VERBALE DI ACCORDO

 

Addì 20.3.2002, in Roma presso la Sede della FEDERMACO, 

 

tra

 

La Società Cementir, Cementerie del Tirreno S.p.A rappresentata dall’Ing. Mario Ciliberto, Dott. Riccardo Nicolini, Dott. Luigi Longo, Ing. Antonio Del Balzo, assistita dall’Avv. Luciano Panegrossi e  da FEDERMACO nella persona della Dott.ssa Raffaella Di Ciccio,

e

 

FENEAL-UIL, nella persona di Learco Sacchetti,

FILCA-CISL,  nelle persona di Piero Baroni e Paolo Acciai,

FILLEA-CGIL, nelle persona di Luigi Aprile e Luigi Cavallini,

 

con le Rappresentanze Sindacali Unitarie delle Unità produttive della Cementir SpA ed i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali;

a seguito delle richieste presentate dalle organizzazioni sindacali in data 18 aprile 2001, per il rinnovo del Premio di risultato,

dopo approfondite discussioni tenutesi in più sessioni di incontro,

a totale definizione delle richieste summenzionate,

 

si stipula e conviene quanto segue :



1. SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

 

Si ribadisce quanto stipulato e definito nel verbale di accordo del 17 luglio 1997, ed avendone riscontrato il buon esito del predetto sistema tra l’Azienda, le OO.SS. e le R.S.U, le Parti concordano che:

 

1.1     Sistema di Relazioni Sindacali e Industriali

La Cementir S.p.A. e FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL Nazionali, unitamente alle RSU delle unità interessate, convengono di dotarsi di un sistema di relazioni industriali e sindacali per garantire un flusso sistematico di informazioni sull’andamento del Settore e dell’Azienda e sulle prospettive di consolidamento, ottimizzazione e sviluppo aziendale, al fine anche di consentire una consapevole convergenza sugli obiettivi industriali da far valere – ove ritenuto necessario – nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.

Gli incontri si terranno a livello di Cementir SpA ed a livello di Unità Sociale.

 

1.2  Livello di gruppo

Le Parti, in coerenza con il sistema di relazioni industriali di cui al C.C.N.L. e nell’ambito delle definite pattuizioni relative alla contrattazione di secondo livello, si incontreranno a delegazioni complete, indicativamente nei mesi di marzo e settembre, per un esame congiunto sulle tematiche aziendali e del settore, esprimendo le loro autonome valutazioni.

Le Parti, anche al fine di prevenire sulle problematiche aziendali l’insorgenza del contenzioso, privilegiando la ricerca di composizioni positive delle rispettive posizioni, concordano di istituire una “Commissione Tecnica Paritetica Nazionale” composta da 3+3 membri con il compito di esaminare tutte le tematiche ritenute interessanti per la conoscenza dell’evoluzione aziendale e del settore.

In linea generale sono previste riunioni trimestrali di cui due in preparazione degli incontri di marzo e settembre, come sopra definito, e una per la verifica dei parametri tecnici del premio di risultato così come fissata nello specifico accordo.

Apposite sessioni della Commissione potranno essere convocate, previo consenso delle parti, per l’esame di tematiche ed iniziative che coinvolgano specificità territoriali.

 

Le tematiche illustrate nell’ambito della Commissione saranno le seguenti:

-       programmi di investimento ed innovazione tecnologica, compreso l’utilizzo dei combustibili alternativi;

-       variazioni del perimetro industriale (dismissioni, acquisizione, nuova costruzione di insediamenti produttivi) con particolare informazione sugli aspetti occupazionali;

-       andamento del mercato e dinamica dei consumi;

-       esternalizzazione o interiorizzazione di funzioni e/o lavorazioni. Qualificazione dell’indotto;

-       analisi e implicazioni derivanti dalla legislazione e dalle decisioni dell’Amministrazione centrale e periferica in tema di attività estrattiva e di ripristini;

-       tematiche legate al personale (composizione, ore di lavoro prestate, assenze dal lavoro, turni, sicurezza; rilevanti modifiche organizzative);

-       formazione e qualificazione professionale;

-       andamento aziendale finalizzato all’applicazione della contrattazione di secondo livello;

-       previdenza integrativa, così come previsto dal CCNL.

La Commissione, con decisione unanime, potrà avvalersi di esperti tecnici, anche esterni alle Parti, per poter approfondire tematiche di interesse comune.

Le parti ribadiscono il ruolo tecnico-consultivo della Commissione, escludendo alla stessa qualsiasi delega di carattere negoziale.

 

1.3  Livello di unità sociale

Per quanto riguarda le materie più strettamente demandate alle tematiche di stabilimento dal CCNL, la Direzione di Stabilimento e le RSU esamineranno le stesse in incontri mensili preventivamente programmati, fatte salve eventuali necessità più urgenti, nello spirito di collaborazione che è alla base del presente accordo. In tali incontri si potrà procedere alle previste verifiche.

Nell’intento di rafforzare le relazioni sindacali e industriali, secondo le indicazioni previste dall’art.13 del CCNL, le Parti (Direzione Aziendale e RSU/OO.SS territoriali) convengono che, fatto salvo quanto previsto nel precedente capoverso, prima che avvenga qualsiasi iniziativa conflittuale, si darà luogo ad un incontro da tenere presso l’Associazione degli Industriali locale entro sette giorni dalla richiesta presentata da una delle parti per esperire tutti i tentativi idonei a risolvere in modo conciliativo le problematiche in essere sul piano locale ed anche allo scopo di mantenere, nell’ambito di un corretto esercizio del diritto di sciopero, la salvaguardia e la sicurezza degli impianti.

Le Parti, in caso di divergente valutazione su tematiche di rilevante interesse, prima di assumere qualsiasi iniziativa unilaterale, potranno incaricare, anche in maniera disgiunta, la Commissione Tecnica Paritetica Nazionale di valutare ed esprimere un parere non vincolante sul problema. La Commissione dovrà esprimere una propria autonoma valutazione entro 7 giorni dalla interpellanza.

Durante tale fasi le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

 

1.4  Salvaguardia degli impianti

Le Parti concordano che le situazioni di conflittualità non devono compromettere la funzionalità e la vita tecnica degli impianti ed intendono estendere gli accordi in materia già presenti in alcuni stabilimenti sociali. In allegato si riporta per i singoli stabilimenti la composizione della “comandata” atta a mantenere in esercizio di sicurezza gli impianti a fuoco continuo, allo scopo di consentire la marcia al minimo tecnico di salvaguardia, durante le astensioni dal lavoro nonché la tabella contenente i “minimi tecnici” di ciascun forno.

Previo accordo con le RSU le squadre di comandata saranno integrate dal personale occorrente per la produzione della farina e/o del polverino del carbone, allorché le scorte di questi semi-lavorati scendano al di sotto del livello di guardia che sarà stabilito dalle Direzioni di Stabilimento, in ragione della configurazione impiantistica propria di ciascun stabilimento ed a seconda del numero dei forni in marcia all’inizio dell’astensione.

 

2. AMBIENTE E SICUREZZA

 

Le parti, confermando l’impianto esistente in tema di formazione/informazione dei lavoratori, basato sui dettami legislativi (D.Lgs. 626/94 e 242/96), come sviluppati dall’accordo Interconfederale del 22 giugno 1995 e dall’art.5 del vigente C.C.N.L.  “Ambiente di Lavoro e tutela salute dei lavoratori”, si danno reciprocamente atto del comune intento di ridurre consistentemente l’incidenza degli infortuni del lavoro coinvolgendo e promuovendo la collaborazione tra Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nell’ottica di mantenere alta la soglia di attenzione e di sensibilizzare il personale tutto,  ed a tutti i livelli, alle tematiche della sicurezza attraverso la puntuale osservanza delle disposizioni interne, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali ed il costante aggiornamento del personale relativamente alle tematiche della Sicurezza.

 

Le parti individuano, quali aree oggetto di maggiore e più intensa attenzione nella corrente fase, le seguenti :

1.      Verifica delle procedure di sicurezza relative alle attività di manutenzione in essere in tutte le unità produttive, con particolare riguardo ad una eventuale implementazione delle stesse;

2.      Analisi capillare dei dispositivi di protezione individuale prescritti dai documenti di Analisi del Rischio in essere nelle singole Unità, con attenta verifica e studio di infortuni occorsi per scorretto o mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti per l’effettuazione di particolari tipologie di attività,

3.      Eventuale Formazione per quanto attiene i punti 1 e 2,

4.      Attività di pulizia e di movimentazione interna agli Stabilimenti.

 

Le parti concordano che le verifiche e gli aggiornamenti delle procedure di sicurezza, anche con la necessità di coordinamento delle ditte esterne, di cui ai temi summenzionati, saranno oggetto di consultazione tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e i Responsabili dei Servizio Prevenzione e Protezione di Stabilimento.

Nel caso l’Azienda utilizzi combustibili alternativi, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare delle procedure ISO 14000, viene stabilito che l’Azienda verifichi le procedure di sicurezza e ne faccia informativa, negli stabilimenti interessati, attraverso il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

 

3        COORDINAMENTO NAZIONALE DI GRUPPO

DELLE R.S.U. DI FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

 

L’Azienda prende atto che ad iniziativa delle Segreterie nazionali di categoria della Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, è costituito il coordinamento delle R.S.U. delle succitate organizzazioni sindacali che esercita, congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali Nazionali, e in nome e per conto delle R.S.U. delle Unità produttive del Gruppo, la titolarità e la competenza per il secondo livello di contrattazione.

 

I nominativi dei componenti il Coordinamento Nazionale, scelti per elezione nell’ambito delle RSU di Stabilimento,– il cui numero potrà essere al massimo di otto delegati – saranno comunicati per iscritto alla Direzione Aziendale, a cura delle Segreterie Nazionali delle OO.SS.LL. per il tramite della Associazione Imprenditoriale di categoria, entro 30 giorni dalla data di designazione.

 

Ai componenti il Coordinamento di Gruppo sarà riconosciuto un permesso retribuito individuale, aggiuntivo ai normali permessi, di 8 ore per ogni sessione di trattativa per il rinnovo dell’accordo aziendale di Gruppo e per gli incontri a livello nazionale di Gruppo previsti dal CCNL nonché nei casi di richiesta di incontro a livello nazionale da parte della Direzione Aziendale, fino ad un massimo, di norma, di 3 incontri l’anno.

I summenzionati permessi non sono cumulabili e non sono altrimenti fruibili in caso di mancata partecipazione degli aventi diritto agli incontri di cui sopra.

Ad ogni singolo componente sarà riconosciuta a titolo di indennità di trasferta, per la partecipazione al coordinamento di gruppo, l’importo di € 46,00 omnicomprensive  per ogni sessione di incontro.

 

4        PREMIO DI RISULTATO

 

In applicazione delle previsioni del Protocollo sulla Politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 confermato dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998, conformemente al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 luglio 1999 per i dipendenti delle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base delle costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte, Disciplina Comune, art.48, Premio di risultato, avente carattere di totale variabilità ai fini della decontribuzione come prevista dalla vigente normativa, viene istituito per il biennio in corso il Premio di Risultato per i dipendenti di Cementir S.p.A.

 

4.1  La presente negoziazione ha vigenza per il periodo 1 gennaio 2002 / 31 dicembre 2003.

L’erogazione del Premio di Risultato  Annuale avverrà unitamente alla retribuzione di settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Si prevede un acconto di Euro 300,00 nel mese di settembre di ciascun anno di vigenza, a valere sul premio che verrà determinato e corrisposto nell’anno successivo.

 

4.2  A partire dal 2002, in apposito incontro da tenere nel mese di luglio di ogni anno, le Parti procederanno alla ricognizione dei risultati raggiunti al 31 Dicembre dell’anno precedente per ciascun parametro di riferimento per la determinazione del premio.

 

4.3  I lavoratori interessati dal presente accordo sono tutti i lavoratori degli Stabilimenti, della sede di Roma, degli Uffici Vendite ed il personale di sostegno alle attività commerciali.

 

4.4  Il Premio di Risultato è determinato dalla somma di due parametri, uno di produttività ed uno di redditività, avente carattere di variabilità e validità per il biennio 2002-2003 (fatto salvo l’ accordo a stralcio per l’anno 2001 del 17.10.2001), da erogarsi secondo quanto previsto in 4.1, secondo il seguente valore base al 100% dei risultati:

 

Anno 2002 Valore di  € 860

Anno 2003 Valore di  € 870

 

4.5  Il suddetto valore base sarà attribuito per il 60% al parametro di produttività e per il 40% al parametro di redditività.

Di conseguenza i valori base assegnati a ciascun parametro saranno:

                   Produttività (VP)                  Redditività (VR)

Anno 2002:       € 510                                        € 350

Anno 2003:       € 510                                        € 360

 

4.6  Il parametro di redditività farà riferimento al risultato della Società nel suo complesso, sulla base dei dati che risulteranno dal bilancio di Cementir S.p.A. (non il consolidato).

4.7  Il parametro di produttività sarà riferito ai risultati di ciascuna unità produttiva.

4.8  Per il personale della sede, degli Uffici di Vendita e del Centro Ricerche e Qualità, l’importo del parametro di produttività sarà determinato dalla media ponderale dei risultati degli Stabilimenti, mentre il centro di distribuzione di Reggio Calabria sarà equiparato alle performance dello stabilimento di Taranto.

4.9  Il Premio di Risultato non sarà differenziato per categoria o gruppi di inquadramento;  tuttavia per i gruppi AS ed A, l’importo conseguito sarà maggiorato nella misura del 10% e, per il personale appartenente ai gruppi E ed F sarà ridotto del 10%.

4.10        Il Premio di Risultato non verrà computato ai fini di alcun istituto contrattuale o di legge (ferie, permessi, TFR, tredicesima mensilità, etc.), in conformità di quanto previsto dall’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n° 318 convertito con modifiche nella Legge 29 luglio 1996 n° 402 .

4.11        L’importo globale del Premio di Risultato sarà riconosciuto ai lavoratori in forza alla data di erogazione e che abbiano prestato servizio per l’intero anno precedente . In caso di inizio di rapporto di lavoro nell’anno di riferimento per la maturazione del premio, saranno liquidati tanti 12mi  quanti sono i mesi di servizio o frazione di essi pari o superiori a 15 giorni.  In caso di cessazione del rapporto di lavoro il Premio di Risultato sarà riconosciuto pro-quota, sempre rapportato ai mesi di servizio o frazione pari o superiori a 15 giorni,  corrisposto nell’anno precedente.

 

5.      PREMIO DI RISULTATO: PARAMETRI DI VARIABILITÀ.

5.1  PARAMETRO DI REDDITIVITA’

Il parametro di redditività della Cementir SpA è  di tipo assoluto e commisurato al seguente rapporto:

 

                                                                       MOL

                        Indice di redditività  =  -------------------------  x  100

                                                                   Fatturato

 

Il MOL e il fatturato sono definiti in apposito allegato e rilevati dal bilancio ufficiale di Cementir S.p.A..

La variabilità del valore base del parametro di redditività (VR) è stabilita come segue:

 

INDICE DI REDDITIVITA’

IMPORTO

superiore a 36,00

VR   +   30%

da 32,01   a   36,00

VR   +   20%

da 30,01   a   32,00

VR   +   10%

da 28,01   a   30,00

VR

da 24,01   a   28,00

VR   -   10%

da 22,01   a   24,00

VR   -   20%

da 20,01   a   22,00

VR   -   30%

inferiore   a   20,00

VR   =    0

 

 

 

5.2  PARAMETRO DI PRODUTTIVITA’ DI STABILIMENTO

Il parametro si compone di tre indici ponderati tra loro che, per gli Stabilimenti di Taranto (compreso il Centro di Distribuzione di Reggio Calabria), Maddaloni ed Arquata Scrivia sono i seguenti:

 

    P                        M                               (PLO – PL)

---------  x 0,5 + --------- x 0,25 +     1+ ------------------ x 0,25

   Po                       Mo                                  PLo

 

Dove:

                                   Tonn. cemento prodotte + Tonn. di clinker prodotte

P          =          ----------------------------------------------------------------------------

                                   n° addetti medi retribuiti nell’anno di riferimento

 

Po        =          analogo di P con riferimento ai valori di riferimento

M        =          Mwh assorbite nelle ore vuote (fascia 4) così come risultante dalle fatture ENEL.

 

Mo      =          Valore di previsione per l’anno dei Mwh assorbiti in ore vuote.

 

PL       =          Percentuale di olio combustibile utilizzata nella fase di cottura clinker (tonn. di olio          per 9.500 diviso la sommatoria delle tonnellate di ogni singolo combustibile per i rispettivi poteri calorici inferiori, compresi eventuali alternativi).

 

Plo       =          Percentuale di olio combustibile rispetto ai valori di riferimento per la 1a                      cottura clinker.

 

N.B.: per Arquata vale solo la prima parte della formula con moltiplicatore 0,5 + 0,5 non usando più ad Arquata olio combustibile.

 

N.B.: per Maddaloni i valori di riferimento (Plo) sono quelli relativi al forno FLS.

 

5.3 Per lo Stabilimento di Spoleto, il parametro di produttività è il seguente:

 

    P                         (PK-Pko)                                            (PLO – PL)

---------  x 0,5 + ------------------- x 0,25 +     1+ ------------------ x 0,25

   Po                          PKo                                           PLo

 

dove :

P, Po, PL e Plo sono gli stessi definiti per gli altri stabilimenti e

 

                        Percentuale di Pet Coke e/o di eventuali combustibili alternativi

                        più economici del pet coke, utilizzati nella cottura del clinker

                        (tonn. di pet coke per 7.600)

PK       =          --------------------------------------------------------------------------------------------

                        (tonn. di pet coke per 7.600 + tonn. fossile per 6.000

                        + tonn. olio per cottura clinker per 9.500)

 

N.B.: se si utilizzassero combustibili alternativi più economici del pet coke nella formula si aggiungerebbe al numeratore ed al denominatore il quantitativo di detti combustibili per il loro potere calorifico inferiore.

 

Pko      =          Percentuali di pet coke utilizzata per la cottura del clinker rispetto ai valori di riferimento.

NOTA: i valori di riferimento (Plo) sono quelli del forno 1.

 

5.4 Sulla base di quanto finora definito, la variabilità del valore base del parametro di produttività è stabilita come segue:

 

INDICE DI PRODUTTIVITA’

IMPORTO

superiore a 1,26

VP   +   30%

da 1,16   a   1,25

VP   +   20%

da 1,06   a   1,15

VP   +   10%

da 0,95   a   1,05

VP

da 0,85   a   0,94

VP   -   10%

da 0,75   a   0,84

VP   -   20%

da 0,65   a   0,74

VP   -   30%

inferiori  a   0,64

VP   =    0

5.5 I dati da assumersi quale base di calcolo del parametro sono i seguenti:

 

 

  ARQUATA S.           MADDALONI          SPOLETO      TARANTO

Organico medio retr.                  61                          143                           114                  108

Produz.- cem. e clinker Kt.       620**                  1.782                        1.099               1.420

Mwh                                  21.000                     70.000                        *50,0             75.000

Olio comb.                                 0                           5,0                            4.0                   6,0

 

*  valore di pet coke

** per lo Stabilimento di Arquata solo cemento

 

6.      PREMIO DI EFFICIENZA DI STABILIMENTO

 

6.1  A partire dal 1 Gennaio 2002, in aggiunta al Premio di Risultato, viene istituito il Premio di Efficienza di Stabilimento avente carattere di variabilità e validità per il biennio 2002-2003, da erogarsi in unica soluzione a Settembre dell’anno successivo a quello di riferimento, con i seguenti valori base al 100% dei risultati:

 

Anno 2002                  € 100

Anno 2003                  € 120

 

6.2 Parametri di Efficienza di Stabilimento saranno i seguenti:

 

1-     Coefficiente di produzione, con peso del 50%, espresso dalla formula:

 

Tonn. Clinker prodotte nell’anno in corso

Ore marcia forni Anno in corso     

=================================

      Tonn. Clinker prodotte nell’anno precedente

Ore marcia forni Anno precedente

 

2-   Consumi energetici complessivi per tonnellata di cemento con peso del 50%, espresso dalla formula:

 

        Mwh di energia termica ed elettrica, Anno in corso

       Tonnellate prodotte di cemento, Anno in corso

       ======================================      X 1.000

        Mwh di energia termica ed elettrica, Anno precedente

       Tonnellate prodotte di cemento, Anno precedente

 

Nota: per quanto riguarda il 1° coefficiente, vista la situazione di Arquata, si farà riferimento alla produzione di cemento, mentre per il denominatore s’intendono le ore marcia dei molini.

 

6.2  Tutti i parametri di cui sopra avranno diretta corrispondenza percentuale (sia positiva che negativa) tra risultato e pagamento, con il limite del più 20% e  meno 20%. In particolare per entrambi i parametri il miglioramento di ogni 0,1 punto percentuale darà origine ad una corresponsione di 1% di premio, o frazione corrispondente. Nella stessa maniera per quanto attiene le frazioni di punto negative.

 

Nota: resta concordato che il premio di efficienza, così come formulato, ha per il biennio in corso carattere sperimentale e che le parti si impegnano a riunirsi qualora si verificassero notevoli  scostamenti in positivo o in negativo rispetto ai valori previsti.

 

Il premio di efficienza sarà erogato per il personale della sede, degli uffici di vendita e del centro ricerche e qualità come al punto 4.8.

 

7.      CONSOLIDAMENTO DEI PREMI ANNUALI IN ATTO (ex art. 16 del C.C.N.L.).

 

7.1 Si riconferma, sia per le modalità che per le quantità che per la data di erogazione, quanto concordato nell’accordo del 17 luglio 1997, fatto salvo che le Parti concordano di annullare la differenziazione evidenziata nell’accordo precedente per i turnisti dello Stabilimento di Maddaloni, (punto 4 comma 4).

 

7.2 L’emolumento annuo consolidato non verrà computato ai fini di alcun istituto contrattuale o di legge (ferie, permessi, tredicesima, TFR, etc), ai sensi dell’Art. 3 D.L. 14 giugno 1966 n.. 318 convertito con modifiche nella Legge 29 luglio 1996 n. 402.

 

7.3  Il premio di risultato, come innanzi definito, ha le caratteristiche per l’ammissione alla decontribuzione ai sensi del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito con modifiche nella Legge 23 maggio 1997 n.. 135.

 

8. ULTERIORE ACCORDO DEL 17 LUGLIO 1997 RELATIVO A CONSUETUDINI E PATTUAZIONI ACCUMULATESI NEL TEMPO

 

8.1 Viene ribadito nella sua interezza l’accordo del 17 Luglio 1997 relativo a consuetudini e pattuizioni accumulatesi nel tempo.

 

8.2 Come unica e sola variazione viene rivalutato, a partire dal mese successivo alla data di firma del presente accordo, il valore del Ticket, che diventa, per tutto il periodo di vigenza dell’Accordo,  di Euro 4.25 per gli stabilimenti, e di Euro 4.65 per la sede di Roma. La Società si impegna  a non variare il contributo dei dipendenti alla mensa aziendale e a proseguire  nell’opera di miglioramento qualitativo del servizio.

 

8.3 Le Parti concordano che il valore da erogarsi ai CRAL aziendali, per il biennio 2002-2003, resti immutato, ritenendo che si debba discutere in una riunione da concordarsi, come questo importo possa essere destinato, ed in quali percentuali e forme, alla Previdenza Integrativa del Fondo Concreto.

 

9.0  PREMIO DI ANZIANITA’ AZIENDALE

 

A partire dall’anno 2003 viene istituito un Premio di anzianità Aziendale per gli operai in forza che compiono il 25° anno dalla assunzione. Tale premio, pari a € 400,00 lordi, sarà erogato nel mese successivo a quello di compimento dell’anzianità richiesta.Agli operai in servizio che abbiano   rmaturato l’anzianità di cui sopra in periodi di tempo precedenti il suddetto premio sarà erogato con la busta paga del  mese aprile.

 

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che è stata integralmente assolta la contrattazione di secondo livello per il biennio sopraindicato.

 

Letto, confermato e sottoscritto:

 

P. FEDERMACO

 

P. la CEMENTIR S.p.A.

 

P. la FILLEA CGIL FILCA CISL FENEAL UIL NAZIONALE

 

P. la FILLEA CGIL FILCA CISL FENEAL UIL TERRITORIALI

 

P. le RSU DELLE UNITA’ INTERESSATE

 

Allegato n.1 al punto 1.4) Salvaguardia degli impianti

 

Composizione delle squadre di comandata per assicurare la marcia dei forni e delle macchine che ne consentono l’alimentazione.

 

 

Stabilimento                                                                Composizione delle squadre

 

Arquata S.                                                                

                                                                                  Assistente di fabbrica

Salista

                                                                                  Elettricista di turno

                                                                                  Carropontista

 

Spoleto

                                                                                  Assistente di fabbrica

Salista forno e carbone

Addetti area forno

Addetto Squadra Centrale

Elettricista di turno

 

            Maddaloni                

                                                                                              Assistente di fabbrica

                                                                                              Un salista

                                                                                              Elettricista di turno

                                                                                              Meccanico a turno

Addetto scarico forno

Un addetto squadra centrale

 

            Taranto

                                                                                              Assistente di fabbrica

                                                                                              Assistente di sala

Elettricista a turno

Addetto area farina

Addetto area Klinker