EDILI  che fare ?
  Capitolo 3 Nuove forme di ingresso nel lavoro

 

 § 6.  Lavoro a progetto

 < I "Co.Co.Co."  diventano  "Co.Co.Pro." >

I rapporti di Collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co) devono essere ricondotti ad uno o più Progetti specifici o Programmi di lavoro o Fase di un programma di lavoro.

 

I Co.co.co attualmente in essere e che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il ottobre 2004. Con accordo sindacale stipulato a livello aziendale questo termine di un anno potrà essere superato.

 

I rapporti di Collaborazione coordinata e continuativa istaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto o programma o fase di programma sono considerati “rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” sin dalla data di costituzione del rapporto. In tal caso competerà al giudice:

¨      attivare il controllo giudiziale (procedura di “accertamento”) che “è limitato esclusivamente … all’accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso” e non può “sindacare nel merito le scelte e le valutazioni tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente”;

¨      (a verifica positiva) trasformare il rapporto di Collaborazione coordinata e continuativa in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

 

I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalla normativa vigente.

Sono esclusi dal campo di applicazione di questa norma:

¨      le professioni intellettuali per le quali è prevista l’iscrizione negli Albi professionali;

¨      quelli relativi il perseguimento dei fini istituzionali di società sportive dilettantistiche;

¨      i componenti gli organi di amministrazione e controllo delle società;

¨       i partecipanti a collegi e commissioni;

¨      chi percepisce la pensione di vecchiaia.

 

Sono comunque fatte salve eventuali clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.

Sia il “Progetto” che il “Programma” (o “Fase di un programma”) sono determinati dal committente ma gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

 

Il contratto di lavoro a Progetto o Programma o Fase di un programma deve avere forma scritta e, ai fini della prova, deve:

¨      contenere la durata (determinata o determinabile) della prestazione di lavoro;

¨      indicare il Progetto o Programma o Fase di un programma e relativi contenuti caratterizzanti;

¨      indicare il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento nonché la disciplina dei rimborsi spese;

¨      il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e tener conto dei compensi “normalmente corrisposti” per analoghe prestazioni di “lavoro autonomo” nel luogo di esecuzione del rapporto;

¨      contenere le forme di coordinamento del lavoratore al committente circa l’esecuzione (anche temporale) della prestazione lavorativa che però non devono pregiudicare l’autonomia del lavoratore nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa;

¨      le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore a progetto.

 

Salvo diverso accordo tra le parti, il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.

I diritti derivanti dall’applicazione delle norme che regolano il contratto a progetto possono essere oggetto di “rinunzie” o “transazioni”  tra le parti; tali condizioni devono essere esplicitate (e registrate) al momento della “certificazione del rapporto di lavoro”.

 

Il collaboratore a progetto non può:

¨      svolgere attività in concorrenza con i committenti;

¨      esprimere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e all’organizzazione degli stessi;

¨      compiere atti che pregiudichino l’attività dei committenti.

 

Il lavoratore a progetto ha il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta anche nello svolgimento dell’attività dei committenti medesimi. Fa eccezione l’utilizzazione economica del programma informatico o della banca dati creati dal dipendente (lavoratore a progetto) nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal committente.

 

Malattia e infortunio sul lavoro:

1.    non viene erogato il corrispettivo;

2.    il contratto viene “sospeso” (non estinto) ma, se non diversamente previsto nel contratto individuale, la scadenza rimane invariata;

3.    il committente può recedere dal contratto:

¨      nei contratti a durata determinata se il periodo di sospensione risulti superiore a 1/6 della durata del contratto;

¨      nei contratti a durata determinabile se il periodo di sospensione risulti superiore a 30 giorni.

 

Sicurezza ed igiene del lavoro

1.    si applicano le norme previste dal DLgs. 626/1994 quando la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente;

2.    si applicano comunque le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previste dal comma 1 dell’art. 51 della legge 488/1999 e dal decreto MinLav 12 gennaio 2001, n. 71.

 

Gravidanza:

1.     non viene erogato il corrispettivo;

2.    il contratto viene “sospeso” (non estinto) e, salva più favorevole disposizione del contratto individuale,  la durata del contratto è prorogata di 180 giorni;

3.    per tutta la durata della maternità vale l’integrazione INPS prevista dal Testo Unico sulla maternità (art. 64 DLgs. 151/2001).

 

L’estinzione del contratto avviene:

1.    a seguito della realizzazione dell’oggetto del contratto (progetto, programma o fase si programma);

2.    per recessione per giusta causa;

3.    secondo le causali e modalità (incluso il preavviso) stabilite nel contratto individuale.