EDILI  che fare ?
  Capitolo 4 -  Appendice
 

§ 3.  Appalto, distacco, prestazioni occasionali

1  Appalto

Il contratto di appalto si ha quando l’appaltatore assume su di sé anche l’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera o del servizio oggetto del contratto ma, ora anche se si limita a mantenere il solo potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto.

In caso di appalto di servizi il committente è obbligato in solido con l’appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti ma solo entro 1 anno dalla cessazione dell’appalto.

Ai fini del DLgs 276/2003, di attuazione della legge 30/2003, all’impresa appaltatrice non viene chiesta alcuna garanzia sul piano finanziario e della parità di costi.

Non costituisce “trasferimento d’azienda” o “trasferimento di parte d’azienda” l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto:

¨       a seguito di subentro di un nuovo appaltatore;

¨       in forza di legge;

¨       per contratto collettivo nazionale di lavoro;

¨       per clausola di contratto d’appalto.

 

2  Distacco

Si ha quando un datore di lavoro (e senza specifiche motivazioni) pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro datore di lavoro per l’esecuzione di un determinato lavoro.

Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

Non è obbligatoria la forma scritta e la “comunicazione tempestiva” al lavoratore interessato.

Se il distacco comporta un mutamento di mansioni è necessario il consenso del lavoratore interessato; se comporta il trasferimento ad un’unità produttiva posta a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto in caso di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

Resta però in vigore l’art. 3 del DLgs. 152/1997 relativo all’obbligo di informazione scritta al lavoratore, nonché la normativa che rimanda alla contrattazione “la possibilità di regolamentare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall’impresa ad un’altra per una durata temporanea".

Gruppi di impresa e modifica del comma quinto dell’art. 2112 del codice civile.

Il DLgs. di attuazione della legge 30/2003 modifica l’art. 2112 del codice civile che norma i processi di esternalizzazione di attività (il cosiddetto “outsourcing”) realizzati attraverso l’istituto del “trasferimento di ramo d’azienda”.

Le modifiche più rilevanti riguardano il fatto che:

¨       il requisito della “autonomia funzionale e produttiva” del ramo d’azienda da trasferire si determina al “momento del trasferimento” del ramo d’azienda;

¨       l’individuazione dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda da trasferire è demandata in via esclusiva al cedente e al cessionario;

¨       nel caso in cui il cedente stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera il regime di solidarietà (presente in tutti i contratti di appalto) di cui all’art. 1676 C.C.

Poiché non è più obbligatorio che il ramo d’azienda sia “preesistente” alla sua cessione, si configura la possibilità di scorporare e cedere a terzi non solo interi settori ma anche singoli uffici o, genericamente, parti di aziende; in questo, facendo oggettivamente aumentare il rischio di un utilizzo a fini di mera riduzione di personale.

A tal proposito è utile rammentare che permangono in vigore tutti i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda.

In particolare:

¨     il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;

¨       il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento;

¨  il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 C.P.C.);

¨   il cessionario è tenuto ad applicare, fino alla loro scadenza, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi (nazionale, territoriale ed aziendale) vigenti fino alla data del trasferimento, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario;

¨    l’effetto di sostituzione si produce esclusivamente tra contratti collettivi del medesimo livello;

¨      ferma restando la facoltà di esercitare il diritto di recesso previsto dalla normativa, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento;

¨       entro i tre mesi successivi il trasferimento d’azienda, il lavoratore le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui al primo comma dell’art. 2119 C.C.

 

3  Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti 

Prestazioni strettamente occasionali rese da “soggetti a rischio di esclusione sociale” o “comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro” o “in procinto di uscirne”  nell’ambito (di interesse del settore delle costruzioni):

¨       dell’insegnamento privato supplementare (scuole edili, ecc.);

¨       dei piccoli lavori di giardinaggio o di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

¨       della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

¨       della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per l’effettuazione di lavori di emergenza (calamità o eventi naturali) o di solidarietà.

Possono svolgere lavoro accessorio:

¨       disoccupati da oltre un anno;

¨       pensionati, studenti, casalinghe;

¨       disabili e soggetti in comunità di recupero;

¨       lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro.

La disponibilità a svolgere un lavoro accessorio va comunicata ai servizi per l’impiego delle rispettive province o ai soggetti accreditati (art. 7 DLgs 276/2003); a seguito di tale comunicazione i soggetti interessati ricevono “a proprie spese” una tessera magnetica dalla quale risulti la propria condizione.

La durata complessiva (anche con più committenti) non può superare il limite di 30 giorni nel corso dell’anno solare e il compenso complessivo sia inferiore a 3.000 €/anno.

Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari debbono acquistare (presso rivendite autorizzate) uno o più carnet di “buoni per prestazioni di lavoro accessorio”.

Il “buono” per prestazioni di lavoro accessorio ha valore nominale di €7,50.

Il prestatore di lavoro accessorio, all’atto della restituzione del buono (ricevuto dal beneficiario a prestazione avvenuta) a uno o più dei soggetti accreditati (art. 7 DLgs. 276/2003), percepisce il proprio compenso in misura pari a €5,80. Questo compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

All’atto del pagamento delle spettanze, i soggetti accreditati (art. 7 DLgs. 276/2003) registrano i dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore di lavoro accessorio e provvedono per suo conto al versamento di €1,00 all’INPS (contributi per fini previdenziali) e €0,50 all’INAIL (assicurazione infortuni).

L’ente o la società concessionaria trattiene €0,20 a titolo di rimborso spese.