Dip. Lavoro e Sicurezza
LS\M.N. W n.8/2003
1 aprile 2003
Delega al governo Alle
Segreterie Regionali
su
salute e sicurezza della
Fillea
Alle Segreterie Territoriali
della Fillea
Ai compagni nei CPT
Ai
Rls – Rlst
Loro Sedi
Cari compagni,
il Senato ha approvato in via definitiva la delega al
Governo in materia di salute e sicurezza.
E’
contenuta nella legge di semplificazione 2001, che prevede la realizzazione di
codici di settore, anziché testi unici per materia, per attuare un processo di
semplificazione e delegificazione normativa, e l’introduzione della cosiddetta
norma-ghigliottina, la quale consiste nella automatica
abolizione di tutte le disposizioni, relative ai settori oggetto della legge,
che non confluiranno nei codici.
L’articolo
3 della legge delega il Governo ad adottare, entro un
anno dalla entrata in vigore del
provvedimento, uno o più Decreti legislativi per il riassetto di tutta la
normativa sulla sicurezza sul lavoro.
L’iter parlamentare della delega - rispetto alla quale il
sindacato, mai consultato, unitariamente e ripetutamente ha espresso la propria
contrarietà - è stato sostanzialmente blindato e l’opposizione è riuscita a
ritardare sensibilmente la sua approvazione, non a modificarne l’impianto.
L’ambito
della delega è vastissimo e i criteri per indirizzare il suo esercizio sono estremamente generici, così da lasciare completamente mano
libera al Governo, che potrà operare in qualsiasi direzione e stravolgere
l’intero impianto normativo.
Le
intenzioni del Governo risultano, oltre che dal testo della delega, dalla
relazione al provvedimento (identica a quanto sostiene, in materia di salute e
sicurezza, il Libro Bianco sul lavoro): ridurre le misure di prevenzione,
esonerare le piccole e medie imprese, depenalizzare le
sanzioni.
Alleghiamo
l’articolo 3 della legge.
Fraterni
saluti.
P.
la Segreteria Nazionale
Mara
Nardini
LEGGE DI
SEMPLIFICAZIONE 2001
Art. 3.
(Riassetto normativo
in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori)
1.
Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela
della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi
di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall’articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento, armonizzazione e
semplificazione delle disposizioni vigenti per l’adeguamento alle normative
comunitarie e alle convenzioni
internazionali in materia;
b)
determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili
con le caratteristiche gestionali ed organizzative
delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese,
anche agricole, forestali e zootecniche;
c) riordino delle norme tecniche di sicurezza delle
macchine e degli istituti concernenti l’omologazione, la certificazione e
l’autocertificazione;
d)
riformulazione dell’apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare,
alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di
sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale;
alla revisione del regime di responsabilità tenuto
conto della posizione gerarchica all’interno dell’impresa e dei poteri in
ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al
coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla
vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di
prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;
e)
promozione dell’informazione e della formazione
preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all’attività
dell’impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con
particolare riguardo ai pericoli derivanti dall’esposizione a rumore, ad agenti
chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati
pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai
rischi;
f)
assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i
settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i
lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di
lavoro o con il committente;
g)
adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie
contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro
sommerso e irregolare;
h)
promozione di codici di condotta e diffusione di buone
prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di
tutti i soggetti interessati;
i)
riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare
sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e
competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio
nazionale nel rispetto delle competenze previste dall’articolo 117 della
Costituzione;
l)
realizzazione delle condizioni per una adeguata
informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell’attività di
prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per
l’elaborazione e l’attuazione delle misure di sicurezza necessarie;
m)
modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori
interessati, per evitare disarmonie;
n) esclusione di
qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione
all’adozione delle misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla
tutela della salute dei lavoratori.