Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL LEGNO, ARREDAMENTO E BOSCHIVI

 

gennaio 1997 - dicembre 2000

 

STIPULAZIONE E COSTITUZIONE DELLE PARTI

 

DATA DI STIPULAZIONE E COSTITUZIONE DELLE PARTI

 

Addì, 15 dicembre 1997 in Roma,

 

tra

 

-     La  Federazione nazionale del Legno e dell'Arredo - Confartigianato,

  costituita da:

 

·     l'Associazione  Italiana Artigiani del Legno  (AIAL),  rappresentata

  agli effetti del presente contratto dal Presidente sig. Angelo Fantin  e

  dai Vice-Presidenti Amedeo Savio, Luigi Spreafico;

·     dell'Associazione Nazionale Tappezzieri Arredatori Italiani  (ANTAI)

  rappresentata agli effetti del presente contratto dal Presidente Giovanni

  Allegro e dal Vice Presidente Antonio Inches;

·    dell'Associazione Nazionale Arredo Urbano (ANAU), rappresentata, agli

  effetti del presente contratto, dal Presidente Antonio Benetti;

·    con l'intervento della delegazione sindacale alle trattative composta

  dai sigg. Walter Baumgartener, Livio Ferragutti, Pier Luigi Buini Boini,

  Fausto Spinsanti, Gianfranco Merlin, Giancarlo Masoto, Ferruccio Marello,

  Eugenio  Sannà, Gioni Peraldo, Riccardo Propoli, Florindo Cereda,  Bruno

  Marcolin,  Mario  Petrini,  Andrea Pratesi, Adriano  Carratino,  con  la

  partecipazione  del Segretario Nazionale Guido Cesati e del  funzionario

  Fausto Amendola del servizio sindacale AIAL e dai sigg. Eugenio Valoroso,

  Francesco Rizzardo e Antonio Bruschi;

·     assistita dalla Confartigianato, rappresentata dal Presidente  Ivano

  Spalanzani e dal Segretario Generale Francesco Giacomin, coadiuvati  dal

  Responsabile  della Direzione Centrale Area Economica e Sindacale  Bruno

  Gobbi e da Giovanna De Lucia.

 

-     L'Associazione Nazionale Artigiani del Legno Arredamento (FNALA-CNA)

  rappresentata dal Presidente Francesco Forcelli, dal Segretario Nazionale

  Paolo  Necci  e  dai  sigg.: Chiodo Luigi, Slaverio Primo,  Masi  Mauro,

  Giancarlo  Cinci,  Pierpaolo  Pibiri, Morichetti  Artemio,  Erba  Carlo,

  Fantuzzi  Agello, Angelini Valerio, Burattini Maurizio,  Spadoni  Paolo,

  Ruffilli Remo, Bruno De Rosa, assistiti per la Confederazione da Alberto

  De  Crais,  Responsabile  CNA area sindacale, e  da  Sergio  Silvestrini

  Responsabile  della  Sezione contrattazione, dal  Presidente  della  CNA

  Gonario Nieddu e dal Segretario Generale Giancarlo Sangalli.

 

-    La Federazione Italiana Artigiani Legno (FIAL-CASA) rappresentata dal

  Presidente delegato dott. Giacomo Basso, con l'assistenza del Segretario

  Confederale  dott.  Paolo  Melfa  e con l'intervento  della  Federazione

  Nazionale   di   Categoria  del  Legno  arredamento  rappresentata   dal

  Responsabile Nazionale cav. Ariano Magli.

 

-     La  Confederazione  delle  Libere  Associazioni  Artigiane  Italiane

  (CLAAI) rappresentata dal Presidente Isidoro Platania, dal Vice Presidente

  Vicario Patrizia Capellini, dai Vice Presidenti Cesare De Prosperis e Pier

  Polga,  e dai sigg.: Ruggero Go, Rocco Maurelli, Sergio Sanna, assistiti

  dai sigg. Pasquale Maiocco e Rita Balzoni.

 

e

 

-    La Federazione Nazionale lavoratori edili, affini e del legno FeNEAL,

  aderente  alla  UIL,  rappresentata dal  Segretario  Generale  Francesco

  Marabottini;  dai  componenti la Segreteria Nazionale:  Donato  Bernardo

  Ciddio,  Antonio  Correale, Francesco Gullo, Giuseppe Moretti,  Raffaele

  Rizzacasa, Learco Sacchetti, Massimo Trinci; dai componenti la Direzione

  Nazionale:  Angelo Caruso, Franco Carvelli, Angelo Catalano,  Ferdinando

  Ceschia, Emilio Correale, Maurizio D'Aurelio, Francesco De Martino, Silvio

  Errico,  Paolo  Ferrari, Luciano Fioretti, Leonardo Frascarelli,  Angelo

  Gallo,  Alberto Ghedin, Ferdinando Lioi, Ladislao Linari, Pompeo  Naldi,

  Domenico Palma, Pieropaolo Panu, Giovanni Panza, Fabrizio Pascucci, Sabino

  Pazienza, Vincenzo Posa, Saverio Ranieri, Franco Righetti, dai componenti

  la  Delegazione trattante: Vito Adragna, Massimo Bardi, Luigi  Bontempi,

  Gianfranco  Borghesi,  Omero Cazzaro, Alberto Cirillo,  Franco  De  Feo,

  Claudio Di Nardo, Francesco Fareta, Valerio Franceschini, Mauro Franzolin,

  Cosma  Gatto, Sandro Giacomelli, Giuseppe Giammella, Pierluigi Guerrini,

  Adelmo  Leoncini, Fernando Mariutto, Severino Minischetti, Ivo Pasquali,

  Francesco  Pastore,  Antonio  Provenzano,  Eustacchio  Ricchiuti,  Catia

  Rossetti, Angelo Rossi, Giuseppe Rubagotti, Antonio Serina, Bruno Serra,

  Claudio Signorile, Giuseppe Siniscalchi, Gianni Tonello, Dino Varo.

 

-     La  Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed  Affini  -  FILCA

  aderente  alla  CISL,  rappresentata dal  Segretario  Generale  Raffaele

  Bonanni, dai Segretari Nazionali: Piero Baroni, Giuliano Cantoni, Giuseppe

  Moscuzza  e  Giuseppe  Virgilio, dai Componenti  l'Esecutivo  Nazionale:

  Bernava  Maurizio, Casolino Giocondino, Ceres Antonio,  Cerqua  Antonio,

  Corveddu  Renzo, De Gattis Franco, De Simoni Umberto, Di  Conza  Emilio,

  Donnarumma  Ciro, Faccini Diego, Fortuni Giulio, Gessi  Claudio,  Giulio

  Alfio,  Gori  Giuseppe,  Lazzaroni Antonio,  Lorenzon  Franco,  Magnolia

  Mennato,  Marcone Francesco Matta Giovanni, Merotto Goriziano,  Morassut

  Daniele,  Nuti  Stefano,  Pascucci  Rocco,  Pedrazzini  Gianni,  Pesenti

  Domenico, Piccinini Ferdinando, Pizzo Giuliano, Reale Gianfranco, Rigucci

  Paolo,  Sbarra  Ulderico,  Schonsberg  Primo,  Scuteri  Antonio,  Sorace

  Salvatore,  Speranza  Ferdinando, Spinella Santo,  Tamburella  Giovanni,

  Tipaldi Giampiero, Turri Franco, Zannino Domenico Zavattari Renzo e  dai

  Componenti la Consulta Nazionale di settore: Donnola Piero, Zanin Andrea,

  Citton  Loris, Lutteri Giuseppe, Pierigh Mauro, Libera Giorgio, Fenaroli

  Bernardo, Maghini Fiorenzo, Mariani Maurizio, Mazzoleni Gabriele,  Biasi

  Francesco,  Castaldo  Antonio,  Treossi  Vanis,  Bani  Massimo,  Gentile

  Riccardo, Palermo Antonio, Pantone Francesco, Tarizzo Piero.

 

-    La Federazione Italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed

  estrattive  - FILLEA - aderente alla CGIL, rappresentata dal  Segretario

  Generale  Carla Cantone; dai segretari nazionali Antonio  Galante,  Gian

  Paolo  Mati,  Pasquale  Scopacasa, Massimo Viotti;  dal  Presidente  del

  comitato Direttivo Luigi Cavallini e dai componenti il comitato direttivo

  Accotzu Antonio, Allegretti Nicola, Andreozzi Roberto, Antonioli Andrea,

  Antonucci Luciano, Aprile Luigi, Baffioni Elio, Baldini Gabriella, Baratti

  Rita, Bassoli Mirto, Bassoli Stefano, Battaggia Paola, Battista Spartaco,

  Bavone  Sergio,  Bellezza Massimo, Bellinvia Domenico, Benigno  Aurelio,

  Bertolini Massimo, Biferali Renato, Binello Michele, Bisceglie  Gaetano,

  Bisiach Flavio, Bivi Giovanni, Bocciolini Claudio, Bonora Guelfo, Broggini

  Paola,  Buonomo Enzo, Calvani Giuliano, Canducci Davide, Capizzi Loreto,

  Cappelli  Eugenio,  Caprini  Cesare, Carboni Remo,  Carpinetti  Michele,

  Castellari Roberto, Catini Romano, Cavallini Manola, Ceccarani Maurizio,

  Ceriolo  Sandra,  Chiappa  Paolo, Chiesura Giacomo,  Cisarri  Francesco,

  Civiero  Giorgio,  Colferai Giuseppe, Cossale Luciano,  Crimella  Mauro,

  Curioni  Giancarlo,  David  Vincenzo, De Crescenzo  Luigi,  Del  Giudice

  Vincenzo,  Di Franco Carmelo, Di Girolamo Enrico, Di Girolamo Marco,  Di

  Martino Domenico, Di Odoardo Giampaolo, Dominici Sandro, Donelli Simone,

  Dorotea  Giacomo,  D'Andreamatteo  Emiliano,  Farci  Carmelo,  Farruggia

  Antonio,  Fattini  Romano, Fogliazza Ornella, Fratorti Ezelino,  Galassi

  Gerardo,  Gamba Giancarlo, Gavinelli Giuseppe, Gelmini Sergio,  Gemignan

  Bruno,  Ghisu  Giuseppino, Giannini Nazzareno, Giorgi  Osvaldo,  Greotti

  Piero,  Grugnetti  Sandro,  Guerrini Ermanno, Guggiari  Claudio,  Ianaro

  Donato,  Iannella  Franco, Kneipp Renato, La Greca  Giovanni,  La  Torre

  Antonio, Ledda Antonio, Legnaioli Fabio, Leo Pietro, Licciardello Antonio,

  Livi Mauro, Locorotondo Giuseppe, Macchiesi Mauro, Marchini Massimo, Marra

  Marcella, Masotti Mauro, Mauriello Giuseppe, Meglioranzi Valter, Mellone

  Giuseppe,  Messina  Franco,  Minello Paolo,  Montinaro  Francesco,  Moro

  Salvino, Nardini Mara, Niero Claudio, Nocera Stanislao, Opretti Giancarlo,

  Orientale Angelo, Orlandi Augusto, Pagliaroli Marcello, Palazzolo Michele,

  Palermo  Rocco, Peccolo Paola, Penati Franco, Perego Romangelo, Perziano

  Antonio, Petruzziello Vincenzo, Piccione Saverio, Piccoli Salvatore, Pina

  Vladimiro,   Podda  Benvenuto,  Polli  Piero,  Pondrano  Nicola,   Ricci

  Costantino,  Righi Andrea, Rizzo Fabio, Rossetti Roberto,  Rossi  Lucia,

  Rossi Roberta, Roviani Daniele, Rudas Antonio, Ruscigno Giuseppe, Salluzzo

  Gianfranco,  Santini Gian Mario, Sinimberghi Ada, Sisto  Pasquale,  Sola

  Lorenzo,  Stanzani  Celeste, Stasi Cosimo, Terranova  Giuseppe,  Tommaso

  Alberto,  Totaro  Maria,  Trasatti Umberto, Trebini  Giovanni,  Tripiedi

  Archimede,  Vanoli  Giorgio, Varanini Riccardo, Veraldi  Luigi,  Zamboni

  Hervè.

 

È stato stipulato il presente:

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

 

da  valere  per le imprese artigiane, definite tali ai sensi  della  legge

8.8.85 n. 443, del settore legno - arredamento.

 

 

 

SFERA DI APPLICAZIONE

 

Il  presente  contratto  vale  per tutto il  territorio  nazionale  per  i

dipendenti delle imprese artigiane del legno e dell'arredamento e boschive

considerate tali dalla legge n. 443 dell'8.8.85 e successive modificazioni

e  integrazioni, compresi i mestieri artistici e tradizionali del settore.

Esso  si  applica  nei  sottoindicati mestieri in cui  si  ...........  la

materia  prima  legno  o agglomerati di legno con leganti  vari  (cemento,

magnesite, resine, etc.):

 

-    bigonciai, bottai, mastellai, tinai;

-    carpentieri;

-    carradori, fabbricanti di carrozzerie, carri e carrozze;

-     cassai e cassettai, imballaggi e cesti in legno, ghiacciaie, cestai,

  cestinai e stuolai, pallets e contenitori;

-    corniciai;

-     costruttore  di  barche e battelli, carpentieri navali,  calafati  e

  modellisti navali;

-    doratori di oggetti in legno e decoratori di fiori;

-    ebanisti, mobilieri e stipettai, falegnami, arredatori;

-     produzione  di  forme  per scarpe e zoccoli,  giocattoli  in  legno,

  manichini di legno, fondi di calzature;

-     intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno, restauratori  del

  mobile, scultori;

-    fabbricanti di strumenti musicali in legno e pianoforti;

-     addobbatori  e  apparatori, tappezzieri in  stoffa,  fabbricanti  di

  poltrone e trapunte, piumai e pennai, materassai;

-    laboratori, oggetti di paglia, impagliatori di sedie e fiaschi;

-     oggetti di rafia, fabbricanti di fiori artificiali in legno, carta e

  cartapesta;

-    laboratori di pipe;

-     laboratori di racchette, slitte, sci, articoli sportivi  in  genere,

  stecche da biliardo e lucidatori in legno;

-    modellisti in legno;

-    sediai e fustai;

-     articoli  casalinghi,  articoli da  disegno  e  didattici,  articoli

  igienico-sanitari, fabbricanti utensili in legno, manufatti in legno  in

  genere;

-    bastoni e aste dorate e comuni, tornitori in legno, scope;

-    manici da frusta;

-    case prefabbricate in legno;

-    infissi e ferramenti, avvolgibili;

-     oggetti  di sughero, granulati e agglomerati di sughero, sughero  in

  plance, trucciolai comuni e da spumante;

-    sugheraccio, sugherone, tacchi, tranciali;

-    segherie, segagione legna e taglialegna;

-    cartelloni stradali, pittori letteristi;

-    allestimenti in genere, allestitori di scene;

-     mobili  imbottiti  in  genere, mobili  arredamenti  vari,  mobili  e

  articoli vari di arredamento in giunco e in vimini;

-    nobilitazione pannelli, truciolari, compensati e affini;

-     paniforti,  pannelli  di  fibra, di lana di  legno,  di  truciolare;

  agglomerati di legno con leganti vari;

-    pavimenti in legno e relativa posa in opera;

-    trattamento e conservazione del legno.

 

Rientrano  nella sfera di applicazione del presente contratto  le  imprese

artigiane  ai  sensi della legge n. 443/85 del settore  boschivo,  escluse

quelle inquadrate nel settore agricolo.

 

 

 

Parte I - PARTE COMUNE

 

Art. 1 - Relazioni sindacali.

 

Premesso  che  non  sono  in alcun modo poste in  discussione  l'autonomia

dell'attività  imprenditoriale  artigiana  e  le  rispettive  e   distinte

responsabilità  di  scelta  e di decisione degli  imprenditori  artigiani,

delle  loro  organizzazioni  e dei sindacati  dei  lavoratori,  le  parti,

valutata  l'importanza  dello  sviluppo dell'imprenditoria  artigiana  del

settore del legno-arredamento nell'economia generale del Paese, concordano

di  attivare  a  livello  nazionale e regionale  un  sistema  di  rapporti

sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle problematiche

del   settore.  Tale  sistema  è  finalizzato  al  raggiungimento  di  più

consistenti  e qualificati livelli occupazionali, attraverso  lo  sviluppo

delle  imprese  artigiane anche mediante l'acquisizione di tecnologie  più

avanzate e il consolidamento delle strutture produttive.

 

Le  parti  intendono  confermare  la validità  del  sistema  di  relazioni

sindacali  definito  dagli  accordi interconfederali  in  vigore  e  dalla

specifica normativa del CCNL.

 

Pertanto  le  parti  convengono  sull'integrale  recepimento  dell'Accordo

interconfederale del 21.7.88.

 

 

RELAZIONI SINDACALI

 

Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di  realizzare

gli  impegni  congiuntamente  assunti  nell'Accordo  interconfederale  del

27.2.87  nei termini di cui alla PREMESSA dello stesso Accordo, concordano

sull'individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronti  fra

Confederazioni  Artigiane  e  Organizzazioni Sindacali  per  una  gestione

congiunta  e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni  e  dai

mutamenti economici e sociali.

 

Le  parti  ritengono che la concreta realizzazione di confronti a  livello

nazionale,   sugli  argomenti  già  delineati  nell'Accordo  del   27.2.87

(previdenza,    assistenza   sanitaria,   politica    fiscale,    credito,

finanziamenti   pubblici)   costituiscono   una   parte   fondamentale   e

qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su  vari

livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.

 

Nell'ambito  del  raccordo  tra i momenti di confronto  e  di  auspicabili

convergenze  a  livello  nazionale,  e i  momenti  dell'articolazione  del

rapporto  sul  territorio,  di  cui  agli  articoli  seguenti,  le   parti

convengono  su  un sistema complessivo di confronto articolato  a  livello

nazionale  e  regionale, con suscettibilità di un ulteriore  articolazione

subregionale definita con l'intesa delle parti.

 

Ciò  premesso,  le  parti  concordano di concretizzare  il  momento  delle

relazioni a livello nazionale attraverso:

 

a)    la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo e

  occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo,

  raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;

b)    la  promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo

  propositivo  verso  le  istituzioni  e  il  legislatore  in  materia  di

  occupazione e mercato del lavoro per coniugare flessibilità e  dinamismo

  del  sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle

  sedi di governo locale del mercato del lavoro;

c)     l'intervento  congiunto  a  sostegno  della  politica  nazionale  e

  comunitaria  di  sviluppo dell'artigianato per la  valorizzazione  della

  rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana  e  del

  lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;

d)    la  ricerca  di  modifiche del sistema fiscale  e  parafiscale,  con

  particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più

  delle  altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi

  alle  frequenti  fluttuazioni  dei cicli  economici  anche  al  fine  di

  ricercare,  da  parte delle imprese le condizioni per il rispetto  delle

  norme fiscali, previdenziali, contrattuali;

e)    la  definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno,

  congiuntamente  definite,  utilizzando  in  materia  dinamica   risorse,

  commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;

f)    la  promozione  di  iniziative congiunte  atte  a  sostenere  quanto

  comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino

  le auspicate convergenze.

 

Al  fine  di  verificare  l'attuazione  di  quanto  previsto  al  presente

capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.

 

A  livello  regionale  le  parti  instaureranno  relazioni  finalizzate  a

iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c),  e),

f),  alla  realizzazione delle politiche per l'artigianato  di  competenza

dell'ente  regionale  e  degli  altri enti  pubblici  territoriali,  anche

attivando  le  Commissioni bilaterali regionali previste nell'Accordo  del

27.2.87.

 

Le  Organizzazioni  artigiane  Confartigianato,  CNA,  CASA,  CLAAI  e  le

Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, concordano sullo sviluppo di un

sistema  articolato di relazioni sindacali, assumono come  imprescrivibile

punto  di  partenza  il  riconoscimento  delle  rispettive  strutture   di

rappresentanza e organizzative.

 

In attuazione di quanto sopra si conviene:

 

1)   Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS.

   stipulanti,  del  presente Accordo, intendendosi per queste  ultime  le

   organizzazioni  confederali unitamente alle rispettive  federazioni  di

   categoria,  su  indicazione  dei lavoratori  dipendenti  delle  imprese

   artigiane di un determinato bacino.

   In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono

   sedi   permanenti   di   incontro  e  confronto   fra   le   rispettive

   rappresentanze delle parti.

 

2)    Nelle  sedi  indicate al punto 1) verranno esaminati e possibilmente

   risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni

   artigiane   firmatarie  in  rappresentanza  delle  imprese,   eventuali

   controversie  individuali  o collettive, che  non  abbiano  trovato  in

   precedenza composizione.

 

3)    Le  procedure  di  cui  ai commi precedenti  si  armonizzeranno  con

   l'articolazione  dei livelli di contrattazione previsti  dai  CCNL  dei

   settori  artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano

   l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.

 

4)    I  rappresentanti  di cui al punto 1), anche qualora  dipendenti  di

   imprese  artigiane, verranno messi in condizione di espletare  il  loro

   mandato utilizzando quanto  accantonato nel fondo di cui al punto 5).

   Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno  di

   5 dipendenti.

 

5)    In  relazione  ai  punti  precedenti e a modifica  dell'Accordo  del

   21.12.83 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione  di

   CCNL  dei  settori artigiani che hanno recepito il suddetto Accordo,  a

   partire dalla data del presente Accordo accantoneranno in un fondo per le

   attività di cui al comma 1 del punto 1) e per quelle di cui al comma  2

   dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente

   in forza al momento del versamento.

   Convenzionalmente  e  ai  soli fini contabili  dette  quantità  saranno

   ragguagliate rispettivamente:

  

-     a  £. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza

   (comma 1, punto 1).

-    a £. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate

   nelle sedi bilaterali (comma 2, punto 1).

  

   Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.

 

6)    I bacini di cui al punto 1) saranno determinati in sede di confronto

   a  livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i

   bacini  potranno  essere individuati dalla firma del  presente  Accordo

   facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva

   verifica e armonizzazione a livello regionale al massimo entro 1 anno.

 

7)    Entro  il  periodo massimo di 1 anno dall'armonizzazione di  cui  al

   punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a

   livello  regionale,  a  una  verifica  per  garantire  l'unicità  della

   rappresentanza dei lavoratori.

   A   partire  dall'entrata  in  vigore  del  presente  Accordo  e   fino

   all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione  di  delegati

   in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove

   esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.

 

8)    Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello

   spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori

   dipendenti previste dal CCNL artigiani.

   Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e le OO.AA. esamineranno,  in

   sede  conciliativa,  il provvedimento di risoluzione  del  rapporto  di

   lavoro  dei  rappresentanti sindacati qualora gli  stessi  siano  stati

   individuati tra lavoratori dipendenti da imprese artigiane.

   Il  tentativo  di  conciliazione dovrà  avvenire  entro  5  giorni  dal

   ricevimento dell'avviso scritto.

   Qualora  ciò  non  avvenga  per assenza delle OO.SS.  il  provvedimento

   diverrà  esecutivo; analogamente l'assenza delle OO.AA.  comporterà  la

   revoca del provvedimento.

 

9)    I  rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, comunque espressi,  durano  in

   carica  almeno 1 anno e sono reintegrabili dalle OO.SS.  che  li  hanno

   riconosciuti.

 

10)   Con  il  presente Accordo non si è inteso apportare  modifiche  alla

   normativa vigente in materia - legge n. 300/70 - legge n. 604/66 - legge

   n. 533/73 e agli artt. 2118 e 2119 C.C.

 

 

Dichiarazione a verbale del Ministro.

 

Il  ministro  dichiara  che l'Accordo prevede che  le  OO.SS.  definiscano

autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.

 

 

Dichiarazione a verbale di CISL e UIL.

 

CISL  e  UIL  dichiarano che, per loro autonoma scelta,  i  rappresentanti

sindacali  di  cui  al  punto 1), qualora fossero  dipendenti  di  aziende

artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente Accordo,  data  la

peculiarità   e   la   dimensione   dell'attività   produttiva   artigiana

eserciteranno  il  loro mandato in via continuativa. In  questo  caso,  le

strutture  CISL  e  UIL  presenteranno alle  aziende  interessate  e,  per

conoscenza  alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata  del

mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali.

 

Durante  tale  periodo  di  aspettativa  al  lavoratore  interessato  sarà

comunque  garantita la conservazione del posto di lavoro e  i  trattamenti

previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 31 della legge n. 300/70 - Statuto  dei

diritti dei lavoratori.

 

La  Confartigianato,  la CNA, la CASA e la CLAAI  prendono  atto  di  tale

dichiarazione.

 

 

Dichiarazione a verbale della CGIL.

 

La  CGIL  dichiara  che  procederà  a  designare  ai  livelli  previsti  e

congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti.

 

Dato  che l'Accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori

dipendenti,  la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra  questi  e

che  i  loro  elettori  saranno i lavoratori delle aziende  artigiane  del

bacino elettorale interessato.

 

La  CGIL  definirà autonomamente i criteri e le modalità di  scelte  e  le

entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.

 

Le  OO.AA.  ne  prendono  atto  per gli ambiti  contrattuali  e  di  legge

competenti.

 

 

PROTOCOLLO PER IL REGOLAMENTO DEL FONDO

 

1)   Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle

   risorse di cui al punto 5) del presente Accordo interconfederale  viene

   costituito un fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato  dalle

   OO.SS.

 

2)    Le  imprese verseranno le quote al fondo di cui al punto  precedente

   attraverso l'INPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione.

 

3)    In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro  il

   31.7.89,  il  versamento  sarà effettuato  direttamente  dalle  imprese

   artigiane al Fondo regionale.

 

4)    Le  parti  in  sede regionale, in caso di mancato funzionamento  del

   meccanismo  di  prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento

   dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive

   di quanto stabilito ai punti precedenti.

 

5)    Le  parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza

   dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.

 

6)    Il fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti

   tra  i  bacini, individuati congiuntamente ai sensi del  punto  6)  del

   presente   Accordo   interconfederale  entro  30  giorni   dalla   data

   dell'effettivo versamento.

 

7)   Il fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e

   per settore merceologico.

 

8)    Il  fondo  regionale  comunque invia alle  organizzazioni  nazionali

   stipulati i dati di rendiconto ogni 3 mesi.

 

9)   Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque

   la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle

   risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle

   risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati

   dalla  OO.SS.  e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento  degli

   stessi.

   A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le

   stesse  parti  possono decidere modalità di ripartizione delle  risorse

   che adeguino il criterio della provenienza territoriale.

 

10)   L'erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in  base  alle

   designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA.

   firmatarie.

 

11)   A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente

   elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1),  comma 2,

   del presente Accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le

   risorse necessarie.

 

12)   Per  l'attuazione dei programmi di attività di cui  sopra,  definiti

   nello spirito degli impegni assunti nella 1a parte dell'Accordo, saranno

   utilizzate  le risorse come specificamente indicato al punto  5)  dello

   stesso.

 

13)  Nella fase intermedia prevista dal comma 1 del punto 7), resta inteso

   che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non

   concorreranno alla costituzione del fondo.

 

Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del fondo stesso,

quanto versato.

 

 

Nota a verbale.

 

CGIL,  CISL e UIL confermano che, con il presente Accordo, non si è voluto

innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie

sui diritti sindacali.

 

La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota  a

verbale.

 

Sono   tenute   all'applicazione  della  normativa  sulle   rappresentanze

sindacali  di bacino, prevista dal presente Accordo, tutte le imprese  non

rientranti  nella sfera d'applicazione del titolo III della legge  20.5.70

n. 300.

 

 

Norma transitoria.

 

In  relazione  al  punto  7 dell'Accordo interconfederale  21.7.88,  parte

relativa  ai  rappresentanti  sindacali  di  bacino,  non  saranno  eletti

delegati  nelle  imprese  nelle  quali essi  non  esistessero  al  momento

dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

 

Nelle  imprese dove i delegati esistevano già alla data del 21.7.88,  sino

all'armonizzazione  prevista nell'indicato  punto  7)  varrà  la  seguente

normativa.

 

Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore

lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale  si

decide  l'utilizzazione  diretta  delle somme  accantonate  da  parte  del

delegato  d'impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori

dipendenti  dell'azienda  stessa e per un  migliore  collegamento  con  il

datore  di  lavoro, ovvero l'utilizzazione ai fini mutualistici attraverso

gli enti bilaterali.

 

In  attuazione  di  quanto sopra e tenuto conto che l'applicazione  dei  2

sistemi comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese e

a  beneficio di lavoratori in relazione alle opzioni esercitate,  ove  sia

eletto il delegato l'accantonamento di cui al comma 3 sarà utilizzato:

 

-     per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione

  a  fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli

  Enti bilaterali o in loro assenza tramite le organizzazioni territoriali

  delle parti stipulanti (opzione Confartigianato);

-     per  quanto  riguarda le organizzazioni che optano per  l'attuazione

  diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato

  sotto forma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue

  funzioni (opzione CNA, CASA e CLAAI).

 

Le OO.SS.LL. convengono sulle opzioni sopra indicate.

 

 

Nota a verbale.

 

La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da  8

a  15  dipendenti compresi gli apprendisti. Sono fatti salvi  gli  accordi

esistenti a livello territoriale.

 

I  versamenti  per  l'attività  del  delegato  d'impresa,  sino  alla  sua

decadenza,  non  si  cumulerà con quello del rappresentante  sindacale  di

bacino.  Pertanto le imprese in questione recupereranno dal  Fondo  quanto

versato  per  il  rappresentante di bacino (punto 13 del  Regolamento  del

Fondo).

 

Le  Confederazioni  Artigiane  e le OO.SS.  stipulanti,  intendendosi  per

queste  ultime  le organizzazioni confederali unitamente  alle  rispettive

federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto  al  ruolo

economico  svolto  dal comparto artigiano, e al fine di  salvaguardare  il

patrimonio  di  professionalità  di lavoro dipendente  e  imprenditoriale,

indispensabile  per la continuità e lo sviluppo delle  attività,  date  le

specificità    che    connotano   le   imprese    artigiane,    convengono

sull'individuazione  di  soluzioni che, a sostegno  del  sistema  impresa,

comportano  benefici  per  i  lavoratori  dipendenti  e  gli  imprenditori

artigiani.

 

A tal fine si conviene quanto segue:

 

1)    Allo  scopo  di  contribuire  alla salvaguardia  del  patrimonio  di

   professionalità  di lavoro dipendente e imprenditoriale  delle  imprese

   artigiane,  le  parti  istituiranno  al  livello  regionale  un   fondo

   intercategoriale.

 

2)    Il fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle

   articolazioni regionali delle OO.AA. e dalle OO.SS. firmatarie, le quali

   entro  il  30.10.89  in un apposito incontro definiranno  le  norme  di

   funzionamento e gli organi di gestione del fondo medesimo.

 

3)    Il fondo regionale provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno

   al  reddito  dei  lavoratori delle imprese interessate  da  sospensioni

   temporanee  delle  attività  causate  da  eventi  di  forza   maggiore,

   indipendenti  dalla volontà dell'imprenditore, secondo i criteri  e  le

   modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12).

 

4)    Il fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli

   imprenditori artigiani e per il sostegno all'impresa, secondo i criteri e

   le modalità di cui al punto 16), comma 2.

 

5)    Fermo restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti

   a  livello  regionale, laddove ne ravvedano l'esigenza e le condizioni,

   potranno concordare eventuali articolazioni sub-regionali del fondo.

 

6)   La presente normativa si applica ai settori coperti da CCNL artigiani

   stipulati,  ai sensi dell'Accordo interconfederale del 21.12.83,  dalle

   Organizzazioni   firmatarie  del  presente   Accordo,   ad   esclusione

   dell'edilizia, dell'autotrasporto e della panificazione.

 

7)    Ferma restando l'esclusione di crisi congiunturali anche temporanee,

   a  titolo  esemplificativo  gli eventi che  potranno  dare  luogo  alle

   prestazioni  del  fondo di cui al punto 2) andranno individuati  tra  i

   seguenti:

 

-     eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali

   da richiedere la sospensione delle attività;

-    calamità naturali;

-     interruzione  dell'erogazione delle  fonti  energetiche  causata  da

   fattori e soggetti esterni all'impresa;

-     difficoltà  di utilizzo delle materie prime già acquisite  dovute  a

   fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di

   mercato.

  

   In  via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare

   ulteriori  eventi  assimilabili per natura ed  entità  a  quelli  sopra

   elencati.

 

8)    In  caso  di  articolazione sub-regionale  del  fondo  per  aree  di

   produzione omogenea, ad eccezione di quanto previsto al punto 7), le parti

   potranno   individuare  eventi  diversi  da  quelli   sopra   indicati,

   compatibilmente con le disponibilità economiche.

 

9)    In  ogni  caso,  per tutti gli eventi considerati, la  durata  degli

   interventi del fondo sarà limitata. Tale durata, nonché l'entità  degli

   interventi   saranno  stabilite  dalle  parti  regionali  in   apposito

   regolamento.

 

10)   Il  fondo  si  darà le articolazioni operative al fine di  garantire

   rapidità e funzionalità degli interventi.

 

11)  Per ogni fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica,

   che  esaminerà  in tempi rapidi le domande di intervento delle  imprese

   interessate valutando la conformità degli eventi denunciati e dei  loro

   effetti, alle finalità per cui il fondo è costituito.

 

12)   Le  provvidenze  verranno erogate dal fondo all'impresa,  e  tramite

   quest'ultima ai lavoratori interessati.

 

13)   La  gestione  del  fondo  predisporrà  gli  opportuni  strumenti  di

   rendicontazione  per  controllare  l'avvenuta  erogazione  ai  soggetti

   interessati.

 

14)   Entro il 30.9.89 sarà istituita una Commissione Nazionale Paritetica

   che,  entro il 15.11.89, valuterà i problemi di carattere contributivo,

   relativi  alle  attività di sostegno del fondo e  diramerà  alle  parti

   regionali le indicazioni necessarie.

   Tale  commissione sarà inoltre investita dei compiti di  cui  ai  punti

   19),  20)  e  fornirà  indicazioni  per  il  superamento  di  eventuali

   controversie   interpretative   che   si   manifestassero   a   livello

   territoriale.

 

15)   Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al fondo con

   una quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e

   contingenza per dipendente, di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte

   in capitoli di bilancio separati già richiamati al punto 3) e al punto 4).

   La  retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al fondo  è

   quella prevista dal CCNL di appartenenza per l'operaio specializzato.

 

16)   Le  8  ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate  agli

   interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.

   Le  2  ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e  per  il

   sostegno alle imprese che, a titolo esemplificativo, saranno:

 

-    il ripristino del ciclo produttivo;

-     riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva  dovute  a

   fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici

   che di prodotto;

-    servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione

delle tecnologie, ecc.

 

17)   Il  fondo  potrà  essere  accantonato  presso  gli  Enti  bilaterali

   regionali.

 

18)   Le  provvidenze del fondo saranno riservate alle imprese che abbiano

   adempiuto  agli obblighi previsti dal presente contratto e  alle  norme

   previste dai regolamenti localmente definiti.

 

19)  Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle

   prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata a un fondo nazionale

   di compensazione suddiviso nei 2 capitoli separati (lavoratori dipendenti,

   artigiani)  gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione  e  il

   funzionamento  del  predetto fondo nazionale saranno  assicurati  dalla

   Commissione di cui al punto 14).

 

20)   A  carico  del  fondo regionale potranno essere stipulate  forme  di

   assicurazione volte a garantire la continuità degli interventi, secondo

   gli orientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14).

 

21)  A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali

   residui di gestione, al fine di concordare utilizzi aggiuntivi.

 

22)  In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente

   nei  confronti  degli Enti pubblici, per interventi  a  sostegno  delle

   finalità per cui il fondo è costituito, fermo restando quanto previsto in

   termini di gestione al punto 2).

 

23)   I  versamenti  annuali di cui al punto 15) avverranno  entro  il  15

   luglio di ciascun anno e saranno calcolati moltiplicando il numero  dei

   lavoratori dipendenti occupati al 30 giugno dello stesso anno nell'impresa

   artigiana per le 10 ore previste, calcolate secondo quanto previsto  al

   punto 15), ultimo comma.

   Il  primo  di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà  effettuato

   entro  il  31.12.89 e sarà riferito, con i criteri  di  cui  sopra,  al

   numero dei lavoratori dipendenti in forza al 30.10.89.

 

24)   Il  fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui  al

   punto 14) del presente Accordo i dati relativi ai rendiconti annuali di

   bilancio.  A tal fine provvederà a una contabilizzazione per  categorie

   contrattuali e per aree territoriali.

 

25)   Nel caso di fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle

   previste dal presente Accordo, le parti regionali si incontreranno  per

   stabilire - ove vi siano rilevanti differenze negli oneri, e nella qualità

   delle  provvidenze,  e tenendo conto delle esperienze  acquisite  -  le

   eventuali modalità di armonizzazione con il fondo di cui al punto 1).

 

26)   Nel  caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la  stipula

   del presente Accordo e che modifichino le materie ad esse trattate,  le

   parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni

   adeguamenti.

 

27)   Le erogazioni del fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere

   di  provvidenze. Esse impegnano il solo fondo a intervenire per i  casi

   indicati, e nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità

   economiche ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore,

   nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13).

   Non  si  intende  inoltre modificare direttamente o indirettamente  col

   presente  Accordo, le normative contrattuali e di legge  relative  alla

   disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.

 

 

OCCUPAZIONE FEMMINILE

 

Le  parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di

sperimentare  azioni  positive. A tale scopo saranno  costituiti  comitati

paritetici  regionali  e/o  territoriali  tra  OO.SS.  e  OO.AA.  per   la

progettazione e realizzazione delle suddette iniziative anche  utilizzando

le risorse dei vari enti pubblici.

 

 

TUTELA DEI TOSSICODIPENDENTI

 

1)   Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo

  scopo  di  individuare  le  realtà  ove costituire  comitati  bilaterali

  territoriali  al  fine  di orientare, informare e sostenere  i  soggetti

  interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi

  socio-sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.

 

1.1   Tali  comitati  territoriali  si  avvarranno  del  contributo  delle

   strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa

   esperienza.

1.2  Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la

possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla

realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti

Locali.

 

2)    Ai  lavoratori  tossicodipendenti, che si  inseriscano  in  progetti

  riabilitativi  della USL o di comunità terapeutiche  che  rispondano  ai

  requisiti di cui al punto 1.1. qualora si rendesse necessario, va concessa

  l'aspettativa   non   retribuita  comunque   non   influente   ai   fini

  dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture,

  in aggiunta al periodo di comporto.

 

2.1   L'aspettativa  di  cui sopra è concessa su certificazione  periodica

   delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali  in

   ragione della loro specificità.

2.2  Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza a imprese artigiane, che

siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle

strutture terapeutiche di cui al punto 2.1 che ne certificheranno la

necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.

 

3)    Ai  lavoratori,  qualora genitori o tutori di  tossicodipendenti  in

  comprovata terapia presso centri pubblici e privati di cui al punto  1.1

  per il periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa,

  potranno  essere  accordati,  tenendo conto delle  esigenze  produttive,

  permessi non retribuiti o orari particolari.

 

4)    I  comitati  bilaterali di cui al punto 1),  su  segnalazione  delle

  strutture  terapeutiche si adopereranno per portare a  conoscenza  delle

  imprese   artigiane   le   esigenze  di  reinserimento   lavorativo   di

  tossicodipendenti  per consentire alle imprese stesse  di  corrispondere

  volontaristicamente nel senso auspicato.

 

5)    Nell'ipotesi  di aspettativa non retribuita di cui  al  punto  2)  i

  lavoratori  interessati potranno essere sostituiti  per  il  periodo  di

  assenza dall'impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai  sensi

  dell'art. 23, legge n. 56/87.

 

 

LAVORATORI INABILI

 

Le  parti  si  incontreranno almeno annualmente, a livello  regionale  e/o

territoriale,  per  valutare  congiuntamente  i  dati  in  loro   possesso

sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle

imprese  artigiane,  e  per  esaminare  i  problemi  incontrati  nel  loro

inserimento.

 

In  tali  sedi le OO.AA. e le OO.SS., esamineranno le possibili  soluzioni

atte   a  risolvere  i  problemi  comunemente  riscontrati  e  per  creare

condizioni più favorevoli per i soggetti interessati, e per le imprese  in

cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.

 

A  tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di

strutture pubbliche e associazioni di invalidi.

 

 

MERCATO DEL LAVORO

 

Le  Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si  danno

atto  del comune intento di pervenire a un sistema di gestione del Mercato

del  Lavoro,  basato  sul  metodo  del confronto  e  della  contrattazione

attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva.

 

In  particolare, confermano la validità dell'Accordo interconfederale  del

27.2.87,  nelle  parti riguardanti il Mercato del Lavoro, in  quanto  esso

costituisce  un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi  istituti

operanti nel settore.

 

In  relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del

citato  Accordo, in particolare, la legge n. 56/87, le parti ritengono  di

dover  assumere,  nei  confronti  del  legislatore,  un  ruolo  critico  e

propositivo,  volto anche ad ottenere le opportune modifiche  all'impianto

legislativo,  in  base  a  una  più attenta valutazione  delle  reciproche

esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane.

 

Le  parti  sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di  assunzione

degli  apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a  situazioni

indesiderate,  soprattutto  in relazione all'età  in  cui  il  periodo  di

apprendimento andrebbe a concludersi.

 

Riguardo  all'apprendistato,  e alla legge n.  56/87,  la  verifica  dovrà

tenere conto di 3 fattori essenziali:

 

-    la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;

-      l'individuazione  di  alcune  figure  professionali,   limitate   e

  selezionate,  per  cui può essere ipotizzabile l'apertura  di  ulteriori

  opportunità formative;

-    la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale,

delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di

apprendisti nel Mercato del Lavoro.

 

Le   parti   ritengono  pertanto  che  la  presenza  delle  3   condizioni

sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali.

 

Il  presente Accordo interconfederale ha durata triennale. Esso  s'intende

tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6

mesi della scadenza.

 

L'Accordo  ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto,  nelle  more

della  disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da  un

nuovo Accordo.

 

 

Roma 21 luglio 1988

 

Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso

il CNEL.

 

 

 

ALLEGATO

 

Le  parti,  all'atto della firma dell'Accordo interconfederale siglato  in

data  21.7.88,  dichiarano  che  interverranno  congiuntamente  presso  il

Ministro  del Lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità  di

massima  -  affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri

interessati  -  in  via  amministrativa ogni  normativa  utile  a  rendere

efficace l'Accordo per tutte le imprese artigiane.

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE

21 LUGLIO 1988

 

Le  parti  nazionali,  firmatarie  del  presente  Accordo,  convengono  di

ritrovarsi  entro 1 mese per procedere alla definizione di un  Regolamento

applicativo del presente Accordo.

 

Le  parti  potranno  valutare, in tale sede, i  criteri  regolamentari  di

carattere  attuativo  anche  in ordine ad eventuali  peculiari  situazioni

territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte.

 

 

 

Art. 2 - Sistemi dei rapporti sindacali.

 

OSSERVATORI

 

Le  Associazioni  artigiane  e la FeNEAL - FILCA  -  FILLEA,  nell'intento

comune  di  favorire  lo  sviluppo  di un  corretto  sistema  di  rapporti

sindacali,  convengono  di costituire, a livello  nazionale  e  regionale,

degli osservatori di settore.

 

Compiti degli Osservatori sono:

 

-     l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti e alle scelte

  di politica economica attinenti al comparto legno e arredamento;

-     l'acquisizione di dati sull'andamento del mercato del lavoro  e  sui

  flussi occupazionali;

-     la  valutazione  e  lo  studio di progetti  volti  a  migliorare  la

  qualificazione  e  la formazione professionale. In  tema  di  formazione

  professionale, gli Osservatori svolgeranno compiti di coordinamento e di

  indirizzo delle esperienze territoriali;

-     l'esame  delle  prospettive e dei problemi relativi ai  processi  di

  innovazione tecnologica.

 

Allo scopo di ampliare il flusso delle informazioni di cui sopra, le parti

potranno  attivare  adeguati  rapporti nei  confronti  di  Enti  Pubblici,

Istituti   di   ricerca  pubblici  e  privati,  ecc.,   anche   attraverso

convenzioni.

 

Gli  Osservatori  sono  composti da rappresentanti designati  da  ciascuna

delle parti.

 

Gli   Osservatori  si  riuniscono  periodicamente  in  relazione  ai  loro

programmi di attività o su richiesta di una delle parti.

 

Le  parti  convengono  di  ricercare collegamenti  tra  il  sistema  degli

Osservatori  regionali  di  settore  e l'Osservatorio nazionale di settore

-  OLMA  -  anche  per  razionalizzare gli  ambiti  di  intervento  e  per

omogeneizzare l'attività di monitoraggio.

 

 

COMITATO PARITETICO NAZIONALE

 

Per   contribuire   a  dare  rilievo  al  settore  del  legno-arredamento,

caratterizzato da una larga presenza dell'artigianato, nei confronti delle

Istituzioni e degli Enti preposti, per le materie di comune interesse e in

relazione   ai   lavori  e  alle  conclusioni  operative   fornite   dagli

Osservatori, viene istituito il Comitato Paritetico Nazionale.

 

Tale  Comitato  ha  il compito di promuovere iniziative individuate  dalle

parti per lo sviluppo e qualificazione del settore.

 

Il  Comitato  è costituito in forma paritetica e si doterà di un  apposito

regolamento.

 

Il Comitato non è, in ogni caso, sede negoziale.

 

 

MOBILITÀ

 

Le   parti,   anche   in  relazione  a  quanto  previsto   negli   accordi

interconfederali,  concordano  sull'impegno  a  confrontarsi   a   livello

nazionale  e  regionale  in  merito alle  tematiche  dell'occupazione,  ai

problemi delle mobilità nell'ambito delle aree produttive e fra i comparti

in esse presenti.

 

 

 

Art. 3 - Struttura della contrattazione.

 

Le  parti  recepiscono  l'Accordo interconfederale  sottoscritto  in  data

3.8.92   e   3.12.92.  In  particolare  per  quanto  attiene  al   sistema

contrattuale, ribadiscono i seguenti principi:

 

-    non ripetitività allo stesso titolo degli argomenti già trattati;

-    esclusività di alcune materie per soggetto e livello;

-    possibilità di delega su alcune materie ad altri soggetti e livelli.

 

 

LIVELLO NAZIONALE DI CATEGORIA

 

Al  livello  contrattuale  nazionale di categoria  spetta  il  compito  di

trattare   le  materie  specifiche  di  settore  e  definire  i  contratti

collettivi dei diversi settori artigiani.

 

A  questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta  per

ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:

 

-    relazioni sindacali di settore;

-      materie  da  rinviare  o  rimettere  alle  strutture  regionali  di

  categoria;

-    sistema di classificazione;

-    retribuzione;

-    durata del lavoro;

-    normativa sulle condizioni di lavoro;

-    azioni positive per le pari opportunità;

-    altre materie tipiche dei CCNL;

-    costituzione di eventuali fondi di categoria.

 

Di norma i CCNL stipulati a tale livello hanno durata di 4 anni.

 

 

LIVELLO DECENTRATO DI CATEGORIA

 

La  titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta

alle organizzazioni regionali di categoria.

 

Tale livello contrattuale ha il compito di applicare il CCNL, per le parti

ad  esso  demandate, alle realtà regionali e definire un livello salariale

regionale   che  tenga  conto  della  situazione  del  sistema   artigiano

regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.

 

In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di

settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio  della

titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti  strutture

territoriali,   ferma  restando  la  validità  regionale   degli   accordi

raggiunti.

 

Ove  a  livello di territorio emergano particolari problemi  di  carattere

locale  non  previsti  dal  Contratto regionale  Integrativo  vigente,  la

relativa  trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali,  sarà

assunta  dalle strutture regionali o delegata alle strutture  territoriali

interessate.

 

Le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano

avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza del CCNL.

 

 

PROCEDURE E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI NEGOZIATI

 

LIVELLO NAZIONALE DI CATEGORIA

 

Ciascuna  delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale  non

oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque  la

sua validità fino alla data di scadenza prevista.

 

La  piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno  5

mesi e mezzo prima della scadenza prevista.

 

Entro  15  giorni  dall'invio della piattaforma si terrà  un  incontro  di

illustrazione  della  stessa e di fissazione della data  di  apertura  del

negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione

della piattaforma.

 

A  partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5  mesi  di

tempo per trovare un Accordo sostitutivo del precedente.

 

Trascorso  questo  tempo  senza  aver trovato  un  accordo  reciprocamente

soddisfacente  le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per  concludere

il   negoziato   ovvero   richiedere  l'intervento  delle   Confederazioni

nazionali.

 

Trascorsi  ulteriori  15 giorni senza aver trovato un  accordo,  le  parti

convengono  che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro  del

Lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta.

 

Trascorsi  ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di  intervento

del  Ministro  senza  che l'intervento abbia avuto  inizio,  le  parti  si

ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

 

Le  parti  convengono  che i termini sopra indicati sono  sospesi  per  il

periodo 1-31 agosto.

 

Nel  caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente Accordo  non

partecipi,  nel  rispetto  delle procedure e  dei  tempi  convenuti,  allo

svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli  accordi

raggiunti.

 

Qualora  la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia  inviata

dalle  OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non  prevederà

alcun  riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione

della  piattaforma  (ad eccezione dell'indennità di vacanza  contrattuale,

ove  spettante,  di cui al successivo titolo), nel caso  si  determini  un

periodo di carenza.

 

Qualora,  inviata  la  piattaforma, non  si  dia  luogo  all'apertura  del

negoziato    nei   tempi   stabiliti   da   parte   delle   Organizzazioni

imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento

salariale   proporzionato  al  periodo  di  ritardo  nell'apertura   delle

trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.

 

 

INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE

 

Dopo  un  periodo  di  vacanza contrattuale pari a 3 mesi  dalla  data  di

scadenza  del  CCNL,  ai  lavoratori dipendenti ai  quali  si  applica  il

contratto  medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a  partire  dal

mese  successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme  ove

successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.

 

L'importo  di  tale  aumento  sarà pari al 30%  del  tasso  di  inflazione

programmato,  applicato  ai  minimi  contrattuali  vigenti,  inclusa  l'ex

indennità di contingenza.

 

Dopo  6  mesi  di  vacanza contrattuale, detto importo sarà  pari  al  50%

dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'Accordo di rinnovo  del

contratto  l'indennità di vacanza contrattuale cessa  di  essere  erogata.

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

 

 

LIVELLO DECENTRATO DI CATEGORIA

 

La   decorrenza  dei  CCRIL  cadrà  a  metà  della  vigenza  dei  CCNL  di

riferimento. La definizione dei CCRIL avverrà nel rispetto delle  seguenti

procedure:

 

La  piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno  4

mesi prima della data di decorrenza.

 

Entro  15  giorni  dall'invio della piattaforma si terrà  un  incontro  di

illustrazione  della  stessa e di fissazione della data  di  apertura  del

negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione

della piattaforma.

 

A  partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3  mesi  di

tempo per trovare un accordo.

 

Trascorso  questo  tempo  senza  aver trovato  un  accordo  reciprocamente

soddisfacente  le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per  concludere

il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Categorie nazionali.

 

Trascorsi  ulteriori  15 giorni senza aver trovato un  accordo,  le  parti

convengono  che  si  richiederà l'intervento di mediazione  dell'Assessore

Regionale  al  Lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad  avanzare  tale

richiesta.

 

Trascorsi  ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di  intervento

dell'Assessore  senza che l'intervento abbia avuto  inizio,  le  parti  si

ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

 

Le  parti  convengono  che i termini sopra indicati sono  sospesi  per  il

periodo 1-31 agosto.

 

Nel  caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente Accordo  non

partecipi,  nel  rispetto  delle procedure e  dei  tempi  convenuti,  allo

svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli  accordi

raggiunti.

 

Qualora  la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia  inviata

dalle  OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non  prevederà

alcun  riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione

della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.

 

Qualora,  inviata  la  piattaforma, non  si  dia  luogo  all'apertura  del

negoziato    nei   tempi   stabiliti   da   parte   delle   Organizzazioni

imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento

salariale   proporzionato  al  periodo  di  ritardo  nell'apertura   delle

trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.

 

Dopo  4  mesi dalla data di decorrenza dei CCRIL, nel caso in cui, pur  in

presenza  di  piattaforma,  non  siano state  avviate  le  trattative,  ai

lavoratori   interessati   verrà  comunque   corrisposto   un   incremento

retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai CCNL, a titolo

di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.

 

 

INDICATORI REGIONALI

 

In  base  all'Accordo  interconfederale del 3 agosto-3  dicembre  1992,  a

livello   regionale,   le   parti  valuteranno   le   prospettive   future

dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi  e

di  progetti  specifici per l'artigianato del legno-arredamento,  tesi  ad

accrescere  la  produttività e l'efficienza delle imprese  e  del  sistema

artigiano.

 

In  questo  quadro, le Parti si danno atto che la struttura  e  la  natura

degli  eventuali  incrementi retributivi del 2° livello di  contrattazione

sono    definiti   in   coerenza   con   quanto   previsto    dall'Accordo

interconfederale  3  agosto-3  dicembre  1992,  recepito  nel   Protocollo

generale  23.7.93,  e dall'art. 2 del DL 25.3.97 n. 67,  convertito  nella

legge 23.5.97 n. 135.

 

A  tal  fine  dovrà altresì essere orientata l'attività degli  Osservatori

regionali di settore, di cui all'art. 2 del presente CCNL, affinché, anche

in collegamento con gli Enti Bilaterali regionali, possano essere raccolti

ed  elaborati i dati utili alla lettura degli indicatori individuati dalle

parti, sempre a livello regionale.

 

Ai  fini  della contrattazione regionale di 2° livello, le parti  valutano

comunque  utile la presa in considerazione dell'andamento tendenziale  del

settore derivante dai seguenti indicatori:

 

-     PIL  regionale  e  valore aggiunto per addetto (fonte:  Istituto  G.

  Tagliacarne);

-    Andamento occupazionale (fonti: INPS, EE.BB);

-     Andamento  del  settore  legno-arredamento  in  relazione  alla  sua

  concentrazione territoriale: numero e variazioni delle imprese; numero e

  variazione  degli  addetti;  andamento della  media  dimensionale  delle

  imprese;  quote  di  mercato, ecc. (fonti: INPS, CCIAA,  OSSERVATORI  DI

  SETTORE, ENTI SPECIALIZZATI RICONOSCIUTI DALLE PARTI).

 

Un'apposita sessione del Comitato Paritetico Nazionale, 6 mesi prima della

decorrenza  dei  CCRIL,  analizzerà la situazione esistente  nel  settore,

soprattutto  per  quanto  attiene il sistema e gli indicatori  riguardanti

l'artigianato.

 

 

COSTITUZIONE  DI  FONDI  DI CATEGORIA ALL'INTERNO  DEGLI  ENTI  BILATERALI

REGIONALI

 

Le  parti  convengono di delegare al livello regionale la  valutazione  in

ordine  all'opportunità  di costituire, sempre a tale  livello  regionale,

fondi di categoria.

 

In ogni caso, la costituzione dei suddetti fondi, da realizzare sulla base

di  quanto convenuto nell'ambito della contrattazione di 2° livello, dovrà

avvenire  nel  pieno  rispetto dei principi e delle  norme  sancite  negli

accordi interconfederali vigenti in materia e recepiti dal presente CCNL.

 

Le  parti convengono che l'eventuale costituzione di fondi di categoria  a

livello  regionale,  non  dovrà  pregiudicare  la  regolamentazione  degli

istituti   contrattuali  disciplinati  nel  vigente  CCNL.   Gli   accordi

costitutivi,  statuti  e  regolamenti  di  tali  fondi,  dovranno   essere

comunicati  preliminarmente alla firma alle Organizzazioni firmatarie  dei

CCNL per le relative valutazioni

 

 

 

Art. 4 - Pari opportunità.

 

Le parti convengono sull'opportunità di realizzare attività di studio e di

ricerca  finalizzate  alla  promozione di azioni  positive  a  favore  del

personale femminile.

 

In relazione a quanto sopra le parti, a livello nazionale:

 

-     seguiranno l'evoluzione della legislazione italiana e comunitaria in

  materia di pari opportunità;

-     esamineranno l'andamento dell'occupazione femminile sulla  base  dei

  dati qualitativi e quantitativi disponibili anche in sede di Osservatorio

  Nazionale;

-     individueranno azioni positive utili a rimuovere eventuali  ostacoli

  che non consentano un'effettiva parità di opportunità nel lavoro.

 

 

 

Art. 5 - Diritto di assemblea.

 

Vengono  riconosciute a titolo di diritto di assemblea  10  ore  annue  di

permessi   retribuiti  per  ogni  lavoratore  dipendente,  da   usufruirsi

collettivamente.

 

Le  ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro

e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.

 

L'assemblea  si  svolge  di  norma fuori dei locali  dell'impresa  ma,  in

presenza  di locali idonei, può svolgersi anche all'interno previ  accordi

tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti.

 

La  richiesta  di convocazione di assemblea sarà presentata al  datore  di

lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 ore in caso di urgenza, con

l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.

 

 

 

Art. 6 - Permessi retribuiti per cariche sindacali.

 

È  stabilito  che  per i dirigenti sindacali facenti  parte  di  organismi

direttivi  provinciali, regionali o nazionali, verranno concessi  permessi

retribuiti nella misura di 4 ore per dipendente con un minimo  di  16  ore

annue.

 

 

 

Art. 7 - Delega sindacale.

 

Le  Associazioni  sindacali degli imprenditori  artigiani  firmatarie  del

presente  CCNL  distribuiranno alle loro associate, il  modulo  di  delega

fornito dalle OO.SS. di categoria territoriali.

 

Con  la retribuzione del mese di ottobre di ogni anno l'impresa provvederà

ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti il modulo di delega per

la riscossione dei contributi sindacali.

 

L'impresa  opererà la trattenuta dei contributi sindacali previo  rilascio

della delega individuale firmata dall'interessato.

 

La  delega può essere revocata in qualsiasi momento e il lavoratore  potrà

rilasciarne una nuova.

 

 

 

Art. 8 - Quota diffusione contratto.

 

Si  conviene  che,  al  fine  di  fornire copia  del  CCNL  ai  lavoratori

dipendenti,  le aziende effettueranno a ogni dipendente non iscritto  alle

OO.SS.  e  per il quale non viene effettuata la trattenuta sindacale,  una

ritenuta pari a £. 40.000 in 2 rate pari a £. 20.000 ciascuna, la prima in

occasione della corresponsione della 1a tranche 'una tantum' del  mese  di

maggio 1998, la 2a in occasione della corresponsione della tranche di 'una

tantum' del mese di ottobre 1998.

 

L'imprenditore  verserà le somme corrispettive sul  c/c  n.  10908  "Fondo

Contrattuale  Artigiani Legno" presso la BNL Ag. n.  11,  via  Marsala  6,

Roma.

 

In  relazione a quanto sopra disposto, le aziende allegheranno al cedolino

paga dei mesi precedenti le trattenute l'avviso seguente:

 

"Sulla  base  delle intese intercorse in occasione del  rinnovo  del  CCNL

Legno  artigiani, si comunica che a tutti i lavoratori, per  i  quali  non

viene  effettuata  la trattenuta sindacale, che non ne  facciano  espressa

rinuncia per iscritto entro il termine perentorio di 10 gg. dalla data  di

ritiro   della  presente  busta  paga,  verrà  effettuata  una  trattenuta

straordinaria  a  titolo di quota diffusione contratto di  £.  20.000  che

verrà  versata sul conto corrente bancario intestato a "Fondo Contrattuale

Artigiani Legno".

 

Le imprese, direttamente o tramite la propria organizzazione, si impegnano

a  consegnare  ai lavoratori ai quali è stata effettuata la trattenuta  di

cui sopra copia del CCNL, che verrà fornita dalle OO.SS.

 

Le  strutture  territoriali delle OO.AA., comunicheranno  alle  OO.SS.  il

numero dei lavoratori ai quali è stata effettuata la trattenuta tramite  i

propri uffici libri-paga.

 

 

 

Art. 9 - Tutela dei licenziamenti individuali.

 

Le  parti, in attuazione della legge n. 108 dell'11.5.90, (Disciplina  dei

licenziamenti  individuali) esprimono la comune volontà  di  applicare  le

norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali

vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge  stessa,

utilizzando  le  sedi permanenti istituite dall'Accordo  interconfederale-

intercategoriale  del  21.7.88 o, nella fase di realizzazione  di  queste,

attraverso la costituzione di specifiche commissioni di conciliazione  per

le  quali  le  parti  si impegnano a designare i rispettivi  componenti  a

livello territoriale.

 

 

 

Art. 10 - Lavoratori studenti.

 

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in

scuole   di   istruzione   primaria,  secondaria   e   di   qualificazione

professionale,  statali, pareggiate o legalmente riconosciute  o  comunque

abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di

lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e

non  sono  obbligati  a prestazioni di lavoro straordinario  o  durante  i

riposi settimanali.

 

I  lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere

prova di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il  datore  di  lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni

necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2.

 

 

 

Art. 11 - Diritto allo studio.

 

Al  fine  di  contribuire al miglioramento culturale e  professionale  dei

lavoratori, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui  ai

commi  successivi,  permessi retribuiti ai lavoratori  non  in  prova  che

intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico

e svolti presso istituti pubblici legalmente riconosciuti.

 

Tale  norma  si  applica nelle imprese che occupano più di  5  dipendenti,

compresi gli apprendisti. A tale scopo deve essere messo a disposizione un

ammontare  di  ore  retribuite conteggiate aziendalmente  nel  triennio  e

corrispondenti a 10 ore annue per ogni dipendente.

 

Il  lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di  150

ore  di un triennio, usufruibili anche in un solo anno, sempreché il corso

al  quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore

doppie di quelle richieste come permesso retribuito.

 

Potranno contemporaneamente usufruire dei permessi retribuiti di cui sopra

escludendo la contemporaneità di più lavoratori nelle aziende  fino  a  10

dipendenti, 2 lavoratori nelle azienda da 11 a 25 dipendenti, 3 lavoratori

nelle aziende con più di 25 dipendenti.

 

In  ogni  caso il lavoratore dovrà presentare domanda scritta  all'impresa

almeno  1 mese prima dell'inizio del corso specificando il tipo di  corso,

la durata, l'istituto organizzatore.

 

Il  lavoratore  dovrà fornire all'impresa un certificato di iscrizione  al

corso   e   successivamente  i  certificati  di  frequenza   mensile   con

l'indicazione delle ore relative.

 

Nel  caso  in  cui  il  numero dei richiedenti  sia  superiore  al  limite

sopraindicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande.

 

Nel  caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione

o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni

salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina  di  cui

al presente articolo.

 

Per  i lavoratori che frequentino i corsi per la scuola d'obbligo il monte

ore pro-capite previsto è di 200.

 

 

 

Art. 12 - Ambiente di lavoro.

 

Le  parti,  anche  in  memoria con le vigenti  disposizioni  di  legge  in

materia, rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nelle

quali  si  svolge  l'attività produttiva e concordano sulla  necessità  di

eliminare  i  fattori di rischio, pericolosità e/o nocività  eventualmente

presenti negli ambienti di lavoro.

 

Convengono  pertanto di dare una regolamentazione completa alla  normativa

stabilita dall'art. 9 della legge n. 300 del 20.5.70.

 

In  conformità  ai criteri stabiliti dal citato articolo la rappresentanza

sindacale aziendale svolge in particolare i seguenti compiti:

 

1° controlla l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni

e delle malattie professionali;

  propone la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte  le  misure

idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

  partecipa  agli  accertamenti  relativi  ai  fattori  di  rischio  e/o

nocività;

  individua con la direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi  la

necessità  l'intervento di un Ente pubblico specializzato in medicina  del

lavoro  per  particolari indagine e accertamenti  in  ordine  ai  predetti

fattori di rischio e/o nocività.

 

A  tal  fine  le  Associazioni territoriali degli Artigiani  e  della  FLC

concorderanno  un elenco di Enti pubblici specializzati  in  medicina  del

lavoro  fra i quali le RSA sceglieranno quello cui affidare il compito  di

procedere alle indagini e agli accertamenti.

 

I  medici e gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti  di

cui si tratta, sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi  di

produzione   di   cui  possono  venire  a  conoscenza  nello   svolgimento

dell'incarico loro affidato. Le modalità di attuazione degli interventi di

cui  al  punto  B)  sopraindicati formeranno oggetto  di  accordo  fra  la

direzione aziendale e la rappresentanza aziendale.

 

Gli   oneri  derivanti  dalle  rilevazioni  concordate  tra  la  direzione

aziendale e la RSA sono a carico dell'azienda e le loro risultanze saranno

poste a disposizione delle 2 parti interessate che le esamineranno al fine

di concordare l'adozione delle eventuali misure correttive, avuto riguardo

anche ai tempi occorrenti.

 

È prevista l'istituzione:

 

a)    il  registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a  cura  degli

  enti di cui sopra e a disposizione della RSA nel quale saranno annotati i

  risultati delle rilevazioni effettuate dagli enti stessi;

b)    il  registro dei dati biostatici, tenuto e aggiornato a  cura  degli

  enti a disposizione della RSA nel quale saranno annotati i dati statistici

  delle  visite  mediche e degli esami periodici, nonché  le  assenze  per

  infortunio e malattie professionali;

c)    il  libretto  sanitario e di rischio individuale, depositato  presso

  l'azienda  e  aggiornato dagli enti che eseguono le visite  mediche  con

  vincolo di segreto, in duplice copia, di cui una consegnata al lavoratore,

  in cui verranno registrati i dati analitici concernenti:

 

-    visite di assunzione;

-    visite periodiche effettuate per obbligo di legge;

-     visite di idoneità effettuate da enti pubblici ai sensi dell'art. 5,

  comma 3, della legge 20.5.70 n. 300;

-    gli infortuni e le malattie professionali;

-    visite mediche ed esami clinici eventualmente effettuati in relazione

  alle rilevazioni di cui al punto a).

 

In  considerazione delle caratteristiche delle aziende  e  allo  scopo  di

garantire  l'attuazione completa e uniforme della normativa  prevista  dal

presente articolo, il registro dei dati ambientali biostatici, il libretto

sanitario di rischio, possono anche essere elaborati di comune accordo tra

le parti a livello territoriale, preferibilmente se regionale.

 

Fatto  salvo  il  rispetto del segreto industriale, le aziende  forniranno

alle RSA l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni, quando queste

siano  relative a malattie professionali e/o a quelle per  le  quali  vige

l'obbligo delle visite mediche preventive e/o periodiche.

 

L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla data di stipula del

contratto e verrà aggiornato con criteri indicati nel precedente capoverso

in  caso  di modifica delle lavorazione che comportino l'impiego di  nuove

sostanze.

 

Su  richieste della RSA, finalizzata alla tutela della salute, le  aziende

forniranno  informazioni, nella misura del possibile,  dettagliate,  sulle

sostanze che vengono impiegate nella lavorazione.

 

Le  disposizioni di cui al presente articolo saranno coordinate oltre  che

con  quelle  di eventuali accordi aziendali in materia, con  le  norme  di

legge   o  di  altra  natura  e  comunque  obbligatorie  per  le  aziende,

disciplinanti  in  tutto  o  in parte le stesse materie,  con  particolare

riguardo all'istituito servizio sanitario nazionale.

 

Nelle  imprese  in  cui, date le dimensioni, non  è  prevista  la  RSA  il

Rappresentante   sindacale  come  previsto  dall'Accordo  interconfederale

21.7.88,  ai  sensi  dell'art.  9 della  legge  n.  300,  si  rende  parte

interessata all'attuazione delle norme di cui ai n. 1 - 2 - 3 del punto A)

e  in  questo caso le rimanenti norme del presente articolo sono demandate

alle organizzazioni territoriali datoriali e dei lavoratori.

 

Negli   incontri   previsti   ai   livelli   Regionale,   Provinciale    o

comprensoriale, si procederà ad esami congiunti sui problemi dell'ambiente

di  lavoro  in  rapporto  all'applicazione del dettato  contrattuale,  con

particolare  attenzione ai problemi della rumorosità, all'introduzione  di

nuove tecnologie e all'uso di nuove sostanze.

 

 

 

Art. 13 - Assunzione.

 

L'assunzione   dei   dipendenti  verrà  effettuata  in  conformità   delle

disposizioni di legge vigenti in materia di collocamento.

 

L'assunzione  verrà  comunicata direttamente all'interessato  con  lettera

nella quale sarà specificato:

 

1)   la data di assunzione;

2)    la  categoria  e  il  livello retributivo di  assegnazione  a  norma

  dell'art. 6 parte comune;

3)   il trattamento economico;

4)   la durata dell'eventuale periodo di prova.

 

Per  quanto  attiene all'assunzione a tempo determinato si fa  riferimento

alla  legge  18.4.62  n. 230 e successive modificazioni  nonché  a  quanto

previsto nel presente contratto.

 

All'atto   dell'assunzione  il  lavoratore  dovrà  presentare  i  seguenti

documenti:

 

-    carta d'identità o documento equivalente;

-    libretto di lavoro;

-    codice individuale INPS se ne è in possesso.

 

 

 

Art. 14 - Esclusione dalle quote di riserva.

 

Ai  sensi  del  comma  2  dell'art. 25 della legge  n.  223/91,  non  sono

computabili, ai fini della determinazione della riserva:

 

-     le  assunzioni  dei  lavoratori  cui  sia  assegnata  una  qualifica

  ricompresa nei livelli AS, A, B, C nonché D a condizione che questi ultimi

  abbiano già prestato attività presso imprese del settore o che siano  in

  possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole

  professionali attinente alle mansioni da svolgere.

 

Sono  comunque  esclusi  i lavoratori assunti da  adibire  a  mansioni  di

custodia, fiducia e sicurezza.

 

I  lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal  comma  5

dell'art. 25, legge n. 223/91, saranno computabili ai fini della copertura

dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25 citato,  anche

quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.

 

 

 

Art. 15 - Certificato di lavoro.

 

Di  norma entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto

di  lavoro,  l'azienda dovrà consegnare al lavoratore,  che  ne  rilascerà

ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati.

 

Ai  sensi  dell'art. 2124 C.C. l'azienda dovrà rilasciare  al  lavoratore,

all'atto  della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque  ne  sia  la

causa  e  sempre  che  non  sia obbligatorio  il  libretto  di  lavoro  un

certificato  con  l'indicazione del tempo durante il quale  il  lavoratore

stesso  è  stato  occupato alle sue dipendenze e delle  mansioni  da  esso

esercitate.

 

Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare

I  documenti dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta  che

serva allo stesso di giustificazione.

 

 

 

Art. 16 - Donne e minori.

 

Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme

di legge.

 

 

 

Art. 17 - Visita medica.

 

Il  lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico

di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.

 

Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle

vigenti  disposizioni della legge 20.5.70 n. 300 e successive integrazioni

legislative.

 

 

 

Art. 18 - Classificazione.

 

I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta da

6 livelli professionali.

 

L'inquadramento  dei  lavoratori nei vari livelli professionali,  previsti

dal  presente  articolo, avviene sulla base di declaratorie generali,  che

differenziano  qualitativamente i livelli, e di  esemplificazioni  fornite

dai   profili  professionali  che  indicano  genericamente  alcune  figure

professionali appartenenti al singolo livello.

 

I  requisiti  fondamentali derivanti dalle declaratorie  e  dai  contenuti

professionali,  specificati  nei  profili  consentono,  per  analogia,  di

inquadrare le figure professionali non indicate nel testo.

 

La  classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di

retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione

ai  singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico

(come  ad esempio il TFR, gli adempimenti assicurativi, i trattamenti  per

sospensione  e  riduzione di lavoro, ecc. ...), che continuano  ad  essere

distintamente  previsti  per  gli  impiegati  e  per  gli   operai   dalle

disposizioni  di  legge,  di  Accordo  interconfederale  e  di   contratto

collettivo  e  che  si  intendono  riconfermati  quando  non  siano  stati

esplicitamente modificati con il presente contratto.

 

 

CATEGORIE PROFESSIONALI

 

Categoria A super  Quadri

Categoria A        ex impiegati di 1ª categoria

Categoria B        ex impiegati di 2ª categoria

                  ex operaio specializzato provetto

Categoria C        ex impiegati di 3ª categoria

                  ex operaio specializzato

Categoria D        ex impiegati di 4ª categoria

                  ex operaio qualificato

Categoria E        ex operaio di 3ª categoria

 

 

I livelli indicati nelle tabelle sono ragguagliati a mese (174 ore)

 

Le  parti costituiscono una commissione paritetica allo scopo di esaminare

l'attuale  inquadramento professionale contrattuale. Detta commissione  si

riunirà entro 4 mesi dalla data di stipula del presente contratto.

 

Le parti concordano che la commissione di cui sopra sarà sede di confronto

per  l'introduzione  di un salario di ingresso per i lavoratori  privi  di

qualifica   e  al  loro  primo inserimento nel settore  da  inquadrare  al

livello E.

 

 

DECLARATORIE E PROFILI

 

CATEGORIA "A SUPER" - QUADRI

 

Declaratoria - Appartengono a questa categoria con qualifica di Quadro:

 

-     I  lavoratori  che svolgono funzioni con carattere  continuativo  di

  rilevante importanza e responsabilità complessiva ai fini dello sviluppo e

  dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.

 

Profili.

 

-     Lavoratori con elevata capacità gestionale che operando  nei  limiti

  delle  strategie  generali  dell'impresa ne  coordinano,  organizzano  e

  sviluppano gli obiettivi attraverso attività di elevata specializzazione,

  di rilevante importanza e responsabilità operando anche nella ricerca  e

  progettazione ai fini dello sviluppo dell'impresa.

 

 

CATEGORIA "A"

 

Declaratoria - Appartengono a questa categoria:

 

-    I lavoratori con funzioni direttive e di coordinamento che richiedono

  una speciale preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di

  poteri  e con facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito

  delle direttive generali impartite dal titolare dell'azienda.

 

 

CATEGORIA "B"

 

Declaratoria - Appartengono a questa categoria:

 

-     I  lavoratori  che con maggiore autonomia svolgono mansioni  per  le

  quali  si  richiede  una particolare e specifica conoscenza  o  adeguata

  pratica, sia nel campo tecnico che amministrativo e che con l'apporto di

  particolare  e  personale  competenza, svolgono  operazioni  delicate  o

  complesse che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del

  lavoro e/o coordinano altri lavori.

 

Profili.

 

-     Capacità  di  operare  autonomamente in  varie  gamme  del  processo

  produttivo dirigendo anche, a seconda delle esigenze, particolari processi

  o fasi di lavorazione.

-     Lavoratori  che  svolgono  attività  amministrativa,  commerciale  o

  tecnica  e  che  nel  rispetto  delle  procedure  prestabilite  compiono

  operazioni di specifica competenza e di adeguata autonomia.

-     Lavoratori che conoscendo tutto il processo produttivo e le relative

  fasi di lavorazione, oltre all'approfondita lettura dei disegni, eseguono

  qualsiasi intervento di elevato grado di complessività per le necessarie e

  opportune modifiche.

-     Lavoratori  che  a  seconda  delle  modalità  dell'impostazione  del

  processo produttivo, eseguono qualsiasi lavoro sia nella preparazione che

  nella  finitura  del  manufatto, preparazione e avviamento  delle  varie

  macchine,  anche  complesse, da affidare al personale,  con  scelta  ove

  necessario  degli  utensili, fornendo le istruzioni necessarie  in  modo

  dettagliato e che hanno la capacità di intervenire durante la lavorazione

  per la correzione di eventuali anomalie.

-     Lavoratori che con le conoscenze dei mezzi di lavoro e dei materiali

  inerenti, sanno costruire senza alcuna guida, con l'interpretazione  del

  disegno  manufatti, mobili, modelli prototipi e sanno eseguire qualsiasi

  lavorazione  di  collaudo, di traccia, di selezione  dei  tronchi  nelle

  segherie.

-     Lavori  di natura complessa ed elevata precisione per la costruzione

  su banco.

-     Messa in opera completa con particolare difficoltà di mobili  e  che

  sappiano eseguire, ove occorra, i necessari adattamenti e aggiustamenti da

  presentare il lavoro finito.

-     Lavori di carpenteria interna ed esterna di particolare complessità,

  con finitura d'abbellimento, su costruzione in legno e muratura.

-    Lavoratori che, oltre ad avere le capacità sopra descritte, con ampia

  autonomia operano alternativamente in varie gamme del processo produttivo,

  coordinando a seconda delle esigenze anche gruppi di altri lavoratori.

 

 

CATEGORIA "C"

 

Declaratoria - Appartengono a questa categoria:

 

-     I  lavoratori  che  avendo conoscenza dei  mezzi  di  lavoro  e  dei

  materiali  inerenti  la  propria specializzazione,  compiono  lavori  od

  operazioni  la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche  e

  capacità pratiche comunque acquisite anche attraverso scuole professionali

  e  sanno  interpretare il disegno, che comunque richiedono una specifica

  preparazione professionale e capacità pratiche comunque acquisite.

 

Profili.

 

-     Lavoratori  che  svolgono  attività  amministrative,  commerciali  o

  tecniche che nel rispetto delle procedure prestabilite compiono operazioni

  ricorrenti.

-    Lavoratori preposti a gruppi operativi che, partecipando direttamente

  alle  singole  fasi  lavorative, impartiscono le  necessarie  istruzioni

  nell'ambito delle disposizioni ricevute.

-     Lavorazioni che comportano la necessaria conoscenza della tecnologia

  del lavoro, la messa a punto della macchina, l'interpretazione del disegno

  eseguendo con specifica preparazione qualsiasi lavoro su materiale anche

  non tracciato e ove occorra l'affilatura di utensili o l'effettuazione di

  manutenzione semplice alla macchina.

-    Capacità di operare alle macchine secondo gli schemi produttivi e che

  comportino la loro messa a punto e l'applicazione dei relativi attrezzi.

-     Oltre  la  necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali

  inerenti  alla  loro  attività sanno interpretare  il  disegno  e  sanno

  costruire autonomamente: infissi, mobili, ecc.

-      Lavoratori   che  eseguono  qualsiasi  lucidatura  o  laccatura   o

  verniciatura o smaltatura o doratura di fino, coloriscono o accompagnano

  il  legno nelle varie essenze e all'occorrenza compongono tinte, lacche,

  ecc. sia per sé che per i lavoratori delle categorie inferiori.

-    Lavori di natura complessa per la costruzione su banco.

-     Saper  svolgere con perizia e saper sviluppare, tagliare e preparare

  il lavoro di drappeggio e eseguire lavori di imbottitura.

-     Elevata  conoscenza  dei  materiali  che  comportano  operazioni  di

  collaudo  e  ripartizione dei materiali stessi, in funzione  delle  loro

  caratteristiche: tronchi, compensati o pannelli truciolari o fibrolegnosi

  o tranciati.

-    Conoscenza della qualità della materia prima sughero per eseguire con

  perizia la classificazione dei suoi vari usi per turaccioli, per prodotti

  artistici, ecc.

-     Messa  in  opera completa, con particolare difficoltà, di infissi  o

  parquet  e  che sappiano eseguire ove occorra i necessari adattamenti  e

  aggiustamenti da presentare il lavoro finito.

-    Lavoro di carpenteria interna ed esterna con finitura di abbellimento

  su costruzioni in legno e in muratura.

-     Capacità di operazioni autonome nella costruzione di tutte le  parti

  di legno in una barca, battello o natante in genere.

-     Lavorazioni e taglio del giunco di particolari dimensioni (superiori

  20 mm.).

 

 

CATEGORIA "D"

 

Declaratoria - Appartengono a questa categoria:

 

-      I  lavoratori  con  mansioni  esecutive  che  richiedono  generiche

  conoscenze  professionali e i lavoratori che, in possesso di  normali  e

  specifiche capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguato tirocinio  o

  preparazione  conseguita in scuole professionali o  mediante  istruzioni

  equivalenti, sanno eseguire con perizia il lavoro ad essi affidato.

 

Profili.

 

-     Lavoratori  addetti  a  mansioni semplici in uffici  amministrativi,

  commerciali e tecnici.

-     Capacità  di  operazioni  su macchine ed  esecuzione  di  lavori  su

  materiali già predisposti, avendo una normale conoscenza del mezzo,  dei

  materiali e del disegno.

-      Montaggio   di   mobili  e/o  infissi,  le  cui  parti   richiedono

  aggiustamenti o adattamenti semplici e di finitura.

-     Lavorazioni assieme ai lavoratori delle categorie superiori relative

  all'attrezzamento di macchinari.

-     Messa in opera completa di mobili, infissi, avvolgibili o parquet  e

  che sappiano eseguire ove occorra, i necessari adattamenti.

-    Conduzione di carrelli gru o semoventi.

-      Conoscenza   generica   delle  materie  prime   che   consenta   la

  classificazione del materiale.

-     Lavorazioni  semplici  di  imbottitura di sedie,  divani,  poltrone,

  materassi, rivestimenti di mobili in genere, confezione e posa in opera di

  tendaggi.

-     Operazioni nella costruzione di tutte le parti in legno  di  barche,

  battelli o natanti in genere.

-    Lavori di servizio con ripartizione e manutenzione semplice.

-      Lavori  di  carteggiatura,  doratura,  laccatura,  verniciatura   e

  lucidatura semplici e ad immersione.

-     Taglio  e  montaggio  di  cornici con l'utilizzo  di  materiali  già

  predisposti.

 

 

CATEGORIA "E"

 

Declaratoria - Appartengono a questa categoria:

 

-    I lavoratori che svolgono mansioni a mano o a macchina per le quali è

  richiesta una generica capacità e una generica preparazione pratica.

 

Profili.

 

-     Esecuzione di lavori semplici con macchine già attrezzate e di aiuto

  a lavoratori delle categorie superiori.

-    Assemblaggio di componenti (antine, cassetti e altre parti

principali), assemblaggio semplice di prodotti di arredamento o

dell'infisso o parti di essi, a pezzi finiti che richiedono lievi

aggiustamenti o adattamenti - lavorazioni semplici nell'imballaggio.

 

 

 

Art. 19 - Cumulo di mansioni.

 

Ai  lavoratori  ai  quali  vengono affidate con carattere  di  continuità,

mansioni  pertinenti  a  diverse categorie, sarà attribuita  la  categoria

corrispondente alla mansione superiore.

 

Al  lavoratore  destinato  a  compiere  temporaneamente  o  saltuariamente

mansioni inerenti a categorie superiori alla sua anche in sostituzione  di

altro  lavoratore  assente  per  malattia, infortunio,  ecc.  deve  essere

corrisposta  per  il  periodo  in  cui  è  adibito  a  tale  attività,  la

retribuzione relativa alla categoria professionale superiore.

 

Resta   salvo  quanto  previsto  dall'art.  2103  C.C.  (art.  13,   legge

n.  300/70). Il lavoratore che sia assegnato temporaneamente a mansioni di

categoria inferiore conserverà la propria retribuzione.

 

 

 

Art. 20 - Orario di lavoro - lavoro supplementare.

 

La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con

relative deroghe ed eccezioni.

 

Fermo  restando  che  nulla  viene innovato alle disposizioni  legislative

relative  all'orario di lavoro, la durata dell'orario normale contrattuale

viene stabilità in 40 ore settimanali, ripartite su 5 giorni.

 

Ove  l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca  su  6

giorni  il  suddetto orario contrattuale, per le ore in tal modo  prestate

nella giornata del sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% da calcolarsi

sulla retribuzione globale di fatto.

 

Per  ogni ora di lavoro prestata dal lavoratore oltre l'orario settimanale

sopra  indicato  e  sino  a 44 ore settimanali, in aggiunta  alla  normale

retribuzione,  l'azienda corrisponderà, ai soli effetti contrattuali,  una

maggiorazione del 25% sulla retribuzione, globale di fatto.

 

È fatto salvo quanto previsto all'art. 22 (flessibilità).

 

 

 

Art. 21 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

 

È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui

al comma 4 dell'art. 20.

 

Il  lavoro  straordinario deve avere carattere eccezionale nel  qual  caso

nessun  lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento

di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.

 

Per  lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore  6

del mattino.

 

Per  lavoro  festivo si intende quello effettuato nelle  domeniche  o  nei

giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 28.

 

Non  si  considera festivo il lavoro prestato nei giorni di  domenica  dai

lavoratori  che  godono  del riposo compensativo  in  altro  giorno  della

settimana.

 

Per  il  lavoro  straordinario, notturno e  festivo  sono  corrisposte  le

seguenti  maggiorazioni percentuali da calcolarsi  sulla  retribuzione  di

fatto.

 

- lavoro straordinario                   28%

- lavoro notturno                        35%

- lavoro notturno a turni                     25%

- lavoro straordinario notturno          50%

- lavoro festivo                         40%

- lavoro straordinario festivo           50%

- lavoro straordinario festivo notturno  60%

 

Le  ore  straordinarie effettuate, comprese quelle di lavoro supplementare

verranno recuperate, nella misura di 1/3, con riposi compensativi di 8 ore

non  retribuite,  computate  semestralmente, con  godimento  nel  semestre

successivo.

 

 

 

Art. 22 - Flessibilità dell'orario di lavoro.

 

Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo  scopo

di  contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario e a sospensioni  dal

lavoro  connessi  a tale caratteristica, viene introdotta la  flessibilità

dell'orario contrattuale di lavoro.

 

Per  far  fronte  alle  variazioni di intensità  dell'attività  lavorativa

dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi

di   orario   in  particolari  periodi,  con  il  superamento  dell'orario

contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 90

ore nell'anno.

 

A  fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma

entro  un  periodo di 12 mesi e in periodi di minore intensità produttiva,

una pari entità di riposi compensativi.

 

I  lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario

contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in  quelli  di

corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

 

Per  le  ore  prestate  oltre l'orario contrattuale verrà  corrisposta  la

maggiorazione  del  10%  da  calcolarsi sulla  retribuzione  di  fatto  da

liquidare  nei periodi di superamento dei medesimi, per un massimo  di  60

ore  nell'anno;  per le ore di flessibilità eccedenti  le  60  e  fino  al

massimo  delle 90 ore, verrà riconosciuta una maggiorazione del 15%.  Tale

maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto all'art. 20.

 

Le modalità attuative di quanto previsto al comma 2 del presente articolo,

relative  alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi  di

recupero   delle  riduzioni  di  orario  compensative,  saranno   definite

congiuntamente,  e  per  iscritto,  in  tempo  utile  tra  l'azienda  e  i

lavoratori.

 

L'attuazione  della  flessibilità è impegnativa  per  tutti  i  lavoratori

interessati salvo deroghe individuali motivate.

 

La presente normativa esclude prestazioni domenicali.

 

 

 

Art. 23 - Gestione dei regimi di orario.

 

Le  parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei

regimi  di  orario, al fine di consentire la predisposizione di  strumenti

che permettano di far fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero  a

necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del

lavoro,  offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle  imprese

interessate  da  tali  fenomeni di realizzare  una  certa  continuità  nel

mantenimento  del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione,  senza

necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito

e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con

i suddetti strumenti.

 

Tra  questi,  le  parti  regionali possono individuare  distribuzioni  e/o

calendari  diversi dell'orario di lavoro, nonché modalità di  costituzione

di  modelli  di  "banca-ore", cui far affluire le ore corrispondenti  alle

assenze   dal   lavoro  retribuite,  contrattualmente  e  legislativamente

disciplinate.

 

In  tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti  le

cui   quantità  orarie,  in  tutto  o  in  parte,  andranno  a  costituire

l'accantonamento  nel  monte-ore in questione, nonché  le  caratteristiche

delle  casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi,  le

modalità e i tempi di liquidazione dei residui.

 

Le parti regionali potranno altresì individuare le diverse combinazioni di

utilizzo della "banca-ore" con i possibili interventi di natura bilaterale

a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.

 

 

 

Art. 24 - Flessibilità individuale.

 

In  alternativa a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 26 del  CCNL

2.3.93  è  possibile  recuperare tutte le ore di  lavoro  supplementare  e

straordinario svolto compresa la traduzione in termini di quantità  orarie

delle relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al comma

4 dell'art. 20, al comma 6 dell'art. 21 e ai commi successivi del presente

articolo,  purché  tale  volontà  risulti  da  un  atto  sottoscritto  tra

l'impresa e il lavoratore.

 

Tale  recupero  si  realizzerà entro e non oltre un  periodo  di  12  mesi

dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni  tenuto

conto  dei  periodi  di minore attività produttiva e  delle  esigenze  del

lavoratore,  compatibilmente  queste  ultime  con  le  esigenze   tecnico-

produttive o organizzative dell'impresa. Il lavoratore che accetta  questa

modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al

riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari

al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.

 

Trascorso  il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato  l'importo

corrispondente  alle  ore eventualmente ancora non recuperate,  al  valore

della retribuzione oraria vigente al momento.

 

Nella  busta  paga  mensile verranno evidenziate le  ore  supplementari  e

straordinarie  accumulate, nonché la traduzione in quantità  orarie  delle

relative maggiorazioni e l'ulteriore quota di ore di permesso maturata. Il

lavoratore  è  tenuto entro 3 giorni dal ricevimento della busta  paga  ad

evidenziare eventuali errori e/o non corrispondenza relativamente ai  dati

ivi indicati.

 

Per  il  suo  carattere  innovativo, le parti,  in  sede  nazionale  e  di

osservatori   regionali,  procederanno  a  verificare  l'efficacia   della

presente normativa e dei suoi esiti, entro 2 anni dalla stipula del CCNL.

 

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto

regionale,   possono   essere  definite  specifiche  regolamentazioni   di

costituzione  e  di  recupero  del  monte  ore  accumulato   dai   singoli

lavoratori,  avvalendosi  dell'istituzione di un meccanismo  di  Banca-ore

territoriale, come indicato nell'art. 23.

 

 

 

Art. 25 - Festività abolite.

 

Sono istituti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle

4 festività abolite dalla legge n. 54/77 e successive modificazioni. Detti

permessi  saranno fruiti dai lavoratori individualmente o collettivamente;

l'utilizzazione collettiva sarà concordata in sede aziendale o sindacale.

 

I  permessi  maturati  nell'arco dell'anno solare (1 gennaio-31  dicembre)

potranno  essere  utilizzati  entro il 31  gennaio  dell'anno  successivo,

qualora  ciò  non avvenga decadranno e saranno pagati con la  retribuzione

globale di fatto in atto al momento della loro scadenza.

 

Per  i  lavoratori  nuovi  assunti,  i dimissionari  e  i  licenziati,  la

maturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti

per le ferie (in dodicesimi).

 

I  permessi  indicati non potranno essere utilizzati per un  prolungamento

delle continuità del periodo feriale.

 

Per  quanto  riguarda le 2 festività, la cui celebrazione è spostata  alla

domenica successiva (2 giugno - 4 novembre), il lavoratore beneficerà  del

trattamento  economico  previsto per le festività che  coincidono  con  la

domenica.

 

 

Nota a verbale.

 

Per  il  comune di Roma, per il quale è stata ripristinata come  festività

del  S.  Patrono quella dei SS. Pietro e Paolo, i lavoratori  usufruiranno

comunque di 4 giornate di riposo compensativo.

 

 

 

Art. 26 - Permessi retribuiti.

 

A  partire  dall'1.1.89 ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti

pari a 8 ore per anno solare.

 

A  decorrere dal 1.7.89 verranno riconosciute ulteriori 8 ore di  permessi

retribuiti per anno solare. Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa

tra  datore  di  lavoro  e  lavoratori, singolarmente  o  collettivamente,

compatibilmente   con  le  esigenze  tecnico-produttive   dell'impresa   e

prioritariamente nei periodi di minor attività produttiva.

 

I  permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno

in dodicesimi considerando 1/12 la frazione di mese superiore a 15 giorni.

 

Tali  permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; nel caso essi  non

siano  del tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti  al

lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

 

 

 

Art. 27 - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

 

Agli  effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui  o

di  semplice  attesa  o custodia quelli previsti dalle  vigenti  norme  di

legge, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua o continuativa.

Per  gli  addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge  con  le

eccezioni  e deroghe relative, l'orario normale contrattuale di  lavoro  è

fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali, salvo per  i

discontinui  con  alloggio nello stabilimento o nelle immediate  vicinanze

sempre  che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda, per i  quali

l'orario  di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione

a  quanto previsto dalle norme degli accordi interconfederali vigenti.  Le

ore   di  lavoro  prestate  oltre  l'orario  settimanale  suindicato  sono

considerate straordinarie e retribuite con una maggiorazione del 28% sulla

retribuzione globale di fatto.

 

Per  ottenere la retribuzione minima mensile per il lavoratore che effetti

50  ore  settimanali, si procede come segue: la retribuzione base  (minimo

tabellare  più  indennità di contingenza) prevista per  la  corrispondente

categoria  degli operai di produzione, si divide per 174  e  il  quoziente

ottenuto si moltiplica per 217,5.

 

 

Chiarimento a verbale.

 

Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno

considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue  qualora

il  complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il

carattere delle discontinuità.

 

In  caso  di  controversia  sull'applicazione del  presente  articolo,  in

relazione alle situazioni aziendali, si fa rinvio al disposto dell'art. 49

reclami e controversie della presente parte del CCNL.

 

 

 

Art. 28 - Festività nazionali e giorni festivi.

 

Sono considerati giorni festivi:

 

a)   le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;

b)   le 2 festività nazionali del 25 aprile, del 1° maggio;

c)   Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Assunzione (15 agosto),

  Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25

  dicembre), S. Stefano (26 dicembre), lunedì di Pasqua;

d)   La ricorrenza del Santo Patrono della località dove ha sede l'impresa

  (o  un altro giorno sostitutivo da concordare fra le parti, nel caso  di

  coincidenza del Santo Patrono con la domenica o altro giorno festivo).

 

Le  ore  di lavoro compiute nei giorni festivi, anche se infrasettimanali,

saranno  compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile  con  la

retribuzione  oraria  aumentata della maggiorazione  per  lavoro  festivo.

Qualora una delle festività elencate ai punti b), c) e d) del comma 1 cada

di  domenica ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione

globale, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto.

 

Tale  trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente  con  una

delle dette festività anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge,

lavorino  di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in  altro

giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel

caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo.

 

 

 

Art. 29 - Riposo settimanale.

 

Il  riposo  settimanale  coincide normalmente con la  domenica,  salve  le

eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.

 

I  lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge prestino la loro  opera

di  domenica,  godranno  del prescritto riposo compensativo  in  un  altro

giorno della settimana che deve essere prefissato.

 

 

 

Art. 30 - Lavoro a turni.

 

I  lavoratori  non possono rifiutarsi all'istituzione di turni  di  lavoro

giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.

 

I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione

alle  esigenze  tecniche  dell'azienda fatta  eccezione  per  i  guardiani

notturni.

 

Ai  lavoratori  che  effettuano l'orario continuo di 8 ore  giornaliere  è

concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.

 

Per  le  donne e i minori che lavorano in squadre avvicendate  oppure  con

orario  di  lavoro  di 8 ore consecutive, il riposo intermedio  egualmente

retribuito è di mezz'ora ai sensi dell'art. 18 della legge 23.4.34 n. 653.

 

 

 

Art. 31 - Lavoro a tempo parziale.

 

Per  lavoro a tempo parziale s'intende un rapporto di lavoro prestato  con

un  orario  giornaliero o settimanale ridotto rispetto a quello  stabilito

dall'art. 20 del presente CCNL.

 

È  da  considerarsi a tempo parziale, altresì, il rapporto di  lavoro  che

preveda  una  prestazione nell'arco del mese o dell'anno ridotta  rispetto

alla normale durata dell'orario nei suddetti periodi di riferimento.

 

L'instaurazione  del  rapporto a tempo parziale  deve  risultare  da  atto

sottoscritto sul quale sia indicata la durata delle prestazioni lavorative

ridotte, le relative modalità, nonché l'eventuale disponibilità a svolgere

lavoro  supplementare  nella misura massima del  50%  dell'orario  ridotto

concordato.

 

Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:

 

a)    possono  accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte  le

  qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del  presente

  contratto;

b)   volontarietà di entrambe le parti;

c)    reversibilità  della prestazione da tempo parziale  e  tempo  pieno,

  tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente

  con  le  mansioni  svolte  o  da svolgere fermo  restando  la  reciproca

  volontarietà;

d)   priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa

dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per

identiche mansioni. A tal fine, è possibile prevedere nell'atto

sottoscritto un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in

rapporto a tempo pieno;

e)   possibilità, previo accordo tra le parti, di superamento dell'orario

ridotto in presenza di esigenze organizzative.

 

L'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile

con  il  rapporto di lavoro a tempo parziale, avverrà secondo  criteri  di

proporzionalità  alla misura dell'orario ridotto pattuito;  sono  pertanto

esclusi  oneri  aggiuntivi  di  qualsiasi natura,  se  non  esplicitamente

previsti  nel  contratto  all'atto della sottoscrizione  che  instaura  il

rapporto a tempo parziale.

 

 

 

Art. 32 - Contratto a tempo determinato.

 

Ai  sensi  dell'art. 23, comma 1, della legge n. 56/87, ferme restando  le

ipotesi  individuate  dalla legge n. 230/62 e successive  modificazioni  e

integrazioni,  nonché dall'art. 8 bis della legge n. 79/83 possono  essere

assunti  lavoratori con contratto a tempo determinato anche  nei  casi  di

seguito elencati:

 

-    incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione

  del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna

  tassativi;

-     punte  di più intensa attività derivate da richieste di mercato  che

  non  sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo  per  la

  quantità e/o specificità o innovazione del prodotto e/o delle lavorazioni

  richieste;

-     esigenze  di  professionalità e specializzazioni diverse  da  quelle

  disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari;

-     sostituzione  di  lavoratori assenti per ferie o per  aspettativa  a

  qualunque  titolo  concessa, con esclusione degli eventuali  periodi  di

  chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa (compresa l'attività

  di manutenzione).

 

Nei  casi  di  assenze programmabili si potranno assumere  lavoratori  per

l'affiancamento  già  a  partire dal momento  in  cui  l'azienda  viene  a

conoscenza  della  futura sostituzione da effettuare.  Nelle  imprese  che

hanno  fino  a  3 dipendenti, comprendendo tra questi sia i  lavoratori  a

tempo  indeterminato  che  gli apprendisti  e  i  lavoratori  assunti  con

contratto  di  formazione  e  lavoro,  è  consentita  l'assunzione  di   1

lavoratore  a termine. Per le imprese con più di 3 dipendenti,  cosi  come

sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a

tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.

 

Onde  garantire  la  maggiore aderenza della disciplina  contrattuale  del

contratto a termine sia alle condizioni locali del mercato di lavoro,  sia

alle  caratteristiche delle attività produttive sul territorio,  le  parti

confermano che la materia del contratto a termine possa essere oggetto  di

confronto anche a livello regionale di categoria.

 

 

 

Art. 33 - Tirocinio.

 

I  lavoratori  assunti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 56/87  saranno

inquadrati nella categoria "D". Gli stessi percepiranno per un periodo  di

6 mesi una retribuzione tabellare mensile ridotta del 10%.

 

Le  parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 gg. dalla promulgazione  di

leggi  in materia di mercato del lavoro e di sostegno all'occupazione  per

definire  le  modalità  attuative  delle  norme  relative  al  salario  di

ingresso.

 

 

 

Art. 34 - Ferie.

 

Il  lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di  ferie

di 160 ore retribuito pari a 4 settimane.

 

I  giorni  festivi di cui ai punti a, b, c, d, dell'art. 28 che  ricorrono

nel  periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie  per

cui  si  farà luogo a un corrispondente prolungamento del periodo feriale.

Tale  prolungamento  può  essere sostituito dalla relativa  indennità  per

mancate ferie.

 

L'epoca   delle  ferie  sarà  stabilita  contemperando  le  esigenze   dei

lavoratori con quelle dell'impresa.

 

Al  lavoratore  che  all'epoca delle ferie  non  ha  maturato  il  diritto

all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di  servizio

di  almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà 1/12 di fede per

ogni mese di servizio prestato.

 

In  caso  di  licenziamento  o di dimissioni  al  lavoratore  spetterà  il

pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.

 

Il  periodo di preavviso non può essere considerato periodo di  ferie.  Le

ferie hanno normalmente carattere continuativo.

 

Non  è  ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento  annuale

delle ferie.

 

Le ferie sono retribuite con la retribuzione di fatto.

 

Le  singole  giornate di ferie si intendono ragguagliate  a  8  ore  e  la

retribuzione  relativa  sarà  possibilmente  corrisposta  all'inizio   del

godimento  delle  ferie  stesse, assicurando  comunque  al  lavoratore  un

congruo acconto.

 

La  frazione  di  mese superiore ai 15 giorni sarà considerata  come  mese

intero.

 

 

 

Art. 35 - Nuovi minimi retributivi.

 

I nuovi minimi di retribuzione riportati nelle tabelle allegate, che fanno

parte  integrante del presente contratto, derivano dalla somma dei  minimi

di  retribuzione  all'1.1.96  e degli incrementi  retributivi  di  seguito

riportati.

 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'Accordo interconfederale  vigente  in

materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto  nelle

date  del  3  agosto e del 3 dicembre 1992, le parti concordano,  ai  fini

della  definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento,  sui

seguenti tassi di inflazione programmata:

 

1997 - 1998  3,80%

1999         1,5%

2000         1,5%

 

Premesso  che  l'IVC deve essere erogata fino a tutto il 1997,  a  partire

dall'1.1.98  verranno erogati, secondo gli importi indicati  alle  singole

scadenze,  i  seguenti  incrementi  retributivi  corrispondenti  ai  tassi

d'inflazione programmata sopra concordati per i rispettivi periodi:

 

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI

 

CAT.  1.1.98 1.6.99  1.4.00  Tot. a regime

 

AS    97.000 65.000  73.000     235.000

A     89.000 59.000  67.000     215.000

B     77.000 51.000  57.000     185.000

C     66.000 44.000  50.000     160.000

D     60.000 40.000  45.000     145.000

E     54.000 36.000  40.000     130.000

 

La  somma forfettaria di £. 20.000 mensili, erogata, a partire dal mese di

gennaio  1993, a titolo di EDR, sarà mantenuta separata all'interno  della

busta  paga, sotto la voce EDR, pur considerandola utili ai fini dei  vari

istituti contrattuali alla stessa stregua dell'ex indennità di contingenza

di cui alla legge n. 38/86.

 

Eventuali  aumenti  corrisposti  a  qualsiasi  titolo  in  previsione  del

presente  rinnovo  saranno assorbiti fino a concorrenza  degli  incrementi

retributivi  previsti  dal  presente CCNL,  mentre  non  sono  assorbibili

eventuali livelli retributivi derivanti da accordi integrativi pattuiti  a

livello regionale.

 

In  caso di scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale,  le

parti  concordano  di  procedere ai riallineamenti  retributivi  calcolati

sulla   base  della  retribuzione  media  nazionale  in  vigore  nell'anno

precedente.

 

Le  parti  si  incontreranno  entro il mese di  gennaio  di  ciascun  anno

(1999-2000) allo scopo di stabilire le modalità e i criteri di  erogazione

degli ammontari previsti.

 

A  partire  dal  mese  di  gennaio 1999 si darà  luogo  al  riallineamento

relativo al biennio 1997-98.

 

Tale  riallineamento  non avrà luogo in presenza di  uno  scostamento  tra

inflazione programmata e inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno

scostamento superiore darà luogo al riallineamento a partire dal  tasso  %

di inflazione programmata.

 

Qualora  lo scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale  sia

superiore all'1%, le parti si incontreranno entro dicembre 1998.

 

Nel  caso  in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano

soluzioni  diverse  da  quella  prevista  dal  presente  CCNL,  le   parti

firmatarie  armonizzeranno,  sulla base  del  principio  di  salvaguardare

condizioni  economiche  omogenee  tra  le  imprese,  quanto  previsto  dal

presente  contratto con le soluzioni generali maturate per l'universo  del

mondo del lavoro dipendente.

 

 

Nota a verbale.

 

Le  parti  dichiarano  che  gli  incrementi retribuitivi  derivanti  dalla

presente  intesa sono stabiliti secondo le modalità previste  dall'Accordo

interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3.8.92  e  3.12.92,  per

cui   rispondono,  ricompresi  nell'unico  importo  di  cui  alla  tabella

allegata,  anche  all'esigenza  di tutela del  potere  di  acquisto  delle

retribuzioni  precedentemente svolto dall'ex indennità di contingenza.  In

tal  senso  dovranno  intendersi,  qualora  norme  di  legge  e/o  accordi

collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti  in

ordine  alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi fiscali  a

favore delle imprese.

 

 

UNA TANTUM

 

Ai  lavoratori  in forza alla data di sottoscrizione del presente  Accordo

verrà corrisposto un importo forfettario di £. 300.000 lorde suddivisibili

in  quote  mensili  o frazioni in relazione alla durata del  rapporto  nel

periodo 1.1.97 al 31.12.97.

 

L'importo  dell''una  tantum' è stato quantificato  considerando  in  esso

anche  i  riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta,  di

origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

 

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2120 C.C.,

l''una  tantum'  è esclusa dalla base di calcolo del trattamento  di  fine

rapporto.

 

Il suddetto importo verrà erogato in 2 rate pari a:

 

-     £.  150.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di maggio

  1998;

-    £. 150.000 lorde con la retribuzione del mese di ottobre 1998.

 

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo

saranno  erogati,  con le modalità di cui al comma 1,  a  titolo  di  'una

tantum' i seguenti importi:

 

-    £. 105.000 con la retribuzione del mese di maggio 1998.

-    £. 105.000 con la retribuzione del mese di ottobre 1998.

 

Ai  lavoratori  'part  time'  la 'una tantum' verrà  corrisposta,  con  le

modalità  di  cui  al comma 1, alle stesse date, secondo  quanto  previsto

dall'art. 31 del presente CCNL.

 

Dagli   importi  di  'una  tantum'  dovranno  essere  detratte,   fino   a

concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di IVC e  di

eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali.

 

Detti  importi dovranno essere assorbiti nella misura del 50% in occasione

della  corresponsione della 1a rata di 'una tantum' e il restante  50%  in

occasione della corresponsione della 2a rata di 'una tantum'.

 

In  caso  di  risoluzione del rapporto nel periodo  16.12.97  al  30.09.98

quanto  spettante a titolo di 'una tantum' sarà erogato con le  competenze

di fine rapporto.

 

 

 

Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità.

 

Tutti  i  lavoratori,  esclusi gli apprendisti, hanno  diritto,  per  ogni

biennio  d'anzianità prestato presso la stessa azienda dopo il  compimento

del  18°  anno  di età, alla maturazione, indipendentemente  da  qualsiasi

aumento  di  merito,  di  un  massimo di 5 aumenti  periodici  d'anzianità

biennali deindicizzati e in cifra fissa secondo i valori unitari riportati

qui di seguito per ciascuna categoria:

 

AS  30.000

A   27.000

B   23.000

C   20.000

D   18.000

E   16.500

 

Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° mese immediatamente successivo a

quello in cui si compie il biennio d'anzianità. Gli aumenti periodici  non

potranno essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né

gli  aumenti  di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti  periodici

maturati o da maturare.

 

In  caso di passaggio di categoria il lavoratore manterrà l'importo  degli

aumenti  periodici  già  maturati. Il lavoratore  avrà  quindi  diritto  a

maturare  ulteriori aumenti periodici nella misura fissata  per  la  nuova

categoria di appartenenza fino al raggiungimento del massimo previsto  per

la  nuova  categoria  ivi  compreso l'importo  maturato  nelle  precedenti

categorie.

 

La  frazione  di  biennio  al  momento del passaggio  di  categoria  verrà

considerata  utile  agli effetti della maturazione del successivo  aumento

periodico.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Gli  aumenti periodici d'anzianità maturata successivamente alla data  del

29.7.80,  concorrono  al raggiungimento del numero massimo  e  del  valore

della categoria di appartenenza.

 

La  disciplina  dell'istituto  degli aumenti periodici  d'anzianità,  come

sopra  definita ha trovato applicazione con la precedente regolamentazione

del  rapporto di lavoro del settore, di cui si riportano integralmente  le

norme di attuazione della stessa previste.

 

 

NORME APPLICATIVE PER IL PASSAGGIO DALLA PRECEDENTE ALLA NUOVA DISCIPLINA

 

Per  il  passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, verranno osservate

le seguenti modalità:

 

OPERAI

 

a)    gli aumenti periodici maturati fino al 31.8.80 saranno congelati  in

  cifra  sui  valori assorbiti dalla precedente normativa e  costituiranno

  apposito elemento retributivo non assorbibile a nessun titolo. Lo scatto

  d'anzianità  in  corso  di  maturazione  al  31.8.80 sarà corrisposto in

  ventiquattresimi in base alle  mensilità  effettivamente  maturate. Tale

  somma  verrà  riassorbita  nel 1° scatto al  5%  al  momento  della  sua

  maturazione.

  Per   il  calcolo  dei  valori  dei  ventiquattresimi  maturati  si   fa

  riferimento  ai minimi tabellari in vigore all'1.9.80 con le percentuali

  della precedente normativa.

  Per i passaggi di categoria nell'ambito della qualifica operaia, fino al

  31.8.80 si applicheranno le norme previste dal precedente contratto.

  Ai  passaggi  di  categoria  successivi a tale  data  si  applicherà  la

  normativa  di  cui ai commi 2-3 della nuova disciplina sopra  riportata.

  Laddove  per il calcolo degli aumenti periodici d'anzianità si è  tenuto

  conto   dell'indennità   di  contingenza  le  parti   convengono   nella

  opportunità  che le organizzazioni territoriali trovino delle  soluzioni

  coerenti alla presente normativa.

 

b)   a parziale deroga di quanto previsto al punto a):

 

-     agli  operai  che alla data del 31.8.79 hanno maturato,  secondo  la

  vecchia normativa, tutti i 5 aumenti periodici d'anzianità ivi previsti,

  l'importo  del    scatto, sulla base del valore previsto  dalla  nuova

  disciplina, verrà erogato a partire dall'1.9.81.

 

Per  tali  operai  l'anzianità utile per la  maturazione  del    aumento

periodico d'anzianità, secondo la nuova disciplina, decorrerà dal 1.9.81.

 

 

IMPIEGATI

 

Gli  impiegati in forza al 31.8.80 manterranno in cifra gli importi  degli

aumenti  periodici  d'anzianità già maturati alla stessa  data  e  avranno

diritto   alla  maturazione  dei  rimanenti  aumenti  periodici   biennali

d'anzianità secondo gli importi previsti dalla nuova disciplina, fino a un

massimo complessivo di 12. La frazione di biennio in corso di maturazione,

alla  data  dell'1.9.80,  sarà considerata utile per  la  maturazione  del

prossimo aumento periodico d'anzianità, secondo la nuova disciplina.

 

A  decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto  non  verrà

quindi più effettuato il ricalcolo degli aumenti periodici d'anzianità  in

relazione  alla  dinamica della base di calcolo prevista nella  disciplina

contrattuale precedente, che verrà pertanto soppressa.

 

Agli  impiegati  di cui sopra, in relazione a quanto stabilito  nel  comma

precedente, verrà riconosciuta,  a  decorrere  dall'1.1.80  la  somma   di

£. 4.000 per ciascuno degli aumenti periodici già maturati.

 

Nel  caso  in  cui alla data dell'1.1.80 le aziende abbiano effettuato  il

ricalcolo  degli  aumenti  periodici relativi alla  contingenza  dell'anno

1979, le £. 4.000 verranno erogate a partire dall'1.1.81.

 

 

PASSAGGIO DI QUALIFICA (DA OPERAIO AD IMPIEGATO)

 

Nel  caso di passaggio di qualifica da operaio a impiegato il numero degli

aumenti periodici d'anzianità maturabili è di 5.

 

 

Nota a verbale.

 

Ai fini del riconoscimento del numero degli aumenti periodici già maturati

è  fatta salva la disciplina stabilita nelle norme transitorie degli artt.

2, parte II e 3 parte III del CCNL 77-79.

 

 

 

Art. 37 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla retribuzione.

 

La   retribuzione  deve  essere  liquidata  al  lavoratore  con   scadenza

periodica,   comunque   non  superiore  a  quella  mensile,   secondo   le

consuetudini dell'impresa, tenendo presente che per retribuzione  base  si

intende  il minimo tabellare più la contingenza e per retribuzione normale

si intende la retribuzione globale di fatto.

 

La  consegna della retribuzione al lavoratore deve essere accompagnata  da

un  prospetto  che  può  essere  riprodotto  sulla  medesima  busta  paga,

contenente le seguenti indicazioni:

 

1)   estremi della categoria del lavoratore;

2)   elementi costitutivi della retribuzione;

3)   elementi costitutivi delle trattenute;

4)   elementi del periodo di paga relativo.

 

Il  datore  di lavoro sul prospetto dovrà fare esplicito riferimento  agli

estremi del presente contratto.

 

Qualsiasi  reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella  indicata

sulla  busta  paga  o documento equipollente, nonché sulla  qualità  della

moneta,  dovrà essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che  non

provveda,  perde  ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda  il  denaro

contenuto nella busta stessa.

 

Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'interessato

entro  e  non  oltre  il  3° giorno da quello della  corresponsione  della

retribuzione, affinché il competente ufficio dell'azienda possa provvedere

al regolamento delle eventuali differenze.

 

 

 

Art. 38 - Congedo matrimoniale.

 

In  caso  di  matrimonio compete al lavoratore e alla lavoratrice  non  in

prova,  un  congedo  matrimoniale di 15 giorni consecutivi  di  calendario

remunerati  con  la retribuzione di fatto (pari a 80 ore)  comprensiva  di

quanto corrisposto dall'INPS.

 

Il  congedo  matrimoniale  di  cui sopra non potrà  essere  computato  nel

periodo  delle ferie annuali, né potrà essere considerato in  tutto  o  in

parte come periodo di preavviso di licenziamento.

 

La  richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali  -

dal  lavoratore  o  lavoratrice con un preavviso di almeno  6  giorni.  La

celebrazione del matrimonio, dovrà essere documentata entro  i  30  giorni

successivi dall'inizio del periodo di congedo.

 

 

 

Art. 39 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.

 

In  caso  di  gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.  Alla

lavoratrice  assente  nei 2 mesi prima del parto e  nei  3  mesi  ad  esso

successivi,  sarà corrisposta un'integrazione del trattamento  corrisposto

dall'Istituto assicuratore fino a garantire il 100% della retribuzione  di

fatto netta.

 

Alla  lavoratrice  in stato di gravidanza, per malattie  insorte  in  tale

periodo  e  causate  dallo  stesso stato, è fatto  obbligo  di  presentare

domanda  di  prematernità all'ispettorato di lavoro competente secondo  le

norme vigenti.

 

 

 

Art. 40 - Gratifica natalizia.

 

L'impresa  è  tenuta  a  corrispondere  per  ciascun  anno  al  lavoratore

considerato  in servizio una gratifica pari a 1 mensilità di  retribuzione

globale di fatto.

 

Agli   effetti  della  liquidazione  della  gratifica  natalizia  verranno

computate  le  sospensioni delle prestazioni di lavoro  dovute  a  congedo

matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia,  infortunio,

nell'ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi  di

assenza  per  gravidanza e puerperio, a integrazione delle  quote  erogate

dagli Istituti preposti.

 

La  corresponsione deve avvenire, normalmente, alla Vigilia di Natale. Nel

caso  di  inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante  il  corso

dell'anno,  il  lavoratore  non in prova ha  diritto  a  tanti  dodicesimi

dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati

presso l'azienda.

 

La  frazione  di  mese  superiore a 15 giorni sarà considerata  come  mese

intero.

 

Il  periodo  di  prova  seguito da conferma, è considerato  utile  per  il

calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

 

 

 

Art. 41 - Previdenza complementare.

 

Le  Parti  ribadiscono la volontà di garantire per via contrattuale,  come

prevede  il  D.lgs.  n.  124 e la legge 8.8.95  n.  335,  il  diritto  dei

lavoratori  del  legno  a  poter disporre di un  trattamento  di  pensione

complementare.

 

Preso  atto  della  presenza  di  un  tavolo  negoziale  interconfederale-

intercategoriale in materia di previdenza complementare, nel caso  in  cui

il tavolo stesso produca un'intesa quadro di riferimento sulla materia, le

Parti si incontreranno per riassumere i contenuti dell'intesa quadro in un

testo da inserire nella normativa del CCNL.

 

Nel caso in cui il negoziato interconfederale-intercategoriale non produca

alcuna intesa entro 12 mesi dalla stipula del presente contratto, le Parti

firmatarie del presente CCNL si incontreranno per istituire una  forma  di

previdenza complementare che garantisca l'esercizio del diritto a tutti  i

lavoratori appartenenti al settore legno-arredamento artigiano con costi e

prestazioni analoghi ad altri fondi contrattuali dell'artigianato.

 

 

 

Art. 42 - Assenze.

 

Tutte   le  assenze  devono  essere  giustificate.  Per  le  assenze   non

giustificate   valgono  le  norme  disciplinari  previste   nel   presente

contratto.

 

Le  giustificazioni devono essere presentate entro il giorno successivo  a

quello  dell'inizio  dell'assenza stessa, salvo  casi  di  giustificato  e

comprovato impedimento.

 

Sarà considerato dimissionario il lavoratore che senza giustificato motivo

sia  assente per più di 3 giorni consecutivi e per 3 volte in un anno  nei

giorni   seguenti   ai   festivi.  L'assenza,  ancorché   giustificata   e

autorizzata, non dà luogo a decorrenza di retribuzione.

 

 

 

Art. 43 - Permessi di entrata e di uscita.

 

Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare l'impresa se non

debitamente autorizzato dal datore di lavoro.

 

Salvo  permesso  del datore di lavoro non è consentito  ai  lavoratori  di

entrare o trattenersi nell'impresa in ore non comprese nel loro orario  di

lavoro.

 

Il  permesso di uscita dall'impresa deve essere chiesto dal lavoratore  al

datore di lavoro nella 1a ora di lavoro salvo casi eccezionali.

 

 

 

Art. 44 - Trasferte.

 

A) TRASFERTE CHE SI ESAURISCANO NELL'ARCO DELLA GIORNATA

 

Al  lavoratore  comandato  a prestare la sua opera  fuori  dal  luogo  ove

normalmente svolge la sua attività compete:

 

1)    il  rimborso  delle spese di trasporto effettivamente sostenute  per

  recarsi sul luogo del lavoro;

2)   il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto nei limiti

  della normalità e in base a nota documentata salvo accordo forfettario tra

  la  ditta  e il lavoratore oppure un'indennità sostitutiva da stabilirsi

  dalle competenti organizzazioni territoriali, riferita al tempo in cui la

  trasferta si effettua;

3)     un'indennità  pari  al  100%  della  retribuzione  normale  (minimo

  tabellare  più  contingenza, più eventuale 3° elemento) per  le  ore  di

  viaggio effettivamente compiute dal lavoratore per recarsi sul luogo del

  lavoro, detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo

  stabilimento,  analogo trattamento sarà riservato al lavoratore  per  il

  tempo impiegato nel viaggio di ritorno alla suaabitazione;

4)   un'indennità del 15% per le ore di lavoro effettivamente prestate.

  Sono  esclusi  dalla corresponsione dell'indennità cui  al  punto  4)  i

  lavoratori   che  operano  di  fatto  in  imprese  che   per   le   loro

  caratteristiche produttive richiedono:

 

-    la predisposizione e/o

-    il completamento di alcune fasi della lavorazione e/o

-    la posa in opera del manufatto all'esterno dell'impresa.

 

  Il datore di lavoro stabilirà caso per caso, l'orario e l'itinerario che

  il  lavoratore  dovrà  osservare nei viaggi  e  stabilirà  il  mezzo  di

  trasporto di cui il lavoratore dovrà servirsi.

  Il   lavoratore  in  trasferta  dovrà  rifiutarsi  di  lavorare  in  ore

  straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste  dal  cliente,

  se non sia esplicitamente autorizzato dal proprio datore di lavoro.

 

 

B) TRASFERTE CHE NON SI ESAURISCONO NELL'ARCO DELLA GIORNATA

 

Al   lavoratore   in   trasferta  per  esigenze  di  servizio,   l'azienda

corrisponderà oltre alla normale retribuzione:

 

a)    il  rimborso  delle  spese  effettive di viaggio  corrispondenti  ai

  normali mezzi di trasporto impiegati;

b)   rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità,

  quando la durata della trasferta obblighi il lavoratore a sostenere tali

  spese;

c)    rimborso  delle  altre eventuali spese sostenute per  l'espletamento

  della trasferta, sempreché siano autorizzate e comprovate;

d)   un'indennità di trasferta pari al 20% della retribuzione giornaliera.

 

Nel   caso in cui il lavoratore venga inviato in missione fuori sede,  per

incarichi  che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori  della

normale  residenza  per  periodi superiori a  1  mese,  l'indennità  verrà

ridotta al 15%.

 

Quando  particolari  condizioni  ambientali  caratterizzate  da  eccessiva

distanza  dal  normale luogo di lavoro a quello in cui  si  deve  svolgere

l'attività  lavorativa  che  comporta obiettivamente  il  protrarsi  della

trasferta  oltre  il  1° giorno, la maggiorazione  dovuta  per  il  lavoro

prestato  nel 2° giorno è del 15%, salvo nel caso in cui la trasferta  non

si esaurisca nei 2 giorni.

 

Quando la permanenza in trasferta del lavoratore avrà durata superiore a 3

mesi,  il  lavoratore  trascorsi i 3 mesi, potrà  richiedere  un  permesso

retribuito di 3 giorni con il rimborso delle relative spese di trasporto.

 

Il  periodo di godimento del permesso sarà stabilito in relazione  con  le

esigenze  di lavoro. Nel caso di gravi e riconosciute necessità  familiari

la  ditta  dovrà  su richiesta del lavoratore in trasferta,  concedere  al

lavoratore  stesso, un permesso con solo rimborso delle  spese  occorrenti

per il trasporto con mezzi ordinari.

 

 

 

Art. 45 - Regolamento del lavoro a domicilio.

 

1° - DEFINIZIONE DEL LAVORO A DOMICILIO

 

Per  la  definizione di lavoro a domicilio si fa riferimento a  quanto  in

proposito disposto dalla legge 18.12.73 n. 877 e integrazioni successive.

 

 

2° - LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO

 

Il  lavoratore a domicilio oltre al libretto di  cui  alla  legge  19.1.35

n.  112,  deve  essere munito a cura dell'imprenditore,  di  uno  speciale

libretto  di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta  del

committente  il  lavoratore  comunicherà al datore  di  lavoro  quando  ne

ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli  presti

contemporaneamente  la  sua  opera, nonché  quanto  altro  previsto  dalla

vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti sociali.

 

 

3° - RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE A DOMICILIO

 

Il  lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore  di  lavoro  la

responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella

per l'esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro in conformità

alle istruzioni ricevute.

 

 

4° - RETRIBUZIONI

 

I   lavoratori   a   domicilio   dovranno  beneficiare   del   trattamento

economico-salariale, previsto contrattualmente per gli operai  in  ragione

della categoria e della qualifica prevista dai contratti stessi.

 

Il  trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno

costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione  di  fatto

degli operai interni.

 

Base  di  computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno  di

cui  sopra,  sarà  la  misurazione tecnica  normalmente  necessaria  a  un

lavoratore  di normale capacità per eseguire l'operazione o il  gruppo  di

lavorazione ad esso richieste.

 

L'anzidetta tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione  delle

quote orarie di cui sopra per i tempi accertati nel modo dinanzi indicato.

 

Tutti  gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione dal variare

della  paga  base,  delle  eventuali indennità  accessorie  daranno  luogo

automaticamente  e  con  la  stessa  decorrenza,  all'aggiornamento  delle

tariffe  di  cottimo. Per le indennità di contingenza si darà  luogo  alla

variazione semestrale.

 

La  compilazione e l'approvazione delle tariffe e del loro  aggiornamento,

in  esecuzione  agli  accordi  di cui sopra, si  intendono  devolute  alla

Associazioni  Provinciali  Artigiane  e  dei  Lavoratori;  questi   ultimi

potranno  avvalersi della partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

a  domicilio interessati, tenendo presente le caratteristiche delle  varie

produzioni  e  il  trattamento economico riservato  ai  dipendenti  operai

cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda e delle

aziende interessate.

 

A  tale  fine,  nelle provincie ove è presente il lavoro a  domicilio  una

delle  parti  potrà  richiedere la costituzione  di  apposite  commissioni

paritetiche,  che si riuniranno periodicamente a seconda  delle  necessità

per  la  determinazione  delle tariffe di cottimo  pieno  e  per  il  loro

aggiornamento, e in questa sede si procederà anche a un esame generale del

fenomeno.

 

Le associazioni firmatarie al loro livello territoriale, determineranno  i

criteri di formazione e di funzionamento di tali commissioni.

 

Le richieste di incontro e la loro effettuazione dovranno essere portate a

conoscenza delle organizzazioni nazionali contraenti.

 

 

5° - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE

 

Ad  ogni  periodo  di  paga, oppure in coincidenza  delle  ferie  e  delle

festività natalizie, sarà corrisposta al lavoratore a domicilio, a  titolo

di  indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie  annuali,

delle festività nazionali e infrasettimanali, una maggiorazione del 22% da

computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita

dal lavoratore stesso, nel corso del periodo considerato.

 

Con  le  stesse  modalità sarà corrisposta al lavoratore  a  domicilio  in

conformità   con   la   legge,  un'indennità  sostitutiva   dell'indennità

d'anzianità   nella   misura  del  4%  dell'ammontare  complessivo   della

retribuzione  globale  complessiva. Inoltre con le  stesse  modalità  sarà

retribuita  al  lavoratore a domicilio un'indennità a titolo  di  rimborso

spese  per  uso  macchine,  locali ad energia pari  a  un  minimo  del  2%

dall'ammontare della retribuzione globale retribuita.

 

"Dall'1.1.89,  in  applicazione della legge 29.5.82  n.  297,  l'indennità

sostitutiva   del   TFR  viene  determinata  mensilmente   sull'imponibile

complessivo della retribuzione percepita nella misura del 7,4%.

 

L'importo   così   determinato  verrà  accantonato  e   corrisposto   alla

risoluzione  del  rapporto di lavoro con le rivalutazioni  previste  dalla

legge".

 

 

6° - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

 

I  lavori consegnati al lavoratore a domicilio la sera di una vigilia e di

una  festività  e  da  riconsegnarsi al mattino susseguente  la  festività

stessa, nonché i lavori consegnati alla sera e da riconsegnarsi al mattino

successivo  e  che  impegnano l'attività del lavorante a  domicilio  anche

nelle  ore  comprese  fra  le 22 e le 6 o in un  giorno  festivo,  saranno

retribuiti,  limitatamente alle ore per cui si  renda  indispensabile  una

prestazione   in   periodi  notturni  e  festivi,  con  le  corrispondenti

maggiorazioni previste per i lavoranti interni.

 

 

7° - PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

 

Il  pagamento della retribuzione sarà effettuato all'atto della riconsegna

del lavoro e secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e

non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.

 

 

8° - FORNITURA MATERIALE

 

Normalmente  tutto  il  materiale, anche  accessorio,  necessario  per  le

lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.

 

È  tuttavia riconosciuta alle parti la facoltà di concordare, in  base  ai

prezzi correnti, la misura del rimborso spettante al lavoratore per quella

parte  del  materiale accessorio che, in deroga alle disposizioni  di  cui

sopra, egli dovesse impiegare senza averlo ricevuto dal datore di lavoro.

 

 

  -  Per  tutto  quanto  non  è espressamente  disposto  dalla  presente

regolamentazione  del lavoro a domicilio, valgono  le  norme  di  legge  e

quelle stabilite dal contratto per gli operai interni della categoria,  in

quanto compatibili con la specialità del rapporto.

 

In  particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applichino le

disposizioni  relative  alle assicurazioni sociali  previste  dalla  legge

18.12.73 n. 887 e integrazioni successive.

 

 

 

Art. 46 - Servizio militare.

 

In  caso  di  chiamata alle armi per adempiere agli  obblighi  di  leva  o

servizio equipollente, si fa riferimento alle disposizioni di cui al DLCPS

13.9.46 n. 303 e integrazioni successive.

 

Al  lavoratore, ripresentatosi nei termini di 30 giorni di cui  al  citato

decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà conservato

il posto di lavoro. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi

vigenti.

 

Il  compimento  di  eventuali  periodi  di  servizio  militare  per  ferma

volontaria, risolve il rapporto di lavoro.

 

 

 

Art. 47 - Cessione, trasformazione, trapasso di azienda.

 

La  cessione  o  trasformazione dell'azienda non determina normalmente  la

risoluzione  del rapporto di lavoro e in tal caso il lavoratore  conserva,

nei  confronti  del  nuovo  titolare i  diritti  acquisiti  (anzianità  di

servizio,  categoria,  mansioni, ecc. ...) e gli  obblighi  derivanti  dal

presente contratto di lavoro.

 

 

 

Art. 48 - Indennità di preavviso e TFR in caso di morte.

 

In caso di morte le indennità di preavviso e di TFR saranno corrisposte in

base alle disposizioni dell'art. 2122 C.C.

 

 

 

Art. 49 - Reclami e controversie.

 

Ferme  restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate

qualora  nello  svolgimento  del rapporto di  lavoro  sorga  controversia,

questa   dovrà  essere  sottoposta,  per  sperimentare  il  tentativo   di

conciliazione,  alle competenti Associazioni Sindacali Territoriali  degli

Artigiani e dei lavoratori.

 

In  caso  di  mancato accordo per diversa interpretazione  del  Contratto,

prima   di  adire  l'Autorità  Giudiziaria,  la  vertenza  sarà  demandata

all'esame delle parti stipulanti il presente contratto.

 

 

 

Art. 50 -Inscindibilità delle disposizioni del contratto

          - Trattamento di miglior favore.

 

Le disposizioni del presente contratto sono correlative e inscindibili fra

loro,  pertanto  non  è  consentita l'applicazione di  singole  parti  del

contratto  stesso.  Ferma  tale inscindibilità le Associazioni  stipulanti

dichiarano  che con il presente contratto non hanno inteso  sostituire  le

condizioni più favorevoli che siano praticate al lavoratore, che restano a

lui assegnate 'ad personam'.

 

 

 

Art. 51 - Decorrenza e durata.

 

Il  presente contratto decorre dal 1° gennaio 1997 e avrà scadenza  il  31

dicembre  2000.  Per  le procedure di rinnovo si fa riferimento  a  quanto

previsto dall'art. 3 del presente CCNL.

 

Il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal

successivo contratto nazionale.

 

 

 

Art. 52 - Clausola di salvaguardia.

 

Le  parti  s'impegnano ad armonizzare il presente CCNL  con  le  eventuali

modifiche che potranno essere introdotte in sede di verifiche dell'Accordo

interconfederale  del  3 agosto-3 dicembre 1992 e del  Protocollo  per  la

politica dei redditi del 23.7.93.

 

 

 

Parte II - EX OPERAI

 

Art. 53 - Periodo di prova.

 

L'assunzione al lavoro dell'operaio è sempre fatta per un periodo di prova

della durata di:

 

-    per i lavoratori operai inquadrati nella cat. E: 4 settimane;

-    per i lavoratori operai inquadrati nella cat. D: 5 settimane;

-     per  i  lavoratori operai inquadrati nella cat.  C  e  superiori:  6

  settimane

 

Durante  il  periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione  del

rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né d'indennità.

 

All'operaio confermato in base all'esito della prova, il datore di  lavoro

fisserà  la  relativa  paga  che  non potrà  essere  inferiore  alla  paga

stabilita,  nei contratti vigenti, per il gruppo e il livello  retributivo

ai  quali  l'operaio verrà assegnato. In tal caso l'anzianità  all'operaio

decorre dal 1° giorno d'assunzione.

 

 

 

Art. 54 - Lavoro a cottimo.

 

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro

a   cottimo,  sia  collettivo  che  individuale,  secondo  le  possibilità

tecniche.

 

Le  tariffe  di  cottimo  devono essere fissate dall'impresa  in  modo  di

garantire all'operaio di normale capacità e operosità il conseguimento  di

un utile di cottimo non inferiore al 5% del minimo di paga tabellare.

 

Tale condizione si presume adempiuta quando gli operai lavoranti a cottimo

nel  medesimo  gruppo  abbiano realizzato un utile medio  di  cottimo  non

inferiore al suddetto 5%.

 

Nel  caso  in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire

il  minimo  previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti  dalla

sua  capacità  e  volontà,  la retribuzione gli verrà  integrata  fino  al

raggiungimento di detto minimo.

 

 

 

Art. 55 - Lavori nocivi e pericolosi.

 

Agli  effetti del presente articolo sono considerati pericolosi  i  lavori

eseguiti  su  scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera  degli

infissi che si svolge a un'altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra  o

dal pavimento.

 

Sono  considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa  col

sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistemi a spruzzo  con

poliesteri,  di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione  del

legno  a  base di sostanze tossiche, e sempreché, nonostante  i  mezzi  di

protezione   adottati   dalla  ditta,  possano  derivare   ai   lavoratori

intossicazione o lesioni pregiudizievoli.

 

Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di

effettiva  prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta un'indennità

speciale del 10% sulla retribuzione tabellare con facoltà alle aziende  di

assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso

titolo.

 

Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai  40°

C  e  nei 3 mesi estivi a temperature superiori ai 50° C, sarà corrisposta

l'indennità speciale di cui al comma precedente.

 

 

 

Art. 56 - Trattamento di malattia e infortunio.

 

L'assenza  per malattia deve essere comunicata dal lavoratore  all'impresa

entro  il giorno successivo, salvo casi di giustificato impedimento.  Alla

comunicazione   dovrà  seguire  da  parte  del  lavoratore   l'invio   del

certificato medico attestante la malattia.

 

In  mancanza  di  ciascuna delle comunicazioni suddette,  l'assenza  verrà

considerata ingiustificata.

 

L'impresa  ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio

non  sul  lavoro  del lavoratore soltanto attraverso i  servizi  ispettivi

degli   istituti  previdenziali  competenti,  secondo  le  norme  previste

dall'art. 5 della legge 20.5.70 n. 300 e successive leggi (n. 638/83).

 

 

A) CONSERVAZIONE DEL POSTO

 

In   caso   di  malattia,  l'operaio  non  in  prova  avrà  diritto   alla

conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi. Nel

caso  di  più  malattie o di ricadute della stessa malattia  non  potranno

essere  superati  i seguenti periodi massimi complessivi di  conservazione

del posto: mesi 12 in un periodo di 18 mesi consecutivi.

 

Superati i termini massimi sopra indicati qualora il lavoratore non  possa

riprendere  il lavoro per il perdurare della malattia o suoi  postumi,  il

datore  di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo  al

lavoratore  la  liquidazione del trattamento  di  fine  rapporto  e  della

indennità di preavviso.

 

Analogamente nel caso in cui il perdurare della malattia oltre il  termine

di cui sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro,

il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con il

diritto al solo trattamento di fine rapporto.

 

Il   lavoratore   posto  in  preavviso  di  licenziamento  usufruirà   del

trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.

 

Il  lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia  non

si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.

 

In  caso  di  infortunio  o di malattia professionale,  il  lavoratore  ha

diritto alla conservazione del posto per un periodo di:

 

  in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per  il

quale  egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla

legge;

  nel  caso  di  infortunio fino alla guarigione clinica comprovata  col

rilascio   del   certificato  medico  definitivo  da  parte  dell'istituto

assicuratore.

 

 

B) TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Le  imprese  artigiane  garantiscono, in caso di malattia,  ai  lavoratori

dipendenti,   un'integrazione   economica   all'indennità   di    malattia

corrisposta dall'istituto assicuratore preposto:

 

-     il  100%  della retribuzione netta per i primi 3 giorni in  caso  di

  malattia superiore a 7 giorni;

-     fino al 100% della retribuzione netta per l'intero periodo dal 4° al

  180° giorno;

-     un'indennità sostitutiva del 34% della retribuzione netta  di  fatto

  nei casi di malattia superiore a 180 giorni, per un periodo massimo di 90

  giorni.

 

In caso di malattia professionale o di infortunio, le imprese garantiranno

ai    lavoratori   assenti   un'integrazione   dell'indennità    percepita

dall'Istituto assicuratore, fino al 100% della retribuzione netta  dal 

giorno e sino a guarigione clinica.

 

In ogni caso restano salve le condizioni di miglior favore.

 

 

Nota a verbale.

 

Nota  1. Fermo restando che le integrazioni a carico del datore di  lavoro

di   cui   al   presente  articolo,  saranno  corrisposte  ai   lavoratori

direttamente  da  parte  dei  datori di  lavoro,  questi  ultimi  potranno

ricorrere  a  forme  mutualistiche  o  assicurative  per  le  integrazioni

suddette.   Al   fine  suindicato  potranno  essere  costituiti   appositi

organismi.

 

Nota  2.  I  ratei  di  gratifica  natalizia  corrisposti  dagli  istituti

assicuratori  verranno  conteggiati  dalle  aziende  per  raggiungere   le

percentuali  di cui sopra. Quindi la gratifica natalizia verrà corrisposta

a suo tempo, al lavoratore per intero.

 

Nota 3. Nel caso in cui la malattia è causata da infortunio non sul lavoro

ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda

di  recuperare  dal  3° responsabile le somme da essa corrisposte  per  il

trattamento  come sopra regolato, restando ad esso ceduta, su  delega  del

lavoratore, la corrispondente azione nei limiti del detto importo.

 

 

 

Art. 57 - Consegna e conservazione degli utensili personali.

 

Il  lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le  macchine,

gli utensili, gli attrezzi, i disegni e in genere tutto quanto viene a lui

affidato.

 

L'Azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare  gli

attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.

 

Il  lavoratore  è  responsabile degli utensili  che  riceve  con  regolare

consegna  e  risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati  agli

utensili  stessi  che non derivino da uso o logorio  e  che  siano  a  lui

imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di  lavoro

gli utensili di sua proprietà.

 

Nessuna   modifica  potrà  essere  apportata  agli  oggetti  affidati   al

lavoratore senza l'autorizzazione dell'azienda.

 

In  caso  di  cessazione  del rapporto di lavoro il  lavoratore  prima  di

lasciare il luogo di lavoro dovrà riconsegnare tutto ciò che gli era stato

affidato:  qualora  non  lo restituisse in tutto  o  in  parte,  l'azienda

tratterrà   l'imporlo   corrispondente  al  valore   degli   oggetti   non

riconsegnati  sui  compensi e sulle indennità spettanti  al  lavoratore  a

qualsiasi  titolo.  Qualora il dipendente lavorasse con  utensili  di  sua

proprietà, l'azienda dovrà corrispondere un'indennità di consumo ferri  la

cui misura verrà stabilita dalle Organizzazioni territoriali.

 

L'azienda  ha sempre facoltà di sostituire con propri utensili  quelli  di

proprietà  del  lavoratore e in tal caso non corrisponderà  più  indennità

ferri  di  cui al comma precedente. I danni che comportino trattenute  per

risarcimento debbono essere contestati al lavoratore non appena  venuti  a

conoscenza della ditta.

 

L'importo  del risarcimento, in relazione alle entità del danno  arrecato,

sarà   ratealmente  trattenuto  nella  misura  massima   del   10%   della

retribuzione  normale  per  ogni  periodo  di  paga,  salvo  il  caso   di

risoluzione  del  rapporto nella quale ipotesi  il  saldo  eventuale  sarà

ritenuto  su tutti i compensi e indennità dovute al lavoratore a qualsiasi

titolo.

 

 

 

Art. 58 - Provvedimenti disciplinari.

 

Ferma  restando  l'applicazione della procedura di cui  all'art.  7  della

legge  20.5.70  n.  300,  nei  casi  della  medesima  previsti,  qualsiasi

infrazione  del lavoratore alle norme del presente contratto potrà  essere

sanzionata a seconda della gravità della mancanza:

 

a)   con il rimprovero verbale;

b)   con il rimprovero scritto;

c)    con  la  multa fino all'importo di 3 quote orarie della retribuzione

  base;

d)    con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo

  di 3 giorni;

e)   con il licenziamento.

 

 

 

Art. 59 - Ammonizioni, multe e sospensioni.

 

L'azienda potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lett.  c)

e d) dell'articolo precedente al lavoratore che:

 

a)   ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b)    non  si  presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto  di  lavoro

  senza giustificato    motivo;

c)    non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo

  esegua con negligenza o con voluta lentezza;

d)    per  disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave  di

  materiale dell'azienda o di lavorazione e non avverta subito i superiori

  diretti   degli  eventuali  guasti  al  macchinario  e  delle  eventuali

  irregolarità nell'andamento del lavoro;

e)    introduca bevande alcoliche nell'azienda senza regolare permesso del

  datore di lavoro o di chi per esso;

f)   alterchi con i compagni di lavoro;

g)   si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;

h)   sia trovato addormentato;

i)    trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme  del

  presente  contratto  o dell'eventuale regolamento  interno,  o  commetta

  qualsiasi  atto  che  porti  pregiudizio alla disciplina,  alla  morale,

  all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.

 

La  multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo: la sospensione

per  quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che

abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.

 

L'importo  delle  multe  che non costituiscono  risarcimenti  di  danni  è

devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali.

 

 

 

Art. 60 - Licenziamento per mancanze.

 

Il  licenziamento  con immediata risoluzione del rapporto  di  lavoro  può

essere  inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore

che  commetta gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro

e che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia

azioni  delittuose  in  connessione con lo  svolgimento  del  rapporto  di

lavoro.

 

In  via  esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento  le  seguenti

infrazioni:

 

a)   insubordinazione ai superiori;

b)   danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale

  di lavorazione;

c)    esecuzione  senza permesso di lavori entro il luogo  di  lavoro  per

  conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego

  di materiale dell'azienda;

d)   litigio o rissa nel luogo di lavoro;

e)    abbandono  del  posto di lavoro da parte del personale  a  cui  sono

  specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o

  da  cui  possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone o  alla

  sicurezza  degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino

  gli stessi pregiudizi;

f)    assenze  ingiustificate  prolungate oltre  3  giorni  consecutivi  o

  assenze ripetute per 3 volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o

  seguente le ferie;

g)    condanna  a una pena detentiva comminata al lavoratore con  sentenza

  passatain  giudicato  per  azione commessa non  in  connessione  con  lo

  svolgimento   del  rapporto  di  lavoro,  che  leda  la  figura   morale

  dell'operaio;

h)   recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 7 (multe e

  sospensioni) della presente regolamentazione per i lavoratori quando siano

  stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 7;

i)    furto  nel luogo di lavoro, trafugamento di schizzi o di disegni  di

  macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dell'impresa;

l)   danneggiamento volontario al materiale dell'impresa o al materiale di

  lavorazione;

m)    fumare  nell'ambito  del luogo di lavoro in quei  luoghi  dove  tale

  divieto  è  espressamente stabilito o comunque dove  ciò  può  provocare

  pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e

  dei materiali.

 

 

 

Art. 61 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

 

Il  licenziamento  dell'operaio non in prova e non ai sensi  dell'art.  56

(licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non  in  prova

potranno  aver luogo in qualunque giorno della settimana con un  preavviso

di 6 giorni.

 

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del predetto

termine  deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo  della

normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

 

Al  lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per  la

ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.

 

 

 

Art. 62 - Trattamento di fine rapporto - operai.

 

In  caso  di  risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto all'operaio  un

trattamento  di fine rapporto da calcolarsi ai sensi della  legge  29.5.82

n. 297, secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa.

 

La  quota  annua, ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi  retributivi  a

carattere continuativo corrisposti nell'anno al lavoratore, sarà computata

sulla base dei trentesimi indicati nella seguente tabella.

 

Ai  fini dell'individuazione dello scaglione da considerare si terrà conto

dell'anzianità complessivamente maturata presso l'azienda.

 

Ai   fini   dell'indennità  d'anzianità  maturata  a  tutto   il   31.5.82

contabilizzata  ai sensi della legge n. 297 del 29.5.82,  si  terrà  conto

degli scaglioni sottoindicati:

 

a)    per  anzianità di servizio maturata al 31.12.69 verranno corrisposti

  7/30 (pari a ore 40,60) della retribuzione globale di fatto per ogni anno;

 

b)    per  anzianità di servizio maturata dall'1.1.70 al 31.12.73 verranno

  corrisposti 8/30 (pari a ore 46,40) della retribuzione globale di  fatto

  per ogni anno;

 

c)    per  anzianità di servizio maturata dall'1.1.74 al 31.12.76 verranno

  corrisposti:

 

-     11/30  (pari  a ore 63,80) della retribuzione globale di  fatto  per

  ciascuno dei primi 5 anni;

-    13/30 (pari a ore 75,40) della retribuzione globale di fatto per

ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 12°;

-    16/30 (pari a ore 92,80) della retribuzione globale di fatto per

ciascuno dei successivi anni oltre il 12° e fino al 18°;

-    21/30 (pari a ore 121,80) della retribuzione globale di fatto per

ciascuno dei successivi anni oltre il 18° anno compiuto;

 

d)   per anzianità di servizio maturata dall'1.1.77 verranno corrisposti:

 

-     14/30  (pari  a ore 81,20) della retribuzione globale di  fatto  per

  ciascuno dei primi 10 anni;

-     18/30  (pari a ore 104,40) della retribuzione globale di  fatto  per

  ciascuno dei successivi anni oltre il 10° e fino al 18° anno;

-     23/30  (pari a ore 133,40) della retribuzione globale di  fatto  per

  ciascuno dei successivi anni oltre il 18° anno compiuto;

 

e)    a  fare  data  dall'1.9.80 viene introdotto un nuovo scaglione  così

  definito:

 

-    fino a 10 anni d'anzianità 16/30;

-    dall'11° al 15° anno d'anzianità 19/30;

-    oltre il 15° anno d'anzianità 27/30.

 

1)    per  l'anzianità  di servizio maturata a decorrere dal'1.1.85  nella

  misura di:

 

-    18/30 della retribuzione globale di fatto fino a 10 anni d'anzianità;

-     20/30  della  retribuzione globale di fatto  dall'11°  al  15°  anno

  d'anzianità;

-     28/30  della  retribuzione  globale  di  fatto  oltre  il  15°  anno

  d'anzianità;

 

2)    per  l'anzianità di servizio maturata a decorrere dall'1.1.86  nella

  misura di:

 

-    20/30 della retribuzione globale di fatto fino a 10 anni d'anzianità;

-     23/30 della retribuzione globale di fatto dall'11° anno al 15°  anno

  d'anzianità;

-     29/30  della  retribuzione  globale  di  fatto  oltre  il  15°  anno

  d'anzianità;

 

3)    per  l'anzianità di servizio maturata a decorrere dall'1.1.88  nella

  misura di:

 

-    26/30 della retribuzione globale di fatto fino a 10 anni d'anzianità;

-     29/30 della retribuzione globale di fatto dall'11° anno al 15°  anno

  d'anzianità;

-     30/30  della  retribuzione  globale  di  fatto  oltre  il  15°  anno

  d'anzianità;

 

4)    per  l'anzianità di servizio maturata a decorrere dall'1.1.90  nella

   misura di:

 

-    30/30 della retribuzione globale di fatto.

 

L'indennità  d'anzianità al 31.5.82 sarà calcolata sulla  retribuzione  di

fatto con l'esclusione della contingenza maturata dall'1.2.77.

 

La  frazione  di  mese superiore ai 15 giorni sarà considerata  come  mese

intero.

 

Restano salve le condizioni di miglior favore.

 

 

 

DISCIPLINA APPRENDISTATO

 

Art. 63 - Norme generali.

 

L'apprendistato  è  uno  speciale  rapporto  di  lavoro  a  causa   mista,

finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale.

 

La   disciplina   dell'apprendistato   nell'artigianato   del   legno    e

dell'arredamento è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento

e dalle disposizioni della presente regolamentazione.

 

Possono  essere  assunti  come apprendisti anche giovani  in  possesso  di

diploma  di  qualifica, di attestato di qualifica professionale conseguiti

presso una scuola media superiore o presso un Istituto professionale o  in

possesso  di  titolo  di studio anche superiore alla scuola  dell'obbligo,

anche inerenti alla professionalità da acquisire.

 

Per  quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta

particolare  regolamentazione valgono per gli  apprendisti  le  norme  del

vigente CCNL.

 

 

 

Art. 64 - Periodo di prova.

 

Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto.  Il

periodo di prova avrà la durata massima di 2 mesi.

 

Durante  tale  periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere  il

rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso o di indennità con il solo

pagamento  all'apprendista  delle ore di lavoro  effettivamente  prestate.

Superato  il periodo di prova l'assunzione in qualità di apprendista  sarà

comunicata direttamente all'interessato.

 

 

 

Art. 65 - Tirocinio presso diverse imprese.

 

I  periodi  di servizio effettivamente prestati in qualità di  apprendista

presso  altre  imprese  si cumulano ai fini del tirocinio  previsto  dalla

presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a

1 anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività.

 

Per  ottenere  il  riconoscimento  del  cumulo  di  periodi  di  tirocinio

precedentemente   prestati  presso  altre  aziende,   l'apprendista   deve

documentare all'atto dell'assunzione i periodi di tirocinio già compiuti e

la  frequenza ai corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori

per legge.

 

Oltre  alle  normali  registrazioni sul libretto  di  lavoro,  le  imprese

rilasceranno  all'apprendista,  un documento  che  attesti  i  periodi  di

tirocini già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati. La

retribuzione  iniziale  dell'apprendista  che  abbia  già  prestato  altri

periodi  di  tirocinio  in  aziende con le  stesse  lavorazioni  è  quella

relativa  al  periodo nel quale il precedente rapporto è stato interrotto,

sempre che tale trattamento sia più favorevole.

 

Nel  caso  di  passaggio ad aziende con lavorazioni diverse  nel  settore,

superato il periodo di prova verrà riconosciuto all'apprendista un periodo

convenzionale di tirocinio pari al 50% di quello svolto precedentemente  e

non  superiore  al  50%  di  quello  stabilito  per  il  nuovo  gruppo  di

appartenenza.

 

 

 

Art. 66 - Durata del tirocinio.

 

La  durata  normale  del  periodo di apprendistato  viene  determinata  in

relazione ai gruppi di appartenenza, come di seguito indicato.

 

1° GRUPPO: DURATA 5 ANNI

 

Lavorazione manuale, artistica, tradizionale, ad alto contenuto tecnico  e

professionale, ad esempio:

 

-     doratori;  laccatori;  pittori; decoratori;  arredatori  di  interni

  (mobilieri,  tappezzieri, etc.), su progetto, in stile, e/o  su  misura;

  ebanisti;  restauratori;  liutai; intagliatori; intarsiatori;  scultori;

  modellisti; costruttori e riparatori di barche e natanti; costruttori  e

  riparatori di articoli sportivi.

-     Falegname in grado di compiere le lavorazioni tradizionali e moderne

  del legno a mano o a macchina.

 

 

2° GRUPPO A: DURATA 3 ANNI E 4 MESI

 

Lavorazioni  di  carattere  tradizionale meccanizzato  a  medio  contenuto

professionale, ad esempio:

 

-     lucidatori; traforisti; corniciai; tornitori; lavorazione del vimini

  e   del   giunco;  addobbatori;  tappezzieri;  materassai;  abbozzatori;

  lavorazione  del  mobile  e  serramenti e  infissi  non  standardizzati;

  oggettistica e articoli da regalo; lavorazione speciale del sughero.

 

 

2° GRUPPO B: DURATA 2 ANNI

 

Impiegati

 

-     in  possesso  del  titolo  di  studio anche  superiore  alla  scuola

  d'obbligo: operatori contabili, addetti alla fatturazione e/o a pratiche

  amministrative.

 

Tale   normativa  si  applica  con  le  modalità  stabilite  dalla   legge

sull'apprendistato.

 

 

3° GRUPPO: DURATA 1 ANNO E 6 MESI

 

Lavorazioni semplici a carattere ripetitivo meccanizzate e/o in serie,  ad

esempio:

 

-     produttori in imballaggi; contenitori; battiscopa; aste per cornici;

  pallets;  manici; scope; segherie; sughero; mobili o infissi o parti  di

  questi (pannelli, semilavorati e accessori); canestrai.

 

Le   differenze  nella  composizione  dei  gruppi  derivano  dall'attività

prevalente della singola impresa.

 

L'individuazione  dei  mestieri nei vari  gruppi  è  da  intendersi  quale

esemplificazione  riferita  alla  preminente  attività  degli  stessi  nel

settore.

 

 

Nota a verbale.

 

Punto 1. Per le attività di cui ai gruppi 1 e 2 realizzate con lavorazioni

meccanizzate  ed esclusivamente in serie, si applicano le durate  previste

per il gruppo 3.

 

Punto  2.  Le  lavorazioni  elencate  ai  fini  della  collocazione  degli

apprendisti   nei  gruppi,  previsti  dall'Accordo  interconfederale   del

21.12.83,  non  esauriscono  il numero delle  lavorazioni  esistenti.  Gli

apprendisti assunti in imprese le cui lavorazioni non sono citate  saranno

collocati nei vari gruppi secondo criteri analogici.

 

Punto  3.  Le  parti  si  danno  atto di aver dato  corretta  applicazione

all'Accordo  interconfederale 21.12.83, sul  trattamento  economico  degli

apprendisti,  fissando a livello nazionale il periodo iniziale  in  valori

che,  seppur  scaglionati,  sono nella media ponderale  comprensivi  delle

percentuali previsti dall'Accordo stesso.

 

Si  danno  inoltre  atto  che la definizione di tale  normativa  resta  di

esclusiva  competenza  delle  Organizzazioni  Nazionali  stipulanti  e  ha

validità per tutto il territorio nazionale.

 

 

 

Art. 67 - Apprendistato ultraventiquattrenne.

 

Le  parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, in attuazione

dell'art.  21,  comma  5 della legge n. 56/87 concordano  di  sperimentare

l'attuazione  del  disposto  sopra  richiamato,  convenendo  sui  seguenti

criteri applicativi:

 

1)    elevazione  fino a 29 anni dell'età di assunzione degli  apprendisti

  per qualifiche ad alto contenuto professionale indicate e riferibili al 1°

  gruppo della presente normativa;

2)    ferma restando la durata del periodo di apprendistato individuata al

    gruppo,  la retribuzione andrà calcolata secondo quanto previsto  al

  successivo art. 68.

 

Nell'intento  di  realizzare, attraverso l'attuazione e la sperimentazione

di  tutti  gli strumenti previsti dalle leggi vigenti, un'attenta gestione

del  mercato del lavoro che, anche con l'applicazione dell'art. 21,  comma

5,  legge  n.  56/87,  risulti coerente con le specifiche  esigenze  delle

imprese  artigiane,  le  parti  concordano di  procedere  all'ingresso  di

lavoratori   di   cui   al   punto  1)  esclusivamente   facendo   ricorso

all'apprendistato e non anche attraverso Cfl.

 

L'esclusione del ricorso al Cfl non sarà operante per i lavoratori  per  i

quali non risulti ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato,

ex lege n. 56/87, art. 21, comma 5.

 

 

 

Art. 68 - Trattamento economico - tabelle percentuali.

 

Il  trattamento  economico  degli  apprendisti  si  riferisce  al  livello

retributivo della categoria "D" di cui all'art. 18 del presente  contratto

con esclusione degli scatti d'anzianità.

 

In  deroga  a  quanto  sopra e tassativamente per le  figure:  doratori  -

laccatori  -  intagliatori  -  intarsiatori -  scultori  -  costruttori  e

riparatori  di  barche  e natanti - costruttori e riparatori  di  articoli

sportivi   -  liutai,  falegname  in  grado  di  compiere  le  lavorazioni

tradizionali  e moderne del legno a mano o a macchina, individuate  al 

gruppo,  assunte dopo il 24° anno o il 26° anno se nelle aree di cui  agli

obiettivi  1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20.7.93, e  successive

modificazioni,  e fino al 29° anno di età, il trattamento economico  dovrà

riferirsi al livello retributivo della categoria "C" con esclusione  degli

scatti d'anzianità.

 

 

 

Art. 69 - Trattamento malattia e infortunio.

 

Agli apprendisti si applicano i seguenti trattamenti:

 

CONSERVAZIONE DEL POSTO:

 

MALATTIA

 

L'apprendista non in prova avrà diritto alla conservazione del  posto  per

un  periodo massimo di 9 mesi consecutivi, oppure nel caso di ricaduta per

un periodo di 9 mesi nell'arco dei 12 mesi consecutivi.

 

 

INFORTUNI

 

Nel  caso di infortunio all'apprendista verrà conservato il posto  fino  a

guarigione clinica.

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

All'apprendista  verrà corrisposta un'indennità sostitutiva  pari  al  40%

della  retribuzione netta dal 4° al 180° giorno, per le malattie superiori

ai 180 giorni verrà corrisposta un'indennità sostitutiva pari al 34% della

retribuzione netta per un periodo massimo di 90 giorni.

 

L'impresa garantirà il 100% della retribuzione netta per i primi 3  giorni

in caso di malattia superiore a 7 giorni.

 

In  caso  di infortunio o malattia professionale l'impresa garantirà  agli

apprendisti  l'integrazione salariale al 100% della  retribuzione  dal 

giorno fino a guarigione clinica.

 

La  presente  normativa  si applica dalla data di entrata  in  vigore  del

presente  contratto.  Le  malattie in corso  a  tale  data  manterranno  i

trattamenti previsti dal precedente contratto.

 

 

 

Art. 70 - Ferie.

 

A norma dell'art. 14 della legge 19.1.55 n. 25, agli apprendisti d'età non

superiore  ai 16 anni verrà concesso per ogni anno di servizio un  periodo

feriale  retribuito  di  30 giorni di calendario e  agli  apprendisti  che

abbiano  superato  il 16° anno di età le ferie saranno adeguate  a  quelle

degli operai: 4 settimane nell'anno (160 ore).

 

 

 

Art. 71 - Gratifica natalizia.

 

L'impresa  è  tenuta  a corrispondere per ciascun anno all'apprendista  in

servizio, in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a una

mensilità della retribuzione globale di fatto.

 

Nel  caso  di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il  corso

dell'anno,  l'apprendista  ha diritto a tanti dodicesimi  della  gratifica

natalizia per quanti mesi di servizio prestati presso l'impresa.

 

 

 

Art. 72 - Insegnamento complementare.

 

Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai

sensi  dell'art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30.12.56 n.  1668  -

dei  corsi di istruzione complementare verranno concesse 4 ore settimanali

retribuite  per  tutta la durata dei corsi stessi. Tali  ore  fanno  parte

dell'orario  di cui all'art. 20 fermo restando il limite legale  delle  44

ore settimanali complessive.

 

 

 

Art. 73 - Attribuzione della qualifica.

 

1)    Ultimato  il periodo di tirocinio di cui all'art. 66 della  presente

  regolamentazione, all'apprendista dovrà essere attribuita la qualifica di

  operaio qualificato cat. "D" ai sensi della legge 19.1.55 n. 25.

  Gli  apprendisti  indicati  al  comma  2  dell'art.  68  della  presente

  normativa, assunti dopo il 24° o il 26° anno se nelle aree di  cui  agli

  obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20.7.93, e successive

  modificazioni, e fino al 29° anno d'età, saranno inquadrati  al  termine

  dei 5 anni di apprendistato nella cat. "C".

 

2)    L'apprendista  superato il 18° anno d'età e la metà del  periodo  di

  tirocinio, ha la facoltà di chiedere all'azienda la prova di idoneità alla

  qualifica.  Detta prova, in quanto abbia esito positivo,  comporterà  il

  passaggio  alla  qualifica  entro  un  periodo  massimo  di  90  giorni,

  considerando  tale  periodo  utile all'ulteriore  perfezionamento  della

  qualifica stessa.

 

 

 

Art. 74 - Decorrenza e durata.

 

La  presente  regolamentazione - che forma parte integrante del  Contratto

nazionale di cui segue le sorti - ha decorrenza dall'1.1.98 e avrà  durata

fino  al 31.12.2000 fatte salve le diverse decorrenze previste dalla legge

24.6.97 n. 196 e relativi decreti attuativi.

 

 

Norma transitoria.

 

La  presente normativa si applica agli apprendisti assunti a partire dalla

data  dell'1.1.98 fatte salve le diverse decorrenze previste  dalla  legge

n. 196/97.

 

Gli   apprendisti  assunti  anteriormente  a  tale  data  manterranno   la

disciplina economico-normativa prevista dal precedente contratto.

 

La  retribuzione  globale  di fatto dell'apprendista  non  potrà  comunque

superare  la retribuzione globale di fatto del lavoratore della  categoria

"D" al netto delle ritenute previdenziali.

 

 

Nota a verbale.

 

In  relazione  alle  particolari condizioni  legislative  esistenti  nelle

provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di apprendistato,  le

parti  firmatarie  il presente contratto, concordano  nel  demandare  alle

rispettive organizzazioni locali la definizione degli aspetti contrattuali

del rapporto di apprendistato.

 

 

 

Parte III - EX IMPIEGATI

 

Art. 75 - Periodo di prova.

 

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore ai 6  mesi

per  gli impiegati di Gruppo "A" e a 3 mesi per quelli degli altri gruppi.

Il  periodo di prova è ridotto rispettivamente a 3 mesi e a 2 mesi  per  i

seguenti impiegati:

 

a)    per  gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato

  servizio per almeno un biennio presso altre aziende;

b)    per  i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio

  per  almeno  un  biennio presso altre aziende che esercitano  la  stessa

  attività.

 

L'obbligo  del periodo di prova deve risultare dalla lettera  d'assunzione

di  cui all'art. 1 della parte comune del presente CCNL e non è ammessa né

la protrazione né la rinnovazione.

 

Nel  corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego può

aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle 2 parti  e

non  fa  ricorrere  il  reciproco obbligo di preavviso    l'obbligo  del

trattamento di fine rapporto.

 

Scaduto  il  periodo  di  prova  senza che sia  intervenuta  la  disdetta,

l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianità  di  servizio

decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.

 

Durante  il  periodo di prova sussistono fra le parti  gli  obblighi  e  i

diritti  previsti  dalla  presente regolamentazione,  salvo  che  non  sia

diversamente  disposto  e comunque ad eccezione  dei  diritti  e  obblighi

relativi  alle norme sulla previdenza le quali, però, dopo il  superamento

del  periodo  stesso,  devono  essere applicate  a  decorrere  dal  giorno

dell'assunzione.

 

Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o

non  seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo  periodo

di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni  o

qualora  essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi  2  mesi  nel

caso  dell'impiegato  di  gruppo  "A"  o  durante  il    mese  nel  caso

dell'impiegato di gruppo "B" o "C".

 

In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione

fino  alla  metà  o  alla  fine  del mese  in  corso,  a  seconda  che  il

licenziamento  o  le  dimissioni avvengano entro  la  1a  o  entro  la  2a

quindicina del mese stesso.

 

 

 

Art. 76 - Trattamento in caso di malattia e infortunio.

 

L'assenza  per malattia deve essere comunicata dal lavoratore  all'impresa

entro il giorno successivo salvo casi di giustificato impedimento.

 

La  comunicazione  dovrà  seguire  da parte  del  lavoratore  l'invio  del

certificato medico attestante la malattia.

 

In  mancanza  di  ciascuna  delle comunicazioni suddette  l'assenza  verrà

considerata ingiustificata.

 

L'impresa   ha  facoltà  di  chiedere  il  controllo  della   malattia   o

dell'infortunio  non  sul  lavoro  del lavoratore  soltanto  attraverso  i

servizi  ispettivi  degli istituti previdenziali  competenti,  secondo  le

norme  previste  dall'art. 5 della legge 20.5.70, n.  300  e  integrazioni

successive.

 

 

A) CONSERVAZIONE DEL POSTO

 

In   caso  di  malattia  l'impiegato  non  in  prova  avrà  diritto   alla

conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi.

 

Nel  caso di più malattie o di ricaduta nella stessa malattia non potranno

essere  superati  i seguenti periodi massimi complessivi di  conservazione

del posto: mesi 12 in un periodo di 18 mesi consecutivi.

 

Superati i termini massimi sopra indicati qualora il lavoratore non  possa

riprendere  il lavoro, per il perdurare della malattia o suoi postumi,  il

datore  di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo  al

lavoratore  la  liquidazione del trattamento  di  fine  rapporto  e  della

indennità di preavviso.

 

Analogamente nel caso in cui il perdurare della malattia oltre  i  termini

di  cui sopra il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro,

il  rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello  stesso  con

diritto al solo trattamento di fine rapporto.

 

Il   lavoratore   posto  in  preavviso  di  licenziamento  usufruirà   del

trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.

 

Il  lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia  non

si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.

 

In caso di malattia professionale o di infortunio il lavoratore ha diritto

alla conservazione del posto per un periodo di:

 

1)   in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il

  quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla

  legge;

2)    nel  caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata  col

  rilascio  del  certificato  medico  definitivo  da  parte  dell'istituto

  assicuratore.

 

 

B) TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Le  imprese artigiane garantiranno, in caso di malattia, agli impiegati un

trattamento economico pari all'intera retribuzione globale per i  primi  6

mesi.

 

Nei  casi  di malattia superiore a 180 giorni, le imprese corrisponderanno

un trattamento economico pari al 34% della retribuzione netta di fatto per

un periodo massimo di 90 giorni.

 

In  caso di infortunio o di malattia professionale le imprese garantiranno

ai    lavoratori   assenti   un'integrazione   dell'indennità    percepita

dall'istituto assicuratore, fino al 100% della retribuzione netta  dal 

giorno e sino a guarigione clinica.

 

 

Nota a verbale.

 

Fermo  restando che i trattamenti economici a carico del datore di  lavoro

di cui al presente articolo saranno corrisposti ai lavoratori direttamente

da  parte dei datori di lavoro, questi ultimi potranno ricorrere  a  forme

mutualistiche  o  assicurative  per i trattamenti  suddetti.  Al  fine  su

indicato potranno essere costituiti appositi organismi.

 

Nel  caso  in  cui  la  malattia è causata da infortunio  non  sul  lavoro

ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda

di  recuperare  dal  3° responsabile le somme da essa corrisposte  per  il

trattamento  come sopra regolato, restano ad esso ceduta,  su  delega  del

lavoratore, la corrispondente azione nei limiti del detto importo.

 

 

 

Art. 77 - Indennità maneggio denaro - cauzione.

 

L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per

riscossioni  e pagamenti con responsabilità per errore anche  finanziario,

ha  diritto  a  una particolare indennità mensile pari al  6%  del  minimo

contrattuale  di  stipendio mensile del gruppo  di  appartenenza  e  della

indennità di contingenza.

 

Le  somme  eventualmente richieste all'impiegato  a  titolo  di  cauzione,

dovranno  essere  depositate  e  vincolate  a  norma  del  garante  e  del

garantito, presso un Istituto di Credito di comune gradimento.

 

I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

 

 

 

Art. 78 - Doveri dell'impiegato.

 

L'impiegato  deve  tenere  un  contegno  rispondente  ai  doveri  inerenti

l'esplicazione delle mansioni affidategli, e in particolare:

 

1)    rispettare l'orario di ufficio e adempiere alle formalità prescritte

  dall'azienda per il controllo delle presenze;

 

2)    dedicare  attività  assidua e diligente al disbrigo  delle  mansioni

  assegnategli  osservando  le  norme del presente  contratto,  nonché  le

  disposizioni impartite dai superiori;

 

3)    conservare  assoluta  segretezza sugli interessi  dell'azienda,  non

  trarre profitto, con danno all'imprenditore, da quanto forma oggetto delle

  sue funzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi

  della  produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale,

  dopo  risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte  durante  il

  servizio; l'imprenditore a sua volta, non potrà con speciale convenzione

  restringere  l'ulteriore attività professionale del suo impiegato,  dopo

  cessato  il  rapporto  contrattuale, al di là  dei  limiti  segnati  nel

  precedente comma;

 

4)    avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui

  affidati.

 

 

 

Art. 79 - Provvedimenti disciplinari.

 

Ferma  restando  l'applicabilità della procedura di cui all'art.  7  della

legge  20.5.70  n.300,  nei  casi  della medesima  previsti,  le  mancanze

dell'impiegato  potranno essere sanzionate a seconda della  loro  gravità,

con:

 

a)   rimprovero verbale;

b)   rimprovero scritto;

c)   multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;

d)    sospensione  dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro,  per  un

  periodo non superiore a 5 giorni;

e)   licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;

f)   licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto;

 

La  sospensione di cui alla lett. d) si può applicare a quelle mancanze le

quali,  anche  in considerazione delle circostanze speciali che  le  hanno

accompagnate  non  siano  così gravi da rendere applicabile  una  maggiore

punizione,  ma  abbiano  tuttavia tale rilievo  da  non  trovare  adeguata

sanzione nel disposto delle lett. a), b), e c) (ad esempio non si presenti

al  lavoro  o  abbandoni  il  proprio posto di lavoro  senza  giustificato

motivo,  ritardi  l'inizio  del lavoro e lo  sospenda  o  ne  anticipi  la

cessazione  senza  preavvertire il superiore diretto e senza  giustificato

motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc. ...)

 

Nel  provvedimento di cui alla lett. e) incorre l'impiegato  che  provochi

all'azienda  grave nocumento morale o materiale o che compia mancanze  che

pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c),

e  d), non siano cosi gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla

lett. f).

 

Nei  provvedimenti di cui alla lett. e) incorre l'impiegato  che  provochi

all'azienda  grave  nocumento  morale  o  materiale  o  che   compia,   in

connessione  con  lo  svolgimento  del  rapporto  di  lavoro,  azioni  che

costituiscono delitto a termine di legge.

 

Il  licenziamento  è  inoltre indipendente dalle eventuali  responsabilità

nelle quali sia incorso l'impiegato.

 

 

 

Art. 80 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

 

Il  rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato non può essere  risolto  da

nessuna delle 2 parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come

segue   a   seconda  dell'anzianità  e  della  categoria  cui   appartiene

l'impiegato:

 

ANNI DI SERVIZIO          CAT. A - B      CAT. C - D

 

fino a 5 anni             1 mese e mezzo  1 mese

oltre 5 e fino a 10 anni  2 mesi          1 mese e mezzo

oltre i 10 anni           2 mesi e mezzo  2 mesi

 

I  termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun  mese.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti

termini  di  preavviso  deve  corrispondere  all'altra  un'indennità  pari

all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

 

È  in  facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1  di

troncare  il rapporto, sia all'inizio o sia nel corso del preavviso  senza

che  da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso

non compiuto.

 

Durante  il  compimento del periodo di preavviso in caso di  licenziamento

l'impresa  concederà all'impiegato dei permessi per la  ricerca  di  nuova

occupazione;  la  retribuzione e la durata  dei  permessi  stessi  saranno

stabiliti dall'impresa.

 

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate

per iscritto.

 

Il  periodo di preavviso se sostituito dalla corrispondente indennità, non

è   computabile  nell'anzianità  agli  effetti  del  trattamento  di  fine

rapporto.

 

 

 

Art. 81 - Trattamento di fine rapporto.

 

In  caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto all'impiegato  un

trattamento  di  fine  rapporto da calcolarsi ai sensi della legge 29.5.82

n. 297, secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa.

 

La  quota  annua è ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi retributivi  a

carattere continuativo corrisposti nell'anno al lavoratore.

 

Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi

prima  della  risoluzione del rapporto, anche se debbano avere  esecuzione

posteriormente.

 

I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata

e  le  compartecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi  al

momento della risoluzione del rapporto.

 

L'indennità  d'anzianità al 31.5.82 sarà calcolata sulla  retribuzione  di

fatto con l'esclusione della contingenza maturata dall'1.2.77.

 

Le  frazioni  di anno verranno conteggiate per dodicesimi, la frazione  di

mese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero.

 

 

 

Art. 82 - Passaggio di qualifica.

 

In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa

azienda,  l'operaio avrà diritto al trattamento che come tale gli  sarebbe

spettato  in caso di licenziamento e si considererà assunto 'ex novo'  con

la nuova qualifica.

 

Agli  effetti del preavviso l'anzianità di servizio maturata come  operaio

sarà computata al 50%.

 

 

 

TABELLA  DELLE  PERCENTUALI DI RETRIBUZIONE APPRENDISTI DA RIFERIRSI  ALLA

RETRIBUZIONE  DELL'OPERAIO QUALIFICATO CATEGORIA "D" AI SENSI DELL'ACCORDO

INTERCONFEDERALE DEL 21.12.83 ESCLUSI GLI SCATTI D'ANZIANITÀ

 

              1° gruppo          2° gruppo           3° gruppo

                 

          fino a     oltre      A         B              

          24 anni   24 anni

         mesi   %  mesi   %  Mesi  %  mesi   %  mesi   %   mesi   %

Periodo    3   52    6   60   3   52    3   52    3    52       

iniziale  15   64    6   65   9   65    9   65    3    72

                    

          12   70   12   70   12  75   12   75   12    85       

          12   75   15   75   12  80

          12   80   15   85   4   85

           6   85    6   90

Durata    60        60        40       24        18             

mesi

 

 

 

NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI E RELATIVE DECORRENZE

 

CATEGORIE   31.12.97   1.1.98     1.6.99     1.4.00

    

A super    1.193.000 1.290.000  1.355.000   1.428.000

A          1.078.000 1.167.000  1.226.000   1.293.000

B            931.500 1.008.500  1.059.500   1.116.500

C            815.500   881.500    925.500     975.500

D            731.000   791.000    831.000     876.000

E            655.000   709.000    745.000     785.000

 

 

Negli  importi  sopra indicati non è  compresa  la  somma  forfetaria   di

£. 20.000 mensili che sarà erogata separatamente sotto la voce di EDR.

 

 

 

ALLEGATO - Fac-simile.

 

Spett/le Ditta

................

................

................

 

OGGETTO: cessione dell'azione

 

Io sottoscritto ............................................ in conformità

5- .................................................. comma - parte operai

a quanto previsto dall'art.

2-  .............................. comma -  parte  impiegati  del  vigente

CCNL,  dichiaro  di  cedere  alla  ditta .................................

l'azione  a  me spettante per il risarcimento dei danni da  me  subiti  in

conseguenza  del  sinistro avvenuto il .......... alle ore  ..........  in

....................... e di cedere altresì ogni mio credito nei confronti

del responsabile Sig. ................................ di ................

e della sua compagnia di assicurazioni ......................... tutto nei

limiti delle somme corrisposte dalla ditta .......................  sia  a

titolo  di  trattamento integrativo di malattia, sia  a  titolo  di  oneri

indiretti e contributivi.

 

 

In fede.

 

Data ...........              ........................

 

 

 

FAC-SIMILE

 

Egregio Signor

.................

.................

.................

 

Ci è stato segnalato che Lei in data ............... alle ore ............

ha subito un incidente causato dal Sig. ..................................

che  risulta  essere  assicurato  presso  la  compagnia  di  assicurazioni

..........................................................................

Poiché  è nostra intenzione rivalerci nei confronti del 3° responsabile  è

della  sua  compagnia  di  assicurazione per i  danni  da  noi  subiti  in

conseguenza della sua assenza dal lavoro dal .............. al ..........,

sia  a  titolo di integrazione dell'indennità di malattia sia a titolo  di

oneri indiretti e contributivi, La invitiamo:

 

1)   a non pregiudicare la posizione dell'azienda con la sottoscrizione di

  transazioni all'insaputa della stessa;

2)    a firmare e restituire un modulo di cessione dell'azione di cui alla

  copia allegata:

 

 

Distinti saluti.

 

data ....................

 

azienda ......................................

 

 

 

 

 

þþþþ