LAPIDEI (PICCOLA INDUSTRIA) - ACCR(05/11/99)

 

 

 

Costituzione delle parti

 

 

Il 5 novembre 1999, in Verona;

tra:

- l'ANIEM-CONFAPI;

e

- la FENEAL-UIL;

- la FILCA-CISL;

- la FILLEA-CGIL.

si è stipulato il presente accordo per il rinnovo per il C.C.N.L. 10 novembre 1994 per gli addetti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

 

Relazioni sindacali e industriali

 

 

Premessa

1) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro nell' assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell' occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993 e il "patto sociale per lo sviluppo e l' occupazione" del 22 dicembre 1998, ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:

- attribuendo all'autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;

- regolando l' assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.

2) A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle R.S.U., a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.

3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l' impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di settore o quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l' osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993 e del Patto Sociale del 22 dicembre 1998.

5) La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal C.C.N.L. e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del C.C.N.L. in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati. Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali, in base alla prassi vigente in applicazione del C.C.N.L. 19 novembre 1990.

Nelle aree territoriali nelle quali si svolgerà la contrattazione territoriale non potrà avere luogo quella aziendale.

Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra.

Ai fini sopra indicati un gruppo di lavoro nell' ambito dell' Osservatorio opererà una ..............

Le parti confermano che nelle zone dove si attuerà la contrattazione territoriale interprovinciale, regionale o interregionale verrà adottata, previa verifica, una regolamentazione specifica per il settore degli inerti.

6) La contrattazione di secondo livello è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993 e del Patto sociale del 22 dicembre 1998 nello spirito dell' attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.

Nota a verbale

Nei territori in cui venga istituita per la prima volta la contrattazione provinciale o territoriale, in presenza di aziende con contrattazione consolidata, le parti possono decidere di derogare dalla contrattazione territoriale e, in alternativa, proseguire con quella aziendale.

Procedura di rinnovo del C.C.N.L.

Il contratto nazionale ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per quella retributiva.

La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l' apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.

La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenze del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell' occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 e del Patto Sociale del 22 dicembre 1998.

La violazione del periodo di raffreddamento come definito al secondo comma del presente articolo comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa l' anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale secondo quando previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dal Patto Sociale del 22 dicembre 1998.

Procedure di rinnovo degli accordi di secondo livello

Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del C.C.N.L..

Gli accordi di secondo livello secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio ?? rinnovabili nel rispetto del principio dell' autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Le richieste di rinnovo degli accordi di secondo livello dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l' apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell' accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.

Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell' accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di apertura della trattativa.

Nel caso di controversia interpretativa sull' applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di secondo livello, ciascuna delle parti può chiedere l' intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.

Inoltre le Organizzazioni stipulanti a livello nazionale sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra, intervenendo anche nel caso di impedimento per l' esercizio della contrattazione di secondo livello.

A tale scopo (per agevolare la contrattazione e i suoi contenuti) potranno essere concordati a livello territoriale degli indicatori utili in particolare per la definizione del premio di risultato per i quali uno schema indicativo è riportato in allegato al presente C.C.N.L..

 

ART. 53 : Ambiente di lavoro

 

 

Le parti nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e sicurezza del lavoro, esamineranno nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Paritetico previsto dal vigente C.C.N.L., le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore lapideo che venissero avanzate in Italia e nell'ambito della CEE.

Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli organismi legislativi o amministrativi, sia per l'attività di escavazione sia per quella di lavorazione dei materiali lapidei. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti degli Enti Locali (Regioni, Province, ecc.).

Allo scopo viene costituita all'interno dell'Osservatorio una specifica commissione incaricata di seguire le problematiche relative all'ambiente ed alla salute e sicurezza.

La Commissione avrà il compito anche di raccogliere ed esaminare i dati sull'andamento infortunistico e sulla tipologia degli stessi ed ogni altro elemento utile, proveniente direttamente dalle parti o dalle fonti istituzionali (INAIL, ASL, Enti di ricerca…).

Tali dati saranno successivamente elaborati e formeranno oggetto di esame in apposito incontro tra le parti a livello nazionale nel quale verranno individuate ed elaborate eventuali proposte da proporre sul piano normativo.

Inoltre per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale e comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alla Commissione dell'Osservatorio, per attivare le indicazioni ed i suggerimenti che possano essere utilizzati nelle singole sedi periferiche quali basi di supporto nei confronti delle Istituzioni.

In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti dando in tal caso al R.L.S. preventiva informazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'Azienda intende adottare.

In aree territoriali caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore, potranno essere costituiti Comitati Paritetici i quali studieranno i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica e suggeriranno eventuali misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.

Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali contraenti e da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti a Confapi; la partecipazione al Comitato è gratuita.

 

ART. 53 bis : Visite mediche

 

 

I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.

Nell'effettuazione delle visite mediche si procederà come segue:

1. ai lavoratori verrà data adeguata informazione e preavviso in merito all'effettuazione delle visite mediche (luogo e calendario), da effettuarsi di norma ad inizio turno di lavoro;

2. il tempo delle stesse, qualora non siano effettuate durante il normale orario di lavoro, verrà retribuito con la retribuzione oraria senza maggiorazione alcuna.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi in materia.

 

ART. 53 ter : Rappresentante per la sicurezza

 

 

In applicazione del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, e considerato quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 27 ottobre 1995 stipulato tra CONFAPI e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL, UIL, si disciplina:

1) Organismi paritetici provinciali

Laddove a livello provinciale, ovvero a livello territoriale definito di comune accordo: siano stati costituiti e siano operanti gli organismi partitetici provinciali, le parti concordano di fare riferimento agli stessi per le problematiche e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 19.9.1994 n. 626;

2) Coordinamento tra C.P. E O.P.P.

Nei territori in cui siano stati costituiti e siano operanti i Comitati Paritetici di cui al penultimo comma dell'art. 53 del vigente C.C.N.L., i compiti propri dell'O.P.P. saranno svolti da tali organismi.

Al riguardo resta inteso che all'O.P.P. si farà riferimento, quale seconda istanza di composizione delle controversie, in tutti i casi in cui all'interno dei C.P. insorgano difficoltà nella definizione di situazioni di competenza che, anche a giudizio di una sola parte, rivestano rilevanza generale.

3) Rappresentanti dei lavoratori: Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti

Ai fini dell'applicazione delle classi dimensionali previste dal punto 3) e 4) del presente accordo, sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti iscritti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali; i lavoratori part-time vengono conteggiati pro-quota.

Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94, al rappresentante vengono concessi permessi retribuiti pari ad 12 ore all'anno per dipendente nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti a 30 ore all'anno nelle aziende o unità produttive da 6 a 15 dipendenti.

L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Non vengono imputati ai permessi suddetti le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 D.Lgs. 626/94 punti b), c), d), g), i), l).

4) Rappresentante dei lavoratori aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti

Il numero minimo dei rappresentanti è quello previsto dal comma 6 dell'art. 18 del D.Lgs. 626/94;

- n. 1 rappresentante nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;

- n. 2 rappresentanti nelle unità produttive da 201 a 1000 dipendenti.

L'individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene con le modalità di seguito indicate:

- nelle aziende in cui siano elette le R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie) il rappresentante verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale designazione, per la ratifica; l'assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;

- nelle aziende in cui le R.S.U. non siano state ancora costituite, pur essendo prevista dai C.C.N.L., il rappresentante è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione;

- nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali diverse dalle rappresentanze sindacali unitarie e nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno con le modalità e le procedure previste per le aziende fino a 15 dipendenti, di norma su iniziativa delle organizzazioni sindacali stipulanti.

Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626, ad ogni rappresentante per la sicurezza vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per anno.

L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Non vengono imputate a tale monte ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94 lettere b), c), d), g), i), l).

5) Elezioni

Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.

Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.

Modalità elettorali

L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.

Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la direzione aziendale.

Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi pro-quota i lavoratori a tempo parziale.

Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale di elezione

Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla direzione aziendale ed inviata all'organismo paritetico provinciale.

Durata dell'incarico

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3 anni ovvero sino alla durata in carica della rappresentanza sindacale unitaria e comunque non oltre la elezione della rappresentanza sindacale unitaria stessa; il rappresentante è rieleggibile.

Nel caso di dimissioni il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.

In tal caso al rappresentante spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni.

Su iniziativa dei lavoratori il rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla direzione aziendale.

In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.

Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili in conformità al punto 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94 le tutele previste dalla legge 300/70.

Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico

In applicazione dell'art. 19, comma 1, lettere e), ed f del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 al rappresentante verranno fomite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.

Il rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4 comma 3.

Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.

Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

consultazione preventiva di cui all'art. 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 verrà effettuata dall'azienda in modo da consentire al rappresentante di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia comunemente valutata necessaria tra la direzione aziendale e il rappresentante.

Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.

Riunioni periodiche

Le riunioni periodiche di cui all'art. 11 del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.

Il rappresentante potrà richiederne un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11.

Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere la convocazione di una apposita riunione. Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della direzione aziendale. 6) Rappresentante dei lavoratori: formazione

Il rappresentante riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la formazione prevista dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs. n. 626, sempreché non l'abbia gi&a grave; ricevuta.

Il tutto in sintonia con quanto disposto dagli O.P.P. laddove costituiti e funzionanti.

Tale formazione sarà svolta con un programma di 32 ore, con l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente accordo e riguarderà:

- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;

- conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;

- metodologie sulla valutazione del rischio;

- metodologie minime di comunicazione.

7) Addetti al pronto soccorso e prevenzione incendi

I lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza riceveranno una formazione ed informazione specifica in sintonia con le disposizioni di legge.

8) Abrogazioni

L'introduzione del D.Lgs. 626/96 ha determinato nuove modalità comportamentali e di approccio alle tematiche della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro: le parti pertanto convengono di abrogare le disposizioni contenute nel C.C.N.L. laddove queste non siano più attuali o comunque superati dalla legislazione.

Nota a verbale

Per le aziende strutturate con organizzazione aziendale complessa o con più cantieri produttivi fra loro distanti, le parti dovranno definire, al proprio livello contrattuale, le modalità per l'effettivo esercizio della rappresentanza alla sicurezza più idonee a garantire la tutela dei lavoratori nel rispetto delle leggi vigenti.

 

ART. 53 quater : Formazione e informazione dei lavoratori

 

 

Le aziende favoriranno la partecipazione dei propri addetti ed eventuali corsi sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro organizzati dai competenti Enti pubblici o concordemente individuati dalle parti, concedendo permessi compatibili con la forza lavoro e le proprie esigenze tecnico-produttive e concorrendo con quattro ore di retribuzione a corso, per ciascun dipendente frequentante il corso.

Le parti hanno definito dei percorsi formativi in relazione alle varie tipologie e casistiche presenti nelle aziende, secondo lo schema allegato.

L'informazione può essere completata ai lavoratori anche con l'ausilio di opuscoli, eventualmente monografici e mirati.

 

 

Tipologia

 

Lavoratori in forza da almeno un anno

 

Lavoratori in forza da meno di un anno

 

Trasf. Reparto cambio mansione

 

Introduzione nuove tecnologie nuove sostanze

 

Informazione per i lavoratori

 

Oggetto

 

(Norma transitoria; vale in fase di prima applicazione a regime
a) Sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia.
b) Contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto ed alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta.

 

a) Sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia.
b) Contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto ed alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta.

 

a) Sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia: cenni.
b) Contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto ed alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta: richiami.
c) Indicazioni ed elementi relativi ai rischi ed alle problematiche concernenti il nuovo o la nuova mansione.

 

a) Sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia: cenni.
b) Contenuti art. 21 con riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto ed alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta: richiami.
c) Indicazioni ed elementi relativi ai rischi ed alle problematiche connessi alle nuove sostanze introdotte ed alle nuove tecnologie.

 

Formazione per i lavoratori

 

Criteri di aggregazione dei lavoratori

 

1) Gruppi di rischio
2) Mansioni omogenee
3) Mansioni particolari

 

1) Gruppi di rischio
2) Mansioni omogenee
3) Mansioni particolari

 

1) Gruppi di rischio
2) Mansioni omogenee
3) Mansioni particolari

 

1) Gruppi di rischio
2) Mansioni omogenee
3) Mansioni particolari

 

Contenuti

 

Richiami sui comportamenti da tenere:
a) in relazione a rischi specifici e particolari
b) in caso di eventi anomali

 

Comportamenti da tenere:
a) normalmente
b) in relazione ai rischi specifici e particolari
c) in caso di eventi anomali

 

Comportamenti da tenere con specifico riferimento alle fattispecie di interesse:
a) normalmente
b) in relazione ai rischi specifici e particolari
c) in caso di eventi anomali

 

Comportamenti da tenere, con specifico riferimento alle fattispecie di interesse:
a) normalmente
b) in relazione ai rischi specifici e particolari
c) in caso di eventi anomali

 

Durata complessiva
Informazione
formazione

 

4 ore

 

4 ore

 

2 ore

 

4 ore

 

 

 

ART. 3 : Apprendistato

 

 

a) Norme generali

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dal presente articolo.

Per quanto non espressamente contemplato nelle disposizioni di cui sopra all'apprendista si applicano le norme previste dal presente contratto.

È possibile l'assunzione di apprendista part-time; in tal caso tutti gli istituti contrattuali e di legge saranno riparametrati in percentuale rispetto all'orario svolto.

b) Periodo di prova

Il periodo di prova non potrà superare le 4 settimane di effettiva prestazione.

Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e di indennità sostitutiva, con il solo pagamento delle ore effettivamente prestate.

Il periodo di prova sarà computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato sia agli effetti dell'anzianità di servizio.

c) Durata

Il periodo di apprendistato avrà la durata massima di 4 anni.

Nel caso di apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laurea, non idonei rispetto alle mansioni ed all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato non potrà superare i 36 mesi.

Nel caso di apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laurea, idonei rispetto alle mansioni ed all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato non potrà superare i 24 mesi.

Ai fini della durata dell'apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda lapidea in mansioni analoghe e debitamente certificati all'atto di assunzione.

La durata massima per il VII livello è di 36 mesi

Non è ammesso la stipula di contratti per il livello VIII.

d) Retribuzione

La paga base e la contingenza dell'apprendista sono calcolate in percentuale ed in relazione alla durata dell'apprendistato, come da allegata tabella, in riferimento ai livelli di inquadramento finali.

Il premio di risultato e/o gli altri premi aziendali o provinciali, comunque denominati, verranno erogati sulla base degli accordi stessi.

Nell'ambito della stessa azienda, l'imponibile fiscale dell'apprendista non potrà comunque superare l'imponibile fiscale di un lavoratore di pari livello.

 

 

1° semestre

 

24 mesi

 

36 mesi

 

48 mesi

 

 

80%

 

70%

 

60%

 

2° semestre

 

85%

 

75%

 

65%

 

3° semestre

 

90%

 

80%

 

70%

 

4° semestre

 

95%

 

85%

 

75%

 

5° semestre

 

 

 

90%

 

80%

 

6° semestre

 

 

 

95%

 

85%

 

7° semestre

 

 

 

 

 

90%

 

8° semestre

 

 

 

 

 

95%

 

 

e) Malattia ed infortunio

All'apprendista non in prova verrà corrisposto un trattamento economico pari all'onere che le aziende sopportano in caso di malattia e infortunio, per gli operai ed impiegati.

f) Formazione

Gli apprendisti sono tenuti a partecipare alle iniziative formative predisposte dall'azienda secondo le normative di legge.

L'attività formativa complementare è pari a 120 ore annue, strutturata in forma modulare, i cui contenuti saranno a carattere trasversale, professionalizzante ed operativo:

A. Modulo - Entrata - Verifica annuale

Attività interna. Accoglienza, valutazione del livello di ingresso dell'apprendista, valutazione delle competenze possedute dall'apprendista, valutazione dei processi di lavorazione riferiti alla professionalità da acquisire in termini di conoscenze tecnico-operative e di competenze relazionali nell'ambiente di lavoro, individuazione dei fabbisogni formativi.

Definizione del patto formativo tra apprendista e struttura formativa con conseguente costruzione del percorso formativo individuale.

Annualmente viene effettuata una verifica dell'andamento formativo in termini di competenze raggiunte e di obiettivi formativi conseguiti.

Allo scopo di verificare l'andamento del percorso formativo e di mettere in atto eventuali modifiche per una migliore taratura del corso, il percorso formativo sarà monitorato periodicamente dal coordinatore del corso con particolare riferimento ai contenuti svolti, alla metodologia, agii aspetti organizzativi al clima del corso.

2. Modulo - Sviluppo competenze di base.

Attività esterna. Il modulo a carattere propedeutico ed ha la funzione di presentare le logiche di funzionamento dell'azienda come organizzazione complessa e di informare sugli aspetti relativi alla legislazione sul lavoro ed alla sicurezza. In particolare, verranno trattati argomenti su:

Competenze relazionali

- Comunicazione interna ed esterna; la comunicazione nell'ambito del lavoro.

- Analizzare e risolvere situazioni problematiche.

Organizzazione ed economia

- Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa.

- Conoscere i principali elementi economici e commerciali dell'impresa:

a) le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa (produttività, efficacia ed efficienza);

b) il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, EURO, ...);

- Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente.

- Sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità anche in forma associata.

Disciplina del rapporto di lavoro

- Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali.

- Conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori.

- Conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.

Sicurezza sul lavoro

- Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro.

- Conoscere i principali fattori di rischio.

- Conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.

Particolare aspetto verrà inoltre dedicato al consolidamento e eventuale recupero di conoscenze linguistico-matematiche. Le conoscenze matematiche verranno recuperate e approfondite all'interno dei moduli inerenti le competenze tecnico-professionali e a carattere operativo. Il recupero delle conoscenze linguistiche avverrà attraverso l'elaborazione di semplici documenti di memorizzazione degli argomenti trattati utilizzando i supporti informatici.

3. Modulo. Sviluppo competenze tecnico-professionali Attività esterna. Le competenze di tipo tecnico devono tendere ai seguenti obiettivi:

- Conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale.

- Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità.

- Conoscere e saper utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale.

- Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

4. Modulo - Contenuti a carattere operativo

Attività interna. Obiettivo è stabilire un collegamento tra formazione teorico-pratica e l'addestramento al lavoro per affrancamento. Le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro pratica tenderanno principalmente all'utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro), le tecniche e i metodi di lavoro.

Durata dei moduli in ore

Apprendisti

 

 

1° anno

 

2° anno

 

3° anno

 

4° anno

 

Totale

 

1. modulo

 

1. modulo

 

1. modulo

 

1. modulo

 

 

 

2. modulo

 

2. modulo

 

2. modulo

 

2. modulo

 

 

 

3. modulo

 

3. modulo

 

3. modulo

 

3. modulo

 

 

 

4. modulo

 

4. modulo

 

4. modulo

 

4. modulo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale: 120

 

Totale: 120

 

Totale: 120

 

Totale: 120

 

480

 

 

Apprendisti con titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laurea non idonei rispetto all'attività da svolgere.

 

 

1° anno

 

2° anno

 

3° anno

 

Totale

 

1. modulo

 

1. modulo

 

1. modulo

 

 

 

2. modulo

 

2. modulo

 

2. modulo

 

 

 

3. modulo

 

3. modulo

 

3. modulo

 

 

 

4. modulo

 

4. modulo

 

4. modulo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale: 100

 

Totale: 100

 

Totale: 100

 

300

 

 

Apprendisti con titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laurea idonei rispetto all'attività da svolgere.

 

 

1° anno

 

2° anno

 

Totale

 

1. modulo

 

1. modulo

 

 

 

2. modulo

 

2. modulo

 

 

 

3. modulo

 

3. modulo

 

 

 

4. modulo

 

4. modulo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale: 80

 

Totale: 80

 

160

 

 

Nota a verbale

Considerato l'assoluta novità introdotta dalla legge sull'apprendistato, la specifica della quantità delle ore nei singoli moduli verrà congiuntamente determinata sulla base delle esperienze che si andranno a costruire nelle singole realtà.

Crediti formativi

All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato, anche in mansioni non analoghe, sarà obbligato esclusivamente alla formazione tecnico-professionale mentre sarà esonerato dall'attività formativa con contenuti a carattere trasversale qualora già effettuata presso altri datori di lavoro.

All'atto di assunzione l'azienda richiederà all'apprendista di documentare l'eventuale attività formativa precedentemente svolta presso altra azienda ai fini del riconoscimento del credito formativo e comunque dell'esenzione della frequenza dei moduli formativi già completati.

Tutore

Il tutore nelle iniziative formative può essere identificato in lavoratori dell'azienda, di livello non inferiore all'apprendista ovvero consulenti esterni, aventi le esperienze professionali previste dalla normativa vigente.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e comunque nelle imprese artigiane la funzione di tutore può essere svolta dal titolare dell'impresa.

Il percorso formativo sarà seguito da un tutor aziendale e da un tutor della struttura formativa esterna. Queste figure supporteranno l'apprendista nel percorso formativo collaborando tra loro allo scopo di favorire una migliore contestualizzazione dell'azione formativa. È prevista la figura di un coordinatore del corso con compiti di responsabilità rispetto al progetto formativo e operativi rispetto agli adempimenti amministrativi.

Organismi paritetici

Potranno essere costituite delle Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione della formazione professionale. Compiti di tali commissioni sono:

A. individuare i centri di formazione professionali;

B. predisporre eventuali moduli formativi specifici per il territorio;

C. monitorare le esperienze formative svolte nel territorio;

D. validare la formazione effettuata.

Norma transitoria

La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore con la data di stipula del rinnovo contrattuale.

 

ART. 9 : Formazione professionale

 

 

Nota a verbale

Le parti, con riferimento anche a quanto previsto nel "Patto Sociale del 22 dicembre 1998", rilevano l'importanza della formazione e riqualificazione professionale, elemento centrale ai fini dell'arricchimento delle risorse umane e produttive, nell'ottica di:

- innalzamento della professionalità dei lavoratori e quindi miglior qualità del lavoro;

- opportunità di inserimento di nuova forza lavoro nell'azienda;

- riqualificazione di figure professionali in relazione all'introduzione di nuove tecnologie e lavorazioni.

Le parti concordano di intraprendere laddove possibile congiuntamente e comunque, ognuna nella propria sfera di autonomia e competenza, le più opportune iniziative in merito a quanto sopra, anche utilizzando le strutture formative, pubbliche e/o contrattuali esistenti nel settore delle costruzioni.

 

ART. 10 : Contratto a tempo detreminato - Lavoro temporaneo

 

 

Le parti, in attuazione del rinvio disposto dall'art. 23 della Legge 56/87, hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18.4.1962 n. 230, dall'art 8 bis Legge 25.3.1983 n. 79 e dall'art. 8 della Legge 223/91, dagli A.I. Confapi 13.5.1993 e 31.3.1995, è consentita la stipula di contratti a termine nonché, per i disposti della Legge 196/97 art. 1-11, è possibile la stipula dei contratti di lavoro temporaneo o interinale:

- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;

- esigenze di attività amministrativa, tecnica e commerciale per le quali non siano presenti professionalità specifiche nell'organigramma aziendale;

- punte di più intensa attività derivanti da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;

- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;

- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, ferie, congedi, corsi di formazione , con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;

- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;

- sperimentazione di nuovi moduli di orario di lavoro sia per esigenze tecnico-produttive sia come gestione di eventuali riduzioni dell'orario stesso;

- inserimento di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità;

- assistenze specifiche nel campo della prevenzione, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente;

- esigenze per partecipazione a fiere, mostre e mercati, per la pubblicizzazione di prodotti o direct-marketing.

Le parti convengono che il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine e con contratto di lavoro temporaneo, rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, non possono essere superiore al:

- 20% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore alle… unità e comunque non superiore ai lavoratori a tempo indeterminato;

- 12% per lo scaglione oltre i 100 dipendenti.

Le frazioni saranno arrotondate all'unità superiore.

I lavoratori assunti a tempo determinato hanno diritto di precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica.

Non possono essere stipulati contratti di lavoro temporaneo per le qualifiche inquadrate nel livello VIII, di esiguo contenuto professionale.

I contratti di lavoro temporaneo possono essere prorogati, con il consenso scritto del lavoratore temporaneo, per un periodo non superiore alla durata del primo contratto.

In relazione al rinvio disposto dall'art. 4, comma 2 della Legge 24.6.1997 n. 196 le parti hanno concordato che per i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, il premio di risultato matura nella misura, con le modalità e criteri previsti dai contratti collettivi aziendali e/o provinciali, istitutivi o di rinnovo di tale premio.

Le parti convengono sulla opportunità che i contratti di lavoro temporaneo siano indirizzati a rispondere a esigenze di breve durata. Convengono comunque di procedere ad una verifica sulle modalità di utilizzo dei due strumenti dopo il primo biennio di applicazione della presente normativa.

La Direzione Aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà le R.S.U. dell'andamento delle assunzioni effettuate con contratto di lavoro temporaneo utilizzato nell'arco del periodo considerato.

Per quanto concerne l'utilizzo del lavoro temporaneo vengono confermate inoltre le procedure informative previste dall'art. 7, comma 4 della Legge 196/97.

 

Previdenza complementare

 

 

Le parti, con specifico accordo del 29 luglio 1999, hanno individuato in FONDAPI il fondo di Previdenza della categoria.

Considerate la tempistica e le problematiche per l'adesione al FONDAPI, le parti si impegnano ad incontrarsi non appena assolti gli obblighi di legge al fine di poter definire le ulteriori modalità operative.

L'ammontare del T.F.R. da destinare a FONDAPI verrà definito successivamente e comunque non sarà inferiore al 35%.

 

Fondo di previdenza integrativa

 

 

Il giorno 29 luglio 1999,

tra:

ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili;

e

FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL;

Premesso

che nel C.C.N.L. 10.11.1994 e nel Verbale di accordo del 20.3.1997 è prevista l'istituzione di un fondo di Previdenza Integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei di cui alla sfera di applicazione del C.C.N.L. 10.11.1994;

preso atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia tra ANIEM e le suddette Organizzazioni Sindacali;

Si conviene quanto segue:

1. ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL riconoscono il FONDAPI quale Fondo di Previdenza Complementare del settore materiali lapidei e affini;

2. la contribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende del settore materiali lapidei e affini rispetterà quanto stabilito in materia di contributi e decorrenza dal Verbale di Accordo del 20.3.1997;

3. con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel settore, cui è applicabile la normativa relativa al Fondo, verrà riconosciuta una quota una tantum per l'istituzione del Fondo stesso pari a lire 2.000 per lavoratore occupato, a carico dell'azienda, come previsto dal protocollo istitutivo di FONDAPI. Tale somma verrà conteggiata e versata al Fondo stesso con la retribuzione del mese di dicembre 1999;

4. la quota di iscrizione è fissata in lire 22.000 da ripartire.

 

Commissione tecnica paritetica per l'inquadramento del personale

 

 

Una Commissione paritetica - che sarà costituita entro il 30.11.1999 - valuterà il possibile diverso impianto della classificazione del personale sulla base dei seguenti elementi:

a) l'aderenza dell'attuale sistema classificatorio con quanto prevedibile circa il contenuto ed il fabbisogno professionale dei settori;

b) significativi avanzamenti tecnologici nelle aziende dei settori e conseguenti strutturali modifiche nella organizzazione della prosecuzione e dei servizi che determinano l'affermarsi di nuove e diverse figure professionali;

c) modalità di valorizzazione della polifunzionalità diffusa, sulla base di criteri oggettivi.

A seguito della valutazione di questi elementi, la Commissione elaborerà un sistema di inquadramento strutturato per aree professionali e raggruppamenti articolati in profili e livelli retributivi.

La relativa proposta verrà presentata - almeno 6 mesi prima della scadenza del prossimo rinnovo della parte normativa del C.C.N.L. - alle parti stipulanti che valuteranno - in sede di rinnovo contrattuale - la sua applicabilità, con il rinnovo del nuovo contratto, sia sotto il profilo della idoneità a soddisfare le esigenze della organizzazione del lavoro, sia sotto quello della compatibilità dei costi.

 

Lavori usuranti

 

 

In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione che, con operatività immediata, approfondisca, di concerto con le Confederazioni e con i competenti Organi della Pubblica Amministrazione i contenuti dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente e fornisca alle parti medesime indicazioni e proposte per l'attuazione dei compiti stessi.

 

ART. 79 bis : Composizione delle controversie

 

 

Alle parti firmatarie del presente contratto è data facoltà istituire, nelle relative provincie, una Commissione Sindacale di Conciliazione, cui è demandato il compito di pronunciarsi sulle richieste di conciliazione che le siano proposte ai sensi dell'art. 410, comma 1 C.P.C. così come modificato dall'art. 36 del D.Lgs. n. 80 del 31.3.1998.

La Commissione Sindacale di Conciliazione, che avrà sede presso le A.P.I. o i Collegi edili provinciali, è composta da due membri, uno designato dall'A.P.I. e l'altro dalla Organizzazione Sindacale firmataria a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tra la organizzazione cui aderisce o abbia conferito mandato.

La Commissione deciderà le formalità procedurali che ritiene più opportune, fermo restando che il tentativo di conciliazione dovrà essere ultimato entro 60 giorni dall'avvio della procedura. Le parti comunque potranno decidere il differimento temporale della conciliazione.

Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:

- l'oggetto della controversia;

- la sottoscrizione dei rappresentanti sindacali;

- la sottoscrizione delle parti o di chi le rappresenta.

Copia dei verbali di conciliazione o di mancato accordo sarà rilasciata alle parti contestualmente alla sottoscrizione.

Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 C.C., artt. 410 e 411 C.P.C..

In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione delle procedure.

Ove il tentativo di conciliazione non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento (60 giorni), ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio Arbitrale, secondo le seguenti modalità e norme.

Viene istituito a cura delle Associazioni Territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio Arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al capoverso precedente.

La parte che intende accedere al Collegio Arbitrale (attore) presenta, alla segreteria del Collegio e contemporaneamente all'altra parte, l'istanza avente lo stesso contenuto del precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire il contenzioso, per il tramite delle Organizzazioni cui aderisce.

L'istanza dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dalla conclusione della conciliazione all'altra parte (convenuto) la quale dovrà manifestare la propria eventuale adesione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare, contestualmente e fino alla prima udienza uno scritto difensivo e tutti i documenti che riterrà utili.

Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino a 5 giorni prima della prima udienza.

Il collegio è composto da tre membri, uno designato da ciascuna delle parti firmatarie, il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra i nominativi di una apposita lista predeterminata. In caso di mancato accordo, nella nomina del Presidente, si provvederà al sorteggio.

Ogni biennio le Organizzazioni Territoriali competenti provvederanno a ??stillare una lista di nomi, non inferiore a 4 e non superiore a 10, preventivamente concordata di persone che avranno la funzione di terzo membro con funzioni di Presidente del Collegio.

Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

- interrogatorio libero delle parti ed escussione testi;

- l'autorizzazione del deposito di documenti, memorie, repliche;

- eventuali ulteriori elementi istruttori;

- nomina Consulente tecnico d'ufficio ed autorizzare la nomina di un consulente tecnico di parte.

Il Collegio emetterà il lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone notizia immediata alle parti, resta salva la facoltà del Presidente disporre una proroga in casi particolari non superiore a 30 giorni.

I compensi agli arbitri saranno stabiliti in misura fissa alla prima udienza, e seguiranno il principio della soccombenza ed in casi particolari compensazione totale o parziale tra le parti.

Il Collegio Arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 11.8.1973 n. 533 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater C.P.C..

Dichiarazione a verbale

Le procedure di cui al presente articolo sono sperimentali e pertanto si potrà procedere ad eventuali riformulazioni su richiesta di ognuna delle parti.

 

 

Controversia

 

Tentativo obbligatorio di conciliazione da
esperirsi entro 60 giorni prima di agire
in giudizio

 

Procedura Amministrativa

 

Procedura Sindacale

 

In sede istituzionale presso la Direzione Prov.le del Lavoro

 

In sede sindacale presso la Commissione Paritetica Territoriale

 

Convocazione delle parti

 

Convocazione delle parti

 

Esito del tentativo

 

Positivo

 

 

Negativo o trascorsi 60 giorni senza raggiungimento dell'accordo

 

Azione in giudizio

 

Arbitrato

 

Attore

 

Convenuto

 

Entro 30 giorni dalla conclusione della conciliazione: ricorso al Collegio Arbitrale

 

Riceve copia dell'istanza

 

 

 

Entro 15 giorni: fissazione data della prima riunione

 

 

 

Fino al 5° giorno precedente la prima riunione:

possibilità di ritirarsi

 

Entro 15 giorni: manifesta la volontà di aderire all'arbitrato

 

 

 

Facoltà di adire in giudizio

 

Udienza

 

 

 

Entro 45 giorni (max proroga di 30 giorni): emissione del lodo arbitrale

 

 

 

 

Orario di lavoro

 

 

In relazione alle caratteristiche tecniche dell'attività lavorativa e del materiale lavorato nelle segherie di granito e attività collegate potranno essere effettuate prestazioni lavorative a ciclo continuo di sette giorni settimanali a turni.

Dichiarazione a verbale

Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle Parti Sociali, le parti stipulanti concordano che, in caso di approvazione di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro contrattuale, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo.

 

Lavoro straordinario

 

 

I riferimenti nei diversi articoli contrattuali alla qualificazione della prestazione oltre le 8 ore giornaliere come straordinario sono mantenuti in contratto solo ai fini della corresponsione delle relative maggiorazioni.

Il settimo comma dello stesso art. 15 viene modificato come segue "L'azienda comunicherà periodicamente e comunque non oltre il semestre alle R.S.U. …".

 

Banca ore

 

 

Ferma restando l'operatività della clausola contrattuale relativa al godimento delle 64 ore dei permessi per Riduzione dell'Orario di Lavoro, di cui al punto B dell'art. 14 del C.C.N.L. 10.11.1994, si conviene la istituzione di una Banca ore individuale operante dal 1.1.2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno:

a) i permessi di R.O.L. eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione;

b) le ore a fronte delle ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo).

I permessi confluiti nella Banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.

Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento.

L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.

mese di dicembre del 2001 le parti procederanno ad una verifica dei risultati dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.

 

1.1.2000

 

31.12.2000

 

31.12.2001

 

Anno di maturazione
e fruizione

 

Anno di fruizione
ore rimanenti
(ex. 20 h.)

 

 

 

Inizio

 

 

 

 

Situazione ore non fruite
(ex. 30 h.)

 

 

 

 

Liquidazione ore
ancora accantonate
(ex. 10 h.)

 

 

 

Riduzione orario di lavoro turnisti

 

 

Per i lavoratori che prestano la propria opera in tre turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione in atto dell'orario di lavoro annuo, saranno riconosciute le seguenti ulteriori misure, computabili e godibili secondo le modalità di cui al punto B dell'art. 14 del C.C.N.L..

Lavoratori che operano su tre turni avvicendati per 5 o 6 giorni settimanali:

- h 4 dall'1.1.2001;

- h 4 dall'1.1.2002.

Lavoratori che operano su tre turni avvicendati per 7 giorni:

- h 4 dall'1.1.2001;

- h 4 dall'1.1.2002;

- h 4 dalll'1.7.2003.

Tali ulteriori riduzioni di orario, se non fruite entro l'anno con le modalità di cui al menzionato art. 14 punto B del contratto, confluiscono nella Banca ore individuale alle condizioni previste dal … (Banca ore).

Le riduzioni di cui sopra saranno assorbite da eventuali riduzioni definite da accordi aziendali in atto. 4

 

Una tantum

 

 

Ai lavoratori in forza alla data del 27 ottobre 1999 è corrisposto un importo forfettario di lire 150.000 lorde suddivisibili in quote giornaliere in relazione al rapporto di lavoro nel periodo 1° aprile - 30 settembre 1999 (gg. 183); per il part-time la cifra sarà riproporzionata in base all' orario svolto.

L' importo dell' una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli Istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

In attuazione a quanto previsto dal secondo comma dell' art. 2120 C.C., l' una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione del mese di ottobre 1999.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, maternità, infortunio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1° aprile 1999 - 30 settembre 1999, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell' Istituto competente e/o integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell' importo di cui sopra.

 

 

Una tantum - Indennità di vacanza contrattuale - Nota a verbale

 

 

Nella quantificazione dell' importo dell' una tantum si è ricompresa l' indennità di vacanza contrattuale non erogata nei mesi di maturazione. Pertanto, per le aziende che avessero erogato tale indennità, l' importo dell' una tantum è stabilito in lire 120.000.

 

Aumenti retributivi

 

 

 

 

Livelli

 

Parametri

 

1.10.1999

 

1.10.2000

 

Totale aumenti

 

I

 

210

 

45.333

 

68.000

 

113.333

 

II

 

189

 

40.799

 

61.200

 

101.999

 

III

 

154

 

33.244

 

49.867

 

83.111

 

IV

 

146

 

31.517

 

47.276

 

78.793

 

V

 

134

 

28.927

 

43.390

 

72.317

 

VI

 

126

 

27.200

 

40.800

 

68.000

 

VII

 

116

 

25.041

 

37.562

 

62.603

 

VIII

 

100

 

21.587

 

32.381

 

53.968

 

 

Per il settore degli inerti le decorrenze sono 1° dicembre 1999 e 1° dicembre 2000.

 

Decorrenza e durata

 

 

Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 1999 ed avrà vigore fino al 30 settembre 2003; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 30 settembre 2001.

si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima la scadenza con lettera raccomandata a.r..