Roma, lì 17 gennaio 2001

 

 

                         tra

 

Feneal-UII

                                    AICPL-AGCI

                         e

Filca-CISL                          ANCPL-Legacoop

 

 

Fillea-CGIL                         FEDERLAVORO E SERVIZI

                                    CCI

 

 

Congiuntamente  alla firma della stesura del CCNL Edile  Cooperativo

rinnovato in data 9/2/2000, le Parti convengono di procedere alla stampa e

distribuzione, ai lavoratori ed alle imprese del CCNL medesimo attraverso le

Casse Edili.

 

Il costo del CCNL sarà di lire 3.000 a copia ed a carico di ciascuna Cassa Edile.

 

Conseguentemente ogni Cassa Edile è sollecitata a far pervenire il numero dei

lavoratori e delle imprese iscritte, nel territorio di competenza, unitamente

all'importo complessivo corrispondente, alla Fine di provvedere alla successiva

spedizione.

 

Le Parti hanno convenuto che l'ANCPL-Legacoop provvederà a coordinare

questa attività.

              

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO

NAZIONALE DI LAVORO

PER I LAVORATORI DELLE

COOPERATIVE DI PRODUZIONE

E LAVORO DELL’EDILIZIA

E ATTIVITA’  AFFINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

 

ANCPL-LEGACOOP

FEDERLAVORO E SERVIZI -CCI

AICPL-AGCI

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

 

                                                                                    9 febbraio 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma,  9 febbraio 2000

 

 

 

                                                                        tra

 

 

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE Dl PRODUZIONE E LAVORO – ANCPL- Legacoop, rappresentata dal Presidente Franco Buzzi, dal Vicepresidente Romano Galossi, dal Responsabile del Dipartimento Relazioni Industriali Rossano Rimelli; dalla delegazione trattante presieduta da Renato Verri e composta da Francesco Aldrelli, Silvano Cavazzoni, Stefano Elisetti, Giuliano Giordani, Aldo lori,  Sergio Mazzotti, Gioacchino Medici, Gianvittorio De Ruvo, Lorenzo Giberti, Francesco Perri, Emer Silingardi;

 

la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - FERDERALVORO E SERVIZI - Confcooperative, rappresentata dal Presidente Massimo Stronati, dal Direttore Mario Troisi e dai componenti la Commissione Relazioni Industriali composta da: Luigino Marozzi, Fiorenzo Castagnoli, Sergio Cassar, Italo di Giannatale, con l’assistenza della Confederazione Cooperative Italiane, rappresentata dal Presidente Luigi Marino con l’intervento di Ferruccio Pelos, Responsabile del Servizio Sindacale;

 

l’ASSOCIAZIONE ITALIANA COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO - AGCI, rappresentata dal Presidente Giuseppe Morgagni con l’assistenza dell’Associazione Generale Cooperative Italiane rappresentata dal Presidente Maurizio Zaffi, dai Vice Presidenti Giorgio Brunelli e Marino Janni e dai Sigg. Orano Suprani e Silvano Tomidei;

 

 

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO (FeNEAL)

 

aderente all'Unione Italiana del Lavoro UIL ‑ rappresentata dal Segretario Generale Francesco Marabottini; dai componenti la Segreteria Nazionale: Donato Sebastiano Bernardo Ciddio, Antonio Correale, Francesco Gullo, Giuseppe Moretti, Raffaele Rizzacasa, Learco Sacchetti, Massimo Trinci;dai. componenti la Direzione Nazionale: Angelo Caruso, Franco Carvelli, Angelo Catalano, Ferdinando Ceschia, Emifio Correale, Maurizio D'aurelio, Francesco De Martino, Silvio Errico Paolo Ferrari, Luciano Fioretti, Leonardo Frascarelli, Angelo Gallo, Alberto Ghedin, Ladislao Linari, Ferdinando Lioi, Pompeo Naldi, Domenico Palma, Pierpaolo Panu, Giovanni Panza, Fabrizio Pascucci, Sabino Pazienza Vincenzo Posa, Saverio Ranieri, Franco Righetti; dai componenti la Commissione edilizia: Salvatore Bevilacqua, Giorgio Ballistreri, Walter Belmonte, Gianfranco Borghesi, Stefano Cacciatore, Luigi Ciancio, Marco Cicerone, Armando Dagna, Ernesto D'Anna, Giuseppe D'Antonio, Franco De Feo, Tommaso Di Marco, Francesco Fareta, Ferruccio Ferrauto, Pasqualino Festa, Valerio Franceschìni, Mauro Franzolini, Leonardo Frascarelli, Giuseppe Giammella, Andrea Lanzetta, Adelmo Leoncini, Sergio Magliola, Bruno Marte, Gianluigi Meggiolaro, Paolo Orrù, Domenico Paoli, Franco Sannino, Antonio Serina, Bruno Solmi, Enrico Staffieri, Valerio Zannin, Salvatore Zermo;

 

 

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (FILCA) ‑ aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L. ‑ rappresentata dal Segretario Generale Cesare Regenzi e dai Segretari Nazionali: Piero Baroni, Giuliano Cantoni, Antonio Ceres, Giuseppe Moscuzza, Giuseppe Virgilio con l'assistenza dell'Operatore Nazionale Onelio Zari e dai Componenti l’Esecutivo Nazionale: Sebastiano Accolla, Giocondino Casolino, Gerardo Ceres, Antonio Cerqua, Paolo I.Cuccello, Renzo Corveddu, Franco De Gattis, Umberto De Simoni, Emilio Di Conza, Ciro Donnarumma, Diego Faccini, Bernardo Fenaroli, Giulio Fortuni, Claudio Gessi, Lorenzo Gully, Antonio Lazzaroni, Franco Lorenzon, Magnolia Mennato, Francesco Marcone, Giovanni Matta, Goriziano Merotto, Daniele Morassut, Stefano Nuti, Gianni Pedrazzini, Ferdinando Piccinini, Giuliano Pizzo, Gianfranco Reale, Paolo Riguccí, Ulderico Sbarra, Primo Schonsberg, Antonio Scuteri, Salvatore Sorace, Ferdinando Speranza, Santo Spinella, Giovanni Tamburella, Giampiero Tipaldi, Franco Turri Domenico Zannino, Renzo Zavattari;       

 

 

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE (FILLEA‑ Costruzioni e Legno) ‑ aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L. ‑rappresentata dal Segretario Generale Carla Cantone e dai Segretari Nazionali‑. Antonio Galante, Giampaolo Mati e Massimo Viotti e dai componenti il Comitato Direttivo: Antonio Accotzu, Nicola Allegretti, Ezio Alpino, Roberto Andreozzi, Danilo Andriolo, Andrea Antonioli, Luciano Antonucci, Luigi Aprile, Elio Baffioni, Gabriella Baldini, Rita Baratti, Stefano Bassoli, Mirto Bassoli, Paola Battaggia, Spartaco Battista, Sergio Bavone, Massimo Bellezza, Domenico Bellinvia, Aurelio Benigno, Massimo Bertolini, Renato Biferali, Michele Binello, Gaetano Bisceglie, Flavio Bisiach, Giovanni Bivi, Claudio Bocciolini, Guelfo Bonora, Paola Broggini, Giovanni Bulgarella, Enzo Buonomo, Giuliano Calvani, Davide Canducci, Loreto Capizzi, Eugenio Cappelli, Cesare Caprini, Remo Carboni, Michele Carpinetti, Roberto Castellari, Romano Catini, Manola Cavallini, Luigi Cavallini Roberto Cellini, Paolo Chiappa, Giacomo Chiesura, Francesco Cisarri, Giorgio Civiero, Giuseppe Calferai, Luciano Cossale, Mauro Crimella, Emiliano D'Andreamatte, Giovanni Dattilo, Vincenzo David, Luigi De Crescenzo, Vincenzo Del Giudice, Enrico Di Girolamo, Marco Di Girolamo, Domenico Di Martino, Giampaolo Di Odoardo, Sandro Dominici, Simone Donelli, Giacomo Dorotea, Moulay El Akkioui, Carmelo Farci, Romano Fattini, Ornella Fogliazza, Ezelino Fratorti, Gerardo Galassi, Giancarlo Gamba, Primo Gatta, Giuseppe Gavinelli, Sergio Gelmini, Bruno Gemignan, Giuseppino Ghisu, Giovanni Giannasio, Nazzareno Giannini, Osvaldo Giorgi, Piero Greotti, Sandro Grugnetti, Ermanno Guerrini Claudio Guggiari, Donato Ianaro Franco Iannella, Renato Kneipp, Giovanni La Greca, Antonio Ledda, Pietro Leo, Antonio Licciardello, Mauro Livi, Giuseppe Locorotondo, Mauro Macchiesi, Enzo Maio,  Massimo Marchini, Felice Marcias, Marcella Marra, Mauro Masotti, Graziano Massoli, Valter Meglioranzi, Franco Messina, Paolo Minello, Giuseppe Mottura, Mara Nardini Claudio Niero, Stanislao Nocera, Giancarlo Opretti, Angelo Orientale, Augusto Orlando, Marcello Pagliaroli, Michele Palazzolo, Rocco Palermo, Romangelo Perego, Antonio Perziano, Vincenzo Petruzziello, Salvatore Piccoli, Gaetano Pignataro, Vladimiro Pina, Piero Polli, Nicola Pondrano, Romano Raffaele, Massimo Raso, Giuseppe Rendina, Andrea Righi, Fabio Rizzo, Roberto Rossetti, Lucia Rossi, Roberta Rossi, Daniele Roviani, Antonio Rudas, Giuseppe Ruscigno, Gianfranco Salluzzo, Gian Mario Santini, Ada Sinimberghi, Pasquale Sisto, Lorenzo Sola, Celeste Stanzani, Cosimo Stasi, Giuseppe Terranova, Alberto Tomasso, Umberto Trasatti, Giovanni Trebini Archimede Tripiedi, Giorgio Vanoli, Riccardo Varanini, Hervè Zamboni Pietro Zulian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIENE STIPULATO

 

 

Il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese cooperative di produzione e lavoro che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per tutti i lavoratori delle stesse. Tali lavorazioni possono essere eseguite in proprio e per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati:

 

Costruzioni Edili

 

Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, carpenterie in legno e in ferro, I'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).

E cioè, costruzione e manutenzione di:

—fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);

—fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;

—fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;

—opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;

—ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.;

 

Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:

  intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;

  decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;

  pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;

  preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;

  posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;

  lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;

  verniciatura di impianti industriali;

  spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti;

  demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;

· demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;

· demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;

· manutenzione (ordinaria e straordinaria) e lavorazioni tipicamente edili nell’ambito di interventi di restauro e di restauro artistico. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:

- fabbricati ad uso abitazioni;

- fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;

- opere monumentali;

 

- disfacimento di opere edili in legno o metalliche.

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA A VERBALE

Le parti, al fine di determinare le condizioni applicative di quanto previsto nel  penultimo alinea della premessa, affideranno ad una commissione paritetica il compito di definire, entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, gli specifici profili di riferimento ed i relativi livelli di inquadramento (vedi allegato M).

 

 

 

Costruzioni idrauliche

 

 

Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:

  opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;

  opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;

  acquedotti;

  gasdotti, metanodotti;

  oleodotti;

  fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;

  pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;

  cisterne o serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;

  canali navigabili, industriali, di irrigazione;

  opere per impianti idroelettrici;

  porti (anche fluviali e lacuali);

  opere marittime, lacuali e lagunari in genere.

 

 

Movimenti di terra ‑ Cave di prestito ‑ Costruzioni stradali ‑ Ponti e viadotti

 

Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o trattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.;

Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoti, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente della attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.

Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:

  strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);

  strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, I'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);

  impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (tunicolari, funivie, seggiovie, teleferiche, ecc.);

  ponti e viadottl (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici, ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);

  esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.

 

 

Costruzioni sotterranee

 

Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.

 

 

 

Costruzioni di linee e condotti 

 

Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche, installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.

Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.

 

 

Produzione e distribuzione  di calcestruzzo preconfezionato

 

 

Tutte le altre attività comunque denominate, connesse  per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti; falegnami, autisti, cuochi o cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di una impresa edile.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

a) Nel confermare l’'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell’attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell’edilizia è I'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.

b) Le parti si danno atto che le attività di “costruzioni di linee e condotte” debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.

 

 

 

 

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE

 

Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.


 

 

PROTOCOLLO SULLE POLITICHE DEL LAVORO

NELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

 

Le Associazioni Cooperative  e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, contestualmente alla stipula dell’accordo per il rinnovo del c.c.n.l., convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare l’industria delle costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l’incremento dell’occupazione su di un piano generale e settoriale.

Per la realizzazione di tali direttive le parti concordano sulla necessita’ che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato, l’efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità del mercato del lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali.

A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso un’attiva opera di impulso della concertazione in atto con il Governo :

1) Unificazione delle aliquote contributive per la cassa integrazione guadagni ordinaria, equiparando il contributo per gli operai dell’edilizia a quello degli altri settori, fermo restando il regime delle prestazioni, in particolare con riferimento alle soste meteorologiche.

2) Allineamento del contributo assegni familiari delle imprese edili industriali a quello delle imprese artigiane .

3) Conferma in via permanente della riduzione contributiva prevista dall’art. 29 della legge n. 341/95, con adeguamento delle aliquote.

4) Conferma in via permanente della riduzione contributiva dei premi Inail prevista dal decreto ministeriale 7 maggio 1997.

5) Eliminazione degli oneri sociali impropri ancora esistenti.

6) Finanziamento in via permanente della formazione esterna obbligatoria prevista dall’art. 16 della legge n. 196/97 con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato da effettuarsi per il tramite degli organismi bilaterali di categoria.

7) Finanziamento delle attività formative poste in essere dagli organismi paritetici di settore in materia di sicurezza sul lavoro.

Entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni congiunte di cui sopra.

Si conferma che nella nozione di fine lavoro, agli effetti di legge e contrattuali e’ compresa anche la fase lavorativa, nonche’ il graduale esaurimento sia del lavoro che della stessa fase lavorativa.

Le Associazioni Cooperative e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si impegnano altresì ad elaborare entro quattro mesi dalla stipula del presente Protocollo una proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi anche al fine di destinare risorse alla previdenza complementare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA GENERALE

 

 

Sezione prima Rapporti e diritti Sindacali

 

 

 

 

ART. 1 - RAPPORTI TRA SINDACATO E COOPERAZIONE

            - NATURA DELL'IMPRESA COOPERATIVA

            ‑ RUOLO DEL SOCIO LAVORATORE

 

 

Nel definire il rinnovo del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le Associazioni delle Cooperative di Produzione e Lavoro aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e mutue, alla Confederazione delle Cooperative italiane e all'Associazione Generale delle Cooperative Italiane e la Feneal, Filca e Fillea, si propongono come obiettivo di fondo la creazione di condizioni sociali ed economiche che consentano I'eliminazione delle condizioni di sfruttamento dei lavoratori, unitamente alla ricerca di momenti di convergenza per affermare una politica di sviluppo, di trasformazione e di rinnovo della società.

A tal fine esse si impegnano a dar vita a più avanzate relazioni industriali. Il metodo del più ampio confronto costruttivo, nel pieno rispetto delle rispettive autonomie e del riconoscimento dei compiti e del ruolo che ad ognuno compete, deve caratterizzare sempre di più le relazioni industriali tra i due movimenti, sia per la definizione di impegni comuni riguardo le scelte di sviluppo economico, sociale ed industriale del settore, sia per tutti  gli altri aspetti oggetto del confronto.

Nel quadro di queste finalità, le Associazioni Cooperative di Produzione e Lavoro con il contributo anche del movimento sindacale si impegnano a promuovere e ad assumere concrete iniziative atte ad allargare le attività produttive autogestite particolarmente nel mezzogiorno anche e soprattutto con la costituzione di nuove imprese cooperative.

Le tre Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali firmatarie concordano di riconoscere all'autogestione una forma avanzata di democrazia industriale che consente al lavoratore socio di realizzare una aspirazione comune a tutta la classe  lavoratrice, quella cioè di diventare essa stessa soggetto dell'impresa.

La realizzazione dell'autogestione pone l'impresa cooperativa in una condizione diversa rispetto all'impresa privata. Infatti l'impresa cooperativa non persegue fini speculativi ma ha come scopo il conseguimento, attraverso la gestione in forma associata dell'impresa da parte dei soci lavoratori (autogestione),della continuità di occupazione per i lavoratori e delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali consentite dalla situazione di mercato. 

L'adesione alla cooperativa stabilisce un rapporto in forza del quale, il socio dispone collettivamente dei mezzi di produzione, partecipa all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo della sua azienda, partecipa responsabilmente ai risultati economici e al rischio di impresa, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, mette a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, assumendo in tal modo le caratteristiche di un lavoratore associato che dispone, collettivamente, degli strumenti di direzione, dei mezzi di produzione e delle sue cooperative e della destinazione dei risultati.

In considerazione di ciò la posizione giuridica del socio nei confronti della cooperativa di cui fa parte costituisce un rapporto associativo.

Fermo restando quanto sopra, le prerogative statutarie, e in questo ambito le delibere assembleari, le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali firmatarie convengono che il trattamento minimo per il socio della cooperativa è quello previsto dal presente CCNL.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Le parti auspicano che si addivenga alla disciplina legislativa della figura del socio-lavoratore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 2 - OSSERVATORIO

 

 

1. Al fine di accrescere la conoscenza dei fenomeni dell'industria delle costruzioni, realizzando un sistema di rilevazione e di formazione che sia anche di supporto al sistema di concertazione di cui all'art. 3 le parti concordano di costituire un Osservatorio Nazionale.

Tale Osservatorio avrà anche il compito di interagire, per quanto attiene le tematiche di interesse o con implicazioni più generali, con l'Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione, recentemente avviato in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra AGCI, CCI, LNCeM e CGIL, CISL, UIL del 5/4/90, nonché di rapportarsi con analoghe strutture, costituite nell'ambito dell'industria delle costruzioni, al fine di acquisire elementi di conoscenza più ampi e proficui.

 

2. L'Osservatorio analizzerà su base nazionale, con possibilità di disaggregazione regionale per quelle realtà territoriali ad insediamento cooperativo più significativo, i seguenti dati aggregati:

  evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;

  evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;

I'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni occupazionali, processo di ingresso nel settore e mobilità, tempo di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;

il bilancio delle iniziative afferenti la promozione cooperativa nel settore.

 

3. Ai fini della progressiva realizzazione di un sistema informativo coordinato ed efficace ci si avvarrà, in prima istanza, della raccolta ed elaborazione dei dati rilevabili dalle Casse Edili, dagli Enti Scuola e dai CTP, nonché da quelli a disposizione di ciascuna delle parti o derivanti da organismi pubblici o privati.

Entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto verrà redatto un primo rapporto sulla base dei dati di cui al comma precedente relativamente ai seguenti aspetti:

‑ fabbisogno e livelli occupazionali;

‑ processi di ingresso e mobilità nel settore;

‑ orari e livelli retributivi;

- evoluzione della domanda pubblica.

Inoltre entro gli stessi sei mesi verrà predisposto il programma di attività per l'anno successivo con l'obiettivo di razionalizzare, anche tramite appropriate standardizzazioni, il sistema di acquisizione e di elaborazione dei dati nonché di ampliare l'insieme degli argomenti effettivamente rilevati ed analizzati, nell'ambito di quelli indicati al precedente punto 2.

 

4. La gestione dell’Osservatorio sarà compito di un Comitato Paritetico, composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti (1 effettivo ed 1 supplente in rappresentanza di ognuna delle parti stipulanti il presente contratto), il quale per la realizzazione degli obiettivi di cui ai punti precedenti, dovrà:

 

a) entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto, predisporre il regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio;

b) entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto:

  produrre il rapporto di cui al secondo comma del precedente punto 3 ed il piano di attività di cui al terzo comma dello stesso punto 3;

  ‑ definire un programma operativo relativo a:

· le fasi progressive di messa a regime dell'Osservatorio;

· le risorse umane dedicate, a partire da quelle presenti negli Organismi Paritetici o nei centri di ricerca della Cooperazione e del Sindacato, perseguendo l'ottimizzazione delle risorse investite e la minimizzazione dei costi di struttura;

· la progettazione di specifiche ricerche finanziabili anche da soggetti pubblici o privati;

· la periodicità dei rapporti e la possibile collaborazione, a tal fine, di soggetti esterni.

c) all'inizio di ogni anno di attività:

-  il budget annuale, nell' ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli Organismi Paritetici, dopo un apposito confronto con le parti stipulanti il presente contratto.

5. Almeno 6 mesi prima della scadenza normativa del presente CCNL, le parti stipulanti procederanno ad una verifica complessiva delle attività svolte dall'Osservatorio, con particolare attenzione all'efficacia procurata nei rapporti con le Istituzioni ed alle esigenze di integrazione/interazione con analoghe strutture di rilevazione e di elaborazione dei dati.

 

 

 

NOTA A VERBALE

 

Le parti firmatarie il presente CCNL, al fine di pervenire ad una omogenea valutazione sull'andamento del mercato delle costruzioni e per dare unicità di indirizzi al settore, auspicano una stretta collaborazione e una eventuale integrazione metodologica, operativa e strutturale tra gli osservatori delle diverse parti firmatarie dei CCNL edili.

 

 

 

 

 

 ART. 3 - SISTEMI Dl CONCERTAZIONE E Dl INFORMAZIONE

 

 

Le parti concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.

 

Il sistema di concertazione ed il sistema di informazione si inseriscono nell'ambito delle relazioni intersindacali fermo restando la reciproca autonomia decisionale e le rispettive distinte responsabilità delle strutture sociali delle cooperative e delle strutture del sindacato.

 

La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.

 

A) SISTEMA Dl CONCERTAZIONE

 

1.Il sistema di concertazione tra le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, è finalizzato ai seguenti obiettivi:

 

sviluppare momenti e luoghi di confronto tra le parti sulle dinamiche settoriali del mercato nazionale e dei mercati locali, sulle politiche industriali, su costo e mercato del lavoro e sulla formazione professionale.

 

  definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi enti dalla contrattazione collettiva nazionale.

 

2.Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, di cui all’art. 2 quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento.

Per la sua attività l’Osservatorio può avvalersi della struttura degli Enti Bilaterali  e può ricorrere a soggetti esterni per la predisposizione di rapporti  nell’industria delle costruzioni.

 

3. L’Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:

 

-  evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;

 

-  evoluzione dell’offerta analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, l’andamento della sicurezza, i livelli di produttività e di costo, la struttura del costo del lavoro;

 

- l’andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e di mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento delle sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.

 

- l’andamento delle iniziative afferenti lo sviluppo e la promozione cooperativa del settore.

 

4. La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali.

 

 

 

 

 

 

Livello nazionale:

 

In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore anche al fine di individuare obiettivi comuni su:

 

politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;

 

- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;

 

politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori, regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione; struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;

 

politiche da perseguire attraverso gli Enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione professionale, adempimenti contributivi, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

 

Livello territoriale:

 

Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei rapporti dell'Osservatorio alla definizione di comuni obiettivi su:

 

‑ mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;

 

‑ mercato locale del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, I'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;

 

attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi, secondo i criteri stabiliti dalle associazioni nazionali.

 

B) SISTEMA Dl INFORMAZIONE

 

 

                B.1)  INFORMAZIONE IN SEDE TERRITORIALE

           

Semestralmente su iniziativa di una delle parti, le associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno alle strutture territoriali delle organizzazioni  sindacali nazionali firmatarie, nel corso di appositi incontri da effettuarsi a livello regionale, provinciale e/o comprensoriale, informazioni globali e specifiche, riferite alle imprese cooperative associate, anche per verificarne la corrispondenza alla programmazione degli interventi nel territorio riguardanti le scelte produttive e i programmi di investimento sia produttivi sia riferiti alle innovazioni tecnologiche; i relativi volumi, le entità dei finanziamenti e i tempi di attuazione; la realizzazione di nuove iniziative produttive, i .relativi criteri di definizione, le loro caratteristiche e dislocazione; I'assunzione di lavori all’estero. Nel corso di questi incontri le associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno, altresì informazioni sui riflessi di tali iniziative sul mercato del lavoro, ed in particolare sull'occupazione giovanile e femminile, sulla mobilità, sull'organizzazione del lavoro, sui programmi di formazione professionale, in relazione anche alla esigenza di una riqualificazione del lavoro in edilizia, sulle condizioni ambientali ed igieniche. Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Cooperative forniranno anche informazioni in merito all’utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonche’ del lavoro straordinario".

 

Particolarmente a livello regionale il previsto confronto dovrà affrontare: i problemi inerenti la gestione e la formazione dei programmi di attività e degli strumenti per la formazione professionale; I'andamento e il controllo del mercato del lavoro, comprese le eventuali esigenze di mobilità; le scelte e gli orientamenti della programmazione territoriale. Inoltre, tali informazioni dovranno riguardare i settori dei materiali da costruzione.

 

 

 

 

B.2)  INFORMAZIONE IN SEDE NAZIONALE

 

 

     Ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta l'anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dalle Associazioni nazionali cooperative su richiesta delle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori, le singole grandi imprese a carattere nazionale ‑ intese per tali quelle la cui sfera normale di attività si proietta sull'intero territorio nazionale e sull'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e per le quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 70 miliardi l'anno - forniranno alle R.S.U., unitamente alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori, informazioni su:

 

‑ situazione e previsioni produttive ed occupazionali dell'impresa;

 

‑ struttura e andamento dell'occupazione, per età, sesso e categoria;

 

‑ posizione sui mercati interni ed internazionali;

 

‑ mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;

 

‑ programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse umane;

 

- programmi di azione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

 

La stessa procedura sarà applicata per i consorzi operativi a carattere nazionale aventi le medesime caratteristiche e per i quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 70 miliardi  l’anno.

 

 

B.3)   INFORMAZIONE A LIVELLO AZIENDALE

 

 Si concorda che a livello aziendale, mediante incontri specifici e nell’ambito del processo che attiene alle scelte gestionali dell’impresa cooperativa, vengano fornite alle RSU e alle OO.SS. Territoriali, informazioni relative all’andamento economico, all’occupazione e all’organizzazione produttiva delle imprese qualora queste sviluppino più di 70 miliardi di fatturato:

 

1) Andamenti economici

 

·         i bilanci consuntivi e i budgets;

·         le scelte, gli andamenti e le prospettive produttive;

·         la programmazione degli investimenti produttivi, la loro tipologia, la loro dislocazione e il relativo tempo di realizzazione;

·         gli investimenti per l’acquisizione di impianti e/o macchine di significativa rilevanza, destinate a nuove tecniche produttive, le risorse finalizzate al miglioramento tecnologico dell’azienda e delle sue produzioni ovvero la ricerca e lo sviluppo;

·         l’andamento del mercato nel settore, con riferimento al posizionamento competitivo dell’impresa;

·         grandi commesse: tipologia e tempistica.

 

2) Occupazione e formazione

 

·         l’andamento e le prospettive occupazionali disaggregate per sesso, età ed inquadramento;

·         la politica di formazione e riqualificazione del personale;

·         la programmazione e l’utilizzazione dei contratti di apprendistato, tempo determinato, interinale e part-time;

·         la mobilità;

·         la politica della sicurezza.

 

 

 

 

 

 

 

3) Organizzazione aziendale produttiva

 

·         l’assetto organizzativo – e le sue eventuali modifiche – riferibile alla durata dei lavori, all’orario di lavoro e ai turni, ai servizi di cantiere e di trasporto;

·         la gestione dei programmi produttivi e l’informazione sulla struttura del decentramento produttivo, con indicazione della tipologia delle attività decentrate;

·         i piani e gli investimenti a tutela della sicurezza sul lavoro;

·         i processi di fusione e/o di costituzione di consorzi cooperativi;

·         i lavori all’estero con l’indicazione delle loro caratteristiche e modalità di attuazione;

 

Nelle imprese polisettoriali le informazioni riguarderanno anche i settori dei lapidei, laterizi e manufatti in cemento.

 

 

B.4)  STRUMENTI E PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE

 

 

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'Art.6 in materia di sede della contrattazione collettiva di secondo livello e dell'art.7 relativamente alle competenze della RSU, nelle cooperative di cui al punto B.3), a fronte di processi di innovazione organizzativa e tecnologica che comportino mutamenti significativi e permanenti all'organizzazione del lavoro e di rilevanti processi aziendali di ristrutturazione o di riconversione produttiva, azienda e RSU e/o OO.SS. Territoriali  potranno concordare la costituzione di Comitati Tecnici Congiunti.

 

A tali Comitati, che hanno compiti istruttori e consultivi e sono quindi privi di competenze e poteri contrattuali, potranno essere affidati approfondimenti tecnici su aspetti specifici indotti dai processi richiamati nel comma precedente, quali i riflessi sul dato occupazionale, sull'ambiente e sull'organizzazione del lavoro o sulle esigenze di riqualificazione professionale del personale interessato dagli stessi.

 

La composizione dei Comitati è paritetica e per la parte rappresentante i lavoratori, i componenti saranno designati dalla RSU e/o dalle OO.SS. Territoriali tra i lavoratori della cooperativa.

 

Le modalità operative dell'attività dei Comitati saranno concordate dalle parti al momento della loro costituzione, nell'ambito e in coerenza con le disposizioni e gli istituti di cui al presente CCNL.

 

La procedura in sede di CTC dovrà comunque svilupparsi in tempi tali da consentire gli approfondimenti previsti e compatibili con l'assunzione delle opportune decisioni di merito da parte delle strutture competenti della cooperativa.

 

Durante la procedura in oggetto le parti si asterranno da iniziative unilaterali.

 

 

 

C) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERPRETATIVE

 

Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è di competenza delle Associazioni Nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per I'esame è la definizione della controversia interpretativa.

 

 

ART. 4 ‑ MOBILITA’  E DIFESA DELL’OCCUPAZIONE

 

 

Strumenti di difesa dell'occupazione in caso di situazione di difficoltà aziendale.

 

Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge in materia di Cassa Integrazione guadagni e mobilità (legge 23.07.1991 n. 223, specificatamente artt.1, 4, 10 e 24,  legge 19/07/1993 n. 236) e la legge 19/07/94 n. 451 e dei Contratti di solidarietà (legge 19/07/1993 n. 236 e legge 25/06/1997 n.196, art.24), le parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.

A tale fine, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le situazioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecniche ed organizzative delle singole imprese, la possibilità di utilizzare in modo collettivo:

 

· i permessi individuali e le ore di riduzione di orario di cui agli artt. 46 bis e  79 del CCNL;

· i residui individuali delle giornate di ferie di cui agli artt. 55 e  85 del CCNL;

· Ia fruizione delle festività di cui al punto 3) dell'art.  57 del CCNL se cadenti di sabato o domenica e le festività di cui alle lettere b) e c) dell'art. 57  se cadenti di domenica;

· Ia fruizione delle festività del 2 giugno e 4 novembre, per le quali, nelle occasioni previste dal presente articolo, verranno corrisposte 2 giornate di riposo retribuito in sostituzione del trattamento economico previsto dall'ultimo comma degli artt. 57 e  84.

· part‑time con aumento della percentuale dei rapporti di lavoro trasformabili da tempo pieno a tempo parziale.

 

 

I processi di ristrutturazione e riconversione in  atto per le particolarità delI'organizzazione produttiva e del lavoro nel settore edile pongono, anche nelle imprese cooperative, la necessità di adottare processi di mobilità concordata della mano d’opera .

A tal fine si conviene che:

a) prima della messa in mobilità dei lavoratori, le imprese cooperative promuoveranno il necessario confronto preventivo con i consigli dei delegati sulle possibili soluzioni da adottare; 

b) le associazioni cooperative e le strutture sindacali territoriali si incontreranno periodicamente per verificare l'andamento del mercato del lavoro, le necessità delle imprese cooperative in rapporto ai loro programmi e la eventuale compilazione di liste territoriali di mobilità.

 

 

 

ART.  5 - DISCIPLINA DELL’IMPIEGO DI MANO D’OPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

 

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi che regolano i pubblici appalti, qualora per esigenze di carattere tecnico‑produttivo o organizzativo vengano affidate in appalto o subappalto opere relative a lavorazioni tipicamente edili, la cooperativa si impegna nello spirito e nella lettera dell'art. 3, alla attuazione di quanto definito alle lettere successive.

A) L’azienda darà comunicazione preventiva, almeno 15 gg prima del ricorso al subappalto, alla R.S.U. e al sindacato territoriale delle fasi produttive che si intendono appaltare o subappaltare, specificando i tempi di esecuzione, la qualità  e quantità della manodopera che vi sarà impegnata, nonché la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e la dichiarazione della stessa di adesione al CCNL e agli accordi locali di propria competenza. 

La suddetta comunicazione sarà oggetto, su richiesta delle R.S.U. e/o territoriali di confronto specifico che consenta convergenze e intese tra le parti, fatta salva la reciproca autonomia.

Analoghe comunicazioni verranno fornite alle Casse Edili competenti, agli istituti previdenziali e assistenziali ed agli organismi pubblici preposti alla gestione del collocamento della manodopera. 

B) La ricerca delle imprese a cui affidare l'appalto o il subappalto verrà dalla cooperativa sottoposta ad indagini di mercato finalizzate a verificare la affidabilità e correttezza di dette imprese.

C) L'azienda si impegna a verificare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, che le imprese, a cui sono affidate in appalto o subappalto lavorazioni tipicamente edili, operino correttamente nella tenuta dei libri paga, libri matricola e nulla osta di avviamento al lavoro, nonché nella coerente ed integrale assunzione di tutti gli obblighi ed adempimenti di legge e contrattuali con particolare ed esplicito riferimento alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

D) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto o del subappalto. Alla impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di  utilizzare anche macchine  ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, impianti di betonaggio).

E) La cooperativa, che eventualmente affidi in appalto o subappalto lavorazioni tipicamente edili, è tenuta a fare obbligo alla impresa appaltatrice o subappaltatrice per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL,  ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato alla precedente lettera A). E’ compito dei delegati sindacali o della R.S.U. di intervenire nei confronti della direzione aziendale per il pieno rispetto di quanto sopra.

F) La cooperativa è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice, per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili  ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare  ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato alla precedente lettera A). E’ compito dei delegati sindacali o della R.S.U. di intervenire nei confronti della direzione aziendale per il pieno rispetto di quanto sopra.

G)Qualsiasi reclamo e richiesta, diretti a far valere nei confronti della impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alla lettera E), debbono, a  pena di  decadenza, essere  proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte  dall’operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto.

In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui  all’art.37 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente  dell’impresa appaltante o subappaltante e dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.

H) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell’imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell’intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l’affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle opere.

Le parti concordano che il ricorso all'appalto e al subappalto, quando riguarda le fasi costruttive che comportano lavorazioni tipicamente edili,  non deve avere carattere generalizzato e non è consentito quando comprometta l'occupazione dei lavoratori dell'impresa idonei alle lavorazioni medesime.

 

 

 

Dichiarazione a  verbale

 

Le parti si danno reciprocamente atto che la disciplina di cui sopra non trova applicazione nei confronti delle  imprese concessionarie dell'esecuzione e della successiva gestione di opere pubbliche, qualora le imprese medesime siano vincolate  all'inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali idonee ad assicurare  la osservazione integrale della contrattazione collettiva di settore.

 

Chiarimento a verbale

 

La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

 

 

 

 

ART. 6  SECONDO LIVELLO Dl CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

 

 

 A) SEDE E COMPETENZE DEL CONTRATTO COLLETTIVO Dl SECONDO LIVELLO

 

La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale.

Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal C.C.N.L., diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

In conseguenza di quanto sopra previsto, alla contrattazione integrativa territoriale e' demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:

a) determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;

b) adempimenti connessi all'attuazione della disciplina dell'istituto dell'anzianità professionale edile;

c) determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 60;

d) determinazione dell'elemento economico territoriale secondo i requisiti indicati nei successivi commi 4°,  5° e 6° del presente punto A);

e) attuazione di cui all'art. 58 per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e festività;

f) determinazione dell’indennità per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, secondo i criteri fissati nell'art. 60;

g) aspetti applicativi della disciplina della trasferta, nell'ambito della regolamentazione di  cui agli artt. 61 e 91 del C.C.N.L.;

h) costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale paritetico per la prevenzione infortuni, l’igiene e l'ambiente del lavoro, secondo le modalità stabilite dalla disciplina  nazionale;

i) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie di cui all'art. 55;

l) determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili;

m) determinazione di cui al terzo comma dell'art.74;

n) modalità di attuazione dell'appalto e del subappalto di cui alla lettera a) dell'art.5;

o) ripartizione dell'orario normale di lavoro, che salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni metereologiche locali;

p) regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto o di indennità sostitutive in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;

q) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio.

L’elemento economico di cui alla lettera d) sara’ concordato in sede territoriale tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e sara’ correlato ai risultati conseguiti in termini di produttivita’, qualita’ e competitivita’ nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:

- numero imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilita’ ed in cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;

- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.

Ulteriori indicatori potranno essere concordati in sede territoriale.

 

Le parti si danno atto della funzione innovativa dell'istituto di cui alla precedente lettera d) e dei vantaggi che può produrre in termini di risultati aziendali e di omogeneità dei costi tra le aziende, tali da consentire il particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge   emanata in attuazione del Protocollo del 23 Luglio 1993.

 

Coerentemente agli assetti contrattuali definiti nel presente articolo le parti convengono quanto segue:

 

· a decorrere dalla data di stipula del presente C.C.N.L., relativamente alla contrattazione integrativa prodottasi in precedenza in sedi diverse da quella territoriale (azienda, gruppo societario, ecc.) rimangono in vigore soltanto le disposizioni che determinano effetti applicativi incidenti sul trattamento economico- normativo dei lavoratori o su istituti concernenti le modalità di espletamento dell'attività sindacale (permessi, assemblee, locali per riunioni) con esclusione di ogni possibilità di ricontrattazione delle stesse, in quanto demandate alla competenza di altri livelli contrattuali, nelle sedi suddette.

 · dall'entrata in vigore del C.C.N.L. del 6.7.95, l'indennità territoriale di settore ed il premio di produzione previsti dagli artt. 6 lettera e), 52 ed 81 del C.C.N.L. 1.3.1991 rimangono congelati in cifra fissa secondo gli importi concordati a livello territoriale.

 

Gli istituti retributivi di cui al precedente comma, gli altri premi ed elementi retributivi di analoga natura comunque denominati, eventualmente già presenti in aziende o a livello territoriale, restano fissati definitivamente negli importi in essere alla data della stipula del  presente  C.C.N. L. e non saranno più oggetto di successiva contrattazione.

Le rispettive Associazioni Territoriali, all’atto dell'istituzione dell'elemento salariale di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare, né oneri per le aziende, né perdite per i lavoratori.

 

 B) TEMPI E PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE Dl SECONDO LIVELLO

 

L'accordo di secondo livello territoriale, ha durata quadriennale.

In applicazione di quanto previsto dagli assetti contrattuali definiti nel presente articolo e di quanto disposto al comma precedente, nell'arco di vigenza del presente C.C.N.L. potrà aversi una sola fase negoziale a livello territoriale, da svolgere conformemente alla seguente procedura:

 

§          Gli effetti economici della contrattazione di secondo livello avranno decorrenza non anteriore al 1° Gennaio 2002.

 

 

·         L’elemento economico di cui al punto A) ,  lettera d), sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sara’ rinegoziato in sede territoriale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2001, tenendo conto anche delle valutazioni effettuate nella sessione di concertazione nazionale.

 

  le richieste di stipula del contratto integrativo devono essere presentate almeno quattro mesi prima della data di decorrenza prevista per gli effetti del contratto territoriale, per consentire l'apertura delle trattative nei successivi 30 giorni.

 

Le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne' procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente dalla presentazione delle richieste al termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative.

 

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di 2° livello, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni Nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia  interpretativa.

Per la durata della procedura di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.

 

La titolarità della contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti nel presente articolo, spetta alle Organizzazioni territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni nazionali delle cooperative e alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23 luglio 1993 e dal successivo Patto Sociale per lo Sviluppo e l’Occupazione del 22 dicembre 1998 e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.

 

 

 

 

 

 

Art. 7 ‑ RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

 

 

Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dal protocollo di intesa del 13 settembre 1994 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), sottoscritto da Lega Nazionale Cooperative e Mutue, Confederazione Cooperative Italiane, Associazione Generale Cooperative Italiane e CGIL, CISL e UIL, che viene interamente recepito, si conviene quanto segue:

1. Le parti si danno atto che la R.S.U. costituisce la rappresentanza sindacale aziendale unitaria dei lavoratori della cooperativa occupati nella unità produttiva. Pertanto essa sostituisce il Consiglio dei delegati di cui all'art. 7 del CCNL 1° marzo 1991 e subentra alle rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.

Per il numero dei componenti la R.S.U. e per le modalità di costituzione delle stesse valgono le disposizioni dell'accordo in materia del 13.9.1994 tra L.N.C.M‑C.C.I. - A.G.C.I. e C.G.I.L.‑C.I.S.L.‑U.I.L.

 

2. Nei cantieri di durata superiore a sei mesi, qualora l'impresa principale o aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o consorzio, I’impresa mandataria o capofila, occupi nell'unità produttiva meno di 16 dipendenti, si procede all'elezione di un rappresentante sindacale unitario dell'impresa medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del CCNL per edilizia.

 

Sulla base dei requisiti numerici di cui al comma precedente, il rappresentante sindacale unitario dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nell'unità produttiva dipendenti dall'impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per I'unità produttiva medesima.

 

I rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti occupati nel cantiere, individuato secondo i criteri di cui al primo comma, scende al di sotto  di 16.

A tale rappresentante spetta un permesso mensile di otto ore retribuite per  I'espletamento delle proprie funzioni.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Le parti dichiarano che con la regolamentazione di cui al presente punto hanno inteso privilegiare la disciplina contrattuale rispetto ad eventuali interventi legislativi sulla stessa materia.

 

3. Per i rapporti con la Cooperativa la RSU, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, può avvalersi di una struttura esecutiva all'uopo costituita nel suo ambito.

 

Nell'esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri componenti la RSU e/o da lavoratori specificatamente interessati in relazione alle materie in discussione.

 

4.E' compito della RSU intervenire nei confronti della Cooperativa per la verifica del puntuale rispetto delle norme del C.C.N.L. e del contratto collettivo territoriale applicabile nell'unità produttiva e pertanto,  sulle seguenti specifiche materie:

‑ organizzazione del lavoro nell'impresa e nel cantiere;

prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il rappresentante per la sicurezza ;

distribuzione dell'orario di lavoro previsto dal CCNL e dall'integrativo territoriale ed istituti collegati (calendario ferie, ROL);

inquadramento dei lavoratori nelle qualifiche e nei livelli;

- diritto allo studio e formazione professionale;

‑ gestione delle situazioni di difficoltà o crisi aziendale, con ricadute sull'occupazione;

‑ la dinamica delle qualifiche e delle retribuzioni.

 

5.  Per l'espletamento dei propri compiti, le RSU hanno complessivamente a loro disposizione un monte annuo di permessi di otto ore retribuite, così determinate:

‑ da 1 a 70 dipendenti: 3 permessi al mese;

‑ da 71 a 200 dipendenti: 6 permessi al mese;

‑ oltre 200 dipendenti: 9 permessi al mese

 

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con le nuove norme.

 

 

 

 

 

ART. 8 ‑ ASSEMBLEE

 

Nell'unità produttiva (cantiere, stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dell'orario di lavoro nonché, nei limiti di dodici ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.

Le parti convengono che le 12 ore annue retribuite per assemblee sui luoghi di lavoro potranno essere utilizzate secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale sottoscritto in data 13.9.1994.

Le assemblee debbono tenersi  nei giorni di prestazione lavorativa, in locali o luoghi idonei all’interno dell’unità produttiva.

Per le assemblee durante l’orario di lavoro, nel limite complessivo di dodici ore nell’anno solare, è corrisposta al lavoratore la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi di cui al punto 3) dell’art. 64 e dalla maggiorazione di cui all’art. 58, ovvero dalla diversa percentuale di maggiorazione in atto territorialmente e per gli impiegati e quadri dagli elementi dal n. 1 al n. 14 dell’art. 80.

 

 

ART. 9 ‑ AFFISSIONE

 

 

Le rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi predisposti dalla Cooperativa in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti  materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

 

 

ART. 10 - CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE

 

 

Ai lavoratori che siano membri dei Comitati delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali e dei Sindacati provinciali della categoria potranno essere concessi permessi retribuiti, fino ad otto ore lavorative al mese cumulabili nell’arco dell'anno sociale, per la partecipazione alle riunioni degli Organi  predetti quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni  predette e  non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.

Le  cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette all'azienda da cui il lavoratore dipende.

Nel caso di cui al primo comma è dovuta la normale retribuzione costituita per gli  operai dagli elementi della retribuzione  di cui al punto 3 dell'art. 64 e della maggiorazione di cui all'art 58 ovvero dalla diversa percentuale di maggiorazione in atto territorialmente, e per gli impiegati e quadri dagli elementi dal n. 1 al n. 14 dell'art. 80.

Per  il collocamento in aspettativa e per la concessione di permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, nazionali o  provinciali si fa rinvio a disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300,  alla legge 27 dicembre 1985 n. 816 e alla legge 3 agosto 1999 n. 265.

 

 

 

ART. 11 - ACCORDI GENERALI

 

Gli accordi di carattere generale vigenti anche se non esplicitamente richiamati si considerano parte integrante del presente contratto.

 

 

 

 

ART.12‑ NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI

 

Le organizzazioni nazionali contraenti convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli  elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le medesime Organizzazioni nazionali salvo quanto è stato specificatamente demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

 

 

 

ART.13 ‑  ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI

 

 

Qualora le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto o le Associazioni territoriali ad esse aderenti  dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiani,  condizioni meno onerose di quelle previste dal  presente contratto, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate ad organizzazioni aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Tale estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, o comunque dopo che siano trascorsi inutilmente 15 giorni dall'invito rivolto dalle Associazioni nazionali delle cooperative stipulanti il  presente contratto alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del contratto medesimo.

 

 

 

DISCIPLINA GENERALE

 

SEZIONE SECONDA - Regolamentazione comune agli operai, agli impiegati, quadri

 

 

Art. 14 - Classificazione dei lavoratori

 

I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 8 livelli professionali, cui corrispondono altrettanti valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate: i livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese.

La retribuzione oraria degli operai, anche ai fini dei vari istituti contrattuali, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari; l’ ammontare così ottenuto viene moltiplicato per le ore lavorate e per quelle dovute dal datore a norma di legge e di contratto.

Gli otto livelli di minimo tabellare avranno un rapporto fra loro basato sulla seguente scala parametrale:

 

                        Livello                                                               Paramentro

                                                                                                   250

                                                                                                   210

                                                                                                   180

                                                                                                   153

                                                                                                   136.5

                                                                                                   127

                                                                                                   114

                                                                                                   100

 

 

 

Livello 8° (par. 250)

 

Declaratoria

 

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive, i quali- in collaborazione con i dirigenti dell’impresa - sulla base delle strategie e dei piani della  Cooperativa sono responsabili della gestione di unità organizzativa di particolari rilevanza aziendale, caratterizzate da notevole complessità tecnologica e/o gestionale: essi rispondono del raggiungimento degli obiettivi di piano e di budget della loro unità, alla cui definizione hanno direttamente  contribuito.

 

 

 

 

 

 

Livello 7° (par. 210)

 

Declaratoria

 

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive, i quali - con ampia facoltà d’iniziativa ed autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’attuazione dei programmi  concordati - coordinano e gestiscono unità organizzative complesse;

oppure i lavoratori che svolgono - sulla base di una consolidata e diversificata esperienza - un ruolo specialistico, che contribuisca in maniera significativa ai risultati funzionali del loro settore.

I suddetti lavoratori operano con responsabilità dei risultati conseguiti.

 

Profili professionali

 

- Lavoratori responsabili di grandi commesse e/o progetti, che, all’interno degli obiettivi gestionali ed economici loro affidati, coordinano le varie fasi della commessa e ne garantiscono l’integrazione operativa ed organizzativa nonché il rispetto dei tempi, con particolare attenzione alla gestione complessiva del contratto, rispondendo infine dei risultati economici e gestionali della stessa.

Responsabile di grandi commesse e/o progetti.

Responsabile di aree.

- Lavoratori che, sulla base dei programmi concordati con la direzione della cooperativa, organizzano, gestiscono e controllano unità organizzative complesse (settori produttivi, servizi ecc.); essi sono responsabili degli obiettivi funzionali assegnati alla loro unità, concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell’area aziendale in cui operano ed infine rispondono delle risorse loro affidate, con particolare riferimento allo sviluppo professionale dei loro collaboratori.

Responsabile di settore produttivo.

Responsabile di servizio.

- Lavoratori che, in base agli obiettivi loro assegnati, progettano e realizzano sistemi informativi molto complessi e tecnologicamente avanzati, in cui abbiano particolare rilevanza gli aspetti innovativi sia di software (linguaggi, programmi) che di hardware (scelta e dimensionamento nuove apparecchiature), con particolare attenzione alle esigenze funzionali ed alle dimensioni organizzative dell’azienda ed  all’ottimazione dei risultati.

Analista/sistemista EDP.

- Lavoratori che, svolgono funzioni specialistiche di particolare complessità e  rilevanza, nonché mansioni preminenti di significativo supporto alle direzioni aziendali gestendo rapporti altamente qualificati verso l’esterno, utilizzando sulla base di una prolungata esperienza nello specifico settore sistemi e tecnologie particolarmente avanzate e dimostrando una effettiva capacità d’integrare la propria funzione con quella dei settori correlati: essi sono responsabili del conseguimento degli obiettivi affidati a loro ed al loro settore.

Tecnico specialista senior in calcoli e strutture.

Tecnico specialista senior in ricerca tecnologica.

Tecnico specialista senior in finanza e controllo.

Tecnico specialista senior in attività commerciale.

Tecnico specialista senior in personale ed organizzazione.

 

 

Livello 6° (par. 180)

 

Declaratoria

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono un ruolo di rilevante responsabilità in funzioni gestionali, tecniche o amministrative, che richiedono un’elevata preparazione professionale e una consolidata e differenziata esperienza, con un buon grado di autonomia e di iniziativa nell’ambito dei programmi e degli obiettivi loro affidati.

 

Profili professionali

 

- Lavoratori che, in servizi ed uffici degli obiettivi loro affidati - sono responsabili della impostazione e gestione di analisi, verifiche, controlli dei fatti amministrativi; a tal fine formulano sintesi necessarie alle stesura di piani previsionali,  bilanci ed altri documenti economici, coordinano altri lavoratori e sono responsabili della interpretazione di norme specifiche del loro campo di attività.

- Lavoratori che progettano, con responsabilità dei risultati finali, procedure di elaborazione automatica di dati, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere, le fonti dei dati, definendo le specifiche dei programmi e le modalità di gestione, con conoscenza dei flussi di lavoro e delle interrelazioni organizzative.

Analista EDP.

- Lavoratori che dirigono e controllano l'attività di cantieri di grande dimensione, coordinando la realizzazione dei programmi ed ottimizzando tutte le risorse: in particolare seguono l'andamento gestionale tecnico‑economico del cantiere, sulla base dei dati consuntivi e degli indicatori di efficacia ed efficienza preventivamente concordati, essendo responsabili del raggiungimento degli obiettivi economici e dei livelli di qualità affidati.

Direttore di cantiere.

 

- Coordinatore di impianti: impiegati di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di 6° livello, che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovraintendono e coordinano l’attività di più centrali di betonaggio.

 

- Lavoratori che, nell'ambito dei servizi ed uffici tecnici, svolgono funzioni specialistiche di analisi, calcolo, progettazione necessaria all'acquisizione e/o alla realizzazione lavori, approntando soluzioni tecniche ed operative con responsabilità della loro qualità ed efficacia.

Tecnico specialista in preventivazione.

Tecnico specialista in programmazione.

Tecnico specialista in calcolo strutturale.

Tecnico specialista in attività commerciale.

Tecnico specialista in personale ed organizzazione.

- Capi cantiere che hanno responsabilità dell'intero ciclo produttivo e dei risultati gestionali complessivi, in cantieri di grande dimensione e complessità, ove sono richieste comprovata e diversificata esperienza e capacità d'autonomia e iniziativa, nonché ampia conoscenza dei sistemi e delle tecnologie costruttive utilizzate.

 

 

 

LIVELLO 5° (par. 153)

 

Declaratoria

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono funzioni richiedenti iniziativa ed autonomia funzionale nell’ambito delle direttive ricevute e per il cui svolgimento è necessaria approfondita conoscenza tecnica o amministrativa e comprovata esperienza comunque acquisita nel campo della propria attività.

Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che svolgono un ruolo di coordinamento e di gestione in cantiere con responsabilità dei risultati globali loro assegnati.

 

 

Profili professionali

 

- Riparatori meccanici che svolgono e programmano la grande e totale revisione e riparazione di tutte le macchine pesanti per lavori di armamento ferroviario o stradali o industriali, in grado di garantirne le caratteristiche funzionali prescritte.

- Lavoratori responsabili del montaggio e smontaggio delle gru in dotazione all'azienda, con capacità di intervento nella revisione e manutenzione straordinaria delle stesse che coordinano all'occorrenza altri addetti.

- Lavoratori addetti al coordinamento della preparazione del varo di travi precompresse o di casseforme mobili per getto di travi in ponti e viadotti di grandi dimensioni.

- Addetto al carro di varo e/o centina autovarante, che esegue con continuità mansioni diversificate all'interno della squadra di varo e di assemblaggio, dando corretta esecuzione alle direttive di carattere generale fornite dal responsabile di varo, con compiti anche di controllo sull'infilaggio e sulla tesatura dei cavi nonché sulla qualità delle miscele di iniezione.

- Addetto alla confezione degli elementi prefabbricati dei viadotti‑ponti che interpreta sui disegni i tracciati‑cavi, individua le tipologie e, seguendo gli schemi, ubica in autonomia all'interno dei conci prefabbricati i diversi vani costituenti l'alloggiamento dei cavi di armatura.

- Imboscatore di elevata professionalità che esegue in autonomia, anche con riferimento agli scavi meccanizzati, i necessari interventi ed a tal fine individua le metodologie più appropriate, provvede all'approvvigionamento ed alla preparazione dei materiali e delle attrezzature occorrenti e definisce le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operative di carattere generale fornite dal responsabile del cantiere.

- Responsabili di grande e complessa centrale di betonaggio, che gestiscono direttamente le commesse per terzi e interne, essendo responsabili della programmazione, dell'organizzazione del lavoro, dei risultati e del coordinamento, all'occorrenza di altri addetti.

- Capi cantiere che svolgono un ruolo di coordinamento e di gestione in cantieri di media complessità, con responsabilità dei risultati assegnati alla loro unità produttiva, con un'approfondita esperienza e conoscenza dell'intero ciclo produttivo.

 

-    Capo Impianto/venditore: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina l’attività della centrale di betonaggio e all’occorrenza svolge i compiti indicati per l’operatore di centrale.

 

-    Operatore di centrale: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo attende al funzionamento di centrale di betonaggio completamente computerizzata e/o con più punti di carico. Svolge, inoltre, i compiti indicati per l’operatore di centrale di 4° livello.

 

- Lavoratori che - all'interno dei sistemi amministrativi adottati - contabilizzano dati, imputano, sistemano e chiudono conti, elaborano sintesi preventive e/o consuntive necessarie alla gestione.

- Lavoratori che, sulla base di metodologie esistenti, traducono in programmi per l'elaboratore elettronico problemi tecnici e/o amministrativi, curandone l'avviamento e gli adeguamenti eventuali con responsabilità dei risultati.

Programmatore EDP.

- Lavoratori che, con buona conoscenza in campo tecnico e tecnico‑amministrativo, impostano coordinano l'intero ciclo produttivo in cantieri di media dimensione, con responsabilità dei risultati tecnici ed economici: ovvero che collaborano, in unità produttive di grandi dimensioni, con un tecnico di livello superiore.

- Lavoratori che, nell'ambito di servizi od uffici tecnici di supporto alla produzione, svolgono con competenza compiti specialistici di prevenzione o programmazione lavori o approvvigionamento o calcolo strutturale.

- Disegnatori che sviluppano od elaborano complessivi, risolvendo problemi e difficoltà interpretative del progetto, coordinando all'occorrenza lavoratori meno esperti.

 

 

LIVELLO 4° (par. 136.5)

 

Declaratoria

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono un ruolo produttivo caratterizzato da piena autonomia professionale all'interno del cantiere, del reparto o della squadra e per il quale è richiesta elevata specializzazione, capacità esecutiva e conoscenze specifiche sui metodi e sulle tecniche operative impiegate nelle lavorazioni alle quali sono addetti.

Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che svolgono funzioni specializzate di carattere tecnico o amministrativo per le quali è necessaria una buona preparazione ed esperienza di lavoro.

 

Profili professionali

 

- Lavoratori che, possedendo capacità di interpretazione analitica del disegno e coordinando all’occorrenza altri lavoratori, determinano nell'organizzazione del lavoro le specifiche modalità operative e svolgono ampia autonomia esecutiva:

· Iavorazioni di muratura di tipo tradizionale ad elevata specializzazione. quali tracciamenti di tutti i tipi, rivestimenti e pavimentazioni particolarmente complessi,  muri a faccia vista, montaggi complessi di scale, finestre, soglie e bancali;

· realizzazione di casseforme in legno e metalliche per armature di opere in cemento armato di qualsiasi tipo e complessità, effettuandone i relativi tracciamenti;

· realizzazione e posa in opera di qualsiasi tipo di armatura in ferro per costruzioni in cemento armato, con buona conoscenza delle macchine specifiche.

- Lavoratori che, con ampia autonomia operativa conducono e manovrano macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, con buona conoscenza della loro tecnologia e funzionamento, nonché con esperienza operativa sui vari tipi di terreno: essi curano la manutenzione ordinaria dei mezzi e contribuiscono con proposte a soluzioni organizzative e produttive nell'unità.

- Lavoratori che, possedendo elevata professionalità ed adeguata esperienza operativo‑organizzativa, conducono gru di grandi dimensioni e complessità in base ad indicazioni operative generali, individuando le priorità delle operazioni da eseguire.

- Lavoratori che coordinano ed organizzano squadre di montaggio di elementi prefabbricati in cantieri di edilizia residenziale, sociale ed industriale, interpretando schemi e disegni esecutivi e curando in particolare l'applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro.

- Lavoratori, in possesso di elevata specializzazione e capacità di interpretazione analitica di disegni o schemi funzionali, che individuano e valutano guasti su macchine e impianti di cantiere, di cui realizzano la manutenzione preventiva, eseguendo interventi di elevato grado di difficoltà.

Meccanico.

Elettro‑meccanico.

Elettricista.

 

-    Operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio, con l’incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell’impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l’esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all’occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista.

 

- Lavoratori che nell'ambito di uffici amministrativi su procedure operative stabilite rilevano, riscontrano, ordinano dati anche diversi, elaborando analisi, contabilizzazioni, situazioni riepilogative; oppure lavoratori che operano in autonomia sull'elaboratore elettronico per le fasi di preparazione, avvio e gestione tecnico‑operativa, con responsabilità sulla corretta esecuzione del lavoro.

Operatore EDP.

- Lavoratori che, all'interno di cantieri di limitata complessità tecnico‑organizzativa, curano lo svolgimento delle attività di programmazione, esecuzione e contabilizzazione lavori, ovvero che con tali funzioni collaborano con un tecnico di livello superiore.

- Lavoratori che traducono progetti in particolare esecutivi, sulla base di indicazioni e documentazioni esistenti.

- Progettista cad che sulla base di indicazioni tecniche elabori progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.

 

- Lavoratori in grado di coordinare e controllare l'attività di uffici di limitata complessità tecnico‑organizzativa.

 

 

LIVELLO 3° (par. 127)

 

Declaratoria

 

Appartengono a questo livello i lavoratori specializzati che svolgono, sulla base di indicazioni ricevute, un ruolo produttivo caratterizzato da una certa autonomia e per il quale è necessaria una specifica capacità di esecuzione conseguente ad esperienza lavorativa ed a competenza pratica.

Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che svolgono compiti tecnici od amministrativi, per i quali è necessaria una adeguata capacità professionale ed una pratica di lavoro conseguente ad esperienza e preparazione tecnico‑pratica.

 

Profili professionali

 

- Lavoratori che eseguono con comprovata capacità esecutiva e autonomia operativa:

· complesse lavorazioni di muratura, quali muri a faccia vista, getto di solai, pavimenti e rivestimenti, fognature, montaggio soglie, bancali e scale;

· complesse lavorazioni di carpenteria - con cognizione del disegno - quali casserature in legno o metalli che per vari tipi di faccia vista, piombatura pilastri e pareti;

· complesse lavorazioni del ferro, con capacità di lettura del disegno, eseguendo qualsiasi tipo di armatura con assemblaggio e posa in opera per travi, pilastri e fondazioni;

· operazioni di montaggio di elementi prefabbricati in cantieri, di opere di edilizia residenziale, sociale, industriale.

- Lavoratori che, in sintonia con le fasi di lavorazione del cantiere, con autonomia operativa conducono macchine operatrici semoventi con responsabilità del rifornimento e della normale manutenzione del mezzo, segnalando se del caso esigenze di riparazione e manutenzione straordinarie.

- Lavoratori che con adeguata visione delle fasi di lavorazione e in base ad indicazioni generali, eseguono su gru di medie dimensioni operazioni relative al cantiere, con sufficiente autonomia, provvedendo alla normale manutenzione del mezzo.

- Lavoratori che con conoscenza degli schemi elettrici e in autonomia operativa, installano impianti elettrici di cantiere montandone i quadri ed eseguendone la manutenzione ordinaria.

- Lavoratori che con conoscenza di schemi elettrici o meccanici, provvedono all'individuazione di guasti, alla riparazione ordinaria e alla manutenzione preventiva di mezzi di cantiere, impianti e attrezzature varie, ed all'occorrenza collaborano con adeguata specializzazione con altri lavoratori nella esecuzione di interventi richiedenti una più elevata capacità.

- Lavoratori che, con conoscenza di schemi e disegni in autonomia operativa eseguono il montaggio di pezzi speciali nelle condutture di acquedotti e gasdotti. 

- Lavoratori che - con adeguata esperienza e autonomia operativa - conducono in cantieri centrali di betonaggio semiautomatiche e automatiche e sono in grado di confezionare in modo ottimale i calcestruzzi e le malte, cosi come di effettuare la normale manutenzione della centrale.

- Addetto all’applicazione di cartongesso e controsoffittature : addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.

- Decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali : addetto all’esecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiattura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scritture di insegne e filettatura a mano libera, laccattura di infissi, mobili serramenti ed accessori in genere ; addetto ad applicare parati speciali o di lusso ; addetto all’esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori : stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadricomando, metallizzazione in caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri ect.

- Posatore di rivestimenti, mosaicista ; che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clincker, marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche).

 

-     Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l’addetto al funzionamento della centrale, inquadrato nel secondo livello (v.), provvede anche al coordinamento e al controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto.

 

-     Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione della macchina e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.

 

-      Pompista: addetto alla conduzione della macchina ed al pompaggio del calcestruzzo e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle autobetonpompe, alla riparazione delle parti meccaniche e della pompa, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.

 

- Lavoratori che compiono attività di normale complessità su indicazioni e/o procedure prefissate.

Addetto segreteria.

Addetto operazioni tecniche o contabili ricorrenti.

Addetto ai lucidi e particolarista.

 

 

 

 

LIVELLO 2° (par. 114)

 

Declaratoria

 

Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati che svolgono attività produttive per le quali è richiesta normale capacità esecutiva, acquisita tramite esperienza lavorativa e formazione professionale.

Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che - nell'ambito di servizi o uffici - svolgono compiti esecutivi e ricorrenti, per i quali è necessaria una normale pratica e qualificazione professionale.

 

Profili professionali

 

- Lavoratori che eseguono sotto la guida e in aiuto a lavoratori più esperti:

· normali lavorazioni di muratura come ad esempio muri comuni di tutti i tipi, intonaci, getto di calcestruzzo e solai, assistenza al montaggio impianti;

· normali lavorazioni di carpenteria, quali tavolati in legno per travi e spessori, pilastri e fondazioni, montaggio di casseformi metalliche, di semplici strutture, armature per balconi, terrazzi ecc.;

· normali lavorazioni deI ferro, con generica conoscenza deI disegno, quali tranciatura, piegatura, assembIaggio e posa in opera.

‑ Lavoratori che conducono e manovrano macchine operatrici di piccoIe dimensioni o gru a traliccio medio‑piccoIe o mezzi di trasporto di piccoIe dimensioni.

- Addetto all’applicazione di cartongesso e controsoffittatture : addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.

- Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete.

- Addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera ecc. con l’uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l’adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci ).

- Addetto con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, nell’ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.

 

 

 

-  Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di dosatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria dell’impianto.

 

-  Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso.

 

-  Palista: operaio addetto alla conduzione di pala meccanica per l’alimentazione della centrale di betonaggio, che provvede anche alla manutenzione del mezzo ed alla pulizia dell’area di servizio della centrale.

 

-  Pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo, che provvede alla ordinaria manutenzione della autobetonpompa e alla pulizia della stessa.

 

 

 

LIVELLO 1° (par. 100)

 

Appartengono a questo Iivello i Iavoratori che svoIgono attività produttiva o di aiuto aIIa produzione oppure sempIici Iavori di ufficio: attività per Ie quaIi non occorrono conoscenze professionali e precedenti esperienze di Iavoro.

 

Profili professionali

 

‑ Addetti pulizie e/o carico scarico.

‑ Addetti a lavori di scavo non a sezione obbligata.

‑ Addetti aIIo smontaggio di stampi e pulizia degli stessi.

‑ Lavoratori in ufficio con compiti  semplici.

- Centralinista.

- Fattorino.

- Dattilografa.

- Perforatrice.

 

 

 

Nota a verbale

 

Si precisa che  per le funzioni tecnico‑gestionali di produzione, ove si richiama  l’attributo della complessità e/o della dimensione del cantiere,  ci si riferisce espressamente ad una valutazione combinata deI  fatturato, deIIe caratteristiche organizzative del cantiere, delle tecnologie impiegate e dei risultati da raggiungere.

 

 

Norme transitorie

 

1) Data Ia disparità di  situazioni organizzative, di dimensioni aziendali e di tecnoIogie adottate, a Iivello territoriale o aziendale potranno essere individuati nuovi profili  professionali, che  consentano un più obiettivo inquadramento dei lavoratori sulla base delle declatatorie generali previste dal presente articolo.

2) Ai lavoratori, specie se giovani assunti senza aIcuna preparazione, verrà garantito ‑ anche attraverso la rotazione e Ia poIivaIenza deIle mansioni ‑ un rapido processo di quaIificazione e/o di specializzazione che favorisca Ia acquisizione di una più eIevata capacità professionaIe.

 

 

Laureati e diplomati

 

I Iaureati in specialità tecniche inerenti aII'industria ediIizia (ingegneri, architetti e simili), in speciaIità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) e i dipIomati di scuole medie superiori in speciaIità tecniche inerenti aIl'industria edilizia (geometri, periti commerciaIi) non possono essere inquadrati, in sede di assunzione, in categoria inferiore aI 5° Iivello per i Iaureati ed al 3° livello per i diplomati,  sempreché siano adibiti a mansioni inerenti aI Ioro titoIo di studio.

Il titolo di studio deve essere presentato all’impresa all’atto dell’assunzione.

 

 

 

 

COMMISSIONE TECNICA DEL SISTEMA Dl CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

 

Le parti nazionali costituiranno una Commissione Tecnica paritetica con il compito di analizzare l'evoluzione delle professionalità del settore e rilevare le relative esigenze di aggiornamento dell'attuale sistema di classificazione dei lavoratori.

 

La Commissione sarà composta da 6 rappresentanti le OO.SS firmatarie il presente contratto e da 6 rappresentanti le Associazioni Cooperative firmatarie il presente contratto e sarà presieduta a turno da un componente di parte cooperativa o sindacale.

 

La Commissione si riunirà di norma con cadenza quadrimestrale e si incontrerà una volta all'anno con le parti stipulanti il presente contratto per riferire sull'attività svolta.

 

La Commissione esaurirà il proprio compito entro 18 mesi dalla stipula del presente CCNL presentando il proprio rapporto conclusivo alle parti sul sistema di classificazione dei lavoratori.

 

Le parti nazionali costituiranno un gruppo tecnico‑paritetico, di supporto alla Commissione paritetica di cui al primo comma, con il compito di analizzare le nuove professionalità ed il relativo inquadramento di impiegati, tecnici e quadri.

 

 

ART. 15 -  QUADRI

 

 

Ai sensi delIa Iegge 13 maggio 1985 n. 190 e deIIa Iegge 2 ApriIe 1986 n. 106 si concorda quanto segue:

1 ) L'individuazione e I'inserimento neIIa categoria Quadri andranno effettuati daIIa Cooperativa neIl'ambito dei Iavoratori con funzioni direttive dei IiveIli  8° e 7°. TaIe individuazione andrà attuata ‑ aII'interno deIIo specifico sistema organizzativo e professionaIe deIla Cooperativa ‑ suIla base di un sistema di vaIutazione professionaIe riferito aI criterio oggettivo deI ruoIo svolto e aI criterio soggettivo deIla professionalità espressa.

In taI senso non vi  è coincidenza automatica fra appartenenza ai due suddetti IiveIIi ed appartenenza aIIa categoria Quadri.

La suddetta individuazione sarà oggetto di confronto fra Ie parti in sede aziendaIe. Ove fosse necessario, verranno definiti a livello d'impresa specifici profiIi professionaIi Quadri, che dovranno essere strettamente riferiti alla seguente declaratoria:

appartengono alla categoria Quadri i Iavoratori subordinati, che ‑ pur non facendo parte deIIa categoria dirigenti ‑ svoIgono in maniera continuativa  e dietro formaIe incarico della Cooperativa una funzione di rilevante  importanza ai fini dello sviluppo e delIa attuazione degli obiettivi deII'impresa, o in quanto coordinano e gestiscono una significativa unità organizzativa od in quanto svoIgono funzioni  speciaIistiche di elevata consoIidata vaIenza e professionalità.

TaIi Iavoratori sono caratterizzati da notevoIe capacità d'assunzione di responsabilità,  capacità innovativa e capacità di perseguire  obiettivi aziendali globali ed integrati.

2) ln reIazione a quanto sopra, in  sede di prima applicazione, I'attribuzione della categoria di quadro ai Iavoratori interessati dovrà essere  effettuata  entro cinque (5) mesi dalIa stipula del C.C.N.L.

3) Con decorrenza dalIa data di riconoscimento deIIa categoria, verrà riconosciuta ai Iavoratori  interessati una indennità di funzione nella misura minima mensile di L. 100.000 Iorde.

Tale indennità di funzione  assorbe ‑ sino a concorrenza ‑  eventuali indennità, comunque denominate, espressamente corrisposte con accordo sindacale a titolo di riconoscimento deIIa funzione  e/o incarico svolto da lavoratori con funzioni direttive. Essa non potrà invece assorbire I'indennità prevista ‑ ad un  diverso titolo -  daIl'art.  82  C.C.N.L..

A IiveIIo aziendaIe Ie parti potranno convenire  variazioni della misura reIativa deIl’idennità di funzione in riferimento ad eventuali mutamenti del ruolo svolto dal lavoratore.

Detta  indennità sarà corrisposta per tutte le mensilità previste dal C.C.N.L., nonché ai  fini deI caIcoIo deI  T.F.R..

4) In riferimento aIIa funzione dei Quadri, Ia Cooperativa coinvolgerà sugIi obiettivi  tali Iavoratori, tramite I’informazione suIle strategie, i programmi ed  i risultati  dell’impresa, nonché tramite Ia diretta partecipazione alla definizione degli obiettivi del settore di loro competenza.

InoItre Ia Cooperativa promuoverà, o direttamente o tramite strutture formative esterne, Ia formazione tecnoIogica, organizzativa e gestionale dei quadri, affinché possano svoIgere adeguatamente  il Ioro ruoIo: queste attività  formative saranno materie d’informazione e confronto fra Cooperativa ed organizzazione sindacale.

5) La Cooperativa, ai sensi deII'art. 2049 C.C. e delI'art. 5 delIa Iegge n. 190/1985 è tenuta ad assicurare iI quadro contro i rischi  di responsabilità civile verso terzi, per danni conseguenti a colpa  arrecati dal lavoratore nello svolgimento del suo ruolo.

L'azienda assicurerà al Quadro - anche attraverso eventuale polizza assicurativa - I'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del lavoratore medesimo, per fatti direttamente connessi allo svolgimento del suo ruolo.

6) Dietro formale autorizzazione della Cooperativa, ai Quadri è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e/o di utilizzazione di dati ed informazioni acquisiti nello svolgimento del ruolo stesso: tale facoltà dovrà essere esercitata dal lavoratore nel pieno rispetto degli obblighi previsti dall'art. 2105 Codice Civile.

7) In attuazione dell'art.6 legge 190/85, l'assegnazione temporanea ad un ruolo di Quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, darà diritto al riconoscimento della categoria di quadri solo dopo un periodo continuativo di 6 mesi di svolgimento del ruolo stesso.

8) Al lavoratore con la categoria di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati, salvo diversa espressa disposizione convenuta fra le organizzazioni aderenti alle associazioni nazionali contraenti.

9) Il passaggio nella categoria Quadri verrà formalizzato dalla Cooperativa e comunicato con lettera, previa accettazione da parte dell'interessato. Nella lettera di attribuzione della categoria di Quadro dovranno essere indicati e precisati gli aspetti del ruolo che determinano l'appartenenza all'area Quadri.

10) Le parti dichiarano che con la presente regolamentazione si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n.190 per quanto riguarda i Quadri.

 

Nota a verbale

 

In applicazione di quanto previsto al terzo comma dell'art.2 della legge 190/1985 si concorda che la parola “impiegati” nel testo del presente contratto deve essere sempre intesa “impiegati e Quadri”.

 

 

 

 

 

 

ART. 16 ‑ LAVORO DELLE DONNE,  DEI FANCIULLI E DEGLI ADOLESCENTI

 

 

Per il lavoro dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia.

 

Le parti, al fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità di cui alla legge 9.12.'77 n. 903  e n. 125/91 e successive integrazioni e modificazioni, concordano di costituire, a livello nazionale e regionale, commissioni paritetiche per le pari opportunità con lo scopo di:

- verificare l'andamento occupazionale femminile;

- individuare iniziative di formazione professionale atte a favorire l'accesso al lavoro delle donne          attraverso corsi di formazione professionale, promossi dal Formedil, dalle Scuole edili o da altri enti od organismi idonei.

 

 

 

 

 

 

ART. 17 ‑ TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITÀ

 

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dei padri, si fa riferimento alle norme di legge.

 

 

 

 

 

 

ART. 18 ‑ CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

                VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE

 

 

ll lavoratore non in prova, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità di servizio, sempreché si sia messo a disposizione dell'impresa nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303.

Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio 1955 n. 370.

Per i volontari in servizio civile si fa riferimento alle normative di legge in vigore.

 

 

 

 

 

ART. 19 ‑ PERMESSI

 

Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.

 

 

ART. 20 ‑ LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

 

Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari nel settore edile le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli enti scuola di cui all'art. 75 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli enti locali.

A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola la presenza di lavoratori extracomunitari.

 

 

ART. 21 ‑ LAVORATORI INVALIDI

 

Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

 

 

ART. 22 ‑ TOSSICODIPENDENTI

 

a) Ai lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso servizi sanitari delle Aziende Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico‑riabilitative e socio‑assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspettativa non retribuita.

Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 162 del 26.6.90 e successive integrazioni e modificazioni.

I lavoratori in aspettativa dovranno presentare all'azienda, con periodicità trimestrale, la documentazione idonea ad attestare la prosecuzione del programma terapeutico‑riabilitativo al quale partecipano o concorrono.

In caso di mancata attestazione o di interruzione anticipata del programma terapeutico l'aspettativa s'intende contestualmente terminata e il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa.

b) L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio concederà un periodo di aspettativa non retribuita ai lavoratori familiari di un tossicodipendente per concorrere al programma terapeutico e socio‑riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

 

 

 

 

ART. 23 ‑ PORTATORI Dl HANDICAP

 

Le imprese Cooperative favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l’inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.

Per le finalità di cui al comma precedente le singole imprese ricercheranno:

1) Compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti , per consentire al lavoratore interessato, di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi (analoghe misure potranno riguardare lavoratori che siano genitori o coniugi di portatori di handicap, per i quali sia  richiesto, nell’ambito di un progetto terapeutico-riabilitativo, una assistenza  continuativa).

Quanto sopra fa esplicito riferimento a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica, la condizione di portatori di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposta dalle strutture sanitarie medesime.

2) Il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell’attività dei lavoratori stessi in azienda.

 

 

ART. 24 - ASSENZE

 

 

Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'assenza, salvo giustificato motivo di impedimento. 

In caso di assenza per malattia il lavoratore deve inoltre trasmettere entro due  giorni il relativo certificato medico. 

La stessa disciplina si applica anche alla prosecuzione della malattia.

In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore deve darne immediato avviso all’impresa.

L'impresa ha la facoltà di far controllare il lavoratore assente per malattia, da parte degli lstituti previdenziali competenti. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il controllo delle assenze per malattia può essere effettuato nelle fasce d'orario che vanno dalle 10 alle 12 del mattino ed dalle 17 alle 19 del pomeriggio, ovvero in quelle diverse fasce d'orario che nuove disposizioni legislative o amministrative potranno in seguito stabilire.

Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo stesso comunicato tempestivamente all'impresa. 

Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi dal domicilio per: visite mediche, prestazioni ed accertamenti specialistici e visite mediche di controllo ambulatoriali, per le quali il lavoratore darà preventiva informazione all'impresa, nonché per cause di forza maggiore.

Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal trattamento economico dovuto dall'impresa e, se operaio, dalla Cassa Edile, per l'intero ammontare per i primi dieci giorni e nella misura del 50% per l'ulteriore periodo, con l'esclusione dei giorni di eventuale ricovero ospedaliero nonché di quelli  compresi in una precedente visita di controllo, e sarà considerato assente ingiustificato per l'intero periodo di malattia. Le decurtazioni previste dalla Cassa Edile verranno effettuate direttamente dall'impresa, secondo le modalità e le procedure previste dalla Cassa Edile medesima.

 

 

ART. 25 ‑ ALLOGGIAMENTI E CUCINE

 

Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso  particolarmente disagiato, I'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d’igiene, i lavoratori dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.

L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 lavoratori che consumano i pasti.

La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.

L'impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.

Il vitto è somministrato ai lavoratori a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.

La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre lavoratori da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dall'orario di lavoro.

 

 

 

ART. 26 ‑ MENSE AZIENDALI

 

Per le mense aziendali e per l'indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

 

 

ART. 27 ‑ DIRITTO ALLO STUDIO

 

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.

I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.

È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni e gli interessamenti opportuni affinché dagli Organismi pubblici competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità culturati di cui al comma 1°, favoriscono l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività produttiva in edilizia.

Le Organizzazioni territoriali cureranno altresì il coordinamento delle predette iniziative con l'attività di formazione professionale dell'Ente Scuola di cui all'art. 75.

Il lavoratore potrà chiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.

Nell'arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall’impresa nell’unità produttiva, fermo restando il diritto per almeno un lavoratore per ogni impresa indipendentemente dal numero degli addetti.

Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, I'istituto organizzatore.

Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indicazione delle ore relative.

Nei caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande.

Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in periodo di sospensione il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina cui al presente articolo.

 

 

 

 

ART. 28 ‑ FACILITAZIONI PARTICOLARI PER LA FREQUENZA AI CORSI E PER GLI ESAMI         DEI LAVORATORI STUDENTI

 

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titolo legale di studio, saranno ammessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per i giorni in cui sostengono la prova di esame  e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi.

Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito, il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro quota, in sede aziendale compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.

I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.

A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio di cui al presente articolo.

 

 

 

 

ART. 29 ‑ IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

 

A) Si applicano le vigenti normative in materia, in particolare il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e successive modificazioni, e gli  accordi interconfederali per quanto non richiamato specificamente  dal    presente contratto.

 

B) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e l'igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione dei lavoratori occupati nei cantieri:

a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;

b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;

c) uno scaldavivande;

d) servizi igienico‑sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate all’avvio dei lavori del cantiere.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

 

C) Comitato Territoriale Prevenzione (C.T.P.)

 

Le parti concordano sull'esigenza di confrontarsi sugli indirizzi generali e sui contenuti specifici dell'attività dei CTP al fine di garantirne uniformità di indirizzo e di programmazione, sinergie nella produzione di materiali informativi e formativi.

§         "In relazione all’importanza del ruolo demandato ai CTP, le parti si impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l’attivita’."

 

In questa logica dovrà anche essere riesaminato iI riferimento territoriale che maggiormente garantisce gli obiettivi suddetti, tenuto conto della realtà cooperativa. 

§         "Le parti demandano alle competenti Associazioni territoriali la facolta’ di procedere alla unificazione tra Ente Scuola e CPT, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schema-tipo di Statuto al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi. ".

 

§         "I Comitati operano sulla base dello schema-tipo di Statuto allegato al presente contratto".

 

§         "Le parti sottoscritte effettueranno una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al nono comma dell’art. 29 del CCNL 6 Luglio 1995 ".

 


 

D) Rappresentante per la sicurezza.

 

Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle R S.A..

Nell'ipotesi di cui al punto 2 dell’art. 7, in aggiunta al rappresentante sindacale unitario, è eletto il rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.

In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.

Il rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell’unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e alle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. E' inoltre informato ai sensi dell'art 17 D.Lgs. n. 626/94.

In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.

 

Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto g) dell’ art. 17 D.Lgs. n. 626/94.

Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantieri sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 626/94.

Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto a permessi retribuiti pari a:

 

  8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;

 

‑ 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;

 

‑ 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.

 

Nel caso di rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è  determinato con riferimento all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art.6 del CCNL.

Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente C.C.N.L. utilizza anche i permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A. ove esistenti.

I lavoratori dell’azienda o dell’unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n.  626/94 in materia di sicurezza e salute, con   riferimento alle mansioni svolte, in occasione:

‑ del primo ingresso nel settore;

‑ del cambiamento di mansioni;

-          dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi.

 

 

Alla formazione del rappresentante per la sicurezza  dei lavoratori si provvede come stabilito dal punto 7 del “Protocollo di intesa per l’applicazione del D.LGS. 19.9.1994 n. 626”. Alla formazione dei lavoratori di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 626/94 provvede , durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di  8 ore per i singoli lavoratori e di 20 ore per i rappresentanti per la sicurezza.   

 Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.

Alla formazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all’accordo interconfederale del 5 ottobre 1995 ( allegato al presente contratto ).

 

  

 

E) LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE INSALUBRI O NOCIVE

 

Entro 6 mesi dalla stipula del presente C.C.N.L. Ie Associazioni nazionali firmatarie istituiranno un Gruppo tecnico congiunto incarico di esaminare e definire, per lavorazioni che comportino condizioni o esposizione a situazioni di particolare nocività o insalubrità, criteri di organizzazione delle stesse coerenti con la possibilità di alternanza (per gli addetti a tali lavorazioni) con attività diverse e/o con periodica rotazione del personale.

Ciò, ferma restando l'osservanza di tutte le norme per la sicurezza delle lavorazioni e la prevenzione degli infortuni, in riferimento al D. Lgs 626/94 e successive modificazioni.

Qualora si modifichi organizzazione del lavoro secondo i criteri di cui sopra, andranno riviste le maggiorazioni eventualmente corrisposte per tali lavorazioni.

 

F) Tutte le attività a carattere paritetico avranno un finanziamento definito contrattualmente tra le parti a livello nazionale.

 

 

 

 

 

 

ART. 29 Bis             LAVORI USURANTI

 

In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione con operatività immediata che, previo approfondimento dei contenuti e dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente, fornisca, alle parti medesime, indicazioni e proposte da avanzare agli Organismi Istituzionali competenti.

 

 

ART. 30 ‑ DlSCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

 

 

La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.

A norma delle vigenti disposizioni di legge la durata dell’apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.

Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli articoli 43 e 78.

Agli enti scuola territoriali, di cui al presente contratto, sono affidati i compiti di:

- partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato;

- definizione dei percorsi formativi relativi ai vari profili professionali;

- erogazione dell’attività formativa;

- offerta del servizio di formazione per i tutors aziendali;

- offerta di consulenza ed accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, in collegamento e a seguito della fase formativa;

- attestazione dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nei libretti di credito formativi individuali.

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti e, tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, la frequenza dei corsi di formazione esterna.

Per il riproporzionamento delle ore formative, l’apprendista deve dimostrare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa.

Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati.

Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge.

Il trattamento economico per gli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga o stipendio, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale di settore, o premio di produzione per gli impiegati, spettante rispettivamente alla categoria degli operai di 2° livello ed a quella del 3° livello degli impiegati:

1° semestre 60%

2° semestre 65%

3° semestre 70%

4° semestre 75%

5° semestre 85%

6° , 7° e 8° semestre 90%

Le ore destinate alla formazione esterna di cui all’art. 16 comma 2 della legge 24 giugno 1997 n. 196, da realizzarsi in via prioritaria nell’ambito degli enti scuola di cui al presente contratto, sono pari a 120 ore medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese.

L’impegno formativo è ridotto ad 80 ore per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.

L’orario di lavoro per gli apprendisti è di 40 ore settimanali di media annua, comprese le ore destinate alla formazione esterna, che possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, in applicazione dell’art. 38 del regolamento della legge sull’apprendistato.

Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell’art. 46-bis e nell'art. 79 sui riposi annui.

Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 66, 67, 99 e 100.

Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all’apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo salvo quanto disposto dall’art. 19 della legge n. 25 del 1955 in merito alla risoluzione del rapporto di apprendistato.

 


 

ART. 30 bis  DISCIPLINE DELLA FLESSIBILITA’ DEL MERCATO DEL LAVORO

 

A) PART-TIME

 

Il rapporto di lavoro a tempo parziale, cioè ad orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto dal CCNL o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno, è consentito conformemente ai principi di seguito elencati:

a) volontarietà di entrambe le parti del rapporto;

b) compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, unità produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali della mansione svolta;

c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;

d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part‑time, secondo la regola della proporzionalità.

 

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate la mansione, I'orario di lavoro e la sua distribuzione, anche articolata nell'arco dell'anno.

 

Le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non potranno superare il 2% del personale in forza a tempo pieno e potranno anche avere durata  predeterminata, di norma non inferiore a 6 mesi e non superiore a 18. In quest'ultima  ipotesi è consentito, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56/1987, I'assunzione di personale  con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero , settimanale, mensile o annuale fino a quando il lavoratore già in forza osserverà il tempo di lavoro parziale.

 

In caso di assunzione di personale a tempo pieno e riconosciuto il diritto di precedenza,  per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il  rapporto di lavoro da tempo pieno a part‑time.

 

A fronte di specifiche esigenze organizzative di carattere temporaneo, I'azienda potrà richiedere al lavoratore in part‑time prestazioni lavorative eccedenti l'orario concordato, nei limiti delle 40 ore settimanali complessive di lavoro. Le ore lavorative oltre l'orario  concordato andranno recuperate entro sei mesi con equivalenti riposi compensativi, oppure (ove ciò non risulti possibile) saranno retribuite con una maggiorazione del 10%.

 

Nel rispetto delle norme di legge vigenti, azienda e lavoratore possono concordare per iscritto clausole elastiche relativamente alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, per esigenze funzionali e/o produttive dell’unità organizzativa di appartenenza. Fermo restando l’orario complessivo concordato, le ore lavorate in applicazione delle clausole elastiche concordate saranno retribuite con una maggiorazione del 5%.

 

 

Ulteriori modalità attuative del part‑time, conformi alle disposizioni generali sopra previste, potranno essere definite in sede di contrattazione territoriale. Nella medesima sede, a fronte di situazioni di difficoltà aziendali con conseguenti problemi di mantenimento dei livelli occupazionali, potrà essere aumentata la percentuale dei rapporti di lavoro trasformabili da tempo pieno a tempo parziale.

 

Dichiarazione congiunta a verbale

 

A) A fronte di interventi legislativi in materia di rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, le parti si impegnano ad integrare la presente normativa al fine di assicurarne la coerenza con la nuova legislazione, ampliare le opportunità occupazionali e rendere accessibili i benefici contributivi e/o gli altri incentivi che dovessero essere previsti dalla legge.

B) Le parti auspicano che in sede ministeriale, anche con eventuale supporto di provvedimento legislativo, si chiarisca positivamente la compatibilità tra "status" di socio lavoratore e part‑time.

 

 

B)  CONTRATTO A TERMINE

In relazione a quanto previsto nell’art. 23, comma I, della legge 28 febbraio 1987, n.56, il quale consente l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro anche in ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si conviene che, ferma restando ogni altra disposizione di legge in materia,  l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine sarà consentita anche nelle seguenti fattispecie:

  1. esecuzione di opere eccezionali ed imprevedibili in rapporto alla consueta attività produttiva;
  2. esecuzione di opere e lavorazioni definite e predeterminate nel tempo ovvero di opere i cui tempi di realizzazione sono tali da non poter essere programmati, per necessita’ di ordine quantitativo o di diversa professionalità, con il personale in forza;
  3. quando l’assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori in aspettativa o assenti per ferie, o affiancamento di lavoratori per i quali è prevedibile la prossima uscita dall’azienda per pensionamento o dimissioni ovvero affiancamento temporaneo di lavoratori in forza a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro viene, per un periodo di tempo determinato, trasformato in part-time;
  4. in caso di temporanea utilizzazione per coprire posizioni non ancora stabilizzate in qualifiche previste dai normali assetti produttivi e organizzativi aziendali.

Il ricorso al contratto a termine di cui al presente articolo ed al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della parte C) del presente articolo, non può superare, mediamente nell’anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro a termine e/o temporaneo, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nelle ipotesi previste dal presente articolo potranno avere una durata non inferiore a due mesi e non superiore a dodici e potranno essere prorogati una sola volta, per un periodo non superiore alla durata stabilita inizialmente, ferma in ogni caso la durata massima complessiva di venti mesi.

Le imprese, in caso di assunzione a tempo indeterminato, daranno priorità, a parità di mansioni, ai lavoratori già assunti per due volte con rapporto a tempo determinato il cui ultimo contratto sia scaduto nel corso dei dodici mesi precedenti.

 

Dichiarazione Comune

Anche nel caso di inoperatività della disciplina sul lavoro temporaneo per gli operai, di cui all’art. 30 bis) punto c) del presente contratto, gli ambiti di ricorso al contratto a termine di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, restano riferiti interamente al contratto a termine per gli operai e gli impiegati ed al lavoro temporaneo per gli impiegati per le ipotesi previste dal presente contratto.

 

 

C)  LAVORO TEMPORANEO

In relazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 3 della legge n. 196/97 e dall’art. 64 comma 1, lettera a) della legge n. 488/99 il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lettere b) e c) dell’art. 1, comma 2, della legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti ipotesi :

1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall’acquisizione di nuovi lavori ;

2) esecuzione di un’opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale ;

3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell’impresa ;

4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale ;

5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;

6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.

Il ricorso al lavoro temporaneo e’ vietato nelle ipotesi individuate dall’art. 1 , comma 4, della legge n. 196/97, come modificato dall’art. 64, comma 1, lettera b), della legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al D.M. 31 maggio 1999 e con riguardo agli addetti a:

- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;

- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;

- costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;

- lavori subacquei con respiratori;

- lavori in cassoni ad aria compressa;

- lavori comportanti l’impiego di esplosivi.

Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 , 4 , 5 e  6 ed al contratto a termine di cui alla parte B) del presente articolo del presente contratto non può superare, mediamente nell’anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore.

 

Dichiarazione a verbale

In base alle citate disposizioni contenute nelle leggi n. 196/97 e n. 488/99, le parti si danno atto che la disciplina del lavoro temporaneo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge n. 196/97, per la categoria degli operai ha carattere sperimentale.

Tale sperimentazione ha luogo a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio nazionale. Entro la data del 31 dicembre 2001 verrà effettuata a livello nazionale la verifica dell’attuazione della presente normativa.

Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo rappresenta un importante strumento nella ricerca e nell’impiego regolare di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessita’ di realizzare con il Ministero del Lavoro un accordo quadro che stabilisca:

· le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di lavoro temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione professionale di settore ai fini degli interventi formativi di cui all’art. 5 legge n. 196/97 e successive modificazioni;

· le modalita’ e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al presente articolo.

Le parti ritengono, ai fini dell’operatività della disciplina convenuta, l’applicazione della contrattazione collettiva dell’edilizia elemento vincolante della disciplina medesima.

Pertanto confermano il comune impegno per una sua integrale applicazione.

 

 

D)  DISTACCO TEMPORANEO

 Nel caso di società consortile partecipata dalla Cooperativa,  è possibile il distacco dei lavoratori dalla cooperativa alla società consortile medesima.

Oltre all'ipotesi sopra enunciata, nell’ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un’impresa edile ad un’altra, qualora esista l’interesse economico produttivo dell’impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalita’, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell’impresa distaccataria.

Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all’obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell’impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l’impresa distaccante.

Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l’impresa distaccante.

L’impresa distaccante evidenziera’ nelle denuncie alla Cassa Edile la posizione di lavoratori distaccati.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 236/93.

 

 

 

 

 

 

ART. 31 ‑ PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

 

Ferma restando la preventiva contestazione e le procedure previste dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione costituita: per gli impiegati, dagli emolumenti di cui ai punti da 1 a 14 dell'art. 80 e per gli operai dagli emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 64;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni lavorativi.

L'impresa ha la facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:

a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;

c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;

d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;

e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta la preventiva autorizzazione;

f) si trovi in stato di ubriachezza all’inizio o durante il lavoro;

g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.

In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l’impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 32 per il licenziamento senza preavviso.

Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari intervenuti entro i due anni immediatamente precedenti.

I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa Edile, sempreché non ostino norme di legge.

 

 

 

 

ART. 32 ‑ LICENZIAMENTI

 

Fermo l'ambito di applicazione della Legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificata dall'art.18 della Legge 20 maggio 1970 n.300,  e di quanto previsto dalla legge n. 108/90 l’impresa può procedere al licenziamento del dipendente:

 

1) per riduzione del personale;

2) per giustificato motivo, con preavviso ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;

3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro quali, ad esempio:

a) insubordinazione verso i superiori;

b) furto,  frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data Ia loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;

c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o la incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;

d) trafugamento di schizzi, utensili o di altri oggetti di proprietà del committente;

e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;

f) rissa nei luoghi di lavoro; minacce gravi, vie di fatto o gravi offese verso i compagni di lavoro;

g) assenza ingiustificata di cui all'ultimo comma dell'art. 24;

h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;

i) assenza ingiustificata per tre giorni di seguito;

I) al verificarsi della terza assenza ingiustificata nel periodo di un anno, in giorno successivo al festivo;

m) in caso di assenza ingiustificata per cinque volte nel periodo di un anno.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto 3), l’impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto  immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l’impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.

In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 33 ‑ PASSAGGIO DA OPERAIO A IMPIEGATO

 

 

Il passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'anzianità di servizio maturata nella categoria operaia è utile ai soli effetti del preavviso.

 

 

 

ART. 34 ‑ CESSIONE, TRAPASSO E TRASFORMAZIONE Dl AZIENDA

 

La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti della nuova impresa.

In caso di fallimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal licenziamento del lavoratore, questi avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed a quant'altro gli compete in base al presente contratto.

 

 

ART. 35 ‑ INDENNITA’ IN CASO Dl MORTE O Dl INVALIDITA’ PERMANENTE

 

In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto e la indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte, a norma dell'art. 2122 del Codice Civile, al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa.  

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

È nullo ogni patto anteriore alla morte del lavoratore circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

 

 

ART. 36 ‑ TRATTAMENTO Dl FINE RAPPORTO Dl LAVORO

 

Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297.

Le parti concordano che con riferimento al 2° comma aggiunto dell'art. 2120 del Codice Civile (sub-art. 1 della Legge 297), la retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

 

 

Operai:

 

-  minimo di paga base;

-  indennità di contingenza;

-  indennità  territoriale di settore;

-  superminimi ad personam di merito e collettivi;

-  trattamento economico di cui all'art. 58 e 46 bis;

-  utile di cottimo e concottimo;

-  indennità sostitutiva di mensa;

-  indennità di trasporto;

-  indennità per lavori disagiati di cui all'art. 60 lettere B, C, D, E;

-  indennità per lavori in alta montagna;

-  indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 61 lettera B.

Con decorrenza dal 1° novembre 1985 il trattamento di fine rapporto per gli operai è pari a 30/30.

 

Impiegati:

 

-  minimo di stipendio;

-  indennità di contingenza;

-  premio di produzione;

-  aumenti periodici di anzianità;

-  superminimi ad personam di merito e collettivi;

-  13a mensilità;

-  premio annuo o premi di fedeltà;

-  indennità di cassa o di maneggio denaro;

-  indennità di funzione quadri;

-  indennità sostitutiva di mensa;

-  indennità di cui all'art. 82;

-  indennità di trasporto;

-  indennità di lavori in galleria;

-  indennità per lavori in alta montagna.

 

 

 

 

 

ART. 36 bis - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

 

 Le parti, in considerazione di quanto previsto per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro dalla legislazione vigente in materia e degli accordi intercorsi tra cooperazione e sindacato (interconfederale del 12.2.98 e intercategoriale del 6.5.98) per la istituzione di un apposito Fondo Pensione denominato “Cooperlavoro” a favore degli stessi soci lavoratori e dei dipendenti delle cooperative di lavoro, concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente:

 

Le parti concordano che le contribuzioni di cui al comma precedente decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di adesione e comunque non prima della autorizzazione definitiva all’esercizio di Cooperlavoro da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

 

Per quanto concerne la “quota di iscrizione” al Fondo e la “quota di adesione” al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dallo statuto nonché dagli accordi istitutivi di Cooperlavoro.

 

ART. 36 ter - PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE

 

Le parti si riservano di definire entro il 31 dicembre 2000 con accordo nazionale l’elenco di prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio Sanitario Nazionale la cui attuazione e’ demandata alla Cassa Edile di competenza sulla base di un accordo attuativo delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazione stipulanti il presente contratto collettivo.

Alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, la Cassa Edile in ogni caso farà fronte con le risorse derivanti dal contributo previsto al punto A), 6° comma dell'art. 73.

A tal fine e’ dato incarico alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili di formulare uno schema di regolamentazione, tenendo anche conto della ricognizione della situazione in atto nelle singole Casse Edili e della evoluzione della legislazione sanitaria e fiscale.

La proposta della Commissione conterrà anche l’ipotesi di forme assicurative e/o di convenzionamento con strutture medico-sanitarie.

La Commissione formulerà la propria proposta entro il 30 settembre 2000 in modo da consentire alle parti nazionali di sottoscrivere l’accordo nazionale di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2000.

Per gli impiegati l’accordo nazionale verificherà le possibili modalita’ di applicazione delle prestazioni sanitarie integrative attraverso forme assicurative e/o di convenzionamento.

 

 

ART. 37 – CONTROVERSIE E CONCILIAZIONE

 

 

 

1.       In caso di controversia individuale singola o plurima che dovesse sorgere nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, chi intendesse agire in giudizio senza avere preventivamente promosso il tentativo di conciliazione davanti alla commissione costituita presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, deve esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, disciplinato dai successivi commi, dal 2. al 9..

 

2.       La Commissione di conciliazione in sede sindacale  costituita a livello provinciale ed è composta: 

a)     per le imprese cooperative, da un rappresentante della stessa Associazione di rappresentanza cooperativa;

b)     per il lavoratore,  da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali firmataria del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

 

3.      La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Associazione di rappresentanza cooperativa o l’Organizzazione sindacale alla quale si è iscritta e/o abbia conferito mandato.

 

4.      L’Associazione di rappresentanza cooperativa ovvero l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Il tentativo di conciliazione è di competenza della Commissione istituita nella Provincia nella quale il lavoratore è stato assunto o successivamente trasferito

 

5.      Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro 10 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno, l’ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta.    

 

6.      Il termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione di rappresentanza cooperativa o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

 

7.      La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.

 

8.      Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. 

 

9.      Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto. 

 

10. Azienda e lavoratore possono tentare la conciliazione della controversia insorta fra loro, direttamente in sede aziendale. Il lavoratore dovrà farsi assistere da un componente della RSU al quale abbia conferito mandato o da un rappresentante della Organizzazione sindacale territoriale di una delle OO.SS. firmatarie il presente contratto, a cui sia iscritto o abbia conferito il mandato. L’azienda potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Associazione cooperativa di propria rappresentanza. Se la conciliazione riesce, essa andrà registrata in apposito processo verbale, da sottoscrivere a cura di tutte le parti e da depositare presso la Direzione provinciale del lavoro ed avrà lo stesso valore di conciliazione in sede sindacale di quella disciplinata nei commi precedenti.

In caso di mancata intesa in  sede aziendale, resta fermo l’obbligo di esperire la conciliazione nei modi di cui al primo comma.

 

Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali, e in caso di mancato accordo da quelle nazionali, secondo le procedure di prevenzione del conflitto di cui al titolo 8 del Protocollo di Relazioni Industriali del 5 Aprile 1990 tra Centrali Cooperative e OO.SS. Nazionali.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia e della possibilità che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario o qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore, sotto pena di decadenza, entro quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del Codice Civile e sue successive modifiche.

 

 

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° ottobre 2000, fatte salve, fino a tale data, le procedure previste dall’art.37 del CCNL 6.7.95.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.  38 -  ARBITRATO IRRITUALE

 

1.      Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o all’art.37 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal presente articolo.

 

2.      L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce  e/o conferisce mandato  all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza.

 

3.      Il Collegio è composto da tre membri : uno in rappresentanza dell’azienda, uno in rappresentanza del lavoratore, il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette parti ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l’azienda su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove  è stato esperito il tentativo di conciliazione.

 

4.      I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.

 

5.      Il Presidente del Collegio  provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

a)     l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi;

b)     l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste;

c)      eventuali ulteriori mezzi istruttori.

 

6.      Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

 

7.      I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa.

 

8.      Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha  natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.

 

9.      Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412 quater del c.p.c.

 

 

 

 

Dichiarazione a verbale

 

Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.10. 2000, fatte salve, fino a tale data, le procedure previste dall’art. 37del CCNL  6.7.95.


 

 

 

ART. 39      INSCINDIBILITA’ DELLE DlSPOSIZIONI CONTRATTUALI ‑ CONDIZIONI Dl MIGLIOR FAVORE

 

 

Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Ferma restando l'inscindibilità di cui al comma precedente, restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto, ad eccezione degli istituti modificati dalle parti firmatarie il presente C.C.N.L.. 

 

ART. 40 ‑ DISPOSIZIONI GENERALI

 

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti.

I lavoratori inoltre debbono osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa, sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle del presente contratto.

 

 

 

ART. 41 ‑ DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE C.C.N.L.

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 9 Febbraio 2000 o instaurati successivamente; per la parte economica avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2001.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.

 

 

Art. 41 bis                     ESCLUSIVA DI STAMPA

 

Le parti concordano che il contratto collettivo nazionale che sara’ edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.

Tale testo definitivo sara’ disponibile non prima di sei mesi dalla data di stipula dell’accordo di rinnovo del 9.2.2000 al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni.

Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro.

 


DISCIPLINA SPECIALE

 

Prima parte Regolamentazione per gli operai

 

 

ART. 42 ‑ ASSUNZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

 

Gli operai devono essere assunti secondo le norme di legge.

All'atto dell'assunzione l'operaio deve possedere il libretto di lavoro. Tale libretto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, sarà custodito dall'impresa la quale provvederà ad effettuare le prescritte registrazioni.

L'operaio è tenuto inoltre a presentare:

1) La documentazione comprovante il diritto all’assegno per il nucleo familiare ed agli eventuali assegni integrativi;

2) il documento recante il numero di codice fiscale;

3) il documento attestante gli accantonamenti avvenuti a suo favore presso la Cassa Edile.

Nel caso in cui l'operaio sia in parte o totalmente sprovvisto dei documenti di cui al comma precedente, I'impresa fornirà al lavoratore le necessarie istruzioni per il conseguimento della documentazione mancante.

E’ facoltà dell'impresa richiedere all'operaio la carta d'identità o altro documento equipollente, nonché il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.

L'operaio è tenuto a dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio avendo altresì cura di comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento.

Per gli adempimenti posti dalla legge a carico dell'operaio, I'impresa avrà cura di fornire la necessaria assistenza affinché gli adempimenti stessi risultino conformi alle norme di legge.

Cessato il rapporto di lavoro l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Per quanto riguarda il libretto di lavoro, nel caso non venga ritirato dall'operaio, I'impresa provvederà alla restituzione secondo quanto stabilito dalle vigenti norme in materia.

In adempimento a quanto previsto dalla Legge 23 luglio 1991 n. 223 art. 25 comma 2 le parti concordano che le assunzioni effettuate per le qualifiche rientranti nei profili professionali previsti dal presente CCNL per i livelli 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° non sono da computarsi ai fini del calcolo della riserva del 12% prevista dalla legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 25, comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 43 ‑ PERIODO Dl PROVA

 

L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 25 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello e superiori a 20 giorni di lavoro per gli operai di 3° livello, a 15 giorni di lavoro per gli operai di 2° livello e a 5 giorni di lavoro per gli operai di 1° livello.

Il periodo di prova deve risultare da apposita lettera di assunzione che preveda anche il livello di inquadramento.

Durante tale periodo è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto senza preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.

L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere o di autobetopompe, se effettuata nella categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 20 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo Ie parti, il diritto alla rescissione deI rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità sostitutiva. La fissazione deI periodo di prova per tali operai, indipendentemente dalla categoria di inquadramento, deve essere fatta per iscritto all'atto deII'assunzione.

Sono esenti daI periodo di prova di cui ai commi precedenti gIi operai che abbiano già prestato servizio presso Ia stessa impresa e con le stesse mansioni reIative aIIa qualifica deI precedente rapporto di lavoro, sempreché quest’ultimo non sia stato  risolto da oltre 5 anni.

Il periodo di prova sarà utiImente considerato agli  effetti del computo deIl'anzianità delI'operaio confermato.

La malattia sospende il periodo di prova e l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.

 

 

ART. 44 - MUTAMENTO DI MANSIONI

 

 

AII'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per Ie quaIi è stabilita una retribuzione superiore a quella che normaImente percepisce deve essere corrisposta Ia retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per  il quale vi resta adibito.

Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, I'operaio acquisisce il diritto al livelIo relativo aIIe nuove mansioni, saIvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di Iavoratore assente con diritto alIa conservazione del posto.

NeII'ipotesi che I'operaio adibito a mansioni superiori risuIti  aver già in passato acquisito iI liveIlo inerente alIe mansioni superiori cui viene adibito, egIi acquisirà nuovamente il IivelIo superiore quando la permanenza neIIe nuove mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a   quelIo previsto per iI periodo di prova.

Tutti i passaggi definiti di Iivello devono risultare da  regolari registrazioni sul libretto di Iavoro con I'indicazione deIla decorrenza.

 

 

 

 

 

 

ART. 45 ‑ MANSIONI PROMISCUE

 

L'operaio che sia adibito con carattere di continuità a mansioni relative a diverse quaIifiche sarà inquadrato neI liveIlo superiore e ne percepirà Ia retribuzione quando Ie mansioni inerenti aI IivelIo superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevaIente, suI compIesso delI'attività da lui svolta.

 

 

ART. 46 ‑ ORARIO DI LAVORO

 

 

1.        -Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

2.        -L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196.

3.        -Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell’art. 6, terzo comma, punto o) in ordine alla ripartizione dell’orario normale nei vari mesi dell’anno.

4.        -Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 59 del presente contratto.

5.        -Ove per comprovate esigenze tecniche si renda necessario ripartire l’orario normale contrattuale su sei giorni, la prestazione di lavoro nella giornata del sabato dovrà essere concordata fra la cooperativa e la RSU. 

6.        -Per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato e’ dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64.

7.        -Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

8.        -Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

9.        -L'operaio deve prestare la sua opera nell'ora e nel turno stabiliti.

10.     -Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall’art. 59 del presente contratto.

 

 

 

 

ART. 46-Bis)  RIPOSI ANNUI

 

A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

 

Per gli operai discontinui di cui alle lettere a) e b) dell’allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un’ora ogni 26 ore.

Per gli operai discontinui di cui alla lettera c) dell’allegato A i permessi individuali predetti maturano in misura di un’ora ogni 31 ore.

 

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64 e’ corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui all'art. 46 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festivita’ di cui al punto 3) dell’art. 57.

Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

- l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

- le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

- la diaria e le indennità di cui all’articolo 61;

- i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto, come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile, dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 57.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

Nel caso in cui le ore di cui al primo comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall’impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al sesto comma.

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma del presente articolo.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale che prevedono il pagamento dei permessi individuali di cui al presente articolo con la retribuzione del mese di effettivo godimento dei permessi stessi oppure che - anche per le finalità di cui all'art. 4 - stabiliscono la loro fruizione in via collettiva.

 

NORMA TRANSITORIA

Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 46 e 58 del c.c.n.l. 6 Luglio 1995.

 

 

 

Nota a verbale

 

 

In considerazione del superamento del regime orario delle 35 ore settimanali nel periodo di 8  settimane decorrente da 1° lunedì di dicembre, le Associazioni nazionali stipulanti  indicano, alle rispettive Organizzazioni Territoriali, la necessità di adeguare gli accordi territoriali in materia.

 

 

 

 

 

 


 

 

ART. 46 Ter) – LAVORI DISCONTINUI

 

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con  RD 76.12.1923. n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art.46.

L’orario normale contrattuale degli operaio addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo i guardiani , portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntate anche in carovane, baracche o simili per i quali l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.

Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegato A) del presente contratto ad eccezione di:

·         custodi, guardiani, portinai fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella;

·         custodi, guardiani, portinai con alloggio nello stabilimento , nel cantiere, nel magazzino e nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella.

 

Le ore di lavoro eventualmente prestate, nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge, oltre gli orari settimanali di cui al comma secondo sono compensate con la maggiorazione di straordinario.

Al guardiano notturno, fermo restando quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64 per ogni ora di servizio prestato tra le 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall’art. 59.

Al gruista si applicano le norme contenute nell’art.46.

All’operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfettario la cui misura è di £. 1000 giornaliere.

Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardia o di custodia.

Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell’operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall’impresa di pernottare in cantiere.

 

 

 

 

 

Chiarimento a verbale

 

Le parti si danno atto che le attività previste dal RD 6.12.1923, n. 2657 possono riguardare anche i lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

 

 

                                                                                                                 

 

 

ART. 47 ‑ REGIMI Dl ORARIO E LAVORO A TURNI

 

Si prende atto che le componenti principali sottoposte alla volontà delle parti contraenti il Ccnl e determinanti il tempo effettivo di lavoro nonché la sua organizzazione sono: ferie, riposi annui, lavoro straordinario e flessibilità.

Si stabilisce che annualmente le parti a livello aziendale e territoriale si incontrino per definire un calendario annuo di utilizzo di tali istituti.

Il calendario verrà convenuto nel rispetto delle norme contrattuali che regolano i diversi istituti e dovrà essere riesaminato quadrimestralmente ed ogni qualvolta eventi imprevisti lo richiedano.

Nell'ambito del calendario annuo e delle sue verifiche possono, in sede aziendale e/o territoriale, essere concordati in rapporto ad accertate necessità di carattere tecnico‑produttivo, regimi flessibili dell'orario di lavoro settimanali e/o plurisettimanali, nel rispetto mediamente di quanto previsto al 2° comma dell'art. 46.

Quanto sopra può essere disposto anche per singole unità organizzative qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un miglior utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori.

Le parti convengono che in sede aziendale si potranno determinare, a fronte di esigenze di pubblica utilità e/o di comprovate necessità tecnico‑organizzative e gestionali o di riscontrate necessità di mercato, forme di organizzazione degli orari di lavoro a turno. Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri anche continuativi.

L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.

Quando si faccia ricorso a turni avvicendati di 8 ore di lavoro giornaliere per 5 giorni alla settimana, a livello aziendale,verrà riconosciuta una pausa giornaliera retribuita per la consumazione del pasto. In caso di più turni regolari articolati su 6 giorni alla settimana l'orario giornaliero sarà pari a 6 ore lavorative a parità di salario con  assorbimento dei riposi annui di cui all'art. 46 Bis, in proporzione alla durata del lavoro a turni (1/52 dell'entità annua dei riposi per ogni settimana di lavoro a turno). In tale caso inoltre la indennità per lavoro a turni di cui all'art. 59 viene corrisposta nella misura del 6% e non compete la maggiorazione di cui all 'art. 46, 6° comma.

 

 

 

 

Chiarimento a verbale

 

In relazione a quanto stabilito dal presente C.C.N.L. in materia di assetti e livelli della contrattazione collettiva e di compiti e funzioni della R.S.U., si precisa che quando negli articoli 46, 46bis e 47 si rinvia alla sede aziendale, è da intendere che il confronto tra le parti deve riguardare la verifica delle esigenze tecniche, organizzative e/o produttive che motivano una determinata gestione oraria e della corretta applicazione delle norme  della  contrattazione  nazionale  e /o territoriale.

 

 

ART. 48 ‑ RIPOSO  SETTIMANALE

 

 Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.

Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 64, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all’art. 59.

L’eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all’operaio almeno 24 ore prima.

In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

Fermo restando i limiti fissati dalle leggi vigenti ed in coerenza con gli orientamenti in tal senso previsti dalla direttiva 104/93 della Unione Europea, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali, non superiori a quattordici giorni, previa verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori.


 

 

ART. 49 ‑ SOSTE Dl LAVORO

 

In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata.

Nel caso che la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata, qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, I'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

In caso di soste a cause meteorologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.

Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrazioni salariali secondo le norme di legge vigenti ed i criteri previsti dal successivo art. 50.

Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, I'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento lordo di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

 

 

ART. 50 ‑ SOSPENSIONE E RIDUZIONE Dl LAVORO

 

Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia di CIG, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

Nel caso di sospensione o riduzione di orario, ad esclusione della ipotesi di sospensione per fine lavoro, le imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge contestualmente alla retribuzione del mese.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente commissione dell'lNPS, I'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il disposto dell'art. 2 della legge 6 agosto 1975 n. 427.

La medesima procedura di conguaglio sarà altresì attuata, a far tempo dal 3 dicembre 1980, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per le somme anticipate ed inerenti a domande non ancora autorizzate, fermo restando l'obbligo per l'azienda di effettuare, una volta ottenuta l'autorizzazione, il pagamento delle somme stesse in quanto spettanti ai sensi di legge.

 

 

 

 

 

Dichiarazione comune

 

Fermo restando l'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione d'orario.

Le parti si impegnano ad intervenire presso gli organi competenti per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto. Le parti interverranno altresì presso gli organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni prese dalle Commissioni competenti in ordine alle richieste di corresponsione delle integrazioni salariali.

 

 

ART. 51 ‑ MINIMI Dl PAGA BASE ORARIA E INDENNITA’ Dl CONTINGENZA

 

Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicabili, senza distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria di cui alla tabella allegato A che forma parte integrante del presente contratto. I valori orari di paga base e della indennità di contingenza si ottengono dividendo per 173.

Per l'indennità di contingenza si applicano le disposizioni degli Accordi interconfederali e della legislazione vigente.

 

 

 

 

ART. 52 ‑ ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

Agli operai  è corrisposto un elemento economico territoriale, così come previsto dall’art.6, sub A), 3° comma,  lett. d).

 

 

 

ART. 53 ‑ LAVORI A COTTIMO

 

L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Ai cottimisti, intesi per tali anche gli operai specificatamente vincolati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di cottimo.

Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme:

- Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da consentire al complesso degli operai a cottimo in un medesimo lavoro, nei periodi normalmente considerati, un utile non inferiore al 23% oltre i minimi di paga base e indennità di contingenza.

- Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto all'operaio o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all'albo del cantiere, ove possibile.

Ad essi dovrà essere altresì comunicato:

a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche);

b) descrizione della lavorazione da eseguire;

c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;

d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa per la liquidazione del cottimo;

e) tariffa di cottimo per unità di misura.

Le tariffe di cottimo così considerate fra le parti direttamente interessate, non divengono definitive se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo necessario perché il cottimo si normalizzi. Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe a cottimo divenute definitive saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.

Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal secondo comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.

La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione ed al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo.

Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo di cui al secondo comma, in parti uguali nei periodi normali di paga. All'operaio saranno concessi acconti in misura non inferiore al 90% della retribuzione spettante maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo.

Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia perde automaticamente la maggiorazione dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, I'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, si applicano le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo contenute negli articoli 72 e 36 del presente contratto.

 

 

 

 

 

ART. 54 ‑   DIVIETO  Dl COTTIMISMO E Dl INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI Dl  LAVORO

 

E’ vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.

E’ vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi per l'esecuzione di lavorazioni edili e affini, quando non ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 del presente contratto e comunque quando il fine sia quello di eludere le norme sul lavoro subordinato e le disposizioni della legge n.  1369/60.

 

 

ART. 55 ‑ FERIE

 

Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità conseguita presso la cooperativa ad un periodo di ferie pari a quattro settimane di calendario (160 ore di orario normale), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art. 57 del presente contratto.

All'operaio che non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale intero sopra indicato, per ogni mese di anzianità maturata presso l'impresa.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo contemporaneamente per cantiere, per squadre o individualmente. Per la determinazione dell'epoca del godimento delle ferie è da tenere presente che almeno il 50% del diritto maturato sarà goduto dall'operaio nel mese di agosto salvo inderogabili esigenze aziendali.

Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, il calendario annuo di utilizzo delle ferie verrà definito come stabilito dagli articoli 6 e 47 del presente contratto.

La cooperativa anticiperà il trattamento economico per le ferie al momento del godimento, secondo modalità tecniche da definire territorialmente tra le parti stipulanti.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

‑ malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;

‑ malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.

 

 

 

 

ART. 56 ‑ GRATIFICA NATALIZIA

 

Agli operai è dovuto un trattamento economico per gratifica natalizia corrisposto secondo le disposizioni di cui all'art. 58.

 

 

ART. 57 ‑ FESTIVITA’

 

Sono considerati giorni festivi i seguenti:

 

1) tutte le domeniche;

2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;

3) 1° gennaio - Capodanno;

    6 gennaio - Epifania;

    lunedì successivo alla Pasqua;

    25 aprile - Anniversario della liberazione;

    1° maggio - Festa del lavoro;

    2° giugno festa della Repubblica;

    15 agosto - Assunzione;

    1° novembre ‑ Ognissanti;

    8 dicembre ‑ Immacolata concezione;

    25 dicembre ‑ S. Natale;

    26 dicembre ‑ S. Stefano;

    ricorrenza del S. Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.

Qualora la festività del S.Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al presente elenco, sarà concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.

Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3), spettante all'operaio a norma di legge, è corrisposto direttamente dall'impresa, unitamente alla retribuzione del mese in cui cade la festività, nella misura di otto ore degli emolumenti di cui al punto 3) dell'art. 64 del presente contratto di lavoro.

A norma di legge il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane.

Sul trattamento predetto vanno computate tutte le contribuzioni dovute alla Cassa Edile.

Per la festività del  4 novembre, agli operai è corrisposto dalle imprese cooperative un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 64.

 

 

 

 

 

ART. 58 ‑  ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE

 

 

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 55) e per la gratifica natalizia (art. 56) è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 46 e (art.46 Ter sui Lavori discontinui) effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 57.

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell’allegato E al presente contratto.

Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

– l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

– le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

– la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

– la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

– le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

– la diaria e le indennità di cui all’articolo 61;

– i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

– le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennita’ e’ stato tenuto conto - come gia’ nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile - dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 57.

La percentuale complessiva va imputata per l’8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La percentuale spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità.

Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa è tenuta, nei limiti di cui all’art. 66, settimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato E).

Durante l’assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l’impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra l’importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall’Istituto assicuratore (allegatoE).

Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l’obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza dell’operaio ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.

All’atto della cessazione del rapporto di lavoro all’operaio che ne faccia richiesta l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all’operaio.

Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 55 e 56, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.

La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.

 

 

 

ART. 59 ‑ LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

 

 Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 46, 46 ter e 47 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall’art. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.

Il lavoro straordinario e’ ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.

La richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.

Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.

A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l’impresa fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.

Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino.

Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 57, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

 

1) Lavoro straordinario diurno

35%

2) Lavoro festivo

45%

3) Lavoro festivo straordinario

55%

4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari

avvicendati

25%

5) Lavoro diurno compreso in turni regolari

avvicendati

8%

6) Lavoro notturno compreso in turni regolari

avvicendati

10%

7) Lavoro notturno del guardiano

8%

8) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai

che compiono lavori di costruzione o di riparazione

che possono eseguirsi esclusivamente di notte

15%

9) Lavoro notturno straordinario

40%

10) Lavoro festivo notturno

50%

11) Lavoro festivo notturno straordinario

70%

12) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i

turnisti

8%

 

 

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell’utile effettivo di cottimo.

Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alle voci n. 5 e 6.

A decorrere dal 1° luglio 2001 la percentuale di cui al punto 6 e’ pari all’11%.


 

 

ART. 60 ‑ INDENNITA’ PER LAVORI SPECIALI

 

 

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64 e per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale di cottimo.

 

 

 

Gruppo A) Lavori vari                                                                          Tab. unica           Situazioni  

                                                                                                            nazionale                 extra

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni

    continuino oltre la prima mezz'ora

    (compresa la prima mezz'ora) .   ....................................................    4                            5

2) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori

    non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti

    alla manovra dei martelli).............................................................      5                            5

3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente

    agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti

    d'acqua o fango............................................................................      5                          12

 4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per

     armamento ferroviario .................................................................     8                          15

 5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o

     senza motore, in mare, lago  o fiume.............................................    8                         15

 6) Lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe                                    8                         17

 7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di

     prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi

     stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore

     o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni

     di effettivo disagio...........................................................................    10                       10

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con

    l'impianto di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze

    nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura

    con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da

    determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio.........   10                      10

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze

    nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre

    condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano

    nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli

    stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento.

    La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti

    industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono ese-

    guiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza

    degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano

    obiettive condizioni di nocività............................................................   11                        17

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo

     o comunque in sospensione)...........................................................      12                       20

11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità

     superiore a m. 3,50 e qualora essi presentino

     condizioni di effettivo disagio..............................................................   13                      20

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza

      del 60% ed oltre..............................................................................      13                     22

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti.................................. .      16                     23

14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi

     quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa,

     I'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o

     melma di altezza superiore a cm. 12)..............................................        16                    28

15) Lavori su scale aeree tipo Porta...................................................          17                    35

16) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi

     esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall’altezza di m. 6

     dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento,

     ove esiste, o dal tetto del fabbricato se il camino è

     incorporato nel fabbricato stesso........................................................     17                     35                       

17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10m.                                   17                     35

18) Lavori per fognature nuove in galleria......................................              19                     35

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità

     superiore a m. 3..........................................................................            20                     35

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature

     preesistenti ....................................................................................         21                    40

21) Costruzione di pozzi a profondità  oltre i 10 m..                                      22                    40

22) Lavori in pozzi neri preesistenti                                                              27                    55

 

 

In situazione extra si trovano le seguenti provincie: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

 

Gruppo B) - Lavori in Galleria

 

Agli operai addetti ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione un’indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:

 

a)  per gli operai addetti al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetti al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio......................................................................................................................................46

b) per gli operai addetti ai lavori di rivestimento di intonaco o do rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed al trasporto nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione......................................................................................................................................20

c) per gli operai addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie.......................................................................................................................................18

Fino a nuove determinazioni delle Associazioni a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal C.C.N.L. 28 novembre 1969.

Nel caso in cui i lavori in gallerie si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 3 chilometri  dall’imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni  territoriali competenti, di un’ulteriore indennità non superiore al 20%.

Quando vi è concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste,  oppure il fronte di avanzamento supera i cinque chilometri dall’imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.

Nel caso di gallerie  che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti di misure percentuali unificate sulla base di criteri  ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropiate al caso di specie.

 

 

Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa

 

Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione agli operai addetti ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:

a) da 0 a 10 metri....................................................................................54

b) da oltre 10 a 16 metri.......................................................................   72

c) da oltre 16 a 22 metri........................................................................ 120

d) oltre 22 metri..................................................................................... 180

Agli effetti dell’indennità da corrispondere la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca,  in più o in meno,sino al 15% da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

 

Gruppo D) - Lavori marittimi

 

- Operai imbarcati su natanti con o senza motore.  - Agli operai imbarcati su natanti con o senza motore che escono fuori da porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.

- Lavori sotto acqua: palombari. - Indennità del 100% da calcolarsi su elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64 e da corrispondersi per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezza.

Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.

Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

 

Gruppo E) - Costruzioni di linee elettriche e telefoniche

 

Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta un’indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell’art. 64 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

L’indennità assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.

Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la  maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni territoriali per il deferimento alle organizzazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.

Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione con l’eventuale partecipazione delle Associazioni territoriali segnalanti.

Qualora le organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la determinazione di un’indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64.

L’indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

 

 

ART. 61 - TRASFERTA

 

 

1) Norme generali

 

All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

 

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall’accordo locale di cui all'art. 6 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64 ,oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.

 

Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l’attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato  a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in Comune diverso da quello per il quale e' stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10  chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione,  spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.64 per ogni ora di effettiva lavoro.

 

La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da  un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

 

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

 

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al secondo comma.

 

* * * *

 

 

A.      Le parti convengono di effettuare una sperimentazione a livello regionale della disciplina della trasferta di cui al presente articolo, che sara’ avviata a decorrere dal 1° luglio 2000 sulla base dell’attuazione di quanto previsto dalla lettera B.

Entro tre mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del c.c.n.l., le parti nazionali individueranno congiuntamente le regioni nelle quali effettuare la sperimentazione.

B.       Le parti, in coerenza con l’Accordo stipulato il 20/01/2000 tra ANCE, ANCPL-Legacoop, Federlavoro e Servizi-CCI, AICPL-AGCI, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil attinente il regolamento attuativo della disciplina della reciprocità, anche in attuazione dell’art. 37 della legge 109/1994, sono impegnate a promuovere la partecipazione delle Associazioni Cooperative firmatarie il presente CCNL alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).

Nel presupposto che si realizzi quanto previsto nel comma precedente, le Parti sottoscritte demandano alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE):

- di realizzare e rendere operativo, il progetto di informatizzazione delle Casse Edili, in modo da costituire una rete attraverso la quale le Casse stesse siano in grado di collegarsi automaticamente per realizzare lo scambio dei dati con particolare riferimento alle denunce ed ai versamenti per gli operai in trasferta;

- di predisporre modelli unici di denuncia mensile e di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati da tutte le Casse Edili.

C.       a) Fermo restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all’operaio in trasferta dall’erogazione di minimo di paga base, indennita’ di contingenza, indennita’ territoriale di settore, elemento economico territoriale e del 50% del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non puo’ essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di paga base, indennita’ di contingenza, indennita’ territoriale di settore ed elemento economico territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione e’ corrisposta a titolo di indennita’ territoriale temporanea.

b) L’impresa che esegue lavori fuori della propria circoscrizione mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in trasferta presso la Cassa Edile di provenienza.

c) L’impresa e’ tenuta a comunicare, anche con riferimento all’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell’inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi, l’elenco nominativo degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi operano. Tale comunicazione e’ aggiornata con periodicità mensile.

d) La Cassa Edile di provenienza documenta alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori il numero delle ore, l’importo dei salari ad essa denunciati nonche’ i versamenti effettuati dall’impresa per ciascun operaio in trasferta ai fini del successivo punto e), trasferendo alla Cassa del luogo di esecuzione l’importo delle quote territoriali di adesione contrattuale afferenti gli operai in trasferta.

e) In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare, su richiesta dell’impresa o del committente, il certificato di regolarita’ contributiva sulla base dei criteri definiti dalle parti nazionali sottoscritte nonché sulla base della documentazione per gli operai in trasferta rilasciata dalla Cassa Edile di provenienza in applicazione del punto d).

D.      In caso di divergenze interpretative tra Casse Edili o singole imprese e Cassa Edile, la questione è rimessa alla decisione della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).

E.       La disciplina della trasferta contenuta nella lettera C del presente accordo sara’ tempestivamente portata all’esame del Ministero del lavoro agli effetti dell’osservanza dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, anche al fine di rendere applicabile la presente normativa in via anticipata rispetto alla generalità del territorio per le circoscrizioni territoriali informatizzate e poste in rete al livello centrale e tra di loro.

Le parti si incontreranno al termine di un anno dall’avvio della sperimentazione, al fine di

valutare l’esito della stessa ed assumere le conseguenti determinazioni.

F.       In attesa che si realizzi la partecipazione delle associazioni Cooperative alla CNCE, quanto demandato nei punti precedenti del presente Protocollo alla CNCE stessa, è temporaneamente affidato alle Parti firmatarie il presente CCNL. In attesa che si realizzi la partecipazione di cui sopra rimane ferma la Clausola di salvaguardia di cui all’art. 61, lettera A) del CCNL 6 Luglio 1995.

 

 

 

***************

 

 

In attesa che quanto sopra concordato abbia completa efficacia e validazione su quanto previsto dal punto E., la disciplina da applicare rimane quella del C.C.N.L. del  6.7.95 che qui di seguito si riporta:

 

 

 

Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

 

Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in  trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori  a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.

 

L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa  Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.

 

Nell' ipotesi di cui ai 2 commi precedenti gli adempimenti dell' impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.

 

Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura. Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, possono integrare la suddetta elencazione.

 

L'impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento all'art.18 della legge 19 marzo 1990, n.55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.

 

Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa e' tenuta anche a documentare alla Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denuncie delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.

 

In mancanza, su richiesta della Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa Edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.

 

In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell’impresa o del committente. Nei casi di cui ai commi ottavo e undicesimo, il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa Edile del  luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza.

 

 

 

 

 

 

Clausola di Salvaguardia di cui all’art.61 punto A) del CCNL per i lavoratori delle Cooperative edili del 9.2.2000.

 

Fermo restando che la presente normativa si applica in sostituzione di quella di cui al CCNL 1.03.1991, subordinatamente alla garanzia del riconoscimento ai lavoratori delle condizioni economico‑normative discendenti dalla contrattazione collettiva di riferimento, le parti convengono che, trascorsi i termini delle verifiche previste nel  protocollo sul sistema delle casse edili di cui all’art. 73 e comunque entro e non oltre il 31.12.2000,  procederanno ad un riesame per l'armonizzazione della materia in oggetto al fine di  rispondere alle esigenze di piena applicazione del contratto di lavoro per le imprese cooperative.

 

 

 

 

2) Norme per gli addetti ai lavori dell’armamento ferroviario

 

Nei lavori dell’andamento delle linee ferroviarie, per “cantiere” si intende il tratto di linea in tutta la sua estensione, oggetto di singoli contratti d’appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi a lotti. Per “posto di lavoro” si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell’esecuzione del lavoro, nell’ambito del cantiere dove l’operaio deve prestare la sua opera.

L’operaio si deve trovare sul posto di lavoro all’ora fissata dall’orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.

Resta stabilito che all’operaio addetto al lavoro di armamento ferroviario - qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l’estensione del cantiere e/o l’ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto - è corrisposta una indennità di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64, per ogni ora di effettivo lavoro.

L a predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall’operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo  e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante, nei casi di passaggio dell’opera da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.

L’impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell’operaio, deve provvedere al vitto e all’alloggio od al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura fortettaria.

 

 

ART. 62 - TRASFERIMENTI

 

AlI'operaio in servizio che sia trasferito in un  cantiere deIIa stessa impresa situato in diversa IocaIità così distante e per un tempo taIe da comportare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabiIe dimora, deve essere rimborsato l’importo, previamente concordato con I'impresa, deIIe spese di trasporto per Iui e per  familiari conviventi a carico che con Iui si trasferiscono, nonché per Ie masserizie.

Allo stesso operaio  è inoltre dovuta, limitatamente alla durata deI viaggio, per Iui e per  i familiari conviventi a carico che Io seguono neI trasferimento, una indennità giornaliera, da stabilirsi caso per caso, di  entità diversa a seconda che  il viaggio comporti pernottamento o meno.

OItre aI trattamento di cui sopra gIi deve essere corrisposta, “una tantum”, una somma a titolo di indennità iI cui importo sarà concordato con l’impresa, tenendo conto anche deIIo stato di famiglia delI'operaio (se capo famigIia o non) e deI fatto che I'impresa fornisca o meno I'aIIoggio neIIa nuova IocaIità.

L'operaio ha diritto altresì aI rimborso deIle spese sopportate per anticipata risoIuzione deI contratto di fitto, se dovute, per un massimo comunque di tre mesi.

Il trasferimento deve essere comunicato all'operaio con un congruo preavviso.

L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del  rapporto di lavoro, aIlo stesso trattamento che gIi sarebbe spettato in caso di licenziamento.

QuaIora peraltro I'operaio comprovi dl non potersi trasferire neIla nuova Iocalità per seri motivi dl saIute o familiari, l'impresa, ove possa continuare ad occuparIo nelIa Iocalità daIla quaIe intendeva trasferirlo, non procederà aI suo licenziamento.

All'operaio che viene trasferito per esigenze dell’impresa e che entro due anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui rientrano alla sede di provenienza e per le masserizie, purché il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione di rapporto di lavoro.

In caso di decesso dell'operaio entro due anni dal trasferimento, I'impresa si assumerà le spese del trasporto della salma nel luogo in cui l'operaio prestava servizio prima del trasferimento, purché il trasporto della salma ed il rientro avvengano entro un mese dalla morte dell'operaio.

 

 

ART. 63 ‑ INDENNITA’ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA O IN ZONA MALARICA

 

Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le stesse Associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.

Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.

Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al terzo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.

Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

 

 

ART. 64 ‑ ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

 

Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:

1) Minimi di paga base oraria:

Si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.

2) Paga base oraria di fatto:

Si intende la paga attribuita all'operaio “ad personam” (minimo contrattuale più eventuale superminimo).

3) Ai fini dell'applicazione degli artt. 48, 59, 60, 61, 68, 69, debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione :

a) per gli operai che lavorano ad economia:

   - paga base di fatto

   - indennità di contingenza

   - ex-indennità territoriale di settore

b) per gli operai che lavorano a cottimo:

   - paga base di fatto

   - indennità di contingenza

   - ex-indennità territoriale di settore 

   - utile minimo contrattuale di cottimo (23% di cui all'art. 53)

   - utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 58, 59, 72 del presente contratto.

4) Ai fini dell'applicazione degli artt. 58 e 72 devono essere assunti a base di calcolo gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) lettera a).

5) Agli effetti dell'applicazione degli articoli 10, 19, 24, 43, 45, 49, 53, 57 e 72, oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3), lettera a), deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

 

 

ART. 65 ‑ MODALITA’ Dl PAGAMENTO

 

Il periodo di paga è di norma mensile, anche se può essere: settimanale, quindicinale e quattordicinale.

Conseguentemente l'erogazione della retribuzione spettante dovrà avvenire ai sensi di legge in relazione al periodo di paga adottato.

Quando il periodo di paga sia disposto quindicinalmente, quattordicinalmente o mensilmente, a richiesta dell'operaio, devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione netta e dell’assegno per il nucleo familiare.

Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo della retribuzione spettante deve avvenire non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui la retribuzione stessa si riferisce.

Nel caso che l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l’operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Associazioni territoriali delle Cooperative e dei lavoratori.

La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera.

Nel caso che la paga si faccia in località diversa dal cantiere, si permetterà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la paga al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.

All'atto del pagamento della retribuzione deve essere consegnata all'operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.

 

 

 

ART. 66 ‑ TRATTAMENTO IN CASO Dl MALATTIA

 

In caso di malattia l'operaio non in prova ha il diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.

Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 15 mesi consecutivi.

Trascorso questo periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio o la malattia debitamente accertata non gli consenta la ripresa del lavoro, I'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al TFR. Ove l'impresa non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso, fatta salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

L'operaio che cade ammalato in periodo di preavviso ha diritto al TFR a norma dell'art. 36 del presente contratto - fatti salvi i termini di maturazione fissati dal 1° comma dell'art. 1 della Legge 297/82 - e alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.

Per il trattamento economico dovuto in caso di maIattia dagIi stessi istituti assicurativi, si fa riferimento aIIe norme generaIi riguardanti l'assistenza di malattia agIi operai deII'industria.

La cooperativa anticipa il  trattamento economico sia per Ia parte dell’ istituto sia per Ia parte a carico delIe Casse ediIi, con diritto di recupero presso gIi istituti medesimi secondo i criteri di cui alI'aIIegato C ovvero secondo le modaIità di Iegge.

Durante l’assenza daI Iavoro per maIattia l’impresa, entro i limiti della conservazione deI posto di cui aI primo e secondo comma,  è tenuta a corrispondere all’operaio la percentuaIe di ferie, permessi retribuiti e gratifica natalizia, nelIa misura e con Ie modalità indicate di quanto corrisposto daII'lNPS, saIva Ia ipotesi di cui alI'ottavo comma dello stesso articolo.

Durante l’assenza dal Iavoro per maIattia l’impresa cooperativa, entro i limiti della  conservazione del posto di cui aI presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente aII'operaio non in prova un trattamento economico giornaIiero pari alI'importo che risuIta moltipIicando Ie quote orarie sottoindicate deIIa retribuzione costituita daI minimo di paga base, daII'indennità territoriaIe di settore e daII'indennità di contingenza, per un numero di ore corrispondente aIIa divisione per sei deIl'orario contrattuale settimanale in vigore neIla circoscrizione durante I'assenza per maIattia.

Le quote orarie di cui aI comma precedente sono caIcoIate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti previsti dal CCNL del 5.7.95.

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A  decorrere dal 1° ottobre 2000, i suddetti coefficienti diventeranno i seguenti:

 

a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 7 giorni: 0,5495;

b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 14 giorni: 1,0495;

c) dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,3795;

d) dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,1565;

e) dal 181° giorno al 270° giorno per le sole giornate non indennizzate dall’INPS: 0,5495.

Per gli apprendisti il coefficiente per Ie giornate non indennizzate daII'INPS è pari a:

0,5495.

 

Nei casi di malattia di durata inferiore ai 7 giorni, per i quali è previsto il solo accantonamento  (18,5%), l’impresa corrisponderà direttamente all’operaio il 4,95% della retribuzione non più accantonato.

 

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato  è corrisposto dall’impresa all’operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.

In caso di ricaduta della stessa maIattia o altra conseguenziaIe come taIe riconosciuta daIl'lNPS vaIe ai fini dei coefficienti da appIicare Ia normativa deIl'INPS medesimo.

In caso di contratto di Iavoro a tempo parziale,  il trattamento economico giornaliero di maIattia si ottiene moItipIicando Ie quote orarie di cui al comma precedente per iI numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per 6 dell’orario settimanale convenuto.

Per i casi di T.B.C., fermo restando quanto previsto daI presente articolo, si fa riferimento aIIe vigenti disposizioni di Iegge.

Sono fatte saIve Ie condizioni di miglior favore, considerate neI Ioro compIesso, in atto neIIe singoIe circoscrizioni territoriali; sono altresì  fatte saIve Ie normative definite suIIa materia di cui aI presente articolo a IiveIIo territoriale nonché Ie disposizioni regoIamentari disposte daIIa Cassa Edile quaIora non costituiscano condizioni inferiori rispetto aI presente articolo.

 

 

 

 

 

ART. 67 -     TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA  PROFESSIONALE

 

 

In caso di infortunio suI Iavoro o di maIattia professionale I'operaio non in prova ha diritto alIa conservazione deI posto fino a quando dura I'inabilità temporanea che impedisce totaImente e di fatto aIl’operaio medesimo di attendere aI Iavoro e comunque non oItre Ia data indicata neI certificato definitivo di abilitazione aIIa ripresa deI Iavoro rilasciato daI competente istituto.

Trascorso taIe periodo, ove l’mpresa licenzi l’operaio, o Ia infermità conseguente aII'infortunio o aIIa maIattia professionaIe, debitamente accertata, non gIi consenta Ia ripresa deI Iavoro, I'operaio ha diritto aIIa indennità sostitutiva deI preavviso e aI T.F.R. fatti salvi termini di maturazione stabiliti dal 1° comma della Legge 297/82.

L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionaIe in periodo di preavviso ha diritto aIIa conservazione deI posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per Ia conservazione deI posto, iI rapporto di Iavoro si intenderà senz'aItro risoIto, fermo restando iI diritto alI'operaio di percepire iI T.F.R. spettante a norma deIl’articolo 36  fatti saIvi i  termini di maturazione dal 1° comma dell’art. 1 della  Legge 297/82.

Per  il trattamento economico dovuto in caso di infortunio  o di malattia professionale dagIi istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generaIi  riguardanti l’assicurazione per infortuni o malattia professionaIe degli operai deII'industria.

Durante l’assenza dal Iavoro per infortunio o per maIattia professionale l’impresa è tenuta a corrispondere all’operaio Ia percentuaIe per ferie e gratifica nataIizia, permessi retribuiti, nei Iimiti, neIIa misura e con Ie modaIità indicate nell'art. 58 del presente contratto, per differenza e ad integrazione di quanto corrisposto dall’INAIL salva l’ipotesi di cui aII'ottavo comma deIlo stesso articolo.

Ove, invece, I'infortunio suI Iavoro si verifichi o la maIattia professionaIe insorga durante iI periodo di prova, l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il Iavoro entro 30 giorni.  Durante Ia sospensione deI periodo di prova, è dovuto il trattamento di cui aI precedente comma sempre che, superato il periodo di prova medesimo, l’operaio  sia confermato in servizio.

La cooperativa anticipa il trattamento economico sia per Ia parte a carico deII'INAIL sia per Ia parte a carico deIIe Casse Edili, con iI diritto di recupero presso gIi istituti medesimi.

Durante l’assenza daI Iavoro per infortunio o maIattia professionaIe, l’mpresa entro i limiti della conservazione del posto di cui aI presente articolo,  è tenuta a erogare aII'operaio non in prova un trattamento economico giornaIiero pari aII'importo che risuIta moItiplicando Ie quote orarie sottoindicate deIIa retribuzione costituita daI minimo di paga base, daII'indennità territoriale di settore e daIl'indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente aIIa divisione per sette delI'orario contrattuale settimanaIe in vigore neIIa circoscrizione durante I'assenza per infortunio o maIattia professionaIe.

Le quote orarie dl cui al comma precedente sono caIcolate appplicando aIIa retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti previsti dal CCNL 5.7.95.

 

A decorrere dal primo Ottobre 2000, i suddetti coefficienti diventeranno i seguenti:

 

a) daI 4° aI 90° giorno di assenza: 0,2538

b) daI 91° giorno in poi: 0,0574.

Il  trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto daIl’impresa aIl’operaio per tutte Ie giornate  indennizzate dall’INAIL comprese le domeniche.

In caso di contratto di Iavoro  a tempo parziaIe il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando Ie quote orarie di cui al comma precedente per iI numero deIle ore di lavoro giornaIiere risultanti daIIa divisione per sette deII'orario settimanale convenuto.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in atto nelle singole circoscrizioni territoriali; sono altresì fatte salve le normative definite sulla materia di cui al presente articolo a livello territoriale nonché le disposizioni regolamentari disposte dalla Cassa Edile qualora non costituiscano condizioni inferiori rispetto al presente articolo.

 

Nel caso di carenza di intervento dell’INAIL, l’accordo in esame prevede che l’impresa corrisponderà direttamente all’operaio il 4,95% della retribuzione non più accantonata. 

 

Norma comune

 

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio—soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art.31—nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia, dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 68 ‑ CONGEDO  MATRIMONIALE

 

Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui l’accordo interconfederale stipulato il 31 maggio 1941.

Peraltro, all'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se avviene in giornata feriale. Per detto periodo spetta il trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 64 per 72 ore.

All'operaio che abbia maturato presso la stessa impresa una anzianità ininterrotta di servizio di almeno 12 mesi compiuti viene concesso un periodo di congedo della durata di giorni 12 consecutivi, fermo restando il criterio della decorrenza indicato al comma precedente, con diritto al trattamento economico di cui al punto 3, dell'art. 64 per 88 ore.

L'impresa deve anticipare all'operaio la somma corrispondente alle giornate di congedo spettanti, subordinatamente all'espletamento da parte dell'interessato degli adempimenti richiesti dall'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale, ed ha diritto di recuperare dall'lstituto medesimo la parte che questo ha per legge a proprio carico.

 

 

ART. 69 ‑ ANZIANITA’ PROFESSIONALE  EDILE

 

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi alla anzianità professionale edile.

Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e la erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al presente contratto del quale forma parte integrante.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina della anzianità professionale edile si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro, la cui misura sarà stabilita in relazione alle esigenze della gestione con accordo tra le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Il contributo viene computato su tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate, sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 64 e sul trattamento delle festività di cui all'art. 57.

 

 

ART. 70 ‑ CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI

 

L'operaio deve conservare in buono stato: macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.

Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione, darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno arrecato, previa contestazione dell'addebito.

Per l'approvvigionamento degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve fare capo al personale appositamente incaricato dall'impresa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, deve essere riconsegnato al personale incaricato dall'impresa quanto si è ricevuto in consegna temporanea.

L'operaio risponderà - e l'impresa potrà valersi sulle sue competenze - delle perdite del materiale e/o degli attrezzi a lui affidati, che siano a lui imputabili, sempreché sia stato messo in grado di custodirli.

 

 

ART. 71 ‑ CUSTODIA DEGLI INDUMENTI, DEI CICLI E MOTOCICLI

 

L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo delle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione degli indumenti, dei cicli e motocicli. In esso l'operaio deve avere la possibilità di provvedere al cambio degli abiti normali con quelli da lavoro, prima e dopo l'orario lavorativo.

L'impresa deve provvedere a far richiudere il locale predetto e ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza degli indumenti personali, dei cicli e motocicli lasciati dagli operai.

Resta fermo che i locali debbono essere sempre tenuti secondo le norme igieniche.

Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, I'impresa deve provvedere nel modo più idoneo alla conservazione degli indumenti e dei mezzi suddetti.

L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano obiettive condizioni di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui trattasi.

 

 

ART. 72 ‑ PREAVVISO

 

Il licenziamento o le dimissioni non determinati da giusta causa dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edile, è stabilito in una settimana di calendario per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci di calendario per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.

Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, in mancanza di preavviso il recedente è tenuto a versare all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione (v. punto 4 dell'art. 64) che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.

 

 

 

 

 

ART. 73 ‑ CASSE EDILI

 

 

a)    Le Casse Edili, istituite territorialmente, sono lo strumento per l’attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi, stipulati fra AICPL, ANCPL, Federlavoro e Servizi e FENEAL, FILCA e FILLEA, nonchè fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.

       I riferimenti alle Casse Edili contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Casse Edili costituite a norma del comma precedente.

         Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al primo comma, non determinano effetti nei confronti delle Casse Edili previste dalla presente disciplina.

       L’organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.

       Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse Edili stabiliti per le imprese cooperative e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.

       Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’Art. 64.

       Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico delle imprese cooperative e per 1/6 a carico dei lavoratori.

       La quota di contribuzione a carico dell’operaio deve essere trattenuta dall’impresa cooperativa sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile.

       La Cassa Edile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato in misura paritetica dalle Associazioni territoriali delle cooperative da un lato e, dall’altro, dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

       Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.

       Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni cooperative e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.

       Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Consiglio di Amministrazione.

       Le regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse Edili per l’automatica ed integrale applicazione.

       Gli organi delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

       L’esercizio finanziario della Cassa Edile decorre dal 1° Ottobre al 30 Settembre dell’anno successivo.

       I bilanci delle Casse Edili debbono essere approvati entro 6 mesi dalla scadenza dell’esercizio e cioé entro il 31 Marzo successivo.

         I bilanci consuntivi -situazione patrimoniale e conto economico- accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio Sindacale, sono di norma trasmessi, entro 30 giorni dalla loro approvazione, alle Organizzazioni territoriali cooperative e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

       Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione di cui al comma precedente le Organizzazioni territoriali si incontreranno per esprimere la loro valutazione, redigendo e sottoscrivendo un apposito verbale.

       Il verbale deve essere trasmetto, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa Edile il quale ne darà lettura al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione dello stesso.

 

b)    Con l’iscrizione alla Cassa Edile, le imprese cooperative e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa, con l’impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall’Art. 39, gli obblighi e oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

       La Cassa Edile, nelle occasioni e con le modalità stabilite localmente dalle Associazioni di cui al primo comma della lettera a), raccoglierà dalle cooperative e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della medesima, una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.

 

c)    Le parti, nel quadro dell’accordo di reciprocità siglato il 20/01/2000 (allegato .....) si impegnano:

-    ad attuare, entro il 30 Giugno 2000, un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse Edili;

-    predisporre, entro il 30 Aprile 2000, i modelli unici di denuncia mensile e il modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti, nonché per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva, che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati entro il termine del 31 Maggio 2000.

      

 

Dichiarazione a verbale

 

Le Associazioni e Organizzazioni nazionali firmatarie, riconoscendo l’importanza delle prestazioni assistenziali e dei servizi delle Casse Edili, riaffermano l’obiettivo comune di pervenire, su tutto il territorio nazionale, a Casse Edili uniche per tutto il settore gestite con la partecipazione delle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL operanti nel settore delle costruzioni.

Quanto sopra ha anche la finalità di estendere la tutela contrattuale dei lavoratori e di realizzare condizioni di perequazione dei costi per le imprese.

I principi sopra esposti comporteranno, nell’ambito del sistema di Casse Edili e anche attraverso la revisione degli statuti delle Casse medesime:

-    la realizzazione di una gestione unitaria di un unico sistema di Casse Edili;

-    il riconoscimento dell’autonomia contrattuale delle parti;

-    l’uniformità dei trattamenti erogati ai lavoratori con conseguente armonizzazione delle aliquote contributive per perseguire la parità di costi tra le imprese;

-    la riconoscibilità delle rappresentanze degli organismi paritetici di gestione che affermi le caratteristiche territoriali di presenza delle imprese associate;

-    la lotta all’evasione e al lavoro nero, al fine di combattere la concorrenza sleale o le infiltrazioni malavitose del settore, attraverso procedure che penalizzino le dichiarazioni anomale e gli utilizzi d’orario di lavoro palesemente non credibili.

 

 

 

ART. 74 ‑ QUOTE SINDACALI  E DI ADESIONE CONTRATTUALE   

 

Le cooperative opereranno mensilmente le trattenute dei contributi sindacali se ne avranno ottenuto delega individuale firmata dal lavoratore interessato.

Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, nonché l'importo dello stesso.

Le Organizzazioni Nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto convengono sulla istituzione a livello territoriale di una quota di adesione contrattuale da trattenere a tutti i lavoratori e datori di lavoro tramite le Casse Edili.

Le modalità di riscossione ed il relativo importo verranno definiti a livello provinciale dalle Associazioni territoriali.

Le Organizzazioni Nazionali dei Lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto confermano l'aliquota dello 0,15% quale quota nazionale di adesione contrattuale da trattenere a tutti i lavoratori e datori di lavoro tramite le Casse Edili.

La base imponibile per il calcolo dello 0,15% è costituita:

- dal 1° febbraio 1988 dalla retribuzione del punto 3) dell'art. 64 maggiorata del 23%.

Le Casse Edili effettueranno i versamenti delle quote suddette sui c/c indicati dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto.

La maggiorazione del 23% della base di calcolo sarà attuata anche per le quote territoriali di adesione contrattuale solo con accordo fra le competenti Organizzazioni Sindacali aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti.

Dal 1° Ottobre 2000 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,15 degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art.64, maggiorato del 18,5% e del 4,95%, per i datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai.

 

 

ART. 75 ‑ FORMAZIONE  PROFESSIONALE

 

 

Le Associazioni cooperative e le Organizzazioni sindacali firmatarie riaffermano la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione dei lavoratori dell'edilizia per affinare e perfezionare le capacità tecniche degli stessi, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico‑produttive delle imprese.

Le Associazioni e Organizzazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza cureranno l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo all'istituzione di apposito ente scuola od al potenziamento di quello esistente.

Le Associazioni Cooperative e le OO.SS. firmatarie riaffermano il loro impegno (come per le Casse Edili ed altri enti paritetici) a pervenire ad enti scuola unitari gestiti con la partecipazione di tutte le Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie dei CCNL.

 

A tale scopo le parti, a livello nazionale e territoriale, promuoveranno ognuna per conto proprio e/o congiuntamente, iniziative atte a realizzare intese che consentano l'attuazione di quanto indicato al comma precedente.

Gli enti scuola realizzeranno i loro scopi mediante la istituzione di scuole professionali edili e lad- dove queste per obiettive accertate difficoltà non possono organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli enti scuola stessi - ad istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.

Al relativo finanziamento verrà provveduto con il contributo a carico delle cooperative, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione e di cui al punto 3) dell'art. 64.

Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio di Amministrazione paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti sulla base di un apposito regolamento i cui principi verranno fissati dalla Commissione paritetica di cui al quart'ultimo comma. Il Consiglio di Amministrazione nominerà il Presidente nella persona di un rappresentante delle cooperative, il Vice Presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori.

Le Organizzazioni territoriali delle cooperative e lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti‑Scuola.

Le clausole difformi degli statuti esistenti alla data di entrata in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.

I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.

Gli Enti‑Scuola in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali o interprovinciali.

I corsi dovranno essere indirizzati alla prima formazione di giovani che entrano nel settore; alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento di operai impiegati, tecnici e quadri, secondo le esigenze del mercato del lavoro.

Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali. I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico alle lavorazioni di cantiere ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.

Durante tale periodo di addestramento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello del 1° livello e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 43.

Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all'art. 43, valgono anche per i lavoratori già in servizio che presentano l'attestato anzidetto.

Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare operai ai corsi professionali, gestiti dagli Enti‑Scuola, ed incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.

Le parti convengono di istituire un organismo paritetico, a livello nazionale, con la funzione di promuovere e coordinare l'attività di addestramento svolta dagli Enti‑Scuola territoriali, di armonizzare i programmi e gli indirizzi didattici e di assumere in genere ogni idonea iniziativa atta a favorire l'istruzione professionale.

 

 

 

Dichiarazione a verbale

 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 75 del CCNl,, le Associazioni Cooperative esprimono esplicito interesse per i contenuti dell’intesa raggiunta in materia di formazione professionale dall’accordo di rinnovo OO.SS-Ance del 29/01/2000 e pertanto ne determineranno le condizioni attuative compatibili con il sistema cooperativo.

 

 

 

 

 

ART. 76 - COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE

 

Viene istituita una Commissione Tecnica paritetica a livello Nazionale per:

a) Lo studio dei problemi attinenti la disciplina  del lavoro a cottimo, le retribuzioni ad incentivo e gli strumenti idonei allo scopo, nell’ambito del Contratto di lavoro, avente riguardo anche alle esperienze e alle realizzazioni di altri paesi, nonché alle diverse situazioni esistenti territorialmente in Italia. La Commissione potrà promuovere sperimentazioni in talune circoscrizioni territoriali di comune accordo con le Associazioni locali.

b) L’esame delle questioni di interpretazione della disciplina sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nell’impiego della mano d’opera negli appalti e nei subappalti di cui agli articoli 5 e 54 del presente Contratto.

c) L’esame delle situazioni segnalate ai sensi del penultimo comma dell’art. 60.

 

 

ART. 76 bis) – ASPETTATIVA

 

All’operaio non in prova  che ne faccia richiesta può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda e per una sola volta all’anno, un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto.

L’aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.

L’impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Cassa Edile il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.

In tali casi è consentita, ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’assunzione di personale a contratto determinato per sostituire i lavoratori assenti.

Il numero dei dipendenti assunti ai sensi del comma precedente non può superare il numero dei lavoratori in aspettativa e comunque non può superare il 5% del numero dei lavoratori occupati.

Per le aziende che occupano meno di 20 dipendenti non può essere assunto a termine, ai sensi del comma precedente, più di un lavoratore.


 

DISCIPLINA SPECIALE

 

Seconda parte Regolamentazione per gli impiegati e

                          per i quadri

 

 

 

ART. 77 ‑ ASSUNZIONE E DOCUMENTI

 

Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge.

Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare:

1) la data di assunzione;

2) la categoria cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;

3) la durata dell'eventuale periodo di prova;

4) la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;

5) il trattamento economico iniziale;

All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:

1) la carta d'identità o altro documento equipollente;

2) il libretto di lavoro;

3) il certificato comprovante eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni;

4) i documenti comprovanti il diritto agli assegni  per il nucleo familiare e all'assegno integrativo;

5) la dichiarazione comprovante il diritto alla detrazione di imposta;

6) il codice fiscale.

Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari ed agli effetti delle detrazioni d'imposta.

E’ in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale in data non anteriore a tre mesi.

L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza ed il domicilio e gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la legge prevede determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.

Cessato il rapporto di lavoro, I'impresa deve restituire all'impiegato, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Per quanto riguarda il libretto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

In adempimento a quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991 n. 223 art. 25 comma 2 le parti concordano che le assunzioni effettuate per le qualifiche rientranti nei profili professionali previsti dalla presente CCNL per i livelli 4°, 5°, 6°, 7°, 8°. non sono da computarsi ai fini del calcolo della riserva del 12% prevista dalla legge 23 luglio n. 223, art. 25, comma 1.

 

ART. 78 ‑ PERIODO Dl PROVA

 

 

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a: cinque mesi di calendario per gli impiegati di 8°, 7° e 6° livello, tre mesi di calendario per gli impiegati di 5° livello e due mesi di calendario per gli impiegati di 4°, 3°, 2° e 1° livello. 

Il suddetto periodo di prova deve risultare da apposita lettera di assunzione.

Non sono ammessi né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, fatta eccezione per le situazioni indicate al comma successivo.

In caso di malattia il periodo di prova resta sospeso per tutta la durata della malattia e verrà ripreso a guarigione avvenuta fino al compimento del periodo prefissato. Se però la malattia ha una durata superiore al periodo di prova, il rapporto può essere risolto al momento in cui viene superato tale periodo, senza preavviso né indennità.

Nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica, dopodiché sarà ripreso fino al compimento dell'eventuale periodo ancora mancante.

Durante l'assenza per malattia, per infortunio sul lavoro o per malattia professionale non e dovuto all'impiegato alcun trattamento economico.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso dei periodo di prova sussistono tra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità.

In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

L'impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio, superando il periodo di prova, nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dall'effettuare il periodo di prova. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.

 

 

 ART. 79 ‑ ORARIO Dl LAVORO

 

 

 

Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196.

Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, da’ al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 90 del presente contratto.

Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell’art. 80.

Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione.

 

 

La Cooperativa deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti gli impiegati interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora d'inizio e di  termine del lavoro, nonché l'orario e la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

L'impiegato usufruirà di permessi annui individuali pari  a 88 ore dal 1° gennaio 1994.

I permessi individuali di cui sopra maturano in relazione all'anzianità di servizio successiva  al 1° gennaio 1994 con gli stessi criteri di cui al 4° comma dell'art. 85 e sono da godere di norma per gruppi di otto ore.

Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, con i criteri di cui al 3° comma dell'art.85 .

Per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere, i permessi individuali annui sono pari nell'anno a  48 ore a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Agli impiegati di cui al comma 10 del presente articolo spettano inoltre 40 ore annue complessive di riduzione dell'orario, da utilizzare con le modalità di cui all'art. 46 Bis. 

I criteri di maturazione dei permessi e delle riduzioni di orario di cui ai precedenti comma 10 e 11, sono previsti dal 8° comma.

La presente regolamentazione assorbe il trattamento relativo alle festività soppresse di cui all'art. 1 della Legge 54/1977 e al successivo DPR 792/85.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 80 ‑ ELEMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO GLOBALE

 

 

Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale dell'impiegato sono i seguenti:

 1) Stipendio minimo mensile - tabella allegata  A ;

 2) indennità di contingenza;

 3) ex-premio di produzione territoriale;

 4) superminimo collettivo;

 5) superminimo ad personam di merito;

 6) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (art. 82);

 7) indennità di funzione Quadri (art. 15);

 8) aumenti periodici di anzianità (art. 83);

 9) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;

10) provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili;

11) indennità di cassa e di maneggio di denaro (art. 86);

12) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria (art. 88);

13) indennità di zona malarica (art. 89);

14) ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche in misura forfettaria;

15) rateo della 13a mensilità (art. 96);

16) rateo del premio annuo (art. 97);

17) rateo premio di fedeltà (art. 98);

18) elemento economico territoriale.

Per stipendio di fatto si intende la somma mensilmente corrisposta per i titoli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7 e 8.

Per determinare la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale, assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per centosettantatre (173).

Lo stesso divisore si utilizza per detrarre le ore non effettuate né retribuite nel mese e per il pagamento delle ore supplementari e straordinarie.

Per l'indennità di contingenza si applicano le disposizioni degli accordi interconfederali e della legislazione vigente.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 81 ‑ ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

Agli impiegati è corrisposto un elemento economico territoriale, così come previsto dall’art. 6, sub A), 3° comma,  lett. d).

 

 

ART. 82 ‑ INDENNITA’ SPECIALE A FAVORE DEL PERSONALE NON SOGGETTO A

                LIMITAZIONI Dl ORARIO

 

Le parti si danno atto che, nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art.1 del RDL 15 marzo 1923, n.962, il quale esclude dalla limitazione dell'orario d i lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.

A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo—escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro—quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3 n. 2 del RD 10 settembre 1923, n. 1955).

Al personale di cui sopra potrà essere riconosciuta una indennità definita in una percentuale variabile da un minimo del 10% ad un massimo del 35%, da definirsi su un massimo di quattro livelli e da calcolarsi su stipendio minimo mensile e contingenza in vigore alle singole scadenze di paga.

Detta indennità sarà definita e concordata—tra le organizzazioni aziendali e/o territoriali aderenti alle parti contraenti—in relazione alla disponibilità richiesta ed effettivamente espressa nello svolgimento delle funzioni attribuite.

È in facoltà della Cooperativa dedurre l'importo della suddetta indennità da eventuali superminimi, sempre che questi siano stati fissati allo stesso titolo in considerazione della particolare natura del ruolo.

La presente normativa decorre dal 1° luglio 1987.

 

 

ART. 83 ‑ AUMENTI PERIODICI Dl ANZIANITA’

 

A decorrere dal 1° gennaio 1980 l’impiegato ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso una stessa impresa o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), ad uno scatto biennale per un massimo di 5 scatti secondo i valori mensili sotto indicati per ciascun Livello:

 

 Imp. 8° livello L. 32.000

 Imp. 7° livello L. 27.000

 Imp. 6° livello L. 24.874

 Imp. 5° livello L. 20.255

 Imp. 4° livello L. 18.620

 Imp. 3° livello L. 17.412

 Imp. 2° livello L. 15.919

 

Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.

Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti periodici maturati o da maturare.

In caso di passaggio al livello superiore l'importo degli scatti maturati sarà mantenuto in cifra fissa e la frazione di biennio in corso di maturazione al momento del passaggio sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nel nuovo livello fermo restando il numero massimo di 5 scatti di cui al primo comma.

 

 

Nota a verbale

 

Per gli impiegati in forza al 31 luglio 1979 resta in vigore il numero di 16 scatti biennali di anzianità previsto dal  C.C.N.L. 15 aprile l976, calcolati, per gli scatti maturati dal 1° gennaio 1980, negli importi di cui al primo comma.

Comunque il numero di scatti di anzianità maturabili non potrà essere superiore a 16, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma del suddetto articolo.

Gli scatti già maturati alla data 31 dicembre 1979 sono stati mantenuti in cifra negli importi in vigore alla stessa data ed incrementati, ognuno, a decorrere dal 1° gennaio 1980 di L..5.000 (cinquemila).

Con decorrenza 1° luglio 1979 è soppresso il terzo comma dell'art.55 del C.C.N.L. 2 marzo 1976.

 

 

ART. 84 ‑ GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

 

Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo;

b) le festività del 25 aprile e del 1° maggio;

c) le seguenti festività infrasettimanali:

1) Capodanno 1° gennaio;

2) Epifania 6 gennaio

3) Giorno successivo alla Santa Pasqua;

4) 2 giugno festa della Repubblica;

5) Assunzione Maria Vergine ‑ 15 agosto

6) Ognissanti 1° novembre;

7) Immacolata Concezione ‑ 8 dicembre

8) Santo Natale ‑ 25 dicembre;

9) Santo Stefano ‑ 26 dicembre

10) Santo Patrono della località ove ha sede il cantiere o dove lavora l'impiegato.

Saranno altresì considerate festive le giornate che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta, venissero in seguito stabilite.

Qualora la festività del Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.

In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui alla lettera b) e c) si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre l954. Peraltro l'importo della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.1 del predetto accordo, sarà determinato dividendo la retribuzione mensile per venticinque.

Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.

Il riposo si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno Iavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Per la festività del 4/11, di cui alla legge 54/1977, si applica il trattamento di cui al quarto

comma del presente articolo.

 

 

ART. 85  - FERIE

 

 

L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo feriale pari a 4 settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 84.

Per giorni lavorativi si intendono quelli non festivi compresi tra il lunedì e il venerdì.

Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai nn. dall'1 al 14 dell'art. 80.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.

Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo.

Nel fissare l'epoca di riposo feriale sarà tenuto conto, da parte dell'impresa compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato anche per un frazionamento delle ferie medesime.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.

Dato lo scopo igienico‑sociale dell' istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.

Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa, ed in via del tutto eccezionale non sia possibile far godere all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie, I'impresa è tenuta a versargli una indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (comma 4°). Tale indennità va corrisposta entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'anno solare di maturazione delle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal secondo comma dell'art. 95, con decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere dei 12 mesi.

Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, I'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie.

Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, sempreché dia la precisa documentazione del versamento dell'anticipo stesso.

La quota giornaliera da corrispondere all'impiegato in caso di ferie non godute, è pari ad un venticinquesimo della retribuzione mensile di cui al 3° comma.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nella seguente ipotesi:

‑ malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;

‑ malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.

 

 

Chiarimento a verbale

 

Si riconferma il maggior periodo di ferie - rispetto a quanto stabilito al 1° comma - per quelli impiegati  che avevano conseguito  tale diritto in forza dell’art. 68 del C.C.N.L. 2 marzo 1976.

 

 

 

 

ART. 86 ‑ INDENNITÀ Dl CASSA E Dl MANEGGIO Dl DENARO

 

 

All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori deve essere corrisposta una maggiorazione dell'8% dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza della sua categoria.

Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell'impiegato.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 87 ‑ INDENNITA’ PER USO Dl MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA’

               DELL'IMPIEGATO

 

 

All'impiegato che, a richiesta dell'impresa, usi in via continuativa mezzi di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più cantieri, ecc.) deve essere corrisposto un rimborso chilometrico da concordare tra le parti.

 

 

ART. 88 ‑ INDENNITA’ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA, IN CASSONI AD ARIA

               COMPRESSA ED IN GALLERIA

 

 

Agli impiegati destinati a prestare la loro opera continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:

a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa, lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai da contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.

Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 80;

b) per lavori in galleria: una indennità di L. 50.000 mensili.

Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito per altri motivi specifici.

 

 

 

 

ART. 89 ‑ INDENNITA’ Dl ZONA MALARICA

 

Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.

Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 80.

L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.

Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.

L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica. 

Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

 

 

 

 

 

ART. 90 ‑ LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

 

Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all’art. 79 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall’art. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.

Il lavoro straordinario e’ ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.

L’impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito.

Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all’impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita.

Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione.

Le percentuali di aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

1.        lavoro straordinario diurno ......................................... 35%

2.        lavoro festivo............................................................... 45%

3.        lavoro festivo straordinario ......................................... 55%

4.        lavoro notturno non compreso in turni periodici......... 34%

5.        lavoro notturno compreso in turni periodici................ 10%

6.        lavoro straordinario notturno ...................................... 47%

7.        lavoro festivo notturno escluso quello compreso 
in turni periodici ......................................................... 50%

8.        lavoro notturno festivo straordinario.......................... 70%

Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 dell’art. 80.

Qualora l’impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell’art. 80.

Qualora venga richiesta all’impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l’ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne ed a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.

A decorrere dal 1° luglio 2001 la percentuale di cui al punto 5 e’ pari all’11%.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 91 ‑ TRASFERTA

 

All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto ed alloggio.

Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto:

—nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del 15% sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto ed alloggio);

—se non vi è pernottamento fuori sede ma la missione si protrae per l'intera giornata, un'indennità del 15% sull'ammontare delle spese di vitto;

—se l'impresa provvede all'alloggio e/o al vitto, in luogo del predetto 15%, un compenso forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso.

Qualora l'impresa non provveda all'alloggio e al vitto, potrà convenire con l'impiegato una diaria giornaliera onnicomprensiva a titolo forfettario.

 

 

 

ART. 92 ‑ TRASFERIMENTO

 

Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto con un preavviso di venti giorni. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento abbia come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, conserva, se più favorevole, il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella nuova destinazione.

L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto al preavviso e al T.F.R. previsto dall'art. 36.

Qualora peraltro l'impiegato comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, I'impresa esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, prima di procedere al suo licenziamento. Nel caso si debba procederà al licenziamento, I'impiegato ha diritto al preavviso ed al T.F.R. di cui all'art. 36.

All'impiegato trasferito, sempre che tale trasferimento comporti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo preventivamente concordato con l'impresa delle spese per il trasporto delle masserizie e, limitatamente alla durata del viaggio per sé e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, il rimborso previamente concordato nei limiti normali delle spese di viaggio, di vitto e di eventuale alloggio.

In aggiunta gli sarà corrisposto:

—se senza familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 80;

—se con familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a una mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 80.

Verrà inoltre corrisposta dall'impresa un'indennità supplementare pari all'importo di cinque giornate degli elementi di cui sopra per ogni componente il nucleo familiare che con lui si trasferisce.

Qualora per effetto del trasferimento, I'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione di trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.

All'impiegato che chieda il trasferimento non compete alcuna indennità né rimborso spese.

All'impiegato che viene trasferito per esigenze dell'impresa, e che entro dieci anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il trattamento economico come sopra precisato, purché il rientro avvenga entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto d'impiego.

Il pagamento del sopra citato indennizzo sarà effettuato, da parte dell'impresa, a comprovata dimostrazione dell'avvenuto rientro dell'ex impiegato nella sede di origine entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.

 

 

Chiarimento a verbale

 

 

Tenuto conto della situazione contingente qualora l'impiegato dovesse sostenere nella nuova destinazione maggiori oneri per canoni di locazione dovranno intervenire fra impresa  ed   impiegato particolari accordi per l'indennità da corrispondere.

Resta altresì convenuto che l'impiegato è tenuto a comunicare all'impresa i contratti di locazione e le eventuali variazioni dei medesimi.

 

 

 

ART. 93 ‑ ALLOGGIO

 

Qualora nella località ove l'impiegato è comandato a prestare la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati ed il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, I'impresa che non provvede in modo idoneo deve corrispondere un adeguato indennizzo.

 

 

ART. 94 ‑ MUTAMENTO Dl MANSIONI

 

All'impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale del predetto livello superiore.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni rientranti in una categoria superiore, avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nel livello superiore salvo che si, tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare o per altre cause che comportino per l'impresa l'obbligo della conservazione del posto.

Qualora, a seguito del definitivo passaggio di livello, l'impiegato non venga a beneficiare di una nuova retribuzione superiore alla precedente di almeno il 20% della differenza intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della categoria di provenienza e quella di assegnazione, gli va comunque riconosciuto l'importo corrispondente alla suddetta maggiorazione.

Agli effetti del comma precedente per retribuzione si intende quella costituita dagli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 80.

Agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni nel livello superiore presso la medesima impresa può essere effettuato anche non continuamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio al livello superiore deve raggiungere, rispettivamente, sette mesi nel disimpegno di mansioni di 8°, 7° e 6° livello e quattro mesi nel disimpegno di mansioni di altro livello.

 

 

 

ART. 95‑ PAGAMENTO DELLA RETRlBUZIONE

 

 

Il pagamento della retribuzione avviene alla fine di ogni mese. All'atto del pagamento della retribuzione all'impiegato deve essere consegnata la busta paga o un prospetto equivalente con le indicazioni‑previste dalle norme di legge.

Nel caso che l'impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento della retribuzione, matureranno a favore dell'impiegato, dalla scadenza del termine di cui al primo comma, gli interessi di mora nella misura pari al tasso di sconto vigente maggiorato di due punti.

L'impiegato, in dipendenza del ritardo di cui sopra, ha facoltà di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione delle indennità di mancato preavviso e del T.F.R..

In caso di contestazione sugli elementi contrattuali, eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.

Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può mai superare il dieci per cento dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 96‑ TREDICESIMA MENSILITA’

 

L'impresa deve corrispondere all'impiegato una tredicesima mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 14 dell'art. 80.

Il pagamento di tale mensilità va, normalmente, effettuato non oltre il 20 dicembre.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.

 

 

ART. 97‑ PREMIO ANNUO

 

Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo è dovuta all'impiegato, non in prova, un premio annuo nella misura di una mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 14 dell'art. 80. Il premio è erogato il 30 giugno d'ogni anno.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno di maturazione debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare delle mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.

 

 

ART. 98 ‑ PREMIO DI FEDELTA’

 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 93 del CCNL 25 ottobre 1979, resta confermato il diritto al “premio fedeltà" per gli impiegati che alla data del 30 aprile 1982 avevano conseguito la prescritta anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di 20 anni presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società). Non sono computati nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo, le anzianità convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.

Ai suddetti impiegati in servizio compete “ad personam” ogni anno, nella ricorrenza della data di assunzione, una mensilità comprensiva degli emolumenti dal n. 1 al n. 14 dell'art. 80 sulla base dei valori in atto alla data del 30 aprile 1982.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non dovuta a motivi disciplinari, I'impiegato ha diritto a tanti dodicesimi del premio per quanti sono i mesi interi di servizio prestato dall'ultima erogazione avvenuta al medesimo titolo.

 

 

 

 

 

ART. 99 ‑ TRATTAMENTO IN CASO Dl MALATTIA

 

L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore salvo i casi di giustificato impedimento; inoltre l'impiegato deve trasmettere entro due giorni il relativo certificato medico.

Per il controllo della malattia dell'impiegato valgono le norme di legge. Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, all'impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 9 dell'art. 80:

1)       Per l'anzianità di servizio fino a due anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell’intero trattamento economico per mesi sei;

2)       Per anzianità di servizio da oltre due anni fino a sei anni compiuti: conservazione del posto per mesi nove e corresponsione dell’intero trattamento economico per i primi sei mesi e del 50% per i restanti mesi;

3)       Per anzianità di servizio superiore a sei anni compiuti: conservazione del posto per mesi dodici e corresponsione dell’intero trattamento economico per i primi sei mesi, del 75% per i successivi tre mesi e del 50% per i restanti mesi.

Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:

a) mesi nove per un periodo di 15 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1);

b) mesi dodici in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2);

c) mesi quindici in un periodo di 24 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3).

Alla scadenza dei termini sopraindicati, se l'impresa procede al licenziamento dell'impiegato gli deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso e il T.F.R..

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, I'impiegato stesso potrà risolvere il contratto di impiego con diritto al solo T.F.R.

L'impiegato che cade ammalato in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto e al trattamento economico sino alla scadenza del preavviso stesso, oltre al T.F.R..

All'impiegato in prova colpito da malattia non compete il trattamento del presente articolo. La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma comunque non oltre limiti di tempo del periodo di prova stesso.

Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 100 ‑  TRATTAMENTO IN CASO Dl INFORTUNIO O Dl MALATTIA

                  PROFESSIONALE

 

 

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, I'impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia all'art. 99 del presente contratto, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall'anzianità fino alla data di rilascio da parte dei competenti istituti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.

In considerazione della particolare natura dell’industria edilizia, nei casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro dell'impiegato oltre i limiti previsti dall'art. 99, I'impresa è tenuta a corrispondere all'impiegato il 50% del trattamento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore maggiore tempo di degenza.

Nel caso che l'impiegato fruisca, durante l'assenza dal lavoro, di un trattamento economico a carico dell'lNAIL o di altro istituto assicuratore per atto di previdenza disposto dall'impresa, questa ultima è tenuta a corrispondere all'impiegato la differenza tra l'importo di detto trattamento e l'eventuale maggiore importo dovuti ai sensi dei due commi precedenti.

Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, I'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.

Per l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

 

 

 

ART. 101 ‑ PREAVVISO Dl LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

 

Salva l’ipotesi di cui al n. 3 dell’articolo 32 il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:

—mesi due per gli impiegati di 8°, 7° e 6° livello;

—mesi uno e mezzo per gli impiegati di 5° livello;

—mesi uno per gli impiegati di 4°, 3°, 2° e 1° livello

b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:

—mesi tre per gli impiegati di 8°, 7° e 6° livello;

—‑ mesi due per gli impiegati di 5° livello;

—mesi uno e mezzo per gli impiegati di 4°, 3°, 2° e 1° livello.

c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:

—mesi quattro per gli impiegati di 8°, 7° e 6° livello;

—mesi tre per gli impiegati di 5° livello;

—mesi due per gli impiegati, di 4°, 3°, 2° e 1° livello.

I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggiore termini di preavviso, i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese.

In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta.

In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte a una indennità equivalente all'importo del trattamento economico che sarebbe spettato per il periodo di preavviso da computarsi sugli stessi elementi considerati per la liquidazione dell'indennità di anzianità.

L'impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, va computato nell'anzianità agli effetti del T.F.R..

La parte che riceve il preavviso pub troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.

L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene “ad personam” I'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuare vigente a tale data.

La quota giornaliera è pari ad un venticinquesimo della retribuzione mensile comprendente gli emolumenti dal n. 1 al n. 14 dell'art. 80.

 

 

ART. 102 ‑ CONGEDO MATRIMONIALE

 

 

Per il congedo matrimoniale valgono le norme contenute nell'accordo interconfederale del 31 maggio 1941.

Peraltro all'impiegato in occasione del matrimonio viene concesso un periodo di congedo di quindici giorni di calendario decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se avviene in giornata feriale.

Per il periodo di congedo l'impiegato ha diritto agli emolumenti dal n. 1 al n. 9 dell'art. 80, nella stessa misura che avrebbe percepito svolgendo la normale attività di lavoro.

 

 

 

 

 

ART. 103 ‑ ASPETTATIVA

 

All'impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

L'impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario.

L'impresa qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di quindici giorni.

 

 

 

ART. 104 ‑ DOVERI DELL'IMPIEGATO E DISCIPLINA AZIENDALE

 

Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai funzionari della cooperativa dai quali gerarchicamente dipendono.

L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.

Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.

Essi devono conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'impresa, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività contrarie agli interessi dell'impresa.

Risolto il contratto di impiego essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.

 

 

 

      

 

 

 

ART. 105 ‑ QUOTE SINDACALI

 

Le cooperative opereranno mensilmente le trattenute dei contributi sindacali, se ne avranno ottenuto delega individuale firmata dall'impiegato interessato.

Ogni delega dovrà specificare le generalità dell'impiegato, il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, nonché l'importo dello stesso.

 

 

 

 


 

Allegato A

 

 

 

 

 

                MINIMI TABELLARI

 

 

 

 

 

LIVELLI

DALL'1/2/2000

DALL'1/2/2201

 

8

2.197.889

2.237.139

 

7

1.846.227

1.879.197

 

6

1.582.480

1.610.740

 

5

1.345.107

1.369.128

 

4

1.200.048

1.221.479

 

3

1.116.489

1.136.489

 

2

1.002.237

1.020.135

 

1

879.165

894.865

 

 

+4000EAR*

+4000EAR*

 

 

 

 

 

La retribuzione oraria degli operai di produzione, degli impiegati e quadri, anche ai

fini dei vari istituti contrattuali, si determina dividendo per 173 i valori minimi mensili.

 

 

 

 

L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle dovute

dal datore di lavoro a norma di legge e di contratto.

 

 

 

 

 

* L'EAR di cui alla presente tabella compete di soli lavoratori in forza all'1/2/1983

e verrà assorbito in casi di passaggio al livello superiore.

 

*Utile a tutti i fini contrattuali con esclusione della contribuzione e della  prestazione

per anzianità professionale.

 

 

 

 

 

 

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA OPERAI DISCONTINUI

 

 

 

 

 

a)

Custodi,guardiani,

4573,69

4655,37

 

portinai, fattorini,

 

 

 

uscieri, inservienti

 

 

 

(art. 46 ter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Custodi, portinai, guardiani

4065,50

4138,10

 

con alloggio (art. 46 ter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La retribuzione oraria è determinata calcolando il 90% della retribuzione oraria del

1° livello

 

 

 

 

 

 

 

b) La retribuzione oraria è determinata calcolando l'80% della retribuzione oraria del

1° livello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B

 

 

Regolamento  dell’anzianità professionale edile

 

 

1. ‑ AIl'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità  professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriaIi, le Casse Edili corrispondono nelI'anno successivo, ciascuna per Ia propria competenza, Ia prestazione disciplinata daI presente RegoIamento.

2. ‑ L'operaio matura l’anzianità professionaIe EdiIe quando in ciascun biennio possa far vaIere aImeno 2.100 ore computando a taIe effetto Ie ore di  Iavoro ordinarie prestate, nonchè Ie ore di assenza daI Iavoro per Ia maIattia indennizzata dall’INPS  e le ore di assenza daI lavoro per infortunio o malattia professionaIe indennizzata dalI'lNAIL e Ie ore di assembIea e permessi retribuiti a norma deIIa Iegge 300/70.

Sono fatte saIve, nelIe singoIe circoscrizioni, Ie condizioni esistenti in ordine aIIe condizioni di cui sopra e a quelle previste aI paragrafo  6 di miglior favore purchè univoche ed omogenee  per  tutte Ie imprese deI settore (cooperative, artigiane, a partecipazione stataIe,  private).

Ciascun biennio scade il 30 settembre deIl'anno precedente queIlo deII'erogazlone.

L'erogazione  è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio.

3. ‑ La prestazione per I'Anzianità professionaIe ediIe è stabilita secondo importi crescenti, in reIazione aI numero degIi anni nei quaIi l'operaio abbia percepito Ia prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alIa tabeIla seguente per il numero di ore di Iavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui aI secondo comma  del §2.

Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti in base aIla normativa contrattuale vigente.

Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l’importo previsto per la terza erogazione, sempreché l’operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.

Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre aI  30 settembre non risuItino registrate alla Cassa EdiIe ore di cui aI §2, Ia prestazione  è calcolata applicando I'importo previsto per la prima erogazione.

La Cassa Edile presso la quaIe  è iscritto I'operaio aI momento deIl’accertamento deI requisito, quaIora risulti che l'operaio ha prestato Ia sua attività neII'uItimo anno presso aItre Casse EdiIi, ne dà comunicazione a queste uItime affinchè provvedano a Iiquidare  per il tramite di essa Cassa EdiIe l’importo della prestazione di loro competenza.

In  caso   di abbandono definitivo deI settore dopo il  raggiungimento deI  60° anno di età  ovvero a seguito di invaIidità permanente debitamente accertata daIl’INPS o infortunio o di maIattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza neI settore stesso, aII'operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione  è erogata daIIa Cassa EdiIe anticipatamente su richiesta dell’operaio medesimo.

4. ‑ In caso di morte o di invaIidità permanente assoIuta al lavoro di operai che abbiano percepito aImeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato iI requisito  di cui al §2 e per i quali nel biennio precedente l’evento siano stati effettuati presso la Cassa EdiIe gIi accantonamenti di cui alI'art. 58,  è erogata dalIa Cassa EdiIe su   richiesta dell’operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e  indennità territoriale di settore spettanti alI'operaio stesso al momento deIl'evento.

5. ‑ Ai  fini di far conseguire agIi operai i benefici di cui aI presente RegoIamento, Ie imprese sono tenute:

a) a dichiarare aIIa locaIe Cassa EdiIe Ie ore di Iavoro ordinario effettivamente prestato da ciascun operaio;

b) a versare alIa Cassa EdiIe un contributo da caIcoIarsi sugIi elementi della retribuzione di cui aI punto 3) delI'articoIo 64 per tutte Ie ore di Iavoro ordinario dichiarate a norma deIIa Iettera a), nonchè suI trattamento  economico per Ie festività di cui alI'art. 57.

La misura deI contributo  è stabilita, in relazione aIle esigenze deIIa gestione con accordo tra Ie Organizzazioni territoriali aderenti aIIe Associazioni nazionaIi contraenti.

Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato “Fondo per l’anzianità professionaIe ediIe”.

6. ‑ AgIi effetti deIl'accertamento deI requisito previsto da §2, Ia Cassa EdiIe registra a favore di ciascun operaio Ie ore di Iavoro ordinario e Ie eventuaIi frazioni di ore dichiarate e per le quaIi è stato versato il contributo previsto daI §5.

AgIi effetti di cui sopra Ia Cassa Edile registra anche Ie ore di assenza di lavoro per maIattia indennizzata dall’INPS e Ie ore di assenza daI Iavoro per infortunio o maIattia professionaIe indennizzate daII’ INAIL.

La Cassa EdiIe registra aItresì:

1) 88 ore di assenza per congedo matrimoniaIe, su richiesta delI’operaio munita deIla necessaria documentazione, compresa Ia attestazione deII'impresa in ordine all’effettivo godimento deI congedo suddetto;

2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta deIl'operaio munito deIIa certificazione necessaria e deII'attestazione deIl'impresa in ordine aIIa costanza del rapporto di Iavoro.

Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonchè alle registrazioni delle eventuali ore di assenza indennizzate dall’lNPS  o dall’INAIL, delIe quaIi Ia Cassa EdiIe non sia a conoscenza, Ia richiesta deII'orario deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi daIIa scadenza deI biennio vaIevoIe per Ia maturazione deI requisito.

NeI caso in cui I'operaio sl trasferisca da una ad aItra circoscrizione territoriale, Ia Cassa EdiIe di provenienza, su richiesta deII'operaio medesimo, gIi riIascia un attestato redatto secondo il modeIlo predisposto daIle Associazionl nazionaIi comprovante Ia sua posizione in ordine aIl’anzianità professionale ediIe.

L'operaio provvede a far pervenire  taIe attestato alla Cassa EdiIe deIIa circoscrizione nella quale è trasferito.

Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuaIi successivi trasterimenti.

7. ‑ QuaIsiasi controversia inerente aII'interpretazione e aII'appIicazione deI presente Regolamento  è deferita aII'esame deIIe  Organizzazioni territoriaIi aderenti aIIe Associazioni nazionaIi contraentl. In caso di mancato accordo fra Ie stesse, Ia controversia  è rimessa aIIe predette Associazioni nazionaIi che decidono in via definitiva.

Ogni  controversia tra le Organizzazioni territoriali, inerente all’amministrazione del “Fondo per I'anzianità professionaIe ediIe” è parimenti rimessa aIIe Associazioni nazionaIi per Ie decisioni definitive.

8. ‑ Le Associazioni nazionaIi si riservano di studiare Ia possibilità di reaIizzare Ia contabilità nazionaIe deIIe posizioni dei singoIi operai agIi effettl dei contributi e la gestione dei fondi.

Le Associazioni nazionali si riservano aItresì di studiare Ie modaIità affinchè neI caso di operai che abbiano prestato Ia Ioro attività presso più Casse Edili nell’ultimo anno del biennio, Ia Iiquidazione deI premio sarà effettuata in un'unica e contestuaIe erogazione da parte della Cassa Edile presso Ia quale l’operaio  è iscritto aI momento deII'accertamento deI requisito.

9. ‑ Le Casse Edili sono tenute a dare esatta ed integraIe appIicazione aI presente RegoIamento, fino a  nuova disposizione delIe Associazioni nazionaIi stipulanti

GIi organi di amministrazione delle Casse EdiIi sono vincoIati a non assumere decisioni in contrasto con iI RegoIamento nazionaIe e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriaIi derogatorie, innovative o integrative deI Regolamento medesimo.

10. ‑ La disciplina deII'Istituto sarà riesaminato daIIe Associazioni nazionaIi neI caso di norme di Iegge  o di accordo tra Ie parti che interferissero neIIa materia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C

PROTOCOLLO D'INTESA PER ACCANTONAMENTO

DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE,

GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI AL NETTO

DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO

 DEL LAVORATORE

 

 

tra

 

 

—la ANCPL della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

—la Fed. Naz. delle Cooperative di Produzione e Lavoro e Artigiane della C.C.I.

—La AICPL della Ass. Generale Cooperative Italiane

—la Fe.ne.a.l. U.l.L., la F.i.l.c.a. CISL e la F.i.l.l.e.a. CGIL, che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni.

Si conviene come segue, il criterio convenzionale previsto per l'accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposo annui.

 

 

1 ‑ Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi

 

L'impresa provvede, come finora effettuato, a calcolare l'ammontare dei contributi e della retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e della maggiorazione di cui all'art. 58 del CCNL.

Per i casi di malattia e di infortunio o malattia professionale risulta confermato che la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra:

  dall'1‑4‑86 al 31‑12‑88

  nella misura del 22,55% per le giornate di carenza INPS e INAIL;

  nella misura dell'11,275% e del 752% per le assenze dovute a malattia rispettivamente dal 4° al 20° giorno e dal 21° giorno in poi;

  nella misura del 9,02% e del 5,64% rispettivamente dal 4° al 90° giorno e dal 91° giorno in poi di assenza per infortunio o malattia professionale;

  dall'1‑1‑89 in poi;

  nella misura del 23,00% per le giornate di carenza INPS e INAIL;

  nella misura dell'11,50% e del 7,66%, per le assenze dovute a malattia rispettivamente dal 4° al 20° giorno e dal 21° giorno in poi:

  nella misura del 9,20% e del 5,75% rispettivamente dal 4° al 90° giorno di assenza per infortunio o malattia professionale e dal 91° giorno in poi.

 

 

2 ‑ Accantonamento netto presso la Cassa Edile

 

L'importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 18,00%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all'art. 58.

Nei casi di assenze per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali ‑nette da accantonare sono le seguenti:

—18,00% per le giornate di carenza INPS ed INAIL;

— 9,00% e 6,00% per i giorni di assenza per malattia rispettivamente:

    dal 4° a 20° giorno e dal 21° giorno in poi;

— 7,20% e 4,50% per i giorni di infortunio o malattia professionale rispettivamente:

    dal 4° al 90° giorno e dai 91° giorno in poi.

 

3 ‑ Retribuzione diretta netta

 

La retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte dell'impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1) detratti i contratti e le ritenute fiscali complessivi nonché l'accantonamento dell'importo di cui al punto 2).

 

4 ‑ Esclusione del criterio convenzionale

 

Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica ai periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero periodo (malattia o infortuni).

Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall'impresa dagli accantonamenti stessi.

Inoltre la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1 al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all'ottavo comma dell'art. 58 del CCNL.

5 ‑ Il presento protocolto costituisce parte integrante del CCNL 30-7‑1987 .

 

 

 

 

Nota a verbale

 

Le parti, anche per il periodo in cui la percentuale, per ferie, gratifica natalizia e permessi annui è ridotta al 22,55%, convengono di mantenere invariate le aliquote di accantonamento al netto indicate al punto 2) del presente allegato—attinenti alla percentuale del 23%—in considerazione della trascurabile differenza.

 


Allegato D

 

 

Accordo quadro interconfederale

su contratti di Formazione e Lavoro

 

 

 

1.            Premessa

 

1.1.         Nel quadro degli orientamenti e degli impegni assunti con il protocollo d'intesa sulla formazione professionale ed utilizzando gli strumenti bilaterali in esso previsti, le parti confermano la loro volontà di mettere in atto tutte le misure idonee a facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro cooperativo.

1.2.         A tal fine hanno convenuto una specifica intesa in materia di contratto di formazione e lavoro, riservandosi di attivare anche altri strumenti per l'assunzione di giovani quali, ad esempio, il contratto di apprendistato nonchè di intervenire per un adeguamento della legislazione del lavoro finalizzato a favorire l'inserimento dei giovani nelle imprese cooperative sia come soci lavoratori che come dipendenti.

1.3.         Le parti concordano inoltre di valorizzare appieno le potenzialità occupazionali nei confronti delle fasce deboli del mercato del lavoro.

              Si impegnano pertanto a favorire il reimpiego dei giovani in mobilità anche attraverso lo strumento dei CFL.

 

1.4.         Nello stesso ambito di cui al punto precedente affermano l'impegno a promuovere nelle imprese cooperative, anche in quelle aventi uno scopo sociale diverso, l'inserimento lavorativo e la qualificazione professionale delle persone svantaggiate, quali portatori di handicap e giovani usciti dallo stato di tossicodipendenza, attraverso il C.F.L.

              A tal fine, in sede territoriale, potrà essere esaminata dalle parti la partecipazione delle cooperative, attraverso assunzioni con CFL, a programmi di riabilitazione di tossicodipendenti, concordati preventivamente con istituzioni pubbliche e le comunità terapeutiche specializzate.

1.5.         Le parti convengono sul ruolo della cooperazione nella promozione e sviluppo dell'occupazione femminile.

              In questo ambito le imprese nella stipula dei CFL si atterranno alle normative relative alla parità.

              In sede territoriale sarà verificata la possibilità di partecipazione delle imprese cooperative a programmi di azioni positive anche utilizzando i contratti di formazione e lavoro.

1.6.         Quanto sopra anche per adeguare, ai fini della conformità dei progetti, la regolamentazione contrattuale alla nuova disciplina legislativa.

 

 

2.                Procedure di conformità

 

2.1.         I progetti di contratti di formazione e lavoro redatti sulla modulistica allegata al presente accordo saranno presentati tramite le Associazioni territoriali delle Centrali Cooperative ai rappresentanti di CGIL, CISL, UIL nella Commissione di cui al punto 2.2..

2.2.         La Commissione bilaterale territoriale è composta da un rappresentante effettivo e da un supplente nominato da ciascuna delle parti stipulanti il presente accordo. Le Commissioni bilaterali territoriali saranno costituite tra le OO.SS. firmatarie e le Associazioni cooperative presenti nel territorio.

2.3.         Le Commissioni bilaterali territoriali saranno di norma costituite a livello regionale.

              Le parti a livello regionale, entro due mesi dalla firma del presente accordo, potranno prevederne la costituzione anche a livello provinciale.

              Lo stato delle opzioni sarà quindi verificato dalle parti a livello nazionale.

2.4.         La Commissione di cui sopra si riunirà almeno una volta ogni quindici giorni presso la sede di una delle Centrali Cooperative territoriali.

              I progetti saranno sottoposti a valutazione della Commissione nella riunione cadente non meno di cinque giorni dopo la presentazione dei progetti medesimi.

              Qualora non sussistano comprovati motivi contrari, i progetti in esame saranno dichiarati conformi e pertanto convalidati con la firma dei rappresentanti delle cooperative e sindacali.

2.5.         Con la convalida per conformità, le cooperative possono mettere in atto le procedure di assunzione previste dalle leggi in materia di collocamento.

 

2.6.         Nel caso in cui nessun rappresentante sindacale dei lavoratori partecipi alla riunione per la valutazione sulla conformità dei progetti, quelli all'ordine del giorno saranno sottoposti a valutazione in una nuova riunione da tenersi entro i tre giorni successivi.

2.7.         Qualora anche in tale seconda occasione non vi sia la presenza di tutti i rappresentanti sindacali dei lavoratori, i progetti all'esame saranno ritenuti conformi con l'approvazione dei soli rappresentanti delle cooperative e sindacali presenti, dovendosi interpretare l'assenza di uno o più rappresentanti delle OO.SS. come espressione di parere favorevole di conformità.

2.8.         Le commissioni potranno verificare l'andamento dei contratti di formazione e lavoro e la pratica attuazione del progetto da esse validato.

 

 

3.            Conformità dei progetti

 

3.1.         La dichiarazione di conformità sarà ritenuta valida qualora venga sottoscritta dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie o dal rappresentante sindacale presente alla riunione di approvazione del progetto o comunque da esse delegato alla firma.

              La dichiarazione di conformità dovrà essere attestata da un verbale secondo lo schema allegato (fax-simile - quadro)

3.2.         Nel caso in cui il progetto non sia dichiarato conforme, esso sarà ritrasmesso all'azienda tramite l'Associazione cooperativa cui aderisce od alla quale ha conferito mandato.

3.3.         Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello territoriale ogni 6 mesi per verificare l'andamento dell'attività formativa e le prospettive occupazionali dei giovani assunti con CFL in scadenza.

3.4.         A norma dell'art. 3 comma 3 L. 863/84 e successive, Centrali cooperative e CGIL, CISL, UIL convengono che, con il presente accordo, è da considerare superata la necessità dell'approvazione preventiva dei progetti di formazione e lavoro da parte della Commissione Regionale per l'impiego ove i progetti medesimi siano dichiarati conformi alle norme del presente accordo dalla Commissione come sopra costituita dalle parti stipulanti.

 

 

4.            Sfera di applicazione dell'accordo

 

4.1.         Il presente accordo si applica nei confronti delle cooperative associate alle Centrali cooperative stipulanti.

4.2.         Gli accordi sul C.F.L., facenti parte integrante dei CCNL sottoscritti da Associazioni delle Centrali cooperative, sono sostituiti dal presente accordo dalla data della sua entrata in vigore.

4.3.         Ferme restando le condizioni economiche di miglior favore derivanti da contrattazione collettiva, il punto 7 del presente accordo, relativo all'inquadramento ed al trattamento economico e normativo, si applica per i settori nei quali non è stato sottoscritto un contratto nazionale od un accordo nazionale per il c.f.l. dalle Associazioni cooperative.

 

              Norma transitoria per il settore della distribuzione cooperativa.

              L'accordo sul c.f.l. facente parte del CCNL 3.12.1994 per il settore della distribuzione cooperativa cesserà di avere efficacia alla sua scadenza e sarà quindi sostituito dal presente accordo interconfederale.

              Sarà comunque utilizzata la Commissione territoriale di cui al punto 2 del presente accordo qualora non funzioni quella della categoria.

 

 

5.            Progetto di formazione

 

5.1.         Il progetto di formazione ha validità di centoventi giorni dalla data di dichiarazione di conformità, fatti salvi termini di tempo maggiori ove stabiliti dalla Commissione Regionale per l'impiego.

5.2.         Il lavoratore dovrà ricevere dalla cooperativa, insieme all'atto di stipula del contratto individuale di formazione e lavoro, una breve illustrazione sulla natura della impresa cooperativa nonché copia del CCNL applicato e dalla Commissione territoriale una sintesi delle disposizioni legislative e contrattuali relative al contratto di formazione e lavoro ed una documentazione predisposta unitariamente dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo.

5.3.         L'inquadramento d'ingresso sarà al massimo di un livello inferiore a quello finale.

5.4.         Si considerano conformi alla presente regolamentazione:

              - i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate (tipo A2 L. 451/1994), come definiti nella tabella A allegata per i CCNL sottoscritti dalle Associazioni cooperative, prevedono 140 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per 24 mesi di durata; 130 per durata da 18 a 23 mesi;

              - i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie (tipo A1 L. 451/1994), come definite nella tabella prima citata, prevedono 100 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per almeno 21 mesi di durata e 80 per durata da 12 a 20 mesi.

5.5.         Le ore di formazione eventualmente aggiuntive rispetto a quelle indicate nei precedenti capoversi per le professionalità e la durata ivi previste non saranno retribuite.

5.6.         Si considerano altresì conformi alla presente regolamentazione i progetti preordinati alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 16, comma 2, lettera b) della L. 19.7.1994, n. 451 che prevedono una durata di dodici mesi e 20 ore di formazione teorica. Le ore di formazione eventualmente aggiuntive rispetto alle 20 non saranno retribuite.

 

6.            Formazione teorica di base

 

6.1.         I giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, indipendentemente dalla durata complessiva del contratto stesso, effettueranno un gruppo di 20 ore di formazione teorica, progettato dall'Ente bilaterale regionale ed attuato presso gli Istituti che si convenzionino con l'Ente bilaterale medesimo.

              Tale gruppo di ore riguarderà nozioni di base relative alla disciplina del rapporto di lavoro, alla cooperazione, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.

6.2.         Le aziende che assumono giovani con contratto di formazione e lavoro in attuazione del presente accordo, verseranno una quota all'Ente Bilaterale per le spese di partecipazione ai corsi in questione. L'importo di tale quota verrà stabilito dalle parti a livello regionale e non potrà essere modificato d'intesa tra le parti stesse prima del 30 giugno 1996.

              Tale importo verrà versato per ciascun giovane assunto ai sensi del comma precedente che partecipi ai corsi suddetti.

6.3.         In caso di intervento comunitario, nazionale, regionale o comunque pubblico che assicuri il finanziamento della formazione teorica di base per i contratti formazione e lavoro, di cui al presente accordo, le parti, nell'ambito dell'Ente bilaterale regionale, rimoduleranno il contributo a carico delle aziende a copertura del residui costi effettivamente sostenuti per tale formazione.

6.4.         Le cooperative,  che assumono ai sensi del presente accordo, per il tramite dell'Associazione di rappresentanza daranno comunicazione all'Ente bilaterale regionale dell'assunzione, nei tempi e con le modalità di cui al Regolamento.

6.5.         La cooperativa potrà effettuare autonomamente la formazione teorica di base, in luogo della prestazione lavorativa, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente bilaterale regionale nei casi in cui:

              - il progetto presentato dall'azienda, relativamente alla formazione teorica di base, sia ritenuto adeguato dalla Commissione territoriale;

              - entro i 6 mesi dall'assunzione, l'Ente non abbia provveduto all'organizzazione dei corsi.

6.6.         La formazione teorica di base effettuata ai sensi del presente accordo, sarà predisposta in modo da essere idonea ad assicurare ai contratti di formazione e lavoro, stipulati nel rispetto dello stesso, la caratteristica formativa richiesta per dare diritto di accesso ai contributi pubblici (statali, regionali, comunitari, ecc.).

              Qualora per l'accesso a tali contributi sia richiesta una durata della formazione per i contratti formazione e lavoro superiore a quelle di cui al precedente punto 5.4., le parti si incontreranno per le valutazioni conseguenti.

 

7.            Trattamento economico e normativo

 

7.1.         Ai sensi della L. 451/1994 possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro lavoratori di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.

              Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del presente accordo, verranno applicate le normative vigenti di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro adottato dall'impresa, salvo quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le parti nel presente accordo.

              Sono estese ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali.

7.2.         Per i lavoratori assunti con CFL ai sensi del presente accordo, mirati all'acquisizione di professionalità intermedie, di cui all'art. 16 comma 2 L. n. 451/94, inquadrati nel livello più basso, ove esso sia unico tra i livelli esclusi da c.f.l. della tabella A allegata, la permanenza in tale livello non potrà superare i 6 mesi.

 

7.3.         Periodo di prova

              La durata del periodo di prova sarà pari a:

            - quattro settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata fino  a 12 mesi;

            - due mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 24 mesi.

 

7.4.         Inquadramento e trattamento retributivo

Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro verrà riconosciuto un trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari ed ai valori dell'indennità di contingenza (nonché E.D.R. ove non conglobato) stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il livello di inquadramento indicato nel progetto di formazione e lavoro. Il livello di inquadramento non potrà essere inferiore, per più di un livello, a quello spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato che svolgono mansioni e funzioni corrispondenti a quelle assegnate, con carattere di prevalenza, al giovane assunto con contratto di formazione e lavoro.

Compete agli altri livelli di contrattazione collettiva stabilire norme sul diritto, i criteri e le modalità di accesso dei giovani con contratto di formazione e lavoro alle erogazioni retributive collegate a risultati di cui al punto 3 del capitolo 2 "Assetti contrattuali" del protocollo interconfederale 23 luglio 1993.

Ai giovani con contratto di formazione e lavoro sono estesi i servizi aziendali ove esistenti (es. mensa, trasporti) o le relative indennità sostitutive.

Qualora il contratto di formazione e lavoro, per iniziativa del datore di lavoro,  non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore con contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 16, comma 2 lettera A della L. 451/94 sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, la seguente somma:

- dalle aziende fino a 20 dipendenti:

una mensilità retributiva composta da minimo tabellare e contingenza riferiti al livello di inquadramento di cui al precedente comma del presente punto per contratti di durata di 24 mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di 1/24 di mese per ogni mese di durata del contratto;

 

- dalle aziende oltre 20 dipendenti:

due mensilità retributive composte da minimo tabellare e contingenza riferiti al livello di inquadramento di cui al precedente comma del presente punto, per contratti di durata di 24 mesi.

Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di 1/12 di mese per ogni mese di durata del contratto.

 

7.5.         Malattia e/o infortunio sul lavoro

              Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro viene disciplinato come segue.

              In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e lavoro.

              Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto nei seguenti casi:

              a) unica malattia di durata non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa;

              b) pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione dell'ultima di tali malattie e di cui la ricaduta costituisce continuazione.

              I periodi di conservazione del posto previsti nel secondo e nel terzo comma del presente punto si intendono riferiti a contratti di formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi.

              L'azienda erogherà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, un trattamento economico pari al 40% della retribuzione prevista al punto 5 per i contratti di formazione e lavoro.

              Tale trattamento è assorbito fino a concorrenza dalle prestazioni economiche di malattia corrisposte dagli Istituti assicuratori ai lavoratori che vi abbiano diritto durante il periodo di conservazione del posto di cui al presente punto.

              Sarà operata la sospensione e il relativo prolungamento del contratto di formazione e lavoro per il corrispondente periodo di malattia di lunga durata, ferma restando la non obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della proroga.

7.6.         Le imprese cooperative, fatte salve inderogabili esigenze produttive e di organizzazione del lavoro, escluderanno da orari e da lavori disagiati od esposti a particolari rischi i giovani con contratto di formazione e lavoro.

 

7.7.         Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato

              Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita ed il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, quinto comma della legge n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, con esclusione, degli aumenti periodici di anzianità.

7.8.         Le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per apportare modifiche al presente accordo, anche nel corso della sua validità, qualora intervenissero cambiamenti nelle norme di legge che regolano il contratto di formazione e lavoro. Le stesse inoltre si riuniranno con scadenza semestrale al fine di valutare congiuntamente l'applicazione corretta, nella sua interezza, del presente accordo a livello territoriale e tutti gli eventuali problemi che possano insorgere.

              Alla ultima verifica precedente la scadenza sarà esaminata la possibilità di applicazione del presente accordo anche ai settori esclusi.

 

8.            Decorrenza e durata

             

              Il presente accordo decorre dal 1° agosto 1995 e ha validità fino al 30 giugno 1997 e si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto 6 mesi prima della scadenza.

 

 

 

 

 

SETTORI

 

LIV.

LIVELLI ESCLUSI

DA C.F.L.

LIVELLI PROFES-

SIONALITA’ INTERMEDIE

LIVELLI PROFESSIONALI-TA’ ELEVATE

 

ALIMENTARI*

 

 

8

 

        

 

     5° - 4°

 

 

3°-3°A -2° -1° -1°S

 

EDILI*

 

8

 

         

   

     2° - 3°

 

4° -5° -6° -7° - 8°

 

 

METALMECCANICI

 

 

8

 

      1° - 2°

    

     3°- 4°

 

5° - Liv. Sup. 6°-

 

 

PESCA

 

8

    

      7° - 6°

    

     5° - 4°

 

3° - 2°  -1° Quadri

 

 

PULIZIE*

 

 

 

7

      

    6° op. - 4° imp.

 

     5°/4° op. -

     3°/2° imp.

 

3° sup. op.

1° imp.

 

 

APPALTI F.S.

 

7

 

       7° - 6°

 

     5° - 4°

 

3° -2° -1°

 

 

SOCIALI

 

9

 

       1° - 2°

 

     3° - 4°

 

5° - 6° - 7° 8°- 9°

 

 

VIGILANZA

 

10

 

       6°- 5°

 

     4° - 4°s - 3° - 3° s

  

2° - 1°- 1°s- Quadri

 

 

COOP.AGRICOLE

 

 

 

10

 

       6°/5° imp.

       4° op.

 

     4° imp.

     3° op.

 

3° - 2° - 1° imp.

2° - 1° op.

 

 

FORESTALI

 

 

10

 

       1°/2° imp.

       1° op.

  

     3° imp.

     2° op.

 

4° - 5° - 6° imp.

3° - 4° op.

 

 

* Permanenza nel livello base limitata a 6 mesi

 

NOTE: La tabella è riferita ai CCNL vigenti alla data di stipula dell’accordo interconfederale  sui c.l.f..

 

            In sede di rinnovo dei CCNL potranno intervenire tra le parti intese di diversa collocazione dei livelli che saranno comunicati alle parti stipulanti il presente  accordo interconfederale.

 

       Per i CCNL non stipulati autonomamente da Associazioni delle Centrali Cooperative, la collocazione dei livelli viene determinata sulla base delle intese in materia relative a tali CCNL.

 

 

Roma, 5 ottobre 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO D/bis

 

 

 

A.N.C.P.L.- L.N.C.e M., Federlavoro e Servizi - C.C.I., A.I.C.P.L.- A.G.C.I.

            e

FE.N.E.A.L.- U.I.L., F.I.L.C.A. - C.I.S.L., F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

 

 

in considerazione di quanto previsto dal precedente accordo fra le stesse in materia di contratti di formazione e lavoro (allegato G al C.C.N.L. 1/3/91), concordano il seguente dispositivo allegato al C.C.N.L. 6/7/ 95:

 

Inserimento lavorativo

 

Le parti individuano, nell'obiettivo di favorire l'impiego  il reimpiego dei lavoratori/trici appartenenti alle categorie di seguito indicate, le ipotesi per le quali è consentita l'assunzione con contratto a termine di durata non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56:

a) lavoratori di età superiore a 29 anni iscritti nelle liste di collocamento;

b) lavoratori di età inferiore a 29 anni iscritti nelle liste di collocamento da assumere per l'esecuzione di mansioni per le quali, ai sensi del presente accordo, non è ammessa la stipulazione di contratto di formazione e lavoro;

c) lavoratori di età inferiore a 29 anni iscritti nelle liste di collocamento tenute dalle sezioni circoscrizionali dei territori di cui all'art. 1 del T.U. approvato dai D.P.R. 6 marzo 1978, n.218 nonché dalle province nelle quali la più recente rilevazione disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente abbia fatto registrare un rapporto tra iscritti nella prima classe nelle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, da assumere per l'esecuzione di mansioni in relazione alle quali, a norma del presente accordo è ammessa la stipulazione di contratti di formazione e lavoro.

Nei territori di cui all'art.1 del T.U. approvato con D.P.R.  6 marzo 1978, n.218 nonché nelle province nelle quali la più recente rilevazione disponibile abbia fatto registrare un rapporto tra iscritti nella prima classe delle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale possono essere assunti per la predetta ipotesi di contratto a termine i lavoratori di cui alle lett. a), b) e c) del presente art. 5.

Nelle altre province possono essere assunti per la predetta ipotesi di contratto a termine i lavoratori/trici di cui alle lettere a) e b) del presente art. 5.

Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori/trici assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 10% dell'organico in forza a tempo indeterminato. Nelle singole unità produttive è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per almeno 4 lavoratori/trici.

Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi in attuazione dell'art. 23 della legge n. 56/1987 per fattispecie oggettive (230/62; art. 8 bis L. 79/83).

Ai fini della percentuale predetta si computano invece le assunzioni effettuate con contratto a termine e con richiesta nominativa nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 56/1987 con riferimento a caratteristiche soggettive di particolari categorie di lavoratori/trici, facendo salvi i contenuti degli accordi già stipulati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO E

 

PROTOCOLLO D'INTESA Dl RELAZIONI INDUSTRIALI

FRA LE CENTRALI COOPERATIVE E LE

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL 5/4/1990

 

L'ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE (A.G.C.I.)

LA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE (C .C. I .)

LA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE (L.N.C. e M.)

e

CGIL-CISL-UIL

 

 

 

 

Condividono l'obiettivo di consolidare e sviluppare il sistema delle imprese cooperative di fronte alla prospettiva del mercato unico europeo, alle trasformazioni dello stato sociale ed infine ai mutamenti in atto nelle tecnologie, nell'organizzazione del lavoro.

Nel mercato unico europeo dei prodotti e del lavoro l'impresa cooperativa potrà contribuire con la sua esperienza storica ed istituzionale alla costruzione di un modello di maggiore democrazia economica che lo stesso statuto dell'impresa europea attualmente in discussione intende promuovere.

A fronte della crisi di funzionamento e della necessità di riforma dello stato sociale matura la convinzione dell'opportunità di una riorganizzazione dei servizi sociali e collettivi. In tale direzione le parti ritengono che l'impresa cooperativa può offrire, oltre ad efficienza e funzionalità dei servizi, forme adeguate di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini utenti, anche dal lato della loro gestione.

L'impresa cooperativa può dare una risposta significativa sia alla richiesta quantitativa e qualitativa di occupazione, anche con la promozione di nuova imprenditorialità soprattutto nel Mezzogiorno. La cooperazione, infatti, per realizzare i suoi obiettivi sociali e di sviluppo deve promuovere il coinvolgimento attivo ed intelligente dei lavoratori nei processi aziendali e nell'organizzazione del lavoro.

La partecipazione professionale ai diversi livelli se coniugata con l'organizzazione efficiente ed efficacie dei diversi ruoli aziendali è condizione per l'impresa di competitività sui mercati, cosi come per l'impresa di competitività sui mercati, cosi come per i lavoratori è condizione per concorrere attivamente alle trasformazioni rapide dei sistemi organizzativi e professionali.

Le parti riconoscono che la democrazia economica è un valore connaturato all'impresa cooperativa che ha nell'autogestione dei soci e neIla partecipazione dei lavoratori i perni essenziali del suo esercizio.

Il sistema di relazioni sindacali, definito nel presente Protocollo si propone di rendere più compiuta la democrazia economica attraverso rapporti più partecipativi.

A tale proposito le relazioni sindacali fra le parti si ispireranno ai seguenti criteri:

1) Il reciproco riconoscimento delle parti ed il relativo ruolo contrattuale;

2) L'instaurazione di un sistema di rapporti che organizzi con regolarità e sistematicità il confronto fra le parti su temi di interesse comune;

3) La definizione di un sistema di informazioni e di consultazione preventiva che preveda adeguati strumenti di partecipazione dei lavoratori, anche al fine di rendere fisiologica la dialettica fra le parti sociali;

4) La riorganizzazione degli assetti contrattuali estendendo la contrattazione autonoma ai settori scoperti ed assicurando certezza circa lo svolgimento della contrattazione integrativa negli ambiti, nei tempi e ai livelli concordati;

5) La definizione di nuove regole e procedure di ricorso volte a raffreddare il conflitto;

6) La definizione di un quadro di impegni congiunti—oggetto di un documento  specifico—per lo sviluppo e la promozione specie nel Mezzogiorno di nuove imprese cooperative sia nei settori a maggiore tradizione cooperativa, sia nei settori nuovi quali i servizi sociali, i servizi alle imprese, il terziario avanzato, che rivestono particolare interesse per il Paese e nei quali la forma cooperativa offre soluzioni efficienti e razionali.

 

1. Rapporti tra le Centrali Cooperative AGCI, C.C.I., L.N.C. e M. e CGIL‑CISL‑UIL

 

A. Livello interconfederale nazionale

 

Le parti convengono di confrontarsi annualmente e comunque ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta, a livello confederale nazionale, sui temi di interesse comune, quali:

— le problematiche connesse al mercato del lavoro;

— le politiche di formazione professionale;

— le pari opportunità;

— le politiche occupazionali;

— lo sviluppo della cooperazione e la relativa legislazione di sostegno;

— le strategie imprenditoriali e sociali della cooperazione;

— i processi di ristrutturazione, innovazione e riorganizzazione;

— la competitività del settore cooperativo nei mercati nazionali ed internazionali;

— I'andamento delle relazioni sindacali e le linee di riforma degli assetti contrattuali;

— I'analisi delle dinamiche retributive del costo del lavoro;

— lo sviluppo del Mezzogiorno;

— la tutela dell'ambiente.

 

 

A. 1 Conferenza Nazionale sulla Cooperazione

 

Le parti concordano di realizzare con periodicità biennale la Conferenza Nazionale sullo stato e lo sviluppo della Cooperazione in Italia.

La conferenza sarà organizzata dalle parti avvalendosi del contributo dell'osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al successivo punto 5 nonché con l'apporto di autorevoli esperti della cooperazione, delle relazioni sindacali e delle politiche economiche e produttive.

La Conferenza dovrà richiamare un'attenzione maggiore sui problemi della cooperazione e del lavoro, nella prospettiva del mercato unico europeo. In tale sede saranno posti in risalto i problemi propri del mondo della cooperazione (legislazione, investimenti, innovazione, tecnologia, mercato, ecc.) e gli aspetti salienti delle relazioni sindacali (occupazioni e problematiche del mercato del lavoro; formazione professionale; costo del lavoro; contrattazione collettiva).

 

B. Livello territoriale

 

Di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, a livello regionale, verranno attivate consultazioni tra le organizzazioni regionali delle Centrali Cooperative e delle Confederazioni Sindacali sulle materie di cui al precedente punto A, riferite allo specifico territorio regionale, secondo metodologie e strumenti definiti a tale livello.

 

C. Livello settoriale

 

Le parti si danno atto che sistemi di consultazione e di informazione che regolano i rapporti sindacali sono previsti dai C.C.N.L. stipulati dalle associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di categoria. La sede di rinnovo contrattuale sarà occasione di verifica di tali sistemi anche alla luce della presente intesa.

 

 

2. Democrazia d'impresa e partecipazione del lavoratori

 

A. Le parti ribadiscono l’importanza e la validità delle procedure di informazione e consultazione preventiva basate sul principio della richiesta di un parere formale obbligatorio non vincolante, cosi come previsto dai C.C.N.L. stipulati dalle associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di categoria.

La stipula dei prossimi C.C.N.L. costituirà occasione per una verifica di tali procedure.

B. Le parti, fermo restando le loro specifiche autonomie e responsabilità nonché la peculiarità delle imprese cooperative si sentono impegnate a favorire nelle imprese stesse la ricerca di forme di partecipazione dei lavoratori ai processi di sviluppo aziendale nel quadro di una comune concezione di valori di democrazia industriale.

Inoltre le parti convengono sulla utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori medesimi ai micro‑processi produttivi.

 

 

3. Formazione professionale

 

Le parti, ritenendo che la valorizzazione delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese cooperative e dell'occupazione, convengono che la formazione professionale permanente indirizzata all'acquisizione di una cultura adeguata alla diffusione di nuove tecnologie è uno strumento utile, negli attuali processi di innovazione tecnologica, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare la professionalità, nonché per facilitare la mobilità dei lavoratori.

Le parti condividono la necessità di un impegno per contribuire a dare una nuova identità all'attuale sistema di formazione professionale per renderlo più adeguato alle esigenze espresse dal mondo del lavoro e della cooperazione.

Ciò premesso le parti si impegnano a definire entro 3 mesi organismi paritetici a cui demandare i seguenti compiti:

A) Promuovere e stimolare la realizzazione, da parte degli Enti competenti, di strumenti funzionali all'adeguamento dell'offerta formativa, ai fabbisogni di professionalità espressi dal mercato del lavoro, nonché il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'offerta formativa;

B) Promuovere la domanda di formazione permanente dei lavoratori progettando la tipologia dei corsi;

C) Individuare e proporre modelli base di formazione teorica per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro e per giovani apprendisti e per le fasce deboli del mercato del lavoro;

D) Progettare e promuovere iniziative volte alla intensificazione ed al miglioramento dell'orientamento professionale anche attraverso iniziative pilota.

Le parti definiranno le forme più opportune di intervento comune a livello territoriale sulle problematiche sopra citate.

Quanto sopra concordato fa salvi il ruolo e le competenze delle rispettive strutture formative esistenti.

 

 

 

4. Pari opportunità

 

A) Specificità femminile

 

Le parti riconoscono la necessità di assumere la specificità femminile e di garantire il superamento di ogni eventuale forma di discriminazione nel lavoro e nello sviluppo professionale.

 

B) Fasce deboli del mercato del lavoro

 

Nel quadro di iniziative per la valorizzazione delle risorse umane le parti si danno atto della necessità di sviluppare interventi specifici di promozione dell'occupazione e dello sviluppo professionale delle fasce deboli del mercato del lavoro (cassa integrati, handicappati, ultraventinovenni, extra‑comunitari) anche eliminando gli eventuali ostacoli che precludono il pieno dispiegarsi delle professionalità in rapporto agli avanzamenti di responsabilità e di carriera. Nei settori della cooperazione, si opererà per favorire l'inserimento di lavoratori extra‑comunitari in coerenza con quanto disposto dalla Legge n. 39 del 23/2/1990.

 

 

5. Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione

 

Le parti convengono di costituire un Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione.

L'Osservatorio Nazionale è l'organismo paritetico di consultazione permanente fra le parti a livello orizzontale sui temi delle relazioni sindacali e dello sviluppo della cooperazione. Esso progetterà iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interessi scelti di volta in volta dalle parti.

Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, I'Osservatorio si avverrà dell'apporto di qualificate strutture esistenti all'interno delle associazioni firmatarie ed anche esterne individuando le fonti di finanziamento di ogni singola iniziativa.

L'Osservatorio sarà costituito da un Consiglio paritetico di 12 componenti designati entro 3 mesi dalle parti contraenti. Il Consiglio ha il compito di elaborare entro i successivi tre mesi un regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio, il programma di attività e di individuare le fonti di finanziamento.

Il progetto complessivo sarà sottoposto all'approvazione delle parti.

 

 

 

 

 

 

6. Linee per la contrattazione collettiva

 

 

Le parti convengono sulla necessità di affermare un nuovo sistema di relazioni sindacali in grado di conferire certezza e programmabilità ai loro rapporti e di favorire torme di partecipazione alla vita e alle scelte d'impresa.

6.1 In questo quadro le parti individuano le linee di riordino degli assetti contrattuali che guideranno le rispettive associazioni di settore e le federazioni di categoria nello svolgimento della contrattazione collettiva ai vari livelli.

Tali linee riguardano:

— comportamenti contrattuali coerenti con la necessità di non concorrere a determinare tensioni inflazionistiche, al fine anche di diminuire il differenziale rispetto agli altri paesi industrializzati e di salvaguardare la competitività delle imprese cooperative rispetto alle impresa concorrenti;

—il riconoscimento di due livelli negoziali: quello nazionale di categoria (o di comparto per grandi settori della cooperazione) e quello integrativo;

—l'impegno a non riproporre allo stesso titolo, nelle piattaforme integrative, le materie che hanno già ottenuto soluzioni negoziali nei C.C.N.L. purché non espressamente rinviati al livello integrativo;

—I'impegno a disporre di un intervallo di tempo per lo svolgimento della contrattazione integrativa che dovrà realizzarsi in temi intermedi tra un rinnovo e l'altro dei C.C.N.L. onde evitare sovrapposizioni anche prevedendo l'allungamento della durata degli stessi C.C.N.L..

6.2 Le materie ed il livello di contrattazione integrativa nonché le relative modalità e tempi di svolgimento saranno individuati dalle rispettive associazioni di settore e federazioni sindacali di categoria nell'ambito del rinnovo o della stipula dei C.C.N.L.. Gli incrementi retributivi al livello aziendale saranno commisurati a parametri oggettivi e verificabili di produttività, redditività delle singole imprese e saranno utilizzati anche al fine di valorizzare la professionalità.

6.3 Le parti convengono sulla opportunità che tutti i settori ove sono presenti imprese cooperative siano coperti da contrattazione collettiva nazionale. Pertanto, per i settori non coperti da C.C.N.L. autonomi della Cooperazione, le parti definiranno congiuntamente alle rispettive associazioni di settore e federazioni di categoria le modalità per pervenire ad idonee soluzioni negoziali.

 

 

7. Socio lavoratore

 

Premesso che l'adesione alla cooperativa pone il socio lavoratore nel diritto‑dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici ed alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, le Centrali cooperative e CGIL‑CISL‑UIL, riaffermando il loro comune impegno per una sempre più ampia diffusione di cultura cooperativa e di democrazia nella gestione di tale impresa, convengono sulla necessità che, all'atto della stipula di nuovi contratti collettivi autonomi interessanti comparti o settori caratterizzati da presenza di cooperative di produzione e lavoro e di lavoro vengano disposte norme ispirate ai principi di cui sopra e—ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali—riferite, per quanto attiene al trattamento economico complessivo dei soci lavoratori delle cooperative, a quanto previsto dai C.C.N.L..

 

 

8. Procedure per la prevenzione del conflitto

 

In coerenza con lo spirito del presente accordo, volto a migliorare le relazioni reciproche ai vari livelli, Centrali Cooperative e CGIL‑CISL‑UIL convengono le seguenti procedure per una rapida soluzione delle controversie:

 

a) Controversie economiche collettive

 

Alla richiesta dei lavoratori, formalizzate in piattaforme rivendicative, presentate dalle organizzazioni Sindacali di CGIL‑CISL‑UIL a livello della contrattazione nazionale di settore ed a livello integrativo, sarà dato riscontro dalle controparti entro 20 giorni dalla formulazione delle richieste medesime, attraverso un incontro tra le delegazioni delle parti.

Allo scopo di favorire il buon esito del negoziato, durante tale periodo di tempo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

 

 

b) Controversie relative all'applicazione del presente accordo

 

Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione ed applicazione delle norme del presente accordo verranno sottoposte per iscritto alle organizzazioni confederali firmatarie le quali, tramite un'apposita Commissione paritetica, sono impegnate ad esaminarle e ad emettere il proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora il parere sia espresso concordamente avrà valore vincolante per le parti in causa.

 

 

 

 

 

c) Controversie relative alle parti obbligatorie dei contratti

 

Per eventuali controversie relative alle parti obbligatorie dei C.C.N.L., si adirà ad un primo tentativo di conciliazione tra le parti, al livello in cui insorge la controversia, da concludersi entro 15 giorni dalla data della notifica scritta. In caso di esito negativo si esperirà un secondo tentativo di conciliazione fra le parti, ai livelli immediatamente superiori delle rispettive organizzazioni, entro i successivi 15 giorni. Per tutta la durata delle procedure di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.

 

d) Controversie individuali e plurime

 

Le controversie individuali e plurime sorte a seguito di discordanti interpretazioni degli accordi e dei contratti collettivi intercorsi tra le parti firmatarie del presente Protocollo e le Organizzazioni ad esse aderenti, saranno esaminate e possibilmente risolte secondo la procedura che segue:

—un primo tentativo di conciliazione diretto tra le parti a livello aziendale da effettuarsi entro 15 giorni dall'insorgere della controversia;

—qualora le parti constatino l'impossibilità di comporre la controversia, il tentativo di conciliazione passa ad una commissione paritetica istituita dalle parti preferibilmente a livello regionale;

—in caso di esito negativo delle procedure conciliative, le suddette Commissioni saranno integrate da una componente con le funzioni di arbitro. La decisione dovrà essere emessa entro 15 giorni dall'inizio del provvedimento arbitrale.

A tal fine, insorta la controversia, le parti richiederanno ai soggetti interessati il mandato a conciliare e a transigere, cosi da porre in essere una conciliazione o una transazione non impugnabile ex‑artt. 2113 C.C. e 410 e 411 C.P.C..

L'esaurimento della procedura di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

Durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini suddetti, le parti si asterranno da azioni dirette.

I C.C.N.L. armonizzeranno le loro normative ai principi convenuti con la presente intesa.

 


 

                                                                                                                        Allegato f

 

INTESA SULLA RECIPROCITÀ

 

 

 

 

Addì 20 Gennaio 2000,  in Roma

 

Tra

 

L’ANCE

 

L’ANCPL – Legacoop

 

La FEDERLAVORO E SERVIZI – CCI

 

L’AICPL – AGCI

 

e

 

La FeNEAL – UIL

 

La FILCA – CISL

 

La FILLEA – CGIL

 

 

Si stipula quanto segue

 

 

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA DISCIPLINA

DELLA RECIPROCITA’

 

 

 

1)  Anche in attuazione dell’art.37 della legge n. 109/94, si conviene la seguente disciplina di riconoscimento della reciprocità tra le Casse Edili industriali derivanti dal c.c.n.l. 5 luglio 1995 (di seguito denominate Casse Edili) e le Casse Edili a partecipazione cooperativa derivanti dal c.c.n.l. 6 luglio 1995 (di seguito denominate Casse Edili a partecipazione cooperativa).

 

     La disciplina della reciprocità contenuta nel presente accordo si applica con riferimento agli Organismi paritetici riconosciuti dalle Parti nazionali sottoscritte.

 

2)  La reciprocità si applica alle prestazioni per anzianità professionale edile ordinaria (di seguito denominata APE) di maggio 1999 e successive ed alle prestazioni per anzianità professionale edile straordinaria (di seguito denominata APES) liquidate per gli eventi successivi al 30 settembre 1998.

 

     La reciprocità è riconosciuta nel caso di uniformità delle regolamentazioni relative al diritto ed ai criteri di calcolo delle prestazione APE o APES.

 

3)  Ai fini della maturazione del requisito per l’APE ordinaria a partire dal biennio 1° Ottobre 1996 - 30 settembre 1998 si cumulano le ore registrate presso Casse Edili e Casse Edili a partecipazione cooperativa.

 

     Agli effetti dell’applicazione degli importi orari previsti dal c.c.n.l. di riferimento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio, la Cassa Edile o la Casse Edile a partecipazione cooperativa, presso cui l’operaio è iscritto al momento dell’accertamento del requisito, tiene rispettivamente conto delle erogazioni stesse percepite in una Cassa Edile o in una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, nella misura del cento per cento.

 

     La prestazione è a carico della Cassa Edile o della Cassa Edile a partecipazione cooperativa cui l’operaio risulta iscritto al momento dell’accertamento del requisito salvo quanto previsto dal comma seguente.

 

     Qualora nel secondo anno del biennio di riferimento per l’accertamento del requisito, l’operaio abbia ore di lavoro presso una Cassa Edile od una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, la prestazione è ripartita tra la Cassa Edile e la Cassa Edile a partecipazione cooperativa, che provvedono ad erogare direttamente all’operaio l’importo di loro competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione presso il singole Ente nel suddetto secondo anno.

 

4)  L’operaio ha diritto alla prestazione APES sulla base delle erogazioni per APE ordinaria percepite o maturate negli otto o dieci anni precedenti l’evento, presso Casse Edili o Casse Edili a partecipazione cooperativa.

 

     La prestazione è erogata dalla Cassa Edile o Cassa Edile a partecipazione cooperativa presso cui l’operaio è iscritto al momento dell’evento.

 

     Peraltro la Cassa Edile o la Cassa Edile a partecipazione cooperativa deducono dall’importo della prestazione, calcolato a norma del primo comma del presente paragrafo, salvo il caso che il passaggio da una Cassa Edile ad una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o viceversa sia dovuto a recesso dell’impresa, la quota della prestazione che, secondo quanto stabilito dal comma seguente, resta a carico rispettivamente di una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o di una Cassa Edile, che provvedono a corrispondere direttamente tale quota all’operaio interessato.

 

     La quota suddetta è pari al cento per cento dell’importo della prestazione APES che deriva dalle erogazioni APE ordinaria percepite negli otto o dieci anni precedenti l’evento presso la Cassa Edile o la Cassa Edile a partecipazione cooperativa, a seconda, rispettivamente, che al momento dell’evento l’operaio sia iscritto presso una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o presso una Cassa Edile.

 

     I passaggi da una Cassa Edile a una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o viceversa dovuti a recesso dell’impresa antecedente la data del 18 dicembre 1998   saranno regolati con  accordi locali.

     In caso di mancato accordo, su richiesta di una delle parti, entro 90 giorni, il contenzioso verrà esaminato e risolto dalle Organizzazioni firmatarie il presente accordo.

 

5)  Le modalità per l’applicazione della presente normativa, con particolare riguardo al rapporto tra Casse Edili e Casse Edili a partecipazione cooperativa e relative documentazioni, sono stabilite dalla Commissione nazionale tra le parti prevista dall’art.7 del Protocollo.

 

6)  Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle parti nazionali medesime l’esame di situazioni locali nelle quali l’applicazione della presente normativa faccia registrare eventuali squilibri di ordine finanziario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO G

 

 

Accordo interconfederale R.S.U.

 

Protocollo di intesa per la costituzione delle

Rappresentanza Sindacali Unitarie

 

tra

 

LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE

 

e

 

CGIL

CISL

UIL

 

 

In base a quanto convenuto nel Protocollo del 23 luglio 1993 formato dalle Parti Sociali e  dal Governo si conviene alla seguente disciplina Generale, come da accordo quadro, delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle cooperative e loro società collegate.

 

 

Titolo I - Costituzione e funzionamento

 

 

ART. 1 - Ambito  ed iniziativa per la costituzione delle RSU

 

Le Rappresentanze Sindacali Unitarie possono essere costituite su iniziative delle Associazioni Sindacali firmatarie del Protocollo del 23 luglio 1993 nelle unità produttive nelle quali le imprese cooperative abbiano più di 15 lavoratori e nelle unità produttive delle imprese cooperative agricole secondo quanto previsto dall’art. 35 della Legge 300/1970.

Anche le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL applicano nella impresa cooperativa possono assumere l’iniziativa, ovvero quelle abilitate alla presentazione delle liste elettorali e  che hanno formalmente aderito al presente accordo.

L’iniziativa deve essere esercitata  da parte delle Organizzazioni Sindacali possibilmente entro il 31.12.1994.

Il rinnovo potrà avvenire anche si iniziative delle stesse R.S.U. e l’iniziativa dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

 

 

 

ART. 2 - Sistema elettivo

 

A suffragio universale ed a scrutinio segreto eletti 2/3 dei seggi.

Alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di lavoro applicato nell’unità produttiva è riservato il terso residuo dei seggi mediante elezione o designazione in proporzione dei voti ricevuti.

Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi le Organizzazioni Sindacali terrano conto anche delle categorie professionali (operai, impiegati e quadri) con dimensioni significative.

Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione della norma antidiscriminatoria.

 

 

ART. 3 - Numero dei componenti

 

Fermo restando quanto previsto nel protocollo d’intesa del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti le  r.s.u. sarà pario almeno a:

a) 3 componenti per la r.s.u. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 lavoratori;

b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 lavoratori;

c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 lavoratori nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).

 

 

ART. 4 - Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.

 

I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.u. nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3 della legge n. 300/1970.

 

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai c.c.n.l. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali.

 

Nelle stesse sedi negoziali si procederà, a parità di costi, all’armonizzazione nell’ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della r.s.u..

 

In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.

 

In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. applicato nell’unità produttiva, i seguenti diritti:

 

a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/1970;

 

b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24 legge n. 300/1970;

 

c) diritto di affissione di cui all’art. 25 della legge n. 300/1970.

 

 

 

ART. 5  - Compiti e funzioni

 

Le r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.

 

La r.s.u. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva.

 

 

 

ART. 6 - Durata e sostituzione nell’incarico

 

 

 

I componenti della r.s.u. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

 

Il componente dimissionario, che sia stato nominato su desisgnazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.

 

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le r.s.u. non possono superare il 50% degli stessi, pena la decadenza della r.s.u. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.

 

 

ART. 7 - Decisioni

 

Le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

 

 

 

ART. 8 - Clausola di salvaguardia

 

Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della r.s.u., rinunciano formalmente ed espressamente a  costituire  r.s.a. ai sensi della norma sopra menzionata.

 

 

 

 

 

 

 

Titolo II - Disciplina della elezione  della r.s.u.

 

 

ART. 9 - Modalità per indire le elezioni

 

 

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali di cui all’rt. 1, titolo I, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che l’azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra: l’ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

 

 

 

ART. 10 - Quorum per la validità delle elezioni

 

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

 

Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.

 

Nei casi in cui il quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le organizzazioni sindacali determineranno le modalità per una eventuale consultazione nell’unità produttiva.

 

 

 

ART. 11 - Elettorale attivo e passivo

 

Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni.

 

Ferma restando l’eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo articolo 12, la contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.

 

 

 

ART. 12 - Presentazione delle liste

 

All’elezione della r.s.u. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

 

a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva;

b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a  condizione che:

1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;

2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dell’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.

 

Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all’art. 13,  dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e  prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi dell’art. 15, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste. Dovrà scegliere a quale lista candidarsi pena la decadenza.

Il numero dei  candidati per ciascuna lista non può superare di oltre  1/3 il numero dei componenti la r.s.u. da eleggere nel collegio.

 

 

Art. 13 - Commissione  elettorale

 

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.

 

Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore appartenente all’unità produttiva, non candidato.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 14 - Compiti della Commissione

 

La Commissione elettorale ha il compito di :

 

a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;

b) verificare la valida presentazione delle liste;

c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;

d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;

e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;

f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.

 

 

 

ART. 15 - Affissione

 

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura delle Commissione  elettorale, mediante affissione nell’albo di cui all’art. 9, almeno otto giorni prima della data fissata per  le elezioni.

 

 

 

Art. 16 - Scrutatori

 

E’ in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori  elettori non candidati.

 

La designazione degli scrutatori deve essere non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.

 

 

 

 

 

 

Art. 17 - Segretezza del voto

 

Nelle  elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere per lettera ne per interposta persona.

 

 

ART. 18 - Schede elettorali

 

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

 

In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

 

Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

 

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal  Presidente del seggio.

 

Il voto è nullo se la scheda non è predisposta  o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

 

 

Art. 19 - Preferenze

 

L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.

 

Il  voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda.

 

L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.

 

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenza data a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nullo il voto di preferenza.

 

 

Art. 20 -  Modalità della votazione

 

Il luogo e il  calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.

 

Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.

 

Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

 

 

Art. 21 - Composizione del seggio elettorale

 

Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 16, parte seconda, del presente accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione  elettorale.

 

 

Art. 22 - Attrezzatura del seggio elettorale

 

A cura della Commissione  elettorale ogni seggio sarà munito di un’urna  elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.

 

Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo  degli elettori aventi  diritto al voto presso di esso.

 

 

Art. 23 - Riconoscimento degli elettori

 

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

 

 

Art. 24 - Compiti del Presidente

 

Il Presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco di cui al precedente art. 22, la firma accanto al suo nominativo.

 

 

Art. 25 - Operazioni di scrutinio

 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità produttiva.

 

Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ect.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

 

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della r.s.u. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi.  Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.

 

 

Art. 26 - Attribuzione dei seggi

 

Ai fini dell’elezione dei due terzi dei componenti della r.s.u., il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della r.s.u. previsto dall’art. 2, 1 comma, parte I, del presente accordo.

 

Nell’ambito delle liste che avranno conseguito voti i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati, e in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine nella lista.

 

 

 

 

 

 

Art. 27 - Ricorsi alla Commissione elettorale

 

La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da  tutti i componenti della Commissione stessa.

 

Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.

 

Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla  quale è pervenuta.

 

Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà  essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione  Cooperative territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all’azienda.

 

 

ART. 28 - Comitato dei garanti

 

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante della Associazione Cooperativa locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell’Uplmo o da un suo delegato.

 

Il Comitato si pronuncerà entro il termine  perentorio di 10 giorni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 29 - Comunicazione della nomina dei componenti della r.s.u.

 

La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della r.s.u., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione cooperativa d’appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di  rispettiva appartenenza dei componenti.

 

 

Art. 30 - Adempimenti della Direzione aziendale

 

La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l’elenco dei lavoratori aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

 

 

Art. 31 - Clausola finale

 

Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso di quattro mesi.


Allegato h

 

 

Protocollo di intesa per l'applicazione del D. LGS. 19.9.1994 n. 626

(concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)

 

 

 

1.            Premessa

 

1.1.         Con il presente accordo le parti danno attuazione agli aspetti che il D. Lgs. n. 626/1994 demanda alla contrattazione collettiva.

              Tenendo conto delle innovazioni sostanziali ed in particolare degli orientamenti partecipativi cui le direttive europee ed il Decreto legislativo si ispirano, in ordine alle relazioni fra le parti in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, le parti convengono sul carattere sperimentale della normativa del presente accordo e s'impegnano a verificarne l'efficacia al fine di un eventuale aggiornamento.

1.2.         Le parti opereranno una prima verifica alla scadenza di sei mesi  dalla firma mentre quelle successive avverranno a richiesta di una delle parti.

1.3.         Il presente accordo ha validità fino al 30 giugno 1997 e se non disdetto almeno tre mesi prima della sua scadenza si intenderà rinnovato di un anno e così di anno in anno.

1.4.         Riaffermando l'impegno ad una gestione della legislazione e degli accordi in tale materia fondata sulla partecipazione derivante dal comune interesse della impresa cooperativa e dei lavoratori al raggiungimento dei migliori risultati possibili in ordine a sicurezza e salute negli ambienti di lavoro hanno stipulato il presente accordo che affronta i seguenti aspetti:

              - strumenti di partecipazione

              - rappresentanza dei lavoratori (R.L.S.)

              - formazione

              - ruolo degli organismi bilaterali

              - modalità operative e funzionamenti degli organismi

 

 

 

 

 

2.            Organismi bilaterali

 

2.1.         livello nazionale

              Ciascuna delle parti, entro 15 giorni dalla firma del presente accordo,  designerà un rappresentante effettivo ed uno supplente per la costituzione di un Comitato paritetico nazionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che opererà collegandosi all'Ente bilaterale nazionale per la formazione e l'ambiente denominato COOP-FORM, costituito ai sensi dell'accordo interconfederale 24 luglio 1994.

2.2.         Tale Comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del D. Lgs. 626/94 in particolare:

              - raccordandosi con le Istituzioni, i Ministeri o gli Enti competenti di livello nazionale, in particolare con la Commissione di cui all'art. 26 del D. Lgs. 626/1994;

              - promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione per le varie categorie di operatori della sicurezza attingendo attraverso COOP-FORM anche a finanziamenti eventualmente disponibili a livello nazionale e dell'Unione Europea. In caso di interesse omogeneo di più regioni a tali iniziative, la richiesta sarà rivolta al COOP-FORM Nazionale;

              - elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevate nelle imprese cooperative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione della normative di cui al D. Lgs. 626/94;

              - elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative comunitarie e nazionali anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi europee, parlamentari governative ed amministrative;

              - proponendo sia a livello nazionale che europeo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese, in particolare cooperative, ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo inoltre la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;

              - costituendo, con la collaborazione dei Comitati bilaterali regionali e dei Comitati provinciali, l'anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori (R.L.S.) e degli addetti alla sicurezza nel settore della cooperazione.

2.3.         I costi delle attività espletate dal COOP-FORM Nazionale (ricerca di fabbisogni - progetti di moduli formativi) ove non coperti da finanziamenti esterni saranno posti a carico degli Enti bilaterali che realizzeranno le conseguenti iniziative.

2.4.         La sede del Comitato Nazionale è presso il COOP-FORM che assolve i compiti di segreteria. Il Comitato elabora un proprio regolamento interno mentre COOP-FORM elabora un apposito regolamento per i rapporti con le attività della Commissione da sottoporre alle parti sociali.

 

 

2.5.         livello regionale

              Le parti sono impegnate per la costituzione in ciascuna regione di un Comitato paritetico regionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro analogo a quello nazionale.

              Esso si collegherà, ove costituito e comunque alla sua costituzione, all'Ente Bilaterale Regionale COOP-FORM.

2.6.         Tale Comitato, composto in modo paritetico da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali cooperative e da CGIL, CISL, UIL, svolge i seguenti compiti:

              - raccordarsi con le Regioni e con i Comitati Regionali ex art. 27 D. Lgs. 626/94 nonché con altri Enti ed Istituti competenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

              - favorire la elaborazione e diffusione di metodologie di valutazione del rischio;

              - promuovere, ove le parti abbiano convenuto in tal senso, la costituzione dei Comitati provinciali di cui all'art. 20 del D. Lgs. 626/94 coordinandone l'attività;

              - promuovere ricerche di fabbisogni e programmare interventi formativi nei confronti degli operatori per la sicurezza (responsabili delle imprese e rappresentanti dei lavoratori) anche in connessione con le iniziative del COOP-FORM nazionale;

              - verificare la rispondenza alle linee guida fissate a livello nazionale delle attività di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) ove tale compito non possa essere svolto a livello provinciale per la mancata costituzione del Comitato Bilaterale provinciale;

              - svolgere attività di supporto tecnico nei confronti degli organismi paritetici territoriali, facendo riferimento, in relazione alle diverse esigenze, ad esperti in materia giuridica, medicina del lavoro, chimica, biologia, ingegneria;

              - costituire l'anagrafe regionale dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione nelle imprese cooperative della regione nonché quella dei rappresentanti delegati dai lavoratori;

              - tenere ed aggiornare l'elenco dei medici competenti elaborato dalla Regione;

              - proporre convenzioni da attuare tramite COOP-FORM con Enti ed imprese di consulenza per servizi di assistenza alle imprese cooperative e per la formazione;

              - promuovere eventuali altre attività concordate tra le parti regionali competenti;

              - ove non vengano costituiti i Comitati provinciali bilaterali, espletare la funzione di prima istanza per la conciliazione delle controversie sorte in sede di applicazione della normativa.

 

2.7.         Nel caso di riscontrati fabbisogni relativi alla fornitura di formazione, di ricerca e di servizi di assistenza, le parti, a livello regionale, possono indicare un contributo adeguato da parte delle imprese cooperative utilizzatrici da versare in un fondo regionale appositamente costituito all'interno del COOP-FORM Regionale.

2.8.         Il Comitato Regionale,  da costituirsi entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, avrà sede presso il COOP-FORM. Ove non costituito, i compiti di segreteria sono svolti da una delle Centrali Cooperative firmatarie.

 

2.9.         livello provinciale

              Ove non sia diversamente convenuto entro i limiti temporali stabiliti dal presente accordo, sarà costituito entro 45 giorni dalla sottoscrizione dello stesso un comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

2.10.       Tale Comitato, composto da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali Cooperative e da CGIL, CISL, UIL, oltre a quelli previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 626/94, svolgerà anche i seguenti compiti:

              - raccolta e tenuta degli elenchi dei lavoratori delegati alla sicurezza nelle imprese cooperative;

              - raccolta e tenuta degli elenchi dei responsabili e degli addetti alla sicurezza nominati dalle imprese cooperative;

              - promozione di indagini conoscitive su fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per delegati dei lavoratori (R.L.S.) che per gli addetti designati dalle imprese;

              - eventuali altre attività concordate tra le parti competenti.

2.11.       Ove trattisi di interesse non limitato ad un singolo territorio provinciale, la ricerca sarà promossa dal comitato paritetico regionale di cui al punto 2.5.,  congiuntamente ai Comitati territoriali interessati, ed a livello regionale saranno conseguentemente formulati progetti di moduli formativi.

 

2.12.       organismi paritetici di settore

              Sono fatti salvi gli organismi paritetici di settore o di categoria competenti nelle materie disciplinate dal D. Lgs. 626/1994 nei confronti dei quali i Comitati bilaterali di vario livello previsti dal presente accordo sono impegnati ad instaurare le opportune forme di raccordo.

 

3.            Attività di conciliazione dei Comitati Paritetici

 

3.1.         In caso di controversia insorta sull'applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di diritti di rappresentanza, formazione e informazione, il Comitato Provinciale o, in caso di mancata costituzione, quello Regionale è l'organo di prima istanza per la conciliazione della stessa.

              Il ricorso deve essere trasmesso dalle parti interessate al Comitato Paritetico a mezzo lettera con ricevuta di ritorno e portato a conoscenza delle associazioni cooperative e delle organizzazioni sindacali che lo compongono.

              Gli interessati potranno far pervenire per iscritto le proprie controdeduzioni  ai destinatari di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data di presentazione.

              Il comitato paritetico di primo grado esaurirà l'esame del ricorso entro e non oltre i successivi 30 giorni salvo l'eventuale proroga unanimemente decisa assumendo decisioni condivise dagli aventi diritto al voto, redigendo quindi verbale da portare a conoscenza delle parti interessate.

3.2.         E' ammesso ricorso in secondo grado al Comitato Paritetico Nazionale se il Comitato di primo grado è a livello regionale, al Comitato Regionale se il Comitato di prima istanza è a livello provinciale, entro 30 giorni dalla decisione di primo grado.

3.3.         I compiti di segreteria del Comitato Paritetico Regionale o Provinciale sono assolti nell'ambito del Coop-Form o dalle Associazioni cooperative firmatarie competenti per territorio.

 

3.4.         Norma transitoria

              L'opzione in merito al livello (provinciale o regionale) di costituzione del Comitato paritetico dovrà avvenire attraverso intese tra le parti firmatarie del presente accordo competenti per regione entro 30 giorni dalla firma dello stesso.

              L'opzione sarà comunicata al Comitato Nazionale di cui al punto 2.1.

 

 

 

4.            Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

 

4.1.         Nelle imprese cooperative le parti firmatarie del presente accordo, ai vari livelli di competenza, dovranno assumere le iniziative per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo applicando le modalità di cui ai punti seguenti:

 

4.2.         imprese cooperative oltre 15 lavoratori

              Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse che occupano da 16 a 200 lavoratori il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti la RSU.

              Laddove la contrattazione di categoria abbia previsto un numero di componenti le RSU superiore a quello dell'accordo del 13.9.1994, la stessa contrattazione di categoria potrà identificare un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a uno ma comunque sempre nell'ambito del numero complessivo dei componenti le RSU.

4.3.         Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse con più di 200 lavoratori, qualora la RSU risulti composta da tre lavoratori, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati nel numero di due tra i componenti delle RSU più 1 rappresentante eletto.

              Ove la RSU risulti composta da un numero di lavoratori superiore a tre, i rappresentanti per la sicurezza saranno individuati tra i componenti la RSU.

              Il numero dei rappresentanti sarà quello previsto dall'art. 18 comma 6 del D. Lgs. n. 626/1994.

4.4.         Resta inteso che la contrattazione nazionale di settore potrà definire un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dal citato art. 18, ma sempre entro il numero di componenti la RSU, in relazione a specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi rilevabili anche dai Comitati paritetici aziendali o di categoria istituiti dalla contrattazione.

4.5.         Nelle aziende di cui sopra all'atto della costituzione della RSU, il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati alla elezione della RSU medesima.

4.6.         Ove la RSU sia già costituita, il/i nominativo del/dei rappresentanti per la sicurezza è/sono individuato/i dalla RSU tra i suoi componenti con successiva ratifica nella prima assemblea dei lavoratori.

4.7.         In casi di RSU non ancora costituite ed operino ancora le RSA delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori con le procedure di cui ai successivi commi 4.10. e 4.11.. Il rappresentante così eletto rimane transitoriamente in carica fino alla elezione della RSU. Da quel momento trovano applicazione le norme stabilite dal presente accordo per le imprese nelle quali è presente la R.S.U. (commi 4.2. e 4.6.).

4.8.         In caso di dimissioni o di decadenza, il rappresentante per la sicurezza rimane in carica fino a nuova elezione da tenersi entro due mesi dalle dimissioni o dalla decadenza medesima.

              I permessi retribuiti sono utilizzati in proporzione al periodo di esercizio della funzione di rappresentanza per la sicurezza.

4.9.         In caso di mancanza di rappresentanza sindacale aziendale, il rappresentante o i rappresentanti per la sicurezza è/sono nominato/i mediante elezione a suffragio universale con le procedure di cui ai successivi punti 4.10. e 4.11.

 

4.10        procedure per la elezione o individuazione dei R.L.S.

              Per le imprese cooperative o unità produttive delle stesse, le Associazioni cooperative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti concorderanno le iniziative idonee allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza.

              L'elezione si svolgerà a suffragio universale scrutinio segreto con diritto di voto a tutti i lavoratori iscritti a libro matricola con eleggibilità limitata ai lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato.

              Risulteranno eletti i lavoratori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi espressi.

              Prima dello svolgimento delle elezioni l'assemblea dei lavoratori nomina tra gli stessi il segretario del seggio elettorale che dopo lo scrutinio delle schede redige il verbale di elezione e lo comunica alla direzione della cooperativa.

              Il/i rappresentante/i per la sicurezza così eletto/i durano nell'incarico per il tempo previsto dall'accordo 13.9.1994 sulle RSU o comunque fino alla decadenza della R.S.U..

4.11.       La direzione della cooperativa, ricevuto il verbale di elezione, comunica al comitato paritetico provinciale o regionale, tramite l'associazione cooperativa di appartenenza, i nominativi dei lavoratori eletti.

4.12.       Per quanto non previsto nel presente accordo in materia di elezione, si fa riferimento all'accordo interconfederale 13.9.1994 sulle R.S.U.

 

5.            Permessi per agibilità

 

5.1.         Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alle seguenti ore annue di permesso retribuito:

              12 nelle imprese cooperative o unità produttive fino a 5 lavoratori;

              30 nelle imprese cooperative o unità produttive da 6 a 15 lavoratori.

5.2.         Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 626/1994 i rappresentanti per la sicurezza hanno diritto a permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le RSU, pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

              Il predetto monte ore non viene utilizzato per gli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), i) ed l) del citato art. 19.

5.3.         La contrattazione nazionale di settore e quella aziendale prevederà l'assorbimento delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza di quelle già riconosciute allo stesso titolo.

 

 

 

 

 

 

6.            Funzioni del rappresentante per la sicurezza

 

              Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. 626/1994, le parti concordano sulle seguenti modalità per lo svolgimento delle funzioni attribuite al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

 

6.1.         accesso ai luoghi di lavoro

              Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro non dovrà intralciare il normale svolgimento delle attività produttive ed il suo esercizio, salvo casi di emergenza, sarà di volta in volta preventivamente segnalato alla direzione della cooperativa o della unità produttiva.

              La visita ai luoghi di lavoro da parte del rappresentante dei lavoratori può essere svolta insieme al responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza della cooperativa o ad un addetto da essa incaricato.

 

 

6.2.         consultazione

              La direzione della cooperativa dovrà svolgere la consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza norma di legge con tempestività nei casi previsti dal d.lgs. 626/94.

              In tale sede il rappresentante dei lavoratori può formulare proposte in materia.

              Delle riunioni consultive sarà redatto verbale sottoscritto anche dal o dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il verbale dovrà riportare fedelmente i rilievi eventualmente espressi dalla rappresentanza dei lavoratori.

              In mancanza della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, e in via transitoria fino alla sua istituzione, la consultazione potrà essere svolta con la rappresentanza sindacale aziendale delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.

 

6.3.         riunioni periodiche

              In applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.

              Il rappresentante per la sicurezza può chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.

              Della riunione viene redatto verbale.

 

 

6.4.         informazione e documentazione

              Le informazioni e la documentazione fornite o date in visione dalla direzione della cooperativa alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza hanno carattere assolutamente riservato ed esclusivamente connesso alla funzione esercitata.

              In caso di ipotesi di violazione del segreto aziendale, la cooperativa può rivolgersi al comitato paritetico territoriale aprendo la conseguente controversia.

              Il rappresentante per la sicurezza riceverà dalla cooperativa le informazioni e la documentazione aziendali di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19, avrà diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, tenuto presso l'unità produttiva e potrà richiedere ogni informazione e documentazione prevista dalla legge ed utile allo svolgimento dei propri compiti riguardanti l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

 

7.            Formazione dei rappresentanti dei lavoratori (R.L.S.)

 

              Le parti considerano essenziale la formazione ai fini di una efficace prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

7.1.         A tal fine, anche per iniziativa dell'Ente Bilaterale COOP-FORM Nazionale e di quelli regionali, potranno essere decisi opportuni pacchetti formativi anche finalizzati a specifiche realtà produttive nonché ai rappresentanti nei comitati paritetici territoriali.

7.2.         Per quanto riguarda l'art. 19 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 626/1994, in via sperimentale si prevede un modulo di 32 ore di formazione di base per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

              Tale formazione deve comunque comprendere:

              - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla legge;

              - conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione/protezione;

               metodologie sulla valutazione del rischio;

              - metodologie minime di comunicazione.

              La metodologia didattica dovrà essere di tipo attivo, con esercitazioni pratiche, ed adeguata ai soggetti da formare.

7.3.         La contrattazione nazionale di categoria potrà individuare ulteriori contenuti specifici della formazione e le relative ore aggiuntive, con riferimento ai propri comparti.

7.4.         Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dovrà comunque prevedere una integrazione della formazione.

 

 

8.            Piccole imprese cooperative

 

8.1.         Nelle imprese cooperative o nelle unità produttive delle stesse fino a 15 lavoratori il rappresentante alla sicurezza può essere individuato in ambito aziendale o territoriale previo accordo a livello regionale da definirsi, da parte degli agenti contrattuali competenti, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo secondo le indicazioni di cui al punto 8.3. e seguenti.

 

 

8.2.         rappresentanza aziendale

              In caso di elezione, nelle singole cooperative od unità produttive della stessa fino a 15 lavoratori, del delegato dei lavoratori per la sicurezza, essa si svolgerà secondo le procedure e le modalità previste ai punti 4.10. e 4.11. del presente accordo.

              Lo svolgimento delle elezioni sarà preceduto da una assemblea finalizzata ad offrire ai lavoratori le necessarie informazioni al riguardo (art. 18 D. Lgs. 626/94).

              Le funzioni del delegato dei lavoratori, che dura in carica 3 anni,  sono quelle richiamate al punto 6. del presente accordo, fatte salve le diverse disposizioni di legge per le piccole imprese in materia di riunioni periodiche.

              Per la formazione vale quanto previsto al precedente punto 7.

 

8.3.         rappresentanza territoriale

              La istituzione del rappresentante territoriale alla sicurezza può configurarsi di area, di comparto produttivo o interaziendale secondo scelte da definirsi a livello regionale dagli agenti contrattuali competenti entro il termine di cui al punto 8.1..

8.4.         Secondo tale intesa, da comunicare alle parti nazionali firmatarie del presente accordo, il rappresentante di cui al punto 8.3. potrà essere eletto o designato dai lavoratori delle cooperative interessate con modalità da stabilire dalle parti firmatarie.

8.5.         In tale accordo gli oneri proporzionalmente connessi ai permessi per l'esercizio delle prerogative legislative e per la formazione del rappresentante di area, di comparto o interaziendale, per la sicurezza, saranno mutualizzati tra le cooperative interessate sotto forma di quantità retributive orarie per il numero dei dipendenti, anche in un ammontare convenzionale e tali quote, versate dalle predette cooperative,  saranno accantonate in un apposito fondo costituito nell'ambito del COOP-FORM regionale e separatamente contabilizzate.

8.6.         Oltre agli oneri relativi al sostegno dell'attività formativa del rappresentante territoriale alla sicurezza saranno previsti nell'accordo anche quelli relativi alle attività dei comitati paritetici rivolte agli stessi rappresentanti.

8.7.         L'accordo regionale stabilirà ogni modalità relativa al versamento delle quote ed alla tenuta del fondo da parte del COOP-FORM regionale tenendo conto della provenienza dei flussi per area, comparto merceologico o livello interaziendale.

              Il COOP-FORM regionale informerà periodicamente il COOP-FORM nazionale dei flussi delle quote relative agli oneri di cui al punto 8.5..

8.8.         L'accordo regionale definirà infine le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro ed alla documentazione, di informazione e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

8.9.         La scelta delle rappresentanze dovrà essere comunicata al Comitato Paritetico territoriale da parte delle cooperative appena esso sarà costituito e comunque non oltre 45 giorni dalla data di firma del presente accordo.

 

9.            Clausola di salvaguardia

 

              Qualora ad opera delle OO.SS. firmatarie intervengano, nei settori di attività nei quali è presente la cooperazione, per analoghe imprese non cooperative, condizioni contrattuali riferite ad istituti analoghi meno onerosi di quelle stabilite nel presente accordo, le parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per assumere le opportune conseguenti determinazioni da rinviare a livello di settore.

 

 

 

              Dichiarazione a verbale di CGIL CISL UIL in merito alla rappresentanza territoriale alla sicurezza

 

              In merito alla rappresentanza territoriale alla sicurezza riguardante comparti produttivi o gruppi aziendali categorialmente omogenei, Cgil, Cisl, Uil dichiarano che per agente contrattuale competente deve intendersi il livello categoriale secondo l'orientamento nazionale di categoria, anche come definito dal CCNL.

 

 

 

Roma, 5 ottobre 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO I

 

SCHEMA TIPO STATUTO CTP

da copiare dal CCNL ANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO L

 

STATUTO DI COOPERLAVORO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO L/bis

 

ACCORDO INERCONFEDERALE COOPERLAVORO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO M

 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

TERZO LIVELLO OPERAI SPECIALIZZATI

- Lavoratore che nell’ambito dei lavori di ripristino consolidamento e conservazione e restauro, di opere nelle aree archeologiche  o su costruzioni di interesse artistico storico urbanistico operi con provata ésperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in Enti di formazione del settore; esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, restauro conservativo, recupero e bonifica di reperti murari e strutturati.

QUARTO LIVELLO

-Lavoratore che, autonomamente, nef!'ambito dei lavori di scavo di ripristino e consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse storico urbanistico, opera con comprovata specifica esperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in Enti dl formazione del settore esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativo, e dl affreschi, di recupero e bonifica di reperti murari e strutturali con aggiunta di lavori di recupero di costruzioni ed edifici sottoposti a tutela delle varie sovraintendenze,

- Operatore archeologico che sia in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche richieste dal lavoro in un contesto archeologico con le capacita' necessarie per una attività dí valutazione e di coordinamento esecutivo del lavoro di più individui .

SESTO LIVELLO

Responsabile di restauro e di recupero archeologico : appartengono alla prima categoria gli impiegati di `concetto e tecnici che nei lavori di restauro hanno la responsabìlità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito del- l’intervento e possiedono inoltre competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive, amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica scientilrca e amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, curano il coordinamento dell intervento delle diverse professionalità addette alla documentazione e studio dell’opera, impostano coordinano i lavori e le professionalità del cantiere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE

 

 

LEGGI ED ACCORDI INTERCONFEDERALI

 

1.       Legge 20/5/70 n.300 – norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

2.       legge 29/5/82 n. 297 – disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.

3.       Legge 11/5/90 n. 108 – disciplina dei licenziamenti individuali.

4.       Legge 10/4/91 n. 125 – azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro.

5.       Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all’inflazione e il costo del lavoro del 31/7/1992.

6.       Protocollo sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali e sul sostegno al sistema produttivo del 23/7/199.

7.       Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22/12/98.

8.       Legge 494/96

9.       Legge 528/98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE GENERALE

 

 

 

PREMESSA ...................................................................................................Pag.    2

 

PROTOCOLLO SULLA POLITICA DEGLI

INVESTIMENTI, POLITICA INDUSTRIALE E

POLITICHE DEL LAVORO NELL’INDUSTRIA

DELLE COSTRUZIONI..................................................................................            7

 

DISCIPLINA GENERALE

SEZIONE PRIMA - RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI

 

Art.     1       Rapporti tra sindacato e cooperazione

                   Natura dell’impresa cooperativa

                   Ruolo del socio lavoratore............................................................          13

Art.     2       Osservatorio.................................................................................          14

Art.     3       Sistemi di concertazione e di informazione..................................            16 

Art.     4       Mobilità  e difesa dell’occupazione...............................................           20         

Art.     5       Disciplina dell’impiego di mano d’opera negli

                   appalti e subappalti......................................................................         21     

Art.     6       Secondo livello di contrattazione collettiva...................................            23

Art.     7       Rappresentanza sindacale unitaria...............................................         26

Art.     8       Assemblee ...................................................................................       28

Art.     9       Affissione......................................................................................       28

Art.   10        Cariche sindacali e pubbliche .......................................................         28

Art.   11        Accordi generali ...........................................................................        29

Art.   12        Normalizzazione dei rapporti sindacali .........................................          29

Art.   13        Estensione di contratti stipulati con le altre associazioni................          29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA GENERALE

SEZIONE SECONDA - REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI,

                                   AGLI IMPIEGATI, QUADRI

 

 

Art.   14        Classificazione dei lavoratori.........................................................         30

Art.   15        Quadri...........................................................................................       39

Art.   16        Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.......................           41

Art.   17        Tutela della maternità e della paternità...........................................         41

Art.   18        Chiamata e richiamo alle armi volontari in servizio civile................            41

Art.   19        Permessi.........................................................................................    42

Art.   20        Lavoratori extracomunitari...............................................................       42

Art.   21        Lavoratori invalidi............................................................................       42

Art.   22        Tossicodipendenti...........................................................................      42

Art.   23        Portatori di handicap.......................................................................      43

Art.   24        Assenze..........................................................................................   43

Art.   25        Alloggiamenti e cucine....................................................................      44

Art.   26        Mense aziendali..............................................................................      44

Art.   27        Diritto allo studio.............................................................................      44

Art.   28        Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami

                   dei lavoratori studenti....................................................................... ”     45

Art.   29        Igiene e sicurezza del lavoro............................................................      46

Art.   30        Disciplina dell’apprendistato .............................................................     48

Art.   30 bis  Part-Time.........................................................................................    50

Art.   31        Provvedimenti disciplinari.................................................................. “    51

Art.   32        Licenziamenti.................................................................................... “  52

Art.   33        Passaggio da operaio a impiegato..................................................... “    53

Art.   34        Cessione, trapasso e trasformazione di azienda................................ “     53

Art.   35        Indennità in caso di morte o di invalidità permanente........................ “       53

Art.   36        Trattamento di fine rapporto di lavoro...............................................        53

Art.   36 bis  Previdenza complementare..............................................................      54

Art.   37        Controversie e reclami...................................................................... “    55

Art.   38        Comitati tecnici paritetici per le controversie..................................... “      56

Art.   39        Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di

                   miglior favore...................................................................................     56

Art.   40        Disposizioni generali........................................................................     56

Art.   41        Decorrenza e durata del presente C.C.N.L.......................................        56

 

 

 

DISCIPLINA SPECIALE

PRIMA PARTE  - REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

 

Art.  42         Assunzione e relativa documentazione............................................. “      57

Art.  43         Periodo di prova............................................................................... “    58

Art.  44         Mutamento di mansioni.................................................................... “    58

Art.  45         Mansioni  promiscue........................................................................ “    59

Art.  46         Orario di lavoro...............................................................................       59

Art.  47         Regime di orario e lavoro a turni.....................................................         61

Art.  48         Riposo settimanale.........................................................................      62

Art.  49         Soste di lavoro...............................................................................       62

Art.  50         Sospensione e riduzione di lavoro...................................................        63

Art.  51         Minimi di paga base  oraria e indennità di contigenza.....................          63

Art.  52         Elemento economico terriotoriale...................................................         64

Art.  53         Lavori a cottimo.............................................................................. “     64

Art.  54         Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni

                   di lavoro.........................................................................................      65

Art.  55         Ferie..............................................................................................      65              

Art.  56         Gratifica natalizia...........................................................................       66

Art.  57         Festività.........................................................................................      66

Art.  58         Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia normativa

                   sull’orario di lavoro e modalità di attuazione...................................          67

Art.  59         Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.................. “          68

Art.  60         Indennità per lavori speciali............................................................        69

Art.  61         Trasferta.........................................................................................      73

Art.  62         Trasferimenti..................................................................................       76

Art.  63         Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica................            77

Art.  64         Elementi della retribuzione.............................................................        77

Art.  65         Modalità di pagamento...................................................................       78

Art.  66         Trattamento in caso di malattia.......................................................       79

Art.  67         Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia

                   professionale..................................................................................      80

Art.  68         Congedo matrimoniale...................................................................        82

Art.  69         Anzianità professionale edile.........................................................         82

Art.  70         Conservazione degli utensili..........................................................         82

Art.  71         Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli................................          83

Art.  72         Preavviso.......................................................................................       83

Art.  73         Casse edili....................................................................................       84

Art.  74         Quote sindacali  e di adesione contrattuale...................................          86        

Art.  75         Formazione professionale.............................................................         87

Art.  76         Commissione tecnica nazionale....................................................         88

 

 

DISCIPLINA SPECIALE

SECONDA PARTE - REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI E

                                PER I QUADRI

 

 

Art.   77        Assunzione e documenti.................................................................... “  89

Art.   78        Periodo di prova................................................................................ “   90

Art.   79        Orario di lavoro.................................................................................     90

Art.   80        Elementi del trattamento economico globale.....................................       92

Art.   81        Elemento economico territoriale........................................................     93

Art.   82        Indennità speciale a favore del personale non soggetto a

                   limitazioni di orario...........................................................................     93

Art.   83        Aumenti periodici di anzianità............................................................     93

Art.   84        Giorni festivi e riposo settimanale......................................................     94

Art.   85        Ferie.................................................................................................               95

Art.   86        Indennità di cassa e di maneggio di denaro......................................       96

Art.   87        Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà

                   dell’impiegato....................................................................................               97

Art.   88        Indennità per lavori in alta motagna, in cassoni ad aria compressa

                   ed in galleria.....................................................................................   97

Art.   89        Indennità di zona malarica................................................................     97

Art.   90        Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo....................         98

Art.   91        Trasferta...........................................................................................   99

Art.   92        Trasferimento....................................................................................    99

Art.   93        Alloggio.............................................................................................    100    

Art.   94        Mutamento di mansioni.....................................................................    100

Art.   95        Pagamento della retribuzione............................................................    101

Art.   96        Tredicesima mensilità........................................................................    102

Art.   97        Premio annuo.................................................................................... “   102

Art.   98        Premio di fedeltà............................................................................... “   102

Art.   99        Trattamento in caso di malattia........................................................... “   103

Art. 100        Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale.............. “   104

Art. 101        Preavviso di licenziamento e dimissioni............................................. “   104

Art. 102        Congedo matrimoniale....................................................................... “   105

Art. 103        Aspettativa......................................................................................... “   106

Art. 104        Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale.......................................    106

Art. 105        Previdenza integrativa.......................................................................    106

Art. 106        Quote sindacali.................................................................................. “   106

 

 

 

ALLEGATO A ......................................................................................................  107      

ALLEGATO B ......................................................................................................  108

ALLEGATO C ......................................................................................................  112

ALLEGATO D ......................................................................................................  113

ALLEGATO E ......................................................................................................  117

ALLEGATO G ......................................................................................................  120

ALLEGATO H ......................................................................................................  131

ALLEGATO L ......................................................................................................   139

ALLEGATO O......................................................................................................   140

ALLEGATO P .....................................................................................................                151

ALLEGATO Q .....................................................................................................                163