LAPIDEI (PICCOLA INDUSTRIA) -
ACCR(05/11/99)
Costituzione
delle parti
Il 5 novembre 1999, in
Verona;
tra:
-
l'ANIEM-CONFAPI;
e
- la
FENEAL-UIL;
- la
FILCA-CISL;
- la
FILLEA-CGIL.
si è stipulato il presente
accordo per il rinnovo per il C.C.N.L. 10 novembre 1994 per gli addetti delle
piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali
lapidei.
Relazioni
sindacali e industriali
Premessa
1) Il presente contratto
collettivo nazionale di lavoro nell' assumere come proprio lo spirito del
"Protocollo sulla politica dei redditi e dell' occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo"
del 23 luglio 1993 e il "patto sociale per lo sviluppo e l' occupazione" del 22
dicembre 1998, ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo
nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni
sindacali:
- attribuendo all'autonomia
collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di
lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con
diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella
prevenzione del conflitto;
- regolando l' assetto della
contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro
medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non
inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo
del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte
dalle risorse umane.
2) A questi fini le parti si
impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro
collegati, nonché delle imprese aderenti e delle R.S.U., a che il funzionamento
del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si
svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel
contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per
mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto,
entro le regole fissate.
3) Al sistema contrattuale
così disciplinato corrisponde l' impegno delle parti di rispettare e far
rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto
generale, le norme integrative di settore o quelle aziendali da esso previste. A
tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'
osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le
Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire
perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare integrare,
innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari
livelli.
4) Le parti, avendo assunto
quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di
competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale,
realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal
Protocollo del 23 luglio 1993 e del Patto Sociale del 22 dicembre
1998.
5) La contrattazione di
secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto
a quelli regolati dal C.C.N.L. e avrà per oggetto le materie stabilite dalle
specifiche clausole di rinvio del C.C.N.L. in conformità ai criteri ed alle
procedure ivi indicati. Le materie rimesse alla contrattazione di secondo
livello possono essere disciplinate, in luogo della normale contrattazione
aziendale, con accordi provinciali o territoriali, in base alla prassi vigente
in applicazione del C.C.N.L. 19 novembre 1990.
Nelle aree territoriali nelle
quali si svolgerà la contrattazione territoriale non potrà avere luogo quella
aziendale.
Le Organizzazioni sindacali
stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole
di cui sopra.
Ai fini sopra indicati un
gruppo di lavoro nell' ambito dell' Osservatorio opererà una
..............
Le parti confermano che nelle
zone dove si attuerà la contrattazione territoriale interprovinciale, regionale
o interregionale verrà adottata, previa verifica, una regolamentazione specifica
per il settore degli inerti.
6) La contrattazione di
secondo livello è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993
e del Patto sociale del 22 dicembre 1998 nello spirito dell' attuale prassi
negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
Nota a
verbale
Nei territori in cui venga
istituita per la prima volta la contrattazione provinciale o territoriale, in
presenza di aziende con contrattazione consolidata, le parti possono decidere di
derogare dalla contrattazione territoriale e, in alternativa, proseguire con
quella aziendale.
Procedura di rinnovo del
C.C.N.L.
Il contratto nazionale ha
durata quadriennale per la materia normativa e biennale per quella
retributiva.
La parte che ha dato disdetta
del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per
consentire l' apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del
contratto.
La parte che ha ricevuto le
proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data
di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi
antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un
periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della
piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
Le parti si danno atto che in
caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenze del contratto e
comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo
se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori
dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato
"indennità di vacanza contrattuale" secondo le modalità e i criteri
specificatamente previsti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'
occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul
sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 e del Patto Sociale del 22
dicembre 1998.
La violazione del periodo di
raffreddamento come definito al secondo comma del presente articolo comporta
come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa l' anticipazione o lo
slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta
indennità di vacanza contrattuale secondo quando previsto dal Protocollo 23
luglio 1993 e dal Patto Sociale del 22 dicembre 1998.
Procedure di rinnovo degli
accordi di secondo livello
Le parti si danno atto che la
contrattazione di secondo livello avrà per oggetto le materie per le quali sia
prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del
C.C.N.L..
Gli accordi di secondo
livello secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio ?? rinnovabili nel
rispetto del principio dell' autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare
sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo
nazionale.
Le richieste di rinnovo degli
accordi di secondo livello dovranno essere presentate in tempo utile al fine di
consentire l' apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'
accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro
entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della
stessa.
Durante due mesi dalla data
di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'
accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di
presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative
unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la
fissazione della data di apertura della trattativa.
Nel caso di controversia
interpretativa sull' applicazione del presente articolo o di insuperabile
dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di secondo
livello, ciascuna delle parti può chiedere l' intervento delle Associazioni
nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla
richiesta, al fine di definire la controversia
interpretativa.
Inoltre le Organizzazioni
stipulanti a livello nazionale sono impegnate a garantire a tutti i livelli il
rispetto delle regole di cui sopra, intervenendo anche nel caso di impedimento
per l' esercizio della contrattazione di secondo livello.
A tale scopo (per agevolare
la contrattazione e i suoi contenuti) potranno essere concordati a livello
territoriale degli indicatori utili in particolare per la definizione del premio
di risultato per i quali uno schema indicativo è riportato in allegato al
presente C.C.N.L..
ART. 53 :
Ambiente di lavoro
Le parti nel ribadire
l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e sicurezza
del lavoro, esamineranno nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Paritetico
previsto dal vigente C.C.N.L., le proposte di legge e le iniziative di carattere
normativo di interesse per il settore lapideo che venissero avanzate in Italia e
nell'ambito della CEE.
Ciò con particolare riguardo
alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da
orientamento per gli organismi legislativi o amministrativi, sia per l'attività
di escavazione sia per quella di lavorazione dei materiali lapidei. Analoghe
linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti degli Enti Locali
(Regioni, Province, ecc.).
Allo scopo viene costituita
all'interno dell'Osservatorio una specifica commissione incaricata di seguire le
problematiche relative all'ambiente ed alla salute e
sicurezza.
La Commissione avrà il
compito anche di raccogliere ed esaminare i dati sull'andamento infortunistico e
sulla tipologia degli stessi ed ogni altro elemento utile, proveniente
direttamente dalle parti o dalle fonti istituzionali (INAIL, ASL, Enti di
ricerca…).
Tali dati saranno
successivamente elaborati e formeranno oggetto di esame in apposito incontro tra
le parti a livello nazionale nel quale verranno individuate ed elaborate
eventuali proposte da proporre sul piano normativo.
Inoltre per quanto riguarda
l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che
dovessero emergere a livello territoriale e comprensoriale, le parti si danno
reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate
alla Commissione dell'Osservatorio, per attivare le indicazioni ed i
suggerimenti che possano essere utilizzati nelle singole sedi periferiche quali
basi di supporto nei confronti delle Istituzioni.
In caso di innovazioni
tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego di nuove sostanze
suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle
acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti dando in tal caso al
R.L.S. preventiva informazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei
mezzi e delle procedure di prevenzione che l'Azienda intende
adottare.
In aree territoriali
caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore,
potranno essere costituiti Comitati Paritetici i quali studieranno i problemi
inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la
formazione antinfortunistica e suggeriranno eventuali misure utili ad abbattere
i fattori di rischio e di nocività.
Il Comitato sarà composto
pariteticamente da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali contraenti e da
rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti a Confapi; la
partecipazione al Comitato è gratuita.
ART. 53 bis
: Visite mediche
I lavoratori saranno
sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi,
nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei
risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate che individuino
oggettive situazioni di particolare nocività.
Nell'effettuazione delle
visite mediche si procederà come segue:
1. ai lavoratori verrà data
adeguata informazione e preavviso in merito all'effettuazione delle visite
mediche (luogo e calendario), da effettuarsi di norma ad inizio turno di
lavoro;
2. il tempo delle stesse,
qualora non siano effettuate durante il normale orario di lavoro, verrà
retribuito con la retribuzione oraria senza maggiorazione
alcuna.
Per quanto non espressamente
previsto si fa riferimento alle leggi in materia.
ART. 53 ter
: Rappresentante per la sicurezza
In applicazione del D.Lgs. n.
626 del 19 settembre 1994, e considerato quanto previsto dall'Accordo
Interconfederale 27 ottobre 1995 stipulato tra CONFAPI e le Organizzazioni
Sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL, UIL, si disciplina:
1) Organismi paritetici
provinciali
Laddove a livello
provinciale, ovvero a livello territoriale definito di comune accordo: siano
stati costituiti e siano operanti gli organismi partitetici provinciali, le
parti concordano di fare riferimento agli stessi per le problematiche e gli
adempimenti previsti dal D.Lgs. 19.9.1994 n. 626;
2) Coordinamento tra C.P. E
O.P.P.
Nei territori in cui siano
stati costituiti e siano operanti i Comitati Paritetici di cui al penultimo
comma dell'art. 53 del vigente C.C.N.L., i compiti propri dell'O.P.P. saranno
svolti da tali organismi.
Al riguardo resta inteso che
all'O.P.P. si farà riferimento, quale seconda istanza di composizione delle
controversie, in tutti i casi in cui all'interno dei C.P. insorgano difficoltà
nella definizione di situazioni di competenza che, anche a giudizio di una sola
parte, rivestano rilevanza generale.
3) Rappresentanti dei
lavoratori: Aziende o unità produttive fino a 15
dipendenti
Ai fini dell'applicazione
delle classi dimensionali previste dal punto 3) e 4) del presente accordo, sono
conteggiati tutti i lavoratori dipendenti iscritti a libro matricola che
prestano la loro attività nelle sedi aziendali; i lavoratori part-time vengono
conteggiati pro-quota.
Il rappresentante per la
sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno.
Per l'espletamento dei
compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94, al rappresentante vengono
concessi permessi retribuiti pari ad 12 ore all'anno per dipendente nelle
aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti a 30 ore all'anno nelle aziende o
unità produttive da 6 a 15 dipendenti.
L'utilizzo dei permessi deve
essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo,
tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive organizzative
dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputati ai
permessi suddetti le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti
previsti dall'art. 19 D.Lgs. 626/94 punti b), c), d), g), i),
l).
4) Rappresentante dei
lavoratori aziende o unità produttive con più di 15
dipendenti
Il numero minimo dei
rappresentanti è quello previsto dal comma 6 dell'art. 18 del D.Lgs.
626/94;
- n. 1 rappresentante nelle
unità produttive fino a 200 dipendenti;
- n. 2 rappresentanti nelle
unità produttive da 201 a 1000 dipendenti.
L'individuazione del
rappresentante per la sicurezza avviene con le modalità di seguito
indicate:
- nelle aziende in cui siano
elette le R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie) il rappresentante verrà
designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita
assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale designazione, per la ratifica;
l'assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti
in azienda;
- nelle aziende in cui le
R.S.U. non siano state ancora costituite, pur essendo prevista dai C.C.N.L., il
rappresentante è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro
elezione e con le medesime modalità di elezione;
- nelle aziende in cui
esistano rappresentanze sindacali diverse dalle rappresentanze sindacali
unitarie e nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto direttamente dai
lavoratori al loro interno con le modalità e le procedure previste per le
aziende fino a 15 dipendenti, di norma su iniziativa delle organizzazioni
sindacali stipulanti.
Per l'espletamento dei
compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626, ad ogni
rappresentante per la sicurezza vengono concessi permessi retribuiti pari a 40
ore per anno.
L'utilizzo dei permessi deve
essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo,
tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative
dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputate a tale
monte ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti
dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94 lettere b), c), d), g), i),
l).
5)
Elezioni
Elettorato attivo e
passivo
Hanno diritto al voto tutti i
lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi
aziendali.
Possono essere eletti tutti i
lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei
lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a
domicilio.
Modalità
elettorali
L'elezione si svolgerà a
suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature
concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in
orario di lavoro con tempo predeterminato con la direzione
aziendale.
Risulterà eletto il
lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia
partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a
libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali,
conteggiandosi pro-quota i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell'elezione i
lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che
dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale di
elezione
Copia del verbale sarà
immediatamente consegnata alla direzione aziendale ed inviata all'organismo
paritetico provinciale.
Durata
dell'incarico
Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3 anni ovvero sino alla durata
in carica della rappresentanza sindacale unitaria e comunque non oltre la
elezione della rappresentanza sindacale unitaria stessa; il rappresentante è
rieleggibile.
Nel caso di dimissioni il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino
a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
In tal caso al rappresentante
spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota
relativa al periodo di durata nelle funzioni.
Su iniziativa dei lavoratori
il rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del
50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare
alla direzione aziendale.
In entrambi i casi, nei 30
giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra
descritte in quanto applicabili.
Al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili in conformità al punto 4
dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94 le tutele previste dalla legge
300/70.
Strumenti e modalità per
l'espletamento dell'incarico
In applicazione dell'art. 19,
comma 1, lettere e), ed f del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 al rappresentante
verranno fomite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione
aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento
dell'incarico.
Il rappresentante può
consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2
custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4 comma
3.
Di tali dati e dei processi
produttivi di cui sia messo o venga a conoscenza, il rappresentante è tenuto a
farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto
industriale.
Il datore di lavoro consulta
il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina
legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
consultazione preventiva di
cui all'art. 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 verrà
effettuata dall'azienda in modo da consentire al rappresentante di fornire il
proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia
comunemente valutata necessaria tra la direzione aziendale e il
rappresentante.
Il verbale della
consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal
rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la
sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul
verbale della stessa.
Riunioni
periodiche
Le riunioni periodiche di cui
all'art. 11 del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 saranno convocate con un anticipo di
almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto
dall'azienda.
Il rappresentante potrà
richiederne un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso
art. 11.
Nelle aziende ovvero unità
produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in
occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione
al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero
unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del
presente comma, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere
la convocazione di una apposita riunione. Della riunione viene redatto apposito
verbale che verrà sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e dal rappresentante della direzione aziendale. 6) Rappresentante dei
lavoratori: formazione
Il rappresentante riceve, con
oneri a carico del datore di lavoro, la formazione prevista dall'art. 22, comma
4 del D.Lgs. n. 626, sempreché non l'abbia gi&a grave;
ricevuta.
Il tutto in sintonia con
quanto disposto dagli O.P.P. laddove costituiti e
funzionanti.
Tale formazione sarà svolta
con un programma di 32 ore, con l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi
rispetto a quelli previsti nel presente accordo e
riguarderà:
- conoscenze generali sugli
obblighi e diritti previsti dalla normativa;
- conoscenze fondamentali sui
rischi e sulle relative misure di prevenzione e
protezione;
- metodologie sulla
valutazione del rischio;
- metodologie minime di
comunicazione.
7) Addetti al pronto soccorso
e prevenzione incendi
I lavoratori addetti
all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza
riceveranno una formazione ed informazione specifica in sintonia con le
disposizioni di legge.
8)
Abrogazioni
L'introduzione del D.Lgs.
626/96 ha determinato nuove modalità comportamentali e di approccio alle
tematiche della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro: le parti pertanto
convengono di abrogare le disposizioni contenute nel C.C.N.L. laddove queste non
siano più attuali o comunque superati dalla legislazione.
Nota a
verbale
Per le aziende strutturate
con organizzazione aziendale complessa o con più cantieri produttivi fra loro
distanti, le parti dovranno definire, al proprio livello contrattuale, le
modalità per l'effettivo esercizio della rappresentanza alla sicurezza più
idonee a garantire la tutela dei lavoratori nel rispetto delle leggi
vigenti.
ART. 53
quater : Formazione e informazione dei lavoratori
Le aziende favoriranno la
partecipazione dei propri addetti ed eventuali corsi sulla prevenzione degli
infortuni e sicurezza sul lavoro organizzati dai competenti Enti pubblici o
concordemente individuati dalle parti, concedendo permessi compatibili con la
forza lavoro e le proprie esigenze tecnico-produttive e concorrendo con quattro
ore di retribuzione a corso, per ciascun dipendente frequentante il
corso.
Le parti hanno definito dei
percorsi formativi in relazione alle varie tipologie e casistiche presenti nelle
aziende, secondo lo schema allegato.
L'informazione può essere
completata ai lavoratori anche con l'ausilio di opuscoli, eventualmente
monografici e mirati.
Tipologia |
Lavoratori in forza da
almeno un anno |
Lavoratori in forza da
meno di un anno |
Trasf. Reparto cambio
mansione |
Introduzione nuove
tecnologie nuove sostanze |
Informazione per i
lavoratori | ||||
Oggetto |
(Norma transitoria;
vale in fase di prima applicazione a regime |
a) Sintesi delle
principali disposizioni legislative sulla materia. |
a) Sintesi delle
principali disposizioni legislative sulla materia: cenni. |
a) Sintesi delle
principali disposizioni legislative sulla materia: cenni. |
Formazione per i
lavoratori | ||||
Criteri di aggregazione
dei lavoratori |
1) Gruppi di
rischio |
1) Gruppi di
rischio |
1) Gruppi di
rischio |
1) Gruppi di
rischio |
Contenuti |
Richiami sui
comportamenti da tenere: |
Comportamenti da
tenere: |
Comportamenti da tenere
con specifico riferimento alle fattispecie di interesse: |
Comportamenti da
tenere, con specifico riferimento alle fattispecie di interesse: |
Durata
complessiva |
4 ore |
4 ore |
2 ore |
4 ore |
ART. 3 :
Apprendistato
a) Norme
generali
La disciplina
dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dal presente
articolo.
Per quanto non espressamente
contemplato nelle disposizioni di cui sopra all'apprendista si applicano le
norme previste dal presente contratto.
È possibile l'assunzione di
apprendista part-time; in tal caso tutti gli istituti contrattuali e di legge
saranno riparametrati in percentuale rispetto all'orario
svolto.
b) Periodo di
prova
Il periodo di prova non potrà
superare le 4 settimane di effettiva prestazione.
Durante tale periodo ciascuna
delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e
di indennità sostitutiva, con il solo pagamento delle ore effettivamente
prestate.
Il periodo di prova sarà
computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato sia agli effetti
dell'anzianità di servizio.
c)
Durata
Il periodo di apprendistato
avrà la durata massima di 4 anni.
Nel caso di apprendisti in
possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica
professionale o laurea, non idonei rispetto alle mansioni ed all'attività da
svolgere, la durata dell'apprendistato non potrà superare i 36
mesi.
Nel caso di apprendisti in
possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica
professionale o laurea, idonei rispetto alle mansioni ed all'attività da
svolgere, la durata dell'apprendistato non potrà superare i 24
mesi.
Ai fini della durata
dell'apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro
vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l'uno
dall'altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi
siano stati prestati presso altra azienda lapidea in mansioni analoghe e
debitamente certificati all'atto di assunzione.
La durata massima per il VII
livello è di 36 mesi
Non è ammesso la stipula di
contratti per il livello VIII.
d)
Retribuzione
La paga base e la contingenza
dell'apprendista sono calcolate in percentuale ed in relazione alla durata
dell'apprendistato, come da allegata tabella, in riferimento ai livelli di
inquadramento finali.
Il premio di risultato e/o
gli altri premi aziendali o provinciali, comunque denominati, verranno erogati
sulla base degli accordi stessi.
Nell'ambito della stessa
azienda, l'imponibile fiscale dell'apprendista non potrà comunque superare
l'imponibile fiscale di un lavoratore di pari livello.
1°
semestre |
24 mesi |
36 mesi |
48 mesi |
|
80% |
70% |
60% |
2°
semestre |
85% |
75% |
65% |
3°
semestre |
90% |
80% |
70% |
4°
semestre |
95% |
85% |
75% |
5°
semestre |
|
90% |
80% |
6°
semestre |
|
95% |
85% |
7°
semestre |
|
|
90% |
8°
semestre |
|
|
95% |
e) Malattia ed
infortunio
All'apprendista non in prova
verrà corrisposto un trattamento economico pari all'onere che le aziende
sopportano in caso di malattia e infortunio, per gli operai ed
impiegati.
f)
Formazione
Gli apprendisti sono tenuti a
partecipare alle iniziative formative predisposte dall'azienda secondo le
normative di legge.
L'attività formativa
complementare è pari a 120 ore annue, strutturata in forma modulare, i cui
contenuti saranno a carattere trasversale, professionalizzante ed
operativo:
A. Modulo - Entrata -
Verifica annuale
Attività interna.
Accoglienza, valutazione del livello di ingresso dell'apprendista, valutazione
delle competenze possedute dall'apprendista, valutazione dei processi di
lavorazione riferiti alla professionalità da acquisire in termini di conoscenze
tecnico-operative e di competenze relazionali nell'ambiente di lavoro,
individuazione dei fabbisogni formativi.
Definizione del patto
formativo tra apprendista e struttura formativa con conseguente costruzione del
percorso formativo individuale.
Annualmente viene effettuata
una verifica dell'andamento formativo in termini di competenze raggiunte e di
obiettivi formativi conseguiti.
Allo scopo di verificare
l'andamento del percorso formativo e di mettere in atto eventuali modifiche per
una migliore taratura del corso, il percorso formativo sarà monitorato
periodicamente dal coordinatore del corso con particolare riferimento ai
contenuti svolti, alla metodologia, agii aspetti organizzativi al clima del
corso.
2. Modulo - Sviluppo
competenze di base.
Attività esterna. Il modulo a
carattere propedeutico ed ha la funzione di presentare le logiche di
funzionamento dell'azienda come organizzazione complessa e di informare sugli
aspetti relativi alla legislazione sul lavoro ed alla sicurezza. In particolare,
verranno trattati argomenti su:
Competenze
relazionali
- Comunicazione interna ed
esterna; la comunicazione nell'ambito del lavoro.
- Analizzare e risolvere
situazioni problematiche.
Organizzazione ed
economia
- Conoscere i principi e le
modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa.
- Conoscere i principali
elementi economici e commerciali dell'impresa:
a) le condizioni e i fattori
di redditività dell'impresa (produttività, efficacia ed
efficienza);
b) il contesto di riferimento
di un'impresa (forniture, reti, mercato, EURO, ...);
- Saper operare in un
contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del
cliente.
- Sviluppare competenze
imprenditive e di autoimprenditorialità anche in forma
associata.
Disciplina del rapporto di
lavoro
- Conoscere le linee
fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti
contrattuali.
- Conoscere i diritti e i
doveri dei lavoratori.
- Conoscere gli elementi che
compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
Sicurezza sul
lavoro
- Conoscere gli aspetti
normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul
lavoro.
- Conoscere i principali
fattori di rischio.
- Conoscere e saper
individuare le misure di prevenzione e protezione.
Particolare aspetto verrà
inoltre dedicato al consolidamento e eventuale recupero di conoscenze
linguistico-matematiche. Le conoscenze matematiche verranno recuperate e
approfondite all'interno dei moduli inerenti le competenze tecnico-professionali
e a carattere operativo. Il recupero delle conoscenze linguistiche avverrà
attraverso l'elaborazione di semplici documenti di memorizzazione degli
argomenti trattati utilizzando i supporti informatici.
3. Modulo. Sviluppo
competenze tecnico-professionali Attività esterna. Le competenze di tipo tecnico
devono tendere ai seguenti obiettivi:
- Conoscere i prodotti e
servizi di settore e il contesto aziendale.
- Conoscere e saper applicare
le basi tecniche e scientifiche della professionalità.
- Conoscere e saper
utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela
ambientale.
- Conoscere le innovazioni di
prodotto, di processo e di contesto.
4. Modulo - Contenuti a
carattere operativo
Attività interna. Obiettivo è
stabilire un collegamento tra formazione teorico-pratica e l'addestramento al
lavoro per affrancamento. Le competenze da conseguire mediante l'esperienza di
lavoro pratica tenderanno principalmente all'utilizzo degli strumenti e delle
tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro), le
tecniche e i metodi di lavoro.
Durata dei moduli in
ore
Apprendisti
1° anno |
2° anno |
3° anno |
4° anno |
Totale |
1.
modulo |
1.
modulo |
1.
modulo |
1.
modulo |
|
2.
modulo |
2.
modulo |
2.
modulo |
2.
modulo |
|
3.
modulo |
3.
modulo |
3.
modulo |
3.
modulo |
|
4.
modulo |
4.
modulo |
4.
modulo |
4.
modulo |
|
|
|
|
|
|
Totale:
120 |
Totale:
120 |
Totale:
120 |
Totale:
120 |
480 |
Apprendisti con titolo di
studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laurea non
idonei rispetto all'attività da svolgere.
1° anno |
2° anno |
3° anno |
Totale |
1.
modulo |
1.
modulo |
1.
modulo |
|
2.
modulo |
2.
modulo |
2.
modulo |
|
3.
modulo |
3.
modulo |
3.
modulo |
|
4.
modulo |
4.
modulo |
4.
modulo |
|
|
|
|
|
Totale:
100 |
Totale:
100 |
Totale:
100 |
300 |
Apprendisti con titolo di
studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laurea idonei
rispetto all'attività da svolgere.
1° anno |
2° anno |
Totale |
1.
modulo |
1.
modulo |
|
2.
modulo |
2.
modulo |
|
3.
modulo |
3.
modulo |
|
4.
modulo |
4.
modulo |
|
|
|
|
Totale:
80 |
Totale:
80 |
160 |
Nota a
verbale
Considerato l'assoluta novità
introdotta dalla legge sull'apprendistato, la specifica della quantità delle ore
nei singoli moduli verrà congiuntamente determinata sulla base delle esperienze
che si andranno a costruire nelle singole realtà.
Crediti
formativi
All'apprendista che avesse
intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato, anche in mansioni non
analoghe, sarà obbligato esclusivamente alla formazione tecnico-professionale
mentre sarà esonerato dall'attività formativa con contenuti a carattere
trasversale qualora già effettuata presso altri datori di
lavoro.
All'atto di assunzione
l'azienda richiederà all'apprendista di documentare l'eventuale attività
formativa precedentemente svolta presso altra azienda ai fini del riconoscimento
del credito formativo e comunque dell'esenzione della frequenza dei moduli
formativi già completati.
Tutore
Il tutore nelle iniziative
formative può essere identificato in lavoratori dell'azienda, di livello non
inferiore all'apprendista ovvero consulenti esterni, aventi le esperienze
professionali previste dalla normativa vigente.
Nelle imprese con meno di 15
dipendenti e comunque nelle imprese artigiane la funzione di tutore può essere
svolta dal titolare dell'impresa.
Il percorso formativo sarà
seguito da un tutor aziendale e da un tutor della struttura formativa esterna.
Queste figure supporteranno l'apprendista nel percorso formativo collaborando
tra loro allo scopo di favorire una migliore contestualizzazione dell'azione
formativa. È prevista la figura di un coordinatore del corso con compiti di
responsabilità rispetto al progetto formativo e operativi rispetto agli
adempimenti amministrativi.
Organismi
paritetici
Potranno essere costituite
delle Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione della formazione
professionale. Compiti di tali commissioni sono:
A. individuare i centri di
formazione professionali;
B. predisporre eventuali
moduli formativi specifici per il territorio;
C. monitorare le esperienze
formative svolte nel territorio;
D. validare la formazione
effettuata.
Norma
transitoria
La disciplina prevista dal
presente articolo entra in vigore con la data di stipula del rinnovo
contrattuale.
ART. 9 :
Formazione professionale
Nota a
verbale
Le parti, con riferimento
anche a quanto previsto nel "Patto Sociale del 22 dicembre 1998", rilevano
l'importanza della formazione e riqualificazione professionale, elemento
centrale ai fini dell'arricchimento delle risorse umane e produttive,
nell'ottica di:
- innalzamento della
professionalità dei lavoratori e quindi miglior qualità del
lavoro;
- opportunità di inserimento
di nuova forza lavoro nell'azienda;
- riqualificazione di figure
professionali in relazione all'introduzione di nuove tecnologie e
lavorazioni.
Le parti concordano di
intraprendere laddove possibile congiuntamente e comunque, ognuna nella propria
sfera di autonomia e competenza, le più opportune iniziative in merito a quanto
sopra, anche utilizzando le strutture formative, pubbliche e/o contrattuali
esistenti nel settore delle costruzioni.
ART. 10 :
Contratto a tempo detreminato - Lavoro temporaneo
Le parti, in attuazione del
rinvio disposto dall'art. 23 della Legge 56/87, hanno individuato le fattispecie
per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18.4.1962 n. 230,
dall'art 8 bis Legge 25.3.1983 n. 79 e dall'art. 8 della Legge 223/91, dagli
A.I. Confapi 13.5.1993 e 31.3.1995, è consentita la stipula di contratti a
termine nonché, per i disposti della Legge 196/97 art. 1-11, è possibile la
stipula dei contratti di lavoro temporaneo o interinale:
- incrementi di attività
produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di
commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di attività
amministrativa, tecnica e commerciale per le quali non siano presenti
professionalità specifiche nell'organigramma aziendale;
- punte di più intensa
attività derivanti da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il
normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o
delle lavorazioni richieste;
- esigenze di collocazione
nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale
produzione;
- assunzione per sostituzione
di lavoratori assenti per aspettative, ferie, congedi, corsi di formazione , con
indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della
sostituzione;
- sostituzione di lavoratori
temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- sperimentazione di nuovi
moduli di orario di lavoro sia per esigenze tecnico-produttive sia come gestione
di eventuali riduzioni dell'orario stesso;
- inserimento di figure
professionali non esistenti nell'organico aziendale, di cui si voglia
sperimentare la necessità;
- assistenze specifiche nel
campo della prevenzione, della sicurezza sul lavoro e
dell'ambiente;
- esigenze per partecipazione
a fiere, mostre e mercati, per la pubblicizzazione di prodotti o
direct-marketing.
Le parti convengono che il
numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per
ogni unità produttiva, con contratto a termine e con contratto di lavoro
temporaneo, rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo
indeterminato, non possono essere superiore al:
- 20% per lo scaglione fino a
100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero
di lavoratori assumibili inferiore alle… unità e comunque non superiore ai
lavoratori a tempo indeterminato;
- 12% per lo scaglione oltre
i 100 dipendenti.
Le frazioni saranno
arrotondate all'unità superiore.
I lavoratori assunti a tempo
determinato hanno diritto di precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma
a tempo indeterminato per la medesima qualifica.
Non possono essere stipulati
contratti di lavoro temporaneo per le qualifiche inquadrate nel livello VIII, di
esiguo contenuto professionale.
I contratti di lavoro
temporaneo possono essere prorogati, con il consenso scritto del lavoratore
temporaneo, per un periodo non superiore alla durata del primo
contratto.
In relazione al rinvio
disposto dall'art. 4, comma 2 della Legge 24.6.1997 n. 196 le parti hanno
concordato che per i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, il
premio di risultato matura nella misura, con le modalità e criteri previsti dai
contratti collettivi aziendali e/o provinciali, istitutivi o di rinnovo di tale
premio.
Le parti convengono sulla
opportunità che i contratti di lavoro temporaneo siano indirizzati a rispondere
a esigenze di breve durata. Convengono comunque di procedere ad una verifica
sulle modalità di utilizzo dei due strumenti dopo il primo biennio di
applicazione della presente normativa.
La Direzione Aziendale, in
apposito incontro di norma annuale, informerà le R.S.U. dell'andamento delle
assunzioni effettuate con contratto di lavoro temporaneo utilizzato nell'arco
del periodo considerato.
Per quanto concerne
l'utilizzo del lavoro temporaneo vengono confermate inoltre le procedure
informative previste dall'art. 7, comma 4 della Legge
196/97.
Previdenza
complementare
Le parti, con specifico
accordo del 29 luglio 1999, hanno individuato in FONDAPI il fondo di Previdenza
della categoria.
Considerate la tempistica e
le problematiche per l'adesione al FONDAPI, le parti si impegnano ad incontrarsi
non appena assolti gli obblighi di legge al fine di poter definire le ulteriori
modalità operative.
L'ammontare del T.F.R. da
destinare a FONDAPI verrà definito successivamente e comunque non sarà inferiore
al 35%.
Fondo di
previdenza integrativa
Il giorno 29 luglio
1999,
tra:
ANIEM - Associazione
Nazionale Imprese Edili;
e
FENEAL-UIL FILCA-CISL
FILLEA-CGIL;
Premesso
che nel C.C.N.L. 10.11.1994 e
nel Verbale di accordo del 20.3.1997 è prevista l'istituzione di un fondo di
Previdenza Integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti
l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei di cui alla sfera
di applicazione del C.C.N.L. 10.11.1994;
preso atto degli
approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia tra ANIEM e le suddette
Organizzazioni Sindacali;
Si conviene quanto
segue:
1. ANIEM e FENEAL-UIL,
FILCA-CISL e FILLEA-CGIL riconoscono il FONDAPI quale Fondo di Previdenza
Complementare del settore materiali lapidei e affini;
2. la contribuzione a carico
dei lavoratori e delle aziende del settore materiali lapidei e affini rispetterà
quanto stabilito in materia di contributi e decorrenza dal Verbale di Accordo
del 20.3.1997;
3. con riferimento a tutti i
lavoratori occupati nel settore, cui è applicabile la normativa relativa al
Fondo, verrà riconosciuta una quota una tantum per l'istituzione del Fondo
stesso pari a lire 2.000 per lavoratore occupato, a carico dell'azienda, come
previsto dal protocollo istitutivo di FONDAPI. Tale somma verrà conteggiata e
versata al Fondo stesso con la retribuzione del mese di dicembre
1999;
4. la quota di iscrizione è
fissata in lire 22.000 da ripartire.
Commissione
tecnica paritetica per l'inquadramento del personale
Una Commissione paritetica -
che sarà costituita entro il 30.11.1999 - valuterà il possibile diverso impianto
della classificazione del personale sulla base dei seguenti
elementi:
a) l'aderenza dell'attuale
sistema classificatorio con quanto prevedibile circa il contenuto ed il
fabbisogno professionale dei settori;
b) significativi avanzamenti
tecnologici nelle aziende dei settori e conseguenti strutturali modifiche nella
organizzazione della prosecuzione e dei servizi che determinano l'affermarsi di
nuove e diverse figure professionali;
c) modalità di valorizzazione
della polifunzionalità diffusa, sulla base di criteri
oggettivi.
A seguito della valutazione
di questi elementi, la Commissione elaborerà un sistema di inquadramento
strutturato per aree professionali e raggruppamenti articolati in profili e
livelli retributivi.
La relativa proposta verrà
presentata - almeno 6 mesi prima della scadenza del prossimo rinnovo della parte
normativa del C.C.N.L. - alle parti stipulanti che valuteranno - in sede di
rinnovo contrattuale - la sua applicabilità, con il rinnovo del nuovo contratto,
sia sotto il profilo della idoneità a soddisfare le esigenze della
organizzazione del lavoro, sia sotto quello della compatibilità dei
costi.
Lavori
usuranti
In relazione all'entrata in
vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire
una Commissione che, con operatività immediata, approfondisca, di concerto con
le Confederazioni e con i competenti Organi della Pubblica Amministrazione i
contenuti dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente e
fornisca alle parti medesime indicazioni e proposte per l'attuazione dei compiti
stessi.
ART. 79 bis
: Composizione delle controversie
Alle parti firmatarie del
presente contratto è data facoltà istituire, nelle relative provincie, una
Commissione Sindacale di Conciliazione, cui è demandato il compito di
pronunciarsi sulle richieste di conciliazione che le siano proposte ai sensi
dell'art. 410, comma 1 C.P.C. così come modificato dall'art. 36 del D.Lgs. n. 80
del 31.3.1998.
La Commissione Sindacale di
Conciliazione, che avrà sede presso le A.P.I. o i Collegi edili provinciali, è
composta da due membri, uno designato dall'A.P.I. e l'altro dalla Organizzazione
Sindacale firmataria a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito
mandato.
La parte interessata alla
definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di
conciliazione tra la organizzazione cui aderisce o abbia conferito
mandato.
La Commissione deciderà le
formalità procedurali che ritiene più opportune, fermo restando che il tentativo
di conciliazione dovrà essere ultimato entro 60 giorni dall'avvio della
procedura. Le parti comunque potranno decidere il differimento temporale della
conciliazione.
Il processo verbale di
conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di
Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per
territorio e a tal fine deve contenere:
- l'oggetto della
controversia;
- la sottoscrizione dei
rappresentanti sindacali;
- la sottoscrizione delle
parti o di chi le rappresenta.
Copia dei verbali di
conciliazione o di mancato accordo sarà rilasciata alle parti contestualmente
alla sottoscrizione.
Qualora le parti abbiano già
trovato la soluzione della controversia, possono richiedere, attraverso
spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 C.C., artt. 410 e 411
C.P.C..
In caso di richiesta del
tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una
sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione delle
procedure.
Ove il tentativo di
conciliazione non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo
espletamento (60 giorni), ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della
controversia ad un Collegio Arbitrale, secondo le seguenti modalità e
norme.
Viene istituito a cura delle
Associazioni Territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio
Arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al capoverso
precedente.
La parte che intende accedere
al Collegio Arbitrale (attore) presenta, alla segreteria del Collegio e
contemporaneamente all'altra parte, l'istanza avente lo stesso contenuto del
precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a
definire il contenzioso, per il tramite delle Organizzazioni cui
aderisce.
L'istanza dovrà essere
inoltrata entro 30 giorni dalla conclusione della conciliazione all'altra parte
(convenuto) la quale dovrà manifestare la propria eventuale adesione entro il
termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare,
contestualmente e fino alla prima udienza uno scritto difensivo e tutti i
documenti che riterrà utili.
Entrambe le parti possono
manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con
dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino a 5 giorni
prima della prima udienza.
Il collegio è composto da tre
membri, uno designato da ciascuna delle parti firmatarie, il terzo con funzioni
di Presidente, nominato di comune accordo tra i nominativi di una apposita lista
predeterminata. In caso di mancato accordo, nella nomina del Presidente, si
provvederà al sorteggio.
Ogni biennio le
Organizzazioni Territoriali competenti provvederanno a ??stillare una lista di
nomi, non inferiore a 4 e non superiore a 10, preventivamente concordata di
persone che avranno la funzione di terzo membro con funzioni di Presidente del
Collegio.
Il Presidente del Collegio,
ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione
del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo
modalità che potranno prevedere:
- interrogatorio libero delle
parti ed escussione testi;
- l'autorizzazione del
deposito di documenti, memorie, repliche;
- eventuali ulteriori
elementi istruttori;
- nomina Consulente tecnico
d'ufficio ed autorizzare la nomina di un consulente tecnico di
parte.
Il Collegio emetterà il lodo
entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone notizia immediata alle
parti, resta salva la facoltà del Presidente disporre una proroga in casi
particolari non superiore a 30 giorni.
I compensi agli arbitri
saranno stabiliti in misura fissa alla prima udienza, e seguiranno il principio
della soccombenza ed in casi particolari compensazione totale o parziale tra le
parti.
Il Collegio Arbitrale ha
natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 11.8.1973
n. 533 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il lodo arbitrale acquista
efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater
C.P.C..
Dichiarazione a
verbale
Le procedure di cui al
presente articolo sono sperimentali e pertanto si potrà procedere ad eventuali
riformulazioni su richiesta di ognuna delle parti.
Controversia | |
Tentativo obbligatorio
di conciliazione da | |
Procedura
Amministrativa |
Procedura
Sindacale |
In sede istituzionale
presso la Direzione Prov.le del Lavoro |
In sede sindacale
presso la Commissione Paritetica Territoriale |
Convocazione delle
parti |
Convocazione delle
parti |
Esito del
tentativo | |
Positivo |
|
Negativo o trascorsi 60
giorni senza raggiungimento dell'accordo | |
Azione in
giudizio | |
Arbitrato | |
Attore |
Convenuto |
Entro 30 giorni dalla
conclusione della conciliazione: ricorso al Collegio
Arbitrale |
Riceve copia
dell'istanza |
Entro 15 giorni:
fissazione data della prima riunione |
|
Fino al 5° giorno
precedente la prima riunione: |
Entro 15 giorni:
manifesta la volontà di aderire all'arbitrato |
|
Facoltà di adire in
giudizio |
Udienza |
|
Entro 45 giorni (max
proroga di 30 giorni): emissione del lodo
arbitrale |
|
Orario di
lavoro
In relazione alle
caratteristiche tecniche dell'attività lavorativa e del materiale lavorato nelle
segherie di granito e attività collegate potranno essere effettuate prestazioni
lavorative a ciclo continuo di sette giorni settimanali a
turni.
Dichiarazione a
verbale
Premesso che la regolazione
dell'orario di lavoro è di pertinenza delle Parti Sociali, le parti stipulanti
concordano che, in caso di approvazione di legge sulla riduzione dell'orario di
lavoro contrattuale, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di
tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare
alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente
accordo.
Lavoro
straordinario
I riferimenti nei diversi
articoli contrattuali alla qualificazione della prestazione oltre le 8 ore
giornaliere come straordinario sono mantenuti in contratto solo ai fini della
corresponsione delle relative maggiorazioni.
Il settimo comma dello stesso
art. 15 viene modificato come segue "L'azienda comunicherà periodicamente e
comunque non oltre il semestre alle R.S.U. …".
Banca
ore
Ferma restando l'operatività
della clausola contrattuale relativa al godimento delle 64 ore dei permessi per
Riduzione dell'Orario di Lavoro, di cui al punto B dell'art. 14 del C.C.N.L.
10.11.1994, si conviene la istituzione di una Banca ore individuale operante dal
1.1.2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno:
a) i permessi di R.O.L.
eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione;
b) le ore a fronte delle ex
festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e
Paolo).
I permessi confluiti nella
Banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno
successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente con le esigenze
tecnico-organizzative aziendali.
Al 31 dicembre dell'anno come
sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno
pagate con la retribuzione in atto a quel momento.
L'attivazione del conto ore
individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti
della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione
relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva
liquidazione.
mese di dicembre del 2001 le
parti procederanno ad una verifica dei risultati dell'iniziativa anche per
valutarne il prosieguo.
1.1.2000 |
31.12.2000 |
31.12.2001 |
Anno di
maturazione |
Anno di
fruizione |
|
Inizio |
|
|
|
Situazione ore non
fruite |
|
|
|
Liquidazione
ore |
Riduzione
orario di lavoro turnisti
Per i lavoratori che prestano
la propria opera in tre turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione in atto
dell'orario di lavoro annuo, saranno riconosciute le seguenti ulteriori misure,
computabili e godibili secondo le modalità di cui al punto B dell'art. 14 del
C.C.N.L..
Lavoratori che operano su tre
turni avvicendati per 5 o 6 giorni settimanali:
- h 4
dall'1.1.2001;
- h 4
dall'1.1.2002.
Lavoratori che operano su tre
turni avvicendati per 7 giorni:
- h 4
dall'1.1.2001;
- h 4
dall'1.1.2002;
- h 4
dalll'1.7.2003.
Tali ulteriori riduzioni di
orario, se non fruite entro l'anno con le modalità di cui al menzionato art. 14
punto B del contratto, confluiscono nella Banca ore individuale alle condizioni
previste dal … (Banca ore).
Le riduzioni di cui sopra
saranno assorbite da eventuali riduzioni definite da accordi aziendali in atto.
4
Una
tantum
Ai lavoratori in forza alla
data del 27 ottobre 1999 è corrisposto un importo forfettario di lire 150.000
lorde suddivisibili in quote giornaliere in relazione al rapporto di lavoro nel
periodo 1° aprile - 30 settembre 1999 (gg. 183); per il part-time la cifra sarà
riproporzionata in base all' orario svolto.
L' importo dell' una tantum è
stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli Istituti di
retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi
comprensivo degli stessi.
In attuazione a quanto
previsto dal secondo comma dell' art. 2120 C.C., l' una tantum è esclusa dalla
base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il suddetto importo verrà
erogato con la retribuzione del mese di ottobre 1999.
Le giornate di assenza dal
lavoro per malattia, maternità, infortunio e congedo matrimoniale intervenute
nel periodo 1° aprile 1999 - 30 settembre 1999, che hanno dato luogo al
pagamento di indennità a carico dell' Istituto competente e/o integrazione a
carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell' importo di cui
sopra.
Una tantum -
Indennità di vacanza contrattuale - Nota a verbale
Nella quantificazione dell'
importo dell' una tantum si è ricompresa l' indennità di vacanza contrattuale
non erogata nei mesi di maturazione. Pertanto, per le aziende che avessero
erogato tale indennità, l' importo dell' una tantum è stabilito in lire
120.000.
Aumenti
retributivi
Livelli |
Parametri |
1.10.1999 |
1.10.2000 |
Totale
aumenti |
I |
210 |
45.333 |
68.000 |
113.333 |
II |
189 |
40.799 |
61.200 |
101.999 |
III |
154 |
33.244 |
49.867 |
83.111 |
IV |
146 |
31.517 |
47.276 |
78.793 |
V |
134 |
28.927 |
43.390 |
72.317 |
VI |
126 |
27.200 |
40.800 |
68.000 |
VII |
116 |
25.041 |
37.562 |
62.603 |
VIII |
100 |
21.587 |
32.381 |
53.968 |
Per il settore degli inerti
le decorrenze sono 1° dicembre 1999 e 1° dicembre 2000.
Decorrenza e
durata
Il presente contratto decorre
dal 1° ottobre 1999 ed avrà vigore fino al 30 settembre 2003; per la parte
economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 30 settembre
2001.
si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima la scadenza con lettera raccomandata a.r..