Dipartimento Politiche Attive del Lavoro

 

LAVORO A PROGETTO e COLLABORAZIONI

 

I rapporti di Collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co)  “devono” essere ricondotti ad uno o più “Progetti” specifici o “Programmi” di lavoro o “Fase” di un programma” di lavoro.

 

Le Co.co.co attualmente in essere e che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il ottobre 2004. Con accordo sindacale stipulato a livello aziendale questo termine di un anno potrà essere superato.

 

I rapporti di Collaborazione coordinata e continuativa istaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto o programma o fase di programma sono considerati “rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” sin dalla data di costituzione del rapporto.

In tal caso competerà al giudice:

-         attivare il controllo giudiziale (procedura di “accertamento”) che “è limitato esclusivamente … all’accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso” e non può “sindacare nel merito le scelte e le valutazioni tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente”;

-         (a verifica positiva) trasformare il rapporto di Collaborazione coordinata e continuativa in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

 

Sono esclusi dal campo di applicazione di questa norma:

-         le professioni intellettuali per le quali è prevista l’iscrizione negli Albi professionali;

-         quelli relativi il perseguimento dei fini istituzionali di società sportive dilettantistiche;

-          i componenti gli organi di amministrazione e controllo delle società;

-          i partecipanti a collegi e commissioni;

-          chi percepisce la pensione di vecchiaia.

 

Sono comunque fatte salve eventuali clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.

 

Sia il “Progetto” che il “Programma” (o “Fase di un programma”) sono determinati dal committente ma gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

 

Requisiti

Il contratto di lavoro a Progetto o Programma o Fase di un programma deve avere forma scritta e, ai fini della prova, deve:

-         contenere la durata (determinata o determinabile) della prestazione di lavoro;

-         indicare il Progetto o Programma o Fase di un programma e relativi contenuti caratterizzanti;

-         indicare il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento nonché la disciplina dei rimborsi spese; il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e tener conto dei compensi “normalmente corrisposti” per analoghe prestazioni di “lavoro autonomo” nel luogo di esecuzione del rapporto.

-         contenere le forme di coordinamento del lavoratore al committente   circa l’esecuzione (anche temporale) della prestazione lavorativa che però non devono pregiudicare l’autonomia del lavoratore nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa;

-         le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore a progetto.

 

Diritti & doveri

I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalla normativa vigente.

Salvo diverso accordo tra le parti, il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.

I diritti derivanti dall’applicazione delle norme che regolano il contratto a progetto possono essere oggetto di “rinunzie” o “transazioni”  tra le parti; tali condizioni devono essere esplicitate (e registrate) al momento della “certificazione del rapporto di lavoro”.

Il collaboratore a progetto non può:

-          svolgere attività in concorrenza con i committenti;

-          esprimere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e all’organizzazione degli stessi;

-          compiere atti che pregiudichino l’attività dei committenti.

Il lavoratore a progetto ha il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta anche nello svolgimento dell’attività dei committenti medesimi.

Fa eccezione l’utilizzazione economica del programma informatico o della banca dati creati dal dipendente (lavoratore a progetto) nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal committente.

 

Malattia e infortunio sul lavoro

In caso di malattia o di infortunio sul lavoro:

-          non viene erogato il corrispettivo;

-          il contratto viene “sospeso” (non estinto) ma, se non diversamente previsto nel contratto individuale, la scadenza rimane invariata;

-          il committente può recedere dal contratto:

~       nei contratti a durata determinata se il periodo di sospensione risulti superiore a 1/6 della durata del contratto;

~        nei contratti a durata determinabile se il periodo di sospensione risulti superiore a 30 giorni.

 

Sicurezza ed igiene del lavoro

-         si applicano le norme previste dal DLgs. 626/1994 quando la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente;

-         si applicano comunque le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previste dal comma 1 dell’art.51 della legge 488/1999 e dal decreto Min.Lav. 12 gennaio 2001, n.71.

 

Gravidanza

-          non viene erogato il corrispettivo;

-         il contratto viene “sospeso” (non estinto) e, salva più favorevole disposizione del contratto individuale,  la durata del contratto è prorogata di 180 giorni;

-         per tutta la durata della maternità vale l’integrazione INPS prevista dal Testo Unico sulla maternità (art.64 DLgs. 151/2001).

 

Estinzione del contratto

Avviene:

-          a seguito della realizzazione dell’oggetto del contratto (progetto,  programma o fase si programma);

-          per recessione per giusta causa;

-         secondo le causali  e  modalità (incluso il preavviso)  stabilite  nel  contratto individuale.

 

 

 

ITINERARI DI UN POSSIBILE CONTENZIOSO

Lavoro a progetto e collaborazioni

  1. Contestare, sotto il profilo di costituzionalità, le eccezioni di tipo soggettivo.
  2. Monitorare l’utilizzo del concetto di progetto o di fase di programma nel senso che non si può identificare solo con un momento temporale di una attività continuativa, ma deve consistere appunto in un risultato che abbia una sua autonoma consistenza. In sostanza intendere l’espressione “a progetto” come “a risultato”.
  3. Contestare il criterio di adeguatezza del compenso inteso come media dei compensi per i lavoratori  a progetto e riportarlo invece al compenso corrente per il lavoro autonomo (evitare che il gatto si morda la coda).
  4. Contestare sotto il profilo della tutela del lavoro ( art, 2,36,38 Cost.) la mancanza di garanzie reddituali nelle sopravvenienze per malattia, disoccupazione ecc. Poiché dal 14 ottobre 2004 non dovrebbero più esistere collaborazioni coordinate e continuative per esigenze produttive permanenti, occorre monitorare la fine degli attuali contratti di collaborazione coordinata continuativa. Se sono sostituiti con contratti di lavoro occasionali, occorre fare attenzione alla durata effettiva e alla ripetizione con lo stesso datore di lavoro eventualmente per interposta persona, che sarebbe in tal caso una interposizione vietata.
  5. Se vengono trasformati in contratti di inserimento, contestare il fine di addestramento, trattandosi di lavoratori già addestrati alla mansione.
  6. Se vengono trasformati in contratti a progetto occorre controllare se non si tratti di una mera scansione temporale della esigenza continuativa, dovendosi perseguire la realizzazione di un progetto a sé stante.