Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
DEL LEGNO, ARREDAMENTO E BOSCHIVI
gennaio
1997 - dicembre 2000
STIPULAZIONE
E COSTITUZIONE DELLE PARTI
DATA DI
STIPULAZIONE E COSTITUZIONE DELLE PARTI
Addì,
15 dicembre 1997 in Roma,
tra
- La
Federazione nazionale del Legno e dell'Arredo - Confartigianato,
costituita da:
· l'Associazione Italiana Artigiani del Legno
(AIAL), rappresentata
agli effetti del presente contratto dal
Presidente sig. Angelo Fantin e
dai Vice-Presidenti Amedeo Savio, Luigi
Spreafico;
· dell'Associazione Nazionale Tappezzieri
Arredatori Italiani (ANTAI)
rappresentata agli effetti del presente
contratto dal Presidente Giovanni
Allegro e dal Vice Presidente Antonio
Inches;
· dell'Associazione Nazionale Arredo Urbano
(ANAU), rappresentata, agli
effetti del presente contratto, dal
Presidente Antonio Benetti;
· con l'intervento della delegazione
sindacale alle trattative composta
dai sigg. Walter Baumgartener, Livio
Ferragutti, Pier Luigi Buini Boini,
Fausto Spinsanti, Gianfranco Merlin,
Giancarlo Masoto, Ferruccio Marello,
Eugenio
Sannà, Gioni Peraldo, Riccardo Propoli, Florindo Cereda, Bruno
Marcolin,
Mario Petrini, Andrea Pratesi, Adriano Carratino,
con la
partecipazione del Segretario Nazionale Guido Cesati e del funzionario
Fausto Amendola del servizio sindacale AIAL
e dai sigg. Eugenio Valoroso,
Francesco Rizzardo e Antonio Bruschi;
· assistita dalla Confartigianato,
rappresentata dal Presidente Ivano
Spalanzani e dal Segretario Generale
Francesco Giacomin, coadiuvati dal
Responsabile della Direzione Centrale Area Economica e Sindacale Bruno
Gobbi e da Giovanna De Lucia.
- L'Associazione Nazionale Artigiani del
Legno Arredamento (FNALA-CNA)
rappresentata dal Presidente Francesco
Forcelli, dal Segretario Nazionale
Paolo
Necci e dai
sigg.: Chiodo Luigi, Slaverio Primo,
Masi Mauro,
Giancarlo
Cinci, Pierpaolo Pibiri, Morichetti Artemio, Erba Carlo,
Fantuzzi
Agello, Angelini Valerio, Burattini Maurizio, Spadoni Paolo,
Ruffilli Remo, Bruno De Rosa, assistiti per
la Confederazione da Alberto
De
Crais, Responsabile CNA area sindacale, e da
Sergio Silvestrini
Responsabile della Sezione
contrattazione, dal Presidente della
CNA
Gonario Nieddu e dal Segretario Generale
Giancarlo Sangalli.
- La Federazione Italiana Artigiani Legno
(FIAL-CASA) rappresentata dal
Presidente delegato dott. Giacomo Basso, con
l'assistenza del Segretario
Confederale
dott. Paolo Melfa
e con l'intervento della Federazione
Nazionale
di Categoria del
Legno arredamento rappresentata dal
Responsabile Nazionale cav. Ariano Magli.
- La Confederazione delle
Libere Associazioni Artigiane
Italiane
(CLAAI) rappresentata dal Presidente Isidoro
Platania, dal Vice Presidente
Vicario Patrizia Capellini, dai Vice
Presidenti Cesare De Prosperis e Pier
Polga,
e dai sigg.: Ruggero Go, Rocco Maurelli, Sergio Sanna, assistiti
dai sigg. Pasquale Maiocco e Rita Balzoni.
e
- La Federazione Nazionale lavoratori edili,
affini e del legno FeNEAL,
aderente
alla UIL, rappresentata dal Segretario Generale Francesco
Marabottini; dai componenti la
Segreteria Nazionale: Donato Bernardo
Ciddio,
Antonio Correale, Francesco
Gullo, Giuseppe Moretti, Raffaele
Rizzacasa, Learco Sacchetti, Massimo Trinci;
dai componenti la Direzione
Nazionale:
Angelo Caruso, Franco Carvelli, Angelo Catalano, Ferdinando
Ceschia, Emilio Correale, Maurizio
D'Aurelio, Francesco De Martino, Silvio
Errico,
Paolo Ferrari, Luciano Fioretti,
Leonardo Frascarelli, Angelo
Gallo,
Alberto Ghedin, Ferdinando Lioi, Ladislao Linari, Pompeo Naldi,
Domenico Palma, Pieropaolo Panu, Giovanni
Panza, Fabrizio Pascucci, Sabino
Pazienza, Vincenzo Posa, Saverio Ranieri,
Franco Righetti, dai componenti
la
Delegazione trattante: Vito Adragna, Massimo Bardi, Luigi Bontempi,
Gianfranco
Borghesi, Omero Cazzaro, Alberto
Cirillo, Franco De
Feo,
Claudio Di Nardo, Francesco Fareta, Valerio
Franceschini, Mauro Franzolin,
Cosma
Gatto, Sandro Giacomelli, Giuseppe Giammella, Pierluigi Guerrini,
Adelmo
Leoncini, Fernando Mariutto, Severino Minischetti, Ivo Pasquali,
Francesco
Pastore, Antonio Provenzano,
Eustacchio Ricchiuti, Catia
Rossetti, Angelo Rossi, Giuseppe Rubagotti,
Antonio Serina, Bruno Serra,
Claudio Signorile, Giuseppe Siniscalchi,
Gianni Tonello, Dino Varo.
- La
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - FILCA
aderente
alla CISL, rappresentata dal Segretario Generale Raffaele
Bonanni, dai Segretari Nazionali: Piero
Baroni, Giuliano Cantoni, Giuseppe
Moscuzza
e Giuseppe Virgilio, dai Componenti l'Esecutivo
Nazionale:
Bernava
Maurizio, Casolino Giocondino, Ceres Antonio, Cerqua Antonio,
Corveddu
Renzo, De Gattis Franco, De Simoni Umberto, Di Conza Emilio,
Donnarumma
Ciro, Faccini Diego, Fortuni Giulio, Gessi Claudio, Giulio
Alfio,
Gori Giuseppe, Lazzaroni Antonio, Lorenzon Franco, Magnolia
Mennato,
Marcone Francesco Matta Giovanni, Merotto Goriziano, Morassut
Daniele,
Nuti Stefano, Pascucci
Rocco, Pedrazzini Gianni,
Pesenti
Domenico, Piccinini Ferdinando, Pizzo
Giuliano, Reale Gianfranco, Rigucci
Paolo,
Sbarra Ulderico, Schonsberg
Primo, Scuteri Antonio,
Sorace
Salvatore,
Speranza Ferdinando, Spinella
Santo, Tamburella Giovanni,
Tipaldi Giampiero, Turri Franco, Zannino
Domenico Zavattari Renzo e dai
Componenti la Consulta Nazionale di settore:
Donnola Piero, Zanin Andrea,
Citton
Loris, Lutteri Giuseppe, Pierigh Mauro, Libera Giorgio, Fenaroli
Bernardo, Maghini Fiorenzo, Mariani
Maurizio, Mazzoleni Gabriele, Biasi
Francesco,
Castaldo Antonio, Treossi
Vanis, Bani Massimo,
Gentile
Riccardo, Palermo Antonio, Pantone
Francesco, Tarizzo Piero.
- La Federazione Italiana lavoratori legno
edilizia industrie affini ed
estrattive
- FILLEA - aderente alla CGIL, rappresentata dal Segretario
Generale
Carla Cantone; dai segretari nazionali Antonio Galante, Gian
Paolo
Mati, Pasquale Scopacasa, Massimo Viotti; dal
Presidente del
comitato Direttivo Luigi Cavallini e dai
componenti il comitato direttivo
Accotzu Antonio, Allegretti Nicola,
Andreozzi Roberto, Antonioli Andrea,
Antonucci Luciano, Aprile Luigi, Baffioni
Elio, Baldini Gabriella, Baratti
Rita, Bassoli Mirto, Bassoli Stefano,
Battaggia Paola, Battista Spartaco,
Bavone
Sergio, Bellezza Massimo,
Bellinvia Domenico, Benigno Aurelio,
Bertolini Massimo, Biferali Renato, Binello
Michele, Bisceglie Gaetano,
Bisiach Flavio, Bivi Giovanni, Bocciolini
Claudio, Bonora Guelfo, Broggini
Paola, Buonomo Enzo, Calvani Giuliano, Canducci Davide, Capizzi Loreto,
Cappelli
Eugenio, Caprini Cesare, Carboni Remo, Carpinetti
Michele,
Castellari Roberto, Catini Romano, Cavallini
Manola, Ceccarani Maurizio,
Ceriolo
Sandra, Chiappa Paolo, Chiesura Giacomo, Cisarri
Francesco,
Civiero
Giorgio, Colferai Giuseppe,
Cossale Luciano, Crimella Mauro,
Curioni
Giancarlo, David Vincenzo, De Crescenzo Luigi,
Del Giudice
Vincenzo,
Di Franco Carmelo, Di Girolamo Enrico, Di Girolamo Marco, Di
Martino Domenico, Di Odoardo Giampaolo,
Dominici Sandro, Donelli Simone,
Dorotea
Giacomo, D'Andreamatteo Emiliano,
Farci Carmelo, Farruggia
Antonio,
Fattini Romano, Fogliazza
Ornella, Fratorti Ezelino, Galassi
Gerardo,
Gamba Giancarlo, Gavinelli Giuseppe, Gelmini Sergio, Gemignan
Bruno,
Ghisu Giuseppino, Giannini
Nazzareno, Giorgi Osvaldo, Greotti
Piero,
Grugnetti Sandro, Guerrini Ermanno, Guggiari Claudio,
Ianaro
Donato,
Iannella Franco, Kneipp Renato,
La Greca Giovanni, La
Torre
Antonio, Ledda Antonio, Legnaioli Fabio, Leo
Pietro, Licciardello Antonio,
Livi Mauro, Locorotondo Giuseppe, Macchiesi
Mauro, Marchini Massimo, Marra
Marcella, Masotti Mauro, Mauriello Giuseppe,
Meglioranzi Valter, Mellone
Giuseppe,
Messina Franco, Minello Paolo, Montinaro Francesco, Moro
Salvino, Nardini Mara, Niero Claudio, Nocera
Stanislao, Opretti Giancarlo,
Orientale Angelo, Orlandi Augusto,
Pagliaroli Marcello, Palazzolo Michele,
Palermo
Rocco, Peccolo Paola, Penati Franco, Perego Romangelo, Perziano
Antonio, Petruzziello Vincenzo, Piccione
Saverio, Piccoli Salvatore, Pina
Vladimiro,
Podda Benvenuto, Polli
Piero, Pondrano Nicola,
Ricci
Costantino,
Righi Andrea, Rizzo Fabio, Rossetti Roberto, Rossi Lucia,
Rossi Roberta, Roviani Daniele, Rudas
Antonio, Ruscigno Giuseppe, Salluzzo
Gianfranco,
Santini Gian Mario, Sinimberghi Ada, Sisto Pasquale, Sola
Lorenzo,
Stanzani Celeste, Stasi Cosimo,
Terranova Giuseppe, Tommaso
Alberto,
Totaro Maria, Trasatti Umberto, Trebini Giovanni,
Tripiedi
Archimede,
Vanoli Giorgio, Varanini
Riccardo, Veraldi Luigi, Zamboni
Hervè.
È stato
stipulato il presente:
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
da valere
per le imprese artigiane, definite tali ai sensi della
legge
8.8.85
n. 443, del settore legno - arredamento.
SFERA
DI APPLICAZIONE
Il presente
contratto vale per tutto il territorio nazionale per
i
dipendenti
delle imprese artigiane del legno e dell'arredamento e boschive
considerate
tali dalla legge n. 443 dell'8.8.85 e successive modificazioni
e integrazioni, compresi i mestieri artistici
e tradizionali del settore.
Esso si
applica nei sottoindicati mestieri in cui si
........... la
materia prima
legno o agglomerati di legno con
leganti vari (cemento,
magnesite, resine, etc.):
- bigonciai, bottai, mastellai, tinai;
- carpentieri;
- carradori, fabbricanti di carrozzerie,
carri e carrozze;
- cassai e cassettai, imballaggi e cesti in
legno, ghiacciaie, cestai,
cestinai e stuolai, pallets e contenitori;
- corniciai;
- costruttore di barche e battelli,
carpentieri navali, calafati e
modellisti navali;
- doratori di oggetti in legno e decoratori
di fiori;
- ebanisti, mobilieri e stipettai,
falegnami, arredatori;
- produzione di forme per scarpe e zoccoli, giocattoli
in legno,
manichini di legno, fondi di calzature;
- intagliatori, intarsiatori e traforatori
di legno, restauratori del
mobile, scultori;
- fabbricanti di strumenti musicali in legno
e pianoforti;
- addobbatori e apparatori, tappezzieri
in stoffa, fabbricanti di
poltrone e trapunte, piumai e pennai,
materassai;
- laboratori, oggetti di paglia,
impagliatori di sedie e fiaschi;
- oggetti di rafia, fabbricanti di fiori
artificiali in legno, carta e
cartapesta;
- laboratori di pipe;
- laboratori di racchette, slitte, sci,
articoli sportivi in genere,
stecche da biliardo e lucidatori in legno;
- modellisti in legno;
- sediai e fustai;
- articoli
casalinghi, articoli da disegno
e didattici, articoli
igienico-sanitari, fabbricanti utensili in
legno, manufatti in legno in
genere;
- bastoni e aste dorate e comuni, tornitori
in legno, scope;
- manici da frusta;
- case prefabbricate in legno;
- infissi e ferramenti, avvolgibili;
- oggetti
di sughero, granulati e agglomerati di sughero, sughero in
plance, trucciolai comuni e da spumante;
- sugheraccio, sugherone, tacchi, tranciali;
- segherie, segagione legna e taglialegna;
- cartelloni stradali, pittori letteristi;
- allestimenti in genere, allestitori di
scene;
- mobili
imbottiti in genere, mobili arredamenti vari, mobili
e
articoli vari di arredamento in giunco e in
vimini;
- nobilitazione pannelli, truciolari,
compensati e affini;
- paniforti, pannelli di fibra, di lana di legno, di truciolare;
agglomerati di legno con leganti vari;
- pavimenti in legno e relativa posa in
opera;
- trattamento e conservazione del legno.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente
contratto le imprese
artigiane ai
sensi della legge n. 443/85 del settore
boschivo, escluse
quelle
inquadrate nel settore agricolo.
Parte I
- PARTE COMUNE
Art. 1
- Relazioni sindacali.
Premesso che
non sono in alcun modo poste in discussione
l'autonomia
dell'attività imprenditoriale artigiana e le
rispettive e distinte
responsabilità di
scelta e di decisione degli imprenditori artigiani,
delle loro
organizzazioni e dei
sindacati dei lavoratori, le parti,
valutata l'importanza dello sviluppo
dell'imprenditoria artigiana del
settore
del legno-arredamento nell'economia generale del Paese, concordano
di attivare
a livello nazionale e regionale un
sistema di rapporti
sindacali
che consenta una più approfondita conoscenza delle problematiche
del settore.
Tale sistema è
finalizzato al raggiungimento di più
consistenti e qualificati livelli occupazionali,
attraverso lo sviluppo
delle imprese
artigiane anche mediante l'acquisizione di tecnologie più
avanzate
e il consolidamento delle strutture produttive.
Le parti
intendono confermare la validità
del sistema di
relazioni
sindacali definito
dagli accordi
interconfederali in vigore
e dalla
specifica
normativa del CCNL.
Pertanto le
parti convengono sull'integrale recepimento dell'Accordo
interconfederale
del 21.7.88.
RELAZIONI
SINDACALI
Confartigianato,
CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di
realizzare
gli impegni
congiuntamente assunti nell'Accordo interconfederale del
27.2.87 nei termini di cui alla PREMESSA dello
stesso Accordo, concordano
sull'individuazione
di specifici strumenti e metodologie di confronti fra
Confederazioni Artigiane
e Organizzazioni Sindacali per
una gestione
congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle
innovazioni e dai
mutamenti
economici e sociali.
Le parti
ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello
nazionale, sugli
argomenti già delineati
nell'Accordo del 27.2.87
(previdenza, assistenza sanitaria,
politica fiscale, credito,
finanziamenti pubblici)
costituiscono una parte
fondamentale e
qualificante
di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari
livelli,
e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del
raccordo tra i momenti di
confronto e di auspicabili
convergenze a
livello nazionale, e i
momenti dell'articolazione del
rapporto sul
territorio, di cui
agli articoli seguenti,
le parti
convengono su
un sistema complessivo di confronto articolato a livello
nazionale e
regionale, con suscettibilità di un ulteriore articolazione
subregionale
definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso,
le parti concordano di concretizzare il
momento delle
relazioni
a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati
conoscitivi sul ruolo produttivo e
occupazionale dell'artigianato, nonché sulle
sue possibilità di sviluppo,
raccolti dagli osservatori previsti dalla
legge e dai CCNL;
b) la
promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo
propositivo
verso le istituzioni
e il legislatore in materia
di
occupazione e mercato del lavoro per
coniugare flessibilità e dinamismo
del
sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle
sedi di governo locale del mercato del
lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno
della politica nazionale
e
comunitaria
di sviluppo dell'artigianato per
la valorizzazione della
rappresentanza dell'associazionismo
dell'imprenditoria artigiana e del
lavoro dipendente nelle varie sedi
istituzionali;
d) la ricerca di
modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con
particolare riferimento ai problemi delle
imprese minori, necessitate più
delle
altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi
alle
frequenti fluttuazioni dei cicli
economici anche al
fine di
ricercare,
da parte delle imprese le
condizioni per il rispetto delle
norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la
definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno,
congiuntamente definite,
utilizzando in materia
dinamica risorse,
commesse, appalti pubblici e privati,
politica contrattuale;
f) la
promozione di iniziative congiunte atte
a sostenere quanto
comunemente concordato qualora sui temi sopra
indicati le parti realizzino
le auspicate convergenze.
Al fine
di verificare l'attuazione di quanto previsto
al presente
capitolo,
le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello
regionale le parti
instaureranno relazioni finalizzate
a
iniziative
analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e),
f), alla
realizzazione delle politiche per l'artigianato di
competenza
dell'ente regionale
e degli altri enti
pubblici territoriali, anche
attivando le
Commissioni bilaterali regionali previste nell'Accordo del
27.2.87.
Le Organizzazioni artigiane
Confartigianato, CNA, CASA,
CLAAI e le
Confederazioni
Sindacali CGIL, CISL e UIL, concordano sullo sviluppo di un
sistema articolato di relazioni sindacali, assumono
come imprescrivibile
punto di
partenza il riconoscimento delle rispettive strutture
di
rappresentanza
e organizzative.
In
attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali,
riconosciuti dalle OO.SS.
stipulanti, del presente Accordo,
intendendosi per queste ultime le
organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di
categoria,
su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese
artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al
comma precedente si istituiscono
sedi
permanenti di incontro
e confronto fra
le rispettive
rappresentanze delle parti.
2) Nelle
sedi indicate al punto 1) verranno
esaminati e possibilmente
risolte fra le rappresentanze sindacali dei
lavoratori e le organizzazioni
artigiane
firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali
controversie individuali o collettive,
che non abbiano trovato in
precedenza composizione.
3) Le
procedure di cui
ai commi precedenti si armonizzeranno con
l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei
settori
artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano
l'istituzione di un ulteriore livello di
contrattazione territoriale.
4) I
rappresentanti di cui al punto
1), anche qualora dipendenti di
imprese
artigiane, verranno messi in condizione di espletare il
loro
mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5).
Detti rappresentanti non potranno essere
scelti in imprese con meno di
5 dipendenti.
5) In
relazione ai punti
precedenti e a modifica
dell'Accordo del
21.12.83 tutte le imprese che rientrano
nella sfera di applicazione di
CCNL
dei settori artigiani che hanno
recepito il suddetto Accordo, a
partire dalla data del presente Accordo
accantoneranno in un fondo per le
attività di cui al comma 1 del punto 1) e
per quelle di cui al comma 2
dello stesso punto, delle quantità
retributive orarie per ogni dipendente
in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente e ai soli fini contabili dette
quantità saranno
ragguagliate rispettivamente:
- a
£. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza
(comma 1, punto 1).
- a £. 1.500 annue per dipendente per le
attività congiunte programmate
nelle sedi bilaterali (comma 2, punto 1).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza
contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1) saranno
determinati in sede di confronto
a
livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i
bacini
potranno essere individuati
dalla firma del presente Accordo
facendo riferimento agli ambiti
provinciali, ferma restando la successiva
verifica e armonizzazione a livello
regionale al massimo entro 1 anno.
7) Entro
il periodo massimo di 1 anno
dall'armonizzazione di cui al
punto precedente, sulla base delle presenti
intese, si procederà, sempre a
livello
regionale, a una
verifica per garantire
l'unicità della
rappresentanza dei lavoratori.
A
partire dall'entrata in
vigore del presente
Accordo e fino
all'armonizzazione suddetta non si procederà
all'elezione di delegati
in aziende diverse da quelle dove
attualmente esistono; per quelle dove
esistono restano in vigore i contratti e
gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e
permanente rispetto dello
spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i
lavoratori
dipendenti previste dal CCNL artigiani.
Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e
le OO.AA. esamineranno, in
sede
conciliativa, il provvedimento
di risoluzione del rapporto
di
lavoro
dei rappresentanti sindacati
qualora gli stessi siano
stati
individuati tra lavoratori dipendenti da
imprese artigiane.
Il
tentativo di conciliazione dovrà avvenire
entro 5 giorni
dal
ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora
ciò non avvenga
per assenza delle OO.SS. il provvedimento
diverrà
esecutivo; analogamente l'assenza delle OO.AA. comporterà la
revoca del provvedimento.
9) I
rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, comunque espressi, durano
in
carica
almeno 1 anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che
li hanno
riconosciuti.
10) Con
il presente Accordo non si è
inteso apportare modifiche alla
normativa vigente in materia - legge n.
300/70 - legge n. 604/66 - legge
n. 533/73 e agli artt. 2118 e 2119 C.C.
Dichiarazione
a verbale del Ministro.
Il ministro
dichiara che l'Accordo prevede
che le
OO.SS. definiscano
autonomamente
il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione
a verbale di CISL e UIL.
CISL e
UIL dichiarano che, per loro
autonoma scelta, i rappresentanti
sindacali di
cui al punto 1), qualora fossero
dipendenti di aziende
artigiane
associate alle OO.AA. firmatarie del presente Accordo, data la
peculiarità e
la dimensione dell'attività produttiva artigiana
eserciteranno il
loro mandato in via continuativa. In
questo caso, le
strutture CISL
e UIL presenteranno alle
aziende interessate e,
per
conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per
tutta la durata del
mandato
ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Durante tale
periodo di aspettativa
al lavoratore interessato
sarà
comunque garantita la conservazione del posto di
lavoro e i trattamenti
previsti
dai commi 3 e 4 dell'art. 31 della legge n. 300/70 - Statuto dei
diritti
dei lavoratori.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI
prendono atto di
tale
dichiarazione.
Dichiarazione
a verbale della CGIL.
La CGIL
dichiara che procederà
a designare ai
livelli previsti e
congiuntamente
alle altre OO.SS. i propri rappresentanti.
Dato che l'Accordo prevede che i rappresentanti
possono essere lavoratori
dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno
scelti tra questi e
che i
loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane
del
bacino
elettorale interessato.
La CGIL
definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte
e le
entità
della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OO.AA.
ne prendono atto
per gli ambiti contrattuali e
di legge
competenti.
PROTOCOLLO
PER IL REGOLAMENTO DEL FONDO
1) Ai fini della gestione dell'accantonamento
e della ripartizione delle
risorse di cui al punto 5) del presente
Accordo interconfederale viene
costituito un fondo regionale gestito dalle
OO.AA. e controllato dalle
OO.SS.
2) Le
imprese verseranno le quote al fondo di cui al punto precedente
attraverso l'INPS e secondo modalità
previste nella specifica convenzione.
3) In carenza di attivazione della specifica
convenzione INPS entro il
31.7.89,
il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese
artigiane al Fondo regionale.
4) Le
parti in sede regionale, in caso di mancato
funzionamento del
meccanismo
di prelievo INPS e in caso di
costituzione e funzionamento
dell'Ente bilaterale, possono definire
modalità equivalenti e sostitutive
di quanto stabilito ai punti precedenti.
5) Le
parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza
dei dati relativi ai versamenti di cui
sopra.
6) Il fondo regionale provvederà alla
ripartizione degli accantonamenti
tra
i bacini, individuati
congiuntamente ai sensi del punto 6)
del
presente
Accordo interconfederale entro
30 giorni dalla
data
dell'effettivo versamento.
7) Il fondo regionale contabilizza le quote
per bacino di appartenenza e
per settore merceologico.
8) Il
fondo regionale comunque invia alle organizzazioni nazionali
stipulati i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9) Le parti in sede regionale si incontreranno
periodicamente e comunque
la prima volta in data utile al decollo
della ripartizione iniziale delle
risorse accantonate per valutare la congruità
della distribuzione delle
risorse stesse ai bacini individuati e ai
soggetti interessati designati
dalla
OO.SS. e previsti al punto 1),
ai fini del funzionamento degli
stessi.
A livello regionale, per particolari motivi
congiuntamente definiti, le
stesse
parti possono decidere modalità
di ripartizione delle risorse
che adeguino il criterio della provenienza
territoriale.
10) L'erogazione sarà effettuata ai soggetti
interessati, in base alle
designazioni che saranno comunicate dalle
OO.SS. firmatarie alle OO.AA.
firmatarie.
11) A livello regionale le parti esamineranno i
programmi congiuntamente
elaborati nelle sedi bilaterali di
confronto di cui al punto 1), comma 2,
del presente Accordo interconfederale al
fine di rendere disponibili le
risorse necessarie.
12) Per
l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti
nello spirito degli impegni assunti nella
1a parte dell'Accordo, saranno
utilizzate
le risorse come specificamente indicato al punto 5)
dello
stesso.
13) Nella fase intermedia prevista dal comma 1
del punto 7), resta inteso
che le imprese artigiane nelle quali già
esiste il delegato di impresa non
concorreranno alla costituzione del fondo.
Pertanto
le imprese in questione recupereranno, a carico del fondo stesso,
quanto
versato.
Nota a
verbale.
CGIL, CISL e UIL confermano che, con il presente
Accordo, non si è voluto
innovare
il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie
sui diritti
sindacali.
La
Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a
verbale.
Sono tenute
all'applicazione della normativa
sulle rappresentanze
sindacali di bacino, prevista dal presente Accordo,
tutte le imprese non
rientranti nella sfera d'applicazione del titolo III
della legge 20.5.70
n. 300.
Norma
transitoria.
In relazione
al punto 7 dell'Accordo interconfederale 21.7.88,
parte
relativa ai
rappresentanti sindacali di
bacino, non saranno
eletti
delegati nelle
imprese nelle quali essi
non esistessero al
momento
dell'entrata
in vigore dell'Accordo stesso.
Nelle imprese dove i delegati esistevano già alla
data del 21.7.88, sino
all'armonizzazione prevista nell'indicato punto
7) varrà la
seguente
normativa.
Sul
monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore
lavorative
per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si
decide l'utilizzazione diretta delle somme accantonate
da parte del
delegato d'impresa per una migliore tutela degli
interessi dei lavoratori
dipendenti dell'azienda stessa e per un
migliore collegamento con
il
datore di
lavoro, ovvero l'utilizzazione ai fini mutualistici attraverso
gli
enti bilaterali.
In attuazione
di quanto sopra e tenuto conto
che l'applicazione dei 2
sistemi
comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese e
a beneficio di lavoratori in relazione alle
opzioni esercitate, ove sia
eletto
il delegato l'accantonamento di cui al comma 3 sarà utilizzato:
- per quanto riguarda le organizzazioni che
optano per l'utilizzazione
a
fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli
Enti bilaterali o in loro assenza tramite le
organizzazioni territoriali
delle parti stipulanti (opzione
Confartigianato);
- per
quanto riguarda le
organizzazioni che optano per
l'attuazione
diretta, le imprese ad esse aderenti
verseranno direttamente al delegato
sotto forma di monte ore a sua disposizione
per lo svolgimento delle sue
funzioni (opzione CNA, CASA e CLAAI).
Le
OO.SS.LL. convengono sulle opzioni sopra indicate.
Nota a
verbale.
La
suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8
a 15 dipendenti
compresi gli apprendisti. Sono fatti salvi
gli accordi
esistenti
a livello territoriale.
I versamenti
per l'attività del
delegato d'impresa, sino
alla sua
decadenza, non
si cumulerà con quello del
rappresentante sindacale di
bacino. Pertanto le imprese in questione
recupereranno dal Fondo quanto
versato per
il rappresentante di bacino
(punto 13 del Regolamento del
Fondo).
Le Confederazioni Artigiane e le
OO.SS. stipulanti, intendendosi per
queste ultime
le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive
federazioni
di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo
economico svolto
dal comparto artigiano, e al fine di
salvaguardare il
patrimonio di
professionalità di lavoro
dipendente e imprenditoriale,
indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività,
date le
specificità che
connotano le imprese
artigiane, convengono
sull'individuazione di
soluzioni che, a sostegno
del sistema impresa,
comportano benefici
per i lavoratori
dipendenti e gli
imprenditori
artigiani.
A tal
fine si conviene quanto segue:
1) Allo
scopo di contribuire
alla salvaguardia del patrimonio
di
professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese
artigiane,
le parti istituiranno al livello regionale
un fondo
intercategoriale.
2) Il fondo di cui al punto 1) sarà gestito
in maniera paritetica dalle
articolazioni regionali delle OO.AA. e
dalle OO.SS. firmatarie, le quali
entro il 30.10.89
in un apposito incontro definiranno
le norme di
funzionamento e gli organi di gestione del
fondo medesimo.
3) Il fondo regionale provvederà ad erogare
provvidenze per il sostegno
al
reddito dei lavoratori delle imprese interessate da
sospensioni
temporanee
delle attività causate
da eventi di
forza maggiore,
indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, secondo i criteri e le
modalità indicati ai punti 7), 9), 11),
12).
4) Il fondo regionale provvederà inoltre ad
erogare prestazioni per gli
imprenditori artigiani e per il sostegno
all'impresa, secondo i criteri e
le modalità di cui al punto 16), comma 2.
5) Fermo restando gli scopi solidaristici
generali, le parti stipulanti
a
livello regionale, laddove ne
ravvedano l'esigenza e le condizioni,
potranno concordare eventuali articolazioni
sub-regionali del fondo.
6) La presente normativa si applica ai settori
coperti da CCNL artigiani
stipulati,
ai sensi dell'Accordo interconfederale del 21.12.83, dalle
Organizzazioni firmatarie del presente
Accordo, ad esclusione
dell'edilizia, dell'autotrasporto e della
panificazione.
7) Ferma restando l'esclusione di crisi
congiunturali anche temporanee,
a
titolo esemplificativo gli eventi che potranno dare luogo
alle
prestazioni del fondo di cui al punto
2) andranno individuati tra i
seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che
provochino danni documentati tali
da richiedere la sospensione delle
attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle
fonti energetiche causata
da
fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute
a
fattori e soggetti esterni non legati al
sistema economico produttivo e di
mercato.
In
via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare
ulteriori
eventi assimilabili per natura
ed entità a quelli sopra
elencati.
8) In
caso di articolazione sub-regionale del
fondo per aree
di
produzione omogenea, ad eccezione di quanto
previsto al punto 7), le parti
potranno
individuare eventi diversi
da quelli sopra
indicati,
compatibilmente con le disponibilità
economiche.
9) In
ogni caso, per tutti gli eventi considerati, la durata
degli
interventi del fondo sarà limitata. Tale
durata, nonché l'entità degli
interventi saranno stabilite dalle
parti regionali in
apposito
regolamento.
10) Il
fondo si darà le articolazioni operative al fine
di garantire
rapidità e funzionalità degli interventi.
11) Per ogni fondo verrà istituita una
Commissione permanente paritetica,
che
esaminerà in tempi rapidi le domande
di intervento delle imprese
interessate valutando la conformità degli
eventi denunciati e dei loro
effetti, alle finalità per cui il fondo è
costituito.
12) Le
provvidenze verranno erogate dal
fondo all'impresa, e tramite
quest'ultima ai lavoratori interessati.
13) La
gestione del fondo
predisporrà gli opportuni
strumenti di
rendicontazione per controllare l'avvenuta
erogazione ai soggetti
interessati.
14) Entro il 30.9.89 sarà istituita una Commissione
Nazionale Paritetica
che,
entro il 15.11.89, valuterà i problemi di carattere contributivo,
relativi
alle attività di sostegno del
fondo e diramerà alle
parti
regionali le indicazioni necessarie.
Tale
commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui
ai punti
19),
20) e fornirà indicazioni per
il superamento di
eventuali
controversie interpretative che si
manifestassero a livello
territoriale.
15) Le imprese dei settori interessati dovranno
contribuire al fondo con
una quantità pari a 10 ore annue di
retribuzione contrattuale (paga base e
contingenza per dipendente, di cui
rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte
in capitoli di bilancio separati già
richiamati al punto 3) e al punto 4).
La
retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al fondo è
quella prevista dal CCNL di appartenenza
per l'operaio specializzato.
16) Le
8 ore di cui al punto precedente
saranno quindi destinate agli
interventi di sostegno al reddito dei
lavoratori.
Le
2 ore saranno destinate ad
interventi per gli artigiani e per il
sostegno alle imprese che, a titolo
esemplificativo, saranno:
- il ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività
produttiva dovute a
fattori e soggetti esterni per la modifica
dei processi sia tecnologici
che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali attività
formative, di diffusione
delle
tecnologie, ecc.
17) Il
fondo potrà essere
accantonato presso gli
Enti bilaterali
regionali.
18) Le
provvidenze del fondo saranno riservate alle imprese che abbiano
adempiuto
agli obblighi previsti dal presente contratto e alle
norme
previste dai regolamenti localmente definiti.
19) Una quantità pari al 7% degli accantonamenti
regionali, relativi alle
prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà
destinata a un fondo nazionale
di compensazione suddiviso nei 2 capitoli
separati (lavoratori dipendenti,
artigiani)
gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione e il
funzionamento del predetto fondo
nazionale saranno assicurati dalla
Commissione di cui al punto 14).
20) A
carico del fondo regionale potranno essere
stipulate forme di
assicurazione volte a garantire la
continuità degli interventi, secondo
gli orientamenti espressi dalla Commissione
di cui al punto 14).
21) A livello regionale, le parti valuteranno la
consistenza di eventuali
residui di gestione, al fine di concordare
utilizzi aggiuntivi.
22) In sede regionale, le parti potranno altresì
attivarsi congiuntamente
nei
confronti degli Enti pubblici,
per interventi a sostegno
delle
finalità per cui il fondo è costituito,
fermo restando quanto previsto in
termini di gestione al punto 2).
23) I
versamenti annuali di cui al
punto 15) avverranno entro il
15
luglio di ciascun anno e saranno calcolati
moltiplicando il numero dei
lavoratori dipendenti occupati al 30 giugno
dello stesso anno nell'impresa
artigiana per le 10 ore previste, calcolate
secondo quanto previsto al
punto 15), ultimo comma.
Il
primo di tali versamenti che si
riferirà al 1989, sarà effettuato
entro
il 31.12.89 e sarà riferito, con
i criteri di cui sopra, al
numero dei lavoratori dipendenti in forza
al 30.10.89.
24) Il
fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al
punto 14) del presente Accordo i dati
relativi ai rendiconti annuali di
bilancio.
A tal fine provvederà a una contabilizzazione per categorie
contrattuali e per aree territoriali.
25) Nel caso di fondi bilaterali esistenti, per
finalità affini a quelle
previste dal presente Accordo, le parti
regionali si incontreranno per
stabilire - ove vi siano rilevanti
differenze negli oneri, e nella qualità
delle
provvidenze, e tenendo conto
delle esperienze acquisite - le
eventuali modalità di armonizzazione con il
fondo di cui al punto 1).
26) Nel
caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula
del presente Accordo e che modifichino le
materie ad esse trattate, le
parti firmatarie a livello nazionale si
incontreranno per gli opportuni
adeguamenti.
27) Le erogazioni del fondo regionale di cui al
punto 3) hanno carattere
di provvidenze. Esse impegnano
il solo fondo a intervenire per i casi
indicati, e nelle modalità concordate, nel
limite delle sue disponibilità
economiche ed escludono pertanto qualsiasi
diritto del singolo lavoratore,
nei confronti dell'impresa, salvo quanto
disposto ai punti 12) e 13).
Non
si intende inoltre modificare direttamente o
indirettamente col
presente
Accordo, le normative contrattuali e di legge relative alla
disciplina dei licenziamenti individuali e
collettivi.
OCCUPAZIONE
FEMMINILE
Le parti si incontreranno a livello regionale
e/o territoriale al fine di
sperimentare azioni
positive. A tale scopo saranno
costituiti comitati
paritetici regionali
e/o territoriali tra
OO.SS. e OO.AA.
per la
progettazione
e realizzazione delle suddette iniziative anche utilizzando
le
risorse dei vari enti pubblici.
TUTELA
DEI TOSSICODIPENDENTI
1) Le parti si incontreranno almeno
annualmente a livello regionale allo
scopo
di individuare le
realtà ove costituire comitati
bilaterali
territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i
soggetti
interessati a stati di tossicodipendenza, in
materia di accesso ai servizi
socio-sanitari e inserimento/mantenimento
nella realtà produttiva.
1.1 Tali
comitati territoriali si
avvarranno del contributo
delle
strutture pubbliche e delle comunità
terapeutiche di provata e condivisa
esperienza.
1.2 Le parti a livello regionale e/o
territoriale esamineranno la
possibilità
di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla
realtà
delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti
Locali.
2) Ai
lavoratori tossicodipendenti,
che si inseriscano in
progetti
riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispondano ai
requisiti di cui al punto 1.1. qualora si
rendesse necessario, va concessa
l'aspettativa non retribuita comunque
non influente ai
fini
dell'anzianità, per un periodo ritenuto
congruo dalle suddette strutture,
in aggiunta al periodo di comporto.
2.1 L'aspettativa di cui sopra è concessa
su certificazione periodica
delle strutture terapeutiche tenendo conto
delle esigenze aziendali in
ragione della loro specificità.
2.2 Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza a
imprese artigiane, che
siano
nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle
strutture
terapeutiche di cui al punto 2.1 che ne certificheranno la
necessità,
potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
3) Ai
lavoratori, qualora genitori o
tutori di tossicodipendenti in
comprovata terapia presso centri pubblici e
privati di cui al punto 1.1
per il periodo di sostegno, espressamente
richiesto dalla terapia stessa,
potranno
essere accordati, tenendo conto delle esigenze
produttive,
permessi non retribuiti o orari particolari.
4) I
comitati bilaterali di cui al
punto 1), su segnalazione delle
strutture
terapeutiche si adopereranno per portare a conoscenza delle
imprese
artigiane le esigenze
di reinserimento lavorativo di
tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere
volontaristicamente nel senso auspicato.
5) Nell'ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i
lavoratori
interessati potranno essere sostituiti
per il periodo di
assenza dall'impresa utilizzando contratti a
tempo determinato ai sensi
dell'art. 23, legge n. 56/87.
LAVORATORI
INABILI
Le parti
si incontreranno almeno
annualmente, a livello regionale e/o
territoriale, per
valutare congiuntamente i
dati in loro
possesso
sull'entità
e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle
imprese artigiane,
e per esaminare i problemi
incontrati nel loro
inserimento.
In tali
sedi le OO.AA. e le OO.SS., esamineranno le possibili soluzioni
atte a
risolvere i problemi
comunemente riscontrati e
per creare
condizioni
più favorevoli per i soggetti interessati, e per le imprese in
cui
essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la
consulenza e gli interventi di
strutture
pubbliche e associazioni di invalidi.
MERCATO
DEL LAVORO
Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni
dei lavoratori, si danno
atto del comune intento di pervenire a un sistema
di gestione del Mercato
del Lavoro,
basato sul metodo
del confronto e della
contrattazione
attuando
nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva.
In particolare, confermano la validità
dell'Accordo interconfederale del
27.2.87, nelle
parti riguardanti il Mercato del Lavoro, in quanto esso
costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra
diversi istituti
operanti
nel settore.
In relazione alle innovazioni legislative
intervenute dopo la stipula del
citato Accordo, in particolare, la legge n. 56/87,
le parti ritengono di
dover assumere,
nei confronti del
legislatore, un ruolo
critico e
propositivo, volto anche ad ottenere le opportune
modifiche all'impianto
legislativo, in
base a una più attenta
valutazione delle reciproche
esigenze
e delle particolarità delle imprese artigiane.
Le parti
sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione
degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe
dar luogo a situazioni
indesiderate, soprattutto
in relazione all'età in cui il periodo
di
apprendimento
andrebbe a concludersi.
Riguardo all'apprendistato, e alla legge n.
56/87, la verifica
dovrà
tenere
conto di 3 fattori essenziali:
- la ricerca comune di un nuovo assetto
legislativo;
- l'individuazione di
alcune figure professionali, limitate e
selezionate, per cui può essere
ipotizzabile l'apertura di ulteriori
opportunità formative;
- la verifica, da compiersi a livello
categoriale e/o territoriale,
delle
effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di
apprendisti
nel Mercato del Lavoro.
Le parti
ritengono pertanto che
la presenza delle
3 condizioni
sopraindicate
consente la ricerca di percorsi sperimentali.
Il presente Accordo interconfederale ha durata
triennale. Esso s'intende
tacitamente
rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6
mesi
della scadenza.
L'Accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività,
pertanto, nelle more
della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà
essere sostituito da un
nuovo
Accordo.
Roma 21
luglio 1988
Sottoscritto
nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso
il
CNEL.
ALLEGATO
Le parti,
all'atto della firma dell'Accordo interconfederale siglato in
data 21.7.88,
dichiarano che interverranno congiuntamente
presso il
Ministro del Lavoro - che ha già dichiarato una
propria disponibilità di
massima -
affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri
interessati -
in via amministrativa ogni
normativa utile a
rendere
efficace
l'Accordo per tutte le imprese artigiane.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE
21
LUGLIO 1988
Le parti
nazionali, firmatarie del
presente Accordo, convengono
di
ritrovarsi entro 1 mese per procedere alla definizione
di un Regolamento
applicativo
del presente Accordo.
Le parti
potranno valutare, in tale sede,
i criteri regolamentari di
carattere attuativo
anche in ordine ad
eventuali peculiari situazioni
territoriali,
ferme restando le norme pattizie sottoscritte.
Art. 2
- Sistemi dei rapporti sindacali.
OSSERVATORI
Le Associazioni artigiane e la FeNEAL -
FILCA - FILLEA, nell'intento
comune di
favorire lo sviluppo
di un corretto sistema
di rapporti
sindacali, convengono
di costituire, a livello
nazionale e regionale,
degli
osservatori di settore.
Compiti
degli Osservatori sono:
- l'acquisizione delle informazioni
relative ai progetti e alle scelte
di politica economica attinenti al comparto
legno e arredamento;
- l'acquisizione di dati sull'andamento del
mercato del lavoro e sui
flussi occupazionali;
- la
valutazione e lo
studio di progetti volti a
migliorare la
qualificazione e la formazione
professionale. In tema di
formazione
professionale, gli Osservatori svolgeranno
compiti di coordinamento e di
indirizzo delle esperienze territoriali;
- l'esame
delle prospettive e dei problemi
relativi ai processi di
innovazione tecnologica.
Allo
scopo di ampliare il flusso delle informazioni di cui sopra, le parti
potranno attivare
adeguati rapporti nei confronti
di Enti Pubblici,
Istituti di
ricerca pubblici e
privati, ecc., anche
attraverso
convenzioni.
Gli Osservatori
sono composti da rappresentanti
designati da ciascuna
delle
parti.
Gli Osservatori si riuniscono periodicamente in relazione ai
loro
programmi
di attività o su richiesta di una delle parti.
Le parti
convengono di ricercare collegamenti tra
il sistema degli
Osservatori regionali
di settore e l'Osservatorio nazionale di settore
- OLMA
- anche per
razionalizzare gli ambiti di
intervento e per
omogeneizzare
l'attività di monitoraggio.
COMITATO
PARITETICO NAZIONALE
Per contribuire a dare rilievo
al settore del
legno-arredamento,
caratterizzato
da una larga presenza dell'artigianato, nei confronti delle
Istituzioni
e degli Enti preposti, per le materie di comune interesse e in
relazione ai
lavori e alle
conclusioni operative fornite
dagli
Osservatori,
viene istituito il Comitato Paritetico Nazionale.
Tale Comitato
ha il compito di promuovere
iniziative individuate dalle
parti
per lo sviluppo e qualificazione del settore.
Il Comitato
è costituito in forma paritetica e si doterà di un apposito
regolamento.
Il
Comitato non è, in ogni caso, sede negoziale.
MOBILITÀ
Le parti,
anche in relazione
a quanto previsto
negli accordi
interconfederali, concordano
sull'impegno a confrontarsi a livello
nazionale e
regionale in merito alle
tematiche dell'occupazione, ai
problemi
delle mobilità nell'ambito delle aree produttive e fra i comparti
in esse
presenti.
Art. 3
- Struttura della contrattazione.
Le parti
recepiscono l'Accordo
interconfederale sottoscritto in
data
3.8.92 e
3.12.92. In particolare
per quanto attiene
al sistema
contrattuale,
ribadiscono i seguenti principi:
- non ripetitività allo stesso titolo degli
argomenti già trattati;
- esclusività di alcune materie per soggetto
e livello;
- possibilità di delega su alcune materie ad
altri soggetti e livelli.
LIVELLO
NAZIONALE DI CATEGORIA
Al livello
contrattuale nazionale di
categoria spetta il
compito di
trattare le
materie specifiche di
settore e definire
i contratti
collettivi
dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale
di categoria tratta per
ognuno
dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie
da rinviare o
rimettere alle strutture
regionali di
categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normativa sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei CCNL;
- costituzione di eventuali fondi di
categoria.
Di
norma i CCNL stipulati a tale livello hanno durata di 4 anni.
LIVELLO
DECENTRATO DI CATEGORIA
La titolarità unica contrattuale a livello
decentrato di categoria spetta
alle
organizzazioni regionali di categoria.
Tale
livello contrattuale ha il compito di applicare il CCNL, per le parti
ad esso
demandate, alle realtà regionali e definire un livello salariale
regionale che
tenga conto della
situazione del sistema
artigiano
regionale,
rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In
presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di
settore,
su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della
titolarità
contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture
territoriali, ferma
restando la validità
regionale degli accordi
raggiunti.
Ove a
livello di territorio emergano particolari problemi di
carattere
locale non
previsti dal Contratto regionale Integrativo
vigente, la
relativa trattativa, anche su istanza delle strutture
territoriali, sarà
assunta dalle strutture regionali o delegata alle
strutture territoriali
interessate.
Le
parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano
avviate
in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza del CCNL.
PROCEDURE
E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI NEGOZIATI
LIVELLO
NAZIONALE DI CATEGORIA
Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del
contratto nazionale non
oltre i
6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la
sua
validità fino alla data di scadenza prevista.
La piattaforma per il rinnovo del contratto
deve essere inviata almeno 5
mesi e
mezzo prima della scadenza prevista.
Entro 15
giorni dall'invio della
piattaforma si terrà un incontro
di
illustrazione della
stessa e di fissazione della data
di apertura del
negoziato
che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione
della
piattaforma.
A partire dalla data di apertura del negoziato
le parti hanno 5 mesi di
tempo
per trovare un Accordo sostitutivo del precedente.
Trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente
soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo
per concludere
il negoziato
ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni
nazionali.
Trascorsi ulteriori
15 giorni senza aver trovato un
accordo, le parti
convengono che si richiederà l'intervento di mediazione
del Ministro del
Lavoro.
Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta.
Trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della
richiesta di intervento
del Ministro
senza che l'intervento abbia
avuto inizio, le parti si
ritengono
libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti
convengono che i termini sopra
indicati sono sospesi per
il
periodo
1-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie
il presente Accordo non
partecipi, nel
rispetto delle procedure e dei
tempi convenuti, allo
svolgimento
dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi
raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo
contrattuale sia inviata
dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale
accordo non prevederà
alcun riconoscimento salariale del periodo di
ritardo nella presentazione
della piattaforma
(ad eccezione dell'indennità di vacanza
contrattuale,
ove spettante,
di cui al successivo titolo), nel caso
si determini un
periodo
di carenza.
Qualora, inviata
la piattaforma, non si
dia luogo all'apertura del
negoziato nei
tempi stabiliti da
parte delle Organizzazioni
imprenditoriali
artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento
salariale proporzionato al periodo di
ritardo nell'apertura delle
trattative,
nel caso si determini un periodo di carenza.
INDENNITÀ
DI VACANZA CONTRATTUALE
Dopo un
periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla
data di
scadenza del
CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali
si applica il
contratto medesimo non ancora rinnovato sarà
corrisposto, a partire dal
mese successivo ovvero dalla data di
presentazione delle piattaforme ove
successiva,
un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di
tale aumento sarà pari al 30% del tasso di
inflazione
programmato, applicato
ai minimi contrattuali vigenti, inclusa l'ex
indennità
di contingenza.
Dopo 6
mesi di vacanza contrattuale, detto importo
sarà pari al 50%
dell'inflazione
programmata. Dalla decorrenza dell'Accordo di rinnovo del
contratto l'indennità di vacanza contrattuale
cessa di essere erogata.
Tale
meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
LIVELLO
DECENTRATO DI CATEGORIA
La decorrenza
dei CCRIL cadrà
a metà della vigenza dei
CCNL di
riferimento.
La definizione dei CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti
procedure:
La piattaforma per il rinnovo del contratto
deve essere inviata almeno 4
mesi
prima della data di decorrenza.
Entro 15
giorni dall'invio della
piattaforma si terrà un incontro
di
illustrazione della
stessa e di fissazione della data
di apertura del
negoziato
che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione
della
piattaforma.
A partire dalla data di apertura del negoziato
le parti hanno 3 mesi di
tempo
per trovare un accordo.
Trascorso questo
tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente
soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo
per concludere
il
negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Categorie nazionali.
Trascorsi ulteriori
15 giorni senza aver trovato un
accordo, le parti
convengono che
si richiederà l'intervento di
mediazione dell'Assessore
Regionale al
Lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale
richiesta.
Trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della
richiesta di intervento
dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio,
le parti si
ritengono
libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti
convengono che i termini sopra
indicati sono sospesi per
il
periodo
1-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie
il presente Accordo non
partecipi, nel
rispetto delle procedure e dei
tempi convenuti, allo
svolgimento
dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi
raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo
contrattuale sia inviata
dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale
accordo non prevederà
alcun riconoscimento salariale del periodo di
ritardo nella presentazione
della
piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata
la piattaforma, non si
dia luogo all'apertura del
negoziato nei
tempi stabiliti da
parte delle Organizzazioni
imprenditoriali
artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento
salariale proporzionato al periodo di
ritardo nell'apertura delle
trattative,
nel caso si determini un periodo di carenza.
Dopo 4
mesi dalla data di decorrenza dei CCRIL, nel caso in cui, pur in
presenza di
piattaforma, non siano state
avviate le trattative,
ai
lavoratori interessati verrà comunque
corrisposto un incremento
retributivo
mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai CCNL, a titolo
di
acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.
INDICATORI
REGIONALI
In base
all'Accordo interconfederale del
3 agosto-3 dicembre 1992,
a
livello regionale, le parti valuteranno le prospettive future
dell'andamento
del settore nella regione, anche alla luce di interventi e
di progetti
specifici per l'artigianato del legno-arredamento, tesi
ad
accrescere la
produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema
artigiano.
In questo
quadro, le Parti si danno atto che la struttura e la natura
degli eventuali
incrementi retributivi del 2° livello di contrattazione
sono definiti in coerenza con
quanto previsto dall'Accordo
interconfederale 3
agosto-3 dicembre 1992,
recepito nel Protocollo
generale 23.7.93,
e dall'art. 2 del DL 25.3.97 n. 67,
convertito nella
legge
23.5.97 n. 135.
A tal
fine dovrà altresì essere
orientata l'attività degli Osservatori
regionali
di settore, di cui all'art. 2 del presente CCNL, affinché, anche
in
collegamento con gli Enti Bilaterali regionali, possano essere raccolti
ed elaborati i dati utili alla lettura degli indicatori
individuati dalle
parti,
sempre a livello regionale.
Ai fini
della contrattazione regionale di 2° livello, le parti valutano
comunque utile la presa in considerazione
dell'andamento tendenziale del
settore
derivante dai seguenti indicatori:
- PIL
regionale e valore aggiunto per addetto (fonte: Istituto
G.
Tagliacarne);
- Andamento occupazionale (fonti: INPS,
EE.BB);
- Andamento del settore legno-arredamento in relazione alla
sua
concentrazione territoriale: numero e
variazioni delle imprese; numero e
variazione
degli addetti; andamento della media dimensionale delle
imprese;
quote di mercato, ecc. (fonti: INPS, CCIAA, OSSERVATORI
DI
SETTORE, ENTI SPECIALIZZATI RICONOSCIUTI
DALLE PARTI).
Un'apposita
sessione del Comitato Paritetico Nazionale, 6 mesi prima della
decorrenza dei
CCRIL, analizzerà la situazione
esistente nel settore,
soprattutto per
quanto attiene il sistema e gli
indicatori riguardanti
l'artigianato.
COSTITUZIONE DI
FONDI DI CATEGORIA
ALL'INTERNO DEGLI ENTI
BILATERALI
REGIONALI
Le parti
convengono di delegare al livello regionale la valutazione in
ordine all'opportunità di costituire, sempre a tale
livello regionale,
fondi
di categoria.
In ogni
caso, la costituzione dei suddetti fondi, da realizzare sulla base
di quanto convenuto nell'ambito della
contrattazione di 2° livello, dovrà
avvenire nel
pieno rispetto dei principi e
delle norme sancite negli
accordi
interconfederali vigenti in materia e recepiti dal presente CCNL.
Le parti convengono che l'eventuale
costituzione di fondi di categoria a
livello regionale,
non dovrà pregiudicare la regolamentazione degli
istituti contrattuali disciplinati nel vigente
CCNL. Gli accordi
costitutivi, statuti
e regolamenti di
tali fondi, dovranno
essere
comunicati preliminarmente alla firma alle
Organizzazioni firmatarie dei
CCNL
per le relative valutazioni
Art. 4
- Pari opportunità.
Le
parti convengono sull'opportunità di realizzare attività di studio e di
ricerca finalizzate
alla promozione di azioni positive
a favore del
personale
femminile.
In
relazione a quanto sopra le parti, a livello nazionale:
- seguiranno l'evoluzione della
legislazione italiana e comunitaria in
materia di pari opportunità;
- esamineranno l'andamento dell'occupazione
femminile sulla base dei
dati qualitativi e quantitativi disponibili
anche in sede di Osservatorio
Nazionale;
- individueranno azioni positive utili a rimuovere
eventuali ostacoli
che non consentano un'effettiva parità di
opportunità nel lavoro.
Art. 5
- Diritto di assemblea.
Vengono riconosciute a titolo di diritto di
assemblea 10 ore annue di
permessi retribuiti
per ogni lavoratore
dipendente, da usufruirsi
collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi
nell'ambito dell'orario di lavoro
e le
assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si
svolge di norma fuori dei locali dell'impresa ma, in
presenza di locali idonei, può svolgersi anche
all'interno previ accordi
tra
datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta
di convocazione di assemblea sarà presentata al datore
di
lavoro
con preavviso di 48 ore riducibili a 24 ore in caso di urgenza, con
l'indicazione
specifica dell'orario di svolgimento.
Art. 6
- Permessi retribuiti per cariche sindacali.
È stabilito
che per i dirigenti sindacali
facenti parte di organismi
direttivi provinciali, regionali o nazionali, verranno
concessi permessi
retribuiti
nella misura di 4 ore per dipendente con un minimo di 16 ore
annue.
Art. 7
- Delega sindacale.
Le Associazioni sindacali degli imprenditori
artigiani firmatarie del
presente CCNL
distribuiranno alle loro associate, il
modulo di delega
fornito
dalle OO.SS. di categoria territoriali.
Con la retribuzione del mese di ottobre di ogni
anno l'impresa provvederà
ad
inserire nella busta paga di tutti i dipendenti il modulo di delega per
la
riscossione dei contributi sindacali.
L'impresa opererà la trattenuta dei contributi
sindacali previo rilascio
della
delega individuale firmata dall'interessato.
La delega può essere revocata in qualsiasi
momento e il lavoratore potrà
rilasciarne
una nuova.
Art. 8
- Quota diffusione contratto.
Si conviene
che, al fine
di fornire copia del
CCNL ai lavoratori
dipendenti, le aziende effettueranno a ogni dipendente
non iscritto alle
OO.SS. e
per il quale non viene effettuata la trattenuta sindacale, una
ritenuta
pari a £. 40.000 in 2 rate pari a £. 20.000 ciascuna, la prima in
occasione
della corresponsione della 1a tranche 'una tantum' del mese
di
maggio
1998, la 2a in occasione della corresponsione della tranche di 'una
tantum'
del mese di ottobre 1998.
L'imprenditore verserà le somme corrispettive sul c/c
n. 10908 "Fondo
Contrattuale Artigiani Legno" presso la BNL Ag.
n. 11,
via Marsala 6,
Roma.
In relazione a quanto sopra disposto, le
aziende allegheranno al cedolino
paga
dei mesi precedenti le trattenute l'avviso seguente:
"Sulla base
delle intese intercorse in occasione del rinnovo del CCNL
Legno artigiani, si comunica che a tutti i
lavoratori, per i quali
non
viene effettuata
la trattenuta sindacale, che non ne
facciano espressa
rinuncia
per iscritto entro il termine perentorio di 10 gg. dalla data di
ritiro della
presente busta paga,
verrà effettuata una
trattenuta
straordinaria a
titolo di quota diffusione contratto di
£. 20.000 che
verrà versata sul conto corrente bancario
intestato a "Fondo Contrattuale
Artigiani
Legno".
Le
imprese, direttamente o tramite la propria organizzazione, si impegnano
a consegnare
ai lavoratori ai quali è stata effettuata la trattenuta di
cui
sopra copia del CCNL, che verrà fornita dalle OO.SS.
Le strutture
territoriali delle OO.AA., comunicheranno alle OO.SS. il
numero
dei lavoratori ai quali è stata effettuata la trattenuta tramite i
propri
uffici libri-paga.
Art. 9
- Tutela dei licenziamenti individuali.
Le parti, in attuazione della legge n. 108
dell'11.5.90, (Disciplina dei
licenziamenti individuali) esprimono la comune
volontà di applicare le
norme
in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali
vertenze
nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa,
utilizzando le
sedi permanenti istituite dall'Accordo
interconfederale-
intercategoriale del
21.7.88 o, nella fase di realizzazione
di queste,
attraverso
la costituzione di specifiche commissioni di conciliazione per
le quali
le parti si impegnano a designare i rispettivi componenti
a
livello
territoriale.
Art. 10
- Lavoratori studenti.
I
lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di
istruzione primaria, secondaria
e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque
abilitate
al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di
lavoro
che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e
non sono
obbligati a prestazioni di
lavoro straordinario o durante
i
riposi
settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli
universitari, che devono sostenere
prova
di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore
di lavoro potrà richiedere la
produzione delle certificazioni
necessarie
all'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 11
- Diritto allo studio.
Al fine
di contribuire al miglioramento
culturale e professionale dei
lavoratori,
le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai
commi successivi,
permessi retribuiti ai lavoratori
non in prova che
intendono
frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico
e
svolti presso istituti pubblici legalmente riconosciuti.
Tale norma
si applica nelle imprese che
occupano più di 5 dipendenti,
compresi
gli apprendisti. A tale scopo deve essere messo a disposizione un
ammontare di
ore retribuite conteggiate
aziendalmente nel triennio
e
corrispondenti
a 10 ore annue per ogni dipendente.
Il lavoratore potrà richiedere permessi
retribuiti per un massimo di 150
ore di un triennio, usufruibili anche in un solo
anno, sempreché il corso
al quale il lavoratore intende partecipare si
svolga per un numero di ore
doppie
di quelle richieste come permesso retribuito.
Potranno
contemporaneamente usufruire dei permessi retribuiti di cui sopra
escludendo
la contemporaneità di più lavoratori nelle aziende fino a 10
dipendenti,
2 lavoratori nelle azienda da 11 a 25 dipendenti, 3 lavoratori
nelle
aziende con più di 25 dipendenti.
In ogni
caso il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa
almeno 1 mese prima dell'inizio del corso
specificando il tipo di corso,
la durata,
l'istituto organizzatore.
Il lavoratore
dovrà fornire all'impresa un certificato di iscrizione al
corso e
successivamente i certificati
di frequenza mensile
con
l'indicazione
delle ore relative.
Nel caso
in cui il numero dei
richiedenti sia superiore
al limite
sopraindicato,
sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi
cadano in ore di sospensione
o
riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni
salariali
a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di
cui
al
presente articolo.
Per i lavoratori che frequentino i corsi per la
scuola d'obbligo il monte
ore
pro-capite previsto è di 200.
Art. 12
- Ambiente di lavoro.
Le parti,
anche in memoria con le vigenti disposizioni di legge in
materia,
rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nelle
quali si
svolge l'attività produttiva e
concordano sulla necessità di
eliminare i
fattori di rischio, pericolosità e/o nocività eventualmente
presenti
negli ambienti di lavoro.
Convengono pertanto di dare una regolamentazione
completa alla normativa
stabilita
dall'art. 9 della legge n. 300 del 20.5.70.
In conformità
ai criteri stabiliti dal citato articolo la rappresentanza
sindacale
aziendale svolge in particolare i seguenti compiti:
1°
controlla l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
e delle
malattie professionali;
2° propone la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione
di tutte le misure
idonee
a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
3° partecipa
agli accertamenti relativi
ai fattori di
rischio e/o
nocività;
4° individua con la direzione aziendale, ogni
qualvolta se ne ravvisi la
necessità l'intervento di un Ente pubblico
specializzato in medicina del
lavoro per
particolari indagine e accertamenti
in ordine ai
predetti
fattori
di rischio e/o nocività.
A tal
fine le Associazioni territoriali degli
Artigiani e della FLC
concorderanno un elenco di Enti pubblici
specializzati in medicina
del
lavoro fra i quali le RSA sceglieranno quello cui
affidare il compito di
procedere
alle indagini e agli accertamenti.
I medici e gli esperti incaricati delle
indagini e degli accertamenti di
cui si
tratta, sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di
produzione di
cui possono venire
a conoscenza nello
svolgimento
dell'incarico
loro affidato. Le modalità di attuazione degli interventi di
cui al punto B)
sopraindicati formeranno oggetto
di accordo fra
la
direzione
aziendale e la rappresentanza aziendale.
Gli oneri
derivanti dalle rilevazioni
concordate tra la
direzione
aziendale
e la RSA sono a carico dell'azienda e le loro risultanze saranno
poste a
disposizione delle 2 parti interessate che le esamineranno al fine
di
concordare l'adozione delle eventuali misure correttive, avuto riguardo
anche
ai tempi occorrenti.
È
prevista l'istituzione:
a) il
registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura
degli
enti di cui sopra e a disposizione della RSA
nel quale saranno annotati i
risultati delle rilevazioni effettuate dagli
enti stessi;
b) il
registro dei dati biostatici, tenuto e aggiornato a cura
degli
enti a disposizione della RSA nel quale
saranno annotati i dati statistici
delle
visite mediche e degli esami
periodici, nonché le assenze
per
infortunio e malattie professionali;
c) il
libretto sanitario e di rischio
individuale, depositato presso
l'azienda
e aggiornato dagli enti che
eseguono le visite mediche con
vincolo di segreto, in duplice copia, di cui
una consegnata al lavoratore,
in cui verranno registrati i dati analitici
concernenti:
- visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate per obbligo
di legge;
- visite di idoneità effettuate da enti
pubblici ai sensi dell'art. 5,
comma 3, della legge 20.5.70 n. 300;
- gli infortuni e le malattie professionali;
- visite mediche ed esami clinici
eventualmente effettuati in relazione
alle rilevazioni di cui al punto a).
In considerazione delle caratteristiche delle
aziende e allo scopo di
garantire l'attuazione completa e uniforme della
normativa prevista dal
presente
articolo, il registro dei dati ambientali biostatici, il libretto
sanitario
di rischio, possono anche essere elaborati di comune accordo tra
le
parti a livello territoriale, preferibilmente se regionale.
Fatto salvo
il rispetto del segreto industriale,
le aziende forniranno
alle
RSA l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni, quando queste
siano relative a malattie professionali e/o a
quelle per le quali vige
l'obbligo
delle visite mediche preventive e/o periodiche.
L'elenco
di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla data di stipula del
contratto
e verrà aggiornato con criteri indicati nel precedente capoverso
in caso
di modifica delle lavorazione che comportino l'impiego di nuove
sostanze.
Su richieste della RSA, finalizzata alla tutela
della salute, le aziende
forniranno informazioni, nella misura del
possibile, dettagliate, sulle
sostanze
che vengono impiegate nella lavorazione.
Le disposizioni di cui al presente articolo
saranno coordinate oltre che
con quelle
di eventuali accordi aziendali in materia, con le norme di
legge o
di altra natura
e comunque obbligatorie per le aziende,
disciplinanti in
tutto o in parte le stesse materie, con
particolare
riguardo
all'istituito servizio sanitario nazionale.
Nelle imprese
in cui, date le dimensioni,
non è
prevista la RSA
il
Rappresentante sindacale
come previsto dall'Accordo interconfederale
21.7.88, ai
sensi dell'art. 9 della
legge n. 300,
si rende parte
interessata
all'attuazione delle norme di cui ai n. 1 - 2 - 3 del punto A)
e in
questo caso le rimanenti norme del presente articolo sono demandate
alle
organizzazioni territoriali datoriali e dei lavoratori.
Negli incontri
previsti ai livelli
Regionale, Provinciale o
comprensoriale,
si procederà ad esami congiunti sui problemi dell'ambiente
di lavoro
in rapporto all'applicazione del dettato contrattuale, con
particolare attenzione ai problemi della rumorosità,
all'introduzione di
nuove tecnologie
e all'uso di nuove sostanze.
Art. 13
- Assunzione.
L'assunzione dei
dipendenti verrà effettuata
in conformità delle
disposizioni
di legge vigenti in materia di collocamento.
L'assunzione verrà
comunicata direttamente all'interessato
con lettera
nella
quale sarà specificato:
1) la data di assunzione;
2) la
categoria e il
livello retributivo di
assegnazione a norma
dell'art. 6 parte comune;
3) il trattamento economico;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
Per quanto
attiene all'assunzione a tempo determinato si fa riferimento
alla legge
18.4.62 n. 230 e successive
modificazioni nonché a
quanto
previsto
nel presente contratto.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà
presentare i seguenti
documenti:
- carta d'identità o documento equivalente;
- libretto di lavoro;
- codice individuale INPS se ne è in
possesso.
Art. 14
- Esclusione dalle quote di riserva.
Ai sensi
del comma 2
dell'art. 25 della legge n. 223/91,
non sono
computabili,
ai fini della determinazione della riserva:
- le
assunzioni dei lavoratori
cui sia assegnata
una qualifica
ricompresa nei livelli AS, A, B, C nonché D
a condizione che questi ultimi
abbiano già prestato attività presso imprese
del settore o che siano in
possesso di titolo di studio professionale
rilasciato da istituti o scuole
professionali attinente alle mansioni da
svolgere.
Sono comunque
esclusi i lavoratori assunti
da adibire a mansioni di
custodia,
fiducia e sicurezza.
I lavoratori assunti tra le categorie
riservatarie previste dal comma 5
dell'art.
25, legge n. 223/91, saranno computabili ai fini della copertura
dell'aliquota
di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25 citato, anche
quando
vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Art. 15
- Certificato di lavoro.
Di norma entro il giorno successivo
all'effettiva cessazione del rapporto
di lavoro,
l'azienda dovrà consegnare al lavoratore, che ne rilascerà
ricevuta,
i documenti di lavoro regolarmente aggiornati.
Ai sensi
dell'art. 2124 C.C. l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore,
all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro,
qualunque ne sia la
causa e
sempre che non
sia obbligatorio il libretto
di lavoro un
certificato con
l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore
stesso è
stato occupato alle sue
dipendenze e delle mansioni da
esso
esercitate.
Nel
caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare
I documenti dovrà rilasciare al lavoratore una
dichiarazione scritta che
serva
allo stesso di giustificazione.
Art. 16
- Donne e minori.
Per
l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme
di
legge.
Art. 17
- Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita
medica da parte del medico
di
fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.
Per le
visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle
vigenti disposizioni della legge 20.5.70 n. 300 e
successive integrazioni
legislative.
Art. 18
- Classificazione.
I
lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta da
6
livelli professionali.
L'inquadramento dei
lavoratori nei vari livelli professionali, previsti
dal presente
articolo, avviene sulla base di declaratorie generali, che
differenziano qualitativamente i livelli, e di esemplificazioni fornite
dai profili
professionali che indicano
genericamente alcune figure
professionali
appartenenti al singolo livello.
I requisiti
fondamentali derivanti dalle declaratorie e dai contenuti
professionali, specificati
nei profili consentono,
per analogia, di
inquadrare
le figure professionali non indicate nel testo.
La classificazione unica di cui sopra, mentre
determina comuni livelli di
retribuzione
minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione
ai singoli lavoratori dei trattamenti di
carattere normativo ed economico
(come ad esempio il TFR, gli adempimenti assicurativi,
i trattamenti per
sospensione e
riduzione di lavoro, ecc. ...), che continuano ad essere
distintamente previsti
per gli impiegati
e per gli operai dalle
disposizioni di
legge, di Accordo
interconfederale e di
contratto
collettivo e
che si intendono riconfermati quando
non siano stati
esplicitamente
modificati con il presente contratto.
CATEGORIE
PROFESSIONALI
Categoria
A super Quadri
Categoria
A ex impiegati di 1ª categoria
Categoria
B ex impiegati di 2ª categoria
ex operaio specializzato
provetto
Categoria
C ex impiegati di 3ª categoria
ex operaio specializzato
Categoria
D ex impiegati di 4ª categoria
ex operaio qualificato
Categoria
E ex operaio di 3ª categoria
I
livelli indicati nelle tabelle sono ragguagliati a mese (174 ore)
Le parti costituiscono una commissione
paritetica allo scopo di esaminare
l'attuale inquadramento professionale contrattuale.
Detta commissione si
riunirà
entro 4 mesi dalla data di stipula del presente contratto.
Le
parti concordano che la commissione di cui sopra sarà sede di confronto
per l'introduzione di un salario di ingresso per i lavoratori privi
di
qualifica e
al loro primo inserimento nel settore da
inquadrare al
livello
E.
DECLARATORIE
E PROFILI
CATEGORIA
"A SUPER" - QUADRI
Declaratoria
- Appartengono a questa categoria con qualifica di Quadro:
- I
lavoratori che svolgono funzioni
con carattere continuativo di
rilevante importanza e responsabilità
complessiva ai fini dello sviluppo e
dell'attuazione degli obiettivi
dell'impresa.
Profili.
- Lavoratori con elevata capacità
gestionale che operando nei limiti
delle
strategie generali dell'impresa ne coordinano,
organizzano e
sviluppano gli obiettivi attraverso attività
di elevata specializzazione,
di rilevante importanza e responsabilità
operando anche nella ricerca e
progettazione ai fini dello sviluppo
dell'impresa.
CATEGORIA
"A"
Declaratoria
- Appartengono a questa categoria:
- I lavoratori con funzioni direttive e di
coordinamento che richiedono
una speciale preparazione e capacità
professionale, con discrezionalità di
poteri
e con facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito
delle direttive generali impartite dal
titolare dell'azienda.
CATEGORIA
"B"
Declaratoria
- Appartengono a questa categoria:
- I
lavoratori che con maggiore
autonomia svolgono mansioni per le
quali
si richiede una particolare e specifica conoscenza o
adeguata
pratica, sia nel campo tecnico che
amministrativo e che con l'apporto di
particolare
e personale competenza, svolgono operazioni
delicate o
complesse che presuppongono la conoscenza della
tecnologia specifica del
lavoro e/o coordinano altri lavori.
Profili.
- Capacità
di operare autonomamente in varie gamme del
processo
produttivo dirigendo anche, a seconda delle
esigenze, particolari processi
o fasi di lavorazione.
- Lavoratori che svolgono attività
amministrativa, commerciale o
tecnica
e che nel rispetto delle
procedure prestabilite compiono
operazioni di specifica competenza e di
adeguata autonomia.
- Lavoratori che conoscendo tutto il processo
produttivo e le relative
fasi di lavorazione, oltre all'approfondita
lettura dei disegni, eseguono
qualsiasi intervento di elevato grado di
complessività per le necessarie e
opportune modifiche.
- Lavoratori che a seconda
delle modalità dell'impostazione del
processo produttivo, eseguono qualsiasi
lavoro sia nella preparazione che
nella
finitura del manufatto, preparazione e avviamento delle
varie
macchine,
anche complesse, da affidare al
personale, con scelta
ove
necessario
degli utensili, fornendo le
istruzioni necessarie in modo
dettagliato e che hanno la capacità di
intervenire durante la lavorazione
per la correzione di eventuali anomalie.
- Lavoratori che con le conoscenze dei
mezzi di lavoro e dei materiali
inerenti, sanno costruire senza alcuna
guida, con l'interpretazione del
disegno
manufatti, mobili, modelli prototipi e sanno eseguire qualsiasi
lavorazione
di collaudo, di traccia, di
selezione dei tronchi nelle
segherie.
- Lavori
di natura complessa ed elevata precisione per la costruzione
su banco.
- Messa in opera completa con particolare
difficoltà di mobili e che
sappiano eseguire, ove occorra, i necessari
adattamenti e aggiustamenti da
presentare il lavoro finito.
- Lavori di carpenteria interna ed esterna
di particolare complessità,
con finitura d'abbellimento, su costruzione
in legno e muratura.
- Lavoratori che, oltre ad avere le capacità
sopra descritte, con ampia
autonomia operano alternativamente in varie
gamme del processo produttivo,
coordinando a seconda delle esigenze anche
gruppi di altri lavoratori.
CATEGORIA
"C"
Declaratoria
- Appartengono a questa categoria:
- I
lavoratori che avendo conoscenza dei mezzi
di lavoro e dei
materiali
inerenti la propria specializzazione, compiono
lavori od
operazioni
la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e
capacità pratiche comunque acquisite anche
attraverso scuole professionali
e
sanno interpretare il disegno,
che comunque richiedono una specifica
preparazione professionale e capacità
pratiche comunque acquisite.
Profili.
- Lavoratori che svolgono attività
amministrative, commerciali o
tecniche che nel rispetto delle procedure prestabilite
compiono operazioni
ricorrenti.
- Lavoratori preposti a gruppi operativi
che, partecipando direttamente
alle
singole fasi lavorative, impartiscono le necessarie
istruzioni
nell'ambito delle disposizioni ricevute.
- Lavorazioni che comportano la necessaria
conoscenza della tecnologia
del lavoro, la messa a punto della macchina,
l'interpretazione del disegno
eseguendo con specifica preparazione
qualsiasi lavoro su materiale anche
non tracciato e ove occorra l'affilatura di
utensili o l'effettuazione di
manutenzione semplice alla macchina.
- Capacità di operare alle macchine secondo
gli schemi produttivi e che
comportino la loro messa a punto e
l'applicazione dei relativi attrezzi.
- Oltre
la necessaria conoscenza dei
mezzi di lavoro e dei materiali
inerenti
alla loro attività sanno interpretare il
disegno e sanno
costruire autonomamente: infissi, mobili,
ecc.
- Lavoratori che eseguono qualsiasi
lucidatura o laccatura
o
verniciatura o smaltatura o doratura di
fino, coloriscono o accompagnano
il
legno nelle varie essenze e all'occorrenza compongono tinte, lacche,
ecc. sia per sé che per i lavoratori delle
categorie inferiori.
- Lavori di natura complessa per la
costruzione su banco.
- Saper
svolgere con perizia e saper sviluppare, tagliare e preparare
il lavoro di drappeggio e eseguire lavori di
imbottitura.
- Elevata
conoscenza dei materiali
che comportano operazioni
di
collaudo
e ripartizione dei materiali stessi,
in funzione delle loro
caratteristiche: tronchi, compensati o
pannelli truciolari o fibrolegnosi
o tranciati.
- Conoscenza della qualità della materia
prima sughero per eseguire con
perizia la classificazione dei suoi vari usi
per turaccioli, per prodotti
artistici, ecc.
- Messa
in opera completa, con
particolare difficoltà, di infissi o
parquet
e che sappiano eseguire ove
occorra i necessari adattamenti e
aggiustamenti da presentare il lavoro
finito.
- Lavoro di carpenteria interna ed esterna
con finitura di abbellimento
su costruzioni in legno e in muratura.
- Capacità di operazioni autonome nella
costruzione di tutte le parti
di legno in una barca, battello o natante in
genere.
- Lavorazioni e taglio del giunco di
particolari dimensioni (superiori
20 mm.).
CATEGORIA
"D"
Declaratoria
- Appartengono a questa categoria:
- I
lavoratori con mansioni
esecutive che richiedono
generiche
conoscenze
professionali e i lavoratori che, in possesso di normali
e
specifiche capacità tecnico-pratiche
acquisite con adeguato tirocinio o
preparazione conseguita in scuole professionali o mediante istruzioni
equivalenti, sanno eseguire con perizia il
lavoro ad essi affidato.
Profili.
- Lavoratori addetti a mansioni semplici in uffici amministrativi,
commerciali e tecnici.
- Capacità
di operazioni su macchine ed esecuzione di lavori
su
materiali già predisposti, avendo una
normale conoscenza del mezzo, dei
materiali e del disegno.
- Montaggio di mobili e/o
infissi, le cui
parti richiedono
aggiustamenti o adattamenti semplici e di
finitura.
- Lavorazioni assieme ai lavoratori delle
categorie superiori relative
all'attrezzamento di macchinari.
- Messa in opera completa di mobili,
infissi, avvolgibili o parquet e
che sappiano eseguire ove occorra, i
necessari adattamenti.
- Conduzione di carrelli gru o semoventi.
- Conoscenza generica delle materie
prime che consenta
la
classificazione del materiale.
- Lavorazioni semplici di imbottitura di sedie, divani,
poltrone,
materassi, rivestimenti di mobili in genere,
confezione e posa in opera di
tendaggi.
- Operazioni nella costruzione di tutte le
parti in legno di barche,
battelli o natanti in genere.
- Lavori di servizio con ripartizione e
manutenzione semplice.
- Lavori
di carteggiatura, doratura,
laccatura, verniciatura e
lucidatura semplici e ad immersione.
- Taglio
e montaggio di
cornici con l'utilizzo di materiali
già
predisposti.
CATEGORIA
"E"
Declaratoria
- Appartengono a questa categoria:
- I lavoratori che svolgono mansioni a mano
o a macchina per le quali è
richiesta una generica capacità e una
generica preparazione pratica.
Profili.
- Esecuzione di lavori semplici con
macchine già attrezzate e di aiuto
a lavoratori delle categorie superiori.
- Assemblaggio di componenti (antine,
cassetti e altre parti
principali),
assemblaggio semplice di prodotti di arredamento o
dell'infisso
o parti di essi, a pezzi finiti che richiedono lievi
aggiustamenti
o adattamenti - lavorazioni semplici nell'imballaggio.
Art. 19
- Cumulo di mansioni.
Ai lavoratori
ai quali vengono affidate con carattere di
continuità,
mansioni pertinenti
a diverse categorie, sarà
attribuita la categoria
corrispondente
alla mansione superiore.
Al lavoratore
destinato a compiere
temporaneamente o saltuariamente
mansioni
inerenti a categorie superiori alla sua anche in sostituzione di
altro lavoratore
assente per malattia, infortunio, ecc.
deve essere
corrisposta per
il periodo in
cui è adibito a tale
attività, la
retribuzione
relativa alla categoria professionale superiore.
Resta salvo
quanto previsto dall'art.
2103 C.C. (art.
13, legge
n. 300/70). Il lavoratore che sia assegnato
temporaneamente a mansioni di
categoria
inferiore conserverà la propria retribuzione.
Art. 20
- Orario di lavoro - lavoro supplementare.
La
durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con
relative
deroghe ed eccezioni.
Fermo restando
che nulla viene innovato alle disposizioni legislative
relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario
normale contrattuale
viene
stabilità in 40 ore settimanali, ripartite su 5 giorni.
Ove l'impresa per obiettive esigenze
tecnico-produttive ripartisca su 6
giorni il
suddetto orario contrattuale, per le ore in tal modo prestate
nella
giornata del sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% da calcolarsi
sulla
retribuzione globale di fatto.
Per ogni ora di lavoro prestata dal lavoratore
oltre l'orario settimanale
sopra indicato
e sino a 44 ore settimanali, in aggiunta alla normale
retribuzione, l'azienda corrisponderà, ai soli effetti
contrattuali, una
maggiorazione
del 25% sulla retribuzione, globale di fatto.
È fatto
salvo quanto previsto all'art. 22 (flessibilità).
Art. 21
- Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È
considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui
al
comma 4 dell'art. 20.
Il lavoro
straordinario deve avere carattere eccezionale nel qual
caso
nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato
motivo di impedimento
di
effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato
dalle ore 22 alle ore 6
del
mattino.
Per lavoro
festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei
giorni
di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 28.
Non si
considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica
dai
lavoratori che
godono del riposo
compensativo in altro
giorno della
settimana.
Per il
lavoro straordinario, notturno
e festivo sono corrisposte le
seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla
retribuzione di
fatto.
-
lavoro straordinario
28%
-
lavoro notturno
35%
-
lavoro notturno a turni
25%
-
lavoro straordinario notturno
50%
-
lavoro festivo
40%
-
lavoro straordinario festivo
50%
-
lavoro straordinario festivo notturno
60%
Le ore
straordinarie effettuate, comprese quelle di lavoro supplementare
verranno
recuperate, nella misura di 1/3, con riposi compensativi di 8 ore
non retribuite,
computate semestralmente,
con godimento nel semestre
successivo.
Art. 22
- Flessibilità dell'orario di lavoro.
Considerate
le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo
di contenere l'entità dei ricorsi allo
straordinario e a sospensioni dal
lavoro connessi
a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità
dell'orario
contrattuale di lavoro.
Per far
fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa
dell'azienda
o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi
di orario
in particolari periodi,
con il superamento dell'orario
contrattuale
sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 90
ore
nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario
contrattuale corrisponderà, di norma
entro un
periodo di 12 mesi e in periodi di minore intensità produttiva,
una
pari entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la
retribuzione relativa all'orario
contrattuale
settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente
riduzione dell'orario contrattuale.
Per le
ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta
la
maggiorazione del
10% da calcolarsi sulla
retribuzione di fatto
da
liquidare nei periodi di superamento dei medesimi, per
un massimo di 60
ore nell'anno;
per le ore di flessibilità eccedenti
le 60 e fino al
massimo delle 90 ore, verrà riconosciuta una
maggiorazione del 15%. Tale
maggiorazione
non è cumulabile con quanto previsto all'art. 20.
Le
modalità attuative di quanto previsto al comma 2 del presente articolo,
relative alla distribuzione delle ore di supero, alle
forme, ai tempi di
recupero delle
riduzioni di orario
compensative, saranno definite
congiuntamente, e
per iscritto, in
tempo utile tra
l'azienda e i
lavoratori.
L'attuazione della
flessibilità è impegnativa
per tutti i
lavoratori
interessati
salvo deroghe individuali motivate.
La
presente normativa esclude prestazioni domenicali.
Art. 23
- Gestione dei regimi di orario.
Le parti, a livello regionale, possono
realizzare accordi di gestione dei
regimi di
orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti
che
permettano di far fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a
necessità
organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del
lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai
lavoratori delle imprese
interessate da
tali fenomeni di realizzare una
certa continuità nel
mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa
retribuzione, senza
necessariamente
fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito
e di
gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con
i
suddetti strumenti.
Tra questi,
le parti regionali possono individuare distribuzioni e/o
calendari diversi dell'orario di lavoro, nonché
modalità di costituzione
di modelli
di "banca-ore", cui
far affluire le ore corrispondenti alle
assenze dal
lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente
disciplinate.
In tale ambito, le parti a livello regionale
definiranno gli istituti le
cui quantità
orarie, in tutto
o in parte, andranno a
costituire
l'accantonamento nel
monte-ore in questione, nonché
le caratteristiche
delle casistiche di fruizione dei corrispondenti
riposi compensativi, le
modalità
e i tempi di liquidazione dei residui.
Le
parti regionali potranno altresì individuare le diverse combinazioni di
utilizzo
della "banca-ore" con i possibili interventi di natura bilaterale
a
sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.
Art. 24
- Flessibilità individuale.
In alternativa a quanto previsto dall'ultimo
comma dell'art. 26 del CCNL
2.3.93 è
possibile recuperare tutte le
ore di lavoro supplementare e
straordinario
svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie
delle
relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al comma
4
dell'art. 20, al comma 6 dell'art. 21 e ai commi successivi del presente
articolo, purché
tale volontà risulti
da un atto sottoscritto tra
l'impresa
e il lavoratore.
Tale recupero
si realizzerà entro e non oltre
un periodo di 12 mesi
dall'inizio
dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto
conto dei
periodi di minore attività
produttiva e delle esigenze
del
lavoratore, compatibilmente queste ultime con
le esigenze tecnico-
produttive
o organizzative dell'impresa. Il lavoratore che accetta questa
modalità
di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al
riconoscimento
di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari
al 4%
delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà
liquidato l'importo
corrispondente alle
ore eventualmente ancora non recuperate, al valore
della
retribuzione oraria vigente al momento.
Nella busta
paga mensile verranno evidenziate
le ore
supplementari e
straordinarie accumulate, nonché la traduzione in
quantità orarie delle
relative
maggiorazioni e l'ulteriore quota di ore di permesso maturata. Il
lavoratore è
tenuto entro 3 giorni dal ricevimento della busta paga
ad
evidenziare
eventuali errori e/o non corrispondenza relativamente ai dati
ivi
indicati.
Per il
suo carattere innovativo, le parti, in
sede nazionale e di
osservatori regionali,
procederanno a verificare
l'efficacia della
presente
normativa e dei suoi esiti, entro 2 anni dalla stipula del CCNL.
Fermo
restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto
regionale, possono
essere definite specifiche
regolamentazioni di
costituzione e
di recupero del
monte ore accumulato
dai singoli
lavoratori, avvalendosi
dell'istituzione di un meccanismo
di Banca-ore
territoriale,
come indicato nell'art. 23.
Art. 25
- Festività abolite.
Sono istituti
gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle
4
festività abolite dalla legge n. 54/77 e successive modificazioni. Detti
permessi saranno fruiti dai lavoratori
individualmente o collettivamente;
l'utilizzazione
collettiva sarà concordata in sede aziendale o sindacale.
I permessi
maturati nell'arco dell'anno
solare (1 gennaio-31 dicembre)
potranno essere
utilizzati entro il 31 gennaio
dell'anno successivo,
qualora ciò
non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione
globale
di fatto in atto al momento della loro scadenza.
Per i
lavoratori nuovi assunti,
i dimissionari e i
licenziati, la
maturazione
delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti
per le
ferie (in dodicesimi).
I permessi
indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento
delle
continuità del periodo feriale.
Per quanto
riguarda le 2 festività, la cui celebrazione è spostata alla
domenica
successiva (2 giugno - 4 novembre), il lavoratore beneficerà del
trattamento economico
previsto per le festività che
coincidono con la
domenica.
Nota a
verbale.
Per il
comune di Roma, per il quale è stata ripristinata come festività
del S.
Patrono quella dei SS. Pietro e Paolo, i lavoratori usufruiranno
comunque
di 4 giornate di riposo compensativo.
Art. 26
- Permessi retribuiti.
A partire
dall'1.1.89 ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti
pari a
8 ore per anno solare.
A decorrere dal 1.7.89 verranno riconosciute
ulteriori 8 ore di permessi
retribuiti
per anno solare. Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa
tra datore
di lavoro e
lavoratori, singolarmente o collettivamente,
compatibilmente con
le esigenze tecnico-produttive dell'impresa e
prioritariamente
nei periodi di minor attività produttiva.
I permessi di cui ai commi precedenti
matureranno per le frazioni di anno
in
dodicesimi considerando 1/12 la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Tali permessi verranno utilizzati nel corso
dell'anno; nel caso essi non
siano del tutto o in parte utilizzati saranno
direttamente retribuiti al
lavoratore
entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Art. 27
- Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Agli effetti del presente articolo sono
considerati lavori discontinui o
di semplice
attesa o custodia quelli
previsti dalle vigenti norme
di
legge,
salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua o continuativa.
Per gli
addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con
le
eccezioni
e deroghe relative, l'orario normale
contrattuale di lavoro è
fissato
in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali, salvo per i
discontinui con
alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze
sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza
dell'azienda, per i quali
l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60
settimanali, in relazione
a quanto previsto dalle norme degli accordi
interconfederali vigenti. Le
ore di
lavoro prestate oltre
l'orario settimanale suindicato
sono
considerate
straordinarie e retribuite con una maggiorazione del 28% sulla
retribuzione
globale di fatto.
Per ottenere la retribuzione minima mensile per
il lavoratore che effetti
50 ore
settimanali, si procede come segue: la retribuzione base (minimo
tabellare più
indennità di contingenza) prevista per
la corrispondente
categoria degli operai di produzione, si divide per
174 e
il quoziente
ottenuto
si moltiplica per 217,5.
Chiarimento
a verbale.
Gli
addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno
considerati
alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora
il complesso delle mansioni da essi espletate
tolga di fatto al lavoro il
carattere
delle discontinuità.
In caso
di controversia sull'applicazione del presente
articolo, in
relazione
alle situazioni aziendali, si fa rinvio al disposto dell'art. 49
reclami
e controversie della presente parte del CCNL.
Art. 28
- Festività nazionali e giorni festivi.
Sono
considerati giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo
compensativo;
b) le 2 festività nazionali del 25 aprile, del
1° maggio;
c) Capodanno (1° gennaio), Epifania (6
gennaio), Assunzione (15 agosto),
Ognissanti (1° novembre), Immacolata
Concezione (8 dicembre), Natale (25
dicembre), S. Stefano (26 dicembre), lunedì
di Pasqua;
d) La ricorrenza del Santo Patrono della
località dove ha sede l'impresa
(o
un altro giorno sostitutivo da concordare fra le parti, nel caso di
coincidenza del Santo Patrono con la domenica
o altro giorno festivo).
Le ore
di lavoro compiute nei giorni festivi, anche se infrasettimanali,
saranno compensate in aggiunta alla normale
retribuzione mensile con la
retribuzione oraria
aumentata della maggiorazione
per lavoro festivo.
Qualora
una delle festività elencate ai punti b), c) e d) del comma 1 cada
di domenica ai lavoratori è dovuto, in aggiunta
alla normale retribuzione
globale,
l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Tale trattamento è dovuto per il giorno di
domenica coincidente con una
delle
dette festività anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge,
lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo
compensativo in altro
giorno
della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel
caso di
coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo.
Art. 29
- Riposo settimanale.
Il riposo
settimanale coincide normalmente
con la domenica, salve
le
eccezioni
e le deroghe consentite dalla legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla
legge prestino la loro opera
di domenica,
godranno del prescritto riposo
compensativo in un
altro
giorno
della settimana che deve essere prefissato.
Art. 30
- Lavoro a turni.
I lavoratori
non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di
lavoro
giornalieri
e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni
saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione
alle esigenze
tecniche dell'azienda fatta eccezione
per i guardiani
notturni.
Ai lavoratori
che effettuano l'orario continuo
di 8 ore giornaliere è
concesso
un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.
Per le
donne e i minori che lavorano in squadre avvicendate oppure
con
orario di
lavoro di 8 ore consecutive, il
riposo intermedio egualmente
retribuito
è di mezz'ora ai sensi dell'art. 18 della legge 23.4.34 n. 653.
Art. 31
- Lavoro a tempo parziale.
Per lavoro a tempo parziale s'intende un
rapporto di lavoro prestato con
un orario giornaliero o settimanale ridotto rispetto a quello stabilito
dall'art.
20 del presente CCNL.
È da
considerarsi a tempo parziale, altresì, il rapporto di lavoro
che
preveda una
prestazione nell'arco del mese o dell'anno ridotta rispetto
alla
normale durata dell'orario nei suddetti periodi di riferimento.
L'instaurazione del
rapporto a tempo parziale
deve risultare da
atto
sottoscritto
sul quale sia indicata la durata delle prestazioni lavorative
ridotte,
le relative modalità, nonché l'eventuale disponibilità a svolgere
lavoro supplementare nella misura massima del
50% dell'orario ridotto
concordato.
Il
rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
a) possono
accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le
qualifiche e mansioni previste dalla
classificazione unica del presente
contratto;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale e tempo pieno,
tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive,
compatibilmente
con
le mansioni svolte
o da svolgere fermo restando
la reciproca
volontarietà;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a
tempo parziale o viceversa
dei
lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per
identiche
mansioni. A tal fine, è possibile prevedere nell'atto
sottoscritto
un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in
rapporto
a tempo pieno;
e) possibilità, previo accordo tra le parti,
di superamento dell'orario
ridotto
in presenza di esigenze organizzative.
L'applicabilità
delle norme del presente contratto, per quanto compatibile
con il
rapporto di lavoro a tempo parziale, avverrà secondo criteri
di
proporzionalità alla misura dell'orario ridotto
pattuito; sono pertanto
esclusi oneri
aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente
previsti nel
contratto all'atto della
sottoscrizione che instaura
il
rapporto
a tempo parziale.
Art. 32
- Contratto a tempo determinato.
Ai sensi
dell'art. 23, comma 1, della legge n. 56/87, ferme restando le
ipotesi individuate
dalla legge n. 230/62 e successive
modificazioni e
integrazioni, nonché dall'art. 8 bis della legge n. 79/83
possono essere
assunti lavoratori con contratto a tempo determinato
anche nei casi di
seguito
elencati:
- incrementi di attività produttiva, di
confezionamento e di spedizione
del prodotto in dipendenza di commesse
eccezionali e/o termini di consegna
tassativi;
- punte
di più intensa attività derivate da richieste di mercato che
non
sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per
la
quantità e/o specificità o innovazione del
prodotto e/o delle lavorazioni
richieste;
- esigenze
di professionalità e
specializzazioni diverse da quelle
disponibili in relazione all'esecuzione di
commesse particolari;
- sostituzione di lavoratori assenti per
ferie o per aspettativa a
qualunque
titolo concessa, con esclusione
degli eventuali periodi di
chiusura collettiva per ferie praticati
dall'impresa (compresa l'attività
di manutenzione).
Nei casi
di assenze programmabili si
potranno assumere lavoratori per
l'affiancamento già
a partire dal momento in
cui l'azienda viene
a
conoscenza della
futura sostituzione da effettuare.
Nelle imprese che
hanno fino
a 3 dipendenti, comprendendo tra
questi sia i lavoratori a
tempo indeterminato che gli apprendisti e i lavoratori
assunti con
contratto di
formazione e lavoro,
è consentita l'assunzione di 1
lavoratore a termine. Per le imprese con più di 3
dipendenti, cosi come
sopra
calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a
tempo
determinato ogni 2 dipendenti in forza.
Onde garantire
la maggiore aderenza della
disciplina contrattuale del
contratto
a termine sia alle condizioni locali del mercato di lavoro, sia
alle caratteristiche delle attività produttive
sul territorio, le parti
confermano
che la materia del contratto a termine possa essere oggetto di
confronto
anche a livello regionale di categoria.
Art. 33
- Tirocinio.
I lavoratori
assunti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 56/87 saranno
inquadrati
nella categoria "D". Gli stessi percepiranno per un periodo di
6 mesi una
retribuzione tabellare mensile ridotta del 10%.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30
gg. dalla promulgazione di
leggi in materia di mercato del lavoro e di
sostegno all'occupazione per
definire le
modalità attuative delle
norme relative al
salario di
ingresso.
Art. 34
- Ferie.
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di
servizio a un periodo di ferie
di 160
ore retribuito pari a 4 settimane.
I giorni
festivi di cui ai punti a, b, c, d, dell'art. 28 che ricorrono
nel periodo di godimento delle ferie non sono
computabili come ferie per
cui si
farà luogo a un corrispondente prolungamento del periodo feriale.
Tale prolungamento può essere sostituito
dalla relativa indennità per
mancate
ferie.
L'epoca delle
ferie sarà stabilita
contemperando le esigenze
dei
lavoratori
con quelle dell'impresa.
Al lavoratore
che all'epoca delle ferie non
ha maturato il
diritto
all'intero
periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio
di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa,
spetterà 1/12 di fede per
ogni
mese di servizio prestato.
In caso
di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà
il
pagamento
delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.
Il periodo di preavviso non può essere
considerato periodo di ferie. Le
ferie
hanno normalmente carattere continuativo.
Non è
ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale
delle
ferie.
Le
ferie sono retribuite con la retribuzione di fatto.
Le singole
giornate di ferie si intendono ragguagliate a 8 ore
e la
retribuzione relativa
sarà possibilmente corrisposta
all'inizio del
godimento delle
ferie stesse, assicurando comunque
al lavoratore un
congruo
acconto.
La frazione
di mese superiore ai 15 giorni
sarà considerata come mese
intero.
Art. 35
- Nuovi minimi retributivi.
I nuovi
minimi di retribuzione riportati nelle tabelle allegate, che fanno
parte integrante del presente contratto, derivano
dalla somma dei minimi
di retribuzione all'1.1.96 e degli
incrementi retributivi di
seguito
riportati.
Ai sensi
e per gli effetti dell'Accordo
interconfederale vigente in
materia
di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle
date del
3 agosto e del 3 dicembre 1992,
le parti concordano, ai fini
della definizione degli incrementi retributivi e
del riallineamento, sui
seguenti
tassi di inflazione programmata:
1997 -
1998 3,80%
1999 1,5%
2000 1,5%
Premesso che
l'IVC deve essere erogata fino a tutto il 1997, a
partire
dall'1.1.98 verranno erogati, secondo gli importi
indicati alle singole
scadenze, i
seguenti incrementi retributivi
corrispondenti ai tassi
d'inflazione
programmata sopra concordati per i rispettivi periodi:
INCREMENTI
RETRIBUTIVI
CAT. 1.1.98 1.6.99 1.4.00 Tot. a regime
AS 97.000
65.000 73.000 235.000
A 89.000 59.000 67.000 215.000
B 77.000 51.000 57.000 185.000
C 66.000 44.000 50.000 160.000
D 60.000 40.000 45.000 145.000
E 54.000 36.000 40.000 130.000
La somma forfettaria di £. 20.000 mensili,
erogata, a partire dal mese di
gennaio 1993, a titolo di EDR, sarà mantenuta
separata all'interno della
busta paga, sotto la voce EDR, pur considerandola
utili ai fini dei vari
istituti
contrattuali alla stessa stregua dell'ex indennità di contingenza
di cui
alla legge n. 38/86.
Eventuali aumenti
corrisposti a qualsiasi
titolo in previsione
del
presente rinnovo
saranno assorbiti fino a concorrenza
degli incrementi
retributivi previsti
dal presente CCNL, mentre
non sono assorbibili
eventuali
livelli retributivi derivanti da accordi integrativi pattuiti a
livello
regionale.
In caso di scostamento tra inflazione
programmata e inflazione reale, le
parti concordano
di procedere ai
riallineamenti retributivi calcolati
sulla base
della retribuzione media
nazionale in vigore
nell'anno
precedente.
Le parti
si incontreranno entro il mese di gennaio di ciascun
anno
(1999-2000)
allo scopo di stabilire le modalità e i criteri di erogazione
degli
ammontari previsti.
A partire
dal mese di
gennaio 1999 si darà luogo al
riallineamento
relativo
al biennio 1997-98.
Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di
uno scostamento tra
inflazione
programmata e inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno
scostamento
superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso %
di
inflazione programmata.
Qualora lo scostamento tra inflazione programmata e
inflazione reale sia
superiore
all'1%, le parti si incontreranno entro dicembre 1998.
Nel caso
in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano
soluzioni diverse
da quella prevista
dal presente CCNL,
le parti
firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio
di salvaguardare
condizioni economiche
omogenee tra le
imprese, quanto previsto
dal
presente contratto con le soluzioni generali maturate
per l'universo del
mondo
del lavoro dipendente.
Nota a
verbale.
Le parti
dichiarano che gli
incrementi retribuitivi
derivanti dalla
presente intesa sono stabiliti secondo le modalità
previste dall'Accordo
interconfederale
sottoscritto dalle parti in data 3.8.92
e 3.12.92, per
cui rispondono, ricompresi
nell'unico importo di
cui alla tabella
allegata, anche
all'esigenza di tutela del potere
di acquisto delle
retribuzioni precedentemente svolto dall'ex indennità di
contingenza. In
tal senso
dovranno intendersi, qualora
norme di legge
e/o accordi
collettivi,
prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in
ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o
interventi fiscali a
favore
delle imprese.
UNA
TANTUM
Ai lavoratori
in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo
verrà
corrisposto un importo forfettario di £. 300.000 lorde suddivisibili
in quote
mensili o frazioni in relazione
alla durata del rapporto nel
periodo
1.1.97 al 31.12.97.
L'importo dell''una
tantum' è stato quantificato
considerando in esso
anche i
riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di
origine
legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre,
in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2120 C.C.,
l''una tantum'
è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di
fine
rapporto.
Il
suddetto importo verrà erogato in 2 rate pari a:
- £.
150.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di maggio
1998;
- £. 150.000 lorde con la retribuzione del
mese di ottobre 1998.
Agli
apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo
saranno erogati,
con le modalità di cui al comma 1,
a titolo di
'una
tantum'
i seguenti importi:
- £. 105.000 con la retribuzione del mese di
maggio 1998.
- £. 105.000 con la retribuzione del mese di
ottobre 1998.
Ai lavoratori
'part time' la 'una tantum' verrà corrisposta, con le
modalità di
cui al comma 1, alle stesse
date, secondo quanto previsto
dall'art.
31 del presente CCNL.
Dagli importi
di 'una tantum'
dovranno essere detratte,
fino a
concorrenza,
le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di IVC e di
eventuali
acconti sui futuri miglioramenti contrattuali.
Detti importi dovranno essere assorbiti nella
misura del 50% in occasione
della corresponsione della 1a rata di 'una tantum'
e il restante 50% in
occasione
della corresponsione della 2a rata di 'una tantum'.
In caso
di risoluzione del rapporto nel
periodo 16.12.97 al
30.09.98
quanto spettante a titolo di 'una tantum' sarà
erogato con le competenze
di fine
rapporto.
Art. 36
- Aumenti periodici di anzianità.
Tutti i
lavoratori, esclusi gli
apprendisti, hanno diritto, per
ogni
biennio d'anzianità prestato presso la stessa
azienda dopo il compimento
del 18°
anno di età, alla maturazione,
indipendentemente da qualsiasi
aumento di
merito, di un
massimo di 5 aumenti
periodici d'anzianità
biennali
deindicizzati e in cifra fissa secondo i valori unitari riportati
qui di
seguito per ciascuna categoria:
AS 30.000
A 27.000
B 23.000
C 20.000
D 18.000
E 16.500
Gli
aumenti periodici decorreranno dal 1° mese immediatamente successivo a
quello
in cui si compie il biennio d'anzianità. Gli aumenti periodici non
potranno
essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né
gli aumenti
di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici
maturati
o da maturare.
In caso di passaggio di categoria il lavoratore
manterrà l'importo degli
aumenti periodici
già maturati. Il lavoratore avrà
quindi diritto a
maturare ulteriori aumenti periodici nella misura
fissata per la nuova
categoria
di appartenenza fino al raggiungimento del massimo previsto per
la nuova
categoria ivi compreso l'importo maturato nelle precedenti
categorie.
La frazione
di biennio al
momento del passaggio di categoria
verrà
considerata utile
agli effetti della maturazione del successivo aumento
periodico.
Dichiarazione
a verbale.
Gli aumenti periodici d'anzianità maturata
successivamente alla data del
29.7.80, concorrono
al raggiungimento del numero massimo
e del valore
della
categoria di appartenenza.
La disciplina
dell'istituto degli aumenti
periodici d'anzianità, come
sopra definita ha trovato applicazione con la
precedente regolamentazione
del rapporto di lavoro del settore, di cui si
riportano integralmente le
norme
di attuazione della stessa previste.
NORME
APPLICATIVE PER IL PASSAGGIO DALLA PRECEDENTE ALLA NUOVA DISCIPLINA
Per il
passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, verranno osservate
le
seguenti modalità:
OPERAI
a) gli aumenti periodici maturati fino al
31.8.80 saranno congelati in
cifra
sui valori assorbiti dalla
precedente normativa e costituiranno
apposito elemento retributivo non
assorbibile a nessun titolo. Lo scatto
d'anzianità
in corso di
maturazione al 31.8.80 sarà corrisposto in
ventiquattresimi in base alle mensilità
effettivamente maturate. Tale
somma
verrà riassorbita nel 1° scatto al 5% al momento
della sua
maturazione.
Per
il calcolo dei
valori dei ventiquattresimi maturati si fa
riferimento
ai minimi tabellari in vigore all'1.9.80 con le percentuali
della precedente normativa.
Per i passaggi di categoria nell'ambito
della qualifica operaia, fino al
31.8.80 si applicheranno le norme previste
dal precedente contratto.
Ai
passaggi di categoria
successivi a tale data si
applicherà la
normativa
di cui ai commi 2-3 della nuova
disciplina sopra riportata.
Laddove
per il calcolo degli aumenti periodici d'anzianità si è tenuto
conto
dell'indennità di contingenza
le parti convengono nella
opportunità
che le organizzazioni territoriali trovino delle soluzioni
coerenti alla presente normativa.
b) a parziale deroga di quanto previsto al
punto a):
- agli
operai che alla data del 31.8.79
hanno maturato, secondo la
vecchia normativa, tutti i 5 aumenti
periodici d'anzianità ivi previsti,
l'importo
del 1° scatto, sulla base del valore previsto dalla nuova
disciplina, verrà erogato a partire
dall'1.9.81.
Per tali
operai l'anzianità utile per
la maturazione del
2° aumento
periodico
d'anzianità, secondo la nuova disciplina, decorrerà dal 1.9.81.
IMPIEGATI
Gli impiegati in forza al 31.8.80 manterranno in
cifra gli importi degli
aumenti periodici
d'anzianità già maturati alla stessa
data e avranno
diritto alla
maturazione dei rimanenti
aumenti periodici biennali
d'anzianità
secondo gli importi previsti dalla nuova disciplina, fino a un
massimo
complessivo di 12. La frazione di biennio in corso di maturazione,
alla data
dell'1.9.80, sarà considerata
utile per la maturazione del
prossimo
aumento periodico d'anzianità, secondo la nuova disciplina.
A decorrere dalla data di stipulazione del
presente contratto non verrà
quindi
più effettuato il ricalcolo degli aumenti periodici d'anzianità in
relazione alla
dinamica della base di calcolo prevista nella disciplina
contrattuale
precedente, che verrà pertanto soppressa.
Agli impiegati
di cui sopra, in relazione a quanto stabilito nel comma
precedente,
verrà riconosciuta, a decorrere
dall'1.1.80 la somma
di
£.
4.000 per ciascuno degli aumenti periodici già maturati.
Nel caso
in cui alla data dell'1.1.80 le
aziende abbiano effettuato il
ricalcolo degli
aumenti periodici relativi
alla contingenza dell'anno
1979,
le £. 4.000 verranno erogate a partire dall'1.1.81.
PASSAGGIO
DI QUALIFICA (DA OPERAIO AD IMPIEGATO)
Nel caso di passaggio di qualifica da operaio a
impiegato il numero degli
aumenti
periodici d'anzianità maturabili è di 5.
Nota a
verbale.
Ai fini
del riconoscimento del numero degli aumenti periodici già maturati
è fatta salva la disciplina stabilita nelle
norme transitorie degli artt.
2,
parte II e 3 parte III del CCNL 77-79.
Art. 37
- Corresponsione della retribuzione e reclami sulla retribuzione.
La retribuzione deve essere liquidata
al lavoratore con
scadenza
periodica, comunque
non superiore a
quella mensile, secondo
le
consuetudini
dell'impresa, tenendo presente che per retribuzione base si
intende il minimo tabellare più la contingenza e per
retribuzione normale
si
intende la retribuzione globale di fatto.
La consegna della retribuzione al lavoratore
deve essere accompagnata da
un prospetto
che può essere
riprodotto sulla medesima
busta paga,
contenente
le seguenti indicazioni:
1) estremi della categoria del lavoratore;
2) elementi costitutivi della retribuzione;
3) elementi costitutivi delle trattenute;
4) elementi del periodo di paga relativo.
Il datore
di lavoro sul prospetto dovrà fare esplicito riferimento agli
estremi
del presente contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata
a quella indicata
sulla busta
paga o documento equipollente,
nonché sulla qualità della
moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento;
il lavoratore che non
provveda, perde
ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro
contenuto
nella busta stessa.
Gli
errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'interessato
entro e non oltre
il 3° giorno da quello
della corresponsione della
retribuzione,
affinché il competente ufficio dell'azienda possa provvedere
al
regolamento delle eventuali differenze.
Art. 38
- Congedo matrimoniale.
In caso
di matrimonio compete al lavoratore
e alla lavoratrice non in
prova, un
congedo matrimoniale di 15
giorni consecutivi di calendario
remunerati con
la retribuzione di fatto (pari a 80 ore) comprensiva di
quanto
corrisposto dall'INPS.
Il congedo
matrimoniale di cui sopra non potrà essere
computato nel
periodo delle ferie annuali, né potrà essere
considerato in tutto o in
parte
come periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo deve essere avanzata -
salvo casi eccezionali -
dal lavoratore
o lavoratrice con un preavviso
di almeno 6 giorni. La
celebrazione
del matrimonio, dovrà essere documentata entro
i 30 giorni
successivi
dall'inizio del periodo di congedo.
Art. 39
- Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso
di gravidanza e puerperio si
applicano le norme di legge. Alla
lavoratrice assente
nei 2 mesi prima del parto e
nei 3 mesi ad esso
successivi, sarà corrisposta un'integrazione del
trattamento corrisposto
dall'Istituto
assicuratore fino a garantire il 100% della retribuzione di
fatto
netta.
Alla lavoratrice
in stato di gravidanza, per malattie
insorte in tale
periodo e
causate dallo stesso stato, è fatto obbligo
di presentare
domanda di
prematernità all'ispettorato di lavoro competente secondo le
norme
vigenti.
Art. 40
- Gratifica natalizia.
L'impresa è
tenuta a corrispondere per ciascun anno
al lavoratore
considerato in servizio una gratifica pari a 1 mensilità
di retribuzione
globale
di fatto.
Agli effetti
della liquidazione della
gratifica natalizia verranno
computate le
sospensioni delle prestazioni di lavoro
dovute a congedo
matrimoniale,
assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio,
nell'ambito
dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di
assenza per
gravidanza e puerperio, a integrazione delle quote erogate
dagli
Istituti preposti.
La corresponsione deve avvenire, normalmente,
alla Vigilia di Natale. Nel
caso di
inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il
corso
dell'anno, il
lavoratore non in prova ha diritto
a tanti dodicesimi
dell'ammontare
della 13ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati
presso
l'azienda.
La frazione
di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come
mese
intero.
Il periodo
di prova seguito da conferma, è considerato utile
per il
calcolo
dei dodicesimi di cui sopra.
Art. 41
- Previdenza complementare.
Le Parti
ribadiscono la volontà di garantire per via contrattuale, come
prevede il
D.lgs. n. 124 e la legge 8.8.95 n.
335, il diritto
dei
lavoratori del
legno a poter disporre di un trattamento
di pensione
complementare.
Preso atto
della presenza di
un tavolo negoziale
interconfederale-
intercategoriale
in materia di previdenza complementare, nel caso in cui
il
tavolo stesso produca un'intesa quadro di riferimento sulla materia, le
Parti
si incontreranno per riassumere i contenuti dell'intesa quadro in un
testo da
inserire nella normativa del CCNL.
Nel
caso in cui il negoziato interconfederale-intercategoriale non produca
alcuna
intesa entro 12 mesi dalla stipula del presente contratto, le Parti
firmatarie
del presente CCNL si incontreranno per istituire una forma di
previdenza
complementare che garantisca l'esercizio del diritto a tutti i
lavoratori
appartenenti al settore legno-arredamento artigiano con costi e
prestazioni
analoghi ad altri fondi contrattuali dell'artigianato.
Art. 42
- Assenze.
Tutte le
assenze devono essere
giustificate. Per le
assenze non
giustificate valgono
le norme disciplinari previste nel presente
contratto.
Le giustificazioni devono essere presentate
entro il giorno successivo a
quello dell'inizio
dell'assenza stessa, salvo
casi di giustificato e
comprovato
impedimento.
Sarà
considerato dimissionario il lavoratore che senza giustificato motivo
sia assente per più di 3 giorni consecutivi e
per 3 volte in un anno nei
giorni seguenti
ai festivi. L'assenza,
ancorché giustificata e
autorizzata,
non dà luogo a decorrenza di retribuzione.
Art. 43
- Permessi di entrata e di uscita.
Durante
le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare l'impresa se non
debitamente
autorizzato dal datore di lavoro.
Salvo permesso
del datore di lavoro non è consentito
ai lavoratori di
entrare
o trattenersi nell'impresa in ore non comprese nel loro orario di
lavoro.
Il permesso di uscita dall'impresa deve essere
chiesto dal lavoratore al
datore
di lavoro nella 1a ora di lavoro salvo casi eccezionali.
Art. 44
- Trasferte.
A)
TRASFERTE CHE SI ESAURISCANO NELL'ARCO DELLA GIORNATA
Al lavoratore
comandato a prestare la sua
opera fuori dal luogo ove
normalmente
svolge la sua attività compete:
1) il
rimborso delle spese di
trasporto effettivamente sostenute per
recarsi sul luogo del lavoro;
2) il rimborso delle spese che si rendano
necessarie di vitto nei limiti
della normalità e in base a nota documentata
salvo accordo forfettario tra
la
ditta e il lavoratore oppure
un'indennità sostitutiva da stabilirsi
dalle competenti organizzazioni
territoriali, riferita al tempo in cui la
trasferta si effettua;
3) un'indennità pari al 100%
della retribuzione normale
(minimo
tabellare
più contingenza, più eventuale
3° elemento) per le ore
di
viaggio effettivamente compiute dal
lavoratore per recarsi sul luogo del
lavoro, detratto il tempo che sarebbe stato
necessario per accedere allo
stabilimento, analogo trattamento sarà riservato al lavoratore per
il
tempo impiegato nel viaggio di ritorno alla
suaabitazione;
4) un'indennità del 15% per le ore di lavoro
effettivamente prestate.
Sono
esclusi dalla corresponsione
dell'indennità cui al punto
4) i
lavoratori
che operano di
fatto in imprese
che per le
loro
caratteristiche produttive richiedono:
- la predisposizione e/o
- il completamento di alcune fasi della
lavorazione e/o
- la posa in opera del manufatto all'esterno
dell'impresa.
Il datore di lavoro stabilirà caso per caso,
l'orario e l'itinerario che
il
lavoratore dovrà osservare nei viaggi e
stabilirà il mezzo
di
trasporto di cui il lavoratore dovrà
servirsi.
Il
lavoratore in trasferta
dovrà rifiutarsi di
lavorare in ore
straordinarie, notturne e festive
eventualmente richieste dal cliente,
se non sia esplicitamente autorizzato dal
proprio datore di lavoro.
B)
TRASFERTE CHE NON SI ESAURISCONO NELL'ARCO DELLA GIORNATA
Al lavoratore in trasferta per
esigenze di servizio,
l'azienda
corrisponderà
oltre alla normale retribuzione:
a) il
rimborso delle spese
effettive di viaggio
corrispondenti ai
normali mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di vitto e alloggio,
nei limiti della normalità,
quando la durata della trasferta obblighi il
lavoratore a sostenere tali
spese;
c) rimborso
delle altre eventuali spese
sostenute per l'espletamento
della trasferta, sempreché siano autorizzate
e comprovate;
d) un'indennità di trasferta pari al 20% della
retribuzione giornaliera.
Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in
missione fuori sede, per
incarichi che richiedono la sua permanenza con
pernottamento fuori della
normale residenza
per periodi superiori a 1
mese, l'indennità verrà
ridotta
al 15%.
Quando particolari
condizioni ambientali caratterizzate da eccessiva
distanza dal
normale luogo di lavoro a quello in cui
si deve svolgere
l'attività lavorativa
che comporta obiettivamente il
protrarsi della
trasferta oltre
il 1° giorno, la
maggiorazione dovuta per
il lavoro
prestato nel 2° giorno è del 15%, salvo nel caso in
cui la trasferta non
si
esaurisca nei 2 giorni.
Quando
la permanenza in trasferta del lavoratore avrà durata superiore a 3
mesi, il
lavoratore trascorsi i 3 mesi,
potrà richiedere un
permesso
retribuito
di 3 giorni con il rimborso delle relative spese di trasporto.
Il periodo di godimento del permesso sarà stabilito
in relazione con le
esigenze di lavoro. Nel caso di gravi e riconosciute
necessità familiari
la ditta
dovrà su richiesta del
lavoratore in trasferta, concedere al
lavoratore stesso, un permesso con solo rimborso
delle spese occorrenti
per il
trasporto con mezzi ordinari.
Art. 45
- Regolamento del lavoro a domicilio.
1° -
DEFINIZIONE DEL LAVORO A DOMICILIO
Per la
definizione di lavoro a domicilio si fa riferimento a quanto
in
proposito
disposto dalla legge 18.12.73 n. 877 e integrazioni successive.
2° -
LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO
Il lavoratore a domicilio oltre al libretto
di cui
alla legge 19.1.35
n. 112,
deve essere munito a cura
dell'imprenditore, di uno
speciale
libretto di controllo, conforme al modello
ministeriale. A richiesta del
committente il
lavoratore comunicherà al
datore di lavoro quando ne
ricorra
la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la
sua opera, nonché quanto
altro previsto dalla
vigente
legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti sociali.
3° -
RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE A DOMICILIO
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti
del datore di lavoro la
responsabilità
di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella
per
l'esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro in conformità
alle
istruzioni ricevute.
4° -
RETRIBUZIONI
I lavoratori a domicilio dovranno
beneficiare del trattamento
economico-salariale,
previsto contrattualmente per gli operai
in ragione
della
categoria e della qualifica prevista dai contratti stessi.
Il trattamento di cui sopra si concreterà in
una tariffa di cottimo pieno
costituita
dai medesimi elementi che compongono la retribuzione di fatto
degli
operai interni.
Base di
computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di
cui sopra,
sarà la misurazione tecnica normalmente
necessaria a un
lavoratore di normale capacità per eseguire l'operazione
o il gruppo di
lavorazione
ad esso richieste.
L'anzidetta
tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle
quote
orarie di cui sopra per i tempi accertati nel modo dinanzi indicato.
Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o
diminuzione dal variare
della paga
base, delle eventuali indennità accessorie
daranno luogo
automaticamente e
con la stessa decorrenza, all'aggiornamento delle
tariffe di
cottimo. Per le indennità di contingenza si darà luogo
alla
variazione
semestrale.
La compilazione e l'approvazione delle tariffe
e del loro aggiornamento,
in esecuzione
agli accordi di cui sopra, si intendono devolute alla
Associazioni Provinciali
Artigiane e dei
Lavoratori; questi ultimi
potranno
avvalersi della partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori
a domicilio interessati, tenendo presente le
caratteristiche delle varie
produzioni e
il trattamento economico
riservato ai dipendenti operai
cottimisti
che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda e delle
aziende
interessate.
A tale
fine, nelle provincie ove è
presente il lavoro a domicilio una
delle parti
potrà richiedere la
costituzione di apposite
commissioni
paritetiche, che si riuniranno periodicamente a
seconda delle necessità
per la
determinazione delle tariffe di
cottimo pieno e per il
loro
aggiornamento,
e in questa sede si procederà anche a un esame generale del
fenomeno.
Le
associazioni firmatarie al loro livello territoriale, determineranno i
criteri
di formazione e di funzionamento di tali commissioni.
Le
richieste di incontro e la loro effettuazione dovranno essere portate a
conoscenza
delle organizzazioni nazionali contraenti.
5° -
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
Ad ogni
periodo di paga, oppure in coincidenza delle
ferie e delle
festività
natalizie, sarà corrisposta al lavoratore a domicilio, a titolo
di indennità sostitutiva della gratifica
natalizia, delle ferie annuali,
delle
festività nazionali e infrasettimanali, una maggiorazione del 22% da
computarsi
sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita
dal
lavoratore stesso, nel corso del periodo considerato.
Con le
stesse modalità sarà corrisposta
al lavoratore a domicilio
in
conformità con
la legge, un'indennità sostitutiva
dell'indennità
d'anzianità nella
misura del 4%
dell'ammontare complessivo della
retribuzione globale
complessiva. Inoltre con le
stesse modalità sarà
retribuita al lavoratore
a domicilio un'indennità a titolo
di rimborso
spese per
uso macchine, locali ad energia pari a
un minimo del
2%
dall'ammontare
della retribuzione globale retribuita.
"Dall'1.1.89, in
applicazione della legge 29.5.82
n. 297, l'indennità
sostitutiva del
TFR viene determinata
mensilmente sull'imponibile
complessivo
della retribuzione percepita nella misura del 7,4%.
L'importo così
determinato verrà accantonato
e corrisposto alla
risoluzione del
rapporto di lavoro con le rivalutazioni
previste dalla
legge".
6° -
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
I lavori consegnati al lavoratore a domicilio
la sera di una vigilia e di
una festività
e da riconsegnarsi al mattino susseguente la festività
stessa,
nonché i lavori consegnati alla sera e da riconsegnarsi al mattino
successivo e
che impegnano l'attività del
lavorante a domicilio anche
nelle ore
comprese fra le 22 e le 6 o in un giorno
festivo, saranno
retribuiti, limitatamente alle ore per cui si renda
indispensabile una
prestazione in
periodi notturni e
festivi, con le
corrispondenti
maggiorazioni
previste per i lavoranti interni.
7° -
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento della retribuzione sarà effettuato
all'atto della riconsegna
del
lavoro e secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e
non
contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.
8° -
FORNITURA MATERIALE
Normalmente tutto
il materiale, anche accessorio,
necessario per le
lavorazioni
richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
È tuttavia riconosciuta alle parti la facoltà
di concordare, in base ai
prezzi
correnti, la misura del rimborso spettante al lavoratore per quella
parte del
materiale accessorio che, in deroga alle disposizioni di
cui
sopra,
egli dovesse impiegare senza averlo ricevuto dal datore di lavoro.
9° -
Per tutto quanto
non è espressamente disposto
dalla presente
regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le
norme di legge
e
quelle
stabilite dal contratto per gli operai interni della categoria, in
quanto
compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a
domicilio si applichino le
disposizioni relative
alle assicurazioni sociali
previste dalla legge
18.12.73
n. 887 e integrazioni successive.
Art. 46
- Servizio militare.
In caso
di chiamata alle armi per
adempiere agli obblighi di
leva o
servizio
equipollente, si fa riferimento alle disposizioni di cui al DLCPS
13.9.46
n. 303 e integrazioni successive.
Al lavoratore, ripresentatosi nei termini di 30
giorni di cui al citato
decreto,
dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà conservato
il
posto di lavoro. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi
vigenti.
Il compimento
di eventuali periodi
di servizio militare
per ferma
volontaria,
risolve il rapporto di lavoro.
Art. 47
- Cessione, trasformazione, trapasso di azienda.
La cessione
o trasformazione dell'azienda
non determina normalmente la
risoluzione del rapporto di lavoro e in tal caso il
lavoratore conserva,
nei confronti
del nuovo titolare i
diritti acquisiti (anzianità
di
servizio, categoria,
mansioni, ecc. ...) e gli
obblighi derivanti dal
presente
contratto di lavoro.
Art. 48
- Indennità di preavviso e TFR in caso di morte.
In caso
di morte le indennità di preavviso e di TFR saranno corrisposte in
base
alle disposizioni dell'art. 2122 C.C.
Art. 49
- Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto
tra le parti interessate
qualora nello
svolgimento del rapporto di lavoro
sorga controversia,
questa dovrà
essere sottoposta, per
sperimentare il tentativo
di
conciliazione, alle competenti Associazioni Sindacali
Territoriali degli
Artigiani
e dei lavoratori.
In caso
di mancato accordo per diversa
interpretazione del Contratto,
prima di
adire l'Autorità Giudiziaria, la vertenza sarà
demandata
all'esame
delle parti stipulanti il presente contratto.
Art. 50
-Inscindibilità delle disposizioni del contratto
- Trattamento di miglior favore.
Le
disposizioni del presente contratto sono correlative e inscindibili fra
loro, pertanto
non è consentita l'applicazione di
singole parti del
contratto stesso.
Ferma tale inscindibilità le
Associazioni stipulanti
dichiarano che con il presente contratto non hanno
inteso sostituire le
condizioni
più favorevoli che siano praticate al lavoratore, che restano a
lui
assegnate 'ad personam'.
Art. 51
- Decorrenza e durata.
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio
1997 e avrà scadenza il 31
dicembre 2000.
Per le procedure di rinnovo si
fa riferimento a quanto
previsto
dall'art. 3 del presente CCNL.
Il
presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal
successivo
contratto nazionale.
Art. 52
- Clausola di salvaguardia.
Le parti
s'impegnano ad armonizzare il presente CCNL con le eventuali
modifiche
che potranno essere introdotte in sede di verifiche dell'Accordo
interconfederale del
3 agosto-3 dicembre 1992 e del
Protocollo per la
politica
dei redditi del 23.7.93.
Parte
II - EX OPERAI
Art. 53
- Periodo di prova.
L'assunzione
al lavoro dell'operaio è sempre fatta per un periodo di prova
della
durata di:
- per i lavoratori operai inquadrati nella
cat. E: 4 settimane;
- per i lavoratori operai inquadrati nella
cat. D: 5 settimane;
- per
i lavoratori operai inquadrati
nella cat. C e superiori: 6
settimane
Durante il
periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del
rapporto
di lavoro senza obbligo di preavviso né d'indennità.
All'operaio
confermato in base all'esito della prova, il datore di lavoro
fisserà la
relativa paga che
non potrà essere inferiore
alla paga
stabilita, nei contratti vigenti, per il gruppo e il
livello retributivo
ai quali
l'operaio verrà assegnato. In tal caso l'anzianità all'operaio
decorre
dal 1° giorno d'assunzione.
Art. 54
- Lavoro a cottimo.
Allo scopo
di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro
a cottimo,
sia collettivo che
individuale, secondo le
possibilità
tecniche.
Le tariffe
di cottimo devono essere fissate dall'impresa in
modo di
garantire
all'operaio di normale capacità e operosità il conseguimento di
un
utile di cottimo non inferiore al 5% del minimo di paga tabellare.
Tale
condizione si presume adempiuta quando gli operai lavoranti a cottimo
nel medesimo
gruppo abbiano realizzato un
utile medio di cottimo
non
inferiore
al suddetto 5%.
Nel caso
in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire
il minimo
previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla
sua capacità
e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al
raggiungimento
di detto minimo.
Art. 55
- Lavori nocivi e pericolosi.
Agli effetti del presente articolo sono
considerati pericolosi i lavori
eseguiti su
scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli
infissi
che si svolge a un'altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o
dal
pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura
alla nitrocellulosa col
sistema
a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistemi a spruzzo con
poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di
trattazione del
legno a
base di sostanze tossiche, e sempreché, nonostante i
mezzi di
protezione adottati
dalla ditta, possano
derivare ai lavoratori
intossicazione
o lesioni pregiudizievoli.
Ai
lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di
effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà
corrisposta un'indennità
speciale
del 10% sulla retribuzione tabellare con facoltà alle aziende di
assorbire
fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso
titolo.
Agli
operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40°
C e
nei 3 mesi estivi a temperature superiori ai 50° C, sarà corrisposta
l'indennità
speciale di cui al comma precedente.
Art. 56
- Trattamento di malattia e infortunio.
L'assenza per malattia deve essere comunicata dal
lavoratore all'impresa
entro il giorno successivo, salvo casi di
giustificato impedimento. Alla
comunicazione dovrà
seguire da parte
del lavoratore l'invio
del
certificato
medico attestante la malattia.
In mancanza
di ciascuna delle comunicazioni
suddette, l'assenza verrà
considerata
ingiustificata.
L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della
malattia o infortunio
non sul
lavoro del lavoratore soltanto
attraverso i servizi ispettivi
degli istituti
previdenziali competenti, secondo
le norme previste
dall'art.
5 della legge 20.5.70 n. 300 e successive leggi (n. 638/83).
A)
CONSERVAZIONE DEL POSTO
In caso
di malattia, l'operaio
non in prova avrà diritto
alla
conservazione
del posto per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi. Nel
caso di
più malattie o di ricadute della
stessa malattia non potranno
essere superati
i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione
del
posto: mesi 12 in un periodo di 18 mesi consecutivi.
Superati
i termini massimi sopra indicati qualora il lavoratore non possa
riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o
suoi postumi, il
datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di
lavoro corrispondendo al
lavoratore la
liquidazione del trattamento
di fine rapporto
e della
indennità
di preavviso.
Analogamente
nel caso in cui il perdurare della malattia oltre il termine
di cui
sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro,
il
rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con il
diritto
al solo trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore posto in preavviso
di licenziamento usufruirà
del
trattamento
sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine
del periodo di malattia non
si
presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.
In caso
di infortunio o di malattia professionale, il
lavoratore ha
diritto
alla conservazione del posto per un periodo di:
1° in caso di malattia professionale per un
periodo pari a quello per il
quale egli percepisce l'indennità per inabilità
temporanea prevista dalla
legge;
2° nel
caso di infortunio fino alla guarigione clinica
comprovata col
rilascio del
certificato medico definitivo
da parte dell'istituto
assicuratore.
B)
TRATTAMENTO ECONOMICO
Le imprese
artigiane garantiscono, in caso
di malattia, ai lavoratori
dipendenti, un'integrazione economica
all'indennità di malattia
corrisposta
dall'istituto assicuratore preposto:
- il
100% della retribuzione netta
per i primi 3 giorni in caso di
malattia superiore a 7 giorni;
- fino al 100% della retribuzione netta per
l'intero periodo dal 4° al
180° giorno;
- un'indennità sostitutiva del 34% della
retribuzione netta di fatto
nei casi di malattia superiore a 180 giorni,
per un periodo massimo di 90
giorni.
In caso
di malattia professionale o di infortunio, le imprese garantiranno
ai lavoratori assenti
un'integrazione
dell'indennità percepita
dall'Istituto
assicuratore, fino al 100% della retribuzione netta dal 1°
giorno
e sino a guarigione clinica.
In ogni
caso restano salve le condizioni di miglior favore.
Nota a
verbale.
Nota 1. Fermo restando che le integrazioni a
carico del datore di lavoro
di cui
al presente articolo,
saranno corrisposte ai
lavoratori
direttamente da
parte dei datori di
lavoro, questi ultimi
potranno
ricorrere a
forme mutualistiche o
assicurative per le
integrazioni
suddette. Al
fine suindicato potranno
essere costituiti appositi
organismi.
Nota 2.
I ratei di
gratifica natalizia corrisposti
dagli istituti
assicuratori verranno
conteggiati dalle aziende
per raggiungere le
percentuali di cui sopra. Quindi la gratifica natalizia
verrà corrisposta
a suo
tempo, al lavoratore per intero.
Nota 3.
Nel caso in cui la malattia è causata da infortunio non sul lavoro
ascrivibile
a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda
di recuperare
dal 3° responsabile le somme da
essa corrisposte per il
trattamento come sopra regolato, restando ad esso
ceduta, su delega del
lavoratore,
la corrispondente azione nei limiti del detto importo.
Art. 57
- Consegna e conservazione degli utensili personali.
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato
il materiale, le macchine,
gli
utensili, gli attrezzi, i disegni e in genere tutto quanto viene a lui
affidato.
L'Azienda
dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli
attrezzi
e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore
è responsabile degli
utensili che riceve con regolare
consegna e
risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli
utensili stessi
che non derivino da uso o logorio
e che siano a lui
imputabili.
Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro
gli
utensili di sua proprietà.
Nessuna modifica
potrà essere apportata
agli oggetti affidati
al
lavoratore
senza l'autorizzazione dell'azienda.
In caso
di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore
prima di
lasciare
il luogo di lavoro dovrà riconsegnare tutto ciò che gli era stato
affidato: qualora
non lo restituisse in tutto o in parte,
l'azienda
tratterrà l'imporlo
corrispondente al valore
degli oggetti non
riconsegnati sui
compensi e sulle indennità spettanti
al lavoratore a
qualsiasi titolo.
Qualora il dipendente lavorasse con
utensili di sua
proprietà,
l'azienda dovrà corrispondere un'indennità di consumo ferri la
cui
misura verrà stabilita dalle Organizzazioni territoriali.
L'azienda ha sempre facoltà di sostituire con propri
utensili quelli di
proprietà del
lavoratore e in tal caso non corrisponderà più indennità
ferri di
cui al comma precedente. I danni che comportino trattenute per
risarcimento
debbono essere contestati al lavoratore non appena venuti a
conoscenza
della ditta.
L'importo del risarcimento, in relazione alle entità
del danno arrecato,
sarà ratealmente trattenuto nella misura
massima del 10%
della
retribuzione normale
per ogni periodo
di paga, salvo
il caso di
risoluzione del
rapporto nella quale ipotesi
il saldo eventuale
sarà
ritenuto su tutti i compensi e indennità dovute al
lavoratore a qualsiasi
titolo.
Art. 58
- Provvedimenti disciplinari.
Ferma restando
l'applicazione della procedura di cui
all'art. 7 della
legge 20.5.70
n. 300, nei
casi della medesima
previsti, qualsiasi
infrazione del lavoratore alle norme del presente
contratto potrà essere
sanzionata
a seconda della gravità della mancanza:
a) con il rimprovero verbale;
b) con il rimprovero scritto;
c) con
la multa fino all'importo di 3
quote orarie della retribuzione
base;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione fino a un massimo
di 3 giorni;
e) con il licenziamento.
Art. 59
- Ammonizioni, multe e sospensioni.
L'azienda
potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lett. c)
e d)
dell'articolo precedente al lavoratore che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o
ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio
posto di lavoro
senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo
le istruzioni ricevute o lo
esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per
disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di
materiale dell'azienda o di lavorazione e
non avverta subito i superiori
diretti
degli eventuali guasti
al macchinario e
delle eventuali
irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcoliche nell'azienda
senza regolare permesso del
datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato
di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo
all'osservanza delle norme del
presente
contratto o dell'eventuale
regolamento interno, o
commetta
qualsiasi
atto che porti
pregiudizio alla disciplina,
alla morale,
all'igiene, al normale puntuale andamento
del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di
minor rilievo: la sospensione
per quelle di maggior rilievo o per recidiva in
talune delle mancanze che
abbiano
già dato luogo all'applicazione della multa.
L'importo delle
multe che non costituiscono risarcimenti di danni è
devoluto
alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali.
Art. 60
- Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può
essere inflitto, con la perdita dell'indennità di
preavviso al lavoratore
che commetta gravi infrazioni alla disciplina e
alla diligenza del lavoro
e che
provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia
azioni delittuose
in connessione con lo svolgimento
del rapporto di
lavoro.
In via
esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le
seguenti
infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello
stabilimento o al materiale
di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro il luogo di lavoro per
conto proprio o di terzi, di lieve entità e
senza impiego o con l'impiego
di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nel luogo di lavoro;
e) abbandono
del posto di lavoro da parte del
personale a cui sono
specificatamente affidate mansioni di
sorveglianza, custodia, controllo o
da
cui possa derivare pregiudizio
all'incolumità delle persone o alla
sicurezza
degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino
gli stessi pregiudizi;
f) assenze
ingiustificate prolungate
oltre 3 giorni consecutivi o
assenze ripetute per 3 volte in un anno nel
giorno seguente ai festivi o
seguente le ferie;
g) condanna
a una pena detentiva comminata al lavoratore con sentenza
passatain
giudicato per azione commessa non in
connessione con lo
svolgimento del rapporto di
lavoro, che leda
la figura morale
dell'operaio;
h) recidiva in qualunque delle mancanze
contemplate nell'art. 7 (multe e
sospensioni) della presente regolamentazione
per i lavoratori quando siano
stati comminati 2 provvedimenti di
sospensione di cui allo stesso art. 7;
i) furto
nel luogo di lavoro, trafugamento di schizzi o di disegni di
macchine o di utensili o di altri oggetti o
documenti dell'impresa;
l) danneggiamento volontario al materiale
dell'impresa o al materiale di
lavorazione;
m) fumare
nell'ambito del luogo di lavoro
in quei luoghi dove
tale
divieto
è espressamente stabilito o comunque
dove ciò può provocare
pregiudizio all'incolumità delle persone o
alla sicurezza degli impianti e
dei materiali.
Art. 61
- Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art.
56
(licenziamento
per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova
potranno aver luogo in qualunque giorno della
settimana con un preavviso
di 6
giorni.
La
parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del predetto
termine deve corrispondere all'altra un'indennità
pari all'importo della
normale
retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Al lavoratore preavvisato potranno essere
concessi brevi permessi per la
ricerca
di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.
Art. 62
- Trattamento di fine rapporto - operai.
In caso
di risoluzione del rapporto di
lavoro, è dovuto all'operaio un
trattamento di fine rapporto da calcolarsi ai sensi
della legge 29.5.82
n. 297,
secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa.
La quota
annua, ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi retributivi
a
carattere
continuativo corrisposti nell'anno al lavoratore, sarà computata
sulla
base dei trentesimi indicati nella seguente tabella.
Ai fini dell'individuazione dello scaglione da
considerare si terrà conto
dell'anzianità
complessivamente maturata presso l'azienda.
Ai fini
dell'indennità d'anzianità maturata
a tutto il
31.5.82
contabilizzata ai sensi della legge n. 297 del 29.5.82, si
terrà conto
degli
scaglioni sottoindicati:
a) per
anzianità di servizio maturata al 31.12.69 verranno corrisposti
7/30 (pari a ore 40,60) della retribuzione
globale di fatto per ogni anno;
b) per
anzianità di servizio maturata dall'1.1.70 al 31.12.73 verranno
corrisposti 8/30 (pari a ore 46,40) della
retribuzione globale di fatto
per ogni anno;
c) per
anzianità di servizio maturata dall'1.1.74 al 31.12.76 verranno
corrisposti:
- 11/30
(pari a ore 63,80) della retribuzione
globale di fatto per
ciascuno dei primi 5 anni;
- 13/30 (pari a ore 75,40) della
retribuzione globale di fatto per
ciascuno
dei successivi anni oltre il 5° e fino al 12°;
- 16/30 (pari a ore 92,80) della
retribuzione globale di fatto per
ciascuno
dei successivi anni oltre il 12° e fino al 18°;
- 21/30 (pari a ore 121,80) della
retribuzione globale di fatto per
ciascuno
dei successivi anni oltre il 18° anno compiuto;
d) per anzianità di servizio maturata
dall'1.1.77 verranno corrisposti:
- 14/30
(pari a ore 81,20) della
retribuzione globale di fatto per
ciascuno dei primi 10 anni;
- 18/30
(pari a ore 104,40) della retribuzione globale di fatto
per
ciascuno dei successivi anni oltre il 10° e
fino al 18° anno;
- 23/30
(pari a ore 133,40) della retribuzione globale di fatto
per
ciascuno dei successivi anni oltre il 18°
anno compiuto;
e) a
fare data dall'1.9.80 viene introdotto un nuovo
scaglione così
definito:
- fino a 10 anni d'anzianità 16/30;
- dall'11° al 15° anno d'anzianità 19/30;
- oltre il 15° anno d'anzianità 27/30.
1) per
l'anzianità di servizio maturata
a decorrere dal'1.1.85 nella
misura di:
- 18/30 della retribuzione globale di fatto
fino a 10 anni d'anzianità;
- 20/30 della retribuzione globale di fatto dall'11°
al 15° anno
d'anzianità;
- 28/30
della retribuzione globale
di fatto oltre
il 15° anno
d'anzianità;
2) per
l'anzianità di servizio maturata a decorrere dall'1.1.86 nella
misura di:
- 20/30 della retribuzione globale di fatto
fino a 10 anni d'anzianità;
- 23/30 della retribuzione globale di fatto
dall'11° anno al 15° anno
d'anzianità;
- 29/30
della retribuzione globale
di fatto oltre
il 15° anno
d'anzianità;
3) per
l'anzianità di servizio maturata a decorrere dall'1.1.88 nella
misura di:
- 26/30 della retribuzione globale di fatto
fino a 10 anni d'anzianità;
- 29/30 della retribuzione globale di fatto
dall'11° anno al 15° anno
d'anzianità;
- 30/30
della retribuzione globale
di fatto oltre
il 15° anno
d'anzianità;
4) per
l'anzianità di servizio maturata a decorrere dall'1.1.90 nella
misura di:
- 30/30 della retribuzione globale di fatto.
L'indennità d'anzianità al 31.5.82 sarà calcolata
sulla retribuzione di
fatto
con l'esclusione della contingenza maturata dall'1.2.77.
La frazione
di mese superiore ai 15 giorni
sarà considerata come mese
intero.
Restano
salve le condizioni di miglior favore.
DISCIPLINA
APPRENDISTATO
Art. 63
- Norme generali.
L'apprendistato è
uno speciale rapporto
di lavoro a
causa mista,
finalizzato
all'acquisizione di una qualifica professionale.
La disciplina dell'apprendistato
nell'artigianato del legno e
dell'arredamento
è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento
e dalle
disposizioni della presente regolamentazione.
Possono essere
assunti come apprendisti anche
giovani in possesso di
diploma di
qualifica, di attestato di qualifica professionale conseguiti
presso
una scuola media superiore o presso un Istituto professionale o in
possesso di
titolo di studio anche superiore
alla scuola dell'obbligo,
anche
inerenti alla professionalità da acquisire.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni
di legge e dalla suddetta
particolare regolamentazione valgono per gli apprendisti
le norme del
vigente
CCNL.
Art. 64
- Periodo di prova.
Per
l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto. Il
periodo
di prova avrà la durata massima di 2 mesi.
Durante tale
periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il
rapporto
di lavoro senza l'obbligo di preavviso o di indennità con il solo
pagamento all'apprendista delle ore di lavoro
effettivamente prestate.
Superato il periodo di prova l'assunzione in qualità
di apprendista sarà
comunicata
direttamente all'interessato.
Art. 65
- Tirocinio presso diverse imprese.
I periodi
di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista
presso altre
imprese si cumulano ai fini del
tirocinio previsto dalla
presente
regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a
1 anno
e sempreché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere
il riconoscimento del
cumulo di periodi
di tirocinio
precedentemente prestati
presso altre aziende,
l'apprendista deve
documentare
all'atto dell'assunzione i periodi di tirocinio già compiuti e
la frequenza ai corsi di insegnamento
complementare che siano obbligatori
per legge.
Oltre alle
normali registrazioni sul
libretto di lavoro, le imprese
rilasceranno all'apprendista, un documento che attesti
i periodi di
tirocini
già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati. La
retribuzione iniziale
dell'apprendista che abbia
già prestato altri
periodi di
tirocinio in aziende con le stesse lavorazioni è
quella
relativa al
periodo nel quale il precedente rapporto è stato interrotto,
sempre
che tale trattamento sia più favorevole.
Nel caso
di passaggio ad aziende con
lavorazioni diverse nel settore,
superato
il periodo di prova verrà riconosciuto all'apprendista un periodo
convenzionale
di tirocinio pari al 50% di quello svolto precedentemente e
non superiore
al 50% di quello stabilito
per il nuovo gruppo di
appartenenza.
Art. 66
- Durata del tirocinio.
La durata
normale del periodo di apprendistato viene
determinata in
relazione
ai gruppi di appartenenza, come di seguito indicato.
1°
GRUPPO: DURATA 5 ANNI
Lavorazione
manuale, artistica, tradizionale, ad alto contenuto tecnico e
professionale,
ad esempio:
- doratori; laccatori; pittori;
decoratori; arredatori di
interni
(mobilieri,
tappezzieri, etc.), su progetto, in stile, e/o su misura;
ebanisti;
restauratori; liutai;
intagliatori; intarsiatori; scultori;
modellisti; costruttori e riparatori di
barche e natanti; costruttori e
riparatori di articoli sportivi.
- Falegname in grado di compiere le
lavorazioni tradizionali e moderne
del legno a mano o a macchina.
2°
GRUPPO A: DURATA 3 ANNI E 4 MESI
Lavorazioni di
carattere tradizionale
meccanizzato a medio
contenuto
professionale,
ad esempio:
- lucidatori; traforisti; corniciai;
tornitori; lavorazione del vimini
e del giunco;
addobbatori; tappezzieri; materassai;
abbozzatori;
lavorazione
del mobile e
serramenti e infissi non
standardizzati;
oggettistica e articoli da regalo;
lavorazione speciale del sughero.
2°
GRUPPO B: DURATA 2 ANNI
Impiegati
- in
possesso del titolo
di studio anche superiore
alla scuola
d'obbligo: operatori contabili, addetti alla
fatturazione e/o a pratiche
amministrative.
Tale normativa
si applica con
le modalità stabilite
dalla legge
sull'apprendistato.
3°
GRUPPO: DURATA 1 ANNO E 6 MESI
Lavorazioni
semplici a carattere ripetitivo meccanizzate e/o in serie, ad
esempio:
- produttori in imballaggi; contenitori;
battiscopa; aste per cornici;
pallets;
manici; scope; segherie; sughero; mobili o infissi o parti di
questi (pannelli, semilavorati e accessori);
canestrai.
Le differenze
nella composizione dei
gruppi derivano dall'attività
prevalente
della singola impresa.
L'individuazione dei
mestieri nei vari gruppi è da intendersi
quale
esemplificazione riferita
alla preminente attività
degli stessi nel
settore.
Nota a
verbale.
Punto
1. Per le attività di cui ai gruppi 1 e 2 realizzate con lavorazioni
meccanizzate ed esclusivamente in serie, si applicano le
durate previste
per il
gruppo 3.
Punto 2.
Le lavorazioni elencate
ai fini della
collocazione degli
apprendisti nei
gruppi, previsti dall'Accordo interconfederale del
21.12.83, non
esauriscono il numero delle lavorazioni
esistenti. Gli
apprendisti
assunti in imprese le cui lavorazioni non sono citate saranno
collocati
nei vari gruppi secondo criteri analogici.
Punto 3.
Le parti si
danno atto di aver dato corretta
applicazione
all'Accordo interconfederale 21.12.83, sul trattamento
economico degli
apprendisti, fissando a livello nazionale il periodo
iniziale in valori
che, seppur
scaglionati, sono nella media
ponderale comprensivi delle
percentuali
previsti dall'Accordo stesso.
Si danno
inoltre atto che la definizione di tale normativa
resta di
esclusiva competenza
delle Organizzazioni Nazionali
stipulanti e ha
validità
per tutto il territorio nazionale.
Art. 67
- Apprendistato ultraventiquattrenne.
Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale,
in attuazione
dell'art. 21,
comma 5 della legge n. 56/87
concordano di sperimentare
l'attuazione del
disposto sopra richiamato,
convenendo sui seguenti
criteri
applicativi:
1) elevazione fino a 29 anni dell'età di assunzione degli apprendisti
per qualifiche ad alto contenuto
professionale indicate e riferibili al 1°
gruppo della presente normativa;
2) ferma restando la durata del periodo di
apprendistato individuata al
1°
gruppo, la retribuzione andrà
calcolata secondo quanto previsto al
successivo art. 68.
Nell'intento di
realizzare, attraverso l'attuazione e la sperimentazione
di tutti
gli strumenti previsti dalle leggi vigenti, un'attenta gestione
del mercato del lavoro che, anche con
l'applicazione dell'art. 21, comma
5, legge
n. 56/87, risulti coerente con le specifiche esigenze
delle
imprese artigiane,
le parti concordano di procedere
all'ingresso di
lavoratori di
cui al punto
1) esclusivamente facendo
ricorso
all'apprendistato
e non anche attraverso Cfl.
L'esclusione
del ricorso al Cfl non sarà operante per i lavoratori per i
quali
non risulti ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato,
ex lege
n. 56/87, art. 21, comma 5.
Art. 68
- Trattamento economico - tabelle percentuali.
Il trattamento
economico degli apprendisti
si riferisce al
livello
retributivo
della categoria "D" di cui all'art. 18 del presente contratto
con
esclusione degli scatti d'anzianità.
In deroga
a quanto sopra e tassativamente per le figure:
doratori -
laccatori -
intagliatori - intarsiatori - scultori - costruttori
e
riparatori di
barche e natanti - costruttori e
riparatori di articoli
sportivi -
liutai, falegname in
grado di compiere
le lavorazioni
tradizionali e moderne del legno a mano o a macchina,
individuate al 1°
gruppo, assunte dopo il 24° anno o il 26° anno se
nelle aree di cui agli
obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del
20.7.93, e successive
modificazioni, e fino al 29° anno di età, il trattamento
economico dovrà
riferirsi
al livello retributivo della categoria "C" con esclusione degli
scatti
d'anzianità.
Art. 69
- Trattamento malattia e infortunio.
Agli
apprendisti si applicano i seguenti trattamenti:
CONSERVAZIONE
DEL POSTO:
MALATTIA
L'apprendista
non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per
un periodo massimo di 9 mesi consecutivi,
oppure nel caso di ricaduta per
un
periodo di 9 mesi nell'arco dei 12 mesi consecutivi.
INFORTUNI
Nel caso di infortunio all'apprendista verrà
conservato il posto fino a
guarigione
clinica.
TRATTAMENTO
ECONOMICO
All'apprendista verrà corrisposta un'indennità
sostitutiva pari al
40%
della retribuzione netta dal 4° al 180° giorno,
per le malattie superiori
ai 180
giorni verrà corrisposta un'indennità sostitutiva pari al 34% della
retribuzione
netta per un periodo massimo di 90 giorni.
L'impresa
garantirà il 100% della retribuzione netta per i primi 3 giorni
in caso
di malattia superiore a 7 giorni.
In caso
di infortunio o malattia professionale l'impresa garantirà agli
apprendisti l'integrazione salariale al 100% della retribuzione dal 1°
giorno
fino a guarigione clinica.
La presente
normativa si applica dalla data
di entrata in vigore del
presente contratto.
Le malattie in corso a
tale data manterranno
i
trattamenti
previsti dal precedente contratto.
Art. 70
- Ferie.
A norma
dell'art. 14 della legge 19.1.55 n. 25, agli apprendisti d'età non
superiore ai 16 anni verrà concesso per ogni anno di
servizio un periodo
feriale retribuito
di 30 giorni di calendario
e agli
apprendisti che
abbiano superato
il 16° anno di età le ferie saranno adeguate a quelle
degli
operai: 4 settimane nell'anno (160 ore).
Art. 71
- Gratifica natalizia.
L'impresa è
tenuta a corrispondere per
ciascun anno all'apprendista in
servizio,
in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a una
mensilità
della retribuzione globale di fatto.
Nel caso
di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi
della gratifica
natalizia
per quanti mesi di servizio prestati presso l'impresa.
Art. 72
- Insegnamento complementare.
Per
l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai
sensi dell'art. 17 del Regolamento approvato con
DPR 30.12.56 n. 1668 -
dei corsi di istruzione complementare verranno
concesse 4 ore settimanali
retribuite per
tutta la durata dei corsi stessi. Tali
ore fanno parte
dell'orario di cui all'art. 20 fermo restando il limite
legale delle 44
ore
settimanali complessive.
Art. 73
- Attribuzione della qualifica.
1) Ultimato
il periodo di tirocinio di cui all'art. 66 della presente
regolamentazione, all'apprendista dovrà
essere attribuita la qualifica di
operaio qualificato cat. "D" ai
sensi della legge 19.1.55 n. 25.
Gli
apprendisti indicati al
comma 2 dell'art.
68 della presente
normativa, assunti dopo il 24° o il 26° anno
se nelle aree di cui agli
obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2081/93 del 20.7.93, e successive
modificazioni, e fino al 29° anno d'età,
saranno inquadrati al termine
dei 5 anni di apprendistato nella cat.
"C".
2) L'apprendista superato il 18° anno d'età e la metà del periodo
di
tirocinio, ha la facoltà di chiedere
all'azienda la prova di idoneità alla
qualifica.
Detta prova, in quanto abbia esito positivo, comporterà il
passaggio
alla qualifica entro
un periodo massimo
di 90 giorni,
considerando tale periodo utile all'ulteriore perfezionamento della
qualifica stessa.
Art. 74
- Decorrenza e durata.
La presente
regolamentazione - che forma parte integrante del Contratto
nazionale
di cui segue le sorti - ha decorrenza dall'1.1.98 e avrà durata
fino al 31.12.2000 fatte salve le diverse
decorrenze previste dalla legge
24.6.97
n. 196 e relativi decreti attuativi.
Norma
transitoria.
La presente normativa si applica agli apprendisti
assunti a partire dalla
data dell'1.1.98 fatte salve le diverse
decorrenze previste dalla legge
n.
196/97.
Gli apprendisti assunti
anteriormente a tale
data manterranno la
disciplina
economico-normativa prevista dal precedente contratto.
La retribuzione globale di fatto
dell'apprendista non potrà
comunque
superare la retribuzione globale di fatto del
lavoratore della categoria
"D"
al netto delle ritenute previdenziali.
Nota a
verbale.
In relazione
alle particolari condizioni legislative
esistenti nelle
provincie
autonome di Trento e di Bolzano in materia di apprendistato, le
parti firmatarie
il presente contratto, concordano
nel demandare alle
rispettive
organizzazioni locali la definizione degli aspetti contrattuali
del
rapporto di apprendistato.
Parte
III - EX IMPIEGATI
Art. 75
- Periodo di prova.
L'assunzione
può avvenire con un periodo di prova non superiore ai 6 mesi
per gli impiegati di Gruppo "A" e a 3
mesi per quelli degli altri gruppi.
Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a
3 mesi e a 2 mesi per i
seguenti
impiegati:
a) per
gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato
servizio per almeno un biennio presso altre
aziende;
b) per
i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio
per
almeno un biennio presso altre aziende che
esercitano la stessa
attività.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla
lettera d'assunzione
di cui all'art. 1 della parte comune del
presente CCNL e non è ammessa né
la
protrazione né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione
del rapporto di impiego può
aver
luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle 2 parti e
non fa
ricorrere il reciproco obbligo di preavviso né
l'obbligo del
trattamento
di fine rapporto.
Scaduto il
periodo di prova
senza che sia intervenuta la
disdetta,
l'assunzione
dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianità di servizio
decorrerà
dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il
periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i
diritti previsti
dalla presente
regolamentazione, salvo che
non sia
diversamente disposto
e comunque ad eccezione dei diritti
e obblighi
relativi alle norme sulla previdenza le quali, però,
dopo il superamento
del periodo
stesso, devono essere applicate a decorrere dal
giorno
dell'assunzione.
Per
quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o
non seguito da conferma, l'azienda è tenuta a
retribuire il solo periodo
di
servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o
qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante
i primi 2 mesi nel
caso dell'impiegato di gruppo "A" o durante il 1° mese nel
caso
dell'impiegato
di gruppo "B" o "C".
In
tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione
fino alla
metà o alla fine del mese
in corso, a
seconda che il
licenziamento o
le dimissioni avvengano entro la
1a o entro la 2a
quindicina
del mese stesso.
Art. 76
- Trattamento in caso di malattia e infortunio.
L'assenza per malattia deve essere comunicata dal
lavoratore all'impresa
entro
il giorno successivo salvo casi di giustificato impedimento.
La comunicazione dovrà seguire da parte
del lavoratore l'invio
del
certificato
medico attestante la malattia.
In mancanza
di ciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza
verrà
considerata
ingiustificata.
L'impresa ha
facoltà di chiedere
il controllo della
malattia o
dell'infortunio non
sul lavoro del lavoratore soltanto attraverso i
servizi ispettivi
degli istituti previdenziali
competenti, secondo le
norme previste
dall'art. 5 della legge 20.5.70, n.
300 e integrazioni
successive.
A)
CONSERVAZIONE DEL POSTO
In caso
di malattia l'impiegato
non in prova avrà diritto
alla
conservazione
del posto per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi.
Nel caso di più malattie o di ricaduta nella
stessa malattia non potranno
essere superati
i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione
del
posto: mesi 12 in un periodo di 18 mesi consecutivi.
Superati
i termini massimi sopra indicati qualora il lavoratore non possa
riprendere il lavoro, per il perdurare della malattia o
suoi postumi, il
datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di
lavoro corrispondendo al
lavoratore la
liquidazione del trattamento
di fine rapporto
e della
indennità
di preavviso.
Analogamente
nel caso in cui il perdurare della malattia oltre i termini
di cui sopra il lavoratore non sia in
condizioni di riprendere il lavoro,
il rapporto di lavoro potrà essere risolto a
richiesta dello stesso con
diritto
al solo trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore posto in preavviso
di licenziamento usufruirà
del
trattamento
sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine
del periodo di malattia non
si presenti
al lavoro, sarà considerato dimissionario.
In caso
di malattia professionale o di infortunio il lavoratore ha diritto
alla
conservazione del posto per un periodo di:
1) in caso di malattia professionale per un
periodo pari a quello per il
quale egli percepisce l'indennità per
inabilità temporanea previsto dalla
legge;
2) nel
caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col
rilascio
del certificato medico
definitivo da parte
dell'istituto
assicuratore.
B) TRATTAMENTO
ECONOMICO
Le imprese artigiane garantiranno, in caso di
malattia, agli impiegati un
trattamento
economico pari all'intera retribuzione globale per i primi 6
mesi.
Nei casi
di malattia superiore a 180 giorni, le imprese corrisponderanno
un trattamento
economico pari al 34% della retribuzione netta di fatto per
un
periodo massimo di 90 giorni.
In caso di infortunio o di malattia
professionale le imprese garantiranno
ai lavoratori assenti
un'integrazione
dell'indennità percepita
dall'istituto
assicuratore, fino al 100% della retribuzione netta dal 1°
giorno
e sino a guarigione clinica.
Nota a
verbale.
Fermo restando che i trattamenti economici a
carico del datore di lavoro
di cui al
presente articolo saranno corrisposti ai lavoratori direttamente
da parte dei datori di lavoro, questi ultimi
potranno ricorrere a forme
mutualistiche o
assicurative per i
trattamenti suddetti. Al
fine su
indicato
potranno essere costituiti appositi organismi.
Nel caso
in cui la malattia è causata da
infortunio non sul
lavoro
ascrivibile
a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda
di recuperare
dal 3° responsabile le somme da
essa corrisposte per il
trattamento
come sopra regolato, restano ad esso
ceduta, su delega del
lavoratore,
la corrispondente azione nei limiti del detto importo.
Art. 77
- Indennità maneggio denaro - cauzione.
L'impiegato
la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per
riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore
anche finanziario,
ha diritto
a una particolare indennità
mensile pari al 6% del
minimo
contrattuale di
stipendio mensile del gruppo
di appartenenza e
della
indennità
di contingenza.
Le somme
eventualmente richieste all'impiegato
a titolo di
cauzione,
dovranno essere
depositate e vincolate
a norma del
garante e del
garantito,
presso un Istituto di Credito di comune gradimento.
I relativi
interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Art. 78
- Doveri dell'impiegato.
L'impiegato deve
tenere un contegno
rispondente ai doveri
inerenti
l'esplicazione
delle mansioni affidategli, e in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio e adempiere
alle formalità prescritte
dall'azienda per il controllo delle
presenze;
2) dedicare
attività assidua e diligente al
disbrigo delle mansioni
assegnategli osservando le norme del presente contratto, nonché le
disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli
interessi dell'azienda, non
trarre profitto, con danno all'imprenditore,
da quanto forma oggetto delle
sue funzioni nell'azienda, né svolgere
attività contraria agli interessi
della
produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale,
dopo
risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante
il
servizio; l'imprenditore a sua volta, non
potrà con speciale convenzione
restringere
l'ulteriore attività professionale del suo impiegato, dopo
cessato
il rapporto contrattuale, al di là dei
limiti segnati nel
precedente comma;
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti,
macchinari e strumenti a lui
affidati.
Art. 79
- Provvedimenti disciplinari.
Ferma restando
l'applicabilità della procedura di cui all'art. 7
della
legge 20.5.70
n.300, nei casi
della medesima previsti, le
mancanze
dell'impiegato potranno essere sanzionate a seconda
della loro gravità,
con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di
retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per
un
periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con
trattamento di fine rapporto;
f) licenziamento senza preavviso e con
trattamento di fine rapporto;
La sospensione di cui alla lett. d) si può
applicare a quelle mancanze le
quali, anche
in considerazione delle circostanze speciali che le
hanno
accompagnate non
siano così gravi da rendere
applicabile una maggiore
punizione, ma
abbiano tuttavia tale
rilievo da non trovare adeguata
sanzione
nel disposto delle lett. a), b), e c) (ad esempio non si presenti
al lavoro
o abbandoni il
proprio posto di lavoro
senza giustificato
motivo, ritardi
l'inizio del lavoro e lo sospenda
o ne anticipi la
cessazione senza
preavvertire il superiore diretto e senza giustificato
motivo;
esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc. ...)
Nel provvedimento di cui alla lett. e) incorre
l'impiegato che provochi
all'azienda grave nocumento morale o materiale o che
compia mancanze che
pur
essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c),
e d), non siano cosi gravi da rendere
applicabile la sanzione di cui alla
lett.
f).
Nei provvedimenti di cui alla lett. e) incorre
l'impiegato che provochi
all'azienda grave
nocumento morale o
materiale o che
compia, in
connessione con
lo svolgimento del
rapporto di lavoro,
azioni che
costituiscono
delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente
dalle eventuali responsabilità
nelle
quali sia incorso l'impiegato.
Art. 80
- Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Il rapporto
di lavoro a tempo indeterminato
non può essere risolto da
nessuna
delle 2 parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come
segue a
seconda dell'anzianità e
della categoria cui
appartiene
l'impiegato:
ANNI DI
SERVIZIO CAT. A - B CAT. C - D
fino a
5 anni 1 mese e mezzo 1 mese
oltre 5
e fino a 10 anni 2 mesi 1 mese e mezzo
oltre i
10 anni 2 mesi e mezzo 2 mesi
I termini di disdetta decorrono dalla metà o
dalla fine di ciascun mese.
La
parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti
termini di
preavviso deve corrispondere all'altra
un'indennità pari
all'importo
della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
È in facoltà
della parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1 di
troncare il rapporto, sia all'inizio o sia nel corso
del preavviso senza
che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo
per il periodo di preavviso
non
compiuto.
Durante il
compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento
l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per
la ricerca di nuova
occupazione; la
retribuzione e la durata
dei permessi stessi
saranno
stabiliti
dall'impresa.
Tanto
il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate
per
iscritto.
Il periodo di preavviso se sostituito dalla
corrispondente indennità, non
è computabile nell'anzianità agli effetti
del trattamento di
fine
rapporto.
Art. 81
- Trattamento di fine rapporto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
è dovuto all'impiegato un
trattamento di
fine rapporto da calcolarsi ai
sensi della legge 29.5.82
n. 297,
secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa.
La quota
annua è ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi retributivi a
carattere
continuativo corrisposti nell'anno al lavoratore.
Le
provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi
prima della
risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione
posteriormente.
I premi
di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata
e le
compartecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al
momento
della risoluzione del rapporto.
L'indennità d'anzianità al 31.5.82 sarà calcolata
sulla retribuzione di
fatto
con l'esclusione della contingenza maturata dall'1.2.77.
Le frazioni
di anno verranno conteggiate per dodicesimi, la frazione di
mese
pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero.
Art. 82
- Passaggio di qualifica.
In caso
di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa
azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che
come tale gli sarebbe
spettato in caso di licenziamento e si considererà
assunto 'ex novo' con
la
nuova qualifica.
Agli effetti del preavviso l'anzianità di
servizio maturata come operaio
sarà
computata al 50%.
TABELLA DELLE
PERCENTUALI DI RETRIBUZIONE APPRENDISTI DA RIFERIRSI ALLA
RETRIBUZIONE DELL'OPERAIO QUALIFICATO CATEGORIA
"D" AI SENSI DELL'ACCORDO
INTERCONFEDERALE
DEL 21.12.83 ESCLUSI GLI SCATTI D'ANZIANITÀ
1° gruppo 2° gruppo 3° gruppo
fino a oltre A B
24 anni 24 anni
mesi % mesi
% Mesi % mesi %
mesi % mesi
%
Periodo 3
52 6 60 3 52
3 52 3 52
iniziale 15
64 6 65 9 65
9 65 3 72
12
70 12 70 12 75
12 75 12 85
12
75 15 75 12 80
12
80 15 85 4 85
6
85 6 90
Durata 60
60 40 24 18
mesi
NUOVI
MINIMI RETRIBUTIVI E RELATIVE DECORRENZE
CATEGORIE 31.12.97 1.1.98 1.6.99 1.4.00
A
super 1.193.000 1.290.000 1.355.000
1.428.000
A 1.078.000 1.167.000 1.226.000
1.293.000
B 931.500 1.008.500 1.059.500
1.116.500
C 815.500 881.500 925.500 975.500
D 731.000 791.000 831.000 876.000
E 655.000 709.000 745.000 785.000
Negli importi
sopra indicati non è
compresa la somma
forfetaria di
£.
20.000 mensili che sarà erogata separatamente sotto la voce di EDR.
ALLEGATO
- Fac-simile.
Spett/le
Ditta
................
................
................
OGGETTO:
cessione dell'azione
Io
sottoscritto ............................................ in conformità
5-
.................................................. comma - parte operai
a
quanto previsto dall'art.
2- .............................. comma - parte
impiegati del vigente
CCNL, dichiaro
di cedere alla
ditta .................................
l'azione a me
spettante per il risarcimento dei danni da
me subiti in
conseguenza del
sinistro avvenuto il .......... alle ore .......... in
.......................
e di cedere altresì ogni mio credito nei confronti
del
responsabile Sig. ................................ di ................
e della
sua compagnia di assicurazioni ......................... tutto nei
limiti
delle somme corrisposte dalla ditta ....................... sia
a
titolo di
trattamento integrativo di malattia, sia a titolo di
oneri
indiretti
e contributivi.
In
fede.
Data
...........
........................
FAC-SIMILE
Egregio
Signor
.................
.................
.................
Ci è
stato segnalato che Lei in data ............... alle ore ............
ha
subito un incidente causato dal Sig. ..................................
che risulta
essere assicurato presso
la compagnia di
assicurazioni
..........................................................................
Poiché è nostra intenzione rivalerci nei confronti
del 3° responsabile è
della sua
compagnia di assicurazione per i danni
da noi subiti in
conseguenza
della sua assenza dal lavoro dal .............. al ..........,
sia a
titolo di integrazione dell'indennità di malattia sia a titolo di
oneri
indiretti e contributivi, La invitiamo:
1) a non pregiudicare la posizione
dell'azienda con la sottoscrizione di
transazioni all'insaputa della stessa;
2) a firmare e restituire un modulo di
cessione dell'azione di cui alla
copia allegata:
Distinti
saluti.
data ....................
azienda
......................................
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