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Mercato Lavoro
 

 

Proposte di modifica allo schema di Decreto Legislativo

attuativo della Riforma Biagi

 

 

l titolo III° del Decreto legislativo attuativo della Legge n. 30 del 23 02.03  sostituendo l’attuale normativa legislativa per il lavoro interinale con quella sulla somministrazione di lavoro, fa decadere la deroga prevista dall’art. 1 comma 3 della L. 196/97 ed il successivo accordo tra le parti sociali del settore edile del 29 01.02.

Quanto sopra si unisce alla previsione, anche per l‘edilizia, dell’applicazione dell’art. 20 del D.l.gs. di cui all’oggetto, ovvero della somministrazione di personale a tempo determinato ed indeterminato cui si applicherebbe il CCNL del comparto interinale e non già quello edile con la relativa espropriazione al settore del contributo per la formazione professionale.

Quanto sopra mentre nega quanto il legislatore, a suo tempo, ha riconosciuto al settore edile in tema di specificità di condizioni ambientali tale da ritenere congruo delegare alle parti sociali firmatarie del CCNL la normazione delle flessibilità, d’altra parte provocherà una ulteriore destrutturazione del mercato del lavoro edile già fortemente segnato da fenomeni diffusi di lavoro sommerso ed irregolare e dalla fuga verso il lavoro parasubordinato ed atipico.

Sulla base di tale brevi considerazioni abbiamo elaborato le seguenti proposte emendative che vi sollecitiamo a voler rappresentare al tavolo del confronto governativo in atto

 

 

1) ART. 86 Comma III° :

Inserire anche “…le clausole dei contratti collettivi nazionale di lavoro stipulate ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 196/97”.

 

2) ART. 23 comma 1:

Inserire alla fine del comma “… salvo le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 196/97”.

 

3) ART. 29 comma 2:

-         cambiare il titolo dell’articolo in “ appalti” cancellando “ di servizi”.

-         Al comma 2 occorre specificare che la responsabilità in solido deve essere prevista in tutti i tipi di appalto e non solo in quello di servizi.

 

4) Indici presuntivi di distinzione  dell’appalto

a) disporre di organizzazione di mezzi necessari ( macchine ed attrezzature)

b) gestione a proprio rischio

c) applicazione di ulteriori clausole dei contratti collettivi (versamenti agli Enti Bilaterali)

 

Vi rendiamo noto inoltre che sulle proposte emendative 1) e 2) abbiamo redatto una posizione comune con l’Associazione Nazionale dei Costruttori ( ANCE), già rappresentata al Sottosegretario Sacconi, di cui vi alleghiamo copia.

 

                                                                           I Segretari Generali

                                                           FeNEAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

                                                           (F.Marabottini     D.Pesenti        F. Martini)

 

 

Allegato:

 

ANCE                                                       FeNEAL - FILCA - FILLEA

 

 

Oggetto: Proposte di modifica allo schema di Decreto Legislativo attuativo della

                Riforma Biagi

 

Gentile Sottosegretario,

                                        le parti sottoscritte Le rappresentano l'esigenza di introdurre i seguenti emendamenti agli articoli 23 comma 1 e 86 comma 3 dello Schema di decreto legislativo sul mercato del lavoro.

            Tali emendamenti di seguito riportati rispondono all'esigenza di mantenere alle parti sociali dell'edilizia le modalità attuative delle flessibilità nel settore, al fine di rendere strutturato il mercato del lavoro dell'industria delle costruzioni:

 

  • Art.23 ( tutela del prestatore di lavoro, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà)

Comma 1 - dopo " a parità di mansioni svolte" inserire: " salvo le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi dell'art.1 comma 3 Legge 196/97";

 

  • Art.86 (norme transitorie e finali)

Comma 3 - modificare nel seguente modo : "in relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui agli artt. da 1 a 11 della Legge 24/6/1997 n.196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a e comma 3 della medesima legge, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono (cassare " in via transitoria e") salvo diverse intese la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro".

 

            Certi che quanto sopra trovi accoglienza nell'ambito del testo definitivo del provvedimento, si ringrazia per l'attenzione e si porgono i migliori saluti.

 

 

             p. ANCE                                                                              p.FeNEAL-UIL

            (Ig.Giampiero Astegiano)                                                          (Franco Marabottini)

 

                                                         p.FILCA--CISL

                                                                                                          (Domenico Pesenti)

 

                                                                                                        p.FILLEA-CGIL

                                                                                                          ((Franco Martini)

 

 

 

Allegato:
 

ALLEGATO

 

 

PROPOSTE DI MODIFICA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DA EMANARSI AI SENSI DEGLI ARTT. DA 1 A 7 DELLA LEGGE 23/2/2003 N° 30 RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO

 

 

1.         L’art. 1 comma 3 della Legge 24 giugno 1997 n° 196 prevede (“prevedeva”) per il settore edile (e per l’agricoltura) una deroga dalla disciplina generale del lavoro temporaneo assegnando alle parti sociali, attraverso la contrattazione collettiva nazionale, il compito di stabilire l’ambito e le modalità di sperimentazione dello stesso lavoro temporaneo nel settore dell’ edilizia.

 

2.         In virtù di tale deroga, le parti stipulanti a livello nazionale ANCE  e FENEAL – FILCA –FILLEA il contratto collettivo nazionale di lavoro il 29/1/2000 hanno disciplinato all’art. 95 l’introduzione del lavoro temporaneo nel settore edile (vedi allegato).

 

3.         Tale disciplina è  stata completata dalle stesse parti a livello nazionale con accordo del 29/1/2002 al punto 3) intitolato  “Lavoro temporaneo” (v.allegato). Gli elementi fondamentali di tale disciplina sono i seguenti:

 

a)      ai lavoratori temporanei delle imprese fornitrici occupati nel settore edile deve essere applicata la contrattazione collettiva di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli enti bilaterali e la previdenza complementare di settore;

b)      le imprese fornitrici , per i lavoratori temporanei impiegati in edilizia, verseranno all’INPS i contributi previdenziali stabiliti dalla legge n° 196/97 , come specificato dalla circolare INPS n° 53/98 ;

c)      le imprese fornitrici, per i lavoratori temporanei impiegati nel settore edile, accantoneranno presso le Casse Edili il contributo del 4% stabilito dalla legge n° 196/97 al fine di effettuare la formazione professionale degli stessi lavoratori presso il sistema formativo paritetico di settore;

d)      a carico delle imprese fornitrici, per i lavoratori temporanei impiegati nel settore  edile, è posta un’aliquota aggiuntiva dello 0.03% della retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo destinata ad un’apposita gestione costituita presso la Cassa Edile, a copertura delle interruzioni di lavoro infrasettimanali a causa di eventi metereologici, laddove intervenga per gli operai della impresa utilizzatrice lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria.

 

4.         Con apposita circolare indirizzata all’ANCE  del 13/11/2002 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le Politiche del Lavoro – Direzione della tutela delle condizioni di lavoro Divisione V° - di fronte alla richiesta tesa a verificare la legittimità della disciplina prevista dal CCNL ha affermato che “ …. appare ammissibile la previsione di una particolare disciplina del lavoro temporaneo per il settore della edilizia poiché l’art. 1 comma 3 L. 196/97 conferisce alla autonomia collettiva il potere di integrare le disposizioni legali” riconoscendo alle parti sociali un potere di regolamentazione molto ampio.

 

5.         Questa disciplina ha trovato applicazione nel settore edile, perciò, solo in quanto è stata normata tra le parti. Con essa il legislatore ha riconosciuto nel settore edile una specificità di condizioni “ambientali” tale da ritenere che debbano essere le parti sociali firmatarie del CCNL a normare l’introduzione di una tale flessibilità nel settore edile. D’altra parte, il legislatore ha riconosciuto che a tale flessibilità non debba corrispondere un costo del lavoro inferiore a quello del lavoratore a tempo indeterminato dipendente di una comune impresa edile. In tal senso, le parti hanno accolto tale flessibilità prevedendo:

 

¨      l’unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro (applicazione del CCNL Edili);

¨      l’iscrizione e versamento agli Enti Paritetici di settore con i relativi costi aggiuntivi;

¨      l’applicazione della disciplina generale per la contribuzione previdenziale;

¨      il versamento del 4% previsto dalla 196/97 agli enti paritetici di formazione professionale del settore.

 

In tal modo, si è accolta una forma di flessibilità senza provocare un’ulteriore destrutturazione del mercato del lavoro edile già fortemente segnato da fenomeni diffusi di lavoro sommerso ed irregolare e dalla fuga verso il lavoro parasubordinato ed atipico di molti lavoratori.

 

6.         Con lo schema di decreto legislativo attuativo della L. 23/2/2003 n° 30 la situazione muta complessivamente giacchè, così come  prevede l’art. 86 comma 3, vengono abrogati gli artt. da 1 a 11 della L. 24/6/97 n° 196 e la disciplina del lavoro temporaneo prevista in quella normativa viene sostituita dalla forma giuridica della somministrazione di lavoro normata dal titolo III Capo I artt. 20 e seguenti .

Tale disciplina sembrerebbe mantenere in vita fino alla scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro la normativa convenuta tra le parti in virtù della deroga di cui all’art. 1 comma 3 L. 196/97 .

Con l’entrata in vigore della disciplina sulla somministrazione del lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, mentre si continuerà ad applicare ex art. 25 dello Schema di Decreto gli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali di cui al settore terziario,  si applicherà, invece, agli stessi lavoratori dipendenti dal somministratore  “…..un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore a parità di mansioni svolte” (art. 23 comma 1Schema di Decreto Legislativo).

 Il che vuol dire che anche per l’edilizia si prevede di non applicare più il CCNL edili per i lavoratori dipendenti dal somministratore, ma che si applicherà così come per tutti gli altri settori il contratto stipulato tra le agenzie di somministrazione e le OO.SS.

In questo modo le parti paventano che si rischia di destrutturare ulteriormente il mercato del lavoro dato la portata di tale flessibilità e delle altre che sono contenute nello schema di decreto (lavoro a progetto, lavoro a chiamata).

Le parti rilevano che sino ad oggi le forme del rapporto giuridico di lavoro diverse dal lavoro subordinato a tempo indeterminato sono risultate destrutturanti per il settore edile quando più che per ragioni organizzative esse si sono diffuse e sono state utilizzate per l’abbatimento del costo del lavoro che consentono alle imprese , radicando forme diffuse di concorrenza sleale tra le stesse.

Al contrario, così come dimostrato precedentemente nel caso del lavoro temporaneo, le parti nel recepire le forme di flessibilità previste dalle norme , si sono attenute ai  principi della unicità della contrattazione collettiva nazionale e territoriale, della omogeneità del costo del lavoro e  della iscrizione e contribuzione agli enti bilaterali di settore.

 

In questo modo non si è provocata nessuna forma di destrutturazione del mercato del lavoro, ed anzi, si sono introdotti nel settore presidi di governo dei flussi di ingresso , di permanenza e di uscita dallo stesso.

Le parti, perciò, ritengono che questi stessi principi debbano sovraintendere alla introduzione delle forme di flessibilità previste dallo Schema di Decreto Legislativo, giacchè peraltro come è noto, le parti gestiscono un sistema di enti paritetici di settore consolidato e diffuso sul territorio, che ben può offrire cittadinanza a forme di flessibilità che aiutino il settore a debellare le forme di concorrenza sleale, di lavoro nero e di lavoro sommerso.

 

7.         Sulla base di tali considerazioni le parti, perciò, propongono allo Schema di Decreto Legislativo  i seguenti emendamenti:

 

¨       Art. 23  (Tutela del prestatore di lavoro , esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà )

Comma 1 - dopo “a parità di mansioni svolte” inserire: “salvo le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi dell’art. 1 comma 3 L. 196/97 “;

 

¨      Art. 86 (Norme transitorie e finali)

Comma 3 – modificare nel seguente modo: “…In relazione  agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui agli artt. da  1 a 11 della L. 24/6/1997 n° 196, le clausole dei contratti collettivi  nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) e comma 3 della medesima legge , vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono (cassare “in via transitoria e”)  salvo  diverse intese la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro”.

Roma 2003

 

 

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