CONTRATTO

COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

28 LUGLIO 1999

 

 

per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

 

 

 

INDICE

 

 

         Parti stipulanti                                                                            

 

DISPOSIZIONI  GENERALI  E

SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

 

Art.   1   -   Sistema contrattuale:                                                            

A)    Contratto collettivo nazionale di lavoro

B)     Contrattazione aziendale

C)     Impegni delle parti

Art.   2   -   Sistema di relazioni industriali:                                                          

A)    Settore cemento

B)     Settori calce, gesso e malte

Art.   3   -   Gestione delle crisi occupazionali                                              

Art.   4   -   Appalti                                                                               

Art.   5   -   Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori                                 

Art.   6   -   Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di Azienda              

Art.   7   -   Azioni positive per le pari opportunità                                               

Art.   8   -   Tutele alle categorie dello svantaggio sociale                                

Art.   9   -   Accordi interconfederali                                                       

Art. 10   -   Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior

 favore                                                                            

Art. 11   -   Estensione di contratti stipulati con altre associazioni                              

Art. 12   -   Reclami e controversie-Procedura di conciliazione e di arbitrato irrituale          

Art. 13   -   Relazioni aziendali e conflittualità                                            

Art. 14   -   Rappresentanza sindacale unitaria                                            

Art. 15   -   Assemblea                                                                       

Art. 16   -   Permessi per cariche sindacali – Aspettativa per cariche pubbliche

 elettive e sindacali                                                             

Art. 17   -   Affissioni                                                                        

Art. 18   -   Versamento dei contributi sindacali                                           

Art. 19   -   Istituti di patronato                                                                   

 

DISCIPLINA COMUNE

 

Art. 20   -   Periodo di prova                                                              

Art. 21   -   Assunzione – Documenti – Quota di riserva                               

Art. 22   -   Assunzione delle donne e dei fanciulli                                      

Art. 23   -   Visita medica                                                                  

Art. 24   -   Apprendistato                                                                

Art. 25   -   Contratto di lavoro a tempo determinato                                          

Art. 26   -   Lavoro a tempo parziale                                                    

Art. 27   -   Lavoro temporaneo                                                          

Art. 28   -   Classificazione del personale                                              

A)    Declaratorie e profili                                                   

B)     Quadri                                                                    

Art. 29   -   Passaggi di categoria                                                         

Art. 30   -   Mutamento di mansioni                                                       

Art. 31   -   Mansioni promiscue                                                          

Art. 32   -   Orario di lavoro                                                              

Art. 33   -   Lavoro a turni                                                                         

Art. 34   -   Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia              

Art. 35   -   Interruzione di lavoro e recuperi                                                     

     Art. 36   -   Riduzione di lavoro                                                          

Art. 37   -   Assenze e permessi                                                           

Art. 38   -   Aspettativa                                                                   

Art. 39   -   Interruzioni di anzianità                                                                                    

Art. 40   -   Determinazione quote orarie                                                

Art. 41   -   Corresponsione delle competenze                                          

       Art. 42   -   Aumenti retributivi e minimi tabellari contrattuali                       

Art. 43   -   Indennità di contingenza – EDR                                                     

Art. 44   -   Giorni festivi                                                                  

Art. 45   -   Aumenti periodici di anzianità                                                       

Art. 46   -   Tredicesima mensilità o gratifica natalizia                                 

Art. 47   -   Trattamento di fine rapporto                                             

Art. 48   -   Premio di risultato                                                           

Art. 49   -   Mensa                                                                                  

Art. 50   -   Congedo matrimoniale                                                                

Art. 51   -   Indennità di testimonianza                                                  

       Art. 52   -   Malattia e infortunio non sul lavoro                                       

Art. 53   -   Infortunio sul lavoro e malattia professionale                             

Art. 54   -   Chiamata e richiamo alle armi                                                       

Art. 55   -   Gravidanza e puerperio                                                               

Art. 56   -   Trasferimenti                                                               

Art. 57   -   Lavoratori studenti – Diritto allo studio                                          

Art. 58   -   Previdenza complementare                                                 

Art. 59   -   Tutela tossico-dipendenti e loro familiari                                  

Art. 60   -   Conservazione utensili e visite di inventario e di controllo              

Art. 61   -   Norme comportamentali                                                    

Art. 62   -   Provvedimenti disciplinari                                                  

Art. 63   -   Licenziamento per mancanze                                               

Art. 64   -   Certificato di lavoro                                                       

Art. 65   -   Caso di morte del lavoratore                                              

Art. 66   -   Decorrenza e durata

                                                                    

 

DISCIPLINA SPECIALE

 

        PARTE I – Soggetti destinatari della Parte I della Disciplina Speciale

       Art. 67   -   Lavoro straordinario, festivo e notturno                                         

Art. 68   -   Modalità per la mensilizzazione                                                     

Art. 69   -   Cottimi                                                                                 

Art. 70   -   Lavori pesanti e disagiati                                                    

Art. 71   -   Trasferte                                                                      

Art. 72   -   Ferie                                                                           

Art. 73   -   Preavviso di licenziamento e dimissioni                                            

 

 

PARTE II – Soggetti destinatari della Parte II della Disciplina Speciale

Art. 74   -   Lavoro straordinario, festivo e notturno                                           

Art. 75   -   Indennità varie                                                                        

Art. 76   -   Premio di anzianità                                                          

Art. 77   -   Trasferte                                                                      

Art. 78   -   Ferie                                                                           

Art. 79   -   Alloggio                                                                       

Art. 80   -   Preavviso di licenziamento e dimissioni                                            

 

PARTE III – Soggetti destinatari della Parte III della Disciplina Speciale

Art. 81   -   Lavoratori laureati e diplomati                                                      

Art. 82   -   Lavoratori con funzioni direttive                                         

Art. 83   -   Lavoro straordinario, festivo e notturno                                         

Art. 84   -   Indennità varie                                                                        

Art. 85   -   Premio di anzianità                                                          

Art. 86   -   Trasferte                                                                      

Art. 87   -   Ferie                                                                            

Art. 88   -   Alloggio                                                                       

Art. 89   -   Preavviso di licenziamento e di dimissioni                                 

 

 

Allegati al c.c.n.l. 28 luglio 1999:

 

1.       Art.15 (passaggi di qualifica) punto 2 lett. B del c.c.n.l. 30.9.1994

2.       Art. 13 (aumenti periodici di anzianità) disposizioni transitorie

       del c.c.n.l.21.7.1979

3.       Art. 19 (trattamento di fine rapporto), tabelle, del c.c.n.l.30.9.1994

4.       Artt. 66, 91 e 116 (indennità di anzianità) del c.c.n.l. 21.7.1979

 

 

       Appendice normativa:

      

1.       Statuto dei lavoratori

- Legge 20 maggio 1970, n.300.

2.       Quadri intermedi

- Legge 13 maggio 1985, n.190.

       3.     Concreto

               - Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per  i

                 lavoratori dell’industria del cemento, della calce e suoi derivati, del

                 gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per  le

                 costruzioni.

 

 

 

 

                                               DISPOSIZIONI GENERALI  E

SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

 

 

Art.1     Sistema contrattuale

 

    Le parti assumono nel regolare i propri comportamenti lo spirito, le finalità e gli indirizzi di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e realizzano con il presente c.c.n.I. una struttura  contrattuale su due livelli: nazionale ed aziendale.

 

A) Contratto collettivo nazionale di lavoro

    In applicazione di quanto previsto ai punti 2) e 4) del capitolo  ‘assetti contrattuali’ del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, il Contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.

    Esso si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza di disdetta da darsi con lettera raccomandata r.r.

    La parte che ha dato disdetta presenterà le proposte di modifica in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.

    La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

    Durante i tre mesi antecendenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

    La violazione del periodo di raffreddamento come definito al precedente comma comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale per la determinazione della quale si fa rinvio a quanto stabilito in materia dal citato Protocollo.

 

B) Contrattazione aziendale

     La contrattazione a livello aziendale - in applicazione del punto 3) del  capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese - riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.

     Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le R.S.U., costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20-12-1993, e i sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall'altro, le Direzioni aziendali assistite dalle Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti Per i Gruppi la titolarità e la competenza appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e alle R.S.U. e, dall'altra, alle Direzioni aziendali assistite dall'Organizzazione imprenditoriale nazionale.

                    

C) Impegni delle parti

      Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle  parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente contratto e le norme applicative aziendali da esso previste.  A tale fine l’ Associazione industriali è è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

            

    Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati) gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

 

Art. 2     Sistema di relazioni industriali

             Le parti, ferme restando l’autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e assumendo come propri gli obiettivi indicati nel Protocollo 31 luglio 1992 (recupero di produttività delle imprese e valorizzazione del lavoro industriale), ispirandosi alle finalità e conformemente agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, finalità ed indirizzi ribaditi dal Patto Sociale 22 dicembre 1998, convengono di attuare un sistema di relazioni industriali organicamente articolato su più livelli, come appresso strutturati.

 

A)    Settore cemento

1. E’ istituita una Commissione tecnica nazionale, pariteticamente composta da n. 6 Rappresentanti dell’Organizzazione e da n. 6 Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito di procedere, nel corso di due incontri che si terranno rispettivamente entro il mese di gennaio ed entro il mese di giugno di ciascun anno, alla raccolta e all’organizzazione dei dati aggregati a livello nazionale e regionale resi disponibili dai Ministeri dell’Industria e dei Lavori Pubblici e dall’Istat, concernenti la produzione, le consegne interne, le importazioni e le esportazioni nonché gli investimenti in opere pubbliche come rilevati dall’apposito Osservatorio di cui alla Legge n.415/98.

    I dati come sopra raccolti nonché le valutazioni della Commissione sulle tematiche appresso indicate saranno esaminati dalle parti stipulanti nel corso di due incontri a cadenza semestrale e a livello nazionale, ciascuno dei quali si terrà entro la settimana successiva a quella in cui ha luogo la riunione della menzionata Commissione tecnica nazionale.

     Negli incontri nazionali, preparati come sopra dalla Commissione tecnica, le parti esprimeranno le loro autonome valutazioni sull’andamento del mercato nazionale articolato per aree regionali, sull’andamento delle esportazioni e importazioni, sugli eventuali problemi di approvvigionamento della materia prima riferiti alle norme di legge in materia estrattiva e alla loro applicazione in sede amministrativa, sulle iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro e la formazione professionale, l’ambiente esterno e quello di lavoro e altresì l’utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico, con riguardo alla stima degli effetti indotti sull’occupazione.

             Negli stessi incontri a livello nazionale costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti:

-                      i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore e i loro riflessi sull’occupazione;

-                      le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;

-                      gli andamenti annuali dell’occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazione delle norme di legge che li riguardano;

-                      le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale;

-                      i dati Istat sulla dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;

-                      i dati anche comparativi sulla produttività e competitività del settore;

-                      gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l’orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni e altre causali.

    A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni,  potrà essere deciso di svolgere, anche avvalendosi della Commissione tecnica nazionale in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.

 

2. In presenza di specifiche situazioni concernenti il settore e l’occupazione a livello regionale, su  richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l’Associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sulle specifiche situazioni convenute come oggetto dell'incontro.

     Le parti in tali occasioni potranno ricercare posizioni comuni da far valere, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.

In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.

    Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al 1° comma del presente punto 2), a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti saranno fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle  condizioni ambientali ed ecologiche.

   Nelle regioni ove siano presenti soltanto una o più unità produttive appartenenti ad un'unica società gli incontri di cui sopra saranno assorbiti da quelli previsti ai successivi punti 3) e 4).

 

3.  Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), i gruppi industriali - intendendo per gruppo Aziende industriali di particolare importanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contratto, articolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territorio nazionale nonché Aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più ragioni sociali diverse ovvero Aziende che detengano la partecipazione di controllo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si applica il presente contratto - forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell'Associazione imprenditoriale, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti esistenti, eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sulla distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione e per sesso, sull'andamento complessivo del lavoro   straordinario e dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria e delle attività conferite in appalto.

     I gruppi industriali dei settori rappresentati forniranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l'attività estrattiva, su iniziative formative, nonché sulle linee generali di sicurezza e di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di ristrutturazione e di riconversione produttiva.

    Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.

    In relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.

    Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite, su richiesta, alle singole R.S.U. per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.

 

4.  Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che, avendo notevole peso produttivo e rilevante incidenza nei settori in cui operano, occupino più di 80 dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3), daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria.

    Le direzioni delle Aziende daranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava nonché sulle linee generali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva.  Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n.164/1975 e successive modificazioni ed integrazione.

    In relazione alla predetta informativa saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.

 

 

B)       Settori Calce, Gesso e Malte

1) Di norma annualmente, a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le parti esprimeranno autonome valutazioni sulla realtà strutturale dell’intero comparto e sulle prospettive produttive di ciascuno dei settori interessati, su significativi processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, sulle previsioni degli investimenti complessivi del settore riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni per grandi aree geografiche, che comportino riflessi sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

    Nel corso degli incontri nazionali potranno altresì costituire oggetto di valutazioni autonome delle parti le iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti l’ambiente esterno e quello di lavoro, l’attività di escavazione e l’utilizzo dei combustibili non convenzionali.

    A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.

 

2.  Nel corso del 2° biennio di applicazione del presente contratto ed a seguito della informativa nazionale di cui al precedente punto 1), ciascuno dei Gruppi industriali operanti nei settori della calce o del gesso o delle malte – intendendosi per Gruppo Aziende con più di 300 dipendenti ed aventi stabilimenti ubicati in almeno tre regioni – fornirà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, su richiesta delle stesse, in apposito incontro che assume carattere sperimentale e sarà tenuto presso la sede della Associazione imprenditoriale, informazioni concernenti le prospettive di andamento per l’anno successivo, gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in programma per il biennio successivo - ripartiti per ampliamenti, nuovi impianti e a fini ambientali- nonché i livelli di occupazione in essere e relativo andamento atteso per l’esercizio successivo.           

 

 Art.3     Gestione delle crisi occupazionali

 

    Fermo restando che l'utilizzo degli strumenti legislativi di gestione delle crisi deve corrispondere, in via prioritaria, alle diversificate e specifiche esigenze tecniche, organizzativi ed economiche delle Aziende, le parti stipulanti convengono sulla opportunità che, in presenza di crisi e di necessità di riorganizzazione e ristrutturazione, gli ammortizzatori sociali siano utilizzati in modo da contenere il ricorso alle misure previste per le eccedenze occupazionali.

 

 Art.4     Appalti

 

     Le parti concordano che i lavori ed i servizi dati in appalto debbano rigorosamente rispecchiare le norme di legge.

     In particolare le Aziende si impegnano a non affidare in appalto, all'interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che, quest'ultima, non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro.

             Le Aziende informeranno periodicamente e possibilmente ogni   quattro mesi, per iscritto, la R.S.U. sulla natura delle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltatrici e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto.  Su richiesta della R.S.U. sarà effettuato un incontro per l'esame della materia.

    Le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro.

    Sono fatti salvi, comunque, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo.

                Le Aziende informeranno la R.S.U. sulle date di scadenza dei contratti di appalto.

 

 Art. 5        Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori

 

A)  1.  Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica fanno riferimento ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in assenza di dette norme, dalle tabelle dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienists nella traduzione del testo in lingua inglese effettuata a cura dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali.

 

2.    Potrà essere affidata ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Aziende sanitarie locali di cui all’art.14 legge 833/1978, o ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S.(rappresentante per la sicurezza) la rilevazione dei fattori di nocività ed insalubrità.

    Gli oneri per il complesso degli interventi degli Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S. sono a carico dell’azienda.

    Il personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.

In condizione di normalità le rilevazioni avverranno di regola ad intervalli non superiori a 24 mesi dalle conclusioni della precedente rilevazioni per le posizioni significative verificate con il rappresentante per la sicurezza.

    I risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati di cui ai registri dei dati ambientali e biostatistici e degli infortuni, su richiesta della R.L.S. , formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale. Al suddetto incontro potranno prendere parte anche tecnici che hanno effettuato le rilevazioni.

 

3.     I risultati delle rilevazioni ambientali – fermo restando quanto previsto dall’art.2105 c.c. – saranno raccolti in un registro detto dei “Dati ambientali”, istituito presso lo stabilimento, conservato dalla Direzione e a disposizione della R.L.S. per consultazione.

 

4.      Viene pure istituito un registro dei “Dati biostatistici” destinato a raccogliere le statistiche afferenti le assenze, per reparti di lavoro dovute ad infortunio, malattia o malattia professionale. Anche tale registro così come il registro aziendale degli infortuni i cui all’art.403 DPR 547/1955, sarà conservato a cura della Direzione aziendale e resterà a disposizione della R.L.S. per consultazione.

 

5.     I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull’ambiente di lavoro effettuate secondo le procedure e modalità previste dai commi precedenti del presente articolo, che individuano situazioni di particolare nocività.               Degli eventuali accertamenti medici specifici, attuati a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali, sarà data notizia alla R.L.S. e per suo tramite alle RSU. Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico e/o ad Istituti o medici specialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale  e R.L.S. Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti specialistici o radiografici, questi saranno effettuati a carico dei competenti Istituti assicurativi e previdenziali.

 

6.    Viene istituito il libretto personale sanitario e di rischio sul quale saranno registrati i risultati degli accertamenti di cui sopra nonché i dati analitici concernenti:

-            eventuali visite di assunzione;

-            visite periodiche effettuate dall’Azienda per obbligo di legge;

-            controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo      comma dell’art.5 della legge 20 maggio 1970, n.300;

-            visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto         pubblico a norma del terzo comma dell’art.5 della legge 20 maggio 1970, n.300;

-            infortuni sul lavoro;

-            malattie professionali;

-            assenze per malattia ed infortunio.

 

7.     Per l’igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento alle norme generali e ai regolamenti speciali che disciplinano tale materia, in particolare per quanto riguarda la fornitura dei mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, l’approvvigionamento dell’acqua potabile negli stabilimenti, l’istituzione di bagni e docce e l’installazione di spogliatoi.

 

8.     Le Aziende cureranno che nell’ambito delle unità produttive, ivi comprese le miniere e le cave, i lavoratori siano informati anche attraverso iniziative di carattere formativo e, se del caso, attraverso appositi supporti a stampa:

-  sui rischi specifici cui sono esposti, sulle norme di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia di prevenzione e sicurezza;

-    sui mezzi di protezione individuale da adottare ai sensi dei provvedimenti legislativi per   la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro.

 

B)    1.  I lavoratori in tutte le unità produttive all’atto della elezione della RSU eleggono, tra i componenti    la RSU, il rappresentante per la sicurezza (R.L.S.) di cui al D.Lgs 626/94 nei seguenti numeri:

-   1 rappresentante nelle unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;

-   3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;

            -   6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti.

    Nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti, le cui cave si trovano ubicate ad una distanza superiore a 20 km dallo stabilimento, è eletto nell’ambito delle RSU apposito rappresentante per la sicurezza tra i lavoratori della cava, in aggiunta e con proprie specifiche competenze e funzioni rispetto al RLS come sopra stabilito.

    Il RLS rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza e salute secondo la disciplina  del presente articolo ed è l’interlocutore della direzione aziendale nell’esercizio delle proprie competenze, all’interno dello stabilimento e delle relative pertinenze.

                             Nella comunicazione scritta alla Direzione aziendale, di cui all’art. 14  comma 5 del presente contratto, verrà data indicazione espressa dei nominativi dei componenti la RSU eletti rappresentanti per la sicurezza.

 

2.     Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.19, comma 2, del D.Lgs.626/1994 nonché per la partecipazione ad iniziative formative concernenti la materia dell’igiene e della sicurezza del lavoro, attuate con gli strumenti e nelle forme di cui alla parte II, pt.2) dell’accordo interconfederale 22.6.1995 (organi paritetici territoriali), le Aziende metteranno a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza un monte ore di permessi retribuiti pari a:

-        48 ore annue nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;

-        88 ore annue nelle unità produttive da 101 a 200 dipendenti;

-        128 ore annue nelle unità produttive oltre 200 dipendenti.

    I permessi debbono essere richiesti dai rappresentanti per la sicurezza di norma per iscritto e con un preavviso di 24 ore indicando, in caso di più rappresentanti, il/i nominativo/i del/i beneficiario/i. Il godimento dei permessi non deve pregiudicare l’andamento dell’attività produttiva.

    Per l’espletamento dei compiti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19 D.Lgs. citato, i rappresentanti per la sicurezza potranno disporre del tempo strettamente necessario per lo svolgimento dei compiti stessi senza pregiudizio né della retribuzione né dei permessi retribuiti come più sopra definiti e loro spettanti.

    Detti permessi assorbono, fino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo. Oltre ai permessi retribuiti di cui sopra i rappresentanti per la sicurezza potranno avvalersi, per l'espletamento dei compiti loro affidati, anche dei permessi retribuiti spettanti alla RSU. In tal caso la richiesta per la fruizione dei relativi permessi sarà effettuata dalla RSU secondo le modalità fissate per i permessi spettanti alla RSU e di cui all’art. 14  del presente contratto indicando il/i nominativo/i del/i beneficiario/i.

 

3.     Il rappresentante per la sicurezza ha le competenze e svolge i compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 626/1994 e in particolare:

- presenzia alle rilevazioni ambientali nonché alla trascrizione dei risultati nei registri dei dati ambientali e biostatistici;

-    è consultato sulle iniziative aziendali di informazione/formazione dei lavoratori in   materia    di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

-   è consultato sulle innovazioni tecnologiche che abbiano riflesso sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro e riceve informazioni sui mezzi  e sulle procedure di prevenzione da adottare nel caso di impiego di una nuova sostanza che comporti potenziali rischi;

-    riceve informazioni sulle procedure di prevenzione in caso di utilizzo nel ciclo produttivo di residui classificati come tossici e nocivi ai sensi della specifica normativa sulla materia;

-    riceve informazioni sulle procedure per lo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al DPR 915/1982;

-     avverte il responsabile dell’Azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

-     è consultato per la realizzazione di programmi di prevenzione e di sicurezza predisposti    dall’Azienda.

     Per le visite ai luoghi di lavoro il rappresentante per la sicurezza, contestualmente alla richiesta delle ore di permesso necessarie, preavverte la Direzione aziendale per la loro effettuazione unitamente al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ovvero ad addetto da questi incaricato, presente nell’unità produttiva. In presenza di situazioni di oggettiva gravità ed emergenza, fermo restando l’obbligo del preavviso alla Direzione aziendale, il RLS, in caso di dichiarato impedimento della stessa Direzione aziendale, potrà effettuare da solo la visita al luogo di lavoro interessato dall’emergenza. Le visite avranno luogo compatibilmente con le esigenze produttive e nel rispetto delle limitazioni previste dalla legge (es.: art. 339 D.P.R. 547/55).

*****

    Le parti si danno atto che i diritti derivanti ai rappresentanti per la sicurezza dalla presente regolamentazione realizzano le finalità previste dall’art.9 della legge 300/1970, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.

    Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei punti A e B del presente articolo si fa riferimento all’accordo interconfederale 22 giugno 1995 e, per quanto riguarda la designazione e/o elezione del rappresentante per la sicurezza, semprechè i lavoratori  non abbiano ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente c.c.n.l., all’accordo 22/11/1995, punto 3, sottoscritto dalle parti stipulanti il presente contratto nazionale di lavoro.

 

C) Le parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono sulla opportunità di esaminare a livello nazionale, in occasione della informativa, l’andamento del fenomeno infortunistico nei settori coperti dal presente contratto, sulla base di dati raccolti dalla Organizzazione imprenditoriale.

     Allo scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili ai fini della prevenzione entro la fine di ciascun anno pari si terrà una sessione di informativa nazionale di  settore sulla sicurezza nella quale saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che l’Organizzazione imprenditoriale raccoglierà ed elaborerà in forma aggregata, atte a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.

     In occasione della 1^ sessione della anzidetta informativa di settore sulla sicurezza le parti esamineranno la possibilità di estendere le rilevazioni di parte imprenditoriale, da portare al tavolo delle valutazioni congiunte, alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio  con l’obiettivo di individuare eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale potrà farsi carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.           

 

Art.6      Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di Azienda

 

             Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell’Azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro e il lavoratore conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione per il servizio precedentemente prestato.

     In caso di fallimento, seguito da licenziamento, e in caso di cessazione dell’Azienda, il lavoratore acrà diritto, oltre al normale preavviso, al trattamento di fine rapporto e a quanto altro gli compete in base al presente contratto.

 

Art. 7     Azioni positive per le pari opportunità

 

     Le parti, preso atto delle iniziative legislative volte al conseguimento delle pari opportunità per le lavoratrici, realizzeranno, in vigenza del contratto nazionale di lavoro, apposito incontro per esaminare le azioni positive che possono derivare dall’applicazione della normativa nazionale.

 

Art. 8     Tutele alle categorie dello svantaggio sociale

 

    Le parti, nella condivisa opportunità di interventi di legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione e aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che saranno introdotte per l’attuazione nell’ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette categorie.

 

Art. 9     Accordi interconfederali.

 

     Gli accordi stipulati dalla Confederazione generale dell’industria italiana con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, semprechè questo non disponga diversamente, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.

 

Art. 10    Inscindibilità delle disposizioni del contratto  e condizioni di miglior favore

 

             Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

             Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.

 

Art. 11    Estensione di contratti stipulati con altre associazioni

 

     Qualora le Organizzazioni dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, dovessero con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle Aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso Organizzazioni aderenti alla Confederazione generale dell’industria italiana.

 

Art. 12  Reclami e controversie – Procedura di conciliazione e  di  arbitrato irrituale 

 

A)    Qualora uno dei soggetti destinatari del presente contratto intende proporre in giudizio una domanda relativa al rapporto disciplinato dal contratto nazionale, si avvarrà della procedura di conciliazione appresso prevista in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 31.3.1998 n.80. Chi intende agire giudizialmente promuove la procedura di conciliazione tramite l’Associazione cui aderisce o conferisce mandato con richiesta sottoscritta, che l’Associazione farà pervenire alla controparte tramite l’Organizzazione che la rappresenta con lettera raccomandata r.r..

 

1.                   La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti, l’oggetto della controversia con l’esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, l’indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura. 

  

2.                   La Organizzazione che rappresenta la parte attrice, contestualmente all’invio alla controparte della lettera del proprio rappresentato di cui al punto A), chiederà la costituzione della Commissione sindacale di conciliazione che è composta da un rappresentante della Organizzazione sindacale alla quale il lavoratore aderisce o conferisce mandato speciale e da un rappresentante dell’Associazione degli industriali cui l’impresa aderisce o conferisce mandato speciale, designato previa intesa con l’Associazione degli industriali stipulante il presente c.c.n.l. Le funzioni di Segreteria della Commissione saranno svolte presso l’anzidetta Associazione degli industriali.

 

3.                   I rappresentanti designati dalle parti si riuniscono entro 20 giorni dalla comunicazione della richiesta di procedere all’esame della controversia e al tentativo di conciliazione.

 

 

4.                 Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche in più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data di cui al punto 3).

 

5.                   Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell’art.411, 3° comma, c.p.c. e il verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro a cura della Segreteria. La sottoscrizione del verbale rende inoppugnabile la conciliazione la quale acquista efficacia di titolo esecutivo con l’osservanza di quanto previsto dall’art.411 c.p.c.

 

6.                   Se la conciliazione non riesce si redige processo verbale che contiene le posizioni delle parti e le ragioni del mancato accordo. Di tali ragioni il giudice terrà conto ai fini della determinazione delle spese del successivo giudizio.

            Nel verbale di mancata conciliazione le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l’ammontare del credito non controverso del lavoratore. In questo ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all’art.411 c.p.c.

 

7.                   Copia dei verbali di conciliazione o di mancato accordo è rilasciata alle parti contestualmente alla sottoscrizione.

 

8.                   Eventuali questioni interpretative e/o applicative della presente procedura sono demandate all’esame e alla decisione delle parti stipulanti il contratto nazionale di lavoro.

 

B)  Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine per   l’espletamento della procedura conciliativa, le parti possono concordare di deferire la risoluzione della controversia alla decisione del Collegio arbitrale istituito a cura delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto.

 

1)       Il Collegio, che resterà in carica per la durata del presente contratto, è rinnovabile. Esso è composto da 3 membri di cui due designati, rispettivamente, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e dalla Organizzazione imprenditoriale stipulante ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle predette parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di essa, sarà designato, su richiesta di una delle parti stipulanti, dal Presidente del Tribunale di Roma.

     Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri adottati per la  scelta di quest’ultimo.

      Il Collegio ha sede presso gli uffici della  Organizzazione imprenditoriale che provvederà a svolgere anche le funzioni di segreteria del Collegio, ma potrà riunirsi anche altrove previo accordo tra le Organizzazioni stipulanti.

 

2)     Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti alla partecipazione alle riunioni del Presidente, saranno ripartite al 50% fra le parti in causa. Le spese sostenute per gli altri componenti il Collegio restano a carico delle rispettive parti in causa.

 

3)      La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale deve contenere l’indicazione della parte istante, l’elezione di domicilio presso la segreteria del Collegio e l’esposizione dei fatti.

     Tale richiesta sarà inviata dall’interessato, a mezzo raccomandata a.r., alla segreteria del Collegio, tramite l’Organizzazione sindacale di appartenenza, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di esito negativo dell’obbligatorio tentativo di conciliazione o dal giorno di scadenza del periodo entro il quale poteva essere esperito il tentativo medesimo.

    Copia della richiesta dovrà altresì essere contemporaneamente trasmessa, a  mezzo raccomandata a.r., alla controparte datoriale, la quale potrà a sua volta aderire alla richiesta medesima con comunicazione alla Segreteria del Collegio, entro 30 giorni.

    Richiesta ed adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta degli interessati di accettazione dei nominativi del Collegio giudicante, come pure il conferimento al medesimo Collegio del potere di decidere secondo equità.

 

4)       L’eventuale istruttoria della controversia si svolgerà in forma prevalentemente orale, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio nella prima riunione.

    Il Collegio potrà liberamente interrogare le parti interessate, nonché le persone che risultino informate dei fatti.

    Le parti potranno essere assistite da Organizzazioni sindacali e/o da legali di fiducia.

    Nei termini perentori fissati dal Collegio, le parti potranno depositare presso la segreteria documenti, memorie e repliche.

5)      Il Collegio dovrà emettere il lodo entro sessanta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento, da parte della segreteria, della comunicazione riguardante l’adesione alla richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale.

 

6)      Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto per iscritto.

Esso è comunicato, tramite la segreteria, alle parti in giudizio ed è esecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal secondo comma dell’art.412 quater c.p.c.

 

7)     Per quanto riguarda l’impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale si rinvia alle norme di legge.         

        

               Dichiarazione a verbale

      Nel caso di soppravvenienza di un accordo interconfederale sulla materia di cui al presente articolo, le parti si incontreranno per esaminare l’opportunità di armonizzare le due discipline.

 

 

Art.13    Relazioni aziendali e conflittualità

 

      Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in Azienda e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle parti, tenuto conto di quanto previsto dagli accordi interconfederali del 25-1-1990 e 23-7-1993, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U.In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l'informazione di cui alla prima parte del contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.

 

Art. 14    Rappresentanza sindacale unitaria

 

     In applicazione dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti la Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil assumono l’iniziativa per la costituzione della R.S.U.

    Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può esser assunta anche dalle altre Organizzazioni sindacali firmatarie del c.c.n.I. ovvero dalle Organizzazioni di cui al punto 4), parte seconda, lett. b) del predetto accordo interconfederale.

    La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni sindacali sopra richiamate, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.  Il residuo terzo è assegnato alle sole Organizzazioni firmatarie del presente c.c.n.l. e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.

      Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a:

- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;

- 4 componenti nelle unità produttive da 101 a 150 dipendenti;

- 5 componenti nelle unità produttive da 151 a 200 dipendenti;

- 6 componenti nelle unità produttive da 201 a 300 dipendenti;

- 7 componenti nelle unità produttive da 301 a 450 dipendenti;

- 8 componenti nelle unità produttive da 451 a 600 dipendenti;

- 9 componenti nelle unità produttive oltre 600 dipendenti.

     I nominativi dei componenti la R.S.U., eletti e/o designati, saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti la R.S.U.,per il tramite dell'Associazione industriale territorialmente competente.

     I componenti la R.S.U. subentrano alla RSA e ai loro dirigenti di cui alla legge n.300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.

     La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall'accordo interconfederale 23 luglio 1993 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.

     Il monte/anno di permessi di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva al 1° gennaio di ciascun anno, già previsto dall'art. 31 del c.c.n.l. 31 gennaio 1991, viene ripartito come segue:

  - per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. di sporrà dei permessi       retribuiti di cui all'art. 23 della legge n. 300/1970;

                   - la Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntiverispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%.

     La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.

     Le precitate Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei ripetitivi componenti la R.S.U., e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da esse definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del predetto monte ore.

     I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario.  Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.

    Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all'unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi alla data delle elezioni. 

    Le operazioni connesse con l'elezione della R.S.U. saranno svolte nel rispetto delle esigenze dell'attività produttiva. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo e il calendario della votazione.

     I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato di garanti, di cui ai punti 5, 8, 13 e 20, parte seconda dell'accordo interconfederale 20-12-1993, qualora in forza all'unità produttiva dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro oppure, in via eccezionale, anche durante l'orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23 legge n.300/1970.

    La Direzione aziendale fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto indicando l'incidenza delle varie categorie.

    La R.S.U. decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei 3 anni dalla data delle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzione prevista dall'accordo interconfederale (punto 6, parte prima); in presenza di atto di revoca posto in essere attraverso la raccolta di firme certificate tra i lavoratori in numero superiore al 50% degli aventi diritto al voto.

    Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della legge n. 300/1970, firmatarie del vigente c.c.n.l. o comunque aderenti alla disciplina dell'accordo interconfederale 20-12-1993, che partecipano alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RAS ai sensi della norma sopra richiamata e cessa l'attività del Consiglio di Fabbrica ove esistente.

 

Art. 15   Assemblea

                                              

      I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno dell'unità produttiva nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'Azienda nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.

     Tali assemblee saranno tenute fuori dell'orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione (ex premio di produzione compreso (l)), durante l'orario di lavoro.

     Le assemblee - che potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - saranno indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con apposito ordine del giorno.

     Alle assemblee potranno partecipare dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti, i cui nominativi e qualifiche - unitamente alla data e ora dell'assemblea nonché all'ordine del giorno della stessa - dovranno essere resi noti per iscritto alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 48 ore.

     Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto   dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.

     Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turni.

     Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.

     Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno della Azienda.

     Restano salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.

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(1)    Vedi nota a pag.   (art.48 premio di risultato)

 

 Art.16    Permessi per cariche sindacali - Aspettativa per cariche

                                  pubbliche elettive e sindacali.

 

    Ai lavoratori membri di Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati regionali o provinciali aderenti potranno essere concessi brevi permessi retribuiti cumulabili nell'arco di ciascun trimestre, per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente richiesto per iscritto all'Azienda dalle Organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.

     Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni dei lavoratori, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'Azienda cui il lavoratore appartiene.

    I suddetti permessi, che potranno essere richiesti per non più di due rappresentanti volta per volta, promiscuamente per gli operai, gli intermedi e gli impiegati, non potranno eccedere il limite di 16 ore mensili per ciascuna Organizzazione sindacale e per ciascuno stabilimento o sede centrale.

    Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra e per quelle inerenti a funzioni pubbliche elettive potrà essere concessa una aspettativa a norma,rispettivamente, dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e della legge 3.8.1999,n265 alla quale si fa rinvio anche per il regime dei permessi a favore di lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive.

    L'aspettativa per cariche sindacali sarà accordata su richiesta scritta delle Organizzazioni sindacali interessate.

    E’ fatto obbligo ai lavoratori, cui è accordata l'aspettativa, di ripresentarsi in servizio entro 7 giorni dalla data di cessazione della carica che ha determinato l'aspettativa.  In caso contrario il rapporto di lavoro si considererà risolto per dimissioni del lavoratore.

 

CHIARIMENTO A VERBALE

da valere per le industrie della calce, del gesso e delle malte

 

     Per l'applicazione del presente articolo ai dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione della calce, del gesso e delle malte, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     I suddetti permessi, che potranno essere richiesti per non più di un rappresentante, promiscuamente per gli operai, gli intermedi e gli impiegati, non potranno eccedere il limite di 8 ore mensili per ciascuna Organizzazione sindacale e per ciascun stabilimento’.

 

                 Art.17    Affissioni.

 

    I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle Aziende.

     Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.

     Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale.

 

Art.18   Versamento dei contributi sindacali.

 

     Le Aziende opereranno le trattenute per contributi sindacali previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati che ne facciano richiesta e consegnate o fatte pervenire all'Azienda dal lavoratore stesso.

     La delega avrà validità fino a revoca scritta da parte del lavoratore interessato.               L'eventuale revoca avrà efficacia a partire dal mese successivo a quello di comunicazione.

     Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, il numero di matricola o di cartellino, l'indicazione dell'Organizzazione sindacale cui l'Azienda dovrà versare il contributo nonché la misura dello stesso che, salva diversa comunicazione da parte delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto da rendere alle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno, è commisurata allo 1% di paga base e contingenza in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

     Le trattenute saranno effettuate mensilmente sulle relative competenze del lavoratore.

     Le trattenute operate dall'Azienda verranno versate su conti correnti bancari indicati da ciascun sindacato.  I versamenti delle somme, come sopra trattenute, dovranno essere eseguiti entro la fine del mese successivo.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

      Le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti dichiarano che per i lavoratori da esse rappresentati la trasformazione da misura percentuale sui minimi tabellari in cifra differenziata per gruppi di classificazione nonché ogni modifica della cifra stessa e delle modalità di iscrizione e versamento, sempre salvo il diritto individuale di revoca, non dà luogo a rinnovo delle deleghe già rilasciate.

     Le Organizzazioni dei datori di lavoro stipulanti prendono atto della dichiarazione suddetta.    

 

Art.19    Istituti di Patronato (1)

 

    Le parti, in merito allo svolgimento dell'attività degli Istituti di Patronato ai sensi dell'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, all'interno dell'Azienda, convengono quanto segue.

1)  I Patronati, Inas-Cisl, Inca-Cgil, Ital-Uil, svolgeranno i compiti previsti dal D. Leg..C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804  nei confronti dei singoli lavoratori interessati mediante propri rappresentanti, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica rilasciato dalle rispettive Direzioni provinciali dei Patronati stessi i quali dovranno segnalare le eventuali variazioni.

2) I predetti rappresentanti dei Patronati svolgeranno le                                                                                       proprie funzioni nel locale che verrà messo a disposizione durante l’esercizio della loro attività. funzioni nel locale che verrà messo a disposizione durante l'eserci zio della loro attività.

 3)   Per lo svolgimento delle stesse verranno concordati con le  Direzioni aziendali i giorni e gli orari atti a consentire i contatti con i lavoratori fuori dell’orario di lavoro.      i lavoratori fuori dell'orario di lavoro.                                                      -

    Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i                rappresentanti  del Patronato di cui al punto 1) dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'Azienda per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo  necessario, sempre che non ostino esigenze di carattere tecnico ed organizzativo.

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(1) Per la UGL i Patronati di cui al punto 1) del presente articolo si intendono sostituiti dal Patronato ENAS.

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA  COMUNE

 

 Art.20      Periodo di prova

    L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:

       -   6 mesi per i lavoratori dei gruppi A Super e A

       -   3 mesi per quelli del gruppo B

       -   2 mesi per quelli dei gruppi CS e C

       -   1 mese per quelli dei gruppi D , E  F.

    Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.

    Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo tabellare più l'indennità di contingenza previsti per il gruppo per il quale il lavoratore è assunto in prova.

    Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro, senza l'obbligo di preavviso.

    In caso di licenziamento o dimissioni durante il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto alla retribuzione indicata nella lettera di assunzione afferente il periodo per il quale è stato mantenuto in servizio.

    Il lavoratore che, superato il periodo di prova, venga confermato, si intenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova.

 

Art.21   Assunzione – documenti - quota di riserva

    L’assunzione avverrà a norma delle disposizioni di legge e degli eventuali accordi interconfederali.

    All’atto dell’assunzione l’Azienda è tenuta a comunicare al lavoratore per iscritto:

·         data di assunzione

·         gruppo e qualifica cui egli è inizialmente assegnato  ai sensi dell’art.28 (classificazione del personale) e mansioni cui normalmente deve attendere

·         trattamento economico iniziale

·         durata dell’eventuale periodo di prova

·         località di svolgimento del lavoro

·         tutti gli altri eventuali dati previsti da norme di legge.

    All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare:

§         carta d’identità o documento equivalente;

§         libretto di lavoro;

§         la documentazione relativa alle assicurazioni sociali obbiligatorie se ne è in possesso;

§         lo stato di famiglia per i lavoratori agli effetti degli assegni per il nucleo familiare;

§         il certificato degli studi compiuti;

§         eventuali ulteriori documenti che l’azienda ritenga utili in relazione alle mansioni a cui il lavoratore è assegnato.

    E’ in facoltà dell’Azienda di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

    Il lavoratore dovrà dichiarare alla Direzione aziendale la sua residenza e comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti

    In attuazione di quanto previsto dal 2° comma, art. 25, L. 23-7-1991, n.223, le parti convengono che al fine del calcolo delle percentuali, di cui ai commi 1 e 6 del citato art.25, non si tiene conto delle assunzioni di personale inquadrato nei Gruppi  A Super, ivi compresi i Quadri, A, B, C Super, e C, 1ae 2a declaratoria, dell’art. 28  del vigente  c.c.n.l.

    Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia.

    I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie  dal comma 5  dell’art. 25, L. n. 223/1991, saranno computati ai fini della copertura dell’aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell’art. 25  legge citata, anche quando vengano inquadrati nei Gruppi e nelle qualifiche sopra individuati.

 

Art. 22    Assunzione delle donne e dei fanciulli

Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, si fa riferimento alle vigenti disposizioni  di legge.        

 

             Art.23    Visita medica.

 

    E’ in facoltà dell'Azienda di far sottoporre il lavoratore a visita  medica, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n.300 e dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626.

 

Art. 24       Apprendistato

    Per la disciplina dell’apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge, salvo quanto disposto nei commi seguenti:

A)                 Periodo di prova

    L’assunzione in servizio dell’apprendista è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a due mesi.

B)                 Durata del tirocinio

    A decorrere dal 1 agosto 1999 possono essere assunti con contratto di apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei Gruppi E, D,C,CS e B. La durata massima del periodo di apprendistato è, rispettivamente, di n.24 mesi per i gruppi E e D; 36 mesi per i gruppi C e CS; 48 mesi per il  gruppo  B.

    Alla scadenza di tali periodi gli apprendisti, ove confermati in servizio, saranno inquadrati nei Gruppi sopracitati.

C)                 Retribuzione

    Per i contratti instaurati dal 1 agosto 1999 la retribuzione degli apprendisti corrisponderà alle sotto indicate percentuali dei minimi tabellari e dell’ex indennità di contingenza  dei predetti Gruppi, determinate con le progressioni di cui appresso:

   - 1° anno       70 per cento

   - 2° anno     75 per cento

   - 3° anno     85 per cento

   - 4° anno     90 per cento

D)                 Formazione

    L’impegno formativo dell’apprendista, ai sensi di quanto previsto dall’art.16 della  L.24/6/1997 n.196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna ed è graduato in relazione al possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere con le seguenti modalità:

          Titolo di studio                                                      Ore di formazione

            1) Scuola dell’obbligo;                                    120 ore medie annue retribuite;

   2) Titolo di istruzione post-obbligo o attestato di     100 ore medie annue retribuite;

       qualifica non idonei rispetto al profilo professionale

       da conseguire;

   3) Titolo di istruzione post-obbligo o attestato di        60 ore medie annue retribuite.

                qualifica professionale idonei rispetto al profilo

               professionale da conseguire.

 

E)                  Ferie

   Il periodo di ferie degli apprendisti è pari a 4 settimane.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Al fine di assicurare la necessaria armonizzazione tra la disciplina contrattuale ed la normativa sull’apprendistato con particolare riferimento alle norme previste dalla Legge 24/6/1997 n.196, le parti convengono di istituire una specifica Commissione paritetica per individuare anche i contenuti della formazione alla luce della più recente normativa emanata in materia.                       

 

            Art.25    Contratto di lavoro a tempo determinato.

 

    L'assunzione del lavoratore può essere fatta anche con prefissione di termine in base alle norme ed alle condizioni di trattamento previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.

   Ferma restando la possibilità di ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato nei casi previsti dalla legge (L. n. 230/1962 e art. 8 bis L.n.79/1983) e dagli accordi interconfederali vigenti in materia, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, L. 28 febbraio 1987, n.56, nelle seguenti ipotesi aggiuntive:

1)                   per l'esecuzione di un'opera e/o di un servizio definiti o   predeterminati nel tempo;

2)          per sostituire lavoratori assenti per ferie o in aspettativa;

3)        per  punte  di  più intensa  attività  dovute  a particolari  richieste  di  mercato, anche stagionali, o per particolari commesse.

     Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al 10% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva.

    Nelle singole unità produttive è consentita in ogni caso l'assunzione con  contratto di lavoro a termine, per le ipotesi suindicate, di almeno n. 5 lavoratori, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'unità produttiva.

   Qualora se ne ravvisi la necessità, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a termine nonché le ipotesi che consentono le sopraddette assunzioni possono essere ampliate, con accordo sindacale (tra Azienda e R.S.U., entrambe assistite dalle Organizzazioni territoriali competenti), in funzione delle specifiche esigenze aziendali.

    L’Azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi sopra indicate, procederà all'assunzione con contratto a termine previa comunicazione alla R.S.U. relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.

 

             Art.26     Lavoro a tempo parziale

 

    Le parti convengono che i rapporti di lavoro a tempo parziale dovranno corrispondere ed essere funzionali ad esigenze di flessibilità della forza lavoro, essere compatibili con l'organizzazione del processo produttivo e diretti, nel contempo, a cogliere esigenze individuali dei lavoratori.

         Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dall'art.    del presente contratto.

         Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:

a)                volontarietà di entrambe le parti;

b)                reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;

c)                   applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso, secondo principi di proporzionalità.

         Le parti esprimono l'intendimento di valorizzare il rapporto di lavoro a tempo parziale.

         In riferimento alle norme di legge in materia, le parti riconoscono che, a fronte di specifiche esigenze organizzative, l'Azienda potrà richiedere ai lavoratori a tempo parziale prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato sempreché dette prestazioni abbiano carattere eccezionale e trovino giustificazione in ragioni obiettive e non permanenti.

 
Art. 27        Lavoro temporaneo

 

    Il contratto di lavoro temporaneo può essere concluso, oltre quanto previsto dalle lettere b) e c) dell’art.1 comma 2 della legge 24/6/1997 n.196 (per la prestazione di lavoro temporaneo in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali e per la sostituzione di lavoratori assenti) anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett.a), art.1 comma 2 della legge citata:

   1)      per l’esecuzione di una attività o di un servizio definito o predeterminato nel tempo  non avente carattere eccezionale o occasionale;

   2)   in caso di maggiore attività connessa a richieste di mercato da considerarsi temporanee o indotta dall’attività di altri settori che non sia possibile fronteggiare con le risorse normalmente impiegate;

   3)    in caso di temporanea utilizzazione per coprire posizioni non ancora stabilizzate in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali;

4)       in ogni altro caso di possibile ricorso al contratto a termine previsto dalla legislazione    vigente.

             La prestazione di lavoro temporaneo è esclusa, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 4 lett.a) della legge 196/1997, per il Gruppo F di cui alla scala classificatoria, art.28 del presente contratto.

      I lavoratori assunti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo per la fattispecie di cui ai precedenti punti 1,2,3 e 4 non potranno superare, in media annua, il 10% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. E’ consentita in ogni caso la stipula dei predetti contratti per almeno n.5 prestatori di lavoro temporaneo purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.

           Le RSU saranno informate preventivamente sul numero e sui motivi del ricorso ad assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza, le predette informazioni potranno essere rese entro i successivi 5 giorni.

 

 Art.28    Classificazione del personale.

 

            Fino al 30 aprile 1991 i lavoratori dei settori regolati dal presente contratto sono inquadrati in una scala classificatoria articolata su 7 gruppi professionali secondo le norme di cui all'art. 5 del c.c.n.l. 6.3.1987.

            A partire dal 1^ maggio 1991 viene istituito il nuovo Gruppo C Super e pertanto dalla data sopraindicata i lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria articolata su 8 gruppi professionali ai quali corrispondono 8 livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili.

     L'inquadramento delle varie mansioni nei singoli gruppi è effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili, come sotto indicato.

     La declaratoria determina, per ciascun gruppo, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento della mansione nel gruppo stesso.

     I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.

     Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, l'inquadramento sarà effettuato - nell'ambito della stessa qualifica - sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti.

     Resta fermo che nessun lavoratore, svolgente mansioni rappresentate dal profilo, potrà essere inquadrato in categoria inferiore a quella a cui il profilo si riferisce.

     Eventuali contestazioni riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e la R.S.U.

     Il presente sistema di classificazione del personale, unitamente alla scala parametrale di cui alle tabelle retributive riportate all’art.41 individua lo strumento idoneo a cogliere il valore professionale del lavoro svolto e realizza la corrispondenza tra il livello retributivo e tale valore.

     La classificazione unica, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano ad essere previsti differenziati per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale, di contratto collettivo e di accordo aziendale che si intendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto.

     In relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per il collegamento tra le declaratorie, con i relativi profili esemplificativi, e le diverse qualifiche vale quanto segue:

a)   qualifica dei quadri: declaratoria e normativa di cui al   successivo punto B);

b)   qualifica impiegatizia: declaratorie dei gruppi A Super ed A; 1^ declaratoria dei gruppi B, C Super, C, D ed E;

c)   qualifica categoria speciale: 2^ declaratoria dei gruppi B, C Super e C;

d)   qualifica operaia: 3^ declaratoria dei gruppi C Super e C; 2^ declaratoria dei gruppi D ed E; declaratoria del gruppo F.

     Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica.

 

 

NORMA TRANSITORIA

Commissione tecnica paritetica per l'inquadramento del personale

 

    Entro il 31 ottobre 1999 sarà insediata una Commissione tecnica per l'inquadramento del personale, pariteticamente composta da n. 6 rappresentanti designati dalla stessa Federmaco e da n. 6 rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

    La Commissione procederà a raccogliere tutti gli elementi di conoscenza utili per svolgere la propria attività che è finalizzata a progettare una proposta di riforma  dell'attuale struttura dell'inquadramento adottando  criteri di rispondenza all'evoluzione dei processi organizzativi e produttivi e alla correlativa specifica professionalità del personale, con particolare riguardo alle mansioni polivalenti, alla responsabilità ed autonomia delle singole posizioni di lavoro.

    La possibile configurazione in aree professionali dovrà in ogni caso rispondere ai seguenti principi:

1.descrizione di profili professionali relativi alle posizioni organizzative di lavoro presenti in azienda;

 2.completezza dell'articolazione classificatoria atta a consentire l'inserimento delle singole figure professionali nei raggruppamenti e livelli del prefigurato sistema di inquadramento;

3.carattere esaustivo ed applicativo della progettanda classificazione al fine di   consentire la collocazione del personale nei livelli di appartenenza dall'entrata in vigore del prossimo ccnl.

     La Commissione svolgerà i propri lavori nel corso del quadriennio di vigenza del presente contratto, e presenterà nove mesi prima della sua scadenza un rapporto conclusivo alle parti stipulanti.

    Sei mesi prima della scadenza del ccnl le parti esprimeranno una valutazione di accettabilità sull'impianto generale della proposta.

    Le parti provvederanno, in occasione del rinnovo contrattuale per il quadriennio successivo, a esaminare il rapporto della Commissione e a negoziare soluzioni sia sui contenuti del progettato assetto classificatorio sia sul ridisegno della scala parametrale, nel rispetto delle compatibilità economiche afferenti il rinnovando contratto.

 

Dichiarazione a verbale

 

      Le parti anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo dell’automazione- riconoscono la necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori anche al fine di un loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sulla opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale anche attraverso collegamenti con le scuole ed istituti professionali esistenti.

 

A) DECLARATORIE E PROFILI

 

GRUPPO  A SUPER

 

Declaratoria

 

  Appartengono a questo gruppo i lavoratori che, possedendo tutte le caratteristiche indicate nella declaratoria del Gruppo A nonché notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni ed adeguata preparazione teorica, sono preposti, in Azienda di adeguate dimensioni, ad attività di coordinamento di più servizi o uffici o enti produttivi fondamentali dell'Azienda ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali o svolgono, in dette Aziende, attività di alta professionalità e importanza, per il perseguimento degli stessi fini.

 

 

GRUPPO A

 

Declaratoria

 

 Lavoratori di concetto con funzioni direttive o che, comunque, svolgono mansioni di particolare rilevanza e responsabilità con facoltà decisionale e di iniziativa nell'organizzazione del lavoro e per il buon andamento di determinate attività aziendali. Sono in possesso di adeguata preparazione professionale e di approfondita e comprovata esperienza nel campo della propria attività.

 

 

GRUPPO B

 

1^ Declaratoria

 

 Lavoratori di concetto che svolgono mansioni richiedenti una certa iniziativa e una determinata autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute.  Sono in possesso di adeguata preparazione professionale o di comprovata esperienza nel campo della propria attività.

 

Profili:

- addetti a mansioni amministrative con specifica competenza nella contabilità generale e industriale;

- addetti a mansioni commerciali e/o tecnico-commerciali con specifica competenza di vendita e/o acquisto;

- addetti a mansioni tecniche con compiti di controllo e di coordinamento nell'ambito dei servizi o dei settori di produzione per assicurarne la piena efficienza e le migliori condizioni di funzionamento.

 

2^ Declaratoria

 

                    Lavoratori addetti al coordinamento, alla guida ed al controllo operativo con facoltà di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute e responsabilità di squadre di lavoratori appartenenti a gruppi inferiori di inquadramento.  Sono in possesso di adeguata preparazione professionale o di comprovata esperienza nel campo della propria attività.

 

Profili:

- capi di gruppi di lavoratori che operano in cicli tecnologici di elevata complessità;

-          preposti al controllo dell'intero ciclo tecnologico operanti in sala centralizzata di stabilimento (settore cemento).

 

 

           GRUPPO C SUPER

 

            1^ Declaratoria

 

                           Lavoratori che, alle dipendenze di appartenenti a gruppi di  inquadramento superiore, svolgono mansioni richiedenti specifica e approfondita preparazione professionale e prolungata esperienza di lavoro.

 

            Profili:

- operatori su calcolatori elettronici di elevata capacità, in possesso di idoneo titolo di studio e/o comprovata e prolungata esperienza, che provvedono alla attivazione delle macchine collegate in rete gestendo le varie fasi di elaborazione, assicurando l'alimentazione dei dati e la corretta produzione degli outputs;

    - disegnatore d'ordine con prolungata e comprovata esperienza che esegue sviluppi sulla base di elementi precostituiti e indicazioni di massima;

- lavoratore, in possesso di approfondita preparazione professionale e comprovata esperienza, che esplica la propria attività in tutti i servizi amministrativi di stabilimento.

 

 

              2^ Declaratoria

 

                           Lavoratori preposti alla guida ed al controllo di gruppi di lavoratori appartenenti a livelli inferiori di inquadramento, in possesso di elevata competenza tecnico-pratica con prolungata esperienza di lavoro.

 

             Profili:

- capi squadra che coordinano lavoratori addetti ai reparti di produzione in unità produttive a ciclo completo;

     - capi squadra di montatori o manutentori (edili, meccanici, elettrici, elettronici, ecc.) di macchine, attrezzature ed impianti operanti in ciclo produttivo completo;

     - assistenti di laboratorio con prolungata e comprovata esperienza, operanti in unità produttive a ciclo completo, con specifici compiti di supervisione di tutte le attività di analisi finalizzati al rispetto degli standards qualitativi prefissati che svolgono, anche ai fini della certificazione di qualità, tutte le incombenze tecnico/amministrative di carattere operativo per il controllo di qualità.

                      

3^ Declaratoria

 

  Appartengono a questa categoria lavoratori che, in piena autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono, su impianti ed attrezzature di particolare complessità, operazioni di notevole delicatezza e difficoltà la cui esecuzione richiede approfondite conoscenze teoriche unitamente a prolungata e comprovata esperienza di lavoro.

 

             Profili:

- specialista di processo con specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisite mediante prolungata esperienza di lavoro che compiono interventi periodici di controllo su macchine ed impianti nel rispetto di procedure predeterminate e secondo un piano preordinato inteso ad assicurarne lo stato di efficienza e che provvedono, altresì, alle verifiche tecniche dei lavori di manutenzione e montaggio anche eseguiti da terzi, partecipando ai relativi collaudi;

- montatore e riparatore di circuiti elettronici di regolazione automatica per i controlli di processi di avanzata tecnologia che, in possesso di approfondite conoscenze teoriche e prolungata e comprovata esperienza di lavoro, compie le verifiche tecniche di lavori nel campo specifico affidati anche a terzi, partecipando ai relativi collaudi.

 

 

              GRUPPO C

 

              1^ Declaratoria

 

      Lavoratori che, alle dipendenze di appartenenti a gruppi di inquadramento superiori, svolgono mansioni richiedenti specifica preparazione professionale ed adeguata esperienza di lavoro.

                       

             Profili:

     - addetti alle operazioni amministrative connesse con la consegna dei prodotti finiti che si avvolgono di videoterminali o di equivalenti sistemi di registrazione;

- venditori o semplici acquisitori di ordini non abilitati a trattative commerciali;

- disegnatori d'ordine con adeguata esperien

- stenodattilografe provette con compiti di segreteria;

- operatori su calcolatori elettronici con adeguata esperienza.                       

 

2^ Declaratoria

 

   Lavoratori preposti alla guida e al controllo di gruppi di  lavoratori appartenenti a livelli inferiori di inquadramento.  Sono in possesso di adeguata competenza tecnico-pratica.

 

             Profili:

 - capi squadra di lavoratori a turno in ciclo produttivo.

 

             3^ Declaratoria

 

  Appartengono a questa categoria i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono, su impianti od attrezzature complessi, operazioni di notevole delicatezza e difficoltà, la cui esecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e mediante esperienza di lavoro.                       

 

              Profili:

- conduttori dell'intero ciclo tecnologico in sala centralizzata;

- montatori e riparatori di circuiti elettronici di    regolazione automatica;

 - conduttori, a reparto, di più forni rotanti, che siano equipaggiati  di impianto/i macinazione-essiccazione carbone, di cui curano pure il funzionamento ed operanti di norma senza l'aiuto di altro lavoratore;

 - conduttori, a reparto, di più molini del crudo, che curano pure il processo di omogeneizzazione ed eseguono i controlli di ordine chimico e fisico intervenendo per le correzioni del crudo ed operanti di norma senza l'aiuto di altro lavoratore;

      - conduttori, a reparto, di più molini cemento, in circuito chiuso, unitamente a più essiccatoi di cui curano il funzionamento ed eseguono controlli relativi alle caratteristiche chimico-fisiche del cemento ed all'umidità residua dei semiprodotti essiccati intervenendo per le dovute correzioni;

     - conduttori, a reparto, di molini del crudo e cemento, in  circuito chiuso, che curano pure il processo di omogeneizzazione ed eseguono i controlli di ordine chimico-fisico intervenendo per le dovute correzioni;

- specialisti di processo con adeguate conoscenze teoriche che, per i fini della manutenzione ordinaria programmata, compiono operazioni periodiche di controllo sugli impianti secondo un piano preordinato inteso ad accertarne lo stato di efficienza;

     - specialisti di manutenzione meccanica, elettrica, elettronica che provvedono, se del caso, alla diagnosi dei guasti su macchine, apparecchiature elettriche o componenti elettronici, attrezzature ed impianti di particolare complessità individuando le modalità di intervento per il ripristino dell'efficienza e provvedendo direttamente, o con l'ausilio di altri lavoratori, alle operazioni necessarie anche di elevata complessità e delicatezza;

    - addetti alla conduzione di centrali termoelettriche in possesso di patente di I' grado per conduttori di generatori a vapore che provvedono anche alla manutenzione ordinaria;

    - lavoratori, inseriti strutturalmente e con continuità nei turni di lavoro di più reparti diversi del ciclo produttivo completo, che conducono, in via normale e come attività specifica, più macchine principali complesse;

    - analisti che eseguono le varie determinazioni e/o analisi chimiche o chimico-fisiche correnti nell'industria del cemento su materie prime, combustibili, semilavorati e prodotti finiti, con l'uso di apparecchiatura di complesso e delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative registrazioni.

                      

 

              GRUPPO D

 

               1^ Declaratoria

 

 Lavoratori che esplicano la loro attività alle dipendenze di lavoratori appartenenti a gruppi di inquadramento superiori svolgendo mansioni che richiedono capacità pratiche e preparazione professiona

 

 Profili:

- addetti ad uffici tecnici, commerciali ed amministrativi che compiono operazioni ricorrenti seguendo modalità e procedure prestabilite (disegnatori d'ordine, ecc.);

- addetti alla perforazione e/o verifica di schede in centri     elettronici o   meccanografici;

                  - dattilografe provette con adeguata esperienza.

 

 2^ Declaratoria

 

Lavoratori che compiono a regola d'arte lavori od operazioni delicati e complessi la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e comprovate capacità pratiche comunque acquisite.

 

             Profili:

- specialisti di macchine utensili e specialisti di mestiere che compiono, in piena autonomia esecutiva, operazioni di manutenzione, riparazione e montaggio di macchine, apparecchiatura elettriche o componenti elettronici, attrezzature ed impianti, sia in officina che nei reparti di fabbrica; addetti alla costruzione di opere per la cui esecuzione necessitano conoscenze tecniche e capacità pratiche;

                 - addetti patentati all'infermeria;

    - conduttori di mezzi semoventi in possesso di patente, ove richiesta dalla legge, che conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali ed operative del mezzo loro affidato e ne curino la piccola manutenzione;

                 - portieri-pesatori;

                 - conduttori di carroponte installati nei capannoni delle materie prime;

- minatori con compiti di maneggiare ed utilizzare a regola d'arte gli esplosivi e/o fissando la posizione dei fori da mina e la relativa carica, a cielo aperto od in galleria; addetti all'armamento di cunicoli e gallerie;                          

- analisti che eseguono determinazioni od analisi chimiche o chimico-fisiche, anche con l'uso di attrezzature di delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative registrazioni; calcimetristi (settore cemento).

- conduttori di una sola o più macchine principali complesse (forni rotanti da cemento o molini in circuito chiuso per farina o cemento) o di più macchine principali (molini compound od essiccatori) che operano sia in sala quadri sia in reparto, fatta eccezione per i conduttori di ciclo tecnologico fondamentale operanti in sala centralizzata di stabilimento; posseggono, ove richiesto dalla legge, patente per la conduzione dell'impianto (settore cemento);

- conduttori di una o più macchine principali complesse (forni rotanti da calce; forni verticali automatici con recuperatori di calore; molini combinati con idratatori e separatori) o di più macchine principali (batteria di oltre 2 forni statici da calce; molini tubolari: idratatori combinati con separatore; batteria di oltre 2 forni da gesso) che operano sia in sala quadri sia in reparto; sono in possesso, ove richiesto dalla legge, di patente per la conduzione dell'impianto.(settore calce, gesso e malte);

- distributori specializzati di magazzino in possesso di prolungata e comprovata esperienza nella mansione con conoscenza completa  di tutti i materiali del magazzino;

- addetti alla manovra, eseguita da bordo, di macchine di sollevamento, trasporto e carico di adeguata potenza per il movimento dei materiali, che conoscano le caratteristiche strutturali, funzionari ed operative del mezzo loro affidato e ne curino la manutenzione ordinaria;

- operatore del reparto consegna dei prodotti finiti attrezzato con sistemi di carico automatico che svolge tutte le mansioni previste nell'ambito del reparto ivi comprese l'estrazione dai silos e l'attestazione del tipo di carico effettuato;

- addetti alla disincrostazione di scivoli, di griglie e di torri con utilizzo di pompe ad alta pressione.

 

 

             GRUPPO E

 

1^ Declaratoria

 

      Lavoratori di ufficio che svolgono mansioni per le quali sono richieste una generica conoscenza professionale e pratica di ufficio.

 

  Profili:

- addetti a semplici mansioni di ufficio e di segreteria;  addetti a mansioni di scritturazione, copia e lucidatura dei disegni;

- addetti a lavori di archivio in genere;

- centralinisti telefonici.                        

                        

2^ Declaratoria

  Lavoratori che effettuano lavori od operazioni per i quali sono richieste specifica capacità o pratica di mestiere, nonché generiche conoscenze tecniche comunque acquisite.

 

  Profili:

- operatori di macchine utensili e lavoratori di mestiere che compiono - in base alle istruzioni sulle modalità esecutive - lavori di manutenzione, riparazione e montaggio di macchine, apparecchiature elettriche e parti ausiliarie di apparecchiatura elettroniche, attrezzature ed impianti, sia in officina che nei reparti di fabbrica; addetti alla costruzione di opere per la cui esecuzione necessitano generiche capacità pratiche;

- aiutanti di lavoratori inquadrati nei gruppi superiori che svolgono mansioni per le quali occorrono generiche capacità pratiche;

- distributori di magazzino in possesso di adeguata conoscenza delle macchine, dei loro pezzi e dei materiali;

- personale di vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli accessi relativi;

- infermieri non patentati;

- conduttori di mezzi semoventi semplici, in possesso di patente, ove richiesta dalla legge, che ne curino la piccola manutenzione; conduttori di una sola macchina principale o di una o più macchine secondarie (granulatori di Lepol, insaccatrici, sistemi di omogeneizzazione, sistemi di carico automatico) secondo prescrizioni di esercizio prestabilite senza particolari esigenze di ottimazione del processo, ma con il fine di realizzarne il funzionamento regolare;

- analisti che eseguono (valendosi anche di attrezzature speciali) soltanto alcune determinazioni correnti, non configurabili come analisi complete, e che non implicano responsabilità relative alla composizione e qualità dei prodotti finiti; addetti alla confezione e rottura dei  provini di controllo dei materiali idraulici;

                 - addetti al carico di prodotto sfuso;

- insaccatori-stivatori di prodotti in sacchi che si avvicendano continuativamente nello svolgimento delle due mansioni di insaccaggio e stivaggio con rilievo sensibile, anche se non prevalente, della prima mansione.

- addetti alla conduzione di frantoi (settore cemento);

 

 

                 GRUPPO F

 

Declaratoria

 

                  Lavoratori che svolgono mansioni di semplice manualità per le quali sono richieste generiche capacità operative.

 

Profili:

- aiutanti di lavoratori inquadrati nei gruppi superiori che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali;

- addetti all'effettuazione di carichi e/o scarichi dei prodotti su mezzi di trasporto di ogni tipo

- lavoratori che eseguono solo lavori manuali di pulizia.

 

 

B) QUADRI

 

                Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190 e della legge 2 aprile 1986, n. 106, si concorda quanto segue:

 1) la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri viene effettuata dalle parti stipulanti con il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 marzo 1987;

 2) appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori, tra quelli della declaratoria del Gruppo A Super, che, di norma alle dirette dipendenze di dirigenti, con carattere di continuità e con un grado elevato di capacità organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezione di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali svolgono funzioni direttive di guida, coordinamento e controllo di servizi e uffici o enti produttivi essenziali della Azienda o di gestione di programmi/progetti anche di ricerca di importanza fondamentale;

3) in fase di prima applicazione, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata dall'Azienda con decorrenza l' settembre 1987;

     4) ai quadri si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati con funzioni direttive con eccezione di quanto indicato nei successivi punti 5, 6 e 7;

5) le Aziende assicureranno i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali;

6) l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata quando le mansioni proprie di tale qualifica siano state svolte per un periodo continuativo di sei mesi, sempre che non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto;

7) a decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati, in aggiunta al trattamento economico previsto per il Gruppo A Super, viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di cui al successivo art.41 Tale indennità è utile ai fini del computo degli istituti determinati sulla base della retribuzione di fatto.

      Le parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente accordo si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda i quadri.

 

Art. 29   Passaggi di categoria

 

     Nel caso di passaggio dalla categoria operaia a quella intermedia o impiegatizia o dei quadri ovvero dalla categoria intermedia a quella impiegatizia o dei quadri, l’anzianità di servizio prestato nella categoria di provenienza è utile agli effetti dei sottoelencati istituti secondo  le norme di seguito indicate:

A)                  Ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso, dimissioni.

    Ai soli effetti della commisurazione degli istituti contrattuali riguardanti: ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso di licenziamento e di dimissioni, agli appartenenti alla qualifica intermedia o impiegatizia o dei quadri, provenienti dalla qualifica operaia ovvero intermedia, sarà considerata come anzianità utile quella conseguita nella qualifica di provenienza presso la stessa Azienda.

B)                  Aumenti periodici di anzianità.

     Ferme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi di categoria avvenuti dal 21 luglio 1979 in poi, gli aumenti periodici di anzianità maturati nella categoria di provenienza saranno riportati in cifra. Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per il gruppo di acquisizione fino al raggiungimento di un importo massimo maturabile (ivi compreso il riporto in cifra), a titolo di aumenti periodici di anzianità, pari a 5 volte l’importo unitario previsto per il gruppo di appartenenza  indicato al 2° comma dell’art. 45  (aumenti periodici di anzianità).

     L’eventuale frazione di bienno in corso di maturazione all’atto del passaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

Per il caso di passaggio di categoria che comporti contemporaneo passaggio di gruppo si fa riferimento ai commi 4 e successivi dell’art 44 (aumenti periodici di anzianità)

    Per i passaggi dalla categoria intermedia a quella impiegatizia o dei quadri avvenuti anteriormente al 21 luglio 1979 si fa riferimento a quanto disposto dall’art.15,punto 2,lett.B, del c.c.n.l.30.9.1994 il cui testo è riportato in allegato al n.1.

 

Art. 30 - Mutamento di mansioni

 

     Il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni rientranti nel gruppo superiore.

    In relazione a particolari esigenze aziendali, dandone comunicazione alla R.S.U., il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti il suo gruppo purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né rechi pregiudizio alla sua posizione professionale e al suo inquadramento.

    Al lavoratore che sia chiamato temporaneamente a compiere mansioni rientranti in un gruppo superiore deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua retribuzione di fatto, un compenso pari alla differenza tra la retribuzione stessa e la retribuzione che verrebbe a percepire se venisse promosso al gruppo superiore.

    Qualora, in caso di passaggio di gruppo, la nuova retribuzione del lavoratore dovesse eventualmente risultare inferiore a quella percepita nel gruppo di provenienza, il trattamento economico sarà integrato ad personam fino a concorrenza del precedente.

    Trascorso un periodo di 2 mesi consecutivi nel disimpegno di mansioni superiori avverrà a tutti gli effetti il passaggio al gruppo superiore semprechè non si tratti di sostituzione di lavoratore assente, con diritto alla conservazione del posto  (malattia o infortunio, ferie, chiamata o richiamo alle armi, aspettativa, gravidanza o puerperio, permesso o trasferta) che non dà diritto a passaggio di gruppo per tutta la durata dell’assenza. Il passaggio avverrà qualora il lavoratore sostituito non sia rientrato in servizio entro il termine dovuto.

     Ogni passaggio di gruppo sarà comunicato per iscritto al lavoratore.

    Qualora si rendessero vacanti  dei posti che non debbano essere soppressi, le Aziende procureranno di riservare la precedenza nell’occuparli a quei dipendenti che ne siano idonei per qualità, capacità, anzianità e che abbiano precedentemente sostituito il titolare del posto che si è reso vacante.

 

Chiarimento  a verbale

 

Fermo restando che le indennità di cui agli artt. 69, 74 e 83  (lavori pesanti e disagiati) competono soltanto in quanto si svolgano le mansioni e si verifichino le condizioni di lavoro  per le quali sono state istituite, si chiarisce che nei casi in cui esista la consuetudine di mantenere temporaneamente le indennità in questione, quando siano effettuati passaggi non definitivi a mansioni che non le comportino, tale trattamento di miglior favore sarà conservato in conformità a quanto previsto dall’art. 10 (inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore).

 

Art. 31    Mansioni promiscue

 

Il lavoratore che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni  relative a  diversi gruppi, ma  nell’ambito  della  stessa categoria, sarà classificato nel gruppo superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni inerenti al gruppo superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell’attività svolta dal lavoratore.

 

                Art.32    Orario di lavoro

 

                1)    Orario di lavoro settimanale

 

           La durata massima dell'orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legislazione vigente con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e dal relativo regolamento.

          La durata massima dell'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui sopra.

         L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l'Azienda di far usufruire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con la R.S.U.

      Per i lavoratori turnisti su tre turni,le 40 ore settimanali dell’orario  contrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 5 settimane.

    Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e  trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.

   Al di là dei limiti previsti dal precedente comma, l’eventuale ricorso ai casi di lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la R.S.U.

    Entro i limiti consentiti dalla legge e dalle norme di cui sopra, il lavoratore non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Non è riconosciuto, né compensato, il lavoro straordinario, festivo e notturno eseguito senza la preventiva disposizione dell'Azienda.  Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.

L'Azienda fornirà mensilmente alla R.S.U. il numero globale delle  ore straordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le motivazioni.

L’inizio e la fine del lavoro sono regolate dalle disposizioni aziendali.La tolleranza sull’entrata sarà di 5 minuti con un massimo di 15 minuti settimanali.

Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati l’orario di lavoro con l’indicazione dell’inizio e del termine di esso, nonché dell’orario e della durata degli eventuali intervalli di riposo.

 

Chiarimenti a verbale

1) Ai soli effetti della corresponsione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, per assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario -, e quelle non lavorate per ferie e permessi retribuiti saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.

2) Le parti, con le norme di cui sopra, non hanno inteso modificare   condizioni di miglior favore di fatto esistenti.

                   

                2)    Flessibilita

 

                  Le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro straordinario e si impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con l'osservanza delle norme suddette.

A fronte di particolari esigenze programmatiche, in relazione alla     necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e dell'energia, l'Azienda potrà disporre prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate  di sabato e di domenica.  Le modalità di attuazione verranno esaminate con la R.S.U.

    Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle macchine che, eccezionalmente, in base ad oggettive necessità tecnico-produttive devono effettuarsi oltre l’ orario normale di lavoro, è  data  facoltà all'Azienda di superare l'orario contrattuale settimanale, nel rispetto delle norme di legge.  Per tali lavori l'Azienda farà periodiche comunicazioni alla R.S.U.

 

                3)    Riduzione dell'orario di lavoro

                                   

    Nel confermare la normativa di cui al precedente punto 1) del presente articolo, l'orario di lavoro è ridotto, a decorrere dal 1^ luglio 1983, di 40 ore in ragione d'anno cui si aggiungono ulteriori  riduzioni, sempre  in ragione d’anno, secondo le seguenti decorrenze e misure:

 

a) dal 1.1.1989:

8 ore per tutti i lavoratori;

 

b) dal 1.1.1990:

8 ore per tutti i lavoratori;

 

c) dal 1.6.1992:

· 4 ore per i lavoratori giornalieri e su due turni;

· 8 ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati;

d) dal 1.6.1993:

4 ore per tutti i lavoratori;

 

e) dal 1.1.2001:

4 ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati;

 

f) dal 1.1.2002:

4 ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati;

 

g) dal 1.7.2003:

4 ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati.

                                                    

             Le sopraddette riduzioni saranno fruite di norma attraverso il godimento di permessi individuali retribuiti a gruppi di 8 ore.

             Le Aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame con la R.S.U., diverse modalità di utilizzazione in relazione alle specifiche esigenze produttive e per la salvaguardia dell'efficienza aziendale, nonché alle fluttuazioni di mercato, alla stagionalità della domanda e/o in presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione.

             A decorrere dal 1^ gennaio 1995 i gruppi di 8 ore di riduzione di orario annuo effettivamente fruiti in corso d'anno non saranno inferiori al numero di 6 e, ove non utilizzati entro il 31 dicembre, saranno soggetti a decadenza.  L'Azienda, con la R.S.U., procederà, di norma nel mese di ottobre di ciascun anno, a verificare la fruizione degli stessi permessi.  Nel corso della predetta verifica, per i permessi che risultassero non fruiti le parti adotteranno soluzioni coerenti con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, fermo restando che il loro effettivo godimento non potrà aver luogo oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

        In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente punto 3) per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.

 

Chiarimenti a verbale

1)     Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, eventuali riduzioni definite da accordi aziendali nonché eventuali trattamenti extracontrattuali in materia di permessi e ferie, salvo quelli concessi a titolo di nocività del lavoro, nonché quanto previsto dal Protocollo 22-1-1983.

2) Le riduzioni di orario di lavoro sopra previste saranno assorbite fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o  comunitari.                      

 

                4)    Trattamento festivita soppresse

 

        In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5-3-1977, n. 54 e successive integrazioni e modificazioni, verranno concessi, a tutti i lavoratori, quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito.

        Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia con orario settimanale superiore a 40 ore, detti permessi individuali retribuiti si intendono riferiti all'orario giornaliero contrattuale ad essi assegnato.

        I permessi dovranno essere goduti individualmente e mediante          rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzativi delle Aziende.

Le Aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con la R.S.U., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.

    In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al primo comma del presente punto per ogni mese intero di anzianità.  La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.

Per quanto riguarda le due festività la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica dei mesi di giugno e di novembre (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

 

5)    Banca ore

 

Ferma restando l'operatività della clausola contrattuale relativa al godimento dei 6 gruppi di 8 ore dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro, di cui al punto 3, 6^ comma del presente articolo, è istituita una Banca ore individuale operante dal 1.1.2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno, i permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione relativi a:

    -  le ore   a fronte delle  ex festività di cui al punto 4) del    presente articolo;

    -  le riduzione dell'orario di lavoro previste in aggiunta ai 6 gruppi di 8 ore di cui al punto 3, 4^ comma del presente articolo.

          I permessi confluiti nella Banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.

             Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di produzione (1) e, per i cottimisti, la percentuale minima di cottimo).

          L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.

          Nel mese di dicembre del 2001 le parti procederanno ad una verifica dei risultati dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.

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(1) Vedi nota a pag. … (art.48  premio di risultato)

 

Art. 33     Lavoro a turni

    La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.

    I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.

    Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dagli artt. 67,74 e 83   (lavoro straordinario, festivo e notturno). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici, sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del:

     ·   35 per cento per le ore lavorate di notte;

     ·   5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni);

     ·   35 per cento per le ore lavorate di giorno nella domenica.

    Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo.

    Le maggiorazioni di cui al 3° comma del presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, della malattia ed infortunio non sul lavoro e dell’infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi.

    Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all’art. 32 (or. di lavoro).

    La prestazione di lavoro a turno notturno coincidente con l’applicazione dell’ora legale (sia l’entrata in vigore che la cessazione) sarà compensata per le ore di attività effettivamente prestate.

    I lavoratori turnisti, addetti a lavori di ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto di lavoro se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro il cambio fermo restando l’impegno dell’Azienda a reperire il sostituto nel più breve tempo possibile.. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno fermo restando per gli impiegati quanto previsto al 9 comma, lett.a), del presente articolo..

    I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.

    Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo avrà diritto:

a)               in caso di assegnazione a lavori compresi in normali turni avvicendati:

retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro straordinario festivo calcolata come indicato negli artt. 67, 74 e 83  (lavoro  straordinario, festivo e notturno) conservando inoltre le maggiorazioni stabilite per il lavoro a turni fatta eccezione per i lavoratori di categoria impiegatizia per i quali sono confermate le disposizioni di cui all’art.103,c.c.n.l.30.9.1994 secondo le quali le percentuali di lavoro straordinario, festivo e notturno non sono cumulabili con le percentuali di lavoro a turni e la maggiore assorbe la minore.

b)               in caso di assegnazione a lavori non compresi in normali turni avvicendati:

retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro straordinario festivo, calcolata come  indicato agli artt. 67, 74 e 83 (lavoro  straordinario, festivo e notturno).

    In ogni caso, però, l’Azienda, prima dell’inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatoli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.

    Nel caso di sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.

 

                Art.34  Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

 

      Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi.

      Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua dei lavoratori addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità.

      Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nella sede di lavoro o nelle immediate adiacenze, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere e 60 settimanali, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud, rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.

      Pertanto per il lavoro effettuato entro i limiti di cui sopra non si farà luogo all'applicazione delle norme previste ai commi 3 e 4 degli articoli 67,74 e 83 (lavoro straordinario,festivo e notturno)  riguardanti la regolamentazione degli operai, intermedi ed impiegati.  

                Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, con orario di 40 ore, la retribuzione mensile sarà pari a quella del lavoratore continuo della corrispondente qualifica.

      Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, con orario settimanale superiore a 40 ore, la retribuzione mensile sarà pari a quella sopra indicata, aumentata di tante quote orarie - ottenute dividendo per 175 la retribuzione mensile di cui sopra - quante sono le ore retribuibili oltre le 40, per ogni settimana, secondo l'orario settimanale assegnato.

Il trattamento dei suddetti lavoratori è regolato come segue:

 

Orario contrattuale

Settimanale e giornaliero

Retribuzione

Lavoro 

Supplementare

 

Lavoro

Straordinario

40 ore settimanali

(8 ore giornaliere)

Mensile pari al lavoratore continuo

Dopo le 40 ore

settimanali

Dopo le 48 ore

settimanali

45 ore settimana

(9 ore giornaliere)

Mensile pari al lavoratore

continuo più 1/175 per le ore da 41 a 45 settimanali

Dopo le 45 ore

settimanali

Dopo le 54 ore

settimanali

50 ore settimana

(10 ore giornaliere)

Mensile pari al lavoratore

continuo più 1/175 per le ore da 41 a 50 settimanali

Dopo le 50 ore

settimanali

Dopo le 60 ore

settimanali

60 ore settimanali

(10 ore giornaliere per 6

giorni oppure 12 ore

giornaliere per 5 giorni)

Mensile pari al lavoratore

continuo più 1/175 per le ore da 41 a 60 settimanali

Dopo le 60 ore

settimanali

Dopo le 72 ore

settimanali

 

  Per la determinazione del trattamento economico concernente le ferie e le festività si fa riferimento all'orario giornaliero contrattuale singolarmente assegnato.

Per quanto riguarda la determinazione della gratifica natalizia o 13^ mensilità e dei trentesimi relativi all'indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento di fine rapporto, si fa riferimento ad una media retributiva mensile pari a 22 giornate calcolate in base all'orario giornaliero contrattuale singolarmente assegnato.

 

Chiarimento a verbale

 

1) Ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, per i lavoratori con orario di 60 ore settimanali, l'orario giornaliero sarà ragguagliato a 12 ore anche nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni.

2) La indicazione della durata della prestazione giornaliera è stata concordata, ai soli fini contrattuali, per la corresponsione, oltre le ore giornaliere assegnate, delle relative maggiorazioni.

 

Art. 35      Interruzioni di lavoro e recuperi

 

     In caso di interruzioni di breve durata dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.

Il lavoratore che si presenti al posto di lavoro e che per cause indipendenti dalla sua volontà non possa iniziare il lavoro o comunque dopo averlo iniziato dovesse interromperlo per un periodo superiore ai 60 minuti o definitivamente avrà diritto, nel ciclo di ciascuna settimana, alla corresponsione della retribuzione per le ore di lavoro perdute fino alla concorrenza di un quarto dell’orario settimanale predisposto nello stabilimento o cava.

Qualora invece il lavoratore venga trattenuto a disposizione dell’Azienda avrà diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza, anche se sia restato inoperoso.

    E’ ammesso il recupero a regime normale dei periodi di interruzione del lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un’ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di 30 giorni  immediatamente successivi all’avvenuta interruzione.

 

 Art.36     Riduzione di lavoro.

 

      In caso di esigenze tecniche o produttive che comportino riduzione di lavoro, la Direzione, prima di effettuare diminuzione del personale, procederà alla riduzione dell'orario di lavoro e, compatibilmente con le possibilità tecniche, alla formazione di turni di lavoro.

         In caso di sospensione totale del lavoro la cui durata superi i 15  giorni, è lasciata facoltà al lavoratore di richiedere, alla scadenza del quindicesimo giorno, la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che non siano intervenuti accordi tra le Organizzazioni sindacali locali che prevedano l'esercizio di tale facoltà dopo un maggior periodo di tempo.

              Al lavoratore che, ai sensi del comma precedente, richieda la risoluzione del rapporto di lavoro, compete l'intero trattamento,

compreso quello relativo al preavviso, come nel caso di licenziamento non per motivi disciplinari.

         Nei casi di cui sopra e ove ricorrano le condizioni previste dalle leggi vigenti, le Aziende sono tenute ad inoltrare domanda all'INPS per l'intervento della Cassa integrazione guadagni.

              Le parti si impegnano ad intervenire presso gli organi competenti per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali ai lavoratori sospesi o ad orario ridotto.

     Le parti interverranno altresì presso gli organi competenti affinché siano accelerati i tempi di comunicazione alle Aziende delle decisioni di autorizzazione alla erogazione delle integrazioni salariali prese dalle competenti Commissioni.

         Inoltre le parti concordano che, salvo giustificati motivi di impedimento, le Aziende presenteranno le domande di intervento della Cassa integrazione guadagni nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o la riduzione di orario.

              A decorrere dal 1^ gennaio 1984, nel caso di sospensioni o riduzioni di orario per le quali le Aziende richiedano l'intervento ordinario della Cassa integrazione guadagni, le Aziende stesse erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.

     Per il singolo lavoratore - sia nel caso di sospensioni e riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo mensile

complessivo superiore a 120 ore per il settore del cemento e 100 ore per i settori della calce, del gesso e delle malte non già autorizzate dall'INPS.

             In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale dell'INPS, l'Azienda procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto su trattamenti retributivi dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.

 

Art. 37 -  Assenze e permessi

 

    L’assenza deve essere comunicata all’Azienda all’inizio dell’ orario di lavoro della stessa giornata in cui si verifica, e comunque – in caso di giustificato motivo – entro il giorno successivo.

    La stessa deve essere giustificata entro le 48 ore successive all’inizio dell’assenza salvo comprovati motivi di impedimento.

    Salvo quanto disposto dagli artt. 16 (permessi per cariche sindacali, aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali) e 14 (R.S.U.), potranno essere accordati brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, con facoltà per l’Azienda di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro, allorché il permesso superi i 60 minuti.

 

Art. 38 - Aspettativa

 

    Salvo quanto previsto dall’art. 16 (permessi per cariche sindacali-aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali) al lavoratore che abbia superato il periodo di prova potrà essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa, fino ad un massimo di 12 mesi, per gravi motivi familiari che dovranno essere comprovati e giustificati.

    Tale  periodo non sarà retribuito né computato agli effetti dell’anzianità di servizio, né di alcun istituto contrattuale

    Qualora dovessero venir meno i motivi per i quali è stata concessa l’aspettativa, il lavoratore ha l’obbligo di riprendere servizio entro 15 giorni dalla data in cui i motivi stessi sono venuti a cessare.

    Il lavoratore che non si presenti in servizio entro il suddetto termine o entro 15 giorni dalla scadenza dell’aspettativa, sarà considerato dimissionario, salvo che non gli sia stata concessa dall’Azienda, per documentati motivi, una breve proroga comunque non superiore a giorni 15.

    Ai lavoratori che dovessero eventualmente essere assunti in sostituzione, verrà comunicato per iscritto che essi sono assunti a termine in provvisoria sostituzione di quelli in aspettativa.

    Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle Aziende che hanno meno di 10 dipendenti.

 

Art.39 Interruzioni di anzianità

 

    Le interruzioni e sospensioni di lavoro, i brevi permessi, le assenze per chiamata e richiamo alle armi, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio – nei limiti previsti dai rispettivi articoli per la conservazione del posto – nonché le assenze giustificate, non interrompono l’anzianità di servizio agli effetti del presente contratto.

          

  Art. 40     Determinazione quote orarie

 

         Il calcolo per stabilire la retribuzione oraria si farà dividendo la retribuzione mensile del lavoratore continuo (ivi compresa l’ex indennità di contingenza) per 175.

 

               Art. 41 - Corresponsione delle competenze

(

    La contabilizzazione delle competenze sarà effettuata mensilmente, con stampati individuali su cui saranno specificati i singoli elementi che le compongono e le eventuali ritenute che le gravano, secondo quanto previsto dalla legge 5 gennaio 1953 n. 4.

    Su richiesta dei singoli lavoratori dovranno essere corrisposti acconti secondo le consuetudini aziendali, di norma corrispondenti a circa il 90 per cento della retribuzione spettante per il periodo trascorso dopo la liquidazione delle competenze relative al mese precedente.

    Per i cottimisti l’acconto sarà calcolato anche sul presunto utile di cottimo.

    Le competenze saranno corrisposte secondo le prassi aziendali in atto.

    Le competenze dovranno essere corrisposte ai singoli lavoratori al più presto e comunque non oltre 15 giorni di calendario dalla fine del mese di competenza.

    Nel caso che l’Azienda ritardi di oltre 15 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2 per cento in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto essere corrisposta la retribuzione; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di mancato preavviso.

    Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovrà essere ripartita in un numero di rate che non comporti una ritenuta mensile superiore al 10 per cento della retribuzione, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.

    In caso di contestazione sulle competenze e sui relativi elementi costitutivi, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte non contestata.

    Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sulla busta paga, dovrà essere fatta entro 10 giorni dal pagamento.

    Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro 10 giorni da quello della liquidazione affinché il competente ufficio dell’Azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze nel mese successivo.

 

Art. 42 - Aumenti retributivi e minimi tabellari contrattuali

                                

I minimi tabellari contrattuali in vigore al 31 luglio 1999  sono incrementati a partire dalle date sottoindicate, dei seguenti importi lordi mensili:

 

 

    GRUPPI

DAL 1.08.1999

DAL 1.08.2000

TOTALE AUMENTI

 

 

  A  Super

50.200

57.300

107.500

    A

45.800

52.300

98.100

 

    B

38.200

43.600

81.800

 

    C Super

35.000

40.000

75.000

 

    C

33.300

37.700

71.000

 

    D

31.000

35.500

66.600

 

    E

27.900

31.900

59.800

 

  F

24.500

28.000

52.500

 

 

    Pertanto i minimi tabellari mensili relativi a ciascun gruppo, e valevoli per tutti i settori alle date sopraindicate, sono quelli di cui alla seguente tabella:

 

TABELLA DEI MINIMI MENSILI CONTRATTUALI

GRUPPI

DAL

1.08.1999

DAL

1.08.2000

SCALA PARAMETRALE

 

 

A Super

1.707.400

1.764.700

205

 

A

1.557.500

1.609.800

187

 

B

1.299.300

1.342.900

156

 

 

C Super

1.190.950

1.230.950

143

 

 

C

1.132.700

1.170.400

136

 

 

D

1.057.750

1.093.250

127

 

 

E

949.500

981.400

114

 

 

F

832.950

860.950

100

 

 

    Per gli appartenenti alla categoria dei quadri, in aggiunta al trattamento economico

previsto per il Gruppo A Super, è stabilita la corresponsione di una indennità di funzione il cui importo è pari a L. 80.000 lorde mensili (€ 41,32).

    Agli appartenenti al Gruppo F viene confermato l’importo, istituito con il c.c.n.l. 21/7/79, di L. 15.000  lorde mensili (€ 7,75), corrisposto quale “superminimo collettivo di gruppo” da valere agli effetti di tutti gli istituti contrattuali come paga base.

                     

             Art.43     Indennità di contingenza - EDR.

 

                     A seguito dei protocolli tra Governo e parti sociali del 10 dicembre 1991, 31 luglio 1992 e 23 luglio 1993, con i quali le parti hanno concordemente preso atto della cessazione del sistema di indicizzazione dei salari secondo quanto previsto dalla legge 13 luglio 1990, n. 191, le misure dell'indennità di contingenza - ai fini della retribuzione dei lavoratori - rimangono consolidate negli importi a questo titolo erogati nel mese di novembre 1991 e di seguito indicati:

                                                     

 

Gruppi

 

Contingenza

Importo totale

(L./mese)

 

A SUPER

 

1.032.858

 

A

 

1.026.683

 

B

 

1.012.885

 

C SUPER

 

1.005.983

 

C

 

1.005.810

 

D

 

1.002.306

 

E

 

998.133

 

F

 

993.763

 

    Per gli appartenenti al Gruppo F il calcolo dell’indennità di contingenza è stato effettuato tenendo conto delle 15.000 mensili corrisposte come superminimo collettivo di gruppo, secondo quanto previsto dall’art. 41 del presente c.c.n.l.

    A decorrere dal 1^ gennaio 1993, ai sensi del protocollo 31 luglio 1992, è corrisposta a tutti i lavoratori una somma forfettaria a titolo di Elemento Distinto dalla Retribuzione di lire 20.000 mensili (€ 10,33) per 13 mensilità a copertura dell'intero periodo 1992-1993, che resterà allo stesso titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.

             Per l'indennità di contingenza relativa al periodo pregresso alla data dei protocolli sopra richiamati si fa riferimento alla legge 26 febbraio 1986, n. 38 nonché agli accordi interconfederali regolanti la materia e alle specifiche norme dei c.c.n.l. 21 luglio 1979 e 6 luglio 1983.

 

Art. 44     Giorni festivi

 

Sono considerati giorni festivi:

 a) tutte le domeniche ed i giorni festivi prestabiliti per il riposo compensativo settimanale; per i lavoratori per i quali è previsto tale riposo;

    b) le festività nazionali del:

1.     25 aprile;

2.     1° maggio;

             c) le seguenti festività infrasettimanali:

1.     Capodanno (1° gennaio);

2.     Epifania (6 gennaio);

3.     Lunedì successivo alla Pasqua;

4.     Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto)

5.     Ognissanti (1° novembre);

6.     Immacolata Concezione (8 dicembre);

7.     S. Natale (25 dicembre);

8.     S. Stefano (26 dicembre).

d) il giorno del Santo Patrono della località dove ha sede il luogo di lavoro .

    Qualora la festività del Santo Patrono coincida con altra festività, esclusa la domenica, sarà concordato, tra le Associazioni territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, un giorno sostitutivo.

    Qualora non vi sia prestazione di lavoro nelle festività sopra elencate, non si farà luogo ad alcuna variazione del normale trattamento del lavoratore, intendendosi tale trattamento comprensivo anche delle festività stesse.

    Nel caso di prestazione di lavoro in una delle suddette festività, spetterà al lavoratore il pagamento della retribuzione oraria globale di fatto per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo calcolata, quest'ultima, sui seguenti elementi: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo.

    In caso di coincidenza di una di dette festività con il sabato - o con la equivalente giornata di riposo - il relativo trattamento economico si intende compreso nella retribuzione globale di fatto mensile.

    Per il lavoratore a turno prefissato, per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere stabilito in un altro giorno della settimana, cosicchè la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre il giorno stabilito per il riposo compensativo viene considerato giorno festivo.

    Nel caso che una delle festività di cui ai punti b) c) e d) coincida con la domenica - oppure con il giorno di riposo compensativo per i lavoratori che, per i casi previsti dalla legge e dal contratto, prestino la loro opera di domenica - verrà corrisposto 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

    Per le festività cadenti in periodo di sospensione del lavoro, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Ai lavoratori di categoria impiegatizia saranno lasciate libere, nelle vigilie delle festività di Capodanno e di Natale, le ore pomeridiane.                

 

 Art.45    Aumenti periodici di anzianità.

 

     Le parti, convenendo sulla opportunità di pervenire ad una razionalizzazione della retribuzione con la deindicizzazione di taluni elementi retributivi, concordano di modificare come segue, a far data dal 1-1-1980, la disciplina relativa agli aumenti periodici di anzianità prevista dal c.c.n.l. 30 aprile 1976.

              Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa Azienda - salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art.56 (trasferimenti) - ha diritto, indipendentemente da ogni aumento di merito, alla maturazione di 5 aumenti periodici biennali complessivi di importo mensile pari ai valori sottoindicati:

 

                                                              Gruppi                           Valori unitari scatti

 

A Super                          27.630

A                                 24.170

B                                 19.595

C Super                          17.960

C                                 16.985

D                                 16.200

E                                 14.920

F                                 13.815

 

     Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

      In caso di passaggio di gruppo, il lavoratore manterrà l'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati ed avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici, nella misura fissata per il nuovo gruppo di appartenenza, fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per il nuovo gruppo di appartenenza ivi compreso l'importo maturato nel gruppo di provenienza.

      L'importo massimo maturabile a titolo di aumenti periodici di anzianità è pari a 5 volte l'importo unitario previsto per il gruppo di appartenenza.

      La differenza che viene a determinarsi - a seguito del passaggio di gruppo - tra il valore massimo maturabile previsto per il gruppo di acquisizione, a titolo di aumenti periodici di anzianità, e quanto già maturato allo stesso titolo al momento della maturazione del 5^ aumento periodico, sarà corrisposta in concomitanza con l'erogazione di detto 5^ aumento periodico.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di gruppo verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

         Gli aumenti periodici d¡ anzianità non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né questi possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

 

Nota a verbale

         Per il passaggio dalla precedente normativa contrattuale a quella di cui al presente articolo si rinvia alle norme applicative di cui all'art. 12, disposizioni transitorie del c.c.n.l. 21 luglio 1979, riguardanti:

a)       gli operai già in forza al 21 luglio 1979 o assunti successivamente a tale data nel corso dell'anno 1979;

b)       gli impiegati e gli intermedi in forza alla data del 21 luglio   1979;

il cui testo è riportato in allegato al n.2.

 

Art. 46     Tredicesima mensilità o gratifica natalizia

 

    L’Azienda , normalmente 5 giorni prima di Natale, corrisponderà a tutti i lavoratori dipendenti (operai, intermedi, impiegati) una gratifica natalizia nella misura di una mensilità di retribuzione globale di fatto (1).

    Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.

    I periodi di assenza per malattia o infortunio, entro i limiti contrattuali della conservazione del posto, non si detrarranno dal computo della gratifica natalizia.

    Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di sevizio prestati presso l’Azienda. Agli effetti di cui sopra la frazione di mese non superiore a 15 giorni non va considerata, mentre va considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

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(1) vedi nota a pag. ........(art. 48 premio di risultato)

 

Art. 47    Trattamento di fine rapporto

    Con riferimento al disposto di cui al 2° comma dell’art. 2120 c.c., la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma dell’art. 2120 c.c. - a partire dal 1° luglio 1983 - è quella composta esclusivamente dalle somme corrisposte a specifico titolo di:

·       minimo tabellare contrattuale

·       indennità di contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge 297/1982)

·       aumenti periodici di anzianità

·       superminimi ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo tabellare    contrattuale

·       ex premio di produzione (1)

·       maggiorazione per turni avvicendati

·       maggiorazione per lavoro notturno a carattere continuativo

·       13ª mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente

·       cottimi

·       indennità di cassa

·       indennità sostitutiva di mensa

·       indennità di funzione

    Gli  elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione della quota annua anche  nei casi di assenza dal lavoro previsti dal 3° comma dell’art. 2120 c.c.

    La quota annua sarà ottenuta dividendo per 13,5 i surriportati elementi retributivi corrisposti nell’anno al lavoratore.

    Per le quote annue maturate fino al 31/12/86 - per il settore cemento e lavorazioni promiscue - e fino al 31/12/87 - per il settore calce, gesso e malte - si fa riferimento alle tabelle di cui all’art. 19 del c.c.n.l. 30/9/94, riportate in allegato al n.3.

                                            

Chiarimenti a verbale

Ai sensi dell’art. 5 della legge 29/5/1982 n. 297, l’indennità di anzianità maturata al 31/5/1982 dai lavoratori in forza a tale data, è determinata sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 66, 91, e 116 del c.c.n.l. 21/7/1979 i cui testi sono riportati in allegato al n.4.

Per i lavoratori che erano in forza il 21/7/1979 il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di loro competenza, in applicazione delle norme del presente articolo, e dalla somma già percepita al netto di ogni ritenuta nella misura prevista dalla norma transitoria di cui  ai succitati artt. 66, 91 e 116 del c.c.n.l. 21/7/1979.

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(1) vedi nota a pagina.........(art 48 premio di risultato)

 

  Art.48    Premio di risultato.

 

             Secondo quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, i cui contenuti, ripresi nell’art.1, Sistema contrattuale  del presente contratto, si intendono integralmente richiamati in questo articolo, la contrattazione aziendale potrà svolgersi - tra le parti espressamente indicate nel sopracitato  articolo  sotto il titolo  Contrattazione aziendale  - ai fini della determinazione di un premio annuale di risultato che sarà collegato a parametri e obiettivi di produttività, redditività e/o altri indicatori ravvisati rilevanti agli effetti del miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, concernenti l'azienda nel suo complesso, concordati tra le parti.

             L'erogazione del premio di risultato, essendo di natura variabile, deriverà dal conseguimento degli obiettivi concordati.

    Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo-previdenziale, di cui al Protocollo 23 luglio 1993, ove necessario, attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge.Gli accordi aziendali o di gruppo avranno durata quadriennale.Le parti (azienda, R.S.U. e OSL), agli effetti della contrattazione aziendale e dei suoi obiettivi, valuteranno, in apposito incontro preventivo che costituirà momento di ulteriore articolazione del sistema di relazioni industriali, la situazione dell'azienda, la redditività, la competitività e le sue prospettive di sviluppo.

             Le predette valutazioni, in sede aziendale o di gruppo, dovranno essere svolte con riferimento al quadro delle compatibilità e delle specificazioni, confacenti per le aziende dei settori disciplinati dal presente contratto, dei parametri di produttività e di redditività di cui al 1^ comma del presente articolo, che   saranno

esaminati dalle parti stipulanti in apposito incontro da tenere nel semestre successivo alla stipula del contratto nazionale di lavoro.

   La contrattazione aziendale si svolgerà senza iniziative unilaterali delle parti durante i due mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza degli accordi aziendali da rinnovare e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste.  L'Azienda che riceve la proposta di rinnovo darà riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della proposta stessa.

   Dal 1^ settembre 1994 non trova più applicazione la disciplina di cui all'art. 15 del c.c.n.l. 31-1-1991. Gli importi in misura fissa aziendalmente corrisposti rimangono consolidati (1) e congelati nelle cifre in essere alla stessa data e non saranno più oggetto di successiva contrattazione.

      Eventuali premi variabili ovvero parti variabili dei premi      stessi in atto alla data di cui sopra manterranno invece le loro caratteristiche di variabilità fino all'atto della  istituzione del Premio annuale di risultato. Le parti ne potranno concordare forme e modi diversi di corresponsione senza oneri per le aziende e senza svantaggi per i lavoratori in occasione del negoziato sul Premio annuale di risultato.

 

Nota a verbale

 

         Per la realizzazione degli impegni concordati tra le parti sociali e Governo, e di cui al Protocollo 23 luglio 1993, gli accordi aziendali prevederanno clausole di adeguamento alle norme di legge, presenti e future, attuative dei suddetti impegni nel rispetto del principio dell'invarianza dei costi e dei benefici.

            ------------------------------------------

(1) Gli importi mensili consolidati al 1^ settembre 1994, oltre che per le ore di effettiva prestazione, vanno computati anche ai fini delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto, della gratifica natalizia o 13 mensilità, dei permessi retribuiti concessi a qualsiasi titolo nonché per le ore di assemblea retribuite ai sensi di legge ed ai fini del trattamento integrativo economico in caso di malattia o infortunio.

 

Art. 49     Mensa

 

    Fatte salve le situazioni in atto e considerata sia la struttura dei settori sia la varietà delle situazioni di fatto che non consentono di pervenire ad una regolamentazione uniforme dell’istituto, si conviene che la possibilità di attuazione del servizio di mensa sarà affrontata onde pervenire ad idonee soluzioni aziendali o locali

     Pertanto, nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, con almeno 125 dipendenti, le Direzioni e le R.S.U. si incontreranno al fine sopra indicato, tenendo conto delle situazioni obiettive nelle singole unità produttive quali, ad esempio, la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e lavoratori che utilizzino il servizio ecc.

     Nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, dove sarà realizzata la mensa, il concorso delle Aziende al costo del pasto non sarà inferiore al 50%.

    In tutti gli stabilimenti ove sarà istituita la mensa, al lavoratore che non partecipi alla medesima per cause dipendenti dalle esigenze di servizio o da accertati motivi di salute verrà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di L. 100 (€ 0,052) per ogni giorno di presenza.

    Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto aziendalmente corrisposto allo stesso titolo.

Agli addetti del settore cemento, appartenenti ad unità con meno di 125 dipendenti, sarà riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa per ogni giorno di presenza in misura percentuale dell'’ndennità aziendalmente erogata ai lavoratori appartenenti ad unità produttive con più di 125 addetti.

Tale percentuale viene definita nel 34% dell’indennità aziendalmente in vigore all 1/4/1987, nel 67% dell’indennità aziendalmente in vigore all’ 1/4/1988, nel 100% dell’indennità aziendalmente in vigore all’ 1/4/1989.

L’indennità come sopra definita assorbe sino a concorrenza quanto aziendalmente corrisposto allo stesso titolo alle scadenze sopraricordate.

 

Nota a  Verbale

La presente normativa non modifica le situazioni in atto derivanti dall’applicazione di accordi aziendali e di gruppo. Dette situazioni restano confermate.

 

  Art.50   Congedo matrimoniale.

 

      Ai lavoratori di ambo i sessi che abbiano superato il periodo di prova verrà concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, con decorrenza del trattamento economico che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale.

              Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

             La richiesta del congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio e dovrà essere documentata.

             Il congedo matrimoniale è dovuto anche in caso di dimissioni

per contrarre matrimonio.

    Per quanto non previsto nel presente articolo, per gli intermedi e per gli operai, si fa richiamo al contratto collettivo di lavoro interconfederale 31 maggio 1941.

    Il trattamento, come sopra corrisposto dall'Azienda, assorbe, fino a concorrenza dello stesso, quello previsto dalle vigenti norme generali in materia e quello riservato agli intermedi e agli operai dal contratto collettivo di lavoro interconfederale sopra richiamato.

             Il trattamento economico spetta ai lavoratori occupati quando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo.  Tuttavia si farà luogo ugualmente alla corresponsione della retribuzione per il periodo di congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, si trovi per giustificato motivo sospeso o assente.

    Qualora intervenissero in avvenire norme di carattere generale

per la disciplina della stessa materia, il trattamento stabilito dal  presente articolo sarà assorbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento che sarà disposto con dette norme.

     Il matrimonio dovrà essere documentato con la presentazione del relativo certificato entro 30 giorni dalla sua celebrazione.

 

Art. 51     Indennità di testimonianza

 

E’ mantenuto integro il trattamento economico del lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali, in dipendenza del servizio. In tal caso il lavoratore, qualora debba allontanarsi dal posto di lavoro o località di lavoro, ha diritto, sempreché ne ricorrano i presupposti, al trattamento previsto dagli artt. 71,77 e 86 (trasferte), dedotto quanto già percepito dall’Autorità Giudiziaria per trasferta e spese di trasporto.

 

 Art.52     Malattia ed infortunio non sul lavoro.

 

     In caso di interruzione del servizio, dovuta a causa di malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 14 mesi di calendario, raggiunti anche con più periodi di assenza, nell'ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.

             Scaduti i termini della conservazione del posto senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'Azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.

    Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.  Ove ciò non avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.

              Durante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di malattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte dell'Azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattamento economico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, il guadagno medio di cottimo), aumentata dell'ex premio di produzione (1), nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa:

a)      per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti:

   - 100 per cento per i primi 6 mesi;

   -  50 per cento per ulteriori 6 mesi;

b)      per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti:

   - 100 per cento per i primi 8 mesi;

   -  50 per cento per ulteriori 4 mesi.

             Ai fini del computo dei diversi scaglioni temporali a cui è commisurato il sopraddetto trattamento economico, l'Azienda cumulerà le assenze dovute a più eventi morbosi.

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(1)    Vedi nota a pag. ...(art.48 premio di risultato)

 

    Per il lavoratore cui si applica la parte I e II del presente contratto il trattamento economico è corrisposto dall'Azienda con deduzione di tutte le somme cui il lavoratore ha diritto da parte dell'Istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento delle malattie da parte dell'Istituto stesso. Resta inteso che per eventuali periodi di assenza, compresi nei limiti della conservazione del posto ma eccedenti i periodi cui è commisurato il trattamento economico contrattuale e per i quali il lavoratore dovesse aver diritto alle prestazioni economiche dell'INPS, le dette prestazioni verranno corrisposte al lavoratore stesso fermo restando che l'Azienda, in occasione dell'erogazione della gratifica natalizia o 13^ mensilità, dedurrà i ratei di gratifica natalizia o 13^ mensilità relativi ai periodi di assenza di cui trattasi.

            L'Azienda recupererà nei confronti dei predetti lavoratori quanto corrisposto loro nel caso in cui l'erogazione dell'indennità di malattia da parte dell'Istituto assicuratore non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso.

            Fermi restando i succitati limiti per la conservazione del posto, il trattamento economico di cui sopra ricomincia ex novo: in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per malattia, dal 30^ giorno di ricovero ospedaliero e per le assenze per malattia iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%.  Nei predetti casi resta comunque stabilito che il trattamento economico al 100% non potrà eccedere i sei mesi nell'anno di calendario per gli appartenenti allo scaglione a) e gli 8 mesi nell'anno di calendario per gli appartenenti allo scaglione b).

    Il trattamento economico previsto dal presente articolo non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, provinciali, regionali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future, e assorbe fino a concorrenza le erogazioni eventualmente corrisposte dall'Azienda per detti trattamenti.

    Le assenze per malattia od infortunio non sul lavoro, da comunicarsi all'Azienda all'inizio del normale orario di lavoro della stessa giornata in cui si verificano e comunque - in caso di giustificato motivo - non oltre il giorno successivo, dovranno essere documentate, salvo casi di forza maggiore, mediante certificazione redatta dal medico della competente struttura sanitaria su apposito modulo da inoltrare all'Azienda nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il terzo giorno dall'inizio della malattia. In caso di Tbc la certificazione concernente l'assenza verrà rilasciata dall'INPS.

             L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'Azienda di norma entro la scadenza dell'iniziale periodo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro.  Detta prosecuzione deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'Azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro indicata nel certificato medico precedente.

     In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, salvo il caso di forza maggiore, l'assenza si considera ingiustificata.

    L'Azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.  A tal fine ogni mutamento del luogo di residenza durante il periodo di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'Azienda.

    Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro e per tutto il periodo della malattia, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

    Nel caso in cui per disposizioni a livello nazionale e/o territoriale le visite di controllo siano effettuate in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno automaticamente adeguate. L'Azienda darà comunicazione alla R.S.U., e mediante affissione ai lavoratori, delle nuove fasce orarie di reperibilità.

             Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'Azienda.

             Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito al domicilio noto al datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, nonché per comprovate cause di forza maggiore, decade dal diritto al trattamento economico contrattuale nelle misure del 100% per i primi 10 giorni e del 50% per l'ulteriore periodo, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, ed il fatto costituisce inadempimento grave degli obblighi contrattuali sanzionabile ai sensi dell’ art.62 .

     Quanto previsto dal comma precedente si applica anche nei confronti del lavoratore che non si presenti alle visite collegiali previste da norme di legge o da regolamenti.

         E' fatto divieto al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro di svolgere alcuna attività lavorativa comunque remunerativa.  La violazione di tale divieto costituisce inadempimento grave degli obblighi contrattuali sanzionabile ai sensi dell’ art.62 .

         Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'Azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte per il trattamento come sopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importo.

 

Chiarimenti a verbale

 

1)  Per i lavoratori cui si applica la parte I e II del presente contratto i ratei della gratifica natalizia corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla gratifica natalizia di cui all'art.46 (13^ mensilità o gratifica natalizia) non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per malattia od infortunio non sul lavoro.                    

2)  Al fine di consentire una più puntuale organizzazione dei turni di lavoro nel rispetto delle esigenze dell'impresa e dei singoli lavoratori, il lavoratore turnista assente per malattia avvertirà la Direzione del rientro in servizio o dell'eventuale prosecuzione dello stato di malattia,entro il giorno precedente il termine di rientro previsto nella certificazione medica.

 

 

Art. 53      Infortunio sul lavoro e malattia professionale

 

    Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.

    Anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.

    Quando l'infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori dallo stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.

    Nel caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali contratte in servizio e debitamente accertate dall'Istituto assicuratore, si farà luogo alla conservazione del posto come segue:

a)                   in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;

b)                   in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.

    Ai lavoratori assenti per infortunio sul lavoro o malattia professionale, sarà corrisposta da parte dell'Azienda, per un periodo massimo di 18 mesi, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce dall'Istituto assicuratore in forza di disposizioni di legge e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 100 per cento della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza,  eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, guadagno medio di cottimo) aumentata dell'ex premio di produzione (1), nonché della maggiorazione media per lavoro a turno per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa.

   Per il giorno nel quale si verifica l’infortunio, l'Azienda, ai sensi dell'art. 73 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, corrisponderà la retribuzione come sopra indicata per le ore non lavorate a causa dell'infortunio medesimo. Per i primi 3 giorni successivi di carenza assicurativa l'Azienda corrisponderà il 100 per cento della suddetta retribuzione.

    Il trattamento economico di cui al presente articolo sarà corrisposto al lavoratore sempreché l'infortunio o malattia professionale siano riconosciuti dall'Istituto.

    Nel caso in cui il lavoratore infortunato, superati i periodi di conservazione del posto sopra previsti, non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'Azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.

    Nel caso in cui ciò non sia possibile è lasciata facoltà al lavoratore di richiedere un periodo di aspettativa non superiore a 1 anno.

    Superato il suddetto periodo massimo di tempo, è in facoltà di ambo le parti di risolvere il rapporto di lavoro.

    Ove la risoluzione del rapporto di lavoro dovesse verificarsi per licenziamento da parte dell'Azienda al lavoratore sarà corrisposto il normale trattamento di anzianità di cui all'art. 47 (trattamento di fine rapporto), integrato dalla indennità sostitutiva del preavviso. Ove invece la risoluzione del rapporto dovesse avvenire per dimissioni del lavoratore, allo stesso verrà corrisposto il solo trattamento previsto dall'art. 47  (trattamento di fine rapporto).

(1)    Vedi nota a pag…….(art. 48 premio di risultato)

 

            Qualora  l’Azienda abbia provveduto ad un trattamento assicurativo volontario per il caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali dei propri dipendenti, si applicherà al lavoratore il trattamento più favorevole derivante, nel suo complesso, o dalla applicazione delle norme del presente articolo o dall’attuazione delle provvidenze assicurative aziendali.

    I ratei della grafica natalizia corrisposti dall’Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo.

Pertanto dalla gratifica natalizia di cui all’art.46 (13^ mensilità o gratifica natalizia) non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

   Per quanto riguarda la comunicazione dell’assenza e la facoltà di controllo dell’Azienda, valgono le disposizioni di cui all’art. 52 (malattia e infortunio non sul lavoro).

   Nell’ambito della conservazione del posto, per il periodo eccedente quello relativo al trattamento economico previsto dal presente articolo, il rapporto di lavoro rimarrà sospeso salva la computabilità del trattamento di fine rapporto ai sensi del 3° comma dell’art.2120 c.c.

 

Art.54   Chiamata  e richiamo alle armi

 

      In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, nonché per il richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti al momento della chiamata o del richiamo stesso,nonché a quanto contenuto nella legge 28.8.1991, n.288 sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo .

               Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria risolve il rapporto di lavoro, senza diritto al riconoscimento dell'anzianità relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi.

 

 Art.55    Gravidanza e puerperio

 

              Per quanto attiene alla tutela fisica ed al trattamento economico delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 26 agosto 1950, n. 860 e successive modifiche (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, legge 9-12-1977, n. 903).

 

Art. 56    Trasferimenti

 

    Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un’altra, situata in diverso comune, dovranno essere connesse a comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e tenere conto delle esigenze del lavoratore e della sua famiglia.

    I trasferimenti saranno regolamentati come segue.

    Il trasferimento sarà comunicato al lavoratore per iscritto con almeno un mese di preavviso e con la relativa motivazione.

    Se il trasferimento comporta come conseguenza il cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, sarà corrisposto al lavoratore l’importo, previamente concordato con l’azienda, delle spese di trasporto degli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.), nonché delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio in corso di trasferimento per sé e per i familiari conviventi (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), che con lui si trasferiscono.

     Il rimborso delle spese di viaggio avverrà secondo le consuetudini aziendali.

     Il lavoratore trasferito ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di contratto d’affitto regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro alla comunicazione del trasferimento.

     L’Azienda concederà al lavoratore, di cui sia disposto il trasferimento, i permessi necessari di assentarsi dal servizio per le occorrenze relative alla spedizione degli effetti familiari o a quanto altro strettamente indispensabile per le operazioni di trasloco.

     Al lavoratore trasferito sarà comunque corrisposta una indennità pari a mezza mensilità di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità ed eventuale minimo di cottimo) che andrà a percepire nella nuova sede di lavoro, salvo che il trasferimento avvenga in località dove egli ha residenza, domicilio o stabile dimora. Tale indennità sarà aumentata ad una mensilità ed un terzo se il lavoratore trasferito è capo famiglia.

    L’indennità in parola sarà invece ridotta ad un quarto di mensilità e a mezza mensilità rispettivamente per il lavoratore non capo famiglia e lavoratore capo famiglia, qualora l’Azienda abbia provveduto a procurare al trasferito la disponibilità dell’alloggio nel luogo di destinazione ed il lavoratore usufruisca di fatto di detto alloggio.

    Se il nucleo convivente a carico del lavoratore è composta da più di tre persone oltre il lavoratore stesso, verrà corrisposta dall’Azienda una indennità supplementare pari all’importo di tre giornate di retribuzione, composta dagli elementi sopra indicati, per ogni componente il nucleo familiare, oltre il terzo, a carico del lavoratore e che con lui si trasferisca.

    Al lavoratore trasferito a sua espressa domanda, compete solo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute nei limiti più sopra richiamati e delle spese per il trasporto degli effetti familiari.

    Il lavoratore trasferito conserva ad personam, se più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, ma non quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali ed alle particolari prestazioni nella sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori od inerenti alle specifiche prestazioni.

    Al lavoratore che venga trasferito per esigenze dell’Azienda e il cui rapporto di lavoro venga risolto entro i 10 anni successivi per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località di origine o in una delle località

in cui risiedeva prima dell’ultimo trasferimento, saranno rimborsate le spese che egli abbia effettivamente sostenuto per tale rientro, con gli stessi criteri fissati più sopra per il trasferimento dovuto ad esigenze di servizio, sempreché il rientro avvenga entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

    La concessione di cui sopra avrà luogo anche se la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga oltre il termine di 10 anni dalla data del trasferimento, qualora il lavoratore abbia superato, alla data del licenziamento stesso, i 55 anni di età se uomo ed i 50 se donna.

    Qualora ostino al trasferimento comprovati e riconosciuti obiettivi motivi del lavoratore o  dei suoi familiari, l’Azienda non procederà al suo licenziamento.

    In caso di trasferimento del lavoratore, nell’ambito di Aziende delle stesso gruppo cui si applica il presente contratto, verranno conservati al lavoratore stesso l’anzianità  maturata nell’Azienda di provenienza e il trattamento in quest’ultima goduto.

    Il lavoratore di cui al comma precedente che non dovesse accettare il trasferimento, avrà diritto (fatte salve le condizioni previste ai commi 1° e 15°), anche se dimissionario, al trattamento di fine rapporto e all’indennità di preavviso.

 

                                                      Nota a verbale

I trasferimenti adottati dalla Direzione aziendale saranno tempestivamente comunicati alla R.S.U.           

 

 Art.57    Lavoratori studenti - Diritto allo studio.

 

           1)  Lavoratori studenti

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi  in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

         Saranno altresì esonerati dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali.

         Ai lavoratori studenti universitari sarà concesso, a richiesta, un giorno di permesso retribuito per ogni prova di esame sostenuta.  Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati a tre.

         Ai lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali saranno concessi, a richiesta, tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.

         Ai lavoratori di cui al 3^ e 4^ comma del presente articolo, che nel corso dell'anno debbono sostenere gli esami di diploma, potranno essere concessi, a richiesta, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni.

         Ad altri lavoratori studenti saranno concesse le facilitazioni previste dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

         Il lavoratore interessato dovrà produrre all'Azienda le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente punto.

 

        2)  Diritto allo studio

                Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.

         I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.

         Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.

         Nell'arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3 per cento dei lavoratori occupati dall'Azienda nell'unità produttiva, compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva.  Potrà, comunque, usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 25

         Tale ultimo limite tiene conto del fatto che la produzione dei     settori si svolge prevalentemente su tre turni.

         Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'Azienda almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso. la durata, l'istituto organizzatore.

         Il lavoratore dovrà fornire all'Azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.

         Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma quarto.

         Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.

 

Art.58      Previdenza Complementare

 

    La contribuzione a CONCRETO, “Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell’industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni”, istituito con l’Accordo 27.1.1999 tra Federmaco e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL e costituito con atto notarile in data 19 maggio 1999, è così ripartita:

-                     1% a carico dell’Azienda e 1% a carico del lavoratore commisurato al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore;

-                     100% dell’accantonamento TFR annualmente maturato nell’anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;

-                     30% dell’accantonamento TFR annualmente maturato nell’anno per gli altri lavoratori.

Le modifiche delle misure della contribuzione sono stabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

   

             Art. 59  Tutela tossicodipendenti e loro familiari.

 

                                               Le parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, convengono quanto segue.

     I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

         Il lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata documentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata.

         I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.  Gli interessati dovranno avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'aspettativa, fornendo adeguata documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questi partecipa, nonché l'attestazione di cui sopra.

         I lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo.

         Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono frazionabili.

         Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa l'Azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.

 

Art. 60    Conservazione utensili e visite d’inventario e di controllo

 

    Il lavoratore deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione per lo svolgimento delle sue mansioni.

    Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve farne richiesta al suo superiore.

    In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, deve consegnare, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.

    Il lavoratore risponderà - e l’Azienda potrà rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreché il lavoratore sia messo in grado di custodire il materiale affidatogli.

    Nessun lavoratore potrà rifiutarsi a qualsiasi visita d’inventario che, per ordine dell’Azienda, venisse fatta agli oggetti affidatigli.

    Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita personale di controllo solo nei casi e nei modi previsti dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

Art. 61    Norme comportamentali

 

             Oltre che al presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purchè non contengano limitazione dei diritti derivanti dal contratto stesso e dalle norme legislative in vigore.

      Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.

      Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:

1.       Rispettare l’orario di servizio e adempiere alle formalità prescritte dall’Azienda per il controllo di presenza;

2.       Non abbandonare il posto di lavoro o sospendere il lavoro senza giustificato motivo;

3.       Dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidategli secondo le istruzioni impartite dai superiori;

4.       Avere cura e non danneggiare il materiale di lavorazione, locali, mobili, macchinari, attrezzature, strumenti;

5.       Non presentarsi o trovarsi al lavoro in condizioni che possono risultare di pregiudizio per sé e/o per gli altri;

6.       Non danneggiare colposamente o mettere fuori opera dispositivi antinfortunistici;

7.       Conservare assoluta segretezza sui processi di produzione dell’Azienda e non trarre profitto con danno, dell’Azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue mansioni, né svolgere attività contraria all’Azienda medesima;

8.       Astenersi dallo svolgere durante il servizio atti che potrebbero procurargli lucro e comunque possano sviare la sua attività che deve essere interamente dedicata all’Azienda;

9.       Attenersi alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai regolamenti interni e non recare pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene o al normale andamento del lavoro.

Salvo autorizzazione dell’Azienda gli è vietato inoltre di valersi, anche fuori del servizio, della propria condizione per svolgere a fine di lucro, sotto qualsiasi forma, attività che siano in relazione con gli interessi dell’Azienda.

 

Art. 62   Provvedimenti disciplinari

 

    I provvedimenti disciplinari applicabili ai lavoratori sono i seguenti:

a)                   Rimprovero verbale;

b)                   Rimprovero scritto;

c)                   Multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale         superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità);

d)                   Sospensione dal lavoro e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 3 giorni;

e)                   Licenziamento ai sensi dell'art. 63 (licenziamento per mancanze).

    Per l'applicazione dei provvedimenti di cui sopra si fa riferimento all'art. 7 della legge 20.5.1970 n. 300.

    In ogni caso il datore di lavoro non può adottare i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale senza aver contestato per iscritto, preventivamente al lavoratore l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa entro i 5 giorni successivi dal ricevimento della contestazione.

    Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante delle associazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato oppure dalla RSU.

    Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione sindacale alla quale si è iscritto o a cui conferisce mandato, la procedura di cui all’art.12  (Reclami e controversie-Procedura di conciliazione e di arbitrato irrituale).

    I provvedimenti delle multe saranno versati all'INPS o a istituzioni aziendali di carattere assistenziale per i lavoratori.

 

Art. 63    Licenziamento per mancanze

 

    L'Azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità sostitutiva nei seguenti casi:

1.                   Insubordinazione verso i superiori o gravi offese verso i compagni di lavoro;

2.                   Reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

3.                   Rissa all'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;

4.                   Recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;

5.                   Atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti;

6.                   Trafugamento di schizzi, di utensili, di altri oggetti, nonché di prodotto o di materiali di proprietà dell'Azienda;

7.                   Lavorazione e costruzione nell'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;

8.                   Abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello                                                                                 stabilimento;

9.                   Assenza ingiustificata per quattro giorni di seguito o per quattro volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno;

10.               Mancanze relative a doveri non specificatamente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

    Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamento volontario o per colpa grave e di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

 

Art. 64    Certificato di lavoro

 

    Fermi restando gli obblighi di legge sull’aggiornamento e sulla consegna del libretto di lavoro, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’Azienda rilascerà al lavoratore, all’atto della cessazione del servizio, un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale egli ha prestato la sua opera nell’Azienda, delle mansioni disimpegnate e del gruppo professionale al quale è appartenuto.

 

  Art.65    Caso di morte del lavoratore.

 

      In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3^ grado e agli affini entro il 2^ grado.

      In mancanza delle persone sopra indicate, le indennità predette sono attribuite secondo le disposizioni testamentarie o, in mancanza di testamento, secondo le norme della successione legittima.

    A puro titolo di liberalità, agli eredi sarà concesso, quale concorso alle spese funerarie, un contributo la cui misura sarà fissata ad esclusivo giudizio dell'Azienda.

    In caso di morte del lavoratore che si trova in trasferta, l'Azienda assumerà a suo carico le spese di trasporto della salma nel Comune di residenza.

    In caso di morte del lavoratore, trasferito per esigenze della                                            Azienda nell'ultimo decennio si farà luogo al rimborso, ai familiari che ne facciano richiesta e che con lui si erano trasferiti, delle spese di trasloco sostenute per il rientro nella località di origine o in cui risiedevano prima del trasferimento.  Il rientro di cui sopra dovrà avvenire entro 1 anno dalla data del decesso.

 

 Art.66     Decorrenza e durata.

 

      Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1^ agosto 1999 ed avrà vigore fino a tutto il 31 luglio 2003; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 luglio 2001.

     Esso si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata r.r.

 

 

                                        DISCIPLINA SPECIALE

 

PARTE I

 

Soggetti destinatari della parte prima

della disciplina speciale

 

    La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla 3a declaratoria dei Gruppi C Super e C, dalla 2a declaratoria dei Gruppi D ed E e dalla declaratoria del Gruppo F.

 

Art. 67 Lavoro straordinario, festivo e notturno

 

     Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'art.32 (orario di lavoro) e all’art. 34 (addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia):

 -è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali;

- è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art.44 (giorni festivi);

- è lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.

             Ai soli effetti contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere verrà compensato con la maggiorazione: del 23 per cento se diurno, del 40 per cento se notturno, del 50 per cento se festivo o festivo notturno.  Per i lavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l’orario giornaliero assegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla tabella dell’art.34 verrà compensato con la maggiorazione: del 18 per cento se diurno, del 35 per cento se notturno, del 45 per cento se festivo o festivo notturno.

             Le sottoindicate percentuali di maggiorazione, nonché quelle relative al lavoro di cui al secondo comma del presente articolo, saranno applicate sulla retribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore (minimo tabellare eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) per il numero fisso 175 e, per i cottimisti, anche sulla percentuale minima contrattuale di cottimo:

      -   lavoro straordinario diurno: 23 per cento;

      -   lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 30 per cento;

    -  lavoro notturno a carattere continuativo (guardiania, custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati: 25 per cento;

      -   lavoro straordinario notturno: 40 per cento;

      -   lavoro ordinario in giorni festivi: 40 per cento;

      -   lavoro straordinario festivo: 50 per cento;

      -   lavoro straordinario festivo notturno: 50 per cento;

      -   lavoro festivo ordinario notturno: 40 per cento.

    Le percentuali di cui al  presente articolo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.

    Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come sopra indicato sempreché l'Azienda abbia comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione della domenica.  Il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana successiva.

    Le eventuali prestazioni, effettuate anche nel giorno del riposo assegnato in sostituzione della domenica, daranno luogo alla corresponsione della retribuzione globale di fatto con la maggiorazione di straordinario festivo calcolata come sopra indicato.

            Al lavoratore che venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento, avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo), se la prestazione viene effettuata nelle ore diurne (dalle 6 alle 22), e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6).

   La suddetta indennità sarà corrisposta nella misura indicata, tenendo come punto di riferimento l'ora in cui ¬ richiesto l'inizio della prestazione.

 

Dichiarazione a verbale

     Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario notturno assorbono e comunque non si cumulano con quanto a qualsiasi titolo già concesso in sede aziendale in relazione ai suddetti regimi di orario.

 

Art. 68 Modalità per la mensilizzazione.

 

    La mensilizzazione, attuata per i seguenti elementi:

-  minimo tabellare;

      - aumenti periodici di anzianità.

- ex indennità di contingenza;

- superminimi;

- ex premio di produzione (1)

compensa tutte le ore lavorative e retribuibili comprese nell'ambito dell'orario contrattuale di ogni singolo mese, indipendentemente dal numero di tali ore cadenti nel mese stesso.

                            Pertanto, vengono dedotte le ore non lavorate e vengono corrisposte le ore eventualmente prestate oltre l'orario normale.

    Per quanto riguarda le modalità di corresponsione, valgono le seguenti norme.

    a) Ai lavoratori che, nel corso del mese, hanno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si sono assentati soltanto per ferie, per festività, per congedo matrimoniale, per permessi retribuiti o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, viene liquidato l'intero importo come sopra mensilizzato.

                             In tal modo si intendono compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, il congedo matrimoniale, i permessi retribuiti, le altre assenze che comportano il diritto alla retribuzione e le festività di cui all'art.44 (giorni festivi), escluse solo quelle coincidenti con la domenica, oppure, per i lavoratori che, nei casi previsti dalla legge, prestano la loro opera la domenica, quelle coincidenti con il giorno di riposo compensativo della domenica stessa.

                        b) Ai lavoratori, invece, che nel corso del mese hanno prestato la loro opera per un periodo inferiore all'orario contrattuale per assenze non retribuibili, viene detratta una quota oraria degli elementi mensilizzati di cui sopra per ogni ora non lavorata.

Per la determinazione di detta quota si moltiplica 1/175 degli elementi come sopra mensilizzati per il coefficiente risultante dal seguente rapporto:

 

174

                                                        -------------------------

ore contrattuali del mese

 

                             Per ore contrattuali del mese si intendono quelle lavorative e quelle retribuibili secondo l'intero orario contrattuale.  Per i lavoratori discontinui si considerano, a questi fini, le stesse “ore contrattuali del mese” del lavoratore continuo.

-------------

(1) Vedi nota a pag.  (art. 48 premio di risultato)

 

 Art. 69 Cottimi

 

      Nel caso che l'Azienda ravvisi l'opportunità di adottare il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, varranno le seguenti norme.

                        Le tariffe di cottimo dovranno essere determinate in modo da consentire al lavoratore di normale capacità e operosità, nei periodi normalmente considerati, il conseguimento di un utile non inferiore al 4,60 per cento della quota oraria del minimo tabellare mensile.

      Nel caso in cui un lavoratore, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto nel secondo comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, il suo guadagno di cottimo gli verrà integrato fino al raggiungimento di detto minimo.

       L'Azienda comunicherà alla R.S.U. i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.

                        Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.

       Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo, alle condizioni e secondo la procedura di cui agli ultimi tre commi del presente articolo.

       In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al comma quarto potrà seguire, a richiesta, un     esame congiunto tra l'Azienda e la R.S.U.

       La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al comma quarto, purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.

      Resta in facoltà della R.S.U. di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.

      Ai lavoratori interessati al lavoro a cottimo dovranno essere comunicate per affissione, all'inizio dei lavori, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) stabilito.

      La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'Azienda ai lavoratori che vi hanno lavorato, in misura proporzionale alle rispettive quote orarie dei minimi tabellari ed al numero complessivo delle ore singolarmente lavorate nell'esecuzione del cottimo.

    Le tariffe di cottimo non si considereranno definitive se non dopo un periodo di assestamento, che in ogni caso non potrà superare un mese.  Durante il periodo di assestamento, il lavoratore sarà retribuito con le tariffe in corso di assestamento restando comunque ferma la disposizione di cui al terzo comma del presente articolo.

    Superato tale periodo, le tariffe si considereranno stabilizzate e non potranno essere variate, a meno che non si verifichino modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro; in tal caso si procederà alla determinazione delle nuove tariffe, che si considereranno stabilizzate dopo il periodo di assestamento più sopra previsto.

     Trascorso il periodo di assestamento, l'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione non dovrà, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione.

     Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto al lavoratore sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, il lavoratore dovrà essere retribuito a cottimo.

      I concottimisti, intesi per tali i lavoratori direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri lavoratori a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, parteciperanno parzialmente ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo, da valutarsi di comune accordo in sede aziendale.

     L'Azienda comunicherà alla R.S.U. i criteri generali di determinazione della percentuale di partecipazione.

     L'Azienda porterà tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la misura della loro partecipazione, nonché le sue variazioni, qualora trasformazioni della situazione tecnica ed organizzativa della produzione comportassero modificazioni nei criteri di attribuzione.

     In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dall'art. 47 (trattamento di fine rapporto).

     L'Azienda non potrà servirsi, nel ciclo delle sue specifiche lavorazioni, di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l'Azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.

     Qualunque contestazione non risolta nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa all'esame di un organo tecnico composto da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un tecnico designato di comune accordo dalle Organizzazioni stesse.

      Tale organo ha la facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia ed emetterà la sua decisione entro il più breve tempo possibile.

      Nel caso in cui l'organo tecnico non si costituisca entro il termine massimo di un mese o nel caso in cui una delle parti interessate non ritenga di adeguarsi alle sue decisioni, la controversia sarà devoluta alle Associazioni sindacali territoriali e successivamente, ove necessario, entro 15 giorni, alle Associazioni nazionali.

 

                        Art. 70    Lavori pesanti e disagiati.

 

   Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.

                            Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate.

 

A) Cemento e lavorazioni promiscue (cemento,calce,gesso e malte)

 

1)      pulizia e manutenzione interna di camere, filtri,

    elettrofiltri, caldaie e tubazioni . . . . . . . . . .                   9,60%

2)      recupero di materiali all'interno di volumi chiusi

    o tramogge   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       17,85%

3)      riparazioni all'interno di forni (non ad elevata

    temperatura) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       6,90%

4)      riparazioni all'interno di macchine ad elevata

temperatura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           15,10%

5)      interventi eseguiti su ciminiere, ponti mobili,

    scale tipo Porta, in condizioni di particolare

    disagio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            5,50%

6)      interventi all'interno di vasche, elevatori, mulini

    cotto e crudo in presenza di melma, olio combustibile,

    ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            4,15%

7)  stivaggio manuale di sacchi di cemento   . . . . . . .       5,50%

8) operazione manuale di infilasacchi . . . . . . . . . . .         5,50%

9) montaggio di ponti ad altezza elevata, con canne

    Innocenti e simili . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       3,40%

10)   interventi in reparti pompe-Cera o simili in caso di

    difettoso funzionamento che richieda l'intervento sul

    corpo macchina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      3,40%

11) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di funi

    eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti

    lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare

    disagio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             5,50%

12) trasporto clinker, in uscita dai forni, in galleria,

    in locali chiusi  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           4,15%

13)       manovra di tramogge dei silos in galleria per lo scarico

    del pietrame  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          4,15%

14)       interventi in sospensione in condizioni di particolare

    disagio ad altezza elevata su fronti di cava  . . . .            6,85%               

15) lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera,

    per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussi-

stano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio,

 o per condizioni di aereazioni per le quali

siano prescritte dalla legge misure di correzione . .  .         5,50%           

            16)manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto,

    che presenta le condizioni di cui

    al punto precedente . . . ……..                                        5,50%                   

17) lavori di scarico (cavata) da forni verticali . . . . .         4,15%

18) lavori di disincrostazione degli scivoli dei forni

    Lepol e dei forni a sospensione di farina . . . . . . .          4,60%

19) lavori all'ingrassaggio e alla lubrificazione dei

    supporti e dei rulli di rotolamento dei forni . . . . .          3,40%

20) guardalinee di elettrodotti e di teleferiche  . . . . .          5,50%

 

                            Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13^  mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanal nonché della riduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.

 

Chiarimento a verbale

 

                             Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori.  Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello, nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale, per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.

 

B)                    Calce, Gesso e Malte

 

 a) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri,

   elettrofiltri, caldaie e tubazioni . . . . . . . . . . .                 8,15%

b) recupero di materiali all'interno di volumi chiusi

   o tramogge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….          12,85%

c)  riparazioni all'interno di macchine ad elevata

   temperatura ……….                                                       4,75%

d) operazione manuale di infilasacchi . . . . . . . . . . .          4,75%

e)    lavori eseguiti su teleferiche o su ponti mobili o su

   scale tipo Porta, in condizioni di particolare disagio .     4,05%

f)     lavori in sospensione in condizioni di particolare

   disagio ad altezza elevata su fronti di cava . . . . . .         6,75%

g) trasporto del cotto in uscita dai forni in galleria

    locali chiusi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       3,40%

h)   lavori in sottosuolo:

1)         nel caso in cui tali lavori si effettuino in

   condizioni di particolare disagio, come, soggezione

   eccezionale di acqua e profondità notevole,

   l'indennità è fissata in ragione del  . . . . . . .                   8,15%

2)    nel caso in cui le condizioni di disagio non siano

   quelle sopra descritte, l'indennità a partire dal

   4,05% della paga base verrà fissata dalle Associa-

                                    zioni locali con l'intervento dell'Ispettorato del

                                    lavoro dal  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            4,05%

                                   al massimo del . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             8,15%

                                 i) scarico (cavata) forni verticali non automatici . . . .        3,40%

 

                              Le  maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzione di lavoro e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.

   

Chiarimento a verbale

 

                 Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori.  Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali esistano eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.

 

           Art. 71   Trasferte

 

                                       Al lavoratore in servizio, comandato a lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera nel limite massimo di un percorso di km. 7 su strada ordinaria, spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul luogo di lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della retribuzione anche per le ore impiegate nel percorso (retribuzione composta da: minimo tabellare, eventuale  superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di produzione (1),la percentuale minima contrattuale di cottimo per i cottimisti e, per i turnisti, la percentuale che sarebbe spettata per il turno assegnatogli).

                                     Qualora la detta distanza superi i km. 7, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio e il pagamento delle ore impiegate per il percorso fino ad un massimo di 8 ore giornaliere nei termini sopra indicati, si corrisponderà a pie' di lista il rimborso delle eventuali spese di vitto e alloggio nei limiti normali, nonché una indennità di L. 1.000  (€ 0,52) in caso di pernottamento e di L. 300  (€ 0,155) in caso contrario.

                                      E’ in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella località di trasferta.

                                      Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra, un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta.

                                     Al lavoratore inviato in trasferta l'Azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla distanza e alla prevedibile durata della trasferta stessa.

                                      Il lavoratore in trasferta ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro all'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso.

                                      Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede.

                                     Nel caso di sospensione dal lavoro che si verifichi nello stabilimento ove il lavoratore è in trasferta, l'Azienda gli corrisponderà la differenza tra il trattamento di integrazione a carico della Cassa integrazione guadagni e la retribuzione come sopra indicata.

                                      La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavoratore con un preavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte che consentano il rientro in sede nella stessa giornata.

                                     Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.

                                 --------------------

                         (1) Vedi nota a pag.   (art. 48 premio di risultato)  

 

                                 Art. 72    Ferie

 

                Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie annuali con decorrenza della retribuzione globale di fatto (1) (per i cottimisti si fa riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane) nella misura di quattro settimane per tutte le anzianità.

                                      In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionare, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana.

                 I giorni festivi di cui all'art.44 (giorni festivi) non sono computabili come giornate di ferie.

                In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno feriale, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianità.  La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.

                Per determinare il periodo di ferie spettante in relazione alla anzianità dei singoli lavoratori, si fa riferimento all'anzianità maturata al momento del godimento delle ferie.

                Le ferie saranno normalmente godute in un unico periodo, ferma restando la possibilità dell'Azienda di suddividerle in due periodi in relazione alle esigenze della produzione o su richiesta del lavoratore.

                                      Le Aziende, compatibilmente con le esigenze di lavoro, invieranno in ferie i lavoratori nel periodo di tempo compreso fra il 10 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, per reparto, scaglioni, o individualmente, tenuto conto del desiderio del lavoratore.

                Compatibilmente con le esigenze della produzione, le Aziende terranno conto dei desideri dei lavoratori intesi ad usufruire delle ferie al di fuori del periodo sopra indicato.

                Ai lavoratori che entro il periodo suddetto non abbiano ancora maturato un anno di anzianità, sarà consentito di usufruire delle ferie in ragione di tanti dodicesimi, per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'Azienda.  Qualora l'Azienda non abbia consentito al lavoratore di nuova assunzione il godimento della frazione di ferie relative ai mesi di servizio decorsi fino al 31 dicembre, il primo periodo di ferie dopo l'assunzione sarà pari a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di anzianità effettiva presso l'Azienda al momento del godimento delle ferie.

               A richiesta del lavoratore il pagamento delle ferie potrà essere anticipato all'inizio di esse.

                           Non è ammessa la rinuncia tacita delle ferie.

               Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

                               -------------------

                                (1)  Vedi nota a pag. (art. 48 premio di risultato)

 

                                       Art. 73       Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

 

                Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art.63(licenziamento per mancanze) o le dimissioni del lavoratore non in prova potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

                                        -    6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda fino     a 5 anni;

                                        -  11 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda  oltre i 5 anni e fino a 10;

                                        -  13 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 10 anni e fino a 15;                           

                                        -  16 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 15 anni.

                                     L'indennità sostitutiva del preavviso sarà commisurata a:

       -  9/30  di retribuzione  globale  di fatto in  caso  di  anzianità presso l'Azienda fino a 5    anni;

       - 15/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità     presso l'Azienda oltre i 5 anni e fino a 10 anni;

                                        - 18/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità    presso l'Azienda oltre i 10 anni e fino a 15 anni;

                                        - 22/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 15 anni.

    La parte che risolve il rapporto, senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

                            E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto.

   A tutti gli effetti della presente regolamentazione il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianità.

                           Agli effetti dell'applicazione dei precedenti commi, per i cottimisti sarà computato nella retribuzione il guadagno medio realizzato negli ultimi due mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto, sempreché abbiano lavorato a cottimo continuativamente nei tre anni immediatamente precedenti la risoluzione stessa.

                            In difetto di tale condizione sarà computata nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art68  (cottimi).

                            Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il raggiungimento del limite di età e dell'anzianità contributiva necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso.

 

 

PARTE II

 

Soggetti destinatari della parte seconda

della disciplina speciale

                       

                              La presente  parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla 2a declaratoria dei Gruppi B, C Super e C.

 

 

Art. 74 - Lavoro straordinario,festivo e notturno.

 

  Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'art.7 (orario di lavoro)e all’art.34 (addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia):

  -  è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali;

  - è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art44 (giorni festivi), al quale si fa      riferimento anche per l'applicazione delle maggiorazioni festive di cui appresso;

  - è lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.

    Ai soli effetti  contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere verrà compensato con la maggiorazione: del 30 per cento se diurno, del 60 per cento se notturno o festivo e del 70 per cento se festivo o festivo notturno.  Per i lavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l’orario giornaliero assegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla tabella dell’art.34 verrà compensato con la maggiorazione: del 25 per cento se diurno, del 55 per cento se notturno o festivo, del 65 per cento se festivo notturno.

     Le sottoindicate percentuali di maggiorazione, nonché quelle relative al lavoro di cui al secondo comma del presente articolo, saranno applicate sulla retribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) per il numero fisso 175 e, per i cottimisti, anche sulla percentuale minima contrattuale di cottimo:

            -                                lavoro straordinario feriale diurno: 30%;

-                      lavoro ordinario festivo: 50%;

-                      lavoro ordinario notturno non compreso in turni avvicendati:50%;

-                      lavoro ordinario festivo notturno: 60%;

-                      lavoro straordinario festivo: 60%;

-                      lavoro straordinario notturno: 60%;

-                      lavoro straordinario festivo notturno: 70%.

     Le percentuali di cui al presente articolo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.

    Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come sopra indicato sempreché l'Azienda abbia comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione della domenica.  Il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana successiva.

    Le eventuali prestazioni, effettuate anche nel giorno del riposo assegnato in sostituzione della domenica, daranno luogo alla corresponsione della retribuzione globale di fatto con la maggiorazione di straordinario festivo calcolata come sopra indicato.

     Al lavoratore che, per la sua specializzazione, venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, percentuale minima contrattuale di cottimo), se la prestazione viene effettuata in ore diurne (dalle 6 alle 22), e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6).

     Le suddette indennità saranno corrisposte nella misura indicata,  tenendo come punto di riferimento l'ora in cui è richiesto l'inizio della prestazione.

 

 Art.75 - Indennità varie.

 

  Indennita di sottosuolo

 

                        Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:

- lire 1.900 (€ 0,98) per gli appartenenti alla 2a declaratoria del Gruppo B;

 - lire 1.500 (€ 0,77) per gli appartenenti alla 2a declaratoria del Gruppo C.

 

Lavori pesanti e disagiati

 

                            Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.

    Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori   di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:

a)    riparazioni eseguite all'interno di caldaie in opera            7,50%

b)                                                                 riparazioni all'interno dei forni                 4,80%

c)                                                                 sorveglianza all'insaccamento                   4,15%

d)    interventi all'interno di vasche, fosse di elevatori,

   molini cotto e crudo in presenza di melma, olio

   combustibile, ecc.                                                                        3,45%

e)         sorveglianza su ponti di altezza elevata, montati

   con canne Innocenti e simili                                       2,70%

f)                         riparazioni o cambio di funi eseguiti su

   teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori

   vengano eseguiti in condizioni di particolare

   disagio                                                                                        4,15%

g)         lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera,

   per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando

   sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni,

   getti o stillicidio, o per condizioni di aereazioni per

   le quali siano prescritte dalla legge misure di

   correzione                                                                                    4,80%                                                                              

 

     Le maggiorazioni di cui al presente punto saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13^ mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.

 

CHIARIMENTO A VERBALE

 

    Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori.  Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.

 

Art. 76  Premio di anzianità.

 

                           Al lavoratore che ha conseguito complessivamente, anche in gruppi e qualifiche diversi, presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art.56 (trasferimenti) - i periodi di anzianità di servizio sottoindicati, compete un premio di anzianità.

    Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del 15^ anno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del 23^ anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari ai cinque sesti della retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo,ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita all'atto della maturazione del diritto al premio.

                         Il suddetto premio assorbe fino a concorrenza ogni altra   provvidenza similare compreso il premio “fedeli alla miniera”.

            Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della maturazione al diritto al premio di anzianità, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda prima della detta risoluzione, sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un anno se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro.

   Date le finalità e la natura del premio di anzianità, nel computo dell'anzianità utile agli effetti della concessione di esso viene compreso anche il servizio eventualmente prestato nella stessa Azienda come appartenente alla qualifica di cui alla parte I, a partire dal l° maggio 1963.

 

Art. 77 - Trasferte.

 

             Al lavoratore in servizio, comandato a lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera, spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul luogo del lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della retribuzione anche per le ore impiegate nel percorso fino ad un massimo di otto ore.  La retribuzione si intende composta da: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti di anzianità, aumentata dell'ex premio di produzione (1), della percentuale minima contrattuale di cottimo per i cottimisti e, per i turnisti, della percentuale che sarebbe spettata per il turno assegnato.         

   Fermo restando quanto sopra, sarà corrisposto al lavoratore il rimborso, a pie' di lista, di eventuali spese di vitto nei limiti normali qualora lo spostamento del lavoratore stesso non sia stato predisposto in modo da consentirgli di consumare il pasto nel luogo di residenza.  Saranno altresì rimborsate, a pie' di lista, al lavoratore le spese di alloggio nei limiti normali qualora lo spostamento predisposto dall'Azienda comporti la necessità di pernottamento fuori residenza.  Sarà inoltre corrisposta una indennità di lire 1.200 (€ 0,62) per gli appartenenti alla 2a declaratoria del Gruppo B e di lire 1.000 (€ 0,52) per gli appartenenti alla 2 a declaratoria dei Gruppi C Super e C, qualora la trasferta comporti pernottamento, e di lire 300 € 0155), per i tre gradi, in caso contrario.

   E’ in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata af costo della vita nella località di trasferta.

            Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi,è in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra' un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta.

                           Il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul posto di trasferta all'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

            Al lavoratore inviato in trasferta, l'Azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla prevedibile durata della trasferta stessa. Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede.

                            La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavoratore con un preavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte che consentano il rientro in sede nella stessa giornata.

    Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.

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(1) Vedi nota a pag.    (art. 48 premio di risultato)

 

Art. 78    Ferie

 

    Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione globale di fatto (1), nella seguente misura:

- per anzianità fino a 25 anni: 4 settimane;

- per anzianità oltre i 25 anni: 4 settimane e 1 giorno.

         In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionare, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana.

         I giorni festivi di cui all'art. 44 (giorni festivi) non sono computabili come giornate di ferie.

     In caso di inizio del rapporto di lavoro nell'anno immediatamente precedente al godimento delle ferie e sempreché sia stato superato il periodo di prova, al lavoratore spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianità.  La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.

    Per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 29 lett.A (passaggi di qualifica).

            Compatibilmente con le esigenze di servizio, nel fissare l'epoca delle ferie, l'Azienda terrà conto degli eventuali desideri del lavoratore.

   Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.

   Se il lavoratore, per esigenze di servizio, non possa usufruire interamente o in parte delle ferie per l'anno a cui si riferiscono, avrà diritto di usufruirne nell'anno successivo.

           A richiesta del lavoratore il trattamento economico relativo al periodo delle ferie potrà essere corrisposto anticipatamente all'inizio di esse.

   La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate.  In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestati, anche se la risoluzione avvenga nel primo anno di servizio.  L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.

            Se il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie egli usufruirà del trattamento di trasferta di cui all'art. 77 (trasferte) per il tempo necessario sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse.  L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non verrà computato come ferie e, analogamente, il periodo di tempo  necessario  per l'eventuale  ritorno  nella località  di

 godimento delle ferie.

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(1) Vedi nota a pag.    (art. 48 premio di risultato)

 

Art. 79   Alloggio

 

    Nei casi di concessione dell'alloggio da parte dell'Azienda, la  concessione stessa verrà effettuata contro pagamento di un limitato canone di affitto, il cui importo è in facoltà dell'Azienda di trattenere sul trattamento economico mensile del lavoratore.

    Le spese relative ai servizi accessori dell'alloggio (gas, acqua, illuminazione, ecc.) saranno a carico del lavoratore.

    La concessione dell'alloggio avrà termine in ogni caso, senza che sia all'uopo necessaria formale disdetta, all'atto della cessazione del rapporto - per qualsiasi causa - o all'atto del trasferimento del lavoratore ad altra sede.

                          In caso di risoluzione del rapporto di lavoro non ai sensi dell'art.63 (licenziamento per mancanze) e non per dimissioni, sarà concesso un termine improrogabile di mesi tre per il rilascio dei locali. Tale termine decorre dalla data di risoluzione del rapporto.

   Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre 3 chilometri, l'Azienda, che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo

 

  Art. 80   Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

 

    Il contratto di lavoro non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, vengono stabiliti come segue, a seconda della anzianità e dei gradi di appartenenza nella qualifica:

a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova,   abbiano raggiunto una anzianità di servizio fino a 5 anni:

1) mesi 1 per i lavoratori del Gruppo B;

2) 1/2 mese per i lavoratori dei Gruppi C Super e C;

 

b) per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio da oltre 5 fino a 10 anni:

1) mesi 1 e mezzo per i lavoratori del Gruppo B;

2) mesi 1 per i lavoratori dei Gruppi C Super e C;

 

c) per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio  da oltre 10 fino a 15 anni:

1) mesi 2 per i lavoratori del Gruppo B;

2) mesi 1 e mezzo per i lavoratori dei Gruppi C Super e C;

 

d) per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio oltre i 15 anni:

1) mesi 2 e mezzo per i lavoratori del Gruppo B,

2) mesi 2 per i lavoratori dei Gruppi C Super e C.

    In caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà.

     I termini di notifica del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

    La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso dovrà corrispondere all'altra, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto.

    E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto.

     A tutti gli effetti della presente regolamentazione il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianità.

    Durante il compimento del preavviso, il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'Azienda.

   Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.

    Per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art.29  (passaggi di qualifica).

    Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il raggiungimento del limite di età e dell'anzianità contributiva necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e l'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso.

 

 

PARTE III 

 

Soggetti destinatari della parte terza

della disciplina speciale

 

    La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla declaratoria dei Gruppi A Super e A e dalla 1a declaratoria dei Gruppi B, C Super, C, D ed E.

 

             Art. 81   Lavoratori laureati e diplomati.

 

  Dopo il compimento del periodo di prova, e intervenuta la conferma in servizio, i lavoratori in possesso di laurea universitaria o titolo equipollente, attinente alle mansioni svolte, anche se di primo impiego, saranno assegnati a gruppo non inferiore al Gruppo B.

     I lavoratori in possesso di laurea universitaria o di titolo equipollente, non attinente alle mansioni svolte, saranno assegnati a gruppo non inferiore al Gruppo C e nel caso di attribuzione a questo gruppo sarà ad essi corrisposta una indennità mensile di importo pari al 4,15 per cento del minimo tabellare per tale gruppo previsto. I lavoratori in possesso di diploma di scuola media superiore, attinente alle mansioni svolte, saranno assegnati, dopo il compimento del periodo di prova, e intervenuta la conferma in servizio, a gruppo non inferiore al Gruppo C senza corresponsione di alcuna indennità.

      Le norme del presente articolo avranno applicazione anche se il titolo venga conseguito durante il rapporto di lavoro e saranno estese ai rapporti in atto.

 

            Art. 82  Lavoratori con funzioni direttive.

 

Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive, per l'attuazione delle disposizioni generali aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle spese e l'assistenza legale, concordata con l'Azienda, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

Nei confronti dei predetti lavoratori le Aziende riconoscono l'opportunità di favorire interventi formativi e di aggiornamento professionale finalizzati al perfezionamento dei livelli di preparazione ed esperienza professionali in connessione con le esigenze aziendali.

 

            Art. 83  Lavoro straordinario, festivo e notturno.

 

Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'art. 32 (orario di lavoro)nonché all’art.34 (addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia):

-  è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali;

-  è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art.44 (giorni festivi), al quale si  fa riferimento anche per l'applicazione delle maggiorazioni festive di cui appresso;

-  è lavoro notturno quello compiuto dalle ore 21 alle ore 6 per gli impiegati amministrativi e dalle ore 22 alle ore 6 per gli impiegati tecnici di stabilimento.

Ai soli effetti contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere verrà compensato con la maggiorazione: del 30 per cento se diurno, del 75 per cento se notturno o festivo, del 100 per cento se festivo notturno.  Per i lavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l’orario giornaliero assegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla tabella dell’art.34 verrà compensato con la maggiorazione: del 25 per cento se diurno, del 70 per cento se notturno o festivo, del 95 per cento se festivo notturno.

Le sottoindicate percentuali di maggiorazione, nonché quelle relative al lavoro di cui al secondo comma del presente articolo, saranno applicate sulla retribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) per il numero fisso 175:

-             lavoro straordinario feriale e diurno: 30 per cento,

-             lavoro ordinario festivo: 55 per cento;

-             lavoro ordinario notturno non compreso in turni avvicendati: 55 per  cento;

-             lavoro straordinario festivo: 75 per cento;

-             lavoro straordinario notturno: 75 per cento;

-             lavoro ordinario notturno in giorni festivi: 75 per cento;

-             lavoro straordinario notturno in giorni festivi: 100 per cento.

      Le percentuali di cui al presente articolo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.

      Per i lavoratori appartenenti al Gruppo A, il lavoro prestato nei giorni festivi di cui all'art.44 (giorni festivi) sarà compensato con il pagamento delle ore effettivamente prestate maggiorate delle percentuali previste per lo straordinario festivo o per lo straordinario festivo notturno, calcolate queste ultime come sopra indicato.

Al lavoratore di qualunque gruppo che venga occasionalmente e improvvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento o l'ufficio avendo ultimato il suo orario giornaliero, sarà corrisposto, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità), se la prestazione viene effettuata in ore diurne (dalle 6 alle 22 se tecnico, dalle 6 alle 21 se amministrativo) e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6 se tecnico, dalle 21 alle 6 se amministrativo).

     Le indennità suddette saranno corrisposte nella misura indicata tenendo come punto di riferimento l'ora in cui è richiesto l'inizio della prestazione.

 

Art. 84   Indennità varie.

 

Indennita di cassa

 

Al lavoratore che ha mansioni di cassa che comportino normalmente materiale maneggio di denaro con le responsabilità inerenti, intese come reintegrazione in proprio delle somme mancanti o di denaro non buono, verrà corrisposta una indennità pari al 3,45 per cento del minimo tabellare del gruppo al quale è assegnato.

 

Indennita di sottosuolo

 

    Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:

L.  2.300 (€ 1,19) per i lavoratori di Gruppo A;

L.  1.900 (€ 0,98) per i lavoratori di Gruppo B;

L.      1.500 (€ 0,77) per i lavoratori di Gruppo C Super e C.

 

Art. 85   Premio di anzianità.

 

Al lavoratore che abbia conseguito complessivamente, anche in gruppi e qualifiche diversi, presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art.56 (trasferimenti) - i periodi di anzianità sottoindicati, compete un premio di anzianità.

    Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del quindicesimo anno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del ventitreesimo anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita in ciascuna di dette scadenze.

Nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della percezione delle quote di premio, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art 56 (trasferimenti) - prima della detta risoluzione sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore a un anno, se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro.

Date le finalità e la natura del premio, nel computo dell'anzianità utile viene compreso anche il servizio eventualmente prestato nella stessa Azienda come appartenente alla qualifica di cui alla parte II o - dopo il 1° maggio 1963 - alla qualifica di cui alla parte I.

 

Chiarimento a verbale

Il lavoratore che, provenendo dalla qualifica di cui alla parte II, abbia già percepito la prima quota del premio di anzianità in base alle disposizioni del contratto di lavoro relativo a detta qualifica, avrà diritto  a usufruire della sola seconda quota di premio prevista dal presente articolo.

Qualora il lavoratore abbia già percepito, quale appartenente alla qualifica di cui alla parte II, ambedue le quote di premio, sarà considerato estinto il suo diritto al premio di anzianità come lavoratore appartenente alla qualifica cui si applica la presente parte.

 

Art. 86    Trasferte.

 

Al lavoratore, occasionalmente e temporaneamente comandato in servizio fuori della propria sede, saranno rimborsate, entro i limiti della normalità, a pie' di lista, le spese che lo stesso avrà incontrato per vitto e alloggio.

Le spese di trasporto saranno rimborsate, a parte, al loro costo effettivo.

Per l'uso di mezzi di trasporto valgono le norme dell'art. 55 (trasferimenti).

Inoltre al lavoratore, per ogni giorno di permanenza fuori sede, verrà corrisposta una indennità in ragione del 22 per cento della retribuzione giornaliera (8/175 dei seguenti elementi: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, nonché l'ex premio di produzione (1)) qualora la trasferta richieda il pernottamento, e del 10 per cento se la trasferta, pur non comportando pernottamento, richieda una permanenza fuori sede per una durata superiore all'orario normale di lavoro.

    E’ in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella località di trasferta.

    Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra, un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta.

     Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede.

     La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavoratore con un preavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte che consentano il rientro in sede nella stessa giornata.

     Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.

             -------------------

(1)    Vedi nota a pag. ...(art. 48 premio di risultato)

 

  Art. 87   Ferie

 

     Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione globale di fatto (1) pari a:

- per anzianità fino a 15 anni: 4 settimane;

- per anzianità oltre i 15 anni: 4 settimane e 2 giorni.

    In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionare, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana.

           I giorni festivi di cui all'art.44 (giorni festivi) non sono computabili come giornate di ferie.

   In caso di inizio del rapporto di lavoro nell'anno immediatamente precedente al godimento delle ferie, e sempreché sia stato superato il periodo di prova, al lavoratore spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianità.  La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.

             Il riposo annuale ha, di regola, carattere continuativo.  Comunque l'Azienda - nel fissare annualmente l'epoca delle ferie - terrà conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, dei desideri del lavoratore anche per un eventuale frazionamento delle ferie stesse a cominciare dal I' gennaio di ogni anno.

             Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.

    Se il lavoratore, per riconosciute esigenze di servizio, non è autorizzato ad usufruire interamente o in parte delle ferie nell'anno feriale a cui esse si riferiscono, ha diritto di usufruirne nell'anno successivo.

             L'anzianità agli effetti delle ferie decorre dalla data di assunzione.

    Se il lavoratore viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse.  L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non verrà computato come ferie.

   Nel caso in cui per esigenze di servizio le ferie non potessero essere godute nel periodo di tempo precedentemente stabilito dall'Azienda, il lavoratore ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per prefissato alloggio in altra località, previa documentazione del pagamento.

   La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.  In caso di risoluzione nell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestati.  L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.

   L’assenza dal servizio per aspettativa non è utile ai fini del computo del periodo feriale, in conformità a quanto disposto dall’art.38 (aspettativa) e dall’art. 16 (permessi per cariche sindacali-aspettativa per cariche pubbliche elettive).

-------------

(1) Vedi nota a pag.       (art. 48 premio di risultato)

 

Art. 88   Alloggio

 

                            Nei casi di concessione dell'alloggio da parte dell'Azienda, la concessione stessa verrà effettuata contro pagamento di un limitato canone di affitto, il cui importo è in facoltà dell'Azienda di trattenere sul trattamento economico del lavoratore.

             Le spese relative ai servizi accessori dell'alloggio (gas, acqua, illuminazione, ecc.) saranno a carico del lavoratore, salvo condizioni di miglior favore in atto.

             La concessione dell'alloggio avrà ternine in ogni caso, senza che all'uopo sia necessaria formale disdetta, all'atto della cessazione del rapporto - per qualsiasi causa - o all'atto del trasferimento del lavoratore in altra sede.

     In caso di risoluzione del rapporto di lavoro non ai sensi dell'art.63 (licenziamento per mancanze) e non per dimissioni, sarà concesso un termine improrogabile di mesi tre per il rilascio dei locali.  Tale termine decorre dalla data della disdetta o, in mancanza di questa, dalla data di risoluzione del rapporto.

    Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre km. 3, l'Azienda, che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo.

 

Art. 89   Preavviso di licenziamento e di dimissioni

 

             Il contratto di lavoro non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e dei gruppi di appartenenza:

a)       per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio:

1)   mesi 2 per i lavoratori dei Gruppi A Super ed A;

2)   mesi 1 e mezzo per i lavoratori di Gruppo B;

3)   mesi 1 per i lavoratori degli altri gruppi;

 

b)       per i lavoratori che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non superato i 10:

1)   mesi 3 per i lavoratori dei Gruppi A Super ed A;

2)   mesi 2 per i lavoratori di Gruppo B;

3)   mesi 1 e mezzo per i lavoratori degli altri gruppi;

 

c)         per i lavoratori che hanno superato i 10 anni di servizio e non i 14:

1)   mesi 4 per i lavoratori dei Gruppi A Super ed A;

2)   mesi 3 per i lavoratori di Gruppo B;

3)   mesi 2 per i lavoratori degli altri gruppi;

 

d)       per i lavoratori che hanno superato i 14 anni di servizio:

1)   mesi 5 per i lavoratori dei Gruppi A Super ed A;

2)   mesi 4 per i lavoratori di Gruppo B;

3)   mesi 3 per i lavoratori degli altri gruppi.

 

             In caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà.

             I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

    La parte che risolve il rapporto, senza l'osservanza dei predetti

termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

             E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto.

   A tutti gli effetti della presente regolamentazione il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianità.

   Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'Azienda.

             Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.

             Per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 29 (passaggi di qualifica).

    Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il raggiungimento del limite di età e dell'anzianità contributiva necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e l'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI

al c.c.n.l. 28 luglio 1999

 

 

 

1)      Art. 15 (passaggi di qualifica), punto 2 lett. B  del c.c.n.l. 30 settembre 1994

 

………..omissis………..

 

“2)       Nel caso di passaggio dalla qualifica intermedia a quella im­piegatizia o dei quadri, l'anzianità di servizio prestato nella qualifi­ca intermedia è utile agli effetti dei sottoelencati istituti e con le norme di seguito indicate:

……..omissis………..

B) Aumenti periodici di anzianità

 

Ferme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, agli effetti degli aumenti periodici di anzianità, per i passaggi di qualifica che inter­verranno successivamente al 21.7.1979, si stabilisce quanto segue:

 

-appartenenza alla qualifica intermedia anteriormente al 21 luglio 1979

 

In caso di passaggio alla qualifica impiegatizia o dei quadri ver­rà riportato in cifra l'importo maturato a titolo di aumenti periodi­ci di anzianità nella qualifica intermedia ed il lavoratore avrà diritto alla maturazione di ulteriori aumenti periodici biennali, secondo gli importi previsti all'art. 14, punto 2, 1°comma, fino al raggiungimen­to di un numero massimo complessivo di 14 aumenti periodici, ivi compresi quelli maturati nella qualifica di provenienza e riportati in cifra.

L'eventuale frazione di biennio in corso di maturazione all'atto del passaggio alla qualifica impiegatizia verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

 

-acquisizione della qualifica intermedia posteri ormente al 21 luglio 1979

 

In caso di passaggio alla qualifica impiegatizia o dei quadri, al lavoratore verranno applicate le norme stabilite, agli effetti degli aumenti periodici, per il passaggio dalla qualifica operaia a quella intermedia o impiegatizia di cui al punto 1), capoverso B, del pre­sente articolo, che qui si intendono integralmente richiamate.”

 

[Si riporta di seguito il punto 1), capoverso B sopracitato: ”Ferme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi alla qualifica intermedia o impiegatizia o dei quadri, che avverranno dal 21 luglio 1979 in poi, gli aumenti periodici di anzianità maturati nella qualifica operai saranno riportati in cifra. Il lavoratore avrà diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per il gruppo di acquisizione fino al raggiungimento di un importo massimo maturabile (ivi compreso il riporto in cifra), a titolo di aumenti periodici di anzianità, pari a 5 volte l’importo unitario previsto per il gruppo di appartenenza indicato al 2° comma dell’art. 14 (aumenti periodici di anzianità).

L’eventuale frazione di biennio in corso di maturazione all’atto del passaggio alla qualifica intermedia o impiegatizia o dei quadri verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

Per il caso di passaggio di qualifica che comporti contemporaneamente passaggio di gruppo si fa riferimento ai commi 4 e successivi dell’art. 14 (aumenti periodici di anzianità).”]

 


2)      Art. 13 (aumenti periodici di anzianità), disposizioni transitorie del c.c.n.l. 21 luglio 1979:

 

…….omissis…….

 

 Disposizioni transitorie

 

“I)  In relazione alla modifica apportata agli artt. 54, 80 e 107 del c.c.n.l. 30-4-1976 (compimento del 20' anno di età) concernente il diritto alla maturazione degli aumenti periodici di anzianità, le par­ti convengono che per il personale già in forza al 21 luglio 1979 e che alla stessa data risulta di età pari o inferiore agli anni 20, ai fini della maturazione del primo aumento periodico, si terrà conto del­l'anzianità conseguita a partire dalI'1° gennaio 1979.

 

 Il)   Norme applicative per il passaggio dalla precedente alla nuo­va normativa:

 

1) Operai

 

La nuova normativa sarà attuata a partire dal l.1.1980 per i lavoratori assunti dalla stessa data, mentre per gli operai già in for­za al 21 luglio 1979, o assunti successivamente a tale data nel corso dell'anno 1979, la nuova normativa troverà applicazione a seconda delle anzianità dei lavoratori al 31.12.1979.

Gli aumenti periodici che matureranno fino alla data di appli­cazione della nuova normativa - le cui date sono indicate, a seconda dell'anzianità dei lavoratori al 31.12.1979, ai successivi punti a), b) e c) - saranno calcolati secondo le norme previste dal precedente regime contrattuale (nel numero e nella misura percentuale) facendo riferimento ai minimi tabellari in vigore al 31.12.1978.

 

a)      Operai che al 31-12-1979 abbiano maturato tutti e 5 gli aumentí periodici di anzianità secondo quanto previsto dal precedente regime contrattuale:

 A partire da11’ 1.1. 980 (per i lavoratori che al 31-12-1978 hanno già maturato tutti e 5 gli aumenti periodici previsti dalla precedente norma­tiva o ad un anno data dalla maturazione del 5' aumento periodico di cui alla precedente normativa, qualora lo stesso maturi nel corso del 1979) al lavoratore verrà riconosciuto il l° aumento periodico, nel valore uni­tario previsto per il gruppo di appartenenza di cui al 2' comma del pre­sente articolo, con l'assorbimento di quanto già percepito a titolo di aumenti periodici di anzianità secondo il regime contrattuale 30.4.1976.  L'anzianità utile per la maturazione dei successivi aumenti periodici bien­nali, previsti dalla normativa di cui al 2' comma e successivi del presen­te articolo, decorrerà dal l.1.1980, o dal primo giorno del mese suc­cessivo a quello della maturazione del l° aumento periodico, per coloro che hanno maturato, nel corso del 1979, il 5° aumento periodico secon­do la precedente normativa.

 

b)      Operai che al 31-12-1979 abbiano maturato da 1 a 4 aumenti periodici di anzianità secondo quanto previsto dal precedente regime contrattuale:

 A partire dal 1.1.1981 al lavoratore verrà riconosciuto il l° aumen­to periodico, nel valore unitario previsto per il gruppo di appartenenza di cui al 2' comma del presente articolo, con l'assorbimento di quanto già percepito a titolo di aumenti periodici di anzianità secondo il regime contrattuale 30-4-1976.

L'anzianità utile per la maturazione dei successivi aumenti periodici bien­nali, previsti dalla normativa di cui al 2° comma e successivi del presen­te articolo, decorrerà dal l.1.1981.

 

c)     Operai che al 31-12-1979 non abbiano ancora maturato alcuno aumento periodico biennale:

A partire dal 1.1.1982 al lavoratore verrà riconosciuto il l° aumen­to periodico, nel valore unitario previsto per il gruppo di appartenenza di cui al 2° comma del presente articolo, con l'assorbimento di quanto già percepito a titolo di aumento periodico di anzianità secondo il regi­me contrattuale 30.4.1976.

L'anzianità utile per la maturazione dei successivi aumenti periodici bien­nali, previsti dalla normativa di cui al 2° comma e successivi del presen­te articolo, decorrerà dal l.1.1982.

 

Norma comune ai precedenti punti a), b), c)

 

In caso di passaggio di gruppo, effettuato prima dell'applicazione della nuova normativa degli aumenti periodici di anzianità, verranno seguite le norme previste dal precedente regime contrattuale con riferimento ai mi­ními tabellari in vigore al 31-12-1978. 1 passaggi di gruppo, che interverran­no successivamente all'applicazione della nuova normativa, sono regolati dal 4° comrna e successivi del presente articolo.

 

2) Impiegati ed Intermedi

 

Gli impiegati e gli intermedi in forza al 21 luglio 1979 manter­ranno in cifra gli importi degli aumenti periodici già maturati alla stessa data ed avranno diritto alla maturazione di ulteriori aumenti periodici biennali, secondo gli importi mensili seguenti, nei limiti di un numero complessivo di aumenti periodici pari a 14, ivi corn­presi quelli relativi all'importo congelato in cifra al 21.7.1979:

                                             Gruppi                                                                    Valori unitari scatti

Gruppo A e A Super                                          33.200  € 17,15

Gruppo B                                                      28.900  € 14,93

Gruppo C e C Super                                          25.915  € 13,38

Gruppo D                                                      25.615  € 13,23

Gruppo E                                                      24.550  € 12,68

 

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di grup­po verrà considerata utile agli effetti della maturazione del succes­sivo aumento periodico.

 

Per la determinazione del numero degli aumenti periodici di anzianità utili a ricavare, per differenza, il numero degli eventuali ulteriori aumenti periodici che il lavoratore ha diritto a maturare per raggiungere il numero complessivo di 14 aumenti periodici biennali previsti, si procede come segue:

 - il numero degli aumenti periodici di anzianità maturati nel gruppo di appartenenza al 21 luglio 1979 resta inalterato;

-il solo importo congelato, relativo agli aumenti periodici eventual­mente maturati in gruppi diversi da quello dí appartenenza al 21 luglio 1979, compresi gli aumenti periodici congelati in virtù degli accordi interconfe­derali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954, sarà tradotto in un numero di aumenti periodici da aggiungere al numero di quelli di cui al precedente comma, dividendo l'importo medesimo per il valore unitario dell'aumen­to periodico in vigore al I° gennaio 1979 per il gruppo di appartenenza.  L'eventuale frazione risultante dalla succitata operazione verrà arrotonda­ta all'unità per difetto qualora risulti inferiore o pari allo 0,50 o per ecces­so qualora risulti superiore allo 0,50.

Ferme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei prece­denti contratti collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi di gruppo che avverranno dal I° agosto 1979 in poi e relativi ad impiegati ed intermedi in forza al 21 luglio 1979, gli eventuali aumenti periodici già maturati saranno riportati in cifra.  Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulte­riori aumenti periodici biennali, nella misura fissata per il gruppo di acqui­sizione, e indicata al I° comma del presente punto 2), fino al raggiungimento di n. 14 aumenti periodici biennali, ivi compreso il numero degli aumenti periodici riportato in cifra.

 

NORMA TRANSITORIA

 

Per gli impiegati e gli intermedi assunti nel periodo dal 22.7.1979 al 31.12.1979 troverà applicazione, con decorrenza dalla data di assunzione, la normativa generale di cui al presente articolo, che prevede la maturazio­ne di 5 aumenti periodici biennali complessivi di importo pari ai valori in­dicati al 2° comma del presente articolo 13.”

 


3)      Art. 19 (trattamento di fine rapporto), tabelle, del c.c.n.l. 30 settembre 1994:

 

………omissis………

 

Settore cemento e lavorazioni promiscue:

 

                                                            fino al                 dal                    dal

                                                         31.12.1984         I.1.1985           1.1.1986

 

1)   lavoratori cui si applica la disci-

plina speciale parte I                    22/30              24/30              27/30

2)   lavoratori cui si applica la disci-

plina speciale parte II                   25/30              27/30              30/30

3)   lavoratori cui si applica la disci-

plina speciale parte III                  30/30              30/30              30/30

 

A    decorrere dal I.1.1987 la quota annua sarà pari a 30/30esimi per tutti i lavoratori.

 

Settori fibrocemento, calce, gesso e malte:

 

                                                             fino al               dal                    dal

                                                          31.12.1985       1.1.1986          1.1.1987

 

1)   lavoratori cui si applica la disci-

plina speciale parte I                    22/30              24/30              27/30

2)   lavoratori cui si applica la disci-

plina speciale parte II                   25/30              27/30              30/30

3)   lavoratori cui si applica la disci-

plina speciale parte III                  30/30              30/30              30/30

 

A    decorrere dal 1 '-1-1988 la quota annua sarà pari a 30/30esimi per tutti i lavoratori.”

 

 

 

 

 

4)      Art. 66, 91 e 116 (indennità di anzianità) del c.c.n.l. 21 luglio 1979:

 

“Art. 66 -  Indennità di anzianità

 

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda corrisponderà un'indennità da calcolarsi in base alle seguenti norme:

 

A)    cemento, amianto-cemento e lavorazioni promiscue (ce­mento, calce e gesso).

Per le anzianità di servizio maturate dai lavoratori fino al  31 dicembre 1962:

  -   9/30 di retribuzione per ogni anno per i primi 3 anni;

  - 13/30 di retribuzione per ogni anno dal 4° al 10° anno incluso;

- 18/30 di retribuzione per ogni anno dall'11° al 15° anno incluso;

- 22/30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15° anno.

Per le anzianità di servizio maturate dai lavoratori dal I° gennaio 1963 al 31 dicembre 1979:

        - 10/30 di retribuzione per ogni anno per i primi 3 anni;

        - 14/30 di retribuzione per ogni anno dal 4° al 10° anno incluso;

        - 18/30 di retribuzione per ogni anno dall'll° al 15° anno incluso;

        - 22/30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15° anno.

Per le anzianità di servizio che matureranno dal  I° gen­naio 1980:

        - 22/30 di retribuzione per ogni anno.

 

B)      CALCE E GESSO.

Per le anzianità di servizio maturate dai lavoratori fino al 31 dicembre 1963:

-   9/30 di retribuzione per ogni anno per i primi 5 anni;

- 13/30 di retribuzione per ogni anno dal 6° al 10° anno incluso;

- 18/30 di retribuzione per ogni anno dall'll° al 15° anno incluso;

- 22/30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15° anno.

Per le anzian¡tà di servizio maturate dai lavoratori dal    gennaio 1964 al 31 marzo 1973:

      - 10/30 di retribuzione per ogni anno per i primi 5 anni;

      - 13/30 di retribuzione per ogni anno dal 6° al 10° anno incluso;

      - 18/30 di retribuzione per ogni anno dall'11° al 15° anno incluso;

      - 22/30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15° anno.

Per le anzian¡tà di servizio maturate dal I° aprile 1973 al 31 dicembre 1979:

- 10/30 di retribuzione per ogni anno per i primi 3 anni;

- 14/30 di retribuzione per ogni anno dal 4° al 10° anno incluso;

- 18/30 di retribuzione per ogni anno dall'11 al 15° anno incluso;

- 22/30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15° anno.

Per le anzianità di servizio che matureranno dal I° gen­naio 1980:

- 22/30 di retribuzione per ogni anno.

 

Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi tra­scurando le frazioni di mese.

Nel computo della retribuzione agli effetti dell'indennità di anzianità, ferme restando le disposizioni di cui all'art.1 della legge 31.3.1977, n. 91, si terrà conto della gratifica natalizia, del premio di produzione e dell'eventuale indennità sostitutiva della mensa di cui agli artt. 16 (tredicesima mensilità o gratifica nata­lizia), 14 (premio di produzione) e 15 (mensa).

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo per i cottimisti e turnisti sarà computato nella retribuzione il guadagno medio di cottimo o l'indennità di turno realizzati negli ultimi due mesi prestati come cottimista o turnista, sempreché questi, negli ultimi cinque anni, abbia lavorato a cottimo od a turno per almeno 3 anni, anche non consecutivi.

In difetto di tale condizione, per i cottimisti, la liquida­zione sarà effettuata computando nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art. 52 (cottimi).

 

NORMA TRANSITORIA.

Per i lavoratori in forza al 21 luglio 1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo e dalla somma di lire 140.000 (o ratei della stessa) - già corri­sposta in virtù dell'accordo 21 luglio 1979 a titolo di anticipazione su detta indennità - al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria.”

 

“Art. 91 - Indennità di anzianità.

 

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavo­ratore compete per ogni anno di anzianità maturata nella qua­lifica intermedia una indennità pari a 25/30 della retribuzione globale mensile come in appresso specificata.

La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione globale mensile in corso al momento della risolu­zione del rapporto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 31.3.1977, n. 91.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retri­buzione globale mensile oltre le provvigioni, i premi di produ­zione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo e che siano di ammon­tare determinato.

Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese, di almeno 15 giorni, verranno conteggiate come mese intero.

L'indennità di anzianità relativa al periodo in cui il lavora­tore è appartenuto alla parte I della Disciplina speciale, sarà liquidata, in base alle disposizioni tutte previste dalla regola­mentazione della parte I vigenti al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, calcolata sull'ultima retribuzione globale mensile percepita come appartenente alla parte II.

 

NORMA TRANSITORIA.

Per i lavoratori in forza al 21 luglio 1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo e dalla somma di lire 140.000 (o ratei della stessa) - già corri­sposta in virtù dell'accordo 21 luglio 1979 a titolo di anticipa­zione su detta indcnnità - al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria.

 

CHIARIMENTO A VERBALE.

Agli appartenenti alla qualifica intermedia in servizio al 30 giugno 1949, che si trovano ancora oggi alle dipendenze della azienda, i quali, precedentemente all'applicazione degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, già svolgevano mansioni proprie della qualifica di nuova istituzione e per i quali, all'atto del conferimento della qualifica intermedia, non fu risolto il rap­porto di lavoro, l'anzianità per il servizio precedentemente pre­stato nelle stesse mansioni è riconosciuta agli effetti del pre­sente articolo fino a risalire come massimo al l°' gennaio 1945, e .l'indennità di cui al quinto comma sarà integrata, limitata­mente al periodo in cui tali mansioni furono effettivamente svolte, nelle seguenti misure:

- per anzianità maturata dal l° al 4° anno incluso: tre gior­nate di retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto come operaio;

- per ogni anno di anzianità successivo al 4° e fino al 15° incluso: quattro giornate di retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto come operaio;

- per ogni anno di anzianità successivo al 15°: cinque gior­nate di retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto come operaio.

L'importo di ciascuna giornata aggiuntiva sarà calcolato in base alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore quale appartenente alla qualifica intermedia all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Per gli appartenenti alla qualifica intermedia nei confronti dei quali, precedentemente alla data del 31 dicembre 1947 le aziende procedettero alla liquidazione del!'anzianità come operaio in coincidenza col passaggio alla nuova qualifica, restano ferme, agli effetti del presente articolo, le disposizioni contenute nel­l' accordo 30 luglio 1949, il cui testo viene riportato in allegato alla regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica inter­media.”

 

“Art. 116 – Indennità di anzianità.

 

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuta al lavoratore una indennità di importo pari a tante mensilità di retribuzione, come in appresso specificata, per quanti sono gli anni di servizio prestati.

Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese di almeno 15 giorni verranno considerate come mese intero.

La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione globale mensile in corso al momento della risolu­zione del rapporto secondo quanto sopra previsto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 31.3.1977, n. 91.

Qualora il lavoratore si trovi in aspettativa non retribuita e la risoluzione del rapporto avvenga in tale periodo, la liqui­dazione dell'indennità verrà fatta sulla base dell'ultima retri­buzione globale mensile dallo stesso percepita presso l'azienda, secondo le norme del presente articolo.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retri­buzione globale mensile oltre le provvigioni, i premi di produ­zione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo e che siano di ammon- tare determinato.

Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvi­gioni, premi di produzione o partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se il la­voratore non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.

Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto anche se definiti dall'azienda successivamente alla detta risoluzione del rapporto.

I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata, e la partecipazione agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.

Qualora espressamente convenuto l'azienda dedurrà dalla indennità di anzianità, fino a concorrenza, quanto il lavoratore percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto per even­tuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda stessa; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e dal contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, e dalle even­tuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collet­tivi interconfederali o disposizioni di legge.

Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro come lavoratore cui si applica la presente parte III, l'indennità di anzianità relativa al periodo trascorso nella qualifica di cui alla parte I o nella qualifica di cui alla parte II, sarà liquidata in base alle disposizioni tutte previste dalle rispettive regolamen­tazioni vigenti al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, calcolata sull'ultima retribuzione mensile come sopra indicato percepita dal lavoratore appartenente alla presente parte III.

Nel caso di passaggio alla parte III di un appartenente alla parte II proveniente dalla parte I, dovrà essere applicata la rego­lamentazione in vigore per gli appartenenti alla parte I per gli anni trascorsi nella qualifica di detta parte I e, così pure, per il periodo di servizio trascorso nella qualifica di detta parte II, la regolamentazione in vigore per quest' ultima parte II.

 

NORMA TRANSITORIA.

Per i lavoratori in forza al 21 luglio 1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo e dalla somma di lire 140.000 (o ratei della stessa) - già corri­sposta in virtù dell'accordo 21 luglio 1979 a titolo di anticipa­zione su detta indennità - al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria.”