Cari compagni,

 

      Il 3 dicembre scorso la Camera ha approvato il disegno di legge di semplificazione amministrativa, che va sotto il nome di Legge di semplificazione 2001. Il provvedimento torna ora al Senato, che già lo aveva licenziato in prima lettura nel marzo scorso, per l’approvazione definitiva.

 

 Il provvedimento attribuisce una delega al Governo relativa all’intera normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

 

 Non si tratta di una semplificazione, come quella introdotta dalle Leggi Bassanini, con un compito delimitato nell’ambito di competenze che riguardavano la possibilità di delegificare, bensì di una delega che affida alla totale disponibilità del governo la facoltà di rivedere tutta la normativa sulla sicurezza del lavoro.

 

si tratta di adeguare la normativa italiana agli indirizzi comunitari, come dice la delega, perché il recepimento di direttive comunitarie in questa materia prevede un percorso nel quale intervengono i pareri del Parlamento e delle parti sociali. In questo caso, invece, le parti sociali vengono ignorate e al Parlamento viene sottratta ogni competenza.

 

 

 

 

 


 

 

Nel merito la delega corrisponde ai contenuti del Libro Bianco sul Lavoro del Governo; questa corrispondenza è affermata anche nella relazione al disegno di legge, dove vengono esplicitate le motivazioni per le quali è necessario intervenire sull’intera normativa sulla sicurezza: bocciatura della 626, alla quale si imputa la mancata riduzione degli infortuni e un sostanziale incentivo per le imprese ad eludere le regole e ricorrere al lavoro nero; e dove vengono indicati gli obiettivi: alleggerimento della normativa di prevenzione, esonero delle piccole imprese, depenalizzazione delle sanzioni.

 

Nella discussione alla Camera sono state introdotte limitatissime modifiche, che non cambiano la sostanza della delega.

 

In allegato vi inviamo il testo dell’art.3, che prevede la delega, e gli emendamenti approvati.

 

      Fraterni saluti.

 

                                                                                        P. la Segreteria Nazionale

                                                                                                    Mara Nardini

 

 

 


ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579

 

 


(Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).

 

 

Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 a) adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia;
b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;

c) individuazione delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione;

 d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;

 e) promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;

 f) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

 g) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;

h) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;

 i) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione;


 

 l) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica;

 m) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;

n) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.

 

 

 

EMENDAMENTI APPROVATI ALL'ARTICOLO 3

 

 

Al comma 1, lettera a),sostituire le parole: adeguamento alle normative comunitarie e alle con le seguenti: riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti  per l’adeguamento alle normative comunitarie e alle. 

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: delle imprese aggiungere le seguenti:

 ,in particolare di quelle.


 Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: individuazione con la seguente: riordino.

 

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: , secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica.