Dip. Lavoro e Sicurezza

                                                                            LS\M.N. W n.8/2003

 

   1 aprile 2003

 

   Delega al governo                                     Alle Segreterie Regionali

  su salute e sicurezza                                              della Fillea

                                                                       

Alle Segreterie Territoriali

della Fillea

      

Ai compagni nei CPT

      

       Ai Rls – Rlst

 

Loro Sedi 

 

 

 

Cari compagni,

 

            il Senato ha approvato in via definitiva la delega al Governo in materia di salute e sicurezza.

 

            E’ contenuta nella legge di semplificazione 2001, che prevede la realizzazione di codici di settore, anziché testi unici per materia, per attuare un processo di semplificazione e delegificazione normativa, e l’introduzione della cosiddetta norma-ghigliottina, la quale consiste nella automatica abolizione di tutte le disposizioni, relative ai settori oggetto della legge, che non confluiranno nei codici.

 

            L’articolo 3 della legge delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla  entrata in vigore del provvedimento, uno o più Decreti legislativi per il riassetto di tutta la normativa sulla sicurezza sul lavoro.

 

L’iter parlamentare della delega - rispetto alla quale il sindacato, mai consultato, unitariamente e ripetutamente ha espresso la propria contrarietà - è stato sostanzialmente blindato e l’opposizione è riuscita a ritardare sensibilmente la sua approvazione, non a modificarne l’impianto.

 

 

 

 

 

 

 

            L’ambito della delega è vastissimo e i criteri per indirizzare il suo esercizio sono estremamente generici, così da lasciare completamente mano libera al Governo, che potrà operare in qualsiasi direzione e stravolgere l’intero impianto normativo.

 

            Le intenzioni del Governo risultano, oltre che dal testo della delega, dalla relazione al provvedimento (identica a quanto sostiene, in materia di salute e sicurezza, il Libro Bianco sul lavoro): ridurre le misure di prevenzione, esonerare le piccole e medie imprese, depenalizzare le sanzioni.

 

            Alleghiamo l’articolo 3 della legge.

 

 

                        Fraterni saluti.

 

 

                                                                                                P. la Segreteria Nazionale

                                                                                                            Mara Nardini

 


 

 

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2001

 

 

Art. 3.

 

(Riassetto normativo in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori)

 

    1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.  59, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

        

a) riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l’adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;

c) riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l’omologazione, la certificazione e l’autocertificazione;

d) riformulazione dell’apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all’interno dell’impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;

e) promozione dell’informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all’attività dell’impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall’esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;

f) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

g) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;

 

 

 

h) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;

 i) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dall’articolo 117 della Costituzione;

l) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell’attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l’elaborazione e l’attuazione delle misure di sicurezza necessarie;

 m) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;

n) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all’adozione delle misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.