MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C44FD6.36A20540" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C44FD6.36A20540 Content-Location: file:///C:/9F1BBE34/CCNLANIEMCONFAPIEDILIZIA11.06.04.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" VERBALE DI ACCORDO

 =

VERBALE DI ACCORDO=

 

 

 

Roma,= 11 Giugno 2004

=  

t r a

 

 

l’ANIEM

e

=  

=  

la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., <= st1:PersonName ProductID=3D"la F.i" w:st=3D"on">la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e = la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.<= /p>

=  

=  

si &= egrave; convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.n.l. 22 giugno 2000 per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini.

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

 

 

ANIEM &#= 8211; Associazione Nazionale Imprese Edili &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp; FE.N.E.A.L.-U.I.L.

&nb= sp;

 

 

 

 

 

 

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;          F.I.L.C.A.-= C.I.S.L.

 

 

 

 

 

 

 

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;          F.I.L.L.E.A= .-C.G.I.L.

 

 

 

 

 

1

ART. 6 – ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI

              &nbs= p;  SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Pag.4

2

ART. 7 – RIPOSO SETTIMANALE

 

»  = 5

3

ART. 12 – ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

»  = 6

4

ART.  16 – FERIE

 

»  = 7

 

ART. 20 – LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO

       &nbs= p;          E FESTIVO

 

»  = 8

6

ART. 22 – TRASFERTA

 

» 10

 

7

ART. 27 – TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

 

» 11

8

ART. 28 - TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL

       &nbs= p;          LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

 

» 12

 

9

 

ART. 29 – CONGEDO MATRIMONIALE

 

» 13

10

ART. 40 – ACCORDI LOCALI

 

» 14

11

ART. 41 – ASPETTATIVA

 

» 15

12

ART. 77 – QUADRI

 

» 16

13

ART. 78 – CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

» 17

14

ART. 82 – TUTELA DELLA MATERNITA’ E PATERNITA’

 

» 19

15

ART. – (nuovo)&= nbsp; TUTELA DELLA DIGNITA' PERSONALE DEI 

       &nbs= p;            &= nbsp;       LAVORATORI

 

» 20

16

ART. 89 LETTERA D)– RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

 

» 21

17

ART. 90 – FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA EDILPR= E

» 22

18

ART. 94 – DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

 

» 23

19

ART.  95 – CONTRATTO A TERMINE

 

» 26

20

ART. 96 – SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

 

» 27

21

ART. – (nuovo)&= nbsp; CONTRATTI DI INSERIMENTO

 

» 29

22

ART. 112 - DECORRENZA E DURATA

» 31

23

ART. 113 - ESCLUSIVA DI STAMPA

» 32

24

ALLEGATO B - AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA

       &nbs= p;            &= nbsp;        BASE E DI STIPENDIO

» 33

25

ALLEGATO N – REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA DEGLI    ENTI BILATERALI

 

» 34

26

ALLEGATO O - COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO
       &nbs= p;            &= nbsp;        DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE&nb= sp;
       &nbs= p;            &= nbsp;        PROFESSIONALE IN EDILIZIA

 

» 35

27

ALLEGATO P - PROTOCOLLO SULL’INSERIMENTO DI
       &nbs= p;            &= nbsp;       MANODOPERA PROVENIENTE DAI PAESI
       &nbs= p;            &= nbsp;       EXTRACOMUNITARI IN EDILIZIA

 

» 37

28

ALLEGATO Q - ACCORDO SUL SISTEMA EDILCASSE

 

» 38

29

ALLEGATO R – ACCORDO EDILCASSE FONDO EDILPRE

» 39

30

ALLEGATO S – CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE

» 42

 


 

Art. 6

 

ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI

O DI SEMPLICE ATTESA O CU= STODIA

 

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art. 5.

In considerazione delle particolari attività svolte, l’orario normale contrattuale deg= li operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con allogg= io nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli ste= ssi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le= 48 ore settimanali medie annue.

Le ore di lavoro prestate= nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite c= on i minimi di paga base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegato A = del presente contratto ad eccezione di:

-        custodi, guardiani, portinai, fattorini, usc= ieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella;

-        custodi, guardiani e portinai con alloggio n= ello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i mini= mi di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella.

Al guardiano notturno, fe= rmo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le or= e 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall’art. 20.

 

*  *

 

Al gruista si applicano l= e norme contenute nell’art. 5.

 

*  *

 

All’operaio di prod= uzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando v= enga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire,= va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario  di  € 0,52 giornalieri.

Resta esclusa comunque og= ni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia.

Quando= nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell’operaio cui sia stato richiesto per = iscritto dall’impresa di pernottare in cantiere.

 

*  *

 

Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli auti= sti di autobetoniere rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo.

 

        =             &nb= sp;            =  

 

 

 

 

 

Art. 7

 <= /h1>

RIPOSO SETTIMANALE

 

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.

 

Nei casi in cui, in relaz= ione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamat= i al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensat= ivo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi d= ella retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 25, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all’art. 20 punto 12).

 

L’eventuale spostam= ento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all’operaio alm= eno 24 ore prima.

 

In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

 

In conformità a qu= anto previsto dall’art. 9 del decreto legislativo n. 66/03, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizz= ate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecnich= e o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le&nb= sp; rappresentanze sindacali unitarie&n= bsp; o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a = 14 di calendario


 

Art. 12

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

 

Le Organizzazioni territo= riali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore all’1-1-2006, per la circoscrizione di propria competenza, l’elemento economico territoriale fino alla misura massima percentuale sui limiti nazionali di paga base che verrà stabilita dalle Associaz= ioni nazionali contraenti entro il 30-6-2005, secondo criteri e modalità = di cui in premessa “Procedure di rinnovo degli accordi di II livelloR= 21;.

 

Nota a verbale

 

L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

 

   &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp; 


   &nbs= p;       

Art. 16

 

FERIE

 

 

La durata annua delle fer= ie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di or= ario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni fest= ivi di cui al punto 3) dell’art 18.

All’operaio che non= ha maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l’impresa.

L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

Fermo restando quanto sta= bilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell’art. 40 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell’arco annuale e saranno determi= nati i periodi nell’ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute.

Il periodo di preavviso n= on può essere considerato periodo di ferie.

Per il pagamento delle fe= rie nei casi consentiti dall’attuale legislazione valgono le norme dell’art. 19.

Le suddette norme contenu= te nell’art. 19 sono compatibili con l’art. 10 del D.Lgs. 66/03 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.

 

La malattia intervenuta n= el corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:<= /p>

-&nb= sp;        malattia che comporta ricovero ospedaliero superior= e a tre giorni;

-&nb= sp;        malattia la cui prognosi sia superiore a dieci gior= ni di calendario.

L’= ;effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obbligh= i di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato di infermit&agra= ve; previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.

&n= bsp;

      = ;     


 

ART. 20

 

LAVORO STRAORDINARIO,

NOTTURNO E FESTIVO

 

Agli e= ffetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 5 e 6 del presente contratto. Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e = 10 del R.D. 10 settembre 1923 n. 19= 55 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.

Il lavoro straordinario &= egrave; ammesso nei limiti di 250 ore annuali.

La richiesta dell’i= mpresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi= di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.

Ove l’impresa per o= biettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata d= el sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindaca= le unitaria ai fini di eventuali verifiche.

A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l’impresa fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.

Per periodo notturno si c= onsidera quello intercorrente dalle ore= 22 alle 6 del mattino.

Per lavoro festivo si int= ende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 18, escluso il lav= oro domenicale con riposo compensativo.

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

=  

1)  Lavoro straordinario diurno

35%

2)  Lavoro festivo  

45%

3)  Lavoro festivo straordinario

55%

   &= nbsp; 4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari

      avvicend= ati

 

25%

   &= nbsp; 5)Lavoro diurno compreso in turni regolari

      avvicend= ati

 

9%

6= )      Lavoro notturno compreso in turni regolari 

      avvicend= ati

 

11%

7= )      Lavoro notturno del guardiano

  8%

   &= nbsp; 8)Lavoro notturno a carattere continuativo di operai

      che comp= iono lavori di costruzione o di riparazione

      che poss= ono eseguirsi esclusivamente di notte &n= bsp;

 

 

16%

9)   Lavoro notturno straordina= rio  

40%

10)   Lavoro festivo notturno

50%

11)   Lavoro festivo notturno straordinario

70%

   12)Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i       

        turnisti

 

  8%

 

=  

Le sud= dette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sug= li elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell’utile effettivo di cottimo.

Le percentuali corrispond= enti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavo= ro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n.= 6.

 

 

Le comunicazioni relative= al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale direzione provinciale del lavoro, di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 66/03, dovranno essere effettuate, nei termini stabi= liti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.

 

La media delle 48 ore set= timanali viene calcolata nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.

 

Ai  fini degli adempimenti relativi al= la comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intende= rsi il cantiere.

 

L’ultimo comma dell’art.20 viene eliminato : “ A decorrere dal 1° luglio 2= 001 la percentuale di cui al punto 6 è pari all’11%”.

&n= bsp;


&n= bsp;

ART. 22

 

TRASFERTA

 =

Il comma 3&= deg; dell’articolo 22 è soppresso

 =

Alla fine dell’articolo viene inserito:

 =

Dichiara= zione comune

 =

Le parti definiranno in dettaglio entro il 30-6-2005 gli aspetti procedurali e organizzativi per l’attuazione, entro e non oltre l’anno successivo, della nuova disciplina della trasferta, sulla base del principio che l’operaio dalla data di attuazione di cui sopra rimane iscritto a= lla cassa edile di provenienza.

&n= bsp;

&n= bsp;

      = ;            &n= bsp;            = ;            =             &nb= sp;                 =   


 

Art. 27

 

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

 

 

Il primo comma è sostituito dal seguente:

 

“In caso di malatti= a, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianit&ag= rave;. L’operaio con un’anzianità superiore a tre  anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo mass= imo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell&= #8217;arco di 24 mesi consecutivi.”

 

Pertanto la lettera e) de= l sesto comma è sostituita come segue:

 

“dal 181° giorn= o al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall’INPS: 0,5495”.


 

ART.28.

 

TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONA= LE

 

 

Inserire alla fine dell’articolo

 

Dichiarazione a verbale:

 

 

A decorrere dal 1° ot= tobre 2004, è introdotta una prestazione collaterale, integrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro, tale da garantire la retribuzione di= cui al punto  3) dell’art. 2= 5 del ccnl. Tale prestazione sarà garantita attraverso gli enti bilaterali competenti.

 

Le part= i si riservano di definire le modalità operative di tale disposizione ent= ro il 30 luglio 2004.


 

ART. 29

 

CONGEDO MATRIMONIALE

 =

 

 

Il secondo e il terzo com= ma sono sostituiti dal seguente:

 

“Peraltro, all’operaio non in prova, in occasione del  matrimonio, viene concesso un peri= odo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario con dirit= to al trattamento economico di cui al punto 3)  dell’articolo 25 per 104 ore”.

&n= bsp;

&n= bsp;

 


 

Art. 40

 

ACCORDI LOCALI

 

 

Dopo la lettera h) di cui al terzo comma è aggiunta la seguente:

 

i)  <= span style=3D'mso-spacerun:yes'> alle eventuali determinazioni sulla= base dei criteri di cui all’art. 89 punto D).

 


 

ART. 41

 

ASPETTATIVA

 

 

 

Dopo il primo comma inserire il seguente

 

Nel caso di necessit&agra= ve; di uscita e rientro dell’operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata mini= ma per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune documentazioni.

 

E’ possibile cumula= re, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annu= i.

 

&n= bsp;

             


 

ART. 77=

 

REGOLAMENTAZIONE SPECIALE PER I QUADRI

 

Assicurazione

 

Ai sensi dell’art. = 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad assicu= rare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni, con esclusione del caso di colpa grave o dolo.

Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.

 

Indennità di funzione

 

A decorrere dalla data di riconoscimento per iscritto della qualifica di quadro da parte dell’azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a 70 euro mensili con assorbim= ento dell’eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell’importo predetto. Tale indennità è utile ai fini d= egli artt. 53, 54, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73 e 99.

 

Cambiamento di mansioni

 

In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione = del posto, l’attribuzione di tale qualifica sarà effettuata trasco= rso un periodo di 6 mesi.

Per quanto non previsto d= alla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati.

Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la presente regolamentazione, piena attuaz= ione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190.


 

ART. 78

 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

 

 

 

…………OMISSI= S…………

 

Alla fine dell’articolo viene aggiunto:

 = ;

Commissione paritetica

&n= bsp;

E’ istituita una Commissione paritetica  con il compito di rivedere l’attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche alla luce delle trasformazioni del settore, nonch&eacu= te; delle nuove disposizioni di legge in materia di mercato del lavoro e formazione, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 2004.

 = ;

In particolare, la Co= mmissione dovrà effettuare:

§      =             &nb= sp;   l’ analisi e l’eventuale rielaborazione dell’attuale sistema di classificazione;

§      =             &nb= sp;   l’introduzione di nuove figure professionali;

§      =             &nb= sp;   la revisione delle competenze delle figure tradizionali;

§      =             &nb= sp;   la revisione dei periodi di preavviso.

&nbs= p;

Nel vigente sistema di classificazione è inserita, con decorrenza dal 1° giu= gno 2004, la seguente figura professionale:

 = ;

Operaio di 4° livello

 = ;

Operaio con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpent= eria con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e della carpenteria, esegue con continuità ed ampia autonom= ia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.=

 = ;

La Commissione pa= ritetica provvederà prioritariamente entro il 30 settembre 2004 a definire le declaratorie relative alle seguenti figure :

 = ;

=  

Responsabi= le recupero archeologico e del restauro 6° livello

 = ;

Operatore archeologico 5° livello

 = ;

Operatore = del restauro 5° livello

 = ;

Operaio in cantiere archeologico 4° livello

 = ;

Operatore = del restauro 4° livello

 = ;

Operaio specializzato archeologico 3° livello

 = ;

Operatore = del restauro 3° livello

=  

 = ;

LAVORATORI NEL SETTORE CALCESTRUZZO

 

Coordinatore di impianti=   6° livello

 

Capo impianto venditore = 5° livello

 

Operatore di centrale  5° livello

 

Operatore di centrale di= 4° livello

 

Addetto al funzionamento= della centrale di betonaggio o dosatore –pesatore 3°livello

 

Addetto al funzionamento= della centrale di betonaggio o dosatore –pesatore 2° livello

 

Entro la  medesima data la Commissione definirà livelli e relative declaratorie della figura del Rocciatore= .

&n= bsp;


 

ART. 82

 

TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITA’

 

 

 

 

Il titolo del punto c) &e= grave; sostituito nel seguente modo:

 

c) Indennità di maternità e congedi parentali

 

Alla fine dell’articolo vengono aggiunti i seguenti commi:

 

“La misura dell’indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all’art. 22, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, è pari al 100% della retribuzione.

 

I periodi di congedo parentale  di cui all’ar= t. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all’allegato C) del  pre= sente CCNL .”


 

ART. … (nuovo)

 

TUTELA DELLA DIGNITA’ PERSONALE DEI LAVORATORI=

 

 

 

 

Sul luogo di lavoro dovr&= agrave; essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all’int= egrità psico-fisica del lavoratore.

 

In particolare dovranno e= vitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direz= ione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.


 

 

ART. 89 punto D)

 

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

 

 

Dopo il settimo comma &eg= rave; aggiunto il seguente:

 

“Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2004 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri  uniformi”.

 

 

Il tredicesimo comma &egr= ave; sostituito dal seguente comma :

 

“In applicazione di= quanto previsto dal D.Lgs. n.626/94 alla formazione del Rappresentante della sicur= ezza e dei lavoratori provvede durante l’orario di lavoro l’impresa o l’organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di = 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori, come da Accordo interconfede= rale 27 ottobre 1995&= #8221;

&n= bsp;

        =             &nb= sp;      

 


 = ;

ART. 9= 0

FONDO = DI PREVIDENZA INTEGRATIVA EDILPRE        =        

&n= bsp;

La contribuzione, da ver= sare al fondo Edilpre con la decorrenza e le modalità previste dallo stat= uto è stabilita con la seguente articolazione:

1% riferito alla retrib= uzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese;
1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico d= ei lavoratori;
100% dell’accantomento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori= di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;

18% dell’accanton= amento TFR maturato nell’anno, per gli altri lavoratori.

E’ prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contri= buti propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabili= te dallo statuto del Fondo.

L’impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l’entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito= .

In caso di omesso o rit= ardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.

Le parti, con accordo d= i cui all’allegato R, hanno stabilito le modalità di riscossione dei contributi attraverso le Edilcasse.


 

ART. 94

 

DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO <= span style=3D'color:black'>

 

 

 

La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.

 

La du= rata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dagli Enti di formazione operanti sul territorio median= te l’accertamento dei crediti formativi.

 

Le pa= rti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato:

=  

a)&n= bsp;     apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione massimo 3 anni;

 = ;

b)&n= bsp;     apprendistato professionalizzante :

 

§      qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale  ma= ssimo 3 anni;

§      qualifiche finali del terzo livello di inquadramento massimo 4 anni;

§      qualifiche finali dal quarto livello di inquadramento massimo 5 anni.

=  

Il co= ntratto di apprendistato, stipulato in  forma scritta, deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica  professionale  che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.<= /p>

=  

Il pi= ano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.

 

La durata della formazione per l’apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di n= orma è realizzata presso Enti di formazione operanti sul territorio.=

 

L’impegno formati= vo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza p= er gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo = alla attività da svolgere.

 

Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione &egr= ave; di 240 ore annue per l’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione.

 

La formazione sarà effettuata presso Enti di formazione operanti sul territorio in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale.

 

La formazione si può svolgere all’interno dell’azienda in presenza dei requisiti previsti dal= la legge in ordine al tutor aziendale e all’idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.

 

Agli Enti di formazione sono affidati i compiti di:

-         partecipazione a= lla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato;

-         definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regi= oni d’intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;

-         individuazione d= elle modalità di erogazione dell’attività formativa; offerta= del servizio di formazione per i tutors aziendali;

-         consulenza e accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, nel percorso di in= serimento lavorativo di quest’ultimo;

-         attestazione dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa = nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione contin= ua.

 

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative.

 

Per ottenere il riconos= cimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registr= ati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

 

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolge= re.

 

Per il riproporzionamen= to delle ore formative l’apprendista deve dimostrare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa.

 

 Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.=

 

Le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato gi&agrav= e; compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati= i periodi medesimi.

 

Al termine del periodo di apprendistat= o il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavorato= re, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge.

 

Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgo= no le norme di cui agli articoli 2 e 44 del vigente c.c.n.l., con riferimento = al livello di assunzione dell’apprendista.

 

L’inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto.

 

Nell’ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l’inquadramento dell’apprendista e il relativo trattamento economico è il seguente:

 

ü      1° livello per i contratti di apprendistato final= izzati al conseguimento del 2° e 3° livello;

ü      2° livello per i contratti di apprendistato final= izzati al conseguimento del 4° livello;

ü      3° livello per i contratti di apprendistato final= izzati al conseguimento del 5° livello.

 

Nell’ipotesi di primo inserimento,  a metà del percorso del per= iodo di apprendistato di cui al comma 3 lettera b) all’apprendista è riconosciuto l’inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione.

 

Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° livello.<= o:p>

 

Le ore destinate alla formazione esterna di cui all’art. 49 comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono aggregate in moduli settiman= ali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All’atto dell’assunzione o in ragione del= la programmazione attuata dagli Enti di formazione operanti sul territorio, l’apprendista deve freque= ntare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore  destinate alla sicurezza di cui all’art. 84 del vigente c.c.n.l..

 

 

L’orario di lavoro degli apprend= isti è disciplinato dall’art. 5 del vigente c.c.n.l..

 

Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell’art. 5 sui riposi annui e nella lettera B) dell’art.45.

 

Per il trattamento economico degli apprendisti nei ca= si di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 67 e 68 del c.c.n.l..

 

Ultimato il periodo di apprendistato, = previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all’apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per= la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo, salva la risoluzione an= ticipata per giusta causa o giustificato motivo.

 

Per il periodo di preavviso valgono le= norme di cui agli art. 33 e 72 del c.c.n.l. con riferimento al livello riconosciu= to all’apprendista.

 

Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. = Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualifica= ti o specializzati,  può ass= umere un apprendista.

 

Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relat= iva normativa di attuazione.


 

ART. 95

 

CONTRATTO A TERMINE

 =

In re= lazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il lavo= ro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecn= ico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

=  

Il ri= corso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:

1.      =             &nb= sp;     pe= r la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

2.      =             &nb= sp;     pr= esso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della leg= ge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stes= se mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo= che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art. 8, comma 2, della leg= ge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;

3.      =             &nb= sp;     pr= esso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rappor= ti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di  lav= oro a tempo determinato;

4.      =             &nb= sp;     da= parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.

 =

Fermo restando quanto previsto d= all’art. 10, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 368, il ricorso ai contra= tti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell’anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 95, il 25 % dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.

 

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di <= span style=3D'mso-bidi-font-size:12.0pt'>somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.

 

Le frazioni eventualmente risult= anti da tali conteggi verranno  arrotondate all’unità superiore.

 

La media è computata con riferimento alla media annua dei  lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

 =

In oc= casione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l’Organizzazione territoriale aderente all’ANIEM fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all’utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.=

=  

La st= essa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi  di imprese in occasione degli inco= ntri previsti dal punto 1.5 del sistema di concertazione e informazione del vige= nte ccnl.


=  

ART. 96

 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

 

 

In relazione a quanto dis= posto dal decreto legislativo n. 276/03, che mantiene in vigore  le clausole contrattuali dell’edilizia in materia di lavoro temporaneo,  le parti confermano i contenuti de= gli accordi 18 febbraio 2002 e 2 ottobre 2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.

=  

La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi = :

&nbs= p;       1)   &nb= sp;   punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti  dall’acquisizione di nuovi lavori ;

      =   2)   &nb= sp;   &nbs= p;       3)   &nb= sp;   impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell’impresa;

&nbs= p;       4)   &nb= sp;   impiego di professionalità carenti sul merca= to del lavoro locale;

&nbs= p;       5)   &nb= sp;   sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipo= tesi di assenza per  periodi di fer= ie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inido= nei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;

&nbs= p;       6)   &nb= sp;   per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.

&nbs= p;

Per gli impiegati dell’edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

&nbs= p;

Il ricorso alla somministrazione e’ vietato:

1)      per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

2)      presso unità produttive nelle qu= ali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai se= nsi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguarda= to lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia oper= ante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto= al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti a= lle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;

3)      da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche;

4)      per l’esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al titolo VII del decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni;

5)&n= bsp;     per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzan= ti;

6)&n= bsp;     per costruzioni di pozzi a profondità superi= ori a 10 metri;

7)&n= bsp;     per lavori subacquei con respiratori;

8)&n= bsp;     per lavori in cassoni ad aria compressa;

9)&n= bsp;     per lavori comportanti l’impiego di esplosivi= .

 

Nei casi di c= ui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confron= ti delle agenzie che siano state specificamente abilitate,a norma di legge, al= lo svolgimento delle attività sopra indicate.

=  

Il ricorso alla somministrazione= a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai = non può superare, mediamente nell’anno,  cumulativamente con i contratti a termine di cui all’art. 95, il 25% dei rapporti di lavoro con contrat= to a tempo indeterminato dell’impresa.

 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 6 settem= bre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.

 

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/= o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.

 

Le frazioni eventualmente risult= anti da tali conteggi verranno  arrotondate all’unità superiore.

 

La media è computata con riferimento alla media annua dei  lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imp= rese edili è applicata la contrattazione collettiva in vigore per le impr= ese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Edilcassa e degli altri Organismi paritetici di settore.

 

 

 

E’ ABOLITO l’art. 14 del ccnl 22 giugno= 2000.

&n= bsp;


&n= bsp;

            ART….. (nuovo)      =                      =             &nb= sp;            =             &nb= sp; 

 <= /b>

CONTRATTI DI INSERIMENTO<= o:p>

 

 

Il contratto di inserimen= to  è un contratto di lavoro di= retto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle compete= nze professionali del lavoratore  = ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimen= to nel mercato nel lavoro.

 

La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi .

 

Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa  fino a trentasei mesi.

 

Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs  n. 276/2003.

 

Il contratto di inserimen= to è stipulato in forma scritta e in esso deve  essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento.

 

In mancanza di forma scri= tta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

 

Nel contratto verranno in= dicati:

  • la durata;
  • il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
  • l’orario di lavoro, determinato in  funzione dell’ipotesi c= he si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale.

 

L’ inquadramento del lavoratore  è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati  e specializzati e dell’opera= io qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale &egr= ave; preordinato per gli operai di quarto livello;

per i contratti di inseri= mento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà = di un livello inferiore.

Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento ec= onomico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato.

Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalit&agr= ave; coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore.

 

Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve  essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore  al contesto lavorativo, valorizzan= done le professionalità già acquisite.

 

Nel progetto verranno ind= icati :

a)      la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progett= o di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;

b)      la durata e le modalità della formazione.

&= nbsp;

Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contes= to organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di = 12 mesi.

Il progetto deve preveder= e una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendime= nto di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning= , in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.

 

La formazione teorica sar= à effettuata presso Enti di formazione operanti sul territorio, sulla base di programmi concordati nell’ambito del Comitato nazionale di coordiname= nto delle iniziative formative in edilizia.

 

La formazione antinfortun= istica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rappo= rto e avrà la durata di 8 ore.

 

La registrazione delle co= mpetenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro= o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione, predisposto seco= ndo le indicazioni del Comitato nazionale di cui sopra.

 

Le parti si riservano di = adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quel= lo predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.

 

Per l’assunzione in= prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e = 44 del vigente c.c.n.l.

 

L’orario di lavoro = è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l

 

Nel caso di malattia o infortunio  non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un perio= do di conservazione del posto di settanta giorni.

 

Nell’ambito di tale= periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e i contratti integrativi ter= ritoriali.

 

Nei casi in cui il contra= tto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computa= to nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dal= la legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.<= /p>

 

 

ART. 112

 

DECORRENZA E DURATA

 

 

 

Salvo le diverse decorren= ze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° maggio = 2004 al 31 dicembre 2007 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 20 maggio = 2004 o instaurati successivamente; per la parte economica avrà vigore fin= o a tutto il 31 dicembre 2005.

 

Qualora non sia disdetto = da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno 3 mesi prima della scade= nza, si intenderà rinnovato per 3 anni e così di seguito.


        =             &nb= sp;            

ART. 113

 =

ESCLUSIVA DI STAMPA

 =

 =

Le pa= rti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sar&agr= ave; edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.

=  

Tale = testo definitivo sarà disponibile non prima di tre mesi dalla data di stip= ula dell’accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni.

=  

Perta= nto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.

=  

Il verbale di accordo e i= l testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro.

 


 

ALLEGATO B

 

AUMENTI RETRIBUTIVI

E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

 

 

 

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base = degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate co= me segue:

 

 

 

LIVELLI

AUMENTI

NUOVI MINIMI

PARAMETRI

 =

 

 

Complessivi=

01/05/2004<= o:p>

01/03/2005<= o:p>

01/05/2004<= o:p>

01/03/2005<= o:p>

 

 

7

136,92

76,92

60,00

1.082,88

1.142,88

200

&nbs= p;

6

123,23

69,23

54,00

974,60

1.028,60

180

&nbs= p;

5

102,69

57,69

45,00

812,18

857,18

150

&nbs= p;

4

95,84

53,84

42,00

758,01

800,01

140

&nbs= p;

3

89,00

50,00

39,00

703,88

742,88

130

&nbs= p;

2

80,10

45,00

35,10

633,49

668,59

117

&nbs= p;

1

68,46

38,46

30,00

541,45

571,45

100

&nbs= p;

 

 

Dichiarazione comune<= o:p>

 

Le parti si danno atto che con la sottoscrizione= del rinnovo contrattuale si è data continuità al processo di omogeneizzazione dei minimi tabellari con altri CCNL del settore sottoscrit= ti.

Tale processo avrà continuità nel tempo fino al completamento del percorso, tenendo conto anche dell’evoluzione di tu= tte le componenti salariali.


 

 

ALLEGATO N

 

 

REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA DEGLI ENTI BILATERALI

 

 

 

 

Le Parti, al fine di pers= eguire una razionalizzazione del sistema degli enti bilaterali, concordano di promuovere l’attivazione, entro il 31 dicembre 2004, di un tavolo di confronto con tutti i soggetti costituenti il sistema delle Edilcasse con l’obiettivo di esaminare le possibilità di incremento ed omogeneizzazione delle prestazioni delle Edilcasse medesime, nonchè:=

 

-&nb= sp;        la definizione delle modalità di emissione da parte delle Edilcasse della certificazione di regolarità contributiva, in applicazione della Convenzione sul documento unico di regolarità contributiva (DURC) firmata da Inps, Inail, Associazioni imprenditoriali ed Organizzazioni sindacali nazionali il 15 Aprile 2004 e d= ei principi in essa stabiliti;

&= nbsp;

-&nb= sp;        l’assistenza sanitaria integrativa nazionale di settore;

 

-&nb= sp;        le contribuzioni all’Edilcassa;

 

-&nb= sp;        lo sportello informativo al servizio di lavoratori ed imprese, quale attività di supporto alla funzione di incontro domanda/offerta di lavoro, attraverso lo strumento della convenzio= ne con i Centri per l’impiego.


 

&= nbsp;

   &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;     ALLEGATO O

 

 

COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN EDILIZIA

 =

 =

Le parti, concorda= ndo sulla necessità di dare impulso al sistema dell’addestramento<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  professionale quale strumento esse= nziale per la formazione di maestranze edili qualificate:

 <= /span>

 <= /span>

-       &nb= sp; Riconoscono= la formazione professionale quale forma privilegiata di accesso al settore e opportunità per tutti i lavoratori dell’edilizia per migliorar= e la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese;

 

-       &nb= sp;   Concordano sulla necessit&agr= ave; di elaborare linee guida a livello nazionale con le quali indirizzare le offerte formative di settore;

 <= /span>

 <= /span>

-       &nb= sp; Convengono, inoltre, sull’opportunità di rivolgere iniziative di formazione mirate a diverse tipologie di lavoratori, con riferimento in particolare a:=

 <= /span>

 <= /span>

·      =   lavoratori già inseriti nel settore;

·      =   giovani disoccupati e inoccupati da avviare al lavoro;

·      =   lavoratori provenienti da paesi extracomunitari;

·      =   giovani tit= olari di contratto d’apprendistato o d’inserimento;=

·      =   manodopera femminile per incentivarne l’ingresso nel settore;<= /p>

·      =   lavoratori = in disoccupazione ed in mobilità.

 

 <= /span>

Premesso quanto so= pra le parti,

 <= /span>

al fine di promuov= ere e coordinare tali iniziative nel sistema della piccola e media impresa edile,= in relazione a quanto disposto dall’articolo 93, ultimo comma, del Contr= atto Collettivo Nazionale di Lavoro, convengono di istituire un Comitato per il coordinamento delle iniziative formative del settore avente compiti di:

 

 

-&nb= sp;        promuovere l’elaborazione di studi e ricerche volte ad accertare le necessità formative del settore, in particolar modo con riferimento alle specifiche realtà produttive territoriali = ed alle esigenze di qualificazione e crescita professionale degli addetti;

&= nbsp;

-&nb= sp;        coordinare le iniziative promosse dalle Organizzazi= oni territoriali e le procedure per l’utilizzazione dei finanziamenti;

 

&= nbsp;

-&nb= sp;        incentivare gli accordi tra le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza, finalizzati all’istituzione di Enti per la formazione;

 

 

-&nb= sp;        elaborare le linee politiche dell’offerta formativa, secondo le diversificazioni di tipologie di utenti di cui alla premessa;

 

 

-&nb= sp;        promuovere e curare le intese con le altre Associaz= ioni datoriali di settore perseguendo l’obiettivo di una maggiore armonizzazione del sistema formativo di categoria;

 

 

-&nb= sp;        promuovere e curare i rapporti generali con le istituzioni nazionali e internazionali, in special modo quelle della Comunità Europea, anche al fine di individuare ed utilizzare risorse finanziarie destinate alla formazione;

 

 

 

&= nbsp;

Il Com= itato nazionale è costituito da 6 componenti: 3 designati dalle Organizzaz= ioni Sindacali e 3 dall’Aniem.

Il Pre= sidente ed il Vicepresidente sono designati dalle parti alternativamente ogni 3 ann= i.

 

 

 

 =

        &= nbsp;  


 =

ALLEGATO P

 =

 =

PRO= TOCOLLO SULL’INSERIMENTO DELLA MANODOPERA PROVENIENTE DAI PAESI EXTRACOMUNITA= RI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA

            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;  

 

 

Verificata la diffusa ric= hiesta di reperire maestranze da destinare al comparto delle costruzioni, attualme= nte sempre meno disponibili sul mercato del lavoro nazionale;

 

nel rispetto della legisl= azione nazionale vigente sui flussi di migrazione dei lavoratori provenienti da pa= esi extracomunitari;

 

condividendo l’obie= ttivo di fronteggiare il fenomeno del lavoro sommerso, anche attraverso l’attivazione di iniziative congiunte nei confronti delle Istituzioni preposte;

 

nell’intento di svi= luppare azioni comuni che possano coordinare e stimolare l’inserimento di manodopera nel settore, anche superando problematiche procedurali e condizionamenti logistici che rischiano di ostacolare tale collocamento;

        =             &nb= sp;            =   

 

le Parti concordano di at= tivare iniziative idonee a facilitare le procedure per l’immigrazione di lavoratori extracomunitari, il loro inserimento anche alloggiativo, nonch&e= acute; la loro formazione.

 

 

A tal fine:

 

-&nb= sp;        promuoveranno accordi con le rappresentanze di Paesi extracomunitari interessati al collocamento di lavoratori edili nel nostro Paese ed intese con i Ministeri, le Prefetture ed altre Istituzioni naziona= li competenti, per definire procedure omogenee allo scopo di facilitare l’inserimento al lavoro delle suddette maestranze;

&= nbsp;

-&nb= sp;        attiveranno un monitoraggio periodico delle richies= te di manodopera sul territorio nazionale da parte delle imprese di costruzione allo scopo d’individuare in particolare: localizzazione territoriale, tipologia professionale delle maestranze, specifici settori d’interve= nto, eventuale disponibilità sulle fattispecie dei contratti d’assunzione;

 

 

-&nb= sp;        definiranno altresì tempi, modalità e procedure d’inserimento e formazione professionale delle maestranze

 =

 =

 =

 =

 =

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;       


ALLEGATO Q

 

 

ACCORDO SUL SISTEMA EDILCASSE

 

tra

l’ANIEM – Associazione Nazionale Imprese Edili

e

la FeNEAL &#= 8211; UIL, la FILCA – CISL, la FILLEA= – CGIL

 

 

premesso ch= e le parti

 

 

-&nb= sp;        continueranno a ricercare la condizione per un sist= ema unitario di enti bilaterali di settore, riconoscendo gli stessi quali strum= enti di attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra le parti sottoscrittrici l’Avviso comune del 16.12.03;

-&nb= sp;        confermano la contrattazione nazionale e territoria= le come sorgente dei diritti dei lavoratori e delle imprese;

-&nb= sp;         

preso atto che

&= nbsp;

-&nb= sp;        l’evoluzione normativa e pattizia che affida = alle casse edili ruolo e funzioni che rendono l’iscrizione a tali strumenti indispensabile per l’operatività delle imprese sia nel settore pubblico sia in quello privato;

&= nbsp;

-&nb= sp;        alle casse edili è data una rilevanza fondamentale non solo per la gestione del contratto, ma anche per il governo del mercato di settore;

 

 

-&nb= sp;        in diverse realtà territoriali, ove l’ANIEM ha una significativa rappresentanza, il sistema edilcasse non è operante ;

 

 

-&nb= sp;         gli obiettivi convenuti con la richiesta di attivazione del tavolo della bilateralità e con l’Avviso comune di settore, vanno confermat= i e perseguiti in tempi celeri;

 

 

&= nbsp;

le parti concordano:

&= nbsp;

di attivare le necessarie iniziative, a partire dalla sottoscrizione della contrattazione integrativa territoriale, affinché alle imprese, aderenti all’ANIEM, che operano in circoscrizioni territoriali nelle quali non è stata costituita un’edilcassa, sia data la possibilità, attraverso intese fra tutte le parti nazionali e territoriali interessate, di aderire a edilcasse già costituite ed operanti in territori limitrofi.

Pertanto, in ragione di q= uanto sopra, le parti convengono sull’opportunità di non procedere a= lla formazione di nuovi enti bilaterali a livello locale.


=  

ALLEGATO R

=  

=  

ACCORDO EDILCASSE FONDO EDILPRE

=  

 

Roma, 2 Ottobre 2003

 

t r a

 

ANIEM

 

e

 

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

 

 

visto il contratto collettivo nazionale= di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 22 giugno 2000;<= /o:p>

 

visto l'accordo istitutivo del Fondo pe= nsione complementare per i lavoratori delle imprese edili ed affini – EDILPR= E;

 

si conviene quanto segue

 

in ordine alle procedure di utilizzo delle Edilcasse nell'attività del Fondo EDILPRE.

1.      L'= adesione del lavoratore al Fondo deve essere comunicata alle Edilcasse di competenza contestualmente alla prima denuncia utile alle Edilcasse con invio a mezzo posta, alla Cassa stessa, della scheda di adesione (l'azienda conserver&agr= ave; unicamente la copia di propria competenza). L' azienda è tenuta a sottoscrivere (timbro e firma) la scheda di adesione firmata dal lavoratore= .

2.      Le imprese effettueranno il versamento del contributo per la previdenza complementare dei lavoratori dipendenti che aderiscono al Fondo EDILPRE, ne= lla misura prevista dagli accordi vigenti, con le seguenti modalità:

o        il versamento sarà effettuato sul conto corrente delle Edilcasse di competenza con la cadenza prevista per gli altri versamenti;

o        il versamento per operai, impiegati e quadri avverrà con il modello uni= co convenuto tra le parti per le denunce alle Edilcasse.

3.      Le Edilcasse svolgeranno le seguenti attività:

3.1. promozione del Fondo EDILPRE

o        di= stribuzione ad imprese e lavoratori del materiale promozionale ed istituzionale che sarà loro fornito direttamente da EDILPRE;

3.2. acquisizione e verifica anagrafiche

o        ra= ccolta provvisoria delle schede di adesione dei lavoratori. Le schede perverranno = alle Edilcasse in duplice copia: originale per il Fondo e copia per la Cassa. Le copie originali delle schede di adesione saranno inviate al Fondo con cadenza trimestrale, le copie per le Edilcasse verranno archiviate a cura della ste= ssa. Nel caso di sottoscrizione della domanda di adesione presso la Edilcassa, la stessa  provvederà a far apporre dall’impresa la firma ed il timbro e a consegnare le varie co= pie ai soggetti interessati (originale al Fondo, copia all’impresa e copi= a al lavoratore);

o        re= gistrazione dei dati identificativi ed anagrafici delle aziende e dei lavoratori aderen= ti a EDILPRE ed aggiornamento degli stessi. La registrazione sarà compiuta trascrivendo i dati contenuti nel modulo di adesione che l’associato sottoscrive e copia del quale rimane in possesso della Edilcassa. L’aggiornamento sarà conseguente alle comunicazioni di imprese= e/o lavoratori ovvero potrà derivare da dati già in possesso della Cassa e rilevati dal modello di denuncia dei lavoratori occupati;

o        ac= certamento, in caso di nuova iscrizione di un lavoratore alla Edilcassa, della iscrizio= ne al Fondo dello stesso. In caso positivo, richiesta di accensione della contribuzione; in caso negativo, invio del materiale informativo e promozio= nale al lavoratore;

o        tr= asmissione mensile dell’anagrafe aggiornata di imprese e lavoratori aderenti alla banca dati del Fondo;

o        in= vio mensile al Fondo dei dati relativi ai nuovi aderenti.

3.3. acquisizione, verifica ed invio dei contributi

o        ac= quisizione provvisoria dei contributi a EDILPRE;

o        ac= quisizione e controllo delle distinte contributive. Il controllo sarà effettuato verificando la corrispondenza fra contributi versati e contributi dovuti, rilevando i dati dalla denuncia nominativa dei lavoratori occupati. =

o        ve= rifica della regolarità dei contributi e riconciliazione dei flussi informa= tivi e contributivi al Fondo. Attraverso tale operazione si assegna a ciascun lavoratore la somma dovuta ripartita nelle sue componenti (contributo lavoratore, contributo impresa, TFR ed eventuale contributo volontario);

o        tr= asmissione trimestrale alla banca depositaria dei contributi acquisiti e contestuale i= nvio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:

-      =    co= ntributo del lavoratore

-         co= ntributo dell’impresa

-         TF= R

-         co= ntributo volontario;

o        tr= asmissione mensile alla banca depositaria dei contributi acquisiti con ritardo e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore= in:

-      =    co= ntributo del lavoratore

-         co= ntributo dell’impresa

-         TF= R

-         co= ntributo volontario;

o        se= gnalazione al Fondo delle differenze riscontrate fra contributi dovuti e contributi pervenuti, ivi compresi i ritardati o mancati versamenti contributivi;

o        se= gnalazione al Fondo dei dati relativi a lavoratori iscritti a EDILPRE per i quali non compaiono contribuzioni in tutto o in parte del trimestre. Tale segnalazione consentirà al Fondo, anche attraverso la sua banca dati, di verifica= re lo spostamento dei lavoratori interessati in territori di competenza di alt= re Edilcasse, ovvero di segnalare all’associato l’assenza o la car= enza di contributi relativi al periodo;

o        in= caso di riscontrata variazione del rapporto di lavoro dell’associato e di assenza di contributi conseguente a detta variazione, segnalazione al lavoratore ed all’impresa della necessità di riaccensione della contribuzione.

4.      Le Edilcasse, al fine di svolgere i succitati compiti, riceveranno dal gestore amministrativo del Fondo un apposito protocollo sugli standards tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Edilcasse stesse= .

5.      Le Edilcasse sono tenute, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, a svolger= e i compiti loro assegnati dal presente accordo.

6.      Le= parti sottoscritte potranno stabilire in favore delle Edilcasse il rimborso degli oneri a carico delle stesse per le attività prestate ai sensi del presente accordo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO= S

&nb= sp;

&nb= sp;

CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE

 

 

 

 

Per le opere pubbliche di= grandi dimensioni, così come individuate dall'art. 6, comma secondo della L= egge 19 luglio 1993, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a cen= to milioni di euro, e che incidono su più province, nonché per le grandi opere di cui alla Legge n.443/2001 (Legge obiettivo) e all'art.16 del D.Lgs. n.190/2002, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presen= te contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti  e le imprese aggiudicatarie dell'appalto.

 

L'eventuale accordo impeg= na le parti firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con= gli organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavo= ro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è  sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.

&nb= sp;

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