Cgil Cisl e Uil esprimono un
giudizio fortemente critico, nel metodo e nel merito, sulla proposta del
sottosegretario al Lavoro Brambilla, relativo ai lavoratori esposti al rischio
amianto, che giudicano irricevibile.
Nel metodo, in quanto il
provvedimento, pur configurandosi quale riforma della precedente legge, utilizza
lo strumento eccezionale della Finanziaria, eliminando il dibattito e
l'approfondimento parlamentare e propone trattamenti differenziati a parità di
condizioni.
Nel merito, in quanto con un
colpo di spugna si tenta di ridurre fortemente l'efficacia di tutela dei
dispositivi attuali. Infatti, anche se la platea degli aventi diritto viene
giustamente allargata a tutte le categorie dei lavoratori a prescindere
dall'Ente previdenziale di appartenenza, di fatto la riduzione del
moltiplicatore da 1,5 a 1,25, l'introduzione
di un tetto di cinque anni di anticipo pensionistico, l’introduzione di
modalità di calcolo fortemente più restrittive e selettive rispetto alle
modalità attuali e l'affidamento esclusivo della certificazione all'Inail, con
il disimpegno del ministero del Welfare e in particolare degli ispettori del
lavoro, lasciano configurare che nel prossimo futuro i lavoratori che potranno
accedere al pensionamento anticipato si conteranno in poche unità.
Sulla base di queste prime
considerazioni, le Organizzazioni sindacali avanzano la richiesta di un
provvedimento di urgenza, esclusivamente riferito alla salvaguardia delle
certificazioni e degli atti di indirizzo del ministero stesso che riguardano
alcune migliaia di lavoratori in pensione o in procinto di esserlo per essere
stati esposti a questo agente cancerogeno. Le Organizzazioni sindacali chiedono,
altresì, di rinviare ad un apposito disegno di legge e al necessario dibattito
parlamentare la riforma e l'aggiornamento della Legge quadro sull'amianto che
deve prevedere anche la realizzazione di un piano di bonifica e smaltimento dei
vettori, delle strutture e degli impianti pubblici e privati.
A sostegno di tali
rivendicazioni le Segreterie nazionali Cgil Cisl Uil, d'intesa con le categorie,
reputano necessario avviare una serie di iniziative quali:
-
presidi territoriali presso le Prefetture per esporre i motivi della vertenza;
- incontri con tutti i gruppi politici per contrastare il tentativo di sottrarre al dibattito parlamentare l'eventuale nuova normativa sull'amianto e per illustrare i contenuti del provvedimento di urgenza richiesto al governo.
Cgil Cisl e Uil valuteranno
altresì congiuntamente alle categorie, l'effettuazione di una manifestazione
di protesta a Roma entro il prossimo 15 dicembre.
Roma, 4 dicembre 2001
1. I lavoratori che, per un periodo non inferiore
a dieci anni, sono stati adibiti ad una lavorazione comportante l'esposizione
all'amianto in concentrazione media annuale, non inferiore a 100 fibre/litro,
come valore medio su otto ore al giorno, hanno diritto, al momento del
pensionamento, alla moltiplicazione per il coefficiente di 1 ,25 dell'intero
periodo di esposizione all'amianto, ai fini del diritto e della misura delle
prestazioni pensionistiche.
2. A far tempo dal 1° gennaio 2007, l'aumento
dell'anzianità contributiva, derivante dall'applicazione del coefficiente di
cui al comma 1, non può superare i cinque anni.
1.
L'anzianità complessiva non può comunque risultare superiore a quaranta anni.
2.
Per periodo non inferiore a dieci anni si intende il periodo di attività
effettivamente svolta.
Art.3
1.
Sono esclusi dal beneficio di cui all'articolo 1 i titolari di trattamento
pensionistico.
2.
Il beneficio di cui all'articolo 1 non è cumulabile con altri benefici
previdenziali previsti da fondi, gestioni o casse di previdenza obbligatorie che
comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento
dell'anzianità contributiva.
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge l'articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992 n. 257 I come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n.271, è
abrogato.
2. Le certificazioni rilasciate
dall'INAIL prima dell'entrata in vigore della presente legge, che avrebbero dato
luogo ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge
27 marzo 1992 n. 257 , come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271 sono
valide ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo
1, nei limiti previsti dagli articoli 2 e 3.
3. Sono altresì valide,- alle
medesime condizioni di cui al comma 6 le certificazioni che sono in corso di
rilascio da parte dell'INAIL in esecuzione degli atti emessi dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali antecedenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
1. Le domande di pensione devono essere
presentate all'Ente previdenziale di appartenenza, che si avvale, ai fini
dell'accertamento dell'esposizione all'amianto e dei relativi periodi, del
supporto tecnico dell'INAIL. Le modalità procedurali sono stabilite con decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanarsi entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'Ente previdenziale erogatore della prestazione pensionistica provvede, al momento della liquidazione della prestazione, alla rivalutazione di cui all'articolo 1.
Art.6
1. All' onere derivante................