INDICE
CCNL LAPIDEI INDUSTRIA
Per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali Lapidei
(1
ottobre 1999 – 30 settembre 2003)
·
PARTE STIPULANTI A
SFERA DI APPLICAZIONE
·
DISCIPLINA GENERALE
Sistema di
relazioni sindacali e contrattuali
Previdenza
complementare
Art. 6 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui
all’art. 25,
Art.11 - Pagamento
della retribuzione
Art.12 - Orario di lavoro – Riduzione orario di
lavoro
Trattamento delle festività soppresse
Art.13 - Contratto
di lavoro a tempo parziale (Part-time)
Art.14 - Contratto a tempo determinato
Art.14bis - Contratto
di fornitura di lavoro temporaneo
Art.15 - Lavoro
supplementare, straordinario,
festivo e notturno
Art.18 - Aumenti
periodici di anzianità
Art.19 - Passaggi di qualifica
Art.21 - Lavori speciali
e disagiati
Art.22 - Prevenzione infortuni – Mezzi
protettivi
Art.27 - Chiamata e richiamo alle armi
Art.29 - Tossicodipendenti e loro familiari
Art.30 - Movimenti
irregolari di schede o di medaglie
Art.32 - Missioni temporanee e trasferte
Art.33 - Cessione,
trasformazione e fallimento dell’azienda
Art.34 - Disposizioni speciali – Regolamento aziendale
Art.35 - Indennità
in caso di morte
Art.36 - Accordi
interconfederali
Art.37 - Indiscindibilità delle disposizioni del contratto –
Art.38 - Reclami
e controversie
Art.39 - Normalizzazione
dei rapporti sindacali
Art.40 - Estensione
di contratti stipulati con altre Organizzazioni
Art.41 - Gestione
delle crisi occupazionali
Art.42 - Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art.43 - Rappresentanze
Sindacali Unitarie
Art.44 - Rappresentanze Sindacali
Art.46 - Permessi per cariche sindacali
Art.48 - Aspettative per cariche pubbliche o
sindacali
Art.49 - Versamento e contributi sindacali
Art.53 - Addetti
a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia
Art.54 - Modalità di corresponsione della retribuzione
agli operai
Art.55 - Passaggio di mansioni
Art.56 - Interruzione
e sospensione di lavoro
Art.61 - Indennità
speciale cavatori
Art.62 - Conservazione degli utensili
Art.63 - Visite
di inventario e visite personali
Art.64 - Permessi
di entrata e di uscita
Art.67 - Infortuni
sul lavoro e malattie professionali
Art.68 - Anticipazioni indennità infortunio
Art.71 - Tredicesima mensilità ex gratifica
natalizia
Art.72 - Provvedimenti
disciplinari e risarcimento dei danni
Art.74 - Licenziamento
per mancanza
Art.75 - Preavviso
di licenziamento o di dimissioni
Art.76 - Trattamento
di fine rapporto
Art.77 - Certificato
di lavoro
Art.79 - Passaggio
temporaneo di mansioni
Art.80 - Sospensione
o riduzione di lavoro
Art.83 - Infortuni
sul lavoro e malattie professionali
Art.84 - Doveri
del lavoratore
Art.85 - Provvedimenti
disciplinari
Art.86 - Permessi
e brevi congedi
Art.87 - Tredicesima mensilità
Art.88 - Preavviso
di licenziamento e di dimissioni
Art.89 - Trattamento
di fine rapporto
PARTE QUARTA –
MORME IMPIEGATI
Art.92 - Mutamento
di mansioni
Art.93 - Benemerenze
nazionali
Art.96 - Tredicesima
mensilità
Art.98 - Infortuni
sul lavoro e malattie professionali
Art.100 - Provvedimenti disciplinari
Art.101 - Assenze,
permessi di breve congedo e aspettativa
Art.102 - Preavviso
di licenziamento e di dimissioni
Art.103 - Trattamento
di fine rapporto
Art.104 - Certificato di lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
22 ottobre 1999 per i lavoratori dipendenti
da aziende esercenti l'attività di escavazione
e lavorazione dei materiali lapidei
tra
l'Associazione dell'Industria Marmifera Italiana e delle
Industrie Affini – Assomarmi
rappresentata dal Vice Presidente per i
rapporti sindacali Sig.ra Claudia Conversi e Dott.Ing. Andrea Orlandini e dai
Signori rag. Giuliano Fioretto, P.Ind. Domenico Gaziani, Dott. Francesco
Castagna, Dott. Elio Pianezzi, Dott. Roberto Rabito Crescimanno e dal Direttore
Dott. Francesco Accardi;
con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria
Italiana rappresentata dal Dr. Pietro Franceschini da una parte e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili
e Affini dei Legno - FeNEAL aderente alla UIL, rappresentata dal Segretario
Generale Francesco Marabottini; dai componenti la Segreteria Nazionale: Learco
Sacchetti, Donato Bernardo Ciddio, Antonio Correale, Francesco Gullo, Massimo
Trinci, Giuseppe Moretti, Raffaele Rizzacasa; dai componenti la Direzione
Nazionale: Angelo Caruso, Franco Carvelli, Angelo Catalano, Ferdinando Cerchia,
Emilio Correale, Francesco De Martino, Silvio Errico, Paolo Ferrari, Luciano
Fioretti, Leonardo Frascarelli, Ladislao Linari, Ferdinando Lioi, Pompeo Naldi,
Domenico Palma, Pierpaolo Panu, Giovanni Panza, Vito Panzanella, Fabrizio
Pascucci, Sabino Pazienza, Vincenzo Posa, Saverio Ranieri, Franco Righetti; dai
componenti la Delegazione trattante: Marco Battistini, Guido Cacchi, Renzo
Caruso, Maurizio D’Aurelio, Stefano Fancello, Pasqualino Festa, Valerio
Franceschini, Francesco Fulignani, Carlo Giorgi, Amedeo Guidagli, Gianluigi
Meggiolaro, Mario Pinto, Enrico Staffieri, Fabrizio Tassara, Claudio Vendramin,
Pio Vitobello, Benito Zappulla, Salvatore Zermo.
La
Federazione Italiana Lavoratori
Costruzioni ed Affini - FILCA aderente alla CISL, rappresentata dal
segretario Generale Cesare Regenzi, dai Segretari Nazionali: Piero Baroni,
Giuliano Cantoni, Giuseppe Moscuzza e Giuseppe Virgilio, dall’operatore
Lanfranco Vari; dai Componenti l’Esecutivo Nazionale: Sebastiano Accolla,
Maurizio Bernava, Casolino Giocondino,Ceres Antonio, Cerqua Antonio, Corveddu
Renzo, Franco De Gattis, Umberto De Simoni, Emilio di Conza, Ciro Donnarumma,
Diego Faccini, Giulio Fortuni, Claudio Gessi, Antonio Lazzaroni, Franco
Lorenzon, Mennato Magnolia, Francesco Marcone, Giovanni Motta, Goriziano
Merotto, Daniele Morassut, Stefano Nuti, Gianni Pedrazzini, Ferdinando Piccinini,
Giuliano Pizzo, Gianfranco Reale, Paolo Rigucci, Ulderigo Sbarra, Primo
Schonsberg, Antonio Scuteri, Salvatore Storace, Ferdinando Speranza, Sandro
Spinella, Giovanni Tamburella, Giampiero Tibaldi, Franco Turri, Domenico
Zannino, Renzo Zavattari; dalla delegazione Trattante: Avolo, Claudio
Battolino, Franco Bebber, Antonio Belviso, Stefano Brunella, Cataldo caldara,
Romeo Cogno, Luca Costantini, Nicola Di Maro, Bernardo Fenaroli, Raffaele
Galisai, Giovanni Mannini, Mario Parente, Antonio Rossino, Silvano Sala,
Francesco Sarti, Piero Tarizzo.
La Federazione Italiana Lavoratori
Legno Edilizia Industrie Affini ed estrattive
- FILLEA Costruzioni e Legno – aderente alla CGIL, rappresentata dal Segretario Generale
Carla Cantone; dai Segretari Nazionali
Signori: Luigi Aprile, Antonio Galante, Giampaolo Mati, Mara Nardini, Andrea Righi, Massimo Viotti; dal Presidente
del Comitato Direttivo Signor Luigi Cavallini; dai componenti il
Comitato Direttivo Nazionale: Antonio Accotzu, Nicola Allegretti, Ezio Alpino, Roberto Andreozzi, Danilo Andriollo, Andrea
Antonioli, Luciano Antonucci, Elio Baffioni, Gabriella Baldini, Rita Baratti,
Mirto Bassoli, Stefano Bassoli, Paola
Battaggia, Spartaco Battista, Sergio Bavone, Massimo Bellezza, Domenico
Bellinvia, Aurelio Benigno, Massimo Bertolini, Renato Biferali, Michele
Binello, Gaetano Bisceglie, Flavio Bisiach, Giovanni Bivi, Claudio Bocciolini,
Guelfo Bonora, Paola Broggini, Giovanni Bulgarella, Enzo Buonomo, Giuliano
Calvani, Davide Canducci, Loreto Capizzi, Eugenio Cappelli, Cesare Caprini,
Remo Carboni, Michele Carpinetti, Roberto Castellari, Romano Catini, Manola
Cavallini, Roberto Cellini, Paolo Chiappa, Giacomo Chiesura, Francesco Cisarri
Giorgio Civiero, Giuseppe Colferai, Luciano Cossale, Mauro Crimella, Giovanni
Dattilo, Vincenzo David, Luigi De Crescenzo, Viincenzo Del Giudice, Enrico Di
Girolamo, Marco Di Girolamo, Domenico Di Martino, Giampaolo Di Odoardo, Sandro
Dominici, Simone Donelli, Giacomo Dorotea, Emiliano D’Andreamatteo, Moulay El
Akkioui, Carmelo Farci, Romano Fattini,
Ornella Fogliazza, Ezelino Fratorti, Gerardo Galassi, Giancarlo Gamba, Primo
Gatta, Giuseppe Gavinelli, Sergio Gelmini, Bruno Gemignan, Giuseppino Ghisu,
Giovanni Giannasio, Nazzareno Giannini, Osvaldo Giorgi, Piero Greotti, Sandro
Grugnetti, Ermanno Guerrini, Claudio Guggiari, Donato Ianaro, Franco Iannella, Renato Kneipp, Giovanni La Greca,
Antonio Ledda, Pietro Leo, Antonio Licciardello, Mauro Livi, Giuseppe
Locorotondo, Mauro Macchiesi, Enzo Maio, Massimo Marchini, Marcias Felice, Marcella Marra, Mauro
Masotti, Graziano Massoli, Valter Meglioranzi, Franco Messina, Paolo Minello,
Giuseppe Mottura, Claudio Niero,
Stanislao Nocera, Giancarlo Opretti, Angelo Orientale, Augusto Orlandi,
Marcello Pagliaroli, Michele Palazzolo, Rocco Palermo, Romangelo Perego,
Antonio Perziano, Vincenzo Petruzziello, Salvatore Piccoli, Gaetano Pignataro,
Vladimiro Pina, Piero Polli, Nicola Pondrano, Romano Raffaele, Massimo Raso,
Giuseppe Rendina, Fabio Rizzo, Roberto Rossetti, Lucia Rossi, Roberta Rossi,
Daniele Roviani, Antonio Rudas, Giuseppe Ruscigno, Gianfranco Salluzzo, Gian
Mario Santini, Ada Sininberghi, Pasquale Sisto, Lorenzo Sola, Celeste Stanzani,
Cosimo Stasi, Giuseppe Terranova, Alberto Tomasso, Umberto Trasatti, Giovanni
Trebini, Archimede Tripiedi, Giorgio Vanoli, Riccardo Varanini, Hervè Zamboni,
Pietro Zulian; dai componenti della Delegazione trattante: Vincenzo
Gragnoli, Giovanni Guglielmini, Claudio Molteni, Domenico Petrocchi, Flavio
Aquassina, Giambattista Vavassori, Floriano Zanoni.
i è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, con la seguente sfera di applicazione:
1) escavazione del marmo;
escavazione dell'alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite,
quarzite, serizzi, porfidi, ecc.;
escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti
materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri,
ecc.;
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia;
7) lavorazione di marmi composti.
SISTEMA
DI RELAZIONI INDUSTRIALI
1)
LIVELLO NAZIONALE
Le parti, ferma restando l’autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori – al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, finalità ed indirizzi ribaditi dal Patto Sociale 22 dicembre 1998 – confermano la opportunità di informarsi reciprocamente e scambiarsi valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
In particolare saranno oggetto di esame le seguenti tematiche:
- assetto del settore in relazione alle tendenze del mercato e con riferimento alla situazione occupazionale;
- evoluzione legislativa per le materie di interesse del comparto e per l’attività estrattiva;
- mercato del lavoro, formazione professionale, ricerca ed innovazioni di prodotto, “qualità”, produttività e costo del lavoro;
- orari di fatto attuati nel comparto, con approfondimenti distinti per le attività di cava e di produzione, con riferimento alla normativa di legge in materia di orario di lavoro e di attività in cava;
- ambiente e sicurezza;
- fattori energetici.
A tal fine l’Osservatorio nazionale paritetico, costituito da 6 rappresentanti designati rispettivamente da Feneal-Uil – Filca-Cisl – Fillea-Cgil e da Assomarmi, operando in base al Protocollo 10 dicembre 1991, si riunirà almeno trimestralmente, e comunque in base alle specifiche esigenze, per approfondire le tematiche di cui sopra.
L’Osservatorio opera utilizzando dati conoscitivi che saranno forniti dalle parti medesime o provenienti od elaborati da Enti esterni.
Alle riunioni potranno prendere parte tecnici ed esperti, qualificati nella materia da esaminare, indicati singolarmente dalle parti, della cui partecipazione l’Organizzazione invitante dovrà preavvertire tempestivamente le altre.
Le risultanze dei lavori dell’Osservatorio, unitamente ad eventuali proposte, saranno fornite alle parti stipulanti, le quali si incontreranno a cadenza semestrale e a livello nazionale per valutare tali indicazioni ed eventuali iniziative rivolte al settore o nei confronti delle Istituzioni e degli Enti pubblici. In tale ottica, per specifici temi, le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di Rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
Nel corso degli incontri semestrali saranno altresì fornite e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti;
a)
aspetti della congiuntura;
b)
prospettive produttive;
c)
programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti
produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d)
previsioni riferite a significativi ampliamenti e
trasformazioni degli impianti esistenti, per gradi aree geografiche;
e)
prevedibili implicazioni sulla occupazione per i punti
b), c), d) e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
f)
dati complessivi relativi ai contratti di formazione
lavoro stipulati dalle aziende del settore in applicazione degli accordi
interconfederali, per una verifica sull’andamento dell’occupazione giovanile;
g)
gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni
di lavoro rese oltre l’orario ordinario, nonché delle assenze per malattia,
infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni ed altre causali.
A richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici (che potranno essere costituiti anche in seno all’Osservatorio) specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Al fine di contribuire a superare l’attuale frammentazione territoriale, che ha comportato spesso scelte normative ed interventi diversi da zona a zona con conseguenti difformità nelle condizioni di operare delle varie Aziende le parti nazionali, recependo anche indicazioni e valutazioni sviluppate a livello territoriale, potranno compiere valutazioni sulle iniziative legislative o sugli interventi applicativi regionali o zonali anche per fornire indicazioni di armonizzazione e per consentire la valutazione, in ambito territoriale, di comuni prospettive di portata nazionale capaci di influire positivamente su scelte territoriali che possono incidere sulle possibilità di lavoro e di occupazione del settore.
2) LIVELLO REGIONALE
Tenuti
presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a
livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le Associazioni
imprenditoriali competenti forniranno annualmente, di norma entro il primo
trimestre, in sede regionale alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su
richiesta delle stesse, informazioni aggregate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi
insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli
esistenti con le prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulla formazione
professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e
riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) dati complessivi relativi ai contratti di
formazione lavoro stipulati dalle aziende del settore in applicazione degli
accordi interconfederali, per una verifica sull'andamento dell'occupazione
giovanile.
Le
parti, in tale occasione, effettueranno un esame congiunto dell'andamento del
settore, collegando l'esame medesimo all'elaborazione ed alla attuazione dei
piani di settore di competenza delle singole Regioni, fornendo altresì agli
Enti regionali tutte le indicazioni utili per la loro attività istituzionale a
favore di una politica di settore che - nel rispetto dell'ambiente - non ne
penalizzi lo sviluppo.
3) LIVELLO
TERRITORIALE
Tenuti
presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a
livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le Associazioni territoriali
degli industriali forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre
successivo alla scadenza di cui al punto 2) - e comunque a richiesta di una
delle parti - alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle
stesse, informazioni aggregate in sede provinciale riguardanti:
- le prospettive
produttive;
- i programmi
d'investimento relativi a nuovi insediamenti industriali con i criteri generali
delle loro localizzazioni, inclusi quelli ecologico-ambientali;
- i programmi
d'investimento relativi ad ampliamenti, ristrutturazioni e trasformazioni degli
impianti esistenti che comportino significativi riflessi sull'occupazione;
- le eventuali
esigenze di interventi di formazione e riqualificazione degli addetti connessi
ad iniziative dei competenti Organismi pubblici;
- dati complessivi
relativi ai contratti di formazione lavoro stipulati dalle aziende del settore
in applicazione degli accordi interconfederali, per una verifica sull'andamento
dell'occupazione giovanile.
Per quanto concerne i lavori eventualmente affidati a terzi,
nell'ambito degli incontri sopra richiamati, al solo fine di disporre di
elementi conoscitivi idonei alla valutazione del fenomeno, nelle province con
significative concentrazioni di attività potranno essere richieste, a partire
dal 1984, dati aggregati relativi alla natura ed ai volumi delle attività
produttive conferite a terzi.
Dichiarazione delle associazioni imprenditoriali
Le
associazioni imprenditoriali stipulanti, con riferimento ai lavori affidati a
terzi, confermano che l'integrazione produttiva comportante il coinvolgimento
di più aziende nell'effettuazione di fasi di lavorazione o di parti di
commesse, costituisce caratteristica strutturale del settore.
Dichiarazione a verbale
Per le regioni
e le province con scarsa concentrazione di unità produttive nel settore, le
parti stipulanti individueranno consensualmente aree interregionali ed
interprovinciali.
SISTEMA
DI RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTUALI
PREMESSA
1) Il presente
contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito
del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli
assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del
contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in
tema di relazioni sindacali:
-
attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la
gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo
partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti
riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
-
regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica
delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici
economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione
corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e
valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
2)
A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi
territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle R.S.U.
costituite ai sensi dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, a che il
funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti
descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate,
dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile
per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente
contratto, entro le regole fissate.
3)
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di
rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità
il contratto generale, le norme integrative di settore o quelle aziendali da
esso previste. A tal fine le
Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle
condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni
dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano
evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto
ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4)
Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con
gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro
industriale, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali
indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.
5)
La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e
non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal C.c.n.l. e avrà per oggetto le
materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo
nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati.
Le
materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere
disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi
provinciali o territoriali in base alla prassi vigente in applicazione del
C.c.n.l. 19 dicembre 1990.
Nelle
aree territoriali nelle quali si svolgerà la contrattazione territoriale non
potrà avere luogo quella aziendale.
Le
Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i
livelli il rispetto delle regole di cui sopra, anche attraverso il ricorso alla
procedura di cui all’ultimo comma del successivo paragrafo “Procedura di
rinnovo degli accordi di secondo livello”, che prevede l’intervento delle
Associazioni nazionali contraenti al fine di dirimere la controversia.
Ai
fini sopra indicati un Gruppo di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio, opererà
a partire dal settembre 1999 una verifica della situazione esistente.
Lo
stesso Gruppo elaborerà suggerimenti di carattere tecnico in merito ai
contenuti della contrattazione economica di secondo livello.
Le
parti confermano che nelle zone dove si attuerà la contrattazione territoriale
verrà adottata, previa verifica, una regolamentazione specifica per il settore
degli inerti.
6)
La contrattazione di secondo livello è prevista, secondo quanto disposto dal
Protocollo 23 luglio 1993, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con
particolare riguardo alle piccole imprese.
7)
In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono
titolari della negoziazione di secondo livello negli ambiti, per le materie e
con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture
territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U. costituite
ai sensi dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 da una parte, e le
Aziende e le Associazioni industriali territoriali dall'altra.
Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro
Il
contratto nazionale ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale
per quella retributiva.
La
parte che ha dato disdetta dei contratto presenterà le proposte per un nuovo
accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi
prima della scadenza del contratto.
La
parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20
giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante
i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e
comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di
presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative
unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le
parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di
scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione
della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà
corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della
retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondo
le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo sulla politica
dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del
lavoro e sul sostegno al sistema produttivo dei 23 luglio 1993.
La
violazione del periodo di raffreddamento come definito al secondo comma del
presente articolo comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato
causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal
quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto
previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Procedura di rinnovo degli accordi di secondo livello
Le
parti si danno atto che la contrattazione di 2° livello avrà per oggetto le
materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli
istituti del contratto nazionale di lavoro.
Gli
accordi di 2° livello, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio
1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio
dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i
tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le
richieste di rinnovo degli accordi di 2° livello dovranno essere presentate in
tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima
della scadenza dell'accordo. La parte
che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni
decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
In
applicazione di quanto disposto al secondo comma, nell'arco di vigenza del
presente contratto, le richieste di rinnovo degli accordi di 2° livello non
potranno essere presentate prima della sottoscrizione del presente contratto e
i conseguenti effetti economici avranno decorrenza non anteriore al 30 giugno
2000.
Durante
due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo
alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a
tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non
assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre
che al riscontro segua la fissazione della data di apertura della trattativa.
Nel
caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o
di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione
di 2° livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle
Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni
dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Previdenza complementare
In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti (v. all. 5), nonché lo statuto del Fondo previdenza Arco e le relative disposizioni regolamentari.
Fermo restando che l’obbligo di contribuzione per i lavoratori iscritti e per le Aziende decorrerà dal momento in cui, in base alle normative vigenti, il Fondo sarà operativo per il settore materiali lapidei, la contribuzione è fissata nelle seguenti misure:
T.F.R.
- Lavoratori occupati dopo il 28 aprile 1993, che aderiscono al Fondo: 100% del T.F.R. che verrà maturato a partire dalla decorrenza dell’obbligo di versamento;
- lavoratori occupati prima del 28 aprile 1993 che aderiscono al Fondo: 18% del T.F.R. che verrà maturato a partire dalla decorrenza dell’obbligo di versamento.
Quota contribuzione:
Le Aziende concorrono al finanziamento del Fondo nella misura dell’1%, ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.d.r. di spettanza dei lavoratori che aderiscono al Fondo stesso. I lavoratori che abbiano espresso l’adesione concorreranno in eguale misura.
Quota di iscrizione:
All’atto dell’iscrizione di ogni singolo lavoratore dovrà essere versato un importo “una tantum” di L. 20.000 (€ 10,33) a carico del lavoratore medesimo.
Ai lavoratori eletti negli Organismi statutari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle Aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comunicata dall’Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso. Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statutari, le Aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori, anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi, non contrasti con le vigenti previsioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo alle Aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale.
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N.B. La praticabilità di quanto previsto dall'ultimo comma dovrà essere previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale.
Lavori usuranti
In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione che, con operatività immediata, approfondisca, di concerto con le Confederazioni e con i competenti Organi della P.A. i contenuti dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente e fornisca alle parti medesime indicazioni e proposte per l'attuazione dei compiti stessi.
NORME COMUNI
L'assunzione
dei lavoratori verrà effettuata in conformità delle norme di legge.
All'atto
dell'assunzione l'azienda comunicherà per iscritto:
1) la data di
assunzione;
2) la categoria
attribuita;
3) il trattamento
economico;
4) la località dove
dovrà prestare servizio.
All'atto
dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
1) carta d'identità o documento equipollente;
2) libretto di lavoro;
3) documento delle assicurazioni sociali, ove ne
sia già provvisto;
4) stato di famiglia e altra documentazione
necessaria per l'assegno per il nucleo famigliare;
5) eventuale titolo di studio, se richiesto;
6) altri documenti richiesti da eventuali
disposizioni contrattuali e di legge.
Inoltre
è facoltà dell'azienda di richiedere al lavoratore il certificato penale di
data non anteriore a tre mesi.
Il
lavoratore dovrà dichiarare la sua residenza e comunicare al datore di lavoro
gli eventuali cambiamenti.
L'azienda
rilascerà al lavoratore ricevuta dei documenti che essa trattiene e che
dovranno essergli restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre
il lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica
da parte del medico di fiducia dell'azienda.
Art. 2. - Lavoro delle
donne e dei minori
L'ammissione
e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle
disposizioni di legge vigenti.
Art. 3. - Tutela della maternità
Per
quanto attiene alla tutela della maternità, si fa riferimento alle norme di
legge in materia.
Art. 4. - Classificazione del personale
I
lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 7
categorie alle quali corrispondono 7 livelli retributivi con valori minimi
tabellari mensili.
I
valori minimi mensili sono quelli risultanti dalle tabelle di cui all'art. 6
ragguagliati a mese (174 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori, indipendentemente
dalle differenze di età.
L'inquadramento
delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle
relative declaratorie e profili come sotto indicate.
La
declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i
requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nella categoria
stessa.
Per le
mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale
superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad innovazioni
tecnologiche, l'inquadramento sarà effettuato nell'ambito della stessa
qualifica - sulla base delle declaratorie ed utilizzando per analogia i profili
esistenti.
Eventuali
controversie riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo
saranno esaminate secondo la procedura di cui all'art. 38.
La
classificazione unica in parola, mentre determina comuni livelli di
retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai
singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che
continuano ad essere previsti per gli operai, per gli intermedi, gli impiegati
ed i quadri dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di
contratto collettivo e che si intendono qui riconfermate in quanto non
esplicitamente modificate con il presente contratto.
In
relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per il
collegamento tra le declaratorie con i relativi profili esemplificativi e le
diverse qualifiche vale quanto segue:
1) qualifica
quadri: cat. AS, 1a declaratoria;
2) qualifica
impiegatizia: cat. AS, 2a
declaratoria; cat. A; cat. B, 1a declaratoria; cat. C, 1a declaratoria; cat. D,
1a declaratoria; cat. E, 1a declaratoria;
3) qualifica
intermedia: cat. B, 2a declaratoria; cat. C, 2a declaratoria;
4) qualifica
operaia: cat. B, 3a declaratoria; cat. C, 3a declaratoria; cat. E, 2a
declaratoria; cat. F.
Le
parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune
presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica.
Categoria A Super
DECLARATORIA:
appartengono alla cat. A Super:
-
i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di
capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente
articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e
dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa per attività di alta
specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in
settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la
definizione degli obiettivi dell'impresa: a questi lavoratori è attribuita la
qualifica di "quadro" di cui alla L. 13 maggio 1985, n. 190. Agli stessi si applica quanto definito nella
dichiarazione a verbale in calce al presente articolo.
DECLARATORIA:
appartengono alla categoria A Super:
-
i lavoratori, sia amministrativi che tecnici, che svolgono funzioni direttive
con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di
iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o
dai dirigenti dell'azienda.
Categoria A
DECLARATORIA: appartengono alla categoria A:
-
i lavoratori di concetto sia amministrativi che tecnici che svolgono funzioni
direttive e funzioni equivalenti per importanza e delicatezza, diverse da
quelle indicate nella declaratoria precedente.
PROFILO
-
Analista esperto EDP e/o responsabile servizio EDP.
Categoria B
DECLARATORIA:
appartengono alla categoria B:
-
i lavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni di concetto.
PROFILI
-
lavoratore che nello svolgimento delle proprie mansioni di concetto scrive e
parla correntemente più lingue;
-
lavoratore che su indicazioni dell'analista sviluppa e redige programmi anche
complessi, curandone l'esecuzione e collaborando alla stesura delle procedure
operative, con responsabilità dei risultati (programmatore E.D.P.).
DECLARATORIA:
appartengono alla categoria B:
-
i lavoratori che esplichino mansioni particolari di fiducia e responsabilità
che non siano normalmente attribuite agli operai oppure che siano di guida e
controllo di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica e
con l'esercizio di un certo potere d'iniziativa in rapporto alla condotta ed ai
risultati della lavorazione o che, rispetto agli intermedi inquadrati nella
categoria C, esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità.
DECLARATORIA:
appartengono alla categoria B:
-
i lavoratori, inquadramento operai, di cui al seguente profilo:
-
lavoratori che operando manualmente sono capaci di realizzare modelli plastici
idonei alla riproduzione da parte di operai scalpellini (operaio
modellista-scultore).
Categoria C
DECLARATORIA:
appartengono alla categoria C:
-
i lavoratori che con specifica collaborazione svolgono mansioni per le quali è
richiesta una particolare preparazione tecnico-amministrativa specialmente
rilevante rispetto a quelle previste per le categorie successive
PROFILI
-
lavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni esecutive di
particolare complessità e che richiedono specifica esperienza ed addestramento
professionale;
-
lavoratore che sulla base di istruzioni e con riferimento a procedure
esistenti, rileva, ordina, controlla, trascrive e totalizza dati anche diversi,
interagendo sul programma dell'elaboratore al fine di elaborare situazioni
riepilogative, analisi, prospetti ed effettuando imputazioni di conto
(operatore E.D.P.).
DECLARATORIA:
appartengono alla categoria C:
-
i lavoratori che esplichino mansioni di fiducia - responsabilità che non siano
normalmente attribuite agli operai o che siano preposti alla guida o al
controllo di un gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico pratica, ma
senza iniziativa per la condotta ed i risultati della lavorazione.
DECLARATORIA:
appartengono alla categoria C:
-
i lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella
categoria D, inquadramento operai, compiono, con maggiore autonomia e con
l'apporto di particolare e personale competenza, lavori che presuppongono la
conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli
apparati lavorativi.
PROFILI
-
elettricista/meccanico specializzato in entrambe le funzioni che è in grado di
individuare guasti su impianti complessi e/o qualsiasi macchinario di
produzione ed è in grado di intervenire sugli stessi per operazioni di
aggiustaggio, riparazione, manutenzione di elevato grado di difficoltà ed è
inoltre in grado di curare la messa a punto di detti impianti e macchinari;
-
meccanico o elettricista che, in possesso delle capacità professionali di cui
al precedente alinea, svolge, nell'ambito dell'officina, coordinamento e
controllo di attività tecniche nel campo della manutenzione e riparazione (capo
manutenzione);
-
installatore che, previa interpretazione dei disegni esecutivi, è in grado di
installare e mettere in servizio macchine e/o impianti elettrici e/o impianti
fluido-dinamici (installatore finito);
-
lavoratori addetti alla conduzione di barconi capaci di provvedere all'ormeggio
e alla formazione di convogli e alla loro guida sul fiume o su corsi d'acqua,
laghi e mare (barconista o pontoniere);
-
lavoratori che eseguono a regola d'arte, su modello, qualsiasi lavoro di
riproduzione di opere, riproducendole da modello o disegno anche in scala
(ornatista, figurista, fiorista, pannista, puntatore);
-
programmatore di macchine a guida computerizzata di sagomatura e lucidatura in
curva che provvede alla elaborazione e messa a punto dei programmi ed alla
completa conduzione della macchina o lavoratore che esegua a re gola d'arte ed
in conformità dei disegni esecutivi qualsiasi lavoro di sagomatura di qualunque
materiale lapideo con macchina complessa e/o a controllo manuale, provvedendo
da solo all'adattamento della macchina medesima
(programmatore-sagomatore-lucidatore su macchine computerizzate,
fresatore-sagomatore);
-
lavoratore che esegue l'armatura di qualsiasi tipo di taglio al masso nelle
cave di montagna o nelle cave "a pozzo" anche con l'ausilio delle
macchinette perforanti e che esegue tagli secondo sagome e profili diversi con
impianti fissi di filo elicoidale e/o con impianti di filo diamantato veloce
(filista armatore al monte o nelle cave "a pozzo");
-
lavoratore che è addetto al funzionamento del dragline, provvedendo inoltre
all'ordinaria manutenzione (draglista);
-
lavoratore che su automezzi appositamente predisposti effettua il trasporto di
blocchi di marmo dalle cave in montagna percorrendo le relative strade di
arroccamento e che è in grado di provvedere anche all'ordinaria manutenzione
del mezzo (autista di cava);
-
lavoratore che a regola d'arte porta a termine la lucidatura a mano di ornato
e/o scultura di più materiali lapidei o lavoratore che esegua a regola d'arte
manualmente la sagomatura e la rifinitura di qualunque massello di materiale
lapideo (lucidatore a mano di ornato e/o scultura, rifinitore);
-
operatore alla segatrice a catena che oltre a posizionare e condurre in maniera
completa la macchina, provvede alla messa a punto e alla ordinaria manutenzione
della stessa e della catena, con interventi di riparazione e sostituzione in
caso di rottura dei denti o altre parti della macchina (operatore alla
segatrice a catena);
-
lavoratore che oltre a partecipare allo svolgimento di lavori manuali propri
delle categorie operaie più elevate, svolga, in quanto in possesso di
particolare esperienza e capacità acquisita nel tempo, funzioni di
coordinamento tra la propria attività e quella degli altri operai (operaio capo
squadra-sottocapo-capomuta-capoturno);
-
operatore di mezzo semovente di potenza superiore a 300 CV che sia provvisto di
adeguata patente e che provveda alla ordinaria manutenzione del mezzo
(operatore di grandi mezzi semoventi);
-
lavoratore che, con l'eventuale ausilio di funi, scale ed altri mezzi adeguati,
provveda alla pulitura delle pareti incombenti sulle cave, liberandole da massi
e pietre pericolanti (tecchiaiolo);
- lavoratore
che, attraverso la miscelazione e la pesatura di vari materiali di marmo, come
polveri e ghiaie, di colori (ossidi) di composti chimici quali reagenti ed
indurenti, provvede con autonomia ed apporto di personale competenza alla
composizione di un blocco di marmo, controllandone la miscelazione nella
betumiera ed il successivo collocamento nella cassaforma;
- sorvegliante
di cava ai sensi dei D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 e successive modifiche e
integrazioni.
Categoria D
DECLARATORIA:
appartengono alla categoria D:
- i lavoratori
sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni esecutive.
PROFILI
-
lavoratori addetti a
verifica di schede meccanografiche;
-
stenodattilografi.
DECLARATORIA:
appartengono alla categoria D:
-
i lavoratori che compiono a regola d’arte lavori ed operazioni la cui corretta
esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche
conseguite con adeguato tirocinio.
PROFILI
-
lavoratore che in cava isola e distacca i blocchi (“ovuli”) e li prepara per il
carico e il trasporto (cavatore di alabastro);
-
lavoratore che esegue l’armatura di qualsiasi tipo di taglio al masso nelle
cave in piano anche con l’ausilio delle macchinette perforanti e che esegue
tagli secondo sagome e profili diversi con impianti di filo elicoidale e/o con
impianti di filo diamantato veloce (filista armatore di cave in piano);
- lavoratore
che nelle cave di montagna è preposto alla conduzione e sorveglianza degli
impianti di filo elicoidale o diamantato veloce per i tagli sia al monte che
sul piazzale di cava (filista di cava di montagna);
-
lavoratore al quale è affidato il controllo, la custodia, il trasporto, la
distribuzione, il caricamento, lo sparo delle mine e qualsiasi altra incombenza
relativa all'uso dell'esplosivo e degli artifizi (fuochino);
-
lavoratore che provvede in modo opportuno alla preparazione dei fori di mina,
nonché al caricamento ed al brillamento delle mine ove a ciò non provveda il
fuochino (minatore);
-
lavoratore che provvede al posizionamento e alla conduzione ordinaria della
segatrice a catena (operatore alla segatrice a catena);
-
lavoratore che nelle cave di marmo, di ardesia e di porfido esegue a regola
d'arte tagli di sezionatura e/o sfaldatura su massi, a mano e/o con attrezzi
meccanici (tagliatore-spiodatore alla cava);
-
lavoratore che opera su macchine a guida computerizzata per la realizzazione di
lavorazioni finalizzate all'ancoraggio di pannelli da rivestimento;
-
lavoratore che manovra macchine operatrici semoventi la cui conduzione richiede
preparazione tecnico-pratica e capacità operativa in relazione al loro
funzionamento ed alle condizioni ambientali e che provvede alla ordinaria
manutenzione dei mezzi, quali autogru, gru a ponte con cabina, trattrici
autocaricanti, ruspe, autopale, escavatori e draghe, autocarri con rimorchi,
autosnodati o autoarticolati, dunpers (conduttore di macchine operatrici
semoventi-autotrenista);
-
lavoratore che, coadiuvato da altri operai, provvede alla sistemazione dei
blocchi sui carrelli, all’assestamento dei carrelli sotto i telai, allo scarico
delle lastre, nonché all’armatura, al controllo del funzionamento ed alle
operazioni di ordinaria manutenzione dei telai stessi (segatore);
-
lavoratore che, a mano o con l’ausilio di attrezzi meccanici esegue cordonate,
masselli per opere stradali, idrauliche, edili ecc. nonché altri elementi
similari o che esegue lavori semplici e/o correnti di riquadratura, sagomatura
e rifinitura. Inoltre, da solo o con
l’ausilio del muratore, è in grado di eseguire la posa in opera di lavori
semplici e/o correnti (scalpellino);
-
lavoratore che, alla fresatrice o segatrice e con adeguata conoscenza
dell’impiego degli abrasivi, esegue a regola d’arte qualsiasi lavoro di
rifilatura, taglio e sagomatura su qualunque materiale lapideo (primo
fresatore);
-
lavoratore che esegue a regola d’arte qualsiasi lavoro di lucidatura su
qualunque materiale lapideo a mano e/o a macchina e/o al tornio. Ha inoltre specifica competenza nella
preparazione ed applicazione degli stucchi, mastici, resine, ecc. nonché
nell’impiego degli abrasivi (primo lucidatore);
- lavoratore
che opera su macchine a guida computerizzata o con lettura di sagoma per la
sagomatura e lucidatura in curva, provvedendo al controllo della qualità del
prodotto, dei parametri del sistema, segnalando tempestivamente le anomalie
riscontrate (operatore sagomatore, lucidatore su macchine computerizzate o con
lettura di sagoma);
- lavoratore
che, lavorando al tornio elementi lapidei, li sagoma secondo profili
prestabiliti (tornitore);
- lavoratore
che è addetto alla conduzione dell'impianto di selezione e frantumazione dei
materiali ghiaiosi, pietrami e pietrischi, con responsabilità del regolare
funzionamento dell'impianto stesso curandone l'ordinaria manutenzione
(conduttore di impianti di selezione e frantumazione);
- lavoratore
che, seguendo le indicazioni di schemi o su disegno, esegue a regola d'arte
operazioni di localizzazione e riparazione guasti, manutenzione e messa a
punto, costruzione e riadattamento di impianti, macchinari strutture murarie,
impianti elettrici (elettricista finito, meccanico finito, fresatore piallatore
meccanico finito, tornitore meccanico finito, saldatore finito);
- lavoratore che,
dopo averne predisposto lo schema, esegue i fori per il distacco dei materiali
dal masso e/o per la razionale sezionatura delle bancate tenendo conto delle
linee naturali di frattura o difetti (primo disgaggiatore-perforatore);
- lavoratore
(in cava di travertino) ove si pratica la escavazione con trincerazioni
svuotabili a mano, che organizza e provvede alla loro svuotatura con ausilio di
perforatore, piccone e mezzi di trazione (primo cavatore-svuotatore di
trincee);
- lavoratore
che esegue a mano operazioni non semplici di incollaggio e lavori di
riparazione di lastre e/o lavorati con stucchi, mastice e resine
(stuccatore-riparatore).
Categoria E
DECLARATORIA:
appartengono alla categoria E:
-
i lavoratori amministrativi che svolgono mansioni di ordine per le quali sono
richieste una generica conoscenza professionale e pratica di ufficio.
PROFILI
- lavoratori
addetti a:
- semplici
mansioni di segreteria;
- controllo di
documenti contabili relativi al movimento di materiali;
- controllo
delle fatture;
-
dattilografia.
DECLARATORIA:
appartengono alla categoria E:
- i lavoratori
che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e
specifiche capacità conseguite con adeguato tirocinio.
PROFILI
-
lavoratori che in cava eseguono le operazioni di preparazione di stacco ed
abbattimento di massi e banchi o che provvedono al disgaggio delle fronti ed
allo sgombero dei materiali rimasti sui piani di minatura (cavatore
disgaggiatore);
-
lavoratore che nelle cave in piano è preposto alla conduzione e sorveglianza
degli impianti di filo elicoidale o diamantato veloce per i tagli sia al monte
che sul piazzale di cava (filista di cava in piano);
-
lavoratore che provvede in modo opportuno alla esecuzione di fori anche per il
distacco e la sfaldatura di rocce e massi mediante l'impiego di martelli
perforatori a mano o con slitta (perforatore);
-
lavoratore che servendosi di utensili a mano e/o di attrezzi meccanici esegue
la sbozzatura di massi (sbozzatore-riquadratore);
-
lavoratore che, a mano o con l'ausilio di attrezzi meccanici, ripassa le lastre
per mettere "a dovere" difetti, sbavature ed imperfezioni varie,
provvedendo altresì alla squadratura e sezionatura grezze delle lastre stesse
(ripassatore);
-
lavoratore addetto alle operazioni di taglio su piazzale di cava con impianti a
monolama (addetto alla monolama);
-
lavoratore che esegue il trattamento meccanico di superfici lapidee o che, con
l'ausilio di apposita macchina, esegue il trattamento termico delle stesse
(bocciardatore, fiammatore);
-
lavoratori addetti al funzionamento di gru scorrevoli (a ponte, a cavalletto,
monorotaia ecc.) per la manovra dei materiali in cava, sui piazzali, nei
cantieri di lavorazione e nei depositi o che manovrano macchine semoventi per
sollevamento e trasporto la cui condizione non richiede specifica preparazione
tecnico-pratica, ma solo capacità operativa in relazione al loro funzionamento
(gruista, manovratore di impianti di sollevamento e trasporto, conduttore di
macchine semoventi per sollevamento e trasporto);
-
lavoratore che, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, ricava da idoneo
materiale grezzo, cubetti e prodotti similari per pavimentazioni stradali
(cubettista);
-
lavoratori che eseguono a mano e/o a macchina e/o al tornio lavori semplici e/o
normali di lucidatura o di rifinitura e lucidatura di spigoli, coste, ecc.
(lucidatore a macchina, lucidatore-rifinitore, molatore);
-
lavoratore che, a mano o con l'ausilio di attrezzi meccanici, ottiene lastre
finite con rifilatura grezza ricavandole da lastre a piani di sfaldamento
naturale (rifilatore a mano);
-
lavoratore che, alla fresatrice o segatrice, esegue lavori semplici e/o
correnti di rifilatura e taglio (secondo fresatore);
-
lavoratori che eseguono a mano e/o a macchina lavori semplici e/o normali di
stuccatura (stuccatore);
-
lavoratore addetto alle operazioni di colatura mastici (colatore mastici);
-
lavoratore che, mediante macchine tranciatrici, ottiene tesserine da
rivestimento ricavandole da strisce di materiale lapideo segate e rifilate
(tranciatore di tesserine);
-
lavoratore che, munito della idonea patente, guida autovetture o autocarri
provvedendo alle necessarie manutenzioni ordinarie (autista);
-
addetti ad operazioni di riparazione, manutenzione e messa a punto di impianti,
macchinari, strutture in legno, impianti elettrici (meccanici, fabbri,
falegnami, saldatori, elettricisti, muratori non finiti, aiutanti generici di
manutenzione);
-
lavoratore addetto alla tranciatura dei materiali con l'ausilio di mezzi
meccanici (tranciatore meccanico);
-
lavoratore adibito alla esecuzione di commissioni varie, anche all'esterno
dello stabilimento e/o al ritiro e consegna di documenti, valori, ecc.
(fattorino, portiere);
-
lavoratori che, dietro istruzioni e sulla base delle relative documentazioni
giustificative, provvede al movimento di entrata e di uscita dei materiali a
magazzino (addetto al magazzino);
- lavoratori
che effettuino operazioni di carico, manovra e stivaggio su mezzi di trasporto
con l'ausilio di autogrù, paranchi, martinetti, argani, binde ed altri mezzi di
sollevamento e trasporto (addetti al carico e movimento);
- lavoratore
che provvede al controllo della qualità del materiale e alla selezione dello
stesso prima dell’imballaggio.
Categoria F
DECLARATORIA:
appartengono a questa categoria:
- lavoratori
che compiono lavori ed operazioni nelle quali può prevalere lo sforzo fisico,
ma che comunque non richiedono specifiche capacità, ma solamente attitudini e
conoscenze pratiche conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo
alle caratteristiche sopra indicate, sono di aiuto a lavoratori di categoria
superiore, partecipando alla lavorazione.
PROFILI
- i lavoratori
di prima assunzione nel settore che non abbiano ancora acquisito pratica di
mestiere; trascorso il periodo di 12 mesi di addestramento o di apprendimento
del mestiere, accederanno alle categorie corrispondenti alle mansioni svolte;
- lavoratori
che compiono lavori di manovra, carico e scarico di materiali nel cantiere di
lavorazione e nei depositi e/o provvedono alla sistemazione di blocchi sui
carrelli dei telai, dietro istruzione del primo segatore (addetti alla manovra
dei materiali, al carico e scarico su piani di lavoro, preparatore di carrelli,
addetti all'imballaggio);
- lavoratori
addetti alla sorveglianza dei nastri di alimentazione dei materiale e/o alla
griglia di selezione o dell'impianto di selezione e frantumazione intervenendo
per facilitare lo scorrimento dei nastri ed il deflusso dei materiali, addetti
alla manovra delle bocchette dei silos provvedendo inoltre allo spianamento e
al lavaggio dei materiali sui mezzi di trasporto (addetto alla bocca del
frantoio, addetto al nastro di alimentazione ed al nastro trasportatore,
addetto alla griglia, addetto alla sorveglianza dell’impianto di selezione e
frantumazione, addetto al carico da silos);
- lavoratore
addetto a compiti di mera manovalanza in magazzino (operaio di magazzino);
- lavoratore
che esegue la pulizia degli uffici, delle mense, degli impianti
igienico-sanitari e di altri locali destinati a scopo di lavoro, ricreativo e
assistenziale (addetto alle pulizie);
- lavoratore addetto a
compiti di mera vigilanza e sorveglianza (guardiano).
NOTA A VERBALE
Gli aumenti
retributivi derivanti dall'attuazione dei passaggi di categoria assorbono fino
a concorrenza gli eventuali superminimi limitatamente, peraltro, al 50% del
loro ammontare nel caso di superminimi individuali.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Quadri: ai
sensi e per gli effetti della L. 13 maggio 1985 n. 190 che, modificando il 1°
comma dell'art. 2095 C.C. ha istituito la categoria dei "Quadri", si
conviene che la materia relativa alla determinazione e alla attribuzione della
categoria dei "Quadri", attenendo alla disciplina della
"classificazione del personale", è di competenza del contratto
collettivo nazionale di categoria.
In relazione a
quanto sopra definito, in sede di prima applicazione la qualifica di
"Quadro" verrà attribuita ai lavoratori come sopra individuati il 1°
giugno 1987.
I datori di
lavoro sono tenuti a garantire il "Quadro" contro il rischio di
responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle
proprie mansioni contrattuali.
La suddetta
responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di
apposita polizza assicurativa.
Per quanto non
espressamente previsto ai "Quadri" si applicano le disposizioni
relative agli impiegati con funzioni direttive.
Le parti si
danno atto che con la regolamentazione di cui al presente accordo si è data
piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985 n. 190 per quanto
riguarda i “Quadri”.
COMMISSIONE
PARITETICA PER LA CLASSIFICAZIONE
Una
Commissione paritetica, da costituire entro il 30/11/99 valuterà e studierà il
possibile diverso impianto della classificazione del personale sulla base dei seguenti
elementi:
a) l’aderenza dell’attuale sistema classificatorio con quanto
prevedibile circa il contenuto ed il fabbisogno professionale dei settori;
b) significativi avanzamenti tecnologici nelle aziende dei
settori e conseguenti strutturali modifiche nella organizzazione della
produzione e dei servizi che determinano l’affermarsi di nuove e diverse figure
professionali;
c) modalità di valorizzazione della polifunzionalità diffusa,
sulla base di criteri oggettivi.
A
seguito della valutazione di questi elementi, la Commissione elaborerà un
sistema di inquadramento che preveda anche la ridefinizione dell'attuale
sistema su 8 livelli.
La
relativa proposta verrà presentata – almeno 6 mesi prima della scadenza del
prossimo rinnovo della parte normativa del CCNL – alle parti stipulanti che
valuteranno in sede di rinnovo contrattuale la sua applicabilità, con il
rinnovo del nuovo contratto, sia sotto il profilo della idoneità a soddisfare
le esigenze della organizzazione del lavoro, sia sotto quello della compatibilità
dei costi.
INDENNITÀ
PROFESSIONALE
A
far data dal 1° novembre 1999 ai lavoratori individuati tassativamente nel
seguente profilo:
"
elettricista/meccanico specializzato in entrambe le funzioni che è in grado di
individuare guasti su impianti complessi e/o qualsiasi macchinario di
produzione ed è in grado di intervenire sugli stessi per operazioni di
aggiustaggio, riparazione, manutenzione di elevato grado di difficoltà ed è
inoltre in grado di curare la messa a punto di detti impianti e macchinari"
verrà
riconosciuta una indennità professionale omnicomprensiva di L. 35.000.= mensili
(€ 18,08) , assorbibile dai trattamenti individuali in essere.
Tale
indennità verrà corrisposta fino a quando entrerà in vigore il nuovo sistema
classificatorio.
Art. 5. – Formazione professionale
Le parti stipulanti, considerata l’importanza dell’istruzione professionale quale strumento necessario ed essenziale per affinare le capacità del personale e per adeguarne le conoscenze professionali alle mutate esigenze tecnologiche e di mercato, convengono, anche alla luce di quanto affermato nel Patto sociale del 1° febbraio 1998, sull’opportunità di individuare linee di indirizzo per le esigenze formative del settore in base alle seguenti esigenze:
- promuovere e valorizzare un’adeguata professionalità dei lavoratori in relazione sia al tipo di attività che alla fascia di età;
- ricerca di adeguati strumenti di coinvolgimento dei giovani nei processi formativi per l’acquisizione delle necessarie professionalità e per la preparazione all’inserimento in azienda;
- crescita della competitività delle imprese attraverso la qualificazione delle risorse umane;
- riqualificazione del personale quale mezzo per contribuire al superamento di situazioni di difficoltà di mercato.
A tal fine viene demandato all’Osservatorio paritetico nazionale, di cui al punto “Relazioni industriali” del presente C.c.n.l., valutate le predette esigenze, il compito di svolgere nei confronti degli Organi preposti al settore della formazione azioni di sensibilizzazione per favorire indicazioni programmatiche più aderenti agli specifici bisogni del settore.
In particolare, anche in relazione a quanto previsto dagli accordi interconfederali vigenti, l’Osservatorio paritetico compirà specifici interventi nei confronti degli Organi preposti alla Formazione Professionale, ivi compresi quelli previsti dai sopra citati accordi, in vista della elaborazione di programmi specifici e strumenti finalizzati alla formazione settoriale.
L’Osservatorio inoltre, per rispondere alle esigenze indicate, si attiverà, attraverso anche gli opportuni collegamenti con l’Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione e con gli Organismi Bilaterali, per la ricerca di strumenti per accedere alle forme di finanziamento specificamente previste a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di diffonderne una corretta informazione all’interno delle imprese.
Art. 6. - Qualifiche escluse dalla quota di riserva
di cui
all'art. 25, comma 2, L. 23.7.1991 n.223
In
attuazione di quanto previsto dal 2° comma, art. 25, L. 23.7.1991 n. 223, le
parti convengono che al fine del calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e
6 del citato art. 25, non si tiene conto delle assunzioni di personale
inquadrato nelle categorie A Super, ivi compresi i Quadri, A, B, e C dell'art.
4 dei vigente C.c.n.l.
Sono
comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia e
sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia.
I lavoratori
assunti tra le categorie riservatarie dal comma 5 dell'art. 25, L. n. 223/1991,
saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai
commi 1 e 6 dell'art. 25 cit. anche quando vengano inquadrati nei Gruppi e
nelle qualifiche sopra individuate.
Le
presenti disposizioni contrattuali saranno trasmesse a cura delle parti
stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i conseguenti
adempimenti ad esso richiesti.
Ai
lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione di
mansioni di diverse categorie, saranno attribuite la categoria e la
retribuzione corrispondenti alla mansione superiore, sempre che quest'ultima
abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo. Di casi particolari fra quelli che non
rientrano nei sopraindicati si terrà conto nella retribuzione.
Art. 8. - Nuovi minimi tabellari mensili
I minimi
contrattuali mensili afferenti a ciascuna categoria sono riportati nella
sottoindicata tabella:
Categorie |
Valori
parametrali |
importi in
lire dal 1/10/99
al 30/9/2000 |
Importi in
lire dal
1/10/2000 |
As |
200 |
1.639.139 |
1.703.901 |
A |
184 |
1.507.845 |
1.567.426 |
B |
150 |
1.229.276 |
1.277.847 |
C |
134 |
1.098.888 |
1.142.278 |
D |
126 |
1.033.200 |
1.074.000 |
E |
116 |
951.325 |
988.887 |
F* |
100 |
819.084 |
851.465 |
* Agli
appartenenti alla Categoria F dovranno essere corrisposte ulteriori L. 15.000
mensili lorde ( € 7,75) da valere a
tutti gli effetti contrattuali conte paga base, a titolo di superminimo
collettivo di categoria
NORMA
TRANSITORIA
Ai
lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 1999 è corrisposto un importo
forfettario di Lit. 120.000 lorde suddivisibili in quote mensili in relazione
alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° aprile – 30 settembre
1999. La frazione di mese superiore a
15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
L’importo
dell’Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi
sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o
contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre,
in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2120 cod. civ., l’Una
Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il
suddetto importo verrà erogato con le competenze di retribuzione del mese di
ottobre 1999, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all’atto
della liquidazione delle competenze.
Le
giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per
malattia, infortunio e congedo matrimoniale con pagamento di indennità a carico
dell’Istituto competente e di integrazione a carico delle Aziende, intervenute
nel periodo 1° aprile – 30 settembre 1999, saranno considerate utili ai fini
dell’importo di cui sopra.
Ai
lavoratori che nel periodo 1° aprile – 30 settembre 1999 fruiscano di
trattamenti di CIG, di riduzione di orario di lavoro per contratti di
solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo
dell’Una Tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Art. 9. - Indennità di contingenza - EDR
A
seguito dei protocolli tra Governo e parti sociali del 10 dicembre 1991, 31
luglio 1992 e 23 luglio 1993 con i quali le parti hanno concordemente preso
atto della cessazione del sistema di indicizzazione dei salari secondo quanto
previsto dalla legge 13 luglio 1990, n° 191, le misure dell'indennità di
contingenza - ai fini della retribuzione dei lavoratori - rimangono consolidate
negli importi a questo titolo erogati nel mese di novembre 1991.
A
decorrere dal 1° gennaio 1993, ai sensi del protocollo 31 luglio 1992, è
corrisposta a tutti i lavoratori una somma forfettaria a titolo di Elemento
Distinto dalla Retribuzione di lire 20.000 mensili (€ 10,33) per 13 mensilità a
copertura dell'intero periodo 1992-1993, che resterà allo stesso titolo
acquisito per il futuro nella retribuzione.
Per
l’indennità di contingenza relativa al periodo pregresso alla data dei
protocolli soprarichiamati si fa riferimento alla legge 26 febbraio 1986 n° 38
nonché agli accordi interconfederali regolanti la materia e alle specifiche norme
dei C.c.n.l. precedenti.
Art. 10.- Determinazione della retribuzione oraria
Le
quote orarie degli elementi mensilizzati della retribuzione si ottengono
dividendo gli elementi stessi per 174.
Laddove
siano in atto, per accordi provinciali o locali o aziendali, orari di lavoro
inferiori alle 40 ore settimanali, il divisore verrà determinato secondo la
seguente formula:
orario settimanale
in atto
174
x
40
Art. 11. - Pagamento della retribuzione
La
corresponsione della retribuzione sarà effettuata a periodo mensile.
Al
lavoratore verrà rilasciata, all'atto del pagamento, una busta o prospetto
contenente l'indicazione degli elementi che compongono la retribuzione e delle
trattenute effettuate su di essa.
Eventuali
reclami sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta o
sul prospetto di cui al comma precedente saranno ammessi solo all'atto del
pagamento. Nei casi di errori
contabili, essi dovranno essere contestati dal lavoratore all'azienda entro
cinque giorni da quello della paga, in modo che l'azienda possa ovviare
immediatamente all'errore regolando le eventuali differenze. Trascorso tale periodo le differenze
segnalate in ritardo saranno regolate all'atto della corresponsione della
retribuzione del mese successivo.
Resta
fermo in ogni caso l'obbligo per l'azienda, in caso di contestazione su alcuno
degli elementi costitutivi della retribuzione, di corrispondere la parte di
retribuzione non contestata.
Nel
caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di
pieno diritto gli interessi nella misura del 5 per cento, a partire dalla
scadenza dei 10 giorni di ritardo; inoltre, il lavoratore avrà facoltà di
risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del TFR e
dell'indennità di mancato preavviso.
Per
l’eventuale corresponsione di acconti restano ferme le consuetudini in atto
nelle singole aziende.
Art. 12. – Orario di lavoro – Riduzione orario di
lavoro
Trattamento
delle festività soppresse
1) Orario di lavoro
A
tutti gli effetti di legge la durata massima dell'orario normale di lavoro
resta disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni.
La
durata massima dell'orario normale di lavoro contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
Ai
fini contrattuali le ore non lavorate per ricorrenze festive cadenti in corso
della settimana saranno computate per il raggiungimento dell'orario di lavoro
di cui al comma precedente, fatta eccezione per le ricorrenze festive che
coincidono con il giorno di riposo per riduzione di orario.
L'orario
settimanale di lavoro è normalmente distribuito su cinque giornate, con riposo
cadente di norma il sabato, o in giorno
diverso della settimana, da individuare in accordo con la R.S.U..
Sono
fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini
o da accordi locali.
In
presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore
utilizzazione degli impianti l'azienda e la R.S.U., in deroga a quanto previsto
al precedente comma, potranno concordare particolari forme di distribuzione
dell'orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di
riposo.
In
relazione alle caratteristiche tecniche dell'attività lavorativa e del
materiale lavorato nelle segherie di granito e attività collegate potranno
essere effettuate prestazioni lavorative a ciclo continuo di sette giorni
settimanali a turni.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA DELLE PARTI STIPULANTI
Assomarmi
e Feneal-Uil - .Filca-Cisl - Fillea-Cgil, alla luce della previsione
contrattuale relativa al lavoro a ciclo continuo nelle segherie di granito e
attività collegate, dichiarano che presenteranno istanza congiunta ai
competenti Organi ministeriali per il necessario adeguamento della normativa in
materia di riposo settimanale.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Premesso
che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertinenza delle Parti sociali,
le Parti concordano che, nel caso di approvazione di una disposizione di legge
sulla riduzione dell’orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli
eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore,
anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con
il presente accordo.
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
A
fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa
dell'azienda o di parti di essa o per corrispondere a specifiche esigenze
produttive, l'orario normale di lavoro di cui al secondo comma del presente
articolo può essere realizzato come media nell'arco temporale annuo.
In questi casi
la direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla
R.S.U. le necessità obiettive che giustificano l'eventuale ricorso a regimi di
orario flessibile, concordando in tempo utile le modalità di attuazione di
regimi di orario comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori
all’orario settimanale contrattuale nei limiti di 44 ore settimanali e
settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale
contrattuale di corrispondente entità.
I
lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario
settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Le
prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno
dar luogo, una volta esaurito il periodo di ferie spettante, all'attribuzione,
entro il predetto arco temporale annuo, di corrispondenti giornate di riposo
retribuito ai singoli lavoratori che ne abbiano maturato il diritto.
1ª
DICHIARAZIONE A VERBALE
Sono
comunque fatti salvi i diversi regimi flessibili di orario di lavoro previsti
da accordi aziendali o territoriali.
2ª
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le
parti non hanno inteso, col presente articolo, modificare o comunque alterare
nella lettera e nella portata eventuali consuetudini o accordi regionali,
provinciali o locali esistenti.
2) Riduzione orario di lavoro
Ferma
restando la durata settimanale dell'orario normale contrattuale di lavoro di 40
ore, l'orario di lavoro sarà ridotto di 28 ore in ragione d'anno fino al 31
dicembre 1984 e di ulteriori 12 ore, in ragione d'anno, a decorrere dal 1°
gennaio 1985.
Il
pacchetto delle 28 ore annue di riduzione fino al 31 dicembre 1984 e delle
ulteriori 12 ore annue decorrenti dal 1° gennaio 1985, sarà prioritariamente
utilizzato nei periodi di minore attività produttiva a titolo di permessi
individuali.
A decorrere dal 1° gennaio 1989 in aggiunta a quanto sopra verranno riconosciute a tutti i lavoratori ulteriori 16 ore di riduzione in ragione d’anno di servizio, ferme restando le modalità di fruizione.
Ferme
restando le predette modalità di fruizione, a decorrere dal 1° gennaio 1992, in aggiunta a quanto sopra, verranno
riconosciute a tutti i lavoratori ulteriori 4 ore di riduzione in ragione di
anno di servizio ed ulteriori 4 ore di riduzione in ragione di anno a decorrere
dal 1° gennaio 1993.
A
decorrere dal 1° gennaio 1995 le ore di permesso per riduzione di orario annuo
effettivamente fruite in corso d’anno non saranno inferiori a 48 e, ove non
utilizzate entro il 31 dicembre, saranno soggette a decadenza.
L'azienda con
le R.S.U. procederà, di norma nel mese di ottobre di ciascun anno, a verificare
la fruizione degli stessi permessi. Nel corso della predetta verifica, per i
permessi che risultassero non fruiti le parti adotteranno soluzioni coerenti
con le esigenze tecnico-produttive dell’azienda, fermo restando che il loro
effettivo godimento non potrà aver luogo oltre il 31 marzo dell’anno
successivo.
Resta
convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra assorbiranno, sino a
concorrenza, eventuali trattamenti extra contrattuali in materia di permessi e
ferie salvo quelli concessi a titolo di nocività del lavoro.
Per
i lavoratori che prestano la propria opera in tre turni giornalieri avvicendati,
in aggiunta alla riduzione in atto dell’orario di lavoro annuo, saranno
riconosciute le seguenti ulteriori misure, computabili e godibili secondo le
modalità di cui al presente punto 2 del C.c.n.l.:
lavoratori
che operano su tre turni avvicendati per cinque o sei giorni settimanali
h.
4 dal 01.01.2001
h.
4 dal 01.01.2002
lavoratori
che operano su tre turni avvicendati per sette giorni settimanali
h.
4 dal 01.01.2001
h.
4 dal 01.01.2002
h.
4 dal 01.07.2003
Tali
ulteriori riduzioni di orario, se non fruite entro l’anno con le modalità di
cui al menzionato presente punto 2 del C.c.n.l., confluiscono nella Banca Ore
Individuale alle condizioni previste dal successivo punto 4 del presente
articolo (Banca Ore).
Le
riduzioni di cui sopra saranno assorbite da analoghi trattamenti aziendali in
atto.
NOTA A VERBALE
Le
riduzioni di orario di lavoro di cui al presente punto saranno assorbite, sino
a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari.
3)
Trattamento delle festività soppresse
In
sostituzione delle 4 festività infrasettimanali, abolite dalla legge 5.3.1977
n. 54, verranno concessi a tutti i lavoratori gruppi di 8 ore di permesso
individuale retribuito.
Per
i lavoratori discontinui o di semplice attesa e custodia con orario settimanale
superiore a 40 ore, detti permessi individuali retribuiti si intendono riferiti
all’orario giornaliero contrattuale ad essi assegnato.
I
permessi in parola saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non
implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività
produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e
organizzative delle aziende.
Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame
congiunto con la R,S.U. diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con
le specifiche esigenze aziendali.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel
corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo
dei permessi di cui al primo comma del presente punto per ogni mese intero di
anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo
effetto come mese intero.
I
permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati
con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
Per
quanto riguarda le due festività, la cui celebrazione è spostata alla domenica
successiva (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento
previsto per le festività che coincidono con la domenica,
Il trattamento stabilito nel presente articolo non sarà
corrisposto qualora il lavoratore risulti assente dal lavoro per chiamata e
richiamo alle armi, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al
puerperio, aspettativa per motivi privati.
4) Banca ore
Ferma restando l’operatività della clausola contrattuale relativa al godimento delle 48 ore annue di cui al penultimo comma del punto 2 del presente art.12, si conviene la istituzione di una banca ore individuale operante dall’1.1.2000 in cui confluiscono al 1° gennaio di ogni anno i permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione relativi a:
-
le ore a fronte delle
ex-festività
-
le riduzioni
dell’orario di lavoro già oggi previste in aggiunta alle 48 ore sopra
richiamate.
I
permessi confluiti nella Banca Ore Individuale saranno fruiti da parte del
lavoratore entro l’anno successivo previo preavviso di 5 giorni e
compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.
Al
31 dicembre dell’anno sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora
accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento.
L’attivazione
del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti
Previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo
contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della
loro effettiva liquidazione.
Nel
mese di dicembre del 2001 le Parti procederanno ad una verifica dei risultati
dell’iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Art. 13. – Contratto di lavoro a tempo parziale
(Part-time)
Il contratto
di lavoro a tempo parziale (part-time) comporta lo svolgimento di attività
lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal
presente contratto.
Il
part-time può essere attuato per tutti i giorni lavorativi della settimana
oppure per periodi predeterminati nel corso della settimana o del mese o
dell’anno.
L’instaurazione
del rapporto di lavoro part-time avverrà con atto scritto nel quale saranno
precisati l’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese, all’anno e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il
rapporto a tempo pieno.
La
retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti contrattuali saranno
proporzionati all’orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento
contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.
La
trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve
avvenire con il consenso delle parti, le quali possono concordare all’atto del
passaggio le possibilità e le condizioni per il ripristino dell’orario
originario.
In
considerazione delle specifiche esigenze produttive che caratterizzano il
settore, è consentita, previo consenso del dipendente, la prestazione di lavoro
oltre l’orario di lavoro definito in attuazione dei commi 3 lett. c) e 4
dell'art.5 della legge 19 dicembre 1984 n. 863.
Art.
14. - Contratto a tempo determinato
L'apposizione
di un termine alla durata dei contratti di lavoro, oltre che nelle ipotesi
previste dalla legge 18 dicembre 1962 n.230 e dalla legge 25 marzo 1983 n. 79 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'accordo interconfederale 18
dicembre 1988, é consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi (legge 28 febbraio
1987 n. 56):
- esecuzione di
un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;
- incrementi di
attività produttiva e di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse e/o
termini di consegna;
- punte di più intensa
attività derivante da maggiori richieste del mercato.
Il numero
massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con
contratto a tempo determinato per le ipotesi contrattuali sopra indicate è pari
al 20% dei dipendenti occupati a tempo determinato per le aziende fino a 100
dipendenti e al 10% per le aziende con oltre 100 dipendenti.
Le
frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno
sempre arrotondate all’unità superiore.
Trimestralmente
sarà comunicato alla R.S.U. il numero dei lavoratori assunti a tempo
determinato in applicazione delle clausole di cui sopra.
Art.
14bis. – Contratto di fornitura di lavoro
temporaneo
Fermi restando i casi in cui può essere concluso il contatto di fornitura di lavoro temporaneo indicati dall’art. 1 comma 2 lettera b) e c) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, in relazione a quanto previsto dalla lettera a) comma 2 dello stesso articolo, contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono inoltre essere conclusi:
1) nei casi previsti dall’Accordo interconfederale 16 aprile 1988;
2) nei casi previsti per il contratto a tempo determinato dall’art. 14 del C.c.n.l..
La percentuale di lavoratori per i quali sia stipulato un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, per le causali di cui ai precedenti punti 1) e 2), rispetto al numero dei lavoratori occupati dall’impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non può superare, in media d’anno, il10% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato.
I valori risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale si arrotondano all’unità superiore.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, lettera a) della Legge 196/97 sono individuate come qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo, quelle previste dalla categoria F della classificazione del personale di cui all’art. 4 del presente C.c.n.l.
La Direzione Aziendale comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del C.c.n.l., il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare e i motivi del ricorso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro la settimana lavorativa successiva alla stipula del contratto.
Una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce, agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari dell’informativa di cui all’art. 21 del D.Lgs. 626/1994, avendo riferimento all’esperienza lavorativa ed alla mansione svolta.
L’impresa utilizzatrice fornisce la necessaria formazione in materia di eventuali rischi specifici che la mansione, cui sono adibiti i lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, comporta.
Art.
15. – Lavoro supplementare,
straordinario, festivo e notturno
E’
considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere
salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
E’
considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 40 ore e fino alle
48 ore settimanali.
Sono
fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini
od accordi locali.
La
prestazione lavorativa oltre le 8 ore giornaliere verrà considerata come
straordinario solo ai fini della corresponsione delle maggiorazioni all’uopo
previste dal contratto.
E’
considerato lavoro notturno, quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del
mattino.
E’
considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nei giorni
compensativi di riposo settimanale e nelle ricorrenze festive previste dalle
lettere b), c) e d) dell'art. 16.
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve
avere carattere eccezionale e dovrà essere motivato da esigenze indifferibili,
di durata temporanea tali da non consentire un correlativo ampliamento degli
organici.
Al
di là dei casi previsti dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro
supplementare e straordinario saranno concordate preventivarne tra l’azienda e
la R.S.U..
L’azienda
comunicherà trimestralmente alla R.S.U. i dati consuntivi del complesso delle
ore di lavoro supplementare e straordinario effettuate.
Il lavoro
straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei limiti
previsti dalla legge.
Il
lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo è compensato con la
retribuzione oraria di fatto maggiorata secondo le percentuali seguenti da
calcolarsi su paga base, eventuali superminimi, contingenza, eventuale terzo
elemento ed eventuale minimo di cottimo:
1)
Lavoro supplementare: 30%
2)
Lavoro straordinario: 30%
3)
Lavoro supplementare o straordinario effettuato nel 6° giorno: 40%
4)
Lavoro festivo, lavoro supplementare e lavoro straordinario festivi: 50%
5)
Lavoro notturno in turni avvicendati: 18%
6)
Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 50%
7)
Lavoro supplementare e lavoro straordinario notturni: 50%
8)
Lavoro festivo con riposo compensativo: 12%.
Le
percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore
assorbe la minore.
La
retribuzione oraria si determina secondo il disposto dell’art. 10.
Qualora
la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi variabili
(provvigioni, interessenze, ecc.) si prenderà per base la parte fissa.
Sono
considerati giorni festivi:
a)
le domeniche
oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le ricorrenze
del 25 aprile e del 1° maggio;
c) le seguenti
festività:
1)
1° giorno dell'anno (Capodanno);
2)
Epifania (6 gennaio);
3)
il lunedì successivo alla Pasqua;
4)
il giorno dell'Assunzione (15 agosto);
5)
il giorno di Ognissanti (1° novembre);
6)
il giorno dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
7)
il giorno di Natale (25 dicembre);
8)
il giorno di S. Stefano (26 dicembre);
d)
il giorno del S. Patrono del luogo dove il lavoratore presta normalmente
servizio.
Qualora
una delle festività indicate alle
lettere b), c) e d) cada di domenica o nel giorno di riposo compensativo ai
sensi dell'art. 17, al lavoratore deve essere corrisposto, in aggiunta alla
normale retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della
retribuzione globale di fatto, pari ad 1/25 della retribuzione mensile.
Il
riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni
derivanti dall’applicazione dell’art. 12 in materia di orario di lavoro e delle
vigenti norme di legge.
Il
giorno di riposo settimanale compensativo deve essere in ogni caso prefissato con un congruo
anticipo: dell'eventuale spostamento di esso deve essere data comunicazione al
lavoratore almeno 24 ore prima, in difetto di che il lavoratore avrà diritto
alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.
Art.
18. - Aumenti periodici di anzianità
I
lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 1980, per ogni biennio di
effettivo servizio, hanno diritto alla maturazione di un massimo di cinque
scatti biennali. I valori di ogni singolo scatto sono quelli più sotto
riportati e riferiti alle categorie di appartenenza dei singoli lavoratori:
Categoria AS L. 24.700
Categoria A L. 22.700
Categoria B L. 18.500
Categoria C L. 16.600
Categoria D L. 15.600
Categoria E L. 14.400
Categoria F L. 12.400
L'aumento
periodico di anzianità decorrerà dal primo giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In
caso di passaggio di categoria il lavoratore manterrà l’importo degli aumenti
periodici già maturati. Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori
aumenti periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza
fino al raggiungimento del massimo previsto per detta nuova categoria, ivi
compresi gli importi maturati nella precedente categoria.
La
frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà
considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento
periodico.
Le
disposizioni applicative per i lavoratori (operai, intermedi e impiegati) in
forza alla data del 28 luglio 1979 o assunti entro il 31 dicembre 1979 sono
quelle previste dalle norme transitorie di cui all’art. 14 del C.c.n.l.
15.6.1983.
Art. 19. - Passaggi di qualifica
Il
passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica intermedia o impiegatizia
nonché il passaggio da quella intermedia alla qualifica impiegatizia non
costituiscono motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro e l'anzianità di
servizio prestata come operaio o intermedio è utile agli effetti dei singoli
istituti della presente regolamentazione, secondo le norme previste per
ciascuno degli istituti stessi.
Ai
fini degli aumenti periodici di anzianità, ferme restando le situazioni già
regolate sulla base delle norme dei precedenti contratti collettivi nazionali
di lavoro, per i passaggi dalla qualifica operaia alle qualifiche intermedia o
impiegatizia il lavoratore manterrà in cifra gli aumenti di anzianità già
maturati. Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti
periodici, nella misura fissata per la categoria di acquisizione, e nei limiti
di un importo massimo complessivo corrispondente a cinque nuovi scatti, ivi
compreso l'importo eventualmente maturato nella qualifica di provenienza.
La regolamentazione di cui al comma precedente troverà
applicazione anche per il caso di passaggio dalla qualifica intermedia alla
qualifica impiegatizia, sempre che l’inquadramento del lavoratore nella
qualifica intermedia sia avvenuto in epoca successiva al 28 luglio 1979.
DICHIARAZIONE
VERBALE
Per
i passaggi che riguardano lavoratori, la cui appartenenza alla qualifica
intermedia sia anteriore al 28.7.1979, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.
15 del C.c.n.l. 15.6.1983.
Art. 20. – Premio di risultato
Nelle
aziende e nei territori di cui ai punti 5 e 6 del sistema di relazioni
sindacali la contrattazione di secondo livello con contenuti economici è
consentita per l’istituzione di un premio di norma annuale calcolato solo con
riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi,
concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di
qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento
della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento
economico dell’impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la
definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale le parti, di cui al
punto 7) della Premessa, esamineranno preventivamente, in un incontro in sede
aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive,
tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali
di redditività dell'azienda.
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla
determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio di risultato
saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza
con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali
criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma.
Gli importi eventualmente erogabili saranno calcolati con
riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alla R.S.U. di norma entro il
mese di luglio (per il settore degli inerti di norma entro il mese di
settembre) dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati;
avranno diritto alla corresponsione del premio i lavoratori in forza in tale
data.
L'erogazione
del premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda
dell'assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma, di
totale variabilità in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo
criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti.
Ove
l’erogazione del premio avente le caratteristiche di cui sopra sia concordabile
a livello territoriale, fermo restando quanto sopra premesso, gli obiettivi e i
programmi di cui al primo capoverso, gli importi, i parametri ed i meccanismi
di cui al terzo capoverso, i criteri e le modalità di cui al 5° capoverso
saranno individuati a livello territoriale tra i soggetti di cui al punto 7
della premessa del sistema di relazioni sindacali e contrattuali; sempre a tale
livello si svolgerà l’incontro preventivo di cui al 2° capoverso.
Il
premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di
erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle
parti quale parametro di definizione per individuarne l’ammontare.
Dall’entrata
in vigore del C.c.n.l. 24 ottobre 1994 non trova più applicazione la disciplina
per l’istituzione del “premio di produzione” di cui all’art. 16 del C.c.n.l. 19
dicembre 1990 e l’indennità sostitutiva ivi citata resta definitivamente
fissata negli importi in essere al 31 agosto 1994 ai fini della retribuzione
dei lavoratori.
I premi di produzione di cui sopra, gli altri premi ed
istituti retributivi di analoga natura comunque denominati, eventualmente già
presenti in azienda o territorialmente, non saranno più oggetto di successiva
contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consolidati
alla data del 31 agosto 1994 le parti, all'atto dell'istituzione del premio di
risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione,
fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le
aziende né perdite per i lavoratori.
Nelle imprese che non abbiano in passato erogato premi di produzione contrattati, è in facoltà dell’azienda di sostituire il premio di risultato con il premio di cui alla tabella allegata al presente contratto. (All. n° 2)
NOTA A VERBALE
1)
Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed innovativa
degli istituti della contrattazione di 2° livello e dei vantaggi che da essi
possono derivare all'intero sistema produttivo attraverso il miglioramento
dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definite le
caratteristiche ed il regime contributivo-previdenziale mediante un apposito
provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di
finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei
lavoratori. Le parti auspicano una rapida emanazione di tale provvedimento e si
impegnano ad agire affinché le rispettive Confederazioni intervengano in tal
senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali.
Le
parti altresì convengono che qualora detta normativa dovesse essere emanata
successivamente alla istituzione del Premio le parti contraenti in sede
aziendale o territoriale si incontreranno per adattare l'accordo al modificato
contesto normativo, garantendo l'invarianza dell'importo lordo del premio spettante
al lavoratore nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa.
Ove il provvedimento di cui sopra non sia applicabile agli
accordi conclusi a livello territoriale, le parti si incontreranno per valutare
le relative conseguenze anche al fine di una modifica del sistema di
contrattazione stabilito e per individuare in ogni caso interventi che
attenuino i pregiudizi per le imprese.
2)
Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con
caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23
luglio 1993.
In
questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della
procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le
R.S.U. e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l’intervento delle
parti stipulanti il presente C.c.n.l., che terranno un apposito incontro nel
quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto.
Art. 21. – Lavori speciali e disagiati
Lavori speciali
Per i lavori
che presentano condizioni di particolare difficoltà quali i lavori su scale
aree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere,
saranno corrisposti particolari compensi la cui misura verrà determinata con
accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Lavori disagiati
Ai
lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali i lavori sotto la
pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio per stillicidio
continuo o con i piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di
scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto per tutto il tempo della
prestazione nelle condizioni predette, un compenso la cui misura verrà
determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Per
quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti
dall’ambiente di lavoro, le parti, ferme restando le disposizioni di legge per
la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l’obiettivo
di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la
gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che
potranno rendersi necessari.
Art. 22. - Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi
La prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un
preciso dovere per l'azienda e per i lavoratori.
Per
quanto riguarda l'igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa riferimento
alle norme del D.P.R. 19.3.1956, n. 303.
Nei
casi previsti dalla legge l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi
protettivi (ad es.: guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli) osservando
tutte le precauzioni igieniche.
Il
lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone
altresì la conservazione, i mezzi protettivi consegnatigli.
Le parti, nel ribadire l’esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno, nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio paritetico prevista dal vigente C.c.n.l., le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore lapideo che venissero avanzate in Italia o nell’ambito della CEE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali (Regioni, Province, ecc.).
Inoltre,
per quanto riguarda l’impatto ambientale in presenza di problematiche di
particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale o
comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali
problematiche vengano rappresentate all’Osservatorio paritetico nazionale di
cui alle “Relazioni industriali” per attivare le indicazioni ed i suggerimenti
di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano
essere utilizzate nelle singole sedi periferiche quale base di supporto nel
confronto con le Istituzioni.
L’Osservatorio
potrà, altresì, svolgere un ruolo di coordinamento di indirizzo per le attività
dei Comitati paritetici di cui al presente articolo, ove costituiti.
Per i fini di
cui sopra viene costituita, nell’ambito dell’Osservatorio nazionale, una
apposita sezione incaricata di seguire le problematiche relative all’ambiente e
sicurezza.
La
Sezione avrà anche il compito di raccogliere ed esaminare dati sull’andamento
degli infortuni e sulle tipologie degli stessi, nonché su ogni altro elemento
utile disponibile, provenienti direttamente dalle parti o dalle varie fonti
istituzionalmente preposte a tali compiti (Inail, Asl, Enti di ricerca o studio
operanti a livello nazionale o nei territori).
I
risultati dell’attività della Sezione dell’Osservatorio nazionale formeranno
oggetto di esame tra le parti a livello nazionale, in un apposito incontro
annuale nel quale verranno individuate anche eventuali proposte sul piano
normativo, per le misure di prevenzione, per la formazione e informazione dei
lavoratori, R.L.S. e R.S.P.P.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l’impiego di nuove sostanze suscettibili d’esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando immediata informazione al R.L.S. delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l’azienda intende adottare e nel caso in cui, in relazione alle medesime innovazioni, si determinino modifiche rilevanti per l'occupazione e l'organizzazione del lavoro, la medesima informativa verrà estesa anche alla RSU.
Le aziende, per ogni singola unità produttiva, predisporranno un regolamento interno per l’applicazione delle norme di legge e di contratto in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, sulla base di eventuali indicazioni fornite dall’Osservatorio.
Copia
del Regolamento verrà consegnata al R.L.S. e per il suo tramite alla R.S.U. e distribuita ai lavoratori e sarà comunque consultabile in luogo
accessibile agli stessi.
Oltre al registro infortuni, il cui obbligo è sancito dall’art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, e dall’art. 4 del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 264, è prevista, secondo le disposizioni del predetto Decreto legislativo, l’istituzione della cartella personale sanitaria e di rischio, sulla quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall’azienda per obbligo di
legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti
previdenziali a norma del 2° comma,
art. 5, della legge 20.5.1970, n. 300;
- visite di idoneità fisica effettuate a norma del 3° comma
dell’art. 5 della
legge 20 maggio 1970, n. 300;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio.
I
lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche
previste dalla legge, nonché alle altre che possono derivare dall’applicazione
del D. Lgs. 626/94.
Le parti si danno atto che quanto stabilito nel presente accordo realizza le finalità previste dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
In aree territoriali, caratterizzate da una significativa
concentrazione di aziende del settore, potranno essere istituiti Comitati
paritetici per lo studio dei problemi inerenti la prevenzione degli infortuni,
la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica anche dei
delegati alla sicurezza e le misure utili ad abbattere i fattori di rischio e
di nocività.
Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti
delle Organizzazioni sindacali contraenti e da rappresentanti designati dalle
Associazioni territoriali aderenti ala Confindustria, i quali decideranno
all’unanimità. La partecipazione al Comitato è gratuita.
In applicazione del D.Lgs.
19/9/1994 n. 626, del D. Lgs. 25.11.1996 n. 624 per quanto applicabile e
dell’Accordo interconfederale 22 giugno 1995, si conviene quanto segue in
materia di Rappresentanti per la sicurezza:
1) Numero dei rappresentanti per la sicurezza:
Fermo
restando che i rappresentanti per la sicurezza, nelle Aziende con più di 15
dipendenti, sono individuati tra i componenti la R.S.U., il numero di detti
rappresentanti è stabilito come segue:
- 1
rappresentante nelle unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti;
- 3
rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 1000
dipendenti;
- 6
rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 1000
dipendenti.
2) Permessi:
Nelle
aziende fino a 15 dipendenti al rappresentante spettano, per l'espletamento dei
compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi
retribuiti pari a 12 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano
fino a 5 dipendenti nonchè pari a 30 ore annue, nelle aziende o unità
produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per
l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lettere b), c),
d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Nelle
aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per
l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per
le R.S.U., utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni
rappresentante.
Per
l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'articolo
19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
I
permessi di cui sopra dovranno essere richiesti, per iscritto, almeno 24 ore
prima del loro utilizzo.
I
permessi di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto già eventualmente concesso
in sede aziendale allo stesso o ad analogo titolo.
3) Designazione e/o elezione del rappresentante per la sicurezza
Nelle Aziende fino a 15
dipendenti, nel caso in
cui sia stato eletto o designato il "rappresentante sindacale" di cui
all'art. 44 del vigente C.c.n.l., il ruolo di rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza sarà assunto dal medesimo, previa ratifica dell'assemblea dei
lavoratori.
Il rappresentante per la
sicurezza eventualmente eletto in base ai punti successivi decade dal mandato
ricevuto, essendo sostituito dal rappresentante sindacale con ratifica
dell’assemblea dei lavoratori.
Nel caso in cui tale
rappresentante sindacale non vi sia, si procede alla elezione del R.L.S. con le
modalità di seguito riportate.
I lavoratori eleggono il proprio
rappresentante direttamente, al loro interno, in una riunione esclusivamente
dedicata a tale scopo, utilizzando un’ora di assemblea retribuita, secondo le
norme del C.c.n.l..
L'elezione si svolge a suffragio
universale diretto e a scrutinio segreto, risultando eletto il lavoratore che
ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
Prima dell'elezione, i lavoratori
nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale, a seguito
dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.
Il verbale deve contenere
l'indicazione del numero degli aventi diritto al voto, dei partecipanti, del
risultato dello scrutinio e deve essere comunicato senza ritardo al datore di
lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i
lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i
lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato che prestano la
propria attività nell'azienda o unità produttiva.
Ricevuto il verbale di elezione,
il datore di lavoro comunica, per il tramite dell'Associazione industriali
della provincia, il nominativo eletto al Comitato Paritetico di cui al presente
articolo, ove costituito ed operante, o all’Organismo paritetico provinciale di
cui all’A.I. 22.6.1995 negli altri casi.
La competenza all’esame e alla
definizione delle controversie eventualmente insorte in occasione delle
elezioni compete solo ed esclusivamente ai Comitati paritetici di cui al
presente articolo, ove costituiti ed operanti, e all’Organismo paritetico
provinciale di cui all’A.I. 22.6.1995 negli altri casi.
Eventuali ricorsi dovranno essere
presentati a tali Organismi entro 10 giorni dalle elezioni, a pena di
decadenza.
Nelle aziende o unità produttive
con più di 15 dipendenti le procedure
per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza sono le
seguenti:
a) All'atto della indizione delle elezioni
per la costituzione della RSU, nonchè in occasione delle affissioni da
effettuarsi ai sensi dell'art. 7, parte II, dell'Accordo interconfederale 20
dicembre 1993, i soggetti abilitati alla presentazione delle liste devono
specificare quali tra i candidati alla elezione della RSU assumono anche la
candidatura come rappresentanti per la sicurezza. E' data facoltà agli stessi
soggetti di candidare alla elezione del rappresentante per la sicurezza tutti i
candidati per l'elezione della RSU.
Tale indicazione deve essere
ripetuta anche nella scheda elettorale.
Costituita la RSU, se tra gli
eletti vi sono soggetti che si erano originariamente candidati anche come
rappresentanti per la sicurezza, si procede alla verifica del numero di
preferenze espresse. La carica di rappresentante per la sicurezza è assunta da
coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.
Se tra i componenti la RSU non vi
sono soggetti che erano originariamente candidati anche come rappresentanti per
la sicurezza (o se non ve ne sono in numero sufficiente), si procede, per la
copertura dei posti vacanti, ad una elezione a suffragio universale diretto ed
a scrutinio segreto oppure mediante procedura di designazione, in occasione
della prima assemblea convocata dalla RSU ai sensi dell'art. 20 della L. 20
maggio 1970, n. 300.
L'elettorato passivo, in questa
seconda fase, è riservato ai componenti la RSU.
La procedura di elezione è quella
applicata per le elezioni delle R.S.U.
Il rappresentante per la
sicurezza eventualmente eletto ai sensi dei successivi punti b) e c) decade dal
mandato ricevuto.
b)Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U. ovvero siano
ancora operanti le rappresentanze sindacali aziendali o il Consiglio di
fabbrica, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la
procedura che segue.
Entro 30 giorni dalla data del
presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai
componenti della R.S.U. al loro interno.
Tale designazione verrà
ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
La procedura di cui al 2° e 3°
paragrafo del presente punto B sarà adottata, anche in caso di dimissioni dalla
R.S.U. del lavoratore che riveste l’incarico di R.L.S..
Nei casi in cui la R.S.U. non sia
stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino
le R.S.A. o il Consiglio di fabbrica delle organizzazioni sindacali aderenti
alle Confederazioni firmatarie, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono
eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate
per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle
organizzazioni sindacali.
Nel caso di dimissioni della R.S.U.
il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova
elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono
le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al
periodo di esercizio della funzione medesima.
c) In assenza di rappresentanze
sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai
lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate
per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su
iniziativa delle OO.SS.
Il verbale contenente i
nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla
direzione aziendale (secondo quanto previsto dal punto 21 parte 2a dell'accordo
interconfederale sopra citato per la costituzione delle R.S.U.), che a sua
volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'associazione territoriale di
appartenenza, al Comitato paritetico di cui al presente articolo., ove
costituito ed operante, o all’Organismo paritetico territoriale di cui all’A.I.
22.6.1995 negli altri casi.
4) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza:
Per le visite ai luoghi di lavoro
il rappresentante per la sicurezza, contestualmente alla richiesta delle ore di
permesso necessarie, preavverte la Direzione aziendale per la loro
effettuazione unitamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ovvero ad addetto da questi incaricato, presente nell'unità
produttiva.
Le visite avranno luogo nel
rispetto delle esigenze produttive e con le limitazioni previste dalle legge
(es.: art. 339 D.P.R. 547/1955).
Le
parti alla luce di quanto previsto in materia di informazione/formazione per i
lavoratori del D.Lgs. n. 626/94, hanno provveduto ad individuare uno schema di
programma di informazione/formazione, riportato nel quadro sinottico allegato
(v. alleg. 6).
Resta
inteso che i comitati paritetici territoriali, ove costituiti ed operanti,
potranno elaborare progetti formativi per i dipendenti delle Aziende aderenti
agli stessi, che tengano conto di specifiche necessità non ricomprese nel
programma richiamato.
A
tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse
individualmente e annualmente dall'azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente
somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I
lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Il
diritto alla somministrazione del predetto paio di scarpe da lavoro matura dopo
sei mesi di servizio.
Inoltre
a tutti i lavoratori, salvo quelli che già usufruiscono di analoga concessione
aziendale, verrà concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle
rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nel confronti
del personale che svolge normalmente lavori di ufficio.
Le
parti riconoscono la validità sociale della istituzione della mensa. Tenuto
conto, altresì, della struttura del settore e della pratica impossibilità di
pervenire ad una regolamentazione generale dell’istituto, in rapporto anche
alla varietà di situazioni in atto, viene convenuto che la materia verrà
affrontata a livello aziendale o locale.
Le
parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare
il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Al
fine altresì di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni
in materia di prevenzione infortuni e del rapporto di lavoro da parte delle
ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, le
Aziende appaltanti dovranno esigere dalle imprese appaltatrici il rispetto
delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le imprese
appaltatrici stesse, nonché di tutte le norme previdenziali ed
antinfortunistiche. L'adempimento di quanto sopra si concretizza nella
stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Inoltre,
viene convenuto che le aziende provvederanno in proprio alla manutenzione
ordinaria continuativa - eccezione fatta per quella che necessariamente deve
essere svolta al di fuori dei normali turni di lavoro - purché la loro
dimensione renda necessario una prestazione continuativa e ininterrotta del personale
in via ordinaria addetto alla manutenzione.
Le
aziende comunicheranno alla R.S.U. i lavori di manutenzione affidati in appalto
e i relativi nominativi delle ditte appaltatrici di tali lavori
CHIARIMENTO A
VERBALE
Resta
comunque esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti
detenuti in locazione finanziaria.
Art. 27. – Chiamata e richiamo alle armi
In
caso di interruzioni del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli
obblighi di leva, è disciplinato dalla L. 24.12.1986, n. 958, per la quale il
rapporto di lavoro rimane sospeso durante tutto il periodo di ferma e il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Per
il richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Tanto
nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo il lavoratore è
tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del
servizio militare, in difetto di che il rapporto di lavoro è risolto.
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Ai
lavoratori cui, ai sensi della L. n. 49 del 26.2.87, sia riconosciuta la
qualifica di volontari in servizio civile, spetta la conservazione del proprio
posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo dei Capo
provvisorio dello Stato 13.9.1946, n. 303, e successive norme integrative
qualora beneficino del rinvio dei servizio militare di leva, ai sensi dell'art.
35 della citata L. n. 49 del 26.2.87.
Art. 28. - Congedo matrimoniale
In
caso di matrimonio il lavoratore non in prova fruirà di un periodo di congedo
di 15 giorni consecutivi con decorrenza del trattamento economico che avrebbe
percepito se avesse normalmente lavorato.
Tale
congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali, né potrà
essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La
richiesta di congedo dovrà essere avanzata dall'avente diritto con un preavviso
di almeno quindici giorni dal suo inizio salvo casi eccezionali.
Per
gli operai e gli intermedi il trattamento economico di cui sopra è corrisposto
dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di
riscuotere da parte dell'Inps ed è subordinato al riconoscimento del diritto da
parte dell'Istituto stesso.
Per
gli operai e gli intermedi il trattamento di cui sopra assorbe quello previsto
dal contratto collettivo per l'industria del 31.5.1941.
Le norme di cui sopra si considerano senz'altro integrate o
sostituite da eventuali future norme interconfederali o legislative.
Art. 29. - Tossicodipendenti e loro familiari
Le
parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990 n. 162,
convengono quanto segue:
I
lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di
tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e
riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unità Sanitarie Locali o di altre
strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali se assunti a tempo
indeterminato, hanno diritto alla conservazione dei posto di lavoro, in
aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il
tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta
all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non
superiore a tre anni.
Il
lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà avanzare la
relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio
del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata documentazione circa
il programma stesso e la sua presumibile durata.
I
lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta essere posti,
a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di
contratto per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del
tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la
necessità. Gli interessati dovranno
avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima
dell'inizio dell'aspettativa, fornendo adeguata documentazione circa lo stato
di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questi partecipa, nonché
l'attestazione di cui sopra.
I
lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la
prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo.
Le
aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono
frazionabili.
Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa l'azienda
potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.
Art. 30. - Movimenti irregolari di schede o di
medaglie
Là dove esiste
un sistema di controllo a scheda o a medaglia è assolutamente proibito fare
variazioni o cancellazioni sulla scheda, ritirare quella di un altro compagno o
tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni dell’orologio di
controllo.
Le
infrazioni a tali disposizioni potranno dar luogo ai provvedimenti
disciplinari. Analoghi provvedimenti
saranno presi contro coloro che facessero movimenti irregolari delle medaglie.
Sarà
considerato assente qualsiasi lavoratore che non avrà fatto il regolare
movimento della scheda o della medaglia, quando non possa far constatare in
modo sicuro, durante il lavoro, la sua presenza nello stabilimento o cava: ma
in tal caso sarà ritenuto ritardatario.
Fermo
restando quanto previsto in materia di trasferimenti dall'art. 13 della legge
20.5.1970, n. 300, il lavoratore trasferito da uno stabilimento ad un altro,
posto in località diversa, della stessa azienda, conserva il trattamento
economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che
siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni effettuate
presso la cava o lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova
destinazione. Presso la cava o lo
stabilimento di nuova destinazione il lavoratore acquisisce naturalmente quelle
indennità e competenze che siano in atto per la categoria di appartenenza o
siano inerenti alle sue specifiche prestazioni.
Al
lavoratore trasferito, e purché il trasferimento porti come conseguenza
l'effettivo cambio di residenza e di stabile dimora, verrà rimborsato l'importo
delle spese di viaggio per sé e per i familiari conviventi e per i quali
percepisce gli assegni familiari e delle spese di trasporto per gli effetti
familiari, previi opportuni accordi da prendersi con l’azienda.
Al
lavoratore trasferito verrà inoltre corrisposta, se celibe, una diaria
commisurata a mezza mensilità di retribuzione; se capo famiglia, una diaria
commisurata ad una mensilità di retribuzione.
Qualora
il lavoratore, a causa del trasferimento, debba corrispondere indennizzi per
anticipata risoluzione del contratto di affitto – regolarmente registrato o
denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del
trasferimento – e dei singoli contratti di fornitura domestica (energia
elettrica, gas, ecc.), questi restano a carico dell’azienda.
Il
trattamento verrà comunicato per iscritto al lavoratore interessato
osservandosi, nei casi normali, un congruo preavviso.
Il
lavoratore che non accetta il trasferimento, ha diritto, se licenziato, al
normale trattamento previsto dal presente contratto in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro.
Al
lavoratore che venga trasferito su sua domanda compete solo il rimborso delle
spese di viaggio e di trasporto di cui al 2° comma del presente articolo.
Art. 32. - Missioni temporanee e trasferte
Il
lavoratore può essere inviato in missione temporanea per esigenze di servizio.
Al
lavoratore in missione spetta:
a) il rimborso
delle spese di viaggio effettuate su mezzi normali di trasporto. Il rimborso delle spese pagate per trasporti
su mezzi di noleggio sarà ammesso nei casi in cui la missione si svolga in zone
sprovviste di comunicazioni normali o in giorni in cui i mezzi normali non
risultino fare servizio, o in altri casi di forza maggiore o di urgenza
nell'interesse dell'azienda;
b) il rimborso
delle spese di vitto e alloggio e di tutte le altre spese sostenute dal
lavoratore per l'espletamento della missione, In sostituzione delle spese di
vitto e alloggio potrà essere concordata direttamente tra l'azienda e il
lavoratore una diaria giornaliera.
Al lavoratore in missione, qualora questa superi le 24 ore,
deve essere corrisposta una indennità pari al 20% della retribuzione
giornaliera per tutto il periodo di durata della trasferta.
Tale
indennità, che non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di
lavoro, serve a compensare il maggior disagio e gli eventuali prolungamenti o
anticipazioni di orario. Tuttavia, se il lavoratore, nella sede dove si svolge
la sua missione, espleta una attività controllabile dall’azienda e che comporti
la effettuazione di lavoro supplementare e/o straordinario, questo sarà
compensato a parte con l’aggiunta delle maggiorazioni di cui all’art. 15.
Le
ore trascorse in viaggio saranno considerate alla stregua di ore di effettiva
prestazione fino ad un massimo di 8 ore giornaliere.
Nei
casi di trasferta di lunga durata norme diverse e particolari potranno essere
concordate direttamente tra l’azienda e il lavoratore.
Art. 33. – Cessione, trasformazione e fallimento
dell’azienda
La cessione e
il trasferimento di azienda non determinano ipso iure la risoluzione del
rapporto di lavoro.
Per
il trapasso, la cessione e il fallimento dell’azienda si richiamano le
disposizioni di legge.
Art. 34. -
Disposizioni speciali - Regolamento aziendale
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di
lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite
dall’azienda, semprechè non modifichino o non siano in contrasto con quelle del
presente contratto.
L’eventuale
regolamento interno, da portare preventivamente a conoscenza della R.S.U., deve
essere esposto in luogo chiaramente visibile.
Art. 35. – Indennità
in caso di morte
In caso di morte del lavoratore, il TFR e indennità
sostitutiva del preavviso saranno corrisposte secondo le norme di legge.
Art. 36. - Accordi
interconfederali
Gli accordi
stipulati tra le rispettive confederazioni, anche se non esplicitamente
richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.
Art. 37. – Inscindibilità
delle disposizioni del contratto –
Trattamento di
miglior favore
Le
disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ciascun istituto, sono
correlative e inscindibili fra loro.
Ferma
tale inscindibilità, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che col presente
contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli che siano
praticate al lavoratore.
Art. 38. - Reclami e
Controversie
Le controversie sull’applicazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, mentre quelle sull’interpretazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Per quanto concerne le controversie individuali, il tentativo di conciliazione che, ai sensi del codice di procedura civile, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, può essere esperito in sede sindacale, tramite le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Viene confermata la facoltà del ricorso all’arbitrato nelle fattispecie previste dall’art. 412-ter c.p.c.
Norma transitoria
Stante la previsione del D.Lgs. 31 marzo 1988 n° 80, che, modificando le norme del codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, rinvia ai contratti collettivi l’individuazione delle modalità della conciliazione in sede sindacale e dell’arbitrato di cui all’art. 412-ter c.p.c., preso atto che un apposito gruppo di lavoro a livello interconfederale sta procedendo alla definizione dei suddetti aspetti, l’Osservatorio paritetico nazionale esaminerà i risultati di tale lavoro e procederà, ove necessario e previsto, ad eventuali integrazioni per le specificità settoriali.
Le parti procederanno quindi a trasferire nel contratto la predetta normativa.
Art. 39. - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le
Organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo
in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per quanto
riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e
regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le Organizzazioni
sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo quando è stato
specificatamente demandato alle Organizzazioni locali.
Le
Organizzazioni stipulanti si impegnano comunque a rispettare e a far rispettare
il presente contratto per tutto il periodo della sua validità.
Art. 40. – Estensioni di contratti stipulati con altre
Organizzazioni
Qualora
le Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto
dovessero, con altre Organizzazioni di datori di lavoro, concordare condizioni
meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo
che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le
Organizzazioni nazionali interessate, si intendono estese ai lavoratori
iscritti alle Organizzazioni che hanno stipulato gli accordi meno onerosi e
dipendenti da quelle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che
siano associate presso le Organizzazioni aderenti alla Confederazione generale
dell’industria italiana, stipulanti il presente contratto.
Parimenti,
qualora da parte delle Organizzazioni dei datori di lavoro stipulanti vengano
concluse con altre Organizzazioni di lavoratori pattuizioni più favorevoli ai
lavoratori di quelle del presente contratto, tali più favorevoli pattuizioni si
intendono estese ai lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali
firmatarie del presente contratto e dipendenti da aziende che abbiano le
medesime caratteristiche di quelle prese in considerazione nelle pattuizioni
più favorevoli, sempre previo accertamento con verbale di dette condizioni.
Art. 41. - Gestione delle crisi occupazionali
Ferma
restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali,
degli strumenti di legge in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità
(legge 23 luglio 1991, n. 223, specificamente art. 1, 4, e 24 e legge 19 luglio
1993, n. 236) e di contratti di solidarietà (legge 19 dicembre 1984 n.863 e
legge 19 luglio 1993, n. 236) e
successivi interventi, le parti, in via sperimentale e per la vigenza del
presente contratto nazionale, convengono che a fronte di casi di crisi, di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino
esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire,
per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza
lavoro.
A
tal fine, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per
affrontare le situazioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel rispetto
delle esigenze tecniche organizzativi delle singole imprese, la possibilità di
utilizzare in modo collettivo le riduzioni di orario annuo di cui all'art. 12
del C.c.n.l. nonché i permessi per ex festività di cui al medesimo articolo ed
i residui delle giornate di ferie.
In
sede di rinnovo del presente contratto di lavoro le parti procederanno alla
valutazione dei risultati del suddetto esperimento, il grado di diffusione e le
conseguenze che ne saranno derivate, per apprezzare l’opportunità di un suo
consolidamento con il successivo contratto collettivo di categoria.
Art. 42. – Facilitazioni per i lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi
regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria
e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno
diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante
i riposi settimanali.
In attuazione
dell'art, 10 della legge 20.5.1970, n. 300, si conviene:
a)
lavoratori studenti universitari
A
tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame
sostenuto.
Per
gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito
sono elevati a quattro.
Ai
lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere esami potranno essere
concessi a richiesta permessi non retribuiti sino a un massimo di 20 gg.
l'anno.
b)
lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali.
A
tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti
sono i giorni degli esami di diploma.
Ai
lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un
massimo di 15 gg. nel corso dell'anno.
Ai
lavoratori che nel corso dell'anno debbano sostenere gli esami di diploma,
potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo
di 30 giorni.
Le
aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Al
fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori,
le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai comma successivi,
permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi
di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti
pubblici o legalmente riconosciuti, permessi, comunque, non cumulabili con
quelli non retribuiti di cui ai precedenti comma.
I
corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata
inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
Il
lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un
triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Nell’arco
di ogni anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori
occupati dall’azienda nell’unità produttiva, compatibilmente con l’esigenza del
regolare svolgimento dell’attività produttiva. Potrà, comunque, usufruire dei
permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupano almeno 25
dipendenti.
Potranno
beneficiare dei permessi retribuiti di cui al precedente comma, ferme restando
tutte le altre disposizioni, anche i lavoratori che frequentino corsi di
recupero della scuola d'obbligo ivi compresi i corsi di livello
elementare. Per tali lavoratori le ore
di permesso retribuite sono elevate fino ad un massimo di 200 in un triennio,
usufruibili anche in un solo anno.
Il
lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'azienda almeno un mese prima
dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto
organizzatore.
Il
lavoratore dovrà fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e
successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore
relative.
Nel
caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato,
sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande ferma restando la valutazione
delle esigenze di cui al comma 4° del presente protocollo.
Nel
caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o
riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni
salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al
presente articolo.
Art. 43. – Rappresentanze Sindacali Unitarie
PREMESSA
Ad
integrazione ed attuazione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale per
la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, sottoscritto da
Confindustria, Intersind e CGIL-CISL-UIL il 20 dicembre 1993, che si intende
qui integralmente trascritto e che si assume in allegato (v. alleg. 4), viene
concordato quanto segue per il settore dei materiali lapidei.
1) Costituzione della RSU
Ad
iniziativa delle Associazioni sindacali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL,
in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la
Rappresentanza Sindacale Unitaria di tali lavoratori, RSU, di cui all'Accordo
interconfederale 20 dicembre 1993, secondo la disciplina e le procedure di
elezione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le
singole fasi.
Alla
condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo
interconfederale, l'iniziativa per la costituzione della RSU può essere assunta
anche dalle altre Associazioni sindacali di cui al 2° comma, punto 1, parte 1 e
al punto 4 lettera b), parte 11, del richiamato Accordo interconfederale.
In
ogni caso, le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19
legge 30 maggio 1970 n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o
comunque aderiscano alla disciplina di cui all'Accordo interconfederale 20
dicembre 1993 partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano
formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra
menzionata.
2) Composizione della RSU
La
RSU è composta, per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da
tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione
ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione
ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il
residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni firmatarie del C.c.n.l. e la
relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura
proporzionale ai voti ricevuti nell'unità produttiva da ciascuna delle liste
aventi diritto ai sensi del Protocollo 20 dicembre 1993.
3) Numero dei componenti la RSU
Per
quanto riguarda il numero dei componenti della RSU si applica integralmente
quanto previsto nei punti 3) e 4) della parte 1 dell'Accordo interconfederale
20 dicembre 1993, il primo dei quali viene riprodotto di seguito.
"Punto
3, parte 1 Accordo interconfederale 20 dicembre 1993
Fermo
restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, sotto il
titolo Rappresentanze Sindacali, al punto B (vincolo della parità di costi per
le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi
di lavoro, il numero dei componenti le RSU sarà pari almeno a:
a) 3 componenti
per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti;
b) 3 componenti
ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino
a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti
ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera B”.
4) Compiti e funzioni
La
RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al C.c.n.l. 19 dicembre 1990 e
i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla
legge n.300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali,
compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per
le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto
e dal Protocollo del 23 luglio 1993.
A
detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n.300/70 per
i dirigenti RSA.
5) Permessi
Il
monte ore annuo di permessi già previsto dall'art. 38, punto 3) del C.c.n.l. 19
dicembre 1990 (v.all.3) verrà ripartito come segue:
-
per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la RSU disporrà di un numero
di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell'art. 23
legge 300/70;
-
Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti
aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal citato art.23, trasferiscono alla RSU
una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%.
Le
precitate Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei
permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23,
pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi
componenti la RSU e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione
da esse definita.
La
RSU comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la
gestione amministrativa del monte ore come sopra definito.
I
permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di
24 ore, dalla RSU indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in
modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
6) Elezioni
I
componenti della RSU, eletti con le modalità previste dall'Accordo
interconfederale 20.12.1993, saranno designati con votazioni a scrutinio
segreto e con preferenza unica. Resta
ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto.
Per
le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto è prevista la
presentazione di liste distinte.
7) Modalità della votazione
Secondo
quanto stabilito al punto 12, parte 11, dell'Accordo interconfederale 20
dicembre 1993, il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla
Commissione elettorale previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale
da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto
delle esigenze della produzione.
I
lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di
lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di
cui all'art. 20 legge 20 maggio 1970, n. 300.
8) Commissione elettorale,
scrutatori, componenti del seggio elettorale
I
membri della commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio
elettorale, disciplinati rispettivamente ai punti 5, 8 e 13, parte II
dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, dovranno espletare il loro
incarico al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro
utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui
all'art. 23 legge 20 maggio 1970, n. 300, nei limiti e secondo le modalità di
cui al punto 12, parte II, dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Resta
inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le
tutele già previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
a favore dei dirigenti della RSA e ora trasferiti ai componenti le RSU in forza
dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Il
verbale della commissione elettorale, da notificare ai sensi dell'ultimo
capoverso dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, dovrà essere redatto
secondo lo schema allegato.
9) Ripartizione dei seggi tra
operai e impiegati
Fermo
restando il numero dei seggi complessivamente spettanti, la ripartizione dei
seggi tra gli operai e gli impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento
al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti.
10) Revoca
La
RSU decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei 3 anni dalla data delle
elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzioni
prevista dall'Accordo interconfederale dei 20 dicembre 1993 (punto 6, parte I);
in presenza di raccolta di firme tra i lavoratori aventi diritto al voto, superiore
al 50% (tali firme, perché abbiano valore ai fini della richiesta di revoca,
dovranno essere opportunamente certificate).
11) Comunicazione della nomina
La
nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU sarà
comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale
Associazione territoriale degli industriali a cura delle rispettive
Organizzazioni sindacali dei componenti della RSU.
Analoga
comunicazione sarà effettuata anche per le variazioni dei componenti della RSU.
12) Disposizioni varie
Quanto
riconosciuto in tema di RSU con la presente regolamentazione non è cumulabile
con quanto potrà derivare da eventuali successive disposizioni di legge o
accordi interconfederali in materia.
NORMA
TRANSITORIA
L’iniziativa
per la costituzione delle RSU deve essere esercitata, con le modalità definite
dalla presente regolamentazione e dall’Accordo interconfederale 20 dicembre
1993, salve oggettive difficoltà, entro 3 mesi dalla stipula del C.c.n.l. 24
ottobre 1994..
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Qualora
la materia dovesse trovare regolamentazione di carattere generale, legislativa
o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.
Art. 44. – Rappresentanza sindacale
In
considerazione di quanto previsto dal C.c.n.l. 19 dicembre 1990, ad iniziativa
congiunta delle OO.SS.LL. eneal Filca e Fillea nelle unità produttive con meno
di 16 dipendenti potrà essere designata, anche mediante elezione, una
rappresentanza per i compiti di rappresentanza e tutela dei lavoratori delle
predette unità produttive.
Per
l'espletamento dei propri compiti la rappresentanza sindacale può disporre di
permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza
presso l’unita produttiva con un minimo di 45 ore annue.
I
permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di
24 ore. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il
buon andamento dell'attività produttiva.
Nella
Rappresentanza Sindacale si cumulano tutte le funzioni di rappresentanza e/o
tutela dei lavoratori previste da norme di legge o di contratto presenti o
future.
Art.
45. – Assemblee sindacali
I
lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea, nei giorni di attività
lavorativa, all'interno dell'unità produttiva, anche se con meno di 16
dipendenti, nel luogo all’uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in
locale messo a disposizione dall’azienda nelle immediate vicinanze dell’unità
produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali
assemblee saranno tenute fuori dell’orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore
annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione, durante l’orario
di lavoro.
Le
assemblee – che potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di
essi – saranno indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni
sindacali stipulanti il presente contratto o dalle rappresentanze sindacali
unitarie con apposito ordine del giorno.
Alle
assemblee, potranno partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni
sindacali stipulanti, i cui nominativi e qualifiche – unitamente alla data e
ora dell’assemblea nonché all’ordine del giorno della stessa – dovranno essere
resi noti per iscritto alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 48
ore.
Lo
svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto
della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli
impianti.
Nelle
lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori
potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la distribuzione dei
turni.
Art.
46. – Permessi per cariche sindacali
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria, dei Comitati direttivi regionali e territoriali delle predette Federazioni potranno essere concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando i permessi vengano espressamente richiesti per iscritto dalle Organizzazioni predette e semprechè non ostino effettive esigenze tecnico produttive aziendali, anche in relazione alle dimensioni delle varie aziende.
Tali
permessi saranno retribuiti, fino ad un massimo di otto ore mensili, cumulabili
semestralmente.
Le
qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate
per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali degli
industriali, che provvederanno a comunicarle all'Azienda cui il lavoratore
appartiene.
L'onere
dei permessi retribuiti concessi dalle aziende dovrà comunque essere contenuto
nei seguenti limiti massimi:
-
8 ore mensili per le aziende fino a 15 dipendenti, complessivamente per tutte
le Organizzazioni sindacali stipulanti dei lavoratori;
-
8 ore mensili per le aziende fino a 75 dipendenti, per ciascuna Organizzazione
sindacale stipulante dei lavoratori;
-
16 ore mensili per le aziende fino a 150 dipendenti, per ciascuna
Organizzazione sindacale stipulante dei lavoratori;
-
24 ore mensili per aziende con oltre 150 dipendenti, per ciascuna
Organizzazione sindacale stipulante dei lavoratori.
Anche
tali limiti massimi si intendono cumulabili semestralmente.
I comunicati e
le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970
n. 300 nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei
lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a
disposizione delle aziende.
Copia
degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale.
Il
contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del prestigio
dell’imprenditore o delle categorie imprenditoriali.
Art.
48. – Aspettative per cariche pubbliche o
sindacali
Al
lavoratore che dimostra di essere chiamato a funzioni pubbliche elettive che
richiedono un'attività effettiva a carattere continuativo, è concessa
un'aspettativa per la durata della carica.
Al lavoratore che nel corso del rapporto venga chiamato a
ricoprire cariche sindacali nazionali o provinciali che richiedono parimenti
una attività effettiva a carattere continuativo, è concessa una aspettativa per
la durata della carica.
Le
cariche summenzionate e le variazioni relative devono essere comunicate per
iscritto dalle Organizzazioni dei lavoratori, tramite le Associazioni degli
industriali, all'azienda cui il lavoratore appartiene.
L'aspettativa
per le cariche sindacali sarà accordata su richiesta scritta
dell'Organizzazione sindacale interessata.
E’
fatto obbligo ai lavoratori, cui è accordata l'aspettativa, di ripresentarsi in
servizio entro sette giorni dalla data di cessazione della carica che ha
determinato l’aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si
considererà risolto per dimissioni del lavoratore.
Durante
l’aspettativa non compete retribuzione alcuna e pertanto si fa riferimento alle
norme di leggi vigenti.
Art.
49. - Versamento di contributi sindacali
L'azienda
provvederà alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne
facciano richiesta mediante una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore
e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal lavoratore stesso.
La delega
dovrà contenere l’indicazione precisa dell’ammontare in cifra o in percentuale
del contributo mensile che l’azienda stessa è autorizzata trattenere e l’Organizzazione
sindacale cui l’azienda dovrà versarlo.
L'azienda
trasmetterà l'importo della trattenuta all'Organizzazione di spettanza mediante
versamento ad un Istituto bancario sul conto corrente indicato dalla stessa
Organizzazione.
Fermo
restando quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 300 del 20 maggio 1970,
secondo cui gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere su un piano di
parità, la loro attività all'interno dell'Azienda, per quanto riguarda gli
Istituti di Patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie
dei presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato
potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947,
n. 804, mediante i propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere
portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di
riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni
provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.
I
rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende le modalità
per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio
della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro.
Qualora
per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato
dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda
per l'espletamento dei mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti
dei Patronato ne daranno tempestivamente comunicazione alla Direzione aziendale
la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di
allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino
motivi di carattere tecnico ed organizzativo.
I
rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a
disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti
alle proprie funzioni.
I
Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa
con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguenti alle attività
richiamate nel presente articolo.
Art.
51. – Decorrenza e durata
Il
presente contratto decorre dal 1° ottobre 1999 ed avrà vigore fino a tutto il
30 settembre 2003; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a
tutto il 30 settembre 2001.
Esso
si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetto
tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata A.R.
NORME OPERAI
L'assunzione
al lavoro è sempre fatta con un periodo di prova fissato nelle seguenti misure:
categoria
F - 10 giorni di effettiva prestazione lavorativa
categoria
E - 15 giorni di effettiva prestazione lavorativa
categoria
D - 20 giorni di effettiva prestazione lavorativa
categoria
C - 25 giorni di effettiva prestazione lavorativa.
Durante
il periodo di prova, la retribuzione non può essere inferiore al minimo
stabilito per la categoria per la quale l'operaio è stato assunto.
Durante il
periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza l'obbligo
di preavviso e di indennità.
L'operaio
che non viene confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli,
lascerà senz'altro l'azienda ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro
compiute.
Terminato
il periodo di prova, l'anzianità dell'operaio decorrerà dal primo giorno
dell’assunzione in prova, a tutti gli effetti del presente contratto.
Potranno
essere esentati dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato,
presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, nel biennio precedente.
Art. 53. – Addetti a mansioni discontinue o di semplice
attesa e custodia
L’orario
normale contrattuale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice
attesa e custodia per la cui individuazione si fa riferimento ai criteri
fissati dal R.D. 15 marzo 1923, n. 692 ed alle vigenti disposizioni degli
accordi interconfederali disciplinanti la materia, non può superare le 50 ore
settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere.
E’
considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 50 ore e sino alle
60 ore settimanali e straordinario quello effettuato oltre le 10 ore
giornaliere.
Per
i discontinui assunti per un orario settimanale di 50 ore, la retribuzione
mensile sarà rapportata a 217,5/174 della paga tabellare e dell'indennità di
contingenza previste per le corrispondenti categorie degli operai di
produzione.
Per
i discontinui assunti invece per orari inferiori alle 50 ore il valore 217,5
verrà ridotto in misura proporzionale.
A
decorrere dal 1° gennaio 1984, agli autisti, appartenenti al settore degli
inerti, che, svolgendo mansioni discontinue, siano adibiti al trasporto per la
consegna di tutti i prodotti, sarà corrisposta, in aggiunta alle relative quote
orarie di cui sopra, per le ore comprese tra le quaranta e le cinquanta ore
settimanali, una maggiorazione del 4%, calcolata sulla paga globale di fatto.
Tale
maggioranza assorbirà, sino a concorrenza, l'indennità cavatori eventualmente
corrisposta.
CHIARIMENTO A
VERBALE
Le
parti si danno atto che gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di
semplice attesa e custodia sono considerati alla stregua degli operai addetti a
mansioni continue, ai fini della determinazione del limite dell'orario normale
settimanale di lavoro, qualora il cumulo delle mansioni da essi normalmente
espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Art. 54. - Modalità di corresponsione della
retribuzione agli operai
La
retribuzione normale agli operai sarà corrisposta in misura mensile, fermo
restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base alle ore
effettivamente lavorate.
Al
riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
a) agli operai
che nel corso dei mese avranno prestato la loro opera per l'intero orario
contrattuale di lavoro o che si saranno assentati per ferie, per festività, per
congedo matrimoniale e per altre cause che comunque comportino il diritto alla
retribuzione, verrà corrisposta l'intera retribuzione mensile.
In
tal modo si intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario, le ferie, il
congedo matrimoniale, gli altri permessi e assenze retribuibili e le festività
di cui all'art. 16 parte comune, escluse quelle cadenti di domenica, oppure,
per i lavoratori che nei casi previsti dalla legge prestano la loro opera di
domenica, quelle coincidenti con il giorno di riposo compensativo della
domenica stessa.
b) agli operai,
invece, che nel corso dei mese avranno prestato la loro opera per un periodo
inferiore all'intero orario contrattuale per cause che non comportino il
diritto alla retribuzione, verrà detratta una quota di retribuzione per ogni
ora non lavorata.
Per
la determinazione di detta quota di retribuzione si moltiplicherà la
retribuzione oraria di cui all'art. 10 "parte prima - norme comuni"
per il coefficiente
174
_____________________________________________
orario
contrattuale del mese del singolo operaio
Laddove
sono in atto, per accordi provinciali o locali o aziendali, orari di lavoro
inferiori alle 40 ore settimanali, il valore 174 sarà sostituito da quello
risultante dalla formula di cui al 2' comma dell'art. 10 "parte prima -
norme comuni".
Art. 55. - Passaggio di mansioni
All'operaio
che viene adibito temporaneamente a mansioni per le quali è stabilito un
salario superiore a quello che egli normalmente percepisce, sarà corrisposto il
salario proprio delle nuove mansioni per il tempo in cui vi resta adibito. Qualora però tale periodo si prolunghi oltre
il mese e mezzo consecutivo, si intenderà che l'operaio avrà acquisito le nuove
mansioni ed il relativo salario.
L'esplicazione
di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro operaio assente con
diritto alla conservazione del posto (per permesso o congedo, malattia,
gravidanza, puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva, o richiamo
di durata non superiore a sei mesi) non dà luogo al passaggio di categoria, per
il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto per l'assente.
Art. 56. - Interruzione e sospensione di lavoro
In
caso di brevi interruzioni di lavoro dovute a cause di forza maggiore (mancanza
di energia elettrica, frane, venuta d'acqua o simili), nel conteggio della paga
non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro
complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.
In
caso di interruzioni di lavoro che superino nel loro complesso i 60 minuti
nella giornata, all'operaio che venga trattenuto verrà corrisposta la paga per
tutte le ore di presenza, sia esso restato inoperoso, o sia stato adibito a
lavori vari.
A
decorrere dal 1° gennaio 1984, nel caso di sospensioni o riduzioni di orario
determinate da eventi meteorologici, le Aziende erogheranno acconti, non aventi
natura retributiva, di importo corrispondente alle integrazioni salariali
dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per
il singolo operaio - sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia
per effetto del cumulo di periodi non continuativi - l'acconto in parola non
deve comportare una esposizione per l'impresa per un importo complessivo
superiore a 174 ore di integrazione, non ancora autorizzate dall'INPS.
Qualora
la Cassa integrazione guadagni non possa operare per mancato o ritardato
inoltro o inesatta compilazione della domanda, il datore di lavoro è tenuto a
sostituirsi alla Cassa nella corresponsione della integrazione salariale.
In
caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione
Provinciale o Centrale dell'INPS, l'Azienda procederà al conguaglio delle
somme, erogate a titolo di acconto, sui trattamenti retributivi a qualsiasi
titolo spettanti all'operaio.
In
caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 14 giorni, salvo eventuale
accordo fra le Organizzazioni sindacali territoriali per il prolungamento di
tale termine, l'operaio può richiedere il licenziamento con diritto a tutte le
indennità compreso il preavviso.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Al
fine di rendere più rapida la procedura di intervento, le parti stipulanti si
adopereranno presso i competenti Organi allo scopo di rendere più solleciti sia
l'esame delle richieste di autorizzazione che i tempi di comunicazione alle
aziende delle decisioni di autorizzazione adottate dalle Commissioni
competenti.
E’
proibito all'operaio di prestare la propria opera presso altre aziende, salvo
nei casi di sospensione del lavoro, semprechè a fronte della disposta
sospensione l'Azienda non abbia fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.
E’
ammesso il recupero, a regime normale, di ore perdute per la sospensione di
lavoro, purché concordato tra l'azienda e la R.S.U. o tra le Organizzazioni
Sindacali competenti e purché sia contenuto nel limite di un'ora al giorno
oltre le 8 ore e si effettui entro i 15 giorni immediatamente successivi a
quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 59. - Riduzione di lavoro
In
caso di riduzione di lavoro la Direzione dell'azienda, ove lo ritenga
compatibile con le esigenze dell'azienda stessa, curerà di addivenire ad una
riduzione dell'orario di lavoro od all'effettuazione di turni tra le maestranze
prima di procedere a licenziamenti.
Resta ferma in ogni caso l'applicabilità delle norme vigenti sui
licenziamenti per riduzione di personale.
Allo
scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a
cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli
accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessati e
nell'osservanza delle seguenti norme.
Le
tariffe di cottimo devono essere fissate dall'Azienda in modo da consentire
alla generalità degli operai di normale capacità ed operosità lavoranti a
cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un
guadagno che sia di almeno il 15% superiore al minimo della paga tabellare
della categoria di appartenenza del lavoratore.
Le
tariffe di cottimo, con i relativi criteri adottati, debbono essere comunicate
per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i
componenti il gruppo interessato, prima dell'inizio delle lavorazioni a
cottimo. Copia di tale comunicazione
deve essere contestualmente consegnata anche alla R.S.U.
Alla
comunicazione di cui sopra, potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra
Direzione aziendale e R.S.U..
Le
tariffe di cottimo non divengono definitive se non dopo superato un periodo di
assestamento. Per periodo di
assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché le condizioni
di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzate.
Nel
caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo
previsto al 2° comma, per cause indipendenti dalla sua capacità e volontà, la
retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Eventuali
contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente
saranno esaminate dalla Direzione aziendale e dalla R.S.U..
Nel
caso di variazione delle tariffe di cottimo comportanti modifiche tecniche od
organizzativi nelle condizioni di esecuzione del lavoro, la Direzione osserverà
la procedura sopra richiamata. Anche in
questo caso, la variazione della tariffa diverrà definitiva, una volta superato
il periodo di assestamento sopra richiamato.
Il
prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo, quando,
in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un
determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è
fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Per
i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo
ultimato e al lavoratore devono essere concessi acconti di circa il 90% sul
presumibile guadagno.
Quando
l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia della medesima
lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo semprechè
rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
In
relazione all'art. 2127 del codice civile è vietato all'imprenditore di
affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di
lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In
caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei
confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli
obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.
Art. 61. - Indennità speciale cavatori
Agli
operai addetti alle cave, in considerazione del fatto che gli stessi nel ciclo
annuale sono soggetti a perdite di giornate lavorative in conseguenza di condizioni
meteorologiche, verrà corrisposta una speciale indennità pari al 3% della
retribuzione globale di fatto, in aggiunta al trattamento ad essi eventualmente
spettante a carico della Cassa integrazione guadagni.
In
considerazione delle finalità della indennità speciale, della stessa non sarà
tenuto conto nel computo della tredicesima mensilità.
Ai
fini dell'applicazione del presente articolo non è considerata attività di
escavazione la frammentazione anche se svolta nell'ambito della cava.
Art. 62. - Conservazione degli utensili
L'operaio
deve conservare in buono stato macchine, attrezzi, arnesi e tutto quanto viene
messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione, se non dopo
averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dei diretti superiori.
Per
provvedersi degli utensili e dei materiali occorrenti, ogni operaio deve farne
richiesta al suo superiore diretto.
In
caso di risoluzione del rapporto, l'operaio deve restituire al personale
incaricato tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
A
tutti gli operai assunti con apporto di attrezzi verrà corrisposta una
indennità compensativa da concordarsi fra le parti interessate.
Art. 63. - Visite di inventario e visite personali
Nessun
operaio può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per ordine
superiore venisse fatta agli oggetti affidatigli, o a visita personale
all'uscita dello stabilimento, da effettuarsi secondo le modalità previste
dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 64. - Permessi di entrata e di uscita
Durante
il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato
motivo, e non può lasciare lo stabilimento o cava se non debitamente
autorizzato.
Gli
operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento o cava.
Salvo
speciale permesso del proprio superiore, non è consentito all'operaio sia di
entrare, sia di trattenersi nello stabilimento o cava in ore fuori del suo
turno.
Il
permesso di uscita deve essere richiesto dall'operaio al proprio superiore
diretto nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
Le
assenze devono essere giustificate dall'operaio alla Direzione della cava o
dello stabilimento entro il mattino successivo al primo giorno di assenza,
salvo giustificati motivi di impedimento.
L'assenza
per malattia, anche se dovuta ad infortunio non sul lavoro, deve essere
comunicata dall'operaio all'azienda entro il normale orario di lavoro del
giorno in cui si verifica l'assenza, salvo i casi di giustificato impedimento. Inoltre, il lavoratore deve inviare
all'Azienda stessa, entro tre giorni dall'inizio e dalla prosecuzione
dell'assenza, il certificato medico attestante l'effettivo stato di infermità
comportante incapacità lavorativa, redatto dal medico delle competenti
strutture sanitarie su specifico modulo.
L'Azienda
ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.
Il
lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal
lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il
suddetto controllo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, o in quelle diverse fasce che potranno
essere stabilite da disposizioni legislative o amministrative locali o
nazionali.
Il
lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito
dal medico incaricato delle visite di controllo al domicilio noto al datore di
lavoro, indipendentemente dalle sanzioni previste da provvedimenti legislativi,
decade dal diritto a percepire i trattamenti economici a carico dell'azienda
previsti nei successivi commi limitatamente al periodo di malattia indicato
nell'ultima certificazione medica. li lavoratore non presente all'atto della
visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente
ingiustificato.
Quanto
sopra si applica anche nei confronti dei lavoratore che non si presenti alle
visite collegiali eventualmente previste da norme di legge o da regolamenti.
La
mancata osservanza delle fasce orarie come sopra richiamate, non darà luogo a
conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore nei casi di forza maggiore o di
comprovata e documentata necessità di assentarsi dal proprio domicilio per
visite, prestazioni od accertamenti inerenti la malattia.
Per
il periodo di assenza per malattia, semprechè non sia causata da eventi
gravemente colposi a lui imputabili, l'operaio non in prova avrà diritto alla
conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi.
In
caso di più eventi morbosi, il periodo massimo di conservazione del posto viene
fissato in complessivi 14 mesi e s'intende riferito ad un arco temporale pari a
30 mesi immediatamente precedenti l'evento.
Per
quanto concerne il trattamento di malattia valgono le norme di carattere
generale.
Le
aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia una integrazione di
quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di
altre norme fino a raggiungere un importo pari al 100% della retribuzione
globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse
normalmente lavorato, a partire dal 1° giorno e fino al 180°; dal 181° e fino
al 365° giorno di malattia il trattamento economico di cui sopra sarà pari al
50% della predetta retribuzione.
Il
trattamento economico di cui sopra non potrà, comunque, superare, in caso di
più eventi morbosi, 180 giorni di calendario con retribuzione globale e 180
giorni di calendario a metà retribuzione globale, in un arco di 18 mesi.
Ai
fini di cui sopra, la cumulabilità degli eventi morbosi è esclusa nel caso di
malattia intervenuta dopo un periodo di 5 mesi di effettivo lavoro, nel qual
caso il trattamento economico su indicato ricomincia ex novo.
L'integrazione
di che trattasi verrà riconosciuta soltanto in quanto il lavoratore ammalato
certifichi la propria assenza nei termini e nei modi previsti dalle
disposizioni di legge vigenti e subordinatamente al riconoscimento della
malattia da parte delle competenti strutture pubbliche.
Il
trattamento di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri analoghi
trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future
o da risarcimento danni derivanti da fatto di terzi.
Superato
il termine di conservazione del posto, ove l'Azienda risolva il rapporto di
lavoro corrisponderà all'operaio, oltre al trattamento di fine rapporto,
l'indennità sostitutiva del preavviso.
Uguale
trattamento, esclusa l'indennità sostitutiva del preavviso, competerà
all'operaio che risolva il rapporto di lavoro allorché la prosecuzione della
malattia, oltre i termini di conservazione del posto, non gli consenta di
riprendere servizio.
Ove
superato il periodo di conservazione del posto il rapporto non sia risolto, né
ad iniziativa dell'azienda né ad iniziativa dell'operaio, il rapporto di lavoro
stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti.
Nel
caso di preavviso di licenziamento o di dimissioni, il lavoratore usufruirà del
trattamento economico a carico dell'Azienda per i casi di malattia fino alla
scadenza del periodo di preavviso stesso.
Art. 67. - Infortuni sul lavoro e malattie
professionali
Si
richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,
previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal
presente articolo.
L'infortunio
sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve
essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto,
perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed
effettuate le denunce di legge.
Quando
l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava,
la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute
testimonianze.
Nel
caso di assenza per malattia professionale, l'operaio dovrà attenersi alle
disposizioni dell'art. 66.
All'operaio
sarà conservato il posto per un periodo pari a quello durante il quale
percepisce l'indennità di inabilità temporanea prevista dalla legge.
L'operaio
infortunato ha diritto, a termini di legge, all’intera retribuzione per la
giornata nella quale abbandona il lavoro.
Inoltre
agli operai assenti dal lavoro per infortunio o malattia professionale, le
aziende corrisponderanno un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in
forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento
della intera retribuzione globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe
percepito se avesse normalmente lavorato, per un periodo massimo di assenza dal
lavoro di 12 mesi, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del
periodo in parola.
Ove
richiesto saranno erogati proporzionali acconti.
Il
trattamento di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri analoghi
trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future
con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
L'integrazione
di cui trattasi verrà erogata soltanto in quanto l'infortunio sul lavoro o la
malattia professionale sarà stato riconosciuto dall'INAIL.
Qualora
per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni
precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla
nuova capacità lavorativa, compatibilmente con le necessità dell'azienda.
L'assenza
per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, nei limiti della
conservazione del posto, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti
(tredicesima mensilità, ferie, etc.).
I ratei della tredicesima mensilità corrisposti
dall'istituto assicuratore saranno considerati utili al fini del raggiungimento
delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla tredicesima mensilità di cui
all'art. 71 non saranno effettuate detrazioni per i periodi di assenza dal
lavoro infortunio o malattia professionale.
Superando il termine di conservazione del posto, ove
l’azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all’operaio, oltre al
TFR l’indennità sostitutiva del preavviso; ove, invece, il rapporto non sia
risolto né ad iniziativa dell’azienda, né ad iniziativa dell’operaio, il
rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso.
Art. 68. - Anticipazioni indennità infortunio
L'azienda,
nel caso in cui il lavoratore si infortuni corrisponderà, sotto forma di
anticipo, il 100% di quanto al lavoratore stesso spetta dall'Istituto competente
a titolo di indennità di infortunio.
Tale
disponibilità è comunque subordinata al verificarsi, inscindibilmente, di tutte
le seguenti condizioni:
-
rilascio da parte di tutti i lavoratori operai di deleghe individuali, redatte
per l'INAIL secondo le modalità che saranno indicate dall'istituto stesso, che
autorizzino il citato Ente a corrispondere direttamente all'azienda le somme
spettanti ai suddetti lavoratori a titolo di indennità di infortunio;
-
esenzione dall'assoggettamento a contributi previdenziali di quanto anticipato
dall'azienda per conto dell'Istituto previdenziale;
-
impegno da parte dell'Istituto previdenziale a versare all'azienda l'ammontare
delle indennità a proprio carico per tutti i casi per i quali sia già
intervenuta la chiusura della pratica, con contestuale garanzia di rimborso
delle somme in parola entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura della pratica
stessa.
Resta
comunque inteso che, ove si verifichino le condizioni di cui sopra, l'inizio
delle suddette anticipazioni è subordinato al perfezionamento formale degli
accordi con l'Istituto previdenziale, nonché ai tempi tecnici occorrenti
all'azienda per il rifacimento dei programmi di elaborazione e all'Istituto
previdenziale per l'attuazione della nuova procedura.
Nel
caso si dia corso all’anticipazione, l’azienda si rivarrà nei confronti del
lavoratore delle quote anticipate per conto dell’Istituto sopra citato, qualora
le erogazioni da parte dell’Istituto stesso vengano a mancare per qualsiasi
motivo per inadempienza del lavoratore medesimo.
Resta
chiarito tra le parti che, ove le indennità erogate dall'Istituto assicuratore
INAIL risultassero superiori a quanto i lavoratori infortunati avrebbero
percepito nel periodo di assenza, ai lavoratori interessati saranno restituiti dalle
aziende gli importi come sopra eccedenti, una volta che l'Istituto stesso avrà
operato i relativi rimborsi.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le
parti si impegnano, anche nell’ambito della legge 833/1978, ad operare
congiuntamente nelle sedi competenti al fine di individuare soluzioni che
permettano alle aziende di conguagliare le somme anticipate dalle stesse ai
lavoratori in caso di infortunio, con quelle di competenza dell'Istituto
preposto all'assistenza infortunistica.
Il
datore di lavoro potrà concedere all’operaio, che ne faccia richiesta per
giustificati motivi, brevi permessi non retribuiti.
Detti
permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio, essere considerati in conto
ferie.
Il
lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie nella
misura di 4 settimane.
In
caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi goduti come ferie equivalgono ad
una settimana.
La
retribuzione del periodo feriale verrà conteggiata sulla base della
retribuzione globale di fatto, intendendosi per tale quella effettivamente
percepita.
Per
i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione di fatto si
intende riferita alla media di guadagno realizzata nell’ultimo trimestre.
In
caso di ferie collettive o di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore
che non ha maturato il diritto alle ferie spetterà il godimento delle ferie in
rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato
presso l’azienda.
In
caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'eventuale frazione di mese
superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Le
festività di cui ai punti b), c), e d) di cui all'art. 16 "parte prima -
norme comuni" non sono computabili come ferie; tuttavia tali festività
potranno essere retribuite a parte senza dar luogo al prolungamento del periodo
feriale.
Il
periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Il
periodo feriale avrà normalmente carattere continuativo e la retribuzione
relativa potrà essere effettuata in via anticipata.
Non
è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie, le
quali devono essere comunque fruite entro l'anno solare. Tuttavia, se, a causa di giustificato
impedimento, il lavoratore non potesse fruire in tutto o in parte del periodo
feriale, dovrà percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari
alla relativa retribuzione.
L'epoca
delle ferie sarà stabilita tenendo conto del desiderio dei lavoratori
compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.
Art. 71. - Tredicesima mensilità (ex gratifica
natalizia)
La
gratifica natalizia, che le aziende erano tenute a corrispondere a norma degli
accordi interconfederali, viene trasformata in 13ª mensilità ragguagliata alla
retribuzione mensile globale di fatto percepita dal lavoratore.
Per
i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine
o delle quattro ultime settimane.
Nel
caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno,
saranno corrisposti tanti dodicesimi di tredicesima mensilità per quanti sono i
mesi di servizio prestati presso l'azienda.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
I
trattamenti economici a carico degli Istituti previdenziali per i periodi di
sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio,
gravidanza e puerperio sono comprensivi anche dei ratei per mensilità
aggiuntive che, pertanto, rimangono a carico degli stessi.
Art. 72. - Provvedimenti disciplinari e risarcimento
dei danni
Le
infrazioni disciplinari dell'operaio saranno passibili di provvedimenti
disciplinari secondo la loro gravità e la loro recidività.
Nessun
provvedimento può essere comminato senza che sia stata previamente contestata
l'infrazione all'operaio, il quale può richiedere di essere ascoltato dalla
Direzione dell'azienda prima che il provvedimento disciplinare sia adottato.
Trascorsi
due anni dalla comminazione di provvedimenti disciplinari, questi non saranno
più considerabili agli effetti della recidiva.
I
provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
1) multa fino al massimo di tre ore di paga base;
2) sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni;
3) licenziamento ai sensi dell'art. 74.
L'importo
delle multe che non costituiscono risarcimento di danni, sarà devoluto all'INPS
secondo le norme vigenti.
Le
trattenute per il risarcimento di danni saranno fissate in relazione al danno
arrecato ed alle circostanze in cui si è verificato, e saranno contestate agli
operai prima che le trattenute stesse vengano effettuate.
Per
le procedure in materia dei provvedimenti di cui sopra si fa riferimento a
quanto espressamente previsto dall'art. 7 della legge 20.5.1970, n. 300.
Art. 73. - Multe e sospensioni
Incorre
nei provvedimenti di multa l'operaio:
1)
che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del superiore o
senza giustificato motivo;
2)
che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3)
che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo superiore diretto
degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel
funzionamento degli apparecchi stessi;
4)
che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi e
bevande alcooliche, senza il permesso dell'azienda;
5)
che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
6)
che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7)
che ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
8)
che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza
del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino
pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene.
In
caso di maggiore gravità o di recidiva, l’operaio incorre nel provvedimento
della sospensione.
Incorre
inoltre nel provvedimento della sospensione, il lavoratore che non venga
reperito dal medico incaricato delle visite di controllo al domicilio noto al
datore di lavoro durante le fasce orarie di cui all’art. 66.
Per
le procedure in materia di provvedimenti di cui al presente articolo, si fa
riferimento a quanto espressamente previsto dall’art. 7 della legge 20.5.1970,
n. 300.
Art. 74. – Licenziamento per mancanze
Incorre nel
licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita
dell’indennità di preavviso, ma non del TFR, l’operaio che commetta gravi
infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro o che provochi
all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose
in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In
via esemplificativa:
a)
assenza ingiustificata prolungata oltre 5 giorni consecutivi e le assenze
ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti
alle ferie;
b)
insubordinazione ai superiori;
c)
condanna ad una pena detentiva, comminata all’operaio con sentenza passata in
giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del
rapporto di lavoro;
d)
gravi guasti provocati da negligenza al materiale dell’azienda;
e)
rissa sul luogo di lavoro;
f)
recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell’articolo 73 quando sia
già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale
recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale;
g)
esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell'azienda;
h)
atti che pregiudichino la sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se
nella mancanza non si riscontri il dolo;
i)
inosservanza dei divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente
colposa perché suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai
macchinari;
1)
furto o danneggiamento volontario al materiale nell'ambito dell'azienda;
m)
trafugamento di documenti, di disegni, di utensili;
n)
abbandono dal posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle
persone od alla sicurezza degli impianti.
Fermo
restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, per le procedure
in materia di provvedimenti di cui al presente articolo si fa riferimento a
quanto espressamente previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
in materia di contestazione delle mancanze.
Art. 75. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
La
comunicazione di licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi
dell'art. 74, o la comunicazione di dimissioni dell'operaio non in prova,
possono essere date in qualunque giorno con l'obbligo di un preavviso di una
settimana.
E’
tuttavia in facoltà dell’azienda di esonerare l’operaio dalla prestazione del
lavoro, corrispondendogli un’indennità pari a 40/174 della retribuzione mensile
o per le ore mancanti al compimento del preavviso.
Il
periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Art. 76. - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento
di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297.
La
retribuzione annua da prendere in considerazione ai sensi del secondo comma
dell’art. 1 della suddetta legge è composta, con carattere di tassatività,
dalle somme erogate a specifico titolo di:
-
retribuzione minima tabellare;
-
indennità di contingenza, nelle misure indicate dalla legge n. 297;
-
aumenti periodici di anzianità;
-
eventuale superminimo individuale o collettivo;
-
ex premio di produzione e/o erogazioni analoghe riconducibili a tale istituto,
eventualmente corrisposte aziendalmente;
-
eventuale percentuale di maggiorazione per lavoro a turno non avente natura
occasionale;
-
indennità speciale cavatori o indennità di cui all'art. 53, commi V e VI;
-
indennità di cassa;
-
indennità per lavorazioni disagiate, non aventi natura occasionale;
- provvigioni, interessenze, cottimi;
-
indennità sostitutiva di mensa o di trasporto eventualmente corrisposta
aziendalmente;
-
tredicesima mensilità ed eventuali ulteriori mensilità o premi annui
corrisposti aziendalmente.
Gli
elementi di cui sopra saranno computati agli effetti della determinazione della
quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal 3° comma
dell'art. 2120 c.c.
La
quota annua ottenuta dividendo per 13,5 i surriportati elementi retributivi
corrisposti nell'anno al lavoratore, sarà computata dall'1.1.1987 sulla base di
30/30.
Per
i periodi antecedenti l'1.1.1987 e per il calcolo dell'indennità di anzianità
per i lavoratori in forza al 31.5.1982 si fa rinvio alla normativa
precedentemente in vigore come richiamata dall’art. 70 del C.c.n.l. 15.6.1983.
Art. 77. – Certificato di lavoro
Ferme
restando le disposizioni sul libretto di lavoro prescritto dalla legge, in caso
di risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda rilascerà, all'operaio che ne
faccia richiesta, un certificato dal quale risulti il periodo di tempo durante
il quale egli ha prestato la sua opera nell’azienda e le mansioni disimpegnate.
NORME
INTERMEDI
L'eventuale
periodo di prova non può essere superiore a due mesi.
Durante
il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi
della presente regolamentazione.
La risoluzione del rapporto può aver luogo ad iniziativa di
ciascuna delle parti in qualunque momento del periodo di prova senza preavviso
né indennità.
Qualora il licenziamento avvenga oltre il 45° giorno deve
essere corrisposta al lavoratore l'intera retribuzione afferente al periodo di
prova prestabilito; qualora il licenziamento avvenga prima del 45° giorno
devono essere corrisposte al lavoratore tante giornate di retribuzione per
quanti sono i giorni di effettivo lavoro.
Qualora
alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta dei
rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Per
il lavoratore che con analoghe mansioni abbia prestato servizio per almeno un
biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività, i periodi di
tempo di cui sopra vengono ridotti rispettivamente ad un mese e a 15 giorni.
Art. 79. - Passaggio temporaneo di mansioni
Il
lavoratore che viene destinato in via temporanea a compiere mansioni pertinenti
alla categoria superiore, ha diritto ad un compenso di importo non inferiore
alla differenza fra la sua retribuzione e quella minima della suddetta
categoria superiore.
Qualora
tale periodo si prolunghi oltre i tre mesi consecutivi, il lavoratore acquisirà
di diritto la nuova categoria e la relativa retribuzione.
La
sostituzione in mansioni di categoria superiore di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto (permesso, congedo, malattia, infortunio,
puerperio, gravidanza, ferie, servizio militare di leva, o richiamo di durata
non superiore a sei mesi), non dà luogo al passaggio di categoria, per il
periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto per l'assente.
Superato
tale periodo il lavoratore acquisirà il diritto al passaggio alla categoria
superiore.
Art. 80. - Sospensione o riduzione di lavoro
Per
il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di
lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo
1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro Sud, in base alle quali, in
caso di sospensione del lavoro o di riduzione della durata dell'orario di
lavoro disposta dall'azienda o dalle competenti autorità, la paga base mensile
e, in linea eccezionale e a questi particolari effetti, l'indennità di
contingenza e l'eventuale terzo elemento, non subiranno riduzioni. Nel caso di intervento della Cassa
integrazione, le aziende integreranno il trattamento praticato dalla Cassa
anzidetta fino a ricostruire l'intera retribuzione mensile (paga base,
contingenza ed eventuale terzo elemento).
Il lavoratore
ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza
della retribuzione, non inferiore a:
-
quattro settimane per anzianità sino a 15 anni compiuti;
-
quattro settimane + 1 giorno per anzianità di servizio da oltre 15 a 19 anni
compiuti;
-
quattro settimane + 4 giorni per anzianità di servizio oltre i 19 anni
compiuti.
L'anzianità
di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla
categoria intermedia, è considerata utile agli effetti del presente articolo,
per il 50% della sua entità, fermo restando che in ogni caso dovrà essere
garantito al lavoratore un periodo di ferie non inferiore a quello previsto per
i lavoratori di pari anzianità della categoria di provenienza.
In
caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi goduti come ferie equivalgono ad
una settimana.
La
retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale sarà costituita da:
minimo di paga, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità,
altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento,
indennità di contingenza.
Il
riposo annuale ha normalmente carattere continuativo: nel fissarne l'epoca sarà
tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del
servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
Le
festività previste nell'art. 16 "parte prima - norme comuni" che
cadono in quel periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre è
consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie
stesse o al pagamento di un indennizzo corrispondente alla retribuzione dovuta
per le giornate di ferie non godute da calcolare nella misura della
retribuzione in atto al momento della liquidazione.
La
risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle
ferie maturate. In caso di risoluzione
nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse
in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione
delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.
Qualora
il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie,
l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per
il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle
ferie stesse.
L'assenza per
malattia, anche se dovuta ad infortunio non sul lavoro, deve essere comunicata
dal lavoratore all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui
si verifica l'assenza, salvo i casi di giustificato impedimento. Inoltre, il lavoratore deve inviare
all'Azienda stessa, entro tre giorni dall'inizio e dalla prosecuzione
dell'assenza, il certificato medico attestante l'effettivo stato di infermità
comportante l'incapacità lavorativa, redatto dal medico delle competenti
strutture sanitarie su specifico modulo.
L'Azienda
ha facoltà di far controllare la malattia dei lavoratore ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.
Il
lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal
lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il
suddetto controllo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, o in quelle diverse fasce che
potranno essere stabilite da disposizioni legislative o amministrative locali o
nazionali.
Il
lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito
dal medico incaricato delle visite di controllo al domicilio noto al datore di
lavoro, indipendentemente dalle sanzioni previste da provvedimenti legislativi,
decade dal diritto a percepire i trattamenti economici a carico dell'azienda
previsti nei successivi commi limitatamente al periodo di malattia indicato
nell'ultima certificazione medica. Il
lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di
reperibilità è considerato assente ingiustificato.
Quanto
sopra si applica anche nei confronti del lavoratore che non si presenti alle
visite collegiali eventualmente previste da norme di legge o da regolamenti.
La
mancata osservanza delle fasce orarie come sopra richiamate, non darà luogo a conseguenze
pregiudizievoli per il lavoratore nei casi di forza maggiore o di comprovata e
documentata necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite,
prestazioni od accertamenti inerenti la malattia.
Per
il periodo di assenza per malattia, semprechè non sia causata da eventi
gravemente colposi a lui imputabili, il lavoratore non in prova avrà diritto
alla conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi.
In
caso di più eventi morbosi, il periodo massimo di conservazione del posto viene
fissato in complessivi 14 mesi e si intende riferito ad un arco temporale pari
a 30 mesi immediatamente precedenti l’evento.
Per
quanto concerne il trattamento di malattia valgono le norme di carattere
generale.
Inoltre
le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia una integrazione
di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di
altre norme fino a raggiungere i seguenti limiti:
-
100% della retribuzione per i primi 6 mesi di malattia;
- 50% della retribuzione per i successivi 6
mesi di malattia.
Si
precisa che per retribuzione si intende quella globale netta di fatto che il
lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato.
Ove
richiesto saranno erogati acconti.
Il
trattamento economico di cui sopra non potrà, comunque, superare, in caso di
più eventi morbosi, 180 giorni di calendario con retribuzione globale e 180
giorni di calendario a metà retribuzione globale, in un arco di 18 mesi.
Ai
fini di cui sopra, la cumulabilità degli eventi morbosi è esclusa nel caso di
malattia intervenuta dopo un periodo di 5 mesi di effettivo lavoro, nel quale
caso il trattamento economico suindicato ricomincia ex novo,
L'integrazione
di cui trattasi verrà riconosciuta soltanto in quanto il lavoratore ammalato
certifichi la propria assenza nei termini e nei modi previsti dalle
disposizioni di legge vigenti e subordinatamente al riconoscimento della
malattia da parte delle competenti strutture pubbliche.
Il
trattamento di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri analoghi
trattamenti aziendali o comunque, derivanti da norme generali in atto o future
o da risarcimento danni derivanti da fatto di terzi.
Superato
il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di
lavoro corrisponderà al lavoratore oltre al trattamento di fine rapporto,
l’indennità sostitutiva del preavviso.
Uguale
trattamento, esclusa l'indennità sostitutiva del preavviso, competerà al
lavoratore che risolva il rapporto di lavoro allorché la prosecuzione della
malattia, oltre i termini di conservazione del posto, non gli consenta di
riprendere servizio.
Ove
superato il periodo di conservazione del posto il rapporto non sia risolto, né
ad iniziativa dell’azienda né ad iniziativa del lavoratore il rapporto di
lavoro stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti.
Nel
caso di preavviso di licenziamento o di dimissioni il lavoratore usufruirà del
trattamento economico a carico dell’azienda per i casi di malattia fino alla
scadenza del periodo del preavviso stesso.
Art. 83. – Infortuni sul lavoro e malattie
professionali
Si
richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,
previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal
presente articolo.
L'infortunio
sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve
essere denunciato immediatamente dall'intermedio al proprio superiore diretto,
perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed
effettuate le denunce di legge.
Quando
l'infortunio accade all'intermedio comandato al lavoro fuori stabilimento o
cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le
dovute testimonianze.
Nel caso di
assenza per malattia professionale, l'intermedio dovrà attenersi alle
disposizioni dell'art. 82.
All'intermedio
sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale percepisce
l'indennità l’indennità di inabilità temporanea prevista dalla legge.
L'intermedio
infortunato ha diritto, a termini di legge, alla intera retribuzione per la
giornata nella quale abbandona il lavoro.
Inoltre agli
intermedi assenti dal lavoro per infortunio o malattia professionale, le
aziende corrisponderanno un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in
forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento
dell'intera retribuzione globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe
percepito se avesse normalmente lavorato, per un periodo massimo di assenza dal
lavoro di 12 mesi, operando a tale fine i relativi conguagli al termine del
periodo in parola.
Ove richiesto
saranno erogati proporzionali acconti.
Il
trattamento di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri analoghi
trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future
con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
L'integrazione
di cui trattasi verrà erogata soltanto in quanto l'infortunio sul lavoro o la
malattia professionale sia stato riconosciuto dall'INAIL.
L'assenza
per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, nei limiti della
conservazione del posto, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti (13ª
mensilità, ferie). Per il TFR si fa
riferimento alle norme di legge.
I
ratei della tredicesima mensilità corrisposti dall'Istituto assicuratore
saranno considerati utili ai fini dei raggiungimento delle misure del
trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla tredicesima mensilità di cui all'art. 87 non
saranno effettuate detrazioni per i periodi di assenza dal lavoro per infortunio
o malattia professionale.
Superato il termine
di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro
corrisponderà all'intermedio, oltre al TFR, l’indennità sostitutiva del
preavviso; ove invece, il rapporto non sia risolto né ad iniziativa
dell'azienda, né ad iniziativa dell'intermedio, il rapporto di lavoro stesso
rimarrà sospeso.
Art. 84. - Doveri del lavoratore
Il
lavoratore deve tener contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione
delle mansioni affidategli e in particolare:
1)
rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte
dall'azienda per il controllo delle presenze;
2)
dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli,
osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni
impartite dai superiori;
3)
conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre
profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue
funzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della
produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto
il contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio.
L'imprenditore,
a sua volta, non potrà, con speciale convenzione, restringere l'ulteriore
attività professionale del suo lavoratore dopo cessato il rapporto
contrattuale, al di là dei limiti segnati nel precedente comma e dall'art. 2125
del Codice Civile;
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a
lui affidati.
Art. 85. – Provvedimenti disciplinari
Nessun
provvedimento può essere comminato senza che sia stata previamente contestata
l'infrazione al lavoratore, il quale può chiedere di essere ascoltato dalla
Direzione dell'azienda prima che il provvedimento disciplinare sia adottato.
Le
mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità,
con:
a)
rimprovero verbale;
b)
rimprovero scritto;
c)
multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
d)
sospensione dal lavoro o dalla paga e dal lavoro, per un periodo non superiore
a 5 giorni;
e)
licenziamento senza preavviso.
La
sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le
quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno
accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore
punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione
nel disposto delle lettere a), b), e c).
Trascorsi
due anni dalla comminazione di provvedimenti disciplinari, questi non saranno
più considerabili agli effetti della recidiva.
Il
licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del
lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente
richiamate nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire
la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Il
licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali
sia incorso il lavoratore.
Per
le procedure in materia dei provvedimenti di cui sopra si fa riferimento a
quanto espressamente previsto dall'art. 7 della legge 20.5.1970 n. 300, fermo
restando quanto disposto dalla legge 15.7.1966 n. 604.
Art. 86. - Permessi e brevi congedi
Al
lavoratore che ne faccia domanda, la direzione potrà accordare permessi o brevi
congedi per giustificati motivi, senza obbligo di corrispondere la
retribuzione.
Tali
permessi e brevi congedi non sono computabili in conto dell’annuale periodo di
ferie, salvo accordi diretti fra la direzione e il lavoratore.
Art. 87. - Tredicesima mensilità
L'azienda
corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile
percepita dal lavoratore; la corresponsione di tale mensilità avverrà alla
vigilia di Natale. A tale effetto la
retribuzione mensile sarà costituita da: minimo di paga, eventuali aumenti di
merito, aumenti periodici di anzianità, altre eventuali eccedenze sul minimo
contrattuale, eventuale terzo elemento, indennità di contingenza.
Nel
caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il
lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima
mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'impresa.
La
frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come
mese intero. Il periodo di prova
seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui
sopra.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le
parti si danno atto che per quanto concerne una eventuale inclusione dei premi
di produzione nel calcolo della retribuzione base su cui deve essere
commisurata la tredicesima mensilità, valgono gli accordi intervenuti o che
potranno intervenire tra le aziende e i lavoratori interessati all'atto della
istituzione di tali premi.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
I
trattamenti economici a carico degli Istituti previdenziali per i periodi di
sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio,
gravidanza e puerperio sono comprensivi anche dei ratei per mensilità
aggiuntive che, pertanto, rimangono a carico degli stessi.
Art. 88. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna
delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla metà o dalla fine di
ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.
Il
lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento:
Anni di servizio |
Categoria B |
Categoria C e D |
fino
a 5 anni compiuti |
mesi
1 |
mezzo
mese |
oltre
i 5 anni compiuti |
|
|
e
fino a 10 anni |
mesi
1 e mezzo |
mesi
1 |
oltre
i 10 anni |
mesi
2 |
mesi
1 e mezzo |
L'anzianità
di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla
qualifica speciale è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per
il 50% della sua entità.
Il
lavoratore dimissionario è tenuto a dare un preavviso di dimissioni secondo
termini ridotti al 50% di quelli previsti per le varie anzianità nel caso di
licenziamento.
La
parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di
preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari alla retribuzione
corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo
spettantegli a norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute al
lavoratore.
Il
periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Durante
il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei
permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei
permessi stessi sono stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze
dell'azienda.
Art. 89. - Trattamento di fine rapporto
Il
trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982,
n. 297.
La
retribuzione annua da prendere in considerazione ai sensi del secondo comma
dell'art. 1 della suddetta legge è composta, con carattere di tassatività,
dalle somme erogate a specifico titolo di:
-
retribuzione minima tabellare;
- indennità di contingenza, nelle misure indicate dalla
legge n. 297;
- aumenti periodici di anzianità;
- eventuale superminimo individuale o collettivo;
-
ex premio di produzione e/o erogazioni analoghe riconducibili a tale istituto,
eventualmente corrisposte aziendalmente;
-
eventuale percentuale di maggiorazione per lavoro a turno non avente natura
occasionale;
- indennità speciale cavatori o indennità di cui all'art.
53, commi V e VI;
- indennità di cassa;
- indennità per lavorazioni disagiate, non aventi natura
occasionale;
- provvigioni, interessenze, cottimi;
-
indennità sostitutiva di mensa o di trasporto eventualmente corrisposta
aziendalmente;
-
tredicesima mensilità ed eventuali ulteriori mensilità o premi annui
corrisposti aziendalmente.
Gli
elementi di cui sopra saranno computati agli effetti della determinazione della
quota annua anche nei casi di assenze dal lavoro previsti dal 3° comma
dell'art. 2120 c.c.
La quota annua sarà computata sulla base dei 30/30.
CHIARIMENTO A
VERBALE
Ai
sensi dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297 l'indennità di anzianità
maturata dai lavoratori in forza al 31 maggio 1982, è determinata sulla base
delle disposizioni di cui all'art. 86 del C.c.n.l. 28 luglio 1979.
NORMA
TRANSITORIA
Per i lavoratori che erano in forza il 28 luglio 1979 il
trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di loro competenza in
applicazione delle norme del presente articolo e dalla somma già anticipata
nella misura prevista dalla norma transitoria di cui all'art. 86 del C.c.n.l.
sopra indicato.
NORME
IMPIEGATI
L'assunzione
può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi: tuttavia tale
periodo potrà essere prorogato fino a sei mesi per i quadri e gli impiegati di
categoria A Super ed A.
Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di
assunzione.
Durante
il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potrà aver luogo da
ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso.
Qualora
la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento
durante i primi due mesi di prova, la retribuzione sarà corrisposta per il solo
periodo di servizio prestato.
Se
il licenziamento avviene oltre il termine predetto, all'impiegato sarà
corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a
seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del
mese stesso.
Nei
casi di licenziamento o di dimissioni che avvengano dopo il primo mese del
periodo di prova, saranno corrisposti i ratei della 13ª mensilità, ovviamente
commisurati, nel caso di dimissioni, all'effettivo periodo di servizio
prestato.
Qualora
alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del
rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio.
L'impiegato
in prova avrà diritto in ogni caso al trattamento economico minimo contrattuale
della categoria alla quale viene assegnato.
Durante
il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti
dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto, e
comunque ad eccezione dei diritti e obblighi relativi alle norme sulla
previdenza, le quali però, dopo il superamento del periodo stesso, devono
essere applicate a decorrere dal giorno di assunzione.
Art. 91. - Contratto a termine
L'assunzione
può essere fatta con prefissione di termine, secondo le norme di legge
vigenti. In tal caso saranno
applicabili le norme previste nel presente contratto, fino alla scadenza del
termine, ad eccezione di quelle relative al preavviso, salvo quanto previsto
all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 18 aprile 1962, n.230.
Art. 92. - Mutamento di mansioni
L'impiegato,
in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a
mansioni diverse da quelle normalmente svolte, purché ciò non comporti alcun
peggioramento economico, né un mutamento sostanziale della sua posizione.
All'impiegato
che sia chiamato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore dovrà
essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la
retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore.
Trascorso
un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni di categoria superiore
avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato a tutti gli effetti nella
predetta categoria, salvo che si tratti della sostituzione di altro impiegato
assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, ferie,
richiamo alle armi, servizio militare di leva, ecc.). In tali casi il compenso
di cui al precedente comma spetterà dopo un mese e per tutta la durata della
sostituzione, purché questa non superi un anno: superato tale periodo
l'impiegato acquisirà il diritto al passaggio alla categoria superiore.
Per
il passaggio nella categoria "Quadri" il periodo di tre mesi di cui
al comma precedente viene elevato a sei, fermo restando quant'altro previsto
dal presente articolo.
Art. 93. - Benemerenze nazionali
Agli
impiegati che si trovano nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano
già goduto della concessione, verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso,
una maggiore anzianità convenzionale nella seguente misura:
1)
mutilati ed invalidi di guerra ………………………………….……..1 anno
2)
decorati al valore e dell'Ordine Militare d'Italia, promossi per merito di
guerra, feriti di guerra ……………………………………...……………6 mesi
3)
ex combattenti che abbiano prestato servizio almeno per sei mesi in zona di
operazione, o ad essi parificati a norma di legge …………………………….6 mesi
Le
predette anzianità sono cumulabili.
La
richiesta per ottenere la suddetta maggiorazione di anzianità deve essere
corredata dallo stato di servizio rilasciato dall'Autorità militare, nonché
integrata dalla prova del mancato godimento precedente.
Agli impiegati che hanno normalmente maneggio di denaro con
responsabilità, verrà corrisposta un'indennità del 10 per cento da calcolarsi
sul minimo di stipendio della categoria alla quale sono assegnati aumentato
della indennità di contingenza.
L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un
periodo di riposo con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
-
quattro settimane per anzianità di servizio fino ai 5 anni compiuti;
-
quattro settimane + 1 giorno per anzianità di servizio da oltre i 5 anni e fino
ai 15 anni compiuti;
-
quattro settimane + 4 giorni per anzianità di servizio da oltre i 15 anni e
fino ai 18 anni compiuti;
-
cinque settimane per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti.
In
caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi goduti come ferie equivalgono ad
una settimana.
Per
i passaggi dalla qualifica operaia ed intermedia a quella impiegatizia, si
applicheranno le disposizioni seguenti:
a)
per il passaggio da intermedio ad impiegato l'anzianità maturata nella
qualifica di provenienza sarà considerata utile agli effetti di quanto
stabilito nel presente articolo;
b)
per il passaggio da operaio ad impiegato l'anzianità di servizio afferente al
periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria impiegatizia, è
considerata utile, agli effetti dei presente articolo, per il 50% della sua
entità, fermo restando che in ogni caso dovrà essere garantito al lavoratore un
periodo di ferie non inferiore a quello previsto per i lavoratori di pari
anzianità della categoria di provenienza.
La
retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale sarà costituita da:
minimo di stipendio, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di
anzianità, altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo
elemento, indennità di contingenza.
Il
riposo annuale ha normalmente carattere continuativo: nel fissarne l'epoca sarà
tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del
servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
Le
festività previste nell'art. 16 "parte prima - norme comuni" che
cadono in quel periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre è
consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie
stesse o al pagamento di un indennizzo corrispondente alla retribuzione dovuta
per le giornate non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in
atto al momento della liquidazione.
La
risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle
ferie maturate. In caso di risoluzione
nel corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in
proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione
delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
Qualora
l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda
sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute sia per il rientro
in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie
stesse.
Art. 96. - Tredicesima mensilità
L'azienda
corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile
percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilità avverrà alla
vigilia di Natale. A tale effetto la
retribuzione mensile sarà costituita da: minimo di stipendio, eventuali aumenti
di merito, aumenti periodici di anzianità, altre eventuali eccedenze sul minimo
contrattuale, eventuale terzo elemento, indennità di contingenza.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il
corso dell’anno, l'impiegato avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare
della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato
presso l'azienda. La frazione di mese
superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero. Il
periodo di prova seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo dei
dodicesimi di cui sopra.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
I trattamenti
economici a carico degli Istituti previdenziali per i periodi di sospensione della
prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio
sono comprensivi anche dei ratei per mensilità aggiuntive che, pertanto,
rimangono a carico degli stessi.
L’assenza per malattia, anche se dovuta ad infortunio non
sul lavoro, deve essere comunicata dal lavoratore all’azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si
verifica l’assenza, salvo i casi di giustificato impedimento. Inoltre, il
lavoratore deve inviare all’Azienda stessa, entro tre giorni dall’inizio e
dalla prosecuzione dell’assenza, il certificato medico attestante l’effettivo
stato di infermità comportante incapacità lavorativa, redatto dal medico delle
competenti strutture sanitarie su specifico modulo.
L’azienda
ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l’assenza.
Il lavoratore
assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a
trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto
controllo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, o in quelle diverse fasce che potranno
essere stabilite da disposizioni legislative o amministrative locali o
nazionali.
Il
lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito
dal medico incaricato delle visite
di controllo al domicilio noto al datore di lavoro, indipendentemente dalle
sanzioni previste da provvedimenti legislativi, decade dal diritto a percepire
i trattamenti economici previsti nei successivi commi limitatamente al periodo
di malattia indicato nell'ultima certificazione medica. Il lavoratore non
presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è
considerato assente ingiustificato.
Quanto
sopra si applica anche nei confronti del lavoratore che non si presenti alle
visite collegiali eventualmente previste da norma di legge o da regolamenti,
La
mancata osservanza delle fasce orarie come sopra richiamate, non darà luogo a
conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore nei casi di forza maggiore o di comprovata e documentata necessità di
assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni od accertamenti
inerenti la malattia.
Per il periodo
di assenza per malattia, semprechè non sia causata da eventi gravemente colposi
a lui imputabili, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione
dei posto per un periodo pari a 12 mesi.
In
caso di più eventi morbosi, il periodo massimo di conservazione del posto viene
fissato in complessivi 14 mesi e si intende riferito ad un arco temporale pari
a 30 mesi immediatamente precedenti l'evento.
Il
lavoratore avrà inoltre diritto al seguente trattamento economico:
-
100% della retribuzione per i primi 6 mesi di malattia;
-
50% della retribuzione per i successivi 6 mesi di malattia.
Si
precisa che per retribuzione si intende quella globale netta di fatto.
Il
trattamento economico di cui sopra non potrà, comunque, superare, in caso di
più eventi morbosi, 180 giorni di calendario con retribuzione globale e 180
giorni di calendario a metà retribuzione globale in un arco di 18 mesi.
Ai
fini di cui sopra, la cumulabilità degli eventi morbosi è esclusa nel caso di
malattia intervenuta dopo un periodo di 5 mesi di effettivo lavoro, nel qual
caso il trattamento economico su indicato ricomincia ex novo.
Il
trattamento economico di cui trattasi verrà riconosciuto soltanto in quanto il
lavoratore ammalato certifichi la propria assenza nei termini e nei modi
previsti dalle disposizioni di leggi vigenti e subordinatamente al
riconoscimento della malattia da parte delle competenti strutture pubbliche.
Il
trattamento di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri analoghi
trattamenti aziendali o comunque, derivanti da norme generali in atto o future
o da risarcimento danni derivanti da fatto di terzi.
Superato
il termine di conservazione del posto, ove l'Azienda risolva il rapporto di
lavoro corrisponderà al lavoratore oltre al trattamento di fine rapporto,
l'indennità sostitutiva del preavviso.
Uguale
trattamento, esclusa l'indennità sostitutiva del preavviso, competerà al
lavoratore che risolva il rapporto di lavoro allorché la prosecuzione della
malattia, oltre i termini di conservazione del posto, non gli consenta di
riprendere servizio.
Ove
superato il periodo di conservazione del posto il rapporto non sia risolto, né
ad iniziativa dell'azienda né ad iniziativa del lavoratore, il rapporto di
lavoro stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti.
Nel
caso di preavviso di licenziamento o di dimissioni, il lavoratore usufruirà del
trattamento economico a carico dell'Azienda per i casi di malattia fino alla
scadenza del periodo di preavviso stesso.
Art. 98. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si
richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,
previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal
presente articolo.
L'infortunio
sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve
essere denunciato immediatamente dall'impiegato al proprio superiore diretto,
perché possano essere prestate cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce
di legge.
Quando
l'infortunio accade fuori dell'abituale posto di lavoro la denuncia verrà stesa
al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel
caso di assenza per malattia professionale, l'impiegato dovrà attenersi alle
disposizioni dell'art. 97.
All'impiegato
soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali:
-
sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale percepisce
l'indennità di inabilità temporanea prevista dalla legge;
-
viene riconosciuto il diritto, a termini di legge, all'intera retribuzione per
la giornata nella quale abbandona il lavoro;
-
ai dipendenti assenti dal lavoro per infortunio o malattia professionale,
l'azienda corrisponderà un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in
forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento
dell'intera retribuzione globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe
percepito se avesse normalmente lavorato, per un periodo massimo di assenza dal
lavoro di 12 mesi, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del
periodo in parola; detto trattamento non è cumulabile con eventuali altri
analoghi trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto
o future con conseguente assorbimento fino a concorrenza;
-
saranno erogati, ove richiesto, proporzionali acconti;
-
verrà erogata l'integrazione di cui trattasi soltanto in quanto l'infortunio
sul lavoro o la malattia professionale sia stato riconosciuto dall'INAIL;
-
assente per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, nei limiti
della conservazione del posto, non sarà interrotta l'anzianità a tutti gli
effetti (tredicesima mensilità, ferie);
-
i ratei della tredicesima mensilità corrisposti dall'Istituto assicuratore
saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure dei trattamento
economico di cui al presente articolo.
Pertanto dalla tredicesima mensilità di cui all'art. 96 non saranno
effettuate detrazioni per i periodi di assenza dal lavoro per infortunio o
malattia professionale;
-
superato il temine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il
rapporto di lavoro, corrisponderà, oltre al TFR, l'indennità sostitutiva del
preavviso. Ove, invece, il rapporto non
sia risolto né ad iniziativa dell'azienda, né ad iniziativa dell'impiegato, il
rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità
ai soli effetti del preavviso.
Art. 99. - Doveri dell'impiegato
L'impiegato
deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle
mansioni affidategli e, in particolare:
1)
rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte
dall'azienda per il controllo delle presenze;
2)
dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli,
osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni
impartite dai superiori;
3)
conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre
profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue
funzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della
produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto
il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio.
L’azienda a
sua volta, non potrà, con speciali convenzioni, restringere l'ulteriore
attività professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto
contrattuale, al di là dei limiti segnati nel precedente comma e dall'art. 2125
del Codice Civile;
4)
avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati,
Art. 100. - Provvedimenti disciplinari
Le
mancanze dell'impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità,
con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro per
un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
Nessun provvedimento disciplinare può essere comminato senza
che sia previamente contestata l’infrazione all’impiegato, il quale può
richiedere di essere ascoltato dalla Direzione dell’azienda prima che il
provvedimento disciplinare sia adottato.
La
sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze le
quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno
accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore
punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare sanzione adeguata
nel disposto delle lettere a), b) e c).
Trascorsi
due anni dalla comminazione di provvedimenti disciplinari, questi non saranno
più considerabili agli effetti della recidiva.
Il
licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti
dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non
particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali sono così gravi da
non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il
licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali
sia incorso l’impiegato.
Per
le procedure in materia dei provvedimenti di cui sopra si fa riferimento a
quanto espressamente previsto dall’art. 7 della legge 20-5-1970, n. 300, fermo
restando quanto disposto dalla legge 15-7-1966 n. 604.
Art. 101. - Assenze, permessi di breve congedo e
aspettativa per motivi privati
Le
assenze devono essere immediatamente giustificate all'azienda.
All'impiegato
che ne faccia richiesta, l'azienda può accordare permessi di breve congedo per
giustificati motivi con facoltà di retribuzione. Tali brevi congedi non sono
computabili in conto delle ferie.
Potrà altresì per giustificati motivi essere concessa
dall'azienda all'impiegato che ne faccia domanda un’aspettativa non superiore
ad un anno, senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
L’impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del
periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato
dimissionario.
Qualora
l'azienda accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne
hanno giustificata la concessione, può invitare l’impiegato a riprendere
servizio nel termine di quindici giorni. L’impiegato
che non ottempera all’invito è considerato dimissionario.
Art. 102. – Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il
contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna
delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento,
sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianità e delle categorie:
Anzianità di servizio |
categoria As, A |
categoria B |
categoria C, D, E |
fino a 5
anni |
2 mesi |
1 mese ½ |
1 mese |
a oltre 5 a
10 anni |
3 mesi |
2 mesi |
1 mese ½ |
oltre i 10
anni |
4 mesi |
3 mesi |
2 mesi |
In
caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà.
I
termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La
parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di
preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della
retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L'azienda ha
diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto all'impiegato un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi
eventualmente non dato.
E’
in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di
troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso dei preavviso, senza che da
ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non
compiuto.
Durante
il compimento del periodo di preavviso, l'azienda concederà all'impiegato dei
permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata
dei permessi stessi saranno stabilite in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto
il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
Per
i passaggi dalla qualifica operaia ed intermedia alla qualifica impiegatizia,
l'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di
assegnazione alla qualifica impiegatizia è considerata utile, agli effetti del
presente articolo, per il 50% della sua entità.
Art. 103. - Trattamento di fine rapporto
Il
trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982,
n. 297.
La
retribuzione annua da prendere in considerazione ai sensi del secondo comma
dell'art. 1 della suddetta legge è composta con carattere di tassatività, dalle
somme erogate a specifico titolo di:
-
retribuzione minima tabellare;
-
indennità di contingenza, nelle misure indicate dalla legge n. 297;
-
aumenti periodici di anzianità;
-
eventuale superminimo individuale o collettivo;
-
ex premio di produzione e/o erogazioni analoghe riconducibili a tale istituto,
eventualmente corrisposte aziendalmente;
-
eventuale percentuale di maggiorazione per lavoro a turno non avente natura
occasionale;
- indennità speciale cavatori o indennità di cui all'art.
47, commi V e VI;
- indennità di cassa;
- indennità per lavorazioni disagiate, non aventi natura
occasionale;
-
provvigioni, interessenze, cottimi;
-
indennità sostitutiva di mensa o di trasporto eventualmente corrisposta
aziendalmente;
-
tredicesima mensilità ed eventuali ulteriori mensilità o premi annui
corrisposti aziendalmente.
Gli
elementi di cui sopra saranno computati agli effetti della determinazione della
quota annua anche nei casi di assenze dal lavoro previsti dal 3° comma
dell'art. 2120 c.c.
La
quota annua, ottenuta dividendo per 13,5 i surriportati elementi retributivi
corrisposti nell'anno al lavoratore, sarà computata sulla base di 30/30.
CHIARIMENTO A
VERBALE
Ai
sensi dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, l'indennità di anzianità
maturata dai lavoratori in forza al 31 maggio 1982, è determinata sulla base
delle disposizioni di cui all'articolo n. 101 del C.c.n.l. 28 luglio 1979.
NORMA
TRANSITORIA
Per
i lavoratori che erano in forza il 28 luglio 1979 il trattamento di fine
rapporto è costituito da quanto di loro competenza in applicazione delle norme
del presente articolo e dalla somma già anticipata nella misura prevista dalla
norma transitoria di cui all'art. 101 del C.c.n.l. sopra indicato.
Art. 104. - Certificato di
lavoro
Ferme
restando le annotazioni prescritte dalla legge sul libretto di lavoro, in caso
di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo
di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del
rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per
diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo
durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attività nell'azienda, della
categoria di assegnazione e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
Nel
certificato di lavoro sarà specificato se l'impiegato abbia goduto delle
maggiorazioni convenzionali di anzianità previste dall'art. 93 e, nel cui non
ne abbia goduto, ne verrà indicato il motivo.
REGOLAMENTAZIONE
APPRENDISTI
L’apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che può essere adottato per i lavoratori in età iniziale compresa tra i 16 ed i 24 anni, ovvero 26 anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono un’età minima inferiore ai 16 anni.
Nel caso di apprendisti portatori di handicap, i limiti massimi di età iniziale sono elevati rispettivamente a 26 anni, ovvero a 28 anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del citato Regolamento CEE.
Sono fatte salve le limitazioni di età previste per i fanciulli e gli adolescenti dal D.P.R. 20 gennaio 1976 n. 432 per le lavorazioni faticose ed insalubri ivi contemplate.
Il contratto di apprendistato può riguardare operai, intermedi, impiegati ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E), D), C) e superiori, ad eccezione delle funzioni direttive, e per tutte le relative mansioni.
Il periodo di prova sarà pari a 4 settimane, riducibili a 2 settimane per gli apprendisti in possesso di certificati di licenza di scuole di avviamento professionale, o di titolo di studio superiore.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e di indennità, con il solo pagamento all’apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Il periodo di prova sarà computato agli effetti sia del periodo di apprendistato, sia dell’anzianità presso l’azienda.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e le ore e le modalità della formazione effettuata.
La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all’apprendista sarà rilasciato dall’azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti, le attività per le quali sono stati effettuati e le ore e le modalità della formazione ricevuta.
Per quanto riguarda le prove di idoneità all’esercizio delle mansioni, si fa riferimento alle norme di legge. La qualifica conseguita dovrà essere annotata sul libretto di lavoro.
La durata dell’apprendistato è pari a 24 mesi per il conseguimento di qualificazioni inquadrate nel livello E), di 36 mesi per il conseguimento di qualificazioni inquadrate ai livelli D) e C), e 48 mesi per il conseguimento di qualificazioni inquadrate a livelli superiori.
La retribuzione dell’apprendista è stabilita in misura percentuale su paga base, contingenza ed e.d.r. ex protocollo 31/7/92 secondo quanto previsto dall’allegata tabella.
La retribuzione dell’apprendista non potrà comunque superare la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. Anche la retribuzione del lavoratore il cui rapporto di lavoro sia stato convertito da apprendistato a tempo indeterminato – continuando a godere per un periodo successivo alla data di conversione di un diverso e più favorevole regime contributivo – non potrà superare, per tutto il periodo agevolato, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
Per quanto riguarda il trattamento economico in caso di malattia ed infortunio degli apprendisti, resta confermato che le aziende dovranno sopportare oneri corrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto agli artt. 66, 67 della “parte seconda – norme operai”.
A norma dell’art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti di età non superiore ai 16 anni matureranno per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario. Gli apprendisti di età superiore a 16 anni compiuti matureranno un periodo feriale retribuito pari a quattro settimane..
All’apprendista che all’epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo dei suddetti periodi feriali. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto, all’apprendista spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per quanto non previsto espressamente volgono le norme del presente contratto in quanto applicabili.
Formazione
Al fine di completare l’addestramento dell’apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione così come previsto dall’art. 16, co. 2 della Legge 196/1997. Di tale monte ore, 42 dovranno essere dedicate alle materie indicate all’art. 2, co 1, lett. a) del Decreto del Ministero del Lavoro dell’8 aprile 1998. le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all’art. 2, co. 1, lett. b) del decreto citato.
I programmi formativi, di cui agli artt. 1, co. 1 e 6, co. 1, del citato D.M. 8 aprile 1998 possono prevedere una distribuzione delle ore di formazione più concentrata in alcuni periodi del rapporto di apprendistato e più diluita in altri periodi.
Per completare l’addestramento dell’apprendista in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato art. 16, co. 2 L. 196/1997 è ridotta a 60 ore medie annue retribuite, delle quali 20 saranno dedicate alle materie di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all’art. 2, co. 1, lett. b) del medesimo Decreto Ministeriale.
Ai fini previsti dall’art. 1 del Decreto Ministeriale 8 aprile 1998 l’Osservatorio, nell’ambito dei compiti ad esso demandati:
- elabora schemi nei quali sono sviluppate le linee formative, i contenuti delle relative attività e le competenze professionali da conseguire per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali;
- individua i centri di formazione professionale presso i quali si svolgono le attività di formazione di cui all’art. 16 co. 2 della L. 196/1997;
- valuta i contenuti formativi dei progetti realizzati nei territori in cui è particolarmente significativa la presenza di aziende del settore.
L’imprenditore deve permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e l’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all’impiego. Copia dell’attestato è consegnata al lavoratore.
In caso di interruzione del rapporto di apprendistato prima che sia scaduto il periodo inizialmente previsto, il datore di lavoro rilascia all’apprendista l’attestazione dell’attività formativa fino a quel momento effettivamente svolta. Il datore di lavoro conserva copia di tale attestazione per i 5 anni successivi allo scioglimento del rapporto.
All’apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche in mansioni non analoghe, sarà conferita esclusivamente la formazione tecnico professionale eventualmente non effettuata, rimanendo esonerato dall’attività formativa con contenuti di natura generale qualora questa sia stata attestata dal datore di lavoro ai sensi del precedente comma.
La funzione di tutore della formazione, nelle imprese con meno di 15 dipendenti, può essere ricoperta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 4, co. 2 D.M. 8 aprile 1998.
In ogni caso il nominativo del tutore deve essere comunicato alle strutture territoriali pubbliche competenti, nonché al lavoratore – unitamente al programma formativo – per iscritto nella lettera di assunzione.
Tabella
PER IL CONSEGUIMENTO DI QUALIFICAZIONI INQUADRATE NEL LIVELLO E:
- Le percentuali sono riferite alla paga base della categoria E.
- La contingenza è quella della categoria E calcolata con le stesse percentuali della paga base.
Sull’E.D.R. ex protocollo 31/7/92, pari aL.20.000, vanno applicate le stesse percentuali
Semestri
1° …………………………………………………………………………. 60%
2° …………………………………………………………………………. 65%
3° …………………………………………………………………………. 75%
4° …………………………………………………………………………. 80%
PER IL CONSEGUIMENTO DI QUALIFICAZIONI INQUADRATE NEI LIVELLI D o C:
- Le percentuali sono riferite alla paga base della categoria di riferimento. (D o C).
- La contingenza è quella della categoria di riferimento. (D o C). calcolata con le stesse percentuali della paga base.
Sull’E.D.R. ex protocollo 31/7/92, pari aL.20.000, vanno applicate le stesse percentuali.
Semestri
1° …………………………………………………………………………. 60%
2° …………………………………………………………………………. 65%
3° …………………………………………………………………………. 75%
4° …………………………………………………………………………. 80%
5° …………………………………………………………………………. 85%
6° …………………………………………………………………………. 90%
PER IL CONSEGUIMENTO DI QUALIFICAZIONI INQUADRATE NEI LIVELLI SUPERIORI
- Le percentuali sono riferite alla paga base della categoria di riferimento.
- La contingenza è quella della categoria riferimento, calcolata con le stesse percentuali della paga base.
Sull’E.D.R. ex protocollo 31/7/92, pari a L.20.000, vanno applicate le stesse percentuali.
Semestri
1° …………………………………………………………………………. 60%
2° …………………………………………………………………………. 65%
3° …………………………………………………………………………. 75%
4° …………………………………………………………………………. 80%
5° …………………………………………………………………………. 85%
6° ……………………………….……………………………………...…. 90%
7° ………………………………………………………..…………….….. 95%
8° ……………………………………………………………………...….. 95%
Allegato n. 1
REGOLAMENTO DELL’OSSERVATORIO PARITETICO DI SETTORE
In ottemperanza a quanto
previsto dalla Disciplina Generale – Relazioni Industriali – di cui al C.c.n.l.
19/12/1990 per l’industria dei materiali lapidei, Feneal UIL, Filca CISL,
Fillea CGIL da una parte e Assomarmi, Assindustria Carrara ed Assindustria
Lucca dall’altra hanno – nella riunione del 10/12/1991 presso l’Assindustria di
Bari - formulato e stabilito dal seguente regolamento per l’attività
dell’Osservatorio Paritetico di settore.
1)
L’Osservatorio è formato da sei rappresentanti designati rispettivamente da
Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL e da Assomarmi, Associazione Industriali
Massa Carrara e Lucca.
Per
ciascun titolare potrà essere designato dalle Organizzazioni di appartenenza
anche un supplente, che potrà sostituirlo nei casi di impedimento.
I
membri dell’Osservatorio restano in carica per la durata di vigenza del
C.c.n.l.
L’attività
dei membri dell’Osservatorio è a titolo gratuito.
2)
La sede dell’Osservatorio è presso l’Assomarmi, in Roma, Via Nomentana 251.
3)
L’Osservatorio paritetico di settore, previsto dalla Disciplina Generale
Relazioni Industriali del C.c.n.l. 19 dicembre 1990, ha l’obiettivo di fornire
alle parti firmatarie valutazioni ed indicazioni in particolare su:
-
l’andamento del mercato nazionale ed internazionale nonché, sulla base dei dati
complessivi sulle previsioni degli investimenti, la prospettiva produttiva del
settore con le eventuali articolazioni riguardanti i comparti di
specializzazione più significativi e gli effetti sull’occupazione di tali
prospettive;
-
le problematiche occupazionali eventualmente poste dall’introduzione di nuove
tecnologie di processo;
-
le tematiche della sicurezza e dell’ambiente anche con riferimento ai rapporti
con le Istituzioni;
-
le linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriali, nonché
gli interventi normativi finalizzati alla realizzazione di ricerche che
contribuiscano ad individuare soluzioni settoriali in particolare i temi di cui
al punto precedente;
-
l’andamento dell’occupazione giovanile all’interno del settore, in rapporto all’accordo
interconfederale sui contratti di formazione-lavoro nonché l’andamento
dell’occupazione femminile del settore con le relative possibili azioni
positive in linea con le disposizioni legislative che dovessero essere emanate
nonché con quanto stabilito dall’attuale legislazione in tema di parità
uomo-donna;
-
iniziative nel campo della formazione professionale con l’obiettivo di
realizzare azioni di sensibilizzazione nei confronti degli organi preposti alla
formazione professionale, ivi compresi quelli previsti dagli accordi
interconfederali in vista della elaborazione di programmi specifici e strumenti
finalizzati alla formazione settoriale;
-
l’andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in
materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, nonché le
problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una
valutazione della competitività internazionale del settore.
4)
A tal fine l’Osservatorio opera utilizzando dati conoscitivi che saranno
forniti dalle parti medesime o provenienti od elaborati da Enti esterni. In
particolare potranno essere utilizzati dati provenienti dall’ICE, dalle Camere
di Commercio, dalle Amministrazioni pubbliche regionali, provinciali e
comunali, dei Ministeri competenti, dalla UU.SS.LL., dalle Università, dalle
Associazioni di costruttori e di operatori, dagli Enti di formazione e
dall’ISTAT.
Le
parti si attiveranno, pertanto, sia singolarmente che congiuntamente, per la
raccolta delle varie fonti dei dati che di volta in volta saranno ritenuti
utili.
5)
L’Osservatorio si riunisce, anche fuori della propria sede, di norma
quadrimestralmente e comunque in base alle specifiche esigenze.
L’Osservatorio,
pertanto, potrà stabilire, se del caso, al termine di ogni riunione la data della
prossima convocazione e convocazioni straordinarie potranno essere richieste,
con un preavviso di almeno 30 giorni, congiuntamente dalle Associazioni
datoriali o congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
6)
Per la validità delle riunioni dell’Osservatorio e delle deliberazioni relative
è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti.
Le
decisioni dell’Osservatorio saranno assunte all’unanimità. Delle decisioni e di
quanto altro ritenuto opportuno si redigerà verbale da sottoscrivere da un
componenti di parte imprenditoriale e uno di parte sindacale.
7)
Alle riunioni dell'Osservatorio potranno partecipare tecnici di parte (che per
tale natura non potranno essere pubblici funzionari), qualificati nella materia
da esaminare, posta all'ordine del giorno, della cui partecipazione
l’Organizzazione invitante dovrà preavvertire tempestivamente le altre.
La
partecipazione di altre persone (es. funzionari, o tecnici di servizi pubblici,
docenti universitari, ecc.) a determinate riunioni dovrà essere di volta in
volta decisa dall’Osservatorio.
I
membri dell’Osservatorio ed ogni altra persona che partecipi alle riunioni
dell’Osservatorio medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio sulle
questioni che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.
Allegato n. 2
PREMIO APPLICABILE ALLE IMPRESE DI CUI ALL’ULTIMO COMMA
DELL’ART. 20
(Tale premio è
da aggiungere agli importi congelati di cui all'ottavo comma dell'art. 20)
Cat. |
dec 1.1.95 (*) |
1.11.95 (*) |
TOTALE |
1.5.96 |
TOTALE |
AS |
5.335 |
2.670 |
8.005 |
5.335 |
13.340 |
A |
4.910 |
2.455 |
7.365 |
4.910 |
12.275 |
B |
4.000 |
2.000 |
6.000 |
4.000 |
10.000 |
C |
3.575 |
1.790 |
5.365 |
3.575 |
8.940 |
D |
3.360 |
1.680 |
5.040 |
3.360 |
8.400 |
E |
3.095 |
1.550 |
4.645 |
3.095 |
7.740 |
F |
2.670 |
1.335 |
4.005 |
2.670 |
6.675 |
(*) Per il
settore degli inerti dal 1° marzo 1995
e dal 1° gennaio 1996
Allegato 3
Art. 38. - Consiglio di fabbrica
(C.C.N.L. 19.
XII.90)
… OMISSIS …
3) Per l'espletamento dei propri compiti o funzioni di cui
al punto 1), il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per
un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva,
con un minimo
di:
- 45 ore/anno per le unità produttive che occupano fino a 15
dipendenti;
- 72 ore/anno per le unità produttive che occupano più di 15
dipendenti.
Ai
permessi retribuiti di cui al presente articolo si aggiungono ulteriori 15
minuti per ogni dipendente con un massimo di incremento - rispetto all'attuale
situazione contrattuale - di 120 ore per stabilimento produttivo.
Il
singolo dipendente potrà usufruire di tali ulteriori permessi retribuiti per
non più di 40 ore,
Tali permessi
assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti la R.S.A. a norma
dell’art. 23 della legge n. 300/1970, nonché quelli sinora concessi per
consuetudine alla Commissione interna.
… OMISSIS …
Allegato 4
ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
In Roma, addì
20 dicembre
tra
in
persona del V.Pres. C. CALLIERI
INTERSIND in
persona del Pres. A. PACI
e
CGIL in
persona del Segr. Gen. B. TRENTIN
CISL in
persona del Segr. Gen. S. D'ANTONI
si conviene
quanto segue:
Parte prima
Premessa
Il presente accordo
assume la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie,
contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio
1993.
- Modalità di
costituzione e di funzionamento -
l. Ambito ed iniziativa per la costituzione
Rappresentanze
sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali
l'azienda occupi più, di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni
sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993.
Hanno potere
di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del C.c.n.l. applicato
nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla
presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte seconda, a
condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente
accordo.
L'iniziativa
di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente,
da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi
dalla stipula del presente accordo.
In caso di
oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui
sopra, l'iniziativa stessa potrà, avere 1uogo anche dopo detto termine.
La stessa
iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà, essere assunta anche dalla r.s.u.
e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
2. Composizione
Alla
costituzione della r.s.u. si procede, per due terzi dei seggi, mediante
elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste
concorrenti. Il residuo terzo viene
assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali fìrmatarie del
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unita, produttiva, e
alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione
ai voti ricevuti.
Nella
definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le
associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e
quadri di cui all'art. 2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle
stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire una
adeguata composizione della rappresentanza.
Nella
composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere,
attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel. Protocollo d’intesa del 23 luglio 1993,
sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità di
costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi
collettivi di lavoro, il numero dei componenti le r.s.u. sarà pari almeno a:
a) 3 componenti per la r.s.u. costituita nelle
unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300
dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
d) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle
unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla
precedente lett. b).
4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di
esercizio.
5.
I componenti delle r.s.u. subentrano ai
dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali
e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III
della L. n. 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di
miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni
sindacali dai C.c.n.l. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di
numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali.
Nelle stesse
sedi negoziali si procederà nel principio dell'invarianza dei costi,
all'armonizzazione, nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in
ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della r.s.u.
In tale
occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno
in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di
miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali
si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
In tale ambito
sono fatti salvi, in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni
sindacali stipulanti il C.c.n.l. applicato nell’unità produttiva, i seguenti
diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o
congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3
delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. n.
300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui
all'art. 24, L. n. 300/1970;
c) diritto di affissione di cui all'art. 25
della L. n. 300/1970.
5. Compiti e funzioni
Le r.s.u.
subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e
nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di
legge.
La r.s.u. e le competenti strutture territoriali delle
associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro,
possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie,
con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo
nazionale applicato nell'unità produttiva.
6. Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti
della r.s.u. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono
automaticamente. In caso di dimissioni
di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti
appartenente alla medesima lista.
Il componente
dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni
sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle
stesse associazioni.
Le dimissioni
e conseguenti sostituzioni dei componenti le r.s.u. non possono concernere un
numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della r.s.u. con
conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste
dal presente accordo.
7. Decisioni
Le decisioni relative a materie di
competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti
da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il
presente accordo.
8. Clausola di salvaguardia
Le organizzazioni sindacali, dotate dei
requisiti di cui all'art.19, L. 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie
del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta,
partecipando alla procedura di elezione della r.s.u., rinunciano formalmente ed
espressamente a costituire r.s.a. ai sensi della norma sopra menzionata.
Parte seconda
- Disciplina
della elezione della r.s.u. -
l. Modalità
per indire le elezioni
Almeno tre
mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali
di cui al punto 1, parte prima, del presente accordo, congiuntamente o
disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni
mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a
disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste
e, di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora
di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2. Quorum per la validità delle elezioni
Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo
favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni
elettorali.
Le elezioni
sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della meta, dei lavoratori
aventi diritto al voto.
Nei casi in
cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le
organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla
validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a
determinare nell'unita, produttiva.
3. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto
di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza
all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in
prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo
punto 4, la contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del
diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
4. Presentazione delle liste
All'elezione
della r.s.u. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del
presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
nell'unità produttiva;
b) associazioni sindacali formalmente costituite
con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la
presente regolamentazione;
2) la lista sia corredata da un numero di firme
di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto
al voto.
Non possono
essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della
Commissione elettorale.
Ciascun
candidato può presentarsi in una sola lista.
Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato
risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto
5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di
procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il
lavoratore interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei
candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei
componenti la r.s.u. da eleggere nel collegio.
5. Commissione elettorale
Al fine di
assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle
singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.
Per la
composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di
liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non
candidato.
6. Compiti della Commissione
La Commissione
elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste,
rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione
relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente
accordo;
b) verificare la valida presentazione delle
liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo
alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale
svolgimento dell'attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di
scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi
proposti nei termini di cui al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni,
comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le
associazioni sindacali presentatrici di liste.
7. Affissioni
Le liste dei
candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della
Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno
otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
8. Scrutatori
E' in facoltà
dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun
seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La
designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che
precedono l'inizio delle votazioni.
9. Segretezza del voto
Nelle elezioni
il voto e, segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta
persona.
10. Schede elettorali
La votazione
ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in
ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di
contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a
sorte.
Le schede
devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione
e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la
regolarità del voto.
La scheda deve
essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente
del seggio. il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla
intestazione della lista.
Il voto è
nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o
analoghi segni di individuazione.
TERZA ED
ULTIMA PARTE
11. Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per
un candidato della lista da lui votata.
Il voto
preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a
fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato
preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione
di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della
lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o
l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di
preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente
il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
12. Modalità della votazione
Il luogo e il
calendario di votazione saranno stabiliti dalla commissione elettorale, previo
accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli
aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della
produzione. Qualora l’ubicazione degli
impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere
stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamento
anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende
con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.
Luogo e
calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i
lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende,
almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
13. Composizione del seggio elettorale
Il seggio è
composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte seconda, del presente
accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
14.
Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della
Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad
una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della
stessa per l’inizio dello scrutinio.
Il seggio deve
inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al
voto presso di esso.
15.
Riconoscimento degli elettori
Gli elettori,
per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un
documento di riconoscimento personale.
In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da
almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato
atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
16. Compiti dei Presidente
Il Presidente
farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente punto 14, la firma
accanto al suo nominativo.
17. Operazioni
di scrutinio
Le operazioni
di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali
di tutti i seggi dell’unità produttiva.
Al termine
dello scrutinio. a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio,
su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà
consegnato - unicamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) -
alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle
operazioni riepilogativi di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione
elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà
a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso
dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della r.s.u., sarà
conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione
aziendale in modo da garantirne la integrata, e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza
di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
18.
Attribuzione dei seggi
Ai fini
dell'elezione dei due terzi dei componenti della r.s.u., il numero dei seggi
sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti
conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di
composizione della r.s.u. previsto dall'art. 2, I co., parte I, del presente
accordo.
Nell'ambito
delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in
relazione ai voti di preferenza
ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in
relazione all'ordine nella lista.
19.
Ricorsi alla
Commissione elettorale
La Commissione
elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione
dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve
essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5
giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati
presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata
l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel
verbale di cui sopra.
Ove invece
siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve
provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la
conclusione alla quale e, pervenuta.
Copia di tale
verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun
rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste
elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al copra
precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso,
sempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione industriale
territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
20. Comitato dei garanti
Contro le
decisioni della Commissione elettorale e, ammesso ricorso entro 10 gg. ad
apposito Comitato dei garanti. Tale
Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso,
da un rappresentante dell’associazione industriale locale di appartenenza, ed è
presieduto dal Direttore dell'Uplmo o da un suo delegato.
Il Comitato si
pronuncerà entro il termine perentorio di lo giorni.
21. Comunicazione della nomina dei componenti
della r.s.u.
La nomina, a
seguito di elezione o designazione, dei componenti della r.s.u., una volta
definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione
aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale
d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza
dei componenti.
22. Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione
aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei
dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto
necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
23. Clausola finale
Il presente
accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie,
previo preavviso pari a 4 mesi.
Allegato 5
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
In
data 10 settembre 1998, presso la sede dell’Assomarmi, si sono incontrati
Assomarmi, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil.
In
relazione a quanto previsto dal punto “Previdenza integrativa e complementare”
del capitolo “sistema di relazioni sindacali e contrattuali” del C.c.n.l. 24
ottobre 1994 e dal punto “Previdenza Complementare” dell’accordo 20 marzo 1997,
la Commissione Paritetica – avente il compito di approfondire il quadro
normativo vigente in materia di Previdenza Complementare e di esaminare le
soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione e la
gestione, a livello di settore, della Previdenza Complementare a
capitalizzazione su base volontaria – ha individuato nell’accordo raggiunto in
materia, tra Federlegno-Arredo, Unionlegno e Feneal, Filca e Fillea, una base
utile per l’applicazione della Previdenza Complementare anche al settore dei
materiali lapidei.
Pertanto
Assomarmi, previa delibera dei propri Organi Direttivi, avvierà le opportune
iniziative per verificare la possibilità di aderire, nella fase costitutiva,
all’accordo istitutivo del suddetto Fondo che acquisirà le caratteristiche di
intersettorialità.
° - ° - °
In
data 23 novembre 1998 presso la sede dell’Assomarmi si sono incontrati
Assomarmi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil.
Le
parti confermano le valutazioni e gli orientamenti espressi dalla Commissione
Paritetica istituita per valutare le forme di Previdenza Complementare più
adeguate per il settore con il verbale del 10 settembre 1998.
Le
parti inoltre si adopereranno per quanto di propria competenza per accelerare
le necessarie verifiche tra le Associazioni datoriali interessate ad Arco per
garantire rapidamente ai lavoratori del settore la propria previdenza complementare.
-
° - ° - ° -
Il
giorno 22 febbraio 1999
tra
ASSOMARMI
(Associazione dell’Industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini)
e
Feneal-UIL,
Filca-CISL, Fillea-CGIL
premesso
che
nel contratto collettivo nazionale di lavoro 24/10/94 e nel verbale di accordo
20/03/97 è prevista l’istituzione di un fondo di Previdenza Integrativa
Volontaria per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l’attività di
escavazione e lavorazione dei materiali lapidei di cui alla sfera di
applicazione del C.c.n.l. 24/10/94;
che
con verbale del 10/09/98 era stato individuato nel Fondo Arco, costituito tra
Federlegno Arredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, cui aderiscono anche
Andil e Assobeton, il possibile strumento per l’applicazione della Previdenza
Complementare anche al settore materiali lapidei e affini;
preso atto
degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia tra Assomarmi e le
predette Organizzazioni;
si
conviene quanto segue
1) Assomarmi e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil riconoscono
il Fondo Arco, come sopra individuato, quale Fondo per la Previdenza
Complementare del settore materiali lapidei e affini;
2) la contribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende del
settore materiali lapidei e affini rispetterà quanto stabilito in materia di
contributi e decorrenza dal verbale di accordo del 20/03/97;
3) con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel settore,
cui è applicabile la normativa relativa al Fondo, verrà riconosciuta una quota
una tantum per l’istituzione del Fondo stesso di L. 4.000= (50% a carico del
lavoratore e 50% a carico dell’azienda), così come previsto dal protocollo
istitutivo del Fondo Arco.
La somma in questione verrà conteggiata e versata al Fondo
stesso con la retribuzione del mese di aprile 1999.
Allegato n° 6
QUADRO A
I N F O RM A Z I O N E per moduli minimo di 1 ora Ad opera dell'azienda |
SOGGETTO OGGETTO NOTA: L'informazione può essere
com-pletata ai lavora-tori anche con l'ausilio di opu-scoletti, even-tualmente
mono-grafici e mirati |
LAVORATORI IN FORZA DA ALMENO 1 ANNO (Norma transitoria; vale per 1°
applicazione) A) Sintesi delle principali
disposizioni legislative sulla materia B) Contenuti art. 21/626 con
specifico riferimento ai rischi a cui il lavoratore interessato è esposto ed
alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta |
LAVORATORI IN FORZA DA MENO 1 ANNO (Noma transitoria; vale per la 1°
applicazione, a regime: nuovi assunti) A) (Idem) B) (Idem) |
a) TRASF. REPARTO b) CAMBIO MANSIO-NE A) (Idem: Cenni) B) (Idem: Richiami) C) Indicazioni ed ele-menti relativi
ai rischi ed alle problematiche concernenti il nuovo reparto o la nuova
mansione |
INTRODUZIONE: a) NUOVE TECNO-LOGIE b) NUOVE SOSTAN-ZE A) (Idem: Cenni) B) (Idem: Richiami) C) Indicazioni ed ele-menti relativi
ai rischi ed alle problematiche connessi alle nuove sostanze introdotte ed
alle nuove tecnologie |
SPECIALISTI: a) PRONTO SOCCORSO b) PREVENZIONE IN-CENDI c) ECC. A) (Idem) B) (Idem) C) Elementi riguardanti la funzione
aziendale specifica di loro interesse |
RAPPRESENTANTE SICUREZZA A) (Idem) B) (Idem) C) Indicazioni sinte-tiche sui
contenuti degli specifici rischi delle varie lavorazioni in atto nell'Azienda |
||||||
|
|||||||||||||
F O R M A Z I O N E Ad opera dell'azienda |
CRITERI DI AGGREGAZIONE DEI
LAVO-RATORI CONTENUTI DURATA NOTE |
1) Gruppi di rischio 2) Mansioni omogenee 3) Mansioni particolari Richiami sui comporta-menti da
tenere: a) normalmente b) in relazione a rischi specifici e
particolari c) in caso di eventi anomali 4 ORE |
1) Idem 2) Idem 3) Idem Comportamenti da tenere a) normalmente b) in relazione ai rischi specifici e
particolari c) in caso di eventi anomali 8 ORE |
1) Idem 2) Idem 3) Idem Idem, con specifico riferimento alla
fattispe-cie di interesse 2 ORE salvo che per la destinazione ad
attività "specialisti" |
1) Idem 2) Idem 3) Idem Idem 4 ORE |
"Ad hoc"
diversificato per specifica funzione azienda-le Nozioni necessarie e sufficienti per
lo svolgi-mento della specifica funzione aziendale 4 ORE Per specializzazione In attesa dell'eventuale emanazione
del decreto interministeriale
contenen-te tra l'altro, indicazioni sulla formazione (previsto dagli artt.
13 e 15) |
"Ad hoc" (come da accordo interconfederale del
22 giugno 1995 punto 3) v. quadro B 32 ORE (come da Accordo interconfederale)
v. quadro B |
||||||
QUADRO
B
-
Conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
-
Conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle
relative misure di prevenzione e protezione;
-
Metodologie sulla valutazione del rischio;
- Metodologie minime di comunicazione.