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- FILLEA CGIL
- Roma, 26 febbraio 2009
- Avv. Federico Ventura
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- Il cambio di Legislatura intervenuto nel 2008 ha reimpostato il dise=
gno
di riforme della l. n. 247/08,
- normativa di attuazione del Protocollo 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro, competitività, equità e crescita sostenibile=
li>
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- Con lo strumento del D.L. si è intervenuti sulla materia del
lavoro
- D.L. 29 novembre 2008 n. 185
- conv. L. 28 gennaio 2009, n. 2
- D.L. 25 giugno 2008 n. 112,
- conv. L. 6 agosto 2008, n. 133
- D.L. 3 giugno 2008, n. 97
- conv. L. 2 agosto 2008, n. 129
- D.L. 27 maggio 2008, n. 93
- conv. L. 24 luglio 2008, n. 126
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- accordo quadro
- 22 gennaio 2009
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- Ciclo produttivo:
- duraturo temporaneo
- fisso mobile
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- Come luogo fisico del ciclo produttivo temporaneo e mobile
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- Su commessa/Committente/APPALTO
- Su clientela(mai certa, solo potenziale)
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- Nel primo caso il ciclo produttivo è specifico
- Nel secondo caso è generale o ripetitivo
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- Art. 1655 codice civile
- L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio,=
il
compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in da=
naro
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- Contratto collegato al contratto di appalto
- Appalto
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- Il sub appalto deve essere autorizzato dalla amministrazione
- entro 30 gg o 15 gg dall’istanza
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- La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può esse=
re
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascor=
so
tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa.
- Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100=
.000
euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
stazione appaltante sono ridotti della metà.
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- è CONSIDERATO subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera,
- quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo,
- se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo de=
lle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro
- e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
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- E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appalta=
nte,
per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavo=
ro,
servizio o fornitura affidati.
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- C.d.S. 21 novembre 2007 n. 5906
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- LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE
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- Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente
- Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore,
- hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per presta=
re
il servizio
- possono proporre azione diretta contro il committente
- per conseguire quanto è loro dovuto,
- fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso
l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
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- In caso di appalto di opere e servizi,
- il committente imprenditore o datore di lavoro
- è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché =
con
ciascuno degli eventuali subappaltatori
- entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto,
- a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
- retributivi
- e i contributi previdenziali dovuti
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- L'appaltatore
- risponde in solido con il subappaltatore
- della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redd=
iti
di lavoro dipendente
- e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
- dei dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.
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- 6. L'affidatario è solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente
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- A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei la=
vori
è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di
ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provv=
ede
a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli e=
nti
previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto=
.
- L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute sudde=
tte
di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti=
che
ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
- Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazio=
ne
del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove =
gli
enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente
eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevim=
ento
della richiesta del responsabile del procedimento.
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- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al person=
ale
dipendente, l'appaltatore è invitato dal responsabile del
procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove e=
gli
non provveda o non contesti la legittimità della richiesta, la
stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto.
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- Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di
responsabilità solidale per il mancato pagamento delle
retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi,
- l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore,
nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti=
i
danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL=
) o
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza
dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.
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- Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle
vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano
professionalmente un'attività economica organizzata e nei
capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, d=
eve
essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il
beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confr=
onti
dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultan=
ti
dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
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- l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattame=
nto
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni.
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- il committente ha il diritto di&nbs=
p;
rivalsa sulla cauzione definitiva per provvedere al pagamento=
di
quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti d=
alla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere.
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- le istruzioni operative per la riduzione contributiva riservata al
settore edile che, per l’anno 2008, è fissata al 11,50%=
dal
DM Lavoro/Economia del 24 giugno 2008.
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- Le disposizioni della Legge 248/2006, specifiche per il settore edil=
e,
si affiancano a quelle dell’art. 1, c. 1175, della Legge 296/2=
006
(Finanziaria 2007) che impone, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a
tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi=
e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di
legislazione sociale, l’obbligo del rispetto del contratto
collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarit&agr=
ave;
contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarit&agrav=
e;
Contributiva.
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- c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei
lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio
attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b).
- L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di
lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole
lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati
direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appa=
lto.
- In assenza del documento unico di regolarità contributiva, a=
nche
in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia
del titolo abilitativo è sospesa.
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- Art. 118 del Codice contratti pubblici
- 6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di
accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il
documento unico di regolarità contributiva comprensivo della
verifica della congruità della incidenza della mano d'opera
relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'articolo =
1,
commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera h), d.lgs. n.=
113
del 2007)
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- il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale può adottare il provvedimento di sospensione dei lavo=
ri
nell'ambito dei cantieri edili
- qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritt=
ure
o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore a=
l 20
per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantie=
re
- ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale=
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- Avv. Federico Ventura
- Via Morgani 6
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- fax 051 6337814
- federico.ventura@tin.it
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