di stipula del contratto integrativo devono essere presentate almeno quattro mesi prima della data di decorrenza prevista per gli effetti del contratto territoriale, per consentire l'apertura delle trattative nei successivi 30 giorni.
Le parti non
assumeranno iniziative unilaterali ne' procederanno ad azioni dirette nel
periodo intercorrente dalla presentazione delle richieste al termine di 60
giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
Nel caso di
controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o
insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di
2° livello, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni
Nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla
richiesta, al fine di definire la controversia
interpretativa.
Per la durata
della procedura di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni
dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.
La titolarità
della contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le
procedure e i criteri stabiliti nel presente articolo, spetta alle
Organizzazioni territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni
nazionali delle cooperative e alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei
lavoratori stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23 luglio 1993 e dal successivo Patto Sociale per lo Sviluppo e l’Occupazione del 22 dicembre 1998 e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.
Art. 7 ‑ RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
Ad
integrazione e specificazione di quanto previsto dal protocollo di intesa del
13 settembre 1994 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
(R.S.U.), sottoscritto da Lega Nazionale Cooperative e Mutue, Confederazione
Cooperative Italiane, Associazione Generale Cooperative Italiane e CGIL, CISL e
UIL, che viene interamente recepito, si conviene quanto segue:
1. Le parti si
danno atto che la R.S.U. costituisce la rappresentanza sindacale aziendale
unitaria dei lavoratori della cooperativa occupati nella unità produttiva.
Pertanto essa sostituisce il Consiglio dei delegati di cui all'art. 7 del CCNL
1° marzo 1991 e subentra alle rappresentanze sindacali aziendali di cui alla
legge 20 maggio 1970, n. 300 e ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti e
nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni
di legge e di contratto.
Per il numero
dei componenti la R.S.U. e per le modalità di costituzione delle stesse valgono
le disposizioni dell'accordo in materia del 13.9.1994 tra L.N.C.M‑C.C.I.
- A.G.C.I. e C.G.I.L.‑C.I.S.L.‑U.I.L.
2. Nei
cantieri di durata superiore a sei mesi, qualora l'impresa principale o
aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o consorzio, I’impresa
mandataria o capofila, occupi nell'unità produttiva meno di 16 dipendenti, si
procede all'elezione di un rappresentante sindacale unitario dell'impresa
medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere
raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei
lavoratori dipendenti dell'impresa principale e rispettivamente il numero
complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni
rientranti nella sfera di applicazione del CCNL per edilizia.
Sulla base dei
requisiti numerici di cui al comma precedente, il rappresentante sindacale
unitario dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è
eletto al loro interno dai lavoratori occupati nell'unità produttiva dipendenti
dall'impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa
per I'unità produttiva medesima.
I
rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade
automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti occupati nel
cantiere, individuato secondo i criteri di cui al primo comma, scende al di sotto di 16.
A tale
rappresentante spetta un permesso mensile di otto ore retribuite per I'espletamento delle proprie funzioni.
Le parti
dichiarano che con la regolamentazione di cui al presente punto hanno inteso
privilegiare la disciplina contrattuale rispetto ad eventuali interventi
legislativi sulla stessa materia.
3. Per i
rapporti con la Cooperativa la RSU, fermi restando i propri poteri decisionali
o di indirizzo, può avvalersi di una struttura esecutiva all'uopo costituita
nel suo ambito.
Nell'esercizio
dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri
componenti la RSU e/o da lavoratori specificatamente interessati in relazione
alle materie in discussione.
4.E'
compito della RSU intervenire nei confronti della Cooperativa per la verifica
del puntuale rispetto delle norme del C.C.N.L. e del contratto collettivo
territoriale applicabile nell'unità produttiva e pertanto, sulle seguenti specifiche materie:
‑
organizzazione del lavoro nell'impresa e nel cantiere;
‑ prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente
di lavoro, tramite il rappresentante per la sicurezza ;
‑ distribuzione dell'orario di lavoro previsto
dal CCNL e dall'integrativo territoriale ed istituti collegati (calendario
ferie, ROL);
‑ inquadramento dei lavoratori nelle qualifiche e
nei livelli;
-
diritto allo studio e formazione professionale;
‑
gestione delle situazioni di difficoltà o crisi aziendale, con ricadute
sull'occupazione;
‑
la dinamica delle qualifiche e delle retribuzioni.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, le RSU
hanno complessivamente a loro disposizione un monte annuo di permessi di otto
ore retribuite, così determinate:
‑
da 1 a 70 dipendenti: 3 permessi al mese;
‑
da 71 a 200 dipendenti: 6 permessi al mese;
‑
oltre 200 dipendenti: 9 permessi al mese
Qualora la
materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova
regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle
parti nazionali con le nuove norme.
ART. 8 ‑ ASSEMBLEE
Nell'unità
produttiva (cantiere, stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo)
in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in
assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro,
fuori dell'orario di lavoro nonché, nei limiti di dodici ore annue retribuite,
durante l'orario di lavoro.
Le parti
convengono che le 12 ore annue retribuite per assemblee sui luoghi di lavoro
potranno essere utilizzate secondo quanto previsto dall'accordo
interconfederale sottoscritto in data 13.9.1994.
Le assemblee
debbono tenersi nei giorni di
prestazione lavorativa, in locali o luoghi idonei all’interno dell’unità
produttiva.
Per le
assemblee durante l’orario di lavoro, nel limite complessivo di dodici ore
nell’anno solare, è corrisposta al lavoratore la normale retribuzione,
costituita per gli operai dagli elementi di cui al punto 3) dell’art. 64 e
dalla maggiorazione di cui all’art. 58, ovvero dalla diversa percentuale di
maggiorazione in atto territorialmente e per gli impiegati e quadri dagli
elementi dal n. 1 al n. 14 dell’art. 80.
ART. 9 ‑ AFFISSIONE
Le
rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle Associazioni Nazionali
firmatarie del presente contratto hanno il diritto di affiggere, su appositi
spazi predisposti dalla Cooperativa in luoghi accessibili a tutti i lavoratori
all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni
inerenti materie di interesse sindacale
e del lavoro.
ART. 10 - CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE
Ai lavoratori
che siano membri dei Comitati delle Confederazioni sindacali, dei Comitati
direttivi delle Federazioni nazionali e dei Sindacati provinciali della
categoria potranno essere concessi permessi retribuiti, fino ad otto ore
lavorative al mese cumulabili nell’arco dell'anno sociale, per la partecipazione
alle riunioni degli Organi predetti
quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle
Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico
aziendale.
Le cariche sopra menzionate e le variazioni
relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette
all'azienda da cui il lavoratore dipende.
Nel caso di
cui al primo comma è dovuta la normale retribuzione costituita per gli operai dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64 e della
maggiorazione di cui all'art 58 ovvero dalla diversa percentuale di
maggiorazione in atto territorialmente, e per gli impiegati e quadri dagli elementi
dal n. 1 al n. 14 dell'art. 80.
Per il collocamento in aspettativa e per la
concessione di permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o
a ricoprire cariche sindacali, nazionali o
provinciali si fa rinvio a disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, alla
legge 27 dicembre 1985 n. 816 e alla legge 3 agosto 1999 n. 265.
ART.
11 - ACCORDI GENERALI
Gli accordi di carattere generale
vigenti anche se non esplicitamente richiamati si considerano parte integrante
del presente contratto.
ART.12‑
NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI
Le
organizzazioni nazionali contraenti convengono che qualsiasi accordo in materia
di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda
gli elementi economici, sia per quanto
attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente
tra le medesime Organizzazioni nazionali salvo quanto è stato specificatamente
demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali
contraenti.
ART.13
‑ ESTENSIONE DI CONTRATTI
STIPULATI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI
Qualora le
Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto o le
Associazioni territoriali ad esse aderenti
dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro,
industriali o artigiani, condizioni
meno onerose di quelle previste dal
presente contratto, tali condizioni si intendono estese alle aziende che
abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate ad organizzazioni
aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Tale
estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate
nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni
interessate, o comunque dopo che siano trascorsi inutilmente 15 giorni
dall'invito rivolto dalle Associazioni nazionali delle cooperative stipulanti
il presente contratto alle
Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del contratto medesimo.
DISCIPLINA
GENERALE
SEZIONE
SECONDA - Regolamentazione comune agli
operai, agli impiegati, quadri
Art. 14 - Classificazione dei
lavoratori
I
lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 8 livelli
professionali, cui corrispondono altrettanti valori minimi tabellari mensili
secondo le tabelle allegate: i livelli indicati sono quelli ragguagliati a
mese.
La
retribuzione oraria degli operai, anche ai fini dei vari istituti contrattuali,
si determina dividendo per 173 i minimi tabellari; l’ ammontare così ottenuto
viene moltiplicato per le ore lavorate e per quelle dovute dal datore a norma
di legge e di contratto.
Gli
otto livelli di minimo tabellare avranno un rapporto fra loro basato sulla
seguente scala parametrale:
Livello Paramentro
8° 250
7° 210
6° 180
5° 153
4° 136.5
3° 127
2° 114
1° 100
Livello 8°
(par. 250)
Declaratoria
Appartengono a
questo livello i lavoratori con funzioni direttive, i quali- in collaborazione
con i dirigenti dell’impresa - sulla base delle strategie e dei piani
della Cooperativa sono responsabili
della gestione di unità organizzativa di particolari rilevanza aziendale, caratterizzate
da notevole complessità tecnologica e/o gestionale: essi rispondono del
raggiungimento degli obiettivi di piano e di budget della loro unità, alla cui
definizione hanno direttamente
contribuito.
Livello 7°
(par. 210)
Declaratoria
Appartengono a
questo livello i lavoratori con funzioni direttive, i quali - con ampia facoltà
d’iniziativa ed autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per
l’attuazione dei programmi concordati -
coordinano e gestiscono unità organizzative complesse;
oppure i
lavoratori che svolgono - sulla base di una consolidata e diversificata
esperienza - un ruolo specialistico, che contribuisca in maniera significativa
ai risultati funzionali del loro settore.
I suddetti
lavoratori operano con responsabilità dei risultati conseguiti.
Profili
professionali
-
Lavoratori responsabili di grandi commesse e/o progetti, che, all’interno degli
obiettivi gestionali ed economici loro affidati, coordinano le varie fasi della
commessa e ne garantiscono l’integrazione operativa ed organizzativa nonché il
rispetto dei tempi, con particolare attenzione alla gestione complessiva del
contratto, rispondendo infine dei risultati economici e gestionali della
stessa.
Responsabile
di grandi commesse e/o progetti.
Responsabile
di aree.
-
Lavoratori che, sulla base dei programmi concordati con la direzione della
cooperativa, organizzano, gestiscono e controllano unità organizzative
complesse (settori produttivi, servizi ecc.); essi sono responsabili degli
obiettivi funzionali assegnati alla loro unità, concorrono al raggiungimento
degli obiettivi dell’area aziendale in cui operano ed infine rispondono delle
risorse loro affidate, con particolare riferimento allo sviluppo professionale
dei loro collaboratori.
Responsabile
di settore produttivo.
Responsabile
di servizio.
-
Lavoratori che, in base agli obiettivi loro assegnati, progettano e realizzano
sistemi informativi molto complessi e tecnologicamente avanzati, in cui abbiano
particolare rilevanza gli aspetti innovativi sia di software (linguaggi,
programmi) che di hardware (scelta e dimensionamento nuove apparecchiature),
con particolare attenzione alle esigenze funzionali ed alle dimensioni organizzative
dell’azienda ed all’ottimazione dei
risultati.
Analista/sistemista
EDP.
-
Lavoratori che, svolgono funzioni specialistiche di particolare complessità
e rilevanza, nonché mansioni preminenti
di significativo supporto alle direzioni aziendali gestendo rapporti altamente
qualificati verso l’esterno, utilizzando sulla base di una prolungata
esperienza nello specifico settore sistemi e tecnologie particolarmente
avanzate e dimostrando una effettiva capacità d’integrare la propria funzione
con quella dei settori correlati: essi sono responsabili del conseguimento
degli obiettivi affidati a loro ed al loro settore.
Tecnico
specialista senior in calcoli e strutture.
Tecnico
specialista senior in ricerca tecnologica.
Tecnico
specialista senior in finanza e controllo.
Tecnico
specialista senior in attività commerciale.
Tecnico
specialista senior in personale ed organizzazione.
Livello 6°
(par. 180)
Declaratoria
Appartengono a
questo livello i lavoratori che svolgono un ruolo di rilevante responsabilità
in funzioni gestionali, tecniche o amministrative, che richiedono un’elevata
preparazione professionale e una consolidata e differenziata esperienza, con un
buon grado di autonomia e di iniziativa nell’ambito dei programmi e degli
obiettivi loro affidati.
Profili
professionali
-
Lavoratori che, in servizi ed uffici degli obiettivi loro affidati - sono
responsabili della impostazione e gestione di analisi, verifiche, controlli dei
fatti amministrativi; a tal fine formulano sintesi necessarie alle stesura di
piani previsionali, bilanci ed altri
documenti economici, coordinano altri lavoratori e sono responsabili della
interpretazione di norme specifiche del loro campo di attività.
-
Lavoratori che progettano, con responsabilità dei risultati finali, procedure
di elaborazione automatica di dati, individuano gli scopi del lavoro, i
risultati da ottenere, le fonti dei dati, definendo le specifiche dei programmi
e le modalità di gestione, con conoscenza dei flussi di lavoro e delle interrelazioni
organizzative.
Analista EDP.
-
Lavoratori che dirigono e controllano l'attività di cantieri di grande
dimensione, coordinando la realizzazione dei programmi ed ottimizzando tutte le
risorse: in particolare seguono l'andamento gestionale tecnico‑economico
del cantiere, sulla base dei dati consuntivi e degli indicatori di efficacia ed
efficienza preventivamente concordati, essendo responsabili del raggiungimento
degli obiettivi economici e dei livelli di qualità affidati.
Direttore di
cantiere.
- Coordinatore di impianti: impiegati di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di 6° livello, che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovraintendono e coordinano l’attività di più centrali di betonaggio. |
-
Lavoratori che, nell'ambito dei servizi ed uffici tecnici, svolgono funzioni
specialistiche di analisi, calcolo, progettazione necessaria all'acquisizione
e/o alla realizzazione lavori, approntando soluzioni tecniche ed operative con
responsabilità della loro qualità ed efficacia.
Tecnico
specialista in preventivazione.
Tecnico
specialista in programmazione.
Tecnico
specialista in calcolo strutturale.
Tecnico
specialista in attività commerciale.
Tecnico
specialista in personale ed organizzazione.
-
Capi cantiere che hanno responsabilità dell'intero ciclo produttivo e dei
risultati gestionali complessivi, in cantieri di grande dimensione e
complessità, ove sono richieste comprovata e diversificata esperienza e
capacità d'autonomia e iniziativa, nonché ampia conoscenza dei sistemi e delle
tecnologie costruttive utilizzate.
LIVELLO 5° (par. 153)
Declaratoria
Appartengono a
questo livello i lavoratori che compiono funzioni richiedenti iniziativa ed
autonomia funzionale nell’ambito delle direttive ricevute e per il cui
svolgimento è necessaria approfondita conoscenza tecnica o amministrativa e
comprovata esperienza comunque acquisita nel campo della propria attività.
Rientrano
inoltre in questo livello i lavoratori che svolgono un ruolo di coordinamento e
di gestione in cantiere con responsabilità dei risultati globali loro
assegnati.
Profili professionali
-
Riparatori meccanici che svolgono e programmano la grande e totale revisione e
riparazione di tutte le macchine pesanti per lavori di armamento ferroviario o
stradali o industriali, in grado di garantirne le caratteristiche funzionali prescritte.
-
Lavoratori responsabili del montaggio e smontaggio delle gru in dotazione
all'azienda, con capacità di intervento nella revisione e manutenzione
straordinaria delle stesse che coordinano all'occorrenza altri addetti.
-
Lavoratori addetti al coordinamento della preparazione del varo di travi
precompresse o di casseforme mobili per getto di travi in ponti e viadotti di
grandi dimensioni.
-
Addetto al carro di varo e/o centina autovarante, che esegue con continuità
mansioni diversificate all'interno della squadra di varo e di assemblaggio,
dando corretta esecuzione alle direttive di carattere generale fornite dal
responsabile di varo, con compiti anche di controllo sull'infilaggio e sulla
tesatura dei cavi nonché sulla qualità delle miscele di iniezione.
-
Addetto alla confezione degli elementi prefabbricati dei viadotti‑ponti
che interpreta sui disegni i tracciati‑cavi, individua le tipologie e,
seguendo gli schemi, ubica in autonomia all'interno dei conci prefabbricati i
diversi vani costituenti l'alloggiamento dei cavi di armatura.
-
Imboscatore di elevata professionalità che esegue in autonomia, anche con
riferimento agli scavi meccanizzati, i necessari interventi ed a tal fine
individua le metodologie più appropriate, provvede all'approvvigionamento ed
alla preparazione dei materiali e delle attrezzature occorrenti e definisce le
priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni
operative di carattere generale fornite dal responsabile del cantiere.
-
Responsabili di grande e complessa centrale di betonaggio, che gestiscono
direttamente le commesse per terzi e interne, essendo responsabili della
programmazione, dell'organizzazione del lavoro, dei risultati e del
coordinamento, all'occorrenza di altri addetti.
-
Capi cantiere che svolgono un ruolo di coordinamento e di gestione in cantieri
di media complessità, con responsabilità dei risultati assegnati alla loro
unità produttiva, con un'approfondita esperienza e conoscenza dell'intero ciclo
produttivo.
- Capo Impianto/venditore: impiegato che nelle imprese produttrici e
distributrici di calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina
l’attività della centrale di betonaggio e all’occorrenza svolge i compiti
indicati per l’operatore di centrale. - Operatore di centrale: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo attende al funzionamento di centrale di betonaggio completamente computerizzata e/o con più punti di carico. Svolge, inoltre, i compiti indicati per l’operatore di centrale di 4° livello. |
-
Lavoratori che - all'interno dei sistemi amministrativi adottati -
contabilizzano dati, imputano, sistemano e chiudono conti, elaborano sintesi
preventive e/o consuntive necessarie alla gestione.
-
Lavoratori che, sulla base di metodologie esistenti, traducono in programmi per
l'elaboratore elettronico problemi tecnici e/o amministrativi, curandone
l'avviamento e gli adeguamenti eventuali con responsabilità dei risultati.
Programmatore
EDP.
-
Lavoratori che, con buona conoscenza in campo tecnico e tecnico‑amministrativo,
impostano coordinano l'intero ciclo produttivo in cantieri di media dimensione,
con responsabilità dei risultati tecnici ed economici: ovvero che collaborano,
in unità produttive di grandi dimensioni, con un tecnico di livello superiore.
-
Lavoratori che, nell'ambito di servizi od uffici tecnici di supporto alla
produzione, svolgono con competenza compiti specialistici di prevenzione o
programmazione lavori o approvvigionamento o calcolo strutturale.
- Disegnatori
che sviluppano od elaborano complessivi, risolvendo problemi e difficoltà
interpretative del progetto, coordinando all'occorrenza lavoratori meno
esperti.
LIVELLO 4° (par. 136.5)
Declaratoria
Appartengono a
questo livello i lavoratori che svolgono un ruolo produttivo caratterizzato da
piena autonomia professionale all'interno del cantiere, del reparto o della
squadra e per il quale è richiesta elevata specializzazione, capacità esecutiva
e conoscenze specifiche sui metodi e sulle tecniche operative impiegate nelle
lavorazioni alle quali sono addetti.
Rientrano
inoltre in questo livello i lavoratori che svolgono funzioni specializzate di
carattere tecnico o amministrativo per le quali è necessaria una buona
preparazione ed esperienza di lavoro.
Profili
professionali
-
Lavoratori che, possedendo capacità di interpretazione analitica del disegno e
coordinando all’occorrenza altri lavoratori, determinano nell'organizzazione
del lavoro le specifiche modalità operative e svolgono ampia autonomia
esecutiva:
· Iavorazioni
di muratura di tipo tradizionale ad elevata specializzazione. quali
tracciamenti di tutti i tipi, rivestimenti e pavimentazioni particolarmente
complessi, muri a faccia vista,
montaggi complessi di scale, finestre, soglie e bancali;
· realizzazione
di casseforme in legno e metalliche per armature di opere in cemento armato di
qualsiasi tipo e complessità, effettuandone i relativi tracciamenti;
· realizzazione
e posa in opera di qualsiasi tipo di armatura in ferro per costruzioni in
cemento armato, con buona conoscenza delle macchine specifiche.
-
Lavoratori che, con ampia autonomia operativa conducono e manovrano macchine
operatrici semoventi particolarmente complesse, con buona conoscenza della loro
tecnologia e funzionamento, nonché con esperienza operativa sui vari tipi di
terreno: essi curano la manutenzione ordinaria dei mezzi e contribuiscono con
proposte a soluzioni organizzative e produttive nell'unità.
-
Lavoratori che, possedendo elevata professionalità ed adeguata esperienza
operativo‑organizzativa, conducono gru di grandi dimensioni e complessità
in base ad indicazioni operative generali, individuando le priorità delle
operazioni da eseguire.
-
Lavoratori che coordinano ed organizzano squadre di montaggio di elementi
prefabbricati in cantieri di edilizia residenziale, sociale ed industriale,
interpretando schemi e disegni esecutivi e curando in particolare
l'applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro.
-
Lavoratori, in possesso di elevata specializzazione e capacità di
interpretazione analitica di disegni o schemi funzionali, che individuano e
valutano guasti su macchine e impianti di cantiere, di cui realizzano la
manutenzione preventiva, eseguendo interventi di elevato grado di difficoltà.
Meccanico.
Elettro‑meccanico.
Elettricista.
- Operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio, con l’incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell’impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l’esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all’occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista. |
-
Lavoratori che nell'ambito di uffici amministrativi su procedure operative
stabilite rilevano, riscontrano, ordinano dati anche diversi, elaborando
analisi, contabilizzazioni, situazioni riepilogative; oppure lavoratori che
operano in autonomia sull'elaboratore elettronico per le fasi di preparazione,
avvio e gestione tecnico‑operativa, con responsabilità sulla corretta
esecuzione del lavoro.
Operatore
EDP.
-
Lavoratori che, all'interno di cantieri di limitata complessità tecnico‑organizzativa,
curano lo svolgimento delle attività di programmazione, esecuzione e
contabilizzazione lavori, ovvero che con tali funzioni collaborano con un
tecnico di livello superiore.
-
Lavoratori che traducono progetti in particolare esecutivi, sulla base di indicazioni
e documentazioni esistenti.
- Progettista cad che sulla base di indicazioni tecniche elabori progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.
-
Lavoratori in grado di coordinare e controllare l'attività di uffici di
limitata complessità tecnico‑organizzativa.
LIVELLO 3° (par. 127)
Declaratoria
Appartengono a
questo livello i lavoratori specializzati che svolgono, sulla base di
indicazioni ricevute, un ruolo produttivo caratterizzato da una certa autonomia
e per il quale è necessaria una specifica capacità di esecuzione conseguente ad
esperienza lavorativa ed a competenza pratica.
Rientrano
inoltre in questo livello i lavoratori che svolgono compiti tecnici od
amministrativi, per i quali è necessaria una adeguata capacità professionale ed
una pratica di lavoro conseguente ad esperienza e preparazione tecnico‑pratica.
Profili
professionali
-
Lavoratori che eseguono con comprovata capacità esecutiva e autonomia operativa:
· complesse
lavorazioni di muratura, quali muri a faccia vista, getto di solai, pavimenti e
rivestimenti, fognature, montaggio soglie, bancali e scale;
· complesse
lavorazioni di carpenteria - con cognizione del disegno - quali casserature in
legno o metalli che per vari tipi di faccia vista, piombatura pilastri e
pareti;
· complesse
lavorazioni del ferro, con capacità di lettura del disegno, eseguendo qualsiasi
tipo di armatura con assemblaggio e posa in opera per travi, pilastri e fondazioni;
· operazioni di
montaggio di elementi prefabbricati in cantieri, di opere di edilizia
residenziale, sociale, industriale.
-
Lavoratori che, in sintonia con le fasi di lavorazione del cantiere, con
autonomia operativa conducono macchine operatrici semoventi con responsabilità
del rifornimento e della normale manutenzione del mezzo, segnalando se del caso
esigenze di riparazione e manutenzione straordinarie.
-
Lavoratori che con adeguata visione delle fasi di lavorazione e in base ad
indicazioni generali, eseguono su gru di medie dimensioni operazioni relative
al cantiere, con sufficiente autonomia, provvedendo alla normale manutenzione
del mezzo.
-
Lavoratori che con conoscenza degli schemi elettrici e in autonomia operativa,
installano impianti elettrici di cantiere montandone i quadri ed eseguendone la
manutenzione ordinaria.
-
Lavoratori che con conoscenza di schemi elettrici o meccanici, provvedono
all'individuazione di guasti, alla riparazione ordinaria e alla manutenzione
preventiva di mezzi di cantiere, impianti e attrezzature varie, ed
all'occorrenza collaborano con adeguata specializzazione con altri lavoratori
nella esecuzione di interventi richiedenti una più elevata capacità.
-
Lavoratori che, con conoscenza di schemi e disegni in autonomia operativa
eseguono il montaggio di pezzi speciali nelle condutture di acquedotti e
gasdotti.
-
Lavoratori che - con adeguata esperienza e autonomia operativa - conducono in
cantieri centrali di betonaggio semiautomatiche e automatiche e sono in grado
di confezionare in modo ottimale i calcestruzzi e le malte, cosi come di
effettuare la normale manutenzione della centrale.
- Addetto all’applicazione di cartongesso e controsoffittature : addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.
- Decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali : addetto all’esecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiattura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scritture di insegne e filettatura a mano libera, laccattura di infissi, mobili serramenti ed accessori in genere ; addetto ad applicare parati speciali o di lusso ; addetto all’esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori : stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadricomando, metallizzazione in caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri ect.
- Posatore di rivestimenti, mosaicista ; che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clincker, marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche).
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o
dosatore:
operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l’addetto al
funzionamento della centrale, inquadrato nel secondo livello (v.), provvede
anche al coordinamento e al controllo delle consegne e alla compilazione dei
documenti di trasporto. - Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione
della macchina e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e
straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche
in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio. - Pompista: addetto alla conduzione della macchina ed al pompaggio del calcestruzzo e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle autobetonpompe, alla riparazione delle parti meccaniche e della pompa, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio. |
-
Lavoratori che compiono attività di normale complessità su indicazioni e/o
procedure prefissate.
Addetto
segreteria.
Addetto
operazioni tecniche o contabili ricorrenti.
Addetto
ai lucidi e particolarista.
LIVELLO 2° (par. 114)
Declaratoria
Appartengono a
questo livello i lavoratori qualificati che svolgono attività produttive per le
quali è richiesta normale capacità esecutiva, acquisita tramite esperienza
lavorativa e formazione professionale.
Rientrano
inoltre in questo livello i lavoratori che - nell'ambito di servizi o uffici -
svolgono compiti esecutivi e ricorrenti, per i quali è necessaria una normale
pratica e qualificazione professionale.
Profili
professionali
-
Lavoratori che eseguono sotto la guida e in aiuto a lavoratori più esperti:
· normali
lavorazioni di muratura come ad esempio muri comuni di tutti i tipi, intonaci,
getto di calcestruzzo e solai, assistenza al montaggio impianti;
· normali
lavorazioni di carpenteria, quali tavolati in legno per travi e spessori,
pilastri e fondazioni, montaggio di casseformi metalliche, di semplici
strutture, armature per balconi, terrazzi ecc.;
· normali
lavorazioni deI ferro, con generica conoscenza deI disegno, quali tranciatura,
piegatura, assembIaggio e posa in opera.
‑
Lavoratori che conducono e manovrano macchine operatrici di piccoIe dimensioni
o gru a traliccio medio‑piccoIe o mezzi di trasporto di piccoIe
dimensioni.
- Addetto all’applicazione di cartongesso e controsoffittatture : addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.
- Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete.
- Addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera ecc. con l’uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l’adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci ).
- Addetto con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, nell’ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o
dosatore:
operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni
di dosatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione
ordinaria dell’impianto. - Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione
del mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello
stesso. - Palista: operaio addetto alla conduzione di pala meccanica per
l’alimentazione della centrale di betonaggio, che provvede anche alla manutenzione
del mezzo ed alla pulizia dell’area di servizio della centrale. - Pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo, che provvede alla ordinaria manutenzione della autobetonpompa e alla pulizia della stessa. |
LIVELLO 1° (par. 100)
Appartengono a questo Iivello i
Iavoratori che svoIgono attività produttiva o di aiuto aIIa produzione oppure
sempIici Iavori di ufficio: attività per Ie quaIi non occorrono conoscenze
professionali e precedenti esperienze di Iavoro.
Profili professionali
‑ Addetti pulizie e/o carico
scarico.
‑ Addetti a lavori di scavo non a
sezione obbligata.
‑ Addetti aIIo smontaggio di
stampi e pulizia degli stessi.
‑ Lavoratori in ufficio con
compiti semplici.
- Centralinista.
- Fattorino.
- Dattilografa.
- Perforatrice.
Nota a verbale
Si precisa
che per le funzioni tecnico‑gestionali
di produzione, ove si richiama
l’attributo della complessità e/o della dimensione del cantiere, ci si riferisce espressamente ad una
valutazione combinata deI fatturato,
deIIe caratteristiche organizzative del cantiere, delle tecnologie impiegate e
dei risultati da raggiungere.
Norme
transitorie
1)
Data Ia disparità di situazioni
organizzative, di dimensioni aziendali e di tecnoIogie adottate, a Iivello
territoriale o aziendale potranno essere individuati nuovi profili professionali, che consentano un più obiettivo inquadramento dei lavoratori sulla
base delle declatatorie generali previste dal presente articolo.
2)
Ai lavoratori, specie se giovani assunti senza aIcuna preparazione, verrà
garantito ‑ anche attraverso la rotazione e Ia poIivaIenza deIle mansioni
‑ un rapido processo di quaIificazione e/o di specializzazione che
favorisca Ia acquisizione di una più eIevata capacità professionaIe.
Laureati e diplomati
I Iaureati in specialità tecniche
inerenti aII'industria ediIizia (ingegneri, architetti e simili), in speciaIità
amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) e
i dipIomati di scuole medie superiori in speciaIità tecniche inerenti
aIl'industria edilizia (geometri, periti commerciaIi) non possono essere
inquadrati, in sede di assunzione, in categoria inferiore aI 5° Iivello per i
Iaureati ed al 3° livello per i diplomati,
sempreché siano adibiti a mansioni inerenti aI Ioro titoIo di studio.
Il titolo di studio deve essere
presentato all’impresa all’atto dell’assunzione.
COMMISSIONE TECNICA DEL SISTEMA Dl
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
Le parti
nazionali costituiranno una Commissione Tecnica paritetica con il compito di
analizzare l'evoluzione delle professionalità del settore e rilevare le
relative esigenze di aggiornamento dell'attuale sistema di classificazione dei
lavoratori.
La Commissione
sarà composta da 6 rappresentanti le OO.SS firmatarie il presente contratto e
da 6 rappresentanti le Associazioni Cooperative firmatarie il presente
contratto e sarà presieduta a turno da un componente di parte cooperativa o
sindacale.
La Commissione
si riunirà di norma con cadenza quadrimestrale e si incontrerà una volta
all'anno con le parti stipulanti il presente contratto per riferire
sull'attività svolta.
La Commissione
esaurirà il proprio compito entro 18 mesi dalla stipula del presente CCNL presentando
il proprio rapporto conclusivo alle parti sul sistema di classificazione dei
lavoratori.
Le parti
nazionali costituiranno un gruppo tecnico‑paritetico, di supporto alla
Commissione paritetica di cui al primo comma, con il compito di analizzare le
nuove professionalità ed il relativo inquadramento di impiegati, tecnici e
quadri.
ART. 15 - QUADRI
Ai sensi delIa
Iegge 13 maggio 1985 n. 190 e deIIa Iegge 2 ApriIe 1986 n. 106 si concorda
quanto segue:
1 )
L'individuazione e I'inserimento neIIa categoria Quadri andranno effettuati
daIIa Cooperativa neIl'ambito dei Iavoratori con funzioni direttive dei
IiveIli 8° e 7°. TaIe individuazione
andrà attuata ‑ aII'interno deIIo specifico sistema organizzativo e
professionaIe deIla Cooperativa ‑ suIla base di un sistema di vaIutazione
professionaIe riferito aI criterio oggettivo deI ruoIo svolto e aI criterio
soggettivo deIla professionalità espressa.
In taI senso
non vi è coincidenza automatica fra
appartenenza ai due suddetti IiveIIi ed appartenenza aIIa categoria Quadri.
La suddetta
individuazione sarà oggetto di confronto fra Ie parti in sede aziendaIe. Ove
fosse necessario, verranno definiti a livello d'impresa specifici profiIi
professionaIi Quadri, che dovranno essere strettamente riferiti alla seguente
declaratoria:
appartengono
alla categoria Quadri i Iavoratori subordinati, che ‑ pur non facendo
parte deIIa categoria dirigenti ‑ svoIgono in maniera continuativa e dietro formaIe incarico della Cooperativa
una funzione di rilevante importanza ai
fini dello sviluppo e delIa attuazione degli obiettivi deII'impresa, o in
quanto coordinano e gestiscono una significativa unità organizzativa od in
quanto svoIgono funzioni speciaIistiche
di elevata consoIidata vaIenza e professionalità.
TaIi Iavoratori
sono caratterizzati da notevoIe capacità d'assunzione di responsabilità, capacità innovativa e capacità di
perseguire obiettivi aziendali globali
ed integrati.
2) ln
reIazione a quanto sopra, in sede di
prima applicazione, I'attribuzione della categoria di quadro ai Iavoratori interessati
dovrà essere effettuata entro cinque (5) mesi dalIa stipula del
C.C.N.L.
3) Con
decorrenza dalIa data di riconoscimento deIIa categoria, verrà riconosciuta ai
Iavoratori interessati una indennità di
funzione nella misura minima mensile di L. 100.000 Iorde.
Tale indennità
di funzione assorbe ‑ sino a
concorrenza ‑ eventuali
indennità, comunque denominate, espressamente corrisposte con accordo sindacale
a titolo di riconoscimento deIIa funzione
e/o incarico svolto da lavoratori con funzioni direttive. Essa non potrà
invece assorbire I'indennità prevista ‑ ad un diverso titolo -
daIl'art. 82 C.C.N.L..
A IiveIIo
aziendaIe Ie parti potranno convenire
variazioni della misura reIativa deIl’idennità di funzione in
riferimento ad eventuali mutamenti del ruolo svolto dal lavoratore.
Detta indennità sarà corrisposta per tutte le
mensilità previste dal C.C.N.L., nonché ai
fini deI caIcoIo deI T.F.R..
4) In
riferimento aIIa funzione dei Quadri, Ia Cooperativa coinvolgerà sugIi
obiettivi tali Iavoratori, tramite
I’informazione suIle strategie, i programmi ed
i risultati dell’impresa, nonché
tramite Ia diretta partecipazione alla definizione degli obiettivi del settore
di loro competenza.
InoItre Ia
Cooperativa promuoverà, o direttamente o tramite strutture formative esterne,
Ia formazione tecnoIogica, organizzativa e gestionale dei quadri, affinché
possano svoIgere adeguatamente il Ioro
ruoIo: queste attività formative saranno
materie d’informazione e confronto fra Cooperativa ed organizzazione sindacale.
5) La
Cooperativa, ai sensi deII'art. 2049 C.C. e delI'art. 5 delIa Iegge n. 190/1985
è tenuta ad assicurare iI quadro contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, per danni conseguenti a
colpa arrecati dal lavoratore nello
svolgimento del suo ruolo.
L'azienda
assicurerà al Quadro - anche attraverso eventuale polizza assicurativa -
I'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e
penali nei confronti del lavoratore medesimo, per fatti direttamente connessi
allo svolgimento del suo ruolo.
6) Dietro
formale autorizzazione della Cooperativa, ai Quadri è riconosciuta la
possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle
attività svolte e/o di utilizzazione di dati ed informazioni acquisiti nello
svolgimento del ruolo stesso: tale facoltà dovrà essere esercitata dal lavoratore
nel pieno rispetto degli obblighi previsti dall'art. 2105 Codice Civile.
7) In
attuazione dell'art.6 legge 190/85, l'assegnazione temporanea ad un ruolo di
Quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto, darà diritto al riconoscimento della categoria di
quadri solo dopo un periodo continuativo di 6 mesi di svolgimento del ruolo
stesso.
8) Al
lavoratore con la categoria di Quadro si applicano le norme contrattuali e di
legge disposte per gli impiegati, salvo diversa espressa disposizione convenuta
fra le organizzazioni aderenti alle associazioni nazionali contraenti.
9) Il
passaggio nella categoria Quadri verrà formalizzato dalla Cooperativa e
comunicato con lettera, previa accettazione da parte dell'interessato. Nella
lettera di attribuzione della categoria di Quadro dovranno essere indicati e
precisati gli aspetti del ruolo che determinano l'appartenenza all'area Quadri.
10) Le parti
dichiarano che con la presente regolamentazione si è data piena attuazione al
disposto della legge 13 maggio 1985, n.190 per quanto riguarda i Quadri.
Nota a verbale
In
applicazione di quanto previsto al terzo comma dell'art.2 della legge 190/1985
si concorda che la parola “impiegati” nel testo del presente contratto deve
essere sempre intesa “impiegati e Quadri”.
ART.
16 ‑ LAVORO DELLE DONNE, DEI
FANCIULLI E DEGLI ADOLESCENTI
Per il lavoro
dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne si fa riferimento alle norme
stabilite dalle leggi vigenti in materia.
Le parti, al
fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti coerenti con i
principi di parità di cui alla legge 9.12.'77 n. 903 e n. 125/91 e successive integrazioni e modificazioni, concordano
di costituire, a livello nazionale e regionale, commissioni paritetiche per le
pari opportunità con lo scopo di:
- verificare
l'andamento occupazionale femminile;
- individuare
iniziative di formazione professionale atte a favorire l'accesso al lavoro
delle donne attraverso corsi di
formazione professionale, promossi dal Formedil, dalle Scuole edili o da altri
enti od organismi idonei.
ART.
17 ‑ TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITÀ
Per la tutela
fisica ed economica delle lavoratrici madri e dei padri, si fa riferimento alle
norme di legge.
ART.
18 ‑ CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE
ll lavoratore
non in prova, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha
diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità di
servizio, sempreché si sia messo a disposizione dell'impresa nel termine di 30
giorni di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303.
Per il
richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio 1955 n. 370.
Per i
volontari in servizio civile si fa riferimento alle normative di legge in
vigore.
ART.
19 ‑ PERMESSI
Ai lavoratori
che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati
brevi permessi, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione
per il tempo di assenza dal lavoro.
ART.
20 ‑ LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Per favorire
il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari nel settore edile le parti
concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso
gli enti scuola di cui all'art. 75 del CCNL in collegamento anche con le iniziative
dei Ministeri competenti e degli enti locali.
A tal fine le
imprese segnaleranno agli Enti Scuola la presenza di lavoratori
extracomunitari.
ART.
21 ‑ LAVORATORI INVALIDI
Per i
lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese
in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi,
si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto
reinserimento nel mondo del lavoro.
ART.
22 ‑ TOSSICODIPENDENTI
a) Ai
lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono
accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso servizi sanitari
delle Aziende Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico‑riabilitative
e socio‑assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di
aspettativa non retribuita.
Quanto
previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito
dalla legge n. 162 del 26.6.90 e successive integrazioni e modificazioni.
I lavoratori
in aspettativa dovranno presentare all'azienda, con periodicità trimestrale, la
documentazione idonea ad attestare la prosecuzione del programma terapeutico‑riabilitativo
al quale partecipano o concorrono.
In caso di
mancata attestazione o di interruzione anticipata del programma terapeutico
l'aspettativa s'intende contestualmente terminata e il lavoratore è tenuto a
riprendere l'attività lavorativa.
b) L'azienda,
compatibilmente con le esigenze di servizio concederà un periodo di aspettativa
non retribuita ai lavoratori familiari di un tossicodipendente per concorrere
al programma terapeutico e socio‑riabilitativo del tossicodipendente,
qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
ART. 23 ‑ PORTATORI Dl HANDICAP
Le imprese
Cooperative favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno
aziendalmente determinarsi, l’inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori
di handicap.
Per le
finalità di cui al comma precedente le singole imprese ricercheranno:
1)
Compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o
riconoscimento di permessi non retribuiti , per consentire al lavoratore
interessato, di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi (analoghe
misure potranno riguardare lavoratori che siano genitori o coniugi di portatori
di handicap, per i quali sia richiesto,
nell’ambito di un progetto terapeutico-riabilitativo, una assistenza continuativa).
Quanto sopra
fa esplicito riferimento a lavoratori nei confronti dei quali sia stata
attestata da una struttura sanitaria pubblica, la condizione di portatori di
handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione
predisposta dalle strutture sanitarie medesime.
2) Il
possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al
normale svolgimento dell’attività dei lavoratori stessi in azienda.
ART. 24 - ASSENZE
Tutte le
assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello
dell'assenza, salvo giustificato motivo di impedimento.
In caso di
assenza per malattia il lavoratore deve inoltre trasmettere entro due giorni il relativo certificato medico.
La stessa
disciplina si applica anche alla prosecuzione della malattia.
In caso di
infortunio sul lavoro il lavoratore deve darne immediato avviso all’impresa.
L'impresa ha
la facoltà di far controllare il lavoratore assente per malattia, da parte
degli lstituti previdenziali competenti. Fermo restando quanto disposto
dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il controllo delle assenze per
malattia può essere effettuato nelle fasce d'orario che vanno dalle 10 alle 12
del mattino ed dalle 17 alle 19 del pomeriggio, ovvero in quelle diverse fasce
d'orario che nuove disposizioni legislative o amministrative potranno in
seguito stabilire.
Ogni mutamento
di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo stesso comunicato
tempestivamente all'impresa.
Sono fatte
salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi dal domicilio per: visite
mediche, prestazioni ed accertamenti specialistici e visite mediche di
controllo ambulatoriali, per le quali il lavoratore darà preventiva
informazione all'impresa, nonché per cause di forza maggiore.
Qualora il
lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo,
decade dal trattamento economico dovuto dall'impresa e, se operaio, dalla Cassa
Edile, per l'intero ammontare per i primi dieci giorni e nella misura del 50%
per l'ulteriore periodo, con l'esclusione dei giorni di eventuale ricovero
ospedaliero nonché di quelli compresi
in una precedente visita di controllo, e sarà considerato assente
ingiustificato per l'intero periodo di malattia. Le decurtazioni previste dalla
Cassa Edile verranno effettuate direttamente dall'impresa, secondo le modalità
e le procedure previste dalla Cassa Edile medesima.
ART.
25 ‑ ALLOGGIAMENTI E CUCINE
Nel caso di
cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, I'impresa deve
provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali
rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d’igiene, i lavoratori
dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della
lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa è
tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere a disposizione
gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di
refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 lavoratori che consumano i pasti.
La pulizia dei
baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale
dell'impresa.
L'impresa deve
provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento
all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione
delle vivande.
Il vitto è
somministrato ai lavoratori a prezzo di costo con esclusione delle spese di
trasporto, di confezione e di cottura.
La
composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre
lavoratori da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato,
normalmente, fuori dall'orario di lavoro.
ART.
26 ‑ MENSE AZIENDALI
Per le mense
aziendali e per l'indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in
atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
ART.
27 ‑ DIRITTO ALLO STUDIO
Al fine di
contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le
imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi,
permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi
di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti
pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui
al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore
di insegnamento effettivo.
È demandato
alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali
contraenti di svolgere congiuntamente le azioni e gli interessamenti opportuni
affinché dagli Organismi pubblici competenti siano predisposti corsi di studio
che, garantendo le finalità culturati di cui al comma 1°, favoriscono
l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle
caratteristiche dell'attività produttiva in edilizia.
Le
Organizzazioni territoriali cureranno altresì il coordinamento delle predette
iniziative con l'attività di formazione professionale dell'Ente Scuola di cui
all'art. 75.
Il lavoratore
potrà chiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio,
usufruibili anche in un solo anno.
Nell'arco di
un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati
dall’impresa nell’unità produttiva, fermo restando il diritto per almeno un
lavoratore per ogni impresa indipendentemente dal numero degli addetti.
Il lavoratore
dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio
del corso, specificando il tipo di corso, la durata, I'istituto organizzatore.
Il lavoratore
dovrà fornire all'impresa un certificato di iscrizione al corso e
successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indicazione delle ore
relative.
Nei caso in
cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà
seguito l'ordine di precedenza delle domande.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai
corsi cadano in periodo di sospensione il lavoratore conserva il diritto alle
integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina
cui al presente articolo.
ART.
28 ‑ FACILITAZIONI PARTICOLARI PER LA FREQUENZA AI CORSI E PER GLI ESAMI DEI LAVORATORI STUDENTI
I lavoratori
studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale,
parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titolo
legale di studio, saranno ammessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Sempre su loro
richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i
riposi settimanali.
I lavoratori
studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame,
possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per i giorni in cui sostengono
la prova di esame e per i due giorni
lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la
sessione di esami negli altri casi.
Inoltre i
lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di
permesso non retribuito, il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro
quota, in sede aziendale compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative
dell'azienda.
I permessi non
saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più
di due volte nello stesso anno accademico.
A richiesta
dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni
necessarie all'esercizio di cui al presente articolo.
ART. 29 ‑ IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
A)
Si applicano le vigenti normative in materia, in particolare il Decreto
Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e successive modificazioni, e gli accordi interconfederali per quanto non
richiamato specificamente dal presente contratto.
B)
Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e l'igiene nei luoghi di
lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione dei lavoratori
occupati nei cantieri:
a)
un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b)
un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c)
uno scaldavivande;
d)
servizi igienico‑sanitari con acqua corrente.
Data
la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b)
potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno
fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli
cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte
le misure di cui sopra dovranno essere apprestate all’avvio dei lavori del
cantiere.
Ove
risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla
localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente
articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a
più imprese.
C)
Comitato Territoriale Prevenzione (C.T.P.)
Le
parti concordano sull'esigenza di confrontarsi sugli indirizzi generali e sui
contenuti specifici dell'attività dei CTP al fine di garantirne uniformità di
indirizzo e di programmazione, sinergie nella produzione di materiali
informativi e formativi.
§ "In relazione all’importanza del ruolo demandato ai CTP, le parti si impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l’attivita’."
In
questa logica dovrà anche essere riesaminato iI riferimento territoriale che
maggiormente garantisce gli obiettivi suddetti, tenuto conto della realtà
cooperativa.
§ "Le parti demandano alle competenti Associazioni territoriali la facolta’ di procedere alla unificazione tra Ente Scuola e CPT, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schema-tipo di Statuto al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi. ".
§ "I Comitati operano sulla base dello schema-tipo di Statuto allegato al presente contratto".
§ "Le parti sottoscritte effettueranno una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al nono comma dell’art. 29 del CCNL 6 Luglio 1995 ".
D)
Rappresentante per la sicurezza.
Nelle
aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante
per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda.
Nei
casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all'articolo 19 della legge
n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai
lavoratori tra i dirigenti delle R S.A..
Nell'ipotesi
di cui al punto 2 dell’art. 7, in aggiunta al rappresentante sindacale
unitario, è eletto il rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro
interno, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
In
assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è
eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.
Il
rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi
compiti anche per le altre imprese operanti nell’unità produttiva con
riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di
sicurezza specifici e alle misure di protezione e prevenzione adottate. In
proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni
dall'inizio dei lavori. E' inoltre informato ai sensi dell'art 17 D.Lgs. n.
626/94.
In
mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il
rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto
produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali
tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali
contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.
Il
rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari
chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a
riguardo, nonché su quanto previsto al punto g) dell’ art. 17 D.Lgs. n. 626/94.
Il
rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantieri sia
inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di
cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 626/94.
Il
rappresentante per la sicurezza ha il diritto a permessi retribuiti pari a:
‑ 8 ore annue nelle aziende o unità produttive
fino a 15 dipendenti;
‑
20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
‑
32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Nel
caso di rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale del comparto
produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante
medesimo è determinato con riferimento
all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa
mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle
Organizzazioni territoriali di cui all'art.6 del CCNL.
Il
rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui
assegnati dalle normative di legge e dal presente C.C.N.L. utilizza anche i
permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A. ove esistenti.
I
lavoratori dell’azienda o dell’unità produttiva hanno diritto ad essere formati
ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n.
626/94 in materia di sicurezza e salute, con riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
‑
del primo ingresso nel settore;
‑
del cambiamento di mansioni;
-
dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove
sostanze o preparati pericolosi.
Alla
formazione del rappresentante per la sicurezza
dei lavoratori si provvede come stabilito dal punto 7 del “Protocollo di
intesa per l’applicazione del D.LGS. 19.9.1994 n. 626”. Alla formazione dei
lavoratori di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 626/94 provvede , durante l'orario
di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante
programmi di 8 ore per i singoli
lavoratori e di 20 ore per i rappresentanti per la sicurezza.
Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai
lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo
paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla
formazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori provvede
l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano
avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del
contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici
maggiori costi.
Per
quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all’accordo
interconfederale del 5 ottobre 1995 ( allegato al presente contratto ).
E)
LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE INSALUBRI O NOCIVE
Entro
6 mesi dalla stipula del presente C.C.N.L. Ie Associazioni nazionali firmatarie
istituiranno un Gruppo tecnico congiunto incarico di esaminare e definire, per
lavorazioni che comportino condizioni o esposizione a situazioni di particolare
nocività o insalubrità, criteri di organizzazione delle stesse coerenti con la
possibilità di alternanza (per gli addetti a tali lavorazioni) con attività diverse
e/o con periodica rotazione del personale.
Ciò,
ferma restando l'osservanza di tutte le norme per la sicurezza delle
lavorazioni e la prevenzione degli infortuni, in riferimento al D. Lgs 626/94 e
successive modificazioni.
Qualora si
modifichi organizzazione del lavoro secondo i criteri di cui sopra, andranno
riviste le maggiorazioni eventualmente corrisposte per tali lavorazioni.
F) Tutte le
attività a carattere paritetico avranno un finanziamento definito
contrattualmente tra le parti a livello nazionale.
In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione con operatività immediata che, previo approfondimento dei contenuti e dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente, fornisca, alle parti medesime, indicazioni e proposte da avanzare agli Organismi Istituzionali competenti.
ART.
30 ‑ DlSCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.
A norma delle vigenti disposizioni di legge la durata dell’apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.
Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli articoli 43 e 78.
Agli enti scuola territoriali, di cui al presente contratto, sono affidati i compiti di:
- partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai vari profili professionali;
- erogazione dell’attività formativa;
- offerta del servizio di formazione per i tutors aziendali;
- offerta di consulenza ed accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, in collegamento e a seguito della fase formativa;
- attestazione dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nei libretti di credito formativi individuali.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti e, tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, la frequenza dei corsi di formazione esterna.
Per il riproporzionamento delle ore formative, l’apprendista deve dimostrare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge.
Il trattamento economico per gli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga o stipendio, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale di settore, o premio di produzione per gli impiegati, spettante rispettivamente alla categoria degli operai di 2° livello ed a quella del 3° livello degli impiegati:
1° semestre 60%
2° semestre 65%
3° semestre 70%
4° semestre 75%
5° semestre 85%
6° , 7° e 8° semestre 90%
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all’art. 16 comma 2 della legge 24 giugno 1997 n. 196, da realizzarsi in via prioritaria nell’ambito degli enti scuola di cui al presente contratto, sono pari a 120 ore medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese.
L’impegno formativo è ridotto ad 80 ore per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.
L’orario di lavoro per gli apprendisti è di 40 ore settimanali di media annua, comprese le ore destinate alla formazione esterna, che possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, in applicazione dell’art. 38 del regolamento della legge sull’apprendistato.
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell’art. 46-bis e nell'art. 79 sui riposi annui.
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 66, 67, 99 e 100.
Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all’apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo salvo quanto disposto dall’art. 19 della legge n. 25 del 1955 in merito alla risoluzione del rapporto di apprendistato.
ART. 30 bis
DISCIPLINE DELLA FLESSIBILITA’ DEL MERCATO DEL LAVORO
A) PART-TIME
Il rapporto di
lavoro a tempo parziale, cioè ad orario ridotto rispetto a quello ordinario
previsto dal CCNL o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del
mese o dell'anno, è consentito conformemente ai principi di seguito elencati:
a)
volontarietà di entrambe le parti del rapporto;
b)
compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, unità
produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti
professionali della mansione svolta;
c)
reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione
alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da
svolgere;
d) applicabilità
delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part‑time,
secondo la regola della proporzionalità.
Il contratto
di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono
essere indicate la mansione, I'orario di lavoro e la sua distribuzione, anche
articolata nell'arco dell'anno.
Le
trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non
potranno superare il 2% del personale in forza a tempo pieno e potranno anche
avere durata predeterminata, di norma
non inferiore a 6 mesi e non superiore a 18. In quest'ultima ipotesi è consentito, ai sensi dell'art. 23
della legge n. 56/1987, I'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale
orario di lavoro giornaliero , settimanale, mensile o annuale fino a quando il
lavoratore già in forza osserverà il tempo di lavoro parziale.
In caso di
assunzione di personale a tempo pieno e riconosciuto il diritto di
precedenza, per le medesime mansioni o
mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale,
con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a part‑time.
A fronte di
specifiche esigenze organizzative di carattere temporaneo, I'azienda potrà
richiedere al lavoratore in part‑time prestazioni lavorative eccedenti
l'orario concordato, nei limiti delle 40 ore settimanali complessive di lavoro.
Le ore lavorative oltre l'orario concordato
andranno recuperate entro sei mesi con equivalenti riposi compensativi, oppure
(ove ciò non risulti possibile) saranno retribuite con una maggiorazione del
10%.
Nel
rispetto delle norme di legge vigenti, azienda e lavoratore possono concordare
per iscritto clausole elastiche relativamente alla collocazione temporale della
prestazione lavorativa, per esigenze funzionali e/o produttive dell’unità organizzativa
di appartenenza. Fermo restando l’orario complessivo concordato, le ore
lavorate in applicazione delle clausole elastiche concordate saranno retribuite
con una maggiorazione del 5%.
Ulteriori
modalità attuative del part‑time, conformi alle disposizioni generali
sopra previste, potranno essere definite in sede di contrattazione
territoriale. Nella medesima sede, a fronte di situazioni di difficoltà
aziendali con conseguenti problemi di mantenimento dei livelli occupazionali,
potrà essere aumentata la percentuale dei rapporti di lavoro trasformabili da
tempo pieno a tempo parziale.
Dichiarazione
congiunta a verbale
A) A fronte di
interventi legislativi in materia di rapporti di lavoro a tempo parziale e a
tempo determinato, le parti si impegnano ad integrare la presente normativa al
fine di assicurarne la coerenza con la nuova legislazione, ampliare le opportunità
occupazionali e rendere accessibili i benefici contributivi e/o gli altri
incentivi che dovessero essere previsti dalla legge.
B) Le parti
auspicano che in sede ministeriale, anche con eventuale supporto di
provvedimento legislativo, si chiarisca positivamente la compatibilità tra
"status" di socio lavoratore e part‑time.
In relazione a quanto previsto nell’art. 23, comma I, della legge 28 febbraio 1987, n.56, il quale consente l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro anche in ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si conviene che, ferma restando ogni altra disposizione di legge in materia, l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine sarà consentita anche nelle seguenti fattispecie:
Il ricorso al contratto a termine di cui al presente articolo ed al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della parte C) del presente articolo, non può superare, mediamente nell’anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro a termine e/o temporaneo, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nelle ipotesi previste dal presente articolo potranno avere una durata non inferiore a due mesi e non superiore a dodici e potranno essere prorogati una sola volta, per un periodo non superiore alla durata stabilita inizialmente, ferma in ogni caso la durata massima complessiva di venti mesi.
Le imprese, in caso di assunzione a tempo indeterminato, daranno priorità, a parità di mansioni, ai lavoratori già assunti per due volte con rapporto a tempo determinato il cui ultimo contratto sia scaduto nel corso dei dodici mesi precedenti.
Dichiarazione Comune
Anche nel caso di
inoperatività della disciplina sul lavoro temporaneo per gli operai, di cui
all’art. 30 bis) punto c) del presente contratto, gli ambiti di ricorso al
contratto a termine di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente
articolo, restano riferiti interamente al contratto a termine per gli operai e
gli impiegati ed al lavoro temporaneo per gli impiegati per le ipotesi previste
dal presente contratto.
C) LAVORO TEMPORANEO
In relazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 3 della legge n. 196/97 e dall’art. 64 comma 1, lettera a) della legge n. 488/99 il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lettere b) e c) dell’art. 1, comma 2, della legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti ipotesi :
1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall’acquisizione di nuovi lavori ;
2) esecuzione di un’opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale ;
3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell’impresa ;
4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale ;
5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
Il ricorso al lavoro temporaneo e’ vietato nelle ipotesi individuate dall’art. 1 , comma 4, della legge n. 196/97, come modificato dall’art. 64, comma 1, lettera b), della legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al D.M. 31 maggio 1999 e con riguardo agli addetti a:
- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 , 4 , 5 e 6 ed al contratto a termine di cui alla parte B) del presente articolo del presente contratto non può superare, mediamente nell’anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore.
Dichiarazione a verbale
In base alle citate disposizioni contenute nelle leggi n. 196/97 e n. 488/99, le parti si danno atto che la disciplina del lavoro temporaneo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge n. 196/97, per la categoria degli operai ha carattere sperimentale.
Tale sperimentazione ha luogo a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio nazionale. Entro la data del 31 dicembre 2001 verrà effettuata a livello nazionale la verifica dell’attuazione della presente normativa.
Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo rappresenta un importante strumento nella ricerca e nell’impiego regolare di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessita’ di realizzare con il Ministero del Lavoro un accordo quadro che stabilisca:
· le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di lavoro temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione professionale di settore ai fini degli interventi formativi di cui all’art. 5 legge n. 196/97 e successive modificazioni;
· le modalita’ e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al presente articolo.
Le parti ritengono, ai fini dell’operatività della disciplina convenuta, l’applicazione della contrattazione collettiva dell’edilizia elemento vincolante della disciplina medesima.
Pertanto confermano il comune impegno per una sua integrale applicazione.
Nel caso di società consortile partecipata dalla Cooperativa, è possibile il distacco dei lavoratori dalla cooperativa alla società consortile medesima.
Oltre all'ipotesi sopra enunciata, nell’ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un’impresa edile ad un’altra, qualora esista l’interesse economico produttivo dell’impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalita’, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell’impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all’obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell’impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l’impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l’impresa distaccante.
L’impresa distaccante evidenziera’ nelle denuncie alla Cassa Edile la posizione di lavoratori distaccati.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 236/93.
ART.
31 ‑ PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ferma restando
la preventiva contestazione e le procedure previste dell'art. 7 della legge 20
maggio 1970 n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a
seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero
verbale;
b) rimprovero
scritto;
c) multa non
superiore all'importo di tre ore di retribuzione costituita: per gli impiegati,
dagli emolumenti di cui ai punti da 1 a 14 dell'art. 80 e per gli operai dagli
emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 64;
d) sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni lavorativi.
L'impresa ha
la facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi
l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua
il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni
il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) sia assente
dal lavoro senza giustificato motivo;
e) introduca
bevande alcoliche senza averne avuta la preventiva autorizzazione;
f) si trovi in
stato di ubriachezza all’inizio o durante il lavoro;
g)
trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o
commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di
maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l’impresa può
procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità
procede al rimprovero verbale o scritto.
È fatto salvo
quanto previsto dall'art. 32 per il licenziamento senza preavviso.
Agli effetti
della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari intervenuti entro
i due anni immediatamente precedenti.
I proventi
delle multe devono essere versati alla Cassa Edile, sempreché non ostino norme
di legge.
ART.
32 ‑ LICENZIAMENTI
Fermo l'ambito
di applicazione della Legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificata dall'art.18
della Legge 20 maggio 1970 n.300, e di
quanto previsto dalla legge n. 108/90 l’impresa può procedere al licenziamento
del dipendente:
1) per
riduzione del personale;
2) per
giustificato motivo, con preavviso ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio
1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero
per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e
al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta
causa senza preavviso nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria
del rapporto di lavoro quali, ad esempio:
a) insubordinazione
verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri
reati per i quali, data Ia loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione
anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi
atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche
provvisionali, la sicurezza del cantiere o la incolumità del personale o del
pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle
attrezzature od ai materiali;
d)
trafugamento di schizzi, utensili o di altri oggetti di proprietà del
committente;
e) abbandono
ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del
cantiere;
f) rissa nei
luoghi di lavoro; minacce gravi, vie di fatto o gravi offese verso i compagni
di lavoro;
g) assenza ingiustificata
di cui all'ultimo comma dell'art. 24;
h) recidiva in
una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno
precedente;
i) assenza
ingiustificata per tre giorni di seguito;
I) al
verificarsi della terza assenza ingiustificata nel periodo di un anno, in
giorno successivo al festivo;
m) in caso di
assenza ingiustificata per cinque volte nel periodo di un anno.
Qualora il
lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto 3),
l’impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del
lavoratore con effetto immediato per un
periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l’impresa decida di
procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha
avuto inizio la sospensione.
In ogni caso
il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.
ART.
33 ‑ PASSAGGIO DA OPERAIO A IMPIEGATO
Il passaggio
dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa non costituisce
di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'anzianità di
servizio maturata nella categoria operaia è utile ai soli effetti del
preavviso.
ART. 34 ‑ CESSIONE, TRAPASSO E TRASFORMAZIONE Dl
AZIENDA
La cessione,
il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda non risolvono di
per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi
diritti nei confronti della nuova impresa.
In caso di
fallimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal licenziamento del
lavoratore, questi avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed a
quant'altro gli compete in base al presente contratto.
ART. 35 ‑ INDENNITA’ IN CASO Dl MORTE O Dl INVALIDITA’
PERMANENTE
In caso di
morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto e la indennità sostitutiva
del preavviso devono essere corrisposte, a norma dell'art. 2122 del Codice
Civile, al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti
entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di
quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti
dall'impresa.
La
ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve
farsi secondo il bisogno di ciascuno.
È nullo ogni
patto anteriore alla morte del lavoratore circa l'attribuzione e la
ripartizione delle indennità.
ART. 36 ‑ TRATTAMENTO Dl FINE RAPPORTO Dl LAVORO
Il trattamento
di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Le parti
concordano che con riferimento al 2° comma aggiunto dell'art. 2120 del Codice
Civile (sub-art. 1 della Legge 297), la retribuzione annua da prendere in
considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita
esclusivamente dai seguenti elementi:
Operai:
- minimo di paga base;
- indennità di contingenza;
- indennità
territoriale di settore;
- superminimi ad personam di merito e
collettivi;
- trattamento economico di cui all'art. 58 e
46 bis;
- utile di cottimo e concottimo;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori disagiati di cui
all'art. 60 lettere B, C, D, E;
- indennità per lavori in alta montagna;
- indennità di cantiere ferroviario di cui
all'art. 61 lettera B.
Con
decorrenza dal 1° novembre 1985 il trattamento di fine rapporto per gli operai
è pari a 30/30.
Impiegati:
- minimo di stipendio;
- indennità di contingenza;
- premio di produzione;
- aumenti periodici di anzianità;
- superminimi ad personam di merito e
collettivi;
- 13a mensilità;
- premio annuo o premi di fedeltà;
- indennità di cassa o di maneggio denaro;
- indennità di funzione quadri;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di cui all'art. 82;
- indennità di trasporto;
- indennità di lavori in galleria;
- indennità per lavori in alta montagna.
ART. 36 bis - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le
parti, in considerazione di quanto previsto per i soci lavoratori delle
cooperative di lavoro dalla legislazione vigente in materia e degli accordi
intercorsi tra cooperazione e sindacato (interconfederale del 12.2.98 e
intercategoriale del 6.5.98) per la istituzione di un apposito Fondo Pensione denominato
“Cooperlavoro” a favore degli stessi soci lavoratori e dei dipendenti delle
cooperative di lavoro, concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni
lavoratore aderente:
Le parti concordano che le contribuzioni di cui al comma
precedente decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione
della domanda di adesione e comunque non prima della autorizzazione definitiva
all’esercizio di Cooperlavoro da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione.
Per quanto concerne la “quota di iscrizione” al Fondo e la
“quota di adesione” al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia
dallo statuto nonché dagli accordi istitutivi di Cooperlavoro.
ART. 36 ter - PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE
Le parti si riservano di definire entro il 31 dicembre 2000 con accordo nazionale l’elenco di prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio Sanitario Nazionale la cui attuazione e’ demandata alla Cassa Edile di competenza sulla base di un accordo attuativo delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazione stipulanti il presente contratto collettivo.
Alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, la Cassa Edile in ogni caso farà fronte con le risorse derivanti dal contributo previsto al punto A), 6° comma dell'art. 73.
A tal fine e’ dato incarico alla Commissione
nazionale paritetica per le Casse Edili di formulare uno schema di
regolamentazione, tenendo anche conto della ricognizione della situazione in
atto nelle singole Casse Edili e della evoluzione della legislazione sanitaria
e fiscale.
La
proposta della Commissione conterrà anche l’ipotesi di forme assicurative e/o
di convenzionamento con strutture medico-sanitarie.
La
Commissione formulerà la propria proposta entro il 30 settembre 2000 in modo da
consentire alle parti nazionali di sottoscrivere l’accordo nazionale di cui al
primo comma entro il 31 dicembre 2000.
Per
gli impiegati l’accordo nazionale verificherà le possibili modalita’ di
applicazione delle prestazioni sanitarie integrative attraverso forme
assicurative e/o di convenzionamento.
ART.
37 – CONTROVERSIE E CONCILIAZIONE
1.
In caso di
controversia individuale singola o plurima che dovesse sorgere
nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di
lavoro, chi intendesse agire in giudizio senza avere preventivamente promosso
il tentativo di conciliazione davanti alla commissione costituita presso la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente, deve esperire il tentativo
di conciliazione in sede sindacale, disciplinato dai successivi commi, dal 2.
al 9..
2.
La Commissione di
conciliazione in sede sindacale
costituita a livello provinciale ed è composta:
a)
per le imprese
cooperative, da un rappresentante della stessa Associazione di rappresentanza cooperativa;
b)
per il
lavoratore, da un rappresentante
dell’Organizzazione Sindacale territoriale di una delle Organizzazioni
Sindacali firmataria del presente
contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
3.
La parte interessata
alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di
conciliazione tramite l’Associazione di
rappresentanza cooperativa o
l’Organizzazione sindacale alla quale si è iscritta e/o abbia conferito
mandato.
4.
L’Associazione di
rappresentanza cooperativa ovvero l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che
rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia
alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione
a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare
la data di ricevimento. Il tentativo di conciliazione è di competenza della
Commissione istituita nella Provincia nella quale il lavoratore è stato assunto
o successivamente trasferito
5.
Ricevuta la
comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro 10 giorni alla convocazione delle parti fissando
il giorno, l’ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60
giorni dalla presentazione della richiesta.
6.
Il termine di 60
giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da
parte dell’Associazione di rappresentanza cooperativa o della Organizzazione
Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
7.
La Commissione di
conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’artt. 410,
411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti
Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.
8.
Il processo verbale
di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione
di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per
territorio.
9.
Le decisioni assunte
dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica
del presente contratto.
10. Azienda e lavoratore possono tentare la conciliazione della controversia insorta fra loro, direttamente in sede aziendale. Il lavoratore dovrà farsi assistere da un componente della RSU al quale abbia conferito mandato o da un rappresentante della Organizzazione sindacale territoriale di una delle OO.SS. firmatarie il presente contratto, a cui sia iscritto o abbia conferito il mandato. L’azienda potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Associazione cooperativa di propria rappresentanza. Se la conciliazione riesce, essa andrà registrata in apposito processo verbale, da sottoscrivere a cura di tutte le parti e da depositare presso la Direzione provinciale del lavoro ed avrà lo stesso valore di conciliazione in sede sindacale di quella disciplinata nei commi precedenti.
In caso di mancata
intesa in sede aziendale, resta fermo
l’obbligo di esperire la conciliazione nei modi di cui al primo comma.
Le
controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno
risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali, e in caso di
mancato accordo da quelle nazionali, secondo le procedure di prevenzione del
conflitto di cui al titolo 8 del Protocollo di Relazioni Industriali del 5 Aprile
1990 tra Centrali Cooperative e OO.SS. Nazionali.
In
considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia e
della possibilità che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere
venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario o qualunque
richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal
lavoratore, sotto pena di decadenza, entro quattro mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro.
Resta
fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del Codice Civile e sue successive
modifiche.
Le parti convengono le procedure di cui
al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° ottobre 2000, fatte
salve, fino a tale data, le procedure previste dall’art.37 del CCNL 6.7.95.
ART. 38 -
ARBITRATO IRRITUALE
1.
Ove il tentativo di
conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o all’art.37 del presente contratto,
non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e
ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto
previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può deferire
la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal presente
articolo.
2.
L’istanza della
parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo
di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste,
sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta
dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata
a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio
di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale
adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento
dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza
uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà
di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare
alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza.
3.
Il Collegio è
composto da tre membri : uno in
rappresentanza dell’azienda, uno in rappresentanza del lavoratore, il terzo, con funzioni di Presidente,
nominato di comune accordo dalle predette parti ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove ha
sede l’azienda su istanza congiunta delle parti o di
una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di
conciliazione.
4.
I due membri
designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con
coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.
5.
Il Presidente del
Collegio provvede a fissare entro 15
giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha
facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a)
l’interrogatorio
libero delle parti ed eventuali testi;
b)
l’autorizzazione al
deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori
di queste;
c)
eventuali ulteriori
mezzi istruttori.
6.
Il Collegio emetterà
il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone
tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente
di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione
a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
7.
I compensi per gli
arbitri saranno stabiliti in misura fissa.
8.
Le parti si danno
atto che il Collegio arbitrale ha
natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge
11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le
proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
9.
Il lodo arbitrale
acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412
quater del c.p.c.
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno
decorrenza a far data dall’1.10. 2000, fatte salve, fino a tale data, le
procedure previste dall’art. 37del CCNL
6.7.95.
ART. 39 ‑ INSCINDIBILITA’
DELLE DlSPOSIZIONI CONTRATTUALI ‑ CONDIZIONI Dl MIGLIOR FAVORE
Le
disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili fra di loro
e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Ferma
restando l'inscindibilità di cui al comma precedente, restano immutate le
condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio
presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto,
ad eccezione degli istituti modificati dalle parti firmatarie il presente
C.C.N.L..
ART.
40 ‑ DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non
previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori
inoltre debbono osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa,
sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle del
presente contratto.
ART.
41 ‑ DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE C.C.N.L.
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 9 Febbraio 2000 o instaurati successivamente; per la parte economica avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2001.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Art. 41 bis ESCLUSIVA DI STAMPA
Le parti concordano che il contratto collettivo nazionale che sara’ edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.
Tale testo definitivo sara’ disponibile non prima di sei mesi dalla data di stipula dell’accordo di rinnovo del 9.2.2000 al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni.
Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro.
DISCIPLINA SPECIALE
Prima
parte ‑
Regolamentazione
per gli operai
ART. 42 ‑ ASSUNZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
Gli operai
devono essere assunti secondo le norme di legge.
All'atto
dell'assunzione l'operaio deve possedere il libretto di lavoro. Tale libretto,
per tutta la durata del rapporto di lavoro, sarà custodito dall'impresa la
quale provvederà ad effettuare le prescritte registrazioni.
L'operaio è
tenuto inoltre a presentare:
1) La
documentazione comprovante il diritto all’assegno per il nucleo familiare ed
agli eventuali assegni integrativi;
2) il
documento recante il numero di codice fiscale;
3) il
documento attestante gli accantonamenti avvenuti a suo favore presso la Cassa
Edile.
Nel caso in
cui l'operaio sia in parte o totalmente sprovvisto dei documenti di cui al
comma precedente, I'impresa fornirà al lavoratore le necessarie istruzioni per
il conseguimento della documentazione mancante.
E’ facoltà
dell'impresa richiedere all'operaio la carta d'identità o altro documento
equipollente, nonché il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Nel corso del
rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli
effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.
L'operaio è
tenuto a dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio avendo altresì
cura di comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento.
Per gli adempimenti
posti dalla legge a carico dell'operaio, I'impresa avrà cura di fornire la necessaria
assistenza affinché gli adempimenti stessi risultino conformi alle norme di
legge.
Cessato il
rapporto di lavoro l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascerà
ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto
riguarda il libretto di lavoro, nel caso non venga ritirato dall'operaio,
I'impresa provvederà alla restituzione secondo quanto stabilito dalle vigenti
norme in materia.
In adempimento
a quanto previsto dalla Legge 23 luglio 1991 n. 223 art. 25 comma 2 le parti concordano
che le assunzioni effettuate per le qualifiche rientranti nei profili
professionali previsti dal presente CCNL per i livelli 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°
non sono da computarsi ai fini del calcolo della riserva del 12% prevista dalla
legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 25, comma 1.
ART.
43 ‑ PERIODO Dl PROVA
L’assunzione
può avvenire con un periodo di prova non superiore a 25 giorni di lavoro per
gli operai di quarto livello e superiori a 20 giorni di lavoro per gli operai
di 3° livello, a 15 giorni di lavoro per gli operai di 2° livello e a 5 giorni
di lavoro per gli operai di 1° livello.
Il periodo di
prova deve risultare da apposita lettera di assunzione che preveda anche il
livello di inquadramento.
Durante tale
periodo è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto
senza preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.
L'assunzione
degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere o di
autobetopompe, se effettuata nella categoria degli operai specializzati, può
avvenire con un periodo di prova non superiore a 20 giorni di lavoro, durante
il quale è parimenti ammesso, da ambo Ie parti, il diritto alla rescissione deI
rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità sostitutiva. La
fissazione deI periodo di prova per tali operai, indipendentemente dalla
categoria di inquadramento, deve essere fatta per iscritto all'atto
deII'assunzione.
Sono esenti
daI periodo di prova di cui ai commi precedenti gIi operai che abbiano già
prestato servizio presso Ia stessa impresa e con le stesse mansioni reIative
aIIa qualifica deI precedente rapporto di lavoro, sempreché quest’ultimo non
sia stato risolto da oltre 5 anni.
Il periodo di
prova sarà utiImente considerato agli
effetti del computo deIl'anzianità delI'operaio confermato.
ART.
44 - MUTAMENTO DI MANSIONI
AII'operaio
che viene temporaneamente adibito a mansioni per Ie quaIi è stabilita una
retribuzione superiore a quella che normaImente percepisce deve essere
corrisposta Ia retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo
per il quale vi resta adibito.
Qualora il
passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva
prestazione, I'operaio acquisisce il diritto al livelIo relativo aIIe nuove
mansioni, saIvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto
luogo per sostituzione di Iavoratore assente con diritto alIa conservazione del
posto.
NeII'ipotesi
che I'operaio adibito a mansioni superiori risuIti aver già in passato acquisito iI liveIlo inerente alIe mansioni
superiori cui viene adibito, egIi acquisirà nuovamente il IivelIo superiore
quando la permanenza neIIe nuove mansioni perduri per un periodo di tempo non
inferiore a quelIo previsto per iI
periodo di prova.
Tutti i
passaggi definiti di Iivello devono risultare da regolari registrazioni sul libretto di Iavoro con I'indicazione
deIla decorrenza.
ART.
45 ‑ MANSIONI PROMISCUE
L'operaio che
sia adibito con carattere di continuità a mansioni relative a diverse
quaIifiche sarà inquadrato neI liveIlo superiore e ne percepirà Ia retribuzione
quando Ie mansioni inerenti aI IivelIo superiore abbiano rilievo sensibile,
anche se non prevaIente, suI compIesso delI'attività da lui svolta.
ART.
46 ‑ ORARIO DI LAVORO
1. -Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
2. -L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196.
3. -Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell’art. 6, terzo comma, punto o) in ordine alla ripartizione dell’orario normale nei vari mesi dell’anno.
4. -Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 59 del presente contratto.
5. -Ove per comprovate esigenze tecniche si renda necessario ripartire l’orario normale contrattuale su sei giorni, la prestazione di lavoro nella giornata del sabato dovrà essere concordata fra la cooperativa e la RSU.
6. -Per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato e’ dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64.
7. -Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
8. -Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
9. -L'operaio deve prestare la sua opera nell'ora e nel turno stabiliti.
10. -Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall’art. 59 del presente contratto.
ART. 46-Bis) RIPOSI ANNUI
A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.
I permessi individuali
maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente
prestato.
Per gli operai discontinui di cui alle
lettere a) e b) dell’allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano
in misura di un’ora ogni 26 ore.
Per gli operai discontinui di cui alla lettera c) dell’allegato A i permessi individuali predetti maturano in misura di un’ora ogni 31 ore.
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64 e’ corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui all'art. 46 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festivita’ di cui al punto 3) dell’art. 57.
Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all’articolo 61;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto, come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile, dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 57.
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al primo comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall’impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al sesto comma.
Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma del presente articolo.
La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale che prevedono il pagamento dei permessi individuali di cui al presente articolo con la retribuzione del mese di effettivo godimento dei permessi stessi oppure che - anche per le finalità di cui all'art. 4 - stabiliscono la loro fruizione in via collettiva.
Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 46 e 58 del c.c.n.l. 6 Luglio 1995.
In
considerazione del superamento del regime orario delle 35 ore settimanali nel
periodo di 8 settimane decorrente da 1°
lunedì di dicembre, le Associazioni nazionali stipulanti indicano, alle rispettive Organizzazioni
Territoriali, la necessità di adeguare gli accordi territoriali in materia.
Sono considerati
lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella
tabella approvata con RD 76.12.1923. n.
2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non
sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le
norme dell’art.46.
L’orario normale contrattuale degli operaio addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo i guardiani , portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntate anche in carovane, baracche o simili per i quali l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegato A) del presente contratto ad eccezione di:
· custodi, guardiani, portinai fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella;
· custodi, guardiani, portinai con alloggio nello stabilimento , nel cantiere, nel magazzino e nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella.
Le ore di lavoro eventualmente prestate, nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge, oltre gli orari settimanali di cui al comma secondo sono compensate con la maggiorazione di straordinario.
Al guardiano notturno, fermo restando quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64 per ogni ora di servizio prestato tra le 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall’art. 59.
Al gruista si applicano le norme contenute nell’art.46.
All’operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfettario la cui misura è di £. 1000 giornaliere.
Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardia o di custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell’operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall’impresa di pernottare in cantiere.
Le parti si danno atto
che le attività previste dal RD 6.12.1923, n. 2657 possono riguardare anche i
lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
ART. 47 ‑ REGIMI Dl ORARIO E LAVORO A TURNI
Si prende atto
che le componenti principali sottoposte alla volontà delle parti contraenti il
Ccnl e determinanti il tempo effettivo di lavoro nonché la sua organizzazione
sono: ferie, riposi annui, lavoro straordinario e flessibilità.
Si stabilisce
che annualmente le parti a livello aziendale e territoriale si incontrino per
definire un calendario annuo di utilizzo di tali istituti.
Il calendario
verrà convenuto nel rispetto delle norme contrattuali che regolano i diversi
istituti e dovrà essere riesaminato quadrimestralmente ed ogni qualvolta eventi
imprevisti lo richiedano.
Nell'ambito
del calendario annuo e delle sue verifiche possono, in sede aziendale e/o
territoriale, essere concordati in rapporto ad accertate necessità di carattere
tecnico‑produttivo, regimi flessibili dell'orario di lavoro settimanali
e/o plurisettimanali, nel rispetto mediamente di quanto previsto al 2° comma
dell'art. 46.
Quanto sopra
può essere disposto anche per singole unità organizzative qualora lo richiedano
esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o
all'opportunità di favorire un miglior utilizzo degli impianti ed una più
rapida esecuzione dei lavori.
Le parti
convengono che in sede aziendale si potranno determinare, a fronte di esigenze
di pubblica utilità e/o di comprovate necessità tecnico‑organizzative e
gestionali o di riscontrate necessità di mercato, forme di organizzazione degli
orari di lavoro a turno. Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione
delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative
interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri anche
continuativi.
L'operaio deve
prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni
periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di
evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Quando si
faccia ricorso a turni avvicendati di 8 ore di lavoro giornaliere per 5 giorni
alla settimana, a livello aziendale,verrà riconosciuta una pausa giornaliera
retribuita per la consumazione del pasto. In caso di più turni regolari
articolati su 6 giorni alla settimana l'orario giornaliero sarà pari a 6 ore
lavorative a parità di salario con
assorbimento dei riposi annui di cui all'art. 46 Bis, in proporzione
alla durata del lavoro a turni (1/52 dell'entità annua dei riposi per ogni
settimana di lavoro a turno). In tale caso inoltre la indennità per lavoro a
turni di cui all'art. 59 viene corrisposta nella misura del 6% e non compete la
maggiorazione di cui all 'art. 46, 6° comma.
Chiarimento a verbale
In relazione a
quanto stabilito dal presente C.C.N.L. in materia di assetti e livelli della
contrattazione collettiva e di compiti e funzioni della R.S.U., si precisa che
quando negli articoli 46, 46bis e 47 si rinvia alla sede aziendale, è da intendere
che il confronto tra le parti deve riguardare la verifica delle esigenze
tecniche, organizzative e/o produttive che motivano una determinata gestione oraria
e della corretta applicazione delle norme
della contrattazione nazionale
e /o territoriale.
ART.
48 ‑ RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 64, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all’art. 59.
L’eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all’operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
Fermo restando i limiti fissati dalle leggi vigenti ed in coerenza con gli orientamenti in tal senso previsti dalla direttiva 104/93 della Unione Europea, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali, non superiori a quattordici giorni, previa verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori.
ART. 49 ‑ SOSTE Dl LAVORO
In caso di
soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della
retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro
complesso non superino i 30 minuti nella giornata.
Nel caso che
la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata,
qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, I'operaio stesso ha diritto
alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
In caso di
soste a cause meteorologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è
tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.
Per il
predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle
integrazioni salariali secondo le norme di legge vigenti ed i criteri previsti
dal successivo art. 50.
Qualora la
sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata per il
periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, I'impresa è
tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento lordo di
integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse
lavorato.
ART. 50 ‑ SOSPENSIONE E RIDUZIONE Dl LAVORO
Nei casi di
sospensione del lavoro o di riduzione di orario, qualora ricorrano i
presupposti delle norme di legge vigenti in materia di CIG, le imprese sono
tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione
delle integrazioni salariali.
Nel caso di
sospensione o riduzione di orario, ad esclusione della ipotesi di sospensione
per fine lavoro, le imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle
integrazioni salariali dovute a norma di legge contestualmente alla retribuzione
del mese.
In caso di
reiezione della domanda da parte della competente commissione dell'lNPS,
I'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sulle
spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il disposto
dell'art. 2 della legge 6 agosto 1975 n. 427.
La medesima
procedura di conguaglio sarà altresì attuata, a far tempo dal 3 dicembre 1980,
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per le somme anticipate ed
inerenti a domande non ancora autorizzate, fermo restando l'obbligo per
l'azienda di effettuare, una volta ottenuta l'autorizzazione, il pagamento
delle somme stesse in quanto spettanti ai sensi di legge.
Fermo restando
l'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, le parti concordano che
di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella
in cui è iniziata la sospensione o riduzione d'orario.
Le parti si
impegnano ad intervenire presso gli organi competenti per rendere più sollecito
l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle
integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto. Le parti
interverranno altresì presso gli organi competenti affinché siano accelerati i
tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni prese dalle Commissioni
competenti in ordine alle richieste di corresponsione delle integrazioni
salariali.
ART.
51 ‑ MINIMI Dl PAGA BASE ORARIA E INDENNITA’ Dl CONTINGENZA
Agli operai il
cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicabili,
senza distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria di cui alla tabella
allegato A che forma parte integrante del presente contratto. I valori orari di
paga base e della indennità di contingenza si ottengono dividendo per 173.
Per
l'indennità di contingenza si applicano le disposizioni degli Accordi
interconfederali e della legislazione vigente.
ART.
52 ‑ ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Agli
operai è corrisposto un elemento
economico territoriale, così come previsto dall’art.6, sub A), 3° comma, lett. d).
ART. 53 ‑ LAVORI A COTTIMO
L'operaio deve
essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza
dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato
ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base
al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Ai cottimisti,
intesi per tali anche gli operai specificatamente vincolati al ritmo lavorativo
di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a
quella propria del lavoro ad economia, dovrà essere corrisposta, in aggiunta
alla retribuzione, la percentuale minima di cottimo.
Nel caso si
effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate
le seguenti norme:
- Le tariffe
di cottimo devono essere determinate in modo da consentire al complesso degli
operai a cottimo in un medesimo lavoro, nei periodi normalmente considerati, un
utile non inferiore al 23% oltre i minimi di paga base e indennità di
contingenza.
- Le tariffe
di cottimo devono essere comunicate per iscritto all'operaio o, nel caso di
cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle
lavorazioni a cottimo ed affisse all'albo del cantiere, ove possibile.
Ad essi dovrà
essere altresì comunicato:
a)
composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi con
l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche);
b)
descrizione della lavorazione da eseguire;
c)
descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d)
unità di misura assunta per la formazione della tariffa per la liquidazione del
cottimo;
e)
tariffa di cottimo per unità di misura.
Le tariffe di
cottimo così considerate fra le parti direttamente interessate, non divengono
definitive se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di
assestamento si intende il tempo necessario perché il cottimo si normalizzi.
Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe a cottimo divenute
definitive saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.
Una volta
superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o
modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione
dei lavori ed in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione
della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di
cui al comma precedente.
Nel caso in
cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto
dal secondo comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, gli
verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.
La
liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte
dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla
loro retribuzione ed al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione
del cottimo.
Per i cottimi
di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato,
ripartendo il guadagno complessivo di cui al secondo comma, in parti uguali nei
periodi normali di paga. All'operaio saranno concessi acconti in misura non
inferiore al 90% della retribuzione spettante maggiorata della percentuale
contrattuale di cottimo.
Qualora
l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia perde automaticamente
la maggiorazione dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando
inalterate le condizioni di lavoro, I'impresa richieda il mantenimento della
stessa produzione.
In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, si applicano le norme per la liquidazione
degli operai lavoranti a cottimo contenute negli articoli 72 e 36 del presente
contratto.
ART. 54 ‑ DIVIETO Dl COTTIMISMO E Dl INTERPOSIZIONE NELLE
PRESTAZIONI Dl LAVORO
E’ vietata
l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di
mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.
E’ vietato il
ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi per l'esecuzione di lavorazioni
edili e affini, quando non ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 del
presente contratto e comunque quando il fine sia quello di eludere le norme sul
lavoro subordinato e le disposizioni della legge n. 1369/60.
ART. 55 ‑ FERIE
Gli operai
hanno diritto per ogni anno di anzianità conseguita presso la cooperativa ad un
periodo di ferie pari a quattro settimane di calendario (160 ore di orario
normale), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art.
57 del presente contratto.
All'operaio
che non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, spetta il godimento
delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale intero
sopra indicato, per ogni mese di anzianità maturata presso l'impresa.
L'epoca delle
ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo contemporaneamente
per cantiere, per squadre o individualmente. Per la determinazione dell'epoca
del godimento delle ferie è da tenere presente che almeno il 50% del diritto maturato
sarà goduto dall'operaio nel mese di agosto salvo inderogabili esigenze
aziendali.
Fermo restando
quanto stabilito dal comma precedente, il calendario annuo di utilizzo delle
ferie verrà definito come stabilito dagli articoli 6 e 47 del presente
contratto.
La cooperativa
anticiperà il trattamento economico per le ferie al momento del godimento, secondo
modalità tecniche da definire territorialmente tra le parti stipulanti.
Il periodo di
preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
La malattia
intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle
seguenti ipotesi:
‑
malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
‑
malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
L'effetto
sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di
comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per
l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti
dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.
ART.
56 ‑ GRATIFICA NATALIZIA
Agli operai è dovuto un trattamento
economico per gratifica natalizia corrisposto secondo le disposizioni di cui
all'art. 58.
ART. 57 ‑ FESTIVITA’
Sono considerati
giorni festivi i seguenti:
1) tutte le
domeniche;
2) i giorni di
riposo compensativo di lavoro domenicale;
3) 1° gennaio
- Capodanno;
6 gennaio - Epifania;
lunedì successivo alla Pasqua;
25 aprile - Anniversario della liberazione;
1° maggio - Festa del lavoro;
2° giugno festa della Repubblica;
15 agosto - Assunzione;
1° novembre ‑ Ognissanti;
8 dicembre ‑ Immacolata concezione;
25 dicembre ‑ S. Natale;
26 dicembre ‑ S. Stefano;
ricorrenza del S. Patrono del luogo ove ha
sede il cantiere.
Qualora la
festività del S.Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di
cui al presente elenco, sarà concordato dalle Associazioni territoriali un
giorno sostitutivo.
Il trattamento
economico per le festività di cui al punto 3), spettante all'operaio a norma di
legge, è corrisposto direttamente dall'impresa, unitamente alla retribuzione
del mese in cui cade la festività, nella misura di otto ore degli emolumenti di
cui al punto 3) dell'art. 64 del presente contratto di lavoro.
A norma di
legge il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) deve essere
corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente
dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione
non sia in atto da oltre due settimane.
Sul
trattamento predetto vanno computate tutte le contribuzioni dovute alla Cassa
Edile.
Per la
festività del 4 novembre, agli operai è
corrisposto dalle imprese cooperative un trattamento economico nella misura di
8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 3) dell'art.
64.
ART. 58 ‑
ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE
Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 55) e per la gratifica natalizia (art. 56) è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 46 e (art.46 Ter sui Lavori discontinui) effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 57.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell’allegato E al presente contratto.
Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
– l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
– le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
– la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
– la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
– le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
– la diaria e le indennità di cui all’articolo 61;
– i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
– le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennita’ e’ stato tenuto conto - come gia’ nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile - dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 57.
La percentuale complessiva va imputata per l’8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.
La percentuale spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa è tenuta, nei limiti di cui all’art. 66, settimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato E).
Durante l’assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l’impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra l’importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall’Istituto assicuratore (allegatoE).
Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l’obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.
Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza dell’operaio ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro all’operaio che ne faccia richiesta l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all’operaio.
Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 55 e 56, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.
ART.
59 ‑ LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 46, 46 ter e 47 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall’art. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.
Il lavoro straordinario e’ ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
La richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l’impresa fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 57, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1) Lavoro straordinario diurno |
35% |
2) Lavoro festivo |
45% |
3) Lavoro festivo straordinario |
55% |
4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati |
25% |
5) Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati |
8% |
6) Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati |
10% |
7) Lavoro notturno del guardiano |
8% |
8) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte |
15% |
9) Lavoro notturno straordinario |
40% |
10) Lavoro festivo notturno |
50% |
11) Lavoro festivo notturno straordinario |
70% |
12) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti |
8% |
Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell’utile effettivo di cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alle voci n. 5 e 6.
A decorrere dal 1° luglio 2001 la percentuale di cui al punto 6 e’ pari all’11%.
ART. 60 ‑ INDENNITA’ PER LAVORI
SPECIALI
Agli
operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno
corrisposte in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali
sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto
3) dell’art. 64 e per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale
di cottimo.
Gruppo
A) Lavori vari
Tab. unica Situazioni
nazionale extra
1)
Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni
continuino oltre la prima mezz'ora
(compresa la prima mezz'ora) . .................................................... 4 5
2)
lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori
non montati su supporti (limitatamente
agli operai addetti
alla manovra dei
martelli)............................................................. 5 5
3)
Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente
agli operai addetti e normalmente
sottoposti a getti
d'acqua o
fango............................................................................ 5 12
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei
lavori per
armamento ferroviario
................................................................. 8 15
5) Lavori su ponti a castello installati su
natanti, con o
senza motore, in mare, lago o
fiume............................................. 8
15
6) Lavori di scavo in cimiteri a contatto di
tombe
8 17
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici
negli stabilimenti di
prefabbricazione, quando l'elevata
temperatura degli stampi
stessi, per il riscaldamento prodotto
elettricamente, con vapore
o con altri analoghi mezzi, crei per gli
operai addetti condizioni
di effettivo
disagio........................................................................... 10 10
8)
Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con
l'impianto di aria compressa oppure con
l'impiego di sostanze
nocive per la lubrificazione di stampi
portati ad elevata temperatura
con conseguente nebulizzazione dei
prodotti impiegati tale da
determinare per gli operai addetti
condizioni di effettivo disagio.........
10 10
9)
Lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze
nocive, oppure in condizioni di elevata
temperatura od in altre
condizioni di disagio, limitatamente agli
operai edili che lavorano
nelle stesse condizioni di luogo e di
ambiente degli operai degli
stabilimenti stessi, cui spetti, a tale
titolo, uno speciale trattamento.
La stessa indennità spetta infine per i
lavori edili che, in stabilimenti
industriali che producono o impiegano
sostanze nocive, sono ese-
guiti in locali nei quali non è richiesta
normalmente la presenza
degli operai degli stabilimenti stessi e
nei quali si riscontrano
obiettive condizioni di
nocività............................................................ 11 17
10)
Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo
o comunque in
sospensione)........................................................... 12 20
11)
Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità
superiore a m. 3,50 e qualora essi
presentino
condizioni di effettivo
disagio.............................................................. 13 20
12)
Costruzione di piani inclinati con pendenza
del 60% ed
oltre.............................................................................. 13 22
13)
Lavori di demolizione di strutture
pericolanti.................................. . 16 23
14)
Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi
quelli nei quali malgrado i mezzi
protettivi disposti dall'impresa,
I'operaio è costretto a lavorare con i
piedi immersi dentro l'acqua o
melma di altezza superiore a cm. 12).............................................. 16 28
15)
Lavori su scale aeree tipo
Porta................................................... 17 35
16)
Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi
esterni con lavorazione di sopramano, a
partire dall’altezza di m. 6
dal piano terra, se isolato o dal piano
superiore del basamento,
ove esiste, o dal tetto del fabbricato se
il camino è
incorporato nel fabbricato stesso........................................................ 17 35
17)
Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10m. 17 35
18)
Lavori per fognature nuove in
galleria...................................... 19 35
19)
Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità
superiore a m.
3.......................................................................... 20 35
20)
Lavori di riparazione e spurgo di fognature
preesistenti
.................................................................................... 21 40
21)
Costruzione di pozzi a profondità oltre
i 10 m..
22 40
22)
Lavori in pozzi neri preesistenti
27 55
In
situazione extra si trovano le seguenti provincie: Bologna, Ferrara, Genova, La
Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Nel
caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia
costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa deve fornire gli
zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo
B) - Lavori in Galleria
Agli
operai addetti ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione
un’indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni
territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori
massimi sotto indicati:
a) per gli operai addetti al fronte di
perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetti al carico del
materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e
di disagio......................................................................................................................................46
b)
per gli operai addetti ai lavori di rivestimento di intonaco o do rifinitura di
opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed al trasporto
nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la
sistemazione......................................................................................................................................20
c)
per gli operai addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie
e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di
armamento delle linee ferroviarie.......................................................................................................................................18
Fino
a nuove determinazioni delle Associazioni a norma del comma precedente, restano
in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal
C.C.N.L. 28 novembre 1969.
Nel
caso in cui i lavori in gallerie si svolgano in condizioni di eccezionale
disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli
operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto
con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o
con fronte di avanzamento distante oltre 3 chilometri dall’imbocco) le parti direttamente interessate possono
promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un’ulteriore indennità
non superiore al 20%.
Quando
vi è concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento supera i cinque
chilometri dall’imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata
fino al 30%.
Nel
caso di gallerie che si estendano in
più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di
cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la
determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti di misure
percentuali unificate sulla base di criteri
ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropiate al caso di
specie.
Gruppo
C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le
indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione agli
operai addetti ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla
seguente tabella:
a)
da 0 a 10
metri....................................................................................54
b)
da oltre 10 a 16 metri....................................................................... 72
c)
da oltre 16 a 22
metri........................................................................
120
d)
oltre 22
metri.....................................................................................
180
Agli
effetti dell’indennità da corrispondere la pressione indicata in atmosfere dal
manometro applicato sui cassoni equivalente a quella sopra espressa in metri
anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno,sino al 15% da quella
corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente)
in metri.
Gruppo
D) - Lavori marittimi
-
Operai imbarcati su natanti con o senza motore. - Agli operai imbarcati su natanti con o senza motore che escono
fuori da porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e
trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o
provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
-
Lavori sotto acqua: palombari. - Indennità del 100% da calcolarsi su elementi
della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64 e da corrispondersi per
l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia
inferiore ad un’ora e mezza.
Lo
stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor
durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel
caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezza, il
trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a
quattro ore.
Restano
ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Gruppo
E) - Costruzioni di linee elettriche e telefoniche
Agli
operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree o
sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta
un’indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto
3) dell’art. 64 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
L’indennità
assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le
percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa
alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i
mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di
effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente
articolo.
Nel
caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente
articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni territoriali per il
deferimento alle organizzazioni nazionali contraenti che decideranno sulla
eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo
impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla
segnalazione con l’eventuale partecipazione delle Associazioni territoriali
segnalanti.
Qualora
le organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono
limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la
questione alle Associazioni territoriali competenti, per la determinazione di
un’indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64.
L’indennità
di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono
le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro
effettivamente prestate.
ART. 61 - TRASFERTA
1) Norme generali
All'operaio
in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo
diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle
eventuali maggiori spese di trasporto.
L'operaio in servizio,
comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il
quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti
dall’accordo locale di cui all'art. 6 ha diritto a percepire una diaria del 10%
da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64
,oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori
percentuali già stabilite localmente.
Agli
operai dipendenti dalle imprese esercenti l’attività di produzione e
distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui
ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di
trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto
situato in Comune diverso da quello per il quale e' stato assunto, con una
maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del
Comune di assunzione, spetta
all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell'art.64 per ogni ora di effettiva lavoro.
La
diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga
nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga
ad essere favorito da un avvicinamento
alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo
vantaggio.
L'operaio
che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di
lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
In
caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di
viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese
relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura
forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla
diaria di cui al secondo comma.
*
* * *
A. Le parti convengono di effettuare una sperimentazione a livello regionale della disciplina della trasferta di cui al presente articolo, che sara’ avviata a decorrere dal 1° luglio 2000 sulla base dell’attuazione di quanto previsto dalla lettera B.
Entro tre mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del c.c.n.l., le parti nazionali individueranno congiuntamente le regioni nelle quali effettuare la sperimentazione.
B. Le parti, in coerenza con l’Accordo stipulato il 20/01/2000 tra ANCE, ANCPL-Legacoop, Federlavoro e Servizi-CCI, AICPL-AGCI, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil attinente il regolamento attuativo della disciplina della reciprocità, anche in attuazione dell’art. 37 della legge 109/1994, sono impegnate a promuovere la partecipazione delle Associazioni Cooperative firmatarie il presente CCNL alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).
Nel presupposto che si realizzi quanto previsto nel comma precedente, le Parti sottoscritte demandano alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE):
- di realizzare e rendere operativo, il progetto di informatizzazione delle Casse Edili, in modo da costituire una rete attraverso la quale le Casse stesse siano in grado di collegarsi automaticamente per realizzare lo scambio dei dati con particolare riferimento alle denunce ed ai versamenti per gli operai in trasferta;
- di predisporre modelli unici di denuncia mensile e di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati da tutte le Casse Edili.
C. a) Fermo restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all’operaio in trasferta dall’erogazione di minimo di paga base, indennita’ di contingenza, indennita’ territoriale di settore, elemento economico territoriale e del 50% del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non puo’ essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di paga base, indennita’ di contingenza, indennita’ territoriale di settore ed elemento economico territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione e’ corrisposta a titolo di indennita’ territoriale temporanea.
b) L’impresa che esegue lavori fuori della propria circoscrizione mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in trasferta presso la Cassa Edile di provenienza.
c) L’impresa e’ tenuta a comunicare, anche con riferimento all’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell’inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi, l’elenco nominativo degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi operano. Tale comunicazione e’ aggiornata con periodicità mensile.
d) La Cassa Edile di provenienza documenta alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori il numero delle ore, l’importo dei salari ad essa denunciati nonche’ i versamenti effettuati dall’impresa per ciascun operaio in trasferta ai fini del successivo punto e), trasferendo alla Cassa del luogo di esecuzione l’importo delle quote territoriali di adesione contrattuale afferenti gli operai in trasferta.
e) In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare, su richiesta dell’impresa o del committente, il certificato di regolarita’ contributiva sulla base dei criteri definiti dalle parti nazionali sottoscritte nonché sulla base della documentazione per gli operai in trasferta rilasciata dalla Cassa Edile di provenienza in applicazione del punto d).
D. In caso di divergenze interpretative tra Casse Edili o singole imprese e Cassa Edile, la questione è rimessa alla decisione della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).
E. La disciplina della trasferta contenuta nella lettera C del presente accordo sara’ tempestivamente portata all’esame del Ministero del lavoro agli effetti dell’osservanza dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, anche al fine di rendere applicabile la presente normativa in via anticipata rispetto alla generalità del territorio per le circoscrizioni territoriali informatizzate e poste in rete al livello centrale e tra di loro.
Le parti si incontreranno al termine di un anno dall’avvio della sperimentazione, al fine di
valutare l’esito della stessa ed assumere le conseguenti determinazioni.
F. In attesa che si realizzi la partecipazione delle associazioni Cooperative alla CNCE, quanto demandato nei punti precedenti del presente Protocollo alla CNCE stessa, è temporaneamente affidato alle Parti firmatarie il presente CCNL. In attesa che si realizzi la partecipazione di cui sopra rimane ferma la Clausola di salvaguardia di cui all’art. 61, lettera A) del CCNL 6 Luglio 1995.
***************
In attesa che quanto sopra concordato abbia completa efficacia e validazione su quanto previsto dal punto E., la disciplina da applicare rimane quella del C.C.N.L. del 6.7.95 che qui di seguito si riporta:
Fermo
restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di
provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in
trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché
dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a
contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo
della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento
complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità
di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono
i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale
temporanea.
Nel
caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi,
l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in
trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga
successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l'operaio in tale secondo
periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.
L'impresa
ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa
Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta
anteriore al termine di cui al comma precedente.
Nell'
ipotesi di cui ai 2 commi precedenti gli adempimenti dell' impresa per
l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile del luogo in
cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e
versamento ivi vigenti.
Restano
comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle
imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e
manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti
geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per
cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato,
verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura. Le Associazioni stipulanti, su
proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, possono
integrare la suddetta elencazione.
L'impresa
è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento all'art.18 della legge 19
marzo 1990, n.55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in
cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è
tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in
trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione
è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa
Edile di provenienza.
Nei
casi di cui al comma precedente, l'impresa e' tenuta anche a documentare alla
Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denuncie delle
retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile
di provenienza per gli operai in trasferta.
In
mancanza, su richiesta della Cassa Edile della zona in cui si svolgono i
lavori, la Cassa Edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di
cui al comma precedente.
In
applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete
alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il
certificato di regolarità contributiva su richiesta dell’impresa o del
committente. Nei casi di cui ai commi ottavo e undicesimo, il certificato di regolarità
contributiva è rilasciato dalla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di
tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza.
Clausola di Salvaguardia
di cui all’art.61 punto A) del CCNL per i lavoratori delle Cooperative edili
del 9.2.2000.
Fermo restando che la
presente normativa si applica in sostituzione di quella di cui al CCNL
1.03.1991, subordinatamente alla garanzia del riconoscimento ai lavoratori
delle condizioni economico‑normative discendenti dalla contrattazione
collettiva di riferimento, le parti convengono che, trascorsi i termini delle
verifiche previste nel protocollo sul
sistema delle casse edili di cui all’art. 73 e comunque entro e non oltre il
31.12.2000, procederanno ad un riesame
per l'armonizzazione della materia in oggetto al fine di rispondere alle esigenze di piena
applicazione del contratto di lavoro per le imprese cooperative.
2) Norme per gli addetti ai lavori
dell’armamento ferroviario
Nei
lavori dell’andamento delle linee ferroviarie, per “cantiere” si intende il
tratto di linea in tutta la sua estensione, oggetto di singoli contratti
d’appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi a lotti. Per “posto di lavoro”
si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto
nell’esecuzione del lavoro, nell’ambito del cantiere dove l’operaio deve
prestare la sua opera.
L’operaio
si deve trovare sul posto di lavoro all’ora fissata dall’orario di cantiere,
munito degli attrezzi di lavoro.
Resta
stabilito che all’operaio addetto al lavoro di armamento ferroviario -
qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia
l’estensione del cantiere e/o l’ubicazione del posto di lavoro rispetto al
Comune nel quale è stato assunto - è corrisposta una indennità di cantiere
ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 3) dell’art. 64, per ogni ora di effettivo lavoro.
L
a predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese
di trasporto sostenute dall’operaio, del trattamento per il trasporto degli
attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva
ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente
articolo e dagli accordi integrativi
territoriali, ove spettante, nei casi di passaggio dell’opera da un cantiere ad
un altro e/o da un Comune ad un altro.
L’impresa,
qualora richieda il pernottamento in luogo dell’operaio, deve provvedere al
vitto e all’alloggio od al rimborso delle spese relative, ove queste non siano
state preventivamente concordate in misura fortettaria.
ART. 62 - TRASFERIMENTI
AlI'operaio
in servizio che sia trasferito in un
cantiere deIIa stessa impresa situato in diversa IocaIità così distante
e per un tempo taIe da comportare come conseguenza il cambiamento di residenza
o di stabiIe dimora, deve essere rimborsato l’importo, previamente concordato
con I'impresa, deIIe spese di trasporto per Iui e per familiari conviventi a carico che con Iui si trasferiscono, nonché
per Ie masserizie.
Allo
stesso operaio è inoltre dovuta,
limitatamente alla durata deI viaggio, per Iui e per i familiari conviventi a carico che Io seguono neI trasferimento,
una indennità giornaliera, da stabilirsi caso per caso, di entità diversa a seconda che il viaggio comporti pernottamento o meno.
OItre
aI trattamento di cui sopra gIi deve essere corrisposta, “una tantum”, una
somma a titolo di indennità iI cui importo sarà concordato con l’impresa,
tenendo conto anche deIIo stato di famiglia delI'operaio (se capo famigIia o
non) e deI fatto che I'impresa fornisca o meno I'aIIoggio neIIa nuova IocaIità.
L'operaio
ha diritto altresì aI rimborso deIle spese sopportate per anticipata
risoIuzione deI contratto di fitto, se dovute, per un massimo comunque di tre
mesi.
Il
trasferimento deve essere comunicato all'operaio con un congruo preavviso.
L'operaio
che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, aIlo stesso trattamento
che gIi sarebbe spettato in caso di licenziamento.
QuaIora
peraltro I'operaio comprovi dl non potersi trasferire neIla nuova Iocalità per
seri motivi dl saIute o familiari, l'impresa, ove possa continuare ad occuparIo
nelIa Iocalità daIla quaIe intendeva trasferirlo, non procederà aI suo licenziamento.
All'operaio
che viene trasferito per esigenze dell’impresa e che entro due anni dalla data
dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove
intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto
il rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a
carico che con lui rientrano alla sede di provenienza e per le masserizie,
purché il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione di rapporto di
lavoro.
In
caso di decesso dell'operaio entro due anni dal trasferimento, I'impresa si
assumerà le spese del trasporto della salma nel luogo in cui l'operaio prestava
servizio prima del trasferimento, purché il trasporto della salma ed il rientro
avvengano entro un mese dalla morte dell'operaio.
ART. 63 ‑ INDENNITA’ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA O IN
ZONA MALARICA
Per le
indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna
e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio tenuto conto delle esigenze
igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni
in atto localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in
applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le stesse
Associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano
confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona
malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non
malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le
particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al terzo
comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di
licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa
sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo
trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le località da
considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie
applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.
ART.
64 ‑ ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Agli effetti
dell'applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:
1) Minimi di
paga base oraria:
Si intendono i
minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.
2) Paga base
oraria di fatto:
Si intende la
paga attribuita all'operaio “ad personam” (minimo contrattuale più eventuale
superminimo).
3) Ai fini
dell'applicazione degli artt. 48, 59, 60, 61, 68, 69, debbono essere assunti a
base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione :
a)
per gli operai che lavorano ad economia:
- paga base di fatto
- indennità di contingenza
- ex-indennità territoriale di settore
b)
per gli operai che lavorano a cottimo:
- paga base di fatto
- indennità di contingenza
- ex-indennità territoriale di settore
- utile minimo contrattuale di cottimo (23%
di cui all'art. 53)
- utile medio o effettivo di cottimo nei casi
di cui agli artt. 58, 59, 72 del presente contratto.
4) Ai fini
dell'applicazione degli artt. 58 e 72 devono essere assunti a base di calcolo
gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) lettera a).
5) Agli
effetti dell'applicazione degli articoli 10, 19, 24, 43, 45, 49, 53, 57 e 72,
oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3), lettera a), deve
computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione
di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
ART. 65 ‑ MODALITA’ Dl PAGAMENTO
Il periodo di
paga è di norma mensile, anche se può essere: settimanale, quindicinale e
quattordicinale.
Conseguentemente
l'erogazione della retribuzione spettante dovrà avvenire ai sensi di legge in relazione
al periodo di paga adottato.
Quando il
periodo di paga sia disposto quindicinalmente, quattordicinalmente o
mensilmente, a richiesta dell'operaio, devono essere corrisposti acconti
settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione netta e dell’assegno
per il nucleo familiare.
Qualunque sia
il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo della retribuzione
spettante deve avvenire non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di
paga cui la retribuzione stessa si riferisce.
Nel caso che
l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto,
l’operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento
previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione
dell'indennità sostitutiva del preavviso. Per comprovati particolari casi, il
periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Associazioni
territoriali delle Cooperative e dei lavoratori.
La paga deve
essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i
periodi di sosta giornaliera.
Nel caso che
la paga si faccia in località diversa dal cantiere, si permetterà all'operaio
di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua
la paga al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.
All'atto del
pagamento della retribuzione deve essere consegnata all'operaio una busta paga
o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.
Qualsiasi
reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul
documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della
moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato
il pagamento.
ART. 66 ‑ TRATTAMENTO IN CASO Dl MALATTIA
In caso di
malattia l'operaio non in prova ha il diritto alla conservazione del posto per
un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.
Nel caso di
più malattie o ricadute nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi
nell'arco di 15 mesi consecutivi.
Trascorso
questo periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio o la malattia debitamente
accertata non gli consenta la ripresa del lavoro, I'operaio ha diritto alla
indennità sostitutiva del preavviso ed al TFR. Ove l'impresa non proceda al
licenziamento il rapporto rimane sospeso, fatta salva la decorrenza
dell'anzianità agli effetti del preavviso.
L'operaio che
cade ammalato in periodo di preavviso ha diritto al TFR a norma dell'art. 36
del presente contratto - fatti salvi i termini di maturazione fissati dal 1°
comma dell'art. 1 della Legge 297/82 - e alla conservazione del posto fino alla
scadenza del preavviso stesso.
Per il
trattamento economico dovuto in caso di maIattia dagIi stessi istituti
assicurativi, si fa riferimento aIIe norme generaIi riguardanti l'assistenza di
malattia agIi operai deII'industria.
La cooperativa
anticipa il trattamento economico sia
per Ia parte dell’ istituto sia per Ia parte a carico delIe Casse ediIi, con
diritto di recupero presso gIi istituti medesimi secondo i criteri di cui alI'aIIegato
C ovvero secondo le modaIità di Iegge.
Durante
l’assenza daI Iavoro per maIattia l’impresa, entro i limiti della conservazione
deI posto di cui aI primo e secondo comma,
è tenuta a corrispondere all’operaio la percentuaIe di ferie, permessi
retribuiti e gratifica natalizia, nelIa misura e con Ie modalità indicate di
quanto corrisposto daII'lNPS, saIva Ia ipotesi di cui alI'ottavo comma dello
stesso articolo.
Durante
l’assenza dal Iavoro per maIattia l’impresa cooperativa, entro i limiti
della conservazione del posto di cui aI
presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente aII'operaio non in prova un
trattamento economico giornaIiero pari alI'importo che risuIta moltipIicando Ie
quote orarie sottoindicate deIIa retribuzione costituita daI minimo di paga
base, daII'indennità territoriaIe di settore e daII'indennità di contingenza,
per un numero di ore corrispondente aIIa divisione per sei deIl'orario
contrattuale settimanale in vigore neIla circoscrizione durante I'assenza per
maIattia.
Le quote orarie di cui aI comma precedente sono caIcoIate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti previsti dal CCNL del 5.7.95.
.
A decorrere dal 1° ottobre 2000, i suddetti
coefficienti diventeranno i seguenti:
a) per il 1°,
2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 7 giorni: 0,5495;
b) per il 1°,
2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 14 giorni: 1,0495;
c) dal 4° al
20° giorno per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,3795;
d) dal 21° al
180° giorno per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,1565;
e) dal 181°
giorno al 270° giorno per le sole giornate non indennizzate dall’INPS: 0,5495.
Per gli
apprendisti il coefficiente per Ie giornate non indennizzate daII'INPS è pari
a:
0,5495.
Nei casi di malattia di durata inferiore ai 7 giorni, per i quali è previsto il solo accantonamento (18,5%), l’impresa corrisponderà direttamente all’operaio il 4,95% della retribuzione non più accantonato.
Il trattamento
economico giornaliero come sopra determinato
è corrisposto dall’impresa all’operaio per sei giorni la settimana escluse
le festività.
In caso di
ricaduta della stessa maIattia o altra conseguenziaIe come taIe riconosciuta
daIl'lNPS vaIe ai fini dei coefficienti da appIicare Ia normativa deIl'INPS
medesimo.
In caso di
contratto di Iavoro a tempo parziale,
il trattamento economico giornaliero di maIattia si ottiene
moItipIicando Ie quote orarie di cui al comma precedente per iI numero delle
ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per 6 dell’orario
settimanale convenuto.
Per i casi di
T.B.C., fermo restando quanto previsto daI presente articolo, si fa riferimento
aIIe vigenti disposizioni di Iegge.
Sono fatte
saIve Ie condizioni di miglior favore, considerate neI Ioro compIesso, in atto
neIIe singoIe circoscrizioni territoriali; sono altresì fatte saIve Ie normative definite suIIa
materia di cui aI presente articolo a IiveIIo territoriale nonché Ie
disposizioni regoIamentari disposte daIIa Cassa Edile quaIora non costituiscano
condizioni inferiori rispetto aI presente articolo.
ART. 67 - TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA PROFESSIONALE
In caso di
infortunio suI Iavoro o di maIattia professionale I'operaio non in prova ha
diritto alIa conservazione deI posto fino a quando dura I'inabilità temporanea
che impedisce totaImente e di fatto aIl’operaio medesimo di attendere aI Iavoro
e comunque non oItre Ia data indicata neI certificato definitivo di
abilitazione aIIa ripresa deI Iavoro rilasciato daI competente istituto.
Trascorso taIe
periodo, ove l’mpresa licenzi l’operaio, o Ia infermità conseguente
aII'infortunio o aIIa maIattia professionaIe, debitamente accertata, non gIi
consenta Ia ripresa deI Iavoro, I'operaio ha diritto aIIa indennità sostitutiva
deI preavviso e aI T.F.R. fatti salvi termini di maturazione stabiliti dal 1°
comma della Legge 297/82.
L'operaio che
si infortuni o sia colpito da malattia professionaIe in periodo di preavviso ha
diritto aIIa conservazione deI posto fino ad un massimo di 6 mesi senza
interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso
il periodo previsto per Ia conservazione deI posto, iI rapporto di Iavoro si
intenderà senz'aItro risoIto, fermo restando iI diritto alI'operaio di
percepire iI T.F.R. spettante a norma deIl’articolo 36 fatti saIvi i termini di maturazione dal 1° comma dell’art. 1 della Legge 297/82.
Per il trattamento economico dovuto in caso di
infortunio o di malattia professionale
dagIi istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generaIi riguardanti l’assicurazione per infortuni o
malattia professionaIe degli operai deII'industria.
Durante
l’assenza dal Iavoro per infortunio o per maIattia professionale l’impresa è
tenuta a corrispondere all’operaio Ia percentuaIe per ferie e gratifica
nataIizia, permessi retribuiti, nei Iimiti, neIIa misura e con Ie modaIità
indicate nell'art. 58 del presente contratto, per differenza e ad integrazione
di quanto corrisposto dall’INAIL salva l’ipotesi di cui aII'ottavo comma deIlo
stesso articolo.
Ove, invece,
I'infortunio suI Iavoro si verifichi o la maIattia professionaIe insorga
durante iI periodo di prova, l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di
prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il Iavoro entro 30
giorni. Durante Ia sospensione deI periodo
di prova, è dovuto il trattamento di cui aI precedente comma sempre che,
superato il periodo di prova medesimo, l’operaio sia confermato in servizio.
La cooperativa
anticipa il trattamento economico sia per Ia parte a carico deII'INAIL sia per
Ia parte a carico deIIe Casse Edili, con iI diritto di recupero presso gIi
istituti medesimi.
Durante
l’assenza daI Iavoro per infortunio o maIattia professionaIe, l’mpresa entro i
limiti della conservazione del posto di cui aI presente articolo, è tenuta a erogare aII'operaio non in prova
un trattamento economico giornaIiero pari aII'importo che risuIta moItiplicando
Ie quote orarie sottoindicate deIIa retribuzione costituita daI minimo di paga
base, daII'indennità territoriale di settore e daIl'indennità di contingenza,
per il numero di ore corrispondente aIIa divisione per sette delI'orario
contrattuale settimanaIe in vigore neIIa circoscrizione durante I'assenza per
infortunio o maIattia professionaIe.
Le quote orarie dl cui al comma precedente sono caIcolate
appplicando aIIa retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti
previsti dal CCNL 5.7.95.
A decorrere dal primo Ottobre 2000, i suddetti coefficienti diventeranno i seguenti:
a) daI 4° aI
90° giorno di assenza: 0,2538
b) daI 91°
giorno in poi: 0,0574.
Il trattamento economico giornaliero come sopra
determinato è corrisposto daIl’impresa aIl’operaio per tutte Ie giornate indennizzate dall’INAIL comprese le domeniche.
In caso di
contratto di Iavoro a tempo parziaIe il
trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando Ie quote orarie di
cui al comma precedente per iI numero deIle ore di lavoro giornaIiere risultanti
daIIa divisione per sette deII'orario settimanale convenuto.
Sono fatte
salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in atto
nelle singole circoscrizioni territoriali; sono altresì fatte salve le normative
definite sulla materia di cui al presente articolo a livello territoriale
nonché le disposizioni regolamentari disposte dalla Cassa Edile qualora non
costituiscano condizioni inferiori rispetto al presente articolo.
Nel caso di carenza di intervento dell’INAIL, l’accordo in esame prevede che l’impresa corrisponderà direttamente all’operaio il 4,95% della retribuzione non più accantonata.
Norma comune
In caso di
assenza ingiustificata dell'operaio—soggetta ai provvedimenti disciplinari di
cui all'art.31—nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia,
dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto
dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di
1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.
ART.
68 ‑ CONGEDO MATRIMONIALE
Per il congedo
matrimoniale valgono le norme di cui l’accordo interconfederale stipulato il 31
maggio 1941.
Peraltro,
all'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un
periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi, decorrenti dal primo
giorno lavorativo immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia
avviene in giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se
avviene in giornata feriale. Per detto periodo spetta il trattamento economico
di cui al punto 3) dell'art. 64 per 72 ore.
All'operaio
che abbia maturato presso la stessa impresa una anzianità ininterrotta di
servizio di almeno 12 mesi compiuti viene concesso un periodo di congedo della
durata di giorni 12 consecutivi, fermo restando il criterio della decorrenza
indicato al comma precedente, con diritto al trattamento economico di cui al
punto 3, dell'art. 64 per 88 ore.
L'impresa deve
anticipare all'operaio la somma corrispondente alle giornate di congedo
spettanti, subordinatamente all'espletamento da parte dell'interessato degli
adempimenti richiesti dall'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale, ed ha
diritto di recuperare dall'lstituto medesimo la parte che questo ha per legge a
proprio carico.
ART.
69 ‑ ANZIANITA’ PROFESSIONALE
EDILE
Sono istituiti
a favore degli operai particolari benefici connessi alla anzianità
professionale edile.
Le condizioni,
i termini e le modalità per la maturazione e la erogazione di tali benefici sono
previsti nel regolamento allegato al presente contratto del quale forma parte
integrante.
Alla copertura
degli oneri derivanti dalla disciplina della anzianità professionale edile si
provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro, la cui misura sarà
stabilita in relazione alle esigenze della gestione con accordo tra le organizzazioni
territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Il contributo
viene computato su tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate,
sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 64 e sul trattamento delle festività
di cui all'art. 57.
ART.
70 ‑ CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI
L'operaio deve
conservare in buono stato: macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene
messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo
averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque
modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle
macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione, darà diritto
all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno arrecato, previa
contestazione dell'addebito.
Per
l'approvvigionamento degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio
deve fare capo al personale appositamente incaricato dall'impresa. In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, deve essere riconsegnato al personale
incaricato dall'impresa quanto si è ricevuto in consegna temporanea.
L'operaio
risponderà - e l'impresa potrà valersi sulle sue competenze - delle perdite del
materiale e/o degli attrezzi a lui affidati, che siano a lui imputabili,
sempreché sia stato messo in grado di custodirli.
ART.
71 ‑ CUSTODIA DEGLI INDUMENTI, DEI CICLI E MOTOCICLI
L'impresa deve
mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al
riparo delle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona
conservazione degli indumenti, dei cicli e motocicli. In esso l'operaio deve
avere la possibilità di provvedere al cambio degli abiti normali con quelli da
lavoro, prima e dopo l'orario lavorativo.
L'impresa deve
provvedere a far richiudere il locale predetto e ad adibire un incaricato al
locale stesso, ai fini della migliore sicurezza degli indumenti personali, dei
cicli e motocicli lasciati dagli operai.
Resta fermo
che i locali debbono essere sempre tenuti secondo le norme igieniche.
Quando il
numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia
durata di almeno 20 giorni, I'impresa deve provvedere nel modo più idoneo alla
conservazione degli indumenti e dei mezzi suddetti.
L'impresa può
derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano obiettive condizioni
di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui
trattasi.
ART.
72 ‑ PREAVVISO
Il licenziamento
o le dimissioni non determinati da giusta causa dell'operaio che abbia superato
il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso
che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edile,
è stabilito in una settimana di calendario per gli operai con anzianità
ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci di calendario per gli operai
con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.
Ai sensi
dell'art. 2118 del Codice Civile, in mancanza di preavviso il recedente è
tenuto a versare all'altra parte una indennità equivalente all'importo della
retribuzione (v. punto 4 dell'art. 64) che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso.
Per gli operai
retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo
realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
ART.
73 ‑ CASSE EDILI
a) Le
Casse Edili, istituite territorialmente, sono lo strumento per l’attuazione,
per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi, stipulati
fra AICPL, ANCPL, Federlavoro e Servizi e FENEAL, FILCA e FILLEA, nonchè fra le
Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti alle Casse Edili contenuti
nel presente contratto riguardano esclusivamente le Casse Edili costituite a
norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da
una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione
collettiva di cui al primo comma, non determinano effetti nei confronti delle
Casse Edili previste dalla presente disciplina.
L’organizzazione, le funzioni, le
contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili sono definiti dai contratti e
dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e,
nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni
territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di
versamento alle Casse Edili stabiliti per le imprese cooperative e per i
lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi
ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.
Le Organizzazioni territoriali predette
determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi
della retribuzione di cui al punto 3) dell’Art. 64.
Il contributo complessivo di cui sopra è
ripartito per 5/6 a carico delle imprese cooperative e per 1/6 a carico dei
lavoratori.
La quota di contribuzione a carico
dell’operaio deve essere trattenuta dall’impresa cooperativa sulla retribuzione
di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile.
La Cassa Edile è amministrata da un
Consiglio di Amministrazione nominato in misura paritetica dalle Associazioni
territoriali delle cooperative da un lato e, dall’altro, dalle Organizzazioni
territoriali dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Qualsiasi atto concernente il prelievo,
l’erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato
con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza
sindacale.
Le prestazioni della Cassa Edile sono
stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni nazionali contraenti
e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi
nazionali suddetti, dalle Organizzazioni cooperative e dei lavoratori delle predette
Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi
locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma
precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal
Consiglio di Amministrazione.
Le regolamentazioni per le prestazioni,
nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse Edili per
l’automatica ed integrale applicazione.
Gli organi delle Casse Edili sono
vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a
non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli
accordi nazionali medesimi.
L’esercizio finanziario della Cassa Edile
decorre dal 1° Ottobre al 30 Settembre dell’anno successivo.
I bilanci delle Casse Edili debbono
essere approvati entro 6 mesi dalla scadenza dell’esercizio e cioé entro il 31
Marzo successivo.
I bilanci consuntivi -situazione
patrimoniale e conto economico- accompagnati dalla relazione del Presidente
della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio Sindacale, sono di norma
trasmessi, entro 30 giorni dalla loro approvazione, alle Organizzazioni
territoriali cooperative e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali
contraenti.
Entro i 30 giorni successivi alla
trasmissione di cui al comma precedente le Organizzazioni territoriali si incontreranno
per esprimere la loro valutazione, redigendo e sottoscrivendo un apposito
verbale.
Il verbale deve essere trasmetto, entro
10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente
della Cassa Edile il quale ne darà lettura al Consiglio di Amministrazione in
occasione della prima riunione dello stesso.
b) Con
l’iscrizione alla Cassa Edile, le imprese cooperative e gli operai sono vincolati
al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli
accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché dello Statuto e
del Regolamento della Cassa stessa, con l’impegno di osservare integralmente,
anche in applicazione di quanto previsto dall’Art. 39, gli obblighi e oneri
derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
La Cassa Edile,
nelle occasioni e con le modalità stabilite localmente dalle Associazioni di
cui al primo comma della lettera a), raccoglierà dalle cooperative e dagli
operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della medesima, una dichiarazione
scritta ricognitiva dei predetti obblighi.
c) Le
parti, nel quadro dell’accordo di reciprocità siglato il 20/01/2000 (allegato
.....) si impegnano:
- ad attuare, entro il 30 Giugno 2000, un
sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse Edili;
- predisporre, entro il 30 Aprile 2000, i
modelli unici di denuncia mensile e il modello di versamento delle contribuzioni
e accantonamenti, nonché per il rilascio delle certificazioni di regolarità
contributiva, che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte
e adottati entro il termine del 31 Maggio 2000.
Dichiarazione
a verbale
Le
Associazioni e Organizzazioni nazionali firmatarie, riconoscendo l’importanza
delle prestazioni assistenziali e dei servizi delle Casse Edili, riaffermano
l’obiettivo comune di pervenire, su tutto il territorio nazionale, a Casse
Edili uniche per tutto il settore gestite con la partecipazione delle
Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL operanti
nel settore delle costruzioni.
Quanto sopra
ha anche la finalità di estendere la tutela contrattuale dei lavoratori e di
realizzare condizioni di perequazione dei costi per le imprese.
I principi
sopra esposti comporteranno, nell’ambito del sistema di Casse Edili e anche
attraverso la revisione degli statuti delle Casse medesime:
- la realizzazione
di una gestione unitaria di un unico sistema di Casse Edili;
- il riconoscimento dell’autonomia
contrattuale delle parti;
- l’uniformità dei trattamenti erogati ai
lavoratori con conseguente armonizzazione delle aliquote contributive per
perseguire la parità di costi tra le imprese;
- la riconoscibilità delle rappresentanze
degli organismi paritetici di gestione che affermi le caratteristiche territoriali
di presenza delle imprese associate;
- la lotta all’evasione e al lavoro nero, al
fine di combattere la concorrenza sleale o le infiltrazioni malavitose del
settore, attraverso procedure che penalizzino le dichiarazioni anomale e gli
utilizzi d’orario di lavoro palesemente non credibili.
ART. 74 ‑ QUOTE SINDACALI E DI
ADESIONE CONTRATTUALE
Le cooperative
opereranno mensilmente le trattenute dei contributi sindacali se ne avranno ottenuto
delega individuale firmata dal lavoratore interessato.
Ogni delega
dovrà specificare le generalità del lavoratore, il sindacato al quale deve
essere devoluto il contributo, nonché l'importo dello stesso.
Le
Organizzazioni Nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il
presente contratto convengono sulla istituzione a livello territoriale di una
quota di adesione contrattuale da trattenere a tutti i lavoratori e datori di
lavoro tramite le Casse Edili.
Le modalità di
riscossione ed il relativo importo verranno definiti a livello provinciale
dalle Associazioni territoriali.
Le
Organizzazioni Nazionali dei Lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il
presente contratto confermano l'aliquota dello 0,15% quale quota nazionale di
adesione contrattuale da trattenere a tutti i lavoratori e datori di lavoro
tramite le Casse Edili.
La base
imponibile per il calcolo dello 0,15% è costituita:
- dal 1°
febbraio 1988 dalla retribuzione del punto 3) dell'art. 64 maggiorata del 23%.
Le Casse Edili
effettueranno i versamenti delle quote suddette sui c/c indicati dalle
Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro
firmatarie del presente contratto.
La
maggiorazione del 23% della base di calcolo sarà attuata anche per le quote
territoriali di adesione contrattuale solo con accordo fra le competenti
Organizzazioni Sindacali aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti.
Dal
1° Ottobre 2000 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una
quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,15 degli
elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art.64, maggiorato del 18,5%
e del 4,95%, per i datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai.
ART. 75 ‑ FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Le
Associazioni cooperative e le Organizzazioni sindacali firmatarie riaffermano
la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale
per la formazione dei lavoratori dell'edilizia per affinare e perfezionare le capacità
tecniche degli stessi, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità
tecnico‑produttive delle imprese.
Le
Associazioni e Organizzazioni territoriali di categoria nelle zone di
rispettiva competenza cureranno l'attuazione pratica di tale principio,
addivenendo all'istituzione di apposito ente scuola od al potenziamento di
quello esistente.
Le Associazioni Cooperative e le OO.SS. firmatarie riaffermano il loro impegno (come per le Casse Edili ed altri enti paritetici) a pervenire ad enti scuola unitari gestiti con la partecipazione di tutte le Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie dei CCNL.
A tale scopo
le parti, a livello nazionale e territoriale, promuoveranno ognuna per conto
proprio e/o congiuntamente, iniziative atte a realizzare intese che consentano
l'attuazione di quanto indicato al comma precedente.
Gli enti
scuola realizzeranno i loro scopi mediante la istituzione di scuole
professionali edili e lad- dove queste per obiettive accertate difficoltà non
possono organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto
il controllo degli enti scuola stessi - ad istituti professionali esistenti nel
rispettivo ambito territoriale.
Al relativo
finanziamento verrà provveduto con il contributo a carico delle cooperative, da
fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della
retribuzione e di cui al punto 3) dell'art. 64.
Tali Enti
saranno amministrati da un Consiglio di Amministrazione paritetico da nominarsi
dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali
stipulanti sulla base di un apposito regolamento i cui principi verranno
fissati dalla Commissione paritetica di cui al quart'ultimo comma. Il Consiglio
di Amministrazione nominerà il Presidente nella persona di un rappresentante
delle cooperative, il Vice Presidente nella persona di un rappresentante dei
lavoratori.
Le
Organizzazioni territoriali delle cooperative e lavoratori stabiliranno in
armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare
l'esercizio degli Enti‑Scuola.
Le clausole
difformi degli statuti esistenti alla data di entrata in vigore del presente
contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.
I programmi di
attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziaria
dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima
della loro approvazione.
Gli Enti‑Scuola
in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessità e possibilità,
potranno essere provinciali o interprovinciali.
I corsi
dovranno essere indirizzati alla prima formazione di giovani che entrano nel
settore; alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed
aggiornamento di operai impiegati, tecnici e quadri, secondo le esigenze del
mercato del lavoro.
Ai lavoratori
che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento
professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito
attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento
degli esami finali. I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti per lo
svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare un
periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico alle lavorazioni di
cantiere ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la
qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale
periodo di addestramento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento
economico non inferiore a quello del 1° livello e saranno loro applicabili,
salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 43.
Le norme di
cui sopra, escluse quelle di cui all'art. 43, valgono anche per i lavoratori
già in servizio che presentano l'attestato anzidetto.
Le
Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni
incentivi per stimolare le imprese ad avviare operai ai corsi professionali,
gestiti dagli Enti‑Scuola, ed incoraggiare gli operai medesimi a
frequentarli.
Le parti
convengono di istituire un organismo paritetico, a livello nazionale, con la
funzione di promuovere e coordinare l'attività di addestramento svolta dagli
Enti‑Scuola territoriali, di armonizzare i programmi e gli indirizzi
didattici e di assumere in genere ogni idonea iniziativa atta a favorire l'istruzione
professionale.
Fermo
restando quanto previsto dall’art. 75 del CCNl,, le Associazioni Cooperative
esprimono esplicito interesse per i contenuti dell’intesa raggiunta in materia
di formazione professionale dall’accordo di rinnovo OO.SS-Ance del 29/01/2000 e
pertanto ne determineranno le condizioni attuative compatibili con il sistema
cooperativo.
ART.
76 - COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE
Viene
istituita una Commissione Tecnica paritetica a livello Nazionale per:
a) Lo studio
dei problemi attinenti la disciplina
del lavoro a cottimo, le retribuzioni ad incentivo e gli strumenti
idonei allo scopo, nell’ambito del Contratto di lavoro, avente riguardo anche
alle esperienze e alle realizzazioni di altri paesi, nonché alle diverse situazioni
esistenti territorialmente in Italia. La Commissione potrà promuovere
sperimentazioni in talune circoscrizioni territoriali di comune accordo con le
Associazioni locali.
b) L’esame
delle questioni di interpretazione della disciplina sul divieto di cottimismo e
di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nell’impiego della mano d’opera
negli appalti e nei subappalti di cui agli articoli 5 e 54 del presente
Contratto.
c) L’esame
delle situazioni segnalate ai sensi del penultimo comma dell’art. 60.
All’operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda e per una sola volta all’anno, un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto.
L’aspettativa deve essere richiesta per
iscritto con la specificazione delle motivazioni.
L’impresa deve portare per iscritto a
conoscenza della Cassa Edile il periodo di aspettativa concesso e le relative
motivazioni.
In tali casi è consentita, ai sensi
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’assunzione di personale a contratto
determinato per sostituire i lavoratori assenti.
Il numero dei dipendenti assunti ai
sensi del comma precedente non può superare il numero dei lavoratori in
aspettativa e comunque non può superare il 5% del numero dei lavoratori
occupati.
Per le aziende che occupano meno di 20
dipendenti non può essere assunto a termine, ai sensi del comma precedente, più
di un lavoratore.
DISCIPLINA SPECIALE
Seconda parte ‑ Regolamentazione per gli impiegati e
per i quadri
ART. 77 ‑ ASSUNZIONE E DOCUMENTI
Gli impiegati
devono essere assunti secondo le norme di legge.
Il rapporto di
impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve
specificare:
1) la data di
assunzione;
2) la
categoria cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui
deve attendere;
3) la durata
dell'eventuale periodo di prova;
4) la
prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
5) il
trattamento economico iniziale;
All'atto
dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identità
o altro documento equipollente;
2) il libretto
di lavoro;
3) il
certificato comprovante eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni;
4) i documenti
comprovanti il diritto agli assegni per
il nucleo familiare e all'assegno integrativo;
5) la
dichiarazione comprovante il diritto alla detrazione di imposta;
6) il codice
fiscale.
Nel corso del
rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni eventuale variazione agli
effetti del suo diritto agli assegni familiari ed agli effetti delle detrazioni
d'imposta.
E’ in facoltà
dell'impresa di richiedere il certificato penale in data non anteriore a tre
mesi.
L'impresa deve
rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'impiegato
deve dichiarare all'impresa la sua residenza ed il domicilio e gli eventuali
cambiamenti.
Per i
documenti per i quali la legge prevede determinati adempimenti da parte
dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il
rapporto di lavoro, I'impresa deve restituire all'impiegato, che ne rilascerà
ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto
riguarda il libretto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
In adempimento
a quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991 n. 223 art. 25 comma 2 le parti concordano
che le assunzioni effettuate per le qualifiche rientranti nei profili
professionali previsti dalla presente CCNL per i livelli 4°, 5°, 6°, 7°, 8°.
non sono da computarsi ai fini del calcolo della riserva del 12% prevista dalla
legge 23 luglio n. 223, art. 25, comma 1.
ART.
78 ‑ PERIODO Dl PROVA
L'assunzione
può avvenire con un periodo di prova non superiore a: cinque mesi di calendario
per gli impiegati di 8°, 7° e 6° livello, tre mesi di calendario per gli
impiegati di 5° livello e due mesi di calendario per gli impiegati di 4°, 3°,
2° e 1° livello.
Il suddetto
periodo di prova deve risultare da apposita lettera di assunzione.
Non sono
ammessi né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, fatta eccezione
per le situazioni indicate al comma successivo.
In caso di
malattia il periodo di prova resta sospeso per tutta la durata della malattia e
verrà ripreso a guarigione avvenuta fino al compimento del periodo prefissato.
Se però la malattia ha una durata superiore al periodo di prova, il rapporto
può essere risolto al momento in cui viene superato tale periodo, senza
preavviso né indennità.
Nel caso
invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di
prova resta sospeso fino alla guarigione clinica, dopodiché sarà ripreso fino
al compimento dell'eventuale periodo ancora mancante.
Durante
l'assenza per malattia, per infortunio sul lavoro o per malattia professionale
non e dovuto all'impiegato alcun trattamento economico.
Salvo quanto
diversamente disposto dal presente contratto, nel corso dei periodo di prova
sussistono tra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso.
La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi
momento senza preavviso né indennità.
In caso di
risoluzione del rapporto per volontà dell'impresa deve essere corrisposto
all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del
mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda
quindicina del mese stesso.
L'impiegato
che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio, superando
il periodo di prova, nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali
viene assunto, è esonerato dall'effettuare il periodo di prova. Qualora alla
scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto,
l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di
inizio del periodo di prova stesso.
ART. 79 ‑ ORARIO Dl
LAVORO
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, da’ al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 90 del presente contratto.
Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell’art. 80.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione.
La Cooperativa deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti gli impiegati interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora d'inizio e di termine del lavoro, nonché l'orario e la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
L'impiegato usufruirà di permessi annui individuali pari a 88 ore dal 1° gennaio 1994.
I permessi individuali di cui sopra maturano in relazione all'anzianità di servizio successiva al 1° gennaio 1994 con gli stessi criteri di cui al 4° comma dell'art. 85 e sono da godere di norma per gruppi di otto ore.
Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, con i criteri di cui al 3° comma dell'art.85 .
Per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere, i permessi
individuali annui sono pari nell'anno a
48 ore a decorrere dal 1° gennaio 1994.
Agli impiegati di cui al comma 10 del presente articolo
spettano inoltre 40 ore annue complessive di riduzione dell'orario, da utilizzare
con le modalità di cui all'art. 46 Bis.
I criteri di maturazione dei permessi e delle riduzioni di
orario di cui ai precedenti comma 10 e 11, sono previsti dal 8° comma.
La presente regolamentazione assorbe il trattamento relativo alle festività soppresse di cui all'art. 1 della Legge 54/1977 e al successivo DPR 792/85.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente
disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti
assunti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
ART. 80 ‑ ELEMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO GLOBALE
Gli elementi
che possono concorrere a formare il trattamento economico globale
dell'impiegato sono i seguenti:
1) Stipendio minimo mensile - tabella
allegata A ;
2) indennità di contingenza;
3) ex-premio di produzione territoriale;
4) superminimo collettivo;
5) superminimo ad personam di merito;
6) indennità speciale per il personale non
soggetto a limitazioni di orario (art. 82);
7) indennità di funzione Quadri (art. 15);
8) aumenti periodici di anzianità (art. 83);
9) compensi e premi aventi carattere
continuativo e determinato;
10)
provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili;
11) indennità
di cassa e di maneggio di denaro (art. 86);
12) indennità
per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria (art.
88);
13) indennità
di zona malarica (art. 89);
14) ogni altra
indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a
titolo di rimborso spese anche in misura forfettaria;
15) rateo
della 13a mensilità (art. 96);
16) rateo del
premio annuo (art. 97);
17) rateo
premio di fedeltà (art. 98);
18) elemento
economico territoriale.
Per stipendio
di fatto si intende la somma mensilmente corrisposta per i titoli di cui ai nn.
1, 2, 3, 4, 7 e 8.
Per
determinare la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico
globale, assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide
l'importo mensile degli elementi stessi per centosettantatre (173).
Lo stesso divisore
si utilizza per detrarre le ore non effettuate né retribuite nel mese e per il
pagamento delle ore supplementari e straordinarie.
Per
l'indennità di contingenza si applicano le disposizioni degli accordi
interconfederali e della legislazione vigente.
ART. 81 ‑ ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Agli impiegati
è corrisposto un elemento economico territoriale, così come previsto dall’art.
6, sub A), 3° comma, lett. d).
ART. 82 ‑ INDENNITA’ SPECIALE A FAVORE DEL PERSONALE
NON SOGGETTO A
LIMITAZIONI Dl ORARIO
Le parti si
danno atto che, nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di
lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto
dall'art.1 del RDL 15 marzo 1923, n.962, il quale esclude dalla limitazione
dell'orario d i lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti
determinate mansioni.
A tale effetto
si conferma che è da considerare personale direttivo—escluso dalla limitazione
dell'orario di lavoro—quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa
dell'impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento
dei servizi (art. 3 n. 2 del RD 10 settembre 1923, n. 1955).
Al personale
di cui sopra potrà essere riconosciuta una indennità definita in una
percentuale variabile da un minimo del 10% ad un massimo del 35%, da definirsi
su un massimo di quattro livelli e da calcolarsi su stipendio minimo mensile e
contingenza in vigore alle singole scadenze di paga.
Detta
indennità sarà definita e concordata—tra le organizzazioni aziendali e/o
territoriali aderenti alle parti contraenti—in relazione alla disponibilità
richiesta ed effettivamente espressa nello svolgimento delle funzioni
attribuite.
È in facoltà
della Cooperativa dedurre l'importo della suddetta indennità da eventuali
superminimi, sempre che questi siano stati fissati allo stesso titolo in
considerazione della particolare natura del ruolo.
La presente
normativa decorre dal 1° luglio 1987.
ART.
83 ‑ AUMENTI PERIODICI Dl ANZIANITA’
A decorrere
dal 1° gennaio 1980 l’impiegato ha diritto, per ogni biennio di anzianità di
servizio maturato presso una stessa impresa o gruppo aziendale (intendendosi
per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), ad uno
scatto biennale per un massimo di 5 scatti secondo i valori mensili sotto
indicati per ciascun Livello:
Imp. 8° livello L. 32.000
Imp. 7° livello L. 27.000
Imp. 6° livello L. 24.874
Imp. 5° livello L. 20.255
Imp. 4° livello L. 18.620
Imp. 3° livello L. 17.412
Imp. 2° livello L. 15.919
Gli aumenti
periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello
in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti
periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo
stesso titolo.
Gli aumenti
periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o
successivi aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di
passaggio al livello superiore l'importo degli scatti maturati sarà mantenuto
in cifra fissa e la frazione di biennio in corso di maturazione al momento del
passaggio sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nel
nuovo livello fermo restando il numero massimo di 5 scatti di cui al primo
comma.
Nota a verbale
Per gli
impiegati in forza al 31 luglio 1979 resta in vigore il numero di 16 scatti
biennali di anzianità previsto dal
C.C.N.L. 15 aprile l976, calcolati, per gli scatti maturati dal 1°
gennaio 1980, negli importi di cui al primo comma.
Comunque il
numero di scatti di anzianità maturabili non potrà essere superiore a 16, fermo
restando quanto previsto all'ultimo comma del suddetto articolo.
Gli scatti già
maturati alla data 31 dicembre 1979 sono stati mantenuti in cifra negli importi
in vigore alla stessa data ed incrementati, ognuno, a decorrere dal 1° gennaio
1980 di L..5.000 (cinquemila).
Con decorrenza
1° luglio 1979 è soppresso il terzo comma dell'art.55 del C.C.N.L. 2 marzo
1976.
ART.
84 ‑ GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE
Agli effetti
del presente contratto sono considerati festivi:
a) le
domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) le
festività del 25 aprile e del 1° maggio;
c) le seguenti
festività infrasettimanali:
1) Capodanno
1° gennaio;
2) Epifania 6
gennaio
3) Giorno
successivo alla Santa Pasqua;
4) 2 giugno
festa della Repubblica;
5) Assunzione
Maria Vergine ‑ 15 agosto
6) Ognissanti
1° novembre;
7) Immacolata
Concezione ‑ 8 dicembre
8) Santo
Natale ‑ 25 dicembre;
9) Santo
Stefano ‑ 26 dicembre
10) Santo
Patrono della località ove ha sede il cantiere o dove lavora l'impiegato.
Saranno
altresì considerate festive le giornate che eventualmente, in sostituzione o in
aggiunta, venissero in seguito stabilite.
Qualora la
festività del Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui
al precedente elenco, sarà concordato dalle Associazioni territoriali un giorno
sostitutivo.
In caso di
coincidenza con la domenica di una delle festività di cui alla lettera b) e c)
si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre l954. Peraltro
l'importo della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.1
del predetto accordo, sarà determinato dividendo la retribuzione mensile per
venticinque.
Per gli
impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario
festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni
sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti impiegati non
venissero eventualmente ad usufruire.
Il riposo si
effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e
periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno
Iavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno
festivo.
Per la
festività del 4/11, di cui alla legge 54/1977, si applica il trattamento di cui
al quarto
comma del
presente articolo.
ART. 85 - FERIE
L'impiegato ha
diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo feriale pari a 4
settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi di cui alle
lettere b) e c) dell'art. 84.
Per giorni
lavorativi si intendono quelli non festivi compresi tra il lunedì e il venerdì.
Per il periodo
di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai nn. dall'1 al 14
dell'art. 80.
In
considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia,
l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di
ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.
Il riposo
feriale ha normalmente carattere continuativo.
Nel fissare
l'epoca di riposo feriale sarà tenuto conto, da parte dell'impresa
compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri
dell'impiegato anche per un frazionamento delle ferie medesime.
La risoluzione
del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie
maturate.
L'assegnazione
delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
Dato lo scopo
igienico‑sociale dell' istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da
parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa, ed in via del tutto eccezionale non sia possibile far godere all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie, I'impresa è tenuta a versargli una indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (comma 4°). Tale indennità va corrisposta entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'anno solare di maturazione delle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal secondo comma dell'art. 95, con decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere dei 12 mesi.
Se l'impiegato
viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, I'impresa è tenuta a
rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che
per l'eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse. L'eventuale
periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come
ferie.
Qualora per
esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già
stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo
corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, sempreché dia la
precisa documentazione del versamento dell'anticipo stesso.
La quota
giornaliera da corrispondere all'impiegato in caso di ferie non godute, è pari
ad un venticinquesimo della retribuzione mensile di cui al 3° comma.
La malattia
intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nella
seguente ipotesi:
‑
malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
‑
malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
L'effetto
sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di
comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per
l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti
dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.
Chiarimento a
verbale
Si riconferma
il maggior periodo di ferie - rispetto a quanto stabilito al 1° comma - per
quelli impiegati che avevano conseguito tale diritto in forza dell’art. 68 del
C.C.N.L. 2 marzo 1976.
ART.
86 ‑ INDENNITÀ Dl CASSA E Dl MANEGGIO Dl DENARO
All'impiegato
che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori deve essere corrisposta
una maggiorazione dell'8% dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di
contingenza della sua categoria.
Gli interessi
derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell'impiegato.
ART. 87 ‑ INDENNITA’ PER USO Dl MEZZI DI TRASPORTO DI
PROPRIETA’
DELL'IMPIEGATO
All'impiegato
che, a richiesta dell'impresa, usi in via continuativa mezzi di trasporto di
sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto
al recapito, alla sorveglianza di più cantieri, ecc.) deve essere corrisposto
un rimborso chilometrico da concordare tra le parti.
ART. 88 ‑ INDENNITA’ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA, IN
CASSONI AD ARIA
COMPRESSA ED IN GALLERIA
Agli impiegati
destinati a prestare la loro opera continuativamente e nelle stesse condizioni
di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa
o in galleria, spetta:
a)
per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa, lo stesso
trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai da
contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso
trattamento per vitto e alloggio.
Le
percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5
e 7 dell'art. 80;
b)
per lavori in galleria: una indennità di L. 50.000 mensili.
Le
predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente
corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano
dati a titolo di merito per altri motivi specifici.
ART.
89 ‑ INDENNITA’ Dl ZONA MALARICA
Agli impiegati
che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo
stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai
contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali
devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7
dell'art. 80.
L'indennità in
questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono
destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le
particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure
agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento
vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.
L'indennità
stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure
malarica.
Le località da
considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti autorità sanitarie
applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.
ART. 90 ‑ LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all’art. 79 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall’art. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.
Il lavoro straordinario e’ ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
L’impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito.
Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all’impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita.
Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione.
Le percentuali di aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1. lavoro straordinario diurno ......................................... 35%
2. lavoro festivo............................................................... 45%
3. lavoro festivo straordinario ......................................... 55%
4. lavoro notturno non compreso in turni periodici......... 34%
5. lavoro notturno compreso in turni periodici................ 10%
6. lavoro straordinario notturno ...................................... 47%
7.
lavoro festivo notturno escluso quello compreso
in turni periodici .........................................................
50%
8. lavoro notturno festivo straordinario.......................... 70%
Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 dell’art. 80.
Qualora l’impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell’art. 80.
Qualora venga richiesta all’impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l’ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne ed a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.
A decorrere dal 1° luglio 2001 la percentuale di cui al punto 5 e’ pari all’11%.
ART.
91 ‑ TRASFERTA
All'impiegato
occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio
vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese che
lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto ed alloggio.
Inoltre,
all'impiegato deve essere corrisposto:
—nel caso di
pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del 15% sull'ammontare delle
spese di soggiorno (spese di vitto ed alloggio);
—se non vi è
pernottamento fuori sede ma la missione si protrae per l'intera giornata,
un'indennità del 15% sull'ammontare delle spese di vitto;
—se l'impresa
provvede all'alloggio e/o al vitto, in luogo del predetto 15%, un compenso
forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso.
Qualora
l'impresa non provveda all'alloggio e al vitto, potrà convenire con l'impiegato
una diaria giornaliera onnicomprensiva a titolo forfettario.
ART. 92 ‑ TRASFERIMENTO
Il
trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto con un
preavviso di venti giorni. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento
abbia come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora,
conserva, se più favorevole, il trattamento goduto precedentemente, escluse
quelle competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari
prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella nuova
destinazione.
L'impiegato
che non accetta il trasferimento ha diritto al preavviso e al T.F.R. previsto
dall'art. 36.
Qualora
peraltro l'impiegato comprovi di non potersi trasferire nella nuova località
per seri motivi di salute o familiari, I'impresa esaminerà la possibilità di
continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, prima
di procedere al suo licenziamento. Nel caso si debba procederà al
licenziamento, I'impiegato ha diritto al preavviso ed al T.F.R. di cui all'art.
36.
All'impiegato
trasferito, sempre che tale trasferimento comporti come conseguenza l'effettivo
cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo
preventivamente concordato con l'impresa delle spese per il trasporto delle masserizie
e, limitatamente alla durata del viaggio per sé e per i familiari conviventi a
carico che con lui si trasferiscono, il rimborso previamente concordato nei
limiti normali delle spese di viaggio, di vitto e di eventuale alloggio.
In aggiunta
gli sarà corrisposto:
—se senza
familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a mezza
mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 80;
—se con
familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a una mensilità
degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 80.
Verrà inoltre
corrisposta dall'impresa un'indennità supplementare pari all'importo di cinque
giornate degli elementi di cui sopra per ogni componente il nucleo familiare
che con lui si trasferisce.
Qualora per
effetto del trasferimento, I'impiegato debba corrispondere un indennizzo per
anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato o
denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione di trasferimento,
avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo
di tre mesi di pigione.
All'impiegato
che chieda il trasferimento non compete alcuna indennità né rimborso spese.
All'impiegato
che viene trasferito per esigenze dell'impresa, e che entro dieci anni dalla
data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari,
ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento,
è dovuto il trattamento economico come sopra precisato, purché il rientro
avvenga entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto d'impiego.
Il pagamento
del sopra citato indennizzo sarà effettuato, da parte dell'impresa, a
comprovata dimostrazione dell'avvenuto rientro dell'ex impiegato nella sede di
origine entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.
Chiarimento a
verbale
Tenuto conto
della situazione contingente qualora l'impiegato dovesse sostenere nella nuova
destinazione maggiori oneri per canoni di locazione dovranno intervenire fra
impresa ed impiegato particolari accordi per l'indennità da corrispondere.
Resta altresì
convenuto che l'impiegato è tenuto a comunicare all'impresa i contratti di
locazione e le eventuali variazioni dei medesimi.
ART.
93 ‑ ALLOGGIO
Qualora nella
località ove l'impiegato è comandato a prestare la sua attività non esistano
possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino
la località stessa con centri abitati ed il perimetro del più vicino centro
abitato disti oltre cinque chilometri, I'impresa che non provvede in modo
idoneo deve corrispondere un adeguato indennizzo.
ART. 94 ‑ MUTAMENTO Dl MANSIONI
All'impiegato
destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nel livello superiore
al suo, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla
differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale del
predetto livello superiore.
Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 15, trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno
di mansioni rientranti in una categoria superiore, avverrà senz'altro il
passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nel livello superiore salvo che
si, tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza
e puerperio, ferie, servizio militare o per altre cause che comportino per
l'impresa l'obbligo della conservazione del posto.
Qualora, a
seguito del definitivo passaggio di livello, l'impiegato non venga a
beneficiare di una nuova retribuzione superiore alla precedente di almeno il
20% della differenza intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della
categoria di provenienza e quella di assegnazione, gli va comunque riconosciuto
l'importo corrispondente alla suddetta maggiorazione.
Agli effetti
del comma precedente per retribuzione si intende quella costituita dagli
elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 80.
Agli effetti
del passaggio di livello previsto dal comma precedente, il disimpegno delle
mansioni nel livello superiore presso la medesima impresa può essere effettuato
anche non continuamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti
del passaggio al livello superiore deve raggiungere, rispettivamente, sette
mesi nel disimpegno di mansioni di 8°, 7° e 6° livello e quattro mesi nel disimpegno
di mansioni di altro livello.
ART.
95‑ PAGAMENTO DELLA RETRlBUZIONE
Il pagamento
della retribuzione avviene alla fine di ogni mese. All'atto del pagamento della
retribuzione all'impiegato deve essere consegnata la busta paga o un prospetto
equivalente con le indicazioni‑previste dalle norme di legge.
Nel caso che
l'impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento della retribuzione,
matureranno a favore dell'impiegato, dalla scadenza del termine di cui al primo
comma, gli interessi di mora nella misura pari al tasso di sconto vigente
maggiorato di due punti.
L'impiegato,
in dipendenza del ritardo di cui sopra, ha facoltà di risolvere il contratto
col diritto alla corresponsione delle indennità di mancato preavviso e del
T.F.R..
In caso di
contestazione sugli elementi contrattuali, eventuali reclami sulla
corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento
prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta,
devono essere fatti, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il
pagamento.
Qualsiasi
ritenuta per risarcimento di danni non può mai superare il dieci per cento
dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del
rapporto di lavoro.
ART. 96‑ TREDICESIMA MENSILITA’
L'impresa deve
corrispondere all'impiegato una tredicesima mensilità da computarsi sugli
elementi di cui ai nn. dall'1 al 14 dell'art. 80.
Il pagamento
di tale mensilità va, normalmente, effettuato non oltre il 20 dicembre.
Nel caso di
inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere
corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per
quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di
mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere
considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.
ART. 97‑ PREMIO ANNUO
Per
l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno
successivo è dovuta all'impiegato, non in prova, un premio annuo nella misura
di una mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 14
dell'art. 80. Il premio è erogato il 30 giugno d'ogni anno.
Nel caso di
inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno di maturazione debbono
essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare delle mensilità per quanti
sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di
mese non superiore ai quindici giorni non va considerata, mentre deve essere considerata
come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.
ART. 98 ‑ PREMIO DI FEDELTA’
Fermo restando
quanto previsto dall'art. 93 del CCNL 25 ottobre 1979, resta confermato il
diritto al “premio fedeltà" per gli impiegati che alla data del 30 aprile
1982 avevano conseguito la prescritta anzianità ininterrotta ed effettiva di
servizio di 20 anni presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi
per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società). Non sono
computati nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo, le anzianità
convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.
Ai suddetti
impiegati in servizio compete “ad personam” ogni anno, nella ricorrenza della
data di assunzione, una mensilità comprensiva degli emolumenti dal n. 1 al n.
14 dell'art. 80 sulla base dei valori in atto alla data del 30 aprile 1982.
Nel caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, non dovuta a motivi disciplinari,
I'impiegato ha diritto a tanti dodicesimi del premio per quanti sono i mesi
interi di servizio prestato dall'ultima erogazione avvenuta al medesimo titolo.
ART.
99 ‑ TRATTAMENTO IN CASO Dl MALATTIA
L'assenza per
malattia deve essere comunicata nelle 24 ore salvo i casi di giustificato impedimento;
inoltre l'impiegato deve trasmettere entro due giorni il relativo certificato
medico.
Per il
controllo della malattia dell'impiegato valgono le norme di legge. Nel caso di
interruzione di servizio dovuta a malattia, all'impiegato non in prova spetta,
oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente
trattamento economico, da calcolarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al
9 dell'art. 80:
1) Per
l'anzianità di servizio fino a due anni compiuti: conservazione del posto e
corresponsione dell’intero trattamento economico per mesi sei;
2) Per anzianità
di servizio da oltre due anni fino a sei anni compiuti: conservazione del posto
per mesi nove e corresponsione dell’intero trattamento economico per i primi
sei mesi e del 50% per i restanti mesi;
3) Per anzianità
di servizio superiore a sei anni compiuti: conservazione del posto per mesi
dodici e corresponsione dell’intero trattamento economico per i primi sei mesi,
del 75% per i successivi tre mesi e del 50% per i restanti mesi.
Nel caso di
più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i
seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:
a) mesi nove
per un periodo di 15 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1);
b) mesi dodici
in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2);
c) mesi
quindici in un periodo di 24 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3).
Alla scadenza
dei termini sopraindicati, se l'impresa procede al licenziamento dell'impiegato
gli deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso e il T.F.R..
Qualora la
prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato
di riprendere servizio, I'impiegato stesso potrà risolvere il contratto di
impiego con diritto al solo T.F.R.
L'impiegato
che cade ammalato in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del
posto e al trattamento economico sino alla scadenza del preavviso stesso, oltre
al T.F.R..
All'impiegato
in prova colpito da malattia non compete il trattamento del presente articolo.
La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per
tutta la sua durata ma comunque non oltre limiti di tempo del periodo di prova
stesso.
Per
l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle
vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.
ART. 100 ‑
TRATTAMENTO IN CASO Dl INFORTUNIO O Dl MALATTIA
PROFESSIONALE
In caso di
infortunio sul lavoro o di malattia professionale, I'impiegato fruisce dello
stesso trattamento previsto in caso di malattia all'art. 99 del presente
contratto, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà
essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall'anzianità fino alla
data di rilascio da parte dei competenti istituti del certificato definitivo di
abilitazione alla ripresa del lavoro.
In
considerazione della particolare natura dell’industria edilizia, nei casi di
infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro che comportino
l'assenza dal lavoro dell'impiegato oltre i limiti previsti dall'art. 99,
I'impresa è tenuta a corrispondere all'impiegato il 50% del trattamento economico
stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore maggiore tempo di degenza.
Nel caso che
l'impiegato fruisca, durante l'assenza dal lavoro, di un trattamento economico
a carico dell'lNAIL o di altro istituto assicuratore per atto di previdenza
disposto dall'impresa, questa ultima è tenuta a corrispondere all'impiegato la
differenza tra l'importo di detto trattamento e l'eventuale maggiore importo
dovuti ai sensi dei due commi precedenti.
Nel caso in
cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di
espletare le sue normali mansioni, I'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto
anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo
in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità
lavorative.
Per
l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti
disposizioni di legge e di contratto collettivo.
ART. 101 ‑ PREAVVISO Dl LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
Salva
l’ipotesi di cui al n. 3 dell’articolo 32 il contratto di impiego a tempo
indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i
cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli
impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque
anni di servizio:
—mesi due per
gli impiegati di 8°, 7° e 6° livello;
—mesi uno e
mezzo per gli impiegati di 5° livello;
—mesi uno per
gli impiegati di 4°, 3°, 2° e 1° livello
b) per gli
impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
—mesi tre per
gli impiegati di 8°, 7° e 6° livello;
—‑ mesi
due per gli impiegati di 5° livello;
—mesi uno e
mezzo per gli impiegati di 4°, 3°, 2° e 1° livello.
c) per gli
impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
—mesi quattro
per gli impiegati di 8°, 7° e 6° livello;
—mesi tre per
gli impiegati di 5° livello;
—mesi due per
gli impiegati, di 4°, 3°, 2° e 1° livello.
I termini di
cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come
maggiore termini di preavviso, i giorni eventualmente intercorrenti tra la
effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese.
In caso di
dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta.
In mancanza di
preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte a una indennità equivalente
all'importo del trattamento economico che sarebbe spettato per il periodo di
preavviso da computarsi sugli stessi elementi considerati per la liquidazione
dell'indennità di anzianità.
L'impresa ha
diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennità
sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.
Il periodo di
preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, va computato
nell'anzianità agli effetti del T.F.R..
La parte che
riceve il preavviso pub troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del
preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo
di preavviso non compiuto.
Durante il
periodo di preavviso l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la
ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi
stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.
Tanto il
licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
L'impiegato
già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene
“ad personam” I'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui
avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuare vigente a tale
data.
La quota
giornaliera è pari ad un venticinquesimo della retribuzione mensile
comprendente gli emolumenti dal n. 1 al n. 14 dell'art. 80.
ART. 102 ‑ CONGEDO MATRIMONIALE
Per il congedo
matrimoniale valgono le norme contenute nell'accordo interconfederale del 31 maggio
1941.
Peraltro
all'impiegato in occasione del matrimonio viene concesso un periodo di congedo
di quindici giorni di calendario decorrenti dal primo giorno lavorativo
immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata
non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se avviene in giornata
feriale.
Per il periodo
di congedo l'impiegato ha diritto agli emolumenti dal n. 1 al n. 9 dell'art.
80, nella stessa misura che avrebbe percepito svolgendo la normale attività di
lavoro.
ART. 103 ‑ ASPETTATIVA
All'impiegato
che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa senza retribuzione
e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.
L'impiegato
che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si
presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario.
L'impresa
qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne
hanno giustificato la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere
servizio nel termine di quindici giorni.
ART. 104 ‑ DOVERI DELL'IMPIEGATO E DISCIPLINA
AZIENDALE
Gli impiegati
devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del
lavoro impartite dai funzionari della cooperativa dai quali gerarchicamente
dipendono.
L'impresa avrà
cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria
organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in
modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al
superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere
disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati
devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per
il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro
affidati.
Essi devono
conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'impresa, non trarre
profitto, con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e
non svolgere attività contrarie agli interessi dell'impresa.
Risolto il contratto
di impiego essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie
attinte durante il servizio.
ART. 105 ‑ QUOTE SINDACALI
Le cooperative
opereranno mensilmente le trattenute dei contributi sindacali, se ne avranno
ottenuto delega individuale firmata dall'impiegato interessato.
Ogni delega
dovrà specificare le generalità dell'impiegato, il sindacato al quale deve
essere devoluto il contributo, nonché l'importo dello stesso.
Allegato A
|
MINIMI TABELLARI |
|
|
|
|
|
|
LIVELLI |
DALL'1/2/2000 |
DALL'1/2/2201 |
|
8 |
2.197.889 |
2.237.139 |
|
7 |
1.846.227 |
1.879.197 |
|
6 |
1.582.480 |
1.610.740 |
|
5 |
1.345.107 |
1.369.128 |
|
4 |
1.200.048 |
1.221.479 |
|
3 |
1.116.489 |
1.136.489 |
|
2 |
1.002.237 |
1.020.135 |
|
1 |
879.165 |
894.865 |
|
|
+4000EAR* |
+4000EAR* |
|
|
|
|
|
La retribuzione oraria degli operai di
produzione, degli impiegati e quadri, anche ai |
|||
fini dei vari istituti contrattuali, si
determina dividendo per 173 i valori minimi mensili. |
|||
|
|
|
|
L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato
per le ore lavorate e per quelle dovute |
|||
dal datore di lavoro a norma di legge e di
contratto. |
|
||
|
|
|
|
* L'EAR di cui alla presente tabella
compete di soli lavoratori in forza all'1/2/1983 |
|||
e verrà assorbito in casi di passaggio al
livello superiore. |
|
||
*Utile a tutti i fini contrattuali con
esclusione della contribuzione e della
prestazione |
|||
per anzianità professionale. |
|
|
|
|
|
|
|
MINIMI DI PAGA BASE ORARIA OPERAI DISCONTINUI |
|
||
|
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a) |
Custodi,guardiani, |
4573,69 |
4655,37 |
|
portinai, fattorini, |
|
|
|
uscieri, inservienti |
|
|
|
(art. 46 ter) |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
b) |
Custodi, portinai, guardiani |
4065,50 |
4138,10 |
|
con alloggio (art. 46 ter) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) La retribuzione oraria è determinata
calcolando il 90% della retribuzione oraria del |
|||
1° livello |
|
|
|
|
|
|
|
b) La retribuzione oraria è determinata
calcolando l'80% della retribuzione oraria del |
|||
1° livello |
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO
B
Regolamento
dell’anzianità professionale edile
1. ‑
AIl'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni
territoriaIi, le Casse Edili corrispondono nelI'anno successivo, ciascuna per
Ia propria competenza, Ia prestazione disciplinata daI presente RegoIamento.
2. ‑
L'operaio matura l’anzianità professionaIe EdiIe quando in ciascun biennio
possa far vaIere aImeno 2.100 ore computando a taIe effetto Ie ore di Iavoro ordinarie prestate, nonchè Ie ore di
assenza daI Iavoro per Ia maIattia indennizzata dall’INPS e le ore di assenza daI lavoro per infortunio
o malattia professionaIe indennizzata dalI'lNAIL e Ie ore di assembIea e
permessi retribuiti a norma deIIa Iegge 300/70.
Sono fatte
saIve, nelIe singoIe circoscrizioni, Ie condizioni esistenti in ordine aIIe
condizioni di cui sopra e a quelle previste aI paragrafo 6 di miglior favore purchè univoche ed
omogenee per tutte Ie imprese deI settore (cooperative, artigiane, a
partecipazione stataIe, private).
Ciascun
biennio scade il 30 settembre deIl'anno precedente queIlo deII'erogazlone.
L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione
del 1° maggio.
3. ‑ La
prestazione per I'Anzianità professionaIe ediIe è stabilita secondo importi
crescenti, in reIazione aI numero degIi anni nei quaIi l'operaio abbia
percepito Ia prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui
alIa tabeIla seguente per il numero di ore di Iavoro ordinario effettivamente
prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo
anno del biennio di cui aI secondo comma
del §2.
Per gli apprendisti
si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti in base aIla normativa contrattuale
vigente.
Qualora la
mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di cassa
integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione
dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata
applicando l’importo previsto per la terza erogazione, sempreché l’operaio interessato
abbia già percepito almeno due erogazioni.
Nel caso di
operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre aI 30 settembre non risuItino registrate alla
Cassa EdiIe ore di cui aI §2, Ia prestazione
è calcolata applicando I'importo previsto per la prima erogazione.
La Cassa Edile
presso la quaIe è iscritto I'operaio aI
momento deIl’accertamento deI requisito, quaIora risulti che l'operaio ha prestato
Ia sua attività neII'uItimo anno presso aItre Casse EdiIi, ne dà comunicazione
a queste uItime affinchè provvedano a Iiquidare per il tramite di essa Cassa EdiIe l’importo della prestazione di
loro competenza.
In caso
di abbandono definitivo deI settore dopo il raggiungimento deI 60°
anno di età ovvero a seguito di
invaIidità permanente debitamente accertata daIl’INPS o infortunio o di
maIattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza neI settore
stesso, aII'operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata daIIa Cassa EdiIe anticipatamente
su richiesta dell’operaio medesimo.
4. ‑ In
caso di morte o di invaIidità permanente assoIuta al lavoro di operai che
abbiano percepito aImeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato
iI requisito di cui al §2 e per i quali
nel biennio precedente l’evento siano stati effettuati presso la Cassa EdiIe
gIi accantonamenti di cui alI'art. 58,
è erogata dalIa Cassa EdiIe su
richiesta dell’operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300
volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga
base, indennità di contingenza e
indennità territoriale di settore spettanti alI'operaio stesso al
momento deIl'evento.
5. ‑
Ai fini di far conseguire agIi operai i
benefici di cui aI presente RegoIamento, Ie imprese sono tenute:
a) a
dichiarare aIIa locaIe Cassa EdiIe Ie ore di Iavoro ordinario effettivamente
prestato da ciascun operaio;
b) a versare
alIa Cassa EdiIe un contributo da caIcoIarsi sugIi elementi della retribuzione
di cui aI punto 3) delI'articoIo 64 per tutte Ie ore di Iavoro ordinario
dichiarate a norma deIIa Iettera a), nonchè suI trattamento economico per Ie festività di cui alI'art.
57.
La misura deI
contributo è stabilita, in relazione
aIle esigenze deIIa gestione con accordo tra Ie Organizzazioni territoriali
aderenti aIIe Associazioni nazionaIi contraenti.
Il contributo
affluisce ad un autonomo Fondo denominato “Fondo per l’anzianità professionaIe ediIe”.
6. ‑
AgIi effetti deIl'accertamento deI requisito previsto da §2, Ia Cassa EdiIe
registra a favore di ciascun operaio Ie ore di Iavoro ordinario e Ie eventuaIi
frazioni di ore dichiarate e per le quaIi è stato versato il contributo
previsto daI §5.
AgIi effetti
di cui sopra Ia Cassa Edile registra anche Ie ore di assenza di lavoro per
maIattia indennizzata dall’INPS e Ie ore di assenza daI Iavoro per infortunio o
maIattia professionaIe indennizzate daII’ INAIL.
La Cassa EdiIe
registra aItresì:
1) 88 ore di
assenza per congedo matrimoniaIe, su richiesta delI’operaio munita deIla
necessaria documentazione, compresa Ia attestazione deII'impresa in ordine
all’effettivo godimento deI congedo suddetto;
2) 88 ore per
ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta deIl'operaio munito
deIIa certificazione necessaria e deII'attestazione deIl'impresa in ordine aIIa
costanza del rapporto di Iavoro.
Agli effetti
delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonchè alle registrazioni delle
eventuali ore di assenza indennizzate dall’lNPS o dall’INAIL, delIe quaIi Ia Cassa EdiIe non sia a conoscenza, Ia
richiesta deII'orario deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi daIIa
scadenza deI biennio vaIevoIe per Ia maturazione deI requisito.
NeI caso in
cui I'operaio sl trasferisca da una ad aItra circoscrizione territoriale, Ia
Cassa EdiIe di provenienza, su richiesta deII'operaio medesimo, gIi riIascia un
attestato redatto secondo il modeIlo predisposto daIle Associazionl nazionaIi
comprovante Ia sua posizione in ordine aIl’anzianità professionale ediIe.
L'operaio
provvede a far pervenire taIe attestato
alla Cassa EdiIe deIIa circoscrizione nella quale è trasferito.
Lo stesso
procedimento si applica anche in caso di eventuaIi successivi trasterimenti.
7. ‑
QuaIsiasi controversia inerente aII'interpretazione e aII'appIicazione deI
presente Regolamento è deferita
aII'esame deIIe Organizzazioni
territoriaIi aderenti aIIe Associazioni nazionaIi contraentl. In caso di
mancato accordo fra Ie stesse, Ia controversia
è rimessa aIIe predette Associazioni nazionaIi che decidono in via
definitiva.
Ogni controversia tra le Organizzazioni
territoriali, inerente all’amministrazione del “Fondo per I'anzianità professionaIe
ediIe” è parimenti rimessa aIIe Associazioni nazionaIi per Ie decisioni definitive.
8. ‑ Le
Associazioni nazionaIi si riservano di studiare Ia possibilità di reaIizzare Ia
contabilità nazionaIe deIIe posizioni dei singoIi operai agIi effettl dei contributi
e la gestione dei fondi.
Le
Associazioni nazionali si riservano aItresì di studiare Ie modaIità affinchè
neI caso di operai che abbiano prestato Ia Ioro attività presso più Casse Edili
nell’ultimo anno del biennio, Ia Iiquidazione deI premio sarà effettuata in
un'unica e contestuaIe erogazione da parte della Cassa Edile presso Ia quale
l’operaio è iscritto aI momento deII'accertamento
deI requisito.
9. ‑ Le
Casse Edili sono tenute a dare esatta ed integraIe appIicazione aI presente
RegoIamento, fino a nuova disposizione
delIe Associazioni nazionaIi stipulanti
GIi organi di
amministrazione delle Casse EdiIi sono vincoIati a non assumere decisioni in
contrasto con iI RegoIamento nazionaIe e a non dare esecuzione ad eventuali
pattuizioni territoriaIi derogatorie, innovative o integrative deI Regolamento
medesimo.
10. ‑ La
disciplina deII'Istituto sarà riesaminato daIIe Associazioni nazionaIi neI caso
di norme di Iegge o di accordo tra Ie
parti che interferissero neIIa materia.
PROTOCOLLO D'INTESA PER ACCANTONAMENTO
DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE,
GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI AL NETTO
DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO
DEL LAVORATORE
tra
—la ANCPL
della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
—la Fed. Naz.
delle Cooperative di Produzione e Lavoro e Artigiane della C.C.I.
—La AICPL
della Ass. Generale Cooperative Italiane
—la Fe.ne.a.l.
U.l.L., la F.i.l.c.a. CISL e la F.i.l.l.e.a. CGIL, che costituiscono la
Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni.
Si conviene
come segue, il criterio convenzionale previsto per l'accantonamento presso la
Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie,
gratifica natalizia e riposo annui.
1 ‑
Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi
L'impresa
provvede, come finora effettuato, a calcolare l'ammontare dei contributi e
della retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della
retribuzione diretta e della maggiorazione di cui all'art. 58 del CCNL.
Per i casi di
malattia e di infortunio o malattia professionale risulta confermato che la
maggiorazione è computata ai fini di cui sopra:
— dall'1‑4‑86 al 31‑12‑88
— nella misura del 22,55% per le giornate di
carenza INPS e INAIL;
— nella misura dell'11,275% e del 752% per le
assenze dovute a malattia rispettivamente dal 4° al 20° giorno e dal 21° giorno
in poi;
— nella misura del 9,02% e del 5,64%
rispettivamente dal 4° al 90° giorno e dal 91° giorno in poi di assenza per
infortunio o malattia professionale;
— dall'1‑1‑89 in poi;
— nella misura del 23,00% per le giornate di
carenza INPS e INAIL;
— nella misura dell'11,50% e del 7,66%, per le
assenze dovute a malattia rispettivamente dal 4° al 20° giorno e dal 21° giorno
in poi:
— nella misura del 9,20% e del 5,75% rispettivamente
dal 4° al 90° giorno di assenza per infortunio o malattia professionale e dal
91° giorno in poi.
2 ‑
Accantonamento netto presso la Cassa Edile
L'importo che
deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 18,00%, computato sulla
stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all'art.
58.
Nei casi di
assenze per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali ‑nette
da accantonare sono le seguenti:
—18,00% per le
giornate di carenza INPS ed INAIL;
— 9,00% e
6,00% per i giorni di assenza per malattia rispettivamente:
dal 4° a 20° giorno e dal 21° giorno in
poi;
— 7,20% e
4,50% per i giorni di infortunio o malattia professionale rispettivamente:
dal 4° al 90° giorno e dai 91° giorno in
poi.
3 ‑
Retribuzione diretta netta
La
retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte dell'impresa è
costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1) detratti
i contratti e le ritenute fiscali complessivi nonché l'accantonamento
dell'importo di cui al punto 2).
4 ‑
Esclusione del criterio convenzionale
Il sistema
convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica ai periodi di paga
nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per
lavoro prestato per l'intero periodo (malattia o infortuni).
Pertanto in
tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono
detratti dall'impresa dagli accantonamenti stessi.
Inoltre la
Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui
al punto 1 al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di
mutualizzazione di cui all'ottavo comma dell'art. 58 del CCNL.
5 ‑ Il
presento protocolto costituisce parte integrante del CCNL 30-7‑1987 .
Nota a verbale
Le parti,
anche per il periodo in cui la percentuale, per ferie, gratifica natalizia e
permessi annui è ridotta al 22,55%, convengono di mantenere invariate le
aliquote di accantonamento al netto indicate al punto 2) del presente
allegato—attinenti alla percentuale del 23%—in considerazione della trascurabile
differenza.
Allegato D
Accordo quadro interconfederale
su contratti di Formazione e Lavoro
1. Premessa
1.1. Nel
quadro degli orientamenti e degli impegni assunti con il protocollo d'intesa
sulla formazione professionale ed utilizzando gli strumenti bilaterali in esso
previsti, le parti confermano la loro volontà di mettere in atto tutte le
misure idonee a facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro cooperativo.
1.2. A tal fine
hanno convenuto una specifica intesa in materia di contratto di formazione e
lavoro, riservandosi di attivare anche altri strumenti per l'assunzione di
giovani quali, ad esempio, il contratto di apprendistato nonchè di intervenire
per un adeguamento della legislazione del lavoro finalizzato a favorire
l'inserimento dei giovani nelle imprese cooperative sia come soci lavoratori
che come dipendenti.
1.3. Le
parti concordano inoltre di valorizzare appieno le potenzialità occupazionali
nei confronti delle fasce deboli del mercato del lavoro.
Si impegnano pertanto a favorire
il reimpiego dei giovani in mobilità anche attraverso lo strumento dei CFL.
1.4. Nello stesso
ambito di cui al punto precedente affermano l'impegno a promuovere nelle
imprese cooperative, anche in quelle aventi uno scopo sociale diverso, l'inserimento
lavorativo e la qualificazione professionale delle persone svantaggiate, quali
portatori di handicap e giovani usciti dallo stato di tossicodipendenza,
attraverso il C.F.L.
A tal fine, in sede territoriale,
potrà essere esaminata dalle parti la partecipazione delle cooperative, attraverso
assunzioni con CFL, a programmi di riabilitazione di tossicodipendenti,
concordati preventivamente con istituzioni pubbliche e le comunità terapeutiche
specializzate.
1.5. Le parti
convengono sul ruolo della cooperazione nella promozione e sviluppo dell'occupazione
femminile.
In questo ambito le imprese nella
stipula dei CFL si atterranno alle normative relative alla parità.
In sede territoriale sarà verificata
la possibilità di partecipazione delle imprese cooperative a programmi di
azioni positive anche utilizzando i contratti di formazione e lavoro.
1.6. Quanto sopra
anche per adeguare, ai fini della conformità dei progetti, la regolamentazione
contrattuale alla nuova disciplina legislativa.
2. Procedure di
conformità
2.1. I progetti di
contratti di formazione e lavoro redatti sulla modulistica allegata al presente
accordo saranno presentati tramite le Associazioni territoriali delle Centrali
Cooperative ai rappresentanti di CGIL, CISL, UIL nella Commissione di cui al
punto 2.2..
2.2. La Commissione
bilaterale territoriale è composta da un rappresentante effettivo e da un
supplente nominato da ciascuna delle parti stipulanti il presente accordo. Le
Commissioni bilaterali territoriali saranno costituite tra le OO.SS. firmatarie
e le Associazioni cooperative presenti nel territorio.
2.3. Le
Commissioni bilaterali territoriali saranno di norma costituite a livello
regionale.
Le parti a livello regionale, entro
due mesi dalla firma del presente accordo, potranno prevederne la costituzione
anche a livello provinciale.
Lo stato delle opzioni sarà quindi
verificato dalle parti a livello nazionale.
2.4. La Commissione
di cui sopra si riunirà almeno una volta ogni quindici giorni presso la sede di
una delle Centrali Cooperative territoriali.
I progetti saranno sottoposti a
valutazione della Commissione nella riunione cadente non meno di cinque giorni
dopo la presentazione dei progetti medesimi.
Qualora non sussistano comprovati
motivi contrari, i progetti in esame saranno dichiarati conformi e pertanto
convalidati con la firma dei rappresentanti delle cooperative e sindacali.
2.5. Con la
convalida per conformità, le cooperative possono mettere in atto le procedure
di assunzione previste dalle leggi in materia di collocamento.
2.6. Nel caso in
cui nessun rappresentante sindacale dei lavoratori partecipi alla riunione per
la valutazione sulla conformità dei progetti, quelli all'ordine del giorno
saranno sottoposti a valutazione in una nuova riunione da tenersi entro i tre
giorni successivi.
2.7. Qualora anche
in tale seconda occasione non vi sia la presenza di tutti i rappresentanti
sindacali dei lavoratori, i progetti all'esame saranno ritenuti conformi con
l'approvazione dei soli rappresentanti delle cooperative e sindacali presenti,
dovendosi interpretare l'assenza di uno o più rappresentanti delle OO.SS. come
espressione di parere favorevole di conformità.
2.8. Le commissioni
potranno verificare l'andamento dei contratti di formazione e lavoro e la
pratica attuazione del progetto da esse validato.
3. Conformità
dei progetti
3.1. La
dichiarazione di conformità sarà ritenuta valida qualora venga sottoscritta dai
rappresentanti delle OO.SS. firmatarie o dal rappresentante sindacale presente
alla riunione di approvazione del progetto o comunque da esse delegato alla
firma.
La dichiarazione di conformità
dovrà essere attestata da un verbale secondo lo schema allegato (fax-simile -
quadro)
3.2. Nel caso in
cui il progetto non sia dichiarato conforme, esso sarà ritrasmesso all'azienda
tramite l'Associazione cooperativa cui aderisce od alla quale ha conferito mandato.
3.3. Le parti
firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello territoriale ogni 6
mesi per verificare l'andamento dell'attività formativa e le prospettive
occupazionali dei giovani assunti con CFL in scadenza.
3.4. A norma
dell'art. 3 comma 3 L. 863/84 e successive, Centrali cooperative e CGIL, CISL,
UIL convengono che, con il presente accordo, è da considerare superata la necessità
dell'approvazione preventiva dei progetti di formazione e lavoro da parte della
Commissione Regionale per l'impiego ove i progetti medesimi siano dichiarati conformi
alle norme del presente accordo dalla Commissione come sopra costituita dalle
parti stipulanti.
4. Sfera
di applicazione dell'accordo
4.1. Il
presente accordo si applica nei confronti delle cooperative associate alle
Centrali cooperative stipulanti.
4.2. Gli accordi
sul C.F.L., facenti parte integrante dei CCNL sottoscritti da Associazioni
delle Centrali cooperative, sono sostituiti dal presente accordo dalla data
della sua entrata in vigore.
4.3. Ferme restando
le condizioni economiche di miglior favore derivanti da contrattazione
collettiva, il punto 7 del presente accordo, relativo all'inquadramento ed al
trattamento economico e normativo, si applica per i settori nei quali non è
stato sottoscritto un contratto nazionale od un accordo nazionale per il c.f.l.
dalle Associazioni cooperative.
Norma transitoria per il settore della distribuzione
cooperativa.
L'accordo sul c.f.l. facente parte
del CCNL 3.12.1994 per il settore della distribuzione cooperativa cesserà di
avere efficacia alla sua scadenza e sarà quindi sostituito dal presente accordo
interconfederale.
Sarà comunque utilizzata la
Commissione territoriale di cui al punto 2 del presente accordo qualora non
funzioni quella della categoria.
5. Progetto
di formazione
5.1. Il progetto di
formazione ha validità di centoventi giorni dalla data di dichiarazione di
conformità, fatti salvi termini di tempo maggiori ove stabiliti dalla
Commissione Regionale per l'impiego.
5.2. Il lavoratore
dovrà ricevere dalla cooperativa, insieme all'atto di stipula del contratto individuale
di formazione e lavoro, una breve illustrazione sulla natura della impresa cooperativa
nonché copia del CCNL applicato e dalla Commissione territoriale una sintesi
delle disposizioni legislative e contrattuali relative al contratto di
formazione e lavoro ed una documentazione predisposta unitariamente dalle
OO.SS. stipulanti il presente accordo.
5.3. L'inquadramento
d'ingresso sarà al massimo di un livello inferiore a quello finale.
5.4. Si considerano
conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti che, per i contratti
di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate
(tipo A2 L. 451/1994), come definiti nella tabella A allegata per i CCNL
sottoscritti dalle Associazioni cooperative, prevedono 140 ore di formazione da
effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per 24 mesi di durata; 130
per durata da 18 a 23 mesi;
- i progetti che, per i contratti
di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità
intermedie (tipo A1 L. 451/1994), come definite nella tabella prima citata,
prevedono 100 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa
per almeno 21 mesi di durata e 80 per durata da 12 a 20 mesi.
5.5. Le
ore di formazione eventualmente aggiuntive rispetto a quelle indicate nei precedenti
capoversi per le professionalità e la durata ivi previste non saranno retribuite.
5.6. Si considerano
altresì conformi alla presente regolamentazione i progetti preordinati alla
stipulazione dei contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 16, comma 2,
lettera b) della L. 19.7.1994, n. 451 che prevedono una durata di dodici mesi e
20 ore di formazione teorica. Le ore di formazione eventualmente aggiuntive
rispetto alle 20 non saranno retribuite.
6. Formazione
teorica di base
6.1. I giovani
assunti con contratto di formazione e lavoro, indipendentemente dalla durata
complessiva del contratto stesso, effettueranno un gruppo di 20 ore di formazione
teorica, progettato dall'Ente bilaterale regionale ed attuato presso gli
Istituti che si convenzionino con l'Ente bilaterale medesimo.
Tale gruppo di ore riguarderà
nozioni di base relative alla disciplina del rapporto di lavoro, alla
cooperazione, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale
e antinfortunistica.
6.2. Le aziende che
assumono giovani con contratto di formazione e lavoro in attuazione del
presente accordo, verseranno una quota all'Ente Bilaterale per le spese di partecipazione
ai corsi in questione. L'importo di tale quota verrà stabilito dalle parti a livello
regionale e non potrà essere modificato d'intesa tra le parti stesse prima del
30 giugno 1996.
Tale importo verrà versato per
ciascun giovane assunto ai sensi del comma precedente che partecipi ai corsi
suddetti.
6.3. In caso di
intervento comunitario, nazionale, regionale o comunque pubblico che assicuri
il finanziamento della formazione teorica di base per i contratti formazione e
lavoro, di cui al presente accordo, le parti, nell'ambito dell'Ente bilaterale
regionale, rimoduleranno il contributo a carico delle aziende a copertura del residui
costi effettivamente sostenuti per tale formazione.
6.4. Le
cooperative, che assumono ai sensi del
presente accordo, per il tramite dell'Associazione di rappresentanza daranno
comunicazione all'Ente bilaterale regionale dell'assunzione, nei tempi e con le
modalità di cui al Regolamento.
6.5. La cooperativa
potrà effettuare autonomamente la formazione teorica di base, in luogo della
prestazione lavorativa, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente
bilaterale regionale nei casi in cui:
- il progetto presentato
dall'azienda, relativamente alla formazione teorica di base, sia ritenuto adeguato
dalla Commissione territoriale;
- entro i 6 mesi dall'assunzione,
l'Ente non abbia provveduto all'organizzazione dei corsi.
6.6. La formazione
teorica di base effettuata ai sensi del presente accordo, sarà predisposta in
modo da essere idonea ad assicurare ai contratti di formazione e lavoro, stipulati
nel rispetto dello stesso, la caratteristica formativa richiesta per dare
diritto di accesso ai contributi pubblici (statali, regionali, comunitari,
ecc.).
Qualora per l'accesso a tali
contributi sia richiesta una durata della formazione per i contratti formazione
e lavoro superiore a quelle di cui al precedente punto 5.4., le parti si incontreranno
per le valutazioni conseguenti.
7. Trattamento
economico e normativo
7.1. Ai sensi della
L. 451/1994 possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro
lavoratori di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.
Ai lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del presente accordo,
verranno applicate le normative vigenti di cui al contratto collettivo
nazionale di lavoro adottato dall'impresa, salvo quanto esplicitamente e
diversamente concordato tra le parti nel presente accordo.
Sono estese ai rapporti di
formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali.
7.2. Per i
lavoratori assunti con CFL ai sensi del presente accordo, mirati
all'acquisizione di professionalità intermedie, di cui all'art. 16 comma 2 L.
n. 451/94, inquadrati nel livello più basso, ove esso sia unico tra i livelli
esclusi da c.f.l. della tabella A allegata, la permanenza in tale livello non
potrà superare i 6 mesi.
7.3. Periodo di prova
La durata del periodo di prova sarà pari a:
- quattro settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata
fino a 12 mesi;
- due mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 24
mesi.
7.4. Inquadramento
e trattamento retributivo
Ai giovani
assunti con contratto di formazione e lavoro verrà riconosciuto un trattamento
retributivo corrispondente ai minimi tabellari ed ai valori dell'indennità di
contingenza (nonché E.D.R. ove non conglobato) stabiliti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per il livello di inquadramento indicato nel progetto di formazione
e lavoro. Il livello di inquadramento non potrà essere inferiore, per più di un
livello, a quello spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro, ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato che svolgono
mansioni e funzioni corrispondenti a quelle assegnate, con carattere di
prevalenza, al giovane assunto con contratto di formazione e lavoro.
Compete agli
altri livelli di contrattazione collettiva stabilire norme sul diritto, i
criteri e le modalità di accesso dei giovani con contratto di formazione e
lavoro alle erogazioni retributive collegate a risultati di cui al punto 3 del
capitolo 2 "Assetti contrattuali" del protocollo interconfederale 23
luglio 1993.
Ai giovani con
contratto di formazione e lavoro sono estesi i servizi aziendali ove esistenti
(es. mensa, trasporti) o le relative indennità sostitutive.
Qualora il
contratto di formazione e lavoro, per iniziativa del datore di lavoro, non sia trasformato alla sua scadenza in un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il
reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore con contratto di
formazione e lavoro di cui all'art. 16, comma 2 lettera A della L. 451/94 sarà
corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, la seguente somma:
-
dalle aziende fino a 20 dipendenti:
una mensilità
retributiva composta da minimo tabellare e contingenza riferiti al livello di
inquadramento di cui al precedente comma del presente punto per contratti di durata
di 24 mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è
proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di 1/24 di mese per
ogni mese di durata del contratto;
-
dalle aziende oltre 20 dipendenti:
due mensilità
retributive composte da minimo tabellare e contingenza riferiti al livello di
inquadramento di cui al precedente comma del presente punto, per contratti di durata
di 24 mesi.
Nel caso di
contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto
e viene calcolato nella misura di 1/12 di mese per ogni mese di durata del contratto.
7.5. Malattia
e/o infortunio sul lavoro
Il trattamento di malattia ed infortunio
non sul lavoro viene disciplinato come segue.
In caso di una o più interruzioni
del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in
prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120
giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e
lavoro.
Il periodo complessivo di
conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dell'intera
durata del rapporto nei seguenti casi:
a) unica malattia di durata non
superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di
calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa;
b) pluralità di malattie per una
durata complessiva non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo
massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione dell'ultima di
tali malattie e di cui la ricaduta costituisce continuazione.
I periodi di conservazione del
posto previsti nel secondo e nel terzo comma del presente punto si intendono
riferiti a contratti di formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzionalmente
ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi.
L'azienda erogherà a tutti i
lavoratori, indipendentemente dalla qualifica di assunzione, per un periodo massimo
pari a quello di conservazione del posto, un trattamento economico pari al 40%
della retribuzione prevista al punto 5 per i contratti di formazione e lavoro.
Tale trattamento è assorbito fino
a concorrenza dalle prestazioni economiche di malattia corrisposte dagli
Istituti assicuratori ai lavoratori che vi abbiano diritto durante il periodo
di conservazione del posto di cui al presente punto.
Sarà operata la sospensione e il
relativo prolungamento del contratto di formazione e lavoro per il corrispondente
periodo di malattia di lunga durata, ferma restando la non obbligatorietà della
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della proroga.
7.6. Le imprese
cooperative, fatte salve inderogabili esigenze produttive e di organizzazione
del lavoro, escluderanno da orari e da lavori disagiati od esposti a
particolari rischi i giovani con contratto di formazione e lavoro.
7.7. Trasformazione
in rapporto a tempo indeterminato
Nel caso in cui il rapporto di
formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla
formazione conseguita ed il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità
di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di
quanto previsto dall'art. 3, quinto comma della legge n. 863, ai fini di tutti
gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, con esclusione, degli aumenti
periodici di anzianità.
7.8. Le parti
firmatarie a livello nazionale si incontreranno per apportare modifiche al presente
accordo, anche nel corso della sua validità, qualora intervenissero cambiamenti
nelle norme di legge che regolano il contratto di formazione e lavoro. Le
stesse inoltre si riuniranno con scadenza semestrale al fine di valutare
congiuntamente l'applicazione corretta, nella sua interezza, del presente
accordo a livello territoriale e tutti gli eventuali problemi che possano
insorgere.
Alla ultima verifica precedente la
scadenza sarà esaminata la possibilità di applicazione del presente accordo
anche ai settori esclusi.
8. Decorrenza
e durata
Il presente accordo decorre dal 1°
agosto 1995 e ha validità fino al 30 giugno 1997 e si intenderà rinnovato di
anno in anno se non disdetto 6 mesi prima della scadenza.
SETTORI |
LIV. |
LIVELLI ESCLUSI DA C.F.L. |
LIVELLI PROFES- SIONALITA’ INTERMEDIE |
LIVELLI PROFESSIONALI-TA’
ELEVATE |
ALIMENTARI* |
8 |
6° |
5° - 4° |
3°-3°A
-2° -1° -1°S |
EDILI* |
8 |
1° |
2° - 3° |
4°
-5° -6° -7° - 8° |
METALMECCANICI |
8 |
1° - 2° |
3°- 4° |
5°
- Liv. Sup. 6°- 7° |
PESCA |
8 |
7° - 6° |
5° - 4° |
3° - 2° -1° Quadri |
PULIZIE* |
7 |
6°
op. - 4° imp. |
5°/4° op. -
3°/2° imp. |
3° sup. op. 1°
imp. |
APPALTI
F.S. |
7 |
7° - 6° |
5° - 4° |
3°
-2° -1° |
SOCIALI |
9 |
1° - 2° |
3° - 4° |
5°
- 6° - 7° 8°- 9° |
VIGILANZA |
10 |
6°- 5° |
4° - 4°s - 3° - 3° s |
2°
- 1°- 1°s- Quadri |
COOP.AGRICOLE |
10 |
6°/5° imp.
4° op. |
4° imp.
3° op. |
3° - 2° - 1° imp. 2° - 1° op. |
FORESTALI |
10 |
1°/2° imp. 1° op. |
3°
imp.
2° op. |
4° - 5° - 6° imp. 3°
- 4° op. |
* Permanenza nel livello base limitata
a 6 mesi
NOTE: La tabella è riferita ai CCNL vigenti alla data
di stipula dell’accordo interconfederale
sui c.l.f..
In sede di rinnovo dei CCNL potranno
intervenire tra le parti intese di diversa collocazione dei livelli che saranno
comunicati alle parti stipulanti il presente
accordo interconfederale.
Per i CCNL non stipulati autonomamente da Associazioni delle Centrali Cooperative, la collocazione dei livelli viene determinata sulla base delle intese in materia relative a tali CCNL.
Roma, 5 ottobre 1995
ALLEGATO D/bis
A.N.C.P.L.-
L.N.C.e M., Federlavoro e Servizi - C.C.I., A.I.C.P.L.- A.G.C.I.
e
FE.N.E.A.L.-
U.I.L., F.I.L.C.A. - C.I.S.L., F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.
in
considerazione di quanto previsto dal precedente accordo fra le stesse in
materia di contratti di formazione e lavoro (allegato G al C.C.N.L. 1/3/91),
concordano il seguente dispositivo allegato al C.C.N.L. 6/7/ 95:
Inserimento lavorativo
Le parti
individuano, nell'obiettivo di favorire l'impiego il reimpiego dei lavoratori/trici appartenenti alle categorie di
seguito indicate, le ipotesi per le quali è consentita l'assunzione con
contratto a termine di durata non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi
ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56:
a) lavoratori
di età superiore a 29 anni iscritti nelle liste di collocamento;
b) lavoratori
di età inferiore a 29 anni iscritti nelle liste di collocamento da assumere per
l'esecuzione di mansioni per le quali, ai sensi del presente accordo, non è
ammessa la stipulazione di contratto di formazione e lavoro;
c) lavoratori
di età inferiore a 29 anni iscritti nelle liste di collocamento tenute dalle
sezioni circoscrizionali dei territori di cui all'art. 1 del T.U. approvato dai
D.P.R. 6 marzo 1978, n.218 nonché dalle province nelle quali la più recente rilevazione
disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente abbia fatto registrare un
rapporto tra iscritti nella prima classe nelle liste del collocamento e popolazione
residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, da assumere per
l'esecuzione di mansioni in relazione alle quali, a norma del presente accordo
è ammessa la stipulazione di contratti di formazione e lavoro.
Nei territori
di cui all'art.1 del T.U. approvato con D.P.R.
6 marzo 1978, n.218 nonché nelle province nelle quali la più recente rilevazione
disponibile abbia fatto registrare un rapporto tra iscritti nella prima classe
delle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore
alla media nazionale possono essere assunti per la predetta ipotesi di
contratto a termine i lavoratori di cui alle lett. a), b) e c) del presente
art. 5.
Nelle altre
province possono essere assunti per la predetta ipotesi di contratto a termine
i lavoratori/trici di cui alle lettere a) e b) del presente art. 5.
Le imprese non
potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori/trici assunti
per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 10%
dell'organico in forza a tempo indeterminato. Nelle singole unità produttive è
consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per almeno 4
lavoratori/trici.
Ai fini della
percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a
termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge nonché nelle ipotesi
individuate dai contratti collettivi in attuazione dell'art. 23 della legge n.
56/1987 per fattispecie oggettive (230/62; art. 8 bis L. 79/83).
Ai fini della
percentuale predetta si computano invece le assunzioni effettuate con contratto
a termine e con richiesta nominativa nelle ipotesi individuate dai contratti
collettivi ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 56/1987 con riferimento a caratteristiche
soggettive di particolari categorie di lavoratori/trici, facendo salvi i
contenuti degli accordi già stipulati.
ALLEGATO E
PROTOCOLLO D'INTESA Dl RELAZIONI INDUSTRIALI
FRA LE CENTRALI COOPERATIVE E LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL 5/4/1990
L'ASSOCIAZIONE
GENERALE COOPERATIVE ITALIANE (A.G.C.I.)
LA
CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE (C .C. I .)
LA LEGA
NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE (L.N.C. e M.)
e
CGIL-CISL-UIL
Condividono
l'obiettivo di consolidare e sviluppare il sistema delle imprese cooperative di
fronte alla prospettiva del mercato unico europeo, alle trasformazioni dello
stato sociale ed infine ai mutamenti in atto nelle tecnologie, nell'organizzazione
del lavoro.
Nel mercato
unico europeo dei prodotti e del lavoro l'impresa cooperativa potrà contribuire
con la sua esperienza storica ed istituzionale alla costruzione di un modello
di maggiore democrazia economica che lo stesso statuto dell'impresa europea
attualmente in discussione intende promuovere.
A fronte della
crisi di funzionamento e della necessità di riforma dello stato sociale matura
la convinzione dell'opportunità di una riorganizzazione dei servizi sociali e
collettivi. In tale direzione le parti ritengono che l'impresa cooperativa può
offrire, oltre ad efficienza e funzionalità dei servizi, forme adeguate di
partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini utenti, anche dal lato della
loro gestione.
L'impresa
cooperativa può dare una risposta significativa sia alla richiesta quantitativa
e qualitativa di occupazione, anche con la promozione di nuova
imprenditorialità soprattutto nel Mezzogiorno. La cooperazione, infatti, per
realizzare i suoi obiettivi sociali e di sviluppo deve promuovere il coinvolgimento
attivo ed intelligente dei lavoratori nei processi aziendali e
nell'organizzazione del lavoro.
La
partecipazione professionale ai diversi livelli se coniugata con
l'organizzazione efficiente ed efficacie dei diversi ruoli aziendali è
condizione per l'impresa di competitività sui mercati, cosi come per l'impresa
di competitività sui mercati, cosi come per i lavoratori è condizione per
concorrere attivamente alle trasformazioni rapide dei sistemi organizzativi e
professionali.
Le parti
riconoscono che la democrazia economica è un valore connaturato all'impresa
cooperativa che ha nell'autogestione dei soci e neIla partecipazione dei
lavoratori i perni essenziali del suo esercizio.
Il sistema di
relazioni sindacali, definito nel presente Protocollo si propone di rendere più
compiuta la democrazia economica attraverso rapporti più partecipativi.
A tale
proposito le relazioni sindacali fra le parti si ispireranno ai seguenti
criteri:
1) Il reciproco
riconoscimento delle parti ed il relativo ruolo contrattuale;
2)
L'instaurazione di un sistema di rapporti che organizzi con regolarità e
sistematicità il confronto fra le parti su temi di interesse comune;
3) La
definizione di un sistema di informazioni e di consultazione preventiva che
preveda adeguati strumenti di partecipazione dei lavoratori, anche al fine di
rendere fisiologica la dialettica fra le parti sociali;
4) La
riorganizzazione degli assetti contrattuali estendendo la contrattazione autonoma
ai settori scoperti ed assicurando certezza circa lo svolgimento della
contrattazione integrativa negli ambiti, nei tempi e ai livelli concordati;
5) La
definizione di nuove regole e procedure di ricorso volte a raffreddare il
conflitto;
6) La definizione
di un quadro di impegni congiunti—oggetto di un documento specifico—per lo sviluppo e la promozione
specie nel Mezzogiorno di nuove imprese cooperative sia nei settori a maggiore
tradizione cooperativa, sia nei settori nuovi quali i servizi sociali, i
servizi alle imprese, il terziario avanzato, che rivestono particolare
interesse per il Paese e nei quali la forma cooperativa offre soluzioni
efficienti e razionali.
1. Rapporti tra le Centrali Cooperative AGCI, C.C.I., L.N.C.
e M. e CGIL‑CISL‑UIL
A. Livello
interconfederale nazionale
Le parti
convengono di confrontarsi annualmente e comunque ogni qualvolta una delle
parti ne faccia richiesta, a livello confederale nazionale, sui temi di
interesse comune, quali:
— le
problematiche connesse al mercato del lavoro;
— le politiche
di formazione professionale;
— le pari
opportunità;
— le politiche
occupazionali;
— lo sviluppo
della cooperazione e la relativa legislazione di sostegno;
— le strategie
imprenditoriali e sociali della cooperazione;
— i processi
di ristrutturazione, innovazione e riorganizzazione;
— la
competitività del settore cooperativo nei mercati nazionali ed internazionali;
— I'andamento
delle relazioni sindacali e le linee di riforma degli assetti contrattuali;
— I'analisi
delle dinamiche retributive del costo del lavoro;
— lo sviluppo
del Mezzogiorno;
— la tutela
dell'ambiente.
A. 1
Conferenza Nazionale sulla Cooperazione
Le parti
concordano di realizzare con periodicità biennale la Conferenza Nazionale sullo
stato e lo sviluppo della Cooperazione in Italia.
La conferenza
sarà organizzata dalle parti avvalendosi del contributo dell'osservatorio
nazionale sulla cooperazione di cui al successivo punto 5 nonché con l'apporto
di autorevoli esperti della cooperazione, delle relazioni sindacali e delle politiche
economiche e produttive.
La Conferenza
dovrà richiamare un'attenzione maggiore sui problemi della cooperazione e del lavoro,
nella prospettiva del mercato unico europeo. In tale sede saranno posti in
risalto i problemi propri del mondo della cooperazione (legislazione,
investimenti, innovazione, tecnologia, mercato, ecc.) e gli aspetti salienti
delle relazioni sindacali (occupazioni e problematiche del mercato del lavoro;
formazione professionale; costo del lavoro; contrattazione collettiva).
B. Livello territoriale
Di norma
annualmente o su richiesta di una delle parti, a livello regionale, verranno
attivate consultazioni tra le organizzazioni regionali delle Centrali
Cooperative e delle Confederazioni Sindacali sulle materie di cui al precedente
punto A, riferite allo specifico territorio regionale, secondo metodologie e
strumenti definiti a tale livello.
C. Livello
settoriale
Le parti si
danno atto che sistemi di consultazione e di informazione che regolano i
rapporti sindacali sono previsti dai C.C.N.L. stipulati dalle associazioni
cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di categoria. La sede di
rinnovo contrattuale sarà occasione di verifica di tali sistemi anche alla luce
della presente intesa.
2. Democrazia d'impresa e partecipazione del lavoratori
A. Le parti
ribadiscono l’importanza e la validità delle procedure di informazione e
consultazione preventiva basate sul principio della richiesta di un parere
formale obbligatorio non vincolante, cosi come previsto dai C.C.N.L. stipulati
dalle associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di
categoria.
La stipula dei
prossimi C.C.N.L. costituirà occasione per una verifica di tali procedure.
B. Le parti,
fermo restando le loro specifiche autonomie e responsabilità nonché la
peculiarità delle imprese cooperative si sentono impegnate a favorire nelle
imprese stesse la ricerca di forme di partecipazione dei lavoratori ai processi
di sviluppo aziendale nel quadro di una comune concezione di valori di
democrazia industriale.
Inoltre le
parti convengono sulla utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano
sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione
dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione
diretta dei lavoratori medesimi ai micro‑processi produttivi.
3. Formazione professionale
Le parti,
ritenendo che la valorizzazione delle risorse umane riveste importanza
strategica ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese cooperative e
dell'occupazione, convengono che la formazione professionale permanente
indirizzata all'acquisizione di una cultura adeguata alla diffusione di nuove
tecnologie è uno strumento utile, negli attuali processi di innovazione
tecnologica, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare la
professionalità, nonché per facilitare la mobilità dei lavoratori.
Le parti
condividono la necessità di un impegno per contribuire a dare una nuova
identità all'attuale sistema di formazione professionale per renderlo più
adeguato alle esigenze espresse dal mondo del lavoro e della cooperazione.
Ciò premesso
le parti si impegnano a definire entro 3 mesi organismi paritetici a cui
demandare i seguenti compiti:
A) Promuovere
e stimolare la realizzazione, da parte degli Enti competenti, di strumenti
funzionali all'adeguamento dell'offerta formativa, ai fabbisogni di
professionalità espressi dal mercato del lavoro, nonché il miglioramento della
qualità e dell'efficienza dell'offerta formativa;
B) Promuovere
la domanda di formazione permanente dei lavoratori progettando la tipologia dei
corsi;
C) Individuare
e proporre modelli base di formazione teorica per i giovani assunti con
contratto di formazione e lavoro e per giovani apprendisti e per le fasce deboli
del mercato del lavoro;
D) Progettare
e promuovere iniziative volte alla intensificazione ed al miglioramento
dell'orientamento professionale anche attraverso iniziative pilota.
Le parti
definiranno le forme più opportune di intervento comune a livello territoriale
sulle problematiche sopra citate.
Quanto sopra
concordato fa salvi il ruolo e le competenze delle rispettive strutture
formative esistenti.
4. Pari opportunità
A) Specificità
femminile
Le parti
riconoscono la necessità di assumere la specificità femminile e di garantire il
superamento di ogni eventuale forma di discriminazione nel lavoro e nello
sviluppo professionale.
B) Fasce
deboli del mercato del lavoro
Nel quadro di
iniziative per la valorizzazione delle risorse umane le parti si danno atto
della necessità di sviluppare interventi specifici di promozione
dell'occupazione e dello sviluppo professionale delle fasce deboli del mercato
del lavoro (cassa integrati, handicappati, ultraventinovenni, extra‑comunitari)
anche eliminando gli eventuali ostacoli che precludono il pieno dispiegarsi
delle professionalità in rapporto agli avanzamenti di responsabilità e di
carriera. Nei settori della cooperazione, si opererà per favorire l'inserimento
di lavoratori extra‑comunitari in coerenza con quanto disposto dalla
Legge n. 39 del 23/2/1990.
5. Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione
Le parti
convengono di costituire un Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione.
L'Osservatorio
Nazionale è l'organismo paritetico di consultazione permanente fra le parti a
livello orizzontale sui temi delle relazioni sindacali e dello sviluppo della
cooperazione. Esso progetterà iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio
e di confronto sui temi di comune interessi scelti di volta in volta dalle
parti.
Per la
realizzazione delle iniziative di cui sopra, I'Osservatorio si avverrà
dell'apporto di qualificate strutture esistenti all'interno delle associazioni
firmatarie ed anche esterne individuando le fonti di finanziamento di ogni singola
iniziativa.
L'Osservatorio
sarà costituito da un Consiglio paritetico di 12 componenti designati entro 3
mesi dalle parti contraenti. Il Consiglio ha il compito di elaborare entro i
successivi tre mesi un regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio, il programma
di attività e di individuare le fonti di finanziamento.
Il progetto
complessivo sarà sottoposto all'approvazione delle parti.
6. Linee per la contrattazione collettiva
Le parti
convengono sulla necessità di affermare un nuovo sistema di relazioni sindacali
in grado di conferire certezza e programmabilità ai loro rapporti e di favorire
torme di partecipazione alla vita e alle scelte d'impresa.
6.1 In questo
quadro le parti individuano le linee di riordino degli assetti contrattuali che
guideranno le rispettive associazioni di settore e le federazioni di categoria
nello svolgimento della contrattazione collettiva ai vari livelli.
Tali linee
riguardano:
—
comportamenti contrattuali coerenti con la necessità di non concorrere a
determinare tensioni inflazionistiche, al fine anche di diminuire il
differenziale rispetto agli altri paesi industrializzati e di salvaguardare la
competitività delle imprese cooperative rispetto alle impresa concorrenti;
—il
riconoscimento di due livelli negoziali: quello nazionale di categoria (o di
comparto per grandi settori della cooperazione) e quello integrativo;
—l'impegno a
non riproporre allo stesso titolo, nelle piattaforme integrative, le materie
che hanno già ottenuto soluzioni negoziali nei C.C.N.L. purché non
espressamente rinviati al livello integrativo;
—I'impegno a
disporre di un intervallo di tempo per lo svolgimento della contrattazione
integrativa che dovrà realizzarsi in temi intermedi tra un rinnovo e l'altro
dei C.C.N.L. onde evitare sovrapposizioni anche prevedendo l'allungamento della
durata degli stessi C.C.N.L..
6.2 Le materie
ed il livello di contrattazione integrativa nonché le relative modalità e tempi
di svolgimento saranno individuati dalle rispettive associazioni di settore e
federazioni sindacali di categoria nell'ambito del rinnovo o della stipula dei
C.C.N.L.. Gli incrementi retributivi al livello aziendale saranno commisurati a
parametri oggettivi e verificabili di produttività, redditività delle singole imprese
e saranno utilizzati anche al fine di valorizzare la professionalità.
6.3 Le parti
convengono sulla opportunità che tutti i settori ove sono presenti imprese
cooperative siano coperti da contrattazione collettiva nazionale. Pertanto, per
i settori non coperti da C.C.N.L. autonomi della Cooperazione, le parti definiranno
congiuntamente alle rispettive associazioni di settore e federazioni di
categoria le modalità per pervenire ad idonee soluzioni negoziali.
7. Socio lavoratore
Premesso che
l'adesione alla cooperativa pone il socio lavoratore nel diritto‑dovere
di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di
partecipare alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e
di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai
risultati economici ed alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire
economicamente alla formazione del capitale sociale mettendo nel contempo a
disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, le Centrali
cooperative e CGIL‑CISL‑UIL, riaffermando il loro comune impegno
per una sempre più ampia diffusione di cultura cooperativa e di democrazia
nella gestione di tale impresa, convengono sulla necessità che, all'atto della
stipula di nuovi contratti collettivi autonomi interessanti comparti o settori
caratterizzati da presenza di cooperative di produzione e lavoro e di lavoro
vengano disposte norme ispirate ai principi di cui sopra e—ferme restando le
prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali—riferite, per
quanto attiene al trattamento economico complessivo dei soci lavoratori delle
cooperative, a quanto previsto dai C.C.N.L..
8.
Procedure per la prevenzione del conflitto
In coerenza
con lo spirito del presente accordo, volto a migliorare le relazioni reciproche
ai vari livelli, Centrali Cooperative e CGIL‑CISL‑UIL convengono le
seguenti procedure per una rapida soluzione delle controversie:
a)
Controversie economiche collettive
Alla richiesta
dei lavoratori, formalizzate in piattaforme rivendicative, presentate dalle
organizzazioni Sindacali di CGIL‑CISL‑UIL a livello della
contrattazione nazionale di settore ed a livello integrativo, sarà dato
riscontro dalle controparti entro 20 giorni dalla formulazione delle richieste
medesime, attraverso un incontro tra le delegazioni delle parti.
Allo scopo di
favorire il buon esito del negoziato, durante tale periodo di tempo, le parti
non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
b)
Controversie relative all'applicazione del presente accordo
Le eventuali
controversie riguardanti l'interpretazione ed applicazione delle norme del
presente accordo verranno sottoposte per iscritto alle organizzazioni
confederali firmatarie le quali, tramite un'apposita Commissione paritetica,
sono impegnate ad esaminarle e ad emettere il proprio parere entro 20 giorni
dal ricevimento della comunicazione.
Qualora il
parere sia espresso concordamente avrà valore vincolante per le parti in causa.
c)
Controversie relative alle parti obbligatorie dei contratti
Per eventuali
controversie relative alle parti obbligatorie dei C.C.N.L., si adirà ad un
primo tentativo di conciliazione tra le parti, al livello in cui insorge la
controversia, da concludersi entro 15 giorni dalla data della notifica scritta.
In caso di esito negativo si esperirà un secondo tentativo di conciliazione fra
le parti, ai livelli immediatamente superiori delle rispettive organizzazioni,
entro i successivi 15 giorni. Per tutta la durata delle procedure di
conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare
decisioni unilaterali sulla materia in esame.
d)
Controversie individuali e plurime
Le
controversie individuali e plurime sorte a seguito di discordanti
interpretazioni degli accordi e dei contratti collettivi intercorsi tra le
parti firmatarie del presente Protocollo e le Organizzazioni ad esse aderenti,
saranno esaminate e possibilmente risolte secondo la procedura che segue:
—un primo
tentativo di conciliazione diretto tra le parti a livello aziendale da
effettuarsi entro 15 giorni dall'insorgere della controversia;
—qualora le
parti constatino l'impossibilità di comporre la controversia, il tentativo di
conciliazione passa ad una commissione paritetica istituita dalle parti
preferibilmente a livello regionale;
—in caso di
esito negativo delle procedure conciliative, le suddette Commissioni saranno
integrate da una componente con le funzioni di arbitro. La decisione dovrà
essere emessa entro 15 giorni dall'inizio del provvedimento arbitrale.
A tal fine,
insorta la controversia, le parti richiederanno ai soggetti interessati il
mandato a conciliare e a transigere, cosi da porre in essere una conciliazione
o una transazione non impugnabile ex‑artt. 2113 C.C. e 410 e 411 C.P.C..
L'esaurimento
della procedura di conciliazione costituisce condizione di procedibilità
dell'azione giudiziaria.
Durante lo
svolgimento delle procedure concordate, entro i termini suddetti, le parti si
asterranno da azioni dirette.
I C.C.N.L.
armonizzeranno le loro normative ai principi convenuti con la presente intesa.
Allegato f
INTESA SULLA
RECIPROCITÀ
Addì 20 Gennaio 2000, in Roma
Tra
L’ANCE
L’ANCPL – Legacoop
La FEDERLAVORO E SERVIZI – CCI
L’AICPL – AGCI
e
La FeNEAL – UIL
La FILCA – CISL
La FILLEA – CGIL
Si stipula
quanto segue
REGOLAMENTO
ATTUATIVO DELLA DISCIPLINA
DELLA
RECIPROCITA’
1) Anche in attuazione
dell’art.37 della legge n. 109/94, si conviene la seguente disciplina di
riconoscimento della reciprocità tra le Casse Edili industriali derivanti dal
c.c.n.l. 5 luglio 1995 (di seguito denominate Casse Edili) e le Casse Edili a
partecipazione cooperativa derivanti dal c.c.n.l. 6 luglio 1995 (di seguito
denominate Casse Edili a partecipazione cooperativa).
La disciplina della reciprocità contenuta
nel presente accordo si applica con riferimento agli Organismi paritetici riconosciuti
dalle Parti nazionali sottoscritte.
2) La reciprocità si
applica alle prestazioni per anzianità professionale edile ordinaria (di seguito
denominata APE) di maggio 1999 e successive ed alle prestazioni per anzianità
professionale edile straordinaria (di seguito denominata APES) liquidate per
gli eventi successivi al 30 settembre 1998.
La reciprocità è riconosciuta nel caso di
uniformità delle regolamentazioni relative al diritto ed ai criteri di calcolo
delle prestazione APE o APES.
3) Ai fini della maturazione del requisito per
l’APE ordinaria a partire dal biennio 1° Ottobre 1996 - 30 settembre 1998 si cumulano
le ore registrate presso Casse Edili e Casse Edili a partecipazione
cooperativa.
Agli effetti
dell’applicazione degli importi orari previsti dal c.c.n.l. di riferimento, in
relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio, la Cassa
Edile o la Casse Edile a partecipazione cooperativa, presso cui l’operaio è
iscritto al momento dell’accertamento del requisito, tiene rispettivamente
conto delle erogazioni stesse percepite in una Cassa Edile o in una Cassa Edile
a partecipazione cooperativa, nella misura del cento per cento.
La prestazione è a
carico della Cassa Edile o della Cassa Edile a partecipazione cooperativa cui
l’operaio risulta iscritto al momento dell’accertamento del requisito salvo
quanto previsto dal comma seguente.
Qualora nel
secondo anno del biennio di riferimento per l’accertamento del requisito,
l’operaio abbia ore di lavoro presso una Cassa Edile od una Cassa Edile a
partecipazione cooperativa, la prestazione è ripartita tra la Cassa Edile e la
Cassa Edile a partecipazione cooperativa, che provvedono ad erogare
direttamente all’operaio l’importo di loro competenza in proporzione alle ore
di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione presso il singole Ente
nel suddetto secondo anno.
4) L’operaio ha
diritto alla prestazione APES sulla base delle erogazioni per APE ordinaria
percepite o maturate negli otto o dieci anni precedenti l’evento, presso Casse
Edili o Casse Edili a partecipazione cooperativa.
La prestazione è erogata dalla Cassa Edile
o Cassa Edile a partecipazione cooperativa presso cui l’operaio è iscritto al momento
dell’evento.
Peraltro la Cassa Edile o la Cassa Edile a
partecipazione cooperativa deducono dall’importo della prestazione, calcolato a
norma del primo comma del presente paragrafo, salvo il caso che il passaggio da
una Cassa Edile ad una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o viceversa sia
dovuto a recesso dell’impresa, la quota della prestazione che, secondo quanto
stabilito dal comma seguente, resta a carico rispettivamente di una Cassa Edile
a partecipazione cooperativa o di una Cassa Edile, che provvedono a corrispondere
direttamente tale quota all’operaio interessato.
La quota suddetta è pari al cento per cento
dell’importo della prestazione APES che deriva dalle erogazioni APE ordinaria
percepite negli otto o dieci anni precedenti l’evento presso la Cassa Edile o
la Cassa Edile a partecipazione cooperativa, a seconda, rispettivamente, che al
momento dell’evento l’operaio sia iscritto presso una Cassa Edile a partecipazione
cooperativa o presso una Cassa Edile.
I passaggi da una Cassa Edile a una Cassa
Edile a partecipazione cooperativa o viceversa dovuti a recesso dell’impresa
antecedente la data del 18 dicembre 1998
saranno regolati con accordi
locali.
In caso di mancato accordo, su richiesta di
una delle parti, entro 90 giorni, il contenzioso verrà esaminato e risolto
dalle Organizzazioni firmatarie il presente accordo.
5) Le modalità per l’applicazione della presente
normativa, con particolare riguardo al rapporto tra Casse Edili e Casse Edili a
partecipazione cooperativa e relative documentazioni, sono stabilite dalla
Commissione nazionale tra le parti prevista dall’art.7 del Protocollo.
6) Le Organizzazioni territoriali aderenti alle
Parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle
parti nazionali medesime l’esame di situazioni locali nelle quali
l’applicazione della presente normativa faccia registrare eventuali squilibri
di ordine finanziario.
ALLEGATO G
Accordo interconfederale R.S.U.
Protocollo di
intesa per la costituzione delle
Rappresentanza
Sindacali Unitarie
tra
LEGA NAZIONALE
COOPERATIVE E MUTUE
CONFEDERAZIONE
COOPERATIVE ITALIANE
ASSOCIAZIONE
GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
e
CGIL
CISL
UIL
In base a
quanto convenuto nel Protocollo del 23 luglio 1993 formato dalle Parti Sociali
e dal Governo si conviene alla seguente
disciplina Generale, come da accordo quadro, delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie nelle cooperative e loro società collegate.
Titolo I - Costituzione e funzionamento
ART.
1 - Ambito ed iniziativa per la costituzione delle RSU
Le
Rappresentanze Sindacali Unitarie possono essere costituite su iniziative delle
Associazioni Sindacali firmatarie del Protocollo del 23 luglio 1993 nelle unità
produttive nelle quali le imprese cooperative abbiano più di 15 lavoratori e
nelle unità produttive delle imprese cooperative agricole secondo quanto
previsto dall’art. 35 della Legge 300/1970.
Anche le
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL applicano nella impresa
cooperativa possono assumere l’iniziativa, ovvero quelle abilitate alla
presentazione delle liste elettorali e
che hanno formalmente aderito al presente accordo.
L’iniziativa
deve essere esercitata da parte delle
Organizzazioni Sindacali possibilmente entro il 31.12.1994.
Il rinnovo
potrà avvenire anche si iniziative delle stesse R.S.U. e l’iniziativa dovrà
essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
ART. 2 - Sistema elettivo
A suffragio
universale ed a scrutinio segreto eletti 2/3 dei seggi.
Alle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di lavoro applicato nell’unità
produttiva è riservato il terso residuo dei seggi mediante elezione o
designazione in proporzione dei voti ricevuti.
Nella
definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi le
Organizzazioni Sindacali terrano conto anche delle categorie professionali
(operai, impiegati e quadri) con dimensioni significative.
Nella
composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere,
attraverso una coerente applicazione della norma antidiscriminatoria.
ART. 3 - Numero dei componenti
Fermo restando
quanto previsto nel protocollo d’intesa del 23 luglio 1993, sotto il titolo
rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità dei costi per le aziende),
salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, il
numero dei componenti le r.s.u. sarà
pario almeno a:
a) 3
componenti per la r.s.u. costituita nelle unità produttive che occupano fino a
200 lavoratori;
b) 3 componenti
ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino
a 3000 lavoratori;
c) 3
componenti ogni 500 o frazione di 500 lavoratori nelle unità produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
ART. 4 - Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele
e modalità di esercizio.
I componenti
delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.u. nella titolarità dei diritti,
permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle
disposizioni di cui al titolo 3 della legge n. 300/1970.
Sono fatte
salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti
delle associazioni sindacali dai c.c.n.l. o accordi collettivi di diverso
livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e
libertà sindacali.
Nelle stesse
sedi negoziali si procederà, a parità di costi, all’armonizzazione nell’ambito
dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da
trasferire ai componenti della r.s.u..
In tale
occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti
definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole
condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali
con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
In tale ambito
sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni
sindacali stipulanti il c.c.n.l. applicato nell’unità produttiva, i seguenti
diritti:
a) diritto ad
indire, singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante
l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun
lavoratore ex art. 20, legge n. 300/1970;
b) diritto ai
permessi non retribuiti di cui all’art. 24 legge n. 300/1970;
c) diritto di
affissione di cui all’art. 25 della legge n. 300/1970.
ART. 5 -
Compiti e funzioni
Le r.s.u.
subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e
nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di
legge.
La r.s.u. e le
competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto
collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei
limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell’unità
produttiva.
ART. 6 - Durata e sostituzione nell’incarico
I componenti
della r.s.u. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono
automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà
sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente
dimissionario, che sia stato nominato su desisgnazione delle associazioni
sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
nell’unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte
delle stesse associazioni.
Le dimissioni
e conseguenti sostituzioni dei componenti le r.s.u. non possono superare il 50%
degli stessi, pena la decadenza della r.s.u. con conseguente obbligo di
procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
ART. 7 - Decisioni
Le decisioni
relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse in base
ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori stipulanti il presente accordo.
ART. 8 - Clausola di salvaguardia
Le
organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19, legge 20
maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque,
aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di
elezione della r.s.u., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire
r.s.a. ai sensi della norma sopra menzionata.
Titolo II - Disciplina della elezione della r.s.u.
ART. 9 - Modalità per indire le elezioni
Almeno tre
mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali
di cui all’rt. 1, titolo I, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente,
o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione
da affiggere nell’apposito albo che l’azienda metterà a disposizione della
r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione
delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui
sopra: l’ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo
giorno.
ART. 10 - Quorum per la validità delle elezioni
Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo
favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni
elettorali.
Le elezioni
sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori
aventi diritto al voto.
Nei casi in
cui il quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le
organizzazioni sindacali determineranno le modalità per una eventuale
consultazione nell’unità produttiva.
ART. 11 - Elettorale attivo e passivo
Hanno diritto
di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza
all’unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando
l’eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità
produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo articolo 12, la
contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del diritto di
elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
ART. 12 - Presentazione delle liste
All’elezione
della r.s.u. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a)
associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva;
b)
associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto
costitutivo a condizione che:
1) accettino
espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2) la lista
sia corredata da un numero di firme di lavoratori dell’unità produttiva pari al
5% degli aventi diritto al voto.
Non possono
essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione
elettorale.
Ciascun
candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui
al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la
Commissione elettorale di cui all’art. 13,
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle
liste stesse ai sensi dell’art. 15, inviterà il lavoratore interessato a optare
per una delle liste. Dovrà scegliere a quale lista candidarsi pena la decadenza.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può
superare di oltre 1/3 il numero dei
componenti la r.s.u. da eleggere nel collegio.
Art. 13 - Commissione elettorale
Al fine di
assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle
singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.
Per la
composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di
liste potrà designare un lavoratore appartenente all’unità produttiva, non
candidato.
ART. 14 - Compiti della Commissione
La Commissione
elettorale ha il compito di :
a) ricevere la
presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione
ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti
previsti dal presente accordo;
b) verificare
la valida presentazione delle liste;
c) costituire
i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi
senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;
d) assicurare
la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e
decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
f) proclamare
i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti
interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
ART. 15 - Affissione
Le liste dei
candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura delle
Commissione elettorale, mediante
affissione nell’albo di cui all’art. 9, almeno otto giorni prima della data
fissata per le elezioni.
Art. 16 - Scrutatori
E’ in facoltà
dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun
seggio elettorale, scelto fra i lavoratori
elettori non candidati.
La
designazione degli scrutatori deve essere non oltre le 24 ore che precedono
l’inizio delle votazioni.
Art. 17 - Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non
può essere per lettera ne per interposta persona.
ART. 18 - Schede elettorali
La votazione
ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in
ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di
contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a
sorte.
Le schede
devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione
e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la
regolarità del voto.
La scheda deve
essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto è
nullo se la scheda non è predisposta o
se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
Art. 19 - Preferenze
L’elettore può
manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso
dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato
preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito
spazio della scheda.
L’indicazione
di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della
lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a
più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti,
rende nulla la scheda.
Nel caso di
voto apposto ad una lista e di preferenza data a candidati di liste differenti,
si considera valido solamente il voto di lista e nullo il voto di preferenza.
Art. 20 -
Modalità della votazione
Il luogo e
il calendario di votazione saranno
stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale,
in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel
rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l’ubicazione degli impianti e
il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più
luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per
conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende
con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.
Luogo e
calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i
lavoratori, mediante comunicazione nell’albo esistente presso le aziende,
almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Art. 21 - Composizione del seggio elettorale
Il seggio è
composto dagli scrutatori di cui all’art. 16, parte seconda, del presente
accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
Art. 22 - Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della
Commissione elettorale ogni seggio sarà
munito di un’urna elettorale, idonea ad
una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della
stessa per l’inizio dello scrutinio.
Il seggio deve
inoltre poter disporre di un elenco completo
degli elettori aventi diritto al
voto presso di esso.
Art. 23 - Riconoscimento degli elettori
Gli elettori,
per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un
documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi
dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale
circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni
elettorali.
Art. 24 - Compiti del Presidente
Il Presidente
farà apporre all’elettore, nell’elenco di cui al precedente art. 22, la firma
accanto al suo nominativo.
Art. 25 - Operazioni di scrutinio
Le operazioni
di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali
di tutti i seggi dell’unità produttiva.
Al termine
dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio,
su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà
consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ect.) -
alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle
operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione
elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a
sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso
dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della r.s.u. sarà
conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione
aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza
di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
Art. 26 - Attribuzione dei seggi
Ai fini
dell’elezione dei due terzi dei componenti della r.s.u., il numero dei seggi
sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti
conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Il residuo
terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della
r.s.u. previsto dall’art. 2, 1 comma, parte I, del presente accordo.
Nell’ambito
delle liste che avranno conseguito voti i seggi saranno attribuiti in relazione
ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati, e in caso di parità di
voti di preferenza, in relazione all’ordine nella lista.
Art. 27 - Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione
elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione
dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve
essere sottoscritto da tutti i componenti
della Commissione stessa.
Trascorsi 5
giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano presentati
ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione
dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui
sopra.
Ove invece
siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve
provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la
conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale
verbale e dei verbali di seggio dovrà
essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali
che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni
di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel
termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione Cooperative territoriale, che, a sua volta,
ne darà pronta comunicazione all’azienda.
ART. 28 - Comitato dei garanti
Contro le
decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 gg. ad
apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale,
da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici
di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante della Associazione
Cooperativa locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell’Uplmo o
da un suo delegato.
Il Comitato si
pronuncerà entro il termine perentorio
di 10 giorni.
Art. 29 - Comunicazione della nomina dei componenti
della r.s.u.
La nomina, a
seguito di elezione o designazione, dei componenti della r.s.u., una volta
definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione
aziendale per il tramite della locale organizzazione cooperativa d’appartenenza
a cura delle organizzazioni sindacali di
rispettiva appartenenza dei componenti.
Art. 30 - Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione
aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l’elenco dei
lavoratori aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto
necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 31 - Clausola finale
Il presente
accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie,
previo preavviso di quattro mesi.
Allegato h
Protocollo di intesa per l'applicazione del D. LGS. 19.9.1994 n. 626
(concernente il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
1. Premessa
1.1. Con il
presente accordo le parti danno attuazione agli aspetti che il D. Lgs. n.
626/1994 demanda alla contrattazione collettiva.
Tenendo conto delle innovazioni
sostanziali ed in particolare degli orientamenti partecipativi cui le direttive
europee ed il Decreto legislativo si ispirano, in ordine alle relazioni fra le
parti in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, le
parti convengono sul carattere sperimentale della normativa del presente
accordo e s'impegnano a verificarne l'efficacia al fine di un eventuale
aggiornamento.
1.2. Le parti
opereranno una prima verifica alla scadenza di sei mesi dalla firma mentre quelle successive avverranno
a richiesta di una delle parti.
1.3. Il presente
accordo ha validità fino al 30 giugno 1997 e se non disdetto almeno tre mesi
prima della sua scadenza si intenderà rinnovato di un anno e così di anno in anno.
1.4. Riaffermando
l'impegno ad una gestione della legislazione e degli accordi in tale materia
fondata sulla partecipazione derivante dal comune interesse della impresa
cooperativa e dei lavoratori al raggiungimento dei migliori risultati possibili
in ordine a sicurezza e salute negli ambienti di lavoro hanno stipulato il
presente accordo che affronta i seguenti aspetti:
- strumenti di partecipazione
- rappresentanza dei lavoratori
(R.L.S.)
- formazione
- ruolo degli organismi bilaterali
- modalità operative e funzionamenti
degli organismi
2. Organismi
bilaterali
2.1. livello
nazionale
Ciascuna delle parti, entro 15
giorni dalla firma del presente accordo,
designerà un rappresentante effettivo ed uno supplente per la
costituzione di un Comitato paritetico nazionale per la sicurezza e la salute
nei luoghi di lavoro che opererà collegandosi all'Ente bilaterale nazionale per
la formazione e l'ambiente denominato COOP-FORM, costituito ai sensi
dell'accordo interconfederale 24 luglio 1994.
2.2. Tale Comitato
svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del D. Lgs. 626/94
in particolare:
- raccordandosi con le
Istituzioni, i Ministeri o gli Enti competenti di livello nazionale, in
particolare con la Commissione di cui all'art. 26 del D. Lgs. 626/1994;
- promuovendo ricerche di
fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione per le
varie categorie di operatori della sicurezza attingendo attraverso COOP-FORM
anche a finanziamenti eventualmente disponibili a livello nazionale e dell'Unione
Europea. In caso di interesse omogeneo di più regioni a tali iniziative, la richiesta
sarà rivolta al COOP-FORM Nazionale;
- elaborando dati ed analizzando
le problematiche rilevate nelle imprese cooperative in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro e di gestione della normative di cui al D. Lgs.
626/94;
- elaborando e proponendo alle
parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative comunitarie e
nazionali anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi
europee, parlamentari governative ed amministrative;
- proponendo sia a livello
nazionale che europeo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole
imprese, in particolare cooperative, ai fini della tutela della salute nei luoghi
di lavoro, favorendo inoltre la diffusione e lo scambio di informazioni in
merito;
- costituendo, con la
collaborazione dei Comitati bilaterali regionali e dei Comitati provinciali,
l'anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori (R.L.S.) e degli addetti alla sicurezza
nel settore della cooperazione.
2.3. I costi delle
attività espletate dal COOP-FORM Nazionale (ricerca di fabbisogni - progetti di
moduli formativi) ove non coperti da finanziamenti esterni saranno posti a carico
degli Enti bilaterali che realizzeranno le conseguenti iniziative.
2.4. La sede del
Comitato Nazionale è presso il COOP-FORM che assolve i compiti di segreteria.
Il Comitato elabora un proprio regolamento interno mentre COOP-FORM elabora un
apposito regolamento per i rapporti con le attività della Commissione da sottoporre
alle parti sociali.
2.5. livello
regionale
Le parti sono impegnate per la
costituzione in ciascuna regione di un Comitato paritetico regionale per la
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro analogo a quello nazionale.
Esso si collegherà, ove costituito
e comunque alla sua costituzione, all'Ente Bilaterale Regionale COOP-FORM.
2.6. Tale Comitato,
composto in modo paritetico da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti
designati dalle Centrali cooperative e da CGIL, CISL, UIL, svolge i seguenti compiti:
- raccordarsi con le Regioni e con
i Comitati Regionali ex art. 27 D. Lgs. 626/94 nonché con altri Enti ed Istituti
competenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- favorire la elaborazione e
diffusione di metodologie di valutazione del rischio;
- promuovere, ove le parti abbiano
convenuto in tal senso, la costituzione dei Comitati provinciali di cui all'art.
20 del D. Lgs. 626/94 coordinandone l'attività;
- promuovere ricerche di
fabbisogni e programmare interventi formativi nei confronti degli operatori per
la sicurezza (responsabili delle imprese e rappresentanti dei lavoratori) anche
in connessione con le iniziative del COOP-FORM nazionale;
- verificare la rispondenza alle
linee guida fissate a livello nazionale delle attività di formazione dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) ove tale compito non possa essere
svolto a livello provinciale per la mancata costituzione del Comitato
Bilaterale provinciale;
- svolgere attività di supporto
tecnico nei confronti degli organismi paritetici territoriali, facendo
riferimento, in relazione alle diverse esigenze, ad esperti in materia
giuridica, medicina del lavoro, chimica, biologia, ingegneria;
- costituire l'anagrafe regionale
dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione nelle
imprese cooperative della regione nonché quella dei rappresentanti delegati dai
lavoratori;
- tenere ed aggiornare l'elenco
dei medici competenti elaborato dalla Regione;
- proporre convenzioni da attuare
tramite COOP-FORM con Enti ed imprese di consulenza per servizi di assistenza alle
imprese cooperative e per la formazione;
- promuovere eventuali altre
attività concordate tra le parti regionali competenti;
- ove non vengano costituiti i
Comitati provinciali bilaterali, espletare la funzione di prima istanza per la
conciliazione delle controversie sorte in sede di applicazione della normativa.
2.7. Nel caso di
riscontrati fabbisogni relativi alla fornitura di formazione, di ricerca e di
servizi di assistenza, le parti, a livello regionale, possono indicare un
contributo adeguato da parte delle imprese cooperative utilizzatrici da versare
in un fondo regionale appositamente costituito all'interno del COOP-FORM
Regionale.
2.8. Il Comitato
Regionale, da costituirsi entro 30
giorni dalla firma del presente accordo, avrà sede presso il COOP-FORM. Ove non
costituito, i compiti di segreteria sono svolti da una delle Centrali Cooperative
firmatarie.
2.9. livello
provinciale
Ove non sia diversamente convenuto
entro i limiti temporali stabiliti dal presente accordo, sarà costituito entro
45 giorni dalla sottoscrizione dello stesso un comitato paritetico per la
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
2.10. Tale Comitato,
composto da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali
Cooperative e da CGIL, CISL, UIL, oltre a quelli previsti dall'art. 20 del D.
Lgs. 626/94, svolgerà anche i seguenti compiti:
- raccolta e tenuta degli elenchi
dei lavoratori delegati alla sicurezza nelle imprese cooperative;
- raccolta e tenuta degli elenchi
dei responsabili e degli addetti alla sicurezza nominati dalle imprese cooperative;
- promozione di indagini
conoscitive su fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per delegati
dei lavoratori (R.L.S.) che per gli addetti designati dalle imprese;
- eventuali altre attività concordate
tra le parti competenti.
2.11. Ove trattisi
di interesse non limitato ad un singolo territorio provinciale, la ricerca sarà
promossa dal comitato paritetico regionale di cui al punto 2.5., congiuntamente ai Comitati territoriali
interessati, ed a livello regionale saranno conseguentemente formulati progetti
di moduli formativi.
2.12. organismi
paritetici di settore
Sono fatti salvi gli organismi
paritetici di settore o di categoria competenti nelle materie disciplinate dal
D. Lgs. 626/1994 nei confronti dei quali i Comitati bilaterali di vario livello
previsti dal presente accordo sono impegnati ad instaurare le opportune forme
di raccordo.
3. Attività
di conciliazione dei Comitati Paritetici
3.1. In caso di
controversia insorta sull'applicazione della normativa di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di diritti di rappresentanza,
formazione e informazione, il Comitato Provinciale o, in caso di mancata costituzione,
quello Regionale è l'organo di prima istanza per la conciliazione della stessa.
Il ricorso deve essere trasmesso
dalle parti interessate al Comitato Paritetico a mezzo lettera con ricevuta di
ritorno e portato a conoscenza delle associazioni cooperative e delle
organizzazioni sindacali che lo compongono.
Gli interessati potranno far
pervenire per iscritto le proprie controdeduzioni ai destinatari di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla
data di presentazione.
Il comitato
paritetico di primo grado esaurirà l'esame del ricorso entro e non oltre i successivi
30 giorni salvo l'eventuale proroga unanimemente decisa assumendo decisioni
condivise dagli aventi diritto al voto, redigendo quindi verbale da portare a conoscenza
delle parti interessate.
3.2. E' ammesso
ricorso in secondo grado al Comitato Paritetico Nazionale se il Comitato di
primo grado è a livello regionale, al Comitato Regionale se il Comitato di
prima istanza è a livello provinciale, entro 30 giorni dalla decisione di primo
grado.
3.3. I compiti di
segreteria del Comitato Paritetico Regionale o Provinciale sono assolti nell'ambito
del Coop-Form o dalle Associazioni cooperative firmatarie competenti per territorio.
3.4. Norma
transitoria
L'opzione in merito al livello
(provinciale o regionale) di costituzione del Comitato paritetico dovrà
avvenire attraverso intese tra le parti firmatarie del presente accordo competenti
per regione entro 30 giorni dalla firma dello stesso.
L'opzione sarà comunicata al Comitato
Nazionale di cui al punto 2.1.
4. Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza
4.1. Nelle imprese
cooperative le parti firmatarie del presente accordo, ai vari livelli di competenza,
dovranno assumere le iniziative per la identificazione della rappresentanza dei
lavoratori per la sicurezza entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente
accordo applicando le modalità di cui ai punti seguenti:
4.2. imprese
cooperative oltre 15 lavoratori
Nelle imprese cooperative o unità
produttive delle stesse che occupano da 16 a 200 lavoratori il rappresentante
per la sicurezza si individua tra i componenti la RSU.
Laddove la contrattazione di
categoria abbia previsto un numero di componenti le RSU superiore a quello
dell'accordo del 13.9.1994, la stessa contrattazione di categoria potrà
identificare un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a uno ma comunque
sempre nell'ambito del numero complessivo dei componenti le RSU.
4.3. Nelle imprese
cooperative o unità produttive delle stesse con più di 200 lavoratori, qualora
la RSU risulti composta da tre lavoratori, i rappresentanti per la sicurezza sono
individuati nel numero di due tra i componenti delle RSU più 1 rappresentante
eletto.
Ove la RSU risulti composta da un
numero di lavoratori superiore a tre, i rappresentanti per la sicurezza saranno
individuati tra i componenti la RSU.
Il numero dei rappresentanti sarà
quello previsto dall'art. 18 comma 6 del D. Lgs. n. 626/1994.
4.4. Resta inteso
che la contrattazione nazionale di settore potrà definire un numero di
rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dal citato art. 18,
ma sempre entro il numero di componenti la RSU, in relazione a specifiche
esigenze di prevenzione e protezione dai rischi rilevabili anche dai Comitati
paritetici aziendali o di categoria istituiti dalla contrattazione.
4.5. Nelle aziende
di cui sopra all'atto della costituzione della RSU, il candidato a rappresentante
per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati alla elezione
della RSU medesima.
4.6. Ove la RSU sia
già costituita, il/i nominativo del/dei rappresentanti per la sicurezza è/sono
individuato/i dalla RSU tra i suoi componenti con successiva ratifica nella prima
assemblea dei lavoratori.
4.7. In casi di RSU
non ancora costituite ed operino ancora le RSA delle OO.SS. firmatarie del
presente accordo, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai
lavoratori con le procedure di cui ai successivi commi 4.10. e 4.11.. Il
rappresentante così eletto rimane transitoriamente in carica fino alla elezione
della RSU. Da quel momento trovano applicazione le norme stabilite dal presente
accordo per le imprese nelle quali è presente la R.S.U. (commi 4.2. e 4.6.).
4.8. In caso di
dimissioni o di decadenza, il rappresentante per la sicurezza rimane in carica
fino a nuova elezione da tenersi entro due mesi dalle dimissioni o dalla decadenza
medesima.
I permessi retribuiti sono
utilizzati in proporzione al periodo di esercizio della funzione di
rappresentanza per la sicurezza.
4.9. In caso di
mancanza di rappresentanza sindacale aziendale, il rappresentante o i rappresentanti
per la sicurezza è/sono nominato/i mediante elezione a suffragio universale con
le procedure di cui ai successivi punti 4.10. e 4.11.
4.10 procedure
per la elezione o individuazione dei R.L.S.
Per le imprese cooperative o unità
produttive delle stesse, le Associazioni cooperative e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori competenti concorderanno le iniziative idonee allo
svolgimento delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza.
L'elezione si svolgerà a suffragio
universale scrutinio segreto con diritto di voto a tutti i lavoratori iscritti
a libro matricola con eleggibilità limitata ai lavoratori non in prova con contratto
a tempo indeterminato.
Risulteranno eletti i lavoratori
che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi espressi.
Prima dello svolgimento delle
elezioni l'assemblea dei lavoratori nomina tra gli stessi il segretario del seggio
elettorale che dopo lo scrutinio delle schede redige il verbale di elezione e
lo comunica alla direzione della cooperativa.
Il/i rappresentante/i per la
sicurezza così eletto/i durano nell'incarico per il tempo previsto dall'accordo
13.9.1994 sulle RSU o comunque fino alla decadenza della R.S.U..
4.11. La direzione
della cooperativa, ricevuto il verbale di elezione, comunica al comitato paritetico
provinciale o regionale, tramite l'associazione cooperativa di appartenenza, i
nominativi dei lavoratori eletti.
4.12. Per quanto non
previsto nel presente accordo in materia di elezione, si fa riferimento
all'accordo interconfederale 13.9.1994 sulle R.S.U.
5. Permessi
per agibilità
5.1. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alle seguenti ore
annue di permesso retribuito:
12 nelle imprese cooperative o
unità produttive fino a 5 lavoratori;
30 nelle imprese cooperative o
unità produttive da 6 a 15 lavoratori.
5.2. Nelle aziende
o unità produttive con più di 15 lavoratori, per l'espletamento dei compiti di
cui all'art. 19 del d.lgs. n. 626/1994 i rappresentanti per la sicurezza hanno
diritto a permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le RSU, pari a
40 ore annue per ogni rappresentante.
Il predetto monte ore non viene
utilizzato per gli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), i) ed l) del
citato art. 19.
5.3. La
contrattazione nazionale di settore e quella aziendale prevederà l'assorbimento
delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza di quelle
già riconosciute allo stesso titolo.
6. Funzioni
del rappresentante per la sicurezza
Tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 19 del d.lgs. 626/1994, le parti concordano sulle seguenti modalità
per lo svolgimento delle funzioni attribuite al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
6.1. accesso
ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di
lavoro non dovrà intralciare il normale svolgimento delle attività produttive
ed il suo esercizio, salvo casi di emergenza, sarà di volta in volta
preventivamente segnalato alla direzione della cooperativa o della unità produttiva.
La visita ai luoghi di lavoro da
parte del rappresentante dei lavoratori può essere svolta insieme al responsabile
del servizio di prevenzione e sicurezza della cooperativa o ad un addetto da
essa incaricato.
6.2. consultazione
La direzione della cooperativa
dovrà svolgere la consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
norma di legge con tempestività nei casi previsti dal d.lgs. 626/94.
In tale sede il rappresentante dei
lavoratori può formulare proposte in materia.
Delle riunioni consultive sarà
redatto verbale sottoscritto anche dal o dai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza. Il verbale dovrà riportare fedelmente i rilievi eventualmente
espressi dalla rappresentanza dei lavoratori.
In mancanza della rappresentanza
dei lavoratori per la sicurezza, e in via transitoria fino alla sua istituzione,
la consultazione potrà essere svolta con la rappresentanza sindacale aziendale
delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.
6.3. riunioni
periodiche
In applicazione dell'art. 11 del
D. Lgs. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con
almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza
può chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e
motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni
di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto
verbale.
6.4. informazione
e documentazione
Le informazioni e la documentazione
fornite o date in visione dalla direzione della cooperativa alla rappresentanza
dei lavoratori per la sicurezza hanno carattere assolutamente riservato ed
esclusivamente connesso alla funzione esercitata.
In caso di ipotesi di violazione
del segreto aziendale, la cooperativa può rivolgersi al comitato paritetico territoriale
aprendo la conseguente controversia.
Il rappresentante per la sicurezza
riceverà dalla cooperativa le informazioni e la documentazione aziendali di cui
alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19, avrà diritto di consultare il
rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, tenuto presso
l'unità produttiva e potrà richiedere ogni informazione e documentazione prevista
dalla legge ed utile allo svolgimento dei propri compiti riguardanti l'igiene e
la sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Formazione
dei rappresentanti dei lavoratori (R.L.S.)
Le parti considerano essenziale la
formazione ai fini di una efficace prevenzione e protezione della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
7.1. A tal fine,
anche per iniziativa dell'Ente Bilaterale COOP-FORM Nazionale e di quelli
regionali, potranno essere decisi opportuni pacchetti formativi anche
finalizzati a specifiche realtà produttive nonché ai rappresentanti nei comitati
paritetici territoriali.
7.2. Per quanto
riguarda l'art. 19 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 626/1994, in via sperimentale
si prevede un modulo di 32 ore di formazione di base per i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza.
Tale formazione deve comunque comprendere:
- conoscenze generali sugli
obblighi e diritti previsti dalla legge;
- conoscenze fondamentali sui
rischi e sulle relative misure di prevenzione/protezione;
metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
La metodologia didattica dovrà
essere di tipo attivo, con esercitazioni pratiche, ed adeguata ai soggetti da
formare.
7.3. La
contrattazione nazionale di categoria potrà individuare ulteriori contenuti
specifici della formazione e le relative ore aggiuntive, con riferimento ai
propri comparti.
7.4. Il datore di
lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai
fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dovrà comunque
prevedere una integrazione della formazione.
8. Piccole
imprese cooperative
8.1. Nelle imprese
cooperative o nelle unità produttive delle stesse fino a 15 lavoratori il
rappresentante alla sicurezza può essere individuato in ambito aziendale o
territoriale previo accordo a livello regionale da definirsi, da parte degli
agenti contrattuali competenti, entro 30 giorni dalla firma del presente
accordo secondo le indicazioni di cui al punto 8.3. e seguenti.
8.2. rappresentanza
aziendale
In caso di
elezione, nelle singole cooperative od unità produttive della stessa fino a 15
lavoratori, del delegato dei lavoratori per la sicurezza, essa si svolgerà
secondo le procedure e le modalità previste ai punti 4.10. e 4.11. del presente
accordo.
Lo svolgimento delle elezioni sarà
preceduto da una assemblea finalizzata ad offrire ai lavoratori le necessarie
informazioni al riguardo (art. 18 D. Lgs. 626/94).
Le funzioni del delegato dei
lavoratori, che dura in carica 3 anni,
sono quelle richiamate al punto 6. del presente accordo, fatte salve le
diverse disposizioni di legge per le piccole imprese in materia di riunioni
periodiche.
Per la formazione vale quanto
previsto al precedente punto 7.
8.3. rappresentanza
territoriale
La istituzione del rappresentante
territoriale alla sicurezza può configurarsi di area, di comparto produttivo o
interaziendale secondo scelte da definirsi a livello regionale dagli agenti
contrattuali competenti entro il termine di cui al punto 8.1..
8.4. Secondo tale
intesa, da comunicare alle parti nazionali firmatarie del presente accordo, il
rappresentante di cui al punto 8.3. potrà essere eletto o designato dai
lavoratori delle cooperative interessate con modalità da stabilire dalle parti
firmatarie.
8.5. In tale
accordo gli oneri proporzionalmente connessi ai permessi per l'esercizio delle
prerogative legislative e per la formazione del rappresentante di area, di
comparto o interaziendale, per la sicurezza, saranno mutualizzati tra le cooperative
interessate sotto forma di quantità retributive orarie per il numero dei dipendenti,
anche in un ammontare convenzionale e tali quote, versate dalle predette
cooperative, saranno accantonate in un
apposito fondo costituito nell'ambito del COOP-FORM regionale e separatamente
contabilizzate.
8.6. Oltre agli
oneri relativi al sostegno dell'attività formativa del rappresentante
territoriale alla sicurezza saranno previsti nell'accordo anche quelli relativi
alle attività dei comitati paritetici rivolte agli stessi rappresentanti.
8.7. L'accordo
regionale stabilirà ogni modalità relativa al versamento delle quote ed alla
tenuta del fondo da parte del COOP-FORM regionale tenendo conto della provenienza
dei flussi per area, comparto merceologico o livello interaziendale.
Il COOP-FORM regionale informerà
periodicamente il COOP-FORM nazionale dei flussi delle quote relative agli
oneri di cui al punto 8.5..
8.8. L'accordo
regionale definirà infine le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di
lavoro ed alla documentazione, di informazione e formazione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza.
8.9. La scelta
delle rappresentanze dovrà essere comunicata al Comitato Paritetico territoriale
da parte delle cooperative appena esso sarà costituito e comunque non oltre 45
giorni dalla data di firma del presente accordo.
9. Clausola
di salvaguardia
Qualora ad opera delle OO.SS.
firmatarie intervengano, nei settori di attività nei quali è presente la cooperazione,
per analoghe imprese non cooperative, condizioni contrattuali riferite ad
istituti analoghi meno onerosi di quelle stabilite nel presente accordo, le
parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per assumere le opportune
conseguenti determinazioni da rinviare a livello di settore.
Dichiarazione a verbale di CGIL CISL UIL in merito alla rappresentanza
territoriale alla sicurezza
In merito alla rappresentanza
territoriale alla sicurezza riguardante comparti produttivi o gruppi aziendali
categorialmente omogenei, Cgil, Cisl, Uil dichiarano che per agente
contrattuale competente deve intendersi il livello categoriale secondo l'orientamento
nazionale di categoria, anche come definito dal CCNL.
Roma, 5 ottobre 1995
ALLEGATO I
SCHEMA TIPO STATUTO CTP
da copiare dal
CCNL ANCE
ALLEGATO L
STATUTO DI COOPERLAVORO
ALLEGATO L/bis
ACCORDO INERCONFEDERALE COOPERLAVORO
ALLEGATO
M CLASSIFICAZIONE DEI
LAVORATORI |
TERZO
LIVELLO OPERAI SPECIALIZZATI |
- Lavoratore che nell’ambito dei lavori di
ripristino consolidamento e conservazione e restauro, di opere nelle aree archeologiche o su
costruzioni di interesse artistico storico
urbanistico operi con provata ésperienza ed anche in
possesso di crediti formativi acquisiti
in Enti di formazione del settore; esegue lavori specializzati comportanti la
conoscenza delle specifiche tecniche di
scavo, restauro conservativo, recupero
e bonifica di reperti murari e strutturati. |
QUARTO
LIVELLO |
-Lavoratore
che, autonomamente, nef!'ambito dei
lavori di scavo di ripristino e
consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse storico urbanistico, opera con comprovata specifica esperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in Enti dl formazione del settore
esegue lavori specializzati comportanti
la conoscenza delle specifiche
tecniche di scavo, di restauro conservativo, e dl affreschi,
di recupero e bonifica di reperti murari e strutturali con aggiunta di lavori
di recupero di costruzioni ed edifici sottoposti a tutela delle varie sovraintendenze, |
- Operatore archeologico che sia in possesso delle
specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche richieste dal lavoro in un contesto
archeologico con le capacita' necessarie
per una attività dí valutazione e di coordinamento esecutivo del lavoro di più individui . SESTO
LIVELLO Responsabile
di restauro e di recupero archeologico : appartengono alla prima categoria gli impiegati di `concetto
e tecnici che nei lavori di restauro hanno
la responsabìlità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito del- l’intervento e possiedono inoltre competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive, amministrative
che gli permettono di determinare la
metodologia tecnica scientilrca e amministrativa nelle diverse fasi
dell'opera, curano il coordinamento dell intervento delle diverse professionalità
addette alla documentazione e
studio dell’opera, impostano
coordinano i lavori e le
professionalità del cantiere. |
APPENDICE
LEGGI ED
ACCORDI INTERCONFEDERALI
1. Legge 20/5/70
n.300 – norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento.
2. legge 29/5/82
n. 297 – disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.
3. Legge 11/5/90
n. 108 – disciplina dei licenziamenti individuali.
4. Legge 10/4/91
n. 125 – azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro.
5. Protocollo
sulla politica dei redditi, la lotta all’inflazione e il costo del lavoro del
31/7/1992.
6. Protocollo
sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali e
sul sostegno al sistema produttivo del 23/7/199.
7. Patto sociale
per lo sviluppo e l’occupazione del 22/12/98.
8. Legge 494/96
9. Legge 528/98
INDICE GENERALE
PREMESSA
...................................................................................................Pag. 2
PROTOCOLLO SULLA POLITICA DEGLI
INVESTIMENTI, POLITICA INDUSTRIALE E
POLITICHE DEL LAVORO NELL’INDUSTRIA
DELLE
COSTRUZIONI.................................................................................. “
7
DISCIPLINA GENERALE
SEZIONE PRIMA - RAPPORTI E DIRITTI
SINDACALI
Art. 1 Rapporti tra
sindacato e cooperazione
Natura
dell’impresa cooperativa
Ruolo
del socio lavoratore............................................................ “
13
Art. 2 Osservatorio................................................................................. “
14
Art. 3 Sistemi di
concertazione e di informazione.................................. “ 16
Art. 4 Mobilità e difesa dell’occupazione............................................... “ 20
Art. 5 Disciplina
dell’impiego di mano d’opera negli
appalti
e subappalti...................................................................... “ 21
Art. 6 Secondo livello
di contrattazione collettiva................................... “ 23
Art. 7 Rappresentanza
sindacale unitaria............................................... “ 26
Art. 8 Assemblee ................................................................................... “ 28
Art. 9 Affissione...................................................................................... “ 28
Art.
10 Cariche sindacali e
pubbliche ....................................................... “ 28
Art.
11 Accordi generali
........................................................................... “ 29
Art.
12 Normalizzazione dei
rapporti sindacali ......................................... “ 29
Art.
13 Estensione di contratti
stipulati con le altre associazioni................ “ 29
DISCIPLINA GENERALE
SEZIONE SECONDA - REGOLAMENTAZIONE
COMUNE AGLI OPERAI,
AGLI IMPIEGATI, QUADRI
Art.
14 Classificazione dei
lavoratori......................................................... “ 30
Art. 15 Quadri........................................................................................... “ 39
Art. 16 Lavoro
delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti....................... “ 41
Art.
17 Tutela della maternità e della
paternità........................................... “ 41
Art.
18 Chiamata e richiamo alle
armi volontari in servizio civile................ “ 41
Art.
19 Permessi......................................................................................... “ 42
Art.
20 Lavoratori extracomunitari............................................................... “ 42
Art.
21 Lavoratori invalidi............................................................................ “ 42
Art.
22 Tossicodipendenti........................................................................... “ 42
Art.
23 Portatori di handicap....................................................................... “ 43
Art. 24 Assenze.......................................................................................... “ 43
Art. 25 Alloggiamenti
e cucine.................................................................... “ 44
Art.
26 Mense aziendali.............................................................................. “ 44
Art.
27 Diritto allo studio............................................................................. “ 44
Art.
28 Facilitazioni particolari
per la frequenza ai corsi e per gli esami
dei
lavoratori studenti.......................................................................
” 45
Art.
29 Igiene e sicurezza del
lavoro............................................................ “ 46
Art.
30 Disciplina
dell’apprendistato .............................................................
“ 48
Art. 30 bis
Part-Time......................................................................................... “ 50
Art.
31 Provvedimenti disciplinari..................................................................
“ 51
Art.
32 Licenziamenti....................................................................................
“ 52
Art.
33 Passaggio da operaio a
impiegato..................................................... “ 53
Art.
34 Cessione, trapasso e
trasformazione di azienda................................ “ 53
Art.
35 Indennità in caso di
morte o di invalidità permanente........................ “ 53
Art.
36 Trattamento di fine
rapporto di lavoro............................................... “ 53
Art.
36 bis Previdenza complementare.............................................................. “ 54
Art.
37 Controversie e reclami......................................................................
“ 55
Art.
38 Comitati tecnici
paritetici per le controversie..................................... “ 56
Art.
39 Inscindibilità delle
disposizioni contrattuali - Condizioni di
miglior
favore................................................................................... “ 56
Art.
40 Disposizioni generali........................................................................ “ 56
Art.
41 Decorrenza e durata del
presente C.C.N.L....................................... “ 56
DISCIPLINA SPECIALE
PRIMA PARTE - REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI
Art.
42 Assunzione e relativa
documentazione............................................. “ 57
Art.
43 Periodo di prova...............................................................................
“ 58
Art.
44 Mutamento di mansioni....................................................................
“ 58
Art.
45 Mansioni promiscue........................................................................
“ 59
Art.
46 Orario di lavoro............................................................................... “ 59
Art. 47 Regime di orario e
lavoro a turni..................................................... “ 61
Art.
48 Riposo settimanale......................................................................... “ 62
Art.
49 Soste di lavoro............................................................................... “ 62
Art.
50 Sospensione e riduzione
di lavoro................................................... “ 63
Art.
51 Minimi di paga base oraria e indennità di contigenza..................... “ 63
Art.
52 Elemento economico
terriotoriale................................................... “ 64
Art.
53 Lavori a cottimo..............................................................................
“ 64
Art.
54 Divieto di cottimismo e
di interposizione nelle prestazioni
di
lavoro......................................................................................... “ 65
Art.
55 Ferie.............................................................................................. “ 65
Art.
56 Gratifica natalizia........................................................................... “ 66
Art. 57 Festività......................................................................................... “ 66
Art. 58 Trattamento
economico per ferie, gratifica natalizia normativa
sull’orario
di lavoro e modalità di attuazione................................... “ 67
Art.
59 Lavoro supplementare,
straordinario, notturno e festivo.................. “ 68
Art.
60 Indennità per lavori
speciali............................................................ “ 69
Art.
61 Trasferta......................................................................................... “ 73
Art.
62 Trasferimenti.................................................................................. “ 76
Art.
63 Indennità per lavori in
alta montagna o in zona malarica................ “ 77
Art.
64 Elementi della retribuzione............................................................. “ 77
Art.
65 Modalità di pagamento................................................................... “ 78
Art.
66 Trattamento in caso di
malattia....................................................... “ 79
Art.
67 Trattamento in caso di
infortunio sul lavoro o di malattia
professionale.................................................................................. “ 80
Art.
68 Congedo matrimoniale................................................................... “ 82
Art.
69 Anzianità professionale
edile......................................................... “ 82
Art.
70 Conservazione degli
utensili.......................................................... “ 82
Art.
71 Custodia degli
indumenti, dei cicli e motocicli................................ “ 83
Art. 72 Preavviso....................................................................................... “ 83
Art. 73 Casse edili.................................................................................... “ 84
Art.
74 Quote sindacali e di adesione contrattuale................................... “ 86
Art.
75 Formazione professionale............................................................. “ 87
Art.
76 Commissione tecnica
nazionale.................................................... “ 88
DISCIPLINA SPECIALE
SECONDA PARTE - REGOLAMENTAZIONE PER
GLI IMPIEGATI E
PER I QUADRI
Art.
77 Assunzione e documenti....................................................................
“ 89
Art.
78 Periodo di prova................................................................................
“ 90
Art.
79 Orario di lavoro................................................................................. “ 90
Art.
80 Elementi del trattamento
economico globale..................................... “ 92
Art.
81 Elemento economico
territoriale........................................................ “ 93
Art.
82 Indennità speciale a
favore del personale non soggetto a
limitazioni
di orario........................................................................... “ 93
Art.
83 Aumenti periodici di
anzianità............................................................ “ 93
Art.
84 Giorni festivi e riposo
settimanale...................................................... “ 94
Art. 85 Ferie................................................................................................. “ 95
Art. 86 Indennità
di cassa e di maneggio di denaro...................................... “ 96
Art.
87 Indennità per uso di
mezzi di trasporto di proprietà
dell’impiegato.................................................................................... “ 97
Art.
88 Indennità per lavori in
alta motagna, in cassoni ad aria compressa
ed
in galleria..................................................................................... “ 97
Art.
89 Indennità di zona malarica................................................................ “ 97
Art.
90 Lavoro supplementare,
straordinario, notturno e festivo.................... “ 98
Art.
91 Trasferta........................................................................................... “ 99
Art.
92 Trasferimento.................................................................................... “ 99
Art.
93 Alloggio............................................................................................. “
100
Art.
94 Mutamento di mansioni..................................................................... “
100
Art.
95 Pagamento della retribuzione............................................................ “
101
Art.
96 Tredicesima mensilità........................................................................
“ 102
Art. 97 Premio annuo....................................................................................
“ 102
Art. 98 Premio di fedeltà...............................................................................
“ 102
Art.
99 Trattamento in caso di
malattia........................................................... “ 103
Art. 100 Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale..............
“ 104
Art. 101 Preavviso di licenziamento e dimissioni.............................................
“ 104
Art. 102 Congedo matrimoniale.......................................................................
“ 105
Art. 103 Aspettativa.........................................................................................
“ 106
Art. 104 Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale....................................... “
106
Art. 105 Previdenza integrativa....................................................................... “
106
Art. 106 Quote sindacali..................................................................................
“ 106
ALLEGATO A
...................................................................................................... “ 107
ALLEGATO B
...................................................................................................... “ 108
ALLEGATO C
...................................................................................................... “ 112
ALLEGATO D
...................................................................................................... “ 113
ALLEGATO E
...................................................................................................... “ 117
ALLEGATO G
...................................................................................................... “ 120
ALLEGATO H
...................................................................................................... “ 131
ALLEGATO L
...................................................................................................... “ 139
ALLEGATO
O...................................................................................................... “ 140
ALLEGATO P
..................................................................................................... “ 151
ALLEGATO Q
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