CEMENTO, CALCE (PICCOLA INDUSTRIA) -
ACCR(27/10/99)
Costituzione
delle parti
Il 27 ottobre 1999, in
Roma
tra:
-
l'ANIEM;
e
- la
FENEAL-UIL;
- la
FILCA-CISL;
- la
FILLEA-CGIL;
si è stipulato il presente
accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 30.9.1994 per i dipendenti delle piccole e
medie imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati,
del gesso e relativi manufatti e delle malte nonché la produzione promiscua di
cemento, calce, gesso e malte.
Sistema di
relazioni industriali
Le parti, ferme restando
l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte
responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS.LL. e assumendo come propri gli
obiettivi indicati nel Protocollo 31 luglio 1992 (recupero di produttività delle
imprese e valorizzazione del lavoro industriale), ispirandosi alle finalità e
conformemente agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei
redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del
lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, finalità ed indirizzi ribaditi dal
Patto Sociale 22 dicembre 1998, convengono di attuare un sistema di relazioni
industriali organicamente articolato su più livelli, come appresso
strutturati.
A) Per il settore
cemento
1) È istituita una
Commissione tecnica nazionale, pariteticamente composta da n. ... rappresentanti
dell'ANIEM e da n. ... rappresentanti delle OO.SS.LL., con il compito di
procedere, nel corso, di due incontri che si terranno rispettivamente entro il
mese di gennaio ed entro il mese di giugno di ciascun anno, alla raccolta e
all'organizzazione dei dati aggregati a livello nazionale e regionale resi
disponibili dai Ministeri dell'Industria, dei Lavori Pubblici e dall'ISTAT,
concernenti la produzione, le consegne interne, le importazioni e le
esportazioni nonché gli investimenti in opere pubbliche come rilevati
dall'apposito Osservatorio di cui alla Legge n. 415/98.
I dati come sopra raccolti
nonché le valutazioni della Commissione sulle tematiche appresso indicate
saranno esaminati dalle parti stipulanti nel corso di due incontri a cadenza
semestrale e a livello nazionale, ciascuno dei quali si terrà entro la settimana
successiva a quella in cui ha luogo la riunione della menzionata Commissione
tecnica nazionale.
Negli incontri nazionali,
preparati come sopra dalla Commissione tecnica, le parti esprimeranno le loro
autonome valutazioni sull'andamento del mercato nazionale articolato per aree
regionali, sull'andamento delle esportazioni e importazioni, sugli eventuali
problemi di approvvigionamento della materia prima riferiti alle norme di legge
in materia estrattiva e alla loro applicazione in sede amministrativa, sulle
iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del
lavoro e la formazione professionale, l'ambiente esterno e quello di lavoro e
altresì l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico,
con riguardo alla stima degli effetti indotti
sull'occupazione.
Negli stessi incontri a
livello nazionale costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome
valutazioni delle parti:
- i dati di aggiornamento
annuale sulla struttura del settore e i loro riflessi
sull'occupazione;
- le previsioni annuali degli
investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite
e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali
ricadute occupazionali prevedibili;
- gli andamenti annuali
dell'occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento
a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei
lavoratori extracomunitari in applicazione delle norme di legge che li
riguardano;
- le previsioni sui
fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale; i dati ISTAT sulla
dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
- i dati anche comparativi
sulla produttività e competitività del settore;
- gli andamenti aggregati a
livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario,
nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione
guadagni e altre causali.
A richiesta di una delle
parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere
deciso di svolgere, anche avvalendosi della Commissione tecnica nazionale in
sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca
informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di
condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi
competenza istituzionale e potestà decisoria.
2) Livello regionale:
conferma testo vigente.
3) Livello di Gruppo:
conferma testo vigente, aggiungendo alla fine del 1° capoverso le seguenti
parole: "... e delle attività conferite in appalto" e, alla fine del penultimo
capoverso, le seguenti parole: "... e di sicurezza".
4) Livello aziendale:
conferma testo vigente.
B) Per i Settori Calce, Gesso
e Malte
Di norma annualmente, a
richiesta delle OO.SS.LL., le Parti esprimeranno autonome valutazioni sulla
realtà strutturale dell'intero comparto e sulle prospettive produttive di
ciascuno dei settori interessati, su significativi processi di ristrutturazione
e riconversione produttiva, sulle previsioni degli investimenti complessivi del
settore riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti
esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni per grandi
aree geografiche, che comportino riflessi sull'occupazione, sulle prospettive
produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso degli incontri
nazionali potranno altresì costituire oggetto di valutazioni autonome delle
parti le iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti
l'ambiente esterno e quello di lavoro, l'attività di escavazione e l'utilizzo
dei combustibili non convenzionali.
A richiesta di una delle
Parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere
deciso di svolgere approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca
informazione e valutazione. Per specifici temi le Parti potranno convenire di
condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi
competenza istituzionale e potestà decisoria.
ART. 36 :
Ambiente di lavoro e tutela della salute dei
lavoratori
A)
1) Le parti convengono sulla
necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o
insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di
nocività di origine chimica, fisica e biologica fanno riferimento ai livelli
previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in assenza di dette norme,
dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists
nella traduzione del testo in lingua inglese effettuata a cura dell'Associazione
Italiana degli igienisti Industriali.
2) Potrà essere affidata ai
servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Aziende sanitarie
locali di cui all'art. 14, Legge 833/1978, o ad Istituti o Enti qualificati di
diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S.
(rappresentante per la sicurezza) la rilevazione dei fattori di nocività ed
insalubrità.
Gli oneri per il complesso
degli interventi degli Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune
accordo tra Direzione aziendale e R.L.S. sono a carico
dell'azienda.
Il personale di detti
Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di
produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti
affidatigli.
In condizione di normalità le
rilevazioni avverranno di regola ad intervalli non superiori a 24 mesi dalle
conclusioni delle precedenti rilevazioni per le posizioni significative
verificate con il rappresentante per la sicurezza.
I risultati delle rilevazioni
di cui sopra, unitamente ai dati di cui ai registri dei dati ambientali e
biostatistici e degli infortuni, su richiesta della R.L.S., formeranno oggetto
di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale. Al
suddetto incontro potranno prendere parte anche tecnici che hanno effettuato le
rilevazioni.
3) I risultati delle
rilevazioni ambientali - fermo restando quanto previsto dall'art. 2105 c.c. -
saranno raccolti in un registro detto dei "Dati ambientali", istituito presso lo
stabilimento, conservato dalla Direzione e a disposizione della R.L.S. per
consultazione.
4) Viene pure istituito un
registro dei "Dati biostatistici" destinato a raccogliere le statistiche
afferenti le assenze, per reparti di lavoro dovute ad infortunio, malattia o
malattia professionale. Anche tale registro così come il registro aziendale
degli infortuni i cui all'art. 403 D.P.R. 547/1955, sarà conservato a cura della
Direzione aziendale e resterà a disposizione della R.L.S. per
consultazione.
5) I lavoratori saranno
sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi,
nonché a quelle altre si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei
risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate secondo le procedure
e modalità previste dai commi precedenti del presente articolo, che individuano
situazioni di particolare nocività. Degli eventuali accertamenti medici
specifici, attuati a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali, sarà
data notizia alla R.L.S. e per suo tramite alle R.S.U. Gli accertamenti
medico-radiografici saranno affidati ad Istituti o Enti qualificati di diritto
pubblico e/o ad Istituti o medici specialisti abilitati, scelti di comune
accordo tra Direzione aziendale e R.L.S. Ove dette visite evidenziassero la
necessità di accertamenti specialistici o radiografici, questi saranno a carico
dei competenti Istituti assicurativi previdenziali.
6) Viene istituito il
libretto personale sanitario e di rischio sul quale saranno registrati risultati
degli accertamenti di cui sopra nonché i dati analitici
concernenti:
- eventuali visite di
assunzione;
- visite periodiche
effettuate dall'Azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai
servizi ispettivi gli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art.
5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- visite di idoneità fisica
effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico a
norma del terzo comma dell'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n.
300;
- infortuni sul
lavoro;
- malattie
professionali;
- assenze per malattia ed
infortunio.
7) Le Aziende cureranno che
nell'ambito delle unità produttive, ivi comprese le miniere e le cave, i
lavoratori siano informati anche attraverso iniziative di carattere formativo e,
se del caso, attraverso appositi supporti a stampa:
- sui rischi specifici cui
sono esposti, sulle norme di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia
di prevenzione e sicurezza;
- sui mezzi di protezione
individuale da adottare ai sensi dei provvedimenti legislativi per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
B)
1) I lavoratori in tutte le
unità produttive all'atto della elezione della R.S.U. eleggono, tra i componenti
la R.S.U., il rappresentante per la sicurezza (R.L.S.) di cui al D.Lgs. 626/94
nei seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle
unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle
unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti;
Nelle unità produttive che
occupano da 101 a 200 dipendenti, le cui cave si trovano ubicate ad una distanza
superiore a 20 Km dallo stabilimento, è eletto nell'ambito delle R.S.U. apposito
rappresentante per la sicurezza tra i lavoratori della cava, in aggiunta e con
proprie specifiche competenze e funzioni rispetto al R.L.S. come sopra
stabilito.
Il R.L.S. rappresenta i
lavoratori in materia di sicurezza e salute secondo la disciplina del presente
articolo ed è l'interlocutore della direzione aziendale nell'esercizio delle
proprie competenze, all'interno dello stabilimento e delle relative
pertinenze.
Nella comunicazione scritta
alla Direzione aziendale, di cui all'art. 33, comma 21 del presente contratto,
verrà data indicazione espressa dei nominativi dei componenti la R.S.U. eletti
rappresentanti per la sicurezza.
2) Per l'espletamento dei
compiti previsti dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 626/1994 nonché per la
partecipazione ad iniziative formative concernenti la materia dell'igiene e
della sicurezza del lavoro, attuate con gli strumenti e nelle forme di cui
all'Accordo Interconfederale 27.10.1995 (organi paritetici territoriali, le
Aziende metteranno a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza un monte
ore di permessi retribuiti pari a:
- 48 ore annue nelle unità
produttive che occupano fino a 100 dipendenti;
- 88 ore annue nelle unità
produttive da 101 a 200 dipendenti;
- 128 ore annue nelle unità
produttive oltre 200 dipendenti.
I permessi debbono essere
richiesti dai rappresentanti per la sicurezza di norma per iscritto e con un
preavviso di 24 ore indicando, in caso di più rappresentanti, il/i nominativo/i
del/i il godimento dei permessi non deve pregiudicare l'andamento dell'attività
produttiva.
Per l'espletamento dei
compiti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 19 D.Lgs. citato,
i rappresentanti per la sicurezza potranno disporre del tempo strettamente
necessario per lo svolgimento dei compiti stessi senza pregiudizio né della
retribuzione né dei permessi retribuiti come più sopra definiti e loro
spettanti.
Detti permessi assorbono,
fino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo.
Oltre ai permessi retribuiti di cui sopra i rappresentanti per la sicurezza
potranno avvalersi, per l'espletamento dei compiti loro affidati, anche dei
permessi retribuiti spettanti alla R.S.U.. In tal caso la richiesta per la
fruizione dei relativi permessi sarà effettuata dalla R.S.U. secondo le modalità
fissate per i permessi spettanti alla R.S.U. e di cui all'art. 33 del presente
contratto indicando il/i nominativo/i del/i beneficiano/i.
3) Il rappresentante per la
sicurezza ha le competenze e svolge i compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs.
626/1994 e in particolare:
- presenzia alle rilevazioni
ambientali nonché alla trascrizione dei risultati nei registri dei dati
ambientali e biostatistici;
- è consultato sulle
iniziative aziendali di informazione/formazione dei lavoratori in materia di
sicurezza e di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali;
- è consultato sulle
innovazioni tecnologiche che abbiano riflesso sulla sicurezza nell'ambiente di
lavoro e riceve informazioni sui mezzi e sulle procedure di prevenzione da
adottare nel caso di impiego di una nuova sostanza che comporti potenziali
rischi;
- riceve informazioni sulle
procedure di prevenzione in caso di utilizzo nel ciclo produttivo di residui
classificati come tossici e nocivi ai sensi della specifica normativa sulla
materia;
- riceve informazioni sulle
procedure per lo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al D.P.R.
915/1982;
- avverte il responsabile
dell'Azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
- è consultato per la
realizzazione di programmi di prevenzione e di sicurezza predisposti
dall'Azienda.
Per le visite ai luoghi di
lavoro il rappresentante per la sicurezza, contestualmente alla richiesta delle
ore di permesso necessarie, preavverte la Direzione aziendale per la loro
effettuazione unitamente al responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione ovvero ad addetto da questi incaricato, presente nell'unità
produttiva. In presenza di situazioni di oggettiva gravità ed emergenza, fermo
restando l'obbligo del preavviso alla Direzione aziendale, il R.L.S., in caso di
dichiarato impedimento della stessa Direzione aziendale, potrà effettuare da
solo la visita al luogo di lavoro interessato dall'e mergenza. Le visite avranno
luogo compatibilmente con le esigenze produttive e nel rispetto delle
limitazioni previste dalla legge (es.: art. 339 D.P.R.
547/55).
Le Parti si danno atto che i
diritti derivanti ai rappresentanti per la sicurezza dalla presente
regolamentazione realizzano le finalità previste dall'art. 9 della Legge
300/1970, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee
a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Per tutto quanto non
espressamente disciplinato nei punti A e B del presente articolo si fa
riferimento all'Accordo Interconfederale 27.10.1995 e, per quanto riguarda la
designazione e/o elezione del rappresentante per la sicurezza, sempreché i
lavoratori non abbiano ancora provveduto alla data di entrata in vigore del
presente C.C.N.L., all'accordo, sottoscritto dalle parti stipulanti il presente
contratto nazionale di lavoro.
C) Le parti nel condiviso
obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, la
miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono sulla
opportunità di esaminare a livello nazionale, in occasione della informativa,
l'andamento del fenomeno infortunistico nei settori coperti dal presente
contratto, sulla base di dati raccolti dalla Organizzazione
imprenditoriale.
Allo scopo di dare un
contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili ai fini della
prevenzione entro la fine di ciascun anno pari si terrà una sessione di
informativa nazionale di settore sulla sicurezza nella quale saranno
congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che
l'Organizzazione imprenditoriale raccoglierà ed elaborerà in forma aggregata,
atte a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli eventi
infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.
In occasione della prima
sessione della anzidetta informativa di settore sulla sicurezza le Parti
esamineranno la possibilità di estendere le rilevazioni di parte
imprenditoriale, da portare al tavolo delle valutazioni congiunte, alle
tipologie di infortunio e alle aree di rischio con l'obiettivo di individuare
eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione di cui la
parte imprenditoriale potrà farsi carico nel quadro degli indirizzi generali di
settore per il rafforzamento della prevenzione.
Commissione
tecnica per la revisione del testo contrattuale
Le Parti stipulanti,
verificato il lavoro svolto dalla Commissione di cui trattasi e valutando
positivamente i risultati dello stesso, danno mandato alla suddetta Commissione
di proseguire nei lavori con l'obiettivo di completarli in tempo utile per la
stesura del nuovo testo contrattuale.
Apprendistato
Per la disciplina
dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge e a quanto
disposto nei commi seguenti:
A) Periodo di
prova
L'assunzione in servizio
dell'apprendista è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a due
mesi.
B) Durata del
tirocinio
A decorrere dal 1° agosto
1999 possono essere assunti con contratto di apprendistato i lavoratori
destinati a svolgere le mansioni proprie dei Gruppi E, D, C, CS e B. La durata
massima del periodo di apprendistato è, rispettivamente, di n. 24 mesi per i
gruppi E, D; 36 mesi per i gruppi C, CS e 48 mesi per il gruppo B. Alla scadenza
di tali periodi gli apprendisti, ove confermati in servizio, saranno inquadrati
nei Gruppi sopracitati.
C)
Retribuzione
Per i contratti instaurati
dal 1° agosto 1999 la retribuzione degli apprendisti corrisponderà alle sotto
indicate percentuali dei minimi tabellari e dell'ex indennità di contingenza dei
predetti Gruppi, determinate con le progressioni di cui
appresso:
- 1° anno 70 per cento;
-
2° anno 75 per cento;
- 3° anno 85 per cento;
- 4° anno 90 per
cento.
D)
Formazione
L'impegno formativo
dell'apprendista, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 della Legge
24.6.1997, n. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna ed
è graduato in relazione al possesso di un titolo di studio corrispondente alle
mansioni da svolgere con le seguenti modalità:
Titolo di
studio |
Ore di
formazione |
1. Scuola
dell'obbligo |
120 ore medie annue
retribuite |
2. Titolo di istruzione
Post-obbligo o attestato di qualifica non idonei rispetto al profilo
professionale |
100 ore medie annue
retribuite |
3. Titolo di istruzione
Post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto al
profilo professionale da conseguire |
60 ore medie annue
retribuite |
E)
Ferie
Il periodo di ferie degli
apprendisti è pari a 4 settimane
Dichiarazione a
verbale
Al fine di assicurare la
necessaria armonizzazione tra la disciplina contrattuale e la normativa
sull'apprendistato con particolare riferimento alle norme previste dalla Legge
24.6.1997, n. 196, le Parti convengono di istituire una specifica Commissione
paritetica per individuare anche i contenuti della formazione alla luce della
più recente normativa emanata in materia.
Contratto di
lavoro a tempo determinato
(inserire, alla fine del
terzo comma, la seguente disposizione)
Nelle singole unità
produttive è consentita in ogni caso l'assunzione con contratto di lavoro a
termine per le ipotesi suindicate di almeno n. 5 lavoratori, purché non risulti
superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto
nell'unità produttiva.
Lavoro
temporaneo
Il contratto di lavoro
temporaneo può essere concluso, oltre quanto previsto dalle lett. b) e c)
dell'art. 1, comma 2 della Legge 24.6.1997 n. 196 (per la prestazione di lavoro
temporaneo in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali e
per la sostituzione di lavoratori assenti) anche nelle seguenti fattispecie, ai
sensi della lett. a), art. 1 comma 2 della legge citata:
1) per l'esecuzione di
un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo non avente
carattere eccezionale o occasionale e non ancora strutturalmente
definito;
2) in caso di maggiore
attività connessa a richieste di mercato da considerarsi temporanee o indotta
dall'attività di altri settori che non sia possibile fronteggiare con le risorse
normalmente impiegate;
3) in caso di temporanea
utilizzazione per coprire posizioni non ancora stabilizzate in qualifiche
previste dai normali assetti produttivi aziendali;
4) in ogni altro caso di
possibile ricorso al contratto a termine previsto dalla legislazione
vigente.
La prestazione di lavoro
temporaneo è esclusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a)
della Legge 196/1997, per il Gruppo F di cui alla scala classificatoria, art.
... del presente contratto.
I lavoratori assunti con
contratto di fornitura di lavoro temporaneo per la fattispecie di cui ai
precedenti punti 1, 2, 3 e 4 non potranno superare, in media annua, il 10% dei
lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo
indeterminato. È consentita in ogni caso la stipula dei predetti contratti per
almeno n. 5 prestatori di lavoro temporaneo purché non risulti superato il
totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto
nell'impresa.
Le R.S.U. saranno informate
preventivamente sul numero e sui motivi del ricorso ad assunzioni di lavoratori
con contratto di lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza,
le predette informazioni potranno essere rese entro i successivi 5
giorni.
Orario di
lavoro - Banca ore
Ferma restando l'operatività
della clausola contrattuale relativa al godimento dei 6 gruppi di 8 ore dei
permessi per riduzione dell'orario di lavoro, di cui al punto 3 dell'art. 7 del
C.C.N.L. 30.9.1994, si conviene la istituzione di una Banca ore individuale
operante dall'1.1.2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno, i
permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione relativi
a:
- le ore a fronte delle ex
festività;
- le riduzioni dell'orario di
lavoro già oggi previste in aggiunta ai 6 gruppi di 8 ore sopra richiamati (16
ore per i giornalieri e i turnisti su 2 turni; 20 ore per i turnisti su 3
turni).
I permessi confluiti nella
Banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno
successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente con le esigenze
tecnico-organizzative aziendali.
Al 31 dicembre dell'anno come
sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno
pagate con la retribuzione in atto a quel momento.
L'attivazione del conto ore
individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti
della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione
relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva
liquidazione.
Nel mese di dicembre del 2001
le parti procederanno ad una verifica dei risultati dell'iniziativa anche per
valutarne il prosieguo.
Riduzione
orario di lavoro
Per il personale su tre turni
avvicendati in aggiunta alla riduzione in atto dell'orario di lavoro annuo
saranno riconosciute le seguenti ulteriori misure, computabili e godibili
secondo le modalità di cui al punto 3 dell'art. 7 del
C.C.N.L.:
- 4 ore dall'1.1.2001;
- 4
ore dall'1.1.2002;
- 4 ore dall'1.7.2003.
Tali ulteriori riduzioni di
orario, se non fruite entro l'anno con le modalità di cui al non menzionato art.
7 punto 3 del contratto, confluiscono nella Banca ore individuale alle
condizioni previste dal ... (Banca ore).
Le riduzioni di cui sopra
saranno assorbite da eventuali riduzioni definite da accordi aziendali
vigenti.
Lavoro
straordinario
I riferimenti nei diversi
articoli contrattuali alla qualificazione della prestazione oltre le 8 ore
giornaliere come straordinario sono mantenute in contratto solo ai fini della
corresponsione delle relative maggiorazioni.
Commissione
tecnica paritetica per l'inquadramento del personale
Entro il 31 ottobre 1999 sarà
insediata una Commissione tecnica per l'inquadramento del personale,
pariteticamente composta da n. 6 rappresentanti designati dall'ANIEM e da n. 6
rappresentanti delle OO.SS..
La Commissione procederà a
raccogliere tutti gli elementi di conoscenza utili per svolgere la propria
attività che è finalizzata a progettare una proposta di riforma dell'attuale
struttura dell'inquadramento adottando criteri di rispondenza all'evoluzione dei
processi organizzativi e produttivi e alla correlativa specifica professionalità
del personale, con particolare riguardo alle mansioni polivalenti, alla
responsabilità ed autonomia delle singole posizioni di
lavoro.
La possibile configurazione
in aree professionali dovrà in ogni caso rispondere ai seguenti
principi:
1) descrizione di profili
professionali relativi alle posizioni organizzative di lavoro presenti in
azienda;
2) completezza
dell'articolazione classificatoria atta a consentire l'inserimento delle singole
figure professionali nei raggruppamenti e livelli del prefigurato sistema di
inquadramento;
3) carattere esaustivo ed
applicativo della progettanda classificazione al fine di consentire la
collocazione del personale nei livelli di appartenenza dall'entrata in vigore
del prossimo C.C.N.L..
La Commissione svolgerà i
propri lavori nel corso del quadriennio di vigenza del presente contratto, e
presenterà nove mesi prima della sua scadenza un rapporto conclusivo alle parti
stipulanti.
Sei mesi prima della scadenza
del C.C.N.L. le parti esprimeranno una valutazione di accettabilità
sull'impianto generale della proposta.
Le parti provvederanno, in
occasione del rinnovo contrattuale per il quadriennio successivo, a esaminare il
rapporto della Commissione e a negoziare soluzioni sia sui contenuti del
progettato assetto classificatorio sia sul ridisegno della scala parametrale,
nel rispetto delle compatibilità economiche afferenti il rinnovando
contratto.
Aumenti
retributivi
Gruppi |
Dall'1.10.1999 |
Dall'1.6.2000 |
Totale
aumenti |
AS |
50.200 |
57.300 |
107.500 |
A |
45.800 |
52.300 |
98.100 |
B |
38.200 |
43.600 |
81.800 |
CS |
35.000 |
40.000 |
75.000 |
C |
33.300 |
37.700 |
71.000 |
D |
31.100 |
35.500 |
66.600 |
E |
27.900 |
31.900 |
59.800 |
F |
24.500 |
28.000 |
52.500 |
Decorrenza e
durata
Il presente contratto decorre
dal 1° agosto 1999 ed avrà vigore fino a tutto il 31 luglio 2003; per la parte
economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 luglio
2001.
Una
tantum
Ai lavoratori in forza alla
data del 1° ottobre 1999 è corrisposto un importo forfettario di lire 190.000
lorde suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di
lavoro nel periodo 1° marzo - 30 settembre 1999. La frazione di mese superiore a
15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
intero.
L'importo dell'una tantum è
stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di
retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi
comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di
quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., l'una tantum è esclusa
dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il suddetto importo verrà
erogato con la retribuzione del mese di ottobre 1999, ovvero, nel caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle
competenze.
Le giornate di assenza dal
lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale,
intervenute nel periodo 1° marzo - 30 settembre 1999, con pagamento di indennità
a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende
saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui
sopra.
Ai lavoratori che nel periodo
1° marzo - 30 settembre 1999 fruiscano di trattamenti di CIG, di riduzione
dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni
economiche previdenziali l'importo dell'una tantum sarà corrisposto secondo le
disposizioni vigenti in materia.
Previdenza
complementare
La quota di utilizzo del
trattamento di fine rapporto per i dipendenti assunti prima del 28 aprile 1993
(vedi decreto D.L.L. n. 124 del 1993) è elevata dal 18% (di cui all'art. 46 del
C.C.N.L. 30.9.1994) al 30%.
Fondo di
previdenza integrativa
Tra:
- la ANIEM - Associazione
Nazionale Imprese Edili;
e
- la
FENEAL-UIL;
- la
FILCA-CISL;
- la
FILLEA-CGIL;
premesso che nel Contratto
Nazionale di Lavoro 30.9.1994 e nel Verbale di Accordo del 20.3.1997 è prevista
l'istituzione di un fondo di Previdenza Integrativa per i lavoratori dipendenti
dalle imprese esercenti la produzione del cemento della calce e suoi derivati,
del gesso e relativi manufatti e delle malte nonché la produzione promiscua di
cemento, calce, gesso e malte di cui alla sfera di applicazione del C.C.N.L.
30.9.1994;
preso atto degli
approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia tra ANIEM e le suddette
OO.SS.;
si conviene quanto
segue:
1) ANIEM e FENEAL-UIL,
FILCA-CISL e FILLEA-CGIL riconoscono il FONDAPI quale Fondo di Previdenza
Complementare del settore;
2) la contribuzione a carico
dei lavoratori e delle aziende del settore materiali lapidei e affini rispetterà
quanto stabilito in materia di contributi e decorrenza dal Verbale di Accordo
del 20.3.1997;
3) con riferimento a tutti i
lavoratori occupati nel settore, cui è applicabile la normativa relativa al
Fondo, verrà riconosciuta una quota una tantum per l'istituzione del Fondo
stesso pari a lire 2.000 per lavoratore occupato, a carico dell'azienda, come
previsto dal protocollo istitutivo di FONDAPI. Tale somma verrà conteggiata e
versata al Fondo stesso con la retribuzione del mese di
...;
) la quota di iscrizione è fissata in lire 22.000.