Dipartimento Politiche Attive del Lavoro

 

APPRENDISTATO

 

La legge 30/2203, che modifica fortemente lo scenario che regola l’apprendistato, entrerà effettivamente in vigore solo a seguito dell’emanazione da parte di ogni Regione di propri regolamenti attuativi e, per quanto riguarda l’obbligo formativo, solo a seguito dell’attuazione della riforma della scuola (riforma Moratti).

 Vengono istituite tre tipologie di contrattuali di apprendistato:

a)    Apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione;

b)     Apprendistato professionalizzante;

c)    Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

 

Vale nel frattempo la normativa vigente.

 

CARATTERISTICHE COMUNI AI TRE CONTRATTI:

-         eliminazione dell’obbligo da parte del datore di lavoro di chiedere (alla Direzione provinciale del lavoro) l’autorizzazione preventiva per l’assunzione dell’apprendista (l’art.85 abroga il comma 2 della legge 25/1955): il rapporto si istaura direttamente tra le parti, col solo vincolo di riportare nel contratto gli elementi indicati dalla legge stessa;

-         età e durata rimangono ancora regolamentate dal combinato disposto delle leggi 25/1955 e 196/1977;

-         in attesa della riforma del sistema degli incentivi all’occupazione, restano fermi gli attuali sistemi (stabiliti dalla legge 25/1955) di erogazione economica dei contributi previdenziali e assistenziali (pagamento “forfetario” pari a €2.81 a settimana nel 2003) anche se saranno soggetti a verifica della formazione svolta (secondo modalità da definire);

-         in caso di inadempimento della formazione (che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative) di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a versare una quota di contributi agevolati maggiorati del 100%;

-          il datore di lavoro dovrà comunque rispettare il limite numerico stabilito, che è “non superiore al 100% del numero delle maestranze qualificate/specializzate previste in organico”, eccezion fatta per l’artigianato (ai sensi della legge 443/85);

-         il datore di lavoro dovrà altresì precisare, nella lettera di assunzione, i contenuti del contratto di apprendistato;

-         l’inquadramento professionale non può essere inferiore di oltre 2 livelli contrattuali a quello del lavoratore di pari mansioni.

 

È importante notare che:

-   non è più previsto alcun obbligo per il datore di lavoro di conferma in servizio al termine del periodo di formazione;

-   resta confermata la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 25/1955 (e successive modificazioni);

-   in assenza di un quadro nazionale, la parte formativa sarà regolamentata da 21 provvedimenti assunti da altrettante Regioni, diversi tra loro, con ovvi problemi di trasferibilità;

-   non vi è più vincolo di formazione teorica esterna;

-   la certificazione pubblica delle competenze viene sostituita (con qualche ambiguità) dall’accreditamento delle “imprese formatrici”;

-   fatte salve esplicite previsioni di legge o di CCNL, gli apprendisti non concorrono al raggiungimento delle soglie dell’art.18 della legge 300/70 e per l’accesso agli ammortizzatori sociali.

 

Viene (utilmente) prevista la certificazione (nel libretto individuale del lavoratore) di ogni esperienza formativa effettuata.

 

La qualifica professionale conseguita attraverso un contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di formazione professionale.

 

Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche viene istituito (presso il Min.Lav.) il Repertorio delle professioni.

 

 

Apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione.

Trae origine dalla riforma dell’obbligo scolastico (DPR 257/2000) la quale prevede che l’obbligo  sia finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale.

Età prevista: c’è scritto 15 anni compiuti ma, attualmente, è 16 anni perché non è ancora operante il decreto (previsto dal DPR 257/2000) che consente ai quindicenni di assolvere al diritto-dovere alla formazione in alternanza scuola-lavoro.

Inoltre deve essere ancora regolamentata anche la parte che riguarda l’assolvimento dell’obbligo scolastico per gli apprendisti di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

Durata del contratto

È legata alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti. La durata minima, non essendo indicata (deve essere “congrua”), si ritiene possa essere 18 mesi (come previsto dalla legge 25/1955); non può comunque essere superiore a 3 anni.

Criteri

Compete alle Regioni, a Trento e Bolzano (con norme da emanare) regolamentare questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri:

-          avere forma scritta;

-          indicare la prestazione lavorativa oggetto del contratto;

-          indicare la qualifica (ai sensi della legge 53/2003) che verrà acquisita;

-          contenere il piano formativo individuale;

-          divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo;

-          possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art.2118 C.C.) ma divieto di recesso anticipato in assenza giusta causa o giustificato motivo;

-          previsione di un monte ore di formazione (interna o esterna all’azienda) [1] coerente con quanto stabilito dalla legge 53/2003;

-          rinvio ai contratti collettivi di lavoro (nazionali, territoriali e aziendali) per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto dei (rispettivi) regolamenti regionali;

-          riconoscimento (sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna all’impresa) della qualifica professionale ai fini contrattuali;

-          registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

-          presenza di un “tutore” aziendale con formazione e competenze adeguate.

Non vi è un alcun richiamo alle c.d. “condizioni di miglior favore” ma solo un generico rinvio ai contratti collettivi. Attenzione: i contratti collettivi considerati utili possono essere anche aziendali e stipulati da sindacati maggiormente rappresentativi (anche solo) nel territorio o nell’azienda.

Non c’è più alcun riferimento alla conferma in servizio al termine del periodo di formazione.

Viene meno la subordinazione dei benefici contributivi alla partecipazione degli apprendisti alle iniziative (almeno 120 ore) di formazione esterna all’azienda previste dai CCNL (comma 2, art.16 della legge 196/97).

 

 

Apprendistato professionalizzante.

È finalizzato al conseguimento di una generica qualificazione - competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;

Età prevista: tra i 18 e i 29 anni; 17 anni se si è già in possesso di una qualifica professionale (ai sensi della legge 53/2003).

Durata del contratto: viene demandata alla contrattazione nazionale o regionale; non può essere inferiore a 2 anni (prima era 18 mesi) e superiore a 6 anni.

Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti criteri:

-       previsione di un monte ore di formazione (interna o esterna all’azienda), di almeno 120 ore l’anno, coerente con quanto stabilito dalla legge 53/2003;

-       rinvio ai contratti collettivi di lavoro (nazionali, territoriali e aziendali) per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto dei (rispettivi) regolamenti regionali;

-       riconoscimento (sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna all’impresa) della qualifica professionale ai fini contrattuali;

-        registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

-        presenza di un “tutore” aziendale con formazione e competenze adeguate.

  

Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Trae origine dalla riforma del sistema scolastico (lett. G dell’art.2 della legge 53/2003) e consente di acquisire un titolo di studio di livello superiore (livello secondario, universitario, di alta formazione nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all’art.69 della legge 144/1999) attraverso il contratto di apprendistato.  [2]

Età prevista: tra i 18 e i 29 anni; 17 anni se si è già in possesso di una qualifica professionale (ai sensi della legge 53/2003).

Durata e contenuti formativi saranno definiti dalle Regioni in accordo con le Università, le associazioni dei datori di lavoro e le altre strutture formative: il sindacato è stato escluso.

 

 

Apprendistato vigente (fino alla effettiva entrata in vigore della Legge 30/2003)  [3]

La normativa vigente ante legge 30/2003 [4] (e decreti attuativi) stabiliva, in sintesi, che:

- Età prevista: è da 16 a 24 anni, 26 nel mezzogiorno e nelle aree a declino industriale.

- Durata: non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.

Per i portatori di handicap i limiti di età sono elevati di 2 anni.

Un numero di ore ridotto sarà previsto per i soggetti in possesso di disciplina post-obbligo o di qualifica professionale idonei all'attività da svolgere.

- Cumulo: i periodi di apprendistato presso più imprese si cumulano se non sono separati da interruzioni più lunghe di un anno e se si riferiscono alle stesse attività.

- Agevolazioni contributive: saranno concesse a condizione che gli apprendisti abbiano partecipato ad almeno 120 ore medie annue di f/p esterna all'azienda, che saranno certificate dalla Regione.

Agevolazioni contributive sono previste anche per i “tutors” di tale f/p, i quali possono anche essere titolari di imprese artigiane.

- Comunicazione: Il datore di lavoro deve comunicare alla Regione l'assunzione dell'apprendista in modo che gli possa venir offerta un'occasione di formazione adatta.

- Condizioni di miglior favore: sono fatte salve quelle previste da norme e accordi vigenti per l'artigianato.

- Professionalità elevate: nel settore edile sarebbero da considerare professionalità elevate quelle dei livelli 4, 5, 6, 7 del CCNL; intermedie quelle dei livelli 2, 3.

 

Tutte le scuole edili del settore sono state interessate da iniziative di informazione e formazione sulla nuova normativa dell'apprendistato e molte hanno anche partecipato ad un programma biennale sperimentale di F/P promosso dal Formedil nazionale e finanziato dal Min.Lav..

E' però necessario l'avvio di un confronto con le controparti per regolare al meglio la materia.

 

      ITINERARI DI UN POSSIBILE CONTENZIOSO           Apprendistato

 

Occorre contestare l’abolizione dell’insegnamento extra aziendale.

 

 NOTE

1 - Nonostante le raccomandazioni europee, la formazione in aula (esterna all’azienda) viene resa facoltativa, quindi residuale; questo riduce in modo rilevante anche il ruolo di certificazione pubblica svolto dalle Regioni.

2 - Stante il fatto che sono le Regioni a regolamentare la disciplina e la durata dell’apprendistato può essere un problema il fatto che non sia indicata una soglia minima valida per conseguire titoli di studio validi su tutto il territorio nazionale ed in Europa.

3 - Nel settore edile sarebbero da considerare professionalità elevate quelle dei livelli 4, 5, 6, 7 del CCNL; intermedie quelle dei livelli 2, 3.

4 - La normativa vigente ante legge 30/2003 è la seguente: legge 19/01/1955, n°25; DPR 30/12/1956, N°1688; legge 18/06/1997, n°196; legge 17/05/1999, n°144 (art.68); DPR 12/06/2000, n°257; DM 16/05/2001