Dip. Lavoro e Sicurezza
LS\M.N. W
n. 10/2003
7 marzo 2003
Circolare
ministeriale su
ammortizzatori
sociali Alle Segreterie Regionali
F.I.L.L.E.A.
Alle Segreterie Territoriali
F.I.L.L.E.A.
Loro Sedi
Cari compagni,
il Ministero del Welfare ha emanato una circolare che
riassume i criteri per la concessione di ammortizzatori sociali, già contenuti
in diversi Decreti ministeriali emanati nel corso del 2002.
Ve ne alleghiamo copia.
Fraterni
saluti.
p. la Segreteria Nazionale
Mara
Nardini
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali |
|
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI
LAVORATORI Direzione
Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla
occupazione Div. V Circolare N. 8/2003
Prot. n. 51647 del 28/03/2003 OGGETTO: Nuovi
criteri per la concessione dei trattamenti di integrazione
salariale. Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali: n. 31444 del 20/08/2002 - (programmi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale – proroghe per complessità
dei processi produttivi e per complessità connessa alle ricadute occupazionali); n. 31445 del 20/08/2002 - (contratto di solidarietà); n. 31446 del 20/08/2002 - (aziende appaltatrici di servizi di
pulizia presso aziende industriali); n. 31447 del 20/08/2002 - (articolo 1, commi 9 e 10, legge
2\3/7/91, n. 223); n. 31826 del 18/12/2002 - (crisi aziendale e cessazione di
attività).
Con i decreti indicati in oggetto – pubblicati nelle Gazzette Ufficiali che
saranno di seguito indicate per ciascun
provvedimento – sono stati modificati ed aggiornati i criteri per la
concessione dei trattamenti di integrazione salariale, in attuazione della
direttiva generale annuale emanata per l'anno 2002.
Ciò, essendosi constatato che, negli anni trascorsi
dall'adozione delle varie deliberazioni CIPI e CIPE che hanno, a suo
tempo, individuato i suddetti criteri, gli stessi sono stati superati
dall'evoluzione legislativa intervenuta nella materia degli ammortizzatori
sociali; dai profondi e repentini mutamenti dei processi produttivi delle
grandi aziende; dall'esigenza di prevedere - per particolari situazioni
aziendali, determinatesi a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili
- elementi di maggiore flessibilità nella concessione
dell'ammortizzatore sociale, a tutela del reddito dei lavoratori coinvolti.
Per i settori cui la CIGS è accordata, ricorrendo specifiche condizioni di
legge – aziende che gestiscono i servizi di mensa e di pulizia - si è
ritenuto opportuno stabilire requisiti tesi, in particolare, a garantire il
reimpiego dei lavoratori in esubero anche mediante attività di formazione e
riqualificazione.
Sono stati, infine, individuati i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito dell'applicazione dei
contratti di solidarietà., seppure già parzialmente stabiliti mediante prassi
amministrativa (circolare n. 33 del 14/3/94).
Ciò premesso in sintesi, si illustra di seguito il
contenuto dei decreti ministeriali di cui trattasi, ponendo in specifico
rilievo le novità introdotte rispetto ai criteri precedentemente vigenti,
venendo meno al criterio cronologico di adozione e di pubblicazione dei
provvedimenti, per privilegiare il quadro sistematico delle causali di
intervento. ******************************************************************************** D.M. N. 31444 DEL
20/8/2002 PUBBLICATO NELLA G.U. N. 270 DEL 18/11/2002. CRITERI
PER L'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI
RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE E PER
L'APPROVAZIONE DELLE PROROGHE PER COMPLESSITA' DEI PROCESSI PRODUTTIVI
E PER COMPLESSITA' CONNESSA ALLE RICADUTE OCCUPAZIONALI. Riferimento
normativo : Articolo
1, comma 3, legge 23/7/91, n. 223, come sostituito dall'art. 1,
comma 4, del decreto legge 16/5/94, n. 299, convertito, con
modificazioni, nella legge 19/7/94, n. 451.
ART. 1 (Riorganizzazione
aziendale) Rispetto ai
precedenti criteri della deliberazione CIPE del 18/10/94, nel nuovo
provvedimento si ritiene opportuno evidenziare i seguenti elementi, di cui alcuni presentano carattere di novità (comma
1). Nell'ambito
degli interventi previsti dal programma di riorganizzazione, l'impresa deve
espressamente indicare – oltre agli investimenti necessari all'attuazione dei
suddetti interventi - le attività di formazione e riqualificazione
professionale rivolta , in primo luogo, al recupero
di risorse interne (lettera a). In tale
ottica, quindi, nel valore medio annuo degli investimenti stanziati per gli
interventi riorganizzativi – che deve essere, come in precedenza, superiore
al valore medio annuo degli investimenti realizzati nel pregresso
biennio – vanno inclusi i costi per la formazione e la riqualificazione
professionale, ivi compresi i contributi pubblici sia nazionali che dei fondi
dell'Unione Europea (lettera b). Riaffermato,
anche nei nuovi criteri, il nesso di causalità che deve sussistere tra
sospensioni ed interventi di riorganizzazione, si introduce
la condizione in base alla quale una percentuale pari ad almeno il 30% dei
lavoratori sospesi deve risultare coinvolta nei processi formativi previsti
nell'ambito del programma aziendale. Il piano di
gestione delle sospensioni e degli esuberi, da esplicitarsi
dettagliatamente qualora il piano di
riorganizzazione superi i dodici mesi, formerà oggetto di specifica
verifica da parte dei competenti servizi ispettivi, all'atto degli
accertamenti previsti per il secondo anno di intervento CIGS dall'art. 4,
comma 2, del d.P.R. n. 218/2000 (lettera c).
Devono,
infine, essere esplicitate le modalità di copertura
finanziaria degli investimenti previsti (lettera d).
ART. 2 Complessità dei processi produttivi ai
fini della proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione
aziendale L'esplicita
individuazione di tali criteri rappresenta un elemento di novità rispetto
alla sopra citata delibera CIPE 18/10/94, in quanto
nella stessa le condizioni di complessità erano espressamente stabilite solo
per la ristrutturazione: è noto, tuttavia, che dette condizioni sono state
sempre applicate, in via analogica, anche per la riorganizzazione. Ciò premesso,
ai fini di una positiva valutazione della richiesta
di proroga, l'impresa deve (comma 1): - aver effettuato almeno l'85% degli investimenti previsti
dal pregresso programma biennale, inclusi i costi della
formazione e riqualificazione professionale (lettera a). -
specificare quali siano gli ulteriori interventi, ed
i relativi investimenti, che - emersi successivamente a quelli previsti dal
precedente programma biennale - rendano necessaria la richiesta di proroga
della CIGS (lettera b). -
motivare la connessione tra sospensioni ed azioni riorganizzative,
richiedendosi, anche in questo caso, il rispetto del rapporto tra lavoratori coinvolti nei processi
formativi e lavoratori sospesi non inferiore al 30% (lettera c). ART. 3 (Complessità connessa alle ricadute
occupazionali ai fini della proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione
aziendale) Nel ribadire
il carattere di novità costituito dall'espressa individuazione delle
condizioni di tale tipo di complessità per la causale riorganizzazione
aziendale, si illustrano di seguito tali condizioni (comma
1). Anche
per questo tipo di proroga, è necessario che l'impresa abbia realizzato
almeno l'85% degli investimenti, comprensivi dei costi per l'attività di
formazione e riqualificazione professionale, programmati per il pregresso biennio (lettera a); che motivi le
ragioni della richiesta di proroga complessa con esplicito riferimento alla
complessità della gestione delle sospensioni e degli esuberi (lettera d);
che rispetti il rapporto percentuale del 30% tra unità sospese e unità in
formazione (lettera e). Le lettere
b) e c) fissano, rispettivamente, la percentuale degli esuberi
al termine del precedente piano (almeno il 25% della forza lavoro all'inizio
del piano stesso) nonchè la percentuale di addetti
per i quali si è fatto mediamente ricorso alla CIGS nel pregresso periodo
biennale ( non inferiore al 50% degli esuberi di cui alla lettera b)), che
devono riscontrarsi ai fini della concessione della proroga di cui trattasi. Ai fini
dell'approvazione del programma di riorganizzazione
aziendale, nonchè delle due tipologie di proroga complessa, tutte le
condizioni, rispettivamente previste dagli articoli 1, 2 e 3, devono
contestualmente sussistere (comma 2 dei citati articoli). ART. 4 (Ristrutturazione aziendale) I criteri
recati dal D.M. in esame per l'approvazione dei programmi di ristrutturazione
aziendale non si discostano in maniera significativa
da quelli individuati nella più volte richiamata delibera del 18/10/94,
se non per quegli aspetti già evidenziati per la causale
"riorganizzazione", e cioè (comma 1): - precise
indicazioni in ordine all'attività di formazione e
riqualificazione professionale, tesa alla valorizzazione delle risorse umane
già presenti in azienda (lettera a); - obbligo
di includere, negli investimenti, i costi per la suddetta attività formativa,
comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali
che dei fondi dell'Unione Europea (lettera b); -
esplicitazione, per i programmi superiori ai dodici mesi, di un dettagliato
piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, soggetto alle verifiche ispettive
previste dal procedimento vigente in materia di concessione della CIGS (lettera
c); -
esplicitazione delle modalità di copertura
finanziaria degli investimenti previsti (lettera d). ART. 5 (Complessità dei processi produttivi
ai fini della proroga del periodo di CIGS per ristrutturazione
aziendale) Più
rilevanti si presentano le novità relativamente alle
condizioni fissate per la complessità dei processi produttivi.
In particolare (comma 1): - le
modificazioni tecniche del processo produttivo, la cui necessità sia emersa successivamente a quanto previsto dal pregresso programma
biennale, devono comportare un ulteriore investimento non inferiore al 20% di
quelli già realizzati nei due anni precedenti. Occorre prevedere attività di
formazione e riqualificazione (lettera b); -
rapporto non inferiore al 30% tra unità sospese e unità in formazione (lettera
d). Scompare – ai
fini della concessione della proroga complessa di cui trattasi - ogni
riferimento al concorso di più unità aziendali sul territorio nazionale e la
dipendenza delle operazioni di ristrutturazione dalla introduzione
di nuove tecnologie di processo e/o di prodotto. ART. 6 (Complessità connessa alle ricadute
occupazionali ai fini della proroga del periodo di CIGS per ristrutturazione
aziendale) Relativamente al comma 1, ad eccezione del requisito di cui alla lettera
b – che prevede il concorso di più unità aziendali coinvolte
nell'intervento CIGS ed interessate da problemi di occupazione - gli altri
criteri mutuano sostanzialmente quelli della delibera previgente,
confermandosi, anche per tale fattispecie, l'importanza dell'attività
formativa per il personale sospeso (lettere e) e f)).
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Ai fini
dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, nonché della concessione delle due tipologie di proroga
complessa, tutte le condizioni rispettivamente previste dagli articoli 4, 5 e
6 devono contestualmente sussistere (comma 2 dei citati articoli). ART. 7 (Disposizioni transitorie e finali) L'efficacia
del D.M. n. 31444 decorre dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, e, pertanto, dal 18/11/2002 . (comma 4). Dalla stessa
data cessano di avere efficacia le delibere CIPE del 18/10/94 e del 26/1/96 (comma
2). Si è tuttavia
avvertita la necessità di prevedere una disciplina transitoria. Si
stabilisce, infatti, che le istanze di prima
approvazione dei programmi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, presentate
dalle imprese prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto
recante i nuovi criteri, nonché le eventuali successive istanze di modifica o
di proroga inerenti ai suddetti programmi, sono comunque valutate sulla base
dei precedenti criteri di cui alle delibere CIPE del 18/10/94 e del 26/1/96 (comma
1). Il
provvedimento, infine, non trova applicazione nei confronti delle imprese del
settore dell'editoria, stante la specialità della
normativa sancita, per tale settore, dall'art. 7, comma 3, del d.l. n. 148/93, convertito, con modificazioni, nella l. n. 236/93 (comma 3). D. M. N. 31445 DEL 20/8/2002,
PUBBLICATO NELLA G.U. N. 271 del 19/11/2002. CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE
SALARIALE IN APPLICAZIONE DI CONTRATTI DI SOLIDARIETA'. Riferimenti
normativi : Art. 1, d.l. 30/10/84, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella l. 19/12/84, n. 863. Art. 7, d.l. 30/12/87, n. 536, convertito, con modificazioni,
nella l. 29/2/88, n. 48. Art. 5, d.l. 20/5/93, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella l. 19/7/93, n. 236. Art. 6, d.l. 1/10/96, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella l. 28/11/96, n. 608; Come evidenziato
in premessa, il decreto in esame ha lo scopo primario di disciplinare in maniera
organica la materia concernente la concessione del trattamento di
integrazione salariale a seguito della stipula dei c.d."contratti di
solidarietà" e sostanzialmente recepisce - con le dovute integrazioni e
modificazioni conseguenti all'evoluzione legislativa e amministrativa
intervenuta nella materia stessa - le disposizioni a suo tempo
impartite con la circolare n. 33 del 14 marzo 1994. In
particolare, si sottolinea come siano state, per la
prima volta, stabilite – in applicazione dell'articolo 1, comma 9, della
legge n. 223/91- le condizioni e le modalità per il superamento del limite
massimo dei trentasei mesi nel quinquennio per i suddetti contratti. ARTT. 1, 2 E 3 (Oggetto – Campo di applicazione
– Soggetti beneficiari) In tali
disposizioni viene confermato quanto disposto dalla
sopra richiamata circolare n. 33/94. Relativamente al campo di applicazione del contratto di solidarietà, è
opportuno sottolineare come anche le imprese appaltatrici di servizi di
pulizia (art. 2, comma 1)possano accedere all'istituto: nella
circolare citata, infatti, tale categoria di imprese non compare, in
quanto l'art. 1, comma 7, del decreto legge. 16/5/94, n. 299, convertito, con
modificazioni, nella legge 19/7/94, n. 451 – che ha esteso ai dipendenti di
dette aziende il trattamento CIGS – è evidentemente
successivo alla data di emanazione della circolare
stessa.
ART. 4 (Modalità
applicative) Anche in relazione a tale articolo, non si riscontrano
particolari elementi di novità rispetto alle precedenti disposizioni. Si
ritiene, comunque, opportuno fornire alcuni
chiarimenti. Si evidenzia,
in primo luogo, che la riduzione dell'orario di lavoro su base annuale – a
differenza di quanto recato dalla circolare n. 33 – non può più essere effettuata, in quanto soppressa dall'art. 6, comma 2, del
decreto legge 1/10/96, n. 510, convertito, con modificazioni, nella
legge 28/11/96, n. 608 (comma 3). E' stato,
altresì, meglio specificato il rapporto che deve sussistere tra percentuale
di riduzione dell'orario di lavoro ed il numero dei lavoratori dichiarati in
esubero, affinché il contratto di solidarietà possa ritenersi idoneo al
perseguimento del suo obiettivo istituzionale: si tratta del c.d. "principio
di congruità", peraltro già da tempo
applicato nella prassi amministrativa in materia (comma 5). Premesso che,
in senso assoluto, il contratto di solidarietà è ritenuto "congruo"
quando la percentuale di riduzione di orario concordata
tra le parti, parametrata su base settimanale, è tale che il numero delle ore
non lavorate da tutti i lavoratori coinvolti dal contratto risulta
esattamente pari al numero delle ore che sarebbero state lavorate dai
lavoratori eccedenti , la disposizione in esame ammette, rispetto a detta
perfetta parità , una variazione percentuale, inferiore o superiore al 30%.
Esemplificando:
orario
di lavoro su base settimanale = 40 ore lavoratori dichiarati in esubero = n. 20 lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà = n. 40 In tale caso,
la riduzione dell'orario di lavoro dovrà essere pari
al 50%. Infatti: ore
40 X 20 lavoratori = n. 800 ore che sarebbero state lavorate dai
lavoratori in esubero. ore
20 X 40 lavoratori = n. 800 ore che sono complessivamente
non lavorate dai lavoratori
interessati al contratto di.solidarietà. Lo scarto
percentuale, stabilito dal comma 5, consente che - affinché
nell'esempio sopra prospettato venga
rispettato il principio di congruità – il totale delle ore complessivamente
non lavorate dai lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà possa
essere pari a: 1040 ore (800
+ 30% di 800); 560 ore
(800 – 30%di 800). ART. 5 (Pagamento diretto) Sono state
confermate, al riguardo, le disposizioni
impartite con nota n. 100972 del 2 febbraio 1996. ART. 6 (Richiesta di un nuovo contratto
di solidarietà) L'art. 7 del
decreto legge n. 536/87, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48/98
ha previsto, ai commi 1 e 4, una proroga del contratto di solidarietà, successivamente alla scadenza del periodo massimo di
ventiquattro mesi stabilito dall'art. 1 della legge n. 863/84, fino ad un
massimo di ulteriori ventiquattro mesi, ad eccezione dei territori di cui al
d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (T.U. delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno) e successive modificazioni ed integrazioni , dove detta
proroga può arrivare ad un massimo di trentasei mesi. Ciò premesso,
la disposizione in esame statuisce che un'impresa che abbia
già applicato un contratto di solidarietà per i periodi massimi sopra
indicati (48 ovvero 60 mesi) non può, in via generale, stipularne uno nuovo
per le stesse unità aziendali, se non siano decorsi almeno dodici mesi
dalla scadenza del precedente contratto di solidarietà. ART. 7 (Deroga ai sensi dell'articolo 1,
comma 9, della legge n. 223 del 1991) Con
tale articolo si è data attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma
9, della legge n. 223/91, individuando le
condizioni e le modalità con cui può essere superato, per ciascuna unità
produttiva, la durata massima di trentasei mesi dei trattamenti straordinari
di integrazione salariale nell'arco di un quinquennio nei casi di contratto
di solidarietà. Appare
opportuno, al riguardo, rammentare che, ai sensi dell'art. 4, comma 35, del
già richiamato decreto legge n. 510/96, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 608/96, il quinquennio in base a cui
parametrare il suddetto limite massimo, è fisso. Ciò premesso,
l'impresa può superare i trentasei mesi nel quinquennio, qualora il ricorso
all'istituto del contratto di solidarietà - sia in fase di prima applicazione,
sia in fase di proroga - si configuri quale strumento
alternativo alla collocazione
in mobilità dei lavoratori dichiarati in esubero, dovendosi
espressamente indicare, nello stesso contratto, la finalità del mantenimento
in azienda di almeno il 50% dei suddetti lavoratori eccedenti. E' appena il
caso di sottolineare che la deroga di cui trattasi
non è applicabile quando l'azienda abbia fruito di proroghe del contratto di.
solidarietà per la durata massima prevista dalla
normativa vigente (48 o 60 mesi).
ART. 8 (Disposizioni finali) Poiché
il D.M. n. 31445 acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale (comma 2) e, quindi, dal 19/11/2002, è evidente che le modalità e le condizioni previste dal provvedimento si
applicano ai contratti di solidarietà stipulati successivamente a detta data (comma
1). Si ritiene
opportuno rammentare, per quanto riguarda la presentazione delle domande di integrazione salariale per contratto di
solidarietà, la circolare n. 37 del 27 marzo 2001, con la quale è stato
istituito il MODELLO SOLID2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del
19/4/2001, D.M. N. 31447 DEL
20/8/2002 PUBBLICATO SULLA G.U. N 271 del 19/11/2002. CRITERI PER L'APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 1, COMMI 9 E 10, DELLA LEGGE
23 LUGLIO
1991, N. 223. ART. 1 (Limite di fruizione
dei trattamenti straordinari di integrazione salariale) Tale
disposizione mutua sostanzialmente il punto a) della precedente delibera CIPI
del 13/7/93, relativamente alle condizioni in base
alle quali, nei casi di procedura concorsuale, può essere superata la durata
massima dei 36 mesi nel quinquennio (comma 1, lettere a) e b). Va unicamente
segnalato che la richiesta della suddetta deroga al limite massimo (comma
2) – anziché formare oggetto di specifica e separata
domanda rispetto all'istanza di CIGS ex
art. 3, legge n. 223/91 – deve essere recata ,a fini di semplificazione,
dall'istanza di CIGS stessa, allegando la documentazione comprovante la
sussistenza delle condizioni di cui ai già citati punti a) e b) del
precedente comma 1. ART. 2 (Trasformazione dell'assetto
proprietario) Con tale
disposizione si sono individuati i criteri in base ai quali – ai sensi del
comma 10 dell'art. 1 della legge n. 223/91 – le imprese possono richiedere –
in caso di una significativa trasformazione del loro
assetto proprietario - l'azzeramento dei periodi di Cassa integrazione
guadagni straordinaria precedentemente fruiti a qualunque titolo di
legge . Con
riferimento alla precedente delibera CIPI del 13/7/93, resta fermo che, in
questo caso, le aziende possono presentare esclusivamente programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (comma
1) e che il mutamento dell' assetto proprietario deve essere
dimostrato mediante il passaggio ad altro soggetto della maggioranza o,
qualora la società sia quotata in borsa, del controllo della società stessa (comma
2) Relativamente,
invece, ai concetti di "apporto di capitale" e "
investimenti", contemplati dall'art. 1, comma 10,
della legge n. 223/91, il decreto in questione presenta rilevanti elementi di
novità. Oltre
all'apporto di capitale in senso giuridico - vale a dire il
conferimento correlato ad un aumento di capitale nominale – nel provvedimento è stata recepita una fattispecie, che si è
venuta affermando nella prassi e che è ritenuta perfettamente legittima
sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza, dove l'uso del termine
capitale è adoperato in senso economico, ossia come capitale di rischio
impiegato dall'impresa, e perciò comprensivo di tutti i mezzi propri di cui
l'impresa può disporre per la propria attività. Ciò, anche in
considerazione della ratio del sopra richiamato art. 1, comma 10, che – ai
fini dell'azzeramento della pregressa CIGS -
richiede che emerga chiaramente la volontà dei nuovi soci di
"investire" nell'impresa. Ne consegue,
conclusivamente, che per "apporto di capitale" deve intendersi sia
l'aumento del capitale sociale, sia i versamenti, eseguiti dai soci che
acquisiscono la maggioranza o il controllo, per fornire l'impresa di un
capitale di rischio e di risorse delle quali l'impresa può liberamente
disporre per le proprie esigenze operative (comma 3). Sulla base di quanto precede, si considera rilevante l'apporto di capitale –
indipendentemente dalla modalità ex comma 3 con cui sia stato eseguito
– che sia superiore al 25% del capitale sociale antecedente alla
trasformazione dell'assetto proprietario, e comunque non inferiore ad 1
milione di euro, quando la durata del programma di CIGS sia pari o minore di
dodici mesi; non potrà essere inferiore a 2 milioni di euro, quando la
suddetta durata sia superiore a dodici mesi (comma 4). La modalità di conferimento di capitale assume, invece,
specifico rilievo per quanto riguarda la dimensione degli investimenti: si è
ritenuto equo, infatti, distinguere tra "apporto di capitale",
consistente nel versamento di somme esclusivamente destinate
all'aumento del capitale sociale, e "apporto di capitale" in
cui il conferimento può consistere anche in apporti di patrimonio (comma
5). Nel primo
caso (aumento del capitale sociale), gli investimenti sono definiti rilevanti
quando ammontino al 20% dell'apporto di capitale:
si è, infatti, tenuta presente la circostanza che, in tale fattispecie, i
versamenti hanno una destinazione a carattere esclusivo, e sono, perciò
sottoposti ai vincoli legali, propri del capitale sociale in senso stretto;
di conseguenza, tutti gli investimenti , necessari per realizzare i previsti
interventi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, comportano un
ulteriore impegno finanziario. Nel secondo
caso (versamenti a titolo di apporti
patrimoniali), i versamenti sono destinati ad incrementare il patrimonio
della società (c.d. conferimenti di patrimonio), dotandola di ulteriori
mezzi propri, di cui l'impresa può disporre: i soggetti che hanno acquisito
la maggioranza o il controllo possono, quindi, utilizzare le risorse conferite
per le esigenze operative della società e, tale utilizzo
contribuisce a produrre reddito per l'impresa. In tale
ottica, pertanto e, diversamente dal caso precedente, gli investimenti,
richiesti dal citato art. 1, comma 10, della legge
n. 223/91 ed effettivamente destinati alla riorganizzazione e
ristrutturazione dell'impresa, sono considerati rilevanti quando sono pari al
50% dell'importo dei suddetti versamenti.
ART. 3 (Disposizioni transitorie e finali) L'efficacia
del D.M. N. 31447 decorre dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, e, pertanto, dal 19/11/2002 .(comma
4). Dalla stessa
data cessa di avere efficacia la delibera CIPI del 13/7/93
(comma 2). Si è,
tuttavia, avvertita la necessità di prevedere una disciplina transitoria
diretta alle imprese che abbiano avanzato istanza di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con
richiesta di applicazione dell'art. 1, comma 10, della legge n. 223/91, prima
dell'entrata in vigore dei criteri esposti nell'articolo 2. In tal caso
le predette domande sono, comunque, valutate sulla
base dei requisiti stabiliti dalla citata deliberazione CIPI del 13/7/93 (comma
1). Il
provvedimento, infine, non trova applicazione nei confronti delle imprese del
settore dell'editoria, stante la specialità della
normativa sulla CIGS, sancita, per tale settore, dall'art. 7, comma 3, del
d.l. n. 148/93, convertito, con modificazioni, nella
l. n. 236/93 (comma 3). D.M. N. 31446 DEL
20/8/2002, PUBBLICATO NELLA G.U. n. 271 DEL 19/11/2002.. CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO
STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLE
AZIENDE APPALTATRICI
DEI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO AZIENDE INDUSTRIALI. Riferimento
normativo: Art. 1,
comma 7, d.l. 16/5/94, n. 299, convertito, con modificazioni,nella l. 19/7/94, n. 451. Con il
provvedimento di cui trattasi sono stati stabiliti, anche per le
imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, i criteri per la concessione del
trattamento CIGS in favore dei dipendenti da tali imprese. L'art. 1,
comma 7, del decreto legge n. 299/94, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 451/94 ha ammesso, dal 1° gennaio 1994, all'istituto della Cassa
integrazione guadagni straordinaria le aziende del settore con un meccanismo
pressoché identico a quello che disciplina la concessione del trattamento per
i dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa: la sola
differenza consiste nel fatto che le imprese presso cui
viene esercitata l'attività di pulizia devono essere state oggetto di
provvedimenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche,
quindi, di CIG ordinaria. Il D.M. in
esame, pertanto, è stato predisposto sulla falsariga del D.M. n. 31447, relativo alle mense, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 209 del 6/9/2002. Anche tale
provvedimento si compone di due articoli: all'articolo 1 (
requisiti) sono previsti i requisiti di ammissibilità
all'istituto CIGS, distinti in soggettivi ed oggettivi (comma 1)
e le modalità per la verifica degli stessi (commi 2 e 3). All'articolo
2 (disposizioni finali) sono, in particolare, stabiliti i principi concernenti
la gestione degli esuberi (comma 1). L'efficacia
del decreto decorre dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, e, quindi, dal 19/11/2002. (comma 4) D.M. N. 31826 DEL
18/12/2002, PUBBLICATO NELLA G.U. N. 32 DELL'8/2/2003. CRITERI
PER L'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI CRISI AZIENDALE E PER LA CONCESSIONE DELLA TRATTAMENTO CIGS NEI CASI DI CESSAZIONE DI
ATTIVITA'. Riferimenti normativi: Art. 1, comma 5, legge 23/7/91, n. 223. Con il
decreto in esame sono stati modificati ed integrati i criteri recati dai
decreti ministeriali del 2 maggio 2000 e del 20 agosto 2002: quest'ultimo
provvedimento modificava il primo, in relazione alla
cessazione di attività nei casi di crisi aziendale. ART. 1 (Crisi aziendale) Per quanto
riguarda le condizioni richieste per l'approvazione di un programma di crisi
aziendale (comma 1), le lettere a), b), c) e d) del decreto n.
31826 ripropongono pressoché inalterati i
criteri di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del D.M. 2/5/2000. Va sottolineato come l' "evento improvviso ed
imprevisto" divenga una fattispecie della crisi aziendale,
prevista al punto e), il cui accertamento, tuttavia, è subordinato a
specifiche condizioni. Ai fini
dell'approvazione del programma di crisi aziendale devono contestualmente
sussistere i requisiti di cui alle lettere da a)
a d): nella fattispecie di cui al punto e), devono, invece,sussistere
le condizioni di cui ai punti c) e d), pur in assenza di quelle
di cui ai punti a) e b) (comma 2). ART. 2 (Cessazione di attività) Nei
precedenti decreti 2/5/2000 e 20/8/2002, la cessazione di attività
rientrava tra i casi in cui, in via generale, non sono presi in esame
programmi di crisi aziendale (casi di esclusione): il trattamento
straordinario di integrazione salariale poteva, tuttavia, essere concesso
qualora l'impresa avesse presentato un piano di gestione degli esuberi,
teso a ridurre, in tutto o in parte, il ricorso alla mobilità, a meno che il
suddetto ricorso non divenisse, nel corso dell'intervento CIGS ovvero nei
dodici mesi successivi al termine di tale intervento, uno strumento
certo di ricollocazione per almeno il 50% dei lavoratori eccedenti,
percentuale che si riduceva al 25%, se l'azienda insisteva nelle aree di cui
agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (CE) n. 1260/99. Nel nuovo
decreto, la suddetta casistica è divenuta una specifica fattispecie (comma
1), disciplinata come segue: - la
cessazione di attività può riguardare, oltre che
l'intera azienda, anche un settore di attività o uno o più stabilimenti della
stessa (lettera a); -
l'impresa deve presentare un piano di gestione degli esuberi, con la finalità
di ridurre il ricorso alla mobilità, salvo che tale ricorso non assuma, nel corso dell'intervento CIGS ovvero nei dodici
mesi successivi al termine dell'intervento stesso, carattere di strumento di
ricollocazione, anche parziale, del personale eccedente (lettera b). Rispetto ai
precedenti criteri, quindi, la novità principale è rappresentata dal venir
meno di una percentuale, puntualmente definita, di lavoratori in esubero da
ricollocare. Il requisito
fondamentale, ai fini dell'ottenimento del trattamento CIGS, è la
predisposizione del piano di gestione così come stabilito dalla lettera b). Non devono,
pertanto, sussistere le condizioni di cui all'art. 1, vertendosi in un caso
particolare di crisi aziendale, né rileva, per il medesimo motivo, la circostanza che l'impresa si trovi in una delle
condizioni di cui al successivo art. 3 del provvedimento (comma 2). ART. 3 (Casi di esclusione) Nulla viene innovato – con l'eccezione sopra descritta dell'art.
2 – rispetto a quanto stabilito nel decreto 2/5/2000. ART. 4 (Disposizioni finali) L'efficacia
del D.M. n. 31826 decorre dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e, pertanto, dall'8/2/2003 (comma 3). Dalla stessa
data cessano di avere efficacia i più volte citati decreti ministeriali 2
maggio 2000 e 20 agosto 2002 (comma 1). Il
provvedimento, infine, non trova applicazione nei confronti delle imprese del
settore dell'editoria, stante la specialità della
normativa sancita, per tale settore, dall'art. 7, comma 3, del d.l. n. 148/93, convertito, con modificazioni, nella l. n. 236/93 (comma 2). ********************************************************************************
MODULISTICA L'individuazione
dei nuovi criteri ha reso necessaria ed opportuna la revisione
del Modello CIGS/97, per renderlo idoneo alla compilazione delle domande di
CIGS secondo i suddetti criteri. Analogamente
al sopra indicato MODELLO CIGS/97, anche il nuovo modulo, denominato MODELLO
CIGS-2 – che si allega alla presente circolare - si compone
di tre parti, e cioè: - la
prima, che contiene il modulo da utilizzare per la domanda di trattamento di integrazione salariale (pagina 1), nonché il
modello più specificamente inerente al programma di intervento CIGS (pagine
2, 3 e 4), nella quale si richiede un'informativa di carattere generale
relativa all'azienda istante; - la seconda, che contiene il modulo "scheda",
specifico per le diverse causali di intervento. A tale
proposito, si ritiene opportuno sottolineare che,
rispetto al precedente Modello CIGS/97, in questa parte del nuovo modello
sono state introdotte delle novità, che saranno illustrate più avanti; - la terza parte, che reca le "istruzioni
generali", che costituiscono la guida alla compilazione del modello. L'azienda,
quindi, per richiedere l'intervento straordinario di integrazione
salariale deve compilare: - il modulo della domanda (pagina 1); - il modello del programma di intervento
CIGS (pagine 2, 3 e 4); - la sola scheda relativa alla
causale invocata. Come più
sopra preannunciato, si esaminano, nel dettaglio, le
schede da compilare: · scheda 1/A = crisi aziendale
; · scheda 1/B = crisi aziendale per cessazione di attività. Nella scheda
1/A è stato previsto un autonomo punto – il
punto 7 – concernente la fattispecie della crisi aziendale per evento
improvviso ed imprevisto: nella scheda viene esplicitato come, in
questo caso, non devono essere compilati i punti 1, 2 e 3 della scheda
stessa, ma soltanto i punti 4, 5 e 6. Qualora l'impresa
richieda l'intervento CIGS per crisi aziendale, dovendo cessare, totalmente o
parzialmente, l'attività aziendale, deve
compilare esclusivamente la scheda 1/B, esaustiva dei dati
necessari per questa particolare tipologia di crisi e non prevista nel
precedente MODELLO CIGS/97. §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ · scheda 2/A
– riorganizzazione o conversione aziendale · scheda
2/B - riorganizzazione o conversione aziendale
con richiesta dell'applicazione dell'articolo 1, comma 10, della legge n.
223/91. · scheda 2/C
– proroga del programma di riorganizzazione o
conversione aziendale per complessità dei processi produttivi. · Scheda 2/D
– proroga del programma di riorganizzazione o
conversione aziendale per complessità connessa alle ricadute
occupazionali Per quanto
riguarda la causale sopra menzionata va segnalato
quanto segue. Nella scheda
2/A, concernente la prima richiesta di approvazione
del programma CIGS, è stato introdotto uno specifico
riquadro, costituito dai punti 9 e 10, che deve essere
compilato nel caso di istanza relativa al secondo anno nell'ambito di un
programma biennale, omettendo di rispondere agli altri punti della stessa
scheda. La scheda
2/B va compilata nel caso in cui, contestualmente alla richiesta di approvazione di un programma di riorganizzazione o
conversione aziendale, l'azienda richieda l'applicazione dell'articolo
1, comma 10, della legge n. 223/91, al
fine di azzerare i pregressi periodi di Cassa integrazione
guadagni, in base ai criteri di cui all'articolo 2 del sopra illustrato D.M.
n. 31447 del 20/8/2002. Le schede
2/C e 2/D vanno utilizzate per la presentazione della richiesta di
proroga per complessità dei processi produttivi
ovvero per complessità connessa alle ricadute occupazionali. §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ · Scheda 3/A
– ristrutturazione aziendale. · Scheda 3/B
– ristrutturazione aziendale con richiesta dell'applicazione dell'articolo 1,
comma 10, della legge n. 223/91. · Scheda 3/C
- proroga del programma di ristrutturazione aziendale per
complessità dei processi produttivi. · Scheda 3/D
– proroga del programma di ristrutturazione aziendale per complessità
connessa alle ricadute occupazionali. Valgono le
specificazioni fornite relativamente alle schede di
riorganizzazione o conversione aziendale. §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ · Scheda 4 –
procedure concorsuali §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ · Scheda 5
– mense aziendali. · Scheda 6
– imprese di pulizia. La novità di
rilievo è costituita dalle suddette schede che sono state redatte
secondo i criteri individuati dai decreti ministeriali n. 31347 del 22/7/2002
e n. 31446 del 20/8/2002 , per le categorie di
imprese di cui sopra. ********************************************************************************
L'applicazione
dei criteri contenuti nei sopra illustrati decreti ministeriali – ad
eccezione della disciplina transitoria prevista per i programmi di
riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale – riguarda le istanze presentate, ovvero spedite tramite raccomandata
A/R, a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
suddetti provvedimenti, dalla data, cioè, in cui i provvedimenti stessi hanno
acquisito efficacia. A tal fine fa fede il timbro postale di spedizione della
raccomandata, o la data recata dalla ricevuta rilasciata dal competente
Ufficio di questa Direzione Generale (Div. V^), se la domanda è presentata
direttamente.
E' appena il
caso di rammentare che, per quanto riguarda i procedimenti di concessione
della Cassa integrazione guadagni straordinaria e del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di
contratti di solidarietà, si deve fare riferimento al d.P.R. 10 giugno 2000,
n. 218, di semplificazione dei suddetti procedimenti, nonché alla circolare
n. 64 del 20 settembre 2000, contenente i profili applicativi del sopra
citato regolamento. Si
rappresenta, infine, che modulistica e documentazione sono disponibili sul
sito di questo Ministero www.welfare.gov.it.
IL DIRETTORE GENERALE
(Matilde Mancini) |
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