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         Valori limite agenti chimici            

 

            È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un Decreto del Ministero del Lavoro che recepisce una prima lista di valori limite di esposizione professionale dei lavoratori ad agenti chimici  (D.M. 26/2/04 su G.U. 10/3/04 n. 58).

            Il decreto sostituisce l’allegato VIII-ter della 626, che fin’ora aveva disciplinato solo il valore limite del piombo. Ora, a quest’ultimo, si aggiungono altri 63 agenti chimici.

            IL decreto, che recepisce la Direttiva 2000/39, indica sia i valori limite per turno lavorativo (8ore), che quelli riferiti ad un periodo di 15 minuti (breve termine); vengono inoltre indicati gli agenti per i quali, oltre che l’esposizione inalatoria, esista  anche la possibilità di assorbimento cutaneo (il che riguarda ben 25 dei 64 agenti chimici considerati).

            I valori limite indicati rappresentano uno strumento di rilievo per la valutazione del rischio e, nell’ambito della prevenzione del rischio chimico, possono costituire un riferimento per la definizione del rischio moderato, ai sensi del c. 2 dell’art. 72 quinques della 626.

 

              p. la Segreteria Nazionale

                   Mara Nardini                                                                                                2 aprile 2004  

 

       MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 febbraio 2004

Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici. (GU n. 58 del 10-3-2004

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E  IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.  626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, ed in particolare l'art.  72-terdecies,  comma  2,  che  prevede  che siano stabiliti i valori  limite di esposizione professionale, tenendo conto dei valori limite indicativi fissati dalla Commissione dell'Unione europea;

  Vista la direttiva 2000/39/CE della Commissione dell'8 giugno 2000 che stabilisce una prima lista di valori limite indicativi;

  Sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 72-terdecies del decreto   legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive modificazioni,  istituito con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute dell'11 novembre 2002;

  Sentito il Ministro per le attivita' produttive;

  Sentite le parti sociali;

  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 15 gennaio 2004;

Decretano:

Art. 1.

1.        L'allegato VIII-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e  successive modificazioni, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.

 

               Il Ministro della salute              Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

               Sirchia                                                                                   Maroni

 

allegati     Tabella 1        Tabella 2

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