COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
28 LUGLIO 1999
per i dipendenti dalle
Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del
gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le
costruzioni nonché la produzione
promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
INDICE
Parti stipulanti
DISPOSIZIONI
GENERALI E
SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1 -
Sistema contrattuale:
A) Contratto
collettivo nazionale di lavoro
B) Contrattazione
aziendale
C) Impegni
delle parti
Art. 2 -
Sistema di relazioni industriali:
A) Settore
cemento
B) Settori
calce, gesso e malte
Art. 3 -
Gestione delle crisi occupazionali
Art. 5 -
Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori
Art. 6 -
Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di Azienda
Art. 7 -
Azioni positive per le pari opportunità
Art. 8 -
Tutele alle categorie dello svantaggio sociale
Art. 9 -
Accordi interconfederali
Art. 10 - Inscindibilità delle disposizioni del
contratto e condizioni di miglior
Art. 11 - Estensione di contratti stipulati con altre
associazioni
Art. 12 - Reclami e controversie-Procedura di
conciliazione e di arbitrato irrituale
Art. 13 - Relazioni aziendali e conflittualità
Art. 14 - Rappresentanza sindacale unitaria
Art. 16 - Permessi per cariche sindacali –
Aspettativa per cariche pubbliche
Art. 18 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 19 - Istituti di patronato
DISCIPLINA COMUNE
Art. 21 - Assunzione – Documenti – Quota di riserva
Art. 22 - Assunzione delle donne e dei fanciulli
Art. 25 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 26 - Lavoro a tempo parziale
Art. 28 - Classificazione del personale
A) Declaratorie
e profili
B) Quadri
Art. 29 - Passaggi di categoria
Art. 30 - Mutamento di mansioni
Art. 34 - Addetti a lavori discontinui o di semplice
attesa o custodia
Art. 35 - Interruzione di lavoro e recuperi
Art. 39 - Interruzioni di anzianità
Art. 40 - Determinazione quote orarie
Art. 41 - Corresponsione delle competenze
Art. 42 - Aumenti retributivi e minimi tabellari
contrattuali
Art. 43 - Indennità di contingenza – EDR
Art. 45 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 46 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia
Art. 47 - Trattamento di fine rapporto
Art. 50 - Congedo matrimoniale
Art. 51 - Indennità di testimonianza
Art. 52 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 53 - Infortunio sul lavoro e malattia
professionale
Art. 54 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 55 - Gravidanza e puerperio
Art. 57 - Lavoratori studenti – Diritto allo studio
Art. 58 - Previdenza complementare
Art. 59 - Tutela tossico-dipendenti e loro familiari
Art. 60 - Conservazione utensili e visite di inventario
e di controllo
Art. 61 - Norme comportamentali
Art. 62 - Provvedimenti disciplinari
Art. 63 - Licenziamento per mancanze
Art. 64 - Certificato di lavoro
Art. 65 - Caso di morte del lavoratore
DISCIPLINA SPECIALE
PARTE I – Soggetti destinatari della
Parte I della Disciplina Speciale
Art. 67 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 68 - Modalità per la mensilizzazione
Art. 70 - Lavori pesanti e disagiati
Art. 73 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
PARTE II – Soggetti destinatari della
Parte II della Disciplina Speciale
Art. 74 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 80 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
PARTE III – Soggetti destinatari
della Parte III della Disciplina Speciale
Art. 81 - Lavoratori laureati e diplomati
Art. 82 - Lavoratori con funzioni direttive
Art. 83 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 89 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Allegati al c.c.n.l. 28 luglio 1999:
1.
Art.15 (passaggi di qualifica) punto 2 lett. B del c.c.n.l.
30.9.1994
2. Art. 13 (aumenti periodici di anzianità) disposizioni
transitorie
3.
Art. 19 (trattamento di fine rapporto), tabelle, del
c.c.n.l.30.9.1994
4.
Artt. 66, 91 e 116 (indennità di anzianità) del c.c.n.l.
21.7.1979
Appendice normativa:
1. Statuto dei lavoratori
- Legge 20 maggio 1970, n.300.
2. Quadri intermedi
- Legge 13 maggio 1985, n.190.
3. Concreto
- Fondo
nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i
lavoratori
dell’industria del cemento, della calce e suoi derivati, del
gesso e
relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le
costruzioni.
SISTEMA DI
RELAZIONI INDUSTRIALI
Art.1 Sistema contrattuale
Le parti assumono nel regolare i propri comportamenti lo
spirito, le finalità e gli indirizzi di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e realizzano
con il presente c.c.n.I. una struttura
contrattuale su due livelli: nazionale ed aziendale.
In applicazione di quanto previsto ai
punti 2) e 4) del capitolo ‘assetti
contrattuali’ del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale
riferimento, il Contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale
per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di cui
sopra in mancanza di disdetta da darsi con lettera raccomandata r.r.
La parte che ha dato disdetta presenterà le proposte di
modifica in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi
prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro
entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi antecendenti e nel mese successivo alla
scadenza del contratto, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro
mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non
assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
La violazione del periodo di
raffreddamento come definito al precedente comma comporterà, come conseguenza a
carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di
tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza
contrattuale per la determinazione della quale si fa rinvio a quanto stabilito
in materia dal citato Protocollo.
La contrattazione a livello aziendale -
in applicazione del punto 3) del
capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si
fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per
le piccole imprese - riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi
rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà
pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è
prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure
specificamente indicate.
Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in
rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un
lato le R.S.U., costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20-12-1993, e
i sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall'altro, le
Direzioni aziendali assistite dalle Associazioni imprenditoriali
territorialmente competenti Per i Gruppi la titolarità e la competenza
appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali nazionali di
categoria e alle R.S.U. e, dall'altra, alle Direzioni aziendali assistite
dall'Organizzazione imprenditoriale nazionale.
Al sistema
contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai
propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente contratto e le
norme applicative aziendali da esso previste.
A tale fine l’ Associazione industriali è è impegnata ad adoperarsi per
l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre
le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire
perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare,
innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente
contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che
producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati) gesso e relativi
manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni nonché abbiano la
produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Art. 2
Sistema di relazioni industriali
Le parti, ferme restando l’autonomia e le
prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli
imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e assumendo come
propri gli obiettivi indicati nel Protocollo 31 luglio 1992 (recupero di
produttività delle imprese e valorizzazione del lavoro industriale),
ispirandosi alle finalità e conformemente agli indirizzi del Protocollo 23
luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo,
finalità ed indirizzi ribaditi dal Patto Sociale 22 dicembre 1998, convengono
di attuare un sistema di relazioni industriali organicamente articolato su più
livelli, come appresso strutturati.
1. E’ istituita una Commissione tecnica
nazionale, pariteticamente composta da n. 6 Rappresentanti dell’Organizzazione
e da n. 6 Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito
di procedere, nel corso di due incontri che si terranno rispettivamente entro
il mese di gennaio ed entro il mese di giugno di ciascun anno, alla raccolta e
all’organizzazione dei dati aggregati a livello nazionale e regionale resi
disponibili dai Ministeri dell’Industria e dei Lavori Pubblici e dall’Istat,
concernenti la produzione, le consegne interne, le importazioni e le
esportazioni nonché gli investimenti in opere pubbliche come rilevati
dall’apposito Osservatorio di cui alla Legge n.415/98.
I dati come sopra raccolti nonché le valutazioni della Commissione
sulle tematiche appresso indicate saranno
esaminati dalle parti stipulanti nel corso di due incontri a cadenza semestrale
e a livello nazionale, ciascuno dei quali si terrà entro la settimana
successiva a quella in cui ha luogo la riunione della menzionata Commissione
tecnica nazionale.
Negli incontri
nazionali, preparati come sopra dalla
Commissione tecnica, le parti esprimeranno le loro autonome valutazioni
sull’andamento del mercato nazionale articolato per aree regionali,
sull’andamento delle esportazioni e importazioni, sugli eventuali problemi di
approvvigionamento della materia prima riferiti alle norme di legge in materia
estrattiva e alla loro applicazione in sede amministrativa, sulle iniziative di
politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro e la
formazione professionale, l’ambiente esterno e quello di lavoro e altresì
l’utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico, con riguardo
alla stima degli effetti indotti sull’occupazione.
Negli stessi incontri a livello
nazionale costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni
delle parti:
-
i dati di aggiornamento
annuale sulla struttura del settore e i loro riflessi sull’occupazione;
-
le previsioni annuali degli
investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità
perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali
ricadute occupazionali prevedibili;
-
gli andamenti annuali
dell’occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico
riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di
inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazione delle norme di legge
che li riguardano;
-
le previsioni sui fabbisogni
e sugli indirizzi di formazione professionale;
-
i dati Istat sulla dinamica
delle retribuzioni e del costo del lavoro;
-
i dati anche comparativi
sulla produttività e competitività del settore;
-
gli andamenti aggregati a
livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l’orario ordinario,
nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione
guadagni e altre causali.
A
richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare
posizioni comuni, potrà essere deciso
di svolgere, anche avvalendosi della Commissione tecnica nazionale in sede
istruttoria, approfondimenti su
singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno
convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche
aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2. In presenza di specifiche
situazioni concernenti il settore e l’occupazione a livello regionale, su richiesta di una delle parti, l'Associazione
imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l’Associazione
imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sulle specifiche
situazioni convenute come oggetto dell'incontro.
Le parti in tali occasioni potranno ricercare posizioni comuni
da far valere, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente
competenti.
In tale
occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali
processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.
Di norma, annualmente, ove possibile in
occasione degli incontri di cui al 1° comma del presente punto 2), a richiesta
delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti saranno fornite
dall'Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, le
previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o
trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e
illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti predetti
sull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive
produttive e sulle condizioni
ambientali ed ecologiche.
Nelle
regioni ove siano presenti soltanto una o più unità produttive appartenenti ad
un'unica società gli incontri di cui sopra saranno assorbiti da quelli previsti
ai successivi punti 3) e 4).
3. Di norma annualmente, tenuti presenti i
risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello
nazionale e di cui al precedente punto 1), i gruppi industriali - intendendo
per gruppo Aziende industriali di particolare importanza, operanti anche in più
settori regolati dal presente contratto, articolate in più stabilimenti e sedi
dislocati in varie aree del territorio nazionale nonché Aziende che a seguito
di scorporo si costituiscono con più ragioni sociali diverse ovvero Aziende che
detengano la partecipazione di controllo al capitale sociale in altra azienda
operante nei settori cui si applica il presente contratto - forniranno alle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, su richiesta delle stesse,
in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell'Associazione
imprenditoriale, informazioni previsionali circa i propri programmi di
investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi
ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti esistenti, eventuali nuovi
insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché
sulla distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati,
intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione e per sesso,
sull'andamento complessivo del lavoro
straordinario e dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro e della
CIG ordinaria e straordinaria e delle attività conferite in appalto.
I gruppi industriali dei settori
rappresentati forniranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni
tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tesi al risparmio energetico,
sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative
regionali riguardanti l'attività estrattiva, su iniziative formative, nonché
sulle linee generali di sicurezza e
di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di ristrutturazione e
di riconversione produttiva.
Per questi ultimi oggetti la cadenza
dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti specifici in
tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere
le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle
condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie,
dalla legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione alla predetta informativa,
saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle
prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
Le
informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite, su richiesta,
alle singole R.S.U. per quanto di interesse relativo alle rispettive unità
produttive facenti parte del gruppo.
4. Di norma annualmente, tenuti presenti i
risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello
nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende
significative - intendendosi per tali quelle che, avendo notevole peso
produttivo e rilevante incidenza nei settori in cui operano, occupino più di 80
dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3),
daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di apposito incontro, con
l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni
previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino
diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche
strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro
localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sull'andamento
complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro,
delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria.
Le direzioni delle Aziende daranno altresì
informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle
iniziative tese al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti
all'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare
riferimento alle norme in materia estrattiva e ai relativi riflessi sulle attività
di cava nonché sulle linee generali di significativi processi di
ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella
obiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni
sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli
eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo
restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n.164/1975 e
successive modificazioni ed integrazione.
In relazione alla predetta informativa
saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle
prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
B) Settori
Calce, Gesso e Malte
1) Di norma annualmente, a richiesta delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le parti esprimeranno autonome
valutazioni sulla realtà strutturale dell’intero comparto e sulle prospettive
produttive di ciascuno dei settori interessati, su significativi processi di
ristrutturazione e riconversione produttiva, sulle previsioni degli
investimenti complessivi del settore riguardanti significativi ampliamenti e/o
trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e
loro localizzazioni per grandi aree geografiche, che comportino riflessi
sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed
ecologiche.
Nel corso degli incontri nazionali
potranno altresì costituire oggetto di valutazioni autonome delle parti le
iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti l’ambiente
esterno e quello di lavoro, l’attività di escavazione e l’utilizzo dei
combustibili non convenzionali.
A richiesta di una delle parti, di comune accordo,
allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere
approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e
valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre
approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza
istituzionale e potestà decisoria.
2. Nel corso del 2° biennio di applicazione del
presente contratto ed a seguito della informativa nazionale di cui al
precedente punto 1), ciascuno dei Gruppi industriali operanti nei settori della
calce o del gesso o delle malte – intendendosi per Gruppo Aziende con più di
300 dipendenti ed aventi stabilimenti ubicati in almeno tre regioni – fornirà
alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti
il presente contratto, su richiesta delle stesse, in apposito incontro che
assume carattere sperimentale e sarà tenuto presso la sede della Associazione
imprenditoriale, informazioni concernenti le prospettive di andamento per
l’anno successivo, gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli
in programma per il biennio successivo - ripartiti per ampliamenti, nuovi
impianti e a fini ambientali- nonché i livelli di occupazione in essere e
relativo andamento atteso per l’esercizio successivo.
Art.3 Gestione delle crisi occupazionali
Fermo restando che l'utilizzo degli strumenti legislativi di gestione
delle crisi deve corrispondere, in via prioritaria, alle diversificate e
specifiche esigenze tecniche, organizzativi ed economiche delle Aziende, le
parti stipulanti convengono sulla opportunità che, in presenza di crisi e di
necessità di riorganizzazione e ristrutturazione, gli ammortizzatori sociali
siano utilizzati in modo da contenere il ricorso alle misure previste per le
eccedenze occupazionali.
Le parti concordano che i lavori ed i servizi dati in appalto
debbano rigorosamente rispecchiare le norme di legge.
In particolare le Aziende si impegnano a non affidare in
appalto, all'interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e
l'esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che,
quest'ultima, non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali
turni di lavoro.
Le Aziende
informeranno periodicamente e possibilmente ogni quattro mesi, per iscritto, la R.S.U. sulla natura delle
attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltatrici e
sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su richiesta della R.S.U. sarà effettuato un incontro per l'esame
della materia.
Le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite
clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad
esse derivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene del
lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
Sono fatti salvi, comunque, fino alla loro scadenza, i
contratti di appalto stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo.
Le Aziende informeranno la R.S.U. sulle date di
scadenza dei contratti di appalto.
A) 1.
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le
condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i
valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica
fanno riferimento ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie
ovvero, in assenza di dette norme, dalle tabelle dell’American Conference of
Governmental Industrial Hygienists nella traduzione del testo in lingua inglese
effettuata a cura dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali.
2.
Potrà essere affidata ai servizi di igiene ambientale e medicina del
lavoro delle Aziende sanitarie locali di cui all’art.14 legge 833/1978, o ad
Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra
Direzione aziendale e R.L.S.(rappresentante per la sicurezza) la rilevazione
dei fattori di nocività ed insalubrità.
Gli
oneri per il complesso degli interventi degli Enti qualificati di diritto
pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S. sono a
carico dell’azienda.
Il
personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e
sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento
dei compiti affidatigli.
In condizione di normalità le rilevazioni
avverranno di regola ad intervalli non superiori a 24 mesi dalle conclusioni
della precedente rilevazioni per le posizioni significative verificate con il
rappresentante per la sicurezza.
I
risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati di cui ai registri
dei dati ambientali e biostatistici e degli infortuni, su richiesta della
R.L.S. , formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro
con la Direzione aziendale. Al suddetto incontro potranno prendere parte anche
tecnici che hanno effettuato le rilevazioni.
3.
I risultati delle rilevazioni ambientali – fermo restando quanto
previsto dall’art.2105 c.c. – saranno raccolti in un registro detto dei “Dati
ambientali”, istituito presso lo stabilimento, conservato dalla Direzione e a
disposizione della R.L.S. per consultazione.
4. Viene pure istituito un registro dei “Dati
biostatistici” destinato a raccogliere le statistiche afferenti le assenze, per
reparti di lavoro dovute ad infortunio, malattia o malattia professionale.
Anche tale registro così come il registro aziendale degli infortuni i cui
all’art.403 DPR 547/1955, sarà conservato a cura della Direzione aziendale e
resterà a disposizione della R.L.S. per consultazione.
5.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e
periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre si ritenessero
obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull’ambiente
di lavoro effettuate secondo le procedure e modalità previste dai commi
precedenti del presente articolo, che individuano situazioni di particolare
nocività. Degli eventuali
accertamenti medici specifici, attuati a seguito dei risultati delle
rilevazioni ambientali, sarà data notizia alla R.L.S. e per suo tramite alle
RSU. Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati ad Istituti o Enti
qualificati di diritto pubblico e/o ad Istituti o medici specialisti abilitati,
scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S. Ove dette visite evidenziassero la necessità di
accertamenti specialistici o radiografici, questi saranno effettuati a carico
dei competenti Istituti assicurativi e previdenziali.
6.
Viene istituito il libretto personale sanitario e di rischio sul quale
saranno registrati i risultati degli accertamenti di cui sopra nonché i dati
analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall’Azienda per
obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi
degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell’art.5 della legge 20 maggio 1970, n.300;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti
pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell’art.5 della legge 20
maggio 1970, n.300;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattia ed infortunio.
7.
Per l’igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento
alle norme generali e ai regolamenti speciali che disciplinano tale materia, in
particolare per quanto riguarda la fornitura dei mezzi previsti per la
protezione fisica del lavoratore, l’approvvigionamento dell’acqua potabile
negli stabilimenti, l’istituzione di bagni e docce e l’installazione di
spogliatoi.
8. Le Aziende cureranno che nell’ambito
delle unità produttive, ivi comprese le miniere e le cave, i lavoratori siano
informati anche attraverso iniziative di carattere formativo e, se del caso,
attraverso appositi supporti a stampa:
- sui rischi specifici cui sono esposti, sulle
norme di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia di prevenzione e
sicurezza;
- sui mezzi di protezione individuale da
adottare ai sensi dei provvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro.
B) 1. I lavoratori in tutte le unità produttive all’atto della elezione
della RSU eleggono, tra i componenti
la RSU, il rappresentante per la sicurezza (R.L.S.) di cui al D.Lgs
626/94 nei seguenti numeri:
- 1
rappresentante nelle unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
- 3
rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
- 6 rappresentanti nelle unità produttive che
occupano oltre 1000 dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti, le cui cave
si trovano ubicate ad una distanza superiore a 20 km dallo stabilimento, è
eletto nell’ambito delle RSU apposito rappresentante per la sicurezza tra i
lavoratori della cava, in aggiunta e con proprie specifiche competenze e
funzioni rispetto al RLS come sopra stabilito.
Il
RLS rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza e salute secondo la
disciplina del presente articolo ed è
l’interlocutore della direzione aziendale nell’esercizio delle proprie
competenze, all’interno dello stabilimento e delle relative pertinenze.
Nella
comunicazione scritta alla Direzione aziendale, di cui all’art. 14 comma 5 del presente contratto, verrà data
indicazione espressa dei nominativi dei componenti la RSU eletti rappresentanti
per la sicurezza.
2. Per l’espletamento
dei compiti previsti dall’art.19, comma 2, del D.Lgs.626/1994 nonché per la
partecipazione ad iniziative formative concernenti la materia dell’igiene e
della sicurezza del lavoro, attuate con gli strumenti e nelle forme di cui alla
parte II, pt.2) dell’accordo interconfederale 22.6.1995 (organi paritetici
territoriali), le Aziende metteranno a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza un monte ore di permessi retribuiti pari a:
- 48 ore annue nelle unità produttive che occupano da 16 a
100 dipendenti;
- 88 ore annue nelle unità produttive da 101 a 200
dipendenti;
- 128 ore annue nelle unità produttive oltre 200
dipendenti.
I permessi debbono
essere richiesti dai rappresentanti per la sicurezza di norma per iscritto e
con un preavviso di 24 ore indicando, in caso di più rappresentanti, il/i
nominativo/i del/i beneficiario/i. Il godimento dei permessi non deve
pregiudicare l’andamento dell’attività produttiva.
Per
l’espletamento dei compiti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l)
dell’art. 19 D.Lgs. citato, i rappresentanti per la sicurezza potranno disporre
del tempo strettamente necessario per lo svolgimento dei compiti stessi senza
pregiudizio né della retribuzione né dei permessi retribuiti come più sopra
definiti e loro spettanti.
Detti permessi assorbono, fino a
concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo. Oltre ai
permessi retribuiti di cui sopra i rappresentanti per la sicurezza potranno
avvalersi, per l'espletamento dei compiti loro affidati, anche dei permessi
retribuiti spettanti alla RSU. In tal caso la richiesta per la fruizione dei
relativi permessi sarà effettuata dalla RSU secondo le modalità fissate per i
permessi spettanti alla RSU e di cui all’art. 14 del presente contratto indicando il/i nominativo/i del/i
beneficiario/i.
3.
Il rappresentante per la sicurezza ha le competenze e svolge i compiti
previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 626/1994 e in particolare:
- presenzia alle
rilevazioni ambientali nonché alla trascrizione dei risultati nei registri dei
dati ambientali e biostatistici;
- è consultato sulle iniziative aziendali di
informazione/formazione dei lavoratori in
materia di sicurezza e di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- è consultato sulle innovazioni tecnologiche
che abbiano riflesso sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro e riceve
informazioni sui mezzi e sulle
procedure di prevenzione da adottare nel caso di impiego di una nuova sostanza
che comporti potenziali rischi;
- riceve informazioni sulle procedure di
prevenzione in caso di utilizzo nel ciclo produttivo di residui classificati
come tossici e nocivi ai sensi della specifica normativa sulla materia;
- riceve informazioni sulle procedure per lo
smaltimento dei rifiuti industriali di cui al DPR 915/1982;
- avverte il responsabile dell’Azienda dei
rischi individuati nel corso della sua attività;
- è consultato per la realizzazione di
programmi di prevenzione e di sicurezza predisposti dall’Azienda.
Per le visite ai luoghi
di lavoro il rappresentante per la sicurezza, contestualmente alla richiesta
delle ore di permesso necessarie, preavverte la Direzione aziendale per la loro
effettuazione unitamente al responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione ovvero ad addetto da questi incaricato, presente nell’unità
produttiva. In presenza di situazioni di oggettiva gravità ed emergenza, fermo
restando l’obbligo del preavviso alla Direzione aziendale, il RLS, in caso di
dichiarato impedimento della stessa Direzione aziendale, potrà effettuare da
solo la visita al luogo di lavoro interessato dall’emergenza. Le visite avranno
luogo compatibilmente con le esigenze produttive e nel rispetto delle
limitazioni previste dalla legge (es.: art. 339 D.P.R. 547/55).
*****
Le parti si danno atto
che i diritti derivanti ai rappresentanti per la sicurezza dalla presente
regolamentazione realizzano le finalità previste dall’art.9 della legge
300/1970, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee
a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
Per tutto quanto non
espressamente disciplinato nei punti A e B del presente articolo si fa
riferimento all’accordo interconfederale 22 giugno 1995 e, per quanto riguarda
la designazione e/o elezione del rappresentante per la sicurezza, semprechè i
lavoratori non abbiano ancora provveduto
alla data di entrata in vigore del presente c.c.n.l., all’accordo 22/11/1995,
punto 3, sottoscritto dalle parti stipulanti il presente contratto nazionale di
lavoro.
C) Le parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle
norme di legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di
lavoro, convengono sulla opportunità di esaminare a livello nazionale, in
occasione della informativa, l’andamento del fenomeno infortunistico nei
settori coperti dal presente contratto, sulla base di dati raccolti dalla
Organizzazione imprenditoriale.
Allo scopo di dare un contributo di
conoscenza e suggerimenti di comportamento utili ai fini della prevenzione
entro la fine di ciascun anno pari si terrà una sessione di informativa nazionale
di settore sulla sicurezza nella quale
saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni statistiche, su
dati che l’Organizzazione imprenditoriale raccoglierà ed elaborerà in forma
aggregata, atte a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli
eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.
In occasione della 1^ sessione della
anzidetta informativa di settore sulla sicurezza le parti esamineranno la
possibilità di estendere le rilevazioni di parte imprenditoriale, da portare al
tavolo delle valutazioni congiunte, alle tipologie di infortunio e alle aree di
rischio con l’obiettivo di individuare
eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione di cui la
parte imprenditoriale potrà farsi carico nel quadro degli indirizzi generali di
settore per il rafforzamento della prevenzione.
Art.6
Trapasso - Trasformazione -
Cessazione o fallimento di Azienda
Ferme restando le
vigenti disposizioni di legge, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi
modo dell’Azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro e il lavoratore
conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione per il
servizio precedentemente prestato.
In caso di fallimento, seguito da licenziamento, e in caso di
cessazione dell’Azienda, il lavoratore acrà diritto, oltre al normale
preavviso, al trattamento di fine rapporto e a quanto altro gli compete in base
al presente contratto.
Art. 7 Azioni
positive per le pari opportunità
Le parti, preso atto delle iniziative legislative volte al
conseguimento delle pari opportunità per le lavoratrici, realizzeranno, in
vigenza del contratto nazionale di lavoro, apposito incontro per esaminare le
azioni positive che possono derivare dall’applicazione della normativa
nazionale.
Art. 8 Tutele
alle categorie dello svantaggio sociale
Le parti, nella condivisa opportunità di interventi di legge in
favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori
immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni
aziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle
norme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione e aggiornando i loro
comportamenti alle disposizioni che saranno introdotte per l’attuazione
nell’ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette
categorie.
Art. 9 Accordi
interconfederali.
Gli accordi stipulati dalla Confederazione generale
dell’industria italiana con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non
esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente
contratto, semprechè questo non disponga diversamente, nei limiti della
rispettiva competenza e rappresentanza.
Art. 10
Inscindibilità delle
disposizioni del contratto e condizioni
di miglior favore
Le disposizioni
del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili
fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Ferma restando la
inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso
sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente
in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad
essere mantenute ad personam.
Art. 11
Estensione di contratti
stipulati con altre associazioni
Qualora le Organizzazioni dei lavoratori, firmatarie del
presente contratto, dovessero con altre Associazioni di datori di lavoro o di
artigiani concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente
contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di
applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si
intendono estese alle Aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che
siano associate presso Organizzazioni aderenti alla Confederazione generale
dell’industria italiana.
Art. 12 Reclami e
controversie – Procedura di conciliazione e
di arbitrato irrituale
A) Qualora uno dei soggetti destinatari del presente
contratto intende proporre in giudizio una domanda relativa al rapporto
disciplinato dal contratto nazionale, si avvarrà della procedura di
conciliazione appresso prevista in applicazione delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 31.3.1998 n.80. Chi intende agire giudizialmente promuove la procedura
di conciliazione tramite l’Associazione cui aderisce o conferisce mandato con
richiesta sottoscritta, che l’Associazione farà pervenire alla controparte
tramite l’Organizzazione che la rappresenta con lettera raccomandata r.r..
1.
La richiesta deve contenere l’indicazione delle
parti, l’oggetto della controversia con l’esposizione dei fatti e delle ragioni
poste a fondamento della pretesa, l’indicazione del luogo dove devono essere
fatte le comunicazioni inerenti alla procedura.
2.
La Organizzazione che rappresenta la parte
attrice, contestualmente all’invio alla controparte della lettera del proprio
rappresentato di cui al punto A), chiederà la costituzione della Commissione
sindacale di conciliazione che è composta da un rappresentante della
Organizzazione sindacale alla quale il lavoratore aderisce o conferisce mandato
speciale e da un rappresentante dell’Associazione degli industriali cui
l’impresa aderisce o conferisce mandato speciale, designato previa intesa con
l’Associazione degli industriali stipulante il presente c.c.n.l. Le funzioni di
Segreteria della Commissione saranno svolte presso l’anzidetta Associazione
degli industriali.
3.
I rappresentanti designati dalle parti si
riuniscono entro 20 giorni dalla comunicazione della richiesta di procedere all’esame
della controversia e al tentativo di conciliazione.
4.
Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme,
anche in più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data di cui al
punto 3).
5.
Se la conciliazione ha esito
positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell’art.411,
3° comma, c.p.c. e il verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la
Direzione Provinciale del Lavoro a cura della Segreteria. La sottoscrizione del
verbale rende inoppugnabile la conciliazione la quale acquista efficacia di
titolo esecutivo con l’osservanza di quanto previsto dall’art.411 c.p.c.
6.
Se la conciliazione non
riesce si redige processo verbale che contiene le posizioni delle parti e le
ragioni del mancato accordo. Di tali ragioni il giudice terrà conto ai fini
della determinazione delle spese del successivo giudizio.
Nel verbale di mancata
conciliazione le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale
concordano, precisando, quando è possibile, l’ammontare del credito non
controverso del lavoratore. In questo ultimo caso il processo verbale acquista
efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all’art.411
c.p.c.
7.
Copia dei verbali di
conciliazione o di mancato accordo è rilasciata alle parti contestualmente alla
sottoscrizione.
8.
Eventuali questioni
interpretative e/o applicative della presente procedura sono demandate all’esame
e alla decisione delle parti stipulanti il contratto nazionale di lavoro.
B) Se il
tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine per l’espletamento della procedura
conciliativa, le parti possono concordare di deferire la risoluzione della
controversia alla decisione del Collegio arbitrale istituito a cura delle
Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro
stipulanti il presente contratto.
1) Il Collegio, che resterà in carica per la durata del presente
contratto, è rinnovabile. Esso è composto da 3 membri di cui due designati,
rispettivamente, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e
dalla Organizzazione imprenditoriale stipulante ed il terzo, con funzioni di
Presidente, scelto di comune accordo dalle predette parti. In caso di mancato
accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo sarà sorteggiato tra
i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiore a sei,
preventivamente concordata o, in mancanza di essa, sarà designato, su richiesta
di una delle parti stipulanti, dal Presidente del Tribunale di Roma.
Alla designazione del supplente del
Presidente si procederà con gli stessi criteri adottati per la scelta di quest’ultimo.
Il Collegio ha sede presso gli uffici
della Organizzazione imprenditoriale
che provvederà a svolgere anche le funzioni di segreteria del Collegio, ma
potrà riunirsi anche altrove previo accordo tra le Organizzazioni stipulanti.
2) Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle
afferenti alla partecipazione alle riunioni del Presidente, saranno ripartite
al 50% fra le parti in causa. Le spese sostenute per gli altri componenti il
Collegio restano a carico delle rispettive parti in causa.
3) La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio
arbitrale deve contenere l’indicazione della parte istante, l’elezione di
domicilio presso la segreteria del Collegio e l’esposizione dei fatti.
Tale richiesta sarà inviata
dall’interessato, a mezzo raccomandata a.r., alla segreteria del Collegio,
tramite l’Organizzazione sindacale di appartenenza, entro il termine di 30
giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di esito negativo
dell’obbligatorio tentativo di conciliazione o dal giorno di scadenza del
periodo entro il quale poteva essere esperito il tentativo medesimo.
Copia della richiesta dovrà altresì essere
contemporaneamente trasmessa, a mezzo
raccomandata a.r., alla controparte datoriale, la quale potrà a sua volta
aderire alla richiesta medesima con comunicazione alla Segreteria del Collegio,
entro 30 giorni.
Richiesta ed adesione dovranno contenere
la dichiarazione scritta degli interessati di accettazione dei nominativi del
Collegio giudicante, come pure il conferimento al medesimo Collegio del potere
di decidere secondo equità.
4) L’eventuale istruttoria della controversia si svolgerà in
forma prevalentemente orale, secondo le modalità che saranno fissate dal
Collegio nella prima riunione.
Il Collegio potrà liberamente interrogare
le parti interessate, nonché le persone che risultino informate dei fatti.
Le parti potranno essere assistite da
Organizzazioni sindacali e/o da legali di fiducia.
Nei termini perentori fissati dal Collegio,
le parti potranno depositare presso la segreteria documenti, memorie e
repliche.
5) Il Collegio dovrà emettere il lodo entro sessanta giorni, che
decorrono dalla data di ricevimento, da parte della segreteria, della
comunicazione riguardante l’adesione alla richiesta di devoluzione della
controversia al Collegio arbitrale.
6) Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è
redatto per iscritto.
Esso è
comunicato, tramite la segreteria, alle parti in giudizio ed è esecutivo,
previa osservanza delle regole stabilite dal secondo comma dell’art.412 quater
c.p.c.
7) Per quanto riguarda l’impugnazione ed esecutività del lodo
arbitrale si rinvia alle norme di legge.
Dichiarazione a verbale
Nel caso di soppravvenienza di un
accordo interconfederale sulla materia di cui al presente articolo, le parti si
incontreranno per esaminare l’opportunità di armonizzare le due discipline.
Art.13 Relazioni
aziendali e conflittualità
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni
sindacali in Azienda e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle
parti, tenuto conto di quanto previsto dagli accordi interconfederali del
25-1-1990 e 23-7-1993, a che, in caso di controversie collettive, vengano
esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse
attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U.In particolare,
qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione
di norme contrattuali, di legge, nonché l'informazione di cui alla prima parte
del contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l'esame avverrà con
l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
Art.
14 Rappresentanza sindacale unitaria
In
applicazione dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 in ciascuna unità
produttiva con più di 15 dipendenti la Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil
assumono l’iniziativa per la costituzione della R.S.U.
Alla condizione che abbiano espresso
formale adesione al citato accordo interconfederale, l'iniziativa per la
costituzione della R.S.U. può esser assunta anche dalle altre Organizzazioni
sindacali firmatarie del c.c.n.I. ovvero dalle Organizzazioni di cui al punto
4), parte seconda, lett. b) del predetto accordo interconfederale.
La R.S.U. è composta per due terzi dai
rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni
sindacali sopra richiamate, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole
liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli
candidati. Il residuo terzo è assegnato
alle sole Organizzazioni firmatarie del presente c.c.n.l. e la relativa
copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
Il numero dei componenti la R.S.U. è
pari a:
- 3 componenti
nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 4 componenti
nelle unità produttive da 101 a 150 dipendenti;
- 5 componenti
nelle unità produttive da 151 a 200 dipendenti;
- 6 componenti
nelle unità produttive da 201 a 300 dipendenti;
- 7 componenti
nelle unità produttive da 301 a 450 dipendenti;
- 8 componenti
nelle unità produttive da 451 a 600 dipendenti;
- 9 componenti
nelle unità produttive oltre 600 dipendenti.
I nominativi dei componenti la R.S.U.,
eletti e/o designati, saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale
a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti la R.S.U.,per
il tramite dell'Associazione industriale territorialmente competente.
I componenti la R.S.U. subentrano alla
RSA e ai loro dirigenti di cui alla legge n.300/1970 nella titolarità di
diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e
nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni
di legge e di contratto.
La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali
di categoria dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione
aziendale come stabilito dall'accordo interconfederale 23 luglio 1993 e per
contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il monte/anno di permessi di 2 ore per
ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva al 1° gennaio di ciascun
anno, già previsto dall'art. 31 del c.c.n.l. 31 gennaio 1991, viene ripartito
come segue:
- per l'espletamento dei propri compiti e
funzioni la R.S.U. di sporrà dei permessi
retribuiti di cui all'art. 23 della legge n. 300/1970;
- la Feneal-Uil, Filca-Cisl
e Fillea-Cgil, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntiverispetto a
quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei
predetti permessi aggiuntivi pari al 70%.
La R.S.U. comunicherà alla Direzione
aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del
monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.
Le precitate Organizzazioni sindacali
ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi
rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà
di norma fruita per il tramite dei ripetitivi componenti la R.S.U., e
comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da esse definita ed
il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del predetto
monte ore.
I permessi debbono essere richiesti, di
norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il
nominativo del beneficiario. Il
godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon
andamento dell'attività produttiva.
Ferma restando l'eleggibilità di operai,
impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva, possono essere
candidati anche i lavoratori addetti all'unità produttiva assunti con contratti
di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di
lavoro non inferiore a 6 mesi alla data delle elezioni.
Le operazioni connesse con l'elezione
della R.S.U. saranno svolte nel rispetto delle esigenze dell'attività
produttiva. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la Direzione
aziendale, in particolare per il luogo e il calendario della votazione.
I membri della Commissione elettorale,
gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del
Comitato di garanti, di cui ai punti 5, 8, 13 e 20, parte seconda dell'accordo
interconfederale 20-12-1993, qualora in forza all'unità produttiva dovranno
espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro oppure, in via
eccezionale, anche durante l'orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i
permessi retribuiti di cui all'art. 23 legge n.300/1970.
La Direzione aziendale fornirà l'elenco
dei dipendenti con diritto di voto indicando l'incidenza delle varie categorie.
La R.S.U. decade dal mandato ricevuto:
alla scadenza dei 3 anni dalla data delle elezioni; qualora si verifichi il
superamento della quota di sostituzione prevista dall'accordo interconfederale
(punto 6, parte prima); in presenza di atto di revoca posto in essere
attraverso la raccolta di firme certificate tra i lavoratori in numero
superiore al 50% degli aventi diritto al voto.
Le Organizzazioni sindacali, dotate dei
requisiti di cui all'art. 19 della legge n. 300/1970, firmatarie del vigente
c.c.n.l. o comunque aderenti alla disciplina dell'accordo interconfederale
20-12-1993, che partecipano alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano
formalmente ed espressamente a costituire RAS ai sensi della norma sopra
richiamata e cessa l'attività del Consiglio di Fabbrica ove esistente.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in
assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno dell'unità produttiva
nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a
disposizione dall'Azienda nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva, per
la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute fuori
dell'orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà
corrisposta la normale retribuzione (ex premio di produzione compreso (l)),
durante l'orario di lavoro.
Le assemblee - che potranno riguardare la
generalità dei lavoratori o gruppi di essi - saranno indette singolarmente o
congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto
o dalle R.S.U., con apposito ordine del giorno.
Alle assemblee potranno partecipare
dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti, i cui nominativi e
qualifiche - unitamente alla data e ora dell'assemblea nonché all'ordine del
giorno della stessa - dovranno essere resi noti per iscritto alla Direzione
aziendale con un preavviso di almeno 48 ore.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver
luogo con modalità che tengano conto
dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia
degli impianti.
Nelle lavorazioni a turni o a ciclo
continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata
articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turni.
Il diritto di assemblea viene esteso alle
unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore
annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove
possibile, all'interno della Azienda.
Restano salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.
--------------------
(1) Vedi nota a pag. (art.48 premio di risultato)
Art.16 Permessi per cariche sindacali - Aspettativa
per cariche
pubbliche
elettive e sindacali.
Ai lavoratori membri di
Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di
categoria e dei Sindacati regionali o provinciali aderenti potranno essere
concessi brevi permessi retribuiti cumulabili nell'arco di ciascun trimestre,
per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente
richiesto per iscritto all'Azienda dalle Organizzazioni predette tramite le
Associazioni territoriali degli industriali e non ostino impedimenti di ordine
tecnico-aziendale.
Le qualifiche sopra
menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto
dalle Organizzazioni dei lavoratori, tramite le Associazioni territoriali degli
industriali, all'Azienda cui il lavoratore appartiene.
I suddetti permessi, che potranno essere
richiesti per non più di due rappresentanti volta per volta, promiscuamente per
gli operai, gli intermedi e gli impiegati, non potranno eccedere il limite di
16 ore mensili per ciascuna Organizzazione sindacale e per ciascuno
stabilimento o sede centrale.
Per l'adempimento delle funzioni sindacali
di cui sopra e per quelle inerenti a funzioni pubbliche elettive potrà essere
concessa una aspettativa a norma,rispettivamente, dell'art. 31 della legge 20
maggio 1970, n. 300 e della legge 3.8.1999,n265 alla quale si fa rinvio anche
per il regime dei permessi a favore di lavoratori chiamati a ricoprire cariche
pubbliche elettive.
L'aspettativa per cariche sindacali sarà
accordata su richiesta scritta delle Organizzazioni sindacali interessate.
E’ fatto obbligo ai lavoratori, cui è
accordata l'aspettativa, di ripresentarsi in servizio entro 7 giorni dalla data
di cessazione della carica che ha determinato l'aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si
considererà risolto per dimissioni del lavoratore.
CHIARIMENTO
A VERBALE
da valere per le industrie della calce, del
gesso e delle malte
Per l'applicazione del presente articolo
ai dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione della calce, del gesso e
delle malte, il terzo comma è sostituito dal seguente:
I suddetti permessi, che potranno essere
richiesti per non più di un rappresentante, promiscuamente per gli operai, gli
intermedi e gli impiegati, non potranno eccedere il limite di 8 ore mensili per
ciascuna Organizzazione sindacale e per ciascun stabilimento’.
I comunicati e le pubblicazioni di cui
all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati
nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente
contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle Aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse
sindacale e del lavoro.
Copia degli stessi deve essere
tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale.
Art.18 Versamento
dei contributi sindacali.
Le Aziende opereranno le trattenute per
contributi sindacali previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli
interessati che ne facciano richiesta e consegnate o fatte pervenire
all'Azienda dal lavoratore stesso.
La delega avrà validità fino a revoca
scritta da parte del lavoratore interessato. L'eventuale revoca avrà efficacia a partire dal mese
successivo a quello di comunicazione.
Ogni delega dovrà specificare le
generalità del lavoratore, il numero di matricola o di cartellino,
l'indicazione dell'Organizzazione sindacale cui l'Azienda dovrà versare il
contributo nonché la misura dello stesso che, salva diversa comunicazione da
parte delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti il presente
contratto da rendere alle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro entro e
non oltre il mese di novembre di ogni anno, è commisurata allo 1% di paga base
e contingenza in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Le trattenute saranno effettuate
mensilmente sulle relative competenze del lavoratore.
Le trattenute operate dall'Azienda
verranno versate su conti correnti bancari indicati da ciascun sindacato. I versamenti delle somme, come sopra
trattenute, dovranno essere eseguiti entro la fine del mese successivo.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le Organizzazioni dei lavoratori
stipulanti dichiarano che per i lavoratori da esse rappresentati la
trasformazione da misura percentuale sui minimi tabellari in cifra
differenziata per gruppi di classificazione nonché ogni modifica della cifra
stessa e delle modalità di iscrizione e versamento, sempre salvo il diritto
individuale di revoca, non dà luogo a rinnovo delle deleghe già rilasciate.
Le Organizzazioni dei datori di lavoro
stipulanti prendono atto della dichiarazione suddetta.
Art.19 Istituti
di Patronato (1)
Le parti, in merito allo svolgimento dell'attività degli
Istituti di Patronato ai sensi dell'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
all'interno dell'Azienda, convengono quanto segue.
1) I Patronati, Inas-Cisl, Inca-Cgil, Ital-Uil, svolgeranno i
compiti previsti dal D. Leg..C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 nei confronti dei singoli lavoratori
interessati mediante propri rappresentanti, muniti di documento di
riconoscimento attestante tale qualifica rilasciato dalle rispettive Direzioni
provinciali dei Patronati stessi i quali dovranno segnalare le eventuali
variazioni.
2) I predetti
rappresentanti dei Patronati svolgeranno le
proprie
funzioni nel locale che verrà messo a disposizione durante l’esercizio della
loro attività. funzioni nel locale che verrà messo a disposizione durante
l'eserci zio della loro attività.
3)
Per lo svolgimento delle stesse verranno concordati con le Direzioni aziendali i giorni e gli orari
atti a consentire i contatti con i lavoratori fuori dell’orario di lavoro. i lavoratori fuori dell'orario di lavoro. -
Qualora, per ragioni di particolare e
comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato di cui al punto 1) dovessero conferire durante
l'orario lavorativo con un dipendente dell'Azienda per l'espletamento del
mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno
tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a
rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di
lavoro per il tempo necessario, sempre
che non ostino esigenze di carattere tecnico ed organizzativo.
------------------------
(1) Per la UGL i Patronati di cui al punto 1)
del presente articolo si intendono sostituiti dal Patronato ENAS.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i lavoratori dei gruppi A Super e A
- 3 mesi per quelli del gruppo
B
- 2 mesi per quelli dei gruppi
CS e C
- 1 mese per quelli dei gruppi
D , E F.
Tale
periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore
al minimo tabellare più l'indennità di contingenza previsti per il gruppo per
il quale il lavoratore è assunto in prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in
qualsiasi momento il rapporto di lavoro, senza l'obbligo di preavviso.
In
caso di licenziamento o dimissioni durante il periodo di prova, il lavoratore
avrà diritto alla retribuzione indicata nella lettera di assunzione afferente
il periodo per il quale è stato mantenuto in servizio.
Il
lavoratore che, superato il periodo di prova, venga confermato, si intenderà
assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il
periodo di prova.
Art.21
Assunzione – documenti - quota di riserva
L’assunzione avverrà a norma delle disposizioni di legge e degli
eventuali accordi interconfederali.
All’atto dell’assunzione l’Azienda è tenuta a comunicare al lavoratore
per iscritto:
·
data di assunzione
·
gruppo e qualifica cui egli
è inizialmente assegnato ai
sensi dell’art.28 (classificazione del personale) e mansioni cui normalmente
deve attendere
·
trattamento economico
iniziale
·
durata dell’eventuale
periodo di prova
·
località di svolgimento del
lavoro
·
tutti gli altri eventuali
dati previsti da norme di legge.
All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare:
§ carta d’identità o documento equivalente;
§ libretto di lavoro;
§ la documentazione relativa alle assicurazioni
sociali obbiligatorie se ne è in possesso;
§ lo stato di famiglia per i lavoratori agli
effetti degli assegni per il nucleo familiare;
§ il certificato degli studi compiuti;
§ eventuali ulteriori documenti che l’azienda
ritenga utili in relazione alle mansioni a cui il lavoratore è assegnato.
E’
in facoltà dell’Azienda di richiedere il certificato penale di data non anteriore
a tre mesi.
Il
lavoratore dovrà dichiarare alla Direzione aziendale la sua residenza e
comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti
In
attuazione di quanto previsto dal 2° comma, art. 25, L. 23-7-1991, n.223, le
parti convengono che al fine del calcolo delle percentuali, di cui ai commi 1 e
6 del citato art.25, non si tiene conto delle assunzioni di personale
inquadrato nei Gruppi A Super, ivi
compresi i Quadri, A, B, C Super, e C, 1ae 2a
declaratoria, dell’art. 28 del
vigente c.c.n.l.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di
custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare
fiducia.
I
lavoratori assunti tra le categorie riservatarie dal comma 5 dell’art. 25,
L. n. 223/1991, saranno computati ai fini della copertura dell’aliquota di
riserva di cui ai commi 1 e 6 dell’art. 25
legge citata, anche quando vengano inquadrati nei Gruppi e nelle
qualifiche sopra individuati.
Art. 22
Assunzione delle donne e dei fanciulli
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei
fanciulli, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni di legge.
E’ in facoltà dell'Azienda di
far sottoporre il lavoratore a visita medica,
secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n.300 e dagli
artt. 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626.
Per la disciplina dell’apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme
di legge, salvo quanto disposto nei commi seguenti:
A)
Periodo di prova
L’assunzione in servizio dell’apprendista è sempre fatta per un periodo
di prova non superiore a due mesi.
B)
Durata del tirocinio
A decorrere dal 1 agosto 1999 possono essere assunti con contratto di
apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei Gruppi
E, D,C,CS e B. La durata massima del periodo di apprendistato è,
rispettivamente, di n.24 mesi per i gruppi E e D; 36 mesi per i gruppi C e CS;
48 mesi per il gruppo B.
Alla scadenza di tali periodi gli apprendisti, ove confermati in
servizio, saranno inquadrati nei Gruppi sopracitati.
C)
Retribuzione
Per
i contratti instaurati dal 1 agosto 1999 la retribuzione degli apprendisti
corrisponderà alle sotto indicate percentuali dei minimi tabellari e dell’ex
indennità di contingenza dei predetti
Gruppi, determinate con le progressioni di cui appresso:
- 1°
anno 70 per cento
- 2°
anno 75 per cento
- 3°
anno 85 per cento
- 4°
anno 90 per cento
D)
Formazione
L’impegno formativo dell’apprendista, ai
sensi di quanto previsto dall’art.16 della
L.24/6/1997 n.196, deve essere supportato da iniziative di formazione
esterna ed è graduato in relazione al possesso di un titolo di studio
corrispondente alle mansioni da svolgere con le seguenti modalità:
Titolo di studio Ore di formazione
1) Scuola dell’obbligo; 120 ore
medie annue retribuite;
2)
Titolo di istruzione post-obbligo o attestato di 100 ore medie annue retribuite;
qualifica non idonei rispetto al profilo professionale
da conseguire;
3)
Titolo di istruzione post-obbligo o attestato di 60 ore medie annue
retribuite.
qualifica professionale idonei rispetto
al profilo
professionale da conseguire.
E)
Ferie
Il
periodo di ferie degli apprendisti è pari a 4 settimane.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Al fine di assicurare la necessaria armonizzazione
tra la disciplina contrattuale ed la normativa sull’apprendistato con
particolare riferimento alle norme previste dalla Legge 24/6/1997 n.196, le
parti convengono di istituire una specifica Commissione paritetica per
individuare anche i contenuti della formazione alla luce della più recente
normativa emanata in materia.
Art.25 Contratto di lavoro a tempo determinato.
L'assunzione del lavoratore può
essere fatta anche con prefissione di termine in base alle norme ed alle
condizioni di trattamento previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e
successive modifiche ed integrazioni.
Ferma restando la possibilità di
ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato nei casi previsti dalla
legge (L. n. 230/1962 e art. 8 bis L.n.79/1983) e dagli accordi
interconfederali vigenti in materia, l'apposizione di un termine alla durata
del contratto di lavoro è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23,
L. 28 febbraio 1987, n.56, nelle seguenti ipotesi aggiuntive:
1)
per l'esecuzione di un'opera
e/o di un servizio definiti o
predeterminati nel tempo;
2) per sostituire lavoratori assenti
per ferie o in aspettativa;
3) per
punte di più intensa
attività dovute a particolari richieste di mercato, anche stagionali, o per particolari
commesse.
Il numero massimo di lavoratori che
possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per
le ipotesi sopra indicate è pari al 10% del numero dei lavoratori occupati a
tempo indeterminato nell'unità produttiva.
Nelle singole unità produttive è
consentita in ogni caso l'assunzione con
contratto di lavoro a termine, per le ipotesi suindicate, di almeno n. 5
lavoratori, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a
tempo indeterminato in atto nell'unità produttiva.
Qualora se ne ravvisi la
necessità, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a termine nonché le
ipotesi che consentono le sopraddette assunzioni possono essere ampliate, con
accordo sindacale (tra Azienda e R.S.U., entrambe assistite dalle
Organizzazioni territoriali competenti), in funzione delle specifiche esigenze
aziendali.
L’Azienda, quando reputi
necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi sopra
indicate, procederà all'assunzione con contratto a termine previa comunicazione
alla R.S.U. relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle
lavorazioni e/o reparti interessati.
Art.26 Lavoro a tempo parziale
Le parti convengono che i rapporti di
lavoro a tempo parziale dovranno corrispondere ed essere funzionali ad esigenze
di flessibilità della forza lavoro, essere compatibili con l'organizzazione del
processo produttivo e diretti, nel contempo, a cogliere esigenze individuali
dei lavoratori.
Per lavoro a tempo parziale si intende
il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello
stabilito dall'art. del presente
contratto.
Il rapporto a tempo parziale sarà
disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di
entrambe le parti;
b) reversibilità della
prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze
aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
c)
applicabilità delle norme
del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso,
secondo principi di proporzionalità.
Le parti esprimono l'intendimento di
valorizzare il rapporto di lavoro a tempo parziale.
In riferimento alle norme di legge in
materia, le parti riconoscono che, a fronte di specifiche esigenze
organizzative, l'Azienda potrà richiedere ai lavoratori a tempo parziale
prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato sempreché dette prestazioni
abbiano carattere eccezionale e trovino giustificazione in ragioni obiettive e
non permanenti.
Il contratto di lavoro temporaneo può essere concluso, oltre quanto
previsto dalle lettere b) e c) dell’art.1 comma 2 della legge 24/6/1997 n.196
(per la prestazione di lavoro temporaneo in qualifiche non previste dai normali
assetti produttivi aziendali e per la sostituzione di lavoratori assenti) anche
nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett.a), art.1 comma 2 della legge
citata:
1) per l’esecuzione
di una attività o di un servizio definito o predeterminato nel tempo non avente carattere eccezionale o occasionale;
2)
in caso di maggiore attività connessa a richieste di mercato da
considerarsi temporanee o indotta dall’attività di altri settori che non sia
possibile fronteggiare con le risorse normalmente impiegate;
3) in caso di
temporanea utilizzazione per coprire posizioni non ancora stabilizzate in
qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali;
4) in ogni altro caso di possibile
ricorso al contratto a termine previsto dalla legislazione vigente.
La prestazione di lavoro
temporaneo è esclusa, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 4 lett.a)
della legge 196/1997, per il Gruppo F di cui alla scala classificatoria, art.28
del presente contratto.
I
lavoratori assunti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo per la
fattispecie di cui ai precedenti punti 1,2,3 e 4 non potranno superare, in
media annua, il 10% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con
contratto di lavoro a tempo indeterminato. E’ consentita in ogni caso la
stipula dei predetti contratti per almeno n.5 prestatori di lavoro temporaneo
purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato in atto nell’impresa.
Le RSU saranno informate preventivamente sul numero e sui motivi del
ricorso ad assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro temporaneo. Ove
ricorrano motivate ragioni di urgenza, le predette informazioni potranno essere
rese entro i successivi 5 giorni.
Art.28 Classificazione del
personale.
Fino al 30 aprile 1991 i lavoratori
dei settori regolati dal presente contratto sono inquadrati in una scala
classificatoria articolata su 7 gruppi professionali secondo le norme di cui
all'art. 5 del c.c.n.l. 6.3.1987.
A partire dal 1^ maggio
1991 viene istituito il nuovo Gruppo C Super e pertanto dalla data
sopraindicata i lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria
articolata su 8 gruppi professionali ai quali corrispondono 8 livelli
retributivi con valori minimi tabellari mensili.
L'inquadramento delle varie mansioni
nei singoli gruppi è effettuato sulla base delle relative declaratorie e
profili, come sotto indicato.
La declaratoria determina, per
ciascun gruppo, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per
l'inquadramento della mansione nel gruppo stesso.
I profili rappresentano le
caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi
considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Per le mansioni non rappresentate
nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo
profilo, l'inquadramento sarà effettuato - nell'ambito della stessa qualifica -
sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti.
Resta fermo che nessun
lavoratore, svolgente mansioni rappresentate dal profilo, potrà essere
inquadrato in categoria inferiore a quella a cui il profilo si riferisce.
Eventuali contestazioni
riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate,
in sede aziendale, tra la Direzione e la R.S.U.
Il presente sistema di
classificazione del personale, unitamente alla scala parametrale di cui alle
tabelle retributive riportate all’art.41 individua lo strumento idoneo a
cogliere il valore professionale del lavoro svolto e realizza la corrispondenza
tra il livello retributivo e tale valore.
La classificazione unica, mentre
determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per
il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere
normativo ed economico che continuano ad essere previsti differenziati per i
quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di
legge, di accordo interconfederale, di contratto collettivo e di accordo
aziendale che si intendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente
modificate con il presente contratto.
In relazione a quanto previsto
dal comma precedente resta confermato che per il collegamento tra le
declaratorie, con i relativi profili esemplificativi, e le diverse qualifiche
vale quanto segue:
a) qualifica dei
quadri: declaratoria e normativa di cui al
successivo punto B);
b) qualifica
impiegatizia: declaratorie dei gruppi A Super ed A; 1^ declaratoria dei gruppi
B, C Super, C, D ed E;
c) qualifica categoria
speciale: 2^ declaratoria dei gruppi B, C Super e C;
d) qualifica
operaia: 3^ declaratoria dei gruppi C Super e C; 2^ declaratoria dei gruppi D
ed E; declaratoria del gruppo F.
Le parti si danno reciprocamente
atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la
stipulazione delle norme di classificazione unica.
NORMA TRANSITORIA
Commissione tecnica paritetica per l'inquadramento del personale
Entro il 31 ottobre 1999 sarà insediata una Commissione tecnica per
l'inquadramento del personale, pariteticamente composta da n. 6 rappresentanti
designati dalla stessa Federmaco e da n. 6 rappresentanti delle organizzazioni
sindacali.
La
Commissione procederà a raccogliere tutti gli elementi di conoscenza utili per
svolgere la propria attività che è finalizzata a progettare una proposta di
riforma dell'attuale struttura
dell'inquadramento adottando criteri di
rispondenza all'evoluzione dei processi organizzativi e produttivi e alla
correlativa specifica professionalità del personale, con particolare riguardo
alle mansioni polivalenti, alla responsabilità ed autonomia delle singole
posizioni di lavoro.
La possibile configurazione in aree professionali dovrà in ogni caso
rispondere ai seguenti principi:
1.descrizione di profili professionali
relativi alle posizioni organizzative di lavoro presenti in azienda;
2.completezza dell'articolazione classificatoria atta a consentire
l'inserimento delle singole figure professionali nei raggruppamenti e livelli
del prefigurato sistema di inquadramento;
3.carattere esaustivo ed applicativo
della progettanda classificazione al fine di
consentire la collocazione del personale nei livelli di appartenenza
dall'entrata in vigore del prossimo ccnl.
La
Commissione svolgerà i propri lavori nel corso del quadriennio di vigenza del
presente contratto, e presenterà nove mesi prima della sua scadenza un rapporto
conclusivo alle parti stipulanti.
Sei
mesi prima della scadenza del ccnl le parti esprimeranno una valutazione di
accettabilità sull'impianto generale della proposta.
Le
parti provvederanno, in occasione del rinnovo contrattuale per il quadriennio
successivo, a esaminare il rapporto della Commissione e a negoziare soluzioni
sia sui contenuti del progettato assetto classificatorio sia sul ridisegno
della scala parametrale, nel rispetto delle compatibilità economiche afferenti
il rinnovando contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti anche in relazione al prevedibile
progresso tecnologico e allo sviluppo dell’automazione- riconoscono la
necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per
affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori anche al fine di un
loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse
pertanto convengono sulla opportunità che, nel quadro della legislazione
vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione
professionale anche attraverso collegamenti con le scuole ed istituti
professionali esistenti.
A) DECLARATORIE E PROFILI
GRUPPO A SUPER
Declaratoria
Appartengono a questo gruppo i lavoratori
che, possedendo tutte le caratteristiche indicate nella declaratoria del Gruppo
A nonché notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle
funzioni ed adeguata preparazione teorica, sono preposti, in Azienda di
adeguate dimensioni, ad attività di coordinamento di più servizi o uffici o
enti produttivi fondamentali dell'Azienda ai fini dello sviluppo e della
realizzazione degli obiettivi aziendali o svolgono, in dette Aziende, attività
di alta professionalità e importanza, per il perseguimento degli stessi fini.
GRUPPO A
Declaratoria
Lavoratori di concetto con funzioni direttive
o che, comunque, svolgono mansioni di particolare rilevanza e responsabilità
con facoltà decisionale e di iniziativa nell'organizzazione del lavoro e per il
buon andamento di determinate attività aziendali. Sono in possesso di adeguata
preparazione professionale e di approfondita e comprovata esperienza nel campo
della propria attività.
GRUPPO B
1^ Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono mansioni
richiedenti una certa iniziativa e una determinata autonomia funzionale
nell'ambito delle direttive ricevute.
Sono in possesso di adeguata preparazione professionale o di comprovata
esperienza nel campo della propria attività.
Profili:
- addetti
a mansioni amministrative con specifica competenza nella contabilità generale e
industriale;
- addetti
a mansioni commerciali e/o tecnico-commerciali con specifica competenza di
vendita e/o acquisto;
- addetti
a mansioni tecniche con compiti di controllo e di coordinamento nell'ambito dei
servizi o dei settori di produzione per assicurarne la piena efficienza e le
migliori condizioni di funzionamento.
2^ Declaratoria
Lavoratori addetti al
coordinamento, alla guida ed al controllo operativo con facoltà di iniziativa
nell'ambito delle direttive ricevute e responsabilità di squadre di lavoratori
appartenenti a gruppi inferiori di inquadramento. Sono in possesso di adeguata preparazione professionale o di
comprovata esperienza nel campo della propria attività.
Profili:
- capi di
gruppi di lavoratori che operano in cicli tecnologici di elevata complessità;
-
preposti al controllo
dell'intero ciclo tecnologico operanti in sala centralizzata di stabilimento
(settore cemento).
GRUPPO C SUPER
1^ Declaratoria
Lavoratori che, alle
dipendenze di appartenenti a gruppi di
inquadramento superiore, svolgono mansioni richiedenti specifica e
approfondita preparazione professionale e prolungata esperienza di lavoro.
Profili:
- operatori su
calcolatori elettronici di elevata capacità, in possesso di idoneo titolo di
studio e/o comprovata e prolungata esperienza, che provvedono alla attivazione
delle macchine collegate in rete gestendo le varie fasi di elaborazione,
assicurando l'alimentazione dei dati e la corretta produzione degli outputs;
- disegnatore d'ordine con prolungata e comprovata esperienza
che esegue sviluppi sulla base di elementi precostituiti e indicazioni di
massima;
- lavoratore, in possesso di
approfondita preparazione professionale e comprovata esperienza, che esplica la
propria attività in tutti i servizi amministrativi di stabilimento.
2^ Declaratoria
Lavoratori preposti
alla guida ed al controllo di gruppi di lavoratori appartenenti a livelli
inferiori di inquadramento, in possesso di elevata competenza tecnico-pratica
con prolungata esperienza di lavoro.
Profili:
- capi
squadra che coordinano lavoratori addetti ai reparti di produzione in unità
produttive a ciclo completo;
- capi squadra di montatori o manutentori
(edili, meccanici, elettrici, elettronici, ecc.) di macchine, attrezzature ed
impianti operanti in ciclo produttivo completo;
- assistenti di laboratorio con prolungata e comprovata
esperienza, operanti in unità produttive a ciclo completo, con specifici
compiti di supervisione di tutte le attività di analisi finalizzati al rispetto
degli standards qualitativi prefissati che svolgono, anche ai fini della
certificazione di qualità, tutte le incombenze tecnico/amministrative di
carattere operativo per il controllo di qualità.
3^ Declaratoria
Appartengono a questa categoria lavoratori
che, in piena autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono,
su impianti ed attrezzature di particolare complessità, operazioni di notevole
delicatezza e difficoltà la cui esecuzione richiede approfondite conoscenze
teoriche unitamente a prolungata e comprovata esperienza di lavoro.
Profili:
- specialista di
processo con specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisite mediante
prolungata esperienza di lavoro che compiono interventi periodici di controllo
su macchine ed impianti nel rispetto di procedure predeterminate e secondo un
piano preordinato inteso ad assicurarne lo stato di efficienza e che
provvedono, altresì, alle verifiche tecniche dei lavori di manutenzione e
montaggio anche eseguiti da terzi, partecipando ai relativi collaudi;
- montatore e
riparatore di circuiti elettronici di regolazione automatica per i controlli di
processi di avanzata tecnologia che, in possesso di approfondite conoscenze
teoriche e prolungata e comprovata esperienza di lavoro, compie le verifiche
tecniche di lavori nel campo specifico affidati anche a terzi, partecipando ai
relativi collaudi.
GRUPPO C
1^ Declaratoria
Lavoratori che, alle dipendenze di
appartenenti a gruppi di inquadramento superiori, svolgono mansioni richiedenti
specifica preparazione professionale ed adeguata esperienza di lavoro.
Profili:
- addetti alle operazioni amministrative
connesse con la consegna dei prodotti finiti che si avvolgono di videoterminali
o di equivalenti sistemi di registrazione;
- venditori
o semplici acquisitori di ordini non abilitati a trattative commerciali;
- disegnatori d'ordine con adeguata esperien
- stenodattilografe provette con compiti di segreteria;
-
operatori su calcolatori elettronici con adeguata esperienza.
2^ Declaratoria
Lavoratori preposti alla guida e al
controllo di gruppi di lavoratori
appartenenti a livelli inferiori di inquadramento. Sono in possesso di adeguata competenza tecnico-pratica.
Profili:
- capi squadra di lavoratori a turno in ciclo
produttivo.
3^ Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori
che, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono,
su impianti od attrezzature complessi, operazioni di notevole delicatezza e
difficoltà, la cui esecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche
acquisite con adeguata conoscenza teorica e mediante esperienza di lavoro.
Profili:
- conduttori dell'intero
ciclo tecnologico in sala centralizzata;
- montatori e riparatori di
circuiti elettronici di regolazione
automatica;
- conduttori, a reparto, di più forni
rotanti, che siano equipaggiati di
impianto/i macinazione-essiccazione carbone, di cui curano pure il
funzionamento ed operanti di norma senza l'aiuto di altro lavoratore;
- conduttori, a reparto, di più molini del
crudo, che curano pure il processo di omogeneizzazione ed eseguono i controlli
di ordine chimico e fisico intervenendo per le correzioni del crudo ed operanti
di norma senza l'aiuto di altro lavoratore;
- conduttori, a reparto, di più molini
cemento, in circuito chiuso, unitamente a più essiccatoi di cui curano il
funzionamento ed eseguono controlli relativi alle caratteristiche
chimico-fisiche del cemento ed all'umidità residua dei semiprodotti essiccati
intervenendo per le dovute correzioni;
- conduttori, a reparto, di molini del
crudo e cemento, in circuito chiuso,
che curano pure il processo di omogeneizzazione ed eseguono i controlli di
ordine chimico-fisico intervenendo per le dovute correzioni;
-
specialisti di processo con adeguate conoscenze teoriche che, per i fini della
manutenzione ordinaria programmata, compiono operazioni periodiche di controllo
sugli impianti secondo un piano preordinato inteso ad accertarne lo stato di
efficienza;
- specialisti di manutenzione meccanica,
elettrica, elettronica che provvedono, se del caso, alla diagnosi dei guasti su
macchine, apparecchiature elettriche o componenti elettronici, attrezzature ed
impianti di particolare complessità individuando le modalità di intervento per
il ripristino dell'efficienza e provvedendo direttamente, o con l'ausilio di
altri lavoratori, alle operazioni necessarie anche di elevata complessità e
delicatezza;
- addetti alla conduzione di centrali termoelettriche in
possesso di patente di I' grado per conduttori di generatori a vapore che
provvedono anche alla manutenzione ordinaria;
- lavoratori, inseriti strutturalmente e con continuità nei
turni di lavoro di più reparti diversi del ciclo produttivo completo, che
conducono, in via normale e come attività specifica, più macchine principali
complesse;
- analisti che eseguono le varie determinazioni e/o analisi
chimiche o chimico-fisiche correnti nell'industria del cemento su materie
prime, combustibili, semilavorati e prodotti finiti, con l'uso di
apparecchiatura di complesso e delicato funzionamento, effettuando i calcoli di
analisi e relative registrazioni.
GRUPPO D
1^ Declaratoria
Lavoratori che esplicano la loro
attività alle dipendenze di lavoratori appartenenti a gruppi di inquadramento
superiori svolgendo mansioni che richiedono capacità pratiche e preparazione
professiona
Profili:
- addetti
ad uffici tecnici, commerciali ed amministrativi che compiono operazioni
ricorrenti seguendo modalità e procedure prestabilite (disegnatori d'ordine,
ecc.);
- addetti
alla perforazione e/o verifica di schede in centri elettronici o
meccanografici;
- dattilografe provette con adeguata esperienza.
2^ Declaratoria
Lavoratori che
compiono a regola d'arte lavori od operazioni delicati e complessi la cui esecuzione
richiede specifiche conoscenze tecniche e comprovate capacità pratiche comunque
acquisite.
Profili:
-
specialisti di macchine utensili e specialisti di mestiere che compiono, in piena
autonomia esecutiva, operazioni di manutenzione, riparazione e montaggio di
macchine, apparecchiatura elettriche o componenti elettronici, attrezzature ed
impianti, sia in officina che nei reparti di fabbrica; addetti alla costruzione
di opere per la cui esecuzione necessitano conoscenze tecniche e capacità
pratiche;
- addetti patentati all'infermeria;
- conduttori di mezzi semoventi in
possesso di patente, ove richiesta dalla legge, che conoscono le
caratteristiche strutturali, funzionali ed operative del mezzo loro affidato e
ne curino la piccola manutenzione;
- portieri-pesatori;
- conduttori di carroponte installati nei
capannoni delle materie prime;
- minatori con
compiti di maneggiare ed utilizzare a regola d'arte gli esplosivi e/o fissando
la posizione dei fori da mina e la relativa carica, a cielo aperto od in
galleria; addetti all'armamento di cunicoli e gallerie;
- analisti che
eseguono determinazioni od analisi chimiche o chimico-fisiche, anche con l'uso
di attrezzature di delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e
relative registrazioni; calcimetristi (settore cemento).
- conduttori di
una sola o più macchine principali complesse (forni rotanti da cemento o molini
in circuito chiuso per farina o cemento) o di più macchine principali (molini
compound od essiccatori) che operano sia in sala quadri sia in reparto, fatta
eccezione per i conduttori di ciclo tecnologico fondamentale operanti in sala centralizzata
di stabilimento; posseggono, ove richiesto dalla legge, patente per la
conduzione dell'impianto (settore cemento);
-
conduttori di una o più macchine principali complesse (forni rotanti da calce;
forni verticali automatici con recuperatori di calore; molini combinati con
idratatori e separatori) o di più macchine principali (batteria di oltre 2
forni statici da calce; molini tubolari: idratatori combinati con separatore;
batteria di oltre 2 forni da gesso) che operano sia in sala quadri sia in reparto;
sono in possesso, ove richiesto dalla legge, di patente per la conduzione
dell'impianto.(settore calce, gesso e malte);
- distributori specializzati di magazzino in possesso di
prolungata e comprovata esperienza nella mansione con conoscenza completa di tutti i materiali del magazzino;
- addetti
alla manovra, eseguita da bordo, di macchine di sollevamento, trasporto e
carico di adeguata potenza per il movimento dei materiali, che conoscano le caratteristiche
strutturali, funzionari ed operative del mezzo loro affidato e ne curino la
manutenzione ordinaria;
-
operatore del reparto consegna dei prodotti finiti attrezzato con sistemi di
carico automatico che svolge tutte le mansioni previste nell'ambito del reparto
ivi comprese l'estrazione dai silos e l'attestazione del tipo di carico
effettuato;
- addetti
alla disincrostazione di scivoli, di griglie e di torri con utilizzo di pompe
ad alta pressione.
GRUPPO E
1^ Declaratoria
Lavoratori di ufficio che svolgono
mansioni per le quali sono richieste una generica conoscenza professionale e
pratica di ufficio.
Profili:
- addetti a
semplici mansioni di ufficio e di segreteria;
addetti a mansioni di scritturazione, copia e lucidatura dei disegni;
- addetti
a lavori di archivio in genere;
-
centralinisti telefonici.
2^ Declaratoria
Lavoratori che effettuano lavori od
operazioni per i quali sono richieste specifica capacità o pratica di mestiere,
nonché generiche conoscenze tecniche comunque acquisite.
Profili:
- operatori di macchine utensili e lavoratori di mestiere che compiono - in
base alle istruzioni sulle modalità esecutive - lavori di manutenzione,
riparazione e montaggio di macchine, apparecchiature elettriche e parti
ausiliarie di apparecchiatura elettroniche, attrezzature ed impianti, sia in
officina che nei reparti di fabbrica; addetti alla costruzione di opere per la
cui esecuzione necessitano generiche capacità pratiche;
- aiutanti di lavoratori inquadrati nei gruppi superiori che svolgono
mansioni per le quali occorrono generiche capacità pratiche;
-
distributori di magazzino in possesso di adeguata conoscenza delle macchine,
dei loro pezzi e dei materiali;
- personale di vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli
accessi relativi;
- infermieri non patentati;
- conduttori di mezzi semoventi semplici, in possesso di patente, ove richiesta
dalla legge, che ne curino la piccola manutenzione; conduttori di una sola
macchina principale o di una o più macchine secondarie (granulatori di Lepol,
insaccatrici, sistemi di omogeneizzazione, sistemi di carico automatico)
secondo prescrizioni di esercizio prestabilite senza particolari esigenze di
ottimazione del processo, ma con il fine di realizzarne il funzionamento
regolare;
- analisti che eseguono (valendosi anche di attrezzature speciali) soltanto
alcune determinazioni correnti, non configurabili come analisi complete, e che
non implicano responsabilità relative alla composizione e qualità dei prodotti
finiti; addetti alla confezione e rottura dei
provini di controllo dei materiali idraulici;
- addetti al carico di prodotto sfuso;
-
insaccatori-stivatori di prodotti in sacchi che si avvicendano
continuativamente nello svolgimento delle due mansioni di insaccaggio e
stivaggio con rilievo sensibile, anche se non prevalente, della prima mansione.
- addetti alla conduzione di frantoi (settore cemento);
GRUPPO F
Declaratoria
Lavoratori che
svolgono mansioni di semplice manualità per le quali sono richieste generiche
capacità operative.
Profili:
- aiutanti di lavoratori inquadrati nei gruppi superiori che svolgono
attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali;
- addetti all'effettuazione di carichi e/o scarichi dei prodotti su mezzi
di trasporto di ogni tipo
- lavoratori che eseguono solo lavori manuali di pulizia.
B) QUADRI
Ai sensi e per gli
effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190 e della legge 2 aprile 1986, n. 106,
si concorda quanto segue:
1) la determinazione dei requisiti
di appartenenza alla categoria dei quadri viene effettuata dalle parti
stipulanti con il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 marzo 1987;
2) appartengono alla categoria dei
quadri i lavoratori, tra quelli della declaratoria del Gruppo A Super, che, di norma
alle dirette dipendenze di dirigenti, con carattere di continuità e con un
grado elevato di capacità organizzativa e professionale, in posizioni di
rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezione di poteri ai fini
dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali svolgono
funzioni direttive di guida, coordinamento e controllo di servizi e uffici o
enti produttivi essenziali della Azienda o di gestione di programmi/progetti
anche di ricerca di importanza fondamentale;
3) in fase
di prima applicazione, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata
dall'Azienda con decorrenza l' settembre 1987;
4) ai quadri si applica la normativa
contrattuale prevista per gli impiegati con funzioni direttive con eccezione di
quanto indicato nei successivi punti 5, 6 e 7;
5) le
Aziende assicureranno i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso
terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni
contrattuali;
6)
l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata quando le mansioni
proprie di tale qualifica siano state svolte per un periodo continuativo di sei
mesi, sempre che non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto;
7) a
decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori
interessati, in aggiunta al trattamento economico previsto per il Gruppo A
Super, viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di cui al
successivo art.41 Tale indennità è utile ai fini del computo degli istituti
determinati sulla base della retribuzione di fatto.
Le parti si danno atto che con la
regolamentazione di cui al presente accordo si è data piena attuazione al
disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda i quadri.
Nel caso di passaggio dalla categoria operaia a quella intermedia o
impiegatizia o dei quadri ovvero dalla categoria intermedia a quella
impiegatizia o dei quadri, l’anzianità di servizio prestato nella categoria di
provenienza è utile agli effetti dei sottoelencati istituti secondo le norme di seguito indicate:
A)
Ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso, dimissioni.
Ai
soli effetti della commisurazione degli istituti contrattuali riguardanti:
ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso di licenziamento e di
dimissioni, agli appartenenti alla qualifica intermedia o impiegatizia o dei
quadri, provenienti dalla qualifica operaia ovvero intermedia, sarà considerata
come anzianità utile quella conseguita nella qualifica di provenienza presso la
stessa Azienda.
B)
Aumenti periodici di anzianità.
Ferme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei
precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi di
categoria avvenuti dal 21 luglio 1979 in poi, gli aumenti periodici di
anzianità maturati nella categoria di provenienza saranno riportati in cifra.
Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella
misura fissata per il gruppo di acquisizione fino al raggiungimento di un
importo massimo maturabile (ivi compreso il riporto in cifra), a titolo di
aumenti periodici di anzianità, pari a 5 volte l’importo unitario previsto per
il gruppo di appartenenza indicato al
2° comma dell’art. 45 (aumenti
periodici di anzianità).
L’eventuale frazione di bienno in corso di maturazione all’atto del
passaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione
del successivo aumento periodico.
Per il caso di passaggio di categoria che
comporti contemporaneo passaggio di gruppo si fa riferimento ai commi 4 e
successivi dell’art 44 (aumenti periodici di anzianità)
Per i passaggi dalla categoria intermedia a quella impiegatizia o dei quadri
avvenuti anteriormente al 21 luglio 1979 si fa riferimento a quanto disposto
dall’art.15,punto 2,lett.B, del c.c.n.l.30.9.1994 il cui testo è riportato in
allegato al n.1.
Art. 30 - Mutamento di mansioni
Il lavoratore può essere
assegnato temporaneamente a mansioni rientranti nel gruppo superiore.
In
relazione a particolari esigenze aziendali, dandone comunicazione alla R.S.U.,
il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle
inerenti il suo gruppo purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né
rechi pregiudizio alla sua posizione professionale e al suo inquadramento.
Al
lavoratore che sia chiamato temporaneamente a compiere mansioni rientranti in
un gruppo superiore deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua retribuzione
di fatto, un compenso pari alla differenza tra la retribuzione stessa e la
retribuzione che verrebbe a percepire se venisse promosso al gruppo superiore.
Qualora, in caso di passaggio di gruppo, la nuova retribuzione del lavoratore
dovesse eventualmente risultare inferiore a quella percepita nel gruppo di
provenienza, il trattamento economico sarà integrato ad personam fino a concorrenza del precedente.
Trascorso un periodo di 2 mesi consecutivi nel disimpegno di mansioni
superiori avverrà a tutti gli effetti il passaggio al gruppo superiore
semprechè non si tratti di sostituzione di lavoratore assente, con diritto alla
conservazione del posto (malattia o
infortunio, ferie, chiamata o richiamo alle armi, aspettativa, gravidanza o
puerperio, permesso o trasferta) che non dà diritto a passaggio di gruppo per
tutta la durata dell’assenza. Il passaggio avverrà qualora il lavoratore
sostituito non sia rientrato in servizio entro il termine dovuto.
Ogni passaggio di gruppo sarà comunicato per iscritto al lavoratore.
Qualora si rendessero vacanti
dei posti che non debbano essere soppressi, le Aziende procureranno di
riservare la precedenza nell’occuparli a quei dipendenti che ne siano idonei
per qualità, capacità, anzianità e che abbiano precedentemente sostituito il
titolare del posto che si è reso vacante.
Chiarimento
a verbale
Fermo restando che le indennità di cui
agli artt. 69, 74 e 83 (lavori pesanti
e disagiati) competono soltanto in quanto si svolgano le mansioni e si
verifichino le condizioni di lavoro per
le quali sono state istituite, si chiarisce che nei casi in cui esista la
consuetudine di mantenere temporaneamente le indennità in questione, quando
siano effettuati passaggi non definitivi a mansioni che non le comportino, tale
trattamento di miglior favore sarà conservato in conformità a quanto previsto
dall’art. 10 (inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di
miglior favore).
Il lavoratore che sia adibito,
con carattere di continuità, a mansioni
relative a diversi gruppi,
ma nell’ambito della
stessa categoria, sarà classificato nel gruppo superiore e ne percepirà
la retribuzione, quando le mansioni inerenti al gruppo superiore abbiano
rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell’attività svolta
dal lavoratore.
1) Orario
di lavoro settimanale
La durata massima dell'orario
normale di lavoro è quella stabilita dalla legislazione vigente con relative
deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal R.D.L.
15 marzo 1923, n. 692 e dal relativo regolamento.
La durata massima dell'orario
normale contrattuale è di 40 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed
eccezioni di cui sopra.
L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene
distribuito su 5 giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità
per l'Azienda di far usufruire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno
precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività,
compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate
con la R.S.U.
Per i lavoratori turnisti su tre
turni,le 40 ore settimanali dell’orario
contrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 5
settimane.
Il ricorso al lavoro straordinario deve
avere carattere eccezionale e trovare
giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.
Al di là dei limiti previsti dal precedente
comma, l’eventuale ricorso ai casi di lavoro straordinario sarà preventivamente
concordato tra la Direzione e la R.S.U.
Entro i limiti consentiti dalla legge e
dalle norme di cui sopra, il lavoratore non può rifiutarsi di compiere lavoro
straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di
impedimento.
Non è riconosciuto, né
compensato, il lavoro straordinario, festivo e notturno eseguito senza la
preventiva disposizione dell'Azienda.
Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età
inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
L'Azienda fornirà
mensilmente alla R.S.U. il numero globale delle ore straordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le
motivazioni.
L’inizio e
la fine del lavoro sono regolate dalle disposizioni aziendali.La tolleranza
sull’entrata sarà di 5 minuti con un massimo di 15 minuti settimanali.
Il datore di lavoro deve
esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i
dipendenti interessati l’orario di lavoro con l’indicazione dell’inizio e del
termine di esso, nonché dell’orario e della durata degli eventuali intervalli
di riposo.
Chiarimenti a verbale
1) Ai soli effetti della
corresponsione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, le ore non
lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, per assenze
dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio - fatta eccezione per
quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario -, e quelle
non lavorate per ferie e permessi retribuiti saranno computate ai fini del
raggiungimento dell'orario contrattuale.
2) Le
parti, con le norme di cui sopra, non hanno inteso modificare condizioni di miglior favore di fatto
esistenti.
2) Flessibilita
Le parti concordano sulla
necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che
regolano il lavoro straordinario e si impegnano ad adoperarsi attivamente
tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o
comportamenti contrastanti con l'osservanza delle norme suddette.
A fronte di particolari
esigenze programmatiche, in relazione alla
necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e
dell'energia, l'Azienda potrà disporre prestazioni in più turni giornalieri o
in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica. Le modalità di attuazione verranno esaminate
con la R.S.U.
Per l'effettuazione dei lavori di
manutenzione, riparazione, pulizia delle macchine che, eccezionalmente, in base
ad oggettive necessità tecnico-produttive devono effettuarsi oltre l’ orario
normale di lavoro, è data facoltà all'Azienda di superare l'orario
contrattuale settimanale, nel rispetto delle norme di legge. Per tali lavori l'Azienda farà periodiche
comunicazioni alla R.S.U.
3) Riduzione dell'orario di lavoro
Nel confermare la normativa di cui al
precedente punto 1) del presente articolo, l'orario di lavoro è ridotto, a
decorrere dal 1^ luglio 1983, di 40 ore in ragione d'anno cui si aggiungono
ulteriori riduzioni, sempre in ragione d’anno, secondo le seguenti decorrenze
e misure:
a) dal 1.1.1989: |
8 ore per tutti i lavoratori; |
b) dal 1.1.1990: |
8 ore per tutti i lavoratori; |
c) dal 1.6.1992: |
· 4 ore per i lavoratori giornalieri e su due
turni; · 8 ore per i lavoratori turnisti su tre turni
avvicendati; |
d) dal 1.6.1993: |
4 ore per tutti i lavoratori; |
e) dal 1.1.2001: |
4 ore per i lavoratori turnisti su tre turni
avvicendati; |
f) dal 1.1.2002: |
4 ore per i
lavoratori turnisti su tre turni avvicendati; |
g) dal 1.7.2003: |
4 ore per i lavoratori turnisti su tre turni
avvicendati. |
Le sopraddette riduzioni saranno
fruite di norma attraverso il godimento di permessi individuali retribuiti a gruppi
di 8 ore.
Le Aziende potranno eventualmente
stabilire, previo esame con la R.S.U., diverse modalità di utilizzazione in
relazione alle specifiche esigenze produttive e per la salvaguardia
dell'efficienza aziendale, nonché alle fluttuazioni di mercato, alla
stagionalità della domanda e/o in presenza di processi di ristrutturazione o
riorganizzazione.
A decorrere dal 1^ gennaio 1995 i
gruppi di 8 ore di riduzione di orario annuo effettivamente fruiti in corso
d'anno non saranno inferiori al numero di 6 e, ove non utilizzati entro il 31
dicembre, saranno soggetti a decadenza.
L'Azienda, con la R.S.U., procederà, di norma nel mese di ottobre di
ciascun anno, a verificare la fruizione degli stessi permessi. Nel corso della predetta verifica, per i
permessi che risultassero non fruiti le parti adotteranno soluzioni coerenti
con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, fermo restando che il loro
effettivo godimento non potrà aver luogo oltre il 31 marzo dell'anno
successivo.
In caso di inizio o cessazione del
rapporto di lavoro nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà
corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente punto 3) per ogni
mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà
considerata a questo effetto come mese intero.
Chiarimenti a verbale
1) Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra
assorbono, fino a concorrenza, eventuali riduzioni definite da accordi
aziendali nonché eventuali trattamenti extracontrattuali in materia di permessi
e ferie, salvo quelli concessi a titolo di nocività del lavoro, nonché quanto
previsto dal Protocollo 22-1-1983.
2) Le riduzioni
di orario di lavoro sopra previste saranno assorbite fino a concorrenza, in
caso di provvedimenti legislativi nazionali o
comunitari.
4) Trattamento
festivita soppresse
In sostituzione delle festività
infrasettimanali abolite dalla legge 5-3-1977, n. 54 e successive integrazioni
e modificazioni, verranno concessi, a tutti i lavoratori, quattro gruppi di 8
ore di permesso individuale retribuito.
Per i lavoratori addetti a lavori
discontinui o di semplice attesa o custodia con orario settimanale superiore a
40 ore, detti permessi individuali retribuiti si intendono riferiti all'orario
giornaliero contrattuale ad essi assegnato.
I permessi dovranno essere goduti
individualmente e mediante
rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale
andamento dell'attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze
tecnico-produttive e organizzativi delle Aziende.
Le Aziende potranno
eventualmente stabilire, previo esame congiunto con la R.S.U., diverse modalità
di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
In caso di inizio o cessazione del
rapporto di lavoro nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà
corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al primo comma del presente punto
per ogni mese intero di anzianità. La
frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come
mese intero.
Per quanto riguarda le due
festività la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica dei mesi di giugno
e di novembre (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento
previsto per le festività che coincidono con la domenica.
5) Banca ore
Ferma restando l'operatività
della clausola contrattuale relativa al godimento dei 6 gruppi di 8 ore dei
permessi per riduzione dell'orario di lavoro, di cui al punto 3, 6^ comma del presente
articolo, è istituita una Banca ore individuale operante dal 1.1.2000 in cui
confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno, i permessi eventualmente non fruiti
entro l'anno di maturazione relativi a:
- le ore a fronte delle ex festività di cui al punto 4) del presente articolo;
- le riduzione dell'orario di
lavoro previste in aggiunta ai 6 gruppi di 8 ore di cui al punto 3, 4^ comma
del presente articolo.
I permessi confluiti nella Banca ore
individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno successivo
previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente con le esigenze
tecnico-organizzative aziendali.
Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che
risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a
quel momento (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di
contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di produzione
(1) e, per i cottimisti, la percentuale minima di cottimo).
L'attivazione del conto ore individuale
avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della
legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai
permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.
Nel mese di dicembre del 2001 le parti
procederanno ad una verifica dei risultati dell'iniziativa anche per valutarne
il prosieguo.
-------------------
(1) Vedi nota a pag. … (art.48 premio di risultato)
La
Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I
lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi stabilito.
I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse
persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
Il
lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore notturne comprese
in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di
maggiorazione previste dagli artt. 67,74 e 83
(lavoro straordinario, festivo e notturno). Ai lavoratori che lavorano
in detti turni periodici, sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare,
eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici
di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di
cottimo) una maggiorazione del:
· 35
per cento per le ore lavorate di notte;
· 5
per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel
caso di due turni);
· 35
per cento per le ore lavorate di giorno nella domenica.
Le
suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior
favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo.
Le
maggiorazioni di cui al 3° comma del presente articolo saranno computate nella
retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle
ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, della malattia ed
infortunio non sul lavoro e dell’infortunio
sul lavoro e malattie professionali nonché delle riduzioni di orario e
delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno
realizzata negli ultimi 12 mesi.
Per
quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all’art. 32 (or.
di lavoro).
La
prestazione di lavoro a turno notturno coincidente con l’applicazione dell’ora
legale (sia l’entrata in vigore che la cessazione) sarà compensata per le ore
di attività effettivamente prestate.
I
lavoratori turnisti, addetti a lavori di ciclo continuo, non possono
allontanarsi dal loro posto di lavoro se non sono sostituiti dai lavoratori che
debbono dare loro il cambio fermo restando l’impegno dell’Azienda a reperire il
sostituto nel più breve tempo possibile..
In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro
straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno fermo restando per
gli impiegati quanto previsto al 9 comma, lett.a), del presente articolo..
I
lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati
assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza
maggiore.
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno
di riposo compensativo avrà diritto:
a)
in caso di assegnazione a lavori compresi in normali turni
avvicendati:
retribuzione globale di fatto maggiorata della
percentuale per lavoro straordinario festivo calcolata come indicato negli
artt. 67, 74 e 83 (lavoro straordinario, festivo e notturno)
conservando inoltre le maggiorazioni stabilite per il lavoro a turni fatta
eccezione per i lavoratori di categoria impiegatizia per i quali sono
confermate le disposizioni di cui all’art.103,c.c.n.l.30.9.1994 secondo le
quali le percentuali di lavoro straordinario, festivo e notturno non sono
cumulabili con le percentuali di lavoro a turni e la maggiore assorbe la
minore.
b)
in caso di assegnazione a lavori non compresi in normali turni
avvicendati:
retribuzione globale di fatto maggiorata della
percentuale per lavoro straordinario festivo, calcolata come indicato agli artt. 67, 74 e 83 (lavoro straordinario, festivo e notturno).
In
ogni caso, però, l’Azienda, prima dell’inizio del lavoro, dovrà comunicare al
lavoratore il giorno assegnatoli per il riposo compensativo in sostituzione di
quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno compensativo
assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Nel
caso di sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a turno con altri
lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le
maggiorazioni del lavoro a turno.
Art.34 Addetti
a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente articolo sono considerati
lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella
tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi
provvedimenti aggiuntivi e modificativi.
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice
attesa o custodia saranno considerati alla stregua dei lavoratori addetti a
mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga
di fatto al lavoro il carattere della discontinuità.
Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui
o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro è fissato in un massimo di
10 ore giornaliere e 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nella
sede di lavoro o nelle immediate adiacenze, per i quali l'orario di lavoro è di
12 ore giornaliere e 60 settimanali, in relazione a quanto prevedono le norme
degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud,
rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.
Pertanto per il lavoro effettuato entro i
limiti di cui sopra non si farà luogo all'applicazione delle norme previste ai
commi 3 e 4 degli articoli 67,74 e 83 (lavoro straordinario,festivo e
notturno) riguardanti la
regolamentazione degli operai, intermedi ed impiegati.
Per i lavoratori addetti ai
lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, con orario di 40 ore, la
retribuzione mensile sarà pari a quella del lavoratore continuo della
corrispondente qualifica.
Per i lavoratori addetti ai lavori
discontinui o di semplice attesa o custodia, con orario settimanale superiore a
40 ore, la retribuzione mensile sarà pari a quella sopra indicata, aumentata di
tante quote orarie - ottenute dividendo per 175 la retribuzione mensile di cui
sopra - quante sono le ore retribuibili oltre le 40, per ogni settimana, secondo
l'orario settimanale assegnato.
Il
trattamento dei suddetti lavoratori è regolato come segue:
Orario contrattuale
Settimanale e
giornaliero |
Retribuzione
|
Lavoro
Supplementare |
Lavoro Straordinario |
40 ore
settimanali (8 ore
giornaliere) |
Mensile pari
al lavoratore continuo |
Dopo le 40 ore settimanali |
Dopo le 48 ore settimanali |
45 ore
settimana (9 ore
giornaliere) |
Mensile pari
al lavoratore continuo più
1/175 per le ore da 41 a 45 settimanali |
Dopo le 45 ore settimanali |
Dopo le 54 ore
settimanali |
50 ore
settimana (10 ore
giornaliere) |
Mensile pari
al lavoratore continuo più
1/175 per le ore da 41 a 50 settimanali |
Dopo le 50 ore settimanali |
Dopo le 60 ore settimanali |
60 ore
settimanali (10 ore giornaliere
per 6 giorni oppure
12 ore giornaliere
per 5 giorni) |
Mensile pari
al lavoratore continuo più
1/175 per le ore da 41 a 60 settimanali |
Dopo le 60 ore
settimanali |
Dopo le 72 ore
settimanali |
Per la determinazione del trattamento economico
concernente le ferie e le festività si fa riferimento all'orario giornaliero
contrattuale singolarmente assegnato.
Per quanto riguarda la
determinazione della gratifica natalizia o 13^ mensilità e dei trentesimi
relativi all'indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento di fine
rapporto, si fa riferimento ad una media retributiva mensile pari a 22 giornate
calcolate in base all'orario giornaliero contrattuale singolarmente assegnato.
Chiarimento a verbale
1) Ai fini di quanto
previsto dall'ultimo comma del presente articolo, per i lavoratori con orario
di 60 ore settimanali, l'orario giornaliero sarà ragguagliato a 12 ore anche
nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni.
2) La
indicazione della durata della prestazione giornaliera è stata concordata, ai
soli fini contrattuali, per la corresponsione, oltre le ore giornaliere
assegnate, delle relative maggiorazioni.
Art. 35
Interruzioni di lavoro e recuperi
In
caso di interruzioni di breve durata dovute a causa di forza maggiore, nel
conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse,
quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.
Il lavoratore che si presenti al posto di
lavoro e che per cause indipendenti dalla sua volontà non possa iniziare il
lavoro o comunque dopo averlo iniziato dovesse interromperlo per un periodo
superiore ai 60 minuti o definitivamente avrà diritto, nel ciclo di ciascuna
settimana, alla corresponsione della retribuzione per le ore di lavoro perdute
fino alla concorrenza di un quarto dell’orario settimanale predisposto nello
stabilimento o cava.
Qualora invece il lavoratore venga trattenuto
a disposizione dell’Azienda avrà diritto alla corresponsione della retribuzione
per tutte le ore di presenza, anche se sia restato inoperoso.
E’
ammesso il recupero a regime normale dei periodi di interruzione del lavoro
dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite
massimo di un’ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di 30
giorni immediatamente successivi
all’avvenuta interruzione.
In caso di esigenze tecniche o
produttive che comportino riduzione di lavoro, la Direzione, prima di
effettuare diminuzione del personale, procederà alla riduzione dell'orario di
lavoro e, compatibilmente con le possibilità tecniche, alla formazione di turni
di lavoro.
In caso di sospensione totale del lavoro la cui durata
superi i 15 giorni, è lasciata facoltà al
lavoratore di richiedere, alla scadenza del quindicesimo giorno, la risoluzione
del rapporto di lavoro, salvo che non siano intervenuti accordi tra le
Organizzazioni sindacali locali che prevedano l'esercizio di tale facoltà dopo
un maggior periodo di tempo.
Al lavoratore
che, ai sensi del comma precedente, richieda la risoluzione del rapporto di
lavoro, compete l'intero trattamento,
compreso quello
relativo al preavviso, come nel caso di licenziamento non per motivi
disciplinari.
Nei casi di cui sopra e ove ricorrano le condizioni previste
dalle leggi vigenti, le Aziende sono tenute ad inoltrare domanda all'INPS per
l'intervento della Cassa integrazione guadagni.
Le parti si
impegnano ad intervenire presso gli organi competenti per rendere più sollecito
l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle
integrazioni salariali ai lavoratori sospesi o ad orario ridotto.
Le parti interverranno altresì presso gli organi competenti
affinché siano accelerati i tempi di comunicazione alle Aziende delle decisioni
di autorizzazione alla erogazione delle integrazioni salariali prese dalle
competenti Commissioni.
Inoltre le parti concordano che, salvo
giustificati motivi di impedimento, le Aziende presenteranno le domande di
intervento della Cassa integrazione guadagni nella settimana successiva a
quella in cui è iniziata la sospensione o la riduzione di orario.
A decorrere dal
1^ gennaio 1984, nel caso di sospensioni o riduzioni di orario per le quali le
Aziende richiedano l'intervento ordinario della Cassa integrazione guadagni, le
Aziende stesse erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni
salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo lavoratore - sia nel caso di sospensioni e
riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi
di sospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve comportare
l'esposizione dell'impresa per un importo mensile
complessivo
superiore a 120 ore per il settore del cemento e 100 ore per i settori della
calce, del gesso e delle malte non già autorizzate dall'INPS.
In caso di
reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale
dell'INPS, l'Azienda procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di
acconto su trattamenti retributivi dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.
L’assenza deve essere comunicata all’Azienda all’inizio dell’ orario di
lavoro della stessa giornata in cui si verifica, e comunque – in caso di
giustificato motivo – entro il giorno successivo.
La stessa deve essere giustificata entro le 48 ore successive all’inizio
dell’assenza salvo comprovati motivi di impedimento.
Salvo quanto disposto dagli artt. 16 (permessi per cariche sindacali,
aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali) e 14 (R.S.U.), potranno
essere accordati brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per
giustificati motivi, con facoltà per l’Azienda di non corrispondere la
retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro, allorché il permesso superi i
60 minuti.
Salvo quanto previsto dall’art. 16 (permessi per cariche
sindacali-aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali) al lavoratore
che abbia superato il periodo di prova potrà essere concesso, compatibilmente
con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa, fino ad un massimo di
12 mesi, per gravi motivi familiari che dovranno essere comprovati e
giustificati.
Tale periodo non sarà retribuito
né computato agli effetti dell’anzianità di servizio, né di alcun istituto
contrattuale
Qualora dovessero venir meno i motivi per i quali è stata concessa
l’aspettativa, il lavoratore ha l’obbligo di riprendere servizio entro 15
giorni dalla data in cui i motivi stessi sono venuti a cessare.
Il
lavoratore che non si presenti in servizio entro il suddetto termine o entro 15
giorni dalla scadenza dell’aspettativa, sarà considerato dimissionario, salvo
che non gli sia stata concessa dall’Azienda, per documentati motivi, una breve
proroga comunque non superiore a giorni 15.
Ai
lavoratori che dovessero eventualmente essere assunti in sostituzione, verrà
comunicato per iscritto che essi sono assunti a termine in provvisoria
sostituzione di quelli in aspettativa.
Le
disposizioni di cui sopra non si applicano alle Aziende che hanno meno di 10
dipendenti.
Art.39
Interruzioni di anzianità
Le
interruzioni e sospensioni di lavoro, i brevi permessi, le assenze per chiamata
e richiamo alle armi, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio – nei limiti
previsti dai rispettivi articoli per la conservazione del posto – nonché le
assenze giustificate, non interrompono l’anzianità di servizio agli effetti del
presente contratto.
Art. 40
Determinazione quote orarie
Il calcolo per stabilire la
retribuzione oraria si farà dividendo la retribuzione mensile del lavoratore
continuo (ivi compresa l’ex indennità di contingenza) per 175.
Art. 41 -
Corresponsione delle competenze
(
La
contabilizzazione delle competenze sarà effettuata mensilmente, con stampati
individuali su cui saranno specificati i singoli elementi che le compongono e le
eventuali ritenute che le gravano, secondo quanto previsto dalla legge 5
gennaio 1953 n. 4.
Su
richiesta dei singoli lavoratori dovranno essere corrisposti acconti secondo le
consuetudini aziendali, di norma corrispondenti a circa il 90 per cento della
retribuzione spettante per il periodo trascorso dopo la liquidazione delle
competenze relative al mese precedente.
Per
i cottimisti l’acconto sarà calcolato anche sul presunto utile di cottimo.
Le
competenze saranno corrisposte secondo le prassi aziendali in atto.
Le
competenze dovranno essere corrisposte ai singoli lavoratori al più presto e
comunque non oltre 15 giorni di calendario dalla fine del mese di competenza.
Nel
caso che l’Azienda ritardi di oltre 15 giorni il pagamento, decorreranno di
pieno diritto gli interessi nella misura del 2 per cento in più del tasso
ufficiale di sconto e con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto essere
corrisposta la retribuzione; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il
rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine
rapporto e dell’indennità di mancato preavviso.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovrà essere ripartita in
un numero di rate che non comporti una ritenuta mensile superiore al 10 per
cento della retribuzione, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto
di lavoro.
In
caso di contestazione sulle competenze e sui relativi elementi costitutivi, al
lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte non contestata.
Qualsiasi
reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sulla
busta paga, dovrà essere fatta entro 10 giorni dal pagamento.
Gli
errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro 10
giorni da quello della liquidazione
affinché il competente ufficio dell’Azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali
differenze nel mese successivo.
Art. 42 - Aumenti retributivi e minimi
tabellari contrattuali
I minimi tabellari contrattuali in vigore al
31 luglio 1999 sono incrementati a
partire dalle date sottoindicate, dei seguenti importi lordi mensili:
|
GRUPPI |
DAL 1.08.1999 |
DAL 1.08.2000 |
TOTALE AUMENTI |
|
||||||||
|
A
Super |
50.200 |
57.300 |
107.500 |
|||||||||
A |
45.800 |
52.300 |
98.100 |
|
|||||||||
B |
38.200 |
43.600 |
81.800 |
|
|||||||||
C Super |
35.000 |
40.000 |
75.000 |
|
|||||||||
C |
33.300 |
37.700 |
71.000 |
|
|||||||||
D |
31.000 |
35.500 |
66.600 |
|
|||||||||
E |
27.900 |
31.900 |
59.800 |
|
|||||||||
F |
24.500 |
28.000 |
52.500 |
|
|||||||||
Pertanto i minimi tabellari mensili relativi a ciascun gruppo, e valevoli
per tutti i settori alle date sopraindicate, sono quelli di cui alla seguente
tabella:
TABELLA DEI MINIMI MENSILI CONTRATTUALI
GRUPPI |
DAL 1.08.1999 |
DAL 1.08.2000 |
SCALA PARAMETRALE |
|
|||||||||
|
A Super |
1.707.400 |
1.764.700 |
205 |
|||||||||
|
A |
1.557.500 |
1.609.800 |
187 |
|||||||||
|
B |
1.299.300 |
1.342.900 |
156 |
|
||||||||
|
C Super |
1.190.950 |
1.230.950 |
143 |
|
||||||||
|
C |
1.132.700 |
1.170.400 |
136 |
|
||||||||
|
D |
1.057.750 |
1.093.250 |
127 |
|
||||||||
|
E |
949.500 |
981.400 |
114 |
|
||||||||
|
F |
832.950 |
860.950 |
100 |
|
||||||||
Per
gli appartenenti alla categoria dei quadri, in aggiunta al trattamento
economico
previsto per il Gruppo A Super, è stabilita la
corresponsione di una indennità di funzione il cui importo è pari a L. 80.000
lorde mensili (€ 41,32).
Agli appartenenti al Gruppo F viene confermato l’importo, istituito con
il c.c.n.l. 21/7/79, di L. 15.000 lorde
mensili (€ 7,75), corrisposto quale “superminimo collettivo di gruppo” da
valere agli effetti di tutti gli istituti contrattuali come paga base.
Art.43 Indennità di contingenza - EDR.
A seguito dei protocolli
tra Governo e parti sociali del 10 dicembre 1991, 31 luglio 1992 e 23 luglio
1993, con i quali le parti hanno concordemente preso atto della cessazione del
sistema di indicizzazione dei salari secondo quanto previsto dalla legge 13
luglio 1990, n. 191, le misure dell'indennità di contingenza - ai fini della
retribuzione dei lavoratori - rimangono consolidate negli importi a questo
titolo erogati nel mese di novembre 1991 e
di seguito indicati:
Gruppi |
Contingenza
Importo totale (L./mese) |
A SUPER
|
1.032.858 |
A
|
1.026.683 |
B |
1.012.885 |
C SUPER |
1.005.983 |
C |
1.005.810 |
D |
1.002.306 |
E |
998.133 |
F |
993.763 |
Per gli appartenenti al Gruppo F il
calcolo dell’indennità di contingenza è stato effettuato tenendo conto delle 15.000
mensili corrisposte come superminimo collettivo di gruppo, secondo quanto
previsto dall’art. 41 del presente c.c.n.l.
A
decorrere dal 1^ gennaio 1993, ai sensi del protocollo 31 luglio 1992, è
corrisposta a tutti i lavoratori una somma forfettaria a titolo di Elemento
Distinto dalla Retribuzione di lire 20.000 mensili (€ 10,33) per 13 mensilità a
copertura dell'intero periodo 1992-1993, che resterà allo stesso titolo
acquisito per il futuro nella retribuzione.
Per l'indennità
di contingenza relativa al periodo pregresso alla data dei protocolli sopra
richiamati si fa riferimento alla legge 26 febbraio 1986, n. 38 nonché agli
accordi interconfederali regolanti la materia e alle specifiche norme dei
c.c.n.l. 21 luglio 1979 e 6 luglio 1983.
Sono considerati giorni festivi:
a)
tutte le domeniche ed i giorni festivi prestabiliti per il riposo compensativo
settimanale; per i lavoratori per i quali è previsto tale riposo;
b)
le festività nazionali del:
1. 25 aprile;
2. 1°
maggio;
c) le seguenti
festività infrasettimanali:
1. Capodanno
(1° gennaio);
2. Epifania
(6 gennaio);
3. Lunedì
successivo alla Pasqua;
4. Assunzione
della Beata Vergine Maria (15 agosto)
5. Ognissanti
(1° novembre);
6. Immacolata
Concezione (8 dicembre);
7. S. Natale
(25 dicembre);
8. S.
Stefano (26 dicembre).
d) il giorno del Santo
Patrono della località dove ha sede il luogo di lavoro .
Qualora la festività del Santo Patrono coincida con altra festività,
esclusa la domenica, sarà concordato, tra le Associazioni territoriali dei
Datori di Lavoro e dei Lavoratori, un giorno sostitutivo.
Qualora non vi sia prestazione di lavoro nelle festività sopra elencate,
non si farà luogo ad alcuna variazione del normale trattamento del lavoratore,
intendendosi tale trattamento comprensivo anche delle festività stesse.
Nel
caso di prestazione di lavoro in una delle suddette festività, spetterà al
lavoratore il pagamento della retribuzione oraria globale di fatto per le ore
di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo
calcolata, quest'ultima, sui seguenti elementi: minimo tabellare, eventuale
superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità,
e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo.
In
caso di coincidenza di una di dette festività con il sabato - o con la
equivalente giornata di riposo - il relativo trattamento economico si intende
compreso nella retribuzione globale di fatto mensile.
Per
il lavoratore a turno prefissato, per il quale è ammesso a norma di legge il
lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere stabilito in un altro
giorno della settimana, cosicchè la domenica viene considerata giorno
lavorativo, mentre il giorno stabilito per il riposo compensativo viene
considerato giorno festivo.
Nel
caso che una delle festività di cui ai punti b) c) e d) coincida con la
domenica - oppure con il giorno di riposo compensativo per i lavoratori che,
per i casi previsti dalla legge e dal contratto, prestino la loro opera di
domenica - verrà corrisposto 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Per
le festività cadenti in periodo di sospensione del lavoro, si fa riferimento
alle norme di legge in materia.
Ai lavoratori di categoria impiegatizia
saranno lasciate libere, nelle vigilie delle festività di Capodanno e di
Natale, le ore pomeridiane.
Art.45 Aumenti periodici
di anzianità.
Le parti, convenendo sulla opportunità di pervenire ad una
razionalizzazione della retribuzione con la deindicizzazione di taluni elementi
retributivi, concordano di modificare come segue, a far data dal 1-1-1980, la
disciplina relativa agli aumenti periodici di anzianità prevista dal c.c.n.l.
30 aprile 1976.
Il lavoratore
per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa Azienda -
salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art.56 (trasferimenti) - ha
diritto, indipendentemente da ogni aumento di merito, alla maturazione di 5
aumenti periodici biennali complessivi di importo mensile pari ai valori
sottoindicati:
Gruppi
Valori unitari scatti
A Super 27.630
A 24.170
B 19.595
C Super 17.960
C 16.985
D 16.200
E 14.920
F 13.815
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese
immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio di gruppo, il lavoratore manterrà
l'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati ed avrà quindi diritto
a maturare ulteriori aumenti periodici, nella misura fissata per il nuovo
gruppo di appartenenza, fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto
per il nuovo gruppo di appartenenza ivi compreso l'importo maturato nel gruppo
di provenienza.
L'importo massimo maturabile a titolo di
aumenti periodici di anzianità è pari a 5 volte l'importo unitario previsto per
il gruppo di appartenenza.
La differenza che viene a determinarsi -
a seguito del passaggio di gruppo - tra il valore massimo maturabile previsto
per il gruppo di acquisizione, a titolo di aumenti periodici di anzianità, e
quanto già maturato allo stesso titolo al momento della maturazione del 5^
aumento periodico, sarà corrisposta in concomitanza con l'erogazione di detto
5^ aumento periodico.
La frazione di biennio in
corso al momento del passaggio di gruppo verrà considerata utile agli effetti
della maturazione del successivo aumento periodico.
Gli aumenti periodici d¡ anzianità non possono essere
assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né questi possono
essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Nota a verbale
Per il passaggio dalla precedente normativa contrattuale a
quella di cui al presente articolo si rinvia alle norme applicative di cui
all'art. 12, disposizioni transitorie del c.c.n.l. 21 luglio 1979, riguardanti:
a) gli operai già in forza al 21 luglio 1979 o assunti
successivamente a tale data nel corso dell'anno 1979;
b) gli impiegati e gli intermedi in forza alla data del 21
luglio 1979;
il cui testo è riportato in
allegato al n.2.
Art. 46
Tredicesima mensilità o gratifica natalizia
L’Azienda
, normalmente 5 giorni prima di Natale, corrisponderà a tutti i lavoratori
dipendenti (operai, intermedi, impiegati) una gratifica natalizia nella misura
di una mensilità di retribuzione globale di fatto (1).
Per
i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine
o delle quattro ultime settimane.
I
periodi di assenza per malattia o infortunio, entro i limiti contrattuali della
conservazione del posto, non si detrarranno dal computo della gratifica
natalizia.
Nel caso di inizio o di cessazione del
rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, al lavoratore saranno
corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di sevizio prestati presso
l’Azienda. Agli effetti di cui sopra la frazione di mese non superiore a 15
giorni non va considerata, mentre va considerata come mese intero la frazione
di mese superiore ai 15 giorni.
-----------------------------
(1) vedi nota a pag. ........(art. 48 premio
di risultato)
Art. 47
Trattamento di fine rapporto
Con
riferimento al disposto di cui al 2° comma dell’art. 2120 c.c., la retribuzione
annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma
dell’art. 2120 c.c. - a partire dal 1° luglio 1983 - è quella composta
esclusivamente dalle somme corrisposte a specifico titolo di:
·
minimo tabellare
contrattuale
·
indennità di contingenza
(secondo quanto stabilito dalla legge 297/1982)
·
aumenti periodici di
anzianità
·
superminimi ed altre
analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo tabellare contrattuale
·
ex premio di produzione (1)
·
maggiorazione per turni
avvicendati
·
maggiorazione per lavoro
notturno a carattere continuativo
·
13ª mensilità ed eventuali
ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente
·
cottimi
·
indennità di cassa
·
indennità sostitutiva di
mensa
·
indennità di funzione
Gli elementi suindicati saranno
computati agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal
3° comma dell’art. 2120 c.c.
La
quota annua sarà ottenuta dividendo per 13,5 i surriportati elementi
retributivi corrisposti nell’anno al lavoratore.
Per
le quote annue maturate fino al 31/12/86 - per il settore cemento e lavorazioni
promiscue - e fino al 31/12/87 - per il settore calce, gesso e malte - si fa
riferimento alle tabelle di cui all’art. 19 del c.c.n.l. 30/9/94, riportate in
allegato al n.3.
Chiarimenti a verbale
Ai sensi dell’art. 5 della legge 29/5/1982 n.
297, l’indennità di anzianità maturata al 31/5/1982 dai lavoratori in forza a
tale data, è determinata sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 66,
91, e 116 del c.c.n.l. 21/7/1979 i cui testi sono riportati in allegato al n.4.
Per i lavoratori che erano in forza il
21/7/1979 il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di loro
competenza, in applicazione delle norme del presente articolo, e dalla somma
già percepita al netto di ogni ritenuta nella misura prevista dalla norma
transitoria di cui ai succitati artt.
66, 91 e 116 del c.c.n.l. 21/7/1979.
---------------------------------
(1) vedi nota a pagina.........(art 48 premio
di risultato)
Secondo quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, i cui contenuti,
ripresi nell’art.1, Sistema contrattuale
del presente contratto, si intendono integralmente richiamati in questo
articolo, la contrattazione aziendale potrà svolgersi - tra le parti
espressamente indicate nel sopracitato
articolo sotto il titolo Contrattazione aziendale - ai fini della determinazione di un premio
annuale di risultato che sarà collegato a parametri e obiettivi di
produttività, redditività e/o altri indicatori ravvisati rilevanti agli effetti
del miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione,
concernenti l'azienda nel suo complesso, concordati tra le parti.
L'erogazione del premio di risultato, essendo di natura variabile,
deriverà dal conseguimento degli obiettivi concordati.
Le erogazioni dovranno consentire
l'applicazione dello specifico trattamento contributivo-previdenziale, di cui
al Protocollo 23 luglio 1993, ove necessario, attraverso l'adeguamento delle
soluzioni pattuite alla normativa di legge.Gli accordi aziendali o di gruppo
avranno durata quadriennale.Le parti (azienda, R.S.U. e OSL), agli effetti
della contrattazione aziendale e dei suoi obiettivi, valuteranno, in apposito
incontro preventivo che costituirà momento di ulteriore articolazione del
sistema di relazioni industriali, la situazione dell'azienda, la redditività,
la competitività e le sue prospettive di sviluppo.
Le predette valutazioni, in sede aziendale o di gruppo, dovranno essere
svolte con riferimento al quadro delle compatibilità e delle specificazioni,
confacenti per le aziende dei settori disciplinati dal presente contratto, dei
parametri di produttività e di redditività di cui al 1^ comma del presente
articolo, che saranno
esaminati dalle parti
stipulanti in apposito incontro da tenere nel semestre successivo alla stipula
del contratto nazionale di lavoro.
La
contrattazione aziendale si svolgerà senza iniziative unilaterali delle parti durante
i due mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza degli accordi
aziendali da rinnovare e comunque per un periodo complessivamente pari a tre
mesi dalla data di presentazione delle richieste. L'Azienda che riceve la proposta di rinnovo darà riscontro entro
venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della proposta stessa.
Dal
1^ settembre 1994 non trova più applicazione la disciplina di cui all'art. 15
del c.c.n.l. 31-1-1991. Gli importi in misura fissa aziendalmente corrisposti
rimangono consolidati (1) e congelati nelle cifre in essere alla stessa data e
non saranno più oggetto di successiva contrattazione.
Eventuali premi variabili ovvero parti variabili dei premi stessi in atto alla data di cui sopra
manterranno invece le loro caratteristiche di variabilità fino all'atto
della istituzione del Premio annuale di
risultato. Le parti ne potranno concordare forme e modi diversi di
corresponsione senza oneri per le aziende e senza svantaggi per i lavoratori in
occasione del negoziato sul Premio annuale di risultato.
Nota a verbale
Per la realizzazione degli impegni concordati tra le parti
sociali e Governo, e di cui al Protocollo 23 luglio 1993, gli accordi aziendali
prevederanno clausole di adeguamento alle norme di legge, presenti e future,
attuative dei suddetti impegni nel rispetto del principio dell'invarianza dei
costi e dei benefici.
------------------------------------------
(1) Gli importi mensili consolidati al 1^
settembre 1994, oltre che per le ore di effettiva prestazione, vanno computati
anche ai fini delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali,
dell'indennità sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto,
della gratifica natalizia o 13 mensilità, dei permessi retribuiti concessi a
qualsiasi titolo nonché per le ore di assemblea retribuite ai sensi di legge ed
ai fini del trattamento integrativo economico in caso di malattia o infortunio.
Fatte salve le situazioni in atto e considerata sia la struttura dei
settori sia la varietà delle situazioni di fatto che non consentono di
pervenire ad una regolamentazione uniforme dell’istituto, si conviene che la
possibilità di attuazione del servizio di mensa sarà affrontata onde pervenire
ad idonee soluzioni aziendali o locali
Pertanto, nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, con almeno
125 dipendenti, le Direzioni e le R.S.U. si incontreranno al fine sopra
indicato, tenendo conto delle situazioni obiettive nelle singole unità
produttive quali, ad esempio, la distanza dallo stabilimento rispetto alla
residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza
e lavoratori che utilizzino il servizio ecc.
Nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, dove sarà realizzata
la mensa, il concorso delle Aziende al costo del pasto non sarà inferiore al
50%.
In
tutti gli stabilimenti ove sarà istituita la mensa, al lavoratore che non
partecipi alla medesima per cause dipendenti dalle esigenze di servizio o da
accertati motivi di salute verrà corrisposta una indennità sostitutiva nella
misura di L. 100 (€ 0,052) per ogni giorno di presenza.
Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto aziendalmente
corrisposto allo stesso titolo.
Agli addetti del settore cemento, appartenenti
ad unità con meno di 125 dipendenti, sarà riconosciuta una indennità
sostitutiva di mensa per ogni giorno di presenza in misura percentuale
dell'’ndennità aziendalmente erogata ai lavoratori appartenenti ad unità
produttive con più di 125 addetti.
Tale percentuale viene definita nel 34%
dell’indennità aziendalmente in vigore all 1/4/1987, nel 67% dell’indennità
aziendalmente in vigore all’ 1/4/1988, nel 100% dell’indennità aziendalmente in
vigore all’ 1/4/1989.
L’indennità come sopra definita assorbe sino a
concorrenza quanto aziendalmente corrisposto allo stesso titolo alle scadenze
sopraricordate.
La presente normativa non modifica le
situazioni in atto derivanti dall’applicazione di accordi aziendali e di
gruppo. Dette situazioni restano confermate.
Ai lavoratori di ambo i sessi che
abbiano superato il periodo di prova verrà concesso, in occasione del loro matrimonio,
un periodo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, con decorrenza
del trattamento economico che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo
l'orario normale.
Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né
potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo matrimoniale deve essere avanzata dal
lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio e dovrà essere
documentata.
Il congedo matrimoniale è dovuto anche in caso di dimissioni
per contrarre
matrimonio.
Per quanto non previsto nel presente
articolo, per gli intermedi e per gli operai, si fa richiamo al contratto
collettivo di lavoro interconfederale 31 maggio 1941.
Il trattamento, come sopra corrisposto
dall'Azienda, assorbe, fino a concorrenza dello stesso, quello previsto dalle
vigenti norme generali in materia e quello riservato agli intermedi e agli
operai dal contratto collettivo di lavoro interconfederale sopra richiamato.
Il trattamento economico spetta ai lavoratori occupati quando gli stessi
fruiscano effettivamente del congedo.
Tuttavia si farà luogo ugualmente alla corresponsione della retribuzione
per il periodo di congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando
l'esistenza del rapporto di lavoro, si trovi per giustificato motivo sospeso o
assente.
Qualora intervenissero in avvenire norme
di carattere generale
per la
disciplina della stessa materia, il trattamento stabilito dal presente articolo sarà assorbito e
sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento che sarà disposto con dette
norme.
Il matrimonio dovrà essere documentato
con la presentazione del relativo certificato entro 30 giorni dalla sua
celebrazione.
Art. 51
Indennità di testimonianza
E’ mantenuto integro il trattamento economico
del lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali, in dipendenza del
servizio. In tal caso il lavoratore, qualora debba allontanarsi dal posto di lavoro
o località di lavoro, ha diritto, sempreché ne ricorrano i presupposti, al
trattamento previsto dagli artt. 71,77 e 86 (trasferte), dedotto quanto già
percepito dall’Autorità Giudiziaria per trasferta e spese di trasporto.
Art.52 Malattia ed infortunio
non sul lavoro.
In caso di interruzione del servizio,
dovuta a causa di malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in
prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 14
mesi di calendario, raggiunti anche con più periodi di assenza, nell'ambito dei
30 mesi di calendario immediatamente precedenti.
Scaduti i termini della conservazione del posto senza che il lavoratore
abbia ripreso servizio, l'Azienda può risolvere il rapporto di lavoro
corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità
sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia
oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio,
il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo
trattamento di fine rapporto. Ove ciò
non avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane
sospeso a tutti gli effetti.
Durante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di
malattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte dell'Azienda,
nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattamento
economico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione
(minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza,
eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, il guadagno medio
di cottimo), aumentata dell'ex premio di produzione (1), nonché della
maggiorazione media per lavoro a turno, per coloro che lavorano a turni
avvicendati in via continuativa:
a) per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti:
-
100 per cento per i primi 6 mesi;
- 50 per cento per ulteriori 6
mesi;
b) per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti:
- 100
per cento per i primi 8 mesi;
- 50 per cento per ulteriori 4
mesi.
Ai fini del computo dei diversi scaglioni temporali a cui è commisurato
il sopraddetto trattamento economico, l'Azienda cumulerà le assenze dovute a
più eventi morbosi.
------------------
(1) Vedi nota
a pag. ...(art.48 premio di risultato)
Per il lavoratore cui si applica la parte
I e II del presente contratto il trattamento economico è corrisposto
dall'Azienda con deduzione di tutte le somme cui il lavoratore ha diritto da
parte dell'Istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento delle
malattie da parte dell'Istituto stesso. Resta inteso che per eventuali periodi
di assenza, compresi nei limiti della conservazione del posto ma eccedenti i
periodi cui è commisurato il trattamento economico contrattuale e per i quali
il lavoratore dovesse aver diritto alle prestazioni economiche dell'INPS, le
dette prestazioni verranno corrisposte al lavoratore stesso fermo restando che
l'Azienda, in occasione dell'erogazione della gratifica natalizia o 13^
mensilità, dedurrà i ratei di gratifica natalizia o 13^ mensilità relativi ai
periodi di assenza di cui trattasi.
L'Azienda recupererà nei confronti dei predetti lavoratori quanto
corrisposto loro nel caso in cui l'erogazione dell'indennità di malattia da
parte dell'Istituto assicuratore non abbia avuto luogo o venga a mancare per
inadempienze del lavoratore stesso.
Fermi restando i succitati limiti per la conservazione del posto, il
trattamento economico di cui sopra ricomincia ex novo: in caso di malattia
intervenuta dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per malattia, dal
30^ giorno di ricovero ospedaliero e per le assenze per malattia iniziate dopo
12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del
100%. Nei predetti casi resta comunque
stabilito che il trattamento economico al 100% non potrà eccedere i sei mesi
nell'anno di calendario per gli appartenenti allo scaglione a) e gli 8 mesi
nell'anno di calendario per gli appartenenti allo scaglione b).
Il trattamento economico previsto dal
presente articolo non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti
aziendali, provinciali, regionali o, comunque, derivanti da norme generali in
atto o future, e assorbe fino a concorrenza le erogazioni eventualmente
corrisposte dall'Azienda per detti trattamenti.
Le assenze per malattia od infortunio non
sul lavoro, da comunicarsi all'Azienda all'inizio del normale orario di lavoro
della stessa giornata in cui si verificano e comunque - in caso di giustificato
motivo - non oltre il giorno successivo, dovranno essere documentate, salvo
casi di forza maggiore, mediante certificazione redatta dal medico della
competente struttura sanitaria su apposito modulo da inoltrare all'Azienda nel
più breve tempo possibile e comunque non oltre il terzo giorno dall'inizio
della malattia. In caso di Tbc la certificazione concernente l'assenza verrà
rilasciata dall'INPS.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve
essere comunicata all'Azienda di norma entro la scadenza dell'iniziale periodo
di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro. Detta prosecuzione deve essere attestata da successivi
certificati medici che il lavoratore deve consegnare o far pervenire
all'Azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per
malattia e infortunio non sul lavoro indicata nel certificato medico
precedente.
In mancanza di ciascuna delle
comunicazioni suddette, o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati,
salvo il caso di forza maggiore, l'assenza si considera ingiustificata.
L'Azienda ha facoltà di far controllare la
malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non
appena ne abbia constatata l'assenza. A
tal fine ogni mutamento del luogo di residenza durante il periodo di malattia o
di infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato
all'Azienda.
Il lavoratore assente per malattia è
tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro e per tutto il periodo della
malattia, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il
suddetto controllo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore
10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Nel caso in cui per disposizioni a livello
nazionale e/o territoriale le visite di controllo siano effettuate in orari
diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno automaticamente adeguate.
L'Azienda darà comunicazione alla R.S.U., e mediante affissione ai lavoratori,
delle nuove fasce orarie di reperibilità.
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal
domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le
visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione
all'Azienda.
Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia
reperito al domicilio noto al datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal
precedente comma, nonché per comprovate cause di forza maggiore, decade dal
diritto al trattamento economico contrattuale nelle misure del 100% per i primi
10 giorni e del 50% per l'ulteriore periodo, esclusi i periodi di ricovero
ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, ed il fatto
costituisce inadempimento grave degli obblighi contrattuali sanzionabile ai
sensi dell’ art.62 .
Quanto previsto dal comma precedente si
applica anche nei confronti del lavoratore che non si presenti alle visite
collegiali previste da norme di legge o da regolamenti.
E' fatto divieto al lavoratore assente
per malattia o infortunio non sul lavoro di svolgere alcuna attività lavorativa
comunque remunerativa. La violazione di
tale divieto costituisce inadempimento grave degli obblighi contrattuali
sanzionabile ai sensi dell’ art.62 .
Nell'ipotesi in cui l'infortunio non
sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà
dell'Azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte
per il trattamento come sopra regolato, restando ad essa ceduta la
corrispondente azione nei limiti del detto importo.
Chiarimenti
a verbale
1) Per i lavoratori cui si applica la parte I e II del presente
contratto i ratei della gratifica natalizia corrisposti dall'Istituto
assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure
del trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla gratifica
natalizia di cui all'art.46 (13^ mensilità o gratifica natalizia) non sarà
effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per malattia
od infortunio non sul lavoro.
2) Al fine di consentire una più puntuale organizzazione dei turni
di lavoro nel rispetto delle esigenze dell'impresa e dei singoli lavoratori, il
lavoratore turnista assente per malattia avvertirà la Direzione del rientro in
servizio o dell'eventuale prosecuzione dello stato di malattia,entro il giorno
precedente il termine di rientro previsto nella certificazione medica.
Ogni
infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato
immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne
informerà subito la Direzione.
Anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività lavorativa,
il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il
quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l'infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori
dallo stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso,
producendo le dovute testimonianze.
Nel
caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali contratte in servizio
e debitamente accertate dall'Istituto assicuratore, si farà luogo alla
conservazione del posto come segue:
a)
in caso di malattia
professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca
l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
b)
in caso di infortunio sul
lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato
medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
Ai
lavoratori assenti per infortunio sul lavoro o malattia professionale, sarà
corrisposta da parte dell'Azienda, per un periodo massimo di 18 mesi, una
integrazione di quanto il lavoratore percepisce dall'Istituto assicuratore in
forza di disposizioni di legge e/o di altre norme, fino al raggiungimento del
100 per cento della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex
indennità di contingenza, eventuali
aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, guadagno medio di cottimo)
aumentata dell'ex premio di produzione (1), nonché della maggiorazione media
per lavoro a turno per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa.
Per
il giorno nel quale si verifica l’infortunio, l'Azienda, ai sensi dell'art. 73
del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, corrisponderà la
retribuzione come sopra indicata per le ore non lavorate a causa
dell'infortunio medesimo. Per i primi 3 giorni successivi di carenza
assicurativa l'Azienda corrisponderà il 100 per cento della suddetta
retribuzione.
Il
trattamento economico di cui al presente articolo sarà corrisposto al
lavoratore sempreché l'infortunio o malattia professionale siano riconosciuti
dall'Istituto.
Nel
caso in cui il lavoratore infortunato, superati i periodi di conservazione del
posto sopra previsti, non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di
espletare le sue normali mansioni, l'Azienda esaminerà l'opportunità, tenuto
anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo
in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità
lavorative.
Nel
caso in cui ciò non sia possibile è lasciata facoltà al lavoratore di
richiedere un periodo di aspettativa non superiore a 1 anno.
Superato il suddetto periodo massimo di tempo, è in facoltà di ambo le
parti di risolvere il rapporto di lavoro.
Ove
la risoluzione del rapporto di lavoro dovesse verificarsi per licenziamento da
parte dell'Azienda al lavoratore sarà corrisposto il normale trattamento di
anzianità di cui all'art. 47 (trattamento di fine rapporto), integrato dalla
indennità sostitutiva del preavviso. Ove invece la risoluzione del rapporto
dovesse avvenire per dimissioni del lavoratore, allo stesso verrà corrisposto
il solo trattamento previsto dall'art. 47
(trattamento di fine rapporto).
(1) Vedi nota
a pag…….(art. 48 premio di risultato)
Qualora l’Azienda abbia
provveduto ad un trattamento assicurativo volontario per il caso di infortuni
sul lavoro o di malattie professionali dei propri dipendenti, si applicherà al
lavoratore il trattamento più favorevole derivante, nel suo complesso, o dalla
applicazione delle norme del presente articolo o dall’attuazione delle
provvidenze assicurative aziendali.
I ratei della grafica natalizia
corrisposti dall’Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del
raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente
articolo.
Pertanto dalla
gratifica natalizia di cui all’art.46 (13^ mensilità o gratifica natalizia) non
sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per
infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Per quanto riguarda la comunicazione
dell’assenza e la facoltà di controllo dell’Azienda, valgono le disposizioni di
cui all’art. 52 (malattia e infortunio non sul lavoro).
Nell’ambito della conservazione del posto,
per il periodo eccedente quello relativo al trattamento economico previsto dal
presente articolo, il rapporto di lavoro rimarrà sospeso salva la computabilità
del trattamento di fine rapporto ai sensi del 3° comma dell’art.2120 c.c.
Art.54 Chiamata
e richiamo alle armi
In caso di chiamata alle armi per
adempiere agli obblighi di leva, nonché per il richiamo alle armi si fa
riferimento alle disposizioni di legge vigenti al momento della chiamata o del
richiamo stesso,nonché a quanto contenuto nella legge 28.8.1991, n.288 sulla
disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo .
Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma
volontaria risolve il rapporto di lavoro, senza diritto al riconoscimento
dell'anzianità relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi.
Per quanto attiene alla tutela fisica ed al trattamento economico delle
lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, si fa esplicito riferimento
alle norme contenute nella legge 26 agosto 1950, n. 860 e successive modifiche
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, legge
9-12-1977, n. 903).
Le
eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il
trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un’altra, situata in
diverso comune, dovranno essere connesse a comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive e tenere conto delle esigenze del lavoratore e della
sua famiglia.
I
trasferimenti saranno regolamentati come segue.
Il
trasferimento sarà comunicato al lavoratore per iscritto con almeno un mese di
preavviso e con la relativa motivazione.
Se
il trasferimento comporta come conseguenza il cambio di residenza, domicilio o
stabile dimora, sarà corrisposto al lavoratore l’importo, previamente
concordato con l’azienda, delle spese di trasporto degli effetti familiari
(mobilio, bagagli, ecc.), nonché delle spese di viaggio, vitto ed eventuale
alloggio in corso di trasferimento per sé e per i familiari conviventi
(coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo
grado), che con lui si trasferiscono.
Il
rimborso delle spese di viaggio avverrà secondo le consuetudini aziendali.
Il
lavoratore trasferito ha diritto al rimborso delle eventuali spese
effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di contratto d’affitto
regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro alla comunicazione del
trasferimento.
L’Azienda concederà al lavoratore, di cui sia disposto il trasferimento,
i permessi necessari di assentarsi dal servizio per le occorrenze relative alla
spedizione degli effetti familiari o a quanto altro strettamente indispensabile
per le operazioni di trasloco.
Al
lavoratore trasferito sarà comunque corrisposta una indennità pari a mezza
mensilità di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità
di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità ed eventuale minimo di
cottimo) che andrà a percepire nella nuova sede di lavoro, salvo che il trasferimento avvenga in località dove egli ha
residenza, domicilio o stabile dimora. Tale indennità sarà aumentata ad una
mensilità ed un terzo se il lavoratore trasferito è capo famiglia.
L’indennità in parola sarà invece ridotta ad un quarto di mensilità e a
mezza mensilità rispettivamente per il lavoratore non capo famiglia e
lavoratore capo famiglia, qualora l’Azienda abbia provveduto a procurare al
trasferito la disponibilità dell’alloggio nel luogo di destinazione ed il
lavoratore usufruisca di fatto di detto alloggio.
Se
il nucleo convivente a carico del lavoratore è composta da più di tre persone
oltre il lavoratore stesso, verrà corrisposta dall’Azienda una indennità
supplementare pari all’importo di tre giornate di retribuzione, composta dagli
elementi sopra indicati, per ogni componente il nucleo familiare, oltre il
terzo, a carico del lavoratore e che con lui si trasferisca.
Al
lavoratore trasferito a sua espressa domanda, compete solo il rimborso delle
spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute nei limiti più sopra richiamati e
delle spese per il trasporto degli effetti familiari.
Il
lavoratore trasferito conserva ad personam, se più favorevole, il trattamento
economico goduto precedentemente, ma non quelle indennità e competenze che
siano inerenti alle condizioni locali ed alle particolari prestazioni nella
sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la
località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce quelle indennità e
competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori od inerenti alle
specifiche prestazioni.
Al
lavoratore che venga trasferito per esigenze dell’Azienda e il cui rapporto di
lavoro venga risolto entro i 10 anni successivi per motivi non disciplinari,
ove intenda rientrare nella località di origine o in una delle località
in cui risiedeva prima dell’ultimo
trasferimento, saranno rimborsate le spese che egli abbia effettivamente
sostenuto per tale rientro, con gli stessi criteri fissati più sopra per il
trasferimento dovuto ad esigenze di servizio, sempreché il rientro avvenga
entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
La
concessione di cui sopra avrà luogo anche se la risoluzione del rapporto di
lavoro avvenga oltre il termine di 10 anni dalla data del trasferimento,
qualora il lavoratore abbia superato, alla data del licenziamento stesso, i 55
anni di età se uomo ed i 50 se donna.
Qualora ostino al trasferimento comprovati e riconosciuti obiettivi
motivi del lavoratore o dei suoi
familiari, l’Azienda non procederà al suo licenziamento.
In
caso di trasferimento del lavoratore, nell’ambito di Aziende delle stesso
gruppo cui si applica il presente contratto, verranno conservati al lavoratore
stesso l’anzianità maturata
nell’Azienda di provenienza e il trattamento in quest’ultima goduto.
Il
lavoratore di cui al comma precedente che non dovesse accettare il
trasferimento, avrà diritto (fatte salve le condizioni previste ai commi 1° e
15°), anche se dimissionario, al trattamento di fine rapporto e all’indennità
di preavviso.
Nota
a verbale
I trasferimenti adottati dalla Direzione
aziendale saranno tempestivamente comunicati alla R.S.U.
Art.57 Lavoratori studenti - Diritto allo studio.
1) Lavoratori studenti
I lavoratori studenti,
iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di
studio, saranno immessi in turni di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Saranno
altresì esonerati dal prestare lavoro straordinario durante i riposi
settimanali.
Ai
lavoratori studenti universitari sarà concesso, a richiesta, un giorno di
permesso retribuito per ogni prova di esame sostenuta. Per gli esami di diploma universitario e di
laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati a tre.
Ai
lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali saranno
concessi, a richiesta, tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni
degli esami di diploma.
Ai
lavoratori di cui al 3^ e 4^ comma del presente articolo, che nel corso
dell'anno debbono sostenere gli esami di diploma, potranno essere concessi, a
richiesta, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni.
Ad
altri lavoratori studenti saranno concesse le facilitazioni previste dall'art.
10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il
lavoratore interessato dovrà produrre all'Azienda le certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al presente punto.
2)
Diritto allo studio
Al
fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori,
le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi,
permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi
di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti
pubblici o legalmente riconosciuti.
I
corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata
inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
Il
lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un
triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Nell'arco
di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3 per cento dei
lavoratori occupati dall'Azienda nell'unità produttiva, compatibilmente con
l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva. Potrà, comunque, usufruire dei permessi
retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 25
Tale
ultimo limite tiene conto del fatto che la produzione dei settori si svolge prevalentemente su tre
turni.
Il
lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'Azienda almeno un mese prima
dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso. la durata, l'istituto
organizzatore.
Il
lavoratore dovrà fornire all'Azienda un certificato di iscrizione al corso e
successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore
relative.
Nel
caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato,
sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande, ferma restando la
valutazione delle esigenze di cui al comma quarto.
Nel
caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o
riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni
salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al
presente articolo.
Art.58 Previdenza Complementare
La
contribuzione a CONCRETO, “Fondo nazionale pensione complementare a
capitalizzazione per i lavoratori dell’industria del cemento, della calce e
suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base
per le costruzioni”, istituito con l’Accordo 27.1.1999 tra Federmaco e
Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL e costituito con atto notarile in data 19
maggio 1999, è così ripartita:
-
1% a carico dell’Azienda e
1% a carico del lavoratore commisurato al valore del minimo tabellare, ex
indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di
ciascun lavoratore;
-
100% dell’accantonamento TFR
annualmente maturato nell’anno per i lavoratori di prima occupazione successiva
al 28 aprile 1993;
-
30% dell’accantonamento TFR
annualmente maturato nell’anno per gli altri lavoratori.
Le modifiche delle misure della contribuzione
sono stabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art.
59 Tutela tossicodipendenti e loro
familiari.
Le
parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162,
convengono quanto segue.
I lavoratori
di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di
tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e
riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre
strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo
indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in
aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il
tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta
all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non
superiore a tre anni.
Il
lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà avanzare la
relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio
del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata documentazione circa
il programma stesso e la sua presumibile durata.
I
lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere
posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e
di contratto per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del
tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la
necessità. Gli interessati dovranno
avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima
dell'inizio dell'aspettativa, fornendo adeguata documentazione circa lo stato
di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questi partecipa, nonché
l'attestazione di cui sopra.
I
lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la
prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo.
Le
aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono
frazionabili.
Per
la sostituzione dei lavoratori in aspettativa l'Azienda potrà ricorrere ad
assunzioni a tempo determinato.
Art. 60
Conservazione utensili e visite d’inventario e di controllo
Il
lavoratore deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua
disposizione per lo svolgimento delle sue mansioni.
Per
provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve
farne richiesta al suo superiore.
In
caso di risoluzione del rapporto di lavoro, deve consegnare, al personale
incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
Il
lavoratore risponderà - e l’Azienda potrà rivalersene sulle sue competenze -
delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili,
sempreché il lavoratore sia messo in grado di custodire il materiale
affidatogli.
Nessun lavoratore potrà rifiutarsi a qualsiasi visita d’inventario che,
per ordine dell’Azienda, venisse fatta agli oggetti affidatigli.
Il
lavoratore potrà essere sottoposto a visita personale di controllo solo nei casi
e nei modi previsti dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Oltre che al presente contratto, il
lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere
stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purchè non contengano limitazione dei
diritti derivanti dal contratto stesso e dalle norme legislative in vigore.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di
servizio od altro mezzo.
Il
lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1. Rispettare l’orario di servizio e adempiere alle formalità prescritte
dall’Azienda per il controllo di presenza;
2. Non abbandonare il posto di lavoro o sospendere il lavoro senza
giustificato motivo;
3. Dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni
affidategli secondo le istruzioni impartite dai superiori;
4. Avere cura e non danneggiare il materiale di lavorazione, locali, mobili,
macchinari, attrezzature, strumenti;
5. Non presentarsi o trovarsi al lavoro in condizioni che possono risultare di
pregiudizio per sé e/o per gli altri;
6. Non danneggiare colposamente o mettere fuori opera dispositivi
antinfortunistici;
7. Conservare assoluta segretezza sui processi di produzione dell’Azienda e
non trarre profitto con danno, dell’Azienda stessa, da quanto forma oggetto
delle sue mansioni, né svolgere attività contraria all’Azienda medesima;
8. Astenersi dallo svolgere durante il servizio atti che potrebbero
procurargli lucro e comunque possano sviare la sua attività che deve essere
interamente dedicata all’Azienda;
9. Attenersi alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai
regolamenti interni e non recare pregiudizio alla disciplina, alla morale,
all’igiene o al normale andamento del lavoro.
Salvo autorizzazione
dell’Azienda gli è vietato inoltre di valersi, anche fuori del servizio, della
propria condizione per svolgere a fine di lucro, sotto qualsiasi forma,
attività che siano in relazione con gli interessi dell’Azienda.
Art. 62
Provvedimenti disciplinari
I
provvedimenti disciplinari applicabili ai lavoratori sono i seguenti:
a)
Rimprovero verbale;
b)
Rimprovero scritto;
c)
Multa fino al massimo di 3
ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti
periodici di anzianità);
d)
Sospensione dal lavoro e dal
trattamento economico per un periodo non superiore a 3 giorni;
e)
Licenziamento ai sensi
dell'art. 63 (licenziamento per mancanze).
Per
l'applicazione dei provvedimenti di cui sopra si fa riferimento all'art. 7
della legge 20.5.1970 n. 300.
In
ogni caso il datore di lavoro non può adottare i provvedimenti disciplinari più
gravi del rimprovero verbale senza aver contestato per iscritto,
preventivamente al lavoratore l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa
entro i 5 giorni successivi dal ricevimento della contestazione.
Il
lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante delle associazioni
sindacali cui aderisce o conferisce mandato oppure dalla RSU.
Il
lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può
promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione
sindacale alla quale si è iscritto o a cui conferisce mandato, la procedura di
cui all’art.12 (Reclami e
controversie-Procedura di conciliazione e di arbitrato irrituale).
I
provvedimenti delle multe saranno versati all'INPS o a istituzioni aziendali di
carattere assistenziale per i lavoratori.
Art. 63
Licenziamento per mancanze
L'Azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità
sostitutiva nei seguenti casi:
1.
Insubordinazione verso i
superiori o gravi offese verso i compagni di lavoro;
2.
Reati per i quali siano
intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si
renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
3.
Rissa all'interno dello
stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di
materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4.
Recidiva di una qualunque
mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;
5.
Atti colposi che possono
compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello
stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi
danneggiamenti agli impianti;
6.
Trafugamento di schizzi, di
utensili, di altri oggetti, nonché di prodotto o di materiali di proprietà
dell'Azienda;
7.
Lavorazione e costruzione
nell'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di
oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8.
Abbandono ingiustificato del
posto da parte del guardiano o custode dello
stabilimento;
9.
Assenza ingiustificata per
quattro giorni di seguito o per quattro volte in uno dei giorni successivi al
festivo nel periodo di un anno;
10.
Mancanze relative a doveri
non specificatamente richiamati nel presente contratto, le quali siano così
gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di
lavoro.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di
danneggiamento volontario o per colpa grave e di furto, il lavoratore sarà
tenuto al risarcimento dei danni.
Fermi
restando gli obblighi di legge sull’aggiornamento e sulla consegna del libretto
di lavoro, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’Azienda rilascerà
al lavoratore, all’atto della cessazione del servizio, un certificato con
l’indicazione del tempo durante il quale egli ha prestato la sua opera
nell’Azienda, delle mansioni disimpegnate e del gruppo professionale al quale è
appartenuto.
Art.65 Caso di morte del
lavoratore.
In caso di morte del
lavoratore, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del
preavviso saranno corrisposti al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del
lavoratore, ai parenti entro il 3^ grado e agli affini entro il 2^ grado.
In mancanza delle persone sopra indicate, le indennità
predette sono attribuite secondo le disposizioni testamentarie o, in mancanza
di testamento, secondo le norme della successione legittima.
A puro titolo di liberalità, agli eredi sarà concesso, quale
concorso alle spese funerarie, un contributo la cui misura sarà fissata ad
esclusivo giudizio dell'Azienda.
In caso di morte del lavoratore che si trova in trasferta,
l'Azienda assumerà a suo carico le spese di trasporto della salma nel Comune di
residenza.
In caso di morte del lavoratore, trasferito per esigenze
della Azienda nell'ultimo
decennio si farà luogo al rimborso, ai familiari che ne facciano richiesta e
che con lui si erano trasferiti, delle spese di trasloco sostenute per il
rientro nella località di origine o in cui risiedevano prima del
trasferimento. Il rientro di cui sopra
dovrà avvenire entro 1 anno dalla data del decesso.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il
presente contratto decorre dal 1^ agosto 1999 ed avrà vigore fino a tutto il 31
luglio 2003; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto
il 31 luglio 2001.
Esso si intenderà automaticamente
prorogato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della scadenza,
con lettera raccomandata r.r.
DISCIPLINA SPECIALE
PARTE I
Art. 67 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'art.32
(orario di lavoro) e all’art. 34 (addetti a lavori discontinui o di semplice
attesa e custodia):
-è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore
settimanali;
- è lavoro festivo quello
effettuato nei giorni di cui all'art.44 (giorni festivi);
- è lavoro notturno quello
effettuato dalle 22 alle 6.
Ai soli effetti
contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere verrà compensato
con la maggiorazione: del 23 per cento se diurno, del 40 per cento se notturno,
del 50 per cento se festivo o festivo notturno. Per i lavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l’orario
giornaliero assegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla tabella
dell’art.34 verrà compensato con la maggiorazione: del 18 per cento se diurno,
del 35 per cento se notturno, del 45 per cento se festivo o festivo notturno.
Le sottoindicate percentuali di maggiorazione, nonché quelle relative al
lavoro di cui al secondo comma del presente articolo, saranno applicate sulla
retribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore
(minimo tabellare eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali
aumenti periodici di anzianità) per il numero fisso 175 e, per i cottimisti,
anche sulla percentuale minima contrattuale di cottimo:
- lavoro
straordinario diurno: 23 per cento;
- lavoro
notturno non compreso in turni avvicendati: 30 per cento;
- lavoro
notturno a carattere continuativo (guardiania, custodia, pulizia locali) non
compreso in turni avvicendati: 25 per cento;
- lavoro
straordinario notturno: 40 per cento;
- lavoro
ordinario in giorni festivi: 40 per cento;
- lavoro
straordinario festivo: 50 per cento;
- lavoro
straordinario festivo notturno: 50 per cento;
- lavoro
festivo ordinario notturno: 40 per cento.
Le percentuali di cui al
presente articolo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.
Per le prestazioni domenicali previste
dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale, si
corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la retribuzione globale di
fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come sopra
indicato sempreché l'Azienda abbia comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il
giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo, assegnato
in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Le eventuali prestazioni, effettuate anche
nel giorno del riposo assegnato in sostituzione della domenica, daranno luogo
alla corresponsione della retribuzione globale di fatto con la maggiorazione di
straordinario festivo calcolata come sopra indicato.
Al lavoratore che venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto di
una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento,
avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione
per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista
dal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione (minimo tabellare,
eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici
di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di
cottimo), se la prestazione viene effettuata nelle ore diurne (dalle 6 alle
22), e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne
(dalle 22 alle 6).
La suddetta indennità sarà corrisposta
nella misura indicata, tenendo come punto di riferimento l'ora in cui ¬
richiesto l'inizio della prestazione.
Dichiarazione a verbale
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario
notturno assorbono e comunque non si cumulano con quanto a qualsiasi titolo già
concesso in sede aziendale in relazione ai suddetti regimi di orario.
Art. 68 Modalità per la mensilizzazione.
La
mensilizzazione, attuata per i seguenti elementi:
-
minimo tabellare;
- aumenti periodici di anzianità.
- ex indennità di contingenza;
- superminimi;
- ex premio di produzione (1)
compensa tutte
le ore lavorative e retribuibili comprese nell'ambito dell'orario contrattuale
di ogni singolo mese, indipendentemente dal numero di tali ore cadenti nel mese
stesso.
Pertanto, vengono dedotte le ore non
lavorate e vengono corrisposte le ore eventualmente prestate oltre l'orario
normale.
Per quanto riguarda le modalità di
corresponsione, valgono le seguenti norme.
a) Ai lavoratori che, nel corso del
mese, hanno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o
che si sono assentati soltanto per ferie, per festività, per congedo
matrimoniale, per permessi retribuiti o per altre cause che comportano il
diritto alla retribuzione, viene liquidato l'intero importo come sopra
mensilizzato.
In tal modo si intendono compensati,
oltre al lavoro ordinario, le ferie, il congedo matrimoniale, i permessi
retribuiti, le altre assenze che comportano il diritto alla retribuzione e le
festività di cui all'art.44 (giorni festivi), escluse solo quelle coincidenti
con la domenica, oppure, per i lavoratori che, nei casi previsti dalla legge,
prestano la loro opera la domenica, quelle coincidenti con il giorno di riposo
compensativo della domenica stessa.
b) Ai lavoratori, invece, che nel corso del mese hanno prestato la loro
opera per un periodo inferiore all'orario contrattuale per assenze non
retribuibili, viene detratta una quota oraria degli elementi mensilizzati di
cui sopra per ogni ora non lavorata.
Per la
determinazione di detta quota si moltiplica 1/175 degli elementi come sopra
mensilizzati per il coefficiente risultante dal seguente rapporto:
174
-------------------------
ore
contrattuali del mese
Per ore contrattuali del mese si
intendono quelle lavorative e quelle retribuibili secondo l'intero orario
contrattuale. Per i lavoratori
discontinui si considerano, a questi fini, le stesse “ore contrattuali del
mese” del lavoratore continuo.
-------------
(1) Vedi nota a pag. (art. 48 premio di risultato)
Nel caso che l'Azienda ravvisi
l'opportunità di adottare il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo,
varranno le seguenti norme.
Le tariffe di cottimo
dovranno essere determinate in modo da consentire al lavoratore di normale
capacità e operosità, nei periodi normalmente considerati, il conseguimento di
un utile non inferiore al 4,60 per cento della quota oraria del minimo
tabellare mensile.
Nel caso in cui un lavoratore, lavorando a cottimo, non
riesca a conseguire il minimo previsto nel secondo comma, per ragioni
indipendenti dalla sua capacità e volontà, il suo guadagno di cottimo gli verrà
integrato fino al raggiungimento di detto minimo.
L'Azienda comunicherà alla R.S.U. i criteri generali dei
sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si
riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di
maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo
dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo
ammesse solo contestazioni di carattere applicativo, alle condizioni e secondo
la procedura di cui agli ultimi tre commi del presente articolo.
In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione
di cui al comma quarto potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'Azienda e la R.S.U.
La modifica di taluno dei criteri che
hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al comma quarto,
purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema
stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l'obbligo della
comunicazione informativa.
Resta in facoltà della R.S.U. di
instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la
rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
Ai lavoratori interessati al lavoro a
cottimo dovranno essere comunicate per affissione, all'inizio dei lavori, le
indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo)
stabilito.
La liquidazione e la ripartizione dei
cottimi collettivi saranno fatte dall'Azienda ai lavoratori che vi hanno
lavorato, in misura proporzionale alle rispettive quote orarie dei minimi
tabellari ed al numero complessivo delle ore singolarmente lavorate
nell'esecuzione del cottimo.
Le tariffe di cottimo
non si considereranno definitive se non dopo un periodo di assestamento, che in
ogni caso non potrà superare un mese.
Durante il periodo di assestamento, il lavoratore sarà retribuito con le
tariffe in corso di assestamento restando comunque ferma la disposizione di cui
al terzo comma del presente articolo.
Superato tale periodo, le tariffe si considereranno stabilizzate e non
potranno essere variate, a meno che non si verifichino modifiche nelle
condizioni di esecuzione del lavoro; in tal caso si procederà alla
determinazione delle nuove tariffe, che si considereranno stabilizzate dopo il
periodo di assestamento più sopra previsto.
Trascorso il periodo di assestamento,
l'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia nella
medesima lavorazione non dovrà, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e
la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione.
Nel caso in cui la valutazione del lavoro
richiesto al lavoratore sia il risultato della misurazione dei tempi di
lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale
ad economia, il lavoratore dovrà essere retribuito a cottimo.
I concottimisti, intesi per tali i
lavoratori direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri lavoratori a
cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del
lavoro ad economia, parteciperanno parzialmente ai benefici del cottimo in
relazione al proprio contributo, da valutarsi di comune accordo in sede
aziendale.
L'Azienda comunicherà alla R.S.U. i criteri generali di
determinazione della percentuale di partecipazione.
L'Azienda porterà tempestivamente a conoscenza dei concottimisti
la misura della loro partecipazione, nonché le sue variazioni, qualora
trasformazioni della situazione tecnica ed organizzativa della produzione
comportassero modificazioni nei criteri di attribuzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le norme per la
liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dall'art. 47
(trattamento di fine rapporto).
L'Azienda non potrà servirsi, nel ciclo
delle sue specifiche lavorazioni, di cottimisti i quali abbiano alle proprie
dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi
intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l'Azienda, e la
dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici
e disciplinari.
Qualunque contestazione non risolta nell'ambito aziendale in
materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e
l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa all'esame
di un organo tecnico composto da un rappresentante di ciascuna delle
Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un tecnico designato di
comune accordo dalle Organizzazioni stesse.
Tale organo ha la facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli
accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia ed emetterà la sua
decisione entro il più breve tempo possibile.
Nel caso in cui l'organo tecnico non si costituisca entro il
termine massimo di un mese o nel caso in cui una delle parti interessate non
ritenga di adeguarsi alle sue decisioni, la controversia sarà devoluta alle
Associazioni sindacali territoriali e successivamente, ove necessario, entro 15
giorni, alle Associazioni nazionali.
Art. 70 Lavori pesanti e disagiati.
Ferme restando le disposizioni di legge per
la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto
della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove
possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti,
nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e
disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo
restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di
protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati
quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di
esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di
maggiorazione sotto indicate.
A) Cemento e
lavorazioni promiscue (cemento,calce,gesso e malte)
1)
pulizia e manutenzione interna di camere, filtri,
elettrofiltri, caldaie e
tubazioni . . . . . . . . . .
9,60%
2)
recupero di materiali
all'interno di volumi chiusi
o tramogge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,85%
3) riparazioni all'interno di forni (non ad
elevata
temperatura) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
6,90%
4) riparazioni all'interno di macchine ad elevata
temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 15,10%
5) interventi eseguiti su ciminiere, ponti
mobili,
scale tipo Porta, in condizioni di
particolare
disagio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50%
6) interventi all'interno di vasche, elevatori,
mulini
cotto e crudo in presenza di melma, olio
combustibile,
ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
4,15%
7) stivaggio manuale di sacchi di cemento . . . . . . . 5,50%
8) operazione manuale di infilasacchi . . . .
. . . . . . . 5,50%
9) montaggio di ponti ad altezza elevata, con
canne
Innocenti e simili . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,40%
10) interventi in reparti pompe-Cera o simili in caso di
difettoso funzionamento
che richieda l'intervento sul
corpo macchina . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 3,40%
11) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio
di funi
eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti
lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare
disagio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50%
12) trasporto clinker, in uscita dai forni, in
galleria,
in
locali chiusi . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
4,15%
13)
manovra di tramogge dei silos in galleria per lo scarico
del
pietrame . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 4,15%
14)
interventi in sospensione in condizioni di particolare
disagio ad altezza elevata su fronti di cava . . . .
6,85%
15) lavori di
avanzamento in galleria, in cava o in miniera,
per l'apertura di nuove bocche di scarico,
quando sussi-
stano condizioni
di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio,
o per condizioni di aereazioni per le quali
siano prescritte
dalla legge misure di correzione . .
. 5,50%
16)manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto,
che
presenta le condizioni di cui
al
punto precedente . . . …….. 5,50%
17) lavori di scarico (cavata) da forni
verticali . . . . . 4,15%
18) lavori di disincrostazione degli scivoli
dei forni
Lepol e dei forni a sospensione di farina . . . . . . . 4,60%
19) lavori all'ingrassaggio e alla
lubrificazione dei
supporti e dei rulli di rotolamento dei forni . . . . . 3,40%
20) guardalinee di elettrodotti e di
teleferiche . . . . . 5,50%
Le maggiorazioni di cui al presente
articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica
natalizia o 13^ mensilità, delle ferie
e delle festività nazionali ed infrasettimanal nonché della riduzione di orario
e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata
negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al
presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono
corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi
aziendali esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per
causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a
che la materia venga riesaminata a quel livello, nello spirito e alla luce dei
criteri utilizzati a livello nazionale, per addivenire ad una razionalizzazione
e ad una sistemazione della materia stessa.
B) Calce,
Gesso e Malte
a) pulizia
e manutenzione interna di camere, filtri,
elettrofiltri, caldaie e tubazioni . . . . . . . . . . . 8,15%
b) recupero
di materiali all'interno di volumi chiusi
o
tramogge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. 12,85%
c) riparazioni
all'interno di macchine ad elevata
temperatura ………. 4,75%
d) operazione manuale di infilasacchi . . . . .
. . . . . . 4,75%
e) lavori eseguiti su teleferiche o su ponti
mobili o su
scale tipo Porta, in condizioni di particolare disagio . 4,05%
f) lavori in sospensione in condizioni di
particolare
disagio ad altezza elevata su fronti di cava . . . . . . 6,75%
g) trasporto
del cotto in uscita dai forni in galleria
locali
chiusi . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 3,40%
h) lavori
in sottosuolo:
1) nel caso in cui tali lavori si effettuino in
condizioni di particolare disagio, come,
soggezione
eccezionale di acqua e profondità notevole,
l'indennità è fissata in ragione del . . . . . . . 8,15%
2) nel caso in cui le condizioni
di disagio non siano
quelle sopra descritte,
l'indennità a partire dal
4,05% della paga base
verrà fissata dalle Associa-
zioni locali con l'intervento
dell'Ispettorato del
lavoro dal . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,05%
al massimo del . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,15%
i)
scarico (cavata) forni verticali non automatici . . . . 3,40%
Le
maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella
retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità,
delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzione
di lavoro e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media
realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente
articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a
livello aziendale, per i suddetti lavori.
Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali esistano
eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali ulteriori e diverse
da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga
riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a
livello nazionale per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione
della materia stessa.
Al lavoratore in servizio, comandato a
lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera nel limite massimo
di un percorso di km. 7 su strada ordinaria, spetta il rimborso delle spese di
trasporto per portarsi sul luogo di lavoro, anche nel caso che usi mezzi
propri, oltre la corresponsione della retribuzione anche per le ore impiegate
nel percorso (retribuzione composta da: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza,
eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di produzione (1),la
percentuale minima contrattuale di cottimo per i cottimisti e, per i turnisti,
la percentuale che sarebbe spettata per il turno assegnatogli).
Qualora la detta distanza superi
i km. 7, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio e il pagamento delle
ore impiegate per il percorso fino ad un massimo di 8 ore giornaliere nei
termini sopra indicati, si corrisponderà a pie' di lista il rimborso delle
eventuali spese di vitto e alloggio nei limiti normali, nonché una indennità di
L. 1.000 (€ 0,52) in caso di
pernottamento e di L. 300 (€ 0,155) in
caso contrario.
E’ in facoltà dell'Azienda di
prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di
cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata al
costo della vita nella località di trasferta.
Nel caso in cui la permanenza
fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare
lunghi periodi, è in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del
trattamento di cui sopra, un trattamento forfettario per tutto il periodo di
trasferta.
Al lavoratore inviato in trasferta
l'Azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla distanza e alla prevedibile
durata della trasferta stessa.
Il lavoratore in trasferta ha
l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro all'ora stabilita per l'inizio del
lavoro stesso.
Il trattamento di trasferta
compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede.
Nel caso di sospensione dal lavoro che si verifichi nello
stabilimento ove il lavoratore è in trasferta, l'Azienda gli corrisponderà la
differenza tra il trattamento di integrazione a carico della Cassa integrazione
guadagni e la retribuzione come sopra indicata.
La comunicazione dell'invio
in trasferta sarà fatta al lavoratore con un preavviso di 48 ore, salvo casi
eccezionali e con esclusione delle trasferte che consentano il rientro in sede
nella stessa giornata.
Accertati motivi di salute che
impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar luogo a
provvedimenti disciplinari.
--------------------
(1)
Vedi nota a pag. (art. 48 premio di
risultato)
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di
ferie annuali con decorrenza della retribuzione globale di fatto (1) (per i
cottimisti si fa riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o
delle quattro ultime settimane) nella misura di quattro settimane per tutte le
anzianità.
In
relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di
ferie frazionare, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una
settimana.
I giorni festivi di cui all'art.44 (giorni festivi)
non sono computabili come giornate di ferie.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell'anno feriale, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo di ferie per
ogni mese intero di anzianità. La
frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo effetto come
mese intero.
Per determinare il periodo di
ferie spettante in relazione alla anzianità dei singoli lavoratori, si fa
riferimento all'anzianità maturata al momento del godimento delle ferie.
Le ferie saranno normalmente godute in un unico periodo, ferma restando
la possibilità dell'Azienda di suddividerle in due periodi in relazione alle
esigenze della produzione o su richiesta del lavoratore.
Le
Aziende, compatibilmente con le esigenze di lavoro, invieranno in ferie i
lavoratori nel periodo di tempo compreso fra il 10 giugno ed il 31 dicembre di
ogni anno, per reparto, scaglioni, o individualmente, tenuto conto del
desiderio del lavoratore.
Compatibilmente con le esigenze della produzione, le Aziende terranno
conto dei desideri dei lavoratori intesi ad usufruire delle ferie al di fuori
del periodo sopra indicato.
Ai lavoratori che entro il periodo suddetto non abbiano ancora maturato
un anno di anzianità, sarà consentito di usufruire delle ferie in ragione di
tanti dodicesimi, per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso
l'Azienda. Qualora l'Azienda non abbia
consentito al lavoratore di nuova assunzione il godimento della frazione di ferie
relative ai mesi di servizio decorsi fino al 31 dicembre, il primo periodo di
ferie dopo l'assunzione sarà pari a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di
anzianità effettiva presso l'Azienda al momento del godimento delle ferie.
A richiesta del lavoratore il pagamento delle ferie potrà essere
anticipato all'inizio di esse.
Non è ammessa la rinuncia tacita delle
ferie.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
-------------------
(1) Vedi nota a pag. (art. 48 premio di risultato)
Art. 73 Preavviso di
licenziamento e di dimissioni.
Il
licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi
dell'art.63(licenziamento per mancanze) o le dimissioni del lavoratore non in
prova potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso
di:
- 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda
fino a 5 anni;
- 11 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 5 anni e fino a 10;
- 13 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda
oltre i 10 anni e fino a 15;
- 16 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda
oltre i 15 anni.
L'indennità sostitutiva del preavviso sarà commisurata a:
- 9/30 di retribuzione
globale di fatto in caso
di anzianità presso l'Azienda
fino a 5 anni;
- 15/30 di retribuzione globale di
fatto in caso di anzianità presso
l'Azienda oltre i 5 anni e fino a 10 anni;
-
18/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 10 anni e fino a
15 anni;
-
22/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda
oltre i 15 anni.
La parte che risolve il rapporto, senza l'osservanza dei
predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari
all'importo della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il
periodo di mancato preavviso.
E’ in facoltà della parte che riceve la
disdetta di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio sia nel corso del
preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo
non compiuto.
A tutti gli effetti della presente regolamentazione il lavoro
prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianità.
Agli effetti dell'applicazione dei
precedenti commi, per i cottimisti sarà computato nella retribuzione il
guadagno medio realizzato negli ultimi due mesi precedenti la data di
risoluzione del rapporto, sempreché abbiano lavorato a cottimo
continuativamente nei tre anni immediatamente precedenti la risoluzione stessa.
In difetto di tale condizione sarà
computata nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di
cui all'art68 (cottimi).
Fermo restando quanto previsto dall'art. 6
della legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e
dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il raggiungimento del limite
di età e dell'anzianità contributiva necessari per aver diritto al
pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto di
lavoro e l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva
del preavviso.
PARTE II
Soggetti destinatari della parte seconda
della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata
dalla 2a declaratoria dei Gruppi B, C Super e C.
Art. 74 - Lavoro straordinario,festivo e notturno.
Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui
all'art.7 (orario di lavoro)e all’art.34 (addetti a lavori discontinui o di
semplice attesa e custodia):
- è lavoro straordinario
quello effettuato oltre le 40 ore settimanali;
- è lavoro festivo quello
effettuato nei giorni di cui all'art44 (giorni festivi), al quale si fa riferimento anche per l'applicazione
delle maggiorazioni festive di cui appresso;
- è lavoro notturno quello
effettuato dalle 22 alle 6.
Ai soli effetti contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere
verrà compensato con la maggiorazione: del 30 per cento se diurno, del 60 per
cento se notturno o festivo e del 70 per cento se festivo o festivo
notturno. Per i lavoratori discontinui,
il lavoro effettuato oltre l’orario giornaliero assegnato nonché il lavoro
supplementare di cui alla tabella dell’art.34 verrà compensato con la
maggiorazione: del 25 per cento se diurno, del 55 per cento se notturno o
festivo, del 65 per cento se festivo notturno.
Le sottoindicate percentuali di
maggiorazione, nonché quelle relative al lavoro di cui al secondo comma del
presente articolo, saranno applicate sulla retribuzione oraria ottenuta
dividendo la retribuzione mensile del lavoratore (minimo tabellare, eventuale
superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di
anzianità) per il numero fisso 175 e, per i cottimisti, anche sulla percentuale
minima contrattuale di cottimo:
- lavoro straordinario feriale
diurno: 30%;
- lavoro ordinario festivo:
50%;
- lavoro ordinario notturno
non compreso in turni avvicendati:50%;
- lavoro ordinario festivo
notturno: 60%;
- lavoro straordinario
festivo: 60%;
- lavoro straordinario
notturno: 60%;
- lavoro straordinario
festivo notturno: 70%.
Le percentuali di cui
al presente articolo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.
Per le prestazioni domenicali previste
dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale, si
corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la retribuzione globale di
fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come sopra
indicato sempreché l'Azienda abbia comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il
giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo, assegnato
in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Le eventuali prestazioni, effettuate anche
nel giorno del riposo assegnato in sostituzione della domenica, daranno luogo
alla corresponsione della retribuzione globale di fatto con la maggiorazione di
straordinario festivo calcolata come sopra indicato.
Al lavoratore che, per la sua
specializzazione, venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto di una
prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento
avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione
per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista
dal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione (minimo tabellare,
eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici
di anzianità e, per i cottimisti, percentuale minima contrattuale di cottimo),
se la prestazione viene effettuata in ore diurne (dalle 6 alle 22), e di
quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22
alle 6).
Le suddette indennità
saranno corrisposte nella misura indicata,
tenendo come punto di riferimento l'ora in cui è richiesto l'inizio
della prestazione.
Indennita di sottosuolo
Ai lavoratori addetti a
lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
- lire 1.900 (€ 0,98) per gli appartenenti alla 2a declaratoria del Gruppo
B;
- lire 1.500 (€ 0,77) per
gli appartenenti alla 2a declaratoria del Gruppo C.
Lavori pesanti e disagiati
Ferme restando le disposizioni di legge
per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. le parti si danno
atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche
laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti
funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti
pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il
tassativo obbligo per tutti i lavoratori
di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono
considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue,
lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul
minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:
a) riparazioni
eseguite all'interno di caldaie in opera 7,50%
b)
riparazioni all'interno dei
forni 4,80%
c)
sorveglianza
all'insaccamento 4,15%
d) interventi
all'interno di vasche, fosse di elevatori,
molini cotto e crudo in presenza di melma, olio
combustibile, ecc.
3,45%
e) sorveglianza su ponti di altezza elevata,
montati
con canne Innocenti e simili 2,70%
f)
riparazioni o cambio di funi
eseguiti su
teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori
vengano eseguiti in condizioni di particolare
disagio
4,15%
g) lavori di avanzamento in galleria, in cava o
in miniera,
per l'apertura di nuove bocche di scarico,
quando
sussistano condizioni di disagio per
infiltrazioni,
getti o stillicidio, o per condizioni di
aereazioni per
le quali siano prescritte dalla legge
misure di
correzione
4,80%
Le maggiorazioni di cui al presente punto
saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o
13^ mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali
nonché della riduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della
maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono
i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per
i suddetti lavori. Ove a livello
aziendale, in virtù di accordi aziendali esistano eventuali percentuali di
maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra
menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel
livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale
per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia
stessa.
Al lavoratore che ha conseguito
complessivamente, anche in gruppi e qualifiche diversi, presso la stessa
Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art.56 (trasferimenti)
- i periodi di anzianità di servizio sottoindicati, compete un premio di
anzianità.
Tale premio sarà corrisposto in due quote
e cioè una al compimento del 15^ anno di anzianità di servizio e l'altra al
compimento del 23^ anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di
un importo pari ai cinque sesti della retribuzione mensile (minimo tabellare,
eventuale superminimo,ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici
di anzianità) percepita all'atto della maturazione del diritto al premio.
Il suddetto premio assorbe fino a
concorrenza ogni altra provvidenza
similare compreso il premio “fedeli alla miniera”.
Nei casi in cui
sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti
della maturazione al diritto al premio di anzianità, anche il periodo di tempo
trascorso in servizio presso la stessa Azienda prima della detta risoluzione,
sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il
lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non
abbia avuto durata superiore ad un anno se dovuta ad altra causa; è ferma in
ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro.
Date le finalità e la natura del premio di anzianità, nel
computo dell'anzianità utile agli effetti della concessione di esso viene
compreso anche il servizio eventualmente prestato nella stessa Azienda come
appartenente alla qualifica di cui alla parte I, a partire dal l° maggio 1963.
Al lavoratore in servizio, comandato a lavorare fuori dal luogo ove
normalmente svolge la sua opera, spetta il rimborso delle spese di trasporto
per portarsi sul luogo del lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre
la corresponsione della retribuzione anche per le ore impiegate nel percorso fino
ad un massimo di otto ore. La
retribuzione si intende composta da: minimo tabellare, eventuale superminimo,
ex indennità di contingenza, eventuali aumenti di anzianità, aumentata dell'ex
premio di produzione (1), della percentuale minima contrattuale di cottimo per
i cottimisti e, per i turnisti, della percentuale che sarebbe spettata per il
turno assegnato.
Fermo restando quanto
sopra, sarà corrisposto al lavoratore il rimborso, a pie' di lista, di
eventuali spese di vitto nei limiti normali qualora lo spostamento del
lavoratore stesso non sia stato predisposto in modo da consentirgli di
consumare il pasto nel luogo di residenza.
Saranno altresì rimborsate, a pie' di lista, al lavoratore le spese di
alloggio nei limiti normali qualora lo spostamento predisposto dall'Azienda
comporti la necessità di pernottamento fuori residenza. Sarà inoltre corrisposta una indennità di
lire 1.200 (€ 0,62) per gli appartenenti alla 2a declaratoria del Gruppo B e di
lire 1.000 (€ 0,52) per gli appartenenti alla 2 a declaratoria dei Gruppi C
Super e C, qualora la trasferta comporti pernottamento, e di lire 300 € 0155),
per i tre gradi, in caso contrario.
E’ in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente
in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle
spese di vitto e alloggio in misura adeguata af costo della vita nella località
di trasferta.
Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse
protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi,è in facoltà delle parti di
concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra' un trattamento
forfettario per tutto il periodo di trasferta.
Il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul
posto di trasferta all'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
Al lavoratore inviato in trasferta, l'Azienda corrisponderà un anticipo
adeguato alla prevedibile durata della trasferta stessa. Il trattamento di
trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza
fuori sede.
La comunicazione dell'invio in trasferta
sarà fatta al lavoratore con un preavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e
con esclusione delle trasferte che consentano il rientro in sede nella stessa
giornata.
Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di
recarsi in trasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.
---------------
(1) Vedi nota a pag. (art. 48 premio di risultato)
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un
periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione globale di fatto (1),
nella seguente misura:
- per anzianità fino a 25 anni: 4 settimane;
- per anzianità oltre i 25 anni: 4 settimane e 1
giorno.
In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5
giorni, in caso di ferie frazionare, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie,
equivalgono ad una settimana.
I giorni festivi di cui all'art. 44 (giorni festivi) non
sono computabili come giornate di ferie.
In caso di inizio del
rapporto di lavoro nell'anno immediatamente precedente al godimento delle ferie
e sempreché sia stato superato il periodo di prova, al lavoratore spetterà un
dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore ai 15 giorni
sarà considerata a questo effetto come mese intero.
Per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del
presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 29 lett.A
(passaggi di qualifica).
Compatibilmente con
le esigenze di servizio, nel fissare l'epoca delle ferie, l'Azienda terrà conto
degli eventuali desideri del lavoratore.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento
delle ferie.
Se il lavoratore, per esigenze di servizio, non possa usufruire
interamente o in parte delle ferie per l'anno a cui si riferiscono, avrà
diritto di usufruirne nell'anno successivo.
A richiesta del
lavoratore il trattamento economico relativo al periodo delle ferie potrà
essere corrisposto anticipatamente all'inizio di esse.
La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non
pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'annata, il lavoratore
non in prova ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di servizio
prestati, anche se la risoluzione avvenga nel primo anno di servizio. L'assegnazione delle ferie non può aver
luogo durante il periodo di preavviso.
Se il lavoratore
venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie egli usufruirà del
trattamento di trasferta di cui all'art. 77 (trasferte) per il tempo necessario
sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove
godeva delle ferie stesse. L'eventuale
periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non verrà computato come
ferie e, analogamente, il periodo di tempo
necessario per l'eventuale ritorno
nella località di
godimento delle ferie.
-------------------
(1) Vedi nota a pag.
(art. 48 premio di risultato)
Nei casi di concessione dell'alloggio da parte dell'Azienda,
la concessione stessa verrà effettuata
contro pagamento di un limitato canone di affitto, il cui importo è in facoltà
dell'Azienda di trattenere sul trattamento economico mensile del lavoratore.
Le spese relative ai
servizi accessori dell'alloggio (gas, acqua, illuminazione, ecc.) saranno a
carico del lavoratore.
La concessione dell'alloggio avrà termine in ogni caso, senza
che sia all'uopo necessaria formale disdetta, all'atto della cessazione del
rapporto - per qualsiasi causa - o all'atto del trasferimento del lavoratore ad
altra sede.
In
caso di risoluzione del rapporto di lavoro non ai sensi dell'art.63
(licenziamento per mancanze) e non per dimissioni, sarà concesso un termine
improrogabile di mesi tre per il rilascio dei locali. Tale termine decorre
dalla data di risoluzione del rapporto.
Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la
sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di
trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati e il perimetro
del più vicino centro abitato disti oltre 3 chilometri, l'Azienda, che non
provveda in modo idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo
Art. 80
Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Il contratto di lavoro non può essere
risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di
licenziamento, vengono stabiliti come segue, a seconda della anzianità e dei gradi
di appartenenza nella qualifica:
a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, abbiano raggiunto una anzianità di servizio
fino a 5 anni:
1) mesi 1 per i
lavoratori del Gruppo B;
2) 1/2 mese per
i lavoratori dei Gruppi C Super e C;
b) per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio
da oltre 5 fino a 10 anni:
1) mesi 1 e
mezzo per i lavoratori del Gruppo B;
2) mesi 1 per i
lavoratori dei Gruppi C Super e C;
c) per i
lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio da oltre 10 fino a 15 anni:
1) mesi 2 per i
lavoratori del Gruppo B;
2) mesi 1 e
mezzo per i lavoratori dei Gruppi C Super e C;
d) per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio
oltre i 15 anni:
1) mesi 2 e
mezzo per i lavoratori del Gruppo B,
2) mesi 2 per i
lavoratori dei Gruppi C Super e C.
In caso di dimissioni, i termini suddetti
sono ridotti alla metà.
I termini di notifica del preavviso
decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza
l'osservanza dei predetti termini di preavviso dovrà corrispondere all'altra,
per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari all'importo della
retribuzione globale di fatto.
E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta,
ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio, sia
nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo
per il periodo non compiuto.
A tutti gli effetti della presente
regolamentazione il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa
nell'anzianità.
Durante il compimento
del preavviso, il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la
ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi
stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze
dell'Azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni
saranno normalmente comunicati per iscritto.
Per il calcolo dell'anzianità pregressa,
agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito
dall'art.29 (passaggi di qualifica).
Fermo restando quanto
previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla legge 9
dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il
raggiungimento del limite di età e dell'anzianità contributiva necessari per
aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica
del rapporto di lavoro e l'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore
l'indennità sostitutiva del preavviso.
PARTE III
Soggetti destinatari della parte terza
della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori
la cui qualifica è identificata dalla declaratoria dei Gruppi A Super e A e
dalla 1a declaratoria dei Gruppi B, C Super, C, D ed E.
Art. 81 Lavoratori laureati
e diplomati.
Dopo il compimento del periodo di prova, e
intervenuta la conferma in servizio, i lavoratori in possesso di laurea
universitaria o titolo equipollente, attinente alle mansioni svolte, anche se
di primo impiego, saranno assegnati a gruppo non inferiore al Gruppo B.
I lavoratori in possesso di laurea
universitaria o di titolo equipollente, non attinente alle mansioni svolte,
saranno assegnati a gruppo non inferiore al Gruppo C e nel caso di attribuzione
a questo gruppo sarà ad essi corrisposta una indennità mensile di importo pari
al 4,15 per cento del minimo tabellare per tale gruppo previsto. I lavoratori
in possesso di diploma di scuola media superiore, attinente alle mansioni
svolte, saranno assegnati, dopo il compimento del periodo di prova, e
intervenuta la conferma in servizio, a gruppo non inferiore al Gruppo C senza
corresponsione di alcuna indennità.
Le norme del presente articolo avranno
applicazione anche se il titolo venga conseguito durante il rapporto di lavoro
e saranno estese ai rapporti in atto.
Art. 82 Lavoratori con
funzioni direttive.
Ai
lavoratori che svolgono funzioni direttive, per l'attuazione delle disposizioni
generali aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle spese e
l'assistenza legale, concordata con l'Azienda, in caso di procedimenti civili o
penali per cause non dipendenti da colpa o dolo e relative a fatti direttamente
connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Nei confronti dei predetti lavoratori le Aziende riconoscono
l'opportunità di favorire interventi formativi e di aggiornamento professionale
finalizzati al perfezionamento dei livelli di preparazione ed esperienza
professionali in connessione con le esigenze aziendali.
Art. 83 Lavoro
straordinario, festivo e notturno.
Ferme
restando le deroghe ed eccezioni di cui all'art. 32 (orario di lavoro)nonché
all’art.34 (addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia):
- è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore
settimanali;
- è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art.44
(giorni festivi), al quale si fa riferimento
anche per l'applicazione delle maggiorazioni festive di cui appresso;
- è lavoro notturno quello compiuto dalle ore
21 alle ore 6 per gli impiegati amministrativi e dalle ore 22 alle ore 6 per
gli impiegati tecnici di stabilimento.
Ai soli
effetti contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere verrà
compensato con la maggiorazione: del 30 per cento se diurno, del 75 per cento
se notturno o festivo, del 100 per cento se festivo notturno. Per i lavoratori discontinui, il lavoro effettuato
oltre l’orario giornaliero assegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla
tabella dell’art.34 verrà compensato con la maggiorazione: del 25 per cento se
diurno, del 70 per cento se notturno o festivo, del 95 per cento se festivo
notturno.
Le sottoindicate percentuali
di maggiorazione, nonché quelle relative al lavoro di cui al secondo comma del
presente articolo, saranno applicate sulla retribuzione oraria ottenuta
dividendo la retribuzione mensile del lavoratore (minimo tabellare, eventuale superminimo,
ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) per il
numero fisso 175:
- lavoro straordinario feriale e
diurno: 30 per cento,
- lavoro ordinario festivo: 55 per
cento;
- lavoro ordinario notturno non
compreso in turni avvicendati: 55 per
cento;
- lavoro straordinario festivo: 75
per cento;
- lavoro straordinario notturno: 75
per cento;
- lavoro ordinario notturno in giorni
festivi: 75 per cento;
- lavoro straordinario notturno in
giorni festivi: 100 per cento.
Le percentuali di cui al presente
articolo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.
Per i lavoratori appartenenti al Gruppo
A, il lavoro prestato nei giorni festivi di cui all'art.44 (giorni festivi)
sarà compensato con il pagamento delle ore effettivamente prestate maggiorate
delle percentuali previste per lo straordinario festivo o per lo straordinario
festivo notturno, calcolate queste ultime come sopra indicato.
Al
lavoratore di qualunque gruppo che venga occasionalmente e improvvisamente
richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo
stabilimento o l'ufficio avendo ultimato il suo orario giornaliero, sarà
corrisposto, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con
la relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore
di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di
contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità), se la prestazione viene
effettuata in ore diurne (dalle 6 alle 22 se tecnico, dalle 6 alle 21 se
amministrativo) e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore
notturne (dalle 22 alle 6 se tecnico, dalle 21 alle 6 se amministrativo).
Le indennità suddette saranno corrisposte
nella misura indicata tenendo come punto di riferimento l'ora in cui è
richiesto l'inizio della prestazione.
Indennita di cassa
Al lavoratore che ha mansioni di cassa che comportino normalmente
materiale maneggio di denaro con le responsabilità inerenti, intese come
reintegrazione in proprio delle somme mancanti o di denaro non buono, verrà
corrisposta una indennità pari al 3,45 per cento del minimo tabellare del
gruppo al quale è assegnato.
Indennita di sottosuolo
Ai
lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità
mensile nella misura di:
L. 2.300 (€ 1,19) per i lavoratori di Gruppo A;
L. 1.900 (€ 0,98) per i lavoratori di Gruppo B;
L.
1.500 (€ 0,77) per i lavoratori di Gruppo C Super
e C.
Al
lavoratore che abbia conseguito complessivamente, anche in gruppi e qualifiche
diversi, presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma
dell'art.56 (trasferimenti) - i periodi di anzianità sottoindicati, compete un
premio di anzianità.
Tale premio sarà corrisposto in due quote
e cioè una al compimento del quindicesimo anno di anzianità di servizio e
l'altra al compimento del ventitreesimo anno di anzianità di servizio in
ragione rispettivamente di un importo pari alla retribuzione mensile (minimo
tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali
aumenti periodici di anzianità) percepita in ciascuna di dette scadenze.
Nel caso in
cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli
effetti della percezione delle quote di premio, anche il periodo di tempo
trascorso in servizio presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal
penultimo comma dell'art 56 (trasferimenti) - prima della detta risoluzione sempre
che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il
lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non
abbia avuto durata superiore a un anno, se dovuta ad altra causa; è ferma in
ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro.
Date le
finalità e la natura del premio, nel computo dell'anzianità utile viene
compreso anche il servizio eventualmente prestato nella stessa Azienda come
appartenente alla qualifica di cui alla parte II o - dopo il 1° maggio 1963 -
alla qualifica di cui alla parte I.
Chiarimento a verbale
Il lavoratore che, provenendo dalla
qualifica di cui alla parte II, abbia già percepito la prima quota del premio
di anzianità in base alle disposizioni del contratto di lavoro relativo a detta
qualifica, avrà diritto a usufruire
della sola seconda quota di premio prevista dal presente articolo.
Qualora il lavoratore abbia già percepito, quale appartenente alla
qualifica di cui alla parte II, ambedue le quote di premio, sarà considerato
estinto il suo diritto al premio di anzianità come lavoratore appartenente alla
qualifica cui si applica la presente parte.
Al
lavoratore, occasionalmente e temporaneamente comandato in servizio fuori della
propria sede, saranno rimborsate, entro i limiti della normalità, a pie' di
lista, le spese che lo stesso avrà incontrato per vitto e alloggio.
Le spese
di trasporto saranno rimborsate, a parte, al loro costo effettivo.
Per l'uso
di mezzi di trasporto valgono le norme dell'art. 55 (trasferimenti).
Inoltre
al lavoratore, per ogni giorno di permanenza fuori sede, verrà corrisposta una
indennità in ragione del 22 per cento della retribuzione giornaliera (8/175 dei
seguenti elementi: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di
contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, nonché l'ex premio di
produzione (1)) qualora la trasferta richieda il pernottamento, e del 10 per
cento se la trasferta, pur non comportando pernottamento, richieda una permanenza
fuori sede per una durata superiore all'orario normale di lavoro.
E’ in facoltà dell'Azienda di prefissare
forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra,
il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata al costo della
vita nella località di trasferta.
Nel caso in cui la permanenza fuori sede
per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi,
è in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del trattamento di cui
sopra, un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta.
Il trattamento di trasferta compete anche
nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede.
La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al
lavoratore con un preavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione
delle trasferte che consentano il rientro in sede nella stessa giornata.
Accertati motivi di salute che
impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar luogo a
provvedimenti disciplinari.
-------------------
(1) Vedi nota a pag. ...(art. 48 premio di
risultato)
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di
servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione globale di
fatto (1) pari a:
- per anzianità
fino a 15 anni: 4 settimane;
- per anzianità oltre i 15
anni: 4 settimane e 2 giorni.
In relazione alla distribuzione
dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionare, 5 giorni
lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana.
I giorni festivi di cui all'art.44 (giorni festivi) non sono computabili
come giornate di ferie.
In caso di inizio del rapporto di lavoro
nell'anno immediatamente precedente al godimento delle ferie, e sempreché sia
stato superato il periodo di prova, al lavoratore spetterà un dodicesimo di
ferie per ogni mese intero di anzianità.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo
effetto come mese intero.
Il riposo annuale ha, di regola, carattere continuativo. Comunque l'Azienda - nel fissare annualmente
l'epoca delle ferie - terrà conto, compatibilmente con le esigenze del
servizio, dei desideri del lavoratore anche per un eventuale frazionamento
delle ferie stesse a cominciare dal I' gennaio di ogni anno.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle
ferie.
Se il lavoratore, per riconosciute
esigenze di servizio, non è autorizzato ad usufruire interamente o in parte
delle ferie nell'anno feriale a cui esse si riferiscono, ha diritto di
usufruirne nell'anno successivo.
L'anzianità agli effetti delle ferie decorre dalla data di assunzione.
Se il lavoratore viene richiamato in
servizio durante il periodo di ferie, l'Azienda sarà tenuta a rimborsargli le
spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale
ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio
non verrà computato come ferie.
Nel caso in cui per esigenze di servizio le
ferie non potessero essere godute nel periodo di tempo precedentemente
stabilito dall'Azienda, il lavoratore ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo
corrisposto per prefissato alloggio in altra località, previa documentazione
del pagamento.
La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non
pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione nell'annata, il lavoratore non in prova ha
diritto alle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestati. L'assegnazione delle ferie non può aver
luogo durante il periodo di preavviso.
L’assenza dal servizio per aspettativa non è utile ai fini del
computo del periodo feriale, in conformità a quanto disposto dall’art.38
(aspettativa) e dall’art. 16 (permessi per cariche sindacali-aspettativa per
cariche pubbliche elettive).
-------------
(1) Vedi nota a pag. (art. 48 premio di risultato)
Nei casi di concessione dell'alloggio da
parte dell'Azienda, la concessione stessa verrà effettuata contro pagamento di
un limitato canone di affitto, il cui importo è in facoltà dell'Azienda di
trattenere sul trattamento economico del lavoratore.
Le spese relative ai servizi accessori dell'alloggio (gas, acqua,
illuminazione, ecc.) saranno a carico del lavoratore, salvo condizioni di
miglior favore in atto.
La concessione dell'alloggio avrà ternine in ogni caso, senza che
all'uopo sia necessaria formale disdetta, all'atto della cessazione del
rapporto - per qualsiasi causa - o all'atto del trasferimento del lavoratore in
altra sede.
In caso di risoluzione del rapporto di
lavoro non ai sensi dell'art.63 (licenziamento per mancanze) e non per dimissioni,
sarà concesso un termine improrogabile di mesi tre per il rilascio dei
locali. Tale termine decorre dalla data
della disdetta o, in mancanza di questa, dalla data di risoluzione del
rapporto.
Qualora nella località ove il lavoratore
svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio né
adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i
centri abitati e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre km. 3,
l'Azienda, che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrisponderà un
adeguato indennizzo.
Art.
89 Preavviso di licenziamento e di
dimissioni
Il contratto di lavoro non può essere risolto da nessuna delle due parti
senza preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come
segue a seconda dell'anzianità e dei gruppi di appartenenza:
a) per i lavoratori che, avendo superato il
periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio:
1) mesi 2 per i lavoratori dei Gruppi A Super ed
A;
2) mesi 1 e mezzo per i lavoratori di Gruppo B;
3) mesi 1 per i lavoratori degli altri gruppi;
b) per i lavoratori che hanno raggiunto i 5 anni
di servizio e non superato i 10:
1) mesi 3 per i lavoratori dei Gruppi A Super ed
A;
2) mesi 2 per i lavoratori di Gruppo B;
3) mesi 1 e mezzo per i lavoratori degli altri
gruppi;
c) per i lavoratori che hanno superato i
10 anni di servizio e non i 14:
1) mesi 4 per i lavoratori dei Gruppi A Super ed
A;
2) mesi 3 per i lavoratori di Gruppo B;
3) mesi 2 per i lavoratori degli altri gruppi;
d)
per i lavoratori che hanno superato i 14 anni di servizio:
1) mesi 5 per i lavoratori dei Gruppi A Super ed
A;
2) mesi 4 per i lavoratori di Gruppo B;
3) mesi 3 per i lavoratori degli altri gruppi.
In caso di
dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto, senza
l'osservanza dei predetti
termini di
preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della
retribuzione globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito durante il
periodo di mancato preavviso.
E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del primo
comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso,
senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non
compiuto.
A tutti gli effetti della presente
regolamentazione il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa
nell'anzianità.
Durante il compimento del periodo di
preavviso, in caso di licenziamento, il datore di lavoro concederà al
lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e
la durata dei permessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle
esigenze dell'Azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente
comunicati per iscritto.
Per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente
articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 29 (passaggi di qualifica).
Fermo restando quanto previsto dall'art. 6
della legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e
dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il raggiungimento del limite
di età e dell'anzianità contributiva necessari per aver diritto al
pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto di
lavoro e l'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l'indennità
sostitutiva del preavviso.
al c.c.n.l. 28 luglio 1999
………..omissis………..
“2) Nel caso di passaggio dalla
qualifica intermedia a quella impiegatizia o dei quadri, l'anzianità di servizio
prestato nella qualifica intermedia è utile agli effetti dei sottoelencati
istituti e con le norme di seguito indicate:
……..omissis………..
B) Aumenti
periodici di anzianità
Ferme
restando le situazioni già regolate in base alle norme dei precedenti contratti
collettivi nazionali di lavoro, agli effetti degli aumenti periodici di
anzianità, per i passaggi di qualifica che interverranno successivamente al
21.7.1979, si stabilisce quanto segue:
-appartenenza
alla qualifica intermedia anteriormente al 21 luglio 1979
In caso
di passaggio alla qualifica impiegatizia o dei quadri verrà riportato in cifra
l'importo maturato a titolo di aumenti periodici di anzianità nella qualifica
intermedia ed il lavoratore avrà diritto alla maturazione di ulteriori aumenti
periodici biennali, secondo gli importi previsti all'art. 14, punto 2, 1°comma,
fino al raggiungimento di un numero massimo complessivo di 14 aumenti
periodici, ivi compresi quelli maturati nella qualifica di provenienza e
riportati in cifra.
L'eventuale
frazione di biennio in corso di maturazione all'atto del passaggio alla
qualifica impiegatizia verrà considerata utile agli effetti della maturazione
del successivo aumento periodico.
-acquisizione
della qualifica intermedia posteri ormente al 21
luglio 1979
In caso
di passaggio alla qualifica impiegatizia o dei quadri, al lavoratore verranno
applicate le norme stabilite, agli effetti degli aumenti periodici, per il
passaggio dalla qualifica operaia a quella intermedia o impiegatizia di cui al punto
1), capoverso B, del presente articolo, che qui si intendono integralmente
richiamate.”
[Si riporta di seguito il punto 1), capoverso B
sopracitato: ”Ferme restando le situazioni già regolate in
base alle norme dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per i
passaggi alla qualifica intermedia o impiegatizia o dei quadri, che avverranno
dal 21 luglio 1979 in poi, gli aumenti periodici di anzianità maturati nella
qualifica operai saranno riportati in cifra. Il lavoratore avrà diritto a maturare
ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per il gruppo di acquisizione
fino al raggiungimento di un importo massimo maturabile (ivi compreso il
riporto in cifra), a titolo di aumenti periodici di anzianità, pari a 5 volte
l’importo unitario previsto per il gruppo di appartenenza indicato al 2° comma
dell’art. 14 (aumenti periodici di anzianità).
L’eventuale
frazione di biennio in corso di maturazione all’atto del passaggio alla
qualifica intermedia o impiegatizia o dei quadri verrà considerata utile agli
effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Per il
caso di passaggio di qualifica che comporti contemporaneamente passaggio di
gruppo si fa riferimento ai commi 4 e successivi dell’art. 14 (aumenti
periodici di anzianità).”]
2) Art. 13
(aumenti periodici di anzianità), disposizioni transitorie del c.c.n.l. 21
luglio 1979:
…….omissis…….
“I) In relazione
alla modifica apportata agli artt. 54, 80 e 107 del c.c.n.l. 30-4-1976 (compimento
del 20' anno di età) concernente il diritto alla maturazione degli aumenti
periodici di anzianità, le parti convengono che per il personale già in forza
al 21 luglio 1979 e che alla stessa data risulta di età pari o inferiore agli
anni 20, ai fini della maturazione del primo aumento periodico, si terrà conto
dell'anzianità conseguita a partire dalI'1° gennaio 1979.
Il) Norme applicative per il passaggio dalla
precedente alla nuova normativa:
1) Operai
La nuova normativa sarà attuata a partire dal
l.1.1980 per i lavoratori assunti dalla stessa data, mentre per gli operai già
in forza al 21 luglio 1979, o assunti successivamente a tale data nel corso
dell'anno 1979, la nuova normativa troverà applicazione a seconda delle
anzianità dei lavoratori al 31.12.1979.
Gli aumenti periodici che matureranno fino
alla data di applicazione della nuova normativa - le cui date sono indicate, a
seconda dell'anzianità dei lavoratori al 31.12.1979, ai successivi punti a), b)
e c) - saranno calcolati secondo le norme previste dal precedente regime
contrattuale (nel numero e nella misura percentuale) facendo riferimento ai
minimi tabellari in vigore al 31.12.1978.
a) Operai che al 31-12-1979
abbiano maturato tutti e 5 gli aumentí periodici di anzianità secondo quanto
previsto dal precedente regime contrattuale:
A partire da11’ 1.1. 980 (per i lavoratori che al 31-12-1978 hanno
già maturato tutti e 5 gli aumenti periodici previsti dalla precedente normativa
o ad un anno data dalla maturazione del 5' aumento periodico di cui alla
precedente normativa, qualora lo stesso maturi nel corso del 1979) al
lavoratore verrà riconosciuto il l° aumento periodico, nel valore unitario
previsto per il gruppo di appartenenza di cui al 2' comma del presente
articolo, con l'assorbimento di quanto già percepito a titolo di aumenti
periodici di anzianità secondo il regime contrattuale 30.4.1976. L'anzianità utile per la maturazione dei
successivi aumenti periodici biennali, previsti dalla normativa di cui al 2'
comma e successivi del presente articolo, decorrerà dal l.1.1980, o dal primo
giorno del mese successivo a quello della maturazione del l° aumento
periodico, per coloro che hanno maturato, nel corso del 1979, il 5° aumento
periodico secondo la precedente normativa.
b)
Operai che al 31-12-1979 abbiano maturato da 1
a 4 aumenti periodici di anzianità secondo quanto previsto dal precedente
regime contrattuale:
A partire dal 1.1.1981 al lavoratore verrà
riconosciuto il l° aumento periodico, nel valore unitario previsto per il
gruppo di appartenenza di cui al 2' comma del presente articolo, con
l'assorbimento di quanto già percepito a titolo di aumenti periodici di
anzianità secondo il regime contrattuale 30-4-1976.
L'anzianità utile per la
maturazione dei successivi aumenti periodici biennali, previsti dalla
normativa di cui al 2° comma e successivi del presente articolo, decorrerà dal
l.1.1981.
c) Operai che
al 31-12-1979 non abbiano ancora maturato alcuno aumento periodico biennale:
A partire
dal 1.1.1982 al lavoratore verrà riconosciuto il l° aumento periodico, nel
valore unitario previsto per il gruppo di appartenenza di cui al 2° comma del
presente articolo, con l'assorbimento di quanto già percepito a titolo di
aumento periodico di anzianità secondo il regime contrattuale 30.4.1976.
L'anzianità
utile per la maturazione dei successivi aumenti periodici biennali, previsti
dalla normativa di cui al 2° comma e successivi del presente articolo,
decorrerà dal l.1.1982.
Norma comune ai precedenti punti a), b), c)
In caso di passaggio di gruppo, effettuato prima
dell'applicazione della nuova normativa degli aumenti periodici di anzianità,
verranno seguite le norme previste dal precedente regime contrattuale con riferimento
ai miními tabellari in vigore al 31-12-1978. 1 passaggi di gruppo, che
interverranno successivamente all'applicazione della nuova normativa, sono
regolati dal 4° comrna e successivi del presente articolo.
2) Impiegati ed
Intermedi
Gli impiegati e gli intermedi in forza al 21
luglio 1979 manterranno in cifra gli importi degli aumenti periodici già
maturati alla stessa data ed avranno diritto alla maturazione di ulteriori
aumenti periodici biennali, secondo gli importi mensili seguenti, nei limiti di
un numero complessivo di aumenti periodici pari a 14, ivi cornpresi quelli
relativi all'importo congelato in cifra al 21.7.1979:
Gruppi Valori unitari scatti
Gruppo A e A Super 33.200 € 17,15
Gruppo B 28.900 € 14,93
Gruppo C e C Super 25.915 € 13,38
Gruppo D 25.615 € 13,23
Gruppo E 24.550 € 12,68
La frazione di biennio in corso al momento del
passaggio di gruppo verrà considerata utile agli effetti della maturazione del
successivo aumento periodico.
Per la determinazione del numero degli aumenti periodici
di anzianità utili a ricavare, per differenza, il numero degli eventuali
ulteriori aumenti periodici che il lavoratore ha diritto a maturare per
raggiungere il numero complessivo di 14 aumenti periodici biennali previsti, si
procede come segue:
- il numero degli aumenti periodici di
anzianità maturati nel gruppo di appartenenza al 21 luglio 1979 resta
inalterato;
-il solo importo congelato, relativo agli aumenti
periodici eventualmente maturati in gruppi diversi da quello dí appartenenza
al 21 luglio 1979, compresi gli aumenti periodici congelati in virtù degli
accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954, sarà tradotto in un
numero di aumenti periodici da aggiungere al numero di quelli di cui al
precedente comma, dividendo l'importo medesimo per il valore unitario
dell'aumento periodico in vigore al I° gennaio 1979 per il gruppo di
appartenenza. L'eventuale frazione
risultante dalla succitata operazione verrà arrotondata all'unità per difetto
qualora risulti inferiore o pari allo 0,50 o per eccesso qualora risulti
superiore allo 0,50.
Ferme restando le situazioni già regolate in base alle
norme dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi
di gruppo che avverranno dal I° agosto 1979 in poi e relativi ad impiegati ed
intermedi in forza al 21 luglio 1979, gli eventuali aumenti periodici già
maturati saranno riportati in cifra. Il
lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici
biennali, nella misura fissata per il gruppo di acquisizione, e indicata al I°
comma del presente punto 2), fino al raggiungimento di n. 14 aumenti periodici
biennali, ivi compreso il numero degli aumenti periodici riportato in cifra.
NORMA TRANSITORIA
Per gli impiegati e gli intermedi assunti nel
periodo dal 22.7.1979 al 31.12.1979 troverà applicazione, con decorrenza dalla
data di assunzione, la normativa generale di cui al presente articolo, che
prevede la maturazione di 5 aumenti periodici biennali complessivi di importo
pari ai valori indicati al 2° comma del presente articolo 13.”
3) Art. 19
(trattamento di fine rapporto), tabelle, del c.c.n.l. 30 settembre 1994:
………omissis………
“Settore
cemento e lavorazioni promiscue:
fino
al dal dal
31.12.1984 I.1.1985 1.1.1986
1) lavoratori
cui si applica la disci-
plina speciale parte I 22/30 24/30
27/30
2) lavoratori
cui si applica la disci-
plina speciale parte II 25/30 27/30 30/30
3) lavoratori
cui si applica la disci-
plina speciale parte III 30/30 30/30
30/30
A decorrere
dal I.1.1987 la quota annua sarà pari a 30/30esimi per tutti i lavoratori.
Settori
fibrocemento, calce, gesso e malte:
fino
al dal dal
31.12.1985 1.1.1986 1.1.1987
1) lavoratori
cui si applica la disci-
plina speciale parte I 22/30 24/30
27/30
2) lavoratori
cui si applica la disci-
plina speciale parte II 25/30 27/30
30/30
3) lavoratori
cui si applica la disci-
plina speciale parte III 30/30 30/30
30/30
A decorrere
dal 1 '-1-1988 la quota annua sarà pari a 30/30esimi per tutti i lavoratori.”
4) Art. 66,
91 e 116 (indennità di anzianità) del c.c.n.l. 21 luglio 1979:
In ogni caso di risoluzione
del rapporto di lavoro l'azienda corrisponderà un'indennità da calcolarsi in
base alle seguenti norme:
A) cemento, amianto-cemento e lavorazioni
promiscue (cemento, calce e gesso).
Per le anzianità di servizio maturate dai
lavoratori fino al 31 dicembre 1962:
- 9/30 di retribuzione
per ogni anno per i primi 3 anni;
- 13/30 di retribuzione per ogni anno dal 4° al 10° anno incluso;
- 18/30
di retribuzione per ogni anno dall'11° al 15° anno incluso;
- 22/30
di retribuzione per ogni anno oltre il 15° anno.
Per le anzianità di servizio maturate dai
lavoratori dal I° gennaio 1963 al 31 dicembre 1979:
- 10/30 di retribuzione per ogni anno
per i primi 3 anni;
- 14/30 di retribuzione per ogni anno
dal 4° al 10° anno incluso;
- 18/30 di retribuzione per ogni anno
dall'll° al 15° anno incluso;
- 22/30 di retribuzione per ogni anno
oltre il 15° anno.
Per le anzianità di servizio che matureranno
dal I° gennaio 1980:
- 22/30 di retribuzione per ogni anno.
B) CALCE E GESSO.
Per le anzianità di servizio maturate dai
lavoratori fino al 31 dicembre 1963:
- 9/30 di retribuzione per ogni anno per i
primi 5 anni;
- 13/30
di retribuzione per ogni anno dal 6° al 10° anno incluso;
- 18/30
di retribuzione per ogni anno dall'll° al 15° anno incluso;
- 22/30
di retribuzione per ogni anno oltre il 15° anno.
Per le anzian¡tà di servizio
maturate dai lavoratori dal 1° gennaio 1964 al 31 marzo 1973:
- 10/30 di
retribuzione per ogni anno per i primi 5 anni;
- 13/30 di
retribuzione per ogni anno dal 6° al 10° anno incluso;
- 18/30 di
retribuzione per ogni anno dall'11° al 15° anno incluso;
- 22/30 di retribuzione per ogni anno
oltre il 15° anno.
Per le anzian¡tà di servizio
maturate dal I° aprile 1973 al 31 dicembre 1979:
- 10/30 di retribuzione per ogni anno per i primi 3 anni;
- 14/30 di retribuzione per ogni anno dal 4° al 10° anno
incluso;
- 18/30 di retribuzione per ogni anno dall'11 al 15° anno
incluso;
- 22/30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15° anno.
Per le anzianità di servizio
che matureranno dal I° gennaio 1980:
- 22/30
di retribuzione per ogni anno.
Le frazioni di anno verranno
conteggiate per dodicesimi trascurando le frazioni di mese.
Nel computo della
retribuzione agli effetti dell'indennità di anzianità, ferme restando le
disposizioni di cui all'art.1 della legge 31.3.1977, n. 91, si terrà conto
della gratifica natalizia, del premio di produzione e dell'eventuale indennità
sostitutiva della mensa di cui agli artt. 16 (tredicesima mensilità o gratifica
natalizia), 14 (premio di produzione) e 15 (mensa).
Agli effetti
dell'applicazione del presente articolo per i cottimisti e turnisti sarà
computato nella retribuzione il guadagno medio di cottimo o l'indennità di
turno realizzati negli ultimi due mesi prestati come cottimista o turnista,
sempreché questi, negli ultimi cinque anni, abbia lavorato a cottimo od a turno
per almeno 3 anni, anche non consecutivi.
In difetto di tale
condizione, per i cottimisti, la liquidazione sarà effettuata computando nella
retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art. 52
(cottimi).
NORMA
TRANSITORIA.
Per i lavoratori in forza al
21 luglio 1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro
competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente
articolo e dalla somma di lire 140.000 (o ratei della stessa) - già corrisposta
in virtù dell'accordo 21 luglio 1979 a titolo di anticipazione su
detta indennità - al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria.”
“Art. 91 -
Indennità di anzianità.
In ogni caso di risoluzione del
rapporto di lavoro, al lavoratore compete per ogni anno di anzianità maturata
nella qualifica intermedia una indennità pari a 25/30 della retribuzione
globale mensile come in appresso specificata.
La liquidazione
dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione globale mensile in
corso al momento della risoluzione del rapporto, ferme restando le
disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 31.3.1977, n. 91.
Agli effetti del presente
articolo sono compresi nella retribuzione globale mensile oltre le
provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti
gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo e che siano di
ammontare determinato.
Le frazioni di anno verranno
conteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese, di almeno 15 giorni, verranno
conteggiate come mese intero.
L'indennità di anzianità
relativa al periodo in cui il lavoratore è appartenuto alla parte I della
Disciplina speciale, sarà liquidata, in base alle disposizioni tutte previste
dalla regolamentazione della parte I vigenti al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, calcolata sull'ultima retribuzione globale mensile
percepita come appartenente alla parte II.
NORMA TRANSITORIA.
Per i lavoratori in forza al
21 luglio 1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro
competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente
articolo e dalla somma di lire 140.000 (o ratei della
stessa) - già corrisposta in virtù dell'accordo 21 luglio 1979 a titolo di
anticipazione su detta indcnnità - al netto di ogni ritenuta e senza
distinzione per categoria.
CHIARIMENTO A VERBALE.
Agli appartenenti alla
qualifica intermedia in servizio al 30 giugno 1949, che si trovano ancora oggi
alle dipendenze della azienda, i quali, precedentemente all'applicazione degli
accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord e 23
maggio 1946 per il Centro-Sud, già svolgevano mansioni proprie della qualifica
di nuova istituzione e per i quali, all'atto del conferimento della qualifica
intermedia, non fu risolto il rapporto di lavoro, l'anzianità per il servizio
precedentemente prestato nelle stesse mansioni è riconosciuta agli effetti del
presente articolo fino a risalire come massimo al l°' gennaio 1945, e
.l'indennità di cui al quinto comma sarà integrata, limitatamente al periodo
in cui tali mansioni furono effettivamente svolte, nelle seguenti misure:
- per anzianità maturata dal l° al 4° anno incluso: tre
giornate di retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto
come operaio;
- per ogni anno di anzianità successivo al 4° e fino al
15° incluso: quattro giornate di retribuzione globale mensile per ogni anno di
servizio compiuto come operaio;
- per ogni anno di anzianità successivo al 15°: cinque giornate
di retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto come
operaio.
L'importo di ciascuna
giornata aggiuntiva sarà calcolato in base alla retribuzione globale mensile
percepita dal lavoratore quale appartenente alla qualifica intermedia all'atto
della risoluzione del rapporto di lavoro.
Per gli appartenenti alla
qualifica intermedia nei confronti dei quali, precedentemente alla data del 31
dicembre 1947 le aziende procedettero alla liquidazione del!'anzianità come
operaio in coincidenza col passaggio alla nuova qualifica, restano ferme, agli
effetti del presente articolo, le disposizioni contenute nell' accordo 30
luglio 1949, il cui testo viene riportato in allegato alla regolamentazione per
gli appartenenti alla qualifica intermedia.”
“Art. 116 –
Indennità di anzianità.
In ogni caso di risoluzione
del rapporto di lavoro, è dovuta al lavoratore una indennità di importo pari a
tante mensilità di retribuzione, come in appresso specificata, per quanti sono
gli anni di servizio prestati.
Le frazioni di anno verranno
conteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese di almeno 15 giorni verranno
considerate come mese intero.
La liquidazione
dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione globale mensile in corso
al momento della risoluzione del rapporto secondo quanto sopra previsto, ferme
restando le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 31.3.1977, n. 91.
Qualora il lavoratore si
trovi in aspettativa non retribuita e la risoluzione del rapporto avvenga in
tale periodo, la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base
dell'ultima retribuzione globale mensile dallo stesso percepita presso
l'azienda, secondo le norme del presente articolo.
Agli effetti del presente
articolo sono compresi nella retribuzione globale mensile oltre le
provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti
gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo e che siano di
ammon- tare determinato.
Se il lavoratore è remunerato in tutto o in
parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione agli utili, questi
saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se il lavoratore non
abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in
servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari
andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto anche se
definiti dall'azienda successivamente alla detta risoluzione del rapporto.
I premi di produzione si intendono riferiti
alla produzione già effettuata, e la partecipazione agli utili a quelli degli
esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Qualora espressamente convenuto l'azienda
dedurrà dalla indennità di anzianità, fino a concorrenza, quanto il lavoratore
percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto per eventuali atti di
previdenza (cassa pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti
dall'azienda stessa; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di
previdenza previsto dall'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5
agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e dal contratto collettivo 31
luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, e dalle
eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali
o disposizioni di legge.
Al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro come lavoratore cui si applica la presente parte III, l'indennità di
anzianità relativa al periodo trascorso nella qualifica di cui alla parte I o
nella qualifica di cui alla parte II, sarà liquidata in base alle disposizioni
tutte previste dalle rispettive regolamentazioni vigenti al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro, calcolata sull'ultima retribuzione mensile
come sopra indicato percepita dal lavoratore appartenente alla presente parte
III.
Nel caso di passaggio alla parte III di un
appartenente alla parte II proveniente dalla parte I, dovrà essere applicata la
regolamentazione in vigore per gli appartenenti alla parte I per gli anni
trascorsi nella qualifica di detta parte I e, così pure, per il periodo di
servizio trascorso nella qualifica di detta parte II, la regolamentazione in
vigore per quest' ultima parte II.
NORMA TRANSITORIA.
Per i lavoratori in forza al 21 luglio 1979
l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito
dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo e dalla somma di
lire 140.000 (o ratei della stessa) - già corrisposta in virtù dell'accordo 21
luglio 1979 a titolo di anticipazione su detta indennità - al netto di ogni
ritenuta e senza distinzione per categoria.”