CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL
24 GENNAIO 2000
a valere per
gli addetti all'industria del legno, del sughero, del mobile e
dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali.
DATA DI STIPULAZIONE E COSTITUZIONE DELLE PARTI
Oggi, 24 gennaio 2000, in Roma tra l'UNITAL
(Unione Italiana Arredi - Legno) rappresentata dal Presidente Riccardo Montesi,
con l'assistenza del Segretario Nazionale Alessandro D'Ambrosi, e da una
delegazione di Industriali composta da Francesco Paolicelli, Alessandro
Bianchi, Marco Pierotti, Marco Mandarini, Bruno Bassi, Carlo Boschis, Antonio
Cossutti, Filippo Frattini, Paolo Bolici, Giovanni Muratori, Antonio Nicotra,
Roberto Novelli, con l'assistenza della Commissione tecnica sindacale composta
dai Signori Piero Baggi, Roberto Bertelli, Paolo Cardelli, Renzo De Angeli,
Grazia De Rosa, Sandra Devecchi, Claudio Franchini, Rosangela Gazzola, Federico
Muzi, Sergio Nicchi, Luciano Signorato, Alessandro Varino.
con
l'assistenza della CONFAPI (Confederazione Italiana
della Piccola e Media Impresa) rappresentata dal Presidente Luciano Bolzoni e
dal Direttore Generale Sandro Naccarelli, assistito dal Responsabile Operativo
Area Relazioni Industriali Armando Occhipinti
e
La
Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (FeNEAL), aderente alla UIL, rappresentata dal
Segretario Generale Francesco Marabottini; dai componenti la Segreteria
Nazionale: Donato Bernardo Ciddio, Antonio Correale, Francesco Gullo, Giuseppe
Moretti, Raffaele Rizzacasa, Learco Sacchetti, Massimo Trinci; dai componenti
la Direzione Nazionale: Angelo Caruso, Franco Carvelli, Angelo Catalano,
Ferdinando Ceschia, Emilio Correale, Maurizio D'Aurelio, Francesco De Martino,
Silvio Errico, Paolo Ferrari, Luciano Fioretti, Leonardo Frascarelli, Angelo
Gallo, Alberto Ghedin, Ferdinando Lioi, Ladislao Linari, Pompeo Naldi, Domenico
Palma, Pirepaolo Panu, Giovanni Panza, Vito Panzanella, Fabrizio Pascucci,
Sabino Pazienza, Vincenzo Posa, Saverio Ranieri, Franco Righetti; dai
componenti la Delegazione trattante: Vito Adragna, Antonio Barbieri, Massimo
Bardi, Salvatore Bevilacqua, Luigi Bontempi, Gianfranco Borghesi, Agostino
Calcagno, Modesto Cavedon, Omero Cazzaro, Alberto Cirillo, Nazareno Colloca,
Antonio Coluccio, Antonio Del Verme, Franco De Feo, Tommaso Di Marco, Claudio
Di Nardo, Francesco Fareta, Maurizio Farrugia, Valerio Franceschini, Mauro
Franzolin, Cosma Gatto, Sandro Giacomelli, Giuseppe Giammella, Pierluigi
Guerrini, Adelmo Leoncini, Giuseppe Magnesia Roberto, Mancin, Fernardo Mariutto,
Severino Minischetti, Luigi Oddo, Ivo Pasquali, Antonio Provenzano, Eustacchio
Ricchiuti, Catia Rossetti, Angelo Rossi, Giuseppe Rubagotti, Antonio Serina,
Bruno Serra, Claudio Signorile, Giuseppe Siniscalchi, Enrico Staffieri, Gianni
Tonello, Cesare Valbusa, Dino Varo, Antonio Verrillo.
La
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (FILCA),
aderente alla CISL, rappresentata dal Segretario Generale Cesare Regenzi, dai
Segretari Nazionali: Piero Baroni, Giuliano Cantoni, Giuseppe Moscuzza,
Giuseppe Virgilio; dai componenti il Comitato Esecutivo Nazionale: Sebastiano
Accolla, Maurizio Bernava, Giocondino Casolino, Antonio Ceres, Antonio Cerqua,
Renzo Corveddu, Franco De Gattis, Umberto De Simoni, Di Pace Vincenzo, Ciro
Donnarumma, Diego Faccini, Bernardo Feneroli, Giulio Fortuni, Claudio Gessi,
Lorenzo Gully, Antonio Lazzaroni, Franco Lorenzon, Mennato Magnolia, Francesco
Marcone, Giovanni Matta, Goriziano Merotto, Daniele Morassut, Stefano Nuti,
Rocco Pascucci, Gianni Pedrazzini,
Ferdinando Piccinini, Giuliano Pizzo, Gianfranco Reale, Paolo Rigucci, Ulderico
Sbarra, Primo Schonsberg, Antonio Scuteri, Salvatore Sorace, Ferdinando
Speranza, Santo Spinella, Giovanni Tamburella, Gianpiero Tipaldi, Franco Turri,
Domenico Zannino, Renzo Zavattari; dai componenti della delegazione
trattante: Massimo Bani, Silvano
Benti, Francesco Biasi, Antonio
Castaldo, Loris Citton, Piero Donnola, Riccardo Gentile, Enrico Guaragna, Giorgio
Libera, Giuseppe Lutteri, Stefano Macale, Gabriele Mazzoleni, Osvaldo Modarelli,
Alfredo Napoli, Franco Pantone, Mauro Pierigh, Silio Simeone, Vanis Treossi,
Andrea Zanin.
La
Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed estrattive -
FILLEA Costruzioni e Legno – aderente alla
CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Carla Cantone e dai Segretari Signori: Antonio Galante, Giampaolo Mati,
Massimo Viotti; dal Presidente del Comitato Direttivo Signor Luigi Cavallini;
dai componenti il Comitato Direttivo Nazionale: Luigi Aprile, Antonio Accotzu,
Nicola Allegretti, Ezio Alpino, Roberto
Andreozzi, Danilo Andriollo, Andrea Antonioli, Luciano Antonucci, Elio
Baffioni, Gabriella Baldini, Rita Baratti, Mirto Bassoli, Stefano Bassoli, Paola Battaggia, Spartaco Battista, Sergio
Bavone, Massimo Bellezza, Domenico Bellinvia, Aurelio Benigno, Massimo
Bertolini, Renato Biferali, Michele Binello, Gaetano Bisceglie, Flavio Bisiach,
Giovanni Bivi, Claudio Bocciolini, Guelfo Bonora, Paola Broggini, Giovanni
Bulgarella, Enzo Buonomo, Giuliano Calvani, Davide Canducci, Loreto Capizzi,
Eugenio Cappelli, Cesare Caprini, Remo Carboni, Michele Carpinetti, Roberto
Castellari, Romano Catini, Manola Cavallini, Roberto Cellini, Paolo Chiappa,
Giacomo Chiesura, Francesco Cisarri Giorgio Civiero, Giuseppe Colferai, Luciano
Cossale, Mauro Crimella, Giovanni Dattilo, Vincenzo David, Luigi De Crescenzo,
Viincenzo Del Giudice, Enrico Di Girolamo, Marco Di Girolamo, Domenico Di
Martino, Giampaolo Di Odoardo, Sandro Dominici, Simone Donelli, Giacomo
Dorotea, Emiliano D’Andreamatteo, Moulay El Akkioui, Carmelo Farci, Romano Fattini, Ornella Fogliazza, Ezelino
Fratorti, Gerardo Galassi, Giancarlo Gamba, Primo Gatta, Giuseppe Gavinelli,
Sergio Gelmini, Bruno Gemignan, Giuseppino Ghisu, Giovanni Giannasio, Nazzareno
Giannini, Osvaldo Giorgi, Piero Greotti, Sandro Grugnetti, Ermanno Guerrini,
Claudio Guggiari, Donato Ianaro, Franco
Iannella, Renato Kneipp, Giovanni La Greca, Antonio Ledda, Pietro Leo, Antonio
Licciardello, Mauro Livi, Giuseppe Locorotondo, Mauro Macchiesi, Enzo Maio,
Massimo Marchini, Marcias Felice,
Marcella Marra, Mauro Masotti, Graziano Massoli, Valter Meglioranzi, Franco
Messina, Paolo Minello, Giuseppe Mottura, Mara Nardini, Claudio Niero,
Stanislao Nocera, Giancarlo Opretti, Angelo Orientale, Augusto Orlandi,
Marcello Pagliaroli, Michele Palazzolo, Rocco Palermo, Romangelo Perego,
Antonio Perziano, Vincenzo Petruzziello, Salvatore Piccoli, Gaetano Pignataro,
Vladimiro Pina, Piero Polli, Nicola Pondrano, Romano Raffaele, Massimo Raso,
Giuseppe Rendina, Andrea Righi, Fabio Rizzo, Roberto Rossetti, Lucia Rossi,
Roberta Rossi, Daniele Roviani, Antonio Rudas, Giuseppe Ruscigno, Gianfranco
Salluzzo, Gian Mario Santini, Ada Sininberghi, Pasquale Sisto, Lorenzo Sola,
Celeste Stanzani, Cosimo Stasi, Giuseppe Terranova, Alberto Tomasso, Umberto
Trasatti, Giovanni Trebini, Archimede Tripiedi, Giorgio Vanoli, Riccardo
Varanini, Hervè Zamboni, Pietro Zulian; dai componenti della Delegazione
trattante: Claudio Aprili, Carlo Canini, Fabiola Carletti, Maurizio Ceccarani, Alessandro Fusini, Daniele Gioffredi, Luschi Sergio, Donato Morganti, Giorgio Orazi,
Francesco Panza, Barbara Pini, Rossano Ranci, Luigi Zecchini.
è stato stipulato il presente:
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
a valere per
gli addetti all'industria del legno, del sughero, del mobile e
dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali.
I. Premessa
A) L'accordo di rinnovo del
CCNL è stato pattuito secondo le linee definite dal Protocollo 23.7.1993 e dal Patto
per lo sviluppo e l’occupazione 23.12.1998 sottoscritto tra Governo e Parti
Sociali.
Nella fase di stesura del CCNL, avvenuta il 22 novembre 2000, sono
state effettuate alcune integrazioni ed adattamenti.
E' volontà delle Parti
realizzare forme di relazioni industriali finalizzate al comune interesse dello
sviluppo economico del settore ed a un adeguato riconoscimento dell'importante
ruolo che esso ricopre nell'ambito dell'economia nazionale.
B) Il CCNL ha recepito e fatti propri gli assetti della contrattazione
collettiva definiti e regolamentati dal capitolo Assetti Contrattuali del
Protocollo del 23.7.1993 e dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione
23.12.1998.
Sono previsti i seguenti
assetti contrattuali:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
- un secondo livello di contrattazione, aziendale od alternativamente
territoriale, laddove previsto o secondo l'attuale prassi.
C) Il CCNL ha definito una nuova regolamentazione dei livelli di
contrattazione.
Pertanto la contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello
potrà avere luogo con la comune finalità di:
a) consentire per i lavoratori benefici economici privi di effetti
inflazionistici;
b) un'effettiva programmazione dell'evoluzione del costo del lavoro;
c) lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.
D) Il secondo livello di contrattazione potrà avere luogo esclusivamente
secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.1993 e dal Patto per lo sviluppo e
l’occupazione 23.12.1998, nello spirito dell'attuale prassi, tenendo conto
delle oggettive esigenze che caratterizzano le piccole e medie aziende che
applicano il presente CCNL e che le differenziano dalle industrie di diversa
dimensione.
E) Il secondo livello di contrattazione, fermo restando quanto previsto
dall'ultimo comma del punto 3. del punto 2 ASSETTI CONTRATTUALI del protocollo
del 23/7/1993 e dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione 23.12.1998, non potrà
avere per oggetto materie già definite e/o trattate in altre sedi negoziali.
Tale livello potrà realizzarsi esclusivamente per le materie stabilite dalle
specifiche clausole di rinvio del CCNL, in conformità con i criteri e le
procedure ivi indicati. Sono titolari della contrattazione di secondo livello,
per le materie e con le procedure e criteri fissati dal CCNL, le strutture
territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e la
RSU.
F) Le aziende sono assistite e rappresentate dalle API alle quali sono
associate o conferiscano mandato.
G) Le parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare ai propri
iscritti per il periodo di loro validità il contratto nazionale, le norme
integrative di settore e quelle aziendali da esso previste.
A tal fine le Associazioni datoriali sono impegnate ad adoperarsi per
l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre
le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire
perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare,
innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Considerata la prassi esistente, la contrattazione di livello aziendale
esclude ed inibisce la contrattazione di livello territoriale e, viceversa, la
contrattazione di livello territoriale esclude ed inibisce il livello di contrattazione
aziendale; di questo si rendono garanti UNITAL, FILCA, FILLEA e FeNEAL, nelle
rispettive articolazioni di organizzazione nazionale, territoriale ed
aziendale.
H) Le Parti procederanno ad un esame del testo contrattuale al fine di
effettuare concordemente un’operazione di adeguamento alle norme di legge, alle
modifiche necessarie per le parti obsolete ed a eventuali riscritture che ne
consentano una migliore comprensione.
I) La presente premessa è parte integrante del CCNL.
Sfera di applicazione
Il presente CCNL si applica alle aziende
esercenti le attività di produzione sotto elencate:
Industrie del legno, del sughero, del mobile
e dell'arredamento.
Segherie facenti parte delle
aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi
diretti delle aziende stesse - segherie che acquistano tronchi già abbattuti e
allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i
tronchi così acquistati - segherie che, come tali, non esercitano un'attività
complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda - taglio e la
piallatura del legno - fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno non
assemblato - fabbricazione di lana di legno, farina di legno, lastrine,
particelle - essiccazione del legno - impregnazione o il trattamento chimico
del legno con materiali adatti alla sua conservazione - trattamento, il deposito, la stagionatura,
l'immagazzinaggio e conservazione del legno - tornerie del legno - tranciati e
giuntura tranciati - fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione
di compensati - pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre,
di particelle, di truciolati, di lana, di legno ed altri pannelli, multistrati,
listellari, tamburati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati,
tamburati, medium density e affini - produzione di agglomerati di fibre legnose
con leganti vari per l'edilizia o altro, masonite, laminati, legni ricostruiti
e conglomerati - allestimenti fiere, stands e decorazioni, cartellonistica - cartelli
stradali e allestimenti in genere - cambrioni - carpenteria - fabbricazione
elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia - cantieri e
carpenteria navale - fabbricazione di prodotti in legno destinati
principalmente all'edilizia: di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi, di
scale e ringhiere, di liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai
ecc., porte, finestre, imposte e loro telai, infissi in legno, avvolgibili,
pvc, basculanti, zanzariere - - placcati - pavimenti in legno e relativa posa
in opera - fabbricazione di travi e strutture lamellari - fabbricazioni di
edifici prefabbricati o loro elementi in legno - fabbricazione di imballaggi,
di pallets, di contenitori, di cesti in legno - paniforti - fabbricazione di
casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno - fabbricazione
di palette, palette a cassa e altri piani di caricamento in legno -
fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per
lavori da bottaio, fusti dogati - fabbricazione di tamburi in legno per cavi -
levigatura di antine e altri elementi per mobili - verniciatura, laccatura,
doratura ed altre lavorazioni finali del
legno e/o del Mobile - impiallacciature e lavorazioni legno -
lavorazione accessori per mobili - scope - assemblaggio mobili - fabbricazione
di montature di utensili, manici e montature di scope e spazzole, di forme in
legno di scarpe e stivali, di attaccapanni in qualsiasi materiale, di utensili
in legno domestici e da cucina, appendiabiti e portacappelli, di statuette ed
altri ornamenti in legno, legno intarsiato e incrostato, di astucci e cofanetti
in legno per gioielli, coltellerie ed altri articoli analoghi, di tubetti,
spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura e per filati cucirini, di
legno tornito, di casse funerarie e cofani funebri, di modelli per fonderie e
per navi, di parti in legno per armi da fuoco, di scultura, traforo, intarsio
del legno per decorazioni, di manufatti in legno in genere compreso il
"fai da te", di cornici, decorazioni artistiche e floreali, restauri
e dorature cornici, di decorazioni per l'arredamento, di altri articoli in
legno - manici da frusta -
arredobagno - articoli igienico-sanitari - lavorazione del sughero naturale,
sughero per plance, sugheraccio, sugherone, la fabbricazione di articoli in
sughero, di manufatti, agglomerati e granulati e di isolanti in sughero,
fabbricazione di turaccioli comuni o da spumanti - la produzione di articoli di
paglia e di materiale da intreccio: la fabbricazione di trecce e manufatti
simili in materiali da intreccio, stuoie, stuoie grossolane, graticci ecc...,
la fabbricazione di articoli da panieraio e da stuoiaio, rivestimenti di
fiaschi e damigiane, rivestimenti in legno - fabbricazione di forme per
calzature, ceppi per zoccoli e fondi per calzature in qualsiasi materiale - tacchi - ghiacciaie - fabbricazione
di carri e carrozze - la produzione di mobili ed articoli vari di arredamento
in giunco, vimini, rattan e di altro materiale - fabbricazione di sediame
comune e curvato - fabbricazione di sedili per aereomobili, autoveicoli, navi e
treni, di qualsiasi materiale - la fabbricazione di sedie e tavoli di qualsiasi
materiale - la fabbricazione di cassetti per mobili, di curvati in legno, di
cassettiere - la fabbricazione di poltrone e divani di qualsiasi materiale -
l'attività dei laboratori di tappezzeria e fabbricazione di imbottiti per
l'arredamento - la fabbricazione e restauro di mobili in stile e d'epoca -
fabbricazione di mobili per uffici e negozi in qualsiasi materiale per
qualunque uso diverso da quello di civile abitazione (scuole, navi,
ristoranti), comprese le loro parti e/o componenti - fabbricazione di altri
mobili - mobili di qualsiasi materiale per la casa ed il giardino - mobili
tappezzati - tappezzerie - traverse ferroviarie - fabbricazione di rete e
supporti per materassi - la fabbricazione di materassi a molle, imbottiti o guarniti internamente, di materiali di
rinforzo, di materassi in gomma cellulare o di plastica non ricoperti -
fabbricazione di pianoforti - fabbricazione di strumenti a corde, liuterie -
articoli sportivi - fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da
tavolo - fabbricazione di tavoli da biliardo e attrezzi da bowling - fabbricazione di aste dorate e comuni,
bastoni - fabbricazione di sdraio, sedie sdraio, lettini sdraio - la
fabbricazione di giostre e altalene - fabbricazione di fiammiferi e
stuzzicadenti - fabbricazione di fiori, foglie e frutti artificiali - fiori
secchi - fabbricazione di pipe e abbozzi di pipe - fabbricazione di pettini
(anche ornamentali) - fabbricazione di
tutti gli articoli per fumatori - riproduzione di armi antiche prevalentemente
in legno - produzione di articoli religiosi e da ricordo - produzione di apparecchi
di illuminazione, di articoli casalinghi - produzione di articoli da disegno e
didattici - produzione di arredamenti vari, di oggetti e complementi
d'arredamento, compresi quelli in metallo, in resine sintetiche e materie
plastiche, come poliuretani, metacrilati, a.b.s., p.v.c., poliestere
rinforzato, polipropilene, ecc….
Sfera di
applicazione - Industrie boschive e forestali
Alle aziende operanti nei settori
sottoindicati, oltre alle norme (e relative deroghe) contenute nel presente C.C.N.L.,
si applicano le norme di cui alla specifica regolamentazione contrattuale per
gli addetti alle industrie boschive e forestali.
- Industrie esercenti l'abbattimento e
l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname
tondo, asciato o segato (antenne, pali puntelli, tondelli, travi, doghe,
traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe
di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone).
Segherie che, per la loro organizzazione
tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un
complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.
PARTE PRIMA
RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI
PARTE PRIMA
RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI
L'UNITAL, la FeNEAL, la FILCA e la FILLEA ribadiscono l'obiettivo
comune di sviluppare un moderno e innovativo sistema di relazioni sindacali a
tutti i livelli per favorire, oltre alla corretta gestione del CCNL, anche
l'individuazione di iniziative comuni a sostegno del settore.
Ferme restando l'autonomia e la libertà di iniziativa delle parti, si
conviene sulla realizzazione di strumenti paritetici atti a sostenere la
politica e lo sviluppo del settore.
ARTICOLO 1 - Comitati Paritetici per lo sviluppo e la gestione delle
relazioni sindacali
1. Le parti con la
sottoscrizione del presente contratto concordano di assicurare la necessaria
operatività al Comitato Paritetico, costituito a livello nazionale, regionale,
di distretto e di aree-sistema. Il Comitato paritetico opera sulle materie
appositamente individuate e demandate dal presente contratto.
Inoltre, contribuisce a
conferire al comparto produttivo legno-arredamento, nei confronti delle
istituzioni e degli enti preposti, nella specificità delle piccole e medie imprese
che largamente lo contraddistinguono, il rilievo e l'incidenza che ad esso
compete sul versante dell'occupazione e della bilancia dei pagamenti.
Il Comitato Paritetico si costituisce nelle aree distrettuali individuate dalla legge.
Le Parti esamineranno entro il 31/12/2000, a livello territoriale, la
possibilità di pattuire la costituzione
di Comitati Paritetici nelle aree-sistema.
In particolare, il Comitato paritetico regionale si costituisce nelle
regioni con significativa presenza del settore produttivo legno-arredamento:
attualmente Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e Veneto.
Il Comitato Paritetico di Area-Sistema si costituirà, in via
sperimentale, nella zona di produzione tipica compresa tra le province di
Treviso e Pordenone e nel distretto della Brianza comasca e milanese.
2. Comitato Paritetico Nazionale
Il Comitato Paritetico Nazionale gestisce al suo interno l'osservatorio
che propone ricerche ed elabora analisi.
Nel comitato Paritetico Nazionale si costituisce la Commissione
Bilaterale Paritetica sull’apprendistato.
La Commissione Bilaterale Paritetica sull’apprendistato definisce
orientamenti ed indirizzi sull’individuazione di linee-guida per la formazione
degli apprendisti, in base alle quali la contrattazione territoriale potrà
attuare quanto previsto al terzo comma dell’art. 8 della parte settima.
Il Comitato Paritetico Nazionale, avvalendosi dell'Osservatorio,
definisce orientamenti, indirizzi ed obiettivi concernenti le materie di
seguito indicate:
-
stato
e andamento economico;
-
prospettive
produttive del settore e dei comparti;
-
prospettive
di sviluppo e loro limiti;
-
prospettive
degli investimenti;
-
analisi
della struttura di impresa per comparti;
-
analisi
delle aree sistema;
-
eventuali
situazioni di crisi per zone e comparti;
-
prospettive
dell'occupazione; consuntivo in percentuale sulle variazioni dell'occupazione
divise per sesso e per grandi classi di età;
-
inquadramento
categoriale secondo l'evoluzione delle professionalità;
-
indicazioni
su iniziative nel campo della forestazione e della ricerca;
-
innovazione
tecnologica degli impianti e dei processi di produzione;
-
evoluzione
delle professionalità presenti nel settore legno-arredamento;
-
politica
della materia prima;
-
iniziative
di formazione, volte ad ottenere da enti pubblici e privati interventi per il
settore legno-arredamento al fine di rendere il più possibile coincidente la
domanda di lavoro con le concrete esigenze del settore stesso;
-
il
coordinamento ed indirizzo delle iniziative per la prevenzione degli infortuni
e la tutela dell'ambiente.
-
rilevazione
delle caratteristiche e dell’andamento della contrattazione di secondo livello;
-
competitività
del settore anche avendo riguardo all’introduzione dell’EURO.
Il Comitato paritetico nazionale ha il compito di coordinare i Comitati
Paritetici Regionali, di Distretto e di Aree-Sistema per verificarne
funzionalità, indirizzi ed obbiettivi perseguiti.
Il Comitato Paritetico nazionale delega la gestione delle proprie
indicazioni ad un soggetto attuativo (che potrà essere denominato Ente, Agenzia
o altro) che verrà costituito e regolato nella propria attività nei termini che
il Comitato stesso dovrà definire entro il 31/12/2000.
L'attività del "soggetto attuativo" che si avvale delle
risorse economiche rese disponibili dalla legislazione (nazionale, regionale e
comunitaria), sarà sottoposta al controllo ed alle verifiche del Comitato
Paritetico Nazionale.
Entro il mese di dicembre 2000 saranno definite le modalità costitutive
ed operative dei comitati di distretto e di area-sistema.
Il Comitato paritetico nazionale è composto da sei membri di cui tre
designati dall'UNITAL e tre da FeNEAL, FILCA, FILLEA.
La presidenza del comitato è assunta congiuntamente da due membri dello
stesso.
Uno di essi sarà designato dall'UNITAL e l'altro congiuntamente dalla
FeNEAL, dalla FILCA e dalla FILLEA.
Il Comitato si riunisce all'inizio di ogni anno per definire il
programma di attività dell'osservatorio.
Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi, e comunque quando una
delle due parti lo richieda.
3. Comitato paritetico regionale, di Distretto e di Aree-Sistema.
I Comitati Paritetici svolgono un'azione di proposta nei confronti del
Comitato Paritetico Nazionale e possono assumere autonome iniziative
nell'ambito degli indirizzi nazionali, anche avvalendosi dei dati forniti
dall'Osservatorio nazionale stesso.
Inoltre, danno attuazione a quanto ad essi demandato dal Comitato
Paritetico Nazionale.
I Comitati paritetici si riuniscono di norma ogni tre mesi e comunque
quando una delle due parti lo richieda.
I Comitati paritetici sono composto da 6 membri di cui tre designati
dalla UNITAL e tre da FeNEAL, FILCA, FILLEA, tramite le rispettive
articolazioni territoriali.
La presidenza dei comitati è assunta congiuntamente da due membri dello
stesso.
Uno di essi sarà designato dall'UNITAL e l'altro congiuntamente dalla
FeNEAL, dalla FILCA e dalla FILLEA.
4. Informazioni a livello territoriale
Annualmente, entro il primo quadrimestre, l'UNITAL fornirà a FeNEAL,
FILCA e FILLEA territoriali, nel corso di incontri appositamente convocati,
informazioni globali per le aziende associate sui seguenti temi:
- stato e prospettive produttive;
- andamento e prospettive dell'occupazione, con particolare riferimento
all'occupazione giovanile; consuntivo, in percentuale, sulle variazioni della
occupazione diviso per sesso e per grandi classi di età;
- prospettive di nuovi insediamenti industriali;
- eventuali processi di riconversione e ristrutturazione;
- stato e tendenze del decentramento produttivo e del lavoro a
domicilio.
5. Informazioni a livello aziendale
Le aziende che occupano nel complesso oltre 75 dipendenti, assistite
dall'UNITAL, forniranno informazioni preventive ogni semestre alla RSU ed alla
FILLEA, FILCA e FeNEAL territoriali, nel corso di appositi incontri, dietro
richiesta della RSU, in merito a:
- stato e prospettive produttive;
- previsioni per il mercato interno e/o esterno;
- programmi di investimento ed eventuali innovazioni tecnologiche che
comportino modifiche significative nell'organizzazione del lavoro in azienda;
- struttura occupazionale - in valori assoluti - per sesso e per grandi
classi di età e suoi prevedibili sviluppi, nonché le indicazioni quantitative e
qualitative con le quali l'azienda intende farvi fronte e le indicazioni circa
le modalità di assunzione nel rispetto delle leggi vigenti.
La Direzione aziendale fornirà informazioni alla RSU in caso di
rilevanti innovazioni di processi produttivi che siano suscettibili di
importanti sviluppi nel comparto del mobile e arredamento.
Nel rispetto delle normative di legge vigenti, nei casi di eventi
negativi sui livelli occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche
riguardanti il complesso dell'attività produttiva, le aziende forniranno nel
merito informazioni preventive alla RSU.
Quanto sopra espresso troverà applicazione anche per le realtà
produttive articolate con più di 75 dipendenti complessivi, caratterizzate da
un'unica struttura d'impresa, sia pure distribuita su zone territoriali
diverse. Resta inteso che tale informativa verrà trasferita alle rispettive
RSU.
Nell'ipotesi del verificarsi di situazioni di crisi o di
ristrutturazione o riconversione ovvero riduzione dell'orario lavorato,
l'azienda ne darà preventiva informazione alla RSU.
Le informazioni di cui sopra potranno essere fornite, se in forma
scritta, tramite l'UNITAL.
Le aziende con più di 75 dipendenti forniranno preventivamente alla RSU
e, tramite la Sezione territoriale l'UNITAL, al Sindacato territorialmente
competente, informazioni sulle operazioni di scorporo e di decentramento
permanente al di fuori dello stabilimento qualora esse influiscano
complessivamente sulla occupazione; in questi casi l'informazione riguarderà:
- l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata;
- la localizzazione del decentramento;
- la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare;
- eventuali appalti (nel comparto della nautica).
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le
caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno
alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali in
quanto ad esse applicabili e delle leggi relative alla tutela del lavoro.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione,
chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, poste in essere
dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro
acquisito nell'ambito della loro tipica attività.
6. Livello di
gruppo
Di norma annualmente, i gruppi, intendendosi per tali l’insieme delle
aziende controllate (possesso di almeno il 51% del pacchetto azionario) e della
controllante articolate su più unità produttive di significativa importanza
nell'ambito del territorio nazionale che occupano complessivamente più di 250
dipendenti e abbiano un fatturato annuo superiore a 80 miliardi di lire (oppure
un totale di bilancio annuo superiore a 55 miliardi di lire) assistite dall'API
nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale dell'azienda
interessata, forniranno alle R.S.U., assistiti dalle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
-
alle
prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla
situazione occupazionale;
-
ai
programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni
sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
-
ai
programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti
di quelli esistenti;
-
alle
innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;
-
alla
struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle
prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle
condizioni ambientali ed ecologiche.
NOTA
A VERBALE
I Comitati paritetici di cui al presente articolo si coordineranno per
la loro attività con gli enti bilaterali previsti dall'accordo interconfederale
del 13/5/1993 come modificato dall'accordo del 31/3/1995, relativamente alle
materie di competenza di questi ultimi.
A tal fine i Comitati paritetici si riuniranno nella stessa sede degli
Enti Bilaterali.
ARTICOLO 2 - Assemblea
Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui
all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto
di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie di cui all'articolo 3 o delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie.
La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma
di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante
l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta
la normale retribuzione.
Tali riunioni dovranno
normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi
di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro
quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse
non interessati.
Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea
potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere
luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la
sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello
aziendale.
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione
dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali
nelle immediate vicinanze di essa.
Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali,
regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito
la rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati,
i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno
10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
FORESTAZIONE
E APPROVVIGIONAMENTO
L'UNITAL è impegnata a sensibilizzare il mondo imprenditoriale e le
altre forze sociali sulla necessità di interventi concreti, supportati dai
necessari provvedimenti degli Enti e delle Istituzioni preposti, volti a
migliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio forestale
nazionale in relazione ai suoi riflessi sulle capacità di approvvigionamento
della materia prima.
Resta inteso, altresì, che saranno verificate le opportunità di
applicazione delle norme esistenti ed esaminata la necessità di suggerimento
per una loro modifica ed un loro aggiornamento.
ARTICOLO 3 -
Rappresentanze sindacali unitarie
1. Costituzione della RSU
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FENEAL, FILCA e FILLEA in
ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti può essere costituita la
Rappresentanza Sindacale Unitaria (di seguito denominata RSU).
Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al CCNL,
l'iniziativa può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali non
firmatarie del CCNL stesso.
In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui
all'articolo 19 legge 20 maggio 1970, n. 300 che siano firmatarie del presente
contratto, partecipando alla procedura di elezione della RSU rinunciano
formalmente ed espressamente a costituire rappresentanze sindacali aziendali ai
sensi della norma sopra menzionata.
2. Composizione della RSU
Alla costituzione della RSU si procede, per due terzi dei seggi,
mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste
concorrenti. Il rimanente terzo viene assegnato alle liste presentate dalle
associazioni sindacali firmatarie del CCNL; alla copertura del terzo di cui
sopra si procede mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti
ricevuti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione
dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli
operai, intermedi, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 c.c., nei casi di
incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità
produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza
di lavoratrici e lavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme
antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti della RSU
Il numero dei componenti della RSU è pari a:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100
dipendenti;
- 4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti;
- 5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti;
- 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;
- 7 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;
- 8 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;
- 9 componenti nelle unità oltre i 600 dipendenti.
4. Compiti e funzioni
La RSU sostituisce le rappresentanze sindacali aziendali di cui al CCNL
del 25/3/1991 ed i componenti la RSU subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti
di cui alla legge n. 300/1970 nella titolarità dei diritti e di tutte le
agibilità sindacali, nei compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio
delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e
contrattuali.
La RSU e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori di cui
al punto 1. sono titolari della funzione della contrattazione aziendale come
stabilito dall'accordo interconfederale del 23/7/1993 e dal presente CCNL.
5. Permessi
Il monte ore annuo di permessi già previsto dall'art. 3 Parte prima del
CCNL del 25/3/1991 viene ripartito come segue:
- per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la RSU disporrà di
un numero di ore pari a quello spettante ai dirigenti delle RSA a norma
dell'art. 23 L. 300/1970;
- la FeNEAL, la FILCA e la FILLEA, titolari delle ore di permesso
retribuito aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23,
trasferiscono alla RSU una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%.
La RSU comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del
responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e
ad essa attribuito.
Le predette organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la
quota dei permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli di cui al già
citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruito per il tramite
dei rispettivi componenti della RSU e comunicheranno alla Direzione aziendale
la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la
gestione amministrativa del predetto monte ore.
I permessi debbono essere richiesti per iscritto e con un preavviso
almeno di 24 ore dalla RSU, indicando il nominativo del beneficiario.
Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il
buon andamento dell'attività produttiva.
6. Durata e revoca della RSU
I componenti della rappresentanza sindacale unitaria restano in carica
per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di
dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non
eletti appartenente alla medesima lista.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente.
La sostituzione del componente così decaduto avverrà con le medesime regole di
cui sopra.
Il componente dimissionario o decaduto, che sia stato nominato su
designazione delle associazioni sindacali
stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà
sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le
rappresentanze sindacali unitarie non possono concernere un numero superiore al
50% degli stessi, pena la decadenza della rappresentanza sindacale unitaria con
conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste
dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
La RSU decade dal mandato ricevuto qualora venga raccolto tra i
lavoratori, aventi diritto al voto, un numero di firme a favore della revoca,
superiore al 50% dei lavoratori stessi.
7. Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU le
associazioni sindacali aventi diritto, congiuntamente o disgiuntamente, o la
RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da
affiggere negli spazi di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n° 300, da
inviare altresì alla Direzione aziendale, che ne favorirà l'espletamento nell'ambito
della normativa vigente.
8. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli intermedi, gli impiegati,
i quadri e gli apprendisti, non in prova, in forza all'unità produttiva alla
data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, intermedi, impiegati e
quadri, non in prova, in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste,
possono essere candidati anche i lavoratori addetti all'unità produttiva
assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata
residua del rapporto di lavoro non inferiore a sei mesi alla data delle
elezioni.
9. Quorum per la validità delle elezioni
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della
metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
10. Presentazione delle liste
All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate
dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL;
b) associazioni sindacali formalmente
costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la
presente regolamentazione nonché il presente CCNL;
2) la lista sia corredata da un numero di
firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi
diritto al voto.
11. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori mediante affissione nello spazio di cui al precedente punto 7.,
almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni.
12. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno fissati, previo accordo
con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi
diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di
tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le
aziende per le affissioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, almeno
8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori
dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20
della legge 20.5.1970, n. 300.
13. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della RSU, il numero
dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai
voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il rimanente terzo dei seggi
sarà attribuito in base al criterio di composizione della RSU previsto al punto
2. Composizione della RSU.
14. Comunicazione della
nomina dei componenti della RSU.
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della
RSU sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale ed all'API a cura
delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti, con
l'indicazione di quale tra essi è il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
15. Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione l'elenco dei dipendenti
aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a
consentire il corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali.
16. Disposizioni varie
Quanto riconosciuto in tema di RSU con il presente CCNL, non è
cumulabile con quanto potrà derivare da eventuali successive disposizioni di
legge o contrattuali in materia.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Qualora la materia dovesse trovare regolamentazione di carattere
generale, legislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà
coordinata con le nuove norme.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei
confronti delle industrie boschive e forestali.
ARTICOLO 4 - Rappresentanza sindacale aziendale (solo per le industrie boschive
e forestali)
I delegati sono, nell'unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede
o ufficio o reparto autonomo) cui sono addetti, i rappresentanti sindacali
delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
Le Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni
nazionali contraenti, provvederanno, con comunicazione scritta a firma dei
Segretari territoriali delle Organizzazioni medesime, a segnalare alla
Direzione Aziendale i nominativi dei predetti delegati e, tra questi, di quelli
ai quali, nel numero indicato all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970 n.
300, ed agli effetti della tutela prevista dalla legge medesima, è attribuita
la qualifica di Dirigente della Rappresentanza Sindacale Aziendale, specificando
quale tra essi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto dai
lavoratori secondo quanto previsto all'art. 9 della presente parte prima.
La comunicazione di cui al comma precedente deve essere indirizzata
anche alle Organizzazioni Sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei
lavoratori aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti.
Per l'individuazione dell'unità produttiva agli effetti
dell'applicazione della disciplina del presente articolo, si fa riferimento al
numero dei dipendenti fissato dalla legge 20 maggio 1970 n. 300.
Il monte ore annuo dei permessi retribuiti a disposizione dei Dirigenti
della R.S.A., viene aumentato, rispetto a quanto stabilito dalla lettera a)
dell'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di 30 minuti per ogni
dipendente.
Nei delegati si identificano le Rappresentanze Sindacali Aziendali di
cui alla citata legge.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Qualora la materia dovesse trovare regolamentazione di carattere
generale, legislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà
coordinata con le nuove norme.
ARTICOLO 5 - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati Direttivi delle
Confederazioni Sindacali, dei Comitati Direttivi delle Federazioni Nazionali di
Categoria e dei Sindacati Territoriali e Regionali di categoria saranno
concessi brevi permessi retribuiti in misura pari a 8 ore mensili, cumulabili
quadrimestralmente, per un massimo di 2 esponenti per ciascuna Organizzazione
per le aziende fino a 300 dipendenti e di 3 esponenti per ciascuna
Organizzazione per le aziende oltre i 300 dipendenti, per il disimpegno delle
loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per
iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine
tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere
comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle API territoriali che
provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra, nonché per
quelle inerenti a cariche pubbliche elettive, può essere concesso un periodo di
aspettativa per tutta la durata del mandato, durante il quale il rapporto di
lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dall'articolo
31 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
La normativa di cui ai tre commi precedenti si applica anche nei
confronti dei lavoratori eletti consiglieri circoscrizionali in applicazione
dell'articolo 18 della legge 8 aprile 1976 n. 278.
ARTICOLO 6 - Versamento dei contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai
dipendenti che ne facciano richiesta mediante una delega debitamente sottoscritta
dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda dal lavoratore stesso
o dal sindacato di categoria prescelto.
Le deleghe avranno validità permanente, salvo revoca che può
intervenire in qualsiasi momento.
La delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da
trattenere e l'Organizzazione Sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.
Le trattenute in percentuale sulla normale retribuzione saranno
effettuate ogni mese.
Le quote sindacali trattenute dall'Azienda verranno versate sui conti
correnti bancari indicati da ciascun sindacato.
Eventuali
diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati e in atto
in sede aziendale, restano invariati.
ARTICOLO 7 - Fondo di solidarietà
Una volta definita per legge la normativa del Fondo di Solidarietà di
cui all'articolo 12 dell'accordo del 23/01/1983, sottoscritto dal Governo,
dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le
aziende si impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote di
partecipazione volontaria dei lavoratori secondo le modalità indicate dalle
OO.SS. dei lavoratori, e al loro versamento al Fondo presso Istituti di
credito.
ARTICOLO 8 - Affissioni
La RSU ha diritto ad affiggere, su appositi spazi che il datore di
lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori,
all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma
delle rappresentanze stesse, inerenti a materia di interesse sindacale e del
lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate
alla Direzione Aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del
rispetto dovuto all'imprenditore e ai dirigenti dell'impresa.
ARTICOLO 9 - Ambiente di lavoro - Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
PREMESSA
Le Parti
richiamano e recepiscono l’accordo interconfederale CONFAPI/CGIL/CISL/UIL del
27/10/1995 sui rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Le parti stipulanti, nella consapevolezza
che la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro rappresentano elementi fondamentali per lo sviluppo delle attività
lavorative e che è indispensabile rendere compatibile la salvaguardia
dell'ambiente con lo sviluppo delle aziende, ritengono necessario il metodo
della partecipazione e responsabilizzazione dei datori di lavoro, dei
lavoratori e delle loro rappresentanze per l'attuazione di queste politiche.
La prevenzione e la tutela
della salute in tutti i luoghi di lavoro sono obiettivi comuni delle parti e su
di essi, quindi, va sviluppato un sistema di relazioni partecipativo a livello
nazionale, territoriale ed aziendale. La collaborazione congiunta favorirà un
atteggiamento positivo tra imprese e lavoratori e nel contempo creerà le
condizioni di un rapporto costruttivo con le istituzioni pubbliche preposte
all’applicazione del D. Lgs. 626/94.
A tale scopo le parti
convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali articolato a livello
nazionale, territoriale ed aziendale, come più avanti specificato.
PARTE PRIMA
AMBIENTE DI LAVORO
Le parti concordano sull'utilità di un monitoraggio nazionale
sull'andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nelle
aziende del settore.
A tal fine impegnano il comitato paritetico nazionale di cui all’art.
1, punto 2. della parte prima, a considerare prioritario, all'interno dei campi
di intervento previsti dal presente CCNL, quello relativo alla prevenzione e
sicurezza dell'ambiente di lavoro; il comitato paritetico individuerà gli
strumenti e la metodologia con cui operare, con particolare attenzione ad
iniziative analoghe esistenti a livello confederale.
Agli organismi paritetici operanti
a livello territoriale di cui all’accordo interconfederale del 27/10/1995, sono
riservate competenze specifiche di informazione e formazione previste dall’art.
20 del D.Lgs. 626/94. Potranno, in particolare, essere studiati linee guida e
moduli formativi, per la formazione dei RLS e dei lavoratori, adeguandoli alle
peculiarità del settore anche in relazione a quanto potrà emergere dalle
risultanze nazionali di cui alla precedente lettera A).
Fanno parte dei compiti dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza attività inerenti l'applicazione
delle norme ambientali e della prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali nonché delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità
fisica dei lavoratori secondo le attribuzioni e le competenze previste
dall’art. 19 del D.Lgs. 626/94, come indicato dalle norme contrattuali di
seguito riportate.
PARTE SECONDA
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
E’ recepito
nel contratto collettivo nazionale di lavoro quanto previsto nell’accordo
interconfederale CONFAPI/CGIL/CISL/UIL del 27/10/1995 sui rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro, con le seguenti modifiche.
La regolamentazione di seguito esposta costituisce, quindi, il suddetto
recepimento e comprende, assorbe e
sostituisce quanto previsto nel citato accordo interconfederale.
A) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
1) Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
E’ eletto direttamente dai lavoratori al loro interno un rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs.
19.9.1994, n° 626, al rappresentante vengono concessi permessi retribuiti pari
a 12 ore all'anno nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti e 30 ore
all'anno nelle aziende o unità produttive da 6 a 15 dipendenti.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla direzione
dell'azienda con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive
esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi
di forza maggiore.
Non vengono imputate a questo monte ore le ore utilizzate per
l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19.9.1994, n°
626, lettere b), c), d), g), i), l).
2) Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
Il numero minimo dei rappresentanti è quello previsto dal comma 6
dell'art. 18 del D.Lgs. n° 626/1994 e cioè:
a)
un
rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b)
tre
rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c)
sei
rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
L'individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene con le modalità
di seguito indicate:
- nelle aziende in cui siano state elette le rappresentanze
sindacali unitarie il rappresentante verrà designato dalle stesse al proprio
interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea da tenersi entro 15
giorni da tale designazione, per la ratifica; l'assemblea sarà valida purché
voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;
- nelle aziende in cui le rappresentanze sindacali unitarie
non siano state ancora costituite, il rappresentante è eletto nell'ambito delle
stesse in occasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione;
- nelle aziende in cui non esistano rappresentanze sindacali
unitarie, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno, di norma su iniziativa delle
organizzazioni sindacali.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs.
19.9.1994, n° 626, ad ogni rappresentante per la sicurezza vengono concessi
permessi retribuiti pari a 40 ore per anno.
L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla direzione
aziendale con almeno 48 ore di preavviso, tenendo anche conto delle obiettive
esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi
di forza maggiore.
Non vengono imputati a tali permessi le ore autorizzate per
l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19.9.1994, n°
626, lettere b), c), d), g), i), l).
Dichiarazione delle parti
Gli effetti di quanto qui
pattuito trovano applicazione anche per i rappresentanti già eletti alla data
di stipula del presente CCNL.
B) ELEZIONI nelle Aziende o
unità produttive fino a 15 dipendenti e nelle aziende in cui non siano state
elette rappresentanze sindacAli unitarie
1) Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola
che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova
alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli
apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
2) Modalità elettorali
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio
segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato
con la direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di
voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice
dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle
sedi aziendali, conteggiandosi pro-quota i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il
segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a
redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla direzione
aziendale ed inviata all'organismo paritetico provinciale.
C) ELEZIONE Nelle Aziende o unità produttive
in cui si proceda all'elezione delle RSU
Nelle Aziende o unità produttive in cui si proceda all'elezione delle
RSU, trovano applicazione le norme previste per l'elezione delle RSU.
D) DURATA ED ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
1) Durata dell'incarico
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3
anni, ovvero sino alla durata in carica della rappresentanza sindacale unitaria
e comunque non oltre la elezione della rappresentanza sindacale unitaria
stessa; il rappresentante è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non
oltre 60 giorni. In tal caso al rappresentante spettano le ore di permesso per
l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle
funzioni.
Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque
applicabili in conformità al punto 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n° 626/94 le
tutele previste dalla legge n° 300/70.
Su iniziativa dei lavoratori, il rappresentante per la sicurezza può
essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto,
risultante da atto scritto da consegnare alla direzione aziendale.
2) Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico
In applicazione dell'art. 19, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs.
19.9.1994, n° 626, al rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta,
le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo
espletamento dell'incarico.
Il rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi
di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi
dell'art. 4 comma 3.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga
comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente
connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su
tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento
consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva di cui all'art. 19, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. 19.9.1994, n° 626 verrà effettuata dall'azienda in modo da consentire al
rappresentante di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza
di esperti, qualora questa sia comunemente valutata necessaria dalla direzione aziendale
e dal rappresentante.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le
proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione,
appone la propria firma sul verbale della stessa.
In particolare, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
-
accede
ai luoghi di lavoro;
-
promuove
l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione;
-
avverte
il responsabile dell'azienda dei rischi individuati, riceve le informazioni e
la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e le misure
preventive, sulle sostanze pericolose, le macchine e gli impianti,
l'organizzazione del lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
-
ha
accesso al registro degli infortuni;
-
è
consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità
produttiva;
-
fa
proposte in merito all'attività di prevenzione;
-
è
consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all'attività antincendio, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
-
partecipa
alla riunione periodica;
-
fa
ricorso alle competenti autorità se le misure di prevenzione e protezione
adottate e i mezzi per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la
salute durante il lavoro;
-
riceve
una formazione adeguata;
-
è
consultato sull'organizzazione della formazione ai lavoratori di cui all'art.
22, comma 5°, della legge n. 626 del
19/9/1994.
Le parti si danno atto che il Rls, ricevute le notizie e la
documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione
nel rispetto del segreto industriale.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si
intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi alla
sicurezza e all'igiene del lavoro.
5) Riunioni periodiche
Le riunioni periodiche, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 19.9.1994, n° 626,
saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su
ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.
Il rappresentante potrà richiederne un'integrazione purché riferita
agli argomenti previsti dallo stesso art. 11.
Nelle aziende ovvero unità
produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in
occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione
al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero
unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del
presente comma, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può
richiedere la convocazione di una apposita riunione.
Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto
dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della
direzione aziendale.
E) FORMAZIONE
Il rappresentante riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la
formazione prevista dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs. 19.9.1994, n° 626,
sempreché non l'abbia già ricevuta.
La formazione sarà svolta con un programma di 32 ore, con l'utilizzo di
permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti alla lettera A) della
parte seconda, punto 1), comma 2 e punto 2), comma 3 e riguarderà:
- conoscenze generali
sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
- conoscenze fondamentali
sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla
valutazione del rischio;
- metodologie minime di
comunicazione.
ARTICOLO 10 - Patronati
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge 20 maggio
1970 n. 300 secondo il quale gli istituti di patronato hanno diritto di
svolgere su un piano di parità la loro attività all'interno delle aziende,
relativamente agli istituti di patronato di emanazione delle Organizzazioni
Sindacali congiuntamente firmatarie del presente contratto, si conviene quanto
segue.
Gli istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti
dall'articolo 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, mediante propri
rappresentanti, i nominativi dei quali dovranno essere preventivamente
comunicati alle aziende, dalle direzioni territoriali dei patronati
interessati, le quali comunicheranno pure le eventuali variazioni. Detti
rappresentanti dovranno essere muniti di appositi documenti di riconoscimento
rilasciati dalle direzioni territoriali dei patronati. I rappresentanti dei
patronati concorderanno con le singole aziende le modalità per lo svolgimento
della loro attività la quale dovrà comunque svolgersi senza pregiudizio della
normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro.
Qualora, per ragioni di
particolare comprovata urgenza, dei rappresentanti dei patronati dovessero
conferire con un lavoratore, per l'espletamento del mandato da questi a loro
conferito, durante l'orario di lavoro, ne daranno tempestivamente comunicazione
alla Direzione aziendale che provvederà a rilasciare al lavoratore stesso il
permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario. Ciò
sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo.
I rappresentanti dei patronati potranno usufruire di appositi albi
messi a loro disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale
attinenti alle proprie funzioni istituzionali.
I patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità
comunque connessa con la eventuale utilizzazione di locali aziendali e comunque
conseguenti allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
ARTICOLO 11 - Commissione nazionale e paritetica per le "pari
opportunità"
Entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL sarà istituita una
Commissione nazionale per le "pari opportunità" composta
pariteticamente da 6 rappresentanti, di cui
3 di parte datoriale e 3 di parte sindacale, con il compito di svolgere
attività di studio e di ricerca e di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni
non consentono una effettiva parità di opportunità per le lavoratrici nel
lavoro (accesso al lavoro, formazione, professionalità), nonché le misure atte a superarli.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) analizza l'andamento dell'occupazione femminile nel settore
legno-arredamento utilizzando i dati forniti degli strumenti comuni,
disaggregati per sesso e inquadramento
professionale;
b) studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di "azioni positive" poste
in essere in Italia e all'estero in
applicazione della Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984 n. 635, dei Programmi
di azione della Unione Europea e delle disposizioni di legge emanate in materia
di pari opportunità.
La Commissione si riunisce di norma semestralmente, presieduta, a
turno, da un componente delle organizzazioni datoriali e delle organizzazioni
sindacali ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione
concluderà i lavori presentando un Rapporto conclusivo corredato dai materiali
raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte normative sulle
quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le
valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.
ARTICOLO 12 - Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale
di lavoro
A) Il CCNL ha durata quadriennale per la parte di carattere normativo e
biennale per la parte retributiva.
Il CCNL recepisce quanto contenuto al punto 2 del punto 2. Assetti
Contrattuali del Protocollo 23.7.1993 e dal Patto per lo sviluppo e
l’occupazione 23.12.1998 per quanto riguarda la dinamica degli effetti
economici.
B) Le proposte per il rinnovo del CCNL devono essere
presentate, dalla parte che ha dato disdetta, in tempo utile per consentire
l'apertura delle trattative e comunque almeno tre mesi prima della scadenza del
contratto.
C) Nei tre mesi di cui sopra e per il mese successivo alla
scadenza del CCNL le parti si impegnano a non intraprendere iniziative
unilaterali nè procederanno ad azioni dirette.
Tale impegno obbligherà comunque le parti per un periodo complessivo di
almeno quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte per il rinnovo
contrattuale.
D) La violazione dell'impegno di cui alla precedente lettera C)
comporterà, a carico della parte inadempiente, l'anticipazione o lo slittamento
di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la "indennità di
vacanza contrattuale" di cui alla seguente lettera E).
E) Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza del CCNL, ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori
dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento
provvisorio della retribuzione.
Tale elemento provvisorio avrà invece decorrenza dal quarto mese dalla
presentazione delle proposte di modifica qualora le stesse siano presentate
oltre la data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
L'importo di tale elemento
provvisorio, denominato indennità di vacanza contrattuale, sarà pari al 30% del
tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali
tabellari vigenti più l'indennità di contingenza.
Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale, l'importo di cui sopra sarà
pari al 50% del tasso di inflazione programmata.
Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di
vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
F) Il CCNL stabilisce anche la tempistica dei rinnovi della contrattazione
di secondo livello di cui alla PREMESSA, punti C), D) ed E), secondo il
principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali
essa si articola.
G) Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 25/1/1995 e l’accordo
per il rinnovo della parte economica del 17/4/1997 applicati alle Aziende aderenti
ad UNITAL sono recepiti nel presente contratto collettivo nazionale di
lavoro.
ARTICOLO 13 - Procedura per il rinnovo degli accordi di secondo livello
Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo livello non
potrà avere per oggetto materie ed istituti già definiti nel CCNL.
Gli accordi di secondo livello in base a quanto previsto dal Protocollo
del 23 luglio 1993 e dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione 23.12.1998,
hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio
dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i
tempi di rinnovo del CCNL.
Le richieste di rinnovo dell'accordo di secondo livello dovranno essere
presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative,
almeno due mesi prima della scadenza dell'accordo.
Per due mesi dalla data di
presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza
dell'accordo, e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla
data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno
iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
PARTE SECONDA
REGOLAMENTAZIONE COMUNE AD OPERAI, INTERMEDI, IMPIEGATI, QUADRI
ARTICOLO 1 - Assunzione
L'assunzione dei dipendenti verrà effettuata in conformità delle
disposizioni di legge vigenti in materia di collocamento.
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera
nella quale sarà specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria di assegnazione a norma dell'art. 5, della presente
"Parte seconda";
3) il trattamento economico;
4) la specifica regolamentazione del presente contratto che gli viene
applicato;
5) la durata del periodo di prova.
Verrà,
inoltre, consegnata una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della
registrazione effettuata nel libro matricola in uso in adempimento a quanto
previsto dall'art. 9 bis della legge n. 608/1996 e verrà adempiuto a
quant'altro previsto dal D.lgs. n. 152/1997, nei tempi e secondo le modalità
previste dalle norme suddette.
Per quanto attiene all'assunzione a tempo determinato, si fa
riferimento alla normativa vigente.
All'atto dell'assunzione il
lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
- carta di identità o documento equivalente;
- libretto di lavoro o documento equivalente;
- libretto di pensione, in quanto ne sia in possesso;
- certificato di attribuzione del numero del codice fiscale;
- altri documenti richiesti da particolari disposizioni.
E' in facoltà dell'azienda di chiedere al lavoratore la presentazione
del certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza ed il
suo domicilio, a notificare i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a
consegnare lo stato di famiglia
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le Aziende considereranno con maggiore attenzione, nell'ambito delle
proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento, nelle
proprie strutture, dei portatori di handicap, in funzione della capacità
lavorativa degli stessi.
ARTICOLO 2 - Consegna dei documenti di lavoro alla cessazione del
rapporto
Di norma entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto
di lavoro, l'azienda metterà a disposizione del lavoratore, che ne rilascerà
ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati.
Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare
i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta a
carattere provvisorio che serva allo stesso di giustificazione.
ARTICOLO 3 - Donne e minori
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio
alle norme di legge.
ARTICOLO 4 - Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del
medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento
alle vigenti disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300.
ARTICOLO 5 - Classificazione
I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria composta da
sei categorie e sei livelli retributivi.
L'inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie verrà effettuato
in applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profili.
La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche
ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento dei lavoratori nella
categoria stessa.
I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai
fini dell'inquadramento nella corrispondente declaratoria.
Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai
profili esistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo
profilo, verranno inquadrate nell'ambito della qualifica sulla base della
declaratoria pertinente con l'ausilio del riferimento analogico al relativo
profilo ed a quelli contigui.
A livello aziendale, si darà luogo ad una verifica della corrispondenza
tra le situazioni aziendali ed il nuovo assetto classificatorio, restando
inteso che, sempre a livello aziendale, l'inquadramento delle mansioni in base
ai criteri di cui sopra sarà discusso per le posizioni di lavoro non in
sintonia con le declaratorie ed i relativi profili.
La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli
di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione
ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come
ad esempio il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e
fiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc...) che sono
previsti per i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle
disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e
che si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati
con il presente contratto.
Ai fini suddetti il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento
normativo è il seguente:
- Categoria AS
-
Categoria A
-
Categoria B
-
Categoria C
-
Categoria D
-
Categoria E
CATEGORIA AS (QUADRI)
Declaratoria
Si definiscono quadri i lavoratori in possesso di un'elevata capacità e
preparazione professionale, che svolgono funzioni con carattere continuativo di
rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi
dell'impresa e che, quindi, oltre a possedere le caratteristiche previste per
la categoria A svolgono quanto segue:
- operando nei soli limiti delle strategie generali dell'impresa
coordinano, organizzano e sviluppano uno o più settori di cui sono responsabili
e perseguono gli obiettivi aziendali loro affidati intervenendo con una
discrezionalità contenuta nei soli limiti delle sopra indicate strategie
generali;
- operando nei soli limiti delle strategie generali dell'impresa, sono
responsabili di attività di ricerca con alto contenuto tecnologico riguardanti
le innovazioni strutturali delle tipologia del prodotto o sono responsabili
dello studio e della progettazione di nuovi stili che innovino o modifichino in
misura determinante le caratteristiche del prodotto.
CATEGORIA A (ex prima categoria impiegati)
Declaratoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori sia amministrativi che tecnici con funzioni direttive o
che richiedono una speciale preparazione e capacità professionale, con
discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa
nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti
dell'azienda.
CATEGORIA B (ex seconda categoria impiegati - ex prima categoria
intermedi - ex prima categoria operai)
Declaratorie
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano
iniziativa ed autonomia operative nell'ambito delle direttive ricevute,
mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza o
adeguata pratica ed esperienza nel campo tecnico ed amministrativo, comunque
acquisite;
- i lavoratori addetti al coordinamento, alla guida ed al controllo
operativo con facoltà di iniziativa, nell'ambito delle direttive ricevute, e
responsabilità di squadre di lavoratori appartenenti a categorie inferiori di
inquadramento;
- i lavoratori che, possedendo una piena ed elevata padronanza delle
tecniche di lavorazione e dei materiali inerenti alla propria specializzazione,
sono in grado di iniziare, condurre e portare a termine tutte le fasi del ciclo
di produzione avendo acquisito, mediante una completa e specifica esperienza di
lavoro teorica e manuale, una preparazione professionale che permette loro lo
svolgimento di compiti richiedenti facoltà di iniziativa e capacità di interpretare
il disegno operando su di esso i rilievi, gli opportuni adattamenti e le
necessarie modifiche per una perfetta esecuzione delle mansioni loro affidate.
Profili
- Lavoratori addetti allo svolgimento completo di pratiche complesse
con particolare specifica competenza nel campo commerciale, amministrativo o
tecnico.
- Lavoratori responsabili di importanti reparti o servizi i quali, con
apporto di specifica preparazione tecnico-pratica, abbiano potere di iniziativa
in ordine alla condotta e ai risultati delle operazioni nella sfera di loro
competenza.
- Agenti forestali, capi e sottocapi di reparto con responsabilità
tecniche, ecc... .
- Lavoratori che, possedendo una piena ed elevata padronanza delle
tecniche di lavorazione e di tutti i materiali inerenti alla propria
specializzazione, preparano e mettono a punto qualsiasi macchina, interpretano
abitualmente il disegno all'occorrenza modificandolo, eseguendo con specifica
preparazione qualsiasi lavoro su materiali diversi non tracciati e che sono in grado
di affilare, saldare ferri, lame e coltelli.
- Lavoratori che, possedendo una completa ed elevata conoscenza di ogni
mezzo di lavoro e di tutti i materiali inerenti alla loro specializzazione,
sanno impostare e costruire senza alcuna guida mobili, serramenti, infissi,
botti ed interpretano abitualmente il disegno all'occorrenza modificandolo.
- Lavoratori che, possedendo una completa ed elevata conoscenza dei
materiali, collaudano e ripartiscono, senza l'ausilio di macchinari, in
funzione delle loro caratteristiche tronchi, compensati, pannelli truciolari,
fibrolegnosi, tranciati.
- Lavoratori che, conoscendo proprietà e caratteristiche specifiche dei
vari tipi di essenze, scelgono il legname per l'uso più conveniente, essendo anche
in grado di preparare lame, seghe, ecc... .
- Lavoratori che, possedendo una completa ed elevata conoscenza dei
materiali, eseguono la costruzione di tutte le parti in legno di una barca,
battello o natante in genere.
- Lavoratori che conducono generatori a vapore per i quali è richiesta
la patente di primo grado.
- Segantini provetti di abbozzi di pipe.
- Teleferista che abbia la completa conoscenza dell'impianto di
teleferiche e sia in grado di assicurare il buon funzionamento dell'impianto
stesso ed il trasporto dei materiali.
- Lavoratori che, interpretando schemi, disegni e manuali, eseguono in
completa autonomia la riparazione, la manutenzione e la conseguente messa a
punto di più macchine o di impianti complessi, scegliendo la successione e le modalità
degli interventi relativi ed i mezzi di esecuzione, con delibera funzionale.
- Lavoratori che, possedendo nozioni teoriche di elettronica e pratica
adeguata, con particolare riferimento agli apparati di automazione ed alla
tipologia degli organi di manovra e loro pratico impiego, sono in grado di
svolgere operazioni di montaggio inerenti alla topografia della componentistica
su apparati elettronici di controllo complessi, utilizzando schemi, disegni e
manuali, e di eseguire in completa autonomia la riparazione, la manutenzione e
la conseguente messa a punto di impianti elettronici complessi per i quali
emettono la delibera funzionale.
- Lavoratori che, con facoltà decisionale e particolare autonomia di
iniziativa operativa e organizzativa caratterizzata da prestazioni di alto
livello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a controllo
numerico la lavorazione di pezzi di elevata complessità sia per la forma sia
per i materiali di cui sono costituiti nonché scelgono i programmi di elaborazione
per l'ottimizzazione del ciclo operativo, adottando gli interventi correttivi
richiesti dai parametri tecnologici.
- Lavoratori che, sulla base di capitolati e con una perfetta
conoscenza dei materiali, individuano la qualità del sughero in pianta,
conducono e coordinano l'estrazione, selezionano il materiale estratto ai fini
dell'ottimale trasformazione successiva.
CATEGORIA C (ex terza categoria impiegati - ex seconda categoria
intermedi - ex prima categoria operai)
Declaratorie
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori d'ordine aventi mansioni esecutive che richiedono
un'adeguata preparazione professionale od un'adeguata esperienza comunque
acquisita;
- i lavoratori che guidano, controllano e coordinano, con limitata
autonomia, nell'ambito delle loro funzioni, un gruppo di lavoratori;
- i lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro
e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, compiono operazioni per
l'esecuzione delle quali si richiedono o particolari capacità e abilità
conseguite mediante adeguato tirocinio o una specifica preparazione
tecnico-pratica conseguita in scuole professionali o mediante istruzione
equivalente e sanno, ove occorra, interpretare schemi o disegni.
Profili
- Lavoratori addetti ad uffici amministrativi, commerciali o tecnici
che nel rispetto delle procedure prestabilite compiono operazioni ricorrenti.
- Lavoratori preposti a gruppi operativi che, partecipando direttamente
alle singole fasi lavorative, impartiscono le necessarie istruzioni nell'ambito
delle disposizioni ricevute.
- Lavoratori che nella lavorazione in serie operano ad una o più
macchine semiautomatiche collegate per l'unica fase di lavorazione, secondo
diagrammi e schemi di produzione, e provvedono alla messa a punto delle
macchine stesse applicando altresì i relativi attrezzi.
- Lavoratori che provvedono all'attrezzatura di qualsiasi macchina
affidata ad altro personale, alla sostituzione dei pezzi, alla messa a punto
delle macchine stesse approntando gli attrezzi relativi ed effettuando le
relative registrazioni.
- Lavoratori che eseguono qualsiasi lucidatura o laccatura o
verniciatura o smaltatura o doratura di fino, coloriscono od accompagnano il
legno nelle varie essenze ed all'occorrenza compongono tinte, lacche, ecc...
sia per sé che per i lavoratori delle categorie inferiori.
- Lavoratori che, con perizia, sviluppano, tagliano e preparano il
lavoro di drappeggio ed eseguono qualsiasi lavoro di imbottitura.
- Lavoratori che, sulla base di indicazioni di manuali o schemi,
procedono alla individuazione dei guasti eseguendo interventi di elevata
precisione e complessità per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di
macchine e/o impianti, curandone la messa a punto, oppure che, basandosi su
manuali, disegni o schemi provvedono alla completa installazione ed alla messa
in servizio di macchine o impianti elettrici.
- Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi
equivalenti, lavori di elevata precisione o di natura complessa vuoi per la
costruzione su banco o su macchine operatrici non attrezzate, vuoi per il
montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
- Lavoratori che sulla base del disegno tracciano e preparano il lavoro
per gli altri lavoratori.
- Lavoratori che, avendo una perfetta conoscenza della qualità della
materia prima, eseguono con perizia la classifica e la quadrettatura dei vari
tipi di turaccioli.
- Lavoratori che, senza guida altrui, pongono in opera completa infissi,
avvolgibili o parquet, eseguendo ove occorre, i necessari adattamenti.
- Lavoratori che conducono generatori a vapore per i quali è richiesta
la patente di secondo grado.
- Lavoratori che conducono abitualmente autocarri per la cui conduzione
sia prevista la patente di guida di tipo C e che sono in grado di effettuare la
normale manutenzione degli autocarri stessi.
- Lavoratori che operano normalmente a più di due macchine automatiche
provvedendo alla loro messa a punto ed alla scelta ed all'applicazione dei
relativi attrezzi.
- Lavoratori addetti alla scelta ed alla selezione, a seconda della
qualità, del sughero da pianale.
- i lavoratori che, con adeguata conoscenza della materia prima,
eseguono il taglio e la selezione del sughero in plancia, sia grezzo che
bollito, ai fini dell'ottimale lavorazione successiva.
CATEGORIA D (ex quarta categoria impiegati - ex seconda categoria
operai).
Declaratorie
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori con mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenze
professionali;
- i lavoratori che, in possesso di normali e specifiche capacità
tecnico-pratiche acquisite con adeguato tirocinio o preparazione conseguita in
scuole professionali o mediante istruzione equivalente, sanno eseguire con
perizia il lavoro ad essi affidato.
Profili
- Lavoratori addetti a mansioni semplici in uffici amministrativi,
commerciali e tecnici.
- Lavoratori che operano su macchine e che, avendo la normale
conoscenza del mezzo e dei materiali, eseguono lavori su materiali già preparati,
e, ove occorra, cambiano l'attrezzo già approntato.
- Lavoratori addetti al montaggio dei mobili le cui parti richiedono
aggiustamenti o adattamenti.
- Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore,
eseguono lavori di costruzione o di montaggio di attrezzature di macchinari, di
impianti o loro parti, o eseguono attività ausiliarie nell'attrezzamento di
macchinari.
- Lavoratori che conducono e preparano la macchina con attrezzi già
pronti.
- Lavoratori che conducono carrelli elevatori con guida a bordo o
carro-ponte o gru semoventi.
- Lavoratori che eseguono interventi non complessi di aggiustaggio,
riparazione manutenzione di macchine e/o impianti.
- Scortecciatore ad ascia.
- Cavatore di ciocco per pipe.
- Lavoratori che per l'espletamento di compiti di fattorinaggio e
trasporto di piccoli carichi conducono automezzi per i quali non sia prevista
la patente di guida di tipo C.
- Lavoratori che conducono e preparano la macchina con attrezzi già
pronti: fustellatore, tirabandista, addetto alle sfogliatrici, addetto alle
levigatrici/calibratrici.
- Lavoratori che, avendo adeguata conoscenza della materia prima,
eseguono lavori di selezione e classificazione su nastri di prodotti
semilavorati e finiti.
CATEGORIA E (ex terza categoria operai)
Declaratorie
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono mansioni a mano o a macchina per le quali
sono richieste una generica capacità ed una generica preparazione pratica.
Profili
- Lavoratori addetti all'esecuzione di lavori semplici su macchine già
attrezzate o che lavorano in ausilio a lavoratori delle categorie superiori.
- Lavoratori addetti al montaggio delle componenti nella lavorazione di
serie o a catena, nonché all'assemblaggio di prodotti d'arredamento o parti di
essi con pezzi finiti che non richiedono aggiustamenti o adattamenti.
- Frenatore di teleferiche.
- Lavoratori addetti all'assemblaggio dei prodotti di sughero naturale
o agglomerato o che eseguono lavori di controllo su nastro di prodotti
precedentemente classificati.
- Lavoratori addetti agli impianti di macinazione e agglomerazione che
eseguono semplici operazioni di avviamento e controllo di macchine, nonché di
carico e scarico di materiali.
- Lavoratori addetti a semplici operazioni di carico e scarico di
impianti automatici di lavaggio dei vari prodotti del sughero.
NOTA
I lavoratori, privi di qualificazione, in fase di primo inserimento in
azienda percepiranno per un periodo di 18 mesi, un minimo tabellare ridotto del
10% rispetto a quello della categoria E.
Qualora entri in vigore una nuova normativa di legge o contrattuale che
disciplini la materia della retribuzione dei lavoratori privi di qualificazione
in fase di primo inserimento in azienda, le Parti si incontreranno per una
verifica finalizzata alla stipulazione di un eventuale accordo di
armonizzazione della presente normativa.
COMMISSIONE
TECNICA PARITETICA PER L'ELABORAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI INQUADRAMENTO
Verificate le conclusioni a cui è pervenuta la ricerca commissionata da
OLMA sulle professionalità esistenti nel settore, entro il 31 marzo 2000 sarà
insediata una Commissione tecnica paritetica, composta da 3 rappresentanti
designati da UNITAL e 3 designati da FeNEAL, FILCA e FILLEA, con il compito di
elaborare una proposta organica sul nuovo sistema di inquadramento dei
lavoratori. La Commissione potrà essere integrata, di volta in volta, da
esperti chiamati dalle parti.
La Commissione, valutati tutti gli elementi di conoscenza utili per
svolgere la propria attività, progetterà una proposta di adeguamento
dell'attuale struttura dell'inquadramento a fronte delle mutate condizioni
tecnico-organizzative di impresa.
Vengono indicati i seguenti obiettivi, fermo restando le definizioni
dei criteri che la commissione si darà al fine di conseguire il risultato più
avanti indicato.
1. Il nuovo sistema di inquadramento sarà strutturato tenendo conto
delle mutate esigenze professionali necessarie per il presidio dei lavori e
delle attività così come sono mutati nelle aziende;
2. il nuovo sistema sarà proposto per conseguire l'inquadramento nei
termini attuativi più rapidi;
3. il nuovo sistema potrà prevedere anche indirizzi sui supporti
formativi adeguati sia per il personale in ingresso, che per lo sviluppo
professionale dei già occupati.
La Commissione svolgerà i propri lavori nel corso del primo biennio di
vigenza del presente contratto e presenterà un rapporto alle parti stipulanti
entro il 31 dicembre 2001.
Le parti stipulanti convengono comunque che il nuovo sistema di
inquadramento dovrà essere acquisito entro la scadenza del quadriennio di
vigenza del presente contratto.
In occasione del rinnovo contrattuale per il quadriennio successivo, le
parti troveranno le soluzioni negoziali per i nuovi minimi retributivi e per il
ridisegno della scala parametrale.
ARTICOLO 6 - Cumulo di mansioni
Ai lavoratori ai quali vengono affidate, con carattere di continuità,
mansioni pertinenti a diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente
alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza.
ARTICOLO 7 - Orario di lavoro
La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge
con le relative deroghe ed eccezioni.
Ai sensi dell’art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo
restando che nulla viene innovato rispetto alle disposizioni legislative
relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario di lavoro viene stabilita
in 40 ore settimanali medie, da calcolarsi in un periodo di un anno secondo
quanto previsto alla lettera “A) - Orario normale di lavoro in regime di
flessibilità” del presente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia.
Si intende lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore
settimanali medie.
Pertanto, non è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore
settimanali, qualora si tratti di compensazione per l'impiego flessibile
dell'orario di lavoro di cui alla sopra citata lettera A).
Per ogni ora di lavoro
straordinario, l'azienda corrisponderà in aggiunta alla normale retribuzione,
ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 28% sulla retribuzione base
(minimo tabellare più contingenza).
Ai soli effetti del trattamento economico del lavoro straordinario, le
ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze
dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi
retribuiti - fatta eccezione per quelle coincidenti, con il giorno di riposo
per riduzione di orario - saranno computate ai fini del raggiungimento
dell'orario di lavoro.
L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su cinque giorni con
riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata
non lavorata per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. Tale
scorrimento, fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo
o svolgentisi su più turni, verrà concordato in sede aziendale.
Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più
turni, le 40 ore settimanali dell'orario di lavoro dovranno comunque mediamente
essere realizzate nell'arco di più settimane attraverso un’opportuna
distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verrà portata a
conoscenza delle maestranze mediante affissione.
Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il
lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma
restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione
determinata per tali operai.
L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite
norme stabilite dall'azienda.
A) - Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Nel periodo di un anno, in ottemperanza alle esigenze produttive e di
organizzazione aziendale, l'orario di lavoro potrà essere per azienda, per
reparti, uffici, gruppi e/o singoli addetti, elevato a 45 ore settimanali,
rispetto alle quali si attuerà una compensazione, preventiva o successiva,
delle ore lavorate oltre le 40 ore settimanali e ciò in periodi dell'anno
determinati in base alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, per
i quali l'orario non potrà essere inferiore alle 35 ore settimanali.
Resta inteso che il limite
massimo di lavoro prestato in regime di flessibilità oltre le 40 ore
settimanali non potrà superare le 90 ore
nel periodo di un anno.
La Direzione aziendale informerà le R.S.U. e le maestranze interessate
comunicando le motivazioni che comportano la variazione di orario e le relative
modalità di attuazione.
La Direzione aziendale è tenuta pertanto, almeno due settimane prima
dell'inizio del periodo di flessibilità, a promuovere un apposito incontro
preventivo con le R.S.U., onde esplicitare le modalità applicative.
Il singolo lavoratore è tenuto all'effettuazione dell'orario
flessibile.
Non si darà luogo ad orario
flessibile al di sopra delle 40 ore settimanali in concomitanza
dell'attivazione di procedure di licenziamento per riduzione del personale.
Considerata l'importanza per
le aziende di poter gestire nel modo più flessibile l'organizzazione e gli
orari di lavoro per corrispondere a precise esigenze produttive e di mercato,
le parti convengono sull'opportunità di demandare a intese a livello aziendale,
con l'eventuale partecipazione delle organizzazioni territoriali, la
sperimentazione di orari di lavoro in regime di flessibilità oltre i limiti
settimanali ed annuali sopra previsti, nei limiti della legislazione vigente.
Entro il 31/12/2001 le parti
esamineranno a livello nazionale gli accordi raggiunti ai sensi del precedente
comma, al fine di valutare eventuali modifiche alla normativa contrattuale
sulla flessibilità dell’orario di lavoro.
Ogni singolo lavoratore maturerà un ulteriore gruppo di 4 ore di
permesso retribuito a titolo di riduzione dell'orario di lavoro non
proporzionabile qualora, nell'arco del periodo di un anno, effettui prestazioni
lavorative in regime di flessibilità per almeno 30 ore complessive oltre le 40
settimanali.
Alla fine del suddetto periodo, l'azienda verificherà l'attuazione del
limite minimo di flessibilità così come stabilito; conseguentemente il suddetto
beneficio verrà fruito successivamente secondo le modalità di cui alla seguente
lettera B).
Sono assorbiti dalle ore di riduzione dell'orario di lavoro previste
nel presente punto A), fino a concorrenza, eventuali trattamenti in materia di
orario di lavoro stabiliti a livello aziendale o territoriale che prevedano per
l'orario di lavoro qualsiasi riduzione o sospensione retribuita.
L’effettuazione
di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento
retributivo mensilizzato.
B) - Riduzione dell'orario di lavoro
Fino al 31 dicembre 1989 i lavoratori fruiranno di 44 ore complessive
annue di riduzione dell'orario di lavoro in ragione d'anno.
A decorrere dall'1/1/1990 i lavoratori fruiranno di ulteriori 12 ore di
riduzione annua dell'orario di lavoro in ragione d'anno.
A decorrere dall' 1/1/1994 i lavoratori fruiranno di ulteriori 8 ore di
riduzione annua dell'orario di lavoro in ragione d'anno.
A fronte delle ore annue di riduzione dell'orario di cui ai commi
precedenti, a far data dall'1 gennaio 1990 il compenso pari ad 1/26 della
retribuzione lorda mensile prevista dal presente contratto per la festività del
4 Novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà
corrisposto e quindi assorbito e ricompreso nella retribuzione relativa alla
fruizione delle predette ore di riduzione dell'orario di lavoro.
Per i lavoratori delle aziende che per accordi aziendali o territoriali
abbiano trasformato la retribuzione contrattualmente prevista per la festività
del 2 Giugno, Festa della Repubblica, in ulteriori ore di riduzione dell'orario
di lavoro o di permessi retribuiti comunque denominati, la riduzione di orario
di cui ai commi precedenti ricomprende ed assorbe le suddette ore di riduzione
dell'orario di lavoro o di permessi retribuiti comunque denominati.
Quanto sopra previsto nel
presente punto B) per la festività del 4 Novembre non troverà, pertanto,
applicazione per i lavoratori citati al comma precedente.
Quanto previsto nei commi precedenti comprende, assorbe, e sostituisce
quanto previsto dal primo comma del punto B) dell'art. 7 Regolamentazione
Comune ad Operai, Intermedi, Impiegati del C.C.N.L. del 12.05.1983.
Per i lavoratori che prestano la loro opera in tre turni avvicendati,
in aggiunta alla riduzione annua dell’orario di lavoro sopra prevista, saranno
riconosciute le seguenti ore su base annua:
-
4
ore dall’1/1/2001;
-
4
ore dall’1/1/2002.
Le ore di cui sopra saranno assorbite da analoghi trattamenti in atto.
I singoli lavoratori matureranno le suddette ore di riduzione
dell'orario di lavoro in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio
effettivamente prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
Ai sensi dell'Accordo
Interconfederale 22.01.1983, punto II, la riduzione d'orario, anche in cumulo
con le ore relative alle festività abolite, verrà utilizzata prioritariamente a
fronte della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a cause di
forza maggiore od a contrazioni temporanee di mercato.
Sono assorbiti dalle ore di
riduzione dell'orario di lavoro previste nel presente punto B), fino a
concorrenza, eventuali trattamenti in materia di orario di lavoro stabiliti a
livello aziendale o territoriale che prevedano per l'orario di lavoro qualsiasi
riduzione o sospensione retribuita.
Fa eccezione a quanto disposto dal comma precedente quanto collegato
espressamente a lavorazioni particolarmente nocive e quanto previsto per i
lavoratori turnisti, esclusi i lavoratori turnisti con orario di lavoro
settimanale medio pari od inferiore a 36 ore di lavoro.
Le riduzioni di orario sopra previste saranno assorbite fino a
concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali e/o accordi
nazionali ed interconfederali tra le parti.
Si conviene che la presente materia non potrà essere nuovamente
negoziata o subire variazioni per iniziativa di nessuna delle parti a livello
regionale, provinciale, locale o aziendale.
Qualsiasi iniziativa a
livello regionale, provinciale, locale o aziendale tesa ad ostacolare, impedire
o modificare quanto stabilito in termini di flessibilità nella presente
normativa sull'orario di lavoro, farà automaticamente decadere quanto indicato
al punto B) "Riduzione orario di lavoro" fermo restando solo quanto
previsto dalla formulazione dell'art. 7 della parte seconda del C.C.N.L.
12.09.1979 al paragrafo "Riduzione dell'orario di lavoro".
Ferma restando la durata
dell'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali medie, a decorrere
dall’1/2/2000 i regimi di fruizione delle ore di riduzione annua dell’orario di
lavoro sono stabiliti, anche in modo non uniforme, tra quelli di seguito
previsti; tale scelta sarà preceduta da un esame comune con le rappresentanze
sindacali unitarie:
- fruizione giornaliera pari a 10 minuti, che potrà essere elevata a
15, da collocarsi, di norma, all'inizio o alla fine dell’orario di lavoro;
- fruizione settimanale pari a 60 minuti, collocata, di norma, al
termine della settimana;
- fruizione in gruppi di ore
collettive;
- altre forme di fruizione collettiva previste da accordi aziendali.
Le modalità di cui ai due primi alinea
del comma precedente potranno essere applicate anche ai turnisti non a ciclo
continuo, ma non potranno essere applicate ai turnisti a ciclo continuo che
fruiranno delle ore di riduzione dell'orario di lavoro in forma collettiva od
individuale per gruppi di ore o per singole ore.
Le ore che residueranno dalle suddette modalità di fruizione potranno
essere fruite in forma collettiva od individuale, secondo tempi e modalità
compatibili con le esigenze tecniche, di organizzazione e di produzione
dell'azienda e per gruppi di quattro od otto ore, salvo casi eccezionali.
Le ore di riduzione di orario non fruite entro il 31 dicembre, saranno
soggette a decadenza per quanto ne riguarda l'effettivo godimento.
Su richiesta di una delle parti, di norma nel mese di ottobre dell’anno
di maturazione, l'azienda e la RSU potranno procedere a verificare la fruizione
di tale riduzione.
Nel corso della predetta verifica, per le ore che risultassero non
fruite, le parti adotteranno soluzioni coerenti con le esigenze tecnico
produttive dell'azienda, fermo restando che il loro effettivo godimento non
potrà aver luogo oltre il 31 marzo dell'anno successivo all’anno di
maturazione, in quanto a tale data cessa il diritto all’effettiva fruizione,
salvo diversi accordi tra Direzione aziendale e RSU o, in assenza di
quest’ultima, tra Direzione aziendale e singoli lavoratori.
Tali accordi non potranno prevedere il differimento oltre il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello di maturazione.
Qualora, per esigenze tecniche,
produttive ed organizzative, i lavoratori prestino attività nel momento
previsto per la fruizione delle ore di riduzione dell'orario di lavoro, queste
verranno fruite in altro momento, ferma restando la scadenza del 31 marzo
dell’anno successivo alle condizioni sopra previste.
C) Festività abolite
In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge
54/1977 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo) spettano
a tutti i lavoratori, a decorrere dall'1.1.1986, 4 gruppi di 8 ore di permesso
individuale retribuito.
Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che
non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività
produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico - produttive ed
organizzative delle aziende.
Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con
le R.S.U., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche
esigenze aziendali.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei
permessi di cui al primo comma del presente punto per ogni mese intero di anzianità.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto
come mese intero.
I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e
saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
Per quanto riguarda le due festività la cui celebrazione è spostata
dalla legge 54/77 alla domenica successiva (2 Giugno e 4 Novembre) il
lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono
con la domenica, nella forma prevista dal punto B) dell'art.7
"Regolamentazione Comune ad Operai, Intermedi, Impiegati, Quadri."
ARTICOLO 8 - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente articolo, sono considerati lavori discontinui
o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge,
salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le
eccezioni e deroghe relative, l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato
in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui
con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che
l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda, per i quali l'orario di
lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione a quanto previsto
dalle norme degli accordi interconfederali vigenti.
Le ore di lavoro prestate oltre gli orari settimanali suindicati sono
considerate supplementari e retribuite con una maggiorazione del 28% sulla
retribuzione base (minimo tabellare più contingenza), rispettivamente fino a 60
e a 72 ore settimanali. Il lavoro prestato oltre le 60 ore settimanali è
straordinario, fatta eccezione per i discontinui con alloggio nello
stabilimento per i quali lo straordinario decorre dopo le 72 ore settimanali.
Per ottenere la retribuzione minima mensile per il lavoratore che
effettui 50 ore settimanali, si procede come segue: la retribuzione base
(minimo tabellare più indennità di contingenza) prevista per la corrispondente
categoria degli operai di produzione si divide per 174 e il quoziente ottenuto
si moltiplica per 217,5.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue
qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro
il carattere delle discontinuità. In caso di controversia sull'applicazione del
presente articolo, in relazione alle situazioni aziendali, si fa rinvio al
disposto dell'art. 37 (reclami e controversie) della presente parte seconda del
CCNL.
ARTICOLO 9 - Festività e giorni festivi
Sono considerati giorni festivi, salvo eventuali modifiche di legge:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le due festività nazionali del 25 aprile e del 1° maggio;
c) Capodanno (1 gennaio), Epifania (6 gennaio) Assunzione (15 agosto),
Ognissanti (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25
dicembre), giorno successivo a Natale (26 dicembre), Lunedì di Pasqua (mobile);
d) la ricorrenza del Santo Patrono della località dove ha sede lo
stabilimento (o un altro giorno sostitutivo da concordare fra le Organizzazioni
Territoriali competenti, nel caso di coincidenza del Santo Patrono con la
domenica o altro giorno festivo).
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi, anche se
infrasettimanali, saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione
mensile con la retribuzione oraria, aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora una delle festività ai punti b), c), d), del primo comma cada di
domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione
mensile, l'importo di una quota giornaliera pari a 1/26 della normale
retribuzione mensile. Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica
coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi
consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo
compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto
alcun compenso nel caso di coincidenza delle festività col giorno di riposo
compensativo.
ARTICOLO 10 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le
eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
L'azienda, quando avesse comprovata necessità di spostare
provvisoriamente il giorno di riposo compensativo stabilito per un lavoratore,
dovrà di norma dare un preavviso di 24 ore.
In caso di mancato preavviso, il lavoratore avrà diritto alla
maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro
prestate, fermo restando il diritto di godimento del riposo relativo alla
stessa settimana.
Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento il giorno
di riposo compensativo venga a coincidere, per particolari esigenze tecniche,
con una festività infrasettimanale o nazionale, il lavoratore interessato avrà
diritto al trattamento stabilito dall'art. 9 della parte comune del presente
C.C.N.L. per dette festività.
ARTICOLO 11 - Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro
giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nei casi di ciclo continuo le Parti si incontreranno a livello
aziendale per verificare la ripartizione dell'orario di lavoro.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in
relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani
notturni.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo di 8 ore giornaliere è
concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure
con orari di lavoro di 8 ore consecutive, valgono le normative di legge
vigenti, in quanto pertinenti.
L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due commi
precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo
tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all'orario
contrattuale di cui all'art. 7 della parte comune del presente C.C.N.L.
Nell'impossibilità tecnica di fruire del riposo, ai predetti lavoratori
verrà corrisposto, a decorrere dall'1/4/1991, un compenso sostitutivo pari al
7% del valore orario dei minimi tabellari
contrattuali, moltiplicato per l'orario di lavoro giornaliero.
La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz'ora anche per i
fanciulli e adolescenti agli effetti del 2° comma dell'art. 20 della legge 17
ottobre 1067, n. 977.
ARTICOLO 12 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario decorre dai limiti di cui all'art. 7 (orario di
lavoro).
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda potrà fare ricorso
al lavoro straordinario nei casi urgenti, indifferibili od occasionali ed in
quelli previsti come deroga ed eccezione dalla legge e relativo regolamento.
Inoltre l'azienda potrà
ricorrere al lavoro straordinario che il lavoratore è tenuto ad effettuare nei
seguenti casi:
-
necessità
connesse alla manutenzione ed al mantenimento e/o ripristino della funzionalità
degli impianti;
-
esigenze
particolari connesse a vincolanti termini di consegna e/o presentazioni
commerciali del prodotto;
-
adempimenti
amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze;
-
situazioni
connesse a ritardi nella consegna delle materie prime;
-
realizzazione
del campionario;
-
improvvise
e non programmate richieste da parte dei clienti che creino difficoltà alla
filiera produttiva del committente o anticipazioni di consegna rispetto ai
termini ordinari e/o alle quantità precedentemente fissate;
-
lavoratori
in trasferta in Italia ed all’estero.
Su richiesta delle R.S.U. l'azienda, a scopo informativo, fornirà
chiarimenti ed indicazioni sul lavoro straordinario effettuato.
Al di fuori di quanto previsto dal 3° e dal 4° comma del presente
articolo, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente
tra la Direzione aziendale e la RSU.
Per il lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle
ore 6.
Per il lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o
nei giorni di riposo compensativo e nei giorni festivi.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai
lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a
norma di legge.
Per il lavoro straordinario notturno e festivo sono corrisposte le
maggiorazioni percentuali, di seguito indicate, da calcolarsi sulla
retribuzione base (minimo tabellare più contingenza più eventuale III
elemento).
Per i cottimisti le predette percentuali di maggiorazione per il lavoro
straordinario, notturno e festivo saranno calcolate sul minimo tabellare
maggiorato della percentuale contrattuale di cottimo di cui all'art. 6 della
parte terza (regolamentazione per gli operai), sulla contingenza e
sull'eventuale III elemento.
Operai
Intermedi Impiegati
% % %
1. Lavoro straordinario diurno
28 28
28
2. lavoro festivo 40 40 50
3. lavoro festivo effettuato
in turni avvicendati 40 40
40
4. lavoro notturno (dalle ore 22
alle ore 6) non compreso
in turni avvicendati 30 30
30
5. lavoro notturno (dalle ore 22
alle ore 6) effettuato
in turni avvicendati 30 30 30
6. lavoro straordinario festivo 50 50 60
7. lavoro straordinario notturno
50 50 50
8. lavoro straordinario
festivo notturno 60 70 70
Sono assorbiti fino a concorrenza eventuali trattamenti previsti a
livello aziendale o territoriale.
Le maggiorazioni sopra previste si intendono onnicomprensive di ogni
incidenza su qualsiasi istituto contrattuali e di legge.
La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione
delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili intendendosi che la
maggiore assorbe la minore.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le parti si danno atto che la parificazione della percentuale di
maggiorazione per lavoro supplementare con quella per lavoro straordinario non
ha rilevanza alcuna agli effetti della legislazione vigente per il lavoro
straordinario.
Le parti si danno atto altresì
che la parificazione contrattuale suddetta non dovrà comportare riflessi
sulle pattuizioni di miglior favore eventualmente in atto aziendalmente.
ARTICOLO 13 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Le Parti considerano il rapporto di lavoro a tempo parziale un utile
strumento per favorire l’occupazione e far fronte a particolari esigenze delle
Aziende e dei lavoratori.
In attuazione del rinvio disposto dall’art. 5 comma 3° - 4° legge
863/84 le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a
tempo parziale.
A) L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve
avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore; tale requisito è
necessario anche per il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo parziale a
quello a tempo pieno.
B) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in
forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo
parziale potranno essere concordate tra le parti all’atto del passaggio le
possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno.
C) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del
rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In
esso devono essere indicate le mansioni, l’orario di lavoro e la sua
distribuzione anche articolata nel corso dell’anno.
D) Tutti gli istituti contrattuali e di legge di carattere economico e
retributivo saranno applicati in proporzione all’orario stabilito. Anche gli
istituti non di carattere economico e retributivo saranno riproporzionati. In
particolare, il lavoratore a tempo parziale maturerà il periodo feriale ed i
permessi retribuiti relativi alle festività abolite per periodi di durata pari
a quelli spettanti al lavoratore a tempo pieno, ma per essi verrà retribuito
secondo l’orario di lavoro per lui stabilito. In ogni caso, anche gli altri
istituti contrattuali, extracontrattuali e di legge per i quali sia prevista
una normativa che si riferisca alla temporalità saranno riproporzionati solo
per la parte economica e salariale, non per la durata. La prestazione part-time
dovrà comunque conformarsi proporzionalmente all’effettuazione aziendale di
lavoro flessibile.
E) Le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva
modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate alle autorità
competenti, secondo la normativa di legge vigente.
F) Il periodo di prova per i lavoratori a tempo parziale viene
prolungato di un numero di giorni tale da consentire una durata della loro
prestazione lavorativa in prova equivalente a quella dei lavoratori a tempo
pieno.
G) In caso di assunzione di personale a tempo pieno il diritto di precedenza
di cui al comma 3° bis art. 5 legge 863/84 si intende applicabile qualora
l’assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le
quali è in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale.
H) Previo esame congiunto a
livello aziendale, in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e
produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione da parte
dei lavoratori a tempo parziale di lavoro aggiuntivo rispetto all’orario
ridotto concordato, in attuazione dell’art. 5 commi 3°, lett. C) e 4°, legge
19.12.1984, n. 863 e del e del d.Lgs.n. 61/2000.
Le eventuali
ore aggiuntive rispetto all’orario di lavoro concordato saranno compensate con
la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata del 20% per comprendervi i
riflessi sull’insieme degli istituti diretti, indiretti e differiti.
I)
L’orario
di lavoro a tempo parziale potrà avere le seguenti articolazioni:
-
di
tipo orizzontale, vale a dire con una presenza del lavoratore in tutti i giorni
normalmente lavorati della settimana e con una riduzione del numero delle ore
lavorate giornalmente;
-
di
tipo verticale, vale a dire con la presenza del lavoratore solo in alcuni
giorni della settimana con o senza riduzione dell’orario giornaliero;
-
di
tipo verticale ciclico, vale a dire con prestazioni a tempo pieno intervallate
ad assenze di prestazioni.
Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario legale
giornaliero, ma inferiore a quello legale di quaranta ore settimanali, potranno
essere stipulati, anche per realizzare una maggiore utilizzazione degli
impianti.
NOTA A VERBALE
Riguardo alla variazione della collocazione temporale dell'orario di
lavoro, il comma 7 dell'art. 3 della legge n. 61 del 25/2/2000 prevede la
determinazione, da parte dei contratti collettivi nazionali delle particolari
condizioni e modalità che la riguardano.
Le parti pertanto, affronteranno la questione durante i lavori della
commissione paritetica che esaminerà il recepimento nel CCNL della normativa
contenuta nella legge sopra citata.
Per i contratti di lavoro a tempo parziale stipulati entro al
31/10/2000, mantiene la sua validità la necessità del consenso del lavoratore
sulla variazione, con congruo preavviso, della dislocazione temporale
dell'orario di lavoro già definito.
ARTICOLO 14 Contratto a termine - Contratto di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo
1)
Fattispecie relative al lavoro a tempo determinato ed al contratto di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo e numero dei lavoratori.
A)
Fattispecie
relative al lavoro a tempo determinato ed al contratto di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo.
In applicazione del rinvio
disposto dall’art. 23 primo comma, della legge n. 56 del 28/2/1987 e dall’art.
1, comma 2, lettera a) della legge n. 196 del 24/6/1997, si concorda che:
-
l’apposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro, in aggiunta a quanto
previsto dalla legge 18.04.1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni,
dall’art. 8 bis del decreto - legge 29.01.1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, nella legge 25.03.1983, n. 79, dalla legge 19.12.1984, n. 863,
dall’art. 8 della legge 23.07.1991, n. 223, dagli accordi interconfederali
13.05.1993 e 31.03.1995, nonché da ogni altra norma di legge,
-
il
ricorso al contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in
aggiunta a quanto previsto dal secondo comma, lettere b) e c ), dell’art. 1
della legge n. 196 del 24/6/1997,
sono possibili nelle seguenti
fattispecie aggiuntive:
a)
incremento
di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in
dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi ovvero attività
a carattere stagionale, non compresi nelle attività stagionali previste dalla
legge;
b)
punte
di più intesa attività, - cui non sia possibile far fronte con il ricorso ai
normali assetti produttivi aziendali - derivate da richieste di mercato eccezionali
o per le quantità e/o per la specificità del prodotto e/o delle lavorazioni
richieste;
c)
esecuzione
di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni
climatico - ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in
altri periodi dell’anno;
d)
esigenze
di collocazione sul mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella
normale produzione;
e)
esigenze
di professionalità e specializzazioni diverse da quelle già esistenti
nell’organico aziendale, e/o di cui si voglia sperimentare la necessità;
f)
sostituzione
di una posizione rimasta vacante, a causa di risoluzione del rapporto di
lavoro, per il periodo necessario al reperimento della stessa sul mercato;
g)
partecipazione
a fiere e mostre;
h)
sostituzione
di lavoratori assenti per ferie, aspettative concesse a qualunque titolo,
congedi, permessi retribuiti e non, permessi di studio, partecipazione a corsi di formazione;
i)
sostituzione
di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ma idonei
ad altre mansioni;
j)
integrazione
delle ore non lavorate rispetto al normale orario di lavoro di lavoratori con
part - time a termine;
k)
esigenze
di carattere eccezionale che non possono essere soddisfatte con i normali mezzi
aziendali;
l)
realizzazione
del campionario;
m) lavoratori non occupati di
età compresa tra i 25 e 32 anni, in attesa dell’evoluzione legislativa in
materia di contratti di formazione e lavoro, fermo restando la possibilità di
utilizzare tali contratti fino a quando ammesso dalla legge;
n)
ex
detenuti;
o)
ex
tossicodipendenti dimessi da una comunità terapeutica di recupero, riconosciuta
dalle vigenti norme di legge.
Le Parti hanno pattuito quanto previsto alle
lettere n) ed o) al fine di favorire l’inserimento nel mondo lavorativo di particolari
categorie di lavoratori, per le quali sussistono normalmente notevoli
difficoltà all’occupazione.
Il numero dei lavoratori di cui alle lettere n) e o) che potranno
essere assunti a tempo determinato è aggiuntivo rispetto alle percentuali di
cui alla seguente lettera B) e potrà essere non superiore al 10%, calcolato su
base semestrale, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità
produttiva.
Le
fattispecie di cui alle lettere m), n) ed o) riguardano solo il contratto di lavoro a tempo determinato.
B) Numero dei
lavoratori.
Il numero dei lavoratori che
possono essere occupati con contratto a termine e con contratto di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo, nelle fattispecie aggiuntive sopra indicate
alla lettera A), è pari al 20%,
calcolato su base semestrale, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato
nell'unità produttiva.
I lavoratori
occupati con ciascuna delle tipologie contrattuali sopra indicate (contratto a
termine e contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo) non
potranno comunque superare il 15%, calcolato su base semestrale, dei lavoratori
occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva, fermo restando quanto
previsto al penultimo comma della citata lettera A).
Nei casi in
cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la
possibilità di utilizzare fino a 10 lavoratori, purché non risulti superato il
totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’unità
produttiva.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle
percentuali suddette saranno arrotondate all'unità superiore.
Le percentuali suddette possono essere
aumentate mediante accordo sindacale nei casi in cui ne sia ravvisata la
necessità ed in relazione alla necessità stessa.
NOTA A VERBALE
Poiché quanto previsto nella
presente lettera B) è stata chiarito in sede di stesura contrattuale, per i
contratti di lavoro a tempo determinato in corso o che vengano stipulati fino
al 31/1/2001 e per il ricorso al lavoro interinale in corso o che abbia inizio
entro il 31/1/2001, è da ritenersi valido sia quanto indicato prima della
stesura contrattuale sia quanto sopra previsto nella presente lettera B).
2) Disposizioni specifiche per il
contratto a termine.
Durata
Il contratto di lavoro a tempo determinato può avere la durata massima
di mesi 6, rinnovabile una sola volta, per non più dello stesso periodo.
I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi della presente
normativa, hanno diritto di precedenza all’assunzione, qualora l'azienda assuma
a tempo indeterminato per la medesima qualifica
e mansione alle condizioni precisate dall'art. 23, comma 2, legge 28 febbraio
1987, n. 56 nel corso dei dodici mesi successivi alla data di risoluzione del
rapporto di lavoro a tempo determinato.
Preavviso
In caso di dimissioni precedenti la scadenza naturale del contratto, il
lavoratore è tenuto a prestare il preavviso previsto per i lavoratori a tempo
indeterminato dello stesso livello di inquadramento, entro il limite massimo di
durata del rapporto.
3)
Disposizioni specifiche per il ricorso al contratto di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo
A) Trattamento economico e normativo
Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non
inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell’impresa
utilizzatrice.
Nel secondo livello di contrattazione, così come definito dal presente
CCNL, e nel rispetto di quanto da esso previsto, sono stabilite modalità e
criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei
delle erogazioni economiche, previste dai contratti collettivi aziendali istitutivi
o di rinnovo, correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico
dell’impresa.
B) Avvicendamento
Al fine di consentire il trasferimento di informazioni utili a
permettere un corretto e proficuo avvicendamento tra il lavoratore che si deve
assentare dal lavoro ed il lavoratore temporaneo è possibile anticipare
l’ingresso in azienda del lavoratore temporaneo rispetto all’inizio
dell’assenza del lavoratore che sostituisce fino:
- ad un massimo di 20 giorni
lavorativi per i lavoratori inquadrati nelle categorie AS, A, B, C;
- ad un massimo di 10 giorni
lavorativi per i lavoratori inquadrati nelle categorie D ed E.
E’ possibile posticipare fino ad una settimana la cessazione della
presenza del lavoratore temporaneo rispetto alla data prevista per la fine
dell’assenza del lavoratore che sostituisce.
L’anticipazione e la posticipazione suddette devono essere indicate sia
nel contratto di fornitura che in quello di prestazione.
C)
Comunicazioni
L'impresa utilizzatrice effettuerà le comunicazioni previste dal quarto
comma dell'art. 7 Diritti sindacali della legge n. 196 del 24/6/1997.
ARTICOLO 15 - Ferie
Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con
decorrenza della normale retribuzione, nella misura di 4 settimane.
Il godimento continuativo del periodo feriale non può superare le 3
settimane.
Nel caso di ferie frazionate, cinque giornate vengono considerate
equivalenti ad una settimana. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le
esigenze di lavoro, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti
e/o uffici, per scaglioni o individualmente, previa consultazione tra la
Direzione Aziendale e la Rappresentanza Sindacale Aziendale o la RSU.
Per i lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione
comprenderà anche l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del
trimestre immediatamente precedente.
I giorni festivi di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 9, parte comune,
del presente CCNL, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono
computabili come ferie, per cui si darà luogo al corrispondente prolungamento
del periodo feriale.
Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per
mancate ferie.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo
di ferie, l'azienda è tenuta a praticargli, sia per il rientro in sede che per
il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta
per la durata del viaggio.
Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente
per ritornare nella località di riposo, non verrà computato nelle ferie.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo dà diritto al compenso
sostitutivo delle ferie maturate. Al lavoratore che all'epoca del rapporto
delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non
avere ancora una anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso
l'azienda, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del
periodo feriale. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a
questi effetti come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, il lavoratore
ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di anzianità maturati
successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale
oppure dal giorno dell'assunzione.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
ARTICOLO 16 - Minimi retributivi contrattuali
I minimi retributivi contrattuali sono riportati nelle tabelle allegate
al presente contratto, di cui sono parte integrante.
ARTICOLO 17 - Tredicesima mensilità
L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratori, in occasione della
ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla
normale retribuzione percepita dal lavoratore stesso.
Per gli operai lavoranti a cottimo, la normale retribuzione dovrà tener
conto dell'incidenza media dell'utile di cottimo realizzato nel trimestre
precedente. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi
dell'ammontare della tredicesima mensilità, quanti sono i mesi di servizio
prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va
considerata a questi effetti come mese intero. I periodi di assenza per
malattia o infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti dal
presente contratto, nonché i periodi di assenza per regolari permessi che non
superino nel complesso il periodo di un mese nell'anno, saranno utilmente
computati ai fini della tredicesima mensilità.
ARTICOLO 18 - Corresponsione della retribuzione
La retribuzione sarà corrisposta normalmente ad ogni fine mese con la
specificazione degli elementi costitutivi tenendo presente che per retribuzione
base si intende minimo tabellare più contingenza e per normale retribuzione si
intende la retribuzione globale di fatto.
Nel caso in cui l'azienda ne ritardi di oltre dieci giorni il pagamento
rispetto alla scadenza in uso, decorreranno di pieno diritto gli interessi,
nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla
scadenza di cui al comma precedente; in tal caso il lavoratore avrà facoltà di
risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione dell'indennità di
anzianità e di mancato preavviso. In caso
di contestazione sulla retribuzione e sugli altri elementi costitutivi della
retribuzione stessa, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte di
retribuzione non contestata, contro rilascio, da parte dell'interessato, della
quietanza per la somma ricevuta.
Con riferimento ad eventuali consuetudini aziendali, ai lavoratori che
ne facciano richiesta verranno accordati acconti proporzionali.
ARTICOLO 19 - Reclami sulla retribuzione
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella
indicata sulla busta o documento equivalente dovrà essere fatto all'atto del
pagamento: il lavoratore che non vi provvederà perde diritto di reclamo per ciò
che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Gli eventuali errori di
calcolo dovranno essere contestati dal lavoratore entro e non oltre il terzo
giorno da quello della corresponsione della retribuzione affinché il competente
ufficio d'azienda possa provvedere al conguaglio delle eventuali differenze.
I reclami per gli eventuali errori concernenti gli elementi che
compongono la retribuzione dovranno essere resi noti dal lavoratore alla
direzione dell'azienda al più presto possibile.
ARTICOLO 20 -
Premio di risultato
Le parti intendono confermare e dare piena attuazione a quanto previsto
dal protocollo del 23/7/1993 e dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione
23.12.1998.
La contrattazione di secondo livello con contenuti economici, di cui
alla PREMESSA lettere C), D) ed E), è consentita per l'istituzione di un Premio
annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo
incrementi di produttività, di efficienza, di qualità, di redditività ed altri
elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle piccole
e medie aziende, nonché ai risultati legati all'andamento economico
dell'impresa.
La contrattazione integrativa aziendale o, alternativamente,
territoriale, dovrà riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non
ripetitivi rispetto a quelli definiti dalla contrattazione nazionale.
Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono correlate ai
risultati conseguiti secondo i principi di cui sopra.
Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento
contributivo-previdenziale previsto dalla legge e di cui al Protocollo
23/7/1993, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite
alla normativa di legge se sopravvenuta.
Gli importi da erogare saranno definiti con riferimento ai risultati
conseguiti che verranno esaminati congiuntamente alle strutture aziendali o
territoriali delle OOSS entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello
cui si riferiscono i risultati stessi.
Viene istituita, nell'ambito, del comitato paritetico nazionale di cui
all'art 1, punto 2., parte prima, del presente contratto una commissione di
lavoro che ha lo scopo di elaborare e stabilire criteri e parametri utili ad
orientare la contrattazione di secondo livello.
ARTICOLO 21 - Aumenti periodici di anzianità
A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto, tutti i
lavoratori operai, impiegati, intermedi e quadri avranno diritto, per ogni
biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, alla
maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, di un massimo di
5 aumenti periodici di anzianità biennali deindicizzati e in cifra fissa
secondo i valori unitari riportati qui di seguito per ciascuna categoria:
Cat. AS - Lit. 26.000
Cat. A - Lit. 23.000
Cat. B - Lit. 19.000
Cat. C - Lit. 16.000
Cat. D - Lit. 15.000
Cat. E - Lit. 14.000
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di anzianità non debbono essere considerati agli
effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti
che non facciano espresso riferimento alla normale retribuzione.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da
precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno
essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di passaggio di categoria il lavoratore manterrà l'importo
degli aumenti periodici già maturati.
Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti
periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al
raggiungimento dell'importo massimo previsto per la nuova categoria ivi
compreso l'importo maturato nelle precedenti categorie.
La frazione del biennio al momento del passaggio di categoria verrà
considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento
periodico.
DICHIARAZIONE A VERBALE
a) La disciplina dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità
come sopra definita ha trovato applicazione con il CCNL '79 oltre a quanto
previsto dal presente C.C.N.L.
Si richiamano integralmente le norme di attuazione previste dal
C.C.N.L. 1979.
b) Gli impiegati e gli intermedi in forza alla data di stipulazione del
CCNL 12/09/79 mantengono in cifre gli importi degli aumenti periodici di
anzianità già maturati a tale data ed avranno diritto alla maturazione di
ulteriori aumenti periodici biennali di anzianità, secondo gli importi previsti
dalla presente disciplina fino ad un massimo complessivo di 12.
c) Nel caso del passaggio di qualifica da operaio a intermedio o a
impiegato o a quadro che comporti novazione del rapporto di lavoro, il numero
degli aumenti periodici di anzianità maturabili è di 5.
ARTICOLO 22 - Congedo matrimoniale
Al lavoratore che contrae matrimonio sarà concesso un permesso di 16
giorni consecutivi di calendario con decorrenza della normale retribuzione, per
le giornate altrimenti lavorative cadenti nello stesso periodo, dedotto quanto
corrisposto dall'Istituto assicuratore competente.
Tale permesso non sarà computato quale periodo di ferie annuali, né
potrà essere considerato come periodo di preavviso. La richiesta del congedo
deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dal lavoratore con un preavviso
di almeno 6 giorni.
La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 30
giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
ARTICOLO 23 - Indennità di zona malarica
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da una zona
non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da
fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle
competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
ARTICOLO 24 - Mensa
Le parti dichiarano di ricercare, ove possibile, opportune iniziative
atte a consentire la costituzione di mense per i lavoratori, a livello
aziendale o territoriale.
Le parti si danno atto che la realizzazione di mense comunque
organizzate comporterà l'abrogazione delle eventuali somme fino allora
corrisposte dalle aziende al lavoratore.
ARTICOLO 25 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei
lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi
successivi, permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a
disposizione di tutti i dipendenti, ai lavoratori non in prova che intendono
frequentare corsi di studi compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso
istituti pubblici o legalmente riconosciuti, oppure altre iniziative di
formazione professionale, purché riconosciute dall'azienda come idonee al
miglioramento professionale del lavoratore in relazione alle mansioni allo
stesso affidate.
Le ore di permesso da utilizzare nell'arco del triennio sono
usufruibili anche in un solo anno.
All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a
disposizione dei lavoratori per la frequenza ai corsi di cui sopra
moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero dei dipendenti occupati nella
azienda o nell'unità produttiva.
I lavoratori che contemporaneamente potranno usufruire di permessi retribuiti
non dovranno superare il 3% del totale delle forze occupate; dovrà comunque
essere garantito in ogni reparto il regolare svolgimento dell'attività
produttiva.
Nelle unità produttive che occupano fino a 25 dipendenti potrà
usufruire dei permessi retribuiti un solo lavoratore.
Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per la frequenza ai
corsi di cui al primo comma per un massimo di 150 ore in un triennio,
usufruibili anche in un solo anno, semprechè il corso al quale il lavoratore
intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste
come permesso retribuito.
Unicamente nel caso di frequenza dei corsi per il recupero della scuola
dell'obbligo, le ore di permesso retribuito, comprensive delle prove di esame,
pro-capite nel triennio sono elevate a 250.
Il rapporto di ore di permesso retribuito a ore di frequenza di detti
corsi è in tal caso elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta alla Direzione Aziendale
di norma un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la
durata, l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'azienda un certificato di iscrizione al
corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione
delle ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra
indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di
sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle
integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina
di cui al presente articolo.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni del presente
articolo assorbono e sostituiscono integralmente la disciplina prevista per i
lavoratori studenti dall'art. 28 parte prima del C.C.N.L. 23 giugno 1973, fermo
restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
ARTICOLO 26 - Assenze
Tutte le assenze devono essere giustificate. Per le assenze non
giustificate valgono le norme disciplinari previste nel presente contratto.
Le giustificazioni devono essere presentate entro il giorno stesso
dell'inizio dell'assenza stessa, salvo casi di giustificato e comprovato
impedimento.
L'assenza, ancorché giustificata e autorizzata, non dà luogo a
decorrenza di retribuzione.
ARTICOLO 27 - Lavoratori tossicodipendenti -
Tutela delle categorie dello svantaggio sociale
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i
quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i
servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico
riabilitative e soci-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno
diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la
sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del
trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico riabilitativo
è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, aspettativa non
retribuita.
I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere
posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma
terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio
per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Le parti, nella condivisa valutazione della opportunità di interventi
di legge nei confronti delle categorie socialmente svantaggiate, si danno atto
della necessità di una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti e
delle disposizioni che saranno introdotte nell'ordinamento giuridico interno
per l'attuazione di direttive comunitarie in materia.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente
con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento
nelle proprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai
sensi delle leggi n.482/68, 104/92 e 68/1999 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.
Entro il mese di marzo 2001 il Comitato Paritetico Nazionale pone
all'ordine del giorno la trattazione della presente materia.
ARTICOLO 28 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro
Le parti, per quanto riguarda il controllo delle assenze per malattia,
fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 300/70 concordano
quanto segue:
a) il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di
assenza dal lavoro e per la durata dell'intera malattia, a trovarsi a
disposizione per il controllo al recapito comunicato al datore di lavoro dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Tale controllo è
effettuabile da personale incaricato dall'Unità Sanitaria Locale e/o INPS.
Conseguentemente ogni mutamento di recapito dovrà essere
tempestivamente comunicato all'azienda allo scopo di rendere possibili le
visite di cui al presente paragrafo.
Restano salve diverse fasce orarie stabilite per disposizioni
legislative e/o amministrative locali o nazionali. Sono altresì fatte salve le
necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia
o per gravi eccezionali motivi familiari preventivamente - salvo casi di forza
maggiore - comunicati all'azienda e successivamente documentati.
b) In caso di mancata reperibilità il lavoratore è tenuto a recarsi
entro il primo giorno utile successivo al controllo presso l'Unità Sanitaria
Locale informandone contemporaneamente l'azienda.
c) Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite e senza
giustificato motivo di cui al comma ultimo del punto a), non venga reperito dal
personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche al recapito
comunicato perderà l'intero trattamento economico, parziale o totale a carico
dell'azienda, sino a 10 giorni e nella misura della metà per i successivi
giorni, nei limiti previsti dal contratto, esclusi quelli di ricovero
ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo. Sono fatte salve
diverse successive disposizioni di legge.
Le assenze e le inosservanze di cui al punto a) comporteranno
l'irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari
contrattualmente previsti, con proporzionalità relativa alla infrazione
riscontrata e alla sua gravità.
La mancata presentazione di cui al punto b) comporterà l'irrogazione a
carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti.
Non si terrà conto ad alcun effetto di tutti i provvedimenti disciplinari di
cui al punto a), decorsi due anni dalla loro applicazione.
ARTICOLO 29 - Permessi di entrata e uscita
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare lo
stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Salvo permesso della Direzione non è consentito ai lavoratori di
entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di
lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dal lavoratore
alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro salvo casi
eccezionali.
ARTICOLO 30 - Trattenute per risarcimento danni
I danni e la valutazione obiettiva di essi saranno preventivamente
contestati al lavoratore.
L'importo del risarcimento dei danni sarà valutato dalla Direzione
dell'azienda, mediante consultazione della Rappresentanza Sindacale Aziendale o
della RSU a richiesta dell'interessato, in relazione all'entità del danno
subito e sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della normale
retribuzione di ogni periodo di paga. In caso di reclamo o controversia sulla
valutazione del danno, verrà seguita la procedura di cui all'art. 37 della
presente parte comune (reclami e controversie).
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'eventuale saldo
scoperto sarà trattenuto sui compensi e sulle indennità spettanti al lavoratore
a qualsiasi titolo.
ARTICOLO 31 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le
macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene
a lui affidato.
L'azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare
gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare
consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli
utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al
lavoratore senza l'autorizzazione della Direzione dell'azienda o di chi per
essa.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore prima di
lasciare lo stabilimento dovrà riconsegnare tutto ciò che gli era stato affidato:
qualora non lo restituisse in tutto o in parte, l'azienda tratterà l'importo
corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle
indennità spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo.
ARTICOLO 32 - Visite di controllo
Per le visite di controllo si fa riferimento alle disposizioni della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
ARTICOLO 33 - Indennità di preavviso ed anzianità in caso di morte
In caso di morte le indennità di preavviso ed il trattamento di fine
rapporto saranno corrisposte in base alle disposizioni dell'art. 2122 Codice
Civile.
ARTICOLO 34 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29
maggio 1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del 1°
comma dell'articolo 2120 C.C. e della suddetta legge è composta esclusivamente
dai seguenti elementi:
- minimo contrattuale;
- contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge 297/1982);- scatti
di anzianità;
- aumenti di merito ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al
minimo contrattuale;
- premio di produzione;
- premi e provvigioni;
- maggiorazioni per turni avvicendati;
- tredicesima mensilità ed eventuali mensilità corrisposte
aziendalmente;
- cottimi;
- indennità di maneggio denaro;
- indennità di mensa.
ARTICOLO 35 - Cessione - Trasformazione e trapasso di azienda
La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la
risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei
confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianità di servizio,
categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di
lavoro.
ARTICOLO 36 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e
condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto,
sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro
trattamento.
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, con il
presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al
lavoratore attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere mantenute
ad personam.
ARTICOLO 37 - Norme complementari e precedenti contratti
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di
legge e degli accordi interconfederali.
I contratti di lavoro vigenti nel settore dell'industria del legno e
del sughero, e per gli addetti alle piccole e medie industrie, compresi quelli localmente
stipulati ad integrazione dei precedenti contratti nazionali di lavoro di
categoria, conserveranno la loro validità limitatamente alla materia non
disciplinata dal presente contratto e per la durata in ciascuno di essi
prevista.
ARTICOLO 38 - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti
interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le
controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione
del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione
dell'azienda tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale o la RSU, verranno
sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei
lavoratori, ferma restando in caso di disaccordo la facoltà di esperire
l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto
saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di
mancato accordo, da quelle nazionali.
Le parti, nell'intento di costruire nuove relazioni industriali nel
settore, si impegnano affinché le possibili controversie in sede di
applicazioni del presente CCNL e/o in merito ad eventuali contenziosi in sede
aziendale vengano affrontate con il pieno e immediato coinvolgimento delle
Associazioni stipulanti attraverso l'istituzione di una apposita commissione
paritetica nazionale.
ARTICOLO 39 - Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2000, ed avrà validità
fino a tutto il 31.12.2003; per la parte economica il primo biennio avrà
validità fino a tutto il 31.12.2001.
Esso si riterrà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà
disdetto 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A.R.
UNA TANTUM
Ai lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1999 è corrisposto
un importo forfettario di £. 130.000= (centrotrentamila) lorde suddivisibili in
quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1°
luglio - 31 dicembre 1999. La frazione
di mese superiore a 15 gg. sarà considerata, a questi effetti come mese intero.
L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso
anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita,
di origine legale o contrattuale ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Il suddetto importo verrà erogato unitamente alla retribuzione del mese
di febbraio 2000, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro che si
verifichi antecedentemente, all'atto della liquidazione delle competenze.
Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio, e quelle
per malattia e infortunio e congedo matrimoniale, con pagamento di indennità a
carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende,
intervenute nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1999, saranno considerate utili
ai fini dell'importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1999 abbiano
fruito di trattamenti di CIG, di riduzione di orario per contratti di
solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo
dell'una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Dalla data del 31 dicembre 1999 cessa di essere corrisposta l'indennità
di vacanza contrattuale.
L'importo dell'Una Tantum, così come definita, deve considerarsi al
netto degli importi stabiliti a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale per
il periodo ottobre - dicembre 1999.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti costituiranno
un'apposita commissione paritetica per affrontare le tematiche relative al
rapporto di lavoro a tempo parziale per la staffetta giovani-anziani, il
telelavoro, il contratto a prestazioni ripartite (Job Sharing).
ARTICOLO 41 - Qualifiche escluse dalla quota
di riserva di cui all'art. 25, comma 2, L. 23/7/1991 N.223
In attuazione di quanto previsto dal 2° comma, art. 25, L. 23/7/91 n.
223, le parti convengono che al fine del calcolo delle percentuali di cui commi
1 e 6 del citato art. 25, non si tiene conto delle assunzioni di personale
inquadrato nelle categorie AS, A, B e C (declaratoria 2° alinea) dell'art. 5
della parte seconda del vigente CCNL.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di
custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare
fiducia.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie dal comma 5
dell'art. 25, L. n.223/91, saranno computati ai fini della copertura
dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art.25 cit. anche quando
vengano inquadrati nelle categorie e nelle qualifiche sopra individuate.
Le presenti disposizioni contrattuali saranno trasmesse a cura delle
parti stipulanti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per i
conseguenti adempimenti ad esso richiesti.
ARTICOLO
42 Quota di servizio sindacale FeNEAL - FILCA - FILLEA
Le aziende comunicheranno
mediante affissione nell'ultima settimana di gennaio 2001 ai lavoratori non
iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti che i sindacati medesimi
richiedono una quota per il servizio sindacale contrattuale pari a £. 30.000 da
trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di febbraio 2001.
I lavoratori che non
intendano versare la quota di cui sopra devono darne avviso per iscritto agli
uffici dell'azienda entro il 15 febbraio 2001.
La trattenuta per la quota
di servizio sindacale contrattuale non è applicabile nei confronti dei
lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti che non siano
presenti in azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanze e
puerperio, servizio militare, aspettativa, cassa integrazione guadagni,
trasferta, ecc.) nel periodo intercorrente tra la comunicazione di cui al primo
comma e il 15 febbraio 2001.
Le aziende daranno
tempestiva comunicazione ai Rappresentanti Sindacali FeNEAL, FILCA, FILLEA e,
tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali FeNEAL,
FILCA, FILLEA Territoriali del numero delle trattenute effettuate.
Le quote per il servizio
sindacale contrattuale verranno versate dalle aziende sul c/c bancario n° 12905
Banca Nazionale del Lavoro Agenzia n° 11 - Via Marsala n° 6 - 00185 Roma (CAB:
03211 - ABI: 01005) intestato a: F.L.C. Federazione Lavoratori Costruzioni c/
CCNL Legno Arredo CONFAPI, entro il mese di aprile 2001, specificando nel
bonifico bancario la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui
essa svolge la sua attività.
ARTICOLO 43 - Disposizioni finali
Qualora dalla Federazione Lavoratori delle Costruzioni (Feneal-Filca-Fillea)
siano concordate con altre Associazioni di datori di lavoro e di artigiani,
condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali
condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con
verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle
aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso
Organizzazioni aderenti alla CONFAPI.
PARTE TERZA REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI
ARTICOLO 1 - Periodo di prova
L'assunzione al lavoro dell'operaio è sempre fatta per un periodo di
prova della durata di due settimane di effettiva prestazione, prorogabile di
comune accordo fino a tre settimane, fatta eccezione per gli operai delle
categorie C e D per i quali il periodo di prova è di quattro settimane di
effettiva prestazione e per l'operaio di categoria B per il quale il periodo di
prova è di nove settimane.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del
rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità.
In tal caso l'anzianità
dell'operaio decorre dal primo giorno di assunzione.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di
infortunio su lavoro e malattia non professionale, l'operaio sarà ammesso a
completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il
servizio entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza per malattia non
professionale, ed entro 20 giorni dall'inizio dell'assenza per infortunio sul
lavoro.
L'obbligo del periodo di prova
deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'articolo 1 Parte Comune
del presente C.C.N.L.
ARTICOLO 2 - Elementi, computo e modalità di corresponsione della
retribuzione
La retribuzione dell'operaio è costituita dai seguenti elementi:
a) salario (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianità -
eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo
contrattuale);
b) indennità di contingenza;
c) eventuali indennità continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilità.
Per determinare la quota oraria del salario mensile si divide il
salario stesso per 174 (centosettantaquattro).
La normale retribuzione agli operai sarà corrisposta mensilmente in
ragione delle giornate lavorate e, nell'ambito delle giornate, in ragione delle
ore lavorate.
Agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per
l'intero orario contrattuale di lavoro verrà corrisposta l'intera retribuzione
mensile; questa sarà ugualmente corrisposta in caso di assenza per festività,
ferie, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e per altre assenze che,
comunque, comportino il diritto alla retribuzione.
Pertanto, con la retribuzione mensile si intende compensato il lavoro
fino a 40 ore settimanali, nonché le festività, le ferie, i permessi retribuiti,
con l'esclusione soltanto delle festività cadenti di domenica o nel giorno di
riposo compensativo per quei lavoratori che prestino la loro opera di domenica.
Agli operai che nel corso del mese avranno la loro opera per un orario
inferiore alle 40 ore settimanali, per cause diverse da quelle sopra indicate,
verrà detratta una quota pari ad un 174° della retribuzione mensile per
ciascuna delle ore non lavorate.
ARTICOLO 3 - Recuperi
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute
a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti
interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga
effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a
quello in cui si è verificata l'interruzione.
ARTICOLO 4 - Sospensione di
breve durata ed interruzione di lavoro - soste - integrazione salariale,
contratto di solidarietà
A) Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento.
Ove nella giornata si verifichino, per cause di forza maggiore,
interruzioni di lavoro di qualsiasi entità, qualora la Direzione dell'azienda
trattenga l'operaio a disposizione dello stabilimento, questi avrà diritto alla
corresponsione della paga per tutte le ore di lavoro. In caso di sospensione di
lavoro superiore a 15 giorni, l'operaio potrà richiedere la risoluzione del suo
rapporto di lavoro con diritto alle eventuali indennità spettanti in caso di
licenziamento, compresa quella relativa al preavviso.
B) Industrie boschive e forestali
Qualora per cause di forza maggiore, indipendenti cioè dalla volontà
del datore di lavoro e del lavoratore, si dovesse addivenire alla sospensione
della lavorazione, l'operaio lavorante ad economia, per il periodo di tempo
superiore a mezz'ora, non ha diritto a compenso alcuno.
C) Integrazione salariale, contratto di solidarietà
Durante gli interventi di integrazione salariale a zero ore settimanali
od a orario ridotto e del contratto di solidarietà, i lavoratori non
matureranno gli istituti contrattuali e di legge per le ore di intervento
attuate relativamente a quanto di competenza dell'azienda e fermo restando
quanto di competenza dell’INPS.
Matureranno, invece, i detti istituti in relazione alle ore di lavoro
eventualmente effettuate.
Per il trattamento di fine rapporto troverà applicazione quanto
previsto dalle norme di legge vigenti.
ARTICOLO 5 - Modifica di mansioni
L'operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti al
suo gruppo purché ciò non comporti una diminuzione di retribuzione. All'operaio
che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore, dovrà essere
corrisposta la retribuzione della categoria superiore per il tempo per il quale
vi resta adibito.
Trascorso un periodo continuativo di 40 giorni lavorativi nel
disimpegno di mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio,
a tutti gli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di
sostituzione di un altro operaio assente con diritto alla conservazione del
posto, nel qual caso il trattamento di cui al 2° comma spetterà per tutta la
durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.
L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore
conserverà la propria retribuzione.
ARTICOLO 6 - Lavoro a cottimo
A)
Industrie
del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento.
Le tariffe di cottimo devono
essere fissate dall'azienda in modo da garantire nei periodi normalmente
considerati, all'operaio di normale capacità ed operosità, il conseguimento di
un utile di cottimo non inferiore al 6,50% del minimo di paga base tabellare
del gruppo di appartenenza.
Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai
lavoranti a cottimo del medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi
sopra indicati abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al
suddetto 6,50%.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire
il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua
capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento
di detto minimo.
Agli operai interessati dovrà essere comunicato per iscritto o per
affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il
compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
Quando gli operai lavorino con tariffe già assestate, il conteggio dei
guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga
indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Qualora siano intervenute
modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo
saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le
modifiche stesse avranno determinato.
Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un
periodo pari a quello previsto per l'assestamento.
A richiesta dell'operaio l'azienda metterà a disposizione dell'operaio
stesso gli elementi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga
anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe. La specificazione dei
risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe alle
quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono
sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non
contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata, normalmente
non si effettua la rilevazione dei tempi. Il periodo di assestamento delle
tariffe di cottimo potrà avere durata fino a 4 mesi e sarà concordato fra le
parti interessate. Si intende per periodo di assestamento, il tempo durante il
quale la tariffa abbia avuto effettiva applicazione; pertanto in caso di
saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di
stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento.
L'accordo tra le parti per la durata dell'assestamento può anche essere
tacito.
L'operaio cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o
licenziamento quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione
dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia
il lavoro.
Nel caso in cui la liquidazione
avvenga solo quando il cottimo sia ultimato l'operaio avrà diritto ad un
acconto sulla base della presumibile liquidazione.
Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella
medesima lavorazione, ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo
semprechè rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione
individuale.
Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di
cottimo, la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente
accertarne le cause.
I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito o sia sorta
controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in
sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come
ad esempio quelle relative:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo
di cottimo;
b) all'assestamento delle tariffe anche in caso di variazioni nelle
condizioni di esecuzione del lavoro;
c) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
d) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia.
Saranno esaminate in prima istanza nell'ambito aziendale tra la
Direzione e la RSU, anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di
cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell'operaio o della RSU.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla
data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda
istanza dalle Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti.
B) Industrie boschive e forestali.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da
garantire, nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacità
ed operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 6,50%
del minimo di paga tabellare della categoria.
Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai
lavoranti a cottimo nel medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi
sopra indicati, abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al
suddetto 6,50%, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui
detto complesso di operai venga riconosciuto di capacità ed operosità superiori
al normale.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire
il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua
capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento
di detto minimo.
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per
affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il
compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
All'operaio che venga passato dal lavoro a cottimo a quello ad economia
nella medesima lavorazione, l'azienda conserverà l'utile di cottimo se
rimarranno inalterate le condizioni di lavoro e se sarà a lui richiesto il
mantenimento della stessa produzione individuale.
All'operaio cottimista che venga contemporaneamente adibito a lavori
diversi da quello a cottimo, l'azienda corrisponderà un trattamento economico
minimo pari alla paga ad economia maggiorata del minimo di cottimo.
ARTICOLO 7 - Regolamento del lavoro a domicilio
1.
Definizione
del lavoratore a domicilio.
E’ lavoratore a domicilio
chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in
locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della
sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e
di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori,
utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso
imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a
miglioramento di quanto stabilito dall'articolo 2094 C.C. ricorre quando il
lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore
circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro
da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento
o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore
committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle
condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello
stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in
esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2. Divieti
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute
o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
E' fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o
sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno
rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalle cessazione
delle sospensioni.
E' fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi
dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente
alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a
tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e
nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.
2.
Libretto
personale di controllo
Il lavorante
a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935 n.
112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di
controllo, uniforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro,
quando ne ricorra la circostanza, se e per quali datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni
sociali.
4. Responsabilità del lavorante a domicilio
Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la
responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per
la esatta esecuzione del lavoro.
5. Retribuzione
a) I lavoranti a domicilio
dovranno godere del trattamento economico salariale, previsto dal presente
contratto e dai successivi, per gli operai interni, ciascuno in ragione della
categoria o della qualifica prevista dai contratti stessi.
b) Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo
pieno costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli
operai interni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a
cottimo, indennità di contingenza e indennità accessorie.
Indennità di contingenza e indennità accessorie dovranno essere
tradotti in quote orarie sulla base di otto ore giornaliere.
c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo
pieno di cui sopra, sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente
necessario ad un lavorante di normale capacità per eseguire l'operazione od il
gruppo di operazioni ad esso richieste.
L'anzidetta tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione
delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi
indicato.
d) Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione, del
variare della paga base, delle eventuali indennità accessorie e della indennità
di contingenza, faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza,
all'aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al capoverso c).
e) Su richiesta di una delle parti contraenti, potrà essere predisposto
un incontro a livello territoriale, tra le rispettive Organizzazioni dei datori
di lavoro e di lavoratori, al fine di verificare la corretta applicazione della
normativa di cui sopra.
6. Maggiorazione della retribuzione
a) Ad ogni periodo di paga, oppure di coincidenza con ferie o con le
festività natalizie, sarà corrisposta al lavorante a domicilio - a titolo di
indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali, e delle
festività nazionali ed infrasettimanali - una maggiorazione del 22% da
computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal
lavorante stesso nel corso del periodo considerato.
b) Con le stesse modalità sarà corrisposta al lavorante a domicilio, in
conformità con la legge, una indennità sostitutiva del Trattamento Fine
Rapporto nella misura del 5% dell'ammontare complessivo della retribuzione
globale percepita.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Le maggiorazioni di cui al presente paragrafo saranno assorbite, fino a
concorrenza, da quelle eventualmente già concordate per le medesime finalità.
7. Pagamento della retribuzione
Il pagamento della retribuzione sarà effettuato all'atto della
riconsegna del lavoro e secondo le consuetudini in vigore presso le singole
aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.
8. Procedura di informazione
La RSU può richiedere alla Direzione Aziendale un esame dei problemi
relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di
lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame, le R.S.U. potrà farsi assistere da
un lavoratore scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e
continuativamente per la azienda interessata.
9. Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente
regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge.
ARTICOLO 8 - Trasferimenti
All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento ad un altro della
stessa azienda, situato in diverse località, e sempre che tale trasferimento
porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza e stabile dimora, sarà
corrisposto l'importo previamente concordato con l'azienda delle spese di
trasporto per sé e per i familiari viventi a carico che con lui effettivamente
si trasferiscono, nonché delle masserizie.
Limitatamente per l'operaio, l'azienda in più di tali spese riconoscerà
una speciale indennità di trasferimento nella misura corrispondente a 17/30 di
retribuzione base (minimo tabellare e contingenza) se celibe e 34/30 di
retribuzione base se con familiari viventi a carico.
L'operaio ha inoltre diritto al rimborso delle spese sopportate per
anticipata risoluzione del contratto di affitto, se dovuto, per un massimo
comunque di tre mesi.
ARTICOLO 9 - Trasferte
All'operaio comandato a prestare la sua opera fuori del luogo ove
normalmente svolge la sua attività compete:
1) il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per
recarsi sul luogo di lavoro;
2) il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto ed
alloggio nei limiti della normalità ed in base a nota documentata, salvo
accordo forfettario tra la ditta e l'operaio, oppure una indennità sostitutiva
da stabilirsi dalle competenti organizzazioni territoriali, riferita al tempo
in cui la trasferta si effettua.
3) un'indennità pari al 50% della retribuzione base (minimo tabellare
più contingenza più eventuale terzo elemento) per le ore di viaggio
effettivamente compiute dall'operaio per recarsi sul luogo del lavoro, detratto
il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento: analogo
trattamento sarà riservato all'operaio per il tempo impiegato nel viaggio di
ritorno alla sua abitazione.
L'indennità di cui sopra non compete agli operai comandati a prestare
la loro opera fuori dallo stabilimento ma entro i confini territoriali del
comune in cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro il raggio di
cinque chilometri dallo stabilimento medesimo.
Sono dei pari esclusi dalla corresponsione dell'indennità predetta gli
operai che normalmente o in lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la
loro opera fuori dallo stabilimento.
Per i viaggi di lunga durata che comportino un tempo superiore alla
durata dell'orario normale di lavoro, all'operaio compete solamente la
retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato in azienda oltre
naturalmente al rimborso delle spese di cui ai punti 1) e 2).
Resta pertanto stabilito che ove la durata del viaggio non consenta
all'operaio di poter effettuare le ore di lavoro che avrebbe compiuto in
azienda, all'operaio stesso spetta la retribuzione per queste ore non lavorate.
In tal caso non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di cui
al punto 3) per un tempo pari a quello così indennizzato.
Il datore di lavoro stabilirà, caso per caso, l'orario e l'itinerario
che l'operaio dovrà osservare nei viaggi e stabilirà il mezzo di trasporto di
cui l'operaio dovrà servirsi.
L'operaio in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie,
notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia
esplicitamente autorizzato per iscritto dal proprio datore di lavoro.
Quando la permanenza in trasferta dell'operaio avrà durata superiore a
3 mesi, l'operaio, trascorsi i tre mesi, potrà richiedere un permesso di tre
giorni con il solo rimborso delle relative spese di trasporto.
Il periodo di godimento del permesso sarà stabilito in relazione con le
esigenze del lavoro.
Nel caso di gravi e riconosciute necessità familiari la ditta dovrà, su
richiesta dell'operaio in trasferta, concedere all'operaio stesso un permesso
col solo rimborso delle spese occorrenti per il trasporto con mezzi ordinari.
NOTA
A VERBALE
1) Le parti stipulanti, tenuto conto della varietà delle situazioni in
atto, si impegnano a definire entro il 30/6/2001 un accordo per una
regolamentazione nazionale delle trasferte, sia per quelle sul territorio
nazionale, sia per quelle all'estero.
Nel caso di obiettiva difficoltà a definire - entro la data prefissata
- una normativa omogenea e valevole per
l'intero territorio nazionale, e pur riaffermando che l'obiettivo primario a
cui tendere E' quello di un accordo a livello nazionale, particolari accordi
sulla materia potranno intervenire in sede locale o aziendale.
2) Gli accordi già stipulati in sede provinciale per l'attuazione di
quanto previsto dall'articolo che precede e di formulazione identica a quella
del C.C.N.L.. 10 febbraio 1962, vengono prorogati nella loro validità fino alla
scadenza del presente contratto.
ARTICOLO 10 - Lavori nocivi e pericolosi
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori
eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi
che si svolge ad un'altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal
pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa
col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistema a spruzzo con
poliesteri, di produzione di
agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche,
e semprechè, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano
derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore
di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità
speciale del 10% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza) con
facoltà delle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già
concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai
40 gradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà
corrisposta l'indennità speciale di cui al comma precedente.
NOTA A VERBALE
In relazione a quanto stabilito nell'articolo 9 della parte prima
sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori
di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra
Direzione e RSU, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a
titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo
di godimento.
ARTICOLO 11 - Chiamata alle armi
In caso di chiamata alle armi dell'operaio per adempimento degli obblighi
di leva si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.L.g. C.p.S. 13
settembre 1946, n. 303, a norma delle quali il rapporto di lavoro rimane
sospeso per tutti il periodo del servizio militare e l'operaio stesso ha
diritto alla conservazione del posto ed agli altri eventuali benefici di legge.
L'operaio è tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento
entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto
l'operaio sarà considerato dimissionario.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle norme di cui alla
legge 3 maggio 1955, n. 370.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei
confronti dei lavoratori delle industrie boschive e forestali assunti a tempo
determinato.
ARTICOLO 12 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia
professionale)
A) Denuncia
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da
consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato
immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà
affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accade all'operaio in lavoro fuori dallo
stabilimento la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso,
procurando le dovute testimonianze.
B) Trattamento economico
Le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o
malattia professionale, in forza di disposizioni legislative e/o di altre
norme:
- a partire dal giorno seguente l'infortunio e per un massimo di 12
mesi, una integrazione dell'indennità, percepita in forza di disposizioni
legislative e/o di altre norme, fino a raggiungere il 100% della normale
retribuzione.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a
concorrenza.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi
trattamenti aziendali, e comunque derivanti da norme generali, in atto o
future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è
subordinato al riconoscimento della malattia professionale o infortunio da
parte dell'istituto assicuratore, nonché alla presentazione dei seguenti
documenti:
- denuncia dell'infortunio sul lavoro e della malattia professionale
nel termine e con le modalità previste della normativa vigente in materia;
- in caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare
il certificato di ricovero rilasciato dall'amministrazione ospedaliera o l'attestato
del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la
data di dimissione.
I conteggi finali dell'integrazione saranno effettuati in base ai
certificati definitivi rilasciati dall'istituto assicuratore.
L'azienda anticiperà ai lavoratori, alle scadenze dei singoli periodi
di paga, le indennità d'infortunio o di malattia professionale a carico della
INAIL.
Quanto sopra verrà a decadere nei casi in cui non venga effettuato
dall'INAIL il sollecito rimborso, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla
chiusura della pratica ovvero nei casi di contenzioso contributivo avente per
oggetto tali anticipazioni.
Tali eventi saranno presi in esame a livello nazionale per
consentire alle parti di intraprendere
le opportune iniziative al fine di ripristinare correttamente le iniziali
condizioni.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale coincidente
con interventi di integrazione salariale ad orario ridotto nonché del contratto
di solidarietà, al lavoratore spetterà un trattamento economico complessivo
netto, comprensivo di quanto a carico dell'INAIL, pari a quello che avrebbe
percepito se tali eventi non si fossero verificati durante i suddetti
interventi.
B) Conservazione del posto
Durante la degenza dovuta a causa di infortunio sul lavoro, l'operaio
non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica
accertata da certificato rilasciato dall'INAIL.
In caso di malattia professionale, il posto sarà conservato all'operaio
non in prova per il periodo per il quale lo stesso percepisce dall'INAIL
l'indennità temporanea.
Nel caso di superamento di detto temine massimo di conservazione del
posto, il rapporto di lavoro potrà essere risolto dal datore di lavoro, o su
richiesta dell'operaio, con le stesse modalità di indennità previste in caso di
licenziamento.
ARTICOLO 13 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul
lavoro
A) Denuncia
L'assenza in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro deve
essere comunicata dall'operaio alla Direzione dell'azienda entro il giorno
stesso dell'inizio dell'assenza salvo casi di giustificato e comprovato
impedimento.
Alla comunicazione dovrà fare seguito entro i due giorni successivi
dall'inizio dell'assenza, da parte dell'operaio, l'invio del certificato medico
attestante la malattia o l'infortunio non sul lavoro.
In mancanza di una delle suddette comunicazioni, l'assenza verrà
considerata ingiustificata.
L'azienda ha la facoltà di far controllare la malattia o l'infortunio
non sul lavoro dell'operaio in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
B) Trattamento economico
Le aziende corrisponderanno
ai lavoratori non in prova assenti per malattia od infortunio non sul lavoro il
seguente trattamento economico:
- dal 1° al 3° giorno di malattia od infortunio non sul lavoro verrà
corrisposto al lavoratore operaio il 70% (80% dall’1/1/1996) della retribuzione
netta di fatto per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi
secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio
appartiene.
- dal 4° al 180° giorno verrà corrisposta una integrazione
dell'indennità di malattia riconosciuta dall'istituto assicuratore fino al 100%
della retribuzione netta di fatto.
Per le malattie di durata superiore a 14 giorni consecutivi, le aziende
corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre
giorni (carenza), coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro
dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene.
In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato ove venisse a cessare
il trattamento mutualistico erogato dall'ente assicuratore, l'azienda
riconoscerà un'indennità pari al 50% della normale retribuzione per il periodo
di malattia eccedente il 180° giorno compiuto e fino al termine del periodo di
conservazione del posto.
In caso di modifica del trattamento erogato dall'ente assicuratore, le
percentuali di cui sopra saranno conseguentemente adeguate in modo da non
superare complessivamente il trattamento sopra previsto.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a
concorrenza.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi
trattamenti aziendali, o comunque derivanti da norme generali, in atto o
future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è
subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio da parte dei
rispettivi istituti assicuratori, nonché alla presentazione dei seguenti documenti:
- certificato medico indicante la data di inizio, di prosecuzione e di
chiusura dell'incapacità al lavoro redatto sugli appositi moduli degli istituti
stessi e contenente le seguenti indicazioni:
1) la data del rilascio;
2) la prognosi;
3) la specificazione dell'orario durante il quale il medico curante
consente al lavoratore di uscire dalla sua abitazione.
In caso di assenza per TBC si applicherà la normativa prevista dalle
leggi vigenti.
In caso di malattia coincidente con interventi di integrazione
salariale a zero ore settimanali od a orario ridotto nonché del contratto di
solidarietà, al lavoratore spetterà un trattamento economico complessivo netto,
comprensivo di quanto a carico dell'INPS, pari a quello che avrebbe percepito
se non si fosse ammalato durante i suddetti interventi.
C) Conservazione del posto
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, l'operaio non in
prova avrà diritto alla conservazione del posto, nel periodo di 24 mesi
consecutivi, per un massimo di 12 mesi.
Ove l'operaio si ammali più volte nel corso di 24 mesi consecutivi, i
relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento dei
termini massimi di conservazione del posto di cui al precedente comma.
L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento
sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine massimo di conservazione del posto risultante dalle
norme precedenti, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il
perdurare della malattia o dell'infortunio non sul lavoro o dei suoi postumi,
il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio
stesso la liquidazione delle indennità relative, come in casi di licenziamento.
Analogamente nel caso in cui la malattia o l'infortunio non sul lavoro
perduri oltre il termine di cui sopra, l'operaio che non sia in condizioni di
riprendere il lavoro, potrà richiedere la risoluzione del rapporto con diritto
all'indennità come in caso di licenziamento.
La malattia e l'infortunio non sul lavoro con ricovero ospedaliero
interrompono il decorso delle ferie a condizione che il datore di lavoro e
l'INPS, secondo le disposizioni dallo stesso emanate, siano messi in grado di
effettuare tempestivamente i controlli loro consentiti dalla legge, fermo
restando l'obbligo per il lavoratore di effettuare le comunicazioni previste
nel presente articolo.
D) Contratti di formazione e lavoro
Ai giovani assunti con
contratto di formazione e lavoro in base all'Accordo Interconfederale stipulato
tra CONFAPI e CGIL, CISL, UIL in data 13/5/1993, aggiornato con l'accordo del
31/3/1995, si applicherà la normativa prevista dall'accordo stesso.
NOTA A
VERBALE
Per quanto riguarda la malattia intercorsa durante il periodo feriale, le
parti si riservano un riesame della materia alla luce di evoluzioni della
normativa in proposito.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
CURE
TERMALI
Le parti si incontreranno quando l'INPS avrà assunto in materia di cure
termali delibere definitive connesse alla giurisprudenza costituzionale
intervenuta negli ultimi anni.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le parti si attiveranno nei confronti dell'INPS al fine di ottenere
l'armonizzazione dei trattamenti di malattia da esso erogati alle disposizioni
contrattuali sull'orario di lavoro già da tempo previste nei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le parti stipulanti, in relazione alla particolare condizione dei
lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi a trattamenti emodialitici,
raccomandano alle aziende di corrispondere ai lavoratori interessati la
retribuzione per le ore di mancata prestazione coincidenti con le cure
suddette.
Il trattamento economico predetto non è cumulabile con altri
trattamenti in atto o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
ARTICOLO 14 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Il trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge
sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. A decorrere dal 1
luglio 1989 verrà estesa alle lavoratrici di cui alla presente regolamentazione
quanto previsto dall'articolo 13 della regolamentazione per gli impiegati,
fatte salve misure integrative equivalenti già concordate ed in atto a livello
territoriale.
ARTICOLO 15 - Disciplina aziendale
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori,
come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro e di
subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori
impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione.
ARTICOLO 16 - Divieti
Durante l'orario di lavoro e negli ambienti di lavoro sono vietate le
collette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e simili.
E' proibito fumare nell'interno dello stabilimento ed introdurre
nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione. E' proibito
all'operaio di prestare l'opera propria presso aziende diverse da quella in cui
è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione di lavoro senza
trattamento economico.
E' proibito all'operaio di eseguire nell'interno dello stabilimento lavori
per proprio conto o per conto terzi. L'operaio che commette la mancanza,
incorre nell'applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed è tenuto a
risarcire il danno arrecato all'azienda.
ARTICOLO 17 - Provvedimenti disciplinari
Ferma rimanendo l'applicabilità della procedura di cui all'art. 7 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, qualsiasi
infrazione dell'operaio alle norme del presente contratto potrà essere
sanzionata a seconda della gravità della mancanza:
a) con rimprovero verbale;
b) con rimprovero scritto;
c) con la multa fino all'importo di tre quote orarie della retribuzione
base;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo
di tre giorni;
e) con il licenziamento.
ARTICOLO 18 - Multe e sospensioni
La Direzione potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle
lettere c) e d) dell'articolo precedente all'operaio che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la
cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto nell'art. 26 (assenze) della
parte comune del presente C.C.N.L. o abbandoni il proprio posto di lavoro senza
giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo
esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di
materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori
diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell'andamento
del lavoro.
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso
del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo alla osservanza delle norme del
presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi
atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale
puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la
sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle
mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è
devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere
aziendale, o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattie.
ARTICOLO 19 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può
essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio che
commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che
provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose
in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via
esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale
di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda
per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego
di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono
specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui
possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli
impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o
assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o
seguenti le ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con sentenza
passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento
del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art 18 (multe
e sospensioni) della presente regolamentazione per gli operai quando siano
stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 18.
i) furto nello stabilimento, trafugamento di schizzi o di disegni di
macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al
materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale
divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio
all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali.
ARTICOLO 20 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi
dell'art. 19 (licenziamento per mancanze) della presente regolamentazione per
gli operai o le sue dimissioni, potranno avere luogo in qualunque giorno della
settimana con un preavviso di 6 giorni di calendario.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del
predetto termine, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo
della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di
lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un
importo corrispondente alla normale retribuzione per il periodo di preavviso da
questi non dato o non compiuto. L'azienda può esonerare l'operaio dalla
prestazione del lavoro, corrispondendo la normale retribuzione per le ore
lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso. Il periodo di
preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
CHIARIMENTO
A VERBALE
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione
nei confronti dei lavoratori ingaggiati ai sensi dell'art. 1 della regolamentazione
specifica per gli operai delle industrie boschive e forestali con assunzione a
tempo determinato.
ARTICOLO 21 - Trattamento di fine rapporto
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda, ai sensi
della legge 29/05/1982 n. 297, corrisponderà il trattamento di fine rapporto
secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa.
La quota annua, ottenuta
dividendo per 13,5 gli elementi retributivi specificati nell'art. 34, parte
seconda del presente CCNL, corrisposti nell'anno al lavoratore, sarà computata
sulla base dei 30esimi indicati nella seguente tabella.
- Per l'anzianità di servizio maturata fino al 31 agosto 1973 nella
misura di:
a) 10/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei primi 2 anni
compiuti;
b) 11/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni
oltre il 2° e sino al 5° compiuto;
c) 13/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni
oltre il 5° e sino al 12° compiuto;
d) 16/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni
oltre il 12° e sino al 18° compiuto;
e) 21/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni
oltre il 18° anno compiuto.
- Per l'anzianità di servizio maturata a decorrere dal 1° settembre
1973, nella misura di:
a) 14/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei primi 10 anni
compiuti;
b) 18/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni
oltre il 10° e fino al 16° compiuto;
c) 23/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni
oltre il 16° compiuto.
- Per l'anzianità di servizio maturata a decorrere dal 1/1/1982 nella
misura di:
a) 19/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei primi 10 anni
compiuti;
b) 26/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni
oltre il 10° compiuto.
- Per l'anzianità di servizio maturata a decorrere dal 1/1/1988 nella
misura di:
a) 26/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei primi 10 anni
compiuti;
b) 30/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni
oltre il 10° compiuto.
-Per l'anzianità di servizio maturata dall'1/1/1990, in applicazione
della legge 29/5/1982 n. 297: 30/30 della retribuzione mensile.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese
intero mentre non si terrà alcun conto della frazione di mese inferiore a 16
giorni.
La liquidazione del Trattamento Fine Rapporto avverrà sulla base delle
vigenti norme di legge.
Per gli operai normalmente retribuiti a cottimo il minimo tabellare
sarà maggiorato della percentuale minima garantita di cottimo di cui all'art. 6
della presente regolamentazione per gli operai.
PARTE QUARTA
REGOLAMENTAZIONE PER
GLI INTERMEDI
ARTICOLO 1 - Periodo di prova
L'assunzione in servizio del lavoratore, salvo diverso accordo scritto
fra le parti, s'intende fatta con periodo di prova non superiore a un mese di
effettiva prestazione.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del
rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso né relativa indennità
sostitutiva e col pagamento della retribuzione per il periodo di servizio
effettivamente prestato. In ogni caso la retribuzione che verrà corrisposta
durante il periodo di prova, non potrà essere inferiore al minimo contrattuale
previsto per la categoria per la quale il lavoratore è stato assunto o in cui
abbia svolto le mansioni.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per malattia o
infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso,
qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 25 giorni successivi
all'inizio della malattia o dell'infortunio.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla
disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in
servizio e la sua anzianità decorrerà a tutti gli effetti dal giorno
dell'assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli
obblighi previsti dal presente contratto.
ARTICOLO 2 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quello di
intermedio
In caso di passaggio alla categoria di intermedio nella stessa azienda
decorrerà nuovamente l'anzianità ai fini della maturazione degli aumenti
periodici di anzianità.
Agli effetti del preavviso di licenziamento e di dimissioni, l'anzianità
di servizio maturata come operaio verrà computata per il 50%.
ARTICOLO 3 - Modifica di mansioni
In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore può essere
assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua
categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun
mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno delle mansioni della
categoria superiore, il lavoratore passerà senz'altro a tutti gli effetti a
detta categoria.
Agli effetti di tale passaggio, il disimpegno delle mansioni di
categoria superiore può essere effettuato anche non continuativamente, purché
la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in
un massimo di 12 mesi.
L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di
altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non dà luogo
a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore
sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Al lavoratore comunque destinato a compiere mansioni inerenti alla
categoria superiore a quella di appartenenza, deve essere corrisposto un
compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione base
(minimo tabellare più contingenza) della sua categoria e quella della categoria
superiore.
ARTICOLO 4 - Sospensioni di lavoro
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattie e
infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono
l'anzianità di servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.
ARTICOLO 5 - Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell'orario
di lavoro
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata
dell'orario previsto dal presente contratto, disposta dall'azienda o dalle
competenti autorità, la retribuzione del lavoratore non subirà riduzioni salvo
deduzioni di quanto erogato al medesimo titolo dagli Istituti previdenziali e
assicurativi.
Durante gli interventi di integrazione salariale a zero ore settimanali
od a orario ridotto e del contratto di solidarietà, i lavoratori non
matureranno gli istituti contrattuali e di legge per le ore di intervento
attuate relativamente a quanto di competenza dell'azienda.
Per il trattamento di fine rapporto troverà applicazione quanto
previsto dalle norme di legge vigenti.
ARTICOLO 6 - Recuperi
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non
compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra
le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno
e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi
a quelli in cui si è verificata l'interruzione.
ARTICOLO 7 - Lavori nocivi e pericolosi
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi e
pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore
di effettivo lavoro prestato, pari al 10% della retribuzione base (minimo
tabellare più indennità di contingenza).
NOTA
A VERBALE
In relazione a quanto stabilito nell'articolo della regolamentazione
comune sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i
fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello
aziendale tra Direzione e RSU, si concorderà la definizione degli importi
corrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con
riguardo al tempo di godimento.
ARTICOLO 8 - Trasferimenti
Al lavoratore che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno
stabilimento all'altro della stessa ditta o sito in diversa località, semprechè
tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o
stabile dimora, verrà corrisposto l'importo, previamente concordato con
l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per sé e familiari e per il
trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.).
Inoltre quale indennità di trasferimento gli verrà corrisposta, se capo
famiglia, una somma pari ad una mensilità di normale retribuzione; se senza
congiunti a carico una somma pari a mezza mensilità di normale retribuzione.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione del lavoratore nella
nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità
saranno ridotte alla metà.
Qualora in relazione al trasferimento il lavoratore per effetto
dell'anticipata risoluzione del contratto di fitto, semprechè questo sia
denunciato all'atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli
contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.), debba corrispondere
indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
Al lavoratore che chieda il trasferimento per sua necessità non
competono le indennità di cui sopra.
ARTICOLO 9 - Trasferte
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda
corrisponderà oltre alla normale retribuzione mensile:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali
mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della
normalità, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare
tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento
della missione, semprechè siano autorizzate e comprovate;
d) una indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione
giornaliera.
L'indennità di cui al punto d) non sarà dovuta nel caso che l'assenza
dalla sede per missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità
verrà corrisposta per tutta la durate della missione stessa.
Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione fuori sede, per
incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della
normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennità di cui alla
lettera d) dopo il primo mese verrà corrisposta nella misura del 2O%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria
e prevalente del lavoratore, l'eventuale indennità di missione potrà essere concordata
direttamente con l'azienda.
L'indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a
nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulerà con eventuali
trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al
lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più
favorevole.
ARTICOLO 10 - Servizio militare
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si
fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lg. C.p.S. 13 settembre 1946 n.
303.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro entro un mese dalla data
di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore sarà considerato
dimissionario.
In caso di richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio
1955 n. 370. Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma
volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento
dei benefici di cui sopra.
ARTICOLO 11 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia
professionale
Agli intermedi soggetti all'assicurazione obbligatoria Inail, vengono
estese le disposizioni previste, sia per la conservazione del posto sia per il
trattamento economico, dalla vigente normativa contrattuale per gli operai, di
cui all'art. 12 della relativa regolamentazione.
ARTICOLO 12 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul
lavoro
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il lavoratore deve
avvertire l'azienda entro il giorno stesso dell'assenza, e inviare all'azienda stessa
entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la
malattia. In mancanza di una delle suddette comunicazioni, salvo il caso di
giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'azienda ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore
in conformità alle disposizioni della legge 20 maggio 1970 n. 300.
In caso di interruzione di servizio, dovuto a malattia o ad infortunio
non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del
posto, nel periodo di 24 mesi consecutivi, per un massimo di 12 mesi.
Ove il lavoratore si ammali più volte nel corso di 24 mesi consecutivi,
i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento
dei termini massimi di conservazione del posto sopra previsti.
Il lavoratore non in prova ha inoltre diritto all'intera normale
retribuzione per i primi sei mesi; la metà della normale retribuzione per i sei
mesi successivi.
La malattia e l'infortunio non sul lavoro con ricovero ospedaliero
interrompono il decorso delle ferie a condizione che il datore di lavoro sia
messo in grado di effettuare tempestivamente i controlli consentiti dalla
legge, fermo restando l'obbligo per il lavoratore di effettuare le
comunicazioni previste nel presente articolo.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del
trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva
il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo
previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa
l'indennità sostitutiva di preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non
consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può
risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine
rapporto.
Ove ciò non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il
rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali.
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia, valgono le norme
regolanti la materia.
L'assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la
conservazione del posto, non interrompe la maturazione della anzianità di
servizio a tutti gli effetti (Trattamento Fine Rapporto, dimissioni, ferie,
tredicesima mensilità, ecc.).
In caso di assenza per TBC si applicherà la normativa prevista dalle
leggi vigenti.
In caso di malattia coincidente con interventi di integrazione
salariale a zero ore settimanali od a orario ridotto nonché del contratto di
solidarietà, al lavoratore spetterà un trattamento economico complessivo netto,
comprensivo di quanto a carico dell'INPS, pari a quello che avrebbe percepito
se non si fosse ammalato durante i suddetti interventi.
NOTA A VERBALE
Per quanto riguarda la malattia intercorsa durante il periodo feriale,
le parti si riservano un riesame della materia alla luce di evoluzioni della
normativa in proposito.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
CURE
TERMALI
Le parti si incontreranno quando l'INPS avrà assunto in materia di cure
termali delibere definitive connesse alla giurisprudenza costituzionale
intervenuta negli ultimi anni.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le parti si attiveranno nei confronti dell'INPS al fine di ottenere l'armonizzazione
dei trattamenti di malattia da esso erogati alle disposizioni contrattuali
sull'orario di lavoro già da tempo previste nei contratti collettivi nazionali
di lavoro.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le parti stipulanti, in relazione alla particolare condizione dei
lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi a trattamenti
emodialitici, raccomandano alle aziende di corrispondere ai lavoratori
interessati la retribuzione per le ore di mancata prestazione coincidenti con
le cure suddette.
Il trattamento economico predetto non è cumulabile con altri
trattamenti in atto o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
ARTICOLO 13 - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30/12/1971, n. 1204,
sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio,
l'azienda integrerà all'intermedia il trattamento corrisposto dall'Istituto
assicuratore fino al raggiungimento della normale retribuzione per il periodo
di astensione obbligatoria.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze
aziendali con quelle previste dal presente articolo. Pertanto è in loro facoltà
di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto
dal presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o
puerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12
della presente regolamentazione per gli intermedi a partire dal giorno in cui
si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più
favorevoli all'intermedia.
L'assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro, non interrompe la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (Trattamento Fine Rapporto,
ferie, festività, tredicesima mensilità, ecc.).
Sono fatte salve misure integrative equivalenti già concordate ed in
atto a livello territoriale che sostituiscono quanto previsto nel presente
articolo.
ARTICOLO 14 - Elementi e computo della retribuzione
La retribuzione del lavoratore è costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianità -
eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo
contrattuale);
b) indennità di contingenza;
c) eventuali indennità continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilità.
Il lavoratore può anche essere remunerato, in tutto o in parte, con
provvigioni, con partecipazioni agli utili nonché premi di produzione, ed in
tali casi gli sarà garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in
vigore nella località ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del
merito e dell'età del lavoratore, nonché della categoria di appartenenza dello
stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente al
lavoratore non potrà essere comunque inferiore all'importo del complesso degli
elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente
articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la
dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai
precedenti commi del presente articolo corrisposti di fatto o comunque
spettanti al lavoratore nel corso dell'anno.
Per retribuzione mensile si
intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai
punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per determinare la quota oraria della retribuzione mensile si divide la retribuzione stessa per 174
(centosettantaquattro).
ARTICOLO 15 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla
esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte
dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le
istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non
trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue
funzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della
produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto
il contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio;
l'imprenditore, a sua volta, non potrà, con speciali convenzioni, restringere
l'ulteriore attività professionale del suo lavoratore dopo cessato il rapporto
contrattuale al di là dei limiti segnati nel precedente comma e dall'art. 2125
del Codice Civile.
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui
affidati.
ARTICOLO 16 - Provvedimenti disciplinari
Ferma restando l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, le mancanze del
lavoratore potranno essere sanzionate a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non
superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con Trattamento Fine Rapporto;
f) licenziamento senza preavviso e con Trattamento Fine Rapporto.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle
mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le
hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore
punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione
nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio: non si presenti al lavoro
come previsto dall'articolo 15 della presente regolamentazione per gli
intermedi o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza
preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; esegua con
negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che
commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur
essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d),
non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il lavoratore che
provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in
connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono
delitto a termini di legge.
I provvedimenti di cui sopra sono
inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia
incorso il lavoratore.
ARTICOLO 17 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo determinato non può essere risolto da
nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come
segue a seconda dell'anzianità e della categoria cui appartiene il lavoratore:
Anni di servizio Categoria
B Categoria C
- fino a 2 anni compiuti 1/2 mese 1/2
mese
- oltre i 2 anni e fino
a 5 anni compiuti 1 mese e 1/2 1 mese
- oltre i 5 e fino a
15 anni compiuti 2 mesi 1 mese e 1/2
- oltre i 15 anni compiuti 2 mesi e 1/2 2 mesi
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun
mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti
termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari
all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di
licenziamento, l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di
una nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno
stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni, saranno normalmente
comunicate per iscritto.
ARTICOLO 18 - Trattamento fine rapporto di lavoro
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda, ai sensi
della legge 29/05/1982 n.297, corrisponderà il trattamento di fine rapporto
secondo i criteri stabiliti dalla stessa legge.
La quota annua, ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi retributivi
specificati nell'art. 34 della Regolamentazione Comune ad Operai, Intermedi,
Impiegati, Quadri del presente C.C.N.L. corrisposti nell'anno al lavoratore,
sarà computata sulla base dei trentesimi indicati nella seguente tabella:
a) per l'anzianità maturata successivamente all'attribuzione della
qualifica di appartenente alla categoria degli intermedi, e in ogni caso non
prima del 1° gennaio 1945, una indennità nella misura di 20/30 della
retribuzione mensile per ciascuno degli anni di anzianità di servizio;
b) per anzianità maturata successivamente al 1° gennaio 1966, una
indennità nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ciascuno degli
anni di anzianità di servizio prestati successivamente a tale data;
c) per anzianità maturata successivamente al 1° settembre 1973, una
indennità nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ciascuno degli
anni di anzianità di servizio prestati successivamente a tale data.
La liquidazione dell'indennità maturata fino al 31/5/1982 verrà fatta
in base alla retribuzione in corso a tale data. Se il lavoratore è remunerato
in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli
utili, questi saranno commisurati fino al 31/5/1991 sulla media dell'ultimo
anno, o, se il lavoratore non abbia compiuto un anno di servizio, sulla media
del periodo da lui passato in servizio.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi; la frazione di
mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero.
La liquidazione del Trattamento Fine Rapporto avverrà in base alle
vigenti norme di legge.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre
le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche la
tredicesima mensilità e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione
aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
PARTE QUINTA
REGOLAMENTAZIONE PER GLI
IMPIEGATI
ARTICOLO 1 - Periodo di prova
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6
mesi di effettiva prestazione per gli impiegati di categoria A e a 3 mesi di
effettiva prestazione per quelli delle altre categorie.
Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi
per i seguenti impiegati:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato
servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio
per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di
assunzione di cui all'art. 1 della parte comune del presente C.C.N.L. e non è
ammessa né la protrazione, né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego
può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e
non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso o della relativa indennità
sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta,
l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianità di servizio
decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i
diritti previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia
diversamente disposto.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova
interrotto o non seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo
periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni
o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso
dell'impiegato di categoria A o durante il primo mese nel caso dell'impiegato
di categoria B e C. In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere
la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il
licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda
quindicina del mese stesso.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di
malattia o di infortunio non sul lavoro e di malattia professionale o di
infortunio sul lavoro, l'impiegato sarà ammesso a completare il periodo di prova
qualora sia in grado di riprendere il servizio entro quaranta giorni
dall'inizio dell'assenza.
ARTICOLO 2 - Modifica di mansioni
In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato può essere assegnato
temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria,
purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento
sostanziale della sua posizione morale nei riguardi della azienda.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni della
categoria superiore, l'impiegato passerà senz'altro a tutti gli effetti alla
categoria superiore.
Agli effetti di tale passaggio, il disimpegno delle mansioni della
categoria superiore può essere effettuato anche non continuativamente purché la
somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un
massimo di 12 mesi per il passaggio alla categoria A e di 8 mesi per il
passaggio alle altre categorie.
L'esplicazione delle mansioni di categoria superiore in sostituzione di
altro impiegato assente con diritto alla conservazione del posto, non dà luogo
al passaggio di categoria salvo il caso della mancata riammissione
dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni.
All'impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti alla
categoria superiore a quella di appartenenza, deve essere corrisposto un
compenso d'importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione base
(minimo tabellare più contingenza) della sua categoria e quella della categoria
superiore.
ARTICOLO 3 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella
stessa azienda, decorrerà nuovamente l'anzianità ai fini della maturazione
degli aumenti periodici di anzianità.
Agli effetti del preavviso di dimissioni l'anzianità di servizio
maturata come operaio sarà computata per il 50%.
ARTICOLO 4 - Passaggio dalla qualifica di intermedio alla qualifica
impiegatizia
In caso di passaggio dell'intermedio alla categoria impiegatizia nella
stessa azienda, decorrerà nuovamente l'anzianità ai fini della maturazione
degli aumenti periodici di anzianità.
Agli effetti del preavviso di dimissioni, l'anzianità per il servizio
prestato nella categoria degli intermedi verrà computata per il 50%.
ARTICOLO 5 - Sospensioni di lavoro
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e
infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono
l'anzianità di servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.
Durante gli interventi di integrazione salariale a zero ore settimanali
od a orario ridotto e del contratto di solidarietà, i lavoratori non
matureranno gli istituti contrattuali e di legge per le ore di intervento
attuate relativamente a quanto di competenza dell'azienda e fermo restando
quanto di competenza dell’INPS.
Matureranno, invece, i detti istituti in relazione alle ore di lavoro
eventualmente effettuate.
Per il trattamento di fine rapporto troverà applicazione quanto
previsto dalle norme di legge vigenti.
ARTICOLO 6 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata
dell'orario di lavoro di cui all'art. 7, parte comune, del presente C.C.N.L.,
disposto dall'azienda o dalle competenti autorità, lo stipendio mensile, la
contingenza o l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni, salvo diverse
deduzioni di quanto eventualmente erogato al medesimo titolo dagli istituti
previdenziali e assicuratori.
ARTICOLO 7 - Trasferimenti
All'impiegato che si sia trasferito per ordine dell'azienda da uno
stabilimento all'altro della stessa ditta o sito in diversa località, semprechè
tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o
stabile dimora, verrà corrisposto l'importo, previamente concordato con
l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per sé e familiari e per
trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc. ).
Inoltre quale indennità di trasferimento gli verrà corrisposta, se capo
famiglia, una somma pari ad una mensilità di normale retribuzione, se senza
congiunti a carico, una somma pari a mezza mensilità di normale retribuzione.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione dell'impiegato nella
nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità
saranno ridotte alla metà.
Qualora in relazione al trasferimento l'impiegato, per effetto
dell'anticipata risoluzione del contratto di fitto, semprechè questo sia denunciato
all'atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti
di fornitura domestica (gas, luce, ecc.), debba corrispondere indennizzi,
questi resteranno a carico dell'azienda.
All'impiegato che chieda il trasferimento per sue necessità non
competono le indennità di cui sopra.
ARTICOLO 8 - Trasferte
All'impiegato in missione per esigenze di servizio, l'azienda
corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali
mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della
normalità, quando la durata della missione obblighi l'impiegato ad incontrare
tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento
della missione, semprechè siano autorizzate e comprovate;
d) una indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione
giornaliera.
L'indennità di cui al punto d) sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla
sede per missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale
indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in missione fuori sede, per
incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla
normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennità di cui alla
lettera d) dopo il primo mese verrà corrisposta nella misura del 20%.
L'indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a
nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulerà con eventuali
trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi
all'impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più
favorevole.
ARTICOLO 9 - Alloggio
Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua
attività non esistano possibilità di alloggi né adeguati mezzi pubblici di
trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati e il perimetro
del più vicino centro disti oltre 5 Km., l'azienda che non provveda in modo
idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
ARTICOLO 10 - Servizio militare
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto
di lavoro.
L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle
armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione
del servizio militare.
Il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato come
anzianità di servizio semprechè l'impiegato chiamato alle armi presti almeno 6
mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi.
Se l'impiegato chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di
lavoro, ha diritto a tutte le indennità competentigli a norma delle
disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre
l'obbligo del preavviso, né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi, sia per la chiamata per
adempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo si
intendono si integrano con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.
In particolare per il trattamento in caso di richiamo alle armi vale
quanto disposto dall'art. 1 della legge 10 giugno 1940. n. 653.
ARTICOLO 11 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia
professionale
Agli impiegati, soggetti all'assicurazione obbligatoria Inail, vengono
estese le disposizioni previste sia per la conservazione del posto sia per il
trattamento economico, dalla vigente normativa contrattuale per gli operai, di
cui all'art. 12 della relativa regolamentazione.
ARTICOLO 12 - Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul
lavoro
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve
avvertire l'azienda entro il giorno stesso dell'assenza, e inviare all'azienda
stessa entro due giorni dall'inizio dell'assenza, il certificato medico
attestante la malattia. In mancanza di una delle suddette comunicazioni, salvo
il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata
ingiustificata.
L'azienda ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore
in conformità alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia o ad infortunio
non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del
posto, nel periodo di 24 mesi consecutivi, per un massimo di 12 mesi.
Ove il lavoratore si ammali più volte nel corso di 24 mesi consecutivi,
i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento
dei termini massimi di conservazione del posto sopra previsti.
Il lavoratore non in prova ha inoltre diritto all'intera normale
retribuzione per i primi sei mesi; la metà della normale retribuzione per i sei
mesi successivi.
La malattia e l'infortunio non sul lavoro con ricovero ospedaliero
interrompono il decorso delle ferie a condizione che il datore di lavoro sia
messo in grado di effettuare tempestivamente i controlli consentiti dalla
legge, fermo restando l'obbligo per il lavoratore di effettuare le
comunicazioni previste nel presente articolo.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del
trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva
il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo
previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa
l'indennità sostitutiva di preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non
consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può
risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo Trattamento Fine Rapporto.
Ove ciò non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto
di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali.
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia, valgono le norme
regolanti la materia.
L'assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la
conservazione del posto, non interrompe la maturazione della anzianità di
servizio a tutti gli effetti (trattamento di fine rapporto, dimissioni, ferie,
tredicesima mensilità, ecc.).
In caso di assenza per TBC si applicherà la normativa prevista dalle
leggi vigenti.
In caso di malattia coincidente con interventi di integrazione
salariale a zero ore settimanali od a orario ridotto nonché del contratto di
solidarietà, al lavoratore spetterà un trattamento economico complessivo netto,
comprensivo di quanto a carico dell'INPS, pari a quello che avrebbe percepito
se non si fosse ammalato durante i suddetti interventi.
NOTA A
VERBALE
Per quanto riguarda la malattia intercorsa durante il periodo feriale,
le parti si riservano un riesame della materia alla luce di evoluzioni della
normativa in proposito.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
CURE
TERMALI
Le parti si incontreranno quando l'INPS avrà assunto in materia di cure
termali delibere definitive connesse alla giurisprudenza costituzionale
intervenuta negli ultimi anni.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le parti stipulanti, in relazione alla particolare condizione dei
lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi a trattamenti
emodialitici, raccomandano alle aziende di corrispondere ai lavoratori
interessati la retribuzione per le ore di mancata prestazione coincidenti con
le cure suddette.
Il trattamento economico predetto non è cumulabile con altri
trattamenti in atto o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
ARTICOLO 13 - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30/12/1971, n. 1204,
sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio,
l'azienda integrerà all'impiegata il trattamento corrisposto dall'Istituto
assicuratore fino al raggiungimento della normale retribuzione per il periodo
di astensione obbligatoria.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze
aziendali con quelle previste dal presente articolo. Pertanto è in loro facoltà
di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto
dal presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o
puerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12
della presente regolamentazione per gli impiegati a partire dal giorno in cui
si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più
favorevoli all'impiegata.
L'assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro, non interrompe la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (Trattamento Fine Rapporto,
ferie, festività, tredicesima mensilità, ecc.).
ARTICOLO 14 - Elementi e computo della retribuzione
La retribuzione dell'impiegato è costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianità -
eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo
contrattuale);
b) indennità di contingenza;
c) eventuali indennità continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilità.
L'impiegato può anche essere remunerato, in tutto o in parte, con
provvigioni, con partecipazioni agli utili, nonché con premi di produzione ed
in tali casi gli sarà garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione
in vigore nella località ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del
merito e dell'età dell'impiegato, nonché del grado e della categoria di
appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi
mensilmente all'impiegato non potrà essere comunque inferiore all'importo del
complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b), e c) del primo
comma del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la
dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai
precedenti commi del presente articolo corrisposti di fatto o comunque
spettanti all'impiegato nel corso dell'anno.
Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi
costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del
presente articolo.
Per determinare la quota oraria dello stipendio mensile di cui ai punti
si divide lo stipendio stesso per 174 (centosettantaquattro).
ARTICOLO 15 - Indennità
maneggio denaro - cauzione
L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro
per riscossione e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha
diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6% del minimo contrattuale
di stipendio mensile della indennità di contingenza e della categoria di
appartenenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione,
dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito,
presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
ARTICOLO 16 - Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità
prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli,
osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite
dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non
trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue
funzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della
produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto
il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio;
l'imprenditore, a sua volta, non potrà con speciale convenzione restringere
l'ulteriore attività professionale del suo impiegato, al di là dei limiti
segnati nel precedente comma;
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui
affidati.
ARTICOLO 17 - Provvedimenti disciplinari
Ferma restando l'applicabilità della procedura di cui all'art. 7 della
legge 20 maggio 1970 n. 300, nei casi dalla medesima previsti le mancanze
dell'impiegato potranno essere sanzionate a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non
superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle
mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le
hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore
punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione
nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio: non si presenti al lavoro
come previsto dall'art. 26, parte comune del presente C.C.N.L. o abbandoni il
proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro
e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore
diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro
affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che
commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur
essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d),
non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che
provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in
connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano
delitto a termine di legge.
I provvedimenti di cui sopra
sono inoltre indipendenti dalle eventuali responsabilità nelle quali sia
incorso l'impiegato.
ARTICOLO 18 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna
delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a
seconda dell'anzianità e della categoria di appartenenza:
Anni di servizio Categoria
A Categoria B Altre categorie
- fino a 5 anni 2
mesi 1 mese e 1/2
1 mese
- oltre i 5 e fino
a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2
- oltre i 10 anni 4
mesi 2 mesi e 1/2 2 mesi
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun
mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti
termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari
all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento
l'azienda concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova
occupazione: la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite
dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente
comunicate per iscritto.
ARTICOLO 19 - Trattamento di fine rapporto
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda, ai sensi
della legge 29/5/1982 n. 297, corrisponderà il trattamento di fine rapporto
secondo i criteri stabiliti dalla legge
stessa.
La quota annua, ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi retributivi
specificati nell'art. 34, parte comune, corrisposti nell'anno al lavoratore,
sarà computata sulla base di 30/30esimi.
ARTICOLO 20 - Indennità in caso di invalidità permanente
In caso di morte o di risoluzione del rapporto in dipendenza di
sopraggiunta invalidità permanente, per gli impiegati che non abbiano raggiunto
il 10° anno di servizio si applicano le disposizioni del D.L. 1 agosto 1945, n.
708 (riguardante il fondo per l'indennità agli impiegati presso l'INA) ed
eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 22 - Previdenza
Agli effetti della previdenza le Aziende si atterranno alle norme di
cui all'art. 25 del contratto collettivo nazionale 5 agosto 1937, per gli
impiegati dell'industria, e del contratto collettivo 31 luglio 1938
(regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria), nonché a quelle
eventuali ulteriori modificazioni attuate o da attuarsi mediante accordi
collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
ARTICOLO 23 - Norme generali e speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni
di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve
uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla
Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei
diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto
rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
PARTE SESTA
REGOLAMENTAZIONE
PER I QUADRI
ARTICOLO 1 - Istituzione della categoria dei Quadri
In ottemperanza al disposto della legge n. 190 del 13 maggio 1985 viene
istituita la categoria dei Quadri che verrà attribuita ai lavoratori
attualmente inquadrati nella categoria A che si distinguono dagli altri
lavoratori inquadrati nella detta categoria per il possesso delle
caratteristiche professionali indicate nella declaratoria della categoria AS.
ARTICOLO 2 - Periodo di prova
L'assunzione del Quadro può avvenire con un periodo di prova non
superiore a 6 mesi di effettiva prestazione.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di
assunzione di cui all'art. 1 della Regolamentazione Comune ad Operai,
Intermedi, Impiegati, Quadri del presente C.C.N.L. e non è ammessa né la
protrazione, né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego
può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e
non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né relativa indennità
sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta,
l'assunzione del Quadro diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà
dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i
diritti previsti dalla presente regolamentazione. Per quanto concerne il
compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma,
l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la
risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per
licenziamento durante i primi due mesi. In tutti gli altri casi l'azienda è
tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in
corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima
o entro la seconda quindicina del mese stesso.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di
malattia o di infortunio non sul lavoro e di malattia professionale o di
infortunio sul lavoro il Quadro sarà ammesso a completare il periodo di prova
qualora sia in grado di riprendere il servizio entro quaranta giorni
dall'inizio dell'assenza.
ARTICOLO 3 - Inquadramento
professionale del Quadro
La categoria dei Quadri è denominata AS nella classificazione di cui
all'articolo 5 della Regolamentazione Comune ad Operai, Intermedi, Impiegati,
Quadri.
ARTICOLO 4 - Passaggio dalla
qualifica di operaio a quella di Quadro
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria di Quadro nella stessa
azienda, decorrerà nuovamente l'anzianità ai fini della maturazione degli
aumenti periodici di anzianità.
Agli effetti del preavviso di dimissioni l'anzianità di servizio
maturata come operaio sarà computata per il 50%.
ARTICOLO 5 - Passaggio dalla qualifica di intermedio a quella di Quadro
In caso di passaggio dell'intermedio alla categoria di Quadro nella
stessa azienda, decorrerà nuovamente l'anzianità ai fini della maturazione
degli aumenti periodici di anzianità
Agli effetti del preavviso di dimissioni, l'anzianità per il servizio
prestato nella categoria di intermedio verrà computata per il 50%.
ARTICOLO 6 - Passaggio dalla qualifica di impiegato alla qualifica di
Quadro
In caso di passaggio dell'impiegato alla categoria di Quadro nella
stessa azienda, decorrerà nuovamente l'anzianità ai fini della maturazione
degli aumenti periodici di anzianità.
Agli effetti del preavviso di dimissioni, l'anzianità per il servizio
prestato nella categoria impiegatizia verrà computata per il 50%.
ARTICOLO 7 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da
nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue
a seconda dell'anzianità:
Anni di servizio Preavviso
- fino a 5 anni 3 mesi
- oltre i 5 e fino a 10 anni 4 mesi
- oltre i 10 anni 5 mesi
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun
mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti
termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo
della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento
l'azienda concederà al Quadro dei permessi per la ricerca di nuova occupazione:
la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla
Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente
comunicate per iscritto.
ARTICOLO 8 - Obbligo
assicurativo
In applicazione della legge n.190 del 13.05.1985 le aziende
stipuleranno, a favore dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri,
una polizza assicurativa che preveda una copertura contro il rischio della
responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle
proprie mansioni contrattuali con esclusione del caso di colpa grave o di dolo.
ARTICOLO 9 - Norma di coordinamento
Salvo quanto previsto nella presente parte sesta troveranno
applicazione per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri le norme
contrattuali e di legge previste per gli impiegati.
ARTICOLO 10 - Prima decorrenza contingenza
L'attribuzione della categoria dei Quadri in sede di prima applicazione
ha vigenza a decorrere dal 1° settembre 1987.
I Quadri hanno diritto, a decorrere dal 1° settembre 1987,
all'indennità di contingenza prevista per la categoria impiegatizia A.
Dopo tale data avranno diritto all'indennità di contingenza calcolata
per la loro categoria.
PARTE SETTIMA
ACCORDO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NELLE INDUSTRIE DEL
LEGNO, DEL SUGHERO E FORESTALI – UNITAL CONFAPI STIPULATO IL 15/7/1999
La disciplina
dell’apprendistato per gli operai e gli impiegati nell’industria del legno del
sughero del mobile e dell’arredamento e nelle industrie boschive e forestali è
regolato dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle norme del
presente contratto in quanto applicabili e dalle particolari disposizioni che
seguono.
Il periodo di prova degli apprendisti operai ed impiegati è pari a
quello previsto dal CCNL per il livello di inquadramento cui tende
l’apprendistato.
La durata massima del periodo di apprendistato è stabilita in:
·
48
mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nelle categorie
superiori alla C dopo il termine del periodo di apprendistato qualora siano
confermati;
·
40
mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nella categoria C dopo
il termine del periodo di apprendistato qualora siano confermati;
·
28
mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nella categoria D dopo
il termine del periodo di apprendistato qualora siano confermati.
E’ ammessa la stipulazione del contratto di apprendistato a tempo
parziale. In tal caso, la durata si intende prorogata proporzionalmente
all’orario stabilito sino ad un massimo complessivo di 48 mesi.
All’atto dell’assunzione verrà indicata la categoria di destinazione di
cui sopra.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori
di lavoro saranno cumulabili tra loro se da lui compiuti per la stessa attività
e purché non separati tra loro da interruzioni superiori ad un anno.
Per i
benefici di cui sopra si farà riferimento alle risultanze del libretto di
lavoro che l’interessato dovrà esibire all’atto dell’assunzione insieme agli
eventuali titoli di studio ed agli altri documenti prescritti per l’ammissione
al lavoro.
Allo stesso tempo dovrà essere esibita la certificazione della
formazione effettuata presso altri datori di lavoro in analoga forma di
apprendistato.
La retribuzione è determinata in
percentuale sul minimo tabellare previsto per la rispettiva categoria di
destinazione:
Apprendistato con durata
pari a 28 mesi
Dal 1° mese al 12° mese: 65%
Dal 13° mese al 28° mese: 85%
Apprendistato con durata pari a 40 mesi
Dal 13° al 24° mese: 75%
Dal 25° al 40° mese: 85%
Apprendistato con durata pari a 48 mesi
Dal 13° al 24° mese: 75%
Dal 25° al 40° mese: 85%
Dal 41° mese al 48° mese: 90%
Sarà inoltre corrisposta, per qualsiasi
fattispecie, l’indennità di contingenza della categoria E.
Agli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso per
ogni anno di servizio prestato un periodo feriale retribuito pari a 30 giorni
di calendario.
A norma di legge, per gli apprendisti che abbiano superato i 16 anni,
tale periodo sarà pari a quattro settimane.
In caso di licenziamento o dimissioni spetteranno all’interessato tanti
dodicesimi del periodo feriale annuale quanti sono i mesi interi di servizio
prestato.
Le aziende corrisponderanno per ciascun anno
all’apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima
mensilità di importo ragguagliato alla normale retribuzione percepita.
La suddetta tredicesima mensilità sarà
computata per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestati nel corso
dell’anno quando il rapporto di lavoro sia iniziato od abbia fine durante
l’anno.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni
sarà considerata come mese intero.
Per
l’orario di lavoro degli apprendisti sino al 18° anno compiuto si fa
riferimento alle norme di legge.
Per gli apprendisti di età pari o superiore
ai 18 anni di età, la durata dell’orario di lavoro viene stabilita in 40 ore
settimanali, ferma restando la normativa sull’orario di lavoro prevista per gli
operai e per gli impiegati dal CCNL.
ARTICOLO 8 – Attività formativa
Ai fini dello svolgimento delle
120 ore medie annue di attività formativa esterna all’azienda, previste dalla
normativa di legge e da effettuarsi secondo le disposizioni di legge ed
amministrative vigenti, si prevede che le stesse possano essere distribuite
diversamente nell’arco della durata del contratto di apprendistato e che di
esse 42 ore medie annue siano riservate alla formazione trasversale e le
restanti riservate ai contenuti di carattere professionalizzante.
Per gli apprendisti in possesso
di titolo di studio postobbligo o di attestato di qualifica professionale
idonei rispetto all’attività da svolgere, la formazione esterna all’azienda
sarà articolata su 40 ore medie annue,
anche distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto di
apprendistato, di cui 20 dedicate ai contenuti di carattere trasversale e 20 ai
contenuti di carattere professionalizzante.
Le parti ritengono di rinviare alla
contrattazione nell’ambito provinciale e/o territoriale, sulla base di linee
guida da definire a livello nazionale da un’apposita commissione bilaterale
paritetica da costituire tra le parti, la facoltà di individuare contenuti professionali
e minor durata della formazione in relazione alla tipologia delle
professionalità da acquisire, della preparazione specifica già posseduta, della
formazione già acquisita in precedenti esperienze.
La formazione svolta dovrà essere attestata dall’azienda al termine del
periodo, evidenziando le competenze professionali acquisite dal lavoratore,
dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in
materia di servizi all’impiego.
Copia dell’attestazione è consegnata al
lavoratore.
L’apprendista
è tenuto a frequentare regolarmente i corsi e le iniziative formative ed è
riservato al datore di lavoro l’esercizio dell’azione disciplinare nel caso di
assenza ingiustificata ai sensi delle disposizioni contrattuali in materia di
disciplina del lavoro.
In caso di riassunzione
presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo
professionale, coloro che abbiano già svolto le attività formative trasversali
sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati purché siano
in grado di dimostrare l’avvenuta partecipazione ai corsi.
ARTICOLO 10 – Trattamento in caso di malattia
ed infortunio non sul lavoro
Ai
lavoratori apprendisti non in prova verrà corrisposto in caso di assenza dal
lavoro per malattia ed infortunio non sul lavoro un trattamento retributivo
pari al 40% della retribuzione loro spettante nell’ambito del periodo di
conservazione del posto di lavoro per malattia ed infortunio non sul lavoro per
loro previsto.
Il trattamento previsto dal presente punto A)
sarà assorbito fino a concorrenza da eventuali trattamenti retributivi erogati
da enti di diritto pubblico.
In caso di malattia ed infortunio non sul
lavoro, l’apprendista non in prova avrà diritto alla conservazione del posto
nel periodo di 12 mesi consecutivi per un massimo di 7 mesi.
Ove l’apprendista si ammali più volte nel
corso dei dodici mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza sono
cumulabili agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione
del posto di cui al precedente comma.
Superato il termine massimo di conservazione
del posto risultante dalle norme precedenti, qualora l’apprendista non possa
riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o dell’infortunio non sul
lavoro o dei suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di
lavoro corrispondendo all’apprendista stesso la liquidazione dell’indennità prevista
in caso di licenziamento.
Analogamente, nel caso in cui la malattia o l’infortunio non sul lavoro
perduri oltre il termine di cui sopra, l’apprendista che non sia in condizioni
di riprendere il lavoro potrà richiedere la risoluzione del rapporto con diritto
all’indennità prevista in caso di licenziamento.
Per tutto quanto non contemplato nel presente
articolo 10, trovano applicazione le norme contrattuali sulle assenze per
malattia od infortunio non sul lavoro contenute nel vigente CCNL riguardanti
gli operai e gli impiegati
ARTICOLO 11 – Trattamento in caso di
infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per
la malattia professionale e l’infortunio sul lavoro trovano applicazione le
norme contrattuali previste per gli operai e gli impiegati.
In
caso di assenze dovute a servizio militare e maternità, nonché per ogni altra
assenza superiore a 4 settimane, il periodo di apprendistato verrà prolungato
in misura pari alla durata delle dette assenze.
PARTE OTTAVA
TABELLE RETRIBUTIVE
MINIMI
TABELLARI CONTRATTUALI
Si
stabiliscono, con le decorrenze per ciascuno specificate, i seguenti nuovi
minimi tabellari contrattuali lordi, comprensivi ed assorbenti dei precedenti
minimi tabellari contrattuali:
|
|
|
minimo
tabellare contrattuale lordo decorrente dall’1/1/2000 |
minimo
tabellare contrattuale lordo decorrente dall’1/1/2001 |
|
|
|
|
|
categoria |
AS |
£. |
1.667.750 |
1.721.500 |
categoria |
A |
£. |
1.493.250 |
1.541.500 |
categoria |
B |
£. |
1.254.500 |
1.295.000 |
categoria |
C |
£. |
1.077.750 |
1.112.500 |
categoria |
D |
£ |
955.750 |
986.500 |
categoria |
E |
£. |
813.250 |
839.500 |
NOTA
I lavoratori,
privi di qualificazione, in fase di primo inserimento in azienda percepiranno
per un periodo di 18 mesi, un minimo tabellare ridotto del 10% rispetto a
quello della categoria E.