EDILI  che fare ?
  Capitolo 3 Nuove forme di ingresso nel lavoro

 

 § 5.  Contratto di inserimento

Sostituisce il Contratto di formazione-lavoro (CFL) ed è destinato (mediante progetti individuali) all’inserimento nel mondo del lavoro delle così dette “fasce deboli”, che sono:

¨       soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni;

¨       disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni di età;

¨       lavoratori privi di posto di lavoro con più di 50 anni di età;

¨      lavoratori che non abbiano lavorato per almeno due anni e che desiderano riprendere un’attività lavorativa;

¨      donne di qualsiasi età purché residenti in un’area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso si disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile. I tassi verranno stabiliti con apposito decreto da emanarsi (entro il 9 novembre 2003) a cura del MinLav di concerto con Min. Finanze;

¨      persone che, ai sensi della normativa vigente, siano riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

 

Il contratto di inserimento può essere stipulato da:

¨       enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;

¨       gruppi di imprese;

¨       associazioni professionali, socio-culturali, sportive;

¨       fondazioni;

¨       enti di ricerca pubblici e privati;

¨       organizzazioni e associazioni di categoria.

 

I datori di lavoro possono accendere (nuovi) contratti di inserimento solo se hanno mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.

Sono però esclusi dal computo:

¨      i lavoratori che si sono dimessi;

¨      quelli licenziati per giusta causa;

¨      quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

¨       i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;

¨      (bonus di) 4 contratti non trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Le suddette limitazioni non si applicano qualora, nei 18 mesi precedenti all’assunzione del lavoratore, sia venuto a scadenza 1 solo contratto di inserimento.

Resta applicabile (se più favorevole) quanto stabilito in materia di reinserimento dei lavoratori disoccupati dall’art. 20 della legge 223/1991.

 

Il contratto di inserimento deve avere forma scritta e deve indicare specificatamente il progetto individuale di inserimento: in assenza di forma scritta il contratto di inserimento è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

 

Sono condizioni per l’assunzione con contratto di inserimento: il consenso del lavoratore e la definizione del progetto individuale di inserimento.

 

Il progetto individuale di inserimento è finalizzato ad adeguare le competenze professionali del lavoratore al ciclo lavorativo.

 

Si rimandano alla contrattazione nazionale, territoriale e aziendale, anche attraverso gli Enti bilaterali:

¨      le modalità per la definizione dei piani individuali di inserimento;

¨      le modalità di realizzazione del progetto, anche utilizzando i fondi interprofessionali per la formazione continua (fondi dello 0.30%);

¨      le modalità di definizione di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici comportamentali diretti ad attuare i progetti.

 

Le modalità per la definizione dei piani individuali di inserimento sono demandate, in prima istanza, alla libera contrattazione. Se entro il 10 febbraio 2004 la materia non sarà normata, il MinLav convocherà le parti per favorire un accordo che dovrà però essere concluso entro ulteriori 4 mesi. Dopodiché è prevista l’emanazione “in via provvisoria” di un decreto del MinLav.

 

È previsto il ricorso al libretto formativo nel quale dovrà essere annotata tutta la formazione eventualmente effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro.

Solo nel caso di (non meglio specificate) “gravi inadempienze” nella realizzazione del progetto individuale il datore di lavoro deve versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100%. 

 

La durata minima è di 9 mesi; quella massima è di 18 mesi che però possono essere estesi a 36 in caso di assunzione di lavoratori affetti da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Non è rinnovabile tra le stesse parti.

Per il computo del limite massimo non si deve però tener conto dei periodi dedicati al servizio militare o civile e dei periodi di astensione per maternità.

 

Salvo quanto stabilito dai CCNL e dagli accordi aziendali (che possono stabilire le percentuali massime), al contratto di inserimento si applicano (per quanto compatibili) le disposizioni di cui al DLgs. 368/2001.

 

Durante il rapporto di inserimento l’inquadramento professionale non può essere inferiore di oltre 2 livelli contrattuali a quello del lavoratore di pari mansioni.

Fatte salve esplicite previsioni di CCNL, i lavoratori assunti con contratto di inserimento non concorrono al raggiungimento delle soglie dell’art. 18 della legge 300/70 e per l’accesso agli ammortizzatori sociali: si applica solo la CigO edile (articoli 1-8 della legge 427/75).

 

A tutti i lavoratori con contratto di inserimento (eccetto quelli di età compresa tra 18 e 29 anni), in attesa della riforma del sistema degli incentivi all’occupazione, si applicano gli incentivi economici previsti dai Contratti di formazione-lavoro (CFL).

 

Vengono introdotti i Tirocini estivi di orientamento:

¨      sono corsi di orientamento e addestramento pratico, riservati ad adolescenti o giovani (regolarmente iscritti ad un corso universitario o scolastico);

¨      si svolgono durante le vacanze estive (tra un anno accademico e l’altro);

¨      hanno durata non superiore a 3 mesi anche in caso di cumulo di più tirocini;

¨      possono esser previste “borse di studio” ma non superiori a €600,00 al mese;

¨      i contratti collettivi possono stabilire limiti percentuali massimi per l’impiego di giovani, diversamente non è previsto limite;

¨      a tali contratti si applicano (se non in contrasto con l’art. 60) le disposizioni di cui all’art. 18 della legge 196/1977 e del Decreto MinLav 142/1998.

 

Agevolazioni al datore di lavoro

In caso di assunzione di lavoratori con Contratto di inserimento al datore di lavoro è concessa, per quei lavoratori, la contribuzione ridotta del 25% rispetto a quella normalmente dovuta.

Sgravi contributivi superiori sono riconoscibili solo per laureati fino a 29 anni.

Per i contratti stipulati in assenza delle condizioni richieste dalla normativa europea (creazione di nuovi posti di lavoro in favore di inoccupati o di persone che hanno perso il lavoro e che rientrano nel quadro degli interventi di sostegno all'occupazione; assunzione di giovani con meno di 25 anni, se laureati fino a 29 anni, disoccupati da almeno un anno) lo sgravio contributivo è riconosciuto solo per 100.000 Euro per tre anni per singola impresa.