MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C53511.956DE2D0" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C53511.956DE2D0 Content-Location: file:///C:/910446EF/CCNLCemento.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
=
FEDERMACO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
5 marzo 2004
per i dipendenti dalle Aziende
esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso=
e
relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promi=
scua
di cemento, calce, gesso e malte.
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI
Roma, 5 marzo 2004
tra
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
e
<= o:p>
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale =
di
lavoro da valere per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del
cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle
malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione
promiscua di cemento, calce, gesso e malte. Roma, 15 dicembre 2004 tra &nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
=
=
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
e &n=
bsp;
è stato sottoscritto, per adesione, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro =
da
valere per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento,
della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e =
dei
materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua =
di
cemento, calce, gesso e malte. SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI Art.1 &n=
bsp;
Sistema contrattuale=
span> Le parti assumono nel
regolare i propri comportamenti lo spirito, le finalità e gli indiri=
zzi
di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e realizzano con il presente c.c.n.I. u=
na
struttura contrattuale su due
livelli: nazionale ed aziendale. In applicazione di qua=
nto
previsto ai punti 2) e 4) del capitolo&nbs=
p;
‘assetti contrattuali’ del Protocollo 23 luglio 1993, al
quale si fa integrale riferimento, il Contratto collettivo nazionale di lav=
oro
ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte
retributiva. Esso si intender&agrav=
e;
tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza di disdetta da
darsi con lettera raccomandata r.r. La parte che ha dato
disdetta presenterà le proposte di modifica in tempo utile per
consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del
contratto. La parte che ha ricevu=
to le
proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di
ricevimento delle stesse. Durante i tre mesi
antecendenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque =
per
un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione
delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali
né procederanno ad azioni dirette. La violazione del peri=
odo di
raffreddamento come definito al precedente comma comporterà, come
conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipaz=
ione
o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre
l'indennità di vacanza contrattuale per la determinazione della qual=
e si
fa rinvio a quanto stabilito in materia dal citato Protocollo. La
contrattazione a livello aziendale - in applicazione del punto 3) del capitolo assetti contrattuali del
Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con
particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese - riguarda
materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del
contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo=
per
le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale poss=
ibilità
di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indica=
te. Titolari e compe=
tenti
per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei
lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le R.S.U., costituite ai sen=
si dell'Accordo
interconfederale 20-12-1993, e i sindacati territoriali delle Organizzazioni
stipulanti e, dall'altro, le Direzioni aziendali assistite dalle Associazio=
ni
imprenditoriali territorialmente competenti. Per i Gruppi la titolarit&agra=
ve;
e la competenza appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali
nazionali di categoria e alle R.S.U, dall'altra, alle Direzioni aziendali
assistite dalla Organizzazione imprenditoriale nazionale. =
Al sistema
contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispetta=
re ai
propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente contra=
tto
e le norme applicative aziendali da esso previste. A tale fine l’ Associazione =
industriali
è è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni
pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei
lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché sia=
no
evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare qu=
anto
ha formato oggetto di accordo ai vari livelli. &nb=
sp; =
Nel quadro di quanto s=
opra
convenuto si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere p=
er i
lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi
derivati (es.: premiscelati) gesso e relativi manufatti, malte e materiali =
di
base per le costruzioni nonché abbiano la produzione promiscua di
cemento, calce, gesso e malte. &=
nbsp; Le parti, ferme restando l’autonomia e le
prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità
degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella
consapevolezza dell’importanza di relazioni industriali partecipate, =
convengono
sull’opportunità di confrontarsi su conoscenze e su autonome
valutazioni per tematiche suscettibili&nbs=
p;
di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica =
il
presente contratto sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di
fattori di criticità dei settori stessi. A tal fine le parti stipulanti istituiscono =
il
Comitato Paritetico Nazionale permanente con propria autonomia funzionale ed
operativa. Entro n. 3 mesi dalla firma del C.c.n.l., le parti, rappresentate paritetica=
mente
nel Comitato, ne definiranno la composizione nonché il regolamento p=
er
lo svolgimento dell’attività. Oggetto del programma dei lavori=
del
Comitato, il cui coordinamento logistico sarà assicurato da Federmac=
o,
saranno, in particolare, i seguenti temi: - =
l’andamento
congiunturale dei settori anche con riferimento alle importazioni e alle
esportazioni dei prodotti: - &n=
bsp;
le eventuali
problematiche di approvvigionamento della materia prima con riferimento alle
norme di legge sull’attività estrattiva e alla loro applicazio=
ne
in sede amministrativa; - &n=
bsp;
l’utilizzo=
dei
combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con riguardo alla
stima degli effetti indotti sull’occupazione; - &n=
bsp;
la formazione
professionale sulla base di quanto convenuto all’art. ….; - &n=
bsp;
le tematiche del=
la
sicurezza sul lavoro e della tutela dell’ambiente esterno, anche con
riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche
eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive
dell’Unione europea in
materia. Per tali materie vedasi inoltre quanto previsto all’art.5
(Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori). =
Le parti potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle
iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro. Il Comitato Paritetico Nazionale, per la sua
attività, si avvarrà di dati forniti dalle parti stipulanti o
provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi specializzati
sulle specifiche materie, concordemente individuati e potr&a=
grave;
esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame. =
Alle riunioni del Comitato, in relazione alle materie
all’esame, potranno pre=
ndere
parte tecnici esterni. &=
nbsp; 1.
I risultati dei lavori del Comitato Paritetico Nazionale saranno oggett=
o di
esame delle parti stipulanti in
apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno
altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico
esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni
complessive riguardanti:<=
o:p> - i dati di aggiornamento annuale =
sulla
struttura del settore e i loro riflessi sull’occupazione; =
- le previsioni annuali
degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalit&=
agrave;
perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonch&eacut=
e;
le eventuali ricadute occupazionali prevedibili; =
- gli andamenti annuali
dell’occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico
riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di
inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazione delle norme di l=
egge
che li riguardano; - le
previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale; - i dati
Istat sulla dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro; - i dati
anche comparativi sulla produttività e competitività del sett=
ore; - gli andamenti aggregati a livello
nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l’orario ordinario,
nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa
integrazione guadagni e altre causali.
A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di
ricercare posizioni comuni,
potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del Comitato
Paritetico Nazionale in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazi=
one
e valutazione. Per specifici te=
mi le
parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di
rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà
decisoria. Le parti in tali
occasioni potranno ricercare posizioni comuni da far valere, ove occorra, n=
elle
sedi istituzionali territorialmente competenti. In tale occasione saran=
no
in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali processi di
ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità. Di norma, annualmente,=
ove
possibile in occasione degli incontri di cui al 1° comma del presente p=
unto
2), a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti
saranno fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello
regionale, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi
ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediame=
nti
industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti prede=
tti
sull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive
produttive e sulle condizioni
ambientali ed ecologiche. Nelle
regioni ove siano presenti soltanto una o più unità produttive
appartenenti ad un'unica società gli incontri di cui sopra saranno
assorbiti da quelli previsti ai successivi punti 3) e 4). 3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati =
e le
valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente
punto 1), i gruppi industriali - intendendo per gruppo Aziende industriali =
di
particolare importanza, operanti anche in più settori regolati dal
presente contratto, articolate in più stabilimenti e sedi dislocati =
in
varie aree del territorio nazionale nonché Aziende che a seguito di
scorporo si costituiscono con più ragioni sociali diverse ovvero Azi=
ende
che detengano la partecipazione di controllo al capitale sociale in altra
azienda operante nei settori cui si applica il presente contratto - fornira=
nno
alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, su richiesta delle
stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell'Associazione
imprenditoriale, informazioni previsionali circa: -
i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produtti=
ve
e/o significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti esiste=
nti; - eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e
modifiche degli ambienti di lavoro; -
la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati,
intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione e per sesso=
; - l'and=
amento
complessivo del lavoro straordinario e dei turni di lavoro; -&=
nbsp;
le assenze dal lavoro; - l’andamento della fruizione =
delle
ferie e dei permessi per riduzione d’orario ed ex festività; -
l’eventuale ricorso alla CIG ordinaria e straordinaria; - le
attività conferite in appalto. I gruppi industriali d=
ei
settori rappresentati forniranno altresì informazioni su sostanziali
innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tesi al risparmio
energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da
specifiche normative regionali riguardanti l'attività estrattiva, su
iniziative formative, nonché sulle linee generali di sicurezza e di significativi processi azien=
dali
di riorganizzazione, di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per
questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella
obiettivamente richiesta da fatti specifici in tempi immediati e le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazi=
oni
per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, f=
ermo
restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164/1975 e
successive modificazioni ed integrazioni. In relazione alla pred=
etta
informativa, saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione,
sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici. Le informazioni previs=
ionali
di cui sopra saranno fornite, su richiesta, alle singole R.S.U. per
quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti
parte del gruppo. 4. Di norma annualmente,
tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello
nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende
significative - intendendosi per tali quelle che, avendo notevole peso
produttivo e rilevante incidenza nei settori in cui operano, occupino
più di 70 dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al
precedente punto 3), daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di appos=
ito
incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacal=
i,
informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che
comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o
modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi
insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro,
nonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e
straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro, della CIG ordinaria e straordinari=
a, della fruizione delle ferie e dei perm=
essi
per riduzione d’orario ed ex festività. Le direzioni delle Azi=
ende daranno
altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui
progetti e sulle iniziative tese al risparmio energetico, sulle implicazioni
derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali =
con
particolare riferimento alle norme in materia estrattiva e ai relativi rifl=
essi
sulle attività di cava nonché sulle linee generali di
significativi processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva. In relazione alla pred=
etta
informativa saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione,
sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici. 1. I risultati dei lavori del Comitato
Paritetico Nazionale saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in apposito incontro a livello nazion=
ale
nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto=
di
specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni comples=
sive
riguardanti: -&nb=
sp;
la realtà strutturale
dell’intero comparto e le prospettive produttive di ciascuno dei sett=
ori
interessati; - &n=
bsp;
significativi
processi di ristrutturazione e riconversione produttiva; - &n=
bsp;
le previsioni de=
gli
investimenti complessivi del settore riguardanti significativi ampliamenti =
e/o
trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e
loro localizzazioni per grandi aree geografiche, che comportino riflessi
sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni
ambientali ed ecologiche. A richiesta di una del=
le
parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni,
potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del Comitato Paritetico
Nazionale in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi ogget=
to
di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potran=
no
convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbl=
iche
aventi competenza istituzionale e potestà decisoria. 2. Tenuti presenti i
risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui=
al
precedente punto 1) i Gruppi industriali operanti nei settori della
calce o del gesso o delle malte – intendendosi per Gruppo Aziende con
più di 250 dipendenti ed aventi stabilimenti ubicati in almeno due
regioni – fornirà alle Segreterie nazionali delle Organizzazio=
ni
sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, su richiesta del=
le
stesse, in apposito incontro che sarà tenuto presso la sede della
Associazione imprenditoriale, informazioni concernenti le prospettive di
andamento per l’anno successivo, gli investimenti realizzati nel bien=
nio
precedente e quelli in programma per il biennio successivo - ripartiti per =
ampliamenti,
nuovi impianti e a fini ambientali - nonché i livelli di occupazione=
in
essere e relativo andamento atteso per l’esercizio successivo. =
=
Art. 3 Formazione professionale =
211;
Fondimpresa Con riferimento a quan=
to previsto
dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dal=
la
legislazione vigente, le parti – anche in relazione al progresso tecnologico e allo
sviluppo dell’automazione – riconoscono concordemente
l’importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione
professionale delle risorse umane. Pertanto le parti
convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità=
; ad
esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del pres=
ente
contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei
seguenti obiettivi: Per quanto attie=
ne, in
particolare, il rapporto con Fondimpresa, il Comitato Paritetico Nazionale
avrà il compito, previ opportuni coordinamenti, di instaurare e
intrattenere rapporti con il suddetto Fondo interprofessionale per la
formazione continua con
riguardo alla presentazione e all’approvazione dei piani di formazione delle imprese,
compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, concordati tra=
le
parti sociali. Le imprese comunicheranno al Comitato i piani di formazione
realizzati. E’
altresì affidato al Comitato il monitoraggio della normativa vigente=
in
materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazional=
e al fine di informare i propri
rappresentati sulle opportunità di finanziamento utilizzabili. Al momento della
istituzione del Comitato Paritetico Nazionale le parti stipulanti definiran=
no
le modalità per l’attività da svolgere da parte del
Comitato in materia di formazione professionale e potranno affidare la sudd=
etta
attività ad un Gruppo paritetico ristretto che provvederà a
relazionare, con la periodicità che verrà concordemente
stabilita, il Comitato nella sua interezza. I piani aziendal=
i di
formazione concordati, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie
didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere le modalità=
di
svolgimento della formazione nonché quelle di partecipazione alla
stessa. =
Fermo restando che l'utilizzo degli
strumenti legislativi di gestione delle crisi deve corrispondere, in via
prioritaria, alle diversificate e specifiche esigenze tecniche, organizzati=
vi
ed economiche delle Aziende, le parti stipulanti convengono sulla opportuni=
tà
che, in presenza di crisi e di necessità di riorganizzazione e
ristrutturazione, gli ammortizzatori sociali siano utilizzati in modo da
contenere il ricorso alle misure previste per le eccedenze occupazionali. Art. 5 Appalti Le parti concord=
ano
che i lavori ed i servizi dati in appalto debbano rigorosamente rispecchiar=
e le
norme di legge. In particolare le
Aziende si impegnano a non affidare in appalto, all'interno dei propri
stabilimenti, le attività di produzione e l'esecuzione della
manutenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che, quest'ultima, n=
on
debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro=
. &nb=
sp; Le Aziende informeranno
periodicamente e possibilmente ogni quattro mesi, per iscritto, Le Aziende inseriranno=
nei
contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici
all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge,
assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro,
nonché dei rispettivi contratti di lavoro. Sono fatti salvi, comu=
nque,
fino alla loro scadenza, i contratti di appalto stipulati prima della
sottoscrizione del presente accordo. =
Le Aziende informeranno A) 1. Le p=
arti
convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le
condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda=
i
valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e
biologica fanno riferimento ai livelli previsti dalle norme nazionali,
comunitarie ovvero, in assenza di dette norme, dalle tabelle
dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienists nella
traduzione del testo in lingua inglese effettuata a cura
dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali. 2. Potrà essere affidata ai servizi di igiene
ambientale e medicina del lavoro delle Aziende sanitarie locali di cui
all’art.14 legge 833/1978, o ad Istituti o Enti qualificati di diritto
pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S.
(rappresentante per la sicurezza) la rilevazione dei fattori di nocivit&agr=
ave;
ed insalubrità.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Enti qualificati di
diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S. =
sono
a carico dell’azienda.
Il personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segre=
to
sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a
conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
In condizione di normalità le rilevazioni avverranno di regol=
a ad
intervalli non superiori a 24 mesi dalle conclusioni della precedente
rilevazioni per le posizioni significative verificate con il rappresentante=
per
la sicurezza.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati di cu=
i ai
registri dei dati ambientali e biostatistici e degli infortuni, su richiesta
della R.L.S. , formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di apposito
incontro con 3. I
risultati delle rilevazioni ambientali – fermo restando quanto previs=
to
dall’art.2105 c.c. – saranno raccolti in un registro detto dei
“Dati ambientali”, istituito presso lo stabilimento, conservato
dalla Direzione e a disposizione della R.L.S. per consultazione. 4. Viene pure istituito un registro dei “Dati
biostatistici” destinato a raccogliere le statistiche afferenti le
assenze, per reparti di lavoro dovute ad infortunio, malattia o malattia
professionale. Anche tale registro così come il registro aziendale d=
egli
infortuni i cui all’art.403 DPR 547/1955, sarà conservato a cu=
ra
della Direzione aziendale e resterà a disposizione della R.L.S. per
consultazione. 5. I
lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche
previste dalle leggi, nonché a quelle altre si ritenessero
obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull’=
;ambiente
di lavoro effettuate secondo le procedure e modalità previste dai co=
mmi
precedenti del presente articolo, che individuano situazioni di particolare
nocività. Degli eventuali accertamenti medici specifici, attuati a
seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali, sarà data notizia
alla R.L.S. e per suo tramite alle RSU. Gli accertamenti medico-radiografici
saranno affidati ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico e/o ad
Istituti o medici specialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direz=
ione
aziendale e R.L.S. Ove dette =
visite
evidenziassero la necessità di accertamenti specialistici o
radiografici, questi saranno effettuati a carico dei competenti Istituti
assicurativi e previdenziali. 6. Viene
istituito il libretto personale sanitario e di rischio sul quale saranno
registrati i risultati degli accertamenti di cui sopra nonché i dati
analitici concernenti: - &n=
bsp;
eventuali visite=
di
assunzione; - &n=
bsp;
visite periodiche
effettuate dall’Azienda per obbligo di legge; - &n=
bsp;
controlli effett=
uati
dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma
dell’art.5 della legge 20 maggio 1970, n.300; - &n=
bsp;
visite di
idoneità fisica effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializz=
ati
di diritto pubblico a norma del terzo comma dell’art.5 della legge 20
maggio 1970, n.300; - &n=
bsp;
infortuni sul
lavoro; - &n=
bsp;
malattie
professionali; - &n=
bsp;
assenze per mala=
ttia
ed infortunio. 7. Per
l’igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento alle
norme generali e ai regolamenti speciali che disciplinano tale materia, in
particolare per quanto riguarda la fornitura dei mezzi previsti per la
protezione fisica del lavoratore, l’approvvigionamento dell’acq=
ua
potabile negli stabilimenti, l’istituzione di bagni e docce e
l’installazione di spogliatoi. 8.
Le Aziende cureranno che nell’ambito delle unità
produttive, ivi comprese le miniere e le cave, i lavoratori siano informati
attraverso iniziative di carattere formativo e, se del caso, attraverso
appositi supporti a stampa: - sui rischi specifici cui sono espo=
sti,
sulle norme di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia di
prevenzione e sicurezza; - sui mezzi di
protezione individuale=
da
adottare ai sensi dei
provvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e
l’igiene del lavoro. B) 1. I lavoratori in tutte le
unità produttive all’atto della elezione della RSU eleggono, t=
ra i
componenti - 1
rappresentante nelle unità produttive che occupano da - 3
rappresentanti nelle unità produttive che occupano da =
- 6 rappresentan=
ti
nelle unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti. Nelle unità
produttive che occupano da
Il RLS rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza e salute sec=
ondo
la disciplina del presente ar=
ticolo
ed è l’interlocutore della direzione aziendale
nell’esercizio delle proprie competenze, all’interno dello
stabilimento e delle relative pertinenze. =
&nb=
sp;
Nella comunicazione scritta alla Direzione aziendale, di cui
all’art. 14 comma 5 del
presente contratto, verrà data indicazione espressa dei nominativi d=
ei
componenti 2. Per l’espletamento dei compi=
ti
previsti dall’art.19, comma 2, del D.Lgs.626/1994 nonché per la
partecipazione ad iniziative formative concernenti la materia dell’ig=
iene
e della sicurezza del lavoro, attuate con gli strumenti e nelle forme di cui
alla parte II, pt.2) dell’accordo interconfederale 22.6.1995 (organi
paritetici territoriali), le Aziende metteranno a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza un monte ore di permessi retribuiti pari a:=
-
48 ore annue nel=
le
unità produttive che occupano da -
88 ore annue nel=
le
unità produttive da -
128 ore annue ne=
lle
unità produttive oltre 200 dipendenti. I permessi debbono ess=
ere
richiesti dai rappresentanti per la sicurezza di norma per iscritto e con un
preavviso di 24 ore indicando, in caso di più rappresentanti, il/i
nominativo/i del/i beneficiario/i. Il godimento dei permessi non deve
pregiudicare l’andamento dell’attività produttiva.
Per l’espletamento dei compiti previsti dai punti b), c), d), =
g),
i) ed l) dell’art. 19 D.Lgs. citato, i rappresentanti per la sicurezza
potranno disporre del tempo strettamente necessario per lo svolgimento dei
compiti stessi senza pregiudizio né della retribuzione né dei
permessi retribuiti come più sopra definiti e loro spettanti. Detti permessi assorbo=
no,
fino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso
titolo. Oltre ai permessi retribuiti di cui sopra i rappresentanti per la
sicurezza potranno avvalersi, per l'espletamento dei compiti loro affidati,
anche dei permessi retribuiti spettanti alla RSU. In tal caso la richiesta =
per
la fruizione dei relativi permessi sarà effettuata dalla RSU secondo=
le
modalità fissate per i permessi spettanti alla RSU e di cui all̵=
7;art.
… del presente contratto
indicando il/i nominativo/i del/i beneficiario/i. 3. Il
rappresentante per la sicurezza ha le competenze e svolge i compiti previsti
dall’art. 19 del D.Lgs. 626/1994 e in particolare: -&=
nbsp;
presenzia alle rilevazioni ambientali nonché alla trascrizione
dei risultati nei registri dei =
dati
ambientali e biostatistici; - è consultato sulle iniziati=
ve
aziendali di informazione/formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; - è consultato sulle innovazioni tecnologiche che abbia=
no
riflesso sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro e riceve informazioni
sui mezzi e sulle procedure di prevenzione da adottare nel caso di impiego =
di
una nuova sostanza che comporti potenziali rischi; -=
riceve informazioni sulle procedure di prevenzione in caso di utiliz=
zo
nel ciclo produttivo di residui classificati come tossici e nocivi ai sensi
della specifica normativa sulla materia; - riceve informazioni su=
lle
procedure per lo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al DPR 915/1982=
; - avverte il responsabile
dell’Azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivit&agrav=
e;; - è consultato per la realizz=
azione
di programmi di prevenzione e di sicurezza
predisposti dall’Azienda. Per le visite ai luogh=
i di
lavoro il rappresentante per la sicurezza, contestualmente alla richiesta d=
elle
ore di permesso necessarie, preavverte ***** Le parti si danno atto=
che i
diritti derivanti ai rappresentanti per la sicurezza dalla presente
regolamentazione realizzano le finalità previste dall’art.9 de=
lla
legge 300/1970, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle mis=
ure
idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavorator=
i. Per tutto quanto non
espressamente disciplinato nei punti A e B del presente articolo si fa
riferimento all’accordo interconfederale 22 giugno 1995 e, per quanto=
riguarda
la designazione e/o elezione del rappresentante per la sicurezza,
semprechè i lavoratori non
abbiano ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente c.c.n=
.l.,
all’accordo 22/11/1995, punto 3, sottoscritto dalle parti stipulanti =
il
presente contratto nazionale di lavoro. ***** C)<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New =
Roman"'>
Le parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di
legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavo=
ro,
convengono di affidare all’attività del Comitato Paritetico
Nazionale il perseguimento dei
seguenti obiettivi comuni: - promuovere il miglioramento =
dei
livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese,=
i
RLS e le RSU all’adozione di modelli di gestione della sicurezza e
relative procedure di lavoro sicuro; - monitorare le iniziative di
formazione in materia di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferim=
ento
ai RLS che ai lavoratori neo-assunti al fine di costituire una banca dati
settoriale sulla cui base poter esprimere eventuali indirizzi; - confrontare i reciproci orientamen=
ti
sull’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria; - seguire l’evoluzione della
sicurezza dei settori rappresentati prendendo in esame eventuali problemati=
che
di particolare rilievo che dovessero essere portate all’attenzione de=
lle
parti stipulanti; - esaminare specifiche tematiche connesse alla sicurezza sul
lavoro anche per le
attività affidate in appalto. Inoltre, =
allo
scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento u=
tili
ai fini della prevenzione entro la fine di ciascun anno pari si terrà
una sessione di informativa nazionale di&n=
bsp;
settore sulla sicurezza nella quale saranno congiuntamente valutate =
le
risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che l’Organizzazione
imprenditoriale raccoglierà ed elaborerà in forma aggregata, =
atte
a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli eventi
infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali. In occasione del=
la 1^
sessione della anzidetta informativa di settore sulla sicurezza le parti
esamineranno la possibilità di estendere le rilevazioni di parte
imprenditoriale, da portare al tavolo delle valutazioni congiunte, alle
tipologie di infortunio e alle aree di rischio con l’obiettivo di
individuare eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e
formazione di cui la parte imprenditoriale potrà farsi carico nel qu=
adro
degli indirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.=
=
Art. 7 Trapasso - Trasformazione - Cessazione=
o
fallimento di Azienda &nb=
sp; Ferme restando le vige=
nti
disposizioni di legge, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo
dell’Azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro e il
lavoratore conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova
gestione per il servizio precedentemente prestato. In caso di falli=
mento,
seguito da licenziamento, e in caso di cessazione dell’Azienda, il
lavoratore acrà diritto, oltre al normale preavviso, al trattamento =
di
fine rapporto e a quanto altro gli compete in base al presente contratto. Art. 8 Azioni positive per le pari
opportunità Le parti, preso =
atto
delle iniziative legislative volte al conseguimento delle pari
opportunità per le lavoratrici, realizzeranno, in vigenza del contra=
tto
nazionale di lavoro, apposito incontro per esaminare le azioni positive che
possono derivare dall’applicazione della normativa nazionale. Art. 9 Tutele alle categorie dello svantaggio
sociale Le parti, nella condiv=
isa
opportunità di interventi di legge in favore delle categorie socialm=
ente
svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresì a
sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali a dedicare la l=
oro
attenzione per una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti
rendendo coerente la loro azione e aggiornando i loro comportamenti alle
disposizioni che saranno introdotte per l’attuazione
nell’ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le pred=
ette
categorie. Art. 10 Accordi interconfederali=
. Gli accordi stip=
ulati
dalla Confederazione generale dell’industria italiana con le
Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si
considerano parte integrante del presente contratto, semprechè questo
non disponga diversamente, nei limiti della rispettiva competenza e
rappresentanza. Art. 11 Inscindibilità
delle disposizioni del=
contratto e condizioni di miglior favore &nb=
sp; Le disposizioni del pr=
esente
contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindi=
bili
fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. &nb=
sp; Ferma restando la
inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non h=
anno
inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al
lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le q=
uali
continueranno ad essere mantenute ad personam. Art. 12 &=
nbsp;
Estensione di contratti
stipulati con altre associazioni Qualora le
Organizzazioni dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, dovessero=
con
altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani concordare condizioni
meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, do=
po
che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fr=
a le
Organizzazioni interessate, si intendono estese alle Aziende che abbiano le
medesime caratteristiche e che siano associate presso Organizzazioni aderen=
ti
alla Confederazione generale dell’industria italiana. <=
b>Art. 13 Reclami e controversie – Pro=
cedura
di conciliazione e di arbitrato irrituale&=
nbsp;
=
A) Qualora uno dei soggetti destinata=
ri del
presente contratto intende proporre in giudizio una domanda relativa al
rapporto disciplinato dal contratto nazionale, si avvarrà della proc=
edura
di conciliazione appresso prevista in applicazione delle disposizioni di cu=
i al
D.Lgs. 31.3.1998 n.80. Chi intende agire giudizialmente promuove la procedu=
ra
di conciliazione tramite l’Associazione cui aderisce o conferisce man=
dato
con richiesta sottoscritta, che l’Associazione farà pervenire =
alla
controparte tramite l’Organizzazione che la rappresenta con lettera
raccomandata r.r.. 1.&n=
bsp;  =
;
La richiesta deve contenere
l’indicazione delle parti, l’oggetto della controversia con
l’esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pret=
esa,
l’indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni
inerenti alla procedura.
2.&n=
bsp;  =
;
3.&n=
bsp;  =
;
I rappresentanti designati dalle part=
i si
riuniscono entro 20 giorni dalla comunicazione della richiesta di procedere
all’esame della controversia e al tentativo di conciliazione. 4. &=
nbsp;
Il tentativo di concili=
azione
viene svolto con libertà di forme, anche in più riunioni, e d=
eve
esaurirsi entro 60 giorni dalla data di cui al punto 3). 5. &=
nbsp;
Se la conciliazi=
one
ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti
dell’art.411, 3° comma, c.p.c. e il verbale di avvenuta conciliaz=
ione
è depositato presso 6. &=
nbsp;
Se la conciliazi=
one
non riesce si redige processo verbale che contiene le posizioni delle parti=
e
le ragioni del mancato accordo. Di tali ragioni il giudice terrà con=
to
ai fini della determinazione delle spese del successivo giudizio. =
Nel verbale di mancata conciliazione le parti possono indicare la
soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è
possibile, l’ammontare del credito non controverso del lavoratore. In
questo ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecuti=
vo,
osservate le disposizioni di cui all’art.411 c.p.c. B) Se il
tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine
per l’espletamento
della procedura conciliativa, le parti possono concordare di deferire la
risoluzione della controversia alla decisione del Collegio arbitrale istitu=
ito
a cura delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e dei datori=
di
lavoro stipulanti il presente contratto. 1. Il Collegio, che rester&agra=
ve; in
carica per la durata del presente contratto, è rinnovabile. Esso
è composto da 3 membri di cui due designati, rispettivamente, dalle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e dalla Organizzazione
imprenditoriale stipulante ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto =
di
comune accordo dalle predette parti. In caso di mancato accordo sulla
designazione del terzo membro, quest’ultimo sarà sorteggiato t=
ra i
nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiore a sei,
preventivamente concordata o, in mancanza di essa, sarà designato, su
richiesta di una delle parti stipulanti, dal Presidente del Tribunale di Ro=
ma. Alla designazion=
e del
supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri adottati
per la scelta di
quest’ultimo. Il Collegi=
o ha
sede presso gli uffici della
Organizzazione imprenditoriale che provvederà a svolgere anch=
e le
funzioni di segreteria del Collegio, ma potrà riunirsi anche altrove
previo accordo tra le Organizzazioni stipulanti. 2. Le spese relative al
Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti alla partecipazione alle
riunioni del Presidente, saranno ripartite al 50% fra le parti in causa. Le
spese sostenute per gli altri componenti il Collegio restano a carico delle
rispettive parti in causa. 3. La richiesta di devoluzione =
della
controversia al Collegio arbitrale deve contenere l’indicazione della
parte istante, l’elezione di domicilio presso la segreteria del Colle=
gio
e l’esposizione dei fatti. Tale richiesta
sarà inviata dall’interessato, a mezzo raccomandata a.r., alla
segreteria del Collegio, tramite l’Organizzazione sindacale di
appartenenza, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rila=
scio
del verbale di esito negativo dell’obbligatorio tentativo di
conciliazione o dal giorno di scadenza del periodo entro il quale poteva es=
sere
esperito il tentativo medesimo. Copia della richiesta
dovrà altresì essere contemporaneamente trasmessa, a mezzo raccomandata a.r., alla cont=
roparte
datoriale, la quale potrà a sua volta aderire alla richiesta medesima
con comunicazione alla Segreteria del Collegio, entro 30 giorni. Richiesta ed adesione
dovranno contenere la dichiarazione scritta degli interessati di accettazio=
ne
dei nominativi del Collegio giudicante, come pure il conferimento al medesi=
mo
Collegio del potere di decidere secondo equità. 4. L’eventuale
istruttoria della controversia si svolgerà in forma prevalentemente
orale, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio nella pr=
ima
riunione. Il Collegio potr&agrav=
e;
liberamente interrogare le parti interessate, nonché le persone che
risultino informate dei fatti. Le parti potranno esse=
re
assistite da Organizzazioni sindacali e/o da legali di fiducia. Nei termini perentori
fissati dal Collegio, le parti potranno depositare presso la segreteria
documenti, memorie e repliche. 5. Il Collegio dovr&agrav=
e;
emettere il lodo entro sessanta giorni, che decorrono dalla data di
ricevimento, da parte della segreteria, della comunicazione riguardante
l’adesione alla richiesta di devoluzione della controversia al Colleg=
io
arbitrale. 6. Il lodo è
deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto per
iscritto. Esso è comunicat=
o,
tramite la segreteria, alle parti in giudizio ed è esecutivo, previa
osservanza delle regole stabilite dal secondo comma dell’art.412 quat=
er
c.p.c. 7. Per quanto riguarda
l’impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale si rinvia alle
norme di legge. =
Dichiarazione
a verbale Nel caso di
soppravvenienza di un accordo interconfederale sulla materia di cui al pres=
ente
articolo, le parti si incontreranno per esaminare l’opportunità=
; di
armonizzare le due discipline. &nb=
sp; Al fine di migliorare =
sempre
più il clima delle relazioni sindacali in Azienda e di ridurre la
conflittualità, è comune impegno delle parti, tenuto conto di
quanto previsto dagli accordi interconfederali del 25-1-1990 e 23-7- Art. 15 Rappresentanza sindacale unitaria In applicazione
dell'Accordo interconfederale 20 dicembre Alla condizione che ab=
biano
espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l'iniziativa =
per
la costituzione della R.S.U. può esser assunta anche dalle altre
Organizzazioni sindacali firmatarie del c.c.n.I. ovvero dalle Organizzazion=
i di
cui al punto 4), parte seconda, lett. b) del predetto accordo interconfeder=
ale. Il numero dei
componenti - 3 componenti nelle
unità produttive che occupano da - 4 componenti nelle
unità produttive da - 5 componenti nelle
unità produttive da - 6 componenti nelle un=
ità
produttive da - 7 componenti nelle
unità produttive da - 8 componenti nelle
unità produttive da - 9 componenti nelle
unità produttive oltre 600 dipendenti. I nominativi dei
componenti I componenti Il monte/anno di
permessi di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produt=
tiva
al 1° gennaio di ciascun anno, già previsto dall'art. 31 del
c.c.n.l. 31 gennaio 1991, viene ripartito come segue: - per l'espletamento dei propri co=
mpiti
e funzioni - Le precitate
Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi
retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23,
pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei
ripetitivi componenti I permessi debbo=
no
essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla
R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avv=
enire
in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produtti=
va. Ferma restando
l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza
all'unità produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori
addetti all'unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termi=
ne
la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non
inferiore a 6 mesi alla data delle elezioni. Le operazioni connesse=
con
l'elezione della R.S.U. saranno svolte nel rispetto delle esigenze
dell'attività produttiva. Allo scopo saranno presi opportuni accordi=
con
I membri della
Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale,=
i
componenti sindacali del Comitato di garanti, di cui ai punti 5, 8, 13 e 20,
parte seconda dell'accordo interconfederale 20-12-1993, qualora in forza
all'unità produttiva dovranno espletare il loro incarico al di fuori
dell'orario di lavoro oppure, in via eccezionale, anche durante l'orario di
lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art.=
23
legge n.300/1970. Le Organizzazioni sind=
acali,
dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della legge n. 300/1970, firmatarie=
del
vigente c.c.n.l. o comunque aderenti alla disciplina dell'accordo
interconfederale 20-12-1993, che partecipano alla procedura di elezione del=
la
R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RAS ai sensi d=
ella
norma sopra richiamata e cessa l'attività del Consiglio di Fabbrica =
ove
esistente. Art. 16
Assemblea &nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
I lavorato=
ri
hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività
lavorativa, all'interno dell'unità produttiva nel luogo all'uopo
indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a
disposizione dall'Azienda nelle immediate vicinanze dell'unità
produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavo=
ro. Tali assemblee s=
aranno
tenute fuori dell'orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le qu=
ali
verrà corrisposta la normale retribuzione (ex premio di produzione
compreso (l)), durante l'orario di lavoro. Le assemblee - c=
he
potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi -
saranno indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni sindaca=
li
stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con apposito ordine del
giorno. Alle
assemblee potranno partecipare dirigenti esterni delle Organizzazioni
sindacali stipulanti, i cui
nominativi e qualifiche - unitamente alla data e ora dell'assemblea
nonché all'ordine del giorno della stessa - dovranno essere resi noti
per iscritto alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 48 ore. Lo svolgimento delle assemblee
dovrà aver luogo con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la
sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Nelle lavorazioni a turni o a ciclo
continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicu=
rata
articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turni. Il diritto di assemblea viene estes=
o alle
unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di
otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove
possibile, all'interno della Azienda. Restano salve eventuali condizioni =
di
miglior favore in atto. -------------------- (1) =
Vedi nota a
pag. (art. premio di risultato) =
pubbliche elettive e sindacali. Ai lavoratori membri di
Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazional=
i di
categoria e dei Sindacati regionali o provinciali aderenti potranno essere
concessi brevi permessi retribuiti cumulabili nell'arco di ciascun trimestr=
e,
per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamen=
te
richiesto per iscritto all'Azienda dalle Organizzazioni predette tramite le
Associazioni territoriali degli industriali e non ostino impedimenti di ord=
ine
tecnico-aziendale. Le qualifiche so=
pra
menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto
dalle Organizzazioni dei lavoratori, tramite le Associazioni territoriali d=
egli
industriali, all'Azienda cui il lavoratore appartiene. I suddetti permessi, c=
he
potranno essere richiesti per non più di due rappresentanti volta per
volta, promiscuamente per gli operai, gli intermedi e gli impiegati, non
potranno eccedere il limite di 16 ore mensili per ciascuna Organizzazione
sindacale e per ciascuno stabilimento o sede centrale. Per l'adempimento delle
funzioni sindacali di cui sopra e per quelle inerenti a funzioni pubbliche
elettive potrà essere concessa una aspettativa a norma,rispettivamen=
te,
dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e della legge 3.8.1999, n.2=
65
alla quale si fa rinvio anche per il regime dei permessi a favore di lavora=
tori
chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive. L'aspettativa per cari=
che
sindacali sarà accordata su richiesta scritta delle Organizzazioni
sindacali interessate. E’ fatto obbligo=
ai
lavoratori, cui è accordata l'aspettativa, di ripresentarsi in servi=
zio
entro 7 giorni dalla data di cessazione della carica che ha determinato
l'aspettativa. In caso contra=
rio il
rapporto di lavoro si considererà risolto per dimissioni del lavorat=
ore. Chiarimento a
verbale da valere per le industrie della calce, del gesso e d=
elle
malte Per l'applicazio=
ne del
presente articolo ai dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione della
calce, del gesso e delle malte, il terzo comma è sostituito dal
seguente: I suddetti perme=
ssi,
che potranno essere richiesti per non più di un rappresentante,
promiscuamente per gli operai, gli intermedi e gli impiegati, non potranno
eccedere il limite di 8 ore mensili per ciascuna Organizzazione sindacale e=
per
ciascun stabilimento’. =
Art.18 =
Affissioni. I comunicati e le
pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei
lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti=
a
disposizione dalle Aziende. Tali comunicati dovranno
riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro. Copia degli stessi deve esse=
re
tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale. Art.19 <=
/span>Versamento dei contributi sindacali. Le Aziende opere=
ranno
le trattenute per contributi sindacali previo rilascio di deleghe individua=
li
firmate dagli interessati che ne facciano richiesta e consegnate o fatte
pervenire all'Azienda dal lavoratore stesso. La delega avr&ag=
rave;
validità fino a revoca scritta da parte del lavoratore interessato.<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> =
L'eventuale revoca avrà efficacia a partire dal mese successi=
vo a
quello di comunicazione. Ogni delega
dovrà specificare le generalità del lavoratore, il numero di
matricola o di cartellino, l'indicazione dell'Organizzazione sindacale cui
l'Azienda dovrà versare il contributo nonché la misura dello
stesso che, salva diversa comunicazione da parte delle Organizzazioni nazio=
nali
dei lavoratori stipulanti il presente contratto da rendere alle Organizzazi=
oni
nazionali dei datori di lavoro entro e non oltre il mese di novembre di ogni
anno, è commisurata allo 1% di paga base e contingenza in vigore al
1° gennaio di ciascun anno. Le trattenute sa=
ranno
effettuate mensilmente sulle relative competenze del lavoratore. Le trattenute op=
erate
dall'Azienda verranno versate su conti correnti bancari indicati da ciascun
sindacato. I versamenti delle
somme, come sopra trattenute, dovranno essere eseguiti entro la fine del me=
se
successivo. Dichiarazione a
verbale Le
Organizzazioni dei lavoratori stipulanti dichiarano che per i lavoratori da
esse rappresentati la trasformazione da misura percentuale sui minimi tabel=
lari
in cifra differenziata per gruppi di classificazione nonché ogni
modifica della cifra stessa e delle modalità di iscrizione e versame=
nto,
sempre salvo il diritto individuale di revoca, non dà luogo a rinnov=
o delle
deleghe già rilasciate. Le Organizzazion=
i dei
datori di lavoro stipulanti prendono atto della dichiarazione suddetta. Art. 20 &=
nbsp;
Istituti di Patronato (1) Le parti, in merito al=
lo
svolgimento dell'attività degli Istituti di Patronato ai sensi dell'=
art.
12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, all'interno dell'Azienda, convengono
quanto segue. 1.=
I Patronati, Inas-Cisl, Inca-Cgil, Ital-Uil, svolgeranno i compiti
previsti dal D. Leg..C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 nei confronti dei singoli lavorato=
ri
interessati mediante propri rappresentanti, muniti di documento di
riconoscimento attestante tale qualifica rilasciato dalle rispettive Direzi=
oni
provinciali dei Patronati stessi i quali dovranno segnalare le eventuali
variazioni. 2. I predetti rappresen=
tanti
dei Patronati svolgeranno le proprie =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
funzioni nel locale che verrà messo a disposizione durante
l’esercizio della loro attività. funzioni nel locale che verr&=
agrave;
messo a disposizione durante l'eserci zio della loro attività. 3) Per lo svolgimento delle ste=
sse
verranno concordati con le
Direzioni aziendali i giorni e gli orari atti a consentire i contatti
con i lavoratori fuori dell’orario di lavoro. =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; - Qualora, per ragioni di
particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato di cui al
punto 1) dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente
dell'Azienda per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi
rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direz=
ione
aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato=
il
permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino =
esigenze
di carattere tecnico ed organizzativo. ------------------------ (1)<=
/span> Per Art.
21 &nbs=
p;
Periodo di prova
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superio=
re
a: - - - - <=
/span>A partire dal 1° ottobre 2006, data=
di
entrata in vigore della nuova classificazione, i periodi di prova di cui so=
pra
sono da riferire a: - 6 mesi per i lavoratori
appartenenti all’area direttiva - 3 mesi per quelli appartenenti
all’area concettuale - 2 mesi per quelli appartenenti
all’area specialistica - 1 mese per quelli appartenenti
all’area qualificata ed esecutiva
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di
assunzione.
Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere =
inferiore
al minimo tabellare più l'indennità di contingenza previsti p=
er
il gruppo per il quale il lavoratore è assunto in prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolver=
e in
qualsiasi momento il rapporto di lavoro, senza l'obbligo di preavviso.
In caso di licenziamento o dimissioni durante il periodo di prova, il
lavoratore avrà diritto alla retribuzione indicata nella lettera di
assunzione afferente il periodo per il quale è stato mantenuto in
servizio.
Il lavoratore che, superato il periodo di prova, venga confermato, si
intenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui =
ha
iniziato il periodo di prova. Art.22 Assunzione ̵=
1;
Documenti
L’assunzione avverrà a norma delle disposizioni di legg=
e e
degli eventuali accordi interconfederali.
All’atto dell’assunzione l’Azienda è tenuta=
a
comunicare al lavoratore per iscritto: · =
data di assunzio=
ne · =
categoria e
inquadramento assegnato ai sensi dell’art….. (classificazione d=
el
personale) e mansioni cui normalmente deve attendere · =
trattamento
economico iniziale · =
durata
dell’eventuale periodo di prova · =
località =
di
svolgimento del lavoro · =
tipologia del
rapporto di lavoro se a tempo indeterminato o determinato · =
tutti gli altri
eventuali dati previsti da norme di legge. Le informazioni circa la durata de=
lle
ferie, l’orario di lavoro e i termini di preavviso in caso di recesso
possono essere effettuate mediante rinvio alle norme del c.c.n.l. applicato=
al
lavoratore. L’Azienda è tenuta inoltre a consegnare =
al
lavoratore una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione
effettuata nel libro matricola nonché le comunicazioni di cui sopra.=
All’atto dell’assunzione sarà forn=
ita
al lavoratore la modulistica riguardante l’iscrizione a Concreto (sch=
eda
informativa e modulo di adesione).
All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare:<=
o:p> §
carta
d’identità o documento equivalente; §
libretto di lavo=
ro; §
la documentazione
relativa alle assicurazioni sociali obbiligatorie se ne è in possess=
o; §
lo stato di fami=
glia
per i lavoratori agli effetti degli assegni per il nucleo familiare; §
il certificato d=
egli
studi compiuti; §
eventuali ulteri=
ori
documenti che l’azienda ritenga utili in relazione alle mansioni a cu=
i il
lavoratore è assegnato.
E’ in facoltà dell’Azienda di richiedere il
certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Il lavoratore dovrà dichiarare alla Direzione aziendale la sua
residenza e comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti. Art.23 Assu=
nzione
delle donne e dei fanciulli
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, si fa
riferimento alle vigenti dispos=
izioni di legge.
=
Art.24
Visita medica. E’
in facoltà dell'Azienda di far sottoporre il lavoratore a visita medica, secondo quanto disposto
dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n.300 e dagli artt. 16 e 17 del decr=
eto
legislativo 19 settembre 1994, n.626. Art.25 Apprendistato
In attesa che la nuova normativa di legge sull’apprendistato
professionalizzante diventi esecutiva, le parti concordano che
continuerà a trovare applicazione la disciplina dell’apprendis=
tato
prevista dall’art.24 del C.c.n.l. 28 luglio 1999 (v. allegato n. al
presente contratto) e che le parti stesse si incontreranno per la definizio=
ne
delle modalità attuative demandate dal D. Lgs. 276/2003 alla
contrattazione collettiva non appena interverrà l’accordo
interconfederale e/o ulteriori regolamentazioni sulla materia. =
Art.26 Contratto di
inserimento Il contratto di
inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante =
un
progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del
lavoratore alla realtà lavorativa nella quale dovrà operare,
l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. &nb=
sp;
La durata del contratto di inserimento non può essere inferio=
re a
9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi. Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti, ai
sensi della normativa vigente=
, da
grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può ess=
ere
estesa a 36 mesi. &nb=
sp;
Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di =
cui
all’art.54, comma 1 del D.Lgs.n.276/2003.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in
esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di
inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il
lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Il contratto individuale di inserimento/reinserimento dovrà
contenere i seguenti elementi: b) il periodo di prova per
l’inquadramento attribuito, sulla base delle disposizioni del vigente=
C.c.n.l.; c) l’orario di lavo=
ro, in
funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno ovv=
ero
a tempo parziale; d) l’inquadramento =
del
lavoratore che non potrà essere inferiore per più di due live=
lli
rispetto a quello attribuito alla categoria cui il progetto individuale &egrav=
e;
preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserime=
nto
di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzati=
vo
aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore; e) l’indicazione della sede di l=
avoro,
del trattamento economico e normativo; f) =
il progetto individual=
e di
inserimento o reinserimento definito con il consenso del lavoratore. Tale
progetto deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle
competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzand=
one
le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indic=
ati
la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il prog=
etto
di inserimento/reinserimento oggetto del contratto nonché la durata =
e le
modalità della formazione. La formazione teorica sarà non
inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di
prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed
organizzazione aziendale ed accompagnata da fasi di addestramento specifico,
impartite anche con modalità di e-learning, in funzione
dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. =
La
formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita
nella fase iniziale del rapporto. Le competenze acquisite dal lavoratore a
seguito della formazione teorica e delle fasi di addestramento specifico
erogate saranno registrate dal datore di lavoro. In caso di malat=
tia ed
infortunio non sul lavoro, il lavoratore con contratto di
inserimento/reinserimento non in prova ha diritto alla conservazione del po=
sto
per un massimo dei seguenti giorni di calendario, raggiungibili anche con
più periodi di assenza: 70 giorni per contratti fino a 12 mesi; 75
giorni per contratti fino a 15 mesi; 90 giorni per contratti fino a 18 mesi.
Nell’ambito di tali periodi l’Azienda applicherà, per il
trattamento economico, quanto previsto dal presente C.c.n.l.. Qualora
l’assenza dal lavoro perduri oltre i periodi sopraindicati
l’Azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi
momento.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga
trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di dura=
ta
del contratto verrà computato nell’anzianità di servizi=
o ai
fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione
dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alle
norme di legge e all’Accordo interconfederale 11 febbraio 2004. =
Art. Contratto di lavoro a tempo determinat=
o. &n=
bsp;
L’assunzione del lavoratore può essere effettuata anche=
con
contratto a tempo determinato in base alle norme ed alle condizioni previste
dalle vigenti disposizioni di legge. L’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro
è consentita, ai sensi e per gli effetti dell’art.10, comma 7 prima parte del
d.lgs.n.368/2001, nelle seguenti ipotesi: 1) per l’esecuzione di un
un’opera e/o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo; 2) per punte di più intensa
attività dovute a particolari richieste di mercato, anche stagionali=
, o
per particolari commesse; 3) per fasi di avvio di nuove
attività, intendendo per tali anche l’avvio di nuovi impianti =
e/o
nuove linee/sistemi di produzione definite e predeterminate nel tempo, per un periodo comunque non superi=
ore a
24 mesi. Il numero massim=
o di
lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di
lavoro a tempo determinato per le ipotesi sopraindicate è pari al 12%
del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato
nell’unità produttiva. Nelle singole unit&agr=
ave;
produttive è consentita in ogni caso l’assunzione con contratt=
o di
lavoro a tempo determinato, per le ipotesi sopra indicate, di almeno n. 6 lavoratori,
purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato in atto nell’unità produttiva. Qualora se ne ravvisi =
la
necessità, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato nonché le ipotesi che consentono le sopraddette assunzio=
ni
possono essere modificate con accordo sindacale (tra Azienda e R.S.U., entr=
ambe
assistite dalle Organizzazioni territoriali competenti), in funzione delle
specifiche esigenze aziendali. &nb=
sp;
L’azienda quando reputi necessario instaurare rapporti a tempo
determinato per una o più delle ipotesi sopra indicate, proceder&agr=
ave;
all’assunzione con contratto a tempo determinato previa comunicazione
alla RSU, relativamente al numero dei rapporti a termine,alle cause ed alle
lavorazioni e/o reparti interessati. Al lavoratore assunto =
con
contratto a tempo determinato, l’azienda dovrà fornire, entro =
15
giorni dalla data di assunzione, una formazione sufficiente ed adeguata alle
caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto anche al fine di preve=
nire
rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Inoltre gli stes=
si
lavoratori potranno avere accesso ai progetti formativi di cui all’ar=
t.
… del presente contratto. &nb=
sp;
Le aziende, nell’ambito del sistema di relazioni industriali di
cui all’art. 2 del presente contratto e in occasione degli incontri i=
vi
previsti, forniranno informazioni sulla dimensione quantitativa, sulle
tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a te=
mpo
determinato stipulati nonché sulla durata degli stessi. &nb=
sp;
L’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a
tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo
indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determin=
ato,
che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità
produttiva di appartenenza. I
periodi di prova di cui all’art.20 ccnl 28.7.1999 sono confermati per=
i
rapporti con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 m=
esi.
Per contratti di durata inferiore i periodi ivi previsti sono ridotti del 5=
0%
con una durata, in ogni caso, non inferiore ad un mese. Decorso il periodo =
di
prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, il lavora=
tore
avrà diritto a prestare l’attività lavorativa per
l’intero periodo previsto dal contratto a meno che non intervenga una
giusta causa di recesso.
Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più
contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavorat=
ori
che, nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determinato, passano
a contratto a tempo indetermi=
nato.
Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente
contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine=
. Art.28 =
Lavoro
a tempo parziale =
Le
parti convengono che i rapporti di lavoro a tempo parziale, disciplinati dal
D.Lgs.n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno corrispon=
dere
ed essere funzionali ad esigenze di flessibilità della forza lavoro,
essere compatibili con l'organizzazione del processo produttivo e diretti, =
nel
contempo, a cogliere esigenze individuali dei lavoratori. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di
lavoro, a tempo indeterminato o determinato, prestato con un orario ridotto
rispetto a quello stabilito dall'art. del presente contratto=
.
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà
risultare da atto scritto nel quale siano indicati: 1) gli
elementi previsti dall’art. &nb=
sp;
(Assunzione – documenti) del presente contratto; 2) la d=
urata
della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario. =
Il
rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere attuato con riferim=
ento
a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale)
nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese,
dell’anno (part-time verticale) ovvero con una combinazione di tali
modalità attuative (part-time misto). Il rap=
porto
a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: a) volontarietà di entrambe le=
parti; b)
reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in
relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni
svolte e/o da svolgere; c)
applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibi=
li
con la natura del rapporto stesso, secondo principi di proporzionalit&agrav=
e;. =
Le parti esprimono l'intendimento di valorizzare il rapporto di lavo=
ro a
tempo parziale. =
Con
riferimento alle norme di legge in materia di tempo parziale, le par=
ti
riconoscono che, a fronte di specifiche esigenze organizzative e/o produtti=
ve e
nei casi e nei limiti delle disposizioni, di cui all’art. (orario di lavoro-lett.A) del
presente contratto, previste per i lavoratori a tempo pieno, l'Azienda
potrà richiedere ai lavoratori a tempo parziale prestazioni eccedenti
l'orario di lavoro concordato. sempreché dette prestazioni abbiano
carattere eccezionale e trovino giustificazione in ragioni obiettive e non
permanenti. Il dato=
re di
lavoro informerà le R.S.U. sulle assunzioni a tempo parziale, sulla
relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare. Art. Classificazione del personale.<=
o:p> <=
o:p> Fino
al 30 settembre 2006 i lavoratori dei settori regolati dal presente contrat=
to
sono inquadrati in una scala classificatoria articolata su 8 gruppi
professionali secondo le norme di cui all'art. del c.c.n.l. 28=
.7.1999. A
partire dal 1 ottobre 2006 troverà applicazione un nuovo sistema di
classificazione del personale e pertanto dalla data sopraindicata i
lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria articolata su 5 aree
professionali nell’ambito di ciascuna delle quali sono previsti uno o
più livelli professionali distribuiti complessivamente su 12 livelli
retributivi con valori minimi tabellari mensili. L'inquadramento
delle varie mansioni nelle singole aree professionali e, in quest’amb=
ito,
nei diversi livelli per ciascuna area previsti, è effettuato
sulla base delle relative declaratorie e profili, come sotto indicato. La
declaratoria determina, per ciascuna area, le caratteristiche ed i
requisiti indispensabili per l'inquadramento della mansione nell’area
stessa. I
profili, distribuiti nell’ambito dei livelli, rappresentano le
caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in es=
si
considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per
le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale
superiore a quello del relativo profilo, l'inquadramento sarà effett=
uato
- nell'ambito della stessa categoria - sulla base delle declaratorie=
e
utilizzando per analogia i profili esistenti. Resta
fermo che nessun lavoratore, svolgente mansioni rappresentate dal profilo,
potrà essere inquadrato in un livello inferiore a quello a cu=
i il
profilo si riferisce. La
nuova classificazione pu&ogra=
ve; determinare
dei passaggi di area o di livello; le variazioni retributive conseguenti
possono essere realizzate utilizzando superminimi riconosciuti al dipendente
dalle aziende per motivi strettamente connessi alla professionalità.=
&=
nbsp; Il
presente sistema di classificazione del personale, unitamente alla scala
parametrale di cui alle tabelle retributive riportate all’art.41
individua lo strumento idoneo a cogliere&n=
bsp;
il valore professionale del lavoro svolto e, nell’attua=
re
la corrispondenza tra il livello retributivo e tale valore, cogl=
ie
l’evoluzione verificatasi nelle posizioni di lavoro presenti nelle
aziende, consente un ampliamento delle ipotesi di mobilità, accorpam=
ento
e arricchimento delle mansioni e realizza la certezza dell’inquadrame=
nto
per le figure professionali, sia presenti che nuove. . La
classificazione unica, mentre determina comuni livelli di retribuzione mini=
ma
contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori
dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano ad essere
previsti differenziati per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e=
gli
operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale, di contrat=
to
collettivo e di accordo aziendale che si intendono qui riconfermate, in qua=
nto
non esplicitamente modificate con il presente contratto. In
relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per il
collegamento tra classificazione e le diverse categorie si rinvia alle declaratorie delle aree
professionali e, in questo ambito, ai livelli previsti per area nonch&eacut=
e;,
per i quadri, al successivo punto B. Eventuali
contestazioni riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo
saranno esaminate, in sede aziendale, tra Commissione nazionale tecnica paritetica per l'inquadramento del personale Le parti convengono di affi=
dare
alla Commissione nazionale tecnica paritetica che ha formulato la proposta =
di
riforma della classificazione=
del
personale l’esame in sede tecnica di eventuali problemi applicativi e=
/o
di inserimento nell’inquadramento di nuove posizioni professionali che
venissero a configurarsi nei settori cui si applica il presente contratto.
Resta fermo che dall’applicazione della nuova classificazione non pot=
ranno
derivare pregiudizi a diritti
acquisiti in base alla classificazione di cui al c.c.n.l. 28 luglio 1999. A)
DECLARATORIE AREE
PROFESSIONALI E LIVELLI PER AREA Impiegati: &=
nbsp; - appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive o che svolgono mansioni di partico=
lare
rilevanza e responsabilità con facoltà decisionale e di
iniziativa nella organizzazione del lavoro e per il buon andamento di attiv=
ità
aziendali con notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato eserciz=
io
delle funzioni e adeguata preparazione teorica, che sono preposti alla
attività di coordinamento di più servizi o uffici di rilevante
importanza, anche produttivi, fondamentali ai fini dello sviluppo e della
realizzazione degli obiettivi aziendali ovvero svolgono attività di =
alta
professionalità e importanza per il perseguimento degli stessi fini.=
Impiegati: &n=
bsp; - addetti al coordinamento di
più servizi, reparti o settori di attività con approfondite
conoscenze teorico-pratiche con responsabilità organizzativa e di
indirizzo per la migliore efficacia tecnico – gestionale - specialisti di processo e/o di servizio con
comprovate &=
nbsp;
conoscenze teorico – pratiche con competenza per la soluzione =
dei
problemi sia nell’area produttiva che in quella tecnologica o
amministrativa. =
Impiegati: &n=
bsp; - tecnici di
sala centralizzata di
cementeria con responsabilità di coordinamento in stabilimenti di particolare complessità per l’ottimizzazione
dell’efficienza e dei risultati di esercizio =
&nb=
sp;
- addetti a=
funzioni commerciali mercato &n=
bsp;
che offrano un contributo significativo alla migliore gestione delle attività di vendita e di
assistenza alla clientela; =
&nb=
sp; =
-
addetti al coordinamento dei
servizi amministrativi=
di
centri di macinazione =
&nb=
sp; =
- te=
cnici
con compiti di coordinamento e controllo di singoli servizi di manutenzione=
e
di servizio alla produzione finalizzati alla ottimizzazione dei risultati
funzionali e operativi =
&nb=
sp; =
- programm=
atore
che, nelle specifiche aree di intervento assegnate, sviluppa e realizza
programmi per il trattamento dei dati avvalendosi di tecniche e metodologie
avanzate, definendo i documenti di input e output, flussi e che sia in poss=
esso
di specifica preparazione scolastica e professionale e di comprovata e
prolungata esperienza =
&nb=
sp; =
- addetti a funzioni
amministrative, tecniche, commerciali o di acqu=
isto
di enti centrali in possesso di approfondita conoscenza spec=
ifica
e prolungata esperienza che svolgono compiti di indi=
rizzo,
coordinamento e raccordo interfunzionale AREA
CONCETTUALE &=
nbsp; &nbs=
p; Declaratoria Appartengono all’=
;area
concettuale i lavoratori impiegati, intermedi ed operai che ricoprono posiz=
ioni
di lavoro che richiedono elevata e qualificata autonomia organizzativa e
riferimento al superiore per le problematiche più complesse ed event=
uale
coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto
nell’ambito delle direttive ed obiettivi specifici definiti
dall’Azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possess=
o di
adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica
consolidata =
Impiegati: - addetti
a mansioni tecniche con
compiti di controllo di singoli =
&nb=
sp; =
servizi
amministrativi,
di manutenzione o=
di attività di
nuovi impianti =
Intermedi: &=
nbsp; - preposti alla programmazione, distribuzione e organizzazione =
&nb=
sp; =
operativa degli interventi di manutenzione meccanica o =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
=
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
elettroapparecchista sia per la conservazione di impianti e macchine<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> che dei
nuovi impianti; provvedono ai
collaudi dei lavori
affidati a terzi.
Impiegati: =
- <=
/span>disegnatore progettista che
sviluppa schizzi o sch=
emi di
massima =
&nb=
sp;
con eventuale utilizzo di sistemi CAD CAM =
&nb=
sp; =
- addetti a mans=
ioni
amministrative con specifica competenza nelle varie branchie della
contabilità o di processi di trattamento dati del ciclo attivo e pas=
sivo =
&nb=
sp;
- ac=
quisitore
di ordini con adeguata esperienza Intermedi:&nb=
sp;
=
- preposti
al coordinamento di
diverse attività=
; di
manutenzione in =
&nb=
sp;
cicli tecnologici di e=
levata
complessità =
&nb=
sp;
- preposti alla conduzione dell’intero ciclo tecnologico di cementeria a=
ciclo completo tradizionale di
elevata
complessità =
&nb=
sp;
- preposti alla
conduzione ed al controllo dell’intero ciclo tecnologico operanti in =
sala
centralizzata di cementeria a medio-bassa potenzialità Operai: =
- specialisti che interpretando schemi e disegni montano e =
&nb=
sp; =
riparano circuiti elettronici di
regolazione automatica=
di elevata complessità, provvedendo alla diagnosi dei
guasti, individuando le
modalità pi&ugr=
ave; efficaci di
intervento provvedendo=
direttamente o
con l’ausilio =
&nb=
sp; =
ripristino della efficienza; compie le
verifiche tecniche di lavori affidati a terzi provvedendo ai relativi collaud=
i Impiegati: -
addetti alle operazioni amministrative connesse con la consegna dei
prodotti finiti avvalendosi di videoterminali o p.c. -&=
nbsp;
addetti ai vari servizi amministrativi di stabilimento o unità =
commerciali =
&nb=
sp;
Intermedi: =
- preposti al
coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di p=
rodu- =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
zione in unità produttive a ciclo completo tradizionale =
&nb=
sp;
- preposti alle
attività di cava o miniera con compiti di sorveglianza ai fini=
della legge su miniere e cave =
- capi squadra di mont=
atori
e manutentori (edili, meccanici, elettrici, elettronici etc.) di
attrezzature, macchine ed impianti del ciclo produttivo completo =
-
assistenti di laboratorio con prolungata e comprovata esperienza, =
&nb=
sp;
operanti in unità produttive a ciclo completo, con compiti di
supervisionedi tutte le attività, compresa la taratura delle
attrezzature, di controllo qualitativo per il rispetto degli standards
prefissati, compresi quelli previsti dalla certificazione di qualità=
Operai: =
&nb=
sp;
centralizzata,
che conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e i parametri controllo di=
tutti
gli impianti e che ne assicurano la normale efficienza anche attraverso
ispezioni ed interventi a reparto =
- specialista pr=
ovetto
di manutenzione meccanica in possesso di prolungata e comprovata esperienza=
che
utilizzando anche apparecchiature ad alta precisione, effettua le ispezioni=
e
le rilevazioni necessarie per la programmazione della manutenzione su impia=
nti
e macchine di elevata complessità; compie le verifiche tecniche di
lavori affidati a terzi partecipando ai relativi collaudi =
-
specialista di processo con specifiche conoscenze teorico-pratiche =
&nb=
sp;
acquisite mediante prolungata esperienza che compiono interventi
periodici di controllo delle condizioni di esercizio di macchine ed impiant=
i di
elevata complessità secondo procedure predeterminate al fine di
evidenziare eventuali anomalie di funzionamento per la prevenzione di guast=
i,
provvedono alle verifiche tecniche di lavori di manutenzione e montaggi
affidati a terzi partecipando ai relativi collaudi AREA
SPECIALISTICA &=
nbsp; Declaratoria Appartengono all’area
specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansi=
oni
che richiedono approfondite conoscenze professionali specifiche perfezionate
con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione,
autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale
supervisione di personale appartenente&nbs=
p;
ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite d=
ai
responsabili di funzione/settore di competenza. =
Impiegati: &n=
bsp; - disegnatori d’ordine =
&nb=
sp;
- addetti uffici o servizi che, oltre alle caratteristiche di cui al
precedente livello, abbiano maturato significativa esperienza nella area di
competenza =
=
- segretarie con adeguata espe=
rienza
Intermedi: =
&nb=
sp;
- capi squadra di lavoratori di singoli reparti di ciclo produttivo<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> completo =
Operai : =
- lavoratori inseriti
strutturalmente con
continuità nei =
turni
di lavoro di diversi reparti =
del
ciclo produttivo completo che
conducono più macchine
principali =
&nb=
sp;
- lavorato=
ri
addetti alle sostituzioni nei turni di lavoro di diversi reparti del ciclo
produttivo completo che condu=
cono
più macchine principal=
i =
&nb=
sp;
- conduttori di
più macchine operatrici di cava e di mezzi di trasporto complessi ch=
e ne
conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e operative e che cura=
no
la manutenzione conservativa delle migliori performances =
&nb=
sp;
- condutto=
ri, a
reparto, di più forni rotanti, che siano equipaggiati di =
&nb=
sp;
impianto/i macinazione – essiccazione carbone, di cui curano p=
ure
il funzionamento =
&nb=
sp;
- conduttori, a repart=
o, di
più molini del crudo, che curano pure il processo di omogeneizzazion=
e ed
eseguono i controlli di ordine chimico e fisico intervenendo per le correzi=
oni =
=
- conduttori, a reparto, di pi&ugrav=
e;
molini cemento, in circuito chiuso, unitamente a più essiccatoi di c=
ui
curano il funzionamento ed eseguono controlli relativi alle caratteristiche
chimico – fisiche del cemento ed all’umidità residua dei
semiprodotti essiccati intervenendo per le dovute correzioni =
- condutto=
ri, a
reparto, di molini del crudo e cemento, in circuito chiuso, che curano pure=
il
processo di omogeneizzazione ed eseguono i controlli di ordine chimico R=
11;
fisico intervenendo per le dovute correzioni =
-
specialisti di processo con adeguate conoscenze teoriche che, per i =
fini
della manutenzione ordinaria programmata, compiono operazioni periodiche di
controllo sugli impianti secondo un piano preordinato inteso ad accertarne =
lo
stato di efficienza =
- specialisti di
manutenzione meccanica, elettrica e/o elettronica, che
provvedono, se del caso, alla diagnosi dei guasti su macchine, apparecchiat=
ure
elettriche, attrezzature ed impianti di particolare complessità
individuando le modalità di intervento per il ripristino
dell’efficienza e provvedendo direttamente, o con l’ausilio di
altri lavoratori, alle operazioni necessarie anche di elevata complessit&ag=
rave;
e delicatezza =
- =
-
analisti che eseguono le varie determinazioni e/o analisti chimiche =
o =
&nb=
sp;
chimico-fisiche correnti nell’industria del cemento, su materie
prime, combustibili, semilavorati e prodotti finiti, con l’uso di
apparecchiatura di complesso e delicato funzionamento, effettuando i calcol=
i di
analisi e relative registrazioni =
- addetti
operativi ad attività di cava o miniera, compreso l’utilizzo di
mezzi di trasporto e macchine operatrici con compiti di sorveglianza ai fini
della legge su miniere e cave =
- addetti a processi strutturali su linee automatiche di avanzata tecnologia per
la produzione di lastre in gesso polifunzionali sulle varie posizion=
i di
lavoro in grado di assicurare la sostituzione del team-leader (gesso). =
-
conduttori di cicli tecnologici con sala centralizzata, che conoscon=
o le
caratteristiche strutturali, funzionali e i parametri di controllo di
più impianti e ne assicurano la normale efficienza anche attraverso
ispezioni ed interventi a reparto (calce e gesso) Impiegati: - addetti
videoterminali o p.c. su cui operano in base a programmi =
riproducenti attività di contenuto semplice e ripetitivo =
&nb=
sp;
(videoscrittura, posta=
elettronica,
ecc.) =
Operai : =
- specialisti di
macchine utensili con esperienza e con capacità autonoma di operare su schizzi e c=
on
correzione/adattamento pezzi =
- specialisti di mestiere che compiono operazioni di manutenzione,
riparazione e montaggio di apparecchiature elettriche o componenti elettron=
ici
sia in officina che nei reparti, =
ovvero,
per il settore delle malte, nei cantieri dei clienti =
- minatori – =
- analisti=
che
applicando formule predefinite effettuano determinazioni o analisi chimiche=
o
chimico fisiche, che abbiano influenza sulla produzione =
- addetto alla
sistemazione,controllo,codifica e distribuzione dei materiali di magazzino =
con
comprovata esperienza e aggiornata conoscenza di tutti i materiali moviment=
ati =
- coordinatore operativo del
personale addetto al r=
eparto
carico e consegna prodotti =
- conduttori a r=
eparto
di molini cemento che eseguono i controlli chimico – fisici per la
qualità del prodotti =
-<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> addetti impianti di miscelaz=
ione
per intonaci (malte) =
- addetti impian=
ti di
miscelazione/preparazione impasti per lastre (gesso) Impiegati: - addetti ad operazioni ricorrenti seguendo modalità e procedure<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> prestabilite Operai: -
specialisti di macchin=
e utensili e specialisti di mestiere che effettuano operazi=
oni di
manutenzione, riparazione e montaggio meccanico di attrezzature, macchine ed impianti, sia in officina che nei
reparti ovvero, per il settore de=
lle
malte, nei cantieri dei clienti -
conduttori mezzi=
di
trasporto o di macchine operatric=
i di
cava in possesso di patente, ove richiesta dalla legge, che ne curan=
o la
manutenzione conservativa -
conduttore di
carroponte che ne curi la manutenzione conservativa - =
sondatori che curino la
manutenzione conservativa -
portieri pesator=
i -
conduttori di
macchine principali (forni, molini, essiccatori) che operano sia in sala qu=
adri
che a reparto =
- conduttori di =
macchine
principali (forni da calce, molini, idratatori e separatori, batteria di oltr=
e 2
forni da gesso, molini per sabbie) che operano sia in sala quadri che a rep=
arto
(calce e gesso) =
-&nb=
sp;
addetti alla
manovra, eseguita da bordo, di macchine di sollevamento, carico e trasporto=
e
di aspirazione semoventi, che ne curino la manutenzione conservativa<=
o:p> -
operatori reparto
consegna prodotti finiti che svolge tutte le operazioni richieste per il
più efficace servizio alla clientela -
addetti alla
disincrostazione di scivoli, griglie, cicloni con utilizzo di pompe o
attrezzature ad alta pressione - =
addetti ricevimento e
macinazione materiali (calce,=
gesso
e malte) - =
addetti lavorazioni malte
(malte) - =
analisti che eseguono
determinazioni o analisi chimiche o chimico-fisiche, anche con l’uso =
di
attrezzature di delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e
relative registrazioni e calcimetristi (settore cemento) -
operatori esterni di cicli tecnologici con sala centralizzata che,
conoscendo le caratteristiche strutturali e funzionali di tutti gli impiant=
i,
ne assicurano la normale efficienza attraverso ispezioni ed interventi a
reparto AREA QUALIFICATA Declaratoria Appartengono
all’area qualificata i lavoratori impiegati e operai che svolgono
mansioni richiedenti conoscenze professionali specifiche, adeguata esperien=
za
nonché limitata autonomia esecutiva nell’ambito delle indicazi=
oni
fornite dal diretto superiore. Impiegati: - addetti a semplici
mansioni di segreteria - =
archivisti con utilizzo di
strumenti complessi =
- addetti al car=
ico
dello sfuso con compiti di contro=
llo
della tipologia richiesta -
addetti insaccatrice o=
infilasacchi e=
stivaggio di prodotti in
sacchi -
addetti controlli
qualità che eseguono solo alcune determinazioni non configurabili co=
me
analisi complete -
addetti alla
confezione e rottura dei provini di controllo dei cementi o a=
ddetti
alla preparazione dei campioni nel settore calce -
conduttori di me=
zzi
semoventi semplici che ne curino la manutenzione conservativa -
conduttori di un=
a o
più macchine secondarie (granulatori, sistemi di omogeneizzazione,
griglie, sistemi di carico automatico, infilasacchi, insaccatrici, frantoi,=
teleferiche
ecc.) che assicurano su istruzioni operative il loro regolare funzionamento=
-
addetti a
operazioni, con macchine utensili semplici e su istruzione esecutive ricevu=
te,
di smontaggio, rimontaggio e riparazione di macchine attrezzature o impianti
sia in officina che nei reparti o=
vvero, per il settore delle malte, nei cantieri di clienti -
addetti alla
vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli accessi
relativi -
archivisti con
sistemi tradizionali Operai: -
addetti infilasacchi o insaccatori &=
nbsp; &nbs=
p; -
addetti stivaggio sacchi -
addetti alle
operazioni di carico dello sfuso - =
aiutanti sistemazione mater=
iali
a magazzino - =
aiutanti in genere di
manutentori o addetti ai reparti produttivi. AREA
ESECUTIVA Declaratoria Appartengono
all’area esecutiva i lavoratori operai che svolgono mansioni per le q=
uali
sono richieste generiche capacità operative comunque acquisite
nonché i lavoratori non qualificati avviati a processi formativi
teorico-pratici. Profili –
Operai:
- lavoratori che
svolgono attivit&agrav=
e;
semplici o di pura manualità =
&nb=
sp;
- addetti a lavo=
ri
manuali o, con l’uso di attrezzi semplici, di
movimentazione e di
carico e scarico prodotti e=
materiali =
&nb=
sp;
-
lavoratori che eseguono lavori manuali di pulizia =
&nb=
sp;
- B) QUADRI Ai sensi e per gli effetti della l=
egge
13 maggio 1985, n. 190 e della legge 2 aprile 1986, n. 106, si concorda qua=
nto
segue: 1) la determinazione dei requisiti =
di appartenenza
alla categoria dei quadri viene effettuata dalle parti stipulanti con il
contratto collettivo nazionale di lavoro 6 marzo 1987; 2) appartengono alla categoria dei =
quadri
i lavoratori, tra quelli della declaratoria del Gruppo A Super fino al 30.9=
.2006
e, con decorrenza 1.10.2006, del terzo livello dell’area direttiva de=
lla
nuova classificazione, che, di norma alle dirette dipendenze di dirigenti, =
con
carattere di continuità e con un grado elevato di capacità
organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e
responsabilità, con ampia discrezione di poteri ai fini dello svilup=
po e
della realizzazione degli obiettivi aziendali svolgono funzioni direttive di
guida, coordinamento e controllo di servizi e uffici o enti produttivi esse=
nziali
della Azienda o di gestione di programmi/progetti anche di ricerca di
importanza fondamentale; 3) in fase di pr=
ima
applicazione, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettua=
ta
dall'Azienda con decorrenza l° settembre 1987; 4) ai quadri si
applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati con funzioni
direttive con eccezione di quanto indicato nei successivi punti 5, 6 e 7; 5) le Aziende
assicureranno i quadri contro il rischio di responsabilità civile ve=
rso
terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni
contrattuali; 6) l'attribuzione
della qualifica di quadro sarà effettuata quando le mansioni proprie=
di
tale qualifica siano state svolte per un periodo continuativo di sei mesi,
sempre che non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto; 7) a decorrere d=
alla
data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati, =
in
aggiunta al trattamento economico previsto per il Gruppo A Super, viene
corrisposta una indennità di funzione nella misura di cui al success=
ivo
art….. Tale indennità è utile ai fini del computo degli
istituti determinati sulla base della retribuzione di fatto. Le
parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente accordo =
si
è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 1=
90
per quanto riguarda i quadri. =
TABELLA SCALA PARAMETRALE IN VIGORE DAL 1.10.2006 AREA PROFESSIONALE LIVELLI PARAMETRI Area direttiva 3° 210 2° 188 1° 172 Area concettuale 3° 163 2° 157 1° 149 Area specialistica 3° 140 2° 134 1° 129 Area qualificata 2° 121 1° 116 Area esecutiva 1° 100 Chiarimento a verbale Premi aziendali
mensili e/o annui congelati: la nuova classificazione non influenza dette v=
oci
retributive che continueranno ad essere erogate nelle misure aziendalmente =
in
atto. Art. Passaggi di categoria<=
o:p> &n=
bsp;
Nel caso di passaggio dalla categoria operaia a quella intermedia o
impiegatizia o dei quadri ovvero dalla categoria intermedia a quella
impiegatizia o dei quadri, l’anzianità di servizio prestato ne=
lla
categoria di provenienza è utile agli effetti dei sottoelencati isti=
tuti
secondo le norme di seguito indicate: A)&n=
bsp;  =
;
=
Ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso, =
dimissioni.
Ai soli effetti della commisurazione degli istituti contrattuali
riguardanti: ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso di
licenziamento e di dimissioni, agli appartenenti alla categoria intermedia o
impiegatizia o dei quadri, provenienti dalla categoria operaia ovvero intermedia, sar&agra=
ve;
considerata come anzianità utile quella conseguita nella qualifica di
provenienza presso la stessa Azienda. B)&n=
bsp;  =
;
=
Aumenti periodici di anzianità. Ferme restando le
situazioni già regolate in base alle norme dei precedenti contratti
collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi di categoria avvenuti dal 21
luglio =
&nb=
sp;
=
DISPOSIZIONI GENERALI E
A)
Contratto colletti=
vo
nazionale di lavoro
B) Contrattazione aziendale
C) Impegni delle p=
arti
Art. 2 Sistema di relaz=
ioni
industrialiA)
Settore cemento
Per questi ultimi oggetti la caden=
za
dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta dai fatti
specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi
sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previs=
to,
per i casi di specie, dalla legge n.164/1975 e successive modificazioni ed
integrazione.- consentire ai lavoratori
l’acquisizione di professionalità specifiche in grado di meglio
rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizza=
tive;- cogliere le opportunità
occupazionali del mercato del lavoro nell’intento di facilitare
l’incontro tra domanda e offerta e consentire una maggiore
flessibilità nell’impiego dei lavoratori; - rispondere a necessità=
; di
aggiornamento dei lavoratori onde prevenire l’insorgere di situazioni=
di
inadeguatezza professionale. Art. 6
Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori
7. &=
nbsp;
Copia dei verbal=
i di
conciliazione o di mancato accordo è rilasciata alle parti
contestualmente alla sottoscrizione.8. &=
nbsp;
Eventuali questi=
oni
interpretative e/o applicative della presente procedura sono demandate
all’esame e alla decisione delle parti stipulanti il contratto nazion=
ale
di lavoro.Art.14 &n=
bsp;
Relazioni aziendali e
conflittualitàDISCIPLINA COMUNE
a) la durata, da
determinarsi, nell’ambito dei periodo minimi e massimi sopraindicati,=
in
relazione al tipo di professionalità posseduta dal lavoratore rispet=
to
al nuovo contesto lavorativo; =
AREA
DIRETTIVA
Declaratoria
<=
/span>Appartengono all’area direttiva i lavoratori
impiegati con funzioni direttive che occupano posizioni di lavoro di
particolare rilevanza con autonomia organizzativa e decisionale al fine del
conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e
qualificata preparazione teorica accompagnata da elevata esperienza
professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità
economica/gestionale o di elevata professionalità nell’ambito
delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di
uffici o servizi.III° Livello - Profili
II° Livello – Profili
I° Livello - Profili
con
approfondita conoscenza del III° Livello – Profili
II° Livello – Profili
=
I° Live=
llo
– Profili
III° Livello – Profili
II° Livello – Profi=
li I° Livello – Profil=
i
II° Livello
– Profili
Operai: -=
addetti linee carico silos e estrazione cemento-=
distributori di magazzino in
possesso di adeguata conoscenza di pezzi e materiali
I° Livello ̵=
1;
Profili
&nb=
sp; Impiegati: - centralinisti telefonici
L’eventuale
frazione di bienno in corso di maturazione all’atto del passaggio di
categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del
successivo aumento periodico.
Per il caso di passaggio di categoria che compor=
ti
contemporaneo passaggio di gruppo (dopo 1.10.2006:livello) si fa riferiment=
o ai
commi 4 e successivi dell’art …. (aumenti periodici di
anzianità)
&nb=
sp;
Per i passaggi dalla categoria intermedia a quella impiegatizia o dei
quadri avvenuti anteriormente al 21 luglio 1979 si fa riferimento a quanto
disposto dall’art.15,punto 2,lett.B, del c.c.n.l.30.9.1994 il cui tes=
to
è riportato in allegato al n.1.
Art. &n=
bsp; Mutamento
di mansioni
Il lavoratore può ess=
ere
assegnato temporaneamente a mansioni rientranti nel gruppo superiore .
In relazione a particolari esigenze aziendali, dandone comunicazione
alla R.S.U., il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a
mansioni diverse da quelle inerenti il suo gruppo purché ciò =
non
comporti alcun peggioramento economico né rechi pregiudizio alla sua
posizione professionale e al suo inquadramento.
Al lavoratore che sia chiamato temporaneamente a compiere mansioni
rientranti in un gruppo superiore deve essere corrisposto, in
aggiunta alla sua retribuzione di fatto, un compenso pari alla differenza t=
ra
la retribuzione stessa e la retribuzione che verrebbe a percepire se venisse
promosso al gruppo superiore.
Qualora, in caso di passaggio di gruppo, la nuova retribuzione del
lavoratore dovesse eventualmente risultare inferiore a quella percepita nel
gruppo di provenienza, il trattamento economico sarà integrato ad personam fino a concorrenza del
precedente.
A partire dall’1.10.2006, data di entrata in vigore della nuova
classificazione, i commi da
Trascorso un periodo di 2 mesi consecutivi nel disimpegno di mansioni
superiori avverrà a tutti gli effetti il passaggio al gruppo (dopo
1.10.2006:livello) superiore semprechè non si tratti di sostituzione=
di
lavoratore assente, con diritto alla conservazione del posto (malattia o infortunio, ferie, chi=
amata
o richiamo alle armi, aspettativa, gravidanza o puerperio, permesso o
trasferta) che non dà diritto a passaggio di gruppo (dopo
1.10.2006:livello) per tutta la durata dell’assenza. Il passaggio
avverrà qualora il lavoratore sostituito non sia rientrato in serviz=
io
entro il termine dovuto.
&n=
bsp;
Ogni passaggio di gruppo (dopo 1.10.2006:livello) sarà comuni=
cato
per iscritto al lavoratore.
Qualora si rendessero vacanti
dei posti che non debbano essere soppressi, le Aziende procureranno =
di
riservare la precedenza nell’occuparli a quei dipendenti che ne siano
idonei per qualità, capacità, anzianità e che abbiano
precedentemente sostituito il titolare del posto che si è reso vacan=
te.
Chiarimento =
span>a
verbale
Fermo restando che le indennità di cui ag=
li
artt. …, …. e …
(lavori pesanti e disagiati) competono soltanto in quanto si svolgan=
o le
mansioni e si verifichino le condizioni di lavoro per le quali sono state istituite,=
si
chiarisce che nei casi in cui esista la consuetudine di mantenere
temporaneamente le indennità in questione, quando siano effettuati
passaggi non definitivi a mansioni che non le comportino, tale trattamento =
di
miglior favore sarà conservato in conformità a quanto previsto
dall’art. … (inscindibilità delle disposizioni del contr=
atto
e condizioni di miglior favore).
Art. &nbs=
p;
Mansioni promiscue
Il lavoratore che sia adibito, con
carattere di continuità, a mansioni=
relative a diversi gru=
ppi (dopo
1.10.2006:livelli), sarà classificato nel gruppo (dopo
1.10.2006:livello) superiore e ne percepirà la retribuzione, quando =
le
mansioni inerenti al gruppo (dopo 1.10.2006:livello) superiore
abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso
dell’attività svolta dal lavoratore.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New =
Roman";
mso-ansi-language:IT'>
Art. Orario di lavoro
1.
Orario di lavoro
settimanale – Flessibilità
A)=
i> La
durata dell'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali. =
=
L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5
giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per
l'Azienda di far usufruire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno
precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività,
compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro verific=
ate
con
Per
i lavoratori turnisti su tre turni,le 40 ore settimanali dell’orario
contrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 8 settimane. <=
b>
Fermo
restando quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del D.Lgs. n.66/2003 la
durata media dell’orario di lavoro, ai fini del D.Lgs. citato, viene
calcolata con riferimento ad un periodo di quattro mesi. In caso di partico=
lari
esigenze organizzative,
Il ricorso al lavoro
straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in
ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.
Al di là dei li=
miti
previsti dal precedente comma, l’eventuale ricorso ai casi di lavoro
straordinario sarà preventivamente concordato tra
Entro i limiti consent=
iti
dalla legge e dalle norme di cui sopra, il lavoratore non può rifiut=
arsi
di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati mo=
tivi
individuali di impedimento.
Non è riconosci=
uto,
né compensato, il lavoro straordinario, festivo e notturno, eseguito
senza la preventiva disposizione dell'Azienda. Non possono essere adibiti al lavo=
ro
notturno i minori.
L'Azienda fornir&agrav=
e; mensilmente
alla R.S.U. il numero globale delle ore straordinarie effettuate dai
lavoratori, indicandone le motivazioni.
L’inizio e la fi=
ne del
lavoro sono regolate dalle disposizioni aziendali.La tolleranza
sull’entrata sarà di 5 minuti con un massimo di 15 minuti
settimanali.
Il datore di lavoro de=
ve
esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i
dipendenti interessati l’orario di lavoro con l’indicazione
dell’inizio e del termine di esso, nonché dell’orario e
della durata degli eventuali intervalli di riposo.
Chiarimenti a verbale
1) Ai soli effetti della corresponsione delle
maggiorazioni per lavoro straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze
festive nazionali e infrasettimanali, per assenze dovute a malattia, infort=
unio,
gravidanza e puerperio - fatta eccezione per quelle coincidenti con il gior=
no
di riposo per riduzione di orario -, e quelle non lavorate per ferie e perm=
essi
retribuiti saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario
contrattuale.
2) Le parti si danno reciprocamente atto che=
la
previsione di cui al 4° comma del presente punto 1), non comporta
variazione alcuna né del trattamento concernente le maggiorazioni pe=
r il
lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione
temporale del relativo pagamento.
3) Le parti si danno altresì atto che
eventuali prestazioni straordinarie, o per i discontinui eccedenti le 48 ore
settimanali, potranno essere soddisfatte, con il consenso del lavoratore,
mediante l’attribuzione di correlati riposi compensativi da godere
nell’anno di riferimento ovvero da accantonare nella banca ore
individuale ferma restando la corresponsione della maggiorazione.
4) Le parti, con le norme di cui sopra, non
hanno inteso modificare condizioni di miglior favore di fatto esistenti.
=
B) Le parti concordano sulla
necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e
contrattuali che regolano il lavoro straordinario e si impegnano ad adopera=
rsi
attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacol=
i o
comportamenti contrastanti con l'osservanza delle norme suddette.
A
fronte di particolari esigenze programmatiche, in relazione alla necessità di una più
economica utilizzazione degli impianti e dell'energia, l'Azienda potr&agrav=
e;
disporre prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di
lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica. Le modalità di attuazione
verranno esaminate con
=
Per
l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle macc=
hine
che, eccezionalmente, in base ad oggettive necessità tecnico-produtt=
ive
devono effettuarsi oltre l’orario normale di lavoro, è data
=
In presenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che
richiedono, per l’intera Azienda o per parti di essa, articolazioni
dell’orario di lavoro settimanale diverse da quella contrattuale, le
relative modalità attuative saranno concordate con
=
Resta convenuto che le prestazioni attuate oltre l’orario norm=
ale
settimanale non costituiscono prestazioni straordinarie. Esse sono soddisfa=
tte
con compensazioni nell’ambito del programma di lavoro definito e con =
la
corresponsione della maggiorazione del 10%.
2) Riduzione dell'orar=
io di
lavoro
=
&nb=
sp;
=
Nel conferm=
are
la normativa di cui al precedente punto 1) del presente articolo, l'orario =
di
lavoro è ridotto, a decorrere dal 1^ luglio 1983, di 40 ore in ragio=
ne
d'anno cui si aggiungono ulteriori
riduzioni, sempre in r=
agione
d’anno, secondo le seguenti decorrenze e misure:
a a) dal 1.1.1989: |
8 ore per tutti i lavoratori; |
b)
dal 1.1.1990: |
8 ore per tutti i lavoratori; |
c)
dal 1.6.1992: |
· 4 ore per i lavoratori giornalieri e su due turni;=
· 8 ore per i lavoratori turnisti su tre turni
avvicendati; |
d d) dal 1.6.1993: |
4 ore per tutti i lavoratori; |
e)
dal 1.1.2001: |
4 ore per i lavoratori turnisti s=
u tre
turni avvicendati; |
f) dal 1.1.2002: |
4
ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati; |
g)
dal 1.7.2003: |
4 ore per i lavoratori turnisti su
tre turni
avvicendati. |
=
=
&nb=
sp; =
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New =
Roman";
mso-ansi-language:IT'>
Le sopraddette riduzioni saranno fruite di norma attraverso il godim=
ento
di permessi individuali retribuiti a gruppi di 8 ore.
Le Aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame con
&nb=
sp; In caso di inizio o cessazione del
rapporto di lavoro nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore
verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente punt=
o 2)
per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15
giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.
Chiarimenti a verbale
1)
Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra assorbono, fi=
no a
concorrenza, eventuali riduzioni definite da accordi aziendali nonché
eventuali trattamenti extracontrattuali in materia di permessi e ferie, sal=
vo
quelli concessi a titolo di nocività del lavoro, nonché quanto
previsto dal Protocollo 22-1-1983.
2) Le riduzioni di orario di lavoro sopra previste
saranno assorbite fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi
nazionali o comunitari. =
&nb=
sp;
3) Trattamento festività soppr=
esse
In sostituzione delle
festività infrasettimanali abolite dalla legge 5-3-1977, n. 54 e
successive integrazioni e modificazioni, verranno concessi, a tutti i
lavoratori, quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribui=
to.
Per i lavoratori addet=
ti a
lavori discontinui o di semplice attesa o custodia con orario settimanale
superiore a 40 ore, detti permessi individuali retribuiti si intendono rife=
riti
all'orario giornaliero contrattuale ad essi assegnato.
I permessi dovranno essere goduti individualmente e mediante rotazio=
ne
che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento
dell'attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze
tecnico-produttive e organizzativi delle Aziende.
Le Aziende potranno
eventualmente stabilire, previo esame congiunto con
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesi=
mo
dei permessi di cui al primo comma del presente punto per ogni mese intero =
di
anzianità. La frazione=
di
mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come me=
se
intero.
Per quanto riguarda la
festività la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica del <=
/i>mese
di novembre (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento
previsto per le festività che coincidono con la domenica.
4) Banca ore
E’ istituita una Banca ore individuale operante dal 1.1.2000 in
cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno, i permessi eventualmente =
non
fruiti entro l'anno di maturazione relativi a:
- le ore a fronte delle ex festività di cui al punt=
o 4)
del presente articolo;
- le riduzione dell'orario di lavoro previste;
- eventuali ore di
prestazioni straordinarie di cui al Chiarimento a verbale n.3) del pt.1,=
lett.A
del presente articolo.
I permessi confluiti nella Banca ore individuale saranno fruiti da p=
arte
del lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di 5 giorni e
compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.
=
Al 31
dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero an=
cora
accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento (mini=
mo
tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, event=
uali
aumenti periodici di anzianità, ex premio di produzione (1) e, per i
cottimisti, la percentuale minima di cottimo). Su richiesta del singolo
lavoratore e compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative le
predette ore potranno essere fruite entro i 6 mesi dell’anno successi=
vo.
=
=
L'attivazione
del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti
previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo
contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento de=
lla
loro effettiva liquidazione.
-------------------
(1) Vedi nota a pag. … (art…. premio di risultato)
<=
/span>
I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno =
di
essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evita=
re
che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei
giorni festivi.
Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore nottu=
rne
comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percent=
uali
di maggiorazione previste dagli artt. …, … e … (lavoro
straordinario, festivo e notturno). Ai lavoratori che lavorano in detti tur=
ni
periodici, sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare,
eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti
periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima
contrattuale di cottimo) una maggiorazione del:
&n=
bsp;
· =
35 per
cento per le ore lavorate di notte;
&n=
bsp;
· =
5 per
cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel cas=
o di
due turni);
&n=
bsp;
· =
35 per
cento per le ore lavorate di giorno nella domenica.
Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di
miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso=
titolo.
Le maggiorazioni di cui al 3° comma del presente articolo saranno
computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13&or=
df;
mensilità, delle ferie, delle festività nazionali ed
infrasettimanali, della malattia ed infortunio non sul lavoro e
dell’infortunio sul lavor=
o e
malattie professionali nonché delle riduzioni di orario e delle
festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno
realizzata negli ultimi 12 mesi.
Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento
all’art. … (orario di lavoro).
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.8 del
D.Lgs.n.66/2003, ai lavoratori addetti a turni di lavoro di 8 ore consecuti=
ve
è concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, di 10 minuti con
decorrenza della normale retribuzione fermi restando l’assetto
organizzativo e la continuità della normale attività produtti=
va.
La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previst=
i a
livello aziendale ferme restando, ove esistenti, eventuali condizioni di
miglior favore.
La prestazione di lavoro a turno notturno coincidente con
l’applicazione dell’ora legale (sia l’entrata in vigore c=
he
la cessazione) sarà compensata per le ore di attività
effettivamente prestate.
I lavoratori turnisti, addetti a lavori di ciclo continuo, non posso=
no
allontanarsi dal loro posto di lavoro se non sono sostituiti dai lavoratori=
che
debbono dare loro il cambio fermo restando l’impegno dell’Azien=
da a
reperire il sostituto nel più breve tempo possibile.In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita
come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a t=
urno
fermo restando per gli impiegati quanto previsto al 9 comma, lett.a), del
presente articolo..
I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui =
sono
stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di fo=
rza
maggiore.
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo gio=
rno
di riposo compensativo avrà diritto:
a) in caso di assegnazione a lavori compresi in normali
turni avvicendati: retribuzione globale di fatto maggiorata della percentua=
le
per lavoro straordinario festivo calcolata come indicato negli artt.
…, … e …
b)
in caso di assegnazione a lavori non
compresi in normali turni avvicendati: retribuzione globale di fatto maggiorata della
percentuale per lavoro straordinario festivo, calcolata come indicato agli artt. …, ̷=
0; e
… (lavoro straordinario,
festivo e notturno).
In ogni caso, però, l’Azienda, prima dell’inizio =
del
lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatoli per il
riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta
chiamata al lavoro. Il giorno compensativo assegnato in sostituzione
dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Nel caso di sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a t=
urno
con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate co=
n le
maggiorazioni del lavoro a turno.
=
<=
/span>Nel caso di sostituzioni
ricorrenti e continuative di lavoratori a turno con altri lavoratori, ai
lavoratori interessati sarà riconosciuta la maggiorazione di turno d=
el
5% anche per i periodi lavorativi prestati con orario a giornata, non
cumulabile con quanto eventualmente esistente a livello aziendale allo stes=
so
titolo. L’individuazione dei destinatari della presente disposizione
sarà effettuata preventivamente a livello di unità produttiva=
tra
Direzione aziendale ed RSU.
Art.
Addetti a lavori discontinui o di semp=
lice
attesa o custodia
&nb=
sp; Agli
effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semp=
lice
attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicemb=
re
1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi
richiamati dall’art.16 lett.d) del d.lgs.n.66/2003.
&nb=
sp; Gli addetti a mansioni discontinue=
o di
semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua dei lavoratori
addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi
espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità.=
Per i lavoratori addet=
ti ai
lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro &egra=
ve;
fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50 settimanali. salvo per i discontin=
ui con
alloggio nella sede di lavoro o nelle immediate adiacenze, per i quali l'or=
ario
di lavoro è di 12 ore giornaliere e 60 settimanali, in relazione a
quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione no=
rd e
centro-sud, rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.
&nb=
sp; Pertanto
per il lavoro effettuato entro i limiti di cui sopra non si farà luo=
go
all'applicazione delle norme previste ai commi 3 e 4 degli articoli …,
… e … (lavoro straordinario,festivo e notturno) riguardanti la regolamentazione de=
gli
operai, intermedi ed impiegati.
Per i lavoratori addetti ai =
lavori
discontinui o di semplice attesa o custodia, con orario di 40 ore, la
retribuzione mensile sarà pari a quella del lavoratore continuo della
corrispondente qualifica.
Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia, con orario settimanale superiore a 40 ore, la retribuzione mensile
sarà pari a quella sopra indicata, aumentata di tante quote orarie
– ottenute dividendo per 175 la retribuzione mensile di cui sopra =
211;
quante sono le ore retribuibili oltre le 40, per ogni settimana, secondo
l'orario settimanale assegnato.
Il trattamento dei suddetti lavoratori è regolato come segue:=
Orario contrattuale
Settimanale e giornaliero |
Retribuzione
|
Lavoro
Supplementare |
Lavoro Straordinario |
40 ore settimanali 8 ore giornaliere |
Mensile pari al lavoratore continuo |
Dopo le 40 ore settimanali |
Dopo le 48 ore settimanali |
45 ore settimanali 9 ore giornaliere |
Mensile pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da |
Dopo le 45 ore settimanali |
Dopo le 54 ore settimanali |
50 ore settimanali 10 ore giornaliere |
Mensile pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da |
Dopo le 50 ore settimanali |
Dopo le 60
ore settimanali |
60 ore settimanali 10 ore giornaliere per 6 giorni oppure 12 ore giornaliere per 5 giorni |
Mensile pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da |
Dopo le 60 ore settimanali |
Dopo le 72 ore settimanali |
Per la determinaz=
ione
del trattamento economico concernente le ferie e le festività si fa
riferimento all'orario giornaliero
contrattuale singolarmente assegnato.
Per quanto riguarda la
determinazione della gratifica natalizia o 13^ mensilità e dei
trentesimi relativi all'indennità sostitutiva del preavviso e al
trattamento di fine rapporto, si fa riferimento ad una media retributiva
mensile pari a 22 giornate calcolate in base all'orario giornaliero
contrattuale singolarmente assegnato.
Chiarimento a verbale
1) Ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del
presente articolo, per i lavoratori con orario di 60 ore settimanali, l'ora=
rio
giornaliero sarà ragguagliato a 12 ore anche nel caso di distribuzio=
ne
dell'orario settimanale su 6 giorni.
2)
La indicazione della durata della prestazione giornaliera è stata
concordata, ai soli fini contrattuali, per la corresponsione, oltre le ore
giornaliere assegnate, delle relative maggiorazioni.
Le parti, con riferimento all’orario di lavoro =
dei
lavoratori discontinui, convengono che, in presenza di norme applicative che
dovessero essere emanate sulla materia, si incontreranno per le necessarie
armonizzazioni.
Art.
Interruzioni di lavoro e recuperi
&n=
bsp;
In caso di interruzioni di breve durata dovute a causa di forza
maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle
interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 60
minuti nella giornata.
Il lavoratore che si presenti al posto di lavoro e che
per cause indipendenti dalla sua volontà non possa iniziare il lavor=
o o
comunque dopo averlo iniziato dovesse interromperlo per un periodo superior=
e ai
60 minuti o definitivamente avrà diritto, nel ciclo di ciascuna
settimana, alla corresponsione della retribuzione per le ore di lavoro perd=
ute
fino alla concorrenza di un quarto dell’orario settimanale predisposto
nello stabilimento o cava.
Qualora invece il lavoratore venga trattenuto a disposizione dell’Azienda avrà diritto alla corresponsione del= la retribuzione per tutte le ore di presenza, anche se sia restato inoperoso.<= o:p>
E’ ammesso il recupero a regime normale dei periodi di
interruzione del lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di
quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un’ora al giorno, sempre=
che
si effettui entro il termine di 30 giorni&=
nbsp;
immediatamente successivi all’avvenuta interruzione.
=
Art.=
Ridu=
zione
di lavoro.
In caso di
esigenze tecniche o produttive che comportino riduzione di lavoro,
&nb=
sp; In
caso di sospensione totale del lavoro la cui durata superi i 15 giorni, è lasciata facolt&a=
grave;
al lavoratore di richiedere, alla scadenza del quindicesimo giorno, la riso=
luzione
del rapporto di lavoro, salvo che non siano intervenuti accordi tra le
Organizzazioni sindacali locali che prevedano l'esercizio di tale
facoltà dopo un maggior periodo di tempo.
&nb=
sp; Al lavoratore ch=
e, ai
sensi del comma precedente, richieda la risoluzione del rapporto di lavoro,
compete l'intero trattamento,
compreso quello relativ=
o al
preavviso, come nel caso di licenziamento non per motivi disciplinari.
&nb=
sp; Nei
casi di cui sopra e ove ricorrano le condizioni previste dalle leggi vigent=
i,
le Aziende sono tenute ad inoltrare domanda all'INPS per l'intervento della
Cassa integrazione guadagni.
&nb=
sp; Le parti si impe=
gnano
ad intervenire presso gli organi competenti per rendere più sollecito
l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle
integrazioni salariali ai lavoratori sospesi o ad orario ridotto.
Le parti interve=
rranno
altresì presso gli organi competenti affinché siano accelerat=
i i
tempi di comunicazione alle Aziende delle decisioni di autorizzazione alla
erogazione delle integrazioni salariali prese dalle competenti Commissioni.=
Inoltre
le parti concordano che, salvo giustificati motivi di impedimento, le Azien=
de
presenteranno le domande di intervento della Cassa integrazione guadagni ne=
lla
settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o la
riduzione di orario.
&nb=
sp; A decorrere dal =
1^
gennaio 1984, nel caso di sospensioni o riduzioni di orario per le quali le
Aziende richiedano l'intervento ordinario della Cassa integrazione guadagni=
, le
Aziende stesse erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazi=
oni
salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del me=
se.
Per il singolo
lavoratore - sia nel caso di sospensioni e riduzioni continuative, sia per
effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni -
l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un
importo mensile
complessivo superiore a=
120
ore per il settore del cemento e 100 ore per i settori della calce, del ges=
so e
delle malte non già autorizzate dall'INPS.
&nb=
sp; In caso di reiezione d=
ella
domanda da parte della competente Commissione provinciale dell'INPS, l'Azie=
nda
procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto su
trattamenti retributivi dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.
Art. Asse=
nze e
permessi
&nb=
sp;
L’assenza deve essere comunicata all’Azienda
all’inizio dell’ orario di lavoro della stessa giornata in cui =
si
verifica, e comunque – in caso di giustificato motivo – entro il
giorno successivo.
&nb=
sp;
La stessa deve essere giustificata entro le 48 ore successive
all’inizio dell’assenza salvo comprovati motivi di impedimento.=
Salvo quanto disposto dagli artt. … (permessi per cariche
sindacali, aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali) e …
(R.S.U.), potranno essere accordati brevi permessi ai lavoratori che ne
facciano richiesta per giustificati motivi, con facoltà per
l’Azienda di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza
dal lavoro, allorché il permesso superi i 60 minuti.
Art
Congedi
A) Permessi per eventi e cause particolari
Ai sensi e per g=
li
effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e d=
egli
artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto
interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore han=
no
diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in c=
aso
di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche
legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non
convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della
lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Per fruire del
permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro
dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei
quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i
giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di richiesta del
permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore de=
ve
presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa
dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del
medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttu=
ra
sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Nel caso di richiesta del
permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto eve=
nto
con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazi=
one
sostitutiva.
I giorni di permesso devono
essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento
dell’insorgenza della grave infermità o della necessità=
di
provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nel caso di documentata gra=
ve
infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro
possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permess=
o,
diverse modalità di espletamento dell’attività lavorati=
va
comportanti una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non
inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della
proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i gior=
ni
di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e =
la
cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea
certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità=
;.
Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermit&agra=
ve;
il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorati=
va
secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso=
non
goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verifica=
rsi
nel corso dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizi=
oni.
La riduzione dell’ora=
rio
di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere in=
izio
entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave
infermità o della necessità di provvedere agli interventi
terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli
previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. =
33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Ai sensi e per gli effetti =
di
quanto previsto dall’art. 4, secondo comma, della legge n. 53 del 200=
0 e
dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto
interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, il lavoratore ha diritto ad un per=
iodo
di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richia=
mate
disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria
famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. anch=
e se
non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini e=
ntro
il terzo grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile =
in
modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni
nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Il lavoratore dovrà
presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo =
di
congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare,
anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di
parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra
indicati.
Il lavoratore deve
altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti
dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.
Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta =
del
congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipende=
nte.
L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo
successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere
motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo=
ed
alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione =
del
dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata =
nei
successivi 20 giorni.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di
congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità co=
n la
durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero qu=
ando
i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del
rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato
instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai
sensi della presente norma.
Il congedo di cui alla presente lettera B) può essere
altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui
all’art.1 D.M.21.7.2000 n.278, per il quale il richiedente non abbia =
la
possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai s=
ensi
delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la richiesta del congedo per
questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore =
di
lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare
l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative,
nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i
successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo
specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anc=
he
prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a s=
ette
giorni.
Durante il periodo di conge=
do
di cui al presente articolo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non=
ha
diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianit&agr=
ave;
per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività
lavorativa.
Ai sensi e per gli eff=
etti
dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori con almeno 5 ann=
i di
anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una
sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo non
superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco
dell’intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola
dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del
diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività
formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavo=
ro.
Il lavoratore dovr&agr=
ave;
presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per=
i
congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di
durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed
allegando la relativa documentazione.
L’azienda
valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico
organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo informer&agra=
ve;
l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
Ferma restando la
compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale
attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente
assentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno
superare l’1% del totale della forza occupata. I valori frazionari
risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale pari o superi=
ori
a 0,50 saranno arrotondati
all’unità superiore.
Durante il periodo di
congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla
retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianit&agr=
ave;
di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con a=
ltri
congedi.
Dichiarazione comune
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New =
Roman";
font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold'>1) Le parti si danno reciprocame=
nte
atto che le disposizioni contrattuali di cui alle lettere A), B) e C) del
presente articolo non si cumulano con diversi trattamenti già previs=
ti
allo stesso titolo a livello aziendale ferme restando, ove esistenti,
condizioni di miglior favore.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New =
Roman";
font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold'>2) Con riferimento alla lett.C) =
del
presente articolo e alla misura dell’1% ivi definita per la contempor=
anea
fruibilità dei congedi, le parti convengono di assumere la detta
percentuale in via sperimentale riservandosi di verificarne l’adeguat=
ezza
in occasione degli incontri per il rinnovo del biennio economico del presen=
te
contratto.
Art. Aspettativ=
a
Salvo quanto previsto dall’art. … (permessi per cariche
sindacali-aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali) al lavora=
tore
che abbia superato il periodo di prova potrà essere concesso,
compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa, fin=
o ad
un massimo di 12 mesi, per gravi motivi familiari che dovranno essere
comprovati e giustificati.
Tale periodo non sar&a=
grave;
retribuito né computato agli effetti dell’anzianità di
servizio, né di alcun istituto contrattuale
Qualora dovessero venir meno i motivi per i quali è stata
concessa l’aspettativa, il lavoratore ha l’obbligo di riprendere
servizio entro 15 giorni dalla data in cui i motivi stessi sono venuti a
cessare.
Il lavoratore che non si presenti in servizio entro il suddetto term=
ine
o entro 15 giorni dalla scadenza dell’aspettativa, sarà
considerato dimissionario, salvo che non gli sia stata concessa
dall’Azienda, per documentati motivi, una breve proroga comunque non
superiore a giorni 15.
Ai lavoratori che dovessero eventualmente essere assunti in
sostituzione, verrà comunicato per iscritto che essi sono assunti a
termine in provvisoria sostituzione di quelli in aspettativa.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle Aziende che hanno
meno di 10 dipendenti.
Art. &nbs=
p;
Interruzioni di anzianità
Le interruzioni e sospensioni di lavoro, i brevi permessi, le assenze
per chiamata e richiamo alle armi, malattia, infortunio, gravidanza e puerp=
erio
– nei limiti previsti dai rispettivi articoli per la conservazione del
posto – nonché le assenze giustificate, non interrompono
l’anzianità di servizio agli effetti del presente contratto.
=
=
Art=
.
Determinazione quote orarie
Il
calcolo per stabilire la retribuzione oraria si farà dividendo la
retribuzione mensile del lavoratore continuo (ivi compresa l’ex
indennità di contingenza) per 175.
=
Art. &nbs=
p;
Corresponsione delle competenze
La contabilizzazione delle competenze sarà effettuata
mensilmente, con stampati individuali su cui saranno specificati i singoli
elementi che le compongono e le eventuali ritenute che le gravano, secondo
quanto previsto dalla legge 5 gennaio 1953 n. 4.
Su richiesta dei singoli lavoratori dovranno essere corrisposti acco=
nti
secondo le consuetudini aziendali, di norma corrispondenti a circa il 90 per
cento della retribuzione spettante per il periodo trascorso dopo la
liquidazione delle competenze relative al mese precedente.
Per i cottimisti l’acconto sarà calcolato anche sul
presunto utile di cottimo.
Le competenze saranno corrisposte secondo le prassi aziendali in att=
o.
Le competenze dovranno essere corrisposte ai singoli lavoratori al
più presto e comunque non oltre 15 giorni di calendario dalla fine d=
el
mese di competenza.
Nel caso che l’Azienda ritardi di oltre 15 giorni il pagamento,
decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2 per cento in
più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dal giorno in cui
avrebbe dovuto essere corrisposta la retribuzione; inoltre il lavoratore
avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto a=
lla
corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell’indennit&agrav=
e;
di mancato preavviso.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovrà essere
ripartita in un numero di rate che non comporti una ritenuta mensile superi=
ore
al 10 per cento della retribuzione, salvo che non intervenga la risoluzione=
del
rapporto di lavoro.
In caso di contestazione sulle competenze e sui relativi elementi
costitutivi, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte=
non
contestata.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quel=
la
indicata sulla busta paga, dovrà essere fatta entro 10 giorni dal
pagamento.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal
lavoratore entro 10 giorni da q=
uello
della liquidazione affinché il competente ufficio dell’Azienda
possa provvedere al regolamento=
delle
eventuali differenze nel mese successivo.
I minimi tabellari
contrattuali in vigore al 29 febbraio 2004 sono incrementati, a partire dal=
le
date sottoindicate, dei seguenti importi lordi mensili:
Gruppi |
Aumenti dal 01/03/04 |
Aumenti dal 01/01/2005 |
Aumenti dal 01/07/2005 |
Aumenti totali a regime |
A Super |
50,17 |
43,00 |
29,53 |
122,70 |
A |
45,77 |
39,23 |
26,94 |
111,94 |
B |
38,18 |
32,73 |
22,47 |
93,38 |
C Super
|
35,00 |
30,00 |
20,60 |
85,60 |
C
|
33,29 |
28,53 |
19,59 |
81,41 |
D
|
31,08 |
26,64 |
18,30 |
76,02 |
E |
27,90 |
23,92 |
16,42 |
68,24 |
F |
24,48 |
20,98 |
14,41 |
59,87 |
Pertanto i minimi tabellari mensili relativi a ciascun
gruppo, e valevoli per tutti i settori alle date sopraindicate, sono quelli=
di
cui alla seguente tabella:
Tabella dei minimi mensili
contrattuali
Gruppi |
dall’1/03/04 (euro/mese) |
dall’01/01/05 (euro/mese) |
dall’01/07/05 (euro/mese) |
A Super |
1.057,81 |
1.100,81 |
1.130,34 |
A |
964,96 |
1.004,19 |
1.031,13 |
B |
804,97 |
837,70 |
860,17 |
C Super |
737,87 |
767,87 |
788,47 |
C |
702,31 |
730,84 |
750,43 |
D |
655,98 |
682,62 |
700,92 |
E |
588,87 |
612,79 |
629,21 |
F |
516,59 |
537,57 |
551,98 |
Per gli appartenenti alla categoria dei quadri, in aggiunta al
trattamento economico previsto per il Gruppo A Super (dopo 1.10.2006: pe=
r il
3° livello dell’area direttiva), è stabilita la
corresponsione di una indennità di funzione il cui importo è =
pari
a € 41,32 lorde mensili=
.
Agli appartenenti al Gruppo F
(dopo 1.10.2006: all’area esecutiva) viene
confermato l’importo, istituito con il c.c.n.l. 21/7/79, di € 7,75 lorde mensili,
corrisposto quale “superminimo collettivo di gruppo” da valere =
agli
effetti di tutti gli istituti contrattuali come paga base.
=
Art. &=
nbsp;
Indennità di contingenza - EDR.
=
=
A
seguito dei protocolli tra Governo e parti sociali del 10 dicembre 1991, 31
luglio 1992 e 23 luglio 1993, con i quali le parti hanno concordemente preso
atto della cessazione del sistema di indicizzazione dei salari secondo quan=
to
previsto dalla legge 13 luglio 1990, n. 191, le misure dell'indennità=
; di
contingenza - ai fini della retribuzione dei lavoratori - rimangono consoli=
date
negli importi a questo titolo erogati nel mese di novembre 1991 e di seguito indicati:
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times Ne=
w Roman";
mso-ansi-language:IT'>Gruppi |
Contingenza
Importo totale <=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times Ne=
w Roman";
mso-ansi-language:IT'>(euro/mese) |
A SUPER
|
533,43 |
A
|
530,24 |
B |
523,11 |
C SUPER |
519,55 |
C |
519,46 |
D |
517,65 |
E |
515,49 |
F |
513,24 |
Per gli appartenenti al Gruppo F (=
dopo
1.10.2006: area esecutiva) il calcolo dell’indennit&agr=
ave;
di contingenza è stato effettuato tenendo conto dei 7,75 euro mensili
corrisposte come superminimo collettivo di gruppo, secondo quanto previsto
dall’art. … del presente c.c.n.l.
A decorrere dal 1^ gennaio 1993, ai sensi del protocollo 31 luglio 1=
992,
è corrisposta a tutti i lavoratori una somma forfettaria a titolo di
Elemento Distinto dalla Retribuzione di euro 10,33 mensili per 13
mensilità a copertura dell'intero periodo 1992-1993, che rester&agra=
ve;
allo stesso titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.
&nb=
sp; Per l'indennità=
di
contingenza relativa al periodo pregresso alla data dei protocolli sopra
richiamati si fa riferimento alla legge 26 febbraio 1986, n. 38 nonch&eacut=
e;
agli accordi interconfederali regolanti la materia e alle specifiche norme =
dei
c.c.n.l. 21 luglio 1979 e 6 luglio 1983.
Art.
Giorni festivi
Sono considerati giorni festivi:
a) tutt=
e le
domeniche ed i giorni festivi prestabiliti per il riposo compensativo
settimanale; per i lavoratori per i quali è previsto tale riposo;
b) le festività nazionali del:
1.
25 aprile;
2.
1° maggio;
3.
2 giugno
=
c) le seguenti festività infrasettimanali:
1.
Capodanno (1°
gennaio);
2.
Epifania (6 genn=
aio);
3.
Lunedì
successivo alla Pasqua;
4.
Assunzione della
Beata Vergine Maria (15 agosto)
5.
Ognissanti (1&de=
g;
novembre);
6.
Immacolata
Concezione (8 dicembre);
7.
S. Natale (25
dicembre);
8.
S. Stefano (26
dicembre).
d) il giorno del Santo Patrono della
località dove ha sede il luogo di lavoro .
Qualora la festività del Santo Patrono coincida con altra
festività, esclusa la domenica, sarà concordato, tra le
Associazioni territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, un giorno
sostitutivo.
Qualora non vi sia prestazione di lavoro nelle festività sopra
elencate, non si farà luogo ad alcuna variazione del normale trattam=
ento
del lavoratore, intendendosi tale trattamento comprensivo anche delle
festività stesse.
Nel caso di prestazione di lavoro in una delle suddette
festività, spetterà al lavoratore il pagamento della retribuz=
ione
oraria globale di fatto per le ore di lavoro effettivamente prestate con la
maggiorazione per lavoro festivo calcolata, quest'ultima, sui seguenti
elementi: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di
contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, e, per i
cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo.
In caso di coincidenza di una di dette festività con il sabat=
o -
o con la equivalente giornata di riposo - il relativo trattamento economico=
si
intende compreso nella retribuzione globale di fatto mensile.
Per il lavoratore a turno prefissato, per il quale è ammesso a
norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere
stabilito in un altro giorno della settimana, cosicchè la domenica v=
iene
considerata giorno lavorativo, mentre il giorno stabilito per il riposo
compensativo viene considerato giorno festivo.
Nel caso che una delle festività di cui ai punti b) c) e d)
coincida con la domenica - oppure con il giorno di riposo compensativo per i
lavoratori che, per i casi previsti dalla legge e dal contratto, prestino la
loro opera di domenica - verrà corrisposto 1/26 della retribuzione
globale di fatto mensile.
Per le festività cadenti in periodo di sospensione del lavoro=
, si
fa riferimento alle norme di legge in materia.
Ai lavoratori di categoria impiegatizia saranno lasci=
ate
libere, nelle vigilie delle festività di Capodanno e di Natale, le o=
re
pomeridiane. =
Art.
Le parti, conven=
endo
sulla opportunità di pervenire ad una razionalizzazione della
retribuzione con la deindicizzazione di taluni elementi retributivi, concor=
dano
di modificare come segue, a far data dal 1-1-1980, la disciplina relativa a=
gli
aumenti periodici di anzianità prevista dal c.c.n.l. 30 aprile 1976.=
&nb=
sp; Il lavoratore pe=
r ogni
biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa Azienda -
salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. (trasferimenti) - ha diritto,
indipendentemente da ogni aumento di merito, alla maturazione di 5 aumenti
periodici biennali complessivi di importo mensile pari ai valori sottoindic=
ati:
=
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
Gruppi
&=
nbsp; =
&nb=
sp; =
(euro/mese)
A Super &=
nbsp; &nbs=
p; =
14.27
A &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; 12.48
B &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; 10.12
C Super &=
nbsp; &nbs=
p; =
9.28
C &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; 8.77
D &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; 8.37
E &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; 7.71
F &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; 7.13
Gli aumenti peri=
odici
decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in
cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di
passaggio di gruppo, il lavoratore manterrà l'importo in cifra degli
aumenti periodici già maturati ed avrà quindi diritto a matur=
are
ulteriori aumenti periodici, nella misura fissata per il nuovo gruppo di
appartenenza, fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per il n=
uovo
gruppo di appartenenza ivi compreso l'importo maturato nel gruppo di
provenienza.
L'importo
massimo maturabile a titolo di aumenti periodici di anzianità &egrav=
e;
pari a 5 volte l'importo unitario previsto per il gruppo di appartenenza.
La differe=
nza
che viene a determinarsi - a seguito del passaggio di gruppo - tra il valore
massimo maturabile previsto per il gruppo di acquisizione, a titolo di aume=
nti
periodici di anzianità, e quanto già maturato allo stesso tit=
olo
al momento della maturazione del 5^ aumento periodico, sarà corrispo=
sta
in concomitanza con l'erogazione di detto 5^ aumento periodico.
La frazione di biennio in corso al
momento del passaggio di gruppo verrà considerata utile agli effetti
della maturazione del successivo aumento periodico.
Gli aumenti periodici di
anzianità non possono essere assorbiti da precedenti o successivi
aumenti di merito, né questi possono essere assorbiti dagli aumenti
periodici maturati o da maturare.
Nota a verbale
Per il passaggio dalla precedente
normativa contrattuale a quella di cui al presente articolo si rinvia alle
norme applicative di cui all'art. 12, disposizioni transitorie del c.c.n.l.=
21
luglio 1979, riguardanti:
a)&=
nbsp; gli
operai già in forza al 21 luglio 1979 o assunti successivamente a ta=
le
data nel corso dell'anno 1979;
b)&=
nbsp; gli
impiegati e gli intermedi in forza alla data del 21 luglio 1979;
il cui testo è riportato in
allegato al n.2.
Art. Tred=
icesima
mensilità o gratifica natalizia
L’Azienda , normalmente 5 giorni prima di Natale,
corrisponderà a tutti i lavoratori dipendenti (operai, intermedi,
impiegati) una gratifica natalizia nella misura di una mensilità di
retribuzione globale di fatto (1).
Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle =
due
ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
I periodi di assenza per malattia o infortunio, entro i limiti
contrattuali della conservazione del posto, non si detrarranno dal computo
della gratifica natalizia.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il
corso dell’anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi p=
er
quanti sono i mesi di sevizio prestati presso l’Azienda. Agli effetti=
di
cui sopra la frazione di mese non superiore a 15 giorni non va considerata,
mentre va considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15
giorni.
-----------------------------
(1) vedi nota a pag. ........(art. … premio di
risultato)
Art.
Trattamento di fine rapporto
Con riferimento al disposto di cui al 2° comma dell’art. 2=
120
c.c., la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della
quota di cui al 1° comma dell’art. 2120 c.c. - a partire dal 1&de=
g;
luglio 1983 - è quella composta esclusivamente dalle somme corrispos=
te a
specifico titolo di:
·
minimo tabellare
contrattuale
·
indennità=
di
contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge 297/1982)
·
aumenti periodic=
i di
anzianità
·
superminimi ed a=
ltre
analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo tabellare contrattuale
·
ex premio di
produzione (1)
·
maggiorazione per
turni avvicendati
·
maggiorazione per
lavoro notturno a carattere continuativo
·
13ª
mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte
aziendalmente
·
cottimi
·
indennità=
di
cassa
·
indennità
sostitutiva di mensa
·
indennità=
di
funzione
&nb=
sp;
Gli elementi suindicati
saranno computati agli effetti della determinazione della quota annua
anche nei casi di assenza dal
lavoro previsti dal 3° comma dell’art. 2120 c.c.
<=
/span>La
quota annua sarà ottenuta dividendo per 13,5 i surriportati elementi
retributivi corrisposti nell’anno al lavoratore.
Per le quote annue maturate fino al 31/12/86 - per il settore cement=
o e
lavorazioni promiscue - e fino al 31/12/87 - per il settore calce, gesso e
malte - si fa riferimento alle tabelle di cui all’art. 19 del c.c.n.l.
30/9/94, riportate in allegato al n.3.
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
Chiarimenti a verbale
Ai sensi dell’art. 5 della legge 29/5/1982 n. 2=
97,
l’indennità di anzianità maturata al 31/5/1982 dai
lavoratori in forza a tale data, è determinata sulla base delle
disposizioni di cui agli artt. 66, 91, e 116 del c.c.n.l. 21/7/1979 i cui t=
esti
sono riportati in allegato al n.4.
Per i lavoratori che erano in forza il 21/7/1979 il
trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di loro competen=
za,
in applicazione delle norme del presente articolo, e dalla somma già
percepita al netto di ogni ritenuta nella misura prevista dalla norma
transitoria di cui ai succita=
ti
artt. 66, 91 e 116 del c.c.n.l. 21/7/1979.
---------------------------------
(1) vedi nota a pagina.........(art … premio di
risultato)
Art=
. Premio di
risultato.
Secondo quanto stabili=
to dal
Protocollo 23 luglio 1993, i cui contenuti, ripresi nell’art.1, Siste=
ma
contrattuale del presente
contratto, si intendono integralmente richiamati in questo articolo, la
contrattazione aziendale potrà svolgersi - tra le parti espressamente
indicate nel sopracitato arti=
colo sotto il titolo Contrattazione aziendale - ai fini della determinazione di =
un
premio annuale di risultato che sarà collegato a parametri e obietti=
vi
di produttività, redditività e/o altri indicatori ravvisati
rilevanti agli effetti del miglioramento dell'efficienza aziendale e dei
risultati di gestione, concernenti l'azienda nel suo complesso, concordati =
tra
le parti.
L'erogazione del premi=
o di
risultato, essendo di natura variabile, deriverà dal conseguimento d=
egli
obiettivi concordati.
Le erogazioni dovranno
consentire l'applicazione dello specifico trattamento
contributivo-previdenziale, di cui al Protocollo 23 luglio 1993, ove
necessario, attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativ=
a di
legge.Gli accordi aziendali o di gruppo avranno durata quadriennale.Le parti
(azienda, R.S.U. e OSL), agli effetti della contrattazione aziendale e dei =
suoi
obiettivi, valuteranno, in apposito incontro preventivo che costituir&agrav=
e;
momento di ulteriore articolazione del sistema di relazioni industriali, la
situazione dell'azienda, la redditività, la competitività e le
sue prospettive di sviluppo.
Le predette valutazion= i, in sede aziendale o di gruppo, dovranno essere svolte con riferimento al quadro delle compatibilità e delle specificazioni, confacenti per le aziende dei settori disciplinati dal presente contratto, dei parametri di produttività e di redditività di cui al 1^ comma del presente articolo, che saranno <= o:p>
esaminati dalle parti stipulanti in
apposito incontro da tenere nel semestre successivo alla stipula del contra=
tto
nazionale di lavoro.
=
La contrattazione
aziendale si svolgerà senza iniziative unilaterali delle parti duran=
te i
due mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza degli accordi
aziendali da rinnovare e comunque per un periodo complessivamente pari a tre
mesi dalla data di presentazione delle richieste. L'Azienda che riceve la proposta di
rinnovo darà riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di
ricevimento della proposta stessa.
= Dal 1^ settembre 1994 non trova più applicazione la disciplina di cui all'a= rt. 15 del c.c.n.l. 31-1-1991. Gli importi in misura fissa aziendalmente corrisposti rimangono consolidati (1) e congelati nelle cifre in essere alla stessa data e non saranno più oggetto di successiva contrattazione.<= o:p>
Eventuali =
premi
variabili ovvero parti variabili dei premi stessi in atto alla data di cui
sopra manterranno invece le loro caratteristiche di variabilità fino
all'atto della istituzione del
Premio annuale di risultato. Le parti ne potranno concordare forme e modi
diversi di corresponsione senza oneri per le aziende e senza svantaggi per i
lavoratori in occasione del negoziato sul Premio annuale di risultato.
Nota a verbale
&nb=
sp; Per
la realizzazione degli impegni concordati tra le parti sociali e Governo, e=
di
cui al Protocollo 23 luglio 1993, gli accordi aziendali prevederanno clauso=
le
di adeguamento alle norme di legge, presenti e future, attuative dei suddet=
ti
impegni nel rispetto del principio dell'invarianza dei costi e dei benefici=
.
=
------------------------------------------
(1) Gli importi mensili consolidati al 1^ settembre 1=
994,
oltre che per le ore di effettiva prestazione, vanno computati anche ai fini
delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali,
dell'indennità sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine ra=
pporto,
della gratifica natalizia o 13 mensilità, dei permessi retribuiti
concessi a qualsiasi titolo nonché per le ore di assemblea retribuit=
e ai
sensi di legge ed ai fini del trattamento integrativo economico in caso di
malattia o infortunio.
Art. Mensa
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> Fatte salve le situazi=
oni in
atto e considerata sia la struttura dei settori sia la varietà delle
situazioni di fatto che non consentono di pervenire ad una regolamentazione
uniforme dell’istituto, si conviene che la possibilità di attu=
azione
del servizio di mensa sarà affrontata onde pervenire ad idonee soluz=
ioni
aziendali o locali
&n=
bsp;
Pertanto, nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, =
con
almeno 125 dipendenti, le Direzioni e le R.S.U. si incontreranno al fine so=
pra
indicato, tenendo conto delle situazioni obiettive nelle singole unit&agrav=
e;
produttive quali, ad esempio, la distanza dallo stabilimento rispetto alla
residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in fo=
rza
e lavoratori che utilizzino il servizio ecc.
&n=
bsp;
Nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, dove
sarà realizzata la mensa, il concorso delle Aziende al costo del pas=
to
non sarà inferiore al 50%.
In tutti gli stabilimenti ove sarà istituita la mensa, al
lavoratore che non partecipi alla medesima per cause dipendenti dalle esige=
nze
di servizio o da accertati motivi di salute verrà corrisposta una
indennità sostitutiva nella misura di € 0,06 per ogni giorno di
presenza.
Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto aziendalmente
corrisposto allo stesso titolo.
Agli addetti del settore cemento, appartenenti ad
unità con meno di 125 dipendenti, sarà riconosciuta una
indennità sostitutiva di mensa per ogni giorno di presenza in misura
percentuale dell'’ndennità aziendalmente erogata ai lavoratori
appartenenti ad unità produttive con più di 125 addetti.
La presente normativa non modifica le situazioni in a=
tto
derivanti dall’applicazione di accordi aziendali e di gruppo. Dette
situazioni restano confermate.
Art=
. Congedo matrimon=
iale.
Ai lavorat=
ori di
ambo i sessi che abbiano superato il periodo di prova verrà concesso=
, in
occasione del loro matrimonio, un periodo della durata di 15 giorni consecu=
tivi
di calendario, con decorrenza del trattamento economico che avrebbero perce=
pito
se avessero lavorato secondo l'orario normale.
Il congedo non
potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né
potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento=
.
La richiesta del conge=
do
matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno=
6
giorni dal suo inizio e dovrà essere documentata. Il congedo matrimoniale
è dovuto anche in caso di dimissioni per contrarre matrimoni=
o. Per quanto non previst=
o nel
presente articolo, per gli intermedi e per gli operai, si fa richiamo al
contratto collettivo di lavoro interconfederale 31 maggio 1941. Il trattamento, come s=
opra
corrisposto dall'Azienda, assorbe, fino a concorrenza dello stesso, quello
previsto dalle vigenti norme generali in materia e quello riservato agli
intermedi e agli operai dal contratto collettivo di lavoro interconfederale
sopra richiamato. Il trattamento economi=
co
spetta ai lavoratori occupati quando gli stessi fruiscano effettivamente del
congedo. Tuttavia si far&agra=
ve;
luogo ugualmente alla corresponsione della retribuzione per il periodo di
congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando l'esistenza del
rapporto di lavoro, si trovi per giustificato motivo sospeso o assente. Qualora intervenissero=
in
avvenire norme di carattere generale per la disciplina della
stessa materia, il trattamento stabilito dal presente articolo sarà asso=
rbito
e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento che sarà disposto =
con
dette norme. Il matrimonio do=
vrà
essere documentato con la presentazione del relativo certificato entro 30
giorni dalla sua celebrazione. Art.
Indennità di testimonianza E’ mantenuto integro il trattamento economico d=
el
lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali, in dipendenza del
servizio. In tal caso il lavoratore, qualora debba allontanarsi dal posto di
lavoro o località di lavoro, ha diritto, sempreché ne ricorra=
no i
presupposti, al trattamento previsto dagli artt. , e (trasferte), dedotto q=
uanto
già percepito dall’Autorità Giudiziaria per trasferta e
spese di trasporto. Art.
In caso di
interruzione del servizio, dovuta a causa di malattia e infortunio non sul
lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto =
per
un periodo complessivo di 14 mesi di calendario, raggiunti anche con pi&ugr=
ave;
periodi di assenza, nell'ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente
precedenti.
Scaduti i termini della
conservazione del posto senza che il lavoratore abbia ripreso servizio,
l'Azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al
lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva=
del
preavviso.
Qualora la prosecuzione
della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di
riprendere il servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rappor=
to
di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'Azi=
enda
non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effett=
i.
Durante la
conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di malattia o
infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte dell'Azienda,
nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattam=
ento
economico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione
(minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenz=
a,
eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, il
guadagno medio di cottimo), aumentata dell'ex premio di produzione (1),
nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per coloro che
lavorano a turni avvicendati in via continuativa:
a)
per anzianit&agr=
ave;
di servizio fino a 10 anni compiuti:
=
- 100
per cento per i primi 6 mesi;
=
- 50 per cento per ulteriori 6 mesi;=
b)
per anzianit&agr=
ave;
di servizio oltre i 10 anni compiuti:
=
- 100
per cento per i primi 8 mesi;
=
- 50 per cento per ulteriori 4 mesi.=
Ai fini del computo dei
diversi scaglioni temporali a cui è commisurato il sopraddetto
trattamento economico, l'Azienda cumulerà le assenze dovute a pi&ugr=
ave;
eventi morbosi.
------------------
(1)
Vedi nota a pag.
...(art…. premio di risultato)
Per il lavoratore cui =
si
applica la parte I e II del presente contratto il trattamento economico
è corrisposto dall'Azienda con deduzione di tutte le somme cui il
lavoratore ha diritto da parte dell'Istituto assicuratore ed è
subordinato al riconoscimento delle malattie da parte dell'Istituto stesso.
Resta inteso che per eventuali periodi di assenza, compresi nei limiti della
conservazione del posto ma eccedenti i periodi cui è commisurato il
trattamento economico contrattuale e per i quali il lavoratore dovesse aver
diritto alle prestazioni economiche dell'INPS, le dette prestazioni verranno
corrisposte al lavoratore stesso fermo restando che l'Azienda, in occasione
dell'erogazione della gratifica natalizia o 13^ mensilità,
dedurrà i ratei di gratifica natalizia o 13^ mensilità relati=
vi
ai periodi di assenza di cui trattasi.
L'Azienda recupererà =
nei
confronti dei predetti lavoratori quanto corrisposto loro nel caso in cui
l'erogazione dell'indennità di malattia da parte dell'Istituto
assicuratore non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del
lavoratore stesso.
Fermi restando i succitati l=
imiti
per la conservazione del posto, il trattamento economico di cui sopra
ricomincia ex novo: in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 6 me=
si
senza alcuna assenza per malattia, dal 30^ giorno di ricovero ospedaliero e=
per
le assenze per malattia iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è
cessato il diritto al trattamento economico del 100%. Nei predetti casi resta comunque
stabilito che il trattamento economico al 100% non potrà eccedere i =
sei
mesi nell'anno di calendario per gli appartenenti allo scaglione a) e gli 8
mesi nell'anno di calendario per gli appartenenti allo scaglione b).
Il trattamento economi=
co
previsto dal presente articolo non è cumulabile con eventuali altri
analoghi trattamenti aziendali, provinciali, regionali o, comunque, derivan=
ti
da norme generali in atto o future, e assorbe fino a concorrenza le erogazi=
oni
eventualmente corrisposte dall'Azienda per detti trattamenti.
Le assenze per malatti=
a od
infortunio non sul lavoro, da comunicarsi all'Azienda all'inizio del normale
orario di lavoro della stessa giornata in cui si verificano e comunque - in
caso di giustificato motivo - non oltre il giorno successivo, dovranno esse=
re
documentate, salvo casi di forza maggiore, mediante certificazione redatta =
dal
medico della competente struttura sanitaria su apposito modulo da inoltrare
all'Azienda nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il te=
rzo
giorno dall'inizio della malattia. In caso di Tbc la certificazione concern=
ente
l'assenza verrà rilasciata dall'INPS.
L'eventuale prosecuzio=
ne
dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'Azi=
enda
di norma entro la scadenza dell'iniziale periodo di assenza per malattia o
infortunio non sul lavoro. De=
tta
prosecuzione deve essere attestata da successivi certificati medici che il
lavoratore deve consegnare o far pervenire all'Azienda entro il secondo gio=
rno
dalla scadenza del periodo di assenza per malattia e infortunio non sul lav=
oro
indicata nel certificato medico precedente.
In mancanza di
ciascuna delle comunicazioni suddette, o in caso di ritardo oltre i termini
sopra indicati, salvo il caso di forza maggiore, l'assenza si considera
ingiustificata.
L'Azienda ha facolt&ag=
rave;
di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza. A tal fine ogni mutamento del luog=
o di
residenza durante il periodo di malattia o di infortunio non sul lavoro deve
essere tempestivamente comunicato all'Azienda.
Il lavoratore assente = per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro e per tutto il periodo della malattia, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.<= o:p>
Nel caso in cui per
disposizioni a livello nazionale e/o territoriale le visite di controllo si=
ano
effettuate in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno
automaticamente adeguate. L'Azienda darà comunicazione alla R.S.U., e
mediante affissione ai lavoratori, delle nuove fasce orarie di
reperibilità.
Sono fatte salve le
eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per
visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le vis=
ite
di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione
all'Azienda.
Il lavoratore che, dur=
ante
le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito al domicilio noto al
datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma,
nonché per comprovate cause di forza maggiore, decade dal diritto al
trattamento economico contrattuale nelle misure del 100% per i primi 10 gio=
rni
e del 50% per l'ulteriore periodo, esclusi i periodi di ricovero ospedalier=
o o
già accertati da precedente visita di controllo, ed il fatto costitu=
isce
inadempimento grave degli obblighi contrattuali sanzionabile ai sensi
dell’ art.62 .
Quanto previsto =
dal
comma precedente si applica anche nei confronti del lavoratore che non si
presenti alle visite collegiali previste da norme di legge o da regolamenti=
.
E' fatto divieto=
al
lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro di svolgere alc=
una
attività lavorativa comunque remunerativa. La violazione di tale divieto
costituisce inadempimento grave degli obblighi contrattuali sanzionabile ai
sensi dell’ art.62 .
Nell'ipotesi in cui
l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terz=
i,
resta salva la facoltà dell'Azienda di recuperare dal terzo responsa=
bile
le somme da essa corrisposte per il trattamento come sopra regolato, restan=
do
ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importo.
Chiarimenti a
verbale
1)=
Per i lavoratori cui si applica la parte I e II del presente contrat=
to i
ratei della gratifica natalizia corrisposti dall'Istituto assicuratore sara=
nno
considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento
economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla gratifica natalizia di
cui all'art.46 (13^ mensilità o gratifica natalizia) non sarà
effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per malatt=
ia
od infortunio non sul lavoro. =
3)
Al fine di
consentire una più puntuale organizzazione dei turni di lavoro nel
rispetto delle esigenze dell'impresa e dei singoli lavoratori, il lavoratore
turnista assente per malattia avvertirà
Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà es=
sere
denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il q=
uale
ne informerà subito
Anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attivit&agr=
ave;
lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio
superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure=
di
pronto soccorso.
Quando l'infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori
dallo stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino post=
o di
soccorso, producendo le dovute testimonianze.
Nel caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali contrat=
te
in servizio e debitamente accertate dall'Istituto assicuratore, si far&agra=
ve;
luogo alla conservazione del posto come segue:
in caso di malattia
professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca
l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
in caso di infortunio s=
ul
lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato
medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
Ai lavoratori assenti per infortunio sul lavoro o malattia
professionale, sarà corrisposta da parte dell'Azienda, per un periodo
massimo di 18 mesi, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce
dall'Istituto assicuratore in forza di disposizioni di legge e/o di altre
norme, fino al raggiungimento del 100 per cento della retribuzione (minimo
tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di
anzianità e, per i cottimisti, guadagno medio di cottimo) aumentata
dell'ex premio di produzione (1), nonché della maggiorazione media p=
er
lavoro a turno per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuat=
iva.
=
Per il
giorno nel quale si verifica l’infortunio, l'Azienda, ai sensi dell'a=
rt.
73 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, corrisponder&agrav=
e;
la retribuzione come sopra indicata per le ore non lavorate a causa
dell'infortunio medesimo. Per i primi 3 giorni successivi di carenza
assicurativa l'Azienda corrisponderà il 100 per cento della suddetta
retribuzione.
Il trattamento economico di cui al presente articolo sarà
corrisposto al lavoratore sempreché l'infortunio o malattia
professionale siano riconosciuti dall'Istituto.
Nel caso in cui il lavoratore infortunato, superati i periodi di
conservazione del posto sopra previsti, non sia più in grado, a causa
dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'Azienda
esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e
delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a
mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
Nel caso in cui ciò non sia possibile è lasciata
facoltà al lavoratore di richiedere un periodo di aspettativa non
superiore a 1 anno.
Superato il suddetto periodo massimo di tempo, è in
facoltà di ambo le parti di risolvere il rapporto di lavoro.
Ove la risoluzione del rapporto di lavoro dovesse verificarsi per
licenziamento da parte dell'Azienda al lavoratore sarà corrisposto il
normale trattamento di anzianità di cui all'art. (trattamento di fine
rapporto), integrato dalla indennità sostitutiva del preavviso. Ove
invece la risoluzione del rapporto dovesse avvenire per dimissioni del
lavoratore, allo stesso verrà corrisposto il solo trattamento previs=
to
dall'art. (tratta=
mento
di fine rapporto).
=
(1)
Vedi nota a
pag…….(art. … premio di risultato)
Qualora l’Azienda abbia provveduto a=
d un
trattamento assicurativo volontario per il caso di infortuni sul lavoro o di
malattie professionali dei propri dipendenti, si applicherà al
lavoratore il trattamento più favorevole derivante, nel suo compless=
o, o
dalla applicazione delle norme del presente articolo o dall’attuazione
delle provvidenze assicurative aziendali.
I ratei della grafica
natalizia corrisposti dall’Istituto assicuratore saranno considerati
utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di =
cui
al presente articolo.
Pertanto dalla gratifica
natalizia di cui all’art…. (13^ mensilità o gratifica
natalizia) non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di
assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Per quanto riguarda la comun=
icazione
dell’assenza e la facoltà di controllo dell’Azienda, val=
gono
le disposizioni di cui all’art. … (malattia e infortunio non sul
lavoro).
Nell’ambito della
conservazione del posto, per il periodo eccedente quello relativo al
trattamento economico previsto dal presente articolo, il rapporto di lavoro
rimarrà sospeso salva la computabilità del trattamento di fine
rapporto ai sensi del 3° comma dell’art.2120 c.c.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New =
Roman";
mso-ansi-language:IT'>
<=
b>Art. Chiamata e richiamo alle armi
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New =
Roman";
mso-ansi-language:IT'>
In caso di
chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, nonché per il
richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti al
momento della chiamata o del richiamo stesso,nonché a quanto contenu=
to
nella legge 28.8.1991, n.288 sulla disciplina della cooperazione dell’=
;Italia
con i Paesi in via di sviluppo .
Il compime=
nto di
eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria risolve il rapp=
orto
di lavoro, senza diritto al riconoscimento dell'anzianità relativa al
periodo di tempo trascorso sotto le armi.
Art.
Per quanto attie=
ne
alla tutela fisica ed al trattamento economico delle lavoratrici in stato di
gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme contenute nel T.U. del=
le
norme in materia di tutela e sostegno della maternità e paternit&agr=
ave;
approvato con D.Lgs.26 marzo 2001 n.151.
Art.
Trasferimenti
Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il
trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un’alt=
ra,
situata in diverso comune, dovranno essere connesse a comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive e tenere conto delle esigenze del
lavoratore e della sua famiglia.
I trasferimenti saranno regolamentati come segue.
Il trasferimento sarà comunicato al lavoratore per iscritto c=
on
almeno un mese di preavviso e con la relativa motivazione.
Se il trasferimento comporta come conseguenza il cambio di residenza,
domicilio o stabile dimora, sarà corrisposto al lavoratore
l’importo, previamente concordato con l’azienda, delle spese di
trasporto degli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.), nonché d=
elle
spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio in corso di trasferimento per
sé e per i familiari conviventi (coniuge, figli, parenti entro il te=
rzo
grado ed affini entro il secondo grado), che con lui si trasferiscono.
&n=
bsp;
Il rimborso delle spese di viaggio avverrà secondo le
consuetudini aziendali.
&n=
bsp;
Il lavoratore trasferito ha diritto al rimborso delle eventuali spese
effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di contratto
d’affitto regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro al=
la
comunicazione del trasferimento.
&n=
bsp;
L’Azienda concederà al lavoratore, di cui sia disposto =
il
trasferimento, i permessi necessari di assentarsi dal servizio per le
occorrenze relative alla spedizione degli effetti familiari o a quanto altro
strettamente indispensabile per le operazioni di trasloco.
&n=
bsp;
Al lavoratore trasferito sarà comunque corrisposta una
indennità pari a mezza mensilità di retribuzione (minimo
tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali
aumenti periodici di anzianità ed eventuale minimo di cottimo) che
andrà a percepire nella nuova sede di lavoro, salvo che il trasferimento avvenga in località dove eg=
li
ha residenza, domicilio o stabile dimora. Tale indennità sarà
aumentata ad una mensilità ed un terzo se il lavoratore trasferito
è capo famiglia.
L’indennità in parola sarà invece ridotta ad un
quarto di mensilità e a mezza mensilità rispettivamente per il
lavoratore non capo famiglia e lavoratore capo famiglia, qualora
l’Azienda abbia provveduto a procurare al trasferito la
disponibilità dell’alloggio nel luogo di destinazione ed il
lavoratore usufruisca di fatto di detto alloggio.
Se il nucleo convivente a carico del lavoratore è composta da
più di tre persone oltre il lavoratore stesso, verrà corrispo=
sta
dall’Azienda una indennità supplementare pari all’import=
o di
tre giornate di retribuzione, composta dagli elementi sopra indicati, per o=
gni
componente il nucleo familiare, oltre il terzo, a carico del lavoratore e c=
he
con lui si trasferisca.
Al lavoratore trasferito a sua espressa domanda, compete solo il
rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute nei limiti
più sopra richiamati e delle spese per il trasporto degli effetti
familiari.
Il lavoratore trasferito conserva ad personam, se più favorev=
ole,
il trattamento economico goduto precedentemente, ma non quelle indennit&agr=
ave;
e competenze che siano inerenti alle condizioni locali ed alle particolari
prestazioni nella sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazi=
one.
Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce qu=
elle
indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei
lavoratori od inerenti alle specifiche prestazioni.
Al lavoratore che venga trasferito per esigenze dell’Azienda e=
il
cui rapporto di lavoro venga risolto entro i 10 anni successivi per motivi =
non
disciplinari, ove intenda rientrare nella località di origine o in u=
na
delle località
in cui risiedeva prima dell’ultimo trasferiment=
o,
saranno rimborsate le spese che egli abbia effettivamente sostenuto per tale
rientro, con gli stessi criteri fissati più sopra per il trasferimen=
to
dovuto ad esigenze di servizio, sempreché il rientro avvenga entro s=
ei
mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
La concessione di cui sopra avrà luogo anche se la risoluzione
del rapporto di lavoro avvenga oltre il termine di 10 anni dalla data del
trasferimento, qualora il lavoratore abbia superato, alla data del
licenziamento stesso, i 55 anni di età se uomo ed i 50 se donna.
Qualora ostino al trasferimento comprovati e riconosciuti obiettivi
motivi del lavoratore o dei s=
uoi
familiari, l’Azienda non procederà al suo licenziamento.
In caso di trasferimento del lavoratore, nell’ambito di Aziende
delle stesso gruppo cui si applica il presente contratto, verranno conserva=
ti
al lavoratore stesso l’anzianità maturata nell’Azienda di
provenienza e il trattamento in quest’ultima goduto.
Il lavoratore di cui al comma precedente che non dovesse accettare il
trasferimento, avrà diritto (fatte salve le condizioni previste ai c=
ommi
1° e 15°), anche se dimissionario, al trattamento di fine rapporto e
all’indennità di preavviso.
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
Nota
a verbale
I trasferimenti adottati dalla Direzione aziendale
saranno tempestivamente comunicati alla R.S.U. =
Art. Lavoratori
studenti - Diritto allo studio.
=
1) Lavoratori stude=
nti
I lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmen=
te
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio,
saranno immessi in turni di l=
avoro
che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
&nb=
sp; Saranno
altresì esonerati dal prestare lavoro straordinario durante i riposi
settimanali.
&nb=
sp; Ai
lavoratori studenti universitari sarà concesso, a richiesta, un gior=
no
di permesso retribuito per ogni prova di esame sostenuta. Per gli esami di diploma universit=
ario e
di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati a tre.
&nb=
sp; Ai
lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali sar=
anno
concessi, a richiesta, tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i gi=
orni
degli esami di diploma.
=
Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianit&agrav=
e;
di servizio, i congedi per la formazione di cui all’art. (congedi), ai
lavoratori di cui al 3^ e 4^ comma del presente articolo, con meno di 5 ann=
i di
anzianità di servizio, che nel corso dell'anno debbono sostenere gli
esami di diploma, potranno essere concessi, a richiesta, permessi non
retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni.
&nb=
sp; =
Ad
altri lavoratori studenti saranno concesse le facilitazioni previste dall'a=
rt.
10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
&nb=
sp; Il
lavoratore interessato dovrà produrre all'Azienda le certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente punto.
2) Diritto allo studio=
&nb=
sp; =
Al
fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavorato=
ri,
le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi success=
ivi,
permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare co=
rsi
di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti
pubblici o legalmente riconosciuti.
&nb=
sp; I
corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata
inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
&nb=
sp; Il
lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150
ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
&nb=
sp; Ai
lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di formazione
professionale correlati alle mansioni svolte saranno concessi permessi
retribuiti commisurati ad un numero di ore pari alla metà delle ore =
di
durata del corso e, in ogni caso, non superiori a 80 ore complessive. Tali
permessi, usufruibili anche in un solo anno, saranno concessi per non
più di una volta al singolo lavoratore
&nb=
sp; Nell'arco
di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3 per cento dei
lavoratori occupati dall'Azienda nell'unità produttiva, compatibilme=
nte
con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva.
&nb=
sp; Tale
ultimo limite tiene conto del fatto che la produzione dei settori si svolge
prevalentemente su tre turni.
&nb=
sp; Il
lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'Azienda almeno un me=
se
prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso. la durata,
l'istituto organizzatore.
&nb=
sp; Il
lavoratore dovrà fornire all'Azienda un certificato di iscrizione al
corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione
delle ore relative.
&nb=
sp; Nel
caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato,
sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande, ferma restando la
valutazione delle esigenze di cui al comma quarto.
&nb=
sp; Nel
caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o rid=
uzione
di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a
norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente
articolo.
Art. Prev=
idenza
Complementare
La contribuzione a CONCRETO, “Fondo nazionale pensione
complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell’industria del
cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle
malte e dei materiali di base per le costruzioni”, istituito con
l’Accordo 27.1.1999 tra Federmaco e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-C=
GIL
e costituito con atto notarile in data 19 maggio 1999, è così
ripartita a partire dal 1° aprile 2004:
- &n=
bsp;
1,20% a carico
dell’Azienda e 1,20% a carico del lavoratore commisurato al valore del
minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità=
; di
funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore;
- &n=
bsp;
100%
dell’accantonamento TFR annualmente maturato nell’anno per i
lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- &n=
bsp;
40%
dell’accantonamento TFR annualmente maturato nell’anno per gli
altri lavoratori.
Le modifiche delle misure della contribuzione sono
stabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Al fin=
e di
favorire la partecipazione dei
rappresentanti dei
lavoratori, ai membri<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> dell’Assemblea di
Concreto le Aziende assicureranno un permesso retribuito
individuale<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> di 8 ore
per la partecipazione all’Assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del
biglietto di viaggio andata e ritorno in 2a classe in treno. Per i=
componenti
dell’Assemblea
provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda classe.
L’avvenuta partecipazione e la
durata della riunione =
sono
documentate dagli Organi di Concreto.
=
Le parti confermano che l’obbligo per
l’azienda del versamento della contribuzione prevista dal C.c.n.l.
è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Concreto.=
Le parti
convengono di costituire una Commissione tecnica paritetica entro il 30
settembre 2004 al fine di studiare le ipotesi di fattibilità di
costituzione di un fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa
settoriale o intersettoriale fra settori economici affini per la erogazione=
ai
lavoratori dipendenti di prestazioni sanitarie integrative di quelle assicu=
rate
dal SSN.
=
Art.
Tutela tossicodipendenti e loro familiari.
=
=
=
Le
parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162,
convengono quanto segue.
&n=
bsp;
I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge,=
lo
stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeu=
tici
e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie loca=
li o
di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assu=
nti
a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro=
, in
aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per=
il
tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta
all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non
superiore a tre anni.
&nb=
sp; Il
lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovr&agr=
ave;
avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni pr=
ima
dell'inizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata
documentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata.
&nb=
sp; I
lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere
posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legg=
e e
di contratto per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo =
del
tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti =
la
necessità. Gli interes=
sati
dovranno avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15
giorni prima dell'inizio dell'aspettativa, fornendo adeguata documentazione
circa lo stato di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questi
partecipa, nonché l'attestazione di cui sopra.
&nb=
sp; I
lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la
prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo.
&nb=
sp; Le
aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono
frazionabili.
&nb=
sp; Per
la sostituzione dei lavoratori in aspettativa l'Azienda potrà ricorr=
ere
ad assunzioni a tempo determinato.
Art.
Conservazione utensili e visite d’inventario e di controllo
Il lavoratore deve conservare in buono stato tutto quanto viene mess=
o a
sua disposizione per lo svolgimento delle sue mansioni.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni
lavoratore deve farne richiesta al suo superiore.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, deve consegnare, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.<= o:p>
Il lavoratore risponderà - e l’Azienda potrà
rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affida=
to e
che siano a lui imputabili, sempreché il lavoratore sia messo in gra=
do
di custodire il materiale affidatogli.
Nessun lavoratore potrà rifiutarsi a qualsiasi visita
d’inventario che, per ordine dell’Azienda, venisse fatta agli
oggetti affidatigli.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita personale di
controllo solo nei casi e nei modi previsti dall’art. 6 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
Art. Norme
comportamentali
&nb=
sp; Oltre che al presente
contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potran=
no
essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purchè non
contengano limitazione dei diritti derivanti dal contratto stesso e dalle n=
orme
legislative in vigore.
Tali norme
saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro
mezzo.
Il lavorat=
ore
deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazio=
ne
delle mansioni affidategli e in particolare:
1.
Rispettare
l’orario di servizio e adempiere alle formalità prescritte
dall’Azienda per il controllo di presenza;
2.
Non abbandonare =
il
posto di lavoro o sospendere il lavoro senza giustificato motivo;
3.
Dedicare
attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni
affidategli secondo le istruzioni impartite dai superiori;
4.
Avere cura e non
danneggiare il materiale di lavorazione, locali, mobili, macchinari,
attrezzature, strumenti;
5.
Non presentarsi o
trovarsi al lavoro in condizioni che possono risultare di pregiudizio per
sé e/o per gli altri;
6.
Non danneggiare
colposamente o mettere fuori opera dispositivi antinfortunistici;
7.
Conservare assol=
uta
segretezza sui processi di produzione dell’Azienda e non trarre profi=
tto
con danno, dell’Azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue
mansioni, né svolgere attività contraria all’Azienda me=
desima;
8.
Astenersi dallo
svolgere durante il servizio atti che potrebbero procurargli lucro e comunq=
ue
possano sviare la sua attività che deve essere interamente dedicata
all’Azienda;
9.
Attenersi alle
disposizioni del presente contratto di lavoro o ai regolamenti interni e non
recare pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene o al norm=
ale
andamento del lavoro.
Salvo autorizzazione dell’Azi=
enda
gli è vietato inoltre di valersi, anche fuori del servizio, della
propria condizione per svolgere a fine di lucro, sotto qualsiasi forma,
attività che siano in relazione con gli interessi dell’Azienda=
.
Art. Provvedime=
nti
disciplinari
I provvedimenti disciplinari applicabili ai lavoratori sono i seguen=
ti:
Rimprovero verbale;
Rimprovero scritto;
Multa fino al massimo d=
i 3
ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale
superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti
periodici di anzianità);
Sospensione dal lavoro e
dal trattamento economico per un periodo non superiore a 3 giorni;
Licenziamento ai sensi
dell'art. 63 (licenziamento per mancanze).
Per l'applicazione dei provvedimenti di cui sopra si fa riferimento
all'art. 7 della legge 20.5.1970 n. 300.
In ogni caso il datore di lavoro non può adottare i provvedim=
enti
disciplinari più gravi del rimprovero verbale senza aver contestato =
per
iscritto, preventivamente al lavoratore l'addebito e senza averlo sentito a=
sua
difesa entro i 5 giorni successivi dal ricevimento della contestazione.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante delle associazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato oppure dalla RSU.<= o:p>
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare
può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione sindacale alla quale si è iscritto o a cui conferi=
sce
mandato, la procedura di cui all’art.12 (Reclami e controversie-Procedura =
di
conciliazione e di arbitrato irrituale).
I provvedimenti delle multe saranno versati all'INPS o a istituzioni
aziendali di carattere assistenziale per i lavoratori.
Art.
Licenziamento per mancanze
L'Azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso
né indennità sostitutiva nei seguenti casi:
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New =
Roman";
mso-ansi-language:IT'>1. &=
nbsp;
Insubordinazione
verso i superiori o gravi offese verso i compagni di lavoro;
2. &=
nbsp;
Reati per i quali
siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro
natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
3. &=
nbsp;
Rissa all'interno
dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa gra=
ve
di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4. &=
nbsp;
Recidiva di una
qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno
precedente;
5. &=
nbsp;
Atti colposi che
possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la=
sicurezza
dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico o
determinare gravi danneggiamenti agli impianti;
6. &=
nbsp;
Trafugamento di
schizzi, di utensili, di altri oggetti, nonché di prodotto o di
materiali di proprietà dell'Azienda;
7. &=
nbsp;
Lavorazione e co=
struzione
nell'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di
oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8. &=
nbsp;
Abbandono
ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
=
&nb=
sp; stabilimento;
9. &=
nbsp;
Assenza
ingiustificata per quattro giorni di seguito o per quattro volte in uno dei
giorni successivi al festivo nel periodo di un anno;
10. =
Mancanze relativ=
e a
doveri non specificatamente richiamati nel presente contratto, le quali sia=
no
così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del
rapporto di lavoro.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di
danneggiamento volontario o per colpa grave e di furto, il lavoratore
sarà tenuto al risarcimento dei danni.
Fermi restando gli obblighi di legge sull’aggiornamento e sulla
consegna del libretto di lavoro, in caso di risoluzione del rapporto di lav=
oro,
l’Azienda rilascerà al lavoratore, all’atto della cessaz=
ione
del servizio, un certificato con l’indicazione del tempo durante il q=
uale
egli ha prestato la sua opera nell’Azienda, delle mansioni disimpegna=
te e
del gruppo professionale al quale è appartenuto.
Caso di mo=
rte
del lavoratore.
In caso di=
morte
del lavoratore, il trattamento di fine rapporto e l'indennità
sostitutiva del preavviso saranno corrisposti al coniuge, ai figli e, se
viventi a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3^ grado e agli affini
entro il 2^ grado.
In mancanza
delle persone sopra indicate, le indennità predette sono attribuite
secondo le disposizioni testamentarie o, in mancanza di testamento, secondo=
le
norme della successione legittima.
A puro titolo di
liberalità, agli eredi sarà concesso, quale concorso alle spe=
se
funerarie, un contributo la cui misura sarà fissata ad esclusivo
giudizio dell'Azienda.
In caso di morte del
lavoratore che si trova in trasferta, l'Azienda assumerà a suo caric=
o le
spese di trasporto della salma nel Comune di residenza.
In caso di morte del
lavoratore, trasferito per esigenze della =
&nb=
sp; =
Azienda nell'ultimo decennio si farà luogo al rimborso, ai
familiari che ne facciano richiesta e che con lui si erano trasferiti, delle
spese di trasloco sostenute per il rientro nella località di origine=
o
in cui risiedevano prima del trasferimento. Il rientro di cui sopra dovr&agrav=
e;
avvenire entro 1 anno dalla data del decesso.
Art.=
Deco=
rrenza
e durata.
Salve le
decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto
decorre dal 1^ marzo 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 30 settembre
2007; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tut=
to
il 30 settembre 2005.
Esso si
intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non verr&agra=
ve;
disdetto tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata r.r.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New =
Roman"'> =
&nb=
sp; =
DISCIPLINA SPECIALE
PARTE I
Art. Lavoro straordinario, festivo e not=
turno
Ferme restando le
deroghe ed eccezioni di cui all'art…. (orario di lavoro) e all’=
art.
…. (addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia):
-è lavoro straordinario quel=
lo
effettuato oltre le 40 ore settimanali;
- è lavoro festivo quello
effettuato nei giorni di cui all'art. … (giorni festivi);
- è lavoro notturno quello
effettuato dalle 22 alle 6.
&nb=
sp; Ai soli effetti contra=
ttuali
il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere verrà compensato con=
la
maggiorazione: del 23 per cento se diurno, del 40 per cento se notturno, de=
l 50
per cento se festivo o festivo notturno.&n=
bsp;
Per i lavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l’ora=
rio
giornaliero assegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla tab=
ella
dell’art.34 verrà compensato con la maggiorazione: del 18 per
cento se diurno, del 35 per cento se notturno, del 45 per cento se festivo o
festivo notturno.
Le sottoindicate perce=
ntuali
di maggiorazione, nonché quelle relative al lavoro di cui al secondo
comma del presente articolo, saranno applicate sulla retribuzione oraria ot=
tenuta
dividendo la retribuzione mensile del lavoratore (minimo tabellare eventuale
superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodic=
i di
anzianità) per il numero fisso 175 e, per i cottimisti, anche sulla
percentuale minima contrattuale di cottimo:
- lavoro straordinario diurno: 23 per cento;
- lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 30
per cento;
- lavoro notturno a carattere continuativo (guardiania, custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati: 25 per cento;<= o:p>
- lavoro straordinario notturno: 40 per cento;
- lavoro ordinario in giorni festivi: 40 per cento;
- lavoro straordinario festivo: 50 per cento;
- lavoro straordinario festivo notturno: 50 per cento;=
- lavoro festivo ordinario notturno: 40 per cento.
&nb=
sp;
Le percentuali di cui al
presente articolo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minor=
e.
Per le prestazioni
domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo
settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la
retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festi=
vo
calcolata come sopra indicato sempreché l'Azienda abbia comunicato,
prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo, assegnato in
sostituzione della domenica. =
Il
giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione, dovrà cade=
re
nel corso della settimana successiva.
Le eventuali prestazio=
ni,
effettuate anche nel giorno del riposo assegnato in sostituzione della
domenica, daranno luogo alla corresponsione della retribuzione globale di f=
atto
con la maggiorazione di straordinario festivo calcolata come sopra indicato=
.
Al lavoratore che venga
occasionalmente ed improvvisamente richiesto di una prestazione straordinar=
ia
dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento, avendo ultimato il suo ora=
rio
normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione per la durata della
prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista dal presente
articolo, l'importo di due ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale
superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodic=
i di
anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di
cottimo), se la prestazione viene effettuata nelle ore diurne (dalle 6 alle
22), e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne
(dalle 22 alle 6).
La suddetta indennità
sarà corrisposta nella misura indicata, tenendo come punto di
riferimento l'ora in cui è richiesto l'inizio della prestazione.
Dichiarazione
a verbale
1.
Le percentuali di
maggiorazione per il lavoro straordinario notturno assorbono e comunque non=
si
cumulano con quanto a qualsiasi titolo già concesso in sede aziendal=
e in
relazione ai suddetti regimi di orario.
=
2. Le parti si danno a=
tto
che, ai soli effetti retributivi di cui al presente ccnl, per lavoro nottur=
no
si intende quello effettuato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore 6. Ai fini
legali si considera lavoro notturno, di cui al d.lgs.n.66/2003, quello
effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 =
alle
condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui
all’art.11, comma 2 del citato provvedimento.
Art. Modalità per la mensilizzazi=
one.
La mensilizzazione, attuata per i seguenti elementi:
- minimo
tabellare;
- aumenti periodici di
anzianità.
- ex indennità di contingenza;
- superminimi;
- ex premio di produzione (1)
compensa tutte le ore
lavorative e retribuibili comprese nell'ambito dell'orario contrattuale di =
ogni
singolo mese, indipendentemente dal numero di tali ore cadenti nel mese ste=
sso.
=
&=
nbsp; Pertanto, vengono dedo=
tte le
ore non lavorate e vengono corrisposte le ore eventualmente prestate oltre
l'orario normale.
Per quanto riguarda le
modalità di corresponsione, valgono le seguenti norme.
a) Ai lavoratori che, nel corso d=
el
mese, hanno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavo=
ro o
che si sono assentati soltanto per ferie, per festività, per congedo
matrimoniale, per permessi retribuiti o per altre cause che comportano il
diritto alla retribuzione, viene liquidato l'intero importo come sopra
mensilizzato.
=
&=
nbsp; In tal modo si
intendono compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, il congedo
matrimoniale, i permessi retribuiti, le altre assenze che comportano il dir=
itto
alla retribuzione e le festività di cui all'art.44 (giorni festivi),
escluse solo quelle coincidenti con la domenica, oppure, per i lavoratori c=
he,
nei casi previsti dalla legge, prestano la loro opera la domenica, quelle c=
oincidenti
con il giorno di riposo compensativo della domenica stessa.
&=
nbsp; b)
Ai lavoratori, invece, che nel corso del mese hanno prestato la loro opera =
per
un periodo inferiore all'orario contrattuale per assenze non retribuibili,
viene detratta una quota oraria degli elementi mensilizzati di cui sopra per
ogni ora non lavorata.
Per la determinazione di
detta quota si moltiplica 1/175 degli elementi come sopra mensilizzati per =
il
coefficiente risultante dal seguente rapporto:
174
=
&nb=
sp; =
=
-------------------------
ore contrattuali=
del
mese
&=
nbsp; Per ore contratt=
uali
del mese si intendono quelle lavorative e quelle retribuibili secondo l'int=
ero
orario contrattuale. Per i
lavoratori discontinui si considerano, a questi fini, le stesse “ore
contrattuali del mese” del lavoratore continuo.
-------------
(1) Vedi nota a pag.=
(art. … premio di risultato)
Art.
Nel caso c=
he
l'Azienda ravvisi l'opportunità di adottare il lavoro a cottimo, sia
individuale che collettivo, varranno le seguenti norme.
=
&=
nbsp; Le
tariffe di cottimo dovranno essere determinate in modo da consentire al
lavoratore di normale capacità e operosità, nei periodi
normalmente considerati, il conseguimento di un utile non inferiore al 4,60=
per
cento della quota oraria del minimo tabellare mensile.
Nel caso i=
n cui
un lavoratore, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previ=
sto
nel secondo comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e
volontà, il suo guadagno di cottimo gli verrà integrato fino =
al
raggiungimento di detto minimo.
L'Az=
ienda
comunicherà alla R.S.U. i criteri generali dei sistemi di cottimo in
vigore.
=
&=
nbsp; Tali
criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti =
di
maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo
dell'utile di cottimo.
Tali
comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo
contestazioni di carattere applicativo, alle condizioni e secondo la proced=
ura
di cui agli ultimi tre commi del presente articolo.
In c=
aso di
introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al comma
quarto potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto =
tra
l'Azienda e
La
modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione
informativa di cui al comma quarto, purché non alteri il sistema in
atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma
precedente, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
Resta in
facoltà della R.S.U. di instaurare controversia collettiva quando so=
rga
contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al
presente articolo.
Ai lavorat=
ori
interessati al lavoro a cottimo dovranno essere comunicate per affissione,
all'inizio dei lavori, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso
unitario (tariffa di cottimo) stabilito.
La liquida=
zione
e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'Azienda ai
lavoratori che vi hanno lavorato, in misura proporzionale alle rispettive q=
uote
orarie dei minimi tabellari ed al numero complessivo delle ore singolarmente
lavorate nell'esecuzione del cottimo.
Le tariffe di cottimo =
non si
considereranno definitive se non dopo un periodo di assestamento, che in og=
ni
caso non potrà superare un mese.&nb=
sp;
Durante il periodo di assestamento, il lavoratore sarà retrib=
uito
con le tariffe in corso di assestamento restando comunque ferma la disposiz=
ione
di cui al terzo comma del presente articolo.
Superato tale periodo,=
le
tariffe si considereranno stabilizzate e non potranno essere variate, a meno
che non si verifichino modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro;=
in
tal caso si procederà alla determinazione delle nuove tariffe, che si
considereranno stabilizzate dopo il periodo di assestamento più sopra
previsto.
Trascorso il per=
iodo
di assestamento, l'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a que=
llo
ad economia nella medesima lavorazione non dovrà, rimanendo inaltera=
te
le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di
retribuzione.
Nel caso in cui =
la
valutazione del lavoro richiesto al lavoratore sia il risultato della
misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione
superiore a quella normale ad economia, il lavoratore dovrà essere
retribuito a cottimo.
I concotti=
misti,
intesi per tali i lavoratori direttamente vincolati al ritmo lavorativo di
altri lavoratori a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superio=
re a
quella propria del lavoro ad economia, parteciperanno parzialmente ai benef=
ici
del cottimo in relazione al proprio contributo, da valutarsi di comune acco=
rdo
in sede aziendale.
L'Azienda
comunicherà alla R.S.U. i criteri generali di determinazione della
percentuale di partecipazione.
L'Azienda
porterà tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la misura del=
la
loro partecipazione, nonché le sue variazioni, qualora trasformazioni
della situazione tecnica ed organizzativa della produzione comportassero
modificazioni nei criteri di attribuzione.
In caso di risol=
uzione
del rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti=
a
cottimo sono quelle previste dall'art. 47 (trattamento di fine rapporto).
=
L'Azienda non
potrà servirsi, nel ciclo delle sue specifiche lavorazioni, di
cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi
direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorre=
nte
tra il lavoratore e l'Azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro
unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque
contestazione non risolta nell'ambito aziendale in materia di cottimo,
riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti
determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa all'esame di un organo
tecnico composto da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni
sindacali interessate e presieduto da un tecnico designato di comune accordo
dalle Organizzazioni stesse.
Tale organ=
o ha la
facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ai f=
ini
dell'esame della controversia ed emetterà la sua decisione entro il
più breve tempo possibile.
Nel caso i=
n cui
l'organo tecnico non si costituisca entro il termine massimo di un mese o n=
el
caso in cui una delle parti interessate non ritenga di adeguarsi alle sue
decisioni, la controversia sarà devoluta alle Associazioni sindacali
territoriali e successivamente, ove necessario, entro 15 giorni, alle
Associazioni nazionali.
&nb=
sp; =
&nb=
sp; Art. Lavori pesanti e disagiati.
=
Ferme restando le disposizio=
ni di
legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti=
si
danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di
lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad
impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità =
dei
lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
&=
nbsp; &nbs=
p; Agli effetti del prese=
nte
articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fa=
re
uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori
pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali,=
per
il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario=
, le
percentuali di maggiorazione sotto indicate.
A) Cemento e lavorazioni
promiscue (cemento,calce,gesso e malte)
1)&n=
bsp;
pulizia e manutenzione interna di cam=
ere,
filtri,
elettrofiltri, caldaie=
e
tubazioni . . . . . . . . . . =
9,60%
2)
recupero di
materiali all'interno di volumi chiusi
o tramogge . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . . . =
&nb=
sp;
17,85%
3)
riparazioni
all'interno di forni (non ad elevata
temperatura) . . . . .=
. . .
. . . . . . . . . . . . . . =
&nb=
sp;
6,90%
4)
riparazioni all'=
interno
di macchine ad elevata
temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. =
&nb=
sp;
15,10%
5)
interventi esegu=
iti
su ciminiere, ponti mobili,
scale tipo Porta, in
condizioni di particolare
disagio . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. . .
. . . =
&nb=
sp;
5,50%
6)
interventi
all'interno di vasche, elevatori, mulini
cotto e crudo in prese=
nza di
melma, olio combustibile,
ecc. . . . . . . . . .=
. . .
. . . . . . . . . . . . . . =
&nb=
sp;
4,15%
7) stivaggio manuale di sacchi di
cemento . . . . . . . 5,50=
%
8) operazione manuale di infilasacchi . . . . . . . .=
. .
.
5,50%
=
10)&=
nbsp;
interventi in reparti pompe-Cera o si=
mili
in caso di
difettoso funzionament=
o che
richieda l'intervento sul
corpo macchina . . . .=
. . .
. . . . . . . . . . . . . =
&nb=
sp;
3,40%
11) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di f=
uni
eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti
lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare
disagio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
&nb=
sp;
5,50%
=
12) trasporto clinker, in uscita dai forni, in galler=
ia,
in locali chiusi . . .=
. . .
. . . . . . . . . . . . =
&nb=
sp;
4,15%
13)
manovra di tramogge dei silos in ga=
lleria
per lo scarico
del pietrame . . . . .=
. . .
. . . . . . . . . . . . =
=
4,15%
14)
interventi in sospensione in condiz=
ioni
di particolare
=
disagio ad altezza elevata su fronti di cava . . . . =
6,85% =
15) lavori di avanzamen=
to
in galleria, in cava o in miniera,
per l'apertura di nuove
bocche di scarico, quando sussi-
stano condizioni di dis=
agio
per infiltrazioni, getti o stillicidio,
o per condizioni di aereazioni per =
le
quali
siano prescritte dalla
legge misure di correzione . .
.
5,50% =
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New =
Roman";
mso-ansi-language:IT'> =
16)manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto,
che presenta le condizioni di cui
al punto precedente . . . …….. =
&nb=
sp; =
5,50% =
17) lavori di scarico (cavata) da forni verticali . .=
. .
.
4,15%
=
18) lavori di disincrostazione degli scivoli dei forn=
i
Lepol e dei forni a sospensione di farina . . . . . . . =
4,60%
=
19) lavori all'ingrassaggio e alla lubrificazione dei=
supporti e dei rulli di rotolamento dei forni . . . . . =
3,40%
20) guardalinee di elettrodotti e di teleferiche . . . . . =
5,50%
=
=
&=
nbsp; Le maggiorazioni di cu=
i al
presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della
gratifica natalizia o 13^
mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed
infrasettimanal nonché della riduzione di orario e delle
festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata
negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento
a verbale
&=
nbsp; &nbs=
p; Le percentuali di
maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsi=
asi
titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virt&u=
grave;
di accordi aziendali esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o
indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate=
, le
parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello, nello
spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale, per addiven=
ire
ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.
B) &=
nbsp; &nbs=
p; Calce,
Gesso e Malte
a)=
pulizia
e manutenzione interna di camere, filtri,
elettrofiltri, caldaie e tubazioni . . . . . . . . . . . =
8,15%
b)
o
tramogge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
………. =
12,85%
c)
temperatura ………. =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
4,75%
d)
e)&n=
bsp;
lavori eseguiti =
su teleferiche
o su ponti mobili o su
=
scale
tipo Porta, in condizioni di particolare disagio . 4,05%
f)&n=
bsp;
lavori in
sospensione in condizioni di particolare
disagio ad altezza elevata su fronti di cava . . . . . .
6,75%
g)
&nb=
sp; locali
chiusi . . . . . . . . . . . =
. . .
. . . . . . . =
&nb=
sp;
3,40%
h) &=
nbsp; lavori
in sottosuolo:
1)
nel caso in cui =
tali
lavori si effettuino in
condizioni di particolare di=
sagio,
come, soggezione
eccezionale di acqua e
profondità notevole,
l'indennità è
fissata in ragione del . . . =
. . .
. =
8,15%
2)&n=
bsp;
nel caso in cui le condizioni di disa=
gio
non siano
quelle sopra descritte,
l'indennità a partire dal
4,05% della paga base verr&a=
grave;
fissata dalle Associa-
=
&nb=
sp; =
zioni locali con l'intervento dell'Ispettorato del
=
&nb=
sp; =
lavoro dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
. =
&nb=
sp;
4,05%
=
&nb=
sp;
al massimo=
del .
. . . . . . . . . . . . . . . . . =
&nb=
sp;
8,15%
=
&nb=
sp;
i) scarico (cavata) forni verticali non automatici . . . .
3,40%
&=
nbsp; &nbs=
p; Le maggiorazioni di cui al presente
articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica
natalizia o 13a mensilità, delle ferie e delle
festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzion=
e di
lavoro e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione m=
edia
realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento
a verbale
=
=
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbon=
o i
compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, p=
er i
suddetti lavori. Ove a livello
aziendale, in virtù di accordi aziendali esistano eventuali percentu=
ali
di maggiorazione o indennità per causali ulteriori e diverse da quel=
le
sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a
quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello
nazionale per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione del=
la
materia stessa.
Art. Prem=
io di
anzianità
=
A decorrere dal 1 marzo 2004
è istituito un premio di anzianità da riconoscere ai l=
avoratori
appartenenti alla categoria di operaio che abbiano maturato complessivament=
e,
anche in livelli e aree professionali diverse, presso la stessa Azienda =
211;
salvo quanto disposto dal penultimo comma dell’art.56 (trasferimenti)
– i quindici anni di anzianità di servizio.
=
Tale premio, da corrispondere il mese successivo al compimento del
15° anno di anzianità, sarà pari alla retribuzione mensile
(minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenz=
a ed
eventuali scatti periodici di anzianità) e, a scelta del lavoratore,
sarà versato al Fondo Pensione Concreto ovvero aggiunto al TFR. Il
versamento al Fondo Pensione Concreto potrà essere effettuato in due
rate di pari importo di cui la prima nell’anno di maturazione del pre=
mio
e la seconda nell’anno successivo
=
Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro,
è computabile, agli effetti della maturazione al diritto al premio di
anzianità, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la
stessa Azienda prima della detta risoluzione, sempre che l'interruzione sia
dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia
ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto dura=
ta
superiore ad un anno se dovuta ad altra causa; è
ferma in og=
ni
caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro=
.
=
Ai lavoratori appartenenti alla categoria di operaio in forza al 1.3.2004 sarà riconosciuto,=
ai fini
della maturazione del premio, il 50% dell’anzianità di servizio
maturata alla data del 29 febbraio 2004.
Dichiarazione comune
Le parti si danno reciprocamente atto che le
disposizioni di cui sopra non si cumulano con diversi trattamenti già
previsti allo stesso titolo a livello aziendale ferme restando, ove esisten=
ti,
eventuali condizioni di miglior favore.
Art. Trasferte<= o:p>
=
&nb=
sp; =
Al lavoratore in servizio, comandato a lavorare fuori dal luogo ove
normalmente svolge la sua opera nel limite massimo di un percorso di km. 7 =
su
strada ordinaria, spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi =
sul
luogo di lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsio=
ne
della retribuzione anche per le ore impiegate nel percorso (retribuzione
composta da: minimo tabellare, eventuale&n=
bsp;
superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti
periodici di anzianità, ex premio di produzione (1),la percentuale
minima contrattuale di cottimo per i cottimisti e, per i turnisti, la
percentuale che sarebbe spettata per il turno assegnatogli).
=
&nb=
sp; =
Qualora la detta distanza superi i km. 7, fermo restando il rimborso
delle spese di viaggio e il pagamento delle ore impiegate per il percorso f=
ino
ad un massimo di 8 ore giornaliere nei termini sopra indicati, si
corrisponderà a pie' di lista il rimborso delle eventuali spese di v=
itto
e alloggio nei limiti normali, nonché una indennità di euro <=
st1:metricconverter
ProductID=3D"0,52 in" w:st=3D"on">0,52 in caso di
pernottamento e di euro
=
&nb=
sp;
E’ in
facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diar=
ia,
comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di
vitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella localit&agrav=
e;
di trasferta.
=
=
Nel
caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protra=
rsi
o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle part=
i di
concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra, un trattamento
forfettario per tutto il periodo di trasferta.
=
&nb=
sp; =
Al lavoratore inviato in trasferta l'Azienda corrisponderà un
anticipo adeguato alla distanza e alla prevedibile durata della trasferta
stessa.
=
&nb=
sp; =
Il lavoratore in trasferta ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lav=
oro
all'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso.
=
&nb=
sp; =
Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti=
nel
periodo di permanenza fuori sede.
=
&nb=
sp; =
Nel caso di sospensione dal lavoro che si verifichi nello stabilimen=
to
ove il lavoratore è in trasferta, l'Azienda gli corrisponderà=
la
differenza tra il trattamento di integrazione a carico della Cassa integraz=
ione
guadagni e la retribuzione come sopra indicata.
=
&nb=
sp; =
La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavora=
tore
con un preavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle
trasferte che consentano il rientro in sede nella stessa giornata.
=
&nb=
sp; =
Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi =
in
trasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.
=
&nb=
sp;
--------------------
&nb=
sp; =
&nb=
sp; (1) Vedi nota a pag. (art. … premio di
risultato)
=
&nb=
sp;
&nb=
sp; =
&nb=
sp; Art.
=
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di
ferie annuali con decorrenza della retribuzione globale di fatto (1) (per i
cottimisti si fa riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o
delle quattro ultime settimane) nella misura di quattro settimane per tutte=
le
anzianità.
=
&nb=
sp; =
In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni,=
in
caso di ferie frazionare, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgo=
no
ad una settimana.
=
=
I giorni festivi di cui all'art…. (giorni festivi) non sono
computabili come giornate di ferie.
=
In
caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno feri=
ale,
al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo di ferie per ogni mese
intero di anzianità. La
frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo ef=
fetto
come mese intero.
=
Per determinare il periodo di ferie spettante in relazione alla
anzianità dei singoli lavoratori, si fa riferimento all'anzianit&agr=
ave;
maturata al momento del godimento delle ferie.
=
Le ferie saranno normalmente godute in un unico periodo, ferma resta=
ndo
la possibilità dell'Azienda di suddividerle in due periodi in relazi=
one
alle esigenze della produzione o su richiesta del lavoratore. Il godimento
delle ferie avverrà comunque secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 19
luglio 2004 n. 213.
=
&nb=
sp; =
Le Aziende, compatibilmente con le esigenze di lavoro, invieranno in
ferie i lavoratori nel periodo di tempo compreso fra il 10 giugno ed il 31
dicembre di ogni anno, per reparto, scaglioni, o individualmente, tenuto co=
nto
del desiderio del lavoratore.
=
Compatibilmente con le esigenze della produzione, le Aziende terranno
conto dei desideri dei lavoratori intesi ad usufruire delle ferie al di fuo=
ri
del periodo sopra indicato.
=
Ai
lavoratori che entro il periodo suddetto non abbiano ancora maturato un ann=
o di
anzianità, sarà consentito di usufruire delle ferie in ragion=
e di
tanti dodicesimi, per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso
l'Azienda. Qualora l'Azienda =
non
abbia consentito al lavoratore di nuova assunzione il godimento della frazi=
one
di ferie relative ai mesi di servizio decorsi fino al 31 dicembre, il primo
periodo di ferie dopo l'assunzione sarà pari a tanti dodicesimi per
quanti sono i mesi di anzianità effettiva presso l'Azienda al momento
del godimento delle ferie.
=
A richiesta del lavoratore il pagamento delle ferie potrà ess=
ere
anticipato all'inizio di esse.
&=
nbsp; &nbs=
p; Non è ammessa la rinu=
ncia
tacita delle ferie.
=
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di
ferie.
=
&nb=
sp;
-------------------
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New =
Roman";
mso-ansi-language:IT'> =
&nb=
sp;
(1) Vedi nota a pag. (=
art.
48 premio di risultato)
=
&nb=
sp; =
Art. Preavviso
di licenziamento e di dimissioni.
=
=
Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi
dell'art. (=
licenziamento
per mancanze) o le dimissioni del lavoratore non in prova potranno aver luo=
go
in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
=
&nb=
sp; =
- 6 giorna=
te
lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda fino a 5 anni;
=
&nb=
sp; =
- 11 giornate lavorati=
ve in
caso di anzianità presso l'Azienda&=
nbsp;
oltre i 5 anni e fino a 10;
=
&nb=
sp; =
- 13 giornate lavorati=
ve in
caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 10 anni e fino a 15; =
&nb=
sp;
=
&nb=
sp; =
- 16 giornate lavorati=
ve in
caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 15 anni.
=
&nb=
sp; =
L'indennità sostitutiva del preavviso sarà commisurata=
a:
-
- 15=
/30 di
retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda
oltre i 5 anni e fino a 10 anni;
=
&nb=
sp; =
- 18/30 di retribuzione globale di fatto in caso di
anzianità =
presso
l'Azienda oltre i 10 anni e fino a 15 anni;
=
&nb=
sp; =
- 22/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità
presso l'Azienda oltre i 15 anni.
La parte che risolve il
rapporto, senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve
corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della
retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di manc=
ato
preavviso.
=
&=
nbsp; E’ in facolt&agr=
ave;
della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro sia
all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun
obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto.
A tutti gli effetti della pr=
esente
regolamentazione il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa
nell'anzianità.
&=
nbsp; &nbs=
p; Agli effetti dell'applicazio=
ne dei
precedenti commi, per i cottimisti sarà computato nella retribuzione=
il
guadagno medio realizzato negli ultimi due mesi precedenti la data di
risoluzione del rapporto, sempreché abbiano lavorato a cottimo
continuativamente nei tre anni immediatamente precedenti la risoluzione ste=
ssa.
&=
nbsp; &nbs=
p; In difetto di tale
condizione sarà computata nella retribuzione la percentuale minima
contrattuale di cottimo di cui all'art.
(cottimi).
&=
nbsp; &nbs=
p; Fermo restando quanto
previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla legge 9
dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il
raggiungimento del limite di età e dell'anzianità contributiva
necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa di
risoluzione automatica del rapporto di lavoro e l’Azienda è te=
nuta
a corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva del
preavviso.
PARTE
II
Soggetti
destinatari della parte seconda
della
disciplina speciale
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
Art. Lavoro
straordinario,festivo e notturno.
Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'ar=
t.
.. (orario di lavoro)e all’art…. (addetti a lavori discontinui =
o di
semplice attesa e custodia):
&n=
bsp;
- è lavoro
straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali;
-
è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. .. (gi=
orni
festivi), al quale si fa riferimento
anche per l'applicazione delle maggiorazioni festive di cui appresso;
- è lavoro notturno quello
effettuato dalle 22 alle 6.
Ai soli effetti contrattuali il lavoro effettuato =
oltre
le 8 ore giornaliere verrà compensato con la maggiorazione: del 30 p=
er
cento se diurno, del 60 per cento se notturno o festivo e del 70 per cento =
se
festivo o festivo notturno. P=
er i
lavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l’orario giornalie=
ro
assegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla tabella
dell’art.34 verrà compensato con la maggiorazione: del 25 per
cento se diurno, del 55 per cento se notturno o festivo, del 65 per cento se
festivo notturno.
Le sottoindicate
percentuali di maggiorazione, nonché quelle relative al lavoro di cu=
i al
secondo comma del presente articolo, saranno applicate sulla retribuzione
oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore (minimo
tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, event=
uali
aumenti periodici di anzianità) per il numero fisso 175 e, per i
cottimisti, anche sulla percentuale minima contrattuale di cottimo:
=
=
-
lavoro straordinario feriale diurno: 30%;
- lavo=
ro
ordinario festivo: 50%;
- lavo=
ro
ordinario notturno non compreso in turni avvicendati:50%;
- lavo=
ro
ordinario festivo notturno: 60%;
- lavo=
ro
straordinario festivo: 60%;
- lavo=
ro
straordinario notturno: 60%;
- lavo=
ro
straordinario festivo notturno: 70%.
Le percentuali d=
i cui
al presente articolo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.
Per le prestazioni
domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo
settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la
retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festi=
vo
calcolata come sopra indicato sempreché l'Azienda abbia comunicato, =
prima
dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo, assegnato in
sostituzione della domenica. =
Il
giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione, dovrà cade=
re
nel corso della settimana successiva.
Le eventuali prestazio=
ni,
effettuate anche nel giorno del riposo assegnato in sostituzione della
domenica, daranno luogo alla corresponsione della retribuzione globale di f=
atto
con la maggiorazione di straordinario festivo calcolata come sopra indicato=
.
Al lavoratore ch=
e, per
la sua specializzazione, venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto=
di
una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimen=
to
avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la
retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa
maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di
retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità =
di
contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i
cottimisti, percentuale minima contrattuale di cottimo), se la prestazione
viene effettuata in ore diurne (dalle 6 alle 22), e di quattro ore, se la
prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6).
Le suddette
indennità saranno corrisposte nella misura indicata, tenendo come punto di riferimento =
l'ora
in cui è richiesto l'inizio della prestazione.
=
Dichiarazione a
verbale
=
Le parti si danno atto =
che,
ai soli effetti retributivi di cui al presente ccnl, per lavoro notturno si
intende quello effettuato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore 6. Ai fini
legali si considera lavoro notturno, di cui al d.lgs.n.66/2003, quello
effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 =
alle
condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui
all’art.11, comma 2 del citato provvedimento.
=
Art.=
Indennit&a=
grave;
varie.
Indennita di sottosuolo
=
&=
nbsp; Ai
lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una
indennità mensile nella misura di:
- euro 0,98 per gli appartenenti al=
la 2a
declaratoria del Gruppo B (dopo 1.10.2006: intermedi appartenenti
all’area concettuale) ;
- euro 0,77 per gli appartenenti al=
la 2a
declaratoria del Gruppo C (dopo 1.10.2006: intermedi appartenenti
all’area specialistica).
=
Lavori
pesanti e disagiati
=
&=
nbsp; Ferme restando le
disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori. le parti si danno atto della volontà di operare per
migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interve=
nti
di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il num=
ero
e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del prese=
nte
articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di pro=
tezione
individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli=
di
cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzio=
ne,
saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggioraz=
ione
sotto indicate:
a)
riparazioni eseg=
uite
all'interno di caldaie in opera =
&nb=
sp; 7,50%
=
b) riparazioni all'int=
erno
dei forni &nb=
sp; =
&nb=
sp; =
4,80%
c) sorveglianza all'insaccamento =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
4,15%
d) inte=
rventi
all'interno di vasche, fosse di elevatori,
molini cotto e c=
rudo
in presenza di melma, olio
combustibile,
ecc. =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
3,45%
e) sorveglianza su ponti di altezza e=
levata,
montati
con canne Innoce=
nti e
simili &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; 2,70%
f)=
riparazioni o cambio di funi eseguiti su
teleferiche o
carriponte, sempre che detti lavori
vengano eseguiti=
in
condizioni di particolare
disagio =
&nb=
sp;
=
=
&=
nbsp; =
4,15%
g) lavori di avanzamento in galleria,=
in
cava o in miniera,
per l'apertura di
nuove bocche di scarico, quando
sussistano condi=
zioni
di disagio per infiltrazioni,
getti o stillici=
dio, o
per condizioni di aereazioni per
le quali siano
prescritte dalla legge misure di
correzione =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
4,80% =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
Le maggiorazioni=
di
cui al presente punto saranno computate nella retribuzione agli effetti del=
la
gratifica natalizia o 13^ mensilità, delle ferie e delle
festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzion=
e di
orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione m=
edia
realizzata negli ultimi 12 mesi.
CHIARIMENTO A
VERBALE
Le percentuali di
maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsi=
asi
titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virt&u=
grave;
di accordi aziendali esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o
indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate=
, le
parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello nello
spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addiveni=
re
ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.
Art. Premio di
anzianità.
&=
nbsp; Al lavoratore che ha consegu=
ito
complessivamente, anche in gruppi (livelli) e categorie diver=
si,
presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma
dell'art…. (trasferimenti) - i periodi di anzianità di servizio
sottoindicati, compete un premio di anzianità.
Tale premio sarà
corrisposto in due quote e cioè una al compimento del 15^ anno di
anzianità di servizio e l'altra al compimento del 23^ anno di
anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari =
ai
cinque sesti della retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale
superminimo,ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici=
di
anzianità) percepita all'atto della maturazione del diritto al premi=
o.
=
Il suddetto premio assorbe f=
ino a
concorrenza ogni altra
provvidenza similare compreso il premio “fedeli alla
miniera”.
&nb=
sp; Nei casi in cui sia interven=
uta
risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della
maturazione al diritto al premio di anzianità, anche il periodo di t=
empo
trascorso in servizio presso la stessa Azienda prima della detta risoluzion=
e,
sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualor=
a il
lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non
abbia avuto durata superiore ad un anno se dovuta ad altra causa; è
ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di asse=
nza
dal lavoro.
Chiarimento
a verbale
Il lavoratore che, provenendo dalla qualific=
a di
cui alla parte I, abbia già percepito il premio di anzianità
avrà diritto a usufruire della sola seconda quota di premio prevista=
dal
presente articolo .
Art. Tras=
ferte.
Al lavoratore in servi=
zio,
comandato a lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera,
spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul luogo del lavo=
ro,
anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della retribuz=
ione
anche per le ore impiegate nel percorso fino ad un massimo di otto ore. La retribuzione si intende compost=
a da:
minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza,
eventuali aumenti di anzianità, aumentata dell'ex premio di produzio=
ne
(1), della percentuale minima contrattuale di cottimo per i cottimisti e, p=
er i
turnisti, della percentuale che sarebbe spettata per il turno assegnato.
Fermo restando quanto sopra,
sarà corrisposto al lavoratore il rimborso, a pie' di lista, di
eventuali spese di vitto nei limiti normali qualora lo spostamento del
lavoratore stesso non sia stato predisposto in modo da consentirgli di
consumare il pasto nel luogo di residenza.=
Saranno altresì rimborsate, a pie' di lista, al lavoratore le
spese di alloggio nei limiti normali qualora lo spostamento predisposto
dall'Azienda comporti la necessità di pernottamento fuori
residenza. Sarà inoltr=
e corrisposta
una indennità di euro 0,62 per gli appartenenti alla 2a declaratoria=
del
Gruppo B (dopo1.10.2006: per gli intermedi appartenenti all’area
concettuale) e di euro 0,52 per gli appartenenti alla 2a
declaratoria dei Gruppi C Super e C (dopo1.10.2006: per gli intermedi
appartenenti all’area specialistica), qualora la trasferta comporti
pernottamento, e di euro 0,155, per i tre gruppi (dopo1.10.2006: per gli intermedi apparten=
enti
all’area concettuale e specialistica), in caso
contrario.
E’ in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e allo= ggio in misura adeguata af costo della vita nella località di trasferta.<= o:p>
Nel caso in cui la permanenza
fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare
lunghi periodi,è in facoltà delle parti di concordare, in
sostituzione del trattamento di cui sopra' un trattamento forfettario per t=
utto
il periodo di trasferta.
= &= nbsp; Il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul posto di trasferta all'ora stabilita per l'inizio del lavoro.<= o:p>
Al lavoratore inviato in
trasferta, l'Azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla prevedi=
bile
durata della trasferta stessa. Il trattamento di trasferta compete anche nei
giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede.
=
&=
nbsp; La comunicazione dell'=
invio
in trasferta sarà fatta al lavoratore con un preavviso di 48 ore, sa=
lvo
casi eccezionali e con esclusione delle trasferte che consentano il rientro=
in
sede nella stessa giornata.
Accertati motivi di sa=
lute
che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar luogo=
a
provvedimenti disciplinari.
---------------
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New =
Roman";
mso-ansi-language:IT'>(1) Vedi nota a pag. (art. … premio di
risultato)
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New =
Roman";
mso-ansi-language:IT'>
<=
b>Art. Ferie
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New =
Roman";
mso-ansi-language:IT'>
Il lavoratore ha dirit=
to per
ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della
retribuzione globale di fatto (1), nella seguente misura:
- per anzianità fino a 25 anni: 4 settimane;
- per anzianità oltre i 25 anni: 4 settimane e 1 gior=
no.
&nb=
sp; In
relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di
ferie frazionare, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una
settimana.
&nb=
sp; I
giorni festivi di cui all'art. (giorni festivi)=
non
sono computabili come giornate di ferie.
In caso di inizi=
o del
rapporto di lavoro nell'anno immediatamente precedente al godimento delle f=
erie
e sempreché sia stato superato il periodo di prova, al lavoratore
spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di
anzianità. La frazione=
di
mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo effetto come m=
ese
intero.
Per il calcolo
dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa
riferimento a quanto stabilito dall'art. lett.A (pa=
ssaggi
di categoria).
&nb=
sp; Compatibilmente con le esige=
nze di
servizio, nel fissare l'epoca delle ferie, l'Azienda terrà conto deg=
li
eventuali desideri del lavoratore.
Non è ammessa la rinu=
ncia
sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Se il lavoratore, per esigen=
ze di
servizio, non possa usufruire interamente o in parte delle ferie per l'anno=
a
cui si riferiscono, avrà diritto di usufruirne comunque secondo quan=
to
stabilito dal D.Lgs. 19 luglio 2004 n.213..
&nb=
sp; A richiesta del lavoratore il
trattamento economico relativo al periodo delle ferie potrà essere
corrisposto anticipatamente all'inizio di esse.
La risoluzione del rapporto,=
per
qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapport=
o nel
corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in prop=
orzione
dei mesi di servizio prestati, anche se la risoluzione avvenga nel primo an=
no
di servizio. L'assegnazione d=
elle
ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
&nb=
sp; Se il lavoratore venga richi=
amato
in servizio durante il periodo di ferie egli usufruirà del trattamen=
to
di trasferta di cui all'art. … (trasferte) per il tempo necessario sia
per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove
godeva delle ferie stesse.
L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non
verrà computato come ferie e, analogamente, il periodo di tempo necessario per l'eventuale ritorno nella località di
godimento delle ferie.
-------------------
(1)
Vedi nota a pag. =
(art.
48 premio di risultato)
Art. &nbs=
p;
Alloggio
Nei casi di concessione
dell'alloggio da parte dell'Azienda, la&nb=
sp;
concessione stessa verrà effettuata contro pagamento di un
limitato canone di affitto, il cui importo è in facoltà
dell'Azienda di trattenere sul trattamento economico mensile del lavoratore=
.
Le spese relative ai s=
ervizi
accessori dell'alloggio (gas, acqua, illuminazione, ecc.) saranno a carico =
del
lavoratore.
La concessione dell'al=
loggio
avrà termine in ogni caso, senza che sia all'uopo necessaria formale
disdetta, all'atto della cessazione del rapporto - per qualsiasi causa - o
all'atto del trasferimento del lavoratore ad altra sede.
=
In caso di risoluzione=
del
rapporto di lavoro non ai sensi dell'art.63 (licenziamento per mancanze) e =
non
per dimissioni, sarà concesso un termine improrogabile di mesi tre p=
er
il rilascio dei locali. Tale termine decorre dalla data di risoluzione del
rapporto.
Qualora nella località=
; ove
il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano
possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di traspor=
to
che colleghino la località stessa con i centri abitati e il perimetro
del più vicino centro abitato disti oltre
&n=
bsp;
Art.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Il contratto di lavoro=
non
può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i c=
ui
termini, in caso di licenziamento, vengono stabiliti come segue, a seconda
della anzianità e dei gradi di appartenenza nella qualifica:
a)
per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, abbiano raggiunto una
anzianità di servizio fino a 5 anni:
1) mesi 1 per i lavorat=
ori
del Gruppo B (dopo 1.10.2006: per gli intermedi appartenenti all’area
concettuale);
2) 1/2 mese per i
lavoratori dei Gruppi C Super e C (dopo 1.10.2006: per gli intermedi
appartenenti all’area specialistica);
b)
per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio da
oltre 5 fino a 10 anni:
1) mesi 1 e mezzo per i
lavoratori del Gruppo B (dopo 1.10.2006: per gli intermedi appartenenti
all’area concettuale ;
2) mesi 1 per i lavorat=
ori
dei Gruppi C Super e C (dopo 1.10.2006: per gli intermedi appartenenti
all’area specialistica);
c) per i lavoratori che
abbiano raggiunto una anzianità di servizio da oltre 10 fino a 15 anni:
1) mesi 2 per i lavorat=
ori
del Gruppo B (dopo 1.10.2006: per gli intermedi appartenenti all’area
concettuale) ;
2) mesi 1 e mezzo per i
lavoratori dei Gruppi C Super e C (dopo 1.10.2006: per gli intermedi appart=
enenti
all’area specialistica);
d)
per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio olt=
re i
15 anni:
1) mesi 2 e mezzo per i
lavoratori del Gruppo B (dopo 1.10.2006: per gli intermedi appartenenti
all’area concettuale );
2) mesi 2 per i lavorat=
ori
dei Gruppi C Super e C (dopo 1.10.2006: per gli intermedi appartenenti
all’area specialistica).
In caso di dimissioni, i termini suddetti
sono ridotti alla metà.
I termini di not=
ifica
del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il
rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso dovrà
corrispondere all'altra, per il periodo di mancato preavviso, una
indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto.
E’ in facolt&agr= ave; della parte che riceve la disdetta, ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto.<= o:p>
A tutti gli effe=
tti
della presente regolamentazione il lavoro prestato nel periodo di preavviso=
si
computa nell'anzianità.
Durante il compimento =
del
preavviso, il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi =
per
la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei perme=
ssi
stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze
dell'Azienda.
Tanto il licenziamento quant=
o le
dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.
Per il calcolo
dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa
riferimento a quanto stabilito dall'art.29=
(passaggi di qualifica).
Fermo restando quanto
previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla legge 9
dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il
raggiungimento del limite di età e dell'anzianità contributiva
necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa di
risoluzione automatica del rapporto di lavoro e l'Azienda è tenuta a
corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso.
PARTE
III
Soggetti
destinatari della parte terza
della
disciplina speciale
=
La presente parte si a=
pplica
ai lavoratori la cui categoria è identificata dalla declaratoria dei
Gruppi A Super e A e dalla 1a declaratoria dei Gruppi B, C Super, C, D ed E=
. A partire dal 1.10.2006, data di entra=
ta in
vigore della nuova classificazione, la categoria è identificata,
nell’ambito delle aree professionali, dai livelli i cui profili
riguardano i quadri e gli impiegati.
=
Art. Lavoratori laurea=
ti e
diplomati.
Dopo il compimento del periodo di =
prova,
e intervenuta la conferma in servizio, i lavoratori in possesso di laurea
universitaria o titolo equipollente, attinente alle mansioni svolte, anche =
se
di primo impiego, saranno assegnati a gruppo non inferiore al Gruppo B (dopo
1.10.2006: all’area concettuale 2° livello).
I lavoratori in
possesso di laurea universitaria o di titolo equipollente, non attinente al=
le
mansioni svolte, saranno assegnati a gruppo non inferiore al Gruppo C (dopo
1.10.2006: all’area specialistica 3° livello) e nel caso di
attribuzione a questo gruppo (livello) sarà ad essi
corrisposta una indennità mensile di importo pari al 4,15 per cento =
del
minimo tabellare per tale gruppo (livello) previsto. I lavora=
tori
in possesso di diploma di scuola media superiore, attinente alle mansioni
svolte, saranno assegnati, dopo il compimento del periodo di prova, e
intervenuta la conferma in servizio, a gruppo non inferiore al Gruppo C (do=
po
1.10.2006: all’area specialistica 3° livello) senza corresponsione di alcuna
indennità.
Le norme d=
el
presente articolo avranno applicazione anche se il titolo venga conseguito
durante il rapporto di lavoro e saranno estese ai rapporti in atto.
=
Art. Lavoratori
con funzioni direttive.
Ai lavoratori che
svolgono funzioni direttive, per l'attuazione delle disposizioni generali
aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle spese e l'assisten=
za
legale, concordata con l'Azienda, in caso di procedimenti civili o penali p=
er
cause non dipendenti da colpa o dolo e relative a fatti direttamente connes=
si
con l'esercizio delle funzioni svolte.
Nei confronti dei predetti lavoratori le Azi=
ende
riconoscono l'opportunità di favorire interventi formativi e di aggi=
ornamento
professionale finalizzati al perfezionamento dei livelli di preparazione ed
esperienza professionali in connessione con le esigenze aziendali.
=
Art.
Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Ferme restando le
deroghe ed eccezioni di cui all'art. … (orario di lavoro)nonché
all’art. …. (addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e
custodia):
-
è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore
settimanali;
-
è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art&=
#8230;.
(giorni festivi), al quale si fa
riferimento anche per l'applicazione delle maggiorazioni festive di cui
appresso;
- è lavoro notturno quello co=
mpiuto
dalle ore 21 alle ore 6 per gli impiegati amministrativi e dalle ore 22 alle
ore 6 per gli impiegati tecnici di stabilimento.
Ai soli effetti
contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere verrà
compensato con la maggiorazione: del 30 per cento se diurno, del 75 per cen=
to
se notturno o festivo, del 100 per cento se festivo notturno. Per i lavoratori discontinui, il l=
avoro
effettuato oltre l’orario giornaliero assegnato nonché il lavo=
ro
supplementare di cui alla tabella dell’art.34 verrà compensato=
con
la maggiorazione: del 25 per cento se diurno, del 70 per cento se notturno o
festivo, del 95 per cento se festivo notturno.
Le sottoindicate percentuali di maggiorazion=
e,
nonché quelle relative al lavoro di cui al secondo comma del presente
articolo, saranno applicate sulla retribuzione oraria ottenuta dividendo la
retribuzione mensile del lavoratore (minimo tabellare, eventuale superminim=
o,
ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di
anzianità) per il numero fisso 175:
- lavoro
straordinario feriale e diurno: 30 per cento,
- lavoro ord=
inario
festivo: 55 per cento;
- lavoro ordinario
notturno non compreso in turni avvicendati: 55 per cento;
- lavoro
straordinario festivo: 75 per cento;
- lavoro
straordinario notturno: 75 per cento;
- lavoro ord=
inario
notturno in giorni festivi: 75 per cento;
- lavoro
straordinario notturno in giorni festivi: 100 per cento.
Le percent=
uali
di cui al presente articolo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la
minore.
Per i lavo=
ratori
appartenenti al Gruppo A (dopo1.10.2006: all’area direttiva 2° e 1° livello)=
span>,
il lavoro prestato nei giorni festivi di cui all'art…. (giorni festiv=
i)
sarà compensato con il pagamento delle ore effettivamente prestate
maggiorate delle percentuali previste per lo straordinario festivo o per lo
straordinario festivo notturno, calcolate queste ultime come sopra indicato=
.
Al lavoratore di
qualunque gruppo che venga occasionalmente e improvvisamente richiesto di u=
na
prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento o
l'ufficio avendo ultimato il suo orario giornaliero, sarà corrispost=
o,
oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa
maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di
retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità =
di
contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità), se la
prestazione viene effettuata in ore diurne (dalle 6 alle 22 se tecnico, dal=
le 6
alle 21 se amministrativo) e di quattro ore, se la prestazione viene effett=
uata
nelle ore notturne (dalle 22 alle 6 se tecnico, dalle 21 alle 6 se
amministrativo).
Le indennit&agra=
ve;
suddette saranno corrisposte nella misura indicata tenendo come punto di
riferimento l'ora in cui è richiesto l'inizio della prestazione.
=
Dichiarazione a verbale
=
Le pa=
rti si
danno atto che, ai soli effetti retributivi di cui al presente ccnl, per la=
voro
notturno si intende quello effettuato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore =
6.
Ai fini legali si considera lavoro notturno, di cui al d.lgs.n.66/2003, que=
llo
effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 =
alle
condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui
all’art.11, comma 2 del citato provvedimento.
=
Art. Indennit&a=
grave;
varie.
Indennità di cassa
Al lavoratore che ha mansioni di cassa che
comportino normalmente materiale maneggio di denaro con le
responsabilità inerenti, intese come reintegrazione in proprio delle
somme mancanti o di denaro non buono, verrà corrisposta una
indennità pari al 3,45 per cento del minimo tabellare del gruppo (livello) al quale
è assegnato.
Indennita di sottosuolo
Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta=
una
indennità mensile nella misura di:
=
Euro 1,19 per i lavoratori di Gruppo A (dopo 1.10.2006: impiegati
appartenenti all’area direttiva 2° e 1° livello);
=
Euro 0,98 per i lavoratori di Gruppo B (dopo 1.10.2006: impiegati
appartenenti all’area
concettuale);
=
Euro 0,77 per i lavoratori di Gruppo C Super e C (dopo 1.10.2006: impiegati apparte=
nenti
all’area specialistica).
Art. Premio di
anzianità.
Al lavoratore che
abbia conseguito complessivamente, anche in gruppi (livelli) =
e categorie diversi, presso la stessa
Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art.56 (trasferime=
nti)
- i periodi di anzianità sottoindicati, compete un premio di
anzianità.
Tale premio sarà
corrisposto in due quote e cioè una al compimento del quindicesimo a=
nno
di anzianità di servizio e l'altra al compimento del ventitreesimo a=
nno
di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pa=
ri
alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex
indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di
anzianità) percepita in ciascuna di dette scadenze.
Nel caso in cui sia intervenuta la
risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della
percezione delle quote di premio, anche il periodo di tempo trascorso in
servizio presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo com=
ma
dell'art … (trasferimenti) - prima della detta risoluzione sempre che
l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavora=
tore
si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avu=
to
durata superiore a un anno, se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni
caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro=
.
Chiarimento
a verbale
Il lavoratore che, provenendo dalla qualific=
a di
cui alla parte I
ovvero II, abbia già percepito la prima quota del premio di
anzianità in base alle disposizioni relative a dette categorie,
avrà diritto a usufruire della sola seconda quota di premio prevista=
dal
presente articolo.
Qualora
il lavoratore abbia già percepito, ambedue le quote di premio,
sarà considerato estinto il suo diritto al premio di anzianità
come lavoratore appartenente alla qualifica cui si applica la presente part=
e.
Art. Tras=
ferte.
Al lavoratore, occasionalmente e temporaneamente comandato in servizio fuori della propria sede, saranno rimborsate, entro i limiti della normalità, a pie' di lista, le spese che lo stesso avrà incontrato per vitto e alloggio.<= o:p>
Le spese di
trasporto saranno rimborsate, a parte, al loro costo effettivo.
Per l'uso di mez=
zi
di trasporto valgono le norme dell'art. 55 (trasferimenti).
Inoltre al
lavoratore, per ogni giorno di permanenza fuori sede, verrà corrispo=
sta
una indennità in ragione del 22 per cento della retribuzione giornal=
iera
(8/175 dei seguenti elementi: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex
indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di
anzianità, nonché l'ex premio di produzione (1)) qualora la
trasferta richieda il pernottamento, e del 10 per cento se la trasferta, pur
non comportando pernottamento, richieda una permanenza fuori sede per una
durata superiore all'orario normale di lavoro.
E’ in facolt&agr= ave; dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e allo= ggio in misura adeguata al costo della vita nella località di trasferta.<= o:p>
Nel caso in cui la
permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque
riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle parti di
concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra, un trattamento
forfettario per tutto il periodo di trasferta.
Il trattamento di
trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza
fuori sede.
La comunicazione
dell'invio in trasferta sarà fatta al lavoratore con un preavviso di=
48
ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte che consentano=
il
rientro in sede nella stessa giornata.
Accertati motivi=
di
salute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar
luogo a provvedimenti disciplinari.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New =
Roman";
mso-ansi-language:IT'> =
-------------------
(1)
Vedi nota a pag.
...(art. … premio di risultato)
Art. Ferie
Il lavoratore ha
diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza
della retribuzione globale di fatto (1) pari a:
- per anzianità =
fino
a 15 anni: 4 settimane;
- per anzianità oltre i 15 a=
nni:
4 settimane e 2 giorni.
In relazione alla
distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazion=
are,
5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana.
I giorni festivi di cui all'art=
230;.
(giorni festivi) non sono computabili come giornate di ferie.
In caso di inizio del rappor=
to di
lavoro nell'anno immediatamente precedente al godimento delle ferie, e
sempreché sia stato superato il periodo di prova, al lavoratore
spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di
anzianità. La frazione=
di
mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo effetto come m=
ese
intero.
Il riposo annuale ha, =
di
regola, carattere continuativo.
Comunque l'Azienda - nel fissare annualmente l'epoca delle ferie -
terrà conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, dei desid=
eri
del lavoratore anche per un eventuale frazionamento delle ferie stesse a
cominciare dal I' gennaio di ogni anno.
Non è ammessa la
rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Se il lavoratore, per
riconosciute esigenze di servizio, non è autorizzato ad usufruire
interamente o in parte delle ferie nell'anno feriale a cui esse si riferisc=
ono,
avrà diritto di usufruirne comunque secondo quanto stabilito dal D.L=
gs.
19 luglio 2004 n.213.. &nb=
sp; L'anzianità agli
effetti delle ferie decorre dalla data di assunzione.
Se il lavoratore viene
richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'Azienda sarà
tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro=
in
sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle fer=
ie
stesse. L'eventuale periodo di
tempo necessario per rientrare in servizio non verrà computato come =
ferie.
Nel caso in cui per esigenze=
di
servizio le ferie non potessero essere godute nel periodo di tempo
precedentemente stabilito dall'Azienda, il lavoratore ha diritto al rimborso
dell'eventuale anticipo corrisposto per prefissato alloggio in altra locali=
tà,
previa documentazione del pagamento.
La risoluzione del rapporto =
di
lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> In caso di risoluzione nell'annata=
, il
lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di
servizio prestati. L'assegnaz=
ione
delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
L’assenza dal servizio=
per
aspettativa non è utile ai fini del computo del periodo feriale, in
conformità a quanto disposto dall’art.38 (aspettativa) e
dall’art. 16 (permessi per cariche sindacali-aspettativa per cariche
pubbliche elettive).
-------------
(1) Vedi nota a pag. (art.
… premio di risultato)
Art. Alloggio <= o:p>
=
&=
nbsp; Nei casi di concessione
dell'alloggio da parte dell'Azienda, la concessione stessa verrà
effettuata contro pagamento di un limitato canone di affitto, il cui importo
è in facoltà dell'Azienda di trattenere sul trattamento econo=
mico
del lavoratore.
Le spese relative ai s=
ervizi
accessori dell'alloggio (gas, acqua, illuminazione, ecc.) saranno a carico =
del
lavoratore, salvo condizioni di miglior favore in atto. La concessione dell'al=
loggio
avrà ternine in ogni caso, senza che all'uopo sia necessaria formale
disdetta, all'atto della cessazione del rapporto - per qualsiasi causa - o
all'atto del trasferimento del lavoratore in altra sede. In caso di risol=
uzione
del rapporto di lavoro non ai sensi dell'art.63 (licenziamento per mancanze=
) e
non per dimissioni, sarà concesso un termine improrogabile di mesi t=
re
per il rilascio dei locali. T=
ale
termine decorre dalla data della disdetta o, in mancanza di questa, dalla d=
ata
di risoluzione del rapporto. Qualora nella
località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività=
non
esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di
trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati e il
perimetro del più vicino centro abitato disti oltre km. Art. Preavviso =
di
licenziamento e di dimissioni Il contratto di lavoro=
non
può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso i cui
termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda
dell'anzianità e dei gruppi di appartenenza: a) =
per i lavoratori che, avendo superato il periodo di
prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio: 1) mesi 2 per i lavoratori dei Gruppi A Sup=
er
ed A (dopo 1.10.2006: per impiegati appartenenti all’area direttiva )=
; 2) mesi 1 e mezzo per i lavoratori di Grupp=
o B
(dopo 1.10.2006: per gli impiegati appartenenti all’area concettuale =
); 3) mesi 1 per i lavoratori degli altri grup=
pi
(dopo 1.10.2006: per gli impiegati appartenenti ad altre aree ); b) =
per i lavoratori che hanno raggiunto i 5 anni di serv=
izio
e non superato i 10: 1) mesi 3 per i lavoratori dei Gruppi A Sup=
er
ed A (dopo 1.10.2006: per impiegati appartenenti all’area direttiva )=
; 2) mesi 2 per i lavoratori di Gruppo B (dopo
1.10.2006: per gli impiegati appartenenti all’area concettuale)=
; 3) mesi 1 e mezzo per i lavoratori degli al=
tri
gruppi (dopo 1.10.2006: per gli impiegati appartenenti ad altre aree ). c)
per i lavoratori che hanno superato i 10 anni di servizio e non i 14=
: 1) mesi 4 per i lavoratori dei Gruppi A Sup=
er
ed A (dopo 1.10.2006: per impiegati appartenenti all’area direttiva);=
2) mesi 3 per i lavoratori di Gruppo B (dopo
1.10.2006: per gli impiegati appartenenti all’area concettuale)=
; 3) mesi 2 per i lavoratori degli altri grup=
pi
(dopo 1.10.2006: per gli impiegati appartenenti ad altre aree ). d) &nb=
sp; per i lavoratori che hanno
superato i 14 anni di servizio: 1) mesi 5 per i lavoratori dei Gruppi A Sup=
er
ed A (dopo 1.10.2006: per impiegati appartenenti all’area direttiva);=
2) mesi 4 per i lavoratori di Gruppo B (dopo
1.10.2006: per gli impiegati appartenenti all’area concettuale)=
; 3) mesi 3 per i lavoratori degli altri grup=
pi
(dopo 1.10.2006: per gli impiegati appartenenti ad altre aree).=
b> &nb=
sp; In caso di dimissioni,=
i
termini suddetti sono ridotti alla metà. I termini di disdetta
decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il
rapporto, senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, d=
eve
corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuz=
ione
globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di
mancato preavviso. E’ in facolt&agr=
ave;
della parte che riceve la disdetta, ai sensi del primo comma, di troncare il
rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ci&ogra=
ve;
derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto. A tutti gli effetti della pr=
esente
regolamentazione il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa
nell'anzianità. Durante il compimento del pe=
riodo
di preavviso, in caso di licenziamento, il datore di lavoro concederà=
; al
lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzio=
ne e
la durata dei permessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto a=
lle
esigenze dell'Azienda. Tanto il licenziamento=
quanto
le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto. Per il calcolo
dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa
riferimento a quanto stabilito dall'art. … (passaggi di categoria). Fermo restando quanto
previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla legge 9
dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il
raggiungimento del limite di età e dell'anzianità contributiva
necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa di
risoluzione automatica del rapporto di lavoro e l'Azienda è tenuta a
corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso. al c.c.n.l. 5 marzo 2004 =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
All.1 ………..omi=
ssis……….. “2) =
Nel
caso di passaggio dalla qualifica intermedia a quella impiegatizia o d=
ei
quadri, l'anzianità di servizio prestato nella qualifica interm=
edia
è utile agli effetti dei sottoelencati istituti e con le norme di
seguito indicate:ALLEGATI
1) &n=
bsp;
Art. 15
(passaggi di qualifica), punto 2 lett. B&n=
bsp;
del c.c.n.l. 30 settembre 1994
=
=
-appartenenza
alla qualifica intermedia anteriormente al 21 luglio 1979=
=
=
-acquisizione
della qualifica intermedia posteri ormente al 21 luglio 197=
9
=
=
=
=
&n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; <=
/span>All.2
=
…….omissis…….
1) Operai
La nuova normativa sarà attuata a partire dal
l.1.1980 per i lavoratori assunti dalla stessa data, mentre per gli operai
già in forza al 21 luglio 1979, o assunti successivamente a tale
data nel corso dell'anno 1979, la nuova normativa troverà applicazio=
ne a
seconda delle anzianità dei lavoratori al 31.12.1979.
Gli aumenti periodici che matureranno fino alla data =
di
applicazione della nuova normativa - le cui date sono indicate, a seco=
nda
dell'anzianità dei lavoratori al 31.12.1979, ai successivi punti a),=
b)
e c) - saranno calcolati secondo le norme previste dal precedente regime
contrattuale (nel numero e nella misura percentuale) facendo riferimento ai
minimi tabellari in vigore al 31.12.1978.
a)
Operai che al 31-12-1979 abbiano maturato tutti e=
5
gli aumentí periodici di anzianità secondo quanto previsto dal
precedente regime contrattuale:
A partire da11’ 1.1. 980 (per=
i
lavoratori che al 31-12-1978 hanno già maturato tutti e 5 gli aumenti
periodici previsti dalla precedente normativa o ad un anno data dalla
maturazione del 5' aumento periodico di cui alla precedente normativa, qual=
ora
lo stesso maturi nel corso del 1979) al lavoratore verrà riconosciut=
o il
l° aumento periodico, nel valore unitario previsto per il gruppo di
appartenenza di cui al 2' comma del presente articolo, con l'assorbime=
nto
di quanto già percepito a titolo di aumenti periodici di
anzianità secondo il regime contrattuale 30.4.1976. L'anzianità utile per la
maturazione dei successivi aumenti periodici biennali, previsti dalla
normativa di cui al 2' comma e successivi del presente articolo,
decorrerà dal l.1.1980, o dal primo giorno del mese successivo a
quello della maturazione del l° aumento periodico, per coloro che hanno
maturato, nel corso del 1979, il 5° aumento periodico secondo la
precedente normativa.
L'anz=
ianità
utile per la maturazione dei successivi aumenti periodici biennali,
previsti dalla normativa di cui al 2° comma e successivi del presen­=
;te
articolo, decorrerà dal l.1.1981.
c)&=
nbsp; Operai
che al 31-12-1979 non abbiano ancora maturato alcuno aumento periodico
biennale:
Norma comune ai precedenti punti a), b), c)=
In caso di passaggio di gruppo,
effettuato prima dell'applicazione della nuova normativa degli aumenti
periodici di anzianità, verranno seguite le norme previste dal
precedente regime contrattuale con riferimento ai miními tabell=
ari
in vigore al 31-12-1978. 1 passaggi di gruppo, che interverranno
successivamente all'applicazione della nuova normativa, sono regolati dal
4° comrna e successivi del presente articolo.
2) Impiegati ed Interm=
edi
Gli impiegati e gli intermedi in fo=
rza
al 21 luglio 1979 manterranno in cifra gli importi degli aumenti perio=
dici
già maturati alla stessa data ed avranno diritto alla maturazione di
ulteriori aumenti periodici biennali, secondo gli importi mensili seguenti,=
nei
limiti di un numero complessivo di aumenti periodici pari a 14, ivi corn&sh=
y;presi
quelli relativi all'importo congelato in cifra al 21.7.1979:
=
&nb=
sp;
=
Gruppi =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
Valori unitari scatti
Gruppo A e A Super&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; euro/mese
17,15
Gruppo B &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; euro/mese
14,93
Gruppo C e C Super&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; euro/mese
13,38
Gruppo D &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; euro/mese
13,23
Gruppo E &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; euro/mese
12,68
La frazione di biennio in corso al
momento del passaggio di gruppo verrà considerata utile agli
effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Per la determinazione del numero de=
gli
aumenti periodici di anzianità utili a ricavare, per differenza, il
numero degli eventuali ulteriori aumenti periodici che il lavoratore ha dir=
itto
a maturare per raggiungere il numero complessivo di 14 aumenti periodici
biennali previsti, si procede come segue:
-il solo importo congelato, relativo
agli aumenti periodici eventualmente maturati in gruppi diversi da que=
llo
dí appartenenza al 21 luglio 1979, compresi gli aumenti periodici
congelati in virtù degli accordi interconfederali 14 giugno 195=
2 e
12 giugno 1954, sarà tradotto in un numero di aumenti periodici da
aggiungere al numero di quelli di cui al precedente comma, dividendo l'impo=
rto
medesimo per il valore unitario dell'aumento periodico in vigore al I&=
deg;
gennaio 1979 per il gruppo di appartenenza. L'eventuale frazione risultante da=
lla
succitata operazione verrà arrotondata all'unità per dif=
etto
qualora risulti inferiore o pari allo 0,50 o per eccesso qualora risul=
ti
superiore allo 0,50.
Ferme restando le situazioni gi&agr=
ave;
regolate in base alle norme dei precedenti contratti collettivi nazion=
ali
di lavoro, per i passaggi di gruppo che avverranno dal I° agosto
NORMA TRANSITORIA
Per gli impiegati e gli intermedi assunti nel periodo=
dal
22.7.1979 al 31.12.1979 troverà applicazione, con decorrenza dalla d=
ata
di assunzione, la normativa generale di cui al presente articolo, che preve=
de
la maturazione di 5 aumenti periodici biennali complessivi di importo =
pari
ai valori indicati al 2° comma del presente articolo
=
=
&n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; <=
/span>All.3
=
=
Art. 19 (trattamento di fi=
ne
rapporto), tabelle, del c.c.n.l. 30 settembre 1994:
………omiss=
is………
“Settore cemento e lavorazioni promiscue:
=
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
fino al =
dal =
dal
=
=
&nb=
sp; =
31.12.1984
I.1.1985 =
1.1.1986
1) lavoratori cui si
applica la disci-
2) lavoratori cui si
applica la disci-
3) lavoratori cui si
applica la disci-
=
30/30 =
30/30 =
30/30
A decorrere dal I.1=
.1987
la quota annua sarà pari a 30/30esimi per tutti i lavoratori.
Settori fibrocemento, calce, gesso e malte:
=
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
fino al =
dal =
dal
=
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
31.12.1985
1.1.1986 =
1.1.1987
1) lavoratori cui si
applica la disci-
2) lavoratori cui si
applica la disci-
3) lavoratori cui si
applica la disci-
=
30/30 =
30/30 =
30/30
A decorrere dal 1
'-1-1988 la quota annua sarà pari a 30/30esimi per tutti i
lavoratori.”
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
All.4
A) cemento, amianto-cemento e lavorazioni promiscue (cemento, calce e gesso).
Per le
anzianità di servizio maturate dai lavoratori fino al 31 dicembre 1962:
- 18/30 di retribuzione per ogni an=
no
dall'11° al 15° anno incluso;
- 22/30 di retribuzione per ogni an=
no
oltre il 15° anno.
Per le
anzianità di servizio maturate dai lavoratori dal I° gennaio 196=
3 al
31 dicembre 1979:
- 10/30 di retrib=
uzione
per ogni anno per i primi 3 anni;
-
14/30 di retribuzione per ogni anno dal 4° al 10° anno incluso;
-
18/30 di retribuzione per ogni anno dall'll° al 15° anno incluso;
-
22/30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15° anno.
Per le
anzianità di servizio che matureranno dal I° gennaio 1980:
-
22/30 di retribuzione per ogni anno.
B)&=
nbsp; CALCE E GESSO.
Per le
anzianità di servizio maturate dai lavoratori fino al 31 dicembre 19=
63:
- 9/30 di retribuzione per ogn=
i anno
per i primi 5 anni;
- 13/30 di retribuzione per ogni an=
no
dal 6° al 10° anno incluso;
- 18/30 di retribuzione per ogni an=
no
dall'll° al 15° anno incluso;
- 22/30 di retribuzione per ogni an=
no
oltre il 15° anno.
Per le
anzian¡tà di servizio maturate dai lavoratori dal 1° gennaio 1964 al 31 marzo 1973:
- 10/30 di
retribuzione per ogni anno per i primi 5 anni;
- 13/30 di
retribuzione per ogni anno dal 6° al 10° anno incluso;
- 18/30 di
retribuzione per ogni anno dall'11° al 15° anno incluso;
- 22/30 di
retribuzione per ogni anno oltre il 15° anno.
Per le
anzian¡tà di servizio maturate dal I° aprile 1973 al 31
dicembre 1979:
- 10/30 di retribuzione per ogni an=
no
per i primi 3 anni;
- 14/30 di retribuzione per ogni an=
no dal
4° al 10° anno incluso;
- 18/30 di retribuzione per ogni an=
no
dall'11 al 15° anno incluso;
- 22/30 di retribuzione per ogni an=
no
oltre il 15° anno.
Per le anzianità di servizio che matureranno dal I° gennaio 1980:<= o:p>
Le frazioni di anno verranno
conteggiate per dodicesimi trascurando le frazioni di mese.
Nel computo della retribuzio=
ne
agli effetti dell'indennità di anzianità, ferme restando le
disposizioni di cui all'art.1 della legge 31.3.1977, n. 91, si terrà
conto della gratifica natalizia, del premio di produzione e dell'eventuale
indennità sostitutiva della mensa di cui agli artt. 16 (tredicesima
mensilità o gratifica natalizia), 14 (premio di produzione) e 15
(mensa).
Agli effetti dell'applicazio=
ne del
presente articolo per i cottimisti e turnisti sarà computato
nella retribuzione il guadagno medio di cottimo o l'indennità di tur=
no
realizzati negli ultimi due mesi prestati come cottimista o turnista,
sempreché questi, negli ultimi cinque anni, abbia lavorato a cottimo=
od
a turno per almeno 3 anni, anche non consecutivi.
In difett=
o di
tale condizione, per i cottimisti, la liquidazione sarà effettu=
ata
computando nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo=
di
cui all'art. 52 (cottimi).
NORMA TRANSITORIA.
Per i lavoratori in forza al=
21
luglio
“Art=
. 91
- Indennità di anzianità.
In ogni caso di risoluzione =
del
rapporto di lavoro, al lavoratore compete per ogni anno di
anzianità maturata nella qualifica intermedia una indennit&agra=
ve;
pari a 25/30 della retribuzione globale mensile come in appresso specificat=
a.
La liquidazione
dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione glob=
ale
mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto, ferme rest=
ando
le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 31.3.1977, n. 91.
Agli effetti del presente ar=
ticolo
sono compresi nella retribuzione globale mensile oltre le provvigioni,=
i
premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli alt=
ri
elementi retributivi aventi carattere continuativo e che siano di ammon­=
;tare
determinato.
Le frazioni di anno verranno
conteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese, di almeno 15 giorni, verra=
nno
conteggiate come mese intero.
L'indennità di
anzianità relativa al periodo in cui il lavoratore è
appartenuto alla parte I della Disciplina speciale, sarà liquidata, =
in
base alle disposizioni tutte previste dalla regolamentazione della par=
te I
vigenti al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, calcolata
sull'ultima retribuzione globale mensile percepita come appartenente alla p=
arte
II.
NORMA
TRANSITORIA.
Per i lavoratori in forza al 21 lu=
glio
CHIARIMENTO A VERBALE.
Agli appartenenti alla quali=
fica
intermedia in servizio al 30 giugno 1949, che si trovano ancora oggi alle
dipendenze della azienda, i quali, precedentemente all'applicazione degli
accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord e 23
maggio 1946 per il Centro-Sud, già svolgevano mansioni proprie della
qualifica di nuova istituzione e per i quali, all'atto del conferimento del=
la
qualifica intermedia, non fu risolto il rapporto di lavoro,
l'anzianità per il servizio precedentemente prestato nelle stes=
se
mansioni è riconosciuta agli effetti del presente articolo fino=
a
risalire come massimo al l°' gennaio 1945, e .l'indennità di cui=
al
quinto comma sarà integrata, limitatamente al periodo in cui ta=
li
mansioni furono effettivamente svolte, nelle seguenti misure:
- per anzianità maturata dal
l° al 4° anno incluso: tre giornate di retribuzione globale
mensile per ogni anno di servizio compiuto come operaio;
- per ogni anno di anzianità
successivo al 4° e fino al 15° incluso: quattro giornate di
retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto come operai=
o;
- per ogni anno di anzianità
successivo al 15°: cinque giornate di retribuzione globale mensile=
per
ogni anno di servizio compiuto come operaio.
L'importo di ciascuna giorna=
ta
aggiuntiva sarà calcolato in base alla retribuzione globale mensile
percepita dal lavoratore quale appartenente alla qualifica intermedia all'a=
tto
della risoluzione del rapporto di lavoro.
Per gli appartenenti alla
qualifica intermedia nei confronti dei quali, precedentemente alla data del=
31
dicembre 1947 le aziende procedettero alla liquidazione del!'anzianit&agrav=
e;
come operaio in coincidenza col passaggio alla nuova qualifica, restano fer=
me,
agli effetti del presente articolo, le disposizioni contenute nell'
accordo 30 luglio 1949, il cui testo viene riportato in allegato alla
regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica intermedia.”=
;
“Art.
116 – Indennità di anzianità.
In ogni caso di risoluzione =
del
rapporto di lavoro, è dovuta al lavoratore una indennità di
importo pari a tante mensilità di retribuzione, come in appresso
specificata, per quanti sono gli anni di servizio prestati.
Le frazioni di anno verranno
conteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese di almeno 15 giorni verranno
considerate come mese intero.
La liquidazione
dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione glob=
ale
mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto secondo qua=
nto
sopra previsto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge
31.3.1977, n. 91.
Qualora il lavoratore si tro=
vi in
aspettativa non retribuita e la risoluzione del rapporto avvenga in tale
periodo, la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla
base dell'ultima retribuzione globale mensile dallo stesso percepita
presso l'azienda, secondo le norme del presente articolo.
Agli effetti del presente ar=
ticolo
sono compresi nella retribuzione globale mensile oltre le provvigioni,=
i
premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli alt=
ri
elementi retributivi aventi carattere continuativo e che siano di ammon- ta=
re
determinato.
Se il lavoratore è
remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o
partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ulti=
mo
triennio o, se il lavoratore non abbia compiuto tre anni di servizio,
sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno compu=
tate
sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rappo=
rto
anche se definiti dall'azienda successivamente alla detta risoluzione del
rapporto.
I premi di produzione si int=
endono
riferiti alla produzione già effettuata, e la partecipazione agli ut=
ili
a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del
rapporto.
Qualora espressamente conven= uto l'azienda dedurrà dalla indennità di anzianità, fino a concorrenza, quanto il lavoratore percepisca in conseguenza della risoluzio= ne del rapporto per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previde= nze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda stessa; nessuna detrazione &egra= ve; invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 25 del c= ontratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industr= ia e dal contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento de= lla previdenza stessa, e dalle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.<= o:p>
Al momento della risoluzione=
del
rapporto di lavoro come lavoratore cui si applica la presente parte III,
l'indennità di anzianità relativa al periodo trascorso nella
qualifica di cui alla parte I o nella qualifica di cui alla parte II,
sarà liquidata in base alle disposizioni tutte previste dalle rispet=
tive
regolamentazioni vigenti al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro, calcolata sull'ultima retribuzione mensile come sopra indicato
percepita dal lavoratore appartenente alla presente parte III.
Nel caso di passaggio alla p=
arte
III di un appartenente alla parte II proveniente dalla parte I, dovrà
essere applicata la regolamentazione in vigore per gli appartenenti al=
la
parte I per gli anni trascorsi nella qualifica di detta parte I e, cos&igra=
ve;
pure, per il periodo di servizio trascorso nella qualifica di detta parte I=
I,
la regolamentazione in vigore per quest' ultima parte II.
NORMA TRANSITORIA.
Per i lavoratori in forza al=
21
luglio
INDICE
Parti stipulanti &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; <=
/span> =
Pag.
DISPOSIZIONI
GENERALI E
SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Art.
1 - Sistema contrattuale: &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; =
Pag.
A)
Contratto collet=
tivo
nazionale di lavoro
B)
Contrattazione
aziendale
C)
Impegni delle pa=
rti
Art.
2 - Sistema di relazioni industr=
iali: &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; =
Pag.
A) Settore cemento<= o:p>
B)
Settori calce, g=
esso
e malte
Art. 3 - Formazione professionale
Art.
4 - Gestione delle crisi
occupazionali  =
;
=
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
Pag.
Art.
5 - Appalti =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
=
Pag.
Art.
6 - Ambiente di lavoro e tutela =
salute
dei lavoratori  =
; &n=
bsp;  =
; =
Pag.
Art.
7 - Trapasso - Trasformazione -
Cessazione o fallimento di Azienda &nb=
sp; =
Pag.
Art.
8 - Azioni positive per le pari
opportunità &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; =
Pag.
Art.
9 - Tutele alle categorie dello
svantaggio sociale &=
nbsp; &nbs=
p; =
Pag.
Art. 10=
- Accordi interconfederali &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; =
Pag.
Art. 11
-
Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni =
di
miglior
favore =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
Pag.
Art. 12
- Estensione di
contratti stipulati con altre associazioni&=
nbsp; &nbs=
p; =
Pag.
Art. 13 - Reclami e controversie-Proce=
dura
di conciliazione e di
=
arbitrato irrituale &nbs=
p; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; Pag.
Art. 14
- Relazioni azie=
ndali
e conflittualità &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; =
Pag.
Art. 15
- Rappresentanza
sindacale unitaria &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; =
Pag.
Art. 16 - Assemblea =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
Pag.
Art. 17 - Permessi per cariche sindaca=
li
– Aspettativa per cariche pubbliche
elettive e sindacali &= nbsp; &nbs= p; &= nbsp; &nbs= p; &= nbsp; Pag.<= o:p>
Art. 18 - Affissioni =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
Pag.
Art. 19 - Versamento dei contributi
sindacali &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; =
Pag.
Art. 20 - Istituti di patronato =
&nb=
sp;
=
&nb=
sp; =
=
span> =
Pag.
DISCIPLINA COMUNE
Art. 21 - Periodo di prova &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p;
Pag.
Art. 22 - Assunzione – Documenti
– Quota di riserva &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;
Pag.
Art. 23 - Assunzione delle donne e dei
fanciulli &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;
Pag.
Art. 24 - Visita medica &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;
Pag.
Art.
- (Apprendist=
ato) &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p;
Pag.
Art.
- Contratto di l=
avoro
a tempo determinato =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
Pag.
Art.
- (Lavoro a t=
empo
parziale)  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
;
Pag.
Art.
- (Lavoro
temporaneo) &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
;
Pag.
Art.
- Classificazion=
e del
personale &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p;
Pag.
Declaratorie e
profili =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
Pag.
Quadri &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;
Pag.
Art. - Passaggi di categoria &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p;
Pag.
Art. - Mutamento di mansioni &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; =
&nb=
sp; Pag.
Art. - Mansioni promiscue &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p;
Pag.
Art.
- Orario di lavoro &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; =
&nb=
sp;
Pag.
Art. - Lavoro a turni &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;
Pag.
Art. - Addetti a lavori discontinui=
o di
semplice attesa o custodia =
&nb=
sp;
Pag.
Art. - Interruzione di lavoro e rec=
uperi &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;
Pag.
Art. - Riduzione di lavoro &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p;
Pag.
Art. - Assenze e permessi
Art. - Congedi &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; =
&nb=
sp; =
Pag.
Art. - Aspettativa =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;  =
; &n=
bsp; Pag.
Art. - Interruzioni di anzianit&agr=
ave; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
Pag.
Art. - Determinazione quote orarie<=
span
style=3D'mso-tab-count:6'> &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;
Pag.
Art. - Corresponsione delle compete=
nze &=
nbsp; =
=
&nb=
sp; =
&nb=
sp; Pag.
Art.=
- Aumenti retributivi e minimi tabel=
lari
contrattuali &=
nbsp; &nbs=
p; =
Pag.
Art. - Indennità di continge=
nza
– EDR &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;
Pag.
Art. - Giorni festivi &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;
Pag.
Art. - Aumenti periodici di
anzianità &nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
Pag.
Art. - Tredicesima mensilità=
o
gratifica natalizia =
&nb=
sp; =
=
Pag.
Art. - Trattamento di fine rapporto=
&=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;
Pag.
Art. - Premio di risultato &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; Pag.
Art. - Mensa =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
Pag.
Art. - Congedo matrimoniale &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p;
Pag.
Art. &nbs=
p;
- Indennit&agrav=
e; di
testimonianza =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
Pag.
Art.=
- Malattia e infortunio non sul
lavoro &=
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Pag.
Art. - Infortunio sul lavoro e mala=
ttia
professionale =
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Art. - Chiamata e richiamo alle arm=
i &=
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Art. - Gravidanza e puerperio &=
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p; Pag.
Art. - Trasferimenti &=
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nbsp; Pag.
Art. - Lavoratori studenti –
Diritto allo studio =
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sp; Pag.
Art. - Previdenza complementare
Art. - Assistenza sanitaria &=
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Pag.
Art. - Tutela tossico-dipendenti e =
loro
familiari &nbs=
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Pag.
Art. - Conservazione utensili e vis=
ite di
inventario e di controllo =
=
Pag.
Art. - Norme comportamentali &=
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Pag.
Art. - Provvedimenti disciplinari &=
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Pag.
Art. - Licenziamento per mancanze &=
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p; &=
nbsp; Pag.
Art. - Certificato di lavoro &=
nbsp; &nbs=
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p; Pag.
Art. - Caso di morte del lavoratore=
&=
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nbsp; Pag.
Art. - Decorrenza e durata &=
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Pag.
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DISCIPLINA SPECIALE
PARTE I – Soggetti destinatari della Parte I della Disciplina
Speciale
Art.=
- Lavoro straordinario, festiv=
o e
notturno &=
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p; Pag.
Art. - Modalità per la
mensilizzazione &nbs=
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p; Pag.
Art. - Cottimi =
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Pag.
Art. - Lavori pesanti e disagiati &n=
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Pag.
Art. - Trasferte
Art. -
Premio di anzianità &nbs=
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p; Pag.
Art. - Ferie =
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sp; Pag.
Art. - Preavviso di licenziamento e
dimissioni &nb=
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Pag.
PARTE II – Soggetti destinatari della
Parte II della Disciplina Speciale
Art. 74 - Lavoro straordinario, festiv=
o e
notturno  =
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bsp; Pag.
Art. 75 - Indennità varie &=
nbsp; &nbs=
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p; Pag.
Art. 76 - Premio di anzianità &=
nbsp; &nbs=
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nbsp; &nbs=
p; Pag.
Art. 77 - Trasferte =
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Pag.
Art. 78 - Ferie =
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Pag.
Art. 79 - Alloggio =
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Pag.
Art. 80 - Preavviso di licenziamento e
dimissioni &nb=
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Pag.
PARTE III – Soggetti destinatari della
Parte III della Disciplina Speciale
Art. 81 - Lavoratori laureati e diplom=
ati &=
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nbsp; Pag.
Art. 82 - Lavoratori con funzioni dire=
ttive &=
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nbsp; &nbs=
p; Pag.
Art. 83 - Lavoro straordinario, festiv=
o e
notturno  =
; &n=
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; &n=
bsp; Pag.
Art. 84 - Indennità varie &=
nbsp; &nbs=
p; &=
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p; &=
nbsp; &nbs=
p; Pag.
Art. 85 - Premio di anzianità &=
nbsp; &nbs=
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p; &=
nbsp; &nbs=
p; Pag.
Art. 86 - Trasferte =
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sp; =
Pag.
Art. 87 - Ferie =
&nb=
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Pag.
Art. 88 - Alloggio =
&nb=
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sp; =
Pag.
Art. 89 - Preavviso di licenziamento e=
di
dimissioni &nb=
sp; =
&nb=
sp; =
Pag.
Allegati al c.c.n.l. 28 luglio 1999:
1.&n=
bsp;
Art.15 (passaggi di qualifica) punto 2
lett. B del c.c.n.l. 30.9.1994
2.&n=
bsp;
Art. 12 (aumenti periodici di
anzianità) disposizioni transitorie
del
c.c.n.l.21.7.1979
3.&n=
bsp;
Art. 19 (trattamento di fine rapporto=
),
tabelle, del c.c.n.l.30.9.1994
4.&n=
bsp;
Artt. 66, 91 e 116 (indennità =
di
anzianità) del c.c.n.l. 21.7.1979
=