Cari compagni,
Il
3 dicembre scorso la Camera ha approvato il disegno di legge di semplificazione
amministrativa, che va sotto il nome di Legge di
semplificazione 2001. Il provvedimento torna ora al Senato, che già lo aveva licenziato in prima lettura nel marzo scorso, per
l’approvazione definitiva.
Il provvedimento attribuisce una delega al
Governo relativa all’intera normativa sulla salute e
sicurezza sul lavoro.
Non
si tratta di una semplificazione, come quella introdotta
dalle Leggi Bassanini, con un compito delimitato
nell’ambito di competenze che riguardavano la possibilità di delegificare, bensì di una delega che affida alla totale
disponibilità del governo la facoltà di rivedere tutta la normativa sulla
sicurezza del lavoro.
Né si tratta di adeguare la normativa
italiana agli indirizzi comunitari, come dice la delega, perché il recepimento di direttive comunitarie in questa materia
prevede un percorso nel quale intervengono i pareri del Parlamento e delle
parti sociali. In questo caso, invece, le parti sociali vengono
ignorate e al Parlamento viene sottratta ogni competenza.
Nel merito la delega corrisponde ai
contenuti del Libro Bianco sul Lavoro del Governo; questa corrispondenza è
affermata anche nella relazione al disegno di legge, dove vengono
esplicitate le motivazioni per le quali è necessario intervenire sull’intera
normativa sulla sicurezza: bocciatura della 626, alla quale si imputa la
mancata riduzione degli infortuni e un sostanziale incentivo per le
imprese ad eludere le regole e ricorrere al lavoro nero; e dove vengono
indicati gli obiettivi: alleggerimento della normativa di prevenzione,
esonero delle piccole imprese, depenalizzazione delle sanzioni.
Nella discussione alla Camera
sono state introdotte limitatissime modifiche, che non cambiano la sostanza
della delega.
In allegato vi inviamo
il testo dell’art.3, che prevede la delega, e gli
emendamenti approvati.
Fraterni
saluti.
P.
la Segreteria Nazionale
Mara
Nardini
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579
(Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).
Il Governo è delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza
e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) adeguamento alle
normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia;
b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione
compatibili con le caratteristiche gestionali ed
organizzative delle imprese artigiane e delle piccole imprese, anche agricole,
forestali e zootecniche;
c) individuazione delle norme tecniche di sicurezza delle
macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e
l'autocertificazione;
d) riformulazione
dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in
particolare, alle fattispecie contravvenzionali a
carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli
adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione
del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica
all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di
prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi
preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando
prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli
repressivi e sanzionatori;
e) promozione
dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei
lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo
svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli
derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici,
cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di
prevenzione da adottare in relazione ai rischi;
f) assicurazione
della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori,
indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con
il committente;
g) adeguamento del
sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie
contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro
sommerso e irregolare;
h) promozione di codici di condotta e diffusione di buone
prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di
tutti i soggetti interessati;
i) riordino e
razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni
e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo
indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle
competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione;
l) realizzazione
delle condizioni per una adeguata informazione e
formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la
circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e
l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni
della scienza e della tecnica;
m) modifica o
integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per
evitare disarmonie;
n)
esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in
relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene
e alla tutela della salute dei lavoratori.
EMENDAMENTI APPROVATI ALL'ARTICOLO 3
Al
comma 1, lettera a),sostituire le parole: adeguamento alle normative comunitarie e
alle con le seguenti: riordino, coordinamento, armonizzazione e
semplificazione delle disposizioni vigenti
per l’adeguamento alle normative comunitarie e alle.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: delle imprese aggiungere
le seguenti:
,in particolare di quelle.
Al comma 1, lettera
c), sostituire la parola: individuazione con la seguente:
riordino.
Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: ,
secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica.