MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C53511.956DE2D0" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C53511.956DE2D0 Content-Location: file:///C:/910446EF/CCNLCemento.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" FEDERMACO

        =     FEDERMACO

 

C= ONTRATTO

COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

 

5 marzo 2004<= /p>

 

 

per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso= e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promi= scua di cemento, calce, gesso e malte.

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, DELLA CALCE E SUOI DERIVATI, DEL GESSO E RELATIVI MANUFATTI, DELLE MALTE E DEI MATERIALI DI BASE PER LE COSTRUZIONI NONCHE’ LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE, GESSO E MALTE

 

 

 

 

Roma, 5 marzo 2004=

 

 

tra

 

     la Federazione italiana dei materiali di base = per le costruzioni (FEDERMACO), per mandato ricevuto dalle aderenti Aitec e Cagema, rappresentata dal Presidente della Commissione permanente per il rapporti sindacali, dr.Silvestro Capitanio, assistito dal Segretario dr.ssa Raffaella di Ciccio, con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti aziendali nelle persone dei Sigg.: dr.Massimo Angeli, rag.Santo Capelli, dr.Antonello Carraro, dr.Giuseppe Gallinari, dr.Paolo Giannico, dr.Gianfranco Marino, rag.Mario Mora, dr.Massimo Quintavalle, dr.Paolo Rogari, dr.Sergio Salvi, dr.Edoardo Sirchia, dr.Paolo Vasques, dr.Roberto Venturini e con l’assistenza di Confindustria nella persona del dr.Carlo Terraneo

 

   &nb= sp;            =             &nb= sp;                    e

 

la Federazione Nazionale Lavoratori Edili - Affini e del Legno – Feneal= aderente alla= UIL, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Marabottini; dai componenti= la Segreteria Nazionale: Learco Sacchetti, Angelo Catalano, Antonio Correale, Donato Sebastiano Bern= ardo Ciddio, Francesco Gullo, Fabrizio Pascucci, Massimo Trinci; dai componenti = la Direzione Naz= ionale: Salvatore Bevilacqua, Emilio Correale, Armando Dagna, Maurizio D’Aure= lio, Francesco De Martino, Silvio Errico, Paolo Ferrari, Roberto Ferrari, Luciano Fioretti, Mauro Franzolini, Leonardo Frascarelli, Riccardo Galasso, Angelo Gallo, Alberto Ghedin, Ladislao Linari, Ferdinando Lioi, Bruno Marte, Raffa= ele Merigo, Giuseppe Moretti, Pompeo Naldi, Paolo Orrù, Domenico Palma, Giovanni Panza, Vito Panzarella, Saverio Ranieri, Franco Righetti, Raffaele Rizzacasa, Francesco Sannino, Enrico Staffieri; dai componenti la Delegazione trattante: Pierluigi Bontempi, Claudio Canù, Salvatore Caruana, Luigi Ciancio, Giorgio Cisera, Ernesto D’Anna, Armando De Francesco, Antonio Del Coc= o, Carlo Di Camillo, Luciano Fiorucci, Fabrizio Franceschilli, Domenico G. Giordano, Rocco Gniutta, Licinio Grandi, Pierluigi Guerrini, Carmine Marron= e, Massafra Antonio, Giovanni Moscetta, Giovanni Negro, Giovanni Olla, Giorgio Pampanini, Oreste Pavone, Claudio Perna, Luciano Polimadei, Antonio Putzolo, Paolo Saccucci, Franco Tupputi, Fabio Verdiani, Antonio Verrillo, Ruggero Vivinetto;

 

<= o:p> 

la = FILCA – Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni = ed Affini – aderente alla = CISL – rappresentata dal Segretario Generale Domenico Pesenti , dal Segret= ario Generale Aggiunto Giuseppe Virgilio, dai Segretari Nazionali Piero Baroni, Antonio Ceres, Giuseppe Moscuzza, Franco Turri, dal Responsabile del settore Paolo Acciai, dal Comitato Esecutivo: Santino Barbera, Giuseppe Bona= iti, Michele Buonerba, Rina Capponi, Michele Cappucci, Antonio Castaldo, Osvaldo Cecconi, Gerardo Ceres, Antonio Cerqua, Renzo Corveddu, Viviano Cosolo, Pao= lo I.Cuccello, Franco De Gattis, Umberto De Simoni,   Emilio Di Conza, Ciro Donnar= umma, Piero Donnola, Salvatore Federico, Bernardo Fenaroli, Giulio Fortuni, Crescenzio Gallo, Danilo Galvagni, Riccardo Gentile, Claudio Gessi, Lucio Girinelli, Nicola Iovinella, Nicola Longo, Mario Melchionna, Osvaldo Modare= lli, Daniele Morassut, Enzo Pelle, Ferdinando Piccinini, Stefano Pisetta, Giulia= no Pizzo, Paolo Rigucci, Sebastiano Romeo, Salvatore Scelfo, Salvatore Sorace, Ferdinando Speranza, Santino Spinella, Renzo Zavattari e dalla Delegazio= ne Trattante: Gianluca Albanese, Massimo Bani,  Stefano Bellumat ,Oscar Breda, Pao= lo Carrera , Giacomo Cattaneo, Renato Ceccarello, Mauro Cerofolini, Vito Ciccotti,  Giovanni P. D’Andrea, Giancarlo De Sanctis,  Vincenzo Di Caro, G.Franco Gambirasio, Giulio Leoni, Vito Lincesso, Salvatore Madonna, Giovanni Marceddu, Silio Simeone, Gianni Sordo, Armando Tombini, Tino Tosti,  Giuseppe Tricoli; 

 

la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affi= ni ed estrattive - FILLEA Costruzioni e Legno = – aderente alla = CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Martini e dai Segretari Nazionali: Mauro Macchiesi, Mara Nardini, Andrea Righi, Massimo Viotti; dal Responsabile di settore Luigi Cavallini; dai componenti il Comitato Direttivo Nazi= onale: Antonio Accotzu, Matteo Alberini, Livio Anelli, Enzo Arena, Claudio Araganese,  Maurizio Azzalin, = Renato Baccianella, Gabriella Baldini, Romano Baldo, Carmine Barone, Stefano Basso= li, Renato Beber, Lilia Benini, Massimo Bertolini, Gaetano Bisceglie, Giovanni Bivi, Francesca Boccini, Claudio Bocciolini, Fulvio Bolis, Guelfo Bonora, Giorgio Borrelli, Walter Bossoni, Settima Buccarella, Giovanni Bulgarella, = Enzo Buonuomo, Elmo Caffaggi, Umberto Calabrone, Gabriele Calzaferri, Vincenzo Campo, Maurizio Cannata, Massimo Cannella, Eugenio Cappelli Patrizia Cappuccini, Remo Carboni, Maurizio Cardosello, Fabiola Carletto, Giuseppe Carminelli, Michele Carpinetti, Salvatore Carpentieri, Alessandra Carrasso, Roberto Castellari, Manola Cavallini, Luigi Cavallini, Roberto Cellini, Mar= ta Cenicola, Antonello Chelini, Paolo Chiappa, Giacomo Chiesura, Francesco Cisarri, Giorgio Civiero, Piermario Coltella, Luciano Cossale, Claudio Croc= i, Emiliano D’Andreamatteo, Vincenzo David, Franco De Alessandri, Robert= o De Marchi, Marco Di Girolamo, Domenico Di Martino, Michele Di Vece, Loris Dott= or, Walter Fadda, Carlo Falavigna, Ubaldo Falciani, Antonio Famiglietti, Carmelo Farci, Susi Ferrari, Costanza Florimonte, Marco Fontana, Anna Formato,  Alessandro Fusini, Primo Gatta, Gi= useppe Gavinelli, Bruno Geminian, Francesco Gerin,  Fabrizio Ghedini, Simona Ghirardi, Giuseppino Ghisu, Daniele Gioffredi, Giulia Grandi, Torquato Grassi,  Sandro Grugnetti, Rocco Iacovino, = Franco Iannella, Rita Innocenzi, Emanuele Iodice, Mario Lancia, Antonio Ledda, Nicolo’ Leone, Antonino Licata, Mauro Livi, Valerio Lombardo, Sergio Lorenzi, Mario Luman, Emilio Maccarrone, Vincenzo Maio, Luciano Mancini, Do= natella Manzato, Felice Marcias, Marcella Marra, Marsilio Marsili, Graziano Massoli, Giovanni Mastroeni, Venanzio Maurici, Luigino Mengaroni, Franco Messina, Marinella Mezzanzanica, Giuseppe Milella, Valentino Minarelli, Marco Monald= i, Paola Motta, Natale Motta, Giuseppe Mottura, Elakkioui Moulayi, Felix N’Dri Kouakou, Boubacar Niang, Claudio Niero, Novello Nulli, Marcello Pagliaroli, Rocco Palermo, Antonio Panucci, Luigi Parise, Paola Pedrazzi, Francesco Petruzzi, Vincenzo Petruzziello, Salvatore Piccoli, Franco Piersa= nti, Mauro Portone, Livia Potolicchio, Enrico Profetti, Adelchi Puozzo, Sebastia= no Rainone, Massimo Raso, Giuseppe Rendina, Roberto Ripamonti, Dario Rivolta, Pierluigi Romagnoli, Raffaele Romano, Walter Rossi, Giovanni Rossi, Antonio Rudas, Petronilla Russo, Alessandra Sacchi, Manuela Sainato, Gianfranco Salluzzo, Carlo Sangineti, Giovanni Sannino, Giulia Savini, Salvatore Sirac= usa, Angelo Sottanis, Maurizio Spoldi, Cosimo Stasi, Leonardo Supino, Franco Tarantino, Luciano Tedioli, Paola Tegner, Giuseppe Terranova, Nicola Testi, Nadia Tolomelli, Alberto Tomasso, Antonio Toniolo, Silvio Torre, Carmine Torricella, Mario Trasatti, Archimede Treppiedi, Luca Turchetti, Stefano Va= nin, Riccardo Varanini, Emanuele Velardita, Valerio Vezzosi, Tiziano Vichi, Fran= cesco Vinciguerra, Severina Volpi,  = Andrea Zonari e dai componenti la Delegazione Trattante= Sigg.: Sergio Tolosano, Pietro Lagomarsino, Antonio Formolo, Claudio Molten= i, Paolo Petroli, Roberto Rota, Pier Nicola Giulietti, Rossano Ranci, Maurizio Zanovello,Tiziano Simeoni, Mario Truant, Nicola Ginsburg,  Gianni Fiorucci, Luigi Castellani,= Carlo Tuzzi, Maurizio Fratocchi, Giambattista Franco, Savino Zagaria, Bernardo Nicoletti, Vincenzo Del Giudice, Francesco Vinciguerra, Rosildo Pirrone, Giovanni Frusciano, Gavino Usai, Luigi Sculco.

 

 

 

    è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale = di lavoro da valere per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

 

 

 

 

 

Roma, 15 dicembre 2004

 

 

 

tra

&nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =         =       

=  

     la Federazione italiana dei materiali di base per le costruzioni (FEDERMACO), per mand= ato ricevuto dalle aderenti Aitec e Cagema, rappresentata dal Presidente della Commissione permanente per il rapporti sindacali, dr.Silvestro Capitanio, assistito dal Segretario dr.ssa Raffaella di Ciccio, con la partecipazione = di una delegazione di rappresentanti aziendali nelle persone dei Sigg.: dr.Massimo Angeli, rag.Santo Capelli, dr.Antonello Carraro, dr.Giuseppe Gallinari, dr.Paolo Giannico, dr.Gianfranco Marino, rag.Mario Mora, dr.Mass= imo Quintavalle, dr.Paolo Rogari, dr.Sergio Salvi, dr.Edoardo Sirchia, dr.Paolo Vasques, dr.Roberto Venturini e con l’assistenza di Confindustria<= /i> nella persona del dr.Carlo Terraneo

 

   &nb= sp;            =             &nb= sp;                    e

 

      la Federazio= ne nazionale costruttori (UGL), rappresentata dal Segretario Nazionale       Sig. Egidio Sangue e dai dirigenti nazionali Sigg.: Luca Malcotti, Umberto Pileggi e Cosimo Ingrosso

 

 

 

   &n= bsp; è stato sottoscritto, per adesione, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro = da valere per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e = dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua = di cemento, calce, gesso e malte.

 

 

 

 =

 =

        =             &nb= sp;               =            

DISPOSIZIONI GENERALI  E

SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

 

 

Art.1   &n= bsp; Sistema contrattuale

 

    Le parti assumono nel regolare i propri comportamenti lo spirito, le finalità e gli indiri= zzi di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e realizzano con il presente c.c.n.I. u= na struttura  contrattuale su due livelli: nazionale ed aziendale.

 

A)     Contratto colletti= vo nazionale di lavoro

 

    In applicazione di qua= nto previsto ai punti 2) e 4) del capitolo&nbs= p; ‘assetti contrattuali’ del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, il Contratto collettivo nazionale di lav= oro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.

    Esso si intender&agrav= e; tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza di disdetta da darsi con lettera raccomandata r.r.

    La parte che ha dato disdetta presenterà le proposte di modifica in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.

    La parte che ha ricevu= to le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

    Durante i tre mesi antecendenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque = per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

    La violazione del peri= odo di raffreddamento come definito al precedente comma comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipaz= ione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale per la determinazione della qual= e si fa rinvio a quanto stabilito in materia dal citato Protocollo.

 

B) Contrattazione aziendale

    

      La contrattazione a livello aziendale - in applicazione del punto 3) del  capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese - riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo= per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale poss= ibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indica= te.

     Titolari e compe= tenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le R.S.U., costituite ai sen= si dell'Accordo interconfederale 20-12-1993, e i sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall'altro, le Direzioni aziendali assistite dalle Associazio= ni imprenditoriali territorialmente competenti. Per i Gruppi la titolarit&agra= ve; e la competenza appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e alle R.S.U, dall'altra, alle Direzioni aziendali assistite dalla Organizzazione imprenditoriale nazionale.=

        =             

C) Impegni delle p= arti

     

     Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle  parti di rispettare e far rispetta= re ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente contra= tto e le norme applicative aziendali da esso previste.  A tale fine l’ Associazione = industriali è è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché sia= no evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare qu= anto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

&nb= sp;            =    

    Nel quadro di quanto s= opra convenuto si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere p= er i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati) gesso e relativi manufatti, malte e materiali = di base per le costruzioni nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

 

Art. 2     Sistema di relaz= ioni industriali

 

        &= nbsp;       Le parti, ferme restando l’autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell’importanza di relazioni industriali partecipate, = convengono sull’opportunità di confrontarsi su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili&nbs= p; di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica = il presente contratto sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi.

A tal fine le parti stipulanti istituiscono = il Comitato Paritetico Nazionale permanente con propria autonomia funzionale ed operativa. Entro n. 3 mesi dalla firma del C.c.n.l.,  le parti, rappresentate paritetica= mente nel Comitato, ne definiranno la composizione nonché il regolamento p= er lo svolgimento dell’attività. Oggetto del programma dei lavori= del Comitato, il cui coordinamento logistico sarà assicurato da Federmac= o, saranno, in particolare, i seguenti temi:

-      =     l’andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti:

-        &n= bsp; le eventuali problematiche di approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di legge sull’attività estrattiva e alla loro applicazio= ne in sede amministrativa;

-        &n= bsp; l’utilizzo= dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con riguardo alla stima degli effetti indotti sull’occupazione;

-        &n= bsp; la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all’art. ….;<= /o:p>

-        &n= bsp; le tematiche del= la sicurezza sul lavoro e della tutela dell’ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive dell’Unione  europea in materia. Per tali materie vedasi inoltre quanto previsto all’art.5 (Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori).

        =     Le parti potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il  mercato del lavoro.

Il Comitato Paritetico Nazionale, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle parti stipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi specializzati sulle  specifiche  materie,  concordemente individuati e potr&a= grave; esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.

        =     Alle riunioni del Comitato, in relazione alle materie all’esame,  potranno pre= ndere parte tecnici esterni. 

        &= nbsp;    

A)      Settore cemento

 

1. I risultati dei lavori del Comitato Paritetico Nazionale saranno oggett= o di esame delle parti stipulanti in  apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:<= o:p>

  - i dati di aggiornamento annuale = sulla struttura del settore e i loro riflessi   sull’occupazione;

        =     -  le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalit&= agrave; perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonch&eacut= e; le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;

        =    -  gli andamenti annuali dell’occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazione delle norme di l= egge che li riguardano;

-  le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale;

-  i dati Istat sulla dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;<= /span>

-  i dati anche comparativi sulla produttività e competitività del sett= ore;

- gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l’orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni e altre causali.

    A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni,  potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del Comitato Paritetico Nazionale in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazi= one e valutazione. Per specifici te= mi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.

 

2. In presenza di specifiche situazioni concernenti il set= tore e l’occupazione a livello regionale, su  richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l’Associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sulle specifiche situazioni convenute come oggetto dell'incontro.

     Le parti in tali occasioni potranno ricercare posizioni comuni da far valere, ove occorra, n= elle sedi istituzionali territorialmente competenti.

In tale occasione saran= no in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.

    Di norma, annualmente,= ove possibile in occasione degli incontri di cui al 1° comma del presente p= unto 2), a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti saranno fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediame= nti industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti prede= tti sull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle  condizioni ambientali ed ecologiche.

    Nelle regioni ove siano presenti soltanto una o più unità produttive appartenenti ad un'unica società gli incontri di cui sopra saranno assorbiti da quelli previsti ai successivi punti 3) e 4).=

 

3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati = e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), i gruppi industriali - intendendo per gruppo Aziende industriali = di particolare importanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contratto, articolate in più stabilimenti e sedi dislocati = in varie aree del territorio nazionale nonché Aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più ragioni sociali diverse ovvero Azi= ende che detengano la partecipazione di controllo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si applica il presente contratto - fornira= nno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell'Associazione imprenditoriale, informazioni previsionali circa:

- i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produtti= ve e/o significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti esiste= nti;

- eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro;

- la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione e per sesso= ;

-  l'and= amento complessivo del lavoro straordinario e dei turni di lavoro;

-&= nbsp; le assenze dal lavoro;

-  l’andamento della fruizione = delle ferie e dei permessi per riduzione d’orario ed ex festività;

-  l’eventuale ricorso alla CIG ordinaria e straordinaria;

-  le attività conferite in appalto.

    I gruppi industriali d= ei settori rappresentati forniranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l'attività estrattiva, su iniziative formative, nonché sulle linee generali di sicurezza e di significativi processi azien= dali di riorganizzazione, di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazi= oni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, f= ermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.

    In relazione alla pred= etta informativa, saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.<= /o:p>

    Le informazioni previs= ionali di cui sopra saranno fornite, su richiesta, alle singole R.S.U. per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.

 

4. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che, avendo notevole peso produttivo e rilevante incidenza nei settori in cui operano, occupino più di 70 dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3), daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di appos= ito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacal= i, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro,  della CIG ordinaria e straordinari= a, della fruizione delle ferie e dei perm= essi per riduzione d’orario ed ex festività.

    Le direzioni delle Azi= ende daranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali = con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva e ai relativi rifl= essi sulle attività di cava nonché sulle linee generali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva.  Per questi ultimi oggetti la caden= za dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previs= to, per i casi di specie, dalla legge n.164/1975 e successive modificazioni ed integrazione.

    In relazione alla pred= etta informativa saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.<= /o:p>

 

B)  Sett= ori Calce, Gesso e Malte

 

1.  I risultati dei lavori del Comitato Paritetico Nazionale saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in  apposito incontro a livello nazion= ale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto= di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni comples= sive riguardanti:

-&nb= sp;         la realtà strutturale dell’intero comparto e le prospettive produttive di ciascuno dei sett= ori interessati;

-        &n= bsp; significativi processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;

-        &n= bsp; le previsioni de= gli investimenti complessivi del settore riguardanti significativi ampliamenti = e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni per grandi aree geografiche, che comportino riflessi sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

    A richiesta di una del= le parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del Comitato Paritetico Nazionale in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi ogget= to di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potran= no convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbl= iche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.

 

2. Tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui= al precedente punto 1) i Gruppi industriali operanti nei settori della calce o del gesso o delle malte – intendendosi per Gruppo Aziende con più di 250 dipendenti ed aventi stabilimenti ubicati in almeno due regioni – fornirà alle Segreterie nazionali delle Organizzazio= ni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, su richiesta del= le stesse, in apposito incontro che sarà tenuto presso la sede della Associazione imprenditoriale, informazioni concernenti le prospettive di andamento per l’anno successivo, gli investimenti realizzati nel bien= nio precedente e quelli in programma per il biennio successivo - ripartiti per = ampliamenti, nuovi impianti e a fini ambientali - nonché i livelli di occupazione= in essere e relativo andamento atteso per l’esercizio successivo.        =   

 

        =      Art.  3   Formazione professionale = 211; Fondimpresa 

 

    Con riferimento a quan= to previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dal= la legislazione vigente, le parti – anche in relazione al progresso tecnologico e allo sviluppo dell’automazione – riconoscono concordemente l’importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.

 

     Pertanto le parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità= ; ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del pres= ente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

-   consentire ai lavoratori l’acquisizione di professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizza= tive;

-  cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e offerta e consentire una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori;

      -   rispondere a necessità= ; di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire l’insorgere di situazioni= di inadeguatezza professionale.

 

     Per quanto attie= ne, in particolare, il rapporto con Fondimpresa, il Comitato Paritetico Nazionale avrà il compito, previ opportuni coordinamenti, di instaurare e intrattenere rapporti con il suddetto Fondo interprofessionale per la formazione continua   con riguardo alla presentazione e all’approvazione dei  piani di formazione delle imprese, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, concordati tra= le parti sociali. Le imprese comunicheranno al Comitato i piani di formazione realizzati.

 

     E’ altresì affidato al Comitato il monitoraggio della normativa vigente= in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazional= e  al fine di informare i propri rappresentati sulle opportunità di finanziamento utilizzabili.<= /o:p>

 

     Al momento della istituzione del Comitato Paritetico Nazionale le parti stipulanti definiran= no le modalità per l’attività da svolgere da parte del Comitato in materia di formazione professionale e potranno affidare la sudd= etta attività ad un Gruppo paritetico ristretto che provvederà a relazionare, con la periodicità che verrà concordemente stabilita, il Comitato nella sua interezza.

 

     I piani aziendal= i di formazione concordati, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere le modalità= di svolgimento della formazione nonché quelle di partecipazione alla stessa.

 

 

Art. 4     Gestione delle crisi occupazionali

 

   =  Fermo restando che l'utilizzo degli strumenti legislativi di gestione delle crisi deve corrispondere, in via prioritaria, alle diversificate e specifiche esigenze tecniche, organizzati= vi ed economiche delle Aziende, le parti stipulanti convengono sulla opportuni= tà che, in presenza di crisi e di necessità di riorganizzazione e ristrutturazione, gli ammortizzatori sociali siano utilizzati in modo da contenere il ricorso alle misure previste per le eccedenze occupazionali.

 

 Art. 5     Appalti

 

     Le parti concord= ano che i lavori ed i servizi dati in appalto debbano rigorosamente rispecchiar= e le norme di legge.

     In particolare le Aziende si impegnano a non affidare in appalto, all'interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che, quest'ultima, n= on debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro= .

&nb= sp;               Le Aziende informeranno periodicamente e possibilmente ogni quattro mesi, per iscritto, la R.S.U. sulla natura de= lle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltat= rici e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su richiesta della R.S.U. sarà effettuato un incontro per l'esame della materia.

    Le Aziende inseriranno= nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro.

    Sono fatti salvi, comu= nque, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo.

        =         Le Aziende informeranno la R.S.U. sulle date di scadenza dei contratti di appalto.

 

 Art. 6        Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori

 

A)  1. Le p= arti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda= i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica fanno riferimento ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in assenza di dette norme, dalle tabelle dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienists nella traduzione del testo in lingua inglese effettuata a cura dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali.

 

2. Potrà essere affidata ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Aziende sanitarie locali di cui all’art.14 legge 833/1978, o ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S. (rappresentante per la sicurezza) la rilevazione dei fattori di nocivit&agr= ave; ed insalubrità.

    Gli oneri per il complesso degli interventi degli Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S. = sono a carico dell’azienda.

    Il personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segre= to sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.

    In condizione di normalità le rilevazioni avverranno di regol= a ad intervalli non superiori a 24 mesi dalle conclusioni della precedente rilevazioni per le posizioni significative verificate con il rappresentante= per la sicurezza.

    I risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati di cu= i ai registri dei dati ambientali e biostatistici e degli infortuni, su richiesta della R.L.S. , formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la Dire= zione aziendale. Al suddetto incontro potranno prendere parte anche tecnici che h= anno effettuato le rilevazioni.

 

3.  I risultati delle rilevazioni ambientali – fermo restando quanto previs= to dall’art.2105 c.c. – saranno raccolti in un registro detto dei “Dati ambientali”, istituito presso lo stabilimento, conservato dalla Direzione e a disposizione della R.L.S. per consultazione.=

 

4. Viene pure istituito un registro dei “Dati biostatistici” destinato a raccogliere le statistiche afferenti le assenze, per reparti di lavoro dovute ad infortunio, malattia o malattia professionale. Anche tale registro così come il registro aziendale d= egli infortuni i cui all’art.403 DPR 547/1955, sarà conservato a cu= ra della Direzione aziendale e resterà a disposizione della R.L.S. per consultazione.

 

5.  I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull’= ;ambiente di lavoro effettuate secondo le procedure e modalità previste dai co= mmi precedenti del presente articolo, che individuano situazioni di particolare nocività. Degli eventuali accertamenti medici specifici, attuati a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali, sarà data notizia alla R.L.S. e per suo tramite alle RSU. Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico e/o ad Istituti o medici specialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direz= ione aziendale  e R.L.S. Ove dette = visite evidenziassero la necessità di accertamenti specialistici o radiografici, questi saranno effettuati a carico dei competenti Istituti assicurativi e previdenziali.

 

6.  Viene istituito il libretto personale sanitario e di rischio sul quale saranno registrati i risultati degli accertamenti di cui sopra nonché i dati analitici concernenti:

-        &n= bsp;   eventuali visite= di assunzione;

-        &n= bsp;   visite periodiche effettuate dall’Azienda per obbligo di legge;

-        &n= bsp;   controlli effett= uati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell’art.5 della legge 20 maggio 1970, n.300;

-        &n= bsp;   visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializz= ati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell’art.5 della legge 20 maggio 1970, n.300;

-        &n= bsp;   infortuni sul lavoro;

-        &n= bsp;   malattie professionali;

-        &n= bsp;   assenze per mala= ttia ed infortunio.

 

7.  Per l’igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento alle norme generali e ai regolamenti speciali che disciplinano tale materia, in particolare per quanto riguarda la fornitura dei mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, l’approvvigionamento dell’acq= ua potabile negli stabilimenti, l’istituzione di bagni e docce e l’installazione di spogliatoi.

 

8.  Le Aziende cureranno che nell’ambito delle unità produttive, ivi comprese le miniere e le cave, i lavoratori siano informati attraverso iniziative di carattere formativo e, se del caso, attraverso appositi supporti a stampa:

-  sui rischi specifici cui sono espo= sti, sulle norme di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia di prevenzione e sicurezza;

-   sui  mezzi  di  protezione  individuale=   da  adottare  ai  sensi  dei  provvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro.

 

B)   1. I lavoratori in tutte le unità produttive all’atto della elezione della RSU eleggono, t= ra i componenti    la RSU, il rappresentante= per la sicurezza (R.L.S.) di cui al D.Lgs 626/94 nei seguenti numeri:

-   1 rappresentante nelle unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;

-   3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti= ;

        =     -   6 rappresentan= ti nelle unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti.

    Nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti, le cui cave si trovano ubicate ad = una distanza superiore a 2= 0 km dallo stabilimento, è eletto nell’ambito delle RSU apposito rappresentante per la sicurezza tra i lavoratori della cava, in aggiunta e = con proprie specifiche competenze e funzioni rispetto al RLS come sopra stabili= to.

    Il RLS rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza e salute sec= ondo la disciplina  del presente ar= ticolo ed è l’interlocutore della direzione aziendale nell’esercizio delle proprie competenze, all’interno dello stabilimento e delle relative pertinenze.

        =             &nb= sp;        Nella comunicazione scritta alla Direzione aziendale, di cui all’art. 14  comma 5 del presente contratto, verrà data indicazione espressa dei nominativi d= ei componenti la RSU eletti rappresentanti per la sicurezza.

 

2.  Per l’espletamento dei compi= ti previsti dall’art.19, comma 2, del D.Lgs.626/1994 nonché per la partecipazione ad iniziative formative concernenti la materia dell’ig= iene e della sicurezza del lavoro, attuate con gli strumenti e nelle forme di cui alla parte II, pt.2) dell’accordo interconfederale 22.6.1995 (organi paritetici territoriali), le Aziende metteranno a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza un monte ore di permessi retribuiti pari a:=

-       48 ore annue nel= le unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;

-       88 ore annue nel= le unità produttive da 101 a 200 dipendenti;

-       128 ore annue ne= lle unità produttive oltre 200 dipendenti.

    I permessi debbono ess= ere richiesti dai rappresentanti per la sicurezza di norma per iscritto e con un preavviso di 24 ore indicando, in caso di più rappresentanti, il/i nominativo/i del/i beneficiario/i. Il godimento dei permessi non deve pregiudicare l’andamento dell’attività produttiva.<= /o:p>

    Per l’espletamento dei compiti previsti dai punti b), c), d), = g), i) ed l) dell’art. 19 D.Lgs. citato, i rappresentanti per la sicurezza potranno disporre del tempo strettamente necessario per lo svolgimento dei compiti stessi senza pregiudizio né della retribuzione né dei permessi retribuiti come più sopra definiti e loro spettanti.

    Detti permessi assorbo= no, fino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo. Oltre ai permessi retribuiti di cui sopra i rappresentanti per la sicurezza potranno avvalersi, per l'espletamento dei compiti loro affidati, anche dei permessi retribuiti spettanti alla RSU. In tal caso la richiesta = per la fruizione dei relativi permessi sarà effettuata dalla RSU secondo= le modalità fissate per i permessi spettanti alla RSU e di cui all̵= 7;art. …  del presente contratto indicando il/i nominativo/i del/i beneficiario/i.

 =

3.  Il rappresentante per la sicurezza ha le competenze e svolge i compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 626/1994 e in particolare:<= /p>

-&= nbsp; presenzia alle rilevazioni ambientali nonché alla trascrizione dei risultati nei registri       dei = dati ambientali e biostatistici;

-  è consultato sulle iniziati= ve aziendali di informazione/formazione dei lavoratori in   materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

-  è consultato  sulle  innovazioni tecnologiche che abbia= no riflesso sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro e riceve informazioni sui mezzi e sulle procedure di prevenzione da adottare nel caso di impiego = di una nuova sostanza che comporti potenziali rischi;

  -=   riceve informazioni sulle procedure di prevenzione in caso di utiliz= zo nel ciclo produttivo di residui classificati come tossici e nocivi ai sensi della specifica normativa sulla materia;

-    riceve informazioni su= lle procedure per lo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al DPR 915/1982= ;

-    avverte il responsabile dell’Azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivit&agrav= e;;

-  è consultato per la realizz= azione di programmi di prevenzione e di sicurezza        predisposti dall’Azienda.

    Per le visite ai luogh= i di lavoro il rappresentante per la sicurezza, contestualmente alla richiesta d= elle ore di permesso necessarie, preavverte la Direzione aziendale per la loro effettuazio= ne unitamente al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ovvero = ad addetto da questi incaricato, presente nell’unità produttiva. = In presenza di situazioni di oggettiva gravità ed emergenza, fermo rest= ando l’obbligo del preavviso alla Direzione aziendale, il RLS, in caso di dichiarato impedimento della stessa Direzione aziendale, potrà effettuare da solo la visita al luogo di lavoro interessato dall’emergenza. Le visite avranno luogo compatibilmente con le esigen= ze produttive e nel rispetto delle limitazioni previste dalla legge (es.: art.= 339 D.P.R. 547/55).

*****

    Le parti si danno atto= che i diritti derivanti ai rappresentanti per la sicurezza dalla presente regolamentazione realizzano le finalità previste dall’art.9 de= lla legge 300/1970, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle mis= ure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavorator= i.

    Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei punti A e B del presente articolo si fa riferimento all’accordo interconfederale 22 giugno 1995 e, per quanto= riguarda la designazione e/o elezione del rappresentante per la sicurezza, semprechè i lavoratori  non abbiano ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente c.c.n= .l., all’accordo 22/11/1995, punto 3, sottoscritto dalle parti stipulanti = il presente contratto nazionale di lavoro.

*****

 =

C)<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New = Roman"'> Le parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavo= ro, convengono di affidare all’attività del Comitato Paritetico Nazionale  il perseguimento dei seguenti obiettivi comuni:

-   promuovere il miglioramento = dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese,= i RLS e le RSU all’adozione di modelli di gestione della sicurezza e relative procedure di lavoro sicuro;

-   monitorare le iniziative di formazione in materia di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferim= ento ai RLS che ai lavoratori neo-assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base poter esprimere eventuali indirizzi;

-  confrontare i reciproci orientamen= ti sull’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;

-  seguire l’evoluzione della sicurezza dei settori rappresentati prendendo in esame eventuali problemati= che di particolare rilievo che dovessero essere portate all’attenzione de= lle parti stipulanti;

-   esaminare  specifiche  tematiche  connesse  alla  sicurezza  sul  lavoro  anche per le attività affidate in appalto.

 

     Inoltre, = allo scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento u= tili ai fini della prevenzione entro la fine di ciascun anno pari si terrà una sessione di informativa nazionale di&n= bsp; settore sulla sicurezza nella quale saranno congiuntamente valutate = le risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che l’Organizzazione imprenditoriale raccoglierà ed elaborerà in forma aggregata, = atte a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.

     In occasione del= la 1^ sessione della anzidetta informativa di settore sulla sicurezza le parti esamineranno la possibilità di estendere le rilevazioni di parte imprenditoriale, da portare al tavolo delle valutazioni congiunte, alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio con l’obiettivo di individuare eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale potrà farsi carico nel qu= adro degli indirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.=         =    

 

Art. 7      Trapasso - Trasformazione - Cessazione= o fallimento di Azienda

 

&nb= sp;               Ferme restando le vige= nti disposizioni di legge, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell’Azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro e il lavoratore conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione per il servizio precedentemente prestato.

     In caso di falli= mento, seguito da licenziamento, e in caso di cessazione dell’Azienda, il lavoratore acrà diritto, oltre al normale preavviso, al trattamento = di fine rapporto e a quanto altro gli compete in base al presente contratto.

 

Art. 8     Azioni positive per le pari opportunità

 

     Le parti, preso = atto delle iniziative legislative volte al conseguimento delle pari opportunità per le lavoratrici, realizzeranno, in vigenza del contra= tto nazionale di lavoro, apposito incontro per esaminare le azioni positive che possono derivare dall’applicazione della normativa nazionale.

 

Art. 9     Tutele alle categorie dello svantaggio sociale

 

    Le parti, nella condiv= isa opportunità di interventi di legge in favore delle categorie socialm= ente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali a dedicare la l= oro attenzione per una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione e aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che saranno introdotte per l’attuazione nell’ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le pred= ette categorie.

 

Art. 10     Accordi interconfederali= .

 

     Gli accordi stip= ulati dalla Confederazione generale dell’industria italiana con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, semprechè questo non disponga diversamente, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.

 

Art. 11    Inscindibilità  delle  disposizioni del=   contratto  e condizioni  di miglior favore

 

&nb= sp;               Le disposizioni del pr= esente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindi= bili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

&nb= sp;               Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non h= anno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le q= uali continueranno ad essere mantenute ad personam.

 

Art. 12  &= nbsp; Estensione di contratti stipulati con altre associazioni

 

     Qualora le Organizzazioni dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, dovessero= con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, do= po che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fr= a le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle Aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso Organizzazioni aderen= ti alla Confederazione generale dell’industria italiana.

 

<= b>Art. 13  Reclami e controversie – Pro= cedura di conciliazione e di arbitrato irrituale&= nbsp;

=  

A)  Qualora uno dei soggetti destinata= ri del presente contratto intende proporre in giudizio una domanda relativa al rapporto disciplinato dal contratto nazionale, si avvarrà della proc= edura di conciliazione appresso prevista in applicazione delle disposizioni di cu= i al D.Lgs. 31.3.1998 n.80. Chi intende agire giudizialmente promuove la procedu= ra di conciliazione tramite l’Associazione cui aderisce o conferisce man= dato con richiesta sottoscritta, che l’Associazione farà pervenire = alla controparte tramite l’Organizzazione che la rappresenta con lettera raccomandata r.r..

 

1.&n= bsp;            = ;      La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti, l’oggetto della controversia con l’esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pret= esa, l’indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura. 

  

2.&n= bsp;            = ;      La Organizzazione che rappresenta la parte attrice, contestualmente all’invio alla controparte della lettera del proprio rappresentato di cui al punto A), chiederà la costituzione della Commissione sindacale di conciliazione che è composta da un rappresentante della Organizzazione sindacale a= lla quale il lavoratore aderisce o conferisce mandato speciale e da un rapprese= ntante dell’Associazione degli industriali cui l’impresa aderisce o conferisce mandato speciale, designato previa intesa con l’Associazio= ne degli industriali stipulante il presente c.c.n.l. Le funzioni di Segreteria della Commissione saranno svolte presso l’anzidetta Associazione degli industriali.

 

3.&n= bsp;            = ;      I rappresentanti designati dalle part= i si riuniscono entro 20 giorni dalla comunicazione della richiesta di procedere all’esame della controversia e al tentativo di conciliazione.

 

4.        &= nbsp;        Il tentativo di concili= azione viene svolto con libertà di forme, anche in più riunioni, e d= eve esaurirsi entro 60 giorni dalla data di cui al punto 3).<= /p>

 

5.        &= nbsp;          Se la conciliazi= one ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell’art.411, 3° comma, c.p.c. e il verbale di avvenuta conciliaz= ione è depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro a cura del= la Segreteria. La sottoscrizione del verbale rende inoppugnabile la conciliazi= one la quale acquista efficacia di titolo esecutivo con l’osservanza di quanto previsto dall’art.411 c.p.c.

 

6.        &= nbsp;          Se la conciliazi= one non riesce si redige processo verbale che contiene le posizioni delle parti= e le ragioni del mancato accordo. Di tali ragioni il giudice terrà con= to ai fini della determinazione delle spese del successivo giudizio.

        =     Nel verbale di mancata conciliazione le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l’ammontare del credito non controverso del lavoratore. In questo ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecuti= vo, osservate le disposizioni di cui all’art.411 c.p.c.=

 

7.        &= nbsp;         Copia dei verbal= i di conciliazione o di mancato accordo è rilasciata alle parti contestualmente alla sottoscrizione.

 

8.        &= nbsp;         Eventuali questi= oni interpretative e/o applicative della presente procedura sono demandate all’esame e alla decisione delle parti stipulanti il contratto nazion= ale di lavoro.

 

B)  Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine per   l’espletamento della procedura conciliativa, le parti possono concordare di deferire la risoluzione della controversia alla decisione del Collegio arbitrale istitu= ito a cura delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e dei datori= di lavoro stipulanti il presente contratto.

 

1.   Il Collegio, che rester&agra= ve; in carica per la durata del presente contratto, è rinnovabile. Esso è composto da 3 membri di cui due designati, rispettivamente, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e dalla Organizzazione imprenditoriale stipulante ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto = di comune accordo dalle predette parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo sarà sorteggiato t= ra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di essa, sarà designato, su richiesta di una delle parti stipulanti, dal Presidente del Tribunale di Ro= ma.

     Alla designazion= e del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri adottati per la  scelta di quest’ultimo.

      Il Collegi= o ha sede presso gli uffici della  Organizzazione imprenditoriale che provvederà a svolgere anch= e le funzioni di segreteria del Collegio, ma potrà riunirsi anche altrove previo accordo tra le Organizzazioni stipulanti.

 

2.    Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti alla partecipazione alle riunioni del Presidente, saranno ripartite al 50% fra le parti in causa. Le spese sostenute per gli altri componenti il Collegio restano a carico delle rispettive parti in causa.

 

3.   La richiesta di devoluzione = della controversia al Collegio arbitrale deve contenere l’indicazione della parte istante, l’elezione di domicilio presso la segreteria del Colle= gio e l’esposizione dei fatti.

     Tale richiesta sarà inviata dall’interessato, a mezzo raccomandata a.r., alla segreteria del Collegio, tramite l’Organizzazione sindacale di appartenenza, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rila= scio del verbale di esito negativo dell’obbligatorio tentativo di conciliazione o dal giorno di scadenza del periodo entro il quale poteva es= sere esperito il tentativo medesimo.

    Copia della richiesta dovrà altresì essere contemporaneamente trasmessa, a  mezzo raccomandata a.r., alla cont= roparte datoriale, la quale potrà a sua volta aderire alla richiesta medesima con comunicazione alla Segreteria del Collegio, entro 30 giorni.=

    Richiesta ed adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta degli interessati di accettazio= ne dei nominativi del Collegio giudicante, come pure il conferimento al medesi= mo Collegio del potere di decidere secondo equità.

 

4.    L’eventuale istruttoria della controversia si svolgerà in forma prevalentemente orale, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio nella pr= ima riunione.

    Il Collegio potr&agrav= e; liberamente interrogare le parti interessate, nonché le persone che risultino informate dei fatti.

    Le parti potranno esse= re assistite da Organizzazioni sindacali e/o da legali di fiducia.<= /span>

    Nei termini perentori fissati dal Collegio, le parti potranno depositare presso la segreteria documenti, memorie e repliche.

 

5.    Il Collegio dovr&agrav= e; emettere il lodo entro sessanta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento, da parte della segreteria, della comunicazione riguardante l’adesione alla richiesta di devoluzione della controversia al Colleg= io arbitrale.

 

6.     Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto per iscritto.

Esso è comunicat= o, tramite la segreteria, alle parti in giudizio ed è esecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal secondo comma dell’art.412 quat= er c.p.c.

 

7.   Per quanto riguarda l’impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale si rinvia alle norme di legge.        =  

        

Dichiarazione a verbale

 

      Nel caso di soppravvenienza di un accordo interconfederale sulla materia di cui al pres= ente articolo, le parti si incontreranno per esaminare l’opportunità= ; di armonizzare le due discipline.

 

Art.14  &n= bsp; Relazioni aziendali e conflittualità

 

&nb= sp;               Al fine di migliorare = sempre più il clima delle relazioni sindacali in Azienda e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle parti, tenuto conto di quanto previsto dagli accordi interconfederali del 25-1-1990 e 23-7-1993, a che, in cas= o di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direz= ione aziendale e R.S.U.In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l'informazione di cui alla prima parte del contratto, a richi= esta di una delle parti aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.

 

Art. 15    Rappresentanza sindacale unitaria

 

     In applicazione dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti la Feneal-Uil, Fil= ca-Cisl e Fillea-Cgil assumono l’iniziativa per la costituzione della R.S.U.<= o:p>

    Alla condizione che ab= biano espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l'iniziativa = per la costituzione della R.S.U. può esser assunta anche dalle altre Organizzazioni sindacali firmatarie del c.c.n.I. ovvero dalle Organizzazion= i di cui al punto 4), parte seconda, lett. b) del predetto accordo interconfeder= ale.

    La R.S.U. è compos= ta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni sindacali sopra richiamate, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenu= ti dai singoli candidati.  Il res= iduo terzo è assegnato alle sole Organizzazioni firmatarie del presente c.c.n.l. e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, = in base ai voti ricevuti.

     Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a:

- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;

- 4 componenti nelle unità produttive da 101 a 150 dipendenti;

- 5 componenti nelle unità produttive da 151 a 200 dipendenti;

- 6 componenti nelle un= ità produttive da 201 a 300 dipendenti;

- 7 componenti nelle unità produttive da 301 a 450 dipendenti;

- 8 componenti nelle unità produttive da 451 a 600 dipendenti;

- 9 componenti nelle unità produttive oltre 600 dipendenti.

     I nominativi dei componenti la R.S.U., eletti e/o designati, saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziend= ale a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti la R.S.U.,per il tramite dell'Associazione industriale territorialmente competente.

     I componenti la R.S.U. subentrano alla= RSA e ai loro dirigenti di cui alla legge n.300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavorat= ori e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposi= zioni di legge e di contratto.

     La R.S.U. e le Organizzaz= ioni sindacali di categoria dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall'accordo interconfederale 23 lu= glio 1993 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.

     Il monte/anno di permessi di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produt= tiva al 1° gennaio di ciascun anno, già previsto dall'art. 31 del c.c.n.l. 31 gennaio 1991, viene ripartito come segue:

  - per l'espletamento dei propri co= mpiti e funzioni la R.S.U. di sporrà dei permessi       retr= ibuiti di cui all'art. 23 della legge n. 300/1970;

  - la Feneal-Uil, Fil= ca-Cisl e Fillea-Cgil, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntiverispetto= a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%.

     La R.S.U. comunicher&agra= ve; alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.=

     Le precitate Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei ripetitivi componenti la R= .S.U., e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da esse defin= ita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del predet= to monte ore.

     I permessi debbo= no essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario.  Il godimento dei permessi deve avv= enire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produtti= va.

    Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all'unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termi= ne la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi alla data delle elezioni.   

    Le operazioni connesse= con l'elezione della R.S.U. saranno svolte nel rispetto delle esigenze dell'attività produttiva. Allo scopo saranno presi opportuni accordi= con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo e il calendario della votazione.

     I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale,= i componenti sindacali del Comitato di garanti, di cui ai punti 5, 8, 13 e 20, parte seconda dell'accordo interconfederale 20-12-1993, qualora in forza all'unità produttiva dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro oppure, in via eccezionale, anche durante l'orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art.= 23 legge n.300/1970.

    La Direzione aziend= ale fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto indicando l'incidenza delle varie categorie.

    La R.S.U. decade dal mand= ato ricevuto: alla scadenza dei 3 anni dalla data delle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzione prevista dall'accordo interconfederale (punto 6, parte prima); in presenza di atto di revoca post= o in essere attraverso la raccolta di firme certificate tra i lavoratori in nume= ro superiore al 50% degli aventi diritto al voto.

    Le Organizzazioni sind= acali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della legge n. 300/1970, firmatarie= del vigente c.c.n.l. o comunque aderenti alla disciplina dell'accordo interconfederale 20-12-1993, che partecipano alla procedura di elezione del= la R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RAS ai sensi d= ella norma sopra richiamata e cessa l'attività del Consiglio di Fabbrica = ove esistente.

 

Art. 16   Assemblea

   &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =  

      I lavorato= ri hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno dell'unità produttiva nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'Azienda nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavo= ro.

     Tali assemblee s= aranno tenute fuori dell'orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le qu= ali verrà corrisposta la normale retribuzione (ex premio di produzione compreso (l)), durante l'orario di lavoro.

Le assemblee - c= he potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - saranno indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni sindaca= li stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con apposito ordine del giorno.

Alle assemblee potranno partecipare dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali  stipulanti, i cui nominativi e qualifiche - unitamente alla data e ora dell'assemblea nonché all'ordine del giorno della stessa - dovranno essere resi noti per iscritto alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 48 ore.

 Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto   dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.=

 Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicu= rata articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turni.

 Il diritto di assemblea viene estes= o alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.

 Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno della Azienda.

 Restano salve eventuali condizioni = di miglior favore in atto.

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(1)        =        Vedi nota a pag.   (art.   premio di risultato)

 

 Art. 17=     Permessi per cariche sindacali - Aspettativa per cariche=

        =          pubbliche elettive e sindacali.

 

    Ai lavoratori membri di Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazional= i di categoria e dei Sindacati regionali o provinciali aderenti potranno essere concessi brevi permessi retribuiti cumulabili nell'arco di ciascun trimestr= e, per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamen= te richiesto per iscritto all'Azienda dalle Organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali e non ostino impedimenti di ord= ine tecnico-aziendale.

     Le qualifiche so= pra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni dei lavoratori, tramite le Associazioni territoriali d= egli industriali, all'Azienda cui il lavoratore appartiene.

    I suddetti permessi, c= he potranno essere richiesti per non più di due rappresentanti volta per volta, promiscuamente per gli operai, gli intermedi e gli impiegati, non potranno eccedere il limite di 16 ore mensili per ciascuna Organizzazione sindacale e per ciascuno stabilimento o sede centrale.

    Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra e per quelle inerenti a funzioni pubbliche elettive potrà essere concessa una aspettativa a norma,rispettivamen= te, dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e della legge 3.8.1999, n.2= 65 alla quale si fa rinvio anche per il regime dei permessi a favore di lavora= tori chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive.

    L'aspettativa per cari= che sindacali sarà accordata su richiesta scritta delle Organizzazioni sindacali interessate.

    E’ fatto obbligo= ai lavoratori, cui è accordata l'aspettativa, di ripresentarsi in servi= zio entro 7 giorni dalla data di cessazione della carica che ha determinato l'aspettativa.  In caso contra= rio il rapporto di lavoro si considererà risolto per dimissioni del lavorat= ore.

 

Chiarimento a verbale

da valere per le industrie della calce, del gesso e d= elle malte

 

     Per l'applicazio= ne del presente articolo ai dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione della calce, del gesso e delle malte, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     I suddetti perme= ssi, che potranno essere richiesti per non più di un rappresentante, promiscuamente per gli operai, gli intermedi e gli impiegati, non potranno eccedere il limite di 8 ore mensili per ciascuna Organizzazione sindacale e= per ciascun stabilimento’.

 

        =      Art.18    = Affissioni.

 

    I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti= a disposizione dalle Aziende.

   Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.

   Copia degli stessi deve esse= re tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale.

 

Art.19   <= /span>Versamento dei contributi sindacali.

 

     Le Aziende opere= ranno le trattenute per contributi sindacali previo rilascio di deleghe individua= li firmate dagli interessati che ne facciano richiesta e consegnate o fatte pervenire all'Azienda dal lavoratore stesso.

     La delega avr&ag= rave; validità fino a revoca scritta da parte del lavoratore interessato.<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        =        L'eventuale revoca avrà efficacia a partire dal mese successi= vo a quello di comunicazione.

     Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, il numero di matricola o di cartellino, l'indicazione dell'Organizzazione sindacale cui l'Azienda dovrà versare il contributo nonché la misura dello stesso che, salva diversa comunicazione da parte delle Organizzazioni nazio= nali dei lavoratori stipulanti il presente contratto da rendere alle Organizzazi= oni nazionali dei datori di lavoro entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno, è commisurata allo 1% di paga base e contingenza in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

     Le trattenute sa= ranno effettuate mensilmente sulle relative competenze del lavoratore.=

     Le trattenute op= erate dall'Azienda verranno versate su conti correnti bancari indicati da ciascun sindacato.  I versamenti delle somme, come sopra trattenute, dovranno essere eseguiti entro la fine del me= se successivo.

 

Dichiarazione a verbale

 

      Le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti dichiarano che per i lavoratori da esse rappresentati la trasformazione da misura percentuale sui minimi tabel= lari in cifra differenziata per gruppi di classificazione nonché ogni modifica della cifra stessa e delle modalità di iscrizione e versame= nto, sempre salvo il diritto individuale di revoca, non dà luogo a rinnov= o delle deleghe già rilasciate.

     Le Organizzazion= i dei datori di lavoro stipulanti prendono atto della dichiarazione suddetta.    

 

Art. 20  &= nbsp; Istituti di Patronato (1)<= /b>

 

    Le parti, in merito al= lo svolgimento dell'attività degli Istituti di Patronato ai sensi dell'= art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, all'interno dell'Azienda, convengono quanto segue.

1.=   I Patronati, Inas-Cisl, Inca-Cgil, Ital-Uil, svolgeranno i compiti previsti dal D. Leg..C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804  nei confronti dei singoli lavorato= ri interessati mediante propri rappresentanti, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica rilasciato dalle rispettive Direzi= oni provinciali dei Patronati stessi i quali dovranno segnalare le eventuali variazioni.

2. I predetti rappresen= tanti dei Patronati svolgeranno le proprie        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;  funzioni nel locale che verrà messo a disposizione durante l’esercizio della loro attività. funzioni nel locale che verr&= agrave; messo a disposizione durante l'eserci zio della loro attività.<= /o:p>

 3)   Per lo svolgimento delle ste= sse verranno concordati con le  Direzioni aziendali i giorni e gli orari atti a consentire i contatti con i lavoratori fuori dell’orario di lavoro.             =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;         &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;          -

    Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato di cui al punto 1) dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'Azienda per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direz= ione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato= il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo  necessario, sempre che non ostino = esigenze di carattere tecnico ed organizzativo.

------------------------

       (1)<= /span> Per la UGL i Patronati di cui= al punto 1) del presente articolo si intendono sostituiti dal Patronato ENAS.<= /span>

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DISCIPLINA  COMUNE<= /o:p>

 

Art. 21      &nbs= p; Periodo di prova

 

    L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superio= re a:

       -   6 mesi per i lavoratori dei = gruppi A Super e A =

       -   3 mesi per quelli del gruppo= B

       -   2 mesi per quelli dei gruppi= CS e C

       -   1 mese per quelli dei gruppi= D , E  F.

    <= /span>A partire dal 1° ottobre 2006, data= di entrata in vigore della nuova classificazione, i periodi di prova di cui so= pra sono da riferire a:

-   6 mesi per i lavoratori appartenenti all’area direttiva

-    3 mesi per quelli appartenenti all’area concettuale

-    2 mesi per quelli appartenenti all’area specialistica

-    1 mese per quelli appartenenti all’area qualificata ed esecutiva

    Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.

    Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere = inferiore al minimo tabellare più l'indennità di contingenza previsti p= er il gruppo per il quale il lavoratore è assunto in prova.<= /span>

    Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolver= e in qualsiasi momento il rapporto di lavoro, senza l'obbligo di preavviso.=

    In caso di licenziamento o dimissioni durante il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto alla retribuzione indicata nella lettera di assunzione afferente il periodo per il quale è stato mantenuto in servizio.

    Il lavoratore che, superato il periodo di prova, venga confermato, si intenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui = ha iniziato il periodo di prova.<= /o:p>

 

Art.22     Assunzione ̵= 1; Documenti

 

    L’assunzione avverrà a norma delle disposizioni di legg= e e degli eventuali accordi interconfederali.

    All’atto dell’assunzione l’Azienda è tenuta= a comunicare al lavoratore per iscritto:

·      =    data di assunzio= ne

·      =    categoria e inquadramento assegnato ai sensi dell’art….. (classificazione d= el personale) e mansioni cui normalmente deve attendere

·      =    trattamento economico iniziale

·      =    durata dell’eventuale periodo di prova

·      =    località = di svolgimento del lavoro

·      =    tipologia del rapporto di lavoro se a tempo indeterminato o determinato=

·      =    tutti gli altri eventuali dati previsti da norme di legge.

   Le informazioni circa la durata de= lle ferie, l’orario di lavoro e i termini di preavviso in caso di recesso possono essere effettuate mediante rinvio alle norme del c.c.n.l. applicato= al lavoratore.

L’Azienda è tenuta inoltre a consegnare = al lavoratore una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola nonché le comunicazioni di cui sopra.=

All’atto dell’assunzione sarà forn= ita al lavoratore la modulistica riguardante l’iscrizione a Concreto (sch= eda informativa e modulo di adesione).

   All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare:<= o:p>

§         carta d’identità o documento equivalente;

§         libretto di lavo= ro;

§         la documentazione relativa alle assicurazioni sociali obbiligatorie se ne è in possess= o;

§         lo stato di fami= glia per i lavoratori agli effetti degli assegni per il nucleo familiare;

§         il certificato d= egli studi compiuti;

§         eventuali ulteri= ori documenti che l’azienda ritenga utili in relazione alle mansioni a cu= i il lavoratore è assegnato.

    E’ in facoltà dell’Azienda di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

    Il lavoratore dovrà dichiarare alla Direzione aziendale la sua residenza e comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti.

 

Art.23       Assu= nzione delle donne e dei fanciulli

 

    Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, si fa riferimento alle vigenti dispos= izioni  di legge.        

 

        =      Art.24      Visita medica.

 

E’ in facoltà dell'Azienda di far sottoporre il lavoratore a visita  medica, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n.300 e dagli artt. 16 e 17 del decr= eto legislativo 19 settembre 1994, n.626.

 

 Art.25     Apprendistato

 

    In attesa che la nuova normativa di legge sull’apprendistato professionalizzante diventi esecutiva, le parti concordano che continuerà a trovare applicazione la disciplina dell’apprendis= tato prevista dall’art.24 del C.c.n.l. 28 luglio 1999 (v. allegato n. al presente contratto) e che le parti stesse si incontreranno per la definizio= ne delle modalità attuative demandate dal D. Lgs. 276/2003 alla contrattazione collettiva non appena interverrà l’accordo interconfederale e/o ulteriori regolamentazioni sulla materia.

 =

            =     Art.26     Contratto di inserimento

 

     Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante = un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore alla realtà lavorativa nella quale dovrà operare, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.

  &nb= sp; La durata del contratto di inserimento non può essere inferio= re a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi. Nel caso di  lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi  della normativa vigente= , da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può ess= ere estesa a 36 mesi.

  &nb= sp; Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di = cui all’art.54, comma 1 del D.Lgs.n.276/2003.

   Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

   Il contratto individuale di inserimento/reinserimento dovrà contenere i seguenti elementi:

a) la durata, da determinarsi, nell’ambito dei periodo minimi e massimi sopraindicati,= in relazione al tipo di professionalità posseduta dal lavoratore rispet= to al nuovo contesto lavorativo;

b)      il periodo di prova per l’inquadramento attribuito, sulla base delle disposizioni del vigente= C.c.n.l.;

c)      l’orario di lavo= ro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno ovv= ero a tempo parziale;

d)      l’inquadramento = del lavoratore che non potrà essere inferiore per più di due live= lli rispetto a quello attribuito alla categoria  cui il progetto individuale &egrav= e; preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserime= nto di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzati= vo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore;<= /o:p>

e)       l’indicazione della sede di l= avoro, del trattamento economico e normativo;

f)      = il progetto individual= e di inserimento o reinserimento definito con il consenso del lavoratore. Tale progetto deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzand= one le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indic= ati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il prog= etto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto nonché la durata = e le modalità della formazione. La formazione teorica sarà non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. = La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto. Le competenze acquisite dal lavoratore a seguito della formazione teorica e delle fasi di addestramento specifico erogate saranno registrate dal datore di lavoro.

     In caso di malat= tia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore con contratto di inserimento/reinserimento non in prova ha diritto alla conservazione del po= sto per un massimo dei seguenti giorni di calendario, raggiungibili anche con più periodi di assenza: 70 giorni per contratti fino a 12 mesi; 75 giorni per contratti fino a 15 mesi; 90 giorni per contratti fino a 18 mesi. Nell’ambito di tali periodi l’Azienda applicherà, per il trattamento economico, quanto previsto dal presente C.c.n.l.. Qualora l’assenza dal lavoro perduri oltre i periodi sopraindicati l’Azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento.

   Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di dura= ta del contratto verrà computato nell’anzianità di servizi= o ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di  anzianità.

   Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alle norme di legge e all’Accordo interconfederale 11 febbraio 2004.<= /o:p>

 

        =     Art.          Contratto di lavoro a tempo determinat= o.

 

   &n= bsp; L’assunzione del lavoratore può essere effettuata anche= con contratto a tempo determinato in base alle norme ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L’apposizione di un termine  alla durata del contratto di lavoro è consentita, ai sensi e per gli effetti dell’art.10,  comma 7 prima parte del d.lgs.n.368/2001, nelle seguenti ipotesi:

 =

    1)  per l’esecuzione di un un’opera e/o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;=

    2)  per punte di più intensa attività dovute a particolari richieste di mercato, anche stagionali= , o per particolari commesse;

    3)  per fasi di avvio di nuove attività, intendendo per tali anche l’avvio di nuovi impianti = e/o nuove linee/sistemi di produzione definite e predeterminate nel tempo,  per un periodo comunque non superi= ore a 24 mesi.

      

     Il numero massim= o di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per le ipotesi sopraindicate è pari al 12% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva.

 

    Nelle singole unit&agr= ave; produttive è consentita in ogni caso l’assunzione con contratt= o di lavoro a tempo determinato, per le ipotesi sopra indicate, di almeno n. 6 lavoratori, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’unità produttiva.=

 =

    Qualora se ne ravvisi = la necessità, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nonché le ipotesi che consentono le sopraddette assunzio= ni possono essere modificate con accordo sindacale (tra Azienda e R.S.U., entr= ambe assistite dalle Organizzazioni territoriali competenti), in funzione delle specifiche esigenze aziendali.

 

  &nb= sp; L’azienda quando reputi necessario instaurare rapporti a tempo determinato per una o più delle ipotesi sopra indicate, proceder&agr= ave; all’assunzione con contratto a tempo determinato previa comunicazione alla RSU, relativamente al numero dei rapporti a termine,alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.

 

    Al lavoratore assunto = con contratto a tempo determinato, l’azienda dovrà fornire, entro = 15 giorni dalla data di assunzione, una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto anche al fine di preve= nire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Inoltre gli stes= si lavoratori potranno avere accesso ai progetti formativi di cui all’ar= t. … del presente contratto.

 

  &nb= sp; Le aziende, nell’ambito del sistema di relazioni industriali di cui all’art. 2 del presente contratto e in occasione degli incontri i= vi previsti, forniranno informazioni sulla dimensione quantitativa, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a te= mpo determinato stipulati nonché sulla durata degli stessi.

   &nb= sp;       

    L’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determin= ato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza.

 

   I periodi di prova di cui all’art.20 ccnl 28.7.1999 sono confermati per= i rapporti con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 m= esi. Per contratti di durata inferiore i periodi ivi previsti sono ridotti del 5= 0% con una durata, in ogni caso, non inferiore ad un mese. Decorso il periodo = di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, il lavora= tore avrà diritto a prestare l’attività lavorativa per l’intero periodo previsto dal contratto a meno che non intervenga una giusta causa di recesso.

 

    Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavorat= ori che, nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determinato, passano a  contratto a tempo indetermi= nato.

 

    Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine= .

 

Art.28  = Lavoro a tempo parziale

 

   = Le parti convengono che i rapporti di lavoro a tempo parziale, disciplinati dal D.Lgs.n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno corrispon= dere ed essere funzionali ad esigenze di flessibilità della forza lavoro, essere compatibili con l'organizzazione del processo produttivo e diretti, = nel contempo, a cogliere esigenze individuali dei lavoratori.=

Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dall'art.    del presente contratto= .

   L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto nel quale siano indicati:

 1) gli elementi previsti dall’art. &nb= sp; (Assunzione – documenti) del presente contratto;

 2) la d= urata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario.

   = Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere attuato con riferim= ento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale) nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno (part-time verticale) ovvero con una combinazione di tali modalità attuative (part-time misto).

  Il rap= porto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:=

  a)  volontarietà di entrambe le= parti;

  b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;

  c) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibi= li con la natura del rapporto stesso, secondo principi di proporzionalit&agrav= e;.

        =         Le parti esprimono l'intendimento di valorizzare il rapporto di lavo= ro a tempo parziale.

 = Con  riferimento alle norme di legge in materia di tempo parziale, le par= ti riconoscono che, a fronte di specifiche esigenze organizzative e/o produtti= ve e nei casi e nei limiti delle disposizioni, di cui all’art.   (orario di lavoro-lett.A) del presente contratto, previste per i lavoratori a tempo pieno, l'Azienda potrà richiedere ai lavoratori a tempo parziale prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato. sempreché dette prestazioni abbiano carattere eccezionale e trovino giustificazione in ragioni obiettive e non permanenti.

 Il dato= re di lavoro informerà le R.S.U. sulle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare.=

 

 Art.       Classificazione del personale.<= o:p>

<= o:p> 

Fino al 30 settembre 2006 i lavoratori dei settori regolati dal presente contrat= to sono inquadrati in una scala classificatoria articolata su 8 gruppi professionali secondo le norme di cui all'art.    del c.c.n.l. 28= .7.1999.

A partire dal 1 ottobre 2006 troverà applicazione un nuovo sistema di classificazione del personale e pertanto dalla data sopraindicata i lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria articolata su 5 aree professionali nell’ambito di ciascuna delle quali sono previsti uno o più livelli professionali distribuiti complessivamente su 12 livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili.

L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole aree professionali e, in quest’amb= ito, nei diversi livelli per ciascuna area previsti, è effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili, come sotto indicato.=

La declaratoria determina, per ciascuna area, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento della mansione nell’area stessa.

I profili, distribuiti nell’ambito dei livelli, rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in es= si considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.

Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, l'inquadramento sarà effett= uato - nell'ambito della stessa categoria - sulla base delle declaratorie= e utilizzando per analogia i profili esistenti.

Resta fermo che nessun lavoratore, svolgente mansioni rappresentate dal profilo, potrà essere inquadrato in un livello inferiore a quello a cu= i il profilo si riferisce.

La nuova classificazione  pu&ogra= ve; determinare dei passaggi di area o di livello; le variazioni retributive conseguenti possono essere realizzate utilizzando superminimi riconosciuti al dipendente dalle aziende per motivi strettamente connessi alla professionalità.=         &= nbsp;       

Il presente sistema di classificazione del personale, unitamente alla scala parametrale di cui alle tabelle retributive riportate all’art.41 individua lo strumento idoneo a cogliere&n= bsp; il valore professionale del lavoro svolto e, nell’attua= re la corrispondenza tra il livello retributivo e tale valore, cogl= ie l’evoluzione verificatasi nelle posizioni di lavoro presenti nelle aziende, consente un ampliamento delle ipotesi di mobilità, accorpam= ento e arricchimento delle mansioni e realizza la certezza dell’inquadrame= nto per le figure professionali, sia presenti che nuove. .

  La classificazione unica, mentre determina comuni livelli di retribuzione mini= ma contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano ad essere previsti differenziati per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e= gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale, di contrat= to collettivo e di accordo aziendale che si intendono qui riconfermate, in qua= nto non esplicitamente modificate con il presente contratto.<= /span>

In relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per il collegamento tra classificazione e le diverse categorie si rinvia  alle declaratorie delle aree professionali e, in questo ambito, ai livelli previsti per area nonch&eacut= e;, per i quadri, al successivo punto B.

Eventuali contestazioni riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e la R.S.U.

 

Commissione nazionale tecnica paritetica

per l'inquadramento del personale

 

    Le parti convengono di affi= dare alla Commissione nazionale tecnica paritetica che ha formulato la proposta = di riforma  della classificazione= del personale l’esame in sede tecnica di eventuali problemi applicativi e= /o di inserimento nell’inquadramento di nuove posizioni professionali che venissero a configurarsi nei settori cui si applica il presente contratto. Resta fermo che dall’applicazione della nuova classificazione non pot= ranno derivare  pregiudizi a diritti acquisiti in base alla classificazione di cui al c.c.n.l. 28 luglio 1999.

 

 

A)     DECLARATORIE AREE PROFESSIONALI

 E LIVELLI PER AREA

 

        =     AREA DIRETTIVA

 

Declaratoria

 

    <= /span>Appartengono all’area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni direttive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con autonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di elevata professionalità nell’ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.

 

III° Livello - Profili

Impiegati:    &= nbsp;     -   appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive  o che svolgono mansioni di partico= lare rilevanza e responsabilità con facoltà decisionale e di iniziativa nella organizzazione del lavoro e per il buon andamento di attiv= ità aziendali con notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato eserciz= io delle funzioni e adeguata preparazione teorica, che sono preposti alla attività di coordinamento di più servizi o uffici di rilevante importanza, anche produttivi, fondamentali ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali ovvero svolgono attività di = alta professionalità e importanza per il perseguimento degli stessi fini.=

 

II° Livello – Profili

 Impiegati:   &n= bsp;    -    addetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di attività con approfondite conoscenze teorico-pratiche con responsabilità organizzativa e di indirizzo per la migliore efficacia tecnico – gestionale

 -   specialisti  di  processo  e/o   di   servizio  con  comprovate    &= nbsp; conoscenze teorico – pratiche con competenza per la soluzione = dei problemi sia nell’area produttiva che in quella tecnologica o amministrativa.

 

I° Livello - Profili

        =    Impiegati:   &n= bsp;     -     tecnici  di  sala  centralizzata  di  cementeria  con  responsabilità  di

     coordinamento  e=   controllo gestionale di cicli tecnologici completi=

     in   stabilimenti  di   particolare  complessità   per  l’ottimizzazione<= /span>

     dell’efficienza e dei risultati di esercizio=

        =             &nb= sp;    -      addetti  a=   funzioni  commerciali  con  approfondita conoscenza del

mercato &n= bsp; che  offrano   un  contributo  significativo  alla   migliore

gestione delle attività di vendita e di assistenza alla clientela;

        =             &nb= sp;            =      -      addetti  al  coordinamento  dei  servizi  amministrativi=   di  centri di

macinazione

        =             &nb= sp;            =      -     te= cnici con compiti di coordinamento e controllo di singoli servizi di manutenzione= e di servizio alla produzione finalizzati alla ottimizzazione dei risultati funzionali e operativi

        =             &nb= sp;            =      -    programm= atore che, nelle specifiche aree di intervento assegnate, sviluppa e realizza programmi per il trattamento dei dati avvalendosi di tecniche e metodologie avanzate, definendo i documenti di input e output, flussi e che sia in poss= esso di specifica preparazione scolastica e professionale e di comprovata e prolungata esperienza

        =             &nb= sp;            =       -  addetti a funzioni amministrative, tecniche, commerciali o di       acqu= isto di enti centrali in possesso di approfondita conoscenza       spec= ifica e prolungata esperienza che svolgono compiti di       indi= rizzo, coordinamento e raccordo interfunzionale

 

AREA CONCETTUALE

        &= nbsp;           &nbs= p;  

Declaratoria

 <= /span>

    Appartengono all’= ;area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi ed operai che ricoprono posiz= ioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più complesse ed event= uale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell’ambito delle direttive ed obiettivi specifici definiti dall’Azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possess= o di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata

 

III° Livello – Profili    

        =     Impiegati:        -     addetti  a  mansioni  tecniche  con  compiti  di  controllo  di singoli

        =             &nb= sp;            =             servizi   amministrativi,   di  manutenzione  o=   di  attività  di  nuovi

  impianti

        =    Intermedi:   &= nbsp;     -     preposti   alla   programmazione,   distribuzione   e  organizzazione

        =             &nb= sp;            =          operativa degli interventi di manutenzione meccanica o        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;                =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =   elettroapparecchista    sia   per   la   conservazione   di   impianti  e

macchine<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>   che  dei  nuovi  impianti;  provvedono  ai  collaudi  dei

lavori affidati a terzi.

 

         II° Livello – Profili

        Impiegati:            = -    <= /span>disegnatore  progettista  che  sviluppa  schizzi o sch= emi di massima

        =             &nb= sp;           con eventuale utilizzo di sistemi CAD CAM

        =             &nb= sp;            =      -   addetti a mans= ioni amministrative con specifica competenza nelle   varie branchie della contabilità o di processi di trattamento dati del ciclo attivo e pas= sivo

        =             &nb= sp;     -     ac= quisitore di ordini con adeguata esperienza

 

        Intermedi:&nb= sp;       =    -     preposti  al  coordinamento  di  diverse  attività= ; di manutenzione in

        =             &nb= sp;           cicli  tecnologici di e= levata complessità

        =             &nb= sp;     -  preposti   alla   conduzione  dell’intero  ciclo tecnologico di     cementeria  a=   ciclo  completo  tradizionale  di  elevata   complessità

        =             &nb= sp;     -   preposti alla conduzione ed al controllo dell’intero ciclo tecnologico operanti in = sala centralizzata di cementeria a medio-bassa potenzialità

        Operai:           =     -    specialisti    che    interpretando    schemi    e    disegni   montano   e <= /p>

        =             &nb= sp;            =           riparano  circuiti  elettronici  di  regolazione  automatica=   di   elevata

complessità,  provvedendo   alla  diagnosi  dei  guasti, individuando

le  modalità  pi&ugr= ave;  efficaci  di  intervento  provvedendo=    direttamente

o  con  l’ausilio  di  altri  lavoratori  alle  operazioni necessarie per il<= /o:p>

        =             &nb= sp;            =          ripristino  della  efficienza;  compie  le  verifiche  tecniche  di lavori

affidati a terzi provvedendo ai relativi collaud= i

=  

 I° Live= llo – Profili

 Impiegati:        -    addetti alle operazioni amministrative connesse con la consegna dei prodotti finiti avvalendosi di videoterminali o p.c.

-&= nbsp; addetti  ai vari  servizi amministrativi  di stabilimento o unità        =          commerciali

 

        =             &nb= sp;        Intermedi:        =     -    preposti  al  coordinamento  di  lavoratori addetti ai reparti di p= rodu-

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =     zione in unità produttive a ciclo completo tradizionale<= /o:p>

        =             &nb= sp;             -   preposti alle attività di cava o miniera con compiti di sorveglianza  ai       fini=   della  legge  su miniere e cave

        =          -  capi squadra di mont= atori e manutentori (edili, meccanici, elettrici,  elettronici etc.) di attrezzature, macchine ed impianti del ciclo produttivo completo=

        =         -     assistenti di laboratorio con prolungata e comprovata esperienza,

        =             &nb= sp; operanti in unità produttive a ciclo completo, con compiti di supervisionedi tutte le attività, compresa la taratura delle attrezzature, di controllo qualitativo per il rispetto degli standards prefissati, compresi quelli previsti dalla certificazione di qualità=

Operai:     -    conduttori    dell’intero    ciclo   tecnologic= o    di   cementeria    con   sala

        =             &nb= sp;    centralizzata, che conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e i    parametri controllo di= tutti gli impianti e che ne assicurano la normale efficienza anche attraverso ispezioni ed interventi a reparto

        =             -   specialista pr= ovetto di manutenzione meccanica in possesso di prolungata e comprovata esperienza= che utilizzando anche apparecchiature ad alta precisione, effettua le ispezioni= e le rilevazioni necessarie per la programmazione della manutenzione su impia= nti e macchine di elevata complessità; compie le verifiche tecniche di lavori affidati a terzi partecipando ai relativi collaudi=

        =            -    specialista   di   processo    con   specifiche   conoscenze   teorico-pratiche =

        =             &nb= sp;   acquisite mediante prolungata esperienza che compiono interventi periodici di controllo delle condizioni di esercizio di macchine ed impiant= i di elevata complessità secondo procedure predeterminate al fine di evidenziare eventuali anomalie di funzionamento per la prevenzione di guast= i, provvedono alle verifiche tecniche di lavori di manutenzione e montaggi affidati a terzi partecipando ai relativi collaudi

 

AREA SPECIALISTICA

 

        &= nbsp;   Declaratoria

 

Appartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansi= oni che richiedono approfondite conoscenze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente&nbs= p; ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite d= ai responsabili di funzione/settore di competenza.

 

III° Livello – Profili

        =    Impiegati:   &n= bsp;     -   disegnatori d’ordine

        =             &nb= sp;     - addetti uffici o servizi che, oltre alle caratteristiche di cui al precedente livello, abbiano maturato significativa esperienza nella area di competenza

        =            =        -   segretarie con adeguata espe= rienza

 

         Intermedi:    &nb= sp;     -   preposti ai reparti dei cent= ri di macinazione

        =             &nb= sp;     - capi squadra di lavoratori di singoli reparti di ciclo produttivo<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>    completo

 

      =   Operai :               = -    lavoratori inseriti strutturalmente con  continuità nei  = turni di  lavoro di diversi reparti = del ciclo produttivo completo  che conducono più  macchine principali

        =             &nb= sp;  -    lavorato= ri addetti alle sostituzioni nei turni di lavoro di diversi reparti del ciclo produttivo completo  che condu= cono più  macchine principal= i

        =             &nb= sp; -   conduttori di più macchine operatrici di cava e di mezzi di trasporto complessi ch= e ne conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e operative e che cura= no la manutenzione conservativa delle migliori   performances

        =             &nb= sp; -    condutto= ri, a reparto, di più forni rotanti, che siano equipaggiati di<= /span>

        =             &nb= sp;      impianto/i macinazione – essiccazione carbone, di cui curano p= ure il funzionamento

        =             &nb= sp; -  conduttori, a repart= o, di più molini del crudo, che curano pure il processo di omogeneizzazion= e ed eseguono i controlli di ordine chimico e fisico intervenendo per le correzi= oni

        =              = -  conduttori, a reparto, di pi&ugrav= e; molini cemento, in circuito chiuso, unitamente a più essiccatoi di c= ui curano il funzionamento ed eseguono controlli relativi alle caratteristiche chimico – fisiche del cemento ed all’umidità residua dei semiprodotti essiccati intervenendo per le dovute correzioni

        =              -    condutto= ri, a reparto, di molini del crudo e cemento, in circuito chiuso, che curano pure= il processo di omogeneizzazione ed eseguono i controlli di ordine chimico R= 11; fisico intervenendo per le dovute correzioni

        =              -     specialisti di processo con adeguate conoscenze teoriche che, per i = fini della manutenzione ordinaria programmata, compiono operazioni periodiche di controllo sugli impianti secondo un piano preordinato inteso ad accertarne = lo stato di efficienza

        =              -   specialisti di manutenzione meccanica, elettrica e/o elettronica, che provvedono, se del caso, alla diagnosi dei guasti su macchine, apparecchiat= ure elettriche, attrezzature ed impianti di particolare complessità individuando le modalità di intervento per il ripristino dell’efficienza e provvedendo direttamente, o con l’ausilio di altri lavoratori, alle operazioni necessarie anche di elevata complessit&ag= rave; e delicatezza

        =              -    addetti  alla  conduzione  di  centrali  termoelettric= he in possesso di  patente di 1°= grado per conduttori di generatori a vapore che provvedono anche alla manutenzione ordinaria

        =              -      analisti che eseguono le varie determinazioni e/o analisti chimiche = o

        =             &nb= sp;      chimico-fisiche correnti nell’industria del cemento, su materie prime, combustibili, semilavorati e prodotti finiti, con l’uso di apparecchiatura di complesso e delicato funzionamento, effettuando i calcol= i di analisi e relative registrazioni

        =              -    addetti operativi ad attività di cava o miniera, compreso l’utilizzo di mezzi di trasporto e macchine operatrici con compiti di sorveglianza ai fini della legge su miniere e cave

             =         -    addetti  a processi strutturali   su   linee   automatiche   di   avanzata tecnologia  per  la produzione di lastre in gesso polifunzionali sulle varie posizion= i di lavoro in grado di assicurare la sostituzione del team-leader (gesso).=

        =              -     conduttori di cicli tecnologici con sala centralizzata, che conoscon= o le caratteristiche strutturali, funzionali e i parametri di controllo di più impianti e ne assicurano la normale efficienza anche attraverso ispezioni ed interventi a reparto (calce e gesso)

 =

II° Livello – Profi= li

Impiegati:    - addetti videoterminali o p.c. su cui operano in base a programmi        =   riproducenti attività di contenuto semplice e ripetitivo=

        =             &nb= sp;  (videoscrittura,  posta= elettronica, ecc.)

 

        =    Operai :        =   -    specialisti di mestiere che effettuano manutenzioni, riparazioni e montaggi meccanici, per lo più a reparto, impostan= do il lavoro seguendolo nelle fasi operative fino alla sua conclusione avvalen= dosi anche di altri collaboratori

        =              -   specialisti di macchine utensili con esperienza e con capacità  autonoma di operare su schizzi e c= on correzione/adattamento pezzi

        =              - specialisti di mestiere che compiono operazioni di manutenzione, riparazione e montaggio di apparecchiature elettriche o componenti elettron= ici sia in officina che nei reparti, = ovvero, per il settore delle malte, nei cantieri dei clienti

        =              -  minatori – fuochini che prendono in carico = e utilizzano a regola d’arte gli esplosivi, fissando la posizione dei fori da mina= e la relativa carica; sono in possesso della patente prevista dalla legge

        =              -    analisti= che applicando formule predefinite effettuano determinazioni o analisi chimiche= o chimico fisiche, che abbiano influenza sulla produzione

        =              -  addetto alla sistemazione,controllo,codifica e distribuzione dei materiali di magazzino = con comprovata esperienza e aggiornata conoscenza di tutti i materiali moviment= ati

        =              -  coordinatore   operativo  del  personale addetto  al r= eparto carico e consegna prodotti

        =              -   conduttori a r= eparto di molini cemento che eseguono i controlli chimico – fisici per la qualità del prodotti

          =            -<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>   addetti impianti di miscelaz= ione per intonaci (malte)

        =              -   addetti impian= ti di miscelazione/preparazione impasti per lastre (gesso)

 

I° Livello – Profil= i

 Impiegati: - addetti ad operazioni ricorrenti seguendo modalità e procedure<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>    prestabilite

 

Operai:       -    specialisti di  macchin= e  utensili e  specialisti  di mestiere che effettuano operazi= oni di manutenzione, riparazione e montaggio meccanico di attrezzature,  macchine ed  impianti, sia in officina che nei reparti ovvero, per il settore de= lle malte, nei cantieri dei clienti

-       conduttori mezzi= di trasporto o di macchine operatric= i di cava in possesso di patente, ove richiesta dalla legge, che ne curan= o la manutenzione conservativa

-       conduttore di carroponte che ne curi la manutenzione conservativa

-      = sondatori che curino la manutenzione conservativa

-       portieri pesator= i

-       conduttori di macchine principali (forni, molini, essiccatori) che operano sia in sala qu= adri che a reparto

        =             -   conduttori di = macchine principali (forni da calce, molini, idratatori e   separatori, batteria di oltr= e 2 forni da gesso, molini per sabbie) che operano sia in sala quadri che a rep= arto (calce e gesso)

= -&nb= sp;      addetti alla manovra, eseguita da bordo, di macchine di sollevamento, carico e trasporto= e di aspirazione semoventi, che ne curino la manutenzione conservativa<= o:p>

-       operatori reparto consegna prodotti finiti che svolge tutte le operazioni richieste per il più efficace servizio alla clientela

-       addetti alla disincrostazione di scivoli, griglie, cicloni con utilizzo di pompe o attrezzature ad alta pressione

-      = addetti ricevimento e macinazione  materiali (calce,= gesso e malte)

-      = addetti lavorazioni malte (malte)

-      = analisti che eseguono determinazioni o analisi chimiche o chimico-fisiche, anche con l’uso = di attrezzature di delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative registrazioni e calcimetristi (settore cemento)<= /span>

-       operatori esterni di cicli tecnologici con sala centralizzata che, conoscendo le caratteristiche strutturali e funzionali di tutti gli impiant= i, ne assicurano la normale efficienza attraverso ispezioni ed interventi a reparto

 

 AREA QUALIFICATA<= /span>

 

 Declaratoria

 

    Appartengono all’area qualificata i lavoratori impiegati e operai che svolgono mansioni richiedenti conoscenze professionali specifiche, adeguata esperien= za nonché limitata autonomia esecutiva nell’ambito delle indicazi= oni fornite dal diretto superiore.

 

II° Livello – Profili

 Impiegati:   -   addetti a semplici mansioni di segreteria

-      = archivisti con utilizzo di strumenti complessi

 

Operai:        -=     addetti linee carico silos e estrazione cemento

        =             -   addetti al car= ico dello sfuso con compiti di contro= llo della tipologia richiesta

-       addetti  insaccatrice  o=   infilasacchi  e=   stivaggio  di  prodotti  in  sacchi

-       addetti controlli qualità che eseguono solo alcune determinazioni non configurabili co= me analisi complete

-       addetti alla confezione e rottura dei provini di controllo dei cementi o a= ddetti alla preparazione dei campioni nel settore calce

-       conduttori di me= zzi semoventi semplici che ne curino la manutenzione   conservativa

-       conduttori di un= a o più macchine secondarie (granulatori, sistemi di omogeneizzazione, griglie, sistemi di carico automatico, infilasacchi, insaccatrici, frantoi,= teleferiche ecc.) che assicurano su istruzioni operative il loro regolare funzionamento=

-       addetti a operazioni, con macchine utensili semplici e su istruzione esecutive ricevu= te, di smontaggio, rimontaggio e riparazione di macchine attrezzature o impianti sia in officina che nei reparti o= vvero, per il settore delle malte, nei cantieri di clienti

-       addetti alla vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli accessi relativi

-=    distributori di magazzino in possesso di adeguata conoscenza di pezzi e materiali
I° Livello ̵= 1; Profili 

   &nb= sp;         Impiegati:   -   centralinisti telefonici

-       archivisti con sistemi tradizionali

 

  Operai:      -    addetti infilasacchi o insaccatori<= /p>

        &= nbsp;           &nbs= p;          -    addetti stivaggio sacchi

-       addetti alle operazioni di carico dello sfuso

-      = aiutanti sistemazione mater= iali a magazzino

-      = aiutanti in genere di manutentori o addetti ai reparti produttivi.

 

AREA ESECUTIVA

 

Declaratoria

 

    Appartengono all’area esecutiva i lavoratori operai che svolgono mansioni per le q= uali sono richieste generiche capacità operative comunque acquisite nonché i lavoratori non qualificati avviati a processi formativi teorico-pratici.

 

Profili – Operai:       -     lavoratori  che  svolgono  attivit&agrav= e; semplici o di pura manualità

        =             &nb= sp;            -   addetti a lavo= ri manuali o, con l’uso di attrezzi semplici, di       movimentazione  e  di  carico  e  scarico  prodotti  e=   materiali

        =             &nb= sp;            -     lavoratori che eseguono lavori manuali di pulizia<= /p>

        =             &nb= sp;            -   lavoratori di primo inserim= ento avviati a processi formativi teorico – pratici.

 

B) QUADRI

 

  Ai sensi e per gli effetti della l= egge 13 maggio 1985, n. 190 e della legge 2 aprile 1986, n. 106, si concorda qua= nto segue:

 1) la determinazione dei requisiti = di appartenenza alla categoria dei quadri viene effettuata dalle parti stipulanti con il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 marzo 1987;

 2) appartengono alla categoria dei = quadri i lavoratori, tra quelli della declaratoria del Gruppo A Super fino al 30.9= .2006 e, con decorrenza 1.10.2006, del terzo livello dell’area direttiva de= lla nuova classificazione, che, di norma alle dirette dipendenze di dirigenti, = con carattere di continuità e con un grado elevato di capacità organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezione di poteri ai fini dello svilup= po e della realizzazione degli obiettivi aziendali svolgono funzioni direttive di guida, coordinamento e controllo di servizi e uffici o enti produttivi esse= nziali della Azienda o di gestione di programmi/progetti anche di ricerca di importanza fondamentale;

3) in fase di pr= ima applicazione, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettua= ta dall'Azienda con decorrenza l° settembre 1987;

     4) ai quadri si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati con funzioni direttive con eccezione di quanto indicato nei successivi punti 5, 6 e 7;

5) le Aziende assicureranno i quadri contro il rischio di responsabilità civile ve= rso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali;

6) l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata quando le mansioni proprie= di tale qualifica siano state svolte per un periodo continuativo di sei mesi, sempre che non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto;

7) a decorrere d= alla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati, = in aggiunta al trattamento economico previsto per il Gruppo A Super, viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di cui al success= ivo art….. Tale indennità è utile ai fini del computo degli istituti determinati sulla base della retribuzione di fatto.

        Le parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente accordo = si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 1= 90 per quanto riguarda i quadri.

 

        =        TABELLA SCALA PARAMETRALE IN VIGORE DAL 1.10.2006<= /i>

 

AREA PROFESSIONALE

LIVELLI

PARAMETRI

 

Area direttiva

 

210

188

172

 

Area concettuale

 

163

157

149

 

Area specialistica

 

140

134

129

Area qualificata

 

121

116

Area esecutiva

100

 

Chiarimento a verbale

 

     Premi aziendali mensili e/o annui congelati: la nuova classificazione non influenza dette v= oci retributive che continueranno ad essere erogate nelle misure aziendalmente = in atto. 

 

Art.    Passaggi di categoria<= o:p>

 

   &n= bsp; Nel caso di passaggio dalla categoria operaia a quella intermedia o impiegatizia o dei quadri ovvero dalla categoria intermedia a quella impiegatizia o dei quadri, l’anzianità di servizio prestato ne= lla categoria di provenienza è utile agli effetti dei sottoelencati isti= tuti secondo  le norme di seguito indicate:<= /o:p>

 

A)&n= bsp;            = ;    = Ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso, = dimissioni.

    Ai soli effetti della commisurazione degli istituti contrattuali riguardanti: ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso di licenziamento e di dimissioni, agli appartenenti alla categoria intermedia o impiegatizia o dei quadri, provenienti dalla categoria  operaia ovvero intermedia, sar&agra= ve; considerata come anzianità utile quella conseguita nella qualifica di provenienza presso la stessa Azienda.

 

B)&n= bsp;            = ;    = Aumenti periodici di anzianità.

     Ferme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi di categoria avvenuti dal 21 luglio 1979 in poi, gli aumenti periodici di anzianità maturati nella categoria di provenienza saranno riportati in cifra. Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per il gruppo (dopo 1.10.2006:livello) di acquisizione fino al raggiungimento di un importo massimo maturabile (ivi compreso il riporto in cifra), a titolo di aumenti periodici di anzianità, pari a 5 volte l’importo unita= rio previsto per il gruppo (dopo 1.10.2006: livello) di appartenenza  indicato al 2° comma dell̵= 7;art. …  (aumenti periodici di anzianità).

     L’eventuale frazione di bienno in corso di maturazione all’atto del passaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

Per il caso di passaggio di categoria che compor= ti contemporaneo passaggio di gruppo (dopo 1.10.2006:livello) si fa riferiment= o ai commi 4 e successivi dell’art …. (aumenti periodici di anzianità)

  &nb= sp; Per i passaggi dalla categoria intermedia a quella impiegatizia o dei quadri avvenuti anteriormente al 21 luglio 1979 si fa riferimento a quanto disposto dall’art.15,punto 2,lett.B, del c.c.n.l.30.9.1994 il cui tes= to è riportato in allegato al n.1.

 

Art.  &n= bsp;  Mutamento di mansioni

 

   Il lavoratore può ess= ere assegnato temporaneamente a mansioni rientranti nel gruppo superiore .

    In relazione a particolari esigenze aziendali, dandone comunicazione alla R.S.U., il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti il suo gruppo purché ciò = non comporti alcun peggioramento economico né rechi pregiudizio alla sua posizione professionale e al suo inquadramento.

    Al lavoratore che sia chiamato temporaneamente a compiere mansioni rientranti in un gruppo superiore deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua retribuzione di fatto, un compenso pari alla differenza t= ra la retribuzione stessa e la retribuzione che verrebbe a percepire se venisse promosso al gruppo superiore.

    Qualora, in caso di passaggio di gruppo, la nuova retribuzione del lavoratore dovesse eventualmente risultare inferiore a quella percepita nel gruppo di provenienza, il trattamento economico sarà integrato ad personam fino a concorrenza del precedente.

    A partire dall’1.10.2006, data di entrata in vigore della nuova classificazione, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dal seguente: Nell’ambito dell’area di appartenenza il lavoratore può, in relazioni ad esigenze organizzati= ve, tecniche e produttive, essere adibito anche a mansioni relative ad altri livelli della stessa area senza alcun peggioramento economico in caso di mansioni proprie di un livello inferiore ovvero percependo la differenza retributiva in caso di mansioni di un livello superiore.=    

    Trascorso un periodo di 2 mesi consecutivi nel disimpegno di mansioni superiori avverrà a tutti gli effetti il passaggio al gruppo (dopo 1.10.2006:livello) superiore semprechè non si tratti di sostituzione= di lavoratore assente, con diritto alla conservazione del posto  (malattia o infortunio, ferie, chi= amata o richiamo alle armi, aspettativa, gravidanza o puerperio, permesso o trasferta) che non dà diritto a passaggio di gruppo (dopo 1.10.2006:livello) per tutta la durata dell’assenza. Il passaggio avverrà qualora il lavoratore sostituito non sia rientrato in serviz= io entro il termine dovuto.

   &n= bsp; Ogni passaggio di gruppo (dopo 1.10.2006:livello) sarà comuni= cato per iscritto al lavoratore.

    Qualora si rendessero vacanti  dei posti che non debbano essere soppressi, le Aziende procureranno = di riservare la precedenza nell’occuparli a quei dipendenti che ne siano idonei per qualità, capacità, anzianità e che abbiano precedentemente sostituito il titolare del posto che si è reso vacan= te.

 

Chiarimento  a verbale

 

Fermo restando che le indennità di cui ag= li artt. …, …. e …  (lavori pesanti e disagiati) competono soltanto in quanto si svolgan= o le mansioni e si verifichino le condizioni di lavoro  per le quali sono state istituite,= si chiarisce che nei casi in cui esista la consuetudine di mantenere temporaneamente le indennità in questione, quando siano effettuati passaggi non definitivi a mansioni che non le comportino, tale trattamento = di miglior favore sarà conservato in conformità a quanto previsto dall’art. … (inscindibilità delle disposizioni del contr= atto e condizioni di miglior favore).

 

Art.  &nbs= p;  Mansioni promiscue

 

Il lavoratore che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni=   relative a  diversi gru= ppi (dopo 1.10.2006:livelli), sarà classificato nel gruppo (dopo 1.10.2006:livello) superiore e ne percepirà la retribuzione, quando = le mansioni inerenti al gruppo (dopo 1.10.2006:livello) superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell’attività svolta dal lavoratore.

<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New = Roman"; mso-ansi-language:IT'>  <= /o:p>

Art.     Orario di lavoro

 

1.      Orario di lavoro settimanale – Flessibilità

 

A) La durata dell'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali. =

        =        L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l'Azienda di far usufruire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro verific= ate con la R.S.U.

      Per i lavoratori turnisti su tre turni,le 40 ore settimanali dell’orario contrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 8 settimane. <= b>

    Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del D.Lgs. n.66/2003 la durata media dell’orario di lavoro, ai fini del D.Lgs. citato, viene calcolata con riferimento ad un periodo di quattro mesi. In caso di partico= lari esigenze organizzative, la Direzione aziendale e la RSU potranno elevare tale periodo.

           Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.

    Al di là dei li= miti previsti dal precedente comma, l’eventuale ricorso ai casi di lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la R.S.U.

           Entro i limiti consent= iti dalla legge e dalle norme di cui sopra, il lavoratore non può rifiut= arsi di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati mo= tivi individuali di impedimento.

    Non è riconosci= uto, né compensato, il lavoro straordinario, festivo e notturno, eseguito senza la preventiva disposizione dell'Azienda.  Non possono essere adibiti al lavo= ro notturno i minori.

    L'Azienda fornir&agrav= e; mensilmente alla R.S.U. il numero globale delle ore straordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le motivazioni.

    L’inizio e la fi= ne del lavoro sono regolate dalle disposizioni aziendali.La tolleranza sull’entrata sarà di 5 minuti con un massimo di 15 minuti settimanali.

    Il datore di lavoro de= ve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati l’orario di lavoro con l’indicazione dell’inizio e del termine di esso, nonché dell’orario e della durata degli eventuali intervalli di riposo.

 

Chiarimenti a verbale

 

1) Ai soli effetti della corresponsione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, per assenze dovute a malattia, infort= unio, gravidanza e puerperio - fatta eccezione per quelle coincidenti con il gior= no di riposo per riduzione di orario -, e quelle non lavorate per ferie e perm= essi retribuiti saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.

2) Le parti si danno reciprocamente atto che= la previsione di cui al 4° comma del presente punto 1), non comporta variazione alcuna né del trattamento concernente le maggiorazioni pe= r il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.

3) Le parti si danno altresì atto che eventuali prestazioni straordinarie, o per i discontinui eccedenti le 48 ore settimanali, potranno essere soddisfatte, con il consenso del lavoratore, mediante l’attribuzione di correlati riposi compensativi da godere nell’anno di riferimento ovvero da accantonare nella banca ore individuale ferma restando la corresponsione della maggiorazione.

4) Le parti, con le norme di cui sopra, non hanno inteso modificare condizioni di miglior favore di fatto esistenti.

ŸŸŸŸŸ

     

         =  B)  Le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro straordinario e si impegnano ad adopera= rsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacol= i o comportamenti contrastanti con l'osservanza delle norme suddette.

        A fronte di particolari esigenze programmatiche, in relazione alla  necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e dell'energia, l'Azienda potr&agrav= e; disporre prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate  di sabato e di domenica.  Le modalità di attuazione verranno esaminate con la = R.S.U.

         =         Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle macc= hine che, eccezionalmente, in base ad oggettive necessità tecnico-produtt= ive devono effettuarsi oltre l’orario normale di lavoro, è data  facoltà all'Azienda di supe= rare l'orario contrattuale settimanale, nel rispetto delle norme di legge.  Per tali lavori l'Azienda far&agra= ve; periodiche comunicazioni alla R.S.U.

        =        In presenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che richiedono, per l’intera Azienda o per parti di essa, articolazioni dell’orario di lavoro settimanale diverse da quella contrattuale, le relative modalità attuative saranno concordate con la RSU. La procedura dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione del nuovo regime= di orario, anche con l’eventuale intervento delle strutture sindacali te= rritoriali. L’operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l’arco di tempo indicato.

        =        Resta convenuto che le prestazioni attuate oltre l’orario norm= ale settimanale non costituiscono prestazioni straordinarie. Esse sono soddisfa= tte con compensazioni nell’ambito del programma di lavoro definito e con = la corresponsione della maggiorazione del 10%. 

        

         2)  Riduzione dell'orar= io di lavoro

        =             &nb= sp;       =       

Nel conferm= are la normativa di cui al precedente punto 1) del presente articolo, l'orario = di lavoro è ridotto, a decorrere dal 1^ luglio 1983, di 40 ore in ragio= ne d'anno cui si aggiungono ulteriori  riduzioni, sempre  in r= agione d’anno, secondo le seguenti decorrenze e misure:

 

a a) dal 1.1.1989:

8 ore per tutti i lavoratori;

 

   b) dal 1.1.1990:

8 ore per tutti i lavoratori;

 

   c) dal 1.6.1992:

· 4 ore per i lavoratori giornalieri e su due turni;=

· 8 ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati;

d d) dal 1.6.1993:

4 ore per tutti i lavoratori;

 

   e) dal 1.1.2001:

 4 ore per i lavoratori turnisti s= u tre turni avvicendati;

 

   f) dal 1.1.2002:

4 ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati;=

 

   g) dal 1.7.2003:

4 ore per i lavoratori turnisti su tre turni    avvicendati.

        =                 =             &nb= sp;            =     

<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New = Roman"; mso-ansi-language:IT'>    Le sopraddette riduzioni saranno fruite di norma attraverso il godim= ento di permessi individuali retribuiti a gruppi di 8 ore.

    Le Aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame con la R.S.U., diverse modali= tà di utilizzazione in relazione alle specifiche esigenze produttive e per la salvaguardia dell'efficienza aziendale, nonché alle fluttuazioni di mercato, alla stagionalità della domanda e/o in presenza di processi= di ristrutturazione o riorganizzazione.

   &nb= sp;  In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente punt= o 2) per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.

 

Chiarimenti a verbale

 

1) Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra assorbono, fi= no a concorrenza, eventuali riduzioni definite da accordi aziendali nonché eventuali trattamenti extracontrattuali in materia di permessi e ferie, sal= vo quelli concessi a titolo di nocività del lavoro, nonché quanto previsto dal Protocollo 22-1-1983.

2) Le riduzioni di orario di lavoro sopra previste saranno assorbite fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari.        =             &nb= sp; 

 

3)  Trattamento festività soppr= esse

 

    In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5-3-1977, n. 54 e successive integrazioni e modificazioni, verranno concessi, a tutti i lavoratori, quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribui= to.

    Per i lavoratori addet= ti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia con orario settimanale superiore a 40 ore, detti permessi individuali retribuiti si intendono rife= riti all'orario giornaliero contrattuale ad essi assegnato.

    I permessi dovranno essere goduti individualmente e mediante rotazio= ne che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzativi delle Aziende.

    Le Aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con la R.S.U., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.

    In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesi= mo dei permessi di cui al primo comma del presente punto per ogni mese intero = di anzianità.  La frazione= di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come me= se intero.

    Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica del <= /i>mese di novembre (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.=

 

4)    Banca ore

 

    E’ istituita una Banca ore individuale operante dal 1.1.2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno, i permessi eventualmente = non fruiti entro l'anno di maturazione relativi a:

    - le ore  a fronte delle  ex festività di cui al punt= o 4) del presente articolo;

    - le riduzione dell'orario di lavoro previste;

    - eventuali ore di prestazioni straordinarie di cui al Chiarimento a verbale n.3) del pt.1,= lett.A del presente articolo.

    I permessi confluiti nella Banca ore individuale saranno fruiti da p= arte del lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.=

   = Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero an= cora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento (mini= mo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, event= uali aumenti periodici di anzianità, ex premio di produzione (1) e, per i cottimisti, la percentuale minima di cottimo). Su richiesta del singolo lavoratore e compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative le predette ore potranno essere fruite entro i 6 mesi dell’anno successi= vo.

   =          = L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento de= lla loro effettiva liquidazione.

-------------------

(1) Vedi nota a pag. … (art….  premio di risultato)

 

Art.      Lavoro a t= urni

 =

    <= /span>La Direzione potr&a= grave; stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.

    I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno = di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evita= re che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.

    Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore nottu= rne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percent= uali di maggiorazione previste dagli artt. …, … e … (lavoro straordinario, festivo e notturno). Ai lavoratori che lavorano in detti tur= ni periodici, sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del:

   &n= bsp; ·   = 35 per cento per le ore lavorate di notte;

   &n= bsp; ·   = 5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel cas= o di due turni);

   &n= bsp; ·   = 35 per cento per le ore lavorate di giorno nella domenica.

    Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso= titolo.

    Le maggiorazioni di cui al 3° comma del presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13&or= df; mensilità, delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, della malattia ed infortunio non sul lavoro e dell’infortunio sul lavor= o e malattie professionali nonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi.

    Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all’art. … (orario di lavoro).

    Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.8 del D.Lgs.n.66/2003, ai lavoratori addetti a turni di lavoro di 8 ore consecuti= ve è concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, di 10 minuti con decorrenza della normale retribuzione fermi restando l’assetto organizzativo e la continuità della normale attività produtti= va. La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previst= i a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, eventuali condizioni di miglior favore.

    La prestazione di lavoro a turno notturno coincidente con l’applicazione dell’ora legale (sia l’entrata in vigore c= he la cessazione) sarà compensata per le ore di attività effettivamente prestate.

    I lavoratori turnisti, addetti a lavori di ciclo continuo, non posso= no allontanarsi dal loro posto di lavoro se non sono sostituiti dai lavoratori= che debbono dare loro il cambio fermo restando l’impegno dell’Azien= da a reperire il sostituto nel più breve tempo possibile.In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a t= urno fermo restando per gli impiegati quanto previsto al 9 comma, lett.a), del presente articolo..

    I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui = sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di fo= rza maggiore.

    Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo gio= rno di riposo compensativo avrà diritto:

a) in caso di assegnazione a lavori compresi in normali turni avvicendati: retribuzione globale di fatto maggiorata della percentua= le per lavoro straordinario festivo calcolata come indicato negli artt. …,  … e …  (lavoro  straordinario, festivo e notturno) conservando inoltre le maggiorazioni stabilite per il lavoro a turni fatta eccezione per i lavoratori di categoria impiegatizia per i quali sono confermate le disposizioni di cui all’art.103,c.c.n.l.30.9.1994 secon= do le quali le percentuali di lavoro straordinario, festivo e notturno non sono cumulabili con le percentuali di lavoro a turni e la maggiore assorbe la minore.

b)     in caso di assegnazione a lavori non compresi in normali turni avvicendati: retribuzione globale di    fatto maggiorata della percentuale per lavoro straordinario festivo, calcolata come  indicato agli artt. …, ̷= 0; e … (lavoro  straordinario, festivo e notturno).

    In ogni caso, però, l’Azienda, prima dell’inizio = del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatoli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.

    Nel caso di sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a t= urno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate co= n le maggiorazioni del lavoro a turno.

=     <= /span>Nel caso di sostituzioni ricorrenti e continuative di lavoratori a turno con altri lavoratori, ai lavoratori interessati sarà riconosciuta la maggiorazione di turno d= el 5% anche per i periodi lavorativi prestati con orario a giornata, non cumulabile con quanto eventualmente esistente a livello aziendale allo stes= so titolo. L’individuazione dei destinatari della presente disposizione sarà effettuata preventivamente a livello di unità produttiva= tra Direzione aziendale ed RSU.

 

 Art.       Addetti a lavori discontinui o di semp= lice attesa o custodia

 

   &nb= sp;        Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semp= lice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicemb= re 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi richiamati dall’art.16 lett.d) del d.lgs.n.66/2003.=

   &nb= sp;          Gli addetti a mansioni discontinue= o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua dei lavoratori addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità.=

    Per i lavoratori addet= ti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro &egra= ve; fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50  settimanali. salvo per i discontin= ui con alloggio nella sede di lavoro o nelle immediate adiacenze, per i quali l'or= ario di lavoro è di 12 ore giornaliere e 60 settimanali, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione no= rd e centro-sud, rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.<= /o:p>

   &nb= sp;        Pertanto per il lavoro effettuato entro i limiti di cui sopra non si farà luo= go all'applicazione delle norme previste ai commi 3 e 4 degli articoli …, … e … (lavoro straordinario,festivo e notturno)  riguardanti la regolamentazione de= gli operai, intermedi ed impiegati.  

   Per i lavoratori addetti ai = lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, con orario di 40 ore, la retribuzione mensile sarà pari a quella del lavoratore continuo della corrispondente qualifica.

   Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, con orario settimanale superiore a 40 ore, la retribuzione mensile sarà pari a quella sopra indicata, aumentata di tante quote orarie – ottenute dividendo per 175 la retribuzione mensile di cui sopra = 211; quante sono le ore retribuibili oltre le 40, per ogni settimana, secondo l'orario settimanale assegnato.

    Il trattamento dei suddetti lavoratori è regolato come segue:=

 

Orario contrattuale

Settimanale e giornaliero

Retribuzione

Lavoro 

Supplementare

 

Lavoro

Straordinario

40 ore settimanali

8 ore giornaliere

Mensile pari al lavoratore continuo

Dopo le 40 ore

settimanali

Dopo le 48 ore

settimanali

45 ore settimanali

9 ore giornaliere

Mensile pari al lavoratore

continuo più 1/175 per le ore da 41 a 45 settimanali<= o:p>

Dopo le 45 ore

settimanali

Dopo le 54  ore

settimanali

50  ore settimanali=

10 ore giornaliere

 

Mensile pari al lavoratore

continuo più 1/175 per le ore da 41 a 50 setti= manali

Dopo le 50 ore

settimanali

Dopo le 60  ore

settimanali

60 ore settimanali

10 ore giornaliere per 6

giorni oppure 12 ore

giornaliere per 5 giorni

Mensile pari al lavoratore

continuo più 1/175 per le ore da 41 a 60 settimanali<= s>

Dopo le 60 ore <= /o:p>

settimanali

Dopo le 72 ore

settimanali

 

        Per la determinaz= ione del trattamento economico concernente le ferie e le festività si fa riferimento all'orario giornaliero  contrattuale singolarmente assegnato.

    Per quanto riguarda la determinazione della gratifica natalizia o 13^ mensilità e dei trentesimi relativi all'indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento di fine rapporto, si fa riferimento ad una media retributiva mensile pari a 22 giornate calcolate in base all'orario giornaliero contrattuale singolarmente assegnato.

Chiarimento a verbale

 

1) Ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, per i lavoratori con orario di 60 ore settimanali, l'ora= rio giornaliero sarà ragguagliato a 12 ore anche nel caso di distribuzio= ne dell'orario settimanale su 6 giorni.

2) La indicazione della durata della prestazione giornaliera è stata concordata, ai soli fini contrattuali, per la corresponsione, oltre le ore giornaliere assegnate, delle relative maggiorazioni.  

 

        =        Dichiarazione a verbale

 

      Le parti, con riferimento all’orario di lavoro = dei lavoratori discontinui, convengono che, in presenza di norme applicative che dovessero essere emanate sulla materia, si incontreranno per le necessarie armonizzazioni.

  

Art.         Interruzioni di lavoro e recuperi

 

   &n= bsp; In caso di interruzioni di breve durata dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.

Il lavoratore che si presenti al posto di lavoro e che per cause indipendenti dalla sua volontà non possa iniziare il lavor= o o comunque dopo averlo iniziato dovesse interromperlo per un periodo superior= e ai 60 minuti o definitivamente avrà diritto, nel ciclo di ciascuna settimana, alla corresponsione della retribuzione per le ore di lavoro perd= ute fino alla concorrenza di un quarto dell’orario settimanale predisposto nello stabilimento o cava.

Qualora invece il lavoratore venga trattenuto a disposizione dell’Azienda avrà diritto alla corresponsione del= la retribuzione per tutte le ore di presenza, anche se sia restato inoperoso.<= o:p>

    E’ ammesso il recupero a regime normale dei periodi di interruzione del lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un’ora al giorno, sempre= che si effettui entro il termine di 30 giorni&= nbsp; immediatamente successivi all’avvenuta interruzione.

=  

 Art.=        Ridu= zione di lavoro.

 

      In caso di esigenze tecniche o produttive che comportino riduzione di lavoro, la Direzione, prima= di effettuare diminuzione del personale, procederà alla riduzione dell'orario di lavoro e, compatibilmente con le possibilità tecniche, alla formazione di turni di lavoro.

&nb= sp;           In caso di sospensione totale del lavoro la cui durata superi i 15  giorni, è lasciata facolt&a= grave; al lavoratore di richiedere, alla scadenza del quindicesimo giorno, la riso= luzione del rapporto di lavoro, salvo che non siano intervenuti accordi tra le Organizzazioni sindacali locali che prevedano l'esercizio di tale facoltà dopo un maggior periodo di tempo.

&nb= sp;                Al lavoratore ch= e, ai sensi del comma precedente, richieda la risoluzione del rapporto di lavoro, compete l'intero trattamento,

compreso quello relativ= o al preavviso, come nel caso di licenziamento non per motivi disciplinari.=

&nb= sp;           Nei casi di cui sopra e ove ricorrano le condizioni previste dalle leggi vigent= i, le Aziende sono tenute ad inoltrare domanda all'INPS per l'intervento della Cassa integrazione guadagni.

&nb= sp;                Le parti si impe= gnano ad intervenire presso gli organi competenti per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali ai lavoratori sospesi o ad orario ridotto.

     Le parti interve= rranno altresì presso gli organi competenti affinché siano accelerat= i i tempi di comunicazione alle Aziende delle decisioni di autorizzazione alla erogazione delle integrazioni salariali prese dalle competenti Commissioni.=

            Inoltre le parti concordano che, salvo giustificati motivi di impedimento, le Azien= de presenteranno le domande di intervento della Cassa integrazione guadagni ne= lla settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o la riduzione di orario.

&nb= sp;                A decorrere dal = 1^ gennaio 1984, nel caso di sospensioni o riduzioni di orario per le quali le Aziende richiedano l'intervento ordinario della Cassa integrazione guadagni= , le Aziende stesse erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazi= oni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del me= se.

     Per il singolo lavoratore - sia nel caso di sospensioni e riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo mensile

complessivo superiore a= 120 ore per il settore del cemento e 100 ore per i settori della calce, del ges= so e delle malte non già autorizzate dall'INPS.

&nb= sp;               In caso di reiezione d= ella domanda da parte della competente Commissione provinciale dell'INPS, l'Azie= nda procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto su trattamenti retributivi dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.=

 

Art.       Asse= nze e permessi

 

  &nb= sp; L’assenza deve essere comunicata all’Azienda all’inizio dell’ orario di lavoro della stessa giornata in cui = si verifica, e comunque – in caso di giustificato motivo – entro il giorno successivo.

  &nb= sp; La stessa deve essere giustificata entro le 48 ore successive all’inizio dell’assenza salvo comprovati motivi di impedimento.=

    Salvo quanto disposto dagli artt. … (permessi per cariche sindacali, aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali) e … (R.S.U.), potranno essere accordati brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, con facoltà per l’Azienda di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro, allorché il permesso superi i 60 minuti.

 

   Art      Congedi

 

A) Permessi per eventi e cause particolari=

 

     Ai sensi e per g= li effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e d= egli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore han= no diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in c= aso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

     Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore de= ve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttu= ra sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto eve= nto con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazi= one sostitutiva.

I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità= di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

Nel caso di documentata gra= ve infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permess= o, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorati= va comportanti una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.

L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i gior= ni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e = la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità= ;. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermit&agra= ve; il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorati= va secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso= non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verifica= rsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizi= oni.

La riduzione dell’ora= rio di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere in= izio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.

I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. = 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

 

B) Congedi per gravi motivi familiari=

 

Ai sensi e per gli effetti = di quanto previsto dall’art. 4, secondo comma, della legge n. 53 del 200= 0 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, il lavoratore ha diritto ad un per= iodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richia= mate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. anch= e se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini e= ntro il terzo grado, anche se non conviventi.

Tale congedo, utilizzabile = in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo = di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.

Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.=

Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta = del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipende= nte. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo= ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione = del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata = nei successivi 20 giorni.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità co= n la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero qu= ando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.

Il congedo di cui alla presente lettera B) può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art.1 D.M.21.7.2000 n.278, per il quale il richiedente non abbia = la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai s= ensi delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore = di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.

Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anc= he prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a s= ette giorni.

Durante il periodo di conge= do di cui al presente articolo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non= ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianit&agr= ave; per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

 

C) Congedi per la formazione

 

Ai sensi e per gli eff= etti dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori con almeno 5 ann= i di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavo= ro.

Il lavoratore dovr&agr= ave; presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per= i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.

L’azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo informer&agra= ve; l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.

Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l’1% del totale della forza occupata. I valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale pari o superi= ori a 0,50  saranno arrotondati all’unità superiore.

Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianit&agr= ave; di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con a= ltri congedi.

 

Dichiarazione comune

 

<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New = Roman"; font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold'>1)      Le parti si danno reciprocame= nte atto che le disposizioni contrattuali di cui alle lettere A), B) e C) del presente articolo non si cumulano con diversi trattamenti già previs= ti allo stesso titolo a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, condizioni di miglior favore.

<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New = Roman"; font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold'>2)      Con riferimento alla lett.C) = del presente articolo e alla misura dell’1% ivi definita per la contempor= anea fruibilità dei congedi, le parti convengono di assumere la detta percentuale in via sperimentale riservandosi di verificarne l’adeguat= ezza in occasione degli incontri per il rinnovo del biennio economico del presen= te contratto.

 

 

Art.      Aspettativ= a

 

    Salvo quanto previsto dall’art. … (permessi per cariche sindacali-aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali) al lavora= tore che abbia superato il periodo di prova potrà essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa, fin= o ad un massimo di 12 mesi, per gravi motivi familiari che dovranno essere comprovati e giustificati.

    Tale  periodo non sar&a= grave; retribuito né computato agli effetti dell’anzianità di servizio, né di alcun istituto contrattuale

    Qualora dovessero venir meno i motivi per i quali è stata concessa l’aspettativa, il lavoratore ha l’obbligo di riprendere servizio entro 15 giorni dalla data in cui i motivi stessi sono venuti a cessare.

    Il lavoratore che non si presenti in servizio entro il suddetto term= ine o entro 15 giorni dalla scadenza dell’aspettativa, sarà considerato dimissionario, salvo che non gli sia stata concessa dall’Azienda, per documentati motivi, una breve proroga comunque non superiore a giorni 15.

    Ai lavoratori che dovessero eventualmente essere assunti in sostituzione, verrà comunicato per iscritto che essi sono assunti a termine in provvisoria sostituzione di quelli in aspettativa.

    Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle Aziende che hanno meno di 10 dipendenti.

 

Art.  &nbs= p; Interruzioni di anzianità

 

    Le interruzioni e sospensioni di lavoro, i brevi permessi, le assenze per chiamata e richiamo alle armi, malattia, infortunio, gravidanza e puerp= erio – nei limiti previsti dai rispettivi articoli per la conservazione del posto – nonché le assenze giustificate, non interrompono l’anzianità di servizio agli effetti del presente contratto.

=         =   

  Art= .        Determinazione quote orarie

 

            Il calcolo per stabilire la retribuzione oraria si farà dividendo la retribuzione mensile del lavoratore continuo (ivi compresa l’ex indennità di contingenza) per 175.

 

        =        Art.    &nbs= p; Corresponsione delle competenze

 

    La contabilizzazione delle competenze sarà effettuata mensilmente, con stampati individuali su cui saranno specificati i singoli elementi che le compongono e le eventuali ritenute che le gravano, secondo quanto previsto dalla legge 5 gennaio 1953 n. 4.

    Su richiesta dei singoli lavoratori dovranno essere corrisposti acco= nti secondo le consuetudini aziendali, di norma corrispondenti a circa il 90 per cento della retribuzione spettante per il periodo trascorso dopo la liquidazione delle competenze relative al mese precedente.

    Per i cottimisti l’acconto sarà calcolato anche sul presunto utile di cottimo.

    Le competenze saranno corrisposte secondo le prassi aziendali in att= o.

    Le competenze dovranno essere corrisposte ai singoli lavoratori al più presto e comunque non oltre 15 giorni di calendario dalla fine d= el mese di competenza.

    Nel caso che l’Azienda ritardi di oltre 15 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2 per cento in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto essere corrisposta la retribuzione; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto a= lla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell’indennit&agrav= e; di mancato preavviso.

    Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovrà essere ripartita in un numero di rate che non comporti una ritenuta mensile superi= ore al 10 per cento della retribuzione, salvo che non intervenga la risoluzione= del rapporto di lavoro.

    In caso di contestazione sulle competenze e sui relativi elementi costitutivi, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte= non contestata.

    Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quel= la indicata sulla busta paga, dovrà essere fatta entro 10 giorni dal pagamento.

    Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro 10 giorni da q= uello della liquidazione affinché il competente ufficio dell’Azienda possa provvedere al regolamento= delle eventuali differenze nel mese successivo.

 

 =

Art.    Aumenti retributivi e<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  nuovi minimi tabellari contrattual= i

 

I minimi tabellari contrattuali in vigore al 29 febbraio 2004 sono incrementati, a partire dal= le date sottoindicate, dei seguenti importi lordi mensili:

 

 

 

Gruppi

 

 

Aumenti

dal 01/03/04

 

Aumenti

dal 01/01/2005

 

Aumenti

dal 01/07/2005

 

Aumenti totali

a regime

A Super

 

50,17

43,00

29,53

122,70

A

 

45,77

39,23

26,94

111,94

B

 

38,18

32,73

22,47

93,38

C Super

 

35,00

30,00

20,60

85,60

C

 

33,29

28,53

19,59

81,41

D

 

31,08

26,64

18,30

76,02

E

 

27,90

23,92

16,42

68,24

F

 

24,48

20,98

14,41

59,87

 

Pertanto i minimi tabellari mensili relativi a ciascun gruppo, e valevoli per tutti i settori alle date sopraindicate, sono quelli= di cui alla seguente tabella:

 

Tabella dei minimi mensili contrattuali

 

Gruppi

 

dall’1/03/04

(euro/mese)

dall’01/01/05

(euro/mese)

dall’01/07/05

(euro/mese)

 

A Super

 

1.057,81

 

1.100,81

 

1.130,34

 

A

 

964,96

 

1.004,19

 

1.031,13

 

B

 

804,97

 

837,70

 

860,17

 

C Super

 

737,87

 

767,87

 

788,47

 

C

 

702,31

 

730,84

 

750,43

 

D

 

655,98

 

682,62

 

700,92

 

E

 

588,87

 

612,79

 

629,21

 

F

 

516,59

 

537,57

 

551,98

 

 

    Per gli appartenenti alla categoria dei quadri, in aggiunta al trattamento economico previsto per il Gruppo A Super (dopo 1.10.2006: pe= r il 3° livello dell’area direttiva), è stabilita la corresponsione di una indennità di funzione il cui importo è = pari a  € 41,32 lorde mensili= .

    Agli appartenenti al Gruppo F  (dopo 1.10.2006: all’area esecutiva) viene confermato l’importo, istituito con il c.c.n.l. 21/7/79, di   € 7,75 lorde mensili, corrisposto quale “superminimo collettivo di gruppo” da valere = agli effetti di tutti gli istituti contrattuali come paga base.

 

        =      Art.     &= nbsp; Indennità di contingenza - EDR.

 

        =           =       A seguito dei protocolli tra Governo e parti sociali del 10 dicembre 1991, 31 luglio 1992 e 23 luglio 1993, con i quali le parti hanno concordemente preso atto della cessazione del sistema di indicizzazione dei salari secondo quan= to previsto dalla legge 13 luglio 1990, n. 191, le misure dell'indennità= ; di contingenza - ai fini della retribuzione dei lavoratori - rimangono consoli= date negli importi a questo titolo erogati nel mese di novembre 1991 e di seguito indicati:

&nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =        

 

<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times Ne= w Roman"; mso-ansi-language:IT'>Gruppi

 

Contingenza

Importo totale

<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times Ne= w Roman"; mso-ansi-language:IT'>(euro/mese)

 

A SUPER

 

533,43

 

A

 

530,24

 

B

 

523,11

 

C SUPER

 

519,55

 

C

 

519,46

 

D

 

517,65

 

E

 

515,49

 

F

 

513,24

 

  Per gli appartenenti al Gruppo F (= dopo 1.10.2006: area esecutiva) il calcolo dell’indennit&agr= ave; di contingenza è stato effettuato tenendo conto dei 7,75 euro mensili corrisposte come superminimo collettivo di gruppo, secondo quanto previsto dall’art. … del presente c.c.n.l.

    A decorrere dal 1^ gennaio 1993, ai sensi del protocollo 31 luglio 1= 992, è corrisposta a tutti i lavoratori una somma forfettaria a titolo di Elemento Distinto dalla Retribuzione di euro 10,33 mensili per 13 mensilità a copertura dell'intero periodo 1992-1993, che rester&agra= ve; allo stesso titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.

&nb= sp;               Per l'indennità= di contingenza relativa al periodo pregresso alla data dei protocolli sopra richiamati si fa riferimento alla legge 26 febbraio 1986, n. 38 nonch&eacut= e; agli accordi interconfederali regolanti la materia e alle specifiche norme = dei c.c.n.l. 21 luglio 1979 e 6 luglio 1983.

 

Art.        Giorni festivi

 

Sono considerati giorni festivi:

 a) tutt= e le domeniche ed i giorni festivi prestabiliti per il riposo compensativo settimanale; per i lavoratori per i quali è previsto tale riposo;

    b) le festività nazionali del:

1.    25 aprile;<= /o:p>

2.    1° maggio;

3.    2 giugno

        =      c) le seguenti festività infrasettimanali:<= /p>

1.    Capodanno (1° gennaio);

2.    Epifania (6 genn= aio);

3.    Lunedì successivo alla Pasqua;

4.    Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto)

5.    Ognissanti (1&de= g; novembre);

6.    Immacolata Concezione (8 dicembre);

7.    S. Natale (25 dicembre);

8.    S. Stefano (26 dicembre).

d) il giorno del Santo Patrono della località dove ha sede il luogo di lavoro .

    Qualora la festività del Santo Patrono coincida con altra festività, esclusa la domenica, sarà concordato, tra le Associazioni territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, un giorno sostitutivo.

    Qualora non vi sia prestazione di lavoro nelle festività sopra elencate, non si farà luogo ad alcuna variazione del normale trattam= ento del lavoratore, intendendosi tale trattamento comprensivo anche delle festività stesse.

    Nel caso di prestazione di lavoro in una delle suddette festività, spetterà al lavoratore il pagamento della retribuz= ione oraria globale di fatto per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo calcolata, quest'ultima, sui seguenti elementi: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo.

    In caso di coincidenza di una di dette festività con il sabat= o - o con la equivalente giornata di riposo - il relativo trattamento economico= si intende compreso nella retribuzione globale di fatto mensile.

    Per il lavoratore a turno prefissato, per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere stabilito in un altro giorno della settimana, cosicchè la domenica v= iene considerata giorno lavorativo, mentre il giorno stabilito per il riposo compensativo viene considerato giorno festivo.

    Nel caso che una delle festività di cui ai punti b) c) e d) coincida con la domenica - oppure con il giorno di riposo compensativo per i lavoratori che, per i casi previsti dalla legge e dal contratto, prestino la loro opera di domenica - verrà corrisposto 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

    Per le festività cadenti in periodo di sospensione del lavoro= , si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Ai lavoratori di categoria impiegatizia saranno lasci= ate libere, nelle vigilie delle festività di Capodanno e di Natale, le o= re pomeridiane.        =         

 

 Art.      Aumenti periodici di anzianità.

 

     Le parti, conven= endo sulla opportunità di pervenire ad una razionalizzazione della retribuzione con la deindicizzazione di taluni elementi retributivi, concor= dano di modificare come segue, a far data dal 1-1-1980, la disciplina relativa a= gli aumenti periodici di anzianità prevista dal c.c.n.l. 30 aprile 1976.=

&nb= sp;                Il lavoratore pe= r ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa Azienda - salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art.  (trasferimenti) - ha diritto, indipendentemente da ogni aumento di merito, alla maturazione di 5 aumenti periodici biennali complessivi di importo mensile pari ai valori sottoindic= ati:

 

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =     Gruppi            =             &nb= sp;  Valori unitari scatti

        &= nbsp;         =             &nb= sp;            =    (euro/mese)

A Super        &= nbsp;           &nbs= p;             = 14.27

A        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;         12.48

B        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;         10.12

C Super        &= nbsp;           &nbs= p;             = 9.28

C        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;         8.77

D        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;         8.37

E        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;          7.71

F        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;          7.13

 

     Gli aumenti peri= odici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

      In caso di passaggio di gruppo, il lavoratore manterrà l'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati ed avrà quindi diritto a matur= are ulteriori aumenti periodici, nella misura fissata per il nuovo gruppo di appartenenza, fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per il n= uovo gruppo di appartenenza ivi compreso l'importo maturato nel gruppo di provenienza.

      L'importo massimo maturabile a titolo di aumenti periodici di anzianità &egrav= e; pari a 5 volte l'importo unitario previsto per il gruppo di appartenenza.

      La differe= nza che viene a determinarsi - a seguito del passaggio di gruppo - tra il valore massimo maturabile previsto per il gruppo di acquisizione, a titolo di aume= nti periodici di anzianità, e quanto già maturato allo stesso tit= olo al momento della maturazione del 5^ aumento periodico, sarà corrispo= sta in concomitanza con l'erogazione di detto 5^ aumento periodico.<= /span>

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di gruppo verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né questi possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Nota a verbale

 

Per il passaggio dalla precedente normativa contrattuale a quella di cui al presente articolo si rinvia alle norme applicative di cui all'art. 12, disposizioni transitorie del c.c.n.l.= 21 luglio 1979, riguardanti:

a)&= nbsp;        gli operai già in forza al 21 luglio 1979 o assunti successivamente a ta= le data nel corso dell'anno 1979;

b)&= nbsp;        gli impiegati e gli intermedi in forza alla data del 21 luglio   1979;

il cui testo è riportato in allegato al n.2.

 

Art.       Tred= icesima mensilità o gratifica natalizia

 

    L’Azienda , normalmente 5 giorni prima di Natale, corrisponderà a tutti i lavoratori dipendenti (operai, intermedi, impiegati) una gratifica natalizia nella misura di una mensilità di retribuzione globale di fatto (1).

    Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle = due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.

    I periodi di assenza per malattia o infortunio, entro i limiti contrattuali della conservazione del posto, non si detrarranno dal computo della gratifica natalizia.

    Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi p= er quanti sono i mesi di sevizio prestati presso l’Azienda. Agli effetti= di cui sopra la frazione di mese non superiore a 15 giorni non va considerata, mentre va considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

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(1) vedi nota a pag. ........(art. … premio di risultato)

 

Art.       Trattamento di fine rapporto

    Con riferimento al disposto di cui al 2° comma dell’art. 2= 120 c.c., la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma dell’art. 2120 c.c. - a partire dal 1&de= g; luglio 1983 - è quella composta esclusivamente dalle somme corrispos= te a specifico titolo di:

·       minimo tabellare contrattuale

·       indennità= di contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge 297/1982)

·       aumenti periodic= i di anzianità

·       superminimi ed a= ltre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo tabellare    contrattuale

·       ex premio di produzione (1)

·       maggiorazione per turni avvicendati

·       maggiorazione per lavoro notturno a carattere continuativo

·       13ª mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente

·       cottimi

·       indennità= di cassa

·       indennità sostitutiva di mensa

·       indennità= di funzione

  &nb= sp; Gli  elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione della quota annua anche  nei casi di assenza dal lavoro previsti dal 3° comma dell’art. 2120 c.c.

    <= /span>La quota annua sarà ottenuta dividendo per 13,5 i surriportati elementi retributivi corrisposti nell’anno al lavoratore.

    Per le quote annue maturate fino al 31/12/86 - per il settore cement= o e lavorazioni promiscue - e fino al 31/12/87 - per il settore calce, gesso e malte - si fa riferimento alle tabelle di cui all’art. 19 del c.c.n.l. 30/9/94, riportate in allegato al n.3.

   &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;    

Chiarimenti a verbale

 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 29/5/1982 n. 2= 97, l’indennità di anzianità maturata al 31/5/1982 dai lavoratori in forza a tale data, è determinata sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 66, 91, e 116 del c.c.n.l. 21/7/1979 i cui t= esti sono riportati in allegato al n.4.

Per i lavoratori che erano in forza il 21/7/1979 il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di loro competen= za, in applicazione delle norme del presente articolo, e dalla somma già percepita al netto di ogni ritenuta nella misura prevista dalla norma transitoria di cui  ai succita= ti artt. 66, 91 e 116 del c.c.n.l. 21/7/1979.

---------------------------------

(1) vedi nota a pagina.........(art … premio di risultato)

 

  Art= .      Premio di risultato.

 

                Secondo quanto stabili= to dal Protocollo 23 luglio 1993, i cui contenuti, ripresi nell’art.1, Siste= ma contrattuale  del presente contratto, si intendono integralmente richiamati in questo articolo, la contrattazione aziendale potrà svolgersi - tra le parti espressamente indicate nel sopracitato  arti= colo  sotto il titolo  Contrattazione aziendale  - ai fini della determinazione di = un premio annuale di risultato che sarà collegato a parametri e obietti= vi di produttività, redditività e/o altri indicatori ravvisati rilevanti agli effetti del miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, concernenti l'azienda nel suo complesso, concordati = tra le parti.

                L'erogazione del premi= o di risultato, essendo di natura variabile, deriverà dal conseguimento d= egli obiettivi concordati.

    Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo-previdenziale, di cui al Protocollo 23 luglio 1993, ove necessario, attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativ= a di legge.Gli accordi aziendali o di gruppo avranno durata quadriennale.Le parti (azienda, R.S.U. e OSL), agli effetti della contrattazione aziendale e dei = suoi obiettivi, valuteranno, in apposito incontro preventivo che costituir&agrav= e; momento di ulteriore articolazione del sistema di relazioni industriali, la situazione dell'azienda, la redditività, la competitività e le sue prospettive di sviluppo.

                Le predette valutazion= i, in sede aziendale o di gruppo, dovranno essere svolte con riferimento al quadro delle compatibilità e delle specificazioni, confacenti per le aziende dei settori disciplinati dal presente contratto, dei parametri di produttività e di redditività di cui al 1^ comma del presente articolo, che   saranno <= o:p>

esaminati dalle parti stipulanti in apposito incontro da tenere nel semestre successivo alla stipula del contra= tto nazionale di lavoro.

   = La contrattazione aziendale si svolgerà senza iniziative unilaterali delle parti duran= te i due mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza degli accordi aziendali da rinnovare e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste.  L'Azienda che riceve la proposta di rinnovo darà riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della proposta stessa.

   = Dal 1^ settembre 1994 non trova più applicazione la disciplina di cui all'a= rt. 15 del c.c.n.l. 31-1-1991. Gli importi in misura fissa aziendalmente corrisposti rimangono consolidati (1) e congelati nelle cifre in essere alla stessa data e non saranno più oggetto di successiva contrattazione.<= o:p>

      Eventuali = premi variabili ovvero parti variabili dei premi stessi in atto alla data di cui sopra manterranno invece le loro caratteristiche di variabilità fino all'atto della  istituzione del Premio annuale di risultato. Le parti ne potranno concordare forme e modi diversi di corresponsione senza oneri per le aziende e senza svantaggi per i lavoratori in occasione del negoziato sul Premio annuale di risultato.=

 

Nota a verbale

 

&nb= sp;           Per la realizzazione degli impegni concordati tra le parti sociali e Governo, e= di cui al Protocollo 23 luglio 1993, gli accordi aziendali prevederanno clauso= le di adeguamento alle norme di legge, presenti e future, attuative dei suddet= ti impegni nel rispetto del principio dell'invarianza dei costi e dei benefici= .

        =     ------------------------------------------

(1) Gli importi mensili consolidati al 1^ settembre 1= 994, oltre che per le ore di effettiva prestazione, vanno computati anche ai fini delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine ra= pporto, della gratifica natalizia o 13 mensilità, dei permessi retribuiti concessi a qualsiasi titolo nonché per le ore di assemblea retribuit= e ai sensi di legge ed ai fini del trattamento integrativo economico in caso di malattia o infortunio.

 

Art.       Mensa <= /p>

 

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>    Fatte salve le situazi= oni in atto e considerata sia la struttura dei settori sia la varietà delle situazioni di fatto che non consentono di pervenire ad una regolamentazione uniforme dell’istituto, si conviene che la possibilità di attu= azione del servizio di mensa sarà affrontata onde pervenire ad idonee soluz= ioni aziendali o locali

   &n= bsp; Pertanto, nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, = con almeno 125 dipendenti, le Direzioni e le R.S.U. si incontreranno al fine so= pra indicato, tenendo conto delle situazioni obiettive nelle singole unit&agrav= e; produttive quali, ad esempio, la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in fo= rza e lavoratori che utilizzino il servizio ecc.

   &n= bsp; Nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, dove sarà realizzata la mensa, il concorso delle Aziende al costo del pas= to non sarà inferiore al 50%.

    In tutti gli stabilimenti ove sarà istituita la mensa, al lavoratore che non partecipi alla medesima per cause dipendenti dalle esige= nze di servizio o da accertati motivi di salute verrà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di € 0,06 per ogni giorno di presenza.

    Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto aziendalmente corrisposto allo stesso titolo.

Agli addetti del settore cemento, appartenenti ad unità con meno di 125 dipendenti, sarà riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa per ogni giorno di presenza in misura percentuale dell'’ndennità aziendalmente erogata ai lavoratori appartenenti ad unità produttive con più di 125 addetti.=

 

Nota a  Ve= rbale

 =

La presente normativa non modifica le situazioni in a= tto derivanti dall’applicazione di accordi aziendali e di gruppo. Dette situazioni restano confermate.

 

  Art= .     Congedo matrimon= iale.

 

      Ai lavorat= ori di ambo i sessi che abbiano superato il periodo di prova verrà concesso= , in occasione del loro matrimonio, un periodo della durata di 15 giorni consecu= tivi di calendario, con decorrenza del trattamento economico che avrebbero perce= pito se avessero lavorato secondo l'orario normale.

                 Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento= .

                La richiesta del conge= do matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno= 6 giorni dal suo inizio e dovrà essere documentata.<= /p>

                Il congedo matrimoniale è dovuto anche in caso di dimissioni

per contrarre matrimoni= o.

    Per quanto non previst= o nel presente articolo, per gli intermedi e per gli operai, si fa richiamo al contratto collettivo di lavoro interconfederale 31 maggio 1941.<= /span>

    Il trattamento, come s= opra corrisposto dall'Azienda, assorbe, fino a concorrenza dello stesso, quello previsto dalle vigenti norme generali in materia e quello riservato agli intermedi e agli operai dal contratto collettivo di lavoro interconfederale sopra richiamato.

                Il trattamento economi= co spetta ai lavoratori occupati quando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo.  Tuttavia si far&agra= ve; luogo ugualmente alla corresponsione della retribuzione per il periodo di congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, si trovi per giustificato motivo sospeso o assente.

    Qualora intervenissero= in avvenire norme di carattere generale

per la disciplina della stessa materia, il trattamento stabilito dal  presente articolo sarà asso= rbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento che sarà disposto = con dette norme.

     Il matrimonio do= vrà essere documentato con la presentazione del relativo certificato entro 30 giorni dalla sua celebrazione.

 

Art.        Indennità di testimonianza

 

E’ mantenuto integro il trattamento economico d= el lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali, in dipendenza del servizio. In tal caso il lavoratore, qualora debba allontanarsi dal posto di lavoro o località di lavoro, ha diritto, sempreché ne ricorra= no i presupposti, al trattamento previsto dagli artt.  ,   e    (trasferte), dedotto q= uanto già percepito dall’Autorità Giudiziaria per trasferta e spese di trasporto.

 

 Art.       Mala= ttia ed infortunio non sul lavoro.

 

     In caso di interruzione del servizio, dovuta a causa di malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto = per un periodo complessivo di 14 mesi di calendario, raggiunti anche con pi&ugr= ave; periodi di assenza, nell'ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.

                Scaduti i termini della conservazione del posto senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'Azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva= del preavviso.

    Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rappor= to di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.  Ove ciò non avvenga e l'Azi= enda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effett= i.

                 Durante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di malattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte dell'Azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattam= ento economico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenz= a, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, il guadagno medio di cottimo), aumentata dell'ex premio di produzione (1), nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa:

a)      per anzianit&agr= ave; di servizio fino a 10 anni compiuti:

   = - 100 per cento per i primi 6 mesi;

   = -  50 per cento per ulteriori 6 mesi;=

b)      per anzianit&agr= ave; di servizio oltre i 10 anni compiuti:

   = - 100 per cento per i primi 8 mesi;

   = -  50 per cento per ulteriori 4 mesi.=

                Ai fini del computo dei diversi scaglioni temporali a cui è commisurato il sopraddetto trattamento economico, l'Azienda cumulerà le assenze dovute a pi&ugr= ave; eventi morbosi.

------------------

(1)    Vedi nota a pag. ...(art…. premio di risultato)

 

    Per il lavoratore cui = si applica la parte I e II del presente contratto il trattamento economico è corrisposto dall'Azienda con deduzione di tutte le somme cui il lavoratore ha diritto da parte dell'Istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento delle malattie da parte dell'Istituto stesso. Resta inteso che per eventuali periodi di assenza, compresi nei limiti della conservazione del posto ma eccedenti i periodi cui è commisurato il trattamento economico contrattuale e per i quali il lavoratore dovesse aver diritto alle prestazioni economiche dell'INPS, le dette prestazioni verranno corrisposte al lavoratore stesso fermo restando che l'Azienda, in occasione dell'erogazione della gratifica natalizia o 13^ mensilità, dedurrà i ratei di gratifica natalizia o 13^ mensilità relati= vi ai periodi di assenza di cui trattasi.

               L'Azienda recupererà = nei confronti dei predetti lavoratori quanto corrisposto loro nel caso in cui l'erogazione dell'indennità di malattia da parte dell'Istituto assicuratore non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso.

               Fermi restando i succitati l= imiti per la conservazione del posto, il trattamento economico di cui sopra ricomincia ex novo: in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 6 me= si senza alcuna assenza per malattia, dal 30^ giorno di ricovero ospedaliero e= per le assenze per malattia iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%.  Nei predetti casi resta comunque stabilito che il trattamento economico al 100% non potrà eccedere i = sei mesi nell'anno di calendario per gli appartenenti allo scaglione a) e gli 8 mesi nell'anno di calendario per gli appartenenti allo scaglione b).

    Il trattamento economi= co previsto dal presente articolo non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, provinciali, regionali o, comunque, derivan= ti da norme generali in atto o future, e assorbe fino a concorrenza le erogazi= oni eventualmente corrisposte dall'Azienda per detti trattamenti.

    Le assenze per malatti= a od infortunio non sul lavoro, da comunicarsi all'Azienda all'inizio del normale orario di lavoro della stessa giornata in cui si verificano e comunque - in caso di giustificato motivo - non oltre il giorno successivo, dovranno esse= re documentate, salvo casi di forza maggiore, mediante certificazione redatta = dal medico della competente struttura sanitaria su apposito modulo da inoltrare all'Azienda nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il te= rzo giorno dall'inizio della malattia. In caso di Tbc la certificazione concern= ente l'assenza verrà rilasciata dall'INPS.

                L'eventuale prosecuzio= ne dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'Azi= enda di norma entro la scadenza dell'iniziale periodo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro.  De= tta prosecuzione deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'Azienda entro il secondo gio= rno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia e infortunio non sul lav= oro indicata nel certificato medico precedente.

     In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, salvo il caso di forza maggiore, l'assenza si considera ingiustificata.

    L'Azienda ha facolt&ag= rave; di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.  A tal fine ogni mutamento del luog= o di residenza durante il periodo di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'Azienda.

    Il lavoratore assente = per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro e per tutto il periodo della malattia, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.<= o:p>

    Nel caso in cui per disposizioni a livello nazionale e/o territoriale le visite di controllo si= ano effettuate in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno automaticamente adeguate. L'Azienda darà comunicazione alla R.S.U., e mediante affissione ai lavoratori, delle nuove fasce orarie di reperibilità.

                Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le vis= ite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'Azienda.

                Il lavoratore che, dur= ante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito al domicilio noto al datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, nonché per comprovate cause di forza maggiore, decade dal diritto al trattamento economico contrattuale nelle misure del 100% per i primi 10 gio= rni e del 50% per l'ulteriore periodo, esclusi i periodi di ricovero ospedalier= o o già accertati da precedente visita di controllo, ed il fatto costitu= isce inadempimento grave degli obblighi contrattuali sanzionabile ai sensi dell’ art.62 .

     Quanto previsto = dal comma precedente si applica anche nei confronti del lavoratore che non si presenti alle visite collegiali previste da norme di legge o da regolamenti= .

     E' fatto divieto= al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro di svolgere alc= una attività lavorativa comunque remunerativa.  La violazione di tale divieto costituisce inadempimento grave degli obblighi contrattuali sanzionabile ai sensi dell’ art.62 .

                Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terz= i, resta salva la facoltà dell'Azienda di recuperare dal terzo responsa= bile le somme da essa corrisposte per il trattamento come sopra regolato, restan= do ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importo.<= /o:p>

 

Chiarimenti a verbale

 

1)=   Per i lavoratori cui si applica la parte I e II del presente contrat= to i ratei della gratifica natalizia corrisposti dall'Istituto assicuratore sara= nno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla gratifica natalizia di cui all'art.46 (13^ mensilità o gratifica natalizia) non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per malatt= ia od infortunio non sul lavoro.        =             

3)      Al fine di consentire una più puntuale organizzazione dei turni di lavoro nel rispetto delle esigenze dell'impresa e dei singoli lavoratori, il lavoratore turnista assente per malattia avvertirà la Direzione del ri= entro in servizio o dell'eventuale prosecuzione dello stato di malattia,entro il gio= rno precedente il termine di rientro previsto nella certificazione medica.=

 

Art.         Infortunio sul lavoro e malattia professionale

 =

    Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà es= sere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il q= uale ne informerà subito la Direzione.

    Anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attivit&agr= ave; lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure= di pronto soccorso.

    Quando l'infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori dallo stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino post= o di soccorso, producendo le dovute testimonianze.

    Nel caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali contrat= te in servizio e debitamente accertate dall'Istituto assicuratore, si far&agra= ve; luogo alla conservazione del posto come segue:

in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;

in caso di infortunio s= ul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.

    Ai lavoratori assenti per infortunio sul lavoro o malattia professionale, sarà corrisposta da parte dell'Azienda, per un periodo massimo di 18 mesi, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce dall'Istituto assicuratore in forza di disposizioni di legge e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 100 per cento della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza,  eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, guadagno medio di cottimo) aumentata dell'ex premio di produzione (1), nonché della maggiorazione media p= er lavoro a turno per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuat= iva.

   = Per il giorno nel quale si verifica l’infortunio, l'Azienda, ai sensi dell'a= rt. 73 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, corrisponder&agrav= e; la retribuzione come sopra indicata per le ore non lavorate a causa dell'infortunio medesimo. Per i primi 3 giorni successivi di carenza assicurativa l'Azienda corrisponderà il 100 per cento della suddetta retribuzione.

    Il trattamento economico di cui al presente articolo sarà corrisposto al lavoratore sempreché l'infortunio o malattia professionale siano riconosciuti dall'Istituto.

    Nel caso in cui il lavoratore infortunato, superati i periodi di conservazione del posto sopra previsti, non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'Azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.

    Nel caso in cui ciò non sia possibile è lasciata facoltà al lavoratore di richiedere un periodo di aspettativa non superiore a 1 anno.

    Superato il suddetto periodo massimo di tempo, è in facoltà di ambo le parti di risolvere il rapporto di lavoro.

    Ove la risoluzione del rapporto di lavoro dovesse verificarsi per licenziamento da parte dell'Azienda al lavoratore sarà corrisposto il normale trattamento di anzianità di cui all'art.    (trattamento di fine rapporto), integrato dalla indennità sostitutiva del preavviso. Ove invece la risoluzione del rapporto dovesse avvenire per dimissioni del lavoratore, allo stesso verrà corrisposto il solo trattamento previs= to dall'art.    (tratta= mento di fine rapporto).

= (1)    Vedi nota a pag…….(art. … premio di risultato)

 

               Qualora  l’Azienda abbia provveduto a= d un trattamento assicurativo volontario per il caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali dei propri dipendenti, si applicherà al lavoratore il trattamento più favorevole derivante, nel suo compless= o, o dalla applicazione delle norme del presente articolo o dall’attuazione delle provvidenze assicurative aziendali.

    I ratei della grafica natalizia corrisposti dall’Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di = cui al presente articolo.

Pertanto dalla gratifica natalizia di cui all’art…. (13^ mensilità o gratifica natalizia) non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale.=

   Per quanto riguarda la comun= icazione dell’assenza e la facoltà di controllo dell’Azienda, val= gono le disposizioni di cui all’art. … (malattia e infortunio non sul lavoro).

   Nell’ambito della conservazione del posto, per il periodo eccedente quello relativo al trattamento economico previsto dal presente articolo, il rapporto di lavoro rimarrà sospeso salva la computabilità del trattamento di fine rapporto ai sensi del 3° comma dell’art.2120 c.c.

<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New = Roman"; mso-ansi-language:IT'> 

<= b>Art.     Chiamata  e richiamo alle armi

<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New = Roman"; mso-ansi-language:IT'> 

      In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, nonché per il richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti al momento della chiamata o del richiamo stesso,nonché a quanto contenu= to nella legge 28.8.1991, n.288 sulla disciplina della cooperazione dell’= ;Italia con i Paesi in via di sviluppo .

                  Il compime= nto di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria risolve il rapp= orto di lavoro, senza diritto al riconoscimento dell'anzianità relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi.

 

 Art.      Gravidanza= e puerperio

 

                 Per quanto attie= ne alla tutela fisica ed al trattamento economico delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme contenute nel T.U. del= le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e paternit&agr= ave; approvato con D.Lgs.26 marzo 2001 n.151.

 

Art.       Trasferimenti

 

    Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un’alt= ra, situata in diverso comune, dovranno essere connesse a comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e tenere conto delle esigenze del lavoratore e della sua famiglia.

    I trasferimenti saranno regolamentati come segue.<= /p>

    Il trasferimento sarà comunicato al lavoratore per iscritto c= on almeno un mese di preavviso e con la relativa motivazione.

    Se il trasferimento comporta come conseguenza il cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, sarà corrisposto al lavoratore l’importo, previamente concordato con l’azienda, delle spese di trasporto degli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.), nonché d= elle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio in corso di trasferimento per sé e per i familiari conviventi (coniuge, figli, parenti entro il te= rzo grado ed affini entro il secondo grado), che con lui si trasferiscono.=

   &n= bsp; Il rimborso delle spese di viaggio avverrà secondo le consuetudini aziendali.

   &n= bsp; Il lavoratore trasferito ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di contratto d’affitto regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro al= la comunicazione del trasferimento.

   &n= bsp; L’Azienda concederà al lavoratore, di cui sia disposto = il trasferimento, i permessi necessari di assentarsi dal servizio per le occorrenze relative alla spedizione degli effetti familiari o a quanto altro strettamente indispensabile per le operazioni di trasloco.

   &n= bsp; Al lavoratore trasferito sarà comunque corrisposta una indennità pari a mezza mensilità di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità ed eventuale minimo di cottimo) che andrà a percepire nella nuova sede di lavoro, salvo che il trasferimento avvenga in località dove eg= li ha residenza, domicilio o stabile dimora. Tale indennità sarà aumentata ad una mensilità ed un terzo se il lavoratore trasferito è capo famiglia.

    L’indennità in parola sarà invece ridotta ad un quarto di mensilità e a mezza mensilità rispettivamente per il lavoratore non capo famiglia e lavoratore capo famiglia, qualora l’Azienda abbia provveduto a procurare al trasferito la disponibilità dell’alloggio nel luogo di destinazione ed il lavoratore usufruisca di fatto di detto alloggio.

    Se il nucleo convivente a carico del lavoratore è composta da più di tre persone oltre il lavoratore stesso, verrà corrispo= sta dall’Azienda una indennità supplementare pari all’import= o di tre giornate di retribuzione, composta dagli elementi sopra indicati, per o= gni componente il nucleo familiare, oltre il terzo, a carico del lavoratore e c= he con lui si trasferisca.

    Al lavoratore trasferito a sua espressa domanda, compete solo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute nei limiti più sopra richiamati e delle spese per il trasporto degli effetti familiari.

    Il lavoratore trasferito conserva ad personam, se più favorev= ole, il trattamento economico goduto precedentemente, ma non quelle indennit&agr= ave; e competenze che siano inerenti alle condizioni locali ed alle particolari prestazioni nella sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazi= one. Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce qu= elle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori od inerenti alle specifiche prestazioni.

    Al lavoratore che venga trasferito per esigenze dell’Azienda e= il cui rapporto di lavoro venga risolto entro i 10 anni successivi per motivi = non disciplinari, ove intenda rientrare nella località di origine o in u= na delle località

in cui risiedeva prima dell’ultimo trasferiment= o, saranno rimborsate le spese che egli abbia effettivamente sostenuto per tale rientro, con gli stessi criteri fissati più sopra per il trasferimen= to dovuto ad esigenze di servizio, sempreché il rientro avvenga entro s= ei mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

    La concessione di cui sopra avrà luogo anche se la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga oltre il termine di 10 anni dalla data del trasferimento, qualora il lavoratore abbia superato, alla data del licenziamento stesso, i 55 anni di età se uomo ed i 50 se donna.

    Qualora ostino al trasferimento comprovati e riconosciuti obiettivi motivi del lavoratore o  dei s= uoi familiari, l’Azienda non procederà al suo licenziamento.<= /o:p>

    In caso di trasferimento del lavoratore, nell’ambito di Aziende delle stesso gruppo cui si applica il presente contratto, verranno conserva= ti al lavoratore stesso l’anzianità  maturata nell’Azienda di provenienza e il trattamento in quest’ultima goduto.

    Il lavoratore di cui al comma precedente che non dovesse accettare il trasferimento, avrà diritto (fatte salve le condizioni previste ai c= ommi 1° e 15°), anche se dimissionario, al trattamento di fine rapporto e all’indennità di preavviso.

 

   &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =      Nota a verbale

I trasferimenti adottati dalla Direzione aziendale saranno tempestivamente comunicati alla R.S.U.        =    

 

 Art.      Lavoratori studenti - Diritto allo studio.

 

        =    1)  Lavoratori stude= nti

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmen= te riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi  in turni di l= avoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

   &nb= sp;        Saranno altresì esonerati dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali.

   &nb= sp;        Ai lavoratori studenti universitari sarà concesso, a richiesta, un gior= no di permesso retribuito per ogni prova di esame sostenuta.  Per gli esami di diploma universit= ario e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati a tre.

   &nb= sp;        Ai lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali sar= anno concessi, a richiesta, tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i gi= orni degli esami di diploma.

        =      Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianit&agrav= e; di servizio, i congedi per la formazione di cui all’art. (congedi), ai lavoratori di cui al 3^ e 4^ comma del presente articolo, con meno di 5 ann= i di anzianità di servizio, che nel corso dell'anno debbono sostenere gli esami di diploma, potranno essere concessi, a richiesta, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni.

   &nb= sp;            =        Ad altri lavoratori studenti saranno concesse le facilitazioni previste dall'a= rt. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

   &nb= sp;        Il lavoratore interessato dovrà produrre all'Azienda le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente punto.

 

        2)  Diritto allo studio=

   &nb= sp;            =      Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavorato= ri, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi success= ivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare co= rsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.

   &nb= sp;        I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.

   &nb= sp;        Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.

   &nb= sp;        Ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di formazione professionale correlati alle mansioni svolte saranno concessi permessi retribuiti commisurati ad un numero di ore pari alla metà delle ore = di durata del corso e, in ogni caso, non superiori a 80 ore complessive. Tali permessi, usufruibili anche in un solo anno, saranno concessi per non più di una volta al singolo lavoratore

   &nb= sp;        Nell'arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3 per cento dei lavoratori occupati dall'Azienda nell'unità produttiva, compatibilme= nte con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva.  Potrà, comunque, usufruire = dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 25

   &nb= sp;        Tale ultimo limite tiene conto del fatto che la produzione dei settori si svolge prevalentemente su tre turni.

   &nb= sp;        Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'Azienda almeno un me= se prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso. la durata, l'istituto organizzatore.

   &nb= sp;        Il lavoratore dovrà fornire all'Azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.

   &nb= sp;        Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma quarto.

   &nb= sp;        Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o rid= uzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.

 

Art.      Prev= idenza Complementare

 =

    La contribuzione a CONCRETO, “Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell’industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni”, istituito con l’Accordo 27.1.1999 tra Federmaco e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-C= GIL e costituito con atto notarile in data 19 maggio 1999, è così ripartita a partire dal 1° aprile 2004:

-        &n= bsp;            1,20% a carico dell’Azienda e 1,20% a carico del lavoratore commisurato al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità= ; di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore;

-        &n= bsp;            100% dell’accantonamento TFR annualmente maturato nell’anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;

-        &n= bsp;            40% dell’accantonamento TFR annualmente maturato nell’anno per gli altri lavoratori.

Le modifiche delle misure della contribuzione sono stabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

     Al fin= e  di  favorire la  partecipazione  dei  rappresentanti dei  lavoratori, ai  membri<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  dell’Assemblea  di  Concreto  le  Aziende assicureranno  un permesso  retribuito

    individuale<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  di   8  ore  per  la  partecipazione   all’Assemblea   stessa  nonché, a titolo   di rimborso  spese,  il corrispettivo  del  biglietto  di  viaggio andata e ritorno in 2a classe  in treno. Per  i=   componenti  dell’Assemblea  provenienti  dalle  isole   sarà  riconosciuta la combinazione  nave/treno in seconda classe. L’avvenuta partecipazione e la  durata  della riunione = sono documentate dagli Organi di Concreto.

              =      Le parti confermano che l’obbligo per l’azienda del versamento della contribuzione prevista dal C.c.n.l. è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Concreto.=

 

        =     Art.     Assistenza sanitaria integrativa

 

      Le parti convengono di costituire una Commissione tecnica paritetica entro il 30 settembre 2004 al fine di studiare le ipotesi di fattibilità di costituzione di un fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale o intersettoriale fra settori economici affini per la erogazione= ai lavoratori dipendenti di prestazioni sanitarie integrative di quelle assicu= rate dal SSN.

 

        =      Art.     Tutela tossicodipendenti e loro familiari.

 

        =                   =                  =        Le parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, convengono quanto segue.

   &n= bsp; I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge,= lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeu= tici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie loca= li o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assu= nti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro= , in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per= il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

   &nb= sp;        Il lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovr&agr= ave; avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni pr= ima dell'inizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata documentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata.<= /o:p>

   &nb= sp;        I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legg= e e di contratto per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo = del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti = la necessità.  Gli interes= sati dovranno avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'aspettativa, fornendo adeguata documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questi partecipa, nonché l'attestazione di cui sopra.

   &nb= sp;        I lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo.

   &nb= sp;        Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono frazionabili.

   &nb= sp;        Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa l'Azienda potrà ricorr= ere ad assunzioni a tempo determinato.

 

Art.       Conservazione utensili e visite d’inventario e di controllo

 

    Il lavoratore deve conservare in buono stato tutto quanto viene mess= o a sua disposizione per lo svolgimento delle sue mansioni.

    Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve farne richiesta al suo superiore.

    In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, deve consegnare, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.<= o:p>

    Il lavoratore risponderà - e l’Azienda potrà rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affida= to e che siano a lui imputabili, sempreché il lavoratore sia messo in gra= do di custodire il materiale affidatogli.

    Nessun lavoratore potrà rifiutarsi a qualsiasi visita d’inventario che, per ordine dell’Azienda, venisse fatta agli oggetti affidatigli.

    Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita personale di controllo solo nei casi e nei modi previsti dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

Art.       Norme comportamentali

 

   &nb= sp;            Oltre che al presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potran= no essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purchè non contengano limitazione dei diritti derivanti dal contratto stesso e dalle n= orme legislative in vigore.

      Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.

      Il lavorat= ore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazio= ne delle mansioni affidategli e in particolare:

1.       Rispettare l’orario di servizio e adempiere alle formalità prescritte dall’Azienda per il controllo di presenza;

2.       Non abbandonare = il posto di lavoro o sospendere il lavoro senza giustificato motivo;

3.       Dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidategli secondo le istruzioni impartite dai superiori;

4.       Avere cura e non danneggiare il materiale di lavorazione, locali, mobili, macchinari, attrezzature, strumenti;

5.       Non presentarsi o trovarsi al lavoro in condizioni che possono risultare di pregiudizio per sé e/o per gli altri;

6.       Non danneggiare colposamente o mettere fuori opera dispositivi antinfortunistici;

7.       Conservare assol= uta segretezza sui processi di produzione dell’Azienda e non trarre profi= tto con danno, dell’Azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue mansioni, né svolgere attività contraria all’Azienda me= desima;

8.       Astenersi dallo svolgere durante il servizio atti che potrebbero procurargli lucro e comunq= ue possano sviare la sua attività che deve essere interamente dedicata all’Azienda;

9.       Attenersi alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai regolamenti interni e non recare pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene o al norm= ale andamento del lavoro.

Salvo autorizzazione dell’Azi= enda gli è vietato inoltre di valersi, anche fuori del servizio, della propria condizione per svolgere a fine di lucro, sotto qualsiasi forma, attività che siano in relazione con gli interessi dell’Azienda= .

 

Art.      Provvedime= nti disciplinari

 

    I provvedimenti disciplinari applicabili ai lavoratori sono i seguen= ti:

Rimprovero verbale;

Rimprovero scritto;

Multa fino al massimo d= i 3 ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale         superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità);

Sospensione dal lavoro e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 3 giorni;

Licenziamento ai sensi dell'art. 63 (licenziamento per mancanze).

    Per l'applicazione dei provvedimenti di cui sopra si fa riferimento all'art. 7 della legge 20.5.1970 n. 300.

    In ogni caso il datore di lavoro non può adottare i provvedim= enti disciplinari più gravi del rimprovero verbale senza aver contestato = per iscritto, preventivamente al lavoratore l'addebito e senza averlo sentito a= sua difesa entro i 5 giorni successivi dal ricevimento della contestazione.

    Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante delle associazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato oppure dalla RSU.<= o:p>

    Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione sindacale alla quale si è iscritto o a cui conferi= sce mandato, la procedura di cui all’art.12  (Reclami e controversie-Procedura = di conciliazione e di arbitrato irrituale).

    I provvedimenti delle multe saranno versati all'INPS o a istituzioni aziendali di carattere assistenziale per i lavoratori.

 

Art.       Licenziamento per mancanze

 

    L'Azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità sostitutiva nei seguenti casi:=

<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New = Roman"; mso-ansi-language:IT'>1.        &= nbsp;         Insubordinazione verso i superiori o gravi offese verso i compagni di lavoro;

2.        &= nbsp;         Reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

3.        &= nbsp;         Rissa all'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa gra= ve di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;

4.        &= nbsp;         Recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;

5.        &= nbsp;         Atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la= sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti;

6.        &= nbsp;         Trafugamento di schizzi, di utensili, di altri oggetti, nonché di prodotto o di materiali di proprietà dell'Azienda;

7.        &= nbsp;         Lavorazione e co= struzione nell'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;

8.        &= nbsp;         Abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;              =             &nb= sp;        stabilimento;

9.        &= nbsp;         Assenza ingiustificata per quattro giorni di seguito o per quattro volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno;

10.        =        Mancanze relativ= e a doveri non specificatamente richiamati nel presente contratto, le quali sia= no così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

    Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamento volontario o per colpa grave e di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

 

Art.       Certificato di lavoro

 

    Fermi restando gli obblighi di legge sull’aggiornamento e sulla consegna del libretto di lavoro, in caso di risoluzione del rapporto di lav= oro, l’Azienda rilascerà al lavoratore, all’atto della cessaz= ione del servizio, un certificato con l’indicazione del tempo durante il q= uale egli ha prestato la sua opera nell’Azienda, delle mansioni disimpegna= te e del gruppo professionale al quale è appartenuto.

 

  Art.      Caso di mo= rte del lavoratore.

 

      In caso di= morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3^ grado e agli affini entro il 2^ grado.

      In mancanza delle persone sopra indicate, le indennità predette sono attribuite secondo le disposizioni testamentarie o, in mancanza di testamento, secondo= le norme della successione legittima.

    A puro titolo di liberalità, agli eredi sarà concesso, quale concorso alle spe= se funerarie, un contributo la cui misura sarà fissata ad esclusivo giudizio dell'Azienda.

    In caso di morte del lavoratore che si trova in trasferta, l'Azienda assumerà a suo caric= o le spese di trasporto della salma nel Comune di residenza.

    In caso di morte del lavoratore, trasferito per esigenze della        =             &nb= sp;            =            Azienda nell'ultimo decennio si farà luogo al rimborso, ai familiari che ne facciano richiesta e che con lui si erano trasferiti, delle spese di trasloco sostenute per il rientro nella località di origine= o in cui risiedevano prima del trasferimento.  Il rientro di cui sopra dovr&agrav= e; avvenire entro 1 anno dalla data del decesso.

 

 Art.=        Deco= rrenza e durata.

 

      Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1^ marzo 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 30 settembre 2007; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tut= to il 30 settembre 2005.

     Esso si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non verr&agra= ve; disdetto tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata r.r.<= /o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New = Roman"'>        =             &nb= sp;            =       DISCIPLINA SPECIALE

 

PARTE I

 

Soggetti destinata= ri della parte prima

della disciplina speciale

<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New = Roman"; font-weight:normal'> 

    La presente parte si a= pplica ai lavoratori la cui categoria è identificata dalla 3a declaratoria dei Gruppi C Super e C, dalla 2a declaratoria dei Gruppi D ed E e dalla declaratoria del Gruppo F. A partire dal 1.10.2006, data di entrata in vigore della nuova classificazione, la catego= ria è identificata, nell’ambito delle aree professionali, dai live= lli i cui profili riguardano gli operai.

 

Art.      Lavoro straordinario, festivo e not= turno

 

     Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'art…. (orario di lavoro) e all’= art. …. (addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia):

 -è lavoro straordinario quel= lo effettuato oltre le 40 ore settimanali;

- è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. … (giorni festivi);<= /span>

- è lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.

&nb= sp;               Ai soli effetti contra= ttuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere verrà compensato con= la maggiorazione: del 23 per cento se diurno, del 40 per cento se notturno, de= l 50 per cento se festivo o festivo notturno.&n= bsp; Per i lavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l’ora= rio giornaliero assegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla tab= ella dell’art.34 verrà compensato con la maggiorazione: del 18 per cento se diurno, del 35 per cento se notturno, del 45 per cento se festivo o festivo notturno.

                Le sottoindicate perce= ntuali di maggiorazione, nonché quelle relative al lavoro di cui al secondo comma del presente articolo, saranno applicate sulla retribuzione oraria ot= tenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore (minimo tabellare eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodic= i di anzianità) per il numero fisso 175 e, per i cottimisti, anche sulla percentuale minima contrattuale di cottimo:

        -   lavoro straordinario diurno: 23 per cento;

        -   lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 30 per cento;

    -  lavoro notturno a carattere continuativo (guardiania, custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati: 25 per cento;<= o:p>

        -   lavoro straordinario notturno: 40 per cento;

        -   lavoro ordinario in giorni festivi: 40 per cento;

        -   lavoro straordinario festivo: 50 per cento;

        -   lavoro straordinario festivo notturno: 50 per cento;=

        -   lavoro festivo ordinario notturno: 40 per cento.

  &nb= sp; Le percentuali di cui al  presente articolo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minor= e.

    Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festi= vo calcolata come sopra indicato sempreché l'Azienda abbia comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione della domenica.  = Il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione, dovrà cade= re nel corso della settimana successiva.

    Le eventuali prestazio= ni, effettuate anche nel giorno del riposo assegnato in sostituzione della domenica, daranno luogo alla corresponsione della retribuzione globale di f= atto con la maggiorazione di straordinario festivo calcolata come sopra indicato= .

               Al lavoratore che venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto di una prestazione straordinar= ia dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento, avendo ultimato il suo ora= rio normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodic= i di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo), se la prestazione viene effettuata nelle ore diurne (dalle 6 alle 22), e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6).

   La suddetta indennità sarà corrisposta nella misura indicata, tenendo come punto di riferimento l'ora in cui è richiesto l'inizio della prestazione.

 

Dichiarazione a verbale

 

1.       Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario notturno assorbono e comunque non= si cumulano con quanto a qualsiasi titolo già concesso in sede aziendal= e in relazione ai suddetti regimi di orario.

        =         2.  Le parti si danno a= tto che, ai soli effetti retributivi di cui al presente ccnl, per lavoro nottur= no si intende quello effettuato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore 6. Ai fini legali si considera lavoro notturno, di cui al d.lgs.n.66/2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 = alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all’art.11, comma 2 del citato provvedimento.

 

Art.      Modalità per la mensilizzazi= one.

 

    La mensilizzazione, attuata per i seguenti elementi:

-  minimo tabellare;

        - aumenti periodici di anzianità.

- ex indennità di contingenza;

- superminimi;

- ex premio di produzione (1)

compensa tutte le ore lavorative e retribuibili comprese nell'ambito dell'orario contrattuale di = ogni singolo mese, indipendentemente dal numero di tali ore cadenti nel mese ste= sso.

=         &= nbsp;       Pertanto, vengono dedo= tte le ore non lavorate e vengono corrisposte le ore eventualmente prestate oltre l'orario normale.

    Per quanto riguarda le modalità di corresponsione, valgono le seguenti norme.

     a) Ai lavoratori che, nel corso d= el mese, hanno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavo= ro o che si sono assentati soltanto per ferie, per festività, per congedo matrimoniale, per permessi retribuiti o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, viene liquidato l'intero importo come sopra mensilizzato.

=         &= nbsp;        In tal modo si intendono compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, il congedo matrimoniale, i permessi retribuiti, le altre assenze che comportano il dir= itto alla retribuzione e le festività di cui all'art.44 (giorni festivi), escluse solo quelle coincidenti con la domenica, oppure, per i lavoratori c= he, nei casi previsti dalla legge, prestano la loro opera la domenica, quelle c= oincidenti con il giorno di riposo compensativo della domenica stessa.

        &= nbsp;   b) Ai lavoratori, invece, che nel corso del mese hanno prestato la loro opera = per un periodo inferiore all'orario contrattuale per assenze non retribuibili, viene detratta una quota oraria degli elementi mensilizzati di cui sopra per ogni ora non lavorata.

Per la determinazione di detta quota si moltiplica 1/175 degli elementi come sopra mensilizzati per = il coefficiente risultante dal seguente rapporto:

 

174

        =             &nb= sp;            =            =             -------------------------

ore contrattuali= del mese

 

        &= nbsp;        Per ore contratt= uali del mese si intendono quelle lavorative e quelle retribuibili secondo l'int= ero orario contrattuale.  Per i lavoratori discontinui si considerano, a questi fini, le stesse “ore contrattuali del mese” del lavoratore continuo.

-------------

(1) Vedi nota a pag.=   (art. … premio di risultato)

 

 Art.    Cottimi

 

      Nel caso c= he l'Azienda ravvisi l'opportunità di adottare il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, varranno le seguenti norme.

=         &= nbsp;   Le tariffe di cottimo dovranno essere determinate in modo da consentire al lavoratore di normale capacità e operosità, nei periodi normalmente considerati, il conseguimento di un utile non inferiore al 4,60= per cento della quota oraria del minimo tabellare mensile.

      Nel caso i= n cui un lavoratore, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previ= sto nel secondo comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, il suo guadagno di cottimo gli verrà integrato fino = al raggiungimento di detto minimo.

       L'Az= ienda comunicherà alla R.S.U. i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.

=         &= nbsp;   Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti = di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.

       Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo, alle condizioni e secondo la proced= ura di cui agli ultimi tre commi del presente articolo.

       In c= aso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al comma quarto potrà seguire, a richiesta, un     esame congiunto = tra l'Azienda e la R.S.U.

       La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al comma quarto, purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.<= /o:p>

      Resta in facoltà della R.S.U. di instaurare controversia collettiva quando so= rga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.

      Ai lavorat= ori interessati al lavoro a cottimo dovranno essere comunicate per affissione, all'inizio dei lavori, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) stabilito.

      La liquida= zione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'Azienda ai lavoratori che vi hanno lavorato, in misura proporzionale alle rispettive q= uote orarie dei minimi tabellari ed al numero complessivo delle ore singolarmente lavorate nell'esecuzione del cottimo.

    Le tariffe di cottimo = non si considereranno definitive se non dopo un periodo di assestamento, che in og= ni caso non potrà superare un mese.&nb= sp; Durante il periodo di assestamento, il lavoratore sarà retrib= uito con le tariffe in corso di assestamento restando comunque ferma la disposiz= ione di cui al terzo comma del presente articolo.

    Superato tale periodo,= le tariffe si considereranno stabilizzate e non potranno essere variate, a meno che non si verifichino modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro;= in tal caso si procederà alla determinazione delle nuove tariffe, che si considereranno stabilizzate dopo il periodo di assestamento più sopra previsto.

     Trascorso il per= iodo di assestamento, l'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a que= llo ad economia nella medesima lavorazione non dovrà, rimanendo inaltera= te le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione.

     Nel caso in cui = la valutazione del lavoro richiesto al lavoratore sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, il lavoratore dovrà essere retribuito a cottimo.

      I concotti= misti, intesi per tali i lavoratori direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri lavoratori a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superio= re a quella propria del lavoro ad economia, parteciperanno parzialmente ai benef= ici del cottimo in relazione al proprio contributo, da valutarsi di comune acco= rdo in sede aziendale.

     L'Azienda comunicherà alla R.S.U. i criteri generali di determinazione della percentuale di partecipazione.

     L'Azienda porterà tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la misura del= la loro partecipazione, nonché le sue variazioni, qualora trasformazioni della situazione tecnica ed organizzativa della produzione comportassero modificazioni nei criteri di attribuzione.

     In caso di risol= uzione del rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti= a cottimo sono quelle previste dall'art. 47 (trattamento di fine rapporto).

=      L'Azienda non potrà servirsi, nel ciclo delle sue specifiche lavorazioni, di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorre= nte tra il lavoratore e l'Azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.

     Qualunque contestazione non risolta nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa all'esame di un organo tecnico composto da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un tecnico designato di comune accordo dalle Organizzazioni stesse.

      Tale organ= o ha la facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ai f= ini dell'esame della controversia ed emetterà la sua decisione entro il più breve tempo possibile.

      Nel caso i= n cui l'organo tecnico non si costituisca entro il termine massimo di un mese o n= el caso in cui una delle parti interessate non ritenga di adeguarsi alle sue decisioni, la controversia sarà devoluta alle Associazioni sindacali territoriali e successivamente, ove necessario, entro 15 giorni, alle Associazioni nazionali.

 

&nb= sp;            =             &nb= sp;      Art.          Lavori pesanti e disagiati.

 

=    Ferme restando le disposizio= ni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti= si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità = dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.

        &= nbsp;           &nbs= p;               Agli effetti del prese= nte articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fa= re uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali,= per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario= , le percentuali di maggiorazione sotto indicate.

 

A) Cemento e lavorazioni promiscue (cemento,calce,gesso e malte)

 

1)&n= bsp;     pulizia e manutenzione interna di cam= ere, filtri,

    elettrofiltri, caldaie= e tubazioni . . . . . . . . . .        =            9,60%

2)      recupero di materiali all'interno di volumi chiusi

    o tramogge   . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . .        =             &nb= sp;  17,85%

3)      riparazioni all'interno di forni (non ad elevata

    temperatura) . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . .        =             &nb= sp;  6,90%

4)      riparazioni all'= interno di macchine ad elevata

temperatura  . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . .        =             &nb= sp;      15,10%

5)      interventi esegu= iti su ciminiere, ponti mobili,

    scale tipo Porta, in condizioni di particolare

    disagio  . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . .        =             &nb= sp;       5,50%

6)      interventi all'interno di vasche, elevatori, mulini

    cotto e crudo in prese= nza di melma, olio combustibile,

    ecc. . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . .        =             &nb= sp;       4,15%

7)  stivaggio manuale di sacchi di cemento   . . . . . . .       5,50= %

8) operazione manuale di infilasacchi . . . . . . . .= . . .         5,50%

9) montaggio di ponti ad altezza elevata, con canne

    Innocenti e simili . . . . . . . . . . . . . . . . . .        =             &nb= sp;  3,40%

= 10)&= nbsp;  interventi in reparti pompe-Cera o si= mili in caso di

    difettoso funzionament= o che richieda l'intervento sul

    corpo macchina . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . .        =             &nb= sp; 3,40%

11) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di f= uni

    eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti

    lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare

    disagio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        =             &nb= sp;        5,50%

= 12) trasporto clinker, in uscita dai forni, in galler= ia,

    in locali chiusi  . . .= . . . . . . . . . . . . . . .        =             &nb= sp;      4,15%

13)       manovra di tramogge dei silos in ga= lleria per lo scarico

    del pietrame  . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . .        =            =        4,15%

14)       interventi in sospensione in condiz= ioni di particolare

=     disagio ad altezza elevata su fronti di cava  . . . .        =     6,85%        =        

15) lavori di avanzamen= to in galleria, in cava o in miniera,

    per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussi-

stano condizioni di dis= agio per infiltrazioni, getti o stillicidio,

 o per condizioni di aereazioni per = le quali

siano prescritte dalla legge misure di correzione . .  .         5,50%     =       

<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New = Roman"; mso-ansi-language:IT'>        =     16)manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto,

    che presenta le condizioni di cui

    al punto precedente . . . ……..        =             &nb= sp;            =        5,50%        =            

17) lavori di scarico (cavata) da forni verticali . .= . . .         4,15%

= 18) lavori di disincrostazione degli scivoli dei forn= i

    Lepol e dei forni a sospensione di farina . . . . . . .        =   4,60%

= 19) lavori all'ingrassaggio e alla lubrificazione dei=

    supporti e dei rulli di rotolamento dei forni . . . . .        =   3,40%

20) guardalinee di elettrodotti e di teleferiche  . . . . .        =   5,50%

=  

=         &= nbsp;       Le maggiorazioni di cu= i al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13^  mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanal nonché della riduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.

 

Chiarimento a verbale

 

        &= nbsp;           &nbs= p;                Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsi= asi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori.  Ove a livello aziendale, in virt&u= grave; di accordi aziendali esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate= , le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello, nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale, per addiven= ire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.

 

B)   &= nbsp;           &nbs= p;           Calce, Gesso e Malte

 

 a)= pulizia e manutenzione interna di camere, filtri,

   elettrofiltri, caldaie e tubazioni . . . . . . . . . . .        =          8,15%

b)  recuper= o di materiali all'interno di volumi chiusi

   o tramogge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….        =   12,85%

c)  riparaz= ioni all'interno di macchine ad elevata

   temperatura ……….        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;         4,75%

d) operazione manuale di infilasacchi . . . . . . . . .= . .        =   4,75%

e)&n= bsp;   lavori eseguiti = su teleferiche o su ponti mobili o su

   = scale tipo Porta, in condizioni di particolare disagio .     4,05%

f)&n= bsp;    lavori in sospensione in condizioni di particolare

   disagio ad altezza elevata su fronti di cava . . . . . .         6,75%

g)  traspor= to del cotto in uscita dai forni in galleria

   &nb= sp; locali chiusi  . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . .        =             &nb= sp;  3,40%

h)   &= nbsp; lavori in sottosuolo:

1)         nel caso in cui = tali lavori si effettuino in

   condizioni di particolare di= sagio, come, soggezione

   eccezionale di acqua e profondità notevole,

   l'indennità è fissata in ragione del  . . . = . . . .        =            8,15%

2)&n= bsp;   nel caso in cui le condizioni di disa= gio non siano

   quelle sopra descritte, l'indennità a partire dal

   4,05% della paga base verr&a= grave; fissata dalle Associa-

        =             &nb= sp;            =    zioni locali con l'intervento dell'Ispettorato del=

        =             &nb= sp;            =    lavoro dal  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . = .        =             &nb= sp;       4,05%

        =             &nb= sp;              al massimo= del . . . . . . . . . . . . . . . . . .        =             &nb= sp;        8,15%

        =             &nb= sp;            i) scarico (cavata) forni verticali non automatici . . . .        3,40%

 

        &= nbsp;           &nbs= p;                 Le  maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13a mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzion= e di lavoro e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione m= edia realizzata negli ultimi 12 mesi.

    

Chiarimento a verbale

 

  =         =        Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbon= o i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, p= er i suddetti lavori.  Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali esistano eventuali percentu= ali di maggiorazione o indennità per causali ulteriori e diverse da quel= le sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione del= la materia stessa.

 

           Art.       Prem= io di anzianità

 

        =     A decorrere dal 1 marzo 2004  è istituito un premio di anzianità da riconoscere ai l= avoratori appartenenti alla categoria di operaio che abbiano maturato complessivament= e, anche in livelli e aree professionali diverse, presso la stessa Azienda = 211; salvo quanto disposto dal penultimo comma dell’art.56 (trasferimenti) – i quindici anni di anzianità di servizio.<= /p>

 

        =    Tale premio, da corrispondere il mese successivo al compimento del 15° anno di anzianità, sarà pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenz= a ed eventuali scatti periodici di anzianità) e, a scelta del lavoratore, sarà versato al Fondo Pensione Concreto ovvero aggiunto al TFR. Il versamento al Fondo Pensione Concreto potrà essere effettuato in due rate di pari importo di cui la prima nell’anno di maturazione del pre= mio e la seconda nell’anno successivo

 

        =     Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della maturazione al diritto al premio di anzianità, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda prima della detta risoluzione, sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto dura= ta superiore ad un anno se dovuta ad altra causa; è ferma in og= ni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro= .

 

        =     Ai lavoratori appartenenti alla categoria di operaio in forza al  1.3.2004 sarà riconosciuto,= ai fini della maturazione del premio, il 50% dell’anzianità di servizio maturata alla data del 29 febbraio 2004.

 

Dichiarazione comune

 

Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui sopra non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale ferme restando, ove esisten= ti, eventuali condizioni di miglior favore.

 

            Art.      Trasferte<= o:p>

 

        =             &nb= sp;            =       Al lavoratore in servizio, comandato a lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera nel limite massimo di un percorso di km. 7 = su strada ordinaria, spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi = sul luogo di lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsio= ne della retribuzione anche per le ore impiegate nel percorso (retribuzione composta da: minimo tabellare, eventuale&n= bsp; superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di produzione (1),la percentuale minima contrattuale di cottimo per i cottimisti e, per i turnisti, la percentuale che sarebbe spettata per il turno assegnatogli).

        =             &nb= sp;            =     Qualora la detta distanza superi i km. 7, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio e il pagamento delle ore impiegate per il percorso f= ino ad un massimo di 8 ore giornaliere nei termini sopra indicati, si corrisponderà a pie' di lista il rimborso delle eventuali spese di v= itto e alloggio nei limiti normali, nonché una indennità di euro <= st1:metricconverter ProductID=3D"0,52 in" w:st=3D"on">0,52 in caso di pernottamento e di euro 0,155 in caso contrario.

        =             &nb= sp;                 E’ in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diar= ia, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella localit&agrav= e; di trasferta.

        =                     =           Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protra= rsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle part= i di concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra, un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta.

        =             &nb= sp;            =     Al lavoratore inviato in trasferta l'Azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla distanza e alla prevedibile durata della trasferta stessa.

        =             &nb= sp;            =      Il lavoratore in trasferta ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lav= oro all'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso.

        =             &nb= sp;            =      Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti= nel periodo di permanenza fuori sede.

        =             &nb= sp;            =     Nel caso di sospensione dal lavoro che si verifichi nello stabilimen= to ove il lavoratore è in trasferta, l'Azienda gli corrisponderà= la differenza tra il trattamento di integrazione a carico della Cassa integraz= ione guadagni e la retribuzione come sopra indicata.

        =             &nb= sp;            =      La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavora= tore con un preavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte che consentano il rientro in sede nella stessa giornata.

        =             &nb= sp;            =     Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi = in trasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.

        =             &nb= sp;            --------------------

&nb= sp;            =             &nb= sp;       (1) Vedi nota a pag.   (art. … premio di risultato)   <= /span>

 

        =             &nb= sp;          

&nb= sp;            =             &nb= sp;            Art.     Ferie=

 

           =       Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie annuali con decorrenza della retribuzione globale di fatto (1) (per i cottimisti si fa riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane) nella misura di quattro settimane per tutte= le anzianità.

        =             &nb= sp;            =      In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni,= in caso di ferie frazionare, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgo= no ad una settimana.

  =         =        I giorni festivi di cui all'art…. (giorni festivi) non sono computabili come giornate di ferie.

             =     In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno feri= ale, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianità.  La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo ef= fetto come mese intero.

           =       Per determinare il periodo di ferie spettante in relazione alla anzianità dei singoli lavoratori, si fa riferimento all'anzianit&agr= ave; maturata al momento del godimento delle ferie.

           =       Le ferie saranno normalmente godute in un unico periodo, ferma resta= ndo la possibilità dell'Azienda di suddividerle in due periodi in relazi= one alle esigenze della produzione o su richiesta del lavoratore. Il godimento delle ferie avverrà comunque secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 19 luglio 2004 n. 213.

        =             &nb= sp;            =     Le Aziende, compatibilmente con le esigenze di lavoro, invieranno in ferie i lavoratori nel periodo di tempo compreso fra il 10 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, per reparto, scaglioni, o individualmente, tenuto co= nto del desiderio del lavoratore.

           =       Compatibilmente con le esigenze della produzione, le Aziende terranno conto dei desideri dei lavoratori intesi ad usufruire delle ferie al di fuo= ri del periodo sopra indicato.

             =     Ai lavoratori che entro il periodo suddetto non abbiano ancora maturato un ann= o di anzianità, sarà consentito di usufruire delle ferie in ragion= e di tanti dodicesimi, per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'Azienda.  Qualora l'Azienda = non abbia consentito al lavoratore di nuova assunzione il godimento della frazi= one di ferie relative ai mesi di servizio decorsi fino al 31 dicembre, il primo periodo di ferie dopo l'assunzione sarà pari a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di anzianità effettiva presso l'Azienda al momento del godimento delle ferie.

           =      A richiesta del lavoratore il pagamento delle ferie potrà ess= ere anticipato all'inizio di esse.

        &= nbsp;           &nbs= p;              Non è ammessa la rinu= ncia tacita delle ferie.

           =      Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

        =             &nb= sp;          -------------------

<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New = Roman"; mso-ansi-language:IT'>        =             &nb= sp;           (1)  Vedi nota a pag. (= art. 48 premio di risultato)

 

        =             &nb= sp;            =       Art.        Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

 

  =         =       Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art.     (= licenziamento per mancanze) o le dimissioni del lavoratore non in prova potranno aver luo= go in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:<= /p>

        =             &nb= sp;            =        -    6 giorna= te lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda fino a 5 anni;=

        =             &nb= sp;            =        -  11 giornate lavorati= ve in caso di anzianità presso l'Azienda&= nbsp; oltre i 5 anni e fino a 10;

        =             &nb= sp;            =        -  13 giornate lavorati= ve in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 10 anni e fino a 15;        =             &nb= sp;      

        =             &nb= sp;            =        -  16 giornate lavorati= ve in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 15 anni.

        =             &nb= sp;            =     L'indennità sostitutiva del preavviso sarà commisurata= a:

       -  9/30  di retribuzione globale di fatto i= n caso di anzianità presso l'Azienda fino a 5    anni;

       - 15= /30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 5 anni e fino a 10 anni;

        =             &nb= sp;            =        - 18/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità    = presso l'Azienda oltre i 10 anni e fino a 15 anni;

        =             &nb= sp;            =        - 22/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 15 anni.

    La parte che risolve il rapporto, senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di manc= ato preavviso.

=         &= nbsp;       E’ in facolt&agr= ave; della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto.

   A tutti gli effetti della pr= esente regolamentazione il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianità.

        &= nbsp;           &nbs= p;              Agli effetti dell'applicazio= ne dei precedenti commi, per i cottimisti sarà computato nella retribuzione= il guadagno medio realizzato negli ultimi due mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto, sempreché abbiano lavorato a cottimo continuativamente nei tre anni immediatamente precedenti la risoluzione ste= ssa.

        &= nbsp;           &nbs= p;               In difetto di tale condizione sarà computata nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art.        (cottimi).

        &= nbsp;           &nbs= p;               Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il raggiungimento del limite di età e dell'anzianità contributiva necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e l’Azienda è te= nuta a corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso.

 

 

PARTE II

 

Soggetti destinatari della parte seconda

della disciplina speciale

&nb= sp;            =             &nb= sp;     

        &= nbsp;          <= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New = Roman"; font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold'>      La present= e  parte si applica ai lavoratori la = cui categoria è identificata dalla = 2a declaratoria dei Gruppi B, C Super e C. A partire dal 1.10.2006, data= di entrata in vigore della nuova classificazione, la categoria è identificata, nell’ambito delle aree professionali, dai livelli i cui profili riguardano gli intermedi.

 

Art.      Lavoro straordinario,festivo e notturno.

 

   Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'ar= t. .. (orario di lavoro)e all’art…. (addetti a lavori discontinui = o di semplice attesa e custodia):

&n= bsp; -  è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali;

  - è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. .. (gi= orni festivi), al quale si fa      riferimento anche per l'applicazione delle maggiorazioni festive di cui appresso;<= /o:p>

  - è lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.

    Ai soli effetti  contrattuali il lavoro effettuato = oltre le 8 ore giornaliere verrà compensato con la maggiorazione: del 30 p= er cento se diurno, del 60 per cento se notturno o festivo e del 70 per cento = se festivo o festivo notturno.  P= er i lavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l’orario giornalie= ro assegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla tabella dell’art.34 verrà compensato con la maggiorazione: del 25 per cento se diurno, del 55 per cento se notturno o festivo, del 65 per cento se festivo notturno.

     Le sottoindicate percentuali di maggiorazione, nonché quelle relative al lavoro di cu= i al secondo comma del presente articolo, saranno applicate sulla retribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, event= uali aumenti periodici di anzianità) per il numero fisso 175 e, per i cottimisti, anche sulla percentuale minima contrattuale di cottimo:

=         =     -        lavoro straordinario feriale diurno: 30%;

-       lavo= ro ordinario festivo: 50%;

-       lavo= ro ordinario notturno non compreso in turni avvicendati:50%;=

-       lavo= ro ordinario festivo notturno: 60%;

-       lavo= ro straordinario festivo: 60%;

-       lavo= ro straordinario notturno: 60%;

-       lavo= ro straordinario festivo notturno: 70%.

     Le percentuali d= i cui al presente articolo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.

    Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festi= vo calcolata come sopra indicato sempreché l'Azienda abbia comunicato, = prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione della domenica.  = Il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione, dovrà cade= re nel corso della settimana successiva.

    Le eventuali prestazio= ni, effettuate anche nel giorno del riposo assegnato in sostituzione della domenica, daranno luogo alla corresponsione della retribuzione globale di f= atto con la maggiorazione di straordinario festivo calcolata come sopra indicato= .

     Al lavoratore ch= e, per la sua specializzazione, venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto= di una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimen= to avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità = di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, percentuale minima contrattuale di cottimo), se la prestazione viene effettuata in ore diurne (dalle 6 alle 22), e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6).

     Le suddette indennità saranno corrisposte nella misura indicata,  tenendo come punto di riferimento = l'ora in cui è richiesto l'inizio della prestazione.

=  

Dichiarazione a verbale

 

        =           Le parti si danno atto = che, ai soli effetti retributivi di cui al presente ccnl, per lavoro notturno si intende quello effettuato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore 6. Ai fini legali si considera lavoro notturno, di cui al d.lgs.n.66/2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 = alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all’art.11, comma 2 del citato provvedimento.

=  

 Art.=       Indennit&a= grave; varie.

 

  Indennita di sottosuolo=

 

=         &= nbsp;   Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:

 - euro 0,98 per gli appartenenti al= la 2a declaratoria del Gruppo B (dopo 1.10.2006: intermedi appartenenti all’area concettuale) ;

 - euro 0,77 per gli appartenenti al= la 2a declaratoria del Gruppo C (dopo 1.10.2006: intermedi appartenenti all’area specialistica).

=  

Lavori pesanti e disagiati

 

=         &= nbsp;       Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interve= nti di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il num= ero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.

    Agli effetti del prese= nte articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori   di fare uso dei mezzi di pro= tezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli= di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzio= ne, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggioraz= ione sotto indicate:

a)    riparazioni eseg= uite all'interno di caldaie in opera  =             &nb= sp;    7,50%

        =     b)  riparazioni all'int= erno dei forni     &nb= sp;            =             &nb= sp;            =         4,80%

c)  sorveglianza all'insaccamento        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;      4,15%

d)  inte= rventi all'interno di vasche, fosse di elevatori,

     molini cotto e c= rudo in presenza di melma, olio

     combustibile, ecc.        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             3,45%

e)  sorveglianza su ponti di altezza e= levata, montati

     con canne Innoce= nti e simili              &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;          2,70%

f)=   riparazioni o cambio di funi eseguiti su

     teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori

     vengano eseguiti= in condizioni di particolare

     disagio        =             &nb= sp;         =                =          &= nbsp;                    =      4,15%

g)  lavori di avanzamento in galleria,= in cava o in miniera,

     per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando

     sussistano condi= zioni di disagio per infiltrazioni,

     getti o stillici= dio, o per condizioni di aereazioni per

     le quali siano prescritte dalla legge misure di

     correzione        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            4,80%        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;      

 

     Le maggiorazioni= di cui al presente punto saranno computate nella retribuzione agli effetti del= la gratifica natalizia o 13^ mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzion= e di orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione m= edia realizzata negli ultimi 12 mesi.

 

CHIARIMENTO A VERBALE

 

    Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsi= asi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori.  Ove a livello aziendale, in virt&u= grave; di accordi aziendali esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate= , le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addiveni= re ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.

 

Art.     Premio di anzianità.

 

        &= nbsp;      Al lavoratore che ha consegu= ito complessivamente, anche in gruppi (livelli) e categorie diver= si, presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art…. (trasferimenti) - i periodi di anzianità di servizio sottoindicati, compete un premio di anzianità.

    Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del 15^ anno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del 23^ anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari = ai cinque sesti della retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo,ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici= di anzianità) percepita all'atto della maturazione del diritto al premi= o.

  =              Il suddetto premio assorbe f= ino a concorrenza ogni altra   provvidenza similare compreso il premio “fedeli alla miniera”.

&nb= sp;              Nei casi in cui sia interven= uta risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della maturazione al diritto al premio di anzianità, anche il periodo di t= empo trascorso in servizio presso la stessa Azienda prima della detta risoluzion= e, sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualor= a il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un anno se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di asse= nza dal lavoro.

 

Chiarimento a verbale

 

Il lavoratore che, provenendo dalla qualific= a di cui alla parte I, abbia già percepito  il premio di anzianità avrà diritto a usufruire della sola seconda quota di premio prevista= dal presente articolo .

 

Art.       Tras= ferte.

 

                Al lavoratore in servi= zio, comandato a lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera, spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul luogo del lavo= ro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della retribuz= ione anche per le ore impiegate nel percorso fino ad un massimo di otto ore.  La retribuzione si intende compost= a da: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti di anzianità, aumentata dell'ex premio di produzio= ne (1), della percentuale minima contrattuale di cottimo per i cottimisti e, p= er i turnisti, della percentuale che sarebbe spettata per il turno assegnato.   

   Fermo restando quanto sopra, sarà corrisposto al lavoratore il rimborso, a pie' di lista, di eventuali spese di vitto nei limiti normali qualora lo spostamento del lavoratore stesso non sia stato predisposto in modo da consentirgli di consumare il pasto nel luogo di residenza.=   Saranno altresì rimborsate, a pie' di lista, al lavoratore le spese di alloggio nei limiti normali qualora lo spostamento predisposto dall'Azienda comporti la necessità di pernottamento fuori residenza.  Sarà inoltr= e corrisposta una indennità di euro 0,62 per gli appartenenti alla 2a declaratoria= del Gruppo B (dopo1.10.2006: per gli intermedi appartenenti all’area concettuale) e di euro 0,52 per gli appartenenti alla 2a declaratoria dei Gruppi C Super e C (dopo1.10.2006: per gli intermedi appartenenti all’area specialistica), qualora la trasferta comporti pernottamento, e di euro 0,155, per i tre gruppi (dopo1.10.2006: per gli intermedi apparten= enti all’area concettuale e specialistica), in caso contrario.

   E’ in facoltà dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e allo= ggio in misura adeguata af costo della vita nella località di trasferta.<= o:p>

               Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi,è in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra' un trattamento forfettario per t= utto il periodo di trasferta.

=         &= nbsp;      Il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul posto di trasferta all'ora stabilita per l'inizio del lavoro.<= o:p>

               Al lavoratore inviato in trasferta, l'Azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla prevedi= bile durata della trasferta stessa. Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede.

=         &= nbsp;       La comunicazione dell'= invio in trasferta sarà fatta al lavoratore con un preavviso di 48 ore, sa= lvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte che consentano il rientro= in sede nella stessa giornata.

    Accertati motivi di sa= lute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar luogo= a provvedimenti disciplinari.

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<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New = Roman"; mso-ansi-language:IT'>(1) Vedi nota a pag.    (art. … premio di risultato)

<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New = Roman"; mso-ansi-language:IT'> 

<= b>Art.     Ferie=

<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New = Roman"; mso-ansi-language:IT'> 

    Il lavoratore ha dirit= to per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione globale di fatto (1), nella seguente misura:=

-  per anzianità fino a 25 anni: 4 settimane;

-  per anzianità oltre i 25 anni: 4 settimane e 1 gior= no.

&nb= sp;           In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionare, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana.

&nb= sp;           I giorni festivi di cui all'art.     (giorni festivi)= non sono computabili come giornate di ferie.

     In caso di inizi= o del rapporto di lavoro nell'anno immediatamente precedente al godimento delle f= erie e sempreché sia stato superato il periodo di prova, al lavoratore spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianità.  La frazione= di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo effetto come m= ese intero.

    Per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art.      lett.A (pa= ssaggi di categoria).

&nb= sp;              Compatibilmente con le esige= nze di servizio, nel fissare l'epoca delle ferie, l'Azienda terrà conto deg= li eventuali desideri del lavoratore.

   Non è ammessa la rinu= ncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.

   Se il lavoratore, per esigen= ze di servizio, non possa usufruire interamente o in parte delle ferie per l'anno= a cui si riferiscono, avrà diritto di usufruirne comunque secondo quan= to stabilito dal D.Lgs. 19 luglio 2004 n.213..

&nb= sp;             A richiesta del lavoratore il trattamento economico relativo al periodo delle ferie potrà essere corrisposto anticipatamente all'inizio di esse.

   La risoluzione del rapporto,= per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate.  In caso di risoluzione del rapport= o nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in prop= orzione dei mesi di servizio prestati, anche se la risoluzione avvenga nel primo an= no di servizio.  L'assegnazione d= elle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.=

&nb= sp;              Se il lavoratore venga richi= amato in servizio durante il periodo di ferie egli usufruirà del trattamen= to di trasferta di cui all'art. … (trasferte) per il tempo necessario sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse.  L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non verrà computato come ferie e, analogamente, il periodo di tempo  necessario  per l'eventuale  ritorno  nella località  di

 godimento delle ferie.

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(1) Vedi nota a pag.    = (art. 48 premio di risultato)

 

Art.  &nbs= p; Alloggio

 

    Nei casi di concessione dell'alloggio da parte dell'Azienda, la&nb= sp; concessione stessa verrà effettuata contro pagamento di un limitato canone di affitto, il cui importo è in facoltà dell'Azienda di trattenere sul trattamento economico mensile del lavoratore= .

    Le spese relative ai s= ervizi accessori dell'alloggio (gas, acqua, illuminazione, ecc.) saranno a carico = del lavoratore.

    La concessione dell'al= loggio avrà termine in ogni caso, senza che sia all'uopo necessaria formale disdetta, all'atto della cessazione del rapporto - per qualsiasi causa - o all'atto del trasferimento del lavoratore ad altra sede.<= /p>

  =               In caso di risoluzione= del rapporto di lavoro non ai sensi dell'art.63 (licenziamento per mancanze) e = non per dimissioni, sarà concesso un termine improrogabile di mesi tre p= er il rilascio dei locali. Tale termine decorre dalla data di risoluzione del rapporto.

   Qualora nella località= ; ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di traspor= to che colleghino la località stessa con i centri abitati e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre 3 chilometri, l'Azienda, che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrisponder&agrav= e; un adeguato indennizzo

 

&n= bsp; Art.      Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

 

    Il contratto di lavoro= non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i c= ui termini, in caso di licenziamento, vengono stabiliti come segue, a seconda della anzianità e dei gradi di appartenenza nella qualifica:

a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova,   abbiano raggiunto una anzianità di servizio fino a 5 anni:

1) mesi 1 per i lavorat= ori del Gruppo B (dopo 1.10.2006: per gli intermedi appartenenti all’area concettuale);

2) 1/2 mese per i lavoratori dei Gruppi C Super e C (dopo 1.10.2006: per gli intermedi appartenenti all’area specialistica);

 

b) per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio da oltre 5 fino a 10 anni:

1) mesi 1 e mezzo per i lavoratori del Gruppo B (dopo 1.10.2006: per gli intermedi appartenenti all’area concettuale ;

2) mesi 1 per i lavorat= ori dei Gruppi C Super e C (dopo 1.10.2006: per gli intermedi appartenenti all’area specialistica);

 

c) per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio  da oltre 10 fino a 15 anni:

1) mesi 2 per i lavorat= ori del Gruppo B (dopo 1.10.2006: per gli intermedi appartenenti all’area concettuale) ;

2) mesi 1 e mezzo per i lavoratori dei Gruppi C Super e C (dopo 1.10.2006: per gli intermedi appart= enenti all’area specialistica);

 

d) per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio olt= re i 15 anni:

1) mesi 2 e mezzo per i lavoratori del Gruppo B (dopo 1.10.2006: per gli intermedi appartenenti all’area concettuale );

2) mesi 2 per i lavorat= ori dei Gruppi C Super e C (dopo 1.10.2006: per gli intermedi appartenenti all’area specialistica).

     In caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà.

     I termini di not= ifica del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

    La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso dovrà corrispondere all'altra, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto.=

    E’ in facolt&agr= ave; della parte che riceve la disdetta, ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto.<= o:p>

     A tutti gli effe= tti della presente regolamentazione il lavoro prestato nel periodo di preavviso= si computa nell'anzianità.

    Durante il compimento = del preavviso, il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi = per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei perme= ssi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'Azienda.

   Tanto il licenziamento quant= o le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.

    Per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art.29=   (passaggi di qualifica).

    Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il raggiungimento del limite di età e dell'anzianità contributiva necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e l'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso.

 

 

PARTE III 

 

Soggetti destinatari della parte terza

della disciplina speciale

 

=     La presente parte si a= pplica ai lavoratori la cui categoria è identificata dalla declaratoria dei Gruppi A Super e A e dalla 1a declaratoria dei Gruppi B, C Super, C, D ed E= . A partire dal 1.10.2006, data di entra= ta in vigore della nuova classificazione, la categoria è identificata, nell’ambito delle aree professionali, dai livelli i cui profili riguardano i quadri e gli impiegati.=

 

        =      Art.      Lavoratori laurea= ti e diplomati.

 

  Dopo il compimento del periodo di = prova, e intervenuta la conferma in servizio, i lavoratori in possesso di laurea universitaria o titolo equipollente, attinente alle mansioni svolte, anche = se di primo impiego, saranno assegnati a gruppo non inferiore al Gruppo B (dopo 1.10.2006: all’area concettuale 2° livello).

     I lavoratori in possesso di laurea universitaria o di titolo equipollente, non attinente al= le mansioni svolte, saranno assegnati a gruppo non inferiore al Gruppo C (dopo 1.10.2006: all’area specialistica 3° livello) e nel caso di attribuzione a questo gruppo (livello) sarà ad essi corrisposta una indennità mensile di importo pari al 4,15 per cento = del minimo tabellare per tale gruppo (livello) previsto. I lavora= tori in possesso di diploma di scuola media superiore, attinente alle mansioni svolte, saranno assegnati, dopo il compimento del periodo di prova, e intervenuta la conferma in servizio, a gruppo non inferiore al Gruppo C (do= po 1.10.2006: all’area specialistica 3° livello)  senza corresponsione di alcuna indennità.

      Le norme d= el presente articolo avranno applicazione anche se il titolo venga conseguito durante il rapporto di lavoro e saranno estese ai rapporti in atto.

 

        =     Art.     Lavoratori con funzioni direttive.

 

Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive, per l'attuazione delle disposizioni generali aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle spese e l'assisten= za legale, concordata con l'Azienda, in caso di procedimenti civili o penali p= er cause non dipendenti da colpa o dolo e relative a fatti direttamente connes= si con l'esercizio delle funzioni svolte.

Nei confronti dei predetti lavoratori le Azi= ende riconoscono l'opportunità di favorire interventi formativi e di aggi= ornamento professionale finalizzati al perfezionamento dei livelli di preparazione ed esperienza professionali in connessione con le esigenze aziendali.

 

        =     Art.     Lavoro straordinario, festivo e notturno.

 

Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'art. … (orario di lavoro)nonché all’art. …. (addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia):

-  è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali;

-  è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art&= #8230;. (giorni festivi), al quale si  fa riferimento anche per l'applicazione delle maggiorazioni festive di cui appresso;

-  è lavoro notturno quello co= mpiuto dalle ore 21 alle ore 6 per gli impiegati amministrativi e dalle ore 22 alle ore 6 per gli impiegati tecnici di stabilimento.

Ai soli effetti contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere verrà compensato con la maggiorazione: del 30 per cento se diurno, del 75 per cen= to se notturno o festivo, del 100 per cento se festivo notturno.  Per i lavoratori discontinui, il l= avoro effettuato oltre l’orario giornaliero assegnato nonché il lavo= ro supplementare di cui alla tabella dell’art.34 verrà compensato= con la maggiorazione: del 25 per cento se diurno, del 70 per cento se notturno o festivo, del 95 per cento se festivo notturno.

Le sottoindicate percentuali di maggiorazion= e, nonché quelle relative al lavoro di cui al secondo comma del presente articolo, saranno applicate sulla retribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore (minimo tabellare, eventuale superminim= o, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) per il numero fisso 175:

-      lavoro straordinario feriale e diurno: 30 per cento,

-      lavoro ord= inario festivo: 55 per cento;

-      lavoro ordinario notturno non compreso in turni avvicendati: 55 per  cento;

-      lavoro straordinario festivo: 75 per cento;

-      lavoro straordinario notturno: 75 per cento;

-      lavoro ord= inario notturno in giorni festivi: 75 per cento;

-      lavoro straordinario notturno in giorni festivi: 100 per cento.<= /p>

      Le percent= uali di cui al presente articolo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.

      Per i lavo= ratori appartenenti al Gruppo A (dopo1.10.2006: all’area direttiva 2° e 1° livello), il lavoro prestato nei giorni festivi di cui all'art…. (giorni festiv= i) sarà compensato con il pagamento delle ore effettivamente prestate maggiorate delle percentuali previste per lo straordinario festivo o per lo straordinario festivo notturno, calcolate queste ultime come sopra indicato= .

Al lavoratore di qualunque gruppo che venga occasionalmente e improvvisamente richiesto di u= na prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento o l'ufficio avendo ultimato il suo orario giornaliero, sarà corrispost= o, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità = di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità), se la prestazione viene effettuata in ore diurne (dalle 6 alle 22 se tecnico, dal= le 6 alle 21 se amministrativo) e di quattro ore, se la prestazione viene effett= uata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6 se tecnico, dalle 21 alle 6 se amministrativo).

     Le indennit&agra= ve; suddette saranno corrisposte nella misura indicata tenendo come punto di riferimento l'ora in cui è richiesto l'inizio della prestazione.

 

        =         Dichiarazione a verbale

 

        =            Le pa= rti si danno atto che, ai soli effetti retributivi di cui al presente ccnl, per la= voro notturno si intende quello effettuato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore = 6. Ai fini legali si considera lavoro notturno, di cui al d.lgs.n.66/2003, que= llo effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 = alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all’art.11, comma 2 del citato provvedimento.

 

= Art.      Indennit&a= grave; varie.

 

Indennità di cassa

 

Al lavoratore che ha mansioni di cassa che comportino normalmente materiale maneggio di denaro con le responsabilità inerenti, intese come reintegrazione in proprio delle somme mancanti o di denaro non buono, verrà corrisposta una indennità pari al 3,45 per cento del minimo tabellare del gruppo  (livello) al quale è assegnato.

 

Indennita di sottosuolo

 

    Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta= una indennità mensile nella misura di:

        =        Euro 1,19 per i lavoratori di Gruppo A (dopo 1.10.2006: impiegati appartenenti all’area direttiva 2° e 1° livello);

        =        Euro 0,98 per i lavoratori di Gruppo B (dopo 1.10.2006: impiegati appartenenti all’area  concettuale);

        =        Euro 0,77 per i lavoratori di Gruppo C Super e C  (dopo 1.10.2006: impiegati apparte= nenti all’area  specialistica).=

 

Art.      Premio di anzianità.

 

Al lavoratore che abbia conseguito complessivamente, anche in gruppi (livelli) = e  categorie diversi, presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art.56 (trasferime= nti) - i periodi di anzianità sottoindicati, compete un premio di anzianità.

    Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del quindicesimo a= nno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del ventitreesimo a= nno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pa= ri alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita in ciascuna di dette scadenze.

Nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della percezione delle quote di premio, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa Azienda - salvo quanto disposto dal penultimo com= ma dell'art … (trasferimenti) - prima della detta risoluzione sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavora= tore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avu= to durata superiore a un anno, se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro= .

 

Chiarimento a verbale

 

Il lavoratore che, provenendo dalla qualific= a di cui alla parte I ovvero II, abbia già percepito la prima quota del premio di anzianità in base alle disposizioni relative a dette categorie, avrà diritto a usufruire della sola seconda quota di premio prevista= dal presente articolo.

Qualora il lavoratore abbia già percepito, ambedue le quote di premio, sarà considerato estinto il suo diritto al premio di anzianità come lavoratore appartenente alla qualifica cui si applica la presente part= e.

 

Art.       Tras= ferte.

 

Al lavoratore, occasionalmente e temporaneamente comandato in servizio fuori della propria sede, saranno rimborsate, entro i limiti della normalità, a pie' di lista, le spese che lo stesso avrà incontrato per vitto e alloggio.<= o:p>

Le spese di trasporto saranno rimborsate, a parte, al loro costo effettivo.<= /span>

Per l'uso di mez= zi di trasporto valgono le norme dell'art. 55 (trasferimenti).

Inoltre al lavoratore, per ogni giorno di permanenza fuori sede, verrà corrispo= sta una indennità in ragione del 22 per cento della retribuzione giornal= iera (8/175 dei seguenti elementi: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, nonché l'ex premio di produzione (1)) qualora la trasferta richieda il pernottamento, e del 10 per cento se la trasferta, pur non comportando pernottamento, richieda una permanenza fuori sede per una durata superiore all'orario normale di lavoro.

    E’ in facolt&agr= ave; dell'Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e allo= ggio in misura adeguata al costo della vita nella località di trasferta.<= o:p>

    Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra, un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta.

     Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede.

     La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavoratore con un preavviso di= 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte che consentano= il rientro in sede nella stessa giornata.

     Accertati motivi= di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.

<= span style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Times New = Roman"; mso-ansi-language:IT'>        =      -------------------

(1)    Vedi nota a pag. ...(art. … premio di risultato)

 

  Art.      Ferie

 

     Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione globale di fatto (1) pari a:

- per anzianità = fino a 15 anni: 4 settimane;

- per anzianità oltre i 15 a= nni: 4 settimane e 2 giorni.

    In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazion= are, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana.<= /o:p>

              I giorni festivi di cui all'art= 230;. (giorni festivi) non sono computabili come giornate di ferie.

   In caso di inizio del rappor= to di lavoro nell'anno immediatamente precedente al godimento delle ferie, e sempreché sia stato superato il periodo di prova, al lavoratore spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianità.  La frazione= di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo effetto come m= ese intero.

                Il riposo annuale ha, = di regola, carattere continuativo.  Comunque l'Azienda - nel fissare annualmente l'epoca delle ferie - terrà conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, dei desid= eri del lavoratore anche per un eventuale frazionamento delle ferie stesse a cominciare dal I' gennaio di ogni anno.

                Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.

    Se il lavoratore, per riconosciute esigenze di servizio, non è autorizzato ad usufruire interamente o in parte delle ferie nell'anno feriale a cui esse si riferisc= ono, avrà diritto di usufruirne comunque secondo quanto stabilito dal D.L= gs. 19 luglio 2004 n.213..   &nb= sp;         L'anzianità agli effetti delle ferie decorre dalla data di assunzione.

    Se il lavoratore viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro= in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle fer= ie stesse.  L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non verrà computato come = ferie.

   Nel caso in cui per esigenze= di servizio le ferie non potessero essere godute nel periodo di tempo precedentemente stabilito dall'Azienda, il lavoratore ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per prefissato alloggio in altra locali= tà, previa documentazione del pagamento.

   La risoluzione del rapporto = di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  In caso di risoluzione nell'annata= , il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestati.  L'assegnaz= ione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.=

   L’assenza dal servizio= per aspettativa non è utile ai fini del computo del periodo feriale, in conformità a quanto disposto dall’art.38 (aspettativa) e dall’art. 16 (permessi per cariche sindacali-aspettativa per cariche pubbliche elettive).

-------------

(1) Vedi nota a pag.       (art. … premio di risultato)

 

Art.      Alloggio <= o:p>

 

=         &= nbsp;       Nei casi di concessione dell'alloggio da parte dell'Azienda, la concessione stessa verrà effettuata contro pagamento di un limitato canone di affitto, il cui importo è in facoltà dell'Azienda di trattenere sul trattamento econo= mico del lavoratore.

                Le spese relative ai s= ervizi accessori dell'alloggio (gas, acqua, illuminazione, ecc.) saranno a carico = del lavoratore, salvo condizioni di miglior favore in atto.

                La concessione dell'al= loggio avrà ternine in ogni caso, senza che all'uopo sia necessaria formale disdetta, all'atto della cessazione del rapporto - per qualsiasi causa - o all'atto del trasferimento del lavoratore in altra sede.<= /p>

     In caso di risol= uzione del rapporto di lavoro non ai sensi dell'art.63 (licenziamento per mancanze= ) e non per dimissioni, sarà concesso un termine improrogabile di mesi t= re per il rilascio dei locali.  T= ale termine decorre dalla data della disdetta o, in mancanza di questa, dalla d= ata di risoluzione del rapporto.

    Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività= non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre km. 3, l'Azienda, che non = provveda in modo idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo.

 

Art.      Preavviso = di licenziamento e di dimissioni

 

                Il contratto di lavoro= non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e dei gruppi di appartenenza:

a)         = per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio:

1)     mesi 2 per i lavoratori dei Gruppi A Sup= er ed A (dopo 1.10.2006: per impiegati appartenenti all’area direttiva )= ;

2)     mesi 1 e mezzo per i lavoratori di Grupp= o B (dopo 1.10.2006: per gli impiegati appartenenti all’area concettuale = );

3)     mesi 1 per i lavoratori degli altri grup= pi (dopo 1.10.2006: per gli impiegati appartenenti ad altre aree );=

 

b)         = per i lavoratori che hanno raggiunto i 5 anni di serv= izio e non superato i 10:

1)     mesi 3 per i lavoratori dei Gruppi A Sup= er ed A (dopo 1.10.2006: per impiegati appartenenti all’area direttiva )= ;

2)     mesi 2 per i lavoratori di Gruppo B (dopo 1.10.2006: per gli impiegati appartenenti all’area concettuale)= ;

3)     mesi 1 e mezzo per i lavoratori degli al= tri gruppi (dopo 1.10.2006: per gli impiegati appartenenti ad altre aree ).

 

c)         per i lavoratori che hanno superato i 10 anni di servizio e non i 14= :

1)     mesi 4 per i lavoratori dei Gruppi A Sup= er ed A (dopo 1.10.2006: per impiegati appartenenti all’area direttiva);=

2)     mesi 3 per i lavoratori di Gruppo B (dopo 1.10.2006: per gli impiegati appartenenti all’area concettuale)= ;

3)     mesi 2 per i lavoratori degli altri grup= pi (dopo 1.10.2006: per gli impiegati appartenenti ad altre aree ).=

 

d)   &nb= sp;    per i lavoratori che hanno superato i 14 anni di servizio:

1)     mesi 5 per i lavoratori dei Gruppi A Sup= er ed A (dopo 1.10.2006: per impiegati appartenenti all’area direttiva);=

2)     mesi 4 per i lavoratori di Gruppo B (dopo 1.10.2006: per gli impiegati appartenenti all’area concettuale)= ;

3)     mesi 3 per i lavoratori degli altri grup= pi (dopo 1.10.2006: per gli impiegati appartenenti ad altre aree).

 

&nb= sp;               In caso di dimissioni,= i termini suddetti sono ridotti alla metà.

                I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.=

    La parte che risolve il rapporto, senza l'osservanza dei predetti

termini di preavviso, d= eve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuz= ione globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

                E’ in facolt&agr= ave; della parte che riceve la disdetta, ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ci&ogra= ve; derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto.<= /span>

   A tutti gli effetti della pr= esente regolamentazione il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianità.

   Durante il compimento del pe= riodo di preavviso, in caso di licenziamento, il datore di lavoro concederà= ; al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzio= ne e la durata dei permessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto a= lle esigenze dell'Azienda.

                Tanto il licenziamento= quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.

                Per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. … (passaggi di categoria).

    Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il raggiungimento del limite di età e dell'anzianità contributiva necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e l'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso.

 

 

 =

ALLEGATI

al c.c.n.l. 5 marzo 2004

 

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =           All.1

 

1)   &n= bsp;   Art. 15 (passaggi di qualifica), punto 2 lett. B&n= bsp; del c.c.n.l. 30 settembre 1994

 

………..omi= ssis………..

 

“2)  =         Nel caso di passaggio dalla qualifica intermedia a quella im­piegatizia o d= ei quadri, l'anzianità di servizio prestato nella qualifi­ca interm= edia è utile agli effetti dei sottoelencati istituti e con le norme di seguito indicate:

= ……..omissis………..

= B) Aumenti periodici di anzianità

 

= Ferme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, agli effetti degli aumenti period= ici di anzianità, per i passaggi di qualifica che inter­verranno successivamente al 21.7.1979, si stabilisce quanto segue:=

 

= = -appartenenza alla qualifica intermedia anteriormente al 21 luglio 1979=

 

= In caso di passaggio alla qualifica impiegatizia o dei quadri ver­rà riportato in cifra l'importo maturato a titolo di aumenti periodi­ci di anzianità nella qualifica intermedia ed il lavoratore avrà diritto alla maturazione di ulteriori aumenti periodici biennali, secondo g= li importi previsti all'art. 14, punto 2, 1°comma, fino al raggiungimen&sh= y;to di un numero massimo complessivo di 14 aumenti periodici, ivi compresi quel= li maturati nella qualifica di provenienza e riportati in cifra.

= L'eventuale frazione di biennio in corso di maturazione all'atto del passaggio alla qualifica impiegatizia verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

 

= = -acquisizione della qualifica intermedia posteri ormente al 21 luglio 197= 9

 

= In caso di passaggio alla qualifica impiegatizia o dei quadri, al lavoratore verranno applicate le norme stabilite, agli effetti degli aumenti periodici, per il passaggio dalla qualifica operaia a quella intermedia o impiegatizia= di cui al punto 1), capoverso B, del pre­sente articolo, che qui si intend= ono integralmente richiamate.”

=  

[Si riporta di seguito il pun= to 1), capoverso B sopracitato: ”Ferme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi alla qualifica intermedia o impiegatizi= a o dei quadri, che avverranno dal 21 luglio 1979 in poi, gli au= menti periodici di anzianità maturati nella qualifica operai saranno ripor= tati in cifra. Il lavoratore avrà diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per il gruppo di acquisizione fino al raggiu= ngimento di un importo massimo maturabile (ivi compreso il riporto in cifra), a tito= lo di aumenti periodici di anzianità, pari a 5 volte l’importo unitario previsto per il gruppo di appartenenza indicato al 2° comma dell’art. 14 (aumenti periodici di anzianità).

= L’eventuale frazione di biennio in corso di maturazione all’atto del passaggio al= la qualifica intermedia o impiegatizia o dei quadri verrà considerata u= tile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.=

= Per il caso di passaggio di qualifica che comporti contemporaneamente passaggio di gruppo si fa riferimento ai commi 4 e successivi dell’art. 14 (aumenti periodici di anzianità).”= ]=

=  

=  

=  

=            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;             <= /span>All.2

=  

2)&n= bsp;      Art. 13 (aumenti periodici di anzianità), disposizioni transitorie del c.c.n.l. 21 luglio 1979:=

 

…….omissis…….

 

 Disposizioni transitorie=

 

&= #8220;I)  In relazione alla modifica apporta= ta agli artt. 54, 80 e 107 del c.c.n.l. 30-4-1976 (compimento del 20' anno di età) concernente il diritto alla maturazione degli aumenti periodici= di anzianità, le par­ti convengono che per il personale già = in forza al 21 luglio 1979 e che alla stessa data risulta di età pari o inferiore agli anni 20, ai fini della maturazione del primo aumento periodi= co, si terrà conto del­l'anzianità conseguita a partire dalI'1° gennaio 1979.

<= o:p> 

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> Il)   Norme applicative per il pas= saggio dalla precedente alla nuo­va normativa:

<= o:p> 

1) Operai

 

La nuova normativa sarà attuata a partire dal l.1.1980 per i lavoratori assunti dalla stessa data, mentre per gli operai già in for­za al 21 luglio 1979, o assunti successivamente a tale data nel corso dell'anno 1979, la nuova normativa troverà applicazio= ne a seconda delle anzianità dei lavoratori al 31.12.1979.

Gli aumenti periodici che matureranno fino alla data = di appli­cazione della nuova normativa - le cui date sono indicate, a seco= nda dell'anzianità dei lavoratori al 31.12.1979, ai successivi punti a),= b) e c) - saranno calcolati secondo le norme previste dal precedente regime contrattuale (nel numero e nella misura percentuale) facendo riferimento ai minimi tabellari in vigore al 31.12.1978.

 

a)       Operai che al 31-12-1979 abbiano maturato tutti e= 5 gli aumentí periodici di anzianità secondo quanto previsto dal precedente regime contrattuale:

 A partire da11’ 1.1. 980 (per= i lavoratori che al 31-12-1978 hanno già maturato tutti e 5 gli aumenti periodici previsti dalla precedente norma­tiva o ad un anno data dalla maturazione del 5' aumento periodico di cui alla precedente normativa, qual= ora lo stesso maturi nel corso del 1979) al lavoratore verrà riconosciut= o il l° aumento periodico, nel valore uni­tario previsto per il gruppo di appartenenza di cui al 2' comma del pre­sente articolo, con l'assorbime= nto di quanto già percepito a titolo di aumenti periodici di anzianità secondo il regime contrattuale 30.4.1976.  L'anzianità utile per la maturazione dei successivi aumenti periodici bien­nali, previsti dalla normativa di cui al 2' comma e successivi del presen­te articolo, decorrerà dal l.1.1980, o dal primo giorno del mese suc­cessivo a quello della maturazione del l° aumento periodico, per coloro che hanno maturato, nel corso del 1979, il 5° aumento periodico secon­do la precedente normativa.

 = ;

b)      = Operai che al 31-12-1979 abbiano maturato da 1 a 4 aumenti periodici= di anzianità secondo quanto previsto dal precedente regime contrattuale= :

 A partire dal 1.1.1981 al lavoratore verrà riconosciuto il l° aumen­to periodico, nel valore unitario previsto per il gruppo di appartenenza di cui al 2' comma d= el presente articolo, con l'assorbimento di quanto già percepito a tito= lo di aumenti periodici di anzianità secondo il regime contrattuale 30-4-1976.

L'anz= ianità utile per la maturazione dei successivi aumenti periodici bien­nali, previsti dalla normativa di cui al 2° comma e successivi del presen­= ;te articolo, decorrerà dal l.1.1981.

 

c)&= nbsp;     Operai che al 31-12-1979 non abbiano ancora maturato alcuno aumento periodico biennale:

A partire dal 1.1.1982 al lavoratore verrà riconosciuto il l° aumen­to periodico, nel valore unitario previsto per il gruppo di appartenenza di cui al 2° comma del presente articolo, con l'assorbimen= to di quanto già percepito a titolo di aumento periodico di anzianità secondo il regi­me contrattuale 30.4.1976.<= /span>

L'anzianità utile per la maturazione dei successivi aumenti periodici bien­nali, previsti dalla normativa di cui al 2° comma e successivi del presen­te articolo, decorrerà dal l.1.1982.<= /o:p>

 = ;

Norma comune ai precedenti punti a), b), c)=

 = ;

In caso di passaggio di gruppo, effettuato prima dell'applicazione della nuova normativa degli aumenti periodici di anzianità, verranno seguite le norme previste dal precedente regime contrattuale con riferimento ai mi­ními tabell= ari in vigore al 31-12-1978. 1 passaggi di gruppo, che interverran­no successivamente all'applicazione della nuova normativa, sono regolati dal 4° comrna e successivi del presente articolo.

2) Impiegati ed Interm= edi

 = ;

Gli impiegati e gli intermedi in fo= rza al 21 luglio 1979 manter­ranno in cifra gli importi degli aumenti perio= dici già maturati alla stessa data ed avranno diritto alla maturazione di ulteriori aumenti periodici biennali, secondo gli importi mensili seguenti,= nei limiti di un numero complessivo di aumenti periodici pari a 14, ivi corn&sh= y;presi quelli relativi all'importo congelato in cifra al 21.7.1979:

        =             &nb= sp;                     =    Gruppi        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =           Valori unitari scatti

Gruppo A e A Super&nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;      euro/mese 17,15

Gruppo B  &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;          euro/mese 14,93

Gruppo C e C Super&nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;       euro/mese 13,38

Gruppo D  &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;          euro/mese 13,23

Gruppo E  &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;          euro/mese 12,68

 

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di grup­po verrà considerata utile agli effetti della maturazione del succes­sivo aumento periodico.=

Per la determinazione del numero de= gli aumenti periodici di anzianità utili a ricavare, per differenza, il numero degli eventuali ulteriori aumenti periodici che il lavoratore ha dir= itto a maturare per raggiungere il numero complessivo di 14 aumenti periodici biennali previsti, si procede come segue:

 - il numero degli aumenti periodici di anzianità maturati nel gruppo di appartenenza al 21 lug= lio 1979 resta inalterato;

-il solo importo congelato, relativo agli aumenti periodici eventual­mente maturati in gruppi diversi da que= llo dí appartenenza al 21 luglio 1979, compresi gli aumenti periodici congelati in virtù degli accordi interconfe­derali 14 giugno 195= 2 e 12 giugno 1954, sarà tradotto in un numero di aumenti periodici da aggiungere al numero di quelli di cui al precedente comma, dividendo l'impo= rto medesimo per il valore unitario dell'aumen­to periodico in vigore al I&= deg; gennaio 1979 per il gruppo di appartenenza.  L'eventuale frazione risultante da= lla succitata operazione verrà arrotonda­ta all'unità per dif= etto qualora risulti inferiore o pari allo 0,50 o per ecces­so qualora risul= ti superiore allo 0,50.

Ferme restando le situazioni gi&agr= ave; regolate in base alle norme dei prece­denti contratti collettivi nazion= ali di lavoro, per i passaggi di gruppo che avverranno dal I° agosto 1979 in poi e relat= ivi ad impiegati ed intermedi in forza al 21 luglio 1979, gli eventuali aumenti periodici già maturati saranno riportati in cifra.  Il lavoratore avrà quindi d= iritto a maturare ulte­riori aumenti periodici biennali, nella misura fissata = per il gruppo di acqui­sizione, e indicata al I° comma del presente pun= to 2), fino al raggiungimento di n. 14 aumenti periodici biennali, ivi compres= o il numero degli aumenti periodici riportato in cifra.

NORMA TRANSITORIA

 

Per gli impiegati e gli intermedi assunti nel periodo= dal 22.7.1979 al 31.12.1979 troverà applicazione, con decorrenza dalla d= ata di assunzione, la normativa generale di cui al presente articolo, che preve= de la maturazio­ne di 5 aumenti periodici biennali complessivi di importo = pari ai valori in­dicati al 2° comma del presente articolo 13.”<= /o:p>

=  

=            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;             <= /span>All.3

=  

= Art. 19 (trattamento di fi= ne rapporto), tabelle, del c.c.n.l. 30 settembre 1994:

 

………omiss= is………

Settore cemento e lavorazioni promiscue:

 

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =   fino al        =          dal        =             dal

        =             =             &nb= sp;            =             31.12.1984         I.1.1985        =    1.1.1986

 

1)     lavoratori cui si applica la disci-

plina speciale parte I        =             22/30        =       24/30        =       27/30

2)     lavoratori cui si applica la disci-

plina speciale parte II        =            25/30        =       27/30        =       30/30

3)     lavoratori cui si applica la disci-

plina speciale parte III        =           30/30        =       30/30        =       30/30

 

A     decorrere dal I.1= .1987 la quota annua sarà pari a 30/30esimi per tutti i lavoratori.

 

Settori fibrocemento, calce, gesso e malte:

 

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =    fino al        =        dal        =             dal

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            31.12.1985       1.1.1986        =   1.1.1987

 

1)     lavoratori cui si applica la disci-

plina speciale parte I        =             22/30        =       24/30        =       27/30

2)     lavoratori cui si applica la disci-

plina speciale parte II        =            25/30        =       27/30        =       30/30

3)     lavoratori cui si applica la disci-

plina speciale parte III        =           30/30        =       30/30        =       30/30

 

A     decorrere dal 1 '-1-1988 la quota annua sarà pari a 30/30esimi per tutti i lavoratori.”

 

 

   &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =   All.4

 

3)&n= bsp;      Art. 66, 91 e 116 (indennità di anzianit&agrav= e;) del c.c.n.l. 21 luglio 1979:

 =

“Art. 66 -  Indennità di anzianit&agrav= e;

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda corrisponderà un'indennità da calcolarsi in base alle seguenti norme:

A)      cemento, amianto-cemento e lavorazioni promiscue  (ce­mento, calce e gesso).

Per le anzianità di servizio maturate dai lavoratori fino al  31 dicembre 1962:

  -   9/30 di retribuzione per ogn= i anno per i primi 3 anni;

  - 13/30 di retribuzione = per ogni anno dal 4° al 10° anno incluso;

- 18/30 di retribuzione per ogni an= no dall'11° al 15° anno incluso;

- 22/30 di retribuzione per ogni an= no oltre il 15° anno.

Per le anzianità di servizio maturate dai lavoratori dal I° gennaio 196= 3 al 31 dicembre 1979:

        - 10/30 di retrib= uzione per ogni anno per i primi 3 anni;

        - 14/30 di retribuzione per ogni anno dal 4° al 10° anno incluso;

        - 18/30 di retribuzione per ogni anno dall'll° al 15° anno incluso;

        - 22/30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15° anno.

Per le anzianità di servizio che matureranno dal  I° gen­naio 1980:

        - 22/30 di retribuzione per ogni anno.

B)&= nbsp;        CALCE E GESSO.

Per le anzianità di servizio maturate dai lavoratori fino al 31 dicembre 19= 63:

-   9/30 di retribuzione per ogn= i anno per i primi 5 anni;

- 13/30 di retribuzione per ogni an= no dal 6° al 10° anno incluso;

- 18/30 di retribuzione per ogni an= no dall'll° al 15° anno incluso;

- 22/30 di retribuzione per ogni an= no oltre il 15° anno.

Per le anzian¡tà di servizio maturate dai lavoratori dal    gennaio 1964 al 31 marzo 1973:

      - 10/30 di retribuzione per ogni anno per i primi 5 anni;

      - 13/30 di retribuzione per ogni anno dal 6° al 10° anno incluso;

      - 18/30 di retribuzione per ogni anno dall'11° al 15° anno incluso;=

      - 22/30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15° anno.

Per le anzian¡tà di servizio maturate dal I° aprile 1973 al 31 dicembre 1979:

- 10/30 di retribuzione per ogni an= no per i primi 3 anni;

- 14/30 di retribuzione per ogni an= no dal 4° al 10° anno incluso;

- 18/30 di retribuzione per ogni an= no dall'11 al 15° anno incluso;

- 22/30 di retribuzione per ogni an= no oltre il 15° anno.

Per le anzianità di servizio che matureranno dal I° gen­naio 1980:<= o:p>

- 22/30 di retribuzione per ogni anno.

   Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi tra­scurando le frazioni di mese.=

   Nel computo della retribuzio= ne agli effetti dell'indennità di anzianità, ferme restando le disposizioni di cui all'art.1 della legge 31.3.1977, n. 91, si terrà conto della gratifica natalizia, del premio di produzione e dell'eventuale indennità sostitutiva della mensa di cui agli artt. 16 (tredicesima mensilità o gratifica nata­lizia), 14 (premio di produzione) e 15 (mensa).

   Agli effetti dell'applicazio= ne del presente articolo per i cottimisti e turnisti sarà computato nella retribuzione il guadagno medio di cottimo o l'indennità di tur= no realizzati negli ultimi due mesi prestati come cottimista o turnista, sempreché questi, negli ultimi cinque anni, abbia lavorato a cottimo= od a turno per almeno 3 anni, anche non consecutivi.

In difett= o di tale condizione, per i cottimisti, la liquida­zione sarà effettu= ata computando nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo= di cui all'art. 52 (cottimi).

&nbs= p;

NORMA TRANSITORIA.

   Per i lavoratori in forza al= 21 luglio 1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo e dalla somma di lire 140.000 (o ratei della stessa) - già corri­sposta = in virtù dell'accordo 21 luglio 1979 a titolo di anticipazione su detta indennità - al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria.”

&nbs= p;

“Art= . 91 - Indennità di anzianità.

   In ogni caso di risoluzione = del rapporto di lavoro, al lavo­ratore compete per ogni anno di anzianità maturata nella qua­lifica intermedia una indennit&agra= ve; pari a 25/30 della retribuzione globale mensile come in appresso specificat= a.

   La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione glob= ale mensile in corso al momento della risolu­zione del rapporto, ferme rest= ando le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 31.3.1977, n. 91.<= /span>

   Agli effetti del presente ar= ticolo sono compresi nella retri­buzione globale mensile oltre le provvigioni,= i premi di produ­zione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli alt= ri elementi retributivi aventi carattere continuativo e che siano di ammon­= ;tare determinato.

   Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese, di almeno 15 giorni, verra= nno conteggiate come mese intero.

   L'indennità di anzianità relativa al periodo in cui il lavora­tore è appartenuto alla parte I della Disciplina speciale, sarà liquidata, = in base alle disposizioni tutte previste dalla regola­mentazione della par= te I vigenti al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, calcolata sull'ultima retribuzione globale mensile percepita come appartenente alla p= arte II.

 = ;

NORMA TRANSITORIA.

  Per i lavoratori in forza al 21 lu= glio 1979 l'indennit&agra= ve; di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a segu= ito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo e dalla somma di lire 140.000 (o ratei della stessa) - già corri&s= hy;sposta in virtù dell'accordo 21 luglio 1979 a titolo di anticipa­zione su de= tta indcnnità - al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per catego= ria.

 

CHIARIMENTO A VERBALE.

   Agli appartenenti alla quali= fica intermedia in servizio al 30 giugno 1949, che si trovano ancora oggi alle dipendenze della azienda, i quali, precedentemente all'applicazione degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, già svolgevano mansioni proprie della qualifica di nuova istituzione e per i quali, all'atto del conferimento del= la qualifica intermedia, non fu risolto il rap­porto di lavoro, l'anzianità per il servizio precedentemente pre­stato nelle stes= se mansioni è riconosciuta agli effetti del pre­sente articolo fino= a risalire come massimo al l°' gennaio 1945, e .l'indennità di cui= al quinto comma sarà integrata, limitata­mente al periodo in cui ta= li mansioni furono effettivamente svolte, nelle seguenti misure:

- per anzianità maturata dal l° al 4° anno incluso: tre gior­nate di retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto come operaio;<= /p>

- per ogni anno di anzianità successivo al 4° e fino al 15° incluso: quattro giornate di retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto come operai= o;

- per ogni anno di anzianità successivo al 15°: cinque gior­nate di retribuzione globale mensile= per ogni anno di servizio compiuto come operaio.

   L'importo di ciascuna giorna= ta aggiuntiva sarà calcolato in base alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore quale appartenente alla qualifica intermedia all'a= tto della risoluzione del rapporto di lavoro.

   Per gli appartenenti alla qualifica intermedia nei confronti dei quali, precedentemente alla data del= 31 dicembre 1947 le aziende procedettero alla liquidazione del!'anzianit&agrav= e; come operaio in coincidenza col passaggio alla nuova qualifica, restano fer= me, agli effetti del presente articolo, le disposizioni contenute nel­l' accordo 30 luglio 1949, il cui testo viene riportato in allegato alla regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica inter­media.”= ;

 = ;

“Art. 116 – Indennità di anzianità.

   In ogni caso di risoluzione = del rapporto di lavoro, è dovuta al lavoratore una indennità di importo pari a tante mensilità di retribuzione, come in appresso specificata, per quanti sono gli anni di servizio prestati.

   Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese di almeno 15 giorni verranno considerate come mese intero.

   La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione glob= ale mensile in corso al momento della risolu­zione del rapporto secondo qua= nto sopra previsto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 31.3.1977, n. 91.

   Qualora il lavoratore si tro= vi in aspettativa non retribuita e la risoluzione del rapporto avvenga in tale periodo, la liqui­dazione dell'indennità verrà fatta sulla base dell'ultima retri­buzione globale mensile dallo stesso percepita presso l'azienda, secondo le norme del presente articolo.=

   Agli effetti del presente ar= ticolo sono compresi nella retri­buzione globale mensile oltre le provvigioni,= i premi di produ­zione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli alt= ri elementi retributivi aventi carattere continuativo e che siano di ammon- ta= re determinato.

   Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvi­gioni, premi di produzione o partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ulti= mo triennio o, se il la­voratore non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.

   Le provvigioni saranno compu= tate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rappo= rto anche se definiti dall'azienda successivamente alla detta risoluzione del rapporto.

   I premi di produzione si int= endono riferiti alla produzione già effettuata, e la partecipazione agli ut= ili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.

   Qualora espressamente conven= uto l'azienda dedurrà dalla indennità di anzianità, fino a concorrenza, quanto il lavoratore percepisca in conseguenza della risoluzio= ne del rapporto per even­tuali atti di previdenza (cassa pensioni, previde= nze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda stessa; nessuna detrazione &egra= ve; invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 25 del c= ontratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industr= ia e dal contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento de= lla previdenza stessa, e dalle even­tuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collet­tivi interconfederali o disposizioni di legge.<= o:p>

   Al momento della risoluzione= del rapporto di lavoro come lavoratore cui si applica la presente parte III, l'indennità di anzianità relativa al periodo trascorso nella qualifica di cui alla parte I o nella qualifica di cui alla parte II, sarà liquidata in base alle disposizioni tutte previste dalle rispet= tive regolamen­tazioni vigenti al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, calcolata sull'ultima retribuzione mensile come sopra indicato percepita dal lavoratore appartenente alla presente parte III.

   Nel caso di passaggio alla p= arte III di un appartenente alla parte II proveniente dalla parte I, dovrà essere applicata la rego­lamentazione in vigore per gli appartenenti al= la parte I per gli anni trascorsi nella qualifica di detta parte I e, cos&igra= ve; pure, per il periodo di servizio trascorso nella qualifica di detta parte I= I, la regolamentazione in vigore per quest' ultima parte II.=

&nbs= p;

NORMA TRANSITORIA.

   Per i lavoratori in forza al= 21 luglio 1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito  dell'applicazione del= le norme previste nel presente articolo e dalla somma di lire 140.000 (o ratei della stessa) - già corri­sposta in virtù dell'accordo 21 luglio 1979 a titolo di anticipa­zione su detta indennità - al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria.”

&nbs= p;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

 

         Parti stipulanti            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;             <= /span>        =      Pag.

 

DISPOSIZIONI  GENERALI  E<= /span>

SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

 

Art.   1   -   Sistema contrattuale:        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           =      Pag. 

A)    Contratto collet= tivo nazionale di lavoro

B)     Contrattazione aziendale

C)     Impegni delle pa= rti

Art.   2   -   Sistema di relazioni industr= iali:        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;           =      Pag. 

A)    Settore cemento<= o:p>

B)     Settori calce, g= esso e malte

        Art.   3   -   Formazione professionale  

Art.   4   -   Gestione delle crisi occupazionali     = ;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;         =      Pag. 

Art.   5   -   Appalti            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =                =      Pag. 

Art.   6   -   Ambiente di lavoro e tutela = salute dei lavoratori     = ;            &n= bsp;            = ;             =      Pag.  

Art.   7   -   Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di Azienda &nb= sp;                =      Pag.

Art.   8   -   Azioni positive per le pari opportunità    &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;                =      Pag.

Art.   9   -   Tutele alle categorie dello svantaggio sociale    &= nbsp;           &nbs= p;                   =      Pag.

Art.  10=    -   Accordi interconfederali        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;                  =      Pag.

Art. 11   -   Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni = di miglior

 favore            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;                =      Pag.

Art. 12   -   Estensione di contratti stipulati con altre associazioni&= nbsp;           &nbs= p;              =    Pag.

Art. 13   -   Reclami e controversie-Proce= dura di conciliazione e di

        =            arbitrato irrituale   &nbs= p;             =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;      Pag.

Art. 14   -   Relazioni azie= ndali e conflittualità   &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            =      Pag.

Art. 15   -   Rappresentanza sindacale unitaria    &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;         =      Pag.

Art. 16   -   Assemblea            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;          =      Pag.

Art. 17   -   Permessi per cariche sindaca= li – Aspettativa per cariche pubbliche

 elettive e sindacali        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;                    Pag.<= o:p>

Art. 18   -   Affissioni            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =      Pag.

Art. 19   -   Versamento dei contributi sindacali     &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;                   =      Pag.

Art. 20   -   Istituti di patronato        =             &nb= sp;       =             &nb= sp;            =                      =      Pag.

 

 

DISCIPLINA COMUNE

 

Art. 21   -   Periodo di prova        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;          Pag.

Art. 22   -   Assunzione – Documenti – Quota di riserva   &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           Pag.

Art. 23   -   Assunzione delle donne e dei fanciulli     &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;      Pag.

Art. 24   -   Visita medica        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp; Pag.

Art.        -   (Apprendist= ato)        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;          Pag.

Art.        -   Contratto di l= avoro a tempo determinato    =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =     Pag.

Art.        -   (Lavoro a t= empo parziale)    = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            Pag.

Art.        -   (Lavoro temporaneo)  &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;        Pag.

Art.        -   Classificazion= e del personale     &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;      Pag.

Declaratorie e profili      =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =      Pag.

Quadri        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;         Pag.

Art.   -   Passaggi di categoria        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;       Pag.

Art.   -   Mutamento di mansioni         &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;             =             &nb= sp;     Pag.

Art.   -   Mansioni promiscue        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;         Pag.

Art.   -   Orario di lavoro        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;            =             &nb= sp;      Pag.

Art.   -   Lavoro a turni        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;    Pag.

Art.   -   Addetti a lavori discontinui= o di semplice attesa o custodia         =             &nb= sp;      Pag.

Art.   -   Interruzione di lavoro e rec= uperi        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;   Pag.

     Art.    -   Riduzione di lavoro        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;         Pag.

Art.    -   Assenze e permessi

Art.    -   Congedi      &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            =             &nb= sp;            =       Pag.

Art.    -  Aspettativa            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;                      = ;            &n= bsp;        Pag.

Art.    -   Interruzioni di anzianit&agr= ave;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;       Pag.

Art.    -   Determinazione quote orarie<= span style=3D'mso-tab-count:6'>        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;        Pag.

Art.    -   Corresponsione delle compete= nze        &= nbsp;           =              =             &nb= sp;         =             &nb= sp;      Pag.

       Art.=      -  Aumenti retributivi e minimi tabel= lari contrattuali     &= nbsp;           &nbs= p;                =       Pag.

Art.    -   Indennità di continge= nza – EDR     &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;     Pag.

Art.    -   Giorni festivi        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;      Pag.

Art.    -   Aumenti periodici di anzianità    &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;          Pag.

Art.    -   Tredicesima mensilità= o gratifica natalizia    =             &nb= sp;            =                =       Pag.

Art.    -   Trattamento di fine rapporto=         &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;        Pag.

Art.    -   Premio di risultato        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;                         Pag.

Art.    -   Mensa            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;                   =       Pag.

Art.    -   Congedo matrimoniale        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;    Pag.

Art.  &nbs= p; -   Indennit&agrav= e; di testimonianza     =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;          =       Pag.

       Art.=     -   Malattia e infortunio non sul lavoro      &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;             =   Pag.

Art.    -   Infortunio sul lavoro e mala= ttia professionale     =             &nb= sp;            =                Pag.

Art.    -   Chiamata e richiamo alle arm= i        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;       Pag.

Art.    -   Gravidanza e puerperio        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;     Pag.

Art.    -   Trasferimenti        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;      Pag.

Art.    -   Lavoratori studenti – Diritto allo studio    =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            Pag.

Art.    -   Previdenza complementare

Art.    -   Assistenza sanitaria        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;                =        Pag.

Art.    -   Tutela tossico-dipendenti e = loro familiari     &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;               =        Pag.

Art.    -   Conservazione utensili e vis= ite di inventario e di controllo   =                    =       Pag.

Art.    -   Norme comportamentali        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;          =       Pag.

Art.    -   Provvedimenti disciplinari        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;                    =       Pag.

Art.    -   Licenziamento per mancanze        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;        Pag.

Art.    -   Certificato di lavoro        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;          Pag.

Art.    -   Caso di morte del lavoratore=         &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;          Pag.

Art.    -   Decorrenza e durata               &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;                    =       Pag.

&n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;         =

 

DISCIPLINA SPECIALE

 

        PARTE I – Soggetti destinatari della Parte I della Disciplina Speciale

       Art.=     -   Lavoro straordinario, festiv= o e notturno            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;   Pag.

Art.    -   Modalità per la mensilizzazione    &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;          Pag.

Art.    -   Cottimi            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =              Pag.

Art.    -   Lavori pesanti e disagiati  &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;                =             &nb= sp;            =        Pag.

Art.    -   Trasferte<= /p>

Art.    -   Premio di anzianità &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;     Pag.

Art.    -   Ferie            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;   Pag.

Art.    -   Preavviso di licenziamento e dimissioni     &nb= sp;            =             &nb= sp;            =            Pag.

 

 

PARTE II – Soggetti destinatari della Parte II della Disciplina Speciale

Art. 74   -   Lavoro straordinario, festiv= o e notturno      = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;      Pag.

Art. 75   -   Indennità varie        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;              Pag.

Art. 76   -   Premio di anzianità        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;        Pag.

Art. 77   -   Trasferte            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =       Pag.

Art. 78   -   Ferie            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             Pag.

Art. 79   -   Alloggio            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =         Pag.

Art. 80   -   Preavviso di licenziamento e dimissioni     &nb= sp;            =             &nb= sp;            =        Pag.

 

PARTE III – Soggetti destinatari della Parte III della Disciplina Speciale

Art. 81   -   Lavoratori laureati e diplom= ati        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;    Pag.

Art. 82   -   Lavoratori con funzioni dire= ttive        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;              Pag.

Art. 83   -   Lavoro straordinario, festiv= o e notturno      = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;      Pag.

Art. 84   -   Indennità varie        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;              Pag.

Art. 85   -   Premio di anzianità        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;        Pag.

Art. 86   -   Trasferte            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =       Pag.

Art. 87   -   Ferie            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             Pag.

Art. 88   -   Alloggio            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =         Pag.

Art. 89   -   Preavviso di licenziamento e= di dimissioni     &nb= sp;            =             &nb= sp;            =     Pag.

 

 

Allegati al c.c.n.l. 28 luglio 1999:

 

1.&n= bsp;      Art.15 (passaggi di qualifica) punto 2 lett. B del c.c.n.l. 30.9.1994

2.&n= bsp;      Art. 12 (aumenti periodici di anzianità) disposizioni transitorie

       del c.c.n.l.21.7.1979

3.&n= bsp;      Art. 19 (trattamento di fine rapporto= ), tabelle, del c.c.n.l.30.9.1994

4.&n= bsp;      Artt. 66, 91 e 116 (indennità = di anzianità) del c.c.n.l. 21.7.1979

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