LATERIZI (PICCOLA INDUSTRIA) - ACCR(27/10/99)

 

 

 

Costituzione delle parti

 

 

Il 27 ottobre 1999, in Roma

tra:

- l'ANIEM - CONFAPI;

e

- la FeNEAL - UIL;

- la FILCA - CISL;

- la FILLEA - CGIL;

si è stipulato il presente Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 28.11.1994 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di:

a) Elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento;

b) Manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle

 

Relazioni industriali

 

 

Premessa

1) Il presente contratto consente una maggiore aderenza della disciplina nazionale a talune caratteristiche aziendali e, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del contratto stesso.

2) Alla presente disciplina contrattuale corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare dai propri iscritti le disposizioni in essa contenute per il periodo della loro validità.

A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo.

3) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente C.C.N.L. da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.

A) Sistema di relazioni industriali

1. Livello nazionale

Le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS.LL. - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conferme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 e dal Patto Sociale 22 dicembre 1998 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni che suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni che di fattori di criticità.

In particolare, le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento, provvederanno a costituire, alla firma del C.C.N.L. una Commissione paritetica con funzione di Osservatorio Nazionale dei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo.

Tale Commissione sarà composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle OO.SS. e 3 in rappresentanza dell'ANIEM e si riunirà di norma semestralmente, al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore.

In particolare, saranno oggetto di esame:

- Assetto industriale del settore in relazione alle tendenze di mercato ed alle evoluzioni legislative per una valutazione dei processi concernenti la sua eventuale riorganizzazione strutturale, tecnologica, con particolare riferimento alla situazione occupazionale, agli appalti ed ai processi di esternalizzazione delle attività.

- Condizioni di legge e operative di approvvigionamento delle materie prime.

- Combustibili alternativi, risparmio energetico.

- Mercato del lavoro, formazione professionale.

- Ambiente e sicurezza.

- L'andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, anche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale.

Le valutazioni della Commissione sono formulate all'unanimità; la partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita.

Quanto sopra premesso, la Commissione presenterà alle parti entro 3 mesi dalla sua costituzione un piano di fattibilità per il finanziamento delle spese di funzionamento.

Per l'attività della Commissione saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo con modalità da definire.

La Commissione potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle parti purché se ne ravvisi congiuntamente l'opportunità.

I risultati dei lavori dell'Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto di esame delle parti stipulanti nel corso di due appositi incontri a cadenza semestrale ed a livello nazionale, nel corso dei quali saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:

a) aspetti della congiuntura;

b) prospettive produttive;

c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;

d) programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;

e) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b), c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;

f) l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;

g) l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore;

h) l'evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare riferimento all'approvvigionamento delle materie prime ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produttive;

i) l'andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela ambientale;

j) i consumi energetici;

k) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, C.I.G. ed altre causali.

Con riferimento alle risultanze dei lavori della Commissione, potranno essere presentate agli organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto.

Su richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.

Per specifici temi le parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e podestà decisoria.

Qualora sulla base dell'esame congiunto, emergeranno problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le parti in sede nazionale.

2) Livello regionale

Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale di cui al precedente punto 1) L'ANIEM e le associazioni territoriali competenti forniranno annualmente, di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1), in sede regionale, alle OO.SS. dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i due settori cui si applica il presente contratto riguardanti:

a) prospettive produttive;

b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sulla occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;

c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;

d) eventuali processi di mobilità;

e) implicazioni, interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.

In assenza delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite dall'ANIEM.

3) Livello territoriale

Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le associazioni territoriali dell'ANIEM forniranno annualmente alle OO.SS.LL., su richiesta delle stesse, non oltre il secondo quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente contratto, riferite alle proprie aziende associate riguardanti:

a) prospettive produttive;

b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per le prevedibili implicazioni sull'occupazione, condizioni ambientali ed ecologiche;

c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;

d) eventuali processi di mobilità;

e) implicazioni interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione inerti;

f) i lavori in appalto. Le caratteristiche, la denominazione delle Aziende e il C.C.N.L. di riferimento.

Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di laterizi o di manufatti di cemento, l'ANIEM e le OO.SS.LL., in sede regionale, individueranno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3 del presente articolo.

4) Livello aziendale

Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le direzioni degli stabilimenti che occupano oltre 60 dipendenti forniranno annualmente alla R.S.U., su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previs ionali riguardanti:

a) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti e nuovi insediamenti e loro localizzazione;

b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni all'organizzazione del lavoro e all'occupazione;

c) decentramento in via permanente di fasi significative proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;

d) progetti ed iniziative tesi al risparmio energetico.

B) Procedure di rinnovo del C.C.N.L..

(Omissis) .

 

Ambiente di lavoro - Sicurezza sul lavoro

 

 

Le parti nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e sicurezza del lavoro, esamineranno nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Paritetico previsto dal vigente C.C.N.L., le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per i settori laterizio e manufatti in cemento che venissero avanzate in Italia e nell'ambito della CEE.

Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli organismi legislativi o amministrativi, di interesse per i settori dei laterizi e dei manufatti in cemento.

Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti degli Enti Locali (Regioni, Province, ecc.).

Allo scopo viene costituita all'interno dell'Osservatorio una specifica Commissione incaricata di seguire le problematiche relative all'ambiente ed alla salute e sicurezza.

La Commissione avrà il compito anche di raccogliere ed esaminare i dati sull'andamento infortunistico e sulla tipologia degli stessi ed ogni altro elemento utile, proveniente direttamente dalle parti o dalle fonti istituzionali (INAIL, A.S.L., Enti di ricerca ...).

Tali dati saranno successivamente elaborati e formeranno oggetto di esame in apposito incontro tra le parti a livello nazionale nel quale verranno individuate ed elaborate eventuali proposte da proporre sul piano normativo.

Inoltre per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale e comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alla Commissione dell'Osservatorio, per attivare le indicazioni ed i suggerimenti che possano essere utilizzati nelle singole sedi periferiche quali basi di supporto nei confronti delle Istituzioni.

In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti dando in tal caso al R.L.S. preventiva informazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'Azienda intende adottare.

In aree territoriali caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore, potranno essere costituiti Comitati Paritetici i quali studieranno i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica e suggeriranno eventuali misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.

Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle OO.SS. contraenti e da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti a CONFAPI; la partecipazione al Comitato è gratuita.

 

Visite mediche preventive e periodiche

 

 

I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.

Nell'effettuazione delle visite mediche si procederà come segue:

1) ai lavoratori verrà data adeguata informazione e preavviso in merito all'effettuazione delle visite mediche (luogo e calendario), da effettuarsi di norma ad inizio turno di lavoro;

2) il tempo delle stesse , qualora non siano effettuate durante il normale orario di lavoro, verrà retribuito con la retribuzione oraria senza maggiorazione alcuna.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi in materia.

 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

 

 

In applicazione del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, e considerato quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 27 ottobre 1995 stipulato tra Confapi e le OO.SS.LL. CGIL - CISL - UIL, si disciplina:

1) Organismi Paritetici Provinciali

Laddove a livello provinciale, ovvero a livello territoriale definito di comune accordo, siano stati costituiti e siano operanti gli organismi partitetici provinciali, le parti concordano di fare riferimento agli stessi per le problematiche e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 19.9.1994, n. 626;

2) Coordinamento tra C.P. e O.P.P.

Nei territori in cui siano stati costituiti e siano operanti i comitati paritetici di cui al penultimo comma dell'art. ... del vigente C.C.N.L., i compiti propri dell'O.P.P. saranno svolti da tali organismi.

Al riguardo resta inteso che all'O.P.P. si farà riferimento, quale seconda istanza di composizione delle controversie, in tutti i casi in cui all'interno dei C.P. insorgano difficoltà nella definizione di situazioni di competenza che, anche a giudizio di una sola parte, rivestano rilevanza generale.

3) Rappresentanti dei lavoratori: Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti

Ai fini dell'applicazione delle classi dimensionali previste dal punto 3) e 4) del presente accordo, sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti iscritti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali; i lavoratori part-time vengono conteggiati pro-quota.

Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94, al rappresentante vengono concessi permessi retribuiti pari a 12 ore all'anno per dipendente nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti a 30 ore all'anno nelle aziende o unità produttive da 6 a 15 dipendenti.

L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Non vengono imputati ai permessi suddetti le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 D.Lgs. 626/94 punti b), c), d), g), i), l).

4) Rappresentante dei lavoratori: Aziende o unità produttive con più dl 15 dipendenti

Il numero minimo dei rappresentanti è quello previsto dal comma 6 dell'art. 18 del D.Lgs. 626/94:

- n. 1 rappresentante nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;

- n. 2 rappresentanti nelle unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti.

L'individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene con le modalità di seguito indicate:

- nelle aziende in cui siano elette le R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie) il rappresentante verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale designazione, per la ratifica; l'assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;

- nelle aziende in cui le R.S.U. non siano state ancora costituite, pur essendo prevista dai C.C.N.L., il rappresentante è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione; nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali diverse dalle rappresentanze sindacali unitarie e nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno con le modalità e le procedure previste per le aziende fino a 15 dipendenti, di norma su iniziativa delle organizzazioni sindacali stipulanti.

Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 ad ogni rappresentante per la sicurezza vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per anno.

L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Non vengono imputate a tale monte ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94 lett. b), c), d), g), i), l).

5) Elezioni
Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.

Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.

Modalità elettorali

L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.

Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la direzione aziendale.

Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi pro-quota i lavoratori a tempo parziale.

Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale di elezione.

Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla direzione aziendale ed inviata all'Organismo Paritetico Provinciale.

Durata dell'incarico

Il R.L.S. resta in carica per 3 anni ovvero sino alla durata in carica della R.S.U. e comunque non oltre la elezione della R.S.U. stessa; il rappresentante è rieleggibile.

Nel caso di dimissioni, il R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.

tal caso al rappresentante spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni.

Su iniziativa dei lavoratori, il rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla direzione aziendale.

In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.

Ai R.L.S. sono comunque applicabili in conformità al punto 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94 le tutele previste dalla Legge 300/70.

Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico

In applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 al rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.

Il rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4 comma 3.

Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.

Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

La consultazione preventiva di cui all'art. 19, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 verrà effettuata dall'azienda in modo da consentire al rappresentante di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia comunemente valutata necessaria tra la direzione aziendale e il rappresentante.

Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.

Riunioni periodiche

Le riunioni periodiche di cui all'art. 11 del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.

Il rappresentante potrà richiederne un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11.

Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere la convocazione di una apposita riunione. Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal R.L.S. dal rappresentante della direzione aziendale.

6) Rappresentante dei lavoratori: Formazione

Il rappresentante riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la formazione prevista dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs. n. 626, sempreché non l'abbia già ricevuta.

Il tutto in sintonia con quanto disposto dagli O.P.P. laddove costituiti e funzionanti.

Tale formazione sarà svolta con un programma di 32 ore, con l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente accordo e riguarderà:

- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;

- conoscenze fondamentali sui risc hi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;

- metodologie sulla valutazione del rischio;

- metodologie minime di comunicazione.

7) Addetti al pronto soccorso e prevenzione incendi

I lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza riceveranno una formazione ed informazione specifica in sintonia con le disposizioni di legge.

8) Abrogazioni

L'introduzione del D.Lgs. 626/96 ha determinato nuove modalità comportamentali e di approccio alle tematiche della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro: le parti pertanto convengono di abrogare le disposizioni contenute nel C.C.N.L. laddove queste non siano più attuali o comunque superati dalla legislazione.

Nota a verbale

Per le aziende strutturate con organizzazione aziendale complessa o con più cantieri produttivi fra loro distanti, le parti dovranno definire, al proprio livello contrattuale, le modalità per l'effettivo esercizio della rappresentanza alla sicurezza più idonea a garantire la tutela dei lavoratori nel rispetto delle leggi vigenti.

 

Formazione e informazione dei lavoratori

 

 

Le aziende favoriranno la partecipazione dei propri addetti ed eventuali corsi sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro organizzati dai competenti Enti pubblici o concordemente individuati dalle parti, concedendo permessi compatibili con la forza lavoro e le proprie esigenze tecnico-produttive e concorrendo con quattro ore di retribuzione a corso, per ciascun dipendente frequentante il corso.

Le parti hanno definito dei percorsi formativi in relazione alle varie tipologie e casistiche presenti nelle aziende, secondo lo schema allegato.

L'informazione può essere completata ai lavoratori anche con l'ausilio di opuscoli, eventualmente monografici e mirati.

 

 

Tipologia

 

Lavoratori in forza da almeno un anno

 

Lavoratori in forza da meno di un anno

 

Trasf. Reparto cambio mansione

 

Introduzione nuove tecnologie nuove sostanze

 

Informazione per i lavoratori

 

Oggetto

 

(Norma transitoria; vale in fase di prima applicazione a regime
a) Sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia.
b) Contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto ed alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta.

 

a) Sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia.
b) Contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto ed alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta.

 

a) Sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia: cenni.
b) Contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto ed alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta: richiami.
c) Indicazioni ed elementi relativi ai rischi ed alle problematiche concernenti il nuovo o la nuova mansione.

 

a) Sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia: cenni.
b) Contenuti art. 21 con riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto ed alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta: richiami.
c) Indicazioni ed elementi relativi ai rischi ed alle problematiche connessi alle nuove sostanze introdotte ed alle nuove tecnologie.

 

Formazione per i lavoratori

 

Criteri di aggregazione dei lavoratori

 

1) Gruppi di rischio
2) Mansioni omogenee
3) Mansioni particolari

 

1) Gruppi di rischio
2) Mansioni omogenee
3) Mansioni particolari

 

1) Gruppi di rischio
2) Mansioni omogenee
3) Mansioni particolari

 

1) Gruppi di rischio
2) Mansioni omogenee
3) Mansioni particolari

 

Contenuti

 

Richiami sui comportamenti da tenere:
a) in relazione a rischi specifici e particolari
b) in caso di eventi anomali

 

Comportamenti da tenere:
a) normalmente
b) in relazione ai rischi specifici e particolari
c) in caso di eventi anomali

 

Comportamenti da tenere con specifico riferimento alle fattispecie di interesse:
a) normalmente
b) in relazione ai rischi specifici e particolari
c) in caso di eventi anomali

 

Comportamenti da tenere, con specifico riferimento alle fattispecie di interesse:
a) normalmente
b) in relazione ai rischi specifici e particolari
c) in caso di eventi anomali

 

Durata complessiva
Informazione
formazione

 

4 ore

 

4 ore

 

2 ore

 

4 ore

 

 

 

Classificazione del personale - Declaratorie

 

 

Modifiche ed integrazioni alle declaratorie ed ai profili professionali, decorrente dall'1.1.2000

Categoria C/S

1. Responsabile del Sistema Qualità in stabilimento che interpretando e seguendo tutte le procedure e le istruzioni operative assicuri il conseguimento degli obiettivi previsti dal sistema istruendo anche il personale.

Categoria C2

Profili professionali

1. Addetti alla conduzione di macchine complesse di produzione per le quali è necessaria un'appropriata conoscenza del processo tecnologico, i quali eseguano normalmente interventi di manutenzione, grazie alla capacità interpretativa di schemi costruttivi, siano essi di natura meccanica, elettrica ed elettronica, al fine di assicurare la piena efficienza della macchina stessa.

2. Addetto al laboratorio tecnico che esegue tutte le prove sui materiali e prodotti finiti previste dalle normative in corso, in tema di qualità, utilizzando le apposite apparecchiature.

Declaratoria

Aggiungere: "... e forniscono sistematiche informazioni sull'andamento dell'unità di processo alla conduzione della quale sono addetti".

Categoria E1
Profili professionali

Togliere i punti: 2, 7, 8.

Categoria E2
Profili professionali

Togliere i punti: 5, 9, 10.

Categoria F
Profili professionali

Togliere gli addetti indicati ai punti 1, 4.

Categoria D2

Sostituire il punto 1 come segue:

"conduttori di mezzi semoventi quali ad esempio autogru, gru a bracci o cavalletto o a ponte, buldozer, pale meccaniche, automezzi per i quali sia prevista la patente di grado "E".

Inserire il seguente punto 13:

"conduttori di carrelli semoventi a pinza o a forca che - conoscendo le caratteristiche strutturali, funzionali ed operative del mezzo loro affidato - siano in grado di effettuare il montaggio dei pezzi di ricambio del mezzo stesso e che effettuino il carico-scarico di materiale in base ai relativi documenti".

Inserire il seguente punto 14: "per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti al cambio stampi e lavoratori addetti al controllo e al funzionamento delle presse automatiche".

Categoria E2

Sostituire il punto 4 con il seguente:

"lavoratori addetti alla selezione e/o confezione di pacchi di materiale essiccato o cotto.".

In fondo al punto 2 aggiungere:

"... nonché carrellisti addetti allo scarico della linea o che effettuino operazioni semplici similari".

Aggiungere il seguente punto 13: "per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti allo scarico di essiccatoi rotanti".

 

Commissione tecnica paritetica per l'inquadramento del personale

 

 

Una Commissione paritetica - che sarà costituita entro il 30.11.1999 - valuterà il possibile diverso impianto della classificazione del personale sulla base dei

seguenti elementi:

a) l'aderenza dell'attuale sistema classificatorio con quanto prevedibile circa il contenuto ed il fabbisogno professionale dei settori;

b) significativi avanzamenti tecnologici nelle aziende dei settori e conseguenti strutturali modifiche nella organizzazione della prosecuzione e dei servizi che determinano l'affermarsi di nuove e diverse figure professionali;

c) modalità di valorizzazione della polifunzionalità diffusa, sulla base di criteri oggettivi.

A seguito della valutazione di questi elementi, la Commissione elaborerà un sistema di inquadramento strutturato per aree professionali e raggruppamenti articolati in profili e livelli retributivi.

La relativa proposta verrà presentata - almeno 6 mesi prima della scadenza del prossimo rinnovo della parte normativa del C.C.N.L. - alle parti stipulanti che valuteranno - in sede di rinnovo contrattuale - la sua applicabilità, con il rinnovo del nuovo contratto, sia sotto il profilo della idoneità a soddisfare le esigenze dell'organizzazione del lavoro, sia sotto quello della compatibilità dei costi.

 

Apprendistato

 

 

Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

L'assunzione dell'apprendista è sempre fatta con un periodo di prova non superiore ad un mese.

A decorrere dalla data di stipula del presente contratto possono essere assunti con contratto di apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle categorie E2, E1, D2, D1, C2, C1, CS, B2, B1. La durata massima del periodo di apprendistato è rispettivamente di mesi 24 (per la categoria E2, E1 ,D2, D1) mesi 36 (per la categoria C e CS) e mesi 48 (per la categoria B1 e B2).

Gli apprendisti sono inquadrati, ove confermati in servizio alla scadenza del periodo suddetto, nella categoria relativa alla qualifica che avranno acquisito.

Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore verrà retribuito con un compenso pari alle percentuali appresso indicate del minimo tabellare, indennità di contingenza e E.D.R., della categoria di qualificazione corrispondente.

 

 

Semestri

 

 

- 1°

 

65%;

 

- 2°

 

70%;

 

- 3°

 

75%;

 

- 4°

 

80%;

 

- 5° e successivi

 

90%.

 

 

L'addestramento dell'apprendista, ai sensi dell'art. 16 della legge 24.6.1997, n. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna. Per la partecipazione a tali iniziative è destinato un monte ore di 120 ore annue retribuite, ridotto a 80 ore, ove l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato di qualifica idoneo rispetto all'attività da svolgere.

Entro il 30.10.1999 verrà costituita una Commissione paritetica che con riferimento alla normativa della legge 24.6.1997, n. 196 avrà il compito di predisporre il testo di un'intesa quadro sui contenuti delle attività formative e sui relativi aspetti operativi. Tale testo verrà sottoposto all'approvazione delle parti stipulanti il presente contratto. L'Osservatorio Nazionale di settore raccoglierà periodicamente i dati relativi alle attività formative svolte per valutarne gli esiti e l'efficacia.

Dichiarazione a verbale

Per quanto riguarda il trattamento economico in caso di malattia ed infortunio degli apprendisti, ferme restando le percentuali di cui sopra, resta confermato che le aziende si faranno carico di trattamenti economici non superiori a quelli integrativi previsti dall'art. ... per gli operai.

 

Contratto a termine

 

 

Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dagli Accordi Interconfederali.

Ferma restando la possibilità di ricorso ad assunzioni con contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopra citate, l'apposizione di un termine di durata al contratto di assunzione è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, primo comma, della legge 23 febbraio 1987, n. 56, nelle seguenti ipotesi:

a) per sostituire i lavoratori assenti per ferie, aspettativa o affiancamento nel caso di lavoratori per i quali è prevedibile la prossima uscita dall'azienda per pensionamento e/o dimissioni;

b) per l'esecuzione di commesse o ordini di lavoro aventi termini di consegna urgenti, non rispettabili in base al normale organico ed ai normali programmi di lavoro;

c) aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;

d) per l'esecuzione di commesse che, per la specifica del prodotto o delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle normalmente impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;

e) esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo non avente carattere eccezionale o occasionale e non ancora strutturalmente definito.

Il numero di lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine nelle ipotesi indicate al comma precedente è pari al 12% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva; l'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata ad unità intera superiore.

Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5 resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non potrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda.

Qualora se ne ravvisi la necessità con accordo collettivo stipulato con la R.S.U., o in mancanza con le OO.SS. locali le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.

L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi indicate al secondo comma, procederà all'assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla R.S.U., o in mancanza alle OO.SS. locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.

 

Lavoro interinale

 

 

Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lett. b) e c) dell'art. 1, comma 2 della legge stessa, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. A), art. 1, comma 2 della Legge n. 196/97 citata:

1) esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a termine secondo la legislazione vigente o le vigenti disposizioni contrattuali;

2) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente.

I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie contrattuali di cui ai precedenti numeri 1 e 2 non potranno superare in media trimestrale il 10% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.

L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.

Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non potrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda.

Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. A) della legge 196/97, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo, sono esclusivamente quelle inquadrate nella categoria F della scala classificatoria.

L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U. o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L., il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.

Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro cinque giorni successivi alla stipula del contratto.

Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

 

Previdenza complementare

 

 

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti nonché lo statuto del Fondo previdenza FONDAPI e le relative disposizioni regolamentari.

Ai lavoratori eletti negli Organismi statutari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle Aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comunicata dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso.

Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statutari, le Aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori, anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi, non contrasti con le vigenti previsioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo alle Aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale

N.B.: La praticabilità di quanto previsto dall'ultimo comma dovrà essere previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale.

Nota a verbale

L'ANIEM conferma la propria disponibilità a esaminare con FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL il tema dell'ammontare del T.F.R. destinato alla Previdenza Complementare di concerto con le altre Fonti Istitutive del FONDAPI e comunque non inferiore al 30%.

 

Orario di lavoro - Banca ore

 

 

Ferma restando l'operatività della clausola contrattuale relativa al godimento delle 64 ore dei permessi per deduzione dell'orario di lavoro, di cui al punto B dell'art. 14 del C.C.N.L. 28.11.1994, si conviene l'istituzione di una Banca ore individuale operante dall'1.1.2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno:

a) i permessi di R.O.L. eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione;

b) le ore a fronte delle ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo).

I permessi confluiti nella Banca ore individuale saranno fruiti da parte dei lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.

Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento.

L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.

Nel mese di dicembre del 2001 le parti procederanno ad una verifica dei risultati dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.

 

Riduzione di orario

 

 

Per il personale su tre turni avvicendati in aggiunta alla riduzione in atto dell'orario di lavoro annuo saranno riconosciute le seguenti ulteriori misure, computabili e godibili secondo le modalità di cui al punto 3 dell'art. 14 del C.C.N.L.:

- 4 ore dall'1.1.2001;

- 4 ore dall'1.1.2002;

- 4 ore dall'1.7.2003.

Tali ulteriori riduzioni di orario, se non fruite entro l'anno con le modalità di cui al menzionato art. 14 punto 3 del contratto, confluiscono nella Banca ore individuale alle condizioni previste dal ... (Banca ore).

Le riduzioni di cui sopra saranno assorbite da eventuali riduzioni definite da accordi aziendali vigenti.

Dichiarazione a verbale

Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle Parti sociali, le Parti concordano che, nel caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il precedente accordo.

 

Aumenti retributivi

 

 

Gruppi

 

Dall'1.10.1999

 

Dall'1.10.2000

 

Totale
aumenti

 

AS

 

53.000

 

64.900

 

117.900

 

A

 

44.600

 

54.600

 

99.200

 

B

 

36.400

 

44.500

 

80.900

 

CS

 

33.300

 

40.700

 

74.000

 

C

 

31.800

 

38.900

 

70.700

 

D

 

29.600

 

36.300

 

65.900

 

E

 

27.400

 

33.700

 

61.100

 

F

 

24.100

 

29.500

 

53.600

 

 

 

Una tantum

 

 

Ai lavoratori in forza alla data del 30.9.1999 è corrisposto un importo forfettario di lire 150.000 lorde suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° aprile - 30 settembre 1999. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R..

Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione del mese di ottobre 1999, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° marzo - 30 settembre 1999 con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° aprile - 30 settembre 1999 fruiscano di trattamenti di C.I.G., di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo dell'una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

 

Decorrenza e durata

 

 

Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 1999 ed avrà vigore fino a tutto il 30 settembre 2003; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 30 settembre 2001.

Esso si intenderà automaticamente prorogato di un anno se non verrà disdetto tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata A.R..

 

Commissione paritetica per la revisione del testo contrattuale

 

 

Le parti stipulanti si impegnano ad istituire dal 31.10.1999 una Commissione Tecnica Paritetica con lo scopo di procedere alla revisione del testo contrattuale e con l'obiettivo di completare i lavori in tempo utile per la stesura del medesimo.

 

Verbale di accordo - Fondo di previdenza integrativa

 

 

Tra:

- l'ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili

e

- la FeNEAL-UIL;

- la FILCA-CISL;

- la FILLEA-CGIL

Premesso

che nel C.N.L. 28.11.1994 e nel Verbale di Accordo del 20.3.1997 è prevista l'istituzione di un Fondo di Previdenza Integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento; manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle di cui alla sfera di applicazione del C.C.N.L. 28.11.1994;

preso atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia tra ANIEM e le suddette Organizzazioni Sindacali;

Si conviene quanto segue

1) ANIEM e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL riconoscono il FONDAPI quale Fondo di Previdenza Complementare del settore;

2) la contribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende del settore materiali lapidei e affini rispetterà quanto stabilito in materia di contributi e decorrenza dal Verbale di Accordo del 20.3.1997;

3) con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel settore, cui è applicabile la normativa relativa al Fondo, verrà riconosciuta una quota una tantum per l'istituzione del Fondo stesso pari a lire 2.000 per lavoratore occupato, a carico dell'azienda, come previsto dal Protocollo istitutivo di FONDAPI. Tale somma verrà conteggiata e versata al Fondo stesso con la retribuzione del mese di ...

) la quota di iscrizione è fissata in lire 22.000.