EDILI  che fare ?
  Capitolo 2 Per rendere meno pesante il licenziamento
 
 

§ 5.  Lavori usuranti

Normativa di riferimento

La fonte legislativa è: DLgs 11 agosto 1993, n. 374 e legge 8 agosto 1995, n. 335 (commi 34, 35 e 36 dell'art. 1); in sintesi la normativa dice che: "sono lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psico-fisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee". 

Ciò significa anche che, in particolare per gli operai edili, si potrebbero mettere in atto ricerche finalizzate a verificare se la tradizionale organizzazione del lavoro del cantiere possa essere modificata in modo tale da migliorare l'usura particolare del lavoro operaio, alleviare gli infortuni, diminuire la mortalità.

 

La tabella allegata al DLgs 374/93 prevede che siano considerate particolarmente usuranti le seguenti attività:

¨       lavoro notturno continuativo;

¨       lavori in galleria, cava o miniera;

¨       lavori espletati in spazi ristretti (all'interno di condotti,  di cunicoli di servizio, pozzi, fognature, serbatoi, caldaie);

¨       lavori in altezza (su scale aeree, con funi a tecchia o a parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione, gruisti, addetti alla costruzione di camini, copritetti);

¨       lavori in cassoni ad aria compressa;

¨       lavori svolti dai palombari;

¨      lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi;

¨      lavori ad alte temperature (addetti a forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo);

¨       autisti di mezzi rotabili di superficie;

¨      marittimi imbarcati a bordo;

¨      personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza;

¨      trattoristi;

¨      addetti alle serre e fungaie;

¨      lavori di asportazione di amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.

Ai lavoratori compresi nelle attività esposte nella tabella, continuativamente occupati in tali attività per almeno 1 anno a partire dall'entrata in vigore del DLgs ed in seguito prevalentemente occupati in tali attività, il limite di età pensionabile è anticipato di 2 mesi per ogni anno di attività particolarmente usurante, fino al massimo di 60 mesi.

Nel caso di lavori particolarmente usuranti "con un'usura di maggior gravità derivante dalle aspettative di vita e dall'esposizione al rischio professionale di particolare intensità", in aggiunta a quanto detto, il limite di anzianità contributiva viene ridotto di 1 anno ogni 10 di occupazione in tali attività, fino al massimo di 24 mesi.

Per tutti questi lavoratori, con DM MinLav e Min.Tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni padronali e sindacali,  sono individuate le mansioni particolarmente usuranti e le modalità di copertura degli oneri, ovviamente non a carico dello Stato. Ciò presuppone che, in ogni caso ci sia un accordo tra le parti sociali di un settore che individui i lavoratori in questione, nel quadro delle griglie sopradette, e chiarisca come pagare gli oneri dei benefici previsti dalle norme. In caso di mancanza di tale accordo MinLav e Min.Tesoro, sentita una commissione istituita di concerto con il Min. Sanità, stabiliscono autonomamente le modalità di copertura.

 

Interventi

La legge 388/2000, finanziaria 2001, all'articolo 78 commi 8-13, anticipa in via straordinaria la disciplina prevista per i lavori particolarmente usuranti prevista dal DM MinLav 208 del 4/9/99, ovvero assume a carico dello Stato, una tantum, i benefici relativi alle mansioni particolarmente usuranti, così definite in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano, anche sotto il profilo della loro incidenza sulle aspettative di vita, della particolare intensità dell'esposizione al rischio professionale, delle peculiari caratteristiche socio-economico-ambientali.

I destinatari sono solo le categorie di lavoratori previste dal decreto suddetto:

¨       lavori in galleria, cava o miniera;

¨       lavori nelle cave di pietra o ornamentale;

¨       lavori nelle gallerie (fronte di avanzamento);

¨       lavori in cassoni ad aria compressa; palombari;

¨       lavori ad alte temperature;

¨       lavorazione del vetro cavo;

¨       cantieristica navale in ambienti ristretti;

¨       lavori di asportazione dell'amianto.

Il periodo in cui deve essere stato svolto prevalentemente il lavoro in tali settori è quello dal 30 ottobre 1993 al 31 dicembre 2001.

Il beneficio previsto è la riduzione di 1 anno e 2 mesi dell'età anagrafica pensionabile nonché la riduzione fino ad 1 anno dei requisiti contributivi, ai fini sia della pensione di vecchiaia che di anzianità, ma solo per coloro, tra questi lavoratori, che entro il 31/12/01 raggiungano, avvalendosi anche di tali riduzioni, il requisito per il diritto ad una pensione (vecchiaia o anzianità, nei regimi retributivo o misto o contributivo).

Sarà necessario un nuovo decreto del MinLav, da emanarsi entro il 30 giugno 2001, per stabilire le modalità di attestazione dello svolgimento delle attività indicate, nonché i criteri per il riconoscimento del beneficio. Entro 90 giorni dalla pubblicazione di tale decreto dovrà essere presentata domanda per il riconoscimento del beneficio, all'ente previdenziale di appartenenza del lavoratore.

Le risorse destinate a tale norma sono limitate.

Si tratta al massimo prevedibile di 750 mld/£, che dovranno comunque essere confermati dal MinLav. I lavoratori dei nostri settori che potranno usufruire di tale norma sono assai pochi rispetto alle nostre richieste ed alle nostre necessità; ed è anche per questo che,  pur apprezzando quanto fatto nella legge finanziaria, sollecitiamo ancora un intervento più consono alla realtà particolare del settore edile.

Altra importante iniziativa intrapresa è la richiesta al MinLav di modificare la normativa e la prassi amministrativa relative alla inabilità al lavoro specifico, chiarendo la possibilità di applicazione a queste fattispecie dei criteri di attribuzione dell'invalidità all'80%, con gli annessi benefici previdenziali.