INDUSTRIA
(21 dicembre 1999 / 31 dicembre
2003)
Dichiarazioni
congiunte delle parti Indice
1. Il presente
Contratto attua un'articolazione per settori e fissa l'ambito di contrattazione
di secondo livello, consentendo una maggiore aderenza della disciplina
contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di aziende. Esse, nel realizzare
maggiori benefici per i lavoratori, riconosce le esigenze per le imprese di
poter programmare la propria attivita` produttiva sulla base di elementi
predeterminati per la durata del presente contratto e degli integrativi
stipulati in attuazione delle sue norme.
2. Al sistema
contrattuale cosi` disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare
e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validita` il
Contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso
previste. A tal fine le Associazioni Industriali sono impegnate ad adoperarsi
per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate
mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad
intervenire perche` siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare,
integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Tutto cio`
premesso e nel quadro di quanto sopra convenuto, si e` stipulato il presente
Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti alle aziende
esercenti le attivita` di produzione indicate nella sfera di applicazione.
Del Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro in vigore dal 1 gennaio 2000 .
Il presente
CCNL si applica alle aziende esercenti le attività di produzione sotto
elencate:
Industria dei legno dei prodotti in legno
§
Segherie facenti
parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per
i consumi diretti dell'aziende stesse - segherie che acquistano tronchi già
abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi
utilizzando i tronchi così acquistati - segherie che, come tali, non esercitano
un'attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda;
§
Il taglio e la piallatura del legno;
§
La fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno non
assemblato;
§
La fabbricazione di lana di legno, farina di legno,
lastrine, particelle;
§
L'essiccazione del legno;
§
L'impregnazione o il trattamento chimico del legno con materiali
adatti alla sua conservazione;
§
Il trattamento, il deposito, la stagionatura,
l'immagazzinaggio e conservazione del legno;
§
Tornerie del legno;
§
Tranciati e giuntura tranciati;
§
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione di
compensati ;
§
Pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di
fibre, di particelle, di truciolati ed altri pannelli, multistrati,
listellari,tamburati;
§
Nobilitazione pannelli truciolari, compensati, tamburati,
medium density e affini;
§
La produzione di agglomerati di fibre legnose con leganti
vari per l'edilizia o altro, masonite, laminati, legni ricostruiti e
conglomerati ;
§
Allestimenti fiere, stands e decorazioni, cartellonistica;
§
Fabbricazione elementi di carpenteria in legno e
falegnameria per l'edilizia;
§
Cantieri e carpenteria navale;
§
La fabbricazione di prodotti in legno destinati
principalmente all'edilizia:
-
di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi;
-
di scale e ringhiere in legno;
-
di liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai
ecc.
§
Porte, finestre, imposte e loro telai, infissi in legno,
pvc, basculanti, zanzaniere;
§
La fabbricazione di travi e strutture lamellari;
§
Fabbricazioni di edifici prefabbricati o loro elementi in
legno;
§
Fabbricazione di imballaggi, di pallets, di contenitori, di
cesti in legno;
§
Fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri e
imballaggi simili in legno;
§
Fabbricazione di palette, palette a cassa e altri piani di
caricamento in legno;
§
Fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e
parti in legno per lavori da bottaio, fusti dogati;
§
Fabbricazione di tamburi in legno per cavi;
§
Levigatura di antine e altri elmenti per mobili;
§
Verniciatura, laccatura, doratura ed altre lavorazioni
finali del legno e/o del Mobile;
§
Impiallacciature e lavorazioni legno;
§
Lavorazione accessori per mobili ;
§
Assemblaggio mobili;
§
Fabbricazione di altri prodotti in legno :
-
di montature di utensili, manici e montature di scope e
spazzole;
-
di forme in legno di scarpe e stivali, di attaccapanni;
-
di utensili in legno domestici e da cucina, appendiabiti e
portacappelli;
-
di statuette ed altri ornamenti in legno, legno intarsiato e
incrostato;
-
di astucci e cofanetti in legno per gioielli, coltellerie ed
altri articoli analoghi;
-
di tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura,
tessitura e per filati cucirini, di legno tornito;
-
di altri articoli in legno;
-
di casse funerarie e cofani funebri;
-
di modelli per fonderie e per navi;
-
di parti in legno per armi da fuoco;
-
di scultura, traforo, intarsio del legno per decorazioni;
-
di manufatti in legno del genere compreso il "fai da
te";
-
di cornici, decorazioni artistiche e floreali, restauri e
dorature cornici;
-
di decorazioni per l'arredamento.
Fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da
intreccio
§
fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero:
-
lavorazione del sughero naturale, sughero per plance,
sugheraccio, sugherone;
-
la fabbricazione di articoli in sughero, di manufatti,
agglomerati e granulati e di isolanti in sughero;
-
fabbricazione di turaccioli comuni o da spumanti ;
§
produzione di articoli di paglia e di materiale da
intreccio:
-
la fabbricazione di trecce e manufatti simili in materiali
da intreccio;
-
stuoie, stuoie grossolane, graticci ecc..;
-
la fabbricazione di articoli da panieraio e da stuoiaio;
-
rivestimenti di fiaschi e damigiane;
-
rivestimenti in legno;
§
fabbricazione di forme per calzature, ceppi per zoccoli e
fondi per calzature;
§
fabbricazione di infissi e avvolgibili;
§
fabbricazione di carri e carrozze;
§
pavimenti in legno e relativa posa in opera quando
effettuata dalle stesse ditte produttrici.
Fabbricazione di mobli
§
fabbricazione di sediame comune e curvato;
§
fabbricazione di sedili per aereomobili, autoveicoli, navi e
treni, di qualsiasi materiale;
§
la fabbricazione di sedie e tavoli di qualsiasi materiale;
§
la fabbricazione di cassetti per mobili, di curvati in
legno, di cassettiere;
§
la fabbricazione di poltrone e divani di qualsiasi
materiale;
§
l'attività dei laboratori di tappezzeria e fabbricazione di
imbottiti per l'arredamento;
§
la fabbricazione e restauro di mobili in stile e d'epoca;
§
fabbricazione di mobili per uffici e negozi per qualunque
uso diverso da quello di civile abitazione (scuole,navi, ristoranti), comprese
le loro parti e/o componenti;
§
fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi,
ghiacciaie, ecc..;
§
fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi,
ecc…;
§
fabbricazione di mobili per cucina :
-
la fabbricazione di mobili metallici per cucina;
-
la fabbricazione di mobili da cucina in qualunque materiale;
§
fabbricazione di altri mobili in legno:
-
mobili per camere da letto, soggiorni per interno e per
esterno ;
-
mobili di qualsiasi materiale per la casa ed il giardino;
-
mobili tappezzati;
-
la fabbricazione di rete e supporti per materassi;
-
la fabbricazione di materassi a molle, imbottiti o guarniti internamente, di materiali di
rinforzo, di materassi in gomma cellulare o di plastica non ricoperti.
Fabbricazione di strumenti musicali
§
pianoforti;
§
strumenti a corde;
§
strumenti a corde con tastiera, compresi i pianoforti
automatici;
§
organi a canne con tastiera, inclusa la fabbricazione di
armonium e di altri strumenti simili a tastiera ad ance metalliche libere;
§
fisarmoniche ed altri strumenti simili, comprese le
armoniche a bocca;
§
strumenti musicali a fiato;
§
strumenti musicali a percussione;
§
strumenti musicali in cui il suono è prodotto
elettronicamente;
§
scatole musicali,orchestrion, organi a vapore, uccelli
canterini, seghe musicali, ecc…;
§
la fabbricazione di parti e accessori di strumenti musicali
: di metronomi, diapason, corde,dischi e rulli per strumenti meccanici
automatici, ecc..;
§
la fabbricazione di fischietti, corni di richiamo ed altri
strumenti di richiamo e di segnalazione a bocca.
La fabbricazione di articoli ed attrezzi sportivi, per
giochi all'aperto e in casa
§
di racchette, mazze e bastoni;
§
di tavole a vela;
§
di attrezzi per la pesca sportiva, compresi i retini a mano;
§
di attrezzi per la
caccia, l'alpinismo, ecc…;
§
di piscine ed altre vasche ecc…;
§
di attrezzi da palestra e per atletica;
§
la fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da
tavolo;
§
la fabbricazione di imbarcazioni;
§
la fabbricazione di articoli da correggiaio e selleria;
§
la fabbricazione di tavoli da biliardo e attrezzi da
bowling;
§
la fabbricazione di manici da frusta, fruste e frustini;
§
la fabbricazione di aste dorate e comuni, bastoni;
§
la fabbricazione di scale di qualsiasi genere e qualsiasi
materiale.
Altre industrie manufatturiere
§
fabbricazione di carrozzine e passeggini per l'infanzia;
§
fabbricazione di linoleum ed altri rivestimenti rigidi per
pavimenti;
§
fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo,
parrucche e lavorazioni affini, ombrelloni, bastoni da passeggio,
bastoni-sedile, barbe e sopracciglia finte, ecc..;
§
fabbricazione di sdraio, sedie sdraio, lettini straio ;
§
la fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature
meccaniche per luna - parks, padiglioni da tiro ed altre attrezzazioni per
parchi di divertimento ;
§
fabbricazione e applicazione di elementi sagomati in
materiale vario per l'isolamento e la coibentazione termoacustica in ambiente
industriale;
§
la fabbricazione di fiammiferi;
§
la fabbricazione di articoli vari: fabbricazione di candele
e simili, fiori, foglie e frutti artificiali, oggetti-sorpresa, setacci e
crivelli a mano, manichini , ecc…;
§
la fabbricazione di oggetti per uso personale :
-
fabbricazione di pipe e abbozzi di pipe;
-
di pettini (anche ornamentali), spruzzatori da toletta,
bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici per la casa o per l'uso
personale;
-
la fabbricazione di tutti gli articoli per fumatori;
-
la riproduzione di armi antiche;
-
la produzione di articoli religiosi e da ricordo;
-
la produzione di nastri adesivi e speciali;
-
la preparazione delle spugne (compresa l'imbalsamazione
degli animali);
-
la produzione in serie di acquari finiti;
§
la produzione di apparecchi di illuminazione, di articoli
casalinghi;
§
la produzione di articoli da disegno e didattici;
§
la produzione di mobili ed articoli vari di arredamento in
giunco, vimini, rattan e di altro materiale;
§
la produzione di arredamenti vari, di oggetti e complementi
d'arredamento, compresi quelli in metallo, in resine sintetiche e materie
plastiche, come poliuretani, metacrilati, a.b.s.,p.v.c.,poliestere rinforzato,
polipropilene, ecc…;
Sfera di applicazione - Industrie boschive e forestali
Alle aziende
operanti nei settori sottoindicati, oltre alle norme (e relative deroghe)
contenute nel presente C.C.N.L., si applicano le norme di cui alla specifica
regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e
forestali.
- Industrie
esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per
la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali puntelli,
tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone
vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance,
sugheraccio, sugherone).
Segherie che,
per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della
produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al
precedente capoverso.
PARTE PRIMA:RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI
Art. 1 Sistema di relazioni industriali Indice
FEDERLEGNO
Arredo e la FENEAL - FILCA - FILLEA ferma restando l'autonomia dell'attivita`
imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilita` degli imprenditori e
delle OO.SS. dei lavoratori, nello spirito dell'Accordo Interconfederale del
23.7.1993 e del patto per lo sviluppo e l’occupazione del 1/2/99 e assumendone
le finalita`, intendono ribadire l'obiettivo comune di sviluppare un sistema di
relazioni industriali che, valorizzando i reciproci rapporti, consenta di
accrescere la competitivita` del settore e delle imprese e quindi di sostenere
l'occupazione.
Al fine di
valorizzare le peculiarità del settore e di favorirne lo sviluppo le parti si incontreranno
per valutare le materie di comune interesse, oggetto di analisi fra le
rispettive Organizzazioni europee, per ricercare posizioni che potranno essere
sostenute nella rispettiva autonomia di rappresentanza ed intervento di
ciascuna organizzazione.
1.1
Osservatorio nazionale
Le parti
esprimono la volonta` di migliorare lo scambio di conoscenze sullo stato e le
prospettive del settore.
A tal fine le
parti identificano in OLMA - Osservatorio del Legno del Mobile e
dell’Arredamento - come composto e strutturato, l’osservatorio di riferimento
del settore.
Configurandosi
OLMA come Ente distinto e finanziariamente autonomo, le parti individueranno
comunemente, tramite una commissione Paritetica Nazionale, quali sono i temi e
campi di intervento di interesse comune da proporre ad OLMA
La Commissione
si riunira` all'inizio di ogni anno per definire il programma dell'attivita`.
La commissione si riunira` con cadenza di norma quadrimestrale e sara`
orientata a favorire, attraverso l'esame dei dati e delle informazioni, fornite
dall'Osservatorio, il raggiungimento di valutazioni comuni che permettano di
considerare progetti di interventi e di provvedimenti di politica industriale e
sui temi richiamati per il settore, anche attraverso il coinvolgimento della
Pubblica Amministrazione, ferma restando l'autonomia dell'attivita`
imprenditoriale, le distinte responsabilita` nella rappresentanza dei
rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione ed intervento propria di
ciascuna Organizzazione.
In occasione
di tali incontri potra` essere esaminata la situazione produttiva dei singoli
comparti o aree sistema, con particolare riferimento ai problemi connessi ai
processi di ristrutturazione ed innovazione tecnologica, avuto riguardo alle
conseguenze di tali processi sull'occupazione.
Le tematiche
di competenza della Commissione saranno le seguenti:
A - Andamento
del settore
- Gli
indirizzi di politica industriale e l'andamento generale del mercato nazionale
ed internazionale, le prospettive produttive del settore, con le specificazioni
relative ai diversi comparti produttivi ed alle aree sistema anche con
riferimento agli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
- i problemi
dell'approvvigionamento delle materie prime.
B -
Investimenti ed innovazione tecnologica
- le
previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologiche di
processo e di prodotto.
C - Normative
di indirizzo industriale
- L'evoluzione
della legislazione concernente la forestazione, la ricerca e l'attivita`
produttiva e commerciale dei settori;
-
l'utilizzazione degli incentivi di legge per l'innovazione industriale.
D - Mercato
del lavoro
- L'andamento,
le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno del settore e delle
aree sistema, con particolare riferimento:
-
all'occupazione giovanile, in rapporto all'Accordo Interconfederale sui
contratti di formazione lavoro;
-
all'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea
con le disposizioni legislative emanate, nonche` con quanto stabilito dalla
legislazione in tema di parita` uomo donna;
- alle
problematiche di inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di
handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di legge che
li riguardano;
- all'uso
degli strumenti di legge e contrattuali a sostegno dei redditi e
dell'occupazione nei processi di crisi e di ristrutturazione.
E - Formazione
professionale
- Le
problematiche della formazione professionale, con la possibilita` di
individuare azioni di indirizzo e di sensibilizzazione nei confronti degli
organi preposti alla formazione professionale, al fine di una eventuale
elaborazione di programmi specifici che, nel realizzare un raccordo tra
esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti,
abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale
dei giovani.
-
Qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in
applicazione delle norme in vigore
-
Incentivazione e orientamento dell’offerta formativa utile al settore
F - Impiego
del fattore lavoro
- Monitoraggio
delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi di orario e
flessibilita`, part time, contratti a termine, lavoro temporaneo,
apprendistato, ecc.).
- Iniziative
volte ad agevolare l’incontro fra domanda e offerta tenuto conto delle
disposizioni di legge in vigore
G - Dinamiche
del costo del lavoro
- L'andamento
del costo del lavoro, anche in relazione agli indicatori di produttivita`
rispetto ai principali Paesi concorrenti ed il rapporto tra questo e la
legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica.
- monitoraggio
della contrattazione di secondo livello (aziendale)
H - Ambiente e
sicurezza
- Le tematiche
dell'ambiente e della sicurezza, nel quadro della normativa nazionale e
comunitaria in materia.
La Commissione
Paritetica nazionale individuerà le aree ove il settore legno-arredamento ha
una particolare presenza; agli Enti Bilaterali Confederali, alle Associazioni
Territoriali di Confindustria e alle Organizzazioni Sindacali Territoriali ,
verranno richiesti dalla Commissione Paritetica nazionale i dati relativi a:
1) -
monitoraggio sull'andamento del settore
- Gli
indirizzi di politica industriale e l'andamento generale del mercato, le
prospettive produttive del settore, con le specificazioni relative ai diversi
comparti produttivi con riferimento agli effetti sull'occupazione derivanti da
tali prospettive;
- i problemi
dell'approvvigionamento delle materie prime.
2) -
Investimenti ed innovazione tecnologica
- le
previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologiche di
processo e di prodotto.
3) - Normative
di indirizzo industriale
- L'evoluzione
della legislazione locale concernente la forestazione, la ricerca e l'attivita`
produttiva e commerciale dei settori;
-
l'utilizzazione degli incentivi di legge per l'innovazione industriale.
4) -
Formazione professionale
- Le
problematiche della formazione professionale, anche per realizzare un raccordo
tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture
esistenti, che abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione
professionale dei giovani.
-
Qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in
applicazione delle norme in vigore
- Incentivazione
e orientamento dell'offerta formativa utile al settore
5) - Impiego
del fattore lavoro
- Monitoraggio
delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi di orario e
flessibilita`, part time, contratti a termine, lavoro temporaneo, apprendistato,
ecc.).
- Iniziative
volte ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta tenuto conto delle
disposizioni di legge in vigore
6)
monitoraggio dell’andamento della contrattazione aziendale
Le parti
territoriali coinvolte che cureranno la raccolta delle informazioni, potranno
organizzare i dati richiesti al fine di verificare la possibilità di consegnare
alla Commissione Paritetica Nazionale un unico elaborato.
La Commissione
paritetica nazionale nel merito dei temi sopra indicati, destinerà una o, ove
necessario, più sessioni di lavoro annuali alla disamina dei dati disaggregati
per aree per consentire sul territorio, nel pieno e completo rispetto delle
relative autonomie decisionali ed organizzative di ciascuna parte, di avere gli
strumenti necessari al fine di promuovere eventuali proposte e iniziative per
lo sviluppo e la tutela del settore.
1.2 sistema di
informazioni
Livello
nazionale
Annualmente,
entro il primo semestre, si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei
quali la FEDERLEGNO Arredo fornira` a FENEAL - UIL, FILCA - CISL, e FILLEA -
CGIL informazioni globali, riferite alle aziende associate, in merito alle
linee generali dell'andamento economico e produttivo, anche sotto il profilo
previsionale, e alle prevedibili implicazioni occupazionali.
Saranno anche
fornite informazioni sulla struttura occupazionale scomposta per sesso, classi
di età e qualifica.
Tali
informazioni saranno articolate altresi` per i settori di attivita` rientranti
nelle seguenti sfere produttive inquadrate dalle Associazioni nazionali di
categoria operanti nell'ambito della FEDERLEGNO Arredo:
- prime
lavorazioni;
- mobili
arredamento;
- attivita`
legate all'edilizia;
- pannelli e
compensati;
- lavorazioni
speciali;
- mobili per
ufficio;
Saranno
fornite informazioni anche sulle situazioni di crisi settoriali di comparto o
zonali, con particolare riferimento al mezzogiorno.
Inoltre
saranno fornite informazioni sull'andamento dell'occupazione giovanile, anche
in relazione all'Accordo Interconfederale 18.12.1988 sui contratti di
formazione lavoro e successive modifiche e/o integrazioni, nonche` l'andamento
e le tendenze dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in
linea con la Raccomandazione C.E.E. 13 dicembre 1984, n. 635 e con le
disposizioni legislative in materia, in particolare le Leggi 903/1977 e
125/1991.
Nel corso
dello stesso incontro la FEDERLEGNO Arredo fornira` inoltre a FENEAL - UIL,
FILCA - CISL, FILLEA - CGIL indicazioni complessive sulle iniziative
promozionali intraprese, riguardanti:
- la
forestazione;
- le
principali finalizzazioni della ricerca nel settore;
- la
formazione professionale;
-
l'approvvigionamento di materie prime.
Livello
territoriale
Di norma
annualmente, le competenti Organizzazioni imprenditoriali forniranno al Sindacato
territoriale di categoria, nel corso di un apposito incontro, ove richiesto
anche con la presenza del sindacato regionale, informazioni globali, articolate
per settore di attivita` come definiti per il livello nazionale, riguardanti:
- le prospettive
produttive al fine di fornire un quadro indicativo dello sviluppo economico e
produttivo del settore, con particolare riferimento all'occupazione;
- i programmi
che comportino nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o
rilevanti riconversioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali
della loro localizzazione, le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla
mobilita` nel territorio e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- i programmi
di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o concorso
delle Associazioni imprenditoriali;
- la struttura
occupazionale delle aziende del legno, del sughero, del mobile e
dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate, scomposta per
sesso, classi di eta` e qualifica;
- l'andamento
dell'occupazione giovanile anche in relazione all'Accordo Interconfederale
18.12.1988 e successive modifiche e/o integrazioni sui contratti di formazione
lavoro nonche` l'andamento e le tendenze dell'occupazione femminile, con le
possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione C.E.E. 13 dicembre
1984, n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le
Leggi 903/1977 e 125/1991.
- i criteri
generali del decentramento permanente di importanti fasi del processo
produttivo.
Nel corso del
predetto incontro verranno fornite indicazioni sulle iniziative promozionali
intraprese sulla forestazione.
Livello
aziendale e di gruppo
Di norma
annualmente, le aziende ed i gruppi, intendendosi per tali l’insieme delle
aziende controllate (possesso di almeno il 51% del pacchetto azionario) e della
controllante articolate su piu` unita` produttive di significativa importanza
nell'ambito del territorio nazionale che occupano complessivamente piu` di 250
dipendenti per i gruppi e più di 90 per le singole aziende, assistite
dall'Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la
Direzione Generale dell'azienda interessata, e con l'eventuale assistenza della
FEDERLEGNO Arredo, forniranno alle R.S.U., assistiti dalle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni
relative:
- alle
prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi
sulla situazione occupazionale;
- ai programmi
di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e
sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- ai programmi
che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli
esistenti;
- alle
innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;
- alla
struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di eta`.
Nel corso di
tale incontro il sindacato verra` informato delle prevedibili implicazioni
degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed
ecologiche.
Le aziende che
hanno stipulato accordi che prevedono un premio di risultato sulla base di
quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 20 del presente CCNL, forniranno, alle RSU, le
informazioni necessarie per la gestione del premio.
1.3 Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche,
organizzative e produttive
Le Direzioni
delle aziende con piu` di 100 dipendenti informeranno preventivamente, nel
corso di un apposito incontro, le RSU e, tramite le Organizzazioni
imprenditoriali, i Sindacati di categoria sulle:
- operazioni
che comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo, che investano in
modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate e la organizzazione
complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto;
- operazioni
di scorporo e di decentramento non temporaneo al di fuori dello stabilimento,
di significative fasi dell'attivita` produttiva in atto qualora queste
influiscano sull'occupazione; l'informazione comprendera` la tipologia
dell'attivita` da decentrare e la sua localizzazione.
Nei contratti
relativi al decentramento produttivo aventi le caratteristiche di cui sopra, le
aziende committenti inseriranno una clausola relativa all'osservanza, da parte
delle aziende esecutrici, delle norme contrattuali del settore merceologico cui
esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Quanto sopra
non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento,
ampliamento o riduzione di cantieri, posti in essere dalle aziende di
installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito
nell'ambito della loro tipica attivita`.
1.4 lavoro a domicilio
Di norma
annualmente, entro il primo quadrimestre, fatta salva la disciplina prevista
dalla L. 18 Febbraio 1973, n. 877, le Associazioni territoriali imprenditoriali
di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco
delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle
aziende boschive e forestali associate che si avvalgono di prestazioni di
lavoro subordinato a domicilio, nonche` la tipologia del prodotto commissionato
e i nominativi dei lavoratori a domicilio interessati. Ogni sei mesi la stessa
Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmettera` le
eventuali variazioni dei suddetti elenchi.
L'incontro di
cui al precedente punto 1.1. (investimenti, occupazione e attivita` indotte),
l'Associazione territoriale dara` informazioni globali di carattere
previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende del legno, del
sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali
associate e i prevedibili riflessi sull'occupazione.
1.5 contrazione temporanea dell’orario lavoro
In caso di
necessita` di contrazione temporanea dell'orario di lavoro, le parti, ferma
restando l'applicazione della L. n. 164/1975, fanno rinvio alle intese
confederali del 21.1.1975, con particolare riferimento al previsto esame
congiunto allo scopo di valutare: i programmi produttivi; gli investimenti, gli
effetti sulla occupazione; le modalita` di distribuzione della riduzione,
attuando per quanto possibile la rotazione dei lavoratori soggetti al
provvedimento.
Art. 2 Sistema
contrattuale Indice
Le parti
assumono, nel regolare i propri comportamenti negoziali, lo spirito, le
finalita` e gli indirizzi di cui all’art.2 commi 1,2,3,4 del Protocollo 23
luglio 1993 e del Patto per lo Sviluppo e l’Occupazione del 1\2\1999 e
realizzano con il presente C.C.N.L. una struttura contrattuale su due livelli.
2.1 Contratto collettivo nazionale di lavoro
Il contratto
collettivo nazionale di lavoro, come indicato dai commi 2 e 4 del sopracitato
punto 2, ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte
retributiva.
Esso si
intendera` tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza di
disdetta da darsi con lettera raccomandata RR almeno 3 (tre) mesi prima della
scadenza.
La parte che
ha dato disdetta presentera` le proposte di modifica in tempo utile per
consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del
contratto.
La parte che
ha ricevuto le proposte di modifica dara` riscontro entro 20 giorni dalla data
di ricevimento delle stesse.
Durante i tre
mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque
per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione
delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne`
procederanno ad azioni dirette.
La violazione
del periodo di raffreddamento come definito al precedente comma comportera`
come conseguenza a carico della parte che vi avra` dato causa, l'anticipazione
o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre
l'"indennita` di vacanza contrattuale" per la determinazione della
quale si fa rinvio a quanto stabilito in materia dal citato Protocollo.
2.2 Contrattazione di secondo livello
La
contrattazione a livello aziendale, come indicato al comma 3 del sopracitato
punto 2 riguarda materie ed istituti
diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo
nazionale di lavoro e sara` pertanto svolta solo per le materie per le quali
nel contratto nazionale e` prevista tale possibilita` di regolamentazione nei
limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
In
applicazione dell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari
della negoziazione a livello aziendale, negli ambiti, per le materie e con le
procedure ed i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture
territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U. costituite
ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993.
Le aziende
sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui
sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso.
Gli accordi
aziendali, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, hanno
durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio
dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i
tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le richieste
di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere presentate in tempo utile al
fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovra` dare riscontro entro
venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Nei due mesi
successivi alla data di presentazione della piattaforma e per il mese
successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo
complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di
rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne` procederanno ad
azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di
apertura della trattativa.
2.3 Assemblea
Nelle unita`
produttive identificate secondo i criteri di cui all'articolo 35 della L. 20
Maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione
di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni
avranno luogo su convocazioni delle Rappresentanze sindacali di cui all'art. 3
o delle Organizzazioni sindacali firmatarie.
La
convocazione sara` comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni
lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni
saranno tenute fuori dell'orario di lavoro, nonche` durante l'orario di lavoro
nei limiti di 10 ore annue, per le quali verra` corrisposta la normale
retribuzione.
Tali riunioni
dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro
garantendo, ove l’orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di
partecipazione a tutti i lavoratori.
Le riunioni
potranno riguardare la generalita` dei lavoratori o gruppi di essi. In
quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non
impediscano o riducano la normale attivita` dei lavoratori ad esse non
interessati.
Lo svolgimento
delle riunioni durante l'orario di lavoro dovra` avere luogo comunque con modalita`
che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la
salvaguardia degli impianti e la piena e tempestiva ripresa dell’attività.
Le modalita`
di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni
avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unita`
produttiva, o, in caso di impossibilita`, in locali nelle immediate vicinanze
di essa.
Alle riunioni
hanno facolta` di partecipare i segretari nazionali, regionali e provinciali
delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno
costituito la rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi
delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati
all'azienda.
Il diritto di
assemblea viene esteso alle unita` produttive con almeno 10 dipendenti e per un
numero massimo di otto ore annue retribuite.
Le assemblee
saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
Art. 3 Rappresentanze Indice
3.1 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Ad
integrazione ed attuazione di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale per
la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sottoscritto da
Confindustria, Intersind e CGIL - CISL e UIL il 20 dicembre 1993, integralmente
richiamato, viene concordato quanto segue.
3.2 Costituzione della R.S.U.
Ad iniziativa
delle Associazioni sindacali FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL in
ciascuna unita` produttiva con piu` di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza
Sindacale Unitaria, R.S.U., di cui all'Accordo Interconfederale 20 dicembre
1993, secondo la disciplina e le procedure di elezione ivi previste, con
particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi.
Alla
condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo
Interconfederale, l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. puo` essere
assunta anche dalle altre Associazioni sindacali di cui al secondo comma, punto
1, parte prima ed al punto 4 lettera b), parte seconda, del richiamato Accordo
Interconfederale.
In ogni caso
le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 L. 20
Maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comunque
aderiscano alla disciplina contenuta nell'Accordo del 20.12.1993, partecipando
alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed
espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.
3.3. Composizione della R.S.U.
La R.S.U. e`
composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da
tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione
ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione
ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il residuo
terzo e` assegnato alle sole Associazioni firmatarie del C.C.N.L. e la relativa
copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura proporzionale ai
voti ricevuti nell'unita` produttiva da ciascuna delle liste aventi diritto ai
sensi del Protocollo 20 dicembre 1993.
3.4. Numero dei componenti la R.S.U.
Il numero dei
componenti la R.S.U. e` pari a:
- 3 componenti
nelle unita` produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 4 componenti
nelle unita` da 101 a 150 dipendenti;
- 5 componenti
nelle unita` da 151 a 200 dipendenti;
- 6 componenti
nelle unita` da 201 a 300 dipendenti;
- 7 componenti
nelle unita` da 301 a 450 dipendenti;
- 8 componenti
nelle unita` da 451 a 600 dipendenti;
- 9 componenti
nelle unita` oltre i 600 dipendenti;
3.5. Compiti e funzioni
La R.S.U.
sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al C.C.N.L. 20.3.1991 ed i
componenti la R.S.U. subentrano alla R.S.A. ed ai loro dirigenti di cui alla L.
n. 300/1970 nella titolarita` di diritti e tutele, agibilita` sindacali,
compiti di tutela dei lavoratori anche per quanto concerne interventi che
abbiano ricadute sostanziali sull’organizzazione dell’attività produttiva,
derivanti da applicazioni della legislazione in materia di sicurezza e
prevenzione, e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto
delle disposizioni di legge e di contratto.
La R.S.U. e le
Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono titolari della
funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall'Accordo
Interconfederale 23 Luglio 1993 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.
3.6 Permessi
Per
l'espletamento dei propri compiti la RSU può disporre di permessi retribuiti
per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l'unità
produttiva.
Nelle unità
produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di
ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore.
Tali permessi
assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma
dell'art.23 della L.n.300 nonché quelli concessi per consuetudine alla RSU
sulla base di quanto previsto dall'art.22, parte comune, punto 3), secondo
comma, del CCNL 23.06.1973.
Il monte/anno
di permessi viene ripartito come segue:
- per
l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporra` di un numero
di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma dell'art. 23
L. 300/1970;
- la FENEAL -
UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti
aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla
R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%.
Del monte ore
di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non
facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U..
La R.S.U.
comunichera` alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la
gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.
Le predette
Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi
retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al gia` citato art. 23, pari al
residuo 30%, che sara` di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti
la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa
definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del
predetto monte ore.
I permessi
debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore,
dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei
permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento
dell'attivita` produttiva.
Ai lavoratori
eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCO, verranno concessi dalle
aziende permessi giornalieri non
retribuiti per garantire la partecipazione
alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavoratore alla
Direzione aziendale, con almeno 3 gg. di preavviso.
3.7. Elezioni
I componenti
della R.S.U. saranno eletti, con le modalita` previste dall'Accordo
Interconfederale 20.12.1993, con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza
unica. Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
3.8. Modalità della votazione
Secondo quanto
stabilito al punto 12, parte seconda, dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre
1993, il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla
Commissione elettorale previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale
da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto
delle esigenze della produzione.
I lavoratori
potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro,
nonche` durante l'orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui
all'art. 20, L. 20 Maggio 1970, n. 300.
3.9. Commissione elettorale, scrutatori, componenti del
seggio elettorale
I membri della
Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale,
disciplinati rispettivamente ai punti 5, 8 e 13, parte seconda dell'Accordo Interconfederale
20 dicembre 1993, dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario
di lavoro, nonche` in via eccezionale durante l'orario di lavoro utilizzando,
previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23, L. 20 Maggio 1970,
n. 300, nei limiti e secondo le modalita` di cui al punto 12, parte seconda,
dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993.
Resta inteso
che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele
gia` previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a
favore dei
dirigenti della R.S.A..
3.10. Elettorato passivo
Ferma restando
l'eleggibilita` di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unita`
produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all'unita`
produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti
una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi alla data
delle elezioni.
3.11. Comunicazione della nomina
La nomina, a
seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U. sara`
comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale
Associazione territoriale degli industriali a cura delle rispettive
Organizzazioni sindacali dei componenti della R.S.U..
Analoga
comunicazione sara` effettuata anche per le variazioni dei componenti della
R.S.U..
3.12. Disposizioni varie
Quanto
riconosciuto in tema di Rappresentanze Sindacali Unitarie con la presente
regolamentazione non e` cumulabile con quanto potra` derivare da eventuali successive
disposizioni di legge in materia.
Art. 4 Permessi per cariche sindacali ed aspettativa Indice
Ai lavoratori
che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei
Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati
provinciali e regionali di categoria firmatari del presente contratto saranno
concessi brevi permessi retribuiti in misura pari a 8 ore mensili, cumulabili
quadrimestralmente, per un massimo di 2 esponenti per ciascuna organizzazione
per le aziende fino a 300 dipendenti e di 3 esponenti per ciascuna
organizzazione per le aziende oltre i 300 dipendenti, per il disimpegno delle
loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per
iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine
tecnico aziendale.
Le qualifiche
sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per
iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali degli
industriali che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore
appartiene.
Per
l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra nonche` per quelle inerenti
a cariche pubbliche elettive puo` essere concesso un periodo di aspettativa per
tutta la durata del mandato, durante il quale il rapporto di lavoro rimane
sospeso a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dall'art. 31 della L. 20
Maggio 1970, n. 300.
La normativa
di cui ai tre commi precedenti si applica anche nei confronti dei lavoratori
eletti consiglieri circoscrizionali in applicazione all'art. 18 della L. 8
Aprile 1976, n. 278.
Art. 5 Versamento dei contributi
sindacali Indice
L'azienda
provvedera` alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano
richiesta mediante una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e
consegnata o fatta pervenire all'azienda dal lavoratore stesso.
Le deleghe
avranno validita` perenne salvo revoca che puo` intervenire in qualsiasi
momento.
La delega
conterra` l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e
l'organizzazione sindacale a cui l'azienda dovra` versarlo.
Le trattenute
in percentuale sulla retribuzione base o sulla normale retribuzione, saranno
effettuate ogni mese, bimestre o trimestre, sulle relative competenze del
lavoratore.
Le quote
sindacali trattenute dall'azienda verranno versate sui conti correnti bancari
indicati da ciascun sindacato.
Eventuali
diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, gia` concordati e in atto
in sede aziendale, restano invariati.
Art. 6 Quota di servizio
sindacale FENEAL - FILCA – FILLEA Indice
Le aziende
comunicheranno mediante affissione nell'ultima settimana di dicembre 2000 ai
lavoratori non iscritti alle Organizzazioni
Sindacali stipulanti che i sindacati medesimi richiedono una quota per
il servizio sindacale contrattuale pari a £. 30.000 da trattenere sulla
retribuzione corrisposta nel mese di gennaio 2001.
I lavoratori
che non intendano versare la quota di cui sopra devono darne avviso per
iscritto agli uffici dell'azienda entro il 10 gennaio 2001.
La trattenuta
per la quota di servizio sindacale contrattuale non è applicabile nei confronti
dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti che non
siano presenti in azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio,
gravidenze e purperio, servizio militare, aspettativa, cassa integrazione
guadagni, trasferta, ecc.) nel periodo intercorrente tra la comunicazione di
cui al primo comma e il 10 gennaio 2001.
Le aziende
daranno tempestiva comunicazione ai Rappresentanti Sindacali FENEAL FILCA
FILLEA e, tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni
Sindacali FENEAL FILCA FILLEA Territoriali del numero delle trattenute
effettuate.
Le quote per
il servizio sindacale contrattuale verranno versate dalle aziende sul c/c
bancario n° 12902 Banca Nazionale del Lavoro Agenzia n° 11 - Via Marsala n° 6 -
00185 Roma (CAB: 03211 - ABI: 01005) intestato a: F.L.C. Federazione Lavoratori
Costruzioni c/ CCNL Legno Arredo Industria,
entro il mese di marzo 2001, specificando nel bonifico bancario la
denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua
attività.
Art .7 Affissioni Indice
Le rappresentanze
sindacali unitarie hanno diritto ad affiggere, su appositi spazi che il datore
di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i
lavoratori all'interno dell'unita` produttiva pubblicazioni, testi e
comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materie di
interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle
comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla direzione aziendale.
Il contenuto
di dette pubblicazioni non dovra` risultare lesivo del rispetto dovuto
all'imprenditore e ai dirigenti dell'impresa.
Art. 8 Prevenzione - sicurezza -
ambiente di lavoro Indice
Le parti,
confermando l'importanza delle iniziative volte ad eliminare i fattori di
rischio, pericolosità e/o nocività presenti negli ambienti di lavoro,
convengono di dare, con il presente contratto, una regolamentazione concreta sul piano applicativo alla legislazione
vigente, e in particolare alla normativa di cui al D.Lgs. 626/94 e all'Accordo
Interconfederale del 22 giugno 1995, con l'istituzione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (Rls).
Le parti si danno atto che il Rls è
l'interlocutore istituzionale della direzione aziendale per le materie della
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
1. Livello
nazionale
Le parti
concordano sull'utilità di un monitoraggio nazionale sull'andamento degli
infortuni sul lavoro nelle aziende del settore e delle malattie professionali.
A tal fine
impegnano la Commissione Paritetica a considerare prioritario, all'interno dei
campi di intervento previsti dal presente CCNL, quello relativo alla
prevenzione e sicurezza dell'ambiente
di lavoro ; la Commissione individuerà
gli strumenti e la metodologia con cui operare, con particolare attenzione ad
iniziative analoghe esistenti a
livello confederale.
2. Livello
aziendale
In tutte le
aziende o unità produttive è eletto o designato il Rls.
Hanno diritto
al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti
tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che
prestano la loro attività nell'azienda o unità produttiva.
2.1. Aziende
o unità produttive fino a 15 dipendenti
Nelle aziende
o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il Rls è eletto dai
lavoratori al loro interno.
La riunione
dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.
Le
organizzazioni datoriali territoriali
e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione,
alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del Rls, secondo modalità che
verranno concordate a livello territoriale.
L'elezione si
svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per
candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il
maggiore numero di voti espressi. Prima
dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere
il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di
lavoro.
La durata
dell'incarico è di 3 anni.
Ricevuto il
verbale di elezione i datori di lavoro comunicano all'organismo paritetico
provinciale per tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto.
Permessi
Per
l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 19 del D.Lgs. 626/94, tranne
che per i punti b, c, d, g, i, l, il
Rls usufruisce di un monte ore di permessi di :
12 ore annue nelle aziende o unità
produttive fino a 5 dipendenti
30 ore annue nelle aziende o unità
produttive che occupano da 6 a 15
dipendenti
2.2. Aziende o unità produttive con più di 15
dipendenti
In tutte le
aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della Rsu, il o i
Rls secondo il seguente rapporto :
1 Rls nelle aziende o unità produttive che occupano da
16 a 200 dipendenti
3 Rls nelle aziende o unità
produttive che occupano oltre 200 dipendenti
All'atto della
costituzione della Rsu il candidato a Rls viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione
della Rsu. La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle
Rsu.
Nei casi in
cui sia già costituita la Rsu, per la designazione del Rls si applica la
procedura che segue :
entro 90 giorni
dalla data del presente accordo il o i Rls è o sono designati dai componenti
della Rsu al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione
della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in
cui la Rsu non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità
produttiva operino le Rsa delle organizzazioni sindacali aderenti alle
confederazioni firmatarie, il o i Rls sono eletti dai lavoratori al loro
interno, secondo le procedure indicate per le aziende con numero di dipendenti
inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Nel caso di dimissioni della Rsu il Rls esercita
le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
In tale
caso competono al Rls solo le ore di permesso previste per la sua
funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della medesima funzione.
In assenza di
rappresentanze sindacali in azienda, il o i Rls sono eletti dai lavoratori
dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso
delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle
organizzazioni sindacali.
Il verbale
contenente i nominativi dei Rls deve essere comunicato alla direzione aziendale
che a sua volta ne da comunicazione,
tramite l'associazione territoriale di appartenenza, all'organismo
paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
Permessi
Il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre ai permessi previsti per
la Rsu, per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 19 del D.Lgs 626/94,
tranne che per i punti b, c, d, g, i,
usufruisce di permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
3. Attribuzioni
del Rls, modalità di consultazione,
informazione e documentazione aziendale
Le parti
confermano quanto previsto dall'articolo 19 del D.Lgs. 626/94 e dall'Accordo
del 25 giugno 1995.
In
particolare, il Rls, accede ai luoghi di lavoro ; promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle
misure di prevenzione ; avverte il
responsabile dell'azienda dei rischi individuati, riceve le informazioni e la documentazione aziendale sulla
valutazione dei rischi e le misure preventive, sulle sostanze pericolose, le
macchine e gli impianti, l'organizzazione del lavoro, gli infortuni e le
malattie professionali ; ha accesso al
registro degli infortuni ; è consultato preventivamente sulla valutazione dei
rischi, sull'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'azienda o unità produttiva ;
fa proposte in merito all'attività di prevenzione ; è consultato sulla designazione degli
addetti al servizio di prevenzione all'attività antincendio, al pronto
soccorso, all'evacuazione dei lavoratori ; partecipa alla riunione periodica
; fa ricorso alle competenti autorità
se le misure di prevenzione e protezione adottate e i mezzi per attuarle non
sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro ; riceve una formazione adeguata ; è consultato sull'organizzazione della
formazione ai lavoratori.
Le parti si
danno atto che il Rls, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a
farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
Per
informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono
quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi alla sicurezza e
all'igiene del lavoro.
4. Riunioni
periodiche
In
applicazione del comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs 626/94, le riunioni
periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con
ordine del giono scritto. Viene redatto il verbale della riunione.
Il Rls può
richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e
motivate situazioni di rischio o significative variazioni delle condizioni di
prevenzione in azienda.
5. Informazione
ai lavoratori
Come previsto
dall'articolo 21 del D.Lgs 626/94, il datore di lavoro provvede affinché ogni
lavoratore riceva un'informazione adeguata sui rischi connessi all'attività
lavorativa e alle misure di prevenzione protezione adottate.
6. Formazione
dei lavoratori
Le parti
convengono che la realizzazione della formazione è la condizione essenziale
perché i lavoratori rispettino le norme di sicurezza.
Il datore di
lavoro assicura che ogni lavoratore
riceva una formazione sufficiente ed adeguata come stabilito dal comma 1
dell'articolo 22 del D.Lgs 626/94, con
riferimento al proprio posto di lavoro e alla propria mansione.
7. Formazione
per il Rls
Le parti
convengono che la formazione del Rls, prevista
dal comma 1, punto g
dell'articolo 19 e dal comma 4 dell'articolo 22 del D.Lgs 626/94, e
dall'Accordo del 25 giugno 1995, si svolgerà mediante permessi
retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
La formazione
comunque deve prevedere un programma base di 32 ore.
E' prevista
un'integrazione della formazione ogni volta vi sia l'introduzione di rilevanti
innovazioni che incidano sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della L. 20
Maggio 1970, n. 300, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno diritto di
svolgere, su di un piano di parita`, la loro attivita` all'interno della
Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione delle Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli
Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del
D.L.C.P.S. 29 Luglio 1947, n. 804, mediante propri rappresentanti i cui
nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende,
muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato
dalle Direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno
ugualmente segnalare eventuali variazioni.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole
aziende le modalita` per lo svolgimento della loro attivita` che deve attuarsi
senza pregiudizio della normale attivita` aziendale e pertanto al di fuori
dell'orario di lavoro.
Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i
rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo
con un dipendente dell'azienda per l'espletamento del mandato da questi
conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione
alla Direzione aziendale la quale provvedera` a rilasciare al lavoratore
interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo
necessario, sempreche` non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo.
I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di
appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere
generale attinenti alle proprie funzioni.
I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi
responsabilita` connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque
conseguente alle attivita` richiamate nel presente articolo.
Art. 10
Relazioni aziendali e conflittuali Indice
Al fine di migliorare sempre piu` il clima delle relazioni
sindacali in azienda e di ridurre la conflittualita`, anche alla luce
dell'Accordo Interconfederale 25 Gennaio 1990, e` comunque impegno delle parti
che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per
una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto
tra Direzione aziendale e R.S.U.. In particolare, qualora la controversia abbia
come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di
legge, nonche` l'informazione di cui alla prima parte del Contratto, a
richiesta di una delle parti aziendali, l'esame avverra` con l'intervento delle
Organizzazioni stipulanti.
PARTE SECONDA
: REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER OPERAI INTERMEDI IMPIEGATI
L'assunzione dei dipendenti verra` effettuata in conformita`
delle disposizioni di legge vigenti in materia di collocamento nonché del
d.Lgs.26.05.1997 n°152.
L'assunzione verra` comunicata direttamente all'interessato
con lettera nella quale sara` specificato:
a) l'identità
delle parti;
b) il luogo di
lavoro. In mancanza di un luogo fisso o predominante,l'indicazione che il
lavoratore è occupato in luoghi diversi nonché la sede o il domicilio del
datore di lavoro;
c) la data di
assunzione;
d) la durata del
rapporto di lavoro precisando se si tratta di rapporto di lavoro determinato o
indeterminato;
e) la durata
dell'eventuale periodo di prova;
f)
la categoria di assegnazione a norma dell'art.5, della presente "parte seconda";
g) il trattamento
economico : l'importo iniziale della retribuzione ed i relativi elementi
costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
h) la specifica
regolamentazione del presente contratto che gli viene applicata;
i)
la durata delle ferie retribuite;
j)
l'orario di lavoro;
k) i termini di
preavviso in caso di recesso.
L'informazione di cui alle lettere e), g), i), J),K), del
precedente comma può essere effettuata mediante il rinvio alle norme del
contratto collettivo applicato al lavoratore.
Restando salve e impregiudicate le norme di cui agli artt.
2., 3., 4., 5., del citato d.Lgs 26.05.1977 n.152.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovra` presentare i
seguenti documenti:
- carta d'identita` o documento equivalente;
- libretto di lavoro o documento equivalente;
- libretto per le assicurazioni sociali obbligatorie ed
altri documenti assicurativi, in quanto ne sia in possesso;
- altri documenti richiesti da particolari disposizioni.
E` in facolta` dell'azienda di chiedere al lavoratore la
presentazione del certificato penale di data non anteriore a 3 mesi, nonche` il
certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti.
L'azienda rilascera` ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore e` tenuto a dichiarare all'azienda la sua
residenza ed il suo domicilio e recapito telefonico, a notificare i successivi
mutamenti, e, se capo famiglia, a consegnare lo stato di famiglia.
Art. 2
Consegna dei documenti di lavoro alla cessazione del rapporto Indice
Di norma entro il giorno successivo alla effettiva
cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda mettera` a disposizione del
lavoratore, che ne rilascera` ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente
aggiornati.
Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado
di consegnare i documenti, dovra` rilasciare al lavoratore una dichiarazione
scritta a carattere provvisorio che serva allo stesso di giustificazione.
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori si
fa rinvio alle norme di legge.
Il lavoratore potra` essere sottoposto a visita medica da
parte del medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa
riferimento alla normativa vigente.
Art. 5 Classificazione Indice
I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria
composta da 7 categorie.
L'inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie
verra` effettuato in applicazione delle declaratorie generali e dei relativi
profili.
La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le
caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento dei
lavoratori nella categoria stessa.
I profili determinano livelli minimi dei contenuti
professionali ai fini dell'inquadramento nella corrispondente declaratoria.
Per i profili specifici relativi ai lavoratori delle
industrie boschive e forestali si rinvia all'art. 2 della regolamentazione
contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali.
Le mansioni il cui contenuto professionale non sia
rappresentato dai profili esistenti, o aventi contenuto professionale superiore
a quello del relativo profilo, verranno inquadrate nell'ambito della qualifica
sulla base della declaratoria pertinente con l'ausilio del riferimento
analogico al relativo profilo ed a quelli contigui.
A livello aziendale, si dara` luogo ad una verifica con le
R.S.U. della corrispondenza tra le situazioni aziendali ed il nuovo assetto
classificatorio, restando inteso che, sempre a livello aziendale,
l'inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra sara` discusso
per le posizioni di lavoro non in sintonia con le declaratorie ed i relativi
profili.
La classificazione unica di cui sopra, mentre determina
comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto
l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed
economico (come ad esempio la misura del trattamento di fine rapporto, gli
adempimenti assicurativi e tributari i trattamenti per sospensione e riduzione
dell'orario di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per i quadri,
gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge;
di Accordo Interconfederale e di Contratto collettivo e che si intendono riconfermati
quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente contratto.
Declaratorie e
profili - Categorie 7, 6, 5 e 4
VII Categoria
Declaratoria - Appartengono a questa categoria con qualifica
di Quadro:
- I lavoratori che svolgono con carattere di continuita`,
con un grado elevato di capacita` gestionale, organizzativa, professionale,
funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e
responsabilita`, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi
dell'impresa, per attivita` di alta specializzazione, di coordinamento e
gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa,
fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi
dell'impresa.
Declaratoria - Appartengono a questa categoria con qualifica
di impiegato direttivo:
- I lavoratori che oltre alle caratteristiche indicate nella
declaratoria della VI categoria e a possedere notevole esperienza acquisita a
seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attivita` di
coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi fondamentali dell'azienda o
che svolgano attivita` di alta specializzazione ed importanza ai fini dello
sviluppo della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri
per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per
tale personale, e` stata data piena attuazione a quanto disposto dalla L. 13
maggio 1985, n. 190.
I datori di lavoro sono tenuti a garantire il Quadro contro
il rischio di responsabilita` civile verso terzi conseguente a colpa nello
svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.
La suddetta responsabilita` puo` essere garantita anche
mediante sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
Chiarimento a verbale
Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le
norme contrattuali e di legge disposte per gli Impiegati.
Ai lavoratori che svolgono funzioni di addetti alle vendite
con rapporto di lavoro subordinato si applica il presente Contratto di lavoro.
VI Categoria
Declaratoria - Appartengono a questa categoria:
- I lavoratori sia amministrativi che tecnici con funzioni
direttive o che richiedono una speciale preparazione e capacita` professionale,
con discrezionalita` di poteri e con facolta` di decisione ed autonomia di
iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o
dai dirigenti dell'azienda.
Profili
Analista esperto EDP e/o responsabile servizio EDP.
V Categoria
Declaratorie - Appartengono a questa categoria:
- I lavoratori che svolgono mansioni di concetto che
comportano iniziativa ed autonomia operative nell'ambito delle direttive
ricevute, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica
conoscenza o adeguata pratica ed esperienza nel campo tecnico od
amministrativo, comunque acquisite.
- I lavoratori addetti al coordinamento, alla guida ed al
controllo operativo con facolta` di iniziativa, nell'ambito delle direttive
ricevute, e responsabilita` di squadre di lavoratori appartenenti a categorie
inferiori di inquadramento.
Profili
- Lavoratori addetti allo svolgimento completo di pratiche
complesse con particolare specifica competenza nel campo commerciale,
amministrativo o tecnico.
- Lavoratori responsabili di importanti reparti o servizi i
quali, con apporto di specifica preparazione tecnico pratica, abbiano potere di
iniziativa in ordine alla condotta e ai risultati delle operazioni nella sfera
di loro competenza.
- Lavoratore che, su indicazioni dell'analista, sviluppa e
redige programmi anche complessi, curandone l'esecuzione e collaborando alla
stesura delle procedure operative, con responsabilita` dei risultati
(programmatore EDP).
IV Categoria
Declaratorie:
- Lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei
materiali e degli impianti, nonche` particolare competenza ed esperienza
professionale nello specifico campo di attivita`, unita` od abilita`, compiono
- in condizioni di autonomia - operazioni ed interventi su apparati ed
attrezzature complesse e/o sui materiali, che presuppongono la conoscenza delle
tecnologie specifiche e delle caratteristiche dei materiali.
- Lavoratori che guidano, controllano e coordinano, con
limitata autonomia, nell'ambito delle loro funzioni, un gruppo di lavoratori,
esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle
operazioni.
- Lavoratori che svolgono mansioni di concetto, che
comportano una limitata autonomia nell'ambito delle direttive ricevute, per le
quali si richiede una adeguata conoscenza ed esperienza nel campo tecnico od
amministrativo.
Profili
Appartengono a questa categoria, con qualifica di operaio,
esclusivamente i lavoratori di cui ai profili sottoindicati.
- Lavoratore che, avendo una totale conoscenza della
tecnologia, esegue, senza alcun aiuto, la preparazione, messa a punto,
registrazione e avviamento di macchine complesse, realizzando, se necessario,
la relativa attrezzatura, interpretando i disegni e gli schemi costruttivi e
intervenendo durante le fasi di lavorazione per ovviare ad eventuali anomalie.
- Lavoratore che costruisce, senza alcuna guida, sulla
scorta degli schizzi di massima, prototipi e prodotti completi, realizzandone i
dettagli costruttivi, operando sia con interventi manuali, sia con strumenti ed
attrezzi, sia su macchine utensili complesse.
- Lavoratore che, sulla base di capitolati e con adeguata
conoscenza dei materiali, collauda, seleziona e ripartisce, in funzione delle
loro caratteristiche funzionali per l'impiego ottimale, tronchi e legnami di
qualsiasi specie.
- Lavoratore che esegue la costruzione di tutte le parti del
legno di una barca, battello o natante in genere, operando sia con attrezzi
semplici che su macchine utensili complesse.
- Lavoratore che, con scelta delle operazioni, dei mezzi e
delle modalita` di esecuzione, e mediante l'interpretazione degli schemi
costruttivi e/o disegni, esegue qualsiasi intervento di riparazione complessa,
meccanica e/o elettrica e/o idraulica e/o elettromeccanica, individuando i
guasti cui ovviare, eseguendo interventi funzionali al ripristino delle
condizioni ottimali d'uso, anche mediante apporti migliorativi, realizzando
attrezzature complesse e adattando utensili alle specifiche esigenze operative.
- Lavoratore che conduce con carattere di continuita`
generatori a vapore per i quali e` richiesta la patente di II grado generale,
eseguendo i relativi interventi di manutenzione complessa.
- Lavoratore che avendo una completa conoscenza dei
materiali, degli strumenti e delle tecniche di lavorazione e delle specie
legnose, unita a particolare abilita` ed esperienza, esegue a regola d'arte
lavorazioni di laccatura, smaltatura e doratura di fino, anche preparando
lacche e smalti.
- Lavoratori che conducono linee di essiccazione legnami con
autonomia di iniziativa operativa e responsabilita` dei risultati.
- Lavoratori che, interpretando schemi, disegni e manuali,
eseguono in completa autonomia la riparazione, la manutenzione e la conseguente
messa a punto di piu` macchine o di impianti complessi, scegliendo la
successione e le modalita` degli interventi relativi ed i mezzi di esecuzione,
con delibera funzionale.
- Lavoratori che, possedendo nozioni teoriche di elettronica
e pratica adeguata, con particolare riferimento agli apparati di automazione,
sono in grado di svolgere operazioni di montaggio inerenti alla topografia
della componentistica su apparati elettronici di controllo complessi,
utilizzando schemi, disegni e manuali, e di eseguire in completa autonomia la
riparazione, la manutenzione e la conseguente messa a punto di impianti
elettronici complessi.
- Lavoratori che, con facolta` decisionale e particolare
autonomia di iniziativa operativa e organizzativa, caratterizzata da
prestazioni di alto livello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine
utensili a controllo numerico la lavorazione di pezzi di elevata complessita`
sia per la forma sia per i materiali di cui sono costituiti, nonche` scelgono i
programmi per l'ottimizzazione del ciclo operativo.
- Lavoratori che sulla base di capitolati e con una perfetta
conoscenza di materiale individuano la qualita` del sughero in pianta,
conducono e coordinano l'estrazione, selezionano il materiale estratto ai fini
della ottimale trasformazione successiva.
- Addetti a mansioni amministrative con competenza nella
contabilita` generale ed industriale.
- Operatori su computers in possesso di idoneo titolo di
studio che provvedono alla gestione dei programmi e/o controllo dei sistemi in
rete.
Addetti a
mansioni commerciali e tecnico commerciali, con competenze nei settori della
vendita dei prodotti e degli acquisti.
III Categoria
Declaratorie - Appartengono a questa categoria:
- I lavoratori d'ordine aventi mansioni esecutive che
richiedono un'adeguata preparazione professionale od un'adeguata esperienza
comunque acquisita.
- I lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei
mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla propria specializzazione,
compiono operazioni per l'esecuzione delle quali si richiedono o particolari
capacita` e abilita` conseguite mediante adeguato tirocinio o una specifica preparazione
tecnico pratica conseguita in scuole professionali o mediante istruzione
equivalente, e sanno, ove occorra, interpretare schemi o disegni.
Profili
- Lavoratori addetti agli uffici amministrativi, commerciali
o tecnici che nel rispetto delle procedure prestabilite compiono operazioni
ricorrenti.
- Lavoratore che, sulla base di istruzioni e con riferimento
a procedure esistenti, rileva, ordina, controlla, trascrive e totalizza dati
anche diversi, interagendo sul programma dell'elaboratore al fine di elaborare
situazioni riepilogative, analisi, prospetti ed effettuando imputazioni di
conto (operatore EDP).
- Lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza della
tecnologia del lavoro, mettono a punto la macchina, interpretando
all'occorrenza il disegno eseguendo con specifica preparazione qualsiasi lavoro
su materiale anche non tracciato e, ove occorra, preparano, affilano, saldano
ferri, lame e coltelli.
- Lavoratori che nella lavorazione in serie operano ad una o
piu` macchine semiautomatiche collegate per l'unica fase di lavorazione,
secondo diagrammi e schemi di produzione, e provvedono alla messa a punto delle
macchine stesse applicando altresi` i relativi attrezzi.
- Lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei mezzi
di lavoro e dei materiali inerenti alla loro specializzazione, sanno costruire,
senza alcuna guida, mobili, serramenti, infissi, botti, modelli, ecc. e, ove
occorra, interpretano il disegno.
- Lavoratori che provvedono all'attrezzatura ed alla
manutenzione di qualsiasi macchina, alla sostituzione dei pezzi, alla messa a
punto delle macchine stesse approntando gli attrezzi relativi.
- Lavoratori che eseguono qualsiasi lucidatura o laccatura o
verniciatura o smaltatura o doratura di fino, coloriscono od accompagnano il
legno nelle varie essenze ed all'occorrenza compongono tinte, lacche ecc. sia
per se` che per i lavoratori delle categorie inferiori.
- Lavoratori che, con perizia, sviluppano, tagliano e
preparano il lavoro di drappeggio ed eseguono qualsiasi lavoro di imbottitura.
- Lavoratori che, sulla base di indicazioni di disegno o
schemi equivalenti, procedono alla individuazione dei guasti eseguendo per la
loro riparazione interventi di elevata precisione e complessita` operando su
apparecchiature o loro parti.
- Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni,
disegni o schemi equivalenti, lavori di elevata precisione o di natura
complessa vuoi per la costruzione su banco o su macchine operatrici non
attrezzate, vuoi per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
- Lavoratori che, con adeguata conoscenza dei materiali,
collaudano e ripartiscono, in funzione delle loro caratteristiche, compensati o
pannelli truciolati o fibrolegnosi o tranciati.
- Lavoratori che conducono abitualmente autocarri per la cui
conduzione sia prevista la patente di guida di tipo C e che sono in grado di
effettuare la ordinaria manutenzione degli autocarri stessi.
- Lavoratori che, avendo una perfetta conoscenza della
qualita` della materia prima, eseguono con perizia la quadrettatura e la
classifica dei quadretti, nonche` la classificazione dei vari tipi di
turaccioli.
- Lavoratori che, con adeguata conoscenza della materia
prima, eseguono il taglio e la selezione del sughero in plancia, sia grezzo che
bollito, ai fini della ottimale lavorazione successiva.
- Lavoratori che, sulla base di indicazioni di manuali o
schemi, procedono all'individuazione di guasti eseguendo interventi di
precisione, aggiustaggio, riparazione e manutenzione di macchine e/o impianti,
curandone la messa a punto, oppure che, basandosi su manuali, disegni o schemi,
provvedono alla installazione ed alla messa in servizio di macchine o impianti
elettrici.
- Lavoratori che, senza guida altrui, pongono in opera
completa infissi, avvolgibili o parquets, eseguendo ove occorra, i necessari
adattamenti.
- Lavoratori che conoscono e scelgono il legname per l'uso
piu` conveniente (gatterista, brentista, ecc.) preparando seghe, lame, ecc..
- Lavoratori che, sulla base del disegno, tracciano e
preparano il lavoro per gli altri lavoratori.
- Lavoratori che conducono generatori a vapore.
- Lavoratori che conducono automezzi e sono in grado di
effettuare riparazioni meccaniche non elementari.
- Lavoratori che eseguono qualsiasi intervento per
aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine e/o impianti, curandone la
messa a punto, oppure per l'installazione e la messa in servizio di macchine o
impianti elettrici.
II Categoria
Declaratorie - Appartengono a questa categoria:
- I lavoratori con mansioni esecutive che richiedono generiche
conoscenze professionali.
- I lavoratori che, in possesso di normali e specifiche
capacita` tecnico pratiche acquisite con adeguato tirocinio o preparazione
conseguita in scuole professionali o mediante istruzione equivalente, sanno
eseguire con perizia il lavoro ad essi affidato.
Profili
- Lavoratori addetti a mansioni semplici in uffici
amministrativi, commerciali e tecnici.
- Lavoratori che operano su macchine e che, avendo la
normale conoscenza del mezzo e dei materiali, eseguono lavori su materiali gia`
preparati, e, dove occorra, cambiano l'attrezzo gia` approntato.
- Lavoratori addetti al montaggio dei mobili le cui parti
richiedono aggiustamenti o adattamenti.
- Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria
superiore, eseguono lavori di costruzione o di montaggio di attrezzature di
macchinari, di impianti o loro parti, o eseguono attivita` ausiliarie
nell'attrezzamento di macchinari.
- Lavoratori che conducono e preparano la macchina con
attrezzi gia` pronti.
- Lavoratori che conducono carrelli elevatori con guida a
bordo o carro ponti o gru o semoventi.
- Lavoratori che conducono automezzi.
- Lavoratori che eseguono interventi non complessi di
aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine e/o impianti.
- Lavoratori che conducono o preparano la macchina con
attrezzi gia` pronti: fustellatore, tirabandista, addetto alle sfogliatrici,
addetto alle squadratrici, addetto alle levigatrici/calibratrici.
- Lavoratori che, avendo adeguata conoscenza della materia
prima, eseguono lavori di selezione e classificazione su nastri di prodotti
semilavorati e finiti.
I Categoria
Declaratoria - Appartengono a questa categoria:
- I lavoratori che svolgono mansioni a mano o a macchina per
le quali sono richieste una generica capacita` ed una generica preparazione
pratica.
Profili
- Lavoratori addetti all'esecuzione di lavori semplici su
macchine gia` attrezzate o che lavorano in ausilio a lavoratori delle categorie
superiori.
- Lavoratori addetti al montaggio delle componenti nella
lavorazione di serie o a catena, nonche` all'assemblaggio di prodotti di
arredamento o parti di essi con pezzi finiti che non richiedono aggiustamenti o
adattamenti.
- Lavoratori addetti all'assemblaggio dei prodotti di
sughero naturale o agglomerato o che eseguono lavori di controllo su nastro di
prodotti precedentemente classificati.
- Lavoratori addetti agli impianti di macinazione e
agglomerazione che eseguono semplici operazioni di avviamento e controllo di
macchine, nonche` di carico e scarico di materiali.
- Lavoratori addetti a semplici operazioni manuali di
conteggio e confezionamento.
- Lavoratori addetti a semplici operazioni di carico e
scarico di impianti automatici di lavaggio dei vari prodotti del sughero.
Nota
I lavoratori, privi di qualificazione, in fase di primo inserimento
in azienda percepiranno, per un periodo di 18 mesi, un minimo tabellare ridotto
del 10% rispetto a quello della I categoria.
Art. 5 bis - Commissione Tecnica
Paritetica per l'elaborazione di un nuovo sistema di inquadramento
Verificate le
conclusioni a cui è pervenuta la ricerca commissionata da OLMA sulle
professionalità esistenti nel settore, entro il 28 febbraio 2000 sarà insediata
una Commissione tecnica paritetica, composta da 3 rappresentanti designati da
Federlegno-Arredo e 3 designati da FENEAL, FILCA e FILLEA, con il compito di
elaborare una proposta organica sul nuovo sistema di inquadramento dei
lavoratori. La Commissione potrà essere integrata, di volta in volta, da
esperti chiamati dalle parti.
La
Commissione, valutati tutti gli elementi di conoscenza utili per svolgere la
propria attività, progetterà una proposta di adeguamento dell'attuale struttura
dell'inquadramento a fronte dalle mutate condizioni tecnico-organizzative di
impresa.
Vengono
indicati i seguenti obiettivi, fermo restando le definizioni dei criteri che la
commissione si darà al fine di conseguire il risultato più avanti indicato.
1. Il nuovo sistema
di inquadramento sarà strutturato tenendo conto delle mutate esigenze
professionali necessarie per il presidio dei lavori e delle attività così come
sono mutati nelle aziende.
2. il nuovo sistema
sarà proposto per consentire l'inquadramento nei termini attuativi più rapidi
3. il nuovo sistema
potrà prevedere anche indirizzi sui supporti formativi adeguati sia per il personale
in ingresso, che per lo sviluppo professionale dei già occupati.
La Commissione
svolgerà i propri lavori nel corso del primo biennio di vigenza del presente
contratto e presenterà un rapporto alle parti stipulanti entro il 31 dicembre
2001.
Le parti
stipulanti convengono comunque che il nuovo sistema di inquadramento dovrà
essere acquisito entro la scadenza del quadriennio di vigenza del presente
contratto.
In occasione
del rinnovo contrattuale per il quadriennio successivo, le parti troveranno le
soluzioni negoziali per i nuovi minimi retributivi e per il ridisegno della
scala parametrale.
Art.
6 Cumulo di mansioni Indice
Ai lavoratori ai quali vengono affidate, con carattere di
continuita`, mansioni pertinenti a diverse categorie, sara` attribuita la
categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche` quest'ultima abbia
carattere di prevalenza.
Art.
7 Orario di lavoro Indice
La durata massima dell'orario di lavoro e` quella stabilita
dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni
legislative relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario normale
contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
Al di fuori delle deroghe ed eccezioni, e in particolare a
quelle di cui al capitolo successivo "orario normale in regime di
flessibilita`", per ogni ora di lavoro prestata dal lavoratore oltre
l'orario settimanale sopra indicato e sino a 48 ore settimanali, in aggiunta
alla normale retribuzione, l'azienda corrispondera`, ai soli effetti
contrattuali, una maggiorazione del 28% sulla retribuzione base (minimo
tabellare piu' contingenza più
eventuale terzo elemento).
Ai soli effetti del trattamento economico del lavoro
straordinario le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e
infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e
puerperio, ferie e permessi retribuiti - fatta eccezione per quelle coincidenti
con il giorno di riposo per riduzione di orario - saranno computate ai fini del
raggiungimento dell'orario contrattuale.
L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene
distribuito su 5 giorni con riposo di norma al sabato e possibilita` di
scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore
nell'arco della settimana. Tale scorrimento - fatta eccezione per gli addetti
alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su piu` turni - verra`
concordato in sede aziendale.
Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o
svolgentesi su piu` turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale
dovranno comunque mediamente essere realizzate nell'arco di piu` settimane
attraverso una opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi
riposi, che verra` portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione.
Per il personale la cui prestazione e` direttamente connessa
con il lavoro degli operai addetti alla produzione, puo` essere adottata, ferma
restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione
determinata per tali operai.
L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con
apposite norme stabilite dall'azienda.
Art. 7 bis - Orario normale di
lavoro in regime di flessibilità
Le parti
riconoscono che le aziende, in uno o piu` periodi dell'anno o dell'esercizio
produttivo, possono avere esigenze connesse a fluttuazioni di mercato e/o a
caratteristiche di stagionalita` della domanda.
Le parti
convengono che l’orario di lavoro in regime di flessibilità debba essere
utilizzato al meglio e prioritariamente rispetto agli altri istituti che
regolano la prestazione lavorativa, tenuto conto delle necessità produttive ed
organizzative delle aziende.
Con
riferimento a quanto sopra le aziende potranno disporre orari settimanali di
lavoro in regime di flessibilita`, per tutta l'unita` produttiva o per singoli
reparti consistenti nel prolungamento o nella riduzione del regime normale
dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore/minore intensita`
produttiva fino ad un massimo di 80 ore per anno solare (o per esercizio), ai
quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio o recuperi di
prestazione nei periodi di minore/maggiore intensita` produttiva.
In tal caso
l'orario normale di lavoro sara` articolato prevedendo settimane con prestazioni
lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane con prestazioni
lavorative inferiori all'orario contrattuale.
Al fine
dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilita`
le aziende daranno alle R.S.U. comunicazione preventiva, nel corso di un
apposito incontro, delle esigenze di effettuazione della flessibilità sia
salire che a scendere rispetto al normale orario. In tale incontro verrà
inoltre definito congiuntamente il programma e le modalità con cui si prevede
di effettuare i riposi compensativi o i recuperi di prestazione tenuto conto
delle esigenze tecnico/produttive delle aziende.
L’effettuazione
di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento
retributivo mensilizzato, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in
regime di flessibilità, siano superate le 45 ore.
In tal caso,
per le ore di lavoro prestato oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una
maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza erogata
nel mese in cui dette ore vengono prestate.
I lavoratori
non potranno rifiutare i programmi di flessibilità come sopra definiti, se non
per giustificati e comprovati motivi di impedimento.
Considerata
l'importanza per le aziende di poter gestire nel modo più flessibile
l'organizzazione e gli orari di lavoro per corrispondere a precise esigenze
produttive e di mercato, le parti convengono sull'opportunità di demandare, a
intese a livello aziendale con l'eventuale partecipazione delle organizzazioni
territoriali, la sperimentazione di orari di lavoro in regime di flessibilità
oltre le 80 ore sopra previste, nei limite della legislazione vigente.
Copia di
ciascuna intesa raggiunta verra' trasmessa alla commissione paritetica
nazionale.
Art.
7 ter - Riduzione dell'orario di lavoro
La durata massima dell'orario di lavoro e` quella stabilita
dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni
legislative relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario normale contrattuale
viene stabilita in 40 ore settimanali.
Fermo restando l'insieme della normativa sull'orario e le
sue articolazioni e sullo straordinario, l'orario di lavoro su base annua e`
ridotto di 56 ore complessive.
A decorrere dall'1 gennaio 1994 verranno attribuite
ulteriori 8 ore di riduzione in ragione d'anno.
Tali riduzioni saranno usufruite di norma attraverso il
godimento di gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti.
Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame
congiunto, con le R.S.U., diverse modalita` di utilizzazione, compatibilmente
con le specifiche esigenze aziendali.
A far data dal 1990, il compenso pari ad 1/26 della
retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la ex festivita`
nazionale del 4 novembre, anziche` essere corrisposto nel periodo paga di
novembre, sara` corrisposto, e quindi assorbito e ricompreso, nella
retribuzione relativa al godimento di una quota di 8 ore di riduzione d'orario.
NOTA A VERBALE
A decorrere dall'1 gennaio 1995 le ore di riduzione di
orario effettivamente godute in corso d'anno non saranno inferiori a 48 e, ove
non utilizzate entro il 31 dicembre, saranno soggette a decadenza per quanto ne
riguarda l'effettivo godimento.
Su richiesta di una delle parti, di norma nel mese di ottobre
di ciascun anno, l'azienda e la R.S.U. potranno procedere a verificare la
fruizione di tale riduzione.
Nel corso della predetta verifica, che potra` riguardare
anche il recupero delle ore di supero effettuate il regime di flessibilita`,
per le ore che risultassero non fruite, le parti adotteranno soluzioni coerenti
con le esigenze tecnico produttive dell'azienda, fermo restando, che il loro
effettivo godimento non potra` aver luogo oltre il 31 marzo dell'anno
successivo.
Tenuto conto della specificita` della normativa sopra
riportata le parti si danno atto che i lavoratori interessati dai programmi di
effettuazione di lavoro in regime di flessibilita` presteranno la loro opera
nei tempi e nei modi stabiliti, salvo casi di impedimento oggettivo giustificato.
NOTE A VERBALE
I) Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui
sopra assorbono, fino a concorrenza, eventuali trattamenti concordati
aziendalmente o localmente. Le riduzioni di orario di lavoro sopra previste
saranno assorbite fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi
nazionali o comunitari.
II) Le parti si danno atto che la parificazione della
percentuale di maggiorazione per lavoro supplementare con quella per lavoro
straordinario non ha rilevanza alcuna agli effetti della legislazione vigente
per il lavoro straordinario. Le parti si danno atto altresi` che la
parificazione contrattuale suddetta non dovra` comportare riflessi sulle
pattuizioni di miglior favore eventualmente in atto aziendalmente.
III) Per le lavorazioni a ciclo continuo, intese per tali
quelle svolgentesi in tre turni avvicendati sull'intero arco settimanale di
sette giorni, si fa riferimento alla L. 22.2.1934, n. 370 e sue successive
modifiche e/o integrazioni (in particolare per le aziende produttrici di pannelli
truciolati al D.M. 2 luglio 1973 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del
31 agosto 1973).
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti stipulanti, tentuto conto della evoluzione del
mercato e considerato l'obiettivo della politica economica del Paese di consolidare
ed espandere l'occupazione e perseguire il riequilibrio tra nord e sud, pur
persistendo nelle diverse posizioni di principio sulla riduzione dell'orario di
lavoro e sulle sue conseguenze, si danno atto di essere addivenute ad un'intesa
per la riduzione dell'orario di lavoro nel presupposto che essa determini piu`
elevati livelli di produttivita` globale e di efficienza del processo
produttivo attraverso l'effettiva utilizzazione delle prestazioni di lavoro
previste dal contratto.
Le parti medesime concordano che, per perseguire gli
obiettivi della politica economica del Paese al fine di consolidare
l'occupazione, e` necessario esprimere un impegno delle parti sociali teso a
migliorare il rapporto tra orario di lavoro offerto e orario lavorato.
Art.
7 quater -Festività abolite
In sostituzione delle festivita` infrasettimanali abolite
dalla L. n. 54/1977 e successive modifiche sono concessi a tutti i lavoratori
quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito.
Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante
rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento
dell'attivita` produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico
produttive ed organizzative delle aziende.
Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame
congiunto con le R.S.U., diverse modalita` di utilizzazione, compatibilmente
con le specifiche esigenze aziendali.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel
corso dell'anno di calendario, al lavoratore verra` corrisposto un dodicesimo
dei permessi di cui al primo comma del presente punto per ogni mese intero di
anzianita`. La frazione di mese superiore a 15 giorni sara` considerata a
questo effetto come mese intero.
I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno
e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
Per quanto riguarda le due festivita` la cui celebrazione e`
spostata alla domenica successiva (2 giugno e 4 novembre) il lavoratore
beneficera` del trattamento previsto per le festivita` che coincidono con la
domenica, tenendo presente quanto segue.
A far data dal 1990, il compenso pari ad 1/26 della
retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la ex festivita`
nazionale del 4 novembre, anziche` essere corrisposto nel periodo di paga di
novembre, sara` corrisposto, e quindi assorbito e ricompreso, nella
retribuzione relativa al godimento della riduzione di orario di cui al relativo
capitolo.
Art. 8 Lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia Indice
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori
discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme
di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di
legge con le eccezioni e deroghe relative, l'orario normale contrattuale di
lavoro e` fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo
per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze,
sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda, per i quali
l'orario di lavoro e` di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione a
quanto previsto dalle norme degli accordi interconfederali vigenti.
Le ore di lavoro prestate oltre gli orari settimanali
suindicati sono considerate supplementari e retribuite con una maggiorazione
del 28% sulla retribuzione base (minimo tabellare piu` contingenza),
rispettivamente fino a 60 e a 72 ore settimanali.
Il lavoro prestato oltre le 60 ore settimanali e`
straordinario, fatta eccezione per i discontinui con alloggio nello
stabilimento per i quali lo straordinario decorre dopo le 72 ore settimanali.
Per ottenere la retribuzione minima mensile per il
lavoratore che effettui 50 ore settimanali, si procede come segue: la
retribuzione base (minimo tabellare piu` indennita` di contingenza) prevista
per la corrispondente categoria di operai di produzione, si divide per 174 e il
quoziente ottenuto si moltiplica per 217,5.
Chiarimento a verbale
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o
custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni
continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto
al lavoro il carattere della discontinuita`.
In caso di controversia sull'applicazione del presente
articolo, in relazione alle situazioni aziendali, si fa rinvio al disposto
dell'art. 33 (reclami e controversie) della presente parte seconda del
C.C.N.L..
Art. 9
Festività nazionali e giorni festivi Indice
Sono considerati giorni festivi, salvo eventuali modifiche
di legge:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le due festivita` nazionali del 25 aprile e dell'1
maggio;
c) Capodanno (1 gennaio), Epifania (6 gennaio), Assunzione
(15 agosto), Ognissanti (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre),
Natale (25 dicembre), giorno successivo al Natale (26 dicembre), Lunedi` di
Pasqua (mobile);
d) la ricorrenza del Santo Patrono (per le unita` produttive
ubicate nel comune di Roma il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, in relazione a
quanto previsto dal D.P.R. 28.12.1985, n. 729) della localita` dove ha sede lo
stabilimento (o altro giorno sostitutivo da concordare fra le Organizzazioni
territoriali competenti, nel caso di coincidenza del Santo Patrono con la
domenica o altro giorno festivo).
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi, anche se
infrasettimanali, saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione
mensile con la retribuzione oraria, aumentata della maggiorazione per lavoro
festivo.
Qualora una delle festivita` elencate ai punti b), c) e d)
del primo comma cada di domenica, ai lavoratori e` dovuto, in aggiunta alla
normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera pari a 1/26
della normale retribuzione mensile.
Tale trattamento e` dovuto per il giorno di domenica
coincidente con una delle dette festivita`, anche a coloro che, nei casi
consentiti della legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo
compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e` dovuto
alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita` col giorno di riposo
compensativo.
Art.
10 Riposo settimanale Indice
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica,
salve le eccezioni e le deroghe consentite della legge.
L'azienda, quando avesse comprovata necessita` di spostare
provvisoriamente il giorno di riposo compensativo stabilito per un lavoratore
dovra` di norma dare un preavviso di 24 ore.
In caso di mancato preavviso, il lavoratore avra` diritto
alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro
prestate, fermo restando il diritto al godimento del riposo relativo alla
stessa settimana.
Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento
il giorno di riposo compensativo venga a coincidere, per particolari esigenze
tecniche, con una festivita` infrasettimanale o nazionale, il lavoratore
interessato avra` diritto al trattamento stabilito dall'art. 9 della parte
comune del presente C.C.N.L. per dette festivita`.
Ferma restando
l’operatività della clausola contrattuale relativa al godimento delle 48 annue
di cui all’art. 7 del CCNL 13.12.94/30.01.95, si conviene l’istituzione di una
Banca Ore individuale operante dal 1.1.2000 in cui confluiscono dal 1° gennaio
di ogni anno i permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione
relativi a:
- le ore a
fronte delle ex festività
- le riduzioni
dell’orario di lavoro già oggi previste in aggiunto alle 48 ore sopra
richiamate
I permessi
confluiti nella Banca Ore Individuale saranno fruiti, a gruppi di 8 ore, da
parte del lavoratore entro l’anno sucessivo previo preavviso di 5 gg. e
compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.
Al 31 dicembre
dell’anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora
accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento.
L’attivazione
del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti
Previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare prelievo
contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della
loro effettiva liquidazione .
Nel mese di
dicembre del 2001 le Parti procederanno ad una verifica dei risultati
dell’iniziativa anche per valutarne il proseguo.
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni
di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nel caso di lavorazioni a ciclo continuo la distribuzione
dell'orario di lavoro e dei relativi riposi costituiranno oggetto di esame tra
Direzione aziendale e R.S.U..
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento
in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i
guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo di 8 ore
giornaliere e` concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il
pasto.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre
avvicendate, oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo
intermedio, egualmente retribuito, e` di mezz'ora ai sensi dell'art. 18 della
L. 26 aprile 1934, n. 653.
L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due
comma precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sara` peraltro ripartito in
modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all'orario
contrattuale di cui all'art. 7 della parte comune del presente C.C.N.L..
Nell'impossibilita` tecnica di fruire del riposo, ai
predetti lavoratori verra` corrisposto un compenso sostitutivo del 7% dei
minimi tabellari.
La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz'ora
anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del secondo comma dell'art. 20
della L. 17 ottobre 1967, n. 977.
Ai lavoratori che operano in turni avvicendati sara`
riconosciuta una maggiorazione che deve intendersi comprensiva della incidenza
sugli istituti indiretti, differiti, non cumulabile pari al:
- 30% per le ore di effettiva prestazione notturna;
- 40% per le
ore di effettiva prestazione festiva.
Art.
13 Lavoro straordinario, notturno e festivo Indice
Il lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui
al primo comma dell'art. 7 (orario di lavoro).
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve
avere carattere eccezionale.
L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario, così
come al lavoro supplementare, nei casi urgenti, indifferibili od occasionali ed
in quelli previsti come deroga ed eccezioni dalla legge e relativo regolamento
(ad es. manutenzione degli impianti).
Rientra, ad esempio, in tali ipotesi la necessità di far
fronte a:
- ESIGENZE PARTICOLARI DI MERCATO, LEGATE AD ORDINI CON
VINCOLANTI TERMINI DI CONSEGNA;
- adempimenti amministrativi e di legge legati ad
inderogabili scadenze;
- esigenze particolari connesse alla preparazione ed
allestimento di fiere, mostre, esposizioni, campionari, campagne promozionali,
ecc..
Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il
ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà concordato preventivamente
tra la Direzione e la RSU.
Su richiesta delle R.S.U. l'azienda fornirà chiarimenti ed
indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario effettuato.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore
22 alle ore 6.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle
domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nei giorni festivi.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di
domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno
della settimana a norma di legge.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono
corrisposte le maggiorazioni percentuali, di seguito indicate, da calcolarsi
sulla retribuzione base (minimo tabellare, più l'indennità di contingenza, più
eventuale terzo elemento). Per i cottimisti le predette percentuali di
maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno calcolate
sul minimo tabellare maggiorate della percentuale contrattuale di cottimo di
cui all'art. 6 della parte terza, regolamentazione per gli operai e sulla
indennità di contingenza e sull'eventuale terzo elemento.
|
operai |
intermedi |
Impiegati |
1) lavoro
straordinario diurno (feriale) |
28 |
28 |
28 |
2) lavoro
festivo anche a turni avvicendati (compiuto nelle domeniche o nei giorni di
riposo compensativo e nei giorni festivi) |
40 |
40 |
50 |
3) lavoro
notturno (dalle ore 22 alle ore 6) non compreso in turni avvicendati |
35 |
30 |
30 |
4) lavoro
notturno (dalle ore 22 alle ore 6) effettuato in turni avvicendati |
30 |
30 |
30 |
5) lavoro
straordinario festivo (oltre le 8 ore o il maggior orario di cui all'art. 7,
parte comune, del presente C.C.N.L.) |
50 |
50 |
60 |
6) lavoro
straordinario notturno |
50 |
50 |
50 |
7) lavoro
straordinario festivo notturno |
60 |
70 |
70 |
La prestazione dei guardiani notturni non comporta la
corresponsione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili,
intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Art. 13 bis - Riduzione orario di
lavoro Indice
Per i
lavoratori che prestano la loro opera in tre turni avvicendati, in aggiunta
alla riduzione dell’orario di lavoro annuo già prevista dal CCNL
13.12.94/30.01.95, saranno riconosciute le seguenti misure, computabili e
godibili secondo le modalità dell’art. 7 del CCNL:
4 ore dal
01.01.2001
4 ore dal
01.01.2002
Tali ulteriori
riduzioni di orario, se non fruite entro l’anno con le modalità di cui al
menzionato articolo, confluiscono nella Banca Ore Individuali alle condizioni
previste dall’art.11 (Banca Ore).
Le riduzioni
di cui sopra saranno assorbite da analoghi trattamenti aziendali in atto.
Art.
14 Lavoro a tempo parziale Indice
Le parti
convengono che i rapporti di lavoro a tempo parziale dovranno rispondere ed
essere funzionali ad esigenze di flessibilità della forza lavoro, essere
compatibili con l'organizzazione del processo produttivo e diretti, nel contempo,
a cogliere esigenze individuali dei lavoratori.
Per lavoro a
tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto
rispetto a quello stabilito dall'art. 7 del presente contratto.
L’orario di
lavoro a tempo parziale potrà avere le seguenti articolazioni:
- di tipo
orizzontale, vale a dire con una presenza del lavoratore in tutti i giorni
normalmente lavorati della settima e con una riduzione del numero delle ore
lavorate giornalmente;
- di tipo
verticale, vale a dire con la presenza del lavoratore solo in alcuni giorni
della settimana con o senza riduzione dell’orario giornaliero;
- di tipo verticale ciclico, vale a dire con
prestazioni a tempo pieno intervallate ad assenze di prestazioni.
Il rapporto a
tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a)
volontarietà di entrambe le parti;
b)
reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione
alle esigenze aziendali, quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da
svolgere e nel rispetto del principio di cui al precedente punto A
c)
applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la
natura del rapporto stesso, secondo principi di proporzionalità.
E` consentita,
previo esame congiunto a livello aziendale dell'istituto, la prestazione da
parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto
all'orario ridotto concordato, in attuazione dei commi 3, lett. C), e 4 e
l'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella
L. 19 dicembre 1984, n. 863, e del d.Lgs.n.61/2000.
Le eventuali
ore di esubero dell’orario di lavoro concordato saranno compensate con la quota
oraria di retribuzione diretta, maggiorata del 20% per comprendervi i riflessi
sull’insieme degli istituti indiretti e differiti.
Art. 15 Contratto di lavoro determinato - contratto
di lavoro temporaneo Indice
A)
L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che
nelle fattispecie previste dalle leggi in materia, e` consentita nelle seguenti
ulteriori fattispecie:
- esecuzione
di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo anche non
avente carattere straordinario ed occasionale;
- lavorazioni
a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da
quelle normalmente impiegate;
- sostituzione
di lavoratori in aspettativa;
- aumento
temporaneo dell'attività aziendale indotta da particolari esigenze di mercato
e/o fieristiche.
- per le
lavorazioni connesse all’attività di carattere stagionale
- per le
lavorazioni di carattere eccezionale non eseguibili con i normali mezzi di
produzione
Le aziende
informeranno tempestivamente le R.S.U. sul personale assunto con contratto a
termine e sulle motivazioni delle assunzioni.
.
B) Le parti si
danno atto che l'introduzione del lavoro temporaneo nella legislazione
italiana, deve essere intesa come un nuovo strumento ed una nuova tipologia
contrattuale che aggiunge possibilità di gestione delle flessibilità che
l'evoluzione delle condizioni di mercato hanno reso una funzione importante di
organizzazione.
L'individuazione
delle causali e delle fattispecie qui di seguito specificate che danno origine
al contratto di lavoro temporaneo e` fatta come diretta conseguenza della
previsione della norma di legge e dell'Accordo interconfederale 16 aprile 1998,
che lasciano alle parti, tramite la negoziazione nazionale di categoria, il
compito di implementazione della normativa allo scopo di portare alla luce
fattispecie che maggiormente rispondano alle caratteristiche del settore cui la
disciplina si applica.
Il contratto
di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n.
196, puo` essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa,
nelle seguenti fattispecie:
- sostituzione
in una posizione rimasta vacante per il periodo necessario al reperimento della
stessa sul mercato;
- temporanea
utilizzazione di professionalita` non presenti in azienda.
- in ogni
altro caso di possibile ricorso al contratto a termine previsto dalla
legislazione vigente e delle normative contrattuali vigenti.
Le qualifiche
di esiguo contenuto professionale per le quali e` vietato il ricorso al lavoro
temporaneo sono quelle di cui aIla I^ categoria .
Le RSU saranno
informate preventivamente sul numero e sui motivi del ricorso ad assunzioni di
lavoratori con contratto di lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni
di urgenza, le predette informazioni potranno essere rese entro i successivi 5
giorni lavorativi.
Il numero dei
lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine e con contratto
di lavoro temporaneo, nelle fattispecie sopra indicate e` pari al 20%, calcolato su base semestrale, dei
lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unita` produttiva.
I lavoratori
occupati con ciascuna delle tipologie contrattuali sopra indicate non potranno
comunque superare il 15%, calcolato su base semestrale, dei lavoratori occupati
a tempo indeterminato nell'unita` produttiva.
Ove se ne
ravvisi la necessita`, con accordo collettivo stipulato con le Organizzazioni
sindacali locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine
e con contratto di lavoro temporaneo possono essere elevate in funzione delle
specifiche esigenze aziendali; il prodursi di tale ipotesi e la relativa esigenza
di assunzione con contratto di lavoro temporaneo, sara` verificata dalle parti
a livello aziendale.
Nei casi in
cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10 resta ferma la
possibilità di utilizzare fino a 10 contratti di cui alle precedenti lettere,
purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato in atto nell’impresa.
Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie,
con decorrenza della normale retribuzione, nella misura di 4 settimane.
Il godimento continuativo del periodo feriale non puo`
superare le 3 settimane.
Nel caso di ferie frazionate, cinque giornate vengono
considerate equivalenti ad una settimana.
L'epoca delle ferie sara` stabilita secondo le esigenze del
lavoro, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti e/o uffici,
per scaglioni o individualmente, previa consultazione tra la Direzione
aziendale e la rappresentanza sindacale aziendale.
Per i lavoratori retribuiti a cottimo, la normale
retribuzione comprendera` anche l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi
di paga del trimestre immediatamente precedente.
I giorni festivi di cui ai punti b), c), d), dell'art. 9
parte comune, del presente C.C.N.L., che ricorrono nel periodo di godimento
delle ferie, non sono computabili come ferie per cui si fara` luogo al
corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento puo`
essere sostituito dalla relativa indennita` per mancate ferie.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante
il periodo di ferie, l'azienda e` tenuta a praticargli, sia per il rientro in
sede che per il ritorno alla localita` ove trascorreva le ferie, il trattamento
di trasferta per la durata del viaggio.
Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed
eventualmente per ritornare nella localita` di riposo, non verra` computato
nelle ferie.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo da` diritto
al compenso sostitutivo delle ferie maturate. Al lavoratore che all'epoca delle
ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere
ancora un'anzianita` di almeno un anno di servizio continuativo presso
l'azienda, spettera`, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del
periodo feriale. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara` considerata a
questi effetti come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno il
lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di
anzianita` maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente
periodo feriale oppure dal giorno dell'assunzione.
Il periodo di preavviso non puo` essere considerato periodo
di ferie.
Art.
17 Minimi retributivi Indice
I minimi di retribuzione base sono riportati nelle tabelle
allegate al presente Contratto, di cui fanno parte integrante.
I minimi di retribuzione base mensile verranno
successivamente modificati e fissati nei valori e alle scadenze come alle
allegate tabelle.
Al personale con qualifica di Quadro, all'atto del
riconoscimento della qualifica sara` riconosciuta una indennita` di funzione
dell'importo di lire 50.000, con assorbimento del superminimo individuale fino
a concorrenza del 50% dell'importo predetto.
Nota all'art.17
Per le aziende operanti nei settori industrie boschive e
forestali, i minimi tabellari in vigore all'1.1.1995 sono applicabili
dall'1.3.1995.
Art. 18 Tredicesima mensilita' Indice
L'azienda e` tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della
ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita` di importo ragguagliato alla
normale retribuzione percepita dal lavoratore stesso.
Per gli operai lavoranti a cottimo la normale retribuzione
dovra` tener conto dell'incidenza dell'utile di cottimo realizzato nel mese
precedente.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro
durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti
dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita` quanti sono i mesi di
servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni
va considerata a questi effetti come mese intero.
I periodi di assenza per malattia o infortunio nei limiti
della conservazione del posto previsti dal presente contratto, nonche` i
periodi di assenza per regolari permessi che non superino nel complesso il
periodo di un mese nell'anno, saranno utilmente computati ai fini della
tredicesima mensilita`.
Art.
19 Corresponsione della retribuzione Indice
La retribuzione sara` corrisposta normalmente ad ogni fine
mese con la specificazione degli elementi costitutivi tenendo presente che per
retribuzione base s'intende minimo tabellare piu` contingenza e per normale
retribuzione si intende la normale retribuzione globale di fatto.
In sede di accertamento della retribuzione imponibile ai
sensi dell'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifiche ed
integrazioni da parte degli Enti Previdenziali, l'interpretazione o applicazione
delle clausole dei contratti o accordi collettivi di qualunque livello non puo`
essere difforme dalla volonta` delle parti stipulanti, quale espressa in sede
di contratto o di accordo stesso o di ricognizione avente carattere di
interpretazione autentica per la definizione delle relative obbligazioni,
modalita` o tempi di adempimento.
Nel caso in cui l'azienda ne ritardi di oltre dieci giorni
il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2%
in piu` del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al
comma precedente; in tal caso il lavoratore avra` facolta` di risolvere il
rapporto, con diritto alla corresponsione della indennita` di mancato
preavviso.
In caso di contestazione sulla retribuzione e sugli altri
elementi costitutivi della retribuzione stessa, dovra` essere intanto
corrisposta al lavoratore la parte di retribuzione non contestata, contro il
rilascio, da parte dell'interessato, della quietanza per la somma ricevuta.
Con riferimento ad eventuali consuetudini aziendali, ai
lavoratori che ne facciano richiesta verranno accordati acconti proporzionali.
Art. 20
Reclami sulla retribuzione Indice
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata
sulla busta o documento equivalente, nonche` sulla qualita` della moneta dovra`
essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provveda perde
ogni diritto di reclamo per cio` che riguarda il denaro contenuto nella busta
stessa.
Gli eventuali errori di calcolo dovranno essere contestati
dal lavoratore entro e non oltre il terzo giorno da quello della corresponsione
della retribuzione affinche` il competente ufficio dell'azienda possa
provvedere al conguaglio delle eventuali differenze.
I reclami per gli eventuali errori concernenti gli elementi
che compongono la retribuzione dovranno essere resi noti dal lavoratore alla
Direzione dell'azienda al piu` presto possibile.
Art. 21 Premio
di risultato Indice
Secondo quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, i
cui contenuti ripresi nelle "Disposizioni generali del sistema
contrattuale" del presente contratto si intendono integralmente richiamati
in questo articolo, la contrattazione aziendale potra` svolgersi ai fini della
determinazione di un premio di norma annuale che, tenendo conto della
competitivita` aziendale, sara` collegato a parametri e obiettivi di
produttivita`, redditivita` e/o altri indicatori concordati tra le parti,
rilevanti agli effetti del miglioramento dell'efficenza aziendale nonche` dei
risultati di gestione, correlati all'andamento economico delle aziende.
L'erogazione del premio, essendo di natura variabile e non
definibile a priori, derivera` dal conseguimento o meno degli obiettivi
concordati e avverra` in funzione dei risultati raggiunti secondo criteri,
modalita` e procedure di verifica definite dalle parti.
Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello
specifico trattamento contributivo previdenziale di cui al Protocollo 23 luglio
1993, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla
normativa di legge se sopravvenuta.
Gli accordi aziendali avranno durata quadriennale e potranno
avere incidenza economica e dar luogo ad erogazioni non prima del mese di
settembre 1996.
Le parti, agli effetti della contrattazione aziendale e dei
suoi obiettivi, valuteranno, in apposito incontro preventivo che costituira`
momento di ulteriore articolazione del sistema di relazioni industriali, la
situazione dell'azienda, la redditivita`, la competitivita` e le sue
prospettive di sviluppo.
Dall'entrata in vigore del presente C.C.N.L. non trova piu`
applicazione la disciplina di cui all'art. 21 del C.C.N.L. 20.3.1991. Gli
importi in misura fissa aziendalmente corrisposti rimangono consolidati e
congelati nelle cifre in essere alla stessa data e non saranno piu` oggetto di
successiva contrattazione.
Eventuali premi variabili ovvero parti variabili dei premi
stessi in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, manterranno
invece le loro caratteristiche di variabilita` fino all'atto dell'istituzione
del premio annuale di risultato. Le parti ne potranno concordare forme e modi
diversi di corresponsione senza oneri per le aziende e senza svantaggi per i
lavoratori in occasione del negoziato sul premio di risultato.
Le parti si danno atto dell'opportunita` di procedere, nella
sede dell'Osservatorio, alla rilevazione delle caratteristiche e degli
andamenti della contrattazione aziendale, in ragione della funzione specifica
ed innovativa che la stessa assume secondo il protocollo del luglio 1993 e dei
vantaggi che da un suo corretto svolgimento in termini di coerenza complessiva
con quanto disposto dal protocollo medesimo e dal presente contratto possono
derivare all'intero sistema produttivo, attraverso il miglioramento della
competitivita`, dell'efficenza aziendale e dei risultati di gestione.
Nota a verbale
Per la realizzazione degli impegni concordati tra parti
sociali e Governo e di cui al protocollo 23 luglio 1993, gli accordi aziendali
prevederanno clausole di adeguamento alle norme di legge che verranno emanate
in attuazione dei suddetti impegni nel rispetto del principio dell'invarianza
dei costi e dei benefici.
Art. 22
Aumenti periodici di anzianita' Indice
Tutti i lavoratori hanno diritto, per ogni biennio di
anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, alla maturazione,
indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, di un massimo di 5 aumenti
periodici di anzianità biennali deindicizzati e in cifra fissa secondo i valori
unitari riportati qui di seguito per ciascuna categoria:
VII |
Categoria |
L. 26.000 |
VI |
Categoria |
L. 23.000 |
V |
Categoria |
L. 19.000 |
IV |
Categoria |
L. 17.000 |
III |
Categoria |
L. 16.000 |
II |
Categoria |
L. 15.000 |
I |
Categoria |
L. 14.000 |
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo mese
immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di anzianità non debbono essere
considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di
tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla normale
retribuzione.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti
da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno
essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di passaggio di categoria il lavoratore manterrà
l'importo degli aumenti periodici già maturati. Il lavoratore avrà quindi
diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la
nuova categoria di appartenenza fino al raggiungimento del massimo previsto per
la nuova categoria ivi compreso l'importo maturato nelle precedenti categorie.
La frazione di biennio al momento del passaggio di categoria verrà considerata
utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Dichiarazione a verbale
a) La disciplina dell'istituto degli aumenti periodici di
anzianità come sopra definito ha trovato applicazione con il C.C.N.L. 8.9.1979
(e C.C.N.L. 29.10.1979 per le industrie boschive e forestali). Si richiamano
integralmente le norme di attuazione dagli stessi previste.
b) Gli impiegati e gli intermedi in forza alla data di
stipulazione del C.C.N.L. 8.9.1979 (e del C.C.N.L. 29.10.1979 per le industrie
boschive e forestali) mantengono in cifre gli importi degli aumenti periodici
di anzianità già maturati a tale data ed avranno diritto alla maturazione di
ulteriori aumenti periodici biennali di anzianità, secondo gli importi previsti
dalla presente disciplina, fino ad un massimo complessivo di 12.
c) La soppressione della disposizione che prevede la
decorrenza del periodo utile alla determinazione dell'anzianità di servizio, ai
fini degli aumenti periodici di anzianità, dopo il compimento del 18mo anno di
età, ha effetto dal 20 marzo 1991.
Art. 23 Azioni positive per la realizzazione della parità
uomo donna nel lavoro
Le Parti convengono sull'opportunita` di realizzare, in
linea con la Raccomandazione C.E.E. 13 dicembre 1984, n. 635 e con le
disposizioni legislative in materia, in particolare le Leggi n. 903/1977 e n.
125/1991, attivita` di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di
azioni positive a favore dell'occupazione femminile e della realizzazione
dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. A tale scopo si
richiama quanto convenuto nel capitolo "sistema delle relazioni
industriali", punto 1.1, tematiche di competenza della commissione
paritetica nazionale lettera D) - mercato del lavoro, terza linea .
Ciò al fine di:
- seguire l'evoluzione della Legislazione in materia di pari
opportunita` anche in riferimento al programma di azione della Unione Europea;
- esaminare l'andamento dell'occupazione femminile sulla
base dei dati qualitativi e quantitativi disponibili anche in sede di
Osservatorio nazionale;
- individuare
azioni positive utili a rimuovere eventuali ostacoli che non consentano una
effettiva parita` di opportunita` nel lavoro, promuovendo comportamenti
coerenti con i principi di pari opportunita`.
Resta salvo e
impregiudicato quanto stabilito dall'art.9 della legge 10.04.1991 n.125 al
comma 2: trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere
regionale di parità del rapporto di cui al comma 1.
Art.
24 Congedo matrimoniale Indice
Al lavoratore che contrae matrimonio sara` concesso un permesso di 16 giorni
consecutivi di calendario con decorrenza della normale retribuzione, dedotto
quanto corrisposto dall'Istituto assicuratore competente.
Tale permesso non sara` computato quale periodo di ferie
annuali, ne` potra` essere considerato come periodo di preavviso.
La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi
eccezionali - dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni. La
celebrazione del matrimonio dovra` essere documentata entro i 30 giorni
successivi all'inizio del periodo di congedo.
Art.
25 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Indice
Ferme restando le disposizioni di cui alla L. 30 dicembre
1971, n. 1204, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza
e puerperio, l'azienda integrera` alla lavoratrice il trattamento corrisposto
dall'Istituto assicuratore fino al raggiungimento della normale retribuzione
netta per il periodo di astensione obbligatoria.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali
previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo. Pertanto e` in
loro facolta` di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con
quello previsto dal presente articolo.
Ove durante il periodo d'interruzione del servizio per
gravidanza o puerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui
alla relativa regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la
malattia stessa e sempreche` dette disposizioni risultino piu` favorevoli alla
lavoratrice.
L'assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro, non interrompe la maturazione
dell'anzianita` di servizio a tutti gli effetti (ferie, festivita`, tredicesima
mensilita`, trattamento di fine rapporto).
Art. 26 Mense
aziendali Indice
Tenendo conto della grande varieta` di situazioni in atto
che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno
mantenute le mense esistenti, o le indennita` sostitutive finora corrisposte,
salva la facolta` di accordi locali o aziendali sulla materia.
Art. 27 Diritto allo studio - Lavoratori studenti Indice
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della L. 20
maggio 1970, n. 300 al fine di contribuire al miglioramento culturale e
professionale dei lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle
condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti, a carico di un
monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti, ai lavoratori
non in prova che intendono frequentare corsi di studi compresi nell'ordinamento
scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti. Le ore
di permesso da utilizzare nell'arco del triennio sono usufruibili anche in un
solo anno.
All'inizio di ogni triennio verra` determinato il monte ore
a disposizione dei lavoratori per la frequenza ai corsi di cui sopra,
moltiplicando ore 10 annue x 3 e per il numero dei dipendenti occupati
nell'azienda o nell'unita` produttiva. I lavoratori che contemporaneamente
potranno usufruire di permessi retribuiti non dovranno superare il 3% del
totale delle forze occupate; dovra` comunque essere garantito in ogni reparto
il regolare svolgimento dell'attivita` produttiva. Nelle unita` produttive che
occupano fino a 25 dipendenti potra` usufruire dei permessi retribuiti un solo
lavoratore.
Il lavoratore potra` richiedere permessi retribuiti per la frequenza
ai corsi di cui al primo comma per un massimo di 150 ore in un triennio,
usufruibili anche in un solo anno, sempreche` il corso al quale il lavoratore
intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste
come permesso retribuito.
Unicamente nel caso di frequenza dei corsi per il recupero
della scuola dell'obbligo, le ore di permesso retribuito, comprensive delle
prove di esame, procapite nel triennio sono elevate a 250.
Il rapporto di ore di permesso retribuito con le ore di
frequenza di detti corsi e' in tal caso elevato a 2/3 sino a concorrenza delle
predette 250 ore.
Il lavoratore dovra` presentare domanda scritta alla
Direzione aziendale di norma un mese prima dell'inizio del corso, specificando
il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovra` fornire all'azienda un certificato di
iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con
l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al
limite sopra indicato sara` seguito l'ordine di precedenza delle domande.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore
di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle
integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina
di cui al presente articolo.
Art.
28 Formazione professionale Indice
(Accordo sottoscritto tra FEDERLEGNO - Arredo e FENEAL - UIL
FILCA - CISL e FILLEA - CGIL)
Le Parti confermano il ruolo centrale che va attribuito alla
formazione professionale come mezzo per favorire una politica di sviluppo delle
risorse umane nelle aziende ed assecondare migliori opportunita`
all'occupazione, con particolare riferimento ai giovani e alle donne.
In tal senso le parti confermano l'importanza ed il ruolo
che puo` essere svolto dalla Commissione paritetica nazionale in materia di
formazione gia` definita contrattualmente, concordando sul punto che la
valorizzazione professionale delle risorse umane e` essenziale ai fini
dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione.
E` pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle
potenzialita` occupazionali del mercato del lavoro, nell'intento di facilitare
l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore
flessibilita` nell'impiego dei lavoratori.
In particolare la Commissione paritetica nazionale avra` il
compito di:
- individuare le specifiche esigenze formative dei settori,
anche in rapporto all'evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando
altresi` i risultati che potranno pervenire in tal senso dall'Osservatorio, di
cui all'apposito articolato;
- raccogliere ed elaborare dati, notizie ed elementi che
possono comunque interessare la formazione professionale, curare pubblicazioni
a carattere divulgativo e tecnico, promuovere convegni ed incontri per lo
studio di problemi interessanti l'istruzione e la formazione professionale;
- prospettare, in raccordo con gli organismi paritetici per
la formazione professionale previsti dall'accordo interconfederale del 18
dicembre 1988 e successive intese, tali specifiche esigenze formative agli
Organi preposti nel campo della formazione con particolare riferimento alle
sedi comunitarie, nazionali e regionali avendo tra l'altro l'obiettivo di
redigere una mappa delle risorse disponibili al fine di un loro coordinamento
nell'ottica di evitare duplicazioni di interventi e dispersioni delle risorse
stesse.
In particolare le Parti, sempre in raccordo con gli
organismi paritetici di cui sopra, si attiveranno presso le Autorita` e le
Amministrazioni Centrali e gli Enti regionali e locali competenti perche` siano
adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale i
necessari interventi, utilizzando nella maniera piu` appropriata e coordinata
le risorse pubbliche disponibili, avvalendosi eventualmente anche delle
esperienze delle strutture gia` operanti:
- operare affinche` le politiche formative elaborate in sede
legislativa ed amministrativa risultino coerenti con le specifiche esigenze dei
settori.
Tale Commissione paritetica nazionale sara` costituita da 3
componenti in rappresentanza degli imprenditori e 3 componenti in
rappresentanza dei lavoratori e si riunira` presso la FEDERLEGNO Arredo, ogni
sei mesi, o su istanza di una delle parti.
La Commissione esaminera` inoltre a livello nazionale
eventuali progetti di fattibilita` ed iniziative funzionali al raggiungimento
degli obiettivi sopra richiamati.
Nota a verbale
Formazione professionale in provincia di Bolzano.
Nell 'ambito di appositi incontri, atti a discutere i
problemi inerenti la formazione professionale, ai quali parteciperanno le
strutture territoriali interessate, le parti esamineranno, considerata la
particolare legislazione che regola l'istituto dell'apprendistato in provincia
di Bolzano, il problema della durata e del periodo di apprendistato e relative
conseguenze.
Tutte le assenze devono essere giustificate. Per le assenze
non giustificate valgono le norme disciplinari previste nel presente contratto.
Le giustificazioni devono essere presentate entro il giorno
stesso a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo casi di giustificato e
comprovato impedimento.
Il lavoratore che senza giustificato motivo sia assente per
piu` di quattro giorni consecutivi o per tre volte in un anno nei giorni
seguenti ai festivi sara` soggetto alla specifica normativa sui licenziamenti.
L'assenza, ancorche` giustificata e autorizzata, non da`
luogo a decorrenza di retribuzione.
Art.
30 Assenze per malattia ed infortunio
non sul lavoro Indice
Il lavoratore assente per malattia od infortunio non sul
lavoro e` tenuto, fin dal primo giorno di assenza, a trovarsi nel domicilio
comunicato al datore di lavoro ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 Reg.
comune al fine di poter essere sottoposto all'eventuale controllo fiscale:
quanto sopra in qualunque giorno della settimana, anche se non lavorativo,
secondo le seguenti fasce; ai sensi delle vigenti norme di legge:
- dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Il lavoratore che, per eventuali o comprovate necessita` di
assentarsi dal proprio domicilio (per visite, prestazioni o accertamenti
specialistici) non possa osservare tali fasce orarie, e` tenuto a dare
preventiva comunicazione all'Azienda della diversa fascia oraria di
reperibilita` da osservare.
Ogni mutamento di domicilio, anche se temporaneo, nel corso
del periodo di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro, deve essere
tempestivamente comunicato dal lavoratore all'Azienda.
Il lavoratore che, salvo i casi comprovati di cui al
precedente primo comma, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di
lavoro durante le fasce orarie che e` tenuto ad osservare, incorre nella
perdita del trattamento economico di malattia ed infortunio non sul lavoro per
i primi 10 giorni e in misura pari alla meta` per i giorni successivi e in
provvedimenti disciplinari di cui agli articoli relativi del presente C.C.N.L.
con le relative gradualita` a seconda delle ripetitivita` delle infrazioni
riscontrate.
Art.
31 Malattia insorta durante il periodo di ferie Indice
Vista la sentenza della Corte Costituzionale del 30 dicembre
1987, n. 616 ed in attesa che specifica norma di legge disciplini la materia,
le malattie insorte durante un periodo di ferie ne interrompono il decorso,
sempre che abbiano comportato il ricovero ospedaliero regolarmente certificato.
Art.
32 Permessi di entrata ed uscita Indice
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potra` lasciare
lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per
essa.
Salvo permesso della Direzione non e` consentito ai
lavoratori di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel
loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto
dal lavoratore alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro salvo
casi eccezionali.
Art.
33 Trattenute per risarcimento danni Indice
I danni e la valutazione obiettiva di essi saranno
preventivamente contestati al lavoratore.
L'importo del risarcimento dei danni sara` valutato dalla
Direzione dell'azienda, mediante consultazione della R.S.U. a richiesta
dell'interessato, in relazione all'entita` del danno subito e sara` ratealmente
trattenuto nella misura massima del 10% della normale retribuzione di ogni
periodo di paga.
In caso di reclamo o controversia sulla valutazione del
danno, verra` seguita la procedura di cui all'art. 34 della presente parte
comune (reclami e controversie).
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'eventuale
saldo scoperto sara` trattenuto sui compensi e sulle indennita` spettanti al
lavoratore a qualsiasi titolo.
Art. 34
Consegna e conservazione degli utensili e del materiale Indice
Il lavoratore dovra` conservare in buono stato il materiale,
le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto
viene a lui affidato.
L'azienda dovra` porre il lavoratore in condizioni di poter
conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore e` responsabile degli utensili che riceve con
regolare consegna e rispondera` delle perdite eventuali e dei danni arrecati
agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui
imputabili. Egli dovra` interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro gli
utensili di sua proprieta`.
Nessuna modifica potra` essere apportata agli oggetti
affidati al lavoratore senza l'autorizzazione della Direzione dell'azienda o di
chi per essa.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore
prima di lasciare lo stabilimento dovra` riconsegnare tutto cio` che gli era stato
affidato; qualora non lo restituisse in tutto od in parte, l'azienda tratterra`
l'importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi
e sulle indennita` spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo.
Qualora il dipendente lavorasse con utensili di sua
proprieta` l'azienda dovra` corrispondergli una indennita` di consumo ferri la
cui misura verra` stabilita dalle Organizzazioni territoriali.
L'azienda ha sempre facolta` di sostituire con propri
utensili quelli di proprieta` del lavoratore e in tal caso non corrispondera`
piu` l'indennita` ferri di cui al comma precedente.
Art.
35 Reclami e controversie Indice
Ferme restando le possibilita` di accordo diretto tra le
parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente
contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa
la applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la
Direzione dell'azienda tramite la Rappresentanza sindacale unitaria verranno
sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei
lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facolta` di esperire
l'azione giudiziaria.
Art. 36
Trattamento di fine rapporto Indice
Il trattamento di fine rapporto e` regolato dalle norme
della L. 29 maggio 1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere in considerazione agli
effetti del primo comma dell'articolo 2120 C.C. e della suddetta legge e`
composta tassativamente da:
- minimo contrattuale;
- indennita` di contingenza;
- scatti di anzianita`;
- aumenti di merito ed altre analoghe eccedenze mensili
rispetto al minimo contrattuale;
- premio di produzione; ex art. 21 C.C.N.L. 23.3/5.6.1991 e
precedenti;
- premi e provvigioni;
- maggiorazioni per turni avvicendati;
- 13ma mensilita` ed eventuali ulteriori mensilita`
corrisposte aziendalmente;
- cottimi;
- indennita` maneggio denaro;
- indennita`
di mensa.
Art.
37 Tutele delle categorie dello svantaggio sociale Indice
Le aziende
considereranno con la dovuta attenzione,compatibilmente con le proprie
possibilità tecnico organizzative, l'inserimento nelle proprie strutture dei
disabili, così come previsto dalle leggi n.104/92 e n.68/99.
Art.
38 Tutela tossicodipendenti e loro familiari Indice
Le aziende potranno concedere ai lavoratori che ne facciano
richiesta un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di
contratto e di legge, motivata dalla necessita` di assistere familiari a carico
che risultino in condizioni documentate di tossicodipendenza.
Le aziende potranno concedere, a richiesta, ai lavoratori in
condizioni di tossicodipendenza un periodo di aspettativa non retribuita a
tutti gli effetti di contratto e di legge, per documentata necessita` di
terapie riabilitative da eseguire presso il S.S.N. o presso strutture
specializzate riconosciute dalle istituzioni.
Art. 39
Previdenza complementare (Accordo di rinnovo parti economiche 19 marzo 1997)
Le parti stipulanti il presente accordo, sulla base dei
lavori compiuti dalla Commissione Tecnica Paritetica di cui all'art. 38 del
C.C.N.L. 13.12.1994/30.1.1995, approfondiranno il quadro normativo vigente in
materia di previdenza complementare esaminando le soluzioni tecniche gia`
adottate in altri settori per la costituzione e la gestione della previdenza
complementare a capitalizzazione su base volontaria.
Le parti procederanno alla costituzione di un Fondo
nazionale di categoria a decorrere dall'1 luglio 1998. A tal fine le aziende
per l'avvio del fondo, all'atto della costituzione dell'Associazione promotrice
del Fondo stesso, verseranno la somma di lire 1.000, per ciascun lavoratore in
forza a tale data.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del C.C.N.L.
anche per quanto concerne la misura di utilizzo del T.F.R., le aziende
concorreranno al finanziamento della previdenza complementare nella misura
dell'1% ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza, E.D.R. e
indennita` di funzione quadri di spettanza dei lavoratori che aderiranno alla
previdenza complementare.
I lavoratori che abbiano espresso volonta` di adesione alla
previdenza complementare contribuiranno in pari misura.
Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e imprese
decorreranno dalla effettiva operativita` del sistema di previdenza
complementare definito dalle parti.
PROTOCOLLO DI INTESA
fra
FEDERLEGNO
ARREDO
e
FENEAL
UIL
FILCA
CISL
FILLEA
CGIL
si
conviene quanto segue:
a modifica ed
integrazione di quanto previsto al capitolo presidenza integrativa dell’accordo
di rinnovo delle parti economiche, firmato il 19 marzo 1997, al Contratto
Collettivi Nazionale di Lavoro legno, mobile, ed arredamento e Boschivi e forestali
13.12.1994/30.1.1995, la cifra erga omnes per il finanziamento dell’istituendo
Fondo di Previdenza Integrativa, viene così fissata:
L. 2.000 per
addetto a carico delle imprese
L. 2.000 per
addetto a carico di ogni singolo lavoratore.
Le parti si
riservano di identificare e comunicare in seguito le modalità ed i tempi di
versamento delle cifre suddette.
Milano, 7
novembre 1997
FEDERLEGNO-ARREDO
FENEAL UIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL
In attuazione di quanto previsto dal secondo comma, art. 25
L. 23 luglio 1991, n. 223, le parti convengono che al fine del calcolo delle
percentuali di cui al primo e sesto comma del citato art. 25, non si tiene
conto delle assunzioni di personale quadrato nelle categorie VII, VI, V, IV e
III (declaratoria seconda alinea) dell'art. 5 della regolamentazione comune del
vigente C.C.N.L..
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a
mansioni di custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di
particolare fiducia.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie dal
quinto comma dell'art. 25 L. n. 223/1991, saranno computati ai fini della
copertura dell'aliquota di riserva di cui al primo e sesto comma dell'art. 25
cit. anche quando vengano inquadrati nelle categorie e nelle qualifiche sopra
individuate.
Le presenti disposizioni contrattuali saranno trasmesse a
cura delle parti stipulanti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
per i conseguenti adempimenti ad esso richiesti.
Art. 41
Cessione, trasformazione e trasferimento di azienda Indice
La cessione, trasformazione o il trasferimento dell'azienda
non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso
il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti
(anzianita` di servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti
dal presente contratto di lavoro, cosi` come previsto dall'art. 2112 del C.C.
modificato dall'art. 47 L. n. 428/1990.
Art.
42 Inscindibilità delle disposizioni
del contratto e condizioni di miglior
favore
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni
istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con
alcun altro trattamento.
Ferma restando la inscindibilita` di cui sopra, le parti,
con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni piu`
favorevoli al lavoratore attualmente in servizio, le quali continueranno ad
essere mantenute ad personam.
Art. 43 Norme
complementari e precedenti contratti
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano
le norme di legge e degli Accordi Interconfederali.
I contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore
dell'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle
industrie boschive e forestali, compresi quelli localmente stipulati ad
integrazione dei precedenti contratti nazionali di lavoro di categoria, conserveranno
la loro validita` limitatamente alla materia non disciplinata dal presente
contratto e per la durata in ciascuno di essi prevista.
Qualora dalle Organizzazioni FENEAL - UIL, FILCA - CISL,
FILLEA - CGIL e dalle altre Organizzazioni firmatarie siano concordate con
altre Associazioni di datori di lavoro e di artigiani, condizioni meno onerose
di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano
accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le
Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le
medesime caratteristiche e che siano associate presso Organizzazioni aderenti
alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana.
Il presente
contratto decorre dal 1° gennaio 2000, ed avrà validità fino a tutto il
31.12.2003; per la parte economica il primo biennio avrà validità fino a tutto
il 31. 12.2001.
Esso si
riterrà automaticamente prorogato se non verrà disdetto almeno 3 mesi prima
della scadenza con lettera raccomandata A.R.
PARTE TERZA: REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI
L'assunzione al lavoro dell'operaio avviene previo
superamento di un periodo di prova - che deve risultare da atto scritto - della
durata di tre settimane, di effettiva prestazione lavorativa, per gli operai
della prima categoria e di quattro settimane per gli operai delle categorie IV,
III e II .
Durante il periodo
di prova e` reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza
obbligo di preavviso.
In caso di conferma in servizio l'anzianita` dell'operaio
decorrera` dal primo giorno di lavoro.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per
causa di infortunio sul lavoro o malattia , l'operaio sara` ammesso a
completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il
servizio entro quindici giorni dall'inizio dell'assenza.
Art. 2 Modalita' di corresponsione della
retribuzione Indice
La normale retribuzione agli operai sara` corrisposta
mensilmente in ragione delle giornate lavorate e, nell'ambito delle giornate,
in ragione delle ore lavorate.
Agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro
opera per l'intero orario contrattuale di lavoro verra` corrisposta l'intera
retribuzione mensile; questa sara` ugualmente corrisposta in caso di assenza
per festivita`, ferie, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e per altre
assenze che, comunque, comportino il diritto alla retribuzione.
Pertanto, con la retribuzione mensile si intende compensato
il lavoro fino a 40 ore settimanali, nonche` le festivita`, le ferie, i
permessi retribuiti, con l'esclusione soltanto delle festivita` cadenti di
domenica o nel giorno di riposo compensativo per quei lavoratori che prestano
la loro opera di domenica.
Agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro
opera per un orario inferiore alle 40 ore settimanali, per cause diverse da
quelle sopra indicate, verra` detratta una quota pari ad un 174mo della
retribuzione mensile per ciascuna delle ore non lavorate.
E` ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro
non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate
fra le parti interessate, purche` esso sia contenuto nei limiti di un'ora al
giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente
successivi a quello in cui si e` verificata l'interruzione.
Art. 4 Sospensioni di breve
durata ed interruzioni di lavoro Indice
Ove nella giornata si verifichino per cause di forza
maggiore, interruzioni di lavoro di qualsiasi entita`; qualora la Direzione
dell'azienda trattenga l'operaio a disposizione nello stabilimento, questi
avra` diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di lavoro.
In caso di sospensione di lavoro superiore a 15 giorni,
l'operaio potra` richiedere la risoluzione del suo rapporto di lavoro con
diritto alle eventuali indennita` spettanti in caso di licenziamento, compresa
quella relativa al preavviso.
Art. 5
Modifica di mansioni Indice
L'operaio, fermo restando l'art. 13 della Legge n. 300/1970, puo` essere
assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti la sua categoria purche` cio`
non comporti una diminuzione di retribuzione.
All'operaio che sia destinato a svolgere mansioni di
categoria superiore, dovra` essere corrisposta la retribuzione della categoria
superiore per il tempo per il quale vi resta adibito.
Trascorso un periodo continuativo di 40 giorni lavorativi
nel disimpegno di mansioni superiori, avverra` senz'altro il passaggio
dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore, salvo che si
tratti di sostituzione di un altro operaio assente con diritto alla
conservazione del posto, nel qual caso il trattamento di cui al secondo comma
spettera` per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il
passaggio di categoria.
Art. 6 Lavoro
a cottimo Indice
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in
modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale
capacita` ed operosita`, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore
al 6,50% del minimo di paga base tabellare della categoria di appartenenza.
Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti
a cottimo nel medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati
abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 6,50%.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a
conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti
dalla sua capacita` e volonta`, la retribuzione gli verra` integrata fino al raggiungimento
di detto minimo.
Agli operai interessati dovra` essere comunicato per
iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da
eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
Quando gli operai lavorino con tariffe gia` assestate il
conteggio dei guadagni sara` fatto complessivamente alla fine del periodo di
paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa.
Qualora siano intervenute modifiche nelle condizioni di
esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione
alle variazioni di tempo in piu` o in meno che le modifiche stesse avranno
determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un
periodo pari a quello previsto per l'assegnazione.
A richiesta dell'operaio l'azienda mettera` a disposizione
dell'operaio stesso gli elementi di computo del suo guadagno di cottimo nel
periodo di paga anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe. La
specificazione dei risultati delle singole tariffe potra` non essere fornita
per tariffe le quali, data la contemporaneita` della loro applicazione,
costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non
contemporaneamente per le quali, data la brevita` della loro durata, normalmente
non si effettua la rilevazione dei tempi.
Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo potra`
avere durata fino a 4 mesi e sara` concordato fra le parti interessate.
Si intende per periodo di assestamento, il tempo durante il
quale la tariffa abbia avuto effettiva applicazione; pertanto in caso di
saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di
stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento. L'accordo tra le
parti per la durata dell'assestamento puo` anche essere tacito.
L'operaio cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o
licenziamento quando il cottimo e` ancora in corso, ha diritto alla
liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in
cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il
cottimo sia ultimato l'operaio avra` diritto ad un acconto sulla base della
presumibile liquidazione.
Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad
economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di
cottimo sempreche` rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione
individuale.
Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del
guadagno medio di cottimo, la R.S.U. potra` intervenire presso la Direzione per
congiuntamente accertarne le cause.
I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del
presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla
Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia
sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti
in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie,
come ad esempio quelle relative:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del
guadagno minimo di cottimo;
b) all'assestamento delle tariffe anche in caso di
variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
c) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
d) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia;
saranno esaminate in prima istanza nell'ambito aziendale tra
la Direzione e la R.S.U., anche sulla base degli elementi di computo del
guadagno di cottimo che la Direzione avra` messo a disposizione dell'operaio o
della R.S.U..
Tale tentativo dovra` esaurirsi entro il piu` breve tempo
possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia verra` esaminata
in seconda istanza dalle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
Nota a verbale
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano
applicazione nei confronti delle industrie boschive e forestali per le quali si
fa riferimento all'art. 3 della relativa regolamentazione contrattuale.
Art. 7
Regolamento del lavoro a domicilio Indice
Definizione del lavoratore a domicilio
E` lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di
subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia
disponibilita`, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia
conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di
apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu` imprenditori,
utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso
imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed
a miglioramento di quanto stabilito dall'articolo 2094 C.C., ricorre quando il
lavoratore a domicilio e` tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore
circa le modalita` di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro
da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel
completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attivita`
dell'imprenditore committente.
Non e` lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti
considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque
esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di
pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei
mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso
di qualsiasi natura.
Non e` ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per
attivita` le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o
pericolosi per la salute o la incolumita` del lavoratore e dei suoi familiari.
E` fatto divieto alle aziende interessate da programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato
licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la
durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e
dalla cessazione delle sospensioni.
E` fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di
valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali,
unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono
considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per
conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attivita`.
Libretto personale di controllo
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui
alla L. 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore,
di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunichera` al datore
di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di
lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonche` quanto altro
previsto dalla vigente legislazione in materia e cio` ai fini degli adempimenti
per le assicurazioni sociali.
Responsabilita` del lavorante a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di
lavoro la responsabilita` di tutto il materiale che riceve in consegna, nonche`
quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in
conformita` alle istruzioni ricevute.
Retribuzione
a) I lavoranti a domicilio dovranno godere del trattamento
economico salariale, previsto dal presente contratto e dai successivi, per gli
operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista
dai contratti stessi.
b) Il trattamento di cui sopra si concretera` in una tariffa
di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi che compongono la
retribuzione degli operai interni e cioe`: paga base, percentuale di
maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennita` di contingenza e indennita`
accessorie.
Indennita` di contingenza e indennita` accessorie dovranno
essere tradotte in quote orarie sulla base di otto ore giornaliere.
c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di
cottimo pieno di cui sopra, sara` la misurazione tecnica del tempo normalmente
necessario ad un lavorante di normale capacita` per eseguire l'operazione od il
gruppo di operazioni ad esso richieste.
L'anzidetta tariffa di cottimo risultera` cosi` dalla
moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel
modo dianzi indicato.
d) Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o
diminuzione, dal variare della paga base, delle eventuali indennita` accessorie
e della indennita` di contingenza, faranno luogo automaticamente e con la
stessa decorrenza, all'aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al
capoverso c).
e) Su richiesta di una delle parti contraenti, potra` essere
predisposto un incontro a livello territoriale, tra le rispettive
Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di verificare la
corretta applicazione della normativa di cui sopra.
Maggiorazione della retribuzione
a) Ad ogni periodo di paga, oppure di coincidenza con le
ferie o con le festivita` natalizie, sara` corrisposta al lavorante a domicilio
- a titolo di indennita` sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie
annuali, e delle festivita` nazionali ed infrasettimanali - una maggiorazione
del 22% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale
percepita dal lavorante stesso nel corso del periodo considerato.
b) Con le stesse modalita` sara` corrisposta, al lavoratore
a domicilio, in conformita` con la legge, un'indennita` sostitutiva del
trattamento di fine rapporto nella misura del 7,4% dell'ammontare complessivo
della retribuzione globale percepita.
Chiarimento a verbale
Le maggiorazioni di cui al presente paragrafo saranno
assorbite, fino a concorrenza, da quelle eventualmente gia` concordate per le
medesime finalita`.
Pagamento della retribuzione
Il pagamento della retribuzione sara` effettuato all'atto
della riconsegna del lavoro e secondo le consuetudini in vigore presso le
singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai
interni.
Procedura di informazione
Le R.S.U. puo` richiedere alla Direzione aziendale un esame
dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze
sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame, le R.S.U. potranno farsi
assistere da un lavoratore scelto tra quelli che esplicano la loro opera
esclusivamente e continuativamente per l'azienda interessata.
Norme generali
Per tutto quanto non e` espressamente disposto nella
presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge.
Art. 8
Trasferimenti Indice
All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento ad un
altro della stessa azienda, situato in diversa localita`, e sempre che tale
trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza e stabile
dimora, sara` corrisposto l'importo previamente concordato con l'azienda delle
spese di trasporto per se` e per i familiari viventi a carico che con lui
effettivamente si trasferiscono, nonche` delle masserizie.
Limitatamente per l'operaio, l'azienda in piu` di tali spese
riconoscera` una speciale indennita` di trasferimento nella misura
corrispondente a 17/30 di retribuzione base (minimo tabellare e contingenza) se
celibe e 34/30 di retribuzione base se con familiari viventi a carico.
L'operaio ha inoltre diritto al rimborso delle spese
sopportate per anticipata risoluzione del contratto di affitto, se dovuto, per
un massimo comunque di tre mesi.
All'operaio comandato a prestare la sua opera fuori del
luogo ove normalmente svolge la sua attivita` compete:
1) il rimborso delle spese di trasporto effettivamente
sostenute per recarsi sul luogo del lavoro;
2) il rimborso delle spese che si rendano necessarie di
vitto ed alloggio nei limiti della normalita` ed in base a nota documentata,
salvo accordo forfettario tra la ditta e l'operaio, oppure una indennita`
sostitutiva da stabilirsi dalle competenti Organizzazioni territoriali,
riferita al tempo in cui la trasferta si effettua;
3) un'indennita` pari al 50% della retribuzione base (minimo
tabellare piu` contingenza piu` eventuale terzo elemento) per le ore di viaggio
effettivamente compiute dall'operaio per recarsi sul luogo del lavoro, detratto
il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento; analogo
trattamento sara` riservato all'operaio per il tempo impiegato nel viaggio di
ritorno alla sua abitazione.
L'indennita` di cui sopra non compete agli operai comandati
a prestare la loro opera fuori dello stabilimento ma entro i confini
territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro
il raggio di cinque chilometri dallo stabilimento medesimo.
Sono del pari esclusi dalla corresponsione dell'indennita`
predetta gli operai che normalmente o in lunghi periodi dell'anno sono adibiti
a compiere la loro opera fuori dello stabilimento.
Per i viaggi di lunga durata che comportino un tempo
superiore alla durata dell'orario normale di lavoro all'operaio compete
solamente la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato in azienda,
oltre naturalmente al rimborso delle spese di cui ai punti 1) e 2).
Resta peraltro stabilito che ove la durata del viaggio non
consenta all'operaio di poter effettuare le ore di lavoro che avrebbe compiuto
in azienda, all'operaio stesso spetta la retribuzione per queste ore non
lavorate. In tal caso non si fara` luogo alla corresponsione dell'indennita` di
cui al punto 3) per un tempo pari a quello cosi` indennizzato.
Il datore di lavoro stabilira`, caso per caso, l'orario e
l'itinerario che l'operaio dovra` osservare nei viaggi e stabilira` il mezzo di
trasporto di cui l'operaio dovra` servirsi.
L'operaio in trasferta dovra` rifiutarsi di lavorare in ore
straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non
sia esplicitamente autorizzato per iscritto dal proprio datore di lavoro.
Quando la permanenza in trasferta dell'operaio avra` durata
superiore a 3 mesi, l'operaio, trascorsi i tre mesi, potra` richiedere un
permesso di tre giorni con il solo rimborso delle relative spese di trasporto.
Il periodo di godimento del permesso sara` stabilito in relazione con le
esigenze del lavoro.
Nel caso di gravi e riconosciute necessita` familiari la
ditta dovra`, su richiesta dell'operaio in trasferta, concedere all'operaio
stesso un permesso col solo rimborso delle spese occorrenti per il trasporto
con mezzi ordinari.
Nota a verbale
Tenuto conto delle varieta` delle situazioni in atto
particolari accordi sulla materia potranno intervenire in sede locale o aziendale.
Art. 10 Lavori nocivi e
pericolosi Indice
Agli effetti del presente articolo sono considerati
pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonche` la posa
in opera degli infissi che si svolge ad un'altezza non inferiore ai 4,50 metri
da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla
nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistema
a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di
trattazione del legno a base di sostanze tossiche e sempreche`, nonostante i
mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori
intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e, limitatamente
alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verra` corrisposta una
indennita` speciale del 10% sulla retribuzione base (minimo tabellare piu`
contingenza) con facolta` alle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto
eventualmente gia` concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura
superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 50
gradi, sara` corrisposta l'indennita` speciale di cui al comma precedente.
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell'articolo 9 della Parte
prima sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i
fattori di rischio e/o nocivita` di cui al presente articolo, a livello
aziendale tra Direzione e Rappresentanze sindacali unitarie, si concordera` la
definizione degli importi corrisposti a titolo di indennita` per lavori nocivi
e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.
Art. 11
Chiamata , richiamo alle armi e servizio civile Indice
In caso di chiamata alle armi dell'operaio per adempimento
degli obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di legge
vigenti, e l'operaio stesso ha diritto
alla conservazione del posto.
L'operaio e` tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento
entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare/civile; in difetto
l'operaio sara` considerato dimissionario.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle norme di
cui alla L. 3 maggio 1955, n. 370, e successive modifiche.
Nota a verbale
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano
applicazione nei confronti dei lavoratori assunti a tempo determinato nelle
industrie boschive e forestali.
Art. 12 Trattamento in caso di Infortunio sul
lavoro o malattia professionale
A) Denuncia
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e
tale da consentire la continuazione dell'attivita` lavorativa, dovra` essere
denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale
provvedera` affinche` sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del
caso.
Quando l'infortuno accade all'operaio in lavoro fuori dallo
stabilimento, la denuncia verra` stesa al piu` vicino posto di soccorso,
procurando le dovute testimonianze.
B) Trattamento economico
Le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per
infortunio o malattia professionale, in forza di disposizione legislative e/o
di altre norme:
- a partire dal giorno seguente l'infortunio e per un
massimo di 12 mesi, una integrazione dell'indennita`, percepita in forza di
disposizioni legislative e/o di altre norme, fino a raggiungere il 100% della
normale retribuzione.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite
fino a concorrenza.
Tale trattamento non e` cumulabile con eventuali altri
analoghi trattamenti aziendali, e comunque derivanti da norme generali, in atto
o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente
articolo e` subordinato al riconoscimento della malattia professionale o
infortunio da parte dell'istituto assicuratore, nonche` alla presentazione dei
seguenti documenti:
- denuncia dell'infortunio sul lavoro e della malattia
professionale nel termine e con le modalita` previste dalla normativa vigente
in materia;
- in caso di ricovero ospedaliero il lavoratore e` tenuto a
presentare il certificato di ricovero rilasciato dall'amministrazione
ospedaliera o l'attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo
conoscere successivamente la data di dimissione.
I conteggi finali dell'integrazione saranno effettuati in
base ai certificati definitivi rilasciati dall'istituto assicuratore.
L'azienda corrispondera`, alla scadenza dei singoli periodi
di paga, l'indennita` di infortunio a carico dell'INAIL.
Cio` a condizione che dette anticipazioni non siano soggette
a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito dall'Istituto
medesimo il loro sollecito rimborso, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla
chiusura della pratica, tramite accordi con le aziende interessate.
C) Conservazione del posto
Durante la degenza dovuta a causa di infortunio sul lavoro,
l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a
guarigione clinica accertata certificato rilasciato dall'INAIL.
In caso di malattia professionale, il posto sara` conservato
all'operaio non in prova per il periodo per il quale lo stesso percepisce
dall'INAIL l'indennita` temporanea.
Nel caso di superamento di detto termine massimo di conservazione
del posto, il rapporto di lavoro potra` essere risolto dal datore di lavoro, o
su richiesta dell'operaio, con le stesse indennita` previste in caso di
licenziamento.
L'operaio infortunato che entro 3 giorni dal rilascio del
certificato di guarigione non si presenti al lavoro sara` considerato
dimissionario.
Nota a verbale
Le disposizioni di cui ai punti B e C del presente articolo
non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato nelle industrie boschive e forestali.
Art.
13 Trattamento in caso di Malattia e
infortunio non sul lavoro Indice
A) Denuncia
L'assenza in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
deve essere comunicata dall'operaio alla Direzione dell'azienda entro il giorno
successivo a quello dell'inizio dell'assenza salvo casi di giustificato e
comprovato impedimento.
Alla comunicazione dovra` fare seguito, da parte
dell'operaio, l'invio del certificato medico attestante la malattia o
l'infortunio non sul lavoro.
L'azienda ha la facolta` di far controllare la malattia o
l'infortunio non sul lavoro dell'operaio in conformita` alle vigenti
disposizioni di legge.
B) Trattamento economico
Le aziende corrisponderanno ai lavoratori non in prova
assenti per malattia od infortunio non sul lavoro il seguente trattamento
economico:
- dal primo al terzo giorno: il 50% della normale
retribuzione per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi secondo
l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio
appartiene;
- dal quarto al centottantesimo giorno: una integrazione
dell'indennita` di malattia riconosciuta dall'istituto assicuratore fino al
100% della normale retribuzione.
Per le malattie di durata superiore a 14 giorni consecutivi,
le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i
primi tre giorni (carenza), coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario
di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene.
A decorrere dall'1 gennaio 1993, per le malattie di durata
superiore a 11 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il 100% della
normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con
quelli lavorativi, secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui
lo stesso operaio appartiene.
A decorrere dall'1 gennaio 1996 per le malattie di durata
superiore a 9 giorni, le aziende corrisponderanno il 100% della normale
retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli
lavorativi, secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo
stesso operaio appartiene.
In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove
venisse a cessare il trattamento mutualistico erogato dall'ente assicuratore,
l'azienda riconoscera` un'indennita` pari al 50% della normale retribuzione per
il periodo di malattia eccedente il centottantesimo giorno compiuto e fino al
termine del periodo di conservazione del posto.
In caso di modifica del trattamento erogato dall'ente
assicuratore, le percentuali di cui sopra saranno conseguentemente adeguate in
modo da non superare complessivamente il trattamento sopra previsto.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite
fino a concorrenza.
Tale trattamento non e` cumulabile con eventuali altri
analoghi trattamenti aziendali, o comunque derivanti da norme generali, in atto
o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente
articolo e` subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio da
parte dei rispettivi istituti assicuratori, nonche` alla presentazione dei
seguenti documenti di competenza del medico curante:
- certificato medico indicante la data di inizio, di
prosecuzione e di chiusura dell'incapacita` al lavoro redatto sugli appositi
moduli degli Istituti stessi e contenente le seguenti indicazioni:
1) la data del rilascio;
2) la prognosi;
3) la specificazione dell'orario durante il quale il medico
curante consente al lavoratore di uscire dalla sua abitazione.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si
applica, nell'ambito del periodo di conservazione del posto, anche in caso di
TBC.
Nota a verbale
Il trattamento assistenziale integrativo dell'indennita` di
malattia, posto a carico dell'azienda, non e` comprensivo delle quote afferenti
la 13ma mensilita` e le retribuzioni differite ad essa equiparate che sono
invece a carico dell'INPS.
C) Conservazione del posto
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro,
l'operaio non in prova avra` diritto alla conservazione del posto, nel periodo
di 30 mesi consecutivi, per un massimo di 12 mesi nel caso di piu` eventi
morbosi e per un massimo di 14 mesi consecutivi nel caso di unico evento
morboso.
Ove l'operaio si ammali piu` volte nel corso di 30 mesi
consecutivi i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del
raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto di cui al
precedente comma.
L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruira` del
trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine massimo di conservazione del posto
risultante dalle norme precedenti, qualora l'operaio non possa riprendere il
lavoro per il perdurare della malattia o dell'infortunio non sul lavoro o dei
suoi postumi, il datore di lavoro potra` risolvere il rapporto corrispondendo
all'operaio stesso la liquidazione delle indennita` relative, come in caso di
licenziamento.
Analogamente nel caso in cui la malattia o l'infortunio non
sul lavoro perduri oltre il termine di cui sopra, l'operaio che non sia in
condizioni di riprendere il lavoro potra` richiedere la risoluzione del
rapporto con diritto all'indennita` come in caso di licenziamento.
L'operaio che entro 3 giorni dal termine del periodo di
malattia non si presenti al lavoro, sara` considerato dimissionario.
Per quanto riguarda la maturazione dell'anzianita` a tutti
gli effetti contrattuali, quanto previsto dal presente articolo, fino a
concorrenza del periodo massimo di conservazione del posto, si applica anche in
caso di assenza per TBC.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti, in relazione alla particolare
condizione dei lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi a
trattamenti emodialitici, raccomandano alle aziende di corrispondere ai
lavoratori interessati la retribuzione per le ore di mancata prestazione
coincidenti con le cure suddette.
Il trattamento economico predetto non e` cumulabile con
altri trattamenti in atto o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
Art. 14 Disciplina aziendale Indice
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai
superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialita` con i compagni
di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e` tenuto
ad osservare.
In armonia con la dignita` personale dell'operaio, i
superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione.
Durante l'orario di lavoro e negli ambienti di lavoro sono
vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti
e simili.
E` proibito fumare nell'interno dello stabilimento ed
introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
E` proibito all'operaio con orario pieno di prestare l'opera
propria presso aziende diverse da quella in cui regolarmente e` assunto, salvo
il caso di sospensione di lavoro senza trattamento economico.
E` proibito all'operaio di eseguire nell'interno dello
stabilimento lavori per proprio conto o per conto terzi. L'operaio che commette
tale mancanza, incorre nell'applicazione del relativo provvedimento
disciplinare ed e` tenuto a risarcire il danno arrecato all'azienda.
Art. 16 Provvedimenti
disciplinari Indice
Ferma rimanendo l'applicabilita` della procedura di cui
all'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti,
qualsiasi infrazione dell'operaio alle norme del presente contratto potra` essere
sanzionata a seconda della gravita` della mancanza:
a) con il rimprovero verbale;
b) con il rimprovero scritto;
c) con la multa fino all'importo di tre quote orarie della
retribuzione base;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a
un massimo di tre giorni;
e) con il licenziamento.
Art. 17 Multe e sospensioni Indice
La Direzione potra` infliggere la multa o la sospensione di
cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, all'operaio che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la
cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto nell'art. 28
(assenze) della parte comune del presente C.C.N.L. o abbandoni il proprio posto
di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni
ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non
grave di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i
superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali
irregolarita` nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare
permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle
norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta
qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene,
al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verra` applicata per le mancanze di minore rilievo;
la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle
mancanze che abbiano gia` dato luogo all'applicazione della multa.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimenti di
danno e` devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di
carattere aziendale, o, in mancanza di queste, all'Istituto Nazionale
Previdenza Sociale.
Art. 18 Licenziamento per
mancanze Indice
Fermo restando l'ambito di applicazione delle procedure
previste dalla legge, il licenziamento - con immediata sospensione cautelare
del rapporto di lavoro - puo` essere inflitto, con la perdita dell'indennita`
di preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla
diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o
materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del
rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento
le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o
al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina
dell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entita` e senza impiego o
con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a
cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia,
controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumita` delle persone o
alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino
gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni
consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai
festivi o seguente le ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con
sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo
svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate
nell'art. 17 (multe o sospensioni) della presente regolamentazione per gli
operai quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui
allo stesso art. 17.
i) furto nello stabilimento, trafugamento di schizzi o di
disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello
stabilimento;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento
o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove
tale divieto e` espressamente stabilito o comunque dove cio` puo` provocare
pregiudizio all'incolumita` delle persone od alla sicurezza degli impianti o
dei materiali.
Art.
19 Preavviso di licenziamento e di dimissioni Indice
Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai
sensi dell'art. 18 (licenziamento per mancanze) della presente regolamentazione
per gli operai o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno
della settimana con un preavviso di 6 giorni di calendario.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza
l'osservanza del predetto termine, deve corrispondere all'altra una indennita`
pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato
preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da
lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla normale retribuzione per
il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto.
L'azienda puo` esonerare l'operaio dalla prestazione del
lavoro, corrispondendo la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti
al compimento del periodo di preavviso.
Il periodo di preavviso non puo` coincidere con il periodo
delle ferie.
Nota a verbale
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano
applicazione nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato nelle industrie boschive e forestali.
Art. 20 Trattamento di fine rapporto Indice
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'Azienda,
ai sensi della L. 29 maggio 1982, n. 297 corrispondera` il trattamento di fine
rapporto secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa.
La quota annua, ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi
retributivi specificati nell'art. 34 parte comune corrisposti nell'anno al
lavoratore, sara` computata sulla base dei 30esimi indicati nella seguente
tabella:
1) per l'anzianita` di servizio maturata fino al 31.12.1984
nella misura di:
a) 19/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei primi
10 anni compiuti;
b) 26/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei
successivi anni oltre il 100 compiuto.
2) Per l'anzianita` di servizio maturata a decorrere
dall'1.1.1985 nella misura di:
a) 22/30 per ciascuno dei primi 10 anni di anzianita`;
b) 28/30 per ciascuno dei successivi anni oltre il 100
compiuto.
3) Per l'anzianita` di servizio maturata a decorrere
dall'1.1.1986 nella misura di:
a) 25/30 per ciascuno dei primi 10 anni di anzianita`;
b) 29/30 per ciascuno dei successivi anni oltre il 100
compiuto.
4) Per l'anzianita` di servizio maturata a decorrere
dall'1.1.1987 nella misura di:
a) 27/30 per ciascuno dei primi 10 anni di anzianita`;
b) 30/30 per ciascuno dei successivi anni oltre il 100
compiuto.
5) Per l'anzianita` di servizio maturata a decorrere
dall'1.1.1988 nella misura di 30/30 per ciascun anno di anzianita`.
Ai fini dell'individuazione dello scaglione da considerare
si terra` conto dell'anzianita` complessivamente maturata presso l'azienda.
Ai fini dell'indennita` di anzianita` contabilizzata ai
sensi della L. n. 297 del 29.5.1982, si e` tenuto conto degli scaglioni
previsti dal C.C.N.L. 8.9.1979 (dal C.C.N.L. 29.10.1979 per le industrie
boschive e forestali).
PARTE QUARTA: REGOLAMENTAZIONE PER GLI INTERMEDI
Art.
1 Periodo di prova Indice
L'assunzione può avvenire prevedendo un periodo di prova,
che deve risultare da atto scritto, di effettiva prestazione non superiore ad
un mese.
Durante il periodo di prova e` reciproco il diritto alla
risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso ne`
relativa indennita` sostitutiva, e col pagamento della retribuzione per il
periodo di servizio effettivamente prestato. In ogni caso la retribuzione che
verra` corrisposta durante il periodo di prova, non potra` essere inferiore al
minimo contrattuale previsto per la categoria per la quale il lavoratore e`
stato assunto o in cui abbia svolto le mansioni.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per
malattia o infortunio, il lavoratore sara` ammesso a completare il periodo di
prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 25 giorni
successivi all'inizio della malattia o dell'infortunio.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non
proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera`
confermato in servizio e la sua anzianita` decorrera` a tutti gli effetti dal
giorno dell'assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i
diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto.
Art. 2
Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di intermedio Indice
In caso di passaggio alla qualifica di intermedio nella
stessa azienda l'anzianita` di servizio, maturata come operaio, agli effetti
del preavviso verra` computata per il 50%.
Art.
3 Modifica di mansioni Indice
In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore puo`
essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua
categoria, purche` cio` non comporti alcun peggioramento economico ne` alcun
mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno delle
mansioni della categoria superiore, il lavoratore passera` senz'altro a tutti
gli effetti a detta categoria.
Agli effetti di tale passaggio, il disimpegno delle mansioni
di categoria superiore puo` essere effettuato anche non continuativamente, purche`
la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in
un massimo di 12 mesi. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in
sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto, non da` luogo al passaggio di categoria, salvo il caso della mancata
riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Al lavoratore comunque destinato a compiere mansioni
inerenti alla categoria superiore a quella di appartenenza, deve essere corrisposto
un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione base
(minimo tabellare piu` contingenza) della sua categoria e quella della
categoria superiore.
Art. 4
Sospensioni di lavoro Indice
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per
malattia e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non
interrompono l'anzianita` di servizio agli effetti e nei limiti del presente
contratto.
Art.
5 Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell'orario Indice
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata
dell'orario previsto dal presente contratto, disposta dall'azienda o dalle
competenti autorita`, la retribuzione del lavoratore non subira` riduzioni,
salvo deduzione di quanto erogato al medesimo titolo dagli Istituti
previdenziali e assicurativi.
In caso di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni -
ordinaria o straordinaria - al lavoratore competera` il previsto trattamento
indennitario a carico dell'INPS.
E` ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro
non compiute a causa di forza maggiore o per interruzione di lavoro concordate
fra le parti interessate, purche` esso sia contenuto nei limiti di un'ora al
giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente
successivi a quelli in cui si e` verificata l'interruzione.
Art.
7 Lavori nocivi e pericolosi Indice
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio,
nocivi o pericolosi, verra` corrisposta una maggiorazione della retribuzione,
per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all'8% della retribuzione base
(minimo tabellare piu` indennita` di contingenza).
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell'articolo della
regolamentazione comune sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una
volta rimossi i fattori di rischio e/o nocivita` di cui al presente articolo, a
livello aziendale tra Direzione e Rappresentanza sindacale aziendale o
Consiglio di fabbrica, si concordera` la definizione degli importi corrisposti
a titolo di indennita` per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al
tempo di godimento.
Al lavoratore che sia trasferito per ordine dell'azienda da
uno stabilimento all'altro della stessa ditta o sito in diversa localita`,
sempreche` tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di
residenza o stabile dimora, verra` corrisposto l'importo, previamente
concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per se` e
familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre
quale indennita` di trasferimento gli verra` corrisposta, se capo famiglia, una
somma pari ad una mensilita` di normale retribuzione; se senza congiunti a
carico una somma pari a mezza mensilita` di normale retribuzione.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione del
lavoratore nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita`,
dette indennita` saranno ridotte alla meta`.
Qualora in relazione al trasferimento il lavoratore per
effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di affitto, sempreche` questo
sia denunciato all'atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei
singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.), debba corrispondere
indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
Al lavoratore che chieda il trasferimento per sue necessita`
non competono le indennita` di cui sopra.
Art. 9 Trasferte
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio,
l'azienda corrispondera`, oltre alla normale retribuzione mensile:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti
ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti
della normalita`, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad
incontrare tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per
l'espletamento della missione, sempreche` siano autorizzate e comprovate;
d) una indennita` di trasferta pari al 30% della normale
retribuzione giornaliera.
L'indennita` di cui al punto d) non sara` dovuta nel caso
che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore,
tale indennita` verra` corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione
fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento
fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita` di
cui alla lettera d) dopo il primo mese verra` corrisposta nella misura del 20%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca
caratteristica propria e prevalente del lavoratore, l'eventuale indennita` di
missione potra` essere concordata direttamente con l'azienda.
L'indennita` di cui alla lettera d) non fa parte della
retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulera` con
eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo,
riconoscendosi al lavoratore la facolta` di optare per il trattamento da esso
ritenuto piu` favorevole.
Nota a verbale
Tenuto conto delle varieta` delle situazioni in atto,
particolari accordi sulla materia potranno intervenire in sede locale o
aziendale.
Art. 10
Servizio militare Indice
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di
leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lg.CpS 13 settembre 1946,
n. 303 e successive modifiche.
Al lavoratore ripresentatosi nel termine di 30 giorni di cui
all'art. 3 del citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di
leva, sara` riconosciuta l'anzianita` relativa al periodo di tempo trascorso
sotto le armi.
In caso di richiamo alle armi si fa riferimento alla L. 3
maggio 1955, n. 370 e successive modifiche. Il compimento di eventuali periodi
di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza
il diritto di riconoscimento dei benefici di cui sopra.
Art. 11 Trattamento
in caso di Infortunio sul lavoro o malattia professionale
Agli intermedi soggetti all'assicurazione obbligatoria
INAIL, vengono estese le disposizioni previste, sia per la conservazione del posto
sia per il trattamento economico, dalla vigente normativa contrattuale per gli
operai, di cui all'art. 12 della relativa regolamentazione.
Art.
12 Trattamento in caso di malattia o di
infortunio non sul lavoro
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il
lavoratore deve avvertire l'azienda entro il giorno successivo all'assenza, e
inviare all'azienda stessa entro 3 giorni dall'inizio dell'assenza il
certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle suddette
comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra`
considerata ingiustificata.
L'azienda ha la facolta` di far controllare la malattia del
lavoratore in conformita` alle disposizioni della L. 20 maggio 1970, n. 300 e
dall'art. 29 parte comune del presente C.C.N.L..
In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia o ad
infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto, nel periodo di 30 mesi consecutivi, per un massimo di
12 mesi nel caso di piu` eventi morbosi e per un massimo di 14 mesi consecutivi
nel caso di unico evento morboso.
Il lavoratore ha diritto all'intera normale retribuzione per
i primi sei mesi e alla meta` della normale retribuzione per i mesi successivi.
Ove il lavoratore si ammali piu` volte nel corso di 30 mesi
consecutivi, i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del
raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto e del trattamento
economico sopra previsti.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira`
del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove
l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera` al lavoratore il
trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di
licenziamento, ivi compresa l'indennita` sostitutiva di preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini
suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore
stesso puo` risolvere il rapporto di lavoro.
Ove cio` non avvenga, e l'azienda non proceda al
licenziamento, il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti
contrattuali.
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia,
valgono le norme regolanti in materia.
Agli effetti del presente articolo e` considerata malattia
anche l'infermita` derivante da infortunio non coperto da assicurazione
obbligatoria.
L'assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per
la conservazione del posto, non interrompe la maturazione della anzianita` di
servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima mensilita`, ecc.).
Per quanto riguarda la maturazione dell'anzianita` a tutti
gli effetti contrattuali, quanto previsto dal presente articolo, fino a
concorrenza del periodo massimo di conservazione del posto, si applica anche in
caso di assenza per TBC.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si
applica, nell'ambito del periodo di conservazione del posto, anche in caso di
TBC.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti, in relazione alla particolare
condizione dei lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi a
trattamenti emodialitici, raccomandano alle aziende di corrispondere ai
lavoratori interessati la retribuzione per le ore di mancata prestazione
coincidenti con le cure suddette.
Il trattamento economico predetto non e` cumulabile con
altri trattamenti in atto o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
Art. 13 Elementi e computo
della retribuzione Indice
La retribuzione del lavoratore e` costituita dai seguenti
elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di
anzianita` - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo
contrattuale);
b) indennita` di contingenza;
c) eventuali indennita` continuative e di ammontare
determinato;
d) tredicesima mensilita`.
Il lavoratore puo` anche essere remunerato, in tutto o in
parte, con provvigioni, con partecipazioni agli utili nonche` con premi di
risultato ed in tali casi gli sara` garantito, come media annuale, il minimo di
retribuzione della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la
retribuzione da corrispondersi mensilmente al lavoratore non potra` essere
comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui
ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende
la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai
precedenti commi del presente articolo corrisposti di fatto o comunque
spettanti al lavoratore nel corso dell'anno.
Per retribuzione mensile si intende il complesso degli
elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo
comma del presente articolo.
Per determinare la quota oraria della retribuzione mensile
di cui ai punti a), b) e c) si divide la retribuzione stessa per 174
(centosettantaquattro).
Art.
14 Doveri del lavoratore Indice
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri
inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle
formalita` prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita` assidua e diligente al disbrigo delle
mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto,
nonche` le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare
assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con
danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni
nell'azienda, ne` svolgere attivita` contraria agli interessi della produzione
aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il
contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio.
L'imprenditore,
a sua volta, non potra`, con speciali convenzioni, restringere l'ulteriore
attivita` professionale del suo lavoratore dopo cessato il rapporto
contrattuale al di la` dei limiti segnati nel precedente comma e dell'art. 2125
del Codice Civile;
4) avere cura
dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Art.
15 Provvedimenti disciplinari Indice
Ferma rimanendo l'applicabilita` della procedura di cui
all'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti,
le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate a seconda della loro
gravita` con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di
retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal
lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo` applicare a
quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali
che le hanno accompagnate, non siano cosi` gravi da rendere applicabile una
maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata
sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio non si presenti al
lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza
preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo esegua con
negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il
lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del
lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a),
b), c) e d), non siano cosi` gravi da rendere applicabile la sanzione di cui
alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il
lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale o che
compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che
costituiscono delitto a termini di legge.
Il licenziamento e` inoltre indipendente dalle eventuali
responsabilita` nelle quali sia incorso il lavoratore.
Art.
16 Preavviso di licenziamento e di dimissioni Indice
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere
risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono
stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria cui appartiene
il lavoratore:
Anni di servizio |
V Categoria |
IV Categoria |
- fino a 2
anni compiuti |
1/2 mese |
1/2 mese |
- oltre i 2
e fino a 5 anni compiuti |
1 mese e 1/2 |
1 mese |
- oltre i 5
e fino a 15 anni compiuti |
2 mesi |
1 mese e 1/2 |
- oltre i 15
anni compiuti |
2 mesi e 1/2 |
2 mesi |
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di
ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei
predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari
all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di
licenziamento, l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di
nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno
stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni, saranno
normalmente comunicate per iscritto.
Art. 17
Trattamento di fine rapporto Indice
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro,
l'Azienda, ai sensi della L. 29.5.1982, n. 297 corrispondera` il trattamento di
fine rapporto secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa.
La quota annua, ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi
retributivi specificati nell'art. 34 - Parte comune - corrisposti nell'anno al
lavoratore, sara` computata sulla base di 30/30esimi.
Ai fini dell'indennita` di anzianita` contabilizzata ai
sensi della L. n. 297 del 29.5.1982, si e` tenuto conto degli scaglioni
previsti dal C.C.N.L. 8.9.1979 (dal C.C.N.L. 29.10.1979 per le industrie
boschive e forestali).
PARTE
QUINTA: REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI
Art. 1 Periodo di prova Indice
L'assunzione
puo` avvenire previo superamento di un periodo di prova non superiore a 6 mesi
di effettiva prestazione lavorativa per i Quadri e gli impiegati di VII e VI
categoria e a 3 mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova e`
ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi per i seguenti impiegati:
a) per gli
amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno
un biennio presso altre aziende;
b) per i
tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un
biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita`.
L'obbligo del
periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1
della parte comune del presente C.C.N.L. e non e` ammessa ne` la protrazione,
ne` la rinnovazione.
Nel corso del
periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego puo` aver luogo in
qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere
il reciproco obbligo del preavviso.
Scaduto il
periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione
dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianita` di servizio decorrera` dal
giorno dell'assunzione stessa.
Per quanto
concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da
conferma, l'azienda e` tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato
qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta
per licenziamento durante i primi due mesi nel caso del Quadro e dell'impiegato
di VII e VI categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di V , IV
e III categoria.
In tutti gli
altri casi l'azienda e` tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla meta`
o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni,
avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.
Art. 2 Modifica di
mansioni Indice
In relazione
alle esigenze aziendali, l'impiegato puo` essere assegnato temporaneamente a
mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche` cio` non
comporti alcun peggioramento economico ne` alcun mutamento sostanziale della
sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
Trascorso un
periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni della categoria superiore,
l'impiegato passera` senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore.
Agli effetti
di tale passaggio, il disimpegno delle mansioni della categoria superiore puo`
essere effettuato anche non continuativamente purche` la somma dei singoli
periodi corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di 12
mesi per il passaggio alle categorie VII e VI e di 8 mesi per il passaggio alle
altre categorie. L'esplicazione delle mansioni di categoria superiore in
sostituzione di altro impiegato assente con diritto alla conservazione del
posto, non da` luogo al passaggio di categoria salvo il caso della mancata
riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni.
All'impiegato
comunque destinato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore a
quella di appartenenza, deve essere corrisposto un compenso d'importo non
inferiore alla differenza tra la retribuzione base (minimo tabellare piu`
contingenza) della sua categoria e quella della categoria superiore.
Art. 3
Passaggio dalla qualifica di operaio e di intermedio a quella di impiegato
In caso di
passaggio dell'operaio e dell'intermedio alla qualifica impiegatizia nella
stessa azienda, l'anzianita` di servizio maturata come operaio sara` computata,
agli effetti del preavviso, per il 50%.
Art. 4 Sospensioni di lavoro Indice
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio -
nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l'anzianita` di
servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.
Art. 5 Trattamento in caso di sospensione e riduzione
dell'orario di lavoro
In caso di
sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario previsto dal
presente contratto, disposta dall'azienda o dalle competenti autorita`, la
retribuzione del lavoratore non subira` riduzioni, salvo deduzione di quanto
erogato al medesimo titolo dagli Istituti previdenziali e assicurativi.
In caso di
ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni - ordinaria o straordinaria - al
lavoratore competera` il previsto trattamento indennitario a carico dell'INPS.
All'impiegato
che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della
stessa ditta o sito in diversa localita`, sempreche` tale trasferimento porti
come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra`
corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per i
mezzi di trasporto per se` e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili,
bagagli, ecc.). Inoltre quale indennita` di trasferimento gli verra`
corrisposta, se capo famiglia, una somma pari ad una mensilita` di normale
retribuzione, se senza congiunti a carico una somma pari a mezza mensilita` di
normale retribuzione.
Nel caso in
cui l'azienda metta a disposizione dell'impiegato nella nuova residenza
l'alloggio in condizioni di abitabilita`, dette indennita` saranno ridotte alla
meta`.
Qualora in
relazione al trasferimento l'impiegato, per effetto dell'anticipata risoluzione
del contratto di fitto, sempreche` questo sia denunciato all'atto della
comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura
domestica (gas, luce, ecc.), debba corrispondere indennizzi, questi resteranno
a carico dell'azienda.
All'impiegato
che chieda il trasferimento per sue necessita` non competono le indennita` di
cui sopra.
All'impiegato
in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrispondera`, oltre alla
normale retribuzione mensile:
a) rimborso
delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto
impiegati;
b) rimborso
delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalita`, quando la durata
della missione obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) rimborso
delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione,
sempreche` siano autorizzate e comprovate;
d) una
indennita` di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera.
L'indennita`
di cui al punto d) non sara` dovuta nel caso che l'assenza della sede per
missione non superi le 24 ore.
Quando la
missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennita` verra`
corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in
cui l'impiegato venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che
richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla normale residenza
per periodi superiori ad un mese, la indennita` di cui alla lettera d) dopo il
primo mese verra` corrisposta nella misura del 20%.
L'indennita`
di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del
rapporto di lavoro e non si cumulera` con eventuali trattamenti aziendali o
individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facolta` di
optare per il trattamento da esso ritenuto piu` favorevole.
Nota a verbale
Tenuto conto
della varieta` delle situazioni in atto particolari accordi sulla materia
potranno intervenire in sede locale o aziendale.
Qualora nella
localita` ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita` non esistano
possibilita` di alloggio ne` adeguati mezzi pubblici di trasporto che
colleghino la localita` stessa con centri abitati e il perimetro del piu`
vicino centro disti oltre 5 km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al
trasporto corrispondera` un adeguato indennizzo.
La chiamata di
leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
L'impiegato
chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla
conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio
militare.
Se l'impiegato
chiamato o richiamato alle armi, risolve il rapporto di lavoro ha diritto a
tutte le indennita` competentegli a norma delle disposizioni vigenti all'atto
della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, ne` il
diritto alla relativa indennita` sostitutiva.
Sia per quanto
riguarda il richiamo alle armi, sia per la chiamata per adempiere agli obblighi
di leva, le norme stabilite col presente articolo si intendono completate con
quelle previste dalle leggi vigenti in materia.
In particolare
per il trattamento in caso di richiamo alle armi vale quanto disposto dall'art.
1 della L. 10 giugno 1940.
Art. 10 Trattamento in caso di Infortunio sul lavoro e malattia
professionale
Agli
impiegati, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, vengono estese le
disposizioni previste, sia per la conservazione del posto sia per il
trattamento economico, dalla vigente normativa contrattuale per gli operai, di
cui all'art. 12 della relativa regolamentazione.
Art. 11 Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
In caso di
malattia o di infortunio non sul lavoro il lavoratore deve avvertire l'azienda
entro il giorno successivo all'assenza, e inviare all'azienda stessa entro 3
giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia.
In mancanza di una delle suddette comunicazioni, salvo il caso di giustificato
impedimento, l'assenza verra` considerata ingiustificata.
L'azienda ha
la facolta` di far controllare la malattia del lavoratore in conformita` alle
disposizioni della L. 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 29, parte comune del
presente C.C.N.L..
In caso di
interruzione di servizio dovuta a malattia o ad infortunio non sul lavoro, il
lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto, nel periodo di
30 mesi consecutivi, per un massimo di 12 mesi, nel caso di piu` eventi
morbosi, e per un massimo di 14 mesi consecutivi nel caso di unico evento
morboso.
Il lavoratore
ha diritto all'intera normale retribuzione per i primi sei mesi e alla meta`
della normale retribuzione per i mesi successivi.
Ove il
lavoratore si ammali piu` volte nel corso di 30 mesi consecutivi, i relativi
periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento dei termini
massimi di conservazione del posto e del trattamento economico sopra previsti.
Il lavoratore
posto in preavviso di licenziamento usufruira` del trattamento sopra indicato
fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine
di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro,
corrispondera` al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente
contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennita` sostitutiva
di preavviso.
Qualora la
prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore
di riprendere servizio, il lavoratore stesso puo` risolvere il rapporto di
lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove cio` non
avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto di lavoro rimane
sospeso a tutti gli effetti contrattuali.
Per
l'assistenza e il trattamento in caso di malattia, valgono le norme regolanti
in materia.
Agli effetti
del presente articolo e` considerata malattia anche l'infermita` derivante da
infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
L'assenza per
malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non
interrompe la maturazione della anzianita` di servizio a tutti gli effetti
(ferie, tredicesima mensilita`, ecc.).
Per quanto
riguarda la maturazione dell'anzianita` a tutti gli effetti contrattuali,
quanto previsto dal presente articolo, fino a concorrenza del periodo massimo
di conservazione del posto, si applica anche in caso di assenza per TBC.
Il trattamento
economico di cui al presente articolo si applica, nell'ambito del periodo
massimo di conservazione del posto, anche in caso di TBC.
Dichiarazione
a verbale
Le parti
stipulanti, in relazione alla particolare condizione dei lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi a trattamenti
emodialitici, raccomandano alle aziende di corrispondere ai lavoratori
interessati la retribuzione per le ore di mancata prestazione coincidenti con
le cure suddette.
Il trattamento
economico predetto non e` cumulabile con altri trattamenti in atto o futuri,
convenzionalmente o legalmente dovuti.
Art. 12 Elementi e computo della
retribuzione Indice
La
retribuzione dell'impiegato e` costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio
(minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita` - eventuali aumenti di
merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennita`
di contingenza:
c) eventuali
indennita` continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima
mensilita`.
L'impiegato
puo` anche essere remunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con
compartecipazione agli utili nonche` con premi di produzione ed in tali casi
gli sara` garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione della
categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da
corrispondersi mensilmente all'impiegato non potra` essere comunque inferiore
all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e
c) del primo comma del presente articolo.
Per
trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte
dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti commi
del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato
nel corso dell'anno.
Per
retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della
retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per
determinare la quota oraria dello stipendio mensile di cui ai punti a), b) e c)
si divide lo stipendio stesso per 174 (centosettantaquattro).
Art. 13 Indennita' maneggio di
denaro – Cauzione Indice
L'impiegato la
cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossioni e
pagamenti con responsabilita` per errore anche finanziario, ha diritto ad una
particolare indennita` mensile pari al 6% del minimo contrattuale di stipendio
mensile della categoria di appartenenza e della indennita` di contingenza.
Le somme
eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere
depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un istituto
di credito di comune gradimento.
I relativi
interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Art. 14 Doveri dell'impiegato Indice
L'impiegato
deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle
mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare
l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita` prescritte dall'azienda per il
controllo delle presenze;
2) dedicare
attivita` assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli,
osservando le norme del presente contratto, nonche` le disposizioni impartite
dai superiori;
3) conservare
assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con
danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni
nell'azienda, ne` svolgere attivita` contraria agli interessi della produzione
aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto
d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio. L'imprenditore, a sua
volta, non potra` con speciale convenzione restringere l'ulteriore attivita`
professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di
la` dei limiti segnati nel precedente comma;
4) avere cura dei locali, mobili,
oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Art. 15 Provvedimenti disciplinari Indice
Ferma restando
l'applicabilita` della procedura di cui all'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n.
300, nei casi dalla medesima previsti le mancanze dell'impiegato potranno
essere sanzionate a seconda della loro gravita`, con:
a) rimprovero
verbale:
b) rimprovero
scritto:
c) multa non
superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione
dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5
giorni;
e)
licenziamento con preavviso;
f)
licenziamento senza preavviso.
La sospensione
di cui alla lettera d) si puo` applicare a quelle mancanze le quali, anche in
considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano
cosi` gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia
tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b)
e c) (ad esempio non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di
lavoro senza giustificato motivo, ritardi l'inizio del lavoro e lo sospenda o
ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza
giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel
provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commetta
infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di
maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano
cosi` gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel
provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che provochi
all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con
lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a
termine di legge.
Il
licenziamento e` inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita` nelle
quali sia incorso l'impiegato.
Art. 16 Preavviso di
licenziamento e di dimissioni Indice
Il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti
senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda
dell'anzianità e della categoria di appartenenza:
Anni
di servizio |
Quadri
VII - VI Categoria |
V
- IV Categoria |
III
- II Categoria |
- fino a 5 anni |
2 mesi |
1 mese e 1/2 |
1 mese |
- oltre i 5 e fino a 10 anni |
3 mesi |
2 mesi |
1 mese e 1/2 |
- oltre i 10 anni |
4 mesi |
2 mesi e 1/2 |
2 mesi |
I termini di
disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che
risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve
corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della normale
retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Durante il compimento
del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concederà
all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la
distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione
in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il
licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Art. 17
Trattamento di fine rapporto Indice
All'atto della
risoluzione del rapporto di lavoro, l'Azienda, ai sensi della L. 29 maggio
1982, n. 297 corrispondera` il trattamento di fine rapporto secondo i criteri
stabiliti dalla legge stessa.
La quota
annua, ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi retributivi specificati
nell'art. 34 - Parte comune - corrisposti nell'anno al lavoratore, sara`
computata sulla base di 30/30esimi.
Art. 18 Norme generali e speciali Indice
Per quanto non
disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in
materia di impiego privato.
Oltre che al
presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le
altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della azienda,
purche` non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli
impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali
attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni caso, saranno portate a
conoscenza dell'impiegato.
PARTE SESTA
REGOLAMENTAZIONE DELL’APPRENDISTATO
La disciplina
dell’apprendistato per gli operai e gli impiegati nell’industria del legno del
sughero del mobile e dell’arredamento e nelle industrie boschive e forestali è
regolato dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle norme del
presente contratto in quanto applicabili e dalle particolari disposizioni che
seguono.
Art.
2 - PERIODO DI PROVA Indice
Il periodo di
prova degli apprendisti operai e impiegati è pari a quello previsto dal CCNL
per il livello di inquadramento cui tende l’apprendistato.
Art.
3 - DURATA DELL’APPRENDISTATO Indice
La durata
massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti nelle
declaratorie contrattuali, indicati nei livelli sottoindicati è stabilita in:
- 48 mesi per
gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nelle categorie superiori alla
III dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siano confermati;
- 36 mesi per
gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nella categoria III dopo il
termine del periodo di apprendistato, qualora siamo confermati.
- 24 mesi per
gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nella categoria II dopo il
termine del periodo di apprendistato, qualora siano confermati.
In caso di
stipulazione del contratto di apprendistato a tempo parziale la durata può
essere prorogata proporzionalmente alla minor prestazione convenuta.
All’atto della
assunzione verrà indicata la categoria di destinazione di cui sopra.
I periodi di
servizio previsti in qualità di apprendista presso più datori di lavoro saranno
cumulabili tra loro se compiuti per la stessa attività e purché non separati
tra loro da interruzioni superiori ad un anno.
Per i benefici
di cui sopra si farà riferimento alle risultanze del libretto di lavoro che
l’interessato dovrà esibire all’atto della assunzione insieme agli eventuali
titoli di studio ed altri documenti prescritti per l’ammissione al lavoro.
Allo stesso
tempo dovrà essere esibita la certificazione della formazione effettuata presso
altri datori di lavoro in analoga forma di apprendistato.
La
retribuzione è determinata in percentuale sul minimo tabellare previsto per la
rispettiva categoria di destinazione:
II Categoria
Apprendistato
con durata pari a 24 mesi
Dal 1° mese al 12° mese compreso: 70%
Dal 13° mese
al 24° mese compreso: 85%
III Categoria
Apprendistato
con durata pari a 36 mesi
Dal 1° mese al 12° mese compreso: 60%
Dal 13° mese
al 24° mese compreso: 75%
Dal 25° mese
al 36° mese compreso: 85%
Categorie
superiori alla III
Apprendistato
con durata pari a 48 mesi
Dal 1° mese al 12° mese compreso: 60%
Dal 13° mese
al 24° mese compreso: 75%
Dal 25° mese
al 40° mese compreso: 85%
Dal 41° mese
al 48° mese compreso: 95%
Sarà inoltre
corrisposta, per qualsiasi fattispecie, la indennità di contingenza della I
categoria più EDR.
Art.
5 - TREDICESIMA MENSILITA’ Indice
Le aziende
corrispondono per ciascun anno all’apprendista, in occasione della ricorrenza
natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla normale
retribuzione percepita.
La suddetta
tredicesima mensilità sarà compiuta per dodicesimi in relazione ai mesi di
servizio prestati nel corso dell’anno quando il rapporto di lavoro sia iniziato
o abbia fine durante l’anno.
La frazione di
mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.
Agli apprendisti
di età non superiore ai 16 verrà concesso per ogni anno di servizio prestato un
periodo di ferie pari a 30 giorni di calendario; a norma di legge, agli
apprendisti che abbiano superato i 16 anni, un periodo di quattro settimane.
In caso di
licenziamento o dimissioni spetteranno all’interessato tanti dodicesimi del
periodo feriale annuale quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Art.
7 - ORARIO DI LAVORO Indice
Per gli
apprendisti la durata dell’orario fa riferimento alla normativa sull’orario di
lavoro prevista per gli impiegati del presente CCNL, fatte salve le nuove
disposizioni di legge a disciplina della materia.
Art.
8 - ATTIVITA’ FORMATIVA Indice
Ai fini dello
svolgimento delle 120 ore medie di attività formativa prevista dalla normativa
in vigore, si prevede che le stesse possano essere distribuire diversamente
nell’arco della durata del contratto di apprendistato e che 42 ore annue medie
siano riservate alla formazione trasversale.
Per gli
apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di
qualifica professionale la formazione sarà così articolata:
- 80 ore per
gli apprendisti con titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica
professionale non attinente all’attività da svolgere, di cui 28 destinate ai
contenuti di carattere trasversale e 52 ai contenuti di carattere
professionalizzante di tipo tecnico scientifico
- 50 ore per
gli apprendisti con titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica
professionale attinente all’attività da svolgere, di cui 14 destinate ai
contenuti di carattere trasversale e 36 ai contenuti di carattere
professionalizzante di tipo tecnico scientifico
Le parti
rinviano alla Commissione Paritetica nazionale l’eventuale definizione di linee
guida e degli indirizzi di massima dell’attività formativa.
In sede
territoriale gli Enti Confederali Bilaterali per la formazione o in loro
assenza le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali
territoriali di categoria, avranno la facoltà di individuare contenuti
professionali e minor durata della formazione in relazione alla tipologia delle
professionalità da acquisire, della preparazione specifica già posseduta, della
formazione già acquisita in precedenti esperienze.
La formazione
svolta sarà attestata dall’azienda al termine del periodo, evidenziando le
competenze professionali acquistate dal lavoratore, dandone comunicazione alla
struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all’impiego.
Copia
dell’attestazione sarà consegnata al lavoratore.
L’apprendista
è tenuto a frequentare regolarmente i corsi e le iniziative formative ed è
riservato al datore di lavoro l’esercizio dell’azione disciplinare nel caso di
assenza ingiustificata ai sensi delle disposizioni contrattuali in materia di
disciplina del lavoro.
Ferme restando
le quantità formative previste dalla legislazione vigente, in caso di
apprendistato a tempo parziale, le stesse saranno riproporzionate su base
annua, con le stesse modalità previste
all’art. 3 della presente regolamentazione.
Art. 9 -
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
A)
Conservazione del posto
In caso di
malattia e/o infortunio non sul lavoro, l’apprendista non in prova avrà diritto
alla conservazione del posto, nel periodo di 12 mesi consecutivi, i relativi
periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento dei termini
massimi di conservazione del posto di cui al precedente comma.
Superato il
termine massimo di conservazione del posto risultante dalle norme precedenti,
qualora l’apprendista non possa riprendere il lavoro per il perdurare della
malattia o dell’infortunio, l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro
corrispondendo all’apprendista stesso la liquidazione dell’indennità prevista
in caso di licenziamento.
B) Trattamento
economico
Ai lavoratori
apprendisti non in prova in caso di assenza dal lavoro per malattia e/o
infortunio non sul lavoro, le aziende assicureranno agli stessi un trattamento
economico in misura corrispondente all’integrazione erogata dagli operai per
eguali periodi di assenza dal lavoro per le cause anzidette, sopportando
pertanto oneri non superiori a quelli derivanti dal trattamento previsto dagli.
artt. 12 e 13 della regolamentazione degli operai.
Tale
trattamento sarà assorbito fino a concorrenza di eventuali trattamenti
retributivi erogati da enti di diritto pubblico.
C) Clausola di
rinvio
Per tutto
quanto non contemplato nel presente articolo, trovano applicazione le norme
contrattuali previste, ai relativi articoli, per gli operai e per gli
impiegati.
Art.
10 - TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
Per infortunio
sul lavoro e malattia professionale trovano applicazione le norme contrattuali
previste per gli operai e gli impiegati.
In caso di
assenza assenza superiore alle 4 settimane, il periodo di apprendistato verrà
prolungato in misura pari alla durata delle dette assenze.
PARTE SETTIMA: REGOLAMENTAZIONE CONTRATTUALE PER GLI ADDETTI
ALLE INDUSTRIE BOSCHIVE E FORESTALI
Art. 1 Rappresentanze Sindacali
Unitarie Indice
Vengono
applicate le norme gia` definite in occasione del rinnovo del C.C.N.L. Legno,
Sughero, Mobile e Arredamento firmato il
21 dicembre 1999.
Art. 2 Classificazione
Come indicato
nell'art. 5 - Parte comune - del presente C.C.N.L., si riportino alcuni profili
specifici relativi ai lavoratori delle industrie boschive e forestali.
Resta inteso
che per quanto qui non specificato valgono le declaratorie ed i profili di cui
al sopracitato articolo 5 - Parte comune -.
V Categoria
A titolo di
esempio si conviene che appartengono a questa categoria i seguenti lavoratori:
- Agenti
forestali, capi e sottocapi di reparto con responsabilita` tecniche, ecc.
- Contabili,
cassieri, segretari, aiuto contabili, aiuto cassieri, ecc.
IV Categoria
Appartengono a
questa categoria, con qualifica di operaio, esclusivamente i lavoratori delle
industrie boschive e forestali di cui al profilo sottoindicato.
- Capo macchia
estimatore di boschi che dia una valutazione quantitativa e qualitativa onde
ricavare il valore complessivo del lotto sottoposto a valutazione, tenendo
conto dei costi di utilizzazione e di esbosco.
III Categoria
A titolo di
esempio si conviene che appartengono a questa categoria i seguenti lavoratori:
- Assistenti,
capi macchina, magazzinieri, capiposto che non esercitano mansioni di semplice
custodia, amanuensi, dattilografi e in genere gli altri prestatori d'opera
qualunque sia la loro denominazione che siano da considerare impiegati di grado
comune ai sensi dell'art. 10, lettera a), n. 3, della legge sull'impiego
privato.
- Teleferista
che abbia completa conoscenza dell'impianto di teleferiche e che sia in grado
di assicurare il buon funzionamento dell'impianto stesso ed il trasporto di
materiali.
- Macchinista
conduttore di seghe a nastro, o multilame che prepara la macchina con attrezzi
gia` pronti.
- Attrezzista.
- Carbonaio
che esegue ogni fase del lavoro inerente alla carbonizzazione.
- Autista di
mezzi per i quali e` richiesta la patente di grado E.
- Trattorista
o gruista meccanico di semoventi e carropontista.
- Motorista di
generatori.
-
Riquadratore.
- Segantino provetto
di abbozzi di pipe.
- Sezionatore
con o senza motosega.
- Taglialegna
con motosega.
II Categoria
A titolo di
esempio si conviene che appartengono a questa categoria i seguenti lavoratori:
-
Stenodattilografi, addetti a mansioni semplici di segreteria, addetti alla
verifica schede meccanografiche, addetti al controllo documenti contabili
relativi al movimento del materiale, addetti al controllo fatture.
- Abbattitore
di alto fusto con ascia o con sega a motore.
- Segantino.
- Traversaio.
- Tronchettaio
e arramatore.
-
Accatastatore di tronchi con elevatori meccanici.
- Conduttore
di trattori.
- Autista e
trattorista non meccanico.
- Asciatore.
- Affilalame.
- Addetto alle
stazioni di carico e scarico fino a sbalzo.
-
Scortecciatore ad ascia.
- Cavatore di
ciocco per pipe.
I Categoria
A titolo di
esempio si conviene che appartengono a questa categoria i seguenti lavoratori:
- Cavatore di
ciocco.
- Aiuto
carbonaio.
- Aiuto
segantino.
-
Accatastatore di legname assato.
- Addetto al
concentramento di tronchi.
- Frenatore di
teleferiche.
Nota
Ai lavoratori,
privi di qualificazione, in fase di primo inserimento in azienda, sara`
applicato, per un periodo di 18 mesi, un minimo tabellare ridotto del 10%
rispetto a quello della I categoria.
Art. 3 Lavoro
a cottimo Indice
Le tariffe di
cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da garantire, nei periodi
normalmente considerati, all'operaio di normale capacita` ed operosita`, il
conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 6,50% del minimo di paga
tabellare della categoria. Tale condizione si presume adempiuta quando il
complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto con la stessa
tariffa nei periodi sopra indicati, abbia realizzato un utile medio di cottimo
non inferiore al suddetto 6,50%, il che non esclude la revisione
delle tariffe nei casi in cui detto complesso di operai venga riconosciuto di
capacita` ed operosita` superiori al normale.
Nel caso in
cui un operaio a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal
precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacita` e volonta`, la
retribuzione gli verra` integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Agli operai
interessati dovra` essere comunicata per iscritto o per affissione, all'inizio
del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario
(tariffa di cottimo) corrispondente.
All'operaio
che venga passato dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima
lavorazione, l'azienda conservera` l'utile di cottimo se rimarranno inalterate
le condizioni di lavoro e se sara` a lui richiesto il mantenimento della stessa
produzione individuale.
All'operaio
cottimista che venga temporaneamente adibito a lavori diversi da quello a
cottimo, l'azienda corrispondera` un trattamento economico minimo pari alla
paga ad economia maggiorata del minimo di cottimo.
Art. 4
Norme specifiche per gli operai assunti con contratto a tempo
determinato
A) DURATA
DELL'INGAGGIO E ANTICIPO
Il datore di
lavoro, nel richiedere gli operai, dovra` indicare, approssimativamente, la
durata dell'ingaggio, per tempo, quantita` ed estensione del lavoro.
Durante tale
periodo, la risoluzione del rapporto non potra` avvenire che per accertabili cause
di forza maggiore ed in caso di licenziamento per mancanze.
Il datore di
lavoro dovra` inoltre indicare la misura degli anticipi da concedersi all'atto
dell'ingaggio ai singoli operai.
Il periodo di
prova viene stabilito in quattordici giorni di effettiva prestazione.
B)
ALLOGGIAMENTO
Nel caso in
cui sia prevista, secondo le consuetudini, la costruzione di alloggiamento, il
datore di lavoro fornira` in uso il materiale necessario e riconoscera` una
indennita` fissa pari a 8 ore di normale retribuzione ai lavoratori impiegati
nella costruzione dell'alloggiamento stesso.
C) TRATTAMENTO
IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE
a)
Conservazione del posto
In caso di
infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'operaio non in prova, assunto
con contratto a tempo determinato per l'effettuazione della campagna lavorativa
e comunque per lo svolgimento di attivita` di carattere stagionale, ha diritto
alla conservazione del posto fino al termine della campagna lavorativa per la
quale e` stato assunto.
b) Trattamento
economico
All'operaio
non in prova, assunto con contratto a tempo determinato, le aziende
corrisponderanno fino al termine della campagna lavorativa per la quale e`
stato assunto, una integrazione della indennita` corrisposta dall'INAIL fino a
raggiungere il 100% della normale retribuzione (per i cottimisti percentuale
contrattuale di cottimo che avrebbero percepito se avessero prestato servizio
in base al normale orario contrattuale).
D) TRATTAMENTO
IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO NON SUL LAVORO
a)
Conservazione del posto
In caso di
malattia o infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova assunto con
contratto a tempo determinato per l'effettuazione della campagna lavorativa e
comunque per lo svolgimento di attivita` di carattere stagionale ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo massimo di quattro mesi, purche`
nel frattempo non abbia avuto termine la campagna lavorativa per la quale
l'operaio stesso e` stato assunto o sia esaurita l'attivita` di carattere stagionale,
nei quali casi il rapporto si intende risolto in applicazione delle
disposizioni della L. 18 aprile 1962, n. 230.
b) Trattamento
economico
Le aziende
corrisponderanno ai lavoratori assenti per malattia od infortunio non sul
lavoro il seguente trattamento economico ad integrazione dell'indennita` di
malattia riconosciuta dall'istituto assicuratore, in forza di disposizioni
legislative e/o di altre norme:
a) dal primo
al terzo giorno: il 50% della retribuzione (paga base, contingenza e per i
cottimisti percentuale contrattuale di cottimo) per i giorni di carenza
coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro del reparto cui
l'operaio stesso appartiene;
b) dal quarto
al nono giorno: una integrazione dell'indennita` di malattia riconosciuta dall'Istituto
Assicuratore fino all'ottanta per cento della retribuzione come sopra indicata;
c) dal decimo
al centoventesimo giorno: una integrazione dell'indennita` di malattia
riconosciuta dall'Istituto Assicuratore fino al cento per cento della retribuzione
come sopra indicata.
E) TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
Per il
trattamento di fine rapporto si rinvia alle norme di cui alla L. 29 maggio
1982, n. 297 e alle disposizioni dell'articolo 20 - parte operai - del presente
C.C.N.L..
F) TRATTAMENTO
ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITA` E RIDUZIONE D'ORARIO
Il trattamento
economico spettante agli operai per festivita` nazionali e infrasettimanali,
ferie, tredicesima mensilita` e riduzione d'orario e` assolto dall'azienda con
la corresponsione di una percentuale complessiva del 31% da calcolarsi
sull'ammontare complessivo dei guadagni realizzati durante il rapporto di
lavoro e da liquidarsi a chiusura dei conti per ogni lotto di lavorazione salvo
diverso accordo fra le parti.
Nota a verbale
Nel trattamento
previsto nella percentuale per festivita`, si intendono compresi anche gli
emolumenti di cui agli ultimi due commi dell'art. 7 - regolamentazione comune.
G) PATTUIZIONI
LOCALI
Nei singoli
contratti integrativi verranno fissate le seguenti condizioni contrattuali:
a)
eventualmente le tariffe di cottimo pieno, ove le tariffe non siano determinate
dalle aziende con i criteri di cui all'art. 3;
b) presupposti
della retribuzione a cottimo in caso di cottimi pieni. Qualora nella
carbonizzazione sia provveduto alla preparazione della legna tagliata con mano
d'opera diversa da quella impiegata per la cottura della legna, la
remunerazione sara` stabilita separatamente per la legna tagliata e per la
cottura della legna, riferendosi a metro steso per la legna tagliata, a
quintale oppure a volume per la cottura della legna. Quando la legna destinata
alla carbonizzazione, viene tagliata da compagnie miste che ne seguono anche la
cottura (sistema a spezzatura) si effettuera` la sola misurazione del carbone
prodotto, la quale sara` fatta a quintale oppure a volume;
c) indicazione
degli utensili da fornirsi dal datore di lavoro;
d) misura
delle indennita` di trasferimento, comprendente le spese di viaggio;
e) ambito di
applicazione dei contratti integrativi;
f) decorrenza
e durata dei contratti stessi.
PARTE ottava: AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI TABELLARI
Art. 1 Aumenti retributivi Indice
CATEGORIE DAL 1.1.2000 DAL 1.1.2001
TOTALE
VII 53.750
53.750 107.500
VI 48.250 48.250 96.500
V 40.500 40.500 81.000
IV 36.500 36.500 73.000
III 34.750 34.750 69.500
II 30.750 30.750 61.500
I 26.250 26.250 52.500
Art. 2 Minimi tabellari Indice
Categorie |
Contingenza |
EDR |
PAGA
BASE AL 01.01.2000 |
PAGA
BASE AL 01.01.2001 |
VII |
1.029.917 |
20.000 |
1.667.750 |
1.721.500 |
VI |
1.022.229 |
20.000 |
1.493.250 |
1.541.500 |
V |
1.011.523 |
20.000 |
1.254.500 |
1.295.000 |
IV |
1.003.854 |
20.000 |
1.133.500 |
1.170.000 |
III |
1.002.526 |
20.000 |
1.077.750 |
1.112.500 |
II |
996.770 |
20.000 |
955.750 |
986.500 |
I |
991.674 |
20.000 |
813.250 |
839.500 |
Note
I lavoratori,
privi di qualificazione, in fase di primo inserimento in azienda, percepiranno,
per un periodo di 18 mesi un minimo tabellare ridotto del 10% rispetto a quella
della I categoria.
* * * * * * *
* *
Al personale
con qualifica di Quadro, all'atto del riconoscimento della qualifica è
riconosciuta una indennità di funzione dell'importo di lire 50.000, con
assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50%
dell'importo predetto.
Ai lavoratori
in forza alla data del 21 dicembre 1999 è corrisposto un importo forfettario di
£. 130.000 (centotrentamila) lorde suddivisibili in quote mensili in relazione
alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1999. La
frazione di mese superiore ai 15 gg. sarà considerata , a questi effetti, come
mese intero.
L'importo
dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi
sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o
contrattual ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre l'una
tantum è esclusa dalla bse di calcolo del TFR.
Il suddetto
importo verrà erogato con le competenze di retribuzione del mese di febbraio
2000, ovvero nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro all'atto della
liquidazione delle competenze.
Le giornate di
assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio, e quelle per malattia ed infortunio e congedo matrimoniale, con
pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico
delle aziende, intervenute nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1999, saranno
considerate utili a fini dell'importo di cui sopra.
Ai lavoratori
che nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1999 fruiscano di trattamenti di CIG,
di riduzione di orario per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni
economiche previdenziali, l'importo dell'una tantum sarà corrisposto secondo le
disposizioni vigenti in materia.
Dalla data del
31 dicembre 1999 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza
contrattuale.
L'importo
dell'una tantum, così come definita, deve considerarsi al netto degli importi
stabiliti a lordo di indennità di vacanza contrattuale per il periodo ottobre -
dicembre 1999.