LATERIZI (PICCOLA INDUSTRIA) -
ACCR(27/10/99)
Costituzione
delle parti
Il 27 ottobre 1999, in
Roma
tra:
- l'ANIEM -
CONFAPI;
e
- la FeNEAL -
UIL;
- la FILCA -
CISL;
- la FILLEA -
CGIL;
si è stipulato il presente
Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 28.11.1994 per i dipendenti delle piccole e
medie imprese produttrici di:
a) Elementi e componenti in
laterizio e prefabbricati in latero-cemento;
b) Manufatti in calcestruzzo
armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle
Relazioni
industriali
Premessa
1) Il presente contratto
consente una maggiore aderenza della disciplina nazionale a talune
caratteristiche aziendali e, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori,
riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività
produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del contratto
stesso.
2) Alla presente disciplina
contrattuale corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare
dai propri iscritti le disposizioni in essa contenute per il periodo della loro
validità.
A tal fine le Associazioni
industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni
pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei
lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate
azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha
formato oggetto di accordo.
3) Nel quadro di quanto sopra
convenuto, si è stipulato il presente C.C.N.L. da valere per i lavoratori
dipendenti dalle aziende che producono elementi e componenti in laterizio e
prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in
cemento, in gesso e piastrelle.
A) Sistema di relazioni
industriali
1. Livello
nazionale
Le parti, ferma restando
l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte
responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS.LL. - al fine di attuare un
sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conferme agli
indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 e dal Patto Sociale 22 dicembre 1998
sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle
politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermano
l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni che
suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore
sia in termini di occasioni che di fattori di criticità.
In particolare, le parti,
ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte
responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento, provvederanno a
costituire, alla firma del C.C.N.L. una Commissione paritetica con funzione di
Osservatorio Nazionale dei settori laterizi e manufatti in
calcestruzzo.
Tale Commissione sarà
composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle OO.SS. e 3 in
rappresentanza dell'ANIEM e si riunirà di norma semestralmente, al fine di
raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su
tematiche di interesse del settore.
In particolare, saranno
oggetto di esame:
- Assetto industriale del
settore in relazione alle tendenze di mercato ed alle evoluzioni legislative per
una valutazione dei processi concernenti la sua eventuale riorganizzazione
strutturale, tecnologica, con particolare riferimento alla situazione
occupazionale, agli appalti ed ai processi di esternalizzazione delle
attività.
- Condizioni di legge e
operative di approvvigionamento delle materie prime.
- Combustibili alternativi,
risparmio energetico.
- Mercato del lavoro,
formazione professionale.
- Ambiente e
sicurezza.
- L'andamento del costo del
lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva,
assistenziale ed antinfortunistica, anche in relazione alla
internazionalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla
legislazione sociale.
Le valutazioni della
Commissione sono formulate all'unanimità; la partecipazione ai lavori della
Commissione è gratuita.
Quanto sopra premesso, la
Commissione presenterà alle parti entro 3 mesi dalla sua costituzione un piano
di fattibilità per il finanziamento delle spese di
funzionamento.
Per l'attività della
Commissione saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da
istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali
allo scopo con modalità da definire.
La Commissione potrà
avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle
parti purché se ne ravvisi congiuntamente l'opportunità.
I risultati dei lavori
dell'Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto di esame delle parti
stipulanti nel corso di due appositi incontri a cadenza semestrale ed a livello
nazionale, nel corso dei quali saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto
di autonome valutazioni delle parti, le informazioni aggregate riferite al
settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della
congiuntura;
b) prospettive
produttive;
c) programmi di investimento
relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree
geografiche;
d) programmi di investimento
relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti
esistenti;
e) prevedibili implicazioni
sull'occupazione per i punti b), c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed
ecologiche;
f) l'andamento
dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e
femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
g) l'andamento delle
condizioni di lavoro nel settore;
h) l'evoluzione degli
indirizzi di politica ambientale con particolare riferimento
all'approvvigionamento delle materie prime ed ai relativi riflessi sulle
attività di cava e produttive;
i) l'andamento degli
investimenti per risparmio energetico e per la tutela
ambientale;
j) i consumi
energetici;
k) gli andamenti aggregati a
livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario,
nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, C.I.G. ed altre
causali.
Con riferimento alle
risultanze dei lavori della Commissione, potranno essere presentate agli organi
pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi
sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente
contratto.
Su richiesta di una delle
parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui
sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere,
anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici
approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e
valutazione.
Per specifici temi le parti
potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi
competenza istituzionale e podestà decisoria.
Qualora sulla base dell'esame
congiunto, emergeranno problematiche particolari che interessino aree
interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende
dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra
le parti in sede nazionale.
2) Livello
regionale
Tenuti presenti i risultati e
le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale di cui al
precedente punto 1) L'ANIEM e le associazioni territoriali competenti forniranno
annualmente, di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al
punto 1), in sede regionale, alle OO.SS. dei lavoratori, su richiesta delle
stesse, informazioni distinte per i due settori cui si applica il presente
contratto riguardanti:
a) prospettive
produttive;
b) programmi di investimento
relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e
trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sulla
occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali
ed ecologiche;
c) eventuali processi di
ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di
mobilità;
e) implicazioni, interessanti
le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e
di escavazione degli inerti.
In assenza delle strutture
regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite
dall'ANIEM.
3) Livello
territoriale
Tenuti presenti i risultati e
le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui
al precedente punto 1) le associazioni territoriali dell'ANIEM forniranno
annualmente alle OO.SS.LL., su richiesta delle stesse, non oltre il secondo
quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il
presente contratto, riferite alle proprie aziende associate
riguardanti:
a) prospettive
produttive;
b) programmi di investimento
relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e
trasformazioni di quelli esistenti anche per le prevedibili implicazioni
sull'occupazione, condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di
ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di
mobilità;
e) implicazioni interessanti
le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e
di escavazione inerti;
f) i lavori in appalto. Le
caratteristiche, la denominazione delle Aziende e il C.C.N.L. di
riferimento.
Per le aree territoriali
nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di laterizi o di manufatti di
cemento, l'ANIEM e le OO.SS.LL., in sede regionale, individueranno
congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere
svolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3 del presente
articolo.
4) Livello
aziendale
Tenuti presenti i risultati e
le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui
al precedente punto 1) le direzioni degli stabilimenti che occupano oltre 60
dipendenti forniranno annualmente alla R.S.U., su richiesta della stessa, con
l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni
previs ionali riguardanti:
a) programmi di investimento
che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti
esistenti e nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) introduzione di nuove
tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni
all'organizzazione del lavoro e all'occupazione;
c) decentramento in via
permanente di fasi significative proprio processo produttivo al di fuori dello
stabilimento;
d) progetti ed iniziative
tesi al risparmio energetico.
B) Procedure di rinnovo del
C.C.N.L..
(Omissis)
.
Ambiente di
lavoro - Sicurezza sul lavoro
Le parti nel ribadire
l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e sicurezza
del lavoro, esamineranno nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Paritetico
previsto dal vigente C.C.N.L., le proposte di legge e le iniziative di carattere
normativo di interesse per i settori laterizio e manufatti in cemento che
venissero avanzate in Italia e nell'ambito della CEE.
Ciò con particolare riguardo
alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da
orientamento per gli organismi legislativi o amministrativi, di interesse per i
settori dei laterizi e dei manufatti in cemento.
Analoghe linee di indirizzo
comune saranno ricercate nei confronti degli Enti Locali (Regioni, Province,
ecc.).
Allo scopo viene costituita
all'interno dell'Osservatorio una specifica Commissione incaricata di seguire le
problematiche relative all'ambiente ed alla salute e
sicurezza.
La Commissione avrà il
compito anche di raccogliere ed esaminare i dati sull'andamento infortunistico e
sulla tipologia degli stessi ed ogni altro elemento utile, proveniente
direttamente dalle parti o dalle fonti istituzionali (INAIL, A.S.L., Enti di
ricerca ...).
Tali dati saranno
successivamente elaborati e formeranno oggetto di esame in apposito incontro tra
le parti a livello nazionale nel quale verranno individuate ed elaborate
eventuali proposte da proporre sul piano normativo.
Inoltre per quanto riguarda
l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che
dovessero emergere a livello territoriale e comprensoriale, le parti si danno
reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate
alla Commissione dell'Osservatorio, per attivare le indicazioni ed i
suggerimenti che possano essere utilizzati nelle singole sedi periferiche quali
basi di supporto nei confronti delle Istituzioni.
In caso di innovazioni
tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego di nuove sostanze
suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle
acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti dando in tal caso al
R.L.S. preventiva informazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei
mezzi e delle procedure di prevenzione che l'Azienda intende
adottare.
In aree territoriali
caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore,
potranno essere costituiti Comitati Paritetici i quali studieranno i problemi
inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la
formazione antinfortunistica e suggeriranno eventuali misure utili ad abbattere
i fattori di rischio e di nocività.
Il Comitato sarà composto
pariteticamente da rappresentanti delle OO.SS. contraenti e da rappresentanti
designati dalle Associazioni territoriali aderenti a CONFAPI; la partecipazione
al Comitato è gratuita.
Visite
mediche preventive e periodiche
I lavoratori saranno
sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi,
nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei
risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate che individuino
oggettive situazioni di particolare nocività.
Nell'effettuazione delle
visite mediche si procederà come segue:
1) ai lavoratori verrà data
adeguata informazione e preavviso in merito all'effettuazione delle visite
mediche (luogo e calendario), da effettuarsi di norma ad inizio turno di
lavoro;
2) il tempo delle stesse ,
qualora non siano effettuate durante il normale orario di lavoro, verrà
retribuito con la retribuzione oraria senza maggiorazione
alcuna.
Per quanto non espressamente
previsto si fa riferimento alle leggi in materia.
Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza
In applicazione del D.Lgs. n.
626 del 19 settembre 1994, e considerato quanto previsto dall'Accordo
Interconfederale 27 ottobre 1995 stipulato tra Confapi e le OO.SS.LL. CGIL -
CISL - UIL, si disciplina:
1) Organismi Paritetici
Provinciali
Laddove a livello
provinciale, ovvero a livello territoriale definito di comune accordo, siano
stati costituiti e siano operanti gli organismi partitetici provinciali, le
parti concordano di fare riferimento agli stessi per le problematiche e gli
adempimenti previsti dal D.Lgs. 19.9.1994, n. 626;
2) Coordinamento tra C.P. e
O.P.P.
Nei territori in cui siano
stati costituiti e siano operanti i comitati paritetici di cui al penultimo
comma dell'art. ... del vigente C.C.N.L., i compiti propri dell'O.P.P. saranno
svolti da tali organismi.
Al riguardo resta inteso che
all'O.P.P. si farà riferimento, quale seconda istanza di composizione delle
controversie, in tutti i casi in cui all'interno dei C.P. insorgano difficoltà
nella definizione di situazioni di competenza che, anche a giudizio di una sola
parte, rivestano rilevanza generale.
3) Rappresentanti dei
lavoratori: Aziende o unità produttive fino a 15
dipendenti
Ai fini dell'applicazione
delle classi dimensionali previste dal punto 3) e 4) del presente accordo, sono
conteggiati tutti i lavoratori dipendenti iscritti a libro matricola che
prestano la loro attività nelle sedi aziendali; i lavoratori part-time vengono
conteggiati pro-quota.
Il rappresentante per la
sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno.
Per l'espletamento dei
compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94, al rappresentante vengono
concessi permessi retribuiti pari a 12 ore all'anno per dipendente nelle aziende
o unità produttive fino a 5 dipendenti a 30 ore all'anno nelle aziende o unità
produttive da 6 a 15 dipendenti.
L'utilizzo dei permessi deve
essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo,
tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative
dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputati ai
permessi suddetti le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti
previsti dall'art. 19 D.Lgs. 626/94 punti b), c), d), g), i),
l).
4) Rappresentante dei
lavoratori: Aziende o unità produttive con più dl 15
dipendenti
Il numero minimo dei
rappresentanti è quello previsto dal comma 6 dell'art. 18 del D.Lgs.
626/94:
- n. 1 rappresentante nelle
unità produttive fino a 200 dipendenti;
- n. 2 rappresentanti nelle
unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti.
L'individuazione del
rappresentante per la sicurezza avviene con le modalità di seguito
indicate:
- nelle aziende in cui siano
elette le R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie) il rappresentante verrà
designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita
assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale designazione, per la ratifica;
l'assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti
in azienda;
- nelle aziende in cui le
R.S.U. non siano state ancora costituite, pur essendo prevista dai C.C.N.L., il
rappresentante è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro
elezione e con le medesime modalità di elezione; nelle aziende in cui esistano
rappresentanze sindacali diverse dalle rappresentanze sindacali unitarie e nelle
aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno con le modalità e le procedure previste per le aziende fino a 15
dipendenti, di norma su iniziativa delle organizzazioni sindacali
stipulanti.
Per l'espletamento dei
compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 ad ogni
rappresentante per la sicurezza vengono concessi permessi retribuiti pari a 40
ore per anno.
L'utilizzo dei permessi deve
essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo,
tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative
dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputate a tale
monte ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti
dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94 lett. b), c), d), g), i),
l).
5) Elezioni
Elettorato
attivo e passivo
Hanno diritto al voto tutti i
lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi
aziendali.
Possono essere eletti tutti i
lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei
lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a
domicilio.
Modalità
elettorali
L'elezione si svolgerà a
suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature
concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in
orario di lavoro con tempo predeterminato con la direzione
aziendale.
Risulterà eletto il
lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia
partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a
libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali,
conteggiandosi pro-quota i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell'elezione i
lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che
dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale di
elezione.
Copia del verbale sarà
immediatamente consegnata alla direzione aziendale ed inviata all'Organismo
Paritetico Provinciale.
Durata
dell'incarico
Il R.L.S. resta in carica per
3 anni ovvero sino alla durata in carica della R.S.U. e comunque non oltre la
elezione della R.S.U. stessa; il rappresentante è
rieleggibile.
Nel caso di dimissioni, il
R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre
60 giorni.
tal caso al rappresentante
spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota
relativa al periodo di durata nelle funzioni.
Su iniziativa dei lavoratori,
il rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del
50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare
alla direzione aziendale.
In entrambi i casi, nei 30
giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra
descritte in quanto applicabili.
Ai R.L.S. sono comunque
applicabili in conformità al punto 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94 le tutele
previste dalla Legge 300/70.
Strumenti e modalità per
l'espletamento dell'incarico
In applicazione dell'art. 19,
comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 al rappresentante verranno
fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale
ivi prevista per il più proficuo espletamento
dell'incarico.
Il rappresentante può
consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2
custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4 comma
3.
Di tali dati e dei processi
produttivi di cui sia messo o venga a conoscenza, il rappresentante è tenuto a
farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto
industriale.
Il datore di lavoro consulta
il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina
legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva
di cui all'art. 19, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 verrà
effettuata dall'azienda in modo da consentire al rappresentante di fornire il
proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia
comunemente valutata necessaria tra la direzione aziendale e il
rappresentante.
Il verbale della
consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal
rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la
sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul
verbale della stessa.
Riunioni
periodiche
Le riunioni periodiche di cui
all'art. 11 del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 saranno convocate con un anticipo di
almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto
dall'azienda.
Il rappresentante potrà
richiederne un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso
art. 11.
Nelle aziende ovvero unità
produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in
occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione
al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero
unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del
presente comma, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere
la convocazione di una apposita riunione. Della riunione viene redatto apposito
verbale che verrà sottoscritto dal R.L.S. dal rappresentante della direzione
aziendale.
6) Rappresentante dei
lavoratori: Formazione
Il rappresentante riceve, con
oneri a carico del datore di lavoro, la formazione prevista dall'art. 22, comma
4 del D.Lgs. n. 626, sempreché non l'abbia già ricevuta.
Il tutto in sintonia con
quanto disposto dagli O.P.P. laddove costituiti e
funzionanti.
Tale formazione sarà svolta
con un programma di 32 ore, con l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi
rispetto a quelli previsti nel presente accordo e
riguarderà:
- conoscenze generali sugli
obblighi e diritti previsti dalla normativa;
- conoscenze fondamentali sui
risc hi e sulle relative misure di prevenzione e
protezione;
- metodologie sulla
valutazione del rischio;
- metodologie minime di
comunicazione.
7) Addetti al pronto soccorso
e prevenzione incendi
I lavoratori addetti
all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza
riceveranno una formazione ed informazione specifica in sintonia con le
disposizioni di legge.
8)
Abrogazioni
L'introduzione del D.Lgs.
626/96 ha determinato nuove modalità comportamentali e di approccio alle
tematiche della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro: le parti pertanto
convengono di abrogare le disposizioni contenute nel C.C.N.L. laddove queste non
siano più attuali o comunque superati dalla legislazione.
Nota a
verbale
Per le aziende strutturate
con organizzazione aziendale complessa o con più cantieri produttivi fra loro
distanti, le parti dovranno definire, al proprio livello contrattuale, le
modalità per l'effettivo esercizio della rappresentanza alla sicurezza più
idonea a garantire la tutela dei lavoratori nel rispetto delle leggi
vigenti.
Formazione e
informazione dei lavoratori
Le aziende favoriranno la
partecipazione dei propri addetti ed eventuali corsi sulla prevenzione degli
infortuni e sicurezza sul lavoro organizzati dai competenti Enti pubblici o
concordemente individuati dalle parti, concedendo permessi compatibili con la
forza lavoro e le proprie esigenze tecnico-produttive e concorrendo con quattro
ore di retribuzione a corso, per ciascun dipendente frequentante il
corso.
Le parti hanno definito dei
percorsi formativi in relazione alle varie tipologie e casistiche presenti nelle
aziende, secondo lo schema allegato.
L'informazione può essere
completata ai lavoratori anche con l'ausilio di opuscoli, eventualmente
monografici e mirati.
Tipologia |
Lavoratori in forza da
almeno un anno |
Lavoratori in forza da
meno di un anno |
Trasf. Reparto cambio
mansione |
Introduzione nuove
tecnologie nuove sostanze |
Informazione per i
lavoratori | ||||
Oggetto |
(Norma transitoria;
vale in fase di prima applicazione a regime |
a) Sintesi delle
principali disposizioni legislative sulla materia. |
a) Sintesi delle
principali disposizioni legislative sulla materia: cenni. |
a) Sintesi delle
principali disposizioni legislative sulla materia: cenni. |
Formazione per i
lavoratori | ||||
Criteri di aggregazione
dei lavoratori |
1) Gruppi di
rischio |
1) Gruppi di
rischio |
1) Gruppi di
rischio |
1) Gruppi di
rischio |
Contenuti |
Richiami sui
comportamenti da tenere: |
Comportamenti da
tenere: |
Comportamenti da tenere
con specifico riferimento alle fattispecie di interesse: |
Comportamenti da
tenere, con specifico riferimento alle fattispecie di interesse: |
Durata
complessiva |
4 ore |
4 ore |
2 ore |
4 ore |
Classificazione
del personale - Declaratorie
Modifiche ed integrazioni
alle declaratorie ed ai profili professionali, decorrente
dall'1.1.2000
Categoria
C/S
1. Responsabile del Sistema
Qualità in stabilimento che interpretando e seguendo tutte le procedure e le
istruzioni operative assicuri il conseguimento degli obiettivi previsti dal
sistema istruendo anche il personale.
Categoria
C2
Profili
professionali
1. Addetti alla conduzione di
macchine complesse di produzione per le quali è necessaria un'appropriata
conoscenza del processo tecnologico, i quali eseguano normalmente interventi di
manutenzione, grazie alla capacità interpretativa di schemi costruttivi, siano
essi di natura meccanica, elettrica ed elettronica, al fine di assicurare la
piena efficienza della macchina stessa.
2. Addetto al laboratorio
tecnico che esegue tutte le prove sui materiali e prodotti finiti previste dalle
normative in corso, in tema di qualità, utilizzando le apposite
apparecchiature.
Declaratoria
Aggiungere: "... e forniscono
sistematiche informazioni sull'andamento dell'unità di processo alla conduzione
della quale sono addetti".
Categoria E1
Profili
professionali
Togliere i punti: 2, 7,
8.
Categoria E2
Profili
professionali
Togliere i punti: 5, 9,
10.
Categoria F
Profili
professionali
Togliere gli addetti indicati
ai punti 1, 4.
Categoria
D2
Sostituire il punto 1 come
segue:
"conduttori di mezzi
semoventi quali ad esempio autogru, gru a bracci o cavalletto o a ponte,
buldozer, pale meccaniche, automezzi per i quali sia prevista la patente di
grado "E".
Inserire il seguente punto
13:
"conduttori di carrelli
semoventi a pinza o a forca che - conoscendo le caratteristiche strutturali,
funzionali ed operative del mezzo loro affidato - siano in grado di effettuare
il montaggio dei pezzi di ricambio del mezzo stesso e che effettuino il
carico-scarico di materiale in base ai relativi
documenti".
Inserire il seguente punto
14: "per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti al cambio
stampi e lavoratori addetti al controllo e al funzionamento delle presse
automatiche".
Categoria
E2
Sostituire il punto 4 con il
seguente:
"lavoratori addetti alla
selezione e/o confezione di pacchi di materiale essiccato o
cotto.".
In fondo al punto 2
aggiungere:
"... nonché carrellisti
addetti allo scarico della linea o che effettuino operazioni semplici
similari".
Aggiungere il seguente punto
13: "per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti allo
scarico di essiccatoi rotanti".
Commissione
tecnica paritetica per l'inquadramento del personale
Una Commissione paritetica -
che sarà costituita entro il 30.11.1999 - valuterà il possibile diverso impianto
della classificazione del personale sulla base dei
seguenti
elementi:
a) l'aderenza dell'attuale
sistema classificatorio con quanto prevedibile circa il contenuto ed il
fabbisogno professionale dei settori;
b) significativi avanzamenti
tecnologici nelle aziende dei settori e conseguenti strutturali modifiche nella
organizzazione della prosecuzione e dei servizi che determinano l'affermarsi di
nuove e diverse figure professionali;
c) modalità di valorizzazione
della polifunzionalità diffusa, sulla base di criteri
oggettivi.
A seguito della valutazione
di questi elementi, la Commissione elaborerà un sistema di inquadramento
strutturato per aree professionali e raggruppamenti articolati in profili e
livelli retributivi.
La relativa proposta verrà
presentata - almeno 6 mesi prima della scadenza del prossimo rinnovo della parte
normativa del C.C.N.L. - alle parti stipulanti che valuteranno - in sede di
rinnovo contrattuale - la sua applicabilità, con il rinnovo del nuovo contratto,
sia sotto il profilo della idoneità a soddisfare le esigenze dell'organizzazione
del lavoro, sia sotto quello della compatibilità dei
costi.
Apprendistato
Per la disciplina
dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge, salvo quanto
disposto nei commi seguenti.
L'assunzione dell'apprendista
è sempre fatta con un periodo di prova non superiore ad un
mese.
A decorrere dalla data di
stipula del presente contratto possono essere assunti con contratto di
apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle
categorie E2, E1, D2, D1, C2, C1, CS, B2, B1. La durata massima del periodo di
apprendistato è rispettivamente di mesi 24 (per la categoria E2, E1 ,D2, D1)
mesi 36 (per la categoria C e CS) e mesi 48 (per la categoria B1 e
B2).
Gli apprendisti sono
inquadrati, ove confermati in servizio alla scadenza del periodo suddetto, nella
categoria relativa alla qualifica che avranno acquisito.
Durante il periodo di
apprendistato, il lavoratore verrà retribuito con un compenso pari alle
percentuali appresso indicate del minimo tabellare, indennità di contingenza e
E.D.R., della categoria di qualificazione corrispondente.
Semestri |
|
-
1° |
65%; |
-
2° |
70%; |
-
3° |
75%; |
-
4° |
80%; |
- 5° e
successivi |
90%. |
L'addestramento
dell'apprendista, ai sensi dell'art. 16 della legge 24.6.1997, n. 196, deve
essere supportato da iniziative di formazione esterna. Per la partecipazione a
tali iniziative è destinato un monte ore di 120 ore annue retribuite, ridotto a
80 ore, ove l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al
profilo professionale da conseguire o di attestato di qualifica idoneo rispetto
all'attività da svolgere.
Entro il 30.10.1999 verrà
costituita una Commissione paritetica che con riferimento alla normativa della
legge 24.6.1997, n. 196 avrà il compito di predisporre il testo di un'intesa
quadro sui contenuti delle attività formative e sui relativi aspetti operativi.
Tale testo verrà sottoposto all'approvazione delle parti stipulanti il presente
contratto. L'Osservatorio Nazionale di settore raccoglierà periodicamente i dati
relativi alle attività formative svolte per valutarne gli esiti e
l'efficacia.
Dichiarazione a
verbale
Per quanto riguarda il
trattamento economico in caso di malattia ed infortunio degli apprendisti, ferme
restando le percentuali di cui sopra, resta confermato che le aziende si faranno
carico di trattamenti economici non superiori a quelli integrativi previsti
dall'art. ... per gli operai.
Contratto a
termine
Il contratto a tempo
determinato è disciplinato dalla legge e dagli Accordi
Interconfederali.
Ferma restando la possibilità
di ricorso ad assunzioni con contratto a termine ai sensi delle disposizioni
sopra citate, l'apposizione di un termine di durata al contratto di assunzione è
consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, primo comma, della legge 23
febbraio 1987, n. 56, nelle seguenti ipotesi:
a) per sostituire i
lavoratori assenti per ferie, aspettativa o affiancamento nel caso di lavoratori
per i quali è prevedibile la prossima uscita dall'azienda per pensionamento e/o
dimissioni;
b) per l'esecuzione di
commesse o ordini di lavoro aventi termini di consegna urgenti, non rispettabili
in base al normale organico ed ai normali programmi di
lavoro;
c) aumento temporaneo delle
attività derivanti da richieste di mercato, dall'acquisizione di commesse, dal
lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri
settori;
d) per l'esecuzione di
commesse che, per la specifica del prodotto o delle lavorazioni, richiedono
l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle normalmente
impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato
del lavoro locale;
e) esecuzione di un'opera o
di un servizio definiti o predeterminati nel tempo non avente carattere
eccezionale o occasionale e non ancora strutturalmente
definito.
Il numero di lavoratori che
possono essere occupati con contratto a termine nelle ipotesi indicate al comma
precedente è pari al 12% del numero dei lavoratori occupati a tempo
indeterminato nell'unità produttiva; l'eventuale frazione di unità derivante dal
rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata ad unità intera
superiore.
Nel caso in cui i rapporti
percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5 resta ferma la
possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non
potrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto
nell'azienda.
Qualora se ne ravvisi la
necessità con accordo collettivo stipulato con la R.S.U., o in mancanza con le
OO.SS. locali le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine
possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze
aziendali.
L'azienda, quando reputi
necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi indicate al
secondo comma, procederà all'assunzione con contratto a tempo determinato previa
informazione alla R.S.U., o in mancanza alle OO.SS. locali, relativamente al
numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti
interessati.
Lavoro
interinale
Il contratto di fornitura di
lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere
concluso, oltre che nei casi previsti dalle lett. b) e c) dell'art. 1, comma 2
della legge stessa, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. A),
art. 1, comma 2 della Legge n. 196/97 citata:
1) esigenze produttive
temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a termine secondo
la legislazione vigente o le vigenti disposizioni
contrattuali;
2) temporanea utilizzazione
in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma
temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato
del lavoro del personale occorrente.
I lavoratori con contratto di
lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie contrattuali di cui ai precedenti
numeri 1 e 2 non potranno superare in media trimestrale il 10% dei contratti di
lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
L'eventuale frazione di unità
derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera
superiore.
Nei casi in cui i rapporti
percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5, resta ferma la
possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non
potrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto
nell'azienda.
Le qualifiche di esiguo
contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,
comma 4, lett. A) della legge 196/97, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo,
sono esclusivamente quelle inquadrate nella categoria F della scala
classificatoria.
L'azienda utilizzatrice
comunica preventivamente alle R.S.U. o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali
aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L., il numero ed i
motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate
ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro
cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno,
anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o
conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di
cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
Previdenza
complementare
In materia di previdenza
complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti nonché lo statuto
del Fondo previdenza FONDAPI e le relative disposizioni
regolamentari.
Ai lavoratori eletti negli
Organismi statutari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi
dalle Aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la
partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comunicata
dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di
preavviso.
Nel caso in cui da parte del
Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti
Organismi statutari, le Aziende, al fine di favorire la partecipazione dei
lavoratori, anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del
Fondo, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi, non contrasti con le vigenti
previsioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte
del Fondo alle Aziende attraverso apposite convenzioni a livello
nazionale
N.B.: La praticabilità di
quanto previsto dall'ultimo comma dovrà essere previamente verificata sotto il
profilo previdenziale e fiscale.
Nota a
verbale
L'ANIEM conferma la propria
disponibilità a esaminare con FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL il tema
dell'ammontare del T.F.R. destinato alla Previdenza Complementare di concerto
con le altre Fonti Istitutive del FONDAPI e comunque non inferiore al
30%.
Orario di
lavoro - Banca ore
Ferma restando l'operatività
della clausola contrattuale relativa al godimento delle 64 ore dei permessi per
deduzione dell'orario di lavoro, di cui al punto B dell'art. 14 del C.C.N.L.
28.11.1994, si conviene l'istituzione di una Banca ore individuale operante
dall'1.1.2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni
anno:
a) i permessi di R.O.L.
eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione;
b) le ore a fronte delle ex
festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e
Paolo).
I permessi confluiti nella
Banca ore individuale saranno fruiti da parte dei lavoratore entro l'anno
successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente con le esigenze
tecnico-organizzative aziendali.
Al 31 dicembre dell'anno come
sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno
pagate con la retribuzione in atto a quel momento.
L'attivazione del conto ore
individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti
della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione
relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva
liquidazione.
Nel mese di dicembre del 2001
le parti procederanno ad una verifica dei risultati dell'iniziativa anche per
valutarne il prosieguo.
Riduzione di
orario
Per il personale su tre turni
avvicendati in aggiunta alla riduzione in atto dell'orario di lavoro annuo
saranno riconosciute le seguenti ulteriori misure, computabili e godibili
secondo le modalità di cui al punto 3 dell'art. 14 del
C.C.N.L.:
- 4 ore
dall'1.1.2001;
- 4 ore
dall'1.1.2002;
- 4 ore
dall'1.7.2003.
Tali ulteriori riduzioni di
orario, se non fruite entro l'anno con le modalità di cui al menzionato art. 14
punto 3 del contratto, confluiscono nella Banca ore individuale alle condizioni
previste dal ... (Banca ore).
Le riduzioni di cui sopra
saranno assorbite da eventuali riduzioni definite da accordi aziendali
vigenti.
Dichiarazione a
verbale
Premesso che la regolazione
dell'orario di lavoro è di pertinenza delle Parti sociali, le Parti concordano
che, nel caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione
dell'orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti
di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare
alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il precedente
accordo.
Aumenti
retributivi
Gruppi |
Dall'1.10.1999 |
Dall'1.10.2000 |
Totale |
AS |
53.000 |
64.900 |
117.900 |
A |
44.600 |
54.600 |
99.200 |
B |
36.400 |
44.500 |
80.900 |
CS |
33.300 |
40.700 |
74.000 |
C |
31.800 |
38.900 |
70.700 |
D |
29.600 |
36.300 |
65.900 |
E |
27.400 |
33.700 |
61.100 |
F |
24.100 |
29.500 |
53.600 |
Una
tantum
Ai lavoratori in forza alla
data del 30.9.1999 è corrisposto un importo forfettario di lire 150.000 lorde
suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro
nel periodo 1° aprile - 30 settembre 1999. La frazione di mese superiore a 15
giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
intero.
L'importo dell'una tantum è
stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di
retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi
comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di
quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., l'una tantum è esclusa
dalla base di calcolo del T.F.R..
Il suddetto importo verrà
erogato con la retribuzione del mese di ottobre 1999, ovvero, nel caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle
competenze.
Le giornate di assenza dal
lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale,
intervenute nel periodo 1° marzo - 30 settembre 1999 con pagamento di indennità
a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende
saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui
sopra.
Ai lavoratori che nel periodo
1° aprile - 30 settembre 1999 fruiscano di trattamenti di C.I.G., di riduzione
dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni
economiche previdenziali l'importo dell'una tantum sarà corrisposto secondo le
disposizioni vigenti in materia.
Decorrenza e
durata
Il presente contratto decorre
dal 1° ottobre 1999 ed avrà vigore fino a tutto il 30 settembre 2003; per la
parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 30 settembre
2001.
Esso si intenderà
automaticamente prorogato di un anno se non verrà disdetto tre mesi prima della
scadenza, con lettera raccomandata A.R..
Commissione
paritetica per la revisione del testo contrattuale
Le parti stipulanti si
impegnano ad istituire dal 31.10.1999 una Commissione Tecnica Paritetica con lo
scopo di procedere alla revisione del testo contrattuale e con l'obiettivo di
completare i lavori in tempo utile per la stesura del
medesimo.
Verbale di
accordo - Fondo di previdenza integrativa
Tra:
- l'ANIEM - Associazione
Nazionale Imprese Edili
e
- la
FeNEAL-UIL;
- la
FILCA-CISL;
- la
FILLEA-CGIL
Premesso
che nel C.N.L. 28.11.1994 e
nel Verbale di Accordo del 20.3.1997 è prevista l'istituzione di un Fondo di
Previdenza Integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di
elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento; manufatti
in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle di cui alla
sfera di applicazione del C.C.N.L. 28.11.1994;
preso atto degli
approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia tra ANIEM e le suddette
Organizzazioni Sindacali;
Si conviene quanto
segue
1) ANIEM e FeNEAL-UIL,
FILCA-CISL e FILLEA-CGIL riconoscono il FONDAPI quale Fondo di Previdenza
Complementare del settore;
2) la contribuzione a carico
dei lavoratori e delle aziende del settore materiali lapidei e affini rispetterà
quanto stabilito in materia di contributi e decorrenza dal Verbale di Accordo
del 20.3.1997;
3) con riferimento a tutti i
lavoratori occupati nel settore, cui è applicabile la normativa relativa al
Fondo, verrà riconosciuta una quota una tantum per l'istituzione del Fondo
stesso pari a lire 2.000 per lavoratore occupato, a carico dell'azienda, come
previsto dal Protocollo istitutivo di FONDAPI. Tale somma verrà conteggiata e
versata al Fondo stesso con la retribuzione del mese di
...
) la quota di iscrizione è fissata in lire 22.000.