COMUNICATO

Cgil Cisl e Uil esprimono un giudizio fortemente critico, nel metodo e nel merito, sulla proposta del sottosegretario al Lavoro Brambilla, relativo ai lavoratori esposti al rischio amianto, che giudicano irricevibile.

Nel metodo, in quanto il provvedimento, pur configurandosi quale riforma della precedente legge, utilizza lo strumento eccezionale della Finanziaria, eliminando il dibattito e l'approfondimento parlamentare e propone trattamenti differenziati a parità di condizioni.

Nel merito, in quanto con un colpo di spugna si tenta di ridurre fortemente l'efficacia di tutela dei dispositivi attuali. Infatti, anche se la platea degli aventi diritto viene giustamente allargata a tutte le categorie dei lavoratori a prescindere dall'Ente previdenziale di appartenenza, di fatto la riduzione del moltiplicatore da 1,5 a 1,25,  l'introduzione di un tetto di cinque anni di anticipo pensionistico, l’introduzione di modalità di calcolo fortemente più restrittive e selettive rispetto alle modalità attuali e l'affidamento esclusivo della certificazione all'Inail, con il disimpegno del ministero del Welfare e in particolare degli ispettori del lavoro, lasciano configurare che nel prossimo futuro i lavoratori che potranno accedere al pensionamento anticipato si conteranno in poche unità.

Sulla base di queste prime considerazioni, le Organizzazioni sindacali avanzano la richiesta di un provvedimento di urgenza, esclusivamente riferito alla salvaguardia delle certificazioni e degli atti di indirizzo del ministero stesso che riguardano alcune migliaia di lavoratori in pensione o in procinto di esserlo per essere stati esposti a questo agente cancerogeno. Le Organizzazioni sindacali chiedono, altresì, di rinviare ad un apposito disegno di legge e al necessario dibattito parlamentare la riforma e l'aggiornamento della Legge quadro sull'amianto che deve prevedere anche la realizzazione di un piano di bonifica e smaltimento dei vettori, delle strutture e degli impianti pubblici e privati.

A sostegno di tali rivendicazioni le Segreterie nazionali Cgil Cisl Uil, d'intesa con le categorie, reputano necessario avviare una serie di iniziative quali:

- presidi territoriali presso le Prefetture per esporre i motivi della vertenza;

- incontri con tutti i gruppi politici per contrastare il tentativo di sottrarre al dibattito parlamentare l'eventuale nuova normativa sull'amianto e per illustrare i contenuti del provvedimento di urgenza richiesto al governo.

Cgil Cisl e Uil valuteranno altresì congiuntamente alle categorie, l'effettuazione di una manifestazione di protesta a Roma entro il prossimo 15 dicembre.

Roma, 4 dicembre 2001


DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni riguardanti i lavoratori esposti all'amianto

Art.1

1. I lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati adibiti ad una lavorazione comportante l'esposizione all'amianto in concentrazione media annuale, non inferiore a 100 fibre/litro, come valore medio su otto ore al giorno, hanno diritto, al momento del pensionamento, alla moltiplicazione per il coefficiente di 1 ,25 dell'intero periodo di esposizione all'amianto, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.

2. A far tempo dal 1° gennaio 2007, l'aumento dell'anzianità contributiva, derivante dall'applicazione del coefficiente di cui al comma 1, non può superare i cinque anni.

Art.2

1. L'anzianità complessiva non può comunque risultare superiore a quaranta anni.

2. Per periodo non inferiore a dieci anni si intende il periodo di attività effettivamente svolta.

Art.3

1. Sono esclusi dal beneficio di cui all'articolo 1 i titolari di trattamento pensionistico.

2. Il beneficio di cui all'articolo 1 non è cumulabile con altri benefici previdenziali previsti da fondi, gestioni o casse di previdenza obbligatorie che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva.

Art.4

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 I come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n.271, è abrogato.

2. Le certificazioni rilasciate dall'INAIL prima dell'entrata in vigore della presente legge, che avrebbero dato luogo ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 , come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271 sono valide ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 1, nei limiti previsti dagli articoli 2 e 3.

3. Sono altresì valide,- alle medesime condizioni di cui al comma 6 le certificazioni che sono in corso di rilascio da parte dell'INAIL in esecuzione degli atti emessi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.5

1. Le domande di pensione devono essere presentate all'Ente previdenziale di appartenenza, che si avvale, ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto e dei relativi periodi, del supporto tecnico dell'INAIL. Le modalità procedurali sono stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'Ente previdenziale erogatore della prestazione pensionistica provvede, al momento della liquidazione della prestazione, alla rivalutazione di cui all'articolo 1.

Art.6

1. All' onere derivante................