AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Disposizioni Varie |
Requisito minimo di addetti per accedere alla CIGS |
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Nel numero minimo di addetti (+ di 15 unità) per accedere ai trattamenti di CigS e CdS, (art. 1, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223) devono essere compresi anche gli apprendisti ed i CFL.
Qualora al momento della domanda risulti un numero di addetti pari o inferiore a 15 unità, deve essere verificato il numero di addetti risultanti, come media, nel corso dell'ultimo semestre. Se da questo calcolo risulta un numero superiore, anche se solo di una frazione decimale, le 15 unità, l'azienda ha diritto ad accedere alla CigS o al CdS.
Per le aziende in procedura concorsuale il numero di addetti deve essere verificato non alla data della presentazione della domanda ma a quella di dichiarazione del fallimento o di analogo altro provvedimento.
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