EDILI  che fare ?
  Capitolo 1 Per tentare di evitare il licenziamento
 
 

§ 3. Contratti di solidarietà

 

Contratti di solidarietà

Quando un’azienda, con più di 15 dipendenti, intende ridurre il proprio organico, il primo e miglior modo di opporsi ai licenziamenti è quello di proporre un contratto collettivo di solidarietà.

 

Con l’assenso di ciascun lavoratore interessato, si può proporre all’azienda un accordo che prevede una riduzione dell’orario di lavoro con uguale riduzione del salario, al fine di evitare, in tutto o in parte, i licenziamenti.

 

La riduzione di orario comporta un conseguente riproporzionamento di tutti gli istituti contrattuali e di tutte le voci retributive, comprese APE e APES.

 

Per il TFR e la pensione la copertura è del 100%, se interviene la CIGS e quindi l'INPS.

 

Sono escluse le aziende in CIGS con procedure concorsuali. È anche esclusa l’applicazione del contratto di solidarietà a dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro.

 

Il contratto di solidarietà non si può applicare ai lavoratori edili in esubero per fine lavoro e fine fase lavorativa (vedi circolare Ministero del Lavoro n. 33 del 14/3/94).

 

Nella richiesta di CigS in seguito a contratto di solidarietà è necessario specificare l’andamento produttivo negativo dell’attività aziendale nel biennio precedente la richiesta. Non sarà accolta la domanda di CS in cui il numero degli esuberi coincide con quello dei lavoratori per cui si chiede la solidarietà.

 

Non sarà accolta la domanda in cui la riduzione di orario sia superiore al 50% dell’orario complessivo e sia ripartita su più della metà dei dipendenti (vedi DM MinLav ottobre 2003).

 

La riduzione di orario complessiva, calcolata sulla base dell’orario settimanale, può essere inferiore o superiore del 30% alla riduzione “congrua”, ovvero tale che il numero delle ore non lavorate da tutti sia pari al numero delle ore che sarebbero state lavorate dagli eccedenti.

 

In corso di contratto si può derogare solo spiegando le motivazioni e, in caso di aumento della riduzione è necessario stipulare un nuovo contratto.

 

In via generale è proibito il lavoro straordinario per i lavoratori in CS.

 

Può essere superato il tetto di CigS di 3 anni nel quinquennio mobile solo se sarà mantenuto in azienda almeno il 50% degli esuberi dichiarati.

 

Contenuti dell’accordo e procedure

La riduzione di orario può essere giornaliera, settimanale, mensile. Il progetto deve spiegare l’esatta riduzione d’orario, eventualmente articolata per gruppi diversi di lavoratori e per diversi periodi temporali.

 

Non è prevedibile l'aggiunta del part-time ad un contratto di solidarietà. Si può chiedere un C.S. per un part-time già esistente, solo se il part-time è strutturale.

 

Può essere richiesto l’intervento della Cassa Integrazione guadagni straordinaria, che non è sottoposta al ''tetto'', per i lavoratori interessati alla riduzione di orario.

In questo caso l’azienda deve presentare il progetto e la richiesta di CIGS alla Divisione XI della Direzione Generale Previdenza ed Assistenza del Ministero del lavoro, che ha 30 giorni per definire la pratica.

 

La domanda deve essere fatta usando i moduli predisposti dal Ministero del Lavoro. 

Bisogna allegare l’elenco nominativo, con qualifica e data di assunzione, dei lavoratori sottoposti a solidarietà, sottoscritto dall’azienda e dal sindacato.

 

Nel progetto deve essere anche previsto esplicitamente il caso in cui si possa aumentare l’orario di lavoro (ed il salario) per soddisfare esigenze temporanee e limitate nel tempo di maggior lavoro, con la conseguente pari riduzione della CIGS richiesta.

 

In caso di richiesta di ulteriore diminuzione dell’orario di lavoro, bisogna presentare una nuova domanda.

 

Di norma è meglio formulare un contratto di solidarietà per almeno 12 mesi, dato che quelli di durata inferiore rischiano di essere respinti in quanto ritenuti congiunturali. Sono considerate con diffidenza: richieste di riduzione di orario superiore al 50%; riduzioni di orario di tutto l’organico aziendale; sospensioni a zero ore plurimensili nell’ambito di una riduzione annua.

 

Ai lavoratori sottoposti a contratto di solidarietà è concesso fare lavoro straordinario solo individualmente ed in casi eccezionali.

 

Non è concesso il pagamento diretto della CIGS da parte dell’INPS. Vedi circ. Ministero del Lavoro n. 8/96 (2/2/96), salvo che sia intervenuta una procedura concorsuale o una cessazione di attività, imprevedibile, testimoniata da relazione dell'ispettorato del lavoro.

 

Il Ministero del Lavoro decide con proprio decreto di durata annuale. Nel caso di richiesta di 24 mesi, l’azienda deve rifare la domanda dopo i primi 12 mesi di concessione della CIGS. I periodi concessi ed a cavallo tra un anno e l’altro sono prorogati automaticamente dal Ministero del Lavoro.

 

Integrazione salariale per i lavoratori

La richiesta di CIGS, da parte dell’azienda, per i lavoratori interessati alla riduzione di orario, non può essere fatta per un periodo superiore a 24 mesi e viene concessa nella misura del 60% del salario ridotto.  Durante un contratto di solidarietà può essere richiesta la CIG ordinaria edile per i motivi dell’art. 1 legge 427/75. Possono essere richieste proroghe fino ad altri 24 mesi nel centro-nord e 36 nel mezzogiorno (vedi art. 7 legge 48/88).

 

Con decreto ministeriale del 23/12/94, registrato dalla Corte dei Conti il 9/2/95 e pubblicato in G.U. n. 42 del 20/2/95 a pag. 12, il Ministero del Lavoro ha chiarito le condizioni in base alle quali si possa avere in una stessa azienda la presenza di CIGS e di un contratto di solidarietà:

1.          Il programma di CIGS approvato deve essere relativo a crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale. Sono quindi escluse le procedure concorsuali. Dubbio rimane il caso dell'amministrazione controllata. Nel caso di CIGS concessa per crisi, deve essere operante un piano di risanamento e di recupero occupazionale, con esclusione assoluta dei casi di cessazione di attività produttiva.

2.          Nella stessa azienda, i lavoratori interessati alla CIGS, ed al contratto di solidarietà devono essere diversi e precisamente individuati con appositi elenchi nominativi. Questa diversità deve esistere dell'inizio e per l'intero periodo in cui coesistano CIGS e contratto di solidarietà.

3.          Non possono coesistere CIGS e contratto di solidarietà durante una proroga concessa ai sensi della legge 56/94.''

 

È bene ricordare sin da ora che la legge 160/88, al comma 3 dell’art. 8, richiede il requisito soggettivo di 90 giorni di anzianità lavorativa per poter ammettere il lavoratore alla concessione della CIGS, per qualunque motivazione questa venga richiesta.

 

Ricordiamo inoltre che il comma 2 bis dell’art. 2 della Legge n. 56 del 26 gennaio 1994 costituisce, presso le sedi centrali e periferiche dell’INPS e presso gli uffici regionali del lavoro, uffici informativi sullo stato di avanzamento delle domande di concessione di tutti i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, ivi comprese quelle per i contratti di solidarietà.

 

Incentivi per l’azienda

All’azienda è concessa la riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione di orario, nelle misure di: 25% se la riduzione d’orario è globalmente e mediamente superiore al 20%; 35% se la riduzione è globalmente e mediamente superiore al 30%. Questo sgravio sale rispettivamente al 30 e 40% se l’impresa opera nel mezzogiorno o nelle aree di declino industriale, individuate dall’obbiettivo 2 del regolamento CEE 2081/93.

 

Imprese artigiane anche con meno di 16 dipendenti

Queste imprese (a cui non spetta la CIGS), se stipulano un contratto di solidarietà, possono richiedere al Ministero del lavoro, tramite l’Ufficio regionale del lavoro, per massimo 2 anni, soltanto un contributo pari alla metà del monte retributivo non dovuto in seguito a riduzione d’orario.

 

Questo contributo, erogato in rate trimestrali, deve essere diviso in parti uguali tra impresa e lavoratori interessati.

 

Non ha natura di retribuzione e sarà concesso solo a condizione che a questi lavoratori venga data, da fondi bilaterali istituiti dalle parti sociali, una prestazione uguale alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori (ovvero equivalente al 12,5% del salario non percepito in seguito a riduzione d’orario).

 

Il Ministero del lavoro deciderà entro 45 giorni dalla richiesta pervenutagli. Questa norma vale fino al 31/12/01 (art. 81 comma 4 legge 448/98).

 

Contratti di solidarietà con incremento occupazionale

Se in un’azienda viene concordato un contratto collettivo di solidarietà con la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovi lavoratori, per ognuno di questi lavoratori assunti in aumento dell’organico è concesso al datore di lavoro un contributo, a carico della gestione dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria, del 15% per 12 mesi, del 10% per il secondo anno, del 5% per il terzo anno.

 

Per nuovi assunti che hanno un’età compresa tra i 15 e 29 anni, al datore di lavoro è concesso, in sostituzione del predetto contributo, di pagare per tre anni la contribuzione in misura uguale a quella degli apprendisti. Questi lavoratori sono esclusi dall’organico ai fini del calcolo numerico di questo, quando richiesto dalla legge.

 

Sono escluse le aziende che nei dodici mesi precedenti le assunzioni hanno ridotto l’organico o sospeso lavoratori.

 

Il contratto collettivo aziendale deve essere depositato presso l’Ispettorato provinciale del lavoro, che deve vigilare sulla sua corretta esecuzione e sulle assunzioni.

 

Anticipazione della pensione di vecchiaia

Ai lavoratori che hanno concordato un contratto di solidarietà con incrementi occupazionali e che hanno un’età inferiore di non più di 2 anni a quella utile per la pensione di vecchiaia ed hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, viene concessa, su domanda e dal mese successivo a quello della domanda, la pensione di vecchiaia, se la riduzione d’orario non è superiore alla metà dell’orario prima praticato.

Questa pensione è cumulata con il salario ridotto, fino al limite del salario perso per riduzione d’orario.