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  Capitolo 3 Nuove forme di ingresso nel lavoro

 

 § 3.  Lavoro ripartito

Il contratto di lavoro ripartito è il contratto di lavoro con il quale due lavoratori assumono insieme (in solido) l’adempimento di una unica e identica prestazione lavorativa.

 

La regolamentazione del contratto di lavoro ripartito è demandata alla contrattazione; in sua assenza, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla legge 30/2003, fa riferimento alla disciplina generale del lavoro subordinato.

 

Se non interviene una specifica intesa tra le parti (che deve risultare scritta nel contratto):

¨      ciascuno dei due lavoratori diviene responsabile per intero dell’effettuazione “della” prestazione lavorativa;

¨      i lavoratori possono autonomamente e in qualsiasi momento determinare le sostituzioni tra loro nonché la collocazione temporale dell’orario di lavoro;

¨      al fine di certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a comunicare al datore di lavoro (settimanalmente) l’orario di lavoro di ciascuno dei soggetti;

¨      solo previo consenso del datore di lavoro sono ammesse sostituzioni da parte di terzi di uno o ambedue i lavoratori coobbligati, diversamente vietate;

¨      le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione del contratto.

 

Se su richiesta del datore di lavoro l’altro lavoratore si rende disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa (per intero o parzialmente) il contratto si trasforma in contratto di lavoro subordinato (art. 2094 C.C.).

 

Il contratto di lavoro ripartito deve avere forma scritta che comprovi la presenza dei seguenti elementi:

¨      misura percentuale e collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori coobbligati (sulla base delle intese tra loro intercorse);

¨       luogo di lavoro;

¨      trattamento economico e normativo spettante a ciascuno dei lavoratori;

¨      eventuali misure di sicurezza speciali (legate al tipo di attività lavorativa richiesta).

 

Il lavoratore intermittente, per i periodi lavorati, non deve avere un trattamento economico e normativo inferiore (a parità di mansioni) a quello di un lavoratore di pari livello.

 

Ambedue i lavoratori coobbligati hanno diritto a partecipare alle assemblee (art. 20 legge 300/1970) entro il limite di 10 ore annuali (il relativo trattamento economico viene ripartito proporzionalmente fra i due lavoratori coobbligati).

 

Per tutti gli istituti di natura previdenziale (assicurazione generale e obbligatoria per invalidità, vecchiaia, superstiti) e assistenziale (indennità di malattia) i lavoratori con contratto di lavoro ripartito sono equiparati ai lavoratori a tempo parziale.

 

Il calcolo delle rispettive prestazioni e contributi dovrà essere fatto mensilmente, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

Non è dovuta la contribuzione per gli Assegni Familiari perché è a carico dell’INPS, sulla base dei criteri previsti per il lavoro a tempo parziale.