VERBALE DI ACCORDO
Addì, 29 gennaio 2000, in Roma tra l’ANCE e la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.n.l. 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FE.N.E.A.L.-U.I.L.
COSTRUTTORI EDILI
F.I.L.C.A.-C.I.S.L.
F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.
La Premessa
al c.c.n.l.
e’ integrata con le seguenti lavorazioni:
·
demolizione
e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o
sostanze riconosciute nocive;
·
demolizione,
rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui
rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
·
progettazione
lavori di opere edili;
·
manutenzione
(ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di
beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero, costruzione, manutenzione e
restauro di:
-
fabbricati
ad uso abitazioni;
-
fabbricati
ad uso agricolo, industriale, e commerciale;
- opere monumentali;
· attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
* *
*
La
lettera c) della Dichiarazione a verbale è sostituita dalla seguente.
Il presente contratto non e’ applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le capitanerie di porto.
Nell’ambito
dell’informativa delle parti territoriali inserire, al punto 1.5., il seguente
ultimo comma:
“L’Organizzazione territoriale aderente all’Ance fornirà
anche informazioni in merito all’utilizzo sul territorio dei contratti di
lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonche’ del lavoro
straordinario”.
ORARIO DI LAVORO
Per
l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe
relative.
L’orario
normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un
massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 13 della legge 4
luglio 1997, n. 196.
Gli
orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai
contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le
determinazioni che potranno essere assunte a norma dell’art. 39 in ordine alla
ripartizione dell’orario normale nei vari mesi dell’anno.
Il
prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media
annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive
per lavoro straordinario di cui all’art. 20 del presente contratto.
Ove
l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva
conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali
verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro,
per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato e’ dovuta una
maggiorazione dell’8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 3) dell’art. 25.
Resta
salvo quanto previsto dall’art. 10 in materia di recuperi.
Il
datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo
accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con
l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale
occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo
durante il periodo di lavoro.
Quando
non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo
esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove
viene eseguita la paga.
Qualora
l’impresa disponga l’effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione
preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria, di cui all’art. 101, ai
fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel
caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà
effettuata con l’intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.
Le
percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle
previste dall’art. 20 del c.c.n.l..
L’operaio
deve prestare l’opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni
regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati
allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera
sempre in ore notturne.
Agli
operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6 del
R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste
dall’art. 20 del presente contratto.
RIPOSO SETTIMANALE
Il
riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata
inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in
quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente
contratto.
Nei
casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale,
gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del
prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere
prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 25,
sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale
di cui all’art. 20 punto 12).
L’eventuale
spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale
giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all’operaio
almeno 24 ore prima.
In
difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per
lavoro festivo.
Fermo
restando i limiti fissati dalle leggi vigenti ed in coerenza con i contenuti
dell’Avviso comune del 12 novembre 1997, nel caso di lavoratori adibiti a
lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi, il riposo
settimanale può essere effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali,
non superiori a quattordici giorni, previa verifica con le
rappresentanze sindacali unitarie o,
in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori.
ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE
Il
trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 16) e per la
gratifica natalizia (art. 17) è assolto dall’impresa con la corresponsione di
una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 4) dell’art. 25, per tutte le ore di lavoro
normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul
trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 18.
Gli
importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte
delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle
Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Tali
importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio
convenzionale individuato nell’allegato F al presente contratto.
Detta
percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di
produzione o cottimi impropri.
La
percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
–
l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
–
le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella
paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
–
la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia
esso diurno, notturno o festivo;
– la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale
festivo;
– le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale
o notturno;
– la diaria e le indennità di cui all’articolo 22;
– i premi ed emolumenti similari.
La
percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
–
le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna
e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali
attribuite a ciascuna delle predette indennita’ e’ stato
tenuto conto - come gia’ nei precedenti contratti collettivi in
relazione alle caratteristiche dell’industria edile - dell’incidenza per i
titoli di cui al presente articolo e all’art. 18.
La
percentuale complessiva va imputata per l’8,50% al trattamento economico per
ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.
La
percentuale spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per
malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della
conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità.
Durante
l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa è tenuta, nei limiti di cui
all’art. 27, penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la
percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato F).
Durante
l’assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro
l’impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra
l’importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo
stesso titolo dall’Istituto assicuratore (allegato F).
Gli
accordi integrativi locali potranno stabilire che l’obbligo di cui ai commi
precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto
liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo
stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla
base delle risultanze della relativa gestione.
Gli
accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e
di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi
precedenti.
Nei
casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata
sulla base dell’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante
l’assenza dell’operaio ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro
localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Gli
importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi
diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi
locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
All’atto
della cessazione del rapporto di lavoro all’operaio che ne faccia richiesta
l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso
la Cassa Edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati
all’operaio.
Con
la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua
inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei
datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli
artt. 16 e 17, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal
lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.
La
disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa
integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche
e di sospensione di lavoro in genere.
A
decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi
annui mediante permessi individuali
per 88 ore.
I
permessi individuali maturano in
misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per
gli operai discontinui di cui alle lettere a) e b) dell’allegato A, i permessi
individuali di cui sopra maturano in misura di un’ora ogni 26
ore.
Per
gli operai discontinui di cui alla lettera c) dell’allegato A i permessi
individuali predetti maturano in misura di un’ora ogni 31 ore.
Agli
effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o
infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo
matrimoniale.
La
percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 4) dell’art.
25 e’ corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente
dall’impresa al lavoratore per
tutte le ore di lavoro normale contrattuale
di cui agli artt.5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle
festivita’ di cui al punto 3) dell’art. 18.
Detta
percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di
produzione o cottimi impropri.
La
percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
-
l’eventuale
indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
-
le quote
supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè
per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
-
la
retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso
diurno, notturno o festivo;
-
la
retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
-
le
maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
-
la diaria
e le indennità di cui all’articolo 22;
-
i premi
ed emolumenti similari.
La
percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
-
le
indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona
malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a
ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto – come già nei
precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche
dell’industria edile – dell’incidenza per i titoli di cui al presente
articolo e all’art. 18.
I
permessi saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con
adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati
entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il
30 giugno dell’anno successivo.
Nel
caso in cui le ore di cui al primo comma non vengano in tutto o in parte
usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall’impresa
mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al sesto
comma.
Agli
effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di
cui al quinto comma del presente articolo.
La
presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse
dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per le
festività del 2 giugno e del 4 novembre.
Le
riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite
fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla
stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Sono
fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via
collettiva di riposi individuali.
NORMA TRANSITORIA
Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le
disposizioni contenute negli artt. 5 e 19 del c.c.n.l.
5 luglio 1995.
LAVORO STRAORDINARIO,
NOTTURNO E FESTIVO
Agli
effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene
considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli
artt. 5 e 6 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario
diurno sono inoltre dovute nei casi previsti
dall’art. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre
1923 n. 1957.
Il
lavoro straordinario e’ ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
La
richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore,
salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove
l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro
straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla
rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.
A
scopo informativo, con periodicità bimestrale, l’impresa fornirà alla
rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario
effettuato nel bimestre.
Per
ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per
lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art.
18, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
Le
percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1) Lavoro
straordinario diurno |
35% |
2) Lavoro
festivo
|
45% |
3) Lavoro
festivo straordinario |
55% |
4)
Lavoro notturno non compreso in turni regolari
avvicendati |
25% |
5)
Lavoro diurno compreso in turni regolari
avvicendati |
8% |
6)
Lavoro notturno compreso in turni regolari
avvicendati |
10% |
7)
Lavoro notturno del guardiano |
8% |
8)
Lavoro notturno a carattere continuativo di operai
che compiono lavori di costruzione o di riparazione
che possono eseguirsi esclusivamente di notte
|
15% |
9)
Lavoro notturno straordinario
|
40% |
10)
Lavoro festivo notturno |
50% |
11)
Lavoro festivo notturno straordinario |
70% |
12)
Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i
turnisti |
8% |
Le
suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia,
sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25; per i
cottimisti, va tenuto conto anche dell’utile effettivo di cottimo.
Le
percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate
anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale
di cui alla voce n. 6.
A
decorrere dal 1° luglio 2001 la percentuale di cui al punto 6 e’ pari
all’11%.
A.
Le parti
convengono di effettuare una sperimentazione a livello regionale della
disciplina della trasferta di cui al presente Protocollo, che sara’ avviata a
decorrere dal 1° luglio 2000 sulla base dell’attuazione di quanto previsto
dalla lettera B.
Entro
tre mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del c.c.n.l., le parti
nazionali individueranno congiuntamente le regioni nelle quali effettuare la
sperimentazione.
B.
Le parti demandano alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE)
:
-
di
realizzare e rendere operativo, il progetto di informatizzazione delle Casse
Edili, in modo da costituire una rete attraverso la quale le Casse stesse siano
in grado di collegarsi automaticamente per realizzare lo scambio dei dati con
particolare riferimento alle denunce ed ai versamenti per gli operai in
trasferta;
-
di
predisporre modelli unici di denuncia mensile e di versamento delle
contribuzioni e accantonamenti che dovranno essere approvati dalle parti
nazionali sottoscritte e adottati da tutte le Casse Edili.
C. a) Fermo restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all’operaio in trasferta dall’erogazione di minimo di paga base, indennita’ di contingenza, indennita’ territoriale di settore, elemento economico territoriale e del 50% del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non puo’ essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di paga base, indennita’ di contingenza, indennita’ territoriale di settore ed elemento economico territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione e’ corrisposta a titolo di indennita’ territoriale temporanea.
b)
L’impresa che esegue lavori fuori della propria circoscrizione mantiene la
propria iscrizione e quella degli operai in trasferta presso la Cassa Edile di
provenienza.
c)
L’impresa e’ tenuta a comunicare, anche con riferimento all’art. 18 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell’inizio dei lavori, alla Cassa Edile
della zona in cui si svolgono i lavori medesimi, l’elenco
nominativo degli operai inviati in trasferta, precisando in quale
cantiere essi operano. Tale
comunicazione e’ aggiornata con periodicità
mensile.
d) La Cassa
Edile di provenienza documenta alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei
lavori il numero delle ore, l’importo dei salari ad essa denunciati nonche’
i versamenti effettuati dall’impresa per ciascun operaio in trasferta
ai fini del successivo punto e), trasferendo alla Cassa del luogo di
esecuzione l’importo delle quote territoriali di adesione contrattuale
afferenti gli operai in trasferta.
e) In
applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete
alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare, su
richiesta dell’impresa o del committente, il certificato di regolarita’
contributiva sulla base dei criteri definiti dalle parti nazionali sottoscritte
nonché sulla base della documentazione per gli operai in trasferta
rilasciata dalla Cassa Edile di provenienza in applicazione del punto d).
D. In caso di
divergenze interpretative tra Casse Edili o singole imprese e Cassa Edile, la
questione è rimessa alla decisione della Commissione nazionale paritetica per
le Casse Edili (CNCE).
E. La disciplina della trasferta contenuta nella lettera C del presente accordo sara’ tempestivamente portata all’esame del Ministero del lavoro agli effetti dell’osservanza dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, anche al fine di rendere applicabile la presente normativa in via anticipata rispetto alla generalità del territorio per le circoscrizioni territoriali informatizzate e poste in rete al livello centrale e tra di loro.
Le parti si incontreranno al termine di un anno dall’avvio della sperimentazione, al fine di valutare l’esito della stessa ed assumere le conseguenti determinazioni.
Il punto 3) della lettera d) dell’art. 37 del
c.c.n.l. 5 luglio 1995 è sostituito dal seguente:
3)
attuazione entro il 30
giugno 2000 di un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse
Edili;
predisposizione
entro il 30 aprile 2000 di modelli unici di denuncia mensile e del modello di
versamento delle contribuzioni e accantonamenti, nonché
per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva, che
dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati entro il
termine del 31 maggio 2000.
All’art.
37 dopo la lettera f) inserire la seguente lettera g)
“Le
parti convengono che per le attività promozionali e di procedure amministrative
per la gestione del Fondo di previdenza complementare sara’ utilizzato il
sistema delle Casse Edili, secondo criteri e modalità che le parti medesime si
riservano di definire.”
I commi 3, 4 e 5 dell’art. 39 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995 sono sostituiti dai seguenti:
“Alle
Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle
associazioni nazionali contraenti e’ demandato di provvedere sulle seguenti
materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1°
gennaio 2002 e con validita’ quadriennale:
a)
alla
ripartizione dell’orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni
delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso
dell’anno, al fine di tener conto delle situazioni metereologiche locali;
b)
alla
determinazione delle indennita’ relative ai lavori in alta montagna;
c)
alla
determinazione delle indennita’ per lavori in galleria a norma dell’art. 21;
d)
alla
determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2002,
dell’elemento economico territoriale, secondo i criteri indicati nei commi
quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo del presente articolo;
e)
alle
attuazioni di cui all’art. 19;
f)
alla
individuazione dei limiti territoriali oltre i quali e’ applicabile la
disciplina della trasferta di cui all’art. 22;
g)
alla
determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
h)
alla
regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennita’
sostitutive.
L’elemento
economico di cui alla lettera d) sara’ concordato in sede territoriale tenendo
conto dell’andamento congiunturale del settore e sara’ correlato ai
risultati conseguiti in termini di
produttivita’, qualita’ e competitivita’ nel territorio, utilizzando a tal
fine anche i seguenti indicatori:
-
numero
imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;
-
numero ed
importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
-
numero ed
importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio
dei lavori;
-
numero
dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilita’ ed in cassa
integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;
-
attivazioni
dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
-
prodotto
interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.
Ulteriori
indicatori potranno essere concordati in sede territoriale.
L’elemento
economico di cui alla lettera d), sulla base dei criteri di cui al comma
precedente, sara’ rinegoziato in sede locale entro la misura massima che le
Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2001.
Le
Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che
dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali definiti
dal Protocollo 23 luglio 1993 e recepiti nel contratto collettivo nazionale di
lavoro comporteranno il riesame della materia.
ORARIO DI LAVORO
A)
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le
deroghe relative.
L’orario
normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un
massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 13 della legge
4 luglio 1997, n. 196.
Il
prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media
annuale, da’ al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive
per lavoro straordinario di cui all’art. 55 del presente contratto.
Ove
l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva
conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali
verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro,
per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una
maggiorazione dell’8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai
punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell’art. 45.
Per
il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione
dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione
dall’art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso.
B) L’impiegato ha diritto ad usufruire in un anno
di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore.
I
permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 di lavoro
effettivamente prestato.
Agli
effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio,
debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza
obbligatoria per gravidanza e puerperio.
Il
permesso è concesso a richiesta dell’impiegato da effettuarsi con adeguato
preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I
permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere
goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Nel
caso di mancato godimento dei permessi, all’impiegato è dovuto il trattamento
economico sostitutivo, calcolato a norma dell’ultimo comma dell’art. 45.
La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente.
In
relazione alle festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, soppresse
dalla citata legge, agli impiegati per i mesi di giugno e di novembre è dovuto,
in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa.
Sono
fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via
collettiva di riposi individuali.
Le
riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite
fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla
stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che le attività
previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche lavoratori
inquadrati con qualifica impiegatizia.
Norma transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000 per gli
impiegati addetti ai lavori di cantiere restano ferme le disposizioni contenute
nell’art.44, lett. B) comma terzo e quarto del c.c.n.l. 5 luglio 1995.
LAVORO STRAORDINARIO,
NOTTURNO E FESTIVO
Agli
effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene
considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui
all’art. 44 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario
diurno sono inoltre dovute nei casi previsti
dall’art. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre
1923 n. 1957.
Il
lavoro straordinario e’ ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
Il
lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato
preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve
provvedere appena possibile.
L’impresa,
alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto
riepilogativo del lavoro straordinario
eseguito.
Il
conteggio delle ore straordinarie
deve risultare da un prospetto da consegnare all’impiegato e il pagamento va
effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione
è stata eseguita.
Resta
salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti del codice civile in materia
di prescrizione.
Le
percentuali di aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le
seguenti:
lavoro
straordinario diurno ......................................... 35%
lavoro
festivo............................................................... 45%
lavoro
festivo straordinario ......................................... 55%
lavoro
notturno non compreso in turni periodici......... 34%
lavoro
notturno compreso in turni periodici................ 10%
lavoro
straordinario notturno ...................................... 47%
lavoro
festivo notturno escluso quello compreso
in
turni periodici ......................................................... 50%
lavoro
notturno festivo straordinario..........................
70%
Si
considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Le
percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di
cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell’art. 45.
Qualora
l’impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili
(provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col
minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 5, 6 e 8 dell’art.
45.
Qualora
venga richiesta all’impiegato occasionalmente ed improvvisamente una
prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l’ufficio o il
cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in
aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un
trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la
prestazione viene effettuata in ore diurne ed a tre ore se la prestazione viene
effettuata in ore notturne.
COORDINAMENTO CON L’ACCORDO
NAZIONALE
11 GIUGNO 1997 E CON NORMATIVE DI LEGGE
-
Le parti
concordano di inserire il punto VI dell’accordo nazionale 11 giugno 1997 dopo
il nono comma dell’art. 6 del presente contratto.
-
Il Fondo
previdenza impiegati di cui all’art. 69 del presente contratto e’
soppresso per effetto di quanto disposto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
Le
parti concordano che sulla base del
presente verbale di accordo provvederanno
alla stesura del testo definitivo
del contratto collettivo nazionale che sara’ edito a cura delle parti
medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.
Tale
testo definitivo sara’ disponibile non prima di tre mesi dalla data di stipula
dell’accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni.
Pertanto
le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel
frattempo esclusivamente al
presente verbale di accordo che sara’ trasmesso a cura delle parti stesse a
tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non
predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.
Il
verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di
lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro.
Le
parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di
esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del presente
contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di
specializzazione.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
SECONDO
LIVELLO OPERAI
QUALIFICATI
-
Addetto
all’applicazione di cartongesso e controsoffittatture : addetto alla
realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché
di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.
-
Addetto
alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura
di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di
sistemi a rete.
-
Addetto
ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a
crociera ecc. con l’uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con
l’adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci ).
-
Addetto
con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica
e smaltimento di materiali nocivi, nell’ambito di lavori di ristrutturazioni e
realizzazione.
TERZO
LIVELLO OPERAI
SPECIALIZZATI
-
Addetto
all’applicazione di cartongesso e controsoffittature : addetto alla
realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di
tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue
anche su disegno.
-
Decoratore,
verniciatore, pittore applicatore di parati speciali : addetto
all’esecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro
scuro, macchiattura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scritture di
insegne e filettatura a mano libera, laccattura di infissi, mobili serramenti ed
accessori in genere ; addetto
ad applicare parati speciali o di lusso ; addetto all’esecuzione in campo
industriale dei seguenti lavori : stuccatura e levigatura, con successiva
rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e
quadricomando, metallizzazione in caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a
mano libera di lettere e numeri ect.
-
Posatore
di rivestimenti, mosaicista ; che esegue, su disegno, rivestimenti con
materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clincker, marmo) che per
essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove
tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche).
-
Lavoratore
che nell’ambito dei lavori di ripristino consolidamento e conservazione e
restauro di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse
artistico storico urbanistico operi con provata esperienza ed anche in possesso
di crediti formativi acquisiti in Enti di formazione del settore, esegue lavori
specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo,
restauro conservativo, recupero e bonifica di reperti murari e strutturali.
QUARTO
LIVELLO
-
Lavoratore
che, autonomamente, nell’ambito dei lavori di scavo di ripristino e
consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse
storico urbanistico, opera con comprovata specifica esperienza ed anche in
possesso di crediti formativi acquisiti in Enti di formazione del settore esegue
lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di
scavo, di restauro conservativo, e di affreschi, di recupero e bonifica di
reperti murari e strutturali con aggiunta di lavori di recupero di costruzioni
ed edifici sottoposti a tutela delle varie sovraintendenze.
-
Progettista
cad che
sulla base di indicazioni tecniche elabori progetti utilizzando le tecniche di
progettazione assistita dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed
esecutivi.
QUINTO
LIVELLO
-
Operatore
archeologico
che sia in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche,
grafiche richieste dal lavoro in un contesto archeologico con le capacita’
necessarie per una attività di valutazione e di coordinamento esecutivo del
lavoro di più individui.
SESTO
LIVELLO
Responsabile
di restauro e di recupero archeologico : appartengono alla prima categoria
gli impiegati di concetto e tecnici che nei lavori di restauro hanno la
responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell’esito
dell’intervento e possiedono inoltre competenze tecniche, progettuali,
diagnostiche, esecutive, amministrative che gli permettono di determinare la
metodologia tecnica scientifica e amministrativa nelle diverse fasi
dell’opera, curano il coordinamento dell’intervento delle diverse
professionalità addette alla documentazione e studio dell’opera, impostano
coordinano i lavori e le professionalità del cantiere.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
Livelli |
Categoria
(art. 2095, c. c.) |
Qualifica |
VI |
Impiegati di 1a |
Coordinatore
di impianti:
impiegati di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli
impiegati di VI livello, che, nelle imprese produttrici e distributrici di
calcestruzzo, sovraintendono e coordinano l’attività di più centrali
di betonaggio. |
V |
Impiegati tecnici di 2a |
Capo
Impianto/venditore:
impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina l’attività della
centrale di betonaggio e all’occorrenza
svolge i compiti indicati per l’operatore di centrale. Operatore
di centrale:
impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo
attende al funzionamento di centrale di betonaggio completamente
computerizzata e/o con più punti di carico. Svolge, inoltre, i compiti
indicati per l’operatore di centrale di IV livello. |
IV |
Operai di 4° livello |
Operatore
di centrale:
addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al
funzionamento della centrale di betonaggio, con l’incarico di
controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di
dosatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la
manutenzione preventiva e la normale revisione dell’impianto segnalando
le eventuali anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo
smistamento delle consegne, alla compilazione dei
documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per
l’esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e
qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro
rifornimento. Addetto all’occorrenza anche a mansioni di
autobetonierista, pompista, palista. |
III |
Operai specializzati |
Addetto
al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che, oltre a svolgere i compiti
previsti per l’addetto al funzionamento della centrale, inquadrato nel
secondo livello (v.), provvede anche al coordinamento e al controllo delle
consegne e alla compilazione dei
documenti di trasporto Autista,
conducente di autobetoniere:
addetto alla conduzione della macchina e che provvede alla pulizia, alla
manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la
riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di
pezzi di ricambio. Pompista:
addetto alla conduzione della macchina ed al pompaggio del calcestruzzo e
che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria
delle autobetonpompe, alla riparazione delle parti meccaniche e della
pompa, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio. |
II |
Operai qualificati |
Addetto
al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che controlla il regolare afflusso
dei materiali, cura le operazioni di dosatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione
ordinaria dell’impianto. Autista,
conducente di autobetoniere:
addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla pulizia e alla
manutenzione ordinaria dello stesso. Palista:
operaio addetto alla conduzione di pala meccanica per l’alimentazione
della centrale di betonaggio, che provvede anche alla manutenzione del
mezzo ed alla pulizia dell’area di servizio della centrale. Pompista:
addetto alla conduzione della
macchina e al pompaggio del calcestruzzo, che provvede alla ordinaria
manutenzione della autobetonpompa e alla pulizia della stessa. |
All’art. 88 lett. A) del c.c.n.l. 5 luglio 1995 dopo il settimo comma è inserito il seguente :
“In relazione all’importanza del ruolo demandato ai
CPT, le parti si impegnano a porre
in essere strumenti che ne armonizzino l’attivita’.”
All’art.
88 lett. A) del c.c.n.l. 5 luglio 1995 dopo il nono comma e’ inserito il
seguente:
“Le
parti demandano alle competenti Associazioni territoriali la facolta’ di
procedere alla unificazione tra Ente Scuola e CPT, ferma restando la rilevanza
delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti. Le
parti nazionali predispongono uno schema-tipo di Statuto al quale le
Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi. A tal fine il Formedil e
la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e
l’ambiente di lavoro formuleranno un elaborato che sarà approvato dalle
Associazioni nazionali contraenti”.
Il
comma undicesimo è sostituito dal seguente:
“I
Comitati operano sulla base dello schema-tipo di Statuto allegato al presente
contratto”.
All’art.
89, dopo il quinto comma, inserire il seguente:
“La Commissione nazionale paritetica per la prevenzione
infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro è incaricata di effettuare una
ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al nono comma dell’art. 89
del c.c.n.l., da portare a conoscenza della parti nazionali”.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le
Associazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla
formazione professionale dei lavoratori dell'edilizia, per contribuire a
migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle
imprese.
Queste
finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale
paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, il Formedil
nazionale, e di organismi territoriali e regionali.
È
affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il
compito di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione
professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle
istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il
coordinamento e il controllo a livello nazionale dell'attività svolta dagli
Enti territoriali, nonche'
contribuire a risolvere le situazioni di difficoltà che dovessero emergere in
sede locale.
Le
competenze e le finalità del Formedil sono espressione delle linee politiche
nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalla parti stipulanti il
presente c.c.n.l.
I Formedil regionali, articolazione del Formedil nazionale, hanno il
compito, in accordo con le linee guida in materia formulate dal Formedil
nazionale e sentito lo stesso, di:
- coordinare
l'attività degli Enti territoriali;
-
svolgere la funzione di rappresentanza
nei confronti dell'Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla
programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per
attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
-
assumere funzioni e compiti di
orientamento, promozione, progettazione formativa,
validazione e diffusione dei supporti didattici, individuazione dei
fabbisogni formativi e quant'altro ritenuto utile in ambito regionale per
realizzare omogeneità qualitativa e razionalizzazione delle risorse;
-
organizzare la formazione dei formatori
Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà
avvalersi di personale e strutture degli Enti territoriali, nonché di un
finanziamento a carico degli stessi stabilito localmente sulla base degli
incarichi di cui sopra, delle
attivita’ svolte, degli obiettivi raggiunti l’anno precedente ed i progetti
presentati per l’anno successivo.
Per l’attivita’ del Formedil nazionale, il contributo degli Enti
Scuola e’ fissato dalle Associazioni nazionali contraenti ed e’ prelevato
dagli Enti Scuola, secondo modalita’ stabilite dalle Associazioni nazionali
medesime dalle entrate ad essi derivanti ai sensi del presente articolo.
Il
suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31 marzo
di ogni anno ed e’ calcolato sulla massa salariale di pertinenza
dell’esercizio precedente.
Le Organizzazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva
competenza curano l'attuazione pratica delle finalità di cui al presente
articolo attraverso il potenziamento dell’Ente territoriale.
Le
Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale, approvano
lo schema unico di statuto per gli Enti territoriali, sulla base dei principi
contenuti nella presente disciplina, entro 30 giorni dalla data di stipula del
presente accordo. Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono essere
adeguate a tale schema nazionale che costituisce allegato al presente contratto.
Gli Enti territoriali devono sovrintendere agli interventi formativi che
interessano la categoria attraverso: adeguate iniziative di prima formazione per
i giovani che entrano nel settore; adeguate iniziative di formazione continua;
qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai,
impiegati, tecnici e quadri; percorsi professionalizzanti nell’ambito della
formazione integrata superiore, secondo le esigenze
del mercato del lavoro, con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi
all'infortunistica ed all'igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal Dlgs.
19 settembre 1994, n.626. L'attività degli Enti territoriali si realizza
attraverso la costituzione di strutture esecutive di formazione professionale,
sotto la diretta sorveglianza di un Consiglio di amministrazione; laddove tali
enti, per accertate obiettive difficoltà non possano organizzare corsi in
proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli Enti
stessi - o ad altri Enti derivanti dal presente contratto collettivo
nazionale di lavoro o ad altri organismi appropriati.
L'attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza
con i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione
produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione
tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative
standard predisposte dal Formedil nazionale,
tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.
Al
finanziamento degli Enti territoriali verrà provveduto con il contributo a
carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e
l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da
versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali.
Tale
fondo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio.
Gli Enti territoriali sono amministrati da un Consiglio di amministrazione
paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni
nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale
dei datori di lavoro aderenti all'ANCE assumerà la funzione di Presidente, su
designazione dell'Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nominati
dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di
queste, la funzione di Vice Presidente.
Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato
esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
Tali criteri di professionalità saranno altresì seguiti per
l'assunzione di tutto il personale tecnico ed amministrativo degli Enti
territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione
professionale.
Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente
rilevati, il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad
approvare un Piano generale delle attività dell'Ente che individua e programma
le attività formative da svolgere, le specifica
per singoli progetti e ne indica i costi.
Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della
disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle
Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente
trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.
Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla
necessità e possibilità, potranno essere provinciali , interprovinciali e
regionali.
- Le
attività di formazione saranno rivolte di massima a:
-
giovani inoccupati o disoccupati da
avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
-
giovani neo diplomati e neo laureati;
-
giovani titolari di contratti di
apprendistato (formazione esterna) o
formazione- lavoro (formazione
teorica);
-
personale (operai, impiegati, tecnici e
quadri) dipendente da imprese;
-
manodopera femminile per facilitarne
l'inserimento nel settore;
-
lavoratori in mobilità.
Ai
lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di
formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato
un apposito attestato con
l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami
finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi.
I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti ne’ con contratto di
formazione e lavoro, ne’ con
l’apprendistato, per lo
svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un
periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al
termine di esso, se confermati in servizio,
conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un
trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di primo livello e
sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al
periodo di prova.
La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale,
direttamente dall’Ente territoriale qualora il corso di formazione
professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di
formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in paesi della Unione
europea, secondo il sistema
dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso l’Ente
ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di
amministrazione dell'Ente ed approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui
all'art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale.
Il Formedil nazionale curerà la diffusione del libretto personale di
formazione professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi frequentati
presso gli Enti territoriali, al fine della certificazione dei crediti formativi
individuali.
Gli Enti territoriali sono tenuti a trasmettere annualmente al Formedil
nazionale i bilanci approvati, secondo lo schema unico che le parti
nazionali sottoscritte hanno adottato, per le conseguenti verifiche di conformità.
Per la realizzazione dell’indagine annuale sull’attività formativa
del settore, i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire, debitamente
compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative
predisposto ed inviato dal Formedil nazionale.
La
disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle
disposizioni del presente articolo.
A
norma delle vigenti disposizioni di legge la durata dell’apprendistato non può
essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.
Per
l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo
di prova valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43.
Alle
Scuole Edili territoriali, di cui al presente contratto, sono affidati i compiti
di:
-
partecipazione
alla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei
rapporti di apprendistato;
-
definizione
dei percorsi formativi relativi ai vari profili professionali;
-
erogazione
dell’attività formativa;
-
offerta
del servizio di formazione per i tutors aziendali;
-
offerta
di consulenza ed accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, in
collegamento e a seguito della fase formativa;
-
attestazione
dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nei
libretti di credito formativi individuali.
I periodi di servizio effettivamente prestati
in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata
e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione,
purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si
riferiscano alle stesse attività lavorative.
Nel
caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno
riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di
periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende
l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già
compiuti e, tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti
formativi, la frequenza dei corsi
di formazione esterna.
Per
il riproporzionamento delle ore formative, l’apprendista deve dimostrare
l’avvenuta partecipazione all’attività formativa.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto
di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i
periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali
sono stati effettuati.
Al
termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze
professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle
condizioni e secondo le procedure di legge.
Il trattamento economico per gli apprendisti
non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione
calcolata su minimo di paga o stipendio, ex indennità di contingenza, elemento
economico territoriale e indennità territoriale di settore, o premio di
produzione per gli impiegati, spettante rispettivamente alla categoria degli
operai qualificati ed a quella della 3^ categoria degli impiegati:
1°
semestre
60%
2°
semestre
65%
3°
semestre
70%
4°
semestre
75%
5°
semestre
80%
6°
, 7° e 8° semestre
85%
Le
ore destinate alla formazione esterna di cui all’art. 16 comma 2 della legge
24 giugno 1997 n. 196, da realizzarsi in via prioritaria nell’ambito delle
Scuole Edili di cui al presente contratto, sono pari a 120 ore medie annue e
sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con
le esigenze delle imprese.
L’impegno
formativo è ridotto ad 80 ore per gli apprendisti in possesso di titolo di
studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo alla
attività da svolgere.
L’orario di lavoro per gli apprendisti è di
40 ore settimanali, comprese le ore destinate alla formazione esterna, che
possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale
attività, in applicazione
dell’art. 38 del regolamento della legge sull’apprendistato.
Agli apprendisti operai e impiegati si applica
rispettivamente la normativa contenuta nell’art. ……. sui riposi annui e
nella lettera B) dell’art. 44.
Per il trattamento economico degli apprendisti
nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa
rinvio agli artt. 27, 28, 67 e 68.
Ultimato il periodo di apprendistato, previa
prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge,
all’apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale
ha effettuato l’apprendistato medesimo salvo quanto disposto dall’art. 19
della legge n. 25 del 1955 in merito alla risoluzione del rapporto di
apprendistato.
(parte
comune)
In
relazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 3 della legge n. 196/97 e
dall’art. 64 comma 1, lettera a) della legge n. 488/99 il ricorso al lavoro
temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lettere b) e c) dell’art.
1, comma 2, della legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti ipotesi :
1)
punte di
attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall’acquisizione di nuovi lavori ;
2)
esecuzione
di un’opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non
possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale ;
3)
impiego
di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto
a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell’impresa ;
4)
impiego
di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale ;
5)
sostituzione
di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per
periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo
o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a
corsi di formazione.
Il
ricorso al lavoro temporaneo e’ vietato nelle
ipotesi individuate dall’art. 1 , comma 4, della legge n. 196/97, come
modificato dall’art. 64, comma 1, lettera b), della legge n. 488/99, nelle
ipotesi di cui al D.M. 31 maggio 1999 e con riguardo agli addetti a:
-
lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano
un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
-
lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di
protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
-
costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
-
lavori subacquei con respiratori;
-
lavori in cassoni ad aria compressa;
-
lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 ed al contratto a termine di cui all’art. …. del presente contratto non può superare, mediamente nell’anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
La
media è computata con riferimento alla media annua dei
lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
Le
parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo
nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le
imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei
confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore.
Dichiarazione a verbale
In
base alle citate disposizioni contenute
nelle leggi n. 196/97 e n. 488/99, le parti si danno atto che la disciplina del
lavoro temporaneo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge n. 196/97, per la
categoria degli operai ha carattere sperimentale.
Tale
sperimentazione ha luogo a decorrere dall’entrata
in vigore del presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio
nazionale. Entro la data del 31
dicembre 2001 verrà effettuata a livello nazionale la verifica
dell’attuazione della presente normativa.
Le
parti si danno atto che il lavoro temporaneo
rappresenta un importante strumento nella ricerca e nell’impiego
regolare di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono
sulla necessita’ di realizzare con il Ministero del Lavoro un accordo quadro
che stabilisca:
·
le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di lavoro
temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione professionale di
settore ai fini degli interventi formativi di cui all’art. 5 legge
n. 196/97 e successive modificazioni;
·
le modalita’ e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico
di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure professionali
che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al presente
articolo.
Le
parti ritengono, ai fini dell’operatività della disciplina convenuta,
l’applicazione della contrattazione collettiva dell’edilizia elemento
vincolante della disciplina medesima.
Pertanto
confermano il comune impegno per una sua integrale applicazione.
In
relazione a quanto previsto nell’art. 23, comma I, della legge 28 febbraio
1987, n.56, il quale consente l’apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro anche in ipotesi individuate nei contratti collettivi di
lavoro stipulati con i sindacati nazionali o territoriali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si conviene
che, ferma restando ogni altra
ipotesi in materia di flessibilità delle prestazioni lavorative, l’assunzione
di lavoratori con contratto di lavoro a termine
sarà consentita anche nelle
seguenti fattispecie:
1.
esecuzione di opere eccezionali ed imprevedibili in rapporto alla
consueta attività produttiva;
2.
esecuzione di opere e lavorazioni definite e
predeterminate nel tempo ovvero di opere i cui tempi di realizzazione
sono tali da non poter essere programmati,
per necessita’ di ordine quantitativo o di diversa professionalità,
con il personale in forza.
Il ricorso al contratto a termine di cui al presente articolo ed al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’art. …… non può superare, mediamente nell’anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro a termine e/o temporaneo, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
La media è
computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno
solare precedente.
Nell’ambito
di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il
lavoratore edile può essere
temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da
un’impresa edile ad un’altra, qualora esista l’interesse economico
produttivo dell’impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia
delle proprie professionalita’, a
che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell’impresa
distaccataria.
Durante il
periodo di distacco il lavoratore adempie all’obbligazione di prestare la
propria opera nei confronti dell’impresa distaccataria, conservando il
rapporto contrattuale con l’impresa distaccante.
Al termine del
periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l’impresa distaccante.
L’impresa
distaccante evidenziera’ nelle denuncie alla Cassa Edile la posizione di
lavoratori distaccati.
Resta fermo
quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 236/93.
PRESTAZIONI SANITARIE
INTEGRATIVE
DEL SERVIZIO NAZIONALE
Le
parti si riservano di definire entro il 31 dicembre 2000 con accordo nazionale
l’elenco di prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio Sanitario Nazionale la cui attuazione e’
demandata alla Cassa Edile di competenza sulla base di un accordo attuativo
delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazione stipulanti il
presente contratto collettivo.
Alla
spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno
comportare oneri aggiuntivi, la Cassa Edile in ogni caso farà fronte con
le risorse derivanti dal contributo
previsto dal sesto comma dell’art.37.
A
tal fine e’ dato incarico alla Commissione nazionale paritetica per le Casse
Edili di formulare uno schema di regolamentazione, tenendo anche conto della
ricognizione della situazione in atto nelle singole Casse Edili e della
evoluzione della legislazione sanitaria
e fiscale.
La
proposta della Commissione conterrà anche l’ipotesi di forme assicurative
e/o di convenzionamento con strutture medico-sanitarie.
La
Commissione formulerà la propria proposta
entro il 30 settembre 2000
in modo da consentire alle parti nazionali di sottoscrivere l’accordo
nazionale di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2000.
Per
gli impiegati l’accordo nazionale verificherà le possibili modalita’
di applicazione delle prestazioni sanitarie integrative attraverso forme
assicurative e/o di convenzionamento.
ACCANTONAMENTO
DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI AL NETTO DELLE
IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE
A norma del terzo comma dell’art. 19 del presente
contratto, il criterio convenzionale per l’accantonamento presso la Cassa
Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e
gratifica natalizia è il seguente:
1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei
contributi
L’impresa
provvede a calcolare l’ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali
vigenti a carico dell’operaio sull’intera retribuzione lorda afferente
ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla
maggiorazione di cui all’art. 19 del c.c.n.l..
Per
i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione
è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente.
Giornate
di carenza INPS e INAIL |
18,5% |
Dal
4° giorno di malattia in poi |
18,5% |
Dal
4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale |
7,4% |
Dal
91° giorno d’infortunio o malattia professionale in poi |
4,6% |
2) Accantonamento netto presso la Cassa Edile
L’importo
che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,2%, computato
sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui
all’art. 19. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia
professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:
Giornate
di carenza INPS e INAIL |
14,2% |
Dal
4° giorno di malattia in poi |
14,2% |
Dal
4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale |
5,7% |
Dal
91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi |
3,6% |
3) Retribuzione diretta netta
La
retribuzione netta erogata direttamente all’operaio da parte dell’impresa è
costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1), detratti
i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l’accantonamento
nell’importo di cui al punto 2).
4) Esclusione del criterio convenzionale
Il
sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi
di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro
per lavoro prestato per l’intero periodo (malattia e infortunio).
Pertanto
in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono
detratti dall’impresa dagli accantonamenti stessi.
Inoltre
la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di
cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di
mutualizzazione di cui all’undicesimo comma dell’art. 19 del c.c.n.l..
PROTOCOLLO DI INTESA SUL SISTEMA DEGLI
ORGANISMI PARITETICI DI SETTORE
Le
parti confermano la validità del
sistema degli Organismi paritetici (Casse Edili, Enti Scuola, CPT) il quale
riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore al fine del
perseguimento dei seguenti principali obiettivi :
Le
parti si impegnano altresì a favorire una più stretta collaborazione tra la
Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, Formedil e Commissione
nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di
lavoro per potenziare l’efficacia dei servizi resi al settore.
Le
parti riconoscono, peraltro, la necessità di attuare interventi di
razionalizzazione sul piano dei costi, del funzionamento del sistema, del
rispetto delle regole contrattuali.
Pertanto
a questi fini:
*
gli Enti
paritetici ed in particolare le Casse Edili debbono costituire un sistema dotato di regole
uniformi;
*
gli Enti
medesimi debbono perseguire l’obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in
modo da non aggravare il carico tuttora abnorme degli oneri sociali
dell’industria delle costruzioni;
*
deve
essere riequilibrato il rapporto fra retribuzione erogata direttamente dal
datore di lavoro e trattamento retributivo complessivo sostenuto dall’impresa.
Le
parti medesime si danno atto che:
*
gli Enti
paritetici rappresentano per loro natura lo strumento di attuazione delle
politiche contrattuali e pertanto gli Organi di amministrazione ed il Collegio
sindacale sono vincolati a dare ad esse applicazione;
*
gli
obiettivi appena enunciati vanno realizzati anche mediante il potenziamento del
ruolo degli Organismi nazionali di coordinamento;
*
i
contributi agli Enti debbono essere contenuti nelle misure strettamente
necessarie per assicurare le prestazioni istituzionali e pertanto devono essere
commisurati alle effettive esigenze della
gestione, in modo da ridimensionare le eventuali riserve eccedenti, anche sulla
base dei risultati dello studio demandato alla Commissione nazionale paritetica
per le Casse Edili.
Per
la valorizzazione e il pieno sviluppo dell’attivita’ degli Organismi
paritetici territoriali di settore, le parti concordano sul ruolo fondamentale
che a tali fini compete agli Organismi paritetici a carattere nazionale.
Il
sistema degli Organismi paritetici nazionali e’ articolato su:
-
Commissione
nazionale paritetica per le Casse Edili;
-
Formedil
nazionale e relative articolazioni;
-
Commissione
nazionale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Nel
ruolo assegnato agli Organismi paritetici nazionali assumono rilievo primario i
seguenti aspetti:
a)
estensione
su tutto il territorio nazionale della operativita’ degli Organismi paritetici
territoriali, mediante il superamento delle eventuali difficolta’ che possano
emergere al livello locale;
b)
coordinamento
e verifica dell’attivita’ degli Organismi territoriali, le cui scelte
operative debbono essere improntate a criteri di efficienza, di produttivita’
della spesa e di puntuale attuazione delle pattuizioni nazionali;
c)
armonizzazione
e maggiore omogeneita’ dei trattamenti sul territorio, anche mediante la
verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse
Edili;
d)
uniformita’
degli adempimenti delle imprese verso gli Organismi paritetici territoriali,
anche sul piano della modulistica compresa la certificazione di regolarita’
contributiva, e indicazioni sull’impiego dei mezzi informatici, anche agli
effetti di un appropriato scambio di informazioni tra gli Organismi medesimi;
e)
integrale
ed uniforme applicazione degli schemi unitari di bilancio previsti per le Casse
Edili e gli Enti Scuola, allo scopo di consentire le opportune verifiche agli
Organismi nazionali competenti;
f)
effettiva
operativita’ del principio che le soluzioni interpretative degli Organismi
paritetici nazionali sono vincolanti per gli Organismi territoriali.
In
particolare alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili è
demandato di provvedere:
-
alla
predisposizione di un progetto avente carattere promozionale con
il fine di ampliare l’ambito di diffusione delle Casse Edili;
- alla predisposizione entro il 30 settembre 2000 di uno studio sulle Casse Edili avente l’obiettivo del contenimento dei costi amministrativi, dell’accrescimento delle professionalità del personale per un miglior servizio alle imprese ed agli operai iscritti, del contenimento delle eventuali riserve eccedenti;
- alla predisposizione di uno studio per l’informatizzazione delle Casse Edili;
- alla predisposizione di uno studio volto all’armonizzazione delle prestazioni disposte al livello locale.
L’assunzione di tutto il personale degli Organismi paritetici nazionali e territoriali e’ effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti nazionali.
Per
il finanziamento della Commissione nazionale paritetica per le Casse
Edili, le parti nazionali, previa verifica della situazione finanziaria
del fondo autonomo previsto dall’accordo nazionale 8 febbraio 1989 e tenuto
conto della disponibilità del fondo medesimo, provvederanno a definire la
decorrenza di un contributo annuo a carico delle Casse Edili pari, fino al 30
settembre 2001, allo 0,01% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l..
Il
finanziamento dell’attività del Formedil nazionale è regolamentato dal 6°
comma dell’art. 93. Dal 1° ottobre 2000 il contributo dovuto dagli Enti
Scuola al Formedil e’ fissato nella misura dello 0,008%, fino al 30 settembre
2001, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al comma precedente.
Per
il finanziamento della Commissione nazionale per la prevenzione infortuni,
l’igiene e l’ambiente di lavoro, le parti nazionali provvederanno a definire
un contributo annuo a carico dei Comitati provinciali per la prevenzione
infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro pari, per il periodo dal 1°
ottobre 2000 al 30 settembre 2001, allo 0,005% calcolato sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l.
Tale
contribuzione è versata dagli Enti Scuola nel caso in cui questi ultimi
provvedano alle riscossione del contributo per i predetti CPT.
Entro
il 31 marzo di ogni anno le parti si incontrano per esprimere le loro
valutazioni in ordine ai bilanci preventivo e consuntivo, ed ai programmi di
attivita’ degli Organismi paritetici nazionali, con lo scopo di assumere le
relative determinazioni anche per quanto concerne i contributi di finanziamento.
Al
fine di cui sopra le parti redigono e sottoscrivono verbale che verrà trasmesso
agli Organismi nazionali ed a quelli territoriali, per la materia di rispettiva
competenza.
Costituisce
impegno prioritario delle parti nazionali sottoscritte
§
pervenire
entro il 30 giugno 2000 attraverso gli Organismi nazionali di coordinamento ad
un sistema di informatizzazione delle Casse Edili e di messa in rete degli altri
Enti paritetici territoriali;
§
approvare
entro il 31 maggio 2000 i modelli unici di denuncia mensile ed il modello di
versamento delle contribuzioni e accantonamenti che verranno predisposti
dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;
§
individuare
entro il 30 giugno 2000 criteri uniformi per il rilascio dei certificati di
regolarità contributiva;
§
realizzare
l’uniformità degli Statuti delle Casse Edili attraverso l’adozione dello
Statuto tipo che dovrà essere concordato dalle parti nazionali;
§
consentire
alle Organizzazioni territoriali la costituzione di Casse Edili interprovinciali
o regionali;
§
pervenire
all’armonizzazione delle prestazioni territoriali, individuando quelle
sulle quali orientare le scelte territoriali secondo un ordine di priorità
ed i criteri di anzianità di iscrizione degli operai ai fini di omogeneizzare i
requisiti per il diritto alle prestazioni medesime;
§
concordare
lo Statuto della CNCPT.
*
* * *
Le parti confermano che riveste carattere prioritario per il settore la materia della sicurezza sul lavoro, in considerazione anche delle implicazioni sociali e produttive alla stessa connesse.
Per il raggiungimento dell’obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni ambientali, le parti ritengono determinante una politica attiva della sicurezza, realizzata mediante l’apprestamento di una pluralità di interventi che presuppongono il pieno sviluppo ed il potenziamento delle attività e delle iniziative finora assunte.
Le parti confermano l’esigenza strategica del rafforzamento sull’intero territorio dei Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, nonché della Commissione nazionale di coordinamento degli stessi.
Il sistema nazionale di governo della materia della sicurezza è pertanto costituito dai Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni e dalla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Le parti ribadiscono inoltre che la suddetta Commissione paritetica nazionale debba svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei CPT, nonché di interrelazione con gli altri organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e prevenzione.
Le parti ritengono necessario un sempre maggior coordinamento tra le attività della CNCE, del Formedil e della CNCPT.
La Commissione nazionale paritetica di coordinamento dei CPT è impegnata a svolgere la propria attività sulla base dei principi sopra enunciati ed in conformità a quelli globalmente individuati nel presente Protocollo.
Le parti concordano di rimettere alla valutazione locale, qualora si ravvisi in tal modo un miglior funzionamento dei tre organismi paritetici di settore, l’opportunità della definizione e della istituzione di forme integrate di operatività degli Enti stessi.
*
* * *
Le parti si danno atto che ai fini dell’individuazione delle strategie in materia di formazione occorre tener conto:
§
della
delega alle Regioni dei compiti di programmazione e progettazione dell’offerta
formativa rispetto al territorio;
§
della
riforma del sistema di formazione professionale che introduce i crediti
formativi e l’accreditamento degli enti di formazione;
§
dell’obbligo
formativo fino a 18 anni e dell’elevazione dell’obbligo scolastico;
§
della
riforma della scuola superiore concepita nell’ottica di un sistema integrato e
flessibile tra scuola e formazione;
§
dell’attribuzione
di un ruolo di rilievo alle parti sociali in sede di programmazione regionale e
nazionale;
§
della
disponibilità per il settore delle risorse derivanti dal fondo per la
formazione continua;
§
della
regolamentazione degli stages e dei tirocini formativi e di orientamento;
§
delle
indagini sui fabbisogni formativi svolte dalle parti sociali;
§
della
valorizzazione dell’apprendistato e del ruolo dello stesso nell’ambito
dell’obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età.
Al tal fine
nell’intento pertanto di proseguire ad attivare il processo di modernizzazione
del sistema formativo e di una maggiore efficienza e razionalizzazione dei
compiti delle Scuole Edili, le parti riconoscono che occorre:
§
qualificare
il sistema creando una rete competitiva sul territorio in termini di offerta
formativa e di risorse con un’immagine esterna che sia omogenea e peculiare;
§
potenziare
l’assetto regionale del Formedil per
un supporto alla programmazione a tale livello, per attingere alle risorse delle
regioni in termini di finanziamenti per la formazione continua,
l’apprendistato e per la concertazione di cui
alla regolamentazione comunitaria per l’accesso al Fondo Sociale
Europeo;
§
che la
formazione sia sempre più ancorata ai reali fabbisogni delle imprese e
concentrata sulla qualità, sulla sicurezza, sulla formazione esterna per
gli apprendisti;
§
realizzare
un progetto nazionale, articolato territorialmente, di collaborazione tra
servizi pubblici all’impiego e Scuole Edili
per meglio contribuire all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
§
favorire
la certificazione degli Enti in coerenza con le normative di legge;
§
dare un
maggiore impulso all’istituto dell’apprendistato per i giovani anche
diplomati:
a)
garantendo la validità della sperimentazione ai fini degli sgravi
contributivi per le imprese;
b)
riconoscendo
i crediti formativi acquisiti dall’apprendista nel passaggio da una impresa
all’altra;
c)
potenziando
il ruolo delle parti sociali territoriali nei tavoli di concertazione regionale
per la pianificazione delle attività e l’assegnazione delle relative risorse;
§
perseguire
infine l’obiettivo di ottenere riconoscimenti, anche sotto forma di sgravi
contributivi, per i nuovi assunti che hanno seguito corsi di formazione presso
le Scuole Edili o ricevuto presso le stesse la formazione teorica per
l’apprendistato;
§
in
relazione alle risorse pubbliche per la formazione continua, promuovere criteri
per acquisire il consenso delle imprese a far partecipare i propri lavoratori a
tali attività formative attraverso:
-
l’istituzione
di una riserva pari al 100% delle risorse attribuite al settore edile derivanti
dalla contribuzione aziendale dello 0,30% di cui alle vigenti disposizioni di
legge, utilizzabile a sportello e senza termini di decadenza da parte del
sistema formativo edile attraverso la programmazione e l’attuazione di
iniziative formative rivolte alle imprese ed agli operatori della formazione;
n
riconoscere
nel quadro della riforma dell’obbligo scolastico che il Ministero della
pubblica istruzione le strutture paritetiche idonee ai fini dell’assolvimento
dell’ultimo anno dell’obbligo scolastico;
n
prevedere
a livello nazionale il rilascio del libretto dei crediti formativi a conclusione
dei corsi di primo ingresso, aggiornamento e riqualificazione realizzati dalle
strutture paritetiche;
n
elaborare
a livello nazionale modalità e percorsi didattici per la formazione
dei docenti pratici.
* * *
Le
parti sottoscritte si riservano di definire entro il 30 giugno 2000:
*
procedure
dichiarative della nullità degli atti territoriali derogatori relativi agli
Enti paritetici, i quali pertanto
non esplicano effetti nei confronti degli Enti paritetici i cui Organi di
amministrazione e i Collegi sindacali sono vincolati a non dare ad essi
esecuzione;
*
disposizioni
e procedure volte a rendere regolare il funzionamento degli Enti paritetici e a
rimuovere comportamenti di disapplicazione delle normative nazionali.
Le parti si danno anche atto che, in adempimento a
quanto convenuto nel quarto comma del punto 2. dell’accordo nazionale 11
giugno 1997, nell’eventualità che ancora sussistano casi in cui una persona
ricopra contemporaneamente cariche negli Enti derivanti dal presente contratto
collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione
collettiva, l’organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione
della persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è
tenuta entro trenta giorni dalla
stipula del presente contratto a far cessare tale situazione di incompatibilità.
Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali
effettuano una verifica congiunta di tali situazioni.
Restano fermi gli accordi locali che eliminano le
situazioni di incompatibilità.
* * *
Le parti confermano quanto regolamentato con
l’accordo nazionale 18 dicembre 1998.
PROTOCOLLO
SULLE POLITICHE DEL LAVORO
NELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
Ance
e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, contestualmente alla stipula
dell’accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 5 luglio 1995, convengono sulla
esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei
confronti degli organi di Governo per sviluppare l’industria delle
costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico
che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per
l’incremento dell’occupazione su di un piano generale e settoriale.
Per
la realizzazione di tali direttive
le parti concordano sulla necessita’ che vengano posti in essere interventi
nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la
trasparenza del mercato, l’efficienza e
la produttività delle imprese, la flessibilità del mercato del lavoro, una
efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni
concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme
previdenziali e contrattuali.
A
questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte i seguenti
obiettivi, anche attraverso un’attiva
opera di impulso della concertazione in atto con il Governo :
1)
Unificazione delle aliquote contributive per la cassa integrazione
guadagni ordinaria, equiparando il contributo per gli operai dell’edilizia a
quello degli altri settori, fermo restando il regime delle prestazioni, in
particolare con riferimento alle soste meteorologiche.
2)
Allineamento del contributo assegni familiari delle imprese edili industriali a quello delle imprese artigiane .
3)
Conferma in via permanente della riduzione contributiva prevista
dall’art. 29 della legge n. 341/95, con adeguamento delle aliquote.
4)
Conferma in via permanente della riduzione contributiva dei premi Inail prevista
dal decreto ministeriale 7 maggio 1997.
5)
Eliminazione degli oneri sociali impropri ancora esistenti.
6)
Finanziamento in via permanente della formazione esterna obbligatoria
prevista dall’art. 16 della legge n. 196/97 con riferimento ai lavoratori
assunti con contratto di apprendistato da effettuarsi per il tramite degli
organismi bilaterali di categoria.
7)
Finanziamento delle attività formative poste in essere dagli organismi
paritetici di settore in materia di sicurezza sul lavoro.
Entro
due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo le parti
effettueranno la verifica dei risultati delle azioni congiunte di cui sopra.
Si
conferma che nella nozione di fine lavoro, agli effetti di legge e contrattuali
e’ compresa anche la fase lavorativa, nonche’ il graduale esaurimento sia
del lavoro che della stessa fase lavorativa.
Ance
e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si impegnano altresì ad elaborare entro
quattro mesi dalla stipula del presente Protocollo una proposta, da presentare
congiuntamente agli organi di Governo, in tema di decontribuzione dei
trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai
contratti collettivi anche al fine di destinare risorse alla previdenza
complementare.
Nel
quadro delle azioni dirette a contrastare fenomeni di lavoro sommerso e di
evasione contributiva le parti concordano altresì sull’opportunità di
rivisitare congiuntamente entro il medesimo termine l’articolato della legge
n. 1369/60.
In data .................................................
tra
§
ANCE
e
§
FENEAL
– UIL
§
FILCA –
CISL
§
FILLEA -
CGIL
quali
Parti unitariamente intese come Parti istitutive
rispettivamente
per le imprese e per i lavoratori
§
vista la
legge 8 agosto 1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare;
§
viste le
importanti modifiche apportate dalla suddetta legge al decreto legislativo 21
aprile 1993 n. 124 in tema di fondi pensione, di seguito per brevità Decreto;
§
ritenuto
di poter dare attuazione a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29 gennaio 2000;
§
al fine
di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta
a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio;
si
concorda
di
istituire una forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori delle
imprese edilizie ed affini, finalizzata esclusivamente ad erogare trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico ai sensi
dell'articolo 1 del Decreto.
Tale
forma pensionistica sarà attuata mediante la costituzione di un fondo pensione
nazionale di categoria a contribuzione definita e a capitalizzazione
individuale, d'ora in poi denominato Fondo per brevità di dizione, secondo
quanto di seguito stabilito.
In
considerazione del preminente ruolo che il Decreto ha inteso attribuire alla
contrattazione collettiva, le Parti sottoscriventi il presente accordo sono
concordi nel considerare il Fondo lo strumento più idoneo a soddisfare i
bisogni previdenziali dei lavoratori del settore.
1. Costituzione
Il
Fondo sarà costituito in forma di associazione riconosciuta
ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile, come previsto
dall'articolo 4 comma 1 lettera b) del Decreto.
Il
Fondo sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni vigenti pro tempore,
dallo statuto e dal regolamento elettorale predisposti dalle Parti istitutive,
che costituiscono parte integrante del presente accordo e che saranno modificati
od integrati in recepimento di successive modificazioni ed integrazioni
apportate all'accordo medesimo.
2
Destinatari
Sono
destinatari del Fondo:
a)
i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in
contratto di formazione lavoro e in contratto di apprendistato, che abbiano
superato il periodo di prova, e i lavoratori
assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a
3 mesi, ai quali si
applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle
Organizzazioni firmatarie del presente accordo;
b)
i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, delle
Organizzazioni Sindacali e Datoriali stipulanti il presente accordo e da quelle
territoriali ad esse aderenti, nonché dagli Enti paritetici del settore, ai
quali si applichi uno dei contratti nazionali citati in premessa ovvero sulla
base di una specifica delibera degli organi dei suddetti Enti ove non sussistano o non operino diverse previsioni in
merito;
c)
eventuali
altri lavoratori, così come definiti nell'articolo 19 del presente accordo.
3. Soci
Sono
soci del Fondo i lavoratori destinatari in possesso dei requisiti di
partecipazione, di cui all'articolo precedente, che abbiano sottoscritto
volontariamente la domanda di adesione.
I
percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del fondo
rimangono associati ad esso.
4.
Organi del
Fondo
Sono organi del Fondo:
§
l'Assemblea
dei Delegati
§
il
Consiglio di Amministrazione
§
il
Presidente e il Vice Presidente
§
il
Collegio dei Revisori Contabili
5.
Assemblea dei
Delegati
L'Assemblea
è composta da 45 soci delegati, eletti in rappresentanza dei lavoratori
iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale predisposto
dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, tenendo conto
adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.
Alle elezioni si
procederà mediante presentazione di liste presentate dalle Organizzazioni
Sindacali stipulanti i c.c.n.l. citati in premessa, nonché da almeno il 5% dei
soci proporzionalmente distribuiti
in almeno 6 regioni.
Le
elezioni per l’insediamento della prima Assemblea sono indette al
raggiungimento del numero di 35.000 adesioni al Fondo.
6.
Consiglio di
Amministrazione
Il Consiglio di
Amministrazione è costituito da 24 componenti, nel rispetto della
rappresentanza paritetica delle parti.
I componenti in
rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea, sulla base di liste
presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo o da
delegati dell'Assemblea, sottoscritte da almeno un terzo dei delegati.
I
componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla
parte datoriale.
Tutti
i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei
requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
Le
modalità di convocazione e i quorum costitutivi e deliberativi sono stabiliti
dallo statuto del Fondo.
7. Presidente
e Vice Presidente
Il Presidente ed
il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente
ed alternativamente fra i rappresentanti di parte datoriale ed i rappresentanti
eletti dall'Assemblea.
8.
Collegio dei
Revisori Contabili
Il Collegio dei
Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti, nel
rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.
I
componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea. I
componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla
parte datoriale.
Tutti i componenti del
Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità
previsti dalla legge e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili
istituito presso il Ministero di
Grazia e Giustizia.
Il Presidente del
Collegio dei Revisori Contabili sarà scelto nell’ambito della componente che
non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Comitato Paritetico delle Parti
Le Parti
firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto della necessità di
istituire, nell’interesse dei lavoratori aderenti e delle imprese, un
organismo con funzioni di rappresentanza e raccordo tra le Parti stesse e gli
organi del Fondo. A questo scopo, concordano di costituire un apposito comitato
composto da 12 componenti,
designati in modo paritetico dalle Parti firmatarie del presente accordo,
secondo quanto stabilito dallo statuto del Fondo e tenuto conto adeguatamente di
esigenze di rappresentatività territoriale.
Il Comitato
Paritetico, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il
collegamento tra il Fondo e le Parti stipulanti l’accordo istitutivo del
Fondo, può esprimere il proprio parere non vincolante sulle seguenti materie:
§
valutazioni
in merito alla corretta applicazione degli accordi istitutivi del Fondo per le
materie relative all'adesione al Fondo,
§
indirizzi
generali di gestione del Fondo,
§
individuazione
dei criteri generali di ripartizione del rischio in materia di investimenti,
§
criteri
per la scelta dei gestori finanziari, della Banca Depositaria e dei gestori dei
servizi,
§
modifiche
statutarie.
Il Comitato
Paritetico eserciterà le proprie funzioni sulla base della documentazione
periodicamente fornita allo scopo dai competenti organi del Fondo.
La partecipazione
al Comitato e’ a titolo gratuito.
10.
Adesione
Il
lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità
previste dalla normativa vigente e dallo statuto del Fondo.
L'adesione deve
comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa
contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed
approvata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.
11. Contribuzione
L’obbligo
contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro
sorge in conseguenza dell’adesione al Fondo da parte del lavoratore su base
volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo
sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia
individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della
qualifica di associato.
La
contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste
dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione:
§
1%
riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico
delle imprese;
§
1%
riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico
dei lavoratori;
§
100%
dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima
occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;
§
18%
dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.
E' prevista
per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi
propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite
dallo statuto del Fondo.
L'impresa
fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle
trattenute effettuate e del versamento eseguito.
In
caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi
contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.
12.
Prestazioni
Il Fondo eroga
prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità ai legittimi beneficiari
che abbiano cessato il rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire
delle corrispondenti prestazioni a carico del regime previdenziale obbligatorio.
Il diritto alla
prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età
pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato
almeno 10 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.
Il diritto alla
prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di
non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia
nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di
associazione al Fondo.
La norma di cui
ai due commi precedenti trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori
associati la cui posizione sia acquisita per trasferimento da altro fondo
pensione complementare, computando, anche l’anzianità maturata presso il
fondo di provenienza.
Il lavoratore
associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata
presso il Fondo.
Il
Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per
vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di
assicurazione abilitate dalla legge.
Il lavoratore
associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la
liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui
ha diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.
Ai lavoratori
associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata
riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di
"vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di
cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. Essi hanno diritto alla
liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza
dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare
per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria
posizione individuale.
In caso di morte
del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione
individuale è riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di
legge vigenti pro-tempore.
Il lavoratore
associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti
in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere un'anticipazione per
eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di
abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti
dell'ammontare della propria posizione individuale derivante dalle quote di
trattamento di fine rapporto versate al Fondo.
Il Consiglio di
Amministrazione determina l’ammontare percentuale massimo delle anticipazioni
complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare
l’equilibrio e la stabilità del Fondo.
Non sono ammesse
altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
Il Fondo non può
concedere o assumere prestiti.
13. Cessazione
dell’obbligo contributivo e vicende del rapporto associativo
L’obbligo di
contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della
risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla
corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono
sospese le contribuzioni al Fondo.
In caso di
sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e
l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente articolo 11.
Il lavoratore
associato può sospendere unilateralmente la contribuzione a proprio carico al
fondo, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo,
dandone informazione scritta all'impresa da cui dipende. In tal caso si
determina automaticamente la cessazione dell’obbligo contributivo a carico del
datore di lavoro. Allo stesso modo è concessa la successiva riattivazione della
contribuzione.
Le modalità di
esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.
14. Trasferimenti e
riscatti
Il
passaggio diretto tra due aziende che applicano il c.c.n.l. di cui al presente
accordo non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.
§ trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda, ovvero presso un fondo pensione aperto;
§
riscatto
della posizione individuale: il riscatto della posizione individuale comporta la
liquidazione del capitale accantonato e dei rendimenti maturati, secondo le
modalità stabilite nello statuto;
§
conservazione
della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
Qualora
il lavoratore associato non eserciti una delle opzioni sopra elencate, la
posizione individuale sarà mantenuta presso il Fondo, pur in assenza di
contribuzione alle condizioni stabilite dallo statuto. In ogni caso, all'atto di
una nuova assunzione da parte di impresa cui si applica il presente accordo, sarà
possibile la riattivazione del rapporto contributivo.
In
costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha
facoltà di chiedere il trasferimento dell’intera posizione individuale presso
altro fondo pensione complementare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis del
decreto, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo,
limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a
tale termine non prima di tre anni, secondo modalità e termini determinati
nello statuto del Fondo.
Gli
adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo
di sei mesi.
Il
Fondo è abilitato a ricevere posizioni individuali maturate dagli aderenti
presso altri fondi pensione iscritti all'albo di cui all'articolo 4, comma 6,
del Decreto, secondo le modalità definite nello statuto.
15.
Gestione del patrimonio
Le
convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le
modalità con cui possono essere modificate, nonché i termini e le modalità
con cui è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora
se ne ravvisi la necessità.
16. Conflitti di
interesse
Ai
sensi dell’articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive
modificazioni ed integrazioni lo
statuto del Fondo definisce le norme da osservare
in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie
individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato
in attuazione della norma di cui sopra.
17.
Regime
delle spese
Le
spese di costituzione, avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono
finanziate tramite un contributo una tantum a carico dell’impresa che le Parti
convengono nella misura di Lit. ……… per
ciascun lavoratore dipendente alla data di sottoscrizione dello Statuto.
A
seguito dell’adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una
quota di iscrizione una tantum pari a Lit. ………...
Alle
spese per l’amministrazione ed il funzionamento del Fondo si fa fronte
mediante l'istituzione di un fondo comune alimentato dalla trattenuta denominata
"quota associativa", prelevata dalla contribuzione stabilita, con
esclusione della quota del TFR.
Annualmente,
con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di
spesa, è determinato l'ammontare di tale quota, che non può superare in ogni
caso lo ……% della
retribuzione annua assunta a base per la determinazione del TFR.
Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione
dell’Assemblea gli importi da destinare al finanziamento dell’attività del
Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di
lavoro e non superare le quote massime indicate dalle Parti istitutive del
Fondo.
I
costi inerenti la Banca Depositaria ed i soggetti gestori finanziari saranno
addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito.
18.
Periodo
transitorio
Le
Parti firmatarie del presente accordo s'impegnano a predisporre entro il
…………….. lo statuto ed il
regolamento elettorale del Fondo.
All'atto
della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di
Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio,
che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto
all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei
Revisori Contabili.
Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 18
membri, di cui 9 in rappresentanza delle imprese e 9 in rappresentanza dei
lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.
I
componenti in rappresentanza dei lavoratori sono designati dalle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente accordo. I componenti in rappresentanza delle
imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.
Il
Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in
rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto
del principio di pariteticità.
Il
Consiglio di Amministrazione provvisorio espleta tutte le formalità preliminari
alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce
l'attività connessa alla raccolta delle adesioni, nonché l'attività di
promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese
di avvio del Fondo di cui all’articolo precedente.
Spetta
al Consiglio di Amministrazione provvisorio predisporre la scheda informativa e
la domanda di adesione da sottoporre all’approvazione della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione e, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima
Assemblea.
19.
Ulteriori
destinatari
Le
Parti si riservano la possibilità di ampliare l'area dei destinatari così come
definiti al precedente articolo 2, comprendendovi i lavoratori ai quali si
applicano i CCNL sottoscritti dalle stesse Organizzazioni Sindacali firmatarie
del presente accordo tramite appositi accordi con le corrispondenti
Organizzazioni Datoriali. Di conseguenza il presente accordo potrà essere
adeguatamente integrato.
20. Rinvio
Per
quanto non previsto dal presente accordo le Parti firmatarie sottoscritte fanno
espresso riferimento alle disposizioni di cui al Decreto ed ai provvedimenti
attuativi del medesimo.
Le
tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi
minimi mensili per gli impiegati sono modificate come segue:
LIVELLI |
AUMENTI
|
NUOVI MINIMI
|
PARAMETRI
|
|||
|
Complessivi
|
01/01/2000 |
01/01/2001 |
01/01/2000 |
01/01/2001 |
|
7 |
110.769 |
76.923 |
33.846 |
1.703.321 |
1.737.167 |
200 |
6 |
99.693 |
69.231 |
30.462 |
1.532.989 |
1.563.451 |
180 |
5 |
83.077 |
57.692 |
25.385 |
1.277.490 |
1.302.875 |
150 |
4 |
77.538 |
53.846 |
23.692 |
1.192.325 |
1.216.017 |
140 |
3 |
72.000 |
50.000 |
22.000 |
1.107.159 |
1.129.159 |
130 |
2 |
64.800 |
45.000 |
19.800 |
996.443 |
1.016.243 |
117 |
1 |
55.385 |
38.462 |
16.923 |
851.661 |
868.584 |
100 |
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 29 gennaio 2000 o instaurati successivamente; per la parte economica avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2001.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito