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Finalmente emanato il regolamento sui piani di sicurezza nei cantieri edili.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento riguardante i contenuti minimi dei piani di sicurezza e l’indicazione dei costi della sicurezza.

        Il Regolamento rappresenta l’attuazione di quanto previsto dall’art.12 del Dlgs.494/96 e dall’art.31 della L.109/94.

        L’iter per l’emanazione di questo provvedimento è stato molto lungo: le organizzazioni sindacali e imprenditoriali sono state consultate sulla bozza di regolamento nel corso dell’anno 2000 e 2001; quella fase si è conclusa il 21 settembre 2001 con l’approvazione da parte del Governo di uno Schema di decreto che recepiva gran parte delle indicazioni venute dal sindacato.

E’ seguito il parere della Conferenza Stato – Regioni, che ha richiesto l’inserimento di una “clausola di cedevolezza”, che subordinasse l’efficacia delle disposizioni fino al momento di entrata in vigore di una normativa di attuazione da parte di ciascuna Regione, e il parere del Consiglio di Stato che, alla luce di quanto disposto dal nuovo titolo V della Costituzione, ha richiesto lo stralcio di quelle disposizioni non direttamente finalizzate all’attuazione ed esecuzione della normativa comunitaria.

Nonostante questo, è positivo che il Regolamento, dopo quattro anni dall’inizio della sua discussione, veda finalmente la luce, e che non abbia subito modifiche su aspetti qualitativamente importanti. Stabilisce, infatti, che il piano di sicurezza e coordinamento non è uno dei tanti piani generici fotocopiati di volta in volta, a prescindere dalle caratteristiche del sito, dei lavori, dei rischi, ecc.,ma è specifico per ogni cantiere ed è correlato alle scelte progettuali e alle fasi di lavoro previste. Il decreto, inoltre, contiene le disposizioni per effettuare la stima dei costi della sicurezza, che non possono essere assoggettati a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici nelle gare di appalto, al fine di evitare che la competizione fra imprese si svolga sul terreno della sicurezza dei lavoratori.

Riguardo alle competenze regionali, è auspicabile che nel territorio non ci siano norme diverse sulla sicurezza, e che un intervento delle Regioni sia finalizzato a rendere più efficace la prevenzione, il controllo da parte delle stazioni appaltanti e la vigilanza sui cantieri.

Mara Nardini, Segretario nazionale della Fillea Cgil

 

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