Dipartimento Politiche Attive del Lavoro

 

CFL - CONTRATTO D'INSERIMENTO

 

 

Sostituisce il Contratto di Formazione-Lavoro (CFL) ed è destinato (mediante progetti individuali) all’inserimento nel mondo del lavoro delle così dette “fasce deboli” e cioè:

1.  soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni;

2.  disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni di età;

3.  lavoratori privi di posto di lavoro con più di 50 anni di età;

4.  lavoratori che non abbiano lavorato per almeno due anni e che desiderano  riprendere un’attività lavorativa;

5.  donne di qualsiasi età purché residenti in un’area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso si disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile. I tassi verranno stabiliti con apposito decreto da emanarsi (entro il 9 novembre 2003) a cura del Min.Lav. di concerto con Min. Finanze;

6.  persone che, ai sensi della normativa vigente, siano riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

 

Il contratto di inserimento può essere stipulato da:

a.  enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;

b.  gruppi di imprese;

c.  associazioni professionali, socio-culturali, sportive;

d.  fondazioni;

e.  enti di ricerca pubblici e privati;

f.   organizzazioni e associazioni di categoria.

 

I datori di lavoro possono accendere nuovi contratti di inserimento solo se hanno mantenuto in servizio [1] almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. Da questo computo sono però esclusi:

-  i lavoratori che si sono dimessi;

-  quelli licenziati per giusta causa;

-  quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

-  i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;

-  (un bonus di) 4 contratti non trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Le suddette limitazioni non si applicano qualora, nei 18 mesi precedenti all’assunzione del lavoratore, sia venuto a scadenza 1 solo contratto di inserimento.

Resta applicabile (se più favorevole) quanto stabilito in materia di reinserimento dei lavoratori disoccupati dall’art.20 della legge 223/1991 [2].

Il contratto di inserimento deve avere forma scritta e deve indicare specificatamente il progetto individuale di inserimento: in assenza di forma scritta il contratto di inserimento è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Sono “condizioni” per l’assunzione con contratto di inserimento: il consenso del lavoratore e la definizione del progetto individuale di inserimento.

Il progetto individuale di inserimento è finalizzato ad adeguare le competenze professionali del lavoratore al ciclo lavorativo.

Si rinviano alla contrattazione nazionale, territoriale e aziendale, anche attraverso gli Enti bilaterali:

-  le modalità per la definizione dei piani individuali di inserimento;

-  le modalità di realizzazione del progetto, anche utilizzando i fondi interprofessionali per la formazione continua (fondi dello 0.30%);

-  le modalità di definizione di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici comportamentali diretti ad attuare i progetti.

Le modalità per la definizione dei piani individuali di inserimento sono demandate, in prima istanza, alla libera contrattazione. Se entro il 10 febbraio 2004 la materia non sarà normata, il Min.Lav. convocherà le parti per favorire un accordo che dovrà però essere concluso entro ulteriori 4 mesi. Dopodiché è prevista l’emanazione “in via provvisoria” di un decreto del Min.Lav..

È previsto il ricorso al libretto formativo nel quale dovrà essere annotata tutta la formazione eventualmente effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro.

Solo nel caso di (non meglio specificate) “gravi inadempienze” nella realizzazione del progetto individuale il datore di lavoro deve versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100%.

La durata minima è di 9 mesi; quella massima è di 18 mesi che però possono essere estesi a 36 in caso di assunzione di lavoratori affetti da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Non è rinnovabile tra le stesse parti.

Per il computo del limite massimo non si deve però tener conto dei periodi dedicati al servizio militare o civile e dei periodi di astensione per maternità.

Salvo quanto stabilito dai CCNL e dagli accordi aziendali (che possono stabilire le percentuali massime), al contratto di inserimento si applicano (per quanto compatibili) le disposizioni di cui al DLgs. 368/2001 [3].

Durante il rapporto di inserimento l’inquadramento professionale non può essere inferiore di oltre 2 livelli contrattuali a quello del lavoratore di pari mansioni.

Fatte salve esplicite previsioni di CCNL, i lavoratori assunti con contratto di inserimento non concorrono al raggiungimento delle soglie dell’art.18 della legge 300/70 e per l’accesso agli ammortizzatori sociali: si applica solo la CigO edile (artt. 1-8 della legge 427/75).

A tutti i lavoratori con contratto di inserimento (eccetto quelli di età compresa tra 18 e 29 anni), in attesa della riforma del sistema degli incentivi all’occupazione, si applicano gli incentivi economici previsti dai Contratti di formazione-lavoro (CFL).

Vengono introdotti i “Tirocini estivi di orientamento”:

-  sono corsi di orientamento e addestramento pratico, riservati ad adolescenti o giovani (regolarmente iscritti ad un corso universitario o scolastico);

-  si svolgono durante le vacanze estive (tra un anno accademico e l’altro);

-  hanno durata non superiore a 3 mesi anche in caso di cumulo di più tirocini;

-  possono esser previste “borse di studio” ma non superiori a €600,00 al mese;

-  i contratti collettivi possono stabilire limiti percentuali massimi per l’impiego di giovani, diversamente non è previsto limite;

-  a tali contratti si applicano (se non in contrasto con l’art.60) le disposizioni di cui all’art.18 della legge 196/1977 [4] e del Decreto Min.Lav. 142/1998.

Agevolazioni al datore di lavoro.

In caso di assunzione di lavoratori con Contratto di inserimento al datore di lavoro è concessa, per quei lavoratori, la contribuzione ridotta del 25% rispetto a quella normalmente dovuta.

Sgravi contributivi superiori sono riconoscibili solo per laureati fino a 29 anni.

Per i contratti stipulati in assenza delle condizioni richieste dalla normativa europea (creazione di nuovi posti di lavoro in favore di inoccupati o di persone che hanno perso il lavoro e che rientrano nel quadro degli interventi di sostegno all'occupazione; assunzione di giovani con meno di 25 anni, se laureati fino a 29 anni, disoccupati da almeno un anno) lo sgravio contributivo è riconosciuto solo per 100.000 Euro per tre anni per singola impresa.

 

 

ITINERARI DI UN POSSIBILE CONTENZIOSO   Contratto di inserimento

 

a)    Bisogna ricondurlo a  un contratto a causa mista  e quindi portarlo verso i vecchi contratti di formazione di tipo A e non verso quelli di tipo B.

b)   Contestare la franchigia dei quattro contratti nella assunzione, sotto il profilo della disparità di trattamento perché mentre la condizione legittimante nei contratti precedenti è in percentuale (e quindi uguale per tutti), nei contratti di inserimento la franchigia è invece in cifra fissa. Ciò comporta che l’istituto, nella dimensione produttiva minore, diventa uno strumento di precariato e non uno strumento di inserimento al lavoro.

 

NOTE

[1] Si riferisce alla trasformazione del contratto di inserimento in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

[2] Legge 223/91, art 20.

Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati.

1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all'art. 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n.407, con contratto di reinserimento da datori di lavoro che, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art.2, legge 12 agosto 1977, n.675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità  sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.

2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento, di cui al comma 1, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinque per cento per i primi dodici mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi ventiquattro mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi trentasei mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni.

3. Il datore di lavoro ha facoltà di optare per l'esonero dall'obbligo del versamento delle quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del cinquanta per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.

4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede provinciale dell'INPS.

[3] Il DLgs 6 settembre 2001, n.368 recita: “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.”

[4] L’art.18 della legge 196/1977 introduce i “Tirocini formativi e di orientamento” e il Decreto Min.Lav. 142/1998 li regolamenta.